Notiziario ANUSCA 2014 - 06 Giugno

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NOTIZIARIO ANUSCA Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe

Viale Terme, 1056 • 40024 Castel San Pietro Terme (BO) • tel. + 39 051/944641 • www.anusca.it • e-mail: segreteria@anusca.it • sped. in abb. post. AP 45% art. 2. comma 20/b legge 662/96 - DCI Umbria - Reg. Trib. BO n. 5270 il 10/06/1985 • Dir. Resp. Primo Mingozzi - Vice Dir. Paride Gullini

Anno XXVIII, n. 6 • Giugno 2014

Copia € 3,50 (stampato da Maggioli Editore - Santarcangelo RN)

L’EVS A CONGRESSO: L’EDIZIONE NUMERO 14 IN OLANDA di Silvia Zini

I

Paesi Bassi sono stati lo scenario del 14° Convegno Europeo degli Ufficiali di Stato Civile (EVS): a Noordwijkerhout, cittadina affacciata sul Mare del Nord, nella provincia dell’Olanda Meridionale sono affluiti i rappresentanti delle Associazioni di categoria dei vari Paesi europei, tra cui la delegazione italiana. Oltre al Presidente Paride Gullini, che ha presenziato anche in veste di Presidente EVS, sono partiti per i Paesi Bassi i Vice Presidenti di ANUSCA Domenico Linarello e Corrado Zaccaria, Franco Stacul (Segretario Generale EVS) e gli esperti Romano Minardi, Angela Marcella e Giorgio Scalzini oltre a Mariagiovanna Sasdelli della segreteria nazionale. L’inizio del Convegno EVS è stato preceduto, il giorno 14 maggio, dal giubileo legato al ventennale (continua a pag. 3)

E ALL’INTERNO Finanziamenti a lungo termine e imposta di bollo..................................................... pag. 6 Straordinario elettorale: ARAN conferma la tesi di ANUSCA...................................... pag. 8 Sentenza TAR Sardegna dispersione ceneri....................................................... pag. 10 Collaborazione Prefetture-Comuni in materia di cittadinanza .................... pag. 11 Convegno Regionale del Veneto.... pag. 12 Anche ANUSCA sbarca su Facebook e Linkedin ...................................................pag. 13

Da sinistra Romano Minardi, Franco Stacul, Paride Gullini e il Ministro di Giustizia e Sicurezza olandese Ivo Opstelten

Riforma P.A.

ANUSCA SCRIVE A RENZI E MADIA Moltissimi operatori di tutto il Paese hanno raccolto l’invito di ANUSCA a dare un proprio contributo al documento unitario che l’Associazione, forte della sua rappresentatività nel settore demografico, ha inviato al Presidente del Consiglio e al Ministro della Pubblica Amministrazione contenente puntuali proposte, che sono una sintesi delle tante arrivate, per la riforma della Pubblica Amministrazione con preciso riferimento al settore demografico. Pubblichiamo di seguito il documento di sintesi inviato all’indirizzo rivoluzione@ governo.it Pregiatissimo Presidente del Consiglio, Pregiatissimo Ministro, si fa seguito alla Vostra nota in data 30 aprile con la quale sollecitate la discussione, il confronto, la raccolta di opinioni da parte dei pubblici dipendenti nell’ottica di una semplificazione, tagli agli sprechi, digitalizzazione della nostra Pubblica Amministrazione. Chi vi scrive è ANUSCA (Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe), eretta

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dell’Associazione olandese (NVVB) cui ha presenziato anche Ivo Opstelten, Ministro della Sicurezza e della Giustizia. L’assemblea di NVVB si è aperta con un momento toccante, ossia il ricordo dello scomparso Cees Meesters, già Presidente dell’Associazione olandese e di EVS. Gullini, in veste di Presidente EVS, ha consegnato alla moglie di Cees Meesters l’attestato di Presidente Onorario dell’EVS, a riconoscimento dell’impegno sempre profuso per la coesione delle Associazioni Europee degli Ufficiali di Stato Civile. Anche Opstelten ha ricordato la figura di Meesters e ha consegnato alla consorte una medaglia e un diploma a memoria. Il giorno successivo, si è aperto ufficialmente, con il saluto del Presidente Gullini, il 14° Convegno EVS, che ha visto la partecipazione di ben 25 Paesi diversi, tra cui 8 di oltremare, Stati Uniti compresi. Gullini, nel corso del suo intevento, ha sottolineato come “i temi dell’egovernment, dell’identità digitale, della sicurezza informatica e della privacy sono fondamentali nella gestione dei cittadini di un mondo ormai globalizzato, dove la rete assicura tante nuove opportunità, ma anche pericoli di contraffazione dei dati delle persone. Sono argomenti che devono entrare a far parte della professionalità degli ufficiali di stato civile, a testimonianza che EVS, forte dell’esperienza passata, è capace di guardare al futuro”. Diviene quindi centrale il tema della circolarità dei dati e degli atti, con particolare riferimento a quelli che attestano lo status delle persone: “L’attuale momento storico – ha continuato Gullini – è caratterizzato dalla grande mobilità delle persone, in particolare all’interno dell’Unione Europea, di cui fanno parte oggi 28 Paesi, con una popolazione di oltre 500 milioni. Da ciò, l’esigenza dei cittadini di essere facilitati nel loro inserimento nella vita sociale nei Paesi nei quali si trovano a vivere per motivi di lavoro, studio, turismo, diversi da quelli di origine”. Il Presidente ha ricordato poi come anche la Commissione Europea abbia preso atto delle esigenze dei cittadini nel nuovo contesto sociale; con

l’emanazione del Libro Verde 747/2010 è stata avviata una indagine per un quadro generale della situazione e delle soluzioni più idonee al fine di tradurle in un Regolamento Europeo. Il Parlamento Europeo si sta muovendo nella medesima direzione. “EVS è stata consultata in merito ed ha presentato le sue proposte, partecipando su invito della Commissione Giustizia e dello stesso Parlamento Europeo ad alcuni workshop a Bruxelles sul Libro Verde. È stato questo – ha concluso con orgoglio Gullini – il riconoscimento ufficiale dell’attività della nostra Associazione Europea”. Il primo degli interventi di un parterre qualificato e nutritissimo è stato quello del rappresentante dell’Estonia, Hannes Astok, esperto di Egov, che ha condotto la platea in un viaggio nell’identità elettronica. In Estonia si è perseguita la soluzione di un chip

inserito nella carta di identità di tutti i cittadini; questo chip consente di registrare informazioni elementari e di firmare digitalmente, nonché effettuare pagamenti digitali e fruire di servizi on line. Da sottolineare come questa carta sia stata utilizzata anche per il voto elettronico: si è calcolato che nel 2010, circa il 25% della popolazione abbia votato on line, con prevedibili risparmi dell’Amministrazione Centrale. Anche in Svezia da qualche anno si batte il percorso dell’identità digitale, con oltre 5 milioni di abitanti dotati di carta di identità elettronica. È evidente che tali servizi digitali implicano anche una criticità, quella della sicurezza dei dati personali: Hielke Hijmans, consulente del (continua a pag. 19)

Foto in alto: da sinistra Simon Risdjik, Presidente dell’Associazione olandese NVVB, Paride Gullini e Franco Stacul Foto in basso: il toccante momento del ricordo di Cees Meesters con la consegna di riconoscimenti in memoria alla moglie e ai figli


(continua da pag. 1: Riforma P.A....) in Ente Morale con decreto del Ministero dell’Interno 19 luglio 1999, un’Ente che raccoglie le adesioni di oltre 4000 Comuni italiani (che rappresentano il 77% della popolazione italiana) e di all’incirca 8000 operatori demografici, ogni anno. La rappresentatività della nostra Associazione è asseverata anche dal contributo di 10 miliardi di lire che con legge 26 del 28/2/2001 recante “Disposizioni urgenti in materia di enti locali”, all’articolo 1-ter comma 1, ha riconosciuto in favore dell’Associazione per la realizzazione dell’Accademia degli Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe, oggi pienamente operativa, in stretta collaborazione con la Direzione Centrale dei Servizi Demografici del Ministero dell’Interno. Forte di questa rappresentatività, maturata in oltre trent’anni di lavoro al fianco degli operatori demografici (la sua costituzione risale infatti al novembre 1980), ANUSCA ha rivolto un appello, tramite i propri canali informativi, ai funzionari dei Comuni italiani per raccogliere idee e suggerimenti su cui lavorare per realizzare il documento condiviso che alleghiamo alla presente. Gli operatori hanno risposto, in massa, con entusiasmo, competenza, propositività, a testimonianza della capacità di interpretare con consapevolezza e professionalità il proprio ruolo. Le proposte che seguiranno non sono soltanto le idee di operatori che ogni giorno svolgono con passione e professionalità le delicate funzioni che legge assegna loro. Esse rappresentano anche la linfa vitale che potenzialmente esiste nella pubblica amministrazione, ed è in grado di rovesciare completamente l’idea stessa di burocrazia, mettendosi a pieno servizio del cittadino. Ecco perché le proposte vanno essenzialmente in due direzioni: abolire adempimenti e procedimenti ormai del tutto inutili, abbattendo così drasticamente lo spreco di risorse pubbliche, e al contempo arricchire e migliorare l’offerta di servizi al cittadino, diminuendo la filiera delle competenze e promuovendo nuove e più efficaci forme di gestione. Per agevolare la lettura abbiamo suddiviso le proposte in quattro macro-aree: temi di carattere generale, anagrafe, stato civile e servizio elettorale. Per ogni argomento sono state sintetizzate le numerose proposte arrivate dagli operatori e sono state indicate le criticità (i problemi da risolvere), la finalità (gli obiettivi da perseguire) e la proposta elaborata da ANUSCA. TEMI DI CARATTERE GENERALE LEVA MILITARE Criticità: presenza di adempimenti ormai totalmente inutili, con spreco di risorse

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umane e finanziarie Finalità: semplificazione e liberazione di risorse Proposta: abolizione completa delle liste di leva e dell’aggiornamento dei ruoli matricolari. In caso di necessità subentra l’anagrafe che può elaborare liste di cittadini con una semplice estrazione telematica. CARTA DI IDENTITÀ Criticità: presenza di adempimenti inutili e ridondanti con conseguente spreco di risorse Finalità: semplificazione Proposta: abolizione del duplice cartellino, di cui uno da spedire alla Questura. Il Comune dovrà detenere l’unico cartellino e naturalmente consentire alle Questure di visualizzarlo tramite collegamento telematico quando necessario. Abolizione dell’invio dell’elenco delle carte rilasciate alla Prefettura. È inoltre fondamentale accelerare il processo di approvazione e di messa in vigore del documento elettronico unificato e il suo effettivo rilascio su tutto il territorio nazionale. PICCOLI COMUNI Criticità: scarsità di risorse umane e finanziarie in relazione alla mole di adempimenti. Troppa confusione nella normativa inerente le “Unioni” e le “Fusioni” che si traduce in complicazioni burocratiche e gestionali, anziché in semplificazione e risparmi. Necessità di chiarire e normare la gestione associata dei servizi demografici (tutti, compreso il servizio elettorale che, al momento, rimane escluso) Finalità: efficienza, miglioramento della qualità dei servizi Proposta: fusione obbligatoria per tutti i Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti. Regolamentazione delle gestioni associate ed effettiva possibilità della gestione associata di tutti i servizi demografici, senza esclusioni. AUTENTICHE DI FIRMA: NUOVE COMPETENZE Criticità: scarsa gamma di competenze da parte del funzionario incaricato dal Sindaco, previste oggi dal Dpr n. 445/2000 Finalità: più servizi; risparmi e semplificazioni notevoli per il cittadino Proposta: allargamento delle competenze in materia di autentica di firma da parte del funzionario comunale, ad esempio con tutte le procure/deleghe. Inoltre è possibile attribuire alcune competenze di natura privatistica (contratti e scritture private) sotto determinati limiti da individuarsi per valore o tipologia. Per tali adempimenti si rende necessaria apposita formazione e il conseguimento di un titolo di abilitazione. L’attribuzione ai funzionari comunali della competenza in materia di passaggi di proprietà di beni immobili registrati (prima

