Notiziario ANUSCA 2016 - 06 - Giugno

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NOTIZIARIO ANUSCA Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe

Viale Terme, 1056 • 40024 Castel San Pietro Terme (BO) • tel. + 39 051/944641 • www.anusca.it • e-mail: segreteria@anusca.it • sped. in abb. post. AP 45% art. 2. comma 20/b legge 662/96 - DCI Umbria - Reg. Trib. BO n. 5270 il 10/06/1985 • Dir. Resp. Primo Mingozzi - Vice Dir. Paride Gullini

Anno XXX, n. 6 • Giugno 2016

Copia € 3,50 (stampato da Maggioli Editore - Santarcangelo RN)

L’ABC DELLA NUOVA LEGGE: ECCO DI COSA STIAMO PARLANDO

I

di Renzo Calvigioni - Responsabile Servizi Demografici Comune di Corridonia

l giorno 11 maggio, con l’approvazione da parte della Camera, si è concluso l’iter legislativo della disciplina delle unioni civili e delle convivenze di fatto: la legge 20 maggio 2016, n. 76 sulla «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze» è entrata in vigore il 5 giugno 2016. Si tratta di una legge di grande rilevanza, preceduta da un lungo dibattito tra le forze politiche, da scontri anche particolarmente accesi tra maggioranza ed opposizione, ma, soprattutto, preceduta da un lungo percorso della giurisprudenza di più alto livello, da sentenze della Corte Costituzionale e della Corte di (continua a pag. 3)

ARIA D’EUROPA AL 16° CONGRESSO EVS LEUVEN 26-27 MAGGIO 2016

di Liliana Palmieri - Responsabile Settore I Comune di Treia

«La cittadinanza in Europa ad una svolta. Conseguenze per il diritto internazionale di famiglia e per le procedure di stato civile». Questo il tema del 16° Congresso dell’Associazione europea degli ufficiali di stato civile (EVS), reso ancora più interessante dalla varietà e complessità dei principi vigenti nei 28 Paesi comunitari. La delegazione ANUSCA, guidata dal Presidente Paride Gullini, era composta dai Vicepresidenti Corrado Zaccaria e Sergio Santi, dal Componente (continua a pag. 10)


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DALLA PRIMA PAGINA

Renzo Calvigioni

Cassazione che hanno indirizzato e richiesto al Parlamento l’emanazione di una nuova disciplina che regolamentasse le unioni tra persone dello stesso sesso e le convivenze di fatto, queste ultime sia delle coppie omosessuali che eterosessuali. La legge è composta da un unico articolo di 69 commi, dei quali i primi 35 si occupano delle unioni civili. Non viene riportata una definizione dell’unione civile: non viene detto che cosa effettivamente possa essere definito come unione civile, viene semplicemente indicato che si tratta di specifica formazione sociale, terminologia abbastanza vasta e non specifica. La procedura prevista dal secondo e terzo comma della legge 76/2016 è molto semplice e priva di cerimoniale: le parti costituiscono l’unione civile con una dichiarazione di fronte all’ufficiale dello stato civile, in presenza di due testimoni, e sarà cura dell’ufficiale dello stato civile procedere alla registrazione nell’archivio di stato civile. La norma è quasi lapidaria, dando una indicazione molto semplice e limitata: non viene indicato se dovrà essere istituito un nuovo registro o se dovranno essere utilizzati i registri già in uso, né le modalità procedurali che saranno rimesse all’emanazione di un DPCM entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge. Non è prevista una fase di celebrazione, come per il matrimonio nell’art. 107 c.c.: di conseguenza, non è necessaria la fascia tricolore, né lo scambio del consenso, né la lettura degli articoli del codice civile relativi ai diritti e doveri dei coniugi, anche se tutto questo non risulta comunque espressamente escluso o palesemente vietato. I requisiti richiesti per la costituzione dell’unione civile sono lo stesso sesso

delle parti e la maggiore età: circa quest’ultimo aspetto, occorre precisare che non viene richiamato l’art. 84 c.c. e quindi significa che non sono previste deroghe a tale limite, né la possibilità di ricorrere al Tribunale per i Minorenni, per ottenere l’autorizzazione alla costituzione dell’unione civile, da parte di un soggetto non ancora maggiorenne, così come previsto nel caso di matrimonio. Tra gli impedimenti riportati nel quarto comma, la mancanza della libertà di stato derivante da un sussistente matrimonio o una unione civile (art. 86 c.c.), l’interdizione per infermità di mente di una delle parti (art. 85 c.c.), gli impedimenti derivanti da parentela, affinità, adozione, di cui al primo comma dell’art. 87 c.c., al quale sono aggiunti lo zio e il nipote e la zia e la nipote, infine anche l’impedimento derivante da delitto di cui all’art. 88 c.c. Non è prevista alcuna procedura di pubblicazione, né compare alcun richiamo all’art. 112 c.c. che prevede la possibilità da parte dell’ufficiale dello stato civile di rifiutare la celebrazione del matrimonio, limitatamente alle sole cause ammesse dalla legge, disponendo il rilascio di apposita documentazione contenente le motivazioni del rifiuto. Questo non significa che l’ufficiale dello stato civile non sia tenuto a verificare la sussistenza degli impedimenti né che non possa opporre rifiuto in presenza di ostacoli normativi alla costituzione

dell’unione. È possibile ipotizzare un procedimento nel quale tutto sia rimesso alle dichiarazioni delle parti, sia riguardo ai requisiti che alla insussistenza di impedimenti, ma lasciando comunque all’ufficiale dello stato civile l’onere di effettuare delle verifiche. Sicuramente controverso il comma 9 che indica come debba essere certificata l’unione tra persone dello stesso sesso, confondendo probabilmente gli elementi della registrazione dell’unione, i dati e le notizie che debbano essere riportati nell’atto, con le indicazioni da riportarsi nelle certificazioni che fossero successivamente richieste. Fortemente innovativo, invece, il comma 10 che prevede la possibilità per la coppia di assumere un cognome comune scegliendolo tra uno dei loro cognomi: il cognome scelto come comune diviene il cognome di famiglia e tale scelta avviene al momento della costituzione del vincolo, cioè nella fase della dichiarazione di fronte all’ufficiale dello stato civile che, è facile ritenere, dovrà essere inserita nel corpo dell’atto di costituzione dell’unione o formare comunque dichiarazione delle parti, da registrarsi negli archivi dello stato civile. In ogni caso, questa scelta inserita come dichiarazione (continua a pag. 4)


(continua da pag. 3: L’ABC della nuova...)

all’ufficiale dello stato civile, diviene un vero e proprio cambiamento di generalità, ha effetti modificativi del cognome, imponendo annotazioni marginali agli atti di nascita, variazioni anagrafiche, annotazioni di modifica del cognome ai figli. Il richiamo ai diritti e doveri di cui agli artt. 143, 144 e 147 del codice civile sembra avvicinare ancora di più le unioni civili all’istituto del matrimonio, tranne l’obbligo alla fedeltà che è stato cassato con tutte le polemiche che ne sono conseguite. Anche il regime patrimoniale è

sostanzialmente lo stesso previsto per il matrimonio: la comunione dei beni, salvo diversa scelta da parte della coppia, compresa anche la possibilità di stipulare convenzione patrimoniale, o anche di costituire un fondo patrimoniale. Dal comma 19 viene richiamato l’articolo 116 c.c., pertanto lo straniero che intenda costituire unione civile in Italia dovrà presentare nulla osta rilasciato dalla competente autorità del suo Stato dal quale risulti che non vi sono ostacoli alla costituzione dell’unione civile o che tale unione sia

legittima secondo l’ordinamento di tale Stato. Particolarmente rilevante il comma 20 nel quale viene affermato che tutte le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e quelle contenenti la parola coniuge o coniugi, ovunque ricorrano, dalle norme agli atti amministrativi ai contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile, tranne alle disposizioni del codice civile non espressamente richiamate nel testo (continua a pag. 5)

L’OPINIONE DI UN SINDACO

Elena Carletti Comune di Novellara

Sindaco, dopo un lungo dibattito, le unioni civili hanno visto ufficialmente la luce anche nel nostro Paese. Cosa pensa della definizione normativa data a questo nuovo istituto?

Il percorso sul riconoscimento dei diritti alle persone dello stesso sesso che intendono formalizzare la loro unione è un percorso naturale nella maturazione dei diritti e dello sviluppo di una società democratica. L’Italia in tal senso ha dovuto intraprendere un lungo percorso di discussione e riflessione interna arrivando al quindicesimo posto tra gli stati europei che hanno legiferato in materia. Non dimentichiamoci che la Corte di Strasburgo dei diritti dell’uomo aveva condannato l’Italia per tale vuoto normativo sulle coppie omosessuali. Le soluzioni assunte sono leggermente diverse, così come i percorsi di discussione e condivisione che ogni Paese ha dovuto affrontare rispetto alla propria storia, alla propria cultura ed alla propria identità nazionale. Come l’Italia, anche l’Irlanda ad esempio ha avuto un percorso lungo e complesso, conclusosi comunque con un favorevole referendum popolare nel 2015. Ho accolto con gioia questo traguardo, consapevole però che va considerato un punto di partenza in quanto resta irrisolta la questione sulle adozioni.

modo più organico laddove erano contenute in varie leggi non specifiche o interventi giurisprudenziali consolidati (ad esempio in campo di assistenza pubblica e ospedaliera, in pratiche funerarie, per l’amministratore di sostegno e donazione degli organi). Da sempre infatti le coppie di fatto sapevano di poter sottoscrivere strumenti negoziali tramite i notai per assicurarsi un minimo di tutela reciproca. Riconosco particolarmente utile nella nuova legge: il diritto di permanenza, seppur limitata, nella casa comune in caso di morte di uno dei conviventi; l’obbligo di sostegno alimentare (se necessario ad una delle parti) ed il diritto di ottenere una parte di risarcimento del danno in caso di morte di una delle parti. Da sempre il problema dei conviventi è stato quello di dimostrare i propri legami affettivi e, soprattutto, la reciproca assistenza materiale e morale (ora comprovata dalla esistenza di un contratto notarile registrato anche nella scheda anagrafica). Attualmente non vi sono prescrizioni circa eventuali forme di celebrazione dell’unione civile davanti al Sindaco quale Ufficiale di Governo, ma soltanto indicazioni sul procedimento amministrativo da svolgere per l’annotazione nei registri di stato civile. Secondo Lei potrebbe essere opportuno valutare forme ulteriori di ufficializzazione, ad esempio una lettura degli articoli del codice civile pertinenti, alla stregua del matrimonio civile? O che altro?

