notiziario dell’ASSOCIAZIONE piccole e medie industrie
APINFORMA numero 2 31 gennaio 2022
IN PRIMO PIANO PRODOTTO ENERGIA - CREDIFRIULI
ApiNFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
ALFRIMAL® è la soluzione ecologica, atossica e funzionale che ritarda la combustione dei prodotti nel settore chimico, plastico, tessile ed elettrico.
UN RITARDANTE DI FIAMMA SOSTENIBILE PUÒ RENDERE PIÙ SICURI I TUOI PRODOTTI. E DA OGGI ANCHE PIÙ PERFORMANTI. Negli ultimi anni le aziende devono rispondere all’esigenza di integrare i loro prodotti con additivi pensati per rallentarne la combustione, per adeguarsi alle richieste del mercato e alle nuove normative in vigore. Al tempo stesso, la maggior sensibilizzazione dei consumatori nei confronti della salute e dell’ambiente ha portato alla ricerca e sviluppo di soluzioni innovative sempre più sostenibili. È così che nasce ALFRIMAL®, una linea completa di ritardanti di fiamma atossici, adatta a una vasta gamma di prodotti: chimici, tessili, elettrici, in plastica e gomma. ALFRIMAL® è a base di idrossido di alluminio (ATH), un minerale industriale che agisce in caso di incendio come ritardante di fiamma e soppressore di fumo. In questo modo i composti al quale viene aggiunto resistono più a lungo alla combustione e non emettono gas tossici. ALFRIMAL® sfrutta un’azione ritardante di fiamma strutturata in 3 differenti step e rappresenta una soluzione innovativa grazie alla sua particolare distribuzione granulometrica. Oltre ad essere atossico e funzionale, questo ritardante di fiamma offre il vantaggio di risultare versatile nell’applicazione in tutti i tipi di leganti organici. Questo permette di migliorare le proprietà meccaniche e della superficie dei composti al quale viene legato. L’ottimizzazione della formulazione è resa possibile grazie all’ALFRIMAL® Analysis, un sistema di valutazione ex ante che, avvalendosi del supporto specialistico e tecnico del team di ALFRIMAL®, permette di studiare caso per caso come aumentare le prestazioni di un composto. Le aziende che hanno saputo valorizzare i propri prodotti, rendendoli ancora più competitivi grazie ad ALFRIMAL®, si stanno già affacciando a nuovi mercati, assicurando un’offerta sostenibile e senza rischio. ALFRIMAL® viene prodotto da Alpha Calcit Füllstoff Gesellschaft, un Gruppo specializzato in ritardanti di fiamma con oltre 100 anni di storia. In Italia ALFRIMAL® è distribuito dalla sede Alpha di Viale Trento, 105 - 33077 Sacile, PN
notiziario dell’ASSOCIAZIONE PIccole e medie industrie
APINFORMA
numero 2 31 gennaio 2022
Sommario NEWS SULL’ASSOCIAZIONE
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
DDL n. 154 “FVG PLUS SPA”
8
Progetti pilota e Patto territoriale della Bassa Friulana
9
Nuovi Intrastat
10
Assemblee società di capitali
14
Operazioni a catena
16
Trasferimenti aziendali con imposte ridotte sugli immobili
20
Le note di credito nelle procedure concorsuali
21
“Prodotto Energia - Credifriuli”
25
Amianto: contributi regionali per rimozione e smaltimento
26
Aiuti agli investimenti per il settore dell’autotrasporto
30
Progetti “Yes I start up” e “SELFIEmployment”
31
Welfare aziendale
32
Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro
34
Regolamento regionale politiche attive del lavoro 2022
36
CCNL Uniontessile Confapi - Filctem/Femca/Uiltec
39
CCNL unificato dei Materiali da costruzione Confapi-Aniem
46
Esami per idoneità all’impiego dei gas tossici
48
Manuale prevenzione rischio incendi in deposito rifiuti
49
Albo gestori ambientali, proroga iscrizioni
50
Carrozzerie mobili idonee al trasporto di rifiuti
51
SOA: Esedra Restauro e Conservazione rinnova l’OS2-A
52
“Sostegni-Ter”: nuove norme sulla revisione dei prezzi
55
Le modifiche al subappalto nei contratti pubblici
57
ORGANIZZAZIONE
Proroga validità patenti, CQC e altre abilitazioni
59
L. n.156/2021. Modifiche al codice della strada
64
Utilizzo tachigrafo e distacco dei conducenti
66
Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento
68
Decarbonizzazione del settore dei trasporti
69
Scadenze aziendali del mese di febbraio 2022
73
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Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it
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Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana
SISTEMI DI PESATURA PESA A PONTE METALLICA
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DDL n. 154 “FVG PLUS SPA” confapi fvg HA partecipaTO all’audizione
Lo scorso 8 febbraio siamo intervenuti all’audizione relativa al disegno di legge n. 154 “FVG PLUS SpA” presentato dalla Giunta regionale il 17 dicembre 2021. A seguito della previsione di cui all’art. 56 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3, che ha autorizzato l’amministrazione regionale a riformare il sistema degli enti partecipati operanti nel settore dell’ingegneria finanziaria, nonché della successiva dismissione della partecipazione regionale in Banca Mediocredito di cui all’art. 7 della legge regionale 14 maggio 2021, n. 6, la Regione si sta infatti adoperando per costituire una nuova società in house providing, deputata a gestire e attuare le politiche finanziarie regionali, ottimizzando la gestione degli strumenti agevolativi. L’Assessore alle finanze Barbara Zilli e l’Assessore
alle attività produttive e al turismo Sergio E. Bini hanno illustrato i tratti salienti della futura società, che sarà costituita da Friulia SpA e partecipata dalla Regione fino all’85%. FVG Plus gestirà in forma accentrata e coordinata una serie di strumenti di intervento, tra cui il Fondo per lo sviluppo, il FRIE e i contributi a favore delle PMI e delle startup innovative, oltre a elaborare nuovi strumenti di ingegneria finanziaria e a perseguire l’animazione dei processi di sviluppo della cultura finanziaria delle microimprese e a gestirne le crisi aziendali, attraverso assistenza e consulenza tecnica ad hoc. Si segnala, a tal proposito, l’unificazione delle segreterie relative a Fondo per lo sviluppo, FRIE e Mediocredito FVG, con il personale societario che, nell’ottica di garantire un elevato grado di continuità con il passato, confluirà direttamente da Mediocredito. L’Associazione ha dichiarato di sostenere l’iniziativa, manifestando il proprio giudizio positivo verso la linea operativa che la Regione sta intraprendendo, caratterizzata da una maggior semplificazione e da un sistema di governance più razionale ed economico.
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(EV)
Progetti pilota e Patto territoriale della Bassa Friulana confapi fvg all’incontro in regione SUI PATTI TERRITORIALI
Lo scorso 25 gennaio 2021, l’Associazione ha partecipato a un incontro, organizzato dall’Assessore regionale alle infrastrutture e al territorio Graziano Pizzimenti e dall’Assessore regionale alle attività produttive e al turismo Sergio E. Bini, relativo alla richiesta di assegnazione alla Regione di contributi statali destinati alla realizzazione di “progetti pilota”, volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale delle aree in cui operano i Patti territoriali, per un ammontare massimo di 10 milioni di euro. In considerazione del fatto che il Patto territoriale della Bassa Friulana, sottoscritto nel 1999, risulta ancora attivo, la Regione ha deciso di presentare al Ministero dello sviluppo economico la domanda l’ottenimento dei contributi in parola, attraverso l’elaborazione di progetti volti al miglioramento della dotazione infrastrutturale dell’area della zona industriale Aussa-Corno. Durante l’incontro, che ha visto la partecipazione dei rappresentanti degli Enti locali interessati e delle principali Associazioni territoriali del FVG, sono stati illustrati due possibili linee di intervento. In primis, l’Assessore Pizzimenti ha proposto un progetto di risanamento del piano stradale lungo la strada regionale n. 80, con contestuale protezione dell’utenza sulla strada. Questo pro-
getto, dal costo stimato di € 5.540.000,00, ha l’obiettivo di migliorare la performance stradale e a garantire una maggiore sicurezza per gli utenti finali, con ricadute in senso positivo nell’attrazione degli investitori. Il secondo progetto, illustrato dall’Assessore Bini, mira invece al potenziamento della navigabilità del fiume Corno, attraverso una serie di interventi di ampiamento della bocca d’uscita della foce, di allargamento e di dragaggio dei fondali, al fine di permetterne la navigabilità anche alle navi di elevate dimensioni. Per questi interventi, la stima dei costi si aggira intorno ai € 16.300.000,00. La Direzione centrale infrastrutture e territorio può presentare la domanda entro il 15 febbraio 2022.
Pag. 9 - ApiNFORMA / News sull’Associazione - numero 2 - 31 gennaio 2022
(EV)
Nuovi Intrastat
le dogane hanno modificato modulistica e istruzioni
Premessa L’Agenzia delle Dogane con la determinazione n. 493869/RU del 23 novembre 2021 ha approvato diverse modifiche ai modelli Intrastat, modifiche che sono operative dal 1° gennaio 2022 e che conseguentemente interesseranno la prossima presentazione dei modelli. Le novità sono legate da un lato al recepimento delle normative previste dal D. Lgs. 192/2021 “Quick fixes”, dall’altro dalle nuove regole in materia statistica del Regolamento UE n. 2020/1197.
Semplificazioni per acquisto comunitario di beni (Intra - 2 Bis) È stato innalzato il limite per l’obbligo di presentazione del modello Intra 2 - bis relativo all’acquisto di beni in ambito comunitario. L’obbligo di presentazione di questi modelli con scadenza mensile viene previsto qualora l’ammontare degli acquisti Intra UE di beni sia, per almeno uno dei 4 trimestri precedenti, pari o superiore a 350.000 euro, in precedenza il limite era fissato a 200.000 euro. È confermato che sotto il nuovo limite di 350.000 euro non devono essere presentati modelli Intrastat per l’acquisto di beni, quelli che in passato erano i modelli trimestrali. Non è più richiesta l’indicazione delle seguenti informazioni: - Stato del fornitore; - codice Iva del fornitore; - ammontare delle operazioni in valuta. Queste informazioni sono ancora presenti nei nuovi modelli ma assumono una valenza esclusivamente facoltativa. Le istruzioni prevedono una novità riferita al cri-
terio utilizzabile per riepilogare gli acquisti, viene previsto che questi vanno registrati: - nel periodo in cui i beni entrano in Italia; oppure - nel mese di calendario nel corso del quale si verifica il fatto generatore dell’Iva e la stessa diventa esigibile. A questo proposito l’art. 47 comma 1 del D.L. 331/93 prevede che le fatture di acquisto integrate con l’imposta e l’aliquota devono essere annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura e con riferimento al mese precedente, nel registro delle fatture attive. Le stesse vanno registrate anche nel registro degli acquisti per esercitare la detrazione dell’imposta. Le istruzioni specificano, in aderenza all’autofattura prevista dall’art. 46 comma 5 del DPR 633/72, che se l’intervallo di tempo tra l’acquisto e il fatto generatore dell’Iva è superiore a 2 mesi di calendario, il periodo di riferimento è il mese in cui i beni entrano in Italia.
Semplificazioni per acquisto comunitario di servizi (Intra - 2 Quater) Anche per questi modelli alcune informazioni non sono più obbligatorie e possono essere inserite esclusivamente su base facoltativa. Tali informazioni sono: - codice Iva del fornitore; - ammontare delle operazioni in valuta; - modalità di erogazione; - modalità di incasso; - paese di pagamento. Anche per questi modelli non è prevista la presentazione trimestrale, si tratta quindi di una conferma perché l’esonero opera dal 2018. Il limite d’importo per la presentazione mensile di questi modelli non ha subito variazioni e rimane conseguentemente fermo a 100.000 euro di acquisti effettuati nei 4 trimestri precedenti. Questo modello assume rilevanza esclusivamente ai fini statistici.
Semplificazioni cessioni e acquisti
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di beni Intra (Intra - 1 Bis e Intra - 2 bis)
nel mese di riferimento sono oggetto della stessa fattura. È stata poi inserita una nuova modalità di indicazione della natura transazione sia nel modello Intra - 1 Bis che nel Intra - 2 bis. Sono state infatti inserite due colonne, la A e la B all’interno delle quali devono essere inseriti appositi codici previsti da apposita Tabella contenuta nelle istruzioni.
Il Regolamento UE n. 2020/1197 ha previsto che per le spedizioni di valore inferiore a 1.000 euro è possibile compilare gli elenchi delle cessioni e degli acquisti senza disaggregazione della nomenclatura combinata utilizzando il codice unico 99500000. Per spedizioni si deve intendere le transazioni che Tabella B
NATURA DELLA TRANSAZIONE
Colonna A
Codice 1
2
3
Descrizione Transazioni che comportano un effettivo trasferimento della proprietà dietro corrispettivo finanziario (Nota N1) Restituzione e sostituzione di merci a titolo gratuito dopo la registrazione della transazione originaria
Transazioni che prevedono un trasferimento di proprietà, o che comportano un trasferimento di proprietà senza corrispettivo finanziario (Nota N4)
4
Transazioni finalizzate alla lavorazione per conto terzi (che non comportano un trasferimento della proprietà) (Nota N7)
5
Transazioni successive a una lavorazione per conto terzi (che non comportano un trasferimento della proprietà) (Nota N7)
7
Transazioni finalizzate allo sdoganamento o successive allo sdoganamento (non comportanti un trasferimento della proprietà, relative a merci in quasi importazione o quasi esportazione)
8
Transazioni che implicano la fornitura di materiali da costruzione e di attrezzature tecniche nell’ambito di un contratto generale di costruzione o di genio civile per il quale non è richiesta alcuna fatturazione separata delle merci e per il quale è emessa una fattura per l’intero contratto
9
Altre transazioni che non possono essere classificate sotto altri codici
Colonna B
Codice
Codice letterale per cessioni in operazioni triangolari
Descrizione
1
Vendita/acquisto a titolo definitivo, fatta eccezione per gli scambi diretti con consumatori privati o da parte di questi
2
Scambi diretti con consumatori privati o da parte di questi (compresa la vendita a distanza) (Nota N2)
1
Restituzione di merci (Nota N3)
2
Sostituzione di merci restituite
3
Sostituzione (ad esempio in garanzia) di merci non restituite
1
Movimenti da/verso un deposito (esclusi i regimi call-off stock e consignment stock) (Nota N5)
2
Spedizione in visione o in prova a fini di vendita (inclusi i regimi call-off stock e consignment stock) (Nota N6)
3
Leasing finanziario (Nota N7)
4
Transazioni che comportano un trasferimento della proprietà senza corrispettivo finanziario (Nota N7)
1
Merci che devono ritornare nello Stato membro iniziale o nel paese esportatore
2
Merci che non devono ritornare nello Stato membro iniziale o nel paese esportatore
1
Merci che ritornano nello Stato membro iniziale o nel paese esportatore
2
Merci che non ritornano nello Stato membro iniziale o nel paese esportatore
1
Immissione in libera pratica di merci in uno Stato membro con successiva esportazione verso un altro Stato membro (Nota N8)
2
Trasporto di merci da uno Stato membro a un altro Stato membro per sottoporre le merci al regime di esportazione (Nota N9)
A
B
C
D
E
F
G
1
Locazione, prestito e leasing operativo per un periodo superiore a 24 mesi (Nota N7)
9
Altra
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H
Note esplicative per la codifica della Natura della transazione : N1. N2. N3. N4. N5. N6. N7. N8. N9.
Sono escluse le transazioni avvenute in regime di call-off stock o consignment stock per le quali va invece indicata nella colonna A la modalità '3' La modalità '12' non va riepilogata ai fini Intrastat Nella modalità '21', se il bene restituito è rotto o difettoso, il valore statistico indicato deve riferirsi al valore corrisposto per il bene integro Vanno incluse in questa modalità anche le transazioni avvenute sotto il regime di call-off stock o consignment stock Con la modalità '31' vengono indicati vendite e acquisti successivi a movimenti da/verso un deposito (esclusi i regimi calloff stock e consignment stock) Con la modalità '32' vengono indicati vendite o acquisti preceduti da spedizione in visione o in prova a fini di vendita (inclusi i regimi call-off stock e consignment stock) Per la corretta indicazione del valore statistico si faccia riferimento alle relative indicazioni riportate nelle istruzioni alla compilazione Con la modalità '71' vengono indicati gli arrivi in Italia di merce immessa in libera pratica in altri Stati Membri, se tale movimentazione tra Stati membri non comporta un trasferimento della proprietà Con la modalità '72' vengono indicate le spedizioni verso altri Stati Membri per sottoporre le merci al regime di esportazione, se tale movimentazione tra Stati membri non comporta un trasferimento della proprietà.
L’obbligo di usare entrambe le colonne è riservato ai soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente o presumo di realizzare il primo anno di attività, cessioni comunitarie superiori a 20 milioni di euro. Si pensi ad una cessione di beni a titolo definitivo ad un operatore comunitario, si dovrà riportare a colonna A il codice 1 e a colonna B il codice 1. Nel caso invece di una lavorazione conto terzi di beni, senza quindi il trasferimento della proprietà, con ritorno degli stessi nello stato Ue di partenza, si dovrà riportare a colonna A il codice 5 e a colonna B il codice 1. I soggetti che non superano i 20 milioni di cessioni comunitarie possono indicare i dati natura transazione: - nella sola colonna (A) disaggregazione a 1 cifra; o - nelle colonne (A e B) disaggregazione a 2 cifre.
camente giustificata, effettuata in un’impresa attrezzata a tale scopo, che abbia determinato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenta uno stadio importante del processo di fabbricazione. L’origine dei beni extracomunitari è determinata in base alle disposizioni previste dal Codice doganale UE.
