Notiziario ANUSCA 2014 - 09 Settembre

Page 1

NOTIZIARIO ANUSCA Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe

Viale Terme, 1056 • 40024 Castel San Pietro Terme (BO) • tel. + 39 051/944641 • www.anusca.it • e-mail: segreteria@anusca.it • sped. in abb. post. AP 45% art. 2. comma 20/b legge 662/96 - DCI Umbria - Reg. Trib. BO n. 5270 il 10/06/1985 • Dir. Resp. Primo Mingozzi - Vice Dir. Paride Gullini

Anno XXVIII, n. 9 • Settembre 2014 Copia € 3,50 (stampato da Maggioli Editore - Santarcangelo RN)

CONVEGNO NAZIONALE ANUSCA: L’EDIZIONE N. 34 È ALLE PORTE. ABANO TERME CI ASPETTA di Liliana Palmieri

S

i avvicina a grandi passi l’appuntamento annuale più importante per Anusca e per i suoi soci; dal 24 al 28 novembre la città di Abano Terme ospiterà ancora il Convegno nazionale. “SERVIZI DEMOGRAFICI 3.0: SIAMO GIÀ NEL FUTURO”, questo l’accattivante titolo, scelto per la 34° edizione, che ha tutti i numeri per essere vincente. Senza scendere nella retorica più banale, siamo tutti consapevoli che il mondo dei Servizi Demografici negli ultimi 20 anni ha vissuto, fino a diventarne il protagonista, un inarrestabile processo di accelerazione; quel processo che la Pubblica Amministrazione italiana sta affrontando in maniera turbolenta e che affonda le proprie radici nelle riforme Bassanini. (continua a pag. 8)

NOVITÀ IN ARRIVO PER L’UFFICIALE DI STATO CIVILE Al momento di andare in stampa, apprendiamo che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 29 agosto ha approvato il testo del decreto legge c.d. “Sblocca Italia”, che, tra le altre, contiene norme di degiurisdizionalizzazione, introducendo, in materia di separazione e divorzio, un ruolo attivo per l’ufficiale di stato civile. In sostanza, nel decreto di legge, in corso di pubblicazione, è previsto che “i coniugi possano comparire, nei procedimenti di separazione e divorzio, davanti all’ufficiale di stato civile del Comune per concludere un accordo di separazione o di scioglimento del matrimonio, o di cessazione degli effetti civili o, infine, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio”. Non appena sarà pubblicato il decreto in Gazzetta sarà nostra cura darne ampia diffusione.

ABUSIVISMO, CONFERMATA LA POSIZIONE ANUSCA di Mariangela Remondini

A

chiarire i dubbi di molti ufficiali d’anagrafe è intervenuto recentemente il Ministero dell’Interno che con la Circolare numero 14, a firma del neo-Direttore Centrale per i Servizi Demografici, Cinzia Torraco, fornisce chiarimenti sull’applicazione dell’articolo 5 del Decreto Legge n. 47/2014, convertito in legge 80/2014, recante “misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per EXPO 2015”, meglio noto come “piano casa Renzi- Lupi”. La Circolare riporta per intero l’art. 5, rubricato “lotta all’occupazione abusiva di immobili – salvaguardia degli effetti

E ALL’INTERNO La scelta patrimoniale dei coniugi.....pag. 3

di disposizioni in materia di contratti di locazione”, rilevando la volontà del legislatore, come si evince dalla lettura della relazione di accompagnamento dell’Atto Senato n. 1413, tesa al “ripristino delle situazioni di legalità compromesse dalla sussistenza di fatti penalmente rilevanti”. Ma soprattutto, come alcuni esperti Anusca, Romano Minardi in primis, avevano fatto rilevare fin da subito, pone l’accento sulla obbligatorietà, sulla cogenza, sulla imprescindibilità dell’acquisizione, in sede di dichiarazione anagrafica, (continua a pag. 14)

Affiliazione: modifica del cognome...pag. 5 La gestione dei Comuni del servizio di illuminazione votiva...............................pag. 9 Convenzioni internazionali di stato civile: osservazioni.............................................pag. 10 Anagrafe fast: effetti collaterali.........pag. 12 Convegno Regionale Calabria...........pag. 15 Baranzate, Comune multietnico.......pag. 16 ANUSCA sui social media....................pag. 17


www.performanceinlighting.com

Sei grandi marchi, sei settori di applicazione, una capacità unica di rispondere a tutti i livelli di complessità

Illuminazione per l’architettura d’esterni

ADV_Anusca_A4_ITA_7aprile.indd 1

Pag. 2

Illuminazione per interni di uffici e spazi commerciali

Illuminazione pubblica stradale, impianti sportivi

Illuminazione per stabilimenti industriali

Illuminazione civile e residenziale

Illuminazione per interni del settore terziario e grande distribuzione

07/04/14 09:32


Pag. 3

LA SCELTA PATRIMONIALE DEI CONIUGI IN ITALIA E ALL’ESTERO

D

al 19 maggio 1975 (legge 151/1975 articolo 228) il regime patrimoniale che, tra i coniugi, a seguito di matrimonio, opera di diritto in assenza di diversa espressa volontà è la comunione legale, individuato dal legislatore come quello che meglio garantisce i principi costituzionali della parità morale e giuridica tra i coniugi (articolo 29 Costituzione, articolo 143 codice civile). La separazione dei beni tra coniugi è un regime patrimoniale alternativo a quello della comunione legale dei beni (articolo 159 codice civile) che, a seguito della riforma del diritto di famiglia del 1975, può essere scelto dai coniugi, dichiarandolo nelle sedi preposte a raccogliere detta volontà. Il regime di comunione, quindi è derogabile, in quanto la legge stessa prevede altre forme di regolamentazione del patrimonio nell’ambito della vita familiare. Un diverso accordo tra i coniugi, rispetto al regime legale, è giustificato dall’esigenza di garantire altri interessi e diritti, sia di natura personale sia di natura patrimoniale, come ad esempio la proprietà privata, il lavoro, l’iniziativa economica privata. Conseguentemente gli sposi possono legalmente stipulare una convenzione matrimoniale per scrittura privata. Le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo (art. 162, comma 3 c.c.), quindi sono legittimi gli accordi patrimoniali prematrimoniali, ma comunque devono essere stipulate per atto pubblico; la libertà di scelta tra i coniugi è stata ulteriormente ampliata con l’entrata in vigore della legge 218/1995, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, che sostanzialmente allarga le maglie della libertà dei coniugi, quando il matrimonio è caratterizzato dalla presenza di un elemento di estraneità (ad esempio, cittadinanze diverse tra coniugi, ovvero diversi luoghi di residenza). Al fine di rendere opponibile a terzi una scelta patrimoniale operata dai coniugi diversa rispetto al regime legale, è di fondamentale importanza

di Tiziana Piola

l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio. Le convenzioni matrimoniali possono essere opposte ai terzi solo se annotate a margine dell’atto di matrimonio (art. 162, comma 4 c.c. e art. 69, lett. b) DPR n. 396/2000). Conseguentemente, nel caso in cui la scelta patrimoniale venga operata successivamente al matrimonio di fronte al notaio, nell’annotazione deve necessariamente comparire: la data del contratto, il notaio rogante, le generalità dei contraenti. Non è richiesto, invece, che sia indicato il contenuto della convenzione, in quanto è sufficiente che dall’annotazione sull’atto di matrimonio risultino gli estremi della convenzione matrimoniale che è stipulata, al fine di poterla acquisire dai registri immobiliari dove questa deve obbligatoriamente essere trascritta (artt. 2643 ss.c.c.). Al fine di realizzare il sistema pubblicitario che scaturisce dalle

annotazioni, l’ufficiale di stato civile deve riportare la scelta patrimoniale tra i coniugi anche negli estratti degli atti di matrimonio che è tenuto a rilasciare su richiesta dei coniugi, di notai, degli istituti bancari, quindi di coloro che hanno un interesse giuridicamente rilevante da tutelare. Pertanto, occorre procedere anche “in ritardo” all’annotazione della convenzione matrimoniale scelta dei coniugi. Il Ministero dell’Interno a tal proposito afferma: “Per il caso di mancata annotazione su di un atto di matrimonio trascritto in un certo Comune (dove è residente uno degli sposi) dell’avvenuta scelta del regime della separazione dei beni, che invece risulta regolarmente apposta sul medesimo atto di matrimonio registrato in altro Comune, giova innanzitutto premettere che l’annotazione della scelta operata dagli sposi di seguire il regime della separazione dei beni è prescritta dall’art. 162, comma 4, del codice civile, a fine di pubblicità: tale scelta, infatti, non potrà essere opposta ai terzi se non compare annotata nell’atto di matrimonio. Inoltre l’omissione dell’annotazione può ingenerare gravi responsabilità in capo all’ufficiale dello stato civile proprio per la conseguente inopponibilità ai terzi della scelta operata dai coniugi: quindi diventa essenziale sanare l’omissione presso tutti i Comuni nei quali l’atto di matrimonio sia stato o debba essere iscritto o trascritto. Ciò detto, nel caso in cui l’omessa indicazione della scelta operata dagli sposi in ordine al loro regime patrimoniale possa essere assimilata ad un errore commesso nella stesura della trascrizione, si ritiene ammissibile la correzione mediante un’apposita annotazione che renda conto dell’integrazione operata dall’ufficiale dello stato civile. È possibile, infatti, ricorrere all’istituto della correzione in ogni ipotesi di errore od omissione la cui rimozione, non conducendo ad un mutamento dello status della persona cui l’atto si riferisce e non incidendo sul contenuto sostanziale dell’atto, ripristini la (continua a pag. 4)


(continua da pag. 3)

giusta corrispondenza tra atto e realtà. Ovviamente gli effetti sananti dell’annotazione “de qua” decorreranno dalla data della sua apposizione”. Questi rappresentano in linea di massima i principi generali in tema di regime patrimoniale vigente in Italia ed applicati in caso di celebrazione di matrimonio in Italia tra due cittadini italiani. Ma cosa accade qualora due cittadini contraggono matrimonio all’estero e pervenga la trascrizione dell’atto di matrimonio? Oppure, come si deve comportare l’ufficiale di stato civile nel recepire la dichiarazione patrimoniale di cittadini stranieri che si sposano in Italia? L’art. 30 della legge n. 218/1995 stabilisce che “I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge applicabile ai loro rapporti personali. I coniugi possono tuttavia convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali sono regolati dalla legge dello Stato di cui almeno uno di essi è cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede. L’accordo dei coniugi sul diritto applicabile è valido se è considerato tale dalla legge scelta o da quella del luogo in cui l’accordo è stato stipulato”. E ai sensi dell’articolo 29 della legge n. 218/1995 “I rapporti personali tra coniugi sono regolati dalla legge nazionale comune”. Ciò sta a significare che il primo criterio cui occorre far riferimento in caso di regolamentazione dei rapporti patrimoniali è quello della legge nazionale comune. Tuttavia se i coniugi vogliono effettuare una scelta diversa rispetto al regime vigente dello Stato di cui essi posseggono la cittadinanza, possono stipulare per iscritto che i loro rapporti patrimoniali siano regolamentati dalla legge del Paese di cui almeno uno di essi possiede la cittadinanza oppure del Paese in cui abbiano localizzato la loro vita matrimoniale. Ad esempio se due stranieri contraggono matrimonio in Italia, senza effettuare alcuna scelta in merito ai propri rapporti patrimoniali, se posseggono la stessa cittadinanza, ai sensi degli artt. 29, comma 1 e 30, il regime

