Apinforma n. 10 del 31 maggio 2016

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NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

APINFORMA numero 10 31 maggio 2016

IN PRIMO PIANO FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LE SPESE DI RAPPRESENTANZA

APINFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE


mi IL


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NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

APINFORMA

numero 10 31 maggio 2016

Sommario Le spese di rappresentanza

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

8

Riaddebito di spese

11

Il super ammortamento

13

Atti di riscossione Equitalia

16

Contributi ISI INAIL 2015

17

Inps. Istruzioni in materia di attività di vigilanza

18

Installazione di impianti di videosorveglianza in azienda

20

Acqua

21

SISTRI

22

Incentivi alle fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico

23

Sicurezza e conformità dei prodotti

24

La Regione ribadisce le direttive vincolanti (1a parte)

26

Politiche abitative in FVG: approvata la riforma (6a parte)

29

Nuovo Codice dei Contratti (3a parte)

31

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA



EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE

Embargo agroalimentare Russia

38

Legislazione alimentare

39

Autotrasporto. Introduzione dei “tachigrafi intelligenti”

43

Nuova disciplina pesatura container

44

R.C.A.: dematerializzazione del contrassegno assicurativo

46

Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento

47

Autotrasporto. Riduzione pedaggi autostradali

48

Canone di locazione immobili urbani

49

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Le spese di rappresentanza loro principale caratteristica. Non esiste in queste spese un rapporto sinallagmatico, che prevede, a fronte di una prestazione resa, il pagamento di un corrispettivo o di una controprestazione.

DAL 2016 PERCENTUALI DI DEDUCIBILITÀ MODIFICATE

IL TRATTAMENTO FISCALE RELATIVO ALLE IMPOSTE DIRETTE

PREMESSA Le spese di rappresentanza sono disciplinate dall’art. 108 comma 2 del TUIR e riguardano le somme che l’imprenditore sostiene per promuovere direttamente o indirettamente un’immagine positiva e prestigiosa verso i clienti o potenziali clienti. Possono essere definite come quelle spese dotate del requisito dell’inerenza, che l’imprenditore sostiene per acquisire beni e servizi a beneficio della clientela, anche potenziale o di pubbliche relazioni virtualmente idonee a generare benefici economici per l’impresa. Le spese di rappresentanza, diversamente da quelle di pubblicità, sono gratuite, e questa è forse la RICAVI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA

La norma citata prevede che la deducibilità delle spese di rappresentanza sia legata al periodo di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità individuati da apposito decreto. Il DM 19 novembre 2008, ha previsto un meccanismo di deduzione commisurato all’ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell’impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi con una struttura tipicamente a scaglioni. L’art. 9 del D.Lgs. n. 147/2015 (decreto internazionalizzazione) ha modificato le percentuali di deducibilità a partire dal 2016, mantenendo invariati i principi e i concetti di fondo. Di seguito la tabella che pone in evidenza le diverse percentuali di deducibilità in base ai ricavi.

LIMITE DEDUCIBILITÀ FINO AL 2015

LIMITE DEDUCIBILITÀ DAL 2016

Fino a 10 milioni

1,3%

1,5%

Oltre i 10 e fino a 50 milioni

0,5%

0,6%

Oltre i 50 milioni

0,1%

0,4%

L’incremento delle percentuali come si può vedere privilegia soprattutto le imprese con ricavi superiori a 50 milioni di euro. Per la determinazione dell’importo deducibile non si deve tenere conto dei beni d’importo inferiore a 50 euro che sono sempre deducibili. Per le imprese di nuova costituzione il decreto prevede che per le spese sostenute nei periodi d’imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi, possono essere portate in deduzione dal reddito dello stesso periodo e di quello successivo se e nella misura i cui le spese sostenute in tali periodi siano inferiori a quelle deducibili secondo le regole ordinarie. In pratica per una società costituita nel 2014 che ha conseguito i primi ricavi nel 2016, le spese di rappresentanza sostenute nel 2014 e nel 2015 sa-

ranno deducibili nel 2016 e nel 2017 nei limiti, per ciascuna annualità, dei limiti visti sopra. Il legislatore ha quindi previsto un limite quantitativo entro il quale le spese di rappresentanza sono deducibili, mentre quelle eventualmente eccedenti i limiti di cui sopra, risultano indeducibili e saranno oggetto di apposita variazione in aumento in sede di dichiarazione dei redditi.

INDIVIDUAZIONE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA Il decreto del 2008 ha individuato anche quali caratteristiche devono avere le spese di rappresentanza per soddisfare il requisito dell’inerenza. E’ innanzi tutto necessario che il loro sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare, anche potenzialmente,

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benefici economici per l’impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore. In particolare sono considerate spese di rappresentanza: - le spese per viaggi turistici in occasione dei quali sono programmate e in concreto svolte attività promozionali dei beni o dei servizi la cui produzione o il cui scambio costituisca oggetto dell’attività caratteristica dell’impresa; - le spese per feste, ricevimenti e altri interventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose; - le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di mostre, fiere ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall’impresa; - ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, compresi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda ai criteri d’inerenza. In base a quanto indicato sopra, possono rientrare nella definizione di spese di rappresentanza le spese sostenute per l’organizzazione diretta e indiretta di viaggi in cui sia svolta un’attività di carattere promozionale; ma anche quelle sostenute per eventi a carattere conviviale in occasione di ricorrenze aziendali o anniversari; le spese per intrattenimenti in occasione di inaugurazioni di nuove sedi, lancio di nuovi prodotti, fiere ed eventi simili in cui viene svolta un’attività di promozione dei beni e servizi dell’impresa. Tutte queste spese, rientrano nella definizione di spesa di rappresentanza e come tali sono deducibili dal reddito d’impresa nei limiti delle percentuali sopra indicate.

LE SPESE TOTALMENTE DEDUCIBILI NON QUALIFICABILI COME SPESE DI RAPPRESENTANZA La norma individua anche alcune categorie di spese che non rientrano nella definizione di spese di rappresentanza e pertanto non subiscono limitazioni nella loro deducibilità dal reddito d’impresa, risultando conseguentemente totalmente deducibili. Tra queste rientrano: - le spese di vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali in occasione di mostre, fiere, esposizioni o eventi simili; - le visite alla sede, agli stabilimenti o unità produttive dell’impresa; - le spese di vitto e alloggio direttamente sostenute dall’imprenditore individuale per partecipare a mostre, fiere e altri eventi simili in

cui sono esposti o promossi i prodotti o servizi dell’impresa o attinenti alla stessa. La ragione della deducibilità integrale è legata al fatto che assumono una connotazione legata alla funzione commerciale dell’impresa e conseguentemente soddisfano maggiormente il requisito di inerenza.

LA NORMATIVA IVA L’articolo 19-bis 1 lettera h) del DPR 633/72 prevede l’indetraibilità dell’Iva relativa alle spese di rappresentanza così come definite ai fini delle imposte sui redditi. Sono escluse dalla limitazione le spese sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50 euro. Il decreto individuando esplicitamente le spese di rappresentanza ai fini delle imposte dirette, automaticamente esplica effetti anche sul fronte dell’Iva. Più precisamente resta indetraibile l’Iva sulle spese di rappresentanza anche se deducibili ai fini delle imposte dirette. Per contro, gli acquisti di beni e servizi che non costituiscono spese di rappresentanza, ricadono nella disciplina generale dell’inerenza, con la conseguenza che l’imposta sarà detraibile se inerente operazioni imponibili. In base a questa impostazione le spese di vitto, alloggio e viaggio sostenute per ospitare clienti anche potenziali in occasione di fiere, mostre ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall’impresa o in occasione di visite di sedi, stabilimenti o unità produttive dell’impresa possono beneficare della detraibilità dell’Iva. Anche in questo caso la motivazione è assimilabile a quella vista sopra, vale a dire al fatto che sono assimilabili a costi di natura commerciale. Le spese, invece, che abbiamo indicato come spese di rappresentanza secondo la classificazione indicata sopra ai fini delle imposte dirette, non potranno beneficiare della detraibilità Iva.

LE SPESE DI VITTO E ALLOGGIO Abbiamo visto che particolari spese di vitto e alloggio possono beneficiare della deducibilità integrale in quanto non qualificabili come spese di rappresentanza. E’ tuttavia necessario in questi casi tenere presenti le limitazioni previste dal 5° comma dall’articolo 109 del TUIR, il quale riconosce una deducibilità limitata al 75% per questa tipologia di spesa. In pratica le spese di vitto e alloggio che non rientrano tra quelle di trasferta dei dipendenti e che sono qualificabili di rappresentanza sono deducibili nella misura del 75%. Sostanzialmente subiscono due limitazioni, la prima legata alla percen-

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tuale sul ricavi, la seconda del 75%, connessa alla loro natura di spese di vitto e alloggio. L’Iva addebitata sui servizi alberghieri e di somministrazione di alimenti e bevande non rientranti tra le spese di rappresentanza, è detraibile. Tale imposta rappresenta un costo deducibile solo nel caso in cui vi sia una limitazione oggettiva alla detraibilità. Qualora il servizio di vitto e alloggio non rientra tra le spese di rappresentanza, ad esempio nel caso di trasferte dei dipendenti, l’Iva pagata in relazione a tali servizi è detraibile sulla base delle regole generali, vale a dire nella misura in cui siano inerenti ad operazioni che consentano l’esercizio del diritto alla detrazione e sia documentata da fattura. A tal proposito l’articolo 22, terzo comma del DPR 633/72 prevede che gli imprenditori non sono obbligati a richiedere la fattura per le prestazioni alberghiere e di ristorazione poiché detto obbligo riguarda esclusivamente gli acquisti effettuati presso commercianti al minuto in relazione a beni che formano oggetto dell’attività propria dell’impresa. In questo modo l’impresa che volontariamente decide di non richiedere l’emissione della fattura per il servizio ricevuto, automaticamente rinuncia alla possibilità di detrarre l’Iva. Resta inteso che la prestazione sarà in ogni caso certificata attraverso l’emissione di una ricevuta o di uno scontrino fiscale. La mancata richiesta della fattura può essere motivata al fatto che i costi da sostenere per eseguire gli adempimenti Iva connessi alle fatture siano superiori al vantaggio economico costituito dall’importo dell’Iva detraibile. In questi casi, posto che tale scelta rappresenti la soluzione economicamente più vantaggiosa, l’Iva non detratta ha natura di costo inerente all’attività esercitata e conseguentemente è deducibile ai fini delle imposte dirette.

In assenza di fattura quindi, l’imprenditore o il professionista possono detrarre, ai fini delle imposte sui redditi, l’Iva incorporata nelle ricevute o scontrini, quale costo aggiuntivo a quello sostenuto per le prestazioni alberghiere o di ristorazione, sempreché presentino la natura di costo inerente l’attività. La limitazione al 75% della deducibilità delle spese in argomento, in base a quanto previsto dall’articolo 109, comma 5 del TUIR sarà riferita al costo, comprensivo dell’Iva non detratta. L’Iva non detratta assumerà rilevanza anche ai fini Irap, a condizione che tale onere risulti iscritto tra i costi che concorrono alla determinazione della base imponibile. Alla presenza di fattura, l’Iva addebitata e non portata in detrazione per scelta dell’imprenditore, non potrà mai rappresentare un costo deducibile ai fini delle imposte sui redditi.

