NOTIZIARIO ANUSCA Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe
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Anno XXVIII, n. 10 • Ottobre 2014
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Annuale appuntamento per gli operatori dei servizi demografici
CONVEGNO, 10 BUONI MOTIVI PER PARTECIPARE di Mariangela Remondini
C
onvegno nazionale, si parte. Di questi tempi, una grossa scommessa targata Anusca. Ecco una decina di motivi più che validi per correre ad Abano Terme. 1) Temi: il futuro è ad Abano, a giudicare da titolo e programma di massima, che si va raffinando di giorno in giorno; anagrafe, stato civile, elettorale, ma anche statistica, servizi sociali, vigilanza. Temi di estrema attualità, ultime circolari, giurisprudenza recente, ultimissimi orientamenti dottrinali. 2) Istituzioni: patrocinio e partecipazione delle più alte cariche istituzionali, Ministero dell’Interno e Amministrazioni centrali presenti ed attente. 3) Innovazione: codici, agenda digitale, ANPR, temi caldi dell’innovazione tecnologica a misura di convegnista. Perché quando si tratta di innovazione, la formazione è tutto. (continua a pag. 13)
DIVORZIO DI FRONTE ALL’USC: UNA NOVITÀ RIVOLUZIONARIA
E ALL’INTERNO Delibazione: la recente sentenza della Corte di Cassazione.................................pag. 3 La Circolare n. 15/2014 della Direzione Centrale dei SSDD.....................................pag. 5 Il programma aggiornato del Convegno Nazionale ...................................................pag. 7 Ad Abano perchè.....................................pag. 8 Lavoratore UE in anagrafe....................pag. 9 La nuova disciplina del cognome ...pag. 11 Le competenze in materia funebre: a chi tocca? ........................................................pag. 15
N
di Liliana Palmieri e Renzo Calvigioni
el mese di maggio, ANUSCA, raccogliendo l’invito del Premier, ha inviato al Governo una serie di proposte volte alla semplificazione e alla valorizzazione degli Ufficiali di Stato Civile. Tra esse, quella relativa alla: Separazione consensuale, fatta direttamente di fronte all’ufficiale dello stato civile che la recepisce nei registri di matrimonio. Criticità: nel corso del procedimento giudiziale verso un’ipotesi di divorzio, spesso capita che i coniugi abbiano già concordato una separazione consensuale, che tuttavia deve essere omologata dal Tribunale, con costi elevati ed occupazione di risorse in ambito
giudiziario. Finalità: ridurre i costi per i cittadini, alleggerire il carico di lavoro dei Tribunali, ridurre gli adempimenti burocratici. Proposta: trasformare la procedura giudiziale in amministrativa, con formazione dell’atto di separazione di fronte all’ufficiale dello stato civile, secondo una formula ben definita, da verbalizzare nel registro degli atti di matrimonio. Questa proposta è stata presa in esame e valutata positivamente, tanto da essere trasfusa nel decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 (continua a pag. 13)
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LA CORTE D’APPELLO RIFIUTA IL RICONOSCIMENTO DELLA SENTENZA DELLA SACRA ROTA
L
a Cassazione entra nel merito del riconoscimento delle sentenze di nullità del matrimonio emesse dal Tribunale ecclesiastico e non riconosce la pronunzia della Sacra Rota. Secondo, infatti, le sezioni unite della Cassazione (Sentenza Sezioni Unite Cassazione n. 16379 del 3/12/2013 pubblicata il 17/07/2014) lo Stato italiano non può procedere al riconoscimento di una sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio se la convivenza coniugale si è protratta per almeno tre anni. Alla base della richiesta di nullità di matrimonio alla Sacra Rota vi era che uno dei coniugi aveva nascosto all’altro la volontà di non avere figli; malgrado ciò la convivenza si era comunque protratta nel tempo. Tra le varie motivazioni la Corte sostiene che “... la successiva prolungata convivenza è considerata espressiva di una volontà di accettazione del rapporto che ne è seguito e con questa volontà è incompatibile il successivo esercizio della facoltà di rimetterlo in discussione, altrimenti riconosciuta dalla legge.... Le ragioni che rilevano per la legge canonica, non necessariamente concretano cause invalidanti del matrimonio per l’ordinamento civile e pur se ravvisabili, restano sanabili dal portarsi del rapporto che ne è seguito.” Conseguentemente le istanze volte al riconoscimento di sentenze di nullità del matrimonio non possono essere accolte in presenza di un rapporto di convivenza duraturo. Con la Sentenza summenzionata la Corte di cassazione a Sezioni unite ha introdotto una importante regola limitatrice: non possono essere delibate le sentenze di nullità del matrimonio quando, a livello civile, il matrimonio e quindi la convivenza tra i coniugi è durata per tre o più anni. Le Sezioni Unite della Cassazione sono state chiamate a dirimere un contrasto decisionale tra le sezioni semplici, che nel corso dei precedenti anni hanno fornito soluzioni interpretative diverse. Nel 2011, infatti, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 1343 aveva stabilito che la convivenza matrimoniale
di Tiziana Piola
avendo avuto una durata di molti anni successivamente alla celebrazione del matrimonio ed era stata accompagnata dalla nascita di una figlia, integrava un principio di ordine pubblico ostativo alla delibazione. Da tale principio si è discostata la sentenza n. 8926 del 2012 che ha escluso che la convivenza dei coniugi successiva alla celebrazione del matrimonio, che si era protratta per oltre trent’anni, non è ostativa, sotto il profilo dell’ordine pubblico interno, alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio canonico. L’altra sezione della Corte nel
2012 afferma infatti che la convivenza, pur esprimendo l’effettiva comunione spirituale e materiale creatasi tra i coniugi, non comporta contrasto tra i due ordinamenti, quello canonico che regola la validità del matrimonioatto e quello interno che è volta alla stabilità del matrimonio – rapporto trascorso il tempo ritenuto congruo dal legislatore. Nella motivazione la sentenza n. 8926/2012 stabilisce che “considerata la natura dei rapporti fra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica, disciplinati da accordi il cui valore, nell’ambito del principio di bilateralità, è consacrato nell’art. 7 Cost., comma 2, che fornisce copertura costituzionale anche agli accordi successivi ai Patti Lateranensi, ivi espressamente indicati”, e pur nel vigore della L. 25 marzo 1985, n. 121, che ha dato esecuzione all’accordo di modificazioni ed al protocollo addizionale del 18 febbraio 1984 tra la Santa Sede e l’Italia, restando attribuita in via esclusiva al tribunale ecclesiastico la cognizione sull’invalidità del matrimonio concordatario, siccome disciplinato nel
suo momento genetico dalla legge canonica, la Corte d’Appello, chiamata in sede di delibazione ad attribuirne efficacia nel nostro territorio, è tenuta a “trovare un punto di equilibrio” nelle non poche ipotesi di divergenza tra il diritto canonico e quello civile.” Di qui “la necessità di delimitare il concetto di “ordine pubblico interno” che si deve ravvisare nell’ipotesi in cui vi sia contrarietà ai canoni essenziali cui secondo l’ordinamento interno è improntata la struttura dell’istituto matrimoniale. Da questa diatriba dunque le Sezioni Unite della Corte sono state chiamate in causa a stabilire “se la sentenza canonica di nullità del matrimonio, pronunciata dal tribunale ecclesiastico, possa essere dichiarata efficace nella Repubblica italiana oppure no, per violazione dell’ordine pubblico interno - nel caso di convivenza tra i coniugi protrattasi per un certo periodo di tempo (che nell’ordinanza di rimessione viene individuato in un periodo superiore all’anno). E ancora, quali siano i vizi del “matrimonio–atto”, posti a base della pronunciata nullità canonica, eventualmente ostativi a detta dichiarazione d’efficacia; – se, in particolare, “il limite dell’ordine pubblico si riferisca alla convivenza da intendersi quale coabitazione materiale, cui fanno riferimento gli artt. 120 e 122 c.c., in caso di vizi del consenso, ovvero sia “significativa di un’instaurata affectio familiae, nel naturale rispetto dei diritti ed obblighi reciproci, per l’appunto, come tra (veri) coniugi (art. 143 c.c.), tale da dimostrare l’instaurazione di un matrimonio – rapporto duraturo e radicato nonostante il vizio genetico del matrimonio – atto” (Cass. n. 1780/2012), dovendo in tal senso intendersi la locuzione “abbiano convissuto come coniugi” di cui all’art. 123 c.c., comma 2, in caso di simulazione”. L’analisi delle Sezioni Unite muove innanzi tutto ad analizzare il quadro normativo di riferimento ovvero l’art. 34 del Concordato del 1929 (continua a pag. 4)
L’ASSICURAZIONE INTERVIENE ANCORA Nei giorni scorsi Antonio Schiariti, Pasquale Saragò e Rachele Dicosta del Comune di Ricadi (VV) hanno scritto al Presidente Gullini, al felice esito della vicenda risarcitoria (legata a una contestazione di comunicazioni ritenute inadeguate o tardive all’ASL di deceduti o emigrati), che ha visto la compagnia assicurativa di ANUSCA intervenire, ancora una volta, con prontezza. I colleghi scrivono: “Egregio Signor Presidente Gullini, nel trasmetterLe per conoscenza gli atti relativi alla vertenza che vede i sottoscritti coinvolti sulla contestata inadeguatezza nei compiti a loro demandati, quali ufficiali d’anagrafe del Comune di Ricadi, ci teniamo, con la presente a ringraziarLa per l’interessamento che ha manifestato nel curare la nostra vertenza. Ci consenta altresì di esprimere un grazie particolare al Suo Vice Presidente Nazionale Domenico Linarello, per la cura e l’impegno profuso, coinvolgendo la figlia Avv. Daniela Linarello, che senza alcun compenso, si è impegnata nel proseguo di archiviazione della pratica giudiziaria”. (continua da pag. 3)
(Concordato tra la Santa Sede e l’Italia, art. 34: “Lo Stato italiano, volendo ridonare all’istituto del matrimonio, che è a base della famiglia, dignità conforme alle tradizioni cattoliche del suo popolo, riconosce al sacramento del matrimonio, disciplinato dal diritto canonico, gli effetti civili. Le pubblicazioni del matrimonio come sopra saranno effettuate, oltre che nella chiesa parrocchiale, anche nella casa comunale. Subito dopo la celebrazione il parroco spiegherà ai coniugi gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti ed i doveri dei coniugi, e redigerà l’atto di matrimonio, del quale entro cinque giorni trasmetterà copia integrale al Comune, affinché venga trascritto nei registri dello stato civile. Le cause concernenti la nullità del matrimonio e la dispensa dal matrimonio rato e non consumato sono riservate alla competenza dei tribunali e dei dicasteri ecclesiastici. I provvedimenti e le sentenze relative, quando siano divenute definitive, saranno portate al Supremo Tribunale della Segnatura, il quale controllerà se siano state rispettate le norme del diritto canonico relative alla competenza del giudice, alla citazione ed alla legittima rappresentanza o contumacia delle parti. I detti provvedimenti e sentenze definitive coi relativi decreti del Supremo Tribunale della Segnatura saranno trasmessi alla Corte d’Appello dello Stato competente per territorio, la quale, con ordinanze emesse in camera di consiglio, li renderà esecutivi agli effetti civili ed ordinerà che siano annotati nei registri dello stato
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civile a margine dell’atto di matrimonio. Quanto alle cause di separazione personale, la Santa Sede consente che siano giudicate dall’autorità giudiziaria civile.”), reso esecutivo con l’art. 1 della legge n. 810 del 27 maggio 1929, oltre a prevedere che il sacramento del matrimonio, qualora trascritto, produca effetti per l’ordinamento civile, attribuisce rilevanza giuridica alla nullità canonica del matrimonio. Secondo la citata disposizione, la nullità del matrimonio è pronunciata dai Tribunali ecclesiastici mentre la ricezione nell’ordinamento civile delle sentenze e dei provvedimenti di detti organi è condizionata dall’intervento della Corte d’Appello territorialmente competente, la quale deve renderle esecutive laddove esse rispettino alcuni requisiti. In pratica, le sentenze ecclesiastiche possono ottenere il pieno riconoscimento ai fini civilistici solamente quando rispettino tutti quei principi inderogabili dell’ordinamento italiano. Le disposizioni normative italiane disciplinano in modo puntuale sui poteri che sono attribuiti al giudice quando sia chiamato a dichiarare l’efficacia nell’ordinamento dello Stato italiano di sentenze emesse in ordinamenti a questo estranei. Secondo la Cassazione a Sezioni Unite il procedimento di delibazione attraverso il quale la Corte d’Appello riconosce le sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale non può ridursi ad un mero controllo formale; poiché se così fosse, nella sua concreta applicazione lo speciale procedimento di delibazione eluderebbe due fondamentali esigenze: “controllare che nel procedimento, dal
quale è scaturita la sentenza, siano stati rispettati gli elementi essenziali del diritto di agire e resistere a difesa dei propri diritti, e la tutela dell’ordine pubblico italiano onde impedire l’attuazione nel nostro ordinamento delle disposizioni contenute nella sentenza medesima, che siano adesso contrarie”. Il nostro ordinamento giuridico non attribuisce esclusiva importanza allo trascorrere del tempo, ma anche alla volontà espressa in base ai fatti concludenti dei coniugi. Il principio in base al quale secondo l’articolo 123 la simulazione può essere fatta vale soltanto entro il termine massimo di un anno dalla celebrazione del matrimonio denota chiaramente che il legislatore italiano abbia inteso porre maggiore attenzione alla condotta tenuta dalle parti di un rapporto piuttosto che alla loro volontà. In sostanza, il comportamento e gli atteggiamenti dei coniugi sono considerati più importanti rispetto ai motivi per i quali hanno tenuto tali atteggiamenti, poiché per l’ordinamento italiano ha più rilevanza il rapporto matrimoniale, tutelato sia dai principi emergenti sia dalla Costituzione che dalla riforma del diritto di famiglia, rispetto alla semplice volontà dei coniugi. Il matrimonio, perciò, può essere rimesso in discussione dai coniugi stessi per una serie di motivazioni, ma sempre che non vi sia un protrarsi della convivenza che manifesti, al contrario la volontà di consolidamento del rapporto stesso. In futuro, dunque la Corte d’Appello nel riconoscere le sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio concordatario dovrà tener conto dei principi sottolineati nella pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite.