Pag. 4

legale opponibile ai terzi sarà il regime legale stabilito e disciplinato dalla legge dello Stato della cittadinanza comune. Se, invece, due stranieri posseggono la stessa cittadinanza, ma scelgono di localizzare la loro vita matrimoniale in Italia, il regime legale opponibile ai terzi sarà quello della comunione dei beni disciplinato dalla legge italiana. Se, ancora, i cittadini stranieri posseggono cittadinanza diverse i rapporti patrimoniali sono regolati dalla cittadinanza dello stato nel quale la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata, quindi se localizzata all’estero verrà applicato il regime legale vigente all’estero, se invece la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata in Italia

verrà applicata la comunione legale. Se due cittadini italiani contraggono matrimonio all’estero e non vi è una dichiarazione degli sposi in ordine al regime patrimoniale, se si sono sposati in un Paese in cui una disposizione di legge contraria a quella stabilita dall’art. 159 del c.c. e quindi vige il regime della separazione, ad esempio, anziché quello della comunione, in quel Paese fra essi si sarà costituita la separazione dei beni, mentre in Italia i loro rapporti patrimoniali saranno assoggettati alla comunione dei beni, in quanto non è applicabile al cittadino italiano, in Italia, una legge straniera. Invece se il matrimonio è stato celebrato all’estero, ma dinanzi all’autorità italiana fra cittadini italiani o fra un cittadino ed un non cittadino si applica la legge italiana: quindi anche gli artt. 159 e 162 del codice civile. In un Paese straniero è raro che la scelta avvenga durante la celebrazione del matrimonio, solitamente la regolamentazione di rapporti patrimoniali può avvenire nell’ambito

di un accordo prematrimoniale oppure a seguito del matrimonio di fronte all’autorità competente del Paese straniero o di fronte all’autorità consolare italiana all’estero. La scelta del regime patrimoniale effettuata all’estero successivamente al matrimonio (art. 30 L. 218/1995) dovrà essere riconosciuta efficace in Italia ed annotata a margine dell’atto di matrimonio: a tal proposito, l’ufficiale di stato civile verificherà che le convenzioni matrimoniali siano state formate da chi, secondo la legge del luogo, svolge funzioni analoghe a quelle notarili tanto da assumere veste analoga a quella di un atto pubblico. Secondo l’ordinamento italiano è indispensabile che tali convenzioni siano stipulate per atto pubblico e presentino le stesse caratteristiche e gli stessi effetti, nei confronti dell’autorità locale dello Stato estero, che avrebbero se fossero state stipulate in Italia. Alle suddette condizioni, potranno essere annotate a margine dell’atto di matrimonio utilizzando la formula n. 184. Ciò sta a significare che, secondo le istruzioni impartite dal Ministero dell’Interno, che l’ufficiale di stato civile è tenuto a seguire ai sensi dell’art. 9 del DPR 396/2000, non occorre alcuna particolare formalità per poter riconoscere i provvedimenti stranieri inerenti l’accordo dei coniugi in tema di rapporti patrimoniali, se non quella di verificare che le convenzioni matrimoniali siano state formate da chi, secondo la legge del luogo, svolge funzioni analoghe a quelle notarili e quindi abbiano la forma di atto pubblico. Dal punto di vista operativo, pertanto, le convenzioni matrimoniali stipulate all’estero, sono valide ed efficaci se non sono contrarie ai principi fondamentali esistenti nel nostro ordinamento: nel caso in questione, la scelta risulta essere stata fatta con atto pubblico (così come avviene in Italia) ed il tipo di convenzione (separazione dei beni) risulta pure prevista dal nostro ordinamento, conseguentemente, non sussistono ostacoli al riconoscimento dell’efficacia anche secondo la normativa italiana: a tal fine, si procederà ad annotarla all’atto di matrimonio utilizzando la formula n. 184.


Pag. 5

AFFILIAZIONE: SI PUÒ CAMBIARE IL COGNOME GIÀ AGGIUNTO

M

olti ufficiali dello stato civile avranno sentito parlare di affiliazione piuttosto raramente, magari in qualche corso di abilitazione o di aggiornamento, o ne avranno avuta notizia in occasione del rilascio di un estratto per riassunto di atto di nascita, trovandola annotata a margine e domandandosi, con una certa apprensione, quale fosse il cognome che doveva essere riportato nel documento. L’affiliazione quale istituto giuridico previsto dal codice civile è venuta meno a seguito della legge 184 del 4 maggio 1983 in materia di adozione, la quale, all’art. 77 ha abrogato gli articoli da 404 a 413 del codice civile che contenevano, appunto, la disciplina dell’affiliazione. Nonostante siano passati tanti anni da quanto l’affiliazione non esiste più, almeno come istituto esperibile, tuttavia desta ancora l’attenzione del legislatore, anche recente: basti pensare che nel D. Lgs 154/2013 all’art. 1 si prevede la soppressione della parola “affiliazione” nella rubrica dell’art. 87 c.c., anche se poi, all’interno dello stesso articolo che riguarda gli impedimenti al matrimonio di parentela, affinità ed adozione, viene ancora previsto che il Tribunale “... può autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3 e 5, anche se si tratti di “affiliazione”, a conferma di come tale istituto possa ancora avere conseguenze. Che cosa era, dunque, l’affiliazione e, soprattutto, quali erano gli effetti? In pratica, una persona alla quale fosse stato da tre anni affidato un minore da un istituto di pubblica assistenza o che, per tre anni, avesse provveduto ai bisogni e cura del minore, anche senza che questo le fosse stato affidato, poteva chiedere di affiliarselo, di attribuire cioè al minore una posizione quasi di figlio, assumendone, nel contempo, i poteri e i doveri inerenti alla patria potestà, oltre a poter attribuire il proprio cognome, che sostituiva quello originario dell’affiliato in caso di minore non riconosciuto, ma poteva solamente essere aggiunto a quello del minore nel caso l’affiliazione riguardasse figli legittimi o naturali

di Renzo Calvigioni

riconosciuti. In sostanza, le conseguenze dell’affiliazione, che veniva sempre decisa con provvedimento giudiziario, riguardavano l’esercizio della potestà nei confronti del minore e le modifiche al cognome originario del medesimo. L’istituto aveva il fine di tutelare i minori privi di genitori o figli naturali di sola madre o ricoverati in istituti di pubblica assistenza o comunque in stato di abbandono, in sostanza un fine benefico o sociale, di protezione, cioè, dell’infanzia abbandonata: provvedeva il giudice tutelare con decreto omologato dal Tribunale. L’art. 79 della legge 184/1983 aveva previsto che entro 3 anni dall’entrata in vigore della legge stessa, su richiesta dei coniugi provvisti dei requisiti indicati nell’art. 6 della stessa legge, il Tribunale per i Minorenni potesse estendere gli effetti dell’adozione legittimante agli affiliati, lasciando chiaramente intendere che laddove tale istanza dei coniugi non fosse stata avanzata, i rapporti di affiliazione già esistenti, sarebbero restati in vita secondo la disciplina previgente. L’art. 408 c.c., come si diceva, abrogato dall’art. 77 l. 184/1983, prevedeva che l’affiliante potesse chiedere, sempre al Tribunale per i Minorenni, l’attribuzione del proprio cognome al minore, in aggiunta a quello già posseduto, se figlio legittimo o naturale riconosciuto, in sostituzione di quello che già aveva, in tutti gli altri casi: questa “cessione” del cognome assunse una considerevole importanza, tanto che, una volta intervenuta, non era più modificabile neanche da parte dell’affiliante. Questi principi non vennero modificati dal

legislatore, né con la riforma del diritto di famiglia né con la legge in materia di adozione, neanche abrogando l’istituto dell’affiliazione, cosicchè rimase inalterata la disciplina dei rapporti sorti in epoca precedente. Tuttavia, la legge 20 gennaio 1994, n. 48, cambiò radicalmente indirizzo, disponendo che i figli legittimi o naturali riconosciuti ai quali era stato aggiunto il cognome dell’affiliante ai sensi dell’art. 408 c.c., potevano dismettere il cognome aggiunto e tornare all’originario cognome di famiglia, presentando domanda al Procuratore Generale presso la Corte di Appello nella cui giurisdizione si trovava l’ufficio dello stato civile nel quale era registrato l’atto di nascita: il Procuratore avrebbe provveduto con proprio decreto. Per comprendere la competenza del Procuratore della Corte di Appello, occorre ricordare che l’ordinamento dello stato civile R.D. 1238/1939 in vigore fino al 31/3/2001, prevedeva per il cambiamento di cognome in generale, una procedura piuttosto complessa che coinvolgeva, appunto, il Procuratore della Corte di Appello che, alla fine, interveniva con proprio decreto. Dunque, si trattava in sostanza di una procedura che individuava la competenza della stessa autorità giudiziaria, prevedendo tuttavia un iter semplificato. La legge 48/1994 non aveva disposto nulla riguardo al cognome dell’affiliato che, a suo tempo, era stato attribuito in sostituzione del proprio, escludendo, in sostanza, qualsiasi possibilità per costoro di recuperare il cognome originario, alimentando dubbi consistenti su un procedura che, almeno sotto questo specifico aspetto, creava disparità di trattamento: in pratica, chi aveva avuto il cognome aggiunto, poteva dismetterlo riprendendo il cognome originario, chi aveva avuto il cognome originario sostituito da quello dell’affiliante, non veniva neanche menzionato nella legge in questione. Non solo l’affiliato, ma anche i discendenti potevano e possono (continua a pag. 18)


Pag. 6

A:

€ 640,00* € 540,00* € 570,00* € 470,00*

NON SI ACCETTANO PRENOTAZIONI TELEFONICHE

PER ISCRIVERSI: Inviare al fax 051/944183-942733 o alla e-mail segreteria@anusca.it entro e non oltre il 03/11/2014 la Scheda di iscrizione individuale con la copia della ricevuta di versamento

(per gli Enti iscritti ANUSCA) ................................ € 120,00*

SOLUZIONE E: • iscrizione giornaliera .................................................. € 160,00*

(per gli Enti iscritti ANUSCA) ................................ € 145,00*

• iscrizione giornaliera + 1 coffee break .................... € 185,00*

SOLUZIONE D:

(per gli Enti iscritti ANUSCA) ................................ € 340,00*

• iscrizione + 4 coffee break ........................................ € 440,00*

SOLUZIONE C:

(per gli Enti iscritti ANUSCA) ................................ € 240,00*

SOLUZIONE B: • solo iscrizione .............................................................. € 340,00*

in camera singola ...................................................... (per gli Enti iscritti ANUSCA) ................................ • in camera doppia (a persona) ................................. (per gli Enti iscritti ANUSCA) ................................

HOTEL 3 STELLE:

in camera singola ------------------------------------- € 740,00* (per gli Enti iscritti ANUSCA) ----------------------- € 640,00* • in camera doppia (a persona) ................................. € 670,00* (per gli Enti iscritti ANUSCA) ................................ € 570,00*

HOTEL 4 STELLE:

iscrizione + materiale didattico + manifestazioni collaterali e pensione completa in hotel dalla cena del 24/11 al pranzo del 28/11 (IVA e 1/4 di vino e 1/2 acqua a pasto inclusi)

SOLUZIONE

____________________________________________________

Modalità di iscrizione e partecipazione

___________________________________________________

34° Convegno Nazionale

Abano Terme, 24-28 Novembre 2014

si  no 

si  no 

doppia 

tripla  quadrupla 

 Treno

 Auto  Aereo

e-mail

__________________________

fax ___________________________________________ oppure

Il nome dell’Hotel assegnato sarà comunicato circa dieci giorni prima della partenza tramite:

Mezzo di trasporto utilizzato

 soluzione 4 stelle (pensione completa)  soluzione 3 stelle (pensione completa)  soluzione B (solo iscrizione)  soluzione C (iscrizione + 4 coffee break)  soluzione D (iscrizione giornaliera + 1 coffee break)  soluzione E (iscrizione giornaliera)

singola 

chiede di partecipare al 34° Convegno Nazionale che si terrà a ABANO TERME (PD), nei giorni 24, 25, 26, 27, 28 novembre, scegliendo:

camera

Accompagnatore/i _______________________________________________

Qualifica _______________________________________________________

iscritto all’Associazione

Ente di appartenenza_____________________________________________

C.F. _________________________ P.I. ___________________________

Via ___________________________________ n.___________________

Città ______________________________ PV______ CAP_____________

________________________________________________________

Nome e cognome del partecipante (indirizzo privato):

 “fattura dettagliata” (inviare fax con specifiche)

C.F. _________________________ P.I. ___________________________

Tel.________________________________ Fax ________________________

Città___________________________________ PV_____ CAP___________

Via ___________________________________ n._________________

Iscritto all’Associazione

______________________________________________________________

Ente/società o persona fisica a cui deve essere intestata la fattura:

Scheda di iscrizione individuale

(art. 10, D.P.R. n. 633/72, così come dispone l’art. 14, comma 10, Legge n. 537 del 24/12/1993 - durata 24 ore)

Corso di aggiornamento e riqualificazione professionale

___________________________________________________

34° Convegno Nazionale

Abano Terme, 24-28 Novembre 2014

• La quota di partecipazione al Convegno è a “pacchetto” per cui la possibilità di usufruire delle “Soluzioni B, C, D, E” è riservata esclusivamente a coloro i cui Enti di appartenenza distano meno di 100 km. da Abano Terme. Le “Soluzioni B, C, D, E” non comprendono la sistemazione alberghiera, le manifestazioni serali, i transfer da/per stazione ferroviaria di Terme Euganee (Montegrotto Terme) (se previsti), le escursioni per gli accompagnatori; • I familiari accompagnatori godranno di una riduzione pari alla quota di iscrizione (Soluzione B: € 340,00 Enti non iscritti; € 240,00 Enti iscritti) sulla soluzione prescelta; • Le fatture per la partecipazione saranno rilasciate: a) da ANUSCA srl per la quota di iscrizione e gestione servizi; b) dai rispettivi hotel per la sistemazione alberghiera; • Gli annullamenti delle prenotazioni che perverranno entro il 10/11/2014 daranno diritto al rimborso delle quote versate ad eccezione della quota di iscrizione (€ 340,00 Enti non iscritti - € 240,00 Enti iscritti). Per i familiari il rimborso è totale. • La quota di iscrizione è esente IVA ai sensi art. 10 DPR 633/72, così come dispone l’art. 14 comma 10, legge 537 del 24/12/1993.

