Notiziario ANUSCA 2014 - 03 Marzo

Page 1

NOTIZIARIO ANUSCA Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe

Viale Terme, 1056 • 40024 Castel San Pietro Terme (BO) • tel. + 39 051/944641 • www.anusca.it • e-mail: segreteria@anusca.it • sped. in abb. post. AP 45% art. 2. comma 20/b legge 662/96 - DCI Umbria - Reg. Trib. BO n. 5270 il 10/06/1985 • Dir. Resp. Primo Mingozzi - Vice Dir. Paride Gullini

Anno XXVIII, n. 3 • Marzo 2014

Copia € 3,50 (stampato da Maggioli Editore - Santarcangelo RN)

ELEZIONI COMUNALI: STRAORDINARIO ELETTORALE E DIPENDENTI INCARICATI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE. UN PARERE DELL’ARAN di Romano Minardi

L

a questione relativa allo straordinario elettorale è disciplinata dalle seguenti norme contrattuali: art. 14, comma 2, del CCNL dell’1.4.1999; art. 39, comma 2, del CCNL del 14.9.2000, come modificato dall’art. 16 del CCNL del 5.10.2001. Le suddette norme risultano sufficientemente chiare e facilmente interpretabili. Purtroppo, come è noto, tutta la materia relativa alle norme contrattuali vigenti per il pubblico impiego è soggetta ad interventi interpretativi frequenti e ripetuti da parte dell’ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale della Pubblica Amministrazione) che, da sempre, si distingue non tanto per la (continua a pag. 12)

E ALL’INTERNO Vivi il campus della formazione..........pag. 3 L’Anagrafe per telefono........................ pag. 4 Assicurati con ANUSCA........................pag. 5 Diritto d’accesso nello Stato Civile ..pag. 7 Matrimonio acattolico regime patrimoniale .......................................... pag. 9 Votare con il solo documento d’identificazione?.................................. pag. 10 Accertamento di decesso: focus...... pag. 11 ANUSCA è per la trasparenza.............pag. 18


www.performanceinlighting.com

30.3 - 4.4.2014, Frankfurt Hall 3.0 Stand D51

Sei grandi marchi, sei settori di applicazione, una capacità unica di rispondere a tutti i livelli di complessità

Illuminazione per l’architettura d’esterni

Pag. 2

Illuminazione per interni di uffici e spazi commerciali

Illuminazione pubblica stradale, impianti sportivi

Illuminazione per stabilimenti industriali

Illuminazione civile e residenziale

Illuminazione per interni del settore terziario e grande distribuzione


Pag. 3

CON ANUSCA VIVI IL CAMPUS DELLA FORMAZIONE di Silvia Zini

I

l 2014 è iniziato all’insegna di una nutrita programmazione di seminari in Accademia, parallela al fitto calendario di iniziative proposte in tutte le Regioni. In attesa si definisca il destino dei corsi residenziali, l’Accademia continua comunque ad essere scenario dell’attività di ANUSCA, per la formazione degli operatori demografici di tutto il Paese. I seminari che finora si sono svolti e quelli del futuro hanno un denominatore comune: la necessità di approfondire temi utili rispetto alla quotidiana attività lavorativa con un respiro più ampio e un taglio maggiormente articolato. Questo obiettivo si può raggiungere solo con iniziative che non si esauriscono in poche ore, ma consentono una full immersion di chi partecipa: non soltanto lezione frontale, ma anche forum quesiti e esame di casi pratici.ANUSCA mette a disposizione la competenza e la professionalità dei suoi esperti, la serietà di un progetto che prosegue da oltre trent’anni senza incertezze nel passo e la credibilità che viene riconosciuta non soltanto dagli operatori stessi, ma anche dalle più alte sfere istituzionali. A chi partecipa viene richiesto un tempo ragionevole da dedicare a un momento fondante per la professionalità, ossia la formazione, di cui troppo spesso viene dimenticata l’importanza e la centralità per il corretto esercizio degli adempimenti demandati agli uffici demografici. Nient’altro? Nient’altro, perché ANUSCA pensa a tutto il resto. La maggior parte di queste iniziative di formazione sono totalmente gratuite per gli enti in regola con il tesseramento annuale, ma non solo. Per ogni seminario, l’Associazione, ai primi trenta iscritti appartenenti a Comuni in quota D, offre anche il soggiorno presso l’ANUSCA Palace Hotel. In questo modo, i costi sono totalmente abbattuti e non viene favorito chi più geograficamente si trova vicino alla sede dell’Accademia. Semplicemente si tratta di rimanere aggiornati sulle iniziative, inviare per tempo la propria

adesione e la formazione è a costo zero. Non si tratta di saldi, perché la formazione è quella della qualità consueta e riconosciuta di ANUSCA, ma si tratta di un ricambiare, doveroso, il sostegno degli operatori demografici di tutta Italia. Il tesseramento diviene sempre più non soltanto un gesto di adesione morale alle attività e agli ideali dell’Associazione, aspetto comunque di fondamentale importanza che mai deve essere dimenticato, ma anche

al momento della pausa caffè, nella voglia di non perdersi neanche una parola e una riga di appunti. Davvero, chi partecipa alle iniziative lo fa con lo spirito di chi sa di fruire di una occasione importante e di grande valore, persino con un senso di “privilegio”: sono in tanti i partecipanti che, una volta tornati a casa, avranno l’incarico di portare ai colleghi il sapere maturato durante le giornate vissute in Accademia. Ma non solo: c’è altro

un modo per fare qualcosa di utile per consolidare e accrescere la propria professionalità. Gli operatori hanno compreso perfettamente che il momento formativo è essenziale per rimanere al passo con le sfide professionali che il quadro attuale normativo e tecnico impone: non a caso le iniziative proposte raggiungono numeri sempre importanti. Numeri che in realtà hanno un significato qualitativo preciso: da un lato il gradimento per le proposte formative avanzate da ANUSCA, il riconoscimento di un ruolo di primo piano e di riferimento nel promuovere e favorire la preparazione professionale, dall’altro la consapevolezza sempre più matura in chi lavora negli uffici demografici che questa è oramai una strada che non è accessorio, ma necessario, percorrere. Questo si legge nell’osservare l’Accademia nei giorni di seminario: un clima fervido, di attenzione in aula, di confronto e dibattito continuo, anche

oltre la lezione appresa dagli esperti di ANUSCA. Parliamo di un confronto, di uno scambio di esperienze fra chi proviene da realtà diverse, ognuna con proprie peculiarità, parliamo anche di intrecciare relazioni e contatti che poi si porteranno a casa e potranno essere utili nel proprio lavoro. C’è anche questo fra le finalità di ANUSCA nel proporre questa opportunità. Da sempre, e si sta lavorando per consolidare sempre di più questa dimensione, il disegno dell’Associazione è quello di realizzare un campus della formazione, che consenta delle esperienze “totali” per chi partecipa. Chi vive l’Accademia nei giorni di seminario si può rendere perfettamente conto di quanto l’Associazione abbia concretamente fatto, nonostante tutte le difficoltà legate al momento storico economico e altri fattori, affinchè un progetto sulla carta potesse diventare una bellissima realtà sotto gli occhi di tutti.


L’ANAGRAFE PER TELEFONO

S

iete l’unico Comune in Italia che si comporta in questo modo! L’ennesima richiesta telefonica da parte di una società di recupero credito, o studio legale di turno, che pretende l’immediata risposta verbale circa il rilascio di informazioni anagrafiche di residenza, o l’istanza pervenuta via fax, con richiesta di provvedere urgentemente ad inviare risposta “stesso mezzo” di “conferma” dei dati in loro possesso. Fornire risposte in cui viene spiegato che le informazioni anagrafiche fornite in forma diversa dalla certificazione possono essere rivolte soltanto agli organi della Pubblica Amministrazione o a Gestori di Pubblico Servizio e negli altri casi dobbiamo procedere con il rilascio di un certificato o di un’attestazione delle risultanze anagrafiche previa verifica dell’assoggettabilità o meno all’imposta di bollo è sufficiente per essere definiti, in tono non proprio ironico,“burocrati”. La domanda pertanto sorge spontanea: quale è il comportamento corretto, quello dell’Ufficiale d’Anagrafe certificatore o quello dell’informatore? La lettura della norma specifica di settore è in questo senso precisa e non derogabile; il dPR 30 Maggio 1989, n. 223, è sufficientemente chiaro e trasparente. L’articolo 33 comma 1 dispone che “l’ufficiale di anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, fatte salve le limitazioni di legge, i certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia”. Questa è la sola ed unica possibilità per l’Ufficiale d’Anagrafe di cedere correttamente i dati ai soggetti di natura privata: il certificato, cioè il documento che garantisce l’autenticità e la veridicità del dato. L’articolo 1 comma 1 lettera f) del dPR 28 dicembre 2000, n. 445, definisce come certificato “il documento rilasciato da una Amministrazione Pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o

Pag. 4

di Andrea Dallatomasina

comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche”. Tutte le altre forme di “comunicazione” di dati “per le vie brevi” (dalle conferme telefoniche o comunque solo verbali) sono il frutto di un certo andazzo che nel tempo ha preso piede in alcuni uffici anagrafe, senza alcun riguardo per quanto prescritto. Il rilascio di informazioni telefoniche si pone, conseguentemente, al di fuori di ogni forma legittima di interlocuzione tra l’Ufficiale d’Anagrafe ed il privato istante. «Si è avuto notizia che presso alcuni uffici

anagrafici è invalso l’uso di rilasciare notizie anagrafiche oralmente o per iscritto, dietro la compilazione di istanza contenute in appositi moduli. Si osserva in proposito che né la legge anagrafica né il suo regolamento di esecuzione consentono il rilascio di notizie anagrafiche con sistemi diversi da quello della forma certificativa. Peraltro il rilascio di notizie orali potrebbe ingenerare confusione e fraintendimenti». Così si esprimeva il Ministero dell’Interno già nel lontano 1978 (Circolare MI.A.C. (78)4(2) prot. 5249.15900.1.2/20 del 15 marzo 1978), e nulla sembra cambiato in proposito da allora. La Legge 7 Agosto 1990, n. 241 all’articolo 22 comma 4 dispone che

SCOPRI IL SERVIZIO SUL SITO www.anusca.it

“non sono accessibili le informazioni in possesso di una Pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono”. Ovviamente il documento amministrativo altro non è che il certificato. Gli obblighi dettati all’Ufficiale d’Anagrafe dal dPR 30 Maggio 1989, n. 223, non necessitano neppure dei precetti della Legge 31 dicembre 1996, n. 675, ora assorbita dal Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196. Difatti l’articolo 19 comma 3 dispone che “la comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento”. Da segnalare anche le note del Garante per la Protezione dei dati personali pubblicate sul sito web www. garanteprivacy.it (documento web n. 30927, n. 41055, n. 41730, n. 40229 e n. 1080354). Pertanto salvo si tratti di Pubblica Amministrazione o gestore di servizio pubblico, l’Ufficiale d’Anagrafe rilascia notizie anagrafiche nelle forme e con le modalità previste dal regolamento anagrafico: ovvero mediante certificazione soggetta alle previsioni di applicazione o esenzione dell’imposta di bollo fin dall’origine contemplate dalle tabelle allegate al dPR 26 Ottobre 1972, n. 642 o dalle diverse disposizioni esentative sparse in varie fonti normative, oltre al pagamento dei diritti di segreteria nella misura prevista dalla Tabella “D” allegata alla Legge 8 giugno 1962, n. 604.