di esclusiva competenza notarile) dimostra che è possibile attribuire agli stessi funzionari comunali competenze relative a negozi giuridici privati, mantenendo lo stesso grado di competenza giuridica e di garanzia per il cittadino, riscontrabile nella figura del notaio. ABOLIZIONE DELL’ALBO DEI GIUDICI POPOLARI Criticità: in alcuni giudizi in Corte di Assise ed in Corte di Assise di Appello, è prevista la presenza di giudici popolari che vengono sorteggiati in appositi albi tenuti dalle rispettive cancellerie. La tenuta e l’aggiornamento di tali Albi, che avviene ogni due anni, prevede una procedura complessa, con una serie di adempimenti che iniziano ad aprile e terminano a settembre e coinvolgono personale degli uffici demografici, delle cancellerie e magistrati, con un rilevante carico di lavoro per tutti. Finalità: ridurre gli adempimenti per la pa, per il personale delle cancellerie e per i magistrati, liberando le rispettive risorse. Proposta: modificare la legge n. 287 del 10/04/1951, in modo da prevedere che i giudici popolari possano essere estratti attingendo direttamente dall’anagrafe della popolazione residente, senza bisogno di tenuta ed aggiornamento di nessun albo. ANAGRAFE A.N.P.R. Confidiamo in una rapida ed effettiva entrata in vigore di tutte le norme attuative dell’Anagrafe della Popolazione Residente, prevista dall’art. 2 del D.l. n. 179/2012. Tale soluzione è infatti concepita per garantire la vera circolarità dei dati anagrafici e la loro consultabilità immediata da parte di tutti i soggetti pubblici, così da essere il vero motore di una pubblica amministrazione finalmente efficiente e a servizio del cittadino. Gli operatori demografici sottolineano unanimemente che l’ANPR è la premessa essenziale per la realizzazione dell’agenda digitale e che è fondamentale procedere senza indugi e garantire un rapido subentro al sistema Ina-Saia su tutto il territorio nazionale. CERTIFICATI ANAGRAFICI E MARCA DA BOLLO Criticità: altissima evasione, normativa obsoleta e di complessa attuazione poiché in gran parte superata e oggetto di un groviglio di interpretazioni non sempre chiare, generando difformità di applicazione con conseguenti disagi dei cittadini e degli operatori. Inoltre, con l’entrata in vigore della legge n. 183 del 2011 che vieta la produzione di certificati alle Pubbliche amministrazioni e ai gestori

(continua a pag. 5)


Pag. 5 (continua da pag. 4: Riforma P.A...) di pubblici servizi, i motivi di esenzione dall’imposta di bollo hanno perso tutto il loro valore equitativo e la loro funzione sociale. Finalità: Semplificazione, equità fiscale, certezza della riscossione. Proposta: per tutti i certificati anagrafici disporre l’esenzione dal bollo come avviene per quelli dello Stato Civile. Abolizione contestuale dei diritti di segreteria ormai del tutto anacronistici. Istituzione di un diritto fisso a favore del Comune (5 o 10 euro), in quanto trattasi di servizio gestito dal Comune e per il quale si impiegano risorse comunali. Una quota delle entrate dovrà essere riservata alla formazione, mentre il minor gettito erariale dovrà essere valutato e compensato in occasione di una complessiva riforma del fisco. PROCEDIMENTI ANAGRAFICI Criticità: l’iter previsto dall’art. 5 del d.l. n. 5/2012 si presta a dichiarazioni false e iscrizioni illegittime, spesso irreversibili. È contrario alla logica dei procedimenti amministrativi, con pesanti ricadute anche dal punto di vista elettorale. La norma si è rivelata (nei fatti!) un formidabile alleato degli evasori fiscali, in quanto ha facilitato enormemente la possibilità di ottenere iscrizioni anagrafiche fittizie, strumentali ad evadere ed eludere le tasse sulla casa, come ha riconosciuto lo stesso Befera. Vi è inoltre uno spreco di risorse per i numerosi adempimenti da mettere in atto nei casi di accertamento negativo e ripristino, con aumento del contenzioso. Finalità: legalità e corrispondenza tra residenza e iscrizione anagrafica Proposta: mantenimento di tempi ridotti e certi per la conclusione del procedimento (30 giorni), ma con il provvedimento di iscrizione da adottare dopo gli accertamenti (e non entro due giorni e prima degli accertamenti), sempre con l’applicazione del il silenzio-assenso, a garanzia della certezza dei tempi di conclusione del procedimento. CITTADINI STRANIERI – RAPPORTI CON LE QUESTURE Criticità: difficoltà a conoscere il rinnovo o meno del permesso di soggiorno dei cittadini stranieri residenti, presupposto essenziale per il mantenimento dell’iscrizione anagrafica Finalità: semplificazione e correttezza della banca dati nell’interesse dei cittadini Proposta: attivare collegamenti telematici tra Comuni e Questure che consentano ai primi di accedere ai dati del permesso direttamente online, in attuazione dei principi fissati dall’art. 18 della l. 241/1990 e dall’art. 43 Dpr n. 445/2000. In questo

contesto, si innesta anche il progetto “Accomuna”, realizzato con successo da ANUSCA e dai Comuni della provincia di Vicenza, AUSL e Questura, sotto il coordinamento della Prefettura, per una gestione unica e informatizzata delle pratiche di ricongiungimento familiare. ANAGRAFE - ATTI RELATIVI A CITTADINI STRANIERI Criticità: difficoltà nell’ottenere documentazione relativa ai cittadini stranieri che si iscrivono all’anagrafe Finalità: garantire la corretta registrazione degli status e dei rapporti di parentela, nell’interesse dei cittadini e della banca dati anagrafica Proposta: trasmissione automatica per via telematica di tutti gli atti di stato civile riguardanti i cittadini stranieri che entrano in Italia, per il tramite di Prefetture o Questure che ne sono già in possesso, evitando di doverli richiedere agli stessi cittadini. Anche in questo caso in applicazione dei principi fissati dall’art. 18 della l. 241/1990 e dall’art. 43 Dpr n. 445/2000. ANAGRAFE E ABUSIVISMO: ART. 5 D.L. 47/2014 Criticità: l’art. 5 del D.l. n. 47/2014, laddove dispone che chiunque occupi abusivamente un immobile non può “chiedere la residenza” è totalmente contrario ai principi e alla normativa anagrafica. Tale legame tra titolo di occupazione e iscrizione anagrafica è sbagliato poiché inutile per le finalità della legge (lotta all’abusivismo) e, soprattutto, snatura totalmente il lavoro dell’ufficiale d’anagrafe creando una nuova e vasta varietà di documenti e/o dichiarazioni da richiedere al cittadino in sede di iscrizione anagrafica, quando l’anagrafe dovrebbe semplicemente registrare coloro che hanno la dimora abituale in un territorio. Oltre al caos applicativo e alla conseguente mole burocratica che causerà (con relativo aumento del contenzioso), tale norma provocherà il formarsi di una quantità crescente di cittadini che si vedranno privare dell’iscrizione anagrafica (illegittimamente) o che verranno iscritti come senza fissa dimora, rendendosi dunque irreperibili: in ultima analisi, verrà profondamente svilita la funzione dell’anagrafe e la qualità della banca dati, con danni alla collettività intera, anche in termini di pubblica sicurezza, per il numero di persone che saranno di fatto non più reperibili Finalità: legalità, correttezza e armonia delle norme, evitare la moltiplicazione burocratica e la difformità di applicazione tra Comuni di una norma del tutto estranea ai principi anagrafici Proposta: abolizione della parte dell’art. 5 che fa riferimento alla “residenza”.

STATO CIVILE ABOLIZIONE DEGLI ATTI TRASCRITTI. SI TRASCRIVONO SOLO ATTI CHE VENGONO DALL’ESTERO ARCHIVIAZIONE INFORMATICA DELLO STATO CIVILE Criticità: la trascrizione degli atti di stato civile, prevista dal dpr 396/2000, ma anche dal regolamento di stato civile del 1939, rappresenta un adempimento che non presenta vantaggi per i cittadini, ed anzi alimenta una circolarità di atti che appesantisce le procedure dello stato civile ed i provvedimenti conseguenti. Inoltre, il formato degli atti, rimasto invariato dal 1939, è molto grande, superiore al formato A3 e crea notevoli problemi e costi aggiuntivi per le stampanti e per le fotocopie di tali atti. Il Regolamento dpr 396/2000 prevedeva la sola archiviazioni informatica degli atti di stato civile, con l’eliminazione del cartaceo: la normativa è rimasta sempre inapplicata in quanto sono mancate le normative di attuazione. Finalità: snellimento dell’attività amministrativa con considerevole riduzioni dei costi ed aumentata efficienza operativa. Evitare la moltiplicazione burocratica degli atti, con conseguenti difficoltà di aggiornamento dello stesso atto trascritto in comuni diversi Proposta: applicazione dell’art. 10 e 12 del dpr 396/2000. Abrogazione dei commi 8 e 9 dell’art. 12 del dpr 396/2000. Un primo passo, dovrebbe però essere rappresentato dalla digitalizzazione dello stato civile, nel senso che l’originale dovrebbe essere stampato solamente in A4 (sembra assurdo che ancora oggi si discuta di un originale che ha un formato cartaceo fuori misura e su carta filigranata) e tutte le comunicazioni successive dovrebbe viaggiare esclusivamente senza cartaceo, solamente sotto forma di file firmato digitalmente ed inviato via pec e, soprattutto, evitando di dover prima stampare, firmare e scansionare l’originale, facendo in modo che la firma digitale apposta su file possa sostituire la firma scritta sul foglio scansionato. Solamente questo rappresenterebbe un vero e concreto passaggio di semplificazione, non solo per gli uffici, ma anche per gli intestatari degli atti che, in questo modo, potrebbero veder trasmettere in tempo reale gli atti che li riguardano, almeno fino a che non sia abolita la trascrizione ABOLIZIONE DELLE PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO Criticità: le pubblicazioni di matrimonio rappresentano una procedura complessa, con il duplice scopo di verificare preventivamente che non sussistano

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FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE: APPLICAZIONE O ESENZIONE DALL’IMPOSTA DI BOLLO? di Nicola Corvino

L

’applicazione o meno dell’imposta di bollo sugli atti e documenti richiesti dagli Istituti di credito, al fine dell’erogazione dei finanziamenti a medio e lungo termine, ha suscitato un ampio dibattito nel quale sono intervenute anche istituzioni autorevoli con pareri che, a volte, hanno disorientato gli operatori anagrafici nel rilascio della certificazione. A tal proposito, l’art. 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 “Disciplina delle agevolazioni tributarie”, come modificato dall’art. 1, comma 32 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, tra l’altro, prevede l’esenzione dall’imposta di bollo di alcune operazioni e provvedimenti legati all’ottenimento dei finanziamenti a medio e lungo termine, caratterizzati da una durata contrattuale superiore a diciotto mesi. Gli enti, che effettuano tali operazioni, sono tenuti a corrispondere, in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, un’imposta sostitutiva. L’Amministrazione finanziaria, con la r.m. n. 310273 del 18 aprile 1988 e la r.m. n. 310932 del 4 aprile 1989, ha affermato che, al fine di stabilire la riconducibilità nell’ambito di applicazione dell’imposta sostitutiva dell’atto concluso, bisogna accertare l’attinenza di esso all’operazione di finanziamento e che la cessione pro solvendo di tutti i diritti di credito, presenti e futuri, a garanzia del rimborso delle somme ricevute a titolo di mutuo dalla banca, rappresenta un atto giuridico volto a garantire l’estinzione del debito assunto nei confronti dell’Istituto di credito. La cessione del credito, benché rappresenti un negozio giuridico distinto dal mero finanziamento, assume la funzione di assicurare l’adempimento del contratto di mutuo concluso e le operazioni connesse devono essere conseguentemente esenti dall’imposta di bollo, in quanto