LA DOCUMENTAZIONE La deducibilità delle spese di rappresentanza, siano esse totalmente deducibili o sottoposte ai limiti di cui sopra, è condizionata alla tenuta di un’apposita documentazione dalla quale risultino anche le generalità dei soggetti ospitanti, la durata e il luogo di svolgimento della manifestazione e la natura dei costi sostenuti. E’ comunque previsto che l’amministrazione finanziaria possa richiedere ai contribuenti ulteriori indicazioni circa l’ammontare complessivo di spesa, distinto per natura nonché l’ammontare dei ricavi e dei proventi della gestione caratteristica assunti a base per il calcolo della percentuale di deducibilità. La richiesta può riguardare anche i beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro e l’ammontare complessivo delle spese deducibili integralmente. (PZ)

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Riaddebito di spese IL TIPO DI MANDATO INDIVIDUA LE REGOLE IVA

PREMESSA Può accadere che un’impresa si trovi a sostenere delle spese per conto di altri soggetti in forza di particolari rapporti contrattuali o sulla base di prassi o consuetudini aziendali. In questi casi l’impresa che sostiene tali spese le riaddebita al soggetto competente previa emissione di regolare fattura. Le fattispecie interessate a questi casi possono essere molteplici, si pensi alle spese di trasporto, ai rimborsi per soggiorni, alle spese anticipate per fiere, ai pagamenti di polizze assicurative per conto di società facenti parte di uno stesso gruppo o aggregazione di imprese e così via. In questi casi si rende necessario, soprattutto dal punto di vista Iva, inquadrare correttamente queste operazioni.

IL TIPO DI RAPPORTO SOTTOSTANTE Il riaddebito di spese è riconducibile ad un rapporto di mandato, il nostro codice civile ne individua due tipologie, il mandato con rappresentanza e quello senza rappresentanza. La loro disciplina è contenuta negli articoli 1703 e seguenti del codice civile. Il mandato senza rappresentanza è il contratto in cui una parte si obbliga a compiere atti giuridici per conto dell’altra. In questi casi il mandatario agisce in nome proprio, ma per conto del mandante. Il mandatario pur agendo nell’interesse del mandante, spende il proprio nome, per cui i terzi hanno rapporti solo con lui e non anche con il mandante. Per questo motivo il mandatario deve, in un momento successivo, fare in modo che gli effetti del negozio ricadano sul mandante. Nel mandato con rappresentanza, il mandatario agisce in nome e per conto del mandante e gli effetti del contratto ricadono immediatamente ed automaticamente nella sfera giuridica del mandante, che si obbliga in prima persona nei

confronti del terzo. In quest’ultimo caso non c’è pertanto la necessità di ulteriori adempimenti in quanto gli effetti dell’impegno assunto dal mandatario ricadono automaticamente sul mandante.

L’IVA NEL MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA Dal punto di vista della disciplina Iva, il riaddebito del costo, dal mandatario al mandante, alla presenza di un contratto senza rappresentanza deve essere considerato alla stregua di una prestazione di servizi. In questo senso si esprime in maniera esplicita l’art. 3 comma 3 del DPR 633/72 che lo parifica al servizio ricevuto. Sull’argomento l’Agenzia delle entrate nella risoluzione n. 6 del 2008, confermò che l’addebito mantiene la stessa natura della prestazione ricevuta, anche nell’ipotesi in cui il rimborso non sia eseguito alla pari ma sia applicato un ricarico sul costo. Questo significa che per questi riaddebiti si dovranno osservate tutte le prescrizioni normative previste per la prestazione di servizi, ancorché riaddebitati, come ad esempio il regime di esenzione, di non imponibilità, le aliquote applicabili, ecc. Volendo esemplificare, si pensi all’anticipazione di un servizio pubblicitario, da parte di una società italiana, per conto di una società estera con la quale sono stati sottoscritti determinati vincoli contrattuali tra i quali è previsto il rimborso di questi costi. La società italiana dovrà riaddebitare questi costi alla società estera, ma trattandosi di una prestazione di servizi disciplinata dall’art. 7-ter del DPR 633/72, la fattura sarà emessa senza applicazione dell’Iva e qualora la società estera sia comunitaria andrà presentato anche il modello Intrastat. Si deve comunque sottolineare la Corte di Giustizia Europea si è espressa in maniera difforme, infatti, nella causa C-224/2011, avente ad oggetto il riaddebito di un servizio assicurativo esente da Iva, ha stabilito che solamente il riaddebito alla pari, senza cioè ricarico, consente di mantenere la prestazione nell’alveo delle prestazioni esenti. Eventuali aumenti o ricarichi farebbe venir meno la natura di servizio assicurativo e conseguentemente non potrebbe più beneficiare del regime di esenzione. E’ chiaro che la riqualificazione della prestazione potrebbe avere pesanti ripercussioni

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sulle imprese, tuttavia l’amministrazione finanziaria non ha mai contestato violazioni di questo tipo sposando la tesi del parallelismo di trattamento tra prestazione e riaddebito.

L’IVA NEL MANDATO CON RAPPRESENTANZA Il discorso cambia alla presenza di un contratto di mandato con rappresentanza. In questi casi si tratta sostanzialmente di mere anticipazioni fi-

nanziarie effettuate dal mandatario per conto del mandante. Più che di un riaddebito è più corretto parlare di restituzione dell’anticipazione che, ai sensi dell’art. 15, comma 1 n. 3 del DPR 633/72, è esclusa dalla base imponibile Iva. Gli effetti delle operazioni realizzate dal mandatario si producono in capo al mandante e a quest’ultimo vengono intestate anche le fatture dei fornitori.

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(PZ)


Il super ammortamento

I CHIARIMENTI IN UNA CIRCOLARE DELLE ENTRATE Con la Circolare n. 23/E del 26 maggio 2016, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune spiegazioni sul cosiddetto “super ammortamento”: si tratta, com’è noto, della misura introdotta dalla Legge di Stabilità del 2016, che consiste nella maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi, acquistati nel periodo dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016. Tra i chiarimenti forniti segnaliamo i seguenti:

SOGGETTI INTERESSATI L’agevolazione si applica: - a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano; - alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, di soggetti non residenti; - agli enti non commerciali con riferimento all’attività commerciale eventualmente esercitata. Rimangono invece escluse le persone fisiche esercenti attività d’impresa che applicano il c.d. “regime forfetario” (articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190), le quali determinano il reddito applicando un coefficiente di redditività al volume dei ricavi o compensi. In base a tale principio, restano escluse anche le imprese marittime che rientrano nel regime di cui agli articoli da 155 a 161 del TUIR (c.d. tonnage tax).

INVESTIMENTI La norma contenuta nell’art. 1, comma 91, della legge n. 208 del 2015, fa riferimento ad investimenti in “beni materiali strumentali nuovi”. Pertanto: - l’agevolazione non spetta per i beni immateriali;

- il riferimento alla “strumentalità” rispetto all’attività dell’impresa, significa che i beni devono essere di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa. - il riferimento alla novità esclude dall’agevolazione i beni già utilizzati a qualunque titolo. Secondo il comma 93 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2016, sono esclusi dalla misura gli investimenti in: - beni materiali strumentali, per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento; - fabbricati e costruzioni.

AMBITO TEMPORALE La maggiorazione del 40 per cento del costo di acquisizione, compete per gli investimenti effettuati “dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016”. L’Agenzia ha precisato che l’imputazione degli investimenti deve seguire le regole generali della competenza, previste dal TUIR (in particolare dall’art. 109, commi 1 e 2). Di conseguenza, per i beni mobili, le spese di acquisizione si considerano sostenute alla data della consegna o spedizione ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Per i beni in leasing, rileva il momento in cui il bene viene consegnato al locatario, con possibilità di slittamento in avanti qualora sia previsto il collaudo positivo a cura di quest’ultimo soggetto.

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL BENEFICIO Per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati nel periodo 15 ottobre 2015 - 31 dicembre 2016, “il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento”; tale maggiorazione ha effetto “ai fini delle imposte sui redditi” e “con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria” (art.1, comma 91 della Stabilità 2016). In altri termini, il beneficio si traduce in un incremento del costo di acquisizione del bene del 40%, che determina un aumento della quota annua di

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ammortamento (o del canone annuo di leasing) fiscalmente deducibile. La maggiorazione non rileva, invece, ai fini del calcolo della plusvalenza o della minusvalenza derivante dalla cessione futura del bene, che dunque si calcola al netto della maggiorazione stessa. Sempre secondo l’Agenzia, la misura è cumulabile con altre agevolazioni previste per lo stesso bene, fatti salvi divieti espressi stabiliti nelle norme istitutive. In relazione ai beni acquisiti in proprietà, la maggiorazione del 40% viene fruita sulla base dei coefficienti di ammortamento stabiliti dal decreto indicato nell’articolo 102, comma 2, del TUIR (il decreto ministeriale 31 dicembre 1988), a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene, ridotti alla metà per il primo esercizio. Per i beni in leasing: la deduzione della maggiorazione deve avvenire in base alle regole fiscali stabilite dall’articolo 102, comma 7 del TUIR, che prevede la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria “per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito” dal decreto ministeriale 31 dicembre 1988; la maggiorazione del 40% non spetta per l’intero canone di leasing, ma solo per la quota capitale (con esclusione, quindi, della quota interessi).

MEZZI DI TRASPORTO A MOTORE L’agevolazione si applica ai mezzi di trasporto a motore di cui all’art. 164 del TUIR, tra i quali rientrano: - i veicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali, per i quali è prevista la deducibilità integrale dei costi; - i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta, per i quali è prevista una deducibilità limitata dei costi (70%).

BENI DAL COSTO UNITARIO NON SUPERIORE AD EURO 516,46 Per i beni il cui costo unitario non superi i 516,46 €, l’articolo 102, comma 5, del TUIR consente ai soggetti titolari di reddito d’impresa “la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell’esercizio in cui sono state sostenute”. Secondo l’Agenzia, la maggiorazione del 40% non influisce sul predetto limite, per cui tale deduzione integrale non viene meno anche quando, per effetto della maggiorazione in questione, il costo del bene superi l’importo di euro 516,46.

DETERMINAZIONE DEGLI ACCONTI PER I PERIODI D’IMPOSTA 2015 E 2016 Il comma 94 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015 stabilisce che “Le disposizioni dei commi 91 e 92 non producono effetti sulla determinazione dell’acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015. La determinazione dell’acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016 è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni dei citati commi 91 e 92”. Di conseguenza, i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare che effettuano investimenti agevolati nel periodo 15 ottobre – 31 dicembre 2015, non tengono conto della relativa maggiorazione nella determinazione degli acconti IRPEF/IRES dovuti per il periodo d’imposta 2015, qualunque sia il metodo adottato. In sede di determinazione dell’acconto per il periodo d’imposta 2016, l’imposta dovuta per il 2015 da assumere come parametro di riferimento per il calcolo dell’acconto con il metodo storico, va determinata senza tenere conto della maggiorazione.

