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DOVE SI SPINGE IL POTERE DELL’ASSEMBLEA
from 36 Professione Immobiliare Ottobre Novembre Dicembre 2021
by APAC Associazione Professionale Amministratori di Condominio
STUDIO LEGALE GIOLA MILANO (I) - LUGANO (CH)
SUPERBONUS IN CONDOMINIO FINO A DOVE SI SPINGE IL POTERE DELL’ASSEMBLEA
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Il Bonus fiscale 110% si può ottenere per i seguenti interventi: - efficientamento energetico specificamente individuati e che al termine dei lavori consentano il miglioramento di almeno due classi energetiche o se non possibile di quella più alta;
- interventi di riduzione del rischio sismico;
La normativa via via promulgata dai governi succedutisi negli ultimi mesi è molto complessa ed a tratti poco chiara.
Numerosi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate hanno cercato di dipanare molti dubbi, ma altrettanti rimangono ancora irrisolti. Oltre alla difficoltà incontrate dagli operatori del settore nell’analizzare la copiosa normativa vigente, in sede assembleare si possono incontrare molte difficoltà applicative e, come sempre, varie contestazioni da parte dei condòmini. Un recentissimo provvedimento del Tribunale di Milano (r.g. 30843/2021, ordinanza del 13/08/21) ha affrontato alcuni PROFESSIONE IMMOBILIARE aspetti particolarmente interessanti che meritano un approfondimento.
Alcuni condòmini chiedevano un provvedimento d’urgenza per sospendere l’esecutività di una delibera assembleare che aveva deciso l’avvio dei lavori per usufruire dei benefici fiscali del 110%. I condòmini ricorrenti lamentavano diversi vizi:
● I documenti presentati dall’amministrazione risultavano caotici e non sufficienti; ● L’affidabilità dell’impresa assunta per l’esecuzione dei lavori si riteneva discutibile; ● I lavori in progetto avrebbero comportato innovazioni gravose e voluttuarie; ● I balconi dei singoli condomini sarebbero stati ristretti di circa 4-5 cm per via dell’installazione del cappotto termico; Dall’altra parte il Condominio rispondeva basando la sua difesa su un punto ben preciso. Nei 13 mesi precedenti alla richiesta di sospensione della delibera, erano state condotte ben 4 assemblee condominiali dove si era discusso di tutti i progetti da effettuare, con anche l’analisi dello studio di fattibilità.
Secondo l’amministrazione nel corso delle varie assemblee i condòmini avevano dato la loro approvazione ai lavori da eseguire poiché erano stati pienamente informati di ogni aspetto relativo agli ingenti lavori deliberati.
Il Tribunale di Milano, dopo aver analizzato il caso, ha definito la documentazione presentata dall’amministrazione condominiale “cospicua, poderosa, esaustiva e facilmente consultabile”, contestando il fatto che i ricorrenti l’avessero definita caotica e incompleta. Il giudice ha altresì dichiarato che l’amministrazione ha messo tutti i condòmini in condizione di: “ricevere preventivamente adeguate informazioni sugli argomenti oggetto di discussione assembleare, di formarsi la propria opinione sul punto e, pertanto, di esprimere una deci2021/ n.36