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Anno XXX, n. 10 • Ottobre 2016 Copia € 3,50 (stampato da Maggioli Editore - Santarcangelo RN) • Sped. in abb. post. AP 45% art.2 comma 20/b Legge 662/96 - DCI Umbria - Reg. Trib. BO n.5270 il 10/06/1985

Il futuro dei Servizi Demografici: il Logo per raccontare...

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gni convegno nazionale é destinato a scrivere una pagina della storia di ANUSCA. Oltre a rappresentare l'evento associativo piú importante dell'anno, costituisce anche l'occasione formativa piú rilevante. E come potrebbe non esserlo? Si approfondiscono le novitá normative intervenute nel corso dell'anno, ma si getta uno sguardo anche a quelle che verranno, si ha

la possibilitá di ascoltare le voci istituzionali, docenti universitari, esperti della materia demografica. Ci si incontra e confronta con colleghi di tutto il Paese. Ogni Convegno é una pagina da scrivere tutti insieme, destinata a rimanere viva, anche tornati al lavoro di tutti i giorni. A questa pagina occorre dare un titolo. (Continua a Pag. 2)


Notiziario A.N.U.S.C.A. (Continua da Pag. 1) Quello scelto per l’edizione numero trentasei é particolarmente efficace per descrivere il momento storico: un momento in cui il Legislatore ha posto gli operatori demografici al centro di un complesso sistema di riforma nel segno della semplificazione amministrativa. Una riforma che, nelle intenzioni, é destinata ad una modifica dell’ intero Paese, partendo da quei servizi che non solo rappresentano la porta del Comune, ma sono anche essenziali per il corretto dispiegamento del vivere civile. Per sottolineare questo importante messaggio, quest’anno, ANUSCA ha deciso di sostituire le forme grafiche astratte degli anni precedenti, con un logo che sia anch’esso evocativo e portatore di un messaggio. Al centro dell’immagine, il mondo, un mondo globalizzato, per via di migrazioni sempre piú frequenti, che si riverberano anche sulle organizzazioni e le normazioni statali per rispondere alle ricadute della

libera circolazione di atti e cittadini, ma anche un mondo piú globale per l’avvento di tecnologie che pongono in comunicazione realtá anche lontanissime in una frazione di secondo, consentendo lo scambio di informazioni in tempi e con una facilitá una volta impensabili. Le mani, prese in prestito dal genio di Michelangelo, indicano la centralitá di questa dimensione che é anche la direzione su cui proseguire, con l’aiuto della tecnologia e della digitalizzazione, che fanno da sfondo. Non manca neppure in primo piano un riferimento, tramite il Tricolore, al sistema Italia citato nel titolo del Convegno nazionale. Se intendiamo come sistema “un insieme organico di elementi funzionalmente unitari” é facile comprendere come occorra sempre piú considerare il nostro Paese come un complesso strutturato di cui la Pubblica Amministrazione sia cuore e motore, operando su principi di trasparenza, buon andamento ed efficienza. La semplificazione é la chiave di volta di questo momento di riforme, di cui la nuova Anagrafe nazionale é destinata ad essere trave portante.

XXXVI Convegno Nazionale ANUSCA: la circolare del Ministero dell'Interno 2

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a Direzione Centrale dei Servizi Demografici ha diramato la circolare (17/2016), che riportiamo nella pagina accanto, con cui si dà notizia delle date del XXXVI Convegno Nazionale, che si svolgerà ad Abano Terme dal 12 al 16 dicembre prossimi, poiché il referendum costituzionale ha reso necessario un rinvio rispetto a quelle originariamente previste.

La circolare, a firma del nuovo Direttore Centrale dei Servizi Demografici, Prefetto Paolo D’Attilio, rivolge esplicito invito ai Prefetti a richiamare l'attenzione dei Sindaci sull'importanza dell'incontro, affinchè favoriscano la partecipazione dei propri funzionari.

Inoltre, in questi giorni il Convegno Nazionale ANUSCA ha ricevuto i seguenti Patrocini: • Ministro dell’Interno, On. Angelino Alfano • Ministro della Giustizia, On. Andrea Orlando • Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, On. Marianna Madia Il Convegno ANUSCA ha ricevuto inoltre le seguenti adesioni al Comitato d'Onore: • Presidente del Senato, Sen. Pietro Grasso • Ministro dell'Interno, On. Angelino Alfano

Le lettere di Patrocinio e dell'adesione al Comitato d'Onore al XXXVI Convegno Nazionale ANUSCA del Presidente del Sentato Pietro Grasso, dell'On. Angelino Alfano, dell'On. Andrea Orlando e dell'On. Marianna Madia.

Per partecipare al XXXVI Convegno Nazionale, compila la scheda di iscrizione che trovi a pagina 22.

Per maggiori info collegati al nostro sito: www.anusca.it e segui l'evento su Facebook Numero 10 . Ottobre 2016




Notiziario A.N.U.S.C.A.

Matrimonio on line: Le novità... (1°parte)

di Marco Mellone – Avvocato internazionalista Pubblichiamo la prima parte di un interessante articolo tecnico a cura dell’avvocato internazionalista Marco Mellone relativo ad una sentenza della Corte di Cassazione in materia matrimoniale e applicazione del diritto internazionale privato, in particolare dell’articolo 28 della legge 218/95. Nel prossimo numero verrà pubblicata la seconda e ultima parte dell’articolo con l’illustrazione delle ragioni che hanno portato alla decisione della Suprema Corte.

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a Corte di Cassazione ha recentemente emesso una sentenza (la n. 15343/2016) destinata ad avere un impatto rilevante sull’ordinamento italiano e, nello specifico, sull’attività dell’ufficiale di stato civile. La decisione della Suprema Corte italiana che qui si commenta, infatti, ha stabilito la legittimità, ai fini della trascrivibilità nei registri di stato civile italiani, di un vincolo matrimoniale formato in virtù di una legge straniera da una cittadina italiana e da un cittadino straniero, i quali hanno prestato il loro consenso matrimoniale a distanza (anche) attraverso l’utilizzo dei mezzi tecnologici di comunicazione. In estrema sintesi, la fattispecie è la seguente. Una cittadina italiana, residente in Italia, ha contratto matrimonio secondo il diritto pakistano con un cittadino pakistano, residente in Pakistan. Il diritto pakistano (più precisamente, la Muslim Foreign Family Law Ordinance del 1961, così come interpretata dalla giurisprudenza locale) ammette la possibilità che il consenso matrimoniale possa essere prestato tra parti distanti (matrimonio inter absentes), ma pur sempre personalmente (e, quindi, in assenza di una procura ad matrimonium). Più precisamente, nel caso di specie, la formazione del

5 vincolo matrimoniale avveniva attraverso la seguente sequenza procedimentale: la nubenda italiana, con dichiarazione scritta (poi trasmessa alla competente Autorità pakistana), autenticata da notaio italiano, ed alla presenza di due testimoni, esprimeva la sua volontà di contrarre matrimonio con il nubendo pakistano. Successivamente, sempre la nubenda italiana sottoscriveva per corrispondenza, unitamente a due testimoni, l’atto-contratto di matrimonio che veniva a sua volta controfirmato dal cittadino pakistano e dai suoi testimoni. Il giorno della celebrazione la cittadina italiana confermava, sempre alla presenza dei suoi testimoni, la sua volontà di contrarre matrimonio attraverso una dichiarazione orale resa per videochiamata al nubendo pakistano ed all’ufficiale celebrante in Pakistan. L’atto di matrimonio così formato (si ripete, in base al diritto pakistano) veniva trascritto nei registri di stato civile pakistani. Tuttavia, la trascrizione di siffatto atto di matrimonio pakistano nei registri di stato civile italiani veniva negata dal Comune di residenza della cittadina italiana, per contrarietà all’ordine pubblico internazionale (art. 18 D.P.R. n. 396/2000). Più precisamente, il Comune italiano opponeva alla cittadina italiana, dietro apposito parere del Ministero dell’Interno, Numero 10 . Ottobre 2016


Notiziario A.N.U.S.C.A. che la suddetta modalità di scambio del consenso coniugale contrastava con il principio fondamentale dell’ordinamento italiano in virtù del quale i nubendi devono essere contestualmente presenti innanzi a colui che officia il matrimonio al fine di esprimere in maniera libera la volontà di sposarsi. Ne nasceva una lunga e complessa vicenda giudiziaria (ai sensi degli artt. 95 e ss. del D.P.R. n. 396/2000), terminata per l’appunto con la decisione della Corte di Cassazione in esame. Vale la pena riassumerne le tappe fondamentali.

essendo stato invece pienamente rispettato il principio di ordine pubblico internazionale rappresentato dalla prestazione di un libero, genuino ed incondizionato consenso alla formazione del vincolo matrimoniale.

