Apinforma n. 17/2023

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LAVORO EDILIZIA SICUREZZA E AMBIENTE FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO ORGANIZZAZIONE EXPORT MARKETING IN PRIMO PIANO CONTRIBUTI STRAORDINARI DEMOLIZIONI CAPANNONI APINFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie notIzIArIo dell’ASSoCIAzIone PICCole e MedIe InduStrIe APINFORMA numero 17 30 settembre 2023

notIzIArIo dell’ASSoCIAzIone PICCole e MedIe InduStrIe

APINFORMA

Il

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE EDILIZIA

numero 17

30 settembre 2023

Certificazione crediti R&S Detraibilità Iva Eventi calamitosi luglio e agosto 2023 Contributi straordinari demolizioni capannoni Avviso ISI Inail 2022. Incentivi alle imprese
modificato il modello OT23 2024
aggiornata agli incentivi alle assunzioni
mensile rivalutazione t.f.r. agosto 2023
pubblicate le tempistiche per l’iscrizione
rinnovo per la Idir Approvato il nuovo Codice dei contratti (10a parte) 8 10 14 16 20 23 24 26 27 28 30 32
whistleblowing
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Carro di Tespi traina l’opera lirica nelle piazze del FVG Riduzione compensata dei pedaggi autostradali 2022 Scadenze aziendali del mese di ottobre 2023 38 39 40
Il
ORGANIZZAZIONE

Il whistleblowing

smo, della tutela dell’ambiente e della sicurezza dei trasporti.

nuovo StruMento dI SegnAlAzIone dI IlleCItI

PREMESSA

Con la parola whistleblowing, dall’inglese “soffiare nel fischietto” (to blow the whistle) si intendono le nuove procedure aziendali volte ad agevolare le segnalazioni di possibili illeciti garantendo l’anonimato del soggetto che fornisce le informazioni. La richiamata disciplina è stata introdotta nel nostro ordinamento dal D. Lgs. 24 del 10 marzo 2023 in attuazione della Direttiva Ue 2019/1937 del 23 ottobre 2019 riguardante “La protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazione delle disposizioni normative nazionali”. Il whistleblower è il soggetto che, a fronte di attività illecite o fraudolente di cui viene a conoscenza sul posto di lavoro, si fa carico di segnalare al proprio dirigente o alle autorità competenti la situazione irregolare. Questa esposizione deve evidentemente essere tutelata e non discriminata (come spesso avviene). L’obiettivo di queste procedure è quello di favorire la segnalazione di illeciti conosciuti da chi lavora per una organizzazione pubblica o privata, evitando il clima di omertà che spesso regna all’interno delle stesse.

SOGGETTI INTERESSATI

La norma in argomento si applica ai soggetti del settore sia pubblico che privato. Con riferimento a quello privato l’obbligo riguarda le realtà con una media annua di dipendenti di almeno 50 unità. Sono interessati all’applicazione delle regole in argomento anche le imprese con meno di 50 dipendenti qualora abbiano adottato modelli organizzativi ai sensi del D. Lgs. 231/2001, operino nell’ambito dei servizi finanziari, della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrori-

Le nuove disposizioni sono operative dallo scorso 15 luglio, tuttavia per il comparto privato con una media di dipendenti inferiore a 249, l’obbligo di istituire un canale di segnalazione interno decorrerà dal 17 dicembre 2023.

LA FINALITà

La disciplina del whistleblowing è volta principalmente a tutelare i soggetti che intendono segnalare una violazione da potenziali atti ritorsivi o pregiudizievoli che potrebbero subire a seguito dell’attività di denuncia. La norma prevede che il dipendente che denuncia o riferisce condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto a una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. L’autorità amministrativa interpellata da un whistleblower si fa carico, grazie alla segnalazione, di fronteggiare il rischio che quella situazione possa ripetersi in futuro, intervenendo dunque affinché l’amministrazione interessata adotti le giuste misure per prevenire l’illecito. L’identità del segnalante non potrà essere rivelata.

LE SEGNALAZIONI

Le violazioni che possono essere oggetto di segnalazione sono:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;

- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazione dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;

- illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell’ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi, salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata

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e protezione dei dati personali, sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;

- atto od omissioni riguardanti il mercato interno;

- atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o le finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.

IL whISTLEBLOwER

Il whistleblower o segnalante è non solo il dipendente dell’ente ma anche i collaboratori, lavoratori autonomi e consulenti, volontari, tirocinanti, azionisti, le persone con funzione di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali attività siano solo di fatto esercitate. Rientra in tale definizione anche il dipendente o parente che facilità o aiuta il collega nella segnalazione, anche questi trovano tutela nella normativa in argomento.

I CANALI DI SEGNALAZIONE

Gli artt. 4 e 6 del D. Lgs. 24/2023 e le linee guida dell’Anac prevedono l’istituzione di canali di segnalazione interna ed esterna. Il canale esterno è demandato all’Anac e deve essere utilizzato quando quello interno non sia stato attivato o non sia conforme alla normativa ovvero nel caso in cui la segnalazione interna abbia dato un esito negativo o ancora quando vi siano fondati timori di ritorsioni in caso di utilizzo del canale interno. Viene previsto che in particolari circostanze le informazioni raccolte diventino di pubblico dominio attraverso la pubblicazione tramite stampa, mezzi elettronici o comunque tramite mezzi in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

L’INTEGRAZIONE DEL MODELLO 231

Come abbiamo visto la normativa in argomento annovera tra i destinatari gli enti che hanno adottato modelli organizzativi ai sensi del D. Lgs. 231/2001. Questi soggetti sono tenuti ad adeguare ed inte-

grare i modelli prevedendo i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare adottato per eventuali violazioni.

I canali di segnalazione interna devono garantire la riservatezza e possono essere affidati a persone o uffici interni con personale specificatamente formato oppure ad un soggetto esterno. Le segnalazioni possono essere effettuate in forma scritta, orale o anche con modalità informatiche.

Si evidenzia che il canale di segnalazione deve essere dedicato, nel senso che deve riportare la normativa in argomento. Non possono conseguentemente essere utilizzati canali alternativi già esistenti come ad esempio quelli previsti per le certificazioni etiche di qualità.

LE SANZIONI

Le sanzioni sono pesanti, fanno da un minimo di 10.000 a un massimo di 50.000 euro e sono applicabili:

- quando non sono istituiti i canali di comunicazione;

- non sono adottate le procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni;

- le procedure adottate non sono conformi a quanto previsto dal decreto;

- non è stata svolta l’attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;

- sono commesse ritorsioni;

- la segnalazione è stata ostacolata o si è tentato di ostacolarla;

- è stato violato l’obbligo di riservatezza circa l’identità del segnalante o degli altri soggetti protetti.

Un ulteriore sanzione da 500 a 2.500 euro è irrogata dall’Anac quando viene accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile della persona segnalante per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave, a meno che la stessa non sia stata già condannata, anche in primo grado, per reati di diffamazione o di calunnia o comunque per gli stessi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria.

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(PZ)

Certificazione crediti R&S

ProCedurA utIlIzzAbIle AnChe Per I CredItI PregreSSI, MA PrIMA del PvC

PREMESSA

A distanza di anni il credito d’imposta per l’attività di ricerca e sviluppo non ha ancora trovato una adeguata soluzione. Le aziende spesso si trovano a dover gestire contenziosi aperti dall’Agenzia delle entrate su temi di cui non ha le competenze tecniche, mentre il MISE, sembra non avere alcuna intenzione di esprimersi in merito alla bontà dei progetti realizzati. Nel frattempo il legislatore è intervenuto con due provvedimenti: il primo è quello del riversamento senza sanzioni del credito utilizzato entro il 30 novembre prossimo; mentre il secondo riguarda la possibilità di certificare i crediti, anche quelli pregressi, a meno che non sia già arrivato il PVC.

Prima di entrare nel merito di queste due opzioni ricordiamo quali sono i termini del contenzioso sul credito d’imposta R&S con riferimento agli investimenti fatti dal 2015 in poi.

