notiziario dell’ASSOCIAZIONE piccole e medie industrie
APINFORMA numero 21 30 novembre 2020
IN PRIMO PIANO WELFARE AZIENDALE. IL SUPPORTO DELL’ASSOCIAZIONE
ApiNFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
notiziario dell’ASSOCIAZIONE PIccole e medie industrie
APINFORMA
numero 21 30 novembre 2020
Sommario NEWS SULL’ASSOCIAZIONE
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
Passoni Luigi Sedie srl
8
Ristori - Ter
9
Ristori - Quater
10
Regolarizzazione superamento plafond Iva
13
Servizi sostitutivi di mensa
14
Impianti di distribuzione carburante
16
Il modello per i distributori di carburante
19
Decreto Ristori. Indicazioni Inps su CIGO/FIS Covid-19
23
Welfare aziendale
26
Programma nazionale per la gestione dei rifiuti
39
Inail. Covid-19, i contagi sul lavoro sono oltre 66mila
40
Il Decreto Semplificazioni si applica fino al 31.12.2021
45
ANAC: mantenimento SOA in caso di fallimento
48
ORGANIZZAZIONE
Proroghe di revisioni e di validità delle patenti
49
Emergenza Covid-19. D.p.C.m. 3 dicembre 2020
53
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Passoni Luigi Sedie srl vincitrice del “premio dei premi per l’innovazione 2020” della presidenza della repubblica italiana Alla Passoni Design - Passoni Luigi Sedie Srl, azienda del Manzanese giunta alla quarta generazione, è stato riconosciuto il prestigioso Premio nazionale per l’Innovazione, denominato “Premio dei Premi”, istituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e concesso dal Presidente della Repubblica. Il premio è conferito annualmente a imprese industriali e di servizi, banche, pubbliche amministrazioni, studi di design e start up accademiche che abbiano realizzato innovazioni rilevanti di prodotto o di processo. Giunto all’undicesima edizione, la Passoni Design è la prima azienda friulana a ricevere questo riconoscimento di assoluta eccellenza nazionale. Il progetto premiato è Genea design by atelier
oï con la motivazione di eccellenza italiana per lo sviluppo di prodotti e tecniche produttive uniche, brevettate, di elevata qualità, design, altamente naturali e sostenibili. A premiare l’azienda è il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella insieme al Ministro per la Pubblica Amministrazione Fabiana Dadone e al Ministro per l’Innovazione Paola Pisano.
Tommaso Passoni, direttore commerciale e marketing dell’azienda ha dichiarato: “è un grande onore poter ricevere questo ambito riconoscimento che premia anni di continua ricerca e sviluppo. Desideriamo condividerlo con tutti i nostri dipendenti capaci di dare alta qualità e impegno nel realizzare prodotti apprezzati in tutto il mondo.”
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Ristori - Ter
ulteriori misure di sostegno per le attività chiuse
Al fine di sostenere le attività interessate dalle limitazioni e chiusure adottate dai DPCM del 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020 a fronte dell’emergenza sanitaria, è stato adottato un nuovo decreto Ristori, il terzo. Si tratta del D.L. 154 del 23 novembre 2020 che rifinanzia diverse misure di sostegno alle imprese previste dal Ristori bis. Quest’ultimo decreto ha previsto una serie di agevolazioni per alcune attività situate nelle zone a rischio contagio medio o alto (zone arancione e rosse). Siccome il Ministero della Salute con le ordinanze del 10, 13 e 20 novembre 2020 ha indi-
viduato nuovi territori e Regioni caratterizzate da queste colorazioni, si è reso necessario estendere i benefici. Per quanto d’interesse per la nostra Regione, è stato incrementato del 50% il contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1 del D.L. 137/2020 riguardante gelaterie, pasticcerie, bar, alberghi, trattorie e ristoranti. La maggiorazione del contributo è riservata, infatti, alle attività con domicilio fiscale o sede operativa all’interno delle zone arancio, oltre a quelle rosse. Altro impostante intervento per i soggetti rientranti nelle zone arancio è il differimento alla fine di aprile del prossimo anno della seconda o unica rata dell’Irap. Il decreto in argomento ha inoltre integrato l’allegato 2 del D.L. 149/2020 (si veda Apinforma n. 20/2020 pag. 14 Allegato 2) con l’aggiunta del codice ATECO 47.72.10 – Commercio al dettaglio di calzature e accessori.
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(PZ)
Ristori - Quater
nuove misure a sostegno del paese
Premessa È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 30 novembre 2020 ed è entrato contestualmente in vigore, il D.L. n. 157 del 30 novembre 2020 Ristori quater. L’obiettivo rimane quello di sostenere il paese con ulteriori misure connesse all’emergenza epidemiologica da Covid - 19. Di seguito le disposizioni di maggior interesse per famiglie e imprese.
Secondo acconto Irpef, Ires e Irap (art. 1 commi 1 - 5) Il versamento del secondo acconto Irpef, Ires, e Irap è stato prorogato dal 30 novembre al 10 dicembre per tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione. La proroga è estesa al 30 aprile per le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nei primi sei mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. La proroga si applica inoltre alle attività oggetto delle misure restrittive del DPCM del 3 novembre 2020, a quelle operanti nelle zone rosse nonché per i ristoranti in zona arancione, a prescindere dal volume di fatturato e dall’andamento dello stesso (nostra circolare prot. n. 465/PZ del 30 novembre 2020).
Sospensione dei versamenti di contributi previdenziali, ritenute e Iva di dicembre (art.2) È prevista una sospensione dei contributi previdenziali, dei versamenti delle ritenute alla fonte e dell’Iva che scadono nel mese di dicembre, per tutte le imprese con un fatturato non superiore
a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo di fatturato del 33% nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019. Sono sospesi i versamenti anche per chi ha aperto l’attività dopo il 30 novembre 2019. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Proroga del termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e Irap (art. 3) Il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’Irap è stato prorogato dal 30 novembre al 10 dicembre 2020 (nostra circolare prot. n. 465/PZ del 30 novembre 2020).
Proroga definizioni agevolate (art. 4) La proroga dei termini delle definizioni agevolate prevista dal decreto Cura Italia, in scadenza al 10 dicembre 2020 viene portata al 1° marzo 2021. In tal modo si estende il termine per pagare le rate della “Rottamazione ter” e del “Saldo e stralcio” in scadenza nel 2020, senza che si incorra nell’inefficacia della definizione agevolata.
Estensione contributo Ristori (art. 6) Estesa alle categorie “intermediari del commercio” indicati nell’allegato 1 (si veda Apinforma n. 20/2020 pag. 10 Allegato 1), il contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1 del D.L. 137/2020. Il contributo ricalca per alcuni aspetti il contributo previsto dall’art. 25 del D.L. 34/2020 (Rilancio), prevedendo che chi ne ha già beneficiato riceverà quello nuovo automaticamente sul proprio conto corrente. Il contributo in argomento è stato oggetto di integrazione da parte del D.L. 149/2020 (Ristori-bis) estendendolo a nuovi settori di attività interessati dalle limitazioni previste sia dal DPCM del 24 ottobre sia da quello del 3 novembre
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2020. È richiesto che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi di quello di aprile 2019 con un calo quindi di almeno un terzo. Non opera il limite di 5 milioni di euro dei ricavi o compensi riferiti al 2019, infatti è sufficiente rientrare nelle attività agevolate e aver subito il calo di fatturato senza considerare alcun limite di ricavi.
Razionalizzazione della rateizzazione (art. 7) Apportate alcune modifiche alla disciplina relativa alla dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo, di cui all’art. 19 del DPR 602/1973. Nello specifico il comma 1 prevede che, nel caso di presentazione al concessionario della richiesta della ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, fino alla data dell’eventuale rigetto della stessa richiesta o dell’eventuale decadenza della dilazione: - sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza; - non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione; - non possono essere avviate nuove procedure esecutive. Viene inoltre previsto che, in nessun caso, può essere concessa la dilazione delle somme che, in qualunque momento antecedente alla data di accoglimento della richiesta di dilazione, siano oggetto di verifica da parte delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 48-bis del DPR 602/1973. Lo stesso comma prevede inoltre che il pagamento della prima rata determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, oppure il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o, infine non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. In base al comma 2, le disposizioni sopra descritte si applicano ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateizzazione presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in esame.
Esenzione IMU (art. 8)
Sostegno alle attività sportive dilettantistiche (art. 10) La disposizione finalizzata ad incrementare le risorse per le misure di ristoro a fondo perduto destinate alle associazioni sportive dilettantistiche e società sportive. Al riguardo la dotazione del Fondo unico per il loro sostengo, istituito ai sensi dell’art. 3 del D.L. 137/2020 è incrementata di 92 milioni di euro per il 2020.
Contributo al comparto della ristorazione (art. 21) Il comma 1 dell’art. 58 del D.L. 104/2020 (Agosto) ha introdotto uno specifico contributo a fondo perduto destinato agli esercizi di ristorazione che abbiano subito una perdita di fatturato da marzo a giugno 2020, di almeno il 25% rispetto allo stesso periodo del 2019 o la cui attività sia stata avviata dopo il 1° gennaio 2020. Potranno ottenere un contributo a fondo perduto per l’acquisto di prodotti di filiere agricole, alimentari e vitivinicole da materia prima italiana, anche DOP e IGP. I pagamenti delle forniture dovranno essere effettuati con modalità tracciabile e l’importo minimo del contributo è fissato a 2.500 euro. Il decreto in argomento estende la platea dei beneficiari alle attività di agriturismo (codice Ateco 55.20.52) di ittiturismo, per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima del territorio. In fase di presentazione della domanda di concessione del contributo gli ittiturismo potranno utilizzare il codice Ateco 56.10.12.
Fondo perequativo (art. 23) Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze viene istituito per l’anno 2021, un apposito Fondo con una dotazione di 5,3 miliardi di euro, finalizzato alla perequazione delle misure fiscali e di ristoro concesse con i vari decreti durante il periodo di emergenza sanitaria in favore dei soggetti che siano stati destinatari di sospensioni fiscali e contributive e che registrano una significativa perdita di fatturato.
Prevista l’esenzione Imu per particolari categorie di contribuenti.