Pag. 5

FAI QUALCOSA PER PROTEGGERE IL TUO LAVORO: SCEGLI LE POLIZZE DI ANUSCA

D

a sempre l’iscrizione ad Anusca, da parte degli operatori dei servizi demografici, rappresenta il modo migliore per sentirsi parte integrante di un’Associazione che, oltre a curare la formazione professionale degli addetti, offre una serie numerosa di servizi di supporto ed aiuto a favore dei propri iscritti. In proposito, possiamo ricordare, tra i tanti servizi online, il servizio quesiti, quello relativo all’imposta di bollo, le convenzioni internazionali e tanti altri che possiamo facilmente trovare nel portale Anusca: sotto questo aspetto, la professionalità della nostra Associazione, la capacità di fornire le soluzioni più adeguate per affrontare i compiti sempre più complessi degli operatori è oramai una certezza, un punto fermo riconosciuto non solo dagli stessi operatori degli uffici demografici, ma da enti ed istituzioni ad ogni livello. A questi strumenti operativi di grande aiuto per gli addetti ai servizi demografici, da qualche anno si è aggiunta la copertura assicurativa, da attivarsi in collegamento con l’iscrizione all’Associazione, al fine di evitare di subire personalmente e direttamente le conseguenze di qualche nostro errore commesso durante lo svolgimento dei doveri d’ufficio, del momento di disattenzione o della dimenticanza occasionale. Possono capitare anche all’operatore più attento e preciso, considerando il clima sempre più convulso che si respira nei nostri uffici e le procedure sempre più complesse che fanno parte del nostro operare quotidiano. Il fine è quello di evitare che eventuali condanne al risarcimento del danno possano ricadere sul patrimonio personale e possa intervenire la polizza assicurativa. Da quest’anno, si è aggiunta la possibilità di attivare anche la copertura assicurativa per la tutela legale, un ulteriore servizio a favore degli iscritti Anusca che ha ottenuto immediatamente un grande successo di adesioni: questo depone sicuramente

di Renzo Calvigioni

a favore degli operatori che hanno dimostrato di essere ben consapevoli dei rischi che corrono nell’esecuzione dei compiti d’ufficio. Significa che i colleghi hanno ben presente come l’eventuale contenzioso con i cittadini o comunque il trovarsi parte in causa in un procedimento giudiziario, costringa ad affrontare e sostenere le spese legali e quelle di giudizio che, a seconda dei possibili procedimenti, possono diventare anche molto onerose: la polizza di tutela legale ha il fine di coprire anche tali spese, garantendo tranquillità all’operatore coinvolto di non dover attingere dal patrimonio personale. È importante portare a conoscenza e sottolineare che tali strumenti funzionano realmente e garantiscono la loro efficacia solamente se il collega interessato ha effettuato regolarmente l’adesione all’Associazione, sottoscrivendo

contemporaneamente anche queste coperture opzionali: nel momento del bisogno, in occasione della necessità legata all’evento sfortunato, vengono attivate le relative coperture e si avvia la procedura di tutela dell’iscritto. Gli esempi, purtroppo, non mancano e riguardano anche casi semplici e piuttosto banali, nei quali il piccolo errore di battitura provoca conseguenze negative per il cittadino coinvolto che, alla fine, si ripercuotono nella sfera giuridica dell’operatore che ha svolto gli adempimenti. Il caso, segnalato di recente da una nostra collega che, nel rilasciare un estratto di morte compilato manualmente, indica la data di morte errata, invertendo due cifre: il decesso è avvenuto il 2 agosto, ma anziché 2/8/2013, nell’estratto viene indicato 8/2/2013. Nessuno si accorge dell’errore ed in base a tale documento vengono eseguiti adempimenti notarili e registrazioni di atti legati ai passaggi ereditari della persona deceduta, salvo poi, nel momento in cui emerge la discordanza della data, dover attivare, a cura degli eredi, una serie di rettifiche degli atti e delle registrazioni già eseguite, con conseguenti cospicue spese. (continua a pag. 6)


LA PROFESSIONALITÀ: ALCUNE INTERESSANTI RIFLESSIONI Alla riunione degli esperti dello scorso gennaio, ANUSCA ha dedicato un segmento dei lavori all’intervento della Lorenza Tosarelli, psicologa e psicoterapeuta, sul tema della professionalità. Troppo poco spesso ci si sofferma su concetti che, pur essendo di carattere più generale, si traducono con grande pregnanza anche nella quotidianità. Per questa ragione riportiamo i passi principali dell’intervento della dr.ssa Tosarelli, perché riteniamo che siano riflessioni da rendere patrimonio comune di tutti gli operatori. “Parlare di professionalità è parlare di un mosaico di elementi. Occorre saper ben distinguere fra i concetti di professionalità e carriera. La carriera è un movimento ascendente, la professionalità si estende in orizzontale: crea infatti uno spazio che aumenta il contatto con gli altri, è un mezzo per offrire un servizio. Formare la propria professionalità è una assunzione di responsabilità e accoglienza di un bisogno che non sarebbe altrimenti possibile soddisfare. Chi è professionale, non solo ha la dote di detenere delle informazioni, ma deve avere anche la capacità di saperle trasmettere; l’informazione è elemento di potere e la detenzione esclusiva di essa non significa professionalità. Essere professionisti è acquisire chiarezza, umiltà, desiderio di raggiungere l’altro, utilizzando il proprio potere per guidare l’inesperienza altrui. Essere professionisti è infatti porsi in rapporto di servizio e non di potere. Professionalità è anche energia verso il nuovo, verso il cambiamento, è non fermarsi innanzi al conosciuto. Il professionista deve aggiornarsi: l’aggiornamento è prima di tutto porsi in un’ottica diversa. Se le procedure cambiano occorre adeguarsi, altrimenti ci si estranea dalla propria attività quotidiana. L’aggiornamento ha anche un’altra funzione fondamentale: l’attività del professionista, nella trasmissione delle informazioni, finisce per far percepire un parziale svuotamento e un affaticamento. L’aggiornamento consente di ricevere, dopo il dare, è un rinnovamento di fiducia ed energie”. (continua da pag. 5)

Ovviamente, una volta conclusasi positivamente la vicenda per gli eredi, gli stessi presentano il conto per tutte le onerose procedure che hanno dovuto svolgere a causa della data errata, chiedendo il risarcimento del danno. La collega, in regola con l’iscrizione all’Associazione e con il pagamento della polizza, si rivolge ad Anusca al fine di sapere se potrà usufruire delle coperture assicurative per evitare di dover rifondere direttamente il danno causato involontariamente: la risposta sarà sicuramente positiva, nel senso che il coinvolgimento della compagnia assicuratrice, attivato da Anusca, farà in modo che eventuali somme a titolo di risarcimento saranno garantite dalla stessa compagnia. Questo recente episodio dovrebbe fare riflettere gli operatori: se sentiamo il bisogno di tutela quando l’evento sfortunato potrebbe comportare un danno non particolarmente rilevante, a maggior ragione tale necessità diverrà pressante in presenza di situazioni che potrebbero chiamarci a risarcimenti più impegnativi o ad affrontare un contenzioso giudiziario

Pag. 6

con spese legali e processuali di una certa importanza. Ecco perché diviene indispensabile attivare tutte le possibili soluzioni assicurative messe a disposizione per gli iscritti Anusca, al fine di avere la tranquillità di chi ha fatto di tutto per cautelarsi contro possibili incidenti nel percorso lavorativo. Al riguardo, ricordiamo ancora che è proprio il cambiamento che c’è stato nel nostro lavoro negli ultimi anni che dovrebbe spingere i colleghi all’adesione Anusca-AssicurazioneTutela legale: basti pensare alle continue innovazioni normative, ai cambiamenti procedurali che coinvolgono gli addetti costringendoli a compiti sempre più complessi e difficili tali da richiedere attenzione costante e professionalità crescente. Ancora una volta, Anusca mette a disposizione dei propri associati strumenti di tutela e garanzia che si aggiungono agli altri servizi offerti, si tratta di un pacchetto a favore degli operatori che diviene sempre più corposo e che presenta vantaggi e benefici reali: ecco perché l’adesione ad Anusca diventa un qualcosa di unico, al quale chi lavora nei servizi demografici non potrà fare a meno.

“QUESITI ON LINE” ORA ANCHE PER I SOCI Da sempre il servizio “Quesiti on line” è fra i più gettonati di quelli messi a disposizione da ANUSCA. Un team di esperti è disponibile a risolvere i casi proposti dagli operatori entro 48 ore dalla proposizione del quesito. Dunque, non solo qualità delle risposte, ma anche celerità ed efficacia: spesso gli operatori hanno bisogno di un aiuto non solo competente, ma anche veloce e il servizio risponde proprio a questa necessità. La novità di questo 2014 è la possibilità, dopo un adattamento tecnico del portale, anche per i soci individuali, non solo per i Comuni come è avvenuto finora, di proporre il proprio quesito on line, anziché inviare email alla segreteria. In questo modo tutti gli associati ANUSCA potranno godere dei benefici, indiscutibili, del servizio.


Pag. 7

APPROFONDIAMO IL DIRITTO D’ACCESSO NELLO STATO CIVILE di Tiziana Piola

L

a professionalità dell’ufficiale di stato civile è dimostrata ampiamente anche nel rilascio della certificazione. Non si tratta, infatti, semplicemente di estrapolare i dati contenuti nei registri, riproducendoli in documenti; certificare ricomprende una serie di attività cognitive poste in essere dall’ufficiale di stato civile che si concludono, sotto il profilo operativo, nella redazione materiale di un documento che attesta quanto risulta dal contenuto degli atti. Cerchiamo quindi di comprendere qual è la funzione degli atti di stato civile, in cosa consiste la certificazione e come deve essere interpretato il diritto d’accesso di coloro che vogliono conoscere le notizie contenute nei registri. L’ufficiale di stato civile rileva i fatti che incidono sulla vita di ognuno, riportandoli secondo quanto specificato dalla norma stessa. In questo contesto cosa significa che i registri di stato civile sono pubblici? L’art. 450 del codice civile infatti recita “I registri dello stato civile sono pubblici. Gli ufficiali dello stato civile devono rilasciare gli estratti e i certificati che vengono loro domandati con le indicazioni dalla legge prescritte. Essi devono altresì compiere negli atti affidati alla loro custodia le indagini domandate dai privati”. Questo articolo racchiude la funzione degli atti e nello stesso tempo offre indicazioni su come si deve comportare l’ufficiale di stato civile nella certificazione. Innanzi tutto occorre sottolineare che le informazioni contenute negli atti possono essere conosciute solo da coloro che dimostrino di avere un interesse giuridicamente rilevante nell’ottenere dei dati. Anche se per loro natura gli atti sono “pubblici”, ciò non sta a significare che possono essere consultati direttamente da chiunque ne faccia richiesta. Il principio di pubblicità degli atti, disposto dalla legge, non deve essere confuso con il fatto che i cittadini ne possano disporre liberamente: non è possibile, infatti, consultare i registri

in maniera indiscriminata senza seguire precise regole. Le ricerche storiche domandate dai cittadini privati, dunque devono seguire le norme sulla certificazione. Anche se lo stato civile spesso è definito un archivio di Stato, in realtà non può seguire la disciplina dedicata a quest’ultimo, infatti gli atti dello stato civile non possono essere assimilati a quei documenti che diventano, ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs. 22

gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, “liberamente consultabili”. Gli atti a differenza di altra documentazione contengono, evidentemente, dati idonei a rivelare rapporti riservati di tipo familiare e per questo fatto, risulta difficile stabilire quando un atto dello stato civile possa considerarsi “affare esaurito”, quando cioè possa essere superato il concetto di dato sensibile, anche perché tali atti, anche se ultrasettantennali, talvolta sono soggetti ad annotazioni anche più recenti dovute per legge. Il diritto d’accesso dunque deve essere contemperato con il diritto alla segretezza derivante dal fatto che gli atti di stato civile sono documenti “vivi”, che sono modificati nel tempo da una serie di notizie che fanno parte della vita del cittadino cui è intestato l’atto. Quindi la semplice giustificazione della soddisfazione della cronaca non è sempre meritevole di tutela e conseguentemente la richiesta di accesso ad elenchi nominativi, per i quali non è consentita l’estrazione,

anche se è invalsa nella prassi, non è legittima. Il Garante per la protezione dei dati personali, già nel 1988 affermava: ”È illegittima la prassi di richiedere all’ufficiale di stato civile di redigere quotidianamente interi elenchi dei nati, nubendi o deceduti da pubblicare con assiduità. La pubblicità indiretta dei registri dello stato civile, che si attua attraverso la mediazione dell’ufficiale di stato civile il quale può rilasciare, caso per caso, atti riproduttivi parziali (estratti) o totali (copie) di quelli registrati e compiere sugli stessi, affidati alla sua custodia, le indagini domandate dai privati.” Il Ministero dell’Interno, nel fornire indicazioni al riguardo, afferma “I due testi normativi fondamentali in materia di stato civile e di protezione dei dati personali (D.P.R. 396/2000 e D. Lgs. 196/2003) convergono – come più volte ribadito dallo stesso Garante per la protezione dei dati personali – nel far ritenere che i registri e gli atti di stato civile sono soggetti, rispetto all’ordinaria documentazione amministrativa, a una specifica disciplina che permette a chi vi abbia interesse (salvi i divieti di legge) di accedere a notizie e informazioni ivi riportate anche in relazione agli atti di corrente uso, ma esclude in ogni caso la possibilità di libera consultazione diretta di questi non “filtrata” dall’intervento dell’ufficiale dello stato civile” (Massimario ed. 2012). L’ufficiale di stato civile rilascerà estratti e certificati solo a coloro che vi abbiano un personale interesse. A tal proposito anche l’art. 177, comma 3 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) precisa che il rilascio degli estratti degli atti dello stato civile è consentito solo ai soggetti cui l’atto si riferisce, oppure su motivata istanza comprovante l’interesse personale e concreto del richiedente a fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante. Ciò sta a significare che la persona cui l’atto si (continua a pag. 8)


