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Diritto di ritenzione, quando si applica?

Seil cliente non paga la riparazione, è possibile non restituire il mezzo anche se chi ha commissionato il lavoro non è il proprietario. Inoltre, parliamo di clausole vessatorie e trascrizione al PRA.

Ho eseguito alcune riparazioni su un camper e ora il cliente non mi vuole pagare il corrispettivo delle stesse. Posso rifiutarmi di rendergli il mezzo? Chi mi aveva sottoscritto l’ordine dei lavori non è il proprietario del veicolo…

Francesca Guerra: Sì. Sussiste in questo caso il cosiddetto “diritto di ritenzione”, espressamente previsto dal Codice Civile (c.c.) a favore di chi vanta un credito per le prestazioni e le spese relative alla conservazione o al miglioramento di beni mobili (art. 2756 c.c.). Questo credito gode di privilegio sui beni stessi purché si trovino ancora presso chi ha eseguito le prestazioni e sostenuto le spese. Il creditore può ritenere le cose soggette al privilegio fino all’integrale soddisfacimento del proprio credito, che può avvenire anche attraverso la vendita dei beni ritenuti (secondo le norme stabilite per la vendita del pegno).

Il caso delle riparazioni eseguite sul veicolo consegnato dal cliente che firma un Ordine dei Lavori (ODL), rientra pacificamente nella fattispecie della norma indicata, in quanto i lavori eseguiti vengono considerati come migliorie apportate al bene. Il diritto di ritenzione, pertanto, non solo è legittimo e riconosciuto specificamente da una norma, ma sussisterebbe anche senza la sottoscrizione di un ODL.

La ritenzione può essere esercitata anche se colui che ha commissionato i lavori non è il proprietario del veicolo (Cass. N. 10111/2000; Cass. N. 4061/2003). Il primo strumento del riparatore per riscuotere il suo credito, quindi, è quello di trattenere il mezzo. Qualora invece lo riconsegnasse, è necessario considerare varie ipotesi:

1. che colui che ha dato l’incarico per i lavori abbia agito in nome e per conto del proprietario. In questo caso gli effetti di quanto da lui compiuto ricadono sul proprietario il quale è tenuto a pagare il dovuto.

2. che colui che ha dato l’incarico abbia dichiarato di agire in nome e per conto del proprietario (o che il suo comportamento abbia legittimamente indotto a supporlo). Se il proprietario, invece, nega di aver conferito tale potere il riparatore dovrà rivolgersi a chi ha consegnato il veicolo per avere il pagamento del dovuto.

Nel caso in cui il proprietario del veicolo, mediante il proprio comportamento di tolleranza dell’attività del suo falso rappresentante, abbia invece ingenerato nel riparatore la convinzione ragionevole della sussistenza di un rapporto di rappresentanza, trova applicazione il “principio dell’apparenza” del diritto, e l’apparente rappresentato (proprietario) è tenuto a far fronte agli obblighi assunti in suo nome (Cass. 2311/1995 e 423/1987).

In ultima istanza, se il proprietario non aveva ingenerato nel riparatore tale ultima convinzione e se chi ha portato il mezzo non è solvibile, rimane da tentare la strada dell’arricchimento senza causa nei confronti del proprietario ex art. 2041 c.c. (si tratta di un’azione di carattere sussidiario, applicabile soltanto quando il danneggiato non ha altre azioni da esperire).

Per una migliore tutela del riparatore, dunque, sarebbe opportuno verificare al momento dell’accettazione la proprietà del veicolo e i dati anagrafici di colui che lo consegna (è sufficiente un controllo dei documenti del mezzo e la copia di un documento di identità del soggetto che dà l’incarico).

Vorrei che nei moduli/formulari che utilizzo per le compravendite dei veicoli, e nei quali è previsto che la proposta venga fatta dal cliente e l’accettazione dalla mia ditta, il cliente si impegnasse irrevocabilmente senza termini di sorta. È possibile?

Francesca Guerra: Tale tipo di clausola suscita un dubbio circa la sua vessatorietà. Il dubbio sorge in considerazione di due punti dell’art. 33 del Codice del Consumo (CdC):

• il punto d) che considera vessatorio prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l’esecuzione della prestazione del professionista è subordinata a una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà;

• il punto v) per cui sarebbe vessatorio prevedere l’alienazione di un diritto o l’assunzione di un obbligo come subordinati a una condizione sospensiva dipendente dalla mera volontà del professionista a fronte di un’obbligazione immediatamente efficace del consumatore.