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(PZ)
Regolarizzazione superamento plafond Iva l’agenzia delle entrate individua i termini per la detraibilità dell’imposta
L’Agenzia delle entrate nella risposta ad una domanda di interpello, la n. 531 del 2020 è intervenuta individuando i termini per recuperare l’Iva a seguito di una regolarizzazione, tramite ravvedimento operoso, dello splafonamento Iva. Il caso analizzato riguardava un contribuente identificato ai fini Iva in Italia che nel 2017 aveva effettuato acquisti ex art. 8, 1° comma lett. c) del DPR 633/72 per un importo superiore a quello indicato nella dichiarazione d’intento. A fronte di tale splafonamento, il fornitore nel corso del 2020 ha regolarizzato le cessioni del 2017 avvalendosi del ravvedimento operoso. A tal fine il fornitore ha emesso delle note di variazione in aumento di sola Iva ex art. 26 del DPR 633/72, addebitandola al cliente, in via di rivalsa, e quindi riversandola all’Erario, l’imposta che originariamente non era stata applicata per l’ammontare eccedente la soglia indicata nella dichiarazione d’intento. La richiesta formulata nel quesito verteva su due aspetti, il primo se l’imposta addebitata era detraibile da parte del soggetto destinatario della nota di variazione; il secondo, in caso di risposta positiva
al primo, quale fosse il termine per esercitare la detrazione. La risposta dell’Agenzia delle entrate ha chiarito che al contribuente che abbia ricevuto, oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto, una nota di variazione in aumento ex art. 26 comma 1 del DPR 633/72, per correggere errori nella qualificazione della operazione originaria, non può vedersi precluso il diritto alla detrazione della maggiore Iva addebitatagli. Conseguentemente il cessionario può esercitare il diritto alla detrazione della maggior Iva anche in ossequio del principio di neutralità del tributo. Per quanto riguarda il termine, questo è stato individuato con quello di emissione della nota di variazione da parte del cedente. Conseguentemente il diritto alla detrazione può essere esercitato, alle condizioni esistenti al momento d’effettuazione dell’operazione originaria, al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui è sorto, che nel caso esaminato significava la dichiarazione relativa al 2020. È invece preclusa la detrazione nel più ampio termine previsto dal comma 7 dell’art. 60 del DPR 633/72 (termine di presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è stato corrisposto il tributo). Quest’ultimo infatti è applicabile ai versamenti di imposta derivanti da avvisi di accertamento o rettifica e non in caso di regolarizzazione volontaria tramite ravvedimento operoso.
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(PZ)
Servizi sostitutivi di mensa l’agenzia delle entrate individua un doppio regime iva
L’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 75 del 1° dicembre 2020 è intervenuta in merito al trattamento Iva da riservare ai buoni pasto rilasciati dalle aziende ai propri dipendenti. Come noto i buoni pasto vengono venduti da società specializzate alle aziende richiedenti per poi successivamente essere utilizzati presso i pubblici esercizi quali ristoranti, mense o supermercati. Il buono rappresenta quindi un diritto di credito utilizzabile esclusivamente per beneficiare di specifici servizi per un importo pari al valore nominale o facciale dello stesso. Il documento di prassi al fine di individuare l’aliquota Iva applicabile a queste operazioni individua due distinti rapporti contrattuali. Un primo rapporto tra la società che emette il buono pasto e il datore di lavoro; un secondo rapporto sempre tra la società che emette il buono pasto e l’esercizio convenzionato (ristorante, mensa o supermercato). Con riferimento al primo rapporto la risoluzione chiarisce che si configura un contratto di appalto e trova conseguentemente applicazione l’aliquota Iva del 4% riservata alle somministrazioni di alimenti e bevande rese nelle mense aziendali. Per
l’Agenzia, infatti, tale regime può essere applicato anche a questo rapporto contrattuale anche se la somministrazione viene resa in dipendenza di contratti, anche di appalto, aventi a oggetto servizi sostitutivi di mensa aziendale ex n. 37 tabella A, parte II allegata al DPR 633/72. In particolare l’art. 75, comma 3 della legge 413/1991 ha stabilito che l’aliquota Iva del 4% è applicabile anche nel caso in cui le somministrazioni siano rese in dipendenza di contratti, anche di appalto, aventi ad oggetto servizi sostitutivi di mensa aziendale, sempreché siano commissionate da datori di lavoro. Con riferimento al secondo rapporto invece, quello tra la società emittente e l’esercizio convenzionato che accetta i buoni pasto (ristorante, mensa o supermercato), deve essere qualificato come un rapporto di somministrazione di alimenti e bevande rese in locali pubblici e commissionato da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali. Per questo rapporto si rende applicabile l’aliquota Iva del 10% ai sensi del n. 121 della tabella A parte III allegata al DPR 633/72. In quest’ultimo caso la risoluzione ricorda che le società di emissione buoni pasto applicano una percentuale di sconto incondizionato sul loro valore nominale. La base imponibile in tali casi deve essere determinata applicando la percentuale di sconto al valore facciale, scorporando quindi, dall’importo così ottenuto, l’imposta in esso compresa utilizzando le percentuali di scorporo Iva di cui all’art. 27 comma 4 del DPR 633/72.
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(PZ)
Impianti di distribuzione carburante importante chiarimento dell’agenzia delle entrate
L’Agenzia delle Dogane ha diffuso la circolare n. 47 del 3 dicembre 2020, che contiene importanti chiarimenti sui nuovi obblighi che saranno in vigore dal prossimo 1° gennaio 2021, nei confronti: - degli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli e industriali, collegati a serbatoi di capacità globale superiore ai 5 metri cubi e fino a 10 metri cubi; - degli esercenti depositi per uso privato, agricolo ed industriale, di capacità superiore a 10 metri cubi e fino a 25 metri cubi. In particolare, detti obblighi che scatteranno dal 1° gennaio 2021, sono rappresentati: - dalla comunicazione di attività da inviare all’Ufficio delle dogane competente per territorio, ai fini del rilascio del codice identificativo dell’impianto; - dalla tenuta in forma semplificata dei registri di carico e scarico, con le modalità previste dal provvedimento dell’Agenzia delle Dogane del 27.12.2019. La nota delle Dogane approfondisce una serie di aspetti legati a questi adempimenti, per cui se ne consiglia la lettura. In questa sede evidenziamo i seguenti: - la comunicazione di attività non obbedisce a finalità di tipo fiscale, bensì a quella di “censire” gli esercenti di impianti minori in attività; - gli apparecchi di distribuzione collegati a serbatoi di capacità pari o inferiore a 5 metri cubi (ma lo stesso vale per i depositi per uso privato di capacità pari o inferiore a 10 metri cubi), non devono sottostare a nessuno di questi obblighi; - gli impianti minori si caratterizzano per l’ubicazione (aree non aperte al pubblico), la finalità (il carburante è consumato per usi propri dell’esercente, e non è destinato alla rivendita)
e caratteristiche tecniche (presenza di pistole erogatrici); inoltre, a differenza degli impianti stradali, non occorre la presenza di un sistema di valorizzazione in euro del carburante rifornito. Pertanto, si configurano come tali - e quindi soggetti agli obblighi in esame - anche gli impianti di rifornimento dei veicoli destinati al trasporto merci o persone, e di macchine operatrici e mezzi non abilitati alla circolazione su strada. Diversamente, non ricadono nei nuovi obblighi gli impianti mobili di distribuzione carburanti, non avendo un luogo stabile di ubicazione; - nella comunicazione di attività (si veda articolo seguente), l’esercente l’impianto minore titolare/rappresentante legale della ditta riporta una serie di informazioni: * i propri dati anagrafici, il domicilio e il codice fiscale; * gli estremi identificativi della ditta ovvero la denominazione o ragione sociale, sede legale, P.Iva o codice fiscale, indirizzo PEC; * dati tecnici del deposito o del distributore: ubicazione, caratteristiche (marca, modello, matricola), capacità di stoccaggio dei serbatoi e relativa tipologia (interrati, fuori terra, rimovibili), prodotti energetici stoccati, descrizione delle utenze servite (in caso di deposito minore) e dei sistemi di quantificazione, parziale e/o totale, dell’erogato (in caso di distributore minore); * il numero di iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura nonché, ove prescritti per l’esercizio dell’impianto in funzione della relativa tipologia, gli estremi identificativi dei documenti di natura non fiscale (ad es., certificato di prevenzione incendi per i contenitori-distributori); * la modalità di tenuta del registro di carico e scarico dei prodotti ovvero la descrizione del sistema di tenuta di contabilità aziendale (elettronico o cartaceo) con cui sono rilevati i quantitativi dei prodotti stoccati presso l’impianto, e consumati nello svolgimento dell’attività (di trasporto); le modalità di conservazione delle copie stam-
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pate dell’e-DAS (solo per benzina e gasolio usato come carburante) o dei DAS cartacei (altri prodotti energetici) e dei documenti commerciali utilizzati a scorta dei prodotti ricevuti; una volta verificata la regolarità formale della comunicazione, l’Ufficio delle dogane attribuisce il codice identificativo dell’impianto minore, fatta salva la facoltà, da parte dello stesso Ufficio, di eseguire preventivamente un sopralluogo per verificare lo stato reale dell’impianto; in presenza di più apparecchi di distribuzione nella stessa area privata ed intestati alla stessa ditta, essi sono soggetti ad un’unica comunicazione. Per verificare se vi sono obblighi di comunicazione e di tenuta dei registri, si procederà alla somma delle capacità di stoccaggio dei singoli impianti. Anche le movimentazioni sono contabilizzate nello stesso registro; La nota prevede poi due importanti facilitazioni, soprattutto nella prima fase di applicazione dell’obbligo di comunicazione attività: * l’esercente che ha richiesto il rilascio della documentazione di natura non tributaria per la messa in funzione dell’impianto (fondamentalmente, si tratta della richiesta dell’autorizzazione comunale all’installazione e della verifica antincendio), in attesa che ciò avvenga può comunque ottenere il codice identificativo, informandone l’Ufficio delle dogane nella comunicazione inviata; * tenuto conto dell’elevato numero di operatori chiamato ai nuovi adempimenti e della situazione emergenziale in atto, l’esercente che presenti tempestivamente la comunicazione di attività ma che non riceva subito il codice identificativo, può continuare ad avvalersi dell’impianto minore, garantendo l’osservanza delle modalità prestabilite di tenuta del registro di carico e scarico. Quanto alla tenuta in forma semplificata del registro di carico e scarico, esso è ricavabile dai dati rilevati all’interno delle contabilità aziendali (art.2 del provvedimento ag. dogane del 27.12.2019) Pertanto, non esistono model-
li predefiniti da approntare dalle ditte né si fa ricorso, prima dell’uso del registro, alla fase di vidimazione da parte dell’Ufficio territoriale delle dogane. Il registro di c/s è tenuto secondo le modalità descritte nella comunicazione di attività (specificando se nel sistema elettronico dell’esercente, ovvero in forma cartacea) ed è custodito presso l’impianto; ha validità illimitata fino alla cessazione dell’attività (comma 2). Pertanto, all’inizio di ogni esercizio annuale, non è richiesto un nuovo rilascio o alcuna altra attività da parte dell’esercente o dell’Ufficio dell’ADM; - quanto alle modalità di registrazione, la prima - con valenza fiscale - di ciascuna sezione è quella riferita al 1° gennaio 2021, e la giacenza iniziale del prodotto stoccato è rilevata in autonomia dall’esercente. Dal lato del carico, l’esercente procede a singole registrazioni per ogni e-DAS (o DAS cartaceo) pervenute entro le ore 9.00 del giorno lavorativo successivo a quello dove il prodotto è stato preso in consegna presso l’impianto. Dal lato dello scarico, per ogni sezione le scritture sono fatte con cadenza settimanale e in via cumulativa, ovvero indicando i quantitativi dei distinti prodotti complessivamente scaricati nel periodo. E’ tuttavia facoltà dell’esercente fare registrazioni con frequenza maggiore; - entro il mese di febbraio di ciascun anno, gli esercenti degli impianti minori devono trasmettere all’Ufficio delle dogane, a mezzo PEC, un prospetto riepilogativo dei dati relativi alle movimentazioni di ogni prodotto effettuate nell’intero anno solare precedente, quali desunti dal registro di carico e scarico; - il registro di c/s, le copie stampate degli e-DAS o i DAS cartacei o altri documenti a scorta del prodotto pervenuto presso l’impianto, le relative fatture di acquisto ed i prospetti riepilogativi annuali con le unite PEC di trasmissione, sono conservati dall’esercente presso l’impianto minore per i cinque anni successivi a quello a cui il registro si riferisce.
