TRASFORMA ZIONE DIGITALE
TRASFORMAZIONE DIGITALE
//GESTIONE DEI PROCESSI//
La necessità primaria di ogni azienda moderna è quella di riuscire a stare al passo con il mercato estremamente competitivo posiziona. Questo implica l’uso di potenti mezzi di comunicazione, che presentino e raccontino in modo avvincente ed esaudiente i servizi e i propri prodotti nel dettaglio. L’elasticità degli strumenti, la possibilità di poter accedere sia in loco che da remoto, l’efficienza nella gestione delle risorse sono tutti strumenti necessari per affrontare queste sfide. La tue necessità, inizia a trasformare il tuo business, fai anche tu parte dei protagonisti competitivi del mercato moderno.
La realtà virtuale o simulata ci rende possibile comunicare in maniera precisa e dettagliata progetti, prodotti, servizi, ambienti e concetti che vogliamo pubblicizzare o mettere in primo piano. Tramite tecniche di simulazione si creano delle immagini bidimensionali o tridimensionali, in base alle richieste dei clienti, che rappresentano oggetti reali e presenti nella realtà o puramente virtuali, facendoli sembrare totalmente realistici ai nostri occhi.
Il Virtual Tour indica una visita simulata di un luogo già esistente, reso possibile dall’uso di un’insieme di tecnologie che permettono di ricreare lo spazio desiderato. Nella sua versione avanzata, viene realizzato ricostruendo tramite simulazione tridimensionale un ambiente e renderlo visitabile tramite un percorso interattivo e
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La distribuzione dividendi a fine anno
bile sia alle partecipazioni qualificate che a quelle non qualificate.
ModIfICAto l’orIentAMento delle entrAte Sul regIMe trAnSItorIo
PREMESSA
Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 481/ PZ del 16 dicembre 2022 per comunicare che l’Agenzia delle entrate con il Principio di diritto n. 3 del 6 dicembre 2022 ha modificato il precedente orientamento in merito all’applicazione del regime transitorio di tassazione dei dividendi realizzati fino al 2017. Con la Finanziaria 2018 i dividendi riferiti sia a partecipazioni qualificate che non qualificate, sono state assoggettare ad una ritenuta a titolo d’imposta del 26% in logo del precedente regime che prevedeva la loro concorrenza alla formazione del reddito complessivo in base ad una specifica percentuale. Il cambio di regime impositivo è stato accompagnato da un regime transitorio per gli utili prodotti fino al 2017 i quali, se deliberati entro il 31 dicembre 2022, avrebbero potuto beneficiare del regime impositivo previgente.
Il REGIME PREvIGENTE
Per gli utili prodotti fino al 2017 era previsto un regime di partecipazione al reddito complessivo del dividendo sulla base di percentuali che nel tempo sono state oggetto di variazioni come di seguito indicato:
- 40% per gli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31.12.2017;
- 49,72% per gli utili prodotti dall’esercizio 2008 al 2016;
- 58,14 per gli utili prodotti nel 2017.
Il legislatore aveva previsto anche una regola prioritaria di distribuzione degli utili, prevedendo che si presumevano distribuiti per primi quelli più remoti. Questa presunzione operava a prescindere da quanto eventualmente previsto dalla relativa delibera di distribuzione degli utili ed era applica-
lA PRIMA INTERPRETAzIONE DEll’AGENzIA
Fatto questo breve richiamo al regime previgente a quello attuale della ritenuta a titolo d’imposta, l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 56 del 6 giugno 2019 aveva precisato che alle distribuzioni di utili maturati fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui delibera di distribuzione fosse approvata entro il 31 dicembre 2022 continua ad applicarsi la previgente disciplina. Questa interpretazione dava quindi rilevanza alla data della delibera di distribuzione degli utili e non alla data del loro pagamento.
lA SECONDA INTERPRETAzIONE
Con la risposta n. 454 del 16 settembre 2022 ad una domanda di interpello l’Agenzia ha modificato il proprio orientamento, stabilendo che le riserve di utili pregresse costituite con utili prodotti fino al 2017 distribuite, e quindi pagate, dal 1° gennaio 2023 a favore di soci titolari di partecipazioni qualificate, ancorché deliberate entro il 31 dicembre 2022, non avrebbero potuto beneficare del vecchio regime e avrebbero dovuto essere assoggettate alla ritenuta a titolo d’imposta del 26%. Veniva così data rilevanza al pagamento e non più alla delibera, richiedendo sostanzialmente che entro la fine dell’anno in corso oltre alla delibero di distribuzione fosse effettuato anche il pagamento degli utili.
lA TERzA INTERPRETAzIONE
Come accennato l’Agenzia delle entrate con il Principio di diritto n. 3 del 6 dicembre 2022 è ritornata sui suoi passi stabilendo che il regime transitorio si applica agli utili prodotti fino al 2017 a condizione che la relativa distribuzione sia stata validamente approvata con delibera assembleare adottata entro il 31 dicembre 2022, indipendentemente dal fatto che l’effettivo pagamento avvenga in data successiva. L’Agenzia ha quindi rivisto la
propria posizione confermando la risposta fornita con la prima interpretazione contenuta nella risoluzione 56, lasciando l’obbligo di delibera entro la fine dell’anno in corso ma togliendo rilevanza al pagamento dei dividendi. Alla luce di quanto sopra per consentire ai soci qua-
lificati di beneficiare del vecchio regime di tassazione, più conveniente nella stragrande maggioranza dei casi, è necessario deliberare la distribuzione degli utili entro il 31 dicembre 2022, senza necessità di procedere anche al relativo pagamento.
(Pz)Regime sanzionatorio fatture elettroniche
che non è possibile spostare in avanti il termine di 12 giorni nel caso di fattura immediata, anche se la scadenza ricorre in un giorno festivo.
I TERMINI DI INvIO Al SISTEMA
DI INTERSCAMbIO
PREMESSA
Nella gestione della fatturazione elettronica, è di fondamentale importanza rispettare i termini di emissione e invio dei documenti. L’emissione in ritardo o la mancata emissione della fattura elettronica determinano l’irrogazione di pesanti sanzioni previste dall’art. 6 del D. Lgs. 471/97. Il termine di emissione della fattura elettronica al SDI, come noto, dipende dalla tipologia di documento emesso, più precisamente alla circostanza che il documento sia immediato o differito.
I TERMINI DEllA FATTURA IMMEDIATA E DIFFERITA
La fattura immediata accompagna il bene o certifica il compenso percepito per il servizio reso. Deve essere emessa entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione. La fattura differita può essere emessa per le cessioni di beni e prestazioni di servizi, in alternativa alla fattura immediata e si differenzia per l’emissione posticipata rispetto alla consegna dei beni o al termine di erogazione di un servizio e dal loro pagamento. È inoltre un’importante semplificazione perché consente di riepilogare in un unico documento fiscale le operazioni eseguite nel mese precedente l’emissione. La fattura differita deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui vengono spediti o consegnati i beni o le prestazioni effettivamente realizzate. Si deve comunque indicare il mese di riferimento per le prestazioni di servizi perché l’operazione deve rientrare nella liquidazione periodica del mese di riferimento.
Nella risposta all’interpello n. 129 del 14 maggio 2020 l’Agenzia delle entrate ha confermato la linea rigida sui termini da rispettare, precisando
Dal punto di vista operativo quindi, le fatture immediate possono essere emesse, vale a dire inviate al Sistema di Interscambio SDI entro 12 giorni dall’operazione.
Così per una cessione effettuata il 20 novembre 2022, la fattura immediata:
1. può essere emessa (generata e inviata allo SDI) lo stesso giorno, in questo caso data di effettuazione e di emissione coincidono e nel campo “Data” del file fattura si indica 20.11.2022;
2. può essere generata il giorno di effettuazione e inviata nei 12 giorni successivi, ad esempio il 28 novembre 2022, in questo caso sarà il sistema SDI a determinare la data di emissione mentre nel campo “Data” si dovrà indicare la data di effettuazione dell’operazione vale a dire il 20.11.2022;
3. può essere generata e inviata in uno dei 12 giorni successivi, dal 20 novembre al 2 dicembre 2022, anche in questo caso il sistema SDI attesterà la data di emissione e nel campo “Data” si dovrà sempre indicare la data di effettuazione dell’operazione vale a dire il 20.11.2022.
