Notiziario ANUSCA 2015 - 02 Febbraio

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NOTIZIARIO ANUSCA Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe

Viale Terme, 1056 • 40024 Castel San Pietro Terme (BO) • tel. + 39 051/944641 • www.anusca.it • e-mail: segreteria@anusca.it • sped. in abb. post. AP 45% art. 2. comma 20/b legge 662/96 - DCI Umbria - Reg. Trib. BO n. 5270 il 10/06/1985 • Dir. Resp. Primo Mingozzi - Vice Dir. Paride Gullini

Anno XXIX, n. 2 • Febbraio 2015

Copia € 3,50 (stampato da Maggioli Editore - Santarcangelo RN)

“MA COSA STA SUCCEDENDO IN ANUSCA?” CERCHIAMO DI FARE CHIAREZZA di Paride Gullini

A

pprendiamo, non senza meraviglia, che il Direttore di una Rivista quale Lo Stato Civile Italiano, nel suo editoriale avverte l’esigenza di rispondere ad alcuni operatori che chiedono “ma cosa sta succedendo in Anusca?”. Mentre ci si consenta di dubitare che alcuni operatori abbiano tale preoccupazione quando, crediamo, di questi tempi le preoccupazioni sono certamente altre, sarebbe stato molto più semplice per il Direttore indirizzarli a rivolgere la domanda ad ANUSCA in grado di fornire una risposta più completa ed esauriente. Partendo da queste ipotetiche domande il Direttore si dilunga in tutta una serie di autocelebrazioni che comprendiamo ma non hanno alcuna (continua a pag. 3)

ANPR: APPROVATO IL SECONDO DPCM ATTUATIVO

L

di Alessandro Francioni

’anagrafe nazionale della popolazione residente, banca dati di interesse nazionale, è stata introdotta dal Legislatore con l’art. 2, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221. L’ANPR è un progetto fondamentale che si colloca all’interno del più ampio disegno strategico di costruzione di grandi banche dati di rilievo nazionale che sono dettagliate nell’art. 60 del CAD. Gli anglosassoni parlerebbero di “big data” ovvero di un sistema interconnesso di grandi “database” gestiti a livello centrale che consente

di meglio erogare i servizi pubblici, controllare l’adempimento degli obblighi e in generale sviluppare un’azione amministrativa più efficiente ed efficace. Rimangono in Comune i fascicoli dei procedimenti ovvero tutti i documenti amministrativi prodotti o acquisiti a sostegno probatorio della registrazione (dalle dichiarazioni dei cittadini, agli accertamenti della PM, dalle procure alle copie dei documenti identificati, dai titoli di soggiorno per proseguire con la documentazione necessaria alla registrazione dei cittadini UE o (continua a pag. 6)

E ALL’INTERNO Norme antiabusivismo: facciamo il punto dopo un anno...........................................pag. 7 I collaboratori ANUSCA a riunione....pag. 9 Dall’ufficio Tesseramento: i primi numeri del 2015.....................................................pag. 11 Il bambino con due madri..................pag. 12 Legge stabilità 2015 e contrattazione decentrata................................................pag. 14 Autentica e richiesta di risarcimento danni sanitari.......................................................pag. 15 La volontà alla cremazione.................pag. 19


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relazione con la domanda di partenza: “che cosa sta succedendo in Anusca”. Vogliamo quindi tranquillizzare il Direttore e tutti gli operatori demografici che in ANUSCA non succede nulla anzi, mai come in questo momento tutti i consiglieri nazionali, la Giunta, i Presidenti Provinciali e Regionali, gli esperti ed i collaboratori, sono impegnati per realizzare gli obiettivi dell’Associazione per contribuire, nel nostro piccolo, a fare crescere il nostro Paese che tanto ha bisogno di una Pubblica Amministrazione più efficiente per assicurare ai cittadini servizi sempre più qualificati e meno costosi. Desidero comunque ringraziare il Direttore della Rivista perché mi dà l’occasione per alcune riflessioni che è opportuno periodicamente rendere esplicite a tutti gli operatori ed al pubblico in generale. ANUSCA e SEPEL rispondono a logiche ed obiettivi diversi. ANUSCA è una Associazione professionale eretta in Ente Morale con Decreto del Ministero dell’Interno, che rappresenta, come prevede la legge 396/2000, la categoria professionale degli ufficiali di stato civile. Ha realizzato, grazie ad un parziale contributo dello Stato,

l’Accademia degli Ufficiali di Stato Civile, Anagrafe ed Elettorale, unica in Italia e seconda in Europa dopo quella della analoga Associazione professionale della Germania Federale di Bad Salzschlirf. L’Accademia è gestita da una Fondazione il cui Presidente è il Presidente “pro tempore” dell’ANCI. ANUSCA non divide gli utili che sono invece continuamente investiti per assicurare il futuro dell’Associazione ed in caso di scioglimento tutti i beni

devono essere devoluti per legge ad un Ente Pubblico. ANUSCA ha dato vita nel 2000, assieme ad Austria, Germania, Olanda e Polonia, all’Associazione Europea degli Ufficiali di Stato Civile (EVS) di cui oggi fanno parte 11 Paesi ed ha rapporti ufficiali da anni con le

ISTRUZIONI PER L’USO… In relazione alle molte richieste di chiarimento ricevute, forniamo alcune precisazioni che riteniamo di interesse generale: - Per quanto riguarda la quota associativa, ai sensi del par. 4.11 della determinazione AVCP n. 4 del 7 luglio 2011, ad essa non si applicano le norme in materia di tracciabilità, in quanto “le suddette quote non configurano un contratto d’appalto”. - Per quanto riguarda l’iscrizione ai corsi, l’acquisto non può essere effettuato tramite il MEPA, in quanto, al momento, la tipologia delle offerte formative di ANUSCA non è contemplata nel catalogo dei metaprodotti di CONSIP, come previsto nell’ambito delle Faq (sezione MEPA-generiche): “Se la tipologia di bene/servizio non è prevista in nessuno dei Bandi del Mercato Elettronico, in questo caso il bene/servizio di interesse non è negoziabile in alcun modo sul MEPA. L’acquisto quindi non può essere fatto tramite il MEPA”. Inoltre, ai sensi della determinazione AVCP n. 4 del 7 luglio 2011, par. 3.9 si precisa che “la mera partecipazione di un dipendente di una stazione appaltante ad un seminario o ad un convegno non integra la fattispecie di appalto ai servizi di formazione”. Di conseguenza si ritiene non sia prevista l’applicabilità delle norme in materia di tracciabilità.

istituzioni centrali e locali di vari paesi Europei. Con il 31 dicembre scorso è terminato il quadriennio di Presidenza italiana che ha visto approvato dalla Commissione Europea un finanziamento parziale all’EVS per un progetto relativo all’organizzazione del Congresso europeo EVS di Bled e di due seminari, in lingua inglese, per n. 20 ufficiali di stato civile, della durata di 10 giorni ciascuno. Le iniziative, cui hanno partecipato ufficiali di stato civile di Olanda, Romania, Slovenia e Italia, si sono svolte nel 2013 presso l’Accademia di Castel San Pietro Terme e sono le prime, a livello internazionale, per la specifica categoria professionale. Vogliamo sottolineare, perché a volte lo si dimentica, che l’obiettivo principale fissato nello Statuto è la valorizzazione del ruolo degli Ufficiali di Stato Civile, Anagrafe ed Elettorale in un contesto dove l’operatore è considerato, a torto, un dispensatore di certificati, il tutto finalizzato a rendere un migliore servizio al cittadino-utente. Ricordiamo ancora che ANUSCA ha proposto, sostenuto e sperimentato nel corso degli anni tutte le soluzioni innovative nel settore demografico. Citiamo le più significative: la sperimentazione, autorizzata dal Ministero dell’Interno, della “certificazione automatica” per il rilascio delle certificazioni anagrafiche da postazioni ubicate fuori dalla casa comunale da noi presentata nel 1988 a Verona e Castel S. Pietro Terme, da cui è scaturito l’art. 15/quinques della legge 38/1990 che regolamenta tali soluzioni; il progetto INTEGRA del 1993 proposto da Ancitel in collaborazione con ANUSCA, trasformatosi poi nell’INA-SAIA, quale base, oggi, per la creazione dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR); nel 1998 siamo stati i primi a sperimentare la trasmissione telematica degli atti di stato civile (utilizzando il modello plurilingue della Convenzione di Vienna) tra la sede ANUSCA e la Città di Amsterdam, sicurizzati dalla firma digitale della società belga Global (continua a pag. 4)


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Signe da noi introdotta in Italia e distribuita gratuitamente ai Comuni associati; nel 2000 sono iniziate le prime sperimentazioni per la carta d’identità elettronica ed ANUSCA diede vita e coordinò un Gruppo di Lavoro al quale aderirono diversi Comuni tra cui Bari, Bologna, Catania, Milano, Novara, Pesaro, San Benedetto del Tronto e Castel S. Pietro Terme per l’analisi dei vari procedimenti relativi al rilascio, l’analisi dei data base, l’elaborazione dei microchip, che sono poi serviti per l’avvio del rilascio della carta d’identità elettronica nei Comuni; la presentazione al Convegno nazionale di Bellaria del 2003 da parte di ANUSCA in collaborazione con Postecom del progetto “il domicilio virtuale del cittadino”. Oggi con soddisfazione constatiamo che la nostra intuizione (evidentemente i tempi non erano allora ancora maturi) è diventata realtà. Il decreto-legge n. 179/2012 all’art. 4, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221, istituisce “il domicilio virtuale del cittadino” per facilitare la comunicazione tra le Pubbliche Amministrazioni ed i cittadini. È di questi giorni infine la messa a regime del progetto “Accomuna” frutto della collaborazione tra ANUSCA e la Prefettura di Vicenza, con l’assistenza di un’azienda di primaria importanza, un sistema che collega on line la stessa Prefettura, la Questura, tutti i Comuni e le AUSL della Provincia per la gestione dei cittadini stranieri, un risultato reso possibile dall’impegno, dalla sensibilità e dal senso civico degli amministratori e dei nostri colleghi della provincia. Non possiamo non sottolineare che si deve all’opera di sensibilizzazione portata avanti faticosamente da ANUSCA l’emanazione del decreto del Ministro dell’Interno in data 28 aprile 2008 che recepisce quanto stabilito dall’art. 2, comma 11, della legge 244/2007, che ha previsto un contributo di 10 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 a favore degli operatori demografici in relazione ai maggiori adempimenti dei Comuni (ex decreto 30/2007). Il 60% di questi

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importi è stato destinato agli operatori quale compenso in rapporto ai cittadini UE iscritti in anagrafe ed il 40% per la loro formazione professionale. ANUSCA collabora da anni con la Regione Emilia-Romagna per la realizzazione del progetto ANA-CNER per l’interrogazione delle banche dati anagrafiche dei Comuni e delle PA aventi interesse e regolarmente autorizzate. Non va poi dimenticato che, grazie alle richieste di ANUSCA, è stato istituito l’Elenco (Albo) degli Ufficiali di Stato Civile abilitati e tenuto dal Ministero dell’Interno, un’aspirazione degli Ufficiali di Stato Civile sin dagli anni 30 come riportava a quel tempo la Rivista Lo Stato Civile Italiano.