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(C)
Il modello per i distributori di carburante da presentare alle dogane per il codice identificativo
L’Agenzia delle Dogane ha pubblicato il modello della “COMUNICAZIONE DI ATTIVITÀ PER L’ESERCIZIO DI IMPIANTO “MINORE”, AI SENSI DELL’ART.25, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 504/95”. Detta comunicazione, si ricorda, deve essere presentata all’Ufficio delle dogane competente per territorio, da parte dei seguenti soggetti:
- esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli e industriali, collegati a serbatoi di capacità globale superiore ai 5 metri cubi e fino a 10 metri cubi; - esercenti depositi per uso privato, agricolo ed industriale, di capacità superiore a 10 metri cubi e fino a 25 metri cubi; ai fini dell’assegnazione del codice identificativo dell’impianto, obbligatorio anche per le descritte fattispecie dal prossimo 1° gennaio 2021. Da evidenziare che l’Agenzia richiede per ciascun serbatoio di allegare la tabella di taratura o, se non fosse disponibile, di fornire nel modello i dati utili alla determinazione della predetta tabella.
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(C)
[Ditta / Società](1) ________________________ All’Ufficio delle Dogane di ________(2) PEC: dogane.___ @pec.adm.gov.it OGGETTO: COMUNICAZIONE DI ATTIVITÀ PER L’ESERCIZIO DI IMPIANTO “MINORE”, AI SENSI DELL’ART.25, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 504/95. Il sottoscritto _____________________________________ - C.F.__________________ nato a ________ il _________, domiciliato in __________________________, provincia________, Via_______________ rappresentante legale della [ditta / società](3) __________ P. Iva ______________________ tel. ______________ avente sede legale in ________, provincia___________ via__________________________________________, e-mail________________________, e-mail PEC__________________, iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato di ___________ n°____________________; ai fini dell’onere informativo previsto ai sensi dell’art. 25, comma 4, del D.Lgs. n. 504/95 (Testo Unico delle Accise – TUA), vista la determinazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli prot.240433/RU del 27 dicembre 2019 e la circolare n.47 prot.439683/RU del 3 dicembre 2020 COMUNICA di essere esercente del [deposito / distributore](3) minore, ubicato in______________, provincia______________, via ______________________________________, dotato di n.___ serbatoi di capacità complessiva(4) ____________mc, come di seguito specificati (5): n. Serbatoio
Tipologia(6)
Capacità [mc]
Marca
Modello
Matricola
Prodotto stoccato
Tabella 1. Informazioni di dettaglio serbatoio/i
{Per ciascun serbatoio, si allega la tabella di taratura redatta con sviluppo centimetrico della forma ideale(7) Ovvero
Eliminare la voce che non interessa. Utilizzare eventualmente carta intestata. Indicare l’ufficio territorialmente competente sull’ubicazione dell’impianto minore. (3) Eliminare la voce che non interessa. (4) Fornire la capacità complessiva del deposito, ottenuta come somma delle capacità di tutti i serbatoi. (5) Fornire il dettaglio dei serbatoi dell’impianto, numerandoli convenzionalmente in ordine progressivo. Marca, modello e matricola sono da indicare solo qualora disponibili (ad es: tramite targhetta apposta sul serbatoio) (6) Selezionare la voce che interessa tra le tipologie di serbatoio: interrati/fuori terra/rimovibili (7) Eliminare il periodo che non interessa tra i due riferiti alla presente nota. Può essere anche allegata, qualora disponibile, una tabella di taratura più accurata di quella con sviluppo centimetrico della forma ideale ovvero le schede tecniche del serbatoio fornite dal costruttore o dal rivenditore. (1)
(2)
1
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www.friulfiliere.it #SOLUZIONISOSTENIBILI Lo stabilimento a Buja (UD)
La sostenibilità è il valore centrale attorno al quale ruota l’idea di business di Friul Filiere. Non è una moda recente ma piuttosto una filosofia che nel corso di molti anni ha portato l’azienda friulana a soluzioni personalizzate per i propri clienti allo scopo di realizzare profili e tubi in materiale riciclato e riciclabile. Un tema controverso come quello della plastica ha portato il settore ad essere presto particolarmente sensibile in merito agli sprechi, alla possibilità di riutilizzare gli scarti di precedenti lavorazioni (ad es. MDF) e alla ricerca di nuovi materiali naturali (biocompositi). Friul Filiere ha risposto in modo trasversale alle richieste di grandi players internazionali come di PMI italiane, occupandosi della fattibilità di progetti sostenibili con applicazioni nei settori più diversi quali agricoltura, telecomunicazioni, arredamento, edilizia. Oggi più che mai è al fianco delle aziende che credono nell’economia circolare.
Mette tecnologia, esperienza e ricerca al servizio di progetti che entrano a far parte di una filiera di produzione virtuosa volta a portare al consumatore prodotti sostenibili. Si occupa di consulenza, fattibilità, progettazione e produzione di macchine e filiere per l’estrusione nello stabilimento di Buja, per consegnare progetti Chiavi in mano a clienti in tutto il mondo. Un partner affidabile che garantisce al cliente prestazioni elevate e massima competitività nel rispetto del pianeta e delle persone.
Il presidente e CEO Valdi Artico con le figlie Celeste e Luna. Rispettivamente Direttore Tecnico e Direttore Vendite & Marketing.
Ai fini della determinazione della tabella di taratura si forniscono i seguenti dati (8): n° serbatoio; forma [cilindrica / parallelepipedo](3); posizionamento [orizzontale / verticale](3) e le seguenti misure nominali [raggio base:____ , altezza ______ / lato base 1:______; lato base 2______; altezza] (3)}(7) Le utenze servite dal [deposito / distributore](3) sono le seguenti: [elencare e fornire breve descrizione]. Nel [deposito / distributore](3) sono installati i seguenti strumenti di misura per la contabilizzazione del prodotto scaricato: [elencare: n° strumento di misura e la marca, il modello, il tipo e il/i serbatoio/i a cui è connesso](9). [Gli strumenti consentono anche la quantificazione totale dell’erogato] (10). Il registro di carico e scarico del deposito, custodito presso l’impianto [su supporto cartaceo / nel sistema elettronico della Società](3), è tenuto secondo le modalità semplificate fissate dalla determinazione direttoriale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli prot.240433/RU del 27 dicembre 2019 che prevedono la separata contabilizzazione di ogni tipologia di prodotto. Le copie originali dei DAS e gli altri documenti cartacei utilizzati a scorta dei prodotti energetici pervenuti saranno conservati presso l’impianto per i cinque anni successivi a quello in cui sono stati emessi. Per il medesimo termine la conservazione degli e-DAS sarà effettuata, [tramite la copia stampata emessa dallo speditore / in formato dematerializzato nel sistema elettronico della Società] (3). {Lo scrivente comunica di possedere i seguenti documenti di natura non tributaria prescritti per l’esercizio dell’impianto: [elencare: il competente organo dell’ente pubblico interessato, il tipo di documento e gli estremi identificativi]}(11) {Lo scrivente comunica di aver presentato istanza per ottenere i seguenti documenti di natura non tributaria prescritti per l’esercizio dell’impianto: Elencare il competente organo dell’ente pubblico interessato e il tipo di documento richiesto](11). Per quanto sopra,
CHIEDE
il rilascio del codice identificativo in applicazione delle disposizioni del richiamato art. 25, comma 4, del TUA. Con osservanza Si allega copia di un proprio documento di identità in corso di validità. Luogo, data Numero Allegati: FIRMA _______________________ (8) Da
compilare per ciascun serbatoio dettagliato in tabella 1 per il quale non è disponibile la tabella di taratura. Da compilare qualora siano installati strumenti di misura. Omettere i dati che non si hanno a disposizione. (10) Indicare qualora l’impianto minore sia un distributore e se il misuratore dell’erogato è dotato di totalizzatore. (11) Periodo da indicare solo qualora ne ricorra l’evenienza. (9)
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Decreto Ristori. Indicazioni Inps su CIGO/FIS Covid-19 circolare inps n. 139 del 7 dicembre 2020
Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 476/EI/mcs del 10 dicembre 2020 per ricordare che l’INPS, con la circolare n. 139 del 7 dicembre 2020, ha illustrato le ulteriori misure in materia di ammortizzatori sociali COVID-19, introdotte dal DL n. 137/2020 (cd. Decreto “Ristori”), fornendo le necessarie istruzioni per la presentazione delle domande. L’Istituto ricorda che il citato decreto-legge ha introdotto un ulteriore periodo di trattamenti di integrazione salariale che - nell’arco temporale ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 - può essere richiesto dai datori di lavoro cui siano state autorizzate le 18 settimane (9+9) previste dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 ( oppure dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati alla chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive in base al D.P.C.M. 24 ottobre 2020, D.P.C.M. 3 novembre 2020 e, da ultimo, al D.P.C.M. 3 dicembre 2020). La Circolare conferma preliminarmente che, i datori di lavoro che hanno richiesto o che richiederanno periodi rientranti nella disciplina del DL 104/2020 c.d. Decreto Agosto (9+9 settimane dal 13 luglio) potranno, nel rispetto dei presupposti di legge, accedere ai trattamenti per i periodi (9+9 settimane) e alle condizioni dalla stessa previsti anche per periodi successivi al 15 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2020. Diversamente, i datori di lavoro cui sia stato interamente autorizzato il periodo complessivo di 18 settimane di cui al DL 104/2020 possono richiedere l’ulteriore periodo di 6 settimane introdotto dall’ultimo DL 137/2020 da collocare all’interno dell’arco temporale dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021. In quest’ultimo caso si precisa però che i periodi di integrazione precedentemente già richiesti e autoPag. 23 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 21 - 30 novembre 2020