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La decisione del Tribunale civile di Bologna era oggetto di gravame da parte del Ministero dell’Interno innanzi alla Corte di Appello di Bologna, la quale con la decisione del 20.06.2014 (inedita) confermava integralmente il dictum del Tribunale di Bologna, aggiungendo che, non solo il matrimonio doveva considerarsi valido e trascrivibile nell’ordinamento italiano, non essendo lo stesso contrario ad alcun principio fondamentale d e l l ’o r d i n a m e n t o italiano, ma che la stessa decisione amministrativa di non riconoscere quel matrimoniale Per visualizzare il Notiziario Completo richiedi l'accesso ai Notiziarivincolo Online si frapponeva alla tutela del matrimonio mandando la richiesta all'indirizzo come istituto su cui si ruota l’intero ufficiostampa@anusca.it modello familiare e sociale italiano ai sensi dell’articolo 29 della Costituzione (quest’ultimo sì, principio irrinunciabile Servizio Gratuito per tutti i Comuni Associati ad ANUSCA. del nostro ordinamento). La cittadina italiana impugnava tale decisione innanzi al Tribunale civile di Bologna, il quale con il decreto In questo modo, l’ordine di trascrizione emesso dal del 13.01.2014 accoglieva la domanda ed ordinava la Tribunale di Bologna diventava efficace oltreché trascrizione del matrimonio nei registri di stato civile. Da definitivo, in quanto non più impugnabile attraverso gli un lato, infatti, il Tribunale, riteneva, ai sensi dell’art. 28 ordinari mezzi di impugnazione. della L. n. 218/1995, l’atto matrimoniale conforme, in Dunque, l’ufficiale di stato civile, essendone obbligato, quanto alla forma, alla lex loci celebrationis (che, nel caso adempiva all’ordine proferito e trascriveva nei registri di di specie, coincideva anche con la legge nazionale di uno stato civile italiani l’atto di matrimonio. dei nubendi), ovverosia al diritto pakistano. Ciononostante, il Ministero dell’Interno impugnava Il Tribunale fondava questa parte della sua decisione su nuovamente la decisione innanzi alla Corte di Cassazione uno specifico studio – normativo e giurisprudenziale con ricorso straordinario ai sensi dell’articolo 111, comma – relativo all’istituto del matrimonio inter absentes nel settimo della Costituzione. diritto musulmano di famiglia e, più precisamente, La Suprema Corte, tuttavia, con la sentenza n. nell’ordinamento pakistano. 15343/2016, dichiarava definitivamente trascrivibile Dall’altro, il Tribunale stabiliva, ai sensi del richiamato l’atto di matrimonio, confermando integralmente la articolo 18 D.P.R. n. 396/2000 (e, più in generale, alla legittimità delle decisioni di primo e secondo grado. luce dell’articolo 16 della L. n. 218/1995), che la forma La ricostruzione appena operata in realtà non termina di prestazione del consenso matrimoniale prevista dal con lamaggiori suddetta sentenza dellawww.anusca.it Corte di Cassazione, ma diritto pakistano, ed applicata nel caso concreto, non Per info: deve dar conto di un altro (e non meno interessante) violasse alcun principio fondamentale dell’ordinamento ramo della vicenda giudiziaria. italiano (non essendo considerato tale la contestuale Ed invero, parallelamente al giudizio relativo alla presenza dei nubendi al momento del matrimonio),

del Notiziario ANUSCA n. 10 - Ottobre 2016.

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Notiziario A.N.U.S.C.A. trascrivibilità del matrimonio nei registri di stato civile italiani, la cittadina italiana aveva chiesto al Consolato italiano in Pakistan il ricongiungimento familiare in favore del marito pakistano.

sede di gravame del giudizio sulla trascrivibilità dell’atto di matrimonio, affermando, quindi, la validità di quel matrimonio anche ai fini del diritto al ricongiungimento familiare e, più precisamente, ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 296/1998.

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Sul punto, occorre sottolineare che la trascrizione di Conseguentemente, il marito pakistano faceva un matrimonio contratto all’estero nei registri italiani regolarmente ingresso sul territorio italiano per di stato civile è solo uno degli effetti giuridici (per ricongiungersi alla moglie italiana, in attesa di ricevere l’appunto, la pubblicità dell’evento di stato civile e anche il definitivo pronunciamento della Corte la sua conseguente opponibilità a terzi) che derivano di Cassazione (arrivato, in effetti, con la sentenza dal matrimonio medesimo, il quale, per l’appunto, è anche titolo per chiedere il ricongiungimento familiare n. 15343/2016) relativamente al giudizio sulla (il che, data la sfera sentimentale su cui ruota il vincolo trascrivibilità del matrimonio. matrimoniale, rappresenta spesso l’interesse principale del Terminata (finalmente) la ricostruzione della vicenda coniuge richiedente: tali effetti giuridici, peraltro, sono giudiziaria, si può procedere ad una riflessione sull’impatto invocabili autonomamente e parallelamente, non essendo giuridico della stessa nell’ordinamento italiano e, più in l’uno pregiudiziale all’altro). particolare, sul lavoro dell’ufficiale di stato civile. Tuttavia, la richiesta di ricongiungimento familiare Non vi è un dubbio che la conferma da parte della nostra (avanzata dalla cittadina italiana) era stata anch’essa Corte di legittimità della validità di un matrimonio respinta dall’Autorità Consolare italiana sulla base della Per visualizzare il Notiziario Completo richiedi l'accesso ai Notiziari Online contratto nelle forme poc’anzi descritte può costituire medesima motivazione offerta dal Comune italiano in un precedente giurisprudenziale che apre le porte a occasione del diniego di trascrizione nei registri di stato mandando la richiesta all'indirizzo nuovi ed inesplorati (soprattutto nel campo del diritto di civile (ed invero, entrambe le decisioni amministrative famiglia) scenari giuridici. Tuttavia, al fine di apprezzare poggiavano sul medesimo parere reso dalufficiostampa@anusca.it Ministero con maggiore precisione l’impatto della decisione della dell’Interno che riteneva contraria all’ordine pubblico Corte di Cassazione, è utile soffermarsi con maggiore internazionale quella modalità di conclusione del vincolo dettaglio sugli aspetti giuridici che hanno determinato il matrimoniale). convincimento dei Giudici di legittimità (e prima ancora L’iter giudiziale che si sviluppava a seguito di questa di quelli di merito). (ulteriore) decisione amministrativa negativa si concludeva Per fare ciò, occorre giocoforza ripercorrere brevemente con la sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 1866 Servizio Gratuito per tutti i Comuni Associati ad ANUSCA. l’iter logico giuridico applicabile (sia da un ufficiale di stato del 10 novembre 2015 (anch’essa inedita), non impugnata civile sia da un qualsiasi altro interprete giuridico) qualora e, quindi, passata in giudicato, con la quale i Giudici occorra vagliare la validità giuridica nel nostro ordinamento felsinei pervenivano alle medesime conclusioni alle quali Per info: www.anusca.it di un maggiori atto formato all’estero. (fine prima parte) era pervenuta la stessa Corte di Appello di Bologna in

del Notiziario ANUSCA n. 10 - Ottobre 2016.

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"Verdi" o "Rossi"? La scelta del cognome nella coppia dell’unione civile di Tiziana Piola - Responsabile SS. DD. Comune di Savona

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a legge 20 maggio 2016, n. 76 "Regolamentazione un vero e proprio cambiamento di cognome: si appone delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e un’annotazione modificativa a margine dell’atto di disciplina delle convivenze", ha introdotto al comma 10 nascita della parte che ha assunto il nuovo cognome, una rivoluzionaria novità nella coppia: l’assunzione di un determinandone una nuova identità. nuovo cognome. Il Legislatore ha effettuato una scelta, Dal tenore del comma 10 articolo 1 della legge n. 76/2016 che non trova corrispondenza in nessuna altra norma del si evincono due possibilità per le parti che si vogliono nostro ordinamento: in Italia a seguito del matrimonio la unire civilmente: coppia non assume un cognome di famiglia, come invece • Si può assumere un solo cognome nella coppia, è disciplinato da ordinamenti di altri Stati. Ad oggi, il scegliendolo fra quelli posseduti dalle parti. codice civile italiano stabilisce all’articolo 143 bis: “La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito • Si può decidere di aggiungere al cognome posseduto e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a dalla parte un cognome comune, scelto tra quelli nuove nozze” Si tratta di un automatismo normativo, posseduti nella coppia. La parte può decidere di anteporre che peraltro non trova applicazione pratica, retaggio o posporre tale cognome. di una culturaPer patriarcale, sul ilquale il Legislatore visualizzare Notiziario Completo richiedi l'accesso ai Notiziari Online Esempi pratici: le parti si chiamano, una Rossi e l’altra non e’ mai intervenuto per modificarlo, nemmeno in Verdi. mandando la richiesta all'indirizzo occasione della riforma del diritto di famiglia. a) le parti possono dichiarare di scegliere un cognome La Corte di Cassazione in una sentenza del 13 luglio 1961 ufficiostampa@anusca.it comune per entrambi: "Rossi": ciò sta a significare che, ha affermato: l’art. 143 bis del codice civile va interpretato per chi possedeva già il cognome Rossi, non cambia nel senso che la moglie ha il diritto, non l’obbligo, di nulla, mentre colui che si chiamava Verdi, può decidere aggiungere il cognome del marito al proprio. Ancora di sostituire il suo cognome Verdi con il cognome Rossi. secondo il Consiglio di Stato nel parere n. 1746/97 del b) le parti hanno scelto il cognome comune "Rossi": una 10 dicembre 1997, “ai fini dell’ identificazione della parte continuerà a chiamarsi Rossi, l’altra parte potrà persona vale esclusivamente il cognome da nubile”. scegliere di chiamarsi Rossi Verdi oppure Verdi Rossi. Neppure nel disegno diServizio legge, che è stato avanzato Gratuito per tuttiini Comuni Associati ad ANUSCA. Sempre la parte che subirà il cognome, vedrà modificata Italia sulla modifica dell’attribuzione del cognome ai la sua identità nell’atto di nascita. figli, si fa cenno al “cognome di famiglia”.

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Nella nuova legge sulle unioni civili, invece, in questa fase transitoria in attesa delle modifiche al regolamento di stato civile, il comma 10 è stato interpretato come

Tale scelta deve essere effettuata di fronte all’ufficiale di stato civile e dal tenore delle formule in due momenti diversi.

