Apinforma 9/2022

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notiziario dell’ASSOCIAZIONE piccole e medie industrie

APINFORMA numero 9 15 maggio 2022

IN PRIMO PIANO SABATINI FVG

ApiNFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE


Misurare è conoscere. Ma sappiamo cos’è veramente la Misura? Adeguatezza del Sistema di Misura alle tolleranze di lavorazione La norma UNI EN ISO 10012 definisce che il rapporto tra l’accuratezza del Sistema di Misura e l’ampiezza della tolleranza prevista per un prodotto, o un apparecchio di misura, deve essere almeno 1/4, preferibilmente 1/10. La stessa norma fornisce le indicazioni necessarie per creare un Processo di Misura che rappresenti l’insieme di tutte le attività aventi lo scopo di misurare grandezze e ne definisca l’accuratezza complessiva. Il Processo di Misura deve considerare: gli aspetti legati alla gestione della strumentazione di misura; la competenza del personale che esegue le misurazioni; le caratteristiche del misurando e dell’ambiente in cui si eseguono le misurazioni; l’interpretazione ed elaborazione dei dati ottenuti. Per la definizione dell’adeguatezza dei requisiti di misurazione vengono in aiuto le norme della serie UNI EN ISO 14253 “Specifiche geometriche dei prodotti (GPS) – Verifica mediante misurazione dei pezzi e delle apparecchiature per misurazioni - Regole decisionali per provare la conformità o non conformità rispetto alle specifiche”. Tali norme stabiliscono le regole per determinare quando le caratteristiche di un pezzo lavorato o di una apparecchiatura di misurazione sono conformi o non conformi rispetto a una data tolleranza tenendo conto dell’incertezza di misura.

L’adozione di un approccio alla Misura secondo le norme citate, consente all’Organizzazione di valutare correttamente la conformità di un prodotto, le criticità del sistema produttivo e di sostenere confronti con fornitori e clienti in maniera obiettiva e dimostrabile.

Paradossalmente la conoscenza dell’incertezza è l’unica e vera forma di certezza attribuibile ai risultati di una misurazione”

Ing. L. Thione


Riferibilità delle misure Misurare è conoscere. La metrologia fornisce strumenti per la conoscenza oggettiva con cui poter assumere decisioni consapevoli circa la conformità o la non conformità dei prodotti. La Riferibilità metrologica, assieme a Ripetibilità e Riproducibilità, è una caratteristica fondamentale della Misura. Affermare quindi che l’indicazione fornita da uno strumento o da un campione di misura è metrologicamente riferibile, significa affermare che quel valore è riconducibile alla sua unità di misura fondamentale con la sua opportuna incertezza. Il Vocabolario Internazionale di Metrologia (VIM) definisce la Riferibilità come la “Proprietà del risultato di una misurazione consistente nel poterlo riferire al Sistema Internazionale di Misura (SI) attraverso una catena ininterrotta di confronti con campioni approvati, generalmente nazionali od internazionali.” La Riferibilità viene garantita attraverso la taratura delle apparecchiature di misura da parte dei Laboratori Accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO IEC 17025 dai Membri degli Accordi Internazionali di Mutuo riconoscimento (in Italia ACCREDIA), da Laboratori interni all’organizzazione o da Laboratori esterni non Accreditati ma in grado di dimostrare la “catena” metrologica.

Chi siamo Il Laboratorio metrologico METLAB S.r.l. nasce nel 2007 e nell’anno successivo è divenuta Laboratorio Qualificato TÜV Italia per le tarature di apparecchi di misura in dotazione alle reti assistenziali delle più prestigiose case automobilistiche. Grazie alla collaborazione con importanti realtà industriali della zona, in poco tempo il Laboratorio si è affermato anche nel mondo industriale come valido partner per il supporto in ambito metrologico. Da giugno 2019 METLAB S.r.l. è diventato Laboratorio Accreditato di Taratura per la temperatura (Centro LAT n. 280) per la taratura di termometri a resistenza, termocoppie, catene termometriche in un campo di misura da -40 °C a 1100 °C. È tutt’ora in corso l’estensione dell’accreditamento per l’umidità relativa e per lo svolgimento delle attività accreditate in situ. METLAB offre il servizio di taratura di molteplici tipi di strumenti di misura garantendo la Riferibilità delle Misure al Sistema Internazionale di Misura. Il Laboratorio è attivo nel supporto alle aziende per lo sviluppo di Sistemi di Misura e nella relativa formazione metrologica.

METLAB Srl - Via Cussignacco 78/41 - 33040 Pradamano, Udine Tel. / Fax +39 0432.655292 - info@metlab.it - www.metlab.it


notiziario dell’ASSOCIAZIONE PIccole e medie industrie

APINFORMA

numero 9 15 maggio 2022

Sommario NEWS SULL’ASSOCIAZIONE

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

Programma di sviluppo rurale

6

Il decreto Aiuti

9

A fine giugno il versamento delle imposte

14

Obblighi informativi sulle erogazioni pubbliche

18

Ravvedimento per operazioni fraudolente

20

Cancellazione dal Registro Imprese

22

Registro dei titolari effettivi

23

Indici sintetici di affidabilità fiscale - ISA

24

Autotrasporto. Credito d’imposta del 28%

27

Sabatini FVG

30

Investimenti sostenibili 4.0

31

Ecobonus

33

Contesto economico e mercati finanziari

34

Opportunità per l’inserimento di lavoratori con disabilità

43

Indice mensile rivalutazione t.f.r. aprile 2022

53

DL 17/22. Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti

54

Rapporto biennale sulla situazione del personale

56

Etichettatura ambientale degli imballaggi dal 2023

57

Covid-19, pubblicato il nuovo report Inail

59

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE


VELOCI, SOSTENIBILI, PROFESSIONALI.

ENOLOGIA

ALIMENTARE

SOLUZIONI SPECIFICHE PER OGNI SETTORE

FARMACEUTICO

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OIL & GAS

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EDILIZIA

EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE

Caro materiali e appalti pubblici di lavori

61

è legge l’obbligo SOA per i superbonus

64

Business News

66

CCIAA Pordenone-Udine. Bando di concorso anno 2022

68

L’impresa Malina srl premiata al Salone del Mobile

74

Accordo Governo-Associazioni autotrasporto c/t

76

Accesso alla professione di autotrasporto di cose c/t

79

Scadenze aziendali giugno 2022

82

Dateci il vostro indirizzo di posta elettronica per comunicare più facilmente, per fornirvi informazioni in tempo reale e per realizzare economie di scala. info@confapifvg.it

Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it

Direttore Responsabile Lucia Cristina Piu Registrazione presso il Tribunale di Udine n. 404 del 27.08.1977

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Programma di sviluppo rurale anche confapi fvg presente alla riunione del comitato di sorveglianza

Lo scorso 6 giugno, nel salone del Parlamento del Castello di Udine, si è tenuta la riunione del Comitato di sorveglianza del Programma di sviluppo rurale 2014-2022 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, presieduta dall’Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna Stefano Zannier e dall’Autorità di gestione del PSR 2014-2022 Karen Miniutti. Dal quadro illustrato nel corso dei lavori, è emerso come il Friuli Venezia Giulia sia all’ottavo posto nella graduatoria nazionale relativa allo stato ti attuazione del Programma di sviluppo rurale 2014-2022, ma che tuttavia ciò non possa costituire elemento di piena soddisfazione alla luce delle difficoltà che il comparto agricolo si trova - e si troverà ancor di più ad affrontare nei prossimi mesi - a causa delle implicazioni derivanti dalla guerra in Ucraina. La riunione ha visto la diretta partecipazione dei principali stakeholder del territorio, compresa

Confapi FVG, membro del Comitato di sorveglianza e soggetto particolarmente interessato allo sviluppo del territorio sotto ogni suo aspetto.

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(EV)


Il decreto Aiuti

nuovi interventi a sostegno di imprese e privati

Premessa Il D.L. n. 50 del 2022 (decreto Aiuti) ha previsto significativi interventi a sostegno delle imprese e privati a seguito dell’incremento dei costi energetici e del conflitto Ucraino. Di seguito gli interventi più significativi.

Bonus energia elettrica e gas naturale (art. 2) Rideterminato il credito d’imposta previsto dall’art. 4 del D.L. 21/2022 a favore delle imprese non energivore. Il credito d’imposta è stato rideterminato nella misura del 25% della spesa sostenuta per il gas consumato nel secondo trimestre 2022 e viene riconosciuto qualora il prezzo del gas naturale, calcolato come media riferita al primo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del MIGAS pubblicati dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo riferito al medesimo trimestre del 2019. Rivisto anche il credito d’imposta di cui all’art. 3 comma 1 del D.L. 21/2022 per le imprese non energivore con potenza disponibile superiore a 16,5 kW. È stata incrementata la percentuale di benefit che passa dal 12% al 15% della spesa sostenuta per la componente energia utilizzata nel secondo trimestre 2022 qualora il prezzo di riferimento della stessa, calcolato come media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kW superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019. Si veda anche nostra circolare n. 221/PZ del 17 maggio 2022. Il credito d’imposta previsto per le imprese gasivore di cui all’art. 5 comma 2 del D.L. 21/2022 è stato portato dal 20% al 25% per la spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato nel secon-

do trimestre 2022, per gli usi energetici diversi da quelli termoelettrici, e viene riconosciuto qualora il prezzo di riferimento del gas naturale calcolato come media del primo trimestre dei prezzi di riferimento del MI – GAS pubblicati dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.

Credito d’imposta autotrasportatori (art. 3) Per le imprese di autotrasporto, al fine di mitigare l’incremento del prezzo del carburante, è stato riconosciuto un credito d’imposta del 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre 2022 per l’acquisto di gasolio per veicoli di categoria Euro V o superiore, al netto dell’Iva e comprovato da fatture. Il beneficio riguarda le imprese di autotrasporto merci in conto terzi e in conto proprio per veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7.5 tonnellate. Si veda anche nostra circolare n. 223/AdT del 18 maggio 2022.

Credito d’imposta imprese gasivore (art. 4) Le imprese gasivore possono richiedere un credito d’imposta pari al 10% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato nel primo trimestre 2022. Il Governo aveva concesso ai medesimi soggetti la possibilità di usufruire di un credito d’imposta solo per i costi del gas riferiti al secondo trimestre 2022, tralasciando quelle del primo trimestre. Ora questi soggetti avranno la possibilità di beneficiare dell’agevolazione per i primi due trimestri dell’anno in corso. Anche in questo caso l’accesso al bonus richiede che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita all’ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del MI – Gas pubblicati dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019. Questo credito è cedibile per l’intero importo a banche e altri intermediari finanziari, ma deve essere utilizzato entro la fine dell’anno in corso.

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Procedure autorizzative impianti di produzione energia (art. 6) Modificando alcuni commi dell’art. 20 del D. Lgs. 199/2021 riguardante l’individuazione delle aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili, viene previsto che qualora le Regioni non individuino con propri provvedimenti tali aree, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie eserciterà funzioni di impulso che potrebbero anche arrivare all’attivazione dei poteri sostitutivi dello Stato. Nelle more dell’adozione dei provvedimenti regionali, la procedura autorizzativa semplificata per la costruzione di impianti da fonti rinnovabili, si applica anche alle infrastrutture elettriche di connessione nonché per quelle necessarie per lo sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, qualora siano strettamente funzionali all’incremento dell’energia producibile da fonti rinnovabili e siano localizzate all’interno di aree idonee.

Detrazione 110% su villette (art. 14 comma 1 lett. a) Ridefiniti i termini entro i quali vanno sostenute le spese per accedere alla detrazione del 110% con riferimento agli interventi effettuati su unità immobiliari delle persone fisiche. La detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2022 a condizione che alla data del 30.9.2022 siano stati eseguiti lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Cessione crediti edilizi (art. 14 comma 1 lett. b) Con riferimento alle agevolazioni fiscali per gli interventi edilizi mediante lo sconto in fattura e la cessione del credito alle banche e alle società appartenenti ad un gruppo bancario, è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati che abbiano un conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo. Il correntista che acquista il credito in banca non può, a sua volta, effettuare ulteriori cessioni.

Sostegno liquidità e garanzia SACE (art. 15) Prevista la concessione da parte di SACE SPA del rilascio di garanzie a favore di banche e istituzioni finanziarie per prestiti sotto qualsiasi forma, per supportare le importazioni verso l’Italia di materie prime o fattori di produzione, in favore di

imprese la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o abbia subito rincari per effetto dell’attuale crisi. Le caratteristiche e le condizioni della garanzia sono simili a quelle previste dall’art. 1 del D.L. n. 23/2020 (decreto Liquidità). La garanzia può essere concessa a favore di imprese che alla data del 31 gennaio 2022 non si trovavano in situazioni di difficoltà economico – finanziaria. La garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2022 per finanziamenti di durata fino a 6 anni, con possibili estensioni a 8, con facoltà di avvalersi di un preammortamento di durata non superiore a 36 mesi. La percentuale di copertura della garanzia varia dal 70% al 90% in base al fatturato e al numero di dipendenti dell’impresa. Questa disposizione è subordinata all’approvazione da parte della Commissione Europea.

Sostegno liquidità PMI (art. 16) Prevista la possibilità di utilizzare il Fondo di garanzia PMI per garantire fino al 31 dicembre 2022 e previa approvazione della Commissione Europea, finanziamenti per investimenti o destinati alla copertura dei costi del capitale di esercizio. Per i finanziamenti legati ad investimenti per la realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetico, la garanzia viene alzata dall’80% al 90%. L’importo massimo della garanzia non può superare i 5 milioni di euro.

Garanzie SACE a condizioni di mercato (art. 17) Oltre ai fini del sostegno e rilancio dell’economia ai cui all’art. 15, la SACE SPA è abilitata a rilasciare, a condizioni di mercato, garanzie sotto qualsiasi forma su finanziamenti e titoli di debito, anche per supportare la crescita dimensionale e la patrimonializzazione delle imprese o per incrementare la competitività, la sostenibilità ambientale, le infrastrutture, le filiere strategiche o l’incremento occupazionale. Le modalità, le condizioni e i termini di rilascio delle garanzie saranno individuate con successivi decreti ministeriali. La percentuale massima della garanzia è del 70% e può essere portata al 100% qualora i titoli non siano subordinati o convertibili. La durata massima è di 20 anni e l’impresa beneficiaria, al momento del rilascio, deve avere un rating minimo assegnato non inferiore alla classe equivalente “B” secondo la scala Standard &Poor’s”.

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Fondo per il sostegno delle imprese danneggiate dalla crisi ucraina (art. 18) Con una dotazione di 130 milioni di euro è stato istituito un fondo a favore delle PMI che hanno subito perdite di fatturato derivanti dalla contrazione della domanda, dall’interruzione di contratti e progetti esistenti e dalla crisi delle catene di approvvigionamento causate dalla crisi Ucraina. Le PMI destinatarie del fondo devono possedere i seguenti requisiti: - aver realizzato negli ultimi due anni almeno il 20% del fatturato per operazioni di vendita di beni, servizi e approvvigionamento di materie prime e semilavorati con l’Ucraina, la Russia e la Bielorussia; - aver sostenuto un costo per materie prime e semilavorati nel primo trimestre antecedente il 18 maggio 2022 incrementato di almeno il 30% rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo del 2019 o del corrispondente periodo del 2021 per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020; - aver subito un calo di fatturato nel corso del trimestre antecedente il 18 maggio 2022, di almeno il 30% rispetto all’analogo periodo del 2019. Per il calo di fatturato si deve fare riferimento ai ricavi di cui all’art. 85, comma 1 lett. a) e b) del TUIR. L’importo del contributo sarà determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio dei ricavi relativi all’ultimo trimestre anteriore alla data di entrata in vigore del decreto in commento e l’ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019. La percentuale da applicare sarà stabilita sulla base delle seguenti fasce di ricavi: - 60% per i soggetti con ricavi 2019 non superiori a 5 milioni di euro; - 40% per i soggetti con ricavi 2019 superiori a 5 milioni e fino a 50 milioni di euro. Il beneficio massimo per singolo beneficiario non potrà superare l’importo di 400.000 euro.

Beni immateriali 4.0 (art. 21) È stato incrementato il credito d’imposta per l’acquisto di beni immateriali di cui alla tabella B allegata alla legge di bilancio 2017. Si tratta del credito d’imposta previsto per investimenti in software rientranti nel piano Industria 4.0, fatti dal 1.1.2022 al 31.12.2022 (o entro il 30.6.2023 con 20% di acconto entro il 31.12.2022). Per questi investimenti la percentuale agevolativa passa dal

20% al 50% mentre il limite massimo annuale di costi ammissibili è rimasto a 1.000.000 di euro.

Credito d’imposta formazione (art. 22) Innalzate le aliquote del credito d’imposta per le spese sostenute dalle PMI per la formazione del personale dipendente finalizzata all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica digitale delle imprese. Il credito per le PMI sale dal 50% al 70%, mentre per le imprese di medie dimensioni passa dal 40% al 50% a patto che le attività formative soddisfino i criteri, riferiti ai soggetti erogatori ed alla certificazione delle competenze, che saranno definiti con il MISE con futuro provvedimento. Qualora successivamente all’entrata in vigore delle modifiche introdotte dalla disposizione in esame, siano avviati progetti di formazione che non soddisfino le condizioni sopra richiamate, per le relative spese sarà riconosciuto un credito d’imposta parti al 40% per le imprese di piccole dimensioni e del 35% per le medie imprese.

Indennità una tantum dipendenti (art. 31) Con la retribuzione che sarà erogata nel mese di luglio 2022 sarà riconosciuta una indennità una tantum pari a 200 euro, in favore dei lavoratori dipendenti, esclusi i domestici, che abbiano beneficiato nel primo quadrimestre 2022, per almeno una mensilità dell’esonero contributivo (0,8% sulla quota dei contributi previdenziali IVS) previsto dalla legge di bilancio 2022. Il beneficio è riconosciuto a fronte di una retribuzione imponibile mensile ai fini previdenziali non superiore a 2.692 euro. L’indennità sarà riconosciuta automaticamente dai datori di lavoro previa dichiarazione del lavoratore sulla non titolarità di un reddito di pensione o del reddito di cittadinanza. L’indennità spetta una sola volta anche qualora il lavoratore risulti titolare di più rapporti di lavoro.

Indennità una tantum pensionati e altri soggetti (art. 32) L’INPS con la mensilità di luglio 2022 riconoscerà una indennità una tantum di ammontare pari a 200 euro ai soggetti residenti in Italia titolari di uno o più trattamenti pensionistici. Beneficeranno

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del bonus i titolari di pensione o assegno sociale, i titolari di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamento di accompagnamento alla pensione, a condizione che il reddito personale non superi, per l’anno 2021, i 35.000 euro. Lo stesso articolo prevede inoltre il pagamento nel mese di luglio 2022 di una indennità una tantum, pari a 200 euro, a favore dei lavoratori domestici, con uno o più rapporti di lavoro in essere al 18 maggio 2022. Il riconoscimento dell’indennità sarà fatto a domanda, che potrà essere presentata presso i patronati. Indennità sempre di 200 euro a favore dei soggetti che per il mese di giugno 2022, abbiano percepito le prestazioni Naspi e DIS-COLL ovvero per coloro che nel 2022 percepiscano l’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021. Anche ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i cui contratti risultino attivi al 18 maggio 2022 e con reddito 2021 inferiore a 35.000 euro, è riconosciuta la possibilità di richiedere il contributo una tantum di 200 euro. Tali soggetti non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie né risultare titolari di assegni sociali o per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di accompagnamento alla pensione. Indennità simili sono previste anche per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo, dello sport, incaricati alle vendite a domicilio nonché di categorie di lavoratori dipendenti che hanno cessato il loro rapporto causa Covid – 19. Tali indennità saranno erogate dall’INPS.

Fondo sostegno potere di acquisto lavoratori autonomi (art. 33) Istituito un Fondo per l’indennità una tantum per i lavoratori autonomi e professionisti con una dotazione di 500 milioni di euro per il 2022 al fine di riconoscere anche a questi lavoratori un benefit. Ai fini dell’erogazione dell’indennità in argomento, i potenziali beneficiari non devono aver fruito delle indennità di cui agli artt. 31 e 32 di cui sopra. La concessione della presente indennità è subordinata ad un limite di reddito che sarà definito da apposito decreto del MISE unitamente alle modalità di erogazione.

Bonus abbonamenti trasporto pubblico (art. 35) Istituito un Fondo con una dotazione per il 2022 di 79 milioni di euro per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il bonus sarà riconosciuto, fino ad esaurimento dei fondi, a decorrere dalla data di pubblicazione di un decreto interministeriale e fino alla fine dell’anno in corso. Il singolo buono potrà finanziare il 100% del prezzo di acquisto e comunque non potrà essere superiore a 60 euro, ed è rivolto alle sole persone fisiche con un reddito complessivo 2021 non superiore a 35.000 euro. nel caso in cui il prezzo superi i 60 euro, per la parte eccedente sarà possibile beneficare della detrazione del 19% di cui all’art. 15, comma 1 lett. i – decies del TUIR. (PZ)

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A fine giugno il versamento delle imposte con la maggiorazione dello 0,40% il termine slitta al 30 luglio 2022 Premessa Il termine per il versamento del saldo e del primo acconto delle imposte dovuti in relazione alla dichiarazione dei redditi riferita al 2021 non ha subito modifiche e rimane quindi quello del 30 giugno o del 30 luglio versando la maggiorazione dello 0,4%. In realtà la data del 30 luglio cade di sabato e quindi slitta a lunedì 1° agosto che però rientra nell’intervallo di tregua fiscale e conseguentemente si arriva al 22 agosto (il 20 è festivo) Per le società di capitali qualora, alla presenza di particolari situazioni si sia deciso di convocare l’assemblea entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, vale a dire entro il 29 giugno 2022, il termine per il versamento delle imposte è il 22 agosto 2022. Tale termine può essere ulteriormente differito di 30 giorni applicando una maggiorazione dello 0,40%. Entro questi termini si dovrà pertanto provvedere al versamento del saldo 2021 e del primo acconto delle imposte riferito all’anno in corso. In queste scadenze rientrano tutte le imposte risultanti dal modello REDDITI, quindi Irpef, Ires, Irap, addizionali, cedolare secca e imposte sostitutive.

