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DECRETO RISTORI E RISTORI BIS
e macellati in Italia, zuppe di cerali con verdure filiera e materia prima italiana, minestrone con verdure filiera e materia prima italiana, pasta secca con grano 100% italiano, riso da risotto con riso 100% italiano, preparati per risotti (alle verdure, ai funghi, ecc.) da materia prima italiana, passata, polpa e pelati di pomodoro 100% italiano, sughi pronti da materia prima italiana, verdure fresche o conservate in scatola o in vetro filiera e materia prima italiana, verdure conservate in scatola filiera e materia prima italiana formato
dEcrEto ristori / ristori Bis per mense, legumi in scatola (fagioli, lenticchie) filiera e materia prima italiana, macedonia di frutta o frutta sciroppata o frutta fresca da filiera e materia prima italiana, succo di frutta e purea di frutta filiera e materia prima italiana, crackers, pane e prodotti da forno da grano 100% italiano, vini DOP e IGP e aceti balsamici DOP e IGP. Intanto, per sostenere le imprese agricole duramente colpite a cascata dalle chiusure della ristorazione, “abbiamo chiesto e ottenuto il taglio del costo del lavoro con l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali in agricoltura protratto alla fine dell’anno” ha aggiunto il Direttore Coldiretti Alessandria Roberto Rampazzo, nel commentare lo stanziamento, con il decreto Ristori bis approvato dal Consiglio dei Ministri, di ulteriori 340 milioni di euro per garantire, anche per il mese di dicembre, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali delle imprese, operanti su tutto il territorio nazionale e appartenenti alle filiere agricole.
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FONDO PER LA FILIERA DELLA RISTORAZIONE
Anche gli agriturismi tra i beneficiari a cura di Daniela Colombini
Con l’articolo 58 del Decreto Legge n. 104/2020 (cosiddetto Decreto Agosto) è stato istituito il Fondo Ristorazione, destinato all’erogazione di un contributo a fondo perduto in favore dei soggetti operanti nel settore della ristorazione. In particolare, la disposizione in oggetto è finalizzata all’erogazione di un contributo a fondo perduto destinato alle imprese in attività alla data di entrata in vigore del decreto in commento (14 agosto 2020), con codice ATECO 56.10.11 (ristorazione con somministrazione), 56.29.10 (mense) e 56.29.20 (catering continuativo su base contrattuale), per l’acqui-
sto di prodotti di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP compresi quelli vitivinicoli, della pesca e acquacoltura, al fine di valorizzare la “materia prima del territorio”.
Con una modifica sostenuta da Coldiretti, durante l’iter di conversione del Decreto in Legge, il “bonus ri-
storazione” è stato esteso anche agli agriturismi con codice ATECO prevalente 56.10.12. “Attività di
ristorazione connesse alle aziende agricole” e, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo, 55.10.00 (alberghi) Per chiudere il quadro normativo attuale, la Conferenza Stato Regioni del 16 ottobre ha approvato il testo del Decreto attuativo Mipaaf, provvedimento che stabilisce i criteri, i requisiti e le modalità di erogazione del contributo a fondo perduto. Per l’erogazione del contributo in parola, il fondo ha
una dotazione finanziaria pari a 600 milioni di euro
per il 2020, che costituisce il limite di spesa complessivo. Per poter accedere al contributo, i soggetti beneficiari
descritti in precedenza devono dimostrare di aver subìto un calo di fatturato e corrispettivi tra marzo e giugno 2020 di almeno tre quarti rispetto al medesi-
mo periodo del 2019. Alle imprese che hanno avviato
l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza del suddetto requisito relativo alla riduzione di fatturato e dei corrispettivi.
Per espressa previsione di legge, il contributo viene erogato nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis e non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF ed alla formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP. Definiti i potenziali beneficiari e i requisiti per accedere al fondo, dal Decreto Mipaaf abbiamo invece le seguenti linee guida per la presentazione delle domande, la cui data sarà fissata con un successivo provvedimento del Ministero. ENTITA’ DEL CONTRIBUTO Il contributo è concesso per l’acquisto, effettuato dopo il 14 agosto 2020 e dimostrato attraverso apposita documentazione fiscale, di prodotti agroalimentari. Il contributo per ciascun beneficiario potrà variare da un
minimo di 1.000 euro, fino a un massimo di 10.000 euro, al netto dell’IVA.