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Notiziario A.N.U.S.C.A. padre o della madre (nel caso di donna che ha riconosciuto 1) Le parti possono decidere di assumere il “cognome da sola il proprio figlio). di famiglia” durante la costituzione dell’unione civile (vedere formula n. 4) E’ appena il caso di ricordare che a garanzia del diritto di mantenimento dell’identità, occorre avvisare l’altro Ciò sta a significare che le parti possono decidere di genitore, che svolge il ruolo di tutore, esercitando possedere un cognome comune, ma la parte che non la propria responsabilità genitoriale insieme all’ex aveva tale cognome può, sempre nella stessa sede, compagno/a. Tuttavia questo genitore non potrà opporsi decidere di anteporre o posporre il cognome scelto, oltre al mutamento del cognome del proprio figlio di fronte a sostituirlo completamente. all’ufficiale di stato civile, ma potrà recarsi esclusivamente 2) Le parti possono decidere di assumere il “cognome di dal Giudice, il quale valuterà l’interesse del minore famiglia” dopo aver costituito l’unione civile: né la legge, ascoltando i genitori ed eventualmente anche il minore né il DPCM dà un termine a questa scelta. Quindi le parti se ha più di 12 anni. potrebbero cambiare il proprio cognome anche molto Per quanto riguarda il maggiorenne, rammentiamo tempo dopo la costituzione dell’unione, l’importante è l’articolo 33 del DPR 396/2000: ciò sta a significare che che il mutamento avvenga durante la durata dell’unione. anche il maggiorenne subisce il cambiamento, ma ha la Il Ministero dell’Interno prevede una formula specifica, facoltà entro un anno dal giorno in cui ne è venuto a la numero 6, da iscrivere sempre nel registro provvisorio conoscenza, di dichiarare di voler mantenere il cognome delle unioni civili. La norma, inoltre, non indica quale portato precedentemente. sia l’ufficiale di stato civile competente a ricevere la Il maggiorenne puòaimantenere cognome precedente, dichiarazione. Quindi si suppone qualunque ufficiale di Per visualizzare il Notiziario Completo richiedi l'accesso NotiziariilOnline mediante dichiarazione resa di fronte all’ufficiale di stato stato civile, anche se per comodità le parti sceglieranno civileall'indirizzo con formula 114 quater del DM 5 aprile 2002, che l’ufficiale di stato civile del comune di mandando loro residenza.la richiesta dovrà essere annotata sul suo atto di nascita con formula Tale scelta dichiarata nella costituzione dell’unione civile 160 bis del DM 5 aprile 2002. oppure a seguito dell’unione civile, si configura come ufficiostampa@anusca.it L’assunzione del nuovo cognome per la coppia un vero e proprio cambiamento di cognome con le dell’unione civile, ha un termine: “per la durata conseguenze giuridiche che ne derivano. dell’unione civile...”. Dall’art 49 lettera p) del DPR 396/2000 discendono due La legge prevede un automatismo esplicito, la decisione aspetti operativi: non dura per sempre: le parti torneranno al proprio • il cambiamento di cognome deve essere annotato cognome a seguito dello scioglimento dell’unione sull’atto di nascita della parte, al fineGratuito del suo cambiamento Servizio per tutti i Comuni Associati ad ANUSCA. che potrà avvenire per morte o per scioglimento di identità; giurisdizionale o amministrativo. • anche i figli, che derivano il cognome dal genitore che Ai figli che derivano il cognome dal genitore, che lo lo ha modificato, automaticamente cambiano il loro modifica nuovamente, verrà attribuito il “vecchio cognome. cognome”: insomma un “pasticcio” burocratico che ha Per quanto riguarda il primo punto, allo stato attuale notevoli conseguenze sia sul piano morale, materiale che se non viene modificato il regolamento di stato civile, giuridico. Un articolo di legge apparentemente innocuo, occorrerà apporre sull’atto di nascita della parte ma che nei fatti è un totale cambio di identità. un’annotazione, come previsto dalla nuova formula 17 A questo punto, una volta deciso il cambiamento del novità cognome, occorre procedere alle variazioni sugli atti di stato civile. 2016!che Il secondo aspetto operativo che incide ulteriormente, da oggi an agrafici riguarda il cambiamento del cognome ai figli. Se il per casi an genitore cambia il cognome, il cognome viene cambiato UN ESPERTO ANUSCA TI ACCOMPAGNA in automatico anche a coloro che derivano il cognome NELLA RISOLUZIONE da colui che lo ha cambiato per cui: ai figli minori viene DI UN CASO COMPLESSO cambiato automaticamente il cognome apponendo sul loro atto di nascita la formula 160 del D.M. 5 aprile 2002. Per maggiori info: Ente/operatore Ente/operatore www.anusca.it Servizio iscritto ANUSCA NON iscritto Quindi se un omosessuale e ha avuto in precedenza dei 1 pratica € 150,00+ IVA € 200,00 + IVA figli, e a tali figli è stato attribuito il proprio cognome, pacchetto 3 pratiche € 350,00 + IVA € 500,00 + IVA questi lo cambiano assumendo il nuovo cognome del

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Separazioni e divorzi in Comune Il TAR Lazio dà lo stop all'assegno di mantenimento

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Di Lorella Capezzali – Responsabile Servizio Stato Civile e Servizi Cimiteriali Comune di Bastia Umbra

stabilite dai coniugi su tali diritti sarebbero assolutamente l Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, precluse nel contenuto di un accordo di separazione e Sezione Prima Ter con la sentenza n. 7813/2016 divorzio ex art. 12 L. 162/2014. del 3 maggio 2016 depositata il 07 luglio scorso ed immediatamente esecutiva, ha ritenuto fondato e La modifica interpretativa sostenuta dal Ministero meritevole di accoglimento il ricorso, proposto dall’ dell’Interno nella circolare 6/2015 rispetto al dettato Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia della circolare 19/2014 è avvalorata dal recepimento del e per i Minori (AIAF) e dall’Associazione Donna contenuto di una nota dell’Ufficio Legislativo del Ministero Chiama Donna Onlus, contro il Ministero dell’Interno della Giustizia del 31/3/2015, con la quale veniva indicata con il quale viene richiesto l’accertamento della illegittimità la nuova soluzione interpretativa, probabilmente sulla e/o nullità della Circolare n. 6/15 del 24.4.2015, del scorta di una consolidata giurisprudenza in materia, che Ministero dell’Interno nella parte in cui stabilisce la ritiene la corresponsione dell’assegno di mantenimento possibilità per le parti di inserire “…nell’accordo concluso davanti all’ufficiale dello stato civile, di un obbligo di pagamento di una somma Per visualizzare il Notiziario Completo richiedi l'accesso ai Notiziari Online di denaro a titolo di assegno periodico, sia nel caso di separazione consensuale mandando la richiesta all'indirizzo (c.d. assegno di mantenimento), ufficiostampa@anusca.it sia nel caso di richiesta congiunta di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio (c.d. assegno divorzile)...”

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Con la suddetta Circolare, il Ministero dell’Interno, nel fornire ulteriori “indicazioni” Serviziocirca Gratuito per tutti i Comuni Associati ad ANUSCA. l’applicazione di detta disposizione normativa, ha palesemente modificato il proprio precedente o divorzile non un trasferimento patrimoniale, ma una orientamento contenuto nella circolare n. 19/2014, non obbligazione di pagamento. più vietando espressamente che l'accordo possa contenere “patti di trasferimento patrimoniale” produttivi di effetti Proprio su questa inversione di rotta interpretativa è basato traslativi di diritti reali, ma affermando invece che: “Non il ricorso al Tar del Lazio il quale, con la recentissima rientra nel divieto della norma la previsione, nell’accordo sentenza n. 7813/2016 ha accolto la questione proposta, concluso davanti all’ufficiale dello stato civile, di un riconoscendo che l’interpretazione proposta dal obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di Ministero dell’Interno con la circolare 6/2015 avrebbe assegno periodico, sia nel caso di separazione consensuale carattere innovativo ed ampliativo rispetto alla norma (c.d. assegno di mantenimento), sia nel caso di richiesta di legge cui fa riferimento così motivata nel testo della congiunta di cessazione degli effetti civili o scioglimento stessa sentenza: “L’art. 12 del d.l. n. 132/2014 prevede, del matrimonio (c.d. assegno divorzile)”. al comma 3, che l’accordo di separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli I diritti reali, ricordiamo che sono diritti che conferiscono effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni un potere assoluto ed immediato su una cosa con i caratteri di separazione o di divorzio dinanzi all’ufficiale dello dell'immediatezza, dell'assolutezza e dell'inerenza. stato civile “...non può contenere patti di trasferimento Si distinguono in diritti di proprietà, di godimento Per maggiori info: www.anusca.it patrimoniale”. (superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù) e di garanzia (pegno, ipoteca). Tale preclusione è prevista dalla norma al chiaro scopo Pertanto, il parere ministeriale indica che solo disposizioni Numero 10 . Ottobre 2016

di tutelare i soggetti coinvolti nell’accordo, dinanzi


Notiziario A.N.U.S.C.A. all’utilizzo di una procedura di separazione e divorzio che, in ragione della sua semplificazione, sarebbe suscettibile di provocare storture e potenziali violazioni dei diritti fondamentali dei coniugi stessi. La disposizione di cui al paragrafo 2 della circolare impugnata, laddove ricomprende nell’ambito degli accordi conclusi dinanzi agli ufficiali dello stato civile anche la disciplina concordata degli obblighi di pagamento di assegni ovvero la modifica, revoca o revisione delle relative condizioni, sarebbe illegittima. Infatti l’art. 12 del d.l. n. 132/2014 precluderebbe qualsiasi patto “di trasferimento patrimoniale”, non limitandosi a vietare patti dispositivi di beni determinati e non distinguendo, come arbitrariamente farebbe la Circolare, “tra prestazioni una tantum e prestazioni periodiche.”

che, se non fosse consentita la possibilità di inserire l’assegno di mantenimento nell’accordo di separazione o divorzio di fronte all’ufficiale di stato civile, non avrebbe alcun senso l’eventuale modifica delle condizioni di separazione e divorzio in quanto non vi sarebbe nulla di rilevante da modificare.