Nel dicembre 2007 ANUSCA ha presentato alla Commissione Europea, nel quadro del programma ICT PSP/2007 Pilot B, il progetto “European Civil Registry Network” (ECRN) per la realizzazione di una infrastruttura tecnica, attraverso la creazione di una piattaforma WEB, per consentire agli Ufficiali di Stato Civile delle Amministrazioni dei vari Paesi di scambiare atti di nascita, matrimonio e morte per via telematica in modo rapido, sicuro e certificato. Il progetto è risultato il primo come giudizio tecnico nell’ambito della tematica dei servizi di interoperabilità per l’eGovernment. Costo totale del progetto € 3.400.000,00; finanziamento UE € 1.700.000,00, durata 36 mesi. Titolare e Coordinatore del progetto ANUSCA con i seguenti partner: Città di Rotterdam (Olanda), Ministero delle Comunicazioni e delle Tecnologie (MCTI) Romania, Comune di Bologna (Italia), Ministero dell’Interno (Slovenia), Città di Gand (Belgio), Dipartimento Informatica Città

di Bremerhaven (Germania), CNIPA (Centro Nazionale Informatica nella Pubblica Amministrazione) Italia, IAE (Inclusion Alliance for Europe) Romania, Regulus srl (Italia), Genis doo (Slovenia), Engineering Informatica SpA (Italia), Ministero degli Interni (Romania). Il progetto ha avuto la Final Review da parte della Commissione Europea nel giugno 2011, dove è stato approvato con eccellenza di giudizio. ANUSCA ed i suoi esperti hanno partecipato, quali invitati, ai seguenti Workshops a Brussels sul “Green Paper” 747/2010: - 1 marzo 2012 presso la Direzione Generale Giustizia della Commissione Europea ”Green Paper” COM 2010/747; - 6 luglio 2012 presso la Direzione Generale Giustizia della Commissione Europea “Dibattito su iniziative strategiche e legislative sulle formalità relative ai pubblici documenti fra gli Stati membri dell’UE”; - 5 dicembre 2012 Workshop presso Milieu Ltd per conto della Commissione Europea “Uno studio comparativo sullo stato civile”; - 23 gennaio 2013 Workshop – Commissione Europea e Matrix Knowledge “Mutuo riconoscimento degli effetti civili dello stato civile”. ANUSCA assicura da anni un contributo annuale di € 15.000 alla Fondazione Accademia per rendere possibile l’organizzazione dei Corsi di Alta Formazione finalizzati ad aggiornare e migliorare la professionalità dei responsabili dei servizi demografici per fare crescere la categoria. Chiudiamo questa lunga elencazione con alcuni numeri: nel 2014 sono state organizzate sull’intero territorio nazionale n. 303 iniziative con 18.553 giornate/presenza, di cui n. 105 a titolo gratuito con 6.784 giornate/ presenza. Le iniziative in Accademia sono state n. 32 con n. 3.634 giornate/ presenza, di cui n. 17 a titolo gratuito con 1.858 giornate/presenza. Ben 778 operatori i cui Comuni sono iscritti con quota “D” hanno soggiornato gratuitamente presso la struttura dell’Accademia. Nel corso del 2014 gli esperti Anusca hanno risposto a n. 4.962 quesiti. (continua a pag. 5)


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Le iniziative professionali organizzate dall’ANUSCA non sono il fine ma il mezzo per contribuire a reperire parte delle risorse per realizzare gli obiettivi e gli scopi previsti dallo Statuto e per affermare il ruolo propulsivo che la categoria professionale porta avanti da anni al servizio delle istituzioni. Ci si dirà, allora vi ritenete bravissimi e superiori a tutti. Non è così; sappiamo bene che l’organizzazione della Pubblica Amministrazione è al centro degli impegni del Governo ed in continua evoluzione; così come quella dei servizi demografici, coinvolti in cambiamenti epocali sia organizzativi che per le nuove competenze assegnate dalla legge. Ogni giorno ci mettiamo in discussione per adeguare i nostri obiettivi a quelle che riteniamo siano le esigenze degli operatori e delle istituzioni. Il nostro è un ruolo di servizio che richiede disponibilità, senso delle istituzioni e soprattutto grande umiltà. In questo quadro, pur tra tante luci ed immancabili ombre, rimane il cruccio di non essere ancora riusciti a sensibilizzare sufficientemente l’ARAN e le OO.SS. per un riconoscimento concreto e tangibile agli operatori demografici per le delicate funzioni che sono chiamati a svolgere in un contesto normativo in continua evoluzione. Crediamo però che i tempi siano maturi per raggiungere anche questo obiettivo se ANUSCA potrà essere supportata dalla sempre più ampia adesione degli operatori e dei Comuni. La SEPEL è un’azienda privata che guarda giustamente al profitto; ha una propria tradizione, i suoi esperti e sino a qualche anno fa curava la Rivista Lo Stato Civile Italiano e la stampa di volumi finalizzati a supportare l’attività degli operatori demografici. Oggi, del tutto legittimamente, sta sperimentando altri strumenti per raggiungere i suoi abbonati, inserendosi anche nel settore della formazione con proposte di abbonamento diversificate alla rivista, che ricalcano quelle che da anni propone ANUSCA. Un inciso: ci è stato fatto notare, ed è sembrato sgradevole, che la pubblicità della polizza assicurativa

promossa da SEPEL dice “Nessuna quota individuale aggiuntiva è richiesta per aderire all’assicurazione, oltre al pagamento del premio”, con evidente riferimento alla proposta di ANUSCA. Dobbiamo poi chiarire un punto: alcuni nostri collaboratori , che ANUSCA ha introdotto negli anni al Ministero dell’Interno favorendo la loro partecipazione a gruppi di lavoro e Commissioni Ministeriali e, aspetto non secondario, sostenendo per anni le spese per le trasferte a Roma e la partecipazione agli incontri periodici tra esperti organizzati in Accademia, hanno ritenuto di mantenere la collaborazione con SEPEL le cui iniziative oggi, inutile negarlo, si pongono in aperta concorrenza con quelle dell’Associazione. Per correttezza e per

il dovuto rispetto verso gli altri nostri esperti, abbiamo chiesto a costoro, riteniamo legittimamente e con estrema trasparenza, di scegliere se continuare a collaborare con ANUSCA oppure con SEPEL. Ciascuno ha quindi operato una libera scelta; “nessuno” è fuggito dalla SEPEL, dove sono rimasti coloro che, ci risulta, avevano da tempo contratti professionali con tale Azienda, nella quale alcuni di essi hanno recentemente assunto ruoli di direzione. Con tutti costoro, rimane la stima professionale e l’amicizia, spero ricambiata, pur dovendo prendere atto che oggi hanno scelto di percorrere una strada diversa dalla nostra.

ANUSCASCHOOL LA FORMAZIONE A PORTATA DI CLIC

In continuo aggiornamento i supporti formativi di ANUSCASchool, la scuola virtuale di ANUSCA che prevede due distinti filoni formativi, Videolezioni e Videopillole. Le Videopillole sono clip di qualche minuto su temi di particolare interesse e attualità, con tutte le più importanti informazioni e sintetiche riflessioni a cura dell’esperto di turno. Di più ampio respiro le Videolezioni che snodano la trattazione su una durata più corposa, con la possibilità di un approfondimento analogo a un mini corso. Le Videolezioni comprendono anche le slides relative all’argomento del video. Ricordiamo che le Videopillole sono a disposizione di tutti i Comuni associati. Le Videolezioni sono gratuite per i Comuni iscritti all’ANUSCA in quota D, acquistabili negli altri casi secondo le istruzioni riportate nella cedola d’ordine presente nella sezione ANUSCASchool del sito, unitamente a un’anteprima del video e ad una descrizione dei contenuti trattati.


FORMAZIONE IN HOUSE? CI PENSA ANUSCA! Fra le possibilità formative offerte da ANUSCA, ricordiamo che i Comuni possono richiedere all’Associazione l’organizzazione di corsi interni (riservati ai propri dipendenti) confezionati su misura. I corsi sono calibrati sulla base delle esigenze espresse dall’Ente in termini di contenuti e tempi. La flessibilità e la qualità tradizionale della formazione targata ANUSCA sono i punti di forza della proposta, apprezzatissima oramai da diversi anni. I Comuni interessati possono richiedere un preventivo alla Segreteria ANUSCA: Stefano Zini – 051944641 – segreteria@anusca.it (continua da pag. 1)

alle verifica delle condizioni della proprietà o possesso dell’abitazione). L’ANPR si alimenta, in una prima fase, dalla migrazione dei dati riportati nell’INA (Indice Nazionale delle Anagrafi) e dell’AIRE centrale e in una seconda fase dalle singole anagrafi comunali. Il DPCM 10 novembre 2014 n. 194 arriva dopo lunga gestazione, se si considera che il primo DPCM - il n. 109 del 23 agosto 2013 – è di circa un anno e mezzo fa, a dimostrazione della complessità del progetto, tutt’altro che banale tanto che ha costretto il Direttore dell’Agenzia per l’Italia Digitale, a confermare che una data credibile di avvio dell’intero sistema sarà non prima del secondo semestre 2016 (e non il 1 gennaio 2015 previsto dalla norma “madre”). Se il primo decreto, disegnava il modello generale e introduceva i primi elementi sulla sicurezza delle comunicazioni tra il centro e la periferia, con la conseguente sostituzione dell’oramai noto software backbone, il secondo modello entra più nel dettaglio dell’architettura del sistema, dei dati e dei servizi erogati. Il decreto si compone di 7 articoli e 4 allegati. Le anagrafi comunali confluiscono nell’ANPR e questa banca dati è la sola banca dati ufficiale da cui, ad esempio, attingere per la certificazione; i Comuni potranno detenere una banca dati di secondo livello che saranno tenuti ad aggiornare con l’ANPR e su cui potranno effettuare tutti i collegamenti e servizi di ambito locale. Il piano di subentro avverrà sulla base di un calendario

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pubblicato dal Ministero dell’Interno e con un preliminare controllo dei dati dei Comuni rispetto a quelli registrati in prima fase nell’ANPR (INA più AIRE). In questo controllo rientra ovviamente la validazione dei codici fiscali con l’Anagrafe tributaria e la coerenza con le codifiche definite da ISTAT e Ministero dell’Interno che saranno accessibili

ai Comuni in via preliminare al fine di poter effettuare, in collaborazione con le rispettive aziende fornitrici tutti i controlli e rettifiche del caso. Il piano di subentro illustrato nell’allegato A al decreto si distribuisce in maniera alquanto ottimistica in 32 settimane con le prime 20 dedicate ai Comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti. Il piano prevede anche la migrazione dei dati storici e le schede archiviate in formato digitale. I dati registrati in ANPR sono descritti nell’allegato B e sono quelli registrati attualmente nelle schede ISTAT AP5 (individuo), AP6 (famiglie) AP6A (convivenze) oltre ai dati relativi ai cittadini residenti all’estero (AIRE) sia come individui che come famiglie. Le schede ISTAT cartacee ovviamente sono destinate a divenire obsolete in

quanto l’ANPR sarà solo digitale. Nell’art. 3 si fa riferimento all’applicazione degli articoli del codice della privacy (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196). Il titolare del trattamento dei dati registrati in ANPR è ovviamente il Ministero dell’Interno, mentre il Responsabile incaricato è la SOGEI, società pubblica partecipata al 100% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. I Sindaci sono titolari del trattamento dei dati di propria competenza in quanto l’ANPR non modifica le funzioni di governo enunciate dagli articoli 14 e 54 del d.lgs. 267/2000. L’allegato C interviene a dettagliare tutti i requisiti di sicurezza allocati sul sistema centrale e sulla rete dei Comuni: 1. Sistema di registrazione, identificazione e accesso degli utenti (Identity & Access Management) con cui si gestiscono i profili autorizzativi, i diritti di accesso e il tracciamento delle operazioni 2. Sistema di conservazione dei dati 3. Sistema di sicurezza e protezione dei dati e dei servizi erogati dalla base dati 4. Sistema di verifica degli accessi per verificare eventuali anomalie 5. Sistema di certificazione dei dati 6. Servizi di backup e salvataggio di dati e applicazioni 7. Servizi di disaster recovery per ristabilire la funzionalità del sistema in caso di eventi che lo possano danneggiare. Analizzando tutti i servizi di sicurezza messi a disposizione si comprende come oggi la maggior parte dei Comuni italiani difficilmente potrebbe ritenersi perfettamente in linea con (continua a pag. 8)


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ABUSIVO? SI PUÒ FARE!