Il REGIME
SANzIONATORIO
I termini stringenti di invio unitamente alle trasmissioni delle liquidazioni periodiche Iva, hanno da un lato incrementato il rischio di commettere errori e dall’altro accelerato i tempi di riscossione delle Entrate comprimendo significativamente la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso.
L’effetto combinato di questo meccanismo ha incrementato così le entrate dello Stato a danno però delle imprese già in tensione finanziaria.
A questo punto è opportuno avere un quadro del regime sanzionatorio vigente e quali siano i pas-
saggi da seguire per regolarizzare tempestivamente eventuali irregolarità.
Ricordiamo che le sanzioni per omessa fatturazione sono irrogabili anche in caso di scarto del file da parte dello SDI a meno che non si proceda ad una nuova trasmissione entro 5 giorni dalla notifica dello scarto stesso.
Per la mancata o tardiva emissione della fattura elettronica, si rendono applicabili le sanzioni ordinarie previste dall’art. 6 del D. Lgs. 471/1997 in base al quale:
- il soggetto che viola gli obblighi di documentazione e della registrazione di operazioni imponibili la sanzione irrogabile è compresa tra il 90% e il 180% dell’imposta con un minimo di 500 euro;
- la sanzione è dovuta nella misura da 250 a 2.000 euro se la violazione non incide sulla liquidazione dell’Iva;
- in caso di violazioni relative ad operazioni non imponibili, esenti, non soggette o in reverse charge, la sanzione è compresa tra il 5% e il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati, con un minimo di 500 euro.
La sanzione è dovuta in misura fissa da 250 a 2.000 euro se la violazione non ha inciso ai fini della determinazione del reddito.
Il RAvvEDIMENTO OPEROSO
Trovano comunque applicazione le regole sul ravvedimento operoso mentre quella sul “cumulo giuridico” di cui all’art. 12 del D.Lgs. 472/97 è applicabile esclusivamente dall’Ufficio. Questa circostanza alla presenza di numerose irregolarità, pone la necessità di valutare la convenienza delle due alternative.
Nell’ipotesi in cui si decida di sanare le omissioni con il ravvedimento operoso ex art. 13 del D.Lgs. 472/97, le sanzioni ridotte possono essere sinteticamente riepilogate come segue:
- 1/9 se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni dalla data dell’omissione o dell’errore;
- 1/8 se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione;
- 1/7 se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione;
- 1/6 se la regolarizzazione avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.
ESEMPI DI SANzIONI
E RAvvEDIMENTI
Di seguito proponiamo alcune esemplificazioni con fatturazione immediata riguardati situazioni che si possono presentare in azienda.
CASO 1
Contribuente mensile
Data operazione 28.11.2022
Invio fattura SDI 28.11.2022
Ricevimento notifica di scarto il 29.11.2022 e nuovo invio corretto il 30.11.2022
In questo caso essendo trascorsi meno di 5 giorni per il nuovo invio non sono applicabili sanzioni
CASO 2
Contribuente mensile Data operazione 28.11.2022 Invio fattura SDI 5.12.2022
Ricevimento notifica di scarto il 6.12.2022 e nuovo invio corretto il 13.12.2022.
In questo caso essendo trascorsi più di 5 giorni e decorso il termine di 12 giorni, si rende applicabile la sanzione di 250 euro a condizione che l’Iva sia confluita nella liquidazione di novembre. Se il ravvedimento viene fatto il 13.12.2022 la sanzione è pari a 250 x 1/9 = 27,78 euro.
CASO 3
Contribuente mensile con fattura inviata in ritardo con 600 euro di Iva a debito Data operazione 1.12.2022 Invio fattura SDI 15.12.2022
In questo caso la fattura è inviata oltre i 12 giorni ma se l’imposta a debito confluisce correttamente nella liquidazione di dicembre, è applicabile la sanzione da 250 a 2.000 euro.
Se il ravvedimento operoso viene eseguito nei 90 giorni, ad esempio il 5 gennaio 2023, la sanzione ridotta sarà pari a 250 x 1/9 = 27,78 euro.
CASO 4
Contribuente mensile con fattura inviata in ritardo con 800 euro di Iva a debito Data operazione 28.11.2022 Invio fattura SDI 20.12.2022
In questo caso la fattura è inviata oltre i 12 giorni e l’imposta a debito non è confluita nella liquidazione di novembre, è applicabile la sanzione dal 90% al 180%, pari a 800 x 90% = 720 euro.
Se il ravvedimento operoso viene eseguito nei 90 giorni dalla data ultima di emissione della fattura, ad esempio il 25 gennaio 2023, la sanzione ridotta sarà pari a 720 x 1/9 = 80 euro. Sarà inoltre necessario regolarizzare l’eventuale
tardivo versamento dell’Iva di novembre, applicando la sanzione ridotta dell’1,67% (15% x 1/9).
CASO 5
Contribuente mensile con fattura inviata in ritardo con 500 euro di Iva a debito. Data operazione 10.10.2022 Invio fattura SDI 20.1.2022
In questo caso la fattura è inviata oltre i 12 giorni e l’imposta a debito non è confluita nella liquidazione di ottobre, è applicabile la sanzione teorica dal 90% al 180%, pari a 500 x 90% = 450 euro. In questo caso però la sanzione è inferiore al minimo pertanto si deve applicare quella minima pari a 500 euro.
Se il ravvedimento operoso viene eseguito oltre i 90 giorni dalla data ultima di emissione della fattura, ad esempio il 25 gennaio 2023, la sanzione per la tardiva fatturazione sarà pari a 500 x 1/8 = 62,50 euro. Sono infatti decorsi più di 90 giorni dal termine ultimo di emissione della fattura e si rende applicabile la lett. b) del comma 1 dell’art. 13 del D.Lgs. 472/97.
Sarà inoltre necessario regolarizzare l’eventuale tardivo versamento dell’Iva di ottobre, applicando la sanzione ridotta dell’1,67% (15% x 1/9).
CASO 6
Contribuente mensile ha ritardato l’invio di una
fattura esente Iva di 2.500 euro. Data operazione 5.11.2022 Invio fattura SDI 20.11.2022
In questo la fattura è stata emessa oltre i 12 giorni. Se il ravvedimento è eseguito il 20.11.2022 la sanzione applicabile va dal 5% al 10%.
La sanzione per la tardiva emissione della fattura teorica ammonta a 2.500 x 5% = 125 ma siccome è inferiore al minimo la sanzione applicabile è appunto la minima di 500 euro.
Essendo trascorsi meno di 90 giorni dal termine di emissione della fattura la sanzione sarà di 500 x 1/9 = 55,56 euro.
CASO 7
Contribuente mensile ha ritardato l’invio di una fattura in reverse charge di 11.800 euro. Data operazione 5.12.2022 Invio fattura SDI 29.12.2022
In questo la fattura è stata emessa oltre i 12 giorni. Se il ravvedimento è eseguito il 29.12.2022 la sanzione applicabile va dal 5% al 10%.
La sanzione per la tardiva emissione della fattura teorica ammonta a 11.800 x 5% = 590 euro. Essendo trascorsi meno di 90 giorni dal termine di emissione della fattura la sanzione sarà di 590 x 1/9 = 65,56 euro.
Crediti d’imposta energetici
Il decreto Aiuti quater ha esteso anche al mese di dicembre 2022 le disposizioni riferite ai bonus energetici a favore delle imprese previsti dai decreti Sostegni, Energia, Ucraina e Aiuti. Con la risoluzione n. 72 del 12 dicembre 2022 l’Agenzia delle entrate ha istituito i codici tributo utilizzabili in compensazione con riferimento al mese di dicembre 2022. Di seguito proponiamo una sintesi delle diverse disposizioni agevolative a disposizione delle imprese, anticipando che dalle bozze attualmente disponibili della legge di bilancio questi crediti saranno mantenuti anche per il primo trimestre 2023, con percentuali più generose.
