Apinforma 17/2019

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notiziario dell’ASSOCIAZIONE piccole e medie industrie

APINFORMA numero 17 30 settembre 2019

IN PRIMO PIANO MONITORAGGIO SUL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI

ApiNFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE




notiziario dell’ASSOCIAZIONE PIccole e medie industrie

APINFORMA

numero 17 30 settembre 2019

Sommario NEWS SULL’ASSOCIAZIONE

LA NOSTRA POSIZIONE

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

CCIAA PN-UD: il Comitato Imprenditoria femminile

8

CCIAA PN-UD: il Comitato Imprenditoria giovanile

10

Ponterosso Veicoli Industriali srl

12

Passoni Luigi Sedie srl

14

Autonomia parti sociali nella definizione della rappresentanza

17

Fatturazione elettronica inefficace contro l’evasione

21

Pegno mobiliare non possessorio e patto marciano

22

Indici sintetici di affidabilità fiscale - ISA

24

Deduzioni Irap per l’assunzione di disoccupati

28

Bonus aggregazione

29

Art bonus per sostenere il patrimonio artistico

31

Conservazione fattura elettronica

37

Per i soggetti ISA nuova proroga

38

Contributi su strategie di comunicazione e marketing digitale

39

Contributi per attestazioni SOA e certificazioni

40

Contributo per l’acquisizione di servizi per l’innovazione

41

Contributi per la trasformazione tecnologica e digitale

42

Monitoraggio sul conferimento dei rifiuti speciali

47

Documento di valutazione dei rischi

48

CONAI: questionario conoscitivo

60

ANAC: i costi della manodopera vanno sempre indicati

62



EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE

Business News. Informazioni per l’internazionalizzazione

42

Brexit. Relazioni di traffico da e per il Regno Unito

66

Autotrasporto c/t. Deroghe ai divieti di circolazione

67

Dateci il vostro indirizzo di posta elettronica per comunicare più facilmente, per fornirvi informazioni in tempo reale e per realizzare economie di scala. info@confapifvg.it

Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it

Direttore Responsabile Lucia Cristina Piu Registrazione presso il Tribunale di Udine n. 404 del 27.08.1977

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Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana



CCIAA PN-UD: il Comitato Imprenditoria femminile le nostre imprenditrici entrano a far parte del comitato ll Ministero delle Attività Produttive e l’Unione Italiana delle Camere di Commercio hanno stipulato il 20 maggio 1999 un Protocollo d’Intesa, modificato il 28 febbraio 2003, per promuovere la costituzione, nell’ambito delle Camere di Commercio, di specifici “Comitati per la

Obiettivi Il Comitato si propone quale soggetto attivo dello sviluppo locale con l’obiettivo prioritario di promuovere e sostenere la nascita ed il consolidamento delle imprese femminili ed in particolare: - promuovere indagini conoscitive sulla realtà imprenditoriale locale, per individuare opportunità di accesso e di promozione delle donne nel mondo del lavoro e dell’imprenditoria in particolare; - promuovere iniziative per lo sviluppo dell’imprenditoria femminile, anche tramite specifiche attività di informazione, formazione imprenditoriale e professionale e servizi di assistenza manageriale mirata;

promozione dell’imprenditorialità femminile”. Uno dei punti di forza dei Comitati è quello di essere inseriti all’interno del sistema camerale, di appartenere quindi ad una rete e di operare con metodologie orientate allo scambio di esperienze e di best practices per l’individuazione di progetti e azioni comuni. In questo quadro i Comitati lavorano per promuovere e valorizzare la presenza delle donne nei luoghi decisionali dello sviluppo economico, la diffusione della cultura imprenditoriale, il conseguimento di un contesto sociale che permetta la conciliazione delle esigenze della vita relazionale quotidiana di uomini e donne con la rispettiva ed equilibrata realizzazione professionale.

- attivare iniziative volte a facilitare l’accesso al credito; - curare la divulgazione nel territorio delle iniziative e delle attività di ricerca e studio sullo sviluppo locale promosse dalla Camera di Commercio; - proporre iniziative per attività di promozione e sostegno all’imprenditoria femminile; - costruire relazioni con il mondo dell’istruzione e della formazione per promuovere progetti innovativi che favoriscano le pari opportunità e in particolare valorizzino e qualifichino le imprese gestite da donne.

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Componenti Comitato Imprenditoria Femminile Camera di Commercio di Pordenone - Udine Nome e Cognome

Settore

Rappresentanza territorio

CÉCILE VANDENHEEDE - Presidente

Artigianato

Pordenone e Udine

IRENE REVELANT - Vicepresidente

Servizi alle Imprese

Pordenone e Udine

BRUNA AGNOLETTO

Industria

Pordenone

PATRIZIA ALOE

Artigianato

Pordenone e Udine

ALBERTA AVANZINI - designata da Confapi FVG

Industria

Pordenone e Udine

CAMILLA BARBIANI - designata da Confapi FVG

Servizi alle imprese

Udine

NADIA BIASUTTO

Agricoltura

Pordenone

FABIANA BON

Turismo

Pordenone e Udine

MARIA CRISTINA CIGOLOTTI KRISTALNIGG

Agricoltura

Udine

MONICA CRISTANELLI

Credito e Assicurazioni

Pordenone e Udine

CHIARA DE BIANCHI

Associazioni di tutela dei consuma- Pordenone tori e degli utenti

RAFFAELLA DE SABBATA - designata da Confapi Industria FVG

Pordenone e Udine

MICHELA DIFFIDENTI

Trasporti e spedizioni

Pordenone e Udine

CECILIA DURISOTTO - designata da Confapi FVG

Trasporti e spedizioni

Udine

CRISTINA FANCIULLACCI

Organizzazioni sindacali

Pordenone e Udine

PAOLA MARANO

Cooperative

Pordenone

CRISTINA MATTIUSSI

Industria

Udine

ANTONELLA POPOLIZIO

Commercio

Pordenone e Udine

ALESSIA RAMPINO

Servizi alle Imprese

Udine

RAFFAELLA ROSINA

Trasporti e spedizioni

Udine

MARIA ZANETTI

Associazioni di tutela dei consuma- Udine tori e degli utenti

STEFANIA ZANON

Cooperative

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Udine


CCIAA PN-UD: il Comitato Imprenditoria giovanile

È costituito dai Presidenti dei Movimenti e Gruppi Giovani delle diverse associazioni di categoria di Pordenone e Udine con le seguenti finalità: - favorire e promuovere la cultura d’impresa

- valorizzare e promuovere l’imprenditoria giovanile incentivando la nascita e lo sviluppo locale di imprese costituite da giovani - favorire e promuovere la formazione, l’aggiornamento e la crescita professionale dei giovani imprenditori - proporre suggerimenti nell’ambito della programmazione delle attività camerali, che riguardino lo sviluppo e la qualificazione della presenza dei giovani nel mondo dell’imprenditoria - essere un laboratorio per sperimentare e proporre nuove idee.

Il Comitato vuole essere punto di contatto e di confronto tra le diverse realtà che operano nel mondo dell’imprenditoria giovanile così da trovare linee di intervento comuni ai diversi settori e promuo-

vere azioni a sostegno dei giovani imprenditori. I Componenti del Comitato Imprenditoria giovanile della Camera di Commercio di Pordenone Udine sono:

il presidente del nostro gruppo giovani imprenditori entra a far parte del comitato

Componenti Comitato Imprenditoria Giovanile Camera di Commercio di Pordenone - Udine Nome e Cognome FABIO PASSON - Presidente

Settore Presidente Gruppo Confcommercio Udine

Giovani

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Rappresentanza territorio Imprenditori Udine


Componenti Comitato Imprenditoria Giovanile Camera di Commercio di Pordenone - Udine Nome e Cognome LIA CORREZZOLA - Vicepresidente

Settore

Rappresentanza territorio

Presidente Gruppo Giovani Imprenditori Unione Pordenone Industriali Pordenone

IMO BERTOLLA

Presidente Gruppo Giovani Imprenditori Confarti- Pordenone gianato Pordenone

DAVIDE BOERI

Presidente Gruppo Giovani Imprenditori Confin- Udine dustria Udine

MAURO GERMANI

Presidente Gruppo Giovani Imprenditori C.N.A. Udine Confederazione Regionale del Friuli Venezia Giulia

FEDERICO INGARGIOLA

Presidente Gruppo Giovani Confcommercio Pordenone

FRANCESCO NOCENTE

Presidente Giovani Impresa Federazione Provin- Pordenone ciale Coldiretti Pordenone

MARCO PASCOLI

Imprenditori Pordenone

Rappresentante settore Cooperativo: Confcooperative Associazione Cooperative Friulane, Le- Udine gacoop FVG, AGCI Associazione Generale Cooperative italiane

LUCA ROSSI

Presidente Gruppo Giovani Imprenditori AsUdine sociazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia Confapi FVG

ENRICO TODESCO

Presidente Movimento Giovani Imprenditori Con- Udine fartigianato Udine

ANNA TURATO

Presidente Movimento Giovani Impresa Federa- Udine zione Provinciale Coldiretti Udine

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Ponterosso Veicoli Industriali srl Rinascita di un’impresa

I SERVIZI -

Manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i gruppi meccanici e degli impianti pneumatici, degli impianti di sicurezza ed elettrici

-

L’esecuzione di prove metriche per tachigrafi analogici e - digitali - Le revisioni di veicoli di massa complessiva fino a 3,5 t e le revisioni “domiciliate” per quelli di massa complessiva superiore

-

-

Le diagnosi con strumentazione dedicata

-

L’assistenza tecnica 24 ore su 24 anche fuori sede con veicolo attrezzato

Con l’acquisizione da parte della Pontebbana Veicoli Industriali srl dell’Officina Friulana Diesel srl, sita nella zona industriale di Ponte Rosso (San Vito al Tagliamento) e posta in liquidazione,

DIAGNOSI VEICOLO

La diagnosi del veicolo Il controllo dei livelli di liquidi e lubrificanti, dello stato di efficienza delle batterie, della strumentazione di sicurezza, dell’impianto illuminante, dell’usura dei freni e dei giochi dello sterzo e della resa dell’impianto ad aria condizionata.

torna in vita un importante punto di riferimento nel Pordenonese e nel Friuli centrale per la riparazione e manutenzione dei veicoli industriali, che avrebbe altrimenti rischiato di scomparire.

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L’impresa originaria era sorta alla fine degli negli Anni ’60 del secolo scorso come una piccola impresa di autoriparazioni a conduzione familiare ed è progressivamente diventata un riferimento per il mondo del trasporto su strada, giungendo a fornire servizi di manutenzione e assistenza a veicoli industriali dell’IVECO. L’operazione condotta nel 2018 da Raffaella Battiston, titolare della Pontebbana Veicoli Industriali, impresa operante nel medesimo comparto, ha anche dato vita a un nuovo, importante gruppo nel campo delle autoriparazioni industriali nel Friuli Venezia Giulia, testimoniato anche dalla contestuale acquisizione del marchio MAN. La nuova impresa, ora denominata Ponterosso Veicoli Industriali srl - che conta 10 addetti e di cui è sempre titolare Raffaella Battiston - è in grado di offrire una completa gamma di servizi a tutte le imprese che operano su strada nei campi dei veicoli industriali (a motore e rimorchi), degli autobus, dei veicoli agricoli e delle macchine per il

movimento terra, come la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i gruppi meccanici e degli impianti pneumatici, degli impianti di sicurezza ed elettrici, l’esecuzione di prove metriche per tachigrafi analogici e digitali, le revisioni di veicoli di massa complessiva fino a 3,5 t e le revisioni “domiciliate” per quelli di massa complessiva superiore, le diagnosi con strumentazione dedicata e assistenza tecnica 24 ore su 24 anche fuori sede con veicolo attrezzato. Contestualmente, la nuova impresa ha avviato una stretta collaborazione con le concessionarie della zona per assistenza alla vendita e alla postvendita e, a breve, svolgerà anche attività di collaudo per gru. Nell’ambito dell’assistenza viene anche offerta a titolo gratuito la diagnosi del veicolo e il controllo dei livelli di liquidi e lubrificanti, dello stato di efficienza delle batterie, della strumentazione di sicurezza, dell’impianto illuminante, dell’usura dei freni e dei giochi dello sterzo e della resa dell’impianto ad aria condizionata.

PONTEROSSO VEICOLI INDUSTRIALI SRL Via Clauzetto, 16 33078 San Vito al Tagliamento (PN) E-mail: raffaella@pontebbanacarri.com Tel. 0432.901133 - Cell. 338 6675557

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Passoni Luigi Sedie srl

alla passoni luigi sedie il premio per l’innovazione adi design index 2019 La nostra Impresa associata PASSONI LUIGI SEDIE SRL di Manzano ha ricevuto il Premio per l’innovazione ADI Design Index 2019 assegnato per il suo progetto GENEA POLTRONA. ADI – Associazione per il Disegno Industriale –

raccoglie il miglior design italiano messo in produzione, che nel 2020 concorrerà per l’assegnazione del prestigioso Compasso d’Oro ADI. Dal 2008, ogni anno, vengono assegnati tre premi ai progettisti il cui progetto, prodotto o servizio (pubblicato sull’ADI Design Index di quell’anno) si distingua particolarmente per l’innovazione nei materiali, nei processi, nelle tecnologie, oppure nel cambiamento dei comportamenti individuali e sociali, nella critica, nella ricerca applicata. I tre vincitori sono poi segnalati dall’ADI alla Presidenza della Repubblica Italiana, per il conferimento del Premio Nazionale per l’Innovazione (“Premio dei Premi”).

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L’iniziativa di ADI Design Index è volta a promuovere il design, l’innovazione e le collaborazioni tra Imprese e designers. La targa è stata consegnata durante la serata di inaugurazione della mostra dell’ADI Design Index a MILANO lo scorso 14 ottobre 2019 - Sala Auditorium, Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci, Via San Vittore 21 – all’Imprenditore Tommaso Passoni. Genea Poltrona di Passoni Design, oltre ad essere stato selezionato tra i migliori prodotti di design dell’ultimo anno, ha ricevuto un premio speciale per l’innovazione, con questa motivazione: “Interessante per il processo innovativo che va nella direzione della sostenibilità ambientale: curvatura del legno con vapore acqueo, legno cer-

tificato FSC, collanti a base d’acqua. Ma colpiscono soprattutto l’ingegnosa colorazione del legno con la tinta al vino – che usa i residui tannici – e l’utilizzo, al posto della pelle, di un prodotto sostenibile al cento per cento, ricavato dagli scarti della lavorazione delle mele”. Genea è una parola greca che richiama il significato di “nascita”, “generazione”. La nuova poltrona di Passoni Design è frutto dell’incontro creativo tra l’azienda di Manzano e atelier oï: l’armonia dell’origine prende forma attraverso una struttura in legno massello, modellata attraverso lavorazioni manuali e con macchinari a controllo numerico. Grazie a un processo sofisticato di curvatura del legno, la spalliera si sdoppia generando sia i bracciali sia le gambe anteriori e posteriori. Genea rappresenta anche un simbolo di ecodesign: la poltrona è rifinita con quattro mani di olio naturale, un primato che non ha eguali, o in alternativa può essere personalizzata con le tinte al vino, frutto di un innovativo processo di ricerca, creato in collaborazione esclusiva per Passoni con PelleVino Treatment®, che permette di avere colorazioni uniche e del tutto naturali, ricorrendo ai migliori vini come elemento base.

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Autonomia parti sociali nella definizione della rappresentanza lo chiede la confapi nazionale in occasione dell’audizione in commissione lavoro alla camera dei deputati sul tema della rappresentanza delle organizzazioni sindacali e datoriali Il Presidente di Confapi nazionale, Maurizio Casasco, ha partecipato il 15 ottobre 2019 all’audizione della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati sui disegni di legge sulla rappresentanza sindacale e datoriale. Nella disamina delle proposte di legge, Casasco ha riferito che, come Confapi: “Siamo assolutamente a favore della non proliferazione dei contratti quando sono espressione di associazioni che poco o nulla rappresentano. La necessità di “scremare” gli oltre 850 Ccnl depositati al Cnel è indispensabile e da noi condivisa. Infatti senza un forte presidio del modello culturale e sociale rappresentato da Confapi, sono proprio le Pmi che rischiano di subire il richiamo di quei contratti “al ribasso” che mirano solo a fare dumping. Però l’intervento del legislatore deve accompagnare il processo di autoregolamentazione delle Parti sociali nel pieno rispetto del principio di autonomia contrattuale, cardine del nostro ordinamento giuridico.” Vi è però un punto, secondo Casasco, su cui è fondamentale soffermarsi: “Bisogna concedere alle Parti sociali la libertà e il campo di azione necessario per definire, con criteri ponderati e condivisi, le regole di misurazione della rappresentanza anche datoriale evitando che, scaduto un limite temporale abbastanza limitato, si possa intervenire “dall’alto” con provvedimenti dirigistici.” Non a caso due settimane fa è stata firmata, con l’Inps e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, la Convenzione per misurare la reale rappresentanza delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori nelle aziende che Confapi rappresenta. Un passaggio

importante a tutela dei lavoratori e delle imprese. Nella disamina delle proposte di legge, si fa anche riferimento ai parametri da applicarsi in via sussidiaria per misurare la rappresentanza datoriale. Casasco ha evidenziato che: “Tra tali parametri, non è ricompreso il numero di imprese e lavoratori che applicano un determinato Ccnl riconducibile ai codici contratto assegnati dall’Inps. Per cui, limitare la misurazione della rappresentanza al solo dato associativo, rischia non solo di non essere una misurazione oggettiva, ma anche di scatenare una corsa sfrenata all’associazionismo a discapito delle tutele e dell’effettiva rappresentanza che deriva dal contratto collettivo. E’ fondamentale che il criterio della rappresentanza associativa si basi esclusivamente sul dato dell’applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro”.