Tuttavia, l’art. 34 del CdC prevede altresì che “non sono vessatorie la clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che siano riproduttive di disposizioni o attuative di principi contenuti in convenzioni internazionali…”. La possibilità di stabilire l’irrevocabilità è contemplata da una disposizione di legge e precisamente dall’art. 1329 del Codice Civile. Dunque, prevedere che la proposta del cliente sia irrevocabile, secondo l’art. 34, non è comportamento vessatorio da parte del venditore. Che succede, però, se all’irrevocabilità della proposta non viene apposto un termine? La clausola è da ritenersi vessatoria secondo i due punti del citato art. 33 poiché l’impegno del consumatore è da considerarsi definitivo mentre quello del venditore è soggetto solo alla sua volontà?

È necessario ricordare, tuttavia, che le circostanze indicate nell’art. 33 ingenerano una presunzione di vessatorietà, ma il venditore può dimostrare che le clausole non sono vessatorie (“Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di…”) se non “determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”. Vi è tuttavia da valutare anche la disposizione dell’art. 1329 c.c. per cui “se il proponente è obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo tempo, la revoca è senza effetto”. Per cui la proposta irrevocabile va accompagnata da un termine. Tale termine, secondo giurisprudenza costante, costituisce elemento essenziale. E, sempre per giurisprudenza costante, la mancata previsione del termine di cui all’art. 1329 c.c. trasforma la proposta irrevocabile in proposta pura e semplice, ovvero in ogni momento revocabile.

Ho venduto un veicolo usato a un amico di famiglia. Proprio in virtù dell’amicizia, ho ritenuto di consegnargli il mezzo anche se l’agenzia di pratiche auto non aveva ancora curato la trascrizione della vendita al PRA. Ho responsabilità civili o penali per ciò che accade con quel veicolo prima di tale trascrizione?

Francesca Guerra: Ai sensi dell’art. 2684 c.c. n. 1) gli atti che trasferiscono la proprietà degli autoveicoli sono soggetti a trascrizione nei pubblici registri. Secondo il citato articolo gli effetti di tale trascrizione corrispondono a quelli previsti per gli atti relativi a beni immobili dall’art. 2644 del Codice. Essa, cioè, è preordinata a dirimere i conflitti che possono sorgere tra più aventi causa dallo stesso autore (se, per esempio, un soggetto vende il medesimo bene a più persone, avrà la proprietà del bene quella che per prima lo ha trascritto).

Fuori di tale ipotesi, le risultanze del Pubblico Registro Automobilistico hanno valore di presunzione semplice che può essere vinta con ogni mezzo di prova (“anche nel giudizio di opposizione all’ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa per violazione della disciplina sulla circolazione stradale, da parte di colui il quale risulti dai pubblici registri essere proprietario dell’autovettura”, Cass. n. 4489/2002; così pure Cass. n. 7267/2000; Cass. n. 11060/1993 ecc. e Cass. n. 1226/1999, per cui “le risultanze del Pubblico Registro Automobilistico, sul quale non sia stata effettuata tale trascrizione, non rendono la vendita inopponibile all’autorità competente ad applicare la sanzione amministrativa”

Secondo Cass. n. 157/1999 “non costituisce deroga a tal principio la previsione di cui all’art. 1 della legge 187 del 1990 che consente alle parti interessate di procedere, entro 60 giorni dalla sottoscrizione autenticata dell’atto traslativo, alla formalità di trascrizione presso il PRA, trattandosi di disposizione - peraltro inserita in un testo normativo in materia di tasse automobilistiche e di automazione degli uffici del pubblico registro - che si limita a conferire legittimazione al compimento della formalità della trascrizione anche al venditore, senza incidere in alcun modo sui principi generali in tema di efficacia traslativa dei contratti consensuali”.

La trascrizione, pertanto, non incide sulla validità della vendita, né è requisito di efficacia dell’atto traslativo. Trattandosi di contratto consensuale l’effetto traslativo della proprietà si verifica a seguito del mero consenso delle parti (che potrebbe essere anche verbale).

Le trascrizione al PRA dell’atto di vendita ex art. 6 del d.r.l. n. 436/1927, quindi, ha il valore di una presunzione legale, sia pure relativa, della proprietà del soggetto in favore del quale essa è stata effettuata, nel caso di conflitto tra più acquirenti dallo stesso venditore, mentre ha il valore di presunzione semplice, liberamente valutabile dal giudice e superabile con qualsiasi mezzo di prova, in tutti gli altri casi, “come in quello in cui si controverta sulla responsabilità civile del proprietario del veicolo” (Cass. n. 6486/1992). Lo stesso vale per la responsabilità penale (Cass. penale, sez. I. 2 dicembre 1991, per cui “l’intervenuta cessione di autoveicolo può essere fornita con qualsiasi mezzo di prova”.

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