notiziario dell’ASSOCIAZIONE piccole e medie industrie
APINFORMA numero 3 15 febbraio 2022
IN PRIMO PIANO MUD 2021: PRESENTAZIONE ENTRO IL 21 MAGGIO 2022
ApiNFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
La nostra professionalità a misura delle vostre esigenze. Il laboratorio metrologico METLAB si propone di dare supporto alle imprese per la risoluzione dei problemi associati alle misure, alla taratura degli apparecchi di misurazione e monitoraggio, alla loro scelta e gestione. Grazie alla propria professionalità, è attivo nella diffusione della cultura metrologica attraverso eventi formativi. Il laboratorio è accreditato secondo la norma UNICEI ISO IEC 17025 per la grandezza temperatura in un campo da -40 a 1100 °C, ed è in grado di eseguire tarature accreditate di termometri a resistenza, termocopie a metallo nobile, termocopie a metallo comune e catene termometriche. Dotato di quattro sale metrologiche, dove vengono utilizzati apparecchi e campioni riferiti agli standard nazionali ed internazionali certificati da enti riconosciuti in ambito EA (european co-operation for accreditation) esegue inoltre tarature con riferibilità al S.I. (Sistema Internazionale di Misura). METLAB dispone di un laboratorio mobile che permette di eseguire le tarature presso la sede del cliente. La corretta esecuzione viene garantita da istruzioni tecniche sviluppate in osservanza delle principali norme nazionali, europee ed internazionali e dall’esperienza operativa acquisita dai tecnici addetti alle prove. Le attività svolte sono documentate con il rilascio del rapporto di taratura riportante i dati relativi allo strumento verificato, ai campioni e alle istruzioni tecniche utilizzate, alle misure effettuate e alle incertezze calcolate in accordo alla linea guida EA-4/02. Per poter agevolare ulteriormente il cliente, il laboratorio offre la gestione dello scadenziario delle tarature e il servizio di ritiro e riconsegna degli strumenti presso la sua sede.
Grandezze: • Temperatura • Umidità • Pressione • Dimensionali • Forze • Momento torcente • Elettriche • Acustiche
www.metlab.it METLAB Srl Via Cussignacco 78/41 33040 Pradamano, Udine Tel. / Fax +39 0432.655292 info@metlab.it
notiziario dell’ASSOCIAZIONE PIccole e medie industrie
APINFORMA
numero 3 15 febbraio 2022
Sommario LA NOSTRA POSIZIONE
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
Caro bolletta e ripercussioni economiche
8
Il decreto Sostegni - Ter
9
Sospensione ammortamenti
12
La dichiarazione Iva annuale
15
Interessi di mora fermi all’8%
23
Disposizioni europee sulla classificazione di default
24
Confidi Friuli
25
Incentivi economia del legno in FVG
26
Fondo di integrazione salariale
30
Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro
31
Trattamenti di integrazione salariale - disoccupazione
32
INPS: rilascio dell’applicativo MoCOA
33
Ebilog
34
MUD 2021: presentazione entro il 21 maggio 2022
36
Albo Gestori Ambientali: aggiornamento dell’iscrizione
37
SOA: rinnovo per la Alunord srl
38
Prezzario superbonus: nuovi massimali
39
MEPA: consentito per appalti sotto soglia comunitaria
40
Safety Smart Solutions Anticollisione
uomo-macchina macchina-macchina anche senza visibilità
Smart camera
rilevazione pedoni e allarme o rallentamento automatici
Per effettuare ogni manovra in completa sicurezza. Incentivabile INDUSTRIA 4.0
con risparmio del 40%
Chiedici come. UDINE - Tel. 0432 65 62 11 info@sacer-uliana.it www.sacer-uliana.it
EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
Forum Europa - Africa
43
Business News
44
Duplicato patente e carta di circolazione
79
Dateci il vostro indirizzo di posta elettronica per comunicare più facilmente, per fornirvi informazioni in tempo reale e per realizzare economie di scala. info@confapifvg.it
Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it
Direttore Responsabile Lucia Cristina Piu Registrazione presso il Tribunale di Udine n. 404 del 27.08.1977
Progetto Grafico Clikka!com www.clikka.com
Concessionaria per la pubblicità Scripta Manent srl Via Pier Paolo Pasolini, 2/A 33040 Pradamano (UD) Tel. 0432 505900 ufficio@scriptamanent.sm
Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana
Caro bolletta e ripercussioni economiche confapi fvg audita in ii commissione permanente
Lo scorso 11 febbraio CONFAPI FVG ha partecipato all’Audizione della II Commissione consiliare permanente della Regione FVG in merito alle gravi ripercussioni sul settore industriale dovute all’aumento dei prezzi delle fonti energetiche, in particolare del gas e dell’energia elettrica. Per Confapi FVG è intervenuto il Direttore, Lucia Cristina Piu, il quale ha posto l’accento sulla necessità di distinguere tra interventi da adottare immediatamente e quelli da programmare nel breve e lungo periodo. Con riferimento ai primi, la richiesta è stata quella di eliminare non solo gli oneri impropri dalle bollette ma soprattutto di azzerare la fiscalità indiretta sui consumi, e se ciò non fosse ancora sufficiente, intervenire con aiuti ad hoc distinti per tipologie di industrie: più significativi per quelle energivore, meno per le altre. Per quanto riguarda il secondo aspetto è stato evi-
denziato che il nostro Paese deve dotarsi di una propria politica energetica finalizzata ad affrancarsi il più possibile dalle forniture estere. Politica che non più essere condizionata da resistenze territoriali che con i vari “comitati” fino ad oggi hanno ostacolato ogni iniziativa volta a produrre energia rinnovabile o ricavabile da processi legati all’economia circolare, e che deve essere agevolata da una normativa semplice e facilmente applicabile. Lucia Piu ha proseguito, confermando che la politica energetica, condivisa non solo da Confapi regionale, ma anche dalla Confederazione nazionale, è quella di riprendere l’estrazione del gas dall’Adriatico, incentivare il fotovoltaico, l’eolico, le biomasse, i termovalorizzatori, l’idroelettrico, l’idrogeno e il nucleare di ultima generazione. A questo proposito la Regione può giocare un ruolo importante intervenendo a livello amministrativo e per quanto di sua competenza, eliminando ogni intralcio burocratico alla realizzazione di molti degli interventi di cui sopra. L’audizione si è conclusa segnalando che l’aumento dell’energia ha già fermato gran parte degli investimenti delle imprese associate e sta mettendo a rischio quelli programmati per il futuro.
Pag. 8 - ApiNFORMA / La nostra posizione - numero 3 - 15 febbraio 2022
(PZ)
Il decreto Sostegni - Ter
nuove misure a sostegno delle attività produttive
Premessa Sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2022 è stato pubblicato il D.L. n. 4 del 27 gennaio 2022 (Sostegni - ter) contenente nuove misure a sostegno dell’economia, della salute e del territorio. Il provvedimento, entrato in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione in Gazzetta, prevede alcune misure finalizzate al contenimento dell’aumento dei prezzi e di contrasto all’evasione. Di seguito gli interventi più significativi.
Misure a sostegno delle attività chiuse (art. 1) Rifinanziato con una dote di 20 milioni di euro anche per il 2022, il fondo per il sostegno delle attività chiuse previsto dall’art. 2 del D.L. 73/2021. I beneficiari delle risorse sono le attività che al 27 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del decreto) risultano chiuse in conseguenza delle misure adottate per l’emergenza sanitaria di cui all’art. 6 comma 2 del D.L. n. 221/2021. Si tratta nello specifico di sale da ballo, discoteche e locali assimilati. Per questi ultimi soggetti le cui attività sono state sospese dal 25/12/2021 al 31/1/2022 è prevista anche la sospensione dei versamenti in scadenza nel mese di gennaio 2022 relativi a ritenute e imposte. Questi versamenti sospesi andranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2022.
Rilancio commercio al dettaglio (art. 2) Istituito un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per il 2022 finalizzato alla concessione di contributi a fondo perduto a favore di imprese operanti nel settore del commercio al dettaglio rientranti in specifici codici ATECO. Le imprese ammesse al contributo devono aver registrato,
nell’anno 2019, un ammontare di ricavi non superiore a 2 milioni di euro e aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019. Ai fini della quantificazione della riduzione dei ricavi contano i ricavi di cui all’art. 85 comma 1 lettera a) e b) del TUIR. Il contributo è determinato applicando una specifica percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi 2021 e l’ammontare medio mensile dei ricavi 2019. Le percentuali previste sono: - 60% per i soggetti con ricavi relativi al 2019 non superiori a 400.000 euro; - 50% per i soggetti con ricavi relativi al 2019 superiori a 400.000 e fino a 1 milione di euro; - 40% per i soggetti con ricavi relativi al 2019 superiori a 1 milione e fino a 2 milioni di euro. Qualora la dotazione finanziaria non sia sufficiente alla copertura dell’ammontare dei contributi richiesti dalle imprese beneficiarie, il Ministero dello Sviluppo Economico apporterà una riduzione proporzionale al contributo richiesto, in ragione delle risorse finanziarie disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute. Il contributo sarà riconosciuto alle condizioni e nei limiti della sezione 3.1 del Temporary framework, previa acquisizione dell’autorizzazione della Commissione europea. Nel caso in cui il contributo sia riconosciuto successivamente al periodo di vigenza del Temporary framework, il cui termine è stato posticipato al 30/6/2022, sarà concesso in regime de minimis.
Parchi tematici (art. 3 comma 1) Il fondo previsto dall’art. 26 del Decreto Sostegni da ripartire tra Regioni e provincie destinato al sostegno delle categorie economiche colpite dall’emergenza sanitaria, è stato rifinanziato per il 2022 con ulteriori 20 milioni di euro. Sono interessate a questi fondi i parchi tematici, gli acquari, i parchi geologici e i giardini zoologici.
Ristorazione e gestione piscine (art. 3 comma 2) Sono stati aggiunti 40 milioni di euro per il 2022
Pag. 9 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 3 - 15 febbraio 2022
per sostenere le attività che svolgono in via prevalente attività rientranti nei seguenti codici ATECO:
Sponsorizzazioni sportive (art. 9 comma 1)
Anche in questo caso è richiesto di aver subito nel 2021 una riduzione dei ricavi non inferiore al 40% rispetto al 2019. Per le imprese costituite nel 2020, in luogo dei ricavi, la riduzione deve fare riferimento all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi all’apertura della partita Iva, rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato del 2021.
Esteso al periodo 1/1 - 31/3/2022 il credito d’imposta previsto dall’art. 81 del D.L. 104/2020 per le campagne pubblicitarie e sponsorizzazioni sportive. Il credito d’imposta è pari al 50% degli investimenti effettuati in società e associazioni che investono nei settori giovani. Si evidenzia che con riferimento alle associazioni in regime forfetario ex legge n. 398/91 il credito riguarda solo gli investimenti in sponsorizzazioni mentre sono esclusi quelli legati a campagne pubblicitarie. L’investimento minimo deve essere di almeno 10.000 euro e deve essere effettuato con mezzi di pagamento tracciabili. Il credito d’imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione con F24, previa presentazione di apposita domanda al Dipartimento dello Sport.
Credito d’imposta settore tessile (art. 3 comma 3)
Bonus Industria 4.0 (art. 10)
Estesa al 2021 la misura di contenimento degli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino di cui all’art. 48 – bis del D.L. n. 34/2020 anche alle imprese del settore del commercio al dettaglio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria. Tale norma prevede un credito d’imposta pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza del bonus. Il credito è riconosciuto fino ad esaurimento dei fondi stanziati nel 2022, pari a 250 milioni di euro.
Per gli investimenti in beni strumentali Industria 4.0 rientranti nell’allegato “A” alla Finanziaria 2017, viene previsto che per la quota superiore a 10 milioni di euro finalizzati alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del MISE e inclusi nel PNRR, beneficeranno del credito d’imposta del 5% del costo fino ad un limite massimo di costi complessivamente ammissibili di 50 milioni di euro.
96.09.05
Organizzazione di feste e cerimonie
56.10
Ristoranti e attività di ristorazione mobile
56.21
Fornitura di pasti preparati (catering per eventi)
56.30
Bar e altri servizi simili senza cucina
93.11.2
Gestione piscine
Bonus locazione imprese turistiche (art. 5) Riconosciuto il bonus per i canoni di locazione a favore delle imprese turistiche, ex art. 28 del D.L. 34/2020 (Rilancio) con riferimento ai canoni versati relativamente ai medi si gennaio, febbraio e marzo 2022. Il bonus, condizionato all’autorizzazione Ue, spetta alla presenza di una riduzione del fatturato nel mese di riferimento 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019.