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XXXIV CONVEGNO NAZIONALE ANUSCA: LA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO
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€ 640,00* € 540,00* € 570,00* € 470,00*
NON SI ACCETTANO PRENOTAZIONI TELEFONICHE
PER ISCRIVERSI: Inviare al fax 051/944183-942733 o alla e-mail segreteria@anusca.it entro e non oltre il 03/11/2014 la Scheda di iscrizione individuale con la copia della ricevuta di versamento
(per gli Enti iscritti ANUSCA) ................................ € 120,00*
• iscrizione giornaliera .................................................. € 160,00*
SOLUZIONE E:
(per gli Enti iscritti ANUSCA) ................................ € 145,00*
• iscrizione giornaliera + 1 coffee break .................... € 185,00*
SOLUZIONE D:
(per gli Enti iscritti ANUSCA) ................................ € 340,00*
• iscrizione + 4 coffee break ........................................ € 440,00*
SOLUZIONE C:
(per gli Enti iscritti ANUSCA) ................................ € 240,00*
SOLUZIONE B: • solo iscrizione .............................................................. € 340,00*
in camera singola ...................................................... (per gli Enti iscritti ANUSCA) ................................ • in camera doppia (a persona) ................................. (per gli Enti iscritti ANUSCA) ................................
HOTEL 3 STELLE:
in camera singola ------------------------------------- € 740,00* (per gli Enti iscritti ANUSCA) ----------------------- € 640,00* • in camera doppia (a persona) ................................. € 670,00* (per gli Enti iscritti ANUSCA) ................................ € 570,00*
HOTEL 4 STELLE:
iscrizione + materiale didattico + manifestazioni collaterali e pensione completa in hotel dalla cena del 24/11 al pranzo del 28/11 (IVA e 1/4 di vino e 1/2 acqua a pasto inclusi)
SOLUZIONE
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Modalità di iscrizione e partecipazione
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Abano Terme, 24-28 Novembre 2014
34° Convegno Nazionale Abano Terme, 24-28 Novembre 2014
si no
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doppia
tripla quadrupla
Treno
Auto Aereo
__________________________
fax ___________________________________________ oppure
Il nome dell’Hotel assegnato sarà comunicato circa dieci giorni prima della partenza tramite:
Mezzo di trasporto utilizzato
soluzione 4 stelle (pensione completa) soluzione 3 stelle (pensione completa) soluzione B (solo iscrizione) soluzione C (iscrizione + 4 coffee break) soluzione D (iscrizione giornaliera + 1 coffee break) soluzione E (iscrizione giornaliera)
singola
chiede di partecipare al 34° Convegno Nazionale che si terrà a ABANO TERME (PD), nei giorni 24, 25, 26, 27, 28 novembre, scegliendo:
camera
Accompagnatore/i _______________________________________________
Qualifica _______________________________________________________
iscritto all’Associazione
Ente di appartenenza_____________________________________________
C.F. _________________________ P.I. ___________________________
Via ___________________________________ n.___________________
Città ______________________________ PV______ CAP_____________
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Nome e cognome del partecipante (indirizzo privato):
“fattura dettagliata” (inviare fax con specifiche)
C.F. _________________________ P.I. ___________________________
Tel.________________________________ Fax ________________________
Città___________________________________ PV_____ CAP___________
Via ___________________________________ n._________________
Iscritto all’Associazione
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Ente/società o persona fisica a cui deve essere intestata la fattura:
Scheda di iscrizione individuale
(art. 10, D.P.R. n. 633/72, così come dispone l’art. 14, comma 10, Legge n. 537 del 24/12/1993 - durata 24 ore)
Corso di aggiornamento e riqualificazione professionale
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34° Convegno Nazionale
• La quota di partecipazione al Convegno è a “pacchetto” per cui la possibilità di usufruire delle “Soluzioni B, C, D, E” è riservata esclusivamente a coloro i cui Enti di appartenenza distano meno di 100 km. da Abano Terme. Le “Soluzioni B, C, D, E” non comprendono la sistemazione alberghiera, le manifestazioni serali, i transfer da/per stazione ferroviaria di Terme Euganee (Montegrotto Terme) (se previsti), le escursioni per gli accompagnatori; • I familiari accompagnatori godranno di una riduzione pari alla quota di iscrizione (Soluzione B: € 340,00 Enti non iscritti; € 240,00 Enti iscritti) sulla soluzione prescelta; • Le fatture per la partecipazione saranno rilasciate: a) da ANUSCA srl per la quota di iscrizione e gestione servizi; b) dai rispettivi hotel per la sistemazione alberghiera; • Gli annullamenti delle prenotazioni che perverranno entro il 10/11/2014 daranno diritto al rimborso delle quote versate ad eccezione della quota di iscrizione (€ 340,00 Enti non iscritti - € 240,00 Enti iscritti). Per i familiari il rimborso è totale. • La quota di iscrizione è esente IVA ai sensi art. 10 DPR 633/72, così come dispone l’art. 14 comma 10, legge 537 del 24/12/1993.
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Note __________________________________________
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vaglia postale intestato ad a.n.u.s.c.a. srl - Ufficio Postale di Castel S. Pietro T. (BO) bonifico bancario sul c/c 07400012197E presso la CARISBO - Agenzia di Castel San Pietro Terme (BO) IBAN: IT 49 T 06385 36750 07400012197E pagamento in loco bonifico postale sul c/c 000051794329 presso le POSTE ITALIANE - Agenzia di Castel San Pietro Terme (BO) IBAN IT 35 X 07601 02400 000051794329 versamento c/c postale n. 000051794329 intestato ad ANUSCA SRL
Allego alla presente domanda, copia ricevuta del versamento dell’importo di € ______________ effettuato con:
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SERVIZI DEMOGRAFICI 3.0: SIAMO GIÀ NEL FUTURO Centro Congressi delle Venezie c/o Hotel Alexander Palace Via Martiri d’Ungheria, 24 – ABANO TERME (PD)
24 – 28 Novembre 2014
Comitato d’Onore: Pietro Grasso - Presidente Senato della Repubblica Angelino Alfano - Ministero dell’Interno Luca Zaia - Presidente Regione del Veneto Patrizia Impresa - Prefetto di Padova Piero Fassino - Presidente ANCI
Patrocini: Ministero degli Affari Esteri Ministero dell’Interno Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione Associazione Nazionale Comuni Italiani Regione Veneto
PROGRAMMA DI MASSIMA Lunedì 24 Novembre 2014 - Serata di benvenuto Martedì 25 Novembre 2014 1° sessione - Saluti delle Autorità - Introduzione del Presidente - Dall’anagrafe comunale all’ANPR - La circolazione dei documenti pubblici in Europa sarà più semplice: dal caos ai moduli plurilingue - Trasparenza e privacy: un bilanciamento necessario - Linee guida del Garante Privacy sul trattamento dei dati in documenti amministrativi - Cenerentole o protagonisti? Da soli saremo sempre ultimi, con l’Associazione possiamo essere primi 2° sessione - I termini di conclusione dei procedimenti anagrafici e il silenzio assenso - La cancellazione per irreperibilità: dai diritti all’assenza dei diritti - Tavola Rotonda: L’occupazione abusiva degli immobili: ruolo e responsabilità degli ufficiali d’anagrafe - Tavola Rotonda: Verso l’ANPR: il nuovo volto delle anagrafi. Il ruolo di ANUSCA Mercoledì 26 Novembre 2014 1° sessione - ANPR e stato civile: ricadute e prospettive - La fecondazione eterologa nell’ Italia che cambia - La scelta del regime patrimoniale in Italia e all’Estero tra coniugi italiani e stranieri: facciamo il punto - La rilevanza delle convivenze more uxorio nella recente evoluzione giurisprudenziale - I decreti di cittadinanza: criticità e forme di collaborazione tra Prefetture e Comuni - Il riconoscimento delle sentenze di divorzio provenienti da Paesi Extra UE - La disciplina del cognome: situazione attuale e prospettive future
- Aspetti critici delle norme sulla cittadinanza italiana dal punto di vista sostanziale e procedurale 2° sessione - Tavola Rotonda: Divorzio in Comune: modalità operative e procedurali - Tavola Rotonda: Matrimonio fra persone dello stesso sesso: il difficile equilibrio fra modello eterosessuale del matrimonio e la tutela dei diritti della coppia dello stesso genere alle luce della sentenza C.C. 170/2014 - Tavola Rotonda: Dalla tradizione al cambiamento: il matrimonio non è più lo stesso. Variano i luoghi, i celebranti, i riti di celebrazione e il divorzio all’estero Giovedì 27 Novembre 2014 1° sessione - La semplificazione digitale nell’evento morte: innovazione e prospettive - Le iniziative del governo e le proposte di ANUSCA in materia elettorale - L’“anagrafe difficile”: senza fissa dimora, detenuti, ricoverati in casa di cura, rifugiati, apolidi - Meno burocrazia, più servizi: la semplificazione dei demografici nelle proposte di ANUSCA al Governo - Minori, tribunali e servizi demografici - La responsabilità patrimoniale dei pubblici dipendenti e le nuove fattispecie di responsabilità erariale previste dalle norme in tema di anticorruzione e trasparenza 2° sessione - I provvedimenti a cavallo fra anagrafe e stato civile: principali adempimenti e aspetti da coordinare - Tavola Rotonda: Il matrimonio same-sex tra Europa e nostro ordinamento: dalla circolazione delle persone alla circolazione dei diritti Venerdì 28 Novembre 2014 - Tavola Rotonda: ANUSCA RISPONDE AGLI OPERATORI
Workshop Martedì 25 novembre 2014: Ore 15 - Il regime giuridico dei matrimoni. Matrimoni civili, cattolici e di altri culti. Come deve comportarsi l’ufficiale di stato civile? Ore 16 - Qual è il tuo nome? Come muoversi nel labirinto della pluralità di nomi, middle-name, patronimico, segni diacritici Ore 17 - Il diritto di accesso fra “accesso tradizionale e civico”, anticorruzione, trasparenza e privacy: diritti simili, diversi ma complementari Mercoledì 26 novembre 2014: Ore 9 - Il ripristino dell’iscrizione anagrafica Ore 10 - L’ufficiale d’anagrafe e di stato civile alle prese con le istanze di accesso e la tutela della riservatezza Ore 11 - Il diritto di soggiorno permanente: come si matura, come si
dimostra, come si perde Ore 15 - Le innovazioni nell’ambito dei Servizi Demografici Ore 16,30 - Riparliamone insieme: questioni di stato civile e anagrafe, puntualizzate, riviste e discusse con gli operatori Giovedì 27 novembre 2014: Ore 9 - Aspetti penalistici del matrimonio Ore 10 - Oltre alla famiglia, i single. Possibilità e limiti nella gestione anagrafica. Come utilizzare il supporto statistico Ore 11 - La tecnologia al servizio della semplificazione: il rilascio della tessera elettorale presso i seggi Ore 15 - Nuove famiglie tra diritto sovranazionale e diritto interno: l’Ufficiale di Stato Civile al passo coi tempi
PARTECIPERÒ AL CONVEGNO NAZIONALE PERCHÉ… a cura della redazione
L
’inizio del Convegno Nazionale si avvicina a grandi passi. La Segreteria Nazionale è al lavoro per realizzare un programma che tenga conto di tutte le importanti novità intervenute nella normativa demografica in questi mesi e mettere in piedi un evento, che, come ogni anno, sia all’altezza delle aspettative. L’auspicio è che anche per l’edizione 2014 i numeri premino l’impegno dell’Associazione: nonostante le difficoltà che attanagliano gli enti e di cui siamo ben consci, confidiamo comunque nel fatto che il Convegno di Abano verrà ancora una volta ritenuto un appuntamento irrinunciabile nel piano annuale di formazione di tanti, tantissimi operatori. Mentre iniziano ad arrivare le iscrizioni, siamo andati a raccogliere la voce degli operatori che sono stati fra i primi ad inviare la propria scheda di iscrizione al Convegno che si svolgerà a novembre dal 24 al 28 novembre prossimi. Tra i primissimi troviamo la collega dei servizi demografici di Lomazzo in provincia di Como, Fausta Turnu, per la quale il Convegno è “un’occasione più unica che rara per conoscere in anteprima le novità normative che ci coinvolgeranno nell’immediato futuro, per affrontare quelle che ci hanno coinvolto negli ultimi mesi usufruendo di una chiave di lettura della norma che, negli anni, si è rivelata molto aderente a quella poi divenuta “ufficiale” e per approfondire particolari delle quotidiane attività, magari un po’ dimenticate o occasionali perché relative a casi particolari che potrebbero anche non capitare mai nella vita lavorativa”. Abbiamo anche chiesto alla signora Turnu cosa si aspetta dalla manifestazione. “L’occasione del convegno - afferma Fausta Turnu - ben si sposa con il desiderio di condividere proprio quelle situazioni particolari che hanno richiesto elasticità mentale, diplomazia e professionalità per conciliare la disposizioni di legge con le necessità dei singoli individui senza inficiare la correttezza del nostro operato.
