notiziario dell’ASSOCIAZIONE piccole e medie industrie
APINFORMA numero 5 15 marzo 2021
IN PRIMO PIANO DEBUTTA RADIO CONFAPI
ApiNFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
La nostra professionalità a misura delle vostre esigenze. Il laboratorio metrologico METLAB si propone di dare supporto alle imprese per la risoluzione dei problemi associati alle misure, alla taratura degli apparecchi di misurazione e monitoraggio, alla loro scelta e gestione. Grazie alla propria professionalità, è attivo nella diffusione della cultura metrologica attraverso eventi formativi. Il laboratorio è accreditato secondo la norma UNICEI ISO IEC 17025 per la grandezza temperatura in un campo da -40 a 1100 °C, ed è in grado di eseguire tarature accreditate di termometri a resistenza, termocopie a metallo nobile, termocopie a metallo comune e catene termometriche. Dotato di quattro sale metrologiche, dove vengono utilizzati apparecchi e campioni riferiti agli standard nazionali ed internazionali certificati da enti riconosciuti in ambito EA (european co-operation for accreditation) esegue inoltre tarature con riferibilità al S.I. (Sistema Internazionale di Misura). METLAB dispone di un laboratorio mobile che permette di eseguire le tarature presso la sede del cliente. La corretta esecuzione viene garantita da istruzioni tecniche sviluppate in osservanza delle principali norme nazionali, europee ed internazionali e dall’esperienza operativa acquisita dai tecnici addetti alle prove. Le attività svolte sono documentate con il rilascio del rapporto di taratura riportante i dati relativi allo strumento verificato, ai campioni e alle istruzioni tecniche utilizzate, alle misure effettuate e alle incertezze calcolate in accordo alla linea guida EA-4/02. Per poter agevolare ulteriormente il cliente, il laboratorio offre la gestione dello scadenziario delle tarature e il servizio di ritiro e riconsegna degli strumenti presso la sua sede.
Settori di intervento: • Metallurgia • Trattamenti Termici • Siderurgia • Energetico • Elettronica • Navale • Oil e Gas • Vetroceramica • Automotive • Agroalimentare • Climatizzazione-Termoidraulica • Impiantistica Elettrica
www.metlab.it METLAB Srl Via Cussignacco 78/41 33040 Pradamano, Udine Tel. / Fax +39 0432.655292 info@metlab.it
notiziario dell’ASSOCIAZIONE PIccole e medie industrie
APINFORMA
numero 5 15 marzo 2021
Sommario Debutta Radio Confapi NEWS SULL’ASSOCIAZIONE
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
8
Campagna vaccinale in azienda
13
Protocollo per le professioni del Made in Italy
16
Maurizio Casasco eletto Presidente di Cea-Pme
30
La sospensione degli ammortamenti nel bilancio 2020
32
Sportello pratiche doganali
36
I nuovi contributi del Decreto Sostegni
37
L’approvazione del bilancio
41
Il credito d’imposta ricerca e sviluppo
45
Il decreto Milleproroghe
47
Consultazione e acquisizione fatture elettroniche
51
I contributi regionali esenti da tassazione
52
Rimborso accise I trimestre 2021
53
La dinamica delle imprese in FVG
55
“Nuova Sabatini”. Erogazione in un’unica soluzione
58
Contributi per la CQC e patenti superiori
59
Indice mensile rivalutazione t.f.r. febbraio 2021
61
Decreto “Sostegni”: principali novità sul fronte lavoro
62
Decreto “Sostegni”: estensione ammortizzatori sociali Covid-19
63
Decreto Sostegni e ammortizzatori sociali
64
Il nuovo modello “Evidenze 2.0” per aziende e intermediari
66
Ipotesi di accordo rinnovo CCNL Unigec - Unimatica
67
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
ORGANIZZAZIONE
Vidimazione virtuale formulario rifiuti
76
ANAC: la congruità prezzo negli appalti pubblici urgenti
77
Milleproroghe. Novità per l’edilizia
80
ANAC: aggiornamento prezziari regionali
82
Ruolo e compiti del RUP per appalti e concessioni
83
Covid-19. Tamponi rapidi e servizio infermieristico
86
Proprietà industriale. Sportello deposito marchi
93
Autorità di Regolazione dei Trasporti
95
Autotrasporto. C.d. pacchetto mobilità
99
Autotrasporto c/t. Rinnovo della licenza comunitaria
103
Trasporti: proroga delle revisioni e di altre scadenze
104
Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento dicembre 2020
107
Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento gennaio 2021
108
Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento febbraio 2021
109
Scadenze aziendali del mese di aprile 2021
110
Dateci il vostro indirizzo di posta elettronica per comunicare più facilmente, per fornirvi informazioni in tempo reale e per realizzare economie di scala. info@confapifvg.it
Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it
Direttore Responsabile Lucia Cristina Piu Registrazione presso il Tribunale di Udine n. 404 del 27.08.1977
Progetto Grafico Clikka!com www.clikka.com
Concessionaria per la pubblicità Scripta Manent srl Via Pier Paolo Pasolini, 2/A 33040 Pradamano (UD) Tel. 0432 505900 ufficio@scriptamanent.sm
Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana
Debutta Radio Confapi 33100 Udine - Viale Ungheria, 28 - tel. 0432 507377 - fax 0432 295922 e-mail: presidente@confapifvg.it web: www.confapifvg.it https://www.facebook.com/confapifvg/
IL PRESIDENTE
Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG
Udine, 16 aprile 2021
Caro Collega il prossimo 21 aprile debutterà Radio CONFAPI la nostra WEB-RADIO ISTITUZIONALE con un’impronta editoriale basata sull’attualità, sul mondo politico ed economico e sulle attività di CONFAPI, delle Associazioni territoriali, anche della nostra e delle Imprese Associate. MOBILE FIRST – perché sarà accessibile da una applicazione mobile per smartphone Android/iOS, che consenta l’ascolto della diretta sia dall’applicazione mobile, sia dal nostro sito internet www.confapifvg.it, sia dai social e delle repliche in formato podcast, anche sui principali aggregatori come Spreaker. La Radio partirà con un palinsesto di 2 ore giornaliere con 2 finestre in diretta: la mattina presto e la sera. Sarà per noi strumento di informazione e comunicazione su tutti i temi d’interesse per le nostre Imprese e sarà anche mezzo di confronto perché offrirà uno spazio dedicato per raccontare quello che accade sul nostro territorio. Radio CONFAPI ci permetterà di offrirTi un’opportunità in più perché potremo dar voce ai nostri Imprenditori, divulgheremo le storie di successo delle nostre imprese e daremo una visibilità nazionale alle loro istanze sui temi più attuali. Qui in allegato troverai una presentazione con il dettaglio delle rubriche. Con viva cordialità. - Massimo Paniccia -
Allegato: presentazione di Radio CONFAPI ********************* Ai Colleghi Imprenditori Loro Sedi
SA 8000:2014 Certified Social Accountability System
ISO 9001:2015 Certified Quality System
Pag. 8 - ApiNFORMA / News sull’Associazione - numero 5 - 15 marzo 2021
RADIO CONFAPI PARTIRÀ IL 21 APRILE
L’obiettivo è utilizzare la radio come strumento di informazione e comunicazione, su tutti i temi che impattano il nostro sistema, ma anche come mezzo di confronto, offrendo degli spazi anche per raccontare quello che accade sul territorio.
Pag. 9 - ApiNFORMA / News sull’Associazione - numero 5 - 15 marzo 2021
RUBRICHE - IL CREDITO E LE AZIENDE Il supporto degli esperti per conoscere le procedure e le modalità dell’accesso al credito da parte delle pmi
- RADIO CONFAPI NEWS Tre appuntamenti quotidiani con le notizie dall’Italia e dal mondo, per un’informazione sempre puntuale
- DONNE DI IMPRESA Le storie di donne in azienda, il loro percorso per arrivare alla guida di attività imprenditoriali, le battaglie quotidiane per conciliare lavoro e vita privata
- SI FA SERA Il commento ai fatti del giorno e della settimana, da parte di un protagonista della scena politica ed economica
- IL MONDO DEL WELFARE L’attività, le prestazioni e le opportunità offerte dai nostri enti bilaterali
- TRANSIZIONE ECOLOGICA E DIGITALE Lo spazio che guida gli ascoltatori verso i nuovi orizzonti del sistema produttivo, in un’Italia che cambia velocemente e guarda al futuro
- SALUTE E SICUREZZA Tutte le tematiche legate alla prevenzione, all’interno delle piccole e medie imprese private italiane
- VENTO INTERNAZIONALE Il punto sull’export, sul commercio estero , sulle politiche e sui fondi europei
- IL DIARIO DELLA POLITICA L’agenda quotidiana sugli argomenti di attualità nel confronto politico, i contributi dalle aule parlamentari e i dibattiti nelle commissioni
- NELL’UFFICIO DEL DIRETTORE Il direttore apre l’ufficio a un ospite per affrontare le tematiche più calde legate al mondo della pmi e della politica
- TRADING ROOM L’appuntamento con le notizie dai mercati, le oscillazioni e le cadute dei titoli, le strategie della finanza
- PRONTO, MINISTERO Raccogliamo le domande e le richieste dei piccoli e medi imprenditori, e le giriamo ai ministeri e alla politica
- DRITTI AL PUNTO Il focus settimanale sull’economia, con un’attenzione particolare alle materie prime e ai problemi internazionali
COME SENTIRE RADIO CONFAPI Radio CONFAPI vuole essere uno strumento innovativo che si potrà ascoltare su applicazione Mobile, sul sito ufficiale di CONFAPI, sui social, via podcast ma anche sui principali aggregatori come Spreaker.
Pag. 10 - ApiNFORMA / News sull’Associazione - numero 5 - 15 marzo 2021
LANDING PAGE Verrà inoltre creata una landing page che sia in grado di invogliare gli utenti che non solo sono interessati al prodotto audio proposto ma che vogliono sempre rimanere aggiornati su tutto quello che riguarda il mondo CONFAPI. Attraverso due appositi pulsanti, tutti gli utenti del sito avranno la possibilità di scaricare l’applicazione di Radio Confapi tramite i due principali store digitali: ● App Store
● Google Play
CAMPAGNA STAMPA Il 21 aprile, in concomitanza con il lancio ufficiale della radio sarà fatta una campagna stampa sui principali quotidiani nazionali:
-
Corriere della Sera Repubblica La Stampa Libero Il Fatto Quotidiano Il Messaggero Il Tempo
Pag. 11 - ApiNFORMA / News sull’Associazione - numero 5 - 15 marzo 2021
IL CONTRIBUTO DELLE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI ➢ Promuovere presso i propri associati e gli stakeholders del territorio la nascita di Radio Confapi e di informarli sulla programmazione e sulla modalità per ascoltarla.
➢ Segnalarci best practices e le storie di successo dei propri associati da inserire nel palinsesto della Radio. ➢ Raccogliere le istanze delle imprese associate su specifiche tematiche attuali da segnalare all’indirizzo di posta elettronica radioconfapi@confapi.org ➢ Inserire i contenuti di Radio Confapi nelle proprie newsletter e nelle comunicazioni agli associati. ➢ Utilizzare i propri social network e siti istituzionali per ri-condividere i contenuti dei podcast.
Pag. 12 - ApiNFORMA / News sull’Associazione - numero 5 - 15 marzo 2021
Campagna vaccinale in azienda
Pag. 13 - ApiNFORMA / News sull’Associazione - numero 5 - 15 marzo 2021
Pag. 14 - ApiNFORMA / News sull’Associazione - numero 5 - 15 marzo 2021
Pag. 15 - ApiNFORMA / News sull’Associazione - numero 5 - 15 marzo 2021
Protocollo per le professioni del Made in Italy sottoscritto il protocollo, costituito il comitato tecnico e avvio laboratorio imbottiti Lo scorso 8 aprile, su iniziativa del Cluster Legno, Arredo e Sistema Casa FVG srl, il nostro Presidente Massimo Paniccia ha partecipato alla sottoscrizione del “Protocollo per le professioni del Made in Italy” Filiere legno arredo e imbottito insieme ai Presidenti delle altre Associazioni di Categoria Confartigianato Udine, Confindustria Udine, ai Sindaci di Corno di Rosazzo, Manzano e San Giovanni al Natisone, all’EnAIP Friuli Venezia Giulia, alla Fondazione “Casa dell’Immacolata di don Emilio de Roja”.
L’obiettivo del Protocollo è promuovere a livello locale l’integrazione tra il sistema lavorativo delle filiere Made in Italy e il sistema della formazione professionale, facilitare l’accesso ai percorsi di formazione professionale continua per consolidare il processo di qualificazione e potenziamento del sistema regionale di certificazione delle competenze attraverso la copertura di tutte le aree professionali per le quali sono previste una o più specializzazioni relative al settore dell’industria manifatturiera dei prodotti “Made in Italy”. In occasione della sottoscrizione si è proceduto anche alla costituzione del relativo Comitato Tecnico; per l’Associazione è stato designato Tommaso Passoni, Presidente del Gruppo Legno e Arredamento. Si riporta il testo del Protocollo. (LCP)
L'assessore regionale Alessia Rosolen alla sigla del protocollo tra le amministrazioni comunali di San Giovanni al Natisone, Manzano, Corno di Rosazzo e Pavia di Udine, l'EnAip Fvg, la Fondazione "Casa dell'Immacolata di don Emilio de Roja", Confindustria Udine, Unione Artigiani Piccole e Medie Imprese - Confartigianato, Confapi Fvg, il Cluster Legno Arredo e Sistema casa (Foto Regione FVG)
Pag. 16 - ApiNFORMA / News sull’Associazione - numero 5 - 15 marzo 2021
Pag. 18 - ApiNFORMA / News sull’Associazione - numero 5 - 15 marzo 2021
Pag. 19 - ApiNFORMA / News sull’Associazione - numero 5 - 15 marzo 2021
Pag. 20 - ApiNFORMA / News sull’Associazione - numero 5 - 15 marzo 2021
Pag. 21 - ApiNFORMA / News sull’Associazione - numero 5 - 15 marzo 2021
Pag. 22 - ApiNFORMA / News sull’Associazione - numero 5 - 15 marzo 2021
Pag. 23 - ApiNFORMA / News sull’Associazione - numero 5 - 15 marzo 2021
Pag. 24 - ApiNFORMA / News sull’Associazione - numero 5 - 15 marzo 2021
Pag. 25 - ApiNFORMA / News sull’Associazione - numero 5 - 15 marzo 2021
Pag. 26 - ApiNFORMA / News sull’Associazione - numero 5 - 15 marzo 2021
Pag. 27 - ApiNFORMA / News sull’Associazione - numero 5 - 15 marzo 2021
Pag. 28 - ApiNFORMA / News sull’Associazione - numero 5 - 15 marzo 2021
Pag. 29 - ApiNFORMA / News sull’Associazione - numero 5 - 15 marzo 2021
Maurizio Casasco eletto Presidente di Cea-Pme CEA-PME RIUNISCE 24 ASSOCIAZIONI DELLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA, PER UN TOTALE DI OLTRE 2,1 MILIONI DI IMPRESE ASSOCIATE Il Presidente di Confapi (la Confederazione italiana della Piccola e Media industria privata) Maurizio Casasco, è stato eletto oggi all’unanimità presidente di Cea-Pme, la Confederazione Europea delle Piccole e Medie Imprese. Cea-Pme, con sede a Bruxelles, riunisce 24 associazioni della piccola e media industria, per un totale di oltre 2,1 milioni di imprese associate e 18 milioni di dipendenti. All’assemblea è intervenuto il Presidente del Parlamento europeo David Sassoli, che ha ribadito l’impegno a vasto raggio per supportare le Pmi europee. Casasco succede al tedesco Mario Ohoven, scomparso lo scorso anno, di cui è stato primo vicepresidente. Proprio al suo predecessore il nuovo presidente, supportato nell’elezione proprio dalla Confederazione tedesca BVMW, ha rivolto il suo primo ricordo, dichiarando di voler “raccogliere e dare seguito alla sua instancabile attività e alla sua preziosa eredità nella rappresentanza delle Pmi, che sono l’ossatura resiliente dell’economia europea e che devono essere il cuore pulsante della ripresa”. “È il momento di agire subito, ora o mai più - ha detto Casasco - Il Recovery Fund è un’occasione
imperdibile per la modernizzazione del sistema produttivo europeo e l’accelerazione verso un’economia sempre più green, digitale e competitiva. Dobbiamo affrontare le sfide che questo delicatissimo momento storico ci mette di fronte con politiche di investimento nel capitale umano e azioni di lungo respiro come la partnership strategica con l’Africa, fondamentale per l’economia europea. L’UE deve mettere al centro le catene del valore, riportando al suo interno gli asset produttivi strategici, ponendo un freno alla sua dipendenza dagli altri Continenti”.
Fra i principali obiettivi del presidente Casasco quelli di promuovere l’occupazione giovanile e femminile, favorendo una nuova generazione di imprenditori: aziende e lavoratori creativi, pronti al rischio, e decisi nel portare avanti le proprie idee.
Pag. 30 - ApiNFORMA / News sull’Associazione - numero 5 - 15 marzo 2021
SERIE DI OLI MOBIL VACTRA OIL™
LUBRIFICATE NEL MODO MIGLIORE LE LAVORAZIONI MECCANICHE DI PRECISIONE SE VOLETE LA MASSIMA PRECISIONE NELLE LAVORAZIONI MECCANICHE, GRAZIE A UNA LUBRIFICAZIONE AVANZATA...
1 Alta tolleranza dimensionale
E SVOLGETE QUESTI TIPI DI OPERAZIONI...
1 Foratura, fresatura, alesatura
2 Industria manifatturiera
3 Tornitura, filettatura
4 Rettifica
di ingranaggi
2 Protezione contro 3 Compatibilità la corrosione che dura nel tempo
con diversi lubrificanti
ALLORA AVETE BISOGNO DEGLI OLI DELLA SERIE MOBIL VACTRA™ Sapevate che…?
1 Separabilità dai refrigeranti a base d’acqua
Oltre
2 Evitano il fenomeno
350
dello stick-slip
3
costruttori di macchine utensili approvano la serie Mobil Vactra™ Oil
Meno scarti
4 Olio multi-idraulico, per ingranaggi e per scorrimento
Per consigli specifici sulla lubrificazione, consultate sempre i manuali del macchinario in uso. Advancing Productivity. Aiutarti a raggiungere gli obiettivi di sicurezza, di tutela ambientale e di produttività con le nostre innovative soluzioni di lubrificazione è una delle nostre massime priorità. Questo è quello che intendiamo per Advancing Productivity. Ed è così che vi aiutiamo a raggiungere una visione più ampia di successo.
