Apinforma 21/2022

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LAVORO EDILIZIA SICUREZZA E AMBIENTE FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO ORGANIZZAZIONE EXPORT MARKETING IN PRIMO PIANO CONTRIBUTI PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE APINFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie notIzIArIo dell’ASSoCIAzIone PICCole e MedIe InduStrIe APINFORMA numero 21 30 novembre 2022
delle
Il credito
Il
Credito
gas
Contributi
PMI
SOA: rinnovo per la Canola Lino e Figli di Canola Dario & c. ANAC:
8 9 12 16 17 20 26 27 28 30 31
notIzIArIo dell’ASSoCIAzIone PICCole e MedIe InduStrIe APINFORMA numero 21 30 novembre 2022 LAVORO SICUREZZA E AMBIENTE EDILIZIA FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
La rateizzazione
bollette
d’imposta per la formazione 4.0
Gruppo IVA Rimborso accise autotrasporto
di imposta sul
naturale
per l’internazionalizzazione delle imprese Esonero contributivo per la certificazione di parità Mercato a tutele graduali
Linee guida per l’etichettatura degli imballaggi
malfunzionamento piattaforme appalti
Sommario
di meccatronica
ad articoli
del
merci: validità delle autorizzazioni internazionali 33 36 37 39 Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it Direttore Responsabile Lucia Cristina Piu Registrazione presso il Tribunale di Udine n. 404 del 27.08.1977 Progetto Grafico Clikka!com www.clikka.com Concessionaria per la pubblicità Scripta Manent srl Via Pier Paolo Pasolini, 2/A 33040 Pradamano (UD) Tel. 0432 505900 ufficio@scriptamanent.sm Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana Dateci il vostro indirizzo di posta elettronica per comunicare più facilmente, per fornirvi informazioni in tempo reale e per realizzare economie di scala. info@confapifvg.it ORGANIZZAZIONE
Fondo Nuove Competenze - Avviso 2/2022 Autofficine: attività
Modifiche
del c.c. di interesse
trasporto Trasporto

La rateizzazione delle bollette

L’art. 3 del D.L. 176 del 18 novembre 2022 (Aiuti quater) prevede la possibilità per le imprese di rateizzare le bollette riguardanti l’elettricità e il gas naturale con riferimento ai consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023. Le imprese devono avere sede in Italia e le utenze devono essere a loro intestate. I consumi inoltre devono essere fatturati entro il 30 settembre 2023. La rateizzazione riguarda esclusivamente gli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale utilizzato per usi diversi da quelli termoelettrici eccedenti l’importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo dall’ 1.1 al 31 dicembre 2021. A questo fine le imprese interessate devono formulare una specifica richiesta ai fornitori con modalità che saranno definite da uno specifico decreto del Ministero delle imprese e del Made in Italy di concerto con quello della sicurezza energetica. Entro 30 giorni dal ricevimento di tale richiesta il fornitore ha l’obbligo di formulare al richiedente una proposta di rateizzazione nella quale dovrà essere indicato: - l’ammontare degli importi dovuti, - il tasso d’interesse applicato che non potrà superare il rendimento dei BTP di pari durata; - il numero di rate mensili che non potrà essere inferiore a 12 e superiore a 36 rate, indicando anche le relative date di scadenza.

La proposta del fornitore è comunque subordinata all’effettivo rilascio della garanzia da parte di SACE SPA e all’effettiva disponibilità, di almeno una impresa di assicurazione, a stipulare con l’impresa richiedente una copertura assicurativa per l’intero importo. L’assicurazione è stata pensata a garanzia del fornitore di energia. In pratica SACE potrà concedere in favore delle imprese di assicu-

razione autorizzate all’esercizio del ramo credito e cauzioni, una garanzia pari al 90% degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas residenti in Italia.

In caso di mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, l’impresa aderente al piano di rateizzazione, decade dal beneficio della rateizzazione e sarà tenuta al versamento, in unica soluzione, dell’intero importo residuo dovuto.

Anche ai fornitori di energia, per sostenere la loro liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi, i fornitori potranno chiedere finanziamenti bancari assistiti da garanzia pubblica prestata da SACE.

È inoltre previsto che la garanzia rilasciata a favore dell’impresa che aderisce al piano di rateizzazione: - non abbia approvato o distribuito dividendi o deliberato il riacquisto di azioni nel corso degli anni interessati alla rateizzazione, nonché di ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, comprese quelle soggette alla direzione e al coordinamento da parte della medesima. Qualora le suddette imprese abbiano già distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento della richiesta, l’impegno è assunto dall’impresa per i dodici mesi successivi; - si impegni a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali; - si impegni a non trasferire la produzione in paesi non appartenenti alla Ue.

Di particolare importanza è poi la condizione che l’adesione al piano di rateizzazione, per i periodi corrispondenti, dovrà essere alternativa alla fruizione dei crediti d’imposta di cui all’articolo 1 del decreto Aiuti ter e quater (si veda Apinforma n. 20/2022). L’adesione al piano di rateizzazione è quindi alternativo alla fruizione dei crediti d’imposta riconosciuti per l’incremento dei costi energetici. Le imprese dovranno conseguentemente scegliere a quale misura agevolativa aderire sulla base delle proprie condizioni economiche e finanziarie.

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I dIverSI vInColI PoStI dAl legISlAtore Potrebbero rendere lA MISurA PoCo IntereSSAnte

Il credito d’imposta per la formazione 4.0

- non essere destinatari di sanzioni interdittive ex art. 9 comma 2 del D. Lgs. 231/2001.

bonuS PenSAto Per ACCelerAre

lA dIgItAlIzzAzIone AzIendAle

PREMESSA

L’incentivo per la formazione 4.0 vuole premiare le imprese che investono sui propri dipendenti in progetti di digitalizzazione. Introdotto con la legge 205/2017, la legge 178/2020 lo ha prorogato fino al 2023 e da ultimo il decreto legge n. 50/2022 (decreto Aiuti) è intervenuto modificando la disciplina agevolativa. In un contesto altamente competitivo, la sfida del digitale interessa tanto i processi quanto la mentalità e il modo di organizzare l’azienda. Per le PMI la trasformazione digitale offre eccezionali vantaggi e opportunità in termini di produttività e crescita dimensionale. Di seguito gli aspetti più significati dell’agevolazione.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono accedere all’agevolazione in esame tutte le imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti. L’agevolazione spetta a prescindere dal tipo di attività esercitata, dalla natura giuridica e dal regime contabile adottato. Rientrano nel novero dei soggetti beneficiari anche gli enti non commerciali che esercitano attività commerciali in relazione al personale dipendente impiegato, anche non esclusivamente, in tali attività.

CONDIZIONI AGGIUNTIvE

Per accedere al credito d’imposta è necessario inoltre:

- rispettare le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili ad ogni settore, - aver adempiuto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei lavoratori;

COMUNICAZIONE AL MISE

Le imprese beneficiarie sono tenute ad inviare una comunicazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi, con riferimento alle attività e alle spese sostenute nei periodi d’imposta 2021 e 2022.

ATTIvITà FORMATIvA AGEvOLABILE

La formazione deve essere dedicata all’acquisizione di conoscenze finalizzate al consolidamento di competenze e conoscenze nelle seguenti tecnologie 4.0:

- big data e analisi dei dati; - cloud e fog computing, - cyber security; - simulazione e sistemi ciber fisici; - prototipazione rapida; - sistemi di visualizzazione, realtà virtuale e realtà aumentata; - robotica avanzata e collaborativa; - interfaccia uomo macchina; - manifattura additiva o stampa tridimensionale; - internet delle cose e delle macchine; - integrazione digitale dei processi aziendali.

Tale formazione deve riguardare i seguenti ambiti: - vendita e marketing; - informatica; - tecniche e tecnologie di produzione.

Non sono agevolabili le attività riconducibili alla formazione ordinaria o periodica organizzata dall’impresa riferita a salute e sicurezza, protezione ambientale e ogni altra normativa obbligatoria.

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le spese sostenute fino al 31.12.2023 riguardanti: - i costi dei formatori; - i costi del personale dipendente impegnato nell’attività formativa come discente, limi-

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tatamente al costo aziendale riferito rispettivamente alle ore o giornate di formazione, le spese di viaggio, forniture e materiali utilizzati durante il progetto; - i costi dei servizi di consulenza pertinenti al progetto di formazione; - i costi amministrativi, di personale e generali per le ore di formazione. L’incentivo fiscale per la formazione del personale

copre quindi non solo le spese relative ai formatori e alle consulenze, ma anche i costi di gestione e di amministrazione dei progetti formativi.

MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTA

La misura del credito prevede percentuali e limiti di spesa differenziate in base alla tipologia di impresa secondo la seguente tabella.

TIPOLOGIA DI IMPRESA MISURA DELL’AGEvOLAZIONE

LIMITE SPESA

300.000 euro Media impresa 50% 250.000 euro Grande impresa 30% 250.000 euro

Piccola impresa 70%

Segnaliamo che le prime due percentuali sono stare incrementate dal Decreto aiuti, in precedenza erano fissate rispettivamente al 50% e al 40%. Le percentuali maggiorate sono riconosciute per i soli progetti di formazione avviati dopo il 18 maggio 2022.

Per tutte le imprese la percentuale è fissata al 60% nel caso in cui i destinatari dell’attività formativa siano lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi del D.M. 17 ottobre 2017.