rizzati ai sensi del DL 104/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, limitatamente ai periodi successivi alla predetta data, alle 6 settimane del nuovo periodo di trattamenti previsto dal decretolegge n. 137/2020. A titolo esemplificativo, spiega la Circolare, se un’azienda ha già richiesto - con la causale “COVID 19 con fatturato” e per un periodo continuativo dal 19 ottobre 2020 al 19 dicembre 2020 - le seconde 9 settimane di Cassa integrazione ordinaria o in deroga o di assegno ordinario previste dal decreto-legge n. 104/2020 e dette settimane sono state autorizzate dall’Istituto, la medesima azienda, in relazione alla previsione di cui al decretolegge n. 137/2020, potrà ancora beneficiare di una ulteriore settimana di nuovi trattamenti fino al 31 gennaio 2021. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 12, comma 2, del DL 149/2020, i trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario previsti dal decreto-legge n. 137/2020 (6 settimane) trovano applicazione anche ai lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 9 novembre 2020 (data di entrata in vigore del decreto–legge n. 149/2020). La Circolare chiarisce inoltre che le richieste di trattamenti di cui alla disciplina delineata dal decreto Agosto potranno interessare i lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 9 novembre 2020, purché la trasmissione delle istanze di ammissione ai relativi trattamenti venga inviata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In via interpretativa, su conforme parere ministeriale, sarà possibile integrare le domande relative ai periodi del decreto Agosto, già trasmesse, finalizzate a consentire all’Istituto di rivalutarle con riferimento esclusivamente ai lavoratori che risultino in forza alla data del 9 novembre 2020. Con riferimento al contributo addizionale la Circolare ricorda le percentuali eventualmente dovute: - contributo del 9%: imprese con una riduzione tra il fatturato del primo semestre 2019 e quello del primo semestre 2020 inferiore del 20%;
- contributo del 18%: imprese senza nessuna riduzione tra il fatturato del primo semestre 2019 e quello del primo semestre del 2020; - nessun contributo: imprese che hanno subito una riduzione tra il fatturato del primo semestre 2019 e quello del primo semestre 2020 pari o superiore al 20%. Relativamente alla presentazione della domanda, si chiarisce che: - per coloro che, avendo completato le 18 settimane di trattamenti (9+9) di cui alla precedente disciplina del DL 104/2020, richiedono periodi regolamentati dal DL 137/2020 la trasmissione delle domande riferite alle nuove 6 settimane di trattamenti - che deve riguardare periodi non antecedenti al 16 novembre 2020 e non successivi al 31 gennaio 2021 - sarà possibile, a prescindere dall’avvenuto rilascio dell’autorizzazione alle seconde 9 settimane previste dal decreto-legge n. 104/2020 (in fase di istruttoria le sedi territoriali Inps verificheranno direttamente che detto periodo sia stato interamente autorizzato e che la domanda si riferisca a un periodo successivo al 15/11 u.s.); - per le domande inerenti alle 6 settimane, o al minor periodo che risulta scomputando i pe-
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riodi già autorizzati ai sensi della precedente normativa decorrenti dal 16 novembre 2020, da collocare all’interno dell’arco temporale dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, tutti i datori di lavoro, sia quelli cui siano state autorizzate le 18 settimane previste dal DL 104/2020 sia quelli appartenenti ai settori con limitazioni, dovranno utilizzare la nuova causale “COVID -19 DL 137”. - Si conferma che (superando, quindi, la previsione del 137/2020, articolo 12, comma 5) le domande di trattamenti per causali collegate all’emergenza epidemiologica da COVID-19, relative a periodi di sospensione o riduzione delle attività che hanno inizio nel mese di novembre 2020, potranno utilmente essere trasmesse entro la scadenza ordinaria fissata al termine del mese successivo (31 dicembre 2020). Con riserva di ulteriori informazioni, si segnala che il testo della Circolare Inps n. 139/2020 è disponibile al seguente link: https://servizi2.inps. it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVi rtualUrl=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%20139%20del%2007-12-2020.htm (EI)
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Welfare aziendale tare, gli acquisti di elettronica, la profumeria e l’arredamento.
il supporto dell’associazione
Il Welfare aziendale permette alle Imprese di integrare il salario dei dipendenti attraverso soluzioni e servizi di natura sociale ed assistenziale, con un beneficio in termini di agevolazioni fiscali e vantaggiosi risparmi, valorizzazione delle risorse umane e aumento della competitività aziendale. Già dal 2018, dopo un’attenta valutazione abbiamo individuato in Edenred il partner con cui collaborare per garantire ai nostri Associati un pacchetto completo in grado di soddisfare ogni adempimento contrattuale o richiesta/esigenza dei lavoratori. Insieme a Edenred proponiamo quattro tipologie di servizio/prodotto:
TICKET COMPLIMENTS La normativa consente di offrire tramite ticket Welfare servizi per il tempo libero e benessere dei dipendenti e dei loro famigliari (decreto agosto, art. 112 DL 104/2020) con una soglia di esenzione fiscale dei fringe benefit di 516,46 euro per l’anno d’imposta 2020. Due sono le tipologie: 1. TOP PREMIUM Offre la massima libertà di scelta grazie ad un network selezionato di 10.000 punti shopping in tutta Italia per poter fare la spesa al supermercato, lo shopping per abbigliamento, elettronica, ottica, arredamento, profumeria, acquisti per lo sport, acquisti per la casa e spese per viaggi. 2. SELECTION È l’alternativa al buono acquisto TOP PREMIUM per conciliare lo shopping con la possibilità di fare il pieno di carburante presso distributori convenzionati. Selection è utilizzabile anche per la spesa alimenPag. 26 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 21 - 30 novembre 2020
Ticket Restaurant Sono servizi sostitutivi di mensa in formato cartaceo (esenti da oneri fiscali e previdenziali fino a 5,29 euro al giorno con iva al 4% detraibile) od elettronico (esenti da oneri fiscali e previdenziali fino a 7 euro al giorno con IVA al 4% detraibile).
Ticket Welfare I ticket Welfare sono utilizzabili dal portale Edenred e permettono di ampliare la rete di spendibilità per l’istruzione dei figli (testi scolastici, rette, tasse di frequenza, mense) le prestazioni sanitarie (servizi sanitari in centri medici e dentistici), la cura dei familiari (baby-sitter, badanti, campus scolastici, case di cura), sport e benessere (palestre, piscine, centri sportivi e termali), tempo libero (viaggi, parchi tematici, spettacoli), cultura e formazione (corsi di lingue e per il tempo libero, formazione personale e professionale). Il ticket Welfare, come da normativa, è fiscalmente deducibile ed è spendibile presso una rete di strutture già convenzionate o da convenzionarsi su segnalazione del dipendente. L’importo assegnato dall’Azienda viene convertito in voucher e utilizzato dal dipendete attraverso tre semplici passaggi: - si seleziona il servizio che si desidera; - la piattaforma genera il voucher che è spendibile per la specifica prestazione e per l’importo esatto della prestazione stessa; - il dipendente utilizza il voucher che può essere stampato o utilizzato direttamente online. E’ possibile trovare i propri punti vendita attraverso il motore di ricerca dovecompro.edenred.it per scoprire dove e come utilizzare i ticket.
La piattaforma associativa per il Welfare Accessibile direttamente dal nostro sito www.confapifvg.it, pensata per le aziende più strutturate a cui hanno già aderito le imprese associate più dimensionate. Con questo sistema il lavoratore accede alla piat-
taforma autonomamente con proprie credenziali e può in ogni momento consultare la propria posizione e utilizzare la sua disponibilità di spesa come meglio crede per acquisti/prestazioni di servizi/rimborsi (previdenza, salute, istruzione, trasporto pubblico, assistenza anziani, buoni acquisto, tempo libero, benessere e cura dei familiari),
Pag. 27 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 21 - 30 novembre 2020
senza necessità di modificare le proprie abitudini di spesa. Per tutte le tipologie di prodotto gli interessati possono contattare l’Associazione, signora Barbara Vergolin – tel. 0432/507377 – e-mail: welfare@confapifvg.it (LCP)
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Soluzioni capaci di far crescere il benessere di aziende e collaboratori
WELFARE AZIENDALE
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delle politiche di welfare rientrano i Flexible Benefit: un importo personale erogato al dipendente da spendere in un pani ere di beni e servizi defiscalizzati.
Iniziative, beni e servizi che può mettere a disposizi one dei propri dipendenti, per aumentare il l oro benessere e fav orire l a conciliazione tra vita privata e professionale.
Lo strumento che ottimizza i costi, migliorando le performance
dei dipendenti
62%
Risultati della ricerca Doxa-Edenred
GIUDICANO POSITIVAMENTE DI POLITICHE DI WELFARE IN AZIENDA
delle aziende
89%
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Dipendente Un valore reale che corrisponde ai bisogni sociali dei dipendenti e dei suoi familiari
Aumento del Esenzione da imposte e contributi Work-life balance Rafforzamento della Miglioramento del clima aziendale
Aziende
Una leva strategica che trasforma un beneficio fiscale in vantaggio competitivo
Contenimento del costo del lavoro
I n c r e m e n t o della produttivitĂ
Soluzioni innovative per incentivare
Attrarre i talenti e ridurre il turn over
Aumentare il benessere del lavoratore
Soddisfa le esigenze di crescita aziendale e i bisogni del dipendente e della sua famiglia
PERCHÉ IL WELFARE
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Possibilità di inserire servizi art.100 nella contrattazione sindacale
Introduzione del Voucher
Ampliamento servizi art. 51 (assistenza ai familiari)
Convertibilità denaro in Welfare per PDR
2016
2017
Abbattimento limiti defiscalizzazione per previdenza e assistenza sanitaria per PDR
Welfare nei CCNL (Metalmeccanici, ...)