GROUP
IL FUTURO VICINO A TE
FIORESE LUBRISERVICE S.R.L. Via Castion, 70 - 36028 Rossano Veneto (VI) Tel. +39 0424 540600 - lubrificanti@fioreselubriservice.it - www.fioreselubriservice.it Sede operativa: Via Cussignacco, 80 - 33040 Pradamano (UD) Tel. +39 0432-671440 - lubrificanti.fvg@fioreselubriservice.it
La sospensione degli ammortamenti nel bilancio 2020 una opportunità da valutare con attenzione
Davide David - dottore commercialista - www. studioturazzadavid.it Il legislatore è intervenuto con diverse disposizioni nel tentativo di alleggerire l’impatto della crisi epidemica sul bilancio del 2020. In particolare, con l’art. 60 del Dl 104/2020 è stata data la possibilità, anche in deroga alle disposizioni del codice civile, di non effettuare nel bilancio 2020 fino al 100 per cento dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali. La quota di ammortamento non effettuata nel 2020 è imputata al conto economico relativo all’esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno. Tale facoltà è consentita per le immobilizzazioni risultanti nel bilancio chiuso successivamente al 15.08.2020 e quindi, per i soggetti con esercizio “solare”, per le immobilizzazioni risultanti nel bilancio chiuso al 31.12.2020. Trattandosi di una deroga alle norme civilistiche ed ai principi contabili, è obbligatorio, per non incorrere in ipotesi di false comunicazioni sociali (cfr. art. 2621 c.c.), riportare in nota integrativa tutte le indicazioni richieste dalla norma derogatoria e dalle norme del codice civile in materia di deroghe alla disciplina ordinaria. È da ritenere che la sospensione (totale o parziale degli ammortamenti) sia consentita anche per singoli beni, senza quindi l’obbligo di effettuarla per tutti i beni appartenenti alla medesima classe di immobilizzazioni, motivandone le ragioni in nota integrativa. Secondo l’orientamento prevalente, le ragioni della sospensione (totale o parziale) degli ammorta-
menti devono essere necessariamente legate agli effetti che la pandemia ha avuto sul bilancio 2020, non potendo essere accampati altri motivi; salvo logicamente che non si tratti di motivi che anche in periodi normali richiederebbero le “eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati” di cui tratta l’art. 2426, primo comma, n. 2), c.c.. Tra i motivi legati alla pandemia vi possono essere l’inutilizzo totale o parziale degli impianti per ridotti regimi produttivi o per la chiusura temporanea degli stabilimenti (come è accaduto per le attività non considerate essenziali dai diversi DPCM). Così se, ad esempio, per effetto delle chiusure imposte all’attività produttiva, l’impresa ha lavorato per soli 9 mesi (su 12 di normale attività) e la quota ordinaria di ammortamento dei beni strumentali è pari a 100.000, nel bilancio 2020 potranno essere imputati ammortamenti per 75.000 (=100.000/12*9), invece che per 100.000. Tra le ragioni che possono indurre ad avvalersi della deroga, oltre al ridotto utilizzo dei beni, è da ritenere che vi possa anche essere la volontà di non incorrere in una perdita operativa (A-B) per effetto della pandemia. Così se, ad esempio, imputando una quota ordinaria di 100.000 si otterrebbe una perdita operativa di 80.000, è consentito sospendere gli ammortamenti per almeno 80.000 (imputando una quota di 20.000), per arrivare ad un risultato operativo pari a zero, se non addirittura per l’intera quota di 100.000, per arrivare ad un risultato operativo di 20.000. Va poi fatto un distinguo per la determinazione della quota di ammortamento in ragione della vita utile e della durata utile dei beni. La sospensione dell’ammortamento per il 2020 muove infatti dall’assunto che, in via di principio, al minor ammortamento del bene sia associata un’estensione di un anno della sua vita utile residua con il conseguente prolungamento per un anno del piano di ammortamento originario. In questo caso, se si sospende l’intera quota di ammortamento, rimarrà invariato l’importo delle quote di ammortamento da imputare negli anni successivi del nuovo piano di ammortamento. Se invece l’ammortamento viene sospeso solo par-
Pag. 32 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 5 - 15 marzo 2021
zialmente, le quote future varieranno in funzione del rapporto tra il valore residuo ammortizzabile (al netto della quota non sospesa) e la vita utile aggiornata. Se invece alla sospensione dell’ammortamento non è associabile una estensione della vita utile del bene (ad esempio per vincoli contrattuali o tecnici), andrà modificato, per gli anni successivi, il coefficiente di ammortamento. È peraltro da ritenere che l’allungamento di un anno dell’ammortamento previsto dalla norma derogatoria sia posto solo come limite massimo e che quindi sia sempre possibile decidere, dandone adeguata motivazione in nota integrativa, di mantenere l’originaria tempistica, andando di conseguenza a modificare il coefficiente di ammortamento per gli anni successivi. In ogni caso va posta attenzione al fatto che la deroga riguarda solo gli ammortamenti (di cui al n. 2 dell’art. 2426 c.c.) e non anche l’obbligo di svalutare le immobilizzazioni per perdite durevoli di valore (di cui al n. 3 dell’art. 2426 c.c.); con la conseguente necessità di operare sempre la relativa verifica (a maggior ragione in caso di sospensione degli ammortamenti, dato il mantenimento del valore al lordo degli stessi). Un ulteriore aspetto su cui porre attenzione riguarda la valutazione delle rimanenze di produzione, laddove operata sulla base anche degli ammortamenti; dato che la sospensione degli ammortamenti con mantenimento del relativo ammontare per la valorizzazione delle rimanenze produrrebbe, in pratica, una errata doppia sospensione. L’art. 60 del Dl 104/2020 prevede anche l’obbligo di destinare ad una riserva indisponibile un ammontare di utili corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata. In caso di utili di esercizio di importo inferiore, la riserva va integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili; in mancanza, la riserva è integrata, per la differenza, accan-
tonando gli utili degli esercizi successivi. A tale riguardo va tenuto conto di quanto segue. Innanzitutto, dalla lettura del testo normativo potrebbe sembrare che vada vincolato un importo pari alla quota di ammortamento e quindi al lordo delle imposte differite conseguenti alla sospensione (di cui si dirà successivamente). Al di là del dato letterale, è da ritenere invece che il vincolo vada apposto per un importo al netto delle imposte differite. Vi è poi da dire che il vincolo ha natura civilistica e non fiscale, decretando certamente la temporanea impossibilità di distribuire la riserva ai soci per la parte vincolata e forse anche quella di poterla utilizzare per altri scopi (ad esempio, per aumento gratuito del capitale sociale), ma non facendo venir meno la loro natura (riserve di utili, di capitale, ecc.). Ciò però non la fa diventare una riserva in sospensione di imposta, con la conseguenza che al venir meno del vincolo l’eventuale distribuzione ai soci non comporterà alcuna tassazione in capo alla società. In proposito va evidenziato che la parte di riserva vincolata civilisticamente si renderà distribuibile negli anni successivi per la parte corrispondente agli ammortamenti operati o all’importo realizzato per la vendita dei beni. In dottrina è stato peraltro sostenuto che il vincolo civilistico possa anche essere apposto su riserve già in sospensione d’imposta. Così se nel bilancio 2020 non vengono operati ammortamenti e non vi sono utili da accantonare a riserva, dovrebbe essere consentito apporre il vincolo civilistico su delle riserve che ancorché disponibili civilisticamente risultano essere in sospensione d’imposta. Contabilmente, riprendendo gli esempi proposti da ODCEC e FNC in un loro documento, l’identificazione della riserva vincolata può essere così operata.
1) Accantonamento a riserva dell’utile di 25.000, in parte vincolato per ammortamenti sospesi pari a 10.000 Utile di esercizio
a
Diversi Riserva di utili disponibile Riserva di utili L. 126/2020
25.000 15.000 10.000
2) Vincolo apposto su riserve disponibili di anni precedenti per ammortamenti sospesi pari a 10.000 Riserva di utili disponibile
a
Riserva di utili L. 126/2020
La Riserva L. 126/2020 va riportata alla voce A) VI “Altre Riserve” dello Stato patrimoniale. In nota integrativa, i soggetti che redigono il bi-
10.000
lancio in forma non abbreviata, devono anche indicare i possibili utilizzi della riserva di utili L .126/2020 nel prospetto di cui all’art. 2427, primo
Pag. 33 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 5 - 15 marzo 2021
comma, n. 7-bis), c.c., avvalendosi dello schema proposto dall’OIC 28 “Patrimonio Netto”. Nel caso di riserve incapienti (ivi compresa quella per accantonamento dell’utile 2020) e quindi di preordinato utilizzo degli utili degli esercizi successivi, è opportuno indicare nella nota integrativa l’impegno ad apporre il vincolo sulle riserve che si formeranno con l’accantonamento di tali utili. Ai fini fiscali (sia per le imposte sui redditi che per l’IRAP) l’art. 60 del Dl 104/2020 ammette la deduzione della quota di ammortamento alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102-bis e 103 del TUIR, a prescindere dall’imputazione al conto economico. Così se, ad esempio, la società possiede un cespite con costo storico 100.000 e con coefficiente di Imposte differite
a
ammortamento del 10% (valido sia civilisticamente che fiscalmente) e decide, sussistendone i presupposti, di non imputare ammortamenti a bilancio; in sede di dichiarazione dei redditi andrà ad operare una variazione in diminuzione di 10.000 (=100.000x10%). Il disallineamento temporaneo tra ammortamenti fiscali e ammortamenti a bilancio comporterà lo stanziamento nel bilancio 2020 di imposte differite pari alle imposte determinate sulla variazione in diminuzione. Ipotizzando di prevedere anche per il futuro una aliquota IRES del 24% ed una aliquota IRAP del 3,9%, nell’esempio l’ammontare di imposte differite da imputare nel bilancio 2020 sarà quindi pari a 2.790, da effettuarsi con la seguente scrittura. 2.790
Fondo imposte differite
In questo caso, dovendosi ritenere che il vincolo vada apposto per un importo al netto delle imposte differite e riprendendo l’esempio di cui sopra, si avrà la seguente appostazione contabile. Riserva di utili disponibile
a
Riserva di utili L. 126/2020
Al momento non è peraltro ancora stato chiaro se la deduzione della quota di ammortamento fiscale debba essere necessariamente operata nella dichiarazione relativa nel 2020 ovvero se sia possibile evitare il disallineamento tra ammortamento civilistico e fiscale e portare poi in deduzione l’ultima quota del nuovo piano di ammortamento civilistico; in modo così da non dover imputare e gestire l’imposizione differita. Per quanto riguarda la nota integrativa, l’art. 60 del Dl 104/2020 prevede espressamente che in essa va dato “conto delle ragioni della deroga, nonché dell’iscrizione e dell’importo della corrispondente riserva indisponibile, indicandone l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio”. Tenuto anche conto di quanto statuito dal punto 1) dell’articolo 2427 c.c., in nota integrativa andrà quindi indicato: a) su quali immobilizzazioni ed in che misura non sono stati effettuati gli ammortamenti; b) le ragioni che l’hanno indotta ad avvalersi della deroga (vedasi più sopra quanto detto in proposito ed i relativi esempi); c) l’impatto della deroga in termini economici e patrimoniali. Devono poi essere fornite le informazioni concernenti il vincolo di indisponibilità apposto sulle ri-
7.210 (=10.000-2.790)
serve (o da apporvi in futuro in caso di incapienza delle riserve), sulla base di quanto più sopra argomentato. Per un ausilio alla redazione della nota integrativa, si riporta di seguito il fac simile proposto da CNDCDC e FNC. La Società ha optato per la deroga relativa alla sospensione degli ammortamenti di cui all’art. 60, comma 7-bis della legge n. 126 del 13 ottobre 2020, connessa agli aiuti sotto forma di sovvenzioni per gli effetti derivanti dalla pandemia del Covid-19. Ha scelto nello specifico per l’adozione della sospensione integrale degli ammortamenti degli impianti, poiché ritiene che l’imputazione della quota di ammortamento avrebbe generato una perdita operativa non rappresentativa della reale operatività del complesso economico [oppure, avrebbe gravato sulla gestione operativa in maniera tale da fornire una rappresentazione fuorviante della reale operatività del complesso economico]. La Società ritiene che la vita utile, da intendersi come durata economica, degli impianti sia estendibile per un ulteriore anno rispetto a quanto originariamente previsto nel piano economico tecnico degli stessi. Per tale motivo, il piano di ammortamento è stato traslato di un esercizio. La quota di ammortamento che sarebbe stata imputata in bilancio secondo il piano originario nel caso in cui la Società non avesse fruito della
Pag. 34 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 5 - 15 marzo 2021
deroga sarebbe stata pari a €….. . Si rileva che il mantenimento dell’originario piano di ammortamento ai fini fiscali comporta l’emersione di una differenza temporanea imponibile con la necessità di iscrivere imposte differite nell’apposito fondo imposte differite per il conseguente effetto fiscale. La perdita netta dell’esercizio è di €….. . Nel sottoporre alla Vostra attenzione l’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2020, Vi proponiamo di coprire detta perdita con: …
Proponiamo altresì di costituire la riserva indisponibile di cui all’art. 60, comma 7-ter della l. n. 60/2020 con utilizzo della riserva … oppure L’utile netto dell’esercizio è di €….. . Nel sottoporre alla Vostra attenzione l’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2020, Vi proponiamo di destinare l’utile di esercizio come segue: … costituire la riserva indisponibile di cui all’art. 60, comma 7-ter della l. n. 60/2020 con utilizzo della riserva per importo pari a €….. .
Pag. 35 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 5 - 15 marzo 2021
Sportello pratiche doganali attivo in associazione uno sportello per l’assistenza nelle pratiche doganali
Si informano le Imprese Associate e quelle Interessate che è attivo in Associazione uno sportello per l’assistenza nelle pratiche doganali. Il nuovo servizio è finalizzato a supportare le imprese nei seguenti ambiti: - origine preferenziale delle merci, status che determina trattamenti favorevoli per l’importatore; - origine non preferenziale utile oltre che per il “Made in” per le misure antidumping, dei contingentamenti e di politica commerciale;
- supporto agli uffici acquisti per la definizione degli aspetti qualificanti ai fini doganali; - regimi doganali speciali (perfezionamento attivo, passivo, depositi doganali, ammissione temporanea) che consente di evitare o sospendere il pagamento dei diritti doganali; - qualificazione di esportatore autorizzato; - qualificazione di Operatore Economico Autorizzato (AEO); - strategie di difesa e assistenza in caso di verifiche da parte degli organi di controllo. Per accedere allo sportello è possibile contattare il dott. Paolo Zorzenone al n. 0432.507377 o via email all’indirizzo estero@confapifvg.it. Il servizio sarà erogato tramite un primo incontro gratuito, durante il quale sarà esaminata la pratica e la sua fattibilità con predisposizione di un preventivo in funzione dell’eventuale attività a seguire, fermo restando che l’Impresa sarà sempre libera di valutare se accettare. (PZ)
Pag. 36 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 5 - 15 marzo 2021
I nuovi contributi del Decreto Sostegni Il contributo
nuovo intervento a sostegno di imprese e lavoratori autonomi Premessa Facciamo seguito alla circolare associativa prot. n. 106/PZ del 25 marzo 2021 per ricordare che il Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021, in vigore dal 23 marzo 2021, ha previsto un nuovo contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita Iva, residenti nel territorio dello Stato e che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo. Il nuovo contributo spetta a prescindere dal tipo di attività esercitata e quindi del codice Ateco, mentre viene mantenuta la condizione del calo di fatturato nella misura del 30% che però deve essere calcolata sulla media mensile.
Soggetti interessati Il contributo spetta ai titolari di partita Iva residenti in Italia che esercitano attività d’impresa a prescindere dalla forma individuale o collettiva, comprese quindi le società di persone e di capitali nonché i lavoratori autonomi. Sono ammessi anche i titolari di reddito agrario di cui all’art. 32 del TUIR e gli enti non commerciali compresi gli Enti del Terzo settore. Rientrano inoltre i contribuenti in regime forfettario e i minimi.
Soggetti esclusi Sono esclusi dall’agevolazione in argomento: - i soggetti che hanno cessato l’attività al 23 marzo 2021; - i soggetti che hanno aperto la partita Iva dal 24 marzo 2021; - gli Enti pubblici di cui all’art. 74, comma 2 del TUIR; - gli intermediari finanziari e le società di partecipazione di cui all’art. 162 – bis del TUIR.
L’accesso al contributo è riservato ai soggetti con un ammontare di ricavi di cui all’art. 85 comma 1 lett. a) e b) del TUIR non superiori a 10.000.000 di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto, in generale quindi il 2019. È inoltre richiesta una riduzione del fatturato mensile medio 2020 rispetto a quello del 2019 di almeno il 30%. Si segnala quindi un ampliamento della platea dei beneficiari rispetto ai precedenti contributi che avevano limitato le concessioni ai soggetti con un ammontare di ricavi inferiore a 5 milioni di euro. Per il calcolo del limite dei ricavi si può fare riferimento ai chiarimenti forniti dall’amministrazione finanziaria per i precedenti ristori. Così in caso di esercizio di più attività si dovrà considerare la somma dei ricavi di tutte le attività esercitate. Per i contribuenti che determinano il reddito con il metodo catastale si devono considerare i ricavi risultanti dalle scritture contabili relativi al 2019 e in mancanza il volume d’affari 2019. Per i commercianti di giornali, libri periodici, distributori di carburante e rivendite di tabacchi i ricavi vanno considerati al netto del prezzo corrisposto al fornitore (si considera quindi l’aggio). Come già accennato il beneficio è riconosciuto ai contribuenti il cui ammontare medio mensile del fatturato 2020 è inferiore del 30% dell’ammontare medio mensile del fatturato 2019. Si deve fare riferimento alla data di effettuazione delle operazioni e più precisamente si devono considerare le operazioni che hanno partecipato alle liquidazioni periodiche del 2019 e del 2020 considerando anche le operazioni non rilevanti ai fini Iva. I contribuenti che hanno aperto la partita Iva dal 1° gennaio 2019 non devono rispettare il requisito del calo di fatturato. Per questi ultimi la media mensile deve essere calcolata considerando i mesi successivi a quelli di apertura della partita Iva.
La quantificazione del contributo È prevista l’applicazione di una specifica percentuale alla differenza tra l’ammontare
Pag. 37 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 5 - 15 marzo 2021
medio mensile del fatturato 2019 e l’ammontare medio mensile del fatturato 2020. La percentuale
da applicare è scalettata in base ai ricavi annui 2019 come segue.
RICAVI 2019
PERCENTUALE
Non superiore a 100.000 euro
60%
Superiore a 100.000 e fino a 400.000 euro
50%
Superiore a 400.000 e fino a 1.000.000 euro
40%
Superiore a 1.000.000 e fino a 5.000.000 euro
30%
Superiore a 5.000.000 e fino a 10.000.000 euro
20%
Il contributo è comunque riconosciuto a tutti i soggetti compresi quelli che hanno iniziato l’attività dal 1° gennaio 2020 per un importo:
- non superiore a 150.000 euro; - non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per gli altri soggetti.
Esempio Si pensi al caso di un contribuente che presenta la seguente situazione: Ricavi Fatturato Fatturato
2019 2019 2020
€ 248.000 € 249.700 € 163.000
(rientra nel 2° scaglione con % del 50%) media mensile 249.700 : 12 = € 20.808 media mensile 163.000 : 12 = € 13.583
Media 2019 - media 2020 = (20.808 - 13.583) = 7225 Calcolo percentuale riduzione 7225 : 20.808 x 100 = 34,72% (il contributo spetta perché il calo supera il 30%) Contributo spettante: 7225 x 50% = 3.612 euro
La fruizione del contributo Il contributo può essere utilizzato con due modalità: - richiedendo direttamente l’accredito nel conto corrente del beneficiario; - in compensazione tramite modello F24 utilizzando esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. Si segnala che la scelta della compensazione è irrevocabile, nel senso che non ci può essere un ripensamento per l’addebito in conto corrente e deve interessare l’intero ammontare del contributo. Non operano i limiti alla compensazione di: - 700.000 euro ex art. 34 della legge n. 388/2000; - 250.000 euro per i crediti da indicare nel quadro RU del modello Unico ex comma 53 della legge 244/2007. Non opera neppure la disposizione che prevede il blocco delle compensazioni fino a concorrenza dei debiti erariali iscritti a ruolo di ammontare superiore a 1.500 euro.
La domanda Il contributo è riconosciuto previa presentazione di un’apposita domanda telematica. La stessa
deve essere trasmessa entro 60 giorni dall’attivazione della procedura. Dopo solo un giorno sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il modello di domanda e le relative istruzioni. Viene chiarito che la domanda deve essere trasmessa dal 30 marzo al 28 maggio 2021 con regole simili a quelle previste per il primo contributo a fondo perduto. A questo proposito le istruzioni precisano che i soggetti che hanno attivato la partita Iva nel 2019 che riscontrano una differenza negativa ma inferiore al 30%, potranno comunque beneficiare del contributo minimo di 1.000 o 2.000 euro. La domanda può essere richiesta on line, anche avvalendosi di intermediari, tramite i canali telematici dell’Agenzia o mediante la piattaforma web messa a punto dal partner tecnologico Sogei, disponibile nell’area riservata dei contribuenti. Per ogni domanda l’Agenzia effettuerà delle verifiche e rilascerà delle ricevute al soggetto che ha trasmesso l’istanza. In caso di esito positivo le Entrate comunicheranno l’avvenuto mandato di pagamento del contributo o il riconoscimento dello stesso come credito d’imposta nel caso si sia optato per tale scelta.
Regime fiscale Il contributo non è assoggettato a tassazione ai
Pag. 38 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 5 - 15 marzo 2021
YOUR CONNECTIONS | OUR SOLUTIONS
I tuoi progetti si realizzano con le nostre connessioni. Questo è lo slogan della REALCABLE, da oltre 30 anni presente nel territorio pordenonese, esperti nella produzione di cablaggi elettrici, assemblaggi elettromeccanici e quadri elettrici industriali che rappresentano il core - business del gruppo. Alla tradizione si affianca oggi l’innovativa produzione e progettazione di prototipi, piccole e grandi serie, coniugata ad un’attenta analisi dei bisogni del cliente. REALUCE, spin-off della REALCABLE, progetta e crea prodotti a LED con design e tecnologia Made in Italy. Certificata UNI EN ISO 9001:2005, ISO / TS 22163 e UL CSA, vanta un parco macchine di prim’ordine in grado di poter offrire al mercato soluzioni sfidanti e di respiro internazionale in settori strategici come quello ferroviario, dell’automazione e climatizzazione. www.realcable.it www.realuce.com
RAILWAY
AUTOMOTIVE
REFRIGERATION
HEATING
INDUSTRIAL NAVAL
ELECTRICAL WIRING SWITCHBOARDS
LED LIGHTING REALUCE
CONDITIONING
Via Orefici Michelin, 7 - 33170 Pordenone, Italy - Phone +39 0434 573630 - info@realcable.it
fini Irpef, Ires e Irap. Non rileva inoltre ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e
dei costi generali di cui agli artt. 61 e 109 del TUIR. (PZ)
Pag. 40 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 5 - 15 marzo 2021
L’approvazione del bilancio il milleproroghe ha riscritto il calendario
Premessa L’art. 3, comma 6 del D.L. 183/2020 (Milleproroghe) ha esteso anche al bilancio chiuso al 31.12.2020 le disposizioni previste lo scorso anno dal D.L. n. 18/2020 (Cura Italia) in merito alla proroga del termine per la sua approvazione e la possibilità di svolgimento dell’assemblea da “remoto”. In deroga quindi alle ordinarie disposizioni codicistiche e statutarie, le assemblee ordinarie e straordinarie potranno essere convocate entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. L’articolo 2423 del codice civile impone agli amministratori l’obbligo di redigere il bilancio d’esercizio unitamente alla nota integrativa e al rendiconto finanziario. L’art. 2364 dello stesso codice prevede poi che l’assemblea, chiamata alla sua approvazione, deve essere convocata in prima convocazione entro il termine previsto dallo statuto e in ogni caso entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Questo termine, alla luce della proroga, risulta rideterminato in 180 giorni e quindi la data ultima utile è il 29 giugno 2021. Lo statuto può prevedere un termine più ampio, che non può in ogni caso superare i 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. L’utilizzo di questo maggior termine deve essere giustificato da situazioni particolari, quali l’obbligo di predisposizione del bilancio consolidato o la presenza di particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società. Alla luce della proroga di cui sopra, il maggior termine statutario di 180 giorni anche quest’anno potrà rimanere inutilizzato, atteso che come sopra ricordato, si potrà arrivare a fine giugno senza necessità di richiamare le situazioni particolari. Le norme concernenti l’approvazione del bilancio sono contenute nell’art. 2364 del codice civile e, limitatamente alle SRL, nell’art. 2478-bis.
L’articolo 2429 del codice civile prevede che il progetto di bilancio, predisposto dagli amministratori, deve essere consegnato al collegio sindacale o al soggetto incaricato della revisione legale, almeno 30 giorni prima di quello fissato per l’assemblea che deve discuterlo. In pratica la predisposizione del progetto di bilancio per le società con sindaci o revisori, deve avvenire con un anticipo di almeno 30 giorni rispetto alla data della prima convocazione dell’assemblea dei soci. Il bilancio unitamente alle relazioni degli amministratori e del collegio sindacale o dell’incaricato della revisione legale, devono poi essere depositati, presso la sede della società, nei 15 giorni che precedono l’assemblea.
