Apinforma 6-2025

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APINFORMA

numero 6 31 marzo 2025

IN PRIMO PIANO

Paghi contactless, vivi impactless

Maggiori info sulla carta in legno su civibank.it

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. La vendita dei prodotti e dei servizi accessori è soggetta alla valutazione da parte della Banca. Per le condizioni contrattuali ed economiche consultare i fogli informativi disponibili nelle filiali e su civibank.it.

APINFORMA

Regolarizzazione del mancato ricevimento della fattura

Credito Iva infrannuale

Sindaci e revisori con limiti alla responsabilità

Per gli amministratori di società obbligo di PEC

Contributi per il conseguimento della CQC

Bando per start-up

Bando Invitalia

CCNL Confapi Aniem

RENTRI: chiarimenti del Ministero dell’Ambiente

CONAI: circolari applicative

ORGANIZZAZIONE

Schianchi, confetture friulane e spezie dal mondo

Emissione visure, bilanci e certificati

Carta di circolazione sospesa

Scadenze aziendali del mese di aprile 2025

dateci il vostro indirizzo di posta elettronica per comunicare più facilmente, per fornirvi informazioni in tempo reale e per realizzare economie di scala. info@confapifvg.it

editore redazione

Associazione Piccole e Medie

Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it

direttore responsabile Lucia Cristina Piu

registrazione presso il tribunale di udine n. 404 del 27.08.1977

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concessionaria per la pubblicità Scripta Manent srl Via Pier Paolo Pasolini, 2/A 33040 Pradamano (UD) Tel. 0432 505900 ufficio@scriptamanent.sm

Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana

Regolarizzazione del mancato ricevimento della fattura

ComuniCazione allo Sdi utilizzando il CodiCe td29

premessa

Dal 1° aprile 2025, la regolarizzazione della mancata o irregolare ricezione di una fattura andrà comunicata all’Agenzia delle entrate con il Sistema di Interscambio, utilizzando il codice TD29. È quanto prevedono le nuove specifiche tecniche per il tracciato della fatturazione elettronica aggiornate il 31 gennaio 2025. La regolarizzazione consente al committente di evitare la sanzione del 70% con un minimo di 250 euro.

la riForma delle sanzioni

Il 31 gennaio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le specifiche tecniche per le fatture elettroniche al fine di risolvere alcuni problemi derivanti dalle nuove disposizioni sanzionatorie. La riforma delle sanzioni, introdotta con il D. Lgs. n. 87/2024, ha infatti generato alcune incertezze riguardo alle modalità operative per porre rimedio all’omessa o irregolare emissione delle fatture. L’art. 6, comma 8, D. Lgs. n. 471/1997 riformato, impone una sanzione del 70% dell’imposta (minimo 250 euro) al cessionario o committente che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, acquista beni o servizi senza fattura emessa nei termini di legge o con fattura irregolare, salva la responsabilità del cedente o commissionario. Il cessionario o committente può evitare la sanzione comunicando l’omissione o l’irregolarità all’Agenzia delle Entrate entro 90 giorni dalla scadenza dell’emissione della fattura o dalla data di emissione della fattura irregolare.

le sanzioni pre - riForma

Non è una novità assoluta poiché anche la norma pre-riforma puniva questo comportamento, sebbe-

ne con un diverso sistema sanzionatorio (sanzione del 100% dell’imposta) e con modalità diverse. La norma in vigore fino al 31 agosto 2024, stabiliva che la sanzione non si applicava se il cessionario o committente:

- non avendo ricevuto la fattura, entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione, presentava all’ufficio competente nei suoi confronti, previo pagamento dell’imposta, entro il trentesimo giorno successivo, un documento in duplice esemplare con le indicazioni prescritte per la fattura;

- avendo ricevuto una fattura irregolare, presentava all’ufficio, entro il trentesimo giorno successivo a quello della sua registrazione, un documento integrativo in duplice esemplare recante le indicazioni di cui sopra, previo versamento della maggior imposta eventualmente dovuta.

il periodo transitorio

Nel periodo transitorio che va dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2024 ma che con i 90 giorni richiesti per la regolarizzazione si arriva al 31 marzo 2024, per evitare le sanzioni la procedura non era chiara. Si doveva inviare una comunicazione dell’irregolarità all’Agenzia delle Entrate entro novanta giorni dal termine previsto per l’emissione della fattura o dalla data in cui è stata emessa la fattura irregolare, utilizzando gli strumenti forniti dalla stessa Agenzia.

Sulla base della formulazione letterale della norma, era emerso il dubbio riguardo alla modalità operativa da seguire e, in particolare, su quale fosse l’intenzione del legislatore con l’espressione “strumenti messi a disposizione” dall’Agenzia delle Entrate.

A questo proposito autorevole dottrina aveva suggerito per il periodo transitorio, l’invio di un’autofattura con codice TD20, ma senza versare la relativa Iva e senza gestirla contabilmente. Una conferma a questa possibilità potrebbe trovarsi nel fatto solo dal 1° aprile 2025 è cambiata la descrizione del “tipo documento” TD20, ancora possibile per la regolarizzazione intracomunitaria dell’articolo 46 comma 5) del D.L. 331/1993 e

dell’articolo 6 comma 9 – bis del D.Lgs. 471/1997, il quale non contempla più il riferimento all’articolo 6, comma 8 dello stesso decreto.

Il codice TD20 continuerà quindi ad essere utilizzato per le operazioni soggette a inversione contabile interna o in caso di acquisti intracomunitari. Ad esempio, se un’azienda italiana acquista beni da un fornitore europeo e non riceve la fattura entro il secondo mese successivo all’operazione, potrà ancora utilizzare il codice TD20 per regolarizzare l’operazione.

La coesistenza di questi due codici potrebbe generare confusione, tuttavia è importante capire che il TD29 è destinato esclusivamente alle comunicazioni di omissioni o irregolarità non legate all’inversione contabile o ad altri regimi particolari, mentre il TD20 rimane utilizzabile in tutti gli altri casi.

la nuova procedura

A partire dal 1° aprile 2025 il cessionario/committente deve trasmettere allo SdI un file TD29 di fattura ordinaria per comunicare le irregolarità all’Agenzia delle Entrate. Il tipo documento TD29 non è un’autofattura e conseguentemente non è ammessa l’indicazione dello stesso soggetto sia come cedente che come cessionario. Nel campo cedente/prestatore si devono indicare i dati di quest’ultimo che può essere solo un operatore nazionale, infatti, se viene indicato un valore diverso da IT il file viene scartato con codice errore “00473”. È comunque richiesta l’indicazione della partita Iva del cedente o prestatore. Si deve inoltre indicare l’imponibile non fatturato o non indicato in fattura da parte del fornitore, nonché la relativa Iva o, in alternativa, il regime di non imponibilità o di esenzione.

Come ricordato le modifiche introdotte si inseriscono in un quadro normativo disciplinato principalmente dal Decreto Legislativo 471/1997, dove l’articolo 6, comma 8, prevede che il cessionario o committente che non comunica un’omissione entro novanta giorni dalla scadenza prevista, rischia una sanzione pari al 70% dell’imposta dovuta, con un minimo di 250 euro. Questo rende ancora più evidente l’importanza di utilizzare correttamente il nuovo codice TD29.

Un ulteriore riferimento normativo è rappresentato dal recente D. Lgs. 87/2024, che ha semplificato le modalità di regolarizzazione eliminando l’obbligo di versare l’imposta relativa al documento irregolare. Ora, l’unico obbligo consiste nella trasmissione della comunicazione con le modalità sopra evidenziate. Se l’operazione è imponibile, non essendo più tenuto il cessionario/committente al versamento dell’imposta indicata nel documento, non potrà essere detratta.

Volendo proporre un esempio si pensi ad un’azienda italiana che non riceva una fattura relativa a una consulenza ricevuta entro il termine previsto. Nel periodo transitorio (1/9/2024 – 31/3/2025), l’azienda avrebbe dovuto utilizzare il codice TD20, mentre dal 1° aprile 2025 dovrà inviare un file XML con codice TD29 tramite SdI, specificando i dati del fornitore e non versare l’Iva rendendo la procedura più equa.

Un altro esempio potrebbe essere quello di un professionista che riceve una fattura con un importo errato. Anche in questo caso, tramite il codice TD29, sarà possibile regolarizzare la situazione senza dover ricorrere a registrazioni contabili complesse o ulteriori pagamenti.

(pz)

Credito Iva infrannuale

entro il 30 aprile le riChieSte relative al primo trimeStre

premessa

I soggetti passivi Iva hanno la possibilità, al verificarsi di specifiche condizioni, di richiedere il rimborso o la compensazione dei crediti Iva maturati in ciascuno dei primi tre trimestri dell’anno, mentre quello relativo al quarto trimestre confluisce nella dichiarazione annuale. La richiesta relativa al primo trimestre deve essere presentata dal 1° al 30 aprile utilizzando il modello “IVA TR” recentemente modificato. Il diritto al rimborso trimestrale è disciplinato dall’art. 38-bis del DPR 633/72 e spetta esclusivamente ai soggetti Iva in possesso di specifici requisiti. Di seguito i termini e le condizioni poste dalla norma per la richiesta di rimborso o compensazione del credito infrannuale Iva.

termini di presentazione

Il modello deve essere presentato entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, così per il primo trimestre 2025 la scadenza è il 30 aprile 2025. Il modello “IVA TR” da trasmettere è quello aggiornato il 21 marzo 2025 e deve essere presentato esclusivamente in via telematica direttamente dall’impresa o per il tramite di un intermediario abilitato.

i requisiti

Per richiedere il rimborso o la compensazione infrannuale, è necessario che l’importo a credito maturato nel trimestre di riferimento sia superiore a € 2.582,28 e sia soddisfatto uno dei requisiti individuati dall’articolo 30 comma 3 lettere a), b), c), d) ed e) del DPR 633/72 che di seguito ricordiamo.

1. Aliquota media, effettuazione di operazioni che comportano l’applicazione di un’imposta con aliquota media aumentata del 10%,

inferiore a quella relativa agli acquisti e alle importazioni, escludendo dal calcolo quelle relative ai beni ammortizzabili. Le operazioni attive rientranti nel regime del reverse charge di cui all’art. 17 comma 6 lett. a-bis) e ater), vengono considerate “ad aliquota zero”. Le operazioni rientranti nel regime dello split payment, sono incluse tra quelle che consentono il rimborso del credito Iva in base al requisito dell’aliquota media.

2. Operazioni non imponibili, effettuazione di operazioni non imponibili ai sensi degli articoli 8, 8-bis e 9 del DPR 633/72 e delle cessioni comunitarie di beni e servizi per un ammontare superiore al 25% delle operazioni complessive. Tra le operazioni effettuate, da indicare al denominatore del rapporto e conseguentemente peggiorandolo, vanno indicate anche le operazioni non soggette ad Iva per mancanza del requisito della territorialità di cui agli articoli da 7 a 7-septies, del DPR 633/72.