__________________________________________

Note __________________________________________

data__________ Firma _________________

 vaglia postale intestato ad a.n.u.s.c.a. srl - Ufficio Postale di Castel S. Pietro T. (BO)  bonifico bancario sul c/c 07400012197E presso la CARISBO - Agenzia di Castel San Pietro Terme (BO) IBAN: IT 49 T 06385 36750 07400012197E  pagamento in loco  bonifico postale sul c/c 000051794329 presso le POSTE ITALIANE - Agenzia di Castel San Pietro Terme (BO) IBAN IT 35 X 07601 02400 000051794329  versamento c/c postale n. 000051794329 intestato ad ANUSCA SRL

Allego alla presente domanda, copia ricevuta del versamento dell’importo di € ______________ effettuato con:

tel. 051/944641 - 051/944268 fax 051/942733 – 051/944183 Cod.fisc. e P.IVA 01897431209 e-mail segreteria@anusca.it e-mail tesseramento@anusca.it

a.n.u.s.c.a. s.r.l. (socio unico a.n.u.s.c.a.)


Pag. 7

SERVIZI DEMOGRAFICI 3.0: SIAMO GIÀ NEL FUTURO Centro Congressi delle Venezie c/o Hotel Alexander Palace Via Martiri d’Ungheria, 24 – ABANO TERME (PD)

24 – 28 Novembre 2014

Patrocini: Ministero degli Affari Esteri Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione Associazione Nazionale Comuni Italiani Regione Veneto

Comitato d’Onore: Pietro Grasso - Presidente Senato della Repubblica Luca Zaia - Presidente Regione del Veneto Patrizia Impresa - Prefetto di Padova Piero Fassino - Presidente ANCI

PROGRAMMA DI MASSIMA

Lunedì 24 Novembre 2014 - Serata di benvenuto Martedì 25 Novembre 2014 1° sessione - Saluti delle Autorità - Introduzione del Presidente - Dall’anagrafe comunale all’ANPR - La circolazione dei documenti pubblici in Europa sarà più semplice: dal caos ai moduli plurilingue - Linee guida del Garante Privacy sul trattamento dei dati in documenti amministrativi - Cenerentole o protagonisti? Da soli saremo sempre ultimi, con l’Associazione possiamo essere primi 2° sessione - I termini di conclusione dei procedimenti anagrafici e il silenzio assenso - La cancellazione per irreperibilità: dai diritti all’assenza dei diritti - Tavola Rotonda: L’occupazione abusiva degli immobili: ruolo e responsabilità degli ufficiali d’anagrafe - Tavola Rotonda: Verso l’ANPR: il nuovo volto delle anagrafi. Il ruolo di ANUSCA Mercoledì 26 Novembre 2014 1° sessione - ANPR e stato civile: ricadute e prospettive - La fecondazione eterologa nell’ Italia che cambia - La scelta del regime patrimoniale in Italia e all’Estero tra coniugi italiani e stranieri: facciamo il punto - La rilevanza delle convivenze more uxorio nella recente evoluzione giurisprudenziale - I decreti di cittadinanza: criticità e forme di collaborazione tra Prefetture e Comuni - Il riconoscimento delle sentenze di divorzio provenienti da Paesi Extra UE - La disciplina del cognome: situazione attuale e prospettive future

- Aspetti critici delle norme sulla cittadinanza italiana dal punto di vista sostanziale e procedurale 2° sessione - Le unioni civili in Europa e in Italia: adempimenti per lo stato civile e l’anagrafe - Tavola Rotonda: Matrimonio fra persone dello stesso sesso: il difficile equilibrio fra modello eterosessuale del matrimonio e la tutela dei diritti della coppia dello stesso genere alle luce della sentenza C.C. 170/2014 - Tavola Rotonda: Dalla tradizione al cambiamento: il matrimonio non è più lo stesso. Variano i luoghi, i celebranti, i riti di celebrazione e il divorzio all’estero Giovedì 27 Novembre 2014 1° sessione - La semplificazione digitale nell’evento morte: innovazione e prospettive - Le iniziative del governo e le proposte di ANUSCA in materia elettorale - L’“anagrafe difficile”: senza fissa dimora, detenuti, ricoverati in casa di cura, rifugiati, apolidi - Meno burocrazia, più servizi: la semplificazione dei demografici nelle proposte di ANUSCA al Governo - Minori, tribunali e servizi demografici - La responsabilità patrimoniale dei pubblici dipendenti e le nuove fattispecie di responsabilità erariale previste dalle norme in tema di anticorruzione e trasparenza 2° sessione - I provvedimenti a cavallo fra anagrafe e stato civile: principali adempimenti e aspetti da coordinare - Tavola Rotonda: Famiglie e identità che cambiano: anagrafe e stato civile a confronto Venerdì 28 Novembre 2014 - Tavola Rotonda: ANUSCA RISPONDE AGLI OPERATORI

Workshop Martedì 25 novembre 2014: Ore 15 - Il regime giuridico dei matrimoni. Matrimoni civili, cattolici e di altri culti. Come deve comportarsi l’ufficiale di stato civile? Ore 16 - Aspetti penalistici del matrimonio Ore 17 - Qual è il tuo nome? Come muoversi nel labirinto della pluralità di nomi, middle-name, patronimico, segni diacritici Mercoledì 26 novembre 2014: Ore 9 - Il ripristino dell’iscrizione anagrafica Ore 10 - L’ufficiale d’anagrafe e di stato civile alle prese con le istanze di accesso e la tutela della riservatezza

Ore 11 - Il diritto di soggiorno permanente: come si matura, come si dimostra, come si perde Ore 15 - Le innovazioni nell’ambito dei Servizi Demografici Ore 16,30 - Riparliamone insieme: questioni di stato civile e anagrafe, puntualizzate, riviste e discusse con gli operatori Giovedì 27 novembre 2014: Ore 9 - La tecnologia al servizio della semplificazione: il rilascio della tessera elettorale presso i seggi Ore 10 - Oltre alla famiglia, i single. Possibilità e limiti nella gestione anagrafica. Come utilizzare il supporto statistico


(continua da pag. 1)

È passato del tempo da allora, ma non è mai venuta meno l’attenzione del legislatore nei riguardi di un Servizio, qual è quello Demografico, che gestisce il cuore nevralgico del sistema Italia e cioè tutta la popolazione nei momenti salienti della vita, privata e pubblica. Oggi si può addirittura affermare, senza tema di smentita, che la gestione dei dati della popolazione italiana e straniera residente in Italia e dei cittadini italiani residenti all’estero stia assumendo un ruolo veramente strategico in quel processo di riforma che dovrebbe restituire all’Italia quella forza e quella dignità troppo a lungo rimaste in quiescenza. Il Convegno nazionale Anusca si pone dunque, anche quest’anno, come il punto di riferimento fondamentale per l’analisi, il confronto, lo studio delle questioni di maggiore attualità e delle prospettive future per il complesso mondo dei Servizi Demografici. Tanti sono i temi e tutti di assoluto rilievo, attentamente inseriti in un programma che è in continuo divenire e che sarà perfezionato fino all’ultimo, per consentire di trasformare ogni proposta in una straordinaria occasione di aggiornamento e di condivisione di questioni e problematiche che, inevitabilmente, tutti prima o poi siamo chiamati ad affrontare nel contatto quotidiano con i cittadini-utenti e con le altre Pubbliche Amministrazioni. A chi sostiene che l’attuale situazione di crisi, che richiede tagli e sacrifici su più versanti, non consente di destinare risorse alla formazione professionale, vorrei ricordare che oggi il cittadino è molto più informato ed esigente rispetto al passato; egli chiede - ed ha diritto di ottenere risposte tempestive e corrette. E gli addetti ai lavori, loro più di ogni altro, sono perfettamente consapevoli che il tempo a disposizione per trovare la soluzione giusta molto spesso è davvero esiguo, quando addirittura inesistente e il rischio di sbagliare spesso si trasforma in una triste certezza, se non si possiede un bagaglio d’informazioni corrette e

Pag. 8

aggiornate. Le conseguenze possono essere pesantissime per l’operatore, sul piano umano e sul piano economico, ma anche per l’amministrazione di appartenenza. Allora, la formazione e l’aggiornamento professionale, lungi dall’essere uno spreco di risorse, rappresentano il migliore investimento che ogni Pubblica Amministrazione deve poter fare. Non è un caso che l’invito a partecipare al Convegno sia tradizionalmente diretto prima ancora che agli operatori, proprio agli Amministratori comunali! Un buon

Amministratore deve saper cogliere le opportunità, comprendere le criticità e conoscere con tempestività le novità, per meglio programmare l’azione amministrativa al servizio dei cittadini. Basta pensare ad alcuni recenti fatti di cronaca, che hanno trovato eco anche nei media nazionali, per valutare quanto sia importante capire l’impatto delle norme e, prima ancora, il modo corretto di applicarle; ci si riferisce alle nuove regole introdotte per combattere l’abusivismo. Queste hanno determinato una rivoluzione epocale nel modus operandi degli uffici anagrafici: gestirle senza la consapevolezza e l’attenzione necessarie può essere molto pericoloso. Ad Abano una tavola rotonda dedicata al ruolo e alla responsabilità degli ufficiali d’anagrafe sul tema della occupazione abusiva degli immobili contribuirà a fare chiarezza, come è stato in passato per la gestione dei comunitari (ricorderanno i convegnisti le sale gremitissime fino al tardo pomeriggio), per il “ciclone” residenza in tempo reale, per le novità in materia

di filiazione e per tutte le altre novità che, con la puntualità della classica goccia cinese, hanno incalzato gli operatori demografici. Anche in questa edizione del Convegno dunque vi sarà l’imbarazzo della scelta per l’ampiezza delle tematiche proposte e per il numero di relatori che si avvicenderanno nel ricco calendario dei lavori. Un posto di riguardo sarà riservato alla analisi delle novità che accompagneranno l’avvento dell’ANPR, la grande novità del momento, che subentrerà alle anagrafi comunali ed è destinata a trasformare radicalmente un servizio che è basilare per il nostro Paese. A questa si affiancheranno tante altre tematiche, alcune delle quali presentano risvolti anche sul piano etico e sociologico: si pensi alla fecondazione eterologa e a tutti gli effetti che si determineranno sul piano giuridico, alla riproposta questione dei matrimoni fra persone dello stesso sesso e delle unioni civili nella più ampia cornice europea, alle non più rinviabili semplificazioni in materia elettorale e molto altro ancora. A fare da corollario a questa ricca offerta, vi saranno anche in questa edizione i collaudati e graditissimi work-shop, autentico cavallo di battaglia di ogni convegno, poiché consentono un alto livello di interazione fra platea e relatore e, a chiudere un’intensa settimana di lavori, il classico appuntamento della Tavola Rotonda, nella quale tantissimi esperti Anusca rispondono ad un vero e proprio fuoco di fila di quesiti. Come si può mancare allora a questo appuntamento? Anche se le ristrettezze economiche dei nostri Comuni sono un fattore non trascurabile, facciamo tutto il possibile per esserci! Il migliore investimento che una Pubblica Amministrazione può fare - lo si ribadisce - è quello di puntare su personale altamente qualificato e aggiornato. E poi, è meglio ricevere un no, purché sia motivato, che restare nel dubbio, come fanno tanti colleghi, che non tentano nemmeno di chiedere l’autorizzazione a partecipare… Con l’augurio che la lungimiranza e l’accortezza di amministratori e dirigenti abbiano la meglio, sia un ottimo convegno per tutti!


Pag. 9

UN FORUM TUTTO NUOVO 2014 ricco di novità per gli associati ANUSCA. Dopo la veste tutta nuova della newsletter quindicinale, ribattezzata ANUSCAletter e dalla grafica aggiornata, anche il forum si è dato una nuova vernice. Nuovo banner per renderlo più visibile e raggiungibile dal sito www.anusca.it ma soprattutto rinnovate le sezioni, che saranno quattro: anagrafe, stato civile, elettorale e questioni sindacali. Il forum si propone come un’agora virtuale dove confrontarsi con i colleghi di tutto il Paese su questioni di comune interesse e particolare attualità. Uno spazio che ANUSCA mette a disposizione dei propri associati per mantenere vivo un collegamento e una dialettica su problematiche controverse su cui discutere in maniera paritaria. Per accedere al forum occorre chiedere le credenziali all’indirizzo forum@anusca.it. È un’occasione che tanti operatori hanno colto, ma non ancora tutti hanno deciso di affacciarsi su questa piazza virtuale. Ricordiamolo, il forum di ANUSCA, per un fatto di trasparenza, è, da sempre, moderato e loggato: ciò significa che ci sono figure che rimuoveranno interventi dai toni non consoni (ma finora non è mai stato necessario, a testimonianza dell’uso assolutamente corretto che gli operatori ne hanno fatto) e che qualunque persona che entra nel forum e scrive sarà identificabile dall’Associazione. Crediamo che questo garantisca tutti, rispetto alla serietà della nostra iniziativa.

IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA PUÒ ESSERE GESTITO IN ECONOMIA DIRETTA DAI COMUNI

I

l mondo del lavoro che cambia produce un progressivo depauperamento della manovalanza pubblica con il conseguente effetto distorsivo di esternalizzazioni “selvagge” di servizi pubblici. Un esempio eclatante di tale fenomeno socio-economico è il servizio di illuminazione votiva dei cimiteri comunali che nell’ultimo periodo ha visto un elevato affidamento a società private a scapito della gestione diretta. L’aumento delle esternalizzazioni di detto servizio è stato indotto, oltre dalla carenza di personale comunale idoneo, da alcune “incursioni” della giurisprudenza amministrativa che hanno fornito un’interpretazione restrittiva della normativa di riferimento vigente in materia di gestione dei servizi pubblici. Questi orientamenti, eccessivamente rigorosi, sono stati “spazzati via” da una importante e preziosa pronuncia del Consiglio di Stato – Sezione quinta – con la sentenza n. 2716/2014 del 27.05.2014 (eccellente relatrice la consigliera Doris

di Claudio Pagano

Durante). Il nuovo orientamento muove da un ricorso di una società privata contro il provvedimento di un Comune toscano che, al fine di recuperare una gestione più efficiente, ha deliberato la riassunzione in via diretta degli impianti di illuminazione votiva nei cimiteri comunali (vale a dire: manutenzione ordinaria e straordinaria, fornitura di energia elettrica ed estensione degli impianti). Il Consiglio di Stato con la sentenza in commento, ribadendo il giudizio di 1° grado del Tar Toscana (sentenza n. 739 del 27.04.2011)

fornisce un preliminare excursuss sui servizi pubblici locali a rilevanza economica e a domanda individuale tra i quali rientra il servizio di illuminazione votiva. Al riguardo è significativa l’argomentazione che “tali sono i servizi pubblici locali che corrispondono ad attività gestite in via generale direttamente dall’ente locale (talvolta per obbligo istituzionale, tal’altra perché rientranti negli scopi che l’ente di volta in volta fa propri), che vengono utilizzate a richiesta dell’utente, che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale e che non siano a carattere industriale. Il servizio offerto agli utenti è soggetto al regime delle tariffe e dei prezzi ai fini dell’assicurazione di predeterminati tassi di copertura del relativo costo di gestione, determinati, ove il servizio è svolto dal Comune, con deliberazioni annuali anteriori all’approvazione del bilancio ed a questo allegate ai sensi (continua a pag. 11)


CONVENZIONI INTERNAZIONALI DI STATO CIVILE: OSSERVAZIONI di Grazia Benini

I

l caso nasce in un Comune dove un cittadino intende contrarre matrimonio in Capo Verde con una cittadina del luogo. Sul sito dell’Ambasciata d’Italia in Senegal, autorità diplomatica competente anche per questo Stato, viene indicata quale documentazione idonea alla celebrazione del matrimonio il certificato di capacità matrimoniale, con l’ulteriore specifica che anche se Capo Verde non ha sottoscritto la Convenzione di Monaco, è richiesto questo documento, ovvero un documento equivalente nel quale risultino tutti quei dati che lo stesso certificato previsto dalla Convenzione contiene; ed è questo certificato che il cittadino pretende. Il collega coinvolto, giustamente si pone immediatamente il problema se uno Stato non aderente alla Convenzione di Monaco del 5.9.1980 possa pretendere l’emissione del certificato di capacità matrimoniale che altro non è se non un allegato alla convenzione stessa. Interessata al caso immediatamente mi sono trovata concorde nell’affermare che una convenzione “lega” ad una certa procedura gli Stati aderenti sia per i vantaggi che può portare l’accordo stipulato sia per gli eventuali oneri e che il Comune bene ha fatto a porre degli ostacoli al rilascio di quello specifico certificato. Il suggerimento è stato quello di proporre il rilascio al cittadino previe pubblicazioni di un certificato di eseguite pubblicazioni al quale aggiungere in calce, se è questo che l’autorità di Capo Verde vuol sentirsi dire, che il soggetto ha la capacità matrimoniale. Tale certificato dovrà poi essere tradotto e legalizzato. In questo scambio di pareri viene coinvolta la Ciec, la Commissione internazionale dello stato civile, promotrice anche della Convenzione sulla capacità matrimoniale, la quale nella figura del segretario generale aggiunto ricorda che il testo della Convenzione di Monaco del 5. 9. 1980 recita: Art. 1

Pag. 10

Ciascuno Stato contraente si impegna a rilasciare un certificato di capacità matrimoniale conforme al modulo allegato alla presente Convenzione, qualora uno dei suoi cittadini lo richieda per la celebrazione del suo matrimonio all’estero e soddisfi le condizioni per contrarre detto matrimonio richieste dalla legge dello Stato che rilascia il certificato. La convenzione non prevede l’obbligo, ricorda il Segretario, che lo Stato del rilascio e quello dove il matrimonio sarà celebrato siano tutti e due parti della Convenzione. Capo Verde non avendo ratificato la Convenzione non potrà rilasciare detti certificati in applicazione della Convenzione e non ha nessun obbligo di accettare detti certificati rilasciati da uno stato contraente né di esentarli da “legalizzazione o da qualsiasi formalità equivalente”. Non c’è pertanto alcun ostacolo al rilascio di detto certificato. Preso atto che per la Ciec il certificato di capacità matrimoniale è rilasciabile a chiunque ne faccia richiesta indipendentemente che il luogo di celebrazione sia situato in uno stato aderente o meno alla Convenzione di Monaco del 1980 si pone immediatamente la domanda se il rilascio di tale certificato debba essere preceduto dalle pubblicazioni matrimoniali oppure no. Ricordo che il Ministero dell’Interno con Circolare n. 3/2013 ha specificato che “tale obbligo viene meno anche nei casi di rilascio del certificato di capacita matrimoniale, di cui alla citata Convenzione, (Monaco 80) atteso che detta Convenzione dispone, a carico

di ciascun Stato contraente, che il certificato di capacita matrimoniale debba rispondere alla legge dello Stato che lo emette. E già il Ministero, con la circolare n. 5 del 22 maggio 2008 aveva fornito direttive in merito alla mancanza dell’obbligo di procedere alle pubblicazioni di matrimonio in Italia in caso di matrimonio da celebrare all’estero presso le autorità straniere, a seguito dell’espressa abrogazione dell’articolo 115, comma 2 del codice civile, a meno che la legge straniera non richieda tali pubblicazioni. Pur con sufficienti riserve da parte di chi scrive si può affermare che la capacità matrimoniale possa essere certificata quindi a richiesta, senza adempiere alle pubblicazioni previo controllo della certificazione e previa redazione (e su questo non transigerei) del verbale di pubblicazioni. Sollecitata dal Comune interessato, il segretario generale aggiunto della Ciec affronta anche il problema legato al rilascio degli estratti su modelli plurilingue di cui alla Convenzione di Vienna del 8.9.1976 richiesti da cittadini di qualunque Stato e da esibirsi in Stati non aderenti alla Convenzione di Vienna. Ancora una volta il funzionario ricorda che “Gli Stati firmatari della presente Convenzione, desiderosi di migliorare le norme relative al rilascio di estratti plurilingue di alcuni atti di stato civile, soprattutto se destinati ad essere utilizzati all’estero,hanno convenuto le seguenti disposizioni: Art. 1 Gli estratti degli atti di stato civile attestanti la nascita, il matrimonio o la morte, nel caso in cui una parte interessata lo domandi o nel caso in cui il loro impiego richiede una traduzione, sono redatti in conformità ai moduli A, B e C annessi alla presente Convenzione.” La convenzione non prevede l’obbligo che lo Stato di rilascio e quello dove il certificato è usato siano tutti e due parte alla Convenzione. Perciò a suo parere, non (continua a pag. 11)


Pag. 11

SCEGLI ANUSCA PER LA TUA PROFESSIONALITÀ (continua da pag. 10)

v’è alcun ostacolo al rilascio del certificato plurilingue ogni volta che è richiesto, ben al contrario visti i vantaggi portati ai cittadini quando devono evidenziare il loro stato civile all’estero. Lo Stato straniero non potrà rilasciare gli estratti in applicazione della Convenzione e non ha nessun obbligo di accettare gli estratti rilasciati da uno Stato contraente né di esentarli dalla legalizzazione o qualsiasi formalità equivalente. Rimangono alcune remore legate all’essenza stessa dell’accordo internazionale che come accennato, nel momento in cui vincola gli Stati aderenti necessariamente deve escludere chi (continua da pag. 9)

dell’art. 172 comma 1 lettera c) d.lgs. 18 agosto 2000”. Dopo aver sottolineato che “trattasi di un particolare servizio pubblico per il quale non è mai stata posta in discussione la facoltà del Comune della gestione diretta, restando, tuttavia, inderogabile lo strumento della gara pubblica, nell’ipotesi di esternalizzazione del servizio mediante affidamento a terzi (la esternalizzazione normalmente avviene a mezzo concessione, attesa la preordinazione dell’attività a soddisfare in modo diretto esigenze proprie di una platea indifferenziata di utenti)” l’Alta Corte ribadisce alcune proprie precedenti statuizioni (in particolare con la sentenza n. 552/2011 stessa Sezione) che non hanno bisogno di alcuna interpretazione stante l’evidente chiarezza delle stesse affermazioni ovvero “appartiene alla dimensione dell’inverosimile immaginare che un Comune di non eccessiva grandezza non possa gestire direttamente un servizio come quello dell’illuminazione votiva cimiteriale, esigente solo l’impegno periodico di una persona e la spesa annua di qualche migliaio di euro, laddove l’esborso per potersi procedere a tutte le formalità necessarie per la regolare indizione di una gara pubblica potrebbe

non ha ritenuto di effettuare il passo importante dell’adesione e della ratifica della Convenzione stessa con tutto quello che questo comporta.

Detto questo l’invito è quello di riflettere sull’interpretazione Ciec, voce più che autorevole nell’ambito degli accordi internazionali.

essere ben maggiore”. Il passaggio più importante di detta sentenza è peraltro il riferimento alla disciplina comunitaria laddove, come rilevato dalla Corte Costituzionale nelle sentenze n. 199 del 2012, n. 24 del 2011, n. 325 del 2010 con la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea (cfr. 9 giugno 2009, C-480-06), “mai è stato espressamente ed univocamente affermato che per i servizi pubblici locali di rilevanza economica vi sia per gli enti locali un obbligo assoluto e inderogabile di affidarli a terzi sul mercato con esclusione di ogni forma di gestione diretta (tramite internalizzazione pura e semplice ovvero con il ricorso all’in house)”. Le conclusioni finali altrettanto limpide e puntuali chiariscono le motivazioni alla base della sentenza, infatti “l’abrogazione referendaria dell’art. 23 bis del d.l. 112 del 2008 (inteso come disposizione che tutela la concorrenza e non come mera disciplina dei servizi pubblici locali), ha reso puramente dialettica la diatriba sui limiti delle forme di gestione dei servizi pubblici locali, sicché deve ritenersi acclarata la legittimità della internalizzazione, essendo venuto meno il principio con tali disposizioni perseguito della eccezionalità della gestione diretta o in economia per la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica

(cfr. Cons. Stato, sezione VI, 11 febbraio 2013, n. 762). Trova, invece, applicazione la disciplina comunitaria che, come rilevato dalla stessa Corte Costituzionale, consente agli stati membri di prevedere con determinate cautele la gestione diretta del servizio pubblico da parte dell’ente locale (cfr. la già menzionata sentenza n. 325 del 2010). Parimenti la richiamata Corte di giustizia C-480/06 ha affermato che un’autorità pubblica può adempiere ai compiti di interesse pubblico ad essa incombenti mediante propri strumenti senza fare ricorso ad entità esterne e che tale modalità non contrasta con la tutela della concorrenza poiché nessuna impresa viene posta in una situazione di privilegio rispetto alle altre”. Con questa importante pronuncia il Supremo Organo ha chiarito definitivamente la possibilità per i Comuni di procedere ad una gestione diretta del servizio di illuminazione votiva cimiteriale laddove evidentemente tale modalità gestionale possa garantire un controllo adeguato della spesa e l’applicazione di tariffe contenute verso gli utenti. Un esempio di gestione pubblica che non genera perdite di bilancio e che vale la pena di (ri)proporre in molte realtà italiane.