Per quanto riguarda il ruolo Cnel – prosegue Casasco – trattandosi di un organo che ha finalità di proporre provvedimenti rilevanti in materia di economia e lavoro, “Dovrebbe strutturarsi sulla base di un principio pluralistico e di indirizzo, che deve includere anche una parte importante del mondo produttivo, quali sono le piccole e medie imprese. Riteniamo che la sua funzione in tema di rappresentanza, debba essere di controllo e custodia sia dei Contratti collettivi di lavoro sia degli Accordi Interconfederali. “Quindi - conclude Casasco - Come Confapi siamo disponibili a contribuire alla creazione di un percorso democratico che dia spazio e voce alle realtà più importanti e vitali del Paese. Non ambiamo ad altro che tutelare quelle industrie che rappresentano l’infrastruttura sulla quale imperniare la rinascita, la crescita e lo sviluppo dell’imprenditoria italiana”. XI Commissione Lavoro pubblico e privato Audizione Confapi sulla Proposta di Legge N. 707

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recante “Norme in materia di rappresentanza nei luoghi di lavoro, di rappresentanza delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro nonché delega al Governo per l’introduzione di disposizioni sulla collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende, in attuazione dell’articolo 46 della Costituzione” e sulla Proposta di Legge N. 788 recante “Norme sull’accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro privati” Camera dei Deputati - Roma, 15 ottobre 2019 Confapi ringrazia il Presidente della XI Commissione Lavoro Pubblico e Privato della Camera dei Deputati, Andrea Giaccone per l’invito a partecipare all’odierna audizione in cui Confapi può esprimere la propria opinione in merito ad una tema così delicato e importante come quello della rappresentanza e rappresentatività sindacale e datoriale. In questi ultimi tempi si è sviluppato un giusto dibattito sul ruolo dei corpi intermedi e sulla proliferazione dei contratti nazionali di lavoro e conseguentemente sul riconoscimento dell’effettiva rappresentanza dei mondi che incarnano realtà industriali, economiche e lavorative. Prima di entrare nel merito una piccola premessa: Confapi rappresenta da più di 70 anni la più forte realtà economica e produttiva del Paese, quella delle piccole e medie industrie private che, dal Dopoguerra in poi, hanno contribuito a fare dell’Italia una potenza industriale. E anche quegli imprenditori che, lottando ai venti avversi della crisi, non hanno delocalizzato, ma sono rimasti qui in Italia a produrre e lavorare ogni giorno fianco a fianco dei loro dipendenti e collaboratori. Ed è con un certo orgoglio che qui possiamo dire che le nostre industrie costituiscono non solo un modello economico e produttivo ma anche un modello sociale di coesione sul territorio. Fin dall’inizio della nostra storia abbiamo sottoscritto esclusivamente, con le principali organizzazioni sindacali - Cgil, Cisl, Uil e Federmanager – 13 contratti collettivi nazionali di lavoro nei più importanti settori produttivi e abbiamo anche costruito un solido ed ampio sistema di enti bilaterali che, con prestazioni e servizi innovativi, integrano e talvolta suppliscono alle carenze del welfare statale. Come si può immaginare le nostre esigenze sono diverse da quelle della grande industria e delle multinazionali ed è per questo che i nostri contratti hanno una precisa tipicizzazione e nel corso del

tempo si sono adeguati ai mutamenti del mercato del lavoro rispondendo alle necessità delle nostre industrie. Ed è proprio per questo, che abbiamo stipulato recentemente la Convenzione con l’Inps e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, in attuazione all’accordo sulla rappresentanza del luglio 2016 di cui siamo stati i primi firmatari tra le organizzazioni datoriali, per misurare la reale rappresentanza delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori nelle nostre aziende: un passaggio importante a tutela dei lavoratori e delle imprese medesime. Si tratta di un buon viatico per proseguire nel cammino di collaborazione con le Organizzazioni sindacali, per migliorare il sistema della contrattazione collettiva e adeguarlo alle nuove realtà economiche. Un ulteriore impulso, poi, a condividere politiche per la salvaguardia e lo sviluppo del lavoro, unico e vero bene comune e leva essenziale per la rinascita anche culturale del nostro Paese. Attraverso l’autorevolezza dell’Inps e dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, è garantita la certezza dei dati sull’applicazione dei nostri contratti, dati che abbiamo sempre utilizzato a differenza di altre organizzazioni che propongono magari elenchi corposi di associati senza possibilità di verifica. Siamo assolutamente a favore della non proliferazione dei contratti quando sono espressione di associazioni che poco o nulla rappresentano. La necessità di “scremare” gli oltre 850 Ccnl depositati al Cnel è indispensabile e anche e soprattutto da noi condivisa. Senza un forte presidio del modello culturale e sociale portato avanti da Confapi, sono proprio le Pmi che rischiano di subire il richiamo di quei contratti “al ribasso” che mirano solo a fare dumping. Riteniamo pertanto che l’intervento del legislatore sul tema della rappresentanza debba accompagnare, attraverso una “legge cornice”, tale processo di autoregolamentazione delle Parti sociali nel pieno rispetto del principio di autonomia contrattuale che costituisce uno dei principi cardine del nostro ordinamento giuridico. Bisogna concedere alle Parti sociali la libertà e il campo di azione necessario per definire, con criteri ponderati e condivisi, le regole di misurazione della rappresentanza anche datoriale evitando che, scaduto un limite temporale abbastanza limitato come quello indicato nel Pdl 788 all’articolo 6, si possa intervenire “dall’alto” con provvedimenti dirigistici. Non a caso Gino Giugni insegnava che il legislatore dovrebbe valorizzare il sistema delle relazioni sindacali e non mortificarlo con interventi normativi rigidi.

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Nella disamina delle proposte di legge, si fa anche riferimento al ruolo del Cnel. Secondo noi il Cnel essendo un organo che ha la finalità di proporre provvedimenti rilevanti in materia di economia e lavoro, dovrebbe strutturarsi sulla base di un principio pluralistico e di indirizzo, che deve includere anche una parte importante del mondo produttivo, quali sono le piccole e medie imprese. Riteniamo che la sua funzione in tema di rappresentanza, debba essere di controllo e custodia sia dei Contratti collettivi di lavoro sia degli Accordi Interconfederali. Proprio per quanto riguarda il Cnel, è doveroso evidenziare che si è partiti dall’intento inziale di volerlo abolire e ci si ritrova oggi ad avere una composizione consiliare senza una reale rappresentanza del sistema della piccola e media industria privata laddove figurano invece parti sociali non rappresentative del nostro mondo. Quindi, è sicuramente errato e non corrispondente alla realtà economica e produttiva del Paese, definire i parametri sulla rappresentanza, facendo riferimento esclusivo a quelle organizzazioni oggi presenti al Cnel come si è cercato di fare in un recente passato. Sempre con riguardo all’articolo 6, vengono individuati, al comma 2, i parametri da applicarsi in via sussidiaria per misurare la rappresentanza. Rileviamo che, tra tali parametri, non è ricompreso il numero di imprese e lavoratori che applicano un determinato Ccnl riconducibile ai codici contratto assegnati dall’Inps. Come è noto, nel nostro

ordinamento vige il principio della libertà contrattuale con la conseguenza che l’associazione ad una determinata organizzazione non implica automaticamente l’applicazione del Ccnl che sottoscrive l’organizzazione medesima. A ciò si aggiunga che un’impresa può liberamente associarsi ad una o più organizzazioni datoriali. Per cui limitare la misurazione della rappresentanza al solo dato associativo rischia non solo di non essere una misurazione oggettiva, ma anche di scatenare una corsa sfrenata all’associazionismo a discapito delle tutele e dell’effettiva rappresentanza che deriva dal contratto collettivo. Il fatto che, come abbiamo già rappresentato, vi sono associazioni che denunciano numeri di consistenza associativa sulla base di elenchi non sottoposti a nessun controllo, tradisce lo spirito dell’associazionismo che è quello di rappresentare realmente un mondo e combattere per il perseguimento di obiettivi comuni. Per cui riteniamo fondamentale che il criterio della rappresentanza associativa debba anzi basarsi esclusivamente sul dato dell’applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Come Confapi siamo disponibili a contribuire alla creazione di un percorso democratico che dia spazio e voce alle realtà più importanti e vitali del Paese. Non ambiamo ad altro che tutelare quelle industrie che rappresentano l’infrastruttura sulla quale imperniare la rinascita, la crescita e lo sviluppo dell’imprenditoria italiana.

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Fatturazione elettronica inefficace contro l’evasione la nota di aggiornamento al def ridimensiona la portata dello strumento Anche il Governo, con la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, il DEF, approvata il 30 settembre 2019, ha riconosciuto che la fatturazione elettronica non ha sortito alcun effetto nella lotta all’evasione fiscale e che, anzi, gli incassi sono diminuiti. I rischi che l’Associazione Piccole e Medie Industrie del FVG – Confapi FVG aveva paventato si sono avverati. E’ facile comprendere che chi vuole sottrarsi al fisco non si preoccupa della conformazione della fattura (cartacea o telematica), perché incasserà il dovuto senza alcun tipo di certificazione fiscale. Questo è noto a tutti, ma si è voluto comunque percorrere la strada dell’informatizzazione della fatturazione, scaricando sulle imprese, ancora una volta, ulteriori costi improduttivi di gestione. Costi che per le nuove iniziative imprenditoriali rappresentano aggiuntive barriere d’ingresso finanziario. Non sfugge a nessuno che la fatturazione comporta dei costi impropri non solo per l’avvio della procedura, ma anche per il suo mantenimento negli anni, in termini di costi di acquisto e aggiornamento software, formazione, manutenzioni e conservazione. Il software messo a disposizione dall’amministrazione finanziaria ha da subito dimostrato i suoi limiti, risultando di fatto inutilizzabile dalla stra-

grande maggioranza delle piccole e medie imprese. Ma vediamo cosa è emerso dalla Nota di aggiornamento del DEF. I tecnici ministeriali evidenziano come la stima attuale degli incassi Iva da attività di controllo per l’anno in corso sia inferiore a quella del 2018; infatti, si attende una contrazione da 5,76 a 5,72 miliardi di euro. L’unico vantaggio è legato all’imposta di bollo, il cui gettito è stimato in 69 milioni di euro. Questo balzello, tuttavia, secondo alcune indiscrezioni potrebbe essere abrogato visto le difficoltà operative riscontrate dal software per il suo conteggio. Quindi, il beneficio derivante all’introduzione della fattura elettronica per la lotta all’evasione fiscale è nullo, se non negativo. Questo è un aspetto che Confapi, a livello nazionale e regionale, evidenzierà in ogni sede, respingendo con forza le accuse di coloro che ritengono che chi è contrario alla fattura elettronica difenda gli evasori. Semmai, le imprese minori potevano essere lasciate libere di adottarlo su base volontaria, magari legandolo alla catena di fornitura delle grandi imprese. È inutile ribadire che risultati analoghi dobbiamo attenderci anche dal processo di digitalizzazione dei corrispettivi. Per la Confapi FVG è sconfortante registrare come ormai da diversi anni, dietro la bandiera della lotta all’evasione fiscale, si giustifichi qualsiasi aggravio burocratico a carico delle imprese. Adempimenti che servono, da un lato, ad alleggerire l’attività di verifica dell’amministrazione finanziaria e, dall’altro, a rendere sempre meno competitivo il sistema produttivo nazionale.

Pag. 21 - ApiNFORMA / La nostra posizione - numero 17 - 30 settembre 2019


Pegno mobiliare non possessorio e patto marciano nuove discipline legali per agevolare l’accesso al credito dell’impresa di Carlo Ferrero, avvocato in Udine e magistrato onorario Nel tentativo di velocizzare e semplificare l’accesso al credito - soprattutto bancario - in favore delle categorie imprenditoriali, negli ultimi tempi si sono registrati interventi legislativi che hanno modificato la disciplina codicistica, derogando ad alcune limitazioni e divieti in essa contenuti. Trattasi di modifiche legali che, se attuate pienamente nella pratica, potrebbe determinare positivi effetti, nel senso di permettere l’accesso al credito anche nel caso di imprenditori che non sono in grado di fornire garanzie adeguate, o che espongano un merito creditizio non ottimo, con la finalità di incentivare il finanziamento dell’attività d’impresa. oOo

Pegno mobiliare non possessorio La recente novella è la legge 30 giugno 2016 n. 119, di conversione del decreto legge n. 59 del 03.05.2016, entrata in vigore il 3 luglio 2016, con la quale viene introdotto il nuovo istituto del pegno mobiliare non possessorio (analogamente a quanto stabilito nel sistema statunitense del cd. “security interest”). Si tratta di un istituto che è riservato esclusivamente: - ad imprenditori iscritti nel registro imprese presso le CCIAA; - a linee di credito afferenti all’esercizio dell’impresa del richiedente imprenditore (non può, quindi, trattarsi di crediti personali dell’imprenditore): l’estraneità del credito garantito all’attività d’impresa comporta la nullità della

garanzia, con la conseguente possibilità per gli altri creditori (nonché per il curatore in caso di fallimento) di contestare l’applicazione delle norme. Comprende esclusivamente: - beni mobili destinati all’esercizio dell’impresa (ad esclusione dei beni mobili registrati). I beni mobili possono essere esistenti o futuri, determinati o determinabili anche mediante riferimento a una o più categorie merceologiche o a un valore complessivo. Quindi potranno essere garantiti con pegno non possessorio gli acquisti dell’imprenditore ad esempio di macchinari industriali, di infrastrutture aziendali, di materie prime da trasformare ecc. - con l’esclusione di autoveicoli furgoni e camion - ; una forma di pegno analoga esisteva già con il pegno sui prosciutti ex art. 1 l. n. 401/1985 (grazie al quale l’imprenditore mantiene la disponibilità delle cosce fresche di maiale) o con il pegno sui prodotti lattiero-caseari ex art. 7 l. 27 marzo 2001, n. 122. Cosa comporta: - diversamente dal pegno ordinario, il pegno non possessorio è rotativo ed è caratterizzato dal fatto che vi è la mancanza di spossessamento: cioè il bene preso in pegno rimane sempre nella disponibilità dell’imprenditore, il quale può anche trasformarlo o sostituirlo con altro di pari valore nel corso del tempo. Come si costituisce: - Il contratto costitutivo, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto (anche non notarile) con indicazione del creditore, del debitore e dell’eventuale terzo concedente il pegno, la descrizione del bene dato in garanzia, del credito garantito e l’indicazione dell’importo massimo garantito. Deve essere iscritto in un registro informatizzato presso l’Agenzia delle entrate denominato «registro dei pegni non possessori». Che tutele implica: - l’art. 1, co. 4, d.l. n. 59/2016 prevede poi che

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“dalla data dell’iscrizione il pegno prende grado ed è opponibile ai terzi e nelle procedure concorsuali”. Quindi nemmeno da un eventuale fallimento i beni costituiti in pegno non possessorio potranno essere appresi, e rimarranno quindi sempre nella disponibilità esclusiva del creditore pignoratizio (finanziatore), con l’unico onere per il creditore pignoratizio di richiedere l’ammissione allo stato passivo. Quanto dura: - l’iscrizione ha una durata di dieci anni e può essere rinnovata mediante un’iscrizione nel registro da fare prima della scadenza del decimo anno. La cancellazione dell’iscrizione può essere chiesta di comune accordo dal creditore pignoratizio e dal datore del pegno oppure può essere domandata giudizialmente. oOo

Patto marciano Sempre nel tentativo di agevolare l’accesso al credito in favore delle categorie imprenditoriali con la legge 30 giugno 2016 n. 119 è stato introdotto l’istituto del patto marciano. E’ un accordo con cui il creditore e il debitore stabiliscono che, in caso di inadempimento del debitore, il creditore acquista direttamente la proprietà del bene di proprietà del debitore e da quest’ultimo offerto precedentemente in garanzia; con l’obbligo però del creditore di versare al debitore la differenza tra l’importo del proprio credito e il valore del bene oggetto di garanzia. In particolare consiste nella previsione che il credito del soggetto finanziatore venga garantito mediante il trasferimento a favore dello stesso o di una sua società controllata o collegata «della proprietà di un immobile o di un altro diritto immobiliare dell’imprenditore o di un terzo», il tutto sotto la condizione sospensiva dell’inadempimento (comma 1), e sempre che non si tratti di «immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario, del coniuge o di suoi parenti e affini entro il terzo grado» (comma 3). La novella ha introdotto l’articolo 48 bis al d.lgs. 385/1993 Testo Unico Bancario (introdotto dall’art. 2, comma 1, d.l. 3 maggio 2016, n. 59,

convertito, con modificazioni, dalla l. 30 giugno 2016, n. 119) che consente a banche e agli altri soggetti autorizzati a concedere finanziamenti al pubblico di ottenere, in caso di inadempimento, il trasferimento in proprio favore dell’immobile del debitore mutuatario (o del terzo) concesso a garanzia del finanziamento. Ciò avviene come effetto contrattuale, e senza procedere con la causa civile e con l’esecuzione forzata. E’ necessario che il mancato pagamento (normalmente del mutuo) si protragga da oltre nove mesi (e non più sei come inizialmente stabilito dal decreto legge), ma nel caso in cui alla scadenza della prima delle rate non pagate il debitore abbia già rimborsato il finanziamento in misura pari ad almeno l’85% della quota capitale, il periodo di inadempimento è elevato a dodici mesi. Onere procedimentale rilevante è l’attività di stima dell’immobile oggetto di garanzia ad opera di un perito stimatore che deve comunicare, entro sessanta giorni dalla nomina, la relazione giurata al debitore o all’eventuale terzo datore e al creditore; questi entro dieci giorni possono inviare specifiche note al perito, che entro i successivi dieci giorni dovrà effettuare una nuova comunicazione della stima con i richiesti chiarimenti. Si rileva che nell’art. 48 bis, t.u. l. banc.- riservato e dedicato agli imprenditori iscritti alla CCIAA (ed al contrario di quanto avviene nella diversa ipotesi di cui all’art. 120 quinquiesdecies, t.u. l. banc. denominato “Credito immobiliare ai consumatori” in attuazione della direttiva europea 2014/17/UE del 4 febbraio 2014) non si prevede alcun effetto di “esdebitazione” a favore dell’imprenditore finanziato per l’ipotesi in cui il valore di stima risulti inferiore alla sommatoria di debito residuo e relative spese di trasferimento, con la conseguenza che, in assenza di una deroga espressa al principio di cui all’art. 2740 c.c., il debitore resterà obbligato per la differenza. Ciò non impedisce ovviamente che le parti possano, nell’esercizio della loro autonomia privata, concordare che l’attivazione del patto marciano, con conseguente acquisto della titolarità dell’immobile da parte del finanziatore, implichi la totale estinzione dell’obbligazione anche se il valore del bene risulti inferiore all’importo del debito residuo.