Il contributo, in ogni caso, non può mai essere superiore all’ammontare complessivo degli acquisti. REQUISITI RELATIVI ALL’ACQUISTO PRODOTTI AGROALIMENTARI Per accedere al contributo, il richiedente deve aver
acquistato, dopo il 14 agosto 2020, prodotti agro-
alimentari (inclusi prodotti vitivinicoli, della pesca e dell’acquacoltura), anche DOP e IGP, valorizzando la
materia prima di territorio.
L’ammontare degli acquisti non può essere inferiore ai 1.000 euro né superiore a 10.000 euro, esclusa l’IVA. Per rispondere al requisito della valorizzazione della materia prima di territorio il richiedente deve aver acquistato prodotti rientranti nelle seguenti categorie: i) prodotti da vendita diretta ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; ii) prodotti ottenuti da filiera nazionale integrale dalla materia prima al prodotto finito. Ai fini dell’attuazione della presente misura agevolativa
dEcrEto ristori / ristori Bis sono considerati prioritari gli acquisti di prodotti DOP e IPG e di prodotti ad alto rischio di spreco, questi ultimi riportati nell’allegato 1 del decreto. Il Soggetto beneficiario
è tenuto ad acquistare almeno 3 differenti tipologie di prodotti agroalimentari e il prodotto principale non può superare il 50% della spesa totale.
RICHIESTA DEL CONTRIBUTO
L’impresa di ristorazione può pre-
sentare la domanda di contributo attraverso il portale della ristorazione (piattaforma web di Poste Italiane) o attraverso gli sportelli di Poste Italiane.
Dovrà essere allegato alla domanda anche copia del versamento dell’importo di adesione all’iniziativa di sostegno, effettuato tramite bollettino di pagamento, fisico o digitale (l’importo sarà determinato con un successivo decreto ministeriale). Il soggetto beneficiario, inoltre, è chiamato a rilasciare un›autodichiarazione concernente: 1. gli aiuti complessivamente percepiti in regime “de minimis” nell’ultimo triennio, incluso l’anno della domanda; 2. il calcolo dell’ammontare del fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2020 che deve essere inferiore ai tre quarti dell’ammontare del fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2019 ovvero che il richiedente ha avviato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2019; 3. l’iscrizione dell’attività al registro delle imprese con codice ATECO prevalente; 4. l’insussistenza delle condizioni ostative di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 5. ogni altra richiesta presente nella modulistica predisposta da Poste Italiane. L’impresa richiedente provvede altresì ad inserire sulla piattaforma della ristorazione, oppure a presentare presso gli sportelli postali i
documenti fiscali (fatture e documenti di trasporto) che certificano l’effettivo acquisto e la consegna dei prodotti agroalimentari, anche non quietanzati.
L’accettazione della domanda è subordinata alla verifiche di corrispondenza tra Partita IVA e Codice Ateco del richiedente e alla completezza del corredo documentale.
ISTRUTTORIA E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO
Previa verifica di completezza delle domande presentate, Poste Italiane trasmette al Ministero l’elenco dei potenziali beneficiari con specificazione del contributo da ciascuno richiesto corrispondente alle fatture presentate nella domanda. Il Ministero, nei limiti delle risorse disponibili e sulla base dei requisiti relativi all’acquisto di prodotti agroalimentari, con proprio provvedimento determina il contributo erogabile a ciascun beneficiario. Oltre all’importo minimo di 1.000 euro, saranno ripartite le risorse residue tra i Soggetti beneficiari, fino al raggiungimento del tetto massimo (10.000 euro). Qualora il totale dei contributi richiesti ecceda le risorse disponibili, il MIPAAF procederà alla determinazione della misura del contributo concedibile in misura percentualmente proporzionale agli acquisti documentati. Il Ministero, sulla base dell’elenco definitivo dei soggetti beneficiari ottenuto dopo i controlli documentali e la registrazione al Registro Nazionale Aiuti (RNA) per la verifica del rispetto del massimale degli aiuti de minimis da parte di Poste italiane, autorizza la corresponsione di un
anticipo pari al 90% del valore del contributo riconosciuto, che avverrà tramite bonifico effettuato da Poste Italiane. Entro 15 giorni dall’anticipo il soggetto beneficiario presenta
a Poste Italiane, con le medesime modalità previste per la presentazione della domanda, quietanza di pagamento degli acquisti.