S

i sta avvicinando il “compleanno” del D.L. 28 marzo 2014, n. 47 titolato “Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015” ma presumibilmente gli ufficiali d’anagrafe non “festeggeranno” questa ricorrenza, ancora frastornati dalle conseguenze che in particolare l’art. 5 di tale testo normativo ha generato nella gestione dei procedimenti anagrafici. Possiamo anzi affermare, senza timore di smentita, che la reazione registrata tra gli operatori demografici nelle settimane immediatamente successive all’entrata in vigore delle nuove disposizioni è stata all’insegna dell’ostilità, se non addirittura, in certi casi, del rifiuto del “nuovo nato”. Tale atteggiamento è stato in gran parte motivato dalla preoccupazione di veder andare in frantumi un sistema anagrafico gelosamente custodito per decenni ed improvvisamente messo in discussione da un laconico articolo secondo il quale la condizione di dimora abituale (perno del collegamento dell’individuo al territorio e quindi condizione principale per l’iscrizione anagrafica), viene “declassata” a prerequisito, vale a dire a condizione di per sé non più sufficiente per il perfezionamento dell’iscrizione nell’immobile richiesto. Dopo i primi momenti di smarrimento però gli ufficiali d’anagrafe non si sono persi d’animo e si sono “avventurati” in un contesto sino a quel momento perlopiù sconosciuto: la valutazione dei titoli e delle variegate condizioni in base alle quali un individuo può trovarsi ad occupare un immobile. A distanza di pochi mesi è quindi maturata la consapevolezza sia delle responsabilità derivanti da tali nuove incombenze, sia di una nuova sfaccettatura che si è andata ad aggiungere alla già poliedrica professionalità degli operatori demografici. In questo nuovo contesto il Ministero dell’Interno è intervenuto con una unica Circolare, la n. 14 del 8 agosto 2014, con la quale ha fornito importanti chiarimenti in merito alla modalità di presentazione della dichiarazione di residenza a seguito

di Noemi Masotti

dell’entrata in vigore del D.L. n. 47/2014 ed ha chiarito in particolare che “come indicato nel citato art. 5 a proposito dei contratti relativi alle forniture di pubblici servizi, si ritiene che anche nell’ipotesi dell’iscrizione anagrafica sia necessario utilizzare lo strumento della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui all’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, corredato dalle informazioni necessarie ai fini di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese ovvero acquisire la documentazione idonea a dimostrare il

titolo di occupazione”. Tale chiarimento è stato accompagnato anche dall’integrazione del modulo ministeriale Allegato 1) alla Circolare n. 9 del 27 aprile 2012. L’intervento del Ministero ha contribuito notevolmente a facilitare l’applicazione pratica delle nuove disposizioni, facendo appunto ricorso allo strumento della dichiarazione sostitutiva; da ciò ne deriva che in pratica l’ufficiale d’anagrafe potrà considerare la dichiarazione di residenza irricevibile e adottare conseguentemente un provvedimento in forma semplificata, in cui indicherà sommariamente i motivi della irricevibilità, solo nel caso in cui alla suddetta dichiarazione non vengano allegati né il titolo attestante il diritto all’occupazione dell’alloggio, né la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante appunto il diritto all’occupazione dell’alloggio. Ciò posto la compilazione e la presentazione di tale dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà

non sembra presentare particolari complessità interpretative per quanto riguarda i primi cinque punti della dichiarazione stessa, in cui si fa riferimento a occupazioni dell’alloggio derivanti da titolo di proprietà, locazione registrata, assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica, comodato d’uso gratuito registrato, usufrutto. Il punto 6) della suddetta dichiarazione assume invece carattere residuale: dovrebbe cioè essere utilizzato per tutte quelle situazioni che non sono inquadrabili nei punti precedenti. Purtroppo nella quotidianità tali situazioni risultano essere piuttosto numerose, diversificate nonché prevalentemente caratterizzate da una natura strettamente privatistica la quale rende difficoltosi da parte dell’ufficiale d’anagrafe i controlli relativi alla veridicità delle dichiarazioni rese. Pensiamo per esempio a contratti di locazione non registrati, a comodati d’uso gratuito non registrati oppure alla posizione dei familiari e degli ospiti del soggetto titolare di un contratto di locazione: sono tutti casi che ricadono nella previsione del suddetto punto 6) per i quali però, non sussistendo alcuna forma di registrazione presso un’altra P.A., l’ufficiale d’anagrafe non ha modo di accertare d’ufficio la veridicità della dichiarazione e deve quindi fare ricorso ad altri strumenti. In particolare in tutti i casi in cui viene unicamente dichiarato la sussistenza di un titolo, specificandolo al punto 6) della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, risulterà fondamentale la comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione anagrafica al proprietario dell’alloggio il quale, attraverso la partecipazione e la presentazione di eventuali controdeduzioni, potrà fornire all’ufficiale d’anagrafe gli elementi utili alla valutazione dei requisiti e dei titoli dichiarati dall’interessato. Altro aspetto che il Ministero dell’Interno nella suddetta circolare (continua a pag. 8)


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ha completamento sorvolato sono gli “effetti collaterali”, vale a dire la gestione anagrafica di tutti coloro che, anche dopo l’attenta valutazione delle casistiche ammissibili, risultano privi di un titolo o di un diritto di occupazione dell’immobile ma allo stesso tempo intendono e dimostrano di continuare a “dimorare” nel territorio comunale. Per trovare la soluzione a questo dilemma è necessario riprendere l’interpretazione dell’art. 5 del D.L. n. 47/2014, partendo proprio dalla locuzione relativa dal divieto di iscrizione anagrafica “in relazione all’immobile medesimo”. Il legislatore ha infatti aggiunto al divieto di iscrizione anagrafica questa precisazione importantissima la quale consente “in extremis” di salvaguardare (continua da pag. 6)

le prescrizioni descritte per cui tale progetto completa e aumenta la sicurezza e qualità dei nostri dati. L’accesso all’ANPR avverrà o tramite sito WEB o in cooperazione applicativa attraverso specifici servizi di interconnessione (webservice). Al sistema il singolo operatore accede previo riconoscimento dell’utente, della postazione e del Comune collegato. L’utente sarà titolare di una smart card e la singola postazione sarà dotata di certificati di sicurezza e lettore. Tutti i trattamenti saranno censiti e registrati; le Pubbliche Amministrazioni ovviamente avranno profili autorizzativi esclusivamente orientati alla consultazione ed estrazione dei dati ma non alla loro modifica che competerà esclusivamente agli operatori comunali abilitati al sistema. L’ANPR metterà a disposizione dei Comuni e delle Pubbliche Amministrazioni una serie di servizi funzionali all’azione amministrativa e alla corretta gestione della funzione governativa. Il dettaglio dei servizi messi a disposizione è illustrato nell’ultimo

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i diritti costituzionalmente garantiti; di fatto però nelle relazioni illustrative, rispettivamente del decreto legge e della legge di conversione, lo stesso legislatore non si è preoccupato di chiarire e specificare tale affermazione, lasciando all’ufficiale d’anagrafe la pesante responsabilità di interpretare tale dettato normativo nel rispetto dei principi anagrafici consolidati. Sancire “il divieto di iscrivere in un alloggio chi lo occupa senza titolo” è in altri termini concetto ben diverso dal “divieto di iscrivere in anagrafe” in senso assoluto. Se il legislatore avesse utilizzato tale ultima locuzione avrebbe rischiato di emanare una norma palesemente e immediatamente passibile di declaratoria di incostituzionalità. La soluzione adottata nel testo di cui all’art. 5 del D.L. n. 47/2014 consente invece di prendere in considerazione

altre soluzioni atte a garantire l’iscrizione anagrafica anche a chi occupa un alloggio pur essendo privo del titolo che ne attesti l’occupazione non abusiva. Il problema che si apre per l’ufficiale d’anagrafe è allora quello di individuare una modalità di iscrizione che sia rispettosa sia delle norme sull’occupazione abusiva, sia dei principi anagrafici e più in generale dei diritti costituzionalmente garantiti. Purtroppo la legge anagrafica ed il regolamento anagrafico, codificati in un contesto storico-sociale ben diverso da quello attuale, non prevedono alternative percorribili fatta eccezione per le iscrizioni delle persone senza fissa dimora nella via territorialmente non esistente. Tale soluzione ha destato molte comprensibili perplessità tra

allegato al DPCM, l’allegato D. Le operazioni sono sostanzialmente: a) Registrazioni dei dati (di competenza esclusiva dei Comuni) b) Consultazioni ed Estrazioni (di competenza dei Comuni e delle PPAA) c) Certificazioni d) Trasmissioni e Conservazioni delle Attestazioni e Dichiarazioni di nascita e certificati necroscopico e di decesso regolamentati dall’art. 74 del d.P.R. 396/2000 e art. 1 del D.P.R. 285/1990;

e) Servizi accessori: 1. Servizio di notifica dell’esito delle operazioni e degli eventi per l’allineamento dell’anagrafe locale con l’ANPR 2. Servizio di verifica dell’esito dell’operazione 3. Servizio di ricezione delle risposte da ANPR 4. Servizio di annullamento delle

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I COLLABORATORI ANUSCA A RIUNIONE

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o scorso 16 gennaio, con una prosecuzione dei lavori nella giornata successiva, si sono riuniti per la prima volta in assoluto nella storia dell’Associazione i collaboratori di ANUSCA. Ogni occasione di formazione è buona per progettare iniziative e percorsi operativi a sostegno del tesseramento, ma in questo caso, si è trattato, del numero zero, totalmente sperimentale, di una riunione ad hoc, che ha visto coinvolti coloro che sul territorio prestano la propria opera, in stretta sinergia con la segreteria nazionale, per una presenza più capillare e assidua dell’Associazione in tutto il Paese. Un’edizione numero zero, dato che si trattava di un esperimento, ma considerate le risultanze dell’incontro, è prevedibile che l’esperienza avrà un seguito nel prossimo futuro. Oltre una quarantina di operatori, attivi o in pensione, sono dunque arrivati da tutta Italia, isole comprese, in Accademia, per vivere una due giorni all’insegna dei valori associativi e per approfondire tutti gli aspetti dell’organizzazione degli eventi targati ANUSCA. Il programma dei lavori ha visto la presenza di Mariangela Remondini che ha, con coinvolgente entusiasmo, cercato di rimarcare un concetto di capitale importanza, riassunto in due parole “ANUSCA family”. Il tratto distintivo di ANUSCA, tratto che la differenzia dalle aziende operanti nel settore, che alla base, giustamente, hanno l’interesse e il profitto, è la sua natura di associazione. Associazione ha in nuce l’idea di un sodalizio, prima di tutto legato ad un’adesione ai valori e alla mission proposta, quella della promozione degli operatori per il tramite della qualificazione e dell’aggiornamento professionale, e poi alla formazione, che si pone a corollario di questo più ampio complesso. Tratto distintivo di ogni famiglia è il senso di appartenenza, che Mariangela Remondini ha individuato come il senso e il motore ispiratore degli associati all’ANUSCA. Senso di appartenenza da intendersi come “coscienza identitaria” o, ancora, come

di Silvia Zini

un senso di “connessione emotiva condivisa” che rappresenta l’impegno reciproco assunto dagli individui al fine di alimentare e realizzare i valori e gli obiettivi comuni. Un sentimento che chi opera a più stretto contatto con il territorio deve essere capace di trasmettere agli associati, per ricordare che ognuno è ANUSCA. L’Associazione non deve essere considerata un

in molti operatori, la promozione e la tutela degli ufficiali di stato civile e anagrafe è al centro dell’attività dell’Associazione, con un impegno continuo di sensibilizzazione verso l’ARAN le OO.SS: l’obiettivo è quello di non lasciarli soli, dopo che il momento formativo si è esaurito, ma permanga, e anzi si consolidi, un rapporto di fiducia e sostegno reciproco.