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Indici sintetici di affidabilità fiscale - ISA le diverse opzioni a disposizione degli operatori economici Premessa L’art. 7-bis del D.L. 193/2016 innovando la precedente metodologia di accertamento basata sugli studi di settore, ha istituito per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni gli Indici sintetici di affidabilità fiscale - ISA. Diversamente dagli studi di settore non rappresentano un mezzo diretto di accertamento ma esprimono, su una scala da 1 a 10, il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ogni contribuente cui corrispondono diversi livelli di premialità. A punteggio più elevato sono riconosciute premialità maggiori mentre al disotto di un certo punteggio queste si azzerano. È riconosciuta al contribuente la possibilità, su base volontaria, di migliore il proprio punteggio con un adeguamento in sede di dichiarazione dei redditi.

Il funzionamento L’art. 9-bis del D.L. 50/2017 riconosce la possibilità, in sede di dichiarazione dei redditi, di adeguarsi indicando ulteriori componenti positivi non risultanti dalla contabilità per migliorare il proprio profilo di affidabilità e accedere così al regime premiale. Adeguamento che assume rileLivello di affidabilità Fino a 6 Superiore a 6 e inferiore a 8 Almeno 8

Almeno 8,5

Da 9 a 10

vanza non solo ai fini dell’imposizione diretta ma anche ai fini Irap e Iva. Il software Isa per ogni indicatore individua gli ulteriori elementi positivi necessari per ottenere il punteggio massimo. Al contribuente è riconosciuta la possibilità di adeguarsi al punteggio massimo dell’ISA oppure ad un importo inferiore. In quest’ultimo caso saranno riproposti nuovi importi di ulteriori componenti positivi da dichiarare per massimizzare il singolo indicatore elementare oltre al ricalcolo del punteggio sintetico e dei singoli indicatori elementari. Non sussiste alcun obbligo specifico per i contribuenti di modificare i dati precalcolati forniti dall’Agenzia ai fini del calcolo degli ISA, ma è consentito modificarli per disattivare eventuali criticità evidenziate dagli indicatori elementari di anomalia. Quindi il contribuente, nel caso emergano criticità evidenziate dagli indicatori elementari di anomalia, dopo aver effettuato la verifica di tali dati precalcolati, può modificarli e calcolare nuovamente il proprio ISA con i dati modificati. L’adeguamento in dichiarazione ovviamente non comporta l’irrogazione di sanzioni o interessi da parte dell’amministrazione finanziaria. Il versamento delle imposte relativo all’adeguamento deve essere eseguito nello stesso termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.

Il regime premiale Come abbiamo visto il sistema prevede un regime premiale legato al livello di affidabilità che potremmo sintetizzare nella tabella che segue. Premialità

Possibile inserimento in liste di soggetti da sottoporre a verifica Nessun beneficio e possibile controllo antievasione Esonero visto conformità compensazione crediti Esonero visto conformità rimborso credito Iva Anticipazione di 1 anno decadenza accertamento Esclusione accertamenti basati su presunzioni semplici Oltre alle premialità previste per il punto precedente Esclusione società non operative Esclusione accertamento da redditometro Oltre alle premialità previste per il punto precedente

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Con riferimento al livello 8 l’esonero del visto di conformità dei crediti riguarda l’importo di: - 50.000 euro annui risultanti dalla dichiarazione Iva relativa al 2019 ovvero maturati nei primi tre trimestri del 2020; - 20.000 euro annui per Irpef, Ires, IRAP risultanti dalle relative dichiarazioni dei redditi 2019. Per quanto riguarda il rimborso del credito Iva, sempre con un punteggio pari almeno a 8, il beneficio è riconosciuto per un importo annuo superiore a 50.000 euro per il rimborso del: - credito Iva risultante dalla dichiarazione riferita al 2019; - credito Iva trimestrale maturato nei primi tre trimestri del 2020. Per quanto riguarda l’esclusione dall’accertamento da redditometro il beneficio opera a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato.

Le posizioni a rischio verifica Come abbiamo visto gli ISA rappresentano uno strumento di affidabilità fiscale, conseguentemente risultati inferiori a certi valori non la garantiscono. Questo significa che l’amministrazione finanziaria e la Guardia di Finanza nel definire le strategie di controllo terranno conto non solo degli indici di affidabilità ma anche di altre informazioni in possesso dell’anagrafe tributaria. Il punteggio uguale o inferiore a 6 pone il contribuente al rischio di essere selezionato per una verifica fiscale. Tenuto conto delle difficoltà che hanno accompagnato l’avvio degli ISA, il MEF, in risposta a due recenti interrogazioni parlamentari, ha escluso ogni automatismo nell’accertamento dei soggetti con un risultato inferiore a 6. Lo stesso Ministero poi, in questi casi, consiglia di specificare nelle “Annotazioni” del software ISA gli elementi giustificativi della posizione del contribuente i quali, se ritenuti validi e idonei dall’Ufficio, consentiranno di non far scattare il controllo fiscale.

L’adeguamento Come già ricordato gli indicatori esprimono un giudizio sintetico di affidabilità del contribuente mediante l’elaborazione di alcuni valori, utilizzando una sola regressione e con un voto da 1° a10. Lo strumento prevede l’utilizzo di: - indicatori elementari di attendibilità di relazioni e rapporti di grandezze contabili e strutturali; - indicatori elementari di anomalia che segnalano profili contabile e gestionali non in linea

con i corrispondenti modelli organizzativi di business. Gli indicatori di affidabilità sono quelli tipici per il settore o modello organizzativo di riferimento, i quali assumono un valore compresa tra 1 e 10. Si tratta ad esempio di quelli relativi ai compensi o ricavi per addetto, al valore aggiunto per addetto, al reddito per addetto e alla durata e decumulo delle scorte. Gli indicatori di anomalia riguardano invece la gestione caratteristica, la gestione dei cespiti, la redditività, la gestione extra-caratteristica, le attività non inerenti e altri indicatori specifici; quali l’anno di inizio attività, l’incidenza dei costi residuali di gestione, l’apporto di lavoro dei non dipendenti o l’incidenza degli ammortamenti. Esprimono la presenza di profili che evidenziano incongruenze riconducibili ad ingiustificati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei modelli dati ISA e le informazioni presenti nei modelli dichiarativi, per diverse annualità esprimendo un punteggio che va da 1 a 5. Come per i vecchi studi di settore non tutti gli indicatori sono sensibili agli ulteriori componenti positivi che il contribuente intende indicare per migliorare il proprio profilo di affidabilità. Alcuni di essi, infatti, sono finalizzati a presidiare eventuali anomalie nella compilazione e favorirne la correzione. Il punteggio che riconosce o meno i benefici premiali è dato dalla media degli indicatori elementari di affidabilità e si anomalia (se presenti). Un punteggio basso può essere incrementato indicando nel rigo F03 del mod. ISA maggiori ricavi destinati a influenzare gli indici di affidabilità ma non quelli di anomalia. Conseguentemente se questi ultimi presentano punteggi massimi può risultare impossibili raggiungere livelli elevati di premialità proprio perché agendo sui dati strutturali dell’azienda, questi non possono essere modificati cambiando solo il valore dei ricavi. L’indicazione di maggiori ricavi ha come conseguenza l’incremento della base imponibile e il versamento di maggiori imposte sia sul fronte dell’imposizione diretta che dell’Iva. Il versamento di queste maggiori imposte, tuttavia, non comporta oneri aggiuntivi se l’adeguamento avviene in dichiarazione.

Regime sanzionatorio L’art. 9-bis del D.L. 50/2017 ha introdotto uno specifico regime per le violazioni relative alla comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell’applicazione degli ISA. In caso di omessa presentazione del modello o di comunicazione con dati inesatti o incompleti è prevista

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l’applicazione di una sanzione amministrativa modulata sul comportamento del contribuente da 250 a 2.000 euro. È tuttavia previsto, e questo rappresenta una novità, che prima di contestare la violazione l’Agenzia delle entrate deve mettere a disposizione del contribuente le informazioni in suo possesso, invitandolo a eseguire la puntuale comunicazione dei dati e delle informazioni o a correggere spontaneamente gli errori rilevati, in assenza della quale l’Agenzia può procedere, previo contraddittorio, all’accertamento induttivo. Si ricorda che il regime premiale è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro i termini ordinari. Ne consegue che l’eventuale presentazione di una dichiarazione integrativa con modifica del risultato dell’indice dopo il termine ordinario, non consente di beneficiare del regime premiale.

Conclusioni Da quanto sopra si può pensare che l’adeguamento può interessare una fascia ristretta di contribuenti, vale a dire quelli che raggiungono un punteggio ISA inferiore a 8 e a 6 rispettivamente per accedere ai benefici premiali e per evitare la possibilità di essere selezionati ai fini del controllo da parte dell’Ufficio. Negli altri casi, anche in considerazione della inaffidabilità degli ISA in questa fase di avvio, adeguar-

si può rappresentare una scelta non conveniente. Per eventuali scostamenti è consigliabile indicare nelle “note aggiuntive” i profili di criticità giuridica e normativa e fornire le indicazioni specifiche per la giustificazione. Queste possono riguardare motivazioni peculiari afferente alla propria situazione soggettiva e/o oggettiva al fine di spiegare la Fisco le ragioni della discordanza con i dati ISA. In questa fase appare l’unica arma a disposizione dei contribuenti per cercare di essere esclusi dai controlli del Fisco. Anche se i funzionari delle entrate non sono dello stesso parere, gli ISA in questa fase di avvio presentano notevoli profili di inaffidabilità. Inaffidabilità che crea preoccupazioni in capo ai contribuenti quotidianamente alimentare da situazioni paradossali ed incomprensibili generate dai calcoli del nuovo software. In questa situazione migliorare il proprio profilo aumentando i ricavi garantisce l’affidabilità potrebbe essere controproducente, perché sarebbe interpretata come una sorta di auto denuncia. La via dell’indicazione nelle note aggiuntive delle giustificazioni appare allo stato l’unica percorribile. Giustificazioni che non devono essere generiche ma precise e circostanziate in grado di dimostrare l’anomalia del punteggio conseguito.

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Deduzioni Irap per l’assunzione di disoccupati la regione incentiva la stabilizzazione dell’occupazione sul territorio Con la legge regionale n. 29 del 28 dicembre 2019 la Regione ha introdotto, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2019, una deduzione dalla base imponibile Irap per le imprese che assumono a tempo indeterminato, soggetti che nei 48 mesi precedenti l’assunzione si trovavano nella situazione di disoccupati a seguito di una situazione di crisi aziendale. L’agevolazione riguarda unicamente soggetti assunti nel territorio regionale e spetta per il periodo d’imposta in cui avviene l’assunzione e per i due successivi. Possono accedere alla deduzione tutti i soggetti passivi Irap a condizione però che incrementino il numero di lavoratori dipendenti assunti con un contratto a tempo indeterminato rispetto al numero di lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d’imposta precedente. Per accedere alla deduzione nei due periodi d’imposta successivi l’assunzione, è necessario mantenere il livello occupazionale riferito a tutti i lavoratori dipendenti, sia a tempo determinato che indeterminato. La deduzione si aggiunge a quelle spettanti ordi-

nariamente e riferite alla base imponibile del costo del lavoro previste dalla normativa nazionale. Il beneficio varia a seconda dell’età del soggetto assunto come di seguito indicato: - 20.000 euro su base annua per ogni unità lavorativa assunta avente un’età non superiore a 25 anni, - 30.000 euro su base annua per ogni unità lavorativa assunta avente un’età compresa tra i 25 e i 45 anni; - 40.000 euro su base annua per ogni unità lavorativa assunta avente un’età superiore a 45 anni. Per l’assunzione di due dipendenti a tempo indeterminato, uno di 20 e uno di 50 anni, la deduzione complessiva sarà di 60.000 euro e potrà essere goduta nel periodo d’imposta in cui sono avvenute le assunzioni e nei due successivi. Non sono previsti conguagli in base alla durata nel periodo di assunzione, nel senso che la deduzione è attribuita per intero a prescindere dalla data in cui il rapporto di lavoro viene costituito. Con D.P.Reg. n. 152 del 6 settembre 2019 è stato emanato il Regolamento con cui sono stati stabiliti i criteri e le modalità di accesso all’agevolazione. L’agevolazione è concessa ai sensi della normativa europea in materia di aiuti “de minimis”. Si richiama l’attenzione sul concetto di “impresa unica” rilevante ai fini del rispetto del divieto di cumulo degli aiuti “de minimis”.

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Bonus aggregazione

il decreto crescita sostiene la crescita dimensionale Premessa L’art. 11 del D.L. 34/2019 (decreto Crescita) ripropone come nel 2007 e nel 2009 una misura volta a favorire l’aggregazione delle imprese al fine di superare il gap dimensionale del nostro sistema produttivo e migliorarne la competitività. La crescita dimensionale vuole anche favorire economie di scala e migliorare le sinergie organizzative e produttive tipiche delle strutture industriali di maggiori dimensioni. Diversamente dal passato per accedere all’agevolazione, non è più richiesta la presentazione di una domanda di interpello preventivo all’amministrazione finanziaria, ma bisogna prestare particolare attenzione ai requisiti richiesti dalla norma.

Soggetti interessati La norma non pone particolari vincoli alla platea dei soggetti interessati al processo di aggregazione, l’unica condizione posta riguarda il soggetto che risulta dal processo di aggregazione che deve obbligatoriamente essere una: - società per azioni o in accomandita per azioni; - società a responsabilità limitata; - società cooperativa; - una società di mutua assicurazione; - una società europea di cui al REG. CE n. 2157/2001 o una società cooperativa europea di cui al Reg. CE n. 1435/2003. Tutti gli enti di cui sopra devono essere residenti nel territorio dello Stato. Come accennato si deve prestare attenzione alla natura giuridica del soggetto finale risultante dal processo di aggregazione e non alla situazione di partenza. Ne consegue che possono far parte del processo aggregativo ditte individuali, società di persone e soggetti non residenti. L’agevolazione può essere riconosciuta anche a fa-

vore di una società di nuova costituzione anche se costituita antecedentemente al conferimento.

L’incentivo Le operazioni agevolate sono le scissioni, le fusioni e i conferimenti aziendali. Per le operazioni di fusione e di scissione il beneficio fiscale è rappresentato dal riconoscimento fiscale gratuito del disavanzo da concambio. Si tratta della differenza positiva tra il valore del capitale sociale della società risultante dall’operazione di aggregazione e la somma dei patrimoni netti contabili delle società fuse. E’ un plusvalore dell’attivo che deve essere imputato prioritariamente agli elementi dell’attivo e del passivo delle imprese acquisite e per il residuo all’avviamento. Per capire meglio il concetto si pensi ad una fusione per incorporazione con partecipazione totalitaria, dove la società A incorpora la società B detenuta al 100%. La società A ha iscritto la partecipazione di B nell’attivo dello stato patrimoniale per un valore di 1.000 contro un patrimonio netto di B di 600. A seguito dell’incorporazione A dovrà annullare la partecipazione di B ed iscrivere il valore del patrimonio netto dell’incorporata B, la differenza (1.000 – 600) costituisce il disavanzo da annullamento per 400. Tale disavanzo va iscritto tra le attività ad incremento del costo dei beni dell’incorporata e ad avviamento. Per le operazioni di conferimento aziendale invece il beneficio è rappresentato dal riconoscimento fiscale gratuito dei maggiori valori iscritti dal conferitario a titolo di avviamento o di beni strumentali effettuati in base all’art. 176 del TUIR. In entrambe le situazioni di cui sopra il limite massimo di agevolazione fiscale è di 5 milioni di euro. In pratica si deroga al principio di neutralità fiscale riconosciuto alle operazioni straordinarie dagli artt. 172, 173 e 176 del TUIR, riconoscendo, alle società risultanti dalle operazioni di aggregazione, i maggiori valori imputati agli asset attivi e conseguentemente dedurre fiscalmente maggiori ammortamenti. Si segnala che eventuali valori negativi dell’avviamento non assumeranno alcun rilievo ai fini dell’agevolazione in argomento.

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L’ambito temporale Il beneficio fiscale ha natura temporanea nel senso che è richiesto che le operazioni di aggregazione siano perfezionate dal 1° maggio 2019 e fino al 31 dicembre 2022. Per perfezionamento si intende la data di efficacia giuridica dell’operazione, che per le fusioni e le scissioni in base agli artt. 2504-bis e 2506-quater del C.C., si deve fare riferimento alla data dell’ultima delle iscrizioni prescritte dalla legge da effettuarsi presso il Registro delle Imprese. Con riferimento ai conferimenti di aziende si deve fare riferimento alla data di iscrizione della delibera di aumento di capitale sociale presso il Registro delle Imprese, o in un momento successivo, se previsto dalla delibera di modifica statutaria. Viene richiesto un requisito di “anzianità” nel senso che il beneficio è riconosciuto a condizione che le imprese partecipanti al processo aggregativo, possiedano i requisiti soggettivi e oggettivi non solo al momento in cui viene posta in essere l’operazione straordinaria, ma li abbiano posseduti ininterrottamente anche nel corso dei due anni precedenti. La norma richiede quindi che le imprese siano attive da almeno due anni nel momento in cui eseguono l’aggregazione. A tal proposito non è sufficiente che siano state formalmente costituite, ma è richiesto che svolgano un’effettiva attività commerciale.