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ricadenti nell’ambito applicativo dell’art. 15 del d.P.R. n. 601/1973. L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 29 novembre 1989, n. 450223, si è successivamente occupata degli atti occorrenti per la concessione dei mutui a medio e lungo termine sostenendo l’assoggettamento al bollo perché l’esenzione, prevista dall’art. 15 citato, non trova applicazione in quanto i certificati richiesti sono atti prodromici rispetto alle operazioni proprie del finanziamento. Inoltre, la stessa Agenzia,

congiuntamente all’Agenzia del Territorio, con circolare n. 6/2007 del 14 giugno 2007, ha ritenuto che l’estinzione anticipata del debito relativo a finanziamenti a medio e lungo termine non precluda la possibilità di godere del regime fiscale agevolato previsto dall’art. 15 del d.P.R. 601/73. Poi si è espressa al riguardo anche la Corte di Cassazione che, con decisione 16 aprile 2008 n. 9931, ha ritenuto che la facoltà del debitore di soddisfare anticipatamente le obbligazioni assunte nei contratti di finanziamento a medio e lungo termine, essendo considerata dalla legge come condizione di favore per il soggetto finanziato “quale contraente debole in un rapporto asimmetrico, non determina la decadenza dai benefici fiscali dall’art. 15 del d.P.R. 601/73, anche qualora tale facoltà sia esercitabile prima che decorra la durata minima contrattuale

considerata dalla norma agevolativa.” La stessa Corte, con sentenza 5 febbraio 2009, n. 2734, ha affermato che <<dall’interpretazione letterale e logica della norma si ricava che la stessa, nella sua ampia latitudine (desumibile dal riferimento a “tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni”), include nell’agevolazione tutto quanto concerne, non solo il finanziamento, ma anche la “modificazione ed estinzione” delle operazioni agevolate, elencando espressamente, tra gli atti fruenti dell’agevolazione, “le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti”: per la norma, quindi, anche le “cessioni di credito” fruiscono dell’esenzione quante volte siano state stipulate “in relazione” a finanziamenti a medio/lungo termine.>> Con risoluzione 13 dicembre 2011 n. 121/E, l’Amministrazione finanziaria è ritornata ad argomentare circa l’imposta sostitutiva su tali finanziamenti, concernenti contratti conclusi per l’estinzione di debiti pregressi, anche alla luce della predetta sentenza della Corte di Cassazione ed ha ritenuto che l’obiettivo del legislatore fiscale va individuato “nella esigenza di favorire l’accesso al credito, incrementando la possibilità del soggetto richiedente di attingere a nuove risorse finanziarie” e che, di conseguenza, l’accesso al finanziamento è consentito a condizione che la natura dell’ente erogante rientri in un ristretto novero di soggetti, quali aziende e istituti di credito, Cassa depositi e prestiti per determinate operazioni ecc. e che la sua durata contrattuale sia superiore a diciotto mesi. L’Amministrazione, nell’asserire che rientrano nell’ambito di applicazione dell’imposta sostitutiva anche i finanziamenti contratti al fine di estinguere precedenti esposizioni debitorie, ha ritenuto la sua conclusione non in conflitto con i principi affermati dalla Cassazione nella richiamata sentenza. (continua a pag. 7)


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Quest’ultima ha affermato che, nell’ipotesi in cui il credito sia stato già erogato ed il corrispondente importo investito, il negozio giuridico non riguarda specificamente un finanziamento e, conseguentemente, “per effetto del nuovo contratto, non viene concessa al debitore la disponibilità di effettive risorse finanziarie, ma sono esclusivamente rimodulati i modi e i tempi di restituzione di un credito già erogato”. È, poi, nuovamente intervenuta la medesima Agenzia con risoluzione n. 29/E del 3 aprile 2012, a seguito di interpello sull’applicazione del più volte citato art. 15 sulla cessione di crediti vantati per garantire il rimborso di un finanziamento a medio e lungo termine ricevuto da una banca, ribadendo che le operazioni di credito a medio e lungo termine sono assoggettate, al ricorrere di determinati requisiti, al pagamento di un’imposta sostitutiva, che ”tiene luogo dell’imposta di registro, di bollo, ipotecaria e catastale e della tassa sulle concessioni governative che risulterebbero dovute, in base al regime ordinario, in relazione a tali contratti.” Pertanto, sussistendo tali condizioni, l’Agenzia ha ritenuto che il contratto di finanziamento stipulato al fine di acquisire un’effettiva disponibilità finanziaria rientri nel campo di applicazione dell’imposta sostitutiva, come pure i finanziamenti contratti al fine di estinguere precedenti esposizioni debitorie. A supporto di tale tesi, ha affermato che l’assunto non è in contrasto con quanto sostenuto dalla Cassazione nella predetta sentenza n. 2734, adducendo il motivo che la Corte ha esaminato la fattispecie riguardante un atto di finanziamento con iscrizione di ipoteca volontaria, riqualificato dall’Ufficio delle entrate quale “atto di dilazionamento di un debito a fronte di pregressa scopertura di conto corrente bancario”, che prevede concretamente la concessione, da parte dell’ente erogante, al proprio cliente

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della possibilità di fruire di modalità e tempi diversi, rispetto a quelli originariamente stabiliti, per rientrare da pregressi indebitamenti. Infine, l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad apposito interpello, col

recente parere n. 29/E del 3 aprile 2012, ha ulteriormente precisato, che “la cessione del credito, ancorché configuri un contratto autonomo rispetto al finanziamento, dotato di una propria causa giuridica, assume quindi la funzione di garantire l’adempimento del contratto di mutuo concluso e deve essere, quindi, ricondotto nell’ambito di applicazione dell’articolo 15 del DPR n. 601 del 1973.”

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STRAORDINARIO ELETTORALE: ORA ANCHE L’ARAN CONFERMA LE TESI DI ANUSCA

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eglio tardi che mai! Questo è il primo commento che potremmo riservare alla nota del Presidente dell’ARAN che, in risposta ad una lettera dell’ANCI, ha fornito ulteriori precisazioni in merito alla possibilità di integrazione del fondo di cui all’art. 14 del CCNL dell’1.4.1999 con risorse proprie, finalizzate a compensare le ore di lavoro straordinario prestate in occasione delle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale e del sindaco. La nota del Presidente dell’ARAN, datata 29 aprile 2014, fa bella mostra di sé sul sito ufficiale dell’Agenzia e smentisce i precedenti pareri forniti, quanto meno incautamente, da esperti che sembravano voler ignorare la chiara disposizione contrattuale dell’art. 39 del CCNL 14.9.2000, che dispone: 1. Il lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali o referendarie e quello prestato per fronteggiare eventi straordinari imprevedibili e per calamità naturali non concorre ai limiti di cui all’art. 14 del CCNL del 1.4.1999. 2. Gli enti provvedono a calcolare ed acquisire le risorse finanziarie collegate allo straordinario per consultazioni elettorali o referendarie anche per il personale incaricato delle funzioni dell’area delle posizioni organizzative di cui all’art. 8 e ss. del CCNL del 31.3.1999. Ho riportato entrambi i commi di questa norma, perchè vanno letti in stretta correlazione fra loro; infatti, non può esserci dubbio sul fatto che la presa di posizione del Presidente dell’ARAN abbia una diretta conseguenza anche sulla questione dei compensi aggiuntivi spettanti alle P.O., già commentata in altra occasione. In realtà l’interpretazione dell’ARAN in merito alla disposizione del comma 2 dell’art. 39 si presentava ancora più debole, perchè priva di qualsiasi fondamento logico-giuridico, ma partiva anch’essa dalla tesi di fondo secondo la quale il Comune non potrebbe aggiungere risorse

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di Romano Minardi

proprie per fronteggiare le maggiori spese di personale necessarie, anzi, indispensabili, per garantire il corretto svolgimento delle consultazioni elettorali. Caduta come un castello di carta questa costruzione teorica, cade anche qualsiasi giustificazione

a sostegno della tesi che intendeva teorizzare distinzioni, di fatto inesistenti, tra il diritto dei dipendenti titolari di P.O. a percepire compensi aggiuntivi in occasione delle consultazioni elettorali comunali, rispetto ad analogo diritto spettante per le elezioni di altri organi istituzionali (Stato, Regioni, Province). La nota del Presidente dell’ARAN è stata ampiamente divulgata, anche da ANUSCA, e ci attendiamo che gli uffici personale, così come erano stati solleciti nell’applicare la precedente interpretazione, lo siano altrettanto nell’applicare una posizione espressa sia dalla stessa ARAN, sia dell’ANCI che quella posizione aveva sollecitato. A questo punto, non ha più molta importanza ripercorrere le tappe di questa vicenda, alcune anche giuridicamente significative, dal momento che anche la giurisprudenza ha avuto modo di dare il suo contributo. Un contributo, tuttavia, che, agli effetti pratici, risulta poco significativo, in quanto non univoco, ma, anzi, contraddittorio. In particolare, sulla questione si è espressa una prima volta la Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia – con un parere del 13 ottobre 2009; mentre in altra occasione successiva, la Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo

per la Toscana – ha espresso un parere di segno opposto. Il parere della Corte dei Conti della Lombardia meriterebbe un’analisi critica piuttosto ampia che non intendiamo affrontare in questa sede, anche perchè, come detto, lo riteniamo superato. Ci limiteremo a sottolineare che alcune asserzioni, addotte a motivazione del parere, non ci sembrano corrette. In particolare il concetto di “spesa comprimibile” a fronte di attività che la stessa Corte riconosce come “obbligatorie”, e l’affermazione secondo cui le spese per l’erogazione dello straordinario sarebbe “vincolata nell’an e invece variabile nel quantum, essendo dipendente da una serie di fattori e circostanze che possono essere influenzati da scelte discrezionali dell’ente locale”, non rispecchia la realtà! Si tratta di affermazioni vere solo in minima parte, considerato anche che l’ente locale possiede una discrezionalità ridottissima, come ben sanno tutti coloro che conoscono il complesso, dispendioso e farraginoso procedimento elettorale del nostro Paese. Con il parere n. 111/2010, la Corte dei Conti Toscana, in risposta ad una richiesta di un Comune in merito all’applicazione dell’art. 14, comma 9, D.L. n. 78/2010 (limite del 40% nel rapporto fra spesa di personale e spesa corrente), discostandosi radicalmente dal parere della sezione regionale della Lombardia, ha risposto: ....omissis... “Le componenti da considerare escluse dalla determinazione della spesa sono: le spese di personale completamente a carico di altri enti o di soggetti privati; spesa per straordinario e altri oneri in caso di elezioni; spese per la formazione e rimborsi di missioni; spese del personale trasferito dalla Regione per funzioni delegate; oneri derivanti dai rinnovi contrattuali; spese per il personale appartenente alle categorie protette; spese del personale comandato in altre amministrazioni per il quale sia previsto il rimborso; spese per il personale a progetto (continua a pag. 9)


Pag. 9 Straordinario Elettorale: i complimenti di un collega

C’È RIMASTA SOLO ANUSCA A DIFENDERCI…

Buongiorno, a proposito della nota di Romano Minardi (Esperto ANUSCA), inerente lo straordinario elettorale delle Posizioni Organizzative, sentiti anche altri colleghi della Provincia, pur condividendone il contenuto, come le motivazioni addotte anche in suoi interventi precedenti, riteniamo che pecchi di eccesivo ottimismo ritenendo scontato che quanto scritto da ARAN venga accolto dalle Amministrazioni comunali anche per le APO. Come già messo in luce dallo stesso dr. Minardi, le Amministrazioni comunali ormai adottano acriticamente ogni parere di ARAN senza mai entrare nel merito, se non ritenere che, come nel caso in esame, non essendo mai citate le Posizioni Organizzative nella nota di ARAN del 29 aprile scorso, comunque a queste non possa essere riconosciuto lo straordinario elettorale. Come succede spesso quando si tratta di Posizioni Organizzative, nel quasi silenzio delle organizzazioni sindacali, nel comportamento pilatesco delle Amministrazioni comunali, un parere di parte, evidentemente irrazionale e insensato, stravolge il senso di un contratto sostituendosi ad esso nella quasi totale rassegnazione dei lavoratori che lo subiscono. In considerazione che uno dei capisaldi delle Amministrazioni nel ritenere che il parere di ARAN debba essere preso per buono perchè “così fan tutti”, ANUSCA non potrebbe raccogliere informazioni, rendendole pubbliche, se vi siano Comuni, possibilmente di dimensioni importanti, che invece hanno deciso di applicare il contratto in modo corretto, in modo da rompere il fronte apparentemente unanime? Non è certo questo il compito di ANUSCA, ma ormai ci siete rimasti solo voi a difendere la dignità del nostro lavoro. Grazie comunque. Domiziano Battaglia

Responsabile Servizi Demografici del Comune di Mirandola (continua da pag. 8)

assunto con contratti di tipo flessibile e finanziato con proventi derivanti dalle violazioni al codice della strada; incentivi per la progettazione; incentivi per il recupero ICI; diritti di rogito.” La Corte non fa alcuna distinzione fra elezioni comunali ed elezioni di altri organismi per le quali è previsto il rimborso delle spese a favore dei Comuni. Peraltro, si osserva che fra le voci di spesa che la Corte dei Conti della Toscana esclude dalla determinazione del calcolo della spesa di personale non vi sono solo le spese oggetto di rimborso da parte di altri enti, bensì sono ben presenti anche spese che sono chiaramente a carico del bilancio comunale. D’altronde, anche qualora si ritenesse che lo straordinario per lo svolgimento delle elezioni amministrative rientri nella spesa per il personale, non v’è dubbio che il fondo di cui all’art. 14 del CCNL possa essere tranquillamente incrementato in base all’art. 39 del CCNL 14.09.2000. Infine, e questo dovrebbe mettere tutti d’accordo, ci sembra molto significativo l’orientamento espresso con decisione del 24 maggio 2013 dalla Procura Regionale della Corte dei Conti della Campania. La Corte viene chiamata ad esprimersi in merito ad una vertenza relativa all’assunzione di alcune maestre ed educatrici a tempo determinato effettuate da un ente, nonostante lo stesso non avesse rispettato i limiti di spesa di personale.