I termini Fatto questo breve richiamo alle norme del codice civile relative all’approvazione del bilancio e alla proroga prevista dal decreto “Milleproroghe”, analizziamo quali sono le date che si devono tenere presenti. Con riferimento alla convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio 2020, la data ordinaria diventa quella del 29 giugno 2021. Questo termine è riferito all’assemblea in prima convocazione, conseguentemente la seconda convocazione potrà essere tenuta anche successivamente al predetto termine.
Il differimento del termine ordinario A regime le situazioni particolari che consentono il differimento del termine sono contenute nell’ultimo comma dell’art. 2364 del codice civile e riguardano: - l’obbligo di redazione del bilancio consolidato; - la presenza di particolari esigenze connesse con la struttura e l’oggetto della società. Con riferimento a questo secondo aspetto, dottrina e giurisprudenza hanno individuato alcuni casi in cui è possibile il differimento. Le casistiche potrebbero riguardare le imprese di costruzioni che operano con cantieri sparsi sul territorio nazionale per le quali si rende necessaria l’approvazione degli stati di avanzamento lavori da parte del committente, le società con sedi operative o commer-
Pag. 41 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 5 - 15 marzo 2021
ciali distaccate e dotate di autonomia gestionale e contabile, le imprese interessate da interventi di riorganizzazione, le società che hanno adottato sistemi di tassazione consolidata, le società potenzialmente di comodo o in perdita sistematica che hanno inoltrato istanza di interpello disapplicativo alla Direzione regionale delle entrate, il riconoscimento di premi contrattuali da quantificare dopo il 30 aprile dell’anno successivo, la modifica dell’oggetto sociale, l’esistenza di patrimoni separati, il cambiamento di programmi informatici, l’adozione dei Principi contabili internazionali, l’obbligo di indicare, in nota integrativa, i vantaggi economici ricevuti in termini di contributi o sovvenzioni dalla Pubblica amministrazione di importo superiore ai 10.000 euro o la valutazione all’utilizzo della rivalutazione dei beni d’impresa. Potrebbero giustificare il differimento dei termini anche cause di forza maggiore intese come situazioni straordinarie imprevedibili e imponderabili, quali furti, incendi, calamità naturali decesso dell’imprenditore. Le casistiche sopra analizzate che a regime consentono il differimento del termine di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura del periodo d’imposta, anche quest’anno non saranno utilizzate. Per le società con periodo d’imposta corrispondente all’anno solare, infatti, il termine di 180 giorni è riconosciuto automaticamente senza necessità quindi di alcuna giustificazione in nota integrativa. Quest’ultima, dovrà richiamare la situazione straordinaria legata al coronavirus e gli effetti sulla operatività aziendale. A regime, inoltre, la possibilità di differire il termine è condizionata alla circostanza che sia prevista dallo statuto della società, condizione invece non richiesta dalla proroga contenuta nel Milleproroghe.
Le convocazioni I termini di cui sopra si riferiscono al giorno della prima convocazione dell’assemblea, tuttavia il bilancio può essere effettivamente approvato anche successivamente, vale a dire in seconda convocazione. Le date che stiamo analizzando si riferiscono alla mera convocazione dell’assemblea chiamata a esaminare il bilancio. I soci non sono, infatti, obbligati né a partecipare alle assemblee né a promuoverle. Nel primo caso il mancato raggiungimento del quorum o l’assenza totale degli aventi diritto, imporrà una seconda convocazione con conseguente slittamento della data di discussione al massimo di altri 30 giorni. In caso di mancata approvazione
entro il termine di cui sopra per inattività dell’assemblea, gli amministratori dovranno presentare istanza al Presidente del Tribunale per accertare l’inattività dell’assemblea dei soci. Se invece, in sede assembleare, la situazione di dissenso della compagine sociale viene formalmente espressa, l’organo amministrativo viene invitato a riformulare una nuova bozza di bilancio. In quest’ultimo caso sarà necessaria una riconvocazione assembleare.
Assemblea in seconda convocazione L’art. 2369 del codice civile con riferimento alle SPA e SAPA, prevede che qualora nella prima convocazione non sia presente almeno la metà del capitale sociale o l’assemblea sia andata deserta, si debba procedere con una seconda convocazione. In seconda convocazione, da fissare al massimo entro 30 giorni dalla prima, l’assemblea delibera qualunque sia il capitale sociale rappresentato. La delibera deve riguardare esclusivamente l’approvazione del bilancio oppure la nomina o la revoca delle cariche sociali. Per le SRL la norma non prevede la seconda convocazione, tuttavia questa è possibile se prevista dall’atto costitutivo.
L’avviso di assemblea Limitatamente alle società per azioni, l’avviso di convocazione deve essere pubblicato alternativamente sulla Gazzetta Ufficiale o su un quotidiano indicato dallo statuto almeno 15 giorni prima dell’assemblea. Le SPA che non fanno ricorso al mercato del credito, possono formalizzare la convocazione in modi diversi ma in ogni caso garantendo il ricevimento della convocazione almeno 8 giorni prima. Il mancato rispetto di una delle formalità di cui sopra viene comunque sanata alla presenza di un’assemblea totalitaria. Per le società a responsabilità limitata la convocazione, salva diversa previsione dell’atto costitutivo, è fatta tramite raccomandata spedita almeno 8 giorni prima dell’adunanza (si conta il giorno dell’invio e non quello dell’assemblea). Lo statuto può, tuttavia, prevedere anche altre forme di convocazione quali fax o posta elettronica. Il potere di convocare l’assemblea, nel silenzio della legge, spetta alle persone indicate nell’atto costitutivo. Anche per le SRL l’assemblea totalitaria sana eventuali irregolarità formali di convocazione. A questo proposito decreto “Milleproroghe” di quest’anno ha confermato che anche in assenza di una specifica previsione statutaria, fino al 31 luglio
Pag. 42 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 5 - 15 marzo 2021
2021 sono legittime le riunioni da remoto dei consigli di amministrazione, dei comitati esecutivi, dei collegi sindacali e delle assemblee societarie. Viene conseguentemente meno l’obbligo della compresenza di presidente e segretario nello stesso luogo. Devono comunque essere soddisfatte le esigenze informative inviando a tutti i partecipanti alle riunioni e assemblee, tutti i supporti documentali che consentono la partecipazione informata.
Voto a distanza Altra novità prevista dal decreto “Milleproroghe” è rappresentata dalla possibilità per tutte le società di capitali, di tenere le assemblee a porte chiuse. Ad esse, in deroga ai relativi statuti, viene consentito utilizzare le modalità di voto a distanza, vale a dire per corrispondenza o elettronico. Ai soci inoltre, è consentita la partecipazione in assemblea tramite mezzi di telecomunicazione a patto che sia garantita l’identificazione dei partecipanti. Per le SRL è inoltre consentito che il voto sia formulato tramite consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.
La mancata convocazione In caso di mancata convocazione da parte degli amministratori, autorevole dottrina ritiene che il bilancio non possa essere depositato. Per il deposito, infatti il codice civile prevede espressamente l’approvazione da parte dell’organo assembleare. In pratica in assenza di approvazione si può ritenere che il bilancio non esista e conseguentemente non esista il documento da depositare al Registro delle imprese. La CCIAA richiede comunque in questi casi il deposito della bozza. L’unico documento di cui si dispone è un “progetto di bilancio” che può assumere rilevanza esclusivamente per il versamento delle imposte da esso conseguenti. La mancata convocazione sconta comunque l’irrogazione di una sanzione pecuniaria da 1.032 a 6.197 euro. Questa sanzione è aumentata di un terzo in caso di convocazione a seguito di perdite o per espressa richiesta da parte dei soci. Oltre alla sanzione di cui sopra, resta impregiudicata la possibilità di un controllo giudiziario e, in capo agli amministratori, la possibilità di subire azioni di responsabilità.
Il deposito al Registro Imprese Una volta approvato, il bilancio deve essere depositato dagli amministratori entro 30 giorni alla CCIAA. Quindi entro il 29 luglio 2021, nel caso di approvazione nel temine di 180 giorni, va deposi-
tato presso il Registro delle Imprese della CCIAA, corredato da: - relazione sulla gestione (se obbligatoria); - relazione del collegio sindacale (se obbligatoria); - verbale di approvazione del bilancio. In caso di omissione dell’obbligo di convocazione dell’assemblea dei soci entro i termini previsti dallo statuto, gli amministratori e i sindaci sono puniti ciascuno con una sanzione amministrativa da 1.032 euro a 6.197 euro. L’omesso deposito del bilancio ai sensi dell’art. 2630 fa scattare una sanzione amministrativa pecuniaria, a carico di ciascun amministratore, da 103 a 1.032 euro. In questi casi non si opera alcuna distinzione con riferimento a deleghe o competenze specifiche degli amministratori. L’omissione del deposito per mancata approvazione del bilancio da parte dell’assemblea non comporta ovviamente alcuna sanzione in capo agli amministratori e sindaci, proprio perché mancando il bilancio non si può depositare nulla. Tuttavia la prassi delle CCIAA, come già ricordato, richiede comunque il deposito del progetto e del verbale dal quale risulta la mancata approvazione. Il bilancio deve essere depositato in formato XBRL utilizzando la tassonomia che consente di includere l’intero bilancio in un unico file. I documenti allegati, quali il verbale di approvazione, la relazione sulla gestione, la relazione del collegio sindacale devono essere prodotti in formato PDF/A. Il deposito deve essere eseguito in via telematica o su supporto informatico completo di firma digitale.
Il versamento delle imposte Il versamento delle imposte da autoliquidazione non è stato oggetto di modifiche o proroghe da parte del decreto “Milleproroghe” e conseguentemente valgono i termini ordinari. Tuttavia in alcune circostanze la data di approvazione del bilancio si riflette anche sui termini di versamento delle imposte risultanti dal modello Unico a titolo di saldo 2020 e primo acconto 2021. Si possono presentare le seguenti situazioni: - il bilancio viene approvato entro il termine ordinario del 29 giugno 2021, il pagamento delle imposte va effettuato entro l’ultimo giorno del 6° mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio, quindi entro il 30 giugno 2021. - approvazione oltre i 180 giorni ma entro i 30 giorni successivi, il versamento delle imposte deve essere effettuato entro l’ultimo giorno mese successivo a quello di approvazione del bilancio (approvazione il 27 luglio 2021 versamento entro il 31 agosto 2021);
Pag. 43 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 5 - 15 marzo 2021
- mancata approvazione del bilancio entro il termine ordinario di 180 giorni, il pagamento delle imposte va effettuato entro l’ultimo giorno del 6° mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio, vale a dire il 30 giugno 2021; - mancata approvazione del bilancio entro i 30 giorni successivi al termine di 180 giorni; il pagamento deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si sarebbe dovuto approvare il bilancio. In tutti i casi sopra esaminati è inoltre possibile differire il versamento entro il trentesimo giorno successivo a quello di scadenza, versando una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi. Ai sensi dell’art. 2 comma 2 del DPR 322/1988 i soggetti Ires sono tenuti a trasmettere telematicamente all’amministrazione finanziaria la dichiarazione dei redditi entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, pertanto, il termine generalmente cade il 30 novembre.
Distribuzione dividendi Qualora l’assemblea preveda la distribuzione di dividendi, il relativo verbale, entro il termine di 20 giorni, deve essere registrato presso l’Agenzia delle entrate e versata l’imposta di registro in misura fissa di 200 euro tramite il modello F23, codice tributo 109T. Ai fini della registrazione è richiesta la presentazione di due copie del verbale, con l’assolvimento dell’imposta di bollo di 16 euro per ogni copia, oltre alla ricevuta di versamento dell’imposta di registro. Non sono previsti diritti di segreteria. In calce al verbale dell’assemblea per il deposito al Registro Imprese si deve annotare, oltre alla dichiarazione di conformità con l’originale, la menzione dell’avvenuta registrazione con l’indicazione della data, numero e ufficio ricevente. Tale dichiarazione potrebbe essere del seguente tenore: (Registrazione effettuata presso l’Agenzia delle entrate di …… in data ….. al n. …).
Pag. 44 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 5 - 15 marzo 2021
(PZ)
Il credito d’imposta ricerca & sviluppo previste tre nuove misure agevolative per potenziare l’innovazione Premessa La legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178 del 30 dicembre 2020) ai commi 1064, 1066 e 1067 dell’art. 1) ha prorogato il credito d’imposta R&S previsto dalla legge 160/2019 fino al 31 dicembre 2022. Oltre alla proroga sono stati modificati la misura del credito spettante e il limite massimo del beneficio e introdotto l’obbligo di asseverazione della relazione tecnica.
Soggetti interessati L’agevolazione in questione riguarda tutte le imprese, quindi tutte le società di persone e quelle di capitali compresi gli imprenditori individuali. Non assume alcuna rilevanza il regime contabile adottato, pertanto rientreranno sia le imprese in contabilità ordinaria sia quelle in contabilità semplificata. Il regime agevolato è riconosciuto anche ai soggetti che determinano il reddito con criteri forfettari ex legge 190/2014. Possono accedere le imprese residenti nel territorio nazionale comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti.
Soggetti esclusi Non possono beneficiare del credito d’imposta le imprese in stato di: - liquidazione volontaria; - fallimento; - liquidazione coatta amministrativa; - altra procedura concorsuale; - imprese destinatarie di sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, del D.Lgs. 231/2001.
Condizioni aggiuntive Per accedere al credito d’imposta è necessario inoltre:
- rispettare le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili ad ogni settore; - aver adempiuto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei lavoratori.
Comunicazione al MISE L’agevolazione è subordinata alla presentazione di un’apposita comunicazione al MISE al quale spetterà individuare le modalità e i termini di trasmissione della stessa.
I tre ambiti agevolati 1. RICERCA E SVILUPPO deve intendersi quella fondamentale, industriale e di sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico come definite rispettivamente alle lettere m), q) e j) del paragrafo 1.3 del punto 15 della comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27/6/2014, identificati tenendo conto del manuale di Frascati dell’OCSE. 2. INNOVAZIONE TECNOLOGICA finalizzata alla realizzazione di prodotti e processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati. Non rientrano conseguentemente le attività di miglioramento routinarie e in generale quelle dirette a differenziare i prodotti rispetto a quelli della concorrenza, l’adeguamento dei prodotti alle richieste della clientela nonché il controllo di qualità e la standardizzazione dei prodotti. Per una puntuale individuazione di queste attività si deve fare riferimento al Manuale di Oslo dell’OCSE. 3. ALTRE ATTIVITÀ INNOVATIVE attività finalizzate a realizzare prodotti e processi di produzione nuovi o sostanzialmente rigenerati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o in chiave di innovazione digitale 4.0. 4. DESIGN E IDEAZIONE ESTETICA riguardano attività inerenti al design e l’ideazione estetica limitato alle imprese del settore tessile, della moda, del calzaturiero, dell’occhialeria,
Pag. 45 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 5 - 15 marzo 2021
orafe, del mobile e arredo, della ceramica per la concezione e realizzazione di nuovi prodotti o campionari.
La determinazione della base di calcolo La base di calcolo del credito d’imposta è determinata sui seguenti elementi di spesa riferiti direttamente alle attività ammissibili che possiamo riepilogare come segue: a - spese per il personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato, autonomo o altro rapporto direttamente impiegato per la specifica attività agevolabile. Le spese di personale relative a soggetti di età inferiore a 35 anni e in possesso di una laurea differenziata in base al tipo di attività e assunti a tempo indeterminato, la base del calcolo del credito d’imposta viene considerato nella misura del 150%; b - quote di ammortamento, canoni di leasing, affitti e altre spese relative a beni materiali mobili e per attività di R & S e di innovazione tecnologica, compresi i software, nel limite dell’importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d’impresa e nel limite massimo del 30% delle spese per il personale impiegato nella specifica attività. Nel caso in cui i beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabili alle specifiche attività; c - per la sola attività di ricerca e sviluppo, le quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi di privative industriali riguardanti un’invenzione industriale, biotecnologica, topografia di prodotto, semiconduttori, nuova varietà vegetale, nel limite di un milione di euro purché utilizzate direttamente ed esclusivamente per la specifica attività; d - spese per contratti aventi ad oggetto lo svolgimento diretto da parte del commissionario della specifica attività ammissibile al credito; e - spese per servizi di consulenza inerenti allo svolgimento dell’attività agevolabile, nel limite massimo complessivo del 20% delle spese di personale agevolabili; f - spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nella specifica attività agevolabile, nel limite massimo del 30% delle spese per il personale.
La misura del credito Il credito d’imposta è riconosciuto in misura differenziata per attività come segue: - RICERCA E SVILUPPO - 20% della base di
calcolo nel limite massimo di 4 milioni di euro; - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - 10% della base di calcolo nel limite massimo di 2 milioni di euro; - ALTRE ATTIVITA’ INNOVATIVE - 15% della base di calcolo nel limite massimo di 2 milioni di euro; - DESIGN E IDEAZIONE ESTETICA INNOVATIVE - 10% della base di calcolo nel limite massimo di 2 milioni di euro. I crediti d’imposta sono calcolati sull’intera spesa per investimenti e non su valori incrementali.
Utilizzo del credito Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione tramite il modello F24 in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione e a condizione che sia rilasciata apposita certificazione attestante l’effettivo sostenimento delle spese da parte di un revisore legale. Per le società non obbligate alla revisione legale le spese per la certificazione rientrano nella base imponibile agevolabile nel limite massimo di 5.000 euro. Questo credito d’imposta non si applica il limite di 700.000 euro di cui all’art. 34 della legge 388/2000 né il limite di 250.000 euro di cui al comma 53 dell’art. 1 della legge 244/2007.
Natura dei bonus I crediti d’imposta non sono soggetti a tassazione ai fini Irpef, Ires e Irap e non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi. Sono cumulabili con altre agevolazioni riferite agli stessi investimenti.
Adempimenti aggiuntivi Oltre alla certificazione dei costi da parte del revisore dei conti, le imprese beneficiarie sono obbligate a predisporre anche una relazione tecnica. La stessa deve essere redatta dal responsabile del progetto, deve essere asseverata e dalla stessa deve risultare la finalità, i contenuti ed i risultati delle attività ammissibili. Per le attività commissionate a terzi la relazione deve essere redatta dal soggetto che esegue le attività. La predisposizione della relazione sarà a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili, del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa mediante autocertificazione di cui al DPR 445/2000. (PZ)
Pag. 46 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 5 - 15 marzo 2021
Il decreto Milleproroghe differiti diversi provvedimenti a causa dell’emergenza sanitaria Premessa È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2021 la legge 21/2021 di conversione del decreto legge n. 183/2020 (Milleproroghe) contenete diverse misure di natura fiscale e amministrativa volte a mitigare gli effetti della pandemia su imprese e persone fisiche. Di seguito i principali interventi previsti, riservandoci di ritornare su alcuni argomenti in successivi articoli di approfondimento.
Market place (art. 3 comma 3) Prorogate dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 le disposizioni in materia di “market place” vale a dire lo strumento con il quale un soggetto passivo Iva che facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, piattaforma, portale o mezzi analoghi, la vendita a distanza di beni importati nella Unione Europea. In particolare la proroga riguarda l’obbligo di trasmettere all’Agenzia delle entrate entro il mese successivo a ogni trimestre, una comunicazione contenente per ogni fornitore: i dati identificativi completi di indirizzo identificativo fiscale e posta elettronica, il numero totale delle unità vendute, il prezzo medio di vendita o il totale dei prezzi di vendita per le unità vendute in Italia. Differito al 1° luglio 2021 l’efficacia della presunzione di cui all’art. 11-bis commi da 11 a 15 del D.L. 135/2018 di cessione di beni ai fini Iva, nei confronti dei soggetti passivi che, mediante un’interfaccia elettronica come ad esempio un mercato virtuale o piattaforma, facilitino le cessioni a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop. Tali cessioni devono avere un valore intrinseco non superiore a 150 euro e devono essere effettuate nell’Unione Europea da parte di un soggetto passivo ivi stabilito nei confronti di privati.
La presunzione prevede che i gestori di piattaforme che facilitano le cessioni di cui sopra siano considerati cedenti a partire dal 1° luglio 2021, mentre fino al 30 giugno dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate i dati delle cessioni che hanno “facilitato”. Più precisamente la comunicazione riferita al primo trimestre 2021 dovrà essere effettuata entro il 30 aprile 2021 mentre quella del secondo trimestre 2021 entro il 20 agosto 2021.
Invio telematico corrispettivi tramite STs (art. 3 comma 5) Prorogato al 1° gennaio 2022 il termine a decorrere dal quale, ai sensi dell’art. 2, comma 6 – quater del D.Lgs. 127/2015, i soggetti tenuti all’invio dei dati al STS (Sistema tessera sanitaria) obbligati alla trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle entrate, devono assolvere entrambi gli obblighi esclusivamente tramite la memorizzazione e trasmissione elettronica al STS dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri mediante RT (Registratore telematico). In pratica utilizzando il registratore telematico RT, l’obbligo sarà assolto con un unico invio.
Approvazione del bilancio (art. 3 comma 6) Differito il termine di convocazione dell’assemblea di approvazione del bilancio e della possibilità di svolgimento da remoto (si vede anche l’articolo sul bilancio).
Lotteria scontrini (art. 3 commi 9 e 10) Demandato all’Agenzia delle Dogane e delle Entrate l’emanazione di un provvedimento congiunto per disciplinare le modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, entità e numero dei premi e ogni altra disposizione necessaria ai fini dell’avvio della “lotteria degli scontrini”.
Agevolazione prima casa (art. 3 comma 11 - quinquies) Sospesi per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2021 i termini di:
Pag. 47 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 5 - 15 marzo 2021
- 18 mesi a decorrere dall’acquisto entro i quali trasferire la residenza per beneficiare delle agevolazioni per la prima casa; - 1 anno a decorrere dalla cessione entro cui il contribuente che ha venduto la prima casa deve acquistare un nuovo immobile da destinare a propria abitazione principale; - 1 anno dall’acquisto della prima casa entro cui il contribuente deve cedere l’abitazione già posseduta per non decadere dalle agevolazioni.