L’indipendenza Le imprese coinvolte nel processo di aggregazione non devono far parte dello stesso gruppo societario, non devono avere un rapporto di partecipazione superiore al 20% e non devono essere controllate, anche indirettamente, dal medesimo soggetto economico. Viene quindi richiesta una certa indipendenza non potendo beneficare dell’agevolazione una mera riorganizzazione aziendale del gruppo. Allo stesso modo risulta precluso l’accesso all’agevolazione la presenza di persone fisiche che ricoprono ruoli di amministratori in tutte le società interessate al processo di aggregazione.

L’appartenenza ad un consorzio viceversa, non implica automaticamente il venir meno del requisito di indipendenza se a questo sono delegate alcune specifiche funzioni accessorie. Se invece due realtà societarie operano già in maniera aggregata per effetto del consorzio, la condizione di indipendenza non è soddisfatta. Il concetto di controllo pertanto deve essere inteso come possibilità di influenzare decisioni di altri enti, al di là dei meri vincoli contrattuali.

Decadenza La norma prevede specifica casi di decadenza dall’agevolazione, questi riguardano le ipotesi in cui i soci effettuino ulteriori operazioni straordinarie o cedano i beni iscritti o rivalutati nei primi quattro anni successivi, compreso quello in cui è avvenuta l’operazione straordinaria. Si tratta di una disposizione antielusiva finalizzata a vietare il trasferimento del vantaggio fiscale a soggetti che non possiedono i requisiti richiesti aggirando in questo modo la norma. Allo stesso modo sono precluse ulteriori operazioni che mirino a ripristinare la situazione originaria di partenza. In questi casi si aggirerebbe il requisito dell’indipendenza perché il pacchetto di controllo delle società interessate sono riconducibili allo stesso soggetto economico. Come anticipato in apertura, non è più necessario presentare istanza di interpello, tuttavia tale via rimane sempre percorribile soprattutto qualora l’operazione di aggregazione presenti profili di rischiosità elevata. Non si deve dimenticare, infatti, che in caso di decadenza si dovrà procedere al calcolo dell’Ires e Irap senza considerare l’agevolazione ed effettuare le variazioni in aumento per recuperare le maggiori deduzioni indebitamente usufruite, senza tuttavia dover versare sanzioni e interessi.

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Art bonus per sostenere il patrimonio artistico nuova opportunità della nostra regione che si affianca a quella nazionale Premessa Con l’obiettivo di creare un’alleanza tra pubblico e privato per sostenere iniziative culturali, la Regione Friuli Venezia Giulia ha pensato ad un incentivo a favore di chi sostiene finanziariamente progetti a favore della cultura. L’iniziativa si affianca a quella nazionale con una strutturazione che appare molto simile. Usiamo il condizionale perché per la sua operatività manca il provvedimento attuativo ma i suoi contorni sono già stati definiti dalla Giunta Regionale che per questo intervento ha stanziato la somma di 350.000 euro. Di seguito un breve richiamo all’Art Bonus nazionale e regionale e la presentazione delle proposte della Civica Accademia Nico Pepe per il 2019 che può essere sostenuta con entrambe le misure.

L’Art bonus nazionale È stato istituito dal D.L. 83 del 2014, spetta nella misura del 65% dell’erogazione liberale in denaro eseguita a favore del patrimonio culturale di proprietà pubblica. È riconosciuto sottoforma di credito d’imposta a tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, ed è una misura a regime, nel senso che non ha una scadenza temporale.

Soggetti interessati Come accennato possono beneficare del bonus: - le persone fisiche non titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo e gli enti non commerciali, sia residenti che non residenti in Italia; - le società semplici, in questi casi il beneficio viene ripartito in base al criterio di imputazione del reddito per trasparenza tra i soci; - i soggetti titolari di reddito d’impresa, siano essi ditte individuali, società di persone o di

capitali nonché le stabili organizzazioni in Italia di imprese non residenti.

Interventi agevolabili Per accedere al bonus le erogazioni liberali devono riguardare: - interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, sono conseguentemente esclusi gli interventi su beni culturali di proprietà di privati compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti; - sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (musei, biblioteche, archivi, aree e parcheggi archeologici, complessi monumentali, come definiti dall’art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al DLGS 42/2004); - realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti, delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo. Il credito è riconosciuto anche nelle ipotesi in cui l’erogazione sia destinata ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto degli interventi di cui sopra. Il credito è inoltre riconosciuto anche per le erogazioni effettuate a favore: - del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei comuni interessati agli eventi sismici del 2016, anche se appartenenti ad enti o istituzioni della chiesa cattolica o di altre confessioni religiose; - dell’Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell’Opificio delle pietre dure e dell’Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario.

Il bonus Per beneficiare del bonus è necessario che l’impresa erogante presenti una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, relativa alle spese sostenute, al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Il credito d’imposta è pari al 65% delle erogazioni

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in denaro effettuate, è però necessario rispettare i limiti quantitativi di cui all’art. 1, comma 2, del D.L. 83/2014. Per le persone fisiche e gli enti non commerciali, tale limite è del 15% del reddito imponibile; per i soggetti titolari di reddito d’impresa il limite è del cinque per mille di ricavi annui. Lo stesso decreto prevede inoltre che alle erogazioni per le quali spetta l’Art bonus, non si applicano: - le detrazioni Irpef di cui all’art. 15, comma 1 lettere g) e i) del TUIR; - le detrazioni Ires di cui all’art. 100, comma 2 lettere f) e g) del TUIR. Sostanzialmente l’art bonus sostituisce le detrazioni di cui sopra, tuttavia la circolare delle Entrate n. 24/2014 ha confermato la loro validità con riferimento alle erogazioni che non possono usufruire dell’art bonus, come ad esempio le erogazioni per l’acquisto di beni culturali. Si segnala inoltre che il decreto 83 ha abrogato l’art. 12 del D.L. 91/2013 che riconosceva una detrazione per le erogazioni fino a 10.000 euro destinate a beni e attività culturali. Il credito deve essere ripartito in tre quote annuali di pari importo. Ogni quota è utilizzabile in compensazione con il modello F24, codice tributo 6842, senza considerare gli ordinari limiti previsti per le compensazioni, incluso quello riguardante la presenza di debiti iscritti a ruolo di importo superiore a 1.500 euro. La prima quota è utilizzabile a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata eseguita l’erogazione. Il mancato utilizzo parziale o totale di una quota annuale può essere utilizzato nel corso dei periodi d’imposta successivi senza limitazioni temporali.

Il pagamento La circolare 24/2014 delle Entrate ha specificato che il pagamento dell’erogazione deve essere eseguito esclusivamente tramite: - banca; - ufficio postale; - mezzi di pagamento di cui all’art. 23 del D.Lgs. 241/1997 che garantiscono la tracciabilità quali carte di debito, di credito, prepagate, assegni bancari e circolari. I pagamenti eseguiti in contanti non possono pertanto accedere all’Art. bonus. L’amministrazione finanziaria ha inoltre chiarito che l’unico adempimento posto a carico del soggetto che esegue l’erogazione liberale, è quello di conservare copia del documento che certifica l’erogazione in denaro, contenente l’indicazione nella causale di “Art bonus” - oggetto dell’erogazione - soggetto/ente beneficiario.

Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti la modalità di pagamento utilizzata. È necessario, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti o dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata nella ricevuta rilasciata dal beneficiario.

Rilevanza reddituale Il credito d’imposta non assume rilevanza né ai fini delle imposte sui redditi (Irpef e Ires) né ai fini Irap. Non concorre inoltre al calcolo degli interessi passivi deducibili dal reddito d’impresa né al calcolo percentuale di deduzione delle spese generali.

Riconoscimento morale È possibile avere una sorta di riconoscimento morale per le erogazioni effettuate ancorché non rappresenti un obbligo per l’ente beneficiario. È infatti possibile sul sito www.artbonus.gov.it essere inseriti nella pagina pubblica dei mecenati qualora siano forniti i dati relativi alle erogazioni effettuate corredati da opportuna liberatoria.

L’Art bonus FVG La Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia ha adottato uno strumento simile a quello nazionale i cui contorni per il momento non sono ancora stati definiti. Manca infatti l’accordo con l’Agenzia delle entrate per la definizione della compensazione. Tuttavia alcuni elementi del bonus sono stati anticipati in una conferenza stampa.

Soggetti interessati Dovrebbero poter accedere al bonus esclusivamente le imprese, a prescindere dalla loro organizzazione, quindi interesserà: - le ditte individuali, a prescindere dal regime contabile adottato; - le società di persone, anche in questi casi prescindendo dal regime contabile adottato;

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- le di capitali nonché le stabili organizzazioni in Italia di imprese non residenti.

Interventi agevolabili Il bonus riguarderà le erogazioni liberali destinate a progetti di promozione e organizzazione di attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale della regione. Potranno quindi riguardare sia interventi di supporto ad azioni di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici sia di manifestazioni culturali organizzate da enti della nostra Regione.

Il bonus Il bonus sarà riconosciuto, anche in questo caso sottoforma di credito d’imposta, nella misura del 20% o del 40% differenziato a seconda della tipologia di intervento finanziato. È previsto un contributo minimo non inferiore a 5.000 euro per le imprese di piccole dimensioni e di 10.000 euro per quelle medie e grandi. Le informazioni attualmente disponibili sono scarne, si dovrà attendere il Regolamento Regionale di prossima adozione, per un quadro più completo del bonus regionale. Alla luce delle possibilità sopra ricordate, vogliamo segnalare le iniziative che la Civica Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe propone per il 2019 e che possono essere finanziate con l’Art Bonus. (PZ)

Art Bonus ART BONUS uno strumento efficace per aziende e imprese per sostenere la cultura usufruendo di agevolazioni fiscali attraverso il credito d’imposta. All’Art Bonus nazionale si affianca quello della Regione Friuli Venezia Giulia che per il 2019 prevede uno stanziamento di 350.000 €. L’Art Bonus regionale è cumulabile con quello nazionale. La Civica Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe può essere sostenuta sia con la misura Regionale ma anche tramite Art Bonus nazionale poiché rientra nei parametri indicati ovvero è finanziata dal FUS (Fondo Unico dello Spettacolo triennio 2018-2020). Dal 2017 la misura fiscale si è estesa a tutti i settori dello spettacolo. Due le proposte della Civica Accademia Nico Pepe per il 2019 una a più spiccata valenza internazionale - trasferta a Mosca per partecipare al Festival Internazionale di Scuole di Teatro PODIUM 2019 che si svolgerà

a Mosca dal 25 al 28 novembre - e l’altra di ambito nazionale come il Premio Nazionale Giovani Realtà del Teatro (15 dicembre 2019).

Proposte della Nico Pepe 2019 Partecipazione a PODIUM 2019 Festival Internazionale di Scuole di Teatro - Mosca 25-28 novembre 2019 Scambio internazionale di Scuole di Teatro: la dimensione internazionale è un aspetto che la Nico Pepe ha sempre curato e che si è arricchito con l’ingresso nella rete ITI Unesco MEMBER OF ITI/ UNESCO Network for Higher Education in the Performing Arts. Dal 25 al 28 novembre la Nico Pepe parteciperà al festival biennale Podium a Mosca organizzato dal Boris Shchukin Theatre Institute e dal Ministero con il patrocinio del Ministero della Cultura della Federazione Russa. Il famoso e autorevole istituto di formazione attoriale russo, al quale afferisce il Vakhtangov Theatre Institute vale a dire la scuola istituita dall’allievo più celebre di Stanislavsky, sarà il prestigioso palcoscenico internazionale in cui si confronteranno allievi provenienti da scuole di recitazione di tutto il mondo e, accanto a questi, gli allievi della Nico Pepe di Udine che porteranno in scena ODISSEA, ODISSEE! - liberamente tratto da Omero e tanti altri autori dopo di lui - regia e drammaturgia Claudio de Maglio - interpreti gli allievi del III anno di corso. Si rinnova la presenza della Nico Pepe in Russia, dove la Civica Accademia e il direttore de Maglio sono ospitati ormai dal 2008, un gradito ritorno anche per questa edizione del Festival Internazionale di scuole di teatro, dove la Pepe è anche l’unica istituzione italiana ed europea a essere presente: i giovani attori della Pepe calcheranno il palcoscenico del blasonato Istituto Vachtangov. Un prestigioso riconoscimento che conferma il crescente ruolo internazionale della Nico Pepe gli scambi internazionali e la formazione teatrale sono infatti una importante opportunità per promuovere il territorio e le sue eccellenze, un biglietto da visita che all’estero risulta particolarmente apprezzato, poiché l’Italia è considerata la culla dell’arte e della cultura. A Mosca la Nico Pepe presenterà il suo spettacolo di fronte ad un pubblico composto da docenti e allievi delle maggiori accademie di teatro russe e degli altri partecipanti, grande la responsabilità di rappresentare il teatro italiano nella terra di Stanislavskij, padre del primo importante metodo dedicato alla recitazione dell’attore, e soprattutto di rappresentare il nostro lavoro nei luoghi dove hanno insegnato coloro che sono da considerarsi i padri del teatro del XX secolo.

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Premio Nazionale Giovani Realtà del Teatro Premio Nazionale Giovani Realtà del Teatro - XII edizione, 15 dicembre 2019: una vetrina per giovani teatranti e compagnie under 35 che con gli anni ha conquistato un rilievo sempre maggiore e che promuove le future leve del teatro italiano. - Obiettivi Il progetto Premio Nazionale Giovani Realtà Del Teatro costituisce un motivo di orgoglio, è un traguardo importante, che conferma la volontà della Civica Accademia d’Arte Drammatica “Nico Pepe” di creare uno spazio utile all’inserimento nel mondo dell’attività teatrale per attori, registi, drammaturghi, giovani compagnie. Superato il traguardo della decima edizione con rinnovata energia e alcuni significativi aggiustamenti - quali la creazione di una giuria composta dai premiati negli anni precedenti e l’ospitalità di un gruppo straniero composto da giovani attori provenienti dall’Estonia - il Premio Giovani Realtà si ripropone all’attenzione della scena nazionale con l’ambizioso obiettivo di ampliare il proprio orizzonte a livello internazionale. Abbiamo già visto, nell’edizioni scorse, quante potenzialità possa riconoscere, far nascere e coltivare questa due giorni teatrale. In termini di contatti utili alla pro-

fessione, di crescita e sviluppo delle capacità tecniche e di messa a punto della propria arte. I feedback positivi dei partecipanti sono stati essenziali e hanno radicato in noi l’ulteriore stimolo a continuare proponendo la loro passione per il teatro, incrociando allo stesso tempo l’esperienza del pubblico di addetti ai lavori, dei giornalisti, degli allievi della Nico Pepe e degli altri compagni di strada nel professionismo. Il Premio Giovani Realtà consente ad attori, gruppi e performers di presentare il loro lavoro, e confrontarsi all’interno di un’iniziativa che si delinea come spazio protetto e dedicato. - Residenza La XII edizione del Premio si avvale della collaborazione della Compagnia Settimo Cielo - Residenza Artistica Settimo Cielo/Teatro di Arsoli al fine di individuare le Residenze “trampolino”, atte cioè a sostenere le giovani professionalità, individuate nell’ambito del Premio Nazionale Giovani Realtà del Teatro che potranno realizzarsi grazie al sostegno da parte di Periferie Artistiche - Centro di Residenza Multidisciplinare della Regione Lazio. - Obiettivi raggiunti Grazie ai protocolli d’intesa stipulati nel 2015 e rinnovati nel 2018 con valenza triennale con Il Rossetti Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia e il CSS - Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia, i progetti vincitori del Premio Giovani Realtà del Teatro sono stati accolti all’interno delle stagioni teatrali. Teatro Rossetti Trieste - Stagione teatrale 2019-2020 14- 19 aprile 2020 Saduros - di Daniil Charms progetto del Collettivo l’Amalgama Premio Nazionale Giovani Realtà del Teatro 2018 vincitore del premio Giuria Artistica

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- Stagione teatrale 2018-2019 * The hard way to understand each other progetto di Adalgisa Vavassori - Premio Nazionale Giovani Realtà del Teatro 2016 vincitore del premio Giuria Artistica * Où les fleurs fanent - testi originali di Faustino Blanchut e Natalia Vallebona * Premio Nazionale Giovani Realtà del Teatro 2017 vincitore del premio Giuria Artistica

- Stagione Teatrale 2015-2016 e 2017-2018 Diario di una casalinga serba di e con Ksenija Martinovic - Premio Nazionale Giovani Realtà del Teatro 2014 - vincitore del premio Sezione Monologhi. * 16 febbraio 2018 ContattoTIG 2017-2018 Udine, Teatro S. Giorgio * 8 marzo 2018 Cervignano, Teatro Pasolini * 16-22 novembre 2015 ore 21 Teatro Contatto 34 Udine, Teatro S. Giorgio

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Conservazione fattura elettronica entro ottobre l’adesione al servizio gratuito delle entrate Si fa seguito alla nostra circolare prot. n. 310/C del 23 ottobre 2019 per ricordare che con una comunicazione inviata agli ordini professionali il 30 Settembre scorso, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato la scadenza del 31 ottobre per aderire al servizio di “consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”, mediante consenso da esprimere accedendo nell’area riservata del servizio Entratel – Fisconline dell’Agenzia delle Entrate. L’adesione effettuata entro questa data, permetterà al contribuente di consultare e scaricare tutte le fatture emesse/ricevute dall’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica; diversamente, l’adesione prestata dopo il 31 ottobre 2019 consentirà soltanto di visualizzare/scaricare le fatture emesse/ricevute a partire dal giorno successivo a quello dell’adesione. In ogni caso, il contribuente può sempre recedere dal servizio, con la conseguenza che le fatture emesse/ricevute non saranno più consultabili a partire dal giorno successivo.