Relativamente invece alle convivenze di fatto, che in sostanza pongono l’accento sulla definizione dei Credo sia opportuno individuare un momento di rapporti patrimoniali, di persone conviventi, qual è la ufficializzazione dell’unione perché non ha senso creare sua opinione? differenze. Cercheremo di trovare la soluzione migliore nel rispetto delle persone, per valorizzare una decisione Nel testo approvato le novità non sono molte, sono state importante sia per la coppia che per tutta la comunità in perlopiù riconosciute e rafforzate un insieme di tutele in cui si intende portare avanti il proprio progetto di vita.

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della legge 76/2016. Restano escluse le disposizioni in materia di adozione dei minori di cui alla legge tra 4 maggio 1983, n. 184: si tratta dello stralcio, dal testo normativo iniziale, delle disposizioni in materia di “stepchild adoption”, avvenuto nella fase del passaggio al Senato, anche se questo non esclude una successiva revisione della normativa. Sono cause di scioglimento dell’unione la morte, la dichiarazione di morte presunta, il divorzio come disciplinato dalla legge 898/1970, ma anche il divorzio come disciplinato dalla legge 162/2014, per quanto espressamente previsto dagli articoli 6 e 12. Il comma 24 introduce una procedura che esclude la necessità della separazione personale, in quanto è sufficiente una manifestazione di volontà, anche disgiunta, resa dalle parti, alla quale, decorsi tre mesi, potrà seguire la domanda di scioglimento dell’unione. Non solo, ma mentre la manifestazione

di volontà di scioglimento dell’unione potrà avvenire anche disgiuntamente, la competenza dell’ufficiale di stato civile e degli avvocati, ai sensi della legge 162/2014, sussiste solamente in presenza di dichiarazione consensuale: pertanto, la fase dell’accordo di divorzio o della negoziazione assistita, dovrà avvenire necessariamente con la presenza contestuale di entrambe le parti dell’unione. La rettificazione di sesso di una delle parti dell’Unione civile determina lo scioglimento dell’unione che si è instaurata tra persone dello stesso sesso, in quanto viene meno uno dei requisiti fondamentali previsti dal primo comma della legge, cioè che la coppia sia costituita da persone dello stesso sesso. Al contrario, nel caso di coppia eterosessuale coniugata, la rettificazione di sesso di uno dei coniugi, qualora i medesimi abbiano manifestato volontà di evitare lo scioglimento del matrimonio, comporta l’automatica instaurazione

dell’unione civile tra persone dello stesso sesso. È evidente, anche da questi primi brevi spunti di riflessione, come la disciplina introdotta dalla legge 76/2016, presenti sicuramente aspetti controversi, tali da far sorgere molti dubbi: è auspicabile che elementi di chiarezza possano derivare dall’emanazione del DPCM previsto dal comma 34, che dovrà avvenire entro trenta giorni dall’entrata in vigore della nuova norma. Sicuramente si attendono istruzioni operative per gli ufficiali di stato civile, chiamati a svolgere un ruolo centrale nella costituzione dell’unione civile e nell’applicazione della nuova normativa. In ogni caso, ANUSCA non farà mancare il proprio supporto: sono già in programma numerose iniziative al fine di fornire agli ufficiali di stato civile la formazione e gli aggiornamenti necessari per svolgere al meglio il proprio lavoro.

A BELLUNO ARRIVA UN NUOVO PREFETTO Lo scorso 23 maggio è la data di insediamento del nuovo Prefetto di Belluno, il dr. Francesco Esposito. Nei prossimi giorni il Presidente del Comitato Provinciale ANUSCA Michela Cavallet, accompagnata da alcuni membri del Comitato, incontrerà il dr. Esposito per illustrare l’attività di ANUSCA nella Provincia.

A Sua Eccellenza il Prefetto, congratulazioni per il nuovo incarico i migliori auguri di buon lavoro!


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NON SI ACCETTANO PRENOTAZIONI TELEFONICHE

Inviare ai fax 051/944183-942733 o alla e-mail convegnonazionale@anusca.it entro e non oltre il 02/11/2015: - Scheda di iscrizione individuale - copia della DETERMINA-IMPEGNO DI SPESA, CIG (se richiesto dal Comune) e CODICE UNIVOCO dell’ufficio di competenza

PER ISCRIVERSI:

(En iscri ANUSCA) ......................................... € 120,00*

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(€ 630,53) (€ 530,53) (€ 595,96) (€ 495,96)

in camera singola ……… (A1) € 340 + (A2) € 330 (En iscri) …………..… (A1) € 240 + (A2) € 330 • in doppia (a persona) .. (A1) € 340 + (A2) € 290 (En iscri) ……………... (A1) € 240 + (A2) € 290

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(€ 693,63) (€ 593,63) (€ 650,50) (€ 550,50)

in camera singola ……… (A1) € 340 + (A2) € 400 (En iscri) ……………... (A1) € 240 + (A2) € 400 • in doppia (a persona) .. (A1) € 340 + (A2) € 350 (En iscri) ……………... (A1) € 240 + (A2) € 350

Terme Euganee (Montegroo Terme) nel pomeriggio di lunedì 28/11 e nel primo pomeriggio di venerdì 2/12

si compone di (A1) iscrizione + materiale didaco + (A2) pensione completa in hotel dalla cena del 28/11 al pranzo del 2/12 (1/4 di vino e 1/2 di acqua a pasto inclusi), tassa di soggiorno, manifestazioni serali, transfer da e per la stazione di

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Modalità di iscrizione e partecipazione

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Abano Terme (PD), 28/11/16—2/12/16

36° Convegno Nazionale ANUSCA

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si

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soluzione 4 stelle (pensione completa) soluzione 3 stelle (pensione completa) soluzione B (solo iscrizione) soluzione C (iscrizione + 4 coffee break) soluzione D (iscrizione giornaliera + 1 coffee break) soluzione E (iscrizione giornaliera)

Camera singola doppia chiede di partecipare al 36° Convegno Nazionale che si terrà a ABANO TERME (PD), nei giorni 28, 29, 30 novembre — 1, 2 dicembre, scegliendo:

e-mail

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fax ___________________________________________ oppure

Il nome dell’Hotel assegnato sarà comunicato dieci giorni prima della partenza tramite:

Accompagnatore/i _______________________________________________

Qualifica _______________________________________________________

Iscrio all’Associazione

Ente di appartenenza_____________________________________________

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Via ___________________________________ n.___________________

Cià _______________________________ PV______ CAP_____________

Nome e cognome del partecipante (indirizzo privato): ________________________________________________________

C.F. _________________________ P.I. ___________________________

Tel.________________________________ Fax ________________________

Cià___________________________________ PV_____ CAP___________

Via ___________________________________ n._________________

Iscrio all’Associazione

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Ente/società o persona fisica a cui deve essere intestata la faura:

SCHEDA DI ISCRIZIONE INDIVIDUALE

(art. 10, D.P.R. n. 633/72, così come dispone l’art. 14, comma 10, Legge n. 537 del 24/12/1993 - durata 24 ore)

Corso di aggiornamento e riqualificazione professionale

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36° Convegno Nazionale ANUSCA

Centro Congressi Hotel Alexander Palace Abano Terme (PD), 28/11/16—2/12/16

Note _________________________________________________

data __________ Firma _____________________

• La quota di partecipazione al Convegno è a “paccheo” per cui la possibilità di usufruire delle Soluzioni B, C, D, E è riservata esclusivamente a coloro i cui En di appartenenza distano meno di 100 km. da Abano Terme (PD). • Le Soluzioni B, C, D, E non comprendono la sistemazione alberghiera, le manifestazioni serali, i transfer (se previs), le escursioni per gli accompagnatori . • I sogge ai quali non si applica la disciplina dello "split payment" (familiari accompagnatori) dovranno effeuare il pagamento della quota A2 secondo le ordinarie procedure per l'intero importo indicato in faura (comprensivo di IVA). • Gli annullamen delle prenotazioni che perverranno entro il 09/11/2015 daranno dirio al rimborso delle quote versate ad eccezione della quota di iscrizione (€ 340,00 En non iscri - € 240,00 En iscri). Per i familiari il rimborso è totale.

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La quota A2 pernente al SOGGIORNO si riferisce alla cifra che il Comune deve impegnare. Il Comune riceverà una sola faura da ANUSCA SRL così scorporata: - A1: ISCRIZIONE (ESENTE IVA); - A2: SOGGIORNO (IVA 10%); TASSA DI SOGGIORNO (ESCLUSO IVA); SERVIZI (IVA 22%). Il documento sarà emesso da ANUSCA SRL a ricezione della documentazione applicando lo split-payment e l’IMPONIBILE dovrà essere versato con bonifico bancario sul c/c 07400012197E presso C - Agenzia di Castel San Pietro Terme (BO) IBAN: IT 49 T 06385 36750 07400012197E intestato ad ANUSCA SRL

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come dispone l’art. 14 comma 10, legge 537 del 24/12/1993.