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(C)


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Atti di riscossione Equitalia DA GIUGNO NOTIFICA A MEZZO PEC

Equitalia ha reso noto che, dal 1° giugno 2016 la notifica degli atti di riscossione diretti ad imprese individuali e a professionisti iscritti in albi o elenchi, è effettuata attraverso l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) risultante dall’indice nazionale degli indirizzi (INI-PEC); in questo modo, il concessionario della riscossione da attuazione a quanto stabilito dall’art. 14 del D.Lgs. n. 159 del 2015,

che stabilisce per Equitalia S.p.a. l’obbligo di notifica a mezzo PEC per imprese e professionisti, nonché per le persone fisiche che ne facciano richiesta. Pertanto, i contribuenti muniti di PEC (per scelta o per obbligo), potranno ricevere le comunicazioni di Equitalia S.p.a sulla propria casella mail. Nel caso di indirizzo PEC non valido o inattivo, oppure laddove la casella risultasse satura malgrado il secondo tentativo effettuato dopo 15 giorni dal primo, l’atto sarà inviato telematicamente alla Camera di Commercio competente per territorio, e sarà sempre reperibile on-line in un’apposita sezione del sito internet di quest’ultimo organismo. Il contribuente, inoltre, verrà informato del deposito “telematico” dell’atto tramite una raccomandata con avviso di ricevimento. (C)

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Contributi ISI INAIL 2015 PUBBLICATI GLI ELENCHI CRONOLOGICI PER REGIONE E PER PROGETTO. ENTRO IL 1° LUGLIO 2016 VA TRASMESSA LA DOCUMENTAZIONE ALL’INAIL Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sull’argomento in epigrafe (vedi, da ultimo, la circolare associativa prot. 144/AdT/mcs del 17 maggio 2016), per segnalare che il 31 maggio 2016 l’Inail ha reso noti sul proprio sito web (www.inail.it) gli elenchi cronologici delle domande, suddivise su base regionale e per tipologia di progetto (progetti

d’investimento o adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale; progetti di bonifica di materiali contenenti amianto). Gli elenchi sono ordinati in base all’orario di ricevimento delle istanze, ed i progetti ammessi al finanziamento sono contrassegnati dalla lettera “S”. Entro il 1° luglio 2016, secondo quanto ivi comunicato, le imprese collocate in posizione utile devono trasmettere alla sede Inail territorialmente competente tutta la documentazione a completamento della domanda, utilizzando la posta elettronica certificata. Per ogni altra informazione le imprese interessate possono rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione.

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(AdT)


Inps. Istruzioni in materia di attività di vigilanza L’ISTITUTO HA DETTATO LE ISTRUZIONI OPERATIVE IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI VIGILANZA E DI PROCEDIMENTO ISPETTIVO Con la circolare n. 76 del 9 maggio scorso, l’Inps ha dettato le istruzioni operative in materia di attività di vigilanza e di procedimento ispettivo. Nel rimandare gli interessati alla lettura del documento, di seguito si riportano alcuni dei passaggi più importanti: - gli ispettori devono condurre le ispezioni in coppia. Tuttavia, per valorizzare l’effetto sorpresa tipico del primo accesso e tenuto conto delle dimensioni dell’azienda da controllare e del tipo di accertamento da svolgere, è consentito l’impiego anche di un numero più alto di funzionari ispettivi; - gli ispettori possono accedere ai locali delle aziende e, più in generale, in qualsiasi luogo in cui venga svolta un’attività lavorativa assoggettabile alle norme di legge sull’assicurazione sociale; - l’accesso va eseguito nel rispetto del principio di collaborazione, in modo tale da recare la minore turbativa possibile allo svolgimento dell’attività; - il personale ispettivo ha l’obbligo di qualificarsi esibendo il tesserino di riconoscimento rilasciato dall’Istituto, in assenza del quale il datore di lavoro può legittimamente opporsi all’accesso; - l’accesso non richiede la presenza del datore di lavoro ma, sempre nell’ottica del principio di collaborazione, gli ispettori possono decidere di attenderne l’arrivo purché il ritardo appaia ragionevole e non abbia evidenti effetti dilatori. Nell’attesa, gli stessi procedono all’identificazione dei lavoratori, alla rilevazione delle presenze e all’acquisizione delle dichiarazioni; - il datore può farsi assistere da un professionista abilitato ai sensi dell’art. 1 della legge 12/1979. Qualora si avvalga di una consulenPAG. 18 - APINFORMA / Lavoro - numero 10 - 31 maggio 2016

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za esterna, gli ispettori devono accertare che si tratti di un professionista abilitato ai sensi della sopra citata legge, con l’obbligo di denunciare eventuali casi di esercizio abusivo della professione; in merito alle dichiarazioni raccolte dal lavoratore, il verbale fa piena prova soltanto dell’avvenuta acquisizione ma non del contenuto. Per questo motivo, gli ispettori sono invitati a trovare dei riscontri all’interno della documentazione raccolta o nelle dichiarazioni rese da altri lavoratori (compresi coloro che non lavorano più presso il soggetto ispezionato). Sempre a proposito di queste dichiarazioni: * durante l’acquisizione, non è ammessa la presenza del datore di lavoro o di altri soggetti che lo rappresentino; * con l’assenso del lavoratore interessato, gli ispettori possono valutare l’opportunità di acquisirle al di fuori del posto di lavoro, onde evitarne condizionamenti di sorta; * le domande al lavoratore devono essere rivolte in modo chiaro e comprensibile, tenendo conto del suo livello di istruzione e, per gli stranieri, del grado di conoscenza della lingua italiana; * non è consentito rilasciarne copia al lavoratore dichiarante e al datore di lavoro, i quali possono soltanto chiederne l’accesso alla sede Inps competente. L’esame della documentazione raccolta può avvenire, a seconda dei casi, presso la sede dell’impresa ispezionata (uffici, unità locali, ecc.), oppure quella degli intermediari abilitati o, infine, presso gli uffici del personale ispettivo. Al termine del primo accesso, il personale ispettivo deve predisporre e rilasciare l’apposito verbale al datore di lavoro o a chi ne fa le veci oppure, in loro assenza, a coloro che hanno titolo a riceverlo a norma dell’art. 137 e ss del c.p.c., compreso il professionista delegato. Il verbale riporta le generalità degli individui presenti sul posto di lavoro con la descrizione delle mansioni svolte, ed evidenzia le eventuali richieste, anche documentali, formulate dagli Ispettori per il proseguimento dell’istruttoria.


- A conclusione dell’accertamento ispettivo, gli ispettori redigono un verbale finale con il quale procedono a contestare gli illeciti di propria competenza, riscontrati nel corso della verifica. - Il verbale deve essere notificato al destinatario, preferibilmente mediante consegna nelle mani di quest’ultimo oppure, se ciò non fosse possibile, a mezzo posta. La notifica deve

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eseguirsi entro 90 gg. (art. 14 della Legge 689/1981), che decorrono dal momento in cui si concluso l’accertamento; circostanza, questa, che include anche “i tempi tecnici ragionevolmente utili e necessari per l’analisi, l’elaborazione e la verifica degli elementi formati e raccolti”. (C)


Installazione di impianti di videosorveglianza in azienda I CHIARIMENTI DEL MINISTERO DEL LAVORO SULLA PROCEDURA Con nota del 10 maggio scorso il Ministero del Lavoro ha fornito indicazioni operative sull’iter procedurale che le imprese devono seguire, per poter regolarmente installare impianti di videosorveglianza all’interno dei locali aziendali. In primo luogo, il Ministero ha chiarito che l’art. 4 della Legge 300/1970 prevede il preventivo esperimento della procedura di accordo collettivo stipulato:

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- dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, in caso di azienda con più sedi interessate all’installazione; - dalla rappresentanza sindacale unitaria/aziendale, in caso di azienda con una sola sede. Solo all’esito di tale procedura, in mancanza di accordo, le aziende potranno rivolgersi al Ministero del Lavoro o alla DTL locale a seconda se, rispettivamente, la domanda interessi più sedi in concomitanza oppure una sola sede; in quest’ultimo caso, l’amministrazione dicasteriale potrà essere eventualmente adita - ricorrendone tutte le condizioni di legge - solo in sede di richiesta di valutazione dell’istruttoria in corso nelle competenti sedi locali. (C)


Acqua APPROVATO IL PRIMO AGGIORNAMENTO TARIFFARIO 2016-2019 CON IL NUOVO METODO MTI-2 Approvato il primo aggiornamento delle tariffe con il nuovo Metodo Tariffario Idrico 2016-2019 (MTI-2) [1]. Scaduto il termine del 30 aprile 2016 previsto per l’invio dei dati e degli atti necessari, l’Autorità ha infatti dato il via alle attività di verifica e approvazione delle tariffe predisposte dagli Enti di governo dell’ambito. Le prime ad essere state approvate (delibera 235/2016/R/idr) sono quelle proposte dall’Ufficio d’Ambito Provincia di Bergamo che interessa una popolazione di circa 800 mila abitanti.

Le verifiche dell’Autorità a riguardo hanno accertato che le proposte tariffarie risultassero coerenti con gli interventi prioritari programmati per l’ammodernamento delle infrastrutture idriche e risultassero idonee a garantire, a tutela degli utenti, il legame tra corrispettivi richiesti in ciascun territorio e i previsti livelli di qualità dei servizi. Nel dettaglio, per l’Ambito di Bergamo l’aggiornamento proposto ed approvato lascia invariate le tariffe per l’anno 2016, prevedendo un aggiustamento del 3,5% nel 2017, lasciandole poi ugualmente invariate negli anni 2018 e 2019. Gli investimenti previsti ammontano a circa 90 milioni di euro per tutto il quadriennio, la maggior parte in opere di miglioramento delle infrastrutture di fognatura e depurazione. La delibera 235/2016/R/idr è disponibile sul sito dell’Autorità www.autorita.energia.it.

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(C)


SISTRI

NUOVO TESTO UNICO

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2106 del decreto del Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare 30 marzo 2016, è entrato in vigore l’8 giugno il nuovo “Regolamento recante disposizioni relative al funzionamento e ottimizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti in attuazione dell’articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” che abroga a tutti gli effetti il decreto ministeriale n. 52/2011 di istituzione del SISTRI. Il nuovo “Testo Unico” SISTRI mira a riordinare le norme che regolano il sistema di tracciabilità informatica dei rifiuti ponendo le basi per una sua ottimizzazione. Il nuovo regolamento si compone di 24 articoli, e due allegati riportano la ripartizione dei contributi per categoria di soggetti iscritti i costi dei dispositivi ed i nuovi oneri introdotti. Inoltre, il decreto conferma sostanzialmente quanto predisposto finora dalle precedenti norme. Interverranno poi future nuove disposizioni sempre attraverso dei decreti attuativi del Ministero dell’Ambiente, che riporteranno i criteri da seguire per la realizzazione di un sistema più equo ed accessibile, anche sotto il profilo dei costi così come di-

sciplinato dall’articolo 23 - Disposizioni transitorie. Il nuovo sistema dovrebbe garantire l’abbandono dei dispositivi Usb e delle black box, l’individuazione di strumenti idonei per la tracciabilità dei rifiuti, la tenuta in formato elettronico dei registri di carico e scarico e dei formulari con compilazione in modalità on-line e trasmissione asincrona dei dati, nonché la generazione automatica del MUD (Modello unico di dichiarazione ambientale). Dovrebbe garantire altresì l’interazione e coordinamento con le banche dati in uso alle pubbliche amministrazioni garantendo, per quanto possibile, l’acquisizione automatica delle informazioni disponibili e infine la sostenibilità dei costi e la messa a disposizione di adeguati strumenti di assistenza e formazione per le imprese. I decreto conferma integralmente il SISTRI per i rifiuti pericolosi, fa ordine sui soggetti obbligati all’iscrizione e conferma contributi precedenti. Vengono altresì riportate le procedure operative di accesso e gestione, mentre deroga ad altri futuri decreti le procedure operative per l’inserimento e la trasmissione dei dati, nonché quelle da applicare nei casi in cui si richiedano disposizioni differenziate o specifiche. Il decreto prevede che la società concessionaria del servizio di gestione del SISTRI predisponga ed aggiorni la modulistica descrittiva, i manuali e le guide sintetiche a supporto degli operatori e ne curi la pubblicazione sul portale informativo SISTRI (www.sistri.it), previa verifica ed approvazione da parte del Ministro dell’Ambiente. (AB)

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Incentivi alle fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico LA COMMISSIONE EUROPEA APPROVA IL DECRETO

Finalmente la Commissione Europea ha approvato il decreto sugli incentivi alle rinnovabili non fotovoltaiche, compatibile con le norme comunitarie sugli aiuti di Stato. Per l’entrata in vigore, bisogna attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Questo provvedimento, messo a punto dal Ministero dello Sviluppo Economico nel 2015, prevede incentivi proporzionati alle dimensioni degli impianti fino alla fine del 2016, con l’intento di incrementare la capacità di generazione da fonti rinnovabili di 1300 megawatt. Quali sono le tecnologie rinnovabili incentivate? Le risorse energetiche rinnovabili citate sono: l’idroelettrico, l’eolico, il geotermoelettrico, le biomasse e i biogas, i gas di depurazione, i bioliquidi sostenibili, i gas di discarica, l’energia oceanica. Da notare che gli incentivi previsti dal decreto non sono applicabili alle energie rinnovabili derivanti dal fotovoltaico, poiché l’energia solare è stata già sostenuta abbondantemente negli anni passati. Il decreto in analisi potrebbe incrementare l’ingresso nel mercato dei produttori di energia rinnovabile, con un meccanismo che prevede solo per i piccoli impianti la possibilità di usufruire di agevolate tariffe di riacquisto: è prevista infatti l’incentivazione diretta, su richiesta, per i piccoli impianti con una grandezza minore di 0,5 MW.

Per quanto concerne gli impianti con una potenza compresa tra gli 0,5 MW e i 5 MW, invece, l’accesso agli incentivi è previsto con modalità e livelli di priorità differenziati a seconda della tecnologia, mentre quelli con una grandezza superiore ai 5 MW dovranno partecipare a specifiche gare d’appalto. La Commissione Europea ha ritenuto che tutto ciò possa accrescere la percentuale di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, con il vantaggio di ridurre l’inquinamento, in linea con gli obiettivi stabiliti dell’Unione Europea. Per l’accesso agli incentivi è necessaria l’iscrizione al registro del GSE (Gestore Servizi Energetici) relativo alla propria tipologia di impianto, per poi partecipare ai bandi che lo stesso gestore servizi energetici pubblicherà. Ciò che lascia più perplessi, però, è il ritardo eccessivo con cui è stato approvato il decreto: quali sono, dunque, le problematiche legate a tale lentezza nell’approvazione del decreto? Quest’ultimo, atteso per più di 16 mesi, revisionato molteplici volte, entrerà in vigore quando purtroppo sarà praticamente già privo di efficacia, perché i nuovi incentivi valgono solamente fino a dicembre 2016. Risulta dunque di facile intuizione che questa dilazione potrebbe creare un clima di generale incertezza, frenando gli impieghi di denaro, allontanando i possibili investitori, con l’effetto nefasto di rallentare la crescita di un settore così rilevante, sortendo dunque l’effetto opposto a quello auspicato. Per approfondimenti: www.sviluppoeconomico. gov.it

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(C)


Sicurezza e conformità dei prodotti RECEPITE LE NUOVE DIRETTIVE EUROPEE

Il Ministero dello sviluppo economico comunica che sono state recepite sei direttive europee sulla sicurezza e conformità della commercializzazione di recipienti semplici a pressione; compatibilità elettromagnetica; strumenti per pesare; strumenti di misura; sistemi di protezione in atmosfera potenzialmente esplosiva e materiale elettrico entro taluni limiti di tensione. I provvedimenti armonizzano la legislazione nazionale a quella degli altri Stati membri e definisco in modo chiaro i requisiti a cui devono rispondere attrezzature e prodotti per garantire la tutela della salute e sicurezza di tutti coloro che li utilizzano. Inoltre le direttive aggiornano gli obblighi a cari-

co dei fabbricanti e degli altri operatori economici (Importatori e distributori) e disciplinano le procedure da attuare per il controllo della conformità, ivi compreso, nei casi previsti, l’accreditamento degli organismi di valutazione della conformità. Senza radicali innovazioni rispetto ai requisiti stabiliti per i prodotti dalle norma nazionali di recepimento delle precedenti analoghe direttive, si provvede in tal modo in particolare ad adeguare le procedure a quanto già stabilito nel regolamento CE n. 765/2008 e nella Decisione della Commissione n. 768/2008, per assicurare il regolare funzionamento del mercato interno dell’Unione europea e rapporti di leale collaborazione, responsabilizzazione e fiducia tra gli operatori economici, i consumatori e utenti, le istituzioni nazionali e quelle dell’UE. I decreti legislativi sono stati pubblicati sul supplemento ordinario n. 16 della Gazzetta ufficiale del 25 maggio 2016, n 121. Fonte: Mise

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(C)


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La Regione ribadisce le direttive vincolanti (1a parte) LA REGIONE MANTIENE LA PROPRIA AUTONOMIA LEGISLATIVA RIBADITA CON L’ART. 24 DELLA L.R. 13/2014

Il 19 aprile è entrato in vigore il nuovo Codice di contratti, Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE. In Friuli Venezia Giulia con le Direttive vincolanti adottate dalla Direzione centrale infrastrutture e territorio in data 07.08.2015 sono state date le prime indicazioni operative sulla base dell’art-24 della L.R. 13/2014. Preliminarmente, assume un valore fondamentale indagare in merito alla legittimazione della Regione alla emanazione, nell’attuale quadro normativo, come delineato dall’entrata in vigore della citato decreto, di direttive vincolanti nei confronti delle stazioni appaltanti della Regione Friuli Venezia Giulia. Il Codice al terzo comma dell’art. 2 ribadisce che la competenza legislativa esclusiva statale viene esercitata nelle materie di tutela della concorrenza, ordinamento civile nonché nelle altre materie cui è riconducibile lo specifico contratto. L’art. 29 comma 3 del Codice recita che “Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano collaborano con gli organi dello Stato alla tutela della trasparenza e della legalità nel settore dei contratti pubblici. In particolare operano in ambito territoriale a supporto delle stazioni appaltanti nell’attuazione del presente codice e nel monitoraggio delle fasi di programmazione, affidamento ed esecuzione dei contratti”. Alla luce di questi richiami normativi pertanto la Regione può confermare che, oltre a poter continuare a svolgere il ruolo di supporto previsto dall’art. 40 comma primo lettera e) indicato dalla L.R. 14/2002 (“attività di consulenza finalizzata all’approfondimento e all’uniformità degli indirizzi interpretativi nella materia”) mantiene la propria autonomia legislativa ribadita con l’art. 24 PAG. 26 - APINFORMA / Edilizia - numero 10 - 31 maggio 2016

della L.R. 13/2014, circa le modalità e i termini di realizzazione dei lavori di interesse regionale o locale, laddove i lavori medesimi vengano finanziati dall’Amministrazione regionale, trattandosi di esplicazione di formule organizzative non incise dall’entrata in vigore del Codice. Sul punto, infatti, la circolare precisa che le direttive vincolanti non mutano il quadro normativo in materia ma intendono semplicemente indicare, laddove gli investimenti siano a carico dell’Amministrazione regionale, le modalità di applicazione della disciplina nazionale vigente. Pertanto, viene confermata oltre alla vigenza e attualità dell’art. 24 della legge regionale 13/2014, che i destinatari della presente sono tutte le stazioni appaltanti della Regione che beneficino di finanziamenti regionali per la realizzazione delle opere e che gestiscano la realizzazione degli interventi per competenza diretta o in regime di delegazione amministrativa in nome e per conto della Regione siano essi enti locali che consorzi, che aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica che aziende sanitarie che società partecipate, oltre che tutte le strutture interne all’amministrazione regionale che pongano in essere opere pubbliche, ad eccezione della Protezione Civile, per tutto ciò che non rientra nel regime ordinario. Preso atto che il 19 aprile 2016 è entrato in vigore il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti”, recante le nuove norme sull’aggiudicazione di contratti pubblici, la Regione ritiene utile rendere, in questa fase, primi indirizzi e indicazioni generali agli enti che rivestono in Regione il ruolo di stazioni appaltanti, in ordine a come operare nell’ambito del nuovo quadro normativo nazionale di riferimento, tenuto conto peraltro che nella fase attuale risulta prevalere un regime transitorio, a fronte dell’abrogazione del D.Lgs.163/2006 a decorrere dall’entrata in vigore del nuovo codice. Tenuto conto che la Direzione centrale infrastrutture e territorio, ad agosto 2015 e quindi in vigenza del D.Lgs.163/2006, aveva adottato le succitate direttive vincolanti, ritiene utile fornire le indicazioni più immediate relativamente alla conferma o meno del piena applicabilità delle direttive rese ovvero quali delle stesse possono considerarsi ancora coerenti con il nuovo quadro normativo.


LE DIRETTIVE VINCOLANTI Rispetto alle indicazioni rese dalla nell’ambito delle direttive vincolanti la Regione ritiene utile rendere le necessarie precisazioni in corrispondenza ai vari aspetti e tematiche da queste trattati per confermare agli operatori quali indicazioni ivi

riportate non risultino più coerenti con il nuovo quadro normativo statale di riferimento. In questa prima parte pubblichiamo una tabella di raffronto relativa alle norme dei servizi di architettura e ingegneria. (continua) (CS)

A) SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA TESTO ORIGINARIO

TESTO DOPO ENTRATA IN VIGORE D.LGS. 50/2016

Con riferimento all’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, la quantificazione dell’importo posto a base di gara deve essere compiuta con l’applicazione dei criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia del 31 ottobre 2013, n. 143 (Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria).

CONFERMATO – il decreto 143/2013 rimane in vigore fino all’entrata in vigore del decreto previsto dall’art. 24 comma 8 come previsto dall’art. 216 comma 6 del Codice (decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti)

Come precisato dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione con la Determinazione n. 4 del 25 febbraio 2015, per motivi di trasparenza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara (art. 264 comma 1 lettera d) del D.P.R. 207/2010) inoltre l’applicazione della nuova disciplina, “non deve determinare un importo a base di gara superiore a quello derivante dall’applicazione delle tariffe professionali previgenti”.

CONFERMATO

Si ribadisce in questa sede che l’applicazione del decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2005, n. 0453/Pres. (Determinazione aliquote spese di progettazione, generali e di collaudo) non costituisce titolo per la quantificazione dei costi da porre a base di gara negli affidamenti di servizi tecnici ma esclusivamente elemento di quantificazione delle spese tecniche ammissibili a contributo, ai sensi di quanto disposto dall’art. 56 della legge regionale 14/2002.

Il Decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2005 n. 0453/Pres. non costituisce più il riferimento per calcolare l’importo delle spese tecniche ammesse a contributo a seguito della modifica dell’art. 56 comma 2 della L.R. 14/2002 come disposta dalla LR 16.10.2015, n. 25

1. AFFIDAMENTI DI INCARICHI PER SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA FINO A EURO 40.000 TESTO ORIGINARIO La stazione appaltante procede all’affidamento diretto ad un unico operatore economico qualificato.

TESTO DOPO ENTRATA IN VIGORE D.LGS. 50/2016 CONFERMATO – Art. 36 comma 2 lettera a) del Codice

La pubblicazione dell’atto di affidamento secondo la vigente disciplina in materia di atti amministrativi garantisce il principio di trasparenza.

CONFERMATO

La stazione appaltante rispetta il principio di rotazione allorquando al medesimo operatore affida un unico incarico per un importo, nel corso dell’anno solare, non superiore a Euro 40.000.

CONFERMATO

Il ribasso sull’importo della prestazione viene negoziato fra il responsabile del procedimento e l’operatore economico cui si intende affidare il servizio, sulla base della specificità dell’opera.

CONFERMATO

Nel caso di stazioni appaltanti organizzativamente complesse è necessario che tali disposizioni vengano applicate tenendo conto degli affidamenti compiuti da tutte le strutture deputate a tale attività, mediante un’azione ricognitiva interna.

CONFERMATO

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2. AFFIDAMENTI DI INCARICHI PER SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA PER IMPORTI INFERIORI A EURO 100.000 TESTO ORIGINARIO

TESTO DOPO ENTRATA IN VIGORE D.LGS. 50/2016

CONFERMATO - ai sensi del combinato disposto dell’art. 157 comma 2 del Codice che richiama l’applicazione dell’art. La stazione appaltante procede all’affidamento previo espe- 36 comma 2 lettera b) “mediante procedura negoziata previa rimento di procedura negoziata previa gara ufficiosa ai sensi consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite dell’art. 91, comma 2 del D.Lgs. 163/2006. elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.

Fermo restando il rispetto dei principi ivi indicati, la stazione appaltante rispetta il principio di trasparenza allorquando procede alla pubblicazione dell’avviso di preinformazione della procedura che intende compiere sulla GUCE a inizio d’anno, cumulativamente per tutte le procedure della medesima fattispecie, o anche singolarmente nel corso dell’anno, con un preavviso, rispetto alla singola procedura, almeno di 15 giorni.

NON CONFERMATO – fino all’entrata in vigore delle LINEE GUIDA, in fase di consultazione, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, si applica l’art. 216 comma 9 che prevede “Fino all’adozione delle linee guida previste dall’articolo 36, comma 7, l’individuazione degli operatori economici avviene tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta, ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazioni appaltanti, se compatibili con il presente codice.

La stazione appaltante rispetta il principio di rotazione allorquando, al fine di selezionare gli operatori economici da invitare alla formulazione dell’offerta, rispetta tutte le prescrizioni di seguito indicate.

CONFERMATO

Il numero minimo di operatori economici da invitare non deve CONFERMATO – art. 36 comma 2 lettera b) del Codice. essere inferiore a 5. Qualora vi siano richieste in numero maggiore la stazione appaltante seleziona gli operatori economici da invitare secondo i seguenti criteri generali di scelta:

CONFERMATO

A) idoneità operativa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori;

CONFERMATO

B) precedenti esperienze contrattuali maturate in un congruo arco temporale con la stazione appaltante sulla base di elementi riferibili, a titolo esemplificativo, alla qualità della prestazione valutata nel tempo, al sistematico atteggiamento di collaborazione con la stazione appaltante, alla correttezza degli adempimenti contrattuali, alla valutazione dei contenziosi instaurati;

CONFERMATO

C) manifestazioni di interesse e richieste di partecipazione alle procedure indette dalla stazione appaltante;

CONFERMATO

D) specializzazione del professionista nella progettazione/direzione lavori/coordinamento della sicurezza di lavori analoghi a quelli in gara.

CONFERMATO

Qualora il numero di richieste di invito sia in numero inferiore a 5 la stazione appaltante deve integrare tale numero con altri operatori economici qualificati.

CONFERMATO

In ogni caso, la stazione appaltante non può invitare alla procedura gli operatori economici che, nel corso del medesimo anno solare o dell’anno precedente, si siano già aggiudicati incarichi affidati con la presente procedura, anche se in associazione temporanea di professionisti.

CONFERMATO

Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economica- CONFERMATO - ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera b) del mente più vantaggiosa. Codice Nel caso di stazioni appaltanti organizzativamente complesse è necessario che tali disposizioni vengano applicate tenendo conto degli affidamenti compiuti da tutte le strutture deputate a tale attività, mediante un’azione ricognitiva interna.

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CONFERMATO


Politiche abitative in FVG: approvata la riforma (6a parte) LE ATER SONO SOTTOPOSTE ALLA VIGILANZA DELLA REGIONE PER L’ACCERTAMENTO DELLA LORO PRODUTTIVITÀ Con la Legge regionale 19 febbraio 2016 n. 1, pubblicata sul bollettino ufficiale della regione autonoma Friuli Venezia Giulia supplemento Ordinario n. 12 del 22 febbraio 2016, è stata approvata la riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater. Con questa Legge la Regione riconosce il valore primario del diritto all’abitazione quale fattore fondamentale di inclusione, di coesione sociale e di qualità della vita, promuovendo ogni forma d’intervento per l’esercizio effettivo di tale diritto, disciplinando in modo organico il sistema regionale dell’intervento pubblico nel settore abitativo. Le politiche abitative della Regione sono tese a sostenere l’accesso a un alloggio adeguato, in locazione o in proprietà come prima casa ai cittadini della Regione, in particolare alle fasce deboli della popolazione, prioritariamente mediante l’incremento dell’offerta di alloggi da destinarsi a prima casa e da realizzarsi nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, con il coinvolgimento di capitali pubblici e privati promuovendo, altresì, azioni innovative del costruire e dell’abitare. La L.R. n.1/2016 disciplina in particolare: a) la programmazione regionale degli interventi pubblici in ambito di politiche abitative; b) l’insieme delle azioni finalizzate al soddisfacimento delle esigenze primarie in ambito di politiche abitative e delle azioni volte a promuovere il miglioramento della fruibilità e dell’accessibilità degli spazi abitativi, l’efficientamento energetico, l’autorecupero, il coabitare sociale o altre forme innovative del costruire e dell’abitare; c) il riordino istituzionale e organizzativo delle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale (Ater) mediante la ridefinizione degli organi e PAG. 29 - APINFORMA / Edilizia - numero 10 - 31 maggio 2016

delle loro funzioni, in coerenza con il piano di convergenza adottato con la legge regionale 5 dicembre 2013, n. 20 (Norme in materia di riassetto istituzionale delle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ATER) e principi in materia di politiche abitative). In questa prima parte approfondiamo questa importante normative Regionale in particolare il capo II che specifica gli strumenti finanziari.

FONTI DI FINANZIAMENTO Le Ater provvedono al raggiungimento dei propri obiettivi mediante: a) i finanziamenti dello Stato, della Regione, degli Enti locali e dell’Unione europea destinati all’edilizia socio-abitativa; b) i canoni di locazione degli immobili di proprietà o in gestione, secondo i criteri e le modalità stabiliti con i regolamenti di attuazione della presente legge; c) i finanziamenti di fondi integrativi appositamente stanziati dalla Regione e dai Comuni per il perseguimento delle finalità inerenti al ruolo di calmieratori del mercato per la tutela delle fasce più deboli e per le situazioni di particolare tensione abitativa; d) i finanziamenti a fronte di spese tecniche e generali relative ai programmi di edilizia sovvenzionata e di edilizia convenzionata; e) i proventi derivanti dall’alienazione del patrimonio immobiliare; f) le eventuali altre entrate derivanti da lasciti, legati e donazioni; g) tutte le ulteriori entrate derivanti dalle attività delle ATER; h) le sanzioni amministrative, di natura pecuniaria e accessoria spettanti alla Regione Friuli Venezia Giulia in materia di edilizia sovvenzionata, le cui funzioni per l’applicazione sono esercitate tramite le Ater; conseguentemente ogni riferimento di leggi nazionali e regionali e loro regolamenti riguardanti la materia delle sanzioni amministrative in applicazione dell’articolo 316 ter, secondo comma, del codice penale, per l’edilizia sovvenzionata si intende attribuito alle Ater.


FONDO SOCIALE Al fine di assicurare la tutela delle fasce più deboli di utenti degli alloggi di edilizia residenziale pubblica presso ciascuna Ater è istituito un apposito Fondo sociale. Al finanziamento del Fondo sociale provvedono: a) l’Ater mediante stanziamento determinato nell’ambito dei piani finanziari; b) i Comuni relativamente agli alloggi ubicati nel proprio territorio; c) la Regione con finanziamenti all’uopo stanziati periodicamente nel bilancio e con i criteri e le modalità indicati nel regolamento di attuazione. Il Fondo sociale è destinato a compensare le minori entrate nei canoni di locazione e nelle quote per i servizi accessori pagati dagli assegnatari degli alloggi di edilizia sovvenzionata. Tali finanziamenti sono destinati anche a interventi di manutenzione degli immobili di edilizia sovvenzionata. Le modalità di utilizzazione del Fondo sociale nonché le procedure di contribuzione dei Comuni, sono stabilite da apposito regolamento adottato dal Direttore generale dell’Ater, sulla base dello schema proposto dalla Conferenza dei Direttori generali, sentito il Consiglio delle autonomie locali, e approvato con delibera della Giunta regionale.

VIGILANZA E CONTROLLO Le Ater sono sottoposte alla vigilanza della Regione al fine dell’accertamento della loro produttività e del pieno raggiungimento delle finalità istituzionali. La Giunta regionale, tramite l’Assessore competente, può richiedere in qualsiasi momento l’invio di qualunque atto e disporre ispezioni e controlli ai fini della vigilanza.

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Le determinazioni del Direttore generale relative ai bilanci, ai piani finanziari, ai piani di vendita, ai regolamenti, ai programmi di attività edile e manutentiva, alle piante organiche e agli incarichi dirigenziali sono trasmesse alla Direzione centrale competente in materia di edilizia. In assenza di osservazioni da parte della Regione, da esprimersi entro quindici giorni dalla data del ricevimento, le determinazioni diventano esecutive.

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE O RIUSO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PRIVATO IN STATO DI ABBANDONO O SOTTO UTILIZZO In via di prima applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 9, commi da 26 a 34, della legge regionale 15/2014, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i contributi assegnati con la deliberazione della Giunta regionale 11 settembre 2015, n. 1763 (Legge regionale 15/2014, articolo 9, commi 26-34. Approvazione graduatorie delle domande finalizzate alla concessione di contributi per interventi di recupero, riqualificazione o riuso del patrimonio immobiliare privato in stato di abbandono o di sottoutilizzo, nell’ambito delle politiche di cui all’articolo 26 della legge regionale 13/2014. Contributi in conto capitale a sostegno di interventi volti a favorire il recupero, la riqualificazione o il riuso del patrimonio immobiliare privato in stato di abbandono. (fine) (CS)


Nuovo Codice dei Contratti (3a parte) LE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI ADOTTANO IL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI Il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 è il nuovo Codice dei contratti in sostituzione del D.Lgs 163/2006, il decreto è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 10/L alla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016. In precedenza il Consiglio dei Ministri del 15 aprile 2016 aveva approvato definitivamente il decreto legislativo di attuazione delle direttive 2014/23/ UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori speciali dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché sul riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Il nuovo Codice appalti, che conferma l’impianto del testo preliminare del 3 marzo scorso e la formulazione in base alla legge delega del 28 gennaio 2016, n. 11, approvata dalle Camere il 14 gennaio 2016, contiene recepimenti dei pareri del Consiglio di Stato, delle Commissioni parlamentari competenti e della Conferenza Unificata. Trattandosi di norma ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Prevede una disciplina transitoria, nel passaggio dal vecchio al nuovo Codice, per dare certezza di riferimento alle stazioni appaltanti e ai soggetti coinvolti. Il Governo recepisce quindi in un unico decreto, passando dagli oltre 2.000 articoli del vecchio codice agli attuali poco superiori ai 200, le direttive appalti pubblici e concessioni e riordina la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e contratti di concessione, esercitando così la delega e recependo le direttive europee nei tempi previsti al passo con gli altri paesi europei. Con questo articolo continuiamo ad approfondire le disposizioni del nuovo Codice dei Contratti in PAG. 31 - APINFORMA / Edilizia - numero 10 - 31 maggio 2016

particolare il titolo III relativo alla pianificazione programmazione e progettazione dall’articolo 21 all’articolo 27.

PROGRAMMA DELLE ACQUISIZIONI DELLE STAZIONI APPALTANTI (ART. 21) Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio. Le opere pubbliche incompiute sono inserite nella programmazione triennale, ai fini del loro completamento ovvero per l’individuazione di soluzioni alternative quali il riutilizzo, anche ridimensionato, la cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica, la vendita o la demolizione. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto (CUP), i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l’indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Nell’ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano anche i lavori complessi e gli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato. Nell’elencazione delle fonti di finanziamento sono indicati anche i beni immobili disponibili che possono essere oggetto di cessione. Sono, altresì, indicati i beni immobili nella propria disponibilità concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tec-


nicamente connessa all’opera da affidare in concessione. Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell’ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d’importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, sentita la Conferenza unificata, sono definiti: a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali; b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l’eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell’elenco annuale; c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute; d) i criteri per l’inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo; e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti; f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell’attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento.

TRASPARENZA NELLA PARTECIPAZIONE PAG. 32 - APINFORMA / Edilizia - numero 10 - 31 maggio 2016

DI PORTATORI DI INTERESSI E DIBATTITO PUBBLICO (ART. 22) Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblicano, nel proprio profilo del committente, i progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull’ambiente, sulla città o sull’assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall’amministrazione e relativi agli stessi lavori. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, in relazione ai nuovi interventi avviati dopo la data di entrata in vigore del presente codice, sono fissati i criteri per l’individuazione delle opere, distinte per tipologia e soglie dimensionali, per le quali è obbligatorio il ricorso alla procedura di dibattito pubblico, e sono altresì definite le modalità di svolgimento e il termine di conclusione della medesima procedura. L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore proponente l’opera soggetta a dibattito pubblico indice e cura lo svolgimento della procedura esclusivamente sulla base delle modalità individuate dal futuro decreto. Gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte sono valutate in sede di predisposizione del progetto definitivo e sono discusse in sede di conferenze di servizi relative all’opera sottoposta al dibattito pubblico.

LIVELLI DELLA PROGETTAZIONE PER GLI APPALTI, PER LE CONCESSIONI DI LAVORI NONCHÉ PER I SERVIZI (ART. 23) La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo ed è intesa ad assicurare: a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività; b) la qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell’opera; c) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggi-



stici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza; d) un limitato consumo del suolo; e) il rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli esistenti; f) il risparmio e l’efficientamento energetico, nonché la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle opere; g) la compatibilità con le preesistenze archeologiche; h) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture; i) la compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell’opera; l) accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche. Per la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storicoartistico, conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti ricorrono alle professionalità interne, purché in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto del progetto o utilizzano la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sono definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali. La stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento indica le caratteristiche, i requisiti, gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. È consentita, altresì, l’omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Il progetto di fattibilità comprende tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti, nonché schemi grafici per l’individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiPAG. 34 - APINFORMA / Edilizia - numero 10 - 31 maggio 2016

che dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilità deve consentire, ove necessario, l’avvio della procedura espropriativa. Il progetto di fattibilità è redatto sulla base dell’avvenuto svolgimento di indagini geologiche e geognostiche, di verifiche preventive dell’interesse archeologico, di studi preliminari sull’impatto ambientale e evidenzia, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; indica, inoltre, le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, le esigenze di compensazioni e di mitigazione dell’impatto ambientale, nonché i limiti di spesa dell’infrastruttura da realizzare ad un livello tale da consentire, già in sede di approvazione del progetto medesimo, salvo circostanze imprevedibili, l’individuazione della localizzazione o del tracciato dell’infrastruttura nonché delle opere compensative o di mitigazione dell’impatto ambientale e sociale necessarie. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità; il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l’utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita. In relazione alle caratteristiche e all’importanza dell’opera, il responsabile unico del procedimento, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione. L’accesso ad aree interessate ad indagini e delle ricerche necessarie all’attività di progettazione è soggetto all’autorizzazione. La medesima autorizzazione si estende alle ricerche archeologiche, alla bonifica di ordigni bellici e


alla bonifica dei siti inquinati. Le ricerche archeologiche sono compiute sotto la vigilanza delle competenti soprintendenze. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza, ai collaudi, agli studi e alle ricerche connessi, alla redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento, alle prestazioni professionali e specialistiche, necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, possono essere fatti gravare sulle disponibilità finanziarie della stazione appaltante cui accede la progettazione medesima. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono, preferibilmente, svolte dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al procedimento. In caso di motivate ragioni di affidamento disgiunto, il nuovo progettista deve accettare l’attività progettuale svolta in precedenza. In caso di affidamento esterno della progettazione, che ricomprenda, entrambi livelli di progettazione, l’avvio della progettazione esecutiva è condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva. Le stazioni appaltanti possono richiedere per le nuove opere nonché per interventi di recupero, riqualificazione o varianti, prioritariamente per i lavori complessi, l’uso dei metodi e strumenti elettronici specifici. Tali strumenti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti. L’uso dei metodi e strumenti elettronici può essere richiesto soltanto dalle stazioni appaltanti dotate di personale adeguatamente formato. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro il 31 luglio 2016, anche avvalendosi di una Commissione appositamente istituita presso il medesimo Ministero, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica sono definiti le modalità e i tempi di progressiva introduzione dell’obbligatorietà dei suddetti metodi presso le stazioni appaltanti, le amministrazioni concedenti e gli operatori economici, valutata in relazione alla tipologia delle opere da affidare e della strategia di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche e del settore delle costruzioni. L’utilizzo di tali metodologie costituisce parametro di valutazione dei requisiti premianti. La progettazione di servizi e forniture è articolata, di regola, in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti, di regola, mediante propri dipendenti in servizio. In caso di concorso di progettazione relativa agli appalti, la stazione appaltante PAG. 35 - APINFORMA / Edilizia - numero 10 - 31 maggio 2016

può prevedere che la progettazione sia suddivisa in uno o più livelli di approfondimento di cui la stessa stazione appaltante individua requisiti e caratteristiche. Per quanto attiene agli appalti di servizi, il progetto deve contenere: la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza; il calcolo degli importi per l’acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione dei servizi; il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l’indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, l’indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale. Per i servizi di gestione dei patrimoni immobiliari, ivi inclusi quelli di gestione della manutenzione e della sostenibilità energetica, i progetti devono riferirsi anche a quanto previsto dalle pertinenti norme tecniche. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

PROGETTAZIONE INTERNA E ESTERNA ALLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI (ART. 24) Le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate: a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti; b) dagli uffici consortili di progettazione e di dire-


zione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire; c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge; d) dai soggetti quali: i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti, le società di ingegneria, i consorzi, i GEIE, raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economicofinanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa. Sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, le polizze sono a carico dei soggetti stessi. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario l’incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. È, inoltre, indicata, sempre nell’offerta, la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Ove un servizio complesso sia costituito dalla somma di diversi servizi, di cui alcuni riservati ad iscritti ad albi di ordini e collegi, il bando di gara o l’invito richiede esplicitamente che sia indicato il responsabile di quella parte del servizio. Tale soggetto deve possedere i requisiti previsti nel caso in cui il servizio sia messo in gara separatamente. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all’affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a PAG. 36 - APINFORMA / Edilizia - numero 10 - 31 maggio 2016

quanto previsto dall’articolo 2359 del codice civile. I divieti sono estesi ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l’esperienza acquisita nell’espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

VERIFICA PREVENTIVA DELLA PROGETTAZIONE (ART. 26) La stazione appaltante, nei contratti relativi a lavori, verifica la rispondenza degli elaborati e la loro conformità alla normativa vigente. La verifica ha luogo prima dell’inizio delle procedure di affidamento. Al fine di accertare l’unità progettuale, i soggetti incaricati, prima dell’approvazione e in contraddittorio con il progettista, verificano la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o allo progetto di fattibilità. Al contraddittorio partecipa anche il progettista autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformità. La verifica accerta in particolare: a) la completezza della progettazione; b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti; c) l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta; d) presupposti per la durabilità dell’opera nel tempo; e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso; f) la possibilità di ultimazione dell’opera entro i termini previsti; g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori; h) l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati; i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta. Gli oneri derivanti dall’accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziate per la realizzazione delle opere. L’attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti: a) per i lavori di importo pari o superiore a venti milioni di euro, da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020; b) per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro che dispongano di un sistema interno di controllo della qualità; c) per i lavori di importo inferiore alla soglia co-


munitaria fino a un milione di euro, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni; d) per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica è effettuata dal responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura interna. Lo svolgimento dell’attività di verifica è incom-

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patibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell’attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo. La validazione del progetto posto a base di gara è l’atto formale che riporta gli esiti della verifica. La validazione è sottoscritta dal responsabile del procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista. (continua)

(CS)


Embargo agroalimentare Russia AGGIORNATO L’ELENCO PER LA PRIMA INFANZIA

Il 1° giugno 2016 è stato pubblicato ed è entrato in vigore il Decreto del Governo della Federazione Russa (FR) n. 472 del 27 maggio 2016 (Decreto

472), che emenda il Decreto del Governo della Federazione Russa n. 778 del 7 agosto 2014, ossia il provvedimento elencante i prodotti alimentari di origine UE (e non solo) dei quali è vietata l’esportazione nella Federazione Russa in seguito alla crisi ucraina e all’adozione di sanzioni nei confronti della Federazione Russa da parte di diversi Paesi, tra cui quelli membri dell’UE. Il decreto 472 elimina il divieto di esportare nella Federazione Russa le seguenti materie prime alimentari di origine UE destinate alla produzione di alimenti per la prima infanzia nella Federazione Russa: CODICE DOGANALE

Carne bovina congelata

0202

Carni e sottoprodotti freschi, refrigerati e congelati di pollo e altri volatili da allevamento

0207

Verdure congelate

0710

Verdure essiccate

0712

In base a quanto previsto nel suddetto decreto il Ministero dell’Agricoltura della Federazione Russa dovrà indicare con apposito provvedimento attuativo (ad oggi ancora non disponibile) i criteri e

le modalità per la conferma dell’effettiva destinazione della merce alla produzione di alimenti per la prima infanzia. (C)

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Legislazione alimentare NOVITÀ NORMATIVE, NAZIONALI E COMUNITARIE, SPECIFICHE PER GLI OPERATORI DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE Fonte: UnionAlimentari

ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE Influenza aviaria Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota concernente l’influenza aviaria ed il divieto di esportazione verso l’Ucraina di pollame, rispettivi prodotti e materia prime proveniente dall’Emilia Romagna. Stabilimenti latte Corea del Sud Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota concernente la registrazione degli stabilimenti che producono latte e derivati e prodotti a base di latte crudo, verso la Corea del Sud. Import prodotti a base di carne La Commissione Europea ha pubblicato la decisione 2016/887 che modifica l’allegato II della decisione 2007/777/CE per quanto riguarda l’elenco di paesi terzi o di parti di paesi terzi da cui è autorizzata l’introduzione nell’Unione di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati. Rettifica reg. 2016/535 La Commissione europea ha pubblicato la rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/535 della Commissione, del 5 aprile 2016, che modifica l’allegato II del regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda la voce relativa a Singapore nell’elenco di paesi terzi, territori o loro parti dai quali è autorizzata l’introduzione di carni fresche nell’Unione.

ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE Distribuzione di ortofrutticoli La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento 2016/791 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1306/2013 per quanto ri-

guarda il regime di aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli, banane e latte negli istituti scolastici. Foglie di betel (Piper betle) La Commissione europea ha pubblicato la decisione 2016/884 recante modifica della decisione di esecuzione 2014/88/UE che sospende temporaneamente le importazioni dal Bangladesh di prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel («Piper betle») per quanto riguarda il suo periodo di applicazione. Varietà di Girasole Il Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto concernente le modifiche al decreto 17 febbraio 2016 recante «Iscrizione di varietà di girasole al relativo registro nazionale». Specie piante agricole La Commissione Europea ha pubblicato il quinto complemento alla trentaquattresima edizione del catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole.

COMMERCIO Annullamento d’ufficio del decreto 31 dicembre 2015 n. 7307 Mipaaf Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato l’annullamento d’ufficio, ai sensi dell’articolo 21-nonies della legge 8 agosto 1990,, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 dicembre 2015 n. 7307, recante “Conferma della validità delle disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizion e progammi operativi, adottate con decreto ministeriali 28 agosto 2014, n. 9084”.

ETICHETTATURA Indicazioni sulla salute autorizzate La Commissione europea ha pubblicato il regolamento di esecuzione 2016.854 che autorizza alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento

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alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini e che modifica il regolamento (UE) n. 432/2012. Indicazioni sulla salute respinti La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento relativo al rifiuto dell’autorizzazione di un’indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari, diversa da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini.

METROLOGIA Recipienti semplici a pressione E’ stato pubblicato il decreto concernenete le modifiche al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, per l’attuazione della direttiva 2014/29/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (rifusione). Strumenti per pesare E’ stato pubblicato il decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 83 in Attuazione della direttiva 2014/31/ UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico. Strumenti di misura E’ stato pubblicato il decreto legislativo in attuazione della direttiva 2014/32/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura, come modificata dalla direttiva (UE) 2015/13.

PRODOTTI TIPICI E LORO SEGNI DISTINTIVI DOP Ravenna Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il comunicato concernente la proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Ravenna». DOP Rubicone Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato la proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Rubicone». DOP Montefalco Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e

forestali ha pubblicato il comunicato concernente la proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Montefalco». DOP Trentino Il Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali ha pubblicato il comunicato concernente la proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Trentino». Consorzio Vini Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e forestali ha pubblicato la comunicazione concernente l’elenco dei consorzi Incaricati ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. 8 aprile 2010 n. 61 MIPAAF Comunicato modifica Maroilles Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il comunicato relativo alla domanda di modifica della denominazione registrata «MAROILLES / MAROLLES» DOP Quartirolo Lombardo Il Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali ha pubblicato la proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Quartirolo Lombardo». DOP Saucisson sec D’Auvergne Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il comunicato relativo alla domanda di modifica della denominazione registrata «SAUCISSON SEC D’AUVERGNE / SAUCISSE SECHE D’AUVERGNE». MIPAAF Comunicato registrazione Fava Feneou Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il comunicato relativo alla domanda di registrazione della denominazione «ΦΑΒΑ ΦΕΝΕΟΥ (FAVA FENEOU)». IGP vino Forlì Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il comunicato concernente la proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Forlì». Disciplinare produzione Melannurca Campana Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il provvedimento concernente una modifica minore del disciplinare di produzione della denominazione «Melannurca Campana» registrata in qualità di indicazione geografica pro-

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oltre le alpi, oltre lo stress


tetta in forza al regolamento (CE) n. 417 del 10 marzo 2006. DOP Vulture Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il provvedimento concernenete la modifica minore del del disciplinare di produzione della denominazione «Vulture» registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (UE) n. 21 dell’11 gennaio 2012. oOo

DATI DI MERCATO 20a SETTIMANA (DAL 16 AL 22 MAGGIO 2016) Sono disponibili i rapporti settimanali, suddivisi per i diversi comparti merceologici, contenenti informazioni e dati aggiornati sull’andamento dei prezzi dei prodotti monitorati e sulle principali variabili statistico-economiche, inclusi consumi e commercio con l’estero, per i seguenti settori: avicunicoli, bovini; frutta fresca e agrumi; lattiero caseario; oli vegetali; ortaggi e patate; riso; semi oleosi; suini; vini e alcolici. I dati riportati sono gli ultimi disponibili e sono riferiti alle rilevazioni effettuate nel corso delle settimane sopra indicate.

oOo

RASFF - RAPID ALERT SYSTEM FOR FOOD AND FEED Dati relativi alla settimana n. 21, dal 23 al 29 maggio 2016 È disponibile l’elenco riepilogativo delle 58 notifiche, di cui 12 allerte, effettuate tramite il Sistema di Allerta Rapido Comunitario. Nessuna allerta avviata dall’Italia. La Francia ha invece avviato un’allerta per mitili provenienti dall’Italia per un’elevata contaminazione da E.coli, un’allerta per formaggio francese prodotto da latte crudo distribuito anche in Italia per contaminazione da Listeria m. e cibo per gatti, sempre prodotto in Francia, distribuito anche in Italia, per elevato contenuto in ferro. Dati relativi alla settimana n. 22, dal 30 maggio al 5 giugno 2016 Le imprese interessate possono richiedere l’elenco riepilogativo delle 62 notifiche, di cui 12 allerte, effettuate tramite il Sistema di Allerta Rapido Comunitario. Una sola allerta avviata dall’Italia, relativa a presenza oltre i limiti in calamari Loligo Patagonica provenienti dalla Spagna.

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Autotrasporto. Introduzione dei “tachigrafi intelligenti” DAL 2 MARZO 2019 IN VIGORE LE SPECIFICHE TECNICHE PER I VEICOLI DI NUOVA IMMATRICOLAZIONE Si fa seguito a quanto da ultimo pubblicato su Apinforma n. 6/2016, pp. 48-49 sulla riforma della normativa sull’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (cronotachigrafo), apportata dal regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 165/2014 del 4 febbraio 2014, per segnalare che con regolamento di esecuzione (UE) della Commissione n. 2016/799 del 18 marzo 2016, pubblicato sulla G.U.C.E. n. L 139 del 26 maggio 2016, sono state dettate le specifiche tecniche per la costruzione, il collaudo, il monitoraggio, il funzionamento e la riparazione dei nuovi c.d. tachigrafi intelligenti. In base agli articoli 11 e 12, par. 7 del reg. (UE) 165/2014 i nuovi tachigrafi si dovranno caratterizzare per le seguenti funzioni in aggiunta a quelle già possedute: a) una connessione al sistema globale di navigazione satellitare (GNSS), che permetta di registrare in automatico la posizione del veicolo, in corrispondenza del luogo di inizio del periodo di lavoro giornaliero, del luogo raggiunto ogni 3 ore di periodo complessivo di guida, del luogo di fine del periodo di lavoro giornaliero; b) un sistema di comunicazione da remoto in base al quale gli organi di Polizia dotati di apposita apparecchiatura, possano interrogare il tachigrafo del mezzo in movimento per verificare la presenza di una delle anomalie elencate all’art.9, par. 4 del reg. (UE) 165/2014 (ad es. il più recente tentativo di violazione della sicurezza; la guida in assenza di carta del conducente valida; l’inserimento della carta durante la guida); peraltro, a norma dell’art.10 quinquies della direttiva del Consiglio (CE) n. 96/53/CE del

25 luglio 1996, a partire dal 2021 dovrà essere installato un dispositivo di diagnosi precoce in grado di trasmettere alle forze di polizia anche i dati sul peso del veicolo, forniti da un sistema di pesatura interno di bordo; c) un’interfaccia per l’interazione con i sistemi di trasporto intelligenti. Per quanti fossero interessati, le specifiche tecniche dei nuovi tachigrafi sono riportate all’allegato 1C del reg. (UE) 2016/799, che si può richiedere all’ufficio trasporti dell’Associazione. Le specifiche tecniche del regolamento in oggetto si applicano dal 2 marzo 2019, con la conseguenza che tutti i veicoli soggetti alla disciplina del cronotachigrafo immatricolati per la prima volta da tale data dovranno obbligatoriamente montare i nuovi cronotachigrafi. Fra le altre scadenze poste dal reg. (UE) n. 2016/799 si richiamano le seguenti: - dal 2 marzo 2016 è autorizzata l’installazione di un “adattatore” sui veicoli di massa complessiva fino a 3,5 t nel caso in cui questi debbano montare il tachigrafo digitale; questa circostanza si verifica nel momento in cui a veicoli di questa categoria si agganci un rimorchio o semirimorchio tali da determinare il superamento della massa complessiva di 3,5 t; - dal marzo 2034, vale a dire 15 anni dopo l’entrata in vigore dei tachigrafi intelligenti, gli Stati membri dovranno dotare le forze di Polizia di apparecchiature in grado di dialogare da remoto con detti cronotachigrafi; nel frattempo ogni Stato membro potrà decidere se e quando dotare gli organi di controllo di questa strumentazione: - dal marzo 2034 i veicoli non obbligati all’installazione del cronotachigrafo circolanti in uno stato membro diverso da quello d’immatricolazione saranno tenuti a dotarsi dei predetti tachigrafi. Per altre informazioni le imprese interessate possono rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione. (AdT)

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Nuova disciplina pesatura container CIRCOLARE APPLICATIVA DEL COMANDO GENERALE DELLE CAPITANERIE DI PORTO Su Apinforma n. 9/2016, p. 60 si è data notizia dei nuovi emendamenti della convenzione SOLAS 74, relativi alla sicurezza della navigazione in mare e delle navi adibite al trasporto dei container che entrano in vigore il 1° luglio 2016 e del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto 5 maggio 2016 di seguito decreto) che ne ha dettato le linee guida. Queste ultime, fra l’altro, prevedono che: - la pesatura obbligatoria dei container prima dell’imbarco su navi impiegate in viaggi internazionali, avvenga attraverso l’acquisizione della “massa lorda del container verificata” (Verified Gross Mass, VGM, Regola VI/2). - il soggetto obbligato ad eseguire la pesatura, sia lo shipper; - la pesatura debba avvenire con strumenti omologati ai sensi della normativa italiana in materia, muniti di contrassegno di verificazione periodica non scaduto; - fino al 30 giugno 2017 viga un periodo transitorio, in cui si autorizza l’impiego di strumenti di pesatura non omologati “purché l’errore massimo permesso per detti strumenti non sia superiore a due volte e mezzo quello previsto per la stessa tipologia di strumenti approvati con analoghe caratteristiche metrologiche e, comunque, non sia superiore a + - 500 kg”; - la pesatura venga comprovata da un documento di trasporto (shipping document). Ciò premesso, con la circolare n. 125/2016 del 31 maggio 2016 (di seguito circolare), il Comando generale delle capitanerie di porto ha fornito chiarimenti sull’argomento, dei quali si segnalano i principali e, precisamente: - il decreto si applica ai contenitori trasportati su unità “impiegate in viaggi internazionali,

ad eccezione dei contenitori imbarcati su navi di tipo Ro/Ro, impiegate in brevi viaggi internazionali, e nel solo caso in cui gli stessi siano trasportati su rotabili” (esempio trailer, chassis e carri ferroviari); - per breve viaggio internazionale si intende quello in cui la nave non si allontani più di 200 miglia da un porto, o da un luogo ove passeggeri e equipaggio possano essere messi in salvo, e che non superi 600 miglia tra l’ultimo porto di scalo nel paese in cui ha inizio il viaggio e il porto di destinazione finale; - per navi Ro/Ro si intendono tutte le unità roll on/roll off, siano esse da carico o da passeggeri; - per contenitore si intende quello pesato in Italia, indipendentemente dal luogo in cui sia stato caricato e chiuso; - lo shipping document è il documento di trasporto originato dallo shipper per fornire la massa lorda verificata del contenitore (VGM) al comandante della nave (anche mediante il raccomandatario marittimo), o al suo rappresentante e al rappresentante del terminalista, sufficientemente in anticipo per consentire l’elaborazione del piano di stivaggio; a questo proposito non esiste un modello tipo di tale documento, per cui è sufficiente che il VGM sia contenuto in un documento/dichiarazione contenente, tra l’altro, i dati dello shipper (identificazione dell’impresa o della persona fisica), il nome e cognome della persona autorizzata, numero del contenitore, data, luogo e firma; - non vi è alcun obbligo giuridico per il vettore o per il terminalista, di confermare la ricezione del VGM comunicato dallo shipper; - nelle aree di propria competenza, è facoltà del terminalista o, nel caso di banchine pubbliche, dell’Autorità portuale - e, laddove non istituita, dell’Autorità marittima - accettare l’ingresso di contenitori sprovvisti di VGM. Quanto alla definizione di shipper - che, come detto, è colui sul quale grava l’obbligo di pesatura - il decreto non ha introdotto una definizione ad hoc, rimandando alla definizione contenuta al punto 2.1.12 della MSC.1/ circ. 1475, che resta il termine di riferimento. Si tratta, pertanto, del soggetto

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riportato alla voce shipper nella polizza di carico e/o nello shipping document. La circolare precisa ancora che: - in sede di controlli e verifiche dopo la prima pesatura è prevista una tolleranza per ciascun contenitore pari al 3% della massa lorda verificata; a tal fine, in caso di divergenza tra i pesi accertati e la tara riportata sul container o il peso del trailer o dello chassis riportati sul documento di circolazione, lo shipper non sarà ritenuto responsabile dell’errato dato VGM; - dalle nuove procedure, sono esclusi i container imbarcati prima del 1° luglio 2016 e in transito o soggetti a trans-shipment dopo tale data; - quanto agli scostamenti autorizzati fino al 30 giugno 2017, questi dovranno risultare dalla documentazione fornita dal fabbricante dello strumento di pesatura impiegato; - fino al 1° ottobre 2016 è consentito l’imbarco per trans-shipment di container privi di VGM, qualora l’emissione della polizza di carico ov-

vero di altro documento di trasporto sia avvenuta prima del 1° luglio 2016; - i contenitori muniti di VGM, imbarcati su una nave e da questa sbarcati per trans-shipment, non dovranno essere nuovamente pesati purché il terminalista riceva il dato VGM per il successivo imbarco. Quanto all’apparato sanzionatorio, salvo che il fatto non costituisce un reato specifico o più grave, ogni irregolarità nello shipping document potrà essere considerata, qualora se ne verifichino le condizioni, elemento penalmente rilevante a carico dello shipper ai sensi dell’art. 483 del codice penale o, in caso di imbarco di contenitore privo di VGM, a carico del comandante della nave ai sensi dell’art. 1215 del codice della navigazione e del terminalista ai sensi dell’art. 1231 del medesimo codice. Copia del decreto e della circolare citati può essere richiesta all’ufficio trasporti dell’Associazione unitamente a ogni altra informazione. (AdT)

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R.C.A.: dematerializzazione del contrassegno assicurativo NOTA DELL’IVASS SU ACCERTAMENTI E SANZIONI

Per effetto della c.d. dematerializzazione del contrassegno assicurativo R.C.A., dal 18 ottobre 2015 le compagnie assicurative non provvedono più al suo rilascio, fornendo il solo certificato di assicurazione, il quale va portato a bordo del veicolo ed essere esibito in occasione di un controllo su strada, pena l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art. 180 del codice della strada (v. da ultimo, Apinforma n. 2/2016, p. 53). La dematerializzazione del contrassegno assicurativo è stata accompagnata dalla installazione sul Portale dell’automobilista (www.ilportaledellautomobilista.it), di una banca dati dei veicoli assicurati consultabile anche dalle Forze di polizia, nella quale dovrebbe essere presente una situazione aggiornata delle coperture assicurative dei veicoli in circolazione. Tuttavia, all’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) sono stati segnalati casi di provvedimenti di sequestro di veicoli che, seppur regolarmente assicurati e muniti di un certificato di assicurazione valido, da una verifica eseguita dagli organi accertatori sulla banca dati sono risultati, invece, sprovvisti di copertura R.C.A. Il tutto nonostante che, il 10 dicembre 2015, il Ministero dell’Interno con propria nota avesse già chiarito il comportamento da osservare nella situazione

prima descritta e, cioè, che in caso di discordanza tra la data di validità indicata nel certificato di assicurazione e quella riportata dalla banca dati, con quest’ultima scaduta, “farà fede il certificato valido” (v. il citato numero di Apinforma). Nella nota in commento l’IVASS ha evidenziato che, sebbene l’aggiornamento della banca dati avvenga in tempi strettissimi, è possibile che si verifichino ritardi nell’alimentazione o disfunzioni nel caricamento dei dati. Pertanto, se il conducente fermato per un controllo esibisce un certificato di assicurazione valido e, tuttavia, all’interno della banca dati quel veicolo risulti non assicurato, le norme vigenti prevedono che “prima di procedere al sequestro del veicolo è opportuno invitare il proprietario del veicolo a fornire prova dell’esistenza della polizza. Solo all’esito della verifica presso la Compagnia intestataria del contratto esibito, (si potrà) procedere al sequestro del veicolo ove non risulti coperto da assicurazione”. L’IVASS ha anche ricordato che la trasmissione del certificato di assicurazione può avvenire anche tramite posta elettronica e che, in questo caso, l’assicurato deve procedere in proprio alla stampa ai fini della successiva conservazione sul veicolo; il certificato così stampato possiede tutti i requisiti di legittimità per gli effetti di cui all’art. 180, co. 1, lett. d) del codice della strada (possesso sul veicolo di documenti di circolazione e di guida), in quanto comunque emanato e trasmesso dall’impresa di assicurazione. Copia della nota dell’IVASS può essere richiesta all’ufficio trasporti dell’Associazione unitamente a ogni altra informazione.

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(AdT)


Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento PUBBLICATI I COSTI INDICATIVI DI RIFERIMENTO DEL GASOLIO VALIDI PER IL MAGGIO 2016

Si fa seguito a quanto riportato su Apinforma n. 9/2016, p. 59, per segnalare che il 16 giugno 2016 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità (di seguito Ministero) ha pubblicato sul proprio sito web (www.mit.gov.it) l’aggiornamento mensile della voce “costo per litro del gasolio” per le imprese di autotrasporto di cose in conto terzi valido per il mese di maggio 2016. In particolare, tenuto conto del prezzo medio al consumo accertato dal Ministero dello sviluppo economico nel maggio 2016 (pari a 1.276,82 euro per 1.000 litri di gasolio), il valore mensile di riferimento di questa voce risulta essere di: - 1,046 euro/l per i veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 7,5 t (al netto dell’IVA);

- 0,831 euro/l per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t (al netto dell’I.V.A e del rimborso delle accise). Si rammenta sempre che, a partire dal luglio 2015, con la ripresa delle pubblicazioni dei predetti valori indicativi, la nuova nota metodologica del Ministero ha chiarito che l’unica componente che verrà aggiornata mensilmente è quella del gasolio; per tutte le altre, la stessa nota ha informato che a seguito dei rilievi formulati dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Ministero non provvederà più a quantificarle, limitandosi a riportare i criteri o le fonti da cui poter ricavare i relativi dati (ad es. il CCNL per il costo del lavoro). Inoltre, anche in questa sede, si ricorda che a partire dal 1° gennaio 2016 i veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 t che avranno titolo al rimborso di quota parte delle accise sono solo quelli di categoria ecologica “euro 3” e superiori. Il testo della nota ministeriale e altre informazioni possono essere richiesti all’ufficio economico dell’Associazione.

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(AdT)


Autotrasporto. Riduzione pedaggi autostradali PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DEI PEDAGGI DEL 2015 Si fa seguito a quanto pubblicato su Apinforma n. 9/2016, pp. 61-63, in ordine alla presentazione delle domande per la riduzione compensata dei pedaggi autostradali del 2015 per segnalare che il Comitato centrale dell’Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di cose in conto terzi nella seduta del

15 giugno 2016 ne ha differito i termini come segue: a) prenotazione (inserimento codice cliente): dal 22 giugno al 13 luglio 2016 (originariamente era dal 15 al 30 giugno 2016); b) compilazione dei dati e presentazione della domanda: dal 21 luglio al 31 agosto 2016 (originariamente era dal 10 al 31 luglio 2016). Il differimento è stato motivato dalla necessità di mettere a punto la piattaforma informatica sul nuovo sito web dell’Albo (www.alboautotrasporto.it) sul quale vanno eseguite entrambe le fasi di prenotazione e invio della domanda. Per il resto, non sono intervenute altre variazioni e si rinvia al citato testo di Apinforma. (AdT)

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Canone di locazione immobili urbani Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2015 e 2016 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell’anno precedente e di due anni precedenti sono riportati nella tabella sottostante.

INDICE ISTAT MESE DI APRILE 2016

(C)

ANNI E MESI

2015

INDICI (BASE 2010 = 100)

VARIAZIONI PERCENTUALI RISPETTO AL CORRISPONDENTE PERIODO DELL’ANNO PRECEDENTE

DI DUE ANNI PRECEDENTI

PUBBLICAZIONE GAZZETTA UFFICIALE

Aprile

107,1

-0,3

0,2

n. 121 del 27 maggio 2015

Maggio

107,2

-0,1

0,3

n. 145 del 25 giugno 2015

Giugno

107,3

-0,1

0,2

n. 170 del 24 luglio 2015

Luglio

107,2

-0,1

0,0

n. 201 del 31 agosto 2015

Agosto

107,4

-0,1

-0,2

n. 225 del 28 settembre 2015

Settembre

107,0

-0,1

-0,2

n. 252 del 29 ottobre 2015

Ottobre

107,2

0,0

0,1

n. 276 del 26 novembre 2015

Novembre

107,0

0,0

0,2

n. 302 del 30 dicembre 2015

Dicembre

107,0

0,0

-0,1

n. 23 del 29 gennaio 2016

Media

107,1 (Base 2015 = 100)

2016

Coefficiente di raccordo tra le basi

1,071

Gennaio

99,7

0,3

-0,5

n. 65 del 18 marzo 2016

Febbraio

99,5

-0,2

-0,6

n. 75 del 31 marzo 2016

Marzo

99,6

-0,3

-0,5

n. 99 del 29 aprile 2016

Aprile

99,6

-0,4

-0,7

n. 126 del 31 maggio 2016

PAG. 49 - APINFORMA / Organizzazione - numero 10 - 31 maggio 2016


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