La Corte dei Conti della Campania ha ritenuto non sussistenti “i presupposti dell’azione di responsabilità” per quanto chiarito dalle Sezioni Riunite, in sede di controllo, della stessa Corte dei Conti con la delibera 46/2011, secondo la quale appaiono legittime alcune deroghe ai vincoli di spesa di personale, in presenza di ragioni di somma urgenza ovvero della necessità di assolvere a funzioni fondamentali, infungibili ed essenziali. La Corte ha ribadito che le norme statali che fissano limiti di spesa per le regioni e gli enti locali, pur se riconosciute nell’ambito dei principi fondamentali di contenimento della finanza pubblica, “non possono comprimere diritti infungibili e funzioni fondamentali, quali sono, appunto, quelli di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi di asilo nido e quelli di assistenza scolastica refezione” (Corte Cost., sent. 370/2003, Corte Giustizia EU, decisione Omega 14 Ott 2004 – causa C-36/02). Pertanto, ritiene la Corte dei Conti sezione giurisdizionale, l’obbligatorietà di tali servizi, da rendere sempre e comunque (sostenendone i relativi costi) “sembra escludere l’esistenza di un danno”. La Corte ritiene quindi prevalente il diritto all’istruzione rispetto ai limiti di natura finanziaria che, quindi, non possono comprimere i diritti fondamentali costituzionalmente tutelati. Nel bilanciamento degli interessi in gioco, l’aspetto economico finanziario è stato ritenuto recessivo rispetto ai diritti fondamentali della persona. Questo preciso orientamento

della Corte dei Conti della Campania sembra scritto su misura anche in relazione alle spese necessarie a garantire il regolare svolgimento delle elezioni comunali e, di conseguenza, il diritto di voto: diritto fondamentale della persona costituzionalmente tutelato. A conclusione di questo breve commento che ha inteso ripercorrere, molto sinteticamente, le fasi di una vicenda che, per fortuna, sembra si sia conclusa positivamente e nel senso da sempre indicato da ANUSCA (ma occorrerà vigilare affinchè tutti i Comuni adottino comportamenti corretti e rispettosi di sacrosanti diritti dei lavoratori), si riportano le parole che meglio chiariscono il significato del parere espresso dal Presidente dell’ARAN con nota del 29 aprile 2014: “In proposito, vista la necessità di garantire il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali, l’avviso della scrivente Agenzia è nel senso che, solo per questa particolare ipotesi, i Comuni possano procedere, nel caso di comprovata insufficienza delle risorse già destinate al finanziamento del lavoro straordinario, all’integrazione delle stesse con risorse proprie, per compensare le ore di lavoro straordinario prestate in occasione delle elezioni del corrente anno per il rinnovo dei loro organi e che non sia possibile remunerare con le risorse del fondo per il lavoro straordinario già definite per il 2014 o con riposi compensativi”.


DISPERSIONE DELLE CENERI CON LA VOLONTÀ DEI FAMILIARI: ULTERIORI CONFERME DAL TAR SARDEGNA

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opo poco più di nove mesi dalla ormai “famosa” sentenza del TAR Lazio, Sezione 2^ bis, n. 3407/2013, la Giustizia Amministrativa fornisce un ulteriore ed importante tassello per rimuovere gli ostacoli alla pratica della dispersione delle ceneri. I Giudici sardi – 2^ Sezione – con la sentenza n. 100/2014 del 22.01.2014, confermano il precedente orientamento ed ammettono la possibilità di autorizzare la dispersione delle ceneri con la sola manifestazione di volontà dei familiari che supplisce alla mancata espressione (di volontà) del defunto, quando ancora in vita. La sentenza in commento trae origine, come è consueto, da un ricorso amministrativo presentato da familiari di un defunto nei confronti di un diniego espresso da un Comune della provincia di Carbonia – Iglesias che aveva rifiutato l’autorizzazione alla dispersione delle ceneri stante la mancanza di una volontà espressa del defunto quando ancora in vita attraverso una dichiarazione scritta e firmata. Il Tar adito ha fornito, per la prima volta, un supporto agli Ufficiali di Stato Civile di tutti i Comuni italiani meritevole di particolare apprezzamento poiché ha interpretato le disposizioni di legge inerenti la dispersione delle ceneri sia con riferimento alla normativa nazionale (Legge n. 130/2001) e sia con riguardo delle specifiche disposizioni regionali (L.R. Sardegna n. 4/2012). Al riguardo di detta interpretazione il TAR ha condiviso la censura dei legali della famiglia ricorrente ed ha stabilito che non è esistente “alcuna norma vigente che subordini la dispersione delle ceneri del defunto alla presentazione di una dichiarazione di volontà manifestata per iscritto da parte del defunto”. Analizzando la specifica disposizione della legge statale (art. 3 citata Legge n. 130/2001) il Collegio ha esplicitato che “tale disposizione nulla precisa in ordine alle modalità formali di espressione e di dimostrazione della scelta del de cuius in ordine alla dispersione delle proprie ceneri,

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di Claudio Pagano

dal che consegue – se non altro in base ai fondamentali principi civilistici di «libertà di forma negoziale» e di «salvaguardia della volontà del de cuius» – che deve considerarsi valida anche una volontà verbalmente espressa ai propri familiari e da questi «attestata» con propria dichiarazione conforme”. Il Collegio ha poi, si ritiene ragionevolmente, analizzato e comparato l’istituto della “dispersione delle ceneri” con quello antecedente (e primario) della “cremazione” affermando ulteriormente che “nello stesso senso depone, inoltre, la sopra descritta disciplina sulla cremazione, la quale consente espressamente che

la relativa scelta sia comunicata al Comune dai familiari dell’interessato, mentre non si vede per quale ragione una disciplina più restrittiva dovrebbe applicarsi alla dispersione delle ceneri”. In questo senso – ci assumiamo la responsabilità di dire “saggiamente” – gli stessi Giudici hanno così sfatato un luogo comune, quasi un pregiudizio culturale, che considera (va), la dispersione delle ceneri una “pratica” più significativa o meglio definitiva rispetto alla cremazione. La stessa ricostruzione normativa si è quindi soffermata sulla specifica disciplina regionale (art. 4 L.R. Sardegna n. 4/2012) che “fa rinvio ai principi previsti dalla normativa statale (comma 1) e poi addirittura collega il rilascio dell’autorizzazione (anche) alla dispersione delle ceneri «...alla manifestazione di volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari...» (comma 2), in tal modo ulteriormente confermando la ricostruzione fin qui

esposta”. Infine i Giudici del TAR adito hanno analizzato il regolamento comunale di polizia mortuaria del Comune sardo constatando che lo stesso “fa sostanzialmente riferimento alla normativa primaria, senza aggiungere alcuna specifica previsione in relazione al profilo che ora interessa”. Passo dopo passo, l’analisi normativa sinteticamente sopra enucleata ha consentito pertanto al Collegio di poter ammettere la possibilità di autorizzare la dispersione delle ceneri con una manifestazione di volontà espressa dai familiari. Con questo significativo pronunciamento la Giustizia Amministrativa supplisce ad un deficit del legislatore nazionale che dopo oltre 13 anni dall’approvazione della Legge n. 130/2001 non ha ancora trovato l’occasione di chiarire, a tutti gli operatori interessati ma anche a tante famiglie italiane, quali sono le modalità di espressione della volontà del defunto per poter consentire la dispersione delle ceneri. In questo contesto, comunque ancora provvisorio ed incerto, i Comuni italiani (con esclusione di quelli appartenenti alle regioni Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia e alla provincia di Trento vincolati da una disciplina regionale molto limitativa) potranno recepire le statuizioni della sentenza del TAR Sardegna procedendo una integrazione al regolamento comunale di polizia mortuaria (o se esistente, quello sulla dispersione delle ceneri) ovvero adottare una deliberazione del Consiglio Comunale al fine di prevedere la possibilità di autorizzare la dispersione delle ceneri di un defunto con “la volontà espressa dai propri familiari (più prossimi, con precedenza del coniuge) e da questi attestata con propria dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”. La regolamentazione comunale appositamente deliberata potrà consentire il rilascio dell’autorizzazione alla dispersione delle ceneri, evitare ulteriori e delicate vertenze con propri concittadini e dare finalmente piena attuazione della Legge n. 130/2001.


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COLLABORAZIONE PREFETTURE-COMUNI A FAVORE DEI NEOCITTADINI

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lcuni ufficiali di stato civile delle Province di Cremona e Bologna, ci segnalano che da parte delle locali Prefetture sono stati adottati provvedimenti tendenti ad instaurare rapporti di collaborazione con i Comuni nelle procedure di conferimento della cittadinanza italiana, favorevoli al trasferimento di alcune competenze ed adempimenti dalle Prefetture direttamente ai Comuni, con relativo carico di lavoro e responsabilità. Si tratta di modalità operative che sono già state sperimentante in altre Province e che riguardano principalmente il momento della notifica del decreto di concessione della cittadinanza italiana per il quale si vorrebbe coinvolgere il Comune, sia quale ente territoriale più vicino all’interessato, sia per favorire il rapporto tra il neo cittadino e gli uffici comunali, anche in vista delle procedure e degli adempimenti successivi all’acquisto della cittadinanza italiana, quali trascrizioni degli atti di stato civile ed aggiornamenti anagrafici. Occorre però avere consapevolezza che si tratta di passaggi importanti, che hanno particolare rilevanza nel procedimento di acquisto della cittadinanza italiana e che agli ufficiali di stato civile vengono assegnati compiti particolarmente delicati, per i quali occorre rispettare correttamente le disposizioni esistenti. La notifica del decreto di cittadinanza rappresenta un adempimento particolarmente importante, addirittura decisivo, anche se tale rilevanza sembra sfuggire ad alcune Prefetture, tanto che, erroneamente, da qualche parte, si parla di “consegna” del decreto: è indispensabile precisare che i decreti di cittadinanza non si consegnano, ma si debbono notificare per obbligo di legge. Infatti, la notifica del decreto di concessione della cittadinanza italiana è espressamente prevista dall’articolo 10 della legge 91/1992, che lascia decorrere un termine ben preciso – sei mesi – entro il quale dovrà essere prestato il giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana e di osservanza delle leggi. A conferma che non si tratti di un termine di poco conto, la

di Renzo Calvigioni

stessa disposizione prevede che la mancata prestazione del giuramento, provoca il venir meno dell’efficacia del decreto di concessione. In sostanza, la legge dispone la notifica perché da tale data decorrono i sei mesi per prestare giuramento: in caso contrario il decreto non avrà più efficacia e lo straniero che fosse ancora interessato alla cittadinanza italiana dovrà presentare una nuova istanza. Si comprende facilmente, anche tenendo conto delle conseguenze che possono derivarne, che si tratta di un momento particolarmente rilevante che non deve essere assolutamente sottovalutato. La procedura della notifica e del

giuramento sono ulteriormente disciplinate dall’art. 7 del DPR 572/1993 che espressamente prevede: - la notifica deve essere effettuata dalla competente autorità: l’art. 4 del DPR 362/1994 individua tale autorità come “quella che ha ricevuto la domanda” che deve provvedere alla notifica entro i 15 giorni successivi alla ricezione del decreto. L’autorità che ha ricevuto la domanda è la Prefettura alla quale, dunque, compete le notifica per disposizione legislativa; - il giuramento deve essere prestato entro 6 mesi dalla notifica; - il giuramento deve essere prestato in Italia dinanzi all’ufficiale dello stato civile del Comune di residenza, all’estero di fronte alla nostra autorità diplomatica o consolare; - trascorsi 6 mesi dalla data della notifica del decreto, l’interessato non è più ammesso a giurare se non previa nuova istanza; - il giuramento deve essere preceduto

dalla regolarizzazione dell’imposta di bollo. Il fatto che la normativa vigente disciplini in maniera così dettagliata la notifica del decreto e la prestazione del giuramento, conferma che tali adempimenti costituiscono condicio sine qua non per l’acquisto della cittadinanza italiana. Tale precisa indicazione ed assegnazione delle competenze da parte della normativa, potrebbe non rappresentare un ostacolo alla collaborazione tra Prefetture e Comuni, magari in una sorta di protocollo di intesa, nel quale prevedere che le Prefetture trasmettano i decreti di conferimento della cittadinanza italiana ai Comuni di residenza degli interessati, con l’onere per i Comuni di curarne la notifica: naturalmente, resterebbero di competenza delle Prefetture le verifiche della sussistenza delle condizioni necessarie per l’acquisto della cittadinanza italiana, fino al momento dell’emissione del decreto, e di competenza degli ufficiali di stato civile le verifiche delle eventuali vicende ostative che dovessero risultare dopo la notifica del decreto e fino alla prestazione del giuramento. Ricordiamo, al riguardo, che già il Ministero dell’Interno, con Circolare K.60.1 del 7/10/2009, rivolta alle Prefetture, con oggetto “Legge 15 luglio 2009 n. 94 recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica. Modifiche in materia di cittadinanza. Chiarimenti” aveva dato disposizioni in proposito, prevedendo accertamenti sia da parte delle Prefetture che degli ufficiali di stato civile. Sarà cura di questi ultimi, sicuramente verificare la residenza del cittadino straniero interessato: tale requisito individua l’ufficiale dello stato civile competente a ricevere la prestazione del giuramento e la richiesta di trascrizione del decreto e costituisce, dunque, un passaggio obbligato. Pure deve essere verificata la regolarità del soggiorno e, nel caso di acquisto della cittadinanza (continua a pag. 13)