Il saldo 2021 Con riferimento al saldo Irpef 2021 da effettuarsi entro le date sopra indicate, il versamento deve considerare gli acconti eventualmente versati nel corso del 2021 prendendo a riferimento il rigo RN45. L’imposta non deve essere versata qualora d’importo è inferiore a 12 euro con riferimento all’Irpef e alle addizionali, mentre con riferimento all’Irap l’importo minimo è fissato a 10,33 euro, tali limiti rilevano anche ai fini della possibilità di effettuare le compensazioni. Entro il termine di cui sopra si deve provvedere al versamento anche del saldo relativo alla cedola-

re secca, ricordando che l’aliquota ordinaria è del 21%, mentre quella ridotta al 10% è riconosciuta ai contratti di locazione a canone concordato relativi a situazioni particolari. Entro gli stessi termini le società di capitali considerate di comodo, sono tenute ad effettuare il versamento della maggiorazione dell’aliquota Ires del 10,50% utilizzando lo specifico codice tributo. Il saldo interessa anche l’imposta dovuta sugli immobili situati all’estero (IVIE) e le attività finanziarie detenute oltre confine (IVAFE).

L’acconto Irpef per il 2022 Entro il 30 giugno o il 22 agosto 2022 con la maggiorazione dello 0,40%, vanno versati anche gli acconti per il periodo d’imposta in corso. L’importo dovuto può essere calcolato utilizzando il metodo storico oppure quello previsionale. Con il metodo storico si dovrà considerare il rigo differenza o il rigo imposta dovuta, al netto di eventuali saldi a credito risultanti dalla dichiarazione. Con il metodo previsionale gli acconti vanno versati sulla base di quello che presumibilmente sarà il reddito per l’anno in corso. La scelta dei due metodi riguarda la singola imposta e non tutte le imposte della dichiarazione, pertanto una ditta individuale potrebbe scegliere il metodo storico per l’acconto Irpef e il previsionale per l’acconto Irap. Per quanto riguarda l’Irpef il versamento dell’acconto va calcolato sul 100% dell’imposta dovuta per l’anno precedente prendendo a riferimento il rigo RN34 del modello REDDITI tenendo presente quanto segue: - se tale importo è inferiore a 51,65 euro non è dovuto l’acconto; - se superiore a 51,65 ma inferiore a 257,52 il versamento va effettuato in unica soluzione entro novembre 2022; - se superiore a 257,52 il versamento va effettuato in due rate di cui la prima, pari al 40% (50% per i soggetti Isa), entro il 30 giugno 2022 e il rimanente 60% (50% per i soggetti Isa) entro novembre 2022. All’interno del modello REDDITI PF è inserito un prospetto “Acconto 2022”, nel quale, qualora si

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utilizzi il metodo previsionale, vanno inseriti comunque gli importi determinati con il metodo storico e non i minori importi effettivamente versati.

L’acconto e saldo Ires Non è stata riproposta la possibilità di far slittare il termine di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio e quindi il termine ordinario rimane fissato a quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Il versamento delle imposte deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo. Versando la maggiorazione dello 0,40% è possibile differire di 30 giorni il versamento delle imposte. Così se il bilancio è stato approvato il 30 aprile 2022, il pagamento delle imposte può essere effettuato entro il 30 giugno 2022 oppure nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40%, ma poiché 30 luglio cade di sabato e dal successivo primo agosto inizia la “proroga di Ferragosto” il versamento potrà essere fatto il 22 agosto 2022. La mancata approvazione del bilancio entro i 30 giorni successivi al termine ordinario di 120 giorni comporta l’obbligo di pagamento entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si sarebbe dovuto approvare il bilancio. Per quanto riguarda l’acconto Ires è dovuto nella misura del 100% dell’imposta dovuta nell’anno precedente rinvenibile nei righi RN17 o RN28 rispettivamente di REDDITI SC e ENC. Il versamento dell’acconto va eseguito secondo le seguenti modalità: - se inferiore a 20,66 euro non è dovuto l’acconto; - se superiore a 20,66 ma inferiore a 257,52 il versamento va effettuato in unica soluzione entro novembre 2022; - se superiore a 257,52 il versamento va effettuato in due rate di cui la prima, pari al 40% (50% per i soggetti Isa), entro la scadenza prevista per il saldo visto sopra e il rimanente 60% (50% per i soggetti Isa) entro novembre 2022.

Acconto Irap Il primo acconto Irap 2022 segue le regole viste sopra, vale a dire che il parametro sul quale calcolarlo è il 100% dell’imposta dell’anno precedente. L’acconto non è dovuto se l’imposta a debito indicata nel rigo IR21 è inferiore a 20,66 euro per i soggetti Ires. Qualora l’acconto sia dovuto, andrà versato in due rate di cui la prima, parti al 40%, entro il 30 giugno 2022 e il rimanente 60% entro novembre di quest’anno.

Cedolare secca I contribuenti che hanno locato immobili abitativi per i quali hanno esercitato l’opzione per l’applicazione della cedolare secca, sono tenuti al versamento dell’acconto pari al 100% dell’imposta dovuta per l’anno precedente. Come accennato la misura del 21% può essere ridotta al 10% con riferimento agli immobili situati in comuni ad alta tensione abitativa, ai contratti a canone concordato stipulati per soddisfare esigenze abitative di studenti universitari e per quelli situati nei comuni per i quali sia stato deliberato lo stato di emergenza a seguito di eventi calamitosi. Anche per la cedolare secca il primo acconto, pari al 40%, deve essere versato entro il 30 giugno 2022 mentre il rimanente 60% entro il mese di novembre. Il versamento deve essere eseguito come segue: - se l’importo del rigo RB11 campo 3 è inferiore a 51,65 euro non è dovuto l’acconto; - se superiore a 51,65 ma inferiore a 257,52 il versamento del 100% va effettuato in unica soluzione entro novembre 2022; - se superiore a 257,52 il versamento va eseguito in due rate di cui la prima, pari al 40%, entro il 30 giugno 2022 e il rimanente 60% entro novembre 2022.

Tassazione separata Nell’ipotesi in cui nel corso del 2021 siano stati percepiti redditi assoggettabili a tassazione separata, si deve procedere al versamento di un importo a titolo di acconto pari al 20% di quanto indicato nella dichiarazione dei redditi e in particolare al rigo RM14, colonna 4. Sono esclusi dal versamento dell’acconto i redditi di capitale e quelli per i quali il contribuente abbia optato per la tassazione ordinaria.

I versamenti Gli importi a debito da versare possono essere compensati con eventuali importi a credito riferiti allo stesso tributo (verticale) o con altri tributi (orizzontale). Si ricorda che per compensare orizzontalmente importi a credito riguardanti le imposte dirette, indirette e Iva superiori a 5.000 euro, è richiesta l’apposizione del visto di conformità nella relativa dichiarazione annuale. La compensazione non è consentita alla presenza di imposte erariali iscritte a ruolo dovute in tutto o in parte all’utilizzo indebito di crediti da parte del contribuente. L’importo massimo compensabili nell’anno am-

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monta a 700.000 euro. Ricordiamo che la compensazione di crediti inesistenti è sanzionata nella misura dal 100% al 200% dei crediti stessi, mentre per l’utilizzo di crediti esistenti ma non spettanti la sanzione è del 30%.

Obbligo Entratel/Fisconline Si ricorda che per le compensazioni orizzontali oltre al limite di 5.000 euro con il visto di conformità è previsto l’obbligo di utilizzo del canale telematico per l’invio del modello F24. Per i titolari di partita Iva, è obbligatorio utilizzare esclusivamente gli strumenti telematici messi a disposizione dalle Entrate per effettuare le compensazioni orizzontali con i modelli F24, risultanti da crediti d’imposta indicati nel quadro RU e riferiti alle imposte sopra indicate. Si deve utilizzare il modello F24 telematico utilizzando esclusivamente gli strumenti telematici messi a disposizione dalle Entrate, escludendo quindi l’home banking.

Ravvedimento operoso Ricordiamo che è sempre possibile sanare eventuali omissioni, ritardi o insufficienti versamenti con l’utilizzo del ravvedimento operoso ex art. 13 del D.Lgs. 472/1997. Le sanzioni in questi casi sono così calcolate: - 0,1% per ogni giorno di ritardo e fino al 14°; - 1,5% dal 15° al 30° giorno di ritardo; - 1,67% dal 31° al 90° giorno di ritardo; - 3,75% se la regolarizzazione viene eseguita entro il termine della dichiarazione annuale; - 4,29% se la regolarizzazione viene eseguita entro il termine della dichiarazione dell’anno successivo; - 5% se la regolarizzazione viene eseguita entro i termini prescrizionali dell’accertamento. Oltre alla sanzione si dovrà provvedere al versamento degli interessi moratori calcolati, dal 1° gennaio 2022, nella misura dell’1,25%.

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(PZ)



Obblighi informativi sulle erogazioni pubbliche il servizio è DISPONIBILE PRESSO LA VOSTRA ASSOCIAZIONE

L’articolo 1, commi 125-129 della legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza), come modificato dal decreto crescita (decreto-legge n. 34 del 2019), prevede l’obbligo di pubblicazione delle informazioni relative a “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”, di importo almeno pari, nel complesso, a 10.000 euro, effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente a quello in cui ricade l’obbligo, dalle Pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 1651 e dai soggetti di cui all’art. 2-bis del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 332. Tra i destinatari dell’obbligo vi sono associazioni, onlus, fondazioni e imprese. I termini e le modalità di pubblicazione divergono in base alla natura giuridica del soggetto obbligato. In particolare: a) le associazioni, onlus e fondazioni assolvono all’obbligo pubblicando, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni richieste nei propri siti internet o analoghi portali digitali; b) per quanto riguarda le imprese, ai sensi del comma 125-bis: - i soggetti tenuti alla redazione della nota integrativa - ex art. 2195 del codice civile - pubblicano gli importi e le informazioni nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato; - mentre i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435 bis del codice civile e i soggetti comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa - piccoli imprenditori, società di persone soggette a obblighi semplificati e micro-imprese ex art 2435-ter del cod. civ.

(3) - assolvono l’obbligo di pubblicazione, analogamente a quanto previsto per onlus, associazioni e fondazioni, mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, sui propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico, o in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza. Per quanto riguarda il coordinamento con la disciplina del Registro nazionale degli aiuti di Stato, il comma 125-quinquies dispone che per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato la registrazione degli aiuti nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico dei soggetti obbligati, a condizione che l’esistenza di tali aiuti venga dichiarata dai soggetti obbligati nella nota integrativa di bilancio oppure, ove non tenuti alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza. Rispetto alla disciplina già in vigore, non si segnalano aggiornamenti normativi o interpretativi, salvo le proroghe in materia di decorrenza delle sanzioni introdotte dal decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Con l’art. 1, comma 28-ter e l’art. 3-septies del decreto-legge n. 228 del 2021 sono infatti stati prorogati i termini per l’applicazione delle sanzioni relative agli obblighi di trasparenza sulle erogazioni pubbliche come segue: - le sanzioni relative all’inosservanza degli obblighi informativi in materia di erogazioni pubbliche per l’anno 2021 (riferite alle erogazioni ricevute nell’anno 2020), si applicano dal 1° luglio 2022 (art. 1, comma 28-ter); - le sanzioni relative all’inosservanza degli obblighi informativi in materia di erogazioni pubbliche per l’anno 2022 (riferite alle erogazioni ricevute nell’anno 2021), si applicano dal 1° gennaio 2023 (art. 3-septies).

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Si ricorda che, per quanto riguarda il regime sanzionatorio, il comma 125-ter della legge 4 agosto 2017, n. 124 dispone che, a decorrere dall’anno 2020, l’inosservanza degli obblighi comporta una sanzione amministrativa pecuniaria pari all’1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e pagamento della sanzione, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

Le sanzioni sono irrogate dalle stesse pubbliche amministrazioni eroganti il contributo oppure, se i contributi sono erogati da enti privati (ex art. 2-bis del d.lgs. 33 del 2013), dalle amministrazioni vigilanti o competenti per materia. Presso la Vostra Associazione il servizio è disponibile accedendo all’area “Servizi” del nostro sito www.confapifvg.it. Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile contattare l’ufficio fiscale dell’Associazione al n. 0432.507377.

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(C)


Ravvedimento per operazioni fraudolente eliminati GLI OSTACOLI ALLA REGOLARIZZAZIONE

Con la circolare n. 11/E del 12 maggio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle possibilità, per i contribuenti interessati, di procedere al cosiddetto “ravvedimento operoso”, in presenza di violazioni derivanti da condotte fraudolente. In particolare, i predetti chiarimenti sono finalizzati a rendere coerenti le diverse disposizioni intervenute, negli ultimi anni, sull’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie), e sulle norme contenute nel decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto). In primis, la circolare ripercorre l’evoluzione normativa che ha, in estrema sintesi, da un lato introdotto il principio secondo cui l’estinzione del debito tributario costituisce una causa di non punibilità, dall’altro esteso il suddetto principio anche ai reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti o attraverso altri artifici. Tale previsione a conferma della volontà del legislatore di incentivare progressivamente il ricorso al ravvedimento operoso ai fini degli effetti penali, senza alcuna distinzione circa la tipologia di reato tributario contestato. Infatti, il comma 2 dell’articolo 13 del Dlgs n. 74/2000, nonché il comma 2 del successivo articolo 13-bis, nella versione attualmente vigente, consentono il ravvedimento operoso anche per le condotte dichiarative fraudolente, regolandone le conseguenze penali e precisando le condizioni alle quali tali effetti si realizzano. Ciò, secondo le indicazioni dell’Agenzia, fermo restando che la legittimità del ravvedimento in ambito amministrativo non soggiace ai limiti po-

sti dalla normativa sanzionatoria penale. A tale riguardo, la circolare richiama quanto previsto dall’articolo 13, comma 2, del Dlgs n. 74/2000, che produce i suoi effetti solo ai fini penali e non anche ai fini del perfezionamento del ravvedimento (articolo 13, Dlgs n. 472/1997). Pertanto, le modifiche legislative hanno rimosso il divieto di accesso al ravvedimento in presenza di condotte fraudolente, così come prevedeva la circolare n. 180/1998, riconoscendo al contribuente la possibilità di beneficiare dell’istituto anche in tali casi. Da ultimo, la circolare precisa che la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso per regolarizzare violazioni fiscali anche connesse a condotte fraudolente: a) incontra i limiti propri di tale istituto, come individuati negli articoli 13 e 13-bis del d.lgs. n. 472 del 1997 e cioè il rispetto delle regole amministrative previste, a prescindere dalle valutazioni che competono al giudice in sede penale; b) deve comunque tener conto delle situazioni concretamente in essere e dei relativi riflessi sul quantum della sanzione base. Così, ad esempio, a fronte di un processo verbale dell’autorità competente che constati violazioni legate a condotte fraudolente, sarà possibile il ravvedimento ex articolo 13, comma 1, lettera b-quater), del d.lgs. n. 472. Questo, tuttavia, quale regolarizzazione che avviene dopo la constatazione della violazione, dovrà prendere a riferimento la sanzione determinata applicando a quella per infedele dichiarazione la maggiorazione del cinquanta per cento prevista quando la violazione è realizzata mediante l’utilizzo di fatture o altra documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente (cfr. articoli 1, comma 3 e 5 comma 4-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471); c) non pregiudica in alcun modo le valutazioni sull’efficacia e gli effetti del ravvedimento amministrativo o su quelli dell’estinzione totale o parziale del debito in ambito penale demandate all’Autorità giudiziaria, rimanendo peraltro

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fermo l’obbligo per gli Uffici di procedere, al ricorrere dei requisiti legislativamente fissati,

alla denuncia della notitia criminis ex articolo 331 c.p.p. (C)

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Cancellazione dal Registro Imprese per le imprese individuali senza attività gestoria

La Camera di Commercio Pordenone - Udine ci ha comunicato che, ai sensi dell’articolo 2, comma 1 lettera c) del d.p.r. 247/2004 e dell’articolo 40 del DL 76/2020, convertito in L.120/2020, ha avviato una attività di revisione del Registro Imprese al fine di cancellare dal Registro le imprese individuali per mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi trattandosi di imprese non paganti il diritto annuale negli ultimi tre anni e con partita iva cessata. L’obiettivo è proseguire nella attività diretta a migliorare la qualità dei dati del Registro Imprese cancellando quelle posizioni per le quali esiste una presunzione giuridica di inesistenza. Le procedure di cancellazione sono state avviate

tenendo conto anche di un ulteriore sintomo di inattività delle imprese, ossia l’assenza di un domicilio digitale (PEC) valido e funzionante. La CCIAA ha avviato formalmente le procedure di cancellazione il 3 giugno 2022 con pubblicazione sul sito camerale (sezione “trasparenza” - Albo camerale) della Determinazione del Conservatore n. 87 del 1° giugno 2022 completa della comunicazione di avvio e di n.2 elenchi, uno per il territorio di Pordenone e uno per il territorio di Udine, delle imprese individuali che saranno oggetto di cancellazione totale dal Registro Imprese. Al fine di rendere noto l’avvio dei procedimenti di cancellazione, la determinazione del Conservatore resterà pubblicata sul sito camerale per 45 giorni. Seguiranno poi le cancellazioni delle imprese e le conseguenti notificazioni con ulteriore pubblicazione degli elenchi delle imprese cancellate. Entro tale termine è possibile presentare eventuali note scritte in opposizione alla cancellazione delle imprese di interesse qualora vi siano i presupposti per il mantenimento dell’iscrizione dell’impresa.

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Registro dei titolari effettivi nuovo adempimento in materia di antiriciclaggio

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2022 è stato pubblicato il decreto interministeriale (MEF – MISE) n. 55 dell’11 marzo 2022, che per finalità di antiriciclaggio, impone agli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica e al fondatore, se in vita, oppure ai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione delle persone giuridiche private, di comunicare al Registro delle imprese i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva acquisiti ai sensi dell’articolo 22, commi 3 e 4, del decreto antiriciclaggio, per la relativa iscrizione e conservazione nella sezione autonoma del Registro delle imprese (vedi art. 3.1 del decreto). Inoltre, agli stessi soggetti di cui sopra viene fatto obbligo di: - comunicare eventuali variazioni di dati e informazioni relative alla titolarità effettiva, entro trenta giorni dal compimento dell’atto che dà luogo alla variazione; - comunicare annualmente la conferma dei dati e delle informazioni, entro dodici mesi dalla data della prima comunicazione o dall’ultima comunicazione della loro variazione o dall’ultima conferma. Le imprese dotate di personalità giuridica possono effettuare la conferma contestualmente al deposito del bilancio. Le comunicazioni andranno fatte mediante il modello di comunicazione unica di impresa, adottato con decreto dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico del 19 novembre 2009 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 3 dicembre 2009). Le specifiche tecniche del formato elettronico della comunicazione saranno individuate con Decreto dirigenziale del richiamato MISE, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del D.M. n° 55/2022.

Le informazioni da comunicare sono riportate all’art. 4 del decreto. Si tratta in particolare dei dati identificativi della persona fisica indicata come titolare effettivo secondo la normativa antiriciclaggio e, per le persone giuridiche, anche: l’entità della partecipazione (diretta o indiretta) al capitale dell’ente da parte sempre del titolare effettivo; ove il titolare effettivo non sia individuato in forza dell’entità della partecipazione, le modalità di esercizio del controllo o, in ultima istanza, i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell’ente, esercitati dalla persona fisica indicata come titolare effettivo secondo la normativa sull’antiriciclaggio. La Camera di Commercio territorialmente competente è tenuta all’accertamento e alla contestazione della violazione dell’obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva e procedere all’irrogazione della relativa sanzione amministrativa, ai sensi dell’art. 2630 c.c., secondo la legge 689/1981. Quanto all’accesso ai dati, il provvedimento specifica che è consentito al MEF, alle Autorità di Vigilanza di settore, alla UIF - Unità di Informazione Finanziaria, alla Direzione investigativa antimafia, alla Guardia di Finanza che opera attraverso il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, oltre alla Autorità Giudiziaria e alle Autorità preposte al contrasto dell’evasione fiscale (art.5). Inoltre, i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica e delle persone giuridiche private, presenti nella sezione autonoma del registro delle imprese, saranno accessibili al pubblico, su richiesta e senza limitazioni; l’accesso al pubblico avrà ad oggetto il nome, il cognome, il mese e l’anno di nascita, il paese di residenza e la cittadinanza del titolare effettivo e le condizioni da cui deriva lo status di titolare effettivo. Il termine per l’invio della prima comunicazione non è ancora individuato. Lo stesso sarà definito dal Decreto dirigenziale di prossima adozione. Sarà nostra cura tenervi informati su questo nuovo adempimento.

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Indici sintetici di affidabilità fiscale - ISA nuovi chiarimenti che considerano gli effetti del covid-19

L’Agenzia delle Entrate ha emesso la circolare n. 18/E del 25 maggio 2022, con la quale fornisce alcuni chiarimenti in merito agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), alla luce degli interventi normativi dei mesi precedenti. In particolare, viene evidenziato che gli ISA in vigore per il periodo d’imposta 2021 sono caratterizzati da una sostanziale continuità con quanto avvenuto nel passato e il processo evolutivo e di aggiornamento dello strumento, finalizzato a tener conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19, rappresenta la logica prosecuzione del percorso metodologico intrapreso lo scorso anno.