SEGUI ANUSCA ANCHE SU (continua da pag. 7)

riferisce, previa identificazione, potrà ottenere l’estratto su richiesta anche verbale, mentre la richiesta fatta da terze persone va inoltrata per iscritto con l’indicazione dei motivi. Inoltre il rilascio degli estratti per riassunto degli atti di stato civile, previsto dall’art. 106 del D.P.R. 396/2000, è consentito per qualsiasi atto dello stato civile, senza alcuna differenza tra atti iscritti o trascritti. È da rammentare, tuttavia, che il rilascio di estratti contenenti le generalità dei genitori è consentito esclusivamente su istanza dell’interessato o, nel caso di minore, su istanza dei genitori (art. 3 D.P.R. 2 maggio 1957 n. 432), poiché è consentito, a richiesta della pubblica amministrazione o dell’interessato, il rilascio degli estratti per riassunto degli atti dello stato civile con l’indicazione della paternità e della maternità per l’esercizio di doveri o di diritti derivanti dallo stato di legittimità o di filiazione. Gli estratti per riassunto o per copia integrale di atti dello stato civile, possono essere richiesti da terzi senza il concorso di un personale interesse quando siano decorsi settant’anni dalla formazione degli atti medesimi. Ciò non significa che i registri dello stato civile, anche se sono trascorsi i settant’anni previsti, siano liberamente consultabili da chiunque dichiari che intende effettuare su di essi delle ricerche di carattere storico o scientifico o statistico. La ricerca deve sempre essere eseguita, su richiesta dell’istante, dall’ufficiale, che, per legge (artt. 449, 450, comma 2, del codice civile e art. 5 del D.P.R. 396/2000), è preposto in via esclusiva alla custodia degli archivi, alla iscrizione, trascrizione, annotazione di atti, al rilascio di estratti e certificati. Può accadere inoltre che atti formati settanta anni prima riportino delle annotazioni o rettifiche e correzioni di epoche più recenti: le relative parti andranno pertanto tralasciate o

Pag. 8

CLICCA

coperte da opportuni “…omissis…”. Il Ministero, dunque, ha fornito alcuni criteri di massima da seguire per l’accesso degli atti di stato civile: 1) in nessun caso, mai, si può ammettere l’accesso diretto di chiunque (anche se personalmente interessato alla consultazione o interessato per ragioni di studio a ricerche storiche, statistiche, epidemiologiche) ai registri dello stato civile; l’art. 450 del codice civile, di carattere generale, è esplicito al riguardo e nessuna norma successiva, di carattere speciale, lo ha derogato. Altre ragioni, come è stato detto, si rinvengono nella necessità di evitare danni o indebite aggiunte o annotazioni su quei registri, di cui l’ufficiale di stato civile è il solo custode, e nella necessità di evitare che chi li consulti estenda illegittimamente la

sua indagine ad atti rilegati nello stesso registro, relativi a persone diverse da quelle per le quali la richiesta di visura è stata fatta; 2) tale principio vale anche per atti e registri posti in essere in epoche lontane, perché fondato su ragioni non limitate dal decorso del tempo. Il venir meno, per la richiesta di estratti e certificati, della esigenza della dimostrazione di un interesse personale ed attuale, a seguito dello scadere di un certo periodo di tempo, non riguarda il problema del libero accesso ai registri dello stato civile. Vi è un caso in cui il diritto di accesso, seppur motivato, deve essere contemperato con l’esigenza di anonimato manifestato dalla donna che ha partorito e non ha voluto riconoscere il proprio figlio dichiarando di non voler essere nominata. Il figlio

SULLA PAGINA!!! di madre ignota, pertanto, non potrà avere accesso alla documentazione integrale di nascita, anche dopo il decorso di 70 anni, a meno che non vi sia un ordine in tal senso da parte dell’autorità giudiziaria. L’ufficiale di stato civile, quindi dovrà rifiutare il rilascio della copia integrale indicando l’autorità cui l’interessato può ricorrere. Se l’atto di nascita relativo a figlio di ignoti (e quindi senza l’indicazione delle generalità della madre) è stato formato sulla base di un’attestazione di nascita che invece contiene le generalità della puerpera, ma questa non ha comunque acconsentito ad essere nominata come madre, tale attestazione dovrà essere inserita nel fascicolo degli allegati all’atto di nascita conservata riservatamente, senza poterne rilasciare copia od estratto. Il rifiuto dell’ufficiale dello stato civile di rilascio della copia/estratto potrà essere impugnato dall’interessato e dal pubblico ministero davanti al Tribunale competente ai sensi dell’art. 95 DPR 396/2000. Di fondamentale importanza sono anche le regole attinenti alla certificazione laddove esiste una adozione. A tal proposito l’art. 73 della legge 4 maggio 1983, n. 184 prevede sanzioni penali a carico di “chiunque essendone a conoscenza in ragione del proprio ufficio fornisce qualsiasi notizia atta a rintracciare un minore nei cui confronti sia stata pronunciata adozione o rivela in qualsiasi modo notizie circa lo stato di figlio legittimo per adozione”. Tale disposizione rafforza quanto stabilito all’art. 28, commi 2 e 3, della medesima legge, come modificata dalla legge 28.3.2001, n. 149 che vieta anche all’ufficiale di stato civile di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa dell’autorità giudiziaria. Egli può infatti rilasciare la copia integrale solo nel (continua a pag. 17)


Pag. 9

MATRIMONIO CELEBRATO CON IL RITO ACATTOLICO DELLE A.D.I. SCELTA DEL REGIME DI SEPARAZIONE DEI BENI

I

n un caso pratico è stato celebrato il matrimonio acattolico secondo il culto delle ADI di cui alla legge n.517/1988. Gli sposi, davanti al ministro di culto acattolico, hanno scelto il regime della separazione di beni. Il Comune provvede alla trascrizione del matrimonio, ma non all’annotazione della scelta di separazione dei beni, ritenendo che non potesse essere consentita dal momento che quella legge speciale nulla dice in proposito, a differenza, ad esempio, di quanto detto espressamente nella legge del culto ebraico. La parte interessata insiste sulla legittimità della scelta resa nell’atto di matrimonio. Il Comune richiede un parere al Ministero dell’Interno che risponde in senso positivo come espressamente riportato nel Massimario al paragrafo 9.7. L’annotazione viene seguita nel dicembre del 2013, mentre la trascrizione del matrimonio venne fatta nel maggio 2013. La parte interessata chiede l’annotazione con effetto retrodatato alla data della trascrizione. Al quesito in esame è stata data la seguente risposta: 1) il matrimonio venne celebrato il 31-5-2013 con il rito della ADI; in quel matrimonio religioso venne inserita la dichiarazione di separazione dei beni da parte degli sposi, dichiarazione che poteva essere fatta alla stessa stregua dei matrimoni cattolici come specificato nel Massimario ed. 2012 a pag. 132; 2) sembra che l’annotazione di scelta della separazione dei beni resa dagli sposi non venne eseguita contestualmente alla trascrizione del matrimonio, ma venne fatta successivamente, in data dicembre 2013 come da nota del Comune del 12 dicembre 2013, su pressione dell’avvocato di parte; 3) l’annotazione successiva ha sanato l’errore omissivo posto in essere al momento in cui si è trascritto il matrimonio; pertanto, tale errore è stato “corretto” come afferma il

di Donato Berloco

Massimario a pag.134; 4) ovviamente nei confronti delle parti, il regime prescelto ha effetti dal giorno del matrimonio, per cui se nel frattempo fosse stato posto in essere un atto negoziale, esso sarebbe stato sottoposto al regime di separazione dei beni perchè sin dal giorno del matrimonio quello è stato il regime prescelto; 5) nei confronti dei terzi, però, tale scelta potrà essere opposta solo dal giorno in cui sia stata effettivamente

annotata sull’atto di matrimonio, ai sensi dell’art. 162, 3 comma, del c.c.; né può essere diversamente, pena la commissione del reato di falso; solo da quella data i terzi in buona fede avrebbero potuto conoscere quale fosse stato il regime patrimoniale della famiglia; quindi, bene dice il Comune di X che la decorrenza degli effetti di detta annotazione erga omnes non può che essere quella della data di annotazione. Il che si traduce, ad esempio, nel fatto che se il terzo, medio tempore, abbia ottenuto un estratto di matrimonio senza annotazione e, facendosi affidamento incolpevole, abbia posto in essere un atto negoziale le cui sorti fossero collegate a quel determinato regime risultante dall’estratto e ne avesse, ora, subito un danno economico, la relativa responsabilità sarebbe da ascriversi al Comune che non ha provveduto alla immediata e celere annotazione che ha natura dichiarativa pubblicitaria.


VOTARE CON IL SOLO DOCUMENTO D’IDENTIFICAZIONE?

N

el corso di questo 2014, in molti Comuni, sarà necessario ristampare un gran numero di tessere elettorali perché gli spazi disponibili per la registrazione del voto sono ormai esauriti. Abbiamo più volte espresso le nostre perplessità sulla sostituzione del certificato elettorale con altro strumento cartaceo. Diffidenze forse motivate perché, a distanza di anni dalla sua istituzione, la tessera elettorale “cartacea” registra, purtroppo, un vero e proprio fallimento dal punto di vista operativo. I punti di criticità delle tessere, lasciando da parte le questioni legate alla privacy, sono diversi: un elevato numero di tessere smarrite; un’eccessiva variabilità dei dati inerenti l’esercizio del voto (cambi di residenza o di indirizzo), con conseguenti “intoppi” ai seggi elettorali in occasione dell’esercizio del voto; un aggravio delle procedure interne per gli uffici elettorali con relativi costi in termini di tempo e unità di lavoro utilizzate. Si deve tener presente, tra l’altro, che i primi due aspetti si ripercuotono negativamente sul procedimento elettorale proprio nei giorni della votazione. Il certificato elettorale rappresentava uno strumento più semplice ed efficace (è utilizzato in diversi Paesi, tra i quali la Spagna), anche se va ricordato che comportava il problema di elevati costi di stampa e di notifica e che per queste ragioni era stato sostituito dalla tessera elettorale (che non sembra tra l’altro aver portato a risparmi in questo senso). Votare con il solo documento d’identificazione potrebbe essere la soluzione a tutti i problemi cui abbiamo accennato (costi dei certificati, inefficienza della tessera elettorale), tenuto conto che a ciascun seggio elettorale viene consegnato l’elenco degli aventi diritto al voto (liste sezionali). Vanno però risolti tre problemi: 1) come comunicare a ogni elettore, nel modo più adeguato possibile, il luogo dove esercitare il diritto di voto

Pag. 10

di Umberto Coassin

(sezione e sede della stessa); 2) come consentire ad alcune categorie di elettori (componenti seggio, degenti, ecc.) di votare in una sezione o Comune diversi da quelli di appartenenza, evitando fraudolente possibilità del doppio voto; 3) come certificare l’espressione del voto da parte dell’elettore dal momento che viene meno data e timbro del seggio sulla tessera.

