Notiziario ANUSCA 2014 - 04 Aprile

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NOTIZIARIO ANUSCA Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe

Viale Terme, 1056 • 40024 Castel San Pietro Terme (BO) • tel. + 39 051/944641 • www.anusca.it • e-mail: segreteria@anusca.it • sped. in abb. post. AP 45% art. 2. comma 20/b legge 662/96 - DCI Umbria - Reg. Trib. BO n. 5270 il 10/06/1985 • Dir. Resp. Primo Mingozzi - Vice Dir. Paride Gullini

Anno XXVIII, n. 4 • Aprile 2014

Copia € 3,50 (stampato da Maggioli Editore - Santarcangelo RN)

CONOSCIAMO IL NUOVO DIRETTORE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI, IL PREFETTO CINZIA TORRACO di Silvia Zini

R

epocale nell’organizzazione dell’anagrafe, non solo da un punto di vista delle procedure, ma anche della forma mentis con cui gestire il nuovo sistema. Il Ministero dell’Interno, e questa Direzione in particolare, ha un ruolo di centrale importanza nella gestione della partita e il Prefetto Torraco è stato chiamato immediatamente ad un impegno di alto livello, che, siamo certi, saprà onorare nel migliore dei modi. L’ occasione di una visita all’Accademia, effettuata con il Vice Capo Dipartimento Vicario, Prefetto Riccardo Ubaldi, per osservare da vicino le strutture è stata propizia per porre alcune domande al Prefetto Torraco: in questo modo gli operatori potranno iniziare a conoscere il nuovo Direttore che da subito si è dimostrato attento alle problematiche

isale allo scorso dicembre l’avvicendamento alla Direzione Centrale dei Servizi Demografici. Dopo la partenza del Prefetto Giovanna Menghini, destinata alla Prefettura di Massa Carrara, per il delicato ruolo è stata individuata il Prefetto Cinzia Torraco. Da sempre ANUSCA ha trovato nella Direzione Centrale un punto di riferimento importante per orientare il proprio percorso al fianco degli operatori demografici e una grande disponibilità ed attenzione dei Direttori che si sono alternati negli anni per le attività dell’Associazione. Il momento, come si sa, è topico. L’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, che è stata individuata alla base della riorganizzazione dell’intera Pubblica Amministrazione secondo le linee programmatiche dell’Agenda Digitale Italiana rappresenta un’evoluzione

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TESSERAMENTO 2014: RISPONDE GABRIELE LANZONI

P

E ALL’INTERNO

di Primo Mingozzi

arliamo di adesioni con Gabriele Lanzoni, l’addetto ai dati del tesseramento che tiene sotto osservazione praticamente da quando è nata ANUSCA. Un utile collaboratore dell’Associazione che ha in memoria la dinamica dei numeri, unitamente ad un alto spirito di servizio. Gli chiediamo: Lanzoni, 5.303 associati contro 6.884 che erano alla fine del 2013: mancano circa 1.500 soci, qual è il motivo principale? “Siamo al 20 di marzo, ci sono ancora tanti mesi alla fine dell’anno, per cui fra poco penso che avremo gli stessi dati del 2013. Tanto più che i soci apprezzano la

polizza assicurativa. Sottolineo questa previsione anche in base all’esperienza che lascia intravedere una crescita esponenziale mai registrata in passato. Senza assicurazione i nostri soci sono 681, mentre quelli che hanno scelto l’adesione all’ANUSCA con la polizza assicurativa sono 4.622, ovvero in percentuale l’85% del totale degli associati! La proposta della polizza lanciata da ANUSCA nel 2007, ha visto progressivamente aumentare il numero dei soci, perché al tempo stesso è cresciuta la sensibilità professionale degli operatori demografici, che sentono (continua a pag. 18)

Cambio residenza in tempo reale..... pag. 5 Autenticazioni nel procedimento elettorale................................................... pag. 7 Gli atti demografici viaggiano solo on-line....................................................... pag. 9 Concessioni cimiteriali: la sentenza del Tar Puglia........................................................ pag. 11 Il rifiuto dell’ufficiale di stato civile: riflessioni.................................................. pag. 12 Il matrimonio del beneficiario dell’amministrazione di sostegno... pag. 13


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del mondo demografico e alle attività dell’Associazione spese a sostegno della categoria. Nel sottolineare la disponibilità dell’Associazione alla collaborazione di sempre, in occasione della visita, il Presidente Gullini ha rivolto al Prefetto l’augurio di buon lavoro a nome di tutta l’ANUSCA. Gentile Direttore, per farLa conoscere agli operatori demografici, Le chiediamo qual’è stato il Suo percorso formativo e professionale che l’ha portata a

servizi dell’Amministrazione, al centro e in periferia. Aveva già avuto modo di conoscere l’Associazione e l’attività che compie al fianco degli operatori? Per il piglio e la passione con la quale il Presidente Paride Gullini guida l’Associazione, era praticamente impossibile non conoscerne l’attività. Le iniziative dell’Associazione godono di fama e consenso a livello nazionale. Comunque, nel mese di novembre ho partecipato, come semplice osservatore, al Convegno tenutosi ad Abano: è stata, per me un’utile

Un momento della visita del nuovo Direttore Centrale

diventare Direttore Centrale per i Servizi Demografici? Non era nelle mie aspettative avere da subito un riconoscimento così importante quale quello di essere preposta alla Direzione Centrale per i Servizi Demografici. So che è un impegno di grande responsabilità, che assorbirà tutte le mie energie, ma ad esso dedicherò tutta me stessa. Io credo che un funzionario che abbia una cultura di governo non possa sottrarsi a raccogliere sfide dalle quali dipende una svolta di modernizzazione della nostra società. Mi riferisco, ovviamente, all’obiettivo della digitalizzazione che non può non toccare un settore così nevralgico come quello dei servizi, che riguardano la vita della comunità nazionale. Mi sarà di grande aiuto, in questo orizzonte, l’esperienza professionale che mi ha maturato e arricchito nei vari “steps“ del percorso formativo: un “background” che ha riguardato tutti i

occasione per conoscere i problemi che si dibattono al suo interno e i tratti distintivi dell’attività. Lei arriva a guidare questa Direzione in un momento di grandi cambiamenti organizzativi per la PA. L’ANPR è destinata a modificarne l’organizzazione. Può illustrare agli operatori lo stato dell’arte? Non è un caso che il Governo e il Parlamento abbiano messo mano negli ultimi anni ad un riordino complessivo, razionale ed organico, della legislazione in materia di servizi anagrafici e demografici. E questo perché essi sono lo strumento elettivo per poter conoscere la composizione, qualitativa e quantitativa, della popolazione e le sue dinamiche. E se non si conosce, non si può governare, come diceva Einaudi: “conoscere per deliberare”. D’altra parte solo al Ministero dell’Interno poteva essere affidato un simile compito, perché esso è chiamato a governare le grandi mutazioni del corpo sociale,

a prevederne i cambiamenti e ad individuare le linee di sviluppo. Il Ministero dell’Interno è quindi consapevole dell’onere che lo attende, che però chiama in causa altri protagonisti istituzionali. L’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente è un serbatoio, un collettore che, attraverso un processo di autoalimentazione, o come si dice oggi di feed-back, finisce per essere il destinatario di tutte le richieste di informazioni e conoscenze, grazie ad un sistema di interconnessione che non ha precedenti nell’architettura istituzionale del Paese. È già in corso la prima fase di realizzazione del progetto avviato con l’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 agosto 2013, n.109. E’ in avanzata fase di elaborazione il secondo schema di regolamento che ne completa e integra l’impianto complessivo delle disposizioni. In un panorama complesso come quello attuale e del prossimo futuro, quale ruolo, a Suo avviso, riveste la formazione degli operatori? La formazione degli operatori demografici è sempre stato un aspetto rilevante al quale l’Amministrazione, tramite anche l’Accademia, ha dedicato sempre grande attenzione. E ancor più coinvolgente sarà l’impegno della mia Direzione in una (continua a pag. 4)

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IL SALUTO DEL PREFETTO RICCARDO UBALDI In occasione della visita del 13 marzo scorso, nel corso della quale il nuovo Direttore dei Servizi Demografici Prefetto Cinzia Torraco ha visitato le strutture dell’Accademia e visto da vicino le attività di ANUSCA, il Prefetto Riccardo Ubaldi, Vice Capo Dipartimento Vicario Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno, prossimo al pensionamento, ha voluto, con l’occasione, portare il proprio saluto di congedo al Presidente e ai dipendenti dell’Associazione. Parole sentite da parte del Prefetto apprezzatissime da tutti i presenti. Si tratta comunque solo di un arrivederci perchè il Prefetto Ubaldi si è dichiarato a disposizione per ogni contributo di idee di cui l’Associazione avrà bisogno. Una disponibilità che ci onora e che ci sarà presto occasione di mettere a frutto a favore degli operatori demografici.

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prospettiva nella quale gli ufficiali di stato civile e di anagrafe non saranno più semplici operatori, ma custodi sensibili ed attenti di quel patrimonio informativo che consentirà di riscrivere, come in una ragnatela, la trama e l’ordito del territorio e della popolazione che in essa vive ed opera: una riscrittura resa ineludibile dalle sfide del cambiamento di una società, ora non più ferma, ma agile e dinamica. Prossime novità all’orizzonte anche per quanto riguarda lo stato civile, con il progetto di informatizzazione dei registri. A che punto siamo? A questa esigenza di rinnovamento non poteva sfuggire la materia della stato civile. Qui l’innovazione deve essere circondata da tutte le cautele necessarie alla conservazione dell’atto cartaceo, che resta, al momento, l’unico strumento atto a fare fede, fino a prova contraria, dei diritti della persona. In questo settore non si registrano né lentezze né ritardi, ma soprattutto una maggiore attenzione motivata dalla preoccupazione di non alterare un sistema che finora ha funzionato egregiamente e che deve essere salvaguardato da rischi e contraccolpi che potrebbero

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rivelarsi perniciosi per la certezza del diritto, al momento cardine del nostro ordinamento positivo. Ha un messaggio che vorrebbe inviare tramite ANUSCA agli operatori demografici del nostro Paese? Colgo l’occasione di questo incontro giornalistico per dire agli operatori che essi troveranno sempre nel Ministero dell’Interno e nella Direzione Centrale di cui mi è stata affidata la responsabilità, il veicolo, meglio, oserei dire, il portale umano, fatto cioè di operatori in carne ed ossa e non come in un recente film,

a cui potranno sempre rivolgersi per la soluzione dei problemi e delle difficoltà. Aggiungo che ho ricevuto una pesante eredità: quella di traghettare una struttura ministeriale, ove è ancora forte la fisionomia burocratica, verso uno strumento di conoscenza, di analisi e di governo della popolazione, che dovrà essere in linea con i cambiamenti della nostra epoca. Farò questo con l’aiuto di tutti. Al termine del mio mandato mi giudicherete sulla base dei risultati raggiunti. I fatti diranno se le aspettative sono andate deluse.