Ampliamento dei Limiti di reddito dei beneficiari e importo dei premi
2018
Rimborso del trasporto pubblico
NOVITÀ
UNA NORMATIVA IN EVOLUZIONE
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L'azienda rinegozia il premio di produttività o altre voci variabili di retribuzione proponendo beni e servizi di welfare
L'azienda stanzia liberamente un welfare budget integrando la retribuzione di base del dipendente
Premi Di Produzione esistenti,
Il Welfare Aziendale permette di erogare nuove premialità o di convertire in welfare
I N S O S T I T U Z I O N E D I U N P RE M I O D I R I S U LTATO
WELFARE NEGOZIALE
LE DIVERSE MODALITÀ POSSONO ANCHE COESISTERE
ON TOP DELLO STIPENDIO
WELFARE LIBERALE
È possibile erogare
LE FONTI DI FINANZIAMENTO
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Azienda risparmia mentre il dipendente aumenta
VANTAGGI FISCALI del
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Rette, mensa, libri, pre/dopo scuola, centri estivi/invernali Assistenza a Bambini, anziani, non autosufficienti
CURA DEI FAMILIARI
Servizi alla persona come viaggi, sport, formazione, etc
TEMPO LIBERO
Abbonamenti al trasporto locale, regionale, interregionale
Servizi sanitari, visite specialistiche, esami di laboratorio
Versamenti integrativi al fondo di previdenza aziendale o personale
ISTRUZIONE
TRASPORTO PUBBLICO
SALUTE
PREVIDENZA
Rimborso di interessi passivi sui mutui
MUTUI
per shopping, spesa, carburante
BUONI ACQUISTO
IL RICCO PANIERE DEL WELFARE AZIENDALE
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NEW APP
Un unico strumento per tutti i benefit Edenred
Look & feel personalizzabile con loghi e colori
Profilazione servizi utenti sulla base degli interessi e gestione di wishlist personali
Onboarding utente studiato per raccontare i vantaggi e i plus del Welfare Aziendale
Multi-device e user experience moderna e accattivante
Un portale sicuro e funzionale, facile da navigare, per permettere al dipendente di usufruire senza difficoltĂ del proprio Conto Welfare
LA PIATTAFORMA EASY WELFARE EDENRED
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Sicurezza e semplicitĂ di gestione del credito
Funzioni semplificate e immediatamente accessibili accompagnate da video tutorial
Esperienza di navigazione semplice ed intuitiva grazie a contenuti chiari e di immediata consultazione
Design innovativo per un portale
Intuitiva come un homebanking, semplice un e-commerce:
LA USER EXPERIENCE DEL DIPENDENTE
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Tool di comunicazione per gestire campagne verso i beneficiari dei piani
Repository di tutti i flussi contabili e amministrativi
Dashboard di monitoraggio avanzate con possibilitĂ di effettuare analisi puntuali sui comportamenti degli utenti, sulla situazione amministrativa e contabile
Contenuti profilati sulla base del ruolo in azienda (HR, payroll, finance) e della societĂ di appartenenza
Una piattaforma gestionale a disposizione delle aziende per monitorare lo stato di utilizzo del piano welfare
PIATTAFORMA CLIENTI
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Programma nazionale per la gestione dei rifiuti l’obiettivo è migliorare gli standard ambientali dei servizi e ridurre i costi a carico dei cittadini Il Ministero dell’Ambiente ha avviato nei giorni scorsi un tavolo istituzionale con Regioni e Province autonome per definire, con il supporto di ISPRA, un programma nazionale per la gestione dei rifiuti, come previsto dall’articolo 198-bis del D.lgs. 152/2006 (provvedimento recentemente modificato in occasione del recepimento del pacchetto di direttive europee sull’economia circolare). Il Programma stabilirà gli obiettivi e i criteri per l’elaborazione, da parte di Regioni e Province autonome, dei Piani di gestione dei rifiuti elaborati a
livello territoriale e conterrà una serie di dati e informazioni su scala nazionale, come ad esempio: - produzione dei rifiuti per tipo, quantità e fonte; - ricognizione impiantistica; - linee generali per identificare macroaree per la razionalizzazione degli impianti, dal punto di vista localizzativo, ambientale ed economico; - flussi di rifiuti che presentano maggiori difficoltà di trattamento o sono strategici per l’economia circolare; - definizione di un piano nazionale di comunicazione e conoscenza ambientale su rifiuti ed economia circolare. L’obiettivo generale del Programma è raggiungere complessivamente un’adeguata rete impiantistica per superare le criticità note a livello locale, migliorare gli standard ambientali dei servizi e ridurre i costi a carico dei cittadini.
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(CS)
Inail. Covid-19, i contagi sul lavoro sono oltre 66mila online il nuovo report inail e le schede regionali
Fonte: Inail Dopo il rallentamento post lockdown, il mese di ottobre, con 12mila casi in più, conferma la recrudescenza delle infezioni di origine professionale già rilevata in settembre. I decessi denunciati sono 332, 13 in più rispetto al monitoraggio precedente (quattro avvenuti a ottobre) e pari a circa un terzo del totale degli infortuni mortali denunciati all’Istituto dall’inizio dell’anno I contagi sul lavoro da Covid-19 denunciati all’Inail alla data del 31 ottobre sono 66.781, pari al 15,8% del complesso delle denunce pervenute dall’inizio dell’anno e al 9,8% dei contagiati nazionali comunicati dall’Istituto superiore di sanità (Iss) alla stessa data. I casi mortali sono 332, 13 in più rispetto al monitoraggio precedente al 30 settembre (quattro decessi sono avvenuti a ottobre, i restanti sono riferiti a mesi precedenti per effetto del consolidamento dei dati) e pari a circa un terzo del totale dei decessi denunciati all’Inail dall’inizio dell’anno, con un’incidenza dello 0,9% rispetto ai casi mortali da Covid-19 comunicati dall’Iss. Come sottolineato dal decimo report nazionale elaborato dalla Consulenza statistico attuariale dell’Istituto, pubblicato oggi insieme alla versione aggiornata delle schede di approfondimento regionali, l’analisi delle denunce per mese di accadimento rileva che al picco dei contagi dei mesi di marzo e aprile (dove si concentra quasi il 70% dei casi) è seguito un ridimensionamento a maggio e soprattutto nei mesi estivi di giugno-agosto (al di sotto dei mille casi mensili, anche in considerazione delle ferie per molte categorie di lavoratori). A settembre si è però cominciata a registrare una recrudescenza delle denunce, che hanno sfiorato
i 1.700 casi, per arrivare al mese di ottobre nel quale la “seconda ondata” dei contagi ha avuto un impatto significativo anche in ambito lavorativo, portando a quota 12mila le nuove denunce di infezione da Covid-19 di origine professionale, cifra peraltro destinata ad aumentare nella prossima rilevazione per effetto del consolidamento particolarmente influente sull’ultimo mese della serie. Rispetto alle attività produttive coinvolte dalla pandemia, il settore della sanità e assistenza sociale - che comprende ospedali, case di cura e di riposo, istituti, cliniche e policlinici universitari, residenze per anziani e disabili - con il 69,8% delle denunce e il 21,6% dei casi mortali codificati precede l’amministrazione pubblica (attività degli organismi preposti alla sanità - Asl - e amministratori regionali, provinciali e comunali), in cui ricadono l’8,7% delle infezioni denunciate e il 10,2% dei decessi. Gli altri settori più colpiti sono i servizi di supporto alle imprese (vigilanza, pulizia e call center), il manifatturiero (tra cui gli addetti alla lavorazione di prodotti chimici e farmaceutici, stampa, industria alimentare), le attività dei servizi di alloggio e ristorazione e il commercio all’ingrosso. Ripartendo l’intero periodo di osservazione in tre intervalli - fase di “lockdown” (fino a maggio compreso), fase “post lockdown” (da giugno ad agosto) e fase di “seconda ondata” di contagi (settembre-ottobre) - si possono riscontrare significative differenze in termini di incidenza del fenomeno. Per l’insieme dei settori della sanità, assistenza sociale e amministrazione pubblica, in particolare, si osserva una riduzione dell’incidenza delle denunce nella seconda fase e una risalita nella terza. Si è passati, infatti, dall’80,5% dei casi codificati nel primo periodo fino a maggio compreso, al 49,8% del trimestre giugno-agosto, per poi risalire al 74,5% nel bimestre settembre-ottobre. Viceversa in altri settori, con la graduale ripresa delle attività, l’incidenza dei casi di contagio è aumentata nelle prime due fasi e si è ridotta nella terza. È il caso, per esempio, dei servizi di alloggio e ristorazione, passati dal 2,5% del primo periodo, al 6,2% del trimestre successivo e all’1,9% nel bimestre settembre-ottobre, o dei trasporti, passati rispettivamente dall’1,2%, al 5,6% e al 2,2%.
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Il decremento in termini di incidenza osservato nell’ultimo bimestre in questi settori non deve però trarre in inganno: in ottobre, infatti, il fenomeno è ripreso vigorosamente per numerosità delle denunce in tutti i settori. A diminuire è, tuttavia, la quota di questi casi sul totale, a fronte del più consistente aumento che caratterizza nuovamente la sanità, sia in valore assoluto che relativo. Il commercio si distingue dagli altri settori per una continua crescita nelle tre fasi considerate, dall’1,4% della prima al 3,0% della seconda fino al 3,5% della terza. L’analisi dei contagi sul lavoro per professione dell’infortunato conferma che la categoria più colpita è quella dei tecnici della salute, con il 39,3% delle infezioni denunciate, circa l’83% delle quali relative a infermieri, e il 10,0% dei casi mortali, seguita dagli operatori socio-sanitari (20,0%), dai medici (10,1%), dagli operatori socio-assistenziali (8,4%) e dal personale non qualificato nei servizi sanitari, come ausiliari, portantini e barellieri (4,6%). Le altre categorie professionali più coinvolte sono quelle degli impiegati amministrativi (3,4%), degli addetti ai servizi di pulizia (2,0%), dei dirigenti sanitari (1,1%) e dei conduttori di veicoli (1,0%). L’incidenza dei casi di contagio per le professioni sanitarie si è progressivamente ridotta nelle prime due fasi ed è risalita nella terza. I tecnici della salute, prevalentemente infermieri, sono infatti passati dal 39,6% del primo periodo, fino a maggio compreso, al 23,3% del trimestre giugno-agosto, per poi risalire al 41,1% nell’ultimo bimestre. I medici, scesi dal 10,2% nella fase di “lockdown” al 4,0% in quella “post lockdown”, nella seconda ondata dei contagi fanno registrare un’incidenza dell’11,0%. Altre professioni hanno visto invece aumentare la loro incidenza sul totale dei casi di contagio nelle prime due fasi e registrato una riduzione nella terza, come gli esercenti e addetti nelle attività di ristorazione (passati dallo 0,6% del primo periodo al 3,6% di giugno-agosto e all’1,0% tra settembre
e ottobre), gli addetti ai servizi di sicurezza, vigilanza e custodia (passati dallo 0,6% all’1,2% e poi allo 0,9%) o gli artigiani e operai specializzati delle lavorazioni alimentari (dallo 0,2% al 6,0% e allo 0,3%). Quasi sette contagiati su 10 (69,7%) sono donne, con un’età media dall’inizio dell’epidemia di 47 anni per entrambi i sessi. Il 43,1% del totale delle denunce riguarda la classe 50-64 anni, seguita dalle fasce 35-49 anni (36,4%), 18-34 anni (18,4%) e over 64 anni (2,1%). I casi mortali, invece, sono concentrati soprattutto tra gli uomini (83,7%) e nelle fasce 50-64 anni (70,8%) e over 64 anni (19,0%), con un’età media dei deceduti di 59 anni. I tecnici della salute hanno un’età media al contagio di 44 anni, inferiore rispetto a quella degli impiegati addetti alla segreteria e agli affari generali (51 anni), del personale non qualificato nei servizi sanitari e di istruzione (50), dei medici e dei conduttori di veicoli (49). L’analisi territoriale evidenzia che più della metà delle denunce presentate all’Istituto (53,1%) ricade nel Nord-Ovest, seguito da Nord-Est (22,3%), Centro (13,2%), Sud (8,3%) e Isole (3,1%). Concentrando l’analisi esclusivamente sui decessi, la percentuale del Nord-Ovest sale al 55,6%, mentre il Sud, con il 16,6% dei casi mortali denunciati, precede il Nord-Est (13,3%), il Centro (12,7%) e le Isole (1,8%). Con un terzo dei contagi denunciati (33,1%) e il 41,3% dei decessi la Lombardia si conferma la regione più colpita. Le province con il maggior numero di contagi sono Milano (11,3%), Torino (7,7%), Brescia (4,4%), Bergamo (3,8%), Roma (3,5%) e Genova (3,0%). Quella di Milano è anche la provincia che registra il maggior numero di infezioni di origine professionale denunciate nel mese di ottobre, seguita da Napoli e Roma. Le province in cui sono avvenuti più decessi, invece, sono quelle di Bergamo (11,4%), Milano (8,1%), Brescia (7,5%), Napoli (6,3%), Cremona (5,4%) e Roma (4,2%).