Nuovo modello Intra - 1 sexies
La normativa riferita ai contratti call - off stock è stata modificata dalla Direttiva UE n. 2018/1910 chiamata anche “Quick fixes”, ma per queste operazioni la prassi interna si era già allineata a tali modifiche con riferimento al “consignment stock” (Apinforma n. 1/2022). Si tratta di operazioni simili al contratto estimatorio caratterizzate dal trasferimento di beni, da parte di un operatore di uno stato comunitario, in altro stato comunitario, per venderli dopo l’arrivo in tale stato ad un acquirente già noto. L’acquirente ha a disposizione 12 mesi Paese per procedere al prelievo della merce e solo in tale di origine momento si realizza la cessione comunitaria. Il modello Intra 1 - Bis prevede una nuova colonna Per monitorare queste operazioni è stato istituito 15 all’interno della quale si deve indicare, ai fini il nuovo modello Intra - 1 sexies utilizzabile per statistici, l’informazione relativa al “Paese di oricomunicare il trasferimento dei beni all’estero gine” dei beni. presso il destinatario finale con differimento della A questo proposito è richiesto di riportare il cocessione al momento del prelievo dei beni. Si ridice ISO dello Stato di origine in base ai seguenti corda che la movimentazione dei beni deve essere criteri: annotata nel registro previsto dal nuovo comma - i beni interamente ottenuti o prodotti in un 5 – bis dell’art. 50 del D.L. 331/93. unico Stato UE sono originari di tale Stato; - i beni la cui produzione riguarda più Stati co- 21 Nel modello oltre al codice ISO dello Stato Ue e il codice di identificazione Iva del destinatario si munitari sono considerati originari nello Stato deve riportare il tipo di operazione utilizzando in cui sono stati sottoposti all’ultima trasforuno dei seguenti codici. mazione o lavorazione sostanziale, economi-
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Tipo operazione
Descrizione
1
Trasferimento di beni
2
Cancellazione di un precedente trasferimento di beni (beni tornati al mittente)
3
Cancellazione di un precedente trasferimento di beni che sono stati spediti ad altro soggetto (in questa evenienza occorre indicare gli estremi del soggetto nelle colonne 5 e 6 del modello Intra -sexies
Nel periodo in cui si verifica il trasferimento dei beni, vale a dire il prelievo, si deve compilare anche il modello Intra - 1 Bis, dove, per i soggetti obbligati, la natura transazione è identificata con i codici 3 a colonna A e 2 a colonna B. In caso di sostituzione del destinatario dei beni
devono essere riportati i dati del nuovo soggetto e quale tipo operazione il codice 3. I termini e la periodicità di presentazione di questo modello coincidono con quelli previsti per la cessione dei beni. (PZ)
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Assemblee società di capitali estesa la modalità virtuale fino a luglio 2022
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021 è stato pubblicato il D.L. 228/2021 (Milleproroghe) che posticipa fino al 31 luglio 2022 la possibilità di svolgere le assemblee sociali con le modalità emergenziali previste dall’art. 106 del D.L. 18/2020. L’art. 3 comma 1 del decreto prevede l’applicabilità della normativa semplificata in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti, fino al 31 luglio 2022, in luogo del precedente termine del 31 dicembre 2021. Fino a tale data continueranno pertanto ad applicarsi le semplificazioni previste per l’emergenza sanitaria. Più precisamente con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie di SPA, SAPA, SRL, società cooperative e mutue assicuratrici, si potrà prevedere, anche in deroga allo statuto: a) l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza;
b) l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; c) che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del voto senza necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario ed il notaio. Per le sole SRL è inoltre consentito, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 2479 comma 4 del C.C. e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto. Infine per le sole SPA quotate sarà possibile designare per le assemblee ordinarie o straordinarie, il rappresentante al quale i soci possono conferire deleghe con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno, anche in deroga allo statuto e prevedere, nell’avviso di convocazione, che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato, al quale conferire anche deleghe o sub deleghe ai sensi dell’art. 135 - novies del TUF. Queste ultime facilitazioni sono riconosciute anche alle società cooperative, mutue assicuratrici, banche popolari e banche di credito cooperativo.
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(PZ)
Operazioni a catena nuove regole iva per quelle intracomunitarie
Premessa L’art. 41 - ter del D.L. 331/93 introdotto con il D. Lgs. 192/2021, ha recepito l’art. 36 – bis della Direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006, disciplinando le operazioni comunitarie a catena. Si tratta delle transazioni commerciali nelle quali intervengono tre o più soggetti domiciliati in diversi stati dell’Unione Europea tra i quali agiscono in successione più cessioni in presenza di un unico trasporto. Le nuove regole sono operative dal 1° dicembre 2021 e intervengono nei casi in cui le merci formino l’oggetto di più trasferimenti di proprietà tra diversi operatori economici, a fronte però di un unico spostamento fisico da un paese comunitario ad un altro. Tale circostanza esclude le operazioni a catena che sono correlate ad esportazioni o importazioni e le cessioni interne.
Le cessioni a catena La cessione a catena è caratterizzata quindi dalla presenza: - di un cedente nazionale che cede beni al proprio cessionario; - dall’operatore comunitario intermedio, a sua volta cedente, che trasporta o spedisce i beni, direttamente o tramite un soggetto terzo che agisce per suo conto, al proprio cessionario domiciliato in altro stato comunitario. Il nuovo comma 2 dell’art. 41 - ter del D.L. 331/93 prevede come regola generale che nelle cessioni a catena con trasporto dei beni dall’Italia effettuato da un operatore intermedio Ue, si considera cessione non imponibile ai sensi dell’art. 41 comma 1 dello stesso decreto solo la cessione effettuata nei confronti dell’operatore intermedio. Se però quest’ultimo comunica al cedente italiano la propria partita Iva italiana, la cessione comunitaria è quella effettuata dall’operatore intermedio.
In modo speculare, nelle cessioni a catena in cui il trasporto termina in Italia, si considera acquisto intracomunitario ex art. 38 solo quello effettuato nei confronti dell’operatore intermedio, se quest’ultimo però, comunica al cedente Ue la propria partita Iva dello Stato in cui ha inizio il trasporto, l’acquisto intra Ue è quello effettuato dall’operatore intermedio. Con le nuove regole diventa fondamentale individuare il soggetto cui imputare il trasporto. Quanto sopra può essere semplificato utilizzando due esempi dove nel primo ipotizziamo che il trasporto inizi in Italia mentre nel secondo termina. Trasporto della merce che inizia in Italia - si pensi ad un operatore francese FR1 che acquista beni da un italiano IT e li rivende ad un secondo francese FR2. Il trasporto viene organizzato dal promotore francese FR1 che provvede a prelevare la merce direttamente, o tramite terzi, dal primo cedente italiano IT1 per consegnarli al proprio cliente francese FR2. In questo caso la cessione intracomunitaria è quella tra il primo cedente IT e FR1 mentre quella tra FR1 e FR2 è una cessione interna nel territorio francese. Se però il cessionario francese FR1 comunica al proprio fornitore un numero di partita Iva attribuito dall’Italia, la cessione comunitaria sarà quella tra FR1 e FR2 e di conseguenza la prima cessione tra IT e FR1 sarà interna all’Italia. Vediamo ora un caso dove il trasporto termina in Italia, si pensi ad un operatore intermedio IT1 che acquista beni in Francia da FR e li rivende ad un secondo italiano IT2 organizzando il trasporto dei beni dalla sede del fornitore francese FR alla sede del proprio cliente IT2 in Italia. Poiché la cessione comunitaria è quella tra FR e IT1 l’acquisto comunitario è quello effettuato in Italia da IT1 e conseguentemente la successiva cessione tra questi e IT2 è una cessione nazionale in Italia. Se però IT1 comunica al fornitore francese un numero di partita Iva attribuitogli dalla Francia, la cessione comunitaria sarà quella tra IT1 e IT2, sicché sarà quest’ultimo a realizzare l’acquisto comunitario in Italia.
L’incarico del trasporto La nuova regola prescinde da quale dei tre sog-
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getti passivi possa disporre della merce durante la spedizione ciò che conta è chi assume l’incarico del trasporto. Come conseguenza diretta di questa nuova impostazione è che l’altra operazione costituisce un’operazione interna: - o nel paese di partenza dei beni, se la cessione comunitaria è la seconda; - o nel paese di arrivo se la cessione comunitaria è la prima. Individuare il soggetto che si fa carico del trasferimento della merce e quindi del trasporto non sempre è di facile individuazione. A questo proposito l’art. 36 – bis della citata Direttiva ha previsto che qualora lo stesso bene sia successivamente ceduto e sia trasportato da uno stato membro a un altro direttamente dal primo cedente all’ultimo acquirente nella catena, il trasporto deve essere imputato unicamente alla cessione effettuata nei confronti dell’operatore intermedio. Il trasporto è invece imputato unicamente alla cessione effettuata dall’operatore intermedio se quest’ultimo ha comunicato al cedente il numero di identificazione Iva attribuitogli dallo stato membro di partenza. L’operatore intermedio è un cedente all’interno della catena che spedisce o trasporta i beni direttamente o tramite un terzo che agisce per suo conto.
Le semplificazioni nazionali Questo nuovo regime ha l’obiettivo di chiarire le responsabilità per il pagamento dell’imposta all’interno dei regolamenti nazionali ma non dovrebbe modificare le semplificazioni che questi ultimi hanno adottato per le operazioni triangolari. Più precisamente le semplificazioni previste dal comma 7 dell’art. 38 dall’art. 58 del D.L. 331/93, rispettivamente per le triangolazioni comunitarie e per quelle interne dovrebbero rimanere ancora valide.
Le triangolazioni comunitarie Per le triangolazioni con l’intervento di tre diversi soggetti comunitari, dove l’operatore italiano è il promotore della triangolazione, il comma 7 dell’art. 38 del D.L. 331/93 riconosce un regime di favore qualora l’ultimo operatore, destinatario finale della merce, sia designato al pagamento dell’imposta. A questo punto si deve verificare se sussistono le condizioni per cui sia la prima cessione (quella dal fornitore Ue al promotore italiano) sia la seconda cessione (dal promotore italiano al cliente
finale Ue) possono considerarsi non imponibili. A questo proposito dovrebbe rimane valida la semplificazione prevista dal nostro ordinamento in base al quale se il promotore nazionale designa il proprio cliente come destinatario finale dell’assolvimento dell’Iva nello Stato in cui avviene la consegna del bene, non dovrà ivi identificarsi per chiudere dal lato acquisti l’operazione intra-Ue, ma sarà il suo cliente a provvedere al versamento dell’imposta in reverse charge. Il soggetto italiano in qualità di promotore della triangolazione tra tre soggetti comunitari e di un soggetto che cura il trasporto dei beni dal primo cedente all’acquirente finale dovrà: - integrare la fattura emessa dal primo cedente comunitario ex art. 40 comma 2 e annotarlo nel registro Iva acquisti e delle vendite; - emettere nei confronti dell’acquirente finale Ue una fattura non imponibile ex art. 41, designandolo nello stesso documento come responsabile del versamento dell’Iva, in sua sostituzione.
Le triangolazioni interne Allo stesso modo dovrebbe rimanere valida anche la semplificazione prevista dall’art. 58 del D.L. 331/93 per le triangolazioni interne. Si tratta delle operazioni in cui IT1 cede a IT2 che a sua volta vende a FR, dove IT2 è il promotore della triangolazione e l’invio della merce avviene a cura di IT1. La prima cessione, quella tra IT1 e IT2 stante il nuovo regime non potrebbe beneficare del regime di non imponibilità riconosciuto dall’art. 58 perché, come visto sopra, l’art. 41 – ter richiede che il trasporto sia organizzato da IT2. Si deve tuttavia osservare che la giurisprudenza comunitaria, ai fini della non imponibilità della cessione interna ex art. 58, considera irrilevante che il trasporto sia organizzato dal primo cedente. Ciò che rileva è la possibilità di dimostrare che l’operazione sia stata sin dall’origine concepita e realizzata come cessione triangolare con destinazione in altro paese comunitario. Si deve inoltre considerare che l’applicazione delle nuove norme sulle cessioni a catena presuppongono che l’operatore intermedio prenda in carico l’organizzazione del trasporto e non che provveda alla sua materiale esecuzione potendo essere quindi affidata anche a soggetti terzi. I presupposti della norma non vengono meno se il trasporto viene eseguito per conto dell’operatore intermedio da un altro soggetto che potrebbe sì essere un vettore o uno spedizioniere, ma potrebbe essere anche il
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primo fornitore realizzando in questo modo i presupposti per applicare l’art. 58. In merito alle due ultime semplificazioni previste
dalla normativa nazionale è auspicabile un chiarimento da parte dell’amministrazione finanziaria. (PZ)
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Trasferimenti aziendali con imposte ridotte sugli immobili è necessario garantire la continuità aziendale e il mantenimento dei livelli occupazionali La legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (legge di bilancio 2022) al comma 237 dell’articolo 1) ha previsto un regime di tassazione di favore per le cessioni di immobili strumentali nei trasferimenti aziendali. In pratica nelle cessioni di aziende con immobili ricadenti nelle categorie catastali A/10, B, C, D ed E la tassazione indiretta in luogo di un’imposta di registro del 9% e ipotecarie e catastali di 50 euro, viene previsto per tutte e tre le imposte un versamento fisso di 200 euro ciascuna. Si tratta quindi di un’agevolazione importante riconosciuta a patto che vi sia continuazione dell’attività e il mantenimento dei livelli occupazionali. L’agevolazione riguarda le cessioni aziendali escludendo i trasferimenti di immobili all’interno di operazioni straordinarie neutre per le quali lo stesso regime di favore è già riconosciuto a regime. Le cessioni d’azienda secondo quanto previsto dall’art. 2 comma 3 lett. b) del DPR 633/72 sono escluse dall’ambito di applicazione dell’Iva e scontano l’imposta di registro in misura proporzionale. Si evidenzia che per le cessioni aziendali con immobili è sempre opportuno evidenziare la quota
parte del prezzo riferibile agli immobili, per evitare l’applicazione dell’aliquota di imposta di registro più elevata sull’intera cessione. Con la nuova disposizione prevista dalla legge di bilancio l’imposta di registro in luogo del 9% viene limitata a 200 euro a fronte di un lieve aumento delle ipotecarie e catastali che da 50 salgono a 200 euro. Come anticipato la norma pone due condizioni: - sia garantita la continuità aziendale, - siano mantenuti gli assetti occupazionali. Gli immobili agevolati sono quelli strumentali, vi rientrano sicuramente quelli iscritti nelle categorie A/10, B, C, D, ed E, escludendo gli abitativi. I fabbricati abitativi utilizzati direttamente per l’attività d’impresa (strumentali per destinazione), dovrebbero essere esclusi ma sul punto sarà opportuno un chiarimento da parte dell’amministrazione finanziaria. L’obbligo di continuazione dell’attività d’impresa deve essere garantito per almeno i cinque anni successivi la cessione, mentre per il mantenimento degli assetti occupazionali andrà chiarito se sarà sufficiente la risoluzione del rapporto di lavoro con un singolo dipendente senza un’immediata sostituzione dello stesso per perdere l’agevolazione e, soprattutto, l’arco temporale di vigenza del vincolo. Il mancato rispetto delle due condizioni comporterà il versamento delle imposte ordinarie.
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(PZ)
Le note di credito nelle procedure concorsuali il recupero dell’iva anticipato al momento dell’apertura della procedura Premessa L’art. 26 del DPR 633/72 disciplina l’emissione delle note di variazione in aumento e in diminuzione successive all’emissione della fattura al verificarsi di specifici eventi. È previsto che le note di variazione in aumento, che comportano quindi un incremento dell’imponibile e dell’Iva, sono obbligatorie mentre quelle in diminuzione sono facoltative e possono essere emesse nei soli seguenti casi: - dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione dell’operazione originaria; - applicazione di sconti o abbuoni previsti contrattualmente; - mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose; - mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali. Con riferimento all’ultima fattispecie, quella delle procedure concorsuali, ricordiamo che la Finanziaria 2016 aveva riconosciuto la possibilità di anticipare l’emissione della nota di variazione all’apertura della procedura, senza necessità quindi di attendere l’esito della stessa. Questa possibilità tuttavia era differita al 2017, quindi un anno dopo, ma la Finanziaria dell’anno successivo, ha cancellato tutto ripristinando la normativa previgente. Il decreto Sostegni - bis ha ripristinato il regime di favore precedente a la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 20 del 29 dicembre 2021 ha fornito i chiarimenti sulle novità apportate all’art. 26.
Le novità del decreto Sostegni - bis Anche per impulso delle autorità europee, nel de-
creto Sostegni - bis (art. 18 del D.L. 73/2021) il legislatore è ritornato sui suoi passi anticipando il recupero dell’imposta. Più precisamente è stata prevista: - una distinzione tra le variazioni connesse con la nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili rispetto ai casi legati alle procedure concorsuali e a quelle esecutive individuali rimaste infruttuose integrando rispettivamente i commi 2 e 3 - bis del citato art. 26; - l’anticipazione dell’emissione della nota di variazione alla data di assoggettamento alla procedura concorsuale, accelerando notevolmente il momento di recupero dell’Iva (comma 3 - bis); - l’abrogazione dell’obbligo di registrazione e versamento dell’imposta indicata nella nota di variazione da parte del committente, ponendola conseguentemente a carico dell’Erario (comma 5); - la puntuale individuazione del momento a decorrere dal quale il debitore si considera assoggettato alla procedura concorsuale (comma 10 - bis); - l’emissione di una nota di variazione in aumento in caso di successivo incasso in tutto o in parte del corrispettivo, con possibilità per il committente di recuperare l’imposta (comma 5 - bis). Queste nuove regole decorrono con riferimento alle procedure concorsuali aperte dal 26 maggio 2021, conseguentemente i crediti collegati a procedure già in corso a tale data, restano vincolati alla normativa previgente.
Momento iniziale di emissione della nota di credito Alla luce di quanto sopra per le procedure concorsuali aperte dal 26 maggio 2021 il recupero dell’Iva tramite l’emissione della nota di credito può avvenire dalla data di apertura della procedura concorsuale senza necessità di attendere l’esito della stessa. Si possono presentare le casistiche indicate nella seguente tabella.
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TIPOLOGIA DI PROCEDURA
DATA INIZIALE DI EMISSIONE NOTA DI CREDITO
Fallimento
Data della sentenza dichiarativa
Concordato preventivo
Data del decreto di ammissione alla procedura
Liquidazione coatta amministrativa
Data del provvedimento che ordina la liquidazione
Amministrazione straordinaria grandi imprese in crisi
Data del decreto che dispone la procedura
La normativa Iva in questo modo si è sostanzialmente allineata alle regole previste per la deducibilità delle perdite su crediti in materia di imposte sui redditi. TIPOLOGIA DI PROCEDURA
Per quanto riguarda gli accordi di ristrutturazione dei debiti e i piani attestati di risanamento è stata confermata la previgente disciplina indicata di seguito. DATA INIZIALE DI EMISSIONE NOTA DI CREDITO
Accordo di ristrutturazione dei debiti
Data del decreto di omologa dell’accordo
Piano attestato di risanamento
Data di pubblicazione nel Registro Imprese del piano stesso
Successione di procedure e insinuazione al passivo In considerazione della modifica normativa con effetto dalle procedure aperte dal 26 maggio 2021, si è posta la questione di quale percorso seguire qualora un concordato sia stato omologato prima di tale data ma, dopo tale data, sia stato dichiarato il fallimento. Avrebbero dovuto far prevalere la vecchia normativa o quella nuova. Sul punto la circolare n. 8 del 7 aprile 2017 ha confermato l’autonomia delle due procedure portando a concludere che al fallimento sia applicabile la nuova disciplina. Un altro aspetto revisionato su impulso della Corte UE è quello legato all’obbligo di insinuarsi nel passivo fallimentare per recuperare l’Iva. Sostanzialmente l’ordinamento domestico richiedeva la partecipazione attiva alla procedura, senza la quale la nota di variazione non consentiva il recupero dell’imposta. Sul punto è intervenuta l’Agenzia delle entrate con la circolare n. 20 del 29 dicembre 2021 la quale, recependo le indicazioni europee, ha chiarito che ai fini dell’emissione della nota di variazione non è più richiesta l’insinuazione al passivo da parte del creditore. La stessa rimane comunque opportuna qualora vi siano margini di incasso del credito, senza l’insinuazione, infatti, il credito non potrà essere in alcun modo pagato.