I file xml delle fatture elettroniche memorizzati vengono, comunque, cancellati entro 60 giorni dal termine del periodo di consultazione (quindi entro 60 giorni a partire dal 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura da parte del Sistema di Interscambio). In presenza di adesione al suddetto servizio effettuata da almeno una delle parti del rapporto economico - cedente/prestatore o cessionario/committente -, l’Agenzia memorizza i dati dei file xml delle fatture elettroniche nella loro interezza e li rende disponibili per la consultazione e il download esclusivamente al soggetto che ha effettuato l’adesione. In caso di mancata adesione al servizio ad opera di entrambe le parti, l’Agenzia memorizza e rende consultabile e disponibile per il download l’intero file xml della fattura elettronica, soltanto fino all’avvenuto recapito al destinatario; una volta consegnata la fattura, l’Agenzia cancella i dati non fiscali, unitamente al dato fiscale relativo alla descrizione dell’operazione, mentre conserva esclusivamente i “dati fattura”, cioè i dati di cui all’allegato B al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 (si tratta, in sostanza, dei dati fiscalmente rilevanti di ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. n. 633 del 1972, ad eccezione della descrizione dell’operazione).

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(C)


Per i soggetti ISA nuova proroga saldo 2018 e acconto 2019 prorogati al 16 marzo 2020

Il Ministero dell’Economia, con un comunicato stampa del 14 ottobre 2020, ha annunciato che

nel decreto fiscale di prossima emanazione, sarĂ contenuta la proroga al 16 marzo 2020 del pagamento della rata del saldo 2018/primo acconto 2019, in scadenza il prossimo 16 novembre (in realtĂ 18 novembre, visto che il 16 cade il sabato). La proroga riguarda i soggetti ISA e, da quanto si apprende dalla stampa, non interessa il versamento della seconda parte di acconto, per il quale dovrebbe essere confermata la scadenza del 2 dicembre 2019 (il 30 novembre cade infatti di sabato).

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(C)


Contributi su strategie di comunicazione e marketing digitale approvato il bando della cciaa di pn-ud. presentazione delle domande: 15 ottobre - 16 dicembre 2019 Si fa seguito a quanto comunicato con circolare associativa prot. n. 293/LCP del 10 ottobre 2019 per ricordare che la Giunta della CCIAA di Pordenone e Udine con deliberazione n. 154 del 17 settembre 2019, pubblicata sui siti camerali (rispettivamente www.pn.camcom.it e www.ud.camcom.it) l’8 ottobre 2019, ha approvato il bando 2019 per la concessione di contributi sotto forma di buoni (voucher) a sostegno della digitalizzazione aziendale nel campo delle strategie di comunicazione e del marketing da parte di piccole e medie imprese. Le domande vanno presentate dalle ore 08.00 del 15 ottobre al 16 dicembre 2019. Le risorse stanziate ammontano a 30.000 euro per le imprese dislocate nell’ex provincia di Pordenone e 60.000 euro per quelle dislocate nell’ex provincia di Udine. Stante la ristrettezza dei tempi a disposizione e la limitata disponibilità delle risorse, si invitano le imprese interessate a prendere direttamente visione del bando sugli anzidetti siti camerali, con l’avvertenza di voler procedere quanto prima alla presentazione delle domande, considerato che il contributo viene assegnato secondo procedura a sportello fino all’esaurimento delle medesime. Qui si ricorda soltanto che: 1) sono ammesse le spese sostenute: - per l’acquisizione di servizi di consulenza strategica in materia di utilizzo di strumen-

ti e canali digitali per la comunicazione e il marketing digitale (es. consulenza in social media marketing, redazione di un piano di marketing digitale, predisposizione di una campagna Ads, consulenza in content marketing, consulenza SEO e user experience, realizzazione di video promozionali e di comunicazione aziendale et c.); - per l’acquisto di dispositivi (es. tablet, smartphone, servizi digitali di pubblicità online, acquisto licenze d’uso/noleggio di software di monitoraggio e analisi social media, SEO, costruzione sito web e-commerce, app mobili) connesse ad un preciso progetto di strategia di comunicazione e marketing digitale; 2) il contributo consiste nella concessione di un voucher in regime “de minimis” nella misura del 70% sulla spesa ammissibile (minimo di 4.286,00 euro per l’acquisizione di servizi di consulenza strategica e 10.000 euro per l’acquisto di dispositivi telematici) per un massimo contributivo di 3.000 euro relativamente ai primi e di 7.000 euro relativamente ai secondi; 3) le domande vanno presentate dalle ore 08.00 del 15 ottobre al 16 dicembre 2019 esclusivamente via posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi: - per le imprese con sede destinataria dell’investimento nella ex provincia di Udine: contributi.ud@pec.pnud.camcom.it - per le imprese con sede destinataria dell’investimento nella ex provincia di Pordenone: cciaa@pn.legalmail.camcom.it Per ogni altra informazione e assistenza le imprese interessate possono sempre rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione.

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(LCP)


Contributi per attestazioni SOA e certificazioni approvato il bando della cciaa di pn-ud. presentazione delle domande: 15 ottobre - 16 dicembre 2019 Facciamo seguito a quanto comunicato con circolare prot. n. 294/LCP dell’11 ottobre 2019 per ricordare che la Giunta della CCIAA di Pordenone e Udine con deliberazione n. 153 del 17 settembre 2019, pubblicata sui siti camerali (rispettivamente www.pn.camcom.it e www.ud.camcom.it) l’8 ottobre 2019, ha approvato il bando 2019 per la concessione di contributi “a fondo perduto” a sostegno dell’acquisizione di attestazioni e certificazioni aziendali da parte di piccole e medie imprese. Le domande vanno presentate dalle ore 08.00 del 15 ottobre al 16 dicembre 2019. Le risorse stanziate ammontano a 50.000 euro per le imprese dislocate nell’ex provincia di Pordenone e 100.000 euro per quelle dislocate nell’ex provincia di Udine. Stante la ristrettezza dei tempi a disposizione e la limitata disponibilità delle risorse, si invitano le imprese interessate a prendere direttamente visione del bando sugli anzidetti siti camerali, con l’avvertenza di voler procedere quanto prima alla presentazione delle domande, considerato che il contributo viene assegnato secondo procedura valutativa a sportello fino all’esaurimento delle risorse. Qui si ricorda soltanto che:

1) sono ammesse le spese sostenute, fatturate e pagate dopo la presentazione della domanda per: - l’acquisizione dell’attestazione per gli esecutori di lavori pubblici (SOA) e successivi rinnovi; - l’acquisizione di consulenze e relativa prima certificazione, con l’esclusione degli interventi successivi di verifica periodica, per l’acquisizione di certificazioni di sistema; - l’acquisizione di consulenze e la relativa prima certificazione, con l’esclusione degli interventi successivi di verifica periodica o rinnovo, per la conformità dei prodotti a direttive comunitarie recepite in ambito nazionale; 2) il contributo consiste nella concessione di un contributo “a fondo perduto” in regime “de minimis” nella misura del 50% sulla spesa ammissibile (minimo di 4.000 euro) per un massimo contributivo di 5.000 euro; 3) le domande vanno presentate dalle ore 08.00 del 15 ottobre al 16 dicembre 2019 esclusivamente via posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi: - per le imprese con sede destinataria dell’investimento nella ex provincia di Udine: contributi.ud@pec.pnud.camcom.it; - per le imprese con sede destinataria dell’investimento nella ex provincia di Pordenone: cciaa@pn.legalmail.camcom.it. Per ogni altra informazione e assistenza le imprese interessate possono sempre rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione. (LCP)

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Contributo per l’acquisizione di servizi per l’innovazione contributo regionale (voucher) a fondo perduto del 50% A far data dal 18 novembre 2019 ore 9 e fino al 18 dicembre 2019 ore 16.30 si può presentare domanda di contributo a fondo perduto, nella misura del 50% delle spese ammissibili, con un beneficio massimo di 20.000 euro per domanda. Le spese ammissibili riguardano: 1) l’ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali;

2) l’acquisizione di servizi di consulenza e servizi di sostegno all’innovazione. Per quanto riguarda il punto 2) i servizi di consulenza concernono il trasferimento delle conoscenze, l’acquisizione, la protezione e lo sfruttamento di attivi materiali; i servizi di sostegno all’innovazione riguardano le ricerche di mercato studi, laboratori, sistemi di etichettatura di qualità, test e certificazione e per l’accesso a banche dati. La domanda va presentata alla CCIAA competente per territorio esclusivamente tramite PEC. Nei prossimi giorni riceverete una circolare dettagliata sullo strumento; già da ora le imprese interessate possono chiedere altre informazioni e assistenza all’Associazione, facendo riferimento all’Ufficio economico. (LCP)

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Contributi per la trasformazione tecnologica e digitale avvio delle procedure per la presentazione delle domande: 31 ottobre 2019 Premessa Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sull’argomento in epigrafe e, da ultimo, a quanto pubblicato su - Apinforma n. 12/2019, pp. 20-23, circa le disposizioni attuative dell’intervento ex lege 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, co. 228, volto ad agevolare l’acquisizione di consulenze manageriali finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese e delle reti d’impresa (decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 maggio 2019) e - Apinforma n. 15/2019, pp. 29-30, circa le modalità e i termini per la presentazione delle domande di iscrizione all’elenco ministeriale dei manager qualificati e delle società di consulenza (di seguito elenco) abilitati allo svolgimento degli incarichi manageriali oggetto delle agevolazioni (decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del medesimo Ministero 29 luglio 2019), per segnalare che con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 25 settembre 2019 (di seguito decreto), pubblicato sul sito web del Ministero dello sviluppo economico (di seguito Ministero) sono stati fissati i termini e modalità per la presentazione delle domande e per l’erogazione dei buoni (voucher) per l’acquisizione di consulenze manageriali finalizzate a sostenere i processi di cui sopra. L’elenco dei manager qualificati e delle società di consulenza sarà pubblicato sul sito web del Ministero (www.mise.gov.it) dopo il 25 ottobre 2019, data ultima per la presentazione delle istanze ai fini dell’inserimento in detto elenco. L’agevolazione, per la quale sono disponibili le risorse stanziate per le annualità 2019 e 2020, per

complessivi 50 milioni di euro verrà concessa secondo procedura a sportello, per cui le domande inviate dalle imprese e dalle reti d’impresa saranno ammesse all’istruttoria nell’ordine cronologico di loro presentazione fino ad esaurimento delle risorse. Con altro decreto direttoriale saranno disciplinati termini e modalità per la presentazione delle domande a valere sulle risorse stanziate per il 2021. L’iter di presentazione è articolato nelle seguenti fasi: - verifica preliminare del possesso dei requisiti di accesso alla procedura informatica, a partire dalle ore 10.00 del 31 ottobre 2019; - compilazione della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 10.00 del 7 novembre e fino alle ore 17.00 del 26 novembre 2019, - invio della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 10.00 del 3 dicembre 2019. Tutto ciò premesso, si dà conto dei contenuti di quest’ultimo decreto che rende lo strumento pienamente operativo, senza ripetere quanto già diffusamente illustrato sui citati numeri di Apinforma, salvo ricordare che l’agevolazione consiste in voucher concesso in regime “de minimis” secondo le seguenti intensità: - micro e piccole imprese, 50% delle spese sostenute fino ad un massimo di 40.000 euro; - medie imprese, 30% delle spese sostenute fino ad un massimo di 25.000 euro; - reti di imprese, 50% delle spese sostenute fino ad un massimo di 80.000 euro. Si raccomanda, infine, di prestare scrupolosa attenzione alle forme, modalità e procedure per la presentazione delle domande, la cui mancata osservanza può precludere da subito l’accesso al beneficio.

Spese ammissibili Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, le spese devono: a) essere riferite a un contratto di consulenza specialistica sottoscritto fra le parti successivamente alla data di invio della domanda, comunque, non oltre 30 giorni dalla pubblicazione sul sito web del Ministero (www.mise.

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Infostar

20 anni di informatica, tecnologie digitali, innovazione e servizi ICT per le imprese

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Luca Noacco COO

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Cristian Feregotto CEO

Nel 1999 nasce Infostar S.r.l., azienda informatica friulana che ha attraversato vent’anni di storia, evoluzioni, trasformazioni delle tecnologie e del mercato. Oggi, con la sua esperienza, si propone alle aziende come partner per agevolare il loro processo di crescita tramite la digitalizzazione. Questa consente di migliorare l’efficienza, la qualità del lavoro quotidiano, la sicurezza dei dati, a tutto vantaggio del business. Infostar, come system integrator, opera su tre business unit: ICT Infrastructure, IoT Smart Factory e Trading B2B. I suoi sistemi possono essere installati fisicamente in azienda, possono operare sul cloud, oppure possono sfruttare entrambe le tecnologie, Hybrid IT; si possono acquistare, pagare «as a service» o noleggiare con formule di locazione operativa da 36 a 60 mesi.

Hewlett Packard Enterprise, Watchguard e Veeam sono i partner tecnologici con i quali collaboriamo con maggiori soddisfazioni e che ringraziamo per il loro prezioso e costante supporto. Per quanto riguarda i servizi tecnici per l’assistenza e la manutenzione di sistemi, la Infostar dispone di tre formule innovative: il Service Program, formula a pacchetto ore a scalare, l’Assistant Service, per i servizi a progetto e il nuovissimo Argo Supervisor, dal greco antico, Argo Panoptes, il dio con molti occhi che tutto vede, proprio come il nostro sistema di supervisione proattiva, che consente di erogare servizi nelle varianti: basic, competitive e full. Monitoraggio attivo 7 giorni su 7, 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. A Infostar il piacere di gestire la parte IT, al nostro cliente la libertà di concentrarsi sul suo business.

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gov.it) del provvedimento cumulativo di concessione delle agevolazioni (v. infra); il contratto deve avere una durata non inferiore a 9 mesi e non superiore a 15 mesi; b) essere costituite esclusivamente da titoli di spesa emessi sulla base dell’avanzamento delle attività previste nel contratto di consulenza e che risultino integralmente pagate entro la data di richiesta di erogazione cui sono riferiti (v. infra); ai fini della quantificazione delle agevolazioni viene riconosciuto esclusivamente l’importo imponibile dei titoli di spesa, al netto dell’IVA, rendicontati nell’ambito del progetto; c) essere relative a prestazioni rese da manager qualificati e società di consulenza indipendenti rispetto al soggetto beneficiario; a tal fine si considerano indipendenti i manager e società di consulenza che si trovano in condizioni di terzietà rispetto ai beneficiari tali da garantire l’erogazione del servizio di consulenza specialistica alle normali condizioni di mercato; d) essere riferibili a prestazioni rese nel periodo di svolgimento dell’incarico manageriale, come risultante dal contratto di consulenza nonché coerenti con le specializzazioni dichiarate dal manager qualificato ai fini dell’iscrizione nell’elenco ministeriale; Il titolo di spesa a saldo delle prestazioni previste nel contratto di consulenza deve essere emesso non oltre 30 giorni dalla data di conclusione delle attività, come individuata nel medesimo contratto. Ai fini, poi, delle verifiche da parte ministeriale, il contratto di consulenza deve espressamente riportare i seguenti elementi: - l’ambito di svolgimento della consulenza con descrizione delle attività di competenza del manager; - l’articolazione delle prestazioni consulenziali con specificazione delle modalità organizzative riferite al concreto svolgimento delle attività; - il numero di giornate uomo di impegno del manager e la durata complessiva dell’incarico manageriale, individuata dalla data di avvio e dalla data di ultimazione delle attività; - gli effetti (output) previsti in relazione allo svolgimento delle attività consulenziali; - importo a titolo di compenso per l’incarico manageriale, con indicazione separata della quota di IVA se dovuta, e le modalità di pagamento; - la sottoscrizione con firma digitale da parte dei contraenti.

L’accesso alla procedura informatica

per la presentazione della domanda Le imprese interessate possono presentare domanda di agevolazione, esclusivamente tramite la procedura informatica, accessibile nell’apposita sezione “Voucher per consulenza in innovazione” del sito web del Ministero (www.mise.gov.it), secondo le seguenti modalità: a) la domanda va redatta secondo lo schema di cui all’all. 1 per le piccole e medie imprese ovvero all’all. 2 per le reti d’imprese; b) alla domanda va unita l’offerta sottoscritta digitalmente dal manager qualificato ovvero dal legale rappresentante della società di consulenza, riportante gli elementi identificativi della prestazione manageriale, quali tra gli altri, l’oggetto della consulenza, il costo e la durata dell’incarico; il costo della consulenza deve essere coerente con le specializzazioni dichiarate dal manager qualificato ai fini dell’iscrizione nell’elenco Mise L’accesso alla procedura informatica, fatto salvo quanto si dirà appresso, è riservato al legale rappresentante dell’impresa e delle reti dotate di soggettività giuridica, come risultante dal certificato camerale, tramite la Carta nazionale dei servizi. Egli può delegare ad altro soggetto il potere di rappresentanza ai fini della presentazione della domanda. Per le reti non dotate di soggettività giuridica, ovvero per i soggetti proponenti amministrati da una o più persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche, l’accesso alla procedura informatica può avvenire solo previo accreditamento degli stessi e previa verifica dei poteri di firma in capo all’organo comune, ovvero al legale rappresentante. A tale fine, il soggetto proponente deve inviare, a partire dalle ore 10.00 del 31 ottobre 2019 ed esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (PEC), una specifica richiesta alla PEC managerinnovazione@pec.mise.gov.it, riportante nell’oggetto “Voucher per consulenza in innovazione – richiesta accreditamento alla procedura informatica”, corredata dei documenti ed elementi utili a permettere l’identificazione dello stesso soggetto proponente, del suo rappresentante e dell’eventuale delegato alla presentazione della domanda. Gli adempimenti tecnici connessi a tale fase di accreditamento sono svolti nel termine di 5 giorni lavorativi a decorrere dalla ricezione della richiesta. La domanda e i relativi allegati devono essere firmati digitalmente dai soggetti indicati dalla procedura informatica, pena l’improcedibilità della stessa. Ai fini del completamento della compilazione della domanda di agevolazione, è richiesto il possesso di una casella di PEC attiva. Nel caso di imprese

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e di reti dotate di soggettività giuridica, è richiesta, inoltre, la registrazione della PEC nel Registro delle imprese.