Le quote A1, B, C, D, E relave all’ISCRIZIONE sono esen IVA ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 633/72, così

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ASPETTANDO L’APPUNTAMENTO ANNUALE PIÙ IMPORTANTE... di Silvia Zini - Ufficio Stampa ANUSCA

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a norma che istituisce unioni civili e convivenze di fatto, disciplinando anche gli aspetti legati agli uffici di stato civile, non è che l’ultima tappa in ordine di tempo, di un percorso del Legislatore italiano che pone in marcato rilievo il ruolo degli ufficiali di stato civile. Si tratta di un trend iniziato nel 1995, quando la legge 218 attribuì a questi funzionari compiti prima affidati alla Corte d’Appello, in materia di verifica dei requisiti delle sentenze straniere ai fini del riconoscimento, passando poi alla legge 162/2015 che ha sottratto alla competenza del giudice ordinario talune fattispecie di separazione e divorzio, portandole negli uffici comunali. Oggi, con questa norma approvata dal Parlamento l’11 maggio, nuovi adempimenti legati ai neo definiti istituti vanno in carico agli ufficiali di stato civile, che divengono quindi attori di procedimenti assai delicati. Si tratta di una valorizzazione importante di figure in passato poste ai margini della macchina comunale, nella certezza che gli operatori demografici siano in grado, come in effetti finora hanno dimostrato nei momenti in cui sono stati chiamati in causa, di reggere l’impatto della novità normativa. In questo senso, l’aggiornamento professionale gioca un ruolo di fondamentale importanza, non soltanto nel segno di una somministrazione unidirezionale di informazioni, ma anche come momento di dibattito e confronto con colleghi ed esperti. ANUSCA cerca di imprimere alle iniziative che organizza questa doppia valenza: la prima forma di conoscenza è la consapevolezza e sicuramente dal confronto, dallo scambio possono derivare ulteriori riflessioni che arricchiscono, al pari di nozioni apprese in aula. Ogni anno l’Associazione, che nasce per promuovere la figura dell’operatore demografico attraverso lo strumento della formazione professionale,

organizza sull’intero territorio centinaia di iniziative, che culminano a fine anno in un convegno nazionale che richiama operatori da tutto il Paese. Un evento che ha pochi eguali nell’ambito della Pubblica Amministrazione italiana, non solo in termini di partecipazione, ma sul piano della qualità degli interventi e dello spessore del dibattito e che si candida, anche per l’edizione 2016, ad essere una occasione imperdibile per un confronto aperto sulla direzione e il significato del cambiamento che sta investendo il mondo demografico. Il Convegno di ANUSCA, che si svolgerà ad Abano Terme dal 28 novembre al 2 dicembre prossimi, non solo rappresenterà un momento per l’aggiornamento, ma anche per una riflessione sui principi ispiratori che governano questa fase di profonda riforma della Pubblica Amministrazione italiana. Non solo le novità, sostanziali, in materia di stato civile, ma anche la riforma del sistema anagrafico con l’avvento di ANPR, che sta seguendo il proprio percorso a tappe, fra le difficoltà che un progetto così ambizioso può incontrare, ma con un obiettivo chiaro: porre la circolarità del dato anagrafico alla base di ogni semplificazione ulteriore e dell’incremento dell’efficienza e dell’efficacia dell’agire amministrativo.

Gli ufficiali di anagrafe sono chiamati ad un ruolo di attori in questa vera e propria rivoluzione, già è stato precisato a chiare lettere dai rappresentanti delle Istituzioni anche negli ultimi Convegni, e saranno sempre più coinvolti mano mano che il sistema si consoliderà ed entrerà a pieno regime. A fronte di queste sfide, che il Legislatore pone, gli operatori demografici hanno riposto e continuano a riporre, sempre più numerosi, la propria fiducia in ANUSCA, associazione nazionale di categoria riconosciuta dalla legge, per la sua affidabilità nella formazione e nell’aggiornamento professionale, ma anche come momento aggregatore della categoria professionale. In questa fase di profondi cambiamenti e nuove responsabilità il potersi ritrovare sotto un’egida comune, di cui si condividono gli obiettivi di valorizzazione, anche economica di queste figure, acquista un valore, anche morale. Il Convegno Nazionale sarà il momento per ribadire questa condivisione di idee e principi, il sentirsi parte di una realtà, quella di ANUSCA, che si compone di migliaia di persone, ma ha la forza di calibrarsi a misura di singolo e rappresentare degnamente la categoria professionale.


CITTADINANZA: COME INTERPRETARE LE ATTESTAZIONI di Paola Schirru - Esperto ANUSCA e studiosa in materia di cittadinanza

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l DPR 573/1993 (Regolamento di attuazione della legge di cittadinanza del 5/2/1992 n. 91), all’art. 16 comma 8 aveva individuato il Sindaco quale unica autorità ad emettere una attestazione come provvedimento finale, per i casi di acquisto automatico della cittadinanza italiana, come per il riconoscimento di filiazione nei confronti di minore straniero da parte di cittadino italiano (art. 2 n. 1 legge 91/1992), per convivenza del figlio minore con il genitore che acquista o riacquista la cittadinanza (art. 14 legge 91/1992), per il riconoscimento retroattivo della cittadinanza a seguito di matrimonio contratto con nostro connazionale, (art. 10 n. 2 legge 555/1912), quindi per tutti i casi di acquisto, perdita e riacquisto dello status civitatis italiano “ope legis”. Successivamente con l’art. 110 comma 6 lett. c del DPR 396/2000 Regolamento dello Stato Civile, abbiamo avuto un aggiustamento, difatti viene stabilito che l’autorità diplomatica o consolare è competente ad emettere, sulla base delle risultanze di stato civile e anagrafiche anche straniere, le attestazioni per i minori residenti all’estero, attinenti all’acquisto automatico della cittadinanza italiana in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 14 legge 91/1992. Come abbiamo già detto il Sindaco, ai sensi dell’art. 16 comma 8 citato, è chiamato ad emettere, per i casi di cittadinanza descritti, un provvedimento finale, “l’Attestazione sindacale”, mentre nulla viene esplicitamente prescritto per i casi simili, valutati e conclusi all’estero. È sin troppo evidente che la norma non può disporre procedure diverse per questa od altra autorità se avviate all’estero o in Italia. Tuttavia è stato necessario, chiedere conferma al Ministero dell’Interno, se corretta l’interpretazione

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dell’estensione dell’emissione del relativo adempimento anche a carico delle nostre rappresentanze all’estero in analogia a quanto stabilito per il Sindaco. Si ritiene quindi interessante pubblicare il testo integrale del parere chiesto al Ministro dell’Interno – Divisione Cittadinanza e la risposta ministeriale nonché il fac-simile dell’attestazione consolare da suggerire in fase di richiesta. RICHIESTA PARERE “In riferimento alle disposizioni di cui all’art. 16 comma 8 dpr 572/93, si chiede parere in merito alla corretta interpretazione della norma. Quanto sopra in riferimento agli atti di stato civile formati all’estero, che vengono trasmessi, dalle nostre autorità consolari e diplomatiche ai sensi dell’art. 17 DPR 396/2000, e di cui viene richiesta la competente trascrizione nei registri di stato civile. In taluni casi, gli atti in questione vengono inviati a conclusione di un procedimento di riconoscimento dell’acquisto della cittadinanza italiana per automatismo di legge (es. art. 2 n. 1 legge 91/1992, art. 10 comma 2 legge 555/1912 etc.), ed alcuni Consolati o Ambasciate, omettono l’invio dell’attestazione consolare di cittadinanza. Per queste ipotesi, in conformità delle

disposizioni di cui all’art. 16 n. 8 citato DPR Regolamento di attuazione della legge di cittadinanza del 5.2.1992 n. 91 e, l’ufficio scrivente, richiede, una attestazione di cittadinanza ad integrazione della documentazione inviata, specificando peraltro che il documento richiesto risulta necessario ai fini della formalizzazione dell’acquisto dello status civitatis italiano, attraverso la trascrizione nei registri di cittadinanza, ai sensi dell’art. 24 dpr 396/2000 dl Regolamento dello Stato Civile ed annotazione all’atto di nascita del soggetto interessato. L’art. 16 citato, ha modificato sostanzialmente le procedure sugli automatismi di legge, rispetto all’abrogata normativa legge 555/1912, attribuendo maggior rilievo alla pubblicità dell’evento, in merito all’acquisto, perdita o riacquisto della cittadinanza italiana, stabilendo l’emissione di un provvedimento finale “l’attestazione“, nonché la susseguente trascrizione ed annotazione all’atto di nascita. L’integrazione viene sollecita, in analogia, agli adempimenti previsti per il Sindaco, ai sensi del menzionato comma 8 dell’art. 16, per tutte le ipotesi di acquisto “ope legis”, definiti in vigenza del DPR 572/93. Non appare peraltro (continua a pag. 9)


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possibile, che la norma disponga procedure diverse per questa od altra autorità, se avviate all’estero o in Italia. Per quanto sopra esposto, si ritiene che le nostre Autorità consolari o diplomatiche, siano destinatarie di tale disciplina, nella funzioni di Ufficiale di Stato Civile, quindi disposizioni da applicarsi anche nei procedimenti instaurati e conclusi all’estero, per le ipotesi menzionate. Inoltre, ai sensi del comma 8 dell’art. 16, il Sindaco è tenuto ad emettere l’attestazione per i casi di automatismi di legge “sulla base di risultanze dello stato civile ed anagrafiche per persone residenti od iscritte all’Aire”. Il Sindaco quindi, non risulta essere competente ad emettere una attestazione per i casi di acquisto automatico della cittadinanza italiana, valutati dall’autorità italiana all’estero, non avendo competenza territoriale, in quanto tali atti riguardano soggetti che non risultano iscritti nei registri della popolazione residente, né iscritti nell’Anagrafe dei residenti all’estero di questo Comune. Dunque, si chiede parere se gli atti di stato civile formati all’estero di cui viene richiesta la trascrizione all’Ufficiale dello Stato Civile, relativi a procedimenti in argomento, debbano essere accompagnati dall’attestazione consolare dell’acquisto della cittadinanza, per la conseguente trascrizione nei registri di cittadinanza ed annotazione agli atti di nascita.

30 GIUGNO: ULTIMA CHIAMATA PER L’ALTA FORMAZIONE Il 30 giugno scade il bando per l’ammissione delle candidature al Nono corso di Alta Formazione in materia demografica. Gli operatori interessati alla partecipazione devono inviare il modello di domanda completo dalla documentazione richiesta dal bando. Il corso di Alta Formazione in materia demografica costituisce una occasione unica per una formazione a 360° nel settore demografico, non solo sulle materie strettamente professionali, che pure rappresentano il nucleo fondamentale di questa esperienza formativa, ma anche nelle discipline giuridiche e gestionali correlate.

Ricordiamo anche che il corso di Alta Formazione ha valore abilitante alle funzioni di ufficiale di stato civile.