I FORMATORI

L’attività formativa può essere organizzata direttamente dall’impresa o erogata da soggetti esterni. In quest’ultimo caso, sono ammissibili solo le attività commissionate a: - soggetti accreditati per lo svolgimento dell’attività formativa finanziata presso la Regione in cui l’impresa ha la sede legale od operativa; - università pubbliche o private o a strutture ad esse collegate, - soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali; - soggetti in possesso di certificazione di qualità in base alla norma UNI EN ISO 9001:2000 settore EA37; - gli istituti tecnici superiori.

I REqUISITI

DELLA FORMAZIONE

Il riconoscimento dell’agevolazione è subordinato al superamento di un test finale da parte dei partecipanti al corso che certifichi l’acquisizione delle competenze nelle tecnologie oggetto del corso. L’attività formativa 4.0 può essere svolta in tutto o in parte anche in modalità e-learning, subordi-

natamente al controllo della partecipazione dei dipendenti alle attività e della verifica dei risultati raggiunti.

RILEvANZA FISCALE

Il credito non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini dell’imposizione diretta e dell’Irap, è utilizzabile solo in compensazione tramite modello F24 e non può essere ceduto o trasferito neppure all’interno del consolidato fiscale. Deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è maturato e in quelli successivi in cui il credito viene impiegato.

LA CERTIFICAZIONE

L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili dovrà risultare da apposita certificazione da allegare al bilancio, rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Le imprese non soggette a revisione dovranno avvalersi di un revisore legale o di una società di revisione beneficiando, in quest’ultimo caso, di un credito d’imposta entro il limite di spesa di 5.000 euro.

Sono escluse dall’obbligo di certificazione le imprese con bilancio revisionato.

LA COMPENSAZIONE

Il credito d’imposta calcolato con le modalità sopra analizzate è utilizzabile dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese esclusivamente in compensazione con il modello F24.

Non sono applicabili ai fini della compensazione i limiti annuali di 700.000 e 250.000 euro.

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Il Gruppo IVA

Per lA rAzIonAlIzzAzIone deglI AdeMPIMentI

- svolgimento di attività complementari e indipendenti; - svolgimento di attività che avvantaggiano uno di essi.

Vincolo organizzativo

PREMESSA

Gli articoli da 70 - bis a 70 - duodecies del DPR 633/72 disciplinano il Gruppo Iva, vale a dire lo strumento che consente una sorta di gestione unitaria degli adempimenti Iva da parte di soggetti per i quali sussistono congiuntamente specifici vincoli finanziari, economici e organizzativi. Il Gruppo Iva non deve essere confuso con il regime della liquidazione Iva di gruppo di cui all’art. 73 del DPR 633/72 perché lo stesso rappresenta un autonomo soggetto tenuto al rispetto di tuti gli adempimenti Iva e non solo un modo di liquidazione centralizzata dell’imposta tra società partecipanti.

REqUISITI

SOGGETTIvI

La norma richiede il rispetto di vincoli finanziari, economici e organizzativi.

Il vincolo finanziario

Si è in presenza di un vincolo finanziario ai sensi dell’art. 2359 comma 1 del C.C. quando: - tra i soggetti esiste, direttamente o indirettamente un rapporto di controllo; - i soggetti sono controllati direttamente o indirettamente dal medesimo soggetto residente in Italia.

Così un soggetto A che controlla B, che a sua volta controlla C, consente di affermare che A controlla C.

Vincolo economico

Si è in presenza di un vincolo economico quando tra i soggetti è riscontrabile una delle seguenti forme di cooperazione economica: - svolgimento di un’attività principale dello stesso genere;

Si è in presenza di un vincolo organizzativo nel caso in cui tra i soggetti Iva esiste un coordinamento, in via di fatto e di diritto, tra gli organi decisionali degli stessi, ancorché tale coordinamento sia svolto da un altro soggetto. Ritornando al nostro esempio, se il soggetto A controlla B, che a sua volta controlla C, consente di affermare che B e C sono vincolati sotto il profilo organizzativo se il coordinamento tra gli organi decisionali è operato da A.

I tre vincoli di cui sopra devono sussistere congiuntamente, l’assenza anche soltanto di uno dei tre non consente la costituzione del Gruppo Iva. Il comma 4 dell’art. 70 – ter prevede una presunzione relativa di sussistenza dei predetti vincoli alla presenza di quello finanziario. In pratica quindi al sussistere del vincolo finanziario si presumono soddisfatti anche quello economico e organizzativo.

Questa presunzione può comunque essere superata dalla prova contraria fornita dal contribuente.

SOGGETTI

ESCLUSI

Non possono partecipare ad un Gruppo Iva: - le sedi e le stabili organizzazioni situate all’estero;

- i soggetti la cui azienda è sottoposta a sequestro giudiziario ex art. 670 DPC; - i soggetti sottoposti ad una procedura concorsuale; - i soggetti in liquidazione ordinaria.

LA COSTITUZIONE

DEL GRUPPO IvA

Verificata la sussistenza congiunta dei tre vincoli sopra esaminati, è possibile costituire un Gruppo Iva a seguito di specifica opzione esercitata da tutti i partecipanti. Nel caso in cui uno o più soggetti non eserciti l’opzione, oltre alla cessazione del Gruppo Iva a decor-

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rere dall’anno successivo a quello di accertamento del mancato esercizio, si verifica il recupero in capo al Gruppo Iva dell’effettivo vantaggio fiscale conseguito, a meno che tali soggetti non esercitino l’opzione per parteciparvi. È richiesto che i tre vincoli sussistano:

- al momento dell’esercizio dell’opzione per la costituzione del Gruppo Iva;

- e comunque già dal 1° luglio dell’anno precedente a quello in cui ha effetto l’opzione.

L’opzione è esercitata mediante presentazione telematica da parte del rappresentante del Gruppo di una specifica dichiarazione sostitutiva sottoscritta da tutti i partecipanti.

La dichiarazione da trasmettere telematicamente con il modello AGI/1 deve contenere:

- la denominazione del Gruppo Iva;

- i dati identificativi del rappresentante e dei soggetti partecipanti;

- l’attestazione di sussistenza dei vincoli;

- le attività svolte dal Gruppo;

- l’elezione del domicilio presso il rappresentante;

- la sottoscrizione del rappresentante e degli altri partecipanti.

Il modello trasmesso viene reso disponibile ad ogni partecipante nella propria area autenticata.

La dichiarazione di costituzione può contenere l’opzione per l’applicazione dell’Iva separatamente o la dispensa per le operazioni esenti.

DECORRENZA

La costituzione ha effetto.

- dall’anno successivo a quello della trasmissione se questa viene fatta dall’1.1 al 30.9; - dal secondo anno successivo se la presentazione viene fatta dall’1.10 al 31.12.

L’opzione per la costituzione del Gruppo Iva dura un triennio e si rinnova automaticamente per ogni anno successivo fino a revoca.

Eventuali inclusioni, esclusioni nonché ogni altra variazione sono eseguite sempre presentando una dichiarazione telematica da parte del rappresentante del Gruppo. Al Gruppo Iva viene attribuito un proprio numero di partita Iva, cui è associato ciascun partecipante, da riportare nelle dichiarazioni e in ogni altro documento rilevante ai fini Iva. A seguito della costituzione del Gruppo, i soggetti partecipanti perdono la propria autonomia soggettiva ai fini Iva e nasce un nuovo soggetto che opera come qualsiasi soggetto passivo.

LE CONSEGUENZE

DELL’ADESIONE

La partecipazione al Gruppo Iva comporta che:

1) le cessioni di beni e servizi effettuati da un soggetto partecipante al Gruppo nei confronti: - di un altro partecipante (interne) sono irrilevanti, in presenza di pro rata per alcuni partecipanti, si può avere un risparmio d’imposta con l’eliminazione delle operazioni altrimenti soggette alla limitazione della detraibilità sugli acquisti; - di soggetto non partecipante al Gruppo, si considerano effettuate dal Gruppo.

2) le cessioni di beni e servizi effettuate da un soggetto che non fa parte del Gruppo nei confronti di un partecipante al Gruppo, si considerano effettuate nei confronti del Gruppo.

In altre parole la presenza di un unico soggetto passivo autonomo (Gruppo Iva) determina la rilevanza soltanto delle cessioni o prestazioni effettuate da un partecipante nei confronti di un non partecipante e, specularmente, quelle effettuate da un terzo non partecipante nei confronti di un soggetto partecipante al Gruppo, sono considerate effettuate e acquisite dal Gruppo Iva.

Sono conseguentemente irrilevanti ai fini Iva le cessioni e le prestazioni che intercorrono tra soggetti partecipanti al Gruppo.

Gli obblighi e gli oneri derivanti dalle norme relative all’Iva sono a carico del Gruppo Iva, in particolare del rappresentante.

Il Gruppo può acquistare beni e servizi con l’utilizzo del plafond ex art. 8, comma 2 del DPR 633/72 maturato in capo ai singoli partecipanti.

Il Gruppo è tenuto a procedere alla rettifica della detrazione Iva ex art. 19 – bis 2 del DPR 633/72 con riferimento alla data in cui i beni o servizi sono stati acquistati dai singoli partecipanti. Per effettuare operazioni comunitarie è necessario richiedere l’iscrizione del Gruppo Iva nel VIES, ricordando che i partecipanti già iscritti vengono automaticamente esclusi.