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Ad oggi quindi, la decisione del Tar Lazio è produttiva di effetti in capo ai procedimenti di separazione e divorzio ex art. 12 L. 162/2014 che devono essere eseguiti dagli Ufficiali di Stato Civile, disattendendo quindi le indicazioni fornite dalla circolare 6/2015 del Ministero dell’interno e negando, pertanto, ai coniugi la possibilità di inserimento, nel corpo dell’accordo di disposizioni che prevedano la corresponsione di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia nel caso di separazione consensuale (c.d. assegno di mantenimento), sia nel caso di richiesta congiunta Nella sostanza il Ministero dell’Interno ha interpretato la di cessazione degli effetti civili o scioglimento del locuzione giuridica “patti di trasferimento patrimoniale”, matrimonio (c.d. assegno divorzile)”. in presenza dei Per qualivisualizzare non può farsi ilricorso alla procedura Notiziario Completo richiedi l'accesso ai Notiziari Online Fonti ministeriali riferiscono che è stato presentato semplificata di cui all’art. 12 del d.l. n. 132/2014, solo Ricorso al Consiglio di Stato contro la decisione del TAR con riferimento appunto a clausole dispositive produttive mandando la richiesta all'indirizzo Lazio, con richiesta di sospensiva degli effetti della stessa di effetti traslativi di diritti reali, facendo rientrare, nel sentenza. novero di questi ultimi, solo l’ipotesi di assegno una ufficiostampa@anusca.it tantum ed escludendo invece l’assegno periodico di Gli sviluppi giurisprudenziali della vicenda daranno mantenimento o divorzile. Il Tar Lazio, invece, ritiene l’indirizzo futuro dell’operare degli Ufficiali di Stato che, in base alla portata della norma primaria in esame Civile nella speranza che i preziosi e indispensabili pareri ampia ed omnicomprensiva, la stessa ricomprende ogni interpretativi del Ministero dell’Interno continuino ipotesi di trasferimento patrimoniale. ad illuminare i nostri procedimenti rendendo chiari e agevoli i relativi percorsi procedurali. A sostegno della tesi ministeriale, occorre anche ricordare

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Servizio Gratuito per tutti i Comuni Associati ad ANUSCA.

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Referendum: il voto a domicilio. "Seggio speciale" e "seggio volante"

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Questa è un'Anteprima di Paola Lucchi - Funzionario SS.DD. Comune di Pesaro

l diritto di voto è un diritto costituzionalmente garantito e in quanto tale, il Legislatore ha previsto una serie di agevolazioni volte a tutelare anche chi si trovi in condizioni di salute tali da renderne difficile l’esercizio.

seggio a sé stante, con un proprio specifico presidente, segretario e scrutatore che svolge autonomamente la funzione di raccolta del voto e poi riporta le schede nella sezione di appartenenza, dove verranno conteggiate e scrutinate insieme alle altre dal seggio ordinario di riferimento.

del Notiziario ANUSCA n. 10 - Ottobre 2016.

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A titolo esemplificativo possiamo citare la facoltà attribuita ai portatori di handicap di votare in qualunque sezione La raccolta del voto a domicilio è invece eseguita dal del proprio Comune quando la sezione di appartenenza cosiddetto “seggio volante”, ovvero da parte degli stessi presenti barriere architettoniche o la possibilità data ai componenti il seggio ordinario che, nella giornata delle ricoverati di esprimere il voto nelle strutture ospedaliere elezioni, dovranno assentarsi per recarsi al domicilio o nelle case di cura, di riposo ecc (purché con almeno degli elettori intrasportabili. 100 posti letto), mediante il “seggio speciale”. In quest’ottica, con d.l. n. 1/2006 convertito dalla legge n. 22/2006 è stato introdotto Per visualizzare il Notiziario Completo richiedi l'accesso ai Notiziari Online il “voto a domicilio” che consente la raccolta del voto mandando la richiesta all'indirizzo presso l’abitazione dell’elettore che si trovi in particolari ufficiostampa@anusca.it condizioni; inizialmente prevista solo per chi si trova in dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, dal 2009 tale facoltà è stata estesa a tutti gli Servizio Gratuito per tutti i Comuni Associati ad ANUSCA. elettori affetti da gravissime infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione anche con Esposti sinteticamente i principi generali vale la pena, l’ausilio dei servizi di cui all’art. 29 della legge n. 104/92, a questo punto, ricordare alcuni aspetti del voto a ovvero che, in altre parole, risultino “intrasportabili”. domicilio che potrebbero creare delle problematiche La procedura del voto a domicilio è attivata dallo stesso in fase elettorale, in particolare nell’ambito delle elettore che dovrà trasmettere richiesta all’ufficio elettorale consultazioni referendarie; la norma infatti dispone che del Comune di iscrizione nelle liste elettorali unitamente l’istanza debba essere presentata in un periodo compreso alla certificazione sanitaria attestante la grave infermità. tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente Tale certificazione può essere rilasciata esclusivamente la data della votazione, ma successive istruzioni dall’Azienda Sanitaria locale attraverso i propri medici ministeriali hanno chiarito che tale limite temporale incaricati e deve avere data non anteriore ai 45 giorni risulta ordinativo, NON perentorio e pertanto può essere dalla data delle consultazioni elettorali. Inoltre, per i soli superato; l’accoglimento dell’istanza però risulta in ogni “intrasportabili”, deve esservi indicata una prognosi non caso subordinata alle esigenze organizzative del comune inferiore ai 60 giorni. ed in particolare alla necessità, per le consultazioni Questa agevolazione, non essendo legata necessariamente referendarie, di integrare l’ufficio di sezione con la alla presenza di istituti di cura nel territorio comunale, tempestiva nomina di un quarto scrutatore. può interessare direttamente tutti i comuni, anche Per maggiori info: www.anusca.it Questa esigenza trova la sua ratio nella composizione quelli di piccole dimensioni privi di istituti ospedalieri, ridotta del seggio in occasione dei referendum, che conta case di riposo ecc. Da sottolineare poi una differenza Presidente, segretario e solo 3 scrutatori (non quattro fondamentale: il seggio “speciale” è un vero e proprio Numero 10 . Ottobre 2016


Notiziario A.N.U.S.C.A. come nelle altre tipologie di elezioni). Ora, visto che per la regolarità delle operazioni di raccolta del voto devono essere presenti al seggio ordinario almeno 3 componenti e che per la raccolta del voto domiciliare si recano presso l’abitazione dell’elettore Presidente, segretario ed uno scrutatore, è evidente che i conti non tornano, a meno che in tali seggi non si provveda alla nomina di uno scrutatore in più.

preventiva nel verbale redatto dalla CEC fra il 25° ed il 20° giorno antecedente l’elezione, l’autorizzazione all’ufficio elettorale comunale ad integrare la composizione dei seggi attingendo direttamente dalla graduatoria compilata per la sostituzione degli scrutatori nominati, qualora dovessero pervenire successive domande di ammissione al voto domiciliare.

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Ricordare infine di prevedere nell’impegno di spesa per le consultazioni referendarie qualche risorsa in più alla voce relativa al pagamento dei componenti l’ufficio di sezione, per essere in grado di liquidare i compensi degli eventuali scrutatori aggiuntivi, nominati in seconda battuta per l’esercizio del voto a domicilio.

del Notiziario ANUSCA n. 10 - Ottobre 2016.

Tale imprescindibile necessità può però comportare delle difficoltà oggettive per l’ufficio elettorale, in particolare quando la domanda di voto a domicilio perviene oltre i termini previsti dalla norma e nell’imminenza della data dell’elezione.

Queste piccole accortezze possono aiutare a gestire più serenamente la richiesta di voto a domicilio anche quando inoltrata in prossimità del voto, fermo restando che il comune deve comunque avere il tempo di provvedere alla notifica della nomina allo scrutatore aggiunto, che la norma fissa ai entro il terzoOnline giorno precedente la Per visualizzare il Notiziario Completo richiedi l'accesso Notiziari In primo luogo è importante fornire adeguate consultazione elettorale. informazioni ai cittadini sul voto domiciliare con la Per prevenire le possibili criticità è quindi opportuno che l’ufficio elettorale si organizzi adeguatamente per salvaguardare la garanzia del diritto al voto e contestualmente evitare soluzioni dell’ultimo minuto che non sempre assicurano la regolarità delle operazioni.

mandando la richiesta all'indirizzo Da ultimo si ricorda che il comma 9-bis dell’art. 1 legge pubblicazione del relativo manifesto entro il 40° giorno n. 22/2006, come modificata dalla legge 46/2009, antecedente le elezioni ed attraverso il sito internet del ufficiostampa@anusca.it prevede, quale ulteriore possibile semplificazione volta ad Comune, dando la giusta risonanza ai termini previsti agevolare l’organizzazione del voto domiciliare, quanto dalla norma per la consegna delle istanze (fra il 40° ed il segue: “Ove necessario, la Commissione Elettorale 20° giorno antecedente la data della consultazione). CIRCONDARIALE, su proposta dell’ufficiale Può essere utile poi prendere preventivi accordi con la elettorale, può, con proprio provvedimento, disporre che Prefettura competente, che dovrà essere immediatamente il voto di taluni elettori ammessi al voto a domicilio venga allertata in caso di domande di voto a domicilio pervenute raccolto dal seggioad speciale che opera presso l’ospedale o Servizio Gratuito pervolante, tutti i Comuni Associati ANUSCA. successivamente al termine di legge; il seggio casa di cura ubicati nelle vicinanze delle abitazioni dei infatti, così come il seggio speciale, deve essere dotato suddetti elettori”. Questa disposizione consente quindi di un bollo di sezione in più, da utilizzarsi solo per la anche al “seggio speciale”, istituito per la raccolta del voto raccolta del voto a domicilio, distinto da quello utilizzato nelle strutture sanitarie e in altri istituti, di operare per per la raccolta del voto nel seggio ordinario. la raccolta del voto a domicilio, ma tale funzione è a sua Inoltre, per evitare una nuova convocazione della volta necessariamente legata alle condizioni logistiche maggiori info: www.anusca.it Commissione Elettorale Comunale per la nomina Per specificate dalla norma e pertanto non sempre risulta dell’eventuale quarto scrutatore, è possibile inserire in via applicabile al caso concreto.