Il punto a due anni dalla riforma

ANAGRAFE FAST: EFFETTI COLLATERALI

A

due anni dall’entrata in vigore del DL 5/2012, convertito in legge 35/2012, meglio noto come “cambio di residenza in tempo reale”, appare opportuno soffermarsi su alcuni aspetti critici, anche in considerazione dei numerosi quesiti pervenuti alla redazione di Anusca e sottoposti all’attenzione degli esperti. La prima considerazione, poco più che spontanea, è che con la riforma dell’anagrafe cade una certezza: il procedimento originario, che si articolava organicamente in richiesta, istruttoria ed esito, non c’è più e lascia il posto a una dichiarazione con effetti immediati su tempi compressi, a beneficio tanto del cittadino zelante quanto di quello che, ahinoi, cerca nell’iscrizione anagrafica il comodo lasciapassare per diritti di natura derivata. In nome della semplificazione, di un diritto del cittadino a vedersi riconosciuto tutto e subito, e non tanto l’iscrizione anagrafica in sé, quanto i diritti derivati ad essa correlati, che, proprio per il carattere di affidabilità della residenza, in questa trovano solida legittimazione, si passa da un procedimento di carattere istruttorio e accertatorio, a una multiforme dichiarazione dell’interessato con effetto immediato, che, solo a seguito di successive verifiche, può essere disattesa non senza difficoltà. Sempre a proposito di semplificazione, il cittadino può far pervenire all’ufficiale d’anagrafe la dichiarazione con molti mezzi, anche telematici, il che rappresenta senz’altro una norma di civiltà, ma non è esente da difetti. Ben lo sanno i colleghi ufficiali d’anagrafe che hanno dovuto telefonare, inviare PEC, o semplici mail per chiedere dati mancanti, documenti illeggibili, firme insufficienti etc....o si sono visti costretti a optare per l’irricevibilità assoluta di dichiarazioni non diversamente sanabili. Vi è poi la vicenda degli “asterischi”, cioè dei campi modulo dell’allegato ministeriale la cui compilazione è obbligatoria, che ha confuso i colleghi, specie quelli meno esperti, disorientandoli davanti a ciò che, asterischi a parte, era veramente

Pag. 12

di M. R.

imprescindibile per considerare ricevibile la dichiarazione. Sembra davvero che la sequenza degli asterischi ci abbia fatto perdere la cognizione delle condizioni di inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità o infondatezza! Una ulteriore difficoltà rappresentata da molti colleghi è stata quella dell’aggravio della mole di lavoro per gli agenti accertatori, a fronte di tempi ridotti. Complice la formulazione dell’art. 18 bis del DPR 223/1989, come modificato dal DPR 154/2012, entrato in vigore solo qualche mese dopo la riforma, è sorto l’obbligo di verificare anche i cambi di indirizzo interni al Comune, prima oggetto di accertamento solo in casi di dubbia scissione o aggregazione famigliare o similari. Accertamenti a rilento, dunque, perchè se aumenta il numero delle verifiche e diminuiscono i tempi (e le amministrazioni non dedicano le risorse umane sufficienti), si produce più arretrato che verbali. E così: molte pratiche arrivano al silenzio assenso del 45° giorno per mancata verifica nei

tempi, si consolidano situazioni non veritiere, alla fine si rende necessario avviare una pratica di cancellazione per irreperibilità presunta all’indirizzo, il numero degli accertamenti richiesti agli agenti lievita e così via, in una spirale potenzialmente infinita di accertamenti arretrati e conseguenti difficoltà degli ufficiali d’anagrafe. È pur vero che prima di avviare una cancellazione per irreperibilità all’indirizzo, l’ufficiale d’anagrafe esperirà tutti i rimedi possibili, partendo dal contattare l’interessato invitandolo a rendere nuova dichiarazione, attivandosi per la segnalazione ex art. 16 del regolamento anagrafico... ma sempre di aggravio procedurale si tratta. Per non parlare dei cittadini confusi, smemorati, incerti, travolti da questa vita Alka-Seltzer, che rendono la dichiarazione nel Comune A, poi si trasferiscono nel Comune B, poi ci ripensano e tornano nel Comune A, o trasferiscono la dimora nel Comune C, il tutto mentre gli ufficiali d’anagrafe dei Comuni coinvolti cercano affannosamente di stabilire dove i nostri cittadini intendano coniugare dimora e volontà; ed è tutto un fiorire di annullamenti, ripristini, PEC che rimbalzano e si rincorrono. Se a ciò si aggiungono gli sforzi degli ufficiali elettorali, che in corso di revisione delle liste si vedono costretti a cancellare in prima tornata elettori che reiscriveranno in seconda, il quadro si completa. Le transumanze elettorali che si sono consumate in concomitanza (continua a pag. 13)


Pag. 13

SEGUI ANUSCA ANCHE SU (continua da pag. 12)

delle elezioni hanno anche costretto ufficiali d’anagrafe e ufficiali elettorali a coordinarsi per garantire a tutti il diritto di voto e inibire doppie iscrizioni con un tam tam di Pec, mail, telefonate. Il cd “decreto del fare”, che ha abolito l’uso del fax tra pubbliche amministrazioni ha reso infine difficoltosi i rapporti tra PA che non si erano adeguate agli invii telematici. Un’altra criticità riscontrata dagli operatori, e che ha generato difformità di comportamenti, è la segnalazione all’autorità di pubblica sicurezza in ordine alle dichiarazioni non conformi. L’art. 5 comma 4 del DL 5/2012 recita infatti: “In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano le disposizioni previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. Ove nel corso degli accertamenti svolti entro il termine

Leggi il NOTIZIARIO su TABLET e SMARTPHONE Richiedi la versione digitale a ufficiostampa@anusca.it

CLICCA

di cui al comma 5 emergano discordanze con la dichiarazione resa, l’ufficiale di anagrafe segnala quanto è emerso alla competente autorità di pubblica sicurezza e al Comune di provenienza”. Uno dei primi problemi affrontati dagli operatori è stato in ordine al destinatario di tale segnalazione, in quanto la pubblica sicurezza fa riferimento al Ministero dell’interno (a livello nazionale), mentre a livello locale si articola diversamente: il Prefetto è autorità di P.S. provinciale che esercita le proprie funzioni tramite le Questure; le Questure possono decentrare le loro funzioni ai Commissariati locali; nei Comuni privi di Questura e di Commissariato, il Sindaco è autorità di P.S.; il Sindaco, poi, nella maggioranza dei casi, delega questa funzione al Comandante o anche ad altri funzionari di Polizia locale/municipale. Ne deriva che nei Comuni dove è presente una Questura, la segnalazione va fatta direttamente al Questore; nei Comuni dove è presente un Commissariato di Polizia, la segnalazione va fatta al Commissariato; negli altri Comuni, dove non è presente nè la Questura, nè il Commissariato, la segnalazione può essere fatta al comandante della Polizia municipale qualora eserciti funzioni di P.S. Il problema nasce proprio dal fatto che l’ufficiale d’anagrafe è tenuto ad

SULLA PAGINA!!! effettuare la segnalazione, perchè la norma lo prevede espressamente, ma non dovrebbe spettare all’ufficiale d’anagrafe accertare la sussistenza del reato di falsa dichiarazione a Pubblica Amministrazione. Aggiungiamo al quadro le incertezze, almeno iniziali, di alcune Questure e/o Commissariati che, prima si sono rifiutati di ricevere le segnalazioni, poi hanno rilevato come fosse scorretto riservare lo stesso trattamento a situazioni eterogenee (cittadini scaltri in cerca di residenza di comodo, e cittadini che ci avevano effettivamente ripensato...), infine hanno finito per archiviare la maggioranza delle segnalazioni per il principio che siccome siamo tutti sporchi, siamo tutti puliti...vanificando così il lavoro di tanti ufficiali d’anagrafe, costretti a iscrivere, annullare, reiscrivere. Anusca ha dedicato al tema dell’anagrafe fast corsi, pubblicazioni, videolezioni e un numero imprecisato di quesiti, e ha dimostrato di essere sempre al fianco degli operatori. Ma nessun corso può considerarsi esaustivo in una materia tanto articolata e destinata a veder aumentare il contenzioso. Il consiglio è di non abbassare mai il livello di attenzione, con Anusca al nostro fianco!


ADERISCI AD ANUSCA: TANTE OPPORTUNITÀ PER IL TUO LAVORO (continua da pag. 1)

delle informazioni relative al titolo di occupazione dell’immobile presso il quale il richiedente l’iscrizione anagrafica ha fissato la propria dimora stabile ed abituale. Ennesima conferma per Anusca, da sempre chiamata ad esprimersi in soccorso ai colleghi in difficoltà anche quando le indicazioni Ministeriali sono ancora in cantiere. Così come sono confermate le modalità dell’acquisizione in argomento: Anusca, già ad Aprile, poco dopo l’entrata in vigore del Decreto Legge e prima ancora della sua conversione, aveva suggerito agli ufficiali d’anagrafe di utilizzare lo strumento principe della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ex articolo 47 del trasversale Testo Unico della Documentazione Amministrativa, dichiarazione corredata delle informazioni essenziali per verificare la bontà delle dichiarazioni rese o acquisire la documentazione atta a dimostrare a che titolo l’immobile è occupato. E così, non potendo Anusca ad Aprile suggerire la modifica del corpo di una dichiarazione, l’allegato 1, modello di matrice ministeriale, ha optato per dichiarazioni a parte, ma della medesima fattispecie, da sottoscrivere a cura dell’interessato in sede di dichiarazione anagrafica, in ordine al fatto di essere proprietario, o intestatario del contratto di locazione, o comodatario, o usufruttuario etc… Alla redazione del nuovo modello di dichiarazione anagrafica (è appena il caso di ricordare che le mutate norme sul “cambio di residenza in tempo reale” avevano già previsto un modello ministeriale conforme, l’allegato 1, appunto, trasmesso agli ufficiali d’anagrafe della penisola con circolare n 9 in data 27.04.2012), ha provveduto il Ministero dell’Interno con la Circolare n. 14 in commento. Il nuovo modello reca quindi una parte in più, ove il dichiarante non solo fornisce le informazioni necessarie in ordine al titolo di occupazione dell’immobile, ma sottoscrive anche d’essere consapevole che in caso

Pag. 14

dichiarazione non conforme al vero, l’iscrizione anagrafica sarà nulla, per espressa previsione normativa. Più in generale, sulla portata del disposto, presentata come una norma di civiltà talmente urgente che il Presidente Napolitano ha immediatamente controfirmato il decreto giustificando il ricorso straordinario ed eccezionale al decreto legge con la locuzione non meramente apodittica...“considerata, in particolare, la necessità di intervenire in via d’urgenza per far fronte al disagio abitativo che interessa sempre più famiglie impoverite dalla crisi”...si sono in realtà sollevate molte polemiche. Ne riportiamo alcune, senza alcuna pretesa di esaustività.

La legge 1228/54 stabilisce che “è fatto obbligo ad ognuno di chiedere per sé e per le persone sulle quali esercita la patria potestà o la tutela, la iscrizione nell’anagrafe del Comune di dimora abituale”, senza contenere alcuna limitazione relativa alla condizione abitativa del richiedente. Il regolamento anagrafico (dpr 223/89) stabilisce che “per persone residenti nel Comune si intendono quelle aventi la propria dimora abituale nel Comune”. Nella stessa direzione si pone la Circolare del Ministero dell’Interno del 29/5/95 per cui “la richiesta di iscrizione anagrafica non appare vincolata ad alcuna condizione, né potrebbe essere il contrario, in quanto in tale modo si verrebbe a limitare la libertà di spostamento e di stabilimento dei cittadini sul territorio nazionale in palese violazione dell’art. 16 della Costituzione”. La circolare afferma, poi, che tale accertamento non implica una “discrezionalità dell’amministrazione”. E del resto ciò spiega come la residenza

sia stata sempre concessa in alloggi di fortuna, quali roulotte, tende, camper e immobili senza titolo. E proprio perché la Pubblica Amministrazione si limita ad accertare un fatto – la dimora abituale – e non a concedere uno status che il dpr n. 223/89 (regolamento anagrafico) all’art. 19 limita l’accertamento dell’ ufficiale di anagrafe “a verificare la sussistenza del requisito della dimora abituale”. Ciò premesso, a seguito del decreto Renzi-Lupi le “famiglie impoverite” costrette a vivere in immobili occupati “abusivamente”: non potranno più votare, non potranno più iscrivere i figli a scuola, non potranno più accedere all’assistenza del servizio sanitario, non potranno più ottenere, se stranieri, la cittadinanza italiana. E per altro non potranno avere più l’allaccio alle utenze di acqua, luce e gas e il tutto senza che sia prevista per essi nessuna alternativa alloggiativa se non, letteralmente, sotto un ponte (ove essi – nuovo amaro paradosso – continuerebbero ad avere il diritto alla residenza in base ai principi giurisprudenziali sopra richiamati). E ciò non solo in contrasto con la nostra Costituzione – anzi con tutti i principi cardine dello stato di diritto liberale precedente – ma anche con la normativa comunitaria in materia prevedendo la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (cd Carta di Lisbona) che “con l’obiettivo di combattere povertà e esclusione sociale, l’Unione riconosce e rispetta il diritto alla casa e all’housing sociale, al fine di assicurare un’esistenza dignitosa a tutti coloro che non siano in possesso delle risorse minime, in accordo alle regole stabilite dalla legislazione Comunitaria e dalla legislazione e pratiche internazionali”, essendo peraltro tali principi già sanciti dall’Articolo 13 della Carta Sociale dell’Unione Europea e sugli Articoli 30 (che include l’obbligo a promuovere una serie di servizi, compreso l’abitare) e 31 (che promuove l’accesso a un’abitazione di standard adeguato per prevenire e ridurre il fenomeno della homelessness nella prospettiva della graduale eliminazione della stessa e l’accessibilità dei prezzi per coloro che non possiedano le risorse necessarie). Con (continua a pag. 18)