Bonus terme (art. 6) Prevista la possibilità di utilizzare fino al 31 marzo 2022 i buoni per l’acquisto di servizi termali, di cui all’art. 29 - bis del D.L. 104/2020, non fruiti alla data dell’8 gennaio 2021.
Annullamento oneri generali di sistema (art. 14) È stato esteso l’annullamento degli oneri generali di sistema per le utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione anche a quelle con potenza superiore a 16,5 kW. Analoga misura era stata prevista dalla legge bilancio 2022 per le utenze al di sotto di detta soglia. L’intervento vuole limitare l’impatto in bolletta per tutte le imprese degli straordinari rialzi dei prezzi dei prodotti energetici per il primo trimestre 2022. L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con provvedimento del 1° febbraio 2022, ha regolamentato tale azzeramento, individuando come beneficiari della misura, tutte le utenze oltre la soglia dei 16,5 kW di potenza, quelle degli usi di illuminazione pubblica nonché di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico. Il provvedimento ha fornito anche le modalità operative di gestione della riduzione specificando che se alla data di entrata in vigore
Pag. 10 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 3 - 15 febbraio 2022
del provvedimento di azzeramento degli oneri per le imprese oltre i 16,5 kW di potenza fossero state già emesse fatture relative alla fornitura di elettricità riferite al periodo 1° gennaio-31 marzo 2022, i conguagli spettanti dovranno essere effettuati entro la seconda bolletta successiva. Inoltre, se l’offerta commerciale sottoscritta dal cliente non prevede l’applicazione diretta delle componenti degli oneri generali (ASOS e ARIM), ciascun venditore dovrà garantire al cliente una riduzione della spesa pari alla differenza tra i valori delle aliquote degli oneri senza e con azzeramento. Per questo intervento sono stati stanziati fondi per 1,2 miliardi euro la cui copertura sarà garantita con parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2.
Credito d’imposta imprese “Energivore” (art. 15) Riconosciuto un credito d’imposta straordinario a favore delle imprese “Energivore” di cui al decreto MISE del 21.12.2017. Il credito è riconosciuto sui costi kWh della componente energia, calcolato sulla media dell’ultimo trimestre 2021 rispetto allo stesso periodo del 2019, nel caso in cui si sia registrato un incremento superiore al 30%. Il credito interessa le imprese che: - operano nei settori degli Allegati 3 (tessile, carta, vetro, ceramica, siderurgia, componenti elettronici ecc..) e 5 (agroalimentare, abbigliamento, farmaceutico, ecc.) alle Linee guida CE; - non rientrano tra quelle di cui sopra, ma sono ricomprese tra quelle a forte consumo di energia per il 2013/2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA). Il credito è pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione. Il benefit non è soggetto a tassazione ed è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi.
Adeguamento UE Aiuti di Stato (art. 27 comma 1) Con il D.L. 34/2020 è stato istituito il regime quadro degli aiuti di stato che si basa sul Temporary framework della Commissione Europea. Con la proroga di questo regime al 3 giugno 2022, l’articolo in argomento inserisce nuovi massimali di
aiuto: 345.000 euro per le imprese del settore della pesca e dell’acquacoltura, 290.000 euro per le imprese della produzione primaria di prodotti agricoli, 2,3 milioni di euro per le imprese dei restanti settori. È stato inoltre adeguato il massimale previsto dall’art. 60 – bis del citato decreto, relativo agli aiuti per il sostegno a costi fissi non coperti, che passa da 10 a 12 milioni di euro.
Adeguamento normativa europea (art. 27 comma 2) Abrogato l’art. 21 della legge 238/2021 di recepimento della direttiva Ue n. 2018/1910 (Quick fixes) che armonizza alcune norme sull’Iva, in quanto già recepita con il D.Lgs. 192/2021 in vigore dal 1° dicembre 2021. La disposizione sostanzialmente è stata adottata per evitare la sovrapposizione delle due norme.
Cessione crediti bonus edilizi (art. 28) Dopo il decreto antifrodi e la legge di bilancio, il legislatore è intervenuto nuovamente per cambiare le regole sulla cessione dei bonus edilizi introducendo nuove restrizioni. La nuova stretta è stata adottata per scongiurare comportamenti fraudolenti ma rischia di bloccare l’intero comparto. Le nuove regole prevedono che in caso di cessione del credito, colui che lo riceve non potrà cederlo ulteriormente e allo stesso modo i fornitori che praticano lo sconto in fattura, potranno cederlo ad altri soggetti (banche, Poste o finanziarie), ma questi ultimi non potranno cederlo a loro volta. In pratica quindi non saranno più ammesse cessioni dei crediti successive alla prima. Queste nuove regole sono entrate in vigore il 16 febbraio 2022 ma la norma riconosce un regime transitorio per i crediti ceduti prima di tale data. Questi potranno, infatti, essere oggetto di un’ulteriore sola cessione. Le nuove restrizioni impediranno quindi a banche, Poste e altri intermediari finanziari di cedere i crediti acquisiti presso privati e imprese con il rischio che una volta raggiunto il plafond per la compensazione interna, non accettino più pratiche di questo tipo, bloccando conseguentemente non solo i lavori in corso ma anche quelli programmati.
Pag. 11 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 3 - 15 febbraio 2022
(PZ)
Sospensione ammortamenti possibilità limitata per i bilanci 2021
Premessa La legge di bilancio per il 2022 (L n. 234/2021) ha esteso al 2021 la possibilità di sospendere fino al 100%, l’ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali. Tale possibilità è riservata solo alle imprese che si sono già avvalse integralmente di tale possibilità nel bilancio dello scorso anno. L’articolo 60 comma 7 – bis del D.L. 104/2020 ha riconosciuto la possibilità, per le imprese che non adottano i principi contabili internazionali e limitatamente al bilancio relativo al 2020, di non calcolare fino al 100% degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali. Tale possibilità ha avuto valenza esclusivamente civilistica, rimanendo garantita la deducibilità fiscale ai fini dell’imposizione diretta e dell’Irap. La misura ha voluto aiutare le imprese a evitare di chiudere i bilanci 2020 con numeri troppo “pesanti”. Questa possibilità ha riguardato i soggetti che applicano i principi contabili nazionali, a prescindere dalle dimensioni. L’amministrazione finanziaria a questo proposito ha chiarito che la sospensione in argomento era applicabile anche ai soggetti Irpef, poiché nella parte fiscale della normativa originaria, si richiamava esplicitamente ai fini Irap, l’art. 5 – bis del D.Lgs. 446/1997, che attiene la determinazione del valore della produzione netta delle società di persone e delle ditte individuali.
La nuova sospensione Come anticipato la legge n. 234/2021 ha riproposto la possibilità di sospendere il calcolo degli ammortamenti anche nel bilancio 2021 ma limitatamente ai soggetti che si sono avvalsi integralmente di tale possibilità lo scorso anno. La nuova sospensione riguarda quindi esclusivamente i
soggetti che lo scorso anno hanno azzerato gli ammortamenti, rimanendo conseguentemente esclusi quelli che hanno praticato sospensioni parziali come ad esempio l’80% o il 60%. Anche per la nuova sospensione è confermata la deducibilità fiscale delle quote di ammortamento in base agli ordinari coefficienti fiscali, a prescindere dalla loro mancata imputazione a conto economico. Sostanzialmente quindi le quote non imputate a bilancio in base alla sospensione in argomento, potranno essere dedotte in via extracontabile nella dichiarazione dei redditi.
Le regole civilistiche Il codice civile prevede all’articolo 2426 che le immobilizzazioni materiali e immateriali devono essere iscritti al costo di acquisto o di produzione ed essere sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento devono essere indicate nella Nota Integrativa. La norma civilistica richiede quindi una procedura di imputazione del costo del cespite nel tempo da farsi in modo sistematico, considerando anche il valore residuo. La sistematicità è legata alle finalità cui è destinato l’acquisto, al processo produttivo, allo storico e da altre variabili che possono portare a scegliere un criterio a quote costanti, decrescenti o legate ai volumi di produzione.
I risvolti contabili La nuova possibilità di sospendere in tutto o in parte l’imputazione contabile degli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e immateriali rappresenta quindi una nuova deroga ai principi civilistici e ai principi contabili nazionali, adottata dal legislatore per non appesantire il bilancio riferito al 2021. Spetterà agli amministratori decidere quali ammortamenti sospendere, nel senso che non tutti i cespiti devono sottostare alle stesse regole, ad esempio può accadere che certi cespiti siano stati utilizzati in modo continuativo e altri invece siano stati fortemente penalizzati dall’emergenza sanitaria, ecco che l’impresa potrà calcolare gli ammortamenti “ordinari” per i
Pag. 12 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 3 - 15 febbraio 2022
primi e ridotti o non contabilizzarli affatto per i secondi. Si sottolinea tuttavia che la possibilità di confermare la sospensione delle quote riguarda solamente quei beni per i quali nel bilancio dello scorso anno sia stata sospesa l’intera quota di ammortamento e non anche quelli la cui quota sia stata iscritta in parte. La quota di ammortamento non contabilizzata dovrà essere imputata a conto economico nel bilancio relativo al 2022, differendo così indirettamente l’originario piano di ammortamento di un anno. A questo proposito sarà necessario che in via interpretativa l’amministrazione finanziaria chiarisca le modalità di recupero delle quote sospese.
Conseguenze operative La sospensione degli ammortamenti è facoltativa ma qualora si decida di aderire si rende necessario: - costituire una riserva indisponibile di utili per un ammontare pari all’ammortamento non effettuato. Se l’utile risulta inferiore alla quota di ammortamento sospesa la riserva deve essere costituita utilizzando altre riserve di utili o patrimoniali disponibili. Se anche queste ultime riserve sono assenti si dovranno accantonare gli utili degli esercizi futuri; - nella Nota Integrativa si deve giustificare le ragioni che hanno portato alla sospensione e l’importo della corrispondente riserva indisponibile, indicando i riflessi sulla situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico. L’obbligo di segnalazione in Nota Integrativa riguarda sia i soggetti che redigono i bilanci in forma ordinaria sia quelli che provvedono alla redazione in forma abbreviata. Per le “micro imprese”, non tenute alla redazione della Nota Integrativa, si ritiene che l’obbligo informativo possa essere assolto in calce allo stato patrimoniale.
Conseguenze fiscali Come anticipato la sospensione degli ammortamenti non si riflette sulla determinazione del reddito e sul valore della produzione ai fini Irap. In deroga al principio dell’imputazione a conto economico è riconosciuta la deduzione fiscale degli ammortamenti alle condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli artt. 102, 102-bis e 103 del TUIR e 5, 5-bis, 6 e 7 del D. Lgs. 446/97. In pratica si rende applicabile la disposizione prevista dall’art. 109, comma 4 lett. b) del TUIR che prevede la deducibilità di componenti negativi anche in assenza di imputazione a conto economico qualora ciò sia previsto da disposizioni di legge. In sede di dichiarazione dei redditi si dovrà conseguentemente apportare una variazione in diminuzione pari alla quota di ammortamento, relativa al 2021, non imputata a conto economico. Questa procedura porta ad un disallineamento dei valori civilistici rispetto a quelli fiscali con la necessità di apportare le imposte differite passive da utilizzare negli ultimi esercizi di ammortamento civilistico. A conclusioni analoghe si giunge con riferimento all’Irap considerando che la norma consente la deduzione anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta.
La riserva indisponibile La riserva costituita con le modalità descritte in precedenza non potrà essere distribuita ai soci né imputata a capitale, ma potrà essere utilizzata per coprire perdite. Il suo utilizzo eventuale comporterà l’obbligo del suo reintegro in via prioritaria con gli utili futuri. La blindatura della riserva cesserà solo quando le quote transiteranno nuovamente a conto economico, vale a dire al termine del periodo di ammortamento. (PZ)
Pag. 14 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 3 - 15 febbraio 2022
La dichiarazione Iva annuale approvato in via definitiva il modello e le istruzioni
Premessa Con Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 14 gennaio 2022, è stato approvato il modello di dichiarazione Iva/2022 e le relative istruzioni. Il modello è strutturato con la consueta forma modulare e può essere presentato già dal mese di febbraio per anticipare la compensazione dell’eventuale credito Iva. Di seguito le novità di maggior interesse introdotte nel modello.