Gli interventi straordinari sugli ISA in vigore per il periodo d’imposta 2021 L’Agenzia delle Entrate offre una panoramica delle principali attività di revisione straordinaria che hanno interessato tutti gli ISA in applicazione per il periodo d’imposta 2021, per adeguarli alle mutate condizioni economiche e dei mercati e, in particolare, a cogliere gli effetti del COVID-19. Viene ricordato, in primis, che il decreto ministeriale del 29 aprile 2022 ha previsto specifici interventi sulla metodologia degli ISA in applicazione per il predetto periodo d’imposta, precisando che, al fine di definire un quadro di riferimento della situazione economica che ha caratterizzato il 2021, si è resa necessaria l’individuazione ed acquisizione di ulteriori fonti informative (Istat, Banca d’Italia, Cerved, Prometeia) per integrare quelle già disponibili nella banca dati degli ISA. Inoltre, ai fini di una più approfondita valutazione delle dinamiche individuali e settoriali, sono stati

analizzati i dati relativi alle informazioni desunte dagli archivi relativi alla fatturazione elettronica, ai corrispettivi telematici, alla forza lavoro dipendente (INPS) e alle liquidazioni periodiche IVA. Tutto ciò, chiarisce l’Agenzia, ha consentito di predisporre degli appositi correttivi, da applicare sia all’analisi degli indicatori elementari di affidabilità, sia a quella degli indicatori elementari di anomalia, al fine di tenere conto di alcune grandezze e variabili economiche modificate a seguito della crisi verificatasi nel corso del 2021. La Circolare chiarisce che tali correttivi sono commisurati all’entità dei seguenti fattori sintomatici dello stato di difficoltà economica: - contrazione della domanda (determinata dall’analisi dei corrispettivi telematici articolata per territorio); - caduta dei Ricavi/Compensi (dichiarati dal singolo contribuente nel periodo di imposta di applicazione); - contrazione della produttività settoriale (stima della riduzione di produttività sotto l’ipotesi di invarianza dei costi); - riduzione della forza lavoro dipendente (osservata nel settore rispetto al periodo d’imposta 2019). Con riferimento a quanto già previsto dai modelli di stima econometrici, per tenere conto delle possibili ricadute della crisi sulle relazioni economiche già esaminate nei singoli settori economici, per ciascun ISA e ciascun indicatore da esso previsto, viene chiarito che si è proceduto con la stima di un nuovo modello che è stato integrato con i dati delle dichiarazioni relative alle liquidazioni periodiche IVA e alla fatturazione elettronica, al fine di conseguire un coefficiente che permetta di tenere congiuntamente conto degli effetti individuali e settoriali nei risultati. Nella valutazione della caduta dei Ricavi/Compensi, la Circolare precisa, inoltre, che si è tenuto conto dell’incremento dei prezzi al consumo registrati nel 2021 per poter cogliere la natura straordinaria delle condizioni legate all’approvvigionamento delle materie prime. È stata, altresì, effettuata una modifica del coefficiente individuale per coloro che presentano un valore positivo dello stesso e, al contempo, è stato

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valutato l’effetto dell’eventuale minore attività degli operatori economici potenzialmente associata al mutato comportamento dei consumatori finali, misurata attraverso il numero medio di giorni, differenziato per territorio e rapportato all’anno, per i quali non è stato effettuato l’invio dei corrispettivi telematici. Ulteriori analisi sono state effettuate sul calcolo delle soglie degli indicatori elementari di anomalia, al fine di adeguare il giudizio di affidabilità derivante dall’applicazione degli ISA. Il documento di prassi in esame sottolinea che, con riferimento agli ISA in applicazione per il periodo d’imposta 2021, sono state introdotte nuove cause di esclusione connesse alle situazioni in cui gli effetti economici negativi della pandemia in corso si sono manifestati con tale significatività da non consentire, potenzialmente, una corretta applicazione degli ISA nonostante l’introduzione degli specifici correttivi. L’Agenzia ricorda che, per il periodo d’imposta 2021, è prevista l’esclusione degli ISA per i contribuenti che: - hanno subito una diminuzione dei ricavi ovvero dei compensi di almeno il 33% nel periodo d’imposta 2021 rispetto al periodo d’imposta 2019; - hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019; - esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate da specifici codici attività. A tale proposito, viene rammentato che i contribuenti esclusi dall’applicazione degli ISA sulla base di tali nuove cause di esclusione sono, comunque, tenuti alla comunicazione dei dati eco-

nomici, contabili e strutturali previsti all’interno dei relativi modelli. Nei confronti di tali contribuenti, inoltre, coerentemente con quanto già precisato per coloro per i quali sussiste una causa di esclusione dall’applicazione degli ISA, è preclusa la possibilità di accedere ai relativi benefici premiali.

Il regime premiale ISA Con riferimento al regime premiale, la Circolare ricorda che, con il Provvedimento del 27 aprile 2022 sono state individuate le condizioni necessarie per l’accesso ai benefici premiali previsti per il periodo d’imposta 2021. A tale riguardo, viene precisato che, per il predetto periodo d’imposta, sono stati confermati i criteri di accesso ai benefici premiali già definiti per le due precedenti annualità ispirati alla duplice esigenza: - di definire i punteggi idonei ad individuare situazioni di affidabilità fiscale nel periodo di imposta di applicazione degli ISA (nel caso di specie il 2021); - di premiare, in modo coerente con la filosofia degli ISA, le situazioni di affidabilità fiscale ripetute nel tempo (nel caso di specie osservando i punteggi ISA ottenuti nei periodi di imposta 2021 e 2020). Quindi, anche per il periodo d’imposta 2021, risulta confermato il doppio binario, in base al quale è possibile accedere ai benefici sia ottenendo un punteggio idoneo nell’annualità di applicazione dell’ISA, sia, alternativamente, valutando la media dei punteggi dell’anno di applicazione e di quello precedente. (C)

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Autotrasporto. Credito d’imposta del 28% per compensare il caro gasolio nel i trimestre 2022

Si fa seguito alla circolare prot. n. 223/AdT del 18 maggio 2022 per rammentare che con decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, pubblicato sulla G.U. n. 114 del 2022 e recante Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina, il Governo ha adottato un credito d’imposta a favore delle imprese di autotrasporto di cose, allo scopo di fronteggiare il caro gasolio verificatosi nel primo trimestre 2022. A tal riguardo il d.l. 50/2022, all’art. 3 stabilisce testualmente: “1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall’aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all’articolo 24-ter, comma 2, lettera a), del testo unico delle accise approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 [imprese di trasporto di cose in conto terzi e in conto proprio esercenti l’attività con veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 t esclusi i veicoli di categoria ecologica pari o inferiore a Euro 4, n.d.r.], è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura del 28 per cento della spesa sostenuta nel primo trimestre dell’anno 2022 per l’acquisto del gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l’esercizio delle predette attività, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto. 2. Il credito d’imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9

luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 496.945.000 per l’anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 58. 5. L’articolo 17 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 è abrogato [si tratta della norma che stanziava 500 milioni di euro a favore del settore dell’autotrasporto per l’anno 2022; a questo punto detto importo si può considerare integralmente assorbito dal credito d’imposta in esame, n.d.r.]. 6. Il Ministero dell’economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d’imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall’articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.” La misura va inquadrata nell’ambito generale degli aiuti concessi dai singoli Stati e autorizzati dalla Unione Europea per far fronte agli effetti della guerra in Ucraina. Per l’utilizzo concreto del credito va ora attesa l’emanazione dello specifico codice tributo da parte dell’Agenzia delle Entrate. Come già evidenziato, il beneficio è a vantaggio

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delle imprese che già sono titolate a richiedere il recupero delle accise e, cioè, imprese di autotrasporto di cose con veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 t di categoria ecologica Euro 5 e superiori, ed è soggetto alle stesse facilitazioni fiscali del medesimo recupero.

Ci si riserva di ritornare sull’argomento in ordine agli aspetti applicativi del beneficio. Per altre informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio trasporti e all’ufficio fiscale dell’Associazione. (AdT)

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Sabatini FVG

riapertura sportello dal 1° giugno 2022

Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 242/ EV del 1° giugno 2022 per segnalare che, attraverso una nota sul proprio sito web, il Mediocredito Centrale ha dato notizia della riapertura del canale contributivo “Sabatini FVG”, a valere sul regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 22 marzo 2022, n. 32. L’intervento è gestito per conto della Regione Friuli Venezia Giulia da Mediocredito Centrale e da Artigiancassa e, rispetto alle precedenti edizioni, presenta un’importante novità relativa al metodo di calcolo del contributo che, di fatto, ricalca quello relativo alla “Sabatini nazionale”. Riportiamo di seguito i tratti salienti della nuova disciplina. Si tratta di un contributo a fondo perduto che può essere concesso alle micro, piccole, medie e grandi imprese operanti in tutti i settori economici ad eccezione di agricoltura, pesca e acquacoltura, a fronte di finanziamenti bancari od operazioni di leasing finalizzati all’acquisizione di beni strumentali all’attività d’impresa. I finanziamenti e le operazioni di leasing devono avere durata pari o superiore a 12 mesi e coprire almeno il 25% dei costi relativi all’acquisizione di macchinari; impianti; attrezzature e beni strumentali d’impresa; hardware, software e tecnologie digitali. Tali beni devono presentare un’autonomia funzionale ed essere destinati a uso produttivo in unità locali situate in Friuli Venezia Giulia. Sono in ogni caso ammissibili, nel limite del 15% del totale dei costi, anche i servizi ausiliari connessi all’investimento. Specifichiamo che, diversamente da quanto avviene con la Sabatini nazionale, è possibile per le PMI che le acquisizioni riguardino anche beni usati, laddove il venditore rilasci una dichiarazione at-

testante l’origine dei beni, il prezzo dei beni usati non sia superiore al loro valore di mercato e sia inferiore al costo di beni simili nuovi, le caratteristiche tecniche dei beni usati siano conformi alle norme e standard pertinenti e vi sia un’attestazione circa la congruità dei costi da parte di un esperto indipendente all’impresa e scelto dalla banca o dalla società di leasing. L’incentivo, per questa annualità, è concesso sotto forma di contributo a fondo perduto in misura pari al 100% dell’ammontare degli interessi quantificati, convenzionalmente, su un finanziamento di importo pari a quello dell’operazione finanziaria richiesta e di durata pari a 5 anni con rate semestrali posticipate. Resta fermo l’importo massimo dell’incentivo concedibile, pari a 150.000,00 euro, versato in un’unica soluzione una volta realizzata l’iniziativa di investimento. La domanda va presentata a una banca, a una società di leasing o a un confidi convenzionati (c.d. soggetti richiedenti) che, a loro volta, presentano domanda di agevolazione attraverso il portale web messo a disposizione dal gestore Mediocredito Centrale. Il contributo può essere concesso in regime d’esenzione, ai sensi del regolamento UE n. 651/2014 oppure secondo il regime de minimis, ai sensi del regolamento UE n. 1407/2013. In quest’ultimo caso, le domande possono essere presentate dall’impresa al soggetto richiedente anche dopo l’avvio dell’iniziativa, benché si riferiscano a spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2021. Le richieste di intervento sono istruite secondo l’ordine cronologico di ricezione fino all’esaurimento delle risorse disponibili. Rimane in ogni caso ferma, anche per questa annualità, la cumulabilità dell’intervento con altri contributi, nei limiti di legge, compresi quelli statali a valere sulla Sabatini nazionale. Facendo riserva di tornare sull’argomento con ulteriori approfondimenti, l’ufficio economico di Confapi FVG rimane altresì a disposizione per eventuali chiarimenti o maggiori informazioni.

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(EV)


Investimenti sostenibili 4.0 domande dal 18 maggio 2022

Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 230/EV del 20 maggio 2022 per comunicare che il Ministero dello sviluppo economico (MISE) ha pubblicato sul proprio sito web il decreto direttoriale 12 aprile 2022, che individua i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione di cui al decreto del MISE 10 febbraio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 aprile 2022, che istituisce un regime di aiuto per il sostegno di investimenti imprenditoriali innovativi e sostenibili volti a sostenere la trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa. La misura prevede la concessione e l’erogazione di agevolazioni in favore di programmi di investimento proposti da micro, piccole e medie imprese conformi ai vigenti principi di tutela ambientale e a elevato contenuto tecnologico, coerente con il piano Transizione 4.0, con priorità per quelli in grado di offrire un particolare contributo agli obiettivi di sostenibilità definiti dall’Unione europea e per quelli volti, in particolare, a favorire la transizione dell’impresa verso il paradigma dell’economia circolare e a migliorare la sostenibilità energetica della stessa. In particolare, sono ammissibili le spese strettamente funzionali a tali programmi di investimento e che si riferiscono all’acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali, che riguardino: a) macchinari, impianti e attrezzature; b) opere murarie, nei limiti del 40% del totale dei costi ammissibili; c) programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei beni materiali di cui alla lettera a); d) acquisizione di certificazioni ambientali Possono beneficiare delle agevolazioni le piccole e medie imprese del comparto manifatturiero e dei servizi alle imprese, fatto salvo per le attività connesse ad alcuni settori caratterizzati da limitazioni

derivanti dalle disposizioni europee di riferimento (fra cui siderurgia, trasporti, produzione e distribuzione di energia) che intendono sostenere investimenti: - che prevedono l’utilizzo delle tecnologie afferenti al piano Transizione 4.0 e sono in grado di aumentare il livello di efficienza e di flessibilità nello svolgimento dell’attività economica dell’impresa; - diretti all’ampliamento della capacità di diversificazione della produzione funzionale a ottenere prodotti mai fabbricati in precedenza o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un’attività produttiva esistente ovvero alla realizzazione di una nuova unità produttiva; - da realizzare in un’unità produttiva localizzata nel territorio nazionale; - che prevedono un termine di ultimazione non successivo a dodici mesi rispetto alla data del provvedimento di concessione. Precisiamo che, in ogni caso, sono agevolabili esclusivamente gli investimenti avviati successivamente alla presentazione della domanda e che, per quanto attiene ai programmi di investimento da realizzare in unità produttive localizzate in Friuli Venezia Giulia, l’ammontare delle spese ammissibili dev’essere superiore a un milione di euro ma inferiore a 3 milioni, e comunque inferiore all’80% del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato. Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla sezione 3.13 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final (c.d. Temporary framework), sotto forma di contributo in conto impianti, a copertura di una percentuale massima delle spese ammissibili che, per le imprese del Friuli Venezia Giulia, è pari al 35% per le micro e piccole imprese e al 25% per le imprese di media dimensione. Non è ammesso il cumulo di tale agevolazione, con riferimento alle medesime spese, con altre forme di sostegno pubblico, eccezion fatta per quelle ottenute nella forma di benefici fiscali e di garanzia, nei limiti delle intensità massime previste dal regolamento UE n. 651/2014. Le agevolazioni sono concesse sulla base di una

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procedura valutativa a sportello, a seguito di presentazione della domanda per via telematica sulla piattaforma messa a disposizione da Invitalia e accessibile al presente link dalle ore 10.00 alle ore 17.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dal 18 maggio 2022 e fino ad

esaurimento delle risorse, comunicato con apposito provvedimento MISE. Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento, nonché per la modulistica, è possibile fare riferimento all’ufficio economico di Confapi FVG. (EV)

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Ecobonus dal 25 maggio riaprono gli incentivi per l’acquisto di auto elettriche e ibride e veicoli commerciali elettrici di massa non superiore a 12 ton Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 229/ EV del 20 maggio 2022 per segnalare che sulla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2022 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 2 aprile 2022, che rende operativi i 650 milioni di euro stanziati per ognuna delle annualità del triennio 2022-2024 di cui al decreto legge 1° marzo 2022 n. 17. Il contributo può essere richiesto per i contratti di vendita stipulati a partire dal 16 maggio 2022 e, tra i mezzi agevolabili, rientrano anche i veicoli commerciali elettrici di categoria fino all’N2 (massa non superiore a 12 ton), acquistati da PMI esercenti attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto di terzi, con contestuale rottamazione di un veicolo di classe fino all’Euro 3. Nel dettaglio, per i veicoli commerciali di categoria N1 e N2 sono stati stanziati: 10 milioni di euro

per il 2022; 15 milioni di euro per il 2023 e 20 milioni di euro per il 2024. Gli importi previsti sono i seguenti: - Per i veicoli di categoria N1: * 4.000 euro con massa complessiva fino a 1,5 ton; * 6.000 euro con massa complessiva superiore a 1,5 ton e fino a 3,5 ton. - Per i veicoli di categoria N2: * 12.000 euro con massa complessiva superiore a 3,5 ton e fino a 7 ton; * 14.000 euro con massa complessiva superiore a 7 ton e fino a 12 ton. Precisiamo che l’accesso a tale contributo preclude la possibilità di richiedere gli incentivi previsti per le motorizzazioni elettriche di cui ai decreti ministeriali sul rinnovo del parco veicolare e sugli investimenti ad elevata sostenibilità, di cui alle circolari associative Prot. n. 165/EV del 13 aprile 2022 e Prot. n. 184/EV del 26 aprile 2022. La prenotazione del contributo sarà effettuata dal concessionario e, a questo proposito, il MISE ha informato che la piattaforma è attiva dal 25 maggio 2022. L’Ufficio trasporti di Confapi FVG rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione a riguardo.

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(EV)


Contesto economico e mercati finanziari approfondimento realizzato a cura di friulia s.p.a.

Il primo trimestre del 2022 ha fortemente ridimensionato le prospettive di crescita economica globale, ancora alle prese con le conseguenze della

pandemia. Le implicazioni generate della guerra in Ucraina, in particolare, hanno provocato un’incertezza generalizzata che rende difficile qualsiasi previsione sia a breve che a medio-lungo termine. Di seguito pubblichiamo l’analisi realizzata dal dott. Andrea Bertoz - Tesoreria e Credit Management di Friulia S.p.A., che fornisce una panoramica sull’andamento economico e finanziario con un focus su tassi di interesse, obbligazioni, BTP, Equity, e sulla posizione di BCE e Federal Reserve.

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(EV)


Contesto economico e mercati finanziari Informativa al 30 aprile 2022

DISCLAIMER GESTIONE HOLDING

Le informazioni, i dati, e in generale i contenuti del presente documento sono stati ricavati da documentazione di pubblico dominio e pertanto non può essere attribuita alcuna responsabilità in capo a Friulia S.p.A. – che ha elaborato autonomamente i dati raccolti – riguardo all’attendibilità e veridicità degli stessi.

Le informazioni, i dati, le elaborazioni e, in generale, i contenuti del presente documento hanno carattere esclusivamente informativo e non rappresentano una sollecitazione all’investimento al pubblico o un’offerta finalizzata all’investimento e non sono volte a promuovere alcuna forma di investimento o commercio, né a promuovere o collocare strumenti finanziari o servizi di investimento o prodotti/servizi bancari/finanziari e non devono in alcun caso essere interpretati come tali. Le informazioni e i dati contenuti nel presente documento potrebbero essere soggetti ad aggiornamento, modifica e revisione. Di conseguenza non è possibile farvi affidamento per alcun fine o scopo.

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EXECUTIVE SUMMARY •

Le più recenti stime continuano a prevedere una crescita dell’economia globale nel 2022, seppur in un contesto caratterizzato da una GESTIONE HOLDING significativa incertezza derivante da una molteplicità di fattori quali la guerra in Ucraina, le pressioni inflazionistiche, le continue criticità che si riscontrano nelle catene delle forniture internazionali e il perdurare di mirati lockdown in talune importanti zone industriali in Cina;

le più recenti stime economiche ipotizzano il PIL globale in crescita nel 2022 ad un tasso del 3,6%, in marcata riduzione rispetto a quanto registrato nel 2021 (+ 6,1%); l’inflazione, attesa di natura temporanea solo fino a qualche mese fa dai più autorevoli economisti, è ora diventata il focus delle principali Banche Centrali quali Federal Reserve e BCE;

le Banche Centrali, le cui politiche monetarie ultra-espansive hanno contraddistinto gli ultimi anni, nel corso del primo trimestre del 2022 hanno avviato un percorso di revisione delle proprie strategie indicando la prossima conclusione degli acquisti di titoli sul mercato e l’avvio di una serie di probabili rialzi dei tassi di interesse (già iniziata negli Stati Uniti);

la guerra in Ucraina, oltre alle gravi conseguenze da un punto di vista umanitario, è un ulteriore importante fattore di incertezza: le sanzioni economiche imposte alla Russia e la difficoltà nello scambio dei beni sono infatti un ulteriore elemento da monitorare e in grado di avere significative ripercussioni sia sulla crescita economica (i.e. minore) sia sull’inflazione (i.e. maggiore);

l’eccezionale incertezza del contesto economico generale dovrebbe far proseguire le politiche fiscali di sostegno: il Patto di Stabilità è atteso sospeso anche a valere del 2023 e nei prossimi mesi dovrebbe entrare nel vivo il confronto per la riforma delle regole fiscali comunitarie che potrebbe iniziare ad essere applicata dal 2024;

i primi mesi del 2022 sono stati caratterizzati da un rilevante rialzo dei tassi di interesse che ha interessato sia gli Stati Uniti sia l’area Euro; in particolare, i tassi swap in area Euro, che alla fine del 2021 erano negativi fino a scadenze di 5 anni, risultano attualmente positivi anche su scadenze inferiori all’anno;

tutte le asset class relative ai mercati obbligazionari hanno registrato nei primi quattro mesi del 2022 performance fortemente negative dovute sia al rialzo dei tassi di interesse (i.e. titoli governativi) sia al maggior premio al rischio richiesto dagli investitori a causa dell’incertezza del contesto economico generale (i.e. titoli corporate e di emittenti finanziari).

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REVIVISCENZA GEOPOLITICA

CRESCITA MINATA E INFLAZIONE

Le prospettive dell’economia globale si sono significativamente deteriorate durante il primo trimestre del 2022: l’accentuarsi della crisi ed il successivo scoppio della guerra in Ucraina, le continue criticità nelle supply-chain globali, l’incessante rialzo dei prezzi delle materie prime e i periodici lockdown che interessano ancora importanti zone industriali in Cina sono i principali elementi alla base del deterioramento del contesto economico internazionale. Le più recenti stime per il PIL globale sono state infatti riviste al ribasso rispetto alle previsioni di qualche mese fa: l’espansione sia nel 2022 sia nel 2023 è ora attesa ad un tasso annuo del 3,6% (rispetto al 4,4% e al 3,8% ipotizzate ad inizio anno), in significativa riduzione se confrontata al rimbalzo del 6,1% che ha contraddistinto la ripresa del PIL globale nel 2021.

GESTIONE HOLDING

Fonte: Bloomberg

L’inflazione è in molti paesi ai livelli più alti degli ultimi 40 anni ed è pronosticata per il 2022 al 5,7% nelle economie dei paesi avanzati e all’8,7% nei paesi in via di sviluppo. Negli Stati Uniti il tasso di inflazione ha raggiunto in aprile 2022 l’8,3% - un livello che non si registrava da oltre 40 anni con gli aumenti che stanno interessando la quasi totalità dei beni e dei servizi, inclusi i salari (incrementati in aprile 2022 del 5,5% annuo) - ed è attesa rimanere a tassi prossimi al 6% per tutto il 2022. Nell’area Euro, parimenti, il tasso di inflazione ha raggiunto in aprile 2022 il 7,5% a causa principalmente degli aumenti della componente energia ed è attesa ad oltre il 6% nel secondo semestre dell’anno. In Italia, infine, il tasso di inflazione è risultato pari al 6,2% in aprile 2022.