Un momento della riunione dei collaboratori

soggetto terzo, a volte percepito, addirittura, in contrapposizione dialettica, bensì una entità cui si sente di far parte e costituire come elementi di ingranaggio che si muovono assieme per il funzionamento dell’intera macchina. Valori quanto mai importanti in un momento difficile per i Servizi Demografici che, sempre più spesso vedono, oltre alle croniche difficoltà legate al reperimento di risorse per la formazione, sentita come un costo e non una possibilità di sviluppo, personale in pensionamento non sostituito o sostituito da dipendenti riconvertiti da altri settori e un contesto generale di percezione negativa della Pubblica Amministrazione. Nadia Zanetti del Comune di Quarto d’Altino ha infatti confermato che “c’è grande amarezza fra gli operatori, si può addirittura parlare di fuga dai servizi demografici, con procedure di mobilità, nonostante professionalità già acquisite”. Nonostante ANUSCA non abbia natura sindacale, anche se l’equivoco persiste

Il Presidente Gullini ha sottolineato come i terminali locali, i referenti con cui la Segreteria si rapporta più frequentemente per l’organizzazione degli eventi, abbiano un grande valore per la cura dei rapporti con il territorio, nella trasmissione dei valori di appartenenza, nella promozione delle attività e dei servizi di ANUSCA, che occorre far conoscere sempre meglio. Non a caso, il seminario si è aperto con un’ampia illustrazione dei servizi implementati in questo inizio del 2015, a completamento del carnet di possibilità operative dedicate a Comuni e soci individuali, “Polizia mortuaria dalla A alla Z” e il servizio di consulenza telefonica “ProntoANUSCA!”, seguito da un confronto fra Segreteria e platea sulle potenzialità di sviluppo dei servizi che sono al momento sperimentali e proprio per questo necessitano di una buona promozione, a integrazione dei (continua a pag. 10)


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canali informativi di ANUSCA, quali le riviste e il sito. La seconda parte del seminario ha conosciuto invece un taglio più pratico operativo con un approfondimento di tutti gli accorgimenti per realizzare una iniziativa di successo. Mariangela Remondini, coadiuvata da Bianca Severi, che coordina la realizzazione di seminari, giornate e pomeriggi di studio su tutto il territorio nazionale, ha passato in rassegna gli elementi di ogni corso: la scelta della location, del periodo e del relatore. E ancora, le modalità di promozione dell’evento. Dalla discussione che ne è seguita, cui hanno partecipato tra gli altri, Antonia De Luca, Fausta Turnu, Graziano Pelizzaro, Michele Iodice, Laura Carosio, Giuseppe Falgarini, Gaetano Insalaco, Roberto Palombo, Franco Loria, Costantino Ferrara, Fabrizio Ioannucci, Antonella Assirelli, Isabella Cecamore e Tiziana Piola, sono emersi vari spunti interessanti, nell’ottica di un evento di formazione che non sia soltanto un’occasione di aggiornamento professionale, ma sia un’occasione per raggiungere chi ancora non conosce ANUSCA e rafforzare lo spirito associativo, inteso come coesione ed adesione ai valori del sodalizio, degli operatori che partecipano. La discussione è proseguita con l’esposizione di alcune “best practices” interessanti. Edoardo Bassi ha illustrato alla platea il caso della provincia di Bergamo, in cui è consolidato da anni un percorso formativo di vari pomeriggi di studio, che si snodano tutto l’anno: si tratta di una formula assai gradita ai Comuni che hanno un doppio vantaggio, ossia pianificazione e continuità dell’aggiornamento, nonché uno snellimento delle procedure di

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iscrizione effettuate una sola volta. Bassi ha sottolineato come questa pianificazione preventiva non si scontri con le esigenze di aggiornare il programma a novità normative intervenute in itinere, prevedendo nella traccia dei lavori una sorta di “clausola di apertura”. Inoltre alla fine di ogni percorso formativo viene somministrato ai partecipanti un questionario operativo, su scelta della location, giornate, argomenti più graditi, i cui risultati vengono tenuti in grande conto per la pianificazione dell’anno successivo. Alessandro Landi invece ha sottolineato la necessità di non

un momento associativo. Per questa ragione, può essere interessante, coinvolgere anche i Comuni più piccoli, come sede di eventi, in modo che anche essi, se ancora non l’hanno fatto, possano avvicinarsi e conoscere meglio l’Associazione. Sinergia è anche la parola d’ordine utilizzata da Fabiola Schiavella, che ha sottolineato l’importanza della collaborazione dei comitati provinciali nell’organizzazione degli eventi, sotto l’egida del Comitato regionale, nell’ottica di un contenimento dei costi e di un impegno costante e continuo. Attenzione alle peculiarità del territorio è il suggerimento di Giancarlo

chiudersi nell’ambito dei Comitati provinciali, che pure sono di propulsione fondamentale nell’organizzazione delle iniziative, ma creare forme di collaborazione anche con altre realtà magari nuove, per lavorare assieme realizzando sinergie non ancora esplorate, ma che possono essere produttive. E ha portato l’esempio della sua provincia, Firenze, che nell’ultima occasione di formazione, ha lavorato in maniera proficua con Prato. Anche Giorgio Moraglio ha posto l’accento sulla sinergia formazione – senso di appartenenza all’ANUSCA, precisando come i corsi rappresentino una opportunità di chi ha bisogno di nozioni, ma anche per chi vede in essi

Ferraretto che ha suddiviso idealmente il territorio della provincia di Padova in tre zone, in modo che da ognuna di esse possano arrivare segnalazioni e richieste più precisi e aderenti ai bisogni formativi dei Comuni di cui sono espressione. Questi alcuni degli interventi, ma, come si diceva poc’anzi, l’intero dibattito è stato ricco di spunti interessanti e suggerimenti intelligenti che l’Associazione ha registrato per valutarne la messa in pratica, ma soprattutto è stato una bella testimonianza della passione e del senso di appartenenza con cui in tanti, e speriamo sempre di più, seguono e sostengono ANUSCA.


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DALL’UFFICIO TESSERAMENTO DATI INCORAGGIANTI A cura della redazione

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l 2014 si è concluso con dati assai positivi per quanto riguarda il tesseramento. Un segnale incoraggiante, considerata, più volte l’abbiamo sottolineato, l’importanza che esso riveste non solo nelle dinamiche associative, ma anche come fonte di risorse per poter assicurare un vasto programma di formazione gratuita, che, di questi tempi, è sempre più importante per rispondere alle esigenze, reali, degli operatori. Al di là dei numeri interessanti (parliamo al momento di 4.047 Comuni associati, in attesa dei versamenti degli Enti che hanno inviato a suo tempo i relativi atti, dato in incremento rispetto la fine del 2013), alcune osservazioni: nel novero vanno conteggiati anche molti Comuni che per la prima volta si sono iscritti ad ANUSCA. Comuni di tutte le dimensioni, a partire da un centro di 122 abitanti, Massimino in provincia di Savona, il più piccolo delle new entry nella grande famiglia ANUSCA. Ci sono poi Regioni vere primatiste quanto a nuovi Comuni iscritti. Medaglia d’oro a pari merito a Lombardia e Trentino Alto Adige, ciascuna con 23 nuovi Comuni tesserati, ottimi anche i risultati del Veneto (14), Piemonte (13) e dell’Abruzzo (10). Da un punto di vista della tipologia di quota scelta, prende il largo la quota D. Raddoppiato il numero degli enti, che da un anno all’altro hanno compiuto questa scelta, diremmo assai convenientemente, la quota D si assesta ad oltre un terzo delle adesioni totali, stabilendosi al primo posto nel gradimento dei Comuni. C’è da dire che questo risultato, col passare del tempo, era atteso da ANUSCA. La quota D è stata pubblicizzata come “quota risparmio” e non è solo uno slogan, ma pura realtà, facendo un paio di conti. È conveniente per i Comuni piccoli, per la modesta differenza economica, ma lo è altrettanto per quelli più grandi, con molti dipendenti cui far usufruire dell’iniziativa gratuita prevista nel carnet. Anche il 2015 pare iniziato sotto i migliori auspici per la quota D, ma

L’Ufficio Tesseramento ANUSCA, da sinistra: Lorenzo Cioni, Silvia Odorici, Gabriele Lanzoni e Simone Lai. Assente Loretta Dongellini

anche per i Comuni che hanno fatto una scelta vantaggiosa per le proprie finanze, assicurandosi, al contempo, il massimo dei servizi: ad oggi, il 50% dei Comuni che hanno già rinnovato la quota associativa hanno optato per la quota D. Anche sul versante degli associati, i numeri sono assai soddisfacenti. Il 2014 si è chiuso con un totalizzatore assestato sui 7.044, con un saldo attivo rispetto all’anno precedente. Dato che si cercherà di bissare in questo nuovo anno, che pare già partito, comunque, di buona lena, se si considera che delle adesioni pervenute, già 484 si riferiscono ad operatori entrati nell’ANUSCA Family per la prima volta in assoluto. Degli oltre settemila soci, è importante sottolinearlo, la maggior parte ha scelto l’adesione ad ANUSCA comprensiva di polizza assicurativa di responsabilità civile. Gli operatori hanno colto da subito e in misura sempre più massiccia la validità della proposta dell’Associazione: oltre all’affidabilità della controparte che finora ha risposto con serietà alle richieste di risarcimento poste nell’alveo contrattuale e correttamente denunciate, è molto apprezzata la funzione di filtro e gestione dei rapporti che la segreteria svolge, come intermediaria fra assicurati e compagnia. Questo esonera l’assicurato dalle incombenze delle pratiche burocratiche dopo la

denuncia del sinistro; in sostanza ANUSCA si fa carico di seguire la pratica dall’apertura della pratica al risarcimento definitivo. Ricordiamo che ANUSCA, possiamo dire precorrendo i tempi anche rispetto a previsioni scaturite poi per altri ordini professionali, già da anni ha pensato alla formula della polizza assicurativa, proponendola per prima nel 2007, investendo molto non solo in termini di credibilità, ma anche economici. È ANUSCA il contraente della polizza ed ogni anno anticipa, come da contratto, quota del premio assicurativo: questo significa che non si tratta di un semplice intermediario. Si tratta di un’assunzione di responsabilità importante, che gli operatori hanno mostrato di apprezzare nella sua solidità. Ricordiamo inoltre che l’Associazione ha assicurato anche per il 2015 un fondo ulteriore del valore di 20.000 euro a copertura di casistiche particolari che vedono coinvolti gli associati in regola con l’adesione annuale. Oltre ai solidi numeri della polizza di responsabilità civile, registriamo con soddisfazione che sta prendendo quota anche la formula comprensiva di tutela legale: basti pensare che a fine gennaio i soci che hanno scelto l’adesione comprensiva di questa tutela, sono già ad un soddisfacente + 26% del dato definitivo 2014.