IMPRESE GASIvORE
Per le imprese gasivore, caratterizzate da un forte consumo di gas naturale per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, il bonus, sottoforma di credito d’imposta calcolato sulle spese sostenute è pari al 40% per il 4° trimestre, del 25% per il 2° e 3° trimestre e del 10% per il 1° trimestre 2022. Possono accedere a questo credito le imprese che: - operano nei settori di cui all’Allegato 1 del Decreto MITE 21.12.2021 (produzione di gelati, lavorazione del tè e del caffè, confezioni di abbigliamento, fabbricazione di calzature);
- hanno consumato, nel trimestre di riferimento un quantitativo di gas non inferiore al 25% del volume di gas naturale indicato all’art. 3, comma 1 del MITE 21.12.2021 (1 gW/hanno) al netto dei consumi per usi termoelettrici (per ottenere 1 gW/h è necessario un consumo di almeno 23.645,5 Smc).
Il credito d’imposta nelle percentuali sopra indicate è calcolato sulle spese sostenute per la componente energia ed è riconosciuto a condizione che si sia registrato un incremento di prezzo me-
dio superiore al 30% tra il trimestre di riferimento 2019 e 2022.
IMPRESE NON GASIvORE
Le imprese non gasivore, sono quelle che non soddisfano i consumi indicati al punto precedente, per queste il credito d’imposta è pari al 40% per il 4° trimestre, al 25% per il 2° e 3° trimestre 2022. L’accesso ai benefit richiede che il prezzo del gas naturale, calcolato come media del trimestre 2022 di riferimento del mercato Infragiornaliero (MIGAS) pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del trimestre 2019.
IMPRESE ENERGIvORE
Le imprese “energivore” sono quelle definite dall’art. 3 del D.M. 21.12.2017 che hanno un consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, pari almeno a 1 GWh/anno e che rispettano i seguenti requisiti: - operano nei settori degli Allegati 3 (tessile, carta, vetro, ceramica, siderurgia, componenti elettronici) e 5 (agro-alimentare, abbigliamento, farmaceutico) delle Linee guida CE; - non rientrano tra quelle al punto precedente, ma sono ricomprese nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia redatti, per il 2013 e 2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).
È richiesto che abbiano sostenuto costi per KW/h della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del trimestre di riferimento 2022 e al netto delle imposte, superiori del 30% rispetto al corrispondente trimestre 2019.
Il credito d’imposta è pari al 40% per il 4° trimestre, del 25% per il 2° e 3° trimestre e del 20% per il 1° trimestre 2022.
IMPRESE
NON ENERGIvORE
Per tutte le imprese manifatturiere, dotate di contatori di energia elettrica di potenza pari o supe-
riore a 4,5 kW per il mese di dicembre 2022 e a 16,5 kW per i periodi precedenti, è confermato il credito d’imposta del 30% per il 4° trimestre, del 15% per il 2° e 3° trimestre 2022, delle spese sostenute per la componente energia acquistata ed effettivamente utilizzata nel periodo di riferimento. È richiesto che queste imprese abbiano sostenuto costi per KW/h della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del trimestre di riferimento 2022 e al netto delle imposte, superiori del 30% rispetto al corrispondente trimestre 2019.
UTIlIzzO DEI CREDITI
Per l’utilizzo in compensazione dei crediti maturati nel terzo e quarto trimestre 2022 ci sarà tempo fino al 30 giugno 2023. I crediti non sono soggetti a limitazioni, non sono soggetti a tassazione e sono cumulabili con altre agevolazioni riferite agli stessi costi. I crediti avendo natura agevolativa non richiedono la preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi né il visto di conformità per importi superiori a 5.000 euro.
Non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e non sono soggetti ai limiti compensativi di: - 2.000.000 di euro ex art. 34 L. 388/2000; - 250.000 euro ex L. 244/2007.
COMUNICAzIONE
Imprese energivore
All’AGENzIA DEllE ENTRATE
Entro il 16 marzo 2023 i beneficiari dei crediti energia relativi al III e IV trimestre 2022, dovranno inviare all’Agenzia delle entrate una Comunicazione nella quale indicare l’importo del credito maturato a pena di decadenza del diritto alla fruizione del credito non ancora utilizzato. Sarà un provvedimento dell’Agenzia delle entrate a definire contenuti e modalità di presentazione della comunicazione.
CEDIbIlITà DEI CREDITI
I crediti di cui sopra possono essere ceduti dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, comprese le banche e le società appartenenti ad un gruppo bancario.
Le cessioni successive alla prima sono consentite solo a favore di istituti di credito e assicurazioni per un massimo di due cessioni.
Le imprese beneficiarie della cessione del credito devono richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti. La risoluzione delle Entrate n. 73 del 13 dicembre 2022 ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, dei crediti acquistati dai cessionari riferibili alle mensilità di ottobre e novembre 2022 le cui comunicazioni di cessione sono effettuabili dal 6 dicembre 2022.
Di seguito una tabella riepilogativa dei crediti di cui sopra.
Imprese non energivore 15% 30%
Imprese gasivore 10% 25% 40% Imprese non gasivore
Imprese esercenti attività agricola 20% 20%
Imprese esercenti attività della pesca 20%
COMPENSAzIONE
E CODICI TRIbUTO
I crediti sono utilizzabili esclusivamente in compensazione tramite F24 utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (Entratel/ Fisconline). La compensazione parziale non consente la cessione della quota non utilizzata. Come
ricordato in apertura la risoluzione delle Entrate n. 72/2022 ha istituito i codici tributo per il mese di dicembre 2022.
Il riepilogo completo dei codici è riportato nella tabella seguente.
Imprese energivore 6960 6961 6968 6983 6993
Imprese non energivore - 6963 6970 6985 6995 Imprese gasivore 6966 6962 6969 6984 6994
Imprese non gasivore - 6964 6971 6986 6996 Imprese esercenti attività agricola 69656972 6987 Imprese esercenti attività di pesca 6967
Il saggio legale d’interesse
bruSCo InCreMento dAl 1° gennAIo 2023
PERIODO
1° gennaio – 31 dicembre 2021
Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2022, pubblicato sulla G. U. n. 292 del 15.12.2022, il saggio d’interesse legale viene aumentato dall’1,25% (in vigore dal gennaio 2022) al 5%, con decorrenza 1° gennaio 2023 Si ripota in calce la tabella relative agli aumenti del saggio d’interesse degli ultimi tre anni. (C)
DM 11/12/2020 0,01 %
1° gennaio – 31 dicembre 2022 DM 13/12/2021 1,25 %
1° gennaio 2023 - DM 13/12/2022 5,00 %
Avviso
Isi Inail 2021.
provvisori esiti domande
- “S-REC”, per quelle subentrate in posizione utile per l’ammissibilità al finanziamento a seguito del recupero derivante dall’esclusione delle domande annullate per inosservanza delle regole tecniche (art. 14 dell’Avviso Isi 2021); - “N”, per quelle ritenute provvisoriamente non ammissibili per carenza di fondi.
Per le domande contrassegnate dalle lettere “S” ed “S-REC” le imprese sono tenute, a pena di decadenza, a inviare
Si fa seguito alle circolari associative prot. n. 482/ AdT del 16 dicembre 2022 e prot. n. 376/AdT del 4 ottobre 2021 riguardante l’argomento in oggetto, per segnalare che l’Inail con l’Avviso del 7 dicembre 2022, riportato sul proprio sito web (www. inail.it) ha proceduto alla pubblicazione degli elenchi cronologici provvisori regionali o provinciali relativi alle domande di accesso al finanziamento dei progetti di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all’Avviso Isi 2021. Le domande sono contrassegnate in base all’esito dalle lettere: - “S”, per quelle collocate in posizione utile per l’ammissibilità al finanziamento;
dal 12 dicembre 2022 fino al 20 gennaio 2023, ore 18.00
il modulo “A” allegato all’Avviso e la documentazione a conferma e completamento della domanda, secondo le modalità ivi indicate. Infine, entro il 28 febbraio 2023 l’Inail pubblicherà gli elenchi cronologici definitivi.