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Per me i giorni del Convegno sono un momento di immersione totale nel lavoro che tanto mi appassiona. Il confronto con realtà totalmente diverse dalla mia che vivono gli stessi problemi e che nell’Associazione trovano, come me, una soluzione sia operativa che di “conforto” (a volte basta anche solo quello) è un elemento che distingue il Convegno dalle altre occasioni di formazione perché il numero di partecipanti è ben più elevato e la provenienza ben più estesa della semplice provincia di appartenenza (o di quelle limitrofe al massimo)”. Il Convegno Nazionale dell’ANUSCA certamente ha come focus quello di analizzare e discutere dei problemi e delle soluzioni all’interno del nostro ambito professionale ma rappresenta anche l’opportunità per alimentare il senso di appartenenza all’associazione. Fausta Turnu nella sue risposte coglie anche questo particolare aspetto, “appartenere, fare parte, essere accolti e coccolati da un’Associazione che si prenda cura a 360° dei Servizi Demografici, attraverso i suoi stessi associati e non solo per essi, attraverso la formazione ma anche nella partecipazione a tavoli tecnici a livello nazionale ed internazionale, fornendo interpretazioni e indicazioni ma anche contribuendo al rafforzamento dell’identità degli operatori dei Servizi Demografici e del loro ruolo all’interno
Monica Rossi Assessore SS.DD. di Collegno sarà presente ad Abano
della società: questa è la motivazione ed è anche l’aspettativa che pongo, mi aspetto di provare ogni anno questa sensazione”. Il collega Mario Pacini del Comune di Rio Marina in provincia di Livorno si concentra invece su questioni più tecniche, “mi aspetto che si faccia chiarezza - afferma Pacini - con la residenza in tempo reale, che si superi la tessera elettorale. Sarebbe opportuno inoltre che chi è responsabile dell’anagrafe, del servizio elettorale, di quello cimiteriale, della statistica e dello stato civile, non dipendesse dall’ufficio tributi, dall’ufficio lavori pubblici o da altri uffici tecnici”. Tra gli altri colleghi già iscritti troviamo Roberto Palombo del Comune di Grottaferrata. Palombo nelle sue risposte sottolinea l’importanza del Convegno Nazionale nel panorama italiano della professione. “Dall’anno 2007 i Servizi Demografici di Grottaferrata - afferma Roberto Palombo - partecipano attivamente agli annuali Convegni Nazionali organizzati dall’ ANUSCA, l’adesione è motivata dal fatto che ogni Convegno Nazionale ANUSCA è un forte momento di aggregazione lavorativa, in cui varie realtà della Pubblica Amministrazione (provenienti dai più disparati Comuni d’Italia) possono confrontarsi massivamente sul piano professionale e potenziare i propri strumenti cognitivi attraverso seminari, laboratori e lezioni. Insomma, un autentico “Ateneo” itinerante dei Servizi Demografici, atto a migliorare la competenza del lavoratore nella prestazione quotidiana resa alla cittadinanza. Peraltro dal 2012, anno di profonde metamorfosi legislative della materia demografica, - ricorda inoltre Palombo - è diventato particolarmente importante prendere parte agli appuntamenti ANUSCA, allo scopo di tenersi sempre aggiornati sulle procedure burocratiche del settore”. Attenta ai risvolti associativi, allo spirito di gruppo e profondamente ottimista è Silvia Cornetto del (continua a pag. 19)
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LAVORATORE UE IN ANAGRAFE: QUANTE INSIDIE di Andrea Antognoni
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ono passati sette anni e mezzo dall’entrata in vigore del decreto legislativo n. 30/2007, con cui l’Italia ha recepito la Direttiva del Parlamento e del Consiglio europeo 2004/38/CE affidando agli ufficiali d’anagrafe la gestione del diritto di soggiorno dei cittadini comunitari e dei loro familiari. Compito certamente gravoso ma anche, se vogliamo, un riconoscimento al valore non solo della prossimità alla cittadinanza delle anagrafi comunali ma anche alla professionalità degli operatori. Per riconoscere il diritto di soggiorno in Italia occorre infatti applicare le norme adattandole ai molteplici casi particolari che possono, di volta in volta, presentarsi. Casi particolari che, non dimentichiamolo, sono persone che si rivolgono a noi per vedersi garantito – se vi sono i presupposti – il diritto fondamentale di vivere nel luogo che hanno scelto e con coloro che costituiscono la loro famiglia. Riflettere e approfondire il tema dei “comunitari” – termine ancora in voga ma errato perché dal Trattato di Lisbona in avanti l’Unione Europea ha sostituito la vecchia “Comunità” – è sempre di attualità: lo sanno bene gli operatori e lo testimonia il gran numero di quesiti che costantemente arrivano all’Associazione. Ma l’estrema rilevanza del tema è provata anche dal susseguirsi di norme e sentenze che fissano principi da applicare, sui quali la dottrina discute e noi ufficiali d’anagrafe, volente o nolente, dobbiamo basare i nostri provvedimenti. Gli operatori hanno ormai compreso che per fare bene il loro lavoro non è più sufficiente conoscere le norme generali, nel nostro caso il decreto legislativo n. 30/2007, ma anche – e soprattutto – le fonti primarie, cioè i principi fissati dai Trattati e incarnati negli atti fondamentali della Unione, in primis le sentenze della Corte di Giustizia, organo chiamato non solo a dirimere questioni “di parte” ma che ha la ben più alta funzione di interpretare il diritto europeo. Uno dei principi fondamentali della
Direttiva, e dell’esistenza stessa dell’Unione, è la libera circolazione del lavoratore. È infatti questo particolare status a incarnare perfettamente, e fin dalle origini, la libertà di movimento e di soggiorno all’interno dei Paesi membri. Il lavoratore è infatti colui che incarna la condizione di chi non rappresenta quell’onere eccessivo per lo Stato ospitante che renderebbe ingiustificato il suo soggiorno. Egli è anche il principale attore dei testi
normativi: potendo godere di un “autonomo” diritto di soggiorno, alla sua condizione è legato un altro diritto fondamentale tutelato dall’Unione, quello all’unità familiare. E ancora: lo status di lavoratore rappresenta una sorta di vestito giuridico in grado, ad esempio, di essere mantenuto anche quando il rapporto di lavoro, a determinate condizioni, viene poi a cessare. Esaminando in dettaglio il diritto di soggiorno del lavoratore europeo in Italia ci si rende conto di quanto le implicazioni anagrafiche della normativa comunitaria siano complesse, se si tiene conto delle possibili variabili che intervengono in questa fattispecie che, pur se molto vasta, è senz’altro anche una delle più comuni. L’esame della condizione di lavoratore è un’attività che l’ufficiale d’anagrafe svolge in due momenti ben distinti: in sede di prima iscrizione e in sede di rilascio degli attestati di soggiorno, in particolare quello di soggiorno permanente dopo la nota sentenza della Corte di Giustizia del 21
dicembre 2011. Sia la direttiva che il decreto si limitano a individuare, come prima fattispecie di cittadino titolare di diritto di soggiorno, il “lavoratore subordinato o autonomo”, senza alcuna specifica. Una prima, utile, indicazione, ci arriva dalla Circolare del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2007, in cui si dispone che “la documentazione attestante l’attività lavorativa deve essere idonea a consentire – anche con specifico riferimento al lavoro autonomo, qualora si tratti di inizio attività – la successiva verifica del mantenimento del diritto di soggiorno per lavoro. Dunque è onere del lavoratore documentare in maniera appropriata la propria attività. Tale onere non deve tuttavia divenire un ingiustificato aggravamento del procedimento pertanto, in linea generale, nell’ambito di una molteplicità di documenti idonei a dimostrare la propria attività lavorativa, è certamente sufficiente la presentazione di uno di essi quando è completo di tutti gli elementi necessari”. Ma quali sono questi documenti? Distinguendo tra le due macroaree, possiamo individuare per il lavoro subordinato: a) il contratto di lavoro; b) l’ultima busta paga; c) la ricevuta di versamento di contributi previdenziali (Inps o altra cassa); d) la comunicazione di assunzione o altra attestazione del centro per l’impiego; e) la comunicazione a Inps o Inail per il lavoro domestico. Per quanto attiene al lavoro subordinato, invece, in linea generale si individuano: a) certificato/attestazione di iscrizione alla Camera di commercio; b) attestazione di attribuzione di partita IVA; c) attestazione di iscrizione ad albo professionale. A ogni modo, il documento presentato deve consentire all’ufficiale d’anagrafe di verificare nel corso del procedimento l’effettività dello status di lavoratore. Gli elementi di difficoltà sono dati allora dall’esame del rapporto contrattuale. Il primo elemento, e più (continua a pag. 10)
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immediato, è la durata. Già, poiché la direttiva, e coerentemente il decreto, non pongono alcun limite minimo di durata al rapporto contrattuale. E lo stesso Ministero, nella circolare dell’8 agosto 2007, specificava che “l’iscrizione anagrafica prescinde dalla durata del contratto di lavoro”. In linea di massima, l’affermazione è condivisibile pur se con una specifica. Dato che la normativa individua in 45 giorni la durata della fase istruttoria, è chiaro che i requisiti per l’iscrizione debbono sussistere non soltanto all’atto della dichiarazione, ma anche (e soprattutto) al momento della conferma dell’iscrizione, in base al principio del tempus regit actum, ovvero ogni atto giuridico è pertinente alla normativa e alla situazione di fatto al tempo in cui viene adottato. Un contratto di una settimana fa sì che la condizione di lavoratore individuata dall’art. 7, primo comma, del decreto, certamente non sia soddisfatta. Malgrado ciò, l’ufficiale d’anagrafe potrebbe applicare altre fattispecie, in primis quelle (su cui non mi addentrerò in questo articolo) descritte al terzo comma dello stesso articolo 7. Un ulteriore tranello è legato alla retribuzione. Un tranello che nasce dalla confusione, possibile, tra lo status di lavoratore e la posizione di colui che richiede l’iscrizione in base a tutt’altra situazione, quella di chi è titolare di risorse economiche e assicurazione sanitaria. Soltanto in quel caso la normativa individua delle soglie di reddito, o denaro disponibile, da rispettare – benché, come noto, esse non possano costituire automaticamente dei livelli da raggiungere – mentre nessun limite minimo è applicabile al lavoratore: a confermarlo numerose sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione, tra cui la C-22-08 in cui si legge che “né il livello limitato della retribuzione stessa (anche se al di sotto del minimo vitale), né il fatto che il lavoratore cerchi di integrare il reddito con altri mezzi
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di sussistenza (tra cui aiuti pubblici), né l’origine delle risorse per la retribuzione (incluse sovvenzioni pubbliche, sent. C. Giust. C-10-05), né la breve durata (sent. Corte di Giustizia C-413-01) o l’orario limitato dell’attività lavorativa (C-317-93) inficiano la qualità di lavoratore ai sensi del diritto comunitario”. Più complessa può essere la valutazione della tipologia del rapporto di lavoro. Il moltiplicarsi, nel nostro Paese, di forme