La compensazione del credito annuale Il credito Iva annuale pari o inferiore a 5.000 euro può essere utilizzato in compensazione dal giorno successivo a quello in cui si è chiuso il periodo d’imposta per il quale deve essere presentata la dichiarazione. In pratica la compensazione del credito Iva relativo al 2021 fino a 5.000 euro, poteva essere fatta già dal 1° gennaio 2022. Per i crediti Iva superiori a 5.000 euro, prima di procedere alla compensazione è richiesta la presentazione della dichiarazione Iva annuale. Si ricorda che l’unica modalità di trasmissione del modello F24 con compensazioni è tramite i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, escludendo conseguentemente quello bancario. La dichiarazione annuale con un credito da compensare superiore a 5.000 euro deve inoltre essere munita del visto di conformità o recare la sottoscrizione dell’organo di controllo. Solo dopo la presentazione della dichiarazione è consentito procedere alla compensazione presentando il modello F24 trascorsi 10 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione stessa. Considerato che la trasmissione della dichiarazione annuale anche quest’anno poteva essere effettuata a partire da febbraio, la compensazione del credito Iva 2021 superiore a 5.000 euro poteva
essere effettuata a partire dall’11 febbraio, a condizione che la dichiarazione annuale fosse presentata il 1° febbraio. Il termine ultimo di trasmissione della dichiarazione è fissato al 30 aprile 2022, ma poiché festivo, slitta a lunedì 2 maggio 2022. Per le compensazioni superiori ai 5.000 euro, la dichiarazione deve riportare il “Visto di conformità” da parte di un professionista abilitato o dal collegio sindacale, in difetto, il modello viene scartato dal sistema. La possibilità di trasmettere la dichiarazione annuale nel mese di febbraio è riconosciuta anche ai contribuenti che presentano un saldo Iva a debito senza tuttavia poter beneficare del differimento del termine per il versamento dell’imposta. Sostanzialmente ai soggetti con imposta a debito, se presentano la dichiarazione a febbraio, sono esonerati dalla presentazione della liquidazione Iva, ma saranno tenuti al versamento dell’imposta a partire dal 16 marzo. Rimane salva comunque la possibilità di rateizzazione. Ricordiamo che il comma 990 dell’art. 1 della legge 205/2017, ha previsto che l’Agenzia delle entrate può bloccare, fino ad un massimo di 30 giorni, gli F24 che presentino delle compensazioni di crediti con profili di rischio. La sospensione, che può riguardare non solo le deleghe con saldo a zero ma anche quelle a debito, serve a verificare la legittimità dell’utilizzo del credito. Se la verifica dà esito positivo e in ogni caso trascorsi 30 giorni dall’invio del modello, la delega sarà sbloccata e la tempestività del versamento è assicurata dall’originario invio. Se invece l’esito è negativo, i versamenti e le compensazioni non sono considerati effettuati, con tutte le conseguenze in tema di sanzioni.
Il modello L’Agenzia delle entrate con il citato provvedimento del 14 gennaio 2022 ha approvato i seguenti modelli di dichiarazione: - Mod. Iva ordinario; - Mod. Iva BASE vale a dire la versione semplificata utilizzabile dai contribuenti con situazioni poco complesse. Non si segnalano particolari modifiche alla strut-
Pag. 15 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 3 - 15 febbraio 2022
tura del modello, è stata mantenuta la consueta struttura modulare. Si ricorda che il modello deve essere trasmesso anche dai soggetti non residenti che si sono identificati direttamente o si sono avvalsi del rappresentante fiscale.
Le modalità di presentazione La dichiarazione deve essere presentata unicamente attraverso il canale telematico. L’eventuale presentazione del modello cartaceo in banca o posta, è considerata nulla. La trasmissione telematica interessa anche le dichiarazioni predisposte dagli intermediari abilitati, dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori. I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la dichiarazione devono obbligatoriamente utilizzare il servizio Internet o Entratel in base ai requisiti posseduti per il conseguimento dell’abilitazione.
I termini di presentazione Le istruzioni ministeriali prevedono che la dichiarazione deve essere presentata esclusivamente in forma autonoma entro il 30 aprile. La dichiarazione trasmessa entro il mese di febbraio esonera dalla presentazione della comunicazione LIPE relativa al 4° trimestre. In questi casi si devono indicare i dati delle liquidazioni periodiche del 4° trimestre nella dichiarazione annuale in luogo della LIPE. Come ricordato la data di presentazione della dichiarazione annuale incide sulla data di decorrenza del termine per iniziare ad effettuare le compensazioni con il modello F24 per importi superiori a 5.000 euro. Così nei casi in cui si presenti la dichiarazione annuale il 3 marzo 2022, il diritto alla compensazione inizierà a decorrere dal 13 marzo 2022. Sono considerate valide a tutti gli effetti le dichiarazioni presentate nei 90 giorni successivi alla scadenza, fatta salva l’applicazione della sanzione da 250 a 2.000 euro per il ritardo, riducibile ad un decimo del minimo con il ravvedimento operoso. I 90 giorni vanno conteggiati dalla scadenza di legge quindi dal 30 aprile e non dal 2 maggio 2022.
I termini di versamento Il termine di versamento dell’imposta per la generalità dei contribuenti è fissato al 16 marzo 2022. Il versamento è dovuto solo nel caso in cui superi l’importo di 10,33 euro.
È possibile eseguire il versamento anche successivamente, ma comunque entro il termine di pagamento delle somme dovute in base al modello Redditi 2022, con la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2022. Rimane salva inoltre la possibilità di rateizzare, in questi casi le rate devono essere di pari importo e la prima deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell’Iva in unica soluzione. Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese e in ogni caso l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati nella misura dello 0,33% mensile.
Soggetti esonerati dalla presentazione Non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva annuale: - i contribuenti che hanno realizzato esclusivamente operazioni esenti; - i contribuenti che si avvalgono del regime dei minimi art. 27 D.L. 98/2011, i forfetari ex Legge 190/2014 e i contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui al D.L. 98/2012; - i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell’articolo 34 comma 6 del DPR 633/72; - le imprese individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda; - i soggetti che hanno optato per l’esonero degli adempimenti ai fini Iva ai sensi della legge n. 398/1991; - i soggetti passivi d’imposta in altri stati dell’Unione Europea nel caso in cui abbiano effettuato solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette e comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta; - i soggetti che esercitano particolari attività d’intrattenimento e di spettacolo; - soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Comunità Europea, non identificati in ambito Comunitario ma che hanno una posizione Iva nel territorio dello Stato con le modalità previste dall’articolo 74-quinquies per l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d’imposta, domiciliati o residenti in Italia o in altro stato membro;
Pag. 16 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 3 - 15 febbraio 2022
-
i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee ex art. 3 del D. Lgs. n. 75/2018.
Il frontespizio Nel quadro firma della dichiarazione la casella “Esonero dall’applicazione del visto di conformità” deve essere barrata dai contribuenti interessati all’applicazione degli ISA che hanno conseguito un punteggio pari almeno: - a 8 per il 2020; - a 8,5 quale media 2019 - 2020. Questi contribuenti sono esonerati dall’applicazione del visto di conformità per le compensazioni fino a 50.000 euro. Il riquadro “Sottoscrizione organo di controllo” deve essere firmato dai sindaci delle società di capitali al fine di utilizzare in compensazione crediti Iva d’importo superiore a 5.000 euro senza la necessità di apporre il visto di conformità. La sottoscrizione da parte dei revisori, attesta che gli stessi hanno eseguito i controlli previsti dall’articolo 2, comma 2 del DM 164/1999. Nel quadro “Firma della dichiarazione” la casella “Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all’intermediario” va barrata nei casi in cui le richieste di chiarimenti a seguito del controllo automatizzato ex art. 36-bis del DPR 633/72 vadano trasmesse direttamente all’intermediario. La casella “Invio altre comunicazioni telematiche all’intermediario” va barrata qualora si richieda che all’intermediario siano inviate anche eventuali altre anomalie riscontrate nella dichiarazione. Qualora l’intermediario accetti una delle due richieste di cui sopra, sarà tenuto a sua volta a barrare le corrispondenti caselle presente nel riquadro “Impegno alla presentazione telematica”.
Quadro VA Il rigo VA16 è riservato ai soggetti che hanno beneficiato dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti emanati a seguito dell’emergenza sanitaria. Sono interessate le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e associazioni professionistiche e dilettantistiche con sede o domicilio in Italia beneficiarie della sospensione dei versamenti in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021. In questo rigo vanno indicati gli importi dei versamenti sospesi. Il rigo VA11, denominato “Gruppo IVA art. 70bis”, è riservato ai contribuenti che a partire dal 1° gennaio 2022 partecipano a un Gruppo IVA di cui agli artt. 70-bis e seguenti. La casella 1 deve essere barrata per comunicare che si tratta dell’ultima dichiarazione annuale IVA precedente l’ingresso nel Gruppo IVA.
Rigo VA14 deve essere compilato dai contribuenti che a partire dal periodo d’imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione intendono avvalersi del regime forfetario disciplinato dall’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In particolare, deve essere barrata la casella 1 per comunicare che si tratta dell’ultima dichiarazione annuale IVA precedente all’applicazione del regime. Si evidenzia che l’eventuale imposta dovuta per effetto della rettifica della detrazione di cui all’art. 1, comma 61, della legge n. 190 del 2014, deve essere compresa nel rigo VF70 riservato alle rettifiche della detrazione disciplinate dall’art. 19-bis2.
Quadro VB È il quadro destinato all’indicazione degli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari di cui all’art. 7, 6° comma del DPR 605/73. Indicando i dati degli intermediari finanziari, limitatamente ai contribuenti con un volume d’affari inferiore a 5 milioni di euro e che utilizzano solo strumenti d’incasso e pagamento diversi dal contante, è possibile beneficiare di una riduzione del 50% delle sanzioni.
Quadro VC Questo quadro deve essere compilato dagli esportatori abituali che si sono avvalsi della facoltà di acquistare beni e servizi senza applicazione dell’Iva. Le istruzioni sottolineano che al fine dell’utilizzo del plafond, non si deve tenere conto del momento di registrazione delle fatture d’acquisto bensì del momento di effettuazione degli acquisti stessi, secondo quanto previsto dall’articolo 6 del DPR 633/72. Si ricorda che le colonne da 1 a 4 devono essere compilate da tutti i contribuenti, mentre le colonne 5 e 6 solo da quelli che adottano il metodo mensile. Le istruzioni ministeriali precisano che qualora, in ossequio alla circolare 50/E del 2002, si sia regolarizzato lo splafonamento, tramite l’emissione di autofattura e conseguente versamento dell’imposta tramite F24 e codice tributo relativo al periodo dell’acquisto senza applicazione dell’Iva, si deve indicare l’imposta regolarizzata nel rigo VE25 e comprendere tale versamento nel rigo VL30 campi 2 e 3. Ai fini della detrazione, invece, l’imponibile e l’imposta dell’autofattura devono essere indicati nel quadro VF nel rigo corrispondente all’aliquota applicata. Conseguentemente l’importo della fattura del fornitore o della bolla doganale non deve essere indicato nel rigo VF17. Segnaliamo che le operazioni di cui agli artt. da 7 a
Pag. 17 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 3 - 15 febbraio 2022
7-septies del DPR 633/72 ancorché rientranti nel volume d’affari, non vanno considerate per la verifica dello status di esportatore abituale. Di conseguenza nella colonna 3 si deve indicare il volume d’affari mensile al netto delle citate operazioni.
Quadro VD È un quadro specialistico che deve essere compilato dalle società di gestione del risparmio SGR che hanno ceduto il credito Iva da parte di fondi immobiliari chiusi, non ha subito modifiche rispetto allo scorso anno.
