Pellegrinaggi Francescani Anno della Fede 2012-2013
Condizioni e informazioni generali
In collaborazione con:
Commissariato di Terra Santa dell’Emilia Romagna e di San Marino
Le domande più frequenti dei pellegrini Devo partire per la Terra Santa: è necessario mettere la marca da bollo (“concessione governativa”) sul passaporto?
Il passaporto vale 10 anni dal giorno della sua emissione. La concessione governativa viene apposta sul passaporto al momento della sua emissione. Questa prima marca da bollo è valida nel corso del successivo “anno legale” ossia fino alla data e giorno di emissione del passaporto dell’anno seguente. Scaduto l’anno legale, il viaggiatore che ha intenzione di effettuare un altro viaggio extra UE è tenuto ad apporre una nuova marca da bollo, che varrà un altro anno legale con riferimento sempre al giorno e mese di “scadenza” del passaporto. Se per diversi anni non si utilizza il passaporto, non vige l’obbligo di apporre annualmente una nuova marca: bisognerà applicarla al primo viaggio extra UE. Quali sono i documenti necessari per i minori?
Dal 26 giugno 2012 tutti i minori devono essere dotati di un proprio documento di identità (carta di identità / passaporto) e non è più possibile iscriverli nel passaporto dei genitori. Per il Medio Oriente, anche i minori dovranno quindi essere dotati di passaporto individuale. Per l’Europa, sarà sufficiente la carta di identità. Per i minori di 14 anni NON accompagnati dai genitori, è necessario allegare al passaporto una DICHIARAZIONE DI ACCOMPAGNO da richiedere in questura. Le guide che accompagnano i pellegrinaggi sono sacerdoti?
Per la Terra Santa: le nostre guide possono essere sacerdoti diocesani di vari ordini (francescani, salesiani, gesuiti, dossettiani...) ma anche laici consacrati (di vari ordini). Tutte le guide sono dotate di “carta verde”, ossia dell’autorizzazione concessa dal Ministero del Turismo Israeliano a sacerdoti e consacrati a guidare gruppi in Terra Santa con il titolo di “animatori spirituali di pellegrinaggi”. Per tutti gli altri itinerari, le guide sono laiche. Mi hanno detto che i controlli all’aeroporto di Tel Aviv sono molto severi... cosa devo aspettarmi?
I controlli di sicurezza sia all’arrivo che alla partenza dall’aeroporto di Tel Aviv sono una routine considerata necessaria dal governo israeliano per ragioni di sicurezza. Si tratta di una prassi normale che si svolge più o meno sempre nello stesso modo e che non comporta disagi particolari per i viaggiatori, laddove si dimostrano - nei limiti delle loro possibilità “linguistiche” - disponibili e collaborativi. All’arrivo in aeroporto: al passaggio della frontiera, l’ufficiale che controlla i passaporti può farvi alcune domande prima di
lasciarvi passare, inerenti le ragioni del viaggio, la destinazione, l’hotel prenotato e via dicendo. Voi potrete presentare se richiesti i documenti di viaggio preparati per voi da FrateSole. Non siete tenuti a rispondere in inglese se non conoscete la lingua: rispondete nella vostra lingua madre. Importante: questo controllo avviene sempre individualmente, anche nel caso in cui la guida viaggi insieme al gruppo. Alla partenza da Tel Aviv: è necessario presentarsi in aeroporto con 3 ore di anticipo rispetto alla partenza del volo prenotato, in quanto i controlli al ritorno richiedono più tempo. All’arrivo in aeroporto a Tel Aviv, i controlli iniziano con diverse domande poste dai funzionari della sicurezza israeliana e che sono più o meno sempre le stesse: dove siete stati, in quali hotel alloggiavate, ecc. In questa fase, sarà la guida a rispondere alle domande a nome di tutto il gruppo. Ciò non toglie che possano essere rivolte domande anche ai singoli individui, soprattutto inerenti al bagaglio: chi lo ha confezionato, se avete acquistato oggetti, se gli oggetti sono in valigia, ecc. Passato questo primo controllo, il gruppo si congeda dalla guida e prosegue per la seconda fase dei controlli: tutte le valigie vengono fatte passare sotto le macchine a raggi X. E’ possibile che a qualcuno venga richiesto di aprire la valigia e che ne venga controllato il contenuto: dimostratevi collaborativi e tutto il controllo si svolgerà velocemente. Al termine, la valigia vistata va consegnata al check in e si prosegue verso l’area degli imbarchi, all’ingresso della quale il bagaglio a mano verrà sottoposto ad ulteriore controllo, unitamente ad un ulteriore controllo dei documenti. Nota bene: le nostre guide non sono autorizzate ad entrare nelle aree di imbarco degli aeroporti (a patto che non viaggino insieme al gruppo dall’Italia, ma in tal caso sono considerate come semplici passeggeri). Per cui, i controlli in arrivo a Tel Aviv e tutta la fase di controlli in partenza dal momento in cui si entra nelle aree riservate sono svolti individualmente da ciascun passeggero. Dove incontreremo la guida?
Terra Santa: se la guida vi attende in Terra Santa, la incontrerete al di fuori dell’area di sbarco dell’aeroporto di Tel Aviv. Una volta sbarcati, seguire: EXIT > CONTROLLO DOCUMENTI > RITIRO BAGAGLI > USCITA. All’uscita, incontrerete la guida. Europa: le guide in loco si incontrano sempre in aeroporto, all’uscita dall’area di sbarco e di recupero dei bagagli. Sono sempre dotate di un cartello che riporta il nome del gruppo e il logo della FrateSole. Durante il pellegrinaggio la Santa Messa è
2 | FrateSole Viaggeria Francescana 2013
garantita tutti i giorni?
In Terra Santa, la Santa Messa è garantita nei giorni festivi, ma normalmente viene prenotata per i gruppi in ogni giornata di viaggio. Nel caso la guida sia un sacerdote o nel caso la guida sia un laico ma sia presente nel gruppo un sacerdote, vengono prenotati appositi spazi all’intero dei principali Santuari. Nel caso la guida sia un laico e non vi sia un sacerdote disponibile alla celebrazione della Santa Messa, o vengono utilizzati sacerdoti presenti in Terra Santa o si partecipa alle numerose messe comunitarie presenti in tutti i principali santuari. In Giordania, la Santa Messa è garantita solo nei giorni festivi. Nei giorni feriali può essere celebrata ove vi siano presenti nel programma luoghi opportuni. In Europa: come per Terra Santa. La partecipazione alla Santa Messa è obbligatoria?
Benché consigliata, per meglio entrare nello spirito del pellegrinaggio e del gruppo, la Santa Messa non è mai obbligatoria: la partecipazione è subordinata al libero sentire del pellegrino. Sono celiaco/a: è possibile avere pasti per celiaci?
Compagnie aeree: tutte le principali compagnie aeree da noi utilizzate (Alitalia, El Al, Austrian Airlines, Turkish Airlines, Lufthansa, Tap Portugal, ecc.) sono in grado di fornire pasti a bordo GLUTEN FREE. E’ necessario che questa esigenza venga comunicata a FrateSole per tempo per poterli prenotare. Terra Santa: la possibilità di pasti GLUTEN FREE è legata alla struttura alberghiera utilizzata. In generale, le case religiose possono - su richiesta - predisporre pasti GLUTEN FREE ma non è in nessun modo garantita l’assenza di contaminazione da farina, non essendo dotate di una zona separata per la preparazione dei pasti. La stessa cosa vale per la maggior parte degli alberghi utilizzati. Consigliamo quindi di portare con sé alimenti GLUTEN FREE in caso ve ne sia necessità (pane e pasta). Europa: la possibilità di pasti gluten free va verificata di volta in volta in base agli hotel/ristoranti prenotati per il gruppo. Devo portarmi la biancheria?
No. Le case religiose e le strutture alberghiere sono dotate di biancheria, sia per il letto, sia per il bagno. Devo portarmi il phon?
Si. Le case religiose, e talvolta anche gli hotel, non sono dotate di phon in stanza. E’ possibile richiederne uno alla reception, ma è consigliabile portarlo in valigia.
Quali prese si usano in Medio Oriente?
Israele: la corrente elettrica viene erogata ovunque a 220 volt. Le prese sono come quelle europee sono adattabili a quelle italiane purché prive del connettore centrale (la terra). Altrimenti consigliamo di procurarsi un adattatore universale. Giordania: la corrente elettrica viene erogata ovunque a 220 volt. Le prese sono come quelle europee sono adattabili a quelle italiane purché prive del connettore centrale (la terra). E’ fortemente consigliato portare con sé un adattatore universale. Penali di cancellazione: di cosa si tratta?
Se siete costretti a rinunciare al viaggio prenotato, l’Agenzia applicherà delle penali, che hanno lo scopo di coprire i costi dei servizi già prenotati per non farli ricadere sugli altri partecipanti. Le penali sono direttamente proporzionali alla data di cancellazione. Si fa riferimento ai giorni che mancano alla partenza da calendario, contando anche il sabato, la domenica e i festivi (vedi specchietto a p. 14) Nella quota di partecipazione è compresa l’assicurazione sanitaria?
