notiziario dell’ASSOCIAZIONE piccole e medie industrie
APINFORMA numero 15 31 agosto 2019
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ApiNFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
notiziario dell’ASSOCIAZIONE PIccole e medie industrie
APINFORMA
numero 15 31 agosto 2019
Sommario LA NOSTRA POSIZIONE
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
Incontri del Presidente confederale Casasco
8
Il contratto fiduciario ex l. 1966/1939
11
La crisi d’impresa
13
La rateizzazione di Unico 2019
15
Reverse charge
17
Ravvedimento frazionato
20
La cessione dell’ecobonus
22
Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)
25
Contributi CCIAA di PN-UD per l’alternanza scuola-lavoro
26
Contributi per la trasformazione tecnologica e digitale
29
Finanziamenti agevolati per l’export
31
Indice mensile rivalutazione t.f.r. luglio 2019
39
Bilateralità Confapi
40
CCNL Unionmeccanica, at. 61: formazione obbligatoria di 24 ore
42
CCNL edilizia piccola e media industria Confapi ANIEM
47
CONAI: rimodulato il contributo ambientale
49
SOA: rinnovo dell’attestazione per la Strut-Fer
50
L’Assistenza dell’Associazione sul MEPA
51
ANAC: pubblicazione contratti di acquisto di beni e servizi
53
Vendita di immobili di proprietà dello Stato
54
EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
Doing business in Africa
61
9a edizione Premio di Laurea “Giuseppe Lombardi”
63
Riduzione compensata dei pedaggi autostradali 2018
64
Autorizzazione trasporti internazionali su strada
65
Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento
67
Trasporto merci pericolose su strada (A.D.R.). Corsi
68
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Incontri del Presidente confederale Casasco le relazioni politiche e istituzionali a livello nazionale Il Presidente Casasco nel corso dell’ultima settimana ha partecipato ad una serie di incontri e dibattiti sui temi dell’industria e dell’economia insieme ad importanti rappresentanti del mondo politico, sindacale e delle altre parti datoriali: - 16 settembre, a Bologna in occasione delle Giornate del Lavoro della Cgil - Dibattito sulle nuove politiche industriali, sostenibilità e nuovi strumenti a sostegno di uno sviluppo di qualità; - 20 settembre, a Viterbo in occasione dell’evento organizzato da Antonio Tajani con il Ppe - Dibattito sul Libro “Scacco all’Europa. La guerra fredda tra Cina e USA per il nuovo ordine mondiale” di Danilo Taino;
- 21 settembre, a Roma per Atreju - Dibattito su “L’Italia che pensa in grande”; - 22 settembre, a Lecce sempre in occasione delle Giornate del Lavoro della Cgil - Incontro fra il Presidente del Consiglio Conte e il Segretario Generale Landini. Nel corso degli incontri il Presidente ha avuto modo di evidenziare quali siano le priorità per le nostre Pmi e in generale per il sistema Paese. Ha potuto esporre le più importanti proposte presentate da Confapi nello scorso luglio ai vertici governativi, per il rilancio, la crescita e il lavoro, sottolineando come non si possano, nell’ambito delle politiche nazionali e internazionali, ulteriormente procrastinare misure volte alla salvaguardia e alla crescita delle Pmi che non solo rappresentano l’ossatura portante del nostro sistema industriale, ma sono modello di coesione e impegno sociale. Al link seguente potrete scaricare il video dell’intervento ad Atreju: https://wetransfer.com/downloads/ b02ad2efed73b4c560078d78566f10 ee20190921184554/cc1cfb2c2b800d3e56e8565c569de66220190921184554/e33919
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Il contratto fiduciario ex l. 1966/1939 istituto utilizzabile per celare la reale proprietà
di Carlo Ferrero, avvocato in Udine e magistrato onorario Il contratto fiduciario è da considerarsi species nel genus rapporto o negozio fiduciario. Trattasi del contratto stipulato con un soggetto autorizzato dalla L. n. 1966 del 23.11.1939 a svolgere servizi professionali fiduciari. E’ necessario inquadrare preliminarmente l’argomento facendo riferimento all’antico istituto di diritto rimano della fiducia, caratterizzato dal trasferimento della proprietà di un determinato bene da Caio (fiduciante) a Sempronio (fiduciario) che ne acquista a tutti gli effetti la proprietà, e che si obbliga a disporre di questo determinato bene secondo un accordo (fiducia cum amico); oppure caratterizzato dal trasferimento della proprietà di un bene da Tizio (fiduciante) a Sempronio (fiduciario) affinché questi lo conservi in garanzia e lo eventualmente venda per soddisfare un credito di Caio verso il fiduciante Tizio (fiducia cum creditore). Trattasi quindi di un istituto (cd fiducia romanistica) caratterizzato da un negozio ad effetto reale collegato ad un negozio ad effetto obbligatorio (pactum fiduciae). La problematica principale insita nell’utilizzo di tale contratto è la eccedenza del mezzo adoperato rispetto al fine che si vuole ottenere: nel senso che il bene viene effettivamente trasferito nel patrimonio del fiduciario (e quindi messo al sicuro da pretese creditorie verso il fiduciante), il quale può però disporne a tutti gli effetti anche oltre gli accordi (tra fiduciante e fiduciario); inoltre il bene - rientrando a tutti gli effetti nel patrimonio del fiduciario - è al riparo dai creditori del fiduciante, ma non è al riparo dalle pretese di eventuali creditori del fiduciario. Pertanto la fiducia romanistica non è un modello utilizzabile per la gestione o successione né per una sicura la protezione del patrimonio.
Alla fiducia di romana tradizione si contrappone (prendendo spunto da una norma del codice civile tedesco in vigore dal 1900) la cd fiducia germanistica. L’istituto tenta di attribuire efficacia reale al pactum fiduciae e introduce un concetto basilare che viene utilizzato grandemente soprattutto in materia cartolare: la legittimazione. Si scinde quindi il concetto di diritto di proprietà sulla cosa - che rimane in capo al fiduciante - dal concetto di legittimazione all’esercizio del relativo diritto (rectius dei poteri e facoltà connesse a tale diritto) che invece viene attribuita al fiduciario. Il contratto fiduciario di cui alla L. n. 1966/39 è avvicinabile a questa seconda concezione di fiducia germanistica. Almeno nel nostro ordinamento la tutela patrimoniale che il contratto fiduciario può in concreto garantire al fiduciante è limitata all’obbligo di riservatezza. Pertanto nel contratto fiduciario nello schema di cui alla L. n. 1966/39 il fiduciante mantiene la proprietà del bene e tutte le azioni reali a difesa del medesimo (anche in caso di violazione del pactum fiduciae) mentre il fiduciario nulla possiede, ed agisce nella sostanza quale mandatario del fiduciante. Dunque nessuna reale tutela patrimoniale può assumere il contratto fiduciario se non in modo del tutto indiretto e costituito sostanzialmente solo dall’obbligo del fiduciario di mantenere il segreto fiduciario. Si crea quindi un patrimonio separato e non segregato (come invece avviene nel Trust) nel senso che i creditori della società fiduciaria non possono aggredire le partecipazioni ad essa intestate, partecipazioni che - invece – possono essere aggredite dai creditori del fiduciante. Le motivazioni per cui usualmente si ricorre ad un contratto fiduciario sono molteplici e trovano giustificazione sempre nell’obbligo di mantenere il segreto fiduciario; possono essere individuate ad esempio nell’esigenza dell’imprenditore di celare al mercato determinate situazioni o partecipazioni societarie, ovvero di celare al pubblico posizioni patrimoniali o reddituali ovvero la proprietà di pacchetti societari. La società fiduciaria si intesta fiduciariamente le partecipazioni societarie ed è questa che appare presso il registro imprese, non il reale proprietario che rimane celato al pubbli-
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co (ma non all’Autorità Giudiziaria ed, in generale, alla Pubblica amministrazione che possono, secondo molteplici disposizioni di legge, ottenere dalla società fiduciaria la disclosure del reale proprietario; molti altri casi di obbligatoria disclosure a carico della società fiduciaria si registrano nella disciplina civilistica delle società di capitali come in materia limiti all’acquisto di azioni proprie, divieto di garanzia su azioni proprie, computo dei voti in assemblea, costituzione o aumento di capitale con
sottoscrizione reciproca di azioni, in materia di redazione del bilancio e di redazione sulla gestione). Il contratto fiduciario si concreta quindi sostanzialmente in un mandato senza rappresentanza a titolo oneroso, che consiste nell’attribuzione alla società fiduciaria dei poteri di amministrazione dei pacchetti azionari/quote societarie e nell’esercizio dei diritti relativi, compreso il voto in assemblea e la gestione dei dividendi e dei relativi oneri ed incombenze fiscali.
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La crisi d’impresa
breve contributo dell’ing. stefano castiglione di atlhas finance Ing. Stefano Castiglione – Atlhas Finance (Conegliano – TV) Vogliamo dedicare un breve articolo alla riforma della cosiddetta Legge Fallimentare, che con il varo del decreto legislativo del 10/1/2019 - in attuazione della legge delega n. 155 del 19/10/2017 - ha dato vita al nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza, che entrerà in pieno vigore intorno ad Agosto 2020, poiché è prevista una moratoria di 18 mesi per gran parte delle sue disposizioni. Tale codice - pur se con alcune modifiche - si basa su quanto predisposto dalla commissione Rordorf che aveva completato i propri lavori durante il governo Renzi. L’idea di fondo è quella di creare un sistema che consenta un intervento tempestivo sulle imprese prima del manifestarsi di quelle situazioni di insolvenza la cui gravità - in passato - aveva spesso reso vani i tentativi di risanamento, perché tardivi. A tale scopo sono stati introdotti i concetti di “Stato di Crisi” di impresa e di “Strumenti di allerta”. Grazie agli Strumenti di allerta un eventuale Stato di Crisi dovrebbe essere tempestivamente rilevato, mettendo in moto un meccanismo di verifica della salute aziendale. Come dovrebbe funzionare nella pratica, senza entrare nei dettagli formali poco utili a capire le logiche di fondo di funzionamento del nuovo sistema? Partiamo anzitutto dagli Strumenti di Allerta: cosa sono, chi dovrebbe rilevare le prime avvisaglie di crisi ed a chi si dovrebbe rivolgere nel farlo? Gli Strumenti di allerta previsti dal nuovo Codice consistono in un obbligo di segnalazione di cui alcuni soggetti sono investiti, e precisamente: Revisori contabili, Collegio sindacale/Sindaco e Creditori pubblici qualificati (cioè Agenzia delle entrate, agenti di riscossione ed enti previdenziali).
Tali segnalazioni saranno in prima battuta rivolte all’azienda stessa, e trascorso un periodo di 90 gg - in caso di mancato od inadeguato riscontro - indirizzate all’Organismo di Composizione della Crisi e dell’Insolvenza (OCC), costituito presso la camera di commercio dove l’azienda è registrata. Lo stesso imprenditore può in totale autonomia “autosegnalarsi” direttamente all’OCC, godendo di una serie di benefici nel farlo. A questo punto sarà compito dell’OCC informare gli organi di controllo dell’azienda (a meno che ovviamente la segnalazione non sia giunta proprio da loro) ed attivarsi affinché sia nominato un collegio di tre professionisti indipendenti iscritti all’albo dei compositori della crisi. Spetterà a tale collegio - nell’arco dei sei mesi successivi - effettuare la diagnosi dello stato di salute dell’azienda ed individuare l’adatta procedura per la regolazione della crisi, tra quelle previste dal nuovo codice (i.e. piano attestato di risanamento, piano di ristrutturazione dei debiti, concordato preventivo, etc.). Al di là dei formalismi tecnici, che cosa significa tutto ciò per l’imprenditore e la sua azienda? Il primo aspetto che ci sembra degno di nota è il dover pagare la parcella di tre distinti professionisti. Inoltre - con l’eccezione del professionista nominato dal presidente dell’associazione di categoria di appartenenza, per il quale l’imprenditore dovrebbe venire consultato - i due restanti saranno con ottima probabilità calati dall’alto, in quanto nominati dal Tribunale e dalla camera di commercio stessa. L’uso del condizionale è d’obbligo, visto che non esiste ancora una prassi. Se da un lato questo “scarico” di responsabilità potrebbe sembrare un pensiero in meno, dall’altro per l’imprenditore sarebbe preferibile poter scegliere a quali professionisti affidarsi, magari basandosi sulle loro referenze professionali, sull’esperienza maturata nel ruolo di consulenti aziendali e sui progetti che hanno seguito e portato a termine con successo. E’ previsto che si potranno iscrivere all’albo dei compositori della crisi soggetti con esperienza direttiva in azienda oppure quei professionisti che risultino iscritti all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili o a quello degli avvocati, e che
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abbiano seguito quell’integrazione formativa ad oggi prevista per l’iscrizione al registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento (Art. 4 del Decreto del ministro della giustizia n. 202 del 24/9/2014). Questo significa che i profili di questo tipo di professionisti, ma anche gli stessi nominativi, saranno in larga misura quelli sino ad oggi incaricati dai tribunali per lo svolgimento delle mansioni di liquidatore, commissario giudiziale e curatore fallimentare. Gli strumenti di allerta rappresentano un netto cambio di direzione e restano a nostro giudizio una buona idea, anche se non ne condividiamo l’esito - così come è stato concepito - per il tramite dell’organismo di composizione della crisi. Ci auguriamo però, ed a maggior ragione per quegli imprenditori che dovessero condividere le nostre perplessità, che tali strumenti possano essere uno stimolo ad intervenire non solo prima che le situazioni di crisi siano conclamate e rischino di essere divenute oramai irreversibili per sopraggiunte crisi finanziaria e carenza di liquidità, ma anche prima dell’intervento dell’OCC stesso. Difatti non va dimenticato che anche all’esito degli Strumenti di allerta - cioè quando le segnalazioni fossero già partite - all’imprenditore - per
interrompere il processo - basterebbe dimostrare di aver già messo in atto - o star definendo, questo ancora non è chiaro - una delle procedure per la regolazione della crisi previste dal nuovo codice già precedentemente citate. Sarebbe un modo prudente, da un lato di non sottovalutare quelli che magari si presentano come raffreddori, ma potrebbero diventare delle bronchiti, dall’altro di evitare di trovarsi in azienda professionisti che non si sono scelti. Concludiamo qui il nostro breve articolo, augurandoci che sia stato sufficientemente chiaro e non troppo tedioso. Ci ripromettiamo di riprendere in futuro questo argomento, al fine di dare qualche dettaglio in più, soprattutto sugli “Indicatori della crisi”, quegli indicatori che faranno scattare l’obbligo di segnalazione e la cui definizione - con esclusione di quelli rivolti ai creditori pubblici qualificati - è stata demandata all’ordine dei Dottori Commercialisti e revisori contabili e non è al momento ancora disponibile. oOo Sul tema abbiamo organizzato un incontro con l’ing. Stefano Castiglione e con l’avv. Giulio Marzella per venerdì 4 ottobre, alle 15, nella nostra sede.
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La rateizzazione di Unico 2019 dopo la proroga ridisegnato il calendario per i soggetti isa La proroga Il D.L. 34/2019 ha differito al 30 settembre il termine di versamento del saldo 2018 e del primo acconto 2019 delle imposte per i soggetti che direttamente o indirettamente sono interessati ai nuovi ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale). Questo differimento, accolto con favore dagli operatori, ha però da subito presentato delle criticità sia per quanto riguarda la possibilità dell’ulteriore differimento di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40% sia per le tempistiche di rateazione. Con la risoluzione n. 71 del 1° agosto 2019 l’Agenzia delle entrate ha chiarito questi aspetti ridefinendo anche il calendario dei versamenti rateizzati.
Soggetti interessati Il documento di prassi conferma che la proroga dei versamenti interessa esclusivamente i soggetti che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo soggetti agli ISA. Tali attività possono essere esercitate sia in forma individuale che collettiva, comprese le società di capitali in trasparenza e i collaboratori di imprese familiari. Si prescinde dall’esistenza di cause di esclusione o di inapplicabilità. La proroga interessa anche i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi non superiori di 5.164.569 euro ed esercitano un’attività per la quale è stato approvato il relativo ISA, a prescindere dall’effettiva applicazione o meno dello stesso, i contribuenti in regime forfettario o dei minimi, o coloro che dichiarano altre cause di esclusione dagli ISA o determinino il reddito con altri criteri forfettari.
La rateizzazione Le regole generali in materia di rateizzazione prevedono che questa non deve riguardare necessariamente tutte le imposte dovute a titolo di saldo e primo acconto. Il contribuente ha quindi più opzioni a
disposizione, può scegliere senza vincoli, l’imposta che intende rateizzare e quella che desidera pagare in un’unica soluzione, può ad esempio decidere di rateizzare il saldo e non l’acconto o viceversa e può scegliere un numero di rate diverse per imposte a saldo e in acconto. È tuttavia consigliabile scegliere un’unica modalità di rateizzazione con riferimento a tutti gli importi dovuti, per evitare inconvenienti in sede di controllo dei pagamenti effettuati. Le rate devono essere tutte di importo uguale e il loro pagamento in ogni caso va completato entro il mese di novembre. Sulle somme oggetto di rateizzazione sono dovuti gli interessi nella misura annua del 4%. Gli interessi decorrono dal giorno successivo a quello di scadenza del termine entro il quale deve essere eseguito il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi. In ogni caso, la prima rata deve essere versata entro i termini sopra citati, mentre le rate successive non hanno subito modifiche e pertanto vanno pagate entro il giorno 16 di ciascun mese per le società di capitali, per le società di persone e per le persone fisiche titolari di partita IVA ed entro l’ultimo giorno di ogni mese per le persone fisiche non titolari di partita IVA. In caso di compensazione di debiti con crediti di Unico, se i crediti sono maggiori dei debiti, la maggiorazione dello 0,40% non è dovuta. Se invece i debiti sono superiori ai crediti, la maggiorazione si applica sulla sola differenza. L’importo degli interessi si calcola in maniera forfetaria a partire dalla seconda rata, applicando il tasso risultante dalla formula i x t /360
4% X
30 ------ = 0,33% 360
dove: i = tasso di interesse annuo (4%); t = numero dei giorni calcolato secondo il metodo commerciale (un mese = 30 giorni), che intercorre fra la data di scadenza della prima rata e quella di scadenza della seconda (a prescindere, quindi, dal giorno dell’effettivo pagamento) con arrotondamento alla seconda cifra decimale.
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Le rate successive alla seconda andranno maggiorate di un ulteriore 0,33% mensile a prescindere dalla data di pagamento della rata. Gli interessi per la rateizzazione vanno indicati separatamente sul Mod. F24 con il relativo codice tributo: - 1668 per gli interessi delle imposte che vanno indicate nella Sezione Erario; - 3805 per gli interessi delle imposte che vanno indicate nella Sezione Regioni; - 3857 per gli interessi delle imposte che vanno indicate nelle Sezione IMU ed Altri Tributi Locali. Ricordiamo che per i soggetti IRES il pagamento deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. I soggetti che approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, dovranno effettuare i versamenti entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Nel caso in cui il bilancio non venga approvato entro il termine massimo, i versamenti devono comunque essere effettuati entro l’ultimo giorno del mese successivo alla data fissata per l’approvazione. In caso di versamento rateale, gli importi (sia delle imposte che degli interessi) non vanno indicati in unità di Euro, ma in centesimi con arrotondamento per eccesso o per difetto secondo che la terza cifra decimale sia superiore o meno a quattro. Ricordiamo che i pagamenti in scadenza tra il 1° e il 16 agosto slittano al 20 agosto.