Esenzione Iva test e vaccini Covid - 19 (art. 3 - ter) L’esenzione Iva con diritto alla detrazione riconosciuta fino al 31 dicembre 2022 a specifici dispositivi sanitari è applicabile anche alle cessioni di strumentazioni per la diagnostica Covid – 19 compresi i servizi strettamente connessi a tale strumentazione (Test). La norma facendo riferimento al Regolamento n. 2017/746 implica che l’esenzione Iva con diritto alla detrazione non opera relativamente a tutta la diagnostica Covid - 19 ma è limitata alla cessione di dispositivi in vitro (marcatura CE: Ivd) ed ai servizi ad essi connessi. Trattasi di tamponi molecolari, test rapidi antigenici/sierologici. Sono conseguentemente escluse le cessioni di saturimetri/pulsossimetri, per questi comunque, per il solo 2021, è applicabile l’aliquota ridotta del 5% ex art. 124 del D.L. n. 34/2020.
Tax credit vacanze (art. 7 comma 3 - bis) Prorogato al 31 dicembre 2021 il termine per l’utilizzo del “bonus vacanze” previsto dall’art. 176 del D.L. n. 34/2020 a favore dei nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000 euro per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale da imprese turistiche, agriturismi, B&B in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio di attività turistico ricettiva. Il credito quindi è utilizzabile dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Società di mutuo soccorso (art. 11 comma 1) Differito dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale le società di mutuo soccorso, esistenti alla predetta prima data che si trasformano in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale, per il mantenimento del proprio patrimonio. Dal 1° gennaio 2022 la trasformazione rimarrà possibile, ma comporterà l’obbligo di devoluzione del patrimonio.
Disposizioni in materia di trasporti e infrastrutture. Esami per patenti di guida In considerazione dell’emergenza sanitaria in atto per Covid-19, l’art. 13, co. 6 prevede che, relativamente alle domande di conseguimento della patente di guida presentate nel corso del 2020, la prova di teoria possa essere effettuata entro un anno a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
Bonus viaggio (art. 13 comma 11) Per le persone fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta o con patologie accertate residenti nei Comuni capoluoghi di città metropolitane o capoluoghi di provincia, sarà possibile utilizzare il buono viaggio, pari al 50% della spesa sostenuta e in misura non superiore a 20 euro per ogni viaggio per gli spostamenti effettuati a mezzo taxi o noleggio con conducente, dal 15 luglio 2020 al 30 giugno 2021. È il Comune che in questi casi deve individuare i beneficiari e il relativo contributo ai nuclei familiari più esposti economicamente agli effetti della pandemia privilegiando quelli privi di misure di sostegno pubblico.
Notifica atti impositivi (art. 22 - bis) La notifica degli atti di accertamento, contestazione, irrogazione di sanzioni, di recupero dei crediti d’imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione emessi entro il 31 dicembre 2020, potrà essere effettuata entro il 28 febbraio 2022 (anziché entro il 31 gennaio 2022). Prorogati da un anno a 14 mesi i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento previsti dall’art. 25 comma 1 lett. a) e b) del DPR 602/73 e fissati rispettivamente entro il 31.12: - del 3° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o di scadenza del versamento dell’unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31.12 dell’anno in cui la dichiarazione è presentata; - del 4° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell’’attività di controllo formale di cui all’art. 36 - ter del DPR 600/73. I termini di versamento delle somme derivanti da: cartelle di pagamento emessi dall’Agente della riscossione; avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi, atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle Dogane, atti di ingiunzione
Pag. 48 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 5 - 15 marzo 2021
fiscale emessi da enti territoriali e atti esecutivi emessi dagli Enti locali già oggetto di precedenti sospensioni sono stati ulteriormente prorogati. In particolare la proroga riguarda i versamenti relativi alle somme in scadenza nel periodo 8 marzo 2020 – 28 febbraio 2021, il decreto Milleproroghe preve-
de che questi siano effettuati entro il 31 marzo 2021 con possibilità di chiedere la rateizzazione. Si segnala che alcune delle scadenze di cui sopra sono state oggetto di ulteriore differimento da parte del decreto “Sostegni”. (PZ)
Pag. 50 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 5 - 15 marzo 2021
Consultazione e acquisizione fatture elettroniche un provvedimento delle entrate ha ulteriormente prorogato il termine Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 febbraio 2021, è stato ulteriormente prorogato, dal 28 febbraio 2021 al 30 giugno 2021, il termine per effettuare l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici. Come noto, la specifica funzionalità, introdotta con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 dicembre 2018, è resa disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia e consente agli operatori Iva, agli intermediari delegati, o al consumatore finale di aderire espressamente al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”. L’ulteriore proroga, rispetto a quella già disposta
con il Provvedimento del 23 settembre 2020, è resa necessaria in attesa del parere dell’Autorità Garante della privacy per definire le misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, in attuazione dell’articolo 14 del decretolegge n. 124 del 2019 (cosiddetto “collegato fiscale alla legge di bilancio 2020”). La suddetta disposizione ha previsto la memorizzazione per 8 anni dei file xml delle fatture elettroniche e dei relativi dati contenuti, trasmessi tramite Sdi, per essere utilizzati dalla Guardia di finanza nell’assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria, e dall’Agenzia delle entrate e dalla Guardia di finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali; ciò previa definizione delle misure per la tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Nel periodo transitorio, esteso dal Provvedimento in esame al 30 giugno 2021, gli operatori Iva possono consultare tutte le fatture emesse e ricevute dalla data di entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica.
Pag. 51 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 5 - 15 marzo 2021
(C)
I contributi regionali esenti da tassazione limitatamente però a quelli erogati a fronte dell’emergenza sanitaria L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 84 del 3 febbraio 2021 ad una domanda di interpello, ha stabilito che i contributi erogati dalle Regioni a fronte dell’emergenza Covid-19 non sono soggetti a tassazione. Si tratta di un chiarimento molto importante che interviene proprio mentre la nostra Regione stava inviando alle imprese che hanno beneficiato del contributo previsto dalla L.R. 3/2020 una comunicazione nella quale veniva certificato il versa-
mento della ritenuta d’acconto prevista per i contributi in conto esercizio. Il chiarimento conferma quanto previsto dall’art. 10-bis del D.L. 137/2020, il quale stabilisce che i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati a favore di imprese e lavoratori autonomi a seguito dell’emergenza sanitaria “da chiunque effettuati” non sono soggetti a tassazione ai fini delle imposte dirette e dell’Irap. Viene così spazzato via qualsiasi fraintendimento in merito alla possibile tassazione dei contributi erogati per fronteggiare l’emergenza Covid-19. La ritenuta subita al momento dell’erogazione, pari al 4%, prevista dall’art. 28 comma 2 del DPR 600/1973 sarà restituita in sede di dichiarazione dei redditi rappresentando un credito nei confronti dell’Erario.
Pag. 52 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 5 - 15 marzo 2021
(PZ)
Rimborso accise I trimestre 2021 richiesta solo per euro 5 o superiore entro aprile
Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 139/C del 9 aprile 2021 per rammentare che l’Agenzia delle Dogane ha emanato la nota prot. 94008/ RU del 30 marzo 2021, informando che a partire dal 1° aprile e fino al 30 aprile 2021, le imprese di autotrasporto possono chiedere il recupero delle accise sul gasolio per autotrazione consumato nel I trimestre 2021 (1° gennaio/31 marzo), sui veicoli adibiti al trasporto merci di massa complessiva pari o superiore a 7,5 ton, di categoria ecologica euro 5 o superiore. Ricordiamo infatti che, dal 1° gennaio di quest’anno, è operativa l’esclusione dal rimborso per i mezzi di categoria Euro 4 prevista nella legge di Bilancio (art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160), per cui da quella data il beneficio opera soltanto per il gasolio consumato su veicoli di categoria Euro 5 ed Euro 6. La richiesta per il recupero accise va presentata all’Ufficio delle Dogane competente per territorio, ovvero: - per le imprese nazionali: l’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede operativa dell’impresa o, nel caso di più sedi operative, quello competente rispetto alla sede legale dell’impresa o alla principale tra le sedi operative; - per le imprese comunitarie obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia: l’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede di rappresentanza dell’impresa (per l’individuazione dell’Ufficio, vedi link seguente: https://www. adm.gov.it/portale/lagenzia/amministrazione-trasparente/organizzazione/articolazionedegli-uffici/indirizzi-e-organigramma-periferico-area-dogane/uffici-dogane ) - per le imprese comunitarie non obbligate alla
presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, ciascun esercente comunitario identifica l’Ufficio delle dogane cui spedire la dichiarazione di rimborso in base allo Stato Membro di appartenenza, secondo la tabella allegata alla nota dell’Agenzia in commento. L’importo del rimborso rimane confermato in € 214,18 per 1.000 litri di prodotto e, per l’utilizzo in compensazione, il codice tributo da riportare nel mod. F24 è sempre il “6740”. L’Agenzia ha ricordato che questo credito può essere compensato anche ove l’importo complessivo annuo dei crediti d’imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese, da indicare nel “QUADRO RU” del modello di dichiarazione dei redditi, superi il limite di € 250.000. Gli acquisti di gasolio devono essere comprovati tramite fattura e, a questo proposito, le Dogane richiamano la nota prot. 64837/RU del 7 giugno 2018 che, per i rifornimenti su strada, ai fini della fruizione del rimborso ha confermato l’obbligatorietà dell’indicazione in fattura della targa del mezzo rifornito. Diversamente, la targa non è elemento richiesto nelle fatture elettroniche emesse per gli acquisti di gasolio destinati a distributori privati di carburanti (vedi in proposito la nota dell’Agenzia prot. 83664/RU del 24 luglio 2018). Al seguente indirizzo internet https://www.adm. gov.it/portale/benefici-gasolio-autotrazione-1-trimestre-2021 è disponibile la nota in commento delle Dogane, il software per la compilazione e l’invio telematico della dichiarazione tramite il Servizio Telematico Doganale - E.D.I, da parte degli utenti abilitati. In alternativa, la dichiarazione può essere presentata anche in formato cartaceo ma, in questo caso, il contenuto deve essere riprodotto su supporto informatico (CD - rom, DVD, pen drive USB) da consegnare all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente insieme allo stampato. Per quanto concerne i crediti relativi ai consumi di gasolio del IV trimestre 2020, l’utilizzo in compensazione è possibile entro il 31 dicembre 2022 mentre, rispetto alle eccedenze non compensate, il rimborso in denaro andrà richiesto entro il 30 giugno 2023. La nota dell’Agenzia richiama inoltre le prescri-
Pag. 53 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 5 - 15 marzo 2021
zioni sulla compilazione del quadro A1 del modello contenute nella direttiva 74668/RU del 12 marzo u.s. e le seguenti, ulteriori, precisazioni riferite: - alla colonna “MEZZO SPECIALE”, che è riservata ai semirimorchi o rimorchi destinati a trasporti specifici dotati di attrezzature permanentemente installate, alimentate da motori e serbatoi autonomi. Di conseguenza, non vanno indicati i mezzi (trattori, motrici) dotati di unico serbatoio adibito sia all’alimentazione del motore di trazione che delle attrezzature ausiliari complementari alla funzione di trasporto, già riportati unitariamente come autoveicoli; - alla colonna “KM PERCORSI” (h MEZZO SPECIALE), in cui l’esercente dovrà inserire i chilometri effettivamente percorsi da ciascun
veicolo o, per ciò che concerne i mezzi speciali, le ore di funzionamento dell’attrezzatura permanentemente installata nel trimestre di consumo. Non sono ammessi dati di altra natura. Infine, l’Agenzia ricorda che “Allorché il dichiarante venga ammesso alla fruizione dei benefici per il settore dell’autotrasporto sulla base di dichiarazioni rivelatesi poi non veritiere si rende applicabile la disposizione di cui all’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000, con decadenza dai benefici eventualmente conseguenti. Viceversa, qualora i dati integrino irregolarità non costituenti falsità, l’esercente è tenuto a regolarizzare a pena di improcedibilità dell’iter di riconoscimento del credito ai sensi dell’art. 71, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000.” (C)
Pag. 54 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 5 - 15 marzo 2021
La dinamica delle imprese in FVG Al 31 dicembre 2020 il totale delle imprese registrate in Friuli Venezia Giulia è 101.220 e il dato, rispetto al 31 dicembre 2019, è in diminuzione di 619 unità (-0,6%). Nel corso del 2020, si sono iscritte 4.360 nuove imprese, un dato molto inferiore alle 5.220 imprese nate nel 2019. Le cessazioni, invece, sempre nel 2020, sono state 4.949. Nel corso del 2020 si sono registrate 117 aperture fallimentari (una in più rispetto al 2019) e 1.224 procedure di «Scioglimento e liquidazioni» (rispetto alle 1.472 del 2019) portando così il totale delle imprese interessate da procedure concorsuali e da operazioni di scioglimento/liquidazione a 5.111 che rappresenta oltre il 5% del totale delle imprese registrate. Le imprese industriali attive a fine 2020 sono pari a 9.275 unità, quelle delle costruzioni 13.697, quelle del Trasporto 2.274.
la situazione aggiornata al 31 dicembre 2020
Al 31 dicembre 2020 il totale delle imprese attive, operanti in Friuli Venezia Giulia è di 88.410 unità e si rileva una diminuzione, a far data dal 1° gennaio dello stesso anno, di 520 imprese pari allo -0,6%. Questa contrazione è determinata in modo particolare dalle Società di Persone (-1,9%) e dalle Imprese individuali (-1,2) continuano, invece, a crescere le Società di capitale (+2,2%). Si conferma il calo delle imprese attive nel comparto industria (-10,4% rispetto al 1° gennaio), la contrazione nel Commercio (-1,8%) e dei Trasporti e Magazzinaggio (-1,6%); aumentano le imprese attive nei Servizi alle imprese (+0,8%), quelle nei Servizi alle famiglie e persone (+0,6%) e le imprese delle Costruzioni (+0,6%).
Fonte: dati della CCIAA PN UD (C)
Friuli Venezia Giulia: imprese per status, unità locali e localizzazioni 2020 (31 dicembre) Imprese attive
2019 (31 dicembre)
Var. % 2020/19
88.410
88.940
-0,6%
308
287
+7,3%
Imprese inattive
7.391
7.282
+1,5%
Imprese con procedure concorsuali
1.595
1.729
-7,8%
Imprese in scioglimento/ liquidazione
3.516
3.601
-2,4%
101.220
101.839
-0,6%
Imprese sospese
TOTALE REGISTRATE
Le imprese registrate in Friuli Venezia Giulia al 31 dicembre 2020 sono 101.220 Le imprese in stato di sofferenza (cioè con Procedure concorsuali o in Scioglimento/ liquidazione) sono 5.111 e rappresentano il 5% dell’universo delle imprese
Friuli Venezia Giulia: l’evoluzione del numero delle imprese degli ultimi 8 anni 31 dicembre
Registrate
Attive
2013
107.418
94.900
2014
105.205
92.761
2015
104.634
92.020
Pag. 55 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 5 - 15 marzo 2021
Friuli Venezia Giulia: l’evoluzione del numero delle imprese degli ultimi 8 anni 31 dicembre
Registrate
Attive
2016
103.691
90.978
2017
103.107
90.288
2018
102.635
89.817
2019
101.839
88.940
2020
101.220
88.410
-6.198
-6.490
Var. 2020/13
Udine 42.594
Trieste 13.943
Al 30 novembre 2019, sono 89.359 le imprese attive in Friuli Venezia Giulia così suddivise per provincia:
Pordenone 23.289
Gorizia 8.584 (9,7%) Pordenone 23.289 (26,3%) Trieste 13.943 (15,8%) Udine 42.594 (48,2%)
Gorizia 8.584
Friuli Venezia Giulia: imprese attive per macrosettore 2019 (31 dicembre)
2020 (31 dicembre)
Var. % 2020/19
Agricoltura, Silvicoltura e Pesca
13.338
13.130
-1,6%
Industria
9.402
9.275
-1,4%
Costruzioni
13.617
13.697
+0,6%
Commercio
19.766
19.412
-1,8%
Ospitalità
8.044
7.996
-0,6%
Trasporto e Magazzinaggio
2.312
2.274
-1,6%
Servizi alle imprese
15.321
15.447
+0,8%
Servizi alle Persone
7.117
7.159
+0,6%
23
20
88.940
88.410
macrosettore
Non classificate TOTALE
-0,6%
Pag. 56 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 5 - 15 marzo 2021
Confronto con il 31 dicembre 2019 diminuiscono le imprese attive dell’Industria (-1,4%), del Commercio (-1,8%), del Trasporto e Magazzinaggio (-1,6%) Crescono le imprese attive dei Servizi alle imprese (+0,8%), dei Servizi alle famiglie e persone (+0,6%), e delle Costruzioni (+0,6%)
FVG: frenata delle aperture di scioglimenti e concordati preventivi e netto calo dei fallimenti 2020
2019
Var. % 2019/18
Fallimenti
117
116
+0,8%
Concordati e accordo RD
10
6
…
Scioglimenti e liquidazioni
1.224
1.472
-16,8%
Fonte: InfoCamere, Cruscotto di indicatori statistici
Pag. 57 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 5 - 15 marzo 2021
Nel 2020 sono fallite 117 imprese, contro le 116 del 2019 -17% le aperture di «Scioglimenti e liquidazioni»
“Nuova Sabatini”. Erogazione in un’unica soluzione disposizioni della legge di bilancio 2021 e chiarimenti ministeriali Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 123/ AdT del 1° aprile 2021 per rammentare che l’art. 1, co. 95 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) ha modificato la disciplina sulle agevolazioni di cui alla legge 9 agosto 2013, n. 98, meglio nota come “Nuova Sabatini”, e ora prevede che l’erogazione del contributo sia effettuata dal Ministero dello sviluppo economico (di seguito Ministero) in un’unica soluzione per tutte le domande presentate dalle imprese alle banche e intermediari finanziari dal 1° gennaio 2021, data di entrata in vigore della legge 178/2020, indipendentemente dal finanziamento deliberato, fermo restando il limite della disponibilità finanziaria. Sull’argomento è intervenuto il Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero con la
circolare prot. n. 434 del 10 febbraio 2021, in cui precisa che per le domande a valere sulla “Nuova Sabatini” presentate prima del 1° gennaio 2021 l’erogazione del contributo in un’unica soluzione rimane possibile solo per gli importi dei finanziamenti già stabiliti e, cioè: - fino a 100.000 euro per le istanze presentate dal 1° maggio 2019 al 16 luglio 2020 (ex lege 28 giugno 2019, n. 34); - fino a 200.000 euro per le istanze presentate dal 17 luglio 2020 al 31 dicembre 2020 (ex lege 11 settembre 2020, n. 120). Oltre questi importi, pertanto, il contributo continua a essere erogato in quote annuali, secondo il piano temporale riportato nell’atto di concessione del contributo, che si esaurisce entro il sesto anno dalla data di ultimazione dell’investimento. Resta inteso che per le domande presentate dal 1° gennaio 2021 l’erogazione avverrà in un’unica soluzione sempre nei limiti delle disponibilità finanziarie. Copia della circolare ministeriale e altre informazioni possono essere richieste all’ufficio economico dell’Associazione. (AdT)
Pag. 58 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 5 - 15 marzo 2021
Contributi per la CQC e patenti superiori termine per la presentazione delle domande: 17 maggio 2021 Premessa Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 109/ AdT del 26 marzo 2021 per rendere noto che, in applicazione della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15, art. 5 commi 17-22, anche per l’annualità 2021 l’Amministrazione regionale, al fine di sostenere la riqualificazione professionale e l’inserimento nel mercato del lavoro nel settore dell’autotrasporto di cose e persone, concede contributi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento della carta di qualificazione del conducente (CQC) anche in combinazione con patenti superiori. Il relativo bando di gara è stato pubblicato sul B.U.R. n. 11 del 17 marzo 2021, ma può essere reperito anche sul sito web della Regione Friuli Venezia Giulia al link: http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ infrastrutture-lavori-pubblici/motorizzazionecivile/FOGLIA60/ Destinatari sono i cittadini disoccupati, inoccupati, lavoratori occasionali ovvero titolari di partita IVA a basso reddito, d’età ricompresa tra i 18 e i 55 anni compiuti, residenti da almeno 5 anni nel territorio regionale che siano in possesso dell’idoneità psicofisica alla guida del veicolo per il quale conseguono la qualificazione. Le domande vanno presentate alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Infrastrutture e territorio - Servizio Motorizzazione Civile Regionale - Via Popone, 67 - 33100 UDINE, o trasmessa a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo PEC motorizzazione.territorio@certregione.fvg.it a partire dal 18 marzo e fino al 17 maggio 2021. Le risorse messe a disposizione per l’annualità 2021 ammontano a 151.235,52 euro. Si tratta di un importantissimo strumento, for-
temente voluto, sollecitato e ottenuto dalla scrivente Associazione, diretto a favorire l’accesso di aspiranti a questa professione, ostacolato dall’elevato costo dei corsi per il conseguimento della CQC e delle patenti superiori. Pertanto, le imprese che fossero interessate a questi profili possono senz’altro rendere edotte della cosa le persone che ad esse dovessero rivolgersi e far riferimento all’Associazione stessa per un’eventuale assistenza tecnica. Per opportuna conoscenza se ne riassumono i tratti salienti.