IL BAMBINO CON DUE MADRI: LA STORIA DELL’”ETEROLOGA” CONTINUA di Tiziana Piola

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a procreazione medicalmente assistita è volta a garantire il diritto costituzionale ad avere una famiglia alle coppie che biologicamente non possono averne una per motivi di infertilità. La medicina, tuttavia, nel corso degli ultimi anni, grazie allo sviluppo della tecnologia, ha offerto l’opportunità, a coloro che ne esprimono il desiderio, di diventare genitori a “tutti i costi”: si verifica pertanto il caso in cui non solo la donna può avere un figlio anche se l’età biologica non glielo consentirebbe, ma permette anche alle coppie omosessuali di poter essere genitori. È quello che è accaduto ad un bambino nato in Spagna: grazie all’inseminazione eterologa e, per la legge locale, è figlio di due mamme. Le due donne, di cui una italiana, sposate in Spagna, sono indicate nello stato civile del Comune di Barcellona come “madre A” e “madre B“. In Spagna la donazione di ovociti è regolata dalla Legge n. 14/2006. Una delle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo utilizzate in Spagna prevede la donazione di ovociti da una donna ad un’altra che non li produce o ne ha di qualità modesta: consente così di aggirare l’ostacolo di avere poche probabilità o nessuna di procreare con le tecniche di fecondazione assistita tradizionali. La Spagna infatti è uno dei Paesi d’Europa che offre una maggiore libertà di scelta nelle diverse “pratiche mediche” che sono comunque regolamentate dalla legge e consente la fecondazione assistita non solo alle coppie sterili al 100% ma anche alle donne single senza badare all’orientamento sessuale. Per queste motivazioni la Spagna è la meta preferita per le coppie infertili italiane: nel 2011 sono stati circa 950 i pazienti italiani che si sono rivolti a 8 centri spagnoli che hanno risposto ad un questionario dell’associazione. La

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Spagna è una delle mete più ambite poiché ha disciplinato normativamente la procreazione medicalmente assistita per le donne single, assicurando l’ovodonazione, l’embrio-donazione, nonché l’anonimato dei donatori. La Spagna è un paese mediterraneo molto vicino geograficamente all’Italia, quindi è ora di trovare la soluzione ai diversi problemi che potrebbero manifestarsi: sappiamo bene che i

cittadini italiani si recano all’estero per usufruire delle tecniche di procreazione di tipo eterologo. La globalizzazione incentiva la mobilità dei cittadini che non trovano alcun ostacolo nel recarsi nei Paesi che consentono di diventare genitori non biologici. In Italia anche se la Corte costituzionale si è espressa senza ombra di dubbio favorevolmente alla pratica eterologa abrogandone il divieto nella legge n. 40 del 2004 (La Corte costituzionale, il 9 aprile 2014 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 4, comma 3, 9, commi 1 e 3 e 12, comma 1, della Legge 19 febbraio 2004, n. 40), esistono tuttavia ostacoli a livello operativo: il Ministero della Sanità non ha ancora approntato protocolli e regolamenti per garantire alle aziende ospedaliere lo svolgimento delle tecniche mediche nella piena sicurezza per il donatore e per gli “utilizzatori”. Ad oggi dunque gli italiani sono ancora “costretti”a recarsi in quei paesi in cui non solo la legge consente l’”eterologa”, ma

la disciplina in modo puntale sia in fase di applicazione pratica delle tecniche mediche sia negli effetti giuridici che discendono da simili rapporti e dagli eventuali accordi stipulati in forma negoziale dai soggetti coinvolti. Dal diritto ad essere genitori ne discende una riflessione giuridica in relazione alla disponibilità o meno degli status e alla valutazione dell’interesse del figlio a vedersi attribuita una maternità ed una paternità non genetica. Questo è l’aspetto preponderante di cui si deve occupare l’ufficiale di stato civile: ora a seguito dell’intervento della Corte Costituzionale che ha reso legittima la pratica di surrogazione materna di tipo eterologo come ci si deve comportare nella trascrizione degli atti di nascita provenienti dall’estero? Vediamo cosa è accaduto al Comune di Torino: il bambino era nato a Barcellona da una donna italiana e una spagnola, attraverso fecondazione eterologa mediante donazione del seme; in pratica la donna italiana aveva trasferito il proprio ovulo alla donna spagnola che, dopo fecondazione con seme proveniente da un donatore, aveva portato a termine la gravidanza. È stata utilizzata dunque la fecondazione eterologa ed inoltre in questo caso si era verificata anche una scissione fra la madre genetica, che ha donato l’ovocita fecondato, e la madre “per legge”, che ha portato a termine la gravidanza partorendo il bimbo. In Italia requisiti soggettivi sono disciplinati dall’art. 5 della legge n. 40/2004, per il quale “possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi”. La normativa non prevede, pertanto, allo stato attuale la possibilità di utilizzare la pratica di procreazione medicalmente assistita alle coppie omosessuali; in tal caso in Italia non potrà verificarsi l’ipotesi (continua a pag. 13)


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di dell’evento nascita, la quale potrà eventualmente verificarsi all’estero. L’atto formato nel paese straniero con maternità e paternità, potrà essere trascritto considerando madre o padre la femmina o il maschio della coppia, ma è inevitabile la segnalazione al Procuratore della Repubblica in ordine alla definizione dello status di filiazione riguardo al maschio che secondo l’ordinamento giuridico italiano non potrà essere madre e viceversa. È quanto accaduto a Torino: il Comune ha ritenuto non solo di segnalare al Procuratore della Repubblica ma ha rifiutato interamente la trascrizione dell’atto di nascita formato all’estero secondo i requisiti della legge colà vigente. Le “due mamme” hanno promosso ricorso avverso il diniego dell’ufficiale di stato civile al tribunale ordinario. Il Tribunale di Torino, in un primo momento, aveva respinto la richiesta di trascrivere l’atto di nascita nei registri di stato civile, ritenendo la trascrizione “contraria all’ordine pubblico” in relazione alle norme in materia di filiazione che fanno riferimento ai concetti di padre, madre, marito e moglie: non esiste in Italia una legge che regolamenti questo tipo di filiazione. A seguito dell’ulteriore ricorso promosso dalle madri alla sezione famiglia della Corte d’Appello la decisione dei giudici si è ribaltata: la mancata trascrizione dell’atto di nascita, sostiene la Corte, verrebbe infatti a comprimere il diritto all’identità personale del minore e il suo status in Italia. Inoltre, la mancata trascrizione comporterebbe anche conseguenze rilevanti in ordine alla libera circolazione del minore che in Spagna gli è stata attribuita in vece la doppia maternità con l’indicazione nelle certificazioni di madre A e madre B. La sezione famiglia della Corte d’Appello di Torino, per la prima volta in Italia,

ha accolto la richiesta di due donne, coniugate e poi divorziate a Barcellona, di essere riconosciute entrambe madri del bimbo che in Spagna è considerato loro figlio a seguito della procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo. La Corte ha dunque ribaltato l’iniziale decisione del Tribunale civile, ordinando all’ufficiale di stato civile del Comune di Torino di trascrivere la nascita del bambino come

figlio di entrambe le mamme. Una decisione presa nel “superiore interesse migliore per il minore, in funzione del quale deve essere declinato” anche il concetto di “contrarietà” o meno all’”ordine pubblico”. Un simile orientamento era stato adottato anche da altri Tribunali in passato: l’interesse del minore prima di tutto. È con questa finalità che la Corte d’appello di Bari, nella sentenza sul riconoscimento dello status di figlio acquisito a seguito di maternità surrogata, ha stabilito che i provvedimenti di un’autorità straniera che attribuiscono la maternità alla madre committente devono essere trascritti nei registri di stato civile italiano (M. CASTELLANETA, Dietro l’interesse del minore si nasconde il rischio di un turismo procreativo, IL SOLE 24 ORE, Guida al diritto n. 5 maggio 2009 pag. 66). Secondo la decisione del tribunale infatti: non vi è contrarietà all’ordine pubblico internazionale nella trascrizione del provvedimento straniero che assicura anche il rispetto

del diritto comunitario garantendo un’unicità dello status del minore e la libera circolazione delle persone. Nel valutare se effettivamente sussista la contrarietà all’ordine pubblico i giudici italiani devono contemperare l’esigenza di mantenere in vita quegli effetti positivi che derivano dal provvedimento straniero stesso: occorre chiedersi pertanto se si arreca pregiudizio al nato nell’eliminare l’effetto sullo status di filiazione derivante da un contratto di maternità surrogata, invocando la contrarietà all’ordine pubblico. Per ora è quindi su questa nuova linea l’orientamento dei tribunali italiani in caso di maternità surrogata relativa a coppia di genitori omosessuali. A seguito dell’ordine del tribunale di procedere alla trascrizione dell’atto di nascita il problema per l’ufficiale di stato civile è squisitamente pratico: come attribuire la genitorialità dal momento in cui nel nostro ordinamento non sussiste una disciplina in ordine all’esistenza di due madri o due padri? È per questo motivo che il Comune di Torino si è rivolto al Ministero dell’Interno, per chiedere quale deve essere il comportamento operativo nella trascrizione ai fini anche della certificazione successiva dell’atto di nascita stesso. La richiesta di parere al Ministero dell’Interno è dovuta poiché l’ufficiale di stato civile non può operare in maniera discrezionale ma deve agire a seguito dell’applicazione della normativa e laddove non esiste una disciplina in merito è indispensabile che l’ufficiale di stato civile si rivolga al Ministero dell’Interno per ottenere dei chiarimenti: in tal modo sarà possibile adottare un comportamento univoco per tutti gli ufficiali di stato civile qualora si presentasse un caso analogo. Ancora una volta la professionalità dell’ufficiale di stato civile è messa a dura prova dalla realtà dei fatti!