3. Soggetti passivi esteri, operatori non residenti che si sono identificati direttamente in Italia ai sensi dell’articolo 35-ter ovvero abbiano formalmente nominato un rappresentante fiscale nel nostro paese, questi soggetti possono chiedere il rimborso o la compensazione anche in assenza delle condizioni previste dall’articolo 30.

4. Prestazioni a soggetti passivi esteri, operatori che hanno realizzato operazioni non soggette a Iva ex articoli da 7 a 7-septies del DPR 633/72 nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia per un ammontare superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate.

5. Beni ammortizzabili soggetti che hanno acquistato o importato beni ammortizzabili per un ammontare superiore a due terzi dell’ammontare complessivo degli acquisti o importazioni dei beni e servizi del periodo. In quest’ultimo caso il rimborso o la compensazione del credito riguarda esclusivamente l’Iva afferente agli acquisti di beni ammortizzabili del trimestre.

contabilità presso terzi

I contribuenti con contabilità presso terzi, come

Migliora la qualità dell’aria nella tua azienda

aria pulita — futuro sostenibile

FILTRAZIONE

— Polveri

— Esalazioni odori / gas / vernici

— Solventi

— Esalazioni e nebbie oleose

— Fumi industriali

— Polveri tossiche e pericolose

— Polveri esplosive

— Sfridi e scarti di paroduzione

TECNOLOGIE

— Abbattimento

— Rumori / Acustica

— Emissioni

— Captazione

— Consumi energetici

— Controllo & Sicurezza

— Ventilazione

— Aspirazione

Impianti di aspirazione per l’industria filtrazione aria — cabine di verniciatura manutenzione ricambi impianti — filtri — canali

ad esempio i centri elaborazione dati o gli studi professionali, possono optare, ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DPR n. 100/98, per la liquidazione mensile posticipata. Per la liquidazione periodica di questi soggetti si deve fare riferimento alle operazioni effettuate nel secondo mese precedente. La risoluzione delle Entrate n. 6 del 2011 ha precisato che per individuare i presupposti e l’ammontare rimborsabile, questi contribuenti devono considerare l’imposta relativa alle operazioni registrate nel trimestre di riferimento. In questo modo per il rimborso del primo trimestre 2025 questi contribuenti dovranno considerare le operazioni registrate a gennaio, febbraio e marzo 2025 e non quelle di dicembre 2024 e gennaio, febbraio 2025 utilizzate per le liquidazioni di gennaio, febbraio e marzo 2025.

procedura

Come ricordato la richiesta deve essere presentata telematicamente all’Agenzia delle Entrate con il nuovo modello “IVA TR” utilizzabile sia per le richieste di rimborso sia per le compensazioni orizzontali tramite modello F24, vale a dire con altre imposte o contributi.

Come già ricordato la domanda deve riguardare esclusivamente il credito maturato nel trimestre di riferimento, senza possibilità pertanto di riportare crediti relativi a periodi precedenti.

La compensazione trimestrale d’importo inferiore a 30.000 euro è consentita senza presentazione di garanzie e non richiede il visto di conformità.

La compensazione trimestrale d’importo superiore a 30.000 euro richiesta da un soggetto non a rischio è erogato alternativamente:

- previa presentazione di garanzia;

- senza garanzia ma con visto di conformità allegando una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali e la regolarità contributiva.

Il limite di 30.000 euro deve essere considerato distintamente a seconda che il credito sia annuale o trimestrale. In definitiva il contribuente dispone di due plafond distinti, uno annuale e uno trimestrale i quali potranno essere compensati nello stesso anno solare.

il modello tr

Il modello TR aggiornato prevede nel quadro TA l’indicazione delle operazioni attive e della relativa imposta dovuta, mentre il quadro TB accoglie

le operazioni passive e l’imposta relativa detraibile. In questi quadri nella versione ultima sono state eliminate le percentuali di compensazione prestampate, in questo modo i contribuenti che effettuano acquisti o cessioni di prodotti agricoli e ittici devono riportare in corrispondenza dell’imponibile, la misura della percentuale applicata.

Il quadro TC riporta la determinazione del credito d’imposta del periodo, nel rigo TC2 va indicata l’imposta dovuta sugli acquisti soggetti all’inversione contabile.

Il quadro TD accoglie il presupposto di legittimazione dell’istanza, nella seconda sezione l’importo del rimborso o compensazione, il visto di conformità e altre informazioni inerenti al rimborso e nella terza sezione la partita Iva delle società partecipanti alla liquidazione di gruppo.

Le variazioni operate ai sensi dell’art. 26 influenzano la compilazione dei quadri TA e TB concorrendo così al calcolo dell’aliquota media se si riferiscono allo stesso trimestre. Non si deve tener conto invece dell’imponibile delle variazioni che, pur essendo operate nel trimestre al quale si riverisce la richiesta, sono relative ad operazioni di periodi precedenti. Queste ultime variazioni dovranno essere riportate per la sola imposta, nel campo 1 dei righi TA23 e TB21.

la garanzia

Per compensazioni o rimborsi superiori a 30.000 euro è richiesto il rilascio della garanzia. L’importo deve considerare le richieste riferite all’intero anno e non solo al singolo trimestre.

Si deve inoltre distinguere se il soggetto è “a rischio” o meno. Nel primo caso si rende obbligatoria la presentazione della garanzia.

Se invece il contribuente “non è a rischio” sarà possibile presentare la garanzia oppure un’istanza munita del visto di conformità e una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali e di regolarità contributiva presente all’interno del modello TR. Si ricorda che il decreto semplificazioni (D. Lgs. 1/2024) ha incrementato da 50 a 70 mila euro l’importo al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per la compensazione del credito Iva a favore dei soggetti ISA che raggiungono particolari punteggi di affidabilità fiscale.

A questo proposito il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 22 aprile 2024 ha graduato il beneficio come indicato nella tabella seguente.

punteggio di aFFidabilità

Almeno pari a:

- 9 per il 2023

- 9 come media 2022 - 2023

Inferiore a 9 ma almeno pari a:

- 8 per il 2023

- 8,5 come media 2022 - 2023

esonero visto di conFormità per compensazioni orizzontali credito iva 2024

Per un importo non superiore a 70.000 euro annui

Per un importo non superiore a 50.000 euro annui

L’esonero dal visto di conformità per importi annui superiori a 70.000 euro spetta anche ai soggetti ISA che hanno aderito al concordato preventivo biennale CPB e riguarda sia il credito Iva annuale che quello trimestrale. Di fatto quindi il limite dei 70.000 euro assume rilevanza cumulativa dovendo considerare il credito Iva 2024 e i crediti trimestrali 2025.

rimborso prioritario

Per determinati contribuenti è prevista l’erogazione del rimborso in via prioritaria, vale a dire entro 3 mesi, qualora al momento della richiesta siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- l’attività deve essere esercitata da almeno tre anni;

- l’eccedenza detraibile richiesta a rimborso sia di almeno 10.000 per il rimborso annuale e di 3.000 euro per quello trimestrale, e in ogni caso sia superiore al 10% dell’imposta complessiva assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuate nell’anno o nel trimestre a cui si riferisce la richiesta.

I soggetti ammessi al rimborso prioritario sono:

- subappaltatori che effettuano in modo prevalente operazioni in reverse charge;

- soggetti che effettuano attività per il riciclaggio di cascami e rottami metallici;

- i soggetti indicati nel codice Ateco 24.43.00, produzione di zinco, piombo, stagno e semilavorati;

- i soggetti indicati nel codice Ateco 24.42.00, produzione di alluminio e semilavorati;

- i soggetti indicati nel codice Ateco 30.30.09, fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi;

- i soggetti che effettuano operazioni nei confronti di enti pubblici applicando lo split payment;

- i soggetti indicati nel codice Ateco 59.14.00, attività di proiezione cinematografica;

- i soggetti che effettuano prestazioni di servizi ex art. 17 comma 6, lett. a-ter).

i codici per la compensazione

Il recupero del credito Iva infrannuale tramite l’utilizzo in compensazione con altre imposte, contributi e premi con il modello F24, può essere effettuato utilizzando i seguenti codici tributo:

- 6036 credito Iva primo trimestre;

- 6037 credito Iva secondo trimestre;

- 6038 credito Iva terzo trimestre.

Il credito relativo al quarto trimestre può essere richiesto esclusivamente in sede di dichiarazione annuale.

il rimborso

In caso di richiesta di rimborso, questo deve essere eseguito entro il giorno 20 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari e, in caso di tardiva esecuzione del rimborso, sulle somme rimborsate si rendono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo a partire dal giorno di scadenza del loro pagamento. Gli interessi dovrebbero quindi decorrere dal giorno 20 del secondo mese successivo al trimestre in riferimento per il quale si è richiesto il rimborso e fino alla data in cui viene predisposto l’ordinativo di pagamento da parte dell’amministrazione finanziaria.

cessione

del credito e limiti

Il credito trimestrale richiesto a rimborso può essere anche ceduto a terzi, come previsto dall’art. 12 – sexies del D.L. 34/2019, che ha equiparato il credito trimestrale a quello annuale.

Il credito trimestrale chiesto a rimborso non concorre al limite annuo di 2.000.000 di euro per anno solare previsto per i rimborsi in procedura semplificata e per le compensazioni orizzontali.

(pz)

Sindaci e revisori con limiti alla responsabilità

controllo abbia agito con dolo, in questi casi la responsabilità rimane solidale e illimitata.

introdottti

dei limiti QuantifiCati

Come multipli dei CompenSi

La legge n. 35 del 14 marzo 2025 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2025 ha introdotto dei limiti alla responsabilità patrimoniale dei sindaci. La legge ha riscritto l’art. 2407 del codice civile introducendo dei tetti alla responsabilità parametrati ai compensi e nuovi termini prescrizionali per l’azione di responsabilità.

I limiti non riguardano i casi in cui l’organo di

La limitazione opera invece nei casi di colpa, anche grave, attribuibile ai sindaci.

Le nuove limitazioni interessano sia le responsabilità esclusive dei sindaci sia quella solidale con gli amministratori, quest’ultima è quella che interessa la stragrande maggioranza dei casi.

È applicabile a tutte le tipologie di azioni di responsabilità e quindi quelle sociali (artt. 2393 - 2393 - bis del C.C.), dei creditori (art. 2394 del C.C.) dei soci o dei terzi (art. 2395 del C.C.) e delle azioni esercitabili dal curatore (art. 2394bis del C.C.).