I chiarimenti delle Entrate Dopo aver riassunto le regole relative alla rateizzazione, entriamo nel merito della risoluzione n. 71/2019 la quale riconosce, ai soggetti interessati
alla proroga, anche la possibilità di eseguire i versamenti entro i 30 giorni successivi, con lo 0,40% in più e senza interessi. È sempre possibile versare, prima del 30 settembre, le somme dovute in base agli ordinari piani di rateazione, senza quindi beneficiare della proroga. In questi casi però, entro il 30 settembre 2019 si devono versare le prime quattro rate, senza interessi. Se poi qualche contribuente ha iniziato a pagare le rate senza considerare la proroga e ora invece ne vuole beneficiare, differendo il pagamento dell’importo ancora dovuto al 30 ottobre con la maggiorazione dello 0,40%, si dovrà comunque completare il versamento delle prime tre rate entro il 30 settembre senza maggiorazione e interessi, nel rispetto del principio che “la proroga è gratuita”. Il contribuente che ha diritto alla proroga può anche eseguire i versamenti con scadenze e importi a libera scelta, senza quindi piano di rateazione, ma i versamenti del totale dovuto devono completarsi entro il 30 settembre 2019 senza interessi. La scelta di effettuare versamenti rateali a partire dal 30 settembre consentirà di avere solo tre rate mensili con termini differenziati a seconda che il contribuente sia o meno titolare di partita Iva. Rate che diventano due per i titolari di partita Iva, se si decide di iniziare i pagamenti il 30 ottobre 2019 con la maggiorazione dello 0,40%. La risoluzione propone delle tabelle di rateazione che di seguito riportiamo. Non si deve infine dimenticare che il 2 dicembre dovrà essere versato il secondo acconto per il 2019 in unica soluzione. (PZ)
CONTRIBUENTI TITOLARI DI PARTITA IVA Versamento prima rata entro il 30 settembre 2019
Versamento prima rata con + 0,40 il 30 ottobre 2019
Rata
Scadenza
Interessi %
Scadenza
Interessi %
1
30 settembre
0
30 ottobre
0
2
16 ottobre
0,18
18 novembre
0,18
3
18 novembre
0,51
CONTRIBUENTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA Versamento prima rata entro il 30 settembre 2019
Versamento prima rata con + 0,40 il 30 ottobre 2019
Rata
Scadenza
Interessi %
Scadenza
Interessi %
1
30 settembre
0
30 ottobre
0
2
31 ottobre
0,33
31 ottobre
0
3
2 dicembre
0,66
2 dicembre
0,33
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Reverse charge
integrazione anche senza il sistema di interscambio
Dopo l’apertura contenuta nella circolare n. 14/2019, l’Agenzia delle entrate il 19 luglio ha integrato la FAQ n. 36 del 27 novembre 2018, riconoscendo la possibilità, per le operazioni rientranti nel reverse charge, d’integrare le fatture con le vecchie modalità senza passare per lo SDI. Si tratta di una precisazione importante perché non era chiaro il comportamento da adottare per queste operazioni. L’Agenzia delle entrate, infatti, aveva affermato che: “una modalità alternativa possa essere la predisposizione di un altro documento, da allegare al file della fattura in questione contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa”. Questa dichiarazione aveva suscitato da subito forti perplessità da parte degli operatori, soprattutto per la difficoltà di rispettare i termini previsti dalla norma. Il reverse charge, infatti, deve essere applicato nel mese di arrivo della fattura o, al più tardi, entro 15 giorni ma sempre con riferimento al mese di arrivo. La via dell’integrazione informatica, che in realtà non può definirsi tale atteso che il documento originario ricevuto in modalità elettronica non può essere modificato, difficilmente può essere realizzata rispettando le tempistiche di cui sopra. Ecco quindi che l’apertura dell’Agenzia delle entrate apre la possibilità di continuare con la vecchia modalità cartacea dell’integrazione, che può essere riassunta come segue: - riportare sul documento ricevuto anche in forma elettronica e dopo averlo stampato, aliquota e imposta, - effettuare la protocollazione e l’annotazione nel registro vendite o corrispettivi nel mese di arrivo (per assolvere l’imposta) o al più tardi entro 15 giorni ma con imputazione dell’imposta a debito nel mese di arrivo;
- annotare l’operazione nel registro acquisti nello stesso mese, o al più tardi nei nuovi termini previsti dall’art. 19 del DPR 633/72. Agli operatori è comunque riconosciuta la possibilità di generare un allegato di appoggio, ma in formato analogico, evitando il formato XML e la trasmissione al SDI, che però potrebbe rischiare, come sopra segnalato, di autocertificare il ritardo nell’applicazione dell’integrazione. Come già ricordato l’amministrazione finanziaria riconosce comunque la soluzione dell’assolvimento tramite autofattura da inviare al SDI (tecnicamente non si tratta di autofattura), soluzione che risolverebbe anche l’ulteriore obbligo della conservazione. Questa procedura tuttavia rischia di trasformarsi, considerati i tempi ristretti richiesti, in una sorta di autodenuncia, perché l’assolvimento dell’autofattura entro il mese di arrivo della fattura, nell’operatività aziendale può essere difficile da rispettare. Ad esempio una fattura emessa il 31 luglio con applicazione del reverse charge, andrebbe integrata entro il 15 agosto ma con riferimento al 31 luglio. La via dell’integrazione cartacea può decongestionare questi tempi anche perché si tratta di una procedura ormai consolidata nella prassi aziendale che non comporta aggravi operativi. I chiarimenti di cui sopra possono essere utilizzati sia per il reverse charge interno sia per le operazioni internazionali. Di seguito un riepilogo delle diverse casistiche che si possono presentare: - per il reverse charge interno, utilizzare l’integrazione su carta senza invio al SDI, evitando in questo modo il rischio di rivelare il possibile ritardo nell’assolvimento dell’imposta; - per il reverse charge intracomunitario, utilizzare sempre l’integrazione su carta senza invio al SDI, ricordando tuttavia l’obbligo di comunicare l’operazione nell’esterometro; - per gli acquisti territorialmente rilevanti in Italia da soggetti extraUe, emettere l’autofattura ex art. 17, comma 2 del DPR 633/72 in modalità cartacea senza invio di alcun dato al SDI salvo l’onere di compilazione dell’esterometro. Ricordiamo comunque che quest’ultimo onere può essere evitato se si sceglie l’invio tramite SDI,
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compilando la sezione “dati del cedente/prestatore” con l’identificativo del fornitore extraUe e quelli della sezione “dati del cessionario/committente” con i propri, oltre a compilare anche la sezione
“soggetto emittente” con il valore CC. In questo modo si evita la compilazione dell’esterometro.
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(PZ)
Ravvedimento frazionato consentito solo per i tributi erariali
Premessa L’articolo 4 - decies del D.L. 34/2019 (Decreto Crescita) con una norma di interpretazione autentica, ha dato piena legittimità al ravvedimento operoso frazionato, in luogo di quello contestuale alla regolarizzazione. Il ravvedimento operoso è disciplinato dall’articolo 13 del D.lgs. 472/97, il quale, nelle more di un’azione accertativa dell’amministrazione finanziaria, consente, al contribuente che si accorge di aver commesso omissioni o irregolarità di natura fiscale, di ravvedersi regolarizzando la propria posizione versando sanzioni ridotte, differenziate in base all’epoca in cui viene eseguita la correzione. La natura interpretativa del provvedimento comporta l’efficacia retroattiva della stessa con importanti conseguenze sui contenziosi in essere. Il ravvedimento richiede il versamento spontaneo dell’eventuale imposta non versata, delle sanzioni e degli interessi legali maturati dalla data in cui avrebbe dovuto essere eseguito il versamento e la data del pagamento. Il Decreto Crescita ha introdotto il nuovo l’art. 13 – bis al D.Lgs. 472/1997, allineando la norma alla posizione già espressa dalla prassi amministrativa, riconoscendo la possibilità di ravvedimenti frazionati in più tranche. La norma stessa riconosce efficacia retroattiva a questa possibilità. Il decreto individua tre casistiche che si possono presentare nel ravvedimento frazionato: - il versamento frazionato; - il versamento tardivo dell’imposta frazionata in scadenze differenti, - il versamento tardivo dell’imposta e successivamente delle sanzioni.
Il versamento frazionato Viene riconosciuta la possibilità di ricorrere al
ravvedimento operoso in caso di versamento frazionato, a patto che sia effettuato nei termini di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 dell’art. 13 del D.Lgs. 472/97. In pratica viene riconosciuta la possibilità di eseguire versamenti parziali tardivi entro i termini previsti dal ravvedimento operoso. A questo proposito, conformemente a quanto già previsto dalla risoluzione n. 67 del 23 giugno 2011, viene negata la possibilità di applicare il ravvedimento operoso alla rateizzazione delle imposte escludendo in questo modo che il pagamento della prima rata di quanto complessivamente dovuto, consenta al contribuente di beneficiare della riduzione complessiva delle sanzioni nella misura più favorevole prevista in ragione dei termini di pagamento della prima rata. Se poi i pagamenti delle rate successive alla prima vengono effettuati oltre i termini ultimi previsti dalla normativa è esclusa la definizione integrale della violazione.
Il versamento tardivo e frazionato Si tratta della possibilità di ravvedere parzialmente quanto originariamente e complessivamente dovuto. Si può quindi considerare autonomamente ogni singolo versamento. Il contribuente deve calcolare le sanzioni e gli interessi con riferimento ad ogni singola frazione di debito d’imposta pagato. Per determinare la riduzione delle sanzioni spettanti si dovrà fare riferimento alle date dei singoli pagamenti. Il ravvedimento potrà essere effettuato a scaglioni fino allo scadere del termine previsto dalla norma o di inizio di un’attività di accertamento. In quest’ultimo caso l’avvio dell’accertamento impedirà la regolarizzazione integrale della violazione ma farà salvi i versamenti ravveduti fino a quel momento.
Il versamento tardivo dell’imposta e successivamente delle sanzioni Si tratta dei casi in cui i versamenti sono stati eseguiti in ritardo e il versamento della sanzione interviene in un momento successivo. In questi casi il ravvedimento si perfeziona con il versamento della
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sanzione da quantificare nella misura minima prevista per il versamento tardivo dell’imposta e ridotta in base al momento in cui viene fatto il ravvedimento. Gli interessi andranno versati con riferimento al ritardo, quindi fino al momento di versamento dell’imposta. Se prima del versamento della sanzione ridotta da ravvedimento interviene un atto di accertamento la via del ravvedimento è preclusa.
Ricordiamo che questa possibilità di ravvedimenti frazionati è riservata ai soli tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, rimanendo conseguentemente esclusi i tributi degli enti locali, dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli.
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(PZ)
La cessione dell’ecobonus confapi fvg contraria al finanziamento coatto
Con provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 31 luglio 2019 è diventa operativa la cessione della detrazione per interventi energetici ai fornitori prevista dall’art. 10 del D.L. 34/2019 (decreto Crescita). Si tratta della possibilità, per i contribuenti che eseguono interventi di riduzione del rischio sismico e di riqualificazione energetica, di cedere al fornitore la detrazione a cui hanno titolo. Il contribuente che esegue gli interventi può, quindi, utilizzare direttamente la relativa detrazione oppure cederla al fornitore beneficiando immediatamente di uno sconto sul prezzo dell’intervento. Si evidenzia da subito che si tratta di una possibilità e non di un obbligo, ben potendo il fornitore rifiutarsi di riconoscere lo sconto e subentrare nella detrazione. Tale rifiuto tuttavia potrebbe comportare il rischio di perdere l’appalto, perché il committente potrebbe rivolgersi ad altre ditte disposte invece a concedere lo sconto. Gli interventi interessati riguardano la sostituzione di infissi e caldaie a condensazione, la messa in sicurezza antisismica e la riqualificazione dell’involucro dell’edificio. Il fornitore poi viene rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite F24 in cinque quote annuali di pari importo. In alternativa al fornitore, è riconosciuta la possibilità di cedere la detrazione ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Nella pratica per un intervento di 10.000 euro, il cliente potrebbe limitarsi a versare all’impresa esecutrice dei lavori la somma di 5.000 euro e cedere la detrazione, pari a 5.000 euro, al fornitore dei lavori che la recupererebbe, in quote costanti, nei cinque anni successivi attraverso compensazione nel modello F24. La cessione può essere effettuata sia dai sogget-
ti incapienti, sia dalla generalità dei contribuenti che sostengono dette spese. L’opzione per lo sconto in fattura non riduce l’imponibile Iva che il fornitore deve emettere, ma dopo il totale fattura lo sconto deve essere espressamente indicato quale “sconto praticato in applicazione delle previsioni dell’art. 10 del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019”. Ovviamente il bonifico parlante riguarderà esclusivamente l’importo rimasto effettivamente a carico del cliente e quindi sarà inferiore al corrispettivo indicato in fattura e su questo importo dovrà essere applicata la ritenuta d’acconto dell’8% da parte della banca. Gli interventi interessati riguardano la sostituzione di infissi e caldaie a condensazione, la messa in sicurezza antisismica e la riqualificazione dell’involucro dell’edificio. Per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche (1, 2 e 3) spetta, in alternativa alle altre detrazioni previste, una detrazione dell’80% o dell’85%, in relazione ai passaggi di classe di rischio. In aggiunta, si evidenzia che le spese sostenute nel 2018 e nel 2019, la detrazione Irpef o Ires spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica possono essere cedute sia se riguardanti parti comuni degli edifici, sia se riguardanti singole unità immobiliari. La cessione deve corrisponde all’importo della detrazione, non è pertanto prevista la possibilità di una cessione di valore inferiore alla detrazione. Così, se la detrazione complessiva è di 5.000 euro, il cliente cederà la sua detrazione di 5.000 euro, il fornitore acquisirà la detrazione per 5.000 euro, senza alcuna possibilità di prevedere un corrispettivo per il servizio reso. È invece possibile cedere parzialmente la detrazione, vale a dire in misura percentuale. Così per una detrazione complessiva di 5.000 euro, è possibile cedere al fornitore solo 2.000, mentre i rimanenti 3.000 recuperarli direttamente nella propria dichiarazione dei redditi. Non è consentito cedere il credito in argomento a banche o altri intermediari finanziari. Il provvedimento delle Entrate ha previsto che l’opzione per la cessione deve essere comunicata all’amministrazione finanziaria, a pena di ineffi-
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cacia, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese. Per gli interventi relativi ad unità immobiliari singole, la comunicazione dovrà essere effettuata dal soggetto che ha diritto alla detrazione, vale a dire dal beneficiario originario del bonus, utilizzando le funzioni rese disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate o, in alternativa, presentando uno specifico modulo. Per gli interventi sulle parti comuni condominiali, la comunicazione deve essere trasmessa dall’amministratore del condominio servendosi del flusso informativo utilizzato per trasmettere i dati per la precompilata. La comunicazione dovrà contenere: la tipologia di intervento effettuato, l’importo complessivo della spesa sostenuta, i dati catastali dell’immobile, denominazione e codice fiscale del fornitore che applica lo sconto. La stessa dovrà inoltre riportare l’assenso del fornitore all’esercizio dell’opzione e la conferma del riconoscimento del contributo, sotto forma di sconto di pari importo sul corrispettivo dovuto per l’intervento effettuato. La compensazione tramite F24 potrà essere effettuata a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è effettuata la comunicazione. Compensazione che dovrà obbligatoriamente essere eseguita dividendo la detrazione in cinque rate annuali di pari importo. Così per una comunicazione eseguita il 20 novembre 2019, l’utilizzo in compensazione potrà avvenire a partire dal 10 dicembre 2019. Nel caso in cui l’impresa non riesca a compensare interamente il credito nell’anno, per incapienza di imposte a debito, tale differenza non sarà persa ma potrà essere utilizzata negli anni successivi ma non potrà essere rimborsata. Il fornitore recupererà lo sconto praticato al proprio cliente come credito d’imposta compensabile tramite F24. In alternativa quest’ultimo potrà cedere a sua volta il credito ai propri fornitori. La compensazione tramite F24 potrà essere effettuata a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la comunicazione. Compensazione che dovrà obbligatoriamente essere eseguita dividendo la detrazione in cinque rate annuali di pari importo. Il fornitore per attivare il meccanismo dovrà, prima di confermare l’esercizio dell’opzione da parte del cliente, attestare che lo sconto è stato riconosciuto. A questo scopo sarà disponibile nell’area riservata del sito delle Entrate una specifica funzione. Nel caso in cui l’impresa non riesca a compensare interamente il credito dell’anno, per incapienza di imposte a debito, tale differenza non sarà persa
ma potrà essere utilizzata negli anni successivi. Pertanto dal 16 ottobre 2019 al 28 febbraio 2020 sarà possibile inviare all’Agenzia delle entrate la comunicazione relativa al trasferimento della detrazione. La cessione della detrazione è stata molto contestata dalla CONFAPI FVG, perché carica sulle imprese fornitrici l’onere di finanziare i committenti per un importo pari alla detrazione spettante e per un arco temporale di cinque anni. Le imprese, infatti, si troveranno nella impegnativa e spiacevole condizione di fare da banca ai propri clienti, riconoscendo da subito una riduzione sul prezzo pari al valore della detrazione, che però sarà recuperabile dall’impresa in un arco di cinque anni. Ovviamente questa norma incide in maniera significativa sull’equilibrio finanziario aziendale, soprattutto delle piccole realtà mentre per quelle più strutturate può rappresentare anche una occasione di acquisizione di nuova clientela. Tra le numerose criticità emerse ne vogliamo porre in evidenza tre, tutte fonte di forti preoccupazioni per le PMI. La prima riguarda l’impossibilità di richiedere al contribuente un corrispettivo per il finanziamento concesso; la norma attualmente non prevede questa possibilità, circostanza che sarebbe anche giustificabile per il servizio reso. Questa inibizione potrebbe indurre le imprese fornitrici a ricaricare il corrispettivo della prestazione dell’onere finanziario patito. Onere che potrebbe essere compreso nell’importo totale della prestazione, gonfiando in questo modo l’importo complessivo e rischiando pesanti contestazioni da parte della stessa amministrazione finanziaria o, qualora venisse consentito dal legislatore, evidenziandolo distintamente in fattura. Il secondo aspetto riguarda l’eventuale contestazione, anche parziale, da parte dell’Agenzia delle entrate della spettanza delle detrazioni in capo al soggetto che commissiona i lavori. Come deve essere regolato l’effetto a cascata che tale situazione riverserebbe sui fornitori e subfornitori subentrati nella detrazione? Chi dovrebbe riversare le somme all’Erario e quale dovrebbe essere eventualmente la modalità di recupero delle stesse nei confronti dei committenti? Per ultimo non si deve dimenticare che le imprese fornitrici subiscono già, al momento dell’incasso con bonifico, una pesante ritenuta che da sola anticipa spesso l’intero carico impositivo che grava sul reddito dell’impresa. Sostanzialmente sono soggetti ad un prelievo anticipato già nel corso dell’anno. Ora, la cessione della detrazione in argomento non può che aggravare pesantemente l’e-
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quilibrio finanziario dell’azienda, che, oltre a vedersi decurtare in maniera significativa gli incassi delle proprie prestazioni, subisce anche la beffa dell’ulteriore ritenuta sui bonifici. L’intervento deve essere ripensato nella sua inte-
rezza, di mezzo ci sono le piccole e medie realtà produttive, asse portante del sistema economico del nostro Paese.