Termine finale di emissione della nota di credito e detrazione dell’Iva Il termine finale entro il quale è possibile emettere la nota di variazione è disciplinato dal comma 2 dell’art. 26 tenendo presente che il diritto alla detra-
zione, conformemente a quanto anche confermato nella circolare 20/2021, richiede due requisiti: - l’aver effettuato l’operazione; - disporre della fattura di acquisto. In capo all’acquirente devono sussistere i due presupposti ed inoltre, in base a quanto previsto dall’art. 19 del DPR 633/72 può essere esercitato al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa all’anno in cui si sono verificati i requisiti e con riferimento al medesimo anno. Per quanto riguarda le note di variazione l’iva risulta detraibile: - nella relativa dichiarazione periodica; o al più tardi - nella dichiarazione annuale Iva di riferimento. Si deve conseguentemente considerare anche il momento di emissione della nota di variazione. Si pensi al caso di una procedura fallimentare aperta il 7 ottobre 2021, la nota di variazione potrà essere emessa al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva 2022 relativa al 2021, vale a dire il 30 aprile 2022 posticipato al 2 maggio 2022 perché festivo. Se la nota di variazione viene emessa nel periodo 1/1 – 2/5/2022 la detrazione dell’Iva potrà essere effettuata: - nella liquidazione Iva del mese o trimestre 2022 di emissione della nota; ovvero - nel modello Iva 2023 relativo al 2022 da presentare il 30 aprile 2023 posticipato al 2 maggio 2023 perché festivo. I momenti di emissione della nota di credito e di detrazione dell’Iva possono essere sintetizzati come segue.
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Data di assoggettamento alla procedura (sentenza dichiaratiData a partire dalla quale il cedente può emettere la nota di va per il fallimento, decreto di ammissione per il concordato variazione e detrarre l’Iva preventivo) Data entro la quale il cedente può emettere la nota di varia- Termine di presentazione del modello Iva relativo all’anno di zione assoggettamento alla procedura Data entro al quale il cedente può detrarre l’Iva
A questo proposito la circolare propone il seguente esempio (1). - Cessione di un bene, con emissione della fat-
liquidazione periodica Iva relativa al mese o trimestre in cui la nota è emessa; ovvero al più tardi nel modello Iva relativo all’anno di emissione della nota.
-
tura (non pagata dal debitore) per € 45.000 + € 9.900 (Iva) in data 30.11.2021; fallimento del debitore il 10.1.2022.
Data a partire dalla quale il cedente può emettere la nota di variazione e detrarre l’Iva
10.1.2022
Data entro la quale il cedente può emettere la nota di varia- 2.5.2023 (termine di presentazione del modello Iva 2023 relazione tivo al 2022) Se la nota è emessa nel 2022 la detrazione va operata: nella liquidazione periodica del mese/trimestre di emissione; ovvero in sede di modello Iva 2023 relativo al 2022, da presentare entro il 2.5.2023. Data entro al quale il cedente può detrarre l’Iva
Se la nota è emessa nel 2023 (entro il 2.5) la detrazione va operata: nella liquidazione periodica del mese/trimestre di emissione, ovvero in sede di modello Iva 2024 relativo al 2023, da presentare entro il 30.4.2024.
Si ricorda che per l’amministrazione finanziaria la decadenza si verifica allo spirare del termine ordinario di scadenza per la presentazione della dichiarazione annuale, di regole il 30 aprile, per cui non vale, ai fini in esame, il maggior termine di 90 giorni previsto per la validità delle dichiarazioni presentate dopo la scadenza.
zione non opera per gli accordi di ristrutturazione del debito (art. 182 - bis L.F.) e per i pia-ni attestati di risanamento (art. 67 comma 3 lett. d) L.F). In questi casi si devono quindi annotare le note di variazione e versare la relativa imposta.
Adempimenti del curatore
La lettera b) del nuovo comma 3 - bis dell’art. 26 riconosce la possibilità di emettere le note di credito anche in presenza di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose. Deve considerarsi infruttuosa la procedura individuale che: - in caso di pignoramento presso terzi dal verbale redatto dall’Ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo non vi sono beni o crediti da pignorare; - in caso di pignoramento di beni mobili, dal verbale redatto dall’ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare o l’impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità;
Il decreto Sostegni - bis ha integrato il comma 5 dell’art. 26 in argomento esonerando il curatore o il commissario dall’obbligo di annotazione della nota di variazione quale variazione in aumento nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi. La mancata registrazione esonera l’organo della procedura al versamento della relativa Iva che rimane conseguentemente a carico dell’Erario. Questa particolarità è stata confermata dall’Agenzia delle entrate nella circolare n. 20 del 2021. Si evidenzia che l’esonero dall’obbligo di annota-
Procedure esecutive individuali
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per ben tre volte l’asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta e si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità. Per le procedure individuali è richiesto che la nota di variazione sia annotata da parte del committente nel registro delle fatture emesse.
Incasso eventuale successivo Nel caso in cui dopo l’emissione della nota di credito per procedure concorsuali o individuali infruttuose, il cedente o prestatore incassi parte o tutto il corrispettivo, il nuovo comma 5 – bis dell’art. 26, prevede l’obbligo di emissione, da parte dello stesso, di una nota di variazione in aumento (nota di debito). In questo modo il cedente o prestatore ritorna ad essere debitore dell’imposta. La circolare n. 20/2021 ha precisato che il diritData entro la quale emettere la nota di variazione in aumento
to alla detrazione dell’Iva a credito risultante dalla nota di debito matura in capo all’acquirente o committente esclusivamente nel caso in cui lo stesso abbia annotato la nota di variazione in diminuzione e versato la relativa imposta. Tenuto conto che nelle procedure concorsuali non c’è l’obbligo di annotazione della nota di credito, il curatore non potrà detrarre l’imposta risultante dalla nota di debito. Se però, su base volontaria, ha provveduto all’annotazione, avrà diritto alla detrazione. Riprendendo l’esempio (1) la circolare ipotizza: - che il 10.6.2026 sia definito il piano di riparto che prevede il pagamento parziale al creditore del corrispettivo stabilito per un importo pari a € 30.000, superiore a quello rettificato in diminuzione; - il 18.6.2026 interviene il pagamento del corrispettivo come da piano di riparto. 30.6.2026 La nota di variazione è emessa per € 24.590 + € 5.410 (IVA)
16.7.2026 (soggetto mensile) o 20.8.2026 (soggetto trimestrale) Data della liquidazione periodica nella quale far concorrere l’IL’imposta a debito che concorre alla liquidazione è pari a € va della nota di variazione in aumento 5.410
Mancata emissione della nota di credito La mancata emissione della nota di variazione entro il termine previsto, non legittima il recupero dell’imposta. Conseguentemente qualora sia decorso il termine di emissione della nota di variazione non sarà possibile presentare una dichiarazione integrativa Iva a favore, per recuperare l’imposta versata. La nota di variazione, infatti, costituisce una facoltà cui è possibile rinunciare e assicura il rispetto del principio di neutralità dell’Iva. La dichiarazione integrativa invece consente di recuperare l’Iva versata ma non il riversamento da parte del soggetto che l’ha detratta. In questi casi sarà invece possibile presentare una richiesta di rimborso ex art. 30 – ter del DPR 63/72, a patto che il decorso del termine non sia imputabile ad una colpevole inerzia del contribuente. Le ragioni della mancata emissione quindi, non devono essere imputabili a quest’ultimo. In un recente forum fiscale l’Agenzia delle entrate dopo aver ribadito quanto sopra ha precisato che se il creditore, ritenendo di poter utilmente recuperare il proprio credito, abbia scelto di insinuarsi
al passivo senza però emettere la nota di credito, nel caso in cui la procedura concorsuale si riveli infruttuosa, potrà assumere la definitività del piano di riparto infruttuoso quale autonomo presupposto per operare la variazione in diminuzione esercitando conseguentemente il diritto entro il 30 aprile dell’anno successivo.
Modalità di emissione della nota di credito Il documento di rettifica deve comunque riferirsi all’operazione originaria nel suo complesso e non deve indicare il recupero della sola imposta. La nota di credito dovrà conseguentemente riportare l’importo sia dell’imponibile che dell’imposta. L’art. 26 comma 8 prevede che l’imposta oggetto di rettifica in diminuzione possa essere recuperata, in alternativa alla detrazione ai sensi del comma 2 che potrebbe essere condizionata dal pro rata, direttamente nei registri Iva riducendo l’ammontare dell’imposta sulle operazioni attive.
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(PZ)
“Prodotto Energia - Credifriuli” un nuovo strumento finanziario per far fronte ai rincari energetici A seguito delle note criticità dovute all’improvvisa crescita delle quotazioni dell’energia elettrica, abbiamo incontrato CrediFriuli - Banca di credito cooperativo del Friuli, la quale ci ha illustrato il proprio strumento finanziario messo a punto per la riduzione dell’impatto economico negativo sulle imprese. Si tratta di un’apertura di credito in conto corrente della durata di otto mesi, destinata al solo addebi-
to delle bollette energetiche. Al termine del periodo, si prevede l’estinzione del conto corrente con contestuale erogazione di un mutuo chirografario di importo pari al saldo. L’erogazione prevede un tasso fisso del 2,50% e una messa a disposizione fondi dell’1,00%. Tale mutuo si configura come di durata pari a 36 mesi e di importo compreso tra 10.000,00 € e 200.000,00 € a rimborso trimestrale, con un tasso fisso dell’1,65%. Le spese di istruttoria sono individuate nella misura dello 0,50%. Ai fini del calcolo del fido è necessario fare riferimento alla differenza tra la nuova bolletta energetica e la media delle ultime tre, moltiplicando il risultato per otto. Si specifica che le misure si rivolgono sia ai clienti CrediFriuli, sia alle imprese associate non clienti, per le quali sarà prevista un’istruttoria.
Fasi
Durata
Importo
1) Apertura di credito in conto corrente
8 mesi
Differenza tra la nuova bolletta e la Tasso fisso 2,50% + 1,00% di Tramite erogamedia delle ultime tre, moltiplicata per messa a disposizione fondi zione del mutuo. otto.
2) Mutuo chirografario
36 mesi
Pari al saldo, e in ogni caso compreso Tasso fisso 1,65% + 0,50% di Rimborso con tra € 10.000,00 e € 200.000,00. spese di istruttoria rate trimestrali.
Per qualsiasi ulteriore informazione, è possibile fare riferimento all’Ufficio economico dell’Asso-
Costi
Estinzione
ciazione, nonché alla più vicina filiale di CrediFriuli. (EV)
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Amianto: contributi regionali per rimozione e smaltimento presentazione domande dal 1° febbraio al 28 febbraio 2022
Premessa Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 53/ EV del 1° febbraio 2022 e a quanto pubblicato su Apinforma n. 15/2017, pp. 20-23, per ricordare che dal 1° al 28 febbraio 2022 è possibile presentare le domande per il contributo di cui alla legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25, art. 4, commi 30-34 per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto da edifici di imprese situati sul territorio regionale. Con decreto del Presidente della Regione 21 luglio 2017 n. 0168/Pres., pubblicato sul B.U.R. n. 31 del 2 agosto 2017, è stato poi, adottato il regolamento di esecuzione. Successivamente, la legge regionale 6 febbraio 2018 n. 3, ha modificato l’art. 4, co. 30 della citata l.r. 25/2016, estendendo l’accesso ai contributi alle imprese che non sono proprietarie dell’immobile su cui viene effettuato l’intervento. A tal fine, è necessario ottenere e allegare alla domanda l’autorizzazione del proprietario dell’immobile a realizzare l’intervento stesso. Infine, la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (legge di stabilità 2019), art. 4, co.7, modificando l’art. 4, co. 30 della l.r. 25/2016 consente di contribuire anche il solo smaltimento dell’amianto, purché riconducibile ad edifici sede di imprese. Per comodità di consultazione si riassumono nuovamente i contenuti dello strumento agevolativo.
Beneficiari Sono beneficiarie dei contributi di cui al presente regolamento: a) le microimprese e medie imprese; b) le grandi imprese. Sono invece escluse: a) le imprese in stato di scioglimento o liquidazione volontaria nonché quelle sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, li-
quidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria; b) le imprese che non rispettano le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro; c) le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9 co. 2 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica); d) le aziende che gestiscono servizi pubblici locali.
Iniziative agevolabili e spese ammissibili Sono agevolabili gli interventi, da realizzare successivamente alla presentazione della domanda, relativi alla rimozione e smaltimento dell’amianto da edifici sedi di imprese, intendendosi con questo termine anche le imprese non proprietarie dell’immobile in cui sono insediate e sul quale viene eseguito l’intervento. Sono ammesse a contributo le spese: a) necessarie alla rimozione, al trasporto e allo smaltimento dei materiali contenenti amianto, ivi comprese quelle inerenti all’approntamento delle condizioni di lavoro in sicurezza; b) necessarie anche al solo smaltimento di materiali contenenti amianto; c) relative ad analisi di laboratorio; d) per la redazione del piano di lavoro di cui all’art. 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (c.d. testo unico sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro); e) connesse all’attività di certificazione di cui all’art. 41-bis della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7, per l’importo massimo di € 500,00. Le spese, al netto dell’I.V.A., devono essere sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda. Non sono ammesse le spese relative alla sostituzione del materiale rimosso e a interventi di incapsulamento o confinamento dei materiali con presenza di amianto. Nemmeno sono ammesse le spese sostenute a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministra-
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tori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado qualora i rapporti giuridici così instaurati assumano rilevanza ai fini del contributo medesimo (divieto generale di contribuzione).
Forma e misura dell’agevolazione Il contributo è concesso secondo il regime “de minimis” nelle seguenti misure: a) microimprese: 50% della spesa ammessa nel limite massimo di € 15.000,00; b) piccole e medie imprese: 40% della spesa ammessa nel limite massimo di € 30.000,00; c) grandi imprese: 20% della spesa ammessa nel limite massimo di € 40.000,00. Il contributo è cumulabile con altri finanziamenti pubblici aventi finalità analoghe nei limiti dell’importo dell’agevolazione e salvo che questi non ne interdicano il cumulo, come nel caso dei contributi di cui all’avviso pubblico Isi Inail 2021 per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto.
Presentazione della domanda La domanda di contributo, in regola con la normativa in materia di imposta di bollo, è presentata a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) alla Regione Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati (ambiente@certregione.fvg. it) dal 1° febbraio al 28 febbraio di ogni anno, e quindi anche per il 2022, utilizzando esclusivamente il modello di cui all’allegato A al regolamento, disponibile sul sito della Regione. Si evidenzia che la graduatoria delle domande sarà formata secondo l’ordine cronologico di ricevimento delle stesse. La domanda va corredata dalla seguente documentazione: a) relazione descrittiva dell’intervento da realizzare con indicazione della quantità di materiale da rimuovere, completa del cronoprogramma di esecuzione dell’intervento; b) preventivo dettagliato di spesa, redatto con riferimento alle spese ammissibili a contributo (v. sopra); c) due fotografie dell’immobile oggetto di intervento, attestanti la presenza di amianto; d) dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà attestante: - sede legale o unità operativa nella quale si realizza l’intervento; - la proprietà dell’edificio oggetto dell’intervento ovvero, qualora l’impresa non sia proprietaria dell’immobile, la dichiarazio-
ne del proprietario dell’immobile che autorizza l’intervento; - il possesso dei requisiti di micro - piccola e media impresa; - l’inesistenza di procedure di liquidazione o concorsuali in corso; - il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi dell’art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003 n. 18; - il non avere l’impresa riportato sanzione interdittive (v. sopra); - l’autonomia dell’impresa e l’insussistenza di rapporti di associazione o collegamento con altre imprese ovvero l’indicazione di tali rapporti; - l’insussistenza di altri contributi pubblici per la realizzazione dell’intervento per il quale si chiede il contributo oppure la sussistenza di ulteriori contributi pubblici con specificazione del relativo importo; - di non aver beneficiato nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti di aiuti a titolo “de minimis” oppure di aver beneficiato nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti di aiuti a titolo “de minimis” con l’indicazione dell’importo; e) fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda. È possibile presentare più domande in ragione della sede legale e di ciascuna unità operativa oggetto di intervento. Nel caso in cui nella medesima sede o unità operativa sia necessario rimuovere e smaltire sia amianto compatto che friabile, vanno presentate due distinte domande.
Istruttoria delle domande e concessione del contributo In via preliminare il Servizio verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l’accesso al contributo nonché la completezza della relativa domanda e, eventualmente, richiede le necessarie integrazioni fissando un termine, a pena di decadenza, non superiore a 15 giorni. Il contributo viene concesso con procedimento valutativo a graduatoria nei limiti delle risorse stanziate nel bilancio regionale per l’anno di riferimento. La graduatoria delle domande di contributo è formata secondo l’ordine cronologico di ricevimento, come certificato dalla marcatura temporale del messaggio PEC attestante la ricezione da parte della Direzione centrale competente in materia di
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ambiente. È in ogni caso data priorità alle domande aventi ad oggetto la rimozione e lo smaltimento di amianto friabile. La graduatoria delle domande ammesse e l’elenco delle domande non ammesse a contributo è pubblicato sul B.U.R. e sul citato sito web della Regione. Il contributo è concesso a fronte del costo complessivo dell’intervento e non per le singole voci di spesa del preventivo. Il contributo è concesso con decreto dirigenziale entro 120 giorni dalla scadenza del termine finale stabilito per la presentazione delle domande. La domanda ammessa a beneficio, ma non totalmente finanziabile a causa dell’insufficienza delle risorse stanziate, è finanziata a condizione che il soggetto richiedente presenti entro il termine assegnato, a pena di decadenza, una dichiarazione di accettazione del contributo nella misura ridotta e di assunzione della spesa eccedente tale contributo.
Rendiconto ed erogazione del contributo Il contributo è erogato a fronte della presentazione della documentazione di rendiconto entro 90 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della medesima. L’impresa beneficiaria, a pena di decadenza dal contributo, è tenuta a presentare entro 24 mesi dalla data del decreto di concessione del contributo - prorogabili per una volta al massimo di 6 mesi, prima della scadenza del termine originario,
a pena di inammissibilità - la seguente documentazione giustificativa della spesa: a) fatture intestate al beneficiario, corredate dai documenti attestanti l’avvenuto pagamento; b) due fotografie attestanti lo stato dell’immobile dopo l’intervento; c) copia del piano di lavoro e documentazione attestante l’avvenuto invio all’Azienda sanitaria territorialmente competente; d) copia del formulario di identificazione del rifiuto contenente amianto attestante l’invio di tale rifiuto ad impianti autorizzati al suo smaltimento. In luogo della documentazione su a) il rendiconto della spesa può essere assolto mediante attività di certificazione, presentando altresì i documenti giustificativi della spesa relativa medesima. Qualora la spesa rendicontata sia inferiore alla spesa ammessa all’agevolazione, il contributo è proporzionalmente rideterminato.