Pag. 15

AD ACQUAPPESA, NOVITÀ LEGISLATIVE PER 175 OPERATORI DEMOGRAFICI

L

a cittadina di Acquappesa (Cosenza) il 25 e 26 giugno ha ospitato il 26° Convegno regionale ANUSCA della Calabria ed un importante corso di aggiornamento organizzato da Domenico Linarello (Vicepresidente Nazionale ANUSCA) e da Amelia Cicirelli (Presidente Comitato Regionale ANUSCA), con il patrocinio dell’Amministrazione comunale. Nell’accogliente Sala convegni dell’Hotel “Sea Garden” della località tirrenica, sono stati ben centosettantacinque i partecipanti, come (con soddisfazione) ci ha segnalato il Vicepresidente Linarello, sottolineando che “quest’anno, grazie alla disponibilità del Comune di Acquappesa e del collega Alfredo Alvaro (Responsabile dei Servizi Demografici del Comune della cittadina termale), si è, appunto, deciso di fissare la sede in Acquappesa, fortemente voluta da quest’ultimo. Per la prima volta il convegno è stato ospitato sul Tirreno. Inoltre, i due relatori che si sono avvicendati negli interventi rivolti ai partecipanti, sono tra i migliori Esperti in materia di anagrafe e stato civile”. “Le novità legislative nei demografici, tra anagrafe e stato civile” è stato l’argomento centrale delle intense due giornate di studio, che hanno visto impegnati gli Esperti ANUSCA Nicola Corvino e Renzo Calvigioni. Il Vicesindaco di Acquappesa, Michele Borrelli, ha espresso il saluto ed il sostegno dell’Amministrazione comunale, mentre il Vicepresidente ANUSCA Linarello ha portato il saluto del Presidente Nazionale, Paride Gullini, ribadendo l’importanza della presenza degli addetti ai lavori; Linarello ha rivolto un invito agli amministratori, affinché favoriscano la partecipazione dei funzionari, “perché la crisi si rivolge solo ed esclusivamente ai servizi demografici, in quanto servizi statali; eppure la complessità della materia che è in continua evoluzione, merita particolare attenzione”. Il neoeletto Sindaco di Acquappesa, Giorgio Maritato, ha successivamente

A cura della redazione

Il Vicepresidente Naz. ANUSCA Domenico Linarello porta il saluto alla platea

raggiunto i partecipanti ai lavori, esprimendo parole di apprezzamento per l’iniziativa ANUSCA ed orgoglio per aver ospitato il convegno, al quale è stato presente anche il dr. Roberto Micucci, Capo di gabinetto della Prefettura di Vibo Valentia, che ha portato i saluti del Prefetto. Sui temi: “Novità legislative nei demografici: atti e sentenze dall’estero: adempimenti per l’ufficiale di stato civile”; “Particolare attenzione sull’acquisto della cittadinanza jure-sanguinis”; “Dall’APR all’ANPR: cosa cambia, prospettive, funzioni”, sono intervenuti i docenti Corvino e Calvigioni. Non è mancata l’attesa Tavola rotonda “L’ANUSCA risponde agli operatori”, alla quale sono intervenuti la Presidente Regionale Amelia Cicirelli e gli stessi Esperti ANUSCA. A conclusione dei lavori, Alfredo Alvaro ha salutato i partecipanti consegnando

Alvaro Antonella

loro, a nome dell’Amministrazione comunale, alcuni gadget appositamente realizzati e molto apprezzati da tutti i partecipanti. Nel tracciare un bilancio finale, il Vicepresidente Linarello ha spiegato che era abituato a numeri maggiori di presenze, ma comprende la situazione difficile che sempre più attanaglia i Comuni. “A tale proposito, rammaricato, rivolgo un plauso ai colleghi di Vibo Valentia Dimartino, Cutullè e Montesanti, i quali hanno sostenuto la spesa del convegno di tasca propria. Ciò a dimostrazione della voglia di aggiornarsi e dell’attaccamento all’Associazione”. Dal punto di vista associativo, Linarello ha comunicato che l’iniziativa ha fatto registrare “n°11 adesioni individuali e n°20 adesioni dei Comuni. Quindi, l’intuito della sig.ra Bianca Severi dell’ANUSCA nazionale ed il sacrificio degli organizzatori, in qualche modo, sono stati ricompensati”. Un doveroso ringraziamento, questa Redazione lo rivolge al Vicepresidente Linarello, alla Presidente Regionale Cicirelli, a tutti quelli che hanno collaborato alla riuscita del 26° Convegno regionale ANUSCA della Calabria, ed in particolare ringraziamo la rag. Antonella Alvaro, addetto stampa del Comune di Acquappesa per la cortese collaborazione nella stesura di questo articolo.


BARANZATE IL COMUNE PIÙ MULTIETNICO D’ITALIA di Patrizia Dolcimele

B

aranzate è un Comune dell’hinterland nord-ovest di Milano: qui lavoro e qui da dieci anni mi occupo di gestire nella loro complessità i servizi demografici. A Baranzate l’incidenza della popolazione straniera supera per la prima volta in Italia la soglia del 30%. A certificare questa notizia, in questi giorni, è il rapporto annuale diffuso dalla Fondazione “Leone Moressa”, che dalla sua nascita lega la sua attività allo studio dei fenomeni migratori in Italia. È un primato, quello della popolazione straniera residente, a cui si aggiunge quello dei nati stranieri: sei ogni dieci. Dati davvero significativi, con cui mi confronto quotidianamente e che verifico con regolarità da quando sono in servizio in questo Comune così variegato e problematico. In molti Comuni del Nord l’incidenza dei nati, secondo il report della Fondazione Moressa, ha superato il 40% ma, come detto in premessa, il primato spetta sempre a Baranzate con sei nati stranieri ogni dieci nati residenti. Non è per me una novità. Da dieci anni ad oggi le nascite, in senso assoluto, registrate presso l’Ufficio di Stato Civile in cui lavoro sono sempre state un dato in crescita, così come in crescita sono state le nascite di bambini figli di genitori entrambi stranieri o di almeno un genitore cittadino straniero (laddove per straniero qui intendo anche il cittadino comunitario, che solo dall’anno 2007 è assoggettato ad una disciplina più favorevole rispetto agli extracomunitari). Sul territorio di Baranzate non esiste un centro di nascita e gli eventi di parti in abitazione sono rarissimi (due in dieci anni, per fatto non programmato). La totalità dei nati, quindi, vede la luce negli ospedali milanesi, con preferenza per il polo ospedaliero “Luigi Sacco”, la cui recinzione confina direttamente con Baranzate. Nell’anno 2013 gli atti di nascita iscritti e trascritti sono stati 139, di cui 95 relativi a bambini stranieri: forse ci si

Pag. 16

avvicina di più ad una cifra pari a 7 nati su 10, leggermente scostata da quella indicata nel rapporto. Un dato su cui riflettere riguarda anche le denunce di nascita “tardive”, ovvero rese dopo il decimo giorno successivo all’evento: tanto per fornire un dato nell’anno in corso gli atti iscritti in parte IB sono finora quattro e riguardano in tutti i casi nati stranieri. Anche i matrimoni risentono in maniera significativa della presenza straniera: su 38 matrimoni iscritti e trascritti, in venti di questi almeno uno degli sposi se non entrambi sono cittadini stranieri. I cittadini italiani scelgono, laddove possibile, il matrimonio concordatario (non solo cattolico) in via preferenziale. Si sposano, quindi, con rito civile in prevalenza quei cittadini italiani che non hanno alternative perchè già coniugati. Viceversa il rito civile è scelto soprattutto dagli stranieri e, con sempre maggior frequenza, registro matrimoni tra stranieri di nazionalità diverse. Ancora poco significativi, per quanto se ne registri qualcuno, invece sono i matrimoni “misti”, quelli tra cittadini italiani e cittadini stranieri. Un dato in assoluta controtendenza rispetto a quelli fin qui enumerati riguarda le registrazioni dei decessi, che sono nella quasi totalità di cittadini italiani. Nell’anno 2013 l’ufficio di stato civile ha registrato 77 decessi, solo in due casi relativi a cittadini stranieri, peraltro deceduti per cause non naturali ed in giovane età. Incrociando il dato anagrafico con quello di stato civile, tuttavia, si può facilmente spiegare l’evidenza: la

popolazione straniera è in senso quasi assoluto composta da cittadini di età inferiore a 70 anni, mentre gli ultra settantenni sono prevalentemente cittadini italiani. In prospettiva, viste le premesse, la popolazione sarà composta da persone sempre più giovani e, stante il dato delle nascite, sempre più straniere. Veniamo ora all’esame del dato anagrafico, premettendo un excursus storico, utile per comprendere il dato demografico. La fondazione Moressa ha esposto il dato da primato: Baranzate nel 2013 ha superato la quota del 30% della popolazione straniera residente. Già nel 2004, anno della sua istituzione a Comune autonomo con legge della Regione Lombardia, per distacco dall’originario Comune di Bollate, Baranzate contava una significativa e storica presenza di stranieri residenti. Da sempre, infatti, questo Comune, anche quando Comune non era, ha costituito un luogo di elezione per gli immigrati: negli anni sessanta erano italiani provenienti dalle regioni meridionali o dal più vicino Veneto, che qui si trasferivano per lavorare nelle diverse realtà produttive insediate in Baranzate e nell’hinterland milanese. Qui hanno messo radici, acquistato le loro case e fatto crescere i loro figli, in un periodo storico segnato dal crescente benessere e dal boom economico. La parabola ha iniziato la sua discesa, però, intorno agli anni ottanta, quando il fenomeno migratorio ha interessato popoli stranieri provenienti dalle parti del mondo più povere e svantaggiate, a partire dai celebri sbarchi degli albanesi fino agli attuali dei nordafricani. Baranzate, per la sua contiguità con il capoluogo lombardo, ma anche perchè territorio fondato sulla presenza storica di immigrati, ha accolto questa nuova generazione di cittadini che qui, pian piano, hanno sostituito, soprattutto in alcune zone del territorio comunale, gli italiani immigrati negli anni sessanta. Ad oggi, come è emerso e come riscontro quotidianamente, la presenza (continua a pag. 19)


Pag. 17

COI SOCIAL MEDIA ANUSCA PIÙ VICINA AGLI ASSOCIATI di Giovanni Cavina

G

ià nel 2001, Tim Berners-Lee, uno degli inventori del World Wide Web, sosteneva che Internet fosse “una innovazione sociale” piuttosto che “tecnica”. A distanza di oltre dieci anni da questa definizione, l’Associazione degli Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe persegue questo obiettivo offrendo ai propri soci una vasta gamma di servizi digitali erogati principalmente attraverso il portale www.anusca.it ma anche attraverso le pagine ANUSCA sui principali social media. Questa attività contribuisce a favorire l’aggiornamento costante dei professionisti degli enti locali e a creare fra i soci ANUSCA un clima di collaborazione che ha una ricaduta sociale evidente, permettendo a tutti gli associati l’analisi, il commento, la creazione e la condivisione di contenuti e conoscenze. Il lavoro sulle pagine internet allora diventa utile per ricucire ancora più saldamente le due anime dell’associazione: quella legata al tesseramento e quella legata alle attività di formazione, in un’epoca caratterizzata da una grande ricchezza di soluzioni tecnologiche ma da una evidente scarsità di risorse economiche. Ecco allora l’emergere di soluzioni tecnologiche alternative per la formazione degli operatori come quelle del canale Youtube, su cui poggia il graditissimo servizio di ANUSCASchool, che con le videolezioni e le video-pillole curate dagli esperti dell’Associazione ha raggiunto la considerevole quota di 32.000 visualizzazioni attestandosi su circa 40.000 minuti di video guardati dai nostri soci. Ricordiamo che ANUSCA School è un servizio disponibile fra le possibilità associative. Le videopillole gratuite per gli enti associati, mentre le videolezioni contemplano la gratuità per gli Enti che hanno scelto la quota D. Questo considerevole risultato è accompagnato e supportato dal lavoro sulla pagina Facebook che quotidianamente aggiorna i soci sulle

principali notizie in materia di servizi demografici e, grazie alle potenzialità del social network, offre la visione di contenuti e analisi degli esperti Anusca sulle principali novità legislative. In particolare nelle scorse settimane ha avuto un largo successo il dibattito video con protagonisti gli esperti Calvigioni e Piola sulla registrazione all’anagrafe dei matrimoni fra persone dello stesso sesso. Il dibattito in tre video-risposte, registrate dagli stessi esperti con la propria webcam, ha raggiunto nel corso della settimana tra l’1 e il 6 luglio le 3.000 visualizzazioni dei post, con un notevole riscontro, anche in termini di partecipazione dei soci, con commenti e condivisioni dei diversi video. La pagina Facebook, nata in occasione dello scorso convegno nazionale, offrendo la possibilità di seguire i lavori delle varie giornate in tempo pressochè reale, con la pubblicazione di foto e commenti direttamente da Abano Terme, anche grazie a questo continuo aggiornamento, ha incrementato i propri follower passando dai circa 500 dello scorso mese di marzo agli oltre 800 raggiunti ad inizio luglio. Questo largo numero di sostenitori permetterà nel corso dei prossimi mesi di avere a disposizione una massa critica consultabile quotidianamente per avere riscontri immediati sulle

scelte da compiere per fornire ai professionisti degli enti locali un supporto rappresentativo ancora più puntuale e preciso. Recentemente, ad esempio, proprio in occasione del lancio del primo programma del convegno nazionale, è stata offerta la possibilità tramite il portale e la pagina FB agli operatori di avanzare le proprie proposte sui temi che vorrebbero fossero trattati durante le giornate di Abano. Restano attive anche le pagine Linkedln e Twitter sulle quali l’attività è più contenuta e mirata, volta a instaurare rapporti costruttivi sia con i soci presenti sui due social media che con i partner dell’Associazione. Il risultato finale si traduce in una comunicazione digitale composita che regala alla comunità dei soci l’occasione per essere sempre al corrente delle iniziative, delle attività, delle notizie e dei corsi organizzati all’interno dell’Accademia degli Ufficiali di Stato Civile, e, all’Associazione la possibilità di instaurare rapporti diretti con i propri associati trasformando il portale www.anusca.it nel punto di riferimento principale per l’aggiornamento, la formazione e il supporto rappresentativo degli operatori dei servizi demografici. L’innovazione sociale tuttavia è lontana dall’essere completata, Anusca infatti nei prossimi mesi vorrà concentrare i propri sforzi sulla creazione di una comunità attiva che completi definitivamente il percorso nato anni fa e studierà ulteriori modalità di utilizzo delle tecnologie informatico telematiche per consolidare ed evolvere il rapporto didattico e consulenziale con gli operatori. Le parole del 2001 di Berners-Lee ci vengono ancora in aiuto, “il sogno della comunicazione diretta attraverso il sapere condiviso deve essere possibile per gruppi di qualsiasi dimensione, gruppi che potranno interagire elettronicamente con la medesima facilità che facendolo di persona”.