Beneficiari Come anticipato destinatari sono cittadini disoccupati, inoccupati, lavoratori occasionali ovvero titolari di partita IVA a basso reddito, d’età ricompresa tra i 18 e i 55 anni compiuti, residenti da almeno 5 anni in Friuli Venezia Giulia che siano in possesso dell’idoneità psicofisica alla guida del veicolo per il quale conseguono la qualificazione o per la sua estensione, anche congiuntamente a corsi per la patente delle categorie C, CE, D, DE, E, in quanto propedeutici all’ottenimento della CQC
Spese ammissibili Sono ammesse le spese relative all’iscrizione ai corsi, comprensive dell’eventuale materiale didattico e delle lezioni di guida, per il conseguimento della patente di una delle categorie C, CE, D, DE o E nonché della CQC o della sua estensione, frequentati presso autoscuole, centri di istruzione automobilistica e altri soggetti abilitati, anche non aventi sede nel territorio regionale. I corsi devono essere frequentati successivamente alla data di presentazione della domanda e conclusi entro il 28 febbraio 2022.
Intensità del contributo Il contributo copre fino all’80% delle spese sostenute entro un massimo di 5.000 euro ed è articolato in funzione del profilo del candidato e della tipologia del corso.
Presentazione della domanda La domanda di contributo, in bollo da euro 16,00
Pag. 59 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 5 - 15 marzo 2021
e sottoscritta dal richiedente in forma di autocertificazione, viene formulata esclusivamente compilando il modulo allegato al bando. La domanda può essere inviata con lettera raccomandata a.r. alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Infrastrutture e territorio - Servizio Motorizzazione Civile Regionale - Via Popone, 67 - 33100 UDINE, ovvero può essere trasmessa a mezzo PEC all’indirizzo PEC motorizzazione.territorio@certregione.fvg.it, con indicazione del seguente oggetto: “Domanda contributo CQC bando 2021”. Il termine ultimo per la presentazione della domanda è il 17 maggio 2021. Non saranno ammesse in graduatoria le domande inviate a mezzo posta raccomandata a.r. che perverranno oltre il 15° giorno successivo alla scadenza del suddetto termine. Non è ammesso l’invio di più domande mediante un’unica PEC o raccomandata a.r.; in tali casi, le domande verranno tutte dichiarate inammissibili. Alla domanda andrà allegata: - la copia di un documento d’identità valido del richiedente; - il preventivo dettagliato di spesa rilasciato dall’autoscuola, dal centro di formazione o altro soggetto abilitato, al quale il richiedente si iscrive; - per i soli richiedenti lavoratori occasionali o titolari di Partita IVA, copia della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2020 ovvero copia dell’ultima dichiarazione dei redditi presentata; - la richiesta relativa alle modalità di pagamento del contributo.
Concessione del contributo
mento a graduatoria sulla base dei punteggi assegnati in funzione dei profili dei candidati, riportati nel bando. Le domande ammissibili vengono inserite in graduatoria secondo l’ordine del maggior punteggio ottenuto. Tra le domande con lo stesso punteggio aventi la medesima data di protocollazione, è data la priorità a quelle che risultano inviate prima, tenendo conto della data di spedizione della raccomandata o di invio della PEC. Il contributo è concesso con provvedimento del Direttore del Servizio Motorizzazione civile della Regione Friuli Venezia Giulia mediante scorrimento della graduatoria fino a esaurimento dei fondi, nei limiti degli importi indicati per ciascuna tipologia di corso e categoria di beneficiari.
Rendiconto ed erogazione del contributo Il contributo viene erogato a fronte della presentazione della CQC e della patente ottenuta, da produrre entro il termine del 30 marzo 2022, accompagnate dalla seguente documentazione: - fattura quietanzata o documento contabile avente forza probatoria equivalente; - documento commerciale a valenza fiscale, comprovante il pagamento del corrispettivo e integrato il codice fiscale o partita IVA del beneficiario (c.d. scontrino elettronico); - ricevuta fiscale. Per tutta la citata documentazione, inclusa la modulistica, e altre informazioni gli interessati, anche candidati, possono rivolgersi all’ufficio trasporti dell’Associazione.
Il contributo viene assegnato mediante procedi-
Pag. 60 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 5 - 15 marzo 2021
(AdT)
Indice mensile rivalutazione t.f.r. febbraio 2021 RAPPORTI CESSATI MESE
DAL
AL
RIVAL. FISSA
INDICE
RIVALUTAZIONE
GENNAIO
15.01
14.02
0,125
102,9
0,564883
FEBBRAIO
15.02
14.03
0,250
103,0
0,763196
MARZO
15.03
14.04
0,375
APRILE
15.04
14.05
0,500
MAGGIO
15.05
14.06
0,625
GIUGNO
15.06
14.07
0,750
LUGLIO
15.07
14.08
0,875
AGOSTO
15.08
14.09
1,000
SETTEMBRE
15.09
14.10
1,125
OTTOBRE
15.10
14.11
1,250
NOVEMBRE
15.11
14.12
1,375
DICEMBRE
15.12
14.01
1,500
(C)
Pag. 61 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 5 - 15 marzo 2021
Decreto “Sostegni”: principali novità sul fronte lavoro decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41
Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 107/ LOP del 25 marzo 2021 per ricordare che il Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 (il c.d. “Decreto Sostegni”) contiene diverse misure in materia di rapporti di lavoro subordinato. Le nuove disposizioni, che costituiscono per la larga parte un rinnovo delle misure previste dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021), hanno lo scopo di sostenere le imprese e i lavoratori nel perdurare della crisi recessiva generata dalla pandemia globale. In particolare, nel Decreto in commento si prevede che: - i trattamenti di integrazione salariale sono nuovamente prorogati e si conferma la differenziazione temporale tra i diversi regimi: la Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) avrà durata fino al 30 giugno 2021 con 13 settimane richiedibili, mentre l’Assegno Ordinario (FIS) e la Cassa integrazione in deroga (CIGD) sono prorogati fino al 31 dicembre 2021 con 28 settimane richiedibili. Si conferma altresì che per i trattamenti concessi non è dovuto alcun contributo addizionale (ai sensi dell’art. 8, D.L. 41/2021). - Una ulteriore estensione temporale del “blocco dei licenziamenti” sia per licenziamenti collettivi, sia per licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo. In particolare, per le imprese beneficiare della CIGO, tale divieto è prorogato fino al 30 giugno 2021, mentre per le imprese destinatarie di FIS e CIGD il blocco è prolungato fino al 31 ottobre 2021. Sono state confermate, peraltro, diverse eccezioni al divieto di licenziamenti, inclusa quella
Pag. 62 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 5 - 15 marzo 2021
che consente di risolvere consensualmente i rapporti di lavoro nel perimetro di un accordo collettivo aziendale di incentivo economico all’esodo. In tal caso, il lavoratore che aderisce all’accordo ha diritto alla NASPI (ai sensi dell’art. 8, comma 9 e 10, D.L. 41/2021). - Risulta confermato anche il regime “emergenziale” per il contratto a termine, laddove viene prevista la possibilità, una sola volta a decorrere dal 22 marzo 2021, di rinnovare e/o prorogare il contratto oltre i dodici mesi senza necessità di apporre una causale, con scadenza entro il 31 dicembre 2021, a prescindere da eventuali rinnovi e proroghe già intervenuti su quel contratto (ai sensi dell’art. 17, D.L. 41/2021). - Nei confronti dei lavoratori fragili si ribadisce che, di norma, la prestazione lavorativa è svolta in modalità agile, anche mediante adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento. Nel caso non sia possibile svolgere la mansione in modalità agile, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra (ai sensi dell’art. 15, D.L. 41/2021) - È differito al 30 aprile 2021 il termine finale della sospensione dei pignoramenti presso terzi ad opera di un Agente di riscossione dell’Agenzia delle Entrate. Pertanto, il datore di lavoro, nel periodo di sospensione fino al 30 aprile 2021, non deve effettuare le relative trattenute (di pignoramento) che riprenderanno, salvo l’eventuale pagamento del debito, a decorrere dal 1° maggio 2021 (ai sensi dell’art. 4, D.L. 41/2021). Con riserva di ulteriori informazioni. (LOP)
Decreto “Sostegni”: estensione ammortizzatori sociali Covid-19 cigo, assegno ordinario (fis) e cigd Facciamo seguito alla nostra circolare prot. n. 103/ LOP/2021 per ricordare che l’art. 8 del Decreto-
legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. “Decreto Sostegni”) ha previsto, tra le altre cose, una estensione temporale dei periodi per richiedere i trattamenti di integrazione salariale riconducibili alla causale COVID-19. Le nuove domande di ammortizzatori sociali spettano a tutti i lavoratori in forza alla data del 23 marzo 2021. Il numero massimo di settimane e l’arco temporale di utilizzo è differenziato per i diversi trattamento, come evidenziato nella tabella sottostante.
Numero massimo di settimane richiedibili
Arco temporale di utilizzo
13 settimane
1° aprile - 30 giugno 2021
28 settimane
1° aprile - 31 dicembre 2021
CIGO Assegno Ordinario (FIS) CIGD
Le domande di accesso ai nuovi trattamenti devono essere presentate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. Si conferma altresì che per i trattamenti concessi non è dovuto alcun contributo addizionale. Il Decreto Sostegni prevede che, al fine di razionalizzare il sistema di pagamento delle integrazioni salariali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, gli ammortizzatori COVID possono essere concessi con le modalità di pagamento:
Pag. 63 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 5 - 15 marzo 2021
- diretto della prestazione da parte dell’INPS, con eventuale anticipo del 40%; - a conguaglio. In caso di pagamento diretto la norma prevede che la trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell’INPS o al saldo delle anticipazioni delle stesse, nonché all’accredito della relativa contribuzione figurativa, è effettuata con il flusso telematico denominato «UniEmens-Cig». Per le modalità operative per effettuare le richieste, invece, deve intervenire la circolare Inps con le istruzioni operative. (LOP)
Decreto Sostegni e ammortizzatori sociali primi chiarimenti inps: messaggio n. 1297
Con il Messaggio n. 1297, l’INPS ha fornito le prime delucidazioni in merito all’applicazione dei trattamenti di integrazione salariale previsti dal Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (il c.d. “DecreAMMORTIZZATORE SOCIALE
PERIODO COMPLESSIVO
CIGO
25 settimane complessive (1° gennaio - 30 giugno 2021)
ASSEGNO ORDINARIO (FIS) CIGD
40 settimane complessive (1° gennaio - 31 dicembre 2021)
L’Istituto precisa come, in caso di ricorso alla CIGO, i datori hanno a disposizione 25 settimane complessive di trattamenti dal 1° gennaio al 30 giugno 2021, di cui 12 settimane da fruire tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2021 e 13 settimane dal 1° aprile al 30 giugno 2021. D’altra parte, sono previste 40 settimane complessive per i trattamenti di FIS e CIGD, di cui 12 settimane dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 e 28 settimane dal 1° aprile al 31 dicembre 2021. A tal riguardo, solo con riferimento al FIS e alla CIGD, si evidenzia come le 12 settimane previste dalla Legge di Bilancio 2021 si aggiungono (e non sono ricomprese) alle 28 settimane introdotte dal Decreto Sostegni, cosicché il datore di lavoro potrà richiedere nel corso del 2021 fino a un massimo di 40 settimane complessive entro il 31 dicembre 2021, con l’avvertenza che le prime 12 settimane previste dalla Legge di Bilancio 2021 possono essere collocate entro e non oltre il 30 giugno 2021. Si ricorda inoltre che, per le dodici settimane previste dalla Legge di bilancio, la plaPag. 64 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 5 - 15 marzo 2021
to Sostegni”). In particolare, il messaggio fornisce, tra l’altro, importanti chiarimenti operativi in merito alle aree di sovrapposizione temporale tra i periodi di autorizzazione introdotti dal Decreto Sostegni e i periodi già previsti dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021). Atteso che le nuove domande di ammortizzatori sociali spettano a tutti i lavoratori in forza alla data del 23 marzo 2021, il numero massimo complessivo di settimane così come l’arco temporale di utilizzo resta differenziato per i diversi trattamenti, come evidenziato nella tabella sottostante: NUMERO MASSIMO DI SETTIMANE RICHIEDIBILI
ARCO TEMPORALE DI UTILIZZO
12 settimane
1° gennaio - 31 marzo 2021
13 settimane
1° aprile - 30 giugno 2021
12 settimane
1° gennaio - 30 giugno 2021
28 settimane
1° aprile - 31 dicembre 2021
tea di destinatari riguarda solo i lavoratori in forza al 4 gennaio 2021, mentre per le restanti 28 settimane introdotte dal Decreto Sostegni i destinatari sono i lavoratori in forza al 23 marzo 2021. Le domande di CIGO, CIGD e Assegno ordinario per le settimane previste dal Decreto Sostegni dovranno essere presentate con la nuova causale “COVID-19 - DL 41/21”, mentre la trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta da parte di INPS o al saldo delle anticipazioni delle stesse, nonché all’accredito della relativa contribuzione figurativa è effettuata tramite flusso telematico “Uniemens-Cig”. Per quanto riguarda le aziende che si trovano in Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) ai sensi dell’art. 20 D.L. 18/2020, queste dovranno sospendere il programma di CIGS in conseguenza della crisi epidemiologica in atto e potranno accedere alla CIGO - solo se vi rientrano nel campo di applicazione - per una durata massima di 13 settimane nel periodo intercorrente tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021. Le domande di CIGS
dovranno essere presentate con la nuova causale “COVID-19 – DL 41/2021-sospensione Cigs”. Per procedere con le richieste si attende ulteriore intervento chiarificatore da parte di circolare Inps
Pag. 65 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 5 - 15 marzo 2021
con relative istruzioni operative. Per quanto non espressamente trattato in questa sede, si rinvia alla nostra Circolare n. 103/2021. (LOP)
Il nuovo modulo “Evidenze 2.0” per aziende e intermediari messaggio inps n. 1028 dell’11 marzo 2021
Facciamo seguito alla circolare associativa per ricordare che, con il messaggio n. 1028, l’INPS negli scorsi giorni ha comunicato ed ufficializzato il rilascio del nuovo modulo “Evidenze 2.0” nell’ambito del servizio Evidenze per Aziende e Intermediari. Questo modulo, integrato nel “Nuovo Cassetto Previdenziale del Contribuente”, ha la funzione di consentire all’operatore la contestualizzazione dell’intero cassetto con riferimento alla posizione contributiva sulla quale è stata rilevata l’evidenza. Più in particolare, il modulo darà la possibilità ad aziende ed intermediari di individuare autonomamente le anomalie rilevanti sulle posizioni contributive (matricole aziendali) in delega. In tal modo, l’operatore potrà intervenire e risolvere direttamente le problematiche rilevate sulle singole evidenze. Nell’ambito di questo primo rilascio, le evidenze
Pag. 66 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 5 - 15 marzo 2021
individuate sono le seguenti e riguardano principalmente la gestione dei flussi UniEMens: - Denunce DM10 Errate, Respinte e Danneggiate; - F24: pagamento DM10 non abbinato; - DM anomali, provvisori, non generabili; - Note di rettifica (emesse e inviate); DmVig da confermare errati; - EMens/UniEMens errati; - Consultazione ricorsi amministrativi non definiti (consente la visualizzazione dello stato di lavorazione dell’istanza); - Compensazioni F24 non definite. Nell’ottica di dare supporto all’operatore, il nuovo servizio prevede anche suggerimenti e indicazioni operative per ogni tipologia di evidenza e per alcune di esse è anche disponibile un breve “help” esplicativo. Il nuovo servizio prevede anche la possibilità, in unico punto, di inviare richieste o comunicazioni all’Istituto e prenotare eventuali appuntamenti. Il messaggio Inps n. 1028 può essere consultato al seguente link: https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201028%20del%20 11-03-2021.pdf (LOP)
Ipotesi di accordo rinnovo CCNL Unigec - Unimatica nota illustrativa e primi adempimenti
In data 9 marzo 2021 UNIGEC CONFAPI e UNIMATICA CONFAPI hanno sottoscritto con FI-
Pag. 67 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 5 - 15 marzo 2021
STEL CISL-SLC CGIL-UILCOM UIL l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti della piccola e media impresa della Comunicazione, dell’Informatica, dei Servizi Innovativi e della Microimpresa, scaduto il 31 dicembre 2019. Pubblichiamo la nota illustrativa ricevuta da Confapi nazionale. Il testo dell’ipotesi è consultabile al seguente link https://www.confapifvg.it/it/circolare#4095 (EI)
Pag. 68 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 5 - 15 marzo 2021
Pag. 70 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 5 - 15 marzo 2021
Pag. 71 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 5 - 15 marzo 2021
Pag. 72 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 5 - 15 marzo 2021
Pag. 73 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 5 - 15 marzo 2021
Pag. 74 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 5 - 15 marzo 2021
Pag. 75 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 5 - 15 marzo 2021
Vidimazione virtuale formulario rifiuti servizio offerto dalle camere di commercio
La Camera di Commercio Pordenone-Udine ci informa che dall’8 marzo 2021 è attivo il servizio Vi.Vi.FIR per la vidimazione virtuale dei formulari per Identificazione dei Rifiuti trasportati. La normativa (art. 193 del D.Lgs. 152/2006 nella sua nuova formulazione introdotta dal D.Lgs. 116/2020), in alternativa alla consueta modalità di vidimazione fisica, prevede infatti la possibilità di produrre autonomamente il FIR con modalità informatiche avvalendosi di un servizio in rete fornito dal sistema delle Camere di Commercio, previa registrazione e senza alcun costo. Il servizio è disponibile all’indirizzo https://vivi-
fir.ecocamere.it linkabile anche dal sito della Camera di Commercio. Il servizio Vi.Vi.FIR genera il numero univoco da riportare sul formulario di identificazione del rifiuto, sostitutivo della vidimazione, in due modalità alternative: - On line: accedendo direttamente al servizio per produrre un modello conforme al formato di legge; - con accesso dal proprio gestionale: mediante interoperabilità con il servizio. Questa doppia soluzione consente sia di soddisfare le esigenze delle imprese con elevati volumi di movimentazioni, sia di rendere autonome le microimprese con pochi trasporti all’anno. Le imprese possono quindi produrre il formulario on line autonomamente e in qualsiasi momento senza recarsi allo sportello della Camera di Commercio con riduzione dei tempi e dei costi, contribuendo anche alla riduzione dell’impatto ambientale. (CS)
Pag. 76 - ApiNFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 5 - 15 marzo 2021
ANAC: la congruità prezzo negli appalti pubblici urgenti nelle procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile Con comunicato del presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 24 febbraio 2021 sui presupposti di ammissibilità e modalità di presentazione delle istanze per il rilascio del parere sulla congruità del prezzo ai sensi dell’art. 163, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016.
Premessa L’art. 163 del D.lgs. n. 50/2016, recante “Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile”, al comma 9 dispone, per gli appalti pubblici di forniture e servizi, che ove “…..non siano disponibili elenchi di prezzi definiti mediante l’utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, laddove i tempi resi necessari dalla circostanza di somma urgenza non consentano il ricorso alle procedure ordinarie, gli affidatari si impegnano a fornire i servizi e le forniture richiesti ad un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le parti e ad accettare la determinazione definitiva del prezzo a seguito di apposita valutazione di congruità. A tal fine il responsabile del procedimento comunica il prezzo provvisorio, unitamente ai documenti esplicativi dell’affidamento, all’ANAC che, entro sessanta giorni rende il proprio parere sulla congruità del prezzo. Avverso la decisione dell’ANAC sono esperibili i normali rimedi di legge mediante ricorso ai competenti organi di giustizia amministrativa. Nelle more dell’acquisizione del parere di congruità si procede al pagamento del 50% del prezzo provvisorio”. Dalla entrata in vigore della disposizione normativa in parola, l’Autorità ha ricevuto numerose istanze per l’adozione di pareri in ordine alla congruità di prezzi pattuiti dalle Stazioni Appaltanti per acquisti di forniture e servizi in situazioni di urgenza. Tuttavia, in alcuni casi, le richieste sono risultate del tutto prive dei necessari presupposti di ammissibilità, ovvero carenti di doPag. 77 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 5 - 15 marzo 2021
cumentazione, con conseguenti allungamento dei tempi per fornire il necessario riscontro e aggravio di istruttoria per l’ANAC. Al fine di garantire il rispetto del termine di 60 giorni indicato dalla legge per la sua emissione e di razionalizzare l’attività degli uffici competenti l’ANAC ritiene opportuno fornire indicazioni in merito ai presupposti di ammissibilità delle istanze in oggetto ed alle relative modalità di presentazione. Tali indicazioni sono in parte già contenute nel precedente Comunicato del Presidente dell’Autorità del 15 febbraio 2017 e in altra parte sono ulteriori e aggiuntive; pertanto, il presente Comunicato sostituisce integralmente quello precedente.
Condizioni di ammissibilità della richiesta di parere di congruità Le Stazioni Appaltanti possono richiedere il parere di cui all’art. 163, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016, solo nei casi in cui abbiano dovuto provvedere all’affidamento di servizi o forniture per far fronte a situazioni di somma urgenza che non abbiano consentito il ricorso alle procedure ordinarie. Le situazioni indicate dalla norma sono anche quelle previste dall’art. 2, comma 1, lettera c), della Legge n. 225/1992 (ora art. 7 del D.lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018), ovvero la ragionevole previsione dell’imminente verificarsi di detti eventi, che richiede l’adozione di misure indilazionabili. Si tratta di: a. emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili, dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria; b. emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo che per loro natura o estensione comportano l’intervento coordinato di più enti o amministrazioni, e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nell’esercizio della rispettiva potestà legislativa;
c. emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d’intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell’articolo 24. Ai fini del rilascio del parere da parte dell’ANAC, l’Amministrazione istante deve a pena di inammissibilità della richiesta: 1. indicare la disposizione normativa che giustifica la richiesta di parere; 2. indicare la procedura svolta in applicazione dell’art. 163 del D.lgs. n. 50/2016 o di altra disposizione normativa per l’acquisizione di servizi o forniture; 3. indicare i motivi e le circostanze di somma urgenza a cui ha dovuto far fronte senza indugio e i riferimenti normativi, trasmettendo ove esistente documentazione idonea a comprovare i medesimi; 4. attestare la inesistenza per i servizi e le forniture di interesse di prezziari ufficiali di riferimento, documentando di avere svolto al riguardo le necessarie verifiche; 5. trasmettere il modulo (formulario) di cui al successivo capitolo.