Controlli Il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati può disporre controlli sia attraverso verifiche in loco nel corso della realizzazione dell’intervento, sia attraverso verifiche documentali. L’Associazione si riserva di comunicare eventuali novità sull’argomento. Frattanto è possibile richiedere copia del regolamento, unitamente ad ogni altra informazione o assistenza all’ufficio economico dell’Associazione. (EV)
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Aiuti agli investimenti per il settore dell’autotrasporto decreto “investimenti per il rinnovo e l’adeguamento tecnologico del parco veicoli” e decreto “investimenti ad alta sostenibilità” Facciamo seguito alla circolare associativa prot. n. 39/EV del 26 gennaio 2022 per ricordare che il 18 novembre 2021, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) ha reso disponibile, sul proprio sito web, il decreto “investimenti per il rinnovo e l’adeguamento tecnologico del parco veicoli” e il decreto “investimenti ad alta sostenibilità”, contenenti le modalità di erogazione dei contributi per i rispettivi investimenti, a beneficio delle imprese di autotrasporto regolarmente iscritte al Registro elettronico delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada (REN) e all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, la cui attività prevalente sia quella di autotrasporto di cose. Tali decreti, che devono essere tenuti distinti in quanto riferiti a strumenti differenti, sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale in momenti diversi, in particolare: 1. il “decreto investimenti per il rinnovo e l’adeguamento tecnologico del parco veicoli” è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 15 dicembre 2021, per entrare in vigore il giorno stesso;
2. il “decreto investimenti ad alta sostenibilità” è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2022, per entrare in vigore il giorno stesso. In virtù delle previsioni inserite in ciascuno dei due decreti, ai sensi del primo gli investimenti agevolabili sono quelli effettuati a partire dal 16 dicembre 2021; mentre per quanto concerne il secondo, gli investimenti agevolabili sono quelli effettuati a partire dal 23 gennaio 2022. I decreti in esame condividono le medesime modalità operative, sicché viene prevista l’erogazione dei contributi fino ad esaurimento delle risorse, con una graduatoria delle domande formata in ordine cronologico e la verifica del raggiungimento dello stanziamento massimo con dei contatori pubblicati sul sito ministeriale o quello della Rete autostrade mediterranee (RAM), che andrà a gestire i due interventi. Ad ogni modo, è importante sottolineare che l’entrata in vigore dei due decreti non consente ancora di presentare alcuna domanda di contributo né di iniziare alcuna fase istruttoria, in quanto tutte queste modalità verranno definite con uno o due decreti direttoriali, che verranno emanati entro fine febbraio. Si fa pertanto riserva di tornare sull’argomento più dettagliatamente una volta che le misure contributive saranno state completamente definite. L’Ufficio Trasporti dell’Associazione rimane disponibile per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento.
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(EV)
Progetti “Yes I start up” e “SELFIEmployment” finanziamenti per l’autoimprenditorialità
L’Ente nazionale per il microcredito è stato inserito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali tra i soggetti deputati a promuovere e sostenere l’utilizzo del “Fondo rotativo nazionale SELFIEmployment”, al fine di incentivare l’autoimprenditorialità di giovani e disoccupati. Si tratta di uno strumento di finanza agevolata rivolto a giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni
che non studiano e non lavorano (c.d. NEET) nonché a donne inattive e disoccupati senza limiti di età, che intendono inserirsi nel mercato del lavoro con una propria attività, che permette la creazione di piccole e medie imprese attraverso l’erogazione di finanziamenti senza interessi e non assistiti da garanzie reali e/o di firma. Inoltre, con riferimento alle due categorie di beneficiari di cui sopra, l’Ente promuove e realizza rispettivamente i progetti “Yes I start up NEET” e “Yes I start up donne e disoccupati”, con il fine di erogare percorsi formativi sull’avvio dell’impresa, della durata di 80 ore ciascuno. L’Associazione resta a disposizione per eventuali approfondimenti.
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(EV)
Welfare aziendale tare, gli acquisti di elettronica, la profumeria e l’arredamento in 18.000 punti vendita.
Il supporto dell’associazione
Vi ricordiamo che è sempre attiva la nostra convenzione con Edenred per il Welfare aziendale. Il Welfare aziendale permette alle Imprese di integrare il salario dei dipendenti attraverso soluzioni e servizi di natura sociale ed assistenziale, con un beneficio in termini di agevolazioni fiscali e vantaggiosi risparmi, valorizzazione delle risorse umane e aumento della competitività aziendale. Vi ricordiamo che quest’anno la soglia di esenzione fiscale dei fringe benefit è fissata a 258,23 Euro per dipendente, nella quale rientrano anche i c.d. buoni o voucher welfare ai sensi dell’art. 51, comma 3-bis, TUIR. Qualora il valore dei fringe benefit nel periodo di imposta, sia sotto forma di buono welfare che nelle modalità ordinarie (ad es. auto aziendale a uso promiscuo), ecceda il limite di Euro 258,23 questo concorrerà per il totale dell’importo a formare reddito da lavoro dipendente. Insieme ad Edenred proponiamo queste tipologie di servizio/prodotto:
Ticket Compliments 1. TOP PREMIUM Offre la massima libertà di scelta grazie ad un network selezionato di 24.000 punti shopping in tutta Italia per poter fare la spesa al supermercato, lo shopping per abbigliamento e accessori, elettronica, ottica, arredamento, profumeria, cosmetici, acquisti per lo sport, acquisti per la casa e spese per viaggi. 2. SELECTION È l’alternativa al buono acquisto Top Premium per conciliare lo shopping con la possibilità di fare il pieno di carburante presso distributori convenzionati. Selection è utilizzabile anche per la spesa alimenPag. 32 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 2 - 31 gennaio 2022
3. SELECTION EASY Si tratta di un buono acquisto dedicato alla spesa al supermercato (12.000 punti shopping) e al pieno di carburante presso distributori autorizzati. 4. SPESA La scelta ideale per la spesa quotidiana utilizzabile in 13.000 punti shopping in tutta Italia per poter fare la spesa al supermercato e in piccole catene alimentari locali.
Ticket Restaurant Sono servizi sostitutivi di mensa in formato cartaceo (esenti da oneri fiscali e previdenziali fino a 4 euro al giorno con iva al 4% detraibile) od elettronico (esenti da oneri fiscali e previdenziali fino a 8 euro al giorno con IVA al 4% detraibile).
Ticket Welfare I ticket Welfare sono utilizzabili dalla piattaforma Welfare associativa con ingresso dal nostro sito Internet www.confapifvg.it e permettono di ampliare la rete di spendibilità per l’istruzione dei figli (testi scolastici, rette, tasse di frequenza, mense) le prestazioni sanitarie (servizi sanitari in centri medici e dentistici), la cura dei familiari (baby-sitter, badanti, campus scolastici, case di cura), sport e benessere (palestre, piscine, centri sportivi e termali), tempo libero (viaggi, parchi tematici, spettacoli), cultura e formazione (corsi di lingue e per il tempo libero, formazione personale e professionale). Il ticket Welfare, come da normativa, è fiscalmente deducibile ed è spendibile presso una rete di strutture già convenzionate o da convenzionarsi su segnalazione del dipendente. L’importo assegnato dall’Azienda viene convertito
in voucher e utilizzato dal dipendente attraverso tre semplici passaggi: 1. si seleziona il servizio che si desidera; 2. la piattaforma genera il voucher che è spendibile per la specifica prestazione e per l’importo esatto della prestazione stessa; 3. il dipendente utilizza il voucher che può essere stampato o utilizzato direttamente online. È possibile trovare i propri punti vendita attraverso il motore di ricerca dovecompro.edenred.it per scoprire dove e come utilizzare i ticket.
La piattaforma associativa per il Welfare Accessibile direttamente dal nostro sito www.confapifvg.it, pensata per le aziende più strutturate a cui hanno già aderito le imprese associate più dimensionate. Con questo sistema il lavoratore accede alla piattaforma autonomamente con pro-
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prie credenziali e può in ogni momento consultare la propria posizione e utilizzare la sua disponibilità di spesa come meglio crede per acquisti/prestazioni di servizi/rimborsi (previdenza, salute, istruzione, trasporto pubblico, assistenza anziani, buoni acquisto, tempo libero, benessere e cura dei familiari), senza necessità di modificare le proprie abitudini di spesa. Di seguito i nostri referenti per i diversi prodotti/ servizi: - dott. Enrico Iaquinta per gli aspetti normativi e contrattuali dell’istituto e per i ticket Welfare (tel. 0432.507377 - mail: lavoro@confapifvg.it; - Barbara Vergolin per gli ordini dei Ticket Compliments e Ticket Restaurant (tel. 0432.507377 - mail: welfare@confapifvg.it); - dott. Francesca Bresolin per la piattaforma associativa (tel. 0432.507377 - e-mail: amministrazione@confapifvg.it). (BV)
Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro riordino della disciplina. primi chiarimenti inps
Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 61/ EI del 7 febbraio 2022 per ricordare che l’Inps, con la circolare 1° febbraio 2022, n. 18, ha fornito i primi chiarimenti sul riordino della disciplina degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, ai sensi della legge di Bilancio 2022 (L. n. 234/2021) e del decreto Sostegni ter (D.L. n. 4 del 2022). Di seguito i punti salienti delle novità normative, che si applicano alle richieste di trattamenti in cui l’inizio della riduzione o sospensione dell’attività lavorativa si colloca a partire dal 1° gennaio 2022, così come analizzate dall’Istituto:
Lavoratori destinatari delle integrazioni salariali e anzianità di effettivo lavoro Viene ampliata la platea dei destinatari delle integrazioni salariali, estendendo la CIGO, la CIGS, i Fondi di solidarietà bilaterali e il FIS anche ai lavoratori a domicilio e agli apprendisti e viene inoltre ridotta da 90 a 30 giorni l’anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere per poter beneficiare dell’integrazione.
Importo dei trattamenti di integrazione salariale L’INPS precisa che, per garantire una maggiore tutela economica in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa con ricorso ai trattamenti di integrazione salariale, viene previsto per i trattamenti relativi a periodi di sospensione o riduzione decorrenti dal 2022, il superamento dei previsti due massimali per fasce retributive attraverso la previsione di un unico massimale - il più alto, che, per l’anno 2021, è stato pari a € 1.199,72. Detto Pag. 34 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 2 - 31 gennaio 2022
massimale viene annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT e prescinde dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori.
Modalità di erogazione e termine per il rimborso delle prestazioni pagamento diretto L’INPS ricorda che la legge di Bilancio stabilisce che, in caso di richiesta di pagamento diretto delle prestazioni, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, ad inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente. Si ricorda che, nel regime ordinario, il ricorso al pagamento diretto a carico dell’Istituto è possibile solo su specifica richiesta dei datori di lavoro e in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie degli stessi.
Computo dei dipendenti In base all’art. 1, comma 193, della legge di Bilancio 2022 ai fini della determinazione della dimensione aziendale, devono essere compresi nel calcolo tutti i lavoratori, inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti (di tutte le tipologie) che prestano la propria attività con vincolo di subordinazione sia all’interno sia all’esterno dell’azienda.
Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa L’Istituto ribadisce che il lavoratore beneficiario che - durante il periodo di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro - svolga attività di lavoro subordinato di durata superiore a 6 mesi, o di lavoro
autonomo, non ha diritto al trattamento di integrazione salariale per le giornate di lavoro svolte. Se invece, il lavoratore esegue attività di lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari o inferiore a 6 mesi, il trattamento di integrazione salariale resta sospeso per la durata del rapporto di lavoro.
Cassa integrazione ordinaria (CIGO) Nella Circolare in commento si precisa che il Decreto Sostegni ter (art. 23 del D.L. n. 4/2022) introduce la possibilità che l’esame congiunto con le Organizzazioni Sindacali - previsto dal comma 2 dell’art. 14, D.Lgs. n. 148/2015 - possa svolgersi anche in via telematica. Si prevede inoltre la riduzione dell’ammontare del contributo addizionale a decorrere dal 1° gennaio 2025, per i datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno 24 mesi successivi al termine dell’ultimo periodo di fruizione del trattamento. In tali casi la misura del contributo addizionale viene determinata secondo aliquote differenziate in base ai periodi di trattamento concesso.
Cassa integrazione straordinaria (CIGS) L’INPS ricorda come la Legge di Bilancio 2022 prevede che, per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi decorrenti dal 1° gennaio 2022, la disciplina in materia di CIGS e i relativi obblighi contributivi trovino applicazione con riferimento: a) ai datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti e che operano in settori non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015; b) alle imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e alle società da queste derivate, alle imprese del sistema aeroportuale, nonché ai partiti e ai movimenti politici e alle loro ri-
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spettive articolazioni e sezioni territoriali, a condizione che risultino iscritti nel registro di cui all’art. 4, comma 2, del D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni in L. 21 febbraio 2014, n. 13. Viene inoltre ampliata la causale di “riorganizzazione aziendale”, ricomprendendovi anche i casi in cui le aziende vi ricorrano “per realizzare processi di transizione” che saranno individuati e regolati con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Ministero dello Sviluppo economico. Ulteriore novità è prevista nel programma di riorganizzazione aziendale, ove si stabilisce che il recupero occupazionale possa essere realizzato anche mediante la riqualificazione professionale dei lavoratori e il potenziamento delle loro competenze. In merito al contratto di solidarietà, si interviene sull’art. 21 del D.Lgs. n. 148/2015 prevedendo per gli accordi sottoscritti nel 2022 che la riduzione di orario media aziendale programmata su base giornaliera, settimanale o mensile possa arrivare fino all’80% con riduzioni massime, correlate al singolo lavoratore pari al 90% (prima le percentuali erano, rispettivamente al 60% e al 70%).
Fondo di integrazione salariale (FIS) La legge di Bilancio 2022 estende la platea dei soggetti tutelati poiché, dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che occupano almeno 1 dipendente, non rientranti nell’ambito di applicazione della CIGO (art. 10) e non destinatari delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali (artt. 26, 27 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015). Il testo della circolare INPS 18/2022 può essere consultato al presente link. Con riserva di ulteriori informazioni. (EI)
Regolamento regionale politiche attive del lavoro 2022 gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dalla legge regionale 18/2005, approvato con decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2021, n. 0206/Pres. I contributi, a fondo perduto, incentivano assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato di disoccupati e stabilizzazioni di lavoratori precari e, per quanto disposto dall’art. 12 del D.PReg. 206/2021, sono concessi a titolo di aiuti de minimis. Nelle tabelle che seguono sono evidenziati in sintesi gli importi degli incentivi riconosciuti.
entrata in vigore: 1° gennaio 2022
È entrato in vigore il 1° gennaio 2022 il Regolamento per la concessione e l’erogazione degli incentivi per
ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO / INSERIMENTO IN COOPERATIVA IMPORTO BASE
MAGGIORAZIONI (tra loro cumulabili)
disoccupato = soggetto privo di impiego + DID online + sottoscrizione PATTO DI SERVIZIO
ASSUNZIONE DONNA CON FIGLIO UNDER 5
MISURE WELFARE assunzione di AZIENDALE componenti di un (flessibilità oraria NUCLEO FAMILIARE o nido aziendale) MONOPARENTALE solo se in cui sia compreso ASSUNZIONE almeno un figlio DONNA CON FIGLIO minore di età UNDER 5
donna disoccupata da almeno 4 mesi consecutivi
€ 5.000,00
+ € 2.000,00
+ € 2.000,00
+ € 2.500,00
uomo disoccupato da almeno 6 mesi consecutivi
€ 5.000,00
/
/
+ € 2.500,00
uomo a rischio disoccupazione alla data della domanda e disoccupato alla data di assunzione
€ 5.000,00
/
/
+ € 2.500,00
donna a rischio disoccupazione alla data della domanda e disoccupata alla data di assunzione
€ 5.000,00
+ € 2.000,00
+ € 2.000,00
+ € 2.500,00
NB: nel caso di ASSUNZIONI DI PIU’ DI 10 LAVORATORI vengono applicate le seguenti maggiorazioni sul totale (cumulabili con maggiorazione per componente nucleo monoparentale e non con maggiorazione donna con figlio under 5) tra 10 e 14 assunzioni
+ 10%
tra 15 e 30 assunzioni
+ 20%
tra 31 e 50 assunzioni
+ 25%
oltre 50 assunzioni
+ 30%
in caso di part time NON INFERIORE AL 70% l’importo è riproporzionato sull’orario lavorativo La domanda è presentata, a pena di inammissibilità, anteriormente all’assunzione o all’inserimento lavorativo ovvero anche successivamente all’assunzione o all’inserimento lavorativo, purché entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato, dalle ore 10:00 del 2 gennaio alle ore 12:00 del 31 agosto 2022.
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Sposa, sposo, testimoni, mamme e papà, damigelle e paggetti. Perchè tutto, quel giorno, deve essere perfetto. Ognuno dei nostri capi è garanzia di assoluta originalità. Le tecniche di lavorazione e i nostri piccoli segreti vengono ogni volta rinnovati per dar vita a abiti unici e personali. Indossare uno Stefanutti significa portare un capo che esprime la qualità Stefanutti e lo stile unico di chi lo indossa. Tessuti rigorosamente made in Italy, 100% naturali che dureranno nel tempo, senza spreco di materiali e risorse. Ogni creazione evidenzia il carattere, lo stile, la personalità di chi lo indossa. Ogni Stefanutti è una creazione preziosa, unica e personale.
Udine via Portanuova 9 — mercoledì/sabato 10.00/12.30 — 15.30/19.00 anche su appuntamento 0432 1790278 — info@sartorialestefanutti.it
ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO (durata almeno 6 mesi) IMPORTO BASE
MAGGIORAZIONE
disoccupato = soggetto privo di impiego + DID online + sottoscrizione PATTO DI SERVIZIO
assunzione di componenti di un NUCLEO FAMILIARE MONOPARENTALE in cui sia compreso almeno un figlio minore di età*
donna disoccupata da almeno 4 mesi consecutivi
€ 2.500,00
+ € 2.500,00
uomo disoccupato da almeno 6 mesi consecutivi
€ 2.500,00
+ € 2.500,00
in caso di part time NON INFERIORE AL 70% l’importo è riproporzionato sull’orario lavorativo La domanda è presentata, a pena di inammissibilità, anteriormente all’assunzione ovvero anche successivamente all’assunzione, purché entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato, dalle ore 10:00 del 2 gennaio alle ore 12:00 del 31 agosto 2022.
TRASFORMAZIONI / STABILIZZAZIONI IMPORTO BASE
CONDIZIONE OCCUPAZIONALE PRECARIA = negli ultimi 5 anni esecuzione di contratti precari o lsu o tirocinio per almeno 360 giorni
MAGGIORAZIONI MISURE WELFARE AZIENDALE (flessiASSUNZIONE bilità oraria o nido DONNA CON FIGLIO aziendale) - solo se UNDER 5 ASSUNZIONE DONNA CON FIGLIO UNDER 5
assunzione di componenti di un NUCLEO FAMILIARE MONOPARENTALE in cui sia compreso almeno un figlio minore di età*
donna in condizione occupazionale precaria
€ 5.000,00
+ € 2.000,00
+ € 2.000,00
+ € 2.500,00
uomo in condizione occupazionale precaria
€ 5.000,00
/
/
+ € 2.500,00
in caso di part time NON INFERIORE AL 70% l’importo è riproporzionato sull’orario lavorativo La domanda è presentata, a pena di inammissibilità, anteriormente alla trasformazione/stabilizzazione ovvero anche successivamente alla trasformazione/stabilizzazione, purché entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato, dalle ore 10:00 del 2 gennaio alle ore 12:00 del 31 agosto 2022.