di lavoro atipiche, ha arricchito le variabili che l’ufficiale d’anagrafe si può trovare di fronte nel tentativo di individuare le caratteristiche anche minime di un lavoro subordinato. Ancora una volta occorre risalire la corrente delle fonti del diritto comunitario, con la sentenza della Corte di Giustizia C-94-07, in cui si legge che “secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di ‘lavoratore subordinato’ non deve essere interpretata modo restrittivo; deve essere considerato lavoratore ogni persona che svolga attività reali ed effettive, ad esclusione di attività talmente ridotte da porsi come puramente marginali e accessorie, fornendo, per un certo periodo
di tempo, a favore di un’altra e sotto la direzione di quest’ultima, prestazioni in cambio di retribuzione”. E allora? Senz’altro includeremo nella fattispecie “lavoratore subordinato” tutti i rapporti che istaurano una qualche forma di subordinazione e di rapporto giuridico tra le parti. Soddisfano questi requisiti i contratti di inserimento, di apprendistato, a tempo parziale, di somministrazione di lavoro, di lavoro ripartito (job sharing), a chiamata o intermittente, di lavoro a progetto e, infine, quello occasionale. Non sono lavoratori, invece, i tirocinanti e gli stagisti, fattispecie che non instaurano alcun rapporto di lavoro. E i voucher? Rappresentano un’ulteriore particolarissima tipologia che comporta per l’ufficiale d’anagrafe complesse valutazioni. Lo spazio per questo articolo è però giunto al termine e, pur avendo approfondito brevemente solo lo status di lavoratore, abbiamo introdotto una serie di elementi di difficoltà che l’operatore può quotidianamente trovarsi a dirimere. Parleremo di tutto questo e molto altro insieme al sottoscritto e a Luca Tavani nel seminario di studio presso l’Accademia di Castel San Pietro Terme il 30 e 31 ottobre, intitolato “I cittadini nell’Unione Europea: popolazioni senza confini”. Il seminario – gratuito per gli enti iscritti, con anche il pernottamento offerto per i primi 30 Comuni in quota D – sarà un’importante occasione per fare il punto su tutto ciò che attiene alla sempre più complessa gestione anagrafica dei cittadini dell’Unione europea.
Il regolamento di Polizia Mortuaria è da rivedere? Serve assistenza per la pianificazione e gestione dei servizi cimiteriali? LUCE SUI CIMITERI È IL SERVIZIO CHE FA PER VOI
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ALL’ESAME DEL PARLAMENTO LA NUOVA DISCIPLINA DEL COGNOME
rima della pausa estiva, il Parlamento ha affrontato il tema della disciplina del cognome, in sospeso da molti anni e riproposto ad ogni legislatura, in attesa di un’approvazione che, finora, è sempre mancata. Ovviamente interessati all’argomento, seguendo l’iter della normativa, alcuni esperti Anusca – Paola Lucchi, Liliana Palmieri, Tiziana Piola, Renzo Calvigioni – si sono scambiati commenti e riflessioni, ricordando da dove era partito l’impegno del legislatore e cercando di comprendere il testo all’esame del Parlamento, provando a metterlo in pratica. Alla fine, questo è quanto emerso dal confronto, sperando che, ancora una volta le attese di una nuova disciplina non vengano deluse. All’esame del Parlamento il ddl sull’attribuzione del cognome ai figli: il testo unificato AC.360-A è stato valutato positivamente dalla Commissione Giustizia del Senato e dovrebbe andare all’approvazione dell’Aula in tempi brevi, anche se, qualche contrasto emerso potrebbe provocare ulteriori ritardi. Ricordiamo che per una nuova disciplina del cognome non era stata sufficiente una sentenza della Corte costituzionale del 16 febbraio 2006, nella quale veniva affermato che “…l’attuale sistema di attribuzione del cognome è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico, e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell’ordinamento e con il valore costituzionale dell’uguaglianza tra uomo e donna”, invocando un rapido intervento del legislatore al fine di eliminare un contrasto tanto evidente con i principi costituzionali. Si era così arrivati alla sentenza della Corte Europea dei diritti dell’Uomo che aveva condannato l’Italia per il fatto che nel nostro Paese i genitori non hanno la possibilità di dare ai propri figli solo il cognome della madre. La Corte aveva affermato che vi è discriminazione quando le persone sono trattate differentemente, senza una
giustificazione oggettiva e ragionevole e ciò rappresenta una violazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. La Corte ha quindi accertato una violazione dell’articolo 8 che, anche se non contiene disposizioni esplicite sul diritto al cognome, dal momento in cui riguarda il diritto al rispetto della vita privata e familiare, include anche l’identificazione personale. La CEDU ha conseguentemente rammentato che ogni Stato deve garantire l’uguaglianza tra i sessi, procedendo all’eliminazione delle discriminazioni fondate sul sesso
nella scelta del cognome; il semplice fatto che per l’Italia imporre il cognome paterno rappresenti una tradizione non giustifica la discriminazione che essa determina nei confronti delle donne. Accertata la violazione, la Corte ha chiesto allo Stato Italiano l’adozione di ogni strumento volto all’approvazione di una normativa conforme al quadro convenzionale. A tal proposito si rammenta che la Corte dei diritti dell’uomo è stata istituita nel 1959 dalla Convenzione dei Diritti dell’Uomo del 1950, per assicurarne il rispetto. Vi aderiscono quindi tutti i membri del Consiglio d’Europa. La Corte europea dei diritti dell’uomo, che ha sede a Strasburgo, non è un’istituzione che fa parte dell’Unione Europea, non è un organo dell’Unione europea, ma l’articolo 46 della Convenzione disciplina la “Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze”, per cui le Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle controversie nelle quali sono parti. Ciò sta a significare
che l’Italia, a seguito della sentenza della Corte di Strasburgo, deve obbligatoriamente uniformarsi a quanto stabilito dalla Corte stessa: il legislatore dovrà adottare una legge che disciplini in modo organico la materia del cognome rimuovendo di fatto tutte le discriminazioni tra uomo e donna esistenti ancora oggi nella legge italiana. Il nostro Paese aveva tre mesi di tempo, oltre i quali la decisione sarebbe risultata definitiva, e l’Italia sarebbe pertanto stata sanzionata. A seguito dell’intervento dei giudici di Strasburgo, sarebbe auspicabile che l’Italia, data l’importanza e la forza vincolante della sentenza, portasse a termine il lavoro iniziato già da tempo e che già la Corte costituzionale nel 2006 aveva segnalato al legislatore italiano. Diversi sono quindi i progetti di riforma sul cognome portati all’attenzione delle Camere; quello che più di recente è stato al centro dell’attenzione dei media è una proposta di legge, passata al vaglio della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, che ha come punto focale la piena libertà nell’attribuzione del cognome al figlio. In particolare, alla nascita il figlio potrà avere il cognome del padre o della madre o il doppio cognome, sulla base della decisione assunta dai genitori. Qualora i genitori non raggiungano alcun accordo, il figlio avrà il cognome di entrambi, indicato in rigoroso ordine alfabetico. La stessa regola vale per i figli nati fuori dal matrimonio e riconosciuti dai due genitori. Invece, nel caso in cui uno dei due genitori riconosca il figlio successivamente, il cognome di tale genitore potrà essere aggiunto solo con il consenso del genitore che ha effettuato per primo il riconoscimento e del figlio, purché quest’ultimo abbia compiuto i 14 anni di età. Il principio della libertà di scelta vale, con qualche variante, anche per i figli adottati, nel senso che il cognome (continua a pag. 12)
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(solamente uno) che va anteposto a quello originario deve essere deciso di comune accordo dai coniugi. In mancanza di accordo si segue l’ordine alfabetico. Il genitore che ha un doppio cognome (ma anche chi ne ha più di due) potrà trasmetterne ai figli uno solo, a sua scelta. Occorre anche sottolineare una novità molto rilevante, destinata a produrre effetti significativi anche sul piano operativo, data dalla possibilità - per il figlio che alla nascita aveva avuto attribuito un solo cognome, in applicazione delle vecchie regole - di poter aggiungere, una volta divenuto maggiorenne, il cognome dell’altro genitore con una semplice dichiarazione fatta davanti all’ufficiale dello stato civile. Descritti gli aspetti fondamentali non si può nascondere che, già ad un primo esame, sono emersi alcuni aspetti critici; solo per citarne alcuni, all’articolo 4, relativo al cognome degli adottati, non si valutano gli aspetti legati all’adozione di minori in casi particolari e si prevede la modifica dell’articolo 27 della legge sull’adozione che finirebbe per eliminare anche la previsione, in caso di adozione legittimante, della cessazione dei rapporti fra l’adottato e la famiglia di origine, salvo i divieti matrimoniali, contenuta nella sua attuale formulazione; ancora l’art. 5 prevede l’applicazione delle nuove norme sull’attribuzione del cognome anche ai cittadini italiani nati all’estero, senza tenere conto dei recenti orientamenti (anche comunitari) volti a salvaguardare il diritto a mantenere le generalità assegnate nell’atto di nascita, salvo diversa volontà dei diretti interessati. L’Anusca, di fronte a questa nuova sfida, come sempre non si è tirata
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indietro ed ha prontamente portato all’attenzione del legislatore le osservazioni ritenute più rilevanti per fornire un significativo contributo ad una disposizione legislativa che avrà un forte impatto non solo sui cittadini, ma anche sugli stessi operatori chiamati a tradurre sul piano pratico quanto impartito dalla norma. Una volta approvata definitivamente, la legge diventerà operativa solo dopo l’entrata in vigore del regolamento che dovrà adeguare l’ordinamento dello stato civile; per tale adeguamento è assegnato al Ministero dell’Interno un anno di tempo. “È un altro passo in avanti verso la parità dei sessi e la piena responsabilità genitoriale”; questo è stato il commento
della Presidente della Commissione Giustizia Donatella Ferranti. Di fronte ad una rivoluzione destinata a rappresentare una svolta epocale, dopo anni di dibattiti e di tentativi di superare l’arcaica concezione della prevalenza del cognome paterno, sembra evidente che per l’ufficiale di stato civile, ancora una volta autentico protagonista della scena, si apriranno nuove prospettive, emergeranno casistiche che la normativa non è stata in grado di prevedere, dato che la realtà supera sempre la fantasia, e verrà saggiata per l’ennesima volta la capacità e la competenza di una categoria professionale che ancora vive una condizione di inadeguata valorizzazione.