Per maggiori informazioni: segreteria@accademiausc.it


DALLA PRIMA PAGINA

di Liliana Palmieri

di Giunta Esecutiva Franco Stacul e dagli esperti ANUSCA Giorgio Scalzini e Liliana Palmieri. Sintetizzare in poche battute l’esperienza di un convegno non è semplice: tematiche di grande attualità, ordinamenti nazionali con principi eterogenei, ufficiali di stato civile a confronto. Questo e molto altro è un Congresso EVS, che nella edizione 2016 è stato ospitato a Leuven, in Belgio. Sarà per la vicinanza alle istituzioni europee, ma a Leuven sede di uno dei più prestigiosi atenei europei, l’Università cattolica di Leuven - si respira un’aria particolare, orientata alla affascinante prospettiva che ha animato i padri fondatori dell’Unione europea, fra cui l’italiano Altiero Spinelli: una entità senza frontiere, in cui la libera circolazione delle persone è la parola d’ordine. Il congresso EVS ha avuto il grande onore di accogliere, fra i relatori, il Ministro della giustizia belga in persona, prof. Koen Geens, che con semplicità e senza fasti, ha portato il suo autorevole contributo alla discussione. Due giorni di lavori intensi, con un

dibattito che ha visto al centro la cittadinanza in Europa. Preceduti dal Convegno dell’Associazione fiamminga degli ufficiali di stato civile (VLAVABBS), i lavori congressuali il primo giorno sono stati dedicati al tema centrale della cittadinanza. In molti Paesi europei il diritto di cittadinanza ha conosciuto in questi ultimi tempi dei cambiamenti importanti. Sempre più Paesi accettano la doppia cittadinanza o anche la pluripolidia per i propri cittadini. La crescente mobilità nazionale e il fenomeno migratorio sono alla base di questa evoluzione. Non solo: la cittadinanza è considerata sempre di meno un criterio distintivo nell’ambito della vita lavorativa o sociale, anche se il mancato possesso dello status civitatis del Paese di residenza crea specifici problemi. È stato sottolineato che in Europa la cittadinanza, come status personale, resta sempre l’elemento più importante per risolvere conflitti normativi riguardanti la maternità, la paternità, il matrimonio, e così via. Conflitti di leggi causati dalla doppia nazionalità conoscono soluzioni differenziate nei diversi Stati europei. La Corte di giustizia europea, dal canto suo, considera questa situazione di eterogeneità di norme come una minaccia, un ostacolo alla libera circolazione. Per questo motivo la cittadinanza europea, legata alla cittadinanza di ogni Paese dell’UE, assume un ruolo

Un momento del 16° Congresso EVS: al centro della foto i due Vicepresidenti dell’Associazione Europea Simon Rijsdijk e Paride Gullini

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sempre più importante e aggiunge una dimensione politica nuova alla originaria natura, essenzialmente economica, dell’integrazione europea. Ormai, ogni persona avente la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione è anche automaticamente un cittadino dell’Unione europea. La cittadinanza dell’Unione non sostituisce la cittadinanza nazionale, ma si aggiunge ad essa e consente a coloro che si trovano nella medesima situazione di ottenere lo stesso trattamento giuridico. Di fronte a questo contesto, l’EVS vuole offrire contributi a delle soluzioni realmente europee, nell’interesse di tutti i cittadini europei, che hanno diritto a vedersi riconosciuto il proprio nome, la discendenza e le relazioni familiari in ciascuno Stato membro. Dopo i saluti di benvenuto del presidente EVS Jurgen Rast, la brillante e poliedrica esposizione del Prof. Gerard-René De Groot, con un esame comparato delle varie leggi sulla cittadinanza all’interno dell’Unione; di seguito l’intervento del prof. Jinske Verhellen dell’Università di Gent e di Susanne Lilian Gössi dell’Università di Bonn, che si sono soffermati sul ruolo della cittadinanza nell’ambito del diritto internazionale di famiglia. A seguire un altro tema scottante: la cittadinanza UE ha ancora un futuro? Poi ancora, uno spaccato sull’attività della Commissione europea. Il secondo giorno di lavori è stato dedicato all’Europa: una coinvolgente visita alla sede della Commissione europea a Bruxelles è stata la punta di diamante del congresso, che si è concluso con una brillante relazione di Stephan Matyk, relativa all’emanando Regolamento europeo sullo scambio di dati ed informazioni e uno sguardo su diritto di famiglia e identità europea a cura del prof. Walter Pintens. Infine, il discorso di chiusura del vulcanico vice Presidente EVS Simon Rijsdijk e la presentazione, con l’aiuto di un bellissimo filmato, della prossima edizione del congresso EVS, fatta dal Presidente ANUSCA Paride Gullini: toccherà infatti all’Italia ospitare la 17° edizione, proprio a Castel S. Pietro Terme.


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DICHIARAZIONE DI NASCITA FUORI DAL MATRIMONIO: IL CASO DELLA PROCURA SPECIALE di Paola Lucchi - Funzionario SS.DD. Comune di Pesaro

C

ome ben sappiamo, le recenti norme che hanno equiparato la condizione di figlio nato nel matrimonio e fuori del matrimonio non hanno inciso sul riconoscimento di filiazione: infatti, nel primo caso, continua a valere la presunzione che genitori siano i coniugi (salvo dichiarazione contraria); nel secondo, invece, il riconoscimento del bambino non può prescindere da un atto di volontà espresso da entrambi i genitori in un atto pubblico. La ripercussione pratica di questo principio è la seguente: o al momento della dichiarazione di nascita del nato fuori del matrimonio sono presenti entrambi i genitori, oppure l’assenza di questi può essere superata, ai fini del riconoscimento, solo con la produzione del relativo atto pubblico. Per comprendere come gestire correttamente la formazione dell’atto di nascita del figlio di coppie non sposate, partiamo dagli aspetti fondamentali: la registrazione della nascita avviene con la formazione del relativo atto di stato civile in cui viene indicato data e luogo dell’evento, nome e sesso del nato, generalità dei genitori. I soggetti titolati

a rendere la dichiarazione di nascita sono ben stigmatizzati nell’articolo 30 comma 1 dell’ordinamento di stato civile, che indica: i genitori, oppure il medico, l’ostetrica o altra persona che abbia assistito al parto, o, ancora, persona che si presenti munita di “procura speciale”. Ebbene, è proprio quest’ultima categoria che ingenera qualche dubbio negli operatori, che a volte finiscono per confondere l’atto pubblico (mediante il quale è possibile riconoscere il figlio) con la procura speciale (prevista al solo fine della dichiarazione di nascita). La procura speciale è una scrittura privata (non un atto pubblico) mediante la quale i genitori attribuiscono ad una terza persona la facoltà di dichiarare l’evento nascita che si è verificato. Da un punto di vista formale, dunque, la procura speciale non è altro che una dichiarazione resa dai genitori in forma scritta, su un semplice foglio di carta, in cui viene indicato che il dichiarante (nome cognome, data e luogo di nascita, residenza), in qualità di genitore del neonato, conferisce procura speciale ai fini della dichiarazione di nascita, ai sensi dell’articolo 30 comma 1 del

d.P.R. n. 396/2000; nel documento dovranno essere precisate le generalità della persona a cui viene conferita la procura e l’atto verrà chiuso con la sottoscrizione. Ma l’aspetto più importante, che non può essere ignorato dall’ufficiale di stato civile, è che la procura speciale consente di “sostituire” i genitori nell’ambito della dichiarazione dell’evento nascita, ma non nella manifestazione di volontà ai fini del riconoscimento. Questo comporta che nella formazione dell’atto di nascita del bimbo nato fuori del matrimonio, la procura speciale consente di registrare la nascita dichiarata da un terzo, ma non di indicare le generalità dei genitori nell’atto! Infatti il riconoscimento di filiazione impone, senza alcuna possibilità di deroga, che la volontà in tal senso, ai sensi dell’articolo 254 c.c., venga espressa formalmente da parte di entrambi i genitori in un atto pubblico, cioè con dichiarazione resa di fronte ad un notaio, oppure in un testamento, oppure in un atto di stato civile che, lo ricordiamo, ai sensi dell’articolo 450 e seguenti del codice civile, è a tutti gli effetti un atto pubblico. Da quanto sopra esposto deriva che nella dichiarazione di nascita del figlio nato nel matrimonio è sufficiente che venga esibita (oltre all’attestazione di avvenuta nascita o di constatazione di avvenuto parto o, nei casi particolari riportati all’articolo 30 comma 3 dell’ordinamento dello stato civile, la dichiarazione sostitutiva) la procura speciale; nell’atto formato, essendoci lo stato di coniugio, si presuppone che il bambino sia figlio dei coniugi e pertanto questi, in quanto tali, (continua a pag. 12)


(continua da pag. 11: Dichiarazione...)

anche se assenti al momento della dichiarazione, verranno indicati come genitori. Al contrario, nella dichiarazione di nascita del nato fuori del matrimonio, l’esibizione della procura speciale non basta al fine dell’instaurarsi del rapporto di filiazione. Ecco perché nella nascita al di fuori del matrimonio, per poter indicare le generalità dei genitori si devono verificare una delle seguenti condizioni: - o vengono personalmente i genitori stessi e rendono la dichiarazione di nascita con contestuale riconoscimento; - oppure, se intendono far rendere la dichiarazione ad una terza persona munita di procura speciale, oltre a questo documento sarà necessaria l’esibizione anche di un atto pubblico relativo al riconoscimento di filiazione. Proviamo allora ad entrare nel merito dell’atto pubblico che dovrà essere prodotto. Quando i genitori, prima della nascita del bambino, sono già a conoscenza che uno di essi od entrambi non potranno essere presenti alla registrazione dell’evento, la modalità più semplice è quella di procedere al riconoscimento del nascituro; questo potrà essere reso di fronte all’ufficiale di stato civile, ai sensi dell’articolo 44 del d.P.R. n. 396/2000, con le modalità prescritte dalla legge citata; ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, l’ufficiale di stato civile che riceve il riconoscimento prima della nascita, rilascia copia integrale dell’atto formato, per consentire l’esibizione del documento al momento della registrazione; in alternativa, il riconoscimento prima della nascita potrebbe essere reso anche di fronte ad un notaio con le modalità prescritte

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dalla norma; anche in questo caso l’atto di riconoscimento dovrà essere esibito al momento della dichiarazione di nascita. Non sempre però i genitori sono tanto previdenti da riconoscere il bimbo prima che questo venga al mondo. È possibile però risolvere ugualmente la situazione tramite un atto notarile, formato quando il bambino è già nato: in questo caso però non si tratta di riconoscimento del nascituro (che come è evidente è possibile solo prima della nascita) ma di una dichiarazione resa al notaio in cui il o i genitori che non possono presenziare alla registrazione della nascita, consente/consentono di essere nominato/i nell’atto di nascita, riconoscendo quindi di fatto il figlio.

Gli atti sopra citati devono essere prodotti al momento della dichiarazione di nascita perché possa essere registrato il rapporto di filiazione e verranno archiviati nel relativo fascicolo; tali documenti inoltre dovranno essere richiamati nel corpo dell’atto di nascita, che verrà formato seguendo le specifiche formule ministeriali. In conclusione la procura speciale pur prevista dalla norma nell’ambito della dichiarazione di nascita deve essere sempre utilizzata con molta attenzione e con parsimonia, ricordando bene che non può comunque sostituire la dichiarazione di volontà al riconoscimento indispensabile per i figli nati fuori del matrimonio.