Il primo problema si potrebbe affrontare attivando tutti gli opportuni strumenti di informazione: internet, manifesti, acquisto di pagine di giornali, URP e altro. Altra ipotesi è quella dell’invio agli elettori di un semplice avviso. Questa idea propositiva prende spunto dal certificato elettorale che ora, in applicazione della legge 459/2001, viene inviato agli elettori residenti all’estero per farli votare per corrispondenza. Per quanto riguarda il secondo ordine di problemi, si dovrebbe modificare completamente il sistema di deroghe per come oggi previsto dalle norme, prevedendo che l’elettore possa votare in una sezione o Comune diversi da quelli in cui è iscritto soltanto previa acquisizione, su domanda, di uno specifico certificato elettorale con la contestuale sua cancellazione (o annotazione) dalle (sulle) liste sezionali di iscrizione. Questa soluzione trova sostegno in analoga modalità prevista dalla legislazione tedesca. Ovviamente, il collegamento in rete di tutti i seggi risolverebbe tutte queste questioni, ma è costoso e soprattutto “rischioso”per i numerosissimi “hacker”. Relativamente, invece, alla certificazione dell’avvenuta

espressione del voto da parte dell’elettore, essa viene già oggi attestata da uno degli scrutatori, “mediante l’apposizione della firma, accanto al nome di lui, nell’apposita colonna della lista della sezione a ciò destinata” (art. 58, quarto comma, del T.U. n. 361/1957). In una colonna, a fianco, si potrebbe richiedere, a ulteriore conferma e ad evitare contestazioni, la firma dello stesso elettore. L’idea di votare con il solo documento d’identità, in primis per i motivi suesposti, ma anche per evitare agli uffici elettorali comunali di ristampare milioni di tessere, è stata elaborata dal “Gruppo di lavoro per l’elettorale”, formato in occasione della riunione degli esperti tenutasi in Accademia il 24-25 gennaio. Senza sconfinare in campi che non sono nostri, come quello politico, crediamo che tecnicamente (e anche giuridicamente) l’indicazione sia valida e, quindi, il Gruppo ha proposto di sostenerla e illustrarla, tramite ANUSCA, in tutte le sedi deputate, a partire, naturalmente, dal servizio elettorale centrale del Ministero dell’Interno, nello spirito di reciproca collaborazione in atto da sempre. Restano, nel frattempo, auspicabili suggerimenti e contributi migliorativi alla “proposta” dei nostri operatori elettorali.

VUOI LEGGERE IL NOTIZIARIO ANUSCA SUL TUO TABLET? RICHIEDILO IN SOSTITUZIONE DEL FORMATO CARTACEO ALL’INDIRIZZO

ufficiostampa@anusca.it POTRAI LEGGERLO FRESCO DI REDAZIONE SENZA ATTENDERE I TEMPI DI STAMPA!!!


Pag. 11

ACCERTAMENTO DI DECESSO: FOCUS

T

ra le figure ausiliarie dell’Ufficiale di Stato Civile spicca quella del medico necroscopo, al quale è demandata la funzione di “accertare la realtà della morte”. Si tratta di una funzione propedeutica all’autorizzazione alla sepoltura, che merita alcune riflessioni. La prima vista prospettica, ormai condivisa da recente dottrina, tenderebbe e metterla in discussione considerandola anacronistica e superata, e mero retaggio di un antico impianto normativo non in linea con i tempi moderni e con i progressi della scienza medica. Ha ancora senso, nel 2014, aver bisogno di un medico che, secondo in ordine di tempo, “accerti” che il defunto è veramente defunto e confermi, in buona sostanza, che il primo medico, nella constatazione di decesso, non ha sbagliato? In quali altri Paesi europei serve un medico a constatare un decesso e un altro a confermarlo? E poi, si tratta di un vero accertamento, nell’accezione semantica pura del termine? Quanti medici spogliano il defunto, eseguono un’ispezione cadaverica, sia pur sommaria, valutano sulla base di ECG, ed effettuano una vera valutazione medico-clinica di natura accertatoria, che escluda il rischio di morte apparente? E quanti, invece, si limitano a r i p r o p o r r e /r i p r o d u r r e /r i co p i a r e quanto già constatato, glissando sul vero “accertamento della realtà della morte”? Un altro aspetto da considerare è che la prassi ordinaria comporta per l’ufficiale dello stato civile qualche difficoltà, proprio perchè diverse sono le finalità, i contenuti, i tempi e le responsabilità connesse agli adempimenti preliminari e contestuali all’atto di morte e alla autorizzazione al seppellimento, non sempre coerenti tra loro e di non sempre univoca interpretazione. In particolare si evidenziano tre tempi: la constatazione del decesso, che deve essere effettuata dal medico di turno in reparto o dal medico di guardia

di Mariangela Remondini

(in casi di decesso in struttura) e dal medico curante o di guardia (in caso di decesso in abitazione), è constatazione che ha finalità medico legali e deve essere registrata quanto prima possibile dopo il verificarsi dell’evento; la denuncia delle cause di morte, che ha finalità statistico epidemiologiche, deve essere effettuata, entro 24

ore dall’accertamento del decesso, attraverso la compilazione della scheda ISTAT o dal medico di reparto, o dal medico che ha effettuato il riscontro diagnostico o l’autopsia, o ancora dal curante o dal necroscopo; l’accertamento del decesso in commento, che deve essere effettuato dal medico necroscopo dopo almeno 15 ore ed entro 30 ore dal decesso stesso (con varianti regionali), ed ha finalità medico legali, in particolare costituisce condizione affinché l’ufficiale di stato civile autorizzi la sepoltura del deceduto. Immaginiamo che la constatazione di decesso riporti un orario di morte diverso dalla scheda ISTAT, che magari non perviene all’Usc se non dopo la formazione dell’atto di morte: come conciliare un dato incerto con la necessità di certezza di cui all’art. 451 del codice civile? E che dire dei profili maggiormente critici nei casi di commorienza, sia pur remoti, o in ordine a vertenze assicurative? Cosa certificare in estratti e certificati? E tornando al certificato necroscopico, come potrà l’anatomo patologo che riceve presso le camere mortuarie ospedaliere un defunto in sosta, escludere il sospetto di morte dovuta

a reato di un cadavere del quale non conosce la causa di morte, visto che la scheda ISTAT potrà essere compilata in differita? Analogamente come potrà il medico necroscopo reperibile nei servizi notturni e festivi fare la medesima valutazione per un defunto in abitazione del quale non sa nulla, né ha assistito al decesso, e per il quale non potrà compilare la scheda ISTAT per insufficienza di elementi di anamnesi, demandata al medico curante, al suo rientro in servizio? Senza contare che l’accertamento di decesso ha costi elevati a carico delle imprese di onoranze funebri e, quindi, delle famiglie, già gravate da spese ingenti. Trattandosi quindi, nella stragrande maggioranza dei casi, non di reale “accertamento di morte”, ma di una mera finzione giuridica, non sarebbe opportuno defalcarla dall’impianto dell’ordinamento dello stato civile e dal regolamento di polizia mortuaria, e pretendere invece un’unica constatazione di decesso, ma a regola d’arte? La constatazione costituisce la reale conclusione di un iter diagnosticoterapeutico, che è l’essenza dell’attività assistenziale e pertanto di esclusivo appannaggio dei medici, anche finalizzato all’eventuale messa in atto delle necessarie manovre rianimatorie, con cui si formalizza l’avvenuta cessazione irreversibile delle funzioni vitali. È destinata ad informare l’ufficiale di stato civile dell’avvenuto decesso di una persona nel territorio comunale di competenza: a tale certificazione, infatti, si fa poi riferimento sia per il previsto periodo di osservazione del cadavere che per la visita necroscopica (l’orario della constatazione rappresenta un dato essenziale all’ufficiale dello stato civile titolato a formare l’atto di morte e il punto di partenza per (continua a pag. 15)


SCOPRI I SERVIZI OFFERTI DA ANUSCA...VISITA IL SITO www.anusca.it (continua da pag. 1)

correttezza delle sue teorie, bensì per la particolare cura nel trovare ogni possibile spiraglio interpretativo contrario agli interessi dei lavoratori, anche quando tale spiraglio proprio non esiste. È comprensibile, infatti, che l’organismo di tutela degli interessi negoziali di una parte (le amministrazioni comunali) tenda a “piegare” la norma dalla propria parte, ma non è accettabile che tale atteggiamento, finisca, a volte, per produrre interpretazioni e pareri destituiti da ogni fondamento logicogiuridico. A mio parere, in questa fattispecie rientra anche il recente parere (facilmente reperibile nel sito internet) che l’ARAN ha fornito in materia di straordinario elettorale dei dipendenti incaricati di posizioni organizzative. Nelle sue linee generali, la questione è nota da tempo e risulta chiaramente definita dalle norme contrattuali sopra citate. Non è in discussione il fatto che si tratti di un compenso per lavoro straordinario che, tuttavia, non viene erogato in quanto tale, ma (lo dice espressamente il comma 2 dell’art. 39 del CCNL del 14.9.2000) si tratta di risorse che “vengono comunque erogate a detto personale in coerenza con la disciplina della retribuzione di risultato di cui all’art. 10 dello stesso CCNL e, comunque, in aggiunta al relativo compenso, prescindendo dalla valutazione”. Il problema che si pone è quello di coordinare questa norma con le disposizioni ministeriali in materia di rimborso per le spese sostenute in occasione delle consultazioni elettorali. Infatti, le vigenti norme e disposizioni in materia prevedono che lo Stato e le altre amministrazioni pubbliche interessate da consultazioni elettorali (Regioni e Province) rimborsino solo le spese relative alle ore prestate dal

Pag. 12

personale al di fuori del normale orario di lavoro; e, naturalmente, si pretende che tali prestazioni siano documentate dalle corrispondenti timbrature. Ne consegue che anche per il personale incaricato di P.O. non esiste altra possibilità di ottenere il rimborso per il lavoro prestato in occasione delle elezioni, se non dimostrando di avere

timbrato prestazioni lavorative al di fuori del normale orario di lavoro. In pratica, quindi, le ore di straordinario (cosiddetto) prestate e documentate dai dipendenti incaricati di P.O. servono solo a quantificare il compenso loro spettante, che però non potrà essere erogato sotto tale voce stipendiale, bensì quale aggiunta al normale compenso spettante come retribuzione di risultato, indipendentemente dal fatto che tale compenso abbia raggiunto o meno il livello massimo previsto. In conclusione, ai dipendenti incaricati di P.O. che prestino lavoro per gli adempimenti previsti in occasione delle consultazioni elettorali, non spetta alcun compenso per lavoro straordinario (che non potrebbero percepire), bensì spetta un compenso, calcolato sulla base delle ore di lavoro effettivamente prestate per il servizio elettorale al di fuori del normale orario di lavoro, che va aggiunto alla normale retribuzione di risultato spettante in base alla loro posizione contrattuale interna all’ente. I termini di questa questione non sono mai stati messi in discussione, mentre è stata “inventata” dall’ARAN una particolare interpretazione relativa alle

sole elezioni comunali che, tuttavia, non trova alcun fondamento in norme giuridiche o contrattuali. Non esiste, infatti, alcuna norma che faccia distinzioni in merito al diritto di percepire compensi aggiuntivi per il lavoro prestato in occasione delle varie tipologie di elezioni previste dal nostro ordinamento giuridico costituzionale. È del tutto evidente quale sia la ratio delle norme contrattuali in materia; le elezioni costituiscono adempimenti straordinari rispetto alla normale attività istituzionale dei comuni. L’attività istituzionale dell’ufficio elettorale del comune è quella di tenere in regola e aggiornare periodicamente, secondo precise e dettagliate norme di legge, le liste elettorali, al fine di consentire l’esercizio democratico del diritto di voto e il rispetto del principio del suffragio universale. Gli adempimenti necessari per consentire l’esercizio delle operazioni di voto costituiscono attività straordinaria e aggiuntiva rispetto alle attività proprie del comune, senza alcuna distinzione fra le varie tipologie elettorali; in pratica, elezioni statali, europee, referendarie, regionali, provinciali e comunali, sostanzialmente, hanno la stessa identica natura, comportano gli stessi adempimenti e non si differenziano se non per i diversi sistemi di voto. Le norme vigenti prevedono, giustamente, che i costi relativi alle consultazioni elettorali debbano essere sostenuti dalle amministrazioni per le quali si svolgono le consultazioni stesse; ciò significa, quindi, che per le elezioni comunali i relativi costi sono a carico del bilancio comunale. Tuttavia, in nessuna norma giuridica o contrattuale si trovano distinzioni in merito alle voci di spesa; le disposizioni relative ai costi del materiale, dell’allestimento dei seggi, del personale addetto ai seggi e del personale comunale necessario per il corretto svolgimento delle elezioni sono le stesse anche per quanto riguarda le elezioni comunali. Né vi sono norme specifiche in merito (continua a pag. 13)