Si. La quota comprende un’assicurazione medico-bagaglio, i cui massimali sono consultabili qui . E’ possibile stipulare un’ulteriore assicurazione sanitaria, con massimali e coperture più alti (consigliata in caso di malattie conosciute pre-esistenti al viaggio) il cui costo dipende dalla durata del viaggio: vedi la normativa a p. 16. Sono un cittadino straniero: potete assicurarmi?
Dipende: i cittadini stranieri possono essere assicurati solo nel caso in cui possiedano un codice fiscale italiano e siano quindi residenti o domiciliati in Italia. Altrimenti, è necessario rivolgersi alle società di assicurazione del proprio paese di origine. Vale la stessa regola per i cittadini italiani all’estero: sono assicurabili solo se hanno residenza o domicilio in Italia. Sono un cittadino straniero: mi serve il visto per entrare in Israele?
Il visto NON è necessario per le seguenti nazionalità: Albania, Argentina, Australia, Austria, Bahamas, Barbados, Belgio, Bolivia, Brasile, Bulgaria, Canada, Cile,Cipro, Columbia, Corea del Sud,Costa Rica, Croazia, Danimarca,Ecuador,El Salvador, Estonia, Fiji, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giamaica, Giappone, Gibilterra, Gran Bretagna, Grecia, Guatemala, Haiti,Hong Kong, Irlanda, Islanda, Italia, Latvia, Lesotho, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malawi, Malta, Mauritius, Messico, Micronesia, Monaco, Mongolia, Norvegia, Nuova Zelanda, Olanda, Panama, Paraguay, Perù, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Centro Africana, Repubblica Domenicana, Repubblica Slovacca, Romania, Russia, San Marino, Santa Lucia, Slovenia, Spagna,
St Kitts & Nevis, Stati Uniti d’America, Sud Africa, Surinam, Svezia, Svizzera, Swaziland,Trinidad e Tabago, Ungheria, Uruguay, Vanuatu. E’ necessario per tutte le altre. Ho letto nel programma che le tasse possono variare sino a 21 giorni prima della partenza: cosa significa?
Le tasse aeroportuali sono soggette a variazioni in base all’aumento (o alla diminuzione) del costo del carburante. Come aumenta la benzina per le nostre automobili, così aumenta la quota delle tasse aeroportuali che riguarda il costo del carburante: l’Agenzia tiene monitorate queste variazioni e può applicare dei supplementi di costo se sussistono effettive e consistenti variazioni, entro e non oltre 21 giorni prima della data di partenza. Ho letto nel programma che la quota può aumentare in caso di variazione del cambio euro/dollaro: cosa significa?
Per quanto riguarda la Terra Santa e la Giordania, tutti i servizi acquistati dall’Agenzia per i pellegrini vengono pagati in dollari alle Agenzie locali. L’acquisto dei dollari può comportare per l’Agenzia costi aggiuntivi consistenti in base alle variazioni del cambio euro/dollaro. Per questa ragione in ogni programma viene indicato il cambio euro/dollaro applicato al momento della pubblicazione dello stesso: in caso di diminuzione di questa variabile (es: preventivo a 1,35, cambio a un mese dalla partenza 1,25) l’Agenzia può - ove lo ritiene necessario - chiedere un supplemento per coprire i maggiori costi di acquisto dei dollari che servono al pagamento del servizio. Tale supplemento non può mai superare il 10% della quota: in caso di superamento, il pellegrini ha il diritto di richiedere il rimborso della quota. Vale anche il contrario: in caso di improvviso aumento della variabile (es. da 1,35 a 1,45) l’Agenzia può parimenti decidere di restituire ai pellegrini una parte della quota. E’ pericoloso viaggiare in Israele e Palestina?
E’ importante, prima di partire, informarsi sempre presso la Farnesina (www. viaggiaresicuri.it) sulle condizioni attuali dei paesi verso i quali si viaggia. Per quanto riguarda Israele e i Territori Palestinesi, è sempre attivo uno stato di allerta che si riferisce ai luoghi in cui sono presenti scontri tra Palestinesi ed esercito israeliano (es. la striscia di Gaza). Non si segnalano allarmi particolari nei luoghi normalmente visitati durante i pellegrinaggi, né in territorio israeliano, né in territorio palestinese. Al momento non abbiamo mai riscontrato problemi legati alla sicurezza in alcuno dei nostri gruppi. E’ giusto ricordare che i pellegrini in Terra Santa godono di uno statuto privilegiato e sono sempre e ovunque trattati con rispetto.
E’ cura dell’agenzia, in ogni caso, modificare il programma di viaggio nel caso in cui uno o più luoghi risultino non accessibili per ragioni di sicurezza. E’ importante ricordare che le comunicazioni ufficiali inerenti eventuali divieti a recarsi in Israele e nei Territori Palestinesi per ragioni di sicurezza non vengono decisi dall’Agenzia, ma dalla Farnesina. In assenza di tali comunicazione i viaggi in Israele e nei Territori Palestinesi non sono da considerarsi a rischio. Ho pagato la quota per un viaggio in Terra Santa, ma ora non mi sento più sicuro per via della situazione politica locale e preferisco non partire. Ho diritto al rimborso?
No: non esiste un rimborso né da parte dell’Agenzia né da parte delle Compagnie Aeree giustificato solo dal proprio personale “sentire”. Sono previsti rimborsi SOLO e UNICAMENTE nel caso in cui la Farnesina dirami una comunicazione ufficiale di divieto per i cittadini italiani a recarsi in Israele o nei territori palestinesi. In tal caso le Agenzie locali e le Compagnie aeree sono tenute al rimborso delle spese sostenute dai viaggiatori e all’eventuale rimpatrio delle stesse, nelle modalità e nei tempi che si valuteranno caso per caso. Ho paura a partire. Posso assicurarmi contro le penalità di annullamento nel caso scoppi una guerra in Israele o nei Territori Palestinesi?
No. Non esiste alcuna assicurazione che copra l’annullamento in caso di guerra, perché tali rimborsi - sempre e solo dietro comunicazioni ufficiali della Farnesina - vengono corrisposti direttamente dai fornitori dei servizi. Le assicurazioni contro l’annullamento coprono sempre e solo eventi oggettivamente documentabili occorsi all’assicurato o a suoi congiunti e sono sempre esclusi i casi di guerra, epidemie, catastrofi naturali. Durante il pellegrinaggio sono previsti momenti di shopping o comunque tempo libero?
Normalmente durante i viaggi nel Medio Oriente sono previste alcune soste per lo shopping, inserite in modi e tempi che non disturbino lo svolgimento pratico e spirituale del pellegrinaggio. In base ai tempi e ai luoghi inclusi nel programma, sono previsti alcuni momenti liberi per la preghiera e le visite personali, che possono variare nella consistenza da viaggio a viaggio, anche in base alle necessità dei pellegrini in loco. Ho perso la copia cartacea del biglietto elettronico! Come devo fare?
La copia del biglietto elettronico non è fondamentale ai fini dell’imbarco: per eseguire le pratiche di check-in è sufficiente il proprio passaporto. E’ comunque consigliabile averne con sé una copia: se l’avete perso, potete contattare l’Agenzia per averne una nuova copia e provvederemo a recapitarvela via e-mail o via fax
FrateSole Viaggeria Francescana 2013 | 3
presso la reception dell’albergo in cui vi trovate. Ho paura di perdere il passaporto, è meglio lasciarlo in valigia in hotel?
No. Se si viaggia nel Medio Oriente è consigliabile avere sempre con sé il passaporto ed è obbligatorio quando si viaggia nei Territori Palestinesi, dove è possibile essere sottoposti a controlli e dove è necessario mostrarlo al passaggio dei checkpoint di confine. E’ consigliabile tenerne in valigia una fotocopia da presentare alla propria ambasciata/consolato in caso di smarrimento o furto. Voglio andare in Terra Santa ma ho il timbro di un paese arabo/islamico sul passaporto: lo devo rifare?
No. Israele non respinge alcun viaggiatore solo per la presenza di un timbro di un paese arabo/islamico sul passaporto. L’unico disagio che si può subire è che nel caso il timbro sia di uno dei paesi che non riconoscono lo Stato Israeliano o che sono in conflitto (Libano, Siria, Iran, Libia, ecc.) - si possa essere sottoposti a domande di approfondimento sulle ragioni della nostra visita in quel particolare paese in sede di passaggio di frontiera (ma non è la regola: è a discrezione dell’ufficiale di frontiera). Al contrario, se si vuole viaggiare in paesi che non riconoscono lo Stato Israeliano, il timbro israeliano sul passaporto è ragione di respingimento alla frontiera. In tal caso è tassativo rifare il passaporto. E’ altresì possibile all’arrivo a Tel Aviv chiedere alle autorità israeliane di NON apporre il timbro di entrata sul proprio passaporto (viene apposto su un foglio a parte): la soddisfazione di questa richiesta dipende dalla discrezionalità dell’ufficiale di frontiera. Importante: nel caso in cui, all’arrivo a Tel Aviv, i controlli per un pellegrino si allunghino più del previsto per le ragioni di cui sopra, il gruppo è tenuto a proseguire per rispettare la tabella di marcia. La persona trattenuta raggiungerà il gruppo singolarmente alla prima tappa del viaggio, a spese proprie ma avvalendosi dell’assistenza del delegato della nostra agenzia locale presente in aeroporto, che potrà aiutare il pellegrino nella ricerca di un taxi o di un trasferimento privato. La mia carta di identità è stata rinnovata con timbro. Questo può creare dei problemi all’estero?