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CAMBIO DI RESIDENZA IN TEMPO REALE: PER IL DICHIARANTE NON SONO AMMESSI “RIPENSAMENTI”

A

due anni dall’introduzione della procedura del cambio di residenza in tempo reale ad opera del Decreto Legge 9/2/2012 n. 5 si rilevano tuttora molti dubbi e perplessità in merito alle procedure e ai comportamenti che gli operatori demografici devono adottare nei rapporti con l’utenza. D’altra parte gli ufficiali d’anagrafe, scrupolosi custodi degli schedari anagrafici e diligenti esecutori delle disposizioni consacrate nella legge anagrafica e nel regolamento anagrafico, hanno dovuto loro malgrado adeguarsi e metabolizzare una procedura piuttosto “indigesta”, che si pone in contrasto con i consolidati principi del diritto amministrativo secondo i quali l’istruttoria e il procedimento precedono e non seguono il provvedimento. L’inversione della logica sequenziale non ha risparmiato “effetti collaterali” spiacevoli per gli operatori demografici, per gli stessi cittadini e più in generale per tutti quegli interessi pubblici e privati per i quali l’iscrizione anagrafica costituisce un requisito fondamentale. Il cambio di residenza in tempo reale è stato introdotto nell’intento di agevolare il cittadino il quale, entro due giorni lavorativi successivi alla presentazione della dichiarazione di cambiamento di residenza, può richiedere ed ottenerne la certificazione ovvero autocertificare l’iscrizione stessa al fine di curare i propri affari e interessi. Ma senza rischio di cadere in banali moralismi, si può affermare che ogni “beneficio ha un costo”, un “rovescio della medaglia”, che nel caso del cambio di residenza in tempo reale consiste nella inammissibilità dei ripensamenti del dichiarante. Questa conclusione prende spunto da situazioni concrete verificatesi già in molti Comuni italiani nei quali il cittadino, dopo aver reso la dichiarazione di residenza ed aver ricevuto dall’ufficiale d’anagrafe la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 e 8 della legge n. 241/1990, si presenta nuovamente dopo

di Noemi Masotti

pochi giorni agli sportelli anagrafici, per richiedere l’annullamento della pratica stessa, asserendo motivazioni di varia natura, più o meno credibili. Il punto cruciale in questo caso per l’ufficiale d’anagrafe non è però la credibilità o meno della motivazione addotta, quanto la ricevibilità e quindi l’accoglibilità della richiesta stessa di annullamento. Un esempio di tale situazione potrebbe essere il seguente: l’ufficiale d’anagrafe del Comune A procede all’iscrizione entro i due giorni lavorativi successivi alla presentazione della dichiarazione di residenza, richiede quindi la cancellazione al Comune B di precedente iscrizione, il quale a sua

volta vi provvede entro i successivi cinque giorni. Dopo qualche giorno, prima ancora che vengano eseguiti gli accertamenti ad opera della polizia municipale, il cittadino si presenta al Comune A per richiedere l’annullamento della pratica, motivando la richiesta con improvvise esigenze familiari. L’ufficiale d’anagrafe del Comune A, intendendo dar seguito a tale richiesta, richiede con una semplice comunicazione al Comune B di ripristinare la cancellazione, ritenendo peraltro “superfluo” in tale contesto procedere con gli accertamenti e con un “inutile” preavviso di rigetto al cittadino stesso ex art. 10-bis della legge n. 241/1990. L’ufficiale d’anagrafe del Comune B rifiuta la richiesta di ripristino dell’iscrizione sostenendo che il procedimento d’iscrizione deve essere concluso

seguendo il dettato normativo, il quale prevede gli accertamenti atti a verificare la veridicità della dichiarazione resa, il preavviso di rigetto entro i quarantacinque giorni dalla dichiarazione e l’adozione di un formale provvedimento di ripristino anagrafico che, comunicato dal Comune A al suddetto Comune B, darà luogo alla reiscrizione anagrafica con decorrenza ex tunc. Quale è il comportamento corretto in questo caso? Se ci limitassimo ad osservare il problema esclusivamente sotto il profilo della “economicità” dell’azione amministrativa, non vi è dubbio che risulterebbe più “conveniente” la soluzione proposta dal Comune A, ma sappiamo bene che sia l’art. 97 della Costituzione, che la legge n. 241/1990, sanciscono che la Pubblica Amministrazione deve svolgere le proprie funzioni bilanciando una molteplicità di principi: economicità, efficienza, imparzialità, pubblicità, trasparenza, legalità, ecc. ecc. Ne consegue che l’ufficiale d’anagrafe a cui è stata resa una dichiarazione di residenza e che ha conseguentemente avviato il relativo procedimento anagrafico “in tempo reale”, deve attenersi a quanto prevede l’art. 18bis del D.P.R. n.223/1989, introdotto dal D.P.R. n. 154/2012, a mente del quale “l’ufficiale d’anagrafe, entro quarantacinque giorni dalla ricezione delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettere a), b) e c), accerta l’effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legislazione vigente per la registrazione. Se entro tale termine l’ufficiale d’anagrafe, tenuto anche conto degli esiti degli eventuali accertamenti svolti dal comune di provenienza, nel caso di iscrizione per trasferimento da altro comune, non invia all’interessato la comunicazione di cui all’articolo 10bis legge 7 agosto 1990, n. 241, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data (continua a pag. 6)


ANUSCA LAVORA PER LA TRASPARENZA Il decreto legislativo 33/2013 ha profondamente innovato le relazioni del Comune con il cittadino, prescrivendo specifici adempimenti per rendere maggiori infomazioni ai cittadini sulle attività degli Enti stessi e facilitare il rapporto con l’utenza. ANUSCA, da sempre attenta alle esigenze dei Comuni, ha raccolto l’SOS pervenuto da alcuni Enti nell’immediata scadenza del 30 settembre scorso, termine individuato per rispondere a quanto richiesto dall’articolo 35 di detto decreto, per realizzare un servizio di supporto. È nato quindi “Amministrazione trasparente: SOS ANUSCA”, un servizio che assicura una tabella con oltre 60 procedimenti dei servizi demografici in formato excel: in colonne successive, oltre all’indicazione dei procedimenti (che coprono stato civile, anagrafe, elettorale, polizia mortuaria), i vari elementi che l’articolo 35 prescrive debbano essere resi pubblici. La tabella deve essere semplicemente personalizzata con i riferimenti puntuali dei vari responsabili del procedimento, per il resto, è già pronta per la pubblicazione, una volta fatti eventuali collegamenti ad altre parti del sito già disponibili. È evidente che chi non avesse ancora provveduto, deve farlo quanto prima, dato che è previsto un rigoroso sistema di controlli (art. 3 delibera CiVIT 71/2013) sul corretto adempimento da parte dei Comuni. Per questa ragione, il servizio di ANUSCA continua ad essere disponibile. Autonomo ma comunque correlato da un punto di vista contenutistico è il servizio “Modulistica trasparente”: nella tabella dei procedimenti è presente una colonna, “Modulistica on line”, che si riferisce alla possibilità per il cittadino di scaricare e/o stampare il modulo predisposto dall’ufficio competente, al fine di poterlo utilizzare nel caso in cui sia previsto o possibile presentare una richiesta scritta. È evidente che un modulo di domanda, corretto e completo in ogni sua parte, non solo agevola il cittadino, ma risulta di grande utilità e semplificazione anche per l’ufficio, che non avrà necessità di chiedere chiarimenti, integrazioni, o di dover assumere la difficile decisione se rigettare l’istanza perchè irricevibile in quanto incompleta. Il servizio di ANUSCA interviene laddove un Comune non abbia questa modulistica già predisposta e ha interesse ad avvalersi di quella proposta dagli esperti dell’Associazione. La modulistica ideata dagli esperti Anusca si differenzia sostanzialmente da quella già messa in commercio da aziende specializzate del settore, in quanto non riguarda le procedure proprie degli uffici, bensì le modalità di presentazione delle istanze e delle dichiarazioni rese dai cittadini utenti. Per tutte le modalità operative relative all’attivazione del servizio tutte le informazioni sono reperibili sul sito www.anusca.it.

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della ricezione della dichiarazione, ai sensi dell’articolo 20 della legge citata. In pratica da tale disposizione si deduce che nel caso in cui il cittadino “si penta” della dichiarazione resa, l’ufficiale d’anagrafe del Comune di nuova iscrizione non può fare altro che prenderne atto e tenerne in debita considerazione nella fase istruttoria; l’ufficiale d’anagrafe infatti dovrà effettuare comunque i dovuti accertamenti e comunicare formalmente all’interessato un preavviso di rigetto, ex art. 10-bis della Legge n. 241/1990, essendo questo l’unico strumento che, ai sensi dell’art. 18-bis sopra citato, impedisce l’automatismo del silenzio assenso decorsi i 45 giorni dalla dichiarazione del cittadino.

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Del resto, se l’ufficiale d’anagrafe non comunicasse il preavviso di rigetto e per ipotesi il cittadino cambiasse nuovamente idea, riconfermando l’intenzione di rimanere iscritto in tale Comune, lo stesso ufficiale d’anagrafe risulterebbe aver violato le norme del nuovo procedimento di “cambio di residenza in tempo reale”, esponendosi a responsabilità di non poca rilevanza. Si comprendono le perplessità sollevate da molti Comuni, ma non si può non evidenziare il fatto che “il cambio di residenza in tempo reale” se da un lato ha costretto gli ufficiali d’anagrafe a stravolgere iter e tempistica dei procedimenti d’iscrizione per favorire il cittadino, dall’altro lato è anche vero che tale disciplina ha maggiormente “responsabilizzato” il cittadino stesso. Non si deve peraltro sottacere che se così non fosse, il cambio di residenza

in tempo reale potrebbe diventare uno strumento molto “pericoloso” in mano a persone che dichiarerebbero il cambio di residenza per ottenere l’iscrizione immediata in un certo Comune, con tutti i benefici da ciò derivanti, per poi chiederne dopo pochi giorni l’annullamento al fine di eludere le conseguenze della dichiarazione non veritiera sancite dall’art. 5, comma 4 del D.L. n. 5/2012. In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano le disposizioni previste dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Ove nel corso degli accertamenti svolti entro il termine di cui al comma 5 emergano discordanze con la dichiarazione resa, l’ufficiale di anagrafe segnala quanto è emerso alla competente autorità di pubblica sicurezza e al Comune di provenienza.