Fonte: Bloomberg

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FEDERAL RESERVE … che turnaround … Le strategie ultra-espansive della Federal Reserve e della BCE per sostenere la crescita economica in un contesto di pandemia Covid-19 hanno caratterizzato le politiche monetarie negli ultimi anni sia negli Stati Uniti sia in area Euro. GESTIONE HOLDING Se nel corso del secondo semestre del 2021 la quasi totalità dei più autorevoli economisti e le stesse Banche Centrali consideravano il rialzo dell’inflazione un fattore temporaneo dipendente perlopiù dal rimbalzo economico post Covid, il significativo aumento dei prezzi che si sta registrando da molti mesi ha determinato, nel corso dei primi mesi del 2022, un repentino cambiamento dell’atteggiamento delle Banche Centrali, con l’inflazione divenuto il principale focus alla base delle azioni di politica monetaria. Attivi bilancio Federal Reserve in rapporto al PIL degli Stati Uniti La Fed a marzo 2022 ha iniziato un percorso di rialzo dei tassi di interesse aumentando i tassi di riferimento negli Stati Uniti di 25 bps; successivamente ad inizio maggio ha nuovamente aumentato i tassi di ulteriori 50 bps per portarli all’attuale livello dell’1%; dall’analisi delle attese dei mercati finanziari è ipotizzabile che la Fed continui a rialzare i tassi di interesse per giungere al 2,75% a fine 2022 e al 3% ad inizio del 2023. La Fed ha inoltre annunciato ad inizio maggio u.s. l’avvio del cosiddetto programma di «quantitative tightening» (i.e. drenaggio di liquidità dal sistema) al fine di ridurre gli attivi del proprio bilancio che – in conseguenza invece al «quantatitive easing» (i.e. l’immissione di liquidità nel sistema finanziario con acquisti titoli ed il conseguente incremento degli attivi del bilancio della Fed) implementato negli ultimi anni - hanno raggiunto oltre un terzo (i.e. 37%) del PIL degli Stati Uniti.

Fonte: Bloomberg

mar-22 mag-22

Azione Fed

Fed Funds

giu-22

lug-22

+ 25 bps+ 50 bps+ 50 bps+ 50 bps 0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

ago-22

set-22

ott-22

+ 25 bps 2,25%

nov-22

dic-22

+ 25 bps+ 25 bps 2,50%

gen-23

feb-23

mar-23

apr-23

+ 25 bps

2,75%

3,00%

Fonte: Elaborazione autonoma su «Dot Plot Federal Reserve»

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E ANCHE LA BCE NON E’ DA MENO … Nel corso del primo trimestre del 2022 anche la BCE ha indicato in più occasioni la propria preoccupazione per il continuo incremento dei prezzi al consumo che, in base alle più recenti previsioni della stessa Banca Centrale, sono ora pronosticati nel 2022 al 5,1% e pertanto ben oltre l’obiettivo BCE del 2%, rendendo non GESTIONE HOLDING appropriata l’attuale politica monetaria ultra-espansiva. Nonostante l’esplosione della guerra in Ucraina possa avere delle ripercussioni economiche negative soprattutto sull’area Euro, data la dipendenza energetica dell’Unione Europea dalla Russia, il focus del dibattito all’interno della BCE appare saldamente concentrato sull’andamento dell’inflazione. La BCE ha, inoltre, indicato sostanziali modifiche al programma di acquisti dei titoli sul mercato; seppur, diversamente dalla Fed, la BCE stia ancora adottando una strategia di «quantitative easing», l’ammontare dei titoli che verranno acquistati sul mercato verrà ridotto in modo rilevante e si concluderà anticipatamente. In particolare, se a dicembre 2021 la BCE indicava che gli acquisti di titoli (governativi e corporate «Investment grade») erano attesi proseguire fino alle fine del 2022, a marzo u.s. la BCE ha comunicato che tali acquisti – ridotti nell’ammontare in modo rilevante – termineranno in giugno 2022, seppur lasciando l’opzione di continuare con il «quantitative easing» oltre tale data qualora ritenuto necessario in base ai dati economici. Considerato che la BCE in varie occasioni ha segnalato che eventuali incrementi dei tassi di interesse saranno effettuati solo a conclusione del «quantitative easing», suddette modifiche al programma di acquisto titoli, unitamente ad alcune dichiarazioni di vari membri della BCE, lasciano ipotizzare due o tre rialzi dei tassi di interesse da 25 bps cadauno nel corso del secondo semestre del 2022.

Curva Future Euribor al 31.12.2021 vs Curva al 30.04.2022

Fonte: Bloomberg

Al fine 2021 i contratti future sull’Euribor ipotizzavano tassi di interesse del mercato monetario negativi fino a fine 2023 mentre al 30 aprile 2022 «prezzano» tassi di interesse del mercato monetario positivi già entro la fine del 2022.

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TASSI DI INTERESSE: AUMENTI SU TUTTE LE SCADENZE Curva tassi swap area Euro al 31.12.2021 vs 30.04.2022

L’aumento dei tassi di interesse, causati da un andamento al rialzo dell’inflazione e da una BCE che ha indicato come probabili degli incrementi dei tassi di riferimento nell’anno in corso, ha interessato nel corso dei primi quattro mesi del 2022 tutte le scadenze. Se fino a fine del 2021 infatti i tassi in area Euro erano negativi fino a scadenze di ca. 5 anni, a fine aprile u.s. anche il tasso a 2 anni era positivo e prossimo all’1%. I tassi di interesse sulle scadenze ultradecennali hanno avuto degli incrementi più contenuti determinando una minor inclinazione della curva. I rialzi dei tassi di interesse registrati nel corso dell’inizio 2022 sono tra i più significativi degli ultimi decenni.

GESTIONE HOLDING

Fonte: Bloomberg

Curva US Treasury Bond al 31.12.2021 vs 30.04.2022 Anche negli Stati Uniti i tassi di interesse hanno registrato un incremento su tutte le scadenze. La maggior incisività annunciata dalla Federal Reserve in relazione al già avviato rialzo dei tassi ufficiali ha determinato un maggior aumento dei tassi sulle scadenze brevi (i.e. 2-3 anni) rispetto a quelle lunghe. Il risultato di tale divergenza è un significativo appiattimento della curva dei titoli governativi statunitensi che, in certe giornate, si è anche invertita (i.e. rendimento scadenze decennali minore della scadenza biennale) nel tratto 2-10 anni. L’inversione duratura della curva dei tassi negli Stati Uniti è storicamente stata un buon precursore di recessione nei successisi 12-24 mesi.

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Fonte: Bloomberg

OBBLIGAZIONARIO … TUTTE LE ASSET CLASS CON RITORNI NEGATIVI Andamento rendimento obbligazioni corporate Invest. Grade area Euro

GESTIONE HOLDING

Il cambiamento della politica monetaria in senso meno espansivo in un contesto di crescita economica caratterizzata da significative incertezze e probabili ulteriori revisioni al ribasso rappresenta uno scenario che i mercati obbligazionari non registravano da decenni. Il tale scenario, il premio al rischio richiesto dagli investitori per detenere obbligazioni societarie ha registrato nei primi quattro mesi del 2022 un incremento esponenziale: i rendimenti delle obbligazioni corporate investment grade in area Euro hanno raggiunto i livelli massimi dall’inizio della serie, superando anche i picchi toccati a marzo 2020 all’inizio della pandemia Covid.

Fonte: Bloomberg

Il significativo incremento dei tassi di interesse nel corso dei primi quattro mesi del 2022, unitamente ad un incremento del premio al rischio richiesto dagli investitori per detenere obbligazioni societarie, ha determinato performance significativamente negative per la totalità delle varie asset class del mercato obbligazionario. I ritorni negativi registrati nei primi quattro mesi del 2022 hanno interessato sia i titoli governativi sia i titoli corporate, tanto quelli con rating investment grade tanto quelli high yield e sia negli Stati Uniti sia in area Euro.

Total return per asset class primi 4 mesi 2022

0,00%

Euro Corp. Invest. Grade

Euro Financ. Senior

Euro Sovereign Euro High US Invest. Bonds Yield Grade

US High Yield

-2,00% -4,00% -6,00% -8,00%

-7,82%

-7,08%

-6,67%

-7,97%

-8,59%

-10,00% -12,00%

-13,35%

-14,00% -16,00% Fonte: elaborazione autonoma da dati Bloomberg

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FOCUS: BTP QE della BCE vs Emissioni nette BTP

GESTIONE HOLDING

Sarà interessante capire la futura evoluzione dei rendimenti dei BTP quando la BCE cesserà la politica di «quantitative easing», tenuto conto che i BTP – e molti altri settori del mercato obbligazionario - hanno trovato un importante fattore di supporto nella BCE nel corso degli ultimi anni: dal 2015 ad fine 2021 gli acquisti di BTP da parte della BCE sono stati infatti superiori (i.e. Euro 583 mld) rispetto alle emissioni nette del Tesoro (i.e. Euro 428 mld). E’ ragionevole attendersi che la BCE cercherà di adottare flessibilità nelle proprie strategie al fine di evitare significative frammentazioni all’interno dell’area Euro e rilevanti incrementi degli spread.

Fonte: Bloomberg

BTP: Costo medio debito vs evoluzione rendimento BTP a 5-7-10 anni Il «quantitative easing» della BCE è stato molto importante nel ridurre significativamente il costo medio del debito per il Tesoro: la riduzione dei rendimenti sui BTP che ha caratterizzato gli ultimi anni ha avuto un rilevante impatto sul costo medio del debito pubblico italiano – la cui durata media è pari a ca. 7 anni passato da ca. il 3,5% del 2014 all’attuale ca. 2%. Il significativo incremento dei tassi di interesse in area Euro registrato nel corso dei primi mesi del 2022 ha determinato un «sorpasso» dei rendimenti della parte a lungo termine dei BTP (i.e. proprio quella oltre i 7 anni, equivalente alla durata media del debito) rispetto al costo medio del debito pubblico.

Fonte: Bloomberg

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FOCUS: BTP Acquisti BTP investitori internazionali vs Spread BTP-Bund

GESTIONE HOLDING

Il rendimento del BTP decennale rispetto a quello del corrispondente titolo di stato tedesco Bund (i.e. lo spread Bund – BTP) appare ben correlato agli acquisti dei titoli di stato italiani da parte degli investitori internazionali. Nel corso dell’ultimo anno, infatti, ad una riduzione degli acquisti da parte degli investitori internazionali dei BTP è corrisposto un incremento dello spread che, ad inizio maggio u.s., si è portato nuovamente a ridosso dei 200 bps. Tale ampliamento dello spread si inserisce in un contesto in cui verrà meno il ruolo della BCE negli acquisti dei titoli; potrebbero pertanto divenire ancora più importanti gli acquisti di BTP da parte degli investitori domestici al fine di contenere l’espansione dello spread.

Fonte: Bloomberg

Curva BTP al 31.12.2021 vs 30.04.2022 I rendimenti dei titoli governativi italiani sono incrementati su tutte le scadenze nei primi quattro mesi del 2022. Attualmente anche i BTP con scadenze brevi (i.e. 2 anni) presentano rendimenti positivi. In tale contesto, il rifinanziamento del debito - tenuto anche conto delle necessità di finanziare i deficit del bilancio pubblico previsti nei prossimi anni - potrebbe apportare ulteriori necessità finanziarie mediante un incremento del costo complessivo del debito pubblico*. * Incrementi dei rendimenti a ca. l’1,5% per il BTP a due anni ed in area 4% per il decennale equivarrebbero ad un aumento del costo del debito pari a ca. Euro 5,7 miliardi annui.

Fonte: Bloomberg

Pag. 39 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 9 - 15 maggio 2022

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EQUITY VS BOND … QUALCOSA NON TORNA … Andamento principali indici Equities e Bonds dalla guerra in Ucraina al 30.04.2022

GESTIONE HOLDING

L’analisi delle performance dei principali indici azionari e obbligazionari europei e americani dallo scoppio della guerra in Ucraina di febbraio u.s. al 30 aprile u.s. conduce a risultati «sorprendenti», considerando che le azioni hanno avuto rendimenti positivi o comunque con cali limitati a differenza dei mercati obbligazionari, contraddistinti da significative perdite. Alla base dell’andamento difforme potrebbe esserci il continuo focus degli operatori all’inflazione: le attese di politiche monetarie particolarmente aggressive da parte delle Banche Centrale nei prossimi mesi hanno inciso soprattutto sui tassi di interesse e di conseguenza sui mercati obbligazionari mentre il positivo andamento dei principali indici azionari potrebbe basarsi sulle attese di crescita economica, magari più contenuta rispetto alle aspettative di qualche mese fa, ma comunque in grado di aumentare gli utili e la marginalità delle aziende.

è ipotizzabile la prosecuzione di tale divergenza in un contesto molto incerto quale l’attuale?

Fonte: Bloomberg

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MERCATO OBBLIGAZIONARIO, C’E’ DEL VALORE? Tasso breakeven decennale* in USA – Evoluzione ultimi venti anni

Fonte: Bloomberg

* = differenza tra il rendimento del titolo governativo decennale nominale e il rendimento del titolo governativo decennale correlato all’inflazione

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L’analisi dell’andamento di taluni indicatori sia negli Stati Uniti sia in area Euro potrebbero indicare eccessive attese di rialzi dei tassi di interesse. In particolare, il tasso breakeven decennale* negli Stati Uniti è ai livelli massimi degli ultimi venti anni in un contesto in cui l’attuale elevata inflazione potrebbe avere significative ripercussioni sulla domanda aggregata e pertanto sulla futura crescita economica. In tale contesto, un’azione particolarmente aggressiva della Federal Reserve potrebbe amplificare gli effetti negativi sulla crescita economica degli Stati Uniti e, pertanto, mediante un calo della domanda aggregata produrre possibili effetti di riduzione dell’inflazione.

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MERCATO OBBLIGAZIONARIO, C’E’ DEL VALORE? Evoluzione tasso breakeven* Italia a 10 anni Il tasso di interesse «breakeven» in Italia era – a fine aprile u.s. - prossimo al 3%, a livelli massimi degli ultimi decenni. Come evidenziato nel grafico, merita particolare analisi l’incremento repentino e significativo avvenuto nei primi mesi del 2022, tenuto conto che fine 2021 il medesimo tasso era pari a ca. l’1,7%. Le future strategie della BCE appaiono particolarmente complesse tenuto conto che l’elevata inflazione presente in area Euro - pari in aprile 2022 al 7,5% e ai massimi degli ultimi venti anni richiederebbe una pronta azione di rialzo dei tassi di interesse in un contesto però in cui le pressioni salariali, diversamente che negli Stati Uniti, sono tuttora moderate. A complicare ulteriormente l’analisi del contesto per la BCE - e la più appropriata politica monetaria da implementare in area Euro - vi è l’origine delle attuali pressioni inflattive, derivanti principalmente da uno shock dal lato dell’offerta (su cui ben poco la politica monetaria può incidere) e non già, diversamente che negli Stati Uniti, da un domanda aggregata vigorosa ed in espansione. Le attese dei mercati finanziari in relazione all’evoluzione futura del tasso di inflazione e i conseguenti possibili futuri rialzi dei tassi di interesse in area Euro potrebbero essere eccessive. In un brevissimo periodo di tempo (i.e. pochi mesi), la correzione dei rendimenti che si è registrata ha provocato un completo «ribaltamento» di quello che sembrava uno «status quo».

3%

2%

1%

2012 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021 2022

Fonte: Bloomberg

Tasso inflazione area Euro

* Il tasso breakeven a 10 anni è calcolato come differenza tra il rendimento del titolo decennale e il rendimento del titolo decennale collegato all’inflazione e stima le aspettative di inflazione dei mercati per i prossimi 10 anni

Fonte: Bloomberg

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MATERIE PRIME CON PREZZI AI MASSIMI, ANCHE QUELLE ALIMENTARI … Andamento prezzo rame

Nel corso degli ultimi due anni, tenuto anche conto delle inefficienze nelle catene di approvvigionamento globale, i prezzi delle materie prime del settore energetico (i.e. petrolio, gas ecc …) e del settore dei metalli (i.e. rame, alluminio, acciaio) sono stati caratterizzati da significativi incrementi. Tali aumenti sono uno dei principali elementi alla base dell’incremento dell’inflazione a livello globale. Merita evidenziare come negli ultimi mesi, la politica «Covid-free» imposta in Cina, con periodici lockdown in molte aree industriali, ha provocato anche un repentino calo dei prezzi di talune commodities (i.e. rame). Lo scoppio della guerra in Ucraina sta avendo delle ripercussioni anche sull’andamento dei prezzi delle materie prime alimentari. Il prezzo del grano è quasi raddoppiato da inizio anno considerando che ca. il 30% della produzione globale dipende dalla Russia e dall’Ucraina. In tale ambito, la decisione dell’India (secondo produttore mondiale) di inizio maggio di bloccare le esportazioni ha alimentato ulteriormente la corsa dei prezzi.

10000 Effetto lockdwon Cina

5000 2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Fonte: Bloomberg

Andamento prezzo grano

Il contesto di elevati prezzi dei beni alimentari e l’imposizione di restrizioni al relativo commercio da parte dei principali produttori per tutelare l’approvvigionamento del mercato interno (i.e. anche l’Indonesia ha bloccato in maggio le esportazioni di olio di palma) potrebbe avere delle gravi ripercussioni sulla sicurezza alimentare di molti paesi in via di sviluppo e fortemente dipendenti dalle importazioni (ad es. Nord Africa e Medio Oriente), creare tensioni sociali, carestie e sfociare in potenziali nuove crisi geopolitiche.

Stop export India

1200

Scoppio guerra Ucraina

700 2021 Fonte: Bloomberg

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2022

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RECAP

Economia caratterizzata da significativa incertezza Le più recenti stime relative all’andamento del PIL nelle maggiori economie globali elaborate delle principali Autorità economiche sono state significativamente ridotte in un contesto caratterizzato da un’elevata inflazione.

le continue inefficienze nelle supplychain globali;

Lo scoppio della guerra in Ucraina a metà febbraio rappresenta un ulteriore elemento di significativa incertezza in un contesto economico già caratterizzano da elementi di rilevante criticità quali:

i costanti aumenti dei prezzi delle materie prime

il protrarsi di mirati lockdown legati al Covid in importanti aree industriali in Cina

Le attese degli operatori dei mercati finanziari di aggressive politiche monetarie sia negli Stati Uniti sia in area Euro per fronteggiare la galoppante inflazione hanno determinato un significativo incremento, nel corso dei primi mesi del 2022, dei tassi di interesse. Seppur accomunate da un tasso di inflazione ai massimi degli ultimi decenni, l’incremento dei prezzi negli Stati Uniti deriva dalla crescita della domanda interna mentre in area Euro trae principalmente origine da uno shock dell’offerta.

Un’azione troppo incisiva della Fed e della BCE, che appare comunque improcrastinabile negli Stati Uniti, potrebbe causare un marcato rallentamento dell’economia e pertanto avere rilevanti effetti sulla stessa dinamica dell’inflazione. In tale contesto, le aspettative di rialzo dei tassi di interesse da parte dei mercati monetari potrebbero risultare eccessive.

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Opportunità per l’inserimento di lavoratori con disabilità nuova convenzione quadro tra regione fvg e parti sociali

Lo scorso 6 giugno 2022 abbiamo sottoscritto la Convenzione Quadro ex art. 14 del D. Lgs. 276/03 con la Regione Friuli Venezia Giulia per favorire l’inserimento dei lavoratori con disabilità. La Convenzione si rivolge alle Imprese soggette all’obbligo previsto dall’art. 3 della L. 68/1999, che abbiano sede legale o amministrativa o unità operative nel territorio regionale e che aderiscono a un’associazione datoriale firmataria della Convenzione. La Convenzione è uno strumento di politica attiva del lavoro, ha lo scopo di favorire l’inserimento dei lavoratori con disabilità che presentano particolare difficoltà di inserimento nei contesti aziendali, attraverso il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali o alle imprese sociali. In questo modo si consente all’impresa di assolvere a una parte degli obblighi previsti senza assumere direttamente il lavoratore, infatti i lavoratori disabili assunti dalla cooperativa vengono computati nella quota d’obbligo per tutta la durata della Convenzione. Per assolvere agli obblighi del collocamento mirato ci si può rivolgere ad una cooperativa sociale o impresa sociale per l’individuazione del tipo di commessa di lavoro. Successivamente si richiede alla Regione FVG la sottoscrizione della Conven-

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zione tripartita tra Regione, datore di lavoro conferente e cooperativa sociale o impresa sociale. La Convenzione deve contenere i seguenti elementi: l’impegno del datore al conferimento della commessa, il numero degli inserimenti da realizzare, la definizione della tipologia di prodotto o servizi, l’impegno della cooperativa a rispettare gli obiettivi della commessa, la modalità di verifica da parte della Direzione centrale della Regione e la durata, che non può essere inferiore a due anni. Il numero delle coperture detraibili dalla quota d’obbligo aziendale viene determinato attraverso una formula matematica che prende in considerazione il valore unitario della commessa al netto dell’IVA (VUC), sottratto il costo di produzione della cooperativa o impresa sociale, al netto del costo del lavoro del/i soggetto/i disabile/i (CP), diviso il costo annuo del lavoratore con disabilità, calcolato sulla base del Ccnl applicato (CL). Valgono le ordinarie regole aritmetiche di arrotondamento. Numero di coperture =

VUC – CP CL

La Convenzione Quadro fissa comunque un numero massimo di copertura deducibile dalla quota d’obbligo aziendale. Le imprese che occupano più di 35 lavoratori, computabili ai sensi delle Legge 68/1999, possono impiegare con commessa solo il 50% della quota d’obbligo. Quelle con meno di 35 lavoratori possono assolvere a detto obbligo anche solo con la Convenzione Quadro. L’Ufficio Relazioni Industriali dell’Associazione resta a disposizione per ogni ulteriore informazione o approfondimento. (AG)


Convenzione quadro di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) PREMESSO CHE: la legge 12 marzo 1999, n. 68 reca le norme in materia di diritto al lavoro delle persone con disabilità, l’articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (“Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”), disciplina le convenzioni quadro stipulate tra i competenti servizi del collocamento mirato, le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro e le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative sociali e delle imprese sociali, al fine di favorire l’inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità. CONSIDERATO CHE: tali convenzioni, attraverso il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali o alle imprese sociali da parte delle imprese associate o aderenti, consentono di inserire i lavoratori con disabilità presso le predette cooperative o imprese sociali e tali inserimenti sono considerati utili ai fini della copertura della quota d’obbligo cui sono tenute le imprese conferenti ai sensi dell’articolo 3 della legge 68/99; lo stesso articolo 14 costituisce uno strumento integrativo che favorisce l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità che presentano particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro; VISTI i criteri per la stipulazione delle convenzioni di cui all’articolo 14 d.lgs. n. 276/2003 adottati ai sensi dell’articolo 40 comma 2 della legge regionale n. 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n.643 /2022 del 6 maggio 2022; TUTTO CIÒ PREMESSO, che costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto; TRA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA, rappresentata dalla dott.ssa Anna D’Angelo, in qualità di Direttore del Servizio interventi per i lavoratori e le imprese della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, la quale agisce in nome e per conto del predetto Ente, in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. 1146 del 24 luglio 2020;