IL PUNTO: LEGGE STABILITÀ 2015 E CONTRATTAZIONE DECENTRATA

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a legge di stabilità 2015 (Legge 23 dicembre 2014, n. 190) ha visto definitivamente naufragare la ripresa della contrattazione nazionale per il comparto degli enti locali - ferma dal 2009 – prorogando sia il blocco del rinnovo di tali contratti che dell’aumento della indennità di vacanza contrattuale nella misura in godimento dal 2010. Infatti il comma 256 dell’art. 1 della Legge 190/2014 prevede che le disposizioni recate dall’art. 9 comma 21 del D.L. 78/2010, già prorogate al 31 dicembre 2014, vengano ulteriormente prorogate fino al dicembre 2015. La proroga però non riguarda l’art. 9 comma 1 del D.L. 78/2010, quindi le seguenti fattispecie: il blocco del trattamento accessorio all’ammontare erogato nel 2010 (comma 2bis) e il blocco degli effetti economici delle progressioni di carriera, per il personale contrattualizzato e non (comma 21, (continua da pag. 8)

gli ufficiali d’anagrafe, non risulta infatti pienamente soddisfacente per nessuna delle parti coinvolte (i cittadini da un lato, l’istituzione pubblica dall’altro) ma, nel silenzio della norma e delle istruzioni ministeriali, appare l’unica alternativa prevista per salvaguardare, come già sottolineato, il diritto all’iscrizione anagrafica e tutti i diritti costituzionalmente garantiti (diritto all’identità, al voto, all’assistenza sanitaria, ecc. ecc.) per i quali essa costituisce il presupposto fondamentale. Quando non si hanno “alternative” anche se a malincuore, si deve procedere con l’unica possibile soluzione prevista, quella appunto che prevede una “convivenza” anagrafica forzata dei “veri senza fissa dimora”, cioè di quelle persone che per scelta di vita o per indigenza non hanno una dimora stabile in alcun Comune italiano, con quelle persone che invece hanno la dimora abituale in un alloggio ma, non detenendo il titolo legittimo di occupazione, non

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di Carla Mariani

terzo e quarto periodo). Un piccolo spiraglio sul fronte del trattamento economico del personale degli enti locali, si è quindi aperto, almeno per le seguenti posizioni: A) A decorrere dal 1° gennaio 2015 assumeranno efficacia economica tutte le progressioni di carriera effettuate fra il 2010 e il 2014; B) Sempre da gennaio viene meno il limite al trattamento accessorio dei singoli dipendenti finora bloccato a quanto complessivamente percepito

nell’anno 2010; la rimozione di questo limite potrebbe coinvolgere le posizioni organizzazione dei Comuni privi di dirigenza che potrebbero vedersi aumentare l’indennità di posizione facendo così venir meno quanto espresso dalla Corte dei Conti Sezione Autonomie 26/2014. C) Incremento del fondo salario accessorio mediante le c.d. Ricorse Aggiuntive previste dal contratto, quali: RIA e assegni ad personam dei cessati, le risorse previste dall’art. 15 commi 2 e 5 del CCNL 01.04.1999 e incrementi connessi a specifiche diposizioni di legge. Nella costituzione del Fondo 2015 sarà necessario prestare attenzione alla possibilità introdotta dal D.L. 16/2014 circa la possibilità di poter recuperare a carico del fondo stesso eventuali compensi illegittimamente erogati, poiché in contrasto con i Contratti Collettivi Nazionali, negli anni passati.

possono essere iscritte nel suddetto indirizzo. L’ufficiale d’anagrafe per distinguere le due posizioni ed evitare quindi tale convivenza forzata potrà istituire, con proprio provvedimento, una seconda via territorialmente non esistente, attribuendo una denominazione di fantasia, purchè vengano comunque rispettate le prescrizioni generali in materia di toponomastica, secondo le quali si può procedere ad intitolare una via, ancorchè territorialmente non esistente, a persona deceduta da almeno 10 anni o, con deroga, da tempo inferiore (in tal caso però la competenza è della giunta comunale). Possono essere utili al riguardo anche le istruzioni impartite dall’ISTAT nella nota pubblicazione “Anagrafe della popolazione – Avvertenze, note illustrative e normativa AIRE” - Metodi e Norme – Istat, 1992. Si utilizzerà pertanto la nuova via territorialmente non esistente per iscrivere coloro che dimorano abitualmente nel territorio comunale pur non essendo titolari di un atto che

legittima l’occupazione di uno specifico immobile. Qualora invece non si proceda all’istituzione di tale nuova via, dal punto di vista della certificazione non vi sarà alcuna distinzione tra i c.d. “veri senza fissa dimora” e i c.d. “abusivi”, fermo restando che dalla certificazione non sarà mai immediatamente rilevabile nemmeno la distinzione principale fra persone iscritte per dimora abituale/residenza e persone iscritte per domicilio/senza fissa dimora. Adottare una distinzione fra le due tipologie d’iscrizione nella via convenzionale risulta infatti una prassi corretta dal punto di vista della gestione dell’anagrafe, ma l’informazione relativa al fatto che trattasi di persona che occupa in realtà abusivamente un alloggio non deve essere immediatamente rilevabile dalla certificazione; si potrà invece procedere con l’inserimento di una nota, consultabile dagli operatori anagrafici o dai soggetti aventi titolo all’accesso telematico alle informazioni anagrafiche (P.A., esercenti pubblici servizi, forze dell’ordine, ecc.).


Pag. 15 L’OPINIONE

AUTENTICHE E ISTANZE DI RISARCIMENTO DANNI PER SANGUE INFETTO

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na recentissima problematica che coinvolge i funzionari incaricati dal Sindaco in materia di autenticazione di firma è quella che concerne l’atto di accettazione di equa riparazione e rinuncia di azione risarcitoria come regolato dall’art. 27 – bis del Decreto legge del 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114 la norma prevede un’equa riparazione per i soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto o emoderivati infetti o vaccinazioni obbligatorie (o ai loro eredi, in caso decesso) che abbiano presentato domanda di adesione alla procedura transattiva. In relazione a tale problematica il Comune di Padova ha interpellato il Ministero della Salute per ottenere chiarimenti circa la competenza del Funzionario incaricato dal Sindaco ad autenticare la firma su tale atto il quale si è espresso mediante una nota invocando l’autenticazione della sottoscrizione da effettuare ai sensi del comma 2 art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. A mio parere il Funzionario incaricato non ha, in questo caso, competenza ad autenticare ai sensi del comma 2, art. 21 D.P.R. n. 445/2000 che, ricordo, prevede la possibilità di intervenire in caso di autenticazioni di istanze dirette alla Pubblica Amministrazione o di dichiarazioni relative a stati, fatti o qualità personali finalizzate alla riscossione di benefici economici, al di fuori di tale casistica si applica quanto prevede il comma 1 dello stesso articolo. Qui ci si trova palesemente di fronte ad una manifestazione di volontà, ad un atto di accettazione e di rinuncia e quindi non in una delle casistiche che rientrano nelle nostre competenze, nonostante l’atto sia diretto a una Pubblica Amministrazione e non sia riconducibile neanche a quanto previsto dalla Circolare 10 diramata dal Ministero dell’interno nel 1993 che, nell’ambito di quello spirito di servizio cui sono ispirati i rapporti con gli enti locali ed al fine di semplificare al massimo il rapporto tra il cittadino

di Messina Rosalia

e la Pubblica Amministrazione, ha considerato la questione pervenendo alle seguenti conclusioni: “impegni ricorrenti in istanze di partecipazione a concorsi, od in richieste di contributi - la volontà del soggetto viene considerata dalla legge solo in quanto rivolta a compiere la dichiarazione alla quale poi la legge stessa attribuisce certi effetti tipici, non influenzata dalla volontà del soggetto stesso. Tali dichiarazioni sono considerate dalla dottrina come meri atti giuridici - che si differenziano dai negozi giuridici - ove la norma apprezza la volontà manifestata in quanto diretta alla produzione di un effetto giuridico ulteriore previsto e voluto dal soggetto e riconosciuto e garantito dall’ordinamento giuridico. È evidente, quindi, che nelle ipotesi in considerazione la dichiarazione di volontà espressa dall’interessato non produce direttamente alcun effetto giuridico. Dalle suesposte considerazioni ne consegue che, ad avviso di questo Ministero, tra le autentiche di sottoscrizioni da effettuarsi ai sensi dell’art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (ora art. 21 DPR 445/2000), rientrano anche quelle dichiarazioni di impegno richieste per la partecipazione ad un concorso od al fine di ottenere, più genericamente, un determinato provvedimento da una Pubblica Amministrazione. Al contrario

si conferma che rimangono escluse tutte quelle manifestazioni di volontà di carattere “negoziale” intercorrenti fra privati ovvero inerenti rapporti privatistici quali ad esempio le accettazioni, rinunce di incarichi o le procure“. In questo caso lo Stato agisce secondo il diritto Privato e non Pubblico patteggiando con il soggetto interessato che, al fine di ottenere il risarcimento dovrà eccettare l’equa riparazione e rinunciare al giudizio instaurato, ecc... Ritengo, alla luce di quanto esposto, che il Ministero della Salute sia stato interpellato in maniera impropria, in quanto è il Ministero dell’Interno, nostro superiore gerarchico, che dovrebbe esprimersi a riguardo e che nessuna norma, neanche speciale, preveda che sia il funzionario incaricato dal Sindaco ad autenticare la firma su tale atto, tanto meno resa ai sensi dell’art. 21 comma 2 DPR 445/2000 trattandosi di una dichiarazione nella quale si esprime una rinuncia al giudizio instaurato per ottenere il risarcimento del danno; e una rinuncia a tutte le spese legali connesse, ecc... A tal proposito per maggior chiarezza riporto di seguito corpo dichiarazione:

ALL.1 - FAC SIMILE ATTO DI ACCETTAZIONE DI EQUA RIPARAZIONE E RINUNCIA AD AZIONE RISARCITORIA Il/La sottoscritto/a...nato/a a...il...C.F....residente in...CAP...Via/Piazza...n. In quanto soggetto che ha presentato domanda di adesione alla procedura transattiva di cui all’art.2 comma 361 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 DICHIARA di accettare l’equa riparazione di cui al comma 1 dell’art. 27bis del D.L. 24 giugno 2014 n. 90 convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114 e conseguentemente ai sensi e per effetto del comma 2 dall’art. 27bis del D.L. 24 giugno 2014 n. 90 convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114, DICHIARA A. di rinunciare al giudizio instaurato per ottenere il risarcimento del danno da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie nonchè a porre in esecuzione eventuali titoli esecutivi già esistenti B. di rinunciare altresì a tutte le spese legali connesse alle azioni risarcitorie di cui al punto A C. di rinunciare alla transazione di cui alla legge 244/07 D. di rinunciare ad ogni altra ulteriore pretesa di carattere risarcitorio nei confronti dello Stato anche in sede sovranazionale ed internazionale. LUOGO E DATA...... FIRMA DEL DICHIARANTE*....... * la firma del dichiarante deve essere autenticata ai sensi dell’art. 21 DPR 445/2000 da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco


LA PAGINA DEI QUESITI RISOLTI A cura di Agostino Pasquini

1) CITTADINI NON COMUNITARI PROVENIENTI DA PAESI DELL’EX URSS Nell’anno 2011 è stata iscritta in anagrafe, proveniente da altro Comune, una signora che ha dichiarato di essere cittadina estone (dato confermato dall’apr di cancellazione con possesso di attestato di regolarità di soggiorno emesso nel 2007). Nella nostra pratica di iscrizione non è allegato nessun documento estone né passaporto né carta identità; ma solo attestato dell’altro Comune. L’addetta all’anagrafe ha riconosciuto la Sig.ra solo con la patente. In data odierna la Sovrintendenza della Polizia di Stato ci ha segnalato che la Sig.ra è titolare di un permesso di soggiorno per lungo soggiornanti rilasciato dall’Estonia Risponde l’esperto ANUSCA Nicola Corvino

Dopo il crollo dell’URSS, alle persone nate in Unione Sovietica ed emigrate in Estonia e Lettonia in precedenza, è stato attribuito lo status di “nepilsoni” (non cittadino). Tale status rappresenta un caso giuridico tuttora irrisolto, in quanto esiste soltanto nelle due Repubbliche baltiche che sono dotate di un’apposita normativa che disciplina la condizione dei residenti permanenti in esse, ai quali è negato il godimento dei diritti civili e politici. Il passaporto delle suddette persone, di colore viola, riporta la dicitura “aliens passport” ed ogni titolare, pur godendo della protezione dello Stato di residenza, è considerato cittadino extra-comunitario. Esso è rilasciato a coloro i quali non

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sono cittadini estoni e, conformemente al diritto nazionale, autorizza il soggiorno e il reingresso nel territorio dell’Estonia. In definitiva, i “non cittadini” sono quelle persone che non hanno ricevuto la cittadinanza estone all’atto dell’indipendenza del Paese (1991) e che, avendo perso la loro precedente cittadinanza sovietica a seguito della disgregazione dell’URSS, attualmente non risultano essere cittadini di alcun Paese, per cui il loro status è lo stesso degli stranieri titolari di permesso di soggiorno CE di lungo periodo, rilasciato da un qualsiasi Paese membro dell’Unione europea. Per le caratteristiche che lo contraddistinguono, il “non cittadino” non corrisponde esattamente all’apolide ma alla stessa stregua si ritiene debba essere trattato ai fini dell’iscrizione anagrafica. Pertanto, codesto Comune dovrà ritirare la carta d’identità e l’attestazione di diritto di soggiorno permanente già emessi, nei quali risulta impropriamente “estone”, ed invitare la signora a recarsi presso la competente Questura per la regolarizzazione del suo soggiorno. Si ricorda, comunque, che lo straniero titolare di un permesso di soggiorno UE, rilasciato da altro Stato membro, può rimanere in Italia anche oltre i 3 mesi per esercitare un’attività economica come lavoratore regolare o per frequentare corsi di studio o di formazione professionale; inoltre, può soggiornare, dimostrando di avere sufficienti mezzi di sostentamento e stipulando un’assicurazione sanitaria. 2) ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DI PRATICA ANAGRAFICA DOPO IL DECORSO DEL SILENZIO ASSENSO In data 9/9/14 una cittadina italiana ha presentato istanza di iscrizione anagrafica con provenienza dall’estero presso un altro cittadino che ha firmato per assenso. Purtroppo ho dimenticato di inviare la comunicazione di proroga dei termini, pertanto ho dovuto iscrivere in modo definitivo la cittadina.