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A PROPOSITO DI AUTENTICAZIONI NEL PROCEDIMENTO ELETTORALE

L

’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, recante “Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale”, come sostituito e modificato rispettivamente dall’articolo 1, comma 1, della legge 28 aprile 1998, n. 130 e dall’articolo 4, comma 2 della legge 30 aprile 1999, n. 120, individua i soggetti legittimati all’autenticazione delle sottoscrizioni relative alle consultazioni elettorali e referendarie. In particolare, l’ultimo periodo dell’articolo 14, comma 1 della citata legge n. 53/1990, estende la competenza dell’autenticazione delle sottoscrizioni anche ai “Consiglieri provinciali e comunali che comunichino la loro disponibilità, rispettivamente, al Presidente della Provincia ed al Sindaco”. La ratio della norma, come modificata, in ultimo dalla legge n. 120/1999, è quella di agevolare il più possibile il buon andamento del procedimento elettorale ampliando la platea dei soggetti aventi potestà di autenticazione delle firme dei sottoscrittori di liste (Consiglio di Stato, V sezione, n.2731/12) e di agevolare le forze politiche ed i comitati promotori di referendum negli adempimenti preparatori dei procedimenti elettorali connessi alla presentazione delle liste. Il Ministero dell’Interno con propria circolare n. 7 dell’11 febbraio 2008, ha espressamente asserito che “per quanto concerne il potere di autenticazione demandato dal citato art. 14 anche ai Consiglieri provinciali e comunali …, si fa presente che tale potere, non essendo stato espressamente limitato dalla legge, può essere esercitato dai consiglieri in carica anche se candidati alle prossime consultazioni elettorali. Analogamente, in mancanza di contraria disposizione normativa, i consiglieri provinciali e comunali sono competenti ad eseguire le autenticazioni di cui si tratta indipendentemente dal tipo di elezione per la quale le sottoscrizioni vengono raccolte.” Nelle elezioni amministrative svoltesi il 26 e 27 maggio 2013, alcuni consiglieri provinciali hanno autenticato le firme dei sottoscrittori

di Iginio Del Vecchio

di alcune liste oltre alle dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di Sindaco e le dichiarazioni di accettazione alla carica di Consigliere comunale in Comuni appartenenti alla provincia di appartenenza. Su ricorso di alcuni elettori i TAR si sono pronunciati sull’argomento in maniera diametralmente opposta, determinando un vero e proprio paradosso giuridico. Il presupposto sull’interpretazione della norma è stato dato dal Consiglio di Stato, sezione V, con sentenza n. 2501/2013 dell’8 maggio 2013 in occasione dell’esclusione dalla competizione elettorale di una lista concorrente nelle

elezioni amministrative del Comune di Salsomaggiore Terme in quanto “oltre al limite stricto sensu territoriale opera il limite funzionale del diretto coinvolgimento nella competizione dell’ente del quale il consigliere o assessore è organo quale condizione necessaria per radicare l’eccezionale potere di autenticazione delle firme dei presentatori delle liste elettorali a decorrere dal centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature (in tal senso: Cons. Stato n. 2371/2012)”. Il Consiglio di Stato, su sollecitazione del Ministero dell’Interno, in data 10 luglio 2013 ha espresso il parere n. 2771/2013 sulla contestata applicazione del più volte citato articolo 14 della legge n. 53/1990. In tale parere l’Alto Consesso ha precisato innanzitutto il carattere tassativo dei soggetti legittimati all’autenticazione delle sottoscrizioni

indicati dall’articolo 14, comma 1, oltre che dai soggetti che esercitano tale potere certificatorio in via ordinaria. Entrando in merito al busillis, il Consiglio di Stato ha chiarito in primis che la veridicità della norma contestata consente ai Consiglieri comunali e provinciali di autenticare le sottoscrizioni nei procedimenti elettorali ma, in base al vigente ordinamento degli enti locali, essi esercitano il loro mandato nell’ambito del territorio della propria circoscrizione elettorale, pertanto la potestà certificatoria è efficace se esercitata all’interno del proprio territorio di appartenenza. Oltre al su esposto requisito della territorialità, continua il citato parere, occorre che ci sia la “causa di legittimazione, che la giurisprudenza amministrativa ha individuato nel coinvolgimento dell’ente nella competizione elettorale, definendolo “requisito della pertinenza””. Il TAR Basilicata con sentenza n. 457 del 31 luglio 2013, a proposito delle elezioni nel Comune di Tricarico (Matera), ha interpretato la norma de quo in maniera estensiva e non tenendo conto di quanto formulato dal Consiglio di Stato nel suo parere n.2771/2013, ritenendo che “dalla lettura dell’articolo 14 non si evince tale ulteriore restrizione che appare contraddire la sopramenzionata logica di ampliamento dei margini di efficienza del procedimento elettorale connessa all’estensione del numero dei soggetti abilitati all’autenticazione di firma dei sottoscrittori…”. Diversamente si è espresso il TAR Toscana nella sua sentenza n. 1312/2013 del 26 settembre 2013 in merito alle elezioni amministrative svoltesi nel Comune di Gavorrano (Grosseto) che ha condiviso l’indirizzo espresso dal Consiglio di Stato nella citata sentenza n. 2501/2013 dell’8 maggio 2013 e del parere n. 2771/2013, sostenendo che “il Consigliere dell’ente (continua a pag. 8)


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locale esercita il potere di autentica delle sottoscrizioni ex art. 14 della legge 21 marzo 1990 n. 53 esclusivamente nei limiti della propria circoscrizione elettorale ed in relazione alle operazioni elettorali dell’ente nel quale opera”. Il giudice amministrativo di 1° grado conseguentemente ha annullato tutti gli atti della consultazione elettorale a partire dall’ammissione di una lista, sciogliendo il consiglio comunale. Ora il Comune di Gavorrano è retto dal Commissario Prefettizio, mentre, per la stessa ragione, il TAR Puglia con sentenza n. 1416/2013 del 17 ottobre 2013 in relazione alle elezioni amministrative svoltesi nel Comune di Valenzano (Bari), ha annullato tutti gli atti della consultazione elettorale, ma non ha sciolto il consiglio comunale per cui il sindaco e l’amministrazione comunale eletta, continuano ad amministrare il Comune in attesa del pronunciamento del Consiglio di Stato. Il TAR Puglia ha argomentato la sua decisione aderendo al filone giurisprudenziale, secondo il quale il consigliere provinciale non è legittimato ad autenticare tali sottoscrizioni, in quanto risulta assente la causa di legittimazione ovvero il

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requisito della pertinenza. Il finale di questa telenovela giurisprudenziale l’ha posta il Consiglio di Stato, Sezione V, che con sentenza n.716/2014 del 21 gennaio 2014 che ha confermato la correttezza procedimentale e quindi la validità delle elezioni amministrative svoltesi il 26 e 27 maggio 2013 ed il 9 e 10 giugno per il turno di ballottaggio, nel Comune di Valenzano. Nella suddetta sentenza, i giudici chiamati a valutare la diatriba hanno decretato che consiglieri e assessori provinciali hanno la facoltà e la competenza di autenticare le firme anche per le competizioni elettorali comunali. L’Alto Consesso amministrativo ha argomentato il suo dispositivo osservando innanzitutto che la sentenza emessa per il caso di Salsomaggiore Terme (C.d.S., sezione V, sentenza dell’8 maggio 2013, n. 2501) richiamata nella sua sentenza dal TAR Puglia, è un caso isolato (per cui non bisogna tenerne conto?) e che lo stesso Consiglio di Stato (Sezione prima, parere n. 3457/2013 del 26 luglio 2013) ha formulato il suo parere solo in sede consultiva (anche di ciò non bisogna tenerne conto?) e senza approfondire bene il problema. Inoltre, continua, le sentenze richiamate dal TAR Puglia nella sua decisione n. 1416/2013 sono applicabili solo al caso

SULLA PAGINA!!! in esame in quanto sono inerenti al solo principio della territorialità, mentre non affrontano il problema sulla esistenza di un limite funzionale del potere di autenticazione da parte dei consiglieri di un ente locale. Lo stesso Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria, con sentenza n. 22 del 9 ottobre 2013 ha affermato il principio, continua la pronuncia sul caso Valenzano, secondo cui i pubblici ufficiali, ai quali la legge elettorale conferisce il potere di autenticare le sottoscrizioni delle liste dei candidati, sono titolari del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente all’interno del territorio di competenza dell’ufficio di cui sono titolari o ai quali appartengono. Le precedenti sentenze, secondo il C.d.S. non hanno affrontato il problema oggetto di controversia se vi è un limite funzionale all’esercizio del potere di autentica da parte dei consiglieri di un ente locale. La questione è stata, secondo il C.d.S., affrontata solo nella sentenza dell’8 maggio 2013, n. 2501, relativa alle elezioni del Comune di Salsomaggiore Terme, nella quale sono stati stabiliti nella territorialità e nella pertinenza i requisiti necessari acchè sia legittima l’autentica delle firme nel procedimento elettorale. Ma tale decisione, il Collegio riunitosi sul caso Valenzano, non la condivide. Di tale decisione sicuramente ne trarranno vantaggi i Comuni di Molfetta, Gavorrano, Tricarico ed altri Comuni della provincia di Caserta. Per quanto riguarda i contrapposti pronunciamenti, non entrando in merito al disposto del Consiglio di Stato, mi limito ad osservare che si tratta di un problema ricorrente trattandosi il nostro di un ordinamento di civil law (a differenza degli ordinamenti di common law, in cui il precedente giurisprudenziale è vincolante per il giudice successivo), ma tali situazioni determinano incertezze giurisprudenziali creando solo panico e confusione negli operatori che hanno bisogno nell’espletamento dei procedimenti anche della “certezza di giudizio”.