IL DIRETTORE CENTRALE TORRACO AL 6° CONVEGNO DEL VENETO

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el futuro dei servizi demografici si è discusso al 6° Convegno regionale ANUSCA del Veneto, che si è tenuto alla sala Saccenti di Adria lo scorso 15 aprile e ha visto la partecipazione del Prefetto Cinzia Torraco, Direttore Centrale dei servizi demografici del Ministero dell’Interno, presente al tavolo delle autorità con la dr.ssa Adriana Sabato (Vice Prefetto Vicario di Rovigo), Massimo

di Sauro Dal Fiume

Il Prefetto Torraco ha ringraziato in particolare il Presidente Gullini “per l’immutato impegno che continua a profondere per rispondere alle esigenze dell’Associazione e, quindi, della categoria degli operatori demografici, di coloro che rappresentano la ragione stessa della costituzione di ANUSCA e della sua attività”. Nel corso del suo applaudito intervento su “Le prospettive evolutive dei servizi al cittadino nella materia demografica”,

Il tavolo della Presidenza al Convegno di Adria. Al centro il Direttore Centrale dei Servizi Demografici, Prefetto Cinzia Torraco

Barbujani (Sindaco di Adria), Paride Gullini (Presidente ANUSCA), Giovanni Codato (membro della Giunta Esecutiva) e Antonella Bianchi (Presidente ANUSCA del Veneto). La località che ha dato il nome al mare Adriatico, già fiorente porto allo sbocco del ramo settentrionale del fiume Po, “ha fortemente desiderato di ospitarci” ha detto in apertura la Presidente Bianchi, ringraziando il Sindaco Barbujani (che nel suo saluto ha incoraggiato i convegnisti “a svolgere un compito istituzionalmente indispensabile”) per la cortese disponibilità, ed il collega Giovanni Codato che l’ha preceduta nel ruolo di massimo dirigente ANUSCA del Veneto. Con entusiasmo la Presidente Bianchi ha poi accolto il Direttore Centrale Torraco, la cui partecipazione “costituisce motivo d’orgoglio per l’Associazione ed un forte stimolo per gli operatori demografici” lasciando poi la parola al Direttore Centrale.

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il Direttore Centrale Torraco ha assicurato un costante monitoraggio (e vicinanza agli operatori dei servizi demografici) nell’attuale circostanza relativa all’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), l’innovazione e l’introduzione del domicilio digitale, del censimento permanente, dei certificati digitali, dell’automazione dei certificati di nascita e morte, dell’identità digitale, l’emissione del documento digitale unificato (DDU) ovvero la tessera sanitaria unificata alla carta d’identità

elettronica e dell’integrazione con gli altri uffici di stato civile. “L’ANPR costituisce il tassello fondamentale della nuova architettura digitale della P.A., che porterà ad uno snellimento e accelerazione delle procedure e alla riduzione degli adempimenti richiesti al cittadino. Quindi: efficienza, velocità e precisione con relative ricadute economiche per i cittadini e la P.A. centrale e locale” ha sottolineato il Direttore Torraco che ha comunicato ai presenti “con particolare soddisfazione, che anche lo schema del secondo regolamento, con i relativi allegati tecnici recante il piano per il graduale subentro dell’ANPR alle anagrafi tenute dai Comuni, è in avanzata fase di elaborazione ed ha già ottenuto l’assenso del Ministero per la Pubblica Amministrazione e Semplificazione e del Ministero Economia e Finanze, Agenzia per l’Italia Digitale ed il parere dell’Istat”. L’intervento del Direttore Centrale è proseguito passando alla materia dello stato civile, ricordando “la fondamentale equiparazione di status tra figli legittimi e figli naturali. La Legge n. 219 è il risultato del lavoro svolto dalla Commissione presieduta dal prof. Cesare Massimo Bianca che ha terminato i lavori con la pubblicazione della relazione conclusiva lo scorso 4 marzo”. Dopo un’approfondita analisi di questo argomento, il Prefetto Torraco ha concluso parlando della comunicazione telematica tra Comuni in materia elettorale, di anagrafe e di stato civile e del relativo decreto del Ministero dell’Interno, una delle (continua a pag. 13)


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A VENEZIA, CODATO CONFERMATO! Lo scorso 26 marzo si è riunito il nuovo Comitato Provinciale ANUSCA di Venezia, presso la sede del Comune di Scorzé. Ne fanno parte: Giovanni Codato (Comune di Scorzè); Daniela Chisso e Martina Mocchi (Marcon); Silvio Minto (Santa Maria di Sala); Franca Pasqualato, Paolo Tasinato e Mara Patalossi (Venezia); Stefania Bonato (Musile di Piave); Stefania Salviato (Salzano); Elena Zuppichin (S. Michele al Tagliamento); Anna Carraro (Noale); Consuelo Condotta (Meolo). Il Presidente uscente Giovanni Codato, porgendo le sue congratulazioni ai nuovi componenti del Comitato (eletti a Marcon, il 26 febbraio), ha chiesto di procedere al rinnovo delle cariche e, nonostante fosse convinto…“di voler ritirare la propria disponibilità a svolgere il ruolo di Presidente per il successivo mandato”, è stato ugualmente votato all’unanimità dai presenti! Presidente Codato confermato e, di seguito, la nomina di Stefania Salviato (Vice Presidente), alla quale (e con altri componenti del Comitato) è stato affidato il monitoraggio del tesseramento ANUSCA, il coordinamento di zona e altri compiti dell’attivo Comitato provinciale di Venezia. Buon lavoro a tutti! (continua a pag. 12)

tante novità “tutte importantissime e tanto è ancora il lavoro che dovremo fare noi come Ministero dell’Interno e le altre amministrazioni dello Stato, tutte le Istituzioni e gli Enti coinvolti, ben consapevoli che non saremo soli, bensì, com’è tradizione dell’Amministrazione civile dell’Interno, saremo sempre insieme ai Comuni”. I lavori del 6° Convegno regionale sono proseguiti con le relazioni di Alessandro Francioni e Liliana Palmieri (Esperti ANUSCA) su tutti i risvolti processuali e applicativi del nuovo sistema anagrafico, esposizione delle tematiche d’anagrafe con l’iscrizione dei cittadini stranieri e comunitari. La platea dei numerosi convegnisti ha attentamente seguito il tema della responsabilità genitoriale e ruoli familiari, trattato da Maria Teresa Magosso e del diritto al nome e dell’identità personale, descritto da Marina Caliaro, attendendo poi…al varco le due Esperte ANUSCA con gli (continua da pag. 11)

italiana per matrimonio, la sussistenza del rapporto coniugale senza momenti di crisi, tramite un estratto dell’atto di matrimonio dove non dovrebbero risultare annotazioni di separazione: si tratta di incombenze già previste e prive di particolari difficoltà. Resterebbe comunque il problema dell’imposta di bollo che dovrebbe essere assolta, tramite apposizione della marca da bollo, dall’ufficio che ha emesso il documento, cioè dalla Prefettura: la marca da bollo mancante, non apposta dalla Prefettura, non

Il nuovo Comitato Provinciale ANUSCA di Venezia. Da sinistra: Franca Pasqualato, Daniela Chisso, Stefania Salviato, Giovanni Codato, Elena Zuppichin, Mara Patalossi, Silvio Minto, Paolo Tasinato

immancabili quesiti che hanno così concluso i lavori, con un forte plauso dei convenuti. Da ricordare che tutti i partecipanti sono stati accolti presso la sala Saccenti, dagli studenti della Scuola Alberghiera del Polo Tecnico di Adria, in modo egregio e in forma impeccabile.

La Redazione ANUSCA ringrazia per la collaborazione e l’invio delle fotografie il componente del Comitato provinciale di Venezia, Paolo Tasinato, nonchè Laura Barbierato, Cristina Costantini, Letizia Felisatti e Wanda Santato per la collaborazione prestata per la riuscita del Convegno.

potrebbe essere materialmente apposta dall’ufficiale dello stato civile previo pagamento diretto da parte dell’interessato, in quanto la specifica normativa prevede una procedura ben definita. L’ufficiale dello stato civile dovrebbe trasmettere il decreto privo della marca, alla locale Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione fiscale, secondo quanto espressamente previsto dal DPR 642/1972 e successive modificazioni, ed aspettare la restituzione del documento dopo la regolarizzazione fiscale: si comprende facilmente come tale procedura che pure dovrebbe essere applicata, appaia

come un ulteriore aggravamento del procedimento, sul quale sarebbe opportuno un approfondimento alla ricerca di eventuali soluzioni più agevoli. In conclusione, si tratta di incentivare la collaborazione tra Prefetture e Comuni, nelle procedura di conferimento della cittadinanza italiana, cercando soluzioni che possano portare semplificazione degli adempimenti ed agevolazioni per il cittadino, riconoscendo il ruolo e l’importanza degli ufficiali di stato civile, nel rispetto delle disposizioni vigenti.


(continua da pag. 5: Riforma P.A....) impedimenti tra gli sposi, tali da rendere il matrimonio impugnabile od annullabile, e mettere i terzi in condizioni di presentare opposizioni al matrimonio. Nella pratica, sarebbe sufficiente una preventiva verifica delle condizioni dei nubendi, a cura dell’ufficiale dello stato civile, così da accertare comunque che non sussistono impedimenti od ostacoli, senza bisogno di procedere alle pubblicazioni. Occorre tener presente che l’opposizione al matrimonio è ipotesi rarissima e, nella pratica, dopo la verifica dell’ufficiale dello stato civile, vengono meno le ipotesi di opposizione in quanto le motivazioni della stessa debbono essere basati sulla stessa sussistenza di impedimenti già verificata. Si precisa che le pubblicazioni sono già state abrogate nel caso del matrimonio del cittadino italiano all’estero. Finalità: risparmio di tempo e denaro per i cittadini e semplificazione procedurale per la pubblica amministrazione. Snellimento dell’attività amministrativa e riduzione degli adempimenti per la pa e per i cittadini con procedure molto più agevoli. Proposta: abrogazione degli artt. da 93 a 100 del codice civile. Oppure prevedere una pubblicazione per via telematica, senza bisogno per gli sposi di presentarsi direttamente in ufficio: basterebbe studiare un modello da compilare on line sul sito del comune (intendo quei modelli con i campi da compilare, come quando ci registriamo in qualche sito) da parte degli sposi, con invio telematico della scansione del proprio documento di identità. MODIFICA DELL’ART. 116 C.C., A VANTAGGIO DELLO STRANIERO CHE VOGLIA CONTRARRE MATRIMONIO IN ITALIA Criticità: il cittadino straniero che intende contrarre matrimonio in Italia deve presentare, ai sensi dell’art. 116 c.c., un nulla osta rilasciato dalla competente autorità straniera. Vi sono numerosi Stati che non rilasciano il nulla osta o che lo rilasciamo in modo insufficiente, tanto che l’ufficiale dello stato civile deve rifiutare le pubblicazioni e l’interessato fare ricorso in Tribunale, con spese e complicazioni. Finalità: risparmio di tempo per la PA, ma soprattutto risparmio di tempo e denaro per lo straniero che vuole sposarsi in Italia. Evitando il contenzioso, viene meno anche l’attività degli organi giudiziari, con ulteriori vantaggi anche per i tribunali. Una modifica a vantaggio dei cittadini che, potrebbe essere ben valutata ed accolta positivamente da tutti. Ricordiamo che la modifica all’art. 116 c.c., andrebbe ad