Si. Diversi paesi in cui è consentito viaggiare con la sola carta di identità non riconoscono la validità del timbro di rinnovo (es: Croazia, Bosnia Erzegovina, Polonia, Turchia, ecc.). Per non incorrere in rischi alla frontiera il Ministero degli Esteri autorizza i cittadini a recarsi presso i propri Comuni di residenza per richiedere la copia rinnovata cartacea. Parto per un pellegrinaggio in Terra Santa: che vestiti devo mettere in valigia?
Se partite in inverno, considerate le tem-
4 | FrateSole Viaggeria Francescana 2013
perature simili a quelle italiane, specialmente a Gerusalemme: abiti comodi, caldi, a strati, scarpe sempre comode, cappotto, impermeabile. Tenete presente che le temperature possono variare sensibilmente di anno in anno: a Gerusalemme a gennaio potrebbe esserci la neve, ma si potrebbe stare bene anche senza cappotto. Se partite in primavera/estate/autunno, quando le temperature in Terra Santa sono già/ancora alte, portate sempre vestiti comodi, sandali aperti per le città, scarpe chiuse per le escursioni nel deserto; meglio vestiti leggeri di cotone, da evitare i sintetici, fanno caldo! Abbiate sempre con voi un copricapo o un foulard da mettere in testa per ripararvi dal sole, opportuni gli occhiali da sole. Anche se fa caldo, ricordatevi che la maggior parte dei luoghi che visiterete sono santuari, che richiedono un abbigliamento decoroso: gonne/pantaloni sotto il ginocchio, spalle coperte. In tutte le pagine dei nostri viaggi è presente un menù sulla sinistra per consultare il meteo prima della partenza!
camera tripla con due adulti. L’Agenzia si riserva caso per caso l’elaborazione di eventuali scontistiche per i minori.
Quanto posso mettere in valigia...?
Israele/Palestina: 00972 / 2 (Gerusalemme/Betlemme) o 4 (Nazareth) + numero di telefono Giordania: 00962
Dipende dalle Compagnie Aeree. Mediamente, sono compresi nel biglietto aereo: un bagaglio a mano del peso di massimo 8 kg e dimensioni complessive di circa 115 cm; un bagaglio in stiva di circa 2023 kg. Per ogni bagaglio in più o di peso superiore a quelli indicati è richiesto il pagamento di una franchigia, direttamente al check-in. Cosa posso mettere in valigia?
Prima di preparare il bagaglio, è necessario leggere la normativa ENAC che regola ciò che può essere o non essere trasportato (liquidi, medicinali, alimenti per bambini...): Per oggetti particolari come chitarre e biciclette, è necessario consultare preventivamente la compagnia aerea utilizzata. I minori viaggiano gratuitamente?
Compagnie aeree: -fino a 2 anni di età: viaggiano in braccio all’adulto, pagando una quota minima la cui consistenza dipende dalla compagnia aerea e dalla tratta utilizzata; -tra i 2 e i 12 anni: viaggiano seduti in un proprio sedile, con una tariffa scontata la cui consistenza dipende dalla compagnia aerea e dalla tratta utilizzata; -oltre i 12 anni: sono considerati come adulti e viaggiano con tariffa piena. Alberghi/ristoranti: Ogni paese e talvolta ogni struttura ha una sua regolazione. In generale: -fino a 2 anni soggiornano gratuitamente dormendo in camera nel letto dei genitori o in culla, condividendo i pasti con i genitori; -dopo i 2 anni sono trattati come adulti e gli sconti possibili si riferiscono - ove presenti - alle riduzioni se dormono in
Vado in Terra Santa: mi devo vaccinare?
No. Non ci sono vaccinazione obbligatorie né per Terra Santa né per il Medio Oriente. Vado in Terra Santa, devo cambiare i soldi prima di partire?
No. In tutto il Medio Oriente nelle principali località e negozi accettano l’Euro o in alternativa la carta di credito nei circuiti VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS. In alternativa, è accettato anche il dollaro americano. In ogni caso, è poco conveniente cambiare in Italia: è possibile utilizzare gli appositi banchi di cambio all’arrivo in aeroporto o nelle località principali. Qual’è la moneta locale in Israele?
Lo sheqel, con cambio 1 € = circa 4/5 NIS. Quali sono i prefissi per telefonare nel Medio Oriente?
Informazioni generali trasferimenti da/per aeroporti italiani, salvo dove non E’ possibile su richiesta di gruppi precostituiti orga- espressamente indicato. nizzare itinerari simili o modificati (anche in date diVARIAZIONI verse da quelle pubblicate). FrateSole si riserva la facoltà di variare l’ordine cronologico delle visite e dei servizi alberghieri, per raVACCINAZIONI Nessuna delle destinazioni a catalogo prevede vacci- gioni logistiche o in occasione di particolari eventi/ ricorrenze religiose e non. E’ garantito comunque nazioni obbligatorie. il pieno svolgimento dei programmi e la qualità dei SALUTE servizi. I nostri viaggi possono essere faticosi e per tale ragione verrà vagliata caso per caso la partecipazione DOCUMENTI di persone la cui infermità - fisica o mentale - richie- E’ responsabilità del pellegrino essere in possesso di da particolari cure o assistenza durante il pellegrinag- documenti di viaggio (carte di identià e/o passaporto) gio. I diversamente abili che necessitano l’uso di car- rispondenti ai requisiti di validità richiesti dai diversi rozzina devono comunicarlo all’atto dell’iscrizione. paesi di destinazione. I cittadini stranieri sono tenuti Eventuali costi aggiutivi dovuti al trasporto/noleggio a informarsi prima della partenza sulla necessità di visti di ingresso. Non sono previsti rimborsi per chi durante il viaggio sono a carico del partecipante. si presentasse alla partenza con documenti non valiVOLI di. I nomi forniti all’Agenzia per l’emissione dei biPer i nostri viaggi utilizziamo solo voli di linea. I glietti devono corrispondere esattamente a quelli dei piani dei voli e le compagnie aeree utilizzate sono documenti di viaggio: l’Agenzia non è responsabile indicate nel foglio di convocazione. Gli orari dei voli di eventuali problemi all’imbarco dovuti a informapossono cambiare in maniera improvvisa da parte zioni errate date dal viaggiatore. In caso di minori, è delle compagnie aeree, eventuali variazioni verranno necessario comunicare in Agenzia la data di nascita: comunicate tempestivamente. i genitori sono tenuti a informarsi presso le autorità competenti riguardo ai documenti necessari per il GUIDE loro espatrio. I nostri pellegrinaggi in Terra Santa prevedono la figura dell’animatore spirituale di pellegrinaggi: si SICUREZZA NEI PAESI ESTERI tratta di religiosi laici o consacrati, dotati di “Carta di Il Ministero degli Affari Esteri ha attivato un sito Animatore”, rilasciata dalla Commissione dei Pelle- web da cui è possibile attingere tutte le informazioni grinaggi Cristiani di Gerusalemme: il loro ruolo è in- necessarie alla sicurezza dei paesi di destinazione: trodurre i pellegrini al contesto storico, culturale e re- www.viaggiaresicuri.it. Al sito è possibile registrarsi ligioso dei luoghi in programma; definire e curare la prima della partenza per segnalare la propria presenlinea spirituale del pellegrinaggio; gestire la logistica za nel paese di destinazione. Esiste anche una Cendei pellegrinaggi. Per tutte le altre destinazioni sono trale Operativa Telefonica a cui è possibile rivolgersi, previste guide locali autorizzate, ma non è previsto al numero 06 491115. l’accompagnamento spirituale, che resta a carico del SCONTI PER MINORENNI capogruppo/sacerdote. Normalmente sono possibili sconti per bambini di età MESSE inferiore ai 12 anni in camera tripla con i genitori. Sono garantite le messe festive ma non quelle feriali, La possibilità dello sconto va tuttavia riconfermata e la cui effettuazione dipende dalla presenza o meno di quantificata di volta in volta in base al vettore e agli un sacerdote all’interno del gruppo. La partecipazio- alberghi utilizzati. ne è comunque facoltativa.
ITINERARI SU RICHIESTA
SISTEMAZIONI ALBERGHIERE
In Medio Oriente gli standard dei servizi alberghieri possono essere inferiori a quelli italiani, nonostante l’equiparazione della categoria. Si richiede pertanto ai pellegrini spirito di adattamento.
ABBINAMENTI CAMERE
Gli abbinamenti nelle camere degli hotel vengono fatte in base alle richieste dei pellegrini. Le persone che viaggione sole, ove non fosse possibile trovare una persona per condividere la stanza, sono tenute al versamento del supplemento singola.
CAMBIO EURO/DOLLARO
Tutte le quotazioni vengono calcolate fissando il cambio euro/dollaro in vigore al momento del preventivo. Oscillazioni del detto cambio potranno ripercuotersi sul costo del viaggio stesso sino a 1 mese prima della partenza per importi non superiori al 10% della quota di partecipazione.
ADEGUAMENTO CARBURANTE
Tutte le quotazioni vengono calcolate con le tasse aeroportuali in vigore al momento del preventivo; le oscillazioni del costo del carburante possono ripercuotersi sul costo del viaggio stesso sino a 21 giorni prima della data di partenza.