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GLI ATTI DEI DEMOGRAFICI VIAGGIANO SOLO ONLINE (MA NOI LO SAPEVAMO GIÀ)

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due anni dal decreto semplificazioni del governo Monti (D.L. n. 5/2012, convertito dalla legge n. 35/2012), arriva il decreto attuativo dell’articolo 6, relativo alle modalità di comunicazione telematica tra Comuni nell’ambito dei servizi demografici. Istruzioni per l’uso: il decreto del Ministero dell’Interno 12 febbraio 2014, in Gazzetta Ufficiale il 25 febbraio non va letto di fretta né deve farci mettere in discussione quanto (poco o molto) abbiamo finora imparato in tema di innovazione tecnologica. È infatti indispensabile concentrarsi sull’oggetto della norma per capire che essa cambia poco o nulla di quanto già tutti facciamo (o dovremmo fare) nelle comunicazioni riguardanti almeno l’Anagrafe e lo Stato Civile. L’argomento è chiaro sin dal titolo: la trasmissione di atti e documenti. Parliamo cioè soltanto delle modalità di comunicazione (non dei contenuti) che debbono avvenire “esclusivamente in modalità telematica” in quattro ambiti: anagrafe, stato civile, elettorale e le comunicazioni dei notai ai Comuni per quanto attiene alle annotazioni delle convenzioni matrimoniali. Si tratta di un obbligo semplicemente ribadito, poiché le norme che prevedono - ove possibile - di operare soltanto in modalità digitale esistono da tempo e sono quelle del Codice dell’amministrazione digitale. A parere di chi scrive sono due gli aspetti significativi che tuttavia emergono. Il primo, trasversale, riguarda la definitiva prevalenza (per chi ancora avesse dubbi) della posta elettronica certificata rispetto alla posta elettronica semplice: soltanto la prima, infatti, garantisce sempre la validità della comunicazione tra pubbliche amministrazioni. Tale assunto deriva dal passaggio, presente all’art. 1 e poi richiamato nei seguenti tre, relativo alla validità delle comunicazioni se la provenienza è verificata “ai sensi dell’art. 47, secondo comma, del CAD”, che prevede quattro modalità: a) firma digitale o firma elettronica

di Andrea Antognoni

qualificata (e qui occorrerebbe una modifica della norma includendo anche la firma elettronica avanzata, nda); b) segnatura di protocollo (naturalmente informatica); c) quando è comunque possibile accertarne la provenienza secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle regole tecniche da emanarsi in base all’art. 71 del CAD; d) trasmissione mediante PEC.

Il secondo aspetto di novità è limitato all’ambito elettorale. Il primo articolo richiama alla sostituzione degli atti e documenti in materia elettorale con il modello allegato al decreto stesso. Si tratta in sostanza di un tracciato XML contenente tutti i dati dell’elettore, tale da consentire la trasmissione digitale degli elenchi di cittadini inclusi nelle revisioni. L’obbligo di utilizzarlo decorre dal primo gennaio 2015, ma nulla impone che si debba attendere quella data cosicché potremmo ritrovarci a maneggiare questo tipo di file, quanto meno in ricezione, anche già quest’anno. Una breve nota la merita

anche il quarto articolo, relativo alle comunicazioni degli atti da parte dei notai. Vi si ribadisce, con un ulteriore eccesso di ridondanza, che gli atti “sono firmati digitalmente per attestarne la conformità all’originale”. Dovrebbe tuttavia trattarsi di ovvietà in quanto le norme del CAD impongono che ogni atto e documento nativo digitale debba essere provvisto di firma digitale qualora la firma stessa sia un elemento essenziale dell’atto e necessaria per soddisfare il requisito della forma scritta o, per quanto attiene alle copie informatiche di documenti analogici debba essere presente in ogni caso per attestare la conformità all’originale cartaceo (CAD, art. 22, commi 1 e 2). Esattamente come avviene già, senza bisogno di continue sottolineature, nello scambio telematico degli atti dello Stato Civile. Concludiamo con una riflessione più ampia sul nostro lavoro. I servizi demografici sono da anni sollecitati nell’applicazione delle nuove tecnologie e il risultato, occorre sottolinearlo, è che quasi sempre nei Comuni è proprio il nostro l’ufficio che maggiormente utilizza strumenti digitali. Anzi, nei piccoli enti molto spesso è l’unico che adopera continuamente la posta elettronica certificata, produce documenti informatici “nativi digitali”, alimenta banche dati telematiche. Abbiamo di fronte agli occhi l’ennesima prova di valore degli operatori demografici e della loro disponibilità al cambiamento: sarebbe anche ora di riflettere su quanto sia sbagliato c’è ancora chi lo fa – sentirci gli ultimi della classe quando invece siamo spesso un passo avanti rispetto agli altri servizi comunali. Per non parlare poi di altri comparti del sistema pubblico (pensiamo solo ai Tribunali, alle procure…) che, se cominciassero a utilizzare le tecnologie nelle loro comunicazioni, contribuirebbero non poco a ridurre i costi e far guadagnare efficienza all’intero Paese.


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TAR PUGLIA: È POSSIBILE TRASFORMARE LE CONCESSIONI CIMITERIALI DA PERPETUE A TEMPORANEE di Graziano Pelizzaro

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e concessioni perpetue sono per tantissimi Comuni un vero e proprio tormento. Una forma di concessione di sepolcri non più possibile dal 1975, ma che prima di allora aveva sparpagliato nei cimiteri miriadi di posti salma intoccabili, che nel tempo si sono rivelati una vera palla al piede per le gestioni cimiteriali, sia sul piano economico che sul fronte della disponibilità di posti salma. In tanti ci avevano provato a scardinarle, usando diversi grimaldelli. Sinora, però, con scarsi risultati, specie quando si era provato ad adottare provvedimenti di carattere generale, quasi dei “colpi di spugna” su quelle concessioni. Molti erano stati anche i pronunciamenti giurisprudenziali. Ne riportiamo alcuni: Consiglio Stato, sez. V, 11 ottobre 2002, n. 5505. La normativa regolamentare comunale di polizia mortuaria e sui cimiteri intanto è legittima in quanto non viene a porsi in contrasto con la normativa regolamentare adottata dal Governo, in virtù di quanto previsto dall’art. 4 disp. prel. c.c. La normativa comunale che impone, a pena di decadenza, il rinnovo della concessione cimiteriale perpetua al trascorrere di ogni trentennio è venuta a trovarsi in contrasto con la disposizione di cui all’art. 93 del regolamento governativo

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approvato con d.P.R. n. 803 del 1975 (il cui contenuto è stato poi ripetuto nell’art. 92 d.P.R. 10 settembre 1990 n. 285). Consiglio Stato, sez. V, 7 ottobre 2002, n. 5294. Sotto la vigenza del d.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803, una concessione cimiteriale perpetua non può essere revocata e la sua cessazione può darsi unicamente nell’eventualità di estinzione per effetto della soppressione del cimitero. Si è sempre ritenuto, cioè, che la modificabilità del titolo concessorio fosse possibile solo per espressa disposizione di legge, per contratto o per il verificarsi di casi di estinzione. Ora la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Puglia, Lecce, sez. II, 31/1/2014 n. 289 rappresenta una vera e propria rivoluzione dell’orientamento interpretativo, introducendo il concetto prevalente della finalità pubblica, verso il quale risulta affievolito il diritto di godimento del bene, “soggiacendo ai poteri regolativi e conformativi di stampo pubblicistico”. In sintesi, pronunciandosi sulla legittimità del regolamento comunale di Gallipoli che aveva disposto la trasformazione delle concessioni c.d. “perpetue” in concessioni temporanee di lunga durata soggette a rinnovo, il T.A.R. ha sentenziato: La gestione dei siti cimiteriali è permeata dalla disciplina pubblicistica demaniale; ciò implica che, se nei confronti dei terzi lo ius sepulchri garantisce al concessionario ampi poteri di godimento

del bene, con la conseguenza che, nei rapporti interprivati, la protezione della situazione giuridica è piena, assumendo la fisionomia tipica dei diritti reali assoluti di godimento, tuttavia, nei confronti della p.a. concedente esso costituisce un “diritto affievolito” in senso stretto, soggiacendo ai poteri regolativi e conformativi di stampo pubblicistico. Ciò posto, la natura demaniale dei cimiteri contrasta con la perpetuità delle concessioni cimiteriali; essa, infatti, finirebbe per occultare un vero e proprio diritto di proprietà sul bene demaniale (cimitero), che per sua natura è un bene pubblico, destinato a vantaggio dell’intera collettività. Ne consegue che l’utilizzo di tale bene in favore di alcuni soggetti - che è ciò che si verifica attraverso una concessione - deve necessariamente essere temporalmente limitato (anche stabilendo una durata prolungata nel tempo e rinnovabile alla scadenza), venendo altrimenti contraddetta la sua ontologica finalità pubblica, al quale il bene verrebbe definitivamente sottratto. Pertanto, nel caso di specie, risulta corretto il regolamento del Comune che ha disposto la trasformazione delle concessioni c.d. “perpetue” in concessioni temporanee di lunga durata soggette a rinnovo, così come corretta si rivela la contestata disposizione regolamentare nella parte in cui ha imposto al concessionario il pagamento di un canone concessorio per il loro rinnovo. Quali conseguenze potrà avere questo pronunciamento? Ci si può attendere che ora tutti i Comuni si affrettino a modificare i propri regolamenti, stabilendo la durata della concessione trasformata in temporanea e le relative tariffe. Ma la nuova durata della concessione, quale decorrenza potrà avere? Quella del contratto originario oppure quella della modifica regolamentare? Aspetti sui quali sicuramente proseguirà il confronto e la produzione interpretativa, fino alla prossima puntata.


CITTADINANZA: UN RIFIUTO PUNITO DAL TRIBUNALE CHE DEVE FAR RIFLETTERE

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a un collega ci viene segnalata la sentenza di un Tribunale italiano che accoglie il ricorso di un cittadino contro il rifiuto dell’ufficiale dello stato civile, che aveva negato l’acquisto della cittadinanza italiana nei confronti del figlio minorenne convivente con il genitore divenuto cittadino, così come richiesto dalle parti invocando l’art. 14 della legge 91/1992. Il Tribunale, oltre a decidere positivamente a favore del minore, condanna al pagamento delle spese processuali l’ufficiale dello stato civile, al quale non resta che manifestare la propria preoccupazione, amarezza ed indignazione. Eppure, il rifiuto era basato sulla corretta applicazione della normativa vigente, in quanto il figlio minorenne per il quale si chiedeva l’acquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 14 legge 91/1992, era divenuto maggiorenne prima che il genitore avesse prestato il giuramento (elemento decisivo per la decorrenza dell’acquisto della cittadinanza del genitore e, quindi, per la possibilità di trasmetterla al figlio se fosse stato ancora minorenne) come chiaramente indicato nell’art. 15 della legge 91/1992. Purtroppo il rifiuto dell’ufficiale dello stato civile non lasciava comprendere le motivazioni di base che impedivano l’acquisto della cittadinanza italiana, non venivano richiamate le specifiche disposizioni al riguardo, né invocati gli articoli della legge sulla cittadinanza a sostegno della propria tesi – in particolare,