Nel rinviare al testo del decreto citato, del quale si unisce copia, e ai contenuti del sito web della Regione Friuli Venezia Giulia, ricordiamo che la domanda deve essere compilata e presentata esclusivamente per via telematica tramite l’apposito applicativo informatico previa autenticazione con SPID-Sistema pubblico di identità digitale, CIE-Carta di identità elettronica, CNS-Carta nazionale dei servizi. Segnaliamo che la Direzione centrale lavoro, for-
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mazione, istruzione e famiglia - Servizio politiche del lavoro della Regione ha reso disponibili online alcune slide che illustrano le principali novità sugli incentivi alle assunzioni. Il documento è consultabile al seguente link: https://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/ formazione-lavoro/lavoro/FOGLIA1/allegati/ PAL2022/2022_01_31_SLIDE_convegno_ PAL_2022.pdf
CCNL Uniontessile Confapi Filctem/Femca/Uiltec Riportiamo la comunicazione ricevuta da Uniontessile Confapi.
attivazione clausola di salvaguardia ex art. 82
(C)
Il Presidente
Roma, 14 gennaio 2022 Alla cortese attenzione delle Aziende che applicano il CCNL Uniontessile Confapi del 24 gennaio 2020 Oggetto: Attivazione clausola di salvaguardia ex Art. 82 CCNL Uniontessile Confapi Filctem/Femca/Uiltec Spettabile Azienda, con la presente comunichiamo che Uniontessile Confapi ha deciso, in piena sintonia con la Confederazione, di attivare nei confronti delle OO.SS. Filctem/Femca/Uiltec, firmatarie del CCNL 24 gennaio 2020, la clausola di salvaguardia prevista dall’art.82 del suddetto CCNL. Di seguito riportiamo brevemente i fatti che hanno portato a tale decisione. Lo scorso 28 luglio 2021, le OO.SS (Filctem/Femca/Uiltec) hanno rinnovato con altra organizzazione datoriale di rappresentanza (Sistema Moda Italia aderente a Confindustria) il CCNL per le aziende tessili dei vari settori rappresentati, con un costo complessivo di gran lunga inferiore rispetto a quello sottoscritto con Uniontessile il 24 gennaio 2020, sia per quanto riguarda il valore economico degli incrementi dei minimi contrattuali da voi concordati sia per le loro decorrenze che determinano montanti salariali annui decisamente inferiori rispetto a quelli definiti nel rinnovo con Uniontessile. Da un’analisi comparativa effettuata sul livello medio di addensamento (Liv. 3°super - che nei rinnovi contrattuali è sempre stato convenzionalmente preso a base per la definizione degli incrementi dei minimi nel settore tessile, sia per il CCNL Uniontessile sia per quello di SMI), è risultato che nel vostro recente rinnovo SMI dello scorso 28 luglio 2021, gli aumenti a regime per il 3° Liv. Super (marzo 2023) determinano una retribuzione contrattuale mensile (ERN € 1.745,98) inferiore di ben €15,30 mensili rispetto al minimo contrattuale mensile di Uniontessile (ERN € 1.761,28) e costituiscono una condizione di palese dumping contrattuale a sfavore della nostra categoria, anche tenuto conto che per il 3° Liv. Super gli aumenti a regime sono inferiori a quelli con noi sottoscritti (Uniontessile € 80,00 contro € 70,56 di SMI). A fronte di tale situazione, la categoria ha richiesto alle organizzazioni sindacali, compresi i Segretari Generali delle stesse, numerosi incontri per definire una soluzione concordata al fine di riportare un riequilibrio economico tra il nostro rinnovo e quello sottoscritto con SMI. Abbiamo dovuto prendere atto, purtroppo, che tutte le proposte da noi avanzate sono rimaste infruttuose.
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In tale contesto e avvicinandosi la scadenza della 3° tranches di aumenti (1 febbraio 2022), Uniontessile è stata costretta quindi a comunicare alle OO.SS., con lettera del 13 gennaio u.s., di volersi avvalere, a far data dal 1° febbraio 2022, di quanto previsto dalla clausola di salvaguardia all’art.82 del vigente CCNL (Estensione contratto stipulato con altre associazioni: ”Qualora le Organizzazioni dei lavoratori contraenti, all'interno del campo di applicazione del presente Contratto, dovessero concordare con altre Associazioni di datori di lavoro o di artigiani condizioni meno onerose di quelle previste da codesto CCNL, tali condizioni si intenderanno estese alle aziende che abbiano le medesime caratteristiche e che siano rappresentate da Uniontessile Confapi”). Pertanto, per il restante periodo di validità del CCNL Uniontessile, vale a dire fino al 31 marzo 2023, le aziende che applicano il suddetto CCNL daranno corso dal 1° febbraio 2022 all’applicazione ai lavoratori dei minimi contrattuali (ERN) previsti dal CCNL SMI, fatta salva l’eventuale possibilità per ciascuna azienda di riconoscere in conto futuri aumenti contrattuali la differenza tra tali minimi contrattuali e quelli attualmente in essere. Per una maggiore tutela delle aziende che volessero dare corso all’applicazione della clausola di salvaguardia, così come attivata dalla categoria, la suddetta comunicazione è stata altresì trasmessa a tutti gli Enti previdenziali, assicurativi e ispettivi per tutti gli aspetti di loro competenza. L’azione intrapresa nei confronti delle Organizzazioni Sindacali è finalizzata a far valere le legittime istanze della Categoria, la quale non può essere oggetto di dumping contrattuale da parte delle OO.SS. per avere sottoscritto, nel rispetto di corrette relazioni sindacali, il rinnovo del CCNL pochi mesi prima dell’inizio della pandemia. Siamo consapevoli che le azioni messe in atto potranno causare, nelle aziende che vorranno dare corso all’applicazione della clausola, eventuali tensioni sindacali, ma la categoria non ha potuto percorrere soluzioni alternative in quanto tutte precluse dalla chiusura delle OO.SS. nazionali. Spero dunque di avere chiarito il contesto nel quale sono state assunte le decisioni qui riportate che hanno bisogno per la loro applicazione di tutto il supporto delle associazioni territoriali e del coinvolgimento degli ordini professionali sul territorio (Consulenti del Lavoro/Commercialisti/ Centri paghe) per una corretta informazione. Trasmettiamo in allegato alla presente una nota di chiarimento sulle modalità applicative per la gestione della clausola di salvaguardia e al fac- simile del relativo comunicato aziendale. La Segreteria Uniontessile, la Commissione tecnica e il sottoscritto sono a disposizione per ogni necessario supporto e chiarimento. Cordiali saluti Alberto Russo
COMUNICATO Si porta a conoscenza di tutto il personale che, aderendo alla comunicazione di Uniontessile Confapi inviata alla OO.SS. Filctem/Femca/Uiltec firmatarie del CCNL Uniontessile Confapi del 24 gennaio 2020, applicato in azienda, a far data dal 1° febbraio 2022 i minimi tabellari saranno modificati, a seguito dell’applicazione della clausola di salvaguardia di cui all’art. 82 del suddetto CCNL. In forza di quanto sopra, pertanto, per il restante periodo di validità del CCNL stesso, vale a dire fino al 31 marzo 2023, dal 1° febbraio 2022 verranno applicati i minimi contrattuali riportati qui di seguito, riconoscendo la differenza tra il nuovo minimo contrattuale e quello attualmente in essere nella voce acconto futuri aumenti contrattuali. (riportare tabella relativa al comparto interessato)
Pag. 40 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 2 - 31 gennaio 2022
al comparto di attività dell’azienda e all’inquadramento del lavoratore. Le aziende che volessero mantenere la differenza tra il minimo tabellare Uniontessile (ERN) alla data del 31 gennaio 2022 e il nuovo minimo tabellare (ERN) definito in funzione dell’applicazione della clausola e decorrente dal 1° febbraio 2022 potranno riportare tale valore in apposita voce quale “acconto futuri aumenti “, i cui valori sono riportati nelle tabelle di seguito riportate.
Nota operativa per l’applicazione della clausola di salvaguardia Con la presente nota vengono fornite le istruzioni operative per l’applicazione della clausola di salvaguardia, attivata come da lettera inviata in data 13 gennaio 2022 da Uniontessile Confapi alle OO.SS. Filctem/Femca/Uiltec e richiamata dalla comunicazione Uniontessile inviata alle associazioni territoriali.
Pertanto, con l’applicazione delle suddette tabelle, non dovrà essere corrisposto l’aumento previsto dal CCNL Uniontessile Confapi del 24 gennaio 2020 dal 1° febbraio 2022, non più applicabile in forza dell’attivazione della clausola di salvaguardia. I nuovi valori dell’ERN andranno riconosciuti per il restante periodo di validità del CCNL Uniontessile, vale a dire fino al 31 marzo 2023, con le variazioni previste alla voce “acconto futuri aumenti”.
Le aziende interessate dovranno procedere a comunicare ai dipendenti la volontà di dare applicazione alla clausola tramite comunicato aziendale, come da fac-simile allegato, da esporre nella bacheca aziendale.
Le aziende che non intendano dare applicazione alla clausola di salvaguardia continueranno a riconoscere i valori dei minimi tabellari (ERN) e i relativi adeguamenti, come previsto dal rinnovo del CCNL Uniontessile Confapi del 24 gennaio 2020 e corrisponderanno l’aumento previsto dal 1 febbraio 2022.
L’applicazione della clausola comporta, a far data dal 1° febbraio 2022, la variazione del minimo tabellare (ERN) precedentemente riconosciuto, assumendo quale riferimento gli importi riportati nelle tabelle, qui di seguito indicate, in relazione
Tabelle nuovi valori minimi tabellari (ERN) a seguito applicazione clausola di salvaguardia PENNE SPAZZOLE PENNELLI Minimi
Minimi
Minimi
Minimi
Union-
Union-
Union-
Union-
tessile
tessile
Voce
tessile
Voce
tessile
Voce
rinnovo
come da
acconto
come da
Acconto
come da
Acconto
Futuri
clausola
Futuri
clausola
Futuri
del 24
clausola
gennaio
di salva-
di salva-
di salva-
2020
guardia
guardia
guardia
al
al
fino al
al
al
31/01/2022
01/02/2022
01/02/2022
7
2.224,74
2.049,70
175,04
2.224,74
2.073,70
151,04
2.224,74
2.103,70
121,04
2.224,74
6
2.038,99
1.924,49
114,50
2.038,99
1.946,89
92,10
2.038,99
1.974,89
64,10
2.038,99
5
1.936,11
1.802,76
133,35
1.936,11
1.823,76
112,35
1.936,11
1.850,01
86,10
1.936,11
4s
1.838,90
1.714,95
123,95
1.838,90
1.734,95
103,95
1.838,90
1.759,95
78,95
1.838,90
4
1.777,33
1.675,42
101,91
1.777,33
1.695,02
82,31
1.777,33
1.719,52
57,81
1.777,33
3
1.691,68
1.638,13
53,55
1.691,68
1.657,33
34,35
1.691,68
1.681,33
10,35
1.691,68
2
1.595,60
1.556,18
39,42
1.595,60
1.574,38
21,22
1.595,60
1.597,13
-1,53
1.595,60
1
1.267,48
1.237,20
30,28
1.267,48
1.251,60
15,88
1.267,48
1.269,60
-2,12
1.267,48
Livelli
Totale
01/04/2022
Pag. 41 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 2 - 31 gennaio 2022
01/04/2022
Totale
01/01/2023
01/01/2023
Totale
GIOCATTOLI Minimi
Minimi
Minimi
Minimi
Union-
Union-
Union-
Union-
tessile
tessile
Voce
tessile
Voce
tessile
Voce
rinnovo
come da
acconto
come da
acconto
come da
Acconto
Futuri
clausola
Futuri
clausola
Futuri
del 24
clausola
gennaio
di salva-
di salva-
di salva-
2020
guardia
guardia
guardia al
al 01/01/
01/01/2023
2023
2.222,84
2.103,70
119,14
2.222,84
109,65
2.056,54
1.974,89
81,65
2.056,54
1.823,76
130,04
1.953,80
1.850,01
103,79
1.953,80
1.844,98
1.734,95
110,03
1.844,98
1.759,95
85,03
1.844,98
120,05
1.795,47
1.695,02
100,45
1.795,47
1.719,52
75,95
1.795,47
1.638,13
77,47
1.715,60
1.657,33
58,27
1.715,60
1.681,33
34,27
1.715,60
1.621,16
1.556,18
64,98
1.621,16
1.574,38
46,78
1.621,16
1.597,13
24,03
1.621,16
1.280,90
1.237,20
43,70
1.280,90
1.251,60
29,30
1.280,90
1.269,60
11,30
1.280,90
al
al
01/04/2022
01/04/2022
2.222,84
2.073,70
149,14
132,05
2.056,54
1.946,89
1.802,76
151,04
1.953,80
1.844,98
1.714,95
130,03
4
1.795,47
1.675,42
3
1.715,60
2 1
fino al
al
al
31/01/2022
01/02/2022
01/02/2022
7
2.222,84
2.049,70
173,14
6
2.056,54
1.924,49
5
1.953,80
4S
Livelli
Totale
Totale
Totale
OCCHIALI Minimi
Minimi
Minimi
Minimi
Union-
Union-
Union-
Union-
tessile
tessile
Voce
tessile
Voce
tessile
Voce
rinnovo
come da
Acconto
come da
Acconto
come da
Acconto
Futuri
clausola
Futuri
clausola
Futuri
del 24
clausola
gennaio
di salva-
di salva-
di salva-
2020
guardia
guardia
guardia al
al
01/01/2023
01/01/2023
2.207,83
2.103,70
104,13
2.207,83
69,32
2.016,21
1.974,89
41,32
2.016,21
1.823,76
43,19
1.866,95
1.850,01
16,94
1.866,95
1.782,19
1.734,95
47,24
1.782,19
1.759,95
22,24
1.782,19
65,87
1.704,00
1.657,33
46,67
1.704,00
1.681,33
22,67
1.704,00
1.556,18
51,10
1.607,28
1.574,38
32,90
1.607,28
1.597,13
10,15
1.607,28
1.237,20
28,21
1.265,41
1.251,60
13,81
1.265,41
1.269,60
-4,19
1.265,41
al
al
01/04/2022
01/04/2022
2.207,83
2.073,70
134,13
91,72
2.016,21
1.946,89
1.802,76
64,19
1.866,95
1.782,19
1.714,95
67,24
3
1.704,00
1.638,13
2
1.607,28
1
1.265,41
fino al
al
al
31/01/2022
01/02/2022
01/02/2022
6
2.207,83
2.049,70
158,13
5
2.016,21
1.924,49
4S
1.866,95
4
Livelli
Totale
Pag. 42 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 2 - 31 gennaio 2022
Totale
Totale
PELLI E CUOIO
Livelli
Minimi
Minimi
Minimi
Minimi
Union-
Union-
Union-
Union-
tessili
tessile
Voce
tessile
Voce
tessile
Voce
rinnovo
come da
acconti
come da
Acconto
come da
Acconto
Futuri
clausola
Futuri
clausola
Futuri
del 24
clausola
gennaio
di salva-
di salva-
di salva-
2020
guardia
guardia
guardia
fino al
al
31/01/2022
01/02/2022
01/02/2022
Totale
al
al
01/04/2022
01/04/2022
Totale
al
al
01/01/2023
01/01/2023
Totale
6
2.161,60
2.049,70
111,90
2.161,60
2.073,70
87,90
2.161,60
2.103,70
57,90
2.161,60
5
1.961,66
1.924,49
37,17
1.961,66
1.946,89
14,77
1.961,66
1.974,89
-13,23
1.961,66
4S
1.832,60
1.802,76
29,84
1.832,60
1.823,76
8,84
1.832,60
1.850,01
-17,41
1.832,60
4
1.777,99
1.714,95
63,04
1.777,99
1.734,95
43,04
1.777,99
1.759,95
18,04
1.777,99
3
1.707,45
1.638,13
69,32
1.707,45
1.657,33
50,12
1.707,45
1.681,33
26,12
1.707,45
2
1.615,26
1.556,18
59,08
1.615,26
1.574,38
40,88
1.615,26
1.597,13
18,13
1.615,26
1
1.266,52
1.237,20
29,32
1.266,52
1.251,60
14,92
1.266,52
1.269,60
-3,08
1.266,52
CALZATURE Minimi
Minimi
Minimi
Union-
Union
UnionAcconto
Minimi
tessile
Acconto
tessile
Acconto
tessile
Union-
come da
Futuri
come da
Futuri
come da
Futuri
tessile
clausola
aumenti
clausola
aumenti
clausola
aumenti
di salva-
di salva-
di salva-
guardia
guardia
guardia al
al
01/01/2023
01/01/2023
2.271,67
2.230,39
41,28
2.271,67
37,84
2.111,54
2.103,70
7,84
2.111,54
1.946,89
6,75
1.953,64
1.974,89
-21,25
1.953,64
1.855,18
1.823,76
31,42
1.855,18
1.850,01
5,17
1.855,18
62,16
1.777,11
1.734,95
42,16
1.777,11
1.759,95
17,16
1.777,11
1.675,42
60,86
1.736,28
1.695,02
41,26
1.736,28
1.719,52
16,76
1.736,28
1.695,97
1.638,13
57,84
1.695,97
1.657,33
38,64
1.695,97
1.681,33
14,64
1.695,97
2bis
1.645,82
1.590,85
54,97
1.645,82
1.609,45
36,37
1.645,82
1.632,70
13,12
1.645,82
2
1.602,41
1.556,18
46,23
1.602,41
1.574,38
28,03
1.602,41
1.597,13
5,28
1.602,41
1
1.265,24
1.237,20
28,04
1.265,24
1.251,60
13,64
1.265,24
1.269,60
-4,36
1.265,24
al
al
01/04 /2022
01/04/2022
2.271,67
2.198,64
73,03
61,84
2.111,54
2.073,70
1.924,49
29,15
1.953,64
1.855,18
1.802,76
52,42
4
1.777,11
1.714,95
3 bis
1.736,28
3
fino al
al
al
31/01/2022
01/02/2022
01/02/2022
8
2.271,67
2.173,24
98,43
7
2.111,54
2.049,70
6
1.953,64
5
Livelli
Totale
Pag. 43 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 2 - 31 gennaio 2022
Totale
Totale
TESSILI Minimi
Minimi
Minimi
Union-
Union-
Union-
Minimi
tessile
Voce
tessile
Voce
tessile
Voce
Union-
come da
Acconto
come da
acconto
come da
acconto
tessile
clausola
Futuri
clausola
Futuri
clausola
Futuri
di salva-
di salva-
di salva-
guardia
guardia
guardia Al
al
01/04 /2022
01/01/2023
2.261,63
2.198,64
62,99
2.261,63
61,46
2.135,16
2.073,70
61,46
2.135,16
1.946,89
56,33
2.003,22
1.946,89
56,33
2.003,22
1.877,34
1.823,76
53,58
1.877,34
1.823,76
53,58
1.877,34
61,91
1.776,86
1.734,95
41,91
1.776,86
1.734,95
41,91
1.776,86
1.675,42
60,86
1.736,28
1.695,02
41,26
1.736,28
1.695,02
41,26
1.736,28
1.695,75
1.638,13
57,62
1.695,75
1.657,33
38,42
1.695,75
1.657,33
38,42
1.695,75
2bis
1.645,76
1.590,85
54,91
1.645,76
1.609,45
36,31
1.645,76
1.609,45
36,31
1.645,76
2
1.602,23
1.556,18
46,05
1.602,23
1.574,38
27,85
1.602,23
1.574,38
27,85
1.602,23
1
1.267,67
1.237,20
30,47
1.267,67
1.251,60
16,07
1.267,67
1.251,60
16,07
1.267,67
al
al
1/04 /2022
1/04/2022
2.261,63
2.198,64
62,99
85,46
2.135,16
2.073,70
1.924,49
78,73
2.003,22
1.877,34
1.802,76
74,58
4
1.776,86
1.714,95
3 bis
1.736,28
3
fino al
al
al
31/01/2022
01/02/2022
01/02/2022
8
2.261,63
2.173,24
88,39
7
2.135,16
2.049,70
6
2.003,22
5
Livelli
Totale
Pag. 44 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 2 - 31 gennaio 2022
Totale
Totale
CCNL unificato dei Materiali da costruzione Confapi-Aniem nimi retributivi in vigore dal 1° gennaio 2022 sono consultabili al presente link.