L’ALTA FORMAZIONE NON FINISCE MAI…2 di S.Z.
Anche per l’anno 2014, ANUSCA ha dato la possibilità ai partecipanti delle sei edizioni già concluse del corso di Alta Formazione in materia demografica di ritrovarsi per un seminario della durata di due giornate e mezzo in forma totalmente gratuita. Il senso dell’iniziativa è quello di non perdere il filo del discorso: da un lato nel rapporto con gli operatori che sono stati protagonisti di questa esperienza e dall’altro mantenere una certa continuità formativa, individuando, oltre alle tradizionali attività di formazione, un appuntamento ad hoc. Per il seminario di quest’anno, che ha visto la partecipazione di iscritti di tutte le annate e di tutta Italia, sono stati scelti due temi di particolare attualità e delicatezza: Renzo Calvigioni e Angela Marcella hanno trattato la responsabilità del pubblico dipendente, nei profili generali e alla luce delle recenti disposizioni in materia di trasparenza e anticorruzione. Grande è stato l’interesse suscitato, così come è avvenuto per la seconda parte del convegno, curata da Romano Minardi e Noemi Masotti, sulla controversa novità normativa rubricata come “antiabusivismo”. I presenti hanno espresso parole di soddisfazione e gratitudine per l’opportunità, con l’auspicio che i saluti finali siano un arrivederci al 2015.
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4) Tavole rotonde: quale migliore occasione per raccogliere pareri ed opinioni e alimentare il dibattito? Tutti i pomeriggi in sala plenaria, gran finale con i quesiti agli esperti il venerdì mattina. 5) Workshop: momenti dedicati agli operatori, proposte di attualità, possibilità di confronto, clima raccolto nelle salette collaterali. Gamma assortita di tematiche e trattazioni specifiche di taglio pratico ad uso e consumo anche degli operatori meno esperti. 6) L’esperto risponde: tradizionale appuntamento per risolvere in diretta casi specifici e tornare in ufficio con la risposta in tasca. Puoi portare documentazione e farla visionare al team di esperti a tua disposizione. 7) Costi: contenuti, competitivi e sostenibili, specie se confrontati con iniziative di formazione analoghe anche di una sola sessione destinate a settori diversi dall’universo demografico. In più, con la sentenza n. 139 del 23 maggio - 04 giugno 2012, la Corte Costituzionale (relatore Sabino Cassese, famoso, agli inizi anni ‘90, per la “guerra alla pausa-cappuccino”) ha chiarito in via definitiva che le limitazioni alle
spese di formazione introdotte con il comma 13 dell’art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non sono applicabili puntualmente alle Regioni ed agli Enti Locali ma costituiscono solo norme di principio. Ragion per cui la partecipazione al
Convegno Nazionale, ascrivibile senza dubbio alle spese di formazione del personale, che costituiscono anche un preciso vincolo contrattuale ex art. 23 CCNL “Regioni - Autonomie Locali” dell’ 01.04.1999 e potranno essere sostenute soppesando le reali esigenze dei dipendenti, potrà/dovrà essere valutata con maggior favore. In ogni caso e per
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contenente “Misure urgenti per la degiurisdizionalizzazione” approvato dal Consiglio dei Ministri in data 29 agosto 2014. In questo provvedimento il Governo è andato ben al di là della proposta di Anusca, prevedendo che non solo la separazione consensuale, ma anche la cessazione degli effetti civili e lo scioglimento del matrimonio possano essere oggetto di una convenzione, di un accordo, da stilarsi di fronte ad un avvocato o da rendersi di fronte ad un ufficiale dello stato civile. Ma andiamo con ordine e vediamo le diverse ipotesi. L’art. 6 prevede la possibilità di una convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali: in sostanza, i coniugi si rivolgono ad un avvocato di loro fiducia, per accordarsi, per trovare una soluzione condivisa e non contenziosa, su ipotesi di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio,
di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. La condizione principale è data dall’accordo delle parti, dall’intenzione di voler raggiungere il medesimo obiettivo senza contrasti, dal consenso di entrambi alla soluzione richiesta. Il limite alla possibilità di fruire di tale procedura è dato dalla mancanza di figli minori, o di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non
ogni chiarimento, la segreteria è a tua completa disposizione per esaminare richieste particolari o elaborare piani personalizzati. 8) Stand ed area espositiva: un’occasione unica per vedere da vicino le ultime novità editoriali e il software più adatto per il tuo Ente, a portata di click. 9) Terme: Abano è una stazione termale d’eccezione e puoi portarti famigliari e amici a prezzi discount. Le serate, facoltative, sono un’occasione per socializzare, scambiare opinioni, raffinare idee e rilassarti. 10) Anusca c’è: team di collaboratori Anusca a tua disposizione, per rinnovare l’adesione Anusca o promozionare le molteplici iniziative in calendario presso l’Accademia per il 2015, ma anche spazio informazioni, base logistica, raccolta idee e osservazioni. Allora, cosa aspetti, scarica il modulo, attivati, fatti parte diligente con la tua amministrazione, vieni in autonomia, investi sulla tua formazione, coinvolgi la famiglia, insomma fai come vuoi e puoi, ma non lasciarti scappare il convegno 2014. Sii proattivo! Il futuro è già iniziato, il tuo futuro sei anche tu. autosufficienti. L’accordo che viene raggiunto, produce gli stessi effetti dei provvedimenti giudiziali che erano previsti prima di tale normativa; in sostanza, viene trasferita in sede amministrativa una procedura che era esclusivamente giudiziale, con tutti i vantaggi che questo può comportare. Non a caso il legislatore ha previsto che non debbano esserci figli minori o maggiorenni incapaci, con l’evidente preoccupazione di non far mancare ai soggetti più “deboli” della famiglia quelle tutele che verrebbero invece garantite da un procedimento giudiziale. L’accordo raggiunto con l’assistenza di un avvocato deve essere, da questi, trasmesso all’ufficiale dello stato civile entro 10 giorni, ai fini dell’annotazione a margine dell’atto di matrimonio e di tutti i successivi adempimenti. L’art. 12 (il cui disposto sarà applicabile a decorrere dal 30° giorno successivo (continua a pag. 14)
LEGGI IL NOTIZIARIO: LA FORMAZIONE ANUSCA A DIMENSIONE DI RIVISTA (continua da pag. 13)
all’entrata in vigore della legge di conversione) prevede che quella stessa procedura possa essere svolta di fronte all’ufficiale dello stato civile, per le medesime situazioni ed alle stesse condizioni e limiti. Pertanto, occorrerà l’accordo consensuale delle parti per la separazione personale, o cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio, o modifica delle condizioni di separazione o di divorzio e sempre che non vi sia presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti. L’ufficiale dello stato civile riceverà le dichiarazioni concordi dei coniugi, raccogliendole nel registro di matrimonio, che dovrà essere sottoscritto dalle parti e dallo stesso ufficiale dello stato civile. Anche in questo caso, l’accordo si sostituisce totalmente ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Anche in questo caso, subito dopo, l’ufficiale dello stato civile provvede alle annotazioni marginali, agli aggiornamenti anagrafici e agli altri adempimenti conseguenti. Si tratta di una procedura di grande rilevanza e sicuramente innovativa: certamente si dovrebbe ottenere una riduzione dei carichi di lavoro dei tribunali, ai quali farà riscontro un maggiore impegno da parte degli ufficiali dello stato civile, chiamati a svolgere un ruolo di primo piano in un grande progetto di semplificazione tendente a cambiare realmente il nostro Paese. È chiaro che, come avviene sempre in presenza di misure fortemente innovative, possono esservi degli aspetti dubbiosi, che dovranno essere affrontati, approfonditi e possibilmente chiariti nel percorso che porterà alla conversione del decreto: in particolare, l’esatta individuazione dell’ufficiale dello stato civile
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competente, la possibilità delle parti di farsi assistere da un legale, la verifica dei presupposti giuridici, l’eventualità che nel corso della redazione dell’atto emerga una conflittualità tra i coniugi, la decorrenza dell’efficacia dell’atto, la corretta redazione dell’atto secondo una formula che dovrà essere prevista. Ma quello che occorre sottolineare è che nel momento in cui si trasferiscono delle incombenze, delle procedure, da un settore ad altro o, addirittura,
dall’ambito giudiziario a quello amministrativo, occorre prevedere adeguata formazione per i soggetti chiamati a dare applicazione alle nuove disposizioni. Riteniamo, però, che questa sia una occasione formidabile per affermare, una volta per tutte, il ruolo fondamentale che l’ufficiale di stato civile è chiamato a svolgere nel nostro ordinamento: un ruolo delicato e carico di responsabilità, poiché vengono gestiti i momenti più importanti della vita di ogni persona, con i diritti
fondamentali che li caratterizzano: la nascita, con tutte le problematiche, vecchie e nuove, connesse alla filiazione, l’adozione, la cittadinanza, il matrimonio, il riconoscimento delle sentenze straniere di divorzio, ed ora anche la separazione e il divorzio nei casi sopraindicati. Non si può infatti dimenticare ora e non si dovrà dimenticare in futuro, al momento dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni, che chi si vede attribuite nuove e gravose competenze ha diritto di avere il giusto riconoscimento sul piano giuridico e un adeguato compenso. Non si può dimenticare, infatti, che i coniugi che intendano separarsi o divorziare, conseguiranno diversi benefici dalle nuove disposizioni: infatti, oltre ad ottenere una soluzione in tempi molto più brevi di quelli che sarebbero stati altrimenti necessari con la tradizionale procedura giurisdizionale, si avvantaggeranno anche di un considerevole risparmio sulle spese legali e processuali; in effetti, anche in caso di procedura consensuale, oggi si quantificano costi di qualche migliaio di euro. In ogni caso, saranno necessari successivi momenti di analisi ed approfondimento delle nuove norme, ai quali si rinvia, al fine di trovare le necessarie soluzioni applicative per l’ufficiale dello stato civile.