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I diritti di "fine vita": il Testamento Biologico di Barbara Gori - Avvocato

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on l’espressione “testamento biologico” si intende la dichiarazione anticipata di trattamento sanitario rilasciata da una persona (c.d. testatore), in possesso delle proprie capacità d’intendere e di volere, e trasmessa ad un soggetto terzo legittimato (c.d. fiduciario) il quale si farà parte attiva per la sua attuazione. Con tale dichiarazione, il testatore manifesta il proprio diritto di esprimere anticipatamente il proprio consenso o dissenso a trattamenti e terapie sanitarie nei casi in cui dovesse trovarsi nell’incapacità di esprimere volontariamente e “lucidamente” il proprio consenso alle cure proposte (c.d. consenso informato).

dell’ente locale traducendosi in provvedimenti privi di effetti giuridici; • i registri istituiti presso le pubbliche amministrazioni rispondono alla preminente finalità di attribuire certezza giuridica a specifiche situazioni - che possono condizionare l’esercizio dei diritti fondamentali (quale

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I fondamentali principi giuridici sono rinvenibili nella Costituzione Italiana (es. artt. 2, 13, 32) che riconosce e garantisce i diritti dell’uomo tra i quali Completo i diritti Perinviolabili visualizzare il Notiziario richiedi l'accesso ai Notiziari Online di “fine vita” e l’inviolabilità della libertà personale; sancisce il principio della centralità e dell’autonomia mandandodella la richiesta all'indirizzo persona umana -peraltro riconosciuta anche dall’ente pubblico- e non ammette nessuna forma diufficiostampa@anusca.it restrizione, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. Tali principi, ovviamente, costituiscono espressione del principio di libertà dell’individuo e, nel caso de quo, del “diritto il diritto di una dichiarazione anticipata sui trattamenti all’autodeterminazione” sui trattamenti sanitari di “fine sanitari di fine vita) da sempre riservato allo Stato, al vita”, riconosciuto anche dalla sentenza n. 21748/2007 Servizio Gratuito per tutti i Comuni Associati adquali ANUSCA. quale spetta stabilire siano gli effetti probatori degli della Corte di Cassazione, nei casi di incapacità ad atti conservati da pubblici ufficiali (es. artt. 449 e 455 c.c. esprimere il proprio consenso. per quanto riguarda gli atti di stato civile); Nel panorama normativo internazionale la Carta dei • tale attribuzione è stata confermata dall’art. 117 della diritti fondamentali dell’Unione Europea è intervenuta Costituzione e, il Comune, secondo quanto previsto sancendo il consenso libero e informato del paziente dall’art. 14 del D.Lgs. 267/2000 gestisce, per conto dello quale diritto fondamentale del cittadino, afferente i Stato e tramite il Sindaco –nella sua qualità di ufficiale diritti e l’integrità della persona. di governo-, solo i servizi elettorali, di stato civile, di A livello nazionale, la Circolare interministeriale firmata a anagrafe, leva militare e statistica; Roma in data 19 novembre 2010 dai Ministri dell’Interno, • nella materia dei diritti di “fine vita”, quindi, nessuna del Lavoro, delle Politiche Sociali e della Salute, è stata norma di legge abilita il Comune a gestire il servizio redatta a seguito di alcune richieste di parere, formulate relativo alle dichiarazioni anticipate di trattamento dai Comuni, relativamente alla possibilità di istituire (DAT). In tale materia una legge dello Stato è poi appositi registri destinati alla raccolta delle dichiarazioni particolarmente necessaria perché vengono implicate anticipate di volontà, per i trattamenti medici che ciascun anche altre materie come la tutela della salute, della cittadino intenda ricevere o rifiutare nelle situazioni in famiglia e della privacy, nell’ambito delle quali il Comune cui perda la capacità di esprimere la propria volontà. Le non può certamente agire in assenza di una disciplina indicazioni contenute nella circolare sono le seguenti: statale che ponga principi e definisca le competenze di •la materia del “fine vita” rientra nella esclusiva Per maggiori vari soggetti pubblici info: coinvolti.www.anusca.it competenza del legislatore nazionale, come in premessa La circolare interministeriale conclude asserendo che citato e l’intervento del Comune in questi ambiti appare “alla luce delle predette considerazioni, non si rinvengono pertanto esorbitante rispetto alle competenze proprie Numero 10 . Ottobre 2016


Notiziario A.N.U.S.C.A. propria comunità, ne cura gli interessi e lo sviluppo”. elementi idonei a ritenere legittime le iniziative volte alla introduzione dei registri per le dichiarazioni anticipate di In breve: trattamento. In tale quadro si potrebbe, anzi, ipotizzare, - si deduce che i presupposti legittimanti l’istituzione nel caso in cui si intenda dar comunque corso ad iniziative e la tenuta di tali registri possa, in via generale, essere del genere, un uso distorto di risorse umane e finanziarie, ricondotta allo svolgimento delle funzioni amministrative con eventuali possibili responsabilità di chi se ne sia fatto del Comune riguardanti “la popolazione ed il territorio promotore”. comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi A questo punto è naturale chiedersi perché alcuni alla persona e alla comunità ex art. 13, comma 1, e Comuni italiani hanno istituito un registro comunale nella cura degli interessi ex art. 3, comma 2, del D.Lgs. in ordine al “c.d. 267/2000; testamento biologico” e - si deduce, altresì, che la raccolta delle dichiarazioni non soprattutto come sono pare violare la competenza statale, nella misura in cui: intervenuti nonostante li • a certificare data e provenienza delle dichiarazioni contenuti della circolare? anticipate di trattamento sanitario, non sia il Comune, Dall’esame delle ma il notaio o il medico; proposte di delibere • il Comune svolge una funzione di mera informazione, adottate da alcuni raccolta e archiviazione delle sole dichiarazioni sostitutive, Comuni, sono emerse senza alcun intento di disciplinare la materia del “fine sostanzialmente due vita” o dil'accesso attribuire alle DAT un diverso Per visualizzare il Notiziario Completo richiedi ai Notiziari Onlineeffetto giuridico; differenti tipologie di • l’iscrizione in tali “registri particolari” non viene affatto registri, sebbene afferenti mandando la richiesta all'indirizzo ad assumere carattere costitutivo di status ulteriori e quindi alla medesima materia non vi è alcun riconoscimento di poteri o doveri giuridici del “fine vita”: ufficiostampa@anusca.it diversi da quelli già attribuiti dall’ordinamento agli stessi • una proposta in cui soggetti, ma assume solo un effetto di pubblicità ai fini viene istituito un registro e agli scopi che l’ente locale ritiene meritevoli di tutela; per la raccolta delle sole • proprio per le sue caratteristiche, l’iniziativa comunale dichiarazioni anticipate d’istituzione e tenuta di un registro delle dichiarazioni di trattamento (DAT) nella forma delle dichiarazioni anticipate può essere qualificata in termini di mero sostitutive di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 445/2000, Servizio Gratuito per tutti i Comuni ad ANUSCA. servizioAssociati alla collettività, la cui esplicazione – nelle forme con espresso menzione del testamento biologico redatto suddette - non trova ostacolo nella mancanza di una e conservato presso un notaio, il tutto validato da una disciplina legislativa generale. convenzione sottoscritta con l’Ordine del Notariato; Le ragioni poste a sostegno della seconda ipotesi, • una proposta in cui il Comune assume l’onere di ovvero della raccolta, ritiro e consegna del testamento raccolta delle DAT conservandone autonomamente al soggetto legittimato, potrebbero essere, viceversa, tali documenti, sigillati in busta chiusa, per l’eventuale ancorate ad un generale potere in capo al Sindaco, quale consegna a soggetto legittimato (medico/fiduciario/altro), Ufficiale di Governo, riconosciuto espressamente dal indicato dal “testatore”. codice in materia di “testamenti speciali”, validi quando La soluzione che appare più convincente dal punto di il testatore non può valersi delle forme ordinarie previste visto giuridico sembra essere la prima ipotesi, che merita ex lege. E’ evidente che tale interpretazione appare meno maggiore approfondimento. Sebbene tale proposta sia convincente in quanto il Sindaco ha sì una competenza stata adottata in difformità a quanto affermato dalla al ricevimento del testamento ma in ipotesi particolari sopracitata circolare interministeriale, si ritiene, infatti, quali la presenza di una malattia contagiosa, pubblica che l’attività amministrativa svolta dall’Ente possa essere calamità o infortunio tale per cui interviene in via ricondotta allo svolgimento delle funzioni istituzionali sostitutiva, fermo restando l’obbligo di deposito presso amministrative del Comune riguardanti “la popolazione l’archivio notarile del luogo in cui è stato ricevuto. ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici In questa fase storica, qualsiasi interpretazione si dei servizi alla persona e alla comunità ex art. 13, comma vogliamaggiori avvalorare sulinfo: tema www.anusca.it dei diritti di “fine vita” 1, del D.Lgs. 267/2000”, e correlate al ricevimento di Per deve contemperare la competenza statale e lo dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà disciplinate spazio di autonomia di ogni singolo Comune, base dal D.Lgs. 445/2000, sia all’art. 3, comma 2, del D.Lgs. dell’ordinamento istituzionale vigente. 267/2000, in base al quale è “l’Ente che rappresenta la

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Notiziario A.N.U.S.C.A.