AGGIORNAMENTI DA GENNAIO 2022
2. Previdenza complementare Fondapi. Contributo mensile dal gennaio 2022
1. NUOVI MINIMI RETRIBUTIVI IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2022 2. PREVIDENZA COMPLEMENTARE FONDAPI - CONTRIBUTO MENSILE DAL GENNAIO 2022 3. SETTORE LAPIDEI: ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA. CONTRIBUTO MENSILE FONDO ALTEA
1. Minimi retributivi in vigore dal 1° gennaio 2022 Come stabilito nell’accordo di rinnovo del CCNL unificato dei Materiali da costruzione sottoscritto in data 10 novembre 2020 da Confapi-Aniem e Feneal Uil-Filca Cisl-Fillea Cgil, dal 1° gennaio 2022 decorrono i nuovi minimi retributivi per le piccole e medie industrie dei settori cemento calce gesso, laterizi manufatti in cemento, materiali lapidei. Le tabelle con i nuovi importi degli aumenti e dei mi-
Con l’accordo di rinnovo del 10 novembre 2020 è stata prevista l’istituzione dal 1° gennaio 2022 di un contributo mensile a carico del datore di lavoro pari a euro 5 (riparametrato sulla base 100 della scala parametrale utilizzata per ogni singolo settore) da versare al Fondo Fondapi per ogni lavoratore in forza alla data del 1° gennaio 2022. Per lavoratore in forza deve intendersi il lavoratore iscritto nel LuL alla data del 1° gennaio 2022, compreso anche il lavoratore in aspettativa. Si precisa inoltre che: - per i lavoratori iscritti al Fondapi al 1° gennaio 2022, tale contributo è aggiuntivo rispetto a quanto previsto per l’iscrizione ordinaria. - per i lavoratori che alla stessa data non risultino iscritti al Fondapi, il suddetto contributo comporta l’adesione contrattuale degli stessi al Fondo medesimo, senza alcun ulteriore obbligo a loro carico. Sul contributo di cui sopra è dovuta esclusivamente la contribuzione INPS di solidarietà (10%). Riportiamo la tabella riparametrata relativa alla contribuzione prevista per ogni singolo comparto.
Fondapi Contributo mensile Lapidei Livello
Parametro
1
210
10,50 €
2,1
2
189
9,45 €
1,89
3
154
7,70 €
1,54
4
146
7,30 €
1,46
5
136
6,80 €
1,36
6
128
6,40 €
1,28
7
118
5,90 €
1,18
8
100
5,00 €
1
Pag. 46 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 2 - 31 gennaio 2022
Fondapi Contributo mensile - Laterizi livello
parametro
AS
220
11,00 €
2,20
A
185
9,25 €
1,85
B
151
7,55 €
1,51
CS
143
7,15 €
1,43
C
136
6,80 €
1,36
D
126
6,30 €
1,26
E
117
5,85 €
1,17
F
100
5,00 €
1,00
Fondapi Contributo mensile Settore CEMENTO - CALCE Livello
Parametro
Area direttiva - 3
210
10,50 €
2,1
Area direttiva - 2
188
9,40 €
1,88
Area direttiva - 1
172
8,60 €
1,72
Area concettuale – 3
163
8,15 €
1,63
Area concettuale – 2
157
7,85 €
1,57
Area concettuale - 1
149
7,45 €
1,49
Area specialistica - 3
140
7,00 €
1,4
Area specialistica - 2
134
6,70 €
1,34
Area specialistica - 1
129
6,45 €
1,29
Area qualificata - 2
121
6,05 €
1,21
Area qualificata - 1
116
5,80 €
1,16
Area esecutiva - 1
100
5,00 €
1
3. Settore lapidei: assistenza sanitaria integrativa. Contributo Fondo ALTEA L’accordo di rinnovo del 10 novembre 2020 ha previsto che, a partire dalla mensilità di gennaio 2022, per ciascun comparto il contributo a favore
Pag. 47 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 2 - 31 gennaio 2022
del Fondo ALTEA per ogni dipendente in forza è stabilito come di seguito indicato: - Lapidei: incremento di 3 Euro (Tot. 13 Euro/ mese); - Cemento: nessuna variazione (Tot. 13 Euro/ mese); - Laterizi: nessuna variazione (Tot. 10 Euro/me se). (C)
Esami per idoneità all’impiego dei gas tossici -
la domanda va presentata entro il 1° marzo 2022
L’ASUGI (Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina) e l’ASFO (Azienda Sanitaria Friuli Occidentale) ci comunicano che con determinazione del direttore del dipartimento di prevenzione hanno previsto l’indizione della sessione d’esami per gli aspiranti al conseguimento del certificato d’idoneità all’impiego dei gas tossici per l’anno 2022. Gli interessati sono obbligati a presentare la domanda, entro il 1° marzo 2022, al Legale rappresentante dell’Azienda Sanitaria della Regione Friuli Venezia Giulia nel cui territorio è compreso il Comune di residenza del richiedente. Possono partecipare agli esami di abilitazione coloro che:
abbiano compiuto 18 anni; siano in possesso del diploma di scuola dell’obbligo; - non incorrano nei casi previsti dall’art. 29 del R.D. 09.01.1927 e successive modificazioni. Il programma di esame, approvato con D.M. dd. 09.05. 1927, verte sul gas o sui gas per i quali viene richiesta l’abilitazione e consta di prove pratiche e prove orali. Le prove pratiche hanno per oggetto: a) tecnica delle varie manipolazioni connesse con la conservazione e la custodia, nonché il trasporto di ciascun gas tossico per il quale viene richiesta l’abilitazione; b) tecnica delle varie manipolazioni connesse con l’utilizzazione dei gas tossici di cui alla precedente lettera a); c) l’impiego delle maschere ed apparecchi contro i gas. La determina integrale può essere richiesta all’ufficio sicurezza dell’Associazione.
Pag. 48 - ApiNFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 2 - 31 gennaio 2022
(CS)
Prevenzione rischio incendi in deposito rifiuti IL MANUALE dEll’ispra
L’istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ha pubblicato il Manuale n. 195/2021, intitolato “La prevenzione del danno ambientale e la gestione delle emergenze ambientali in relazione agli incendi presso gli impianti di
gestione e di deposito di rifiuti”. Il manuale vuole rappresentare uno strumento utile per le autorità e gli operatori, e, più in generale, un contributo allo sviluppo dei sistemi pubblici e privati di prevenzione del danno ambientale e di gestione delle emergenze ambientali per questo tipo di incendi (anche nell’ottica di nuovi strumenti assicurativi e garanzie finanziarie contro i rischi ambientali). Il documento è scaricabile al link: https://development.isprambiente.gov.it/files2021/pubblicazioni/manuali-e-linee-guida/cineas-11nov2021. pdf
Pag. 49 - ApiNFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 2 - 31 gennaio 2022
(CS)
Albo gestori ambientali, proroga iscrizioni al 29 giugno 2022
Con circolare n. 16 emanata il 30 dicembre 2021, il Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, in applicazione delle ultime disposizioni legislative sulla proroga di validità degli atti amministrativi (art. 3 bis della legge 159/2020) ha stabilito che tutte le iscrizioni all’albo nazionale dei gestori ambientali “in scadenza nell’arco temporale compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022, conservano la loro validità fino al 29 giugno 2022, ferma restando l’efficacia dei rinnovi deliberati nel periodo suddetto”. Pertanto tutte le imprese di trasporto rifiuti, iscritte all’albo con provvedimenti d’iscrizione aventi
scadenza tra il 31 gennaio dello scorso anno ed il prossimo 31 marzo 2022, vedranno prorogate di validità dette iscrizioni sino al novantesimo giorno successivo alla cessazione dello stato di emergenza (attualmente fissato al 31 marzo 2022): cioè fino al 29 giugno 2022. “Resta inteso” - aggiunge la circolare del Comitato Nazionale - “che per il legittimo esercizio delle attività oggetto dell’iscrizione l’impresa deve: a) rispettare le condizioni ed essere in possesso di tutti i requisiti previsti; l’accertata inosservanza può dare luogo all’apertura di procedimenti disciplinari e alle relative sanzioni; b) prestare, per i casi previsti (iscrizione nelle categorie 1, relativamente alla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi, 5, 8, 9 e 10), apposita fidejussione, o appendice alla fidejussione già prestata, a copertura del periodo intercorrente dalla data di scadenza dell’iscrizione a quella del 29 giugno 2022”, c) comunicare la variazione dell’iscrizione”. (C)
Pag. 50 - ApiNFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 2 - 31 gennaio 2022
Carrozzerie mobili idonee al trasporto di rifiuti proroga per l’indicazione nei provvedimenti autorizzativi Con delibera del 31 gennaio 2022, n. 1, il Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha nuovamente prorogato il periodo transitorio
per l’aggiornamento delle iscrizioni delle imprese di trasporto rifiuti con le tipologie delle carrozzerie mobili utilizzabili, dal 31 gennaio al 29 giugno 2022. Questo nuovo rinvio è stato concesso in applicazione della normativa che prolunga lo stato di emergenza sanitaria al 31 marzo 2022 e della disposizione che per i 90 giorni successivi consente la validità delle autorizzazioni ed iscrizioni all’albo dei gestori ambientali.
Pag. 51 - ApiNFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 2 - 31 gennaio 2022
(C)
SOA: Esedra Restauro e Conservazione rinnova l’OS2-A ottenuta la qualifica per intervenire sulle superfici decorate dei beni del patrimonio culturale Rinnovo per la nostra azienda Associata Esedra r.c. S.r.l. con sede a Udine in via Longarone n. 34/4. L’azienda, rappresentata dal sig. Claudio Di Simone, ha rinnovato l’attestazione per la categoria OS 2 –A per la II classifica, corrispondente all’importo di 516.000 euro. Con questa prestigiosa attestazione nella categoria OS 2-A è qualificata ad intervenire su superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico. Questa categoria riguarda l’intervento diretto di restauro, l’esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria di: superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale, manufatti lapidei, dipinti murali, dipinti su tela, dipinti su tavola o su altri supporti materici, stucchi, mosaici, intonaci dipinti e non dipinti, manufatti polimaterici, manufatti in legno policromi e non policromi, manufatti in osso, in avorio, in cera, manufat-
Pag. 52 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 2 - 31 gennaio 2022
ti ceramici e vitrei, manufatti in metallo e leghe, materiali e manufatti in fibre naturali e artificiali, manufatti in pelle e cuoio, strumenti musicali, strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici. L’Esedra r.c. S.r.l. nasce nel 1989 come società cooperativa per iniziativa di un gruppo di restauratori diplomati presso il Centro di Catalogazione e Restauro di Villa Manin di Passariano. La società trasformatasi nel 1999 in s.r.l., da oltre trent’anni svolge attività di conservazione, restauro e valorizzazione dei Beni Culturali impegnandosi costantemente nell’aggiornamento delle metodologie di intervento. Ogni progetto di restauro è formulato sulla base di accurate indagini di carattere tecnico- scientifico che indirizzano la scelta delle operazioni, dei metodi e dei materiali più idonei. Ricerche storiche e d’archivio, documentazione grafica e fotografica completano il lavoro di restauro che diviene così una significativa occasione di approfondimento storico e tecnico dell’opera d’arte. Secondo le più aggiornate tendenze, seguendo i criteri del minimo intervento, Esedra propone anche programmi per la manutenzione nel tempo dei beni oggetto di conservazione. La specifica formazione dei soci nei diversi settori, ma soprattutto l’attenzione e la cura nell’esecuzione dei singoli interventi hanno portato Esedra a lavorare per Soprintendenze, Musei, Università, enti religiosi e privati. L’attività di Esedra si svolge nell’ampio ed attrezzato laboratorio della sede di via Longarone a Udine e presso cantieri e strutture museali prevalentemente in Friuli Venezia Giulia e Veneto. I soci sono abilitati all’esercizio della professione di Restauratore di beni culturali dal Ministero per i beni e le attività culturali (decreto n. 183 del 21.12.2018) con competenze nei seguenti ambiti: - Settore 1 materiali lapidei, musivi e derivati; - Settore 2 superfici decorate dell’architettura;
-
Settore 3 manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile; - Settore 4 manufatti scolpiti in legno, arredi e strutture lignee; - Settore 6 materiali e manufatti tessili, organici e pelle. Il laboratorio è inoltre attrezzato per l’esecuzione di restauri su materiale cartaceo; per questi interventi Esedra si avvale della collaborazione di restauratrici abilitate al settore di competenza 9 ma-
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teriale librario e archivistico e manufatti cartacei. Per la divulgazione e la didattica Esedra collabora anche con professionisti dell’area multimediale. Tra i lavori più importanti eseguiti da Esedra si segnalano: il restauro di palazzo Barbarigo alla Maddalena sec. XVI, una tra le pochissime facciate ancora affrescate lungo il Canal Grande di Venezia e l’intervento sulla settecentesca decorazione ad affresco delle volte e delle pareti della Chiesa del Carmine di Udine. Nove tele del Tiepolo, provenienti dalla chiesa veneziana di S. Maria dei Derelitti, esposte alla mostra “Giambattista Tiepolo” a Villa Manin di Passariano, sono state recentemente sottoposte, presso il laboratorio, ad un intervento conservativo reso necessario in seguito ai danni provocati da un incendio. Particolarmente interessante il restauro del longobardo altare di Ratchis, custodito presso il Museo Cristiano del Duomo di Cividale (sec. VIII). In questo caso Esedra ha risolto le problematiche conservative del manufatto lapideo ed ha realizzato un allestimento multimediale innovativo che riproduce l’effetto della policromia originaria, ricostruita grazie allo studio dei frammenti pittorici ancora presenti sull’opera. L’intervento di rimozione delle pesanti vernici ossidate ha restituito leggibilità alla delicata finitura pittorica del Vesperbild in pietra policroma, sec. XVI, gruppo scultoreo di rara bellezza per la raffinatezza dell’intaglio, conservato nella cattedrale di S. Giusto a Trieste. La particolare sensibilità acquisita negli anni a contatto con manufatti di elevato valore artistico, ha spinto Esedra ad affrontare anche il settore delle riproduzioni con tecniche antiche, ma anche a sviluppare rivisitazioni di decorazioni in chiave moderna, collaborando con designer nel settore dell’arredamento. (CS)
“Sostegni-Ter”: nuove norme sulla revisione dei prezzi previste linee guida per la determinazione dei prezzari regionali Sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2022 è stato pubblicato il Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4 (Sostegni-ter), il cui art. 29 dispone in materia di contratti pubblici. La nuova normativa si applica agli appalti pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (quindi le cui lettere di invito o bandi di appalto sono successivi al 28 gennaio). Analizziamo le principali novità introdotte dal decreto.
Revisione dei prezzi (art. 29 comma 1) È obbligatorio (e non più facoltativo) inserire nei documenti di gara le clausole di revisione dei prezzi. Inoltre, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante se superiori all’alea del 5% (e non più 10% o 8 %) rispetto al prezzo rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta. La compensazione è dovuta per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura massima pari all’80% (e non più 50%) di detta eccedenza.
Metodo per la rilevazione dei prezzi (art. 29 comma 2) Si prevede che l’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), entro novanta giorni dall’entrata in vigore del Decreto (entro il prossimo 27 aprile), definisca, sentito il Ministero Infrastrutture Mobilità Sostenibile (MIMS), la nuova metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali di costruzione. Successivamente, sulla base delle rilevazioni effetPag. 55 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 2 - 31 gennaio 2022
tuate dall’ISTAT, il Ministero dovrà determinare con cadenza semestrale, entro il 31 marzo e il 30 settembre di ogni anno, tramite decreto ministeriale, le variazioni effettivamente subite dai singoli materiali da costruzione più significativi nel corso del semestre.
Modalità di erogazione delle compensazioni (art. 29 commi 3, 4, 5 e 6) Viene stabilito che la compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 5% del prezzo dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al Decreto ministeriale di rilevazione delle variazioni, nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori. Ulteriormente, viene richiesto al Direttore dei lavori di accertare che l’esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma. Vengono espressamente esclusi dalle compensazioni i lavori contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta. Importante per le imprese, la previsione di presentazione di istanza, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei predetti Decreti MIMS, sempre con esclusivo riferimento ai lavori che abbiano rispettato il cronoprogramma originario. Il Direttore dei lavori avrà il compito di verificare l’eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall’esecutore, e l’impresa dovrà dar prova fornendo “adeguata documentazione” giustificativa (ad esempio: dichiarazioni di fornitori o subcontraenti). Viene anche specificato che in caso di comprova di una onerosità inferiore alle percentuali riportate nei decreti ministeriali, la compensazione sarà riconosciuta nei limiti di tale predetta inferiore variazione; nel caso, invece, di comprova di una onerosità maggiore, la compensazione sarà riconosciuta nel limite massimo della variazione riportata nei decreti. Come specificato in precedenza, la compensazione verrà comunque erogata per l’eccedenza del
5% del prezzo e nella misura massima dell’80% di tale eccedenza, tuttavia il comma 6 stabilisce, che la compensazione non è soggetta al ribasso d’asta ed è determinata al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.
all’art. 7, comma 1, D.L. n. 76/2020), nel limite del 50% delle risorse annualmente disponibili e che costituiscono limite massimo di spesa annuale.