IL CONTENZIOSO

L’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza negli ultimi anni hanno eseguito numerosi controlli in merito alla fruizione del credito ricerca e sviluppo disciplinato dal D.L. 145/2013 sia con verifiche in loco sia con inviti mirati e dunque controlli “a tavolino”.

Va ricordato che queste aziende hanno impegnato tempo e risorse per l’attività di R&S convinte che lo Stato avrebbe premiato tale attività, tesa a migliorare la produttività non solo della singola impresa, ma anche dell’intero sistema produttivo. Solitamente nelle verifiche viene contestata l’assenza di “novità” dei progetti agevolati e, più in generale, l’esclusione degli stessi dall’ambito oggettivo del credito così come delineato dall’articolo 2 del decreto attuativo (D.M. 27.05.2015). Il controllo si conclude con la notifica dell’atto di

recupero del credito che l’amministrazione finanziaria qualifica come “inesistente” in luogo di “non spettante”, punito (ai sensi dell’articolo 13, comma 5, D. Lgs. 471/1997), con:

- la dilatazione degli ordinari termini di accertamento che diventano il 31.12 dell’ottavo anno successivo a quello di utilizzo del credito utilizzato in compensazione;

- l’irrogazione della sanzione dal 100% al 200% della misura del credito indebitamente compensato;

- il divieto di definizione agevolata delle sanzioni a un terzo, nonostante copiosa giurisprudenza contraria;

- la denuncia penale per il reato di indebita compensazione di cui all’articolo 10-quater D.Lgs. 74/2000, al superamento della soglia annuale di 50.000 euro.

Si segnala che se fosse contestata l’indebita compensazione di “non spettante” la sanzione sarebbe meno pesante, pari al 30% del credito utilizzato e i termini ordinari di accertamento sarebbero il 31.12 del quinto anno successivo all’utilizzo del credito.

Tali conclusioni, al di fuori di casi fraudolenti, appaiono quanto mai opinabili se si considera l’estrema complessità tecnica della materia, tanto che si sta sviluppando e consolidando, quanto meno in ambito tributario, un condivisibile filone giurisprudenziale che richiede la necessità di un preventivo parere tecnico del Ministero dello Sviluppo Economico, in mancanza del quale l’atto di recupero deve essere annullato (ex multis, Commissione tributaria provinciale di La Spezia sentenza n. 276/01/2022). Tale orientamento pare ancor più fondato se si pensa che, per la speculare materia dell’interpello finalizzato a conoscere se determinati progetti e attività possano rientrare nel novero di quelli oggetto di agevolazione, l’Agenzia delle entrate ha chiaramente declinato qualsivoglia competenza, rinviando ogni decisione al MISE (circolare 13/E/2017). Non mancano inoltre sentenze pro-contribuente (si veda per es. CTP Bologna 549/04/2022) che evidenziano come l’amministrazione finanziaria abbia individuato il Manuale di Frascati (edizione 2015, tradotta in modo ufficiale con traduzione giurata in

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italiano solo a dicembre 2021) quale testo normativo di riferimento per identificare le attività agevolabili, sulla scorta di quanto chiarito, non a caso, dal MISE solo però con la circolare n. 59990 del 09.02.2018. Le contestazioni, invece, anche “sfruttando” il termine di otto anni per l’accertamento, risalgono ad annualità ben più risalenti, in spregio del principio di affidamento sancito dall’articolo 10 dello Statuto del contribuente (L. 212/2000). Ancora, non è affatto scontato che si tratti di crediti “inesistenti” (come ritiene l’amministrazione finanziaria) piuttosto che di crediti “non spettanti” (come deciso per es. dalla sentenza CTP Latina, 23.5.2022 n. 610/3/22) e, di conseguenza, non è pacifico che l’Agenzia delle entrate possa invocare il più esteso termine di accertamento di otto anni in luogo di quelli ordinari e il relativo trattamento sanzionatorio più penalizzante (sanzioni dal 100 al 200% invece che del 30%). Questi sono solo alcuni elementi che si possono evidenziare per far comprendere la portata della empietà perpetuata nei confronti delle imprese.

PROROGA TERMINI RIvERSAMENTO CREDITO D’IMPOSTA R&S (ART. 1 COMMI DA 271 272)

L’art. 1 commi da 271 a 272 della legge n. 197/2022 legge di bilancio per l’anno in corso ha prorogato dal 31 ottobre al 30 novembre 2023 il termine per riversare il credito d’imposta indebitamente utilizzato per attività di R&S. Si tratta di una sorta di sanatoria riconosciuta ai soggetti che nei periodi d’imposta 2015-2019 abbiano svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo o abbiano commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili, nonché nella determinazione della media storica di riferimento.

I soggetti che si trovano in tali situazioni possono aderire alla procedura riversando i crediti maturati nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, già utilizzati “erroneamente” in compensazione entro il 30 novembre 2023, al ricorrere di almeno una delle seguenti condizioni:

- devono aver concretamente svolto, sostenendone le spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo;

- hanno erroneamente applicato l’art. 3, c. 1-bis, D.L. n. 145/2013 relativo al riconoscimento del credito d’imposta ai soggetti residenti o a stabili organizzazioni in Italia di soggetti

non residenti che eseguono attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell’UE, negli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito (“white list” di cui al D.M. 4 settembre 1996);

- hanno commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità;

- hanno commesso errori nella determinazione della media storica di riferimento.

In linea di principio, quindi, la procedura è accessibile per quei soggetti che hanno commesso “in buona fede” errori nella determinazione del credito d’imposta.

La possibilità di riversare il credito rimane invece esclusa nei casi in cui il credito d’imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta.

La sussistenza di una delle fattispecie appena descritte può essere riscontrata dall’Agenzia delle Entrate anche in sede di controllo successivo alla presentazione dell’istanza: in tale ipotesi il contribuente decade dalla procedura senza gli effetti benefici previsti dalla norma agevolativa. Inoltre, la procedura non può essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui indebito utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi definitivi.

Nel caso in cui l’indebito utilizzo del credito d’imposta sia già stato constatato con un atto istruttorio, ovvero accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con un provvedimento impositivo, non ancora divenuti definitivi al 21 ottobre 2021, il versamento deve obbligatoriamente riguardare l’intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione, senza possibilità di applicare la rateazione. Per gli atti notificati dopo il 21 ottobre 2021 è invece possibile aderire alla sanatoria anche solo per la parte ritenuta critica.

Il modello di riversamento, approvato con provvedimento del 1° giugno 2022, deve essere inviato entro il 30 novembre 2023 mentre gli importi dovuti devono essere versati entro il 16 dicem-

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bre 2023 ovvero, in caso di rateizzazione, entro il 16/12/2023, 16/12/2024 e 16/12/2025 con aggiunta di interessi dalla seconda rata.

Va da sé che si tratta di una procedura da valutare con molta attenzione perché equivale ad una sorta di autodenuncia, infatti, all’interno del modello va inserita la motivazione per cui si procede alla restituzione del credito il cui testo potrebbe essere valutato con molta attenzione dall’amministrazione finanziaria.

LA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI

Sempre la legge di bilancio per l’anno in corso ha previsto la possibilità di richiedere la certificazione degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, compresi quelli fatti dal 2020 in poi. La certificazione potrà essere richiesta fino alla notifica del processo verbale di constatazione e sarà affidata a soggetti pubblici e privati inseriti in apposito Albo. Con DPCM saranno rese operative le procedure per ottenere l’attestazione preventiva che le attività svolte rientrano tra quelle di ricerca e sviluppo. Con tale attestazione sarà data finalmente certezza ai crediti perché le imprese potranno ottenere una certificazione con la quale attestare che le attività svolte rientrano tra quelle di R&S definite dalla disciplina agevolativa. Non sarà possibile chiedere la certificazione

per il credito d’imposta di cui all’art. 3 del D.L. 145/2013, valido fino al 2019, ma solo per quello usufruito dal 2020.

La certificazione potrà essere preventiva ma anche successiva alla fruizione dell’incentivo. Ai fini della certificazione è richiesto solo che non sia stato notificato un PVC o un atto impositivo. Ciò potrebbe significare che eventuali interlocuzioni in corso con l’amministrazione finanziaria non siano ostative all’ottenimento della certificazione.