Ulteriori elementi a corredo della richiesta di parere di congruità Oltre a quanto previsto nel capitolo precedente, la richiesta di parere deve contenere tutte le altre informazioni e gli elementi essenziali afferenti all’affidamento disposto che permettono di procedere alla valutazione di congruità del prezzo. L’Autorità informa le Amministrazioni nel caso di comunicazione incompleta. In tal caso, il termine di sessanta giorni previsto dall’articolo 163, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016 decorre dal ricevimento delle informazioni richieste qualora le stesse siano complete ed esaustive. Tra le informazioni che la Stazione Appaltante istante può trasmettere all’Autorità al fine di favorire lo svolgimento di una celere e completa istruttoria, si individuano a titolo esemplificativo: 1) l’elenco delle imprese operanti sul mercato dei beni e servizi oggetto dell’affidamento (se conosciute); 2) indicazioni in ordine alla indagine di mercato eventualmente svolta prima dell’affidamento o alla avvenuta pubblicazione di una manifestazione di interesse, unitamente agli eventuaPag. 78 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 5 - 15 marzo 2021
li preventivi acquisiti e/o alle offerte ricevute; 3) indicazioni circa la sussistenza di una situazione di esclusività nella produzione e/o distribuzione del bene e servizio da parte dell’affidatario; 4) indicazioni circa la sussistenza di condizioni di complementarietà; 5) indicazioni circa la sussistenza di eventuali beni e/o servizi presenti sul mercato analoghi/ sostituibili a quelli oggetto dell’affidamento per cui si richiede il parere e le ragioni per cui la Stazione Appaltante istante non si è rivolta ai fornitori dei medesimi beni e/o servizi; 6) indicazioni di eventuali affidamenti precedentemente disposti dalla Stazione Appaltante in favore del medesimo operatore economico o di altri operatori economici ed aventi a oggetto i medesimi beni e/o servizi oggetto dell’affidamento per cui si richiede il parere o di beni e servizi analoghi/sostituibili; 7) indicazioni di eventuali acquisti, se conosciuti, effettuati da altre Stazioni Appaltanti e aventi a oggetto i medesimi beni e/o servizi oggetto dell’affidamento per cui si richiede il parere o beni e servizi analoghi/sostituibili. Al fine di supportare le Stazioni Appaltanti nella corretta formulazione della istanza e accelerare l’iter istruttorio finalizzato alla emissione del relativo parere, l’Autorità ha predisposto un modulo da allegare all’istanza stessa. Tale modulo è reso disponibile sul sito dell’Autorità e dovrà essere trasmesso anche in formato word, debitamente compilato e corredato dalla documentazione relativa alla procedura, attraverso un’unica comunicazione PEC indirizzata alla casella protocollo@pec.anticorruzione.it.
Vigilanza successiva sulla legittimità delle procedure L’ANAC si riserva la facoltà di esercitare l’attività di vigilanza per verificare la effettiva sussistenza delle ragioni di urgenza addotte dalla Stazione Appaltante a sostegno dell’affidamento oggetto della istanza di parere. Infatti, l’art. 163, comma 10, prevede che “Sul profilo del committente sono pubblicati gli atti relativi agli affidamenti di cui al presente articolo, con specifica dell’affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie. Contestualmente, e comunque in un termine congruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza, vengono trasmessi all’ANAC per i controlli di competenza, fermi restando i controlli di legittimità sugli atti previsti dalle
vigenti normative”. Pertanto, le Amministrazioni che fanno ricorso alle procedure d’urgenza di cui all’art. 163 citato, devono trasmettere all’ANAC la relativa documentazione secondo quanto previsto dal vigente Regolamento sull’esercizio dell’attività
Pag. 79 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 5 - 15 marzo 2021
di vigilanza in materia di contratti pubblici dell’ANAC, anche qualora non abbiano formulato una richiesta di parere di congruità. (CS)
Milleproroghe. Novità per l’edilizia l’anticipazione può essere incrementata fino al 30% È stata pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1° marzo 2021 la Legge 26 febbraio 2021, n. 21, che ha disposto la conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. Milleproroghe 2020). Il provvedimento è entrato in vigore il 2 marzo 2021. A seguire le principali novità inerenti all’edilizia.
Anticipazione del prezzo L’art. 13 del D.L. 183/2020, comma 1, proroga al 31 dicembre 2021 il termine fino al quale trova applicazione l’art. 207 del D.L. 19/05/2020, n. 34 (c.d. “Decreto Rilancio”), il quale prevede che l’importo dell’anticipazione cui l’appaltatore ha diritto ai sensi del comma 18, art. 35 del D. Leg. vo 50/2016 - ordinariamente del 20% - può essere incrementato fino al 30%, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.
Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici All’articolo 13: dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. All’articolo 8, comma 4, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: “alla medesima data” sono sostituite dalle seguenti: “alla data del 15 giugno 2021” e le parole: “entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 giugno 2021“; b) al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le sePag. 80 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 5 - 15 marzo 2021
guenti parole: “nei limiti della disponibilità finanziaria della stazione appaltante e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per lo specifico intervento cui lo stato di avanzamento dei lavori si riferisce”»;
Riserve Al comma 2, dopo la lettera b) è inserita la seguente: «b-bis) al comma 10, le parole: “Fino al 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “Fino al 31 dicembre 2021“». Pertanto, all’articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni: “comma 10. Fino al 31 dicembre 2021, possono essere oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con conseguente estensione dell’ambito di applicazione dell’accordo bonario di cui all’articolo 205 del medesimo decreto legislativo”.
Soggetti attuatori: avvio delle procedure anche con finanziamenti limitati alla progettazione Per gli anni 2019, 2020 e 2021 i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione. Le opere la cui progettazione è stata realizzata ai sensi del periodo precedente sono considerate prioritariamente ai fini dell’assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione (art. 1, comma 4, D.L. n. 32/2019 conv. L. n. 55/2019).
Manutenzione ordinaria e straordinaria Per gli anni 2019, 2020 e 2021, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti,
possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L’esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo (art. 1, comma 6, D.L. n. 32/2019 conv. L. n. 55/2019).
Subappalto: quota subappaltabile al 40%, non necessità di indicare la terna di subappaltatori L’art. 13 del D.L. 183/2020, lettera c) del comma 2, proroga al 30 giugno 2021 la previsione in base alla quale, nelle more di una complessiva revisione del Codice dei contratti pubblici, il subappalto può arrivare fino alla soglia del 40% dell’importo complessivo del contratto. Al contempo, la disposizione in esame sospende fino al 31 dicembre 2021 l’obbligo di indicazione della terna di subappaltatori in sede di gara per gli affidamenti di appalti e concessioni pubbliche. Termini contenuti nel comma 18, art. 1 del D.L. 32/2019. Più in dettaglio, in tema di subappalto, fino al 31 dicembre 2021: - in deroga all’art. 105 del D. Leg.vo 50/2016, comma 2, il limite del ricorso al subappalto è elevato al 40% dell’importo complessivo del contratto (sempre fermo restando il limite al 30% qualora nell’oggetto dell’appalto o della concessione di lavori rientrino opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali); - non si applica l’obbligo, previsto dall’art. 105 del D. Leg.vo 50/2016, comma 6, di indicare preventivamente una terna di subappaltatori per gli appalti sopra soglia o concernenti attività a rischio di infiltrazione mafiosa; - non si applica per i contratti di concessione l’obbligo, previsto dall’art. 174 del D. Leg.vo 50/2016, comma 2, di indicare in sede di offerta le parti del contratto di concessione che gli operatori economici intendono subappaltare a terzi; - non si applica la possibilità di procedere alle
Pag. 81 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 5 - 15 marzo 2021
verifiche in sede di gara in riferimento al subappaltatore, ai sensi dell’art. 80 del D. Leg.vo 50/2016.
Zone sisma - proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 dei termini entro i quali, nei territori dell’Italia centrale colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016, è possibile utilizzare le procedure derogatorie previste per il deposito temporaneo delle macerie derivanti da tali eventi sismici e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione, nonché per il trattamento e il deposito dei materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione di strutture abitative di emergenza o altre opere provvisionali connesse all’emergenza in corso nei territori in questione; (art. 17 ter comma 3); - sempre nei territori colpiti dal sisma, affidamento diretto di lavori, servizi e forniture (ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione) in deroga alle norme del Codice dei contratti pubblici, per importi inferiori a 150.000 euro, fino al completamento delle previste attività di ricostruzione (art. 17 ter comma 4); - estensione agli anni 2021 e 2022 della possibilità di cui all’art. 1,c.986, L.145/2018 di escludere gli immobili e i fabbricati di proprietà distrutti o inagibili in seguito a calamità naturali dal calcolo del patrimonio immobiliare ai fini dell’accertamento dell’indicatore della situazione patrimoniale (Isee); (art. 17 quater comma 2); - incremento di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 delle risorse destinate all’erogazione dei contributi per interventi su edifici danneggiati dagli eventi sismici in questione e già interessati da precedenti eventi sismici (art. 17 quater comma 3).
Progetti finanziati dal MIT I soggetti beneficiari del finanziamento di cui all’art. 1 comma 1080 della L. n. 205/2017 sono tenuti a procedere all’attivazione delle procedure per l’affidamento della progettazione finanziata entro sei mesi dalla comunicazione di ammissione al finanziamento. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua un controllo a campione sulle attività di progettazione oggetto del contributo. (C)
ANAC: aggiornamento prezziari regionali L’AUTORITà HA INVITATO LE REGIONI A PROVVEDERE IN MODO TEMPESTIVO ALL’AGGIORNAMENTO ANNUALE Con un comunicato stampa del 17 febbraio 2021 il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ha invitato le Regioni a provvedere in modo tempestivo all’aggiornamento annuale del prezzario regionale così come previsto dal Codice dei contratti pubblici (art. 23, comma 16). A seguito di un monitoraggio, infatti, l’Autorità ha rilevato come in diversi casi le Regioni non
Pag. 82 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 5 - 15 marzo 2021
provvedano all’aggiornamento, o lo fanno in un periodo avanzato dell’anno, limitando di fatto la validità del prezzario definita dalla norma al 31 dicembre di ogni anno. L’aggiornamento consente alle stazioni appaltanti, che sono tenute a determinare l’importo delle lavorazioni in aderenza alle indicazioni dei prezzari regionali, di definire il computo metrico sulla base di prezzi aggiornati al reale andamento del mercato. L’ANAC ha rilevato anche il percorso virtuoso avviato da diverse Regioni ai fini dell’introduzione nei prezzari regionali di prodotti e/o lavorazioni rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi, auspicando che tale percorso possa essere intrapreso da un numero sempre maggiore di Regioni. (C)
Ruolo e compiti del RUP per appalti e concessioni in caso di carenza in organico, l’incarico di rup è attribuito a un dirigente o dipendente in possesso dei requisiti L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha recentemente aggiornato le FAQ relative all’applicazione delle Linee Guida numero 3, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”. Di seguito i principali chiarimenti forniti dall’Autorità: I) Come si coordinano le previsioni delle linee guida con l’art. 53 comma 23 della legge 388/2000 secondo cui gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, fatta salva l’ipotesi di cui all’articolo 97, comma 4, lettera d), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all’articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni (ora articolo 4, commi 2, 3 e 4, decreto legislativo n. 165 del 2001), e all’articolo 107 del predetto testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale? Sulla base di tale previsione, infatti, le amministrazioni hanno la facoltà di affidare l’incarico di RUP ai componenti della giunta. La deroga di cui all’art. 53, comma 23, della legge 388/2000 prevede la possibilità di attribuire ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale, «se necessario anche in deroga a quanto disposto all›articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e all’articolo 107 del Pag. 83 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 5 - 15 marzo 2021
predetto testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali». Con specifico riferimento al conferimento dell’incarico di RUP, il presupposto della “necessità” impone che la deroga sia applicata soltanto in caso di carenza in organico di figure idonee a ricoprire la funzione e qualora detta carenza non possa essere altrimenti superata senza incorrere in maggiori oneri per l’amministrazione. Pertanto, in caso di carenza in organico di figure idonee a ricoprire l’incarico di RUP, la stazione appaltante deve verificare, in via prioritaria, la possibilità di attribuire l’incarico ad un qualsiasi dirigente o dipendente amministrativo in possesso dei requisiti o, in mancanza, ad una struttura di supporto interna formata da dipendenti che, anche per sommatoria, raggiungano i requisiti minimi richiesti dalle Linee guida n. 3/2016 o, ancora, di svolgere la funzione in forma associata con altri Comuni, senza incorrere in maggiori oneri. In sostanza, si ipotizza che soltanto quando l’unica alternativa percorribile nel caso concreto per superare la carenza in organico di figure idonee a ricoprire l’incarico di RUP sia rappresentata dalla costituzione di una struttura di supporto esterna formata da membri scelti con procedure di evidenza pubblica, potrà ritenersi configurato il presupposto della necessità richiesto dall’art. 53, comma 23, della legge 388/2000 per l’applicazione della deroga ivi prevista. II) Il soggetto in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4.2., lettera b), della Linea Guida n. 3 può svolgere anche le funzioni di RUP per gli affidamenti di valore inferiore ai 150.000, 00 euro di cui all’art. 4.2., lettera a) della citata Linea guida? Si in quanto l’art. 4.2, lettera a), della Linea guida n.3 prescrive esclusivamente i requisiti “minimi” che un soggetto deve avere per svolgere le funzioni di RUP per gli affidamenti ivi previsti di valore inferiore a 150.000,00 euro. La disposizione in esame, infatti, nel disporre che quest’ultimo “deve essere almeno in possesso” dei requisiti ivi fissati non preclude la possibilità di svolgere quelle medesime funzioni a chi sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4.2, lettera b) della citata Linea guida, fissati in relazione agli affidamenti di valore
gli importi pari o superiori a 150.000 euro e inferiori a 1.000.000,00 euro. Si precisa che rimane, invece, preclusa al soggetto in possesso esclusivamente dei requisiti minimi di cui all’articolo 4.2., lettera a), delle Linee Guida n. 3 di svolgere le funzioni di RUP per
Pag. 84 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 5 - 15 marzo 2021
gli affidamenti di cui all’articolo 4.2., lettera b), delle Linee Guida n. 3. Di seguito il link alle FAQ dell’ANAC: https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ContrattiPubblici/FAQDelibera1096 (C)
QUESTI SIMBOLI TI CONFONDONO?
ALLA COMUNICAZIONE PER LA VOSTRA AZIENDA
E’ MEGLIO CHE CI PENSIAMO NOI
per la tua promozione su contatta:
ufficio@scriptamanent.sm | 0432 505 900
Covid-19. Tamponi rapidi e servizio infermieristico acquisto tamponi rapidi antigenici rinofaringei
L’Associazione ormai da tempo si è attivata per l’acquisto dei test rapidi da effettuarsi in azienda con un servizio infermieristico dedicato o attraverso la convenzionata Friuli Coram, piuttosto che con il medico competente.
Costo per le Imprese Associate
- Euro 5 a tampone. Il prezzo è esente IVA per la cessione di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID (art. 1, co. 452/453 Legge 178/2020).
Costo per le Imprese non Associate - Euro 5 a tampone con un incremento del 10% sul prezzo per l’attività dell’Associazione a favore delle imprese non associate. Il prezzo è esente IVA per la cessione di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID (art. 1, co. 452/453 Legge 178/2020). Questo test rapido è un dispositivo medico conforme alla normativa CE 98/79/EC, approvato dal Ministero della Salute e distribuito in Italia. Si tratta di un test immunocromatografico rapido per il rilevamento quantitativo degli antigeni SARS-CoV-2 presenti nella rinofaringe umana.
Caratteristiche Risultati del test: pronto in 15 minuti
Performance Valore CT< 33 - Sensibilità relativa: 98,00% - Specificità relativa: 99,7%
Valor CT < 37 - Sensibilità relativa: 92,00% - Specificità relativa: 99,7%
Il kit è così composto - - - - - - -
25 involucri per i test 25 reagenti estrazione 25 tamponi sterili 25 tubi di estrazione 25 puntali contagocce 1 work station 1 foglietto illustrativo
Per acquistarli le Imprese dovranno compilare e restituire all’indirizzo email direttore@confapifvg.it l’allegata conferma d’ordine e provvedere al pagamento secondo le istruzioni ivi contenute. Tutte le prenotazioni ricevute dalle Imprese nell’arco della settimana saranno raccolte in un unico ordine settimanale che trasmetteremo al fornitore ogni venerdì, pertanto le Imprese interessate a questo servizio potranno farci pervenire il modulo di conferma ordine entro ogni venerdì mattina. I tamponi rapidi potranno essere ritirati presso i nostri Uffici oppure, su richiesta, recapitati tramite corriere, con spese a carico dell’azienda. All’atto dell’acquisto l’Impresa dovrà dichiarare che gli esami saranno svolti da professionista sanitario abilitato alla professione medica o infermieristica e iscritto al relativo albo professionale, con l’ausilio di dispositivi di protezione individuale adeguati e in ambiente idoneo alla sua esecuzione o dal medico competente, o da Friuli Coram convenzionata con l’Associazione, pertanto contestualmente all’ordine siete pregati di inviarci anche la dichiarazione allegata a questa nostra.
Prenotazioni servizio infermieristico Il servizio con infermiera professionale è alternativo rispetto alla possibilità di fare il tampone con la nostra convenzionata Friuli Coram o con il medico competente. Il servizio è a pagamento.
Pag. 86 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 5 - 15 marzo 2021
Costo per le Imprese Associate: - 10,00 euro a tampone, oltre alle seguenti spese una tantum: - 25,00 euro di spese per l’organizzazione del servizio (nella stessa voce aggiungeremo il 4% di Cassa previdenziale); - eventuale trasferta per le distanze più lunghe che l’infermiera dovrà coprire (importo tra i 10/25 euro). Costo per le Imprese non Associate: - 10,00 euro a tampone, oltre alle seguenti spese una tantum: - 25,00 euro di spese per l’organizzazione del servizio (nella stessa voce aggiungeremo il 4% di Cassa previdenziale); - eventuale trasferta per le distanze più lunghe che l’infermiera dovrà coprire (importo tra i 10/25 euro) oltre alla maggiorazione del 10% sul totale di spesa per l’attività dell’Associazione a favore delle Imprese non associate.
Unicredit Spa - ag. di Udine - Via Vittorio Veneto IBAN: IT 97 E 02008 12310 000040033100 Intestato a: Apiservizi S.r.l. CON UNICO SOCIO - Viale Ungheria, 28 - 33100 Udine P.IVA/C.F.: 01793740307
Le imprese interessate possono prenotare compilando i modelli qui allegati da trasmettere a: direttore@confapifvg.it, provvedendo al pagamento anticipato tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate:
Per ogni altra informazione e/o chiarimento potete telefonare al numero 0432/507377 - signora Barbara Vergolin.
Seguirà fattura. Chi acquista da noi il tampone rapido ha tre opzioni per fare il tampone in azienda: 1. farlo fare dal proprio medico competente con il tracciamento di tutti i tamponi effettuati; 2. farlo fare da Friuli Coram con il tracciamento di tutti i tamponi effettuati; 3. farlo fare dall’infermiera senza tracciamento, sottoponendo gli eventuali casi di positività a tampone molecolare presso Friuli Coram, che effettuerà il tracciamento e la procedura conseguente. L’opzione 3 è pensata per contenere i costi.
Pag. 87 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 5 - 15 marzo 2021
(LCP-BV)
33100 Udine - Viale Ungheria, 28 - tel. 0432 507377 - fax 0432 295922 e-mail: info@confapifvg.it web: www.confapifvg.it https://www.facebook.com/confapifvg/
Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG
EMERGENZA COVID-19 CONFERMA D’ORDINE TEST RAPIDI ANTIGENICI RINOFARINGEI Azienda ______________________________________________________________________ Indirizzo _____________________________________________________________________________ Tel. __________________________
e-mail ________________________________________
P.I./C.F. _________________________________ Codice SDI _____________
pec____________________________________________
Confermiamo l’ordine di: Quantità (multipli di 25)
Descrizione Test rapidi rinofaringei antigenici – COVID-19
Prezzo unitario (esente IVA) 5,00 Euro
Prezzo Totale (esente IVA)
alle seguenti condizioni: Consegna: 10 giorni lavorativi dai venerdì (giornata in cui parte il nostro ordine al fornitore) Modalità di consegna: Ritiro in Associazione Consegna tramite corriere (con spese a vostro carico) Pagamento: contestualmente all’ordine alle seguenti coordinate bancarie: Unicredit Spa – ag. di Udine – Via Vittorio Veneto IBAN: IT 97 E 02008 12310 000040033100 Intestato a: Apiservizi S.r.l. CON UNICO SOCIO - Viale Ungheria, 28 – 33100 Udine P.IVA/C.F.: 01793740307 Si allega: - copia della contabile del bonifico; - dichiarazione di responsabilità datata e sottoscritta. Data, _____________________
Timbro e firma _______________________________
SA 8000:2014 Certified Social Accountability System
Pag. 88 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 5 - 15 marzo 2021
ISO 9001:2015 Certified Quality System
33100 Udine - Viale Ungheria, 28 - tel. 0432 507377 - fax 0432 295922 e-mail: info@confapifvg.it web: www.confapifvg.it https://www.facebook.com/confapifvg/
Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ Gentile Associato, con riferimento al test in oggetto (di seguito, “Test”) siamo a sottoporTi, per Tua rigorosa osservanza, le seguenti condizioni, funzionali a garantirne il corretto uso in ossequio alla normativa di riferimento e alle indicazioni del produttore. Il Test deve essere effettuato da un professionista sanitario abilitato alla professione medica o infermieristica e iscritto al relativo albo professionale, con l’ausilio di dispositivi di protezione individuale adeguati e in ambiente idoneo alla sua esecuzione. Il professionista sanitario deve essere qualificato ed esperto nel settore, svolgere la propria attività nell’ambito e nei limiti imposti dalla propria professione ed osservare tutte le disposizioni vigenti di carattere nazionale, regionale/provinciale e locale di riferimento. Nell’effettuazione del Test il professionista sanitario è tenuto al rigoroso rispetto delle modalità indicate all’interno del foglietto illustrativo e della guida rapida contenuti nella scatola del Test. Confapi FVG e Apiservizi Srl con u.s. non sono responsabili per un utilizzo difforme rispetto a quanto sopra precisato nonché per la mancata osservanza della normativa vigente. Ti chiediamo, quindi, l’impegno a trasferire quanto sopra ai professionisti sanitari che verranno dotati dei Test. Confapi FVG e Apiservizi Srl con u.s. non forniscono alcuna garanzia circa il funzionamento ed i risultati dei Test per i quali non saranno in alcun modo responsabili, segnalando in ogni caso che il Test non può considerarsi analogo al classico “tampone molecolare” e che il suo esito deve essere confermato dal suddetto tampone molecolare.