Utilizzo delle risorse per le compensazioni (art. 29 commi 7,8, 9 e 10)
I prezzari regionali saranno aggiornati su apposite Linee Guida che il Ministero Infrastrutture dovrà adottare entro il prossimo 30 aprile, in attesa di queste indicazioni le Pubbliche Amministrazioni potranno, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni di cui si compone l’appalto, procedere all’adeguamento dei prezzari, incrementandone o riducendone le risultanze, tenendo conto delle rilevazioni ministeriali semestrali adottati dal Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibile (MIMS).
Per le compensazioni possono essere utilizzate le seguenti risorse: - somme accantonate per imprevisti, in misura non inferiore all’1% dell’importo dei lavori e fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti; - le eventuali ulteriori somme a disposizione per lo stesso intervento, nei limiti della relativa autorizzazione annuale di spesa; - somme derivanti da ribassi d’asta, a condizione che non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti; - somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori, per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione. Per i soli lavori finanziati in tutto o in parte dal PNRR o dal PNC, solo fino al 31 dicembre 2026, è prevista la possibilità, per le Stazioni Appaltanti non dotate di sufficienti risorse proprie, come indicate ai punti precedenti, di accedere al “Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche” (di cui
Pag. 56 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 2 - 31 gennaio 2022
Prezzari regionali (art. 29 commi 11 e 12)
Accesso al Fondo pubblico per le compensazioni del 2021 (art. 29 comma 13) Le Stazioni Appaltanti prive di risorse proprie presenteranno domanda di accesso al Fondo per l’adeguamento dei prezzi istituito presso il Ministero, le Amministrazioni dovranno allegare alle istanze di compensazione le analisi sull’incidenza dei materiali presenti all’interno di lavorazioni complesse, in mancanza di queste le Stazioni Appaltanti potranno richiederle agli appaltatori. (CS)
Le modifiche al subappalto nei contratti pubblici eliminato il divieto di subappalto alle imprese che abbiano partecipato alla gara È stata pubblicata lo scorso 17 gennaio sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 la Legge n. 238 del 23 dicembre 2021, recante le disposizioni emanate dallo Stato italiano per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all’Unione europea. In particolare, all’articolo 10, sono state apportate importanti modifiche in materia di contratti pubblici, questo al fine di adeguare la disciplina interna ai rilievi posti dall’Unione Europea con la procedura di infrazione n. 2018/2273. La legge è entrata in vigore il 1° febbraio 2022 e si applicherà alle sole procedure di gara indette successivamente alla citata data. Approfondiamo le novità di maggior interesse per le imprese.
Progettazione Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell’esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure del Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016) e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta. L’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Invece, il progettista potrà affidare a terzi l’attività di consulenza specialistica inerente ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline Pag. 57 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 2 - 31 gennaio 2022
dell’ingegneria e dell’architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze. Rimane comunque ferma la responsabilità del progettista anche per tali attività.
Motivi di esclusione Con riguardo all’articolo 80, commi 1 e 5 del Codice dei Contratti, relativo ai motivi di esclusione dalla partecipazione di un operatore economico ad una procedura per l’assegnazione di un appalto pubblico. In particolare, viene meno la possibilità che un operatore economico possa essere escluso da una procedura di gara, quando la causa di esclusione riguardi non già l’operatore medesimo, bensì un suo subappaltatore proposto obbligatoriamente in sede di offerta. Inoltre si introduce una misura che modifica il quinto periodo del comma 4 dell’art. 80, che in precedenza prevedeva l’esclusione dell’operatore economico in caso di mancato pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali anche se non definitivamente accertati quando il mancato pagamento costituiva una grave violazione. Con la nuova norma si specifica che, in materia fiscale, costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate quelle che saranno stabilite in un apposito decreto del Ministro dell’economia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, e previo parere del Dipartimento delle politiche europee, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, recante limiti e condizioni per l’operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, deve essere correlata al valore dell’appalto e comunque per un importo non inferiore a 35.000 euro.
Subappalto (art. 105 d.lgs. 50/2016) Le modifiche sono principalmente due, viene eliminato il divieto per l’affidatario del contratto di subappaltare a soggetti che abbiano partecipato alla procedura; è stata finalmente risolta l’annosa questione della necessaria indicazione della terna dei subappaltatori in sede di offerta per tut-
te le tipologie di appalto (obbligo di indicazione che, stante l’integrale abrogazione del comma 6 dell’art. 105 del codice, non sarà più in vigore da febbraio). Si ricorda che già il decreto rilancio (d.l. 32/2019, art. 1, comma 18), disponeva la temporanea sospensione, fino al 31 dicembre 2023, dell’obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori, nonché delle verifiche sui subappaltatori in sede di gara. Queste modifiche si aggiungono a quella già disposta e in vigore dal 1° novembre 2021 (vedi ns. Circolare 377/2021 del 25/10/2021) con il decretolegge 77/2021 (convertito con la legge 108/2021), che ha definitivamente abrogato il comma 5 dell’art. 105, relativo al limite dell’importo del subappalto, determinando un vero e proprio smantellamento dell’originario impianto dell’istituto del subappalto.
Termini di pagamento L’ultima rilevante modifica riguarda i termini di pagamento e lo stato di avanzamento dei lavori, disciplinati all’art. 113 bis del codice dei contratti. Alle previsioni generali sull’emissione dei certificati di pagamento e sulla liquidazione degli acconti e del saldo finale (in relazione ai vari stati di avanzamento), la nuova norma ha introdotto all’art. 113 bis del Codice i commi da 1-bis a 1-septies, assegnando un maggiore ruolo propulsivo all’esecutore. La normativa attualmente in vigore prevede che i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta
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giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che non sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli stessi. Le nuove disposizioni prevedono che: - Fermi restando i compiti del direttore dei lavori, l’esecutore può comunicare alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l’adozione dello stato di avanzamento dei lavori. - il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali e adotta lo stato di avanzamento dei lavori contestualmente all’esito positivo del suddetto accertamento ovvero contestualmente al ricevimento della comunicazione dell’esecutore. Viene però specificato che in caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell’esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo accertamento in contraddittorio con l’esecutore, procede all’archiviazione della comunicazione dell’esecutore ovvero all’adozione dello stato di avanzamento dei lavori. (CS)
Proroga validità patenti, CQC e altre abilitazioni ne del Governo di prorogare lo stato di emergenza sanitaria al 31 marzo 2022. Si ricorda che dette proroghe, ai sensi dell’art. 103 co. 2 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. decreto Cura Italia), convertito in legge n. 27 del 24 aprile 2020, scattano in maniera automatica ogni qualvolta viene rinviato il termine dello stato di emergenza, e pertanto proseguiranno di ulteriori 90 giorni oltre il 31 marzo 2022, fino cioè al 29 giugno 2022. Posto che, pertanto, le patenti e le CQC in scadenza nel periodo dal 31 gennaio 2020 al 31 marzo 2022 resteranno in vigore fino al 29 giugno 2022, si riporta un’apposita tabella riassuntiva.
a seguito della proroga dello stato di emergenza al 31 marzo 2022 Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 45/ EV del 27 gennaio 2022 per comunicare che la Direzione generale motorizzazione del Ministero per le infrastrutture e la mobilità sostenibili, con nota del 27 dicembre 2021, ha aggiornato le proroghe di validità di patenti, carte di qualificazione conducente e altre abilitazioni, alla luce della decisio-
(EV)
PATENTE DATA ORIGINARIA DI SCADENZA DELLA VALIDITÀ
PROROGA DATA DI SCADENZA DELLA VALIDITÀ PER LA CIRCOLAZIONE IN AMBITO UE E SEE
1° febbraio 2020 - 31 maggio 2020
13 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria
1° giugno 2020 - 31 agosto 2020
1° luglio 2021
1° settembre 2020 - 30 giugno 2021
10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria
31 gennaio 2020 - 31 marzo 2022
PROROGA DATA DI SCADENZA DELLA VALIDITÀ PER LA CIRCOLAZIONE IN AMBITO NAZIONALE
29 giugno 2022
CQC DATA ORIGINARIA DI SCADENZA DELLA VALIDITÀ
PROROGA DATA DI SCADENZA DELLA VALIDITÀ PER LA CIRCOLAZIONE IN AMBITO UE E SEE
1° febbraio 2020 - 31 maggio 2020
13 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria
1° giugno 2020 - 31 agosto 2020
1° luglio 2021
1° settembre 2020 - 30 giugno 2021
10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria
31 gennaio 2020 - 31 marzo 2022
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PROROGA DATA DI SCADENZA DELLA VALIDITÀ PER LA CIRCOLAZIONE IN AMBITO NAZIONALE
29 giugno 2022
CAP KA, CAP KB, CERTIFICATO IDONEITÀ PER LA GUIDA DI FILOVEICOLI DATA ORIGINARIA DI SCADENZA DELLA VALIDITÀ
PROROGA DATA DI SCADENZA DELLA VALIDITÀ PER LA CIRCOLAZIONE IN AMBITO NAZIONALE
PROROGA DATA DI SCADENZA DELLA VALIDITÀ PER LA CIRCOLAZIONE IN AMBITO UE E SEE
31 gennaio 2020 - 31 marzo 2022
29 giugno 2022 ADR
DATA ORIGINARIA DI SCADENZA DELLA VALIDITÀ
1° marzo 2020 - 1° settembre 2021
PROROGA DATA DI SCADENZA DELLA VALIDITÀ PER LA CIRCOLAZIONE IN AMBITO UE E SEE
PROROGA DATA DI SCADENZA DELLA VALIDITÀ PER LA CIRCOLAZIONE IN AMBITO NAZIONALE
NOTE
I CFP ADR sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari dimostrano di aver frequentato un corso di aggiornamento e superato l’esame prima del 1° ottobre 2021.
30 settembre 2021
31 gennaio 2020 - 31 marzo 2022
29 giugno 2022
ATTESTATI DI FORMAZIONE DEI CONSULENTI TRASPORTI DI MERCI PERICOLOSE ADR DATA ORIGINARIA DI SCADENZA DELLA VALIDITÀ
1° marzo 2020 - 1° settembre 2021
PROROGA DATA DI SCADENZA DELLA VALIDITÀ PER LA CIRCOLAZIONE IN AMBITO UE E SEE
PROROGA DATA DI SCADENZA DELLA VALIDITÀ PER LA CIRCOLAZIONE IN AMBITO NAZIONALE
NOTE
Gli attestati sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari hanno superato l’esame ADR prima del 1° ottobre 2021.
30 settembre 2021
ESAMI DI TEORIA PATENTI DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
DATA DI SCADENZA DEL TERMINE PER SOSTENERE L’ESAME
1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2020
31 dicembre 2021
1° gennaio 2021 – 31 marzo 2022
1 anno dalla presentazione della domanda FOGLIO ROSA
DATA ORIGINARIA DI SCADENZA DELLA VALIDITÀ
31 gennaio 2020 - 31 marzo 2022
PROROGA DATA DI SCADENZA DELLA VALIDITÀ
NOTE
29 giugno 2022
La proroga si applica anche nel caso di: riporto del foglio rosa, che venga a scadere tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022; fogli rosa rilasciati a conducenti sottoposti a revisione tecnica della patente di guida
Se la validità del foglio rosa scade tra il 30 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022, i due mesi per il riporto dell’esame di teoria decorrono dal 30 giugno 2022 al 31 agosto 2022.
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ATTESTATI DI FINE CORSO
ATTESTATI FINE CORSO QUALIFICAZIONE INIZIALE CQC
DATA ORIGINARIA DI SCADENZA DELLA VALIDITÀ
DATA DI SCADENZA DELLA VALIDITÀ COME PROROGATA
31 gennaio 2020 - 31 marzo 2022
29 giugno 2022
ATTESTATI FINE CORSO QUALIFICAZIONE PERIODICA CQC
31 gennaio 2020 - 31 marzo 2022
29 giugno 2022
ATTESTATI FINE CORSO PER CONSEGUIMENTO CFP ADR
31 gennaio 2020 - 31 marzo 2022
29 giugno 2022
ATTESTATI FINE CORSO PER RINNOVO CFP ADR
31 gennaio 2020 - 31 marzo 2022
29 giugno 2022
NOTE
Per l’esame di ripristino, ai fini del computo dei 2 anni dalla data di scadenza della CQC, non si tiene conto del periodo 31 gennaio 2020 - 29 giugno 2022.
Tale proroga vale ai soli fini della circolazione in ambito nazionale.
ATTESTAZIONI SANITARIE DATA ORIGINARIA DI SCADENZA DELLA VALIDITÀ
DATA DI SCADENZA DELLA VALIDITÀ COME PROROGATA
ATTESTAZIONI RILASCIATE IN FAVORE DI CONDUCENTI CHE HANNO COMPIUTO 65 ANNI, PER GUIDARE AUTOTRENI E AUTOARTICOLATI CON MCPC SUPERIORE A 20 T
31 gennaio 2020 31 marzo 2022
29 giugno 2022
ATTESTAZIONI RILASCIATE IN FAVORE DI CONDUCENTI CHE HANNO COMPIUTO 60 ANNI, PER GUIDARE AUTOBUS, AUTOCARRI, AUTOTRENI, AUTOARTICOLATI, AUTOSNODATI, ADIBITI AL TRASPORTO DI PERSONE
31 gennaio 2020 31 marzo 2022
29 giugno 2022
CERTIFICATI MEDICI MONOCRATICI O CML
31 gennaio 2020 31 marzo 2022
29 giugno 2022
PERMESSI PROVVISORI DI GUIDA DI TITOLARI DI PATENTE DA RINNOVARSI PRESSO CML
31 gennaio 2020 31 marzo 2022
29 giugno 2022
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NOTE
La proroga si riferisce alla validità della certificazione in relazione alla sua data di rilascio, che di regola non può essere anteriore rispettivamente: - di 3 mesi per i certificati rilasciati da medici monocratici - di 6 mesi per i certificati rilasciati dalle CML rispetto a quella di presenta-zione della domanda di conseguimento della patente di guida. Non è invece prorogata l’eventuale validità ridotta del rinnovo di patente disposta dal medico certificatore.
REVISIONE VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI CATEGORIA VEICOLI
MESE DI SCADENZA REVISIONE
PROROGA DELLA SCADENZA
M, N, O2, O4, T5
Febbraio 2021
31 dicembre 2021
M, N, O2, O4, T5
Marzo 2021
31 gennaio 2022
M, N, O2, O4, T5
Aprile 2021
28 febbraio 2022
M, N, O2, O4, T5
Maggio 2021
31 marzo 2022
M, N, O2, O4, T5
Giugno 2021
20 aprile 2022
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L. n. 156/2021. Modifiche al codice della strada -
circolare esplicativa del ministero dell’interno del 28 dicembre 2021
Su Apinforma n. 21/2021, pp. 44-46 si è data informazione delle principali norme d’interesse del settore dell’autotrasporto di merci contenute nella legge 9 novembre 2021, n. 156, legge di conversione del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, recante norme in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e di circolazione stradale. Successivamente, alcune di queste norme sono state modificate anche a seguito di proteste da parte di associazioni di categoria del settore siderurgico, delle costruzioni e dei materiali di costruzione, fra le quali le organizzazioni nazionali di Confapi con il decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con legge 17 dicembre 2021, n. 215. Molte di dette norme riguardano modifiche del codice della strada (c.d.s.) e, ora, il Ministero dell’interno, Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria delle comunicazioni, e per i reparti speciali della Polizia di stato con nota del 28 dicembre 2021 (prot. 300/STRAD/1/0000014520.U/2021) ha commentato e fornito chiarimenti sulle disposizioni di modifica di detto codice. Nel dettaglio riguardano: - la circolazione stradale (scheda dell’all. 1 di ben 28 pagine); - la circolazione dei monopattini elettrici (scheda dell’all. 2); - la disciplina della targa prova (scheda dell’all. 3); - la qualificazione iniziale e formazione periodica della carta di qualificazione del conducente (CQC), all.ti 4 e 5; - i servizi automobilistici passeggeri interregionali di competenza statale (all. 6). Per quanto attiene specificatamente il settore dell’autotrasporto merci, si segnalano in particolare i commenti ai seguenti articoli del c.d.s. e, precisamente:
-
-
all’art. 10, sui veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità, che non solo illustra la modifica introdotta dalla legge 156/2021, ma anche quella successiva della legge 215/2021; all’art. 61, sui limiti di dimensioni, relativa alla lunghezza massima degli autoarticolati a 18,75 m ferma restando l’idoneità certificata dei rimorchi, o delle unità di carico ivi caricate, al trasporto intermodale strada-rotaia e stradamare; all’art. 80, sulle revisioni, relativamente a quelle svolte in officine private non solo di autocarri e trattori di massa complessiva superiore a 3,5 t., ma anche dei loro rimorchi e semirimorchi.
Il commento all’art. 10 e 10 bis del c.d.s. La vexata questio dei complessi veicolari fino a 108 t a 8 assi La nota ministeriale molto opportunamente ricorda che l’art. 10, co. 2, lett. b) del c.d.s. è stato, una prima volta, modificato dalla legge 156/2021, prevedendo limiti di massa inferiori a quelli precedentemente posti per i trasporti in condizioni di eccezionalità (108 t con complessi veicolari di 8 assi), e, una seconda volta, con la legge 215/2021, la quale, salvo piccole variazioni, ha reintrodotto il testo previgente alla modifica apportata dal d.l. 121/2021. Inoltre, la legge 215/2021 ha: - modificato il co. 10, prevedendo la non applicazione dell’istituto del “silenzio assenso” nel rilascio delle autorizzazioni; in altre parole, non potrà mai considerarsi autorizzato un veicolo o trasporto eccezionale, se non viene effettivamente rilasciata l’autorizzazione neppure in assenza di risposta dell’ente competente; - introdotto il co. 10 bis con il quale è demandata a un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l’elaborazione di linee guida sulle specifiche tecniche e le modalità circa il rilascio delle autorizzazioni per i complessi veicolari di massa complessiva fino a 108 t a 8 assi. La legge 215/2021 ha posto, poi, una disciplina
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transitoria per i trasporti eccezionali fino a 108 t eseguiti con complessi veicolari con 8 assi relativamente alle autorizzazioni già rilasciate o da rilasciare. Nel dettaglio, sono fatte salve le autorizzazioni in corso di validità rilasciate prima dell’entrata in vigore della legge 215/2021 e, cioè, il 20 dicembre 2021, prevedendo che per le stesse trovino applicazione le disposizioni vigenti al 9 novembre 2021, vale a dire, alla data di vigenza dell’art. 10 del c.d.s. prima della modifica apportata dal d.l. 121/2021 (10 novembre 2021). Tuttavia, tali autorizzazioni sono valide al massimo fino all’entrata in vigore del decreto ministeriale in corso di adozione (v. sopra) e, comunque, non oltre il 30 aprile 2022. La legge 215/2021 stabilisce, inoltre, che le autorizzazioni rilasciate dopo la data di entrata in vigore della stessa e, pertanto, dal 21 dicembre 2021, potranno riferirsi esclusivamente ai veicoli o trasporti eccezionali con limiti di massa complessiva di 86 t. La questione è decisamente intricata e la nota ministeriale chiarisce, molto opportunamente, che le autorizzazioni per i trasporti eccezionali di massa complessiva fino a 108 t eseguiti con veicoli a 8 assi potranno essere nuovamente rilasciate solo dopo l’emanazione del decreto ministeriale su indicato.