Come anticipato il limite di responsabilità patrimoniale è quantificato in base ad un multiplo dei compensi secondo gli scaglioni indicati di seguito:

Da 10.000 a 50.000 euro

Oltre 50.000 euro

Non è chiaro se gli scaglioni vadano applicati su base assoluta o progressiva. Nel primo caso per un compenso annuo di 18.000 euro applicando il solo moltiplicatore 12 la responsabilità arriverebbe a 216.000 euro; con il secondo metodo si dovrebbe moltiplicare per 15 fino a 10.000 euro e per 12 i rimanenti 8.000 euro per un totale di 246.000 euro. La norma andando a modificare una norma di diritto positivo dovrebbe applicarsi esclusivamente ai danni imputabili ai sindaci successivamente all’entrata in vigore della legge, vale a dire dal 12 aprile 2025.

Oltre all’introduzione dei limiti è stata modificata la decorrenza dei termini prescrizionali. Viene ora previsto che l’azione di responsabilità verso i sindaci si prescrive nel termine di 5 anni dal deposito della relazione di cui all’art. 2429 del C.C. concernente l’esercizio in cui si è verificato il danno. Anche in questo caso andrà chiarito se per deposito s’intende quello al Registro Imprese o presso la sede della società.

(pz)

Per gli amministratori di società obbligo di PEC

di rinnovo di un amministratore) presentata dall’impresa.

entro giugno 2025

la ComuniCazione al regiStro delle impreSe

Con nota 12 marzo 2025 prot. 43836, il Ministero delle imprese e del made in Italy ha fornito indicazioni interpretative ed operative in ordine all’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese del domicilio digitale degli amministratori di imprese costituite in forma societaria, introdotto dalla Legge di Bilancio 2025.

Di seguito i punti salienti dei chiarimenti forniti dal Ministero:

- l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell’amministratore, da iscrivere nel registro delle imprese, deve essere distinto da quello della società. In presenza di più amministratori, andrà iscritto un indirizzo PEC distinto per ognuno di loro.

- per le imprese costituite anteriormente al 01 gennaio 2025 (entrata in vigore della Legge di Bilancio 2025), la comunicazione degli indirizzi PEC dei propri amministratori deve avvenire entro il 30 giugno 2025;

- le imprese che, per l’iscrizione nel Registro delle imprese, avessero optato per la coincidenza del domicilio digitale con l’indirizzo PEC dei propri amministratori, potranno conformarsi alle indicazioni del Ministero entro il termine del 30 giugno 2025;

- la comunicazione al registro delle imprese e le eventuali variazioni degli indirizzi PEC degli amministratori dell’impresa, sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria;

- all’omessa comunicazione degli indirizzi PEC degli amministratori, è applicabile una sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro; tale omissione, inoltre, impedisce la positiva conclusione dell’iter istruttorio presso la Camera di commercio della domanda (di iscrizione ovvero di un atto di nomina o

Di seguito, si riporta una disamina più approfondita della circolare Ministero.

destinatari dell’obbligo

Rientrano nel novero dei soggetti tenuti alla comunicazione del domicilio digitale (e quindi dell’indirizzo PEC) dei propri amministratori tutte le forme societarie, siano esse società di persone o di capitali, secondo le quali può svolgersi un’attività imprenditoriale. Si ricorda che per «domicilio digitale» va inteso un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato. Per quanto riguarda le reti di imprese, in presenza di un fondo comune e dello svolgimento di un’attività commerciale rivolta ai terzi, la rete di imprese può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese e acquisisce soggettività giuridica. A fronte di queste circostanze, anche le reti di imprese ricadono nell’ambito dei soggetti tenuti alla comunicazione dell’indirizzo PEC dei propri amministratori. Sono escluse dall’obbligo le forme societarie cui non è consentita l’intrapresa di attività commerciali quali le società di mutuo soccorso. Sono, inoltre, esclusi dall’obbligo i consorzi nonché le società consortili. Per quanto riguarda l’obbligo per gli «amministratori» va riferito ai soggetti, persone fisiche o giuridiche, cui formalmente compete il potere di gestione degli affari sociali, con le connesse funzioni di dirigenza ed organizzazione. Tale obbligo va applicato anche ai liquidatori della società, siano essi nominati dai soci o per intervento giudiziale. In costanza, poi, di una pluralità di amministratori dell’impresa, dovrà essere iscritto un indirizzo PEC per ciascuno di essi. Laddove un medesimo soggetto svolga l’incarico di amministratore in favore di una pluralità di imprese, potrà anche indicare per ciascuna di esse un medesimo indirizzo di posta elettronica certificata. Per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità dell’indirizzo PEC comunicato al registro si ricorda che l’indirizzo PEC dell’amministratore deve essere distinto da quello della società.

termine per la comunicazione degli indirizzi pec degli amministratori

Per le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2025, o per quelle che, pur sulla base di un atto costitutivo in data antecedente, presentino la domanda di iscrizione dopo il 01 gennaio 2025 l’adempimento dell’obbligo di iscrizione del domicilio digitale dei propri amministratori è posto in coincidenza con il deposito della domanda di iscrizione dell›impresa nel registro delle imprese. Per le imprese già costituite antecedentemente alla data del 01 gennaio 2025, la comunicazione del domicilio digitale degli amministratori deve avvenire entro il 30 giugno 2025. In ogni caso, la comunicazione dovrà essere effettuata in occasione della iscrizione di una nuova nomina o del rinnovo dell’amministratore, nonché della nomina del liquidatore, anche nell’eventualità in cui, per le imprese già costituite, questa comunicazione avvenga in data antecedente il 30 giugno 2025. Quelle imprese che avessero comunicato alla competente Camera di commercio per l’iscrizione nel registro delle imprese, il medesimo domicilio digitale dell’impresa anche quale indirizzo PEC dei propri amministratori, potranno conformarsi alle presenti indicazioni entro il termine del 30 giugno 2025.

diritti

di segreteria

La comunicazione al registro delle imprese e le eventuali variazioni degli indirizzi PEC degli am-

ministratori dell’impresa soggetta all’obbligo di cui all’articolo 1, comma 860, della legge 207/ 2024, sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria. La comunicazione o la variazione dell’indirizzo PEC dell’amministratore presentata con una domanda di iscrizione o deposito di un atto (ad esempio, della nomina o del rinnovo dell’amministratore medesimo) al registro delle imprese resta, invece, soggetta alla ordinaria disciplina concernente i diritti di segreteria. Misure sanzionatorie per l’eventuale inadempimento L’omissione della comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata degli amministratori impedisce la positiva conclusione dell’iter istruttorio della domanda presentata dall’impresa. A fronte di una domanda di iscrizione, ovvero di un atto di nomina o di rinnovo di un amministratore, da parte di una impresa soggetta all’obbligo in commento, ma che non lo rispetta, la Camera di commercio ricevente l’istanza dovrà pertanto disporre la sospensione del procedimento, assegnando all’impresa un congruo termine, comunque non superiore a trenta giorni, per l’integrazione del dato mancante, al suo spirare procedendo, in difetto di ottemperanza, al rigetto della domanda. Sotto il profilo sanzionatorio è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro prevista dall’articolo 2630 del codice civile, salva la riduzione dell’importo della sanzione ad un terzo nel caso in cui la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengano «nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti». (c)

Contributi per il conseguimento della CQC

simo di 3.500 euro ciascuno, nei seguenti limiti percentuali:

preSentazione delle domande

da parte dei Candidati

fino al 31 luglio 2025

Si fa seguito alla nostra circolare prot. n. 122/MM del 2 aprile 2025 per comunicare che, con il Decreto del Direttore centrale infrastrutture e territorio n. 12710 del 17 marzo 2025, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 13 del 26 marzo 2025, è stato approvato il bando ordinario per la concessione di contributi volti al conseguimento della Carta di qualificazione del conducente (CQC) per l’esercizio della professione di autotrasportatore su strada di merci (o viaggiatori) o per la sua estensione, anche congiuntamente al conseguimento di una sola delle patenti delle categorie C, CE, oppure D, DE, oppure E, in quanto propedeutica all’ottenimento della qualificazione in parola. La dotazione finanziaria è di euro 320.000.

Di seguito gli elementi essenziali del bando 2025, in linea con quelli delle passate edizioni.

beneFiciari

Possono accedere ai benefici i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:

- disoccupati o inoccupati e occupati;

- compimento 18 anni d’età;

- residenti da almeno 5 anni nella Regione Friuli Venezia Giulia;

- in possesso dell’idoneità psicofisica alla guida. I soggetti disoccupati, al momento della presentazione della domanda di contributo, devono aver già dichiarato la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa – DID.

misura del contributo e cumulabilità

con altri beneFici

Il contributo è concesso ai beneficiari, nei limiti delle risorse disponibili, successivamente all’avvenuto conseguimento della CQC, sino ad un mas-

- in misura non superiore all’80% della spesa sostenuta e validamente rendicontata per i soggetti che, al momento della presentazione della domanda, si trovano in stato di disoccupazione (c.d. disoccupati e inoccupati). Questi hanno diritto ad un’integrazione del contributo ottenuto per un importo pari a un ulteriore 20% della somma già validamente rendicontata qualora, entro 6 mesi dal conseguimento della CQC, sottoscrivano con un operatore economico del settore dell’autotrasporto di merci con sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia, un contratto di lavoro subordinato in qualità di conducenti, a tempo indeterminato o determinato per un periodo di almeno sei mesi. L’eventuale interruzione anticipata del contratto di lavoro prima dei sei mesi dalla sua stipula non dà luogo all’integrazione del contributo;

- in misura non superiore al 50% della spesa sostenuta e validamente rendicontata per i soggetti che, al momento di presentazione della domanda, sono non disoccupati.

Il contributo regionale è cumulabile con altri benefici previsti dallo Stato per il conseguimento della CQC, a condizione che l’importo massimo concedibile non sia superiore al 100% della spesa effettivamente sostenuta.

presentazione

della domanda di contributo

La domanda di contributo, soggetta a imposta di bollo, va presentata unicamente in modalità online sull’apposita sezione dedicata al Servizio Motorizzazione civile del sito della Regione. La procedura online è disponibile

fino alle ore 24.00 del 31 luglio 2025.