LA FATTURAZIONE

Le cessioni e le prestazioni effettuate dal Gruppo sono certificate tramite fattura riportando i seguenti dati:

- la partita Iva del Gruppo; - il codice fiscale del soggetto partecipante che ha effettuato l’operazione.

Per le operazioni effettuate nei confronti del Gruppo i partecipanti o il rappresentante deve comunicare ai fornitori la partita Iva del Gruppo e il codice fiscale dell’acquirente.

Le operazioni infragruppo ancorché non rilevanti ai fini Iva devono comunque essere annotate nel Libro Giornale.

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REGISTRAZIONI, LIqUIDAZIONI E vERSAMENTI

Il rappresentante o i partecipanti del Gruppo devono tenere il registro delle fatture emesse o dei corrispettivi, il registro degli acquisti anche tramite l’ausilio di registri sezionali. Il rappresentante è tenuto inoltre ad eseguire le liquidazioni periodiche. Per l’Iva a debito non è consentita la compensazione con crediti relativi ad altre imposte o contributi disponibili dei partecipanti al Gruppo. Il credito infrannuale o annuale maturato dal Gruppo non può essere utilizzato in compensazione con i debiti relativi ad altre imposte o contributi.

Il rappresentante del Gruppo Iva deve inoltre: - trasmettere le liquidazioni periodiche; - presentare la dichiarazione annuale.

RIMBORSO CREDITO IvA

Il credito risultante dalla dichiarazione relativa all’anno precedente al primo anno di partecipazione al Gruppo, non si trasferisce al Gruppo ma può essere chiesto a rimborso o utilizzato in compensazione. Tale limitazione non opera per la parte di credito di ammontare pari ai versamenti Iva effettuati con riferimento al predetto anno precedente. Si pensi al caso di un’impresa che partecipa al Gruppo dal 2021 e disponeva di un credito Iva

2020 (mod. Iva 2021) di 10.000 euro ma ha effettuato versamenti, sempre nel 2020 per 6.000 euro. in questo caso il credito Iva trasferibile al Gruppo Iva risulta pari a 6.000 euro.

Il Gruppo ha diritto al rimborso del credito Iva secondo le ordinarie regole previste dall’art. 38 – bis del DPR 633/72 fino all’importo di 30.000 euro. Per i rimborsi superiori a 30.000 euro, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che esplica il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa, deve attestare anche: - la sussistenza degli stessi requisiti (riferiti al patrimonio netto, alla consistenza degli immobili, alle cessioni d’azienda e alle cessioni di azioni) con riferimento alla sommatoria dei valori dei partecipanti; - la regolarità dei versamenti contributivi e assicurativi da parte di tutti i partecipanti. La verifica richiesta in merito all’esercizio dell’attività da meno di due anni deve essere eseguita con riferimento a ciascun partecipante. Il calcolo della differenza tra gli importi accertati e quelli dichiarati deve tener conto di tutti gli avvisi di accertamento o di rettifica notificati al Gruppo Iva nei due anni precedenti la richiesta di rimborso. L’eccedenza a credito chiesta a rimborso può essere ceduta dal rappresentante del Gruppo su delega dei partecipanti, nel rispetto delle ordinarie norme Iva.

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Rimborso accise autotrasporto

Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 469/C del 2 dicembre 2022 per comunicare che il decreto legge 23 novembre 2022, n. 179 (recante misure urgenti in materia di accise e carburanti ed altri interventi di sostegno) ha ridotto lo sconto alla pompa in vigore dallo scorso 22 marzo, portandolo – al netto dell’IVA - da 25 centesimi di €/ litro a 15 centesimi di €/l, per l’intero mese di dicembre 2022 (si veda Apinforma n. 20/2022).

Per gli autotrasportatori si riapre la possibilità di recuperare (sul gasolio acquistato sui veicoli di massa complessiva non inferiore a 7,5 ton e di categoria euro 5 o superiori) la differenza tra il livello di accisa in vigore nel corrente mese di dicembre (467,40 €/1000 litri di prodotto) e il livello dell’accisa sul gasolio commerciale (403,22 €/1000 litri), per un totale di 6,41 centesimi €/litro circa. Quanto sopra è stato ora confermato dall’Agenzia delle Dogane con la circolare n. 42/2022 del 30 novembre 2022 dove, all’interno del paragrafo III (Ripristino applicazione aliquota agevolata per il gasolio commerciale (esercenti determinate attività trasporto di merci e di persone), si legge che

“Gli esercenti del settore del trasporto potranno presentare la dichiarazione di rimborso necessaria alla fruizione del beneficio fiscale con riguardo esclusivamente ai litri di gasolio consumati imputabili a prelievi da impianti di distribuzione stradale di carburanti od a consegna di carburante, comprovabile da e-DAS emesso dall’esercente deposito speditore, ad apparecchi di distribuzione per uso privato effettuati nel periodo che va dal 1° dicembre 2022 al 31 dicembre 2022.”

Per quanto riguarda invece il periodo dal 19 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022, restano vigenti le aliquote di accisa già rideterminate dall’originario art. 2, comma 1, lett. a) del decretolegge n. 176/2022, per i seguenti prodotti energetici usati come carburanti: - benzina: euro 478,40 per mille litri; - oli da gas o gasolio usato come carburante: euro 367,40 per mille litri; - gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante: euro 182,61 per mille chilogrammi; - gas naturale usato per autotrazione: euro zero per metro cubo.

Naturalmente, per il gasolio acquistato fino a fine novembre u.s. valgono le stesse considerazione dei mesi precedenti, per cui gli autotrasportatori non potranno richiedere il recupero dell’accisa all’ADM giacché l’aliquota applicata (€. 367,40/ mille litri) è più bassa rispetto a quella del gasolio commerciale (€ 403,22/mille litri).

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lA rIduzIone dello SConto APre Alle rIChIeSte

Credito di imposta sul gas naturale

Facciamo seguito alla nostra circolare prot. n. 468/C del 2 dicembre 2022 per rammentare che l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 36/E del 29 novembre 2022 per effettuare il punto della situazione sui crediti di imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, previsti a partire dal secondo trimestre di quest’anno da una serie di decreti legge per fronteggiare i rincari energetici.

Per quanto riguarda gli acquisti di gas naturale per uso autotrazione, l’Agenzia delle Entrate ha confermato la possibilità di utilizzare il credito d’imposta previsto per le imprese “non gasivore” per il gas naturale (CNG e LNG) acquistato ed utilizzato come carburante dalle imprese di autotrasporto, a partire dal secondo trimestre di quest’anno. A questo proposito, si riportano i chiarimenti che sono state forniti dall’Agenzia sotto forma di FAQ, nei paragrafi dal 5.10 al 5.12 della circolare in esame.

5.10. SPETTANZA

DEL CREDITO D’IMPOSTA

PER LE IMPRESE ChE UTILIZZANO GNL (GAS NATURALE LIqUIDO)

DOMANDA

Si chiede se acceda al beneficio fiscale riconosciuto in relazione ai consumi di gas naturale l’impresa che effettui l’acquisto di GNL (gas naturale liquido).

RISPOSTA

Le norme che disciplinano il credito d’imposta in esame in favore delle imprese “gasivore” e “non gasivore” prevedono che l’accesso al beneficio fiscale sia subordinato all’acquisto di «gas natura-

le» (senza ulteriori specifiche rispetto alla tipologia di gas).

In considerazione di ciò si ritiene, pertanto, che l’impresa che acquisti GNL possa fruire, al ricorrere degli ulteriori requisiti richiesti, del credito d’imposta riconosciuto sia in favore delle imprese “gasivore”, sia in favore di quelle “non gasivore”, a nulla rilevando la forma, liquida o meno, del gas naturale acquistato.

5.11. SPETTANZA DEL CREDITO D’IMPOSTA PER LE IMPRESE ChE UTILIZZANO GPL (GAS DI PETROLIO LIqUEFATTO)

DOMANDA

Si chiede se possa accedere al beneficio fiscale previsto per l’acquisto di gas naturale l’impresa che effettui l’acquisto di gas di petrolio liquefatto (GPL).

RISPOSTA

Le norme che disciplinano il credito d’imposta in favore delle imprese “gasivore” e “non gasivore” prevedono, sotto il profilo oggettivo, che l’accesso al beneficio fiscale sia subordinato all’acquisto di «gas naturale».

In considerazione di ciò, si ritiene che l’impresa che acquisti GPL non possa usufruire dell’agevolazione in esame, atteso che il GPL, sotto il profilo merceologico, non è qualificabile come «gas naturale» con la conseguenza che non può ritenersi soddisfatto uno dei requisiti normativamente previsti per la fruizione del credito d’imposta in oggetto.

5.12. SPETTANZA

DEL CREDITO D’IMPOSTA ALLE IMPRESE “NON GASIvORE” PER L’ACqUISTO DI GAS PER USO AUTOTRASPORTO

DOMANDA

Si chiede se il credito d’imposta per l’acquisto di gas per uso autotrasporto, riconosciuto in favore delle imprese “gasivore” (cfr. circolare n. 20/E

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I ChIArIMentI dell’AgenzIA delle entrAte

del 2022, paragrafo 2.2), spetti anche alle imprese “non gasivore”.