(continua da pag. 5)

presentare la richiesta di dismissione del cognome aggiunto: alcuni colleghi ci segnalano (ad esempio, nella pagine web http://www. giustizia.it/giustizia/it/mg_3_2_12. wp?tab=d) che tale procedura viene ancora indicata come competenza del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, in forza della legge 48/1994. Tuttavia, crediamo che la competenza al riguardo non sia più del Procuratore, ma del Prefetto della Provincia in cui è situato l’ufficio dello stato civile dove è registrato l’atto di nascita dell’affiliato, considerando non solo il trasferimento di tutte le competenze in materia di stato civile dal Ministero di Giustizia al Ministero dell’Interno, ma soprattutto il fatto che i cambiamenti o aggiunta di nome e cognome sono in generale di competenza delle Prefetture (principio ulteriormente rafforzato dal dpr 13 maggio 2012 n. 54 che ha modificato il dpr 396/2000 trasferendo alle Prefetture i cambiamenti/aggiunte di cognome che erano di competenza del Ministero dell’Interno), con l’eccezione di specifiche disposizioni conseguenti alla filiazione (art. 262 c.c.). Considerando però che dovrebbe trattarsi di una casistica molto limitata (continua da pag. 14)

il decreto Renzi–Lupi i poveri vengono espulsi dallo stato di diritto e privati del diritto basilare all’esistenza (in nessun altro modo è definibile venire deprivati di acqua, luce, riscaldamento, diritti di elettorato, assistenza medica, diritto all’istruzione e alla cittadinanza italiana per gli stranieri). E questo francamente non può essere accettato”. (Avv.ti Bartolo Mancuso e Carlo Guglielmi, da “L’art. 5 del piano casa di Renzi e Lupi e il diritto ad esistere”, forum diritti lavoro, www.forumdirittilavoro.it). Riguarda proprio il cd “diritto alla residenza” anche l’appello al Governo dell’Avv. Antonio Mumolo, Avvocato di Strada Onlus. “Il decreto legge Renzi– Lupi n. 47 del 28 marzo, il cosiddetto “Piano casa”, contiene una norma che contrasta con le norme costituzionali e deve essere modificata. L’articolo 5 del decreto

Pag. 18

ed in via di esaurimento, non riteniamo nemmeno opportuno sollevare una problematica al riguardo: qualora l’ufficiale dello stato civile dovesse ricevere un’istanza di annotazione di dismissione del cognome aggiunto,

con allegato il decreto del Procuratore presso la Corte di Appello che dispone al riguardo, dovrà procedere alla trascrizione nel registro di nascita, annotazione ed aggiornamenti conseguenti.

PROSSIMI CORSI 20 settembre 2014: PRIGNANO CILENTO (SA) – “Le novità in materia di Stato Civile, Anagrafe ed Elettorale: applicazione, competenze e responsabilità” - Seminario di studio 22 settembre 2014: CARRARA (MS) – “Dall’anagrafe comunale all’anagrafe nazionale della popolazione; L’imposta di bollo nei Servizi Demografici” - Pomeriggio di studio 22 settembre 2014: VALDUGGIA (VC) – “Il Diritto Comunitario applicato allo Stato Civile” Pomeriggio di studio - Partecipazione GRATUITA per gli Enti iscritti ANUSCA anno 2014 23 settembre 2014: CASTELVETRO PIACENTINO (PC) – “Le iscrizioni anagrafiche e il rispetto delle norme contro l’abusivismo” - Pomeriggio di studio 24 settembre 2014: SAN CANZIAN D’ISONZO (GO) – “La professionalità dell’operatore anagrafico: non solo certificati” - Pomeriggio di studio 24 settembre 2014: CALENZANO (FI) – “Polizia mortuaria” - Pomeriggio di studio 24 settembre 2014: ALESSANDRIA – “La carta d’identità” - Pomeriggio di studio Partecipazione GRATUITA per gli Enti iscritti ANUSCA anno 2014 25 settembre 2014: TODI (PG) – “Polizia mortuaria” - Giornata di studio 25 settembre 2014: MONTERIGGIONI (SI) – “Tavola rotonda: Anusca risponde agli operatori” - Pomeriggio di studio 25 settembre 2014: SALUZZO (CN) – “Utenti allo sportello” - Pomeriggio di studio 25 settembre 2014: AOSTA – “Il procedimento per il ripristino della residenza in tempo reale” -Giornata di studio - In collaborazione con il CELVA 25 settembre 2014: SORESINA (CR) – “Il nome e il cognome: non è più una certezza” Pomeriggio di studio 25 settembre 2014: SARDARA (VS) – 32° Convegno Regionale della Sardegna - “Procedimenti e novità legislative nello Stato Civile; Innovazione tecnologica nei Servizi Demografici” 26 settembre 2014: BRIGNANO GERA D’ADDA (BG) – 13° Convegno Regionale della Lombardia - “Demografici news: come cambiano l’anagrafe e lo stato civile” L’elenco aggiornato dei corsi ANUSCA su www.anusca.it:

stabilisce infatti che chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedervi la residenza. L’articolo riguarda anche decine e decine di migliaia di famiglie che sono costrette ad occupare un immobile solo perché hanno perso il lavoro e altrimenti finirebbero in strada. Queste famiglie possono essere sfrattate, certo, ma non si può decidere con un decreto di negare loro la residenza impedendogli di votare, di curarsi, di ricevere una pensione, di chiedere una casa popolare, di iscrivere i figli a scuola. Togliere la residenza ad una famiglia che occupa uno stabile, o impedirgli di prenderla, significa mettere per decreto quella famiglia fuori dalla società, renderla invisibile, cancellare di colpo le residue possibilità che quella famiglia avrebbe per poter uscire dalle proprie difficoltà. Singolare che un piano casa, che dovrebbe aiutare le famiglie italiane ad affrontare la crisi, possa avere questi effetti. Chiedo al Governo di modificare

l’articolo 5: un piano che intende far fronte al disagio abitativo che interessa sempre più famiglie impoverite dalla crisi non può avere tra i propri effetti collaterali quello di negare diritti fondamentali alle stesse famiglie” (cfr http://www. avvocatodistrada.it/). Ci sono voci di protesta e il giubilo invece di molti proprietari che vedono nella residenza un momento per intervenire nel procedimento negando di sottoscrivere la dichiarazione di aver messo a disposizione l’immobile per chi si aggiunge in un momento successivo al nucleo originario, e del quale il proprietario, fino ad ora, ignorava la presenza. Agli ufficiali d’anagrafe, confortati da Anusca e, oggi, anche dalle indicazioni ministeriali della Circolare 14, il dovere di applicare comunque la norma, nella sua attuale formulazione, pur con la consapevolezza che le criticità sono variegate e molteplici.


Pag. 19

(continua da pag. 16)

straniera è sempre più significativa, tanto in termini numerici quanto nei suoi risvolti culturali, sociali, di ordine e sicurezza pubblica. A questo proposito va sottolineato che uno degli insediamenti rom più grandi dell’area Milanese, il campo nomadi di Milano, in via Monte Bisbino, era proprio al confine diretto tra il capoluogo ed il Comune di Baranzate e lì è rimasto per circa trent’anni. Quando, nel mese di luglio dell’anno scorso, per esigenze legate alla realizzazione delle infrastrutture dell’area Expo 2015, è stato in gran parte sgomberato, si stima ospitasse oltre 200 persone di origine serba, croata e romena: in alcuni momenti era arrivato ad accoglierne anche più di 500. Molti di quei nomadi non solo non hanno lasciato la zona di Baranzate, Bollate e dintorni, ma avevano e hanno avuto parecchi figli, nati in Italia. Sempre a proposito di insediamenti che richiamano la presenza straniera non va dimenticato che molti sono gli stranieri detenuti nella casa circondariale di Milano-Bollate (in realtà Bollate non c’entra nulla, perchè oggi il territorio

su cui parte della struttura carceraria ha sede è Comune di Baranzate). Gran parte di questi stranieri ristretti lavorano fuori di giorno per poi rientrare in cella la sera: anche per questo motivo hanno preferito far abitare la famiglia non lontano dal carcere. Al 31.12.2013 la popolazione di Baranzate risultava composta da 11.040 residenti diffusi su un territorio di poco più di 2,8 Kmq. La popolazione, composta da n. 5566 maschi e 5474 femmine, si caratterizza per l’alta incidenza straniera: su un totale di n. 3167 residenti, n.1656 sono i maschi e n.1510 le femmine. Esattamente il 30,6%. Il movimento anagrafico registrato nell’anno 2013 indica n. 443 iscrizioni, di cui 302 relative a cittadini e nuclei familiari stranieri; n. 452 cancellazioni anagrafiche, di cui 211 relative a cittadini stranieri. Il dato evidenzia, se mai ce ne fosse comprova, il trend che da sempre caratterizza la popolazione del Comune: ovvero emigrano sempre più italiani e si iscrivono sempre più cittadini stranieri. Tutto ciò si colloca in un contesto sociale ed economico certamente

non facile, con sacche di disagio e di indigenza che le istituzioni, in primis l’ente Comune, faticano a gestire, principalmente a causa della mancanza di risorse economiche. Non mancano le iniziative messe in campo per favorire questa parte di mondo così corposa che vive in un territorio così ristretto: parrocchie, enti caritatevoli, enti di utilità sociale hanno realizzato in questi anni a Baranzate una sorta di laboratorio multietnico, coniugando lo scopo nobile della crescita sociale con quello ludico, dell’intrattenimento e dell’integrazione tra nazionalità. La vicinanza, anzi, la continuità con Milano fa di questo Comune una sorta di frontiera naturale, un argine precario che tuttavia regge ancora grazie alla buona ricettività della popolazione, ormai da sempre avvezza a gestire ed a convivere con culture e provenienze diverse, con le difficoltà immancabili in ogni comunità civile ma con lo spirito di reciproco rispetto e desiderio di integrazione presente in molti stranieri, ormai stranieri solo sul passaporto.


LA PAGINA DEI QUESITI RISOLTI A cura di Agostino Pasquini

1) STATO CIVILE: Affidavit e atti notori, intrascrivibilità Un nostro residente cittadino indiano, mi chiede di trascrivere nei registri di nascita di stato civile il seguente documento: un atto di notorietà rilasciato da un Tribunale civile e penale dotato di Verbalizzazione n. cronologico e n. di RG. Nella dichiarazione, i due testimoni ammoniti sulle responsabilità delle dichiarazioni rese, dichiarano il luogo e la data di nascita e gli estremi del matrimonio del cittadino indiano nato nel 1948. A detta del cittadino, prima del 1949 lo Stato dell’India non redigeva atti di nascita e per questo mi chiedono la trascrizione di questo documento. Oltre all’atto di notorietà, mi allegano un certificato dei carichi pendenti da cui non risulta nulla. Posso procedere alla trascrizione nei registri di nascita? Nella dichiarazione il luogo della residenza risulta errato, eventualmente lo trascrivo così com’è?

al competente Tribunale italiano, in osservanza degli artt. 95 e 100 del D.P.R. 396/2000. In particolare, l’interessato dovrà rivolgere istanza al Tribunale ordinario, allegando il documento posseduto in cui sono indicate le generalità e l’ufficiale di stato civile relazionerà sull’accaduto (che potrà essere allegata all’istanza), specificando che come da disposizioni ministeriali, cui l’ufficiale di stato civile ai sensi dell’art 9 del dpr 396/2000 è tenuto a seguire, non è possibile procedere a trascrivere un atto di notorietà in luogo di un atto di nascita, anche se tale documento è stato utilizzato per l’acquisto della cittadinanza o adozione. Il Tribunale dovrà formare un decreto con il quale autorizza l’ufficiale di stato civile alla formazione dell’atto di nascita. Quest’ultimo riporterà nel cappello dell’atto in parte II serie B gli estremi del provvedimento autorizzatorio del Tribunale con formula 105-ter e formerà di seguito l’atto di nascita con gli elementi che ha a disposizione.