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Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) ultimi chiarimenti dell’agenzia delle entrate Con la circolare n. 20 del 9 settembre 2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sul tema degli Indici sintetici di affidabilità fiscale - periodo d’imposta 2018 - , in risposta a dei quesiti formulati dalle associazioni di categoria. Tra i chiarimenti offerti, segnaliamo i seguenti: - Punteggi. Quelli che vanno dal 6 a 7,99 non comportano, di per sé, l’attivazione di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate; - Cooperative a mutualità prevalente. In caso di risultato negativo, nelle note aggiuntive è possibile specificare che il perseguimento della mutualità può aver inciso negativamente sulle dinamiche imprenditoriali, condizionando negativamente il risultato degli Isa; - Affitto d’azienda. Il contribuente è escluso dagli ISA per tutta la durata del contratto; - Apporto di lavoro di figure non dipendenti. Quando i singoli soci amministratori apportino una quota limitata di lavoro all’interno dell’impresa, il contribuente può far presente tale situazione nell’apposito “Campo annotazioni”; - Modifiche al precompilato. Il contribuente, qualora emergano criticità evidenziate dagli indicatori elementari di anomalia, dopo aver effettuato la verifica dei dati precalcolati può modificarli e calcolare nuovamente il proprio
ISA. Non tutte le variabili sono modificabili (ad esempio, non lo sono i coefficienti individuali per la stima dei ricavi/compensi); pertanto, anche in questi casi il contribuente che rilevi disallineamenti potrà fornire elementi esplicativi nelle “note aggiuntive”. - Regime premiale: * l’esonero dal visto di conformità per la compensazione di crediti d’imposta entro il limite di 20.000 € (imposte dirette, Irap) e 50.000 € (Iva), previsto per il punteggio almeno pari ad 8, fa sì che questi crediti siano utilizzabili sin dal giorno successivo alla chiusura del periodo di imposta in cui sono maturati, senza dover attendere la presentazione del modello ISA; ciò a condizione che il contribuente abbia preventivamente calcolato il suo punteggio di affidabilità, e che i crediti compensati siano quelli effettivamente spettanti sulla base delle dichiarazioni prodotte in seguito; * il riconoscimento dei benefici premiali legati all’attribuzione di un punteggio di affidabilità (dall’8 fino al 10), è vincolato alla correttezza e alla completezza dei dati forniti dal contribuente al momento della presentazione della dichiarazione nei termini ordinari. In presenza di dati incompleti o inesatti, il godimento del beneficio ottenuto non può ritenersi legittimo. - Indicazione di ulteriori componenti positivi. In presenza di esito che mostri la possibilità di dichiarare ulteriori componenti positivi per ottenere un punteggio pari a 10, è possibile indicare anche importi minori.
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Contributi CCIAA di PN-UD per l’alternanza scuola-lavoro presentazione delle domande: 15 luglio - 30 settembre 2019
Con deliberazione della Giunta della CCIAA di Pordenone - Udine (di seguito CCIAA) n. 111 del 3 luglio 2019 è stato approvato un bando per la concessione di buoni (voucher) diretti a promuovere percorsi di alternanza scuola-lavoro da parte delle piccole e medie imprese insediate nel territorio delle ex province di Pordenone e Udine. Il bando è stato pubblicato il 10 luglio 2019 sui siti web camerali (ancora separati) www.pn.camcom. it e www.ud.camcom.it, da dove può essere scaricato, unitamente a tutta la modulistica per la predisposizione delle domande. Le domande vanno presentate alla CCIAA dalle ore 09.00 del 15 luglio al 30 settembre 2019. Le risorse stanziate, esclusivamente a valere su fondi camerali, ammontano a: - 22.100 euro per il territorio dell’ex provincia di Pordenone; - 20.000 euro per il territorio dell’ex provincia di Udine. Il bando è la sostanziale riproposizione del precedente, licenziato nel settembre 2018, sempre avente le medesime finalità e, considerata la ristrettezza dei tempi se ne ripropongono i tratti salienti, rinviando per i dettagli al testo che può anche essere richiesto, unitamente alla relativa modulistica, all’ufficio economico dell’Associazione.
Beneficiari Beneficiarie sono le micro, le piccole e le medie imprese, così come definite dalla normativa comunitaria, incluse le cooperative e i consorzi, in possesso dei seguenti requisiti: a) avere sede o unità locale nei territori delle ex province di Pordenone o Udine; b) essere iscritte al Registro Imprese della CCIAA di Pordenone - Udine ed essere attive;
c) essere in regola con il pagamento del diritto camerale, ove previsto; d) non trovarsi in stato di scioglimento o liquidazione volontaria né sottostare a procedure concorsuali o a amministrazione controllata o straordinaria; e) non avere beneficiato di altri contributi pubblici a valere sulle medesime iniziative; f) osservare la vigente normativa in tema di sicurezza del lavoro (art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18); g) non trovarsi nella fattispecie prevista dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 4, co. 6, che fa divieto a enti privati che forniscono servizi a favore dell’amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, di ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche; h) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, art. 9, co. 2 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica); i) essere iscritte nel Registro nazionale alternanza scuola-lavoro. I requisiti dimensionali e quelli previsti dalle lett. a), b), d), e), f), g), e h) devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e sussistere al momento della concessione del contributo; quelli previsti dalle lett. c) ed i) devono sussistere al momento della concessione del contributo.
Iniziative ammissibili Per essere ammesse a contributo le iniziative dovranno essere riconducibili a percorsi di alternanza scuola-lavoro (ASL), realizzati ai sensi della legge 13 luglio 2015, n. 107 nella sede o unità locali di imprese poste nelle ex province di Pordenone e Udine e intrapresi da studenti della scuola secondaria di secondo grado e dei centri di formazione professionale (CFP) sulla base di convenzioni tra istituto scolastico e soggetto ospitante per l’anno scolastico 2018/2019 e 2019/2020. Può essere ammessa a beneficio una sola domanda per ciascuna impresa.
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Spese ammissibili Sono ammesse alle agevolazioni le attività previste dalle singole convenzioni stipulate fra impresa e istituto scolastico per la realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro intrapresi da studenti della scuola secondaria di secondo grado e dei centri di formazione professionale (CFP), sulla base di convenzioni stipulate tra istituto scolastico/CFP e soggetto ospitante, nella sede legale od operativa dell’impresa sita nel territorio delle ex province di Pordenone e di Udine e realizzati ai sensi della legge 107/2015. I percorsi dovranno essere realizzati a partire dal 1° gennaio 2019 per l’anno scolastico 2018/2019 e fino al 31/12/2019 per l’anno scolastico 2019-2020 e dovranno avere una durata minima di 40 ore. Il voucher sarà erogato solo a fronte di percorsi di ASL effettivamente svolti e rendicontati. I tutor aziendali potranno essere designati dalle imprese anche fra soggetti esterni alle stesse e dovranno essere in possesso di esperienza e di competenze professionali adeguate ai fini del raggiungimento degli obiettivi indicati nei progetti formativi individuali, oggetto dei percorsi di alternanza scuola-lavoro.
Forma e misura del contributo. Non assoggettamento agli aiuti di Stato L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto a favore dell’impresa ospitante a fronte delle spese sostenute per la realizzazione di percorsi individuali di ASL, modulato come segue: - 600 euro per la realizzazione da 1 a 2 percorsi; - 1.000 euro per la realizzazione da 3 a 4 percorsi; - 1.200 euro per la realizzazione di 5 o più percorsi; - 200 euro complessivi ulteriori nel caso di inserimento in azienda di studenti disabili certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104. L’agevolazione oggetto del presente Regolamento non è assoggettata al regime degli aiuti di Stato, nemmeno al regime “de minimis”, poiché le imprese svolgono un ruolo sociale a vantaggio degli studenti, ricevendo sì fondi pubblici per le proprie attività economiche, ma allo scopo di favorire il raccordo tra scuola e mondo del lavoro.
Presentazione delle domande Le imprese interessate possono presentare un’unica domanda di contributo in bollo (previo annullo) alla CCIAA di Pordenone e Udine, utilizzando, a
pena di inammissibilità, la modulistica allegata al presente bando, pubblicata sui siti camerali www. pn.camcom.it per Pordenone e www.ud.camcom. it per Udine. La domanda va presentata dalle ore 08.00.00 del 15 luglio al 30 settembre 2019 esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) ai seguenti indirizzi: - cciaa@pn.legalmail.camcom.it per l’ex provincia di Pordenone; - contributi@ud.legalmail.camcom.it per l’ex provincia di Udine. La domanda si considera validamente inviata se: - inviata da casella di PEC; - firmata in originale, successivamente scansita, ed inviata tramite PEC; oppure - sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante e corredata dalla documentazione richiesta. La data e ora di inoltro della domanda sono determinati dalla data e ora del messaggio trasmesso a mezzo PEC, con in allegato la domanda di contributo, attestate dai dati di certificazione del messaggio, che sono documentati e certificati dal gestore del sistema PEC dell’ente camerale all’ente medesimo. La domanda deve, altresì, essere accompagnata dalla seguente documentazione, ugualmente scansita e trasmessa tramite PEC: - copia della convenzione (anche più d’una) stipulata con l’istituto scolastico; - documento d’identità valido del legale rappresentante dell’impresa, nel solo caso in cui la domanda non sia stata sottoscritta digitalmente. Non è ammessa la trasmissione di più domande di voucher con un unico invio di PEC.
Procedure I contributi sono assegnati secondo procedimento valutativo a sportello in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande fino ad esaurimento dei fondi. Sono inammissibili e vengono archiviate, con atto adottato dal Segretario generale della CCIAA: - le domande presentate al di fuori dei termini sopra indicati; - le domande non inviate da casella di PEC; - le domande pervenute successivamente alla prima ritenuta istruibile e di identico contenuto della medesima. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà co-
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municazione all’impresa indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione od integrazione della stessa. E’ consentita la richiesta di proroga del termine, per un periodo massimo di 10 giorni, a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Il procedimento è archiviato d’ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione decorra inutilmente. Del mancato accoglimento della domanda è data tempestiva notizia all’impresa. All’impresa istante è assegnato il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione per far pervenire le proprie controdeduzioni, eventualmente corredate da documenti. Il contributo è concesso con determinazione del Segretario generale dalla CCIAA entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, fatte salve le cennate interruzioni e sospensioni.
Variazioni dell’iniziativa e del soggetto beneficiario Sono ammesse variazioni all’iniziativa successivamente alla presentazione della domanda e alla sua ammissione a beneficio, a condizione che non alterino gli obiettivi originari o l’impianto complessivo della stessa. In tal caso, va inoltrata apposita richiesta alla CCIAA accompagnata da una sintetica relazione che evidenzi e motivi gli scostamenti rispetto al progetto originario e, comunque, entro il limite di spesa ammessa. La CCIAA valuta e, eventualmente, autorizza la variazione con determinazione del Segretario generale. Le variazioni non comportano, in ogni caso, un aumento dell’incentivo concesso all’impresa beneficiaria. Del pari, sono ammesse variazioni soggettive dei beneficiari conseguenti a conferimento, scissione, trasformazione, scorporo e fusione, affitto e cessione di azienda o di ramo di azienda e ogni altra modifica societaria, intercorrenti tra la data di presentazione della domanda e la compiuta decorrenza degli obblighi a cui sono tenute le imprese beneficiarie, a condizione che siano mantenuti e rispettati i requisiti e delle finalità fissati nel presente bando. La loro ammissibilità è subordinata, comunque, al giudizio dell’ente camerale.
Rendiconto delle spese ed erogazione del contributo Entro il 30 marzo 2020 e al termine dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, ammessi a contributo in sede di concessione e realizzati, le imprese presentano la documentazione attestante le spese soste-
nute con l’utilizzo dell’apposita modulistica pubblicata sui citati siti camerali www.pn.camcom.it e www.ud.camcom.it, allegando: - documento di identità del legale rappresentante, nel solo caso in cui la domanda non sia stata sottoscritta digitalmente; - copia del progetto (o di più progetti) formativo individuale; - copia del registro delle presenze. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, la CCIAA ne dà comunicazione all’interessato, indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all’integrazione, pena la revoca del provvedimento di concessione. E’ consentita la richiesta di proroga del termine, per un periodo massimo di 10 giorni, a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Il contributo è erogato entro 90 giorni dalla presentazione del rendiconto da parte dell’impresa. In nessun caso potrà essere liquidato un importo superiore al contributo assegnato in sede di concessione. A norma del decreto del Presidente della repubblica 29 settembre 1973 n. 600 recante “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi” sul contributo viene applicata una ritenuta d’acconto del 4% che la CCIAA andrà a versare all’Erario secondo le modalità previste per gli enti pubblici. Il contributo è erogato entro 90 giorni dalla presentazione del rendiconto da parte dell’impresa, a meno delle cennate interruzioni e sospensioni.
Controlli e revoche Sono possibili controlli, anche a campione, in merito alle agevolazioni concesse, allo scopo di verificare gli obblighi previsti dal bando e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte. Il provvedimento di concessione dell’incentivo è annullato, qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito dovuti a comportamenti non conformi al principio della buona fede, ed è revocato per rinuncia del beneficiario o per l’inosservanza delle condizioni poste dal bando. I contributi, eventualmente già erogati, risultati non dovuti sono restituiti alla CCIAA maggiorati degli interessi legali maturati dalla data della loro percezione a quella di restituzione. Il bando, gli allegati e la relativa modulistica sono rinvenibili sui citati siti web della CCIAA di Pordenone - Udine. Possono essere richiesti, unitamente a ogni altra informazione, anche all’ufficio economico dell’Associazione. (AdT)
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Contributi per la trasformazione tecnologica e digitale definiti modalità e termini per l’iscrizione all’elenco delle società di consulenza e dei centri di trasferimento tecnologico. domande dal 27 settembre al 25 ottobre 2019 Si fa seguito a quanto pubblicato su Apinforma n. 12/2019, pp. 20-23, sul decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 maggio 2019, con il quale sono state adottate le disposizioni attuative dell’intervento diretto ad agevolare l’acquisizione di consulenze manageriali finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese e delle reti d’impresa, per segnalare che, come comunicato con nostra circolare prot. n. 232/AdT del 31 luglio 2019, con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del medesimo Ministero 29 luglio 2019, pubblicato sul sito web ministeriale www.mise. gov.it, sono state definite le modalità e i termini per la presentazione delle domande di iscrizione all’elenco ministeriale dei manager qualificati e delle società di consulenza (di seguito elenco) abilitati allo svolgimento degli incarichi manageriali oggetto delle agevolazioni. La costituzione dell’elenco di detti manager e società è indispensabile e propedeutico, affinché le imprese interessate possano accedere ai contributi in parola. Sul citato numero di Apinforma sono stati già indicati i requisiti che società e manager devono possedere per l’iscrizione all’elenco. Di seguito, invece, si riepilogano le prescrizioni poste dal d.d. 29 luglio 2019 per l’ottenimento dell’iscrizione.
Termini e modalità per la presentazione delle domande di iscrizione all’elenco ministeriale I manager qualificati e le società di consulenza devono presentare la domanda di iscrizione all’e-
lenco ministeriale, resa mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, esclusivamente tramite procedura informatica, accessibile nell’apposita sezione “Voucher per consulenza in innovazione” del citato sito web del Ministero dalle ore 10.00 del 27 settembre 2019 alle ore 17.00 del 25 ottobre 2019, utilizzando lo schema di cui all’allegato 1 del d.d. 29 luglio 2019 e allegando il proprio curriculum vitae secondo lo schema di cui all’allegato 2. Ai fini dell’iscrizione i manager proponenti sono tenuti a dichiarare: - il possesso dei requisiti di accesso posti dal d.m. 7 maggio 2019; - la specializzazione in uno o più ambiti del decreto; - le regioni del territorio nazionale ove sono disponibili a erogare le prestazioni di consulenza specialistica; - la modalità operativa di svolgimento dell’incarico manageriale oggetto delle agevolazioni del decreto, che può avvenire autonomamente ovvero attraverso una società di consulenza. I soggetti proponenti possono, inoltre, indicare nel modulo di domanda l’eventuale profilo social contenente le informazioni sulle attività professionali svolte. Nel caso in cui il manager qualificato dichiari di operare attraverso una società di consulenza, la relativa domanda di iscrizione si intende perfezionata unicamente qualora la stessa società proceda, nell’ambito della propria istanza di iscrizione, a confermare la dichiarazione resa dal manager. Le società di consulenza sono, invece, tenute a presentare la domanda, resa sempre mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, secondo lo schema di cui all’allegato 3 del d.d. 29 luglio 2019 e sono tenute a dichiarare: - il possesso dei requisiti di accesso posti dal d.m. 7 maggio 2019; - i manager qualificati, entro la misura massima di 10 nominativi, destinati allo svolgimento degli incarichi manageriali; a tal fine possono essere indicati esclusivamente i manager che risultino aver già presentato la domanda di iscrizione secondo quanto sopra previsto. Per l’accesso alla procedura informatica i soggetti interessati devono essere in possesso della se-
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guente strumentazione di casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e di firma digitale. L’iter di presentazione dell’istanza di iscrizione all’elenco è articolato nelle seguenti fasi: a) accesso alla procedura informatica, come sopra indicato; b) immissione delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione della domanda e caricamento, ove previsti, dei relativi allegati; c) generazione del modulo di domanda di iscrizione sotto forma di documento immodificabile, contenente le informazioni e i dati forniti dal soggetto richiedente, e successiva apposizione della firma digitale; d) caricamento del modulo di istanza firmato digitalmente e trasmissione entro il termine finale di presentazione della domanda; e) rilascio dell’attestazione di avvenuta presentazione dell’istanza da parte della procedura informatica. Il soggetto che presenta richiesta di iscrizione all’elenco, pena l’inammissibilità della domanda, è tenuto a inviare la documentazione richiesta completa in ogni sua parte e, comunque, indicato dalla procedura informatica. Le istanze di accesso all’elenco si intendono correttamente trasmesse esclusivamente a seguito del rilascio da parte della procedura informatica dell’attestazione di cui alla lett. e). Sono considerate irricevibili le domande di iscrizione trasmesse tramite canali diversi dall’anzidetta procedura informatica. Ogni comunicazione ministeriale sulle procedure di formazione e successivo aggiornamento dell’elenco sono trasmesse dal Ministero esclusivamente attraverso PEC.
Formazione e pubblicazione dell’elenco Mise Trascorsi i termini per l’invio delle domande di iscrizione da parte dei soggetti proponenti viene pubblicato l’elenco con provvedimento del Diret-
tore generale per gli incentivi alle imprese secondo lo schema di cui all’ allegato 4. L’elenco sarà riportato nell’apposita sezione “Voucher per consulenza in innovazione” del citato sito web ministeriale. Il Ministero si riserva di provvedere all’aggiornamento o alla riapertura ciclica dell’elenco sulla base delle risorse finanziarie disponibili e di modificare il suddetto elenco provvedendo alla cancellazione dei soggetti ivi iscritti in caso di non veridicità delle dichiarazioni rese in sede di controllo. L’elenco resta valido ed è funzionale ai soli fini delle agevolazioni in parola e non rappresenta per i soggetti iscritti titolo qualificante per finalità estranee a quelle previste dal d.m. 7 maggio 2019.