LE QUOTE NON COMPRENDONO
ANNULLAMENTO DEL VIAGGIATORE
In caso di richiesta di annullamento del viaggio, per qualsiasi ragione, FrateSole rimborserà la differenza tra la quota di partecipazione e la penale prevista, che ha lo scopo di non far ricadere un eventuale aumento dei costi sugli altri partecipanti. Le paneli si applicano secondo questo schema: - cancellazioni effettuate fino al 31° giorno dalla data di partenza (esclusa), sarà trattenuta una penale del 20% dell’intera quota di partecipazione (tasse escluse) -cancellazioni effettuate dal 30° al 21° giorno (incluso), rispetto alla data di partenza (esclusa), sarà trattenuta una penale del 30% della quota di partecipazione (tasse escluse) - cancellazioni effettuate dal 20° al 10° giorno (incluso), rispetto alla data di partenza (esclusa) sarà trattenuta una penale del 50% della quota di partecipazione (tasse escluse) - cancellazioni effettuate dal 9° giorno al 3° giorno (incluso) rispetto alla data di partenza (esclusa) sarà trattenuto il 75% della quota di partecipazione(tasse escluse) - nessun rimborso per cancellazioni effettuate dal 2°gg (48 ORE PRIMA) al giorno di partenza (tasse escluse) Nota bene: lo schema delle penali può variare in base al relativo schema penali delle agenzie corrispondenti utilizzate.
Le bevande, le mance (obbligatorie in Terra Santa: considerare 35/40 € per persona), il facchinaggio, i CONDIZIONI GENERALI
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale che estero, è disciplinata dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice del Consumo di cui al D. Lgs n. 206 del 6 settembre 2005 (artt. 82-100) e sue successivemodificazioni. 2. AUTORIZZAZIONI L’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge, devono essere autorizzati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla normativa amministrativa applicabile. 3. DEFINIZIONI Ai fini del presente contratto si intende per: a) organizzatore di viaggio, il soggetto che realizza la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 e si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfettario a procurare a terzi pacchetti turistici; b) venditore, il soggetto che vende, o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso un corrispettivo forfettario; c) consumatore di pacchetti turistici, l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico. 4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO La nozione di pacchetto turistico è la seguente: “I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis) ....... che costituiscano parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 84 Cod. Cons.). Il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi degli artt. 85 e 86 Cod. Cons.), che è anche documento per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all’art. 20 delle presenti Condizioni Generali di Contratto. 5. SCHEDA TECNICA - Organizzazione tecnica FrateSole Viaggeria Francescana, Ente concordatario Provincia minoritica di Cristo Re dei Frati minori dell’Emilia, Via Guinizelli 3, 40125 Bologna. - Licenza categoria A numero 393 rilasciata dalla Provincia di Bologna. - Polizza assicurativa R.C. n°176782 stipulata con Allianz Global Assistance S.p.a. in conformità con quanto previsto agli articoli 94 e 95 del Cod. Cons.; - Periodo di validità: dal 1° gennaio 2009 al 1° gennaio 2010; 6. PRENOTAZIONI La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente presso l’agenzia di viaggi venditrice. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 87, comma 2 Cod. Cons. prima dell’inizio del viaggio. 7. PAGAMENTI La misura dell’acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del pacchetto turistico, da versare all’atto della prenotazione ovvero all’atto della richiesta impegnativa e la data entro cui, prima della partenza, dovrà essere effettuato il saldo, risultano dal catalogo, dall’ opuscolo o da quanto altro. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore la risoluzione di diritto. 8. PREZZO Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni
FrateSole Viaggeria Francescana 2013 | 5
di: - costi di trasporto, incluso il costo del carburante; - diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; - tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come riportata nella scheda tecnica del catalogo ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra. Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo. 9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA Prima della partenza l’organizzatore o il venditore che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostituivo ai sensi del 2° e 3° comma dell’articolo 10. Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore che annulla, (Art. 33 lett. e Cod. Cons.) restituirà al consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 10, 4° comma qualora fosse egli ad annullare. 10. RECESSO DEL CONSUMATORE Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi: - aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 in misura eccedente il 10%; - modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore. Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto: - ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo; - alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso. Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata. Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 7 comma 1 – il costo individuale di gestione pratica, la penale nella misura indicata nella scheda tecnica del Catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio su misura, l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto. 11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal consumatore per comprovati e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al
diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato. 12. SOSTITUZIONI Il consumatore rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che: a. l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario; b. il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 89 Cod. Cons.) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; c. i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione; d. il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione. Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo. Le ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda tecnica. 13. OBBLIGHI DEI CONSUMATORI Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale - aggiornate alla data di stampa del catalogo - relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per l’espatrio. I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso i consumatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più consumatori potrà essere imputata al venditore o all’organizzatore. I consumatori dovranno informare il venditore e l’organizzatore della propria cittadinanza e, al momento della partenza, dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il consumatore reperirà (facendo uso delle fonti informative indicati al comma 2) le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri che indica espressamente se le destinazioni sono o meno assoggettate a formale sconsiglio. I consumatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza della regole di normale prudenza e diligenza a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I consumatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o il venditore dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati. Il consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione. Il consumatore è sempre tenuto ad informare il Venditore e l’Organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc…) e a specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizi personalizzati. 14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore. 15. REGIME DI RESPONSABILITÀ L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore
6 | FrateSole Viaggeria Francescana 2013
a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti previsti per tale responsabilità dalle norme vigenti in materia. 16. LIMITI DEL RISARCIMENTO Il risarcimento dei danni non può essere in ogni caso superiore ai limiti indicati dagli artt. 94 e 95 del Codice del Consumo. 17. OBBLIGO DI ASSISTENZA L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore. 18. RECLAMI E DENUNCE Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario non potrà essere contestato l’inadempimento contrattuale. Il consumatore dovrà altresì – a pena di decadenza - sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza. 19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie. 20. FONDO DI GARANZIA Il Fondo Nazionale di Garanzia (art. 100 Cod. Cons.) istituito a tutela dei consumatori che siano in possesso di contratto, provvede alle seguenti esigenze in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o dell’organizzatore: a) rimborso del prezzo versato; b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero. Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349. ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI A) DISPOSIZIONI NORMATIVE I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. B) CONDIZIONI DI CONTRATTO A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 19. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore. viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.). Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’Articolo 16 della legge 269 del 3 agosto 1998: la legge italiana punisce con