Come accennato la certificazione potrà essere effettuata esclusivamente da soggetti iscritti in apposito Albo di nuova costituzione e tenuto dal MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy). Potrà comprendere singoli professionisti, società, enti e università.

L’impresa interessata alla certificazione dovrà richiedere al MIMIT la nomina di un certificatore di fiducia identificandolo nella richiesta. È previsto il versamento di 252 euro.

La certificazione dovrà essere inviata al MIMIT a cura del certificatore entro 15 giorni dal rilascio della stessa all’impresa.

La certificazione del credito non potrà essere disconosciuta dal Fisco e conseguentemente non saranno più contestabili queste attività.

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(PZ)

L’Agenzia delle entrate nella risposta n. 426 dell’11 settembre 2023 ad una domanda di interpello ha fornito dei chiarimenti in merito alla detraibilità dell’Iva alla presenza di parte della prestazione cancellata.

Il quesito riguardava la possibilità di detrarre l’Iva relativa ad una fattura non saldata per una quota del corrispettivo definito in sede transattiva, per il quale non era stata emessa la nota di variazione.

Si chiedeva se era possibile recuperare l’Iva addebitata in fattura dal fornitore che però il committente, a seguito della contestazione della fornitura chiusa con un accordo transattivo, pagava parzialmente. Il fornitore inoltre non aveva provveduto ad emettere nota di variazione.

La risposta dell’Agenzia nel richiamare l’art. 168 della Direttiva comunitaria ha precisato che questa riconosce il diritto a detrarre anche l’imposta non ancora pagata al fornitore, nel presupposto che il committente abbia l’obbligo di corrisponderla alla controparte. Il diritto alla detrazione non può, in linea di principio, essere subordinato all’effettivo pagamento dell’imposta. Questo principio vale fintantoché esiste corrispondenza tra il

valore della fornitura e il corrispettivo dovuto cui corrispondere l’Iva.

L’Agenzia ricorda inoltre che la Cassazione ha chiarito che il destinatario della fattura non è legittimato a detrarre l’Iva indebitamente fatturata laddove non sussista o non venga ripristinato con procedura di variazione o ancora non sia possibile ripristinare la corrispondenza tra rappresentazione cartolare e reale operazione economica, fermo l’obbligo dell’emittente di versare comunque l’Iva indicata in fattura. La stessa Corte ha chiarito che l’importo dell’Iva che può essere detratta deve essere quantificato conformemente alla base imponibile pertinente, ossia in funzione del corrispettivo effettivamente pagato. Ne consegue che il mero possesso della fattura non legittima il diritto alla detrazione dell’imposta in essa indicata qualora non sia coerente con l’operazione sottostante. In difetto il committente non può detrarre l’Iva indebitamente fatturata laddove non sussista la corrispondenza tra fattura e fornitura ovvero tale corrispondenza non sia ripristinata con l’emissione della nota di variazione. Ciò vale anche quando tale ripristino di corrispondenza non sia più possibile perché ad esempio decorso il termine di un anno per l’emissione della nota di variazione. Dal principio di neutralità che informa il sistema Iva emerge quindi il principio che il soggetto passivo ha diritto a detrarre l’Iva a monte della quale è stato gravato, escludendo conseguentemente la detrazione di un’imposta che egli non ha pagato e della quale quindi non è stato gravato. (PZ)

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Eventi calamitosi luglio e agosto 2023

le MISure dI PrIMo SoStegno

Per lA rIPreSA delle AttIvItà

eConoMIChe e ProduttIve.

PreSentAzIone delle doMAnde:

26 SetteMbre - 26 ottobre 2023

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sulla materia in epigrafe e, da ultimo, alle circolari associative prot. n. 277/AdT del 20 settembre 2023 e prot. n. 284/AdT del 26 settembre 2023 per segnalare che con decreto DCR/839/PC/2023 del 18 settembre 2023, pubblicato sul sito web della Regione all’indirizzo https://www.regione.fvg. it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/industria/FOGLIA250/, l’Asses-sore regionale con delega alla Protezione civile ha adottato le “modalità di presentazione della ricognizione dei danni conseguenti agli eventi calamitosi dal 13 luglio al 6 agosto 2023 e della richiesta di contributo per le prime misure di immediato sostegno alla popolazione e alle attività economiche”.

La ricognizione assolve anche alle necessità di verifica dei danni ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 art. 25, co. 2, lett. c) ed e) causati dai predetti eventi, per accedere ad eventuali ulteriori contributi finanziati con risorse statali. Di seguito si riporta una sintesi delle modalità attuative riguardanti le prime misure di sostegno alle attività economiche e produttive riportate nell’allegato C) del cennato decreto assessorile.

BENEFICIARI

La misura è destinata alle imprese (non agricole) e ai professionisti aventi sede legale e/o operativa nel territorio dei comuni colpiti dagli eventi calamitosi (v. circolare associativa prot. n. 273/AdT del 19 settembre 2023). I soggetti devono possedere l’immobile o l’unità immobiliare danneggiati, sede dell’attività economica ivi localizzata, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento (es. usufrutto) o a titolo di diritto personale di godimento (es. affitto, comodato).

INTERvENTI E SPESE AMMISSIBILI

L’impresa indica nel modulo di domanda a fini ricognitivi la totalità dei danni subiti ed individua gli interventi di ripristino necessari ai fini dell’immediata ripresa dell’attività economica, suddivisi come segue:

- ripristino strutturale e funzionale dell’immobile danneggiato (elementi strutturali, finiture interne ed esterne, serramenti interni ed esterni, impianti);

- ripristino delle relative pertinenze danneggiate;

- ripristino di aree e fondi danneggiati, esterni al fabbricato, funzionali alla rimozione delle condizioni che ne impediscono l’accesso o la fruibilità;

- affitto di altro immobile o altra soluzione temporanea, se l’immobile in cui era esercitata l’attività è stato distrutto o dichiarato totalmente inagibile;

- ripristino o sostituzione di macchinari e attrezzature danneggiati o distrutti;

- ripristino o sostituzione di impianti relativi al ciclo produttivo danneggiati o distrutti;

- acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili;

- ripristino o sostituzione di arredi dei locali ristoro e relativi elettrodomestici.

Possono essere esposti ai soli fini ricognitivi e per l’assegnazione di eventuali ulteriori risorse le spese per:

- ricostruzione o acquisto di nuovo immobile previa demolizione dell’immobile distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile;

- ripristino o sostituzione di beni mobili registrati, distrutti o danneggiati, oggetto o strumentali all’esercizio esclusivo dell’attività;

- premi assicurativi per il rischio di danni da eventi naturali versati nel quinquennio precedente all’evento calamitoso.

Gli immobili danneggiati o distrutti per i quali è possibile richiedere contributo sono quelli che sin dalla data dell’evento calamitoso costituiscono sede legale od operativa dell’impresa ovvero realizzati o gestiti dall’impresa (impresa

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di costruzioni, società immobiliare) nell’ambito dell’oggetto sociale; in questo caso l’immobile deve essere completamente ultimato, accatastato e funzionale alla sua destinazione produttiva o abitativa.

FORMA E INTENSITà DEL CONTRIBUTO

La definizione dei danni oggetto di ristoro, la dotazione finanziaria, l’intensità e le modalità di concessione dei contributi saranno definiti con provvedimento della Giunta regionale sulla base delle istanze pervenute e della spesa ammissibile. Il contributo verrà concesso secondo il regime “de minimis”, nel limite massimo di 20.000 euro.

Eventuali ulteriori misure, finanziate con risorse statali, potranno essere previste in esito al completamento della ricognizione dei danni ai sensi del cita d.lgs. 1/2018.

INDENNIZZI ASSICURATIvI O CONTRIBUTI CORRISPOSTI DA ALTRO ENTE

Gli indennizzi assicurativi o i contributi di altri enti, pubblici e privati, corrisposti per le medesime finalità vanno decurtati dalla spesa ammissibile relativa al ristoro in esame.

A tal fine il richiedente il beneficio regionale dovrà conservare a latere copia della quietanza liberatoria relativa all’indennizzo assicurativo già percepito ovvero la documentazione attestante il contributo già corrisposto da parte di altro ente pubblico e privato.