Controlli Il Ministero può effettuare, in qualsiasi fase del procedimento, controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti iscritti nell’elenco e procedere, nel caso di loro esito negativo, alla cancellazione del soggetto dall’elenco e all’applicazione delle sanzioni previste dal decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nel caso in cui la cancellazione del soggetto dall’elenco intervenga successivamente alla sottoscrizione di un contratto di consulenza specialistica con un soggetto beneficiario le relative spese non sono considerate ammissibili alle agevolazioni. In tal caso il soggetto beneficiario può rinunciare alle agevolazioni o, in alternativa, sottoscrivere un nuovo contratto di consulenza con altro soggetto dell’elenco Mise, previa comunicazione al Ministero. Copia del d.d. 29 luglio 2019 e relativi allegati, come pure del d.m. 7 maggio 2019, può essere richiesta all’ufficio economico dell’Associazione, unitamente a ogni altra informazione. Ci si riserva di ritornare sull’argomento, non appena sarà stato emanato il decreto direttoriale sulle modalità e i termini di presentazione delle domande per gli incentivi alle imprese.
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(AdT)
Finanziamenti agevolati per l’export operativi gli incentivi per l’e-commerce e per l’inserimento di un temporary export manager Premessa Su Apinforma n. 9/2019, pp. 23-24 è stata data notizia del decreto del Ministro dello sviluppo economico (Mise) di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 2 aprile 2019, con cui sono state definite le condizioni per la concessione di finanziamenti agevolati rivolti al sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese in paesi non facenti parte dell’Unione europea in applicazione della legge 29 luglio 1981, n. 394. Le iniziative finanziabili riguardano: 1. lo sviluppo di soluzioni di e-commerce attraverso l’utilizzo di un market place (piattaforma informatica per attività di commercio elettronico fornita da soggetti terzi) o la realizzazione/implementazione di una piattaforma informatica propria riguardante beni o servizi prodotti in Italia o con marchio italiano; 2. inserimento temporaneo in azienda di un temporary export manager (TEM) per la realizzazione di progetti di internazionalizzazione attraverso la sottoscrizione di apposito contratto di prestazioni consulenziali. Lo stesso decreto demandava a “circolari operative” la fissazione delle modalità di presentazione della domanda e gli aspetti operativi connessi alla gestione degli anzidetti finanziamenti, compresi i criteri di ammissibilità, le erogazioni, i rimborsi e le cause di revoca. Le circolari sono state ora emanate e pubblicate nel mese di agosto sul sito web del Mise (www.mise.gov.it) e i due strumenti sono ora pienamente operativi. Si può, quindi procedere a una completa e distinta illustrazione di entrambi e, cioè, del 1. finanziamento per lo sviluppo di soluzioni di e-commerce (circolare Mise n. 1/394/2019 dell’11 giugno 2019); 2. finanziamento per l’inserimento di un TEM in
azienda (circolare Mise n. 2/394/2019 dell’11 giugno 2019).
FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER L’E-COMMERCE Preliminarmente si rammenta che per programma e-commerce in paesi extra UE s’intende un’attività realizzata attraverso una piattaforma informatica sviluppata in proprio o tramite soggetti terzi (market place) per la distribuzione di beni o servizi prodotti in Italia o con marchio italiano.
Imprese beneficiarie Beneficiarie sono le imprese con sede legale in Italia costituite in forma di società di capitali e con almeno due bilanci depositati al Registro imprese. In caso di imprese aggregate le stesse dovranno costituire una Rete Soggetto con autonoma soggettività giuridica mediante la sottoscrizione di un contratto di rete.
Spese finanziabili Sono ammissibili al finanziamento le spese sostenute nel periodo di realizzazione del programma (v. infra) riguardanti: - la realizzazione e lo sviluppo di una propria piattaforma informatica; - la gestione/funzionamento della propria piattaforma informatica/market place; - le attività promozionali ed alla formazione connesse allo sviluppo del programma. Le spese ammissibili sono poi dettagliatamente elencate nell’allegato alla circolare, come qui si riporta. 1. Realizzazione e sviluppo della piattaforma - realizzazione sito e-commerce front-end; - creazione sito responsive/sito mobile/ app; - costo configurazione del sistema; - spese di acquisto, registrazione e gestione del dominio geografico nel paese di destinazione presso l’autorità locale; - consulenze a supporto della piattaforma. 2. Gestione/funzionamento della piattaforma / market place:
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- spese di registrazione per apertura store in market place; - annual fee per il funzionamento e mantenimento della piattaforma in proprio o market place; - spese per la sicurezza dei dati e della piattaforma; - circuiti di pagamento; - scheda tecnica dei prodotti; - traduzione dei contenuti; - registrazione, omologazione e tutela del marchio; - spese di monitoraggio accessi alla piattaforma; - spese per analisi e tracciamento dati di navigazione. 3. Spese promozionali e formazione: - spese per l’indicizzazione della piattaforma in proprio o market place; - spese per web marketing; - spese per comunicazione e promozione; - formazione del personale adibito alla gestione o funzionamento della piattaforma in proprio. La spesa si considera sostenuta alla data in cui avviene l’effettivo pagamento. Non sono ammesse spese oggetto di altra agevolazione pubblica.
sul portale della Società italiana per le imprese miste all’estero spa - Simest (www.sacesimest.it) e inviata a Simest solo attraverso il medesimo portale. La domanda dovrà: - riguardare un solo paese di destinazione extra UE, nel quale registrare un dominio di primo livello nazionale; - riguardare lo sviluppo di nuove soluzioni di e-commerce attraverso l’utilizzo di un market place o la realizzazione / implementazione di una piattaforma informatica propria; entrambi devono avere un dominio di primo livello nazionale registrato in un Pase extra UE; - essere effettuata dal richiedente utilizzando il modulo di domanda disponibile sul portale di Simest, che dovrà essere debitamente compilato; - essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa richiedente. L’impresa richiedente il finanziamento è tenuta fornire a Simest eventuali chiarimenti o documentazione integrativa entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta scritta. Trascorso tale termine, in caso di incompleto riscontro, la domanda verrà archiviata. L’archiviazione viene comunicata da Simest a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).
Forma e misura dell’agevolazione
Istruttoria, sottoscrizione ed erogazione del finanziamento. La data di perfezionamento. Le garanzie
L’incentivo consiste nella concessione di un finanziamento a tasso agevolato, assistito da garanzia, della durata di 4 anni con preammortamento di uno, a decorrere dalla data di perfezionamento, fino al 100% delle spese ammissibili per un minimo di 25.000 e un massimo di 300.000 euro e a un tasso pari al 10% del tasso di riferimento europeo, comunque non inferiore allo 0% (attualmente prossimo allo 0%). Fermo restando il limite massimo di 300.000,00 euro per singolo programma, l’importo del finanziamento non potrà superare il 12,50% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due bilanci approvati e depositati del richiedente, con i seguenti ulteriori limiti: - 25.000 euro minimo; - 200.000 euro massimo per l’utilizzo di un market place fornito da soggetti terzi; - 300.000 euro massimo per la realizzazione di una piattaforma propria.
Modalità di presentazione della domanda L’istanza di finanziamento deve essere presentata utilizzando esclusivamente il modulo disponibile
Dal completo ricevimento della documentazione, eventualmente integrata, la domanda viene istruita e l’istruttoria è sottoposta alla prima riunione utile al Comitato agevolazioni di Simest (di seguito Comitato) che delibera sulla richiesta di finanziamento. Una volta deliberato, verrà sottoposto all’impresa il contratto di finanziamento. Il contratto dovrà essere stipulato secondo il testo trasmesso da Simest a mezzo PEC, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria e trasmesso a Simest tramite l’anzidetto portale. Dalla data di ricezione da parte di Simest dell’accettazione del contratto di finanziamento (c.d. data di perfezionamento) decorre il termine di 12 mesi per la realizzazione del progetto. Il finanziamento deve essere garantito in tutto o in parte. La quota di finanziamento da garantire è deliberata dal Comitato per un minimo del 20% dell’importo accolto sulla base di criteri di valutazione prefissati, pubblicati sul sito web di Simest. Il finanziamento può essere garantito da:
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- garanzia autonoma a prima richiesta, senza eccezioni, rilasciata da banca, compagnia di assicurazioni, confidi/intermediario finanziario convenzionato con Simest (elenco consultabile sul sito web di Simest), o intermediario finanziario affidato da Simest (elenco consultabile sul medesimo sito web); - pegno su saldo di conto corrente; - altre eventuali tipologie di garanzie, come di tempo in tempo deliberate dal Comitato. Le garanzie saranno richieste secondo i testi approvati dal Comitato, disponibili sul sito web di Simest. Adempimenti
Il finanziamento viene erogato in due soluzioni: - la prima erogazione a titolo di anticipo di importo pari al 50% del finanziamento è effettuata entro 30 giorni dalla data di adempimento delle eventuali condizioni sospensive (inclusa la consegna della garanzia); tali condizioni dovranno essere soddisfatte, a pena di revoca, entro 3 mesi dalla data di perfezionamento; - la seconda erogazione a saldo dell’importo delle spese rendicontate e documentabili è effettuata a condizione che vengano rispettati i sottostanti adempimenti: Termini
Condizioni
Rendiconto puntuale delle spese sostenute sottoscritto digitalLe spese sostenute, rendimente dal legale rappresentante dell’impresa, utilizzando il porcontate e ritenute ammissibili 13 mesi dalla data di pertale di Simest. superino l’importo della prima Relazione finale firmata dal rappresentante legale dell’impresa e fezionamento erogazione. dal TEM sull’attività svolta nell’ambito del progetto e sui risultati conseguiti. Presentazione delle garanzie richieste.
Al riscontro positivo di tali adempimenti Simest provvede a erogare entro 17 mesi dalla data di perfezionamento il saldo del finanziamento.
Rimborso del finanziamento Il rimborso del finanziamento avviene in 6 rate semestrali posticipate a capitale costante, a partire dalla data di termine del periodo di preammortamento. Gli interessi sono, invece, dovuti dalla data di erogazione sino alla data di pagamento. In caso di ritardato pagamento, sulle somme ad ogni titolo dovute, l’impresa beneficiaria corrisponderà interessi di mora pari al tasso di riferimento indicato nel contratto di finanziamento, maggiorato del 4% e comunque nel rispetto della normativa in materia di tasso di usura.
Obblighi dell’impresa beneficiaria A pena di revoca del finanziamento e per consentire le opportune verifiche, l’impresa beneficiaria dovrà: - conservare in originale sino all’integrale rimborso del finanziamento, con riferimento alle spese finanziate, l’evidenza delle spese sostenute, i cedolini paga o documenti equivalenti relativamente al personale stabilmente adibito al programma la documentazione bancaria attestante il pagamento degli importi finanziati, ogni ulteriore documentazione inerente il finanziamento;
16 mesi dalla data di perfezionamento
- fornire a Simest, in copia dichiarata conforme all’originale dal legale rappresentante, la documentazione di cui al punto che precede, entro 15 giorni di calendario dalla richiesta.
Consolidamento Ai fini del “consolidamento” [sic] del finanziamento, la Simest verifica la realizzazione del programma approvato sulla base: - della rendicontazione delle spese sostenute raffrontate con le spese approvate; - della relazione finale sull’attività svolta fornita dall’impresa secondo il modello pubblicato sul portale Simest. Al fine di procedere al consolidamento [sic] del finanziamento, la Simest entro 18 mesi dalla data di perfezionamento conferma la restituzione dell’importo erogato alle condizioni deliberate fino a concorrenza degli importi rendicontati, nei casi: - di realizzazione totale dell’iniziativa approvata; - di realizzazione parziale dell’iniziativa, a condizione che la prima erogazione a titolo di anticipo, di importo pari al 50% del finanziamento concesso sia stata totalmente rendicontata.
Revoca del finanziamento Ferme restando le ipotesi di revoca previste dalla circolare in esame e, in generale, dalla disciplina in materia, il finanziamento è revocato, previa formale contestazione, qualora: - la documentazione fornita dall’impresa a Si-
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mest, in fase istruttoria o successivamente alla data di perfezionamento, risulti incompleta o irregolare; - l’impresa beneficiaria dovesse decadere dal beneficio del termine [sic], ovvero in caso di risoluzione del contratto di finanziamento; - l’impresa beneficiaria sia inadempiente ad altre obbligazioni assunte nei confronti del Fondo della legge 394/1981 in attuazione delle previsioni di altri contratti di finanziamento, di qualsiasi natura; - in caso di mancata o parziale realizzazione del progetto e di prima erogazione non totalmente rendicontata. In caso di revoca, l’impresa beneficiaria dovrà restituire il finanziamento erogato e non ancora rimborsato, corrispondere gli interessi maturati, nonché ogni altro onere e costo previsto in unica soluzione, entro 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta della Simest, con gli interessi a tasso di riferimento, maggiorato del 2% e, comunque, nel rispetto della normativa in materia di usura.
FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER TEMPORARY EXPORT MANAGER Preliminarmente si rammenta che: - per TEM si intende la figura professionale specializzata volta a facilitare e sostenere i processi di internazionalizzazione attraverso la sottoscrizione di un apposito contratto di prestazioni consulenziali erogate esclusivamente da società di servizi; - per società di servizi s’intendono società di capitali che forniscono servizi professionali di accompagnamento ai processi di internazionalizzazione di impresa per il tramite di un TEM; - per contratto di servizio s’intende il contratto tra l’impresa richiedente e la società di servizi, avente ad oggetto i servizi consulenziali e le spese relative ai servizi di affiancamento all’internazionalizzazione erogati per il tramite di un TEM.
Imprese beneficiarie Beneficiarie sono le imprese con sede legale in Italia costituite in forma di società di capitali e con almeno due bilanci depositati presso il Registro imprese. In caso di imprese aggregate le stesse dovranno costituire una Rete Soggetto con autonoma soggettività giuridica mediante la sottoscrizione di un contratto di rete.
Società di servizi e loro requisiti La società di servizi, affinché possa fornire i servizi professionali tramite il TEM, deve essere in possesso dei seguenti requisiti: - essere attiva e risultare iscritta al Registro delle imprese; - essere costituita nella forma di società di capitali; - non essere destinataria di sanzioni interdittive; - avere nell’oggetto sociale l’attività di consulenza per l’internazionalizzazione delle imprese; - non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposta a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria. A tal proposito, l’impresa richiedente il finanziamento dovrà presentare contestualmente alla domanda una apposita dichiarazione della società di servizi come da all. B alla circolare (Dichiarazione della società di servizi).
Il contratto di servizio Il contratto di servizio, da presentare contestualmente con il modulo di domanda, deve prevedere: - i dati identificativi del TEM; - l’oggetto della prestazione professionale; - il calendario degli interventi da effettuarsi nel periodo di realizzazione del progetto; - l’indicazione dei paesi di destinazione extra UE; - una durata minima contrattuale almeno pari a 6 mesi; - il corrispettivo economico pattuito tra le parti, compresi viaggi e soggiorni; - altre eventuali informazioni necessarie alla gestione del rapporto.
Spese finanziabili Sono ammissibili al finanziamento le spese sostenute dalla data di presentazione della domanda sino a 24 mesi dopo la data di ricevimento dell’accettazione del contratto di finanziamento, la c.d. data di perfezionamento (v. infra). Le spese ammissibili sono dettagliate nell’all. A della circolare e sono: a) le spese relative alle prestazioni del TEM, risultanti dal contratto di servizio; queste devono essere almeno pari al 60% del finanziamento concesso; b) le spese strettamente connesse alla realizzazione del progetto elaborato con l’assistenza del TEM e cioè:
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- spese per attività promozionali; - spese per le certificazioni di prodotti e/o servizi, deposito di marchi o altre forme di tutela del made in Italy; - spese per attività di supporto e, precisamente: spese per la formazione interna/ esterna del personale amministrativo o tecnico, spese di viaggio e soggiorno da parte degli amministratori e/o titolari dell’impresa richiedente, spese di viaggio e soggiorno (incoming) di potenziali partner locali (esclusa la clientela), spese legali per la costituzione di società controllate locali o filiali gestite direttamente. Le suddette spese devono essere sostenute nel periodo di realizzazione del progetto (v. infra). La spesa si considera sostenuta alla data in cui avviene l’effettivo pagamento. Non sono ammesse spese oggetto di altra agevolazione pubblica.
Forma e misura dell’agevolazione L’incentivo consiste nella concessione di un finanziamento a tasso agevolato, nella misura consentita dal regime “de minimis”, assistito da garanzia, della durata di 4 anni con un preammortamento di 2 anni, fino al 100% delle spese ammissibili per un minimo di 25.000 euro e un massimo di 150.000 euro e a un tasso pari al 10% del tasso di riferimento europeo vigente alla data della delibera di concessione del finanziamento (consultabile sul sito www.sacesimest.it), comunque non inferiore allo 0% (attualmente prossimo allo 0%). L’importo del finanziamento non potrà comunque superare il 12,5% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due bilanci approvati e depositati dell’impresa richiedente.
Modalità di presentazione della domanda L’istanza di finanziamento deve essere presentata utilizzando esclusivamente il modulo disponibile sul portale della Società italiana per le imprese miste all’estero spa - Simest (www.sacesimest.it) e inviata a Simest solo attraverso il medesimo portale. La domanda dovrà: - riguardare al massimo tre paesi extra UE; - essere effettuata dall’impresa richiedente utilizzando il modulo di domanda disponibile sul portale di Simest che dovrà essere debitamente compilato; - essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa richiedente. L’impresa richiedente il finanziamento è tenuta fornire a Simest eventuali chiarimenti o docu-
mentazione integrativa entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta scritta. Trascorso tale termine, in caso di incompleto riscontro, la domanda verrà archiviata. L’archiviazione viene comunicata da Simest a mezzo posta elettronica certificata (PEC).