ALTO GRADIMENTO PER IL CORSO IN HOUSE DI PIOLTELLO È terminato con un bilancio in positivo il corso in house commissionato ad ANUSCA dal Comune di Pioltello sui temi più attuali di anagrafe e stato civile. “L’iniziativa è stata molto apprezzata – ci dice Rosella Guarneri, Responsabile dei Servizi Demografici gli argomenti trattati hanno riscontrato interesse e attenzione. Anche la partecipazione attiva dei colleghi è stata a mio parere positiva con frequenti domande e parecchio interesse. I docenti, non ci sarebbe nemmeno bisogno di scriverlo, hanno rispettato gli argomenti ma anche molto disponibili ad uscire dal tema pur di dare risposte e soluzioni concrete alle nostre domande. Complessivamente è stata una bella esperienza, sicuramente da ripetere”. I Comuni interessati possono richiedere in ogni momento una proposta ad ANUSCA per la realizzazione di un corso in house, su misura, secondo le proprie necessità formative e la propria organizzazione, scrivendo a segreteria@anusca.it (rif. Silvia Zini). Sulla base delle esigenze espresse, ANUSCA disegnerà una proposta di corso ad hoc.


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IL CAMBIO DI RESIDENZA DEL MINORE di Andrea Dallatomasina - Coordinatore dell’Ufficio SS. DD. e Polizia Mortuaria del Comune di Sissa Trecasali

U

no dei tanti aspetti problematici che da sempre l’Ufficiale d’Anagrafe è chiamato ad affrontare è la variazione di residenza dei figli minori con uno solo dei genitori: la gestione della pratica può diventare infatti assai complessa quando non vi sia a monte un accordo fra gli esercenti la potestà, con la conseguenza che l’ufficiale di anagrafe si trova, non di rado, nel bel mezzo di una separazione conflittuale simile a quella del celebre film Kramer contro Kramer, dove entrambi i genitori fanno muro contro muro, avanzando istanze contrapposte e pretendendo, entrambi, di mantenere con sé, anche dal punto di vista anagrafico, il figlio, doloroso strumento di battaglia fra i due. L’introduzione dell’articolo 5 del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, certamente non ha alleggerito il procedimento ed anzi ha aumentato i dubbi degli operatori dei servizi demografici, ai quali è venuta meno anche la possibilità di accertare la situazione di fatto prima di procedere all’iscrizione anagrafica. Per provare a fare un pò di chiarezza partiamo da alcuni concetti fondamentali. Una questione molto rilevante nei procedimenti anagrafici relativi ai minori riguarda i soggetti legittimati a rendere le dichiarazioni anagrafiche in nome e per conto di coloro che, proprio per la minore età, pur avendo capacità giuridica e dunque essendo soggetti di diritto, non hanno tuttavia la capacità di agire, che come stabilito dall’articolo 2 del Codice Civile si acquista al compimento del diciottesimo anno d’età. Quindi tenendo in considerazione questo principio fondamentale, il Legislatore anagrafico ha dettato regole ben precise per individuare i soggetti che sono legittimati a rendere dichiarazioni anagrafiche. La norma di riferimento è l’articolo 6 comma 1 del dPR 30 maggio 1989, n.

223, che, molto chiaramente, dispone “Ciascun componente della famiglia è responsabile per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela delle dichiarazioni anagrafiche di cui all’articolo 13. Ciascun componente può rendere inoltre le dichiarazioni relative alle mutazioni delle posizioni degli altri componenti della famiglia”. Nelle Avvertenze sulla Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, al punto 5 (pagina 41-42 della Circolare ISTAT Metodi e Norme n. 29-1992) viene indicato “L’obbligo di chiedere l’iscrizione per sé e per le persone su cui si esercita la potestà o la tutela grava normalmente su chi la esercita ma deve essere interpretato alla luce del principio che regola il nostro sistema anagrafico, ossia la res facti. Qualora il minore si trasferisca di fatto in un Comune diverso da quello di residenza della persona che esercita la potestà o la tutela, la dichiarazione anagrafica può essere fatta da un componente della famiglia presso cui il minore va a convivere. L’iscrizione può essere eseguita anche senza il consenso di chi esercita la potestà o la tutela. È indispensabile invece comunicare ai genitori l’avvio del procedimento in modo tale che questi, se del caso, adottino i provvedimenti opportuni”.

di un minore da parte dell’altro genitore non è obbligatorio, quello che è obbligatorio è inviare la comunicazione di avvio del procedimento all’altro genitore cosi come previsto dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 tanto invocata dall’avvocato di turno. Tale comunicazione è prevista sia dall’articolo 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 che dall’articolo 13 comma 3bis del dPR 30 maggio 1989, n. 223. L’Ufficiale d’Anagrafe deve inviare la comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione anagrafica (o variazione all’interno del territorio comunale) oltre che al destinatario del provvedimento finale anche ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. L’altro genitore in caso di cambio di residenza di un minore (così come l’intestatario della scheda anagrafica, il proprietario dell’abitazione, il titolare del contatto d’affitto, il conduttore di un immobile) è sicuramente un soggetto “interessato o controinteressato”, per cui occorre inviargli la comunicazione di avvio del procedimento. Tale comunicazione deve essere

L’assenso per un cambio di residenza

(continua a pag. 14)


(continua da pag. 13: Il cambio...)

trasmessa ad entrambi i genitori, proprio per consentire a ciascuno di essi di intervenire nel procedimento, attivando le possibili azioni per tutelare, nelle sedi opportune, l’interesse del proprio figlio anche nell’ambito della variazione anagrafica. In caso di omissione il procedimento rimane valido ed efficace, ma, come la giurisprudenza ha ripetutamente confermato al riguardo, il mancato adempimento di tale norma procedurale determina la c.d. “inversione dell’onere della prova” a carico dell’ufficiale d’anagrafe. In pratica, in caso di contenzioso giudiziario attivato dall’altro genitore, graverà sull’ufficiale d’anagrafe l’onere di dimostrare che l’intervento dall’altro genitore, debitamente informato dell’avvio del procedimento, non avrebbe comunque modificato le valutazioni dell’ufficiale d’anagrafe e l’esito del procedimento stesso. Non è scontato che l’ufficiale d’anagrafe riesca a dimostrare tale circostanza poiché in molti casi, se l’altro genitore fosse stato informato dell’avvio del procedimento avrebbe potuto fornire informazioni decisive ai fini dell’adozione di un provvedimento diverso da quello in realtà adottato. Dopo aver iscritto, entro due giorni lavorativi dalla domanda il minore, l’Ufficiale d’Anagrafe, responsabile unico del procedimento, inizierà la fase degli accertamenti per stabilire, così come per qualsiasi altro cittadino, quale sia l’effettiva dimora abituale del minore sulla base della situazione di fatto e della dichiarazione resa dai titolari della responsabilità genitoriale. Il Ministero dell’Interno, nella Circolare del 14 settembre 1991 n. 21, ci ricorda che «la residenza è comunque una situazione di fatto, alla quale deve tendenzialmente corrispondere una situazione di diritto contenuta nelle risultanze anagrafiche. Pertanto la mera dichiarazione resa da un soggetto all’ufficiale dell’anagrafe di non voler

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risultare residente in un certo comune o, viceversa, di voler risultare residente non è di per sé sufficiente a determinare la cancellazione o l’iscrizione nell’anagrafe, occorrendo che il soggetto interessato provveda ad instaurare una situazione di fatto conforme a tale dichiarazione». La Legge 10 dicembre 2012, n. 219, ed il successivo Decreto Legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, recependo i principi già sanciti dall’articolo 3 della Convenzione di New York del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo, dall’articolo 24 comma 2 e 52 del Trattato di Nizza e dall’articolo 8 della Convenzione Europea sui Diritti dell’Uomo, ha espressamente inserito tra le scelte da effettuare di comune accordo tra i genitori, quella della residenza abituale dei minori. L’articolo 316 del Codice Civile al comma 1 prevede “Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore”. Il successivo articolo 337-ter del Codice civile dispone infatti, tra le altre cose, che “La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di

comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice” … ma è anche vero che prima di tutto dobbiamo tener presente la res facti. Questo significa chiaramente (principio consolidato e non contestabile!) che il diritto all’iscrizione anagrafica non dipende dalla volontà o dall’assenso di un genitore e, addirittura, nemmeno di entrambi; bensì dipende dalla effettiva dimora abituale. Proprio la condivisione dell’affido e quindi dell’esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, comporta che la scelta della residenza abituale, essendo una delle questioni di maggiore importanza per la vita del minore, anche in caso di disgregazione del nucleo familiare, debba essere assunta “di comune accordo” da padre e madre. L’Ufficiale d’Anagrafe ricevute le osservazioni e compiuti gli accertamenti che verranno eseguiti dagli agenti della Polizia Municipale dovrà soppesare le due posizioni e i due interessi contrapposti trovandosi di fronte alla seguente condizione: l’elemento soggettivo (ovvero la volontà di dimorare abitualmente) non può essere preso in considerazione, poiché coloro che sono chiamati ad esprimersi in luogo del minore (continua a pag. 15)

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Pag. 15 (continua da pag. 14: Il cambio...)

(i genitori) hanno volontà opposte, mentre l’elemento oggettivo della permanenza in tale luogo potrebbe emergere con chiarezza. In definitiva, anche se la scelta della residenza da parte del genitore collocatario rientra nell’esercizio di un diritto di libertà garantito dall’articolo 16 della Costituzione, se l’altro genitore oppone ragioni direttamente collegate all’interesse dei figli, come nel caso di un evidente ostacolo alla frequentazione con il padre o con la madre, sarà il giudice a valutare se il trasferimento di residenza sia in contrasto con l’interesse degli stessi a conservare con lui un rapporto significativo e continuativo.