In data 3/12/14 la Polizia Locale mi comunica che la cittadina non ha la dimora abituale nell’alloggio indicato e mi restituiscono l’accertamento negativo. Inoltre il proprietario mi comunica verbalmente (provvederà a giorni alla comunicazione per iscritto) che la famiglia è sottoposta a sfratto esecutivo. Attualmente ho avviato la pratica di irreperibilità per tutti i componenti della famiglia. Dovrò comunque aspettare un anno con i ripetuti accertamenti per cancellarli? Esiste qualche altra possibilità? Risponde l’esperto ANUSCA Romano Minardi

La pratica di iscrizione anagrafica su istanza di parte è chiusa definitivamente con il silenzio assenso. Ovviamente non sono irreperibili; quindi la pratica di irreperibilità non c’entra nulla. Ora però esiste la possibilità prevista dalla legge di intervenire in autotutela, qualora sia riscontrato un vizio di legittimità del provvedimento. L’art. 21-nonies della legge n. 241/90 prevede che si possa provvedere all’annullamento in autotutela: “Il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge”. Occorrerà, quindi, avviare il procedimento con una comunicazione ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/90 (continua a pag. 17)


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(continua da pag. 16)

e provvedere, se le cose sono così come descritte nel quesito, all’annullamento d’ufficio dell’iscrizione anagrafica. Il provvedimento va notificato nelle forme di legge. 3) NUOVE NORME DI FAVORE PER ESERCITARE IL DIRITTO DI ACQUISIRE LA CITTADINANZA AL COMPIMENTO DEL 19 ANNO Cittadino serbo nato in Italia nel 1994 e residente in Italia dalla nascita che non ha esercitato la possibilità prevista dal comma 2 art. 4 della Legge 91/1992, di rendere la dichiarazione di acquisto della cittadinanza italiana davanti all’Ufficiale dello Stato Civile, nel periodo tra il compimento del 18° anno e il 19° anno di età. Stante l’entrata in vigore del D.L. N. 69 del 21.06.2013 convertito in legge n. 98 del 09.08.2013 e in seguito ad esplicita richiesta dell’’interessato come suggerito dal suo legale - possiamo accettare dichiarazione tardiva? Risponde l’esperto ANUSCA Paola Schirru

L’art. 33 D.L. N. 69 del 21.06.2013 convertito in legge n. 98/2013, entra in vigore dal 22/06/2013, quindi da quella data decorre l’obbligo di

comunicazione a carico degli ufficiali di stato civile , secondo il quale essi sono tenuti, nel corso dei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età a comunicare all’interessato, la possibilità di esercitare il diritto di cui all’art. 4 n. 2 legge n. 91/1992, tra il 18° e 19° anno di età, ed in mancanza di tale comunicazione, viene riconosciuta la possibilità al medesimo di esercitare tale diritto anche oltre la data fissata dalla norma. Qualora l’interessato alla data dell’entrata in vigore della nuova norma, non avesse ancora compiuto il 19° anno di età, potrà rendere la dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana ai sensi del citato art. 4 comma 2. Qualora il 19° anno di età risulta compiuto prima dell’entrata in vigore dell’art. 33, dovrà necessariamente emettere un rifiuto scritto motivato. 4) CANCELLAZIONE DALL’AIRE A SEGUITO DELLA PERDITA DELLA CITTADINANZA ITALIANA – PERCORSO LOGICO-GIURIDICO Il Consolato Italiano mi ha inviato il Cons01 relativo alla richiesta di cancellazione dalla nostra A.I.R.E. per perdita della cittadinanza italiana in base all’art. 10 della legge 555/1912, della Sig.ra M.J.S., la quale (cittadina venezuelana) aveva acquistato la cittadinanza italiana per matrimonio con il cittadino italiano M.F.A. matrimonio avvenuto in data 11/06/1968. In data 24/07/1971 il cittadino italiano M.F.A decedeva a Maturin (Venezuela). Quale è la procedura da adottare in base a tale richiesta? Basta semplicemente cancellare dall’A.I.R.E la Sig.ra in oggetto oppure fare emettere dal Sindaco un’attestazione di perdita della

cittadinanza italiana per poi trascriverla sui Registri di Cittadinanza dell’anno in corso? Risponde l’esperto ANUSCA Nadia Patriarca

La circolare n. 9 del 04.07.2001 Ministero Affari Esteri, prevede: “ […] Nel sistema della legge n. 555/1912 la donna straniera e italiana per matrimonio che, in seguito a scioglimento del vincolo coniugale (per vedovanza o divorzio), avesse “ritenuto” o “trasportato” all’estero la propria residenza e “riacquistato” o mantenuto (così per consolidata interpretazione) la propria cittadinanza di origine, perdeva la cittadinanza italiana […]” Considerato che oggi, in vigenza della Legge 91/1992 e del d.P.R. 572/1993, in caso di acquisto, riacquisto o perdita della cittadinanza italiana, il Sindaco deve accertare (nel caso di dichiarazione) od attestare (quando l’evento è determinato per legge) quanto avvenuto, nel caso oggetto del quesito, il Sindaco attesterà la perdita della cittadinanza avvenuta nel 1971, l’ufficiale dello stato civile provvederà alla relativa trascrizione ed alla prevista annotazione nell’atto di nascita, con la conseguente cancellazione dall’AIRE.


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CI SCRIVONO DA GREZZANA… “Desidero ringraziare il Presidente Gullini per l’impegno e la determinazione con i quali garantisce un certo numero di seminari a partecipazione gratuita, fondamentali per chi ha necessità e desiderio, come la sottoscritta, di aggiornarsi e crescere professionalmente.” Questo ci scrive la collega Emanuela Ruffo del Comune di Grezzana. Una testimonianza spontanea e sincera quella che ci viene inviata e che vogliamo condividere. ANUSCA ha investito e continua a investire risorse per un programma di iniziative gratuite per i propri associati. Un impegno certamente, ma che viene sostenuto volentieri, nella consapevolezza di un bisogno diffuso di aggiornamento professionale, in un momento finanziariamente critico per gli Enti. Il riconoscimento di questo impegno da parte degli operatori è certamente il miglior viatico per proseguire nella strada intrapresa.

(continua da pag. 8)

operazioni 5. Servizio di variazione dei dati 6. Servizio di consultazione delle notifiche 7. Servizio di monitoraggio 8. Servizio di interscambio delle comunicazioni di stato civile tra Comuni 9. Servizio di notifica delle variazioni alle PPAA (vecchio modello SAIA) L’ISTAT potrà accedere ai dati ANPR per elaborare i propri report statistici con evidenti risparmi per i Comuni. La verifica dei requisiti di legittimità all’accesso delle PPAA aderenti al sistema ANPR saranno a carico del Ministero dell’Interno mentre per gli accessi autorizzati dal Comune, la competenza spetterà al Sindaco. In entrambi i casi la consultazione dei dati dovrà essere regolamentata da specifica convenzione ai sensi

del combinato disposto dall’art. 43 d.P.R. 445/2000 e art. 50 e 58 del d.lgs. 82/2005. I cittadini oltre ai certificati potranno anche ottenere l’immediata conferma dei dati trattati e della loro correttezza attraverso specifiche visure. Lo si potrà fare tramite l’ufficio anagrafe, il consolato o specifici servizi web. La pubblicazione del decreto avvia il percorso sperimentale. Al Viminale si è insediato un primo gruppo di Comuni rappresentativo di tutto il territorio nazionale che dovranno testare il nuovo sistema. L’anno 2015 sarà l’anno dello sviluppo informatico delle aziende e della migrazione di questi primi Comuni. Da questa fase di test si potranno riscontrare le eventuali criticità e azioni conseguenti per consentire il rispetto del 2016 come anno di avvio definitivo del nuovo ordinamento anagrafico nazionale.


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LA MANIFESTAZIONE DI VOLONTÀ ALLA CREMAZIONE: LA GESTIONE DELLE PROBLEMATICHE QUOTIDIANE di Paola Lucchi

U

na delle problematiche più frequenti, che si ripresenta con una certa regolarità nei quesiti degli operatori, riguarda la manifestazione di volontà alla cremazione da parte dei parenti più prossimi del defunto. Quando questo, infatti, non ha manifestato con atti ufficiali (testamento o iscrizione a società avente fra i propri fini quello della cremazione) la volontà di essere cremato, la dichiarazione in tal senso è resa dal coniuge o, in mancanza, dal parente più prossimo, ai sensi degli articoli 74 e seguenti del codice civile. Ma quando l’avente titolo a rendere la dichiarazione, a sua volta, non è in grado di esprimere tale volontà, in quanto limitato nelle proprie facoltà intellettive, come deve comportarsi l’ufficiale di stato civile? L’esempio tipico è il coniuge del defunto che non di rado, a causa dell’età, risulta affetto da Alzheimer o demenza senile: questione articolata e complessa, in cui risulta non facile orientarsi fra i limiti imposti dalle disposizioni di legge e le legittime aspettative dei familiari. In primo luogo è necessario sottolineare che “la mancanza” prevista dalla norma è riferita ai casi in cui il defunto non è coniugato (perché celibe, vedovo o divorziato) e non è quindi applicabile quando il coniuge è vivo e vegeto, anche se non in possesso delle proprie facoltà. Esclusa dunque la possibilità che possano subentrare in questa circostanza gli altri parenti, distinguiamo fra le situazioni in cui l’incapacità del dichiarante è stata riconosciuta dalla legge con la nomina di un tutore o di un amministratore di sostegno, e quelle in cui al contrario, manca una presa d’atto ufficiale. Qualora l’avente titolo a rendere la dichiarazione suddetta sia stato interdetto, questa potrà essere resa dal tutore, come indicato dalla Circolare n. 24 del 1993 (un po’ datata ma ancora significativa quando si fa riferimento ai principi generali) che in proposito recita: “Se l’interdizione