Una volta acquisita tale documentazione, saranno emessi i bonifici a saldo del contributo concesso.
Il Ministero, prima di autorizzare il saldo, verifica il rispetto del massimale degli aiuti «de minimis».
CONTROLLI E SANZIONI
Il Ministero, mediante il proprio Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), effettua a campione, nel limite minimo del 5% delle domande, le verifiche relative ai requisiti soggettivi e a quelli relativi ai prodotti acquistati. Il comma 8 dell’articolo 58 del decreto legge Agosto, prevede che l’indebita percezione del contributo, oltre a comportare il recupero dello stesso, è punita con la sanzione amministrativa pari al doppio del contributo non spettante.
Covid 19 - DPCM 03 novembre 2020 attività agricola per autoconsumo
È consentito, anche al di fuori del Comune ovvero della Regione di residenza, lo svolgimento di attività lavorativa su superfici agricole, anche di limitate dimensioni, adibite alle produzioni per autoconsumo, non adiacenti a prima od altra abitazione? Sì, la cura dei terreni ai fini di autoproduzione, anche personale e non commerciale, integra il presupposto delle esigenze lavorative, contemplato per le zone “arancioni” e “rosse” dagli artt. 2 comma 4 lett. a), e 3, comma 4, lett. a), del DPCM 3 novembre 2020. Quindi la coltivazione del terreno per uso agricolo e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo (quale ad. esempio quella di raccolta delle olive, conferimento al frantoio e successiva spremitura) sono consentite, a condizione che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di tale superficie agricola produttiva e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini, con indicazione del percorso più breve per il raggiungimento del sito.
Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 - cosiddetto Decreto-legge “Ristori” Decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 - cosiddetto Decreto-legge “Ristori bis” Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura
L’articolo 16 del D.L. 137 del 28/10/2020 (c.d. decreto Ristori) al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura e contenere gli effetti negativi del perdurare dell’epidemia da Covid 19 prevede un esonero per gli imprenditori agricoli professionali, per i coltivatori diretti, per i mezzadri e i coloni con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di novembre 2020, relativamente ai contributi previdenziali e assistenziali con esclusione dei premi dovuti all’INAIL, nella misura pari ad un dodicesimo della contribuzione dovuta per l’anno 2020. All’art. 21 del nuovissimo DECRETO-LEGGE del 9 novembre 2020, n. 149 (c.d. Ristori bis) l’esonero contributivo appunto riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni relativo alla contribuzione dovuta per il mese di novembre 2020 è esteso anche alla mensilità di dicembre 2020. Le attività per le quali è riconosciuto l’esonero sono identificate dai codici ATECO contenuti nell’allegato 3 del Decreto Legge Ristori bis e sono sostanzialmente le attività riconducibili alla macro classe 01 delle coltivazioni agricole, allevamenti di animali e produzioni connesse, alla macro classe 02 della silvicoltura e utilizzo aree forestali e alla macro classe 03 della pesca e acquacoltura, oltre alle attività di alloggio e ristorazione connesse alle aziende agricole (agriturismo) e tutta una serie di attività connesse alle attività principali agricole. L’Inps ha chiarito che attualmente non è in grado di rielaborare in tempo utile per il 16 novembre prossimo i modelli F24 dei lavoratori autonomi agricoli, per tenere conto dell’esonero previsto per il mese di novembre, vista la scadenza imminente della rata da versare. Nel momento della pubblicazione di questo articolo siamo in attesa di una circolare INPS che dovrebbe autorizzare la rielaborazione degli F24 da parte dei soggetti interessati che potranno decurtare l’importo della rata del 16 novembre di un determinato importo a seconda della fascia di reddito, delle unità attive e della tipologia del lavoratore. Ad oggi inoltre sappiamo che dovrà essere utilizzata la medesima codeline, prevista all’origine dell’emissione delle 4 rate, pertanto si modificherebbe solo l’importo.