Presentazione della domanda L’iter di presentazione della domanda di agevolazione è articolato nelle seguenti fasi: a) verifica preliminare del possesso dei requisiti di accesso alla procedura informatica, a partire dalle ore 10.00 del 31 ottobre 2019; in tale fase, il soggetto proponente, ai fini dello svolgimento delle successive procedure di compilazione e invio della domanda di prenotazione del voucher, verifica il possesso dei requisiti tecnici e delle necessarie autorizzazioni per accedere e utilizzare la procedura informatica. b) Compilazione della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 10.00 del 7 novembre e fino alle ore 17.00 del 26 novembre 2019; in tale fase, il soggetto proponente può svolgere le seguenti attività: - accesso alla procedura informatica secondo quanto sopra illustrato; - immissione delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione dell’istanza e caricamento dei relativi allegati; - generazione del modulo di domanda sotto forma di “pdf” immodificabile, contenente le informazioni e i dati forniti dal soggetto proponente e apposizione della firma digitale; - caricamento della domanda firmata digitalmente e conseguente rilascio del “codice di predisposizione domanda” necessario per l’invio della stessa. c) Invio della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 10.00 del 3 dicembre 2019; in tale fase, sono previste le seguenti attività: - accesso del soggetto proponente alla procedura informatica; - immissione da parte del soggetto proponente, ai fini del formale invio della domanda di agevolazione, dell’identificativo dell’istanza e del “codice di predisposizione domanda” di cui sopra; - rilascio dell’attestazione di avvenuta presentazione dell’istanza da parte della procedura informatica. In sede di presentazione della domanda il soggetto proponente deve indicare il manager qualificato con cui intende sottoscrivere il contratto per le prestazioni di consulenza specialistica ammissibili al contributo, individuandolo fra i soggetti dell’e-

lenco ministeriale. Le spese di consulenza che il soggetto proponente può indicare in domanda sono esclusivamente quelle che risultano coerenti con le specializzazioni dichiarate dal manager qualificato ai fini dell’iscrizione nell’elenco ministeriale. Qualora il manager qualificato sia indicato nell’ambito di una domanda di agevolazione, la cui compilazione risulti predisposta e ultimata, lo stesso non potrà essere ulteriormente selezionabile da parte di altri soggetti proponenti. Il soggetto proponente, pena l’inammissibilità della domanda di agevolazione, è tenuto a inviare la documentazione richiesta completa in ogni sua parte, secondo quanto previsto dal presente decreto e indicato dalla procedura informatica. Le domande si intendono correttamente trasmesse esclusivamente a seguito del rilascio da parte della procedura informatica dell’attestazione di avvenuta presentazione. Non sono, in ogni caso, ammesse le domande trasmesse tramite canali diversi dall’anzidetta procedura informatica. Le comunicazioni inerenti al procedimento agevolativo di cui al presente provvedimento sono trasmesse dal Ministero esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (PEC). Si rammenta, infine, che non possono presentare domanda le imprese rientranti nei settori esclusi dal regime “de minimis”.

Concessione delle agevolazioni Le agevolazioni sono istruite tramite procedura a sportello secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande fino a esaurimento della dotazione finanziaria. Le domande presentate nelle more della chiusura dello sportello, ma che non trovano copertura finanziaria si considerano decadute. Per le domande la cui istruttoria si è conclusa con esito positivo, il Ministero procede, entro 90 giorni dalla chiusura dello sportello ad adottare un provvedimento cumulativo di concessione delle agevolazioni con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese che sarà pubblicato sul sito web del Ministero (www.mise.gov.it).

Erogazione delle agevolazioni L’erogazione delle agevolazioni avviene in due quote, secondo lo stato di avanzamento delle attività oggetto del contratto di consulenza specialistica e il pagamento delle relative spese. Il soggetto beneficiario può richiedere l’erogazione della prima quota, pari al 50% delle agevolazioni concesse, solo successivamente alla realizzazione

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di almeno il 25% delle attività previste dal contratto e al pagamento delle relative spese. L’erogazione del saldo può essere richiesta solo successivamente alla conclusione delle attività previste dal contratto e al pagamento delle relative spese e deve intervenire entro 60 giorni dalla data di conclusione dell’attività del manager. Ai fini dell’erogazione delle agevolazioni, il soggetto beneficiario è tenuto a presentare, esclusivamente tramite la procedura informatica, il modulo di richiesta di erogazione redatto secondo lo schema di cui all’all. 3 per le piccole e medie imprese, ovvero all’all. 4 per le reti. Le modalità di accesso alla procedura informatica e di invio delle richieste di erogazione sono le stesse di quelle utilizzate per la presentazione della domanda. Unitamente alla domanda di erogazione va trasmessa la seguente documentazione: - documenti di spesa, consistente nelle fatture elettroniche relative alle prestazioni previste nel contratto di consulenza specialistica ovvero nella copia conforme delle fatture rilasciate mediante supporto cartaceo; - estratto del conto corrente relativo al periodo in cui sono state sostenute le spese oggetto della richiesta di erogazione, da cui si evinca il pagamento delle spese rendicontate; - liberatoria sottoscritta dal manager qualificato o dalla società di consulenza, predisposta sulla base dello schema di cui all’all. 5; - nel caso della prima richiesta di erogazione, copia del contratto di consulenza specialistica recante tutti gli elementi sopra elencati; - nel caso della richiesta di erogazione a saldo, una relazione tecnica sulle attività e i risultati del percorso di innovazione realizzato redatta secondo lo schema di cui all’allegato 6. La relazione può essere corredata da documentazione e materiali inerenti alle suddette attività progettuali. Ai fini dell’erogazione del contributo i pagamenti dei titoli di spesa devono essere effettuati attraverso un conto corrente intestato al soggetto be-

neficiario, esclusivamente tramite bonifico bancario ovvero SEPA Credit Transfer con indicazione della causale: “Agevolazioni di cui al decreto ministeriale 7 maggio 2019 – Progetto ID ………….. CUP ……………”. Il Ministero, ricevuta la domanda di erogazione provvede a verificare: a) la regolarità e la completezza delle dichiarazioni rese dal soggetto beneficiario mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio; b) la vigenza e la regolarità contributiva dell’impresa beneficiaria, tramite l’acquisizione d’ufficio, del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché l’assenza di inadempimenti a versamenti dell’imposta sul reddito di cui all’articolo 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In presenza di esito positivo delle suddette verifiche, entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta di erogazione il Ministero procede all’erogazione delle agevolazioni spettanti e adotta, per le richieste di erogazione a saldo, il provvedimento di assegnazione definitiva delle agevolazioni.

Controlli Il Ministero, successivamente all’erogazione a saldo delle agevolazioni, procede allo svolgimento dei controlli al fine di verificare, su un campione significativo dei progetti realizzati, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dalle imprese in sede di richiesta di erogazione. Nel caso di esito negativo, il Ministero procede alla revoca delle agevolazioni Ulteriori informazioni sulla misura, sono presenti nella pagina dedicata del sito web del Ministero, www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/voucher-consulenza-innovazione. Gli interessati, comunque, possono sempre rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione e per tutti gli atti citati.

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(LCP)


Monitoraggio sul conferimento dei rifiuti speciali questionario: raccolta dati per un’azione mirata

mento a impianti di smaltimento o trattamento di rifiuti speciali prodotti nei vari cicli di lavorazione. Per formarci un’idea più precisa del fenomeno e intervenire in maniera più mirata nei confronti degli organi competenti, a cominciare dall’amministrazione regionale, Vi sottoponiamo in allegato il breve questionario con la preghiera di volercelo rinviare quanto prima possibile. Si ringrazia per la collaborazione.

In questi giorni abbiamo ricevuto segnalazioni da parte di Imprese Associate di difficoltà nel conferi-

(LCP)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MONITORAGGIO SUL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI

Compilare e restituire via fax 0432295922 o via e-mail: sicurezza@confapifvg.it Impresa ______________________________________________________________________________________________________ Attività ______________________________________________________________________________________________________ Referente _____________________________________________________________________________________________________ Tel. _____________________________________ e-mail ______________________________________________________________ 1. Indicare: Tipologia di rifiuto speciale o Codice CER

Impianto di conferimento e località

2. Che difficoltà riscontrate per il conferimento? _________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________ 3. Per quale tipo di rifiuto riscontrate problemi di conferimento? _________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________ 4. Si sono registrati aumenti del costo di conferimento? In quale misura e per quali rifiuti? _________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________ 5. Altre eventuali osservazioni e proposte _________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________

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Documento di valutazione dei rischi integrazione al dvr per gli stages aziendali

Si comunica che la Regione FVG, insieme all’INAIL, al Ministero dell’Istruzione e all’Ufficio Scolastico Regionale ha istituito un tavolo tecnico in materia di salute e sicurezza del lavoro in ambito scolastico che ha prodotto un documento, che viene riproposto in allegato, che costituisce una traccia utile per tutte quelle imprese che ospitano studenti in azienda. Il documento è una linea guida sulla salute e sicu-

rezza degli studenti che sono impegnati in percorsi di alternanza scuola-lavoro che oggi, con un termine nuovo, vengono denominati percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento - PCTO, non solo, ma anche per gli studenti che svolgono attività di laboratorio, esercitazioni pratiche e di lavoro o esperienze tecnico-scientifiche e quelli che svolgono attività di tirocinio curriculare. Le imprese che ospitano studenti in azienda sono tenute a darne evidenza nel proprio documento di valutazione dei rischi - DVR e, nel caso in cui non si abbia già provveduto, questo documento di indirizzo costituisce la traccia da seguire per provvedere a tale integrazione. Il nostro Ufficio Sicurezza è a disposizione per ogni valutazione in merito.

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(LCP)


Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia

Tavolo Tecnico in Materia di Salute e Sicurezza del Lavoro in Ambito Scolastico istituito con Decreto n° 437/SPS del 28/02/2019

DOCUMENTO DI INDIRIZZO SULLA SALUTE E SICUREZZA DEGLI STUDENTI IMPEGNATI NEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO) (ex ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO)

1)

Applicazione della normativa sulla salute e sicurezza del lavoro dello studente impegnato nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO);

2) Tutela assicurativa; 3) Criteri di selezione delle strutture ospitanti; 4) Valutazione dei rischi e aggiornamento del documento di valutazione dei rischi; 5) Informazione e Formazione; 6) DPI; 7) Sorveglianza sanitaria; 8) Indicazioni metodologiche per la corretta compilazione del DVR della azienda ospitante lo studente in alternanza. Allegato 1 Scheda di inquadramento Allegato 2 FAQ degli Istituti scolastici FVG

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1


1) Applicazione della normativa sulla salute e sicurezza del lavoro dello studente impegnato nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO), già noti come “alternanza scuola-lavoro”, sono una metodologia didattica che si svolge per una parte in un’azienda ospitante sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica; gli studenti che partecipano a tale esperienza formativa non contraggono con l’azienda ospitante alcun rapporto di lavoro, né possono essere assimilati ai “lavoratori minori” ai sensi della Legge 977/67, ma dal punto di vista della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali sono equiparati a lavoratori, in base alla definizione dell’art. 2, comma 1, lettera a, del Decreto Legislativo 81/08. Sono pertanto destinatari di tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08: specifica valutazione dei rischi (VDR) correlati all’attività svolta durante il periodo di attività in azienda, formazione-addestramento, fornitura Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e sorveglianza sanitaria, qualora si riveli necessaria alla luce della VDR. Vista la giovane età degli studenti, inoltre, a tutela della salute va assicurato quanto previsto dalla L. 977/67 integrata dal D. Lgs. 345/99 per quanto riguarda le lavorazioni vietate. 2) Tutela assicurativa Gli studenti che svolgono attività di laboratorio, esercitazioni pratiche e di lavoro o esperienze tecnico-scientifiche sono assicurati presso l’INAIL ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR 30.06.1965 n. 1124. Sono inoltre assicurati gli studenti che svolgono attività di tirocinio curriculare (art. 2 DPR 156/99) e, per effetto della Legge 107 del 13.07.2015, gli studenti che svolgono attività nell’ambito dei progetti di Alternanza Scuola – Lavoro/PCTO. Durante le attività in azienda, perciò, gli studenti sono assicurati contro gli infortuni e le malattie professionali. Resta escluso dalla tutela INAIL, il tragitto tra l’abitazione dello studente e la sede della scuola o della azienda ospitante, mentre sono assicurati unicamente gli infortuni in itinere (durante il tragitto) tra la sede della scuola e la sede dell’azienda ospitante e viceversa. Alle esercitazioni pratiche sono assimilate: lezioni d’informatica, di lingua straniera svolte con ausilio di macchine elettriche, computer, audiovisivi, nonché le attività di educazione fisica. Sono inoltre assimilati i viaggi d’istruzione o d’integrazione della preparazione di indirizzo programmati nel PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa). In tutte le altre circostanze gli studenti non sono assicurati dall’Ente (circolare INAIL 23.04.2003 n. 28) e la tutela assicurativa INAIL, perciò, non copre eventuali infortuni. Per gli studenti in PCTO la scuola statale non deve pagare un premio assicurativo specifico nominativo per ogni studente in quanto la gestione di eventuali sinistri è compresa nel sistema di “gestione per conto dello Stato”, ma l’istituto scolastico deve comunicare all’INAIL l’avvio del progetto formativo con l’indicazione dei singoli studenti coinvolti. Per le scuole non statali, invece, devono essere aperte per ogni studente le specifiche posizioni assicurative.

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In caso di infortunio durante i PCTO, gli obblighi di denuncia o di comunicazione in caso di infortunio di durata superiore ad un giorno (escluso quello dell’evento) e fino a tre giorni sono in capo al dirigente scolastico, salvo diversi accordi in ambito convenzionale con l’azienda ospitante. Conseguentemente, lo studente è tenuto a comunicare al Dirigente l’infortunio o la malattia professionale occorsi. Nel caso in cui lo studente dia notizia dell’infortunio o della malattia professionale esclusivamente al soggetto ospitante, quest’ultimo dovrà notificare al dirigente scolastico l’evento occorso allo studente al fine di assicurare la dovuta immediatezza della comunicazione delle assenze per infortunio o per malattia professionale, consentendo al soggetto obbligato di effettuare le relative denunce entro i termini di legge tramite gli appositi servizi telematici, segnatamente, due giorni nel caso di infortunio o cinque giorni nel caso di malattia professionale, decorrenti dalla data in cui ne ha avuto notizia. 3) Criteri di selezione delle strutture ospitanti Per la selezione delle strutture ospitanti, siano esse aziende private, Enti pubblici e Associazioni, si dovrà tener conto delle situazioni in cui è stata già predisposta un’organizzazione atta a tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori. Per individuare tali strutture è opportuno che la Scuola si doti di una “scheda di inquadramento” in cui vengono declinati gli elementi imprescindibili della gestione della materia “salute e sicurezza” da parte dell’azienda (vedi allegato n 1). In questo senso è necessaria la collaborazione tra tutte le figure di garanzia dell’istituzione scolastica e dell’azienda, che sono il Dirigente scolastico e l’Azienda (amministratore, titolare, etc.), i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) della scuola e della struttura ospitante, tutor scolastico e tutor aziendale, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di entrambe le realtà, medici competenti. In particolare i due tutor, che insieme individuano le attività che lo studente svolgerà nell’ambito del PCTO, con la consulenza tecnica dei RSPP dovranno: a) Predisporre il percorso formativo personalizzato, per la cui stesura collaboreranno all’individuazione delle attività richieste dal Progetto e a quelle compatibili con l’età, la formazione e la disponibilità di misure di prevenzione adeguate alla particolare circostanza. b) Verificare il rispetto della tutela della salute e sicurezza dello studente in PCTO in base a quanto previsto dal D.Lgs 81/08 per i lavoratori: inserimento nell’organizzazione, fornitura dei DPI, formazione, addestramento, affiancamento da parte del tutor aziendale nell’operatività, etc. Nella predisposizione del Progetto è necessaria quindi la programmazione e l’individuazione dei compiti assegnati alle due parti (Istituzione scolastica e struttura ospitante) che devono essere formalizzate in un’apposita convenzione. Il DVR diventa parte integrante del percorso formativo personalizzato dello studente impegnato nel PCTO, che la struttura ospitante dovrà redigere.