Pag. 13

FORMAZIONE ATTI DI NASCITA DI CITTADINI STRANIERI UNA DECISIONE A DIR POCO “PARTICOLARE”

I

n questi giorni mi è stato posto un quesito su una questione insolita. Mi chiama la collega di un grande comune del torinese e mi chiede come deve comportarsi a fronte della richiesta del Tribunale di Torino di trascrivere nei registri di nascita di quel Comune la sentenza emessa dallo stesso Tribunale riguardante la formazione dell’atto di nascita di cittadini somali, nati in Somalia e residenti in quel Comune. Devo dire che sono rimasta alquanto stupita da questa richiesta che, in sostanza, ribalta i principi dell’Ordinamento dello Stato Civile. Ricordo, a tale proposito, che l’art. 17 del D.P.R. 396/2000 recita testualmente: “L’autorità diplomatica o consolare trasmette ai fini della trascrizione COPIA DEGLI ATTI….RELATIVI AL CITTADINO ITALIANO FORMATI ALL’ESTERO”. Ora è evidente l’anomalia della richiesta del Tribunale perché si tratta in questo caso di cittadini stranieri. Si è anche pensato che il Tribunale in esame volesse la trascrizione ai sensi dell’art. 19 sempre dello stesso D.P.R. ma così non è, perché nulla dice la sentenza in merito a questa fattispecie. (continua da pag. 12)

al trattamento del personale, compreso il personale incaricato di posizioni organizzative; infatti, le norme sopra citate (art. 14, comma 2, del CCNL dell’1.4.1999; art. 39, comma 2, del CCNL del 14.9.2000, come modificato dall’art. 16 del CCNL del 5.10.2001) dettano disposizioni generali per tutte le tipologie di straordinario elettorale, compreso il lavoro prestato dai dipendenti in P.O. Pertanto, l’affermazione dell’ARAN secondo cui “la speciale disciplina contrattuale dello straordinario elettorale (art. 14, comma 2, del CCNL dell’1.4.1999; art. 39, comma 2, del CCNL del 14.9.2000, come modificato dall’art. 16 del CCNL del 5.10.2001), trova applicazione, per espressa previsione contrattuale, solo nei casi nei quali vi sia l’acquisizione delle specifiche risorse da parte di altre

di Silvia Cornetto

È palese che una richiesta del genere può dare campo libero a molte altre, tenendo conto che nei nostri comuni vi sono molte persone rifugiate politiche.

Credo che a questo punto sarebbe opportuno, prima di dare esecuzione alla sentenza, contattare il Tribunale spiegando quali sono i principi ed i requisiti che portano alla trascrizione degli atti. Nel contempo è consigliata una relazione alla Prefettura che, ricordiamo, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 396/2000 ha il compito di vigilare sugli uffici di Stato Civile. Molto probabilmente non si giungerà a nessun risultato e quindi sarà confermato l’ordine di trascrivere la sentenza e di formare l’atto di nascita ma almeno si sarà posto il problema, così se si dovesse ripresentare il caso, qualche riflessione più approfondita potrebbero farla.

SCOPRI IL SERVIZIO SUL SITO www.anusca.it

amministrazioni (solitamente il Ministero dell’Interno)” appare destituita da qualsiasi fondamento giuridico; non si capisce, infatti, dove sia rintracciabile una simile interpretazione delle norme contrattuali; anzi, si può sicuramente affermare che non esiste! Al contrario, le due disposizioni messe a confronto dall’ARAN (l’art. 39, comma 2, del CCNL del 14.9.2000 e l’art. 39, comma 3 dello stesso CCNL, introdotto dall’art. 16 del CCNL del 5.10.2001) riportano la stessa, identica disposizione. Infatti, in relazione al trattamento retributivo delle P.O., l’uno (art. 39, comma 2) dispone che “Tali risorse vengono comunque erogate a detto personale in coerenza con la disciplina della retribuzione di risultato di cui all’art. 10 dello stesso CCNL e, comunque, in aggiunta al relativo compenso, prescindendo dalla valutazione. Analogamente si procede

nei casi di cui all’art. 14, comma 5 del CCNL dell’1.4.1999”. L’altro (art. 39, comma 3) dispone che: “La presente disciplina trova applicazione anche nei confronti del personale incaricato di posizioni organizzative”. L’unico appiglio, al quale si è aggrappato l’interprete dell’ARAN a sostegno della sua precisa volontà di negare un preciso diritto ad una categoria di lavoratori, è costituito dall’incipit del comma 2 dell’art. 39 del CCNL del 14.9.2000, che così recita: “Gli enti provvedono a calcolare ed acquisire le risorse finanziarie collegate allo straordinario per consultazioni elettorali o referendarie anche per il personale incaricato delle funzioni dell’area delle posizioni organizzative...”. Non credo (e spero) non esistano altri (continua a pag. 14)


SUL PROSSIMO NUMERO UNA NUOVA PAGINA DI QUESITI RISOLTI!!! (continua da pag. 13)

esempi di “arrampicata sugli specchi”, altrettanto clamorosi e assurdi nel campo dell’interpretazione delle norme giuridiche (anche se, oramai, non ci si meraviglia più di nulla...). Peraltro, seguendo questo tipo di (s) ragionamento, la locuzione “anche” sta a significare (questo sì, chiaramente, seppure con un ragionamento a contrariis) che il comune “acquisisce” le risorse non solo per il personale incaricato di P.O., ma “anche” per tutti gli altri dipendenti di cat. B, C e D, privi di posizione organizzativa; con la conseguenza che, se il comune tali risorse non le “acquisisce” da soggetti esterni (Stato, Regione, Provincia), allora non potrebbe erogare i compensi per la prestazione del lavoro straordinario elettorale a nessuno, nemmeno ai dipendenti privi di P.O. Una vera sciocchezza! In pratica, la controprova che la tesi dell’ARAN non sta in piedi! Nel parere dell’ARAN, tutto incentrato sul riferimento alla terminologia “acquisizione delle risorse”, si afferma addirittura che la norma conterebbe un “preciso vincolo del reperimento delle risorse”... ma dove sta scritto? Una corretta interpretazione giuridica non può spingersi tanto oltre la “lettera” della norma, fino ad inventare affermazioni che la norma non contiene; in pratica, una affermazione scandalosamente apodittica! In realtà l’art. 39, sopra citato, non prevede alcun vincolo, ma si limita ad utilizzare un’espressione tecnica, giuridico-finanziaria, propria della terminologia specifica dei servizi finanziari degli enti pubblici che, per poter finanziare qualsiasi spesa, devono preventivamente “calcolare” i costi e “acquisire” le risorse necessarie al bilancio di previsione. Tale assunto è confermato espressamente dall’art. 196, comma 2, del TUEL “Controllo di gestione”, inserito nella parte seconda rubricata: “Ordinamento finanziario e contabile”; la norma dispone

Pag. 14

testualmente: 2. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l’analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti...”. Forse che qualcuno potrebbe interpretare questa norma nel senso che le risorse acquisite siano solo quelle trasferite da altri enti esterni all’amministrazione comunale??...

capacità interpretative e finiscono quasi sempre per adagiarsi comodamente nell’osservanza pedissequa e acritica dei pareri dell’ARAN che, però, non è affatto la “Bibbia”, ma rappresenta solamente una delle parti contrattuali in causa, insieme e allo stesso livello delle organizzazioni sindacali con le quali l’ARAN si deve (si dovrebbe...) confrontare prima di fornire interpretazioni su norme contrattuali adottate a seguito di concertazione.

Quindi, si informi meglio l’interprete dell’ARAN: “risorse acquisite” significa semplicemente che le risorse devono essere state acquisite preventivamente al bilancio comunale; diversamente, nessuna spesa sarebbe legittima. Sarebbe logico attendersi una maggiore attenzione nella scelta dei consulenti dell’ARAN. Si tratta di una istituzione chiamata a svolgere un compito molto delicato, destinato ad incidere direttamente su sacrosanti diritti dei lavoratori e la disinvoltura con cui si esprimono certi pareri lascia molto perplessi; nel caso specifico più che di disinvoltura, però, occorre parlare di totale incompetenza giuridica (sempre che non si tratti addirittura di malafede). Inoltre, purtroppo, sappiamo bene che gli uffici personale dei comuni sono molto restii all’utilizzo delle proprie

In conclusione, il diritto al compenso per il lavoro effettuato in occasione delle consultazioni elettorali di qualsiasi natura, comprese le elezioni comunali, calcolato sulla base delle ore, regolarmente timbrate, prestate al di fuori del normale orario di lavoro, spetta a tutti i dipendenti comunali facenti parte dell’ufficio elettorale allargato, appositamente costituito, compresi i dipendenti di posizioni organizzative, con la sola eccezione dei dipendenti con contratto dirigenziale. L’unica differenza fra i dipendenti incaricati di posizioni organizzative e gli altri dipendenti consiste nella modalità di erogazione del compenso che, nel caso delle P.O., va calcolato sulla base del costo orario del lavoro straordinario, ma deve essere erogato in coerenza con la disciplina della retribuzione di risultato e in aggiunta a tale retribuzione.


Pag. 15

MANAGER INNOVATI!

Q

uesto articolo dà inizio ad una serie di brevi articoli su un approccio al management più efficace ed adatto alle sfide attuali derivanti dalla globalizzazione dei fenomeni che influenzano la vita dei cittadini, dalla velocità del progresso tecnologico, dal volume e dalla velocità delle informazioni. È un approccio che richiede una forte apertura mentale e l’accettazione che se il mondo cambia deve cambiare anche il modo di gestirlo. Da qui l’invito per chi opera

nell’amministrazione pubblica ad innovarsi, ad adottare nuove soluzioni per rispondere alle nuove esigenze. “Guidereste un auto guardando nello specchietto retrovisore?” Sono ormai 50 anni che la statistica ha preso piede nell’economia come supporto alla presa di decisioni riguardanti il futuro, aiutando chi opera nella pubblica amministrazione a decidere del futuro di un servizio o di un incentivo. L’era della tecnologia informatica ha accelerato questo sviluppo permettendo una veloce elaborazione dei dati statistici alla ricerca di trend di sviluppo futuri. La statistica insieme alla tecnologia informatica hanno fatto sì che le previsioni siano più certe e fondate su basi provate. Ma è veramente così? Pur non volendo negare completamente l’utilità della statistica, si vuole, però, avvertire i manager dei rischi che corrono fondando le proprie decisioni sull’analisi di dati relativi

di Stefania Cimino*

al passato. Sarebbe come guidare un’auto guardando nello specchietto retrovisore. Perché è innegabile che il futuro è una conseguenza del passato, ma non ne è né una conseguenza lineare, né immediata. Se una certa procedura è stata efficiente per anni non è detto che lo sia ancora, se il bilancio pubblico è stato in pareggio o positivo negli ultimi 5 anni non è detto che lo sarà anche quest’anno, se un servizio ha funzionato bene negli ultimi 10 anni, ciò non garantisce che sarà ancora utile nei prossimi dieci. Il futuro è sì figlio del passato, ma spesso viene al mondo in modo “apparentemente” improvviso o casuale. Alcuni esempi che avete sicuramente già visto succedere: l’andamento demografico non rispetta i trend del passato e fa esplodere i costi di alcune categorie di servizi, il bisogno del cittadino si modifica o se ne aggiungono altri, cambiano le condizioni legislative. In tutti questi casi il basare le proprie decisioni sull’analisi del passato porterebbe sicuramente a “sbattere la nostra auto contro il muro”. La soluzione esiste e non è necessario ricorrere alla “sfera di cristallo”. Basta cercare di capire cosa influenza la nostra efficacia e quella dei nostri collaboratori, ma anche il comportamento dei cittadini, dei fruitori del servizio e così chiarirci su cosa dobbiamo concentrarci davanti a noi per evitare che le tante informazioni disponibili sul passato e sui trend futuri ci portino a prendere decisioni sbagliate. La statistica ci può allora tornare utile per aiutarci a identificare quali sono i fattori determinanti e come si relazionano tra di loro e la tecnologia informatica può aiutarci a effettuare delle simulazioni per stimare che impatto avrebbero le nostre decisioni, ma l’innovazione vera deve avvenire nei manager stessi, nella loro mente. Essi da un lato devono imparare a vedere gli utenti come “clienti” con comportamenti e bisogni che cambiano. Da un altro devono gestire le proprie risorse in modo efficace,

valorizzandole e facendole crescere. Da un altro lato devono imparare a comprendere l’ambito in cui operano come qualcosa in continuo movimento, ma soggetto a regole. Infine devono imparare a leggere i dati cercandovi non delle conferme a trend conosciuti, ma ciò che è diverso dal solito e che potrebbe essere il preludio a qualche nuovo fenomeno. Un compito non facile per il quale, fortunatamente, esistono approcci e strumenti pratici, propri della professione del manager, che ognuno deve fare propri, per poter vincere le sfide future. *Formatrice e consulente in management