RISPOSTA

Con la circolare sopra menzionata è stato precisato che «Il beneficio fiscale in oggetto deve ritenersi destinato a coprire anche le spese sostenute per l’acquisto di gas utilizzato come carburante per motori, costituendo questo un “uso energetico” del gas stesso (…)». Si ritiene che la precisazione fornita con la cita-

ta circolare, seppure richiamata nel paragrafo relativo alle imprese “gasivore”, possa trovare applicazione anche in favore delle imprese “non gasivore”, le quali, pertanto, possono anch’esse – ricorrendone i presupposti – usufruire del credito d’imposta per l’acquisto di gas per autotrasporto, ad esclusione dell’ipotesi in cui lo stesso sia rivenduto a terzi.

Si riporta inoltre lo schema riepilogativo delle percentuali del credito, dei codici tributo e delle scadenze per la fruizione con il modello F24.

PERIODO DELLA SPESA % DEL CREDITO CODICE TRIBUTO

2° trimestre 2022 25% 6964

SCADENZA PER LA FRUIZIONE IN F24

31 dicembre 2022

3° trimestre 2022 25% 6971 30 giugno 2023

Ottobre – novembre 2022 40% 6986 30 giugno 2023

Dicembre 2022 40% In attesa di definizione 30 giugno 2023

La circolare poi ricorda che i beneficiari dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale relativi al terzo trimestre 2022 (luglio, agosto e settembre) nonché relativi al quarto trimestre 2022 (ottobre, novembre e dicembre) sono tenuti a comunicare, entro il 16 marzo 2023, all’Agenzia delle entrate, l’importo del credito ma-

turato nell’esercizio 2022, «a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito». Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione saranno definiti con un provvedimento dell’Agenzia delle entrate.

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novembre 2022
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Contributi per l’internazionalizzazione delle imprese

- territorio ex provincia di Pordenone: 658.712,35 euro; - territorio ex provincia di Trieste: 389.521,05 euro; - territorio ex provincia di Udine: 1.209.556,46 euro.

PREMESSA

Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 463/ AdT del 29 novembre 2022 per rammentare che con deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2022, n. 1424, è stato approvato il nuovo regolamento di attuazione della legge regionale 20 gennaio 2022, n. 2, capo VIII (di seguito regolamento) per la concessione di contributi a sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese. Il regolamento è stato emanato con decreto del Presidente della Regione 11 ottobre 2022, n. 127/Pres., pubblicato sul B.U.R. n. 43 del 26 ottobre 2022. Successivamente, la Direzione centrale attività produttive, Servizio per l’accesso al credito delle imprese, il 4 novembre 2022, ha pubblicato sul sito web della Regione (www.regione.fvg.it) il bando per la presentazione delle relative domande di contributo e con la ripartizione delle risorse. Le domande vanno presentate alle CCIAA del Friuli Venezia Giulia competenti per territorio (v. infra), delegate alla gestione dell’intervento agevolativo, dal 1° dicembre 2022, ore 10.00 al 31 gennaio 2023, ore 16.00. Una delle novità del regolamento consiste nel fatto che vengono finanziate due distinte linee d’intervento:

1. una concernente le misure di internazionalizzazione (art. 7 del regolamento);

2. una concernente l’organizzazione di eventi di ospitalità di operatori economici esteri (il c.d. in coming, art. 8 del regolamento).

Il bando in esame riguarda le sole misure di cui al punto 1. Si tornerà sull’altra linea d’intervento, una volta che sarà stato pubblicato il relativo bando. Le risorse stanziate per le misure di cui al punto 1 ammontano complessivamente a 2.500.000 euro, così territorialmente ripartite: - territorio ex provincia di Gorizia: 242.210,14 euro

Si dà di seguito illustrazione dei tratti salienti del regolamento correlato al bando in esame, con l’avvertenza che si è ancora in attesa di chiarimenti da parte dell’Amministrazione regionale su alcuni passi che appaiono un po’ oscuri o controversi.

IMPRESE

BENEFICIARIE

Beneficiarie sono tutte le imprese, comprese le grandi in ragione del regime di aiuto “de minimis”, aventi sede di svolgimento dell’attività economica nel territorio regionale. Le imprese devono essere: - iscritte al Registro delle imprese; - attive, non in stato di scioglimento o liquidazione volontaria né sottoposte a procedure concorsuali, salvo il caso del concordato preventivo con continuità aziendale.

Sono escluse le imprese che rientrino nel campo di esclusione del regime “de minimis”.

INIZIATIvE

AGEvOLABILI

Agevolabili sono i progetti di internazionalizzazione concernenti iniziative o un complesso di iniziative, volte a sviluppare la presenza delle imprese beneficiarie sui mercati esteri, in termini di rapporti con altre imprese, consumatori e istituzioni ivi operanti, esclusa in ogni caso la delocalizzazione dell’attività svolta nel territorio regionale. Pertanto, esse devono riguardare attività economiche svolte nella sede legale o in unità operative situate in Friuli Venezia Giulia, in cui sono stabilmente dislocati personale e strumenti utilizzati per l’esercizio abituale dell’attività di produzione dei beni e servizi in funzione dei quali è presentato il progetto di internazionalizzazione.

Ai sensi dell’art. 7 del regolamento sono ammissibili due tipologie di iniziative: a) la partecipazione a fiere e esposizioni, attività di promozione, marketing, tutela della proprietà intellettuale, management;

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terMInI Per lA PreSentAzIone delle doMAnde: 1° dICeMbre 202231 gennAIo 2023

b) l’internazionalizzazione digitale.

Nella tipologia a) (art. 7, co. 1 del regolamento) ricadono:

1) la partecipazione a fiere ed esposizioni;

2) attività promozionale relativa alle partecipazioni a fiere ed esposizioni, incluso l’utilizzo temporaneo di uffici e sale espositive;

3) la partecipazione a incontri business to business (B2B) all’estero;

4) la realizzazione di attività di promozione e marketing su specifici mercati;

5) l’acquisizione di consulenze e studi di mercato per il conseguimento di nuove conoscenze e capacità internazionali, anche con riferimento alla partecipazione a gare e contratti internazionali;

6) l’acquisizione di servizi specialistici per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale;

7) l’acquisizione da società di servizi di temporary export manager (TEM) o l’inserimento nell’impresa di personale specializzato in export management (EM);

8) attività di scouting e sviluppo internazionale volte all’ampliamento dei rapporti commerciali sui mercati esteri.

Nella tipologia b) (art. 7, co. 2 del regolamento) ricadono:

1) utilizzo di piattaforme digitali per la partecipazione a eventi fieristici, espositivi e promozionali, nonché a incontri B2B e per lo svolgimento di attività business to consumer (B2C);

2) l’acquisizione di consulenze e studi per l’internazionalizzazione digitale;

3) la realizzazione di attività di promozione e marketing digitale;

4) l’acquisizione di dotazioni tecnologiche per la realizzazione e sviluppo di sistemi di videoconferenza e interazione digitale con i clienti e della fornitura di servizi digitali specializzati;

5) la realizzazione di iniziative di commercio elettronico;

6) la realizzazione e sviluppo di materiale promozionale digitale e interattivo;

7) l’organizzazione di eventi web-based.

SPESE AMMISSIBILI DELLA TIPOLOGIA A)

Iniziative di cui ai punti 1) e 2): le spese relative all’iscrizione agli eventi, all’affitto di uffici e sale espositive, all’acquisizione di servizi per l’allestimento e la gestione delle sale espositive, al noleggio delle strutture espositive, delle attrezzature e degli arredi, alla realizzazione degli impianti e all’assistenza ai visitatori, nonché le spese per l’acquisizione di servizi per la predisposizione e la distribuzione di

cataloghi, opuscoli e altro materiale illustrativo, redatti in lingua diversa dall’italiano. Le spese sono ammissibili sia che l’evento si svolga all’estero sia che si svolga in Italia, a condizione che sia inserito, per l’anno di partecipazione da parte del beneficiario, nell’elenco delle manifestazioni fieristiche internazionali certificate predisposto dalla Conferenza delle regioni e province autonome.

Iniziative di cui al punto 3): spese relative al solo prezzo di iscrizione ad eventi di B2B all’estero.

Iniziative di cui al punto 4): spese relative all’acquisizione di servizi pubblicitari, di consulenza per strategie di vendita e le spese relative a servizi di pubbliche relazioni.

Iniziative di cui al punto 5): spese relative all’acquisizione di consulenze e di studi di mercato.

Iniziative di cui al punto 6); le spese sono così articolate:

- i costi, anteriori alla concessione del diritto, connessi alla preparazione, presentazione e trattamento della domanda, nonché i costi per il rinnovo della domanda prima della concessione del diritto e i costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o il riconoscimento del diritto anche in altre giurisdizioni rispetto alla prima; - i costi sostenuti per difendere la validità del diritto nel quadro ufficiale del trattamento della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione, anche se detti costi siano sostenuti dopo la concessione del diritto.

Iniziative di cui al punto 7): - spese per l’acquisizione da società di servizi di TEM di prestazioni professionali di accompagnamento ai processi di internazionalizzazione d’impresa per il tramite di un TEM; - spese a carico dell’impresa relative al compenso lordo spettante al personale specializzato in EM per le prestazioni rese.