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di Renzo Calvigioni

l’art. 15 – né spiegati i passaggi e la tempistica prevista dalla normativa che avevano portato al provvedimento negativo: in sostanza, appariva come un rifiuto infondato, privo di supporto normativo, incomprensibile anche per il giudice che, infatti, accoglieva il ricorso, aggiungendo la condanna al pagamento delle spese, quasi a voler sottolineare l’illegittimità del rifiuto, così come strutturato. Occorre sottolineare che la sentenza del Tribunale assume particolare rilevanza, non solo per l’aspetto relativo alla condanna delle spese processuali, che pure colpisce duramente l’ufficiale dello stato civile, ma soprattutto per la sostanza della decisione che concede l’acquisto della cittadinanza italiana ad una persona che non ne ha diritto secondo la vigente normativa, senza dimenticare che genera un precedente giurisprudenziale che potrebbe facilmente essere invocato, in casi analoghi, dagli avvocati di parte, al fine di ottenere lo stesso trattamento per i propri assistiti: quante conseguenze negative per un rifiuto mal formulato da parte dell’ufficiale dello stato civile! Ricordiamo, però, che il rifiuto è un provvedimento importante, che ha rappresentato la base di partenza di percorsi giudiziari che, in alcuni casi, hanno portato a decisioni di grande rilievo su aspetti ed elementi fondamentali del nostro ordinamento: basti pensare che dal rifiuto – legittimo e confermato tale in tutte le sedi dell’ufficiale di stato civile di attribuire il cognome materno alla figlia di due coniugi milanesi, è iniziato il lungo iter che, scalando i diversi gradi di giurisdizione attraverso Tribunale, Corte di Appello, Cassazione, Corte Costituzionale è arrivato fino alla Corte Europea per i Diritti dell’Uomo che ha sanzionato l’Italia perché la nostra normativa non consente la scelta richiesta dai coniugi. O ancora, dal rifiuto dell’ufficiale dello stato civile alle pubblicazioni dello straniero privo di regolarità del soggiorno, esaminato dal Tribunale su ricorso dell’interessato,

si è arrivati alla sentenza della Corte Costituzionale che ha abrogato parte dell’art. 116 c.c. per incostituzionalità, senza dimenticare i rifiuti pure in materia di cittadinanza che, impugnati dagli interessati, hanno portato i giudici ad orientamenti di maggiori aperture e favore verso i richiedenti la cittadinanza, poi trasfusi dal legislatore nelle recenti disposizioni. Dunque, il rifiuto è un provvedimento “nobile”, ma complesso e difficile, che deve essere costruito con estrema cura ed attenzione perché, in caso contrario, può ritorcersi contro chi lo ha emesso: il risultato negativo potrebbe essere non solo la condanna alle spese processuali, ma anche una successiva richiesta di risarcimento del danno. A tal fine, si raccomanda di evitare quei modelli che girano sul web, da chiunque siano proposti, che liquidano il rifiuto con due o tre righe di spiegazioni: sono facili da utilizzare, ma rappresentano un enorme regalo per gli avvocati del ricorrente che demoliranno facilmente le poche righe di motivazioni, ottenendo un facile successo, dimostrando al giudice l’infondatezza ed illegittimità del rifiuto e la scarsa professionalità dell’ufficiale dello stato civile, non in grado di far comprendere la correttezza del suo operato. Questo non significa che il giudice non possa accogliere la richiesta della parte, anzi spesso la vicenda processuale si conclude a favore del ricorrente: ma tale esito dovrà avvenire per una diversa interpretazione del Tribunale, (continua a pag. 20)


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IL MATRIMONIO DEL BENEFICIARIO DELL’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

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lcuni quesiti pervenuti forniscono lo spunto per approfondire una problematica che l’ufficiale dello stato civile può trovarsi ad affrontare al momento della richiesta, da parte dei cittadini, delle pubblicazioni matrimoniali. Il caso di cui si tratta riguarda la possibilità per chi è beneficiario di una amministrazione di sostegno di poter contrarre matrimonio. Sappiamo che in base all’art. 404 del c.c. la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio. Dell’amministrazione di sostegno è data pubblicità mediante comunicazione all’ufficiale dello stato civile il quale apporrà annotazione a margine dell’atto di nascita. Sappiamo altresì che tra le condizioni previste dal codice civile al Capo III per contrarre matrimonio l’unica condizione attinente la capacità di intendere e di volere è l’articolo 85 diretto in modo esplicito all’interdetto per infermità di mente, colui cioè che in base all’articolo 414 del c.c. si trova in condizione di abituale infermità di mente che lo rende incapace di provvedere ai propri interessi. Beneficiare di un’amministrazione di sostegno non costituisce pertanto impedimento al matrimonio perché il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti quegli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno. Ma quali sono gli atti che il giudice ha affidato alla rappresentanza dell’amministratore di sostegno? È questa l’informazione fondamentale che manca all’ufficiale dello stato civile al quale è stata richiesta la pubblicazione di matrimonio da parte del soggetto amministrato.

di Grazia Benini

Il quarto comma dell’art. 411 del c.c. prevede infatti che: “Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l’amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l’interdetto o l’inabilitato, si estendano al beneficiario dell’amministrazione di sostegno, avuto riguardo all’interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento è assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che può essere presentato anche dal beneficiario direttamente.”

La possibilità di contrarre matrimonio potrebbe essere una delle limitazioni previste dal giudice tutelare nel provvedimento di nomina dell’amministratore di sostegno ovvero potrebbe essere nel suo interesse successivamente inserita. Da qui consegue che nel caso in cui l’ufficiale dello stato civile rilevi in occasione della richiesta di pubblicazione matrimoniale, a margine dell’atto di nascita un’annotazione di nomina di amministratore di sostegno, a tempo determinato o indeterminato, sia indispensabile dare comunicazione al giudice tutelare che ha pronunciato l’amministrazione, della volontà al matrimonio espressa dal beneficiario dell’amministrazione di sostegno. La procedura matrimoniale potrà a questo punto proseguire senza alcun ritardo; spetterà al giudice, nel caso in cui valuti che al soggetto debba essere estesa la limitazione prevista per l’interdetto alla celebrazione del matrimonio, attivarsi per presentare opposizione ai sensi dell’art. 102 del c.c.

La comunicazione potrà essere del tenore seguente: Comune di _______________ Al Giudice tutelare ______________ Oggetto: BIANCHI MARIO nato a ______________ il ____________ Per gli eventuali adempimenti di Vostra competenza si comunica che il nominato in oggetto ha iniziato presso lo scrivente ufficio la procedura al fine di contrarre matrimonio civile. Poiché da un preventivo esame dell’atto di nascita risulta che in data __________ è stata aperta a tempo indeterminato un’amministrazione di sostegno presso codesto Tribunale (N.______), si comunica che, in mancanza di comunicazioni diverse, si procederà nei tempi previsti dalla legge alla celebrazione del matrimonio. L’Ufficiale dello Stato Civile


Corso ANUSCA: i servizi demografici e il responsabile di procedimento

“SIAMO IN PRIMA LINEA…E CON TANTE RESPONSABILITÀ”

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’hanno ripetuto molti degli operatori demografici… “siamo in prima linea e con tante responsabilità!”, presenti al Seminario ANUSCA di Castel San Pietro Terme, il 27 e 28 febbraio, su “I Servizi Demografici e il Responsabile di procedimento: corretta gestione delle istruttorie e strumenti di autotutela”. ANUSCA lo sa bene e per questo ha attivato servizi per i propri associati come la polizza assicurativa e la tutela legale. Osservando il sorprendente dato (recentemente pubblicato sulla stampa nazionale) che nella città di Roma svolgono la propria attività un numero di Avvocati all’incirca pari al totale dei colleghi di tutta la Francia (!), quando si parla di “responsabilità” (sia essa amministrativa, contabile, penale, civile, disciplinare) sul posto di lavoro in Italia, ci si deve preoccupare ormai ogni giorno di più… Sul dizionario di italiano responsabilità è definita: “il poter essere chiamato a rispondere degli effetti dannosi delle proprie o altrui azioni”. Una preoccupazione condivisa dagli oltre sessanta partecipanti al seminario di aggiornamento professionale di Castel San Pietro Terme, che ha visto come docenti Angela Marcella e Mariangela Remondini (Esperti ANUSCA). Il corso, suddiviso in tre sessioni (due il 27 e una il 28 febbraio), era gratuito per gli operatori degli Enti iscritti all’ANUSCA in regola con l’adesione anno 2014 e questa ennesima opportunità offerta dall’Associazione è risultata gradita ai partecipanti, provenienti da ben 9 regioni, tra i quali segnaliamo i 6 colleghi partiti dal Comune di Mirano (Venezia). Un gradimento cortesemente espresso dai partecipanti, anche a commento dell’iniziativa e sui servizi della polizza assicurativa e della tutela legale, proposti da ANUSCA ai propri associati. Giacomo Oliva (Comune di Verucchio,

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di Sauro Dal Fiume

provincia di Rimini): “Aggiornarsi oggi è molto importante, perché le leggi cambiano continuamente e, a volte, nella routine lavorativa, ci dimentichiamo anche un po’ di questo. Quindi un ‘ripasso’, ma anche un confronto con i colleghi, conoscere le loro casistiche, come è accaduto in questo corso ANUSCA, sono sicuramente utili e importanti. Poi, dico con sincerità che sono davvero contento di aver sottoscritto la polizza assicurativa con ANUSCA, soprattutto dopo…aver approfondito gli argomenti di questo corso! Per fortuna, sino ad oggi, non ho ancora dovuto utilizzare la polizza e spero di non doverlo fare in futuro, ma ho saputo che i colleghi che l’hanno purtroppo dovuta utilizzare, si sono dichiarati soddisfatti della polizza sottoscritta con ANUSCA”. Fiorella Ursini (Comune di Mirano, provincia di Venezia): “L’argomento del corso è davvero ottimo, perché in particolare nell’area demografica si pensa sempre che non ci siano responsabilità e, invece, ce ne sono tante! Trovo quindi molto interessante poterne parlare in un corso di formazione, anche per renderci tutti conto di cosa può capitare ogni giorno al nostro posto di lavoro. Per quanto mi riguarda, considero ANUSCA una valida spalla su cui poter sempre contare, ad esempio per le consulenze che chiediamo spesso ai vostri Esperti, ai quali diamo un giudizio positivo, così come ai servizi dell’Associazione. Ecco perché ogni inizio anno, caldeggio l’adesione dei miei colleghi e del Comune all’ANUSCA, conoscendo bene quali e quanti vantaggi questa Associazione può offrire a noi operatori demografici. Certo… speriamo che ad esempio la polizza assicurativa non ci serva mai, ma siccome c’è, beh…siamo più tranquilli!”. Sirio Mami (Comune di Poggio Torriana,