Dichiari, pertanto, sin da ora di manlevare Confapi FVG e Apiservizi Srl con u.s. da qualsiasi responsabilità civile o penale, anche nei confronti di terzi, riguardo l’uso improprio dei Test e/o la violazione delle indicazioni contenute nel foglietto illustrativo, con particolare riferimento alle precauzioni ed alle limitazioni ivi previste. Le obbligazioni, garanzie di impegni che accetterai con la presente dichiarazione avranno effetto e permarranno in relazione a tutti gli acquisti di Test anche successivi. La presente dovrà restituirsi firmata per presa visione ed accettazione. Udine, 9 marzo 2021
Il Direttore Lucia c. Piu
Per presa visione ed accettazione __________________________________ Timbro e firma del legale rappresentante
SA 8000:2014 Certified Social Accountability System
Pag. 89 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 5 - 15 marzo 2021
Data ___________________________
ISO 9001:2015 Certified Quality System
Da restituire a CONFAPI FVG tramite e-mail: direttore@confapifvg.it
SERVIZIO INFERMIERISTICO PER TEST RAPIDI ANTIGENICI RINOFARINGEI AZIENDA _____________________________________________________________________________________________________
INDIRIZZO ____________________________________________________________________________________________________
TEL. ___________________________
E-MAIL: _________________________________________________
DATA EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO ____________________________________________________ ORA: ________________
INFERMIERA ADDETTA AL SERVIZIO: GABRIELLA CROSILLA
ELENCO LAVORATORI DA SOTTOPORRE AL TEST
N.
COGNOME
NOME
DATA NASCITA
NOTE
Pag. 90 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 5 - 15 marzo 2021
N.
COGNOME
NOME
DATA NASCITA
NOTE
Pag. 91 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 5 - 15 marzo 2021
N.
COGNOME
NOME
DATA NASCITA
NOTE
Pagamento anticipato tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate: Unicredit Spa – ag. di Udine – Via Vittorio Veneto IBAN: IT 97 E 02008 12310 000040033100 Intestato a: Apiservizi S.r.l. CON UNICO SOCIO - Viale Ungheria, 28 – 33100 Udine P.IVA/C.F.: 01793740307 Si allega: - copia della contabile del bonifico;
Data: ____________________________
Pag. 92 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 5 - 15 marzo 2021
Firma _______________________________________
Proprietà industriale. Sportello deposito marchi assistenza per la tutela della proprietà industriale. tutela dei marchi d’impresa: alcune delucidazioni e avvertenze Sportello deposito marchi. Servizio di assistenza per la tutela della proprietà industriale Segnaliamo l’importanza del deposito del proprio marchio d’impresa, il quale, composto dalla sola denominazione o anche accompagnato da un logo (disegno, lettere, cifre, …) in diverse combinazioni cromatiche, costituisce il segno distintivo per contraddistinguere i prodotti o i servizi. Abbiamo implementato e potenziato il servizio di assistenza per la tutela della proprietà industriale. Gli interessati potranno rivolgersi ai nostri Uffici per ogni esigenza in materia e, in particolare, anche per la registrazione del marchio, deposito brevetti, registrazione di disegni e modelli di utilità; per l’accesso a contributi a fronte delle relative spese. Usufruire in modo efficace di questi strumenti significa proteggere adeguatamente i propri diritti, monitorarli costantemente e sorvegliarli. Il servizio è a pagamento, sarà fatturato da APISERVIZI SRL, e includerà diritti e tasse previsti da legge maggiorati delle spese per l’organizzazione del servizio.
Tutela dei marchi d’impresa. Alcune delucidazioni e avvertenze In considerazione delle numerose richieste che giungono all’Associazione sulla registrazione e sulla tutela dei marchi e relativa assistenza richiamiamo l’attenzione delle imprese su alcuni specifici aspetti di più diffuso interesse, quali: - significato e uso dei simboli TM e ®; - durata della tutela del marchio in Italia; - richieste di importi da parte di sedicenti organizzazioni di registrazione e tutela.
Significato e uso dei simboli TM e ® Il simbolo TM è l’abbreviazione di “trademark” ovvero marchio di fabbrica. Tale simbolo può essere apposto sui marchi a registrazione ancora non perfezionata o anche solo alla presentazione della domanda all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), eseguibile attraverso qualsivoglia CCIAA. Il simbolo ® è l’abbreviazione di “registered” ovvero registrato e sta a indicare l’avvenuta registrazione del marchio. Si può apporre a fianco del marchio a registrazione avvenuta come comunicata dall’UIBM assieme al numero di registrazione. Durata della tutela del marchio in Italia In Italia un marchio è protetto per 10 anni a decorrere dalla data di deposito ed è rinnovabile alla scadenza per un numero indefinito di volte, sempre per periodi decennali. Il rinnovo può essere fatto senza penalità entro il mese di scadenza, dopo di che può essere utilmente effettuato entro un periodo di 6 mesi, previo pagamento di una tassa di mora. Decorso inutilmente tale termine il marchio decade in maniera irrevocabile e, nel caso, deve essere avviata una nuova procedura di registrazione. Richieste di importi da parte di sedicenti organizzazioni I diritti e le imposte per il deposito e la registrazione dei marchi sono esclusivamente quelli che vengono richiesti dall’UIBM per il marchio nazionale o dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà industriale (EUIPO), per il marchio comunitario, o dall’Organizzazione mondiale, per la proprietà per il marchio internazionale (OMPI) in sede di presentazione della domanda. Null’altro è dovuto. Purtroppo, operano sedicenti organizzazioni molto ben informate sui depositi, le quali illegittimamente richiedono a proprio favore pagamenti collegati alle procedure di deposito e registrazione dei marchi. Si avvisano, pertanto, le imprese di non effettuare alcun pagamento a dette organizzazioni o, comunque, a soggetti diversi da quelli sopra indicati né di dare loro alcun riscontro, scritto o verbale, ma di voler segnalare tali truffaldine pratiche alla scrivente Associazione, che le porrà a conoscenza della locale autorità competente.
Pag. 93 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 5 - 15 marzo 2021
economico dell’Associazione (tel. 0432507377, email: economia@confapifvg.it).
Per ogni informazione o richiesta di deposito di marchi gli interessati possono rivolgersi all’ufficio
Pag. 94 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 5 - 15 marzo 2021
(LCP-AdT)
Autorità di Regolazione dei Trasporti iniziativa di tutte le associazioni nazionali di categoria avverso la richiesta di contributi alle imprese di trasporto da parte dell’autorità Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sull’argomento in oggetto (v. da ultimo le circolari associative prot. n. 63/AdT del 23 febbraio 2021 e n. 129/AdT del 6 aprile 2021), per trasmettere per opportuna conoscenza e documentazione la lettera inviata da tutte le Associazioni nazionali del trasporto, inclusa l’UNITAI, a cui aderisce il Gruppo Trasporti e Logistica della scrivente Associazione, al Presidente dell’Autorità di regolazione dei trasporti e alle massime autorità di Governo
avverso la pretesa di versamento di contributi di codesta autorità per il proprio funzionamento. Nella circostanza si precisa che la tesi della scrivente Associazione resta quella di ottenere dal Governo un esplicito atto con il quale si escluda a priori ogni contribuzione delle imprese di trasporto, specie su strada, all’Autorità e la loro esclusione dalla sua giurisdizione su di esse per le ragioni già note, le quali in sintesi sono le seguenti due: - le imprese professionali di autotrasporto già hanno un proprio ente regolatore che è l’Albo al quale versano propri contributi; - l’Autorità non è mai intervenuta di fatto in una qualche regolazione del trasporto su strada. Su questa linea l’Associazione continuerà a battersi in sede nazionale, nell’intento di chiudere ab origine e una volta per sempre il contenzioso e contraria a stabilire ogni precedente che possa anche solo in via indiretta avallare le pretese della suddetta Autorità Si fa riserva di ritornare sull’argomento.
Pag. 95 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 5 - 15 marzo 2021
(AdT)
Pag. 96 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 5 - 15 marzo 2021
Pag. 97 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 5 - 15 marzo 2021
Pag. 98 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 5 - 15 marzo 2021
Autotrasporto. C.d. pacchetto mobilità circolare illustrativa del ministero dell’interno in materia di tempi di guida, di pausa e di riposo e di tachigrafo Si fa seguito alle circolari associative prot. n. 475/ AdT del 10 dicembre 2020 e n. 118/AdT del 20 marzo 2021, sull’argomento in epigrafe, per segnalare che il Ministero dell’interno, Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato (di seguito, Ministero) con nota prot. 300/A/235621/111/2/2 del 16 marzo 2021 ha illustrato le novità introdotte dall’Unione europea nell’ambito del c.d. pacchetto mobilità, relativamente alle norme di più stretto interesse del medesimo dicastero. Pertanto, le attenzioni si sono concentrate sul regolamento (UE) 2020/1054 del 15 luglio 2020, in vigore dal 20 agosto 2020, che ha introdotto modifiche significative: - al regolamento (CE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 561/2006 del 15 luglio 2006 in materia di tempi di guida, di pausa e di riposo; - al regolamento (UE) n. 165/2014 del 4 febbraio 2014 per quanto riguarda i tachigrafi. Di seguito si riprendono gli aspetti salienti della nota ministeriale.
LE PRINCIPALI MODIFICHE AL REG. (CE) 561/2006
Le esenzioni per il trasporto proprio La nuova lettera h bis) dell’art. 3 del reg. (CE) 561 esenta dall’applicazione delle norme in materia di tempi di guida e riposo i “veicoli di massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiore a 2,5 t ma non oltre le 3,5 t e adibiti al trasporto di merci, ove il trasporto non sia effettuato per conto terzi, bensì per
conto proprio della società o del conducente e ove la guida non costituisca l’attività principale della persona che guida il veicolo.” Questa esenzione va, peraltro, coordinata con l’altra dell’art. 2 che, invece, prevede l’applicazione delle disposizioni di cui sopra a partire dal 1° luglio 2026, ai veicoli di massa complessiva superiore a 2,5 t utilizzati in operazioni di cabotaggio o nei trasporti internazionali. Pertanto, vista l’inapplicabilità delle norme del reg. (CE) 561/2006 ai veicoli di massa complessiva inferiore alle 3,5 t utilizzati nei trasporti ambito nazionale, l’esenzione di cui sopra si applicherà soltanto dal 1° luglio 2026 e riguarderà solo i veicoli che effettuano trasporto in conto proprio internazionale o di cabotaggio.
Interruzioni, periodi di riposo giornalieri o settimanali a) Multipresenza Con la modifica dell’art. 7 del reg. (CE) 561/2006, in caso di multipresenza, il conducente può effettuare un’interruzione di 45 minuti in un veicolo guidato da un altro conducente, a condizione che chi effettua l’interruzione non sia impegnato ad assistere il conducente alla guida del veicolo. Il Ministero ha precisato che il tempo trascorso su un veicolo in movimento, seduto accanto all’autista alla guida, che oltrepassi i 45 minuti, deve essere considerato come periodo di disponibilità ai sensi dell’art. 3, par. 1, lett. b), co. 3 della direttiva (CE) del Parlamento e del Consiglio europeo 2002/15/CE dell’11 marzo 2002 sull’orario di lavoro del personale mobile. b) Riposi settimanali ridotti nei trasporti internazionali e compensazioni La nota ministeriale dedica un particolare approfondimento alla modifica dell’art. 8 del reg. (CE) 561/2006 che, in deroga alla regola generale in materia di riposi settimanali secondo la quale, nel corso di due settimane consecutive, occorre prendere due periodi di riposo regolari oppure un periodo di riposo regolare ed uno ridotto di almeno 24 ore -, prevede che i conducenti impegnati in trasporti internazionali di merci al di fuori dello
Pag. 99 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 5 - 15 marzo 2021
Stato di stabilimento possono effettuare due riposi settimanali ridotti consecutivi, a condizione che: - i periodi di riposo ridotti vengano iniziati al di fuori dello Stato membro di stabilimento del datore di lavoro e al di fuori del Paese in cui si trova il luogo di residenza del conducente; non è escluso, invece, che dopo tale inizio, il riposo venga concluso nel Paese di residenza o di stabilimento del datore di lavoro, raggiunto ad esempio con un mezzo pubblico; - nel corso di 4 settimane consecutive effettuino almeno 4 periodi di riposo settimanale, di cui almeno 2 riposi regolari; - entro la fine della terza settimana consecutiva effettuino un riposo compensativo equivalente a quello non osservato nelle due settimane precedenti (21 + 21 ore, quale differenza di 45 - 24), collegandolo al periodo di riposo settimanale regolare con rientro in sede dell’impresa o nel luogo di loro residenza. A questo proposito la nota ministeriale precisa che la compensazione deve essere completata necessariamente prime della fine dei 6 periodi di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo settimanale ridotto e, in particolare: - i due periodi di riposo “compensativi” (42 ore) vanno presi in blocco e collegati al riposo settimanale regolare obbligatorio (45 ore), per cui il periodo di riposo settimanale della terza settimana dovrà essere di almeno 87 ore (42+45); - il riposo settimanale complessivo di 87 ore dovrà iniziare, al più tardi, almeno 42 ore prima del limite massimo da cui iniziare il riposo settimanale regolare, cioè 6 periodi di 24 ore dal termine dell’ultimo riposo settimanale ridotto; pertanto, secondo la nota ministeriale, se il precedente periodo di riposo settimanale è terminato alle 17.00 di domenica, il periodo di riposo complessivo di 87 ore dovrebbe iniziare al più tardi entro le ore 23 del giovedì successivo; - inoltre, se prima di iniziare la compensazione delle 42 ore, il conducente non avesse ancora effettuato il riposo giornaliero di 9 o 11 ore, allora – nell’esempio di cui sopra – deve addirittura fermarsi alle ore 14.00 del giovedì. Infatti, l’art. 8, par.fi 6 ter e 7 del reg. (CE) 56/2006 in materia di compensazione, diversamente dal caso generale previsto dall’art. 8, par. 3, non con-
sente che il riposo giornaliero possa essere convertito in compensazione. Per quanto riguarda il divieto di prendere il riposo settimanale regolare e compensativo in cabina, il Ministero conferma che è possibile sanzionare il conducente solo in caso di controllo in flagranza. Occorre, quindi, che il conducente sia sorpreso a fare un riposo settimanale regolare in cabina, al momento del controllo. La nota ministeriale menziona, inoltre, il par. 8 bis dell’art. 8 sull’organizzazione dell’attività dei conducenti, per cui le imprese di autotrasporto devono provvedervi in modo tale che gli autisti possano effettuare almeno un periodo di riposo settimanale regolare (o regolare superiore a 45 ore per effetto di compensazione) nella sede di attività dell’impresa nello Stato di stabilimento, o nel luogo di loro residenza, nell’arco di 4 settimane consecutive. In ordine ai trasporti intermodali strada/mare o strada/ferrovia, con una modifica all’art. 9 del reg. (CE) 561 2006 è stato stabilito che il conducente a bordo di un veicolo trasportato da una nave o da un convoglio ferroviario, e che effettua un periodo di riposo giornaliero regolare o un periodo di riposo settimanale ridotto, può effettuare altre attività al massimo in due occasioni e per non più di un’ora complessivamente. L’autista deve avere a disposizione una cabina letto, una branda o una cuccetta. La stessa possibilità è ora riconosciuta anche in caso di fruizione del riposo settimanale regolare. In questo caso, però, il conducente deve poter disporre di una cabina letto, non essendo sufficiente la disponibilità di una branda o una cuccetta, e la durata prevista della tratta deve essere pari a 8 o più ore; inoltre, per la parte di riposo non fruita a bordo di un traghetto o treno il conducente deve obbligatoriamente avere a disposizione un alloggio adeguato. c) Deroghe per il superamento di 1 ora o 2 ore dei tempi di guida Oltre alla deroga generale già esistente, già posta dall’art. 12 del reg. (CE) 561/06 - che, si ricorda, consente al conducente di superare i tempi di guida per poter raggiungere un punto di sosta appropriato per la sicurezza sua personale, del veicolo, della merce con annotazione della circostanza e del relativo motivo, al più tardi, nel momento in cui raggiunge detto punto -, l’art. 12 modificato ha aggiunto altre due deroghe sul rispetto dei tempi di guida, le quali in presenza di circostanze eccezionali -
Pag. 100 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 5 - 15 marzo 2021
vale a dire, imprevedibili e non frutto di programmazione - consentono: 1) di superare per il massimo di 1 ora il periodo di guida giornaliero e settimanale al fine di raggiungere la sede di attività del datore di lavoro o il proprio luogo di residenza, per effettuare un periodo di riposo settimanale (o anche giornaliero); il Ministero reputa, però, inammissibile l’utilizzo della deroga quando il superamento dei tempi di guida: - sebbene diretto a consentire il rientro nei predetti luoghi, non sia finalizzato a permettere lo svolgimento del periodo di riposo settimanale; - sia diretto a consentire lo svolgimento del riposo settimanale, ma in luoghi differenti da quelli sopra indicati. 2) di superare per un massimo di 2 ore il periodo di guida giornaliero e settimanale, a condizione di aver osservato un’interruzione di 30 minuti consecutivi “subito prima” del periodo di guida aggiuntivo, allo scopo di raggiungere la sede di attività del datore di lavoro o il luogo di residenza del conducente per effettuare un periodo di riposo settimanale. Quest’ultima possibilità, a differenza della precedente, esclude l’inizio di un nuovo periodo di riposo giornaliero, ma è funzionale solo a garantire lo svolgimento del riposo settimanale regolare. La locuzione “subito prima” - si legge nella nota ministeriale va intesa nel senso che l’interruzione deve precedere il periodo di guida aggiuntivo e va fatta alla fine del periodo di tempo limite massimo di guida raggiungibile (9 o 10 ore giornaliere e 56 settimanali). In entrambi questi casi, il conducente deve riportare sul foglio di registrazione dell’apparecchio di controllo analogico o nella stampa del digitale il motivo della deroga, al più tardi, nel momento in cui raggiunge la destinazione o il punto di sosta appropriato. Queste deroghe, infine: - non comportano una riduzione delle ore da effettuare di riposo giornaliero o settimanale; - non consentono di derogare al limite bisettimanale di 90 ore di guida. A fronte di questa possibilità, è previsto un obbligo di compensazione per cui il conducente deve effettuare un riposo di durata equivalente al periodo di estensione, interamente entro
la fine della terza settimana successiva a quella di fruizione della deroga, insieme agli altri periodi di riposo, incluso quello di 3 ore, in caso di frazionamento del riposo giornaliero.
LE PRINCIPALI MODIFICHE AL REGOLAMENTO 165/2014 SUL TACHIGRAFO
Per quanto concerne le modifiche apportate al reg. (UE) 165/2014, gli approfondimenti hanno interessato in particolare la possibilità, per gli organi di controllo, di smontare l’apparecchio, rimuovere e sostituire i sigilli in autonomia, senza l’intervento di un’officina autorizzata (modifiche degli articoli 22 e 23 del reg. (UE) 165/2014). La rimozione dei sigilli è giustificata dal motivo di ritenere che il dispositivo o le sue componenti siano alterati, manomessi o non funzionanti. In questo caso, se non vengono accertate anomalie e gli agenti accertatori sono tuttavia in grado di sostituire i sigilli, il veicolo potrà continuare a circolare senza doversi recare in un’officina autorizzata neanche per la calibrazione. Viceversa, se la sostituzione del sigillo non è possibile, il conducente viene invitato a recarsi entro 7 giorni in un’officina autorizzata per la sostituzione a spese del proprietario del mezzo o del titolare della licenza o autorizzazione, decorsi i quali non potrà più circolare. Se vengono accertate anomalie di funzionamento o alterazioni, il conducente sarà invitato a recarsi in officina autorizzata entro 10 giorni per la sostituzione con spese a carico sempre dei predetti soggetti. Nel caso in cui la rimozione è eseguita in assenza di fondati motivi di alterazioni o manomissioni del tachigrafo, il ripristino in officina dei sigilli avverrà a spese dell’organo di polizia procedente. Peraltro, la rimozione dei sigilli può essere fatta solo dopo che gli agenti accertatori abbiano inserito nel dispositivo la propria carta di controllo, che non può essere estratta dall’apparecchio fino al termine delle operazioni di verifica. Altri aspetti inerenti alle modifiche al regolamento 165/2014 affrontati dal Ministero riguardano: - l’obbligo per il conducente di commutare sul simbolo “letto”, oltre che per registrare l’inizio delle interruzioni di guida e dei periodi di riposo, anche per registrare le ferie annuali o i congedi e la malattia; - l’obbligo di commutare sul simbolo “nave traghetto/convoglio ferroviario”, insieme a quel-
Pag. 101 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 5 - 15 marzo 2021
lo “letto”, per la registrazione del periodo di riposo trascorso in una nave traghetto o su un convoglio ferroviario; in assenza del simbolo “nave traghetto/convoglio ferroviario”, è sufficiente la commutazione su quello “letto”; - per i conducenti muniti di tachigrafo analogico, l’obbligo di annotare sul foglio di registrazione il simbolo del Paese in cui inizia il periodo di lavoro, e quello in cui lo termina; sussiste altresì l’obbligo di indicare il simbolo del Paese di ingresso, una volta attraversata la frontiera di uno Stato membro, nel momento in cui inizia la prima sosta in quest’ultimo; in caso di attraversamento della frontiera a bordo di nave traghetto o convoglio ferroviario, il conducente inserisce il simbolo del Paese nel porto o alla stazione ferroviaria di arrivo; - lo stesso obbligo di indicare il simbolo del Paese di ingresso una volta attraversata la frontie-
ra, nonché nel porto o stazione ferroviaria di arrivo, riguarda anche i conducenti di veicoli muniti di tachigrafo digitale, ma solo a partire dal 2 febbraio 2022. Buona parte delle modifiche date ai regolamenti 561/2006 e 165/2014 sono state dettate dalla finalità di rendere più flessibile l’operatività delle imprese, fermi restando i cardini delle due discipline. Tuttavia, proprio nel tentativo di conciliare le due cose, l’assetto normativo di entrambi i regolamenti, specie del 561/2006, è oggettivamente divenuto di difficile lettura, per non dire intricato. È opportuno, quindi, che le imprese procedano a un’attenta lettura della nota ministeriale - che può essere richiesta all’ufficio trasporti dell’Associazione - specie nei passi che attengono alle loro più frequenti fattispecie di trasporto.