A riguardo il regolamento (art. 1) definisce società di servizi di TEM le società che forniscono servizi professionali di accompagnamento ai processi di internazionalizzazione di impresa, per il tramite di un TEM e definisce TEM la figura professionale specializzata nell’erogazione di servizi volti a facilitare e sostenere i processi di internazionalizzazione che al momento della presentazione della domanda abbia maturato esperienza pari ad almeno 36 mesi, anche non continuativi. Definisce, invece,

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EM una figura di dimostrata ed elevata qualificazione che opera, anche a livello di direzione generale, assumendosi la responsabilità dei risultati contrattualmente definiti e svolgendo azioni volte alla realizzazione del progetto di internazionalizzazione e che al momento della presentazione della domanda abbia maturato esperienza nella prestazione da rendere o di prestazione analoga pari ad almeno 36 mesi. L’EM può essere assunto a tempo indeterminato, a tempo determinato, nel qual caso va indicata la durata del contratto, o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, nel qual caso ne va indicata la durata. Iniziative di cui al punto 8): spese relative all’acquisizione di servizi di ricerca di imprese, consumatori e istituzioni estere nonché di avvio e sviluppo di rapporti commerciali con imprese, consumatori e istituzioni estere.

SPESE AMMISSIBILI DELLA TIPOLOGIA B)

- Iniziative di cui al punto 1): spese concernenti il prezzo di iscrizione ad eventi fieristici, espositivi e promozionali e ad eventi di B2B digitali nonché di iscrizione e abbonamento a piattaforme informatiche per attività di commercio elettronico fornite da terzi (market place).

- Iniziative di cui ai punti 2), 3) e 6): spese relative all’acquisizione di consulenze, servizi e studi specialistici.

- Iniziative di cui al punto 4): spese relative all’acquisizione di hardware e software, inclusa la loro installazione, nel limite massimo del 10% del totale delle spese ammissibili.

- Iniziative di cui al punto 5): spese relative all’acquisizione di servizi specialistici, informatici e di consulenza tecnica e organizzativa volti alla realizzazione e sviluppo di piattaforme digitali.

- Iniziative di cui al punto 7): spese relative all’acquisizione di servizi informatici e di assistenza tecnica e organizzativa per la realizzazione di eventi digitali, quali videoconferenze, dirette streaming e fiere virtuali.

Le consulenze, i servizi, gli studi e l’assistenza di cui sopra sono forniti da imprese iscritte al Registro delle imprese, da liberi professionisti (pare, però, con esclusione del TEM, il quale sembrerebbe essere inserito per il tramite di una specifica società di servizi) e da lavoratori autonomi in possesso di adeguata qualificazione ed esperienza professionale nello specifico campo di intervento, documentata da curriculum o scheda di presentazione o altra documentazione equipollente, nonché da università ed enti pubblici e di ricerca e trasferimento tecnologico. Non sono ammesse le spese che abbiano

natura continuativa, periodica o rientrino nell’attività ordinaria dell’impresa.

Per entrambe le tipologie sono anche ammesse le spese per l’attività di certificazione della spesa nel limite massimo di 1.000 euro.

DECORRENZA DELL’AMMISSIBILITà DELLE SPESE.

LA RETROATTIvITà

Oltre alle spese sostenute dopo la presentazione della domanda, sono ammissibili a contributo le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello della presentazione della domanda. Ne discende che, nel caso in cui la domanda sia presentata entro il 31 dicembre 2022, saranno considerate ammissibili le spese sostenute dal 1° gennaio 2021, mentre nel caso in cui la domanda sia presentata dal 1° gennaio 2023 saranno considerate ammissibili retroattivamente soltanto le spese sostenute dal 1° gennaio 2022.

SPESE NON AMMISSIBILI

Non sono ammissibili le spese diverse da quelle sopra indicate e, in particolare, le spese relative a: personale, viaggi e missioni dei dipendenti e soci del beneficiario, beni di consumo, ad esclusione dei dispositivi di protezione individuale, scorte; IVA, salvo nei casi in cui sia non recuperabile dal beneficiario ai sensi della vigente normativa fiscale, e altre imposte e tasse, servizi continuativi o periodici connessi al normale funzionamento dell’attività dell’impresa né la spesa relativa alla predisposizione della domanda di contributo.

FORMA E MISURA DEL CONTRIBUTO

L’agevolazione è concessa secondo il regime “de minimis” e consiste in un contributo sulle spese ammesse pari al 50% delle medesime salvo che l’impresa non richieda un contributo d’intensità inferiore ai fini della formulazione della graduatoria (v. infra) L’ammontare massimo del contributo concedibile è pari a 100.000 euro, mentre la soglia minima di spesa è di 15.000 euro.

PRESENTAZIONE

DELLE DOMANDE

Può essere presentata una sola domanda di contributo per impresa. La domanda va presentata alla CCIAA competente per territorio nel quale è stabilita la sede di svolgimento dell’attività economica; nel caso in cui sussistano più sedi di svolgimento dell’attività economica in differenti territori

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provinciali, la domanda è presentata alla CCIAA territorialmente competente per uno dei territori interessati scelto dall’impresa richiedente quale territorio di riferimento. Ciò premesso, la domanda di contributo va presentata

dalle ore 10.00 del 1° dicembre 2022 alle ore 16.00 del 31 gennaio 2023

alla CCIAA competente mediante posta elettronica certificata (PEC) al pertinente indirizzo di PEC di seguito indicato:

- sede di svolgimento dell’attività economica nel territorio provinciale di Gorizia agevolazioni@ pec.fondogorizia.it

- sede di svolgimento dell’attività economica nel territorio provinciale di Pordenone contributi. pn@pec.pnud.camcom.it

- sede di svolgimento dell’attività economica nel territorio provinciale di Trieste cciaa@pec. vg.camcom.it

- sede di svolgimento dell’attività economica nel territorio provinciale di Udine contributi.ud@ pec.pnud.camcom.it.

La domanda va redatta utilizzando lo schema all’allegato A del bando. La data e l’ora di presentazione della domanda sono determinate dalla data e dall’ora di ricezione della PEC espressa in hh:mm:ss attestate dal file “daticert.xlm” di certificazione del messaggio generato dal sistema in allegato alla PEC e contenente le informazioni relative alla ricevuta di accettazione del messaggio di PEC inviata dall’impresa richiedente. Sono archiviate le domande presentate con modalità diverse da quelle

previste nel bando, al di fuori dei termini ivi indicati, dal medesimo beneficiario successivamente alla prima ritenuta istruibile. L’impresa istante può, però, ritirare la domanda già presentata mediante comunicazione PEC alla CCIAA territorialmente competente e sostituirla con un’altra domanda entro il termine di scadenza sopra indicato.

CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

I contributi sono concessi secondo il procedimento valutativo a graduatoria. La graduatoria su base provinciale è approvata dalla CCIAA territorialmente competente entro 120 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande ed è pubblicata sul sito web della CCIAA medesima.

Il termine di concessione del contributo è sospeso nelle more della produzione, entro 30 giorni, della documentazione integrativa richiesta dalla CCIAA all’impresa beneficiaria.

Il contributo è concesso su base provinciale secondo l’ordine della graduatoria nei limiti delle risorse disponibili a valere sull’articolazione provinciale del bando; il provvedimento di concessione è adottato entro 15 giorni dall’approvazione della graduatoria e la sua notificazione all’impresa beneficiaria avverrà entro i 30 giorni successivi.

La valutazione di ogni singolo progetto avviene a cura della CCIAA competente per territorio esclusivamente secondo i criteri e con l’attribuzione dei punteggi previsti dalla scheda di valutazione di cui all’allegato B al regolamento sotto riportato (per un massimo 50 punti), espressamente indicati dall’impresa istante, fino a esaurimento delle risorse disponibili all’interno della pertinente articolazione provinciale.

CRITERI

PUNTEGGIO

a Livello di completezza e consistenza del piano finanziario previsto per la realizzazione del programma - buono: 5 punti - eccellente: 10 punti

b

c

Livello di coerenza interna del progetto in termini di chiarezza nell’individuazione degli obiettivi e di coerenza delle attività programmate con i risultati attesi; dimostrata fattibilità tecnica del progetto con accurata descrizione dello stato attuale e delle attività ritenute necessarie

Massimo 10 punti attribuiti secondo la seguente formula: Pi = Pmax* (Valmax – Vali) / (Valmax – Valmin); dove Pi = punteggio assegnato; Pmax = punteggio massimo assegnabile (10); Valmax = intensità massima richiedibile pari al 50% (valore: 50);

Vali = intensità d’incentivo richiesta (per intensità richieste pari o inferiori al 40%: valore 40)

Valmin = intensità pari al 40% o inferiore (valore: 40)

- buono = 5 punti - eccellente = 10 punti

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Percentuale d’incentivo richiesta

CRITERI PUNTEGGIO

d Progetto presentato da impresa femminile o giovanile o da aggregazioni di imprese la cui maggioranza numerica sia femminile o giovanile 2 punti

e Progetto diretto all’inserimento o al consolidamento della presenza in mercati esterni all’Unione europea 6 punti

f Impatto del progetto in termini di potenziale sviluppo economico - buono = 5 punti - eccellente = 10 punti

g Conseguimento del rating di legalità di cui all’art. 5 ter del decreto legge 1/2012 da parte del soggetto richiedente - non conseguimento = 0 punti - conseguimento = 1 punto

h Adesione a uno o più contratti di rete d’imprese da parte dell’impresa richiedente al momento della presentazione della domanda - non adesione = 0 punti - adesione = 1 punto