Peraltro, in tutti i casi in cui vi siano contrasti in merito alle decisioni che riguardano un figlio minore, è il Giudice e solo il Giudice che può decidere risolvendo il contrasto nell’interesse del minore. Giudice che dovrà trovare un bilanciamento tra il diritto di un genitore di spostare la propria residenza insieme ai figli, con il diritto del minore, di pari rango costituzionale, ad una sana crescita e ad uno sviluppo armonico della personalità, nonché a mantenere, anche in caso di disgregazione della famiglia, equilibrati ed adeguati contatti e rapporti con entrambi i genitori. Nel

bilanciamento,

il

diritto

del

genitore può essere “sacrificato” in nome del superiore interesse dei figli minori. Pertanto se il genitore controinteressato dovesse intervenire per manifestare tutto il suo dissenso si rivolga al Tribunale, non per accusare l’ufficiale d’anagrafe che non avrebbe mai potuto agire diversamente, ma per ottenere, se ritiene di averne diritto, che il Giudice stabilisca che la residenza (iscrizione anagrafica) del minore debba restare presso di lui. A quel punto, se il Giudice deciderà in tal senso, anche l’Ufficiale d’Anagrafe si adeguerà sperando che non decida come il Tribunale di Firenze che ha disposto una doppia iscrizione in entrambi i Comuni di residenza dei genitori.

DIALOGO SOLIDO E COSTRUTTIVO TRA ANUSCA E LE PREFETTURE ANUSCA fin dalla sua istituzione ha lavorato per realizzare un dialogo solido e costruttivo con le realtà istituzionali legate al settore demografico: in particolare la sinergia si è realizzata con il Ministero dell’Interno e, sul territorio, le Prefetture che non solo sono disponibili a sensibilizzare Amministratori ed Operatori sulla partecipazione alle iniziative di formazione tramite circolari diffuse tra i Comuni, ma in diversi casi hanno dato la propria disponibilità in questi anni a ospitare gli eventi didattici organizzati dall’Associazione. Un sostegno importante che rappresenta anche un riconoscimento del ruolo di riferimento dell’Associazione per la formazione e l’aggiornamento professionale degli operatori demografici.

Il 4 maggio è stata la Prefettura di Lecce, presso il Salone degli Specchi ad ospitare un evento targato ANUSCA, sempre sulle difficoltà applicative dello stato civile e possibili soluzioni. Fra le autorità, erano presenti il delegato del Prefetto Beatrice Agata Mariano che ha sottolineato la vicinanza della Prefettura all’aggiornamento dei servizi e il Vice Sindaco di Lecce Gaetano Messuti che ha sottolineato la delicatezza dei problemi relativi ai Servizi Demografici. Il Vice Prefetto Paolo Gentilucci dell’UTG di Lecce ha provveduto ad un breve excursus della materia trattata nel corso, dopo i saluti del Presidente del locale Comitato ANUSCA, Giuseppe Leopizzi che ha sottolineato l’importanza della formazione per la gestione efficiente delle pratiche e la novità dei crediti formativi promossa dall’Associazione.

In precedenza, il 10 marzo, è stata la Prefettura di Salerno ad ospitare un evento formativo di ANUSCA sulle novità più attuali di stato civile ed elettorale. Al termine della giornata, ottimo il bilancio stilato dal Presidente Provinciale Costantino Ferrara: “Il successo della copiosa partecipazione si è legato ad una serie di fattori, tra cui credere nel significato A.N.U.S.C.A. e nell’utilità della formazione per affrontare tutte le innovazioni in cui continuamente si va incontro. È d’uopo pensare e riflettere che la semplificazione di tutti i servizi e settori riguardanti la Pubblica Amministrazione è legata ai servizi demografici, per cui si ravvisa sempre di più l’importanza della professionalità degli addetti ai lavori. Vorrei ringraziare la Prefettura di Salerno, in particolare la dr.ssa Antonella Giugliano Dirigente dell’Area II bis, la cui disponibilità è stata fondamentale per il successo dell’iniziativa”.


COMUNI IN VETRINA

MANIAGO, LA CAPITALE DEL COLTELLO D’AUTORE

M

aniago, centro del Pordenonese di circa 11.800 abitanti guidato oggi dal Sindaco Andrea Carli, ha origini antiche che si fanno risalire all’epoca romana. Nel 981, con diploma dell’imperatore Ottone II entra a far parte del Patriarcato di Aquileia e successivamente passa sotto l’influenza della Repubblica Serenissima di Venezia, quindi ai possedimenti asburgici, sino all’annessione al Regno d’Italia avvenuta nel 1866. L’abitato, cinto a nord dal Monte Jouf, vero e proprio giardino botanico, è posto all’imboccatura di due valli straordinarie dal punto di vista paesaggistico, “la Valcellina”, “la Val Colvera”. A sud del Comune si estende l’ampia superficie dei magredi, un ambiente naturale pianeggiante caratterizzato da forte permeabilità del suolo e dalla conseguente scarsa produttività dei terreni, un tempo causa delle sofferenze dei contadini e alla quale è dovuto il nome dell’area (magredi, terre magre). La città ospita un castello risalente all’XI secolo, eretto a difesa dei possedimenti del feudo; il maniero, costituito da diversi edifici e torri era difeso da una doppia linea di fortificazioni, tuttora in parte visibili, che scendevano fino all’abitato sottostante. Il cuore pulsante della città è Piazza Italia, una delle più grandi del Friuli, che accoglie attorno a sé gli edifici storici più importanti della città: il Duomo, preclaro esempio di architettura tardo-gotica, la Loggia caratterizzata da tre grandi archi, il Palazzo D’Attimis Maniago sulle cui mura è affrescato il leone marciano testimonianza del dominio veneziano, la settecentesca chiesetta della Madonna Immacolata e la fontana, a base ottagonale, con quattro vasche semicircolari e quattro scalinate orientate secondo i punti cardinali, realizzata a metà ‘800 e divenuta simbolo della città, ed il

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Municipio, ristrutturato dopo gli eventi sismici del 6 maggio 1976. Maniago è conosciuta in tutto il mondo per la produzione di coltelli e di ogni genere di oggetti da taglio, tradizione molto antica che risale al 1453 e attiva ancora oggi, testimoniata anche dal Museo dell’arte fabbrile e delle coltellerie che sorge nell’edificio che ospitò la prima grande fabbrica di coltelli di Maniago: il museo si articola in varie sezioni, tra cui quelle sulla storia del coltello, sull’arte fabbrile maniaghese e, ancora, una dedicata alla produzione e commercializzazione di coltelli, forbici e vari strumenti da taglio realizzati in paese. Ogni anno si tiene a Maniago la manifestazione “Coltello in festa” e nel luglio 2016 ospiterà il Campionato mondiale di Lancio di Coltelli e Asce. Maniago è iscritta all’ANUSCA dalla fine degli anni Ottanta: ”Il settore dei servizi demografici è ormai costantemente sottoposto al succedersi di grandi novità normative; e non si tratta soltanto di qualificare la propria professionalità ma anche di adeguare ed adottare nuove forme di approccio alle richieste di una Società sempre più attenta ed “esigente” - ci dice il Responsabile dei Servizi Demografici Ivano Bottallo, che è anche Presidente Regionale del Comitato ANUSCA Friuli Venezia Giulia - È in questo spirito che l’ANUSCA fornisce un servizio fatto di formazione e informazione, supporto ed appoggio, legale ed umano che ha permesso in tutti questi anni di instaurare un rapporto che va ben oltre il semplice essere “iscritto” ad

Piazza Italia - fontana

Il Sindaco Andrea Carli una associazione sfociando in interazioni ed amicizie che si rinvigoriscono ad ogni incontro di formazione. ANUSCA è il collante che ha permesso nella nostra realtà provinciale e regionale di ampliare l’orizzonte collaborativo e di conoscenza reciproca e giuridica, costruendo una solida rete di contatti, scambi di idee e “mutuo soccorso” per cercare di offrire un servizio sempre al meglio delle possibilità e delle richieste. Tutto il programma di iniziative, sul territorio (organizzate anche nella nostra Biblioteca da diversi anni) e presso l’Accademia, riveste un ruolo di vitale importanza per la continua formazione finalizzata alla professionalità, alla competenza, alla chiarezza e alla prontezza d’azione perché per molti cittadini l’Ufficio Anagrafe è ancora “il Comune” al quale rivolgersi per qualsiasi evenienza. E in quest’ottica ci prepariamo ad affrontare le sfide che ancora ci aspettano”.


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SOCIO ANUSCA? ANCHE IN FRIULI VENEZIA GIULIA, TANTE OPPORTUNITÀ PER TE! Nel nostro ideale giro d’Italia alla scoperta delle opportunità riservate ai soci ANUSCA per turismo, shopping e benessere a condizioni particolarmente convenienti, in questo numero ci fermiamo in una delle regioni più orientali dello Stivale, il Friuli Venezia Giulia. Tutti pronti, tessera associativa alla mano, vediamo dove e come. Partiamo dal mondo del benessere e della salute. Il Centro Medico Esperia è una struttura ambulatoriale specialistica, attiva nei settori della prevenzione, diagnosi e cura. In questa struttura, situata a Porcia (PN), sarà possibile per gli iscritti ANUSCA prenotare con una tariffa scontata del 10% tutte le prestazioni sanitarie erogate (salvo prelievi e e visite sportive) che coprono tutte le specialità mediche. Rimanendo sul tema, ANUSCA ha stipulato anche una convenzione anche con il Centro Medico Dentale Montesanto di Gorizia. Fornendo il numero della tessera associativa, gli iscritti all’Associazione potranno fruire di diverse agevolazioni: tariffe scontate sulle prestazioni, implantologia e ortodonzia. Inoltre prima visita e preventivo per ulteriori interventi saranno totalmente gratuiti. Ma benessere è anche regalarsi una escursione da appuntare nell’album dei ricordi. Ed ecco una proposta unica nel suo genere: a Bordano, in provincia di Udine, i soci ANUSCA potranno visitare, con una riduzione sul prezzo del biglietto, la Casa delle Farfalle. Si tratta della più ampia esposizione al mondo di farfalle e insetti vivi in Italia, con 1.000 metri quadrati di serre riscaldate e altrettanti di mostre e laboratori. Più di 400 specie di farfalle provenienti da tutto il mondo sono ospitate nelle 3 grandi serre-giardino che riproducono i loro habitat naturali, con piante ed animali esotici: l’Africa tropicale, le foreste pluviali asiatiche e il bacino del Rio delle Amazzoni. La Casa delle Farfalle è anche un attivo centro didattico, con mostre, laboratori, aule video, per giocare ed imparare. Alle porte di Trieste, invece, i soci ANUSCA potranno visitare a condizioni agevolate anche il Castello di Duino Aurisina. Arroccato su uno sperone carsico a picco sul mare, con un panorama mozzafiato su tutto il golfo, il castello di Duino è un’affascinante meta turistica e ha ospitato grandi artisti come Strauss, Liszt, D’Annunzio, Twain e Rilke: proprio al grande poeta praghese è intitolata la spettacolare passeggiata panoramica di circa 2 Km. Da ammirare il parco che si snoda su vari livelli con distese e cascate policrome di fiori di ogni specie. Il Castello di Duino ospita anche un bunker, ancora visitabile, costruito dalla Marina Tedesca contro un eventuale sbarco alleato nel corso della seconda guerra mondiale.