la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione ed sicurati alla pornografia minorile anche se gli stessi sono commessi A seguito del rientro sanitario dell’Assicurato, Allianz Global Assistance organizza e prende a suo carico tutte le spese all’estero. di rientro per un altro familiare o compagno di viaggio, purché assicurati, con il mezzo ritenuto più idoneo. ASSICURAZIONI Le quote dei nostri viaggi includono assicurazione Inoltre, in caso di rientro sanitario dell’Assicurato, Allianz Assistance organizza e concorre alle spese di rientro medico-bagaglio Mondial-Assitance. E’ possibile Global degli altri assicurati fino all’importo di € 154,94 per persona stipulare a parte un’assicurazione contro le penalità (massimo 2 persone). di annullamento, il cui premio va versato tassativa- 1.5 - Spese di Viaggio di un Familiare - In caso di ricovemente insieme alla quota di acconto. L’importo del ro ospedaliero dell’Assicurato per un periodo superiore a 7 premio varia in base alla quota di partecipazione e giorni, Allianz Global Assistance mette a disposizione di un verrà comunicato di volta in volta dall’Agenzia. I familiare un biglietto A/R (aereo in classe turistica o treno prima classe) per recarsi presso il malato o il ferito. cittadini stranieri non domiciliati/residenti in Italia in 1.6 - Rientro dei Figli minori di 15 anni - Quando a seguinon possono essere assicurati e pertanto sono tenuti to di infortunio, malattia od altra causa di forza maggiore, a informarsi su eventuali assicurazioni da stipulare l’Assicurato non possa occuparsi dei figli minori di 15 anni nel proprio paese di origine. Vale la stessa regola per con lui viaggianti, Allianz Global Assistance mette a dispoi cittadini italiani all’estero: sono assicurabili solo se sizione di un familiare o di altra persona designata dall’Assicurato, od eventualmente dal coniuge, un biglietto A/R in hanno residenza o domicilio in Italia. treno prima classe od aereo classe turistica, per raggiungere minori e ricondurli al domicilio in Italia. ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO COM- i1.7 - Spese di Cura PRESA NEI PELLEGRINAGGI 1.7.1 Oggetto - Allianz Global Assistance, previa autorizzaCERTIFICATO BB20 - ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE zione della Centrale Operativa, provvede: Art. 1 - L’Assicurato in viaggio, in caso di necessità, ha di- • al rimborso od al pagamento diretto delle spese per visite ritto alle seguenti prestazioni: mediche e/o per acquisto di medicinali (purché sostenute a 1.1 - Consulenza Medica - Quando, a seguito di malattia o seguito di prescrizione medica) infortunio, occorra accertare lo stato di salute dell’Assicura- • al pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche to, Allianz global Assistance mette a disposizione la Centra- addebitate all’Assicurato durante il viaggio a seguito di male Operativa per i contatti necessari, al fine di valutare quale lattia o infortunio, nei limiti previsti per destinazione della sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore. Tabella Capitali Assicurati. 1.2 - Rientro Sanitario Il rimborso verrà effettuato solo dietro presentazione dei 1.2.1 - Trasporto in ambulanza - In caso di malattia o in- giustificativi di spesa (fatture o ricevute) in originale. fortunio, quando le condizioni dell’Assicurato richiedano il 1.7.2 - Limitazioni suo ricovero in ospedale, la Centrale Operativa ne organizza Le rette di degenza saranno pagate direttamente fino a € il trasporto al centro medico di pronto soccorso e da questo 103,29 per i viaggi all’estero e € 51,65 per i viaggi in Italia ad un centro medico meglio attrezzato, tenendo a proprio al giorno per persona, fermo restando il massimale nei limiti carico il costo della prestazione. L’utilizzo dell’aereo sani- previsti per destinazione della Tabella Capitali Assicurati . tario è limitato agli spostamenti locali. Le spese odontoiatriche urgenti e non prorogabili saranno 1.2.2 - Rientro sanitario - Quando le condizioni dell’Assi- rimborsate fino a € 103,29 per i viaggi all’estero e fino a curato, ricoverato a seguito di malattia o infortunio, richie- € 51,65 per i viaggi in Italia, fermo restando il capitale nei dano il suo trasporto in un centro ospedaliero meglio attrez- limiti previsti per destinazione della Tabella Capitali Assizato od al proprio domicilio in Italia, i medici della Centrale curati. Le spese mediche sostenute successivamente al riOperativa, in accordo con il medico curante sul posto, orga- entro a domicilio a seguito di evento verificatosi in viaggio nizza interamente a proprie spese il trasporto del paziente saranno rimborsate solo in caso di infortunio fino a € 103,29 con il mezzo ritenuto più idoneo, il costo della prestazione è per i viaggi all’estero e fino a interamente a carico di Allianza Global Assistance. L’Assi- € 51,65 per i viaggi in Italia, fermi restando il massimale nei curato, se necessario, sarà accompagnato da personale me- limiti previsti per destinazione della Tabella Capitali Assidico od infermieristico, ed i trasporto potrà avvenire solo se curati ed i sottolimiti sopra indicati, purché sostenute entro i organizzato dalla Centrale Operativa e con i mezzi previsti 60 giorni successivi all’evento. Su ogni rimborso sarà appliall’art. 4 - Scelta dei mezzi di trasporto/INTERASSISTAN- cata una franchigia fissa di € 25,82 a carico dell’Assicurato. CE -DISPOSIZIONI COMUNI. Nel caso di spese sostenute all’estero, il rimborso verrà calIl rientro sanitario da paesi extraeuropei, esclusi quelli del colato al cambio ufficiale in vigore in Italia alla data della Bacino Mediterraneo, viene effettuato esclusivamente con prestazione per la quale viene richiesto il rimborso. aereo di linea e in classe turistica. In caso di polizza stipulata per un gruppo, qualora il sinistro 1.2.3 - Esclusioni comuni - Sono escluse dall’assicurazio- coinvolga contemporaneamente più assicurati, la garanzia ne tutte le infermità o lesioni curabili in loco, e che non si intenderà complessivamente prestata fino alla concorrenimpediscano all’Assicurato di continuare il suo viaggio o za massima di un importo pari a 10 (dieci) volte la somma soggiorno. assicurata per persona. Se il predetto limite massimo risulteSono altresì esclusi: rà insufficiente a coprire per intero il totale degli indennizzi • le infermità derivanti da situazioni patologiche preesistenti liquidabili a termini di polizza in dipendenza del medesimo alla partenza dell’Assicurato o alla stipulazione del contrat- sinistro, Allianz Global Assistance liquiderà ciascun Assito, le malattie croniche, neuropsichiatriche, nervose, menta- curato in base alla proporzione esistente tra il suddetto lili e psicosomatiche; mite ed il totale degli indennizzi che sarebbero liquidabili • lo stato di gravidanza oltre il 180° giorno; in termini di polizza. • gli infortuni o malattie derivanti da abuso di alcolici, 1.7.3 - Esclusioni - Sono escluse dal rimborso le spese medall’uso non terapeutico di stupefacenti o di allucinogeni, diche dovute a: da sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), da • infermità derivante da situazioni patologiche preesistenti interruzione volontaria della gravidanza, da delitti dolo- alla partenza dell’Assicurato; malattie croniche, malattie si compiuti o tentati dall’Assicurato, da suicidio o tentato mentali o psicosomatiche; stato di gravidanza oltre il 180º suicidio; giorno; infortuni o malattie derivanti da abuso di alcolici • le malattie infettive, qualora il trasporto violi le norme sa- e psicofarmaci ed uso non terapeutico di stupefacenti o nitarie internazionali; allucinogeni, da sindrome da immunodeficienza acquisita • tutti i casi previsti all’art. 2 e 3 – INTERASSISTANCE - (AIDS), da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato, DISPOSIZIONI COMUNI/Esclusioni. da suicidio o tentato suicidio; cure riabilitative, infermieriLe spese di soccorso, salvataggio e recupero sono comprese stiche, fisioterapiche, dimagranti o termali e per l’eliminasolo a seguito di infortunio e fino all’importo di € 1.291,14 zione di difetti fisici o malformazioni congenite; interruzioper i viaggi all’estero e € 516,46 per i viaggi in Italia, a con- ne volontaria della gravidanza; dizione che le ricerche vengano effettuate da un organismo • acquisto, manutenzione e riparazione di occhiali, lenti a ufficiale. contatto, apparecchi ortopedici e fisioterapici in genere ed Tutte le prestazioni di cui al presente articolo non sono al- ogni tipo di protesi; tresì dovute qualora si verifichino le dimissioni volontarie • interventi o applicazioni di natura estetica; dell’Assicurato, contro il parere dei sanitari della struttura • visite di controllo eseguite successivamente al rientro al presso la quale egli si trova ricoverato. proprio domicilio, per situazioni conseguenti a malattie ini1.3 - Rientro della Salma - Allianz Global Assistance in ziate in viaggio; caso di decesso dell’Assicurato durante il viaggio, orga- • tutti i casi previsti all’art. 2 e 3 – INTERASSISTANCE nizza il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in DISPOSIZIONI COMUNI/Esclusioni. Italia, prendendo a proprio carico le spese di trasporto. Sono 1.8 - Spese Supplementari di Soggiorno - Nel caso l’Assisempre escluse le spese funerarie e le spese di inumazione. curato sia costretto a prolungare il soggiorno a seguito di 1.4 - Rientro di un Familiare o Compagno di Viaggio as- malattia o infortunio, Allianz Global Assistance rimborsa