Istruttoria, sottoscrizione ed erogazione del finanziamento. La data di perfezionamento. Le garanzie Dal completo ricevimento della documentazione, eventualmente integrata, la domanda viene istruita e l’istruttoria è sottoposta alla prima riunione utile al Comitato agevolazioni di Simest (di seguito Comitato) che delibera sulla richiesta di finanziamento. Una volta deliberato, verrà sottoposto all’impresa il contratto di finanziamento. Il contratto dovrà essere stipulato secondo il testo trasmesso da Simest a mezzo PEC, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria e trasmesso a Simest tramite l’anzidetto portale. Dalla data di ricezione da parte di Simest dell’accettazione del contratto di finanziamento (c.d. data di perfezionamento) decorre il termine di 24 mesi per la realizzazione del progetto. Il finanziamento deve essere garantito in tutto o in parte. Le piccole e medie imprese e le imprese con un numero di dipendenti compreso tra 250 e 3.000 (le c.d. MID CAP) possono ottenere riduzioni delle garanzie in funzione della classe di valutazione “scoring” dell’impresa fino a un massimo dell’80%. La quota di finanziamento da garantire è deliberata dal Comitato per un minimo del 20% dell’importo accolto sulla base di criteri di valutazione prefissati, pubblicati sul sito web di Simest. Il finanziamento può essere garantito da: - garanzia autonoma a prima richiesta, senza eccezioni, rilasciata da banca, compagnia di assicurazioni, confidi/intermediario finanziario convenzionato con Simest (elenco consultabile sul sito web di Simest), o intermediario finanziario affidato da Simest (elenco consultabile sul medesimo sito web); - pegno su saldo di conto corrente; - altre eventuali tipologie di garanzie, come di tempo in tempo deliberate dal Comitato. Le garanzie saranno richieste secondo i testi approvati dal Comitato, disponibili sul sito web di Simest. Il finanziamento viene erogato in due soluzioni: - la prima erogazione a titolo di anticipo di importo pari al 50% del finanziamento è effettuata entro 30 giorni dalla data di adempimento
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delle eventuali condizioni sospensive (inclusa la consegna della garanzia); tali condizioni dovranno essere soddisfatte, a pena di revoca, entro 3 mesi dalla data di perfezionamento. Adempimenti
- la seconda erogazione a saldo dell’importo delle spese rendicontate e documentabili è effettuata a condizione che vengano rispettati i sottostanti adempimenti: Termini
Condizioni
Rendiconto puntuale delle spese sostenute sottoscritto digitalLe spese sostenute, rendimente dal legale rappresentante dell’impresa, utilizzando il porcontate e ritenute ammissibili 25 mesi dalla data di pertale di Simest. superino l’importo della prima Relazione finale firmata dal rappresentante legale dell’impresa e fezionamento erogazione. dal TEM sull’attività svolta nell’ambito del progetto e sui risultati conseguiti. Presentazione delle garanzie richieste.
Al riscontro positivo di tali adempimenti Simest provvede a erogare entro 29 mesi dalla data di perfezionamento il saldo del finanziamento.
Rimborso del finanziamento Il rimborso del finanziamento avviene in 4 rate semestrali posticipate a capitale costante, a partire dalla data di termine del periodo di preammortamento. Gli interessi sono, invece, dovuti dalla data di erogazione sino alla data di pagamento. In caso di ritardato pagamento, sulle somme ad ogni titolo dovute, l’impresa beneficiaria corrisponderà interessi di mora pari al tasso di riferimento indicato nel contratto di finanziamento, maggiorato del 4% e comunque nel rispetto della normativa in materia di tasso di usura.
Obblighi dell’impresa beneficiaria A pena di revoca del finanziamento e per consentire le opportune verifiche, l’impresa beneficiaria dovrà: - conservare in originale sino all’integrale rimborso del finanziamento l’evidenza delle spese sostenute, la documentazione bancaria attestante il pagamento degli importi finanziati, ogni ulteriore documentazione inerente al finanziamento. - fornire a Simest, in copia dichiarata conforme all’originale dal legale rappresentante, la documentazione di cui sopra, entro 15 giorni dalla richiesta di Simest.
Consolidamento Ai fini del “consolidamento” [sic] del finanziamento, la Simest verifica la realizzazione del programma approvato sulla base: - della rendicontazione delle spese sostenute raffrontate con le spese approvate;
28 mesi dalla data di perfezionamento
- della relazione finale sull’attività svolta fornita dall’impresa secondo il modello pubblicato sul portale Simest. Al fine di procedere al “consolidamento” [sic] del finanziamento, la Simest entro 30 mesi dalla data di perfezionamento conferma la restituzione dell’importo erogato alle condizioni deliberate fino a concorrenza degli importi rendicontati, nei casi: - di realizzazione totale dell’iniziativa approvata; - di realizzazione parziale dell’iniziativa, a condizione che la prima erogazione a titolo di anticipo, di importo pari al 50% del finanziamento concesso sia stata totalmente rendicontata.
Revoca del finanziamento Ferme restando le ipotesi di revoca previste dalla circolare in esame e, in generale, dalla disciplina in materia, il finanziamento è revocato, previa formale contestazione, qualora: - la documentazione fornita dall’impresa a Simest, in fase istruttoria o successivamente alla data di perfezionamento, risulti incompleta o irregolare; - l’impresa beneficiaria dovesse decadere dal beneficio del termine [sic], ovvero in caso di risoluzione del contratto di finanziamento; - l’impresa beneficiaria sia inadempiente ad altre obbligazioni assunte nei confronti del Fondo della legge 394/1981 in attuazione delle previsioni di altri contratti di finanziamento, di qualsiasi natura; - in caso di mancata o parziale realizzazione del progetto e di prima erogazione non totalmente rendicontata. In caso di revoca, l’impresa beneficiaria dovrà restituire il finanziamento erogato e non ancora rimborsato, corrispondere gli interessi maturati, nonché ogni altro onere e costo previsto in unica
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soluzione, entro 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta della Simest, con gli interessi a tasso di riferimento, maggiorato del 2% e, comunque, nel rispetto della normativa in materia di usura.
Copia di tutta la documentazione citata e altre informazioni possono essere richieste all’ufficio economico dell’Associazione. (AdT)
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Indice mensile rivalutazione t.f.r. luglio 2019 RAPPORTI CESSATI MESE
DAL
AL
RIVAL. FISSA
INDICE
RIVALUTAZIONE
GENNAIO
15.01
14.02
0,125
102,2
0,198457
FEBBRAIO
15.02
14.03
0,250
102,3
0,396915
MARZO
15.03
14.04
0,375
102,5
0,668830
APRILE
15.04
14.05
0,500
102,6
0,867287
MAGGIO
15.05
14.06
0,625
102,7
1,065744
GIUGNO
15.06
14.07
0,750
102,7
1,190744
LUGLIO
15.07
14.08
0,875
102,7
1,315744
AGOSTO
15.08
14.09
1,000
SETTEMBRE
15.09
14.10
1,125
OTTOBRE
15.10
14.11
1,250
NOVEMBRE
15.11
14.12
1,375
DICEMBRE
15.12
14.01
1,500
(C)
Pag. 39 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 15 - 31 agosto 2019
Bilateralità Confapi come orientarsi sulle prestazioni: strumenti operativi A seguito delle numerose circolari relative agli obblighi di versamento agli Enti Bilaterali del sistema Confapi, riportiamo una sintesi delle prestazioni - che troverete illustrate più diffusamente nei documenti disponibili sul nostro sito www. confapifvg.it - al fine di avere evidenza chiara di quelle che, ad oggi, sono le possibilità che vengono offerte alle aziende e ai lavoratori. Si suggerisce di verificare costantemente le prestazioni al fine di coglierne le opportunità.
1. Metalmeccanici E.B.M. è l’Ente Bilaterale del settore metalmeccanico volto a promuovere e favorire le prestazioni, previste dal CCNL del 29 luglio 2013 e dal successivo verbale di incontro del 4 ottobre 2013, in tema di diritto alle prestazioni della bilateralità. Costituito con accordo sottoscritto in data 15 novembre 2013 tra Unionmeccanica Confapi e Fiom Cgil, e successiva integrazione di Fim Cisl e Uilm Uil a seguito del rinnovo del CCNL sottoscritto il 3 luglio 2017, l’E.B.M. progetta e realizza le azioni in materia di Sicurezza, Sviluppo Bilateralità, Sostegno al Reddito e Osservatorio della Contrattazione e del Lavoro. Il sito www.entebilateralemetalmeccanici.it alla sezione Documenti - Modulistica, contiene i modelli utili alla richiesta di prestazioni che vanno inoltrati solo telematicamente. Riteniamo possa esservi utile il Regolamento delle prestazioni disponibili.
E.B.M. SALUTE E.B.M. Salute è il Fondo di assistenza sanitaria integrativa del settore metalmeccanico previsto dal CCNL del 3 luglio 2017. Costituito con accordo sottoscritto in data 2 maggio 2018 tra Unionmeccanica Confapi, Fim Fiom e Uilm, Pag. 40 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 15 - 31 agosto 2019
l’E.B.M. Salute ha lo scopo di garantire ai lavoratori iscritti trattamenti di assistenza sanitaria integrativa del Sistema Sanitario Nazionale secondo le modalità, i requisiti e le condizioni previsti dal Piano sanitario (disponibile sul nostro sito), mentre per le modalità di versamento si rimanda alla circolare n. 199/2018. Come previsto nel CCNL per le lavoratrici ed i lavoratori addetti alla piccola e media industria metalmeccanica, orafa ed alla installazione di impianti, all’art. 51 il versamento ad E.B.M. Salute (pari a 5 euro al mese) è obbligatorio per le aziende che applicano il suddetto CCNL; non è previsto il versamento ad E.B.M. Salute per le aziende in cui sono presenti altre forme di assistenza sanitaria integrativa di importo pari o superiore a 60 euro/annui, non è altresì previsto il versamento ad E.B.M. Salute qualora vi sia una formale rinuncia scritta da parte del lavoratore. Il versamento ad E.B.M. Salute è totalmente a carico azienda. Secondo quanto previsto dall’art. 3.2 del Regolamento di EBM Salute, dal primo giorno del quinto mese successivo al primo versamento, il lavoratore potrà effettuare l’iscrizione, richiedendo le credenziali di accesso, secondo le modalità descritte nella sezione Piano Sanitario. Per informazioni o supporto all’adesione, contattare direttamente il numero verde di UNISALUTE 800009674 (lun-ven dalle 9.00 alle 19.00), oppure scrivere all›indirizzo adesioniebmsalute@unisalute.it
2. UnionAlimentari, UNITAL (Legno e Arredo), Uniontessile (Tessili e Calzaturieri), Unionchimica (Chimica Gomma e Vetro), Unigec Unimatica (Carta e Grafica, Comunicazione), Confapi Aniem escluse le Edili versanti alla Cassa Edile (Lapidei e Laterizi, Cemento Calce e Gesso). ENFEA L’Ente bilaterale nazionale ENFEA, costituito
da CONFAPI e CGIL, CISL, UIL, promuove e attua le prestazioni previste dagli accordi interconfederali sottoscritti da CONFAPI, CGIL, CISL, UIL e recepiti nei CCNL in materia di Apprendistato, Sviluppo della Bilateralità, Sostegno al Reddito e Osservatorio della Contrattazione e del Lavoro. Le prestazioni riguardano le aziende, le lavoratrici e i lavoratori. La contribuzione è a carico azienda e i versamenti si debbono effettuare con le modalità già rese note nelle nostre precedenti circolari, cui si rimanda. Il Regolamento contenente tutte le prestazioni ad oggi disponibili per i beneficiari ossia aziende e lavoratori è disponibile sul nostro sito.
Pag. 41 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 15 - 31 agosto 2019
ENFEA SALUTE E’ il Fondo Sanitario delle categorie di cui al punto 2. Ad oggi con accordo di data 15/05/2019 è stata avviata la contribuzione come comunicato con nostra circolare n. 186/2019, cui si rimanda per le modalità di versamento. Il versamento è a carico azienda e ad oggi l’avvio delle prestazioni è stimato per il mese di ottobre 2019. Il Servizio Relazioni Industriali è a disposizione per ogni chiarimento relativo alle prestazioni e alle modalità di versamento. (FT)
CCNL Unionmeccanica, art. 61: formazione obbligatoria di 24 ore la commissione nazionale propone le aree tematiche
Facciamo seguito alla circolare di Unionmeccanica riguardante l’Accordo dello scorso 3 luglio 2017 di rinnovo del CCNL, che illustra la disciplina contrattuale della Formazione continua, per comunicare che la Commissione Paritetica Nazionale, costituita ai sensi del punto I) del Sistema di informazione per la piccola e media industria metalmeccanica disciplinata dal CCNL, lo scorso 29 luglio ha individuato le azioni da sviluppare per incentivare l’attuazione del diritto alla formazione continua ed in particolare ha condiviso le aree tematiche ritenute prioritarie per la formazione nei settori a cui si applica il CCNL. Le aree tematiche e i percorsi formativi sono da considerarsi indicativi e sono articolati con l’obiettivo di favorire la predisposizione di iniziative dettagliate e funzionali allo sviluppo delle competenze trasversali, linguistiche, digitali, tecniche e gestionali, sulla base del fabbisogno aziendale e territoriale. Tali competenze potranno essere sviluppate attraverso l’utilizzo di tutte le modalità di erogazione della formazione, in relazione alle caratteristiche delle lavoratrici e lavoratori coinvolti, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, formazione in: aula, corsi interni o esterni all’azienda, autoapprendimento con FAD, e-learning, partecipazione a convegni-seminari, workshop interni o esterni all’azienda, coaching, action learning, affiancamento, training on the job. Si ricordano altresì i principi attuativi della disciplina contrattuale di cui all’oggetto: - la disciplina contrattuale all’art. 61 regola l’esercizio del diritto alla formazione continua attribuendo all’azienda il compito di individuare e programmare, percorsi formativi della durata di almeno 24 ore in coincidenza con l’orario contrattuale di lavoro o comunque secondo modalità equiparabili (ovvero retribuite), Pag. 42 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 15 - 31 agosto 2019
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nell’arco di ciascun ciclo triennale, da calcolarsi in fase di prima applicazione, a partire dal 1° novembre 2017 (primo triennio di applicazione 1° novembre 2017- 31 ottobre 2020); per le aziende che hanno già in atto programmi formativi per i propri dipendenti, tale previsione ha rilievo unicamente nei confronti dei dipendenti non coinvolti in alcun percorso di formazione. Per i lavoratori che abbiano già effettuato 24 ore di formazione nel periodo indicato l’obbligo è da ritenersi esperito, in caso di adempimento parziale lo stesso risulta esigibile per le ore rimanenti; la programmazione aziendale delle iniziative formative deve riguardare solo i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ad eccezione dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato, e deve avvenire nel primo biennio di ogni ciclo triennale; i percorsi formativi programmati dovranno svolgersi entro il terzo anno; le aziende hanno, dunque, tempo per programmare le attività formative per i dipendenti in forza fino al 31 ottobre 2019 e svolgere i percorsi formativi entro il 31 dicembre 2020. Le iniziative formative sono organizzate e gestite direttamente dall’azienda; le 24 ore di formazione per ciascun lavoratore possono essere anche frazionate in misura oraria in coerenza con le esigenze tecnico-produttive ed organizzative delle aree o uffici. si suggerisce quindi di includere nella pianificazione tutti i momenti di apprendimento finalizzati al miglioramento delle competenze, tra questi, si può includere anche l’affiancamento, spesso tralasciato per le finalità formative e considerato solo in ragione dell’operatività aziendale; considerato che la formazione costituisce un obbligo contrattuale è importante ai fini probatori, registrarne l’effettuazione per cui si allega a titolo meramente esemplificativo il facsimile predisposto dalla Commissione; la formazione obbligatoria ai sensi dell’art. 37 del TU Sicurezza (D. Lgs. 81/08), non rientra nelle 24 ore di formazione contrattuale; le aziende aderenti a FAPI potranno sceglie-
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re di utilizzare la formazione finanziata, sia tramite interventi che saranno predisposti ad hoc, sia con i relativi bandi; - i lavoratori che non siano stati coinvolti o per i quali non sia stata programmata la formazione entro il secondo anno di ogni ciclo triennale (nel nostro caso il 31 ottobre 2019), potranno attivarsi per esercitare il diritto alla formazione continua nel corso del terzo anno, fino a concorrenza delle 24 ore pro-capite. In questo caso la norma contrattuale stabilisce che le ore siano per 2/3 a carico azienda e per 1/3 a carico del lavoratore medesimo tenuto conto delle eventuali ore di formazione già programmate ed erogate dall’azienda; - le aziende dovranno dare evidenza ai lavoratori dell’avvenuta programmazione della formazione anche tramite le Rsu o con specifica comunicazione interna (con le prassi normalmente utilizzate). In assenza di informazione i lavoratori potranno agire individualmente, nell’alveo delle aree tematiche allegate, chiedendo di partecipare a iniziative formative. In questo caso l’azienda, anche integrando risorse pubbliche e private eventualmente a disposizione, dovrà assumersi l’onere della spesa per un massimo di 300 euro nel triennio. La formulazione individuata, in conformità alle normative in materia fiscale al momento in vigore, prevede che sia l’azienda ad effettuare il pagamento direttamente al soggetto erogatore beneficiando, in tal modo, del trattamento fiscale di vantaggio in materia. In questo caso il lavoratore deve farne richiesta entro 10 gg. lavorativi precedenti l’inizio dell’attività formativa alla quale intende partecipare, producendo, su richiesta dell’azienda, la documentazione necessaria; - la norma contrattuale prevede in via generale il rispetto di una percentuale unica di assenza COMPETENZE CHIAVE
contemporanea pari, di norma, al 3% complessivo della forza occupata nell’unità produttiva (nelle aziende fino a 200 dipendenti gli eventuali valori frazionari risultanti dall’applicazione della suddetta percentuale sono arrotondati all’unità superiore), eventualmente derogabile in sede di contrattazione aziendale; - nel caso in cui le ore di formazione richieste dal lavoratore non siano state fruite per ragioni tecnico-organizzative o per il superamento della percentuale massima di assenza complessiva, a differenza di quanto previsto nel caso della mancata attivazione del lavoratore, queste saranno cumulabili con le ore di competenza del triennio successivo; - l’attuazione di quanto sopra sarà oggetto di informativa alle RSU, se presenti, la decisione dei percorsi di formazione e le modalità di attuazione dell’azienda, qualora gestiti nel rispetto delle tempistiche sopra illustrate, sono di competenza aziendale. Si ribadisce pertanto la necessità di attivarsi propedeuticamente per verificare quali azioni siano state già poste in essere o pianificate nel corso del triennio di riferimento, per capire se risultino in linea con le previsioni contrattuali, anche al fine di valutare tempestivamente e nei termini di cui sopra tutte le azioni necessarie all’ottemperanza alle disposizioni del CCNL anche nell’ottica di contenere i costi. A tal proposito l’Associazione è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento di natura contrattuale, interpretativa e applicativa (dott.ssa Federica Tessitori - Ufficio Relazioni Industriali) ma anche per pianificare e porre in essere, tramite il FAPI o con altra modalità ritenuta congrua, le attività formative aziendali (dott.ssa Emanuela De Faccio - Ufficio Formazione). (FT)
AREE TEMATICHE
ARGOMENTI Public Speaking Leadership Gestione del tempo Team working e team building
Competenze trasversali
Area Soft skills
Negoziazione e gestione dei conflitti Problem solving e decisione making Lean Thinking Formare i formatori Comunicazione digitale (utilizzo social, web analytics, elaborazioni e presentazioni grafiche, etc.)
