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MENO RISCHI E SANZIONI CON IL DVR SEMPRE AGGIORNATO

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CERCO VARIE

CERCO VARIE

Il Documento di Valutazione dei Rischi è una relazione obbligatoria, prevista dall’articolo 28 del D.Lgs 81/2088 sui rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, che deve essere presente nel luogo di lavoro e disponibile per un eventuale esame da parte degli organi di controllo.

Il Datore di Lavoro è tenuto ad elaborare un documento scritto contenente: a) descrizione dell’azienda, del ciclo lavorativo e l’identificazione delle mansioni; b) una relazione sulla valutazione dei rischi presenti, legati alle caratteristiche degli ambienti di lavoro (reparti, postazioni, mansioni…), delle attrezzature e macchinari, dei materiali, delle sostanze chimiche, biologiche, ecc., nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; c) l‘individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei DPI conseguenti alla valutazione dei rischi; d) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; e) la valutazione dello Stress Lavoro Correlato e dei rischi riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza.

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Chi redige il DVR?

Il responsabile del documento di valutazione dei rischi è il datore di lavoro in collaborazione con: a) il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) che affianca il datore in fase di valutazione dei rischi e contribuisce a pianificare le misure di protezione e prevenzione; b) il Rappresentante dei Lavoratori (RLS) che viene consultato preventivamente sul contenuto della valutazione dei rischi e deve avere accesso costantemente al documento; c) il Medico Competente (MC) che contribuisce a valutare i rischi specifici in relazione alla salute dei lavoratori e si occupa di predisporre il protocollo di sorveglianza sanitaria.

Quando va redatto il DVR?

Il DVR è obbligatorio per tutte le aziende con almeno un dipendente (socio lavoratore di azienda, tirocinante, stagista, lavoratore con contratto temporaneo). Sono esonerate dall’obbligo di redigere il DVR, invece, le aziende che non hanno dipendenti (come le imprese familiari e i liberi professionisti). Il documento deve essere conservato in azienda in formato cartaceo o digitale, munito di data certa, e deve riportare la firma del datore di lavoro.

La copia originale, firmata da tutte le figure coinvolte, deve essere resa disponibile per eventuali visite d’ispezione (ASL, INPS, INAIL o Vigili del Fuoco) che possono richiederne la visione. L’aggiornamento del DVR è obbligatorio in occasione di: a) modifica del ciclo produttivo o dell’organizzazione del lavoro; b) evoluzione della tecnica della prevenzione o della protezione dagli infortuni (es. acquisto di nuovi macchinari e attrezzature); c) a seguito di infortuni significativi; d) a seguito di necessità emergenti dalla sorveglianza sanitaria.

Individuare di

Gli Uffici di Confagricoltura Cuneo sono a disposizione degli associati per fornire assistenza e consulenza nell’elaborazione del DVR.

Info: per le zone di Cuneo, Saluzzo, Savigliano e Mondovì: Yvonne Camacho (camacho@ confagricuneo.it – 0171 692143); per la zona di Alba: Giulia Porello (porello@confagricuneo. it – 0173 281929).

Bonus Asilo Nido

2023: COME RICHIEDERE IL SERVIZIO

Possono richiedere il contributo per le spese dell’asilo nido o per il supporto presso la propria abitazione, in caso di gravi patologie, i genitori di figlie e figli nati, adottati o affidati fino a 3 anni d’età.

L’agevolazione è una delle poche che restano in vigore in seguito all’introduzione dell’Assegno Unico; le due misure, infatti, risultano cumulabili.

BONUS NIDO 2023: L’IMPORTO DEL

Contributo

Gli importi dei contributi sono stabiliti in base all’ ISEE minorenni. In assenza di tale indicatore in corso di validità, verrà rimborsato l’importo minimo di € 1.500,00 annui (136,37 euro mensili), fermo restando che, qualora dovesse essere successivamente presentato un ISEE minorenni valido, a partire da tale data, verrà corrisposto l’importo maggiorato fino ad un massimo di € 3.000 annui, sussistendone i requisiti. Nella tabella seguente sono indicati gli importi massimi.

Il contributo mensile erogato dall’Istituto non

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