Minori stranieri: nuove regole per il permesso di soggiorno

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Questa è un'Anteprima di Stefano Paoli- Esperto ANUSCA

a Legge 7 luglio 2016, n. 122 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea – Legge europea 2015-2016”, pubblicata sulla G.U. dell’8 luglio 2016 ed in vigore dal 23 luglio 2016, ha apportato importanti modifiche alle vigenti disposizioni in materia di rilascio del permesso di soggiorno individuale per i minori stranieri.

Al minore è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età ovvero un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Inoltre l’assenza occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non far venir meno il requisito della convivenza.

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Al minore di anni quattordici, già iscritto nel permesso di soggiorno del genitore o dell’affidatario alla data di entrata in vigore della Legge europea (come ricordato entra in vigore il 23 luglio), il permesso di soggiorno è rilasciato al momento del rinnovo del permesso di soggiorno del genitore o dell’affidatario.

L’art. 10 della Legge europea (“Permesso di soggiorno individuale per minori stranieri”) ha apportato modifiche significative all’art. 31 D.lg. 286/98 (“Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norma sulla condizione dello Per straniero”) visualizzareed il Notiziario Completo richiedi l'accesso ai Notiziari Online al regolamento attuativo (DPR. n.394/99 – “Regolamento mandando la richiesta all'indirizzo recante norme di attuazione ufficiostampa@anusca.it del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”). Servizio Gratuito per tutti i Comuni Associati ad ANUSCA. In particolare: All’art. 31 T.U. “Disposizioni a favore dei minori”, è sostituito il comma 1 e il comma 2 è abrogato; All’art. 32 T. U. “Disposizioni concernenti minori affidati al compimento della maggiore età” sono sostituiti alcuni riferimenti giuridici; All’art. 28 Dpr. 394/99 “Permessi di soggiorno per gli stranieri per i quali sono vietati l’espulsione o il respingimento” è modificato il comma 1, lett.a) Dopo la Legge europea, ai sensi dell’art. 31 novellato, il figlio minore di uno straniero con lo stesso convivente e regolarmente soggiornante segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive o, se più favorevole, uno tra quelle dei genitori con il quale convive. Il minore che è affidato ai sensi dell’art. 4 L. 04.05.83, n. 184 (“Diritto del minore ad una famiglia”), segue la condizione giuridica dello straniero al quale è affidato, se più favorevole. Numero 10 . Ottobre 2016

Il comma 2 dell’art. 31, abrogato dalla L.122/16, prevedeva che al compimento del quattordicesimo anno di età al minore iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore ovvero dello straniero affidatario è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età, ovvero una carta di soggiorno. Infine è modificato, di conseguenza, l’art. 28, c.1, lett.a Dpr. n. 394/99 laddove prevedeva l’iscrizione del minore di 14 anni nel permesso di soggiorno del genitore o dell’affidatario stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. Alla luce di questa modifica l’art. 28, al momento Per maggiori info: www.anusca.it dell’entrata in vigore della Legge europea, stabilisce che, quando la legge dispone il divieto di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno per minore età.


Notiziario A.N.U.S.C.A.

La pagina dei Quesiti Risolti a cura di Agostino Pasquini - Vice Segretario del Comune di Misano Adriatico

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n un simpatico film di Verdone di qualche anno fa i protagonisti ebbero a dire, per la prima volta al cinema: “famolo strano”… Quel tormentone oggi, con tutto il rispetto per le storie personali che ci stanno dietro, sembra quasi una parola d’ordine per la creazione delle “nuove famiglie”, che i cittadini con richieste vecchie e nuove, richiedono ai nostri sportelli.

possa presentare una documentazione alternativa (stato libero - atto di nascita) così come specificato dal Consiglio di Stato nel parere n. 01695/2016 del 21/7/2016: "La relazione ministeriale afferma poi che il comma 2 dell’articolo 8 è stato redatto sul modello dell’articolo 116, comma primo, del codice civile e che la disposizione - in attesa della riforma in parte qua del sistema italiano di diritto internazionale privato affidata ai decreti delegati di cui al più volte richiamato comma 28 dell’articolo 1 della legge - è ispirata al principio di non discriminazione degli stranieri e dei loro partner."

del Notiziario ANUSCA n. 10 - Ottobre 2016.

Una breve sintesi delle situazioni che quasi quotidianamente molti nostri uffici devono affrontare. L’unione civile di due cittadine tedesche residenti in Italia

Due cittadine tedesche residenti in questo comune vorrebbero L’ affermazione è sicuramente condivisibile a condizione costituire un’unione civile ai sensi della L. 76/2016. che la dichiarazione, resa dall’autorità competente dello Per visualizzare il Notiziario Completo richiedi l'accesso ai Notiziari Online Vorrei chiedere quanto segue: Stato di appartenenza, di nulla osta all’unione civile, che cosa deve contenere il nulla osta previsto dall’art. 8 del lo straniero deve presentare all’ufficiale dello stato civile mandando la richiesta all'indirizzo D.P.C.M n. 144/2016 da richiedere alla competente qualora intenda costituire in Italia un’unione civile, non autorità consolare e, nel caso lo stato di appartenenza non venga interpretata nel senso di includere nelle “leggi ufficiostampa@anusca.it riconosca istituti analoghi all’unione civile o al matrimonio cui è sottoposto” lo straniero medesimo anche quelle tra persone dello stesso sesso, è sufficiente un certificato di eventuali disposizioni dell’ordinamento dello Stato di stato libero oppure occorre altra documentazione? appartenenza che vietino le unioni civili tra persone dello stesso sesso. Essendo entrambe cittadine straniere possono effettuare lo stesso la scelta del cognome comune ai sensi dell’’art. 4 del Difatti il diritto di costituire un’unione civile tra decreto? persone dello stesso sesso, in forza dell’entrata in Servizio Gratuito per tutti i Comuni adè ANUSCA. Nella scelta del regime patrimoniale debbono specificare vigoreAssociati della legge, divenuta una norma di ordine se applicare la legge dello stato di appartenenza oppure la pubblico e, dunque, prevale, secondo l’articolo 16 normativa italiana? della legge 31 maggio 1995, n. 218 sulle eventuali differenti previsioni di ordinamenti stranieri.” Risponde l'Esperta ANUSCA Nadia Patriarca: Considerato l’articolo 24 della Legge 218/1995 che dispone: “ 1. L’esistenza ed il contenuto dei diritti della Vediamo di dare delle personalità sono regolati dalla legge nazionale del sintetiche indicazioni nello soggetto”, sarebbe opportuno, anche in questo caso, che stesso ordine del quesito. lo Stato straniero attesti questa possibilità. Lo straniero che vuole In caso contrario il cittadino/a potrebbe scegliere di costituire una unione assumere il cognome dell’unito/a civilmente senza che civile in Italia deve questa scelta venga poi recepita nel suo Stato,con la presentare all’ufficiale conseguenza di essere in possesso di un passaporto con dello stato civile generalità diverse da quelle operate dall’interessato/a nella una dichiarazione costituzione dell’unione civile. dell’autorità competente del proprio Paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta alla Come per il matrimonio, il riferimento è l’articolo 30 costituzione dell’unione civile ovvero di matrimonio fra della legge 218/1995 che recita: "I rapporti patrimoniali persone dello stesso sesso. tra coniugi sono regolati dalla legge applicabile ai loro Per maggiori info: www.anusca.it rapporti personali. I coniugi possono tuttavia convenire Nel caso in cui lo Stato di appartenenza non riconoscesse per iscritto che i loro rapporti patrimoniali sono regolati questo istituto, sarebbe opportuno che tale mancato dalla legge dello Stato di cui almeno uno di essi è riconoscimento venisse attestato, in modo che il cittadino Numero 10 . Ottobre 2016

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Notiziario A.N.U.S.C.A. cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede" Questo significa che nell’atto di costituzione dell’unione civile, gli/le uniti/e civilmente potranno scegliere quale legge applicare ai loro rapporti patrimoniali. Va ricordato che il Comma 20 della legge 76/2016 prevede che: “Al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”

dell’atto. Non è obbligatorio che l’usc si accontenti del certificato (anche se ormai è diventata una prassi, ma sempre di prassi si tratta). L’ atto deve essere trascritto nel registro provvisorio delle Unioni civili, anche se il registro non ha né parti né serie. In base alle previsioni ministeriali il registro è uno e quello deve essere usato, per tutto.

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Trascrizione in Italia di un’unione civile contratta in Svizzera da due cittadini italiani

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Un pachistano rifugiato vuole unirsi in matrimonio con altra pachistana naturalizzata tedesca Un cittadino pachistano rifugiato regolarmente residente nel mio Comune, ha manifestato la volontà di unirsi in matrimonio con cittadina di origini pachistane, naturalizzata tedesca, residente in Germania. Qual è la documentazione necessaria ai due cittadini stranieri per procedere alle pubblicazioni e successivo matrimonio presso il mio Comune?