La tessera ANUSCA porta anche un po’ di magia del teatro. Sconto del 10% sui biglietti e abbonamenti per la stagione (tipologia ridotto) presentando la tessera in corso di validità al botteghino del Teatro Comunale di Gorizia Giuseppe Verdi al momento dell’acquisto.

A tutto shopping, infine, al Palmanova Outlet Village dove negli ottanta negozi presenti, legati a marchi notissimi per l’abbigliamento e l’oggettistica, sarà possibile, presentando la tessera di socio ANUSCA, ottenere una Fidelity Daily Card, ovvero una card sconto giornaliera che permette di fruire di sconti ulteriori rispetto al già vantaggioso prezzo outlet nei punti vendita aderenti.


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ANUSCA È SEMPRE PIÙ SOCIAL #FormazioneANUSCA, #SociANUSCA, #TesseramentoANUSCA, #AccademiaANUSCA, #ConvegnoNazionale sono alcuni dei principali hashtag (etichette di aggregazione tematica contraddistinte dal simbolo #) che ANUSCA utilizza nella Comunicazione sui suoi profili social per collegare i post e rendere più facile per gli Utenti trovare messaggi su un tema o un contenuto specifico. ANUSCA non poteva trascurare il mondo dei Social Network e si è quindi attivata, per una presenza sempre più capillare e attenta sul web. Facebook: Su una rete che conta, secondo le statistiche, circa 20 milioni di utenti attivi ogni giorno, ANUSCA non poteva certo far mancare la propria presenza dove è attiva dal 2013. La pagina dell’Associazione (https://www. facebook.com/anusca.it/) piace a oltre 1800 persone (dato aggiornato al 31 maggio), in costante incremento, segno di un interesse da parte degli operatori che accompagna ANUSCA in maniera durevole (basti pensare che, da inizio anno 2016, i “Mi Piace” sulla pagina sono passati da 1492 a 1802). Secondo le statistiche dell’ultimo mese, la maggiore fetta di utenti che seguono la pagina di ANUSCA è rappresentata da donne nella fascia di età dai 45 ai 54 anni, che accedono tramite dispositivo mobile.

Le informazioni sulla pagina vengono postate da ANUSCA con regolarità, anche più volte al giorno (nel corso del primo trimestre del 2016 i post sono stati 178), sia con post riguardanti la formazione e la vita associativa, sia con notizie di più stretto contenuto tecnico professionale. Si cerca in questo modo di mantenere attivo un canale facilmente fruibile con cui diffondere notizie di interesse generale per gli associati e più, in generale, gli operatori demografici che seguono la pagina. L’interazione è decisamente buona: i messaggi proposti dall’Associazione spesso vengono commentati e/o condivisi, mentre gli utenti che dalla pagina Facebook sono arrivati sul sito www.anusca.it sono stati 7016. Sempre nell’ultimo mese la copertura (ossia il numero di persone che hanno visualizzato un post della pagina) segna un deciso 16.149: e si tratta, per di più, di una copertura organica, che quindi segnala un interesse reale degli utenti e non veicolato da strumenti pubblicitari che ne promuovano la visualizzazione. Alti anche i valori legati all’interazione, con 10.651 utenti che nell’ultimo mese hanno cliccato su post, messo il proprio “mi piace” o inserito un proprio commento. Tra i post più popolari dell’ultimo mese, quello che ha dato notizia dell’ufficialità della legge sulle unioni civili, risultato che riflette l’attenzione attorno al tema, con 6047 persone raggiunte e 176 diverse azioni, tra commenti, condivisioni, “mi piace” e reazioni. A quota 5601 il secondo post più visto del periodo di riferimento, quello con cui ANUSCA ha celebrato la ricorrenza del Primo Maggio, con un risultato ancora più alto per quanto riguarda le azioni (ben 274). Risultati significativi sono ottenuti dalle Anteprime delle Videolezioni tenute dagli Esperti. In particolare, il post che ha ottenuto migliori prestazioni è quello dell’Anteprima della Videolezione sull’Attestazione di Soggiorno permanente, (continua a pag. 19)

Pag. 18


Pag. 19 (continua da pag. 18: ANUSCA è...)

di quest’anno, 149 visite al sito di ANUSCA.

caricato sul social il 27 Aprile, e che ha raggiunto nel giro di pochi giorni 1675 persone, con 823 visualizzazioni, per un totale di 298 minuti, ottenendo 69 “mi piace”, 8 condivisioni e 9 commenti. A seguire l’Anteprima della Videolezione su ANPR pubblicata il 5 Aprile, e che in poche ore ha raggiunto 1357 persone ed ottenuto 441 visualizzazioni.

E ancora, una pagina su Issuu (https://issuu.com/ anuscabook): dal 10 settembre 2014 (anno di iscrizione al social network Issuu) sono stati postati 51 pubblicazioni e il materiale postato è stato consultato 539 volte, mentre le impressioni sono state 7733.

Altro social assai noto su cui ANUSCA ha un proprio profilo è Twitter (https://twitter.com/anusca_it). L’attività portata avanti si è concretizzata nell’emissione di 578 tweet, i follower sono stati 236 (con una percentuale maschile del 65% e provenienti soprattutto da Lombardia ed Emilia Romagna). Nel mese di maggio, 106 tweet e 14.500 visualizzazioni…ma soprattutto 40 nuovi follower. Tra i follower di ANUSCA, 30 Comuni, l’ANCI, il Viminale, e l’EVS e il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Tra i tweet più recenti e più popolari nell’ultimo periodo, la visita della delegazione ANUSCA al Prefetto Porzio e quello relativo al corso a Treviso del 3 maggio. Le visite al sito ricevute tramite Twitter nel 2015 sono state 77, mentre i primi tre mesi del 2016 hanno fatto registrare un significativo incremento: le visite infatti sono state 527. ANUSCA ha inoltre una propria pagina anche su Linkedin, all’indirizzo https://www.linkedin.com/company/anusca--associazione-nazionale-ufficiali-di-stato-civile-eanagrafe, una rete sorta per favorire soprattutto i contatti professionali, che ha fatto segnare un certo interesse attorno all’Associazione: la pagina ha propiziato, nel corso

Sono visibili su Instagram, a questo indirizzo: https:// www.instagram.com/anusca.it/ le immagini di alcuni momenti “immortalati” nell’ambito di attività realizzate dall’associazione. Il contatore segna 57 post e 134 follower. Su Google+ (https://plus.google.com/b/ 10251417548356 2319900/102514175483562319900/about), al 26/05/2016, le visualizzazioni in totale delle informazioni postate sono state 5580 così suddivise: • pagina Google+ 3807 • post 347 • foto 527 Infine, ANUSCA è presente anche su Youtube: attraverso il canale dedicato è possibile visualizzare i video realizzati da ANUSCA, ad esempio durante il Convegno Nazionale, oppure le Anteprime di Videolezioni e Videopillole dei nostri Esperti sui temi più attuali. Nel corso del 2015 le visualizzazioni dei video sono state 9.902, per un totale visionato di 30.507 minuti. Negli ultimi 90 giorni le visualizzazioni dei video caricati sono 2203 con un totale di 7434 minuti visualizzati. Risultati ragguardevoli sono stati raggiunti dalla Videopillola sulla “Legalizzazione e Traduzione” del 26 Aprile, che ha ottenuto 171 visualizzazioni per un totale di 514 minuti, e dalla Videopillola sulla “Registrazione e certificazione dati del cittadino straniero” del 19 Febbraio, con 140 visualizzazioni e 897 minuti in totale. La comunicazione sui social media rappresenta quindi un valore aggiunto ai numerosi servizi che ANUSCA offre ai propri iscritti. Se vuoi rimanere sempre aggiornato sulle più importanti novità normative in materie tecnicoprofessionali, sulle prossime iniziative di formazione e sulla vita dell’Associazione, seguici sui nostri profili social e farai anche tu sempre più parte della grande famiglia ANUSCA.


LA CITTADINANZA CHE SARÀ...

N

ella mattinata del 22 aprile si è tenuta presso la Sala Consiliare del Comune di Bergamo, che si ringrazia, una interessante iniziativa organizzata da ANUSCA, con il patrocinio del Comune e della Provincia di Bergamo e la collaborazione del Comitato Provinciale ANUSCA, sul tema “La nuova disciplina della cittadinanza all’esame del Parlamento”, che

semplificazione e servizi demografici del Comune di Bergamo sul tema del ruolo informativo ed educativo dei Comuni, che anche su questa nuova legge sarà particolarmente delicato. I lavori sono stati coordinati da Simone Bianco, giornalista del Corriere della Sera, il quale dopo una breve introduzione ha lasciato la parola, per i saluti di rito, al Presidente del Consiglio Comunale di Bergamo,

Sala Consiliare del Comune di Bergamo ha visto la partecipazione vigile, attenta e, in qualche caso anche critica, di oltre un centinaio di ufficiali di stato civile. Si è trattato di una iniziativa diversa dal solito in quanto, ad illustrare la nuova legge, sono intervenuti due Deputati, l’On. Elena Carnevali, XII Commissione Affari Sociali e l’On. Marilena Fabbri I Commissione Affari Costituzionali – Relatrice della legge alla Camera dei Deputati. Va sottolineato come non capita certo di frequente la possibilità di ascoltare le motivazioni che hanno portato a proporre la nuova normativa direttamente dalla voce del Legislatore, cioè di chi ha elaborato il testo e seguito i vari passaggi in Commissione. A completare l’elenco dei relatori, Renzo Calvigioni, che ha illustrato cosa significa applicare le disposizioni del testo normativo. Ha chiuso i lavori Giacomo Angeloni, Assessore innovazione,