A parità di punteggio le domande sono classificate seguendo l’”ordine crescente di intensità di aiuto richiesta”; in caso di ulteriore parità le domande sono classificate in graduatoria seguendo l’”ordine crescente dell’importo di aiuto ammissibile”. Qualora le risorse disponibili a valere sull’articolazione provinciale non siano sufficienti a finanziare tutte le domande, ma si rendessero disponibili ulteriori risorse, per revoche, rinunce e rideterminazioni della spesa ammissibile relative ai contributi concessi o rifinanziamento del bando, la CCIAA territorialmente competente procederà alla concessione di contributi mediante scorrimento della graduatoria

RENDICONTO ED EROGAZIONE ANTICIPATA DEL CONTRIBUTO

Il progetto deve essere realizzato e rendicontato entro 18 mesi dalla notificazione della concessione del contributo e comunque non oltre il termine indicato nel provvedimento di concessione, utilizzando lo schema approvato con decreto del Direttore del Servizio per l’accesso al credito delle imprese, che deve essere ancora pubblicato sul sito web della Regione, e allegando la documentazione richiesta dal regolamento. È consentita a fronte di motivata richiesta e prima della scadenza la proroga del termine di presentazione della rendicontazione, accordabile dalla CCIAA territorialmente competente per un massimo di 60 giorni.

Il contributo è erogato della CCIAA territorialmente competente a seguito dell’esame del rendiconto

entro 90 giorni dalla data di ricevimento del medesimo. Il termine di erogazione del contributo è sospeso nelle more della produzione entro 30 giorni di documentazione integrativa da parte dell’impresa beneficiaria.

I contributi possono essere erogati in via anticipata in misura non superiore al 70% dell’importo del contributo concesso, previa presentazione di apposita domanda da parte del beneficiario, entro 120 giorni dalla notificazione della concessione del contributo, corredata da: una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante l’avvenuto avvio dell’iniziativa (dove per avvio dell’iniziativa si intende l’avvenuto pagamento di almeno una delle spese ammesse a contributo) nonché da fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari vigilati d’importo pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi. L’erogazione in via anticipata è effettuata entro il termine massimo di 60 giorni decorrenti dalla data di ricezione della citata documentazione.

Per quanto riguarda le cause di annullamento e revoca del provvedimento, le variazioni di progetto e soggettive, gli obblighi a capo delle imprese beneficiarie e i vincoli di destinazione si rimanda al testo del regolamento, tenendo ben presenti le condizioni e i termini fissati per la presentazione delle richieste delle variazioni. Il regolamento e il bando completo di modulistica possono essere richiesti all’ufficio economico dell’Associazione unitamente a ogni altra informazione.

PAG. 24 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 21 - 30 novembre 2022
(AdT)

Esonero contributivo per la certificazione di parità

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del 20 ottobre 2022, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in concerto con il Ministero per le Pari Opportunità e la Famiglia, che definisce i criteri e le modalità di concessione dell’esonero contributivo, a decorrere dal 2022, in favore delle Imprese che conseguono la certificazione di parità di genere.

Detta certificazione è contenuta nel Codice delle pari opportunità, all’art. 46-bis, novellato dalla Legge 5 novembre 2021, nr. 162 e ha la finalità di attestare le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle politiche di gestione dei lavoratori. Per l’anno 2022 è stato introdotto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a favore delle imprese che ottengono la certificazione di parità di genere; tale agevolazione si applica nella misura dell’1 per cento sul versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro ed è fruita su base mensile in relazione alle mensilità di validità della certificazione della parità di genere e nel limite massimo di 50.000 euro annui.

L’esonero in oggetto è subordinato al possesso, da parte del datore di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, al rispetto degli obblighi di legge in materia di lavoro e al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Inoltre all’impresa non devono essere stati irrogati provvedimenti di sospensione dei benefici contributivi da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

La richiesta di incentivo dovrà essere inoltrata per via telematica all’INPS, che con propria circolare individuerà le istruzioni applicative, e dovrà contenere le seguenti informazioni: - dati identificativi dell’azienda; - retribuzione media mensile stimata; - aliquota datoriale media stimata; - forza aziendale media stimata; - dichiarazione sostitutiva che attesti il possesso della certificazione di parità di genere e l’assenza di provvedimenti di sospensione dei benefici contributivi; - periodo di validità della certificazione di parità di genere.

Le domande, verificate sulla base delle informazioni di cui sopra, saranno ammesse con riferimento all’intero periodo di validità della certificazione, fermo restando il limite massimo di 50.000 euro annui.

PAG. 26 - APINFORMA / Lavoro - numero 21 - 30 novembre 2022
(AG)

Mercato a tutele graduali PMI

gennaio 2023 - come previsto dalla legge 124/17non potranno più essere rifornite stabilmente nel servizio di maggior tutela.

PerIodo trAnSItorIo fIno A MArzo 2023

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con delibera 586/2022/R/EEL, ha prorogato al 1° aprile 2023 la data di attivazione del Servizio a Tutele Graduali (STG) per le microimprese con potenza contrattualmente impegnata pari o inferiore a 15 kW che, a partire dal 1°

Con il provvedimento di cui sopra l’ARERA ha pertanto disposto che, tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2023, le suddette microimprese, che ancora non avranno scelto un venditore di energia nel mercato libero, saranno servite “transitoriamente” ancora dal proprio esercente la maggior tutela, alle medesime condizioni già in essere, garantendo così la continuità della fornitura. In questo periodo “transitorio”, le imprese non potranno chiedere il rientro nel servizio di maggior tutela se già titolari di un contratto a condizioni di libero mercato. (C)

PAG. 27 - APINFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 21 - 30 novembre 2022

Linee guida per l’etichettatura degli imballaggi

uno strumento di supporto tecnico unico nel panorama europeo che potrà essere presentato come esempio virtuoso, per il metodo utilizzato e per i contenuti tecnici.

Le indicazioni in questione non si applicano ai farmaci e ai dispositivi medici per i quali la normativa di settore dispone già obblighi specifici, come chiarito dal Ministero nella recente risposta ad un interpello.

Il 22 novembre 2022 il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato sul suo proprio sito il Decreto n. 360 del 28 settembre 2022 relativo alle Linee Guida sull’etichettatura degli imballaggi.

Le indicazioni tecniche, ai sensi dell’art. 219 comma 5 del Dlgs 152/2006, entreranno in vigore dal 1° gennaio 2023 e potranno essere aggiornate periodicamente, sulla base di nuovi interventi legislativi e della evoluzione tecnologica.

Più in particolare, le linee guida sono il frutto del lavoro del gruppo tecnico avviato dal CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, che per oltre un anno, d’intesa con il Ministero, ha raccolto le esigenze di tutti i settori produttivi e fornito supporto per l’implementazione di una normativa che ha come obiettivo primario quello di migliorare la qualità della raccolta differenziata degli imballaggi e aumentare la consapevolezza dei consumatori rispetto al destino finale di tali rifiuti.

Le linee guida recepiscono le indicazioni della Commissione Europea in tema di rafforzamento del ricorso alla digitalizzazione delle etichette, già previsto nella versione originaria, con l’obiettivo di facilitare l’aggiornamento delle indicazioni ed evitare barriere al mercato interno. Si tratta di

In sintesi dalla lettura del testo di legge, discendono quindi importanti considerazioni: - su tutti gli imballaggi (primari, secondari e terziari) i produttori devono indicare la codifica alfa numerica prevista dalla Decisione 97/129/CE; - tutti gli imballaggi devono essere etichettati nella forma e nei modi che l’azienda ritiene più idonei ed efficaci per il raggiungimento dell’obiettivo, per il quale è sempre consentito il ricorso ai canali digitali (es. App, QR code, siti web), che possono sostituire completamente o integrare le informazioni riportate direttamente sull’imballaggio; - sugli imballaggi destinati al consumatore devono essere presenti anche le diciture opportune per supportarlo nella raccolta differenziata; - per gli imballaggi in plastica realizzati con polimeri o loro combinazione non previsti espressamente nella Decisione 97/129/CE, si può far riferimento alle norme UNI EN ISO 1043-1 per l’identificazione. È possibile scaricare il documento al link: https:// www.mite.gov.it/pagina/decreti-rifiuti

PAG. 28 - APINFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 21 - 30 novembre 2022
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Rinnovo triennale per l’impresa Canola Lino e Figli di Canola Dario & C. snc, con sede a Magnano in Riviera (UD) località Bueriis via Curià 5, che ha mantenuto la categoria OG3 per 258.000 euro (I classifica).

Potrà eseguire fino ad un importo massimo di 309.600 euro: strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari categoria che riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per consentire la mobilità su “gomma”, “ferro” e “aerea”, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale, del relativo armamento ferroviario, nonché di tutti gli impianti automatici, elettromeccanici, elettrici, telefonici, elettronici e per

la trazione elettrica necessari a fornire un buon servizio all’utente in termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza. Comprende in via esemplificativa le strade, qualsiasi sia il loro grado di importanza, le autostrade, le superstrade, inclusi gli interventi puntuali quali le pavimentazioni speciali, le gallerie artificiali, gli svincoli a raso o in sopraelevata, i parcheggi a raso, le opere di sostegno dei pendii, i rilevati, le ferrovie di interesse nazionale e locale, le metropolitane, le funicolari e le linee tranviarie di qualsiasi caratteristica tecnica, le piste di decollo aerei ed i piazzali di servizio di eliporti, le stazioni, le pavimentazioni realizzate con materiali particolari, naturali ed artificiali, nonché i ponti, anche di complesse caratteristiche tecniche, in ferro, cemento armato semplice o precompresso, prefabbricati o gettati in opera.

Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro.

Al fine d’assistere gli imprenditori, l’Associazione ha predisposto un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione.

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è QuAlIfICAtA Per lA CAtegorIA og3 Per lA I ClASSIfICA
(CS)

ANAC: malfunzionamento piattaforme appalti

doveroSA

lA rIAPerturA deI terMInI

Per lA PreSentAzIone delle offerte

Con delibera n. 538 del 16 Novembre 2022 l’Autorità Nazionale Anticorruzione, su istanza di parere di precontenzioso da parte di una impresa relativa ad un accordo quadro per l’affidamento di interventi di manutenzione per oltre 14 milioni di euro, si è espressa sulle conseguenze relative al malfunzionamento di una piattaforma telematica utilizzata per la gara. L’impresa istante aveva contestato il rifiuto opposto dalla Stazione appaltante alla riapertura dei termini per la presentazione delle offerte, rappresentando di aver ripetutamente tentato di accedere al sistema MEPA (acquistinretepa) per caricare la propria offerta nei giorni precedenti la scadenza dei termini per la presentazione delle offerte e che, tuttavia, dopo l’inserimento del ribasso offerto in cifre nell’apposito spazio dedicato, al momento della selezione del file della “Risposta tecnica” per l’upload, il portale restituiva il seguente messaggio di errore “Servizio momentaneamente non disponibile, riprova più tardi”.

Anche successivamente l’impresa, dopo aver ancora tentato, senza successo, di inviare la propria offerta, rappresentava l’errore di sistema alla Stazione Appaltante, evidenziando di aver provveduto a firmare digitalmente e marcare temporalmente tutti i documenti richiesti, al fine di cristallizzarne la loro efficacia, ed allegava, a comprova, gli screenshots di blocco di sistema. Tuttavia, la Stazione appaltante rifiutava la riapertura dei termini, in quanto, per un verso, dalla sezione “manutenzione” del portale, non risultavano registrati malfunzionamenti nelle date e negli orari indicati dall’istante (e, infatti, diversi operatori economici erano riusciti a caricare la propria offerta) e, dall’altro, l’operatore economico non era stato adeguatamente diligente. Nella Delibera l’ANAC ricorda che l’art. 79, com-

ma 5-bis, del d.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti) prevede che: “Nel caso di presentazione delle offerte attraverso mezzi di comunicazione elettronici messi a disposizione dalla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 52, ivi incluse le piattaforme telematiche di negoziazione, qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento di tali mezzi tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la stazione appaltante adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga di cui al primo periodo, la stazione appaltante assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate e sia consentito agli operatori economici che hanno già inviato l’offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla”.

Anche la giurisprudenza amministrativa ha evidenziato riguardo alle peculiarità delle procedure selettive informatiche rispetto a quelle cartacee come esse, a fronte degli indiscutibili vantaggi, scontino tuttavia un “rischio di rete”, dovuto alla presenza di sovraccarichi o di cali di performance della rete, ed un “rischio tecnologico” dovuto alle caratteristiche dei sistemi operativi utilizzati dagli operatori. Acquisita la consapevolezza che i rischi sopra menzionati costituiscono un’alea, bensì attenuabile ma non eliminabile in senso assoluto, risponde al principio di autoresponsabilità l’onere di colui che intende prendere parte alla gara di attivarsi in tempo utile per prevenire eventuali inconvenienti che, nei minuti immediatamente antecedenti alla scadenza del termine, gli impediscano la tempestiva proposizione dell’offerta, salvi ovviamente i malfunzionamenti del sistema imputabili al gestore del medesimo (ad esempio fermi del sistema o mancato rispetto dei livelli di servizio) per i quali invece non può che affermarsi la responsabilità di quest’ultimo e la necessità di riconoscere una sospensione o proroga del

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termine per la presentazione delle offerte, come peraltro ora espressamente previsto dall’art. 79, comma 5-bis sopra citato (vedi: Cons. Stato, sez. V, n. 7922/2019 e Cons. Stato, sez. III, n. 86/2021 e 4811/2021; 3245/2017; Parere ANAC n. 4 del 29 luglio 2014; delibera ANAC n. 465 del 2021). In conclusione l’ANAC ha deliberato che, viste le motivazioni sopra citate, non può essere escluso dalla gara un concorrente che abbia curato il cari-

camento della documentazione di gara sulla piattaforma telematica entro l’orario fissato per tale operazione, ma non sia riuscito a finalizzare l’invio a causa di un malfunzionamento del sistema, imputabile al gestore. In tali circostanze, è doverosa la riapertura dei termini per la presentazione delle offerte.

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Fondo Nuove CompetenzeAvviso 2/2022

* la retribuzione oraria, al netto degli oneri a carico del lavoratore, per un ammontare pari al 60% del totale;

* il 100% degli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione, inclusivi della quota a carico del lavoratore.

I progetti formativi dovranno prevedere per ciascun lavoratore coinvolto:

Il Fondo Nuove Competenze - ente attuatore ANPAL - è un fondo pubblico cofinanziato dal Fondo sociale europeo per permettere alle imprese di: - adeguare le competenze dei lavoratori in ambito digitale e green;

- veder rimborsate dal Fondo parte del costo delle ore di lavoro destinate alla frequenza dei percorsi formativi, così come segue:

- una durata minima di 40 ore e massima di 200 ore - dovranno iniziare e finire nell’arco di 3-4 mesi dalla data di approvazione del finanziamento Fondo Nuove Competenze.

Le agevolazioni, inoltre, sono cumulabili con quelle previste dai Fondi Interprofessionali, consentendo all’azienda di formare i propri lavoratori in modo del tutto gratuito

REqUISITI MINIMI

suddivisi in 2-3 gruppi/corsi;

- OGNI LAvORATORE è interessato in corsi di formazione per ALMENO 40 ORE sui temi sotto descritti;

- LA RETRIBUZIONE LORDA di ogni singolo lavoratore deve essere mediamente non inferiore ai 3.000 euro.

ENTRO IL 31/12/2022 SI DOvRà SOTTOSCRIvERE un accordo collettivo sindacale di rimodulazione dell’orario di lavoro, finalizzato a percorsi formativi dei lavoratori (i corsi si realizzeranno nel 2023).

Come anticipato sopra, le aziende possono richiedere il contributo per sostenere i costi dei lavoratori in formazione se i corsi afferiscono ai seguenti argomenti:

- TRANSIZIONE DIGITALE ad esempio:

* produzione di beni e servizi: manutenzione predittiva, raccolta dati per pianificazione magazzino, produzione multimediale

* commercializzazione di beni e servizi: ecommerce / web marketing

- TRANSIZIONE ECOLOGICA ad esempio:

* efficientamento energetico ed uso di fonti rinnovabili

* economia circolare e riduzione dell’impatto ambientale

* promozione della sensibilità ecologica, azioni di valorizzazione del patrimonio ambientale, artistico e culturale Può accedere al fondo qualunque datore di lavoro privato (anche a partecipazione pubblica) purché: sia in regola sotto il profilo contributivo, fiscale, assistenziale; non sia in liquidazione o fallimento; non abbia contenziosi pendenti con ANPAL. Ogni azienda può presentare una sola richiesta di finanziamento.

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ContrIbutI Per AdeguAre le CoMPetenze deI lAvorAtorI e Introdurre nuovI ModellI orgAnIzzAtIvI e ProduttIvI SuI teMI trAnSIzIone dIgItAle e trAnSIzIone eCologICA
Il finanziamento Fondo Nuove Competenze, per le modalità e prescrizioni richieste, diventa interessante anche per le PMI nel momento in cui si vogliono organizzare corsi di formazione/aggiornamento per: - ALMENO 20 DIPENDENTI che potranno essere

In qualità di Associazione datoriale ed Ente Formativo Accreditato CONFAPI FVG possiamo seguirvi in tutte le fasi necessarie per presentare ad ANPAL la richiesta di finanziamento che prevede obbligatoriamente:

- un progetto/piano formativo che declini obiettivi, competenze, lavoratori coinvolti;

- un accordo di condivisione del progetto sottoscritto con le rappresentanze sindacali interne o territoriali di rimodulazione dell’orario di lavoro;

- il piano di richiesta del finanziamento. La modalità di presentazione è esclusivamente telematica, a partire dal 13 dicembre 2022 sino al 28 febbraio 2023, fino ad esaurimento risorse. Invitiamo le imprese interessate che ritengono di poter assolvere a quanto indicato nel riquadro azzurro a contattare la dott.ssa Emanuela De Faccio quanto prima formazione@confapifvg.it o al n. 0432.507377.

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Auguri

Autofficine: attività di meccatronica

SCAdenzA del 5 gennAIo 2023

Per lA QuAlIfICAzIone

AllA SezIone dI MeCCAtronICA

Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 473/AdT del 7 dicembre 2022 per rammentare che la legge 11 dicembre 2012, n. 224, entrata in vigore il 5 gennaio 2013 ha modificato l’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 122 in materia di attività di autoriparazione accorpando le due precedenti sezioni di “meccanica-motoristica” e di “elettrauto” in una nuova e unica sezione denominata “meccatronica”.