In data 02.08.2016 è pervenuto un certificato di unione Per visualizzare Completo richiedi l'accesso ai Notiziari Online domestica (Paternariat) su modelloil Notiziario plurilingue adottato Risponde l'Esperta ANUSCA Tiziana Piola: dalla Svizzera che ammette tale istituto da anni, mandando la richiesta Per ilall'indirizzo cittadino pakistano relativamente a due iscritti Aire. occorre il passaporto ai Chiedo indicazioni in merito alla idoneità del certificato per ufficiostampa@anusca.it fini dell’identificazione la trascrizione in Italia dell’unione civile e se sia da usare il e il nulla osta ai sensi registro provvisorio (leggo sulla stampa che alcuni comuni dell’art 116 c.c., rilasciato ha pronti altri registri per queste trascrizioni non essendoci dal Consolato pachistano indicazioni in merito). in Italia o in subordine

quello rilasciato dall’Alto Commissariato per Servizio Gratuito per tutti i Comuni Associati ad ANUSCA. i Rifugiati, in cui si dichiari che il cittadino non ha Certamente l’unione impedimenti al matrimonio in base alla legge di cui egli civile contratta all’estero possiede la cittadinanza. può essere trascritta, così prevede l’art 8 c. 3 La futura moglie deve dichiarare con quale cittadinanza DPCM 144/2016. intende contrarre matrimonio, ai sensi dell’art 19 della legge 218/1995. Il documento dovrà essere in regola con la Se si sposa con la cittadinanza pakistana occorre il legalizzazione o apostille e nulla osta come per il futuro marito, se si sposa con dovrà essere fatta almeno la cittadinanza tedesca deve chiedere in Germania una minima valutazione dei requisiti dei contraenti vale a il certificato di capacità matrimoniale ai sensi della dire stato libero, maggiore età, stesso sesso ecc. Convenzione di Monaco del 1980 oltre sempre il Risponde l'Esperta ANUSCA Gianna Nencini:

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Numero 10 . Ottobre 2016


Notiziario A.N.U.S.C.A. Matrimonio concordatario , di nubendo a cui è stato annullato precedente matrimonio dalla “Sacra Rota”

degli effetti civili del matrimonio; solo in tal modo infatti avrà lo stato libero necessario per poter contrarre nuovo matrimonio con effetti civili.

Due cittadini intendono sposarsi nel mio Comune con matrimonio concordatario. Il nubendo è già stato sposato nel con rito cattolico e successivamente il matrimonio è stato annullato con sentenza emessa dalla Sacra Rota. Non è infatti automatico Il parroco mi richiede le pubblicazioni per il matrimonio in che l’annullamento della Sacra Rota abbia efficacia quanto per la Chiesa lui ora risulta celibe. civilistica, serve una pronuncia del giudice italiano o, in L’interessato ha anche presentato ricorso per la cessazione subordine un divorzio consensuale. degli effetti civili del matrimonio e l’annotazione risulta Il suggerimento è quindi quello di verificare unitamente sull’atto stesso effettuata in data 2012. al nubendo lo stato del suo divorzio (annullamento Sacra I futuri coniugi possono celebrare matrimonio valido agli Rota), dopo di che nel caso in cui la pratica si sia fermata effetti civili nel mio Comune? al momento del ricorso si comunicherà al parroco ed Posso procedere con trascrizione? il Notiziario Completo richiedi Perlavisualizzare Online alla partel'accesso che non ai si Notiziari può procedere alle pubblicazioni

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matrimoniali richieste in quanto il soggetto è ancora

mandando all'indirizzo Risponde l'Esperta ANUSCA Grazia Benini:la richiesta legato civilmente al matrimonio precedente.

Occorre verificare che il nubendo oltre ad aver presentato Valuterà poi il parroco se procedere, al momento, ad un ufficiostampa@anusca.it ricorso, abbia ottenuto dal Tribunale la cessazione matrimonio ad esclusivo effetto religioso.

Hai esaurito i quesiti compresi nella tua quota associativa?

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Progettazione e Sviluppo Lorenzo Cioni, Alessandro Mengoli Silvia Odorici, Bianca Severi Fotografie Lorenzo Cioni Grafica e Impaginazione Lorenzo Cioni, Alessandro Mengoli, Silvia Odorici

A.N.U.S.C.A. - Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe Viale Terme, 1056 • 40024 Castel San Pietro Terme (BO) • tel. + 39 051/944641 • www.anusca.it • e-mail: segreteria@anusca.it

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Notiziario A.N.U.S.C.A.

Castelfranco Veneto: la “città murata” che diede i natali al Giorgione

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Comuni in Vetrina

disputato dentro le ituata in posizione strategica, al limitare della provincia mura del castello, di Treviso verso quella di Padova, Castelfranco Veneto viene assegnato alla viene costruita alla fine del 1100 come fortificazione squadra che per della Marca Trevigiana nei confronti delle rivali Padova prima consegna il e Vicenza. Per la sua edificazione furono impiegati oltre proprio vessillo alla cinquecento maestri muratori e mille guastatori (manovali); damigella superando a costruzione avvenuta il nucleo della città si consolidò un percorso a ostacoli. con l’arrivo di una colonia di cento famiglie trevigiane di uomini liberi, alla quale furono concessi poderi ed abitazioni A dicembre si tiene liberi da imposte: da qui il toponimo Castelfrancho, per invece la fiera del l’appunto “castello libero da imposte”. Radicchio Variegato di Castelfranco, noto Il Sindaco Stefano Marcon Dopo la dominazione degli Scaligeri, dal Cinquecento, la prodotto ortofrutticolo fregiato del marchio IGP diffuso città passò sotto il dominio della Serenissima e visse la sua sulle tavole di tutta Italia. epoca di massimo splendore, anche culturale, diventando Castelfranco Veneto è anche città della musica essendo in punto di incontro di vari artisti ed architetti. essa presente ed attivo il Conservatorio "A. Steffani" e che Il castello, visibile ancora oggi, come le mura, è costituito ha una delle più elevate produzioni musicali dei conservatori da un recinto murario a base quadrata, con quattro torri italiani ed annovera molti musicisti di fama internazionale angolari e quattro porte mediane. La principale di queste tra i suoi ex-allievi ed attuali insegnanti. ultime è detta la torre “davanti” di fronte alla strada che Il Comune di Castelfranco Veneto, attualmente conduce a Treviso. guidato dal Sindaco Stefano Marcon, è socio Castelfranco Veneto lega il proprio nome al pittore ANUSCA da trent’anni e segue attivamente le proposte Giorgione, una delle figure più enigmatiche e sfuggenti dell'Associazione sul territorio; dal 2014 è passato in quota della pittura moderna, maestro del Tiziano, attivo per D, con la soddisfazione degli operatori demografici, guidati una decina d’anni ma in grado di impattare in maniera dal Dirigente Servizi alla Persona, Paolo Maria Marsiglio. significativa sulla famosa “Scuola Veneta”. “Apprezziamo molto il supporto di ANUSCA – ci In città è possibile visitare il Museo Casa Giorgione dicono gli operatori di Castelfranco Veneto – potendo (allestito proprio nella casa dove l’artista ha dipinto contare su tutti i servizi della quota D. In particolare, l’enigmatico Fregio, poco distante dal Duomo cittadino utilizziamo i quesiti che ci consentono di ricevere risposta che accoglie la splendida Pala d’altare del pittore) che ai casi complessi da parte degli esperti ANUSCA in tempi accoglie 100 pezzi originali coevi al pittore e di area veneta, brevissimi e ancora, riteniamo assai utili le ANUSCAFlash ma anche ricostruzioni architettoniche, per offrire una forte e sfogliare le pagine del Notiziario, per tutte le informazioni suggestione della cultura dell’epoca. tecnico professionali che vi troviamo.” Casa Giorgione sarà meta di una delle gite del Si ringraziano per la collaborazione l'Assessore alla Cultura Convegno Nazionale di Abano Terme. Ciò ha posto le dr.ssa Mariagrazia Lizza, il Responsabile del Settore basi per stipulare una convenzione per accogliere anche dott. Paolo Maria Marsiglio e il dott. Carlo Simioni. in futuro i Soci ANUSCA ed un loro accompagnatore con biglietto ridotto. Da segnalare anche il Duomo, di epoca settecentesca dove è custodita la misteriosa “Madonna in trono col Bambino, San Liberale e San Francesco” detta Pala di Castelfranco, ad opera del Giorgione e il Teatro Accademico. La storia di Castelfranco Veneto viene rievocata durante la Festa dei borghi, che ricorda la costruzione del castello: la manifestazione (che si tiene la seconda settimana di settembre) si svolge in costumi d’epoca (XI e XIV secolo). Il palio, Una suggestiva sala del Museo Casa Giorgione Numero 10 . Ottobre 2016


Notiziario A.N.U.S.C.A.

#ConvenzioniANUSCA

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In giro per il Veneto alla scoperta delle convenzioni per i Soci ANUSCA

ovità per i soci ANUSCA del Veneto e per coloro che avranno modo di recarvisi. Abbiamo stipulato tante nuove convenzioni che assicureranno interessanti opportunità di risparmio presso strutture museali, mediche e per il benessere, senza dimenticare lo shopping e le strutture ricettive, come ad esempio l' Hotel Magnolia e il Crystal Hotel situati entrambi a Preganziol, che propngono tariffe vantaggiose per il pernottamento. Partendo da una delle più belle città italiane, i soci ANUSCA avranno la possibilità di godere di tariffe agevolate (anche per biglietti cumulativi) visitando le bellezze della città di Verona, come la notissima Arena, quarto anfiteatro più grande di Italia. Non ha bisogno di presentazioni anche la Casa di Giulietta, meta di innamorati di tutto il mondo, che ripercorre la nota vicenda sheakespeariana. La convenzione con i Musei di Verona riguarda anche altre strutture. Collegati al sito www.anusca.it e visualizza l'elenco completo.