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4) Valutazione dei rischi e aggiornamento del documento di valutazione dei rischi Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) dell’azienda ospitante uno studente impegnato in un PCTO deve essere aggiornato tenendo conto della presenza di questa particolare figura nell’ambiente di lavoro. Il DVR, in un apposito capitolo, dovrà necessariamente riportare: - i compiti effettivamente assegnati agli studenti in PCTO, - i rischi per la salute e sicurezza a cui potranno essere esposti gli studenti, - le relative misure di protezione e prevenzione. Un’azienda ospitante che si è avvalsa delle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi dovrà comunque prevedere l’apposita integrazione. L’integrazione del documento dovrà essere consegnata dall’azienda ospitante all’Istituto scolastico e sarà parte integrante del Piano formativo. E’ opportuno che nella convenzione sia formalizzato l’impegno della struttura ospitante a mantenere nel tempo le condizioni di salute e sicurezza dell’ambiente di lavoro dove opererà lo studente e a comunicare tempestivamente qualsiasi cambiamento dovesse verificarsi in tale contesto. IL DVR per la parte del PCTO dovrà essere redatto tenendo conto almeno di: 1) Mancanza di esperienza e consapevolezza, maturità psico-fisica incompleta, età e genere dello studente; 2) Organizzazione interna del lavoro dell’azienda ospitante (ad es. turni, pause, situazioni di “iper-afflusso” di ordinativi, manutenzioni programmate, etc.); 3) Interazione con l’ambiente di lavoro e le attrezzature presenti; 4) Quantificazione dei rischi per la salute e sicurezza legati ai punti precedenti; 5) Formazione, D.P.I. ed eventuale sorveglianza sanitaria necessari; 6) Individuazione dei tutor interni. 5) Formazione Lo studente deve essere formato prima dell’avvio dell’attività in azienda e la formazione deve essere attestata da apposita documentazione. Nella convenzione tra Scuola e struttura ospitante andranno dettagliatamente indicati i compiti di entrambe le parti in merito agli aspetti formativi. La scuola deve erogare allo studente la formazione generale (durata 4 ore) ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs 81/08. La struttura ospitante in genere deve erogare la formazione specifica (durata differenziata in base a rischio basso, medio, alto) sui rischi presenti nell’ambiente di lavoro, a meno che il pacchetto formativo non coincida perfettamente con quello già erogato dalla scuola negli Istituti dove, a causa delle specificità del Piano formativo, lo studente segue particolare percorsi tecnici che necessitano di formazione specifica. In tale caso dovrà essere comunque integrata dall’addestramento. Qualora la Struttura ospitante debba provvedere alla formazione specifica dello studente, fornirà alla Scuola formale attestazione del suo svolgimento prima dell’inizio dell’attività. pagina 4 di 11

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6) Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) Qualora lo studente debba avere in dotazione D.P.I., la Struttura ospitante dovrà fornirli e assicurarsi che l’utilizzo sia preceduto da adeguata formazione. I D.P.I. dovranno essere conformi a quanto previsto nell’art. 76 del D.Lgs 81/08 ed essere adatti all’età e al sesso degli utilizzatori. Nel PCTO non devono essere previste attività che espongano gli studenti a rischi per la salute e sicurezza che rendano necessario l’utilizzo di dispositivi di III categoria, ad eccezione del rumore. La copertura delle eventuali spese da parte delle Scuola o della Struttura ospitante per la consegna e la formazione dei D.P.I. deve essere esplicitata nella convenzione e tali attività devono essere documentabili. 7) Sorveglianza sanitaria Come riportato dalla “Guida Operativa del MIUR del 2015 “ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO, GUIDA OPERATIVA PER LA SCUOLA”, il PCTO non prefigura un obbligo di Sorveglianza Sanitaria per tutti gli studenti coinvolti, ma essa deve essere programmata solo “qualora necessaria” in base alla valutazione dei rischi. Ciò presuppone un’accurata valutazione della sua necessità da parte della scuola congiuntamente al soggetto ospitante in quanto il livello di esposizione a eventuali fattori di rischio potrebbe essere significativamente ridotto considerando i tempi, le modalità e il livello di esposizione ai rischi, tenendo anche conto dei limitati tempi di permanenza in struttura, della modalità di articolazione del Percorso in periodi di formazione in aula e periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, dei compiti lavorativi in affiancamento e non di svolgimento diretto. Laddove la sorveglianza sanitaria fosse necessaria la visita medica andrà effettuata dal medico competente della azienda ospitante, che è a conoscenza della realtà aziendale e dei relativi rischi. Le modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria dovranno essere definite nell’ambito della convenzione che regola il rapporto tra scuola e soggetto ospitante e la visita dovrà essere fatta prima dell’inizio del Percorso. Data la durata limitata del tempo che lo studente trascorrerà in azienda non sarà necessaria la visita medica periodica, salvo diverso parere del medico competente. Qualora lo studente sia in possesso di un giudizio di idoneità redatto dal medico competente della Scuola (laddove previsto per la specifica tipologia di attività didattica), sarà compito del medico competente della struttura ospitante valutare se il giudizio sia stato stilato per la stessa tipologia di rischi ed eventualmente integrarlo.

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8) Indicazioni metodologiche per la corretta compilazione del DVR della azienda ospitante lo studente in PCTO. Le indicazioni sottoriportate sono una traccia per la corretta compilazione del DVR, di cui non costituiscono un’integrazione, ma la base di partenza per essa. Carta intestata della struttura ospitante Organigramma della salute e sicurezza in azienda ospitante e relative firme Datore di Lavoro … RSPP … Medico competente … RLS … VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLO STUDENTE IN PCTO Descrizione dell’attività di apprendimento in contesto lavorativo _______________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________ Sede dell’attività (descrizione dell’ambiente di lavoro) __________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________ Attrezzature presenti e utilizzate e nominativo del tutor per l’addestramento ___________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________ Sostanze presenti ______________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________ Analisi di tutti i rischi presenti nei compiti

Quantificazione del rischio

Misure di prevenzione

affidati allo studente

Trieste 16/04/2019

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ALLEGATO 1 Fac-simile scheda di inquadramento

DATI DELLA STRUTTURA OSPITANTE Denominazione Indirizzo Datore di lavoro Nominativo RSPP Nominativo RLS Nominativo Medico competente Nominativo tutor Telefono Mail Settore di attività N. dipendenti DATI RIFERITI ALL’ ATTIVITÀ DELLO STUDENTE IN PCTO Orario

Dalle ore ____________ alle ore _______________

Luogo di svolgimento (nome reparto o ufficio) Attività prevista per l’apprendimento: _____________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ L’attività prevede, in affiancamento con persona esperta, l’utilizzo delle seguenti: Macchine Attrezzature Sostanze Altro

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INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SALUTE E SICUREZZA Codice ATECO Classificazione del rischio (ATECO 2002 -2007 ASR 21.12.2011)

Alto

Medio  Basso  Sopralluogo da parte del tutor scolastico

Si  No 

Qualifica del tutor della struttura ospitante nell’organigramma della sicurezza E’ stata prevista una formazione specifica del tutor della struttura ospitante per il ruolo in oggetto? NB: l'incarico di tutor deve essere affidato ad un preposto o, comunque, ad un lavoratore appositamente formato ad affrontare gli obblighi e le responsabilità che il ruolo di tutor comporta. Il DVR ha già preso in considerazione la parte specifica di valutazione del rischio dello studente in PCTO?

Si  No  Se sì, quale: ______________ ___________________________

No  Si 

(se la risposta è no, la convenzione deve prevedere che tale obbligo debba essere assolto quanto prima e comunque con congruo anticipo rispetto all’inizio dell’attività) In base alla valutazione specifica dell’attività in PCTO, lo studente è soggetto alla sorveglianza sanitaria?

No  Si 

Se sì la struttura è disponibile a far effettuare la visita al proprio medico competente?

No  Si 

I costi saranno sostenuti dalla struttura ospitante?

No  Si 

Sono previsti DPI?

No  Si 

Se sì, verranno forniti dalla struttura ospitante?

No  Si 

Approvata da parte del tutor scolastico/RSPP/dirigente scolastico ____________________________________________________________________________________________ (firme) In data _____________________________________

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ALLEGATO 2 FAQ degli Istituti scolastici FVG

1) Nel merito del DVR, come sopperire nel caso di aziende che, pur avendo il documento non hanno effettuato la specifica analisi dei rischi per i ragazzi in PCTO e quindi non hanno la sezione tirocinanti? Lo studente impegnato nel PCTO è assimilato in tutto e per tutto ad un lavoratore (D. Lgs. 81/2008, art. 2 comma 1 lett. a «lavoratore»: - definizione-. Al lavoratore così definito è equiparato: … il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento … e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro1), pertanto tutti gli adempimenti relativi al DVR devono essere fatti dall'azienda che lo ospita, in relazione alla effettiva mansione/attività che lo studente va a svolgere nell'azienda stessa. Compito della scuola è verificare che tale adempimento sia stato effettuato. La valutazione dei rischi non può quindi essere effettuata dall’Istituto scolastico con un modello fac-simile, ma dev’essere fatta dall’Azienda ospitante, anche mediante le procedure standardizzate (ex art. 28 D.Lgs 81/08).

2) Nella valutazione del rischio associato all’Azienda, nel caso di alto rischio ma mansioni di tipo amministrativo come mi comporto? Per quanto riguarda la formazione, come nel caso dei lavoratori in generale, anche per gli studenti in PTCO valgono le indicazioni dell’Accordo Stato Regioni n. 153/CSR del 25.07.12 e precisate nell’Accordo Stato Regioni n. 128/CSR del 07/07/2016, per cui se la mansione è amministrativa la formazione sarà effettuata in base all’attività effettivamente svolta, e non alla classificazione del rischio aziendale, e pertanto in questo caso, sarà di tipo “basso rischio” (8 ore di formazione)

3) Qualora l’Azienda non fosse nella facoltà di garantire la formazione specifica può delegare la Scuola a farlo? Gli Istituti Scolastici possono somministrare la formazione specifica relativamente ai corsi e programmi scolastici svolti da essi per gli studenti negli specifici piani formativi, ma l’addestramento e la integrazione della formazione con puntuali riferimenti ai rischi presenti esclusivamente nelle aziende ospitanti devono essere svolti obbligatoriamente da queste ultime (in relazione alla specifica valutazione dei rischi effettivamente presenti nell’ambiente di lavoro). Anche il MANUALE INAIL SICUREZZA SCUOLE “GESTIONE DEL SISTEMA SICUREZZA E CULTURA DELLA PREVENZIONE NELLA SCUOLA”2, edizione 2013, al capitolo 15 pag. 229 “Gestione degli stage e dell’alternanza scuola-lavoro”, riporta tra i compiti dell’azienda ospitante “l’integrazione della formazione già erogata dalla scuola e assicurando quanto previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08”).

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4) Come si devono comportare la scuola e l’azienda nel caso in cui ci siano delle attrezzature e/o macchinari da utilizzare? Lo studente può essere addestrato all’uso o deve solo osservare? Lo studente può utilizzare le attrezzature di lavoro se ha ricevuto la necessaria formazione e addestramento relativo alle suddette, altrimenti deve solamente osservare, essendo garantita, comunque, la sicurezza anche durante l'attività di osservazione. Si rammenta che è fondamentale, prima e durante l’utilizzo di attrezzature potenzialmente pericolose (che devono essere conformi alla normativa vigente), la presenza del tutor aziendale. Sarà pertanto compito della azienda ospitante eseguire la valutazione dei rischi derivante dall’utilizzo delle macchine, dei rischi residui e dell’idoneità dei DPI che verranno forniti allo studente, oltre a predisporre adeguati percorsi di addestramento sotto la vigilanza del preposto o tutor Aziendale. E’ opportuno, al momento del sopralluogo da parte del tutor scolastico nell’azienda ospitante prima della stipula della convenzione, valutare specificamente con il tutor aziendale su quali attrezzature/macchine lo studente potrà lavorare.

5) Come funziona la sorveglianza sanitaria? Chi deve prendersi carico di farla? E’ sempre obbligatoria? No, è obbligatoria solo se la mansione svolta dallo studente comporta significativi rischi per la salute e sicurezza, che devono essere specificamente valutati anche in considerazione del limitato numero di ore trascorso nell’azienda e della relativa bassa esposizione. In tale caso è opportuno sia effettuata dal Medico Competente dell'azienda ospitante che, avendo collaborato alla stesura del DVR aziendale, conosce dettagliatamente i rischi suddetti. Si rimanda alla nota della Direzione Centrale Salute di data 29/01/2018 per una trattazione esaustiva3, 4.

6) Come funziona nel caso di azienda con necessità di formazione HACCP? Come previsto dall’Allegato II Capitolo XII del regolamento (CE) 852/2004, gli operatori addetti alla produzione, preparazione, somministrazione e distribuzione degli alimenti devono ricevere adeguata preparazione igienico-sanitaria in relazione al tipo di attività. La Regione Friuli Venezia Giulia nell’anno 2008 ha emanato le Linee Guida intitolate “Formazione del personale finalizzata alla prevenzione e al controllo delle malattie trasmesse da alimenti. Formazione dei responsabili dell’elaborazione, della gestione e della applicazione della procedura di autocontrollo basata sul sistema HACCP nel settore alimentare”5 che individuano, in base alla categoria di rischio, due distinte categorie di addetti: 1. Addetti delle imprese registrate che operano una manipolazione a rischio limitato: ad es. venditori o trasportatori di alimenti confezionati non deperibili o bidelli o altro personale che assiste alla ristorazione scolastica, ecc. In tal caso il responsabile dell’impresa alimentare mette a disposizione degli addetti, illustrandoglielo, il documento “Norme di corretta igiene per la manipolazione di alimenti e bevande”, gli addetti sottoscrivono la presa visione del documento. 2. Addetti di imprese registrate e/o riconosciute che operano una manipolazione a rischio: ad es. operatori delle attività produttive, venditori di alimenti deperibili confezionati, ristoratori ecc. In tal caso il responsabile dell’azienda organizza la partecipazione degli addetti ad un corso a cadenza biennale in pagina 10 di 11

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materia di igiene degli alimenti; sono fatti salvi gli obblighi formativi degli addetti di stabilimenti riconosciuti. Il corso ha durata di tre ore Quindi, a seconda della manipolazione semplice o della partecipazione al processo produttivo, gli studenti dovranno o essere solamente informati dei contenuti del documento di cui sopra, o sottoposti preventivamente al corso di cui al punto 2.

7) Le associazioni sportive dilettantistiche, che non hanno dipendenti e in cui normalmente l'attività è basata sull'impegno dei volontari, hanno l'obbligo del DVR? in caso di risposta negativa, per ospitare i ragazzi in alternanza sono obbligate invece comunque ad averlo? Mentre nelle associazioni dilettantistiche che hanno solo personale costituito da volontari, questi sono equiparati ai lavoratori autonomi, come chiarito anche nella risposta all’interpello 8/2014 della Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ex articolo 12 D.Lgs 81/08, lo studente in PCTO diventa, di fatto, equiparato ad un dipendente della ASD, e quindi non può essere considerato un volontario. Quindi la ASD, si trasforma, con tutte le relative conseguenze, in un'azienda con “dipendenti”, pertanto per essa ricorrono tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/08 per le altre tipologie di aziende.

1 https://www.ispettorato.gov.it/it-it/strumenti-e-servizi/Documents/TU-81-08-Edizione-Febbraio-2019.pdf 2https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwis88yey5LgAhUKyqQKHVLzB nIQFjAAegQIChAC&url=https%3A%2F%2Fwww.inail.it%2Fcs%2Finternet%2Fdocs%2Fallegato-gestione-sistemasicurezza-prevenzione-scuola.pdf&usg=AOvVaw1RddNj4q-nyfDyBxHTSLDc 3https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj0k7Wuz5 LgAhXKwKQKHfoYAE8QFjAAegQIChAC&url=http%3A%2F%2Fisiszanussi.gov.it%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fpage%2 F2017%2FSorveglianza_sanitaria_studenti_in_ASL_RegioneFVG.pdf&usg=AOvVaw1XDMQv8sH1qxhMoelQto88 4 http://www.asuits.sanita.fvg.it/it/_materiale_informativo/alimentazione_per_operatori.html#par4

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CONAI: questionario conoscitivo la comunicazione che hanno ricevuto le aziende consorziate utilizzatrici di imballaggi Il Conai, anche per l’anno 2019, ha programmato una serie di attività volte ad appurare il corretto adempimento degli obblighi consortili. Il Consorzio, infatti, al fine di eseguire i controlli previsti dal Regolamento Consortile, ha già inviato o invierà a breve ad alcune migliaia di aziende consorziate utilizzatrici di imballaggi, una comunicazione, per invitarle a comunicare alcuni dati attraverso un questionario. Le finalità che si prefigge il CONAI sono quelle di: - acquisire informazioni relative a casistiche di particolare complessità operativa e/o ad errori diffusi nell’applicazione delle norme consortili, in modo che il Consorzio possa poi provvedere a capillari campagne di informazione, in funzione di conseguenti modifiche normative apportate o per chiarire meglio quelle esistenti, incentivando anche la regolarizzazione con una serie di misure agevolate anche sul periodo da regolarizzare (5 anni anziché 10, a condizioni particolari); - intercettare e perseguire casi di indebita appropriazione del contributo ambientale Conai da parte di aziende che lo incassano dai clienti con esplicito addebito in fattura ma poi non lo riversano al Conai; - rilevare e perseguire omissioni del Conai in fattura, che generano inevitabilmente, come nel precedente caso, una sleale concorrenza tra aziende operanti nel medesimo settore/ mercato a danno delle aziende regolari. Il Consorzio è consapevole che le richieste di dati e informazioni (come la presente) potrebbero generare qualche onere amministrativo da parte delle aziende destinatarie, le passate analoghe iniziative del Conai hanno consentito di ottenere buoni risultati per ciascuna delle finalità innanzi richiamate e tali risultati sono stati possibili anche gra-

zie alla collaborazione dei consorziati virtuosi che hanno fornito gli elementi richiesti. È proprio in tale contesto - tenuto anche conto delle novità introdotte a partire dal 2019 sulle modalità di esposizione del Conai in fattura per i trasferimenti di imballaggi vuoti, che le imprese vengono invitate a comunicare attraverso un questionario WEB le seguenti informazioni: - relative ai fornitori nazionali [questionario parte 1] (solo se) diversi da quelli già eventualmente indicati in precedenti elenchi/moduli inviati al Conai (ad esempio: 6.5, 6.6, 6.23, 6.12, 6.13, 6.4, ecc.) o comunque già comunicati al Conai stesso, presso i quali la Vs. azienda nel I semestre 2019 ha effettuato acquisti di imballaggi (in qualsiasi materiale), superiori ad una soglia minima di 5 tonnellate e rientranti nella sfera di applicazione del Conai. - relative ad acquisti dall’estero - UE ed extra UE - [questionario - parte 2] desumibili dai quadri VE e VF del Modello IVA 2019 (periodo d’imposta 2018). Inoltre, nella comunicazione ai Consorziati si prevede la possibilità che le imprese siano contattate da personale incaricato da Conai. I dati comunicati saranno posti a raffronto con le banche dati del Conai con riserva di richiedere, se necessario, integrazioni, notizie e documenti, anche con riferimento ad altri periodi. Viene precisato che, ai sensi dell’art. 11, comma 1 del Regolamento Conai, la risposta deve pervenire entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, anche in senso negativo e attraverso le modalità indicate. Le imprese vengono invitate tuttavia ad anticipare l’invio rispetto a tale termine, ove possibile. Ai sensi dell’art. 11, comma 5 del Regolamento Conai, gli atti e i documenti acquisiti in relazione all’attività di controllo sono custoditi con modalità tali da assicurarne la segretezza e sono trattati in conformità alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali. Il Conai specifica che per eventuali chiarimenti o richieste di supporto è possibile contattare il numero verde 800904372 (da sole utenze fisse), che indicherà in diretta ogni passaggio utile alla compilazione del questionario stesso.