Per maggiori informazioni tecnico-operative si vedano le linee guida per la compilazione della domanda

Alla domanda va allegata la seguente documentazione:

- attestazione di frequenza, su carta intestata, rilasciata dall’autoscuola o da altri soggetti abilitati di cui all’art. 4, c. 5 del bando, con data successiva al 26.3.2025 conforme al fac-simile di cui all’allegato 1, in cui si dichiari che l’instante ha iniziato a frequentare il corso per il conseguimento della CQC a far data dall’1 gennaio 2025 ovvero frequenterà un corso in fase di programmazione che dovrà iniziare inderogabilmente entro e non oltre il 31 marzo 2026; - preventivo dettagliato di spesa predisposto su carta intestata rilasciato da un’autoscuola o da uno dei soggetti abilitati, comprendente le generalità del richiedente, nonché l’esatta indicazione delle specifiche prestazioni finalizzate al conseguimento della CQC e dei relativi costi (vedi modello preventivo pubblicato nell’apposita sezione del sito della Motorizzazione civile regionale);

- modulo attestante l’assolvimento dell’imposta di bollo di cui all’Allegato 3 del Bando All’atto della presentazione della domanda, il richiedente dovrà inoltre attestare lo stato di disoccupazione ovvero di non disoccupazione. integrazione del contributo per i soggetti disoccupati o inoccupati

Entro il 30 settembre 2027 i beneficiari disoccupati o inoccupati potranno richiedere un’ulteriore integrazione del contributo ottenuto per un importo pari al 20% della somma già validamente rendicontata qualora, entro 6 mesi dal giorno di conseguimento della CQC, sottoscrivano con un operatore economico del settore dell’autotrasporto di merci (o persone) con sede legale o operativa in Friuli Venezia Giulia, un contratto di lavoro subordinato in qualità di conducenti, a tempo indeterminato o determinato per un periodo di almeno 6 mesi. L’eventuale interruzione anticipata del contratto di lavoro prima dei 6 mesi dalla sua stipula non dà luogo all’integrazione del contributo.

assegnazione e priorità di concessione del contributo

Le domande presentate sono esaminate in base a procedura valutativa a sportello secondo l’ordine cronologico di presentazione determinato dal numero di protocollazione, fatti salvi i criteri di priorità a favore dei soggetti disoccupati o inoccupati.

Le domande di questi verranno prioritariamente ammesse a contributo sulla base dei fondi disponibili, secondo l’ordine di presentazione determinato dal numero di protocollazione.

Solo in caso di disponibilità di fondi, dopo la concessione del contributo ai soggetti disoccupati/ inoccupati, verranno riconosciute concessioni in favore degli altri richiedenti seguendo l’ordine di presentazione delle loro domande dato dal numero di acquisizione al protocollo.

Entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze, verrà pubblicato, sulla pagina dedicata del sito web della Regione, l’elenco dei beneficiari ammessi al contributo e di quelli esclusi; tale pubblicazione ha efficacia di notifica a tutti gli effetti di legge.

termini

per il conseguimento della cqc, per la rendicontazione  delle spese sostenute e per la liquidazione del contributo

I beneficiari del contributo, ammessi in graduatoria, devono conseguire la CQC e presentare il relativo rendiconto delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2026 secondo le modalità che saranno rese note in un secondo momento mediante pubblicazione sul citato sito web della Regione. Ai fini della liquidazione dovrà essere prodotta la documentazione a comprova della spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario di data successiva all’1 gennaio 2025 costituita dalla copia dei documenti di seguito indicati:

- fattura quietanzata;

- scontrino fiscale c.d. “parlante” (documento commerciale a valenza fiscale), comprovante il pagamento del corrispettivo e integrato, su specifica richiesta del beneficiario, con il proprio codice fiscale;

- ricevuta fiscale.

Dopo di che, il contributo viene erogato mediante accredito sul conto corrente intestato (o cointestato) al beneficiario, indicato in sede di domanda. Per altre informazioni e per il testo del bando, a cui si rinvia per gli approfondimenti, gli interessati possono anche rivolgersi all’Ufficio trasporti dell’Associazione.

Si invitano, infine, le imprese a divulgare la presente circolare ai potenziali candidati con i quali dovessero entrare in contatto.

(mm)

Bando per start-up

inCentivi per la Creazione e lo Sviluppo di Start-up innovative

Con Delibera della Giunta Regionale n. 58 del 24 gennaio 2025 (D.G.R. n. 58/2025) è stato approvato il bando A3.4.1 “Incentivi per la creazione di start-up innovative e accompagnamento degli imprenditori” (di seguito “Bando”), con il quale la Regione Friuli Venezia Giulia intende sostenere progetti concernenti la creazione e lo sviluppo di start-up innovative mediante la concessione di aiuti a fondo perduto a copertura delle spese di avvio, di accompagnamento imprenditoriale e relative attività di sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

1. termine e modalità di presentazione delle istanze

La domanda per la concessione degli Aiuti alle start-up innovative è presentata alla Camera di Commercio della provincia in cui è o sarà realizzato il progetto

dalle ore 10.00 del 15 maggio 2025 alle ore 16.00 del 16 giugno 2025, esclusivamente tramite il Servizio informatico a cui si accede dal sito della Regione nella sezione dedicata al Bando.

La domanda si considera sottoscritta e presentata al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all’atto della convalida finale. Ai fini del rispetto del termine di presentazione della domanda, fanno fede la data e l’ora della convalida finale effettuata tramite il Sistema informatico. Non sono ammissibili domande presentate con altre modalità.

La medesima start-up innovativa può presentare una sola domanda a valere sul Bando. Non sono

ammesse le domande presentate da una medesima start-up innovativa successivamente alla prima ritenuta istruibile.

Il soggetto richiedente può in ogni caso ritirare la domanda già presentata mediante comunicazione formale alla Camera di Commercio competente per territorio ed eventualmente presentarne successivamente un’altra entro il termine richiamato del 16 giugno p.v., ore 16.00.

2. risorse disponibili

La dotazione finanziaria del Bando è pari ad euro 2.000.000,00, eventualmente integrabile con deliberazione della Giunta regionale di aggiornamento e revisione del piano finanziario del programma di revisione della relativa pianificazione finanziaria e di risultato.

L’iniziativa rientra nel Programma regionale 2021-2027 finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per l’obiettivo “Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita” (PR) in conformità all’art. 26 della L.R. n. 3/2015 e all’art. 6, c. 2, della L.R. n. 3/2021.

3. soggetti beneFiciari

Per presentare la domanda e beneficiare degli Aiuti alle start-up innovative le imprese devono, tra l’altro, essere iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese dedicata alle start-up innovative, avere dimensione di PMI e avere la sede operativa, nella quale è o sarà realizzato il Progetto, nel territorio regionale.

Possono presentare domanda di incentivo anche le start-up innovative che, al momento della presentazione della domanda, non sono ancora iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese dedicata alle start-up innovative, ma che si impegnano a comunicare l’ottenimento dell’iscrizione a tale sezione entro 30 giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande, pena l’archiviazione.

Possono, altresì, inoltrare domanda di beneficio anche le start-up innovative che, al momento della presentazione della domanda, non hanno ancora la sede operativa attiva nel territorio regionale,

ma che si obbligano, con dichiarazione, ad attivarla entro la data di rendicontazione.

Tra i requisiti di ammissibilità della domanda si menziona, per rilevanza, l’obbligo per i beneficiari di garantire la sostenibilità finanziaria del Progetto secondo quanto previsto dall’allegato 3 del Bando, al quale si rinvia.

4. progetti e spese ammissibili

Sono ammissibili i progetti per la creazione della start-up innovativa e relative attività concernenti lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotto o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. Tali progetti sono finalizzati all’avvio e/o allo sviluppo di iniziative economiche da parte dei beneficiari da realizzare in una sede operativa situata nel territorio regionale.

I progetti devono essere avviati e le relative spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda. Tuttavia sono ammissibili anche i progetti avviati a partire dall’1 gennaio 2024 se la documentazione riferibile ad almeno un bene o un servizio ha data successiva a quella di presentazione della domanda. Sono conseguentemente ammissibili le corrispondenti spese sostenute dopo tale data (1.1.2024).

Ai fini della realizzazione del progetto sono ammissibili, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese:

a) di avvio, di impianto e di sviluppo, quali quelle notarili, quelle per l’avvio dell’attività d’impresa e per la redazione del business plan, ecc.;

b) di investimento in impianti, macchinari, strumenti e attrezzature, software e relativi diritti di licenza a canone periodico, di know-how e brevetti;

c) per l’ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali;

d) per l’acquisto di servizi forniti da centri di coworking;

e) per consulenze e servizi per l’accompagnamento imprenditoriale.

Per approfondimenti sulla tipologia di spese ammissibili si rinvia all’art. 7 del Bando.

5. limiti di spesa, regime dell’aiuto, intensità contributiva e cumulabilità

Il limite minimo di spesa ammissibile è pari a euro 12.500,00. Il limite massimo dell’Aiuto concedibile per Progetto è pari a euro 100.000,00.

L’intensità massima dell’Aiuto è pari al 50% della spesa ammissibile. L’Aiuto non è cumulabile con

altri incentivi pubblici ottenuti per le stesse iniziative e aventi ad oggetto le stesse spese, costituenti aiuti di Stato.

L’Aiuto è concesso in “de minimis” in osservanza del Regolamento (UE) n. 2023/2831.

È, invece, ammesso il cumulo dell’Aiuto di cui trattasi con altre misure agevolative non costituenti aiuti di Stato, incluse le misure fiscali. È inoltre ammesso il cumulo con:

- gli incentivi di cui all’art. 3 bis della L.R. n. 3/2020 (Prime misure per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19);

- i finanziamenti agevolati di cui alla L.R. n. 2/2012 (Norme in materia di agevolazione dell’accesso al credito delle imprese);

- le agevolazioni del Fondo di garanzia regionale per gli investimenti di venture capitale nelle imprese in fase di avviamento di cui all’art. 2, c. 24, della L.R. n. 29/2018 (Legge di stabilità 2019);

- gli incentivi di cui all’art. 2 del D.L. n. 69/2013 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia);

- aiuti relativi a garanzie concesse dai soggetti che svolgono attività di garanzia collettiva dei fidi ai sensi dell’art. 13 del D.L. n. 269/2003 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici) e dai fondi di garanzia.

6. istruttoria

delle domande, concessione delle agevolazioni ed erogazione del contributo

Gli Aiuti sono concessi tramite procedura a graduatoria che si articola nell’istruttoria di ammissibilità, nella valutazione dei progetti sulla base di specifici criteri, nella formazione di una graduatoria provinciale e della graduatoria unica regionale e nella adozione dei provvedimenti di concessione dei progetti collocati utilmente in graduatoria. Ai fini dell’attribuzione del punteggio, i criteri di valutazione da considerare sono quelli previsti dal combinato disposto dell’art. 17 e dell’allegato 5 del Bando. Va ricordato che dà punteggio anche la coerenza del Progetto alle aree di specializzazione e relative traiettorie di sviluppo della Regione previste per il periodo 2021-2027 (approvati con deliberazione della Giunta Regionale n. 1970 del 23 dicembre 2021), illustrate nell’allegato 1 del Bando.

Il Progetto è valutato e il punteggio attribuito esclusivamente con riferimento ai criteri espres-

samente indicati, a tale fine, nella domanda di agevolazione.

Entro 20 giorni dalla comunicazione alle Camere di Commercio della graduatoria unica regionale sono adottati i provvedimenti di concessione da notificarsi agli interessati entro i 30 giorni successivi. Nel provvedimento di concessione sono, tra l’altro, fissati il termine e le modalità di presentazione della rendicontazione e comunicato il Codice unico di progetto (CUP) da riportare nell’oggetto dei giustificativi di spesa.