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COMPETENZE CHIAVE
AREE TEMATICHE
ARGOMENTI La consapevolezza del ruolo e lo sviluppo delle competenze La gestione del denaro
Area Soft skills
Interculturalità Conoscere il CCNL Conoscere la busta paga … Programmi di videoscrittura
Competenze trasversali
Foglio elettronico Presentazioni Programmi di posta elettronica Area informatica
Database Project management per l’ICT Alfabetizzazione digitale (anche ai fini della fruizione degli istituti contrattuali: Ebm, Ebm Salute e Welfare contrattuale) … Base, intermedio, avanzato, business
Competenze linguistiche
Area lingue straniere
Comunicazione di base in lingua italiana per stranieri … Tecnologie a servizio dell’Industria 4.0 Introduzione alla tecnologia additiva (Stampa 3D) Big Data Analysis
Competenze digitali
Area Industria 4.0
Cyber Security Come gestire la manutenzione Linguaggi di programmazione … Progettazione integrata CAD-CAM Lettura del disegno tecnico Lettura del disegno elettrico Programmazione dei controlli numerici (PLC, MU, CNC, etc.) Elettronica Elettrotecnica Oleodinamica
Competenze tecniche
Area Produzione
Pneumatica Tecniche di produzione (Metrologia, lettura schemi elettrici, processi di saldatura, movimentazioni materiali, controlli non distruttivi, etc.) Gestione tecnica e normativa di un cantiere Programmazione della produzione Approccio alla manutenzione preventiva e predittiva Organizzazione del posto di lavoro (5S, ergonomia, etc.) Impianti elettrici - gestione e manutenzione
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COMPETENZE CHIAVE
AREE TEMATICHE
ARGOMENTI Impianti termoidraulici - gestione e manutenzione
Competenze tecniche
Area Produzione
Normativa tecnica di settore La gestione dell’energia e le fonti rinnovabili … Strumenti e tecniche di analisi di bilancio Costruzione del budget Redazione del piano finanziario
Area Contabilità e finanza
Pagamenti internazionali Fiscalità internazionali Bilancio per non addetti … Paghe e contributi Controllo di gestione Project e risk management
Area amministrazione
Adempimenti fiscali Adempimenti doganali Privacy e GDPR Strumenti e tecniche dei processi formativi … Gestire la relazione di vendita con efficacia
Competenze gestionali
Customer care e assistenza post vendita Area marketing e vendite
La gestione dei clienti attraverso piattaforme CRM Social media marketing Strumenti e tecniche SEO-SEM … Direttiva macchine
Area qualità e ambiente
Gestione del sistema della qualità (ISO 9001-2015; ISO 140001; ISO 450001; IAFT 16949, etc.) Cultura della qualità e i costi della non qualità … Approccio alla Lean Production Approccio alla gestione Supply Chain Gestione delle merci (aree magazzino, aree di produzione)
Area Produzione
Visual management Change Management Il ruolo del capo intermedio …
Pag. 46 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 15 - 31 agosto 2019
CCNL edilizia piccola e media industria Confapi ANIEM vo del CCNL scaduto, lo ricordiamo, il 30 giugno 2016. Il rinnovo, sottoscritto un anno dopo quello di altre associazioni, consente di ridurre considerevolmente i costi contrattuali al fine di garantire il contenimento dei costi per il nostro comparto.
rinnovata la parte economica e la revisione della contribuzione agli enti bilaterali
1. Incremento dei minimi retributivi L’accordo punta a un riallineamento dei minimi di settore al fine di contrastare i fenomeni di dumping e prevede quindi un incremento retributivo complessivo di euro 50,00 a parametro 100 (operaio comune), decorrenti rispettivamente il 1° settembre 2019 e il 1° settembre 2020, come specificato nella seguente tabella:
In data 29 luglio 2019 è stato rinnovato il CCNL Confapi Aniem per il settore edile. L’accordo che segue quello del 12 marzo relativo alla confluenza assieme alle altre Associazioni di categoria di settore, sul Fondo di Assistenza sanitario Sanedil, Fondo prepensionamenti e Fondo incentivo occupazione, porta a compimento l’iter di rinnoLIVELLI
PAR.
VII
AUMENTI
NUOVI MINIMI
Complessivi
01/09/2019
01/09/2020
01/09/2019
01/09/2020
200
100,00
50,00
50,00
1741,96
1791,96
VI
180
90,00
45,00
45,00
1567,76
1612,46
V
150
75,00
37,5
37,5
1306,48
1343,98
IV
140
70,00
35,00
35,00
1219,37
1254,37
III
130
65,00
32,50
32,50
1132,28
1164,78
Il
117
58,50
29,25
29,25
1019,05
1048,30
I
100
50,00
25,00
25,00
870,99
895,99
2. Incremento del contributo contrattuale a Fondapi
ro 100 a carico azienda da versare al Fondapi. Detta contribuzione viene incrementata di 2 euro sul parametro 100 così come indicato nella seguente tabella e decorrente dal 1° ottobre 2019.
Come noto l’articolo 90 del CCNL prevede un contributo obbligatorio di 8 euro al mese sul parametLIV.
PAR.
AUMENTO
VII
200
4
VI
180
3,6
V
150
3
IV
140
2,8
III
130
2,6
II
117
2,34
I
100
2
Pag. 47 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 15 - 31 agosto 2019
Il CCNL si applica dal 1° settembre 2019 e scade il 30 settembre 2020.
degli Enti Bilaterali relativo alla misura massima della contribuzione totale alla Cassa Edile, comprensiva del contributo Sanedil, che deve risultare nella percentuale complessiva (a carico datore di lavoro e lavoratore) non superiore al 2,85% della massa salari utile ai fini contributivi. La percentuale residua al netto del contributo al Fondo Sanitario ossia il 2,25% sarà destinato ai costi di gestione dell’Ente (0,75%), ulteriori prestazioni a carico degli operati (0,45%) e una premialità a favore delle imprese (1,05%). La contribuzione alla Cassa Edile - si ricorda - è uno dei contributi dovuti alla Cassa Edile come da relative tabelle elaborate dagli Organismi Provinciali.
4. Protocollo Enti Bilaterali
Il Servizio Relazioni Industriali dell’Associazione è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Per i lavoratori iscritti al FONDAPI al 1° gennaio 2015, tale contributo è aggiuntivo rispetto a quanto previsto per l’iscrizione ordinaria. Per i lavoratori che alla stessa data non risultino iscritti al FONDAPI, il suddetto contributo comporta l’adesione contrattuale degli stessi al Fondo medesimo, senza alcun ulteriore obbligo a loro carico. Sul contributo di cui sopra è dovuta esclusivamente la contribuzione INPS di solidarietà.
3. Decorrenza e durata
In calce all’accordo relativo alla parte economica è stato sottoscritto un protocollo sulla gestione
Pag. 48 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 15 - 31 agosto 2019
(FT)
CONAI: rimodulato il contributo ambientale la modifica riguarda gli imballaggi in carta, plastica e legno Il Consiglio di amministrazione CONAI, valutate le richieste dei consorzi di filiera Comieco, Corepla e Rilegno, ha deliberato una rimodulazione del contributo ambientale per gli imballaggi in carta, plastica e legno che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2020. La decisione è stata presa per continuare a garantire un equilibrio economico che assicuri le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclo dei rifiuti di imballaggio su tutto il territorio nazionale. Il contributo per gli imballaggi in carta, competenza di Comieco, passerà da 20 EUR/tonnellata a 35 EUR/tonnellata. Resterà invece invariato il contributo aggiuntivo (20 EUR/tonnellata) per i poliaccoppiati a prevalenza carta idonei al contenimento di liquidi, per i quali il contributo ambientale diventerà quindi 55 EUR/tonnellata. Le motivazioni principali della modifica sono la nuova, forte diminuzione dei valori economici del macero e il costante incremento dei quantitativi di imballaggi in carta che vengono conferiti al Consorzio: da gennaio 2019, infatti, Comieco ha ripreso in gestione oltre 600.000 tonnellate di materiale comunale e proveniente da raccolta differenziata, che prima venivano gestite autonomamente sul mercato. Nuova prova del fatto che il ruolo di sussidiarietà al mercato stesso svolto da CONAI e
dai consorzi di filiera continua a funzionare. Rimodulato anche il contributo ambientale per gli imballaggi in plastica, competenza di Corepla, soprattutto in ragione dell’aumento del 12% della raccolta differenziata degli imballaggi in plastica nell’ultimo anno. Il valore medio del contributo ambientale per gli imballaggi in plastica passerà da 263 EUR/tonnellata a 330 EUR/tonnellata. Resteranno in vigore le quattro fasce contributive valide dal 1° gennaio 2019, che sono state però riformulate per portare a regime un processo di diversificazione che le renda più coerenti con l’effettiva selezionabilità e riciclabilità degli imballaggi allo stato delle tecnologie attuali. Invariate le prime due fasce. La A continuerà a riguardare imballaggi con una filiera di selezione e riciclo efficace e consolidata da circuito commercio & industria, con un contributo ambientale pari a 150 EUR/tonnellata. La B1 resterà dedicata a imballaggi con una filiera di selezione e riciclo efficace e consolidata da circuito domestico, e il suo contributo rimarrà di 208 EUR/tonnellata. La fascia B2, invece, diventerà quella dedicata a imballaggi con una filiera di selezione e riciclo in fase di consolidamento e sviluppo, sia da circuito domestico sia da commercio & industria. Il suo contributo ambientale sarà di 436 EUR/tonnellata. Infine la fascia C, quella degli imballaggi non selezionabili o riciclabili allo stato delle tecnologie attuali, vedrà il contributo passare da 369 EUR/ tonnellata a 546 EUR/tonnellata. Il contributo per gli imballaggi in legno, competenza di Rilegno, aumenterà da 7 EUR/tonnellata a 9 EUR/tonnellata.
Pag. 49 - ApiNFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 15 - 31 agosto 2019
(CS)
SOA: rinnovo dell’attestazione per la Strut-Fer è qualificata anche per l’esecuzione di facciate continue La Strut-Fer s.a.s. di Arrigo del Forno & C., con sede nella Frazione di Colloredo di Prato nel Comune di Pasian di Prato in via Martignacco n. 27 è un’azienda consolidata nel settore dei serramenti: si occupa della costruzione e della vendita di strutture ed infissi in ferro, alluminio ed affini per costruzioni in genere, sotto qualsiasi forma, sia al dettaglio che all’ingrosso. L’azienda costruisce un’ampia gamma di prodotti: infissi di varia natura (ferro, alluminio), porte e portoni, basculanti, cancelli (scorrevoli, a battente, a scomparsa, di sicurezza), finestre (pvc, a taglio termico, antieffrazione, inglesi, blindate), lucernai, facciate in vetro e grate di sicurezza. Nel 2011 l’azienda era entrata nel settore dei Lavori pubblici attestandosi per la categoria OS6 per 516.457 euro. Nel 2014 a questa qualificazione con il rinnovo triennale si è aggiunta anche la categoria OS18-B
Pag. 50 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 15 - 31 agosto 2019
sempre per la II classifica. Con questa qualificazione, vengono autorizzati ad eseguire fino ad un importo massimo di 619.748,40 Euro: Componenti per facciate continue (OS18-B) categoria che riguarda la produzione in stabilimento e il montaggio in opera di facciate continue costituite da telai metallici ed elementi modulari in vetro o altro materiale. A questa categoria si aggiunge alla OS6 che è relativa: alle finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi; categoria che riguarda la fornitura e la posa in opera, la manutenzione e ristrutturazione di carpenteria e falegnameria in legno, di infissi interni ed esterni, di rivestimenti interni ed esterni, di pavimentazioni di qualsiasi tipo e materiale e di altri manufatti in metallo, legno, materie plastiche e materiali vetrosi e simili. Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro. Al fine d’assistere gli imprenditori, l’Associazione ha predisposto un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione. (CS)
L’assistenza dell’Associazione sul MEPA con l’abilitazione le imprese riceveranno le richieste di offerta dalle pubbliche amministrazioni Il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, abbreviato come MePA, è nato per ottimizzare gli acquisti pubblici di beni e servizi, nell’ottica di un processo di modernizzazione e trasparenza attraverso le tecnologie di e-procurement. La Pubblica Amministrazione può acquistare soltanto attraverso la piattaforma del MePA. Le Imprese che non sono abilitate al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione non possono vendere i propri prodotti alla pubblica amministrazione e quest’ultima non può acquistarli.
Chi si abilita per l’impresa L’utente dell’impresa può essere un Legale Rappresentante o un Operatore Delegato. Il Legale Rappresentante è il soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e l’abilitazione nel Sistema di e-procurement in nome e per conto dell’impresa. Il Legale Rappresentante deve essere dotato di tutti i poteri necessari per compiere le attività che possono essere svolte sul Sistema, e cioè: - la sottoscrizione delle offerte e degli eventuali relativi contratti - il rilascio di dichiarazioni nella forma di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà - l’inoltro di istanze e domande - la presentazione e/o la richiesta di documenti - il rilascio, ove richieste, di quietanze, rinunce, garanzie e fideiussioni - la negoziazione e la conclusione di contratti, in particolare attraverso la partecipazione alle apposite procedure previste dal Sistema. (Cfr. art 10 - Regole del sistema di E-procurement) Il possesso dei relativi poteri del Legale Rappresentante dovrà essere dimostrato dandone opPag. 51 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 15 - 31 agosto 2019
portuna indicazione e risultare dall’iscrizione sul Registro delle Imprese oppure comprovati tramite apposita documentazione. L’Operatore Delegato dell’impresa è il soggetto autorizzato dal Legale Rappresentante dell’impresa allo svolgimento di una serie di attività operative in nome e per conto dell’impresa, quali ad esempio, la gestione gli ordini diretti.
Cosa serve per abilitarsi al MePA Per abilitarsi al MePA, al Legale Rappresentante sarà indispensabile: - il possesso e l’utilizzo della firma digitale; - il possesso e l’utilizzo di una casella di posta elettronica certificata - la seguente dotazione tecnica minima: a) un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser Microsoft Internet Explorer 10 o superiore, Microsoft Edge, Mozilla Firefox 10 o superiore, Google Chrome 41.0.2272 o superiore) b) un programma software per la conversione in formato pdf dei file che compongono l’offerta.
L’assistenza dell’Associazione Assistiamo le imprese interessate con un sostegno mirato, che può svolgersi anche presso la sede dell’Azienda, per la fase d’iscrizione al portale MePA. Il processo si svolge in 4 fasi.
1. Fase d’iscrizione E’ la fase in cui il portale richiede i dati anagrafici del Legale Rappresentante dell’impresa e i dati dell’impresa stessa (Partiva Iva, Ragione Sociale ecc.). Al termine della stessa, verranno rilasciate una User ID ed una Password, che verranno utilizzate poi per l’accesso al portale, ed il passaggio alla seconda fase.
2. Fase di abilitazione L’impresa sceglie la tipologia di bandi per i quali vuole essere abilitata. La scelta, ovviamente, è dettata dal tipo di attività svolta dall’impresa stessa. Sempre in questa fase, verranno selezionate delle
aree geografiche di interesse. Al termine di questa fase, il Portale chiederà, poi, di inserire una serie di allegati, che precedentemente avremo compilato e firmato.
che richieste. Se, invece, non vi sono integrazioni/ modifiche da apportare, la domanda verrà accettata e, dunque, finalmente visibili alla Pubblica Amministrazione sul portale.