Pag. 102 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 5 - 15 marzo 2021
(AdT)
Autotrasporto c/t. Rinnovo della licenza comunitaria reg. (ue) 2021/267. istruzioni ministeriali
Si fa seguito alle circolari associative prot. n. 68/ AdT del 1° marzo 2021 e n. 81/AdT del 10 marzo 2021 sulle proroghe introdotte dal regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo 2021/267 del 16 febbraio 2021 in tutta una serie di licenze, autorizzazioni e abilitazioni, fra cui anche la licenza comunitaria e relative copie conformi, per segnalare che sull’argomento è intervenuto il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità (di seguito Ministero) con la circolare D.G. T.S.I n. 2, sulla quale serve soffermarsi. Si premette che il reg. (UE) 2021/267 proroga per un periodo di 10 mesi la scadenza riportata sulle licenze comunitarie scadute o che vanno a scadere fra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021. Ora, nonostante detta proroga, il Ministero con la citata nota, ponendosi l’obiettivo di evitare l’accumulo delle domande di rinnovo delle licenze comunitarie in prossimità della nuova scadenza del 30 giugno 2021 (con conseguente allungamento dei tempi di rilascio della nuova licenza), ha invitato le imprese ad attivarsi con un congruo antici-
po, quindi, anche prima dei due mesi antecedenti alla scadenza, previsti nella circolare ministeriale n. 6/17 del 6 giugno 2017. Inoltre, il Ministero precisa che: - la proroga di cui al reg. (UE) 267/2021 non riguarda le licenze già oggetto di proroga ai sensi del precedente regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo 2020/698 del 25 maggio 2020 di pari argomento; di conseguenza, la proroga si applica soltanto a quelle che hanno la loro naturale scadenza nel periodo 1° settembre 2020 - 30 giugno 2021; - se viene rilasciata una nuova licenza comunitaria a seguito di domanda di rinnovo, le copie certificate conformi emesse sulla base della precedente licenza non sono più valide, dipendendo la loro validità dalla licenza di cui sono copia; - se si usufruisce della proroga ai sensi del reg. (UE) 267/2021, per ragioni tecniche legate al sistema informatico non è possibile procedere al rilascio di copie certificate conformi della medesima licenza prorogata, in quanto il sistema non consente la stampa di copie certificate conformi di licenze già “formalmente” scadute. Il testo della nota ministeriale, che in una certa misura svuota l’effetto della proroga di cui al reg. (UE) 267/2021, può essere richiesta unitamente ad altre informazioni all’ufficio trasporti dell’Associazione.
Pag. 103 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 5 - 15 marzo 2021
(AdT)
Trasporti: proroga delle revisioni e di altre scadenze - sia della normativa comunitaria e, in particolare dell’art. 5 del regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo 2021/267 del 16 febbraio 2021, il quale stabilisce in ambito comunitario, Italia inclusa, che la validità delle revisioni scadute nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021, si considera prorogata per un periodo di 10 mesi successivi alla scadenza; - sia della normativa italiana, e più precisamente delle proroghe che erano state previste dall’art. 92, co. 4 della legge 24 aprile 2020, n. 27, secondo le quali: * i veicoli la cui revisione scadeva entro il 31 luglio 2020 (non è stato fissato un termine a quo) potevano circolare fino al 31 ottobre 2020; * i veicoli la cui revisione scadeva nel periodo compreso tra il 1° agosto 2020 ed il 30 settembre 2020, potevano circolare fino al 31 dicembre 2020; * i veicoli la cui revisione scadeva nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2020 e il 31 dicembre 2020 potevano circolare fino al 28 febbraio 2021.
istruzioni del ministero dell’interno e tabella comparativa Premessa Si fa seguito alle precedenti comunicazioni in materia di proroghe delle scadenze amministrative legate al perdurare dell’emergenza sanitaria da Covid-19 (v., da ultimo, le circolari associative prot. n. 81/AdT del 10 marzo 2021 e n. 92/AdT del 17 marzo 2021), per segnalare che il Ministero dell’interno, Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato ha licenziato l’ennesima circolare diretta a far chiarezza sull’intricato sistema di scadenza delle proroghe in materia di revisioni dei veicoli e di altre autorizzazioni e abilitazioni, derivante dalle parallele, ma non coordinate normative dello Stato e dell’Unione europea. La nota del Ministero dell’interno, oltre a riprendere e a rinviare per molteplici aspetti ai contenuti della circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per la Motorizzazione prot. 0007203 del 1° marzo 2021 (v. circolare associativa prot. n. 71/AdT del 3 marzo 2021), fa chiarezza sulla delicata questione della proroga delle revisioni, tenendo conto:
Proroghe delle revisioni dei veicoli Tutto ciò premesso, si riporta la tabella riepilogativa delle scadenze e delle proroghe fino ad oggi previste in materia di revisioni, allegata alla circolare del Ministero dell’interno in esame.
PROROGHE DELLE REVISIONI SCADENZA DELLA REVISIONE2
PROROGA
AMBITO TERRITORIALE
fino al 31.01.2020 (senza dies a quo)
31.10.2020
Italia
art. 92, l. 27/2020
M, N, O3, O4, T5
febbraio 2020
31.10.2020
Italia
art. 92, l. 27/2020
L, O1, O2
febbraio 2020
31.10.2020
Italia
art. 92, l. 27/2020
M, N, O3, O4, T5
marzo 2020
31.10.2020
La proroga della norma itaUE, inclusa Ita- art. 92, l. 27/2020 e liana coincide con quella 3 lia reg. (UE) 2020/698 della UE
L, O1, O2
marzo 2020
31.10.2020
Italia
CATEGORIE VEICOLI, EX C.D.S.1 tutte
Pag. 104 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 5 - 15 marzo 2021
NORMA DI RIFERIMENTO
art. 92, l. 27/2020
ANNOTAZIONI
fino al 30.09.2020 in tutta la UE (reg. UE 2020/698)
PROROGHE DELLE REVISIONI SCADENZA DELLA REVISIONE2
PROROGA
AMBITO TERRITORIALE
M, N, O3, O4, T5
aprile 2020
30.11.2020
UE, inclusa Itareg. (UE) 2020/698 lia
L, O1, O2
aprile 2020
31.10.2020
Italia
M, N, 03, 04, O4, T5
maggio 2020
31.12.2020
UE, inclusa Itareg. (UE) 2020/698 lia
L, O1, O2
maggio 2020
31.10.2020
Italia
M, N, O3, O4, T5
giugno 2020
31.01.2021
UE, inclusa Itareg. (UE) 2020/698 lia
L, O1, O2
giugno 2020
31.10.2020
Italia
M, N, O3, O4, T5
luglio 2020
28.02.2021
UE, inclusa Itareg. (UE) 2020/698 lia
L, O1, O2
luglio 2020
31.10.2020
Italia
M, N, O3, O4, T5
agosto 2020
31.03.2021
UE, inclusa Itareg. (UE) 2020/698 lia
L, O1, O2
agosto 2020
31.12.2020
Italia
M, N, O3, O4, T5
settembre 2020
31.07.2021
UE, inclusa Itareg. (UE) 2021/2674 lia
L, O1, O2
settembre 2020
31.12.2020
Italia
M, N, O3, O4, T5
ottobre 2020
31.08.2021
UE, inclusa Itareg. (UE) 2021/267 lia
L, O1, O2
ottobre 2020
28.02.2021
Italia
M, N, O3, O4, T5
novembre 2020
30.09.2021
UE, inclusa Itareg. (UE) 2021/267 lia
L, O1, O2
novembre 2020
28.02.2021
Italia
M, N, O3, O4, T5
dicembre 2020
31.10.2021
UE, inclusa Itareg. (UE) 2021/267 lia
L, O1, O2
dicembre 2020
28.02.2021
Italia
M, N, O3, O4, T5
gennaio 2021
30.11.2021
UE, inclusa Itareg. (UE) 2021/267 lia
M, N, O3, O4, T5
febbraio 2021
31.12.2021
UE, inclusa Itareg. (UE) 2021/267 lia
M, N, O3, O4, T5
marzo 2021
31.01.2022
UE, inclusa Itareg. (UE) 2021/267 lia
M, N, 03, O4, T5
aprile 2021
28.02.2022
UE, inclusa Itareg. (UE) 2021/267 lia
M, N, O3, O4, T5
maggio 2021
31.03.2022
UE, inclusa Itareg. (UE) 2021/267 lia
M, N, O3, O4, T5
giugno 2021
30.04.2022
UE, inclusa Itareg. (UE) 2021/267 lia
CATEGORIE VEICOLI, EX C.D.S.1
1) Le categorie ex art. 47 del codice della strada sono: - L, veicoli a due ruote e quadricicli; - M, veicoli a motore destinati al trasporto persone; - N, veicoli a motore destinati al trasporto merci; - O1, rimorchi con massa complessiva < 0,75t;
NORMA DI RIFERIMENTO
ANNOTAZIONI
art. 92, l. 27/2020
art. 92, l. 27/2020
art. 92, l. 27/2020
art. 92, l. 27/2020
art. 92, l. 27/2020
art. 92, l. 27/2020
art. 92, l. 27/2020
art. 92, l. 27/2020
art. 92, l. 27/2020
- O2, rimorchi con massa complessiva > 0,75 non > 3,5 t; - O3, rimorchi con massa complessiva >3,5 t e < 10 t; - O4, rimorchi con massa complessiva > 10 t; - T5, trattori a ruote con velocità massima di costruzione > 40 km/h. 2) Si rammenta che in Italia la revisione deve essere effettuata entro la fine del mese cor-
Pag. 105 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 5 - 15 marzo 2021
rispondente a quello in cui è stata effettuata l’ultima revisione o in cui il veicolo è stato immatricolato. 3) Si rammenta che alcuni Paesi hanno deciso di non applicare le disposizioni del reg. (UE) 2020/689 relative alla revisione dei veicoli; pertanto, i veicoli immatricolati in quei paesi non possono beneficiare delle proroghe previste. 4) Si fa riserva di comunicare eventuali richieste di disapplicazione delle disposizioni del reg. (UE) 2021/267 relative alla proroga di validità della revisione dei veicoli avanzate da Paesi membri. Per quanto riguarda le altre proroghe di più stretto interesse riportate sempre nell’allegato 3 della circolare dell’Interno, si evidenziano le sottostanti.
Ispezione periodica dei tachigrafi L’art. 4, par. 1 del reg. (UE) 2021/267 consente che le ispezioni biennali dei tachigrafi, le quali avrebbero dovuto o dovrebbero effettuarsi fra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021, potranno effettuarsi entro 10 mesi successivi alla data prevista.
Validità della carta del conducente per l’utilizzo dei tachigrafi L’art. 4, par. 2, del reg. (UE) 2021/267 prevede che i conducenti titolari della carta da utilizzare sui tachigrafi digitali per l’attività di trasporto su strada, che chiedono il rinnovo per scadenza nel periodo compreso fra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021, devono ottenere il rilascio della nuova carta entro 2 mesi dalla richiesta. In attesa del rilascio il conducente sarà ammesso alla circolazione provvedendo alle annotazioni manuali dell’attività svolta come previsto nell’ipotesi di
danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto della carta. Tale facoltà è concessa a condizione che il conducente possa dimostrare di aver richiesto il rinnovo della carta al più tardi entro quindici giorni lavorativi precedenti la data di scadenza della carta. L’articolo 4, par. 3, del medesimo regolamento prevede, inoltre, che i conducenti titolari di carta tachigrafica che ne abbiano richiesto la sostituzione per cattivo funzionamento, furto o smarrimento nel periodo compreso fra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021, devono ottenere il rilascio della carta sostitutiva entro due mesi dalla richiesta. Fino al rilascio della nuova carta, sono autorizzati a circolare a condizione che possano dimostrare di aver richiesto la sostituzione e che abbiano restituito la carta all’autorità competente in quanto danneggiata o non correttamente funzionante. Anche in questo caso il conducente dovrà provvedere alle annotazioni manuali dell’attività svolta. Stante la possibilità riconosciuta dal reg. (UE) 2021/267 agli Stati membri di disapplicare le proroghe previste dal medesimo Regolamento, il Ministero dell’interno si è riservato di comunicare le decisioni eventualmente prese in tal senso da singoli Paesi U.E. Per quanto riguarda la proroga dei termini di validità della carta di qualificazione del conducente (CQC) e della patente di guida, la nota dell’Interno rimanda al contenuto della circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prot. 0007203 del 1° marzo 2021, già oggetto di commento della circolare associativa prot. n. 71/AdT del 3 marzo 2021. Copia degli atti citati e altre informazioni possono essere richieste all’ufficio trasporti dell’Associazione.
Pag. 106 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 5 - 15 marzo 2021
(AdT)
Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento pubblicati i costi indicativi di riferimento del gasolio validi per il dicembre 2020 Si fa seguito a quanto riportato Apinforma n. 1/2021, p. 68, per segnalare che il 13 gennaio 2021 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità (di seguito Ministero) ha pubblicato sul proprio sito web (www.mit.gov.it) l’aggiornamento mensile della voce “costo per litro del gasolio” per le imprese di autotrasporto di cose in conto terzi valido per il mese di dicembre 2020. In particolare, tenuto conto del prezzo medio al consumo accertato dal Ministero dello sviluppo economico nel dicembre 2020 (pari a 1.300,32 euro per 1.000 litri di gasolio, in aumento rispetto al mese di novembre 2020, quando ammontava a 1.261,41 euro per 1.000 litri di gasolio), il valore mensile di riferimento di questa voce risulta essere di:
- 1,065 euro/l per i veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 7,5 t (al netto dell’IVA); - 0,851 euro/l per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t (al netto dell’IVA e del rimborso delle accise); a questo proposito, come per il mese precedente, si ricorda che il richiamo contenuto nella nota del Ministero all’esclusione dal recupero accise dei veicoli fino all’euro 2 non è più attuale, visto che dal 1° ottobre 2020 il beneficio non può essere chiesto per i veicoli di categoria ecologica Euro 3 e dal 1° gennaio 2021 nemmeno Euro 4 (v. Apinforma n. 1/2021, p. 36). Si rammenta, peraltro, che il Ministero con decreto direttoriale prot. n. 2016 del 27 novembre 2020 ha disposto la pubblicazione di due tabelle con i valori orientativi dei costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto merci in conto terzi. Il decreto con le due tabelle sono disponibili al link: https:// www.mit.gov.it/documentazione/autotrasportomerci-conto-di-terzi-valori-indicativi-di-riferimento-dei-costi-di Il testo degli atti citati e altre informazioni possono essere richiesti all’ufficio trasporti dell’Associazione.
Pag. 107 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 5 - 15 marzo 2021
(AdT)
Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento pubblicati i costi indicativi di riferimento del gasolio validi per il gennaio 2021 Si fa seguito a quanto riportato sul presente numero di Apinforma, per segnalare che il 12 febbraio 2021 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità (di seguito Ministero) ha pubblicato sul proprio sito web (www.mit.gov.it) l’aggiornamento mensile della voce “costo per litro del gasolio” per le imprese di autotrasporto di cose in conto terzi valido per il mese di gennaio 2021. In particolare, tenuto conto del prezzo medio al consumo accertato dal Ministero dello sviluppo economico nel gennaio 2021 (pari a 1.338,30 euro per 1.000 litri di gasolio, in aumento rispetto al mese di dicembre 2020, quando ammontava a 1.300,32 euro per 1.000 litri di gasolio), il valore mensile di riferimento di questa voce risulta essere di:
- 1,096 euro/l per i veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 7,5 t (al netto dell’IVA); - 0,882 euro/l per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t (al netto dell’IVA e del rimborso delle accise); a questo proposito, come per il mese precedente, si ricorda che il richiamo contenuto nella nota del Ministero all’esclusione dal recupero accise dei veicoli fino all’euro 2 non è più attuale, visto che dal 1° ottobre 2020 il beneficio non può essere chiesto per i veicoli di categoria ecologica Euro 3 e dal 1° gennaio 2021 nemmeno Euro 4 (v. Apinforma n. 1/2021, p. 36). Si rammenta, peraltro, che il Ministero con decreto direttoriale prot. n. 2016 del 27 novembre 2020 ha disposto la pubblicazione di due tabelle con i valori orientativi dei costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto merci in conto terzi. Il decreto con le due tabelle sono disponibili al link: https:// www.mit.gov.it/documentazione/autotrasportomerci-conto-di-terzi-valori-indicativi-di-riferimento-dei-costi-di Il testo degli atti citati e altre informazioni possono essere richiesti all’ufficio trasporti dell’Associazione.
Pag. 108 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 5 - 15 marzo 2021
(AdT)
Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento pubblicati i costi indicativi di riferimento del gasolio validi per il febbraio 2021 Si fa seguito a quanto riportato sul presente numero di Apinforma, per segnalare che il 12 marzo 2021 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità (di seguito Ministero) ha pubblicato sul proprio sito web (www.mit.gov. it) l’aggiornamento mensile della voce “costo per litro del gasolio” per le imprese di autotrasporto di cose in conto terzi valido per il mese di febbraio 2021. In particolare, tenuto conto del prezzo medio al consumo accertato dal Ministero dello sviluppo economico nel febbraio 2021 (pari a 1.383,24 euro per 1.000 litri di gasolio, in aumento rispetto al mese di dicembre 2020, quando ammontava a 1.338,30 euro per 1.000 litri di gasolio), il valore mensile di riferimento di questa voce risulta essere di:
- 1,133 euro/l per i veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 7,5 t (al netto dell’IVA); - 0,919 euro/l per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t (al netto dell’IVA e del rimborso delle accise); a questo proposito, come per il mese precedente, si ricorda che il richiamo contenuto nella nota del Ministero all’esclusione dal recupero accise dei veicoli fino all’euro 2 non è più attuale, visto che dal 1° ottobre 2020 il beneficio non può essere chiesto per i veicoli di categoria ecologica Euro 3 e dal 1° gennaio 2021 nemmeno Euro 4 (v. Apinforma n. 1/2021, p. 36). Si rammenta, peraltro, che il Ministero con decreto direttoriale prot. n. 2016 del 27 novembre 2020 ha disposto la pubblicazione di due tabelle con i valori orientativi dei costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto merci in conto terzi. Il decreto con le due tabelle sono disponibili al link: https:// www.mit.gov.it/documentazione/autotrasportomerci-conto-di-terzi-valori-indicativi-di-riferimento-dei-costi-di Il testo degli atti citati e altre informazioni possono essere richiesti all’ufficio trasporti dell’Associazione. (AdT)
Pag. 109 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 5 - 15 marzo 2021
Scadenze aziendali del mese di aprile 2021 il calendario delle scadenze per il mese di aprile 2021
Giovedì 15 FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per l’emissione delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di marzo. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione.
Venerdì 16 IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il termine per il versamento dell’Iva relativa al mese di marzo. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su: - redditi di lavoro autonomo; - redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi e opere dell’ingegno e partecipazione in associazione; - obbligazioni e titoli similari; - redditi di capitale diversi da dividendi e interessi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari; - provvigioni; - bonifici relativi ad interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico; - redditi di lavoro dipendente e assimilati. I versamenti possono essere effettuati utilizzando il modello F24. INPS - CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA Scade il termine per il versamento del contributo INPS della gestione separata secondo le seguenti aliquote: - 25,72% per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva.
- 34,23 % (prima fascia) per i soggetti che non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; - 24% per i soggetti già iscritti ad altra gestione obbligatoria. Il contributo così calcolato è posto: - per un terzo a carico dei percettori dei compensi, - per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. IVA ANNUALE - Scade il termine per il versamento della seconda rata dell’Iva annuale relativa al 2020 con la maggiorazione dello 0,33% mensile a decorrere dal 16 marzo 2021 utilizzando il codice tributo 6099.
Domenica 25 (posticipa a lunedì 26) IVA INTRACOMUNITARIA MENSILI - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al mese di marzo. I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1 - quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni; - l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2 - quater e l’INTRA 2 - quinquies per gli acquisti. La presentazione deve essere effettuata in via telematica. IVA INTRACOMUNITARIA TRIMESTRALI Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al primo trimestre 2018. I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1 - quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni; - l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2 - quater e l’INTRA 2 - quinquies per gli acquisti.
Pag. 110 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 5 - 15 marzo 2021
La presentazione deve essere effettuata in via telematica.
samento dell’imposta di registro sui rinnovi taciti dei contratti scaduti il 31 marzo 2021.
Venerdì 30
DICHIARAZIONE ANNUALE IVA - Scade il termine per la trasmissione della dichiarazione annuale Iva. (PZ)
CONTRATTI DI LOCAZIONE - Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione d’immobili con decorrenza 1° aprile 2021 e ver-
Pag. 111 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 5 - 15 marzo 2021