Nella circolare dovrebbe essere inoltre chiarito che tale esonero potrà essere utilizzato indistintamente nella rata
di novembre o gennaio. Alla luce delle novità introdotte dall’ultimo decreto, stante l’esonero contributivo previsto anche per il mese di dicembre, è auspicabile un ricalcolo sulla rata di gennaio che possa prevedere l’esonero di entrambe le mensilità. Inoltre, molto probabilmente, nella circolare sarà anche disciplinata la dichiarazione che i lavoratori autonomi dovranno rendere all’INPS (dopo la scadenza del 16 novembre e forse prima della scadenza di gennaio) relativamente al mancato superamento della quota di € 100.000,00 di aiuti percepiti di cui all’autorizzazione della CE nel quadro temporaneo di aiuti per il Covid-19. Per maggiori informazioni gli uffici della Coldiretti sono a disposizione per fornire tutti i necessari chiarimenti, in attesa di leggere quelli ufficiali da parte dell’Istituto Inps.
Contributo valido anche per gli agriturismi fino a 10mila euro per menu 100% italiani
Covid: scatta bonus a sostegno territorio per acquisto filiera vero made in italy
Scatta il bonus di filiera per menu 100% Made in Italy nei ristoranti duramente colpiti dall’emergenza Covid a 10 anni esatti dal riconoscimento Unesco della dieta mediterranea come patrimonio immateriale dell’umanità. Lo rende noto la Coldiretti nel sottolineare che sarà possibile presentare le domande fino al 28 novembre 2020 attraverso il Portale www.portaleristorazione.it o presso gli sportelli degli uffici postali. Per la prima volta si interviene in modo integrato dal campo alla tavola con un bonus che a cascata sostiene, insieme alla ristorazione, anche l’industria alimentare e l’agricoltura italiana e contribuisce a salvare il patrimonio di prodotti nazionali alla base della dieta mediterranea che ha subito un duro colpo dal taglio del 48% dei consumi fuori casa degli italiani nel 2020, secondo l’analisi della Coldiretti. “Del bonus potranno beneficiare anche gli agriturismi per cui rappresenta un sostegno al Made in Piemonte e a tutte le nostre strutture che mantengono vive le tradizioni locali proponendo piatti della cucina del territorio, prediligendo proprio l’acquisto di prodotti piemontesi, come d’altronde è alla base della filosofia dei nostri cuochi contadini”, afferma Stefania Grandinetti presidente Terranostra Alessandria. “Un investimento importante per l’economia, ma anche per la salute dei consumatori che possono avere maggior garanzie di acquistare e consumare prodotti davvero Made in Italy – affermano il Presidente e il Direttore Coldiretti Alessandria Mauro Bianco e Roberto Rampazzo -. Il provvedimento, oltretutto, diventa operativo proprio il giorno del compleanno della dieta mediterranea che, secondo quanto riportato nella decisione del Comitato di valutazione per l’iscrizione dell’Unesco il 16 novembre 2010, è molto di più di un semplice regime alimentare e ha contribuito a far diventare nel mondo il cibo italiano sinonimo di salute”.
Al Fondo per la filiera della ristorazione per il 2020 sono stati stanziati 600 milioni finalizzati alla erogazione di un contributo a fondo perduto per l’acquisto, effettuato dopo il 14 agosto 2020, di prodotti di filiere agricole e alimentari, inclusi quelli vitivinicoli, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio anche attraverso l’acquisto di prodotti in vendita diretta dalle aziende agricole. Il beneficiario è tenuto ad acquistare almeno tre differenti tipologie di prodotti agricoli e alimentari e il prodotto principale non può superare il 50% spesa totale sostenuta mentre il contributo va da 1.000 euro ai 10.000 euro (esclusa IVA).
