NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
APINFORMA numero 14 31 luglio 2014
IN PRIMO PIANO FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
CONTRIBUTI INAIL PER EDILIZIA, MATERIALI LAPIDEI E AGRICOLTURA
APINFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
APINFORMA
numero 14 31 luglio 2014
Sommario FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
Interessi di mora all’8,15%
6
Bonus investimenti
7
Contributi Inail per edilizia, materiali lapidei e agricoltura
9
Cessione di crediti certificati della pubblica amministrazione
15
Indice mensile rivalutazione t.f.r. giugno 2014
17
Lavoro intermittente
18
Orario di lavoro
19
Prassi amministrativa
20
Riduzione del cuneo fiscale
23
Attrezzature a pressione
25
Sostanze chimiche
27
Pneumatici fuori uso
28
Contributo 2014 pneumatici fuori uso
29
Terre da scavo
30
Scaldacqua ed apparecchi di riscaldamento
31
Prevenzione incendi
32
REACH
33
SOA: l’Impresa Pitta & c. mantiene tutte le iscrizioni
38
Obbligo d’iscrizione nelle “white list” prefettizie
39
Certificazione energetica
41
Note informative
43
EDILIZIA
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EXPORT MARKETING
Regime Iva esportazioni franco valuta
50
Pratiche commerciali scorrette e microimprese
52
Lo status di Esportatore autorizzato
55
Emendamenti al diritto societario cinese
59
Scambi fra Soci
61
Legislazione alimentare
62
Autotrasporto. Scadenza validità CQC
63
Scadenze aziendali settembre 2014
64
ORGANIZZAZIONE
CHIUSURA PER FERIE CONFAPI FVG In occasione delle vacanze estive si comunica che l’Associazione sarà chiusa nel seguente periodo: dall’11 al 22 agosto 2014. Gli uffici saranno inoltre chiusi i pomeriggi del 1°, dell’8 e del 29 agosto 2014.
Dateci il vostro indirizzo di posta elettronica per comunicare più facilmente, per fornirvi informazioni in tempo reale e per realizzare economie di scala. info@confapifvg.it
Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it
Direttore Responsabile Lucia Cristina Piu Registrazione presso il Tribunale di Udine n. 404 del 27.08.1977
Progetto Grafico Clikka!com www.clikka.com
Concessionaria per la pubblicità Scripta Manent srl Via Pier Paolo Pasolini, 2/A 33040 Pradamano (UD) Tel. 0432 505900 ufficio@scriptamanent.sm
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Interessi di mora all’8,15% SUI RITARDATI PAGAMENTI INTERESSI IN CALO
Con comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 167 del 21 luglio 2014, è stato individuato il tasso d’interesse di mora applicabile per il secondo semestre 2014 fissandolo all’8,15%. Con il recepimento della Direttiva 2011/7/UE il decreto legislativo n. 231/2002, che regola la decorrenza degli interessi di mora nelle transazioni commerciali intervenute tra imprenditori, è stato modificato. La regola generale prevede, dal 1° gennaio 2013, che i pagamenti delle fatture debbano essere eseguiti entro 30 giorni dal ricevimento della fattura o delle merci, elevato a 60 giorni quando il debitore è una pubblica amministrazione. Gli interessi moratori decorrono automaticamente dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabilito dal contratto. Il saggio d’interesse da applicare ai ritardati pagamenti, è parametrato sulla base del tasso applicato dalla Banca centrale europea, al quale vanno aggiunti 8 punti in luogo dei 7 previsti in precedenza. La norma prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze comunichi il saggio d’interesse, al netto della maggiorazione, entro i primi giorni di ciascun semestre affinché sia applicato nello stesso periodo. E’ stato così fissato allo 0,15% il saggio d’interesse per il semestre in corso, al quale devono essere aggiunti 8 punti arrivando così alla misura dell’8,15%.
I prodotti agricoli sono regolamentati da una disciplina speciale la quale prevede un termine di pagamento di 30 giorni per i prodotti deperibili e di 60 giorni negli altri casi. Dal punto di vista contabile opera una deroga al principio di competenza, gli interessi di mora concorrono alla formazione del reddito nell’esercizio in cui sono percepiti o corrisposti. Relativamente ai semestri trascorsi e da quando è entrato in vigore il decreto 231/2002, l’andamento dei tassi per i prodotti non alimentari è stato il seguente: - 10,35 secondo semestre 2002; - 9,85 primo semestre 2003; - 9,10 secondo semestre 2003; - 9,02 primo semestre 2004; - 9,01 secondo semestre 2004; - 9,09 primo semestre 2005; - 9,05 secondo semestre 2005; - 9,25 primo semestre 2006; - 9,83 secondo semestre 2006; - 10,58 primo semestre 2007; - 11,07 secondo semestre 2007; - 11,20 primo semestre 2008; - 11,10 secondo semestre 2008; - 9,50 primo semestre 2009; - 8,00 secondo semestre 2009; - 8,00 primo semestre 2010; - 8,00 secondo semestre 2010; - 8,00 primo semestre 2011; - 8,25 secondo semestre 2011; - 8,00 primo semestre 2012; - 8,00 secondo semestre 2012; - 8,75 primo semestre 2013; - 8,50 secondo semestre 2013; - 8,25 primo semestre 2014; - 8,15 secondo semestre 2014.
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(PZ)
Bonus investimenti
RIPESCATI I CHIARIMENTI DELLA TREMONTI-TER
In linea generale, rientrano nell’ambito applicativo del credito d’imposta di cui all’art. 18 del DL n. 91/2014 gli investimenti in beni strumentali nuovi (di importo unitario non inferiore a 10.000 euro) di cui alla divisione 28 della Tabella ATECO 2007; si tratta di macchinari e apparecchiature che intervengono meccanicamente o termicamente sui materiali e sui processi di lavorazione. Ai fini dell’individuazione dei beni effettivamente oggetto dell’agevolazione è possibile fare riferimento ai precedenti chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate in merito alla Tremonti-ter, posto che entrambe le agevolazioni hanno ad oggetto i medesimi investimenti. Come si è già avuto modo di evidenziare, la circ. Agenzia delle Entrate n. 44/2009 ha chiarito che, ai fini dell’agevolazione, rileva esclusivamente l’investimento in beni compresi nella divisione 28, essendo irrilevante che il soggetto cedente abbia o meno un codice attività appartenente a tale divisione. Pertanto, occorre verificare che i beni siano classificabili in una delle sottocategorie appartenenti alla divisione 28 della Tabella ATECO 2007, indipendentemente dalla denominazione attribuita dalla tabella stessa (macchinari, apparecchiature, impianti, attrezzature, ecc.). L’Agenzia delle Entrate ha altresì chiarito che, al fine di individuare i beni agevolabili, è possibile fare riferimento anche alle indicazioni fornite nelle “Note esplicative e di contenuto dei singoli codici della classificazione” elaborato dall’ISTAT (documento che riporta specifici esempi di inclusione ed esclusione rispetto a ciascuna divisione) e nell’“Elenco alfabetico delle voci comprese nelle sottocategorie di attività economiche” elaborato dall’ISTAT. La citata circ. n. 44/2009 (§ 2.3) ha introdotto specifiche ipotesi agevolabili. In particolare, secondo
il citato documento di prassi, si considerano agevolabili anche gli investimenti in macchinari ed apparecchiature nuovi compresi nella divisione 28, destinati ad essere incorporati in beni complessi già esistenti non compresi nella suddetta divisione. È agevolabile anche l’acquisto di componenti e parti indispensabili per il funzionamento dei beni, ancorché non inclusi nella divisione 28 (quali computer e software che servono a far funzionare macchinari e apparecchiature), che ne costituiscono dotazione; al di fuori di tale ipotesi, l’Agenzia precisa che, ai fini dell’agevolazione, rileva l’acquisto di parti e accessori solo se espressamente inclusi nella divisione 28. Tale estensione sembra circoscritta a quei beni “serventi esclusivamente al funzionamento” dei macchinari e apparecchiature comprese nella divisione 28 e che ne costituiscono dotazione; sono invece esclusi quei beni che presentano una semplice relazione di collegamento funzionale ma che non siano indispensabili per l’utilizzo del bene agevolato. Sono quindi agevolati gli stampi (divisione 25) ove acquistati unitamente ai forni industriali (divisione 28), se ne costituiscono ordinaria dotazione. Sono invece esclusi i nastri trasportatori che hanno una mera funzione di collegamento tra il bene agevolato e altri impianti e macchinari che fanno parte della medesima struttura produttiva.
BENE COMPLESSO AGEVOLABILE NEL LIMITE DEL COSTO RILEVANTE Sempre secondo la citata circ. 44/2009, è agevolabile l’investimento in un nuovo bene complesso non compreso nella divisione 28 costituito anche da nuovi macchinari e apparecchiature comprese nella divisione; in tal caso, l’investimento è agevolabile nel limite del costo riferibile ai beni compresi, qualora siano oggettivamente individuabili. Sul punto, la circ. Agenzia delle Entrate 12 marzo 2010 n. 12 (§ 5.2) ha chiarito che, ove il bene agevolabile non sia distintamente indicato nella fattura d’acquisto del bene complesso, il costo del bene incluso nella divisione 28 può essere documentato tramite apposita dichiarazione rilasciata dal fornitore. In tutti i casi dubbi, è opportuno avvalersi della
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relazione della ditta fornitrice (o del responsabile della produzione) che chiarisca il contenuto del macchinario e individui le eventuali componenti che ne costituiscono supporto indispensabile. La circ. Agenzia delle Entrate n. 12/2010 (risposta 5.1) ha inoltre precisato che i beni compresi nella divisione 28 sono agevolabili anche se costituiscono semplice dotazione di impianti esclusi da tale
classificazione; i beni in dotazione, ossia acquistati esclusivamente per essere installati su un impianto preesistente, possono fruire dell’agevolazione purchÊ non abbiano natura di beni merce e non siano assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita.
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(C)
Contributi Inail per edilizia, materiali lapidei e agricoltura LICENZIATO UN BANDO A FAVORE DELLE SOLE PICCOLE E MICRO IMPRESE DI QUESTI SETTORI PREMESSA E NOVITÀ In attuazione dell’art. 11, co. 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (testo unico in materia di sicurezza e salute sul lavoro) l’Inail ha licenziato un bando per la concessione di contributi volti al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro nei settori dell’edilizia, dell’estrazione e lavorazione dei materiali lapidei nonché dell’agricoltura. Un avviso del bando è stato pubblicato sulla G.U. n. 165 del 18 luglio 2014. Le risorse destinate ammontano complessivamente a 30 milioni di euro suddivise per budget regionali. Al Friuli Venezia Giulia sono assegnati in tutto 544.605 euro così ripartiti: - agricoltura: 252.129 euro; - industria delle costruzioni: 174.167 euro; - industria dell’estrazione e lavorazione dei materiali lapidei: 118.309. Le domande potranno essere presentate all’Inail, esclusivamente per via telematica, a partire dal 3 novembre e fino alle ore 18.00 del 3 dicembre 2014. A questo proposito, rispetto ai più recenti bandi è stata abbandonata la procedura a sportello mediante la cosiddetta e controversa modalità del click day in favore di una procedura valutativa a graduatoria. Altra novità di rilievo è che al bando possono accedere le sole micro e piccole imprese con esclusione, dunque, delle medie oltre che delle grandi imprese. In sede di primo commento si può osservare che le risorse stanziate, considerata anche l’entità del contributo, non appaiono molto significative, specie per l’edilizia e i materiali lapidei. Tuttavia, va tenuto presente che dal beneficio sono escluse le imprese di medie e grandi dimensioni nonché, come si vedrà più avanti, le imprese che abbiano già beneficiato dei contributi ISI Inail 2010, 2011, 2012 e 2013; il che dovrebbe restringere il campo applicativo.
Si dà, perciò, estesa illustrazione del bando relativo al Friuli Venezia Giulia.
BENEFICIARI Beneficiarie sono le sole piccole e micro imprese, secondo la nota definizione comunitaria, operanti negli anzidetti settori ubicate nel Friuli Venezia Giulia e iscritte al Registro delle imprese delle CCIAA competenti territorialmente. Più in dettaglio le imprese dovranno possedere i seguenti requisiti: - essere iscritta nel Registro delle imprese o, nel caso di impresa artigiana, all’Albo delle imprese artigiane; - avere attiva nel territorio del Friuli Venezia Giulia l’unità produttiva per la quale intende realizzare il progetto; - essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non trovandosi in stato di liquidazione volontaria, né sottoposta ad alcuna procedura concorsuale; - essere assoggettata e in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali di cui al Documento unico di regolarità contributiva (DURC); resta salva l’applicazione di quanto previsto dall’articolo 31, commi 8 e 8 bis della legge 21 giugno 2013, n. 98 sull’invito alla regolarizzazione e compensazione in caso di inadempienze; - non aver chiesto, né ricevuto altri contributi pubblici sul progetto oggetto della domanda, eccezion fatta per le garanzie pubbliche sul credito; - non aver ottenuto il provvedimento di ammissione al contributo per uno dei bandi INAIL ISI 2010, 2011, 2012 o 2013 per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro; le imprese, che abbiano ottenuto il provvedimento di ammissione al finanziamento relativo al bando Inail ISI 2013 successivamente all’ammissione al contributo di cui al presente bando, dovranno optare per uno dei due contributi; - rispetto delle condizioni poste dal regime “de minimis” del settore produttivo di appartenenza (per l’agricoltura è diverso rispetto ai restanti due). I suddetti requisiti e condizioni di ammissibilità
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devono essere mantenuti fino alla realizzazione del progetto e alla sua rendicontazione.
INIZIATIVE AMMESSE AL CONTRIBUTO Ammessi al contributo sono i progetti di innovazione tecnologica per impianti, macchine e attrezzature mirati al miglioramento delle condizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro indicati negli allegati 1 (agricoltura), 2 (edilizia) e 3 (materiali lapidei), a cui per esigenze di spazio si rinvia. Ognuno dei tre allegati riporta: i requisiti dei soggetti richiedenti (codici ATECO), requisiti tecnici delle iniziative ammissibili, criteri per la formazione delle graduatorie, documenti da presentare in sede di domanda, documenti da presentare in sede di rendiconto. Gli allegati tecnici sono, dunque, d’importanza fondamentale ai fini dell’accesso al beneficio e se ne raccomanda una lettura attenta prima di procedere alla predisposizione e invio della domanda.
SPESE AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI Sono ammessi a contributo unicamente i costi relativi all’acquisto o adeguamento di impianti, macchine o attrezzature indicati negli anzidetti allegati 1, 2 e 3 del bando. Le spese ammesse a contributo devono essere riferite a progetti non realizzati e non in corso di realizzazione alla data di pubblicazione del bando stesso. A tale proposito si precisa che il bando è stato pubblicato sul sito web dell’Inail (www.inail. it) il 17 luglio 2014 e il relativo avviso sulla G.U. del 18 luglio 2014. Quanto meno, è quest’ultima data quella d’assumere a riferimento per l’ammissibilità dei progetti. Non sono ammesse le spese relative a: - acquisto di beni usati; - attività svolta dal personale dipendente dell’impresa richiedente; - fatturazione e/o la vendita di beni oggetto del contributo da parte dei soci e/o componenti dei soggetti beneficiari; - spese effettuate e/o fatturate al soggetto beneficiario da società con rapporti di controllo o collegamento; - ogni altra spesa non riferita ai progetti.
FORMA, MISURA E PROCEDURA DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO Il beneficio consiste in un contributo in conto capitale, concesso secondo il regime “de minimis” nella misura massima del 65% per cento dei costi sostenuti e documentati per la realizzazione
del progetto, al netto dell’Iva, ed entro il limite di 50.000 euro. Il contributo minimo riconoscibile non può essere inferiore a 1.000 euro. I contributi sono concessi in base a procedura di tipo valutativo a graduatoria. L’impresa, il cui progetto comporti un contributo almeno pari a 15.000 euro, può richiedere un’anticipazione fino al 50% dell’importo del contributo a fronte di costituzione a favore dell’INAIL fideiussione bancaria o assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Le domande devono essere presentate in modalità telematica con successiva conferma mediante posta elettronica certificata (PEC) secondo le modalità appresso riportate per esteso. Prerequisito per accedere alla procedura di compilazione della domanda è che l’impresa sia in possesso di un codice ditta registrato all’INAIL. Le imprese non soggette a obbligo assicurativo che ne siano sprovviste potranno iscriversi cliccando sull’etichetta “Registrati” collocata in alto a destra nella home page del portale www.inail.it e selezionando la voce “Registrazione utente generico” (https://gestioneaccessi.inail.it/IAA/public/autoregistrazione.action). A partire dal 3 novembre 2014 fino alle ore 18,00 del 3 dicembre 2014 le imprese regolarmente registrate negli archivi INAIL avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro di compilare la domanda di partecipazione. L’impresa, a pena d’esclusione, ai fini di un regolare invio della domanda, dovrà adempiere alle seguenti prescrizioni: a) Download “documento riepilogativo”. Una volta compilata correttamente la domanda on line e confermata definitivamente con l’apposita funzionalità inserita nella procedura informatica, l’impresa dovrà effettuare il download del documento, in formato pdf, generato dalla procedura e contenente i dati riepilogativi della domanda presentata. b) Realizzazione di un file unico per l’invio. Il documento di cui alla lett. a) e tutta la documentazione prevista dal bando, dovranno essere scannerizzati e contenuti in un unico file. Ove si possieda la firma digitale e s’intenda utilizzarla, tale file dovrà essere sottoscritto con la firma digitale del legale rappresentante dell’impresa; ove non si possieda la firma digitale o non si desideri utilizzarla, il documento di cui al punto a) dovrà essere sottoscritto con firma autografa da parte del legale rappresentante dell’impresa ovviamente prima di procedere alla scansione.
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In ogni caso tale file unico non dovrà eccedere la dimensione massima di 500 Kb. c) Invio file unico. Il file unico dovrà, a pena d’esclusione, essere inviato dall’indirizzo di PEC, che l’impresa ha indicato sul modulo di domanda, all’indirizzo PEC della struttura regionale dell’Inail (all. 4 del bando), che per il Friuli Venezia Giulia è la Direzione regionale Friuli Venezia Giulia friuli@postacert.inail.it. Qualora l’indirizzo PEC non fosse dell’impresa ma di un intermediario individuato dal legale rappresentante, il file unico, se non firmato digitalmente da quest’ultimo, dovrà contenere anche copia del documento di riconoscimento in corso di validità del predetto legale rappresentante dell’impresa. La domanda di partecipazione dovrà essere corredata dai seguenti documenti: - dichiarazione rilasciata e redatta, secondo il modulo allegato al bando, da un ente bilaterale o organismo paritetico del settore di riferimento che attesti l’efficacia del progetto in termini di replicabilità, ai fini del miglioramento dei livelli di salute e sicurezza dei lavoratori; - preventivi di spesa contenenti i costi dettagliati dei singoli interventi; - altra eventuale documentazione indicata negli allegati al bando; - nel solo caso in cui si utilizzi la PEC di un intermediario per l’invio del file unico di domanda, copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell’impresa. L’Inail si riserva, comunque, la possibilità di richiedere l’originale della documentazione a corredo della domanda. Ai fini della verifica dell’osservanza del termine di scadenza delle ore 18,00 del 3 dicembre 2014 sarà valida la data di invio del messaggio di PEC, con il quale si inoltra il file unico. Saranno archiviate le domande inviate oltre detto termine di scadenza. Infine, per data d’invio del messaggio si intende la data di presa in carico del gestore di posta elettronica certificata del mittente.
formerà il responsabile della struttura - in questo caso la Direzione regionale dell’Inail del Friuli Venezia Giulia - che adotterà un provvedimento motivato, dandone comunicazione all’indirizzo PEC dell’impresa. All’esclusione l’impresa può opporsi entro 10 giorni dalla data di ricevimento del messaggio di PEC, inviando l’opposizione sempre tramite PEC alla struttura Inail su indicata, la quale dovrà decidere entro 10 giorni dal ricevimento. La commissione valuta i progetti presentati sulla base dei criteri di cui ai più volte citati allegati 1, 2 e 3 del bando e predispone le relative graduatorie. In caso di pari punteggio, la posizione finale in graduatoria è determinata sulla base dei seguenti criteri di preferenza in ordine di priorità: - data di nascita del legale rappresentante dell’impresa richiedente, privilegiando il soggetto più giovane; - minore fatturato risultante dall’ultimo bilancio consolidato dell’impresa richiedente - possesso del rating di legalità di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 20 febbraio 2014 n. 57 per le imprese con fatturato superiore a 2 milioni di euro. La commissione espleterà l’istruttoria per la valutazione delle domande entro 180 giorni a decorrere dal 15 dicembre 2014. In sede di istruttoria, la commissione può chiedere alle imprese chiarimenti, che dovranno pervenire entro i 20 giorni successivi alla data di ricezione della richiesta. Ove il termine ricada in un giorno festivo, esso è spostato al primo giorno lavorativo successivo. I termini di conclusione del procedimento sono sospesi dalla data di spedizione della predetta richiesta sino a quella di ricevimento dei chiarimenti forniti e, comunque, per non più di 20 giorni. Conclusa la fase di valutazione dei progetti, la commissione trasmette la graduatoria alla struttura Inail regionale per la successiva approvazione e pubblicazione.
PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DELLA DOMANDA
APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE E SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA
Come più volte ricordato, alle domande presentate si applica la procedura di tipo valutativo a graduatoria. La valutazione sarà svolta da un’apposita commissione che dovrà essere istituita entro il 12 dicembre 2014. La commissione valuta l’ammissibilità delle domande e verifica la sussistenza dei requisiti previsti dal bando e dai suoi allegati in capo ad ogni singola impresa partecipante. Laddove essa ravvisi motivi di esclusione, e in-
La struttura dell’Inail approva la graduatoria sulla base della proposta predisposta dalla commissione e la pubblica sul sito web www.inail.it. I progetti ammessi verranno contribuiti fino alla concorrenza delle somme stanziate per la Friuli Venezia Giulia secondo l’ordine decrescente di punteggio conseguito. La graduatoria sarà valida fino ad esaurimento delle risorse e, comunque, non oltre la scadenza del 31 dicembre del secondo anno successivo alla data di pubblicazione.
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Si considera come ultimo progetto ammesso in posizione utile in graduatoria quello per il quale le risorse disponibili per il bando coprono interamente l’importo del contributo richiesto dall’impresa. Si considera come primo progetto non ammesso in posizione utile in graduatoria quello per il quale le risorse disponibili non coprono interamente l’importo del contributo richiesto dall’impresa. In questo caso l’importo residuale andrà a confluire in un apposito fondo, unitamente alle risorse resesi disponibili per effetto delle rinunce, revoche o decadenze. Dette risorse saranno utilizzate ai fini dello scorrimento della graduatoria, di cui sarà data comunicazione alle imprese tramite PEC e pubblicità sul sito web dell’Inail.
REALIZZAZIONE DEI PROGETTI L’ammissione al contributo sarà comunicata a ciascuna impresa a mezzo PEC. Il progetto ammesso dovrà essere realizzato, a pena di decadenza, entro 180 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della relativa comunicazione. Le imprese ammesse possono dare avvio agli interventi a far data dalla predetta comunicazione. Nel medesimo arco temporale, l’impresa deve ottenere eventuali autorizzazioni o certificazioni necessarie alla realizzazione del progetto.
PRESENTAZIONE DEL RENDICONTO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO Entro 60 giorni dalla data di realizzazione del progetto l’impresa beneficiaria dovrà trasmettere alla struttura dell’Inail il “modulo di rendicontazione” corredato dalla seguente documentazione: - fatture quietanzate conformi ai preventivi allegati; - copia dello stralcio del conto corrente bancario o postale da cui risultino gli addebiti dei pagamenti effettuati; - l’altra documentazione prevista negli allegati 1, 2, e 3 del bando; - dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per aiuti “de minimis” mediante apposito modulo compilato e sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa; la dichiarazione dovrà essere effettuata con riferimento alla data di ricevimento della comunicazione di ammissione. Ai fini di un regolare invio della documentazione di rendiconto l’impresa è tenuta a seguire le seguenti prescrizioni: a) Download del “modulo di rendicontazione” Una volta compilato correttamente il “modulo di rendicontazione” on line e confermato definitivamente con l’apposita funzionalità inseri-
ta nella procedura informatica, l’impresa dovrà effettuare il download di tale documento, in formato .pdf, generato dalla procedura. b) realizzazione di un file unico per l’invio Il “modulo di rendicontazione” e tutta la documentazione prevista dovranno essere scansiti e contenuti in un unico file. Ove si possieda la firma digitale e s’intenda utilizzarla, il file dovrà essere sottoscritto con la firma digitale del legale rappresentante dell’impresa partecipante al bando. Ove non si possieda la firma digitale o non si desideri utilizzarla, il “modulo di rendicontazione” dovrà essere sottoscritto con firma autografa da parte del legale rappresentante dell’impresa ovviamente prima di procedere alla scansione. In ogni caso il file unico non dovrà eccedere la dimensione massima di 500 Kb. c) Invio file unico Il file unico dovrà essere inviato dall’indirizzo PEC che l’impresa ha indicato in sede di domanda, all’indirizzo PEC della struttura regionale. Qualora l’indirizzo PEC indicato sul Modulo di domanda non fosse dell’impresa ma dell’intermediario individuato dal legale rappresentante, il file unico, se non firmato digitalmente da quest’ultimo, dovrà contenere anche copia del documento di riconoscimento in corso di validità del predetto legale rappresentante dell’impresa. Ai fini del rispetto del termine di 60 giorni fa fede la data di invio della documentazione mediante PEC. La struttura regionale dell’Inail verificherà la documentazione attestante la realizzazione del progetto entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, decorsi i quali, in caso di esito positivo, provvederà all’erogazione del contributo. Qualora ravvisi la mancanza o la non corrispondenza di uno o più documenti attestanti la realizzazione del progetto, inviterà l’impresa a integrare la documentazione già presentata o a fornire chiarimenti. Qualora l’impresa non vi provveda nel termine di 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento del suddetto invito, il provvedimento di concessione verrà revocato. In caso di richiesta di integrazione documentale o di chiarimenti da parte dell’Inail i termini di conclusione del procedimento sono sospesi dalla data di spedizione sino alla data di ricevimento degli stessi e, comunque, per non più di 20 giorni. Nel caso in cui il contributo sia dichiarato non erogabile, anche solo parzialmente, la struttura regionale ne darà comunicazione all’impresa con provvedimento motivato. Entro 10 giorni dal ri-
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cevimento della predetta comunicazione, sempre tramite PEC, l’impresa potrà chiedere, motivandolo, il riesame del provvedimento. I termini sono sospesi nel periodo compreso tra la data di spedizione del provvedimento di non erogabilità del contributo, anche solo parziale, e quella di eventuale ricevimento delle osservazioni e, comunque, per non più di 10 giorni. In questo ultimo caso, la verifica dovrà concludersi entro 60 giorni dalla data di ricezione delle osservazioni. L’Inail comunicherà all’impresa, con provvedimento motivato, l’esito della loro valutazione con indicazione dell’erogazione, non erogazione o erogazione parziale del contributo.
OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI Oltre a quanto sopra riportato, le imprese beneficiarie sono tenute a: - comunicare tempestivamente eventuali variazioni di sede e deliberazioni di liquidazione volontaria dell’impresa richiedente; - informare l’Inail di ogni modifica intervenuta sui requisiti dell’impresa previsti per l’ammissione al contributo successivamente alla presentazione della domanda; - conservare della documentazione amministrativa, tecnica, contabile relativa al contributo, separata dagli altri atti amministrativi, per i 5 anni successivi alla data di erogazione del contributo; - non alienare, né cedere, né distrarre i beni acquistati o realizzati nell’ambito del progetto prima dei 2 anni successivi alla data di erogazione del contributo; - in caso di cessione d’azienda, trasferire al soggetto subentrante le obbligazioni derivate dalla concessione del contributo, dandone notizia all’Inail; - rendere tracciabili tutti i movimenti finanziari relativi al contributo; questi, pertanto, dovranno essere effettuati e registrati esclusivamente su un conto corrente bancario o postale ricon-
ducibile alla sola impresa beneficiaria, indicato in sede di domanda e oggetto di tempestiva comunicazione all’Inail in caso di variazione.
DECADENZA E REVOCA DEL CONTRIBUTO L’impresa decade dal diritto al contributo qualora: - non rispetti gli obblighi previsti dal bando e dagli atti che ne conseguono; - il progetto realizzato non sia conforme nel contenuto e nei risultati all’intervento ammesso al contributo; - manchino o vengano meno i requisiti di ammissibilità relativi all’impresa o al progetto. L’Inail procederà alla revoca del contributo nei confronti del beneficiario in caso di accertamento di inosservanze delle disposizioni previste dal bando o per il venir meno, a causa di fatti imputabili al richiedente e non sanabili, di uno o più requisiti determinanti per la concessione del contributo. La revoca del contributo nei confronti del beneficiario determinerà l’avvio della procedura di recupero dell’importo erogato, maggiorato dei relativi interessi al tasso di riferimento vigente alla data di emissione del mandato di pagamento del contributo. Del bando, degli allegati e di tutta la modulistica le imprese interessate possono prenderne visione sul sito web dell’Inail (www.inail.it) o rivolgersi all’ufficio economico e all’ufficio sicurezza dell’Associazione. Si segnala, in aggiunta, che per informazioni ed assistenza sul bando, oltre all’Associazione, è possibile fare riferimento al Contact Center dell’Inail tramite il numero verde 803.164, gratuito da rete fissa, mentre per le chiamate da cellulare è disponibile il numero 06-164164 a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico del chiamante. Questi chiarimenti e informazioni potranno, però, essere richiesti entro le 12.00 del 24 ottobre 2014. (AdT)
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Cessione di crediti certificati della pubblica amministrazione UN NUOVO STRUMENTO PER FAVORIRE LA CESSIONE ALLE BANCHE DI CREDITI CERTIFICATI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PREMESSA Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 27 giugno 2014, pubblicato sulla G.U. n. 162 del 15 luglio 2014, è stata data attuazione all’art. 37, co. 4 della legge 23 giugno 2014, n. 89, che introduce nuovi strumenti per favorire la cessione “pro soluto” alle banche dei crediti vantati verso le pubbliche amministrazioni (come definite dall’art. 1, co. 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) diverse dallo Stato maturati al 31 dicembre 2013 e certificati al 24 aprile 2014 (data di entrata in vigore del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con la sopra citata legge). Per favorirne la concessione, è stato istituito un apposito fondo presso il Ministero dell’economia e delle finanze con una dotazione di 150 milioni di Euro e con garanzia dello Stato in sede di ultima istanza. E’ appena il caso di rammentare che la cessione “pro soluto” di un credito si ha quando il cedente non deve rispondere dell’eventuale inadempienza del debitore, in questo caso la “pubblica amministrazione “diversa dallo Stato”; essa si distingue dalla cessione “pro solvendo”, che, invece, si ha quando il cedente risponde dell’eventuale inadempienza del debitore. Quanto all’individuazione delle “pubbliche amministrazioni diverse dallo Stato”, si tenga conto che il citato art. 1, co. 2 del d.legs. 165/2001, a cui l’art. 37 della l. 89/2014 fa rinvio, si limita a individuare la generalità delle pubbliche amministrazioni, senza distinguere quelle propriamente statali da quelle diverse dallo Stato. Esso, infatti, recita: “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane,
e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.” Di questo elenco, ai fini dell’applicazione della l. 89/2014, art. 37, bisogna, dunque, espungere le amministrazioni pubbliche “diverse dallo Stato” destinatarie delle misure in esame. E, se per molte di queste non vi sono dubbi, come nel caso di Regioni, enti locali, CCIAA et c., per altre qualche problema d’individuazione oggettivamente sussiste. Solo in via approssimativa, si possono considerare statali gli apparati pertinenti alla persona giuridica Stato, non statali gli altri.
LE PREVISIONI DELLA LEGGE 89/2014, ART. 37 La previsione dell’art. 37 della legge 89/2014 si applica ai crediti di parte corrente per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2013 e certificati, alla data di entrata in vigore del d.l. 66/2014 (24 aprile 2014), salvo quanto si dirà appresso. I debiti certificati sono assistiti da garanzia dello Stato dal momento della cessione o della ridefinizione (termine quest’ultimo con cui si intende la ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento dei debiti ceduti certificati e assistiti dalla garanzia dello Stato, nonché della delega di pagamento o altra simile garanzia). La garanzia si estende, sempre ai fini della cessione e della ridefinizione del credito, anche a talune categorie di debiti di parte corrente delle pubbliche amministrazioni maturati al 31 dicembre 2013 e non ancora certificati. I debiti non ancora certificati al 24 aprile 2014 potranno esserlo a condizione che:
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1) i soggetti creditori presentino istanza di certificazione entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della l. 89/2014 (23 agosto 2014) attraverso la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all’art. 7 della legge 6 giugno 2013, n. 64; 2) i crediti siano certificati dalle amministrazioni debitrici, esclusivamente tramite l’anzidetta piattaforma elettroni, entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza attraverso la medesima piattaforma elettronica. Con riferimento al punto 2), l’eventuale diniego della certificazione dovrà essere “puntualmente motivato” entro lo stesso termine anche in caso di diniego parziale. Il soggetto creditore può cedere “pro soluto” il credito certificato e assistito da garanzia a una banca o ad un intermediario finanziario anche sulla base di apposite convenzioni quadro. A cessione avvenuta, la pubblica amministrazione può chiedere alla banca o all’intermediario finanziario una ridefinizione delle modalità e dei termini di pagamento qualora versi in una situazione di crisi di liquidità. La ridefinizione può essere richiesta per una durata massima di 5 anni rilasciando, a garanzia dell’operazione, delegazione di pagamento o altra garanzia a valere sulle entrate dell’ente debitore. In ogni caso l’amministrazione è tenuta al pagamento del debito qualora si verifichi il ripristino delle normali condizioni di liquidità. In caso di diniego la ridefinizione può essere richiesta dall’ente ad altra banca o intermediario. In tale ultimo caso il debito certificato è ceduto, previa corresponsione di quanto dovuto, alla suddetta banca o intermediario.
LE DISPOSIZIONI APPLICATIVE DEL D.M. 27 GIUGNO 2014 Ciò detto, lo stesso art. 37 della legge 89/2014 ha anche demandato a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze la fissazione delle modalità attuative, a cui questo ha provveduto, appunto, con il d.m. 27 giugno 2014. Il decreto ha, in particolare, stabilito: a) termini e modalità di attuazione delle operazioni di cessione e di ridefinizione delle scadenze e delle condizioni di pagamento dei debiti; b) la misura massima dello sconto da applicare alle operazioni di cessione; c) le condizioni e le modalità di operatività ed escussione della garanzia del Fondo e della garanzia dello Stato di ultima istanza. Relativamente alla misura massima dello sconto sulle operazioni di cessione, che qui maggiormente interessano, l’art. 2 del d.m. 27 giugno 2014 stabilisce che, attraverso la cessione “pro soluto” del proprio credito certificato e assistito dalla garanzia pubblica, il soggetto creditore esce definitivamente dal rapporto con la pubblica amministrazione e può incassare quanto dovuto in virtù del credito vantato, al netto di una percentuale di sconto, che l’art. 1 fissa nella misura massima dell’1,90% annuo, comprensivo di ogni eventuale onere; tale misura si riduce all’1,60% annuo, sempre comprensivo di ogni eventuale onere, per l’importo eccedente i 50.000 euro di ammontare complessivo dell’operazione di cessione. Per altre informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione. (AdT)
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Indice mensile rivalutazione t.f.r. giugno 2014 RAPPORTI CESSATI MESE
DAL
AL
RIVAL. FISSA
INDICE
RIVALUTAZIONE
GENNAIO
15.01
14.02
0,125
107,3
0,265056
FEBBRAIO
15.02
14.03
0,250
107,2
0,320028
MARZO
15.03
14.04
0,375
107,2
0,445028
APRILE
15.04
14.05
0,500
107,4
0,710084
MAGGIO
15.05
14.06
0,625
107,3
0,765056
GIUGNO
15.06
14.07
0,750
107,4
0,960084
LUGLIO
15.07
14.08
0,875
AGOSTO
15.08
14.09
1,000
SETTEMBRE
15.09
14.10
1,125
OTTOBRE
15.10
14.11
1,250
NOVEMBRE
15.11
14.12
1,375
DICEMBRE
15.12
14.01
1,500
(C)
PAG. 17 - APINFORMA / Lavoro - numero 14 - 31 luglio 2014
Lavoro intermittente
DISCRIMINATORIO IL CONTRATTO STIPULATO SULLA BASE DEI SOLI REQUISITI ANAGRAFICI La Corte d’appello di Milano nella sentenza n. 406 del 3 luglio scorso ha ritenuto discriminatoria la disparità di trattamento dei lavoratori basata sul solo requisito anagrafico, qualora questa non sia finalizzata ad un legittimo obiettivo di favorire l’ingresso di tali soggetti nel mercato del lavoro. Nel caso di specie un lavoratore di età inferiore a ventiquattro anni era stato assunto con contratto di lavoro intermittente a tempo determinato, e successivamente confermato a tempo indeterminato. Così come consentito dalla norma in vigore, e che attualmente sul punto non ha subito modifiche, al compimento dei venticinque anni il datore di lavoro aveva comunicato la cessazione del rapporto
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di lavoro. Ritenendo il licenziamento illegittimo il lavoratore lo aveva impugnando sostenendo il carattere discriminatorio della condotta aziendale ex art. 3 D.Lgs. 216/03, attuativo della direttiva CE 2000/78. La Corte d’Appello, dall’analisi della direttiva, distingue in disparità di trattamento giustificate da obiettivi di politica occupazionale, e disparità vietate; la non discriminazione in ragione dell’età anagrafica è un principio generale del diritto comunitario e compito dei giudici nazionali è vigilare e disapplicare le disposizioni con questo confliggenti. L’art. 34 D.Lgs. 276/2003 non giustifica l’applicazione del contratto con ragioni di politica del lavoro e quindi la discriminazione per i lavoratori over 25 non trova alcuna motivazione; conseguentemente l’art. 34 è da considerarsi illegittimo in merito all’assunzione con contratto intermittente esclusivamente in base all’età anagrafica, a nulla valendo che l’assunzione è avvenuta in applicazione di una disposizione di legge vigente e senza alcun intento discriminatorio. (BA)
Orario di lavoro
SANZIONI DA RICALCOLARE
Nella lettera circolare n. 12552/2014 il Ministero del Lavoro illustra gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 153/2014, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18 bis commi 3 e 4 D.Lgs. 66/2003 nelle modifiche di cui al D.Lgs. 213/2004, cioè ha dichiarato illegittime le sanzioni per le violazioni sulle norme dell’orario di lavoro, sui riposi giornaliero e settimanale e sulle ferie annuali in quanto di misura superiore al precedente regime, risultando così violata la delega legislativa che imponeva l’invarianza delle misure punitive. La pronuncia costituzionale interessa
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però un periodo limitato, che va dal 1° settembre 2004 al 24 giugno 2008, in cui la norma è stata modificata dal D.L. 112/2008 con un intervento estraneo alla delega legislativa e quindi legittimo anche se ha comportato un incremento delle sanzioni. Gli effetti della sentenza incidono esclusivamente su procedimenti non ancora chiusi, quindi non interessati da sentenze passate in giudicato, atti amministrativi definitivi, prescritti o decaduti, comportando il ricalcolo delle sanzioni. Per i casi non chiusi dunque la rideterminazione riguarda i rapporti ex art. 17 L. 689/81 non ancora oggetto di ordinanza ingiunzione, relativi a verbali di contestazione e notificazione di illeciti amministrativi, le ordinanze ingiunzione emesse ma senza che sia spirato il termine per l’opposizione giudiziale, e le opposizioni proposte quando il relativo giudizio sia ancora pendente, ovvero la sentenza non sia ancora passata in giudicato. (BA)
Prassi amministrativa
GLI INTERPELLI DEL MINISTERO DEL LAVORO DEL 26 GIUGNO
Tra gli interpelli che sono stati emessi dal Ministero del Lavoro lo scorso 26 giugno, segnaliamo i seguenti tre.
1. INTERPELLO N. 13/2014 AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA PER LAVORO IN UN PAESE EXTRA U.E. Il Ministero del Lavoro ha chiarito che l’autorizzazione preventiva di cui all’art. 2 del D.P.R. 346/1994 (Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione all’assunzione o al trasferimento in Paesi non aderenti all’Unione europea di lavoratori italiani), è richiesta sia quando il lavoratore italiano venga assunto direttamente dalla sede extra U.E. dell’impresa, sia quando egli venga assunto dalla sede italiana per essere poi trasferito in una sede di un Paese extra U.E. Ciò in quanto la norma prima citata prevede il rilascio dell’autorizzazione per l’assunzione o il trasferimento in un Paese extra U.E di lavoratori italiani, nei confronti di: - datori di lavoro residenti, domiciliati o aventi la propria sede, anche secondaria, in territorio nazionale; - società costituite all’estero con partecipazione italiana di controllo ai sensi dell’art. 2359, comma 1 del codice civile; - società costituite all’estero, in cui persone fisiche e giuridiche di nazionalità italiana partecipano direttamente, o a mezzo di società da esse controllate, in misura complessivamente superiore ad un quinti del capitale sociale; - datori di lavoro stranieri.
2. INTERPELLO N. 18/2014 LIMITAZIONI AL LAVORO NOTTURNO Nell’interpello n. 18/2014 il Ministero del Lavoro ha fornito un parere in merito al diritto di rifiutaPAG. 20 - APINFORMA / Lavoro - numero 14 - 31 luglio 2014
re la prestazione di lavoro notturno da parte della lavoratrice o del lavoratore che sia unico genitore affidatario di figlio convivente di età inferiore a dodici anni; in particolare, l’istanza era volta a chiarire se tale disposizione possa trovare applicazione anche nell’ipotesi di genitore vedovo di figlio convivente minore di anni dodici. Nella risposta fornita il Ministero ricorda innanzi tutto le definizioni legislative: è notturno, ai sensi dell’art. 1 D.Lgs. 66/2003 il periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino. Ai sensi dell’art. 11 comma 2 D.Lgs. 66/2003 inoltre è legittimo il rifiuto alla prestazione del lavoro notturno del genitore “unico affidatario” del figlio convivente minore di dodici anni. Ciò premesso il Ministero risponde affermativamente al quesito postogli, ritenendo che la situazione del “genitore vedovo di figlio convivente di età inferiore ai dodici anni” rientri senza dubbio tra le fattispecie di “unico genitore affidatario” contemplata dalla norma. Il datore di lavoro che adibisca ugualmente al lavoro notturno il genitore che ha comunicato il proprio dissenso espresso in forma scritta entro 24 ore prima dell’inizio della prestazione, incorre in un reato di natura contravvenzionale.
3. INTERPELLO N. 19/2014 DIRITTO ALLA FRUIZIONE DI PERMESSI EX LEGGE 104/1992 L’art. 33, comma 3 della Legge 104/1992 prevede che a condizione che la persona affetta da handicap non sia ricoverata a tempo pieno, “il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado ovvero entro il terzo grado, qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di 3 giorni di permesso mensile retribuito coperto di contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa”. Il Ministero del Lavoro ha chiarito che il parente entro il 3° grado può beneficiare dei permessi ex art. 33 della Legge 104, anche in presenza di parenti o affini di primo o secondo grado della per-
sona affetta da handicap grave; infatti, tale diritto è legato esclusivamente alla dimostrazione che almeno uno tra il genitore o il coniuge della persona da assistere, si trovi in una delle condizioni previste dalla norma (quindi, abbiano compiuto 65
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anni oppure siano affetti da patologie invalidanti), anche in presenza di parenti o affini di primo e di secondo grado. (BA)
Riduzione del cuneo fiscale NUOVE ISTRUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Con la circolare n. 22/E dell’11 luglio 2014, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al credito d’imposta per lavoratori dipendenti e assimilati, previsto dall’art. 1 del D.l. n. 66 del 2014, dopo le modifiche introdotte alla disposizione durante la conversione in legge del provvedimento (Legge 89/2014). Le principali novità hanno interessato i meccanismi di recupero del credito, da parte dei sostituti d’imposta. Infatti, nella versione originaria del provvedimento, per il recupero delle somme erogate a titolo di “bonus Irpef” i sostituti di imposta potevano utilizzare, fino a capienza, l’ammontare complessivo delle ritenute del singolo periodo di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per lo stesso periodo. Dopo la conversione del decreto, invece, il credito erogato è recuperabile tramite compensazione nel modello di F24, avvalendosi del codice tributo “1655” istituito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 48/2014. A questo proposito, l’Agenzia ha precisato che: - la compensazione per il recupero del credito, non è soggetta al limite massimo compensabile di 700mila euro l’anno previsto dall’art. 9, c. 2 del D.l. n. 35 del 2013; - non trova applicazione la norma che prevede il divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali e accessori, di importo superiore a 1.500 euro (articolo 31 del D.l. 78/2010). Circa le concrete modalità di utilizzo del credito, la circolare prevede che il codice tributo 1655 debba essere esposto nella sezione Erario del modello di pagamento F24, mentre gli importi a debito compensati possono riferirsi, a seconda dell’oggetto del versamento, alla medesima sezione Erario o alle sezioni INPS, Regioni, IMU e altri tributi locali, Altri enti previdenziali e assicurativi. PAG. 23 - APINFORMA / Lavoro - numero 14 - 31 luglio 2014
Al riguardo l’Agenzia delle Entrate riporta due ipotesi in cui potrebbe trovarsi un sostituto d’imposta, al momento del pagamento delle retribuzioni relative a un dato mese: - il sostituto d’imposta eroga il credito ad alcuni lavoratori e, pertanto, matura a sua volta un credito verso l’erario di corrispondente importo; - il sostituto d’imposta recupera il credito in precedenza già erogato ad altri lavoratori e, pertanto, matura un debito verso l’erario per il corrispondente importo. In quest’ultimo caso, il sostituto d’imposta dovrà preliminarmente raffrontare l’importo del credito erogato ai lavoratori in un dato mese con l’importo del credito recuperato ai lavoratori nel medesimo mese: * se dal raffronto risulta che l’importo del credito erogato ai lavoratori è superiore a quello recuperato, il sostituto d’imposta dovrà utilizzare in compensazione solo l’importo netto a credito risultante dalla differenza; * se dal raffronto risulta che l’importo del credito recuperato ai lavoratori è superiore a quello erogato, il sostituto d’imposta dovrà versare l’importo netto a debito entro gli ordinari termini di versamento delle ritenute d’acconto. In questo caso dovrà essere utilizzato il codice tributo 1655 per il versamento dell’importo a debito. Il mese e l’anno di erogazione da indicare in F24, secondo la circolare, vanno individuati con riferimento al giorno in cui il credito è stato erogato ai lavoratori (anche quando il credito venga utilizzato nel 2015) e, in genere, coincide con quello di pagamento delle retribuzioni. A questo proposito l’Agenzia ha riportato degli esempi nella sua circolare, che si consiglia di leggere. Sempre nella sua circolare, l’Agenzia ha riportato degli esempi (che consigliamo anche questi di leggere) sulle seguenti tematiche: - recupero nel 2015 di crediti erogati nel 2014; - erogazioni effettuate entro il 12 gennaio 2015, che deve considerarsi come avvenuta nel mese di dicembre 2014; - erogazioni effettuate in più mesi, per cui se il sostituto d’imposta utilizza lo stesso modello
F24 per recuperare importi relativi a crediti erogati ai lavoratori in mesi differenti, deve indicare in due righe distinte gli importi relativi a ciascun mese; - contestuale erogazione e recupero di crediti ai lavoratori. Se il sostituto d’imposta, in un dato mese, eroga il credito ad alcuni lavoratori e recupera il credito ad altri lavoratori, dovrà utilizzare in compensazione solo l’importo netto risultante dalla differenza;
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- erogazioni effettuate in sede di conguaglio di fine anno. Il sostituto d’imposta utilizza il codice tributo 1655, anche quando eroghi il credito in sede di conguaglio di fine anno nei mesi di gennaio o febbraio 2015. In tal caso andranno indicati come mesi di riferimento “dicembre” e come anno di riferimento “2014”. (C)
Attrezzature a pressione
NUOVA DIRETTIVA EUROPEA
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 189 del 27 giugno 2014 è stata pubblicata la “Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/68/ UE, del 15 maggio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione.” Tale norma si applica alla progettazione, fabbricazione e valutazione di conformità delle attrezzature a pressione e degli insiemi sottoposti ad una pressione massima ammissibile PS superiore a 0,5 bar. Come si legge nell’articolo 1 della Direttiva, restano esclusi dall’ambito di applicazione della stessa: a) le condotte comprendenti una tubazione o un sistema di tubazioni per il trasporto di qualsiasi fluido o sostanza verso un impianto o a partire da esso (in mare aperto o sulla terraferma), a partire da, ed ivi compreso, l’ultimo organo di isolamento situato nel perimetro dell’impianto, ivi comprese tutte le attrezzature collegate specificamente concepite per la condotta. Non sono invece escluse le attrezzature a pressione standard, come quelle delle cabine di salto di pressione e delle centrali di spinta; b) le reti per la raccolta, la distribuzione e il deflusso di acqua e relative apparecchiature, nonché le canalizzazioni per acqua motrice come condotte forzate, gallerie e pozzi in pressione per impianti idroelettrici ed i relativi accessori specifici; c) i recipienti semplici a pressione di cui alla direttiva 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio; d) gli aerosol di cui alla direttiva 75/324/CEE del Consiglio; e) le attrezzature destinate al funzionamento dei veicoli definiti nei seguenti atti giuridici:
i. direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; ii. regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; iii. regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; f) le attrezzature appartenenti al massimo alla categoria I a norma dell’articolo 13 della presente direttiva e contemplate da una delle seguenti direttive: i. direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; ii. direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio; iii. direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio; iv. direttiva 93/42/CEE del Consiglio; v. direttiva 2009/142/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; vi. direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio; g) le attrezzature di cui all’articolo 346, paragrafo 1, lettera b) TFUE; h) le attrezzature progettate specificamente per usi nucleari le quali, in caso di guasto, possono provocare emissioni di radioattività; i) le attrezzature per il controllo dei pozzi nell’industria dell’esplorazione ed estrazione del petrolio, del gas o geotermica nonché nello stoccaggio sotterraneo, e previste per contenere e/o controllare la pressione del pozzo. Sono compresi la testa pozzo (albero di Natale), gli otturatori di sicurezza (BOP), le tubazioni e i collettori nonché le loro attrezzature a monte; j) le attrezzature di cui fanno parte alloggiamenti o meccanismi in cui il dimensionamento, la scelta dei materiali, le norme di costruzione sono motivati essenzialmente da criteri di resistenza, rigidità e stabilità nei confronti degli effetti operativi statici e dinamici o per altri criteri legati al loro funzionamento e per le quali la pressione non costituisce un fattore significativo a livello di progettazione, quali: i. i motori, comprese le turbine e i motori a combustione interna; ii. le macchine a vapore, le turbine a gas o a
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vapore, i turbogeneratori, i compressori, le pompe e gli attuatori; k) gli altiforni, compresi i sistemi di raffreddamento dei forni, i dispositivi di recupero dell’aria calda, di estrazione delle polveri e i dispositivi di lavaggio dei gas di scarico degli altiforni e i cubilotti per la riduzione diretta, compreso il sistema di raffreddamento del forno, i convertitori a gas e i recipienti per la fusione, la rifusione, la degassificazione e la colata di acciaio, ferro e di metalli non ferrosi; l) gli alloggiamenti per apparecchiature ad alta tensione come interruttori, dispositivi di comando, trasformatori e macchine rotanti; m) gli alloggiamenti pressurizzati che avvolgono gli elementi dei sistemi di trasmissione quali cavi elettrici e telefonici; n) navi, razzi, aeromobili o unità mobili off-shore, nonché le attrezzature espressamente destinate ad essere installate a bordo di questi veicoli o alla loro propulsione; o) le attrezzature a pressione composte di un involucro leggero, ad esempio i pneumatici, i cuscini d’aria, le palle e i palloni da gioco, le imbarcazioni gonfiabili e altre attrezzature a pressione analoghe; p) i silenziatori di scarico e di immissione;
q) le bottiglie o lattine per bevande gassate, destinate al consumo finale; r) i recipienti destinati al trasporto ed alla distribuzione di bevande con un PS·V non superiore a 500 bar·L e una pressione massima ammissibile non superiore a 7 bar; s) le attrezzature contemplate dalle direttive 2008/68/CE e 2010/35/UE e le attrezzature contemplate dal Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose e dalla Convenzione internazionale per l’aviazione civile; t) i termosifoni e i tubi negli impianti di riscaldamento ad acqua calda; u) i recipienti destinati a contenere liquidi con una pressione gassosa al di sopra del liquido non superiore a 0,5 bar. Tale norma dovrà essere recepita dagli Stati membri, almeno per quanto riguarda la nuova classificazione delle attrezzature a pressione, che tiene conto delle novità introdotte dal Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) nella classificazione dei fluidi contenuti nei recipienti, entro il 28 febbraio 2015. La direttiva 97/23/CE sarà invece abrogata a decorrere dal 19 luglio 2016.
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(C)
Sostanze chimiche
BANCHE DATI ON-LINE
Lo European Trade Union Institute (ETUI), con la collaborazione dello Spanish Trade Union Institute Istas, ha sviluppato il database RISCTOX, contenente informazioni sui rischi per la salute e per l’ambiente causati da sostanze contenute in prodotti usati comunemente dalle aziende. È possibile accedere in modo semplice e veloce a informazioni dettagliate sui prodotti chimici che utilizzano nei luoghi di lavoro, molti dei quali sono cancerogeni, sensibilizzanti, tossici per la riproduzione o interferenti del sistema endocrino. Il RISCTOX è un database che contiene informazioni su più di 100.000 agenti chimici e di essi elenca: - classificazione secondo il regolamento 1272/2008 (CLP); - rischi specifici per la salute; - rischi specifici per l’ambiente; - normative ambientali e sanitarie. Le informazioni possono essere trovate semplicemente tramite ricerca per nome chimico della sostanza o attraverso i suoi numeri di identificazione internazionali (CAS, EC, EINECS, ELINCS, Index).
Segnaliamo, inoltre, che è liberamente accessibile all’indirizzo http://modellisds.iss.it/ la banca dati del Ministero della Salute sulle Schede di Dati di Sicurezza (SDS), documento legale in cui vengono elencati tutti i pericoli per la salute dell’uomo e dell’ambiente di un prodotto chimico. A partire dal 2 luglio 2014, infatti, il Ministero della Salute ha messo a disposizione sul sito dell’ISS una banca dati che raccoglie modelli di SDS di sostanze chimiche, scelte principalmente fra quelle classificate ufficialmente dall’Unione Europea e contenute nell’All. VI al Reg. CLP. Questo strumento rappresenta un utile supporto a tutti coloro che hanno l’obbligo, ai sensi di quanto disposto dal Reg. REACH, di trasmettere al destinatario della sostanza una SDS. In particolare questa raccolta di SDS di sostanze chimiche ha lo scopo di dare indicazioni ed esempi per uniformare ed elevare la qualità delle SDS e fornire anche un punto di riferimento per l’attività di vigilanza. Si richiama l’attenzione sul fatto che queste SDS non hanno alcun valore legale ma rappresentano modelli da imitare, utilizzare, modificare e integrare da parte di tutti coloro a cui spetta l’obbligo di redigere le SDS al fine di adattarle alle proprie esigenze assumendone la piena responsabilità. Per vedere i modelli di scheda di sicurezza si accede alla pagina http://modellisds.iss.it/, si compila il campo in alto a sinistra “Ricerca schede di sicurezza” con il nome della sostanza di interesse e per ottenere il modello cliccare su “Esegui”.
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(C)
Pneumatici fuori uso
ULTERIORE ABBASSAMENTO DEI CONTRIBUTI AMBIENTALI
Come comunicato da Ecopneus sul proprio sito ufficiale - www.ecopneus.it -, dal 1° luglio 2014 sono entrati in vigore i nuovi contributi ambientali associati all’acquisto di pneumatici nuovi immessi nel mercato dai Soci di Ecopneus, al fine di coprire, come stabilito per legge, i costi relativi alla raccolta e al trattamento degli pneumatici fuori uso (PFU). Ricordiamo che Ecopneus scpa è la società senza scopo di lucro per il rintracciamento, la raccolta, il trattamento e la destinazione finale dei Pneumatici Fuori Uso (PFU), creata dai principali produttori di
pneumatici operanti in Italia in base all’art. 228 del Decreto Legislativo 152/2006. La mission di Ecopneus si traduce nell’obiettivo pratico di gestire larga parte delle oltre 380.000 tonnellate di pneumatici che ogni anno arrivano a fine vita in Italia. Rispetto al listino prezzi applicato nei precedenti sei mesi (già in trend discendente), si rileva un abbassamento dei contributi ambientali per tutte le tipologie di pneumatico. Il contributo per gli pneumatici dei motoveicoli scende da 1,20 a 1 euro, quello degli autoveicoli da 2,30 a 2 euro, mentre per autocarri e autobus si abbassa sia il minimo (da 8,5 a 7,3 euro) sia il massimo (17,8 a 15,2 euro). Si riducono in proporzione anche i contributi per tutte le altre 12 categorie di macchine agricole, operatrici e industriali (categoria D), in relazione alle quali il contributo massimo passa da 367,50 a 273 euro.
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(C)
Contributo 2014 pneumatici fuori uso PUBBLICATO IL DECRETO CHE NE FISSA LA MISURA
del 7 luglio 2014 con il quale è stata fissata, per ogni tipologia di veicolo, la misura del contributo PFU per l’anno 2014 (applicabile dal 24 luglio 2014) per la gestione degli pneumatici fuori uso derivanti da veicoli a fine vita. Pertanto, dalla stessa data, i rivenditori di veicoli devono riscuotere il contributo sulla base dei nuovi valori espressi nella tabella riportata nel decreto stesso.
Si segnala che sul sito web del Ministero dell’Ambiente è stato pubblicato il Decreto Direttoriale
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(C)
Terre da scavo
CHIARIMENTI DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE SU TEST DI CESSIONE Con circolare 13338/2014, il Ministero dell’Ambiente, in risposta ad una richiesta di chiarimenti dell’Ispra sull’applicazione della disciplina in materia di terre da scavo, ha indicato che, ai fini dell’applicazione del test previsto dal Decreto Legge 69/2013 (“Decreto del Fare”), per poter escludere l’applicazione della normativa sui rifiuti, l’elenco di parametri del Decreto Ministeriale
del 5 febbraio 1998 è “meramente indicativo e non esaustivo”. I parametri per l’esecuzione del test di cessione sui materiali di riporto, si precisa nel documento, vanno concertati con l’autorità di controllo sulla base delle caratteristiche dei materiali di riporto e delle sostanze in essi presenti. Sempre con riferimento al test previsto dal “Decreto del Fare”, il Ministero dell’Ambiente precisa che i limiti di confronto per l’eluato sono quelli previsti dalla tabella 2 dell’allegato 5 del D.lgs. 152/2006 (Codice Ambiente). Il Ministero “indica” poi come opportuno un limite massimo non previsto dal Decreto Legge 69/2013, per quel che riguarda la presenza di materiali eterogenei nei materiali di riporto (20%).
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(C)
Scaldacqua ed apparecchi di riscaldamento METODI TRANSITORI DI MISURA PER L’ECOPROGETTAZIONE
Segnaliamo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea C 207 del 3 luglio 2014 delle seguenti due comunicazioni con le quali la Commissione europea ha approvato i metodi di misurazione transitori per la progettazione ecocompatibile e l’etichettatura del consumo energetico degli scaldacqua e degli apparecchi di riscaldamento. - 2014/C 207/02 - Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’attuazione del regolamento (UE) n. 813/2013 della Commissione, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti, e del regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente, degli apparecchi di riscaldamento misti, degli insiemi di apparecchi per il riscaldamento d’ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari e degli insiemi di apparecchi di riscal-
damento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari. Questa comunicazione riguarda i metodi di misurazione transitori, che saranno sostituiti con norme armonizzate quando disponibili e che consentono di applicare le regole per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi che riscaldano l’ambiente (regolamento 813/2013/ Ue), nonché per l’etichettatura del consumo di energia dei citati apparecchi e dei dispositivi per il controllo della temperatura e dei dispositivi solari (regolamento 811/2013/Ue). - 2014/C 207/03 - Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’attuazione del regolamento (UE) n. 814/2013 della Commissione recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli scaldacqua e dei serbatoi per l’acqua calda, e del regolamento delegato (UE) n. 812/2013 della Commissione, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l’etichettatura energetica degli scaldacqua, dei serbatoi per l’acqua calda e degli insiemi di scaldacqua e dispositivi solari. Questa comunicazione dà il via libera anche ai metodi di misurazione transitori per la progettazione ecocompatibile (regolamento 814/2013/Ue) e per l’etichettatura del consumo energetico (regolamento 812/2013/Ue) degli scaldacqua e dei serbatoi per l’acqua calda. Anche in questo caso i metodi transitori saranno sostituiti con norme armonizzate.
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(C)
Prevenzione incendi
NUOVA REGOLA TECNICA PREVENZIONE INCENDI PER I DEMOLITORI Informiamo che sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 luglio 2014, n. 159 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Interno del 1° luglio 2014, recante “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività di demolizioni di veicoli e simili, con relativi depositi, di superficie superiore a 3000 m2”. Le disposizioni contenute in questa norma si utilizzano per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle attività di demolizioni di veicoli e simili, con relativi depositi, di superficie superiore a 3000 m2 con il principale scopo di raggiungere
i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio. A tal fine le attività in oggetto devono essere gestite in modo da: a) minimizzare le cause di incendio; b) garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti; c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all’interno dei locali o edifici; d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici, locali o aree limitrofe; e) assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali, gli edifici e le aree indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo; f) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ovvero dal 10 agosto 2014. (C)
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REACH DELLA FORMALDEIDE
AGGIORNAMENTI SULLE SOSTANZE CHIMICHE
RICADUTE DELLA NUOVA CLASSIFICAZIONE
Il Reg. (UE) 605/2014 è il sesto adeguamento al progresso tecnico e scientifico (ATP) che modifica il Reg. 1272/2008 (CLP). La novità più importante che questo regolamento introduce è la modifica della classificazione armonizzata della formaldeide che, come esposto in tabella 1, prevede quanto segue: 1. aggiunta della classe di pericolo di mutagenicità sulle cellule germinali (categoria 2) 2. passaggio da categoria 2 a categoria 1B della classe di pericolo relativa alla cancerogenesi.
CLASSIFICAZIONE ORIGINALE (COME DA REG. CE N. 1272/2008 NON MODIFICATO)
CLASSIFICAZIONE ATTUALE (MODIFICATA DAL REG. UE N. 605/2014)
Carc. 2, H351
Carc. 1B, H350
-
Muta. 2, H341
Acute Tox. 3 (*), H301
Acute Tox. 3 (*), H301
Acute Tox. 3 (*), H311
Acute Tox. 3 (*), H311
Acute Tox. 3 (*), H331
Acute Tox. 3 (*), H331
Skin Corr. 1B, H314
Skin Corr. 1B, H314
Skin Sens. 1, H317
Skin Sens. 1, H317
L’allegato VI del reg. CLP così come modificato dal reg. 605/2014 entrerà in vigore ufficialmente dal 1° aprile 2015 (art. 3.3 del Reg. 605/2014). Essendo la formaldeide una sostanza di base ancora ampiamente utilizzata dall’industria chimica, un cambiamento peggiorativo della sua classificazione (minima) non può che avere delle forti ripercussioni su tutta la filiera produttiva.
REACH. AGGIORNATA LA CANDIDATE LIST CON 4 NUOVE SOSTANZE ALTAMENTE PREOCCUPANTI (SVHC) ECHA ha aggiunto il cloruro di cadmio, uno ftalato e due sostanze a base di boro alla Candidate List, che allo stato attuale contiene 155 sostanze. Il cloruro di cadmio è una sostanza cancerogena, mutagena e tossica per la riproduzione (CMR) ed è anche identificata per avere un livello di preoccupazione equivalente per probabili seri effetti sulla salute umana, in particolare per i suoi effetti sul rene e sul sistema osseo. Le altre tre sostanze sono identificate come tossiche per la riproduzione.
ECHA ha aggiunto direttamente nella Candidate List un derivato del bromo in quanto, durante il periodo di consultazione, non sono stati ricevuti commenti riguardanti la sua identificazione come SVHC. Per quanto riguarda le tre sostanze rimanenti, il Comitato Stati Membri (CSM) ha raggiunto un accordo unanime, mediante procedura scritta, sulla loro identificazione come SVHC. Si richiama l’attenzione sul fatto che gli obblighi legali che possono derivare per le imprese dopo l’inclusione nella Candidate List di tali sostanze si applicano alle sostanze elencate in quanto tali o se contenute in miscele o articoli. I produttori e gli importatori di articoli, contenenti una o più delle quattro nuove sostanze inserite avranno 6 mesi di tempo a partire dal 16 giugno 2014 per effettuare la notifica (REACH - articolo 7.2) a ECHA se sono soddisfatte le seguenti condizioni: la sostanza è presente negli articoli in quantitativi superiori ad 1 tonn/anno per produttore o importatore; la sostanza è presente negli articoli in concentrazione superiore allo 0,1% p/p.
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Se però la sostanza è già stata registrata per l’uso o è possibile escludere l’esposizione si applica un’esenzione alla notifica sopra indicata. NOME DELLA SOSTANZA
N. CE
Nella seguente tabella vengono date informazioni più dettagliate circa le quattro nuove SVHC inserite nella Candidate List il 16 giugno 2014: N. CAS
PROPRIETÀ
Cloruro di cadmio
233-296-7
10108-64-2
Cancerogeno (Art. 57a); Mutageno (Art. 57b); Tossico per la riproduzione (Art. 57c) Livello equivalente di preoccupazione per seri effetti sulla salute umana (Art. 57 f)
Acido 1,2-Benzenedicarboxssilico diesil estere, ramificato e lineare
271-093-5
68515-50-4
Tossico per la riproduzione (Art. 57c)
Perossimetaborato di sodio
231-556-4
7632-04-4
Tossico per la riproduzione (Art. 57c)
Perborato di sodio; sale di sodio dell’acido perborico
239-172-9; 234-390-0
-
Tossico per la riproduzione (Art. 57c)
REACH. RAC (COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO) E SEAC (COMITATO PER L’ANALISI SOCIO-ECONOMICA) RAGGIUNGONO UN ACCORDO SULLE PROPOSTE DI RESTRIZIONE E AUTORIZZAZIONE Durante i meeting plenari dello scorso giugno, RAC ha adottato i pareri su due proposte di restrizione: la prima riguardava il nonilfenolo e i nonilfenoli etossilati, la seconda su 1-metil-2-pirrolidone, mentre SEAC ha raggiunto un accordo sulla proposta di restrizione riguardante il nonilfenolo. I due Comitati hanno anche raggiunto un accordo sulle bozze di parere riguardanti le richieste di autorizzazione. - Proposta di restrizione sul nonilfenolo e nonilfenolo etossilato in prodotti tessili RAC e SEAC hanno raggiunto un accordo sui loro pareri in merito alla proposta della Svezia di sottoporre al regime di restrizione il nonilfenolo/nonilfenoli etossilati contenuti in articoli tessili, o in parti tessili di articoli, che possono essere lavati in acqua, se la concentrazione totale di tali sostanze è uguale o superiore allo 0,01% in peso. E’ stato suggerito un periodo transitorio di 5 anni dopo l’entrata in vigore della restrizione. RAC ha concluso che la restrizione proposta, con condizioni e ambito di applicazione modificati, è la misura comunitaria più appropriata per ridurre i rischi per l’ambiente acquatico derivanti dai nonilfenoli etossilati e dai loro prodotti di degradazione. SEAC ha concluso che la restrizione è giustificata e proporziona-
ta. Entrambi i Comitati hanno supportato il fatto che la restrizione si applicasse ai componenti principali, ad es. i nonilfenoli etossilati negli articoli tessili o nelle parti tessili di articoli che possono essere lavati in acqua, ma non hanno trovato una evidenza sufficiente per supportare la restrizione del nonilfenolo negli stessi articoli tessili. A giugno è stata avviata la consultazione pubblica, della durata di 60 gg, sulla bozza di parere di SEAC. Il comitato stesso ha pianificato di adottare il suo parere finale a settembre 2014. - Proposta di restrizione sull’1-metil2-pirrolidone (NMP) RAC ha adottato il suo parere sulla proposta della Germania di sottoporre a restrizione la fabbricazione e l’uso dell’NMP. RAC ha modificato le condizioni della proposta e ha concluso che è la misura comunitaria più efficace in termini di riduzione dei rischi. In conformità al parere di RAC, i fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle dell’NMP in quanto tale o contenuto in miscele in concentrazione uguale o superiore allo 0,3% devono utilizzare nella loro valutazione della sicurezza chimica e nelle SDS per i lavoratori I seguenti valori di DNEL a lungo termine: 10 mg/m³ per la via inalatoria; 4,8 mg/kg/giorno per l’esposizione dermica. SEAC ha previsto di raggiungere un accordo sulla sua bozza di parere a settembre 2014 in quanto la scadenza per il suo parere è stata posticipata in conformità a quanto stabilito dall’art. 71.3 del REACH.
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- Richieste di autorizzazione per ftalati, pigmenti a base di cromato di piombo e triossido di arsenico RAC e SEAC hanno discusso sui 28 usi del bis(2-etilesil)ftalato (DHEP), dei pigmenti a base di cromato di piombo e del triossido di diarsenico proposti nelle 10 richieste di autorizzazione. RAC ha raggiunto un accordo sulle bozze di parere per un uso del DBP. Mentre SEAC ha raggiunto un accordo su due usi del DBP e un uso del DHEP. Come risultato finale si è arrivati alla finalizzazione delle bozze di pareri su tutti gli usi di una richiesta. SEAC ha raggiunto un accordo in tutte e tre le richieste per il triossido di arsenico, con la riserva di riaprire, se necessario, i casi in attesa del risultato del parere del SEAC su queste richieste. Le bozze di pareri sulle richieste di autorizzazione sulle quali RAC e SEAC hanno raggiunto un accordo verranno trasmesse ai richiedenti per i loro commenti.
REACH. È ONLINE LA BANCA DATI SULLE SDS DEL MINISTERO DELLA SALUTE A partire dal 2 luglio 2014 il Ministero della Salute ha messo a disposizione sul sito dell’ISS una banca dati che raccoglie modelli di schede di dati di sicurezza (SDS) di sostanze chimiche, scelte principalmente fra quelle classificate ufficialmente dall’Unione Europea e contenute nell’All. VI al Reg. CLP. Questo strumento rappresenta un utile supporto a tutti coloro che hanno l’obbligo, ai sensi di quanto disposto dal Reg. REACH, di trasmettere al destinatario della sostanza una SDS. In particolare questa raccolta di SDS di sostanze chimiche ha lo scopo di dare indicazioni ed esempi per uniformare ed elevare la qualità delle SDS e fornire anche un punto di riferimento per l’attività di vigilanza. Si richiama l’attenzione sul fatto che queste SDS non hanno alcun valore legale ma rappresentano modelli da imitare, utilizzare, modificare e integrare da parte di tutti coloro a cui spetta l’obbligo di redigere le SDS al fine di adattarle alle proprie esigenze assumendone la piena responsabilità. Per vedere i modelli di scheda di sicurezza si accede alla pagina http://modellisds.iss.it/ quindi si compila il campo in alto a sinistra “Ricerca schede di sicurezza” con il nome della sostanza di interesse, per ottenere il modello cliccare su “Esegui”.
BIOCIDI Pubblicato il 6° ATP al Regolamento CLP
(Reg. CE n. 1272/2008) - Influenze sui prodotti Biocidi Il 6° ATP al Reg. CLP è stato pubblicato sulla G.U.C.E. del 6 giugno 2014 come Regolamento della Commissione (UE) n. 605/2014. In particolare, tutti gli operatori del settore devono essere consapevoli che in questo regolamento è presente la classificazione armonizzata di sostanze che vengono utilizzate in prodotti ad azione biocida, come ad es. il 3-iodo-propinil butilcarbammato (IPCB) (N. CAS 55406-53-6), la formaldeide (N. CAS 50-00-0). Per la lista completa delle sostanze si rimanda alla consultazione del testo del Reg. (UE) n. 605/2014. Il Comitato Prodotti Biocidi (CPB) ha adottato i suoi pareri su 9 sostanze attive I pareri adottati dal CPB riguardano e supportano l’approvazione delle seguenti sostanze attive e dei loro product-types (PT): - Folpet (PT 6, 7 e 9) - Biossido di carbonio (PT 15) - Alfa-cipermetrina (PT 18) - Dinotefuran (PT 18) - Rame piritione (PT 21) - Tolilfluanide (PT 21) - Propan-2-olo (PT 1, 2 e 4) - Bacillus sphaericus (PT 18) - Bacillus thurigiensis subs. Israelensis Serotype H14, strain SA3A (PT 18). Per maggiori informazioni sulle sostanze attive già approvate: http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_ content/title/the-biocidal-products-committeeadopts-opinions-on-nine-active-substances Per dettagli sui precedenti pareri del CPB sull’approvazione delle sostanze attive: http://echa.europa.eu/web/guest/regulations/ biocidal-products-regulation/approval-of-activesubstances/bpc-opinions-on-active-substanceapproval Per ulteriori informazioni: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto. dataPubblicazioneGazzetta=2014-05-15&atto.cod iceRedazionale=14A03671&elenco30giorni=true Consultazione pubblica su sostanze attive ad azione biocida Nell’ambito del Reg. (UE) n. 528/2012 (BPR – Biocidal Product Regulation), se l’Autorità competente di valutazione conclude nella sua valutazione che una sostanza attiva soddisfa i criteri per la sostituzione di cui all’art. 10.1 del BPR, prima di trasmettere il suo parere alla Commissione
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sull’approvazione o sul rinnovo dell’approvazione di una sostanza attiva, l’ECHA rende pubblicamente disponibili informazioni sulle sostanze attive identificate come potenziali candidati per la sostituzione. Allo stato attuale ECHA ha avviato la consultazione pubblica sulle seguenti sostanze attive: - Medetomidina (PT 21) - Triclosan (PT1) Questa fase di consultazione resterà aperta fino al 15 agosto 2014. Le informazioni ricevute, se non confidenziali, saranno pubblicate durante tale periodo. Al termine della consultazione, ECHA processerà le informazioni ricevute e le terrà in considerazione per la finalizzazione del parere nell’ambito del Comitato Prodotti Biocidi (CPB). Per maggiori informazioni sulle sostanze attive candidate alla sostituzione: http://echa.europa.eu/addressing-chemicalsof-concern/biocidal-products-regulation/activesubstances-candidates-for-substitution Per maggiori informazioni sul CPB: http://echa.europa.eu/about-us/who-we-are/ biocidal-products-committee ECHA rilascia una nuova versione del R4BP 3 (Registro per i prodotti biocidi – Vers.3) L’ultimo rilascio del R4BP potenzia l’interfaccia per l’utente ed integra le nuove funzionalità di ricerca. In parallelo, ECHA mette a disposizioni nuovi processi a supporto delle richieste di autorizzazione provvisoria e del rinnovo delle autorizzazioni nazionali soggette a mutuo riconoscimento. La nuova versione del R4BP 3 (3.1.2) include nuove caratteristiche e funzioni di ricerca avanzate ed un tempo di inattività esteso per la sezione di lavoro