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SCHEDA REGIONALE INFORTUNI COVID-19
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA Denunce di infortunio sul lavoro da Covid-19 pervenute all'Inail (periodo di accadimento gennaio – 31 ottobre 2020)
FRIULI V. G. Denunce di infortunio sul lavoro da Covid-19
GORIZIA 37 16
di cui con esito mortale
10 18 24 1 53 5,2% -
PORDENONE 93 41 24 47 60 3 134 13,2% 1
% FRIULI V. G.
1.012
66.781
1,5%
1
332
0,3%
di cui con esito mortale Genere Donne Uomini Classe di età da 18 a 34 anni da 35 a 49 anni da 50 a 64 anni oltre i 64 anni Totale incidenza sul totale
ITALIA
TRIESTE 361 143
UDINE 237 84
118 175 202 9 504 49,8%
80 112 123 6 321 31,8%
-
-
FRIULI V. G. 728 284 232 352 409 19 1.012 100,0%
% 71,9% 28,1% 22,9% 34,8% 40,4% 1,9% 100,0%
1
Nota: i dati al 31 ottobre 2020 aggiornano, integrano e in alcuni casi rettificano i dati elaborati precedentemente.
Rispetto alla data di rilevazione del 30 settembre le denunce di infortunio sul lavoro da Covid-19 sono aumentate di 143 casi (129 avvenuti a ottobre, i restanti riconducibili a mesi precedenti) di cui nessuno per evento mortale. Il rilevante incremento dei casi ha interessato tutte le province. Le professioni: - tra i tecnici della salute l’81,0% sono infermieri; il 4,5% fisioterapisti - tra le professioni qualificate nei servizi sanitari, tutti operatori socio sanitari; - tra le professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati il 66,3% sono operatori socio assistenziali, il 12,6% assistenti socio sanitari con funzioni di sostegno; - tra i medici oltre il 50% è composta da medici internisti, generici e geriatri. - tra il personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli, prevalgono gli addetti alle pulizie negli ospedali e nelle camere. L’attività economica: - la gestione Industria e servizi registra il 98,5% delle denunce, seguono la gestione per Conto dello Stato (1,0%), l’Agricoltura (0,4%) e la Navigazione (0,1%); - il 76,0% delle denunce codificate per attività economica (Ateco) riguarda il settore della “Sanità e assistenza sociale” (72,0% delle denunce) e gli organi preposti alla sanità, come le Asl, dell’”Amministrazione pubblica” (4,0%); le professionalità più colpite sono infermieri, medici, operatori socio sanitari e operatori socio assistenziali; - il settore "Attività dei servizi di alloggio e ristorazione” registra il 7,2% delle denunce codificate: tra i colpiti prevalgono gli addetti dell’alloggio rispetto a quelli della ristorazione; - il settore "Noleggio e servizi alle imprese" registra il 6,8% delle denunce codificate, tra i più colpiti gli addetti alle pulizie. I decessi: - l’unica denuncia per evento mortale fa riferimento alla gestione Industria e servizi. Consulenza Statistico Attuariale
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23 novembre 2020
1
SCHEDA REGIONALE INFORTUNI COVID-19
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
(Denunce in complesso: 1.012, periodo di accadimento gennaio – 31 ottobre 2020)
Classe di età/Genere
Genere
1,3%
oltre i 64 anni
28,1%
0,6%
da 50 a 64 anni
30,9%
da 35 a 49 anni
71,9%
25,3%
da 18 a 34 anni
10%
Uomini
9,5% 8,5%
14,4% 0%
Donne
9,5%
20% Donne
30%
40%
50%
Uomini
Industria e Servizi - principali settori Ateco (casi codificati)
Province
72,0%
49,8%
31,8%
13,2%
7,2%
6,8%
5,2%
GORIZIA
PORDENONE
TRIESTE
UDINE
4,0%
Sanità e Attività dei servizi Noleggio e servizi Amministrazione assistenza sociale di alloggio e alle imprese pubblica ristorazione
Professioni
10,0%
Altro
(CP2011 casi codificati)
3.2.1 - Tecnici della salute
34,8%
5.3.1 - Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali
27,9%
5.4.4 - Professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati
12,3%
2.4.1 - Medici
7,0%
8.1.4 - Personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi,…
4.1.1 - Impiegati addetti alla segreteria e agli affari generali
3,5% 1,9%
5.2.2 - Esercenti ed addetti nelle attività di ristorazione
1,0%
Altro
11,6% 0%
5%
10%
Consulenza Statistico Attuariale
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15%
20%
25%
23 novembre 2020
30%
35%
40%
2
Il Decreto Semplificazioni si applica fino al 31.12.2021 l’anac: l’esclusione automatica si applica anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque Con Delibera numero 840 del 21 ottobre 2020 l’ANAC in relazione ad un’istanza di parere per la soluzione delle controversie ha deliberato in merito alla normativa che prevede l’esclusione automatica delle offerte anomale. Infatti l’art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020 (convertito con modificazioni con la L. n. 120/2020), così detto Decreto Semplificazioni, prevede il meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale in presenza di cinque offerenti (in luogo di dieci, di cui all’art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016), si applica agli affidamenti diretti e/o alle procedure negoziate (di cui all’art. 1, comma 2, del cit. D.L.) la cui determina a contrarre o atto equivalente è stata adottata dal 17 luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Per l’Autorità con il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (cd. “Decreto Semplificazioni”, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito con modificazioni con L. 11 settembre 2020, n. 120) sono state introdotte, nel Titolo I, Capo I (Semplificazioni in materia di contratti pubblici), alcune rilevanti novità in materia di contratti pubblici, finalizzate ad incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché a fronteggiare le ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19. L’art. 1 del citato Decreto (rubricato “Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia”), “al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19”, Pag. 45 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 21 - 30 novembre 2020
rimodula la disciplina dell’affidamento dei contratti pubblici sotto le soglie di rilevanza europea, introducendo un regime parzialmente e temporaneamente derogatorio rispetto a quello dettato dall’art. 36 del Codice applicabile alle “procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021. Le principali novità in tema di contratti sotto-soglia riguardano: i) i termini di conclusione della procedura (due mesi in caso di affidamento diretto, quattro mesi in presenza di una procedura negoziata); ii) la rimodulazione delle procedure di affidamento, che diventano da quattro (previste dall’art. 36, comma 2, del Codice) a due, vale a dire affidamento diretto “puro” e procedura negoziata senza bando previa consultazione di un numero di operatori economici (da 5 a 15) crescente all’aumentare dell’importo dell’appalto); iii) l’innalzamento dell’importo per procedere all’affidamento diretto cd. puro, cioè mediante determina a contrarre (da € 40.000,00 sino a un importo inferiore a € 150.000,00 per i lavori, mentre per i servizi e le forniture, compresi i servizi di progettazione, in sede di conversione in legge il limite massimo è stato individuato in un importo inferiore a € 75.000,00); iv) l’equiparazione tra il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e il criterio del minor prezzo (mantenendo, una scelta già effettuata “a regime” dal legislatore con il D.L. “Sblocca-cantieri” n. 32/2019 convertito in L. n. 55/2019); v) l’estensione dell’applicazione del meccanismo dell’esclusione automatica delle offerte in presenza di un numero di offerte ammesse pari o superiore a cinque, in deroga all’art. 97, comma 8, del Codice che ne circoscrive l’applicazione in presenza di almeno dieci offerte; vi) l’esonero della richiesta delle garanzie provvisorie di cui all’art. 93 del Codice, salvo particolari esigenze motivate dalla Stazione Appaltante; vii) l’eliminazione dell’obbligo di pubblicare l’avviso sui risultati della procedura, nelle ipotesi
di affidamenti di importo inferiore a € 40.000 di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice (ai sensi dell’inciso introdotto dall’art. 1, comma 5-bis, della Legge di conversione n. 120/2020); Per il quesito sottoposto in esame, l’ANAC deve stabilire se le disposizioni contemplate nell’art. 1 del D.L. n. 76/2020 si applichino anche alle procedure di gara in corso alla data di entrata in vigore del Decreto ovvero solo a quelle indette successivamente. Nel caso di specie, l’art. 65 del richiamato D.L. n. 76/2020 ha disposto che “il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana” (vale a dire il 17 luglio 2020, atteso che è stato pubblicato nella GURI il 16 luglio 2020) e che nel primo periodo dell’art. 1, comma 1, del D.L. n. 76/2020 il legislatore ha espressamente stabilito che le disposizioni derogatorie in tema di affidamenti sotto soglia “si applicano alle procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021” (termine differito al 31 dicembre 2021, in sede di conversione). Sicché dal combinato disposto delle richiamate disposizioni, per l’Autorità, si evince che anche la previsione di cui al comma 3 dell’art. 1, che estende l’applicabilità del meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale in presenza di cinque offerenti (in luogo di dieci, di cui all’art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016), si applica agli affidamenti diretti (ex art. 1, comma 2, lett. a del D.L.) e/o alle procedure negoziate (ex art. 1, comma 2, lett. b del D.L.) la cui determina a contrarre o atto equivalente è stata adottata dal 17 luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Il legislatore ha, infatti, individuato l’adozione della determina a contrarre come momento che cristallizza temporalmente la disciplina applicabile alle procedure di affidamento di contratti sotto soglia. L’esplicito richiamo all’art. 97, comma 8, vale a cristallizzare i quattro presupposti cumulativi (appalto sotto soglia, carattere non transfrontaliero dell’affidamento, aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, ammissione di almeno 10 offerte) in presenza dei quali si applica il meccanismo di esclusione automatica delle offerte anormalmente basse come eccezione alla regola che impone la verifica in contraddittorio delle of-