Tariffe agevolate per i soci al Museo della Medicina di Padova che propone un percorso espositivo multimediale adatto proprio a tutti, dai bambini agli studiosi. Da segnalare il sorprendente Teatro Anatomico Moderno che su un modello di corpo umano lungo 8 metri proietta lezioni di anatomia e fisiologia anche a carattere tridimensionale.

A Villafranca di Verona, sconti sull'ingresso e sugli acquisti allo store, presso il Museo Nicolis "dell'Auto, della Tecnica e della Meccanica", uno dei più importanti musei privati italiani, con oltre 1 km di percorso espositivo racconrano l'evoluzione dei mezzi di trasporto degli ultimi due secoli. Il museo ospita anche una rara collezione di volanti di auto di Formula 1, per gli appassionati di motori e non.

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Per i soci ANUSCA più avventurosi, a partire dalla Stagione 2017, sconto sul biglietto di ingresso per il Parco Natura Viva di Pastrengo (VR), situato in prossimità del Lago di Garda. La struttura ospita una delle più importanti collezioni zoologiche italiane ed è uno dei principali centri per la conservazione delle specie animali a rischio estinzione. Le diverse aree del parco riproducono la grande biodiversità del Pianeta. Sul versante salute e benessere, convenzione nuova di zecca con il Poliambulatorio Santissima Trinità di Schio, centro sanitario all’avanguardia, specializzato in medicina sportiva, chirurgia estetica e prestazioni dentistiche. Visite specialistiche ed esami a tariffe agevolate comunicando il proprio codice della tessera al momento della prenotazione. Stessa opportunità anche per i soci che sceglieranno il Poliambulatorio Vita Medica, situato a Paese (TV), struttura sanitaria polivalente per la diagnosi, prevenzione e cura. Oltre 35 specialità, compresa attività diagnostica strumentale, per chi vuole curare la propria salute in modo attento e con tecnologie e saperi avanzati. Per gli amanti dello shopping, occasioni al Noventa di Piave Designer Outlet, dove i soci ANUSCA potranno farsi rilasciare l'esclusiva "Privilege Card", che dà diritto ad ulteriori sconti sui prezzi già proposti nei negozi aderenti. Numero 10 . Ottobre 2016


XXXVI Convegno Nazionale ANUSCA Abano Terme (PD), 12 - 16 / 12 / 16

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Modalità di iscrizione e partecipazione

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si compone di (A1) iscrizione + materiale didaco + (A2) pensione completa in hotel dalla cena del 12/12 al pranzo del 16/12 (1/4 di vino e 1/2 di acqua a pasto inclusi), tassa di soggiorno, manifestazioni serali, transfer da e per la stazione di Terme Euganee (Montegroo Terme) nel pomeriggio di lunedì 12/12 e nel primo pomeriggio di venerdì 16/12

in camera singola ……… (A1) € 340 + (A2) € 400 (€ 693,63) (En iscri) ……………... (A1) € 240 + (A2) € 400 (€ 593,63)

(€ 630,53) (€ 530,53) (€ 595,96) (€ 495,96)

(En iscri) ……………... (A1) € 240 + (A2) € 350 (€ 550,50)

• in doppia (a persona) .. (A1) € 340 + (A2) € 350 (€ 650,50) in camera singola ……… (A1) € 340 + (A2) € 330 (En iscri) …………..… (A1) € 240 + (A2) € 330 • in doppia (a persona) .. (A1) € 340 + (A2) € 290 (En iscri) ……………... (A1) € 240 + (A2) € 290

(En iscri ANUSCA) ......................................... € 240,00*

• solo iscrizione .................................................... € 340,00*

(En iscri ANUSCA) ......................................... € 340,00*

• iscrizione + 4 coffee break ................................. € 440,00*

(En iscri ANUSCA) ......................................... € 145,00*

• iscrizione giornaliera + 1 coffee break ............... € 185,00* • iscrizione giornaliera ......................................... € 160,00* (En iscri ANUSCA) ......................................... € 120,00*

PER ISCRIVERSI:

Inviare ai fax 051/944183-942733 o alla e-mail convegnonazionale@anusca.it entro e non oltre il 16/11/2016: - Scheda di iscrizione individuale - copia della DETERMINA-IMPEGNO DI SPESA, CIG (se richiesto dal Comune) e CODICE UNIVOCO dell’ufficio di competenza

NON SI ACCETTANO PRENOTAZIONI TELEFONICHE

XXXVI Convegno Nazionale ANUSCA Centro Congressi Hotel Alexander Palace Abano Terme (PD), 12 - 16 / 12 / 16

_____________________________________________________ Corso di aggiornamento e riqualificazione professionale

(art. 10, D.P.R. n. 633/72, così come dispone l’art. 14, comma 10, Legge n. 537 del 24/12/1993 - durata 24 ore)

SCHEDA DI ISCRIZIONE INDIVIDUALE Ente/società o persona fisica a cui deve essere intestata la faura: si

no

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Iscrio all’Associazione

Via ___________________________________ n._________________ Cià___________________________________ PV_____ CAP___________ Tel.________________________________ Fax ________________________ C.F. _________________________ P.I. ___________________________ Nome e cognome del partecipante (indirizzo privato): ________________________________________________________ Cià _______________________________ PV______ CAP_____________ Via ___________________________________ n.___________________ C.F. _________________________ P.I. ___________________________

si

no

Ente di appartenenza_____________________________________________ Iscrio all’Associazione

Qualifica _______________________________________________________ Accompagnatore/i _______________________________________________

fax ___________________________________________ oppure

Il nome dell’Hotel assegnato sarà comunicato dieci giorni prima della partenza tramite:

__________________________ e-mail

Camera singola doppia chiede di partecipare al 36° Convegno Nazionale che si terrà a ABANO TERME (PD), nei giorni 12, 13, 14, 15, 16 dicembre, scegliendo:

soluzione 4 stelle (pensione completa) soluzione 3 stelle (pensione completa) soluzione B (solo iscrizione) soluzione C (iscrizione + 4 coffee break) soluzione D (iscrizione giornaliera + 1 coffee break) soluzione E (iscrizione giornaliera)

a.n.u.s.c.a. s.r.l. (socio unico a.n.u.s.c.a.) tel. 051/944641 - 051/944268 fax 051/942733 – 051/944183 Cod.fisc. e P.IVA 01897431209 e-mail segreteria@anusca.it e-mail tesseramento@anusca.it MODALITA’ DI PAGAMENTO

come dispone l’art. 14 comma 10, legge 537 del 24/12/1993.

Le quote A1, B, C, D, E relave all’ISCRIZIONE sono esen IVA ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 633/72, così

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La quota A2 pernente al SOGGIORNO si riferisce alla cifra che il Comune deve impegnare. Il Comune riceverà una sola faura da ANUSCA SRL così scorporata: - A1: ISCRIZIONE (ESENTE IVA); - A2: SOGGIORNO (IVA 10%); TASSA DI SOGGIORNO (ESCLUSO IVA); SERVIZI (IVA 22%). Il documento sarà emesso da ANUSCA SRL a ricezione della documentazione applicando lo split-payment e l’IMPONIBILE dovrà essere versato con bonifico bancario sul c/c 07400012197E presso C - Agenzia di Castel San Pietro Terme (BO) IBAN: IT 49 T 06385 36750 07400012197E intestato ad ANUSCA SRL •

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• •

La quota di partecipazione al Convegno è a “paccheo” per cui la possibilità di usufruire delle Soluzioni B, C, D, E è riservata esclusivamente a coloro i cui En di appartenenza distano meno di 100 km. da Abano Terme (PD). Le Soluzioni B, C, D, E non comprendono la sistemazione alberghiera, le manifestazioni serali, i transfer (se previs), le escursioni per gli accompagnatori . I sogge ai quali non si applica la disciplina dello "split payment" (familiari accompagnatori) dovranno effeuare il pagamento della quota A2 secondo le ordinarie procedure per l'intero importo indicato in faura (comprensivo di IVA). Gli annullamen delle prenotazioni che perverranno entro il 23/11/2016 daranno dirio al rimborso delle quote versate ad eccezione della quota di iscrizione (€ 340,00 En non iscri - € 240,00 En iscri). Per i familiari il rimborso è totale.

data __________ Firma _____________________

Note _________________________________________________


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IL CONTROLLO DOCUMENTALE

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CONSENTE DI ANALIZZARE E DI VALUTARE L'ORIGINALITÀ DI QUALUNQUE DOCUMENTO:

• • • • •

PASSAPORTO • CARTA DI CIRCOLAZIONE • DOCUMENTAZIONE • CARTA PER CARTA DI IDENTITÀ • CERTIFICATO DI PROPRIETÀ ASSICURATIVA CRONOTACHIGRAFO PATENTE GUIDA DEI VEICOLI • CARTA DI QUALIFICAZIONE • PERMESSI PER INVALIDI PERMESSO INTERNAZIONALE • PERMESSO DI SOGGIORNO DEL CONDUCENTE • PERMESSI ZTL ogni altro documento realizzato su carta di sicurezza e/o dotato di sistemi di sicurezza antifalsificazione

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Il cofanetto contiene le seguenti guide: • L’IDENTIFICAZIONE DEI CITTADINI COMUNITARI E STRANIERI • IL CONTROLLO DEI CONDUCENTI COMUNITARI E STRANIERI • IL CONTROLLO DEI VEICOLI COMUNITARI E STRANIERI • IL CONTROLLO DEI TRASPORTI INTERNAZIONALI DI MERCI E VIAGGIATORI

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