Per altre informazioni e assistenza negli adempimenti di cui sopra le imprese possono rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione.
Riqualificazione e riconversione di siti degradati
si limita in questa sede a una prima sommaria illustrazione, riservandoci una trattazione più compiuta e organica in prossime comunicazioni e, in particolare, sul periodico Apinforma, tenuto anche conto che il procedimento per la concessione del beneficio non impone eccessiva fretta per la predisposizione e invio delle domande. Frattanto ogni altra informazione può essere richiesta all’ufficio economico dell’Associazione.
PREMESSA
Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 475/ AdT del 7 dicembre 2022 per rammentare che la legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3, recante disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (Sviluppo Impresa) ha previsto, all’art. 84, la contribuzione a interventi per la riqualificazione produttiva sostenibile, da attivare all’interno dei complessi produttivi degradati. Per complessi produttivi degradati si intendono edifici e relative aree di pertinenza non utilizzati da più di 3 anni o con caratteristiche tali da non essere più idonei ad attività legate alla produzione rientranti nei 180 complessi produttivi degradati su tutto il territorio regionale, individuati dalla deliberazione della Giunta regionale 23 settembre 2022, n. 1370 (http://mtom.regione.fvg.it/storage//2022_1370/Allegato%201%20alla%20Delibera%201370-2022.pdf). Il bando contenente i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle domande è stato reso pubblico sul sito web della Regione (https://www.regione.fvg.it/rafvg/ cms/RAFVG/economia-imprese/sviluppoimpresa/FOGLIA2/) il 1° dicembre 2022.
A tal proposito serve subito ricordare che la domanda per la concessione dei benefici va rivolta alla Regione Friuli Venezia Giulia (v. infra) all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) economia@certregione.fvg.it
dal 5 dicembre 2022, ore 09.00 al 28 febbraio 2023, ore 16.00
e che i contributi sono concessi con procedura valutativa a bando nei limiti delle risorse stanziate. Per il 2023 queste ammontano a 1.200.000 euro. Data l’ampiezza e l’importanza dell’argomento ci
bENEFICIARI
Sono beneficiari dei contributi le imprese, i soggetti privati e i consorzi di sviluppo economico locale, titolari di diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su edifici ed immobili qualificati come complessi produttivi degradati.
FINAlITà, INTERvENTI E SPESE AMMISSIbIlI
Gli interventi devono essere finalizzati: - allo sviluppo di nuove realtà produttive e di nuova occupazione; - alla riqualificazione del patrimonio edilizio produttivo non utilizzato; - all’innovazione e alla sperimentazione edilizia e tecnologica, promuovendo la sicurezza e l’efficientamento energetico.
Sono agevolabili gli interventi per la riqualificazione e riconversione produttiva sostenibile, la realizzazione di interventi quali demolizione di opere incongrue o di elementi di degrado, la demolizione per riconversione, la demolizione con ricostruzione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione, l’allacciamento alle reti infrastrutturali di edifici produttivi, finalizzati al riutilizzo a fini produttivi dei complessi produttivi degradati.
Gli interventi per la riqualificazione e la riconversione produttiva sostenibile sono ammessi a beneficio solo se realizzati all’interno del perimetro dei 180 complessi produttivi degradati, di cui si è fatto cenno.
Nel caso di interventi su immobili esistenti, quelli devono comportare il miglioramento della qualità edilizia in relazione ad almeno tre dei seguenti parametri: a) qualità architettonica;
b) qualità delle caratteristiche costruttive, dell’impiantistica e della tecnologia; c) efficientamento energetico e riduzione dell’inquinamento atmosferico; d) eliminazione o riduzione delle barriere architettoniche; e) incremento della sicurezza sotto il profilo statico e antisismico; f) qualità paesaggistica. L’intervento può avere una durata massima di 36 mesi decorrenti dalla data di avvio effettivo dei lavori fino alla data di conclusione degli stessi. Sono ammissibili al finanziamento le spese sostenute dai beneficiari solo dopo la presentazione della domanda. Quindi, non è riconosciuta alcuna retroattività. Sono ammesse le spese tecniche generali e di collaudi nonché per lavori, forniture e relativa posa in opera.
FORMA E MISURA DEI CONTRIbUTI
I contributi sono concessi secondo il regime “de minimis” nella misura massima del 50% delle spese ammissibili e sono cumulabili con altri contributi, a condizione che questi non insistano sulle medesime spese.
PRESENTAzIONE DEllE DOMANDE
Le domande per la concessione dei benefici vanno rivolte alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale attività produttive e turismo, Servizio sviluppo economico locale, Via Sabbadini n. 31, 33100 Udine, all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) economia@certregione.fvg.it
dal 5 dicembre 2022, ore 09.00 al 28 febbraio 2023, ore 16.00.
GRADUATORIA E CRITERI DI vAlUTAzIONE
I contributi sono assegnati con procedura valuta-
tiva a bando. Ai fini della formazione della graduatoria, alle domande è assegnato un punteggio in relazione a:
1) intervento di demolizione con ricostruzione di edifici già produttivi;
2) intervento di allacciamento alle reti infrastrutturali;
3) classe energetica posseduta dal fabbricato oggetto di contributo, a conclusione dell’intervento finanziato;
4) classificazione dell’intervento secondo la disciplina del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018 (Aggiornamento delle “Norma tecniche per le costruzioni”);
5) rapporto tra il contributo richiesto e la spesa da sostenere dal beneficiario del contributo;
6) attribuzione al fabbricato oggetto di intervento, a conclusione dell’intervento finanziato, di destinazione industriale o artigianale;
7) interventi di bonifica del sito quali operazioni di rimozione di fabbricati, trasporto e smaltimento di rifiuti;
8) interventi di bonifica dall’amianto presente negli edifici.
I punteggi attribuiti sono cumulabili fra loro; in caso di parità di punteggio è data precedenza alle domande pervenute secondo ordine cronologico. Sul dettaglio dei punteggi si avrà modo di ritornare nelle prossime comunicazioni associative.
La graduatoria è approvata entro 120 giorni dal termine di scadenza della presentazione delle domande e il contributo è riconosciuto ai beneficiari entro 60 giorni dalla data di comunicazione del decreto di approvazione della graduatoria nei limiti delle risorse stanziate; qualora dovessero rendersi disponibili nuove risorse, si procederà allo scorrimento della graduatoria.
Con la riserva di quanto detto in premessa, gli interessati possono prendere subito contatto con l’ufficio economico dell’Associazione per ogni richiesta di documentazione e di informazioni.
(AdT)Inail autoliquidazione
L’INAIL, con nota del 6 dicembre 2022, ha comunicato che è attivo il servizio online relativo alla “Comunicazione delle basi di calcolo” per l’autoliquidazione 2022-2023, presente sul sito www. inail.it nella sezione “Fascicolo Aziende - Visualizza Comunicazioni”.
Fra le attività propedeutiche dell’autoliquidazione, con cui l’INAIL riscuote dai datori di lavoro i premi dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, c’è la predisposizione e pubblicazione da parte dell’Istituto delle cd. “basi di calcolo” di autoliquidazione dei premi. Tale servizio, disponibile dal 6 dicembre 2022, permette di prendere visione della situazione assicurativa e contributiva
aziendale, fra cui l’importo della rata anticipata richiesta per l’anno 2022.