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ferte sospette di anomalia (cfr. di recente Parere di precontenzioso n. 492 del 10.06.2020 e la giurisprudenza ivi citata). Considerato, infine, che l’applicazione “retroattiva” del meccanismo dell’esclusione automatica ad una procedura con un numero di offerenti inferiori a dieci si porrebbe in contrasto con i principi di par condicio, concorrenza, correttezza e proporzionalità, di cui all’art. 30 del Codice (richiamato dall’art. 36, comma 1, del Codice e non derogato dall’art. 1 del D.L. n. 76/2020), nonché con quanto più volte statuito dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea. Quest’ultima, come noto, ha, infatti, rilevato la contrarietà all’ordinamento europeo dell’esclusione automatica delle offerte considerate anormalmente basse, in applicazione delle norme fondamentali del Trattato relative alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi nonché del principio generale di non discriminazione, pur consentendo limitati margini di flessibilità nelle procedure di importo inferiore alla soglia comunitaria che, oltre a non presentare un interesse transfrontaliero, vedono la partecipazione di un numero elevato di imprese, evidenziando che “l’esclusione automatica di talune offerte a causa del loro carattere anormalmente basso potrebbe rivelarsi accettabile qualora il ricorso a tale regola sia giustificato dal numero eccessivamente elevato delle offerte, circostanza questa che potrebbe obbligare l’amministrazione aggiudicatrice interessata a procedere alla verifica in contraddittorio di un numero di offerte talmente elevato da eccedere la capacità amministrativa della detta amministrazione aggiudicatrice ovvero da poter compromettere la realizzazione del progetto a causa del ritardo che tale verifica potrebbe comportare” (CGCE, IV, 15 maggio 2008, C-147/06 e C-148/06; cfr. anche lettera di costituzione in mora della Commissione europea del 24 gennaio 2019 – Infrazione n. 2018/2273). In conclusione il Consiglio dell’ANAC ha deliberato che ritiene che in caso di aggiudicazione in base al criterio del minor prezzo, le stazioni appaltanti procedono all’esclusione automatica “anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, si applichi dopo la data di entrata di entrata in vigore del D.L. n. 76/2020 (17 luglio 2020) fino al dicembre 2021. (CS)
ANAC: mantenimento SOA in caso di fallimento l’impresa fallita può essere autorizzata alla sola esecuzione dei contratti già stipulati Con il Comunicato del Presidente, Giuseppe Busia, del 7 ottobre 2020, l’ANAC ha fornito indicazioni interpretative ed operative in relazione alla sorte dell’attestazione di qualificazione rilasciata alle imprese fallite autorizzate all’esercizio provvisorio dell’impresa, chiarendo che l’impresa fallita può essere autorizzata alla sola esecuzione dei contratti già stipulati e non anche alla partecipazione a nuove procedure di affidamento. A tal fine, è stato chiarito che, in deroga a quanto previsto dall’articolo 70, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica n.
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207/2010, l’adozione del decreto di autorizzazione alla continuazione provvisoria dell’esercizio dell’impresa adottato ai sensi dell’articolo 104 della Legge Fallimentare e l’autorizzazione all’esecuzione dei contratti già stipulati ai sensi dell’articolo 110, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, sospendono l’obbligo di dichiarare la decadenza dell’attestazione di qualificazione in corso di validità rilasciata all’impresa fallita per la carenza del requisito previsto dall’articolo 80, comma 5, lettera b) del Decreto Legislativo n. 50/2016. Infine, sono state fornite indicazioni operative agli Organismi di Attestazione, in merito alla conduzione del procedimento di verifica ex articolo 70, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, raccomandando il mantenimento di un contatto diretto con il curatore fallimentare per favorire lo scambio di informazioni utili. (C)
Proroghe di revisioni e di validità delle patenti emergenza covid-19. ennesimi riepiloghi e delucidazioni ministeriali Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 471/ AdT del 3 dicembre 2020 per rammentare che il Ministero dell’interno e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono di nuovo intervenuti, sulle proroghe, rispettivamente, delle revisioni dei veicoli e della validità delle patenti di guida, in conseguenza delle tante norme emanate per l’emergenza in epigrafe. Lo scopo è sempre quello di fare chiarezza su entrambi i delicati e intricati temi e per questo motivo si reputa opportuno riprendere entrambe.
La nota riepilogativa del Ministero Interno sulle principali scadenze della revisione dei veicoli Il Ministero dell’interno, Direzione generale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato (di seguito Ministero) ha emanato la nuova, dettagliata circolare prot. 300/A/8971/20/101/3/3/9 del 24 novembre 2020 che fa seguito alla precedente del 22 ottobre 2020, scheda illustrativa n. 7 (v. circolare associativa prot. n. 451/AdT del 18 novembre 2020), nell’intento di dirimere persistenti difficoltà interpretative sulle proroghe in materia di revisione dei veicoli. Diversamente dalla circolare del 22 ottobre 2020, prende le mosse dall’ dell’art. 92, Categoria veicoli
Scadenza revisione (mese)
Proroga
co. 4, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27. In particolare, l’art. 92, co. 4 del d.l. 18/2020, prevede che: - i veicoli la cui revisione scade entro il 31 luglio 2020 (senza dies a quo) possono circolare fino al 31 ottobre 2020; - i veicoli la cui revisione scade nel periodo compreso tra il 1° agosto 2020 ed il 30 settembre 2020, possono circolare fino al 31 dicembre 2020; - i veicoli la cui revisione scade nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2020 e il 31 dicembre 2020 possono circolare fino al 28 febbraio 2021. Dette proroghe riguardano tutte le categorie di veicoli e trovano applicazione solo sul territorio nazionale. In aggiunta, come più volte evidenziato, l’art. 5 del regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo 2020/698 del 15 maggio 2020, prevede che i veicoli la cui revisione scade nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 possono circolare fino ai 7 mesi successivi alla scadenza medesima. La proroga è valida solo per i veicoli della categoria M, N, O3, O4, T5, (con esclusione di quelli appartenenti alla categoria L, O1, O2), e trova applicazione su tutto il territorio dell’Unione europea. Tutto ciò premesso - che nulla cambia nella sostanza rispetto alla precedente nota ministeriale –, il Ministero ha ribadito che il principio ispiratore della disciplina resta l’applicazione del regime più favorevole per l’utente finale e ha schematizzato le proroghe – valide per i veicoli immatricolati in Italia – nella tabella sotto riportata, redatta in funzione della classificazione del veicolo e del mese di scadenza della revisione.
Ambito territoriale proroga
Norma di riferimento
Tutte
Fino al 31/01/2020 31/10/2020 (senza dies a quo)
Italia
art. 92 d.l. 18/2020
M, N, O3, O4, T5
Febbraio 2020
31/10/2020
Italia
art. 92 d.l. 18/2020
L, O1, O2
Febbraio 2020
31/10/2020
Italia
art. 92 d.l. 18/2020
Pag. 49 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 21 - 30 novembre 2020
Note
Sino al 30/09/2020 proroga valida su tutto il territorio UE (reg. (UE) 2020/698)
Categoria veicoli
Scadenza revisione (mese)
Proroga
Ambito territoriale proroga
Norma di riferimento
Note
art. 92 d.l. 18/2020 e reg. (UE) 2020/698
La proroga della norma italiana coincide con quella europea
M, N, O3, O4, T5
Marzo 2020
31/10/2020
Tutto il territorio UE compresa Italia
L, O1, O2
Marzo 2020
31/10/2020
Italia
Art. 92 d.l 18/2020
M, N, O3, O4, T5
Aprile 2020
30/11/2020
Tutto il territorio UE compresa Italia
reg. (UE) 2020/698
L, O1, O2
Aprile 2020
31/10/2020
Italia
art. 92 d.l. 18/2020
M, N, O3, O4, T5
Maggio 2020
31/12/2020
Tutto il territorio UE compresa Italia
reg. (UE) 2020/698
L, O1, O2
Maggio 2020
31/10/2020
Italia
art. 92 d.l. 18/2020
M, N, O3, O4, T5
Giugno 2020
31/01/2021
Tutto il territorio UE compresa Italia
reg. (UD) 2020/698
L, O1, O2
Giugno 2020
31/10/2020
Italia
art. 92 d.l. 18/2020
M, N, O3, O4, T5
Luglio 2020
28/02/2021
Tutto il territorio UE compresa Italia
reg. (UE) 2020/698
L, O1, O2
Luglio 2020
31/10/2020
Italia
art. 92 d.l. 18/2020
M, N, O3, O4, T5
Agosto 2020
31/03/2021
Tutto il territorio UE compresa Italia
reg. (UE) 2020/698
L, O1, O2
Agosto 2020
31/12/2020
Italia
art. 92 d.l. 18/2020
Proroga introdotta dal d.l. 76/2020
Tutte
Settembre 2020
31/12/2020
Italia
art. 92 d.l. 18/2020
Proroga introdotta dal d.l. 76/2020
Tutte
Ottobre 2020
28/02/2021
Italia
art. 92 d.l. 18/2020
Proroga introdotta dal d.l. 76/2020
Tutte
Novembre 2020
28/02/2021
Italia
art. 92 d.l. 18/2020
Proroga introdotta dal d.l. 76/2020
Tutte
Dicembre 2020
28/02/2021
Italia
art. 92 d.l. 18/2020
Proroga introdotta dal d.l. 76/2020
Per comodità di consultazione si riporta anche la classificazione dei veicoli ex art. 47 del codice della strada: Categorie veicoli: M: Veicoli a motore progettati e costruiti per il trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote; N: veicoli a motore progettati e costruiti per il trasporto di merci ed aventi almeno quattro ruote; 03: rimorchi con una massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t; 04: rimorchi con una massa massima superiore a 10 t; T5: trattori a ruote la cui velocità massima per costruzione è superiore a 40 km/h; L: ciclomotori e Motoveicoli a due, tre e quattro ruote;
01: rimorchi con una massa massima non superiore a 0,75 t; 02: rimorchi con una massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t.
Il riepilogo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di patenti Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (di seguito Ministero) ha pubblicato sul proprio sito web (https://www.mit.gov.it/comunicazione/ news/patente-covid-19/patenti-le-disposizioni-perlemergenza-coronavirus) un riepilogo delle proroghe e delle sospensioni legate alle patenti, dovute all’emergenza Covid-19. Il quadro d’insieme è il sottostante.