(continua da pag. 11)

l’intervento del medico necroscopo). La “constatazione di decesso”, infatti, non rientra nell’ambito dei compiti del medico necroscopo e delle attività di polizia mortuaria, bensì ne costituisce il presupposto. Detto certificato può essere compilato anche a richiesta dei familiari, ed a distanza di ore: in tal caso il certificato assume importanza per la cronologia e l’obiettivazione degli elementi patologici o traumatici che si possono dedurre, oltre che dei fenomeni post-mortali. Auspichiamo un intervento del legislatore, per la travagliata riforma che dovrà necessariamente travolgere l’evento morte e le forme di sepoltura, non ultima la frastagliata disciplina regionale di cremazione, dispersione e affido delle ceneri, anche su questo punto.


Polizia Mortuaria: corso gratuito in Accademia il 30 e 31 gennaio

IN 120 PER IL…POVERO “VECCHIETTO” di Sauro Dal Fiume

C

ome capita a tutti, anche il conosciuto “vecchietto” del famoso ritornello della canzone di Domenico Modugno, è morto… ed il tema è stato al centro il 30 e 31 gennaio di un seminario di studio in Accademia a Castel San Pietro Terme: “Il vecchietto dove lo metto”, appunto. Premessa ironica a parte, l’occasione d’aggiornamento professionale (oltretutto gratuita per i Comuni in regola con l’adesione all’ANUSCA anno 2014) in materia di Polizia Mortuaria, ha registrato un vero e proprio “boom”: oltre 120 i presenti in Sala plenaria! Una conferma della necessità degli operatori demografici di confrontarsi su questo argomento che ha visto impegnati come relatori gli Esperti ANUSCA, Paola Lucchi e Graziano Pelizzaro, nelle tre sessioni dei lavori (due il 30/1 e la conclusiva con “tavola rotonda” finale, il 31/1) davvero molto partecipate in Accademia. Prima lo Stato Civile con Paola Lucchi sugli “Aspetti problematici dell’evento morte”, poi la stesura dell’atto di morte, la documentazione necessaria, l’accertamento di morte, l’osservazione del cadavere, il rilascio delle autorizzazioni, la morte dello straniero, le trascrizioni di atti dall’estero, gli adempimenti, le competenze e procedure. È quindi subentrato Graziano Pelizzaro per parlare di Polizia Mortuaria con il “Trasporto di salma e di cadavere”, trasporto da e per l’estero, cremazione, dispersione delle ceneri, affidamento dell’urna cineraria, esumazione/estumulazione, trattamento dei resti mortali, seppellimento dei feti, prodotti abortivi e parti anatomiche, la disciplina dell’attività funebre. Al termine di queste prime due sessioni sono seguiti gli immancabili quesiti ed i casi particolari presentati dai tanti partecipanti al corso. Nella sessione conclusiva, Pelizzaro ha spiegato “L’evento morte tra

Pag. 16

globalizzazione ed autonomie regionali”, gli elementi innovativi ed aspetti contradditori, alla luce anche della recente giurisprudenza, l’aggiornamento del regolamento comunale di polizia mortuaria; dopo di che, in tandem con la collega Lucchi ha aperto la TAVOLA ROTONDA: ANUSCA RISPONDE AGLI OPERATORI, con gli aspetti problematici dell’evento morte, nello stato civile e nei servizi funebri, cimiteriali e di polizia mortuaria. Evidente l’interesse e attenta la partecipazione dei tanti operatori presenti, che al termine abbiamo avvicinato per un breve commento sull’iniziativa (gratuita) organizzata da ANUSCA. Cristina Costantini del Comune di San Martino di Venezze (Rovigo): “Dobbiamo stendere un “tappeto rosso” all’ANUSCA, perché continua, anche in momenti difficili come questi, a dare l’opportunità ai suoi iscritti e ai suoi soci di formarsi, per di più come in questo caso, in maniera gratuita su tematiche attualissime, per portare avanti il lavoro e ovviare a problemi amministrativi che si riscontrano in tanti Comuni italiani. Di conseguenza, è importante tesserarsi all’ANUSCA, in quanto già ti vengono offerti “servizi” che non avresti, poi ti danno queste occasioni di formazione gratuita (sempre utili per star dietro alla normativa) e perciò invito i colleghi a tesserarsi e far tesserare il proprio Comune all’ANUSCA, un vero “investimento” a nostro favore perché così avremo, oltre a quanto già detto, altre possibilità di formazione come questa: più siamo e più saranno le iniziative che ANUSCA organizzerà

per noi!”. Francesca Barbanti del Comune di Santa Marinella (Roma): “Sono contenta di aver partecipato a questo corso del tutto gratuito per i Comuni associati all’ANUSCA (anno 2014), perché ritengo molto importante l’occasione per noi operatori demografici di poterci “confrontare” sul posto, come è avvenuto oggi in Accademia. Certo, la formazione on-line, le informazioni continue sono importanti per il nostro lavoro, ma resto convinta che partecipare ad un corso come questo possa offrire molte opportunità in più, come quella di confrontarsi sulle tante leggi guardandosi negli occhi, cercando di armonizzare il percorso e le soluzioni ai vari casi pratici. Io ho lavorato anche in un Comune grande come Roma e dico questo proprio a seguito della mia esperienza lavorativa. Ritengo perciò importante il tesseramento all’ANUSCA, la nostra Associazione certo, ma soprattutto una vera “struttura” che ci sostiene in tutti i momenti lavorativi con l’aggiornamento e la formazione, che ci consentono di affrontare meglio anche i casi più difficili. Ripeto, il tesseramento all’ANUSCA è fondamentale!”. Laura Barbierato del Comune di Adria: “Essere iscritti all’ANUSCA vuol dire per noi operatori tante cose, ad esempio ricevere in tempo reale sul nostro Pc tante news sulle novità, nuove normative, quindi di essere aggiornati e pronti ai vari casi che si presentano nel lavoro quotidiano. Come socio individuale ritengo molto importante che sia associato all’ANUSCA il proprio Comune, perché ad esempio il mio che ha scelto la Quota “D” (quella più completa), sa di poter contare, tra i tanti servizi compresi, anche su una giornata di formazione totalmente gratuita e senza limite del numero di partecipanti del nostro Comune. Questa è una grossa opportunità, come lo sono le tante occasioni di partecipare a corsi senza spese di iscrizione come questo di Castel San Pietro Terme del 30 e 31 gennaio. Che dire, c’è solo da applaudire l’ANUSCA!”. Gli applausi fan sempre piacere. Le adesioni all’ANUSCA, anche, nell’interesse di tanti colleghi.


Pag. 17

BOULEVARD BERLIN: LUCE D’AMBIENTE ATTRATTIVA CREATA DA SPITTLER LICHTTECHNIK GMBH

P

er le sue dimensioni, Boulevard Berlin è oggi il secondo centro commerciale della capitale, ospita oltre 140 negozi e impressiona i visitatori soprattutto per il suo affascinante concetto di illuminazione. L’illuminazione interna ed esterna è stata realizzata da Spittler Lichttechnik GmbH su progetto della società di ingegneria illuminotecnica “LichtKunstLicht“. Nella zona d’ingresso si può già ammirare l’effetto della moderna ingegneria illuminotecnica: una triplice fila di luci sfalsate, su ogni piano del palazzo, illumina l’intera hall con uno spettacolare gioco di luce diffusa. Proprio a questo scopo SPITTLER® ha sviluppato un apparecchio con un riflettore speciale capace quindi di enfatizzare l’effetto della luce sulla superficie del soffitto e di rifletterla in modo uniforme anche sui corridoi. Su ogni piano gli apparecchi formano cerchi di luce intorno ai pilastri, mentre la loro interazione con i faretti incassati riesce a dare vita ad emozionanti scenari di luce provocati proprio dall’alternanza tra luce diretta e indiretta. La cosiddetta “hall di acciaio” risulta così caratterizzata da un chiaro

contrasto tra la sfavillante passeggiata e le aree commerciali circostanti altrettanto sapientemente illuminate. Tra le costruzioni in acciaio più scuro, le

(continua da pag. 8)

minorenni, solo se sussistono gravi e comprovati motivi. Ciò sta a significare che comunque l’ufficiale di stato civile è tenuto a rifiutare la copia integrale anche ai genitori adottivi i quali potranno fare ricorso al tribunale per i minorenni per ottenere quindi la relativa autorizzazione. Ugualmente l’adottato, raggiunta l’età

caso in cui la richiesta provenga da altro ufficiale di stato civile, per verificare se sussistano impedimenti matrimoniali. Le informazioni concernenti l’identità dei genitori biologici possono essere fornite ai genitori adottivi, quali esercenti la potestà dei genitori, su autorizzazione del tribunale per i

pareti verticali rivestite di una pellicola che rende possibile retroilluminarle attraverso l’uso di Led, diffondono una luce confortevole, attirano l’attenzione sulle vetrine, e servono come elemento di ideale unione estetica tra i diversi piani dell’edificio. Un ulteriore punto di attrazione è dato dalla storica la scala mobile appartenente all’ex grande magazzino “Wertheim” e che ora è stato integrato in Boulevard Berlin. L’illuminazione uniforme della parte inferiore della scala ne rivaluta otticamente l’oggetto e, grazie ai fasci di luce generati dalla retroilluminazione dei suoi fogli di ottone, a loro volta decorati con intarsi particolarissimi sul lato anteriore, riesce a dare la sensazione di una costante atmosfera di festa. Architetto : Ortner & Ortner Baukunst, Berlino Costruttore: Multi Development Germany, Multi Veste Berlin GmbH Progettazione della luce: LichtKunstLicht AG, Berlino Fotografo: Dimitrios Katsamakas, WolfgangReiher Capocommessa: BAM Deutschland AG di venticinque anni, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l’identità dei propri genitori biologici. Può farlo anche raggiunta la maggiore età, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica, ma comunque l’istanza deve essere presentata al tribunale per i minorenni del luogo di residenza.