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agevolare concretamente e realmente la procedura del matrimonio e la possibilità per lo straniero di sposarsi in Italia. In fondo, nel caso del nulla osta che non viene rilasciato dall’autorità straniera, spesso il soggetto che ne subisce il maggiore pregiudizio è il nubendo italiano che si vede negata la possibilità di sposarsi con lo straniero, colpevole solamente di essere cittadino di quello Stato che non rilascia il nulla osta e tutto questo, in definitiva, va a limitare sostanzialmente il diritto del cittadino italiano a contrarre matrimonio. Proposta: modifica dell’art. 116 c.c., nel senso di richiedere solamente una certificazione relativa allo stato libero: in sostanza, non più una documentazione che attesti che lo straniero, secondo la legge del suo Stato, possa contrarre matrimonio, ma un semplice attestazione relativo allo stato libero. TRASFERIMENTO DELLE COMPETENZA IN MATERIA DI CAMBIAMENTO DI COGNOME E NOME, DALLE PREFETTURE AI SINDACI Criticità: la procedura di cambiamento di nome e cognome a carico delle Prefetture, occupa risorse dell’amministrazione pubblica e costringe i cittadini interessati ad attivarsi presso la sede della Prefettura che, spesso, è distante rispetto alla residenza dei cittadini stessi. La procedura richiede comunque tempi non brevissimi, in quanto l’autorità prefettizia ha competenza vasta. Finalità: snellimento reale delle procedure e degli adempimenti, con vantaggi per il cittadino e per la PA. Soluzione di semplificazione che, in particolare con riguardo al nome, fattispecie sicuramente meno problematica da un punto di vista normativo, potrebbe ottenere una valutazione molto positiva da parte dei cittadini, garantendo nello stesso tempo lo snellimento delle procedure a tutto vantaggio della PA Proposta: modificare gli artt. 89 e seguenti del dpr 396/2000, in modo che le competenze del cambiamento ed aggiunta del nome venga trasferite in capo al sindaco del comune di residenza del cittadino interessato. In una fase successiva, si potrebbe prevedere anche analogo trasferimento di competenze in materia di cambiamento ed aggiunta di cognome. Occorrerebbe quale misura di garanzia, almeno riguardo al cambiamento di cognome, prevedere un parere obbligatorio e vincolante della Prefettura, per garantire uniformità di comportamento ed evitare che il sindaco possa accogliere la richiesta di parte, quando in contrasto con il nostro ordinamento. Consigliabile una prima fase con il trasferimento dalla competenza in materia di nome: ipotesi meno problematica, che potrebbe

rappresentare il primo stadio per un successivo trasferimento di competenze anche in materia di modifica del cognome. SCELTA DELLA SEPARAZIONE DEI BENI, FATTA SUCCESSIVAMENTE AL MATRIMONIO, DIRETTAMENTE DALL’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE, SENZA PASSARE DAL NOTAIO Criticità: qualora, dopo la celebrazione del matrimonio, anche molto tempo dopo, gli sposi intendano mutare il regime patrimoniale, dalla comunione dei beni alla separazione dei beni, debbono necessariamente recarsi dal notaio che redige un atto pubblico con costi elevati, registrazione dell’atto, adempimenti complessi anche a carico dei cittadini. Finalità: risparmio considerevole per i cittadini interessati e, ovviamente, semplificazione di tutta la procedura. Proposta: modifica agli artt. 162 e 163 del codice civile, al fine di prevedere che l’atto pubblico di separazione dei beni possa essere stipulato di fronte all’ufficiale dello stato civile, che dopo averlo registrato nel registro degli atti di matrimonio, lo annota a margine, dando subito applicazione al requisito della pubblicità, senza bisogno di ulteriori registrazioni in altre sedi. SEPARAZIONE CONSENSUALE, FATTA DIRETTAMENTE DI FRONTE ALL’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE CHE LA REGISTRA NEI REGISTRI DI MATRIMONIO Criticità: nel corso del procedimento giudiziale verso un’ipotesi di divorzio, spesso capita che i coniugi abbiano già concordato una separazione consensuale, che tuttavia deve essere omologata dal Tribunale, con costi elevati ed occupazione di risorse in ambito giudiziario. Finalità: ridurre i costi per i cittadini, alleggerire il carico di lavoro dei Tribunali, ridurre gli adempimenti burocratici. Proposta: trasformare la procedura giudiziale in amministrativa, con formazione dell’atto di separazione di fronte all’ufficiale dello stato civile, secondo una formula ben definita, da registrarsi nel registro degli atti di matrimonio. SERVIZIO ELETTORALE Le linee guida definite dal Governo rappresentano un’importantissima occasione per intervenire sulla normativa e sul procedimento elettorale, utilizzando al meglio le tecnologie informatiche e digitali oggi disponibili, anche nella prospettiva dell’avvio a regime dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR). ELETTORATO ATTIVO – TENUTA E AGGIORNAMENTO DEL CORPO ELETTORALE

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Pag. 15 (continua da pag. 14: Riforma P.A....) La materia è regolata dal “Testo unico delle leggi recanti norme per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali”, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni e dalle relative Istruzioni impartite dal Ministero dell’Interno con la circolare n. 2600/L del 1° febbraio 1986 e con altre diramate in seguito. Situazione attuale e criticità: A) commissione elettorale circondariale: le Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali operano con sempre maggiori difficoltà ed è ormai largamente condivisa, tra gli operatori e tra gli stessi componenti delle Commissioni, la convinzione che sia indispensabile liberarle da attività materiali onerose e ormai inutili, come l’aggiornamento manuale degli esemplari delle liste elettorali depositati presso di esse; B) revisioni delle liste elettorali: nonostante l’affidamento all’Ufficiale elettorale, fin dall’anno 1997, delle funzioni in precedenza attribuite alle Commissioni elettorali comunali in materia di tenuta delle liste elettorali, le relative revisioni vengono ancora effettuate con modalità anacronistiche e con costi non più sostenibili; C) trasmissione degli atti alle Commissioni elettorali circondariali ed alle Prefetture: i verbali delle operazioni effettuate dagli Ufficiali elettorali e dalle Commissioni elettorali circondariali vengono trasmessi alle Prefetture in formato digitale e non più su supporto cartaceo, come da recenti direttive ministeriali; il problema della produzione e dell’accumulo di documenti è però risolto soltanto in parte, dato che permane l’obbligo di produrre e trasmettere alla Commissione elettorale circondariale i verbali cartacei dell’Ufficiale elettorale con i relativi allegati; D) liste elettorali generali: le liste elettorali generali devono essere stampate e tenute in due copie, una delle quali presso la Commissione circondariale ed una presso il Comune; sono formate da oltre 2 milioni di fogli per ogni copia e il numero delle variazioni è dell’ordine di 2,5 milioni all’anno per ciascuna; la ristampa viene effettuata a intervalli di alcuni anni (e comunque dopo i censimenti generali della popolazione); E) liste elettorali sezionali: le liste elettorali sezionali devono essere ristampate ogni anno, se si sono svolte consultazioni, e sono tenute in tre copie, due delle quali presso la Commissione circondariale ed una presso il Comune (nei Comuni informatizzati è autorizzata la stampa di due sole copie). Per ogni copia si utilizzano, a livello nazionale,

oltre 2 milioni di fogli ad ogni ristampa; il numero delle variazioni conseguenti alle revisioni e da apportare manualmente su ciascun esemplare può essere stimato, sempre a livello nazionale, in non meno di 2,5 milioni ogni anno; F) fascicolo personale cartaceo: presso il Comune è istituito e tenuto aggiornato un fascicolo elettorale personale per ciascun cittadino; ogni fascicolo contiene mediamente 4-5 documenti e, in caso di trasferimento, viene spedito al Comune di nuova residenza. I fascicoli attualmente in uso sono circa 49 milioni e, secondo le stime del Ministero dell’Interno, ogni anno ne vengono prodotti 600.000 nuovi e ne vengono spediti circa 3 milioni con una spesa annua, per le sole spese postali, di oltre 6 milioni di euro. Finalità: I benefici attesi riguardano semplificazione, risparmio di risorse, economiche e di personale, maggiori garanzie di regolarità nella tenuta del corpo elettorale, maggiore sicurezza e più sicura conservazione dei dati, riqualificazione del lavoro degli operatori, recupero di efficienza. Economie previste (per la sola riduzione della modulistica, senza considerare i risparmi per eliminazione di attrezzature ed archivi, aggiornamento delle procedure informatiche, riduzione di materiale di consumo, ecc. ed i benefici per l’organizzazione degli uffici e per il personale derivanti dall’abbandono di adempimenti impegnativi, onerosi e ormai inutili): Eliminazione del fascicolo cartaceo: - scarto dei 49.000.000 di fascicoli attualmente in uso, contenenti 250.000.000 di documenti - risparmio di 600.000 nuovi fascicoli ogni anno, corrispondenti a 3.000.000 di documenti Eliminazione delle liste sezionali: - risparmio di 4.000.000 di fogli ogni anno Digitalizzazione delle liste generali: - risparmio di 4.000.000 di fogli per ogni ristampa Variazioni a mano da non apportare più: - 10.000.000 ogni anno Eliminazione della spedizione dei fascicoli - risparmio di 3.000.000 di euro ogni anno per spese postali Proposta: a. modifica delle funzioni delle Commissioni elettorali circondariali La Commissione elettorale circondariale deve mantenere funzioni di controllo delle operazioni dell’Ufficiale elettorale e, nell’ambito di queste: - riceve tramite pec una copia digitale dei verbali dell’Ufficiale elettorale con i relativi elenchi allegati e una copia digitale

delle liste elettorali, aggiornate dopo ogni revisione, firmata digitalmente dall’Ufficiale elettorale; - autentica e custodisce la copia digitale sia delle liste elettorali generali aggiornate sia delle versioni precedenti; - esamina i ricorsi avverso le decisioni dell’Ufficiale elettorale; - controlla e autentica l’esemplare delle liste sezionali da usare per la votazione; - mantiene la facoltà di richiedere gli atti al Comune; inoltre, in occasione delle consultazioni elettorali: - esamina le domande di ammissione al voto; - esamina le candidature presentate per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale; b. modifica delle procedure per l’aggiornamento delle liste elettorali - in vista dell’entrata in funzione dell’ANPR si dovrà riconsiderare il rapporto tra il servizio elettorale e l’anagrafe: si dovrà ragionare in termini di “dati” e di “informazioni” e non solo di “documenti”, poiché che i dati essenziali, oltre a quelli strettamente elettorali, saranno già registrati e gestiti nell’ANPR (cognome e nome, data, luogo e numero dell’atto di nascita, cittadinanza e residenza); - le revisioni semestrali possono divenire annuali, con l’iscrizione della “leva elettorale” in una sola tornata, da effettuare a partire - per esempio - dal mese di settembre e comprendente tutti i giovani iscritti nell’ANPR che compiranno il 18° anno di età entro l’anno successivo; - analogamente, la revisione della divisione del territorio in sezioni elettorali, con gli adempimenti connessi, dovrebbe essere effettuata con la revisione annuale, in tempi compatibili con l’esigenza di comprendere la nuova “leva elettorale” nelle liste digitali ricompilate; - la cancellazione dei cittadini irreperibili non dovrebbe più essere effettuata in occasione della revisione semestrale, bensì con la prima revisione dinamica utile; attualmente l’iter per la cancellazione dalle liste elettorali di chi sia stato cancellato dall’anagrafe per irreperibilità accertata richiede alcuni mesi, con una serie di adempimenti onerosi e inutili; nel frattempo gli interessati possono partecipare a eventuali votazioni pur non avendone più il diritto; c. modifica delle modalità di trasmissione degli atti alle Commissioni elettorali circondariali - i verbali delle operazioni effettuate dall’Ufficiale elettorale devono essere