Entro il termine fissato il beneficiario presenta la rendicontazione attestante la realizzazione del progetto e il sostenimento (pagamento) delle relative spese.

La rendicontazione è presentata in formato digitale attraverso il caricamento sul Sistema infor-

matico dedicato, accessibile dal sito della Regione nell’apposita sezione dove sono anche pubblicate le modalità di presentazione e le linee guida per la compilazione.

A seguito della conclusione positiva dell’istruttoria della rendicontazione, la Camera di Commercio competente per territorio liquida ed eroga l’Aiuto entro il termine di 80 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della rendicontazione medesima.

L’Ufficio Economico dell’Associazione rimane a disposizione per chiarimenti ed esigenze di approfondimento. (mm)

Bando Invitalia

Contributi a fondo perduto per programmi di inveStimento

volti all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili

Facciamo seguito alle nostre circolari prot. n. 116/ MM del 26 marzo 2025 e n. 50/MM del 6 febbraio 2025, per comunicare che in relazione alla misura agevolativa, istituita con D.M. 13.11.2024, a valere sulla Missione 7 “REPowerEU” del PNRR, volta a supportare le PMI nella realizzazione di programmi di investimento finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica, in data 14 marzo 2025 il Dipartimento per le politiche per le imprese del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha adottato il relativo decreto direttoriale attuativo che definisce i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione (di seguito “d.d. 14.3.2025”).

1. termine e modalità di presentazione delle istanze

La domanda di agevolazione deve essere presentata esclusivamente in formato elettronico utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione da INVITALIA, quale soggetto attuatore, a partire

dalle ore 12.00 del 4 aprile 2025 alle ore 12.00 del 5 maggio 2025

Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di agevolazione. Qualora la stessa PMI presenti più domande, anche volte ad agevolare progetti diversi, INVITALIA prenderà in considerazione solo la domanda pervenuta per ultima.

2. risorse disponibili

Le risorse messe a disposizione sono pari a euro 320.000.000,00 (320 milioni), di cui un 40% riservato a progetti da realizzare nelle regioni

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, e un altro 40% riservato a favore delle micro e piccole imprese ex art. 16 della L. n. 180/2011. Le agevolazioni sono concesse fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

3. soggetti beneFiciari

L’agevolazione è riservata alle PMI operanti sul territorio nazionale. Sono escluse dall’accesso alle agevolazioni le industrie ad alta intensità energetica e le industrie ad alta emissione di CO2, nonché le imprese dei settori di attività elencati nell’allegato 1 del d.d. 14.3.2025.

Le imprese operanti nel settore della produzione, del noleggio e della vendita di veicoli possono accedere alle agevolazioni solo qualora i ricavi lordi connessi all’attività svolta nell’unità produttiva oggetto di intervento derivino in misura pari ad almeno il 50% dalla produzione, dal noleggio o dalla vendita di veicoli a zero emissioni.

4. programmi di investimento e spese ammissibili

Ai fini dell’ammissibilità, i progetti di investimento devono:

a) riguardare una sola unità produttiva che risulti nella piena disponibilità del soggetto richiedente;

b) essere realizzati esclusivamente su edifici esistenti destinati all’esercizio dell’attività, ovvero su coperture di strutture pertinenziali destinate in modo durevole al servizio dei predetti edifici;

c) prevedere che l’energia prodotta sia interamente destinata all’autoconsumo dell’unità produttiva oggetto del programma di investimento. L’eventuale energia eccedentaria può essere accumulata o ceduta a configurazioni di autoconsumo (vedi D. Lgs. n. 199/2021) ovvero immessa in rete.

Nello specifico i programmi di investimento devono riguardare:

- l’installazione di impianti solari fotovoltaici, comprese le apparecchiature e tecnologie digitali strettamente funzionali all’operatività

degli impianti medesimi e le spese per l’installazione e la messa in esercizio, oppure

- l’installazione di impianti mini-eolici, comprese le apparecchiature e tecnologie digitali strettamente funzionali all’operatività degli impianti medesimi e le spese per l’installazione e la messa in servizio.

Il programma di investimento non può prevedere contestualmente l’installazione di impianti solari fotovoltaici e mini-eolici, ma devono riguardare solo una delle tecnologie indicate. Deve essere prevista la realizzazione di una diagnosi energetica. Gli investimenti descritti possono essere eventualmente integrati e combinati con impianti e sistemi di stoccaggio dell’energia prodotta aventi le caratteristiche previste dall’art. 6, c. 2, del D.M. 13 novembre 2024 al quale si rinvia per i dettagli.

Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda e ultimati entro 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione.

Le spese ammissibili devono avere un importo minimo di euro 30.000,00 e non superiore a euro 1.000.000,00 e devono riguardare l’acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di:

1. impianti solari fotovoltaici o impianti mini eolici, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio;

2. apparecchiature e tecnologie digitali strettamente funzionali all’operatività degli impianti di cui innanzi, comprese le spese per la loro installazione e messa in servizio;

3. eventuali sistemi di stoccaggio dell’energia prodotta;

4. diagnostica energetica ex ante necessaria alla pianificazione degli interventi, a condizione che tale adempimento non risulti obbligatorio per il soggetto proponente ai sensi della normativa di riferimento.

Ai fini dell’ammissibilità gli investimenti devono presentare le caratteristiche descritte al c. 2 dell’art. 7 del D.M. 13 novembre 2024.

5. intensità del contributo

Il contributo è concesso in conto impianti nei limiti delle risorse disponibili e ai sensi di quanto

previsto dall’art. 41 del Regolamento GBER, nella misura massima:

- per le medie imprese del 30%, per le piccole imprese del 40% delle spese ammissibili sostenute per impianti solari fotovoltaici o impianti mini eolici (comprese le spese per la installazione e messa in esercizio) e per apparecchiature e tecnologie digitali strettamente funzionali all’operatività dei medesimi impianti;

- del 30% delle spese ammissibili sostenute per eventuali sistemi di stoccaggio dell’energia prodotta;

- del 50% delle spese ammissibili sostenute per la diagnosi energetica ex ante necessaria alla pianificazione degli interventi. Tali spese sono ammissibili se la diagnosi non sia obbligatoria per legge e nella misura massima del 3% delle spese di cui innanzi.

6. istruttoria delle domande, concessione delle agevolazioni ed erogazione del contributo

L’assegnazione delle risorse avverrà secondo una graduatoria a punteggio premiante la qualità del progetto e la coerenza con gli obiettivi di transizione ecologica. Allo scopo saranno valutati i criteri di pertinenza, l’impatto ambientale e l’efficienza dell’investimento. Saranno prese in considerazione, inoltre, la capacità dell’impresa di ridurre i consumi energetici e migliorare l’autonomia energetica.

La graduatoria formata in ordine decrescente sulla base del punteggio attribuito a ciascun soggetto proponente sarà pubblicata entro 120 giorni dalla chiusura del bando sul sito di INVITALIA e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Le agevolazioni sono erogate da INVITALIA, quale soggetto gestore, o in un’unica soluzione o in due tranche.

L’Ufficio Economico dell’Associazione rimane a disposizione per chiarimenti ed esigenze di approfondimento.

(mm)

CCNL Confapi Aniem

Le parti hanno concordato di addivenire, entro il 30 aprile p.v., ad ulteriori accordi sulla parte normativa relativi a Trasferta, Denuncia Unica, Premialità, Previdenza e Sorveglianza Sanitaria.

In sede di rinnovo è stata altresì concordata l’attivazione di due commissioni tecniche, che entro il prossimo 30 giugno, aggiorneranno la classificazione dei lavoratori e coordineranno le disposizioni dell’intero testo contrattuale.

In data 24 marzo 2025 è stata rinnovata la parte economica del CCNL Edilizia - CONFAPI ANIEM. L’intesa prevede un incremento salariale totale di 175 euro per l’operaio comune (livello 1 – parametro 100), suddiviso in due tranche: 100 Euro dal 1° aprile 2025 e 75 Euro dal 1° marzo 2027.

Con riserva di ulteriori informazioni si riporta la tabella con i nuovi incrementi salariali.

L’Ufficio Relazioni Industriali è a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.

RENTRI: chiarimenti del Ministero dell’Ambiente

non è poSSibile apportare

Correzioni al fir CartaCeo

Il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica ha pubblicato sul proprio sito del RENTRI (www.rentri.gov.it) nuove FAQ sull’utilizzo e sulle modalità di compilazione dei nuovi format del Formulario di identificazione del rifiuto (FIR) e del Registro di carico e scarico. Vengono chiariti alcuni aspetti fondamentali che avevano generato dubbi operativi per gli operatori, tra i quali:

- Utilizzo dei timbri su FIR cartaceo. È consentito l’uso di timbri durante la compilazione del FIR, purché contengano tutti i dati necessari dei soggetti coinvolti (produttore/detentore, trasportatore, destinatario, intermediario/ commerciante).

- Ordine cronologico di vidimazione: è stato chiarito che i FIR non devono essere necessariamente utilizzati nell’ordine cronologico con il quale sono stati vidimati però la data di emissione del FIR deve essere uguale o antecedente alla data di inizio trasporto.

- Data di emissione del FIR: Deve essere inserita dall’utente dopo la stampa ed essere antecedente o uguale alla data di inizio del trasporto e quindi mai successiva ad esso.

- Peso presunto/verificato in partenza: è stato precisato che la casella “peso verificato in partenza” deve essere barrata solo nel caso di quantità verificata in partenza con strumenti di misurazione del peso nella disponibilità del Produttore/Detentore e che, anche in presenza di uno strumento di misurazione, comunque non si è comunque obbligati a barrare tale casella.

- Correzione del FIR. Non è possibile apportare correzioni al FIR cartaceo. Le istruzioni specificano che nel campo annotazioni del FIR è possibile inserire eventuali note a chiarimento e qualsiasi altra informazione utile al tracciamento dei rifiuti da parte di tutti i soggetti (produttore/detentore, trasportatore, destinatario, intermediario/commerciante).

Per un maggiore approfondimento sugli ulteriori temi trattati si rimanda alla sezione “Nuove schede informative” del RENTRI consultabili al link: RENTRI

Il Ministero, inoltre, è intervenuto per risolvere la questione, legata alla obbligatorietà o meno di stampare tutti e tre i fogli che compongono il FIR cartaceo, infatti, il MASE ha confermato che laddove il trasporto non preveda l’utilizzo di più trasportatori o intermediari, non vi è la necessità di compilare la sezione del trasporto intermodale e che, in questo caso, l’utente può scegliere di stampare, anche FRONTE / RETRO, solo le prime due pagine di ogni FIR.