fino a concorrenza di € 103,29 le spese supplementari di albergo (solo pernottamento) per l’Assicurato. Sono escluse tutte le spese sostenute da eventuali accompagnatori. 1.9 - Rientro al Domicilio - Se le condizioni fisiche dell’Assicurato, convalescente a seguito di malattia o infortunio, gli impediscono di rientrare al proprio domicilio alla data e con il mezzo inizialmente previsti, Allianz Global Assistance organizza e prende a suo carico le spese di rientro dell’Assicurato fino alla propria abitazione con il mezzo più adeguato (escluso aereo sanitario). Tale garanzia vale solo per l’Assicurato di cui sopra e non per le eventuali persone che lo accompagnano. 1.10 - Rientro Anticipato - Se l’Assicurato è costretto ad interrompere anzitempo il viaggio a causa del decesso di uno dei seguenti familiari: coniuge, genitori, figli, fratelli e sorelle, generi e nuore, suoceri, Allianz Global Assistance organizza il viaggio di ritorno e prende a suo carico le spese fino a concorrenza di € 774,69 per i viaggi all’estero e € 258,23 per i viaggi in Italia. Il rientro potrà essere effettuato con: aereo di linea/charter in classe turistica, treno, traghetto od autovettura a noleggio (senza autista) fino ad un massimo di 48 ore. 1.11 - Invio Medicinali urgenti (solo per i viaggi all’estero) - Allianz Global Assistance provvede all’invio dei medicinali necessari (purché in commercio in Italia) alla salute dell’Assicurato e non reperibili sul luogo, dopo che i medici della Centrale Operativa, in accordo con il medico curante, accerta che le specialità locali non sono equivalenti. L’invio dei medicinali è subordinato alle norme locali che regolano il trasporto e l’importazione dei farmaci richiesti. 1.12 - Invio Messaggi urgenti - Qualora l’Assicurato, in stato di necessità, sia impossibilitato a far pervenire messaggi urgenti a persone residenti in Italia, Allianz Global Assistance provvede, a proprie spese, all’inoltro di tali messaggi. 1.13 - Rimborso Spese telefoniche (solo per i viaggi all’estero) - Vengono rimborsate le spese telefoniche documentate sostenute dall’Assicurato per contattare la Centrale Operativa, fino al limite massimo di € 103,29. 1.14 - Interprete a Disposizione - Quando l’Assicurato sia degente a seguito di infortunio o malattia e sia necessario un interprete per favorire il contatto tra l’Assicurato ed i medici curanti o le autorità locali, Allianz Global Assistance reperisce tale interprete e lo invia presso l’Ospedale, prendendo a carico la spesa fino alla concorrenza di € 516,46. 1.15 - Anticipo Cauzioni (solo per i viaggi all’estero) - In caso di evento non doloso avvenuto all’estero, Allianz Global Assistance costituirà in nome e per conto dell’Assicurato la cauzione penale che sia pretesa per consentirne la liberazione. Allianz Global Assistance verserà inoltre, ove richiesta, l’eventuale cauzione civile, a titolo di garanzia del pagamento per responsabilità civile dell’Assicurato nella produzione del sinistro. L’ammontare massimo coperto da Allianz Global Assistance, previe garanzie bancarie o di altro tipo da Allianz Global Assistance stessa indicate, è di € 2.582,28 per cauzione, somma che l’Assicurato dovrà in ogni caso restituire entro 15 giorni dalla costituzione della cauzione stessa. 1.16 - Anticipo Denaro - Quando l’Assicurato debba sostenere delle spese impreviste di prima necessità, e non gli sia possibile provvedere direttamente ed immediatamente, potrà richiedere a Allianz Global Assistance, a titolo di prestito, un importo fino ad un massimo di € 2.582,28. Per beneficiare di tale prestito, che dovrà essere restituito entro 30 giorni, l’Assicurato dovrà prima presentare a Allianz Global Assistance garanzie bancarie o di altro tipo ad essa ritenute adeguate. La prestazione di cui al presente articolo non potrà valere se l’Assicurato non sarà in grado di fornire a Allianz Global Assistance le garanzie di restituzione da quest’ultima ritenute adeguate, o nel caso il trasferimento di valuta all’estero violi le disposizioni di legge vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l’Assicurato. In caso di sinistro l’Assicurato deve attenersi alle disposizioni indicate dagli artt. 1 e 4 OBBLIGHI DELL’ASSICURATO E DISPOSIZIONI FINALI delle C.G.A. INTERASSISTANCE - DISPOSIZIONI COMUNI Art. 2 - Sono escluse dal rimborso tutte le spese sostenute dall’Assicurato senza la preventiva autorizzazione di Allianz Global Assistance. Se l’Assicurato non usufruisce di una o più prestazioni, Allianz Global Assistance non è tenuta a corrispondere indennizzi o a fornire prestazioni alternative di alcun tipo a titolo di compensazione. Nel caso Allianz Global Assistance provveda direttamente al rientro dell’Assicurato, lo stesso si impegna a restituire i biglietti di viaggio non utilizzati. Art. 3 - Esclusioni - Sono altresì esclusi dall’assicurazione tutti gli eventi provocati da: • viaggio intrapreso contro il consiglio medico, con patologie in fase acuta od allo scopo di sottoporsi a trattamenti o ad accertamenti medici o chirurgici; espianto e/o trapianto di organi;
FrateSole Viaggeria Francescana 2013 | 7
• guida di autoveicoli non ad uso privato, e di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione; • esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, trombe d’aria, uragani, movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche ed ogni altro fenomeno naturale o atmosferico; atti di guerra anche civile, sciopero, sommosse, movimenti popolari o insurrezioni, coprifuoco, blocco delle frontiere, rappresaglia, sabotaggio, terrorismo, a meno che l’Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi; • prove, allenamenti e gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche, speleologia, alpinismo con scalate fino al 3º grado effettuate isolatamente, alpinismo superiore al 3º grado comunque effettuato, arrampicata libera (free climbing), discese di rapide di corsi d’acqua (rafting), salti nel vuoto (bungee jumping), salti dal trampolino con sci o idrosci, sciacrobatico, sci alpinismo, paracadutismo, deltaplano, parapendio, pratica di sport aerei in genere e qualsiasi altra attività sportiva pericolosa. Sono esclusi gli infortuni causati dalla partecipazione a competizioni agonistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo. Sono esclusi le malattie o gli infortuni verificatisi durante l’esercizio dell’attività professionale, a meno che questa sia di natura commerciale. Art. 4 - Scelta dei Mezzi di Trasporto - Nei casi in cui si renda necessario un trasporto sanitario solo le esigenze di ordine medico saranno prese in considerazione nella scelta del mezzo di trasporto che potrà essere: - aereo sanitario con équipe medica - aereo di linea in classe turistica con eventuale barella - treno e se necessario vagone letto - autoambulanza - ogni altro mezzo ritenuto idoneo dalla Centrale Operativa. In tutti gli altri casi in cui è previsto il trasporto degli assicurati potranno essere utilizzati i seguenti mezzi: - aereo di linea in classe turistica - treno in prima classe e/o vagone letto - autovettura a noleggio, con o senza autista, fino ad un massimo di 48 ore - ogni altro mezzo ritenuto idoneo dalla Centrale Operativa. Art. 5 - Doppia Assicurazione - Nel caso in cui l’Assicurato benefici, tramite altre Società o Compagnie di Assicurazione, di servizi o coperture analoghi a quelli prestati a termine dell’art. 1 del presente certificato, l’Assicurato dovrà espressamente decidere a quale Centrale Operativa richiedere l’intervento. Art. 6 - Responsabilità - Allianz Global Assistance declina ogni responsabilità per ritardi o impedimenti che possano sorgere durante l’esecuzione di cui all’art. 1 in caso di: - movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche ed ogni altro fenomeno naturale od atmosferico - trasmutazione del nucleo dell’atomo e radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti; - sciopero, sommosse, movimenti popolari, coprifuoco, blocco delle frontiere, rappresaglia, sabotaggio, terrorismo, guerra e insurrezioni; - disposizioni delle Autorità locali che vietino l’intervento di assistenza previsto. BAGAGLIO Somma assicurata: vedi Tabella Capitali Assicurati Art. 1 - Oggetto - Sono assicurate contro furto, incendio, rapina, scippo, mancata riconsegna e/o danneggiamento da parte del Vettore tutte le cose che l’Assicurato prende con sé per il fabbisogno personale durante il viaggio, come pure il bagaglio spedito a mezzo di un’impresa di trasporto. L’assicurazione si estende all’intero bagaglio, compresi: a) il bagaglio a mano (borse da viaggio, valige, ecc.) b)gli oggetti portati separatamente (mantelli, cappelli, ombrelli, macchine fotografiche, cineprese, ecc.) c)gli oggetti indossati (vestiti, biancheria, gioielli, ecc.) d) nel caso di viaggio in aereo, gli acquisti di prima necessità sostenuti all’estero, a seguito di ritardo superiore alle 12 ore nella riconsegna del bagaglio, purché comprovato dal Vettore aereo, fino all’importo massimo di € 103,29, fermo restando il massimale assicurato. La richiesta dovrà essere documentata con le fatture o ricevute di acquisto in originale. L’assicurazione copre la perdita totale o parziale ed i danni fino a concorrenza della somma assicurata, sotto riserva però delle disposizioni dell’art. 5. Art. 2 - Limitazioni 2.1 - Sono coperti cumulativamente fino al 50% dell’intero capitale assicurato: a) gioielli, perle, pietre preziose, orologi ed oggetti d’oro, di platino o d’argento, pellicce ed altri oggetti preziosi: tali oggetti sono coperti da assicurazione solo se portati addosso o indossati; b) apparecchiature fotocineottiche, apparecchi radio, televisori, registratori, apparecchiature elettroniche: tali oggetti non sono coperti da assicurazione se inclusi nel bagaglio consegnato ad impresa di trasporto o affidati a terzi (alber-