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SCEGLI ANUSCA PER LA TUA PROFESSIONALITÀ (continua da pag. 15: Riforma P.A....) trasmessi anche alla Commissione o Sottocommissione elettorale circondariale, oltre che alla Prefettura, in formato digitale e non più su supporto cartaceo; d. dematerializzazione delle liste elettorali generali - fissato il “punto zero”, dovrebbe essere prodotta una copia digitale delle liste generali cartacee aggiornate; questa copia, dopo i necessari controlli, costituirebbe il documento informatico originale; - da quel momento, non si dovrebbero più effettuare aggiornamenti manuali sulle liste generali, ma si dovrebbe produrre, dopo ogni revisione, una versione digitale aggiornata: una copia verrebbe conservata presso il Comune ed una inviata alla Commissione elettorale circondariale; e. eliminazione delle liste elettorali sezionali cartacee, da stampare soltanto in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie - poiché le liste sezionali contengono gli stessi dati delle liste generali, seppure con un diverso ordinamento, possono essere estratte da queste in formato digitale e stampate soltanto al 15° giorno precedente le consultazioni, senza che sia più necessario aggiornarle manualmente in corso d’anno. NOTA: Le modifiche ipotizzate nei punti precedenti possono essere introdotte con i necessari interventi sulle relative norme contenute nel T.U. n. 223/67, mentre per il punto che segue è sufficiente un intervento amministrativo, poiché il fascicolo elettorale non è previsto da una norma di legge, ma soltanto dalla Circolare n. 2600/L citata. f. eliminazione del fascicolo personale cartaceo - il Ministero dell’Interno, con decreto del 12 febbraio 2014, ha disposto nuove modalità per la “Comunicazione e trasmissione tra comuni di atti e documenti previsti dal testo unico delle leggi per la

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disciplina dell’elettorato attivo e per la revisione delle liste elettorali”, introducendo un modello digitale (modello 3d), che sostituisce il precedente analogo modello cartaceo; - il nuovo modello 3d digitale, non solo semplifica e velocizza in modo efficace e determinante le comunicazioni elettorali relative ai cittadini che hanno trasferito la residenza, ma, poiché contiene tutte le informazioni necessarie per l’iscrizione nel Comune di immigrazione, può sostituire integralmente la documentazione contenuta nel fascicolo personale; il fascicolo cartaceo è diventato conseguentemente inutile e può essere eliminato non solo senza pregiudizi per la regolare tenuta del corpo elettorale, ma, al contrario, con maggiori garanzie rispetto a quanto avviene attualmente. Sarà gestita a parte, in formato cartaceo o digitale, soltanto la documentazione relativa ai cittadini trasferiti che non siano iscritti, per cause ostative o per altri motivi, nelle liste elettorali del comune di emigrazione. Si stima comunque che la percentuale dei cittadini cancellati o non iscritti per cause ostative non raggiunga l’ 1% degli iscritti. ELETTORATO PASSIVO – CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE In materia di elettorato passivo e di organizzazione delle consultazioni esistono aspetti di ordine politico sui quali, ovviamente, non ci esprimiamo; riteniamo tuttavia di dover accennare ad alcuni temi che dovranno essere affrontati, non solo per ragioni di economia e di razionalizzazione, ma anche per garantire la regolarità del procedimento elettorale in tutte le sue fasi. a. tessera elettorale la tessera elettorale ha un costo di gestione, in termini economici e organizzativi, ben superiore ai benefici che erano stati ipotizzati a suo tempo ed anche in occasione della consultazione del 25 maggio si sono manifestate in modo preoccupante criticità presenti e già rilevate fin dalla sua istituzione: si segnala pertanto la necessità di un superamento

della tessera stessa come documento necessario per partecipare alla votazione. Questa non vuole essere una proposta, ma, considerato che le liste sezionali da usare presso i seggi contengono tutti e soli i nominativi degli elettori appartenenti alla rispettiva sezione, si può forse pensare all’ammissione al voto dell’elettore previa l’esibizione di un documento valido (escludendo il riconoscimento da parte di altri) e la verifica che sia compreso nella lista. A prova dell’avvenuta votazione, oltre alla firma dello scrutatore e all’indicazione del documento dell’elettore, come previsto oggi, verrà apposta sulla lista anche la firma dell’elettore stesso. b. modifica delle norme in materia di presentazione e ammissione delle candidature la materia è complessa, ma il fatto che il 25 maggio si sia votato per un’elezione regionale in seguito all’annullamento della consultazione svoltasi quattro anni fa, impone una riflessione sul costo in termini economici e organizzativi e sul discredito che ricade sulle Istituzioni in conseguenza di irregolarità e comportamenti dolosi che le procedure attuali per la raccolta e l’autenticazione delle sottoscrizioni non consentono di impedire. IN CONCLUSIONE Per una dettagliata analisi di queste proposte che porti a un’autentica semplificazione nei servizi demografici, con notevoli risparmi nella loro gestione, è auspicabile che la categoria professionale rappresentata da ANUSCA (Associazione Nazionale degli Ufficiali d’Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale) sia parte attiva di specifici tavoli di lavoro, stante la peculiarità delle materie trattate. Tale auspicio è tanto più forte quanto è forte l’obiettivo comune di una semplificazione effettiva, troppo spesso in passato solamente annunciata e poi sepolta sotto interventi normativi non sempre incisivi. Ci confermiamo a disposizione per ogni necessità di chiarimento e collaborazione. Distintamente IL PRESIDENTE Paride Gullini


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UN’OCCASIONE PER PARLARE DI SERVIZI DEMOGRAFICI di Giovanni Cavina

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a qualche mese Anusca ha messo in piedi un programma di rafforzamento della propria presenza sul web con l’intenzione sia di aumentare la propria visibilità all’interno della fascia di operatori demografici che lo utilizza, sia di garantirsi nuove vetrine per poter essere più vicina ai propri soci. Questo progetto ha portato alla nascita di pagine dedicate all’Associazione all’interno dei principali social media internazionali. Tutto ha avuto inizio durante l’ultimo Congresso Nazionale quando lo staff di Anusca ha aperto la pagina, raggiungibile all’indirizzo https:// www.facebook.com/anusca.it, con l’obiettivo di raccontare il Convegno di Abano Terme anche agli operatori non presenti, informarli in tempo reale degli eventi e vivere on line l’atmosfera respirata all’Alexander Palace del centro termale veneto. Nelle settimane successive ANUSCA su Facebook ha avuto un largo seguito, portando ad un rilevante aumento del traffico sulla pagina stessa che mediamente viene consultata da 400 persone al giorno. Attualmente la pagina viene utilizzata per informare gli operatori sugli eventi formativi organizzati da ANUSCA, nonché per richiamare la loro attenzione sulle notizie più rilevanti per gli operatori aggiornate con cadenza quotidiana. L’eccellente performance ha portato Anusca ad una riflessione ulteriore sul ruolo dei social media considerati vera avanguardia della comunicazione e della promozione delle proprie attività. Il passo successivo è stato l’apertura di un profilo su Twitter (https://twitter. com/anusca_it) per raggiungere rapidamente i propri followers con informazioni e messaggi utili e aggiornati in tempo pressochè reale. A questo profilo va anche aggiunta la pagina Linkedin, ultima novità del progetto sui social media, nata con l’intento di realizzare un luogo di confronto per discutere dei problemi connessi alla professione di ufficiale d’anagrafe e di stato civile. Navigando, sarà possibile trovare informazioni utili

per usufruire dei servizi che ANUSCA offre ai propri soci: sono infatti attive anche 4 “pagine vetrina” dedicate al tesseramento dei soci individuali, al tesseramento delle pubbliche amministrazioni, al servizio di polizza assicurativa per la tutela legale e di responsabilità civile a copertura delle richieste di risarcimento per danni cagionati nell’espletamento dei doveri

d’ufficio, commessi anche con colpa grave. Su ognuna di queste “vetrine”, nel corso dei mesi, potrete trovare aggiornamenti specifici e informazioni inerenti a questi prodotti. La pagina Linkedin principale, intitolata “ANUSCA - Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe”, sarà invece un luogo più aperto e sociale dove discutere, raccogliere informazioni, leggere notizie interessanti e costruire relazioni con altri professionisti del settore demografico. Per ANUSCA sarà un importante strumento di condivisione dei propri servizi e prodotti e rappresenterà l’occasione per discuterne con i soci, per raccogliere le loro opinioni e i loro giudizi. Abbiamo pensato a Linkedin proprio in questi termini: vorremmo costruire su questo social media un luogo interattivo sperimentale, non una vetrina di prodotti ma un’arena sociale per la definizione e risoluzione di problemi specifici, connessi alle

professioni demografiche. Consci del fatto che siamo in un’epoca in cui gli effetti della comunicazione sono frutto di complesse negoziazioni e mediazioni riteniamo che l’utilizzo della pagina ANUSCA di Linkedin possa aiutare i nostri soci nella selezione di quali siano gli argomenti rilevanti e nell’interpretazione di quali siano i problemi da risolvere, con la speranza che i nostri followers ripongano in noi una fiducia particolare, nata nel corso degli ultimi 34 anni di attività dell’Associazione ANUSCA. L’intento finale è la costruzione di un’arena di confronto fra tutti i soci che nel corso del tempo possa proporre cambiamenti sostanziali nel panorama di chi lavora negli uffici demografici della Penisola, obiettivo difficilmente raggiungibile ma non per questo impossibile. Se saremo capaci di ascoltarvi e di ascoltare tutti i vostri suggerimenti si potrà nel corso delle settimane, dei mesi, riuscire ad emergere all’attenzione di un contesto più vasto per portare magari al centro del discorso nazionale la realtà dei servizi di ufficiale d’anagrafe e di stato civile.

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PERFORMANCE IN LIGHTING ILLUMINA MAGGIORA PARK

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l Parco di Maggiora, in provincia di Novara, con al suo interno il circuito di motocross più conosciuto al mondo, e la strada che si percorre per raggiungerlo, sono stati illuminati da un impianto a basso impatto ambientale realizzato da Performance in Lighting. Il Gruppo veronese ha realizzato un nuovo progetto per l’illuminazione di Maggiora Park con il suo crossodromo, caratterizzato da una storia motoristica prestigiosa e le strutture circostanti, all’interno di un’area di oltre 100 mila metri quadrati. L’installazione di Performance in Lighting fa parte dell’ambizioso piano di riqualificazione e rilancio della struttura. L’impianto realizzato illumina la viabilità pubblica della strada che porta al circuito di Maggiora (nello specifico, via Fornaci e via Vignole) con 31 apparecchi stradali modello Aton 35 Led (marchio SBP). “Per Maggiora Park dice Matteo Iuliani, area manager di Performance in Lighting – abbiamo scelto una soluzione tra le più efficienti in commercio. Si tratta di un prodotto che rispetta le leggi vigenti in tema di inquinamento luminoso e garantisce

al tempo stesso elevate prestazioni illuminotecniche, con una notevole riduzione del consumo di energia. Il risparmio energetico degli apparecchi installati - prosegue Iuliani - è superiore del 50% rispetto a un sistema di illuminazione tradizionale (con lampada a vapori di mercurio da 125W) e del 20% rispetto a una sorgente al sodio, a fronte di una vita media di 60mila ore. Un ottimo grado di comfort visivo è stato inoltre ottenuto grazie al sistema Reflex Comfort System di cui sono dotati questi prodotti, sviluppato in modo da consentire la distribuzione della luce emessa da ogni led senza abbagliare ed eliminando anche il fenomeno dell’emissione diretta non controllata.” La realizzazione curata da Performance in Lighting, però, non si limita a questo ma comprende anche

l’area sottostante il ristorante Balmone che domina il circuito di motocross. Per ridurre ulteriormente i consumi di energia rispetto agli elevati livelli di illuminamento, continuare a garantire uniformità e limitare i fenomeni dell’abbagliamento e dell’inquinamento luminoso, permettendo anche l’osservazione astronomica del cielo, quest’area è stata illuminata con 5 proiettori HORO da 1000W. Alessia Usuelli, marketing manager di Performance in Lighting afferma: “Siamo orgogliosi di aver contribuito con questa installazione a mutuare il concetto di illuminazione sostenibile anche in ambito sportivo e a garantire alle famiglie che vivono il parco anche durante il resto dell’anno un ambiente meglio illuminato e per questo percepito come più sicuro, sereno e familiare. Inoltre, la valorizzazione di questa location, così ricca di storia e fascino, dove il concetto di “ben-essere” è molto ampio - perché va dalla passione autentica per lo sport all’attenzione per la cucina, per arrivare infine alla tecnologia utilizzata e all’attenzione per il territorio - ben esprime una delle nostre maggiori principali finalità: valorizzare con la luce l’ambiente intorno a noi, qualsiasi esso sia”.