Il commento all’art. 61 del c.d.s. (nuova lunghezza massima degli autoarticolati) La nota ministeriale precisa che la modifica dell’art. 61, la quale ha portato la lunghezza massima degli autoarticolati e degli autosnodati da 16,50 m a 18,75 m, consente di immatricolare per la circolazione in ambito nazionale autoarticolati e autosnodati che raggiungano le dimensioni indicate, nel rispetto delle prescrizioni regolamentari che devono essere ancora emanate. La modifica - chiarisce ancora la nota - produce, tuttavia, il suo effetto anche sulle norme riguardanti la corretta sistemazione del carico sui veicoli, di cui all’art. 164 del c.d.s., e su quelle relative all’art. 10 del medesimo.
“Infatti - si legge -, poiché la modifica della lunghezza massima fa riferimento ad un limite di categoria, gli autoarticolati e gli autosnodati attualmente in circolazione potranno beneficiare di tale previsione ed avere la possibilità di far sporgere longitudinalmente nella parte posteriore oggetti indivisibili, per 3/10 della lunghezza del veicolo, fino al raggiungimento del nuovo limite massimo fissato a m 18,75, senza essere considerati trasporti eccezionali. In sostanza, un autoarticolato, già immatricolato, lungo 16,50 metri, potrà avere una sporgenza posteriore dovuta al carico indivisibile fino al raggiungimento della nuova lunghezza massima di categoria di m 18,75 e, quindi, al massimo per 2,25 metri.” La nota ministeriale precisa anche che, alla luce del nuovo assetto normativo, le autorizzazioni al trasporto eccezionale e relative prescrizioni rilasciate per gli autoarticolati con oggetti sporgenti posteriormente entro i nuovi limiti non sono da considerarsi più efficaci. Gli altri chiarimenti della nota in esame riguardano gli autosnodati e i filosnodati per il trasporto di persone, di cui qui non ci si occupa.
Il commento all’art. 80 del c.d.s. (revisioni dei veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 t e relativi rimorchi e semirimorchi La nota ministeriale si limita a prendere atto della facoltà di affidare in concessione a imprese di autoriparazioni private anche le revisioni periodiche di rimorchi e semirimorchi, oltre a quella di motrici e trattori di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, fatta eccezione per i veicoli destinati al trasporto di merci pericolose o deperibili in regime di temperatura controllata. Il testo dell’intera circolare ministeriale può essere richiesto all’ufficio trasporti dell’Associazione unitamente a ogni altra informazione.
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(AdT)
Utilizzo tachigrafo e distacco dei conducenti nei trasporti internazionali. nota ministeriale
Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. /AdT del 9 febbraio 2022 e a quanto pubblicato su Apinforma n.1/2022, pp. 98-100 circa le nuove disposizioni europee in materia di trasporti su strada (c.d. Pacchetto mobilità), per segnalare che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato (di seguito Ministero) con nota prot. 300/STRAD/1/0000003834.U/2022 del 4 febbraio 2022 ha fornito delucidazioni su alcune di esse, entrate in vigore il 2 febbraio 2022; si tratta, in particolare: 1. della modifica dell’art. 34, par. 7 del regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 165/2014 del 4 febbraio 2014, sull’obbligo, per i conducenti muniti di tachigrafo digitale, di indicare il simbolo del Paese in cui fa ingresso dopo aver attraversato la frontiera di uno Stato membro, nonché nel porto o stazione ferroviaria di arrivo quando l’attraversamento della frontiera avviene a bordo di una nave traghetto o un convoglio ferroviario; 2. delle disposizioni della direttiva (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2020/1057 del 15 luglio 2020 sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e di cooperazione amministrativa tramite il sistema di informazione del mercato interno (IMI). Sul punto 1. il Ministero ha fornito le seguenti precisazioni: - l’inserimento deve essere effettuato dal conducente a veicolo fermo, all’inizio della sua prima sosta all’interno dello Stato membro dove ha fatto ingresso, nel punto di sosta più vicino possibile alla frontiera o dopo di essa;
se l’attraversamento avviene a bordo di nave traghetto o di convoglio ferroviario, l’inserimento avviene nel porto o nella stazione di arrivo; - quando il veicolo sarà dotato di tachigrafo intelligente di seconda generazione - obbligatorio sui veicoli che verranno immatricolati dall’agosto del 2023 -, le informazioni sull’attraversamento saranno automaticamente registrate da quest’ultimo, in conformità all’art. 8 del reg. 165/2014; - la sosta o lo stazionamento del veicolo, in cui effettuare l’inserimento, devono essere effettuati subito dopo la frontiera, in qualsiasi luogo idoneo alla fermata in sicurezza del veicolo o, in alternativa, nel punto di sosta più vicino alla stessa frontiera, ma sempre sul territorio dello Stato di ingresso; il punto di sosta, che potrà o meno coincidere con il luogo dove il conducente fruirà della pausa o del riposo o giornaliero settimanale, potrà essere un’area di servizio, un’area di parcheggio o qualsiasi altra area, diversa da quella per la sosta di emergenza dei mezzi, in cui il veicolo può sostare in sicurezza; - in Italia, il mancato inserimento del simbolo del Paese di ingresso viene sanzionato dall’art. 19 della legge 13 novembre 1978, n. 727, trattandosi di norma residuale per le violazioni del reg. (UE) 165/2014, prive di sanzione specifica, applicandosi quindi la sanzione da 52,00 a 102,00 euro; identica sanzione si applica nel caso di registrazione tardiva, avvenuta, cioè, fuori dal porto di sbarco, dalla stazione ferroviaria di arrivo o in punti di sosta lontani dalla frontiera; in quest’ultimo caso, tuttavia, per accertare la tardività dell’inserimento va verificato che il conducente, pur in presenza di punti di sosta vicini alla frontiera che potevano essere utilizzati allo scopo, abbia deciso di non fermarsi e di eseguire la registrazione in un secondo momento. Sul punto 2. il Ministero, tenuto conto che l’Italia non ha ancora recepito le disposizioni della direttiva (UE) 2020/1057, ritiene applicabile una sorta di doppio binario: in pratica, fino a quando l’Italia non avrà completato l’iter di recepimento della
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direttiva in questione, chi effettua operazioni di distacco nel Paese potrà decidere: - di continuare ad avvalersi delle disposizioni del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, proseguendo dunque ad utilizzare la comunicazione obbligatoria in uso fino ad oggi; - di utilizzare la nuova interfaccia pubblica connessa ad IMI, con la conseguenza che il conducente il quale esibisca copia della comunicazione di distacco effettuata come sopra, deve essere considerato in regola e non è sanzionabile ai sensi dell’art. 12, co. 1 bis del d.lgs.
136/2016 (ipotesi di circolazione senza la comunicazione preventiva di distacco). Per il resto, il Ministero prende atto che la nuova direttiva circoscrive l’ambito di operatività della normativa sul distacco, alle sole operazioni di trasporto internazionale di merci e persone diverse da quelle bilaterali. Copia della nota ministeriale e altre informazioni possono essere richieste all’ufficio trasporti dell’Associazione.
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(AdT)
Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento -
pubblicati i costi indicativi di riferimento del gasolio validi per dicembre 2021 Si fa seguito a quanto riportato in Apinforma n. 22/2021 p. 62 per segnalare che il 17 gennaio 2022, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità (di seguito Ministero) ha pubblicato sul proprio sito web (www.mit.gov.it) l’aggiornamento mensile della voce “costo per litro del gasolio” per le imprese di autotrasporto di cose in conto terzi valido per il mese di dicembre 2021. In particolare, tenuto conto del prezzo medio al consumo accertato dal Ministero dello sviluppo economico nel dicembre 2021 (pari a 1.589,30 euro per 1.000 litri di gasolio, in discesa rispetto al mese di novembre 2021, quando ammontava a 1.610,48 euro per 1.000 litri di gasolio), il valore mensile di riferimento di questa voce di costo risulta essere di:
1,302 euro/l al netto dell’IVA, per i veicoli esclusi dal rimborso delle accise sul gasolio (veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 7,5 t nonché i veicoli, a prescindere dalla massa complessiva, di categoria ecologica pari o inferiore a Euro 4); - 1,088 euro/l al netto dell’IVA e del rimborso delle accise sul gasolio, per i veicoli ammessi alla restituzione delle accise di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t; a questo proposito, si ribadisce che dal 1° ottobre 2020 il beneficio non può essere richiesto per i veicoli di categoria ecologica Euro 3 e dal 1° gennaio 2021 nemmeno Euro 4. Si rammenta ancora che il Ministero con decreto direttoriale prot. n. 2016 del 27 novembre 2020 ha disposto la pubblicazione di due tabelle con i valori orientativi dei costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto merci in conto terzi. Il decreto con le due tabelle sono disponibili al link: https:// www.mit.gov.it/documentazione/autotrasportomerci-conto-di-terzi-valori-indicativi-di-riferimento-dei-costi-di Il testo degli atti citati e altre informazioni possono essere richiesti all’ufficio trasporti dell’Associazione.
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(EV)
Decarbonizzazione del settore dei trasporti comunicazione congiunta sul phase-out dei motori a combustione interna
Con una lettera congiunta indirizzata ai rappresentanti del Governo Italiano, alla rappresentanza d’Italia presso l’Unione europea e ai componenti del Comitato Interministeriale per la Transizione Ecologica (CITE) istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la nostra Confederazione nazionale Confapi, unitamente alle altre Organizzazioni datoriali delle filiere dell’automotive e fuels, è intervenuta sul tema della sostituzione dei motori endotermici con quelli elettrici. In questi giorni, durante i quali presso le istituzioni europee si stanno definendo le strategie di decarbonizzazione del nostro continente, le Associazioni firmatarie hanno inteso proporre con il
documento, del quale si unisce copia, una riflessione sulla sostituzione totale dei motori endotermici con i motori elettrici, evidenziando come una transizione graduale deve passare anche attraverso l’utilizzo di motori endotermici che utilizzano combustibili alternativi meno inquinanti. Non, quindi, una strategia basata unicamente sull’elettrificazione, ma un sistema aperto anche ai motori a combustione interna alimentati con combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio. Le Associazioni hanno manifestato a chi è chiamato a decidere la propria disponibilità a fornire qualsivoglia tipo di contributo scientifico su tutte le tecnologie automotive (elettrico, motori a combustione interna, GPL e gas naturale, idrogeno, ecc.) con l’obiettivo di contribuire alla definizione di un piano italiano che sia in grado di assicurare il raggiungimento dei target ambientali europei e globali e, nel contempo, attenuare l’impatto che la transizione avrà necessariamente sul tessuto industriale.
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(MCS)
Roma, 31 gennaio 2022
Ai rappresentanti del Governo Italiano Alla rappresentanza d’Italia presso l’Unione Europea Ai membri del CITE
Il ruolo fondamentale dei combustibili rinnovabili e low carbon liquidi e gassosi per la decarbonizzazione del settore dei trasporti - Comunicazione congiunta delle filiere industriali automotive e fuels In rappresentanza della filiera industriale automotive, nonché delle Imprese produttrici e distributrici di fuels rinnovabili e low carbon , liquidi e gassosi, in questi giorni in cui presso le Istituzioni europee si stanno definendo le strategie di decarbonizzazione del nostro continente, ci permettiamo di evidenziare nuovamente ed in maniera congiunta, l’enorme contributo che i veicoli con motore a combustione interna alimentati con combustibili rinnovabili e a basso contenuto carbonico, affiancati allo sviluppo della mobilità elettrica, possono dare per il raggiungimento degli sfidanti target di decarbonizzazione del settore trasporti, sia a livello nazionale che europeo. In quest’ottica, nella definizione delle strategie per il raggiungimento degli obiettivi, non si può prescindere dal fatto che il parco circolante europeo di auto e veicoli commerciali sarà costituito al 2030 ancora da oltre il 70% di mezzi equipaggiati con motori a combustione interna (ICE), in particolar modo con riferimento al trasporto pesante, e che bisogna necessariamente sostenere, parallelamente allo sviluppo di un ecosistema per la mobilità elettrica, una strategia europea per i combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio per far sì che l’importante contributo di decarbonizzazione richiesto al settore dei trasporti su strada, possa efficacemente realizzarsi. Una realistica transizione energetica del parco circolante al 2030 (su cui si misurano e si misureranno le emissioni derivanti dal trasporto), sia a livello italiano che europeo, non può che realizzarsi definendo target di mercato che valorizzino anche il contributo che i combustibili rinnovabili e a basso contenuto carbonico sono in grado di assicurare già nel breve periodo, garantendo allo stesso tempo che il tessuto industriale possa affrontare la transizione in maniera meno violenta. Le filiere industriali che le scriventi associazioni rappresentano, oltre a costituire eccellenze a livello globale e ad essere da anni asset strategici per il nostro Paese, hanno tutte le capacità innovative, tecnologiche e professionali per contribuire in maniera vincente alle sfide che i cambiamenti climatici ci stanno portando ad affrontare. Ma la complessità di queste sfide e delle rivoluzioni che derivano dalla transizione energetica, ci porta a ribadire con forza l’impossibilità di considerare tutto risolvibile con il contributo di un’unica tecnologia, tra l’altro ancora in evoluzione dal punto di vista dello sviluppo tecnologico e non ancora matura a livello di ecosistema di mercato in quasi nessun paese europeo. E’ nota a tutti la carenza dello studio di impatto della Commissione nella proposta di modifica dei target CO2 di auto e veicoli commerciali leggeri contenuta nel pacchetto “fit for 55”, ma numerose pubblicazioni hanno evidenziato i danni, occupazionali ed economici, derivanti dalla possibile messa al bando dei motori a combustione interna al 2035 nei diversi Paesi manifatturieri a vocazione
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automotive. Il più recente studio di CLEPA (associazione dei componentisti automotive europei) sottolinea che l’Italia è il paese con la minor capacità di ripresa e rischia di perdere al 2040, circa 73.000 posti di lavoro, di cui 67.000 già nel periodo 2025-2030. Sono perdite che le nuove professionalità legate allo sviluppo della mobilità elettrica non basteranno a compensare. (Ref. Studio CLEPA - PwC Strategy& - Electric Vehicle Transition Impact Assessment Report 2020 – 2040) Fra le diverse metodologie alternative rispetto a quanto scelto dalla Commissione per la valutazione degli impatti reali dovuti al trasporto su strada, nell’ottica di sviluppo dell’economia circolare, è da preferire l’adozione del Life Cycle Assessment (LCA), includendo nell’analisi i processi di fabbricazione e di fine vita del veicolo e dei singoli carburanti, o quantomeno dell’approccio Wellto-Wheel, per la valutazione del risparmio delle emissioni di CO2eq dei diversi vettori energetici, fino all’implementazione di meccanismi molto validi e volontari come il “crediting system” che tengono conto dei benefici ambientali addizionali dei fuels rinnovabili e low carbon . Sono tutte soluzioni che se adottate nella regolamentazione europea favorirebbero lo sviluppo dei carburanti rinnovabili e low carbon liquidi e gassosi, assolutamente necessari per contribuire da subito alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nei trasporti su strada. Un quadro normativo e regolamentare inclusivo, neutrale, chiaro e stabile, derivante da una strategia di decarbonizzazione non basata solo sull’elettrificazione, ma aperta ad una varietà di tecnologie, siamo certi che comporterà anche notevoli benefici sociali e positive implicazioni occupazionali. Certi che quanto su esposto possa essere di grande interesse per l’urgente ed imminente definizione di una strategia italiana che sia in grado di assicurare il raggiungimento dei target ambientali europei e globali, potenziando e valorizzando la competitività delle filiere industriali strategiche nazionali, le Associazioni scriventi si rendono sin d’ora disponibili a dare qualsivoglia tipo di contributo scientifico su tutte le tecnologie automotive (elettrico, ICE, GPL e Gas naturale, idrogeno etc), così da poter assicurare al CITE – Comitato interministeriale per la transizione ecologica tutti gli approfondimenti e gli scenari di sviluppo di cui possa aver bisogno per prendere le sue decisioni.
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Scadenze aziendali del mese di febbraio 2022 I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.
il calendario delle scadenze per il mese di febbraio 2022
Giovedì 10 BONUS PUBBLICITÀ - Scade il termine per la trasmissione della comunicazione di conferma del bonus pubblicità per il 2021 e quantificare in maniera puntuale l’ammontare di investimenti pubblicitari effettuati.
Martedì 15 FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per l’emissione delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di gennaio. Le stesse fatture devono essere trasmesse entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione.
Mercoledì 16 IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il termine per il versamento dell’Iva relativa al mese di gennaio. I versamenti possono essere effettuati utilizzando il modello F24. IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su: - redditi di lavoro autonomo; - redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi ed opere dell’ingegno e contratti di associazione in partecipazione; - obbligazioni e titoli similari; - dividendi corrisposti nel trimestre precedente; - redditi di capitale diversi da dividendi e interessi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari; - provvigioni; - bonifici relativi ad interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico; - redditi di lavoro dipendente e assimilati.
INPS - CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA Scade il termine per il versamento del contributo INPS della gestione separata secondo le seguenti aliquote: - 25,72 per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva; - 34,23 % (prima fascia) per i soggetti che non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; - 24% per i soggetti già iscritti ad altra gestione obbligatoria. Il contributo così calcolato è posto: - per un terzo a carico dei percettori dei compensi, - per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.
Venerdì 25 IVA INTRACOMUNITARIA MENSILI - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al mese di gennaio. I modelli da presentare sono: -
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l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1 - quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni; l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2 - quater e l’INTRA 2 - quinquies per gli acquisti.
La presentazione deve essere fatta in via telematica (per novità si veda approfondimento in questo Apinforma).
Lunedì 28 TRASMISSIONE DATI ONERI DETRAIBILI/DEDUCIBILI - Scade il termine per la trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati relativi a oneri detraibili/deducibili relativi all’anno precedente dei contribuenti, da parte di istituti bancari, agen-
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zie funebri, amministratori di condominio, assicurazioni, università ecc.
stampa dei libri contabili, Iva, giornale, incassi e pagamenti relativi al 2020.
STAMPATI FISCALI - Scade il termine per l’invio telematico dei dati relativi alle forniture di documenti fiscali effettuate nel 2021, come ad esempio bolle di accompagnamento, formulari rifiuti, da parte delle tipografie e soggetti autorizzati alla rivendita.
LIQUIDAZIONE IOSS - Scade il termine per l’invio telematico della dichiarazione Iva IOSS del mese di gennaio relativa alle vendite a distanza di beni importati da parte di soggetti iscritti al nuovo Sportello unico per le importazioni IOSS.
LIQUIDAZIONI IVA - Scade il termine per la trasmissione telematica dei dati delle liquidazioni Iva periodiche riferite al 4° trimestre 2021.
IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE - Scade il termine per il versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche nel quarto trimestre 2021.
REGISTRI CONTABILI - Scade il termine per la
(PZ)
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