provincia di Rimini): “Anch’io ritengo che l’aggiornamento per noi operatori sia fondamentale e con il fatto che i Comuni hanno sempre meno risorse a disposizione della formazione dei propri dipendenti, il poter partecipare ai corsi gratuiti di ANUSCA è per noi essenziale, altrimenti non sarebbe possibile iscriverci. Sulla polizza assicurativa ANUSCA condivido il parere dei colleghi: serve, ci serve assolutamente, perché le responsabilità sono immense e proprio in questo momento che siamo nell’occhio del ciclone, il cittadino deve trovare, diciamo così, qualcuno con cui prendersela… Siccome noi operatori siamo in ‘prima linea’, siamo proprio quelli con cui il cittadino se la prende! Oggi chi sta allo sportello comunale spesso si sente dire ‘ma è sicuro di quello che mi sta dicendo?’, minacciando di rivolgersi all’avvocato. È quasi quotidiano, anche nelle piccole Amministrazioni comunali. Oggi poi, andare dall’avvocato è più facile, perché magari è lui stesso che ti suggerisce di aprire una causa”. Ivana Rambelli (Comune di Lugo, provincia di Ravenna): “Credo di poter dire per tutti i presenti che siamo contenti di aver potuto partecipare a questo corso di ANUSCA, perché è importante essere sempre aggiornati, in modo da non lasciarsi sfuggire anche il classico dettaglio. Ho aderito ai servizi proposti da ANUSCA con convinzione, trovando in questa Associazione un punto d’appoggio che ci aiuta davvero nel lavoro di ogni giorno”. Pierluigi Ferrini (Comune di Verucchio, provincia di Rimini): “Occasioni come queste che ci offre l’ANUSCA sono importanti, proprio perché ritengo di grande utilità l’aggiornamento professionale ed in particolare il confronto al corso con i colleghi. Le casistiche sono diverse di giorno in giorno e anche poterci tutelare con la polizza assicurativa ANUSCA, ci permette di affrontare con un poco più di tranquillità il lavoro quotidiano. Mi riferisco soprattutto alle casistiche che cambiano sempre e, a volte, ci trovano anche impreparati proprio per il fatto che non sappiamo cosa ci possa capitare in un ruolo come il nostro, a contatto diretto con il pubblico. Potrei fare un elenco di richieste, le più disparate possibili, che ogni giorno riceviamo…e quindi posso dire che la polizza ANUSCA ci fa lavorare con maggiore serenità”.


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CITYUSER - UNA NUOVA OPPORTUNITÀ GRATUITA PER I COMUNI IN QUOTA D

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na novità per i Comuni iscritti ad ANUSCA in quota D. Per tutto l’anno 2014 e a titolo assolutamente gratuito e senza vincolo di rinnovo, ANUSCA, in collaborazione con GastoneCRM, offre l’opportunità di entrare nel network dei Comuni Italiani che adottano questa App. L’applicazione (dedicata a dispositivi mobili sia Apple sia Android) è scaricabile gratuitamente dagli utilizzatori della città (i cosiddetti city user), ovvero lavoratori, studenti, visitatori, turisti e ovviamente residenti, destinatari delle informazioni che il Comune ritiene sia importante diffondere e notificare su materie di interesse per la collettività. Gli argomenti riguardo cui ricevere le notizie selezionabili dai city user sono: - allerta meteo e Protezione civile - arte, cultura e spettacolo - sport e tempo libero - fiere, mercati e grandi eventi - sagre, tradizione e territorio - scadenze tributi e avvisi - trasporti, traffico e viabilità - salute (a cura del Ministero)

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di S. Z.

Chi scarica la app può selezionare uno o più canali relativi alla propria città (o altre ritenute di interesse appartenenti al network). Il dispositivo comprende un geolocalizzatore, che può accompagnare l’utente su tutto il territorio italiano. I Comuni che desiderino provare l’applicazione senza spese devono semplicemente fare la richiesta ad ANUSCA con l’apposito modulo scaricabile dal sito www. anusca.it. Una volta ottenuto il servizio, tramite un portale ad accesso riservato, il Comune, da una normalissima postazione pc collegata ad internet,

potrà caricare le notizie sui temi di interesse. È possibile inserire notizie in più lingue (che saranno riconosciute automaticamente dagli smartphone dei singoli city user), immagini, indirizzo dell’evento (da ritrovare sulle mappe di Google Maps), la durata dell’evento (per memorizzare inizio e scadenza). Inoltre l’operatore del Comune potrà definire come e quando dare “notifica”, ovvero come avvisare i city user dell’arrivo di una nuova notizia. Un sistema di facilissimo utilizzo, senza costi, che consentirà ai Comuni che sceglieranno Cityuser di avviare una campagna di comunicazione con la propria cittadinanza, con gli strumenti più diffusi oggi. L’app non serve soltanto la popolazione del Comune stesso, ma rappresenta anche un ottimo strumento di proximity marketing e apre anche a nuove opportunità di cross–marketing territoriale. Con ANUSCA entra nel mondo di Cityuser e scoprine GRATIS tutti i vantaggi.

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LA PAGINA DEI QUESITI RISOLTI A cura di Agostino Pasquini

1) Doppia sentenza di divorzio, in Germania e Italia Due cittadini italiani contraggono matrimonio in Germania nel 1994. Il relativo atto viene trascritto nel Comune della sposa (in Piemonte) e nel Comune dello sposo (in Puglia). Nel gennaio 2007 la sposa presenta al competente tribunale in Italia ricorso per cessazione effetti civili. L’annotazione viene fatta nel mio Comune e provvedo a fare comunicazione anche nel Comune dello sposo. Nel luglio 2007 il Comune in Puglia riceve sentenza dal Tribunale di Monaco di scioglimento del matrimonio e viene trascritto e annotato sugli atti di matrimonio dei due Comuni. E fino a qui tutto normale. Nel 2010 io ricevo sentenza di divorzio dal tribunale italiano nel quale si chiede di annotare lo scioglimento del matrimonio che di fatto è già sciolto con sentenza tedesca. Chiedo delucidazioni al Tribunale e non ricevo alcuna risposta. Ora mi si presenta la sposa dicendomi che le si nega un suo diritto non avendo annotato la sentenza. Ma il matrimonio non era già sciolto? Risponde l’Esperto ANUSCA Renzo Calvigioni

Una volta che la sentenza emessa all’estero sia stata riconosciuta efficace, trascritta nei registri di matrimonio ed annotata a margine dell’atto di matrimonio ed effettuato il relativo aggiornamento anagrafico, l’intera vicenda risulta effettivamente conclusa ed appare incomprensibile la nuova sentenza emessa dal Tribunale italiano. Di conseguenza, la sentenza trasmessa dal Tribunale non andrebbe annotata, comunicando al Tribunale

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stesso le motivazioni e cioè che il matrimonio risulta già sciolto. Tuttavia, se nella sentenza fosse contenuto l’ordine per l’ufficiale dello stato civile di annotarla, tale imposizione del Tribunale andrebbe eseguita, anche se non potrebbero essere modificate le date di scioglimento del matrimonio che resterebbero quelle della prima sentenza: anche in questo caso, dopo avere eseguito l’ordine del Tribunale, si dovrà segnalare ufficialmente al Tribunale che il matrimonio risultava già sciolto, citando data e sentenza straniera. Probabilmente nella sentenza italiana ci saranno delle disposizioni integrative relative a questioni patrimoniali, in ogni caso spetterà al tribunale risolvere eventuali conflitti di competenza che dovessero essere sorti con le due sentenze. 2) Introduzione in Italia dalla Francia di urna cineraria Un residente AIRE del Comune chiede di portare nel cimitero comunale l’urna contenente le ceneri della moglie deceduta in Francia. L’agenzia funebre francese gli ha chiesto un atto dal quale si desuma l’acquisto del loculo e la disponibilità del Comune ad accogliere l’urna. Premesso che non sussistono problemi per la concessione del loculo, il nostro problema è il seguente: tenuto conto che il Comune francese ha affidato l’urna al cittadino AIRE, la richiesta di autorizzazione per l’ingresso nel nostro cimitero comunale deve pervenire dal Comune francese o dal cittadino affidatario? Inoltre che documento dovremo rilasciare? Un nulla osta all’ingresso nel cimitero dell’urna? Risponde l’Esperto ANUSCA Claudio Pagano

Preliminarmente si riferisce che l’introduzione delle ceneri in Italia deve essere preceduta da una richiesta presentata dagli interessati o da chi li rappresenta alla nostra Agenzia Consolare all’estero al fine di richiedere al Comune italiano di destinazione finale delle ceneri la prescritta autorizzazione ovvero nulla-osta (in ossequio alle disposizioni dell’ex art. 28 del d.P.R. n. 285/1990 come integrate dalla circolare dell’ex Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993). Ciò detto, nulla vieta che il cittadino italiano o chi lo rappresenta (Agenzia funebre) possa presentare istanza per ottenere l’autorizzazione ex art. 50 citato d.P.R. n. 285/1990 per l’introduzione in cimitero delle ceneri. A fronte della disponibilità effettiva di un loculo ovvero di un ossario/cinerario si potrà pertanto procedere al rilascio della suddetta autorizzazione, del tipo: “[ ] Vista la richiesta di [ ] intesa ad ottenere l’autorizzazione amministrativa per l’introduzione in cimitero di ceneri di [ ]; Visti gli atti d’ufficio; Visto l’art. 50 del d.P.R. n. 285/1990, SI AUTORIZZA l’introduzione nel cimitero comunale di [ ] delle ceneri del Sig. [ ] nato a [ ] il [ ] e deceduto il [ ] a [ ] e cremato il [ ] per la tumulazione presso il manufatto cimiteriale concesso al sig. [ ] nato a [ ] il [ ]”. Sia la richiesta e sia la suddetta autorizzazione dovranno scontare l’imposta di bollo, nella misura vigente.

PUBBLICATO IL BANDO PER IL

VII CORSO DI ALTA FORMAZIONE

IN MATERIA DEMOGRAFICA SUL SITO DI ANUSCA E DELL’ACCADEMIA È POSSIBILE SCARICARE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA Il corso ha come obiettivo la formazione di figure professionali che possano coordinare e gestire il servizio con competenze non solo tecnico-professionali ma anche di taglio manageriale.


Pag. 17 Da INASAIA all’ANPR

ATTIVITÀ PREVENTIVE PER PROCEDERE FLUIDAMENTE

È

ormai noto a tutti che presto INA, ANAGAIRE ed APR Comunale faranno parte del passato. Il dispiegamento del nuovo sistema di sicurezza è già quasi ultimato e, sebbene il passaggio non sia stato scevro da criticità (soprattutto nei collegamenti), ha portato ricadute positive nell’organizzazione e nella fluidità di gestione delle connessioni telematiche predisposte dall’Ufficio Anagrafe con il sistema di Circolarità Anagrafica nazionale. Si sta ora aspettando l’uscita del secondo DPCM che detterà anche le regole tecniche per il subentro di ANPR alle anagrafi comunali, all’AIRE ed all’INA, subentro che ancora oggi (mentre va in stampa il presente Notiziario) è previsto che debba avvenire entro il 1° gennaio 2015. In attesa delle regole, è opportuno prepararsi per affrontare il percorso che porterà all’ANPR a regime. Per il suo ruolo,

l’Anagrafe Comunale si troverà chiamata in causa già dalle prime battute, quando si tratterà di alimentare massivamente l’ANPR - sulla base dei dati già presenti con le informazioni che saranno richieste e che riguarderanno tutti i soggetti di sua competenza. Il processo di prima alimentazione ANPR farà inevitabilmente emergere posizioni anagrafiche anomale, irregolari, incongruenti o disallineate che il Sistema segnalerà al Comune; posizioni che il Comune, per competenza, dovrà bonificare, magari anche in tempi relativamente stretti. Alla luce di quanto sopra, si suggerisce all’ufficio Anagrafe del Comune di adoperarsi fin da ora per avere un quadro chiaro della situazione ed iniziare ad individuare e normalizzare le irregolarità. Per favorire l’operato degli Uffici Comunali, STESEI propone un pacchetto – DIAGNOS PLUS - composto

Denuncia dei redditi 2013

IL TUO “5x1000” ALL’ANUSCA DIVENTA FORMAZIONE! di S.D.F.