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(CS)


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ANAC: i costi della manodopera vanno sempre indicati la mancata indicazione non è suscettibile di soccorso istruttorio

Con Delibera n. 828 del 18 settembre 2019 l’ANAC su istanza singola di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d. lgs. 50/2016 presentata da un’impresa, nella quale l’istante ha evidenziato di aver formulato la propria offerta per la procedura in oggetto indicando espressamente i costi della manodopera, come previsto dall’art. 95, comma 10, del d. lgs. 50/2016. L’istante censura la decisione della stazione appaltante che, invece di escludere dalla gara tutti gli altri concorrenti (incluso l’aggiudicatario) che non avevano indicato nell’offerta detti costi, ha successivamente richiesto ai partecipanti di specificarli, nell’ambito dell’offerta presentata. Le precisazioni fornite dalla stazione appaltante in ordine alla correttezza del proprio operato, in particolare la circostanza che la lettera di invito (RdO) non conteneva alcun riferimento alla necessità di indicare tali oneri e il fatto che il modulo di offerta economica generato in automatico dalla piattaforma di negoziazione MEPA, all’epoca, non prevedeva l’indicazione separata del costo della manodopera, infatti anche il soggetto istante ha riportato impropriamente i propri costi della manodopera, inserendoli nella domanda di ammissione alla gara e non nell’ambito dell’offerta economica. Secondo l’ANAC l’interpretazione dell’art. 95, comma 10, del d.lgs. 50/2016 ha fatto emergere due diversi ed opposti orientamenti in giurisprudenza: il primo è quello secondo cui la previsione costituisce un obbligo inderogabile imposto a pena di esclusione, per il quale opera il principio dell’eterointegrazione del bando di gara e che non consente il soccorso istruttorio (ex multis: TAR Lombardia, Sez. IV, 27 luglio 2018 n. 1855); per il secondo orientamento, invece, l’indicazione del costo della manodopera (al pari degli oneri per la sicurezza) non attiene agli elementi costitutivi Pag. 62 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 17 - 30 settembre 2019

dell’offerta, ma alle sue giustificazioni, pertanto la sola carenza formale dell’indicazione a corredo dell’offerta non sarebbe causa di esclusione, né sarebbe violato il divieto di soccorso istruttorio per incompletezze afferenti all’offerta tecnica ed economica, quando la stazione appaltante consenta all’impresa di specificare la consistenza di tali costi già inclusi (ma non distinti) nel prezzo complessivo dell’offerta, senza ovviamente manipolare o modificare in corso di gara l’offerta stessa (Cons. Stato, Sez. III, 27 aprile 2018, n. 2554). Considerato dall’Autorità che sul medesimo tema, sono pendenti tre ordinanze di rimessione alla Corte di Giustizia UE (Cons. Stato, Ad. Plen. nn. 1, 2 e 3 del 24 gennaio 2019) nelle quali si afferma la tesi secondo cui, nell’attuale quadro giuridico nazionale, siccome l’obbligo di separata indicazione di tali costi è contenuto in disposizioni di legge dal carattere sufficientemente chiaro per gli operatori professionali, la mancata riproduzione di tale obbligo nel bando e nel capitolato della gara non potrebbe essere invocata dagli operatori a sostegno della scusabilità dell’errore. L’ANAC ha valutato, inoltre, che la medesima Corte di Giustizia UE (sent. 2 maggio 2019, C-309/18) si è già pronunciata, su analogo rinvio pregiudiziale del TAR Lazio, chiarendo che le norme del Codice dei contratti (artt. 95, comma 10, e 83, comma 9), le quali escludono il rimedio del soccorso istruttorio in caso di mancata indicazione separata dei costi della manodopera, sono in linea di principio compatibili con la Direttiva 2014/24/ UE, facendo salva tuttavia la situazione (che spetta al giudice nazionale verificare) in cui sussista una “materiale impossibilità” che non consenta agli offerenti di indicare separatamente quei costi. In tal caso, i principi di trasparenza e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla possibilità di consentire agli offerenti di sanare la loro situazione e di ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa nazionale in materia entro un termine stabilito dall’amministrazione aggiudicatrice. Inoltre, si specifica sul documento, che le conclusioni alle quali sono pervenute l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato e la Corte di giustizia possono essere applicate alla fattispecie in


esame per sostenere che l’omessa indicazione dei costi della manodopera da parte dei concorrenti non assuma autonoma rilevanza escludente, posto che il modello reso disponibile dal sistema per la formulazione dell’offerta economica risultava asseritamente carente sul punto e poteva quindi risultare ingannevole rispetto alla sussistenza del relativo obbligo dichiarativo, e che, inoltre, vi era totale assenza di indicazioni nella lex specialis circa le possibili modalità alternative di rendere la necessaria dichiarazione (TAR Puglia, Lecce, sez. III, ord. 73/2018; TAR Molise, 3 giugno 2019, n. 204; CGA Sicilia, 16 luglio 2019, n. 683; delibere ANAC n. 417 e 420 del 2 maggio 2018);

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Il Consiglio dell’ANAC ha ritenuto che la mancata puntuale indicazione dei costi della manodopera in sede di offerta comporta necessariamente l’esclusione dalla gara, trattandosi di lacuna non suscettibile di soccorso istruttorio. Ove tuttavia sussista una “materiale impossibilità” che non consenta agli offerenti di indicare separatamente quei costi, la stazione appaltante può chiedere ai concorrenti di specificare successivamente, nell’ambito delle offerte economiche già formulate, e da ritenersi non suscettibili di alcuna modifica, la parte di importo imputabile ai costi della manodopera. (CS)


Business News. Informazioni per l’internazionalizzazione a cura di informest consulting srl

Riceviamo da Informest Consulting srl una serie di informazioni su iniziative e comunicazioni in materia di internazionalizzazione delle imprese. In calce ad ogni notizia sono indicati anche i referenti a cui rivolgersi per ogni utile approfondimento, fermo restando che gli interessati possono sempre fare capo all’ufficio internazionalizzazione dell’Associazione.

Venezia, 21-22 novembre 2019: evento internazionale di inserimento commerciale nel settore arredo e design - Design2Architects

INFORMEST Consulting organizza Design2Architects-D2ARCH www.projects-informest.eu/ d2arch, con la presenza di architetti, designers e buyer esteri del settore Contract Arredo e Design provenienti da Germania/Austria, Svizzera/ U.K., Kazakhstan, Paesi Baltici, Repubblica Ceca. D2ARCH è un evento internazionale di inserimento commerciale del Design e Arredamento Italiani nel mercato del Contract e della Distribuzione specializzata, dedicato particolarmente alle aziende italiane di piccola e media dimensione. L’evento ha l’obiettivo mettere in contatto domanda e offerta su concrete commesse; sulla base di contatti diretti sviluppati negli anni da INFORMEST Consulting a livello internazionale, è emerso che architetti e designers esteri ricercano la collaborazione con PMI italiane in grado di personalizzare le soluzioni per piccole e medie commesse di alberghi, spa, ristoranti, uffici, negozi, residenze private di lusso, spesso tralasciate dalle aziende di maggiore dimensione. Per rispondere alle richieste di architetti e buyers esteri, Informest Consulting seleziona PMI italiane capaci di fornire un’offerta integrata e completa di prodotti e soluzioni

nella filiera abitare; sulla base dei loro progetti, gli operatori esteri sceglieranno le aziende italiane da incontrare nell’ambito della manifestazione Design2Architects-D2ARCH. Le aziende interessate possono contattare la segreteria organizzativa presso INFORMEST Consulting (0432-629743, udine@informestconsulting.it).

Finanziamenti agevolati per inserimento commerciale in mercati esteri anche con utilizzo di un temporary export manager: Informest Consulting accreditata quale fornitore ufficiale per i progetti di export È attivo un nuovo strumento finanziario, gestito a livello nazionale e con risorse disponibili, dedicato alla realizzazione di progetti di internazionalizzazione in massimo 3 Paesi extra UE, con l’inserimento temporaneo in azienda di figure professionali specializzate Temporary Export Manager. Sono ammissibili le aziende italiane che hanno completato due esercizi. INFORMEST CONSULTING, già accreditata presso il MISE quale fornitore ufficiale qualificato per la realizzazione dei progetti export, fornisce alle aziende beneficiarie della agevolazione i propri servizi di export management per lo sviluppo commerciale sui mercati esteri (selezione mercati e individuazione clienti, selezione e gestione buyers esteri, preventivi e progetti, fiere di settore con incontri con i BUYER, ecc.) tramite esperti di settore ben inseriti presso la clientela. I TEM esteri operano con INFORMEST Consulting da oltre quindici anni, sono competenti e specializzati nei vari settori merceologici e relativi canali commerciali, referenziati e testati nei risultati. Per maggiori informazioni, inviare un’e-mail all’indirizzo consulenza@informestconsulting.it.

Collezioni autunno inverno 2020 - abbigliamento e moda: il programma di inserimento commerciale per aziende italiane

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in Germania, Austria, Polonia INFORMEST Consulting, attraverso l’expertise del proprio corrispondente e della propria rete commerciale in Germania, Austria e Polonia, ha individuato concrete opportunità di inserimento per aziende italiane produttrici operanti nel settore Moda e Abbigliamento. I Buyer di alcune aziende distributrici tedesche e polacche, e le agenzie di rappresentanza estere con cui INFORMEST Consulting è in contatto, hanno rinnovato il loro interesse verso la produzione Made In ITALY - sia per aziende operanti con marchi propri, sia per aziende che operano in collaborazione conto/terzi – nell’ottica di impostare con nuovi capi e collezioni la campagna vendite AUTUNNO INVERNO 2020. Sulla base delle numerose esperienze acquisite direttamente sul mercato estero, INFORMEST Consulting predispone ed implementa programmi personalizzati di sviluppo commerciale a beneficio di aziende italiane interessate ad inserirsi in modo stabile sui mercati esteri indicati. L’attività operativa sul mercato estero (che include l’individuazione di canali distributivi/ buyers/agenzie appropriate e compatibili con la tipologia di prodotti proposti, incontri diretti con i buyers presso l’azienda italiana nonché l’attività di rappresentanza commerciale continuativa sul mercato) sarà svolta direttamente nei Paesi Esteri dagli esperti locali di INFORMEST Consulting solo dopo un’analisi gratuita di prefattibilità sul mercato locale. Le modalità operative del progetto saranno approfondite dall’azienda italiana con il COMMERCIALE ESTERO IN OCCASIONE DI INCONTRI DIRETTI nel corso della durata del programma, utili per l’impostazione dell’inserimento commerciale, del metodo di ingresso sul mercato e dell’avanzamento lavori. Le aziende interessate a ricevere maggiori informazioni possono inviare un’email all’indirizzo: sales@informestconsulting.it

Appalti internazionali (anche sotto “soglia”, inferiori a 120.000 USD per pmi). Richieste d’offerta internazionali per aziende del settore illuminazione, materiali medici, anche di consumo, attrezzature edili per lavori, ICT, arredo pubblico INFORMEST Consulting gestisce la distribuzione e il servizio tecnico per l’ITALIA del più grande strumento informativo al mondo (https:// appalti.dgmarket.com/) che raccoglie, cataloga e promuove le notifiche dei bandi di gara internazionali lanciati da enti pubblici ed aziende private, locali ed internazionali. Chi è interessato può iscriversi gratuitamente al sistema collegandosi all’indirizzo https://appalti.dgmarket.com/ per ricevere gratuitamente gli ALERT automatici sulle notifiche di bandi nel settore di proprio interesse; è possibile inoltre individuare i partecipanti alle richieste di offerta/gare, capire le loro offerte, proporsi come subfornitori agli aggiudicatari anche per lotti/parti di fornitura. La collaborazione tra dgMarket ed INFORMEST Consulting si è ulteriormente consolidata per incentivare la partecipazione delle aziende italiane, soprattutto PMI, al sistema di procurement internazionale. Il procurement internazionale offre opportunità concrete e direttamente visionabili: oltre 1 mil. di avvisi di bandi l’anno in più di 170 Paesi, oltre 2.500 nuovi bandi al giorno per acquisire forniture in svariati comparti (prodotti manifatturieri, arredo, attrezzature, energia, trasporti, ambiente, infrastrutture, agro-industria, ICT, ecc.), compresi anche quelli di eccellenza delle imprese italiane. Per maggiori informazioni, inviare un’e-mail a consulenza@informestconsulting.it. (C)

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Brexit. Relazioni di traffico da e per il Regno Unito aggiornamenti sugli effetti del termine di uscita del regno unito dall’unione europea Si fa seguito a quanto comunicato con circolare prot. n. 298/LCP del 15 ottobre 2019 per ricordare che, in vista della oramai sempre più probabile “Hard Brexit” dal 31 ottobre 2019, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (di seguito Ministero) ha diramato una comunicazione in cui rende noto che il Dipartimento dei trasporti del Regno Unito sta contattando i 14.000 autotrasportatori europei registrati al servizio di esazione per i veicoli pesanti del governo britannico (www.gov.uk/hgv-levy), per informarli della nuova documentazione di cui avranno bisogno per continuare ad operare con il Regno Unito dopo la Brexit (c.f.r. la circolare associativa prot. n. 116/AdT del 29 marzo 2019). Nella stessa comunicazione, il Ministero ha pubblicato alcuni link del sito web del Governo britannico, dove è possibile leggere e scaricare le prime istruzioni per gli operatori del trasporto su strada. Per la fine dell’ottobre 2019 è in programma anche un aggiornamento sulle procedure di gestione del traffico, nell’area circostante i porti di Dover e Folkestone, note come Operation Brock. Il materiale predisposto dalle autorità britanniche, non ancora disponibile in lingua italiana, consiste: - in una guida di riferimento (reference guide) www.gov.uk/guidance/hauliers-and-commercial-drivers-you-will-need-new-documents-to-transport-goods-into-the-eu-afterbrexit; - in una guida tascabile (pocket guide) www. gov.uk/guidance/how-to-move-goods-through-roro-locations-in-a-no-deal-brexit-eu-touk-and-uk-to-eu; - in una guida per le imprese di trasporto www. gov.uk/guidance/transporting-goods-between-the-uk-and-eu-in-a-no-deal-brexit-guidance-for-hauliers

Per quanto riguarda l’autorizzazione al trasporto valida in Gran Bretagna dopo la Brexit, si conferma che la procedura per estendere al 31 luglio 2020 il periodo transitorio di validità della licenza comunitaria (già fissato al 31 dicembre 2019, dal regolamento U.E. 2019/501), sta per giungere a termine; di conseguenza, l’“Hard Brexit” non avrà ripercussioni immediate su questo fronte, essendo ancora possibile utilizzare la licenza comunitaria per trasportare dalla U.E. nel Regno Unito (e viceversa), con applicazione, per i vettori europei, degli stessi limiti attualmente stabiliti dal regolamento U.E 1072/2009 per le operazioni di cabotaggio (massimo 3 operazioni in 7 giorni). Sul fronte doganale, per le movimentazioni di merci tramite RORO, si rimanda alla lettura della pocket guide, che fornisce informazioni utili sulle formalità da espletare prima dell’imbarco verso il Regno Unito (e viceversa). In particolare, tra le informazioni contenute nella guida per le importazioni verso il Regno Unito si segnalano le seguenti: - non sono previsti requisiti aggiuntivi in ordine ai documenti del veicolo e del conducente, per i trasportatori e gli autisti della U.E; - prima di raggiungere la frontiera U.E - Regno Unito, il conducente deve assicurarsi di disporre di una nota CMR e, in aggiunta, per ognuna delle spedizioni trasportate, della pertinente documentazione doganale (ad esempio, il numero EORI dell’importatore britannico o Carnet ATA o Carnet TIR); - alla dogana del Regno Unito non sarà necessario fermarsi ma, da quanto si legge, saranno effettuati controlli mirati sulla base di analisi del rischio; - dopo aver lasciato il porto del Regno Unito, le merci trasportate in regime TIR che non procedano verso un destinatario autorizzato o altro territorio doganale, devono essere portate a un ufficio di destinazione. Per altri eventuali aggiornamenti e informazioni le imprese possono rivolgersi all’ufficio trasporti dell’Associazione.

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(LCP)


Autotrasporto. Deroghe ai divieti di circolazione validità della deroga prefettizia anche per i viaggi a vuoto necessari per il carico della merce Il Ministero dell’interno, Direzione Centrale della Polizia Stradale ha precisato, con propria circolare prot. n. 300/A/8488/19/108/9/1 del 9 ottobre 2019, che la deroga prefettizia al divieto di circolazione stabilito per gli autoveicoli di massa complessiva superiore a 7,5 t è valida anche per gli eventuali “viaggi a vuoto” effettuati per raggiungere la destinazione di carico della merce, in analogia a quanto accade per le esenzioni permanenti

ai divieti di circolazione che, com’è noto, coprono anche i viaggi con i veicoli scarichi. La circolare in oggetto non fa che diramare la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Servizio Polizia stradale prot. U0006714 del 20 settembre 2019 recante questa interpretazione, la quale precisa, altresì, che l’eventuale viaggio a vuoto deve essere espressamente indicato nella richiesta di autorizzazione alla circolazione rivolta alla Prefettura, affinché questa possa valutare la “coerenza oggettiva con la distanza ed il percorso del viaggio per cui si richiede la deroga del trasporto nel giorno del divieto”. Entrambe le note ed eventuali informazioni possono essere richieste all’ufficio trasporti dell’Associazione.

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(LCP)


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