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A CHI TOCCA? COMPETENZE INDEFINITE IN MATERIA FUNEBRE
L
a produzione normativa in materia funebre e di polizia mortuaria è una tra le più abbondanti e varie, dal Testo Unico alle leggi, ai regolamenti, alle circolari e alle direttive, tanto di fonte nazionale, quanto regionale. Eppure, nonostante tanta abbondanza, ci sono aspetti e situazioni che non trovano una disciplina chiara ed appropriata, tanto da non capire a chi competano determinati adempimenti. E questo può portare tanto a dubbi ed incertezze tra gli operatori addetti, quanto a disappunto tra gli utenti ed i familiari dei defunti. Vi è il caso, ad esempio, della persona deceduta all’estero e il cui cadavere viene rimpatriato per essere cremato in Italia. Sia l’art. 79 del D.P.R. 285/1990 che l’art. 3 della legge 130/2001 assegnano la competenza ad autorizzare la cremazione al Comune dove è avvenuto il decesso. Ovviamente questo vale nel caso il decesso sia avvenuto in Italia; ma se invece è avvenuto all’estero? Non c’è alcuna norma che ne parli espressamente, ma si possono reperire alcune disposizioni che contemplano situazioni analoghe. Già la circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993 al paragrafo 14.2 dispone: “Nel caso di cremazione di salma per la quale si era provveduto in precedenza ad inumazione o tumulazione, al rilascio dell’autorizzazione è competente il sindaco del luogo ove è sepolta la salma.” Possiamo poi aggiungere l’art. 3, comma 5, del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254: “Per la sepoltura in cimitero o la cremazione di resti mortali, le autorizzazioni al trasporto, inumazione, tumulazione o cremazione sono rilasciate dal competente ufficio del Comune in cui sono esumati o estumulati.” Se ne deduce il principio secondo il quale la competenza viene attribuita all’autorità locale del sito in cui le spoglie vengono a trovarsi. Ma nel caso di un feretro proveniente dall’estero, dove si può considerare che “venga a trovarsi”? Può soccorrere qui l’art. 28 del Regolamento di Polizia Mortuaria n. 285/1990, che al comma 2 prevede:
di Graziano Pelizzaro
“L’autorità consolare italiana, constatata la regolarità della documentazione presentata, trasmette la domanda corredata dai documenti, ovvero inoltra telegraficamente la richiesta, e contemporaneamente trasmette i documenti, tramite il Ministero degli affari esteri, al prefetto della provincia, dove la salma è diretta, che concede autorizzazione informandone la stessa autorità consolare, tramite il Ministero degli affari esteri, e il prefetto della provincia di frontiera attraverso cui la salma deve transitare.” Com’è noto, la funzione già assegnata al Prefetto è ora in capo al Sindaco,
in virtù del nuovo dettato del titolo quinto della Costituzione, conseguente alle modifiche introdotte dalla legge costituzionale n. 3/2001 e successive norme d’attuazione. Quale Sindaco? Quello “dove la salma è diretta”. Viene riconosciuta quindi la competenza sul cadavere al Comune di destinazione in Italia del feretro. Se ne può concludere, sommando le varie norme di cui sopra, che nel caso del cadavere rimpatriato venga chiesta la cremazione, la competenza ad autorizzarla non può che essere riconosciuta in capo al Comune di destinazione in Italia dello stesso. Analoga situazione si riscontra nel campo dell’affidamento delle urne cinerarie ai fini della conservazione. Le normative regionali hanno introdotto al riguardo discipline non univoche, sia per quanto riguarda le procedure di affidamento, sia per gli adempimenti conseguenti allo stesso affido, in relazione alle diverse
situazioni che si possono presentare. Poniamo il caso che la persona che ha in affidamento le ceneri di un congiunto decida di spostarsi da un Comune all’altro o da una Regione all’altra o addirittura all’estero. Le normative regionali spesso prevedono adempimenti riguardo all’aggiornamento dei relativi registri, quando previsti, ma in genere nulla dispongono sulla autorizzazione al trasporto dell’urna cineraria previsto dal 2° comma dell’art. 26 del D.P.R. n. 285/1990. Le norme sopra evidenziate riconducono ad una competenza territoriale del Comune su ciò che si trova sul proprio suolo. Anche nel caso delle urne cinerarie si ritiene valga il medesimo principio. Ovvero, nel momento in cui l’urna è presente nel territorio in un Comune, appare consequenziale che tutto ciò che riguarda quest’urna debba far riferimento a quel Comune, compresa quindi l’autorizzazione al trasporto di urna cineraria in altro Comune o all’estero. Per quanto riguarda il trasferimento delle urne, però, il problema reale credo sia un altro. Come si sa, il trasporto delle ceneri non è soggetto a misure precauzionali igienicosanitarie e quindi può essere eseguito con il mezzo privato. Ne consegue che il soggetto affidatario che si trasferisce e porta con sé l’urna cineraria spesso non sa che deve munirsi di una autorizzazione, quindi non se ne preoccupa. La Babele di norme regionali in materia contiene discipline varie e talvolta contrastanti in materia, tali da poter configurare l’ipotesi che un Comune possa anche non sapere se una determinata urna cineraria è detenuta nel suo territorio e, di conseguenza, se per caso viene trasferita altrove, col risultato che spesso il dettato dell’art. 26 del D.P.R. 285/90 non viene rispettato. L’avvento di una normativa chiara ed omogenea, valida per tutto il Paese, è sempre più auspicabile. Ma questa è un’altra storia.
300 EURO AI CONSOLATI PER LO JURE SANGUINIS
N
ovità su novità per un panorama normativo che stenta a trovare un assetto logico e coerente. Riteniamo che siano pochi i Paesi al mondo che possono vantare una serie così cospicua di leggi e leggine ed anche di decreti di estrema urgenza (non sempre l’urgenza è buona consigliera...) che vanno a stravolgere anche principi consolidati e fondamentali, in nome di esigenze a volte assolutamente importanti, altre un po’ meno. In questo contesto si affaccia una disposizione normativa che può rappresentare il punto di partenza per una riflessione molto significativa; ci si riferisce all’art. 5-bis del D.L. n. 66/2014, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. n. 89/2014 recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”. Tale articolo, rubricato: “Modifiche al regime di entrate riscosse per atti di competenza del Ministero degli Affari Esteri” così dispone: «Alla tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari, allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, alla Sezione I, dopo l’articolo 7 è inserito il seguente: “Art. 7-bis. - Diritti da riscuotere per il trattamento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana di persona maggiorenne: euro 300,00”». In estrema sintesi, il procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana gestito dai consolati è soggetto al pagamento di un diritto pari a 300 euro; una somma tutt’altro che irrisoria, ma adeguata se si considera la complessità e l’onerosità di tali procedimenti, sia in termini di complessità di lavorazione, sia in termini di responsabilità. Una domanda sorge, allora, spontanea: per i Comuni nulla? La risposta tecnica è rinvenibile nel fatto che oggetto della norma è l’aggiornamento della tabella dei diritti consolari; tuttavia, la sostanza conduce ad altre riflessioni e riteniamo ed auspichiamo che tale norma sia destinata ad aprire un ampio dibattito.
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di Liliana Palmieri e Tiziana Piola
In ogni caso, questa può suscitare una reazione ambivalente: da un lato il raggiungimento della consapevolezza che alcuni procedimenti amministrativi sono particolarmente complessi e gravati di responsabilità e meritano più attenzione e un adeguato corrispettivo da versare alla amministrazione che li gestisce, e questo dovrebbe valere a 360° e non solo per alcune amministrazioni; dall’altro il fatto che uno stesso tipo di procedimento, per il quale sono competenti due organi diversi, a seconda del luogo in cui è avviato (in Italia il Sindaco, all’estero il Console) di fatto abbia un trattamento economico diverso.
Probabilmente il Legislatore aveva presente la situazione di diversi Consolati che sono a volte sommersi di richieste di riconoscimento del nostro status civitatis e gli appuntamenti vengono fissati per date non vicine (di qui a 2-3 anni); il fenomeno è presente anche in Italia, pur essendo di entità più ridotta poiché il requisito previsto dalla circolare K.28.1 del 1991 perché si radichi la competenza del Sindaco, è la residenza (=dimora abituale) in Italia. A tal proposito occorre sottolineare che negli ultimi anni si è verificato il fenomeno per il quale i discendenti di cittadini italiani, non riuscendo ad ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana in tempi brevi, poiché presso i Consolati regnano liste di attesa lunghe anni, “sbarcano” in Italia per richiedere tale riconoscimento. In questo caso si elude la legge italiana, la quale, appunto, precisa che la competenza del Sindaco si configura solo nel caso in cui il cittadino straniero abbia la residenza in Italia. Ciò significa
che la condizione preliminare per la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana è l’iscrizione anagrafica, intesa nella sua accezione di “dimora abituale” e non semplicemente come “iscrizione” nel registro della popolazione residente considerata alla stregua di mera formalità propedeutica all’istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana. Facciamo il punto: la circolare n. 32 del 13 giugno 2007 del Ministero dell’Interno ha stabilito che la ricevuta della dichiarazione di presenza, che ha sostituito il “permesso di soggiorno turistico” (legge 68/2007), costituisce titolo utile ai fini dell’iscrizione anagrafica di coloro i quali intendono avviare in Italia la procedura per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis. Ad oggi, pertanto, ai fini dell’iscrizione anagrafica occorre verificare se il passaporto dell’interessato riporti eventualmente il timbro della polizia di frontiera (Paesi non Schengen) o l’interessato abbia reso la dichiarazione di presenza in Questura entro 8 giorni dall’ingresso in Italia (Paesi Schengen). Si deve tener presente che l’applicazione di detta circolare è utile al fine di snellire le procedure di regolarità del soggiorno dei cittadini extracomunitari, i quali vedrebbero pregiudicato un loro diritto nel caso in cui dovessero affrontare l’iter di rilascio di permesso di soggiorno; ciò non toglie che l’ufficiale d’anagrafe ai fini dell’iscrizione nel registro della popolazione residente deve comunque verificare la dimora abituale dell’interessato e pertanto seguire le disposizioni impartite dalla legge 24 dicembre 1954 n. 1228 e D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223. Ad oggi, invece, sussiste, la convinzione che il cittadino discendente da avo italiano possa immigrare in Italia corredato della sua valigetta piena di documenti, iscriversi in anagrafe, richiedere il riconoscimento della cittadinanza e ripartire per il proprio Paese. Non a caso spesso gli ufficiali di stato civile ricevono e-mail nelle quali il discendente chiede quanto (continua a pag. 17)
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PARLARE DI INNOVAZIONE SI PUÒ
O
rmai si può affermare che nel mondo della formazione ci sia ben poco da inventare, ma di certo sono tanti i modi di presentare un argomento nel corso di un seminario. Luca Tavani e Andrea Antognoni, nell’appuntamento formativo di fine agosto sul tema delle nuove tecnologie nei Servizi Demografici, hanno trovato una chiave nuova ed originale per farlo. Il corso ha visto una folta partecipazione di operatori, segnale che il tema è sentito: le tecnologie hanno profondamente innovato la vita quotidiana negli ultimi anni, modificando le nostre abitudini. Basta guardarsi intorno per accorgersi di come ciò sia vero: il mondo delle comunicazioni, con telefoni sempre più simili a computer tascabili, ci consente ciò che solo qualche anno fa era impensabile. Questa constante e massiccia innovazione impatta inevitabilmente sul modo di lavorare degli Uffici, demografici ma non solo ed occorre tener conto delle istanze sociali ma anche del sempre più complesso quadro di norme che regola l’utilizzo delle tecnologie da parte delle Pubbliche Amministrazioni. Durante il seminario, la docenza ha toccato gli adempimenti previsti dal Codice dell’Amministrazione digitale, affrontando poi diversi focus pratici su posta elettronica, PEC, CEC-PAC, firme elettroniche e firma digitale e del loro valore legale. Ci si è anche addentrati nel concetto di documento informatico e nella complessa attività legata alle copie tra carta e digitale. L’aspetto più apprezzato del seminario dunque è stato il taglio particolarmente pratico conferito dai relatori alla loro trattazione: i temi non sono semplici, ma poter “toccare con mano” e vedere in diretta il funzionamento delle cosiddette “nuove tecnologie” assume certamente un altro sapore. Ce lo conferma Luca Tavani: “L’innovazione tecnologica è spesso percepita, prima di tutto, come una serie di nuove incombenze e di procedure di difficile apprendimento. Il seminario ha, invece, avuto spesso momenti pratici - anche divertenti - durante i quali ci si è confrontati con i nuovi strumenti che
A cura della redazione
il progresso ci ha lasciato in dote: uno di questi, incentrato sulla lettura dei codici QR (con tecnologia simile a quella che sta alla base della decodifica dei timbri digitali), ha anche consentito ad una corsista di aggiudicarsi un buono sconto per la partecipazione al prossimo convegno nazionale di Abano Terme.” Sulla stessa lunghezza d’onda, Andrea Antognoni, che traccia un bilancio a iniziativa conclusa: “Penso che questa due giorni sia stata il culmine e la sintesi di un lavoro che Anusca sta portando avanti da anni nella divulgazione di una materia complessa quale l’innovazione tecnologica. È stato per noi emozionante vedere con quanta attenzione e, perché no?, anche passione, i colleghi abbiano vissuto il seminario, dimostrando che le norme e gli strumenti tecnologici sono ormai un aspetto imprescindibile per qualsiasi operatore della Pubblica Amministrazione. Una delle chiavi, insieme al coinvolgimento partecipativo
di tutti, è stata anche il mostrarne gli utilizzi pratici: su tutti mi piace ricordare l’intervento via Skype di Giuseppe Di Grande, non vedente ed esperto di usabilità e accessibilità, che ci ha mostrato in diretta come pagine web e documenti possono essere fruiti anche da portatori di handicap, come impone la normativa, o, al contrario, rappresentare un ostacolo insormontabile e un problema concreto per la vita delle persone.” Considerato il successo riscosso dalla prima edizione, il seminario viene riproposto nelle giornate 9 e 10 ottobre, sempre a partecipazione gratuita per gli Enti in regola con il tesseramento 2014, per consentire di approfondire il tema anche a chi, ancora in ferie, non ha potuto presenziare a fine agosto. Inoltre, è stata studiata una formula adattabile alle esigenze interne che ANUSCA propone come corso in house, per la formazione non solo del personale dei demografici, ma per tutti gli uffici dell’Ente, considerata la trasversalità del tema. Maggiori informazioni e preventivo di spesa per realizzare il corso nel proprio Comune possono essere chieste alla Segreteria ANUSCA (segreteria@anusca.it) .