7° CORSO DI ALTA FORMAZIONE: UN’OCCASIONE DA NON PERDERE di Silvia Zini

Si avvicina il termine di scadenza del bando per l’ammissione delle candidature al 7° Corso di Alta Formazione in materia demografica. Il 30 giugno sarà l’ultimo giorno utile per presentare la domanda, secondo le istruzioni del bando. Il corso ha una quota di immatricolazione assolutamente più bassa della media dei prezzi per esperienze formative di questa portata, in quanto sia ANUSCA sia il Ministero dell’Interno contribuiscono economicamente per la realizzazione di questa esperienza formativa. Il Ministero dell’Interno, da subito, ha creduto nella validità dell’idea e questo costituisce sicuramemente un punto d’onore per l’iniziativa che in questi anni ha riscosso un gradimento e ottenuto risultati molto soddisfacenti. In quest’ottica, il Viminale ha riconosciuto al corso valore abilitante alle funzioni di ufficiale di stato civile; anche questo rende il corso particolarmente appetibile in un momento in cui l’organizzazione dei corsi residenziali è sospesa in attesa di uno stanziamento di nuovi fondi ministeriali. Ad ogni modo, il punto di forza principale del corso di di alta formazione risiede nella completezza e l’organicità del programma didattico: non soltanto materie professionali (che pure rappresentano una buona parte delle ore di lezione), ma anche le discipline correlate legate alla sfera del diritto e della gestione di risorse e personale. L’obiettivo è quello di creare delle professionalità a tutto tondo in grado di gestire un’attività di coordinamento dei servizi demografici: il corso pertanto è aperto a coloro che già rivestono un ruolo apicale, ma anche a chi aspira a migliorare la propria professionalità. Proprio nell’ottica di valorizzare la professionalità acquisita è stata presa la decisione, fin dall’inizio dell’esperienza, ed è stato tratto caratterizzante, peraltro molto apprezzato, di aprire le iscrizioni, per un numero contingentato, anche a candidati muniti di solo diploma di scuola superiore. Tutte le informazioni su www.anusca.it e www.accademiausc.it

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ANUSCA, LA TUA ASSOCIAZIONE, I VALORI CHE CONDIVIDI (continua da pag. 3)

Garante Europeo per la protezione dei dati personali (EDPS) ha illustrato alla platea il nuovo pacchetto per la protezione dei dati europeo. Attualmente ogni Paese ha autorità e legislazioni proprie: si sta lavorando ad un Regolamento che possa assicurare una direttrice unica di comportamento valida per tutti gli Stati. Altro intervento di particolare interesse è stato quello dello statunitense Mark Cleverley, direttore delle soluzioni di pubblica sicurezza di IBM, che ha richiamato l’attenzione della platea sulla forza dei poteri locali, in quanto è la dimensione “città” la più idonea a verificare se le innovazioni sono sostenibili. Altri spunti di discussioni sono arrivati dalla proposta spagnola, avanzata dal Comune di Barcellona, che ha presentato la soluzione di identità digitale su cellulare (in pratica, tramite, il sistema IdBCN, presente sul cellulare dei cittadini scaricando un’app, consente il riconoscimento del cittadino per l’accesso ai vari servizi

digitali di aziende pubbliche e private) e dalle riflessioni esposte dal danese Marten Nielsen della locale Agenzia per la Digitalizzazione sui vantaggi del passaggio da sistema analogico a digitale. Il programma del Convegno EVS si è completato anche con un ricco programma di workshop, che hanno ripreso e approfondito molti degli argomenti trattati in sala plenaria, dal tema della sicurezza dei dati alla contraffazione dei documenti, dalla digitalizzazione al ruolo, sempre più complesso, fino ad un’armonizzazione definitiva delle norme, degli ufficiali di stato civile. Soddisfacente, per il Presidente Gullini, il bilancio dell’esperienza olandese, come si evince dalla dichiarazione raccolta a margine del convegno: “In effetti, si è trattato di una bella occasione di confronto fra operatori di tanti Paesi diversi, ma soprattutto una opportunità di conoscenza interessante di sistemi e accorgimenti tecnici che possono costituire un valido precedente da guardare con interesse. Il tema della sicurezza dei dati è quanto mai centrale nel momento in cui si trattano le nostre

materie, quelle demografiche, in quanto le informazioni, non soltanto anagrafiche, ma anche e soprattutto di stato civile, impattano direttamente con la sfera dei diritti soggettivi.” “Torniamo in Italia – conclude Gullini – con la consapevolezza rafforzata che necessariamente il futuro della nostra Pubblica Amministrazione, per poter dialogare con il resto deve muoversi nel segno di una sempre più pregnante digitalizzazione, con precisi standard di efficienza ed efficacia.”

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LA PAGINA DEI QUESITI RISOLTI A cura di Agostino Pasquini

1) Neonata extracomunitaria data in affido a famiglia italiana: come procedere per iscrizione anagrafica? Volevo chiedere come mi devo comportare in merito ad una richiesta di residenza di una bambina minorenne nata in Italia, da cittadini extracomunitari; l’Azienda USL competente l’ha data in affido residenziale presso una famiglia italiana per tutto l’anno 2014. I signori affidatari si sono presentati allo sportello per richiedere la residenza della bambina: ho iniziato la pratica. In caso di controlli positivi da parte della polizia locale, dobbiamo iscrivere la bambina? Risponde l’Esperto ANUSCA Donatella Zanotti

Si premette che l’iscrizione anagrafica dello straniero, nato in Italia da soggetti stranieri regolarmente residenti, avviene immediatamente dopo la registrazione dell’atto di nascita, senza richiedere ulteriori adempimenti. Presumendo che nel caso specifico la minore provenga da un altro Comune italiano, la richiesta degli affidatari può essere accolta, previa acquisizione del provvedimento di affido e verifica della dimora abituale. Se, invece, la minore non risulta iscritta in alcun Comune italiano, proviene dall’estero ed è sprovvista di passaporto, occorre acquisire anche un certificato di nascita, completo di generalità.

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2) Due regioni per disporre cremazione e dispersione resti mortali Una persona residente in Toscana chiede di autorizzare la cremazione dei resti mortali del fratello, deceduto e tumulato in Emilia Romagna. Vorrebbe poi disperdere le ceneri in Toscana. Non esistono altri parenti ad esclusione della sorella: il coniuge è deceduto e non vi sono figli. Per quanto riguarda la cremazione dei resti mortali si ritiene che la sorella, parente più prossimo, possa richiedere l’autorizzazione alla cremazione ed esprimere la volontà di provvedere alla cremazione stessa. Per quanto riguarda la dispersione dei resti mortali abbiamo dei dubbi se si possano disperdere le ceneri provenienti dalla cremazione di resti mortali. Se ciò fosse possibile chiediamo: 1. La volontà di provvedere alla dispersione può essere espressa solo dai parenti di primo grado, escludendo quindi la sorella? Come peraltro riportato dalla Direttiva Regionale del 10 gennaio 2005 lettera B, in merito all’applicazione dell’art.11 della Legge Regionale 29 luglio 2004 n. 19 o anche, in successione, dai parenti più prossimi secondo gli artt. 74 e seguenti del Codice Civile come avviene per la cremazione? 2. L’autorizzazione alla dispersione delle ceneri da noi autorizzata può essere eseguita in altra Regione (Toscana)? 3. Più in generale le domande di autorizzazione e le espressioni di volontà in merito alla cremazione, affido e dispersione, presentate dalle persone legittimate devono essere sottoscritte davanti al pubblico ufficiale che ne autentica la firma o possono anche essere trasmesse o presentate con allegato un documento d’identità ai sensi dell’art. 21 e 38 del DPR 445/2000? Risponde l’Esperto ANUSCA Claudio Pagano In esito al quesito formulato si forniscono, di seguito, le necessarie delucidazioni: 1) le ceneri derivanti da cremazione di

resti mortali possono essere disperse nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di autorizzazione alla dispersione. Il richiamato art. 411 c.p. è inconferente laddove ovviamente si sia rispettato l’iter autorizzativo previsto per la dispersione delle ceneri; 2) la Regione Emilia Romagna, molto saggiamente, con la delibera della Giunta Regionale n. 1622/2008, integrativa della precedente delibera n. 10/2005, ha previsto la possibilità di autorizzare la dispersione delle ceneri finanche con volontà dei parenti più prossimi individuati ai sensi dell’art. 74 e seguenti del codice civile, laddove siano mancati i congiunti diretti (coniuge e congiunti di 1° grado); 3) l’autorizzazione alla dispersione delle ceneri, per poter avere validità anche al di fuori dei confini regionali, deve necessariamente essere integrata dal previo nulla-osta del Comune toscano, dove dovrà eseguirsi la dispersione, poiché tutte le leggi regionali scontano il limite della territorialità; 4) solo l’autorizzazione alla dispersione delle ceneri manifestata con la volontà dei parenti, deve essere resa di fronte a pubblico ufficiale, la cui sottoscrizione deve essere autenticata. In questo senso valgono le disposizioni della richiamata deliberazione della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 10/2005. In tutte le altre ipotesi (cremazione ed affido) si può invece acquisire le manifestazioni di volontà rese ai sensi degli artt. 21 e 38 del d.P.R. n. 285/1990.


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THIENE: UNA BELLA CITTÀ DA VISITARE IN TUTTE LE STAGIONI! di S.D.F.

L

a nostra “vetrina” si sposta questo mese in Veneto, precisamente nella provincia di Vicenza, dove vi consigliamo di visitare la Città di Thiene, che conta quasi 24 mila abitanti ed è in una posizione baricentrica e strategica sul territorio, perché direttamente collegata alle maggiori arterie viabilistiche del Nord Est e alla rete autostradale. L’aeroporto, intitolato al famoso aviatore thienese “Arturo Ferrarin”, è uno dei tre della provincia vicentina. Thiene è anche punto di partenza per le escursioni turistiche ed enogastronomiche nella suggestiva fascia collinare pedemontana ed è luogo d’incontro e centro di riferimento per gli interessi commerciali, agricoli ed industriali dell’Alto Vicentino. La ricca tradizione commerciale fu riconosciuta già nel 1492 dalla Repubblica Veneta, che concesse a Thiene i privilegi del titolo di Città e del Mercato Franco da dazi. L’evento è ricordato tuttora dalla grandiosa Rievocazione Storica e dal Mercato Rinascimentale, che richiamano nei primi week end di ottobre migliaia di turisti: una grande festa con gruppi di

Inchino della Principessa

Piazza Chilesotto

spettacolo, mercanti provenienti anche da Francia, Spagna e Germania, su una superficie di 10mila mq di mercato storico e ben 500 figuranti nei costumi del tempo. Gli abiti, da quelli più raffinati dei nobili a quelli umili dei popolani, sono tutti realizzati con abilità dalle sarte del Laboratorio “Thiene 1492”. In primavera Thiene si anima con la manifestazione “Tra Fiori e Sapori” ed il simpatico “Spaventapasseri Festival” e in inverno con “Natale di Fiaba”, appuntamenti che attirano decine di migliaia di persone. Una città, dunque, bella in tutte le stagioni e ricca di un’eccellente offerta culturale grazie alle Stagioni di prosa e di danza e alle Rassegne concertistiche. A Thiene hanno sede anche l’Istituto Musicale Veneto “Città di Thiene” ed il Centro Europeo per i Mestieri del Patrimonio. Numerose le opere d’arte ed i monumenti, come il celebre Castello, villa gentilizia quattrocentesca della famiglia Thiene, realizzata sui moduli tardo-gotici dell’architettura veneziana rinascimentale, che custodisce la celeberrima scuderia: una vasta sala che annovera ben 36 colonne sormontate da putti, mangiatoie in legno scolpite per 32 cavalli di razza e pavimento in marmo martellato e mattoni.

Accanto alla settecentesca Villa Fabris, il turista può ammirare la medievale Chiesa di San Vincenzo, la quattrocentesca Villa Cornaggia, il Teatro in stile liberty ed il Museo d’Arte Sacra del Duomo. Il commercio, accanto alla presenza robusta della piccola e media industria e dell’artigianato, consolida la posizione di punta di Thiene nel contesto economico provinciale. “Sono lieto di poter presentare la Città di Thiene attraverso il Notiziario ANUSCA – dichiara il Sindaco Giovanni Casarotto – con l’Associazione c’è un rapporto privilegiato e la collaborazione è molto stretta e proficua, con l’ampia disponibilità ad ospitare incontri formativi. Considero i Servizi Demografici un settore nevralgico: la gestione corretta delle funzioni che vi fanno capo, incidono sui diritti e doveri della cittadinanza, nonché sui percorsi per l’integrazione. Non nascondo l’orgoglio di annoverare, tra i nostri dipendenti, anche l’attuale Presidente del Comitato regionale ANUSCA del Veneto, carica che, dal 2013 è ricoperta con competenza dalla signora Antonella Bianchi”. La redazione ringrazia il Comune di Thiene e per la cortese collaborazione relativa ai testi e alle fotografie Antonella Bianchi e Rosella Guglielmi. Altre informazioni su: www.comune.thiene.vi.it

Il Sindaco Giovanni Casarotto


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