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intervenuto in rappresentanza del Sindaco, ed a Edoardo Bassi, Vicepresidente nazionale ANUSCA, il quale nel manifestare la soddisfazione dell’Associazione per iniziative di tale livello, ha sottolineato l’impegno e la professionalità degli operatori intervenuti numerosi. L’On. Carnevali ha svolto una interessante esposizione sul passaggio dallo jus sanguinis allo jus soli, mettendo in risalto la particolarità dell’attuale disciplina, unica a prevedere la trasmissione della cittadinanza per discendenza senza limiti di tempo né di generazioni. È seguito l’intervento dell’On. Fabbri che ha ringraziato ANUSCA per la collaborazione fornita, sia nell’organizzazione dell’iniziativa, sia nel confronto sulle procedure pratiche della nuova legge. Ha fornito poi una dettagliata relazione su tutte le innovazioni contenute nel testo, sulle modifiche sostanziali all’attuale legge

sulla cittadinanza, sull’espansione dell’ambito di applicazione dello jus soli e sull’introduzione dello jus culturae, entrambi elementi fondamentali e caratterizzanti la nuova disciplina. Particolarmente approfondita l’esposizione sulla nuova modalità di acquisto della cittadinanza, con le ipotesi relative alla nascita da genitori stranieri regolari, secondo i parametri previsti, con le ipotesi relative all’acquisto agevolato nel caso di nati in Italia a sempre stati residenti nel nostro Paese, relative allo straniero entrato in Italia dopo il 12° anno di età ma frequentante regolarmente un ciclo scolastico con conseguente titolo. Renzo Calvigioni ha sottolineato che le procedure pratiche, al contrario forse di quanto sperato, restano comunque quelle complesse previste dal precedente regolamento di cittadinanza. Nelle diverse ipotesi di acquisto, è necessaria la parte relativa alla richiesta o dichiarazione che viene formalizzata in un atto di cittadinanza, seguito da una fase istruttoria che culmina nel provvedimento definitivo di accertamento o attestazione, pure da trascriversi nel registro di cittadinanza. In stretta correlazione con l’intervento dell’On. Fabbri, ha esposto gli aspetti procedurali relativi alle innovazioni introdotte dal Legislatore. Ultimo intervento quello dell’Assessore Angeloni che ha rimarcato la necessità di una opportuna informazione nei confronti dei cittadini stranieri ed adeguata educazione che deve iniziare fin dalle scuole, suggerendo iniziative comuni con gli istituti scolastici al fine di diffondere e rendere comprensibile a tutti e, quindi, maggiormente fruibile dagli interessati, le innovazioni previste dalla nuova disciplina, anche per sollecitare, da parte di enti ed istituzioni, apposita attività divulgativa. Una intensa mattinata di lavori che hanno consentito agli Onorevoli di illustrare la normativa, ma soprattutto di cogliere dai partecipanti alcuni degli aspetti critici per la sua applicazione.


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LE PAGINE DEI QUESITI RISOLTI a cura di Agostino Pasquini

Adozione internazionale di minore proveniente dall’India DOMANDA: Il tribunale per i minorenni ha chiesto la trascrizione nei registri di stato civile del provvedimento straniero di adozione di un minore di origine indiana. Preciso che sia i genitori adottivi che il minore sono regolarmente iscritti in questi registri anagrafici. Alla richiesta è allegata una serie di documenti debitamente tradotta e legalizzata. Quale procedimento devo seguire? RISPOSTA A CURA DI TIZIANA PIOLA

Stiamo parlando di minore proveniente da uno Stato aderente alla Convenzione dell’Aja, in cui è già stato pronunciato un provvedimento di adozione (art. 35 comma 3 Legge n. 184/1983): il Tribunale per i minorenni accerta che l’adozione non sia contraria ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore. In pratica il Tribunale per i minorenni verifica che nel provvedimento che ha pronunciato l’adozione risulti la sussistenza delle condizioni delle adozioni internazionali previste all’art. 4 della Convenzione. In presenza di tali condizioni ordina la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile. Si

verifica

quindi

una

sorta

di

automatismo nel riconoscimento del provvedimento straniero poiché lo Stato in cui viene pronunciata l’adozione deve garantire che questa sia avvenuta nel rispetto dei principi contenuti nella Convenzione stessa. Dal punto di vista operativo il Tribunale inoltra all’ufficiale di stato civile del Comune di residenza dei genitori il provvedimento di adozione straniera ed il proprio provvedimento ordinatorio. L’ufficiale di stato civile dovrà trascrivere in parte II serie B, utilizzando la formula 193 in un unico atto i due provvedimenti; nel “cappello” dell’atto si indicheranno gli estremi del provvedimento ordinatorio e successivamente si procederà alla trascrizione del decreto straniero per riassunto assicurando l’indicazione di tutte le notizie fondamentali. Nel caso in cui l’atto di nascita si configuri come una dichiarazione giurata poiché lo stesso è indisponibile presso il Paese di nascita occorre attivare il procedimento di formazione dell’atto di nascita presso il tribunale per i minorenni ai sensi degli articoli 95 e 100 del DPR 396/2000. A promuovere il ricorso sono i genitori: l’ufficiale di stato civile accompagnerà l’istanza con una relazione in cui indicherà le motivazioni dell’impossibilità di una dichiarazione giurata, a tal proposito si veda anche il Massimario dell’ufficiale di stato civile edizione 2012 pag. 177 e 179. Una volta ottenuto il decreto dal tribunale per i minorenni si forma l’atto utilizzando la formula 105-ter con i dati posseduti, per cui nel caso in cui non ci siano i genitori biologici, semplicemente non verranno indicati, verrà indicata la data ed eventualmente il luogo se è possibile desumerlo dalla sentenza di adozione. Può essere inserito il sesso se indicato in qualche documento anche se errato nella traduzione. A margine dell’atto così formato verrà apposta la formula 122 bis. Non deve essere emessa attestazione sindacale

per l’acquisto della cittadinanza e non deve essere inserita la decorrenza della cittadinanza nell’atto di nascita, ma questa deve essere comunicata all’ufficiale d’anagrafe, il quale è competente alla certificazione della cittadinanza. La decorrenza dell’adozione e della cittadinanza è dalla data del provvedimento giurisdizionale straniero.

Conformità tra una fattura e il registro IVA richiesta allo sportello dei demografici - non esiste competenza funzionale DOMANDA: Una cittadina ha chiesto che le venisse certificata la conformità di copia fra diversi documenti: due fatture e delle copie inerenti il registro IVA poiché deve recuperare un debito. La conformità riguardava l’importo della fattura. Le è stato risposto che noi possiamo certificare dati anagrafici ma che non possiamo certificare la conformità tra loro di documenti di enti terzi. In sostanza la signora voleva che noi, di nostro pugno, dichiarassimo che l’importo della fattura era conforme all’importo riportato sul registro […]. RISPOSTA A CURA DI ANDREA DALLATOMASINA

Il funzionario incaricato dal Sindaco che, oltre a rilasciare carte d’identità (continua a pag. 22)


(continua da pag. 21: La pagina...)

dell’Interno n. 10 del 30 luglio 1993.

(Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635), ad autenticare foto (articolo 34 del dPR 28 dicembre 2000, n. 445) e copie (articolo 18 del dPR 28 dicembre 2000, n. 445), autentica sottoscrizioni di atti e documenti che può essere suddivisa in due diverse aree legislative: 1) l’articolo 21 del dPR 21 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 2) varie “leggi speciali” che prevedono espressamente la competenza del Sindaco o di un suo delegato, e quindi: - l’articolo 14 della Legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modifiche ed integrazioni “Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale”; - l’articolo 31 comma 3 lettera c) delle Legge 4 maggio 1983, n. 184 “Autenticazione della sottoscrizione del consenso scritto, da parte degli aspiranti all’adozione, all’incontro fra questi ed il minore da adottare”; - l’articolo 39 del Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 271 “Autenticazione della sottoscrizione di atti per i quali il codice di procedura penale prevede tale formalità”; - il dPR 8 luglio 2005, n. 169 “Autentica della firma del votante sulla busta contenente la scheda di votazione per l’elezione degli organi di ordini professionali”; - l’articolo 7 del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223 “Autentica della firma degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l’alienazione dei beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi”; - l’articolo 8, comma 7, lettera f-bis del Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70, nel testo integrato dalla Legge di conversione, dopo il comma 3 dell’articolo 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, ha inserito il nuovo comma 3-bis che autorizza il funzionario incaricato dal Sindaco ad autenticare le quietanze liberatorie; - atti di impegno e degli atti di delega a Pubbliche Amministrazioni, come previsto dalla Circolare del Ministero

Ebbene nessuna di queste competenze è in grado di soddisfare la richiesta della signora in quanto, l’operazione richiesta, non è autorizzata da alcuna legge. Pertanto o l’utente si accontenta, come proposto dall’ufficio, dell’autentica della firma su una sua dichiarazione sostitutiva di atto notorio (articolo 47 del dPR 28 dicembre 2000, n. 445), o possono essere autenticate le copia delle due fatture e del registro IVA previa presentazione degli originali (articolo 18 del dPR 28 dicembre 2000, n. 445), oppure esiste la modalità alternativa all’autentica di copia (articolo 19 del dPR 28 dicembre 2000, n. 445), oppure si rivolga ad altri: notai o cancellieri.

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Due olandesi benestanti, non lavoratori, chiedono di essere iscritti anagraficamente l’assicurazione sanitaria DOMANDA: Due coniugi olandesi vorrebbero chiedere l’iscrizione anagrafica in questo Comune, con provenienza dall’estero. Hanno dichiarato di avere le risorse economiche sufficienti per il soggiorno e per quanto riguarda la copertura sanitaria risultano essere in possesso di un’assicurazione privata estera, con validità in Italia dal 1 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 che, fra le condizioni assicurative, prevede l’assistenza sanitaria all’estero, con una copertura al 100% per assistenza medica urgente e non. In ordine a quanto sopra esposto, si può procedere all’iscrizione

anagrafica? RISPOSTA A CURA DI ROBERTO GIMIGLIANO

La tessera sanitaria in possesso dei cittadini olandesi è sicuramente sufficiente a garantire la copertura sanitaria in Italia. L’unico accorgimento in questo caso è la certezza della copertura: in pratica le condizioni della polizza devono essere scritte in lingua italiana o perlomeno tradotte nella nostra lingua. Il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (art. 7, comma 1, lettera b), ha previsto che i cittadini dell’Unione Europea che intendano soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi debbano iscriversi all’anagrafe della popolazione residente presso il Comune ed esibire una assicurazione sanitaria valida ai fini dell’iscrizione anagrafica. I cittadini in possesso della tessera sanitaria europea (TEAM) o di altro Modello rilasciato dal loro Paese d’origine hanno diritto ad ottenere le prestazioni sanitarie a carico di quest’ultimo, secondo le modalità previste dai rispettivi attestati di diritto.

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