Di nuovo in un periodo elettorale (lo scorso anno fu poco dopo il voto alle Elezioni Politiche 2013, questa volta prima e dopo le Elezioni Europee e Amministrative 2014), milioni di italiani saranno chiamati alla compilazione della “denuncia dei redditi” e, tra questi, anche gli operatori dei servizi demografici che hanno una facile occasione per “aiutarsi” in modo concreto, cioè destinando il loro “5 per mille” all’ANUSCA. Infatti, con la cifra del 5x1000 devoluta a favore dell’Associazione, ANUSCA sarà poi nelle condizioni di organizzare gratuitamente altri corsi e seminari di formazione e aggiornamento professionale per i propri associati. Ecco che allora, inserendo nel conosciuto modulo questo codice: 90000910373, si può operare una scelta trasparente, che concretamente aiuterà a sostenere la formazione e l’aggiornamento professionale degli operatori demografici, come dimostrano i corsi “gratuiti” realizzati anche nel 2013 su tutto il territorio italiano, grazie anche al contributo derivante dalla donazione del “5 per mille” all’ANUSCA, iniziative di formazione che vanno sommate alle numerose occasioni economicamente sostenute dall’Associazione stessa nel corso dell’anno, sempre a favore dei propri soci. Questo fondo del “5x1000” può crescere e diventare sempre più consistente, perciò ANUSCA invita i propri associati a fare anche opera di sensibilizzazione nei confronti dei colleghi di lavoro, dei loro parenti e amici, affinché il maggiore numero di persone possibile provveda a scegliere ANUSCA quale destinataria del 5 per mille nella compilazione della Denuncia dei Redditi. Al fine di semplificare il più possibile l’operazione sul modello della denuncia dei redditi, riproduciamo qui a fianco parte del modello interessato con annesso il codice fiscale di ANUSCA. Info: Segreteria ANUSCA 051.944641 – www.anusca.it

da: 1) un applicativo informatico che evidenzia le singole posizioni anagrafiche irregolari e ne indica il motivo. Ecco un esempio reale di un Comune con una popolazione residente di 3279 abitanti: Soggetti presenti in Anagrafe Comunale ed inseriti in INA con stessi dati anagrafici e validati: 2913

In INA con stessi dati anagrafici e NON validati: ........................................... 99 In INA con dati anagrafici diversi: ..... 8 In INA cancellati : .............................. 9 In INA con dati anagrafici da verificare: ........................................ 28 In INA assenti o in altro comune: .... 68 In INA con dati anagrafici anomali: ..12 2) TRE ORE di supporto operativo fornito da competenti tecnici in materia che, mediante sessioni di teleassistenza, si affiancano agli operatori comunali per approfondire i risultati prodotti dall’applicativo e per bonificare le posizioni anagrafiche irregolari ristabilendo così il miglior allineamento possibile tra INA, APR ed Anagrafe Tributaria. Qualora il Comune ritenesse le ore insufficienti, è sempre possibile acquistare ulteriori pacchetti di 3 ore. Non avendo scadenza, il monte ore non consumato potrà essere usato come “centro di soccorso” per superare le difficoltà che la messa regime di ANPR produrrà. Condizioni per Comuni sino a 80 mila abitanti (soluzioni personalizzate per Comuni più grandi):

Il pacchetto DIAGNOS PLUS + TRE ORE DI ASSISTENZA OPERATIVA € 500,00+IVA Ulteriori TRE ORE DI ASSISTENZA OPERATIVA € 390,00+IVA L’ordine deve contenere il numero e la data della Determina con i dati del Referente Fac-simile di determina all’indirizzo: www.steseiservizi.it/BozzaDetDiagnos.doc

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(continua da pag. 1)

sempre più il bisogno di essere tutelati nel proprio lavoro. Da sottolineare che, oltre alla Polizza di Responsabilità Civile (cioè quella che ANUSCA propone dal 2007), proprio da quest’anno 2014, c’è la possibilità, per chi lo desidera, di sottoscrivere in aggiunta anche la Polizza di Tutela Legale. Al riguardo è importante evidenziare che in meno di due mesi, più di 400 operatori hanno scelto questa nuova formula”. Quali sono i vantaggi di questa nuova formula? “I vantaggi si evidenziano considerando che prima di questa tutela legale, in caso di controversia venivano rimborsati solo i danni, mentre oggi con questa nuova tutela, sono coperte le spese di un legale, liberamente scelto, fino ad un massimale di 20.000 euro per caso, per un totale di 40.000 euro annui. Gli operatori in questo modo hanno la tranquillità di una copertura totale rispetto a casi di errore nell’adempimento dei propri doveri d’ufficio che cagionino richieste di risarcimento danni da parte dei cittadini e, per chi opta, anche la sicurezza di avere spese legali e peritali pagate dalla compagnia assicurativa nei casi in cui gli operatori si trovino coinvolti in controversie davanti a un

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giudice. Con grande serietà e trasparenza nei casi che si sono prospettati in questi anni la risposta è stata sollecita e totale e questo è sicuramente una garanzia di affidabilità. Ma non è finita qui.

ANUSCA da qualche anno a questa parte, in considerazione del complicarsi del quadro lavorativo in cui i demografici si trovano ad operare, per fornire una tutela ulteriore, assolutamente unica nel suo genere, ha stanziato un fondo ulteriore di ventimila euro a garanzia di casistiche particolari che vedano coinvolti gli operatori. È un importante impegno economico che tutela maggiormente gli operatori e che testimonia la serietà dell’Associazione.” Senza dimenticare che tutte le quote, prima di tutto, rappresentano un’adesione morale alla mission e ai valori di ANUSCA: ma non solo. Sono

diversi i servizi che i soci individuali possono assicurarsi sottoscrivendo la tessera ANUSCA. “Infatti – conferma Lanzoni – sono diversi i servizi assicurati a chi aderisce ad ANUSCA. La novità più gradita di questi anni è l’Archivio Quesiti on-line, contenente migliaia e migliaia di risposte curate dagli esperti ANUSCA, e ancora la possibilità di porre gratuitamente un quesito tecnico professionale e un parere legale su questioni giuslavoristiche. Inoltre nella quota associativa individuale sono ricompresi quattro numeri del trimestrale ANUSCA Informa e ItaliaOggi, ogni terzo venerdì del mese. Il valore economico di tutte queste proposte è sicuramente più alto dei venticinque euro della quota, ma l’Associazione ritiene importante assumersi questo impegno economico nei confronti di chi la sostiene. Senza dimenticare che da quest’anno sono organizzate, oltre a quelle sul territorio, anche in iniziative di formazione in Accademia gratuite per i soci.” E per quanto riguarda le adesioni dei Comuni, come va il trend? “Premessa fondamentale sono le difficoltà di bilancio ed i tagli conseguenti imposti ai Comuni in questi ultimi (continua a pag. 19)


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anni, che condizionano le possibilità di rinnovare rapidamente l’adesione all’ANUSCA; proprio per queste ragioni, sono numerosi gli operatori demografici che ci scrivono per assicurarci l’adesione, ma ci segnalano al contempo che per le relative determine hanno bisogno di un tempo maggiore. Anche in ragione di ciò, ANUSCA, ben volentieri, essendo a servizio del lavoro degli operatori demografici, lascia attivi i servizi online, in attesa del dovuto regolamento della quota associativa. Un ulteriore dato interessante: stanno aumentando, nel 2014, i Comuni che hanno optato per la quota D, quella più completa dal punto di vista dei servizi e che dà

anche la possibilità di partecipazione gratuita ad una iniziativa a pagamento con un numero illimitato di operatori. Il vantaggio economico per l’Ente è evidente e di questo i Comuni si rendono contono: siamo contenti di questa proposta che favorisce concretamente, in questi tempi difficili, gli Enti. Analizzando il quadro complessivo dei nostri associati, ci viene da segnalare la regione Umbria, che ad oggi ha già superato il numero dei soci dello scorso anno! Sulla buona strada troviamo l’Emilia Romagna, il Friuli V.G., la Liguria, il Piemonte, la Lombardia ed il Veneto, tutte regioni che si stanno avvicinando ai dati del 2013. Discorso diverso per le regioni del sud Italia,dove l’approvazione dei bilanci è più lenta, che sono ancora lontane dai

numeri di associati all’ANUSCA del 2013. Ma certo non disperiamo, in attesa che le adesioni riprendano i livelli raggiunti in passato”. Concludiamo mettendo in evidenza come, alla scarsità di risorse dei Comuni da destinare alla formazione, ANUSCA cerca di sopperire con una serie di iniziative a titolo gratuito per gli associati; quelle in Accademia prevedono inoltre anche il soggiorno gratuito per i primi trenta iscritti appartenenti ad Enti in quota D. L’appello odierno rivolto agli operatori è quello di continuare ad assicurare all’Associazione il supporto indispensabile per proseguire nella sua azione di valorizzazione della loro professionalità al servizio dei cittadini.


(continua da pag. 12)

per una valutazione od orientamento differente o per l’utilizzo di strumenti propri dell’autorità giudiziaria, certamente non per le scarse motivazioni dell’ufficiale dello stato civile, per la “debolezza” dell’atto di rifiuto, per l’incapacità di giustificare il proprio operato. Dunque, è necessario agire con prudenza e, come detto, approfondire al massimo la problematica che andrà poi a sfociare nel rifiuto: l’ufficiale dello stato civile deve avere la consapevolezza che sta negando un diritto che il cittadino ritiene di avere e, pertanto, deve mettere in gioco la propria professionalità per dimostrare che sta operando nel rispetto delle normative vigenti. Si tratta di un argomento sul quale, proprio per l’importanza che sta assumendo e viste le conseguenze di provvedimenti non corretti, sarò opportuno organizzare momenti di studio e di confronto, al fine di fornire agli operatori gli strumenti necessari per far bene il proprio lavoro.

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LUTTO

RICORDIAMO L’AVV. SALVATORE ARENA di P.M.