A seguito di tale modifica si ha che: - le imprese che alla data del 5 gennaio 2013 erano già iscritte al Registro delle imprese ovvero all’Albo delle imprese artigiane sia per l’attività di meccanica-motoristica sia per l’attività di elettrauto sono state abilitate di diritto allo svolgimento dell’attività di meccatronica; - le imprese che alla data del 5 gennaio 2013 erano già iscritte al Registro delle imprese ovvero all’Albo delle imprese artigiane per l’attività di meccanica-motoristica o di elettrauto possono continuare a svolgere l’attività fino al 4 gennaio 2023.

Ciò premesso, la CCIAA di Pordenone - Udine in una nota del 29 novembre 2022 rammenta che entro il 5 gennaio 2023, come disposto dalla legge

27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018), art. 1, co. 1132, lett. d) le persone preposte alla gestione tecnica dell’impresa in possesso dei requisiti tecnico professionali per la sola meccanica-motoristica o elettrauto dovranno attivarsi per qualificarsi alla sezione meccatronica mediante: - richiesta di rivalutazione dello stesso titolo di studio che aveva consentito di ottenere l’abilitazione alla sezione meccanica motoristica o elettrauto;

- frequenza con esito positivo di un corso regionale teorico-pratico per l’abilitazione mancante.

Tali disposizioni trovano applicazione anche per le imprese attive sui motoveicoli.

Ai fini della regolarizzazione della propria posizione l’impresa dovrà presentare alla CCIAA di Pordenone - Udine un’apposita “pratica telematica di comunicazione unica”, nella quale sarà comunicato l’inizio dell’attività meccatronica con effetto dalla data di presentazione della medesima e allegando il modello denominato “regolarizzazione meccatronica”, presente sul sito web: https://www.pnud.camcom.it/registro-impresealbi-e-artigianato/attivita-regolamentate-tecniche/meccatronica

In assenza della regolarizzazione l’ufficio camerale avvierà il procedimento d’inibizione delle attività di meccanica-motoristica o di elettrauto con conseguente disposizione di cessazione dell’attività. Per altre informazioni le imprese possono rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione.

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(AdT)

Modifiche ad articoli del c.c. di interesse del trasporto

30 bis che modifica alcuni articoli del codice civile in materia di trasporto e spedizione.

ProPoSIzIone deI teStI del C.C. AnteCedentI e SuCCeSSIvI Alle ModIfICAzIonI

Nell’ambito della conversione del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152 nella legge 29 dicembre 2021, n. 233, pubblicata sul Supplemento ordinario n. 48 alla G.U. n. 310 del 31 dicembre 2021, ed in vigore dal 1° gennaio 2022, è stato inserito l’art.

Queste modifiche si inquadrano nella Missione 3 - Componente 2 - “Intermodalità e logistica integrata”, nell’ambito della Riforma 2.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, al fine di favorire i processi di innovazione e razionalizzazione delle attività logistiche. Per comodità di consultazione, si reputa fare cosa utile riproporre in maniera contrapposta i testi degli articoli in questione antecedenti e successivi alle novelle così apportate al codice civile.

TESTO ANTECEDENTE NUOvO TESTO

Art. 1696 c.c. Limiti al risarcimento del danno per perdita o avaria delle cose trasportate

Il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna.

Il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a un euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali ed all’importo di cui all’articolo 23, comma 3, della Convenzione per il trasporto stradale di merci, ratificata con legge 6 dicembre 1960, n. 1621, e successive modificazioni, nei trasporti internazionali. La previsione di cui al comma precedente non è derogabile a favore del vettore se non nei casi e con le modalità previste dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili. Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l’avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l’esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell’esercizio delle loro funzioni.

Art. 1696 c.c. Limiti al risarcimento del danno per perdita o avaria delle cose trasportate

Il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna.

Il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali terrestri e all’importo di cui all’articolo 23, paragrafo 3, della Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, con Protocollo, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, ratificata ai sensi della legge 6 dicembre 1960, n. 1621, nei trasporti internazionali terrestri, ovvero ai limiti previsti dalle convenzioni internazionali o dalle leggi nazionali applicabili per i trasporti aerei, marittimi, fluviali e ferroviari, sempre che ricorrano i presupposti ivi previsti per il sorgere della responsabilità del vettore.

Nel caso in cui il trasporto sia effettuato per il tramite di più mezzi vettoriali di natura diversa e non sia possibile distinguere in quale fase del trasporto si sia verificato il danno, il risarcimento dovuto dal vettore non può in ogni caso essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali e a 3 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti internazionali.

Le disposizioni dei commi primo, secondo e terzo non sono derogabili a favore del vettore se non nei casi e con le modalità previsti dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili. Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l’avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l’esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell’esercizio delle loro funzioni.

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TESTO ANTECEDENTE NUOvO TESTO

Art. 1737 c.c. Nozione [del contratto di spedizione, n.d.r.]

Il contratto di spedizione è un mandato col quale lo spedizioniere assume l’obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie

Art. 1739 c.c. Obblighi dello spedizioniere

Nella scelta della via, del mezzo e delle modalità di trasporto della merce, lo spedizioniere è tenuto a osservare le istruzioni del committente e, in mancanza, a operare secondo il migliore interesse del medesimo.

Salvo che gli sia stato diversamente ordinato e salvi gli usi contrari, lo spedizioniere non ha obbligo di provvedere all’assicurazione delle cose spedite. I premi, gli abbuoni e i vantaggi di tariffa ottenuti dallo spedizioniere devono essere accreditati al committente, salvo patto contrario.

Art. 1741 c.c. Spedizioniere vettore

Lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume l’esecuzione del trasporto in tutto o in parte, ha gli obblighi e i diritti del vettore.

Art. 1737 c.c. Nozione [del contratto di spedizione, n.d.r.]

Il contratto di spedizione è un mandato con il quale lo spedizioniere assume l’obbligo di concludere in nome proprio e per conto del mandante o, se dotato di poteri di rappresentanza, in nome e per conto del mandante, uno o più contratti di trasporto con uno o più vettori e di compiere le operazioni accessorie.

Art. 1739 c.c. Obblighi dello spedizioniere Nell’esecuzione del mandato lo spedizioniere è tenuto a osservare le istruzioni del mandante. Lo spedizioniere non ha l’obbligo di provvedere all’assicurazione delle cose spedite, salva espressa richiesta del mandante.

Art. 2761 c.c. Crediti del vettore, dello spedizioniere, del mandatario, del depositario e del sequestratario

I crediti dipendenti dal contratto di trasporto e quelli per le spese d’imposta anticipate dal vettore hanno privilegio sulle cose trasportate finché queste rimangono presso di lui. I crediti derivanti dall’esecuzione del mandato hanno privilegio sulle cose del mandante che il mandatario detiene per l’esecuzione del mandato.

I crediti derivanti dal deposito o dal sequestro convenzionale a favore del depositario e del sequestratario hanno parimenti privilegio sulle cose che questi detengono per effetto del deposito o del sequestro.

Si applicano a questi privilegi le disposizioni del secondo e del terzo comma dell’art.2756.

Art. 1741 c.c. Spedizioniere vettore Lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume l’esecuzione del trasporto, in tutto o in parte, ha gli obblighi e i diritti del vettore. Nell’ipotesi di perdita o avaria delle cose spedite, si applica l’articolo 1696.

Art. 2761 c.c. Crediti del vettore, dello spedizioniere, del mandatario, del depositario e del sequestratario

I crediti dipendenti dal contratto di trasporto e di spedizione e quelli per le spese d’imposta anticipate dal vettore o dallo spedizioniere hanno privilegio sulle cose trasportate o spedite finché queste rimangono presso di lui. Tale privilegio può essere esercitato anche su beni oggetto di un trasporto o di una spedizione diversi da quelli per cui è sorto il credito purché tali trasporti o spedizioni costituiscano esecuzione di un unico contratto per prestazioni periodiche o continuative. I crediti derivanti dall’esecuzione del mandato hanno privilegio sulle cose del mandante che il mandatario detiene per l’esecuzione del mandato. Qualora il mandatario abbia provveduto a pagare i diritti doganali per conto del mandante, il suo credito ha il privilegio di cui all’articolo 2752.

I crediti derivanti dal deposito o dal sequestro convenzionale a favore del depositario e del sequestratario hanno parimenti privilegio sulle cose che questi detengono per effetto del deposito o del sequestro. Si applicano a questi privilegi le disposizioni del secondo e del terzo comma dell’articolo 2756.

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Trasporto merci: validità delle autorizzazioni internazionali

SCAdenzA Al 31 gennAIo 2023. l’eCCezIone dellA SvIzzerA

totrasporto con circolare del 16 novembre 2022 ha rammentato che la scadenza delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci relative al 2022 è fissata alla mezzanotte del 31 gennaio 2023, fatta eccezione per Israele, Kyrgyzstan e Svizzera, per i quali, invece, la scadenza è fissata per la mezzanotte del 31 dicembre 2022. Copia della circolare e altre informazioni possono essere richieste all’ufficio trasporti dell’Associazione.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per la sicurezza stradale e l’au-

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