3. Invio della richiesta di abilitazione
4. Visibilità
Conclusa la fase precedente, la domanda inviata verrà analizzata dalla Consip. Laddove vi siano delle integrazione/modifiche da fare, sarà la Consip stessa ad inviare comunicazioni con le specifi-
Pag. 52 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 15 - 31 agosto 2019
Le Pubbliche Amministrazioni potranno inviarvi delle Richieste di offerta relativamente alle categorie di lavori per cui siete abilitati e quindi ormai visibili. (CS)
ANAC: pubblicazione contratti di acquisto di beni e servizi l’importo unitario deve essere superiore a 1 milione di euro
Con Comunicato del Presidente del 23 luglio 2019 l’ANAC ha previsto l’obbligo di pubblicazione del testo integrale dei contratti di acquisto di beni e servizi di importo unitario superiore a 1 milione di euro in esecuzione del Programma biennale, e dei suoi aggiornamenti, dopo l’abrogazione dell’art. 1, comma 505, della legge di stabilità 2016, operata dall’art. 217 del Codice dei contratti pubblici Sono stati formulati a questa Autorità diversi quesiti, da ultimo da parte di Consip S.p.A., in ordine alla vigenza dell’obbligo di pubblicazione del testo integrale dei contratti di acquisto di beni e servizi di importo unitario superiore a 1 milione di euro in esecuzione del Programma biennale e dei suoi aggiornamenti. Tale obbligo di pubblicazione era stato introdotto dal comma 505, art. 1, legge di stabilità 2016, norma avente carattere speciale, che è stata abrogata dalla lett. ss-bis), comma 1, art. 217, decreto
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legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), inserita dall’art. 129, co. 1, lett. n), decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50). In proposito, il Consiglio, nell’adunanza del 23 luglio 2019, ha constatato che, in mancanza di una corrispondente previsione nella disciplina sulla trasparenza dei contratti pubblici (art. 29 del d.lgs. 50/2016, come modificato dal d.l. 32/2019) e nel d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, l’obbligo di pubblicazione in questione è venuto meno. Di conseguenza, si devono ritenere superati gli allegati n. 1 alle delibere dell’Autorità n. 1310/2016 e 1134/20175 nella parte in cui recano le modalità attuative dell’abrogato precetto normativo. In ogni caso, l’Autorità ritiene che, in un’ottica di rafforzamento della trasparenza, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possano valutare di pubblicare nella sezione “Amministrazione trasparente” i testi integrali dei contratti in esecuzione della programmazione biennale, e relativi aggiornamenti, come “dati ulteriori” rispetto a quelli obbligatori, procedendo, ai sensi dell’art. 7-bis, co. 3, del d.lgs. 33/2013, a oscurare i dati personali presenti. (CS)
Vendita di immobili di proprietà dello Stato l’agenzia del demanio pubblica i bandi d’asta per la vendita di unità immobiliari di proprietà dello stato L’Agenzia del Demanio, Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia, ci ha chiesto di rendere pubblici dei bandi d’asta per la vendita di unità immobiliari di proprietà dello Stato. Sono due i bandi di gara prot. n. 12992 e n. 12996 per la vendita di beni inseriti nella lista allegata al Decreto del MEF che definisce il perimetro e le modalità di azione del piano straordinario di dismissione degli immobili pubblici, previsto dalla Legge di Bilancio 2019. Si tratta di un portafoglio variegato ed eterogeneo di strutture dislocate da nord a sud in tutta Italia, che comprendono edifici residenziali, commerciali, ex caserme, ex conventi, ex carceri, terreni, immobili storici e strutture industriali. Gli asset sono già dotati di destinazioni d’uso adeguate e compatibili con percorsi di sviluppo immobiliare, su cui è possibile investire da subito. A) Il primo bando n. 12992 del 17 luglio 2019 le offerte potranno essere presentate entro le ore 17 del 15 ottobre 2019 è reperibile al seguente link: https://www.notariato.it/ran/aste/agenzia-deldemanio-i-bando-aste-il-16-e-17-ottobre-2019 Tra i vari lotti per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia abbiamo tre immobili siti in Regione che riguardano: 1) EX CINEMA “BELVEDERE” C/O COMPLESSO DI VIA PAPAVERI E VIA FIORDALISI A TRIESTE Trattasi di un immobile ubicato in una zona periferica rispetto al centro abitato della località di Opicina, in un contesto prevalentemente residenziale di tipo popolare. Il fabbricato, già adibito a cinemateatro, è costituito al piano terra dalla sala a doppia altezza, dal vano del palcosceniPag. 54 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 15 - 31 agosto 2019
co, dall’atrio di ingresso, da tre disimpegni, dal locale cassa, da 5 corridoi e atri di uscita, 7 bagni, 5 antibagni, 6 ripostigli, 3 camerini e 3 scale interne. Al primo piano si trovano due cabine di proiezione con disimpegno, 4 camerini serviti da due ballatoi, due ripostigli ed un’altra scala di servizio. Nel complesso lo stato manutentivo è pessimo. Nel regolamento urbanistico del Comune di Trieste il bene ricade in Zona Bo3 – La città degli oggetti 3. Le destinazioni d’uso ammesse sono: - residenziale - servizi - alberghiera - direzionale - commerciale al dettaglio - servizi e attrezzature collettive - parcheggi e autorimesse, pertinenziali e di relazione, funzionali alle destinazioni d’uso ammesse - attività connesse all’agricoltura, esercitate dall’imprenditore agricolo, limitatamente a quelle contenute nel terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile. Classe energetica: F - Indice di prestazione energetica: 369,23 kwh/mq anno. La vendita avviene a corpo non a misura nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. Sono a carico dell’acquirente eventuali oneri per la rimozione di mobilio e oggetti presenti nel fabbricato nonché gli oneri relativi ad eventuali attività catastali/tavolari che si rendessero necessarie prima dell’atto di compravendita. Si precisa che nella determinazione del prezzo si è tenuto conto dello stato manutentivo sopra descritto e delle predette attività poste a carico dell’acquirente. 2) IMMOBILE COMMERCIALE C/O COMPLESSO CASE PER PROFUGHI GIULIANODALMATI A TRIESTE Immobile commerciale adibito a supermercato ubicato in una zona periferica del Comune di Trieste nel centro cittadino di Opicina. L’immobile è costituito da un edificio principale che si sviluppa su un unico piano fuori terra, adibito a rivendita, da un’ampia zona magazzino e da un’area scoperta pertinenziale destinata a parcheggio. Nel complesso lo stato manutentivo è buono. Nel regolamento urbani-
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stico del Comune di Trieste il bene ricade in Zona H3 – Commerciale di interesse comunale e comprensoriale. Classe energetica: D - Indice di prestazione energetica: 613,76 kwh/mq anno. La vendita avviene a corpo non a misura nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. Sono a carico dell’acquirente eventuali oneri per la rimozione di mobilio e oggetti presenti nel fabbricato nonché gli oneri relativi ad eventuali attività catastali/tavolari che si rendessero necessarie prima dell’atto di compravendita. Si precisa che nella determinazione del prezzo si è tenuto conto dello stato manutentivo sopra descritto e delle predette attività poste a carico dell’acquirente. 3) EX CASERMA “G. PASINI” A TRIESTE Si tratta di un compendio immobiliare costruito negli anni ’80, in fase di ristrutturazione per essere destinato a funzioni ricettive. È’ ubicato nella frazione di Basovizza, una località periferica della città di Trieste, in una zona limitrofa al confine con la Slovenia. Il compendio è formato da due corpi di fabbrica principali (rispettivamente di 3 e 2 piani fuori terra) a forma rettangolare, accoppiati e leggermente traslati, non collegati tra loro oltre a pertinenze scoperte. Nel regolamento urbanistico del Comune di Trieste il bene ricade in Zona O1 – Miste commerciali, direzionali e ricettive La nuova variante urbanistica adottata dal Comune consente un aumento di volume urbanistico pari al 35% dell’esistente. Classe energetica: G - Indice di prestazione energetica: 64,679 kwh/mq anno –APE da riprodurre all’esito dei lavori di ristrutturazione in corso. La vendita avviene a corpo non a misura nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. Sono a carico dell’acquirente eventuali oneri per la rimozione di mobilio e oggetti presenti nel fabbricato nonché gli oneri relativi ad eventuali attività catastali/tavolari che si rendessero necessarie prima dell’atto di compravendita. Si precisa che nella determinazione del prezzo si è tenuto conto dello stato manutentivo sopra descritto, delle predette attività poste a carico dell’acquirente inclusi gli oneri di urbanizzazione da riconoscere al Comune per l’ampliamento fino al 35% della volumetria esistente. B) Il secondo bando n. 12996 del 17 luglio 2019 per numero 37 immobili con scadenza previPag. 56 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 15 - 31 agosto 2019
sta per il 15 novembre 2019. E’ reperibile al seguente link: https://www.notariato.it/ran/ aste/agenzia-del-demanio-ii-bando-aste-il18-e-19-novembre-2019 Anche in questo bando per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia abbiamo nove immobili siti in Regione che riguardano: 1) EX TENUTA “BURGSTALLER” A TRIESTE Si tratta di un complesso immobiliare, già sede della caserma “Monte Cimone”, costituito da fabbricati e relativi terreni di pertinenza che occupano una superficie di circa 17 ettari, a cui si aggiunge una limitrofa area boschiva, denominata “ex Tenuta BidischiniBurgstaller”, di ulteriori 34 ettari circa. L’ex compendio militare è ubicato in località Banne sull’altipiano carsico in una zona collinare, di elevato pregio ambientale, che gode di una vista panoramica sul golfo di Trieste. alcune particelle sono interessate dal passaggio di condutture elettriche interrate e dalla presenza di una cabina elettrica e un box contatore, regolati con contratti di locazione. Lo strumento urbanistico vigente individua la superficie su cui insistono i 28 fabbricati principali, 5 dei quali dichiarati di interesse culturale, come “Area della grande trasformazione” e consente la realizzazione di 77.000 metri cubi di edifici con le seguenti destinazioni: - Direzionale a carattere generale; - Direzionale orientato alla ricerca tecnico scientifica; - Artigianale; - Artigianale di servizio; - Servizi e attrezzature collettive; L’area boschiva, al cui interno si trovano alcuni edifici di esigua consistenza, si estende invece su una superficie di oltre 34 ettari ed è ricompresa per la maggior consistenza nella zona F2 “di tutela ambientale degli ambiti boschivi”. Nel PRGC del Comune di Trieste il compendio ricade sulle seguenti zone omogenee: Zona omogena GT – Aree di grande trasformazione, sottozona 3 disciplinata dall’articolo 107 delle N.T.A.; Zona F – di tutela ambientale di ambiti boschivi, sottozona F2 disciplinata dagli articoli 44/52/53 delle N.T.A.; Zona E – Agricole e forestali ricadenti in ambiti silvo-zootecnici, sottozona E3 disciplinata dagli articoli 44 / 46 delle N.T.A. Zona S – Servizi tecnologici per la radiodiffusione televisiva, sottozona S6 disciplinata dagli articoli
84 / 85 / 92 delle N.T.A. Classe energetica: APE non necessario La vendita avviene a corpo non a misura nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. Sono a carico dell’acquirente eventuali oneri per la rimozione di beni mobili presenti nel fabbricato nonché gli oneri relativi ad eventuali attività catastali che si rendessero necessarie prima dell’atto di compravendita. Si precisa che nella determinazione del prezzo si è tenuto conto dello stato manutentivo sopra descritto e delle predette attività poste a carico dell’acquirente. 2) EX CASERMA “EMANUELE FILIBERTO” A TRIESTE Si tratta di un compendio denominato “ex Caserma di P.S. di Roiano Emanuele Filiberto” ubicato a Trieste nel quartiere denominato “Roiano”, considerato parte del centro urbano della città. L’ingresso avviene da un doppio accesso carrabile/ pedonale: quello principale è posto su largo Petazzi mentre un altro è collocato sulla via Sant’Ermacora. Il fabbricato si sviluppa su quattro piani fuori terra oltre ad un piano interrato e un piano soffitte; presenta esternamente delle linee architettoniche proprie della seconda metà dell’800, ove risalgono strutture cittadine di impianto militare asburgico. La parte scoperta è composta da un’area asfaltata e una piccola area verde. Nel regolamento urbanistico del Comune di Trieste il bene ricade in zona omogenea O - sottozona O1 “ Miste commerciali, direzionali e ricettive”. Classe energetica: E - Indice di prestazione energetica: 135,63 kwh/mq anno. La vendita avviene a corpo non a misura nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. Sono a carico dell’acquirente eventuali oneri per la rimozione di mobilio e oggetti presenti nel fabbricato nonché gli oneri relativi ad eventuali attività catastali/tavolari che si rendessero necessarie prima dell’atto di compravendita. Si precisa che nella determinazione del prezzo si è tenuto conto dello stato manutentivo sopra descritto e delle predette attività poste a carico dell’acquirente. 3) COMPENDIO DEMANIALE DI VIA GIARIZZOLE A TRIESTE Si tratta di un compendio immobiliare risalente alla metà del ‘900, ubicato a Trieste nella zona periferica del territorio comunale, alle pendici del monte San PanPag. 57 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 15 - 31 agosto 2019
taleone ed all’inizio della zona industriale, già adibito a centro di addestramento e riqualificazione professionale dei lavoratori. E’ costituito da due fabbricati principali (Uffici Direzione ed Aule Scuola), da due fabbricati accessori (Rimessa e Portineria) e da area scoperta di pertinenza, Gli Uffici Direzione e le Aule Scuola sono accostati ad L, entrambi hanno un piano seminterrato e si elevano rispettivamente a tre e due piani fuori terra. La rimessa si eleva ad un piano fuori terra e la portineria ha un piano seminterrato e si eleva ad un piano fuori terra. In base al regolamento urbanistico del Comune di Trieste il bene ricade in Zona D1 - Attività produttive industriali ed artigianali di interesse regionale. Classe energetica: sub. 1: Classe D - Indice di prestazione energetica: 218,84 kwh/mq anno sub. 2: Classe F - Indice di prestazione energetica: 213,61 kwh/mq anno sub. 3: Classe E - Indice di prestazione energetica: 198,91 kwh/mq anno sub. 5: Classe G - Indice di prestazione energetica: 291,83 kwh/mq anno La porzione del compendio oggetto di vendita è parte di una più ampia particella catastale. L’amministrazione cedente sta procedendo con le attività di regolarizzazione tavolare-catastale relativamente ai numeri ed alle qualità delle particelle, alla corretta identificazione ed alla corretta rappresentazione in mappa degli edifici oltre al frazionamento per la corretta individuazione della particella oggetto della presente vendita, che viene pertanto individuata nell’allegata rappresentazione su mappa catastale. La vendita prevede la costituzione di servitù di passaggio a peso di porzione dell’area scoperta oggetto di alienazione, al fine di consentire l’accesso alla parte che rimarrà di proprietà dello Stato. La vendita avviene a corpo e non a misura nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e si precisa che nella determinazione del prezzo si è tenuto conto oltre che dello stato manutentivo anche degli oneri e costi per la costituzione della servitù e dei possibili costi relativi alla rimozione di eventuale mobilio e oggetti presenti nel fabbricato. Trattandosi di immobili con oltre 70 anni è stata attivata la verifica di interesse culturale ex D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. 4) AREA VIA CARSIA A TRIESTE Complesso immobiliare a destinazione re-
sidenziale di tipo signorile ubicato in località Opicina del Comune di Trieste, costituito da un’area edificabile pianeggiante di complessivi 4.851 mq circa, su cui insiste un vecchio fabbricato tipo villetta di 120 mq circa oltre a manufatti accessori. L’area risulta priva di accesso carraio. Sono a carico dell’acquirente eventuali oneri per la rimozione di mobilio e oggetti presenti nel fabbricato nonché gli oneri relativi alle attività catastali/tavolari da espletare prima dell’atto di compravendita. Nel regolamento urbanistico del Comune di Trieste il bene ricade in Zona Bg2 - Città dei giardini del Carso, disciplinata dall’articolo 27 delle N.T.A.. Le destinazioni d’uso ammesse sono: - residenziale - servizi - alberghiera - direzionale - commerciale al dettaglio limitatamente ad esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande e agli esercizi di vendita di vicinato (con superficie di vendita fino a 250 mq) - servizi e attrezzature collettive - parcheggi e autorimesse, pertinenziali e di relazione, funzionali alle destinazioni d’uso ammesse - attività connesse all’agricoltura, esercitate dall’imprenditore agricolo, limitatamente a quelle contenute nel terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile. - agriturismo in edifici esistenti, o loro parti, nella disponibilità dell’imprenditore agricolo, per l’esercizio di attività di ricezione e/o ospitalità, in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività principali dell’azienda agricola, in conformità alla normativa di settore previste dalla L.R. 25/1996 e s.m.i. Classe energetica: G - Indice di prestazione energetica: 205,93 kwh/mq anno. La vendita avviene a corpo non a misura nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. Sono a carico dell’acquirente eventuali oneri per la rimozione di mobilio e oggetti presenti nel fabbricato nonché gli oneri relativi alle attività catastali/tavolari da espletare prima dell’atto di compravendita. Si precisa che nella determinazione del prezzo si è tenuto inoltre conto dello stato manutentivo e delle attività più sopra descritte, sempre a carico dell’acquirente. 5) EX CASERMA “FRIULI”, VIA MAZZINI A PONTEBBA Si tratta di un complesso immobiliare, situato in posizione centrale nell’abitato di Pontebba, che si presenta con finiture di Pag. 58 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 15 - 31 agosto 2019
pregio e si affaccia direttamente alla pubblica via Mazzini. Il fabbricato, dichiarato di interesse culturale, è composto da tre piani fuori terra abitabili, oltre a un piano seminterrato e sottotetto; possiede inoltre un’area esterna di pertinenza dove è presente un secondo fabbricato ad uso autorimesse. Lo stato manutentivo è complessivamente discreto. Il complesso risulta ubicato all’interno delle aree soggette a pericolosità idraulica di cui al piano stralcio per l’assetto idrogeologico del sottobacino del fiume Fella (PAIF) approvato con D.P.C.M. 13.11.2015 parte in area classificata a pericolosità idraulica “P1” e parte in area classificata a pericolosità idraulica media “P2”. ZONA URBANISTICA: Il complesso ricade in zona Q (Gf) - Servizi e attrezzature collettive; da Variante n. 71 al P.R.G.C. adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 19.03.2019 in corso di approvazione, ricade nella sottozona Bb – residenziale semintensiva, dove di prevedono le seguenti destinazioni d’uso: residenziale, servizi, direzionale, commerciale al dettaglio con superficie di vendita inferiore a 400 mq, artigianale purché non in contrasto con la residenza e alberghiera limitatamente all’edificio dell’ex Caserma Guardia di Finanza. ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA: Classe Energetica G – Ep gl,nren 224,72 kWh/mq anno Il bene si vende nello stato di fatto, anche relativo agli impianti, e di diritto in cui attualmente di trova e si rende noto che nella determinazione del prezzo si è tenuto conto di tutte le condizioni manutentive dello stesso e della nuova destinazione urbanistica 6) EX CASERMA VALICO DI RATECE VALICO STRADALE DI PASSO A TARVISIO Si tratta di un compendio immobiliare posto sul confine tra Italia e Slovenia, lungo la strada statale SS54, a pochi chilometri dai Laghi di Fusine, in passato adibito a caserma di controllo confinario. Il fabbricato si sviluppa su tre piani fuori terra, oltre ad un piano sottotetto, uno seminterrato e la relativa area scoperta di pertinenza. Lo stato manutentivo è mediocre. ZONA URBANISTICA: Secondo P.R.G. ricade parte nella Zona omogenea P – “attrezzature stradali e autostradali di valico internazionale” (destinazioni previste: attrezzature di sosta e ristoro, parcheggi e
piazzali, stazioni di servizio stradali, magazzini e depositi, commerciale al minuto, uffici, agenzie bancarie, servizi di informazione e turistici, aree di esposizione e vendita), parte zona E2b - “Boschive con prevalente funzione di protezione o escluse da utilizzazioni ordinarie” ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA: Classe Energetica G – Ep gl,nren 336,16 kWh/ mq anno. Il bene si vende nello stato di fatto, anche relativo agli impianti, e di diritto in cui attualmente di trova e si rende noto che nella determinazione del prezzo si è tenuto conto di tutte le condizioni manutentive dello stesso. 7) EX CASERMA LA MARMORA (COMPRESO EX POLIGONO DI TIRO) A TARVISIO Si tratta di un ampio compendio immobiliare edificato negli anni Quaranta adiacente alle piste da sci di Tarvisio, costituito da un’ampia area e numerosi fabbricati di diversa tipologia e consistenza. All’area si accede direttamente dalla viabilità principale di via Armando Diaz oltre che da ingressi secondari, sia pedonali che carrabili posizionati lungo i confini. L’ex Palazzina Fucilieri, fabbricato principale posto fronte strada, l’ex fabbricato Ufficio Logistico e l’ex Poligono di tiro sono stati dichiarati di valore storico artistico ed architettonico da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – MIBACT. Lo stato manutentivo del complesso è prevalentemente mediocre. ZONA URBANISTICA: zona G2/CG – “ambito turistico congressuale dell’ex Caserma Lamarmora” - art. 38 bis “Area turistico congressuale ex Caserma Lamarmora” (è in corso di definizione l’iter di approvazione della variante) ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA per i fabbricati iscritti ai seguenti mappali al C.F.* p.c. 1423 - Classe E – EPgl,nren 726,46 kWh/m²anno p.c. 2391-1 sub 2 - Classe D - EPgl,nren 1034,74 kWh/m²anno p.c. 2391-5 - Classe C - EPgl,nren 524,33 kWh/m²anno p.c. 2391-6 - Classe E - EPgl,nren 911,50 kWh/ m²anno p.c. 2391-7 - Classe D - EPgl,nren 474,10 kWh/m²anno p.c. 2391-8 - Classe D - EPgl,nren 730,40 kWh/m²anno p.c. 2391-14 - Classe G - EPgl,nren 713,62 kWh/ m²anno p.c. 2391-17 - Classe D - EPgl,nren 1143,47 kWh/m²anno p.c. 2391-18 - Classe D - EPgl,nren 1050,83 kWh/m²anno p.c. 2391-19 - Classe F - EPgl,nren 903,50 Pag. 59 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 15 - 31 agosto 2019
kWh/m²anno p.c. 2391-22 - Classe E EPgl,nren 736,81 kWh/m²anno *I restanti fabbricati non sono soggetti a Certificazione Energetica Il bene si vende nello stato di fatto, anche relativo agli impianti, e di diritto in cui attualmente di trova e si rende noto che nella determinazione del prezzo si è tenuto conto di tutte le condizioni manutentive dello stesso e della nuova destinazione urbanistica in corso di definizione. Agli esiti della variante urbanistica adottata n. 78, sull’area risulta possibile realizzare complessivi 80.000,00 mc di edificato, con un incremento rispetto alla situazione esistente. 8) EX CASERMA DI CAVE DEL PREDIL A TARVISIO Si tratta di un compendio immobiliare composto da un fabbricato che si sviluppa su tre piani fuori terra ed un piano sottotetto, oltre ad un’area scoperta di pertinenza ed un fabbricato ad uso autorimessa. Al piano terra tutti gli accessi e le finestrature sono murati, complessivamente lo stato manutentivo è mediocre. ZONA URBANISTICA: Secondo P.R.G. ricade parte nella Zona omogenea P - “attrezzature stradali e autostradali di valico internazionale” (destinazioni previste: attrezzature di sosta e ristoro, parcheggi e piazzali, stazioni di servizio stradali, magazzini e depositi, commerciale al minuto, uffici, agenzie bancarie, servizi di informazione e turistici, aree di esposizione e vendita), parte zona E2b - “Boschive con prevalente funzione di protezione o escluse da utilizzazioni ordinarie” ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA: Classe Energetica G – Ep gl,nren 279,83 kWh/ mq anno Il bene si vende nello stato di fatto, anche relativo agli impianti, e di diritto in cui attualmente di trova e si rende noto che nella determinazione del prezzo si è tenuto conto di tutte le condizioni manutentive dello stesso. 9) MAGAZZINI E CASERMAGGIO VIA BUTTRIO A UDINE Si tratta di un complesso immobiliare già adibito a Magazzino viveri e casermaggio, posto lungo via Buttrio, nella zona est del comune di Udine, in prossimità della ferrovia. Composto da tredici corpi di fabbrica, di cui un capannone principale distribuito su tre piani fuori terra e destinato a magazzino, due palazzine alloggi a due
piani fuori terra e vari immobili a pertinenza, destinati a magazzini, autorimesse o uffici. Il compendio risale alla fine degli anni Cinquanta ed è dismesso dal 2004, si presenta in pessimo stato di manutenzione generale e necessita di un radicale intervento di riqualificazione. ZONA URBANISTICA: Il complesso ricade in zona P - Attrezzature Collettive, Attrezzature Collettive di interesse regionale o com-
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prensoriale, sottozona Ppa Pubblica Amministrazione secondo il P.R.G.C. comunale vigente. Il bene si vende nello stato di fatto, anche relativo agli impianti, e di diritto in cui attualmente di trova e si rende noto che nella determinazione del prezzo si è tenuto conto di tutte le condizioni manutentive dello stesso. (CS)
Doing business in Africa AUTOMOTIVE
programma fiere 2020
Presentiamo il programma delle fiere che si terranno in Kenia, in Tanzania e in Etiopia nel 2020 che sono seguite dal dr. Lionel Cividino, consulente per l’internazionalizzazione dell’impresa con studio a Udine. La lista è parziale; sono attese ulteriori conferme per iniziative in Ghana e Senegal. Il dr. Cividino ha una lunga esperienza sul campo e la sua attività lo porta ad accompagnare le imprese nello sviluppo delle opportunità di business a livello internazionale. Nel tempo ha avuto modo di consolidare le sue conoscenze e contatti per le fiere indicate relative ai settori: building and interior; automotive; power and energy/solar; oil & gas; food/agro; industry/machinery; furniture. Per il 2020 il dott. Cividino propone alle Imprese interessate: - Digital export al database di contatti maturati in questi anni in Africa (ex. ca. 18k settore building - sistema casa, 7k automotive, etc); - possibilità di aderire alla catalogoteca (= stand in cui il dott. Cividino presenta le aziende, fa distribuire materiale da collaboratori e raccoglie i dati delle persone interessate per il follow-up) - Minimo 6/7 aziende. L’impresa che fosse interessata ad una o più di queste fiere può valutare se farsi assistere dal dr. Cividino che si occuperà di fornire tutte le informazioni utili a valutare la partecipazione, i costi, la logistica, l’assistenza in loco, il presidio dello stand, l’attività di primo contatto e di follow up e successivo sviluppo. Si segnala che chi fosse interessato è bene che dia riscontro possibilmente entro fine anno per consentire una buona organizzazione. Quanti fossero interessati possono mettersi in contatto con il nostro Ufficio Estero estero@confapifvg.it, tel. 0432507377.