(csc)

CONAI: circolari applicative

Su vaSi in plaStiCa

ed etiChette in alluminio, Carta, plaStiCa

Per opportuna conoscenza e per quanto di interesse si segnala che il CONAI ha pubblicato due circolari, conseguenti alle delibere del Consiglio di Amministrazione del 20 febbraio 2025, riguardanti i seguenti argomenti:

1. Classificazione come imballaggio/non imbal-

laggio e conseguente applicazione/esclusione del Contributo ambientale CONAI sui VASI IN PLASTICA PER FIORI E PIANTE. Circolare CONAI del 24 febbraio 2025

2. Revisione della procedura semplificata per la dichiarazione del Contributo ambientale CONAI sulle ETICHETTE IN ALLUMINIO, CARTA, PLASTICA (modulo 6.14): principali novità e valori dei contributi forfettari per il 2025. Circolare CONAI del 24 febbraio 2025 Tali novità saranno divulgate alle aziende interessate e pubblicate sul sito www.conai.org nell’apposita sezione “Download documenti/Circolari applicative”.

(c)

MIT: subappalto e categorie specialistiche

il Criterio della Coerenza tra progettazione ed eSeCuzione

Con parere del Ministero Infrastrutture e Trasporti (MIT) n. 3214 del 27 febbraio 2005 si sono forniti chiarimenti in merito alla possibilità di subappaltare opere appartenenti a una categoria specialistica, non indicata in fase di gara, di importo inferiore al 10%, e che non sono state indicate come categorie SIOS (categorie specialistiche) in sede di gara.

Il quesito specifico ha richiesto al Ministero se tali lavorazioni super specialistiche, pur presenti nei lavori, possano essere subappaltate a imprese qualificate in categorie specialistiche (ad esempio OS21), pur essendo ricomprese nella categoria prevalente (ad esempio OG3), unica indicata

nella documentazione di gara. La risposta del Ministero Infrastrutture e Trasporti evidenzia che, ai fini della qualificazione, vi è una distinzione tra fase progettuale, documentazione di gara ed esecuzione.

Le lavorazioni inferiori al 10% vengono accorpate alla categoria prevalente solo per la partecipazione alla gara, ma restano rilevanti in fase esecutiva. Tuttavia, nel caso in cui in tutte le fasi precedenti (progetto, gara, esecuzione) sia stata indicata un’unica categoria (OG3), non è possibile successivamente evidenziare o certificare altre categorie (OS21), nemmeno per l’emissione del CEL (Certificato Esecuzione Lavori) che in questo caso verrà rilasciato soltanto con la categoria OG3.

In sostanza il MIT non esclude espressamente la possibilità del subappalto, ma esprime la necessità di mantenere coerenza tra progettazione e esecuzione, infatti il MIT chiarisce che in fase di esecuzione non dovrebbero emergere categorie non indicate in sede di gara.

Confapi Aniem News

la newSletter dell’unione nazionale delle impreSe edili manifatturiere e Settori affini

appalto in lotti: vincoli di partecipazione sottoposti alla corte europea

Il Consiglio di Stato (Sent. n. 1707/2025) ha deciso di rimettere alla Corte di Giustizia Europea il giudizio sul vincolo di partecipazione ad un appalto suddiviso in lotti estendibile a operatori riconducibili ad unico centro decisionale.

Il caso specifico riguardava un appalto di servizi suddiviso in 16 lotti nell’ambito del quale si limitava la possibilità di presentare offerte a massimo otto lotti e si fissava l’aggiudicazione a non oltre quattro lotti.

Nella sentenza di primo grado si era ritenuto che il vincolo di partecipazione dovesse essere esteso a tutte le imprese riconducibili ad un unico gruppo economico e ad un solo centro decisionale; l’aggiudicataria, ricorrendo in appello, aveva sostenuto che il vincolo doveva essere interpretato solo con riferimento a ciascun operatore economico.

Il Consiglio di Stato ha reso noto che l’Adunanza Plenaria ha deciso di sollevare la questione di fronte alla Corte di Giustizia Europea da cui ora si attende la decisione.

consorzi stabili: possibile sostituire impresa esecutrice interdetta

Il Tar Campania (Sent. n. 393 del 27 febbraio u.s.) ha ammesso la possibilità per i consorzi stabili di sostituire l’impresa designata come esecutrice e nei confronti della quale sussiste una interdizione (nel caso specifico, un provvedimento interdittivo antimafia) purché sia garantita l’immodificabilità dell’offerta.

Il Tar evidenzia quanto previsto dall’art. 97 del d.lgs. n. 36/2023 che consente la modificazione in riduzione del raggruppamento solo previa sostituzione oppure estromissione: “un terzo tipo di conversione soggettiva o meglio di trasformazione non è altrimenti contemplata (le ipotesi di modificazione organizzativa soggettiva debbono infatti essere suscettive di stretta interpretazione). A ciò si aggiunga che lo stesso art. 97, comma 2, ammette modifiche organizzative del raggruppamento a condizione che l’offerta già presentata non comporti modifiche di carattere sostanziale”.

sÌ al soccorso istruttorio per certiFicazioni scadute cHe consentono punteggi aggiuntivi

Una recente sentenza del Consiglio di Stato (n. 1707 del 27 febbraio 2025) ha ritenuto ammissibile il ricorso al soccorso istruttorio in caso di certificazioni scadute richieste non come requisito di partecipazione, ma ai fini di un punteggio aggiuntivo all’offerta tecnica.

Successivamente alla verifica delle offerte non è pertanto possibile eliminare retroattivamente il punteggio premiale a causa della scadenza della certificazione.

Il principio di massima partecipazione è stato ritenuto interesse prioritario e coerente con la normativa vigente: le carenze meramente documentali e formali, che non alterano il contenuto sostanziale dell’offerta e non producono distorsioni sul confronto competitivo, non possono generare conseguenze sostanziali sull’affidamento.

requisiti di partecipazione veriFicabili in ogni Fase della gara

In applicazione di quanto disposto dall’art. 96 del Codice Appalti “le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura d’appalto, qualora risulti che questi si trovi, a causa di atti compiuti od omessi prima o nel corso della procedura, in una delle

situazioni di cui agli articoli 94 e 95” (cause di esclusione).

Lo ha riaffermato il Tar Cagliari (Sent. n. 221 dell’8 marzo 2025) precisando che a nulla rileva qualora si sia già proceduto all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica, venendo la procedura definita soltanto con l’aggiudicazione.

Il potere di accertare il possesso della capacità di partecipazione è un potere immanente in capo alla stazione appaltante e non incontra preclusioni temporali o procedimentali o negoziali, potendosi manifestare in ogni tempo e fase della procedura ad evidenza pubblica.

sentenza di patteggiamento non comporta esclusione automatica

Il Tar Lombardia (Sent. n. 166 del 3 marzo 2025) ha precisato che il patteggiamento non rientra tra le cause di esclusione automatica previste dal nuovo Codice Appalti.

Nel caso specifico esaminato dal Tribunale era stata sollecitata l’esclusione sulla base dell’art. 94 d.lgs. 36/2023, “perché uno dei soggetti di cui al 3° comma di quella disposizione (l’ex presidente del consiglio d’amministrazione e legale rappresentante della società ) è stato condannato, con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. emessa dal Tribunale di Pescara il 3.2.2022, per i delitti di corruzione e di turbata libertà degli incanti, previsti al 1° comma, lett. b, della disposizione stessa”.

Secondo il Tar “la sentenza irrevocabile di patteggiamento per uno dei reati di cui all’art. 94, comma 1, d.lgs. 36/2023 non comporta l’esclusione automatica dalla procedura di gara”.

Nell’attuale quadro normativo la sentenza di patteggiamento non definitiva costituisce mezzo di prova adeguato ai fini della dimostrazione del grave illecito professionale (causa di esclusione non automatica), ma non viene presa in esame la sentenza di patteggiamento definitiva.

In mancanza di un esplicito richiamo normativo nel Codice Appalti, i Giudici ritengono che le due ipotesi debbano essere equiparate; la sentenza di patteggiamento può quindi essere considerata come elemento di sussistenza di un grave errore professionale e come tale suscettibile di valutazione discrezionale e causa di esclusione non automatica.

anac:

procedure di gara

troppo lente

Con un comunicato dello scorso 11 marzo, l’Anac

ha denunciato il persistere di tempi troppo lunghi per l’espletamento delle procedure di gara, non compatibili con le previsioni normative introdotte nel Codice Appalti e con gli impegni europei assunti nell’ambito del Pnrr.

L’Autorità, dopo aver evidenziato tale criticità, ha ricordato quanto previsto dall’Allegato I.3 del Codice che impone termini perentori per la conclusione delle procedure, differenziati in base alla tipologia di procedura, che decorrono dalla pubblicazione del bando e si chiudono con l’aggiudicazione.

Si precisa altresì “che il decreto correttivo ha attribuito notevole importanza all’efficienza decisionale delle stazioni appaltanti qualificate, disponendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, le stesse sono tenute a monitorare, con cadenza semestrale, la propria efficienza nello svolgimento delle procedure di affidamento attraverso una verifica del tempo medio intercorrente tra il termine fissato per la presentazione delle offerte e la data di stipula del contratto. In particolare, all’articolo 11, comma 4-bis, dell’allegato II.4 del codice è previsto che, nel caso in cui il tempo medio rilevato sia superiore a centosessanta giorni, le stazioni appaltanti devono comunicare tempestivamente all’ANAC un piano di riorganizzazione contenente le misure e gli obiettivi temporali per ridurre le tempistiche di affidamento. Il successivo comma 4-ter, prevede che la mancata comunicazione del piano di riorganizzazione o la mancata adozione delle misure proposte costituiscono gravi violazioni punibili ai sensi dell’articolo 63, comma 11 del codice (sanzioni e sospensione qualificazione). Inoltre, è prevista la possibilità di beneficiare di requisiti premiali, in occasione della revisione della qualificazione, per le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate che dimostrino di aver contenuto i tempi medi di affidamento entro i centoquindici giorni”. Il piano europeo, inoltre, impone, entro il 31 dicembre 2025, di ridurre tale tempistica a 115 giorni per i contratti sopra soglia e il mancato raggiungimento dell’obiettivo “rischia di pregiudicare il mantenimento degli impegni assunti nell’ambito del PNRR, con grave danno economico per il Paese”. Nel comunicato, pertanto, “si richiamano le stazioni appaltanti al rispetto del principio della massima tempestività”; dovrebbero seguire i richiami ai singoli Rup responsabili dei ritardi.

anac: indicazioni ai rup sul ccnl da applicare L’Anac, con il recente parere n. 75/2025, è in-

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tervenuta sulla corretta applicazione delle disposizioni normative relative all’individuazione del CCNL nelle gare di appalto previste, in particolare, dall’allegato I.01 del nuovo Codice Appalti. Il caso specifico riguardava un appalto nel settore servizi per il quale l’Autorità ha ritenuto che l’indicazione del CCNL Multiservizi si ponesse in contrasto con le previsioni dell’art. 11 e dell’art. 2 dell’Allegato I.01 del Codice.