Per le ditte cessate nel corso del 2022 che hanno utilizzato la funzionalità “Autoliquidazione ditte cessate”, avendo completato gli adempimenti nei confronti dell’INAIL, le basi di calcolo non sono disponibili. A tal fine sono stati previsti appositi avvisi nei servizi online e nell’archivio GRA web dell’Istituto. Nel caso in cui all’apertura dei servizi online dell’autoliquidazione 2022-2023 il sistema non abbia ancora acquisito la denuncia di cessazione dell’attività e quindi non siano presenti i relativi avvisi all’utenza, la dichiarazione delle retribuzioni deve comunque essere inviata. tramite l’apposito servizio “Autoliquidazione ditte cessate” anche se sono presenti le basi di calcolo.
In caso di cessazione di un codice ditta e successiva riattivazione, la nuova posizione assicurativa (Pat) è ricompresa nell’autoliquidazione centralizzata 2022-2023 (servizi online autoliquidazione 2022-2023 e funzionalità GRA web). Anche in questo caso sono stati previsti appositi avvisi sia in GRA web che nei servizi online.
(AG)Proroga decontribuzione Sud al 31 dicembre 2023
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con notizia del 7 dicembre 2022, ha comunicato che la Commissione europea ha autorizzato, con decisione del 6 dicembre 2022, l’estensione per ulteriori 12 mesi della durata dell’esonero contributivo per sostenere le imprese dell’Italia Meridionale nel contesto della guerra con l’Ucraina, nonché di aumentare il budget di 5,7 milioni di euro e i massimali per impresa fino a 2 milioni. L’agevolazione prevede per tutto il 2023, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, un esonero contributivo a favore dei datori di lavoro privati con sede in una delle regioni del Sud (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia). L’esonero è pari al
30% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL e non è previsto un massimale di sgravio contributivo individuale. Come ricordato nella circolare n. 33 del 22 febbraio 2021 dell’INPS, l’esonero non ha natura di incentivo all’assunzione, quindi non è soggetto ai principi generali in materia di incentivi previsti dal D.lgs. 150/2015, art. 31. Tuttavia l’esonero è subordinato alle seguenti condizioni: - possesso del DURC; - assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge; - rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Si attende la circolare dell’INPS con le istruzioni applicative per il 2023.
MASE: rifiuti inerti; risposta a interpello
Si fa seguito a quanto pubblicato su Apinforma n. 16/2022 per comunicare che il 4 novembre è entrato in vigore il decreto del 27 settembre 2022, n. 152 del Ministro della Transizione Ecologica, recante il “Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.
Con questo provvedimento il Ministero per incentivare l’economia circolare, ha introdotto in pratica una nuova norma “end of waste” relativa ai rifiuti da cantiere.
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), in risposta ad un interpello del 14 novembre scorso, ha fornito alcuni importanti chiarimenti sull’applicazione del Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuti dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale.
In particolare, è stato richiesto al Ministero di confermare che:
- il decreto si intende non applicabile ai rifiuti costituiti da EER 170504 “terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 170503” qualora provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica;
- per il recupero di tali rifiuti devono essere attivati specifici procedimenti di autorizzazione per l’ottenimento della fattispecie di end of waste “caso per caso”;
- nelle suddette autorizzazioni caso per caso l’EoW prodotto, qualora utilizzato nel sito di bonifica di provenienza, dovrà essere conforme alla tabella 3 dell’allegato 1 del DM 152/2022 e ai limiti analitici (CSC) previsti nella Tabella 1, All. 5, Parte IV, Titolo V del d.lgs. 152/2006, in base alla specifica desti-
nazione d’uso (colonna A e B) prevista dal progetto di bonifica.
Il MASE ha chiarito che il D.M. n. 152/2022 individua i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), sottoposti a operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come aggregati recuperati.
I rifiuti identificati con codice EER 170504 “terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503”, sebbene inclusi nell’elenco di cui al punto 1 della tabella 1 dell’allegato1 del DM 152/2022, qualora siano provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica non rientrano nel campo di applicazione del decreto in quanto originati da attività connesse e funzionali alla procedura di bonifica di un sito contaminato e non da attività di costruzione e demolizione.
Pertanto, i rifiuti identificati con codice EER 170504 “terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503”, sebbene inclusi nell’elenco di cui al punto 1 della tabella 1 dell’allegato1 del DM 152/2022, qualora siano provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica non rientrano nel campo di applicazione del decreto in quanto originati da attività connesse e funzionali alla procedura di bonifica di un sito contaminato e non da attività di costruzione e demolizione.
Le operazioni di recupero aventi a oggetto rifiuti non rientranti nel campo di applicazione del decreto, finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto, sono soggette al rilascio delle autorizzazioni “end of waste” cosiddette “caso per caso”. In particolare, le autorizzazioni “caso per caso” devono individuare i rifiuti ammissibili all’operazione di recupero, i processi e le tecniche di trattamento consentiti, i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall’operazione di recupero, i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto e, infine, un requisito relativo alla dichiarazione di conformità. In particolare, i provvedimenti autorizzativi devono individuare le operazioni di recupero/riciclaggio compatibili con le caratteristiche dei rifiuti
in entrata che garantiscano i requisiti di qualità dei materiali in uscita, nonché la conformità alle norme tecniche di riferimento e gli standard tecnico prestazionali. Devono, inoltre, dettagliare gli usi ammessi per la sostanza o l’oggetto che cessa la qualifica di rifiuto, indicando le eventuali tipologie di processi produttivi in cui l’end of waste viene utilizzato, nonché i parametri da analizzare per la verifica delle condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuti e la relativa frequenza di analisi. Nel caso prospettato dei rifiuti costituiti da EER 170504 provenienti da siti contaminati che abbiano cessato la qualifica di rifiuti a seguito di un’o-
perazione di recupero autorizzata caso per caso, per il Ministero appare condivisibile la possibilità di utilizzo degli stessi nel sito di provenienza se conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla tabella 1 Allegato 5 alla Parte Quarta, Titolo V del D.lgs. n. 152/2006 in base alla specifica destinazione d’uso prevista dal progetto di bonifica. In tal caso è opportuno utilizzare le metodiche e i limiti da utilizzare al test di cessione di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998.
(CS)SOA: rinnovo per la F.lli Candusso Termoidraulica srl
tazioni, di complessi edilizi e condomini con varie destinazioni, centri commerciali, stabilimenti adibiti alle più diverse produzioni, banche, scuole ed altri pubblici edifici.
Rinnovo quinquennale per la F.lli Candusso Termoidraulica S.r.l., con sede in Moruzzo (UD) in via Divisione Julia, 5/A. L’azienda, ha ottenuto il rinnovo dell’attestazione per la categoria OG11, classifica III. Recentemente l’azienda è stata interessata dal passaggio generazionale dai fratelli Gianfranco e Renato ai figli Monica, Fabio, Denis e Nicola, anche l’attestazione SOA ha dovuto adeguarsi sostituendo i genitori con i figli che assumono i ruoli di legale rappresentanza e direzione tecnica. L’azienda fin dal 1969 svolge l’attività di installazione, adeguamento e manutenzione di impianti meccanici di tipo civile ed industriale sia nel settore pubblico sia nel settore privato ed è in grado di realizzare ed adeguare a regola d’arte impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrico-sanitario, del gas ed antincendio di qualsiasi dimensione e tipo essendo strutturata in maniera flessibile con maestranze altamente qualificate e disponendo di adeguate attrezzature. Nel corso della sua lunga storia l’azienda ha realizzato e adeguato impianti oltre che di civili abi-
Tra gli impianti più significativi realizzati in questo ultimo periodo segnaliamo: - il complesso commerciale “Citta Fiera” di Martignacco; - l’ampliamento stabilimento Distillerie Camel di Povoletto; - il nuovo stabilimento la Cividina di Martignacco; - la riqualificazione albergo al Friuli di San Daniele del Friuli; - la riqualificazione piscina comunale di Manzano;
- la riqualificazione di due edifici dello stabilimento Fincantieri di Monfalcone; - l’ampliamento dello stabilimento ABS di Pozzuolo del Friuli;
- il nuovo punto vendita Distillerie Buiese di Martignacco.