- 22nd AUTOEXPO TANZANIA - 07-09 NOV. 2019 (automotive, spare parts, trucks, bus, etc) - 3rd AUTOEXPO ETHIOPIA - 24-26 FEB. 2020 come sopra - 23rd AUTOEXPO KENYA - 27-29 MAY 2020 come sopra - 23RD AUTOEXPOR TANZANIA - date da fissare
BUILDING E LINEA CASA - AFRIWOOD - 3rd BUILDEXPO ETHIOPIA - 24-26 FEB. 2020 - 23rd BUILDEXPO KENYA - 10-12 JUNE 2020 - 23 rd BUILDEXPO TANZANIA - to be scheduled
FOODAGRO & BEVERAGE - 22nd FOODAGRO TANZANIA - 07-09 NOV. 2019 - 3rd FOODAGRO ETHIOPIA - 24-26 FEB. 2020 - 23rd FOODAGRO KENYA - 10-20 NOV. 2020 - 23rd FOODAGRO TANZANIA - to be scheduled
INDUSTRY - TOOL MACHINERY - HARDWARE - 21st INDUSMACH TANZANIA - 07-09 NOV. 2019 - 22nd INDUSMACH KENYA - 18-20 NOV. 2020 - 22nd INDUSMACH TANZANIA - to be scheduled
PPP - PLASTIC, PRINTING PACKAGING - - - -
22nd PPP TANZANIA - 07-09 NOV. 2019 3rd PPP ETHIOPIA - 24-26 FEB. 2020 23rd PPP KENYA - 18-20 NOV. 2020 23rd PPP TANZANIA - to be scheduled
OIL 6 GAS, POWER & ENERGY and REN. ENERGIES - 5th POWER & ENERGY, OIL & GAS, SOLAR TANZANIA - 07-09 NOV. 2019
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- 3rd POWER & ENERGY, OIL & GAS, SOLAR ETHIOPIA - 24-26 NOV. 2019
- 9th POWER & ENERGY, OIL & GAS, SOLAR KENYA - 03-05 JUNE (04-06 Solar) 2020
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9a edizione Premio di Laurea “Giuseppe Lombardi” Graffembergo, Polo Economico Giuridico dell’Università di Udine (via Tomadini 30), sarà conferito il Premio di Laurea “Giuseppe Lombardi”. Il Premio, giunto alla nona edizione, è intitolato alla memoria del Magistrato Giuseppe Lombardi, che si è occupato di reati connessi alle violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, infortuni e malattie professionali. La cerimonia si svolgerà nell’ambito del convegno “Sicurezza nel lavoro 4.0”; di seguito riportiamo il programma dell’evento.
sicurezza nel lavoro 4.0. udine, 11 ottobre 2019
Venerdì 11 ottobre nell’Aula Marzio Strassoldo di PROMOSSO DA
CON IL PATROCINIO
CON IL SOSTEGNO AL PREMIO DI LAUREA
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA di UDINE
TCB.IT
DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
Accreditamento: Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati riconosce: 2 crediti formativi per il penale. 1 credito formativo per il civile.
Comitato Scientifico: Prof.ssa Marina Brollo Prof.ssa Valeria Filì Prof.ssa Aggr. Anna Zilli
Segreteria Organizzativa:
UDINE
9A EDIZIONE “PREMIO DI LAUREA”
GIUSEPPE LOMBARDI
SICUREZZA NEL LAVORO 4.0 11 OTTOBRE 2019 9:15
SSM Struttura Territoriale di Formazione
Palazzo di Giustizia Foro Ulpiano, 1 34133 Trieste Tel. 040 7792563 Fax 040 7792516 formazione.ca.trieste@giustizia.it
UNIVERSITÀ DI UDINE
VENERDÌ
10:00
Saluti
AULA MARZIO STRASSOLDO DI GRAFFEMBERGO
POLO ECONOMICO GIURIDICO Via Tomadini, 30 - UDINE
Prof. Roberto PINTON Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Udine Prof.ssa Elena D’ORLANDO Direttrice del Dipartimento di Scienze Giuridiche
Introduce
Prof.ssa Marina BROLLO Ordinaria di Diritto del Lavoro
Coordina
Dott. Andrea Odoardo COMEZ Giudice presso il Tribunale di Udine
Il lavoro cambia, i principi restano Dott. Andrea MONTAGNI Consigliere presso la Corte di Cassazione – IV Sezione Penale Lavoro digitalizzato: rischi emergenti e potenzialità Prof.ssa Laura CALAFÀ Ordinaria di Diritto del lavoro nell’Università di Verona Vecchi e nuovi pericoli nell’impresa 4.0: uno sguardo alla giurisprudenza Avv. Vito DI TRAPANI Foro di Udine
11.30
Il sindacato e il lavoro che cambia Dott. Tommaso BILLIANI Segretario Generale FelSA CISL FVG Il punto di vista dell’INAIL Dott. Fabio LO FARO Direttore Generale Il punto di vista degli Organi di Vigilanza delle Aziende Sanitarie Dott. Antonello POLES A.A.S. n.3 - Dott. Dino TOSCANI ASUI UD Il rischio e l’imprevisto dei lavori in corso d’opera Ing. Enrico RAZZINI Direttore Tecnico Area Operativa RUP Terza Corsia A4 Trieste
12.00
Riflessioni conclusive Dott. Riccardo RICCARDI Vicepresidente e Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità, delegato alle protezione civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
12.30
Consegna Premio di Laurea ‘GIUSEPPE LOMBARDI’ PETTARINI
Seguirà rinfresco
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offerto da
Riduzione compensata dei pedaggi autostradali 2018 prossimo avvio della 2a fase di presentazione della domanda Come comunicato con circolare associativa prot. n. 242/AdT del 7 agosto 2019 e facendo seguito a quanto pubblicato su Apinforma n. 11/2019, pp. 30-31, sull’argomento in epigrafe, segnaliamo che il Comitato centrale dell’Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi (di seguito Comitato) con avviso del 31 luglio 2019, pubblicato sul proprio sito web (www.alboautotrasporto.it) ha ricordato che la 2a fase di presentazione della domanda per l’ottenimento degli sconti sui pedaggi autostradali pagati nel 2018 decorre dal 22 agosto 2019 e si concluderà il 24 settembre 2019 alle ore 14.00. Al fine di agevolare le imprese che dovranno completare la domanda in oggetto, il Comitato ha pubblicato, sullo stesso sito, gli avvisi di seguito elencati e il Manuale utente impresa aggiornato,
contenente i nuovi file di accesso da utilizzare per il corretto inserimento della domanda. L’avviso avverte che “qualora non siano utilizzati i nuovi template in parola [termine informatico che indica un documento o programma nel quale, come in un modello semicompilato cartaceo, su una struttura generica o standard sono presenti spazi temporaneamente “bianchi” da riempire successivamente, n.d.a.] il sistema potrebbe restituire anomalie”: 1. procedura pedaggi 2018 - controllo validità licenze comunitarie; 2. procedura pedaggi 2018 - codice Siren (Système Informatique pour le Répertoire des Établissements); 3. rimborso compensato dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati nell’anno 2018 - chiarimento in merito ad apparati telepass sostitutivi; 4. procedura pedaggi 2018 - gestione anomalie targhe di veicoli non immatricolati in Italia; 5. gestione pedaggi autostradali - Manuale utente impresa. Tutta la documentazione citata può essere anche richiesta all’ufficio trasporti dell’Associazione.
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(AdT)
Autorizzazione trasporti internazionali su strada le scadenze per il rinnovo e la conversione delle autorizzazioni bilaterali e per la graduatoria cemt. aggiornamento sulla “brexit”
Rinnovo e conversione delle autorizzazioni bilaterali Come da consuetudine si rammenta alle imprese che svolgono trasporti internazionali che il 30 settembre 2019 scade il termine posto dal decreto del Capo del dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (di seguito Ministero) 9 luglio 2013, per la presentazione delle domande per il rinnovo e la conversione in assegnazione fissa delle autorizzazioni bilaterali per trasporti internazionali verso Paesi extra comunitari. Le domande vanno presentate utilizzando i modelli allegati al citato decreto dirigenziale sui quali, fra le altre informazioni richieste, compare il numero d’iscrizione al Registro elettronico nazionale delle imprese di autotrasporto in conto terzi (REN) e la composizione del parco veicolare in disponibilità dell’impresa suddiviso per categoria ecologica “Euro”. Nell’invio a mezzo servizio postale, farà fede il timbro postale di spedizione della raccomandata. Per il rinnovo delle assegnazioni fisse delle autorizzazioni bilaterali relative al 2020 è necessario che le imprese abbiano utilizzato almeno 24 autorizzazioni con una media di almeno due al mese nel periodo compreso fra il 1° ottobre 2018 e il 30 settembre 2019, dovendo comprovare tale utilizzo con la restituzione delle medesime autorizzazioni entro il 15 ottobre 2019. Analoga dimostrazione va fatta per la conversione delle autorizzazioni ottenute nel 2019 a titolo precario in assegnazione fissa. Sempre a proposito delle autorizzazioni bilaterali, si rammenta che la seconda quota dell’asse-
gnazione fissa va richiesta entro il 31 ottobre 2019; trascorso questo termine, l’impresa non avrà più la garanzia di poterne disporre, visto che queste autorizzazioni entreranno a far parte del totale oggetto di assegnazione a titolo precario.
Autorizzazioni CEMT Le domande per il rinnovo delle autorizzazioni multilaterali CEMT e per la partecipazione alla graduatoria 2020 vanno presentate entro il 31 ottobre 2019. Per l’ingresso in graduatoria - fermo restando che, dal 2016, non occorre più dimostrare lo svolgimento di almeno 11 viaggi nell’area CEMT tra il 1° gennaio e il 30 novembre -, la novità sostanziale è legata alla eliminazione dei veicoli di categoria ecologica Euro IV, per cui occorrerà disporre di veicoli di categoria Euro V ed Euro VI. La cosa è una conseguenza della c.d. hard Brexit (v. infra), ovvero della possibile uscita senza accordo della Gran Bretagna dall’Unione europea dal 1° novembre 2019. Infatti, per far fronte, almeno in parte, all’impossibilità per i vettori comunitari di utilizzare la licenza comunitaria in territorio britannico – e, viceversa, per i vettori inglesi in ambito comunitario - al termine del periodo di transizione, la maggior parte dei Paesi dell’area CEMT ha ottenuto un incremento del numero di autorizzazioni in sede OCSE/ITF, sfruttando i più alti moltiplicatori del contingente di base previsti per i veicoli di categoria ecologica Euro V ed Euro VI; in questo modo, per il 2020 l’Italia avrà disponibili 482 CEMT contro le 268 attuali. In ordine al rinnovo della CEMT, senza la penalizzazione del 10%, prevista in caso di utilizzo insufficiente dell’autorizzazione, si rammenta che nei primi 11 mesi dell’anno l’impresa deve aver svolto almeno 11 viaggi nell’area CEMT, con esclusione dei percorsi svolti tra due o più Paesi dello Spazio Economico Europeo.
Effetti della Brexit Nonostante il rischio concreto di una hard Brexit dal 1° novembre 2019, sulle autorizzazioni al trasporto non dovrebbero esserci ripercussioni nell’immediato, atteso che:
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il regolamento (U.E.) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2019/501 del 25 marzo 2019 sui collegamenti di base nel trasporto di persone e merci su strada fra l’unione Europea e il Regno Unito in relazione al recesso di quest’ultimo dalla U.E. prevede - secondo condizioni di reciprocità fra il Regno Unito e l’Unione europea - una fase transitoria fino al 31 dicembre 2019, in cui i vettori britannici nella U.E e quelli europei nel regno Unito, potranno continuare ad avvalersi della licenza comunitaria; - da poco la Commissione U.E ha presentato una proposta per prorogare questa scadenza al 31 luglio 2020. Pertanto, appare probabile che le imprese di trasporto U.E potranno disporre di 6 mesi in più per utilizzare la licenza comunitaria in territorio bri-
tannico e, viceversa, i vettori inglesi nell’U.E. Tuttavia, posto che ad oggi non è possibile fare previsioni sullo scenario successivo al 31 luglio 2020, le imprese interessate potrebbero nel frattempo cautelarsi presentando domanda per l’inserimento nella graduatoria CEMT 2020 entro il 31 ottobre 2019. Sempre la Commissione U.E. ha predisposto una checklist per consentire alle imprese di controllare il grado di preparazione in vista di una Brexit senza accordi, con informazioni dettagliate sulle formalità doganali per le quali, ad oggi, non vi sono certezze circa la scadenza. Si fa, comunque, riserva di ritornare sull’argomento tema in presenza di nuovi sviluppi.
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(AdT)
Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento pubblicati i costi indicativi di riferimento del gasolio validi per il luglio 2019
Si fa seguito a quanto riportato su Apinforma n. 14/2019, p. 47, per segnalare che il 12 agosto 2019 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità (di seguito Ministero) ha pubblicato sul proprio sito web (www.mit.gov.it) l’aggiornamento mensile della voce “costo per litro del gasolio” per le imprese di autotrasporto di cose in conto terzi valido per il mese di luglio 2019. In particolare, tenuto conto del prezzo medio al consumo accertato dal Ministero dello sviluppo economico nel luglio 2019 (pari a 1.482,29 euro in diminuzione rispetto al mese di giugno 2019, quando ammontava 1.487,83 euro per 1.000 litri di gasolio), il valore mensile di riferimento di questa voce risulta essere di:
- 1,214 euro/l per i veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 7,5 t (al netto dell’IVA); - 1,000 euro/l per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t (al netto dell’IVA e del rimborso delle accise). Si rammenta sempre che, a partire dal luglio 2015, con la ripresa delle pubblicazioni dei predetti valori indicativi, la nuova nota metodologica del Ministero ha chiarito che l’unica componente che verrà aggiornata mensilmente è quella del gasolio; per tutte le altre, la stessa nota ha informato che a seguito dei rilievi formulati dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Ministero non provvederà più a quantificarle, limitandosi a riportare i criteri o le fonti da cui poter ricavare i relativi dati (ad es. il CCNL per il costo del lavoro). Inoltre, anche in questa sede, si ricorda che a partire dal 1° gennaio 2016 i veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 t che avranno titolo al rimborso di quota parte delle accise sono solo quelli di categoria ecologica “Euro 3” e superiori. Il testo della nota ministeriale e altre informazioni possono essere richiesti all’ufficio trasporti dell’Associazione.
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(AdT)
Trasporto merci pericolose su strada (A.D.R.). Corsi istruzioni ministeriali sulla durata minima per il conseguimento e rinnovo dei certificati professionali Con nota prot. n. U.0027021 del 4 settembre 2019 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Direzione generale per la Motorizzazione (di seguito Ministero) è intervenuto con alcune prescrizioni in materia di corsi per il conseguimento e il rinnovo del certificato di formazione professionale (c.f.p.), previsto per la conduzione dei veicoli che trasportano merci pericolose in regime A.D.R. Con la nota in oggetto, allo scopo di uniformare la disciplina italiana con quella internazionale dell’A.D.R., il Ministero ha abrogato le due precedenti circolari in materia (si tratta delle note n. 28990 del 26 marzo 2007 e n. 7480 del 21 marzo 2013), stabilendo che: - la durata minima dei corsi e il numero massimo delle c.d. unità di insegnamento per gior-
nata (moduli delle “lezioni”) siano conformi ai punti 8.2.2.3, 8.2.2.4 e 8.2.2.5 dell’A.D.R. edizione 2019; - che le c.d. unità di insegnamento supplementari (esercitazioni pratiche) sono state fissate in almeno una ogni 6 iscritti e che concorrono al cumulo delle 8 unità massime (moduli, la cui durata è attualmente fissata in 45 minuti) giornaliere. Gli esami, se effettuati nelle stesse giornate di corso, non potranno conteggiarsi tra le unità massime previste per ciascuna giornata di formazione. Un allievo sarà considerato assente trascorsi 15 minuti dall’inizio della lezione. Saranno recuperabili le assenze non superiori al 25% della durata dei singoli corsi, previa approvazione di un calendario dei recuperi da presentare, insieme all’elenco dei candidati e agli argomenti da recuperare, almeno 5 giorni prima della data di svolgimento. Le lezioni di recupero dovranno tenersi entro 30 giorni dal termine del corso. Il testo della nota ministeriale ed eventuali informazioni possono essere richiesti all’ufficio economico dell’Associazione. (AdT)
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