Risponde l’Esperto ANUSCA Tiziana Piola

2) CITTADINANZA: Neonato da genitori stranieri con cittadinanza diversa – mancanza di informazioni sulla cittadinanza da assegnare negli atti anagrafici Una cittadina nigeriana, coniugata con un cittadino italiano e non legalmente separata da questi, ci ha fatto trasmettere

Un atto di notorietà non è un atto di nascita, ma solo una dichiarazione volta a sostituire un atto dello stato civile inesistente; di conseguenza esso non può essere trascritto nei registri di nascita. Ugualmente, non possono essere trascritti certificati di identità e affidavit anche se rilasciati dall’autorità straniera, poiché non si configurano come atti di nascita. In mancanza dell’atto di nascita, si dovrà chiedere la sua formazione

Pag. 20

dichiarazione di nascita dall’ospedale. Ha co-dichiarato col padre che il bimbo è figlio di un cittadino congolese. A detto bambino che cittadinanza va attribuita, visto che sia Congo che Nigeria prevedono l’attribuzione della loro cittadinanza per i nati all’estero? Risponde l’Esperto ANUSCA Grazia Benini Non spetta all’Ufficiale d’anagrafe attribuire una cittadinanza al bambino nato da genitori aventi cittadinanza diverse; toccherà all’autorità dell’uno e dell’altro Stato attribuire in base alla propria legge la cittadinanza al bambino e l’Ufficiale d’anagrafe dovrà semplicemente prenderne atto. Si suggerisce di sollecitare i genitori a portare in anagrafe al più preso il passaporto del bambino ed in base a questo sarà inserita l’informazione in anagrafe. Nel frattempo il bambino sarà inserito come cittadino non italiano o se il programma non ve lo permette con una delle cittadinanze possedute dai genitori, si rammenta a tal proposito che il dato della cittadinanza non italiana, anche qualora fosse comprovato con atti validi del Paese di origine, non può essere certificato da nessun funzionario dello Stato italiano, compreso l’Ufficiale dello stato civile.

VIDEOLEZIONI GRATUITE COMUNI QUOTA D VIDEOPILLOLE GRATUITE PER TUTTI I COMUNI SOCI


Pag. 21 Comuni in vetrina

SAN MICHELE: LA PORTA NORD DEL TRENTINO

A

ria di montagna in questo numero, con San Michele all’Adige, Comune di circa 3.000 abitanti in Provincia di Trento, al confine con la Provincia di Bolzano, nel territorio della Comunità di Valle Rotaliana–Koenigsberg, zona nota per le pregiate coltivazioni di viti. Il paese si affaccia sul fiume Adige che arriva da nord nella Piana Rotaliana. Frazione di San Michele all’Adige è l’abitato di Grumo che si trova sull’altra sponda del fiume Adige e che vede il suo nucleo originario e, quindi, storico su un masso emergente dalla Piana riconosciuto come castelliere preistorico. Trovandosi sulla confluenza del Noce, che a settentrione del dosso di Cantaleone si buttava nell’Adige, divenne un “porto” per il commercio del legname proveniente dalla valle di Non. Una serie di ponti furono costruiti negli ultimi due secoli sino all’ultimo (quello attuale) realizzato durante il periodo fascista. Ultimo arrivato l’audace ponte ciclo-pedonale ad un’arcata slanciato a contemplare la ciclabile. La chiesa di Grumo è di stile neoromanico, costruita nel 1870. Interessante il campanile a cipolla che ricorda il dominio tedesco, mentre nei contrafforti c’è un rudere di epoca romana. Ecco poi le case che si affacciano sull’Adige dalla sponda di San Michele, le quali conservano ancora le archibugiate dei francesi. Il nucleo antico di San Michele all’Adige si allinea con edifici sei-settecenteschi lungo la via principale, in passato la romanica via Claudia Augusta (oggi via

di Sauro Dal Fiume

Roma), da dove si dipartono i vicoli per la parte alta del paese. All’incrocio con la strada per Faedo, troviamo il vecchio complesso dell’Albergo Aquila Nera ricordato già nel XV secolo col nome di “Osteria al Leone” e dove, nel giugno del 1492, fecero sosta gli ambasciatori veneziani diretti alla corte di Federico III. La Prepositura di San Michele affitta anche l’Osteria alla Rosa, che attualmente accoglie il centro di documentazione del fiume Adige. Risalendo la via verso nord, troviamo il barocco palazzo Mezzena e alcune case decorate da pitture murali e da sporti tipici delle architetture del vicino Alto Adige. Nel complesso dell’antico Convento agostiniano sono ospitati l’Istituto Agrario (che ha risonanza enologica internazionale) oggi Fondazione “Edmund Mach”, rinomato centro di istruzione superiore e universitaria e di ricerca ed anche le preziose sale del Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina fondato nel 1968 da Sebesta. Nel mezzo del Convento, l’elegante facciata in stile barocco della Chiesa dedicata a S. Michele Arcangelo. L’Istituto per la Tecnologia del Legno facente capo al CNR è aggregato nell’Invalsa dove si sperimentano le più sofisticate tecnologie per l’utilizzo e la lavorazione del legno. Il patrono del Comune (San Michele) si festeggia il 29 settembre, con la Cena Agostiniana, in ricordo dei fondatori del monastero. Altre manifestazioni importanti e caratterizzanti l’abitato sono: il Concerto dei Re Magi il giorno dell’Epifania, il Gran Carnevale

Alpino, la Sagra di Primavera, AdesEnFestaSanmichel e l’arrivo delle zattere storiche sul fiume Adige, il primo weekend di giugno, le tradizionali feste estive tra le quali si annovera Sant’Anna (il 26 luglio), la Santa patrona di Grumo, poi in dicembre Le Finestre sul Natale e il concerto di fine anno presso il Municipio. In collaborazione con la Fondazione Mach, è stato realizzato un sentiero nel bosco, un percorso semplice lungo 4,2 km con un dislivello di 220 mt, con punti panoramici sulla Piana Rotaliana e zone di sosta per escursionisti e turisti. “Dal 2013 il Comune di San Michele all’Adige – spiega il Sindaco Clelia Sandri - ha ospitato con piacere presso il teatro del municipio alcuni corsi/giornate formative di ANUSCA. L’Amministrazione intende proseguire in questa collaborazione anche negli anni a venire avendo instaurato un proficuo rapporto ed essendo consapevole che l’attività formativa del personale comunale è un’attività molto importante per poter affrontare nel migliore dei modi le problematiche quotidiane e per offrire un servizio sempre adeguato alle richieste”. La redazione ringrazia il Sindaco Sandri per la disponibilità e Laura Romeri dell’Ufficio Anagrafe del Comune di San Michele all’Adige per la cortese collaborazione. Altre informazioni su: www.comune.sanmichelealladige. tn.it

Il Sindaco Clelia Sandri


?

IL CONTROLLO DOCUMENTALE

! !

VERO? FALSO? QUESTO È IL DILEMMA

LA SOLUZIONE !

Peso 2,35 Kg

1. IL DISPOSITIVO DI CONTROLLO DOCUMENTALE Lettore-analizzatore per la verifica dei documenti e per il contrasto GARANZIA 24 MESI del falso documentale

L’unico dispositivo completo di lettore ottico aggiuntivo ad alta risoluzione (700 dpi) che consente di effettuare tutti i controlli necessari per un efficace contrasto al falso documentale. Il “Dispositivo di Controllo Documentale” è completo, automatico, sicuro, semplice, efficace, veloce, compatto e portatile. Completo di software di gestione “Docu Check”, dispone di tutte le diverse tecnologie esistenti per il controllo documentale: RFID, lettore codice a barre, lettore smart card, ecc. tutte contenute nello stesso case.

17,9 cm

17,3 cm 21,3 cm

Si avvia automaticamente alla rilevazione del documento, permette di effettuare controlli documentali anche con personale senza esperienza, ha velocità di acquisizione ed elaborazione dei dati ottici inferiore a 2 secondi e produce un “report riassuntivo” alla fine del controllo. Consente un controllo approfondito dei documenti in ufficio, in postazioni mobili su strada o in postazioni di frontiera. Può essere trasportato sui mezzi delle forze di Polizia per la sorveglianza ed il controllo sul territorio.

CONSENTE DI ANALIZZARE E DI VALUTARE L'ORIGINALITÀ DI QUALUNQUE DOCUMENTO:

• PASSAPORTO • CARTA DI CIRCOLAZIONE • DOCUMENTAZIONE • CARTA PER • CARTA DI IDENTITÀ • CERTIFICATO DI PROPRIETÀ ASSICURATIVA CRONOTACHIGRAFO • PATENTE GUIDA DEI VEICOLI • CARTA DI QUALIFICAZIONE • PERMESSI PER INVALIDI • PERMESSO INTERNAZIONALE • PERMESSO DI SOGGIORNO DEL CONDUCENTE • PERMESSI ZTL • ogni altro documento realizzato su carta di sicurezza e/o dotato di sistemi di sicurezza antifalsificazione

2. LA GUIDA PRATICA L’identificazione dei cittadini comunitari e stranieri I documenti di identificazione per il rilascio dell'attestazione di regolarità del soggiorno ai cittadini UE e stranieri, ai fini di Polizia, dell'iscrizione anagrafica e dell'identificazione personale. La guida consente di eseguire, in modo pratico e sicuro il controllo di polizia dei cittadini stranieri e comunitari e dei loro documenti identificativi e di viaggio, passaporto e titoli di soggiorno, al fine di consentirne l’esatta identificazione, verificando la legittimità della loro presenza e permanenza in Italia. Concepita e realizzata pensando essenzialmente all’utilizzo pratico è una sorta di vademecum necessario per il controllo e l’identificazione del CITTADINO straniero e comunitario, rivolto a chi, su strada, deve eseguire questo tipo di verifiche. Gli autori hanno sintetizzato una materia complessa, articolata ed in continua evoluzione, comprimendo ogni argomento all’interno di pratiche schede che rispondono all’esigenza primaria di ogni operatore di sapere sempre “COSA FARE – COME FARE”. In particolare per ogni Stato estero descrive: Guida pratica con Cd-Rom • il repertorio dei documenti identificativi e di viaggio dello straniero con riproduzione dei - a cura di R. Chianca e G. Fazzolari documenti a colori • i documenti identificativi e di viaggio • le norme che regolano l'ingresso - pag n. 224 - stampa a colori - cod. N0706INF e la permanenza • i permessi di breve e lungo periodo • la residenza • le modalità di controllo dei documenti identificativi Il Cd-Rom allegato contiene: Servizio clienti • la normativa nazionale e internazionale di riferimento tel 0541 628222 • fax 0541 621903 • le circolari ministeriali • la prassi e la giurisprudenza in materia. clienti.modulgrafica@maggioli.it www.maggioli.it

Pag. 22


Pag. 23


G.A. 390 C.I. - G.A. 750

LE MIGLIORI STAMPANTI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI G.A. 750 la stampante per lo stato civile Foglio singolo/ modulo continuo. Connessione USB, parallela, Ethernet Grande durata Prezzo eccezionale

G.A. 390 C.I. per carte d’identità, cartellini, certificati Semplice, pratica, affidabile. Predisposta per collegamento USB e Parallela

Siamo presenti sul MePa: se alcuni dei prodotti qui pubblicizzati non dovessero risultare caricati non esitate a contattarci.

Potete chiederci offerta per: Classificatori professionali a cassetti RISCODIR: software per gestire e contabilizzare diritti di ogni tipo STAMPANTI per anagrafe e stato civile Occhiellatrice manuale e occhielli personalizzati Biadesivi ed etichette trasparenti per foto C.I. Plastificatrice e buste plastificanti Casseforti ignifughe e bauletto ignifugo

sas

Pag. 24

Raccoglitori a libro per anagrafe e stato civile Sistemi per gestione code mono-pluri sportello Distruggi documenti Armadi corazzati per documenti ed oggetti Schedari anagrafici a visibilità diretta completi di porta schede personalizzati. Timbro a secco (elettrico-manuale)

Visitate il nostro sito www.gaeuropaazzaroni.it G.A. EUROPA AZZARONI sas Via del Litografo,1 • 40138 Bologna Tel. 051534951 (r.a.) • Fax 051534918 info@gaeuropaazzaroni.it www.gaeuropaazzaroni.it

Con riserva di modifica ed aggiornamento dati ed immagini


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.