La notevole esperienza acquisita grazie agli oltre cinquant’anni di attività fa sì che la F.lli Candusso Termoidraulica S.r.l. sia tra le aziende più affidabili ed affermate nel settore impiantistico, in grado di offrire all’ utenza un prodotto di qualità con l’utilizzo di componenti ed apparecchiature tra i più evoluti sul mercato e secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia di sicurezza degli impianti.
L’azienda possiede anche la certificazione di Siste-
ma di Qualità conforme alla norma europea UNI EN ISO 9001:2015. L’attestazione SOA le consente di eseguire impianti tecnologici (OG11) categoria che riguarda, la fornitura, l’installazione, la gestione e la manutenzione di un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati ed interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, di cui alle categorie di opere specializzate individuate con l’acronimo OS 3, OS 28 e OS 30 fino ad un importo di 1.238.400 Euro.
Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro. Al fine d’assistere gli imprenditori, l’Associazione ha predisposto un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione.
(CS)
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SOLE
In vigore i criteri ambientali minimi edilizia
SI APPlICAno
A tuttI glI InterventI edIlIzI dI lAvorI PubblICI
Il 4 dicembre 2022 è entrato in vigore il Decreto MiTE 23 giugno 2022 n. 256, recante “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi”, che sostituisce i criteri CAM adottati nel 2017 di cui al D.M. 11/10/2017. Da adesso le stazioni appaltanti saranno tenute a inserire nella documentazione progettuale e di gara almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali mentre dovranno tenere in considerazione, nel caso di gare aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri premianti. Approfondiamo di seguito cosa sono i CAM.
AMbITO
DI APPlICAzIONE
I criteri ambientali minimi (CAM) si applicano a tutti gli interventi edilizi di lavori disciplinati dal Codice dei Contratti pubblici, per gli interventi edilizi che non riguardano interi edifici, i CAM si applicano limitatamente ai capitoli “2.5-Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione” e “2.6-Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere”. Nelle ipotesi di appalti di servizi di manutenzione di immobili e impianti i CAM si applicano limitatamente ai criteri contenuti nei capitoli “2.5-Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione”, “2.6-Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere” e ai criteri “3.1.2-Macchine operatrici” e “3.1.3-Grassi ed oli lubrificanti per i veicoli utilizzati durante i lavori”.
Qualora uno o più criteri ambientali minimi siano in contrasto con normative tecniche di settore, il progettista, nella relazione tecnica di progetto, fornisce la motivazione della non applicabilità del
criterio ambientale minimo indicando i riferimenti normativi che determinano la non applicabilità dello stesso. Nell’applicazione dei criteri si intendono fatti salvi i vincoli e le tutele, i piani, le norme e i regolamenti, qualora più restrittivi.
A titolo esemplificativo il Decreto cita: vincoli relativi a beni culturali, vincoli paesaggistici, idrogeologici, idraulici, aree naturali protette, siti rete Natura 2000, valutazioni d’impatto ambientale, ecc.; piani e norme regionali (piani di assetto di parchi e riserve, piani paesistici, piani territoriali provinciali, atti amministrativi che disciplinano particolari ambiti); piani e regolamenti comunali; ecc.
I CAM si intendono applicabili in toto agli edifici ricadenti nell’ambito della disciplina recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché a quelli di valore storico-culturale e testimoniale individuati dalla pianificazione urbanistica, ad esclusione dei singoli criteri ambientali (minimi o premianti) che non siano compatibili con gli interventi di conservazione da realizzare, a fronte di specifiche a sostegno della non applicabilità nella relazione tecnica di progetto, riportando i riferimenti normativi dai quali si deduca la non applicabilità degli stessi.
COMPETENzE DEI PROGETTISTI E DEllA DIREzIONE lAvORI
Fermo restando le previsioni dell’art 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e le specificità di intervento sui Beni Culturali, la stazione appaltante dovrebbe assicurarsi che la progettazione degli interventi venga affidata a soggetti competenti ed esperti, con il necessario livello di competenza multidisciplinare, abilitati all’esercizio delle professioni.
Le stazioni appaltanti, nel rispetto della normativa, possono affidare ad uno stesso operatore economico il servizio di progettazione e la direzione lavori, per garantire maggiore conformità ai criteri ambientali.
In relazione alla complessità dell’intervento è opportuno che il professionista aggiudicatario dell’appalto indichi i tecnici interni o esterni con competenze sui sistemi di gestione ambientale e di progettazione sostenibile. La verifica di tali com-
petenze può essere dimostrata attraverso l’esame della formazione specialistica e dell’esperienza professionale maturata indicata nei curriculum vitae. In particolare, per le strutture in legno è possibile fare riferimento a quanto previsto dalla norma tecnica UNI TR 11499 per la verifica della formazione del direttore operativo e dell’ispettore di cantiere.
APPlICAzIONE
DEI CAM
In base a quanto previsto dall’art 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti):
- costituiscono criteri progettuali obbligatori che il progettista affidatario o gli uffici tecnici della stazione appaltante (nel caso in cui il progetto sia redatto da progettisti interni) utilizzano per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e dei successivi livelli di progettazione;
- costituiscono criteri progettuali obbligatori che l’operatore economico utilizza per la redazione del progetto definitivo o esecutivo nei casi consentiti dal Codice dei Contratti o di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione lavori, sulla base del progetto posto a base di gara. Nella sola ipotesi di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione lavori, nella documentazione di gara, con riferimento all’offerta tecnica, la stazione appaltante richiede agli operatori economici di illustrare:
- il piano di lavoro attraverso il quale intende integrare i criteri nel progetto;
- le metodologie che utilizzerà per l’integrazione dei criteri di tipo naturalistico-ambientale. In particolare, la stazione appaltante, negli atti di gara prevede, anche una “Relazione tecnica e relativi elaborati di applicazione CAM”, in cui il progettista indica, per ogni criterio, le scelte progettuali inerenti le modalità di applicazione, integrazione di materiali, componenti e tecnologie adottati, l’elenco degli elaborati grafici, schemi, tabelle di calcolo, elenchi ecc. nei quali sia evidenziato lo stato ante opera, gli interventi previsti, i conseguenti risultati raggiungibili e lo stato post opera e che evidenzi il rispetto dei criteri ambientali minimi.
Nella relazione CAM il progettista dà evidenza anche delle modalità di contestualizzazione delle specifiche tecniche alla tipologia di opere oggetto dell’affidamento.
Inoltre, il progettista, dà evidenza dei motivi di carattere tecnico che hanno portato all’eventuale
applicazione parziale o mancata applicazione delle specifiche tecniche, ciò può avvenire, ad esempio, per i seguenti motivi:
- prodotto da costruzione o impianto non previsto dal progetto;
- particolari condizioni del sito che impediscono la piena applicazione di uno o più specifiche tecniche, ad esempio una ridotta superficie di intervento in aree urbane consolidate che ostacola la piena osservanza della percentuale di suolo permeabile o impossibilità di modifica delle facciate di edifici esistenti per garantire la prestazione richiesta sull’illuminazione naturale.
- Particolari destinazioni d’uso ad utilizzo saltuario, quali locali tecnici o di servizio magazzini, strutture ricettive a bassa frequentazione, per le quali non sono congruenti le specifiche relative alla qualità ambientale interna e alla prestazione energetica.
In tali casi è fornita, nella Relazione tecnica CAM, dettagliata descrizione del contesto progettuale e delle motivazioni tecniche per la parziale o mancata applicazione del o dei CAM.
Il progettista indica, già a partire dal progetto di fattibilità tecnico-economica, i requisiti dei prodotti da costruzione in conformità alle specifiche tecniche contenute documento e indicare, inoltre, i mezzi di prova che l’appaltatore dei lavori dovrà presentare alla direzione lavori.
vERIFICA DEI CRITERI AMbIENTAlI E MEzzI DI PROvA
Per agevolare l’attività di verifica di conformità ai criteri ambientali, per ognuno di essi è riportata una “verifica”, i cui contenuti sono parte anche della Relazione CAM che descrive le informazioni, i metodi e la documentazione necessaria per accertarne la conformità. Tale verifica, inerente a ciascun criterio ambientale, è svolta esclusivamente se lo specifico criterio è applicabile alla tipologia sia di opere sia di prestazioni (progettazione, direzione ed esecuzione dei lavori) oggetto dell’incarico o della procedura di affidamento.