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quantità di ore-lavoro notevole. Riteniamo, allora, che l’introduzione del contributo sia un percorso da fare anche per i procedimenti avviati in Italia e non solo per quelli connessi alla cittadinanza. La previsione della corresponsione di un corrispettivo da parte del cittadino che avvia un procedimento amministrativo che richiede tempi di lavorazione e gravose responsabilità consentirebbe alle Amministrazioni locali, oggi drammaticamente paralizzate da mille lacci e laccioli, di riuscire a colmare le carenze di organico che rischiano di paralizzare l’attività amministrativa e di garantire agli operatori quella formazione indispensabile per applicare correttamente le norme e dare risposte tempestive e corrette ai cittadini.
tempo occorre per “fare la pratica”, deciderà quindi di recarsi nel Comune più virtuoso. L’iter non è propriamente questo ma purtroppo la nuova legge ha ulteriormente incentivato i viaggi di andata e ritorno, visto che ora oltre alla lunga attesa presso i consolati si deve sostenere anche un costo, mentre in Italia è gratis. Inoltre c’è la questione Aire che i Comuni italiani devono gestire, a volte con numeri di pratiche veramente imponenti. Chissà se mai nessuno si è posto il problema di quale sia il peso specifico della popolazione Aire rispetto alla popolazione residente nei Comuni italiani? Una popolazione, la prima, che non entra nel calcolo delle dinamiche della popolazione, ma assorbe una
PROGETTO ANUSCA 2014-2015 NUOVI LINGUAGGI PER LE NUOVE SMART CITY ITALIANE Sviluppo digitale delle PA e delle comunicazioni ai cittadini
D
a quasi 35 anni, ANUSCA rappresenta un punto di riferimento assoluto per il settore dei SS.DD., puntando sui servizi di assistenza ai propri soci, circa 4 mila Comuni che rappresentano circa l’86% della popolazione italiana. La nostra attività è però centrata sempre più sulla formazione e la crescita professionale, la promozione delle “buone pratiche” internazionali e l’adozione di nuove tecnologie per migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e del lavoro all’interno della “macchina amministrativa”. Scenario di questo incessante processo di crescita e aggiornamento è l’Accademia, ove si sviluppano progetti sempre più avanzati, in linea con le direttive comunitarie e armonizzati con le indicazioni di ANCI e MiUR in tema di Smart City. Proprio in questo senso e con questi intenti, da anni esiste una sinergia con Gastone CRM Italia di Parma che è fornitore e partner di ANUSCA. La collaborazione tra l’Associazione e l’Azienda parmense è sempre stata volta proprio a migliorare la diffusione delle “migliori pratiche” e della comunicazione avanzata presso tutti i funzionari e dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni ed Enti Italiani. Da anni Anusca si avvale della tecnologia “Made in Italy” di Gastone CRM Italia per comunicare al meglio con i suoi Comuni e Operatori iscritti ma, per il biennio in corso, abbiamo voluto fare di più e, in un momento di grande difficoltà per il Paese e le Amministrazioni decentrate, abbiamo strutturato un Progetto volto al rilancio. I laboratori informatici della Gastone CRM Italia, a inizio 2014 hanno avviato gli stress test per l’applicazione mobile CityUser, il primo software per smartphone che, di fatto, realizza una grande rete di informazione dedicata a cittadini e turisti (gli utilizzatori delle città) su tutto il territorio nazionale. CityUser non è un’applicazione per
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ogni singolo Comune italiano, bensì un’unica “App” per tutta l’Italia. Si crea così un’unità di stile, un unico strumento di aggregazione e che allinea verso l’alto la qualità dell’informazione ai cittadini e ai turisti. ANUSCA ha concordato con Gastone CRM Italia un prezzo calmierato, simbolico, in modo da offrire l’App a tutte le Amministrazioni locali, permettendo così, anche ai Comuni piccolissimi, di usufruire di tecnologie di vertice e offrire servizi da vere “smart city” europee.
Non possiamo continuare a parlare di qualità dei servizi ai cittadini se non prendiamo coraggio e cambiamo “da dentro” la Pubblica Amministrazione. Allo stesso modo, la “QUALITÀ” non è solo un Dovere ma è anche un Diritto. Anusca vuole garantire a tutti i Comuni italiani il diritto ad accedere alle tecnologie di vertice e di vedere il proprio Comune, il proprio ente con orgoglio. L’orgoglio di essere alla pari con le migliori città europee. La struttura bolognese sta ospitando in questi giorni dei corsi di formazione gratuiti non solo per usare questo software all’avanguardia ma anche per dare un indirizzo strategico alla comunicazione degli enti, avvalendosi dei docenti della Gastone School Italia e la Gastone Academy (società del Gruppo Gastone CRM Italia), specializzate nell’alta formazione per il Marketing Non convenzionale, territoriale, relazionale e Comunicazione Pubblica. Il Progetto, chiamato “Nuovi linguaggi per le nuove Smart City italiane”, fornisce la tecnologia e le conoscenze per il rilancio informatico dei Comuni e
offre importanti opportunità alle varie PA del territorio. L’App CityUser, infatti, è perfettamente multilingue e questo consente ai Comuni Italiani dove è alta la presenza di stranieri, di comunicare a costi vicini allo zero – democraticamente – con tutti i cittadini, indistintamente, erogando informazioni, notizie, allarmi, scadenze burocratiche. Una flessibilità e semplicità d’uso che ha attirato immediatamente l’attenzione dei Comuni a vocazione culturale e turistica e che possono contare su uno strumento moderno e di livello “europeo”. Analogamente, ANUSCA – sempre in parnership con Gastone CRM Italia - proporrà a brevissimo (e in parallelo) un’iniziativa dedicata alle piattaforme CRM, ovvero di Cityzen Relationship Management per la gestione dell’URP on line, la comunicazione multicanale ai cittadini, l’organizzazione di Piani di emergenza (Protezione Civile) e tutte le integrazioni che sappiano coniugare la tecnologia con il servizio di qualità. Le piattaforme Gastone CRM sono utilizzate da molti Enti pubblici italiani (Ministeri, Regioni e Comuni) e aprono prospettive di comunicazione e relazione di altissimo livello coi cittadini. La nostra iniziativa di promuovere queste tecnologie gode anche dell’Alto Patrocinio dell’AgID - Agenda Italia Digitale, che sta accelerando sui temi e gli obiettivi dell’Agenda Digitale per gli enti pubblici. Il Progetto ANUSCA trova riscontro anche nel Mercato Elettronico on line del Consip, nella sezione “Smart City Software” e “Smart City Assestment”: due sezioni del MePA dove l’Azienda parmense è accreditata.
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Comune di Collegno: “in questi giorni di cambiamenti epocali allo Stato Civile e di mancanza di aiuto da parte di chi dovrebbe farlo penso: “Meno male che Anusca c’è” - afferma Silvia Cornetto sapere infatti di poter fare affidamento sugli altri docenti Anusca, di poterli interpellare per uno scambio di idee e di vedute mi fa stare tranquilla. Inoltre il Convegno Nazionale Anusca è per me una tappa molto importante della mia crescita professionale, ma è anche un momento fondamentale a livello umano ed emotivo. Ritrovo colleghi coi quali ho instaurato un bellissimo rapporto di amicizia, persone che non vedo da un anno ma con le quali il filo del discorso non si è mai interrotto”. Giungerà ad Abano da Collegno anche l’ Assessore ai Servizi Demografici Monica Rossi. ANUSCA da sempre caldeggia la presenza anche degli Amministratori, che al Convegno hanno la possibilità di osservare e vivere da vicino il mondo dei demografici e riportiamo con grande soddisfazione questa testimonianza. “I servizi demografici, fino a maggio di quest’anno,
erano per me un mondo sconosciuto – ci racconta l’Assessore Rossi - sapevo unicamente che rilasciavano certificati. Quanto mi sono dovuta ricredere: è un universo a sé da tutti gli altri servizi comunali ed è un universo popolato da persone preparate professionalmente e motivate. E la passione che mettono nel loro lavoro sono convinta che sia l’appartenenza ad Anusca a fornirla. È anche per questo motivo che ho accettato al volo la proposta di partecipare al Convegno Nazionale ad Abano Terme. So che è un convegno rivolto soprattutto ai funzionari dei servizi demografici ma sono convinta che anche per me sarà utile”. L’assessore si è poi concentrata sui temi che vorrebbe emergessero dal Convegno “le novità sull’abusivismo, i divorzi allo stato civile e tanto altro. Queste infatti sono nuove competenze che inevitabilmente coinvolgono anche la sfera politica della Giunta di cui faccio parte”. Ricordiamo ai soci e sostenitori che il futuro dei Servizi Demografici passerà da Abano Terme: Anusca vi aspetta dal 24 al 28 novembre prossimo presso l’Alexander Palace Hotel, le iscrizioni sono aperte.