E

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CONFARTIGIANATO Federazione regionale artigiani piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia, con sede a Trieste, via Coroneo n. 28, rappresentata da Graziano Tilatti;

CONFAPI FVG– Associazione piccole e medie industrie del Friuli Venezia Giulia, con sede a Udine, via Ungheria n. 28, rappresentata da Massimo Paniccia;

CONFINDUSTRIA Friuli Venezia Giulia, con sede a Trieste, piazza Casali n. 1, rappresentata da Massimiliano Ciarrocchi;

URES - Unione Regionale Economica Slovena, con sede a Trieste, Via Cicerone n. 8, rappresentata da Roberto Frandolic;

CONFCOMMERCIO Friuli Venezia Giulia, con sede a Trieste, via Mazzini n. 22, rappresentata da Gianluca Gioffrè;

Consorzio Interland, con sede a Trieste, via dei Burlo n. 2, rappresentata da Dario Parisini;

Federazione regionale Coldiretti, con sede a Udine, via Morpurgo n. 34, rappresentata da Giovanni Benedetti;

CONFAGRICOLTURA Federazione regionale Unione Agricoltori del Friuli Venezia Giulia, con sede a Udine, Viale Europa Unita n. 141, rappresentata da Philip Thurn Valsassina;

AGCI - Associazione Generale Cooperative Italiane Federazione regionale del Friuli Venezia Giulia, con sede a Udine, via Moro n. 22, rappresentata da Adino Cisilino;

LEGACOOP Friuli Venezia Giulia, con sede a Udine, via Cernazai n. 8, rappresentata da Paolo Felice;

CONFCOOPERATIVE - Unione regionale della Cooperazione del Friuli Venezia Giulia, con sede a Udine, viale Giovanni Paolo II, n. 15/1, rappresentata da Daniele Castagnaviz; 2

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Unione Europea delle Cooperative, con sede a Udine, via Gorghi n. 27, rappresentata da Pierangelo Spagnolo;

UIL Friuli Venezia Giulia, con sede a Trieste, via Polonio n. 5, rappresentata da Matteo Zorn;

CGIL Friuli Venezia Giulia, con sede a Trieste, via Vidali n. 1, rappresentata da Villiam Pezzetta;

Unione Sindacale Regionale CISL FVG, con sede a Trieste, Piazza Dalmazia n. 1, rappresentata da Alberto Monticco;

UGL Friuli Venezia Giulia, con sede a Trieste, Viale XX Settembre n. 46, rappresentata da Michael D’Andrea;

CONFSAL Friuli Venezia Giulia, con sede a Udine, via D’Aronco n. 10, rappresentata da Roberto Cazzanti;

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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: Art. 1 Finalità 1. Con la presente convenzione le parti perseguono lo scopo di favorire l’inserimento dei lavoratori con disabilità che presentano particolare difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, attraverso il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali di tipo b) o alle imprese sociali, da parte delle imprese associate o aderenti alle rispettive associazioni sindacali che sottoscrivono la presente convenzione quadro, le cui modalità attuative sono definite nell’ambito delle convenzioni tripartite di cui all’art. 7. Art. 2 Requisiti dei datori di lavoro conferenti le commesse 1. Possono conferire commesse alle cooperative sociali o imprese sociali i datori di lavoro privati, soggetti o non soggetti all’obbligo di cui all’articolo 3 della legge 68/1999, che: a) abbiano sede legale o amministrativa o unità operativa nel territorio regionale; b) siano associati o aderenti alle associazioni sindacali dei datori di lavoro che sottoscrivono la convenzione quadro. Nel caso di associazioni di valenza nazionale l’iscrizione deve essere attiva almeno nella Regione in cui l’impresa ha sede legale; c) abbiano adempiuto agli obblighi di assunzione di lavoratori con disabilità ai fini della copertura della restante quota d’obbligo a loro carico, determinata ai sensi dell’articolo 3 della legge 68/1999. Tali obblighi si intendono assolti anche attraverso l’utilizzo degli istituti previsti della medesima legge. Art. 3 Requisiti delle cooperative sociali destinatarie delle commesse 1. Le cooperative sociali destinatarie delle commesse devono possedere i seguenti requisiti: a) essere iscritte all’albo regionale di cui alla legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale) oppure essere operanti sul territorio regionale anche se solo con una unità locale; b) essere iscritte ad una delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative sociali che sottoscrivono la convenzione quadro. Nel caso di associazioni di valenza nazionale l’iscrizione deve essere attiva almeno nella Regione in cui la cooperativa ha sede legale; c) essere attive da almeno due anni precedenti alla richiesta di stipula della convenzione tripartita di cui all’art. 1; d) non avere in corso procedure concorsuali; e) rispettare le norme previste dal contratto collettivo nazionale delle cooperative sociali, ovvero di altro eventuale contratto di settore applicato, comprese quelle previste dagli accordi territoriali vigenti in Friuli Venezia Giulia; f) avere assolto agli obblighi derivanti da eventuale sottoscrizione di precedenti convenzioni; g) avere adeguato integralmente le previsioni del proprio regolamento interno alle disposizioni della legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativa con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore). Art. 4 Requisiti delle imprese sociali destinatarie delle commesse 1. Le imprese sociali destinatarie delle commesse devono possedere i seguenti requisiti: a) essere imprese sociali di cui decreto legislativo n. 112/2017. b) essere iscritte nel registro delle imprese alla sezione “imprese sociali”; c) avere sede legale o amministrativa o unità operativa nel territorio regionale d) essere iscritte ad una delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela che sottoscrivono la convenzione quadro. Nel caso di associazioni di valenza nazionale l’iscrizione deve essere attiva almeno nella Regione in cui l’impresa sociale ha sede legale; e) essere attive da almeno due anni precedenti alla richiesta di stipula della convenzione tripartita; 4

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f) non avere in corso procedure concorsuali; g) rispettare le norme previste dal contratto collettivo nazionale applicato nell’impresa sociale, comprese quelle previste dagli accordi territoriali vigenti in Friuli Venezia Giulia; h) avere assolto agli obblighi derivanti da eventuale sottoscrizione di precedenti convenzioni; i) se cooperativa aver adeguato integralmente le previsioni del proprio regolamento interno alle disposizioni della legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativa con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore). Art. 5 Determinazione del coefficiente di calcolo 1. Il computo del numero dei lavoratori con disabilità occupati presso la cooperativa sociale o impresa sociale, utili ai fini della copertura della quota d’obbligo cui sono tenuti i datori di lavoro conferenti la commessa, si calcola dividendo il valore unitario della commessa (VUC) al netto dell’IVA, a cui viene sottratto il costo di produzione (CP), al netto del costo del lavoro della persona con disabilità per il costo annuo del lavoratore con disabilità (CL) calcolato sulla base del CCNL applicato. Il costo di produzione (CP) deve contenere i costi necessari per l’effettuazione della commessa e i costi del tutoraggio per l’inserimento lavorativo. Pertanto la determinazione del coefficiente di calcolo può essere schematizzata dalla seguente formula: C = VUC - CP CL Art. 6 Percentuale massima di copertura della quota d’obbligo 1. Ai datori di lavoro che conferiscono la commessa è riconosciuta, sulla base del coefficiente di calcolo di cui all’art. 5 della presente convenzione quadro, la copertura della quota d’obbligo a cui sono tenuti fino ad una percentuale massima del 50% della quota d’obbligo, nel caso di datori di lavoro che occupano più di 35 dipendenti computabili ai sensi della legge 68/1999. Valgono, in proposito, le ordinarie regole aritmetiche di arrotondamento. 2. I datori di lavoro che occupano da 15 a 35 lavoratori computabili ai sensi della legge 68/1999, per i quali vi è l’obbligo di assunzione di una persona con disabilità, possono assolvere a detto obbligo attraverso lo strumento della convenzione ex art. 14 del d.lgs n. 276/2003 se il Comitato tecnico di cui all’articolo 38 della legge 18/2005 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) competente per territorio, a seguito di motivata richiesta del datore di lavoro e sentito il servizio competente, riconosce effettive difficoltà di inserimento lavorativo delle persone con disabilità nel contesto aziendale 3. Il datore di lavoro può conferire più commesse di lavoro, anche a cooperative sociali o imprese sociali diverse, al fine di raggiungere la percentuale massima di copertura prevista nei commi 1 e 2 del presente articolo. Art. 7 Modalità di adesione da parte dei datori di lavoro. Convenzioni tripartite 1. I datori di lavoro che intendono conferire commesse di lavoro ad una cooperativa sociale o impresa sociale devono farne richiesta al Servizio regionale competente su apposito modello con allegati gli atti attestanti l’effettivo impegno al conferimento della commessa specificando: a) la loro posizione rispetto agli obblighi previsti dalla legge 68/1999; b) le caratteristiche della commessa con particolare riferimento alla tipologia dei prodotti o servizi conferiti; al valore previsto della commessa, alla durata ed ai tempi di attuazione; c) il numero di inserimenti previsti. 2. La Regione, il datore di lavoro conferente e la cooperativa sociale o impresa sociale sottoscrivono apposita convenzione tripartita, secondo il modello di cui all’allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente accordo, nella quale risulti, in particolare: a) l’impegno del datore di lavoro al conferimento della commessa, nel rispetto della presente convenzione quadro, ed alla realizzazione delle attività necessarie alla realizzazione della commessa conferita dal medesimo; b) il numero degli inserimenti da realizzare; 5

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c) i livelli di inquadramento dei lavoratori inseriti; d) la definizione della tipologia della commessa; e) gli impegni che la cooperativa sociale o impresa sociale è tenuta a rispettare; f) la durata della convenzione; g) le modalità di risoluzione nel caso di inadempimenti gravi sia da parte della cooperativa sociale o impresa sociale che da parte del datore di lavoro; h) le modalità di verifica del rispetto della convenzione da parte della Direzione centrale competente/Regione. Art. 8 Criteri di individuazione dei lavoratori con disabilità da inserire presso la cooperativa o impresa sociale 1. L’inserimento lavorativo presso la cooperativa sociale o impresa sociale è riservato alle persone con disabilità iscritte ai sensi dell’articolo 8 della legge 68/1999 che presentano particolari difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario. 2. L’individuazione delle persone da inserire presso la cooperativa sociale o impresa sociale potrà essere effettuata sia attraverso avviso pubblico di selezione al quale gli interessati potranno aderire presentando apposita domanda di adesione presso la Struttura del Collocamento mirato della Regione sia attraverso le ordinarie procedure di incontro domanda/offerta tenuto conto del requisito della particolare difficoltà di inserimento. 3. La difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario è valutata dal Comitato tecnico di cui all’articolo 38 legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro). Nell’ambito di tale valutazione è prioritariamente presa in considerazione la presenza o compresenza di situazioni di particolare complessità quali: a) diagnosi di disabilità complessa con particolare riferimento alla disabilità psichica; b) presenza di periodi di disoccupazione di lunga durata (superiori a 24 mesi); c) presenza di difficoltà a sostenere e mantenere da parte del lavoratore rapporti di lavoro duraturi; d) persone con disabilità ultracinquantenni. 4. In caso di mancata individuazione di candidati idonei attraverso una delle modalità di cui ai paragrafi precedenti, sarà attivata la modalità alternativa tenuto conto del requisito della particolare difficoltà di inserimento. 5. La selezione dei candidati da inserire in convenzione sarà effettuata congiuntamente dalla Struttura competente del Collocamento mirato e dalla cooperativa o impresa sociale. Potrà assistere alla selezione anche il datore di lavoro conferente la commessa. 6 Non potranno essere oggetto di convenzione i lavoratori già presenti nella cooperativa o impresa sociale, fatto salvo per coloro che, presenti nella cooperativa o impresa sociale, sono già stati coinvolti in precedenti esperienze ai sensi dell’articolo 14 d.lgs n. 276/2003 e per cui il Comitato tecnico abbia accertato che non siano pronti per un inserimento diretto in azienda. Art. 9 Durata delle convenzioni tripartite 1. Le convenzioni tra il datore di lavoro, la Regione e la cooperativa sociale o impresa sociale, sottoscritte ai sensi della presente convenzione quadro, hanno durata non inferiore a due anni. 2. L’eventuale rinnovo della convenzione tripartita è soggetto alla valutazione del servizio competente della Regione. Art. 10 Durata della convenzione quadro 1. La durata della presente convenzione quadro viene fissata in anni tre dalla data della sua sottoscrizione ed è tacitamente rinnovata per un ulteriore triennio qualora le parti, che hanno sottoscritto l’accordo, non ne richiedano un riesame. 2. Nel caso di tacito rinnovo le convenzioni tripartite saranno valide fino alla loro scadenza naturale e potranno essere rinnovate secondo quanto previsto dall’articolo 9.

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Art. 11 Modifica della convenzione quadro 1. Le Parti sottoscrittrici si impegnano a rivedere i contenuti della convenzione quadro qualora intervengano modificazioni delle norme nazionali e regionali in materia. 2. Nel caso di modifica della convenzione quadro le convenzioni tripartite attive possono essere nuovamente stipulate alla scadenza naturale secondo le disposizioni contenute nella nuova convenzione quadro mantenendo i rapporti lavorativi in essere con le persone con disabilità già individuate con le procedure di cui all’art. 8 dei Criteri di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 643/2022 del 06 maggio 2022. Art. 12 Promozione 1. Le parti sottoscrittrici della presente convenzione quadro si impegnano, ciascuna nel proprio ambito di competenza, nella promozione dello strumento normativo a cui, con la presente convenzione, si dà attuazione. Art. 13 Monitoraggio 1. La Regione ed il Comitato tecnico di cui all’articolo 38 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), verificano periodicamente lo stato di attuazione della presente convenzione quadro e la situazione degli inserimenti effettuati, ciascuno per quanto di propria competenza e con il coinvolgimento delle altre parti firmatarie, laddove ritenuto opportuno. 2. Saranno oggetto di monitoraggio l’andamento delle commesse di lavoro, la qualità delle condizioni lavorative all’interno delle cooperative sociali, con particolare riguardo alla tutela della salute e del benessere dei lavoratori inseriti, e lo sviluppo delle loro competenze. Art.14 Rinvio 1. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.

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REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Anna D’Angelo Firmato digitalmente

CONFARTIGIANATO IMPRESE FVG

Graziano Tilatti Firmato digitalmente Firmato digitalmente da:

TILATTI GRAZIANO Firmato il 01/06/2022 11:41

Seriale Certificato: 423516

Valido dal 12/05/2021 al 12/05/2024

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

CONFAPI FVG

Massimo Paniccia Firmato digitalmente Firmato digitalmente da: PANICCIA MASSIMO Data: 06/06/2022 12:28:29

CONFINDUSTRIA Friuli Venezia Giulia

Massimiliano Ciarrocchi Firmato digitalmente

URES Unione Regionale Economica Slovena

Roberto Frandolic Firmato digitalmente

CONFCOMMERCIO Friuli Venezia Giulia

Gianluca Gioffrè Firmato digitalmente

CONSORZIO INTERLAND

Dario Parisini Firmato digitalmente

FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI FVG

Giovanni Benedetti Firmato digitalmente

CONFAGRICOLTURA FVG

Philip Thurn Valsassina Firmato digitalmente

AGCI Friuli Venezia Giulia

Adino Cisilino Firmato digitalmente

8

Pag. 51 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 9 - 15 maggio 2022


LEGACOOP Friuli Venezia Giulia

Paolo Felice Firmato digitalmente

CONFCOOPERATIVE Friuli Venezia Giulia

Daniele Castagnaviz Firmato digitalmente

Unione Europea delle Cooperative FVG

Pierangelo Spagnolo Firmato digitalmente

UIL Friuli Venezia Giulia

Matteo Zorn Firmato digitalmente

CGIL Friuli Venezia Giulia

Villiam Pezzetta Firmato digitalmente

Unione Sindacale Regionale CISL FVG

Alberto Monticco Firmato digitalmente

UGL Friuli Venezia Giulia

Michael D’Andrea Firmato digitalmente

CONFSAL Friuli Venezia Giulia

Roberto Cazzanti Firmato digitalmente

9

Pag. 52 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 9 - 15 maggio 2022


Indice mensile rivalutazione t.f.r. aprile 2022 RAPPORTI CESSATI MESE

DAL

AL

RIVAL. FISSA

INDICE

RIVALUTAZIONE

GENNAIO

15.01

14.02

0,125

107,7

1,184322

FEBBRAIO

15.02

14.03

0,250

108,8

2,086158

MARZO

15.03

14.04

0,375

109,9

2,987994

APRILE

15.04

14.05

0,500

109,7

2,971751

MAGGIO

15.05

14.06

0,625

GIUGNO

15.06

14.07

0,750

LUGLIO

15.07

14.08

0,875

AGOSTO

15.08

14.09

1,000

SETTEMBRE

15.09

14.10

1,125

OTTOBRE

15.10

14.11

1,250

NOVEMBRE

15.11

14.12

1,375

DICEMBRE

15.12

14.01

1,500

(C)

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DL 17/22. Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti misure in materia di produttività delle imprese e di politiche sociali

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella G.U. n. 114 del 17 maggio 2022, il Decreto Legge n. 17 maggio 2022, n. 50, con misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. Tra le misure si evidenzia (art. 31) il riconoscimento di una indennità una tantum pari a 200 euro netti ai lavoratori dipendenti che nel primo quadrimestre dell’anno 2022 hanno beneficiato dell’esonero di cui all’articolo 1, comma 121, della legge 234/2021, per almeno una mensilità. A tal fine si ricorda che l’esonero di cui al citato art. 121 Legge 234/2021 prevede, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo men-

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sile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Pertanto, secondo quanto prevede l’art. 31 del DL 17/2022, ai lavoratori che nel primo quadrimestre dell’anno 2022 abbiano avuto - per almeno un mese - una retribuzione imponibile che non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, come sopra indicato, spetterà (oltre chiaramente all’esonero di 0,80 punti percentuali sulla contribuzione previdenziale) detta indennità pari a 200 Euro netti. L’indennità è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 32 sempre del DL 17/2022, commi 1 (per i soggetti titolari di pensione) e 18 (nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza). Il DL in commento precisa che detta indennità una tantum spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro. Viene infine evidenziato che l’indennità di cui al comma 1 non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali. Si dovranno invece attendere le istruzioni da parte dell’INPS per il recupero da parte dei datori di lavoro delle indennità erogate ai lavoratori dipendenti. Con riserva di ulteriori informazioni. (EI)



Rapporto biennale sulla situazione del personale dm 29 marzo 2022. modalità per la redazione

Si fa seguito alle nostre circolari prot. n. 177/EI del 26 aprile 2022 e n. 227/EI del 19 maggio 2022 per informare che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero per le Pari Opportunità e la Famiglia, ha emanato il Decreto Interministeriale del 29 marzo 2022, concernente la definizione delle modalità per la redazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle aziende pubbliche e private con più di 50 dipendenti.

Pag. 56 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 9 - 15 maggio 2022

Si precisa che il rapporto è redatto sia in relazione al complesso delle unità produttive e delle dipendenze, che in riferimento a ciascuna unità produttiva con più di cinquanta dipendenti. Il DM ricorda inoltre che in fase di prima applicazione delle nuove modalità adottate con il presente decreto, limitatamente al biennio 2020-2021 il termine di trasmissione del rapporto di cui all’articolo 1, comma 1, è stabilito al 30 settembre 2022. Per i bienni successivi, il termine di trasmissione è confermato al 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ciascun biennio. Il rapporto deve essere inviato in modalità esclusivamente telematica. A tal fine, sul portale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali https:// servizi.lavoro.gov.it è reso disponibile un apposito applicativo informatico. (EI)


Etichettatura ambientale degli imballaggi dal 2023 si può ricorrere a strumenti digitali, quali il qr code o apposite applicazioni Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 28 febbraio 2022 della legge del 25 febbraio 2022 n. 15 di conversione del decreto legge 30 dicembre 2021 n. 228 (cd. Milleproroghe), all’art. 11 del provvedimento si prevede la sospensione dell’obbligo di etichettatura al 31 dicembre 2022, nonché la possibilità di commercializzare le scorte dei prodotti già immessi in commercio o etichettati entro il 1° gennaio 2023. È stato, inoltre, previsto il termine di 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge entro il quale il Ministero della Transizione Ecologica adotterà le linee guida tecniche per l’etichettatura ambientale mediante un decreto di natura non regolamentare.

COS’È L’ETICHETTATURA AMBIENTALE Il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 dispone che tutti gli imballaggi siano “opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì, l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.” Oggetto dell’articolo 219 comma 5 è l’etichettatura ambientale del packaging, e prescinde da ogni altro obbligo di etichettatura relativo al prodotto contenuto da esporre sull’imballaggio. Tutti gli imballaggi devono essere etichettati “opportunamente”, quindi nella forma e nei modi

che l’azienda ritiene più idonei e efficaci per il raggiungimento dell’obiettivo. Il richiamo alle norme UNI è generico, considerando inoltre la loro caratteristica di volontarietà. Pertanto, la norma sottintende che, qualora si voglia comunicare determinati contenuti in etichettatura ambientale, si debbano adottare le norme UNI di riferimento.