Qualora eventuali indennizzi o contributi siano percepiti successivamente alla presentazione della domanda devono essere comunicati con la massima tempestività alla Regione Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale attività produttive e turismo (ufficio istruttore) e la relativa documentazione dovrà essere conservata a parte dal soggetto istante.

In presenza di controversie, ritardi, dilazioni di pagamento con la compagnia di assicurazioni il contributo sarà concesso considerando l’importo massimo liquidabile e attestato dalla compagnia di assicurazioni.

MODALITà E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda/ricognizione è presentata alla Direzione centrale attività produttive e turismo tramite l’“istanza on line” (IOL), a cui si accede dai link pubblicati nella sezione dedicata sul sito web sopra indicato, nei seguenti termini:

dalle ore 10.00 del 26 settembre 2023 alle ore 16.00 del 26 ottobre 2023.

Il legale rappresentante dell’impresa può presentare autonomamente la domanda senza caricare alcun allegato, accedendo con SPID, Carta nazionale dei servizi (CNS) o CRS (carta regionale dei servizi) o CIE (carta d’identità elettronica) o certificato di autenticazione associato alla firma digitale, dal link riservato al titolare. In alternativa la domanda può essere presentata da un soggetto delegato tramite formale procura, redatta utilizzando il modulo reperibile sul sito web regionale nella sezione dedicata.

La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione, all’atto della convalida finale. Il sistema invia automaticamente una mail di conferma dell’inoltro.

Per ogni sede, legale od operativa, anche facente riferimento ad un’unica attività economica, che abbia subito danni in conseguenza dell’evento calamitoso, deve essere presentata una sola domanda di contributo. In caso di presentazione di più domande per la stessa sede, sarà considerata valida solo l’ultima presentata in ordine cronologico.

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Alla chiusura dei termini di presentazione delle domande, i dati raccolti saranno elaborati al fine di ottenere un quadro completo e dettagliato dei danni rilevati sul territorio regionale. Si ripete che è sulla base di questa ricognizione che la Giunta regionale stabilirà le modalità e l’intensità del contributo. In sede istruttoria delle domande potranno essere richiesti ai soggetti istanti chiarimenti o integrazioni, che andranno fornite nel termine di 10 giorni dalla richiesta, salvo proroga motivata.

In assenza di riscontro si procederà con la documentazione disponibile e, se insufficiente, con il rigetto della domanda.

Progressivamente ed entro un termine ancora da stabilire con decreto assessorile, previa acquisizione del CUP e dei dati presenti sul Registro nazionale degli aiuti, saranno adottati gli atti di concessione a favore dei beneficiari. Dopo di che, la Protezione civile adotterà i provvedimenti d’impegno e provvederà alla liquidazione e al pagamento dei beneficiari nell’ambito del Fondo regionale per la protezione civile.

Rendiconto

I tempi e le modalità di rendicontazione saran-

PAG. 17 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 17 - 30 settembre 2023

no stabiliti con successiva deliberazione della Giunta regionale. Il che lascia intendere che sarà comunque necessaria l’emanazione di queste ultime disposizioni, affinché il ristoro possa essere erogato.

Tutto ciò premesso, si raccomanda alle imprese che abbiano riportato danni per gli eventi in oggetto di presentare la ricognizione dei danni e la richiesta di contributo, consultando attentamente l’allegato C in parola, di cui si fornisce il link

https://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/ default/RAFVG/economia-imprese/industria/ FOGLIA250/allegati/Allegato_C_DCR_839_ PC_2023.pdf, al quale si rinvia per tutti i dettagli tecnici e operativi. Si ritornerà sull’argomento ogni qual volta interverranno novità. Frattanto documentazione e informazioni possono essere richieste all’ufficio economico dell’Associazione.

PAG. 18 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 17 - 30 settembre 2023
(AdT)

Contributi

straordinari demolizioni capannoni

A fAvore dI IMPreSe e SoggettI PrIvAtI

Per AbbAttIMento dI CAPAnnonI

InduStrIAlI e ArtIgIAnAlI

PREMESSA

Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 271/ AdT del 18 settembre 2023 per comunicare che l’art. 5, commi 70-74 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (legge di stabilità 2023) concede contributi straordinari per la demolizione di capannoni industriali o artigianali dismessi di proprietà di imprese e soggetti privati. Il citato co. 74 ha stanziato complessivamente 400.000 euro per l’intervento agevolativo in esame relativamente all’anno 2023.

Ora, con regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0147 del 7 settembre 2023 e pubblicato sul B.U.R. n. 37 del 13 settembre 2023 sono stabiliti le condizioni di accesso, le modalità e i termini per la presentazione delle domande, concessione ed erogazione dei contributi. Gli immobili in questione, già utilizzati per attività industriale o artigianale e dismessi alla data di presentazione della domanda, devono essere ubicati in aree urbane del territorio regionale e devono risultare accatastati nelle categorie catastali D1, D7, C2, C3 o C7.

Per demolizione si intende l’abbattimento di un edificio (costituito da una o più unità immobiliari) con la rimozione completa del materiale risultante dall’area interessata. La demolizione deve riguardare interamente almeno un’unità immobiliare.

Lo stesso soggetto privato può fare una sola domanda e lo stesso immobile può essere oggetto una sola volta del contributo. Nel caso di presentazione di più domande, si considera ammissibile solo l’ultima in ordine di tempo. Le domande possono essere presentate:

dalle ore 09.00 del 15 settembre e fino alle ore 12.00 del 16 ottobre 2023

esclusivamente attraverso il link “ISTANZE ON LINE” sul sito web della Regione Friuli Venezia Giulia (v. infra). Di seguito si riportano i tratti essenziali della misura contributiva.

BENEFICIARI

Beneficiari sono i soggetti privati titolari di diritto di proprietà, anche pro quota, su immobili di categoria D1, D7, C2, C3 e C7 in qualità di:

a) persone fisiche;

b) imprese rientranti nel regime di aiuti “de minimis”.

INIZIATIvE AGEvOLABILI

Sono agevolabili esclusivamente gli interventi di demolizione totale o parziale di capannoni industriali o artigianali dismessi e accatastati nelle categorie D1, D7, C2, C3 o C7, dove per dismessi s’intendono gli edifici nei quali la produzione industriale o artigianale è cessata alla data di presentazione della domanda.

La demolizione parziale è ammessa purché interessi interamente almeno un’unità immobiliare tra quelle sopra indicate.

Gli immobili da demolire devono essere collocati in area urbana, delimitata come centro abitato secondo l’art. 3, co. 1, n. 8 del codice della strada (c.d.s) e non devono trovarsi in siti contaminati ai sensi dell’art. 240, co. 1, lett. e) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale).

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo, per lavori di demolizione, smaltimento, spese tecniche, di gestione della pratica di contributo, oneri di sicurezza, comprensivi di IVA, qualora questa costituisca un costo per il beneficiario. Non sono ammesse spese per lavori di bonifica né le spese tecniche ad essi riferite. Le fatture relative alle spese devono essere intestate esclusivamente al beneficiario o ad eventuali comproprietari.

Nel caso di imprese, sono ammissibili le spese

PAG. 20 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 17 - 30 settembre 2023

connesse all’attività di certificazione finalizzata alla rendicontazione di cui all’art. 41 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Non sono ammesse spese diverse da quelle sopra riportate.

FORMA E MISURA DEL CONTRIBUTO. IL REGIME D’AIUTO PER LE IMPRESE

Il contributo è concesso in funzione della percentuale del contributo richiesta rispetto alla spesa da sostenere dal beneficiario (impresa o soggetto privato) del contributo (v. infra). In ogni caso il beneficio non può essere superiore a 100 mila euro per ciascun immobile.

Il contributo è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura destinate allo stesso intervento purché la somma delle agevolazioni ottenute non ecceda il limite della spesa complessivamente sostenuta.