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Per le patenti ancora da conseguire vigono le seguenti proroghe: - per l’esame di teoria: se i 6 mesi di tempo per sostenere la prova scadono fra il 31 gennaio 2020 e il 15 ottobre 2020, il termine per sostenere l’esame è prorogato al 13 gennaio 2021. Sarà comunque necessaria la prenotazione presso l’ufficio di Motorizzazione civile competente; - per i fogli rosa: la validità dei documenti in scadenza fra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020 è prorogata al 13 gennaio 2021. A seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 e delle successive ordinanze del Ministro della salute, le prove pratiche sono sospese nelle sole Regioni in area rossa e precisamente: - fino al 29 novembre nelle regioni Campania, Toscana e Provincia autonoma di Bolzano; - fino al 3 dicembre in Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta. Va aggiunto che in data 26 novembre 2020 alle
appena citate Regioni si è unisce anche la Regione Abruzzo fino al 3 dicembre 2020. La sospensione si applica anche alle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti di guida per le revisioni delle patenti. Per i candidati che non potranno svolgere le prove, la validità dell’autorizzazione ad esercitarsi alla guida verrà prorogata fino al 31 dicembre 2020. Per quanto riguarda, invece, le patenti scadute e da rinnovare, le nuove scadenze sono: - 31 dicembre 2020, per le patenti scadute tra il 31 gennaio e il 31 maggio 2020; - 7 mesi dopo la scadenza ordinaria in caso di scadenza fra il 1° giugno e il 31 agosto 2020; - 31 dicembre 2020, se scadute tra il 1° settembre e il 30 dicembre 2020. Per la documentazione citata e altre informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio trasporti dell’Associazione.
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(AdT)
Emergenza Covid-19. D.p.C.m. 3 dicembre 2020 efficacia dal 4 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021. rientro del friuli venezia giulia nell’area gialla Premessa Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 477/ AdT del 9 dicembre 2020 per riportare di seguito le principali novità apportate dall’ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, pubblicato sulla G.U. n. 301 di pari data, rispetto alle disposizioni del d.P.C.m. 3 novembre 2020, per il quale si rimanda alla circolare associativa prot. n. 431/AdT/cf del 5 novembre 2020. Il d.P.C.m. 3 dicembre 2020 è in vigore dal 4 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021. Si segnala, inoltre, che con ordinanza del Ministro della salute del 4 dicembre 2020 il Friuli Venezia Giulia è rientrato in area gialla, quella a minore intensità di rischio Covid-19.
Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale (art. 1) Per quanto riguarda gli spostamenti, viene confermato il divieto generale dalle ore 22.00 fino alle 05:00 del giorno successivo e introdotto l’ulteriore divieto dalle 22.00 del 31 dicembre alle 07.00 del 1° gennaio 2021. Restano salvi gli spostamenti per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute. Per la restante parte della giornata resta fortemente raccomandato di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, studio, motivi di salute, situazioni di necessità, o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi (co. 3). Viene confermato, inoltre, il divieto – introdotto dall’art. 1, co. 2, del decreto legge 2 dicembre 2020, n. 158 – dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 nell’ambito del territorio nazionale, di ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse Regioni o Province autonome, e nelle giornate del
25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 del divieto di ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i predetti divieti (co. 4). Restano sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, salvo si svolgano con modalità a distanza (co. 10, lett. o). Per quanto riguarda la formazione (pubblica e privata), si conferma la regola generale dello svolgimento con modalità a distanza. Tuttavia, i corsi abilitanti nel settore dei trasporti (accesso alla professione autotrasporto, carta di qualificazione del conducente, regime ADR, abilitazioni al volo, sicurezza trasporti, corsi di formazione finanziati o autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), possono svolgersi sia in presenza ed in aula, sia “anche a distanza e secondo le modalità stabilite con appositi provvedimenti amministrativi.” La formazione in esame si può, dunque, svolgere in webinar (FAD – sincrona), anche se occorre attendere che le competenti Direzioni generali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti diano le istruzioni necessarie al riguardo. Sono, inoltre, consentiti i corsi per le certificazioni necessarie alla professione di lavoratori marittimi, le prove teoriche e pratiche per il conseguimento e la revisione delle patenti di guida, delle abilitazioni professionali e di ogni ulteriore titolo richiesto per l’esercizio dell’attività di trasporto, le prove e gli esami teorico-pratici effettuati dalle Autorità marittime, ivi compresi quelli per il conseguimento dei titoli professionali marittimi, delle patenti nautiche e per la selezione di piloti e ormeggiatori dei porti, nonché le prove teoriche e pratiche effettuate dall’Ente nazionale dell’aviazione civile e dalle scuole di volo (co. 10, lett. s). Le attività commerciali al dettaglio si svolgono alle medesime condizioni indicate nel d.P.C.m. 3 novembre 2020, ma si precisa che fino al 6 gennaio 2021 l’esercizio è consentito fino alle 21.00.
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Si conferma, inoltre, che nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad esse assimilabili, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, tabacchi, edicole, punti vendita di generi alimentari, cui si aggiungono i punti vendita di prodotti agricoli e florovivaistici (co. 10, lett. ff). Le attività dei servizi di ristorazione, fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, continuano ad essere consentite alle stesse condizioni del d.P.C.m. 3 novembre 2020, cioè dalle 05.00 fino alle 18.00 con limite alla ristorazione con asporto fino alle ore 22.00 e senza limiti per la consegna a domicilio. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati, precisando che dalle ore 18.00 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 07.00 del 1° gennaio 2021, la suddetta ristorazione è consentita solo con servizio in camera. Continuano ad essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale (co. 10, lett. gg). Restano comunque aperti, senza limiti di orario, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati presso le aree di servizio e di rifornimento di carburanti anche lungo gli itinerari europei E45 ed E55 (Civitavecchia-Orte-Mestre), oltre che lungo le autostrade, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti (co. 10, lett. hh). Gli articoli 2 e 3 replicano i meccanismi introdotti dal d.P.C.m. 3 novembre 2020, relativamente alla classificazione delle Regioni italiane in arancioni (art.2) e rosse (art.3) in funzione del grado di rischio legato alla diffusione del Covid-19.
Limitazioni agli spostamenti da e per l’estero (art. 6) Vengono ampliate le deroghe consentite al divieto di ingresso in Italia, previsto per le persone che, nei 14 giorni precedenti abbiano soggiornato o transitato nei Paesi in precedenza ritenuti maggiormente a rischio Covid-19 (Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Domenicana, Kosovo, Montenegro, Colombia – che prima rientravano nell’elenco F ora soppresso). Per quanto riguarda i Paesi per i quali la possibilità di ingresso in Italia non è subordinata a particolari motivi dello spostamento, viene aggiunto Singapore e vengono esclusi il Canada, la Georgia e la Tunisia (elenco D dell’all. 20).
Si prevede, infine, che la classificazione dei Paesi esteri - di cui all’all. 20 - dai quali discende lo specifico regime di regolamentazione degli ingressi delle persone in Italia, possa essere modificata con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Obblighi legati agli ingressi dall’estero (articoli 7 e 8) Sono state confermate le prescrizioni già adottate con i precedenti provvedimenti relativamente al personale viaggiante: prima di entrare in Italia, è necessario redigere una dichiarazione comprovante le esigenze lavorative e - in caso di soggiorno o transito nei 14 giorni precedenti in uno dei Paesi compresi negli elenchi C, D, E dell’allegato 20 al d.P.C.m. in commento - comunicare il proprio ingresso al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente in base al luogo di entrata (art.7 e art. 8, c.8). Sempre ad esclusione del personale viaggiante e a meno che non insorgano sintomi Covid – 19, l’art. 8 prevede che, a decorrere dal 10 dicembre 2020, le persone che entrano nel territorio nazionale dopo avere soggiornato o transitato nei 14 giorni precedenti nei territori dell’elenco C dell’all. 20 (che, fino al 9 dicembre 2020, comprende Belgio, Francia, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Romania, Spagna e Regno Unito, e, a partire dal 10 dicembre 2020 anche gli altri Paesi dell’Unione Europea, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra e Principato di Monaco), hanno l’obbligo di presentare al vettore o agli incaricati ai controlli l’attestazione di essersi sottoposte, nelle 48 ore precedenti, a un test molecolare o antigenico effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo. In assenza di tale attestazione, le persone saranno sottoposte a sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni. Inoltre, il d.P.C.m. 3 dicembre 2020 prevede che sarà comunque sottoposta a sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario di 14 giorni la persona che, tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, fa ingresso in Italia dai Paesi e i territori di cui all’elenco C, per motivi diversi da quelli di cui all’art. 6, co. 1 del medesimo d.P.C.m. (ad es., per motivi di lavoro, necessità, salute, studio) ovvero che, nello stesso periodo e sempre per motivi diversi da quelli di cui all’art. 6, co. 1 del medesimo d.P.C.m., abbia soggiornato o transitato nei medesimi Paesi o territori. A questo proposito si riporta il chiarimento contenuto nella nota del Ministero dell’Interno prot. n.
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15350/117/2/1 del 5 dicembre 2020, a commento del d.P.C.m. in esame che testualmente recita: “nel periodo ricompreso fra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, l’obbligo di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario troverà comunque applicazione nei confronti delle persone che, residenti o meno in Italia, facciano ingresso nel territorio nazionale per motivi diversi da quelli indicati dall’art. 6, comma 1, del nuovo d.P.C.M., provenendo dagli stessi Paesi dell’elenco C (art. 8, comma 6, lett. b). Pertanto, saranno ugualmente soggetti a quarantena le persone residenti, ad esempio, in Francia che entrino in Italia per turismo, come pure i cittadini italiani che, recatisi in Francia per turismo, rientrino nel territorio nazionale per raggiungere la propria residenza. Parimenti, in forza del successivo comma 7
dello stesso articolo 8, l’obbligo della sorveglianza sanitaria e dell’isolamento fiduciario si applicherà anche nei confronti delle persone che, per motivi diversi da quelli indicati all’art. 6, comma 1, abbiano soggiornato o siano transitate nei Paesi e territori di cui all’elenco C dell’allegato 20 in uno o più giorni compresi nell’arco temporale 21 dicembre 2020-6 gennaio 2021. Dovranno, perciò, sottoporsi al predetto obbligo anche coloro che, trovandosi nelle condizioni precedentemente precisate, siano usciti dal territorio nazionale anche prima del 21 dicembre 2020 o vi facciano rientro dopo il 6 gennaio 2021.” Copia degli atti citati si può richiedere, unitamente ad altre informazioni, alla scrivente Associazione.
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