gatori, ristoratori, ecc.). 2.2 - L’indennizzo massimo per ogni oggetto o bene non potrà superare l’importo di € 51,65. I corredi fotocineottici (macchina fotografica, telecamera, binocolo, obiettivi, lampeggiatori, filtri, batterie, borse, ecc.) sono considerati quale oggetto unico. 2.3 - In caso di responsabilità di terzi (Vettore, Albergatore, ecc.) l’indennizzo da parte di Allianz Global Assistance avverrà successivamente a quello eventuale del Vettore o dell’Albergatore, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento di cui sopra sia inferiore al massimale assicurato. Art. 3 - Esclusioni - Sono esclusi dall’assicurazione: a) il denaro in ogni sua forma (banconote, assegni, traveller’s chequès, carte di credito, ecc.), i biglietti di viaggio, documenti, titoli e collezioni di qualsiasi natura, gli oggetti d’arte, le armi in genere, le merci, le attrezzature professionali, i telefoni portatili, i personal computer, i campionari, le pellicole fotocinematografiche, i nastri magnetici e i compact-disc, le attrezzature da campeggio, le attrezzature sportive in genere ed i caschi. b) i danni causati, direttamente o indirettamente, da disposizioni delle Autorità, avvenimenti bellici, disordini civili o militari, sommosse, scioperi, mine, saccheggi, terremoti, a meno che l’Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi; c) i danni provocati dolosamente o per grave incuria dell’Assicurato; d) i danni dovuti all’usura normale, vizio proprio, colaggio di liquidi, tarme, vermi, cattivo/insufficiente od inadeguato imballaggio, intemperie; e) i danni di rottura, a meno che siano dovuti ad un incidente occorso al mezzo di trasporto, a forza maggiore, furto con scasso, rapina, aggressione a mano armata, incendio od estinzione di incendio; f) i danni causati dall’aver dimenticato, smarrito o perduto un oggetto e dalla caduta di perle vere o pietre preziose dalla loro incastonatura; g) il furto o i danni causati dal personale dell’Assicurato; h) i furti di bagagli lasciati a bordo di motoveicoli, ciclomotori e biciclette; i) le autoradio ed i riproduttori, nonché gli accessori fissi e di servizio di qualsiasi veicolo; j) gli oggetti acquistati nel corso del viaggio. 3.1 - I bagagli, oggetti ed effetti lasciati nell’automobile, nel camper o nel caravan sono assicurati soltanto se riposti in un vano non visibile dall’esterno o nel bagagliaio chiuso a chiave, e se il veicolo viene lasciato in una autorimessa od in un parcheggio custoditi ed a pagamento. Art. 4 - Primo Rischio Assoluto - La presente assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto e pertanto Allianz Global Assistance pagherà gli eventuali danni fino alla concorrenza della somma assicurata senza tenere conto alcuno dell’ammontare del valore del bagaglio, fermo restando il diritto di rivalsa verso il responsabile del danno, come previsto dall’art. 1915 C.C. Art. 5 - Indennizzo - L’indennità per la perdita totale o parziale e l’avaria degli oggetti assicurati viene calcolata sulla base del loro valore commerciale al momento del sinistro. Se gli oggetti assicurati hanno subito un deprezzamento in seguito all’uso o per altre ragioni, se ne terrà equamente conto. In caso di danneggiamento verrà rimborsato il costo della riparazione, dietro presentazione della relativa fattura. In caso di sinistro l’Assicurato deve attenersi alle disposizioni indicate dagli artt. 1 e 4 OBBLIGHI DELL’ASSICURATO E DISPOSIZIONI FINALI delle C.G.A. OBBLIGHI DELL’ASSICURATO E DISPOSIZIONI FINALI (validi per tutte le garanzie) Art. 1 - Al verificarsi di un sinistro l’Assicurato deve: - per richieste di assistenza telefonare immediatamente alla Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24, - per tutte le altre garanzie scrivere entro cinque giorni a Allianz Global Assistance Italia S.p.A. - Via Ampère, 30 20131 MILANO (Ufficio Liquidazione Danni ), specificando in ogni caso il genere, l’entità e le circostanze nelle quali il sinistro si è verificato. Egli dovrà attenersi a quanto disposto dal successivo art. 4, fornendo inoltre a Allianz Global Assistance tutte le informazioni richieste e mettendo a disposizione tutti i giustificativi necessari. Inoltre, concludendo l’assicurazione, l’Assicurato libera dal segreto professionale i medici che hanno visitato e preso in cura l’Assicurato stesso e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza, consentendo a Allianz Global Assistance l’uso delle informazioni richieste ai soli fini contrattuali. L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 Cod.Civ. Art. 2 - L’Assicurato è tenuto a cedere a Allianz Global Assistance, fino a concorrenza dell’indennità da questa pagata, i propri diritti di rivalsa verso i terzi responsabili, mettendo
8 | FrateSole Viaggeria Francescana 2013
in condizione Allianz Global Assistance di esercitare tali diritti. Art. 3 - Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della Legge Italiana. Art. 4 - Obblighi in caso di sinistro: INTERASSISTANCE 24 ORE SU 24 Dati indispensabili all’Intervento - E’ assolutamente indispensabile che vengano comunicati i dati necessari all’intervento, e più precisamente: il tipo di assistenza richiesto; il numero di certificato; l’indicazione esatta della località da dove viene effettuata la richiesta; il numero telefonico (e a chi corrisponde) ove richiamare. Consulenza Medica//Rientro Sanitario - Comunicare il nome ed il recapito telefonico del medico che la Centrale Operativa dovrà contattare. In caso di ricovero, fornire i dati relativi all’ospedale od alla clinica in cui si trova il malato o l’infortunato. Spese di Cura - Conservare ed inviare entro cinque giorni a Allianz Global Assistance Italia S.p.A. - Via Ampère, 30 20131 MILANO (Ufficio Liquidazione Danni) gli originali delle ricevute delle spese sostenute, le diagnosi, le prescrizioni e, in caso di ricovero, la cartella clinica. Utilizzare, ove possibile, le prestazioni mutualistiche convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. BAGAGLIO In caso di Danni subiti in Aeroporto: - mancata riconsegna od avaria: effettuare immediatamente il P.I.R. (Rapporto Irregolarità Bagaglio) presso l’ufficio aeroportuale “Lost and Found”. Inoltrare sempre reclamo scritto a Vettore Aereo; - furto: sporgere regolare denuncia scritta all’Ufficio di Polizia dell’aeroporto. In caso di Danni subiti in altre circostanze: sporgere immediatamente regolare denuncia scritta alle Competenti Autorità locali di Polizia. Inoltrare sempre reclamo scritto con richiesta di rimborso al Vettore od all’Albergatore eventualmente responsabili. In ogni caso: notificare il danno scrivendo entro cinque giorni a Allianz Global Assistance Italia S.p.A. Via Ampère, 30 - 20131 MILANO (Ufficio Liquidazione Danni) presentando, anche successivamente, la copia del reclamo effettuato in luogo dove si è verificato il danno, nonché la distinta degli oggetti o beni sottratti o danneggiati, corredata dalle relative fatture e/o scontrini fiscali. Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri Vi invitiamo a consultare il sito web www.ilmiosinistro.it. Per richieste di rimborso inviare comunicazioni e documentazione, esclusivamente a mezzo posta a: Allianz Global Assistance ITALIA S.p.A. - Servizio Liquidazione Danni -Via Ampère, 30 - 20131 Milano •Per una più tempestiva e sicura liquidazione del sinistro, si rende indispensabile la precisa indicazione delle coordinate bancarie dell’Assicurato al fine di poter predisporre il pagamento del risarcimento mediante bonifico. Seguire attentamente le istruzioni riportate sul Certificato di Assicurazione è fondamentale per una corretta e rapida liquidazione del danno. •Per una più tempestiva e sicura liquidazione di un sinistro, si rende indispensabile la precisa indicazione delle coordinate bancarie dell’Assicurato al fine di poter predisporre il pagamento del risarcimento mediante bonifico. Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30/6/2003 (c.d. Privacy) informiamo che i dati personali degli Assicurati verranno trattati esclusivamente per le finalità di questo specifico rapporto assicurativo. Titolare del trattamento è Allianz Global Assistance Italia S.p.A. Ai sensi dell’art. 123 del D. Lgs. 17/03/1995, n. 175 ed in conformità con quanto disposto dalla circolare Isvap n. 303 del 02/06/1997, Vi informiamo che eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Allianz Global Assistance Italia S.p.A. - Servizio Qualità Via Ampère, 30 - 20131 Milano (Italia) - Fax +39 02 26 624 008 - e-mail: quality@mondial-assistance.it
ASSICURAZIONE CONTRO LE PENALITA’ DI ANNULLAMENTO FACOLTATIVA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RAMI DANNI “GLOBY GIALLO” DEFINIZIONI Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. Contraente: il soggetto che stipula l’assicurazione. Evento: l’accadimento che ha generato direttamente il sinistro. Familiare: il coniuge, figli, padre, madre, fratelli, sorelle, “demi-frére”, “demi-soeur”, nonni, suoceri, generi, nuore, cognati, zii, cugini, nipoti dell’Assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi, purché risultanti da regolare certificazione.