Per le imprese il contributo è concesso secondo il regime “de minimis”. A tal fine l’impresa richiedente dovrà presentare, utilizzando l’apposita modulistica, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante “attestante le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.” (sic)

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di contributo vanno presentate esclusivamente per via telematica, a pena di inammissibilità, attraverso il sistema “ISTANZE ON LINE” (IOL), attivo a partire

dalle ore 9.00 del 15 settembre 2023 alle ore 12.00 del 16 ottobre 2023,

con un Login FVG del c.d. tipo “avanzato”, quale la Carta regionale dei servizi (CRS) o con il Sistema pubblico d’identità digitale (SPID) o ancora con la Carta d’identità elettronica (CIE), secondo le indicazioni contenute nelle Linee guida disponibili sul sito web della Regione:

https://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/ default/RAFVG/infrastrutture-lavori-pubblici/ lavori-pubblici/edilizia/FOGLIA4/allegati/Linee_guida_Presentazione_Domanda_Capannoni_2023.pdf

La domanda è trasmessa automaticamente senza che sia prevista la stampa e la firma autografa.

Le domande per le quali non è portata a termine la procedura d’invio, attestato dalla ricezione dell’email di conferma, non sono esaminate.

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

I contributi sono concessi con procedimento valutativo a graduatoria.

Verificata in sede di istruttoria la sussistenza dei requisiti di diritto e di fatto ai fini dell’ammissibilità, si procede alla formazione della graduatoria delle domande sulla base dei seguenti criteri per l’assegnazione dei punteggi di merito:

a) collocazione dell’immobile o dell’unità immobiliare oggetto di demolizione in zona contermine ad una delle seguenti zone; qualora l’immobile o l’unità immobiliare oggetto di contributo risulti confinante con più di una zona omogenea urbanistica tra quelle sottoindicate, si tiene conto solamente di quella che attribuisce il punteggio maggiore:

1) zona A o B0: 30 punti;

2) zona B: 25 punti;

3) zona C: 20 punti;

b) collocazione dell’immobile o dell’unità immobiliare oggetto di demolizione in zona per cui lo strumento urbanistico vigente auspica il trasferimento o la dismissione dell’eventuale attività produttiva svolta, con conseguente variazione della destinazione dell’immobile: 30 punti;

c) percentuale di contributo richiesta rispetto alla spesa da sostenere dal beneficiario del contributo:

1) contributo richiesto pari al 30% della spesa da sostenere: 21 punti;

2) contributo richiesto pari al 50% della spesa da sostenere: 15 punti;

3) contributo richiesto pari al 70% della spesa da sostenere: 13 punti;

d) intervento oggetto di contributo:

1) demolizione totale: 16 punti;

2) demolizione parziale: 9 punti;

e) categoria dell’immobile oggetto di demolizione:

1) D1 o D7: 11 punti;

2) C2, C3, C7: 5 punti;

f) presenza di un’ordinanza di messa in sicurezza o demolizione dell’immobile o dell’unità immobiliare: 8 punti.

I punteggi all’interno dei singoli criteri non sono cumulabili tra loro.

Le domande con il medesimo punteggio sono col-

PAG. 21 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 17 - 30 settembre 2023

locate in graduatoria secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse, come risultante dal sistema informatico.

La graduatoria rimane valida fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello della sua approvazione.

La graduatoria così formata è approvata con decreto del Servizio politiche per la rigenerazione urbana, la qualità dell’abitare e le infrastrutture per l’istruzione della Regione Friuli Venezia Giulia e pubblicata sul sito web della Regione. Qualora le risorse stanziate non siano sufficienti a coprire l’ultima domanda ammissibile il contributo può essere assegnato per un importo inferiore, a condizione che il beneficiario assicuri una maggiore quota di cofinanziamento fino a copertura dell’intera spesa ammissibile.

A seguito della disponibilità di nuove risorse si procede allo scorrimento della graduatoria, ma le domande non finanziate dopo i 2 anni successivi alla pubblicazione della graduatoria sono archiviate.

CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Approvata la graduatoria i contributi sono concessi alla presentazione della seguente documentazione:

- relazione descrittiva dell’intervento previsto, dalla quale sia riscontrabile la sussistenza delle condizioni di attribuzione dei punteggi, sottoscritta da un tecnico abilitato, controfirmata dal beneficiario e comprensiva di un estratto del piano regolatore vigente;

- quadro economico di dettaglio;

- dichiarazione del beneficiario, redatta su apposito modello, recante la sussistenza di altri incentivi pubblici o l’intenzione di richiederne;

- per le sole imprese, dichiarazione sostituiva di atto notorio circa la concessione degli aiuti secondo il regime “de minimis”, attestante le informazioni non rinvenibili nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

Il contributo è concesso entro 90 giorni dalla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. Nel decreto di concessione sono fissati i termini per l’esecuzione dei lavori e per il rendiconto della spesa. A tal proposito è ammessa una sola proroga del termine di 24 mesi al massimo, a condizione che la relativa richiesta sia motivata e presentata entro la scadenza del termine fissato dal decreto.

RENDICONTO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo è erogato a fronte della presentazione della documentazione giustificativa della spesa sostenuta intestata al beneficiario e a eventuali comproprietari e dell’idonea documentazione comprovante l’avvenuto smaltimento.

Con riguardo alla documentazione di spesa i privati sono tenuti a presentare:

- le fatture con voci dettagliate direttamente connesse e imputabili all’iniziativa agevolata;

- la documentazione di spesa quietanzata o estratto conto bancario o postale, da cui risulti la relazione fra la spesa sostenuta e indicata in fattura a prova dell’avvenuto pagamento.

È possibile richiedere un’erogazione anticipata del contributo a fronte della presentazione di una fideiussione bancaria o di una polizza fideiussoria assicurativa.

ISPEZIONI, CONTROLLI E REvOCA DEL CONTRIBUTO

In qualsiasi momento l’Amministrazione regionale può procedere a ispezioni e controlli in relazione ai contributi concessi, allo scopo di verificare l’attuazione degli interventi, la veridicità delle dichiarazioni e informazioni rese e il rispetto delle condizioni che hanno determinato l’attribuzione dei punteggi.

I contributi sono revocati a fronte di:

- mancato rispetto dei termini di rendicontazione;

- discordanza tra quanto attestato al fine della formazione della graduatoria o della concessione del contributo e quanto risultante in sede di istruttoria, ispezioni e controlli;

- inosservanza delle condizioni poste dal regolamento in esame;

- in ogni altro caso in cui l’interesse pubblico posto a base della legge agevolativa non possa essere raggiunto.

Copia del decreto, degli altri atti e documentazioni citati può essere richiesta all’ufficio economico dell’Associazione, unitamente ad altre informazioni. Si raccomanda sempre, prima di presentare domanda di contributo, di prendere attenta visione del regolamento e, nel caso in specie, anche delle Linee guida.

PAG. 22 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 17 - 30 settembre 2023
(AdT)

Avviso ISI Inail 2022.

Incentivi alle imprese

AggIornAMento delle SCAdenze Per

InveStIMentI

In MAterIA dI SAlute e dI SICurezzA Sul lAvoro

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sull’Av-

CALENDARIO

viso pubblico ISI Inail 2022 (v., da ultimo, Apinforma n. 12/2023, p. 24) per segnalare che l’Inail con nota del 18 settembre 2023, riportata sul proprio sito (www.inail.it) in pari data, ha aggiornato il calendario delle scadenze della procedura informatica, pubblicando le “regole tecniche per l’inoltro della domanda on line e data di apertura dello sportello informatico”.

Per comodità di consultazione si riporta il calendario con tutte le scadenze sin qui fissate.

SCADENZE AvvISO INAIL 2022

Apertura della procedura informatica per la compilazione della domanda

Chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda

Scarico dei codici identificativi

Regole tecniche per l’inoltro della domanda on line e data di apertura dello sportello informatico(*)

Pubblicazione elenchi cronologici provvisori

Caricamento della documentazione (efficace nei confronti degli ammessi agli elenchi, pena la decadenza della domanda)

Pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi

2 maggio 2023

16 giugno 2023, ore 16.00

23 giugno 2023

Regole tecniche e modalità di svolgimento

Tabella temporale, pubblicazione entro il 4 ottobre 2023

In aggiornamento

In aggiornamento

In aggiornamento

(*) La data di apertura dello sportello informatico è inserita nella “tabella temporale” che sarà resa pubblica entro il 4 ottobre 2023.