LA NORMATIVA La normativa in materia dispone che i contenuti da riportare sull’etichettatura ambientale degli imballaggi si distinguono a seconda della destinazione d’uso dell’imballaggio. Infatti: - se l’imballaggio è destinato al consumatore finale, i contenuti previsti dall’obbligo riguardano: * la codifica alfanumerica identificativa del materiale come da Decisione 129/97/CE, e * le informazioni per supportare il consumatore finale alla corretta raccolta differenziata dell’imballaggio (es. “Raccolta differenziata + Famiglia di materiale - Verifica le disposizioni del tuo Comune”). - se l’imballaggio è destinato al canale B2B (le transazioni commerciali che intercorrono tra imprese industriali, commerciali o di servizi), i contenuti previsti dall’obbligo riguardano unicamente * la codifica alfanumerica identificativa del materiale come da Decisione 129/97/CE, mentre hanno carattere di volontarietà ulteriori informazioni aggiuntive sulla raccolta. Il sistema alla base della Decisione 97/129/CE prevede una numerazione e delle abbreviazioni differenti a seconda della natura dei materiali di imballaggio. Sull’etichetta devono essere riportate quantomeno: - la tipologia di imballaggio (bottiglia, flacone, vaschetta, barattolo, ecc.), descritta per esteso o tramite rappresentazione grafica; - l’identificazione del materiale, secondo la codifica definita dalla Decisione 97/129/CE; - la famiglia di materiale di riferimento (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica, vetro);

Pag. 57 - ApiNFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 9 - 15 maggio 2022


-

l’indicazione sul tipo di raccolta (differenziata o indifferenziata). In aggiunta a queste informazioni, il produttore può scegliere di riportate delle informazioni aggiuntive, quali: - indicazioni per supportare il consumatore nell’effettuare una raccolta differenziata di qualità; - informazioni aggiuntive sulle caratteristiche ambientali dell’imballaggio (es. adesione a

CONAI e/o ad altri Consorzi di filiera, asserzione di riciclabilità, asserzione di contenuto di riciclato, ecc. Ogni azienda è libera di riportare le informazioni sopra elencate nella forma grafica, nella posizione e nell’ordine che preferisce. Tuttavia, al fine di uniformare le indicazioni per l’utilizzatore finale dell’imballaggio, il CONAI consiglia di utilizzare la codifica di colori stabilita dalla UNI 11686 sulla Waste Visual Elements nella seguente tabella.

MATERIALE

COLORE

Carta

Blu

Legno

Marrone

Plastica

Giallo

Acciaio, Alluminio

Turchese

Vetro

Verde

Indifferenziato

Grigio

L’etichettatura può essere riportata alternativamente: - sul corpo principale dell’imballaggio; - sulle singole componenti separabili; - sulla componente che riporta già l’etichetta e rende più facilmente leggibile l’informazione da parte del consumatore finale. È importante ricordare che l’etichettatura deve essere prevista per tutte le componenti di un imballaggio che possono essere separate ma-

nualmente, senza dover ricorrere all’utilizzo di strumenti o utensili. Inoltre, l’etichettatura può essere apposta o stampata direttamente sull’imballaggio o su un supporto a parte, nel caso in cui sia previsto nel sistema di imballaggio. In alternativa, si può ricorrere ad appositi strumenti digitali, quali il QR Code e apposite App. Tale soluzione può essere adottata, ad esempio, nel caso di imballaggi molto piccoli o con spazio limitato. (CS)

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Covid-19, pubblicato il nuovo report Inail tra gennaio e aprile denunciati più di 63mila contagi sul lavoro

Fonte: INAIL Roma, 24 maggio 2022 Le infezioni di origine professionale segnalate all’Istituto dall’inizio della pandemia sono 260.750, in crescita del 6,3% rispetto al monitoraggio precedente e pari a circa un quinto del totale degli infortuni denunciati dall’inizio della pandemia. I casi mortali sono 858, cinque in più rispetto al dato di fine marzo, a conferma di un trend in forte diminuzione Dall’inizio della pandemia alla data dello scorso 30 aprile i contagi sul lavoro da Covid-19 segnalati all’Inail sono 260.750, pari a circa un quinto del totale delle denunce di infortunio pervenute da gennaio 2020 e all’1,6% del complesso dei contagiati nazionali comunicati dall’Istituto superiore di sanità alla stessa data. Come emerge dal 27esimo report nazionale sulle infezioni di origine professionale da nuovo Coronavirus, pubblicato oggi insieme alla versione aggiornata delle schede di approfondimento regionali, rispetto alle 245.392 denunce registrate dal monitoraggio dello scorso 31 marzo i casi in più sono 15.358 (+6,3%), di cui 8.778 riferiti ad aprile, 4.535 a marzo, 746 a febbraio e 912 a gennaio 2022, mentre gli altri 387 casi risalgono per l’86,8% al 2021 e per il restante 13,2% al 2020. Il consolidamento dei dati, infatti, permette di acquisire informazioni non disponibili nelle rilevazioni e nei mesi precedenti. Il 2022, con 63.761 contagi denunciati tra gennaio e aprile, pesa al momento il 24,5% sul totale dei casi segnalati all’Inail dal gennaio 2020 e in quattro mesi ha superato il dato registrato in tutto il 2021. Gennaio, in particolare, con 28.594 denun-

ce si colloca solo dopo novembre e marzo del 2020 e prima di tutti i mesi dell’anno scorso. Febbraio e marzo, invece, con 11.913 e 14.476 casi rispettivamente si posizionano prima di tutti i mesi del 2021, con l’unica eccezione di gennaio. Il nuovo report elaborato dalla Consulenza statistico attuariale (Csa) dell’Istituto conferma anche l’andamento in forte diminuzione dei decessi. I casi mortali rilevati al 30 aprile, infatti, sono 858, cinque in più rispetto al dato di fine marzo. A fronte dei 576 decessi del 2020 e dei 276 registrati nel 2021, nel primo quadrimestre di quest’anno i casi mortali sono sei, pari allo 0,7% del totale. Se a morire sono soprattutto gli uomini (83,0%), allargando l’analisi a tutte le infezioni denunciate il rapporto tra i generi si inverte. La quota delle lavoratrici sul totale dei casi di contagio, infatti, è pari al 68,3%. La componente femminile supera quella maschile in tutte le regioni, con le sole eccezioni della Sicilia e della Campania, dove l’incidenza delle donne è, rispettivamente, del 48,2% e del 47,2%. L’età media dei lavoratori contagiati è di 46 anni per entrambi i sessi, con la fascia d’età 50-64 anni al primo posto con il 41,2% delle denunce, seguita dalle fasce 35-49 anni (36,6%), under 35 anni (20,2%) e over 64 anni (2,0%). Gli italiani sono l’87,9%, mentre tra i lavoratori stranieri la nazionalità più colpita è quella rumena, con più di un’infezione su cinque, seguita dalle comunità peruviana (12,4% dei contagiati stranieri), albanese (8,0%), moldava (4,5%), svizzera (4,3%) ed ecuadoriana (4,0%). A livello territoriale, più di quattro contagi sul lavoro su 10 sono concentrati nel Nord-Ovest (41,0%), seguito da Nord-Est (22,7%), Centro (16,5%), Sud (13,9%) e Isole (5,9%). Le province che hanno registrato il maggior numero di infezioni da inizio pandemia sono Milano (9,8%), Torino (6,6%), Roma (6,1%), Napoli (4,2%), Genova (2,9%), Brescia (2,8%), Verona (2,3%), Venezia (2,2%) e Varese (2,1%). Milano è anche la provincia con più casi denunciati in aprile, seguita da Roma, Torino, Genova, Brescia e Napoli, ma i maggiori incrementi percentuali rispetto al mese precedente sono stati rilevati nelle province di Cagliari, Isernia, Salerno, Venezia, Chieti, Teramo, Messina e Vibo Valentia.

Pag. 59 - ApiNFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 9 - 15 maggio 2022


Il nuovo report della Csa aggiorna anche le informazioni relative ai contagi da Covid-19 riconosciuti e indennizzati dall’Inail. Alla data dello scorso 30 aprile il 76% di tutte le denunce pervenute dall’inizio della pandemia è stato riconosciuto positivamente dall’Istituto, generando nella stragrande maggioranza dei casi (95%) un indennizzo. Per i casi mortali, invece, la percentuale di riconoscimento si attesta provvisoriamente al 63%. Gli indennizzi sono quasi interamente costituiti da inabilità temporanee (99%), con il restan-

te 1% suddiviso tra menomazioni permanenti (circa lo 0,7%) e rendite a superstiti per casi mortali (inferiori allo 0,3%). L’inabilità temporanea riconosciuta per ogni tipo di indennizzo ha superato complessivamente i quattro milioni di giornate, con un numero medio di giorni di assenza dal lavoro, compresi i tre di franchigia, pari a 27. In media, dunque, ogni infortunato da Covid-19 si assenta dal proprio posto per quasi un mese. (C)

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Caro materiali e appalti pubblici di lavori compensazione per i lavori aggiudicati entro il 2021 ed eseguiti nel 2022

Il Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 (Decreto “Aiuti”) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2022 riporta “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”. Il Decreto, dispone, per quanto riguarda i lavori pubblici, che per fronteggiare gli aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, si introduce per il 2022 uno speciale meccanismo di aggiornamento dei prezzari utilizzati nei contratti di lavori, le cui offerte siano state presentate entro il 31 dicembre 2021 e con riferimento alle contabilizzazioni del 2022. Il decreto è entrato in vigore il 18 maggio 2022, ossia il giorno dopo la sua pubblicazione. Le Regioni saranno obbligate ad aggiornare i loro prezzari entro il 31 luglio, la nostra Regione Friuli Venezia Giulia, che da tempo ci sta lavorando in tal senso, dovrebbe rispettare questa data. Nel frattempo il Governo è intervenuto con il “Decreto Aiuti”, in particolare, con l’articolo 26 che ha fornito delle disposizioni in materia di appalti pubblici di lavori proprio per tutelare le imprese che si sono trovate ad affrontare un notevole aumento dei prezzi delle materie prime. È previsto un adeguamento automatico dei prezzari vigenti a fine 2021, facendo scattare un incremento del 20%, temporaneo, in attesa di un aggiornamento dei prezzari regionali. In assenza di questa determinazione, saranno i Provveditorati alle opere pubbliche del MIMS a intervenire nei successivi 15 giorni. L’aggiornamento è comunque eccezionale e temporaneo, nel senso che vale solo fino al 31 dicembre 2022 e può essere utilizzato eventualmente solo fino al 31/03/2023. Pag. 61 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 9 - 15 maggio 2022

In particolare, l’art. 26, comma 1, del D.L. 50/2022, con riferimento agli appalti pubblici di lavori, compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, prevede che: - lo stato di avanzamento dei lavori (SAL) afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati ai sensi dell’art. 26, comma 2, del D.L. 50/2022 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dall’art. 26, comma 3, del D.L. 50/2022; - i maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari aggiornati, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90%, nei limiti delle risorse disponibili; - il relativo certificato di pagamento è emesso contestualmente e comunque entro 5 giorni dall’adozione dello stato di avanzamento; - il pagamento è effettuato, al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate, ai sensi della lett. a), dell’art. 106, comma, 1, del D. Leg.vo 18 aprile 2016, n. 50, entro i termini di cui al primo periodo dell’articolo 113-bis, comma 1, del D. Leg.vo 18 aprile 2016, n. 50 (30 giorni decorrenti dall’adozione di SAL); - qualora il direttore dei lavori abbia già adottato il SAL e il RUP abbia emesso il certificato di pagamento, relativamente anche alle lavorazioni effettuate tra il 01/01/2022 e il 18/05/2022 (data di entrata in vigore del D.L. 50/2022), è emesso, entro 30 giorni da tale ultima data, un certificato di pagamento straordinario recante la determinazione, dell’acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022, applicando i prezzari aggiornati. Fino al 31 dicembre 2022, in relazione agli accordi quadro di lavori di cui all’art. 54 del D. Leg.vo


50/2016, già aggiudicati ovvero efficaci al 18 maggio 2022, le stazioni appaltanti, utilizzano i prezzari aggiornati come sopra indicato, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall’impresa aggiudicataria dell’accordo quadro medesimo.

Pag. 62 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 9 - 15 maggio 2022

L’art. 26 del D.L. 50/2022 stabilisce inoltre quali risorse possono essere utilizzate e provvede alla copertura dei relativi oneri, istituendo altresì il Fondo per l’avvio di opere indifferibili. (CS)


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è legge l’obbligo SOA per i superbonus da sempre l’associazione assiste le imprese nell’ottenere e mantenere l’attestazione Con la legge del 20 maggio 2022 n. 51 di conversione del decreto legge 21 marzo 2022 n. 21 recante “misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina” è stato introdotto l’obbligo di Attestazione SOA per le imprese che vorranno beneficiare dei bonus edilizi per i lavori di importo superiore a 516.000 euro. Come già anticipato sul numero precedente di Apinforma, a partire dal 1 gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, le imprese che vorranno beneficiare degli incentivi fiscali previsti negli art. 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito nella legge n. 77 del 17 luglio 2020, dovranno dimostrare, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, di possedere l’attestazione Soa o di aver sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio dell’Attestazione di qualificazione con uno degli Organismi Certificatori. Dal 1° luglio 2023, invece, i lavori dovranno essere affidati esclusivamente ad imprese in possesso dell’Attestazione Soa vera e propria. Importante sottolineare che, a decorrere dal 1° luglio 2023 e con riguardo ai lavori affidati ad imprese che avevano dimostrato la semplice sottoscrizione del contratto con l’Organismo Soa, la detrazione relativa alle spese sostenute diverrà condizionata dall’avvenuto rilascio dell’attestazione di qualificazione. È importante ricordare che, al fine di ottenere la predetta certificazione, si devono rispettare requisiti ben specifici, sia di tipo economico che tecnico. Occorre altresì dimostrare di essere regolari ai fini della normativa antimafia e del pagamento di tasse e contributi, e ancora, di non aver commesso alcun genere di infrazioni gravi in materia di sicurezza né aver ricevuto sanzioni interdittive. Pag. 64 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 9 - 15 maggio 2022

Questa norma si applicherà solamente per i lavori di importo superiore a 516mila euro e non si dovrebbe applicare ai lavori in corso di esecuzione.

Storia della qualificazione SOA A partire dal marzo 2000, con l’approvazione del d.p.r. 34 è stato rinnovato il sistema di Qualificazione delle imprese e, da allora, l’unico documento qualificante è la Certificazione SOA. Prima di questa data esisteva già un precedente percorso di Certificazione: l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Costruttori, di cui la nostra Associazione faceva parte nel comitato regionale del Friuli Venezia Giulia. CONFAPI FVG ha rappresentato le imprese nell’Albo Nazionale Costruttori e fin dai primi mesi del 2000 è stata tempestiva nel costituire con gli altri enti accreditati la SOANC di Roma, una delle prime SOA autorizzate a operare dall’Autorità dei Lavori Pubblici. Nel tempo la materia si è evoluta e l’Associazione ha seguito i cambiamenti legislativi, che hanno portato in questi ventidue anni al passaggio, prima all’AXSOA e poi ad aderire all’Argenta SOA, Società di Attestazione a cui anche adesso aderiamo. Ciò ha permesso alle imprese Associate assistite da CONFAPI FVG a qualificarsi senza risentire dei passaggi di Ente Certificatore e di Legislazione che nel tempo si sono verificati. Infatti, da sempre, al fine d’assistere gli imprenditori, l’Associazione ha predisposto un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione SOA.

Cos’è la SOA La Certificazione SOA è un attestato obbligatorio (rilasciato da Organismi di Attestazione autorizzati) che comprova la capacità economica e tecnica di un’impresa di qualificarsi per l’esecuzione di appalti pubblici di lavori di importo maggiore a € 150.000, e conferma che il soggetto certificato sia in possesso di tutti i requisiti necessari alla contrattazione con le Pubbliche Amministrazioni. Una volta ottenuta, la Certificazione SOA vale cinque anni (previa conferma di validità al ter-


zo anno) e viene emessa, da Organismi SOA, nel nostro caso da Argenta SOA al termine di un’approfondita valutazione dei requisiti imposti dalla legge, riscontrabili negli ultimi quindici esercizi di attività dell’impresa interessata; in particolare, vengono presi in considerazione i lavori eseguiti negli ultimi quindici anni e i cinque migliori documenti contabili tra gli ultimi dieci approvati e depositati. La SOA è una Certificazione che qualifica l’impresa per la partecipazione agli appalti pubblici in categorie di opere e classifiche di importo, entrambe commisurate alle capacità ed all’esperienza che l’azienda ha dimostrato all’Organismo di Attestazione. In particolare, le categorie di opere sono 52 e riguardano tutte le tipologie di lavori: - 13 riguardanti opere di carattere generale; - 39 riguardanti opere specializzate. Le classifiche di importo per cui le imprese si qualificano sono 10: - I fino a euro 258.000 - II fino a euro 516.000 - III fino a euro 1.033.000 - III bis fino a euro 1.500.000 - IV fino a euro 2.582.000 - IV bis fino a euro 3.500.000 - V fino a euro 5.165.000 - VI fino a euro 10.329.000 - VII fino a euro 15.494.000 - VIII oltre euro 15.494.000 (illimitata). Ciascuna classifica abilita l’impresa in possesso di Certificazione SOA a concorre ad appalti di importi pari alla classifica accresciuta di un quinto. Per ottenere la Certificazione SOA in classifiche

Pag. 65 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 9 - 15 maggio 2022

di importo maggiori della II (oltre i 516.000,00 euro) è obbligatorio disporre di un Sistema di Qualità aziendale, che sia certificato secondo la vigente norma (UNI EN ISO 9001). In base alla normativa vigente, gli Organismi di Attestazione SOA, sono tenuti a riscontrare la bontà, veridicità, correttezza e sostanza di tutti i documenti che l’impresa utilizza ai fini della dimostrazione dei requisiti utili alla propria Qualificazione; tale processo di verifica prevede che la SOA interroghi i sistemi informativi, le banche dati, gli Enti che hanno rilasciato dichiarazioni o certificati.

Assistenza di CONFAPI FVG L’Associazione da sempre fornisce questo servizio gratuitamente per le imprese Associate. Ricordiamo che ogni attestazione è una procedura personalizzata per dimostrare la presenza dei requisiti: la regolarità rispetto alle norme su antimafia, fiscalità, lavoratori, moralità professionale, referenze bancarie, il patrimonio, le attrezzature, l’esperienza tecnica e professionale degli addetti dei direttori tecnici e dei collaboratori. Ogni criterio di valutazione si basa su dichiarazioni sostitutive, atti notori e documenti degli organismi istituzionali competenti CONFAPI FVG assiste le aziende nel conseguimento della certificazione SOA, ma soprattutto, consiglia e indirizza alla ottimizzazione dei requisiti in possesso, al fine di raggiungere la miglior attestazione possibile per l’azienda. (CS)


Business News informazioni per l’internazionalizzazione a cura di informest consulting srl Riceviamo da Informest Consulting srl una serie di informazioni su iniziative e comunicazioni in materia di internazionalizzazione delle imprese. In calce ad ogni notizia sono indicati anche i referenti a cui rivolgersi per ogni utile approfondimento, fermo restando che gli interessati possono sempre fare capo all’ufficio internazionalizzazione dell’Associazione.

SOSTEGNO ALLE IMPRESE ITALIANE ESPORTATRICI IN UCRAINA, FEDERAZIONE RUSSA, O BIELORUSSIA INCENTIVI E CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER PMI (SIMEST) Si tratta di un finanziamento a tasso zero con una quota a fondo perduto, in regime di Temporary Crisis Framework, fino al 40% nei limiti di € 400.000 in conto capitale. Le imprese italiane PMI e MID-CAP costituite in forma di società di capitali destinatarie sono quelle che hanno realizzato, negli ultimi 3 anni, un fatturato medio export verso Ucraina, Federazione Russa e/o Bielorussia di almeno il 20%, subendo una flessione dei ricavi nel 2022 da tali aree a seguito del conflitto. Importo massimo finanziabile: fino a € 1.500.000 in funzione della classe di scoring e comunque non superiore al 25% dei ricavi medi risultati dagli ultimi due bilanci approvati e depositati dall’impresa. Quota massima a fondo perduto: fino al 40%. Tempistica: 2 anni di preammortamento più 4 anni di ammortamento e rimborso. INFORMEST Consulting è un soggetto accreditato presso SACE SIMEST e il Ministero Sviluppo Economico per l’esecuzione di servizi di Internazionalizzazione e Scouting Mercati Esteri. Spese ammissibili: Spese per consulenze e studi volti all’individuazione di mercati esteri al-

ternativi a Ucraina, Federazione Russia e/o Bielorussia o al potenziamento della presenza su mercati esteri alternativi; Spese promozionali e per eventi internazionali in Italia e all’estero finalizzati all’individuazione di mercati esteri alternativi a Ucraina, Federazione Russia e/o Bielorussia o al potenziamento della presenza su mercati esteri alternativi; Spese per la realizzazione di una nuova struttura commerciale, anche temporanea, o per il potenziamento di una struttura esistente in un Paese estero alternativo a Ucraina, Federazione Russia e/o Bielorussia. Per struttura commerciale si intende: un ufficio, un negozio, un corner, uno showroom. È considerata ammissibile la struttura affittata/acquistata/potenziata nel Periodo di Realizzazione; Spese per certificazioni e/o omologazioni di prodotto, registrazione di marchi, brevetti, ecc., in mercati esteri individuati alternativi a Ucraina, Federazione Russia e/o Bielorussia; Spese per la consulenza finalizzata alla presentazione della domanda di intervento agevolativo, per un valore corrispondente fino a un massimo del 5% dell’importo deliberato. Spese per la realizzazione di investimenti produttivi, anche in Italia, tra cui: Acquisto di macchinari, apparecchiature ad uso produttivo, impianti e beni strumentali o potenziamento /riconversione di beni produttivi e strumentali esistenti; Tecnologie hardware e software e digitali in genere, incluso il potenziamento o riconversione di tecnologie esistenti. INFORMEST Consulting segue sia l’istruttoria per l’ottenimento del contributo, sia soprattutto la selezione personalizzata di nuovi clienti esteri e l’introduzione dell’azienda e dei suoi prodotti nei nuovi mercati selezionati (http://www.informestconsulting.it/it/dicono-di-noi). Le aziende interessate ad approfondire possono inviare una richiesta all’indirizzo consulenza@informestconsulting. it (0432 629743).

VENEZIA, 01-02 LUGLIO 2022: EVENTO INTERNAZIONALE DI INCONTRI B2B TRA PRODUTTORI AGROALIMENTARI E VITIVINICOLI E BUYERS INTERNAZIONALI ‘LOVE 4 ITALIAN FOOD’ INFORMEST Consulting organizza la quinta edi-

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zione dell’evento di incontri internazionali nel settore delle specialità ed eccellenze agroalimentari ‘LOVE 4 ITALIAN FOOD’ che avrà luogo il 1° e il 2 luglio a Portogruaro, in provincia di Venezia. L’iniziativa prevede l’organizzazione di incontri B2B tra l’eccellenza della produzione agroalimentare e vitivinicola italiana e selezionati buyers internazionali provenienti dai Paesi dell’Europa Centro Orientale e dal Nord Europa (Area Benelux, Danimarca, Area Baltica, Polonia). L’evento coinvolgerà produttori italiani del settore agroalimentare e vitivinicolo e buyers appositamente selezionati e bene inseriti nel canale agroalimentare, interessati a sviluppare relazioni commerciali stabili per la promozione e vendita di prodotti enogastronomici tipici. Alle aziende

partecipanti saranno garantiti incontri preliminarmente definiti sulla base dei prodotti e degli interessi delle parti, con i buyers selezionati (importatori, distributori operanti sul canale HORECA, catene di negozi specializzati come enoteche, negozi di delikatessen, ecc.). Gli incontri B2B tra i produttori partecipanti e i buyers esteri saranno organizzati sulla base di un’agenda personalizzata di incontri d’affari, con degustazioni e visite aziendali. Le aziende interessate alla partecipazione possono contattare INFORMEST Consulting alla email udine@informestconsulting. it oppure chiedere della dr.ssa Federica Vidoni al numero 0432 629743.

