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LA PAROLA ALL’ AVVOCATO
from 36 Professione Immobiliare Ottobre Novembre Dicembre 2021
by APAC Associazione Professionale Amministratori di Condominio
sione ponderata e informata”.
Ciò detto, la questione principale riguardava il restringimento dei balconi di 4-5 cm, ovvero la possibilità di invadere la sfera privata dei singoli condòmini contrari, a fronte della delibera assembleare di approvazione.
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Questo punto è di fondamentale importanza, poiché nella quasi totalità dei casi di posa di un cappotto isolante è inevitabile che alcune parti private vengano interessate da piccole ma non trascurabili limitazioni di spazio.
Appurata la legittimità dell’intero processo col quale l’amministrazione condominiale aveva definito la richiesta di accesso al Superbonus 110%, il Tribunale ha stabilito come il restringimento dei balconi fosse da considerare come una sorta di “male minore”.
In sostanza, il Tribunale di Milano ha stabilito che: “gli effetti di tali decisioni e degli interventi edili deliberati sui beni di proprietà esclusiva dei condomini ricorrenti sono strettamente funzionali al miglioramento dell’uso delle cose comuni e al soddisfacimento di interessi altamente meritevoli di tutela”.
L’ordinanza prosegue affermando: “Appare dunque naturale, secondo l’id quod plerumque accidit, che interventi edili sulle facciate condominiali possano riverberare i loro effetti anche sulle parti di proprietà esclusiva dei condomini (maxime i balconi) ma non può ritenersi che qualunque effetto di siffatta natura assuma i connotati di lesione del diritto di proprietà esclusiva, con conseguente invalidità della delibera assembleare; altrimenti, l’installazione di “cappotti termici” sulle facciate dei condomìni sarebbe sostanzialmente subordinata al voto unanime dei condòmini, con conseguente frustrazione della ratio sottesa all’intervento legislativo (riguardante, invero, plurimi interventi ma contemplante
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espressamente proprio gli “interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate”, art. 119 comma 1 lett. a) d.l. 34/2020). Occorre, dunque, esaminare il singolo caso concreto nell’ottica di un contemperamento tra i diversi interessi contrapposti e nel solco di quella c.d. “solidarietà condominiale” più volte affermata dalla Suprema Corte (cfr. da ultimo Cass. 7938/2017). E richiamando proprio la summenzionata sentenza della Cassazione n. 7042/2020 che ha individuato nella strumentalità con “l’adeguato uso delle cose comuni” l’eccezione al divieto di assumere decisioni che incidano sui beni di proprietà esclusiva dei condomini, osserva questo Tribunale che, in primo luogo, le decisioni adottate dall’assemblea del Condominio riguardano, in via diretta, i beni comuni, e che, in secondo luogo, gli effetti di tali decisioni e degli interventi edili deliberati sui beni di proprietà esclusiva dei condomini ricorrenti sono strettamente funzionali al miglioramento dell’uso delle cose comuni e al soddisfacimento di interessi altamente meritevoli di tutela e, in ogni caso, appaiono estremamente modesti e tollerabili, senza che possa ravvisarsi una significativa lesione del diritto dominicale”.
Il provvedimento citato è stato reclamato dai ricorrenti e pertanto sarà oggetto di una nuova valutazione da parte di altri giudici, tuttavia merita particolare attenzione per il giusto contemperamento operato tra interessi collettivi del Condominio ed interessi privati dei singoli condòmini.
Avv. Valentino Giola
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