I

ANUSCA È PER LA TRASPARENZA

l decreto legislativo 33/2013 ha profondamente innovato le relazioni del Comune con il cittadino, prescrivendo specifici adempimenti per rendere maggiori infomazioni ai cittadine sulle attività degli Enti stessi e facilitare il rapporto con l’utenza. ANUSCA, da sempre attenta alle esigenze dei Comuni, ha raccolto l’SOS pervenuto da alcuni Enti nell’immediata scadenza del 30 settembre scorso, termine individuato per rispondere a quanto richiesto dall’art. 35 di detto decreto, per realizzare un servizio di supporto. È nato quindi “Amministrazione trasparente: SOS ANUSCA”, un servizio che assicura una tabella con oltre 60 procedimenti dei servizi demografici in formato excel: in colonne successive, oltre all’indicazione dei procedimenti (che coprono stato civile, anagrafe, elettorale, polizia mortuaria), i vari

Pag. 18

elementi che l’articolo 35 prescrive debbano essere resi pubblici. La tabella deve essere semplicemente personalizzata con i riferimenti puntuali dei vari responsabili del procedimento, per il resto, è già pronta per la pubblicazione, una volta fatti eventuali collegamenti ad altre parti del sito già disponibili. Ricordiamo che la delibera del CiVIT 71/2013 prescrive, all’art. 3, un sistema integrato di vigilanza e controllo sul rispetto di questi adempimenti e sulla corrispondenza dei dati contenuti su un campione di amministrazioni selezionato secondo criteri che la Commissione renderà noti in un rapporto finale pubblicato al termine dell’attività svolta. Inoltre, alla verifica effettuata dalla CiVIT sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni seguirà un controllo svolto a campione dalla Guardia di Finanza, al fine di riscontrare l’esattezza e l’accuratezza dei dati attestati dagli OIV. Inoltre, alla verifica effettuata dalla

CiVIT sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni seguirà un controllo svolto a campione dalla Guardia di Finanza, al fine di riscontrare l’esattezza e l’accuratezza dei dati attestati dagli OIV. Il controllo della Guardia di Finanza si baserà sull’estrazione di un campione casuale semplice che garantisca imparzialità e le stesse probabilità, per ogni amministrazione, di entrare a far parte del campione. È evidente che chi non avesse ancora provveduto, deve farlo quanto prima. Il servizio di ANUSCA continua ad essere disponibile. Autonomo ma comunque correlato da un punto di vista contenutistico è il servizio “Modulistica trasparente”: nella tabella dei procedimenti è presente una colonna, “Modulistica on line”, che si riferisce alla possibilità per il cittadino di scaricare e/o stampare il modulo predisposto dall’ufficio (continua a pag. 19)


Pag. 19 Formazione ANUSCA

UNA PRIMAVERA D’INIZIATIVE… di S.D.F.

Con l’avvicinarsi delle Elezioni Europee e Amministrative del 25 maggio, fioriscono nella primavera ANUSCA numerosi corsi sull’argomento Elettorale, ma non solo, come si può verificare dal parziale elenco che pubblichiamo. Da segnalare le due iniziative gratuite di Tortoreto (24/3) e Mede (25/3), mentre il 15 aprile a Adria (Rovigo) è in calendario il 6° Convegno regionale ANUSCA del Veneto. Vi ricordiamo che l’elenco completo dei corsi ANUSCA è sempre consultabile su www.anusca.it . 24 marzo 2014: TORTORETO (TE) – “Atti e sentenze dall’estero: adempimenti dell’Ufficiale di Stato Civile” -Pomeriggio di studio - Partecipazione GRATUITA per gli Enti iscritti ANUSCA anno 2014 25 marzo 2014: SAN GIORGIO DI MANTOVA (MN) - “Tenuta e revisione delle liste elettorali; Elezioni Europee e Comunali del 25 maggio 2014” - Pomeriggio di studio 25 marzo 2014: MEDE (PV) - “Dall’Anagrafe comunale all’Anagrafe nazionale: il futuro dei Servizi Demografici” Pomeriggio di studio - Partecipazione GRATUITA per gli Enti iscritti ANUSCA anno 2014 31 marzo 2014: TREVI (PG) - “Tenuta e revisione delle liste elettorali; Elezioni Europee e Comunali del 25 maggio 2014” Giornata di studio 2 aprile 2014: FERRARA - “Utenti allo sportello: i nuovi decreti di semplificazione 2013” - Pomeriggio di studio 3 aprile 2014: MONTERIGGIONI (SI) - “Tenuta e revisione delle liste elettorali; Elezioni Europee e Comunali del 25 Maggio 2014” - Giornata di studio 4 aprile 2014: BAGNATICA (BG) - “Utenti allo sportello: i nuovi decreti di semplificazione 2013” - Pomeriggio di studio (continua da pag. 18)

competente, al fine di poterlo utilizzare nel caso in cui sia previsto o possibile presentare una richiesta scritta. È evidente che un modulo di domanda, corretto e completo in ogni sua parte, non solo agevola il cittadino, ma risulta di grande utilità e semplificazione anche per l’ufficio, che non avrà necessità di chiedere chiarimenti, integrazioni, o di dover assumere la difficile decisione se

rigettare l’istanza perchè irricevibile in quanto incompleta. Il servizio di ANUSCA interviene laddove un Comune non abbia questa modulistica già predisposta e ha interesse ad avvalersi di quella proposta dagli esperti dell’Associazione. La modulistica ideata dagli esperti Anusca si differenzia sostanzialmente da quella già messa in commercio da aziende specializzate del settore, in quanto non riguarda le procedure

proprie degli uffici, bensì le modalità di presentazione delle istanze e delle dichiarazioni rese dai cittadini utenti. Ognuno dei due servizi ha un costo di Euro 50 + IVA e comprende tutti gli aggiornamenti che sono stati e saranno eventualmente pubblicati. Per tutte le modalità operative relative all’attivazione del servizio tutte le informazioni sono reperibili sul sito www.anusca.it


Molto positivo il bilancio 2013 del Portale ANUSCA: +35%

5,5 MILIONI DI PAGINE VISTE NEL 2013! di S.D.F.

Q

uasi 5,5 milioni di “pagine” viste nell’anno 2013, con un aumento del 35% rispetto al 2012 (quando furono superati i 4 milioni di pagine, mentre erano 3,5 mln nel 2011)! Cifre davvero sorprendenti (in positivo!) quelle relative al Portale ANUSCA (www.anusca.it), dalle cui statistiche emerge una media di oltre 450 mila pagine sui servizi demografici viste ogni mese, una conferma del successo del “Portale” che ANUSCA prima di tutto, ha voluto fosse facilmente rintracciabile, prestando molta attenzione ai contenuti, alla completezza delle informazioni ed alla qualità dei servizi offerti agli associati. L’ANUSCA si è posta questi obiettivi fin dall’inizio (il primo sito Internet dell’Associazione risale al 2000) ed ha cercato di migliorare la quantità e la qualità dell’offerta, preferendo costruire pagine di facile consultazione e con chiare informazioni. Internet è oggi il canale più veloce e completo per conoscere e divulgare notizie e informazioni di ogni genere. Oltre ai social network, un ottimo strumento per veicolare la propria visibilità sulla rete è rappresentata dai portali, che raccolgono in maniera organica e completa moltissime informazioni e danno possibilità operative tramite cui interagire con i propri interlocutori di elezione. Rispetto ai dati precedenti, risultano in crescita anche le “visite univoche” di operatori che seguono ANUSCA utilizzando il sito Internet per rimanere in contatto quotidiano con l’Associazione: dalle 1.817.255 visite del 2012, si è passati a 2.369.093 del 2013 con un aumento del 30% in un anno! Sono dati importanti che testimoniano un’attenzione notevole degli operatori dei servizi demografici. Compiendo un’analisi degli accessi al Portale, emerge chiaramente come “sezione più visitata” dagli operatori demografici l’Archivio Quesiti online, novità attivata lo scorso anno

Pag. 20

e che ha superato quota 27 mila visualizzazioni, una media di ben 74 al giorno (considerando l’anno solare, quindi anche i sabati e le domeniche)! Segue, come numero di accessi (oltre 12 mila per una media di 33 al giorno per 365 giorni), il Forum, una sezione dedicata ai soci individuali che, a richiesta, possono dotarsi di una password per accedere a questa “piazza virtuale”, dove confrontarsi con i colleghi di ogni regione su materie professionali e temi sindacali. Con una media di 28 giornalieri per un totale di oltre 10 mila nel 2013, ecco i supporti didattici dell’ANUSCA School, videopillole e videolezioni su temi di stretta rilevanza professionale, novità nella formazione che gli operatori hanno mostrato di gradire. Fra i servizi relativi ai Comuni associati, da segnalare il +35% registrato lo scorso anno dal Bollo on-line, vicinissimo a quota 10 mila accessi (media 27 al giorno). Il Bollo on-line completamente aggiornato consente agli operatori di reperire in tempo reale le norme sull’applicazione dell’imposta di bollo. L’alta frequentazione della sezione segnala la problematicità del tema, che spesso è causa di contrasto con il cittadino e non a caso l’aggiornamento punta a semplificare ulteriormente la consultazione da parte degli utenti, dando spazio anche alle disposizioni in materia di “decertificazione”. Anche il database delle Convenzioni Internazionali nel 2013 è stato

ampiamente consultato, passando da 2.851 accessi del 2012, ai 3.264 dello scorso anno (+15%). In questo caso, il panorama normativo, in continua evoluzione, suggerisce alla prudenza degli operatori una consultazione frequente, laddove ci si imbatta in casi di diritto internazionale privato. Buono anche il riscontro per Stranieri on-line, tra le novità dell’anno passato. Sempre gradito sul sito ANUSCA il servizio Quesiti on-line con la possibilità per i Comuni associati di porre domande su temi professionali, ai quali gli Esperti ANUSCA, di norma, forniscono una soluzione entro le 48 ore. La celerità e la qualità delle risposte sono certamente un cavallo di battaglia del servizio, che nel corso dell’anno ha visto la proposizione di quasi 3000 questioni, prontamente risolte. E, ancora su www.anusca.it, le news, il calendario delle iniziative sempre aggiornato (dal quale si possono scaricare i programmi e le schede di iscrizione ai corsi) ed anche spazi per esprimere un giudizio di gradimento e perché no, anche le proprie valutazioni critiche. Se un “portale” Internet, è un sito web che costituisce una “porta di ingresso” ad un gruppo consistente di risorse di Internet ed i migliori portali consentono ai loro utenti di personalizzare alcuni servizi e prestazioni, le cifre delle statistiche-2013 sopra citate, collocano il nostro www.anusca.it tra i portali più attivi ed efficaci.


Pag. 21 Comuni in vetrina

VOGLIA DI...CREMA di S.D.F.

C

rema è una città capace di far venire, a chi ci passa per lavoro o turismo, l’irresistibile voglia di fermarsi, di tornarci, di viverci. Una città sana, bella e vivibile. La storia di Crema, dopo la mitica fondazione nel 570 da parte dei bizantini in fuga di fronte alla calata longobarda, entra nel vivo dalla seconda metà dell’XI secolo. In quell’epoca la cittadina lombarda, infatti, è al centro delle lotte tra i liberi Comuni lombardi: Crema, nemica delle filo-imperiali Lodi e Cremona ed alleata, invece, di Milano e di Brescia, venne rasa al suolo nel 1159 da parte di Federico Barbarossa, al termine di un assedio durato oltre sette mesi. Ricostruita nel 1185 ed

abbellita dal Duomo (1284-1341) e dal Palazzo pretorio (la cui torre risale al 1286), la città, dopo la conclusione dell’età comunale e le signorie della locale famiglia Benzoni e dei milanesi Visconti, a partire dal 1449 e fino al 1797, fu parte integrante del dominio veneto di terraferma. Questo ruolo di provincia di confine delle terre venete le diede notevole autonomia amministrativa e, nel contempo, spronò l’aristocrazia cittadina a dare conto del proprio stato, con la realizzazione di eleganti palazzi nobiliari che ancora oggi arricchiscono il tessuto urbano di Crema. Fra i più rappresentativi si possono citare Palazzo Benzoni, attuale sede della biblioteca civica e Palazzo Vimercati Sanseverino. All’inizio del XVI secolo risale, invece, la conclusione della costruzione della cinta muraria che ancora oggi corona larga parte del centro storico cittadino.