Fondo perduto alle attività di agriturismo a cura di Daniela Colombini
In data 24/10/2020 e poi ancora in data 3/11/2020 sono stati emanati dal Consiglio dei Ministri due nuovi Dpcm contenenti misure per il contenimento della diffusione del Covid-19. Sulla base di queste disposizioni la recente ordinanza del Ministro della Salute, ha classificato la Regione Piemonte come territorio in cui si applicano le specifiche misure di contenimento per le aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (cosiddette “zone rosse”). Molte delle disposizioni hanno, quali conseguenze collaterali, forti penalizzazioni economiche sull’esercizio di alcune attività commerciali: ad esempio si ricorda che nelle zone “rosse” sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (e, quindi, anche la somministrazione di pasti e bevande da parte degli agriturismi) mentre resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Successivamente al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive è stato emanato il Decreto Legge n. 137 del 28/10/2020 (cosiddetto Decreto Ristori) che all’art. 1 riconosce un contributo a fondo perduto ai soggetti maggiormente penalizzati. Attualmente con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Ristori bis, (Decreto Legge 149 del 9/11/2020) è stato anche ampliato l’elenco dei codici ATECO riferiti alle attività che possono beneficiare del nuovo fondo perduto. Il Decreto Ristori stabilisce che il contributo spetta ai
soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno
la partita IVA attiva e che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’allegato 1 allo stesso decreto-legge. Siccome tra questi sono elencati i codici 56.10.12 e 55.20.52, potranno, conseguentemente, beneficiarne al ricorrere degli ulteriori requisiti previsti dalla norma e di seguito commentati, le imprese agricole che svolgono attività agrituristiche di ristorazione e/o alloggio. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.
Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese
di aprile 2019. Al fine di determinare l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione. Il predetto contributo spetta anche in assenza del requisito del calo del fatturato ai soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nel predetto allegato 1 che hanno atti-
vato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.
Sono previste distinte modalità per accedere al contributo in base alla circostanza che i destinatari dello stesso abbiano o meno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Per i soggetti che hanno già beneficiato del contribu-
to a fondo perduto di cui al citato articolo 25 che non abbiano restituito il predetto ristoro, il contributo è cor-
risposto dall’Agenzia delle entrate mediante accredi-
tamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.
Per i soggetti che non hanno presentato istanza di
contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020 cit. il contributo è rico-
nosciuto previa presentazione di apposita istanza
esclusivamente mediante la procedura web. Il contributo non spetta ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza. L’ammontare del contributo a fondo perduto: a) è determinato, per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui al citato articolo 25 che non abbiano restituito il predetto ristoro, come quota del contributo già percepito. Le imprese agricole che svolgono attività agrituristiche di ristorazione
(codice ATECO: 56.10.12) hanno diritto ad un contributo pari al 200 per cento di quello percepito in
precedenza mentre per quelle che svolgono attività
di alloggio (codice ATECO: 55.20.52) il contributo è
pari al 150 per cento di quello già percepito; b) è determinato, per i soggetti che presenteranno per la prima volta l’istanza per il riconoscimento del contributo, come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dalla norma. Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, già percettori del contributo di cui al citato articolo 25, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nel più volte ricordato allegato 1, l’ammontare del contributo è determinato applicando le percentuali riportate nello stesso allegato agli importi minimi di 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate saranno definiti i termini e le modalità per la trasmissione delle nuove istanze e ogni ulteriore disposizione per l’attuazione della norma in commento. Per una meglio comprensione sulle modalità di applicazione della norma è comunque necessario attendere l’emanazione del citato provvedimento. Mentre per i molti dubbi già sorti sulla spettanza del beneficio si auspica che vengano pubblicati al più presto documenti di prassi esplicativi.