Le regole tecniche sono disponibili sul citato sito web dell’Inail, ma possono anche essere richieste all’ufficio economico dell’Associazione.

Si fa riserva di ritornare sull’argomento in occa-

sione dei prossimi aggiornamenti o in presenza di altre novità.

PAG. 23 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 17 - 30 settembre 2023
(AdT)

INAIL: modificato il modello

rIduzIone del tASSo MedIo

Per

PrevenzIone

Si informano le Aziende interessate che l’Inail, con la istruzione operativa del 18 settembre 2023, ha comunicato una modifica del modello OT23 2024 rispetto al precedente modulo inoltrato con nota 3 agosto 2023, prot. 8349 (vedi nostra circolare prot. n. 246/EI del 23 agosto 2023).

Nel modello così modificato è stato in particolare eliminato il refuso presente nella precedente versione dell’intervento B1 che prevedeva l’erogazione del corso teorico-pratico di guida sicura “a tutti

i lavoratori”. La descrizione dell’intervento è stata così corretta: “L’azienda ha erogato ai lavoratori che durante l’attività lavorativa fanno uso di veicoli a motore personalmente condotti, uno specifico corso teorico-pratico di guida sicura”.

Come indicato nel campo note, infatti, il corso di guida sicura deve essere stato frequentato nell’anno 2023 da almeno il 30% del personale dell’azienda addetto all’autotrasporto o che comunque utilizzi a vario titolo veicoli azienda.

L’Istituto nella nota in parola precisa inoltre che con l’occasione sono stati eliminati i refusi relativi alla numerazione dei punti elenchi presenti negli interventi A-3.2, C-2.1, C6, E4.

Si riportano i link ai quali è possibile consultare:

- Istruzione operativa del 18 settembre 2023;

- Modello OT23 aggiornato.

PAG. 24 - APINFORMA / Lavoro - numero 17 - 30 settembre 2023
(EI)
OT23 2024

Un'area che evolve verso il nuovo manifatturiero

Un Sistema territoriale competitivo e integrato di Imprese, Istituzioni e Servizi per lo sviluppo industriale in un contesto ambientale di pregio, con una collocazione geografica ideale per i mercati dell’Europa settentrionale e orientale. Infrastrutture, servizi per l’industrializzazione e lo sviluppo per imprese con forte vocazione alla crescita. Oggi, il Carnia Industrial Park è un’area nella quale sono insediate oltre 200 aziende e lavorano 5.000 persone.

Via Cesare Battisti n.5 - 33028 Tolmezzo (UD) Tel. +39 0433 467116

Guida aggiornata agli incentivi alle assunzioni

- Over 50;

reAlIzzAtA Al fIne dI fornIre

- Decontribuzione sud;

- Percettori misura di inclusione;

- NEET;

- Disabili.

Per ciascuna delle misure agevolative viene definita:

- la platea dei destinatari, con indicazione delle cause di esclusione;

- le condizioni soggettive di accesso;

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, in data 12 settembre 2023, una guida degli incentivi all’assunzione realizzata al fine di fornire ai datori di lavoro un utile strumento di consultazione delle misure attualmente accessibili per l’assunzione di lavoratori.

La guida contiene le informazioni inerenti a:

- Giovani under 36;

- Giovani under 30;

- Donne svantaggiate;

- la durata dell’incentivo e il periodo entro il quale è possibile fruirne;

- la tipologia dei rapporti di lavoro che danno diritto;

- i datori di lavoro rientranti nella platea dei potenziali beneficiari;

- le modalità di richiesta;

- le condizioni di cumulabilità con altri incentivi.

PAG. 26 - APINFORMA / Lavoro - numero 17 - 30 settembre 2023
(AG)
dAtorI dI lAvoro un utIle StruMento
ConSultAzIone
AI
dI

Indice mensile rivalutazione t.f.r. agosto 2023

PAG. 27 - APINFORMA / Lavoro - numero 17 - 30 settembre 2023
RAPPORTI CESSATI MESE DAL AL RIvAL. FISSA INDICE RIvALUTAZIONE GENNAIO 15.01 14.02 0,125 118,3 0,188452 FEBBRAIO 15.02 14.03 0,250 118,5 0,440355 MARZO 15.03 14.04 0,375 118,0 0,375000 APRILE 15.04 14.05 0,500 118,4 0,626904 MAGGIO 15.05 14.06 0,625 118,6 0,878807 GIUGNO 15.06 14.07 0,750 118,6 1,003807 LUGLIO 15.07 14.08 0,875 118,7 1,192259 AGOSTO 15.08 14.09 1,000 119,1 1,571066 SETTEMBRE 15.09 14.10 1,125 OTTOBRE 15.10 14.11 1,250 NOVEMBRE 15.11 14.12 1,375 DICEMBRE 15.12 14.01 1,500 (C)

RENTRI: pubblicate le tempistiche per l’iscrizione

Per le AzIende Con oltre 50 dIPendentI

dAl 15 dICeMbre 2024

Il 25 settembre 2023 è stato pubblicato, sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), il Decreto Direttoriale n. 97 del 21 settembre 2023 che fornisce indicazioni puntuali ed omogenee sulle tempistiche di iscrizione al RENTRI e delle altre scadenze previste, così da semplificare il rispetto, da parte dei soggetti interessati, degli adempimenti previsti dal D.M. n. 59/2023.

Ricordiamo che il 31 maggio 2023, era stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il D.M. 4 aprile 2023, n.59 riguardante il Regolamento relativo alla «Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” che definisce il modello di registro cronologico di carico e scarico e di formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del D.lgs 152/2006.

L’articolo 13 del D.M. n. 59/2023 stabilisce la tempistica, dalla data di entrata in vigore del citato regolamento, per l’iscrizione al RENTRI da parte dei soggetti interessati mentre gli articoli 9, 4 e 7 del

citato regolamento, stabiliscono le tempistiche per l’applicabilità dei nuovi modelli nonché delle disposizioni generali sul registro cronologico di carico e scarico e sul formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale. Alcune disposizioni contenute nel citato regolamento recano riferimenti ad intervalli temporali connessi all’entrata in vigore degli adempimenti previsti.

L’iscrizione al RENTRI è effettuata con le seguenti tempistiche:

a) a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (dal 15 dicembre 2024), per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti delegati all’adempimento;

b) a decorrere dal ventiquattresimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (dal 15 giugno 2025), per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti;

c) a decorrere dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (dal 15 dicembre 2025), per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti.

Di seguito pubblichiamo la “Tabella scadenze RENTRI” allegata al Decreto Direttoriale n. 97 del 21 settembre 2023 che fa riferimento all’articolo 13 del D.M. n. 59/2023 in particolare alle lettere a) b) e c) sopracitate.

ALLEGATO

TABELLA SCADENZE RENTRI

1. Scadenze per l’iscrizione al RENTRI

L’iscrizione al RENTRI è effettuata con le seguenti tempistiche:

lettera a): a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera a)

Data (art. 13, comma 1)

a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 lettera b): a decorrere dal ventiquattresimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera b)

lettera c): a decorrere dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera c)

2. Data di entrata in vigore dei nuovi modelli

a decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025

a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026

Scadenza per l’adozione dei nuovi modelli di Registro di carico e scarico e di Formulario di identificazione del rifiuto (FIR) Data (art.9, comma 1)

PAG. 28 - APINFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 17 - 30 settembre 2023

ALLEGATO TABELLA SCADENZE RENTRI

I modelli di Registro e di FIR, di cui agli articoli 4 e 5, sono applicabili, a prescindere dall’obbligo di iscrizione al RENTRI, a partire dalla data indicata all’articolo 13, comma 1, lettera a).

a decorrere dal 13 febbraio 2025

3. Obbligo di tenuta del registro di carico e scarico in formato digitale

Scadenze per la tenuta del registro di carico e scarico in modalità digitale

Data per la tenuta in formato digitale del registro di carico e scarico (art. 4, comma 3, lettera b)

Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2024 e il 13 febbraio 2025 a decorrere dal 13 febbraio 2025

Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 giugno 2025 e il 14 agosto 2025 dalla data di iscrizione al RENTRI

Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2025 e il 13 febbraio 2026 dalla data di iscrizione al RENTRI

4. Obbligo di emissione del FIR in formato digitale

Scadenza per l’emissione del FIR in formato digitale

Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI il formulario di identificazione del rifiuto è emesso e gestito in modalità digitale a partire dalla data indicata all’articolo 13, comma 1, lettera c)

Data per l’emissione del Formulario di identificazione del rifiuto (FIR) in formato digitale (art. 7, comma 8)

a decorrere dal 13 febbraio 2026

PAG. 29 - APINFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 17 - 30 settembre 2023
(CS)

SOA: rinnovo per la Idir

Può eSeguIre oPere StrutturAlI SPeCIAlI (oS21)

L’impresa I.D.I.R. Srl nasce come Snc nel 1982 grazie al celebre alpinista Piussi Ignazio che la gestisce fino al 1994, quando il geom. Marcon Gabriele, insieme ad altri imprenditori, acquisisce la società, trasformandola in Srl e rimanendo dal 2012 l’unico Legale Rappresentante fino al dicembre 2022, momento in cui passa al figlio Tiziano. L’azienda si occupa di interventi di consolidamento dei terreni, di difesa da caduta massi e valanghe, lavori in alta quota, sistemazioni idrogeologiche, opere di ingegneria naturalistica, posa reti e geostuoie, disgaggi manuali e con martinetti, chiodature di volumi rocciosi, perforazioni e demolizioni, ponti ecc. sia a livello regionale che nazionale, acquisendo nel tempo una sempre maggiore esperienza e professionalità nel settore. Il personale è composto da rocciatori, alpinisti, perforatori tutti altamente specializzati.

L’ I.D.I.R. s.r.l. è rappresentata dal geom. Marcon Tiziano e ha sede a Tricesimo (UD) in via Matteotti n.4/3, in fase di rinnovo ha potuto qualificarsi per la categorie: OS12B per la classifica IV pari a 2.580.000 euro, OG3 e OS12A per la classifica III bis pari a 1.500.000 euro, OG8 e per la III classifica pari a per 1.032.000 euro e OS21 per la II classifica pari a 516.000 euro.

Potrà eseguire appalti pubblici fino ad un importo massimo di 3.096.000 euro per barriere paramassi, ferma neve e simili (OS 12-B) categoria che riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione delle barriere paramassi e simili, finalizzata al contenimento ed alla protezione dalla caduta dei massi e valanghe, inclusi gli interventi con tecniche alpinistiche.

Potrà eseguire anche fino ad un importo massimo di 1.800.000 euro per lavori di strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative

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opere complementari (OG3) e barriere stradali di sicurezza (OS12-A) categoria che riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione dei dispositivi quali barriere, attenuatori d’urto, recinzioni e simili, finalizzati al contenimento ed alla sicurezza del flusso veicolare stradale.

Inoltre, fino ad un importo massimo di 1.238.400 euro, lavori della categoria OG8 che riguarda le opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica e in particolare la costruzione e la manutenzione o la ristrutturazione di interventi, puntuali e a rete, comunque realizzati, occorrenti per la sistemazione di corsi d’acqua naturali o artificiali nonché per la difesa del territorio dai suddetti corsi d’acqua, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria, nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari;

Infine, è abilitata ad eseguire opere strutturali speciali (OS21) categoria che riguarda la costruzione di opere destinate a trasferire i carichi di manufatti poggianti su terreni non idonei a reggere i carichi stessi, di opere destinate a confe-

rire ai terreni caratteristiche di resistenza e di indeformabilità tali da rendere stabili l’imposta dei manufatti e da prevenire dissesti geologici, di opere per rendere antisismiche le strutture esistenti e funzionanti. Comprende in via esemplificativa, l’esecuzione di pali di qualsiasi tipo, di sottofondazioni, di palificate e muri di sostegno speciali, di ancoraggi, di opere per ripristinare la funzionalità statica delle strutture, di pozzi, di opere per garantire la stabilità dei pendii e di lavorazioni speciali per il prosciugamento, l’impermeabilizzazione e il consolidamento di terreni fino ad un importo massimo di 619.200 euro.

Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro.

Al fine d’assistere gli imprenditori, l’Associazione ha predisposto un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione. (CS)

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Approvato il nuovo Codice dei contratti (10a parte)

in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara;

Il SubAPPAlto

Il Decreto Legislativo n. 36 del 31 Marzo 2023, contenente il Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 77 del 31 marzo 2023 - Suppl. Ordinario n. 12.

Il Decreto ed è entrato in vigore il 1° aprile 2023, però le disposizioni in esso contenute, con i relativi allegati, eventualmente già sostituiti o modificati ai sensi delle relative disposizioni, hanno acquisito efficacia il 1° luglio 2023, come specificato nell’art. 229 dello stesso testo.

Il Codice approvato sostituisce la precedente normativa in tema di appalti pubblici regolata da D.Lgs 50/2016, come stabilito dall’art. 1, comma 3, della legge 78/2022.

Di seguito si riportano le novità principali di interesse per le imprese, in questa ottava parte approfondiamo la parte VI relativa all’esecuzione e in particolare la delicata normativa sul subappalto.

SUBAPPALTO

L’articolo 119 del nuovo Codice dei Contratti pubblici definisce l’istituto del subappalto.

In linea di massima la disposizione ricalca il testo dell’articolo 105 del d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti precedente), come modificato dall’art. 49 del decreto legge “semplificazioni bis” n. 77/2021 e dall’art. 10 della legge n. 231/2021. In primis, si dispone, che i soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi e le forniture compresi nel contratto, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120, comma

1, lettera d), in cui si prevede che un nuovo contraente sostituisce l’aggiudicatario a causa di una delle seguenti circostanze:

1) le modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario sono previste

2) all’aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l’applicazione del codice;

3) nel caso in cui la stazione appaltante assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.

Inoltre, è nullo l’accordo con cui a terzi sia affidata l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Definizione di subappalto

Il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore.

Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall’appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell’importo del contratto da affidare.

Limitazioni al subappalto

Previa adeguata motivazione nella decisione di contrarre, le stazioni appaltanti, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell’aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto, in ragione dell’esigenza di rafforzare, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni

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da effettuare, il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

L’articolo 104, comma 11 dispone anche che nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, siano direttamente svolti dall’offerente o, nel caso di un’offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento.

Sono, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche avvenute nel corso del sub-contratto. È inoltre fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato.

Attività che non sono subappalto

Non si configurano come attività affidate in subappalto, per la loro specificità, le seguenti categorie di forniture o servizi:

a) l’affidamento di attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;

b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;

c) l’affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT, oppure ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

d) le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell’appalto. I relativi contratti sono trasmessi alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

Condizioni per autorizzazione al subappalto

I soggetti affidatari dei contratti pubblici possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:

a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;

b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione previste dal Codice.

c) all’atto dell’offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

L’affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza delle cause di esclusione e il possesso dei requisiti di qualificazione. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L’aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi.

Applicazione del Contratto di lavoro nel subappalto

L’affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. Inoltre, è responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. L’affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza.

Per il pagamento delle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d’ufficio il documento unico di

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regolarità contributiva in corso di validità relativo all’affidatario e a tutti i subappaltatori. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva le stazioni appaltanti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto. Nel caso di formale contestazione delle richieste per il ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o dei subappaltatori il RUP o il responsabile della fase dell’esecuzione, ove nominato, inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

L’affidatario sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all’esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione previste da Codice dei Contratti.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. L’affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell’esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione di questa disposizione. L’affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Pagamento dei subappaltatori

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore;

c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

Cartelli di cantiere

Per i lavori, nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

Congruità in edilizia con verifica cassa edile

Per contrastare il fenomeno del lavoro sommerso irregolare il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d’opera relativa allo specifico contratto affidato (rilasciato dalla cassa edile). Tale congruità, per i lavori edili, è verificata dalla Cassa edile in base all’accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l’ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.