Apprendiamo con rammarico dell’improvvisa scomparsa dello storico Direttore della rivista “Lo Stato Civile”, avvocato Salvatore Arena. Testimoniamo nella figura dell’avv. Arena un formidabile competente della materia dello stato civile, che ha seguito e indirizzato per molti lustri l’attività degli ufficiali di stato civile. Lo ricordiamo per le tante presenze al Convegno Nazionale ANUSCA, per interventi e relazioni che hanno contribuito a rafforzare la cultura degli operatori.


Pag. 21 Comuni in vetrina

GORIZIA, LA PIÙ BELLA PORTA…

L

a più bella porta aperta sull’Italia: così il grande pittore Max Klinger descrisse Gorizia. Della sua straordinarietà parlarono nei secoli scorsi Giacomo Casanova e Carlo Goldoni: ogni visitatore, illustre o meno, notava e registra ancora oggi un’atmosfera particolare: una straniante originalità dovuta al compenetrarsi in un’unica città di tante tradizioni diverse. Gorizia è, infatti, il vero crocevia delle grandi culture europee: quella latina, quella slava, quella germanica e questa peculiarità si rispecchia nelle sue strade e nelle piazze, nei suoi locali, nelle sue ricette, nell’incanto dei suoi tanti giardini e del suo monumento più importante, il castello. La tragedia della Seconda Guerra mondiale che travolse anche queste terre, comportò, per Gorizia, gravi conseguenze quando il confine italo-jugoslavo tagliò in due il suo antico territorio e ancora oggi, nonostante l’abbattimento delle barriere doganali e della rete che separava i due Stati, sono ancora ben visibili, lungo la linea di frontiera, i segni di quella “spaccatura”. Ma la città è stata anche teatro della Grande Guerra e quest’anno si appresta a ricordare il centenario, con tante iniziative volte a valorizzare anche i luoghi “sacri” in cui si consumarono

di S.D.F.

cruente battaglie. Da visitare senz’altro il Castello medievale e il suo splendido Borgo recentemente restaurato, dove si trovano anche i Musei provinciali. In Piazza della Vittoria spicca la maestosa Chiesa di Sant’Ignazio del 1700 e, a poca distanza, in Piazza de Amicis, non si può perdere Palazzo Attems Petzenstein, grande esempio di architettura goriziana del 1700. Meritano senz’altro una visita Palazzo Cornini Cromberg, in viale XX Settembre e la Sinagoga, in via Ascoli, all’interno dell’ex ghetto ebraico. Infine il Sacrario di Oslavia, eretto nel 1938, in cui sono raccolte le salme di oltre 57 mila caduti italiani. Tra le iniziative turistiche, da non perdere “Gusti di frontiera”, dove si incontrano i sapori di tutta l’Europa ed anche “È Storia”, che trasforma per qualche giorno Gorizia nella capitale della cultura storica. Il Comune di Gorizia è associato all’ANUSCA dall’anno 1995 e come molti altri Enti ha poi scelto la quota “D”, quella più completa come servizi. “Mi fa senz’altro piacere che il Notiziario ANUSCA accenda i riflettori sulla città di Gorizia - rimarca il Sindaco Ettore Romoli - luogo che ha fatto la storia d’Italia e che invito tutti a visitare. Il Settore Demografico è senz’altro uno dei settori più importanti di un Comune, attraverso il quale viene scattata quotidianamente

la fotografia reale della città, ovvero della sua comunità. Stiamo ripensando la struttura, insieme al personale che vi opera, per garantire servizi sempre più aggiornati e moderni alla cittadinanza. Abbiamo già ospitato convegni dell’ANUSCA e, anche per il futuro, saremmo lieti di collaborare per la realizzazione di nuovi incontri”. Per tutte le interessanti informazioni e le belle fotografie inviate, ringraziamo per la cortese collaborazione Patrizia Artico (Ufficio Comunicazione del Comune) e Franco Stacul (Presidente provinciale ANUSCA di Gorizia e Segretario dell’EVS). Altre informazioni su: www.comune.gorizia.it

Il Sindaco Ettore Romoli


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2. LA GUIDA PRATICA L’identificazione dei cittadini comunitari e stranieri I documenti di identificazione per il rilascio dell'attestazione di regolarità del soggiorno ai cittadini UE e stranieri, ai fini di Polizia, dell'iscrizione anagrafica e dell'identificazione personale. La guida consente di eseguire, in modo pratico e sicuro il controllo di polizia dei cittadini stranieri e comunitari e dei loro documenti identificativi e di viaggio, passaporto e titoli di soggiorno, al fine di consentirne l’esatta identificazione, verificando la legittimità della loro presenza e permanenza in Italia. Concepita e realizzata pensando essenzialmente all’utilizzo pratico è una sorta di vademecum necessario per il controllo e l’identificazione del CITTADINO straniero e comunitario, rivolto a chi, su strada, deve eseguire questo tipo di verifiche. Gli autori hanno sintetizzato una materia complessa, articolata ed in continua evoluzione, comprimendo ogni argomento all’interno di pratiche schede che rispondono all’esigenza primaria di ogni operatore di sapere sempre “COSA FARE – COME FARE”. In particolare per ogni Stato estero descrive: Guida pratica con Cd-Rom • il repertorio dei documenti identificativi e di viaggio dello straniero con riproduzione dei - a cura di R. Chianca e G. Fazzolari documenti a colori • i documenti identificativi e di viaggio • le norme che regolano l'ingresso - pag n. 224 - stampa a colori - cod. N0706INF e la permanenza • i permessi di breve e lungo periodo • la residenza • le modalità di controllo dei documenti identificativi Il Cd-Rom allegato contiene: Servizio clienti • la normativa nazionale e internazionale di riferimento tel 0541 628222 • fax 0541 621903 • le circolari ministeriali • la prassi e la giurisprudenza in materia. clienti.modulgrafica@maggioli.it www.maggioli.it

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Pag. 23 Rubrica Innovazione 4/2014

L’ANPR NEL MOSAICO DEI BIG DATA A cura di Diego Giorio

N

ei mesi passati abbiamo parlato diverse volte di cloud e di big data; forse qualcuno avrà pensato che fosse una curiosità accademica o riguardasse solo alcune realtà particolari, mentre si trattava in realtà di fornire una conoscenza propedeutica per seguire le novità demografiche che si stanno preparando in questi mesi. Il 2014 vedrà una rivoluzione nei servizi demografici: fin da quanto è stata concepita, l’anagrafe ha sempre avuto un’esclusiva valenza territoriale: “ogni Comune” gestisce il proprio elenco di persone che vivono sul territorio, cancella quanti se ne vanno ed iscrive quanti arrivano. Esistono pertanto oltre 8000 schedari, oggi elettronici, tanti quanti sono i Comuni d’Italia, ognuno dei quali è destinato a raccogliere esclusivamente le persone di pertinenza territoriale. Vero è che da parecchi anni l’INA duplica questi dati, raccogliendoli in un unico archivio, ma la prevalenza è sempre stata data, sinora, alle singole anagrafi locali, alle quali ci si rivolge per la certificazione, per l’estrazione di dati, per la costruzione di altri servizi come lo Stato Civile, i tributi locali, l’elettorale e così via. Solo pochi Enti, come l’INPS o il Ministero dei Trasporti, usano l’INA come fonte principale delle proprie informazioni anagrafiche. Con l’istituzione dell’ANPR tutto questo sparirà: ci sarà un’unica anagrafe centrale, alimentata da tutti i Comuni d’Italia, che conterrà virtualmente milioni di cartelle, con i dati di ogni residente sul territorio ed ogni cittadino AIRE. Nella formulazione originale, la norma prevedeva che le anagrafi locali fossero dismesse. Anche grazie all’interessamento di ANUSCA, sembra che l’orientamento attuale sia di consentire - almeno temporaneamente - la gestione locale dei dati, soprattutto perché tutti i software che si appoggiano oggi sulla banca dati anagrafica non possono essere immediatamente riscritti in funzione dell’ANPR, ma la prevalenza sarà comunque sull’anagrafe centrale:

se Tizio risulta residente nel mio elenco locale, ma in ANPR non risulta registrato, non potranno essere rilasciati certificati, documenti e quant’altro deriva dall’essere residente, esattamente l’opposto di quanto accadeva ora. I vantaggi per i demografici sono molteplici: nessuna necessità di APR4 vaganti per l’Italia, anche se ora in modalità telematica, nessuna necessità di ricopiare dati di atti di nascita, paternità e maternità, CF, CDI, ecc., con gli inevitabili errori che si possono verificare: se Mario Rossi si sposta da Milano a Torino sarà sufficiente entrare nel suo profilo e cambiare la città di riferimento, portandosi dietro tutti i dati. Si può anche pensare di svincolare l’emissione di un certificato dal Comune di residenza: se sono a Torino ma risiedo a Palermo potrei comunque andare nell’anagrafe più vicina e farmi certificare la situazione che risulta in ANPR: come oggi un grande Comune ha decine di postazioni che accedono

tutte alla stessa anagrafe, domani ci sarà un’unica anagrafe nazionale con migliaia di postazioni sparse sul territorio nazionale, rappresentate dalle anagrafi comunali. E chissà che in futuro questo concetto possa estendersi a livello europeo, cosicché quando Monsieur Paul Martin o Mister John Smith verranno a risiedere nel nostro Comune potremo con un click acquisire tutti i dati originali. Inoltre, sempre in prospettiva, a questo profilo potranno essere associati gli atti dello Stato Civile, rendendo peraltro inutili le trascrizioni, e qualunque evento rilevante si verifichi in qualunque parte d’Italia potrà essere registrato e quindi reso visibile immediatamente. Potrà essere creato un fascicolo elettorale virtuale, rendendo inutili le migliaia di fascicoli che si spostano ad ogni revisione. E magari potrà anche essere associata una cartella clinica, cosicché qualunque operatore sanitario autorizzato (e sottolineo autorizzato) potrà vedere i dati clinici. E magari potrà anche essere associato il casellario giudiziario, le schede dentali, la dichiarazione dei redditi, le… Ma cosa stiamo immaginando? Sicuramente stiamo pensando ad una grande quantità di dati raccolti in un unico cloud, un Big Data molto comodo per tanti aspetti, ma anche pericoloso per la privacy, dato che un’intrusione illecita consentirebbe di avere in mano l’intera situazione demografica, fiscale, sanitaria di una persona o dell’intera Nazione. La conclusione è sempre la stessa: le tecnologie sono utili se ben progettate per prevenire abusi (anche involontari), ma possono diventare pericolose se non ben gestite e controllate. D’altra parte, Facebook ha già raccolto i profili di oltre 1 miliardo di persone, realizzando la più colossale concentrazione di informazioni personali della storia, su base del tutto volontaria.


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