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(C)


CCIAA Pordenone-Udine. Bando di concorso anno 2022 di servizio e all’atto della domanda prestino ancora la loro opera sempre alle dipendenze dello studio (fedeltà al lavoro) o alle dipendenze di studi dello stesso gruppo (fedeltà al datore di lavoro). * n. premi riservati al territorio pordenonese: 1 * n. premi riservati al territorio udinese: 1

premiazione dell’economia e dello sviluppo del territorio per il conferimento del diploma di benemerenZa con medaglia d’oro La Camera di Commercio di Pordenone-Udine ha bandito il concorso per la 3^ Premiazione dell’Economia e dello Sviluppo del Territorio. Il concorso prevede categorie e premi differenti, con ripartizione dei riconoscimenti rispetto alla rappresentatività dei due territori di competenza, i cui diplomi di benemerenza verranno consegnati in occasione di una Cerimonia che si svolgerà presumibilmente a Udine nell’autunno 2022. I premi sono riservati alle seguenti categorie:

Ad ogni impresa/studio professionale sarà permesso segnalare un unico lavoratore.

Categoria “Impresa” -

Premio “Iniziativa Imprenditoriale”, da assegnare sulla base di un’equa distribuzione tra i diversi settori rappresentativi dell’economia ovvero ad aziende attive nei settori industria, commercio, artigianato, agricoltura, turistico-alberghiero, cooperazione. Le aziende segnalate dovranno avere la loro sede principale e/o unità operativa nei territori di Pordenone e Udine e più di 10 anni di ininterrotta attività, comprovando – in caso di fusioni, acquisto o affitto, conferimento di attività dell’azienda e simili eventi – la continuità nell’attività, essersi affermate in particolare negli ultimi tre anni sui mercati anche internazionali per intraprendenza commerciale, realizzazioni innovative, qualità della produzione e dei servizi, capacità e serietà imprenditoriali, mantenimento e crescita dei livelli occupazionali. * n. premi riservati al territorio pordenonese: 9 * n. premi riservati al territorio udinese: 20

-

Premio “Passaggio Generazionale”, da assegnare alle imprese più longeve sulla base di un’equa distribuzione tra i diversi settori rappresentativi dell’economia, ovvero ad aziende attive nei settori industria, commercio, artigianato, agricoltura, turistico-alberghiero. Le aziende segnalate dovranno avere la loro sede principale e/o unità operativa nei territori di Pordenone e Udine ed essere caratterizzate dalla stessa proprietà e conduzione da almeno 3 generazioni comprovando la continuità nell’attività e avere raggiunto livelli di eccel-

Categoria “contaminazione lavoro-impresa” - “Lavoratori” -

-

a lavoratori dipendenti di aziende con sede e/o unità operativa nei territori di Pordenone e Udine del settore industria, commercio, artigianato, agricoltura, turistico-alberghiero, cooperazione, nonché aziende dei servizi e organizzazioni imprenditoriali e sindacali, con almeno 30 anni di servizio e che all’atto della domanda prestino ancora la loro opera sempre alle dipendenze della stessa azienda (fedeltà al lavoro) o alle dipendenze di aziende dello stesso gruppo (fedeltà al datore di lavoro), ovvero abbiano prestato la loro opera essendo andati in quiescenza nell’arco degli ultimi 12 mesi alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda (scadenza bando). * n. premi riservati al territorio pordenonese: 4 * n. premi riservati al territorio udinese: 9 a lavoratori dipendenti di studi professionali, con sede nei territori di Pordenone e Udine, dei diversi settori rappresentativi dell’economia friulana, i quali abbiano almeno 30 anni

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lenza nel proprio settore, anche sui mercati internazionali. * n. premi riservati al territorio pordenonese: 1 * n. premi assegnati al territorio udinese: 3 -

-

Premio “Studi professionali” attivi nel territorio di competenza della Camera, per valorizzare l’operato trasversale e di supporto allo sviluppo economico garantito dai servizi resi nei diversi campi da operatori qualificati e iscritti agli albi di appartenenza. Gli studi segnalati dovranno avere la loro sede nei territori di Pordenone e Udine e più di 10 anni di ininterrotta attività, comprovando la continuità nell’attività, essendosi affermati per intraprendenza commerciale, servizi innovativi, qualità dei rapporti e relazioni con le imprese del territorio, capacità e serietà imprenditoriali, mantenimento e crescita dei livelli occupazionali. * n. premi riservati al territorio pordenonese: 1 * n. premi riservati al territorio udinese: 2 Premio “Impresa 4.0”, destinato a imprese che hanno avviato percorsi complessi ispirandosi a “Industria 4.0” per orientare al futuro la propria produzione e i servizi offerti, attraverso le più disparate applicazioni (vedi bando). * n. premi riservati al territorio pordenonese: 1 * n. premi riservati al territorio udinese: 1

segnalate dovranno avere la loro sede principale e/o unità operativa nei territori di Pordenone e Udine e più di 10 anni di ininterrotta attività, comprovando - in caso di fusioni, incorporazioni, acquisto o affitto, conferimento di attività dell’azienda e simili eventi - la continuità nell’attività, essersi affermate in particolare nella capacità di cogliere le opportunità date dai fondi comunitari, nell’accezione più generale del termine, per favorire forti investimenti nell’innovazione con evidenti ricadute sul territorio e riconoscimenti a livello comunitario, ovvero avendo avviato progetti di cooperazione e collaborazione con imprese site in altri Paesi Ue sempre allo scopo di avviare percorsi significativi nell’innovazione di prodotto o di processo. * n. premi riservati al territorio pordenonese: 1 * n. premi riservati al territorio udinese: 1 -

Premio “Idea Imprenditoriale Terzo Millennio” da conferire a imprese o singoli soggetti nei territori di Pordenone e Udine che hanno colto le opportunità del mondo contemporaneo per farne nuovi modelli di business. * n. premi riservati al territorio pordenonese: 1 * n. premi riservati al territorio udinese: 1

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Premio “Valorizzazione del patrimonio culturale” destinato a imprese e organizzazioni operanti nei territori di Pordenone e Udine in ambito creativo, culturale, multimediale e nei settori interconnessi (vedi bando) * n. premi riservati al territorio pordenonese: 1 * n. premi riservati al territorio udinese: 1

Tutte le specifiche del concorso le potete trovare nell’allegato bando. Le domande dovranno pervenire alla Camera di Commercio di Pordenone-Udine, compilate sugli appositi moduli, entro e non oltre il 30 giugno 2022 con le modalità indicate nel bando di concorso. Gli interessati possono rivolgersi alla sede di Pordenone (tel. 0434/381604), alla sede di Udine (tel. 0432/273535) o alla nostra Associazione, signora Barbara Vergolin (tel. 0432 507377).

-

il Premio “Impresa in Europa”. Le aziende

(BV)

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BANDO DI CONCORSO ANNO 2022 Premiazione dell’Economia e dello Sviluppo del Territorio per il conferimento del Diploma di Benemerenza con medaglia d’oro

Nell’ambito delle proprie finalità istituzionali di sostegno e valorizzazione della cultura di impresa e dei valori di cui essa è portatrice, la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pordenone - Udine ha indetto per l’anno 2022 il Bando di Concorso per la 3^ “Premiazione dell’Economia e dello Sviluppo del Territorio”. Il concorso prevede categorie e premi differenti, con ripartizione dei riconoscimenti rispetto alla rappresentatività dei due territori di competenza, i cui diplomi di benemerenza verranno consegnati in occasione di una Cerimonia che si svolgerà presumibilmente a Udine nell’autunno 2022. Categoria “Contaminazione lavoro-impresa” •

lavoratori dipendenti di aziende con sede e/o unità operativa nel territorio di competenza della Camera del settore industriale, commerciale, del credito, artigiano, agricolo, turistico-alberghiero, cooperativo, nonché da aziende dei servizi e da organizzazioni imprenditoriali e sindacali, i quali abbiano almeno 30 anni di servizio e all’atto della domanda prestino ancora la loro opera sempre alle dipendenze della stessa azienda (fedeltà al lavoro) o alle dipendenze di aziende dello stesso gruppo (fedeltà al datore di lavoro), ovvero abbiano prestato la loro opera essendo andati in quiescenza nell’arco degli ultimi 12 mesi alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande (scadenza del bando) n. premi riservati al territorio pordenonese: 4 n. premi riservati al territorio udinese: 9

lavoratori dipendenti di studi professionali, con sede nel territorio di competenza della Camera, dei diversi settori rappresentativi dell’economia friulana, i quali abbiano almeno 30 anni di servizio e all’atto della domanda prestino ancora la loro opera sempre alle dipendenze dello stesso studio (fedeltà al lavoro) o alle dipendenze di studi dello stesso gruppo (fedeltà al datore di lavoro). n. premi riservati al territorio pordenonese: 1 n. premi riservati al territorio udinese: 1

A ogni impresa/studio professionale sarà permesso segnalare un unico lavoratore. •

È bandito inoltre il premio nell’ambito della categoria “Contaminazione scuola-lavoro”, da riservare a scuole secondarie di secondo grado (“scuola superiore”) che, grazie a un percorso significativo nella formazione degli studenti nell’ottica del loro inserimento nel mondo del lavoro e dell’impresa, anche grazie a progettualità specifiche sviluppate per l’”alternanza scuola-lavoro”, vantino una lunga storia di radicamento nel territorio di riferimento. n. premi riservati al territorio pordenonese: 1 n. premi riservati al territorio udinese: 1

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Categoria “Impresa” •

premio “Iniziativa Imprenditoriale”, da assegnare sulla base di un’equa distribuzione tra i diversi settori rappresentativi dell’economia, ovvero ad aziende attive nei settori: industria, commercio, artigianato, agricoltura, turistico-alberghiero, cooperazione. Le aziende segnalate dovranno avere la loro sede principale e/o unità operativa nel territorio di competenza della Camera e più di 10 anni di ininterrotta attività, comprovando – in caso di fusioni, incorporazioni, acquisto o affitto, conferimento di attività dell’azienda e simili eventi – la continuità nell’attività, essersi affermate in particolare negli ultimi tre anni sui mercati anche internazionali per intraprendenza commerciale, realizzazioni innovative, qualità della produzione e dei servizi, capacità e serietà imprenditoriali, mantenimento e crescita dei livelli occupazionali. n. premi riservati al territorio pordenonese: 9 n. premi riservati al territorio udinese: 20

premio “Passaggio Generazionale”, da assegnare alle imprese più longeve sulla base di un’equa distribuzione tra i diversi settori rappresentativi dell’economia, ovvero ad aziende attive nei settori: industria, commercio, artigianato, agricoltura, turistico-alberghiero. Le aziende segnalate dovranno avere la loro sede principale e/o unità operativa nel territorio di competenza della Camera ed essere caratterizzate dalla stessa proprietà e conduzione da almeno 3 generazioni, comprovando la continuità nell’attività e avere raggiunto livelli di eccellenza nel proprio settore, anche sui mercati internazionali. n. premi riservati al territorio pordenonese: 1 n. premi riservati al territorio udinese: 3

premio “Studi professionali” attivi nel territorio di competenza della Camera, per valorizzare l’operato trasversale e di supporto allo sviluppo economico garantito dai servizi resi nei diversi campi da operatori qualificati e iscritti agli albi di appartenenza. Gli studi segnalati dovranno avere la loro sede nel territorio di competenza della Camera e più di 10 anni di ininterrotta attività, comprovando la continuità nell’attività, essendosi affermati per intraprendenza commerciale, servizi innovativi, qualità dei rapporti e relazioni con le imprese del territorio, capacità e serietà imprenditoriali, mantenimento e crescita dei livelli occupazionali. n. premi riservati al territorio pordenonese: 1 n. premi riservati al territorio udinese: 2

È bandito il premio “Impresa 4.0”, destinato a imprese che hanno avviato percorsi complessi ispirandosi a “Industria 4.0” per orientare al futuro la propria produzione e i servizi offerti, attraverso le più disparate applicazioni: dalla raccolta dei dati interni (big data) al ricavarne valore per le innovazioni (machine learning), dall’ottimizzazione delle procedure per una diversa interazione tra operatore e strumento per la produzione di lavoro all’attuazione di tutti quei processi miranti alla razionalizzazione dei costi e al miglioramento delle prestazioni. • n. premi riservati al territorio pordenonese: 1 • n. premi riservati al territorio udinese: 1

Premiazione dell’Economia e dello Sviluppo del Territorio 2022 - Bando

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È bandito il premio “Valorizzazione del patrimonio culturale” destinato a imprese e organizzazioni operanti nel territorio di competenza della Camera in ambito creativo, culturale, multimediale e nei settori interconnessi

(architettura,

design,

artigianato

artistico,

grafica,

ICT,

tecnologie

applicabili

trasversalmente, turismo e servizi collegati). Il premio intende valorizzare gli sforzi creativi delle filiere del settore e di quella parte dell’economia che beneficia di cultura e creatività e che da queste viene stimolata, a cominciare dal turismo. n. premi riservati al territorio pordenonese: 1 n. premi riservati al territorio udinese: 1 •

Inoltre è bandito il premio “Impresa in Europa”. Le aziende segnalate dovranno avere la loro sede principale e/o unità operativa nel territorio di competenza della Camera e più di 10 anni di ininterrotta attività, comprovando – in caso di fusioni, incorporazioni, acquisto o affitto, conferimento di attività dell’azienda e simili eventi – la continuità nell’attività, essersi affermate in particolare nella capacità di cogliere le opportunità date dai fondi comunitari, nell’accezione più generale del termine, per favorire forti investimenti nell’innovazione con evidenti ricadute sul territorio e riconoscimenti a livello comunitario, ovvero avendo avviato progetti di cooperazione e collaborazione con imprese site in altri Paesi Ue sempre allo scopo di avviare percorsi significativi nell’innovazione di prodotto o di processo. n. premi riservati al territorio pordenonese: 1 n. premi riservati al territorio udinese: 1

È bandito il premio per “Idea Imprenditoriale Terzo Millennio”, da conferire a imprese o singoli soggetti nel territorio di competenza della Camera che hanno colto le opportunità del mondo contemporaneo per farne nuovi modelli di business. n. premi riservati al territorio pordenonese: 1 n. premi riservati al territorio udinese: 1

Modalità di presentazione I candidati devono essere in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese, con la denuncia di inizio attività e con il pagamento del diritto annuale, e attestare la propria posizione in ordine al carico tributario, dichiarando l’assenza di condanne penali e carichi pendenti. Per la disamina e l’istruttoria delle domande pervenute, la Camera di Commercio ha facoltà di accertare le condizioni e i requisiti inerenti il Bando, anche in merito alla posizione nel Casellario Giudiziario, nel Registro dei Protesti cambiari e in merito alla correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi. Il conferimento dei premi è subordinato all’esame dei precedenti penali. I reati di lieve entità e che non riguardano fatti connessi ad attività lavorative, né tantomeno concernono argomenti nell’ambito dei quali la Camera di Commercio svolge funzioni istituzionali, non sono considerati ostativi. In ogni caso sono considerati come non ostativi i reati che risultino, dalle iscrizioni nel casellario giudiziale, abrogati/depenalizzati o per i quali è stata concessa la riabilitazione. Le domande di ammissione al Concorso dovranno essere presentate sugli appositi moduli dagli interessati, dai datori di lavoro, dalle Associazioni Sindacali e di Categoria o dagli enti pubblici territoriali.

Premiazione dell’Economia e dello Sviluppo del Territorio 2022 - Bando

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N.B.: Non potranno essere segnalati imprese, lavoratori, scuole secondarie di secondo grado premiati dalla Camera di Commercio di Pordenone o dalla Camera di Commercio di Udine dopo l’anno 2008 in occasione di analoghe iniziative, anche se concorrenti per premi diversi. La presentazione della domanda è ammessa per una sola categoria di premio. Le domande presentate negli anni decorsi per iniziative analoghe devono ritenersi decadute e potranno essere riproposte per il conferimento dei riconoscimenti in questa manifestazione. I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande (scadenza del bando). Le domande e le segnalazioni dovranno pervenire alla Camera di Commercio di Pordenone - Udine entro il termine sotto indicato. La documentazione deve essere trasmessa mediante una delle modalità: 1) da casella di posta certificata alla casella di posta certificata istituzionale cciaa@pec.pnud.camcom.it (se il mittente invece utilizza una casella di posta elettronica non certificata, l'invio della domanda di partecipazione non sarà considerato valido). I documenti allegati possono essere sia firmati con firma autografa e scansionati sia firmati con firma digitale; 2)

in forma cartacea tramite lettera raccomandata indirizzata alla CCIAA di Pordenone - Udine – Ufficio Promozione, Via Morpurgo 4, 33100 Udine;

Si specifica che, per quanto attiene le modalità di invio cartaceo, farà fede la sola data di ricezione risultante dal timbro di pervenuto apposto dal personale in servizio presso l'Ufficio Protocollo. Pertanto non farà fede la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. Scadenze Le domande e le segnalazioni dovranno pervenire alla Camera di Commercio di Pordenone - Udine entro il 30 giugno 2022 (chiusura ufficio protocollo ore 12:30). L’assegnazione dei premi sarà deliberata insindacabilmente dalla Giunta della Camera di Commercio di Pordenone - Udine. Informazioni Gli interessati possono rivolgersi -

alla sede di Pordenone, tel 0434 381633, mail ufficiopromozione.pn@pnud.camcom.it alla sede di Udine, tel. 0432 273535, e-mail: promozione.ud@pnud.camcom.it

per ritirare il fac-simile della domanda e per eventuali ulteriori chiarimenti. I moduli delle domande si possono trovare sul sito https:/www.pnud.camcom.it IL SEGRETARIO GENERALE dottoressa Maria Lucia Pilutti (firmato digitalmente) Udine, 31 maggio 2022

Premiazione dell’Economia e dello Sviluppo del Territorio 2022 - Bando

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L’impresa Malina srl premiata al Salone del Mobile per i 40 anni di ininterrotta partecipazione

L’11 giugno 2022, nella cornice del Salone del mobile di Milano, l’impresa Malina srl è stata premiata per i 40 anni di partecipazione a questa manifestazione d’importanza mondiale. Il Salone del mobile riapre i battenti dopo i due anni di interruzione dovuti all’emergenza del Covid-19 con aspettative lusinghiere sia per la riuscita sia per il rilancio del settore del legno-arredo italiano dopo un biennio difficile e nonostante lo schiudersi della nuova e non meno preoccupante crisi per il conflitto russo-ucraino. A Milano il Nord-Est è abbondantemente rappresentato e fra i ben 66 espositori del Friuli Venezia Giulia spicca anche la presenza della Malina srl di San Giovanni al Natisone, giunta al suo 40° anno consecutivo di partecipazione. Per il raggiungimento di questo traguardo le sarà attribuito l’importante rico-

noscimento che costituisce un tratto distintivo di tutto il settore regionale dell’arredo. La Malina, fondata nel 1973 da Pierino Fazzolari, si è presto affermata come un’impresa di riferimento per la produzione, interamente nazionale, di sedie in legno, svolta in uno stabilimento che ha ora raggiunto i 30.000 m2 e la capacità produttiva di 15.000 sedie al mese. Dal 2004 la Malina si è strutturata in gruppo con la costituzione della Friulana Accessori srl e della Metaldomus srl, due nuove imprese produttrici di accessori per il mobile in vari materiali, ugualmente guidate da Pierino Fazzolari e dalla figlia Nicoletta. Per Fazzolari la ripresa del Salone consentirà di

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riallacciare e rafforzare a livello personale contatti e relazioni con gli altri operatori del mobile e con la clientela nonché di saggiare da vicino lo stato di salute del settore. Quest’ultimo – tiene a precisare Fazzolari - nel biennio di pausa non è rimasto immobile, essendosi molto adoperato nella ricerca e nello sviluppo del design, dei ma-

teriali e delle tecnologie sostenibili. Sempre a suo giudizio, nonostante le incertezze della situazione politica ed economica interna e internazionale, permangono incoraggianti prospettive di crescita, soprattutto nelle fasce alte e medio alte di mercato, specie oltre oceano, che il settore non mancherà di cogliere.

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Accordo Governo-Associazioni autotrasporto c/t conversione in legge 20 maggio 2022, n. 51 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21 Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 240/AdT del 31 maggio 2022 e a quanto pubblicato su Apinforma n. 9/2022, pp. 87-88 in ordine all’accordo citato in epigrafe, per segnalare che con legge 20 maggio 2022, n. 51, pubblicata sulla G.U. n. 117 del 20 maggio 2022, è stato convertito il decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, il quale ha recepito alcuni impegni contenuti nell’accordo fra le Associazioni delle imprese professionali di trasporto di cose su strada e il Governo del 17 marzo 2022, in particolare quelli diretti a fronteggiare i notevoli aumenti del prezzo del carburante. Nella conversione in legge sono state mantenute tutte le misure a sostegno dell’autotrasporto già varate con il provvedimento d’urgenza, e ne sono state introdotte di altre che destano, invece, qualche sorpresa.

Riduzione dell’accisa sul gasolio La riduzione generalizzata dell’accisa sul gasolio di 25 centesimi di euro (più IVA), già decorrente dal 22 marzo e sino al 20 aprile 2022, è stata prorogata sino all’8 luglio 2022 (art. 1 bis della legge 51/22). Conseguentemente, anche per gli acquisti di gasolio effettuati in tutto il secondo trimestre di quest’anno, non vi è la possibilità di recuperare il differenziale delle accise, pari a 21 centesimi di euro al litro, tenuto conto che la nuova aliquota è più bassa di quella prevista per il gasolio commerciale di 403 euro per 1.000 l di gasolio. Questa mancata agevolazione viene, tuttavia, ampiamente compensata dal riconoscimento del credito d’imposta per fronteggiare il caro gasolio verificatosi nel primo trimestre 2022, previsto dall’art. 3 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 (cfr. circolare associativa n. 223/AdT del 18

maggio 2022), secondo il quale le imprese che già sono titolate a richiedere il recupero delle accise, vale a dire le imprese di autotrasporto di cose con veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 t di categoria ecologica Euro 5 e superiori, potranno utilizzare un credito pari al 28% degli acquisiti fatturati di gasolio del primo trimestre del corrente anno.