risulta da sentenza passata in giudicato, il soggetto è privo della capacità di agire e non potrà rendere alcuna manifestazione di volontà, ma in suo luogo potrà farlo il tutore (articolo 424 del codice civile)”. Per analogia, tale soluzione potrebbe essere utilizzata in caso di nomina di amministratore di sostegno, a condizione che nel decreto di nomina del Tribunale, nel quale vengono indicate espressamente le facoltà dell’amministratore, venga prevista anche tale possibilità. Diversi Tribunali, interpellati in merito, acconsentono, su richiesta degli aventi titolo, di aggiungere nel relativo decreto la possibilità di rendere la manifestazione di volontà in luogo dell’amministrato. Molto spesso però, purtroppo, ci si

trova a gestire situazioni al limite, nelle quali chi dovrebbe manifestare la volontà alla cremazione non risulta sottoposto a tutela, ma vi sono certificazioni mediche attestanti gravi patologie che minano la capacità di comprendere e di volere. In tali circostanze dobbiamo osservare che l’essere affetto da Alzheimer o demenza senile non comporta automaticamente la perdita di ogni facoltà, in quanto spesso dipende dallo stadio raggiunto nel decorso della malattia stessa; inoltre, l’ufficiale dello stato civile non ha le competenze né l’autorità per stabilire la capacità di agire di un individuo. Tuttavia, in qualità di pubblico ufficiale, forma un processo verbale nel quale dà atto che l’avente titolo ha espresso la volontà alla cremazione; pertanto se il dichiarante dimostra di non essere in grado di manifestare tale volontà, nemmeno rispondendo a semplici domande poste in proposito, il funzionario non può attestare il falso. In genere, una volta chiarite ai familiari le modalità e le disposizioni di legge, gli stessi desistono; in caso contrario sarà opportuno rispondere con un rifiuto scritto e motivato, riportando le circostanze verificatesi che non hanno consentito la formazione del processo verbale. Chiudo con una considerazione fuori dalle righe: se fino a non molto tempo fa la pratica della cremazione non faceva parte della cultura italiana, nel giro di pochi anni, è diventata a pieno titolo una modalità comune, analoga all’inumazione o alla tumulazione, come dimostrano le richieste di cremazione sempre più frequenti. Potrebbe essere utile allora che il legislatore prendesse atto del diverso sentire della nostra società, eliminando la necessità di una espressione di volontà in tal senso da parte del defunto, e limitando il rifiuto solo in caso di espressa volontà contraria.


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Pag. 21 COMUNI IN VETRINA

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JESI: CULTURA ED ENOGASTRONOMIA IN UNO SCRIGNO D’ARTE

o scorso 14 gennaio, Jesi ha ospitato un pomeriggio di studio cui hanno partecipato oltre cinquanta operatori provenienti da tutta la provincia di Ancona, sulle novità normative relative a separazione e divorzio davanti all’ufficiale di stato civile. Il Comune di Jesi è iscritto da molti anni (1986) all’ANUSCA e ha scelto da un paio d’anni la quota D, rinnovata anche per il 2015, per la completezza e la convenienza dei servizi offerti. Sono inoltre iscritti a titolo individuale ad ANUSCA ben 13 dipendenti. Porta di ingresso della Vallesina, Jesi raccoglie e dispensa un patrimonio di arte, architettura, cultura, eventi, enogastronomia, che ne fanno una delle vetrine più belle nel panorama turistico delle Marche. Città d’arte e cultura, Jesi offre un centro storico ben conservato, segnalato dall’UNESCO nel 1969 per la persistenza, nel tessuto urbano, del “castrum” romano e della città dalla fisionomia prima medievale e poi rinascimentale, barocca, neoclassica ed infine proto industriale. Visitarla è come ritornare ai tempi dell’orgoglioso Libero Comune, in pieno Medioevo, con le strette viuzze ed i vicoli, le scalinate avvolte nella penombra, le piazzette e le chiese.

Si segnalano i palazzi nobiliari e il quattrocentesco Palazzo della Signoria, architettonicamente tra i più belli d’Italia, opera del famoso artista senese Francesco di Giorgio Martini, oggi sede della splendida Biblioteca Planettiana ricca di codici e fondi librari antichi. La cinta muraria lunga un chilometro e mezzo che racchiude la città disegna scorci bellissimi con i torrioni angolari di varie forme, le porte e i camminamenti di ronda, in parte percorribili. Da non perdere la visita ai diversi musei, tra i quali la Pinacoteca civica collocata nello splendido Palazzo Pianetti che conserva un nucleo pregevole di opere di Lorenzo Lotto, il Museo Archeologico che ripercorre le tappe dello sviluppo antico del territorio e lo Studio per le Arti della Stampa (SAS) che documenta la storia delle arti tipografiche che a Jesi vanta una lunga tradizione. Jesi ha dato i natali all’imperatore Federico II di Svevia nel lontano 1194. Secoli più tardi, la città diede i natali ad un altro personaggio famoso, il grande compositore Giovan Battista Pergolesi (1710-1736), mentre a pochi chilometri di distanza nasceva Gaspare Spontini (1774-1851). Città di tradizione, Jesi non si è addormentata sulle testimonianze di un passato glorioso. La vita artistica e culturale attesta tutt’oggi una grande vitalità. Durante l’anno si susseguono la Stagione Lirica del Teatro Pergolesi, la Stagione Sinfonica dell’Orchestra Filarmonica Marchigiana e il cartellone della Stagione Teatrale di Prosa. Maggio è il mese del Palio di San Floriano, una

rievocazione storica con cortei di figuranti, sbandieratori, tamburini, arcieri e ricostruzione dell’antico borgo medioevale. All’altro patrono San Settimio, sono intitolate le affollate Fiere della fine di settembre (23-25 settembre). Ottima gastronomia, buon vino, in particolare il famoso Verdicchio dei Castelli di Jesi, e splendide colline fanno da giusta cornice a questa stupenda città di arte e di storia dove è sempre piacevole trascorrere weekend o ferie all’insegna del benessere. Ringraziamo la sig.a Annalisa Biagioli Responsabile dei Servizi Demografici e l’Ufficio Stampa del Comune di Jesi che ci ha fornito interessanti informazioni sulla città e le belle foto scattate da Giorgio Filippini.


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2. LA GUIDA PRATICA L’identificazione dei cittadini comunitari e stranieri I documenti di identificazione per il rilascio dell'attestazione di regolarità del soggiorno ai cittadini UE e stranieri, ai fini di Polizia, dell'iscrizione anagrafica e dell'identificazione personale. La guida consente di eseguire, in modo pratico e sicuro il controllo di polizia dei cittadini stranieri e comunitari e dei loro documenti identificativi e di viaggio, passaporto e titoli di soggiorno, al fine di consentirne l’esatta identificazione, verificando la legittimità della loro presenza e permanenza in Italia. Concepita e realizzata pensando essenzialmente all’utilizzo pratico è una sorta di vademecum necessario per il controllo e l’identificazione del CITTADINO straniero e comunitario, rivolto a chi, su strada, deve eseguire questo tipo di verifiche. Gli autori hanno sintetizzato una materia complessa, articolata ed in continua evoluzione, comprimendo ogni argomento all’interno di pratiche schede che rispondono all’esigenza primaria di ogni operatore di sapere sempre “COSA FARE – COME FARE”. In particolare per ogni Stato estero descrive: Guida pratica con Cd-Rom • il repertorio dei documenti identificativi e di viaggio dello straniero con riproduzione dei - a cura di R. Chianca e G. Fazzolari documenti a colori • i documenti identificativi e di viaggio • le norme che regolano l'ingresso - pag n. 224 - stampa a colori - cod. N0706INF e la permanenza • i permessi di breve e lungo periodo • la residenza • le modalità di controllo dei documenti identificativi Il Cd-Rom allegato contiene: Servizio clienti • la normativa nazionale e internazionale di riferimento tel 0541 628222 • fax 0541 621903 • le circolari ministeriali • la prassi e la giurisprudenza in materia. clienti.modulgrafica@maggioli.it www.maggioli.it

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I LAVORI DELLA GIUNTA di Primo Mingozzi

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a Giunta esecutiva nazionale, nella riunione di fine anno, ha esaminato gli eventi di maggiore rilievo che hanno caratterizzato gli ultimi mesi dell’attività 2014. Il primo degli argomenti affrontati è stato il 34° Convegno Nazionale ANUSCA svoltosi ad Abano Terme nel mese di novembre. L’evento ha ripetuto il successo di sempre, sia come partecipazione (956 presenze) sia nei contenuti, meritoriamente portati al centro del dibattito da un’efficiente equipe di esperti ANUSCA, che si sono confermati aggiornati e preparati su tutte le novità di una legislazione demografica in continua evoluzione. È stato inoltre manifestato alto gradimento per la presenza e il contributo dei rappresentanti del Ministero dell’Interno alla manifestazione, che nel 2015 ritornerà nell’accogliente località di Merano dal 1 al 4 dicembre. Come sempre, la Giunta ha esaminato molti aspetti della vita associativa, compresa la conferma dello stanziamento di 150.000 euro per i corsi di aggiornamento professionale gratuiti, da organizzarsi nel 2015, per consentire agli operatori di usufruire di un costante aggiornamento. L’argomento ha promosso un interessante scambio di opinioni, che ha evidenziato come purtroppo “molti operatori non possono frequentare i corsi di aggiornamento perché le Amministrazioni non trovano risorse economiche e spesso i colleghi pagano di tasca propria la partecipazione”. Minardi ha sostenuto che “quando

proponiamo argomenti di pressante attualità, gli operatori ed i Comuni fanno di tutto per consentire la partecipazione, soprattutto, quando ci sono leggi nuove

da interpretare”. Altra conferma ha riguardato la promozione del 5 x 1000 IRPEF all’ANUSCA che, anche se limitato a soli 11.000 euro, ha contribuito ad allargare le opportunità di organizzare i corsi professionali gratuiti. Un ampio dibattito si è svolto sull’attuale situazione generale di concorrenza in atto. È stato evidenziato che ANUSCA è eretta in Ente Morale e reinveste continuamente le proprie risorse per il consolidamento delle strutture associative, mentre le aziende, pur operanti nello stesso settore, hanno come obiettivo il profitto; è apparso chiaro e condiviso l’impegno degli esperti e dei collaboratori a contrastare una concorrenza che fa propri modelli operativi affermati da ANUSCA. Altre le finalità di ANUSCA che ad esempio la Giunta, nel corso della riunione, ha dato mandato di

verificare la possibilità di istituire un “laboratorio di idee” nel quale coinvolgere giovani laureati con borse di studio, per realizzare soluzioni informatiche, volte a semplificare i servizi generali dei Comuni. Infine la Giunta ha preso in esame i risultati, seppure ancora parziali i dati dell’attività 2014 che registrano oltre 7.000 adesioni individuali e 4.049 dei Comuni nonché complessivamente n. 303 iniziative con 18.553 giornate/presenza, di cui n. 105 a titolo gratuito con 6.784 giornate/presenza. Le iniziative in Accademia sono state n. 32 con 3.634 giornate/presenza, di cui n. 15 a titolo gratuito. Ben 778 operatori, i cui Comuni sono iscritti in quota “D”, hanno soggiornato gratuitamente in Accademia in occasione delle varie iniziative. In particolare in continuo aumento sono risultate le iscrizioni dei Comuni con la quota “D”. La Giunta Esecutiva si è poi soffermata sui lavori di ampliamento dell’Accademia che procedono sotto il controllo dei tecnici ed in linea con le previsioni, anche grazie alla buona stagione. In ultimo: la sede dell’Associazione, con un importante cofinanziamento, sarà dotata presto del collegamento con la fibra ottica, grazie all’accordo con il Comune di Castel San Pietro Terme e Lepida, società della Regione Emilia Romagna, che renderà l’attività molto più efficiente. La riunione si è conclusa con lo scambio degli auguri di buone feste.


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