Il richiamato art. 2 dispone, in particolare, che i Rup debbano valutare “la stretta connessione dell’ambito di applicazione del contratto collettivo rispetto alle prestazioni oggetto dell’appalto o della concessione, da eseguire anche in maniera prevalente”. Conseguentemente, i Rup devono identificare l’attività da eseguire e individuare il relativo CCNL applicabile tenendo conto del “criterio della maggiore rappresentatività comparativa sul piano nazionale delle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro”.

Ai fini dell’individuazione della maggior rappresentatività, il Rup dovrà fare riferimento:

a) alle tabelle ministeriali ovvero “ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati tra le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale presi a riferimento dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella redazione delle tabelle per la determinazione del costo medio del lavoro”;

b) in assenza delle tabelle ministeriali, il Rup dovrà richiedere “al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di indicare, sulla base delle informazioni disponibili, il contratto collettivo di lavoro stipulato tra le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale applicabile alle prestazioni oggetto dell’appalto o della concessione”.

Si ricorda che l’art. 3, comma 2 dell’Allegato I.01 dispone che “per gli appalti relativi al settore dell’edilizia, si considerano equivalenti, nei limiti di quanto previsto dal comma 1, i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPES F012, F015, F018” (Contratti Ance, Artigiani e Confapi Aniem).

commissione parlamentare approva documento sui bonus edilizi

L’VIII Commissione Ambiente della Camera, lo scorso 19 marzo, ha approvato all’unanimità un documento relativo all’impatto ambientale degli

incentivi in materia edilizia. Al fine di semplificare e razionalizzare la disciplina legislativa, viene auspicata l’elaborazione di un testo unico, un alleggerimento degli adempimenti a carico degli utenti finali e una maggiore attenzione alla qualificazione delle imprese.

Di seguito i punti salienti del documento.

- Superbonus - Gli incentivi hanno contribuito molto alla riduzione delle emissioni. Tuttavia, non sono mancate critiche ad alcune misure ad esempio il superbonus 110 per cento. Questa misura ha riguardato solo il 3% degli edifici e la riduzione di CO2 ottenuta è costata circa 10 volte il valore di riferimento sul mercato ETS. È emerso, inoltre, che i benefici ambientali del superbonus ripagherebbero i costi finanziari in circa quaranta anni.

- Impatto ambientale - È stato analizzato l’impatto ambientale degli incentivi, tra cui il conto termico. È stata evidenziata la necessità di riformare i sistemi di incentivazioni per rendere più sostenibile l’investimento in temini economici ed ecologici. In particolare, si dovrebbe tenere maggiormente conto dell’impatto sulla finanza pubblica.

- PNIEC e detrazioni - Il Piano nazionale integrato per l’energia e il clima ha evidenziato che si debba intervenire sulle detrazioni, in modo che si affronti il tema delle opere di riqualificazione degli edifici residenziali esistenti e superando la frammentazione delle varie detrazioni. La riforma dovrà avere una durata decennale con una rimodulazione dei benefici a favore di performance generali raggiunte dall’edificio.

- Riduzione delle emissioni - Ci sono degli obiettivi europei per la riduzione delle emissioni del 55% entro il 2030. Pertanto, in Italia sarà necessaria una diminuzione di almeno il 30% delle emissioni nel periodo 2021-2030 con un contributo da parte del settore civile. Infatti, la nuova direttiva sulla prestazione energetica in edilizia, che dovrebbe essere attuata entro il 29 maggio 2026, richiede di intervenire su una serie di edifici residenziali ancora rientranti nelle classi energetiche con oneri eccessivi senza incentivi adeguati. Per tale ragione, sarà necessario intervenire sul nuovo quadro finanziario pluriennale europeo per definire adeguate misure di sostegno.

- Revisione degli incentivi in materia ediliziaÈ stato evidenziato che bisogna delineare un quadro stabile di incentivi per evitare distorsioni, garantire sostenibilità ed evitare sovrapposizioni. Gli incentivi dovrebbero essere

modulati considerando la povertà energetica e l’efficienza degli edifici e dovrebbero essere mirati agli obiettivi climatici e di decarbonizzazione. Infine, andrebbe promossa una riconfigurazione su scala urbana, incentivando comunità energetiche, rinnovabili e infrastrutture per la mobilità sostenibile. Bisogna garantire interventi di qualità con tecnologie innovative ed ecosostenibili e dare maggiore attenzione alla riduzione del rischio sismico, integrando valutazioni strutturali con gli incentivi energetici. È cruciale migliorare l’efficienza degli edifici pubblici e sociali, rivedendo il conto termico e monitorando i fondi del PNRR. Occorre qualificare le imprese edilizie per garantire lavori sicuri e trasparenti, e prevedere un monitoraggio periodico degli incentivi per ottimizzare la spesa e accelerare la transizione energetica.

approvata legge quadro ricostruzione post calamità

Lo scorso 12 marzo è stata definitivamente approvata dal Senato la Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità.

Il provvedimento si propone di definire una disciplina organica nella ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali o da eventi distruttivi causati dall’uomo, disciplinando tutte le fasi successive allo stato di emergenza.

Per gli edifici privati si prevede l’erogazione di contributi economici con criteri precisi per garantire che i fondi vengano assegnati agli aventi diritto: il proprietario dell’immobile danneggiato dovrà presentare domanda al Comune, allegando una relazione tecnica asseverata che dimostri il collegamento diretto tra i danni subiti e l’evento calamitoso. Seguirà la verifica da parte del Commissario Straordinario per la ricostruzione e l’attribuzione delle risorse. La ricostruzione dovrà essere improntata al rispetto dell’efficienza energetica, della sicurezza sismica e della compatibilità ambientale.

La legge dispone che “per l’esecuzione degli interventi unitari sugli edifici privati o di proprietà mista pubblica e privata, anche non abitativi, i proprietari si costituiscono in consorzio obbliga-

torio entro trenta giorni dall’invito loro rivolto dal Commissario straordinario alla ricostruzione. La costituzione del consorzio è valida con la partecipazione dei proprietari che rappresentino almeno il 51 per cento della superficie complessiva dell’intero edificio” Decorso inutilmente il termine indicato, i comuni si sostituiscono ai proprietari che non hanno aderito al consorzio. Per gli immobili pubblici e sui beni culturali, i soggetti attuatori sono le Regioni, il Ministero della cultura, il Ministero delle infrastrutture, l’Agenzia del demanio, le diocesi, le università; si prevede il ricorso a una centrale di committenza che si avvarrà di enti specializzati quali Consip e Invitalia. La legge dispone anche lo stanziamento di fondi a piccole e medie imprese, che possono usufruire di sgravi fiscali e agevolazioni per la ricostruzione dei loro stabilimenti, e un anticipo del 30% del risarcimento sui danni subiti per le aziende che hanno stipulato una polizza catastrofale. Ai fini dell’anticipazione “il soggetto che ha stipulato una polizza assicurativa per la copertura dei danni a beni, mobili e immobili, strumentali all’esercizio dell’attività di impresa …. e ubicati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione, può chiedere l’immediata liquidazione del danno subito a causa dei medesimi eventi, nel limite del 30% per cento, come stimato da perizia asseverata da tecnico abilitato. La richiesta è inviata all’impresa assicurativa nel termine di novanta giorni dall’evento, anche in deroga ai termini previsti dal contratto”.

Da segnalare, infine, che l’Anac (Delibera n. 84 del 25 febbraio u.s.) ha approvato un documento di buone prassi per i commissari straordinari e i soggetti attuatori che operano nel contesto di interventi emergenziali. Nella delibera, in particolare, vengono evidenziate le problematiche connesse alla scelta dei commissari di gara, quali, ad esempio, la scelta tra soggetti esterni all’amministrazione in assenza di adeguata motivazione, la valutazione dei conflitti d’interesse e dei requisiti di professionalità, la proposta di nomina dei commissari di gara in assenza di autorizzazione, la questione dei dipendenti preposti alle procedure di gara risultati coinvolti in procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.

(c)

Business News

informazioni

per l’internazionalizzazione a Cura

di informeSt ConSulting Srl

Riceviamo da INFORMEST Consulting srl una serie di informazioni su iniziative e comunicazioni in materia di internazionalizzazione delle imprese. In calce ad ogni notizia sono indicati anche i referenti a cui rivolgersi per ogni utile approfondimento, fermo restando che gli interessati possono sempre fare capo all’ufficio internazionalizzazione dell’Associazione (email: estero@confapifvg.it).

selezione agenti commerciali in germania, regno unito, Francia, spagna, polonia, slovenia-croazia, repubblica ceca, ungHeria

Per le aziende interessate ad inserire agenti commerciali esteri che operano nei mercati europei, INFORMEST Consulting fornisce un servizio personalizzato di ricerca e selezione di agenti e venditori in Germania, Regno Unito, Francia, Spagna, Polonia, Slovenia, Croazia, Repubblica Ceca, Ungheria. La ricerca riguarda profili specializzati per settore merceologico e per canali di vendi-

ta e che hanno già maturato esperienze di vendita per aziende italiane. La selezione degli agenti commerciali avviene con la collaborazione degli esperti locali di INFORMEST Consulting che attivano il proprio network di relazioni, utilizzano portali e piattaforme digitali locali specializzate nella ricerca agenti ed impostano delle interviste mirate per verificare i profili ricevuti ed il concreto interesse al mandato proposto dall’azienda italiana fino alla selezione finale degli agenti ed al loro inserimento in azienda. Le aziende interessate a maggiori dettagli possono scrivere all’indirizzo consulenzapd@informestconsulting.it.

ricHieste di collaborazione dall’europa -  da enterprise europe netWorK

- Azienda danese cerca nuovi fornitori di prodotti di cioccolato e alimenti ipoallergenici a marchio proprio per ampliare la propria gamma di prodotti.

- Azienda belga leader mondiale di macchine tessili è interessata ad esternalizzare parte della lavorazione del metallo. L’azienda ricerca un fornitore in grado di fornire gru e strutture in acciaio a disegno.