La stazione appaltante verifica il rispetto degli impegni assunti dall’appaltatore in sede di presentazione dell’offerta, afferenti all’esecuzione contrattuale, collegando l’inadempimento a sanzioni o, se del caso, alla previsione di risoluzione del contratto, secondo quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici.
La verifica dei criteri ambientali da parte della stazione appaltante avviene in diverse fasi dell’appalto:
a) verifica dei criteri di selezione dei progettisti; b) verifica della conformità del progetto alle specifiche tecniche progettuali; c) verifica in corso di esecuzione del contratto di appalto dei lavori, da parte della Direzione Lavori, della conformità dei prodotti da costruzione alle specifiche tecniche alle clausole contrattuali per le gare di lavori per interventi edilizi” (entrambe incluse nel Capitolato Speciale di appalto), sulla base dei rapporti di prova, certificazioni e altri mezzi di prova indicati alla voce “verifica”, presente nelle specifiche tecni-
che progettuali. La verifica avviene prima dell’accettazione dei materiali in cantiere. Ogni richiamo a norme tecniche presuppone che nel capitolato di gara sia fatto il giusto riferimento all’ultima versione disponibile delle stesse o alle nuove norme che ad esse si sono sostituite per i medesimi fini, alla data di pubblicazione del bando di gara.
È possibile scaricare il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica 23 giugno 2022 sui Criteri ambientali minimi al link: Gazzetta Ufficiale. (CS)
Auguri
Business News
InforMAzIonI
Per l’InternAzIonAlIzzAzIone A CurA dI InforMeSt ConSultIng Srl
Riceviamo da Informest Consulting srl una serie di informazioni su iniziative e comunicazioni in materia di internazionalizzazione delle imprese. In calce ad ogni notizia sono indicati anche i referenti a cui rivolgersi per ogni utile approfondimento, fermo restando che gli interessati possono sempre fare capo all’ufficio internazionalizzazione dell’Associazione.
PROGRAMMA STRUTTURATO DI INSERIMENTO COMMERCIAlE IN USA PER l’ARREDAMENTO MADE IN ITAlY FASCIA AlTA
L’arredo di fascia alta italiano si attesta tra i segmenti più performanti del mondo del lusso, nonostante la contrazione pre-covid, seppur inferiore rispetto ad altri settori del luxury, la ripresa del settore arredo di fascia alta è stata più decisa. La ricerca Altagamma-Bain 2022, a tal proposito, indica un ulteriore margine di sviluppo dagli attuali 40 miliardi ad un valore di mercato stimato di circa 60 miliardi di euro nel 2026.
Il mercato statunitense rappresenta una delle principali destinazioni dell’arredamento di fascia alta italiano, con un enorme potenziale legato al significativo sviluppo immobiliare e alla trasformazione delle abitudini di consumo, come il crescente ruolo “ibrido” dell’ambiente domestico. Il mercato USA rappresenta quindi un’eccellente opportunità per le PMI italiane appartenenti alla filiera abitare ed affini che si contraddistinguono per le produzioni creative, innovative e con design accattivante.
INFORMEST Consulting conta relazioni con numerosi buyers interessati ad incontrare imprese del settore arredamento ed affini, con realizzazioni Made in Italy e personalizzabili - esclusive o a catalogo a seconda del canale distributivo (inte-
rior designer e architetti, distributori e dealers con showroom, progettisti e costruttori di Yacht) per la realizzazione di residenze e ville di pregio nella East Coast e in Florida.
Viste le numerose manifestazioni di interesse raccolte, INFORMEST Consulting attiva un nuovo programma strutturato di inserimento e sviluppo commerciale per un gruppo di 4-5 imprese italiane non concorrenti tra loro ed appartenenti alla “filiera abitare”: arredo personalizzato, interior & outdoor design come pavimentazioni di pregio e parquet, accessori e decorazioni, soluzioni per l’arredo di residenze di pregio e per il contract di hall e suite di strutture ricettive di alto livello. Il programma, che prevede un percorso personalizzato di inserimento commerciale per ciascuna azienda partecipante, è finalizzato allo sviluppo di collaborazioni commerciali, alla diluizione dei costi, all’acquisizione di ordini in modo continuativo da parte dei buyers americani concretamente interessati ai prodotti Made in Italy di fascia alta. Per ulteriori informazioni potete inviare una email di richiesta a consulenza@informestconsulting.it oppure telefonare allo 0432 629743.
SETTORE AGROAlIMENTARE E vITIvINICOlOPROGETTO DI PARTECIPAzIONE CONGIUNTA A UNA FIERA INTERNAzIONAlE UE CON CONTRIbUTO A FONDO PERDUTO E AzIONI DI DIGITAl EXPORT MARKETING
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Consulting propone ad aziende agroalimentari e vitivinicole che producono specialità enogastronomiche anche artigianali o regionali un progetto che prevede la partecipazione ad una fiera internazionale all’estero o in Italia (ad esempio Tuttofood nel maggio 2023) o ad un evento internazionale con la presenza di buyers del Centro e Nord Europa che cercano prodotti enogastronomici italiani. Le aziende selezionate potranno beneficiare di un contributo a fondo perduto a supporto delle attività.
Il progetto prevede la partecipazione congiunta di aziende che offrono prodotti agroalimentari complementari ed interessate ad entrare in contatto
con nuovi clienti esteri; l’obiettivo è infatti quello di ottimizzare i canali commerciali proponendo ai buyers esteri un’offerta completa di prodotti e specialità italiane.
Il progetto e la copertura a fondo perduto hanno l’obiettivo di supportare la promozione, la visibilità e la presenza delle imprese produttrici di specialità enogastronomiche regionali sul mercato internazionale.
Saranno previste azioni di promozione di marketing digitale, preliminari agli incontri B2B con i buyers; tali azioni permetteranno di aumentare la visibilità delle aziende e dei prodotti Made in Italy nei canali online e nei mercati esteri. Inoltre saranno organizzate campagne di promozione digitale a livello internazionale tramite mail marketing con invito potenziali buyers presso lo stand della fiera o all’evento. Le aziende interessate ad approfondire e alla partecipazione possono inviare una richiesta all’indirizzo consulenza@informestconsulting.it (0432 629743).
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DEllE IMPRESE DEl NORD-EST
INFORMEST Consulting è partner locale del Consorzio Friend Europe (www.friendeurope. it) nell’ambito della rete Enterprise Europe Network (EEN) e promuove i servizi del Network alle PMI del Triveneto. Il Network EEN è la più grande rete a supporto delle PMI a livello mondiale, presente in più di 60 Paesi e composta da oltre 600 membri, e mette a disposizione delle aziende informazioni relative alle politiche dell’UE ed opportunità di collaborazione tra imprese, al fine di migliorarne la capacità competitiva e di sviluppo internazionale. Il Consorzio Friend Europe svolge la propria attività al servizio delle imprese di Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. Tra gli altri servizi, il Consorzio promuove il Partnering Opportunities Database (POD) della Commissione Europea, un database composto da profili di aziende europee ed internazionali che richiedono o offrono servizi e/o prodotti di tutti i settori merceologici alimentato giornalmente da partner locali che filtrano le richieste. In qualità di partner EEN, INFORMEST Consulting offre alle aziende un servizio gratuito di inserimento nel database europeo delle PMI “cerco e offro prodotti”, il quale consente alle aziende iscritte di avere una visibilità nell’intera area europea ed anche in altri
Paesi extra UE aderenti al progetto. I contatti, una volta avviati, potranno essere sviluppati autonomamente tra le parti interessate. Le aziende interessate all’iniziativa sopra indicata nell’ottica di intraprendere o aumentare contatti con nuove potenziali controparti estere possono richiedere l’inserimento gratuito ed anonimo del proprio profilo nel database, richiedendo il modulo ed inviandolo all’indirizzo office@informestconsulting.it.
UDINE, 15-20
DICEMbRE 2022DESK POlONIA: INCONTRI ONE-TO-ONE CON l’ESPERTO DI MERCATO POlACCO PRESSO INFORMEST CONSUlTING
Per rafforzare lo sviluppo dell’export delle imprese italiane e diversificare i mercati di sbocco a seguito del conflitto in corso, INFORMEST Consulting offre la possibilità di un approfondimento concreto sulle opportunità del mercato polacco, che si conferma stabile e positivo. A tal fine saranno organizzati incontri individuali con l’obiettivo di approfondire modalità, dinamiche di accesso, opportunità di business e caratteristiche del mercato target attraverso il contributo del Country Manager di INFORMEST Consulting a Varsavia. Oggi l’Italia si posiziona ai primi posti nel ranking dei principali Paesi fornitori della Polonia, dietro Cina e Germania. Il Made in Italy è sempre ricercato ed apprezzato dai consumatori polacchi soprattutto nei settori dell’eccellenza italiana: comparto macchine ed attrezzature, automazione industriale e meccanica utensile (componenti/accessori), agroalimentare, cosmesi. Obiettivo è anche integrare 3-4 imprese italiane non concorrenti tra loro ed aventi medesimi canali commerciali ed appartenenti alla stessa filiera, in modo da rafforzare l’offerta e diluire i costi commerciali e di trasporto. Gli incontri individuali saranno organizzati in modalità videoconference tra le imprese aderenti e gli esperti di INFORMEST Consulting. A seguito dell’incontro, INFORMEST Consulting eseguirà un’analisi di prefattibilità gratuita e senza vincoli rispetto al prodotto e alle opportunità specifiche di ciascuna azienda aderente all’iniziativa. Gli incontri si svolgeranno nelle giornate dal 15 al 20 dicembre, con una durata di 50 minuti per singola azienda. La partecipazione è gratuita previa adesione via e-mail a: consulenza@informestconsulting.it.
Una commessa da 35 milioni di euro per il Gruppo Simeon
le parti in acciaio, dall’impresa francese Tralux per le opere strutturali e dalla tedesca Roschmann per una parte delle facciate.
La nostra Associata Gruppo Simeon di Aiello del Friuli, con sei sedi nel mondo tra Triveneto, Parigi, Principato di Monaco e New York, si è aggiudicata una commessa di 35 milioni di euro per la costruzione dell’involucro in acciaio e vetro speciale del nuovo quartier generale in Lussemburgo del colosso mondiale ArcelorMittal.
Il progetto, a cura dello studio Wilmotte&Associés, prevede la costruzione, entro il 2025, di un edificio completamente vetrato, dotato di un vasto atrio interno.
Gruppo Simeon sarà affiancato da Fincantieri per
Grazie alla commessa che si è aggiudicato, il Gruppo può vantare un portafoglio ordini di oltre 200 milioni di euro che gli consente di colmare gli obiettivi di crescita per il prossimo biennio. Per quest’anno sono attesi 80 milioni di euro di ricavi con un incremento di 20 milioni di euro rispetto al 2021 e, grazie al cospicuo portafoglio ordini in essere e alle numerose acquisizioni di opere in Italia e all’estero ottenute nel 2022, con la previsione di passare a 90 milioni nel 2023 e a 100 milioni nel 2024.
Simeon nasce nel 1969 e inizialmente opera nel settore della realizzazione di prefabbricati industriali in ferro, ma le origini dell’impresa risalgono agli anni 30 del XX secolo. Nel 2010 acquisisce il complesso aziendale Lorenzon di Noventa di Piave, realtà specializzata nella produzione di facciate vetrate, e da allora diventa una delle aziende leader nel mercato delle facciate vetrate e strutture metalliche per grandi opere architettoniche, realizzate con l’impiego di vetro e acciaio - i materiali più ricercati del momento - e sovente con il coinvolgimento di architetti di fama mondiale.
Il Gruppo, con 200 persone occupate fra le sue sedi e società controllate e altrettante nell’indotto, sostiene da tempo importanti investimenti per la crescita, la formazione, l’assistenza e lo sviluppo delle risorse umane.
Simeon ha costituito un Innovation Board, composto da professionisti ed esperti con competenze trasversali, con l’obiettivo di supportare il livello strategico dell’azienda nella identificazione di trend ed opportunità derivanti dall’analisi degli scenari di mercato e geopolitici, tecnologici, artistici, di sostenibilità e per l’acquisizione, il mantenimento e la costruzione del talento.
Tra le opere realizzate dal Gruppo Simeon si possono annoverare il progetto parigino “Arboretum”, la nuova sede della Sorbona a Parigi, il palazzo delle Telecomunicazioni in Marocco, la Casablanca Finance City Tower sempre in Marocco e il progetto” MareTerra” nel principato di Monaco.
Casablanca Finance City Tower (fonte: https://www.grupposimeon.com/)
Scadenze aziendali del mese di gennaio 2023
- 25,72 per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva;
- 34,23 % (prima fascia) per i soggetti che non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- 24% per i soggetti già iscritti ad altra gestione obbligatoria.
DOMENICA 15
FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per l’emissione delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di dicembre. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione.
lUNEDì 16
IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il termine per la liquidazione ed il versamento dell’Iva relativa al mese di dicembre.
I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.
IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su:
- redditi di lavoro autonomo;
- redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi ed opere dell’ingegno e contratti di associazione in partecipazione;
- obbligazioni e titoli similari;
- dividendi corrisposti nel trimestre precedente; - redditi di capitale diversi da dividendi e interessi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari;
- provvigioni;
- bonifici relativi ad interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico;
- redditi di lavoro dipendente e assimilati.
I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.
INPS - CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATAScade il termine per il versamento del contributo INPS della gestione separata secondo le seguenti aliquote:
Il contributo così calcolato è posto: - per un terzo a carico dei percettori dei compensi, - per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi.
I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.
MERCOlEDì 25
IVA INTRACOMUNITARIA MENSILI - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al mese di dicembre.
I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1 - quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni; - l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2 - quater e l’INTRA 2 - quinquies per gli acquisti.
La presentazione deve essere fatta in via telematica.
IVA INTRACOMUNITARIA TRIMESTRALIScade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie di beni e servizi relativi al quarto trimestre 2022. I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1 - quater e l’INTRA 1 - quinquies La presentazione deve essere effettuata in via telematica.
Ricordiamo che i modelli relativi agli acquisti intracomunitari trimestrali sono stati abrogati.
MARTEDì 31
CONTRATTO DI LOCAZIONE - Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° gennaio 2023 e versamento dell’imposta di registro per i contratti di lo-
cazione con annualità scaduta il 31 dicembre 2022.
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀScade il termine per il pagamento dell’imposta annuale sulla pubblicità. L’imposta non è dovuta se entro lo stesso termine viene presentata denuncia di cessazione.
IVA - IMBALLAGGI NON RESTITUITI - Scade il termine per l’emissione, ai sensi del D.M. 11 agosto 1975, della fattura “globale” relativa agli imballaggi e recipienti di cui all’art. 15 primo comma n. 4 del D.P.R. 633/1972 non restituiti in conformità alle pattuizioni contrattuali. Con la fatturazione elettronica si deve generare un’autofattura.
IMPOSTA DI BOLLO - Scade il termine per modificare l’elenco B predisposto dall’amministrazione finanziaria e relativo alle fatture elettroniche del quarto trimestre 2022, per l’assolvimento dell’imposta di bollo.
DICHIARAZIONI E LIQUIDAZIONI SISTEMI OSS - Scade il termine per l’invio telematico delle dichiarazioni Iva OSS relative al quarto trimestre e al mese di dicembre 2022 da parte dei contribuenti che effettuano vendite a distanza nei confronti di consumatori finali comunitari.
(Pz)