Ferrobonus e Marebonus L’art. 13 della legge 51/2022 prevede, solo per il 2022, il rifinanziamento delle misure per il Marebonus con 19,5 milioni di euro, e per il Ferrobonus, con 19 milioni di euro. Riguardo queste misure va evidenziato che il Ministero si impegnato a verificare con la Commissione europea la possibilità che i benefici arrivino direttamente alle imprese di autotrasporto.

Clausola adeguamento gasolio L’art. 14 della legge 51/2022 rafforza il meccanismo per realizzare l’adeguamento del corrispettivo del trasporto sia nei contratti scritti, sia in quelli non scritti. Nei primi, viene espressamente stabilito che detta clausola sia un elemento essenziale del contratto, modificando in tal guisa l’art. 6, co.3, lett. d), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, tale per cui la sua mancanza determina l’applicazione delle disposizioni sul contratto non scritto. In particolare viene stabilito che il corrispettivo venga adeguato alle variazioni del prezzo del gasolio, “qualora queste variazioni superino il 2% del valore preso a riferimento al momento della stipulazione del contratto o dell’ultimo adeguamento effettuato.” Nei contratti non scritti, vale a dire tutti quelli che sono privi degli elementi essenziali previsti dall’art. 6, co. 3 del citato d.lgs. 286/2005, viene invece stabilito che “il corrispettivo si determina in base ai valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell’impresa di trasporto merci per conto di terzi pubblicati ed aggiornati dal MIMS [Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili]” ogni 3 mesi.

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Pedaggi e deduzione spese non documentate L’art. 15 della legge 51/2022 accresce le risorse per la riduzione compensata dei pedaggi autostradali mediante un ulteriore stanziamento di 15 milioni di euro, che si aggiungono ai 20 milioni stabiliti dalla legge 27 aprile 2022 n. 34. Sono anche incrementate di 5 milioni di euro le deduzioni per le spese non documentate delle imprese minori di autotrasporto (sostanzialmente le imprese monoveicolari).

Esonero dal contributo all’Autorità di regolazione dei trasporti per il 2022 L’art. 16 della legge 51/2022 prevede che per il 2022 le imprese di autotrasporto con fatturato superiore a 5 milioni di euro annui non sono tenute a versare il contributo al funzionamento dell’Autorità della Regolazione dei Trasporti (pari allo 0,6 per mille del fatturato rilevante ai fini del calcolo del contributo). Sul punto l’Associazione prosegue nell’azione per esonerare del tutto le imprese di autotrasporto di cose in conto terzi dal versamento del contributo. Per aggiornamenti e approfondimenti sull’argomento gli interessati possono rivolgersi all’ufficio trasporti dell’Associazione.

Fondo di 500 milioni per l’autotrasporto Il Governo ha confermato l’istituzione del fondo con il suo completo impiego secondo il disposto del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, il quale ha tradotto la misura nel credito d’imposta per fronteggiare il caro gasolio del primo trimestre del 2022 (v. circolare associativa prot. n. 223/AdT del 23 maggio 2022).

Sistema d’interscambio dei pallet Gli articoli 17 bis, ter e quater dalla legge 51/2022 hanno introdotto una specifica - e involuta - disciplina per l’interscambio dei pallet. Dopo la definizione di “pallet” (normale, standardizzato e interscambiabile), l’art. 17 ter stabilisce testualmente quanto segue: “1. I soggetti che ricevono, a qualunque titolo, fatta salva la compravendita, i pallet di cui all’articolo 17-bis sono obbligati alla restituzione al proprietario o al committente di un uguale numero di pallet della medesima tipologia, con caratteristiche tecnico-qualitative assimilabili o equiparabili a quelle dei pallet ricevuti.”

“2. Fatto salvo il caso in cui siano stati espressamente dispensati dal proprietario o dal committente, l’obbligo di cui al comma 1 permane in carico ai soggetti tenuti alla restituzione dei pallet, indipendentemente dallo stato di conservazione e dalla conformità tecnica degli stessi. La tipologia dei pallet interscambiabili di cui all’articolo 17-bis è indicata sui relativi documenti di trasporto del mittente e non è modificabile dai soggetti riceventi.” “3. In caso di impossibilità a provvedere all’immediato interscambio di pallet, il soggetto obbligato alla restituzione è tenuto all’emissione contestuale di apposito voucher, digitale o cartaceo, avente funzione di titolo di credito improprio cedibile a terzi senza vincoli di forma, debitamente sottoscritto, contenente data, denominazione dell’emittente e del beneficiario, nonché indicazione della tipologia e quantità dei pallet da restituire. La mancata indicazione sul voucher di tutti i suddetti requisiti informativi comporta il diritto, per il possessore del voucher medesimo, di richiedere immediatamente al soggetto obbligato alla restituzione il pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet, determinato ai sensi del comma 6, moltiplicato per il numero di pallet non restituiti. Al voucher si applica la disciplina di cui all’articolo 1992 del codice civile.” “4. La mancata riconsegna di uno o più pallet entro sei mesi dalla data di emissione del voucher, secondo quanto previsto dal comma 3, comporta l’obbligo, per il soggetto obbligato alla restituzione, del pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet, determinato ai sensi del comma 6, moltiplicato per il numero di pallet non restituiti. È fatto obbligo al possessore del voucher di restituirlo all’emittente, al momento della restituzione dei pallet ivi indicati o al momento del pagamento del relativo importo, determinato ai sensi del comma 6.” “5. Ogni patto contrario alle disposizioni di cui al presente articolo e all’articolo 17-bis è nullo.” “6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le caratteristiche tecnico-qualitative e sono determinati il valore di mercato del pallet interscambiabile e le tempistiche per il suo aggiornamento. Con il medesimo decreto è indicata la struttura, tra quelle già esistenti presso il Ministero dello sviluppo economico,

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competente a svolgere attività di vigilanza e di monitoraggio del corretto funzionamento del sistema di interscambio di pallet, anche con l’obiettivo di garantire il livello minimo di impatto ambientale.” “7. I soggetti coinvolti nel mercato dei pallet possono segnalare eventuali violazioni alla struttura di cui al comma 6.” Da una prima lettura, questa nuova disposizione - che peraltro delinea un sistema non ancora completo d’interscambio - non sembra coordinata

con quella dell’art. 11 bis del d. lgs. 286/2005, che com’è noto non prevede alcun obbligo di restituzione dei pallets da parte del vettore, posto che con la nuova norma questo sia tenuto a farla, fatta salva espressa pattuizione contraria. Si avrà modo di ritornare sull’argomento. Per il testo coordinato della legge in esame e altre informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio trasporti dell’Associazione.

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(AdT)


Accesso alla professione di autotrasporto di cose c/t nota ministeriale esplicativa

Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 220/AdT del 16 maggio 2022 e a quanto pubblicato su Apinforma n. 7/2022, pp. 53-54, in ordine all’attuazione delle nuove disposizioni europee in materia di accesso alla professione e al mercato dell’autotrasporto di cose in conto terzi (regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 1055/2020 del 15 luglio 2020), adottate con decreto del Capo Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 8 aprile 2022, per segnalare che la Direzione generale per l’autotrasporto (di seguito Ministero) con circolare prot. n. 3738 del 13 maggio 2022 (di seguito circolare) ha chiarito la portata e l’applicazione di parte delle disposizioni attuative recate dal decreto dirigenziale 8 aprile 2022. Di seguito se ne dà conto.

Accesso al mercato dell’autotrasporto c/t (disponibilità dei veicoli) In forza del reg. (UE) 2020/1055 (art. 1, par. 2), che ha soppresso la possibilità per gli Stati membri di imporre requisiti supplementari, “non è più consentito applicare alle procedure di accesso alla professione quanto previsto dalla normativa italiana relativa al cd. accesso al mercato”, di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 e alla legge 4 aprile 2012 n. 35. Pertanto, dal punto di vista operativo “la procedura di accesso alla professione di autotrasportatore comporta, esclusivamente, la verifica dei requisiti di onorabilità, idoneità professionale, idoneità finanziaria e stabilimento.” Per quanto riguarda i veicoli, sia le imprese nuove che quelle vecchie potranno liberamente immatricolare veicoli di qualsiasi massa e categoria ecologica Euro, anche se - come accaduto alle imprese che sono entrare direttamente sul mercato

dal 2008 in poi - sino ad oggi dovevano necessariamente immatricolare autoveicoli di categoria Euro 5 e nei primi tre anni anche Euro 3. A commento, si può osservare che questa liberalizzazione, così formulata, contrasta con la politica comunitaria in fatto di ecologia e di antinquinamento dei veicoli adibiti al trasporto di merci, per cui Conftrasporto ha chiesto - già in occasione dell’accordo fra le Associazioni professionali di categoria e il Governo del 17 marzo 2022 - di aprire un confronto con la Commissione europea, al fine di evitare che si possano mantenere in attività i veicoli più vecchi e inquinanti e meno “rispettosi” dell’ambiente.

Requisito dello stabilimento La circolare rammenta come il reg. (UE) 2020/1055, art. 1, par. 3 abbia sostituito integralmente l’art. 5 del reg. 1071/2009, ridefinendo le condizioni relative al requisito dello stabilimento e riafferma che per quanto attiene alla sede dell’impresa e ai luoghi di conservazione dei suoi documenti vada applicato il d.d. 25 gennaio 2012, art. 2, co. (v. citato n. di Apinforma 7/2022). Sulla disponibilità dei veicoli chiarisce, invece, che “l’impresa deve dimostrare di avere immesso o avere intenzione di immettere in circolazione almeno un veicolo in disponibilità a titolo di proprietà, in virtù di un contratto di vendita a rate, di un contratto di noleggio, di un contratto di leasing o di altro titolo consentito dalla disciplina nazionale” e, in più, che la disponibilità di un veicolo a titolo di noleggio “deve essere dimostrata, su base continuativa, attraverso un contratto registrato nelle forme previste presso l’Agenzia delle Entrate” per una durata minima di 6 mesi. Sempre ai fini del requisito dello stabilimento, per quanto concerne i trasporti internazionali le imprese sono tenute a far rientrare, al più tardi entro 8 settimane dalla partenza, ciascun veicolo a disposizione in una delle sedi di attività in Italia. Eventuali violazioni possono essere rilevate in sede di controllo su strada da parte degli organi preposti o durante un controllo effettuato nella sede dell’impresa da organi a ciò autorizzati. Circa la proporzione fra volume di affari, auto-

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veicoli e conducenti la circolare chiarisce che il volume delle operazioni di trasporto concretamente effettuate sia proporzionato alla struttura dell’impresa stessa, intesa come numero di veicoli a disposizione e numero dei conducenti utilizzati, prevedendo che il valore di tale proporzione andrà stabilito in apposita norma avente forza di legge, al fine, eventualmente, anche di prescrivere specifiche sanzioni in caso di violazione. In alternativa, la proporzione si intende assolta, nell’ambito dell’attività di trasporto su strada, attraverso la titolarità, da parte dell’impresa dell’autorizzazione generale in materia di servizi postali, rilasciata dal Ministero. Per la dimostrazione del requisito dello stabilimento la circolare specifica poi che le imprese già esercenti al 17 aprile 2022, data di entrata in vigore del d.d. 8 aprile 2022, lo attestino con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, conforme all’allegato 1 alla medesima, da presentare all’Ufficio della Motorizzazione civile competente per territorio assieme all’idoneità finanziaria annuale e comunque entro un anno dalla data di emanazione della circolare (12 maggio 2023). Per le nuove imprese vanno invece utilizzati i modelli di dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui agli allegati 1 e 2 alla circolare.

Idoneità finanziaria Circa l’idoneità finanziaria la circolare ribadisce che si applicano i nuovi importi previsti dall’art. 7 del reg. (UE) 2022/1055 e precisamente: - 9.000 euro per il primo autoveicolo utilizzato; - 5.000 euro per ogni ulteriore veicolo o complesso veicolare di massa superiore a 3,5 t; - 900 euro per ogni ulteriore veicolo o complesso veicolare di massa superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t, destinati al trasporto di merci. La circolare conferma, altresì, che le imprese nuove hanno facoltà, per i primi 2 anni di attività, di dimostrare l’idoneità finanziaria mediante assicurazione di responsabilità professionale, ai sensi dell’art. 1, co. 251, legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015).

Attestato d’idoneità professionale Dopo aver ricordato che dal 21 maggio 2022 chi voglia effettuare trasporti internazionali con autoveicoli di massa compresa fra le 2,5 e le 3,5 t debba essere in possesso della licenza comunitaria, la circolare conferma che per ottenerla l’impresa deve avere il gestore dei trasporti con attestato valido per i trasporti internazionali. A tal fine la circolare delinea tre ipotesi di conseguimento:

1) la dispensa; 2) l’esame integrativo semplificato; 3) l’esame completo.

1) Dispensa Il gestore dei trasporti designato da imprese che abbiano in disponibilità esclusivamente veicoli di massa complessiva fra le 2,5 e le 3,5 t e che sia titolare di attestato di idoneità professionale valido per il solo trasporto nazionale di merci può conseguire, ai sensi dell’art. 9, co. 2 del reg. (CE) n. 1071/2009, l’attestato di idoneità professionale valido per il trasporto internazionale di merci. A tal fine deve dimostrare di aver svolto le funzioni di gestore dei trasporti in imprese del medesimo tipo, in maniera continuativa nei 10 anni precedenti il 20 agosto 2020 – data di entrata in vigore del reg. (UE) 2020/1055, che ha modificato il reg. (CE) n. 1071/2009 – e, cioè, dal 21 agosto 2010. Tale circostanza – peraltro molto rara nella pratica – è dichiarata dal soggetto interessato nella richiesta di ottenimento dell’attestato di idoneità professionale valido per il trasporto internazionale di merci, di cui all’all. 3 alla circolare. La richiesta è indirizzata al competente Ufficio della Motorizzazione della provincia nel cui ambito il richiedente ha la propria residenza e va redatta utilizzando l’all. 2 alla circolare. Gli Uffici in questione accertano, prima del rilascio dell’attestato, la veridicità della dichiarazione concernente lo svolgimento continuativo della funzione di gestore dei trasporti. Ai soggetti cui viene riconosciuto il diritto al rilascio dell’attestato di idoneità professionale valido per il trasporto internazionale di merci in esenzione, viene rilasciato un documento conforme all’all. III del reg. (CE) n. 1071/2009, opportunamente modificato, inserendo nel campo relativo all’identificazione dell’esame (anno…, sessione…) la data di rilascio e l’annotazione “dispensato dall’esame conformemente all’articolo 9, secondo comma del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.” L’avvenuto rilascio dell’attestato di idoneità professionale nei termini sopra descritti è registrato nel Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada in conto terzi (REN).

2) Esame integrativo semplificato La circolare precisa che i gestori dei trasporti che al 20 agosto 2020 siano in possesso dell’attestato di frequenza del corso di formazione preliminare di 74 ore di cui al d.d. 30 luglio 2012 ai fini del conseguimento dell’attestato di idoneità professionale

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valido per il trasporto internazionale di merci sono ammessi a sostenere l’esame semplificato integrativo, di cui all’art. 3 del d.d. 8 luglio 2013. L’ammissione a sostenerlo è subordinata all’assolvimento da parte del soggetto interessato dell’obbligo scolastico e all’aver superato un corso d’istruzione secondaria di secondo grado; diversamente, prima di accedere all’esame, il candidato deve frequentare il corso integrativo per la sola parte internazionale di 30 ore su 150. Le modalità di svolgimento dell’esame semplificato sono le stesse previste per i titolari di attestato nazionale di cui all’art. 5, co. 2, del d.d. 8 luglio 2013 che vogliono anche avere l’attestato internazionale e, cioè, 60 quiz di ambito internazionale su un totale di circa 300 e un’esercitazione (caso concreto) fra quelle internazionali (14 su 44).

3) Esame completo

testato di frequenza del corso di formazione preliminare di 74 ore dopo il 20 agosto 2020 (data di entrata in vigore del reg. (UE) 2020/1055 che ha modificato il citato reg. (CE) n. 1071/2009), per conseguire l’attestato internazionale dovrà sostenere il relativo esame, completo, comprendente anche la parte nazionale, e, se necessario, in relazione al titolo di studio posseduto, frequentare il previsto corso di formazione di 150 ore e, cioè 60 quiz su un totale di circa 1.200 quiz, fra i quali 20 di diritto (societario, commerciale et c.), 10 di gestione aziendale, 10 di accesso alla professione, 10 di norme tecniche, 10 di sicurezza stradale, con una esercitazione (caso concreto) fra le 44 del totale. Copia della circolare e altre informazioni possono essere richieste all’ufficio trasporti dell’Associazione.

La circolare, infine, precisa che nel caso in cui, invece, il soggetto interessato abbia conseguito l’at-

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(AdT)


Scadenze aziendali del mese di giugno 2022 -

il calendario delle scadenze per il mese di giugno 2022

IVenerdì 10 CREDITO D’IMPOSTA MODA - Scade il termine per comunicare all’Agenzia delle entrate l’incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, per beneficiare del credito d’imposta riconosciuto per il settore tessile, della moda, delle calzature, della pelletteria e degli accessori.

Mercoledì 15 FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per l’emissione e trasmissione delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di maggio. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione

Giovedì 16 IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il termine per il versamento dell’Iva relativa al mese di maggio. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F 24. IVA ANNUALE - RATEIZZAZIONE - Scade il termine per il versamento della 4^ rata dell’Iva, relativa al 2021 risultante dalla dichiarazione annuale con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33% mensile a decorrere dal 16 marzo 2022 utilizzando il codice tributo 6099. IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su: - redditi di lavoro autonomo; - redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi ed opere dell’ingegno e contratti di associazione in partecipazione; - obbligazioni e titoli similari;

dividendi corrisposti nel trimestre precedente; - redditi di capitale diversi da dividendi e interessi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari; - provvigioni; - bonifici relativi ad interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico; - redditi di lavoro dipendente e assimilati. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. INPS - CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA Scade il termine per il versamento del contributo INPS della gestione separata secondo le seguenti aliquote: - 26,23 per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva; - 35,03 % (prima fascia) per i soggetti che non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; - 24% per i soggetti già iscritti ad altra gestione obbligatoria. Il contributo così calcolato è posto: - per un terzo a carico dei percettori dei compensi, - per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. IMU - PRIMA RATA 2022 – Scade il termine per il versamento della prima rata dell’Imu dovuta per il 2022. Il pagamento va effettuato utilizzando il modello F24 o tramite bollettino di c/c postale.

Sabato 25 (posticipa a lunedì 27) IVA INTRACOMUNITARIA MENSILI - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al mese di maggio. I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1 - quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni; - l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’IN-

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TRA 2 - quater e l’INTRA 2 - quinquies per gli acquisti. La presentazione deve essere effettuata in via telematica.

Giovedì 30

per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° giugno 2022 e versamento dell’imposta di Registro per i contratti di locazione con annualità scaduta il 31 maggio 2022.

VERSAMENTO DELLE IMPOSTE DOVUTE IN BASE A REDDITI PERSONE FISICHE - Scade il termine per il versamento del saldo per il 2021 e del primo acconto per il 2022, delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte delle persone fisiche, senza alcuna maggiorazione.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI - Scade il termine per il versamento della terza rata dell’imposta sostitutiva dovuta sulla rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni possedute al 1° gennaio 2020 non in regime d’impresa.

VERSAMENTO DELLE IMPOSTE DOVUTE IN BASE A REDDITI SOCIETA’ DI PERSONE - Scade il termine per il versamento del saldo per il 2021 e del primo acconto per il 2022, delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte delle società di persone, senza alcuna maggiorazione.

DIRITTO ANNUALE CCIAA - Scade il termine per il versamento del diritto camerale dovuto per il 2022. Il pagamento dovrà essere effettuato utilizzando il modello F24, compilando la sezione Regioni ed Enti locali ed indicando il codice tributo 3850.

VERSAMENTO DELLE IMPOSTE DOVUTE IN BASE A REDDITI SOGGETTI IRES - Scade il termine di versamento del saldo per il 2021 e del primo acconto per il 2022 delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei soggetti Ires, il cui periodo d’imposta si è chiuso il 31.12.2021 senza beneficiare della proroga di 180 giorni per l’approvazione del bilancio e lo hanno approvato entro 120 giorni dalla chiusura del periodo d’imposta.

STUDI DI SETTORE - Scade il termine per effettuare il versamento dell’Iva relativa all’adeguamento dei ricavi agli ISA e dell’eventuale maggiorazione del 3%.

VERSAMENTO IRAP 2021 - Scade il termine per il versamento del saldo per il 2021 e del primo acconto per il 2022 dell’Irap.

RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA - Scade il termine per il versamento della seconda rata dell’imposta sostitutiva relativa alla rivalutazione dei beni d’impresa risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2019.

CEDOLARE SECCA - Scade il termine per il versamento del primo acconto riferito alle locazioni per le quali si è optato per il regime della cedolare secca. REDDITI 2022 CARTACEO - Scade il termine per la presentazione del modello REDDITI 2022 cartaceo alle Poste da parte di persone fisiche non soggette ad Iva. Si ricorda che l’obbligo della trasmissione telematica è stata generalizzata anche per le persone fisiche, tranne poche eccezioni.

IVIE/IVAFE - Scade il termine per il versamento del saldo 2021 dell’imposta dovuta sugli immobili situati all’estero (IVIE) e sulle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE) da parte delle persone fisiche, senza alcuna maggiorazione.

LIQUIDAZIONE IOSS - Scade il termine per l’invio telematico della dichiarazione Iva IOSS del mese precedente relativa alle vendite a distanza di beni importati da parte di soggetti iscritti al nuovo Sportello unico per le importazioni IOSS. AUTODICHIARAZIONE AIUTI COVID - Scade il termine per l’invio telematico all’Agenzia delle entrate dell’autodichiarazione relativa agli gli aiuti Covid ricevuti.

DICHIARAZIONE IMU - TARI - Scade il termine per la presentazione al Comune, qualora prevista, delle dichiarazioni Imu e TARI, relativamente ai fabbricati per i quali sono intervenute variazioni ai fini della determinazione dell’imposta.

RESTITUZIONE IRAP - Scade il termine per la restituzione senza sanzioni e interessi dell’Irap (saldo 2019 e acconto 2020) eccedenti rispetto ai limiti del Temporary Framework.

CONTRATTI DI LOCAZIONE - Scade il termine

(PZ)

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