- Azienda finlandese è alla ricerca di produttori di defibrillatori da distribuire sul mercato finlandese a marchio proprio. Informazioni: office@informestconsulting.it

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Schianchi, confetture friulane e spezie dal mondo

i Sapori più riCerCati diventano prodotti gaStronomiCi di alta Qualità

La nostra associata Schianchi Srl di Manzano commercializza prodotti gastronomici di alta qualità, come pepe, sale, zucchero, the e spezie in generale, ma anche confetture, sughi e gelatine di vino. L’Impresa si è da poco trasferita in una nuova sede, quadruplicando lo spazio dedicato ai laboratori artigianali e ampliando la metratura del punto vendita aperto al pubblico. Tutto cominciò agli inizi del Duemila, quando Alessandro Schianchi, all’epoca poco più che ventenne e appassionato di lingue straniere, decise di trasferirsi per un periodo in Francia da uno zio che aveva fatto fortuna. Lo zio non aveva molta voglia di cucinare e, potendoselo permettere, per settimane portò il nipote a mangiare, sia il pranzo che la cena, al ristorante. Durante quei giorni fortunati, Alessandro allenò il palato ai gusti più ricercati e raffinati, essendo giovane e curioso assorbiva ogni nozione e sensazione come una spugna. Tornato in Italia, Schianchi decide di avviare

un’attività dedicata al commercio dei sapori più particolari, le spezie. In poche settimane raccoglie i primi clienti in zona Milano, poi piano piano si espande in tutta la Lombardia, il Veneto e, infine nella sua terra d’origine, il Friuli. Come nelle migliori leggende d’oltreoceano, nel garage di casa cominciano anche i primi esperimenti culinari per la produzione di confetture, per poi aprire un vero e proprio laboratorio in uno stabile di famiglia nella zona di Manzano.

Oggi la Schianchi Srl, forte della sua costante qualità, è diventata un’affermata realtà aziendale a livello nazionale e internazionale che offre ai propri clienti una gamma di prodotti eccellenti tali da meritarsi riconoscimenti da parte della rivista Gambero Rosso, e anche l’invito da parte del Governo Italiano a fornire la marmellata per le colazioni del summit G8 all’Aquila. I prodotti Schianchi - le confetture extra, le gelatine di vino, le mostarde di frutta e di verdura, le composte piccanti, i sali, i pepi, le spezie, gli zuccheri - sono diventati oggi un sinonimo e una garanzia di eccellenza nel campo dell’artigianato gastronomico di qualità. Lo stesso Alessandro viene spesso chiamato dagli chef più rinomati per perfezionare assieme i piatti di punta di un ristorante, come di recente accaduto a Roma per una cacio e pepe; il nostro Imprenditore e lo chef hanno lavorato fianco a fianco per trovare il bilanciamento perfetto nel gusto utilizzando tre pepi, e aggiungendo alcuni boccioli di rosa all’acqua di cottura per donare una nota di freschezza alla pasta.

Le spezie infatti ricoprono un ruolo fondamentale nell’armonia dei gusti, devono aromatizzare e completare il cibo, non coprirne il sapore; sono la firma del cuoco, come il colore per un pittore. Tra

l’altro, in un’ottica di sostenibilità e di continuo orientamento alla purezza delle materie prime, per le spezie l’azienda si affida perlopiù a piccoli produttori, tenendosi alla larga dalle grandi piantagioni che sfruttano lavoratori e ambiente. Ma non è finita qui. Perché proprio a cavallo della

crisi pandemica, Schianchi ha creato il marchio “La Dispensa Friulana” per confetture e marmellate, riuscendo a entrare nei circuiti della GDO e a sfondare, raddoppiando di anno in anno il fatturato. Ora “La Dispensa Friulana” è un marchio riconosciuto come family friendly, ovvero così distintivo che anche un bambino quando apre la credenza e ne vede l’etichetta la riconosce subito come sinonimo di bontà. Le confetture extra di Schianchi sono infatti il risultato di un’attenta e appassionante lavorazione artigianale che comincia già nella fase di raccolta della frutta. Vengono scelti con accuratezza solo i frutti migliori, la cottura è a cielo aperto e non viene utilizzato alcun macchinario. Il tenore di frutta è altissimo, ben 100 gr di frutta per 100 gr di prodotto finito, lo zucchero utilizzato è quello di canna e, naturalmente, non vengono aggiunti conservanti e coloranti.

Quella di Schianchi è una scelta che non accetta compromessi, nemmeno di prezzo: si punta all’eccellenza e alla qualità estrema, con l’obiettivo non solo di soddisfare il palato più raffinato, ma anche di far conoscere i sapori dell’alta ristorazione a un pubblico più vasto.

(sF)

Emissione visure, bilanci e certificati

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Vi ricordiamo che è attivo il nostro servizio per l‘emissione di visure camerali. È possibile effettuare

visure anche in lingua inglese, richiedere bilanci e certificati camerali. Il riscontro sarà immediato. Per accedere al servizio è sufficiente contattare l’Associazione (tel. 0432507377; e-mail: segreteria @confapifvg.it sig.ra Clara Ferro) fornendo la denominazione dell’impresa da ricercare, indirizzo, P.Iva e C.F., se disponibili.

Il servizio è a pagamento con costi diversificati in base al tipo di società richiesta.

(cF)

Carta di circolazione sospesa

Chiarimenti del miniStero dell’interno

Sul trattamento Sanzionatorio in CaSo di guida

Con circolare n. 8116 del 17 marzo 2025, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno ha fornito istruzioni sulle conseguenze sanzionatorie nel caso di circolazione di veicolo con carta di circolazione sospesa. Di questa fattispecie si occupano gli artt. 214 e 217 del Codice della Strada.

L’art. 214 C.d.S. stabilisce che, qualora venga applicata la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, viene nominato custode dello stesso il proprietario o, in sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in solido.

Nei casi di sospensione della carta di circolazione è sempre disposto, per la stessa durata, il fermo del veicolo.

La circolazione abusiva del veicolo, ad opera del nominato custode, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 1.984,00 a euro 7.937,00, della revoca della patente e della confisca del veicolo.

L’art. 217 C.d.S. disciplina la sospensione della carta di circolazione come sanzione accessoria, prevedendone il materiale ritiro da parte dell’organo di polizia accertatore della violazione, facendo con ciò corrispondere la sospensione del documento con il momento del suo ritiro da parte dell’organo procedente. Questa norma va a punire chi, a prescindere da chi sia (proprietario, custode, ecc.), circola abusivamente con il veicolo con la carta di circolazione sospesa, comminando a questi la sanzione amministrativa da euro 2.046,00 a euro 8.186,00, la sospensione della patente da 3 a 12 mesi e, in caso di reiterazione delle violazioni, la confisca amministrativa del veicolo.

Si desume che, in caso di circolazione con un veicolo con carta di circolazione sospesa, trovano applicazione entrambe le norme richiamate (artt. 214 e 217 C.d.S.).

La complessità del regime sanzionatorio così delineatosi ha indotto il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ad adottare la circolare n. 8116 del 17 marzo 2025 con lo scopo di fornire istruzioni operative sulle sanzioni da comminare in relazione a specifiche fattispecie, quali:

1. circolazione con veicolo sottoposto a fermo amministrativo derivante dalla sospensione della carta di circolazione è punita con:

a) la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.046,00 a euro 8.186,00 applicata al conducente (art. 217, comma 6, del C.d.S.);

b) la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.984,00 a euro 7.937,00 applicata al custode a cui era affidato il veicolo sottoposto a fermo amministrativo (art. 214, comma 8, del C.d.S.);

c) il sequestro amministrativo del veicolo ai fini della confisca, affidandolo al custode acquirente;

d) la segnalazione al Prefetto ai fini della revoca della patente, qualora il conducente sia anche il custode del veicolo;

2. violazione che preveda l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione, materialmente non ritirata: poiché la sanzione della sospensione della carta di circolazione decorre dalla data del suo ritiro, fino a quel momento il documento deve considerarsi libero da qualsiasi gravame e il veicolo non può essere sottoposto a fermo amministrativo. Pertanto, in caso di successiva circolazione, non potranno essere applicate le sanzioni di cui agli artt. 214 e 217 C.d.S.;

3. reiterazione della circolazione con veicolo sottoposto a fermo derivante da sospensione della carta di circolazione, troveranno applicazione:

a) le sanzioni di cui all’art. 217, comma 6, del C.d.S. a carico del conducente con la confisca del veicolo;

b) le sanzioni di cui all’art. 214, comma 8, C.d.S. a carico del custode.

Non essendo ammesso il pagamento in misura ridotta, l’istituto della reiterazione trova

sempre applicazione quando viene commessa la stessa violazione entro 5 anni.

L’Ufficio Economico rimane a disposizione per chiarimenti. (mm)

Scadenze aziendali del mese di aprile 2025

- 35,03 % (prima fascia) per i soggetti che non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;

il Calendario delle SCadenze per il meSe di aprile 2025

martedÌ 15

FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per l’emissione delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di marzo. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione.

mercoledÌ 16

IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il termine per il versamento dell’Iva relativa al mese di marzo. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.

IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su:

- redditi di lavoro autonomo;

- redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi e opere dell’ingegno e partecipazione in associazione;

- obbligazioni e titoli similari;

- redditi di capitale diversi da dividendi e interessi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari;

- provvigioni;

- bonifici relativi ad interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico;

- redditi di lavoro dipendente e assimilati. I versamenti possono essere effettuati utilizzando il modello F24.

INPS - CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA -

Scade il termine per il versamento del contributo INPS della gestione separata secondo le seguenti aliquote:

- 26,07% per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva;

- 24% per i soggetti già iscritti ad altra gestione obbligatoria.

Il contributo così calcolato è posto:

- per un terzo a carico dei percettori dei compensi,

- per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi.

I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.

IVA ANNUALE - Scade il termine per il versamento della seconda rata dell’Iva annuale relativa al 2024 con la maggiorazione dello 0,33% mensile a decorrere dal 16 marzo 2025 utilizzando il codice tributo 6099.

venerdÌ 25 (posticipa a lunedÌ 28)

IVA INTRACOMUNITARIA MENSILI - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al mese di marzo.

I modelli da presentare sono:

- l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1-quater e l’INTRA 1-quinquies per le cessioni;

- l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2-quater e l’INTRA 2-quinquies per gli acquisti.

La presentazione deve essere effettuata in via telematica.

IVA INTRACOMUNITARIA TRIMESTRALIScade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e servizi relativi al primo trimestre 2025. I modelli da presentare sono:

- l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1-quater e l’INTRA 1-quinquies per le cessioni.

La presentazione deve essere effettuata in via telematica.

mercoledÌ 30

CONTRATTI DI LOCAZIONE - Scade il termine

per la registrazione dei nuovi contratti di locazione d’immobili con decorrenza 1° aprile 2025 e versamento dell’imposta di registro sui rinnovi taciti dei contratti scaduti il 31 marzo 2025.

DICHIARAZIONE ANNUALE IVA - Scade il termine per la trasmissione della dichiarazione annuale Iva.

LIQUIDAZIONE IOSS - Scade il termine per l’invio telematico della dichiarazione Iva IOSS del

mese precedente e del trimestre precedente relative alle vendite a distanza di beni importati da parte di soggetti iscritti al nuovo Sportello unico per le importazioni IOSS.

RIMBORSO IVA - Scade il termine per chiedere il rimborso o la compensazione del credito Iva maturato nel primo trimestre 2025, utilizzando il modello “IVA TR”.

(pz)

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