I CORSI DELLA TERZA DECADE D’OTTOBRE 23 ottobre 2014: RIETI – 6° Convegno Regionale del Lazio - “L’Anagrafe e le sue criticità; Stato Civile in evoluzione: le novità” 24 ottobre 2014: MARINO (RM) – “Le criticità del trasferimento di residenza in tempo reale e le occupazioni abusive di immobili” - Pomeriggio di studio Partecipazione GRATUITA per Enti e Soci iscritti ANUSCA anno 2014 24 ottobre 2014: BAGNATICA (BG) – “La trascrizione nei registri di Stato Civile e la ricezione di documenti dall’estero, necessari agli operatori dei Servizi Demografici per il corretto svolgimento delle proprie competenze” - Pomeriggio di studio 28 ottobre 2014: BORGOFRANCO SUL PO (MN) – “Filiazione e Cittadinanza: come fare dopo le recenti normative” Pomeriggio di studio - Partecipazione GRATUITA per gli Enti iscritti ANUSCA anno 2014 29 ottobre 2014: TROFARELLO (TO) – 7° Convegno Regionale del Piemonte – “L’Anagrafe e le sue criticità; Stato Civile in evoluzione: le novità”
LA PAGINA DEI QUESITI RISOLTI A cura di Agostino Pasquini
1) NUMERAZIONE CIVICA: Obblighi dei proprietari di casa relativi alla numerazione civica interna Operazioni comunali di rilevazione e assegnazione della numerazione. Questo Comune sta procedendo alla rilevazione di tutta la numerazione interna dei fabbricati sul territorio comunale. Si chiede di comunicare la corretta procedura da seguire, allorché ogni alloggio abbia assegnato il relativo interno, comprese le informative alla popolazione, oppure se occorre preventivamente dare informazione individuale o tramite avviso da pubblicare all’Albo pretorio on-line. Si chiede se possibile di inviare anche la modulistica relativa. Rispondono l’Esperto ANUSCA Claudio Pagano
Nella situazione descritta si dovrà procedere alla fissazione dei costi da addebitare ai proprietari dei fabbricati, laddove il numero civico interno sia carente e vi si provveda d’ufficio, in conformità alle vigenti disposizioni in materia, contenute nel vigente Regolamento Anagrafico della Popolazione Residente (D.P.R. n. 223/1989). Tale procedimento può essere definito con una deliberazione della Giunta comunale o con un provvedimento dirigenziale. Per informare la popolazione appare più opportuno procedere con un comunicato diffuso attraverso appositi avvisi da pubblicare all’Albo pretorio, sul sito istituzionale ed affiggere in altri luoghi pubblici. Allo scopo, di seguito, si trascrive uno schema di detta comunicazione che potrà essere opportunamente
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integrata secondo le valutazioni di codesto Comune: CITTÀ DI ______________________ PROVINCIA DI __________________ SERVIZIO _____________________ PROT. N. ______________________ DATA ________________________ AVVISO PUBBLICO INSTALLAZIONE NUMERI CIVICI INTERNI VISTO l’art. 42 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, che estende l’obbligo della numerazione civica, mediante l’installazione di una targhetta numerica, alle scale, agli appartamenti (occupati o meno) ed a tutti gli altri ambienti con ingresso indipendente (uffici, laboratori, ecc.) situati all’interno di un unico fabbricato con unico ingresso esterno; TENUTO conto che l’art. 43 del citato D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, indica nei proprietari dei fabbricati i soggetti sui quali grava l’obbligo di apporre le targhette con i numeri civici interni, secondo i criteri determinati dal Comune; PRESO ATTO che non tutti i cittadini hanno provveduto all’installazione dei numeri civici interni ed in considerazione sia dell’obbligatorietà dell’adempimento sia dei solleciti pervenuti dai vari enti ed organismi pubblici; ATTESO che il Comune sta procedendo ad una verifica straordinaria della numerazione civica ed all’apposizione, laddove mancanti, dei numeri civici interni; VISTO l’art. 107 del D.L.gs.vo n. 267/2000; RICHIAMATA la deliberazione di G.C./ Determinazione Dirigenziale N. ____ del _____ che, tra l’altro, prevede il recupero di Euro _______ per l’apposizione d’ufficio di ogni numero interno mancante; SI COMUNICA che il Comune con personale incaricato, sta provvedendo all’installazione dei numeri civici interni laddove mancanti verso una spesa pari ad Euro _______ per ogni numero. Per i cittadini che avessero già provveduto all’installazione dei citati numeri civici
interni, si ricorda che occorre darne idonea comunicazione all’Ufficio Anagrafe (pec ________ fax ______) IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IL SINDACO 2) STATO CIVILE: Persona già coniugata e nuovo matrimonio concordatario - Irrilevanza ai fini civili. Un cittadino italiano ha contratto matrimonio civile in questo Comune il 16/12/1989. Ha ottenuto con Sentenza del Tribunale Ordinario in data 04/12/2012, annotata nell’atto di matrimonio in data 21/11/2013, lo scioglimento del proprio matrimonio. Può contrarre lo stesso matrimonio concordatario con una persona di stato nubile? Risponde l’Esperto ANUSCA Renzo Calvigioni
A seguito dello scioglimento del matrimonio, il cittadino ha riacquistato la libertà di stato, lo stato civile libero, richiesto dall’art. 86 c.c. quale condizione necessaria ed indispensabile per poter contrarre nuovo matrimonio. Pertanto, non sussistendo alcun impedimento al riguardo, il cittadino potrà sicuramente contrarre nuovo matrimonio, a prescindere dal rito di celebrazione scelto e tale matrimonio sarà sicuramente valido ed efficace per il nostro ordinamento. Ovviamente non compete all’ufficiale di stato civile alcuna valutazione sull’ammissione al rito da parte della Chiesa Cattolica di una persona già coniugata; non ci è dato sapere se sussistono ragioni canonicamente valide.
Pag. 21 Comuni in vetrina
MIRA: LA QUIETE DELLA LAGUNA, IL FASCINO DELLE VILLE, LE TENTAZIONI DELLA GASTRONOMIA
A
metà strada tra Padova e Venezia, il Comune di Mira è l’area di passaggio dalla terraferma ai canali e alle barene della laguna, tanto che il Naviglio Brenta che ne solca il territorio è definito la prosecuzione del Canal Grande in terraferma, su cui un tempo viaggiavano i nobili veneziani che si recavano in vacanza nelle loro splendide dimore di campagna e ora scivolano lenti il Burchiello e le altre imbarcazioni che offrono al turista l’emozione di un paesaggio unico. Mira è collocata nella Riviera del Brenta, un territorio che è cresciuto vorticosamente, ma che ha saputo anche mantenere intatto il patrimonio di ville, dimore di campagna e parchi secolari che i veneziani edificarono tra il 1500 e il 1700. Famose in particolare la palladiana Villa Foscari “la Malcontenta”, nell’omonima frazione, Villa Widmann Foscari, Villa Valier e la Barchessa di Villa Valmarana a Mira Porte, Villa Contarini dei Leoni, Barchessa Alessandri e Villa Venier a Mira Taglio. Molte di queste sono visitabili e tra maggio e ottobre la Pro Loco organizza mensilmente un circuito di visita (“Di Villa in Villa”) che ne coinvolge quattro, con possibilità di spostarsi tra l’una e l’altra in gondola, in carrozza o in bicicletta, degustando di volta in volta le primizie del territorio o assistendo a brevi rappresentazioni sceniche. Per chi all’arte e alla storia preferisce la natura, Mira offre gli spazi solitari e silenziosi della barena, un ambiente
di Sauro Dal Fiume
fatto di piccoli isolotti semisommersi, collegati da canali, in cui muoversi con piccole imbarcazioni a fondo piatto. La zona di Mira fu intensamente coltivata in età romana e fu compresa nel graticolato. Un vero e proprio centro abitato nasce però solo nel medioevo come porto fluviale per i barcaioli che collegavano Venezia alla Riviera del Brenta. Nel 1866 Mira è annessa all’Italia e l’anno successivo i Comuni di Mira, Oriago e Gambarare si fondono in solo Comune che adotta il nome “Mira”, da qui lo stemma comunale con le tre corone, simbolo dei tre Comuni originari. La superficie è di quasi 100 kmq, sulla quale abita e vive una popolazione residente di 38.814 cittadini (alla data del 31/07/2014). Tante le occasioni e gli eventi nel corso dell’anno: a marzo “I fiumi del vino”, mostra mercato dei vini prodotti lungo i principali fiumi italiani ed europei; la prima domenica di aprile “Oriago in fiore”, a maggio la Mostra dell’Asparago Bianco di Giare, a luglio “Mira On Air” festival di musica indipendente, la seconda domenica di settembre “Riviera Fiorita”, corteo acqueo che si snoda lungo il Naviglio da Stra a Malcontenta per rievocare l’incontro tra il Doge di Venezia e Enrico III re di Francia, con decine di imbarcazioni, tra cui quelle della Regata Storica, e tantissimi figuranti in costumi d’epoca; sempre a settembre la Festa delle eccellenze artigiane e a dicembre, con la Festa del patrono S. Nicolò, i Mercatini di Natale a Mira e Piazza Vecchia. Ma per tutto l’anno sono tantissime le proposte (mostre
d’arte, concerti e rassegne teatrali) che vengono realizzate nel polo culturale di Villa dei Leoni. Per chi sceglierà una visita a Mira, infine, non possiamo non raccomandare una sosta in uno dei tanti suoi famosi ristoranti di pesce: sarà una degna conclusione che… inviterà a ritornare. “Il Comune di Mira - spiega la Responsabile dei Servizi Demografici e Sportello Unico dei Servizi al cittadino, dr.ssa Gioia Boscolo Caporale - è da anni socio ANUSCA e provvede all’iscrizione anche dei suoi operatori come Soci individuali in quanto riconosce l’importanza, per gli ufficiali d’anagrafe e di stato civile, del supporto tecnico-professionale dell’Associazione. Dal 2014 il Comune aderisce alla quota “D” per la necessità di usufruire di momenti di formazione su tematiche di attualità concreta che sempre più coinvolgono gli addetti ai Servizi Demografici. Ricordo infine con piacere come il Comune di Mira, grazie alla preziosa collaborazione degli esperti ANUSCA, abbia potuto sperimentare, per primo in Italia nel 2004 e 2005, il progetto dei corsi prematrimoniali laici”. Per avere altre informazioni su Mira, è consigliato collegarsi a: www.comune.mira.ve.it La redazione ringrazia la dr.ssa Gioia Boscolo Caporale ed il dr. Silvio Zenatto dell’Ufficio Stampa del Comune per la disponibilità e la cortese collaborazione.
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CONSENTE DI ANALIZZARE E DI VALUTARE L'ORIGINALITÀ DI QUALUNQUE DOCUMENTO:
• PASSAPORTO • CARTA DI CIRCOLAZIONE • DOCUMENTAZIONE • CARTA PER • CARTA DI IDENTITÀ • CERTIFICATO DI PROPRIETÀ ASSICURATIVA CRONOTACHIGRAFO • PATENTE GUIDA DEI VEICOLI • CARTA DI QUALIFICAZIONE • PERMESSI PER INVALIDI • PERMESSO INTERNAZIONALE • PERMESSO DI SOGGIORNO DEL CONDUCENTE • PERMESSI ZTL • ogni altro documento realizzato su carta di sicurezza e/o dotato di sistemi di sicurezza antifalsificazione
2. LA GUIDA PRATICA L’identificazione dei cittadini comunitari e stranieri I documenti di identificazione per il rilascio dell'attestazione di regolarità del soggiorno ai cittadini UE e stranieri, ai fini di Polizia, dell'iscrizione anagrafica e dell'identificazione personale. La guida consente di eseguire, in modo pratico e sicuro il controllo di polizia dei cittadini stranieri e comunitari e dei loro documenti identificativi e di viaggio, passaporto e titoli di soggiorno, al fine di consentirne l’esatta identificazione, verificando la legittimità della loro presenza e permanenza in Italia. Concepita e realizzata pensando essenzialmente all’utilizzo pratico è una sorta di vademecum necessario per il controllo e l’identificazione del CITTADINO straniero e comunitario, rivolto a chi, su strada, deve eseguire questo tipo di verifiche. Gli autori hanno sintetizzato una materia complessa, articolata ed in continua evoluzione, comprimendo ogni argomento all’interno di pratiche schede che rispondono all’esigenza primaria di ogni operatore di sapere sempre “COSA FARE – COME FARE”. In particolare per ogni Stato estero descrive: Guida pratica con Cd-Rom • il repertorio dei documenti identificativi e di viaggio dello straniero con riproduzione dei - a cura di R. Chianca e G. Fazzolari documenti a colori • i documenti identificativi e di viaggio • le norme che regolano l'ingresso - pag n. 224 - stampa a colori - cod. N0706INF e la permanenza • i permessi di breve e lungo periodo • la residenza • le modalità di controllo dei documenti identificativi Il Cd-Rom allegato contiene: Servizio clienti • la normativa nazionale e internazionale di riferimento tel 0541 628222 • fax 0541 621903 • le circolari ministeriali • la prassi e la giurisprudenza in materia. clienti.modulgrafica@maggioli.it www.maggioli.it
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