Piani di sicurezza

I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere per rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’affidatario. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, l’obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

Contratto di subappalto

L’affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

Tempi per il rilascio autorizzazione al subappalto La stazione appaltante rilascia l’autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola vol-

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ta, quando ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa (silenzio assenso). Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

Subappalto a cascata

Le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto e dell’esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni crimina-

li. Si prescinde da tale ultima valutazione quando i subappaltatori ulteriori siano iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori, ovvero nell’anagrafe antimafia degli esecutori. Queste disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata.

Rilascio dei certificati esecuzione lavori

Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione all’appaltatore, scomputando dall’intero valore dell’appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto eseguite. (continua)

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(CS)

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Il Carro di Tespi traina l’opera lirica nelle piazze del FVG

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Tra Confapi FVG e Filarmonia vige un rapporto amicale e di sostegno reciproco di lungo corso: per questo, il Maestro Alfredo Barchi vuole offrire a tutti i nostri Associati l’occasione di poter essere parte attiva del progetto Carro di Tespi, che deve il proprio nome alla figura mitica del teatrante Tespi d’Icaria, descritta da Orazio nell’Ars Poetica. Il prossimo anno, infatti, ricorrono 100 anni dalla morte di Puccini, e per l’occasione verrà realizzata una serie di grandi concerti lirici per omaggiare il grande compositore italiano. Per le Imprese è possibile non solo sostenere l’iniziativa tramite una classica sponsorizzazione, con la conseguente visibilità su tutti i materiali di comunicazione degli eventi (locandine, programmi di sala, sito web), ma ricevere congiuntamente e senza costi aggiuntivi un pacchetto di biglietti per i concerti. In questo modo, le aziende possono veicolare gli ingressi omaggio ai propri clienti premium, o come benefit ai dipendenti più meritevoli, e in generale a tutti gli stakeholder. Supportare l’opera lirica e per estensione la cultura, qualifica sicuramente il proprio marchio ed è segno di una certa sensibilità da parte dell’Imprenditore e della dirigenza aziendale.

L’Associazione Società Filarmonia si costituisce nel 1998 con la finalità di promuovere la cultura musicale e di proporre concerti ed attività di alto profilo artistico, riunendo esperienze e competenze diversificate, con grande sensibilità verso i talenti emergenti.

In particolare, dall’inizio degli anni 2000, con la Direzione artistica del Maestro Alfredo Barchi porta in scena un progetto internazionale di opera lirica itinerante nelle principali piazze di Friuli Venezia Giulia, Veneto, Slovenia e Croazia. A riprova della qualità del suo lavoro, il Maestro Alfredo Barchi, che dal 1989 è titolare di ruolo della cattedra di Esercitazioni Orchestrali presso il Conservatorio di Musica “J. Tomadini” di Udine, ha ricevuto nel 2018 la Medaglia d’Oro di Benemerenza dalla Camera di Commercio Pordenone-Udine, un riconoscimento speciale conferito quale personalità di spicco di elevata professionalità e profonda cultura nel campo dell’attività concertistica.

Con concerti nelle più belle piazze del Friuli Venezia Giulia e in tutta l’area di confine, il progetto Carro di Tespi si propone di portare la musica lirica italiana a un pubblico più vasto, soprattutto alle giovani generazioni che hanno meno possibilità di vivere e coltivare la cultura operistica italiana. Anche la prossima estate, le più belle piazze cittadine si trasformeranno in magici scenari operistici. Per maggiori informazioni consultare www.filarmonia.it o contattare l’Associazione tramite l’indirizzo mail relazioniesterne@confapifvg.it

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(SF)

Riduzione compensata dei pedaggi autostradali 2022

to per conto di terzi con deliberazione d’urgenza ha determinato nel modo che segue le percentuali di riduzione effettive dei pedaggi autostradali per l’anno 2022.

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni associative sull’argomento in epigrafe, da ultimo, alla circolare prot. n. 182/AdT del 17 maggio 2023, per segnalare che il Presidente del Comitato centrale dell’Albo nazionale delle imprese di autotraspor-

Si rammenta che l’importo complessivo delle somme destinate alla riduzione compensata dei pedaggi autostradali ammonta a 141.123.540 euro. La delibera d’urgenza del Presidente dovrà essere sottoposta a ratifica da parte del Comitato centrale. Si ritornerà sull’argomento qualora dovessero intervenire novità. Copia della deliberazione e altre informazioni possono essere richieste all’ufficio trasporti dell’Associazione.

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dI rIduzIone deI PedAggI. delIberAzIone del CoMItAto CentrAle dell’Albo
PerCentuAlI
FATTURATO (IN EURO) CATEGORIA ECOLOGICA PERCENTUALE TEORICA PERCENTUALE EFFETTIvA 200.000 – 400.000 Euro VI o trazione alternativa 5% 3,0661% 200.000 – 400.000 Euro V 3% 1,8397% 400.001 – 1.200.000 Euro VI o trazione alternativa 7% 4,2926% 400.001 – 1.200.000 Euro V 5% 3,0661% 1.200.001 – 2.500.000 Euro VI o trazione alternativa 9% 5,5191% 1.200.001 – 2.500.000 Euro V 7% 4,2926% 2.500.001 – 5.000.000 Euro VI o trazione alternativa 11% 6,7455% 2.500.001 – 5.000.000 Euro V 9% 5,5191% > 5.000.000 Euro VI o trazione alternativa 13% 7,9720% >5.000.000 Euro V 11% 6,7455%

Scadenze aziendali del mese di ottobre 2023

- provvigioni;

- bonifici relativi ad interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico;

Il CAlendArIo delle SCAdenze

Per Il MeSe dI ottobre 2023

DOMENICA 15

FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per la trasmissione telematica delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di settembre. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione.

LUNEDì 16

IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il termine per la liquidazione ed il versamento dell’Iva relativa al mese di settembre. Qualora l’imposta a debito, pur sommata a quella riportata dai periodi precedenti, non dovesse essere superiore a € 25,82 il relativo versamento dovrà essere effettuato il prossimo mese unitamente a quello dell’imposta relativa al mese in corso. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.

IVA ANNUALE - RATEIZZAZIONE - Scade il termine per il versamento dell’8^ rata dell’Iva, relativa al 2022 risultante dalla dichiarazione annuale con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33% mensile a decorrere dal 16 marzo 2023 utilizzando il codice tributo 6099.

IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su:

- redditi di lavoro autonomo;

- redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi e opere dell’ingegno e contratti di associazione in partecipazione;

- obbligazioni e titoli similari;

- dividendi corrisposti nel trimestre precedente;

- redditi di capitale diversi da dividendi e interessi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari;

- redditi di lavoro dipendente e assimilati.

I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.

INPS - CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATAScade il termine per il versamento del contributo INPS della gestione separata secondo le seguenti

aliquote:

- 26,23 per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva;

- 35,03 % (prima fascia) per i soggetti che non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;

- 24% per i soggetti già iscritti ad altra gestione obbligatoria.

Il contributo così calcolato è posto:

- per un terzo a carico dei percettori dei compensi,

- per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi.

I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.

MERCOLEDì 25

MODELLO 730 - INTEGRATIVO - Scade il termine per consegnare al CAF il modello 730-integrativo da parte del lavoratore dipendente o pensionato che ha già presentato il modello 730/2023.

IVA INTRACOMUNITARIA MENSILI - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e servizi relativi al mese di settembre.

I modelli da presentare sono:

- l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1-quater e l’INTRA 1-quinquies per le cessioni.

La presentazione deve essere effettuata in via telematica.

MARTEDì 31

CONTRATTO DI LOCAZIONE - Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° ottobre 2023 e

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versamento dell’imposta di registro per i contratti di locazione con annualità scaduta il 30 settembre 2023.

RIMBORSO IVA INFRANNUALE - Scade il termine per la presentazione telematica dell’istanza di rimborso/compensazione del credito Iva maturato nel terzo trimestre.

MODELLO 770/2023 - Scade il termine per la tra-

smissione del modello 770/2023 relativo al periodo d’imposta 2022.

LIQUIDAZIONE IOSS - Scade il termine per l’invio telematico della dichiarazione Iva IOSS del mese precedente relativa alle vendite a distanza di beni importati da parte di soggetti iscritti al nuovo Sportello unico per le importazioni IOSS. (PZ)

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