Franchigia/scoperto: la parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fis-sa o in percentuale. Globy® : il marchio commerciale registrato di Allianz Global Assistance Italia S.p.A. che identifica la Società stessa. Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea. Sinistro:il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione. Viaggio: il viaggio, il soggiorno o la locazione, risultante dal relativo contratto o documento di viaggio. NORMATIVA COMUNE 1. Operatività e decorrenza I prodotti, espressamente sottoscritti, sono operanti: • per viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e d’affari; • dalle ore e dal giorno indicati in polizza. La garanzia decade alla fruizione del primo servizio contrattualmente convenuto; • se il premio è stato pagato. 2. Persone assicurabili Globy® assicura le persone: • domiciliate o residenti in Italia; • dotate di capacità giuridica al momento della sottoscrizione della polizza 3. Limiti di sottoscrizione Non è consentita la stipulazione di più polizze Globy® o di capitolato Allianz Global Assistance Italia S.p.A. a garanzia del medesimo rischio al fine di: - elevare i capitali assicurati dalle specifiche garanzie dei prodotti. E’ consentita la stipulazione di “appendici” atte ad assicurare i servizi già prenotati e non ancora confermati al momento della emissione della polizza, secondo i disposti dell’art. 1.5 c). 4. In caso di sinistro L’Assicurato o chi per esso deve a) darne avviso: - a Globy® secondo quanto previsto nelle singole garanzie. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (art. 1915 Cod. Civ.); - a tutti gli Assicuratori, in caso di stipulazione di più polizze sullo stesso rischio, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.). b) mettere a disposizione di Globy® tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso, anche se non espressamente prevista all’art. 1.6. Globy® corrisponde i rimborsi in Euro. Le spese sostenute al di fuori dei Paesi aderenti all’euro sono convertite al cambio ufficiale del giorno in cui sono state sostenute. 5. Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana. GARANZIE Rinuncia/Modifica al viaggio – Rimborso penale / Riprotezione del viaggio 1. Rinuncia/Modifica al viaggio – rimborso penale Spese di riprotezione del viaggio 1.1 Oggetto 1.1.1 Rinuncia/Modifica al viaggio – rimborso penale Globy® rimborsa la penale, compresi i costi di gestione pratica, gli adeguamenti carburante, le fees di agenzia ed i visti, applicata contrattualmente da un Operatore Turistico o da una Compagnia Aerea o di Navigazione per rinuncia al viaggio oper sua modifica determinata da una causa o un evento che colpisca l’Assicurato, un suo familiare, il contitolare dell’azienda/studio associato, il cane o il gatto di documentata proprietà dell’Assicurato stesso. Globy® rimborsa la penale addebitata: • all’Assicurato; e purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica: • a tutti i suoi familiari; • ad uno dei compagni di viaggio. 1.1.2 Spese di riprotezione del viaggio Globy® rimborsa all’Assicurato il 50%, con un massimo di € 500,00 per persona, degli eventuali maggiori costi sostenuti per acquistare nuovi titoli di viaggio (biglietteria aerea, marittima o ferroviaria), in sostituzione di quelli non utilizzabili per ritardato arrivo dell’Assicurato sul luogo di partenza determinato da una causa o un evento che abbia colpito l’Assicurato stesso, un suo familiare, il contitolare dell’azien-da/studio associato, il cane o il gatto di documentata proprietà dell’Assicurato stesso. 2 Globy® rimborsa gli eventuali maggiori costi sostenuti: • dall’Assicurato; e purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica: • da tutti i suoi familiari; • da uno dei compagni di viaggio. 1.2 Decorrenza ed operatività
Le garanzie decorrono dalla data di prenotazione o di conferma documentata dei servizi o, al più tardi, entro le ore 24.00 del giorno feriale (sabato compreso) immediatamente successivo e sono operanti fino alla fruizione del primo servizio contrattualmente previsto. 1.3 Esclusioni (valide per Rinuncia/Modifica al viaggio rimborso penale e Spese di riprotezione del viaggio) Globy® non rimborsa la penale relativa ad annullamenti o modifiche determinati da: a) cause o eventi non oggettivamente documentabili; b) cause, non di ordine medico, note all’Assicurato al momento della prenotazione; c) fallimento del Vettore o dell’agenzia o dell’organizzatore di Viaggio d) situazioni di conflitto armato, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare o usurpato, o tentativo di usurpazione di potere; e) atti di terrorismo in genere, compreso l’utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico; f) direttamente o indirettamente dovuti o causati anche solo parzialmente da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti; g) epidemie aventi caratteristica di pandemia, di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile; h) quarantene. 1.4 Criteri di liquidazione e scoperto 1.4.1 Rinuncia/Modifica al viaggio – rimborso penale Globy® rimborsa la penale di annullamento a) nella percentuale esistente alla data in cui si è verificato l’evento (art. 1914 Cod. Civ). Pertanto, nel caso in cui l’Assicurato annulli il viaggio successivamente all’evento, la eventuale maggior penale rimarrà a suo carico; b) riservandosi il diritto di ridurre l’indennizzo di un importo pari ai recuperi effettuati dall’Assicurato stesso. Globy® ha il diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati; c) senza scoperto per morte o ricovero ospedaliero (Day Hospital e Pronto Soccorso esclusi) dell’Assi-curato, dei familiari e del contitolare dell’azien-da/studio associato; d) con lo scoperto del 20% con il minimo di € 75,00 in tutti gli altri casi. In caso di malattia o infortunio è data facoltà ai medici di Globy® di effettuare un controllo medico. 1.4.2 Spese di riprotezione del viaggio Globy® rimborsa il 50% dei costi sostenuti con un massimo di € 500,00 per persona e semprechè i titoli di viaggio acquistati vengano utilizzati per usufruire dei servizi precedentemente prenotati. 1.5 Validità Globy® Giallo 1.5.1 Globy® Giallo è valido esclusivamente se la polizza è stata stipulata: a) dall’agenzia che ha effettuato la prenotazione o dal Tour Operator che ha organizzato il viaggio; b) contestualmente alla data di prenotazione del viaggio o della conferma documentata dei servizi o, comunque, non oltre le ore 24.00 del giorno feriale [sabato compreso] immediatamente successivo; c) a garanzia del costo complessivo del viaggio (compresi costi di gestione pratica, le fees di agenzia ed i visti). Qualora l’assicurazione copra solo una parte del costo del viaggio, Globy® rimborsa la penale in ragione della proporzione suddetta (art. 1907 Cod.Civ. regola proporzionale). La presente limitazione non si applica se il capitale massimo assicurabile ed assicurato è inferiore al costo del viaggio; Globy® Giallo può essere emesso anche se al momento della prenotazione del viaggio sia confermata solo una parte dei servizi prenotati. L’assicurato o il contraente possono inserire in garanzia anche i restanti servizi prenotati e non confermati, facendone richiesta all’agenzia che ha effettuato la prenotazione od al Tour Operator che ha organizzato il viaggio, stipulando adeguata appendice non oltre le ore 24.00 del giorno feriale [sabato compreso] immediatamente successivo alla conferma di ciascun servizio. L’integrazione di assicurazione può essere effettuata fino a 20 giorni di calendario prima della data di validità del primo servizio assicurato. In caso di annullamento Globy rimborsa le penali dei soli servizi assicurati al momento del verificarsi dell’evento. d) per un capitale massimo di € 50.000,00 per pratica 1.5.2 Globy® Giallo, indipendentemente dalla data di prenotazione, non può essere emessa a garanzia di viaggi il cui regolamento di penale preveda una percentuale maggiore o uguale al 90% a decorrere dal 30° giorno antecedente la data di partenza (data di partenza inclusa). 1.5.3 Globy® Giallo è operante per una unica domanda di
risarcimento, indipendentemente dall’esito, al verificarsi della quale decade. 1.6 In caso di 1.6.1 Rinuncia/Modifica al Viaggio – rimborso penale L’Assicurato o chi per esso dopo aver annullato il viaggio, presso l’Agenzia dove è stato prenotato, deve dare avviso a Globy® entro 5 giorni da quello in cui si è verificato l’evento, fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia (telefonica, on-line o scritta): a) numero della presente polizza; b) dati anagrafici, codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006 e recapito; c) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall’intestatario della pratica; d) documentazione oggettivamente provante la causa della rinuncia/modifica, in originale; se di ordine medico il certificato deve riportare la patologia e l’indirizzo ove è reperibile la persona ammalata od infortunata; ed anche successivamente: e) documentazione attestante il legame tra l’Assicurato e l’eventuale altro soggetto che ha determinato la rinuncia; f) catalogo e/o programma del viaggio con relativo regolamento di penale, in copia; g) contratto di viaggio con ricevute di pagamento, in copia; h) estratto conto di prenotazione e di penale emessi dall’ organizzatore del viaggio, in copia; i) documenti di viaggio in originale, per penale del 100%. 1.6.2 Spese di riprotezione del viaggio L’Assicurato deve dare avviso a Globy® entro 30 giorni dal rientro, fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia (telefonica, on-line o scritta): a) numero della presente polizza; b) dati anagrafici, codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006 e recapito; c) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall’intestatario della pratica; d) copia della presente polizza; e) documentazione oggettivamente provante la causa del ritardo, in originale; se di ordine medico il certificato deve riportare la patologia; f) nuovi titoli di viaggio acquistati per raggiungere il luogo previsto dal contratto di viaggio, in originale; g) contratto di viaggio con ricevute di pagamento, in copia; h) estratto conto di prenotazione emesso dal Tour Operator organizzatore del viaggio, in copia; i) titoli di viaggio non utilizzati, in originale. RIFERIMENTI IMPORTANTI Gli eventuali sinistri vanno denunciati a Globy® con una delle seguenti tre modalità: - via telefono (al numero 02-26609.690 attivo tutti i giorni, 24 ore su 24) - via internet (sul sito www.ilmiosinistro.it) - via posta (all’indirizzo qui sotto indicato) In ogni caso, indipendentemente dalla modalità di denuncia, tutta la documentazione richiesta va inviata, esclusivamente in originale, a: Allianz Global Assistance ITALIA S.p.A. Servizio Liquidazione Danni Globy® Casella Postale 1112 Via Cordusio 4 20123 MILANO Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri vi invitiamo a consultare il sito www.ilmiosinistro.it GLOBY® QUICK Se la denuncia del sinistro avviene esclusivamente via telefono, al numero 02-26609.690, o internet, Globy® garantisce la gestione e la chiusura della pratica in 20 giorni!* In caso contrario, Globy® si impegna a rimborsare un importo pari al costo della polizza. Nel caso in cui la denuncia avvenga via posta , invece, il processo liquidativo seguirà i tradizionali canali gestionali. L’apertura di un sinistro attraverso la centrale operativa di assistenza è esclusa dalla procedura Quick e non sarà possibile attivarla successivamente. *Nel calcolo dei 20 giorni sono esclusi i tempi tecnici bancari relativi al flusso di pagamento.
In copertina e in quarta di copertina: la strada per Tel Aviv, dal pellegrinaggio a piedi di Francesco Monti.
FrateSole Viaggeria Francescana 2013 | 9
FrateSole Viaggeria Francescana Via Massimo D’Azeglio 92/d 40123 Bologna www.fratesole.com info@fratesole.com Facebook | Twitter | YouTube
Richiedi i nostri cataloghi: Anno della Fede 2012-13: Terra Santa Verso la Terra Promessa: Giordania Le origini della Chiesa: Turchia, Cipro, Grecia Le chiese sorelle: Armenia, Balcani, Etiopia I cammini della Fede: Europa Cristiana