L’esperienza della dominazione veneta, che fu determinante anche per permettere a Crema di divenire sede vescovile (1580), terminò alla conclusione della vicenda politica della Serenissima nel 1797. Dominata dai francesi tra quell’anno ed il 1815 e dalla monarchia austroungarica fra il 1815 ed il 1859, Crema divenne, dopo la seconda guerra di Indipendenza, parte integrante del neonato Regno d’Italia. Da quella data, le vicende della cittadina lombarda si uniformano a quelle più generali della vicenda storica nazionale italiana. Oggi Crema è una città ricca di iniziative e di folclore. Nelle tre domeniche precedenti la Quaresima si svolge, in un percorso predefinito che tocca i principali punti del centro storico, la “Sfilata dei carri e delle maschere del Carnevale”: ormai da moltissimi anni si tratta del Carnevale più grande della Lombardia. Oltre che i carri e le maschere, la manifestazione comprende i mercatini dei sapori e dell’artigianato; vengono cucinate, in questo periodo, gustosi e caratteristici dolci: le frèciule ed i chisolì; le prime sono le classiche frittelle, i secondi sono pasta fritta con uvetta e mele coperti di zucchero. Anche un trenino attraversa la città, per portare turisti e maschere in un piacevole tragitto tra le bellezze di Crema. Dopo aver percorso le vie centrali, i carri e le maschere si ritrovano in piazza Garibaldi per i fuochi d’artificio e per il rogo di Re

Carnevale. Sono previste apposite agevolazioni e carte-sconti per i turisti, con convenzioni con ristoranti ed alberghi. La Città di Crema è associata all’ANUSCA, ininterrottamente, dall’anno 2006. “Sono particolarmente lieta che il Notiziario Anusca ospiti in questa edizione la Città di Crema. – afferma il primo cittadino Stefania Bonaldi – Come Sindaco ho voluto mantenere su di me la delega ai Servizi Demografici perché considero questo ambito comunale di essenziale significato per la vita dell’intero Comune. È attraverso la competenza, la cortesia e la costante formazione degli ufficiali di stato civile e anagrafe, infatti, che ogni cittadino ha la possibilità di rapportarsi con l’Ente ed è qui che il Cittadino viene seguito in tutte le fasi della sua vita civica e sociale. Lungo il 2014 Crema ripenserà e potenzierà i propri Servizi Demografici nell’ottica di offrire all’utenza uno Sportello del Cittadino moderno, funzionale, e aggiornato secondo le più recenti disposizioni normative. Un sincero grazie ad ANUSCA per la costante attività di supporto ai nostri incarichi amministrativi. Con la speranza e il desiderio di ospitare l’Associazione a Crema per uno dei vostri prossimi convegni annuali, vi auguro di cuore buon lavoro”. Altre informazioni su: www.comunecrema.it

Il Sindaco Stefania Bonaldi


?

IL CONTROLLO DOCUMENTALE

! !

VERO? FALSO? QUESTO È IL DILEMMA

LA SOLUZIONE !

Peso 2,35 Kg

1. IL DISPOSITIVO DI CONTROLLO DOCUMENTALE Lettore-analizzatore per la verifica dei documenti e per il contrasto GARANZIA 24 MESI del falso documentale

L’unico dispositivo completo di lettore ottico aggiuntivo ad alta risoluzione (700 dpi) che consente di effettuare tutti i controlli necessari per un efficace contrasto al falso documentale. Il “Dispositivo di Controllo Documentale” è completo, automatico, sicuro, semplice, efficace, veloce, compatto e portatile. Completo di software di gestione “Docu Check”, dispone di tutte le diverse tecnologie esistenti per il controllo documentale: RFID, lettore codice a barre, lettore smart card, ecc. tutte contenute nello stesso case.

17,9 cm

17,3 cm 21,3 cm

Si avvia automaticamente alla rilevazione del documento, permette di effettuare controlli documentali anche con personale senza esperienza, ha velocità di acquisizione ed elaborazione dei dati ottici inferiore a 2 secondi e produce un “report riassuntivo” alla fine del controllo. Consente un controllo approfondito dei documenti in ufficio, in postazioni mobili su strada o in postazioni di frontiera. Può essere trasportato sui mezzi delle forze di Polizia per la sorveglianza ed il controllo sul territorio.

CONSENTE DI ANALIZZARE E DI VALUTARE L'ORIGINALITÀ DI QUALUNQUE DOCUMENTO:

• PASSAPORTO • CARTA DI CIRCOLAZIONE • DOCUMENTAZIONE • CARTA PER • CARTA DI IDENTITÀ • CERTIFICATO DI PROPRIETÀ ASSICURATIVA CRONOTACHIGRAFO • PATENTE GUIDA DEI VEICOLI • CARTA DI QUALIFICAZIONE • PERMESSI PER INVALIDI • PERMESSO INTERNAZIONALE • PERMESSO DI SOGGIORNO DEL CONDUCENTE • PERMESSI ZTL • ogni altro documento realizzato su carta di sicurezza e/o dotato di sistemi di sicurezza antifalsificazione

2. LA GUIDA PRATICA L’identificazione dei cittadini comunitari e stranieri I documenti di identificazione per il rilascio dell'attestazione di regolarità del soggiorno ai cittadini UE e stranieri, ai fini di Polizia, dell'iscrizione anagrafica e dell'identificazione personale. La guida consente di eseguire, in modo pratico e sicuro il controllo di polizia dei cittadini stranieri e comunitari e dei loro documenti identificativi e di viaggio, passaporto e titoli di soggiorno, al fine di consentirne l’esatta identificazione, verificando la legittimità della loro presenza e permanenza in Italia. Concepita e realizzata pensando essenzialmente all’utilizzo pratico è una sorta di vademecum necessario per il controllo e l’identificazione del CITTADINO straniero e comunitario, rivolto a chi, su strada, deve eseguire questo tipo di verifiche. Gli autori hanno sintetizzato una materia complessa, articolata ed in continua evoluzione, comprimendo ogni argomento all’interno di pratiche schede che rispondono all’esigenza primaria di ogni operatore di sapere sempre “COSA FARE – COME FARE”. In particolare per ogni Stato estero descrive: Guida pratica con Cd-Rom • il repertorio dei documenti identificativi e di viaggio dello straniero con riproduzione dei - a cura di R. Chianca e G. Fazzolari documenti a colori • i documenti identificativi e di viaggio • le norme che regolano l'ingresso - pag n. 224 - stampa a colori - cod. N0706INF e la permanenza • i permessi di breve e lungo periodo • la residenza • le modalità di controllo dei documenti identificativi Il Cd-Rom allegato contiene: Servizio clienti • la normativa nazionale e internazionale di riferimento tel 0541 628222 • fax 0541 621903 • le circolari ministeriali • la prassi e la giurisprudenza in materia. clienti.modulgrafica@maggioli.it www.maggioli.it

Pag. 22


Pag. 23 Rubrica Innovazione 3/2014

I BIG DATA E LA TRASPARENZA A cura di Diego Giorio

L

a legge n. 241 del 1990 ha rappresentato una rivoluzione nei rapporti fra i cittadini e la Pubblica Amministrazione: il richiedente non è più un soggetto passivo che “porge rispettosa domanda” ed aspetta che qualcuno si degni poi di rispondere, ma diventa un soggetto attivo, portatore di diritti, fra i quali il diritto di conoscere i tempi del procedimento, di partecipare allo stesso, di ricevere un provvedimento finale espresso e motivato. Tuttavia il Legislatore del ’90 ha voluto che il diritto d’accesso fosse limitato agli atti di effettivo interesse, da dimostrare, ed escludeva espressamente che la visione degli atti fosse finalizzata al generalizzato controllo dell’operato dell’Amministrazione (Art. 24 c. 3 L. 241/90). Il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, il cosiddetto “Decreto Trasparenza”, rappresenta una nuova rivoluzione nei rapporti fra il cittadino e la PA, dato che esordisce al primo comma del primo articolo affermando invece che la trasparenza consente l’“accessibilità totale” allo scopo “di favorire forme diffuse di controllo”. Lasciamo ad altri articoli le valutazioni filosofiche e giuridiche legate a questa normativa e concentriamoci invece su alcuni aspetti tecnici. Il Legislatore non ha voluto solamente indicare gli atti da pubblicare, ma ha indicato in modo dettagliato la loro intitolazione ed organizzazione in sezioni e sottosezioni. Per rispettare lo spirito della norma, e non solo la lettera della stessa, non è quindi sufficiente pubblicare tutto quanto dovuto, ma occorre farlo secondo l’organizzazione prevista. Scrivere “Trasparenza” in luogo di “Amministrazione trasparente” porta ad un’inadempienza, peraltro sanzionabile. Disporre gli atti in unico contenitore, o organizzarli in un solo livello anziché in sotto-sezioni, come avevo predisposto il sito comunale prima dell’entrata in vigore della normativa, equivale a non pubblicare

affatto. Perché questo rigore e questa rigidità? Perché chi ha preparato la norma è consapevole che il controllo diffuso delle Pubbliche Amministrazioni non potrà essere operato dal singolo cittadino, il quale normalmente non ha né il tempo né le competenze per analisi accurate, quanto da giornali, associazioni, istituti di ricerca. Chi decide di approcciare i dati pubblicati dalle PA per un’attività di ricerca, necessita quindi che queste informazioni siano accessibili a sistemi automatici, che hanno bisogno di strutture uniformi e standardizzate.

Anche se sono consentiti link ad altre sezioni del sito per evitare l’inutile duplicarsi di documenti ed informazioni, la norma specifica che l’utente deve poter accedere “senza dover effettuare operazioni aggiuntive” (Allegato 1 D.Lgs. 33/13). Questa normativa, inoltre, deve essere letta in combinato disposto col Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs 82/05), che all’art. 52 prevede che “i dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano, con qualsiasi

modalità…, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto”. Occorre dunque che i dati non solo siano pubblicati, ma lo siano in un formato che chiunque possa leggere con i normali strumenti informatici (quindi formato testo, pdf e così via; sul sito www.digitpa.gov.it è disponibile un elenco dei formati disponibili) e che siano anche machine-readable, ossia fruibili direttamente da un calcolatore che li possa importare in modo automatico. Se, ad esempio, anziché stampare un documento direttamente in pdf lo stampiamo fisicamente e poi lo scansioniamo, possiamo ugualmente ottenere un pdf, ma in questo caso i dati contenuti dovranno essere ricopiati a mano o trattati con un OCR per essere utilizzati in un’analisi, mentre in un pdf generato direttamente saranno fruibili in modo automatico. Di nuovo, la scansione di atti e tabelle non rispetta la normativa vigente e non rispetta lo spirito della norma sulla trasparenza, per cui credo possa essere sanzionata. Non mi risultano, al momento, processi e condanne, anche perché si tratta di una normativa recente, che deve essere ancora in larga parte compresa, implementata, utilizzata. Personalmente, comunque, cercherò di fare in modo di non essere il primo destinatario di una condanna, ma se qualche collega vuole offrirsi volontario, sarà certamente una sentenza destinata a fare scuola, e la commenterò volentieri.


G.A. 390 C.I. - G.A. 750

LE MIGLIORI STAMPANTI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI G.A. 750 la stampante per lo stato civile Foglio singolo/ modulo continuo. Connessione USB, parallela, Ethernet Grande durata Prezzo eccezionale

G.A. 390 C.I. per carte d’identità, cartellini, certificati Semplice, pratica, affidabile. Predisposta per collegamento USB e Parallela

Siamo presenti sul MePa: se alcuni dei prodotti qui pubblicizzati non dovessero risultare caricati non esitate a contattarci.

Potete chiederci offerta per: Classificatori professionali a cassetti RISCODIR: software per gestire e contabilizzare diritti di ogni tipo STAMPANTI per anagrafe e stato civile Occhiellatrice manuale e occhielli personalizzati Biadesivi ed etichette trasparenti per foto C.I. Plastificatrice e buste plastificanti Casseforti ignifughe e bauletto ignifugo

sas

Pag. 24

Raccoglitori a libro per anagrafe e stato civile Sistemi per gestione code mono-pluri sportello Distruggi documenti Armadi corazzati per documenti ed oggetti Schedari anagrafici a visibilità diretta completi di porta schede personalizzati. Timbro a secco (elettrico-manuale)

Visitate il nostro sito www.gaeuropaazzaroni.it G.A. EUROPA AZZARONI sas Via del Litografo,1 • 40138 Bologna Tel. 051534951 (r.a.) • Fax 051534918 info@gaeuropaazzaroni.it www.gaeuropaazzaroni.it

Con riserva di modifica ed aggiornamento dati ed immagini


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.