Quadro VE Sono stati inseriti nuovi righi per accogliere le nuove percentuali di compensazione del 6,4% riservato alle cessioni di legno compreso quello da ardere e del 9,5% applicabile alle cessioni di bovini e suini vivi. Nel rigo VE30, riservato alle operazioni che concorrono alla formazione del plafond, il campo 5 “Operazioni assimilate” è destinato ad accogliere le operazioni non imponibili diverse da quelle indicate nei campi da 2 a 4. Nel rigo VE33 vanno inserite: - le cessioni di strumentazione per diagnostica Covid – 19 e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tale strumentazione (test), nonché le cessioni di vaccini covid – 19 esenti Iva; - le cessioni di vendite di beni effettuate da un operatore extraUe nei confronti del soggetto passivo che si considera acquirente/rivenditore degli stessi beni esenti in base al nuovo art. 10 comma 3, in materia di marketplace. Il rigo VE34 è destinato ad accogliere le operazioni non soggette all’imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies, quindi prive del requisito territoriale, per le quali è stata comunque emessa fattura ai sensi dell’art. 21 comma 6-bis DPR 633/72. Il rigo VE38 è destinato ad accogliere le operazioni effettuate nei confronti degli enti pubblici per le quali è stato applicato il regime dello “split payment”. Con riferimento al rigo VE32 per i soggetti che applicano il regime del margine, deve essere indicata la parte che pareggia il costo. Ad esempio nel caso di cessione di un bene per 1.200, precedentemente acquistato per 1.000, l’importo di 200 (imponibile scorporato dell’imposta) andrà indicato nel VE23 e 1.000 nel VE32. Se vendo a 800, tutto l’importo andrà indicato nel VE32.
Quadro VF Anche questo quadro è stato arricchito dei righi
per accogliere le nuove percentuali di compensazione similmente a quanto visto per il quadro VE. Nel rigo FV30 la casella 9 deve essere barrata dai produttori agricoli che esercitano anche attività di enoturismo con l’applicazione del regime forfetario ex legge 413/91. Per questi soggetti è prevista la detrazione forfetaria del 50% dell’imposta relativa alle operazioni imponibili, similmente a quanto previsto per le attività di agriturismo. Nello stesso rigo è stata aggiunta la casella 10 che deve essere barrata dagli imprenditori agricoli che hanno applicato il regime riservato alle attività di oleoturismo di cui alla legge n. 160 del 2019. Nella sezione 3-A, nel rigo VF34, è stato: - rinominato il campo 7 per considerare le operazioni esenti di cui all’art. 10, comma 3 che consente la detrazione dell’Iva ex art. 19 comma 3 lett. d – bis); - rinominato il campo 9 per tener conto delle predette operazioni esenti ex art. 1 commi 452 e 453 della Finanziaria 2021 che consentono la detrazione dell’Iva. Si ricorda che il rigo VF34 serve per la determinazione del pro-rata di detrazione dell’Iva, ricordiamo che il campo 8 è destinato ad accogliere le operazioni di cui agli artt. da 7 a 7-septies senza diritto alla detrazione. Per gli acquisti per i quali è ammessa la detrazione parziale, come ad esempio le autovetture, si deve indicare soltanto la quota imponibile corrispondente alla parte di imposta non detraibile. La rimanente parte di imponibile e imposta vanno indicati nei righi da VF1 a VF13. Il rigo VF28 è riservato ai contribuenti che hanno effettuato acquisti intracomunitari, importazioni e operazioni con la Repubblica di San Marino. Per questi ultimi acquisti quelli documentati da fattura con addebito d’imposta vanno indicati nel campo 5, mentre per quelli senza addebito d’imposta per i quali l’acquirente nazionale ha liquidato l’imposta ai sensi dell’articolo 17 con l’integrazione della fattura, gli importi andranno segnalati nel campo 6. Ai fini della determinazione dell’imposta tale ammontare e l’imposta vanno compresi nel rigo VJ1. La sezione 3 è riservata ai soggetti che applicano regimi speciali Iva o che effettuano operazioni esenti. Si sottolinea che su uno stesso modulo non può essere barrata più di una casella. Alla presenza di due o più regimi di determinazione dell’Iva detraibile sarà necessario compilare un modulo per ciascun regime. La sezione 3 è divisa in ulteriori sottosezioni: - Sez. 3-A operazioni esenti; - Sez. 3-B imprese agricole; - Sez. 3-C casi particolari.
Pag. 18 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 3 - 15 febbraio 2022
Non devono compilare il VF30 bensì i righi da VF60 a VF62, i contribuenti che nel corso dell’anno hanno effettuato: - operazioni esenti occasionali; - esclusivamente operazioni esenti previste dai numeri da 1 a 9 dell’articolo 10, non rientranti nell’attività propria d’impresa o accessorie a operazioni imponibili; - cessioni occasionali di beni usati; - operazioni agricole occasionali. In questi casi non opera il pro-rata di detraibilità. La casella 2 del rigo VF60 deve essere barrata da parte dei contribuenti che esercitano un’attività sostanzialmente esente ma che occasionalmente realizzano operazioni imponibili. La casella deve essere barrata dai contribuenti che non hanno eseguito acquisti inerenti tali operazioni. Infatti, alla presenza di acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali, ai fini della relativa detrazione, deve essere compilato il rigo VF31. Le caselle 1 e 2 sono alternative, nel senso che non possono essere barrate entrambe.
Quadro VJ Il presente quadro è riservato all’indicazione di particolari tipologie di operazioni per le quali l’imposta, in base a specifiche disposizioni, è dovuta da parte del cessionario ovvero da parte di soggetti operanti in particolari settori di attività per le provvigioni da loro corrisposte. Nel quadro devono essere indicati l’imponibile e l’imposta relativi alle predette operazioni, tenendo conto delle variazioni di cui all’art. 26. Si evidenzia che ai fini della detrazione le operazioni indicate nel presente quadro devono essere comprese nel quadro VF. Il quadro raccogliere le operazioni per le quali è stato applicato il meccanismo del “reverse charge”. La registrazione di questi acquisti nel registro delle fatture emesse non dà luogo a operazioni rilevanti ai fini del volume d’affari e pertanto l’imponibile e l’imposta non vanno indicate nel quadro VE. L’imposta relativa a queste operazioni deve comunque confluire, al fine della determinazione dell’Iva annuale, nel rigo VL1. Nel rigo VJ3 vanno inseriti gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti. Nel rigo devono essere indicati sia gli acquisti per i quali si sia proceduto all’emissione dell’autofattura sia quelli per i quali sia stata effettuata l’integrazione del documento emesso dal soggetto non residente. Nel rigo VJ13 devono essere indicati gli acquisti di immobili in reverse charge ai sensi dell’art. 17 comma 6, lettera a-bis). Il quadro chiude con tre righi che accolgono particolari operazioni. Il primo è il VJ16 riguardante
le prestazioni di servizi di demolizione, di installazione di impianti e di completamento di edifici indicati nell’art. 17, comma 6, lett. a-ter) del DPR 633/72. Il secondo è il VJ17 riguardanti gli acquisti in reverse charge del settore energetico di cui all’art. 17, comma 6, lett. d-bis), d-ter) e d-quater) del DPR 633/72. L’ultimo rigo è il VJ18 riservato agli enti pubblici titolari di partita Iva, tenuti al versamento dell’Iva per gli acquisti per i quali si rende applicabile la scissione dei pagamenti “split payment”.
Quadro VH Questo quadro VH deve essere compilato esclusivamente qualora si intenda inviare, integrare o correggere dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA. Solo in questi casi si devono indicare tutti i dati richiesti, compresi quelli non oggetto di invio, integrazione o correzione anche qualora questi ultimi siano indicati nel quadro VP della presente dichiarazione. Nell’ipotesi particolare in cui l’invio, l’integrazione o la correzione comporti la compilazione senza dati del presente quadro (ad esempio, il risultato delle liquidazioni è pari a zero) occorre comunque barrare la casella “VH” posta in calce al quadro VL nel riquadro “Quadri compilati”. Qualora i dati omessi, incompleti o errati non rientrino tra quelli da indicare nel presente quadro, questo non va compilato. Righi da VH1 a VH16 devono essere compilati indicando i dati (IVA a credito ovvero IVA a debito) risultanti dalle liquidazioni periodiche eseguite. Per quanto riguarda la compilazione dei righi VH15 e VH16, si precisa che deve essere indicato il risultato della relativa liquidazione sottraendo l’ammontare dell’acconto eventualmente dovuto. L’importo da indicare nel campo “debiti” di ogni rigo del presente quadro corrisponde all’IVA dovuta per ciascun periodo (anche se non effettivamente versata). Tale importo coincide con l’ammontare dell’IVA indicato, o che avrebbe dovuto trovare indicazione, nella colonna 1 del rigo VP14 del modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA. I contribuenti che hanno effettuato le liquidazioni trimestrali devono indicare i dati relativi alle liquidazioni periodiche nei righi VH4, VH8, VH12 e VH16. Quest’ultimo rigo non va, invece, compilato dai contribuenti di cui all’art. 7 del d.P.R. n. 542 del 1999, in quanto l’IVA dovuta (o a credito) per il quarto trimestre da tali soggetti deve essere computata ai fini del versamento in sede di dichiarazione annuale. Se l’importo dovuto non supera i 25,82 euro, comprensivo degli interessi dovuti dai contribuenti
Pag. 20 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 3 - 15 febbraio 2022
trimestrali, il versamento non deve essere effettuato. Detto importo deve essere, comunque, indicato nel campo debiti del rigo corrispondente al periodo di liquidazione. Conseguentemente il debito d’imposta deve essere riportato nella liquidazione periodica immediatamente successiva (vedi rigo VP7 del modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA). Rigo VH17 riportare l’ammontare dell’acconto dovuto indicato, o che avrebbe dovuto trovare indicazione, nel rigo VP13, colonna 2, del modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA. La casella metodo deve essere compilata indicando il codice relativo al metodo utilizzato per la determinazione dell’acconto: – “1” storico; – “2” previsionale; – “3” analitico - effettivo; – “4” soggetti operanti nei settori delle telecomunicazioni, somministrazione di acqua, energia elettrica, raccolta e smaltimento rifiuti, eccetera.
-
-
-
Quadro VK
colonna 2, da barrare da parte della società controllante di una procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo qualora il credito, da indicare nella colonna 3, emerga dal prospetto IVA 26 PR di una dichiarazione integrativa presentata nel 2021 relativa alla medesima procedura; colonna 3, il credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione integrativa, per la quota non chiesta a rimborso nella dichiarazione integrativa stessa. Tale importo concorre alla determinazione del saldo annuale e, pertanto, va riportato nel rigo VL11 oppure nel rigo VW28, colonna 1, se è barrata la colonna 2; colonna 4, il codice fiscale del soggetto cui si riferisce la dichiarazione integrativa qualora diverso dal soggetto che l’ha presentata (ad esempio, in caso di incorporazione qualora la dichiarazione integrativa dell’incorporata sia stata presentata dall’incorporante); colonna 5, in presenza di più moduli a seguito di trasformazioni sostanziali soggettive il primo dei moduli.
Il quadro VK è riservato esclusivamente agli enti e società controllanti e alle controllate di cui all’articolo 73, che hanno partecipato nell’anno d’imposta alla liquidazione dell’Iva di gruppo.
-
Quadro VP
Questo quadro è relativo alla determinazione del credito maturato collegabile ai versamenti Iva periodici, non spontanei, relativi ad anni precedenti il 2021, di fatto quindi relativi al 2020, 2019 e 2018. Nel quadro il campo 7 “Versamenti sospesi per eventi eccezionali” riguardante l’ammontare dell’Iva periodica versata a seguito della ripresa dei versamenti dopo la sospensione per eventi eccezionali, nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione relativa al 2020 e la data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in corso.
In merito alla trasmissione delle liquidazioni periodiche Iva l’art. 12-quater del D.L. 34/2019 ha previsto la possibilità di indicare i dati relativi al IV trimestre direttamente nella dichiarazione annuale. I contribuenti che desiderano utilizzare questa possibilità devono compilare il quadro VP, a patto però che la dichiarazione sia presentata entro il mese di febbraio.
Quadro VN Il quadro è riservato ai soggetti che hanno presentato nel 2021 una dichiarazione integrativa a favore ai sensi dell’art. 8, comma 6-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa (ad esempio, dichiarazione integrativa IVA 2019, relativa al 2018, presentata nel 2021). Nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa. A tal fine, occorre indicare nel rigo VN1 i seguenti dati: - colonna 1, l’anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa (ad esempio, per la dichiarazione integrativa IVA 2019, indicare 2018);
Quadro VQ
Quadro VL Questo quadro non ha subito modifiche, ricordiamo che nel rigo VL41 si deve indicare al campo 1, la differenza, se positiva, tra l’Iva periodica dovuta e quella versata. Nel campo 2 la differenza, se positiva, tra il credito che si sarebbe generato qualora l’Iva periodica fosse stata interamente versata entro la data di presentazione della dichiarazione annuale e il credito effettivamente liquidato nel rigo VL33.
Quadro VT Il quadro serve per l’indicazione separata delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti ti-
Pag. 21 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 3 - 15 febbraio 2022
tolari di partita Iva. Limitatamente ai consumatori finali viene anche richiesta la ripartizione su base regionale delle operazioni imponibili.
Quadro VX Per recepire l’aumento a 2 milioni del limite annuo di crediti o contributi compensabili dal 2022 tramite modello F24, è stato eliminato il campo 6 del rigo VX4. Il campo 3 dello stesso rigo prevede l’utilizzo del codice 11 per i soggetti che a partire dall’anno d’imposta 2022 si avvalgono del regime forfetario disciplinato dall’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e chiedono il rimborso del credito emergente dalla dichiarazione relativa all’ultimo anno in cui l’imposta è applicata nei modi ordinari. Nella stessa posizione è stato aggiunto il codice 13 da utilizzare da parte dei soggetti passivi che a partire dal 1° gennaio 2022 partecipano a un Gruppo IVA di cui agli artt. 70-bis e seguenti e intendono chiedere a rimborso la parte dell’eccedenza detraibile risultante dalla presente dichiarazione, per la quota che non deve essere trasferita al Gruppo medesimo. L’ammontare di tale eccedenza non può essere superiore alla differenza tra l’importo riportato nel campo 1 e quello indicato nel campo 2 del rigo VX2.
Quadro VO Si ricorda che questo quadro per i contribuenti non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale Iva, rappresenta una dichiarazione autonoma, nel senso che dovranno comunicare le opzioni o le revoche attraverso il quadro VO, allegandolo alla dichiarazione dei redditi. I righi VO10 e VO11 sono stati rinominati per recepire le novità previste dal D. Lgs. 83/2021, in particolare. - il VO10 è riservato agli operatori che effettuano vendite a distanza di beni comunitari e che hanno superato la soglia dei 10.000 euro e hanno optato, dal 2021, per l’applicazione dell’Iva nello Stato Ue di destinazione dei beni;
-
il VO11 si deve utilizzare per comunicare la revoca dal 2021 dell’opzione precedentemente esercitata sulle stesse operazioni. Questa opzione è riconosciuta anche agli operatori che effettuano tali cessioni nei confronti di privati residenti a San Marino e hanno superato la soglia di 28.000 euro. Il VO16 è riservato ai soggetti che effettuano prestazioni di servizi indicate nell’art. 7 – octies nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri della UE diversi dall’Italia, per comunicare l’opzione dal 2021 per l’applicazione dell’imposta nel paese del committente. La revoca d quest’ultima opzione deve essere esercitata nel rigo VO17.
Omesso o ritardato versamento L’omesso versamento è punito con le sanzioni amministrative previste dall’art. 13 del D. Lgs. 471/97 pari: - all’1% per ogni giorno di ritardo fino al quattordicesimo; - al 15% se il versamento è eseguito tra il 15° e il 90° giorno successivo la scadenza; - al 30% se il versamento è omesso o eseguito oltre i 90 giorni dalla scadenza. Tali sanzioni possono essere ridotte qualora si utilizzi il ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D. Lgs. 472/97. Il mancato versamento dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale di importo superiore a 250.000 euro, entro il termine di pagamento dell’acconto del periodo successivo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni, ai sensi dell’art. 10 – ter del D. Lgs. n. 74/2000. L’applicazione concorrente della sanzione penale e di quella amministrativa può essere evitata qualora il debito tributario, comprensivo di sanzioni e interessi, venga estinto prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.
Pag. 22 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 3 - 15 febbraio 2022
(PZ)
Interessi di mora fermi all’8% nessuna variazione per il primo semestre 2022
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con proprio comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2022, ha reso noto il tasso d’interesse di mora applicabile per il primo semestre 2022 mantenendolo all’8%. Il decreto legislativo n. 231/2002 regola la decorrenza degli interessi di mora nelle transazioni commerciali intervenute tra imprenditori, prevedendo che i pagamenti delle fatture debbano essere eseguiti entro 30 giorni dal ricevimento della fattura o delle merci, elevato a 60 giorni quando il debitore è una pubblica amministrazione. Gli interessi moratori decorrono automaticamente dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabilito dal contratto. Il saggio d’interesse da applicare ai ritardati pagamenti, è parametrato al tasso applicato dalla Banca Centrale Europea, al quale vanno aggiunti 8 punti. La norma prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze comunichi il saggio d’interesse, al netto della maggiorazione, entro i primi giorni di ciascun semestre affinché sia applicato nello stesso periodo. È stato così fissato allo 0% il saggio d›interesse per il semestre in corso, al quale devono essere aggiunti 8 punti arrivando così alla misura dell’8%. I prodotti agricoli sono regolamentati da una disciplina speciale la quale prevede un termine di pagamento di 30 giorni per i prodotti deperibili e di 60 giorni negli altri casi. Dal punto di vista contabile opera una deroga al principio di competenza, gli interessi di mora, infatti, concorrono alla formazione del reddito nell’esercizio in cui sono percepiti o corrisposti.
Relativamente ai semestri trascorsi e da quando è entrato in vigore il decreto 231/2002, l’andamento dei tassi per i prodotti non alimentari è stato il seguente: - 10,35 secondo semestre 2002; - 9,85 primo semestre 2003; - 9,10 secondo semestre 2003; - 9,02 primo semestre 2004; - 9,01 secondo semestre 2004; - 9,09 primo semestre 2005; - 9,05 secondo semestre 2005; - 9,25 primo semestre 2006; - 9,83 secondo semestre 2006; - 10,58 primo semestre 2007; - 11,07 secondo semestre 2007; - 11,20 primo semestre 2008; - 11,10 secondo semestre 2008; - 9,50 primo semestre 2009; - 8,00 secondo semestre 2009; - 8,00 primo semestre 2010; - 8,00 secondo semestre 2010; - 8,00 primo semestre 2011; - 8,25 secondo semestre 2011; - 8,00 primo semestre 2012; - 8,00 secondo semestre 2012; - 8,75 primo semestre 2013; - 8,50 secondo semestre 2013; - 8,25 primo semestre 2014; - 8,15 secondo semestre 2014; - 8,05 primo semestre 2015; - 8,05 secondo semestre 2015; - 8,05 primo semestre 2016; - 8 secondo semestre 2016; - 8 primo semestre 2017; - 8 secondo semestre 2017; - 8 primo semestre 2018; - 8 secondo semestre 2018; - 8 primo semestre 2019; - 8 secondo semestre 2019; - 8 primo semestre 2020; - 8 secondo semestre 2020; - 8 primo semestre 2021; - 8 secondo semestre 2021; - 8 primo semestre 2022.
Pag. 23 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 3 - 15 febbraio 2022
(PZ)
Disposizioni europee sulla classificazione di default guida semplice per le imprese
Facciamo seguito alla circolare associativa prot. n. 76/AdT del 17 febbraio 2022 per segnalare che, su richiesta, è disponibile all’ufficio economico dell’Associazione la Guida semplice per le imprese sulle nuove disposizioni europee in materia di definizione di default. La guida è stata messa a punto dall’Associazione bancaria italiana in collaborazione con le Associazioni nazionali di categoria, fra le quali Confapi. Trae origine dalle regole adottate dall’Autorità bancaria europea (EBA) e dalla Commissione europea con il regolamento delegato (UE) della medesima n. 2018/171 del 19 ottobre 2017, il quale ha specificato i criteri per la fissazione della soglia di vigilanza, alla quale si dovranno attenersi le autorità nazionali di vigilanza bancaria. Serve ricordare che il reg. (UE) 2018/171 prevede la classificazione in default, da parte della banca, dell’impresa che per oltre 90 giorni consecutivi si trovi in arretrato di un pagamento “rilevante” sulle scadenze previste nel contratto di finanziamento. Ora le nuove regole europee individuano la soglia di un arretrato “rilevante”, oltre la quale l’impresa viene classificata in default, nell’ammontare superiore a 500 euro, relativo a uno o più finanziamenti e a condizione che rappresenti più dell’1% del totale delle esposizioni della banca verso l’impresa.
Per le persone fisiche e le piccole e medie imprese debitrici nei confronti della stessa banca per un ammontare complessivamente inferiore a un milione di euro, l’importo di 500 euro è ridotto a 100 euro. Pertanto, sulla base di questa impostazione, un’impresa potrebbe essere classificata in stato di default anche per il mancato pagamento, protrattosi per oltre 90 giorni consecutivi, di importi di modesta entità. Inoltre, tale classificazione, anche in relazione ad un solo finanziamento, comporta il passaggio in default di tutte le sue esposizioni nei confronti della banca, e ciò potrebbe avere ripercussioni negative su altre imprese ad essa economicamente collegate, esposte nei confronti del medesimo intermediario finanziario. Si segnala, poi, che il superamento della soglia di rilevanza va valutato a livello di gruppo bancario, tenendo, quindi, in considerazione tutte le esposizioni dell’impresa nei confronti di banche e intermediari finanziari dello stesso gruppo. Inoltre, diversamente dal passato: - le imprese non potranno utilizzare margini attivi disponibili su altre linee di credito per compensare gli arretrati in essere ed evitare di essere classificate come inadempienti; - la banca sarà tenuta a classificare l’impresa in default anche nel caso in cui questa abbia linee di credito ancora disponibili con la stessa banca che potrebbero essere utilizzate al fine di compensare gli inadempimenti in essere con il fine di evitare il default. Oltre alla guida le imprese interessate possono richiedere al medesimo ufficio economico anche il testo del citato regolamento della Commissione europea.
Pag. 24 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 3 - 15 febbraio 2022
(AdT)
Confidi Friuli
collaborazione con confapi fvg
Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 73/ EV del 17 febbraio 2022 per rammentare che, nei giorni scorsi, abbiamo incontrato Confidi Friuli per mettere a punto più strutturate e puntuali forme di collaborazione, nell’ottica di semplificare l’accesso al credito e ridurre i costi per le imprese, anche in conseguenza delle nuove straordinarie esigenze dettate dall’incremento del costo dell’energia, del
costo delle materie prime e dal perdurare degli effetti derivanti dall’emergenza sanitaria. Ne è emersa la piena e concorde disponibilità a incontrare le imprese associate che abbiano bisogno di particolari linee di credito o di risolvere alcune problematiche affini, così da esaminare congiuntamente il fabbisogno espresso ed elaborare possibili soluzioni, nell’eventualità insieme ad uno o più istituti di credito. La collaborazione rientra tra i servizi offerti alle imprese associate e non prevede alcun costo aggiuntivo. L’Ufficio economico dell’Associazione rimane disponibile per qualsiasi ulteriore chiarimento in merito.
Pag. 25 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 3 - 15 febbraio 2022
(EV)
Incentivi economia del legno in FVG apertura sportello da martedì 1° marzo ore 09.00
Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 91/ EV del 22 febbraio 2022 per comunicare che la Direzione centrale attività produttive e turismo della Regione FVG ha pubblicato sul proprio sito web il decreto del Presidente della Regione 28 maggio 2021 n. 92, recante criteri e modalità per la concessione di incentivi alle imprese del settore del legno, indirizzati a favorire la diffusione e l’utilizzo del legno regionale nelle diverse filiere produttive e sostenere progetti di innovazione diffusa sostenibile, in attuazione di quanto previsto all’art. 79 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (c.d. SviluppoImpresa). Tali contributi, concessi secondo il regime “de minimis”, si riferiscono a tutte le imprese aventi sede o unità operativa nel territorio regionale che esercitano un’attività economica ricompresa nei codici Istat Ateco 2007 di cui all’allegato A al d.P.Reg. 92/2021. Le iniziative finanziabili sono quelle che si riferiscono a una delle seguenti categorie: a) efficientamento e innovazione di processi produttivi e commerciali; b) azioni innovative di conservazione, tracciabilità, classificazione, lavorazione e commercializzazione del legno di origine regionale; c) sostenibilità e circolarità nella produzione del legno, anche attraverso l’utilizzo o la trasformazione di materie prime di origine vegetale coltivate in regione in aggiunta o alternativa al legno; d) valorizzazione e creazione di servizi ecosistemici legati al bosco e al legno, comprese le azioni di comunicazione e sviluppo commerciale connesse; e) acquisizione e mantenimento delle certificazioni di sostenibilità ambientale e qualità all’interno delle filiere che compongono l’economia del legno del Friuli Venezia Giulia;
f) innovazione diffusa e sostenibile delle filiere produttive corte. Sono ammissibili le spese, al netto dell’IVA, sostenute a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, con riferimento a: a) spese per consulenze di servizi volti: 1. a favorire lo sviluppo o il miglioramento dei processi produttivi aziendali; 2. all’addestramento o formazione del personale; 3. all’implementazione di sistemi gestionali MRP/ERP/MES, CRM ed affini nonché all’integrazione degli stessi con altri sistemi informativi presenti in azienda; 4. al rinnovamento dell’immagine aziendale o di specifici prodotti, ai fini di una innovazione dei processi commerciali; 5. allo sviluppo o adesione a piattaforme promo-commerciali; 6. all’introduzione o implementazione di sistemi di conservazione o di trattamento del legno di origine regionale; 7. all’elaborazione di dati, ricerche e test finalizzati all’utilizzo del legno di origine regionale nei processi aziendali; 8. alle attività di analisi, valutazione o programmazione delle attività delle proprietà forestali per la loro utilizzazione e gestione; 9. alla produzione di materiale promozionale, con specifico riferimento all’introduzione del legno di origine regionale in processi produttivi o linee di prodotto della propria azienda; 10. alla progettazione, sviluppo e certificazione di nuovi prodotti strettamente collegati ai principi di economia circolare e sostenibilità produttiva o del prodotto stesso; 11. all’efficientamento energetico dell’azienda o dei processi produttivi; 12. al conseguimento e mantenimento delle certificazioni di sostenibilità e qualità dell’economia del legno; 13. all’ottenimento della conformità dei prodotti a direttive comunitarie; 14. al conseguimento di certificati o ottenimento di dichiarazioni di conformità dei
Pag. 26 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 3 - 15 febbraio 2022
prodotti previsti per i mercati geografici di riferimento; 15. a test, analisi o perizie volte alla dichiarazione di conformità dei prodotti o dei processi produttivi; b) acquisto hardware e software finalizzati al miglioramento dei processi produttivi; c) implementazione tecnologica delle attrezzature o dei macchinari in uso e ottenimento di certificazioni di conformità; d) acquisto o noleggio di attrezzature; e) studi, predisposizione o attuazione di progetti pilota ai fini della sostituzione o integrazione della fibra legnosa con altre tipologie di fibre di origine vegetale coltivate in regione; f) acquisizione o certificazione di servizi ecosistemici e loro promozione, comunicazione e sviluppo commerciale; g) partecipazione ad eventi di promozione commerciale per promuovere il progetto di innovazione diffusa e sostenibile; h) spese connesse alla attività di certificazione della spesa di cui all’articolo 41 bis della legge regionale n. 7/2000. Il contributo è concesso nella misura del 50% della spesa ammissibile, compresa tra € 2.000,00 ed € 20.000,00, mediante procedimento valutativo a sportello, secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda e nei limiti delle risorse disponibili. Le iniziative possono essere avviate a partire dal giorno successivo rispetto a quello di presentazione della domanda, con conclusione delle stesse
che deve avvenire entro dodici mesi rispetto alla medesima data. È possibile presentare la domanda, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo PEC del Cluster legno arredo e sistema casa FVG srl contributi@pec.clusterfvg.it, dalle ore 09.00 di martedì 1° marzo 2022 alle ore 16.30 di giovedì 31 marzo 2022. Le domande devono essere corredate da una relazione illustrativa dell’iniziativa finanziabile, da un preventivo di spesa e dalle consuete dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative al possesso di determinati requisiti. Detta documentazione può essere reperita nell’apposita sezione del sito web regionale dedicato al contributo. I contributi sono concessi dal Cluster entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda, con provvedimento di concessione che è comunicato tempestivamente ai beneficiari con contestuale indicazione del termine e delle modalità per presentare la rendicontazione, i casi di annullamento o revoca della concessione e il nominativo del responsabile dell’istruttoria. L’incentivo in esame, si ricorda, non può essere oggetto di cumulo con altri incentivi ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese. Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento circa il contributo in esame, nonché per la modulistica, è possibile fare riferimento all’Ufficio economico dell’Associazione. (EV)
Pag. 28 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 3 - 15 febbraio 2022
Allegato A) (riferito all’articolo 3 comma 1) ATECO ammissibili Rientrano nel settore le imprese la cui attività è certificata dalla visura camerale del Registro delle imprese secondo i codici ISTAT sotto indicati, siano essi codici primari o secondari. Rientrano parimenti nel settore le imprese la cui attività è registrata con un codice composto da meno di 6 cifre, qualora le prime 3 cifre siano corrispondenti ai codici sotto indicati e a condizione che la descrizione dell’attività esercitata e risultante dalla visura camerale sia coerente con la descrizione dei codici completi ammessi. 02.10 SILVICOLTURA ED ALTRE ATTIVITÀ FORESTALI purché iscritte nell'elenco regionale delle imprese forestali di cui all’articolo 25 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali) 02.20 UTILIZZO AREE FORESTALI purché iscritte nell'elenco regionale delle imprese forestali di cui all’articolo 25 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali) 02.30 RACCOLTA DI PRODOTTI SELVATICI NON LEGNOSI 02.40 ERVIZI DI SUPPORTO PER LA SILVICOLTURA 16 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN LEGNO, SUGHERO, PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO 17 FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA 26.52.00 Fabbricazione di orologi 30.1 COSTRUZIONE DI NAVI E IMBARCAZIONI 30.20.01 FABBRICAZIONE DI SEDILI PER TRAM, FILOVIE E METROPOLITANE 30.30.01 FABBRICAZIONE DI SEDILI PER AEROMOBILI 31 FABBRICAZIONE DI MOBILI 32.20.0 FABBRICAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI (INCLUSE PARTI E ACCESSORI) 32.4 FABBRICAZIONE DI GIOCHI E GIOCATTOLI 32.50.5 FABBRICAZIONE DI ARMATURE PER OCCHIALI DI QUALSIASI TIPO; MONTATURA IN SERIE DI OCCHIALI COMUNI 32.91 FABBRICAZIONE DI SCOPE E SPAZZOLE 32.99.4 FABBRICAZIONE DI CASSE FUNEBRI 33.19.04 RIPARAZIONI DI ALTRI PRODOTTI IN LEGNO N.C.A. 35.11 PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA 41.20 COSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI 43.3 COMPLETAMENTO E FINITURA EDIFICI 43.91 REALIZZAZIONE COPERTURE 46.73.1 COMMERCIO ALL'INGROSSO DI LEGNAME, SEMILAVORATI IN LEGNO E LEGNO ARTIFICIALE 95.24.01 RIPARAZIONE DI MOBILI E DI OGGETTI DI ARREDAMENTO
Pag. 29 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 3 - 15 febbraio 2022
Fondo di integrazione salariale circolare min. lavoro 3/2022. semplificazioni procedurali
Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 77/ EI del 18 febbraio 2022 per ricordare il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 3 del 16 febbraio 2022, ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla possibilità di prevedere semplificazioni procedurali per la presentazione dell’istanza di accesso all’assegno di integrazione salariale riconosciuto dal Fondo di integrazione salariale (FIS), come ridefinito dalla nuova normativa (legge 234 del 2021 e decreto legge n. 4 del 2022). In particolare, la circolare prevede che: - fino al 31 marzo 2022, atteso anche l’attuale contesto emergenziale, l’istanza potrà essere presentata all’Istituto anche in assenza della attestazione dell’avvenuto espletamento,
Pag. 30 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 3 - 15 febbraio 2022
in via preventiva, della comunicazione di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 148 del 2015, fermo restando che, comunque, l’informativa deve essere espletata e comunicata all’Istituto e che l’INPS potrà richiedere in sede di istruttoria l’integrazione dell’istanza su questo aspetto; - per quanto attiene alle richieste di pagamento diretto, le difficoltà finanziarie del datore di lavoro, nel medesimo periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, potranno desumersi anche sulla base di una documentazione semplificata, ovvero una relazione che, facendo riferimento al fatto notorio della crisi pandemica in atto, indichi le ricadute negative anche di natura temporanea sulla situazione finanziaria del singolo datore di lavoro che determina le difficoltà che giustificano la richiesta di pagamento diretto. Il testo della Circolare citata è consultabile al seguente link: https://www.confapifvg.it/it/circolare#4616 Con riserva di ulteriori approfondimenti. (EI)
Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro ulteriori chiarimenti inps
Si fa seguito alle circolari associative prot. n. 82/C del 18 febbraio e 61/EI del 7 febbraio per ricordare che, con la circolare n. 18 del 1° febbraio 2022, l’Inps ha illustrato le novità introdotte in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, e dal decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, indicando inoltre i termini per la trasmissione delle domande riferite ai trattamenti di integrazione salariale previsti dalle richiamate disposizioni di legge. Ora, con Messaggio n. 606 dell’8 febbraio 2022, del quale alleghiamo il testo, l’Inps ha chiarito che per accedere ai trattamenti di integrazione salariale non è necessario dare prova dell’avvenuta comunicazione di cui all’art. 14 del D. Lgs 148/2015, quando le organizzazioni sindacali attestino, con
Pag. 31 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 3 - 15 febbraio 2022
dichiarazione resa per iscritto, che la procedura di informazione e consultazione sindacale sia stata correttamente espletata. In tal caso, infatti, si può dire pienamente raggiunta la finalità sottesa a quest’ultima disposizione, poiché le organizzazioni sindacali danno formalmente atto dell’avvenuto adempimento da parte dell’azienda, rendendo irrilevante verificare la modalità con la quale l’adempimento stesso sia stato assolto. Tale dichiarazione sindacale dovrà essere allegata dai datori di lavoro alla domanda di accesso ai trattamenti richiesti; in assenza, le Strutture territoriali avranno cura di richiederla, attivando il supplemento istruttorio previsto dall’articolo 11 del decreto ministeriale n. 95442/2016. Inoltre, il Messaggio precisa che le domande relative ai trattamenti di integrazione salariale riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati dal 1° gennaio al 7 febbraio 2022 potranno essere inviate entro il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dello stesso messaggio e, quindi, entro il 23 febbraio 2022. (C)
Trattamenti di integrazione salariale - disoccupazione importi massimi per il 2022. circolare inps n. 26 del 16 febbraio 2022
Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 87/ EI del 22 febbraio 2022 per ricordare che l’INPS, con circolare n. 26 del 16 febbraio 2022, ha comunicato la misura, in vigore dal 1° gennaio 2022, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale e delle indennità di disoccupazione (tra cui NASpI). Come già ricordato, a differenza degli anni scorsi, l’importo massimo mensile dei trattamenti di
Pag. 32 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 3 - 15 febbraio 2022
integrazione salariale di cui all’articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, prescinde, dal 2022, dall’importo della retribuzione mensile di riferimento. Con riferimento alla NASpI, la Circolare precisa che la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità è pari a 1.250,87 euro per il 2022, mentre l’importo massimo mensile di detta indennità, per la quale non opera la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986, non può in ogni caso superare, per il 2022, 1.360,77 euro. La circolare citata può essere consultata al seguente link: https://servizi2.inps.it/Servizi/ CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/ circolari/Circolare%20numero%2026%20 del%2016-02-2022.htm Con riserva di ulteriori informazioni. (EI)
INPS: rilascio dell’applicativo MoCOA monitoraggio congruità occupazionale appalti L’INPS, con il messaggio 27 gennaio 2022, n. 428, informa le imprese interessate che è disponibile un nuovo applicativo denominato Monitoraggio Congruità Occupazionale Appalti (MoCOA), che permetterà alle imprese committenti nell’ambito di un contratto di appalto, di verificare la congruità degli adempimenti contributivi delle imprese affidatarie e di eventuali imprese subappaltatrici in termini di manodopera regolarmente denunciata. Lo scopo di quest’applicativo è fornire al committente uno strumento che consenta di ridurre il rischio di incorrere nella responsabilità solidale prevista dall’art. 29, comma 2 del d.lgs. 276/2003 (cd Legge Biagi), ai sensi del quale “In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento”.
Pag. 33 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 3 - 15 febbraio 2022
Al committente viene quindi assegnato un ruolo attivo allo scopo di identificare in modo puntuale, una volta sottoscritto il contratto di appalto, tutti i soggetti che sono parti del contratto stesso e che operano in qualità di appaltatori e subappaltatori. L’applicativo Monitoraggio Congruità Occupazionale Appalti si fonda su un’attività automatica di incrocio dati (data crossing) tra quelli dei lavoratori impiegati in appalto/subappalto, noti al committente, e quelli poi effettivamente denunciati in UNIEMENS dagli appaltatori/subappaltatori. Il sistema, infatti, elabora un report mensile denominato “Documento Congruità Occupazionale Appalti” (DoCOA) che evidenzia eventuali discordanze e/o incongruenze nei dati dichiarati in UNIEMENS e quelli registrati in MoCOA. L’applicativo è disponibile all’interno del Portale delle Agevolazioni (ex procedura DiResCo), per tutti i datori di lavoro privati e per i soggetti istituzionalmente abilitati a operare per conto dei datori di lavoro (intermediari). L’accesso in procedura è consentito anche ai soggetti autorizzati dal datore di lavoro, tramite il servizio “Abilitazione accesso MoCOA”. Il messaggio rinvia al manuale operativo, disponibile all’interno della procedura, per la descrizione completa del procedimento di registrazione dell’appalto e delle fasi successive, per l’elenco completo delle funzioni e i relativi profili autorizzati, per il dettaglio delle informazioni richieste. Un successivo messaggio renderà note le modalità di accesso e di utilizzo del MoCOA da parte dei committenti pubblici. (C)
Ebilog
aumento della contribuzione e modalità di versamento
Con la circolare n. 1 dell’8 febbraio 2022, Ebilog ricorda che in base a quanto previsto nel rinnovo del CCNL del 18 maggio 2021, dal 1° gennaio 2022 è entrato in vigore l’aumento della contribuzione mensile pari a 1,50 euro, dovuto da ciascun lavoratore, e a 3,50 euro a carico dell’azienda, per un complessivo di 4,00 euro.
Pag. 34 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 3 - 15 febbraio 2022
I contributi vanno pagati con bonifico trimestrale, da versare entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. La circolare evidenza anche come procedere per sanare i pagamenti trimestrali pregressi, che consentono all’impresa di mettersi in regola e poter partecipare ai bandi aziendali (come quello annuale sulla formazione, l’assunzione agevolata di autisti, l’attuazione di tirocini) ed ai suoi dipendenti di usufruire delle agevolazioni annuali per i dipendenti (libri scolastici; iscrizione dei figli nelle scuole dell’obbligo; tasse universitarie, sostegno per malattie particolarmente gravi; indennità per sospensione patente; sostegno ai lavoratori sospesi o affetti da Covid). (C)
MUD 2021: presentazione entro il 21 maggio 2022 servizio dell’associazione di compilazione e presentazione della dichiarazione mud
Come ogni anno garantiamo il servizio per la compilazione e l’invio della denuncia annuale dei rifiuti speciali prodotti e smaltiti durante l’anno 2020. Il MUD va presentato entro il 21 maggio 2022 dai seguenti soggetti, identificati sulla base del Decreto Legislativo n. 152/2006 e dal DPCM del 17 dicembre 2014: - chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto rifiuti; - commercianti e intermediari senza detenzione; - imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti; - imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi; - imprese ed enti produttori che hanno più di 10 dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall’articolo 184, comma 3, lettere c, d e g). Il servizio, a pagamento, è a cura di Apiservizi srl, Società di servizi della nostra Associazione. Le imprese che vorranno presentare la dichiarazio-
ne con la nostra assistenza sono pregate di contattare il p.i. Claudio Scialino, tel. 0432.507377, e-mail edilizia@confapifvg.it possibilmente entro il prossimo 11 marzo, per fissare l’appuntamento. Per garantire le misure di sicurezza, le persone che accederanno presso gli uffici dell’Associazione, con ingresso al numero civico 38, dovranno esibire il Green Pass Rafforzato e dovranno indossare la mascherina. Le Imprese interessate al servizio dovranno predisporre la seguente documentazione, indispensabile ai fini della compilazione della denuncia: - copia della denuncia presentata nel 2021 per l’anno 2020 (se non compilata nel 2020 presso CONFAPI FVG); - registri di carico e scarico dei rifiuti da dicembre 2020 a gennaio 2022 aggiornati con le indicazioni in chilogrammi o tonnellate dei rifiuti prodotti e smaltiti; - copia dei formulari di identificazione per il trasporto dei rifiuti conferiti con il peso verificato a destino (4a copia) divisi per codice rifiuto; - giacenze espresse in Kg al 31 dicembre 2021; - numero medio dei dipendenti nell’anno 2021; - nominativo del legale rappresentante; - numero di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte); - codice fiscale della ditta; - codice ISTAT attività. Chiediamo, inoltre, alle persone incaricate dall’impresa di presentarsi all’appuntamento in CONFAPI FVG per la compilazione del MUD, concordato con il nostro p.i. Claudio Scialino, con la delega in originale, corredata dal documento d’identità in corso di validità del dichiarante.
Pag. 36 - ApiNFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 3 - 15 febbraio 2022
(CS)
Albo Gestori Ambientali: aggiornamento dell’iscrizione entra in vigore a partire dal 15 marzo 2022
Con delibera n. 3 del 7 febbraio 2022, il Comitato Nazionale ha aggiornato il contenuto delle prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali e nelle relative variazioni, per le categorie 1 (raccolta e trasporto rifiuti urbani), 4 (raccolta e trasporto rifiuti speciali), 5 (raccolta e trasporto rifiuti pericolosi), 6 (trasporti transfrontalieri), 8 (intermediazione e commercio), 9, 10, 2-bis, 3-bis, 4-bis, 2-ter, nonché quelle per i trasporti ferroviari. La delibera entra in vigore a partire dal 15 marzo 2022 e da tale data i provvedimenti riporteranno all’inizio delle prescrizioni la seguente dicitura: “Il presente provvedimento viene acquisito elet-
tronicamente dall’impresa ... dall’area riservata del portale dell’Albo Gestori Ambientali, ed è consultabile e reso disponibile in formato digitale (Può essere esibito in alternativa su supporto cartaceo)”. Al riguardo si ricorda che i soggetti preposti a verifiche e controlli (ad es. NOE dei carabinieri, polizia giudiziaria, provinciale e municipale e agenti dell’ordine in genere) hanno accesso all’area riservata dell’Albo Gestori Ambientali, pertanto possono verificare autonomamente i dati di iscrizione delle aziende. Si suggerisce, tuttavia, alle imprese interessate di avere sempre, a bordo dei veicoli che circolano per la gestione dei rifiuti, una stampa cartacea aggiornata del proprio provvedimento d’iscrizione (autenticata dal Legale Rappresentante, come fatto sino ad oggi), per ogni evenienza ed imprevisto e, soprattutto, per propria autotutela. La Delibera n° 3 del 7 febbraio 2022 è scaricabile al link: 115-Del3_07.02.2022.pdf (albonazionalegestoriambientali.it).
Pag. 37 - ApiNFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 3 - 15 febbraio 2022
(CS)
SOA: rinnovo per la Alunord srl REALIZZA SERRAMENTI METALLICI ED INVOLUCRI ARCHITETTONICI VETRATI
L’Alunord srl, nasce nel 1978 e attualmente presenta come soci i coniugi Elvio Bortolotti e Morena Minisini, la sede operativa si trova in Piazza Longobardi a S. Salvatore di Majano (Ud), in questo ultimo periodo ha rinnovato l’attestazione per la categoria OS6 per la II classifica pari a 516.000 Euro. L’azienda realizza serramenti metallici ed involucri architettonici vetrati su misura, confrontandosi con le esigenze in continua evoluzione della tecnologia per andare incontro alle richieste del mercato commerciale, industriale, civile, pubblico e privato. Ogni sfida che si presenta, si trasforma per l’azienda in un’opportunità di crescita e miglioramento. Il proprio punto di forza è un patrimonio di conoscenza, esperienza, pratica e lavoro sul campo che le consente di confrontarsi quotidianamente da un lato con la committenza e dall’altro con i progettisti. L’azienda offre una consulenza preventiva che va incontro alle richieste del Cliente prospettando soluzioni aderenti alla unicità del progetto. Produce all’interno del proprio laboratorio con costante controllo della qualità al fine di ottenere un prodotto finale dalle eccellenti prestazioni, perfezione
estetica e cura del dettaglio. Installa con proprio personale interno specializzato con specifica formazione e con una pluriennale esperienza. Il mercato di interesse in cui opera l’azienda è prevalentemente rivolto al Triveneto, ma con episodi di fornitura in ambito nazionale e extra nazionale. L’azienda è attualmente composta da cinque dipendenti per la produzione interna, due dipendenti in ufficio tecnico, due persone che seguono la parte amministrativa. L’azienda si avvale anche di strutture esterne sia per la fornitura di serramenti e di squadre artigiane per la posa dei serramenti. Per quanto riguarda i lavori pubblici l’azienda questo rinnovo le consente di eseguire fino ad un importo massimo di 619.200 Euro: finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi; categoria che riguarda la fornitura e la posa in opera, la manutenzione e ristrutturazione di carpenteria e falegnameria in legno, di infissi interni ed esterni, di rivestimenti interni ed esterni, di pavimentazioni di qualsiasi tipo e materiale e di altri manufatti in metallo, legno, materie plastiche e materiali vetrosi e simili. Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro. Al fine d’assistere gli imprenditori, l’Associazione ha predisposto un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione. (CS)
Pag. 38 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 3 - 15 febbraio 2022
Prezzario superbonus: nuovi massimali per i costi non previsti DAl decreto si farà riferimento ai prezzari delle regioni o AI LISTINI DELLA CASA EDITRICE “dei”
-
-
Il Decreto Prezzi è stato firmato il 14 febbraio 2022 e definisce i costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, ai fini dell’asseverazione della congruità per il superecobonus 110% e, nei casi di accesso alle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, per gli interventi di efficienza energetica agevolati ammessi all’ecobonus “ordinario”, al bonus casa 50% e al bonus facciate. I massimali individuati aggiornano quelli già vigenti per l’Ecobonus, aumentandoli almeno del 20% in considerazione del maggior costo delle materie prime e dell’inflazione. I massimali, che saranno rivisti annualmente, non sono omnicomprensivi in modo da tener conto dell’eterogeneità dei possibili interventi, e pertanto sono stati esclusi IVA, gli oneri professionali e i costi di posa in opera.
Tipologia interventi I nuovi massimali si riferiscono alle seguenti tipologie di intervento: - interventi di riqualificazione energetica; - strutture opache orizzontali: isolamento coperture; - strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti; - strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali; - sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi; - installazione di sistemi di schermatura solari e/o ombreggiamenti mobili comprensivi di eventuali meccanismi di automatici di regolazione;
Pag. 39 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 3 - 15 febbraio 2022
-
impianti di riscaldamento con caldaie ad acqua a condensazione e/o generatori di aria calda a condensazione; impianti con micro-cogeneratori; impianti con pompe di calore; impianti con sistemi ibridi; impianti con generatori di calore alimentati a biomasse combustibili; impianti di produzione di acqua calda sanitaria con scaldacqua a pompa di calore; installazione di tecnologie di building automation; impianto fotovoltaico; sistema di accumulo dell’energia elettrica; infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
Massimali di spesa Il nuovo prezzario è valido ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese per gli interventi di efficienza energetica ammissibili al superecobonus 110% e, nei casi di cessione del credito e sconto in fattura, all’ecobonus “ordinario”, al bonus casa 50% e al bonus facciate. Per tutti i costi non previsti nel decreto si farà riferimento ai prezziari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome o ai listini delle CCIAA competenti o ai prezzari della casa editrice DEI. Per tutti gli interventi, l’asseverazione sulla congruità della spesa deve essere redatta dal tecnico abilitato sulla base dei costi massimi specifici. Qualora i costi specifici per tipologia di intervento sostenuti siano maggiori di quelli massimi ammissibili definiti dal decreto, la detrazione è applicata entro i predetti limiti massimi. I massimali saranno aggiornati entro il 1° febbraio 2023 e successivamente ogni anno in considerazione degli esiti del monitoraggio svolto da ENEA sull’andamento delle misure di cui all’articolo 121 del Decreto Rilancio e dei costi di mercato. Il testo del decreto può essere richiesto all’ufficio edilizia dell’Associazione. (C)
MEPA: consentito per appalti sotto soglia comunitaria esclusivamente per gli acquisti di beni e servizi
L’ANAC con delibera n. 640/2021 ha disposto che l’utilizzo del Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) è consentito esclusivamente per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria. Si ricorda che dal 1° gennaio 2022 le soglie comunitarie corrispondono a: - euro 140.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell’allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell’allegato VIII - euro 215.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti con-cernono prodotti non menzionati nell’allegato VIII; - euro 750.000 (resta inalterato importo di 750.000 euro) per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato IX. Nel caso specifico, era pervenuta all’Autorità una segnalazione relativa a presunte irregolarità poste in essere da un Comune nella gestione della procedura di gara di servizi sociali di accoglienza. Il bando di gara veniva pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea indicando il valore totale stimato dell’affidamento annuo di € 383.250, ma doveva essere indicato l’importo di € 1.149.750 in quanto il servizio era di tre anni. Pag. 40 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 3 - 15 febbraio 2022
Si tratta quindi di un appalto di rilevanza comunitaria ai sensi dell’art. 35 comma 1 del d.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti). La gara è stata esperita nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA). Secondo l’ANAC tale scelta non risulta conforme alla normativa di riferimento, in quanto l’utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione è consentito esclusivamente per gli acquisti di beni e servizi (e lavori di manutenzione) al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria. Infatti, l’articolo 3 lett. bbb) del d.lgs. 50/2016 definisce il «mercato elettronico» quale strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica (Delibera Anac n. 248 del 16 marzo 2021). L’utilizzo della piattaforma MePA è stato quindi reso possibile esclusivamente agli operatori economici già abilitati per la specifica categoria merceologica al momento di presentazione della domanda, abilitazione che si consegue a conclusione del procedimento di iscrizione ed abilitazione, che ha una tempistica ben definita. Ne consegue che un operatore economico non abilitato al MePA non avrebbe avuto a disposizione la necessaria tempistica né per abilitarsi alla categoria Welfare (essendo stati previsti 39 giorni per la presentazione delle offerte) né alla categoria Servizi Sociali (essendo stati previsti, anche in questo caso, 39 giorni per la presentazione delle offerte). Alla luce delle considerazioni sopra svolte, l’Autorità, tenuto conto delle approssimazioni/carenze rilevate, sia risultata lesiva dei principi di matrice comunitaria di libera concorrenza, favor partecipationis, pubblicità e trasparenza enunciati dall’art. 30 del Codice dei Contratti. Infatti, il principio di libera concorrenza è volto a garantire il libero accesso alle procedure di acquisto a tutti gli operatori economici degli stati membri, in modo tale che si instauri un regime di mercato che consenta la libera circolazione delle merci, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi, così come previsto dal Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. Il principio
Certe azioni quotidiane sono indispensabili
Per la tua comunicazione commerciale su
Concessionaria esclusiva:
20 ufficio@scriptamanent.sm | 0432 505 900
del favor partecipationis è volto ad assicurare che la selezione avvenga tra il maggior numero possibile di offerte, affinché l’amministrazione possa scegliere l’offerta che risulti comparativamente migliore tra quelle formulate. In base alle risultanze istruttorie il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ha deliberato di ritenere l’utilizzo, da parte del Comune del
Pag. 42 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 3 - 15 febbraio 2022
MePA per una procedura di gara di valore stimato al disopra della soglia di rilevanza comunitaria, non è conforme alla normativa di riferimento, avendo lo stesso comportato la lesione dei principi di matrice comunitaria di libera concorrenza, partecipazione, pubblicità e trasparenza. (CS)
Forum Europa - Africa casasco: le pmi europee guardano all’africa
Bruxelles, 16 febbraio 2022 - Il presidente di CeaPme (Confederazione europea delle piccole e medie imprese) e di Confapi, Maurizio Casasco, è intervenuto in presenza questa mattina a Bruxelles all’apertura della settima edizione dell’UE-Africa Business Forum (EABF22) insieme alla Presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen.
“I nostri imprenditori - ha dichiarato Casasco - vogliono costruire ponti che favoriscano lo scambio non solo di merci, ma anche di valori, formazione, know how, che sostengano la contaminazione di idee e il trasferimento di esperienze. Storicamente, anche e soprattutto per la sua collocazione geografica l’Italia ha rivestito e deve continuare a rivestire un ruolo primario nel rapporto con il continente africano. È anche da qui, e lo dico da Presidente europeo, che l’Europa deve ripartire per aprire nuove prospettive. Ed è proprio lì che noi imprenditori dobbiamo guardare con attenzione per lo sviluppo e la crescita delle nostre industrie, della nostra manifattura e del lavoro”. “Le oltre 2 milioni di piccole e medie imprese private europee dei 27 Paesi che rappresento con più di 20 milioni di lavoratori – ha dichiarato Casasco - guardano l’Africa con straordinario interesse. Molte sono le sfide che attendono entrambi i continenti: come favorire la creazione di lavoro e
sviluppo, soprattutto per giovani e donne, all’interno di sistemi economici sostenibili che sappiano guidare digitalizzazione e nuove tecnologie, investimenti in istruzione per produrre una crescita inclusiva. Il modello delle Pmi non rappresenta, infatti, solo un valore economico, ma anche sociale e quindi è una grande opportunità oltre che un esempio di sostenibilità. La stabilità sociale e lo sviluppo economico sarebbero favoriti se i Paesi africani, sull’esempio dell’Europa, intraprendessero un percorso che portasse all’affermazione e alla diffusione di una loro moneta unica”. L’evento, organizzato congiuntamente da Commissione Europea, Africa Union Commission e da organizzazioni imprenditoriali europee ed africane, ha coinvolto oltre 10.000 partecipanti tra leader politici, decision maker e imprenditori africani ed europei che si sono confrontati sul futuro delle relazioni economiche tra i due continenti.
Pag. 43 - ApiNFORMA / Export Marketing - numero 3 - 15 febbraio 2022
(C)
Business News informazioni per l’internazionalizzazione a cura di informest consulting srl Riceviamo da Informest Consulting srl una serie di informazioni su iniziative e comunicazioni in materia di internazionalizzazione delle imprese. In calce ad ogni notizia sono indicati anche i referenti a cui rivolgersi per ogni utile approfondimento, fermo restando che gli interessati possono sempre fare capo all’ufficio internazionalizzazione dell’Associazione.
MERCATO STATUNITENSE: INCONTRI INDIVIDUALI GRATUITI IN PRESENZA, CON IL CORRISPONDENTE COMMERCIALE DEGLI STATI UNITI (10 MARZO, PADOVA) Gli Stati Uniti rappresentano uno dei mercati più importanti per le esportazioni Made in Italy. Nel 2021 l’interscambio bilaterale è cresciuto del 19,4%; in particolare si registra l’aumento dell’export di prodotti italiani verso gli Usa, pari al 23,4% rispetto al 2020. Tali dati confermano la posizione chiave degli Stati Uniti come principale partner commerciale extra-UE. Emerge un quadro molto positivo del business della manifattura italiana negli USA, che in tutti i settori vede numeri record, con una domanda di prodotti italiani in crescita costante. Trattandosi di un mercato eterogeneo e complesso, per esportare negli Stati Uniti è utile impostare in modo strutturato e metodologico la strategia di ingresso, studiando competitor, caratteristiche della filiera distributiva, target e potenziali partner commerciali, nonché soddisfare i requisiti normativi. INFORMEST Consulting, forte dell’esperienza diretta acquisita sul mercato degli Stati Uniti con progetti di sviluppo export aziendali, promuove gli incontri in presenza tra le aziende italiane e l’esperto statuni-
tense, che con la struttura commerciale operativa che ha sede a Washington D.C., ha lunga e comprovata esperienza nell’inserimento commerciale stabile di aziende italiane negli USA nei diversi settori dell’automazione industriale, attrezzature meccaniche, soluzioni di meccatronica, settore agroalimentare, sistema casa / contract. In occasione di un prossimo viaggio in Italia, l’esperto sarà a disposizione delle aziende italiane per incontri in presenza che si terranno a Padova il giorno 10 marzo 2022; gli incontri permetteranno di approfondire gli aspetti del business legati a specifiche esigenze commerciali di export. Per maggiori informazioni e richieste di incontro è possibile inviare un’email all’indirizzo: consulenza@informestconsulting.it.
PROGRAMMA DI PENETRAZIONE COMMERCIALE IN GERMANIA AUSTRIA SVIZZERA PER AZIENDE DELLA SUBFORNITURA MECCANICA E INCENTIVI FINANZIARI RAFFORZATI DAL PNRR INFORMEST Consulting, nell’ambito delle proprie iniziative finalizzate allo sviluppo dell’export delle PMI italiane, sulla base dell’interesse che i produttori tedeschi continuano a manifestare verso i fornitori italiani, molto apprezzati per qualità e flessibilità di forniture di componenti conformi a disegno su lotti medi, prosegue con il programma di inserimento commerciale nel mercato di area tedesca nel settore della subfornitura; il servizio è diretto ad aziende italiane di piccola dimensione, impegnate nel comparto della subfornitura meccanica, della plastica, aziende produttrici di componenti per prodotti finiti. La Germania in particolare è specializzata nello sviluppo e nella produzione di beni industriali complessi; i più importanti settori industriali sono l’edilizia costruttiva, l’industria meccanica, la logistica, l’elettrotecnica, l’industria chimica. Le richieste delle aziende tedesche si concentrano su componenti e/o lavorazioni nei settori della meccanica nelle applicazioni più ampie, della metallurgia e dei prodotti chimici; i maggiori fornitori della Germania sono i Paesi Bassi, la Cina, la Francia, il Regno Unito
Pag. 44 - ApiNFORMA / Export Marketing - numero 3 - 15 febbraio 2022
e l’Italia. L’iniziativa di sviluppo commerciale è indirizzata ad imprese impegnate nelle lavorazioni/produzioni di settore, ha lo scopo di ottenere economie di scala nella realizzazione delle attività operative di sviluppo export ed una conseguente significativa riduzione dei costi di inserimento commerciale. Il progetto può essere sostenuto da incentivi pubblici a supporto della liquidità, rafforzati finanziariamente dalle misure derivanti dal
PNRR, che integrano anche costi nell’ambito del 4.0, della digitalizzazione e dello sviluppo commerciale (è prevista una quota di copertura a fondo perduto e la parte rimanente ad un tasso dello 0,06%, della durata di quattro anni). Le aziende interessate possono inviare una richiesta all’indirizzo consulenza@informestconsulting.it.
Pag. 45 - ApiNFORMA / Export Marketing - numero 3 - 15 febbraio 2022
(C)
Duplicato patente e carta di circolazione nuove modalità di pagamento dal 14 febbraio 2022 Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 74/ EV del 17 febbraio 2022 per rammentare che lo scorso 10 febbraio, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha diffuso un avviso su “il Portale dell’automobilista”, relativo alle nuove modalità di pagamento del duplicato di patente e carta di circolazione in vigore dal 14 febbraio. In particolare, per le denunce di smarrimento, sottrazione e distruzione della patente o del documento unico di circolazione, l’Amministrazione potrà inviare i relativi duplicati all’interessato solo a fronte della verifica di pagamento, effettuato tramite bollettino PagoPA, della tariffa corrispondente per l’incasso dei diritti di motorizzazione. Si rammenta che per determinare detta tariffa è necessario verificare la duplicabilità della patente/documento unico di circolazione presso gli organi di polizia in sede di denuncia di smarrimento
o, in qualsiasi momento, nell’area personale del sopramenzionato Portale dell’automobilista. Se la patente o il documento unico di circolazione risultano duplicabili, è possibile effettuare il pagamento tramite l’apposito servizio disponibile nella sezione privata del Portale dell’automobilista, selezionando rispettivamente la tariffa “2E duplicato patente per smarrimento, sottrazione e distruzione” o la tariffa “J6 - duplicato per smarrimento, sottrazione e distruzione” Qualora invece i due documenti non risultassero duplicabili, sarà necessario recarsi presso gli uffici competenti della Motorizzazione civile (o presso un’agenzia pratiche auto) per perfezionare la richiesta, presentando la ricevuta di avvenuto pagamento di un bollettino pagoPA riferita alla corrispondente tariffa “2E” o “J6”. Al fine di perfezionare le richieste, è necessario che il codice fiscale del pagatore corrisponda al codice fiscale dell’intestatario della patente o, nel caso di duplicazione del documento unico di circolazione, dell’intestatario del veicolo o cointestatario che ha effettuato la denuncia ed eseguito la richiesta di emissione del duplicato. L’ufficio trasporti dell’Associazione rimane disponibile per qualsiasi ulteriore chiarimento.
Pag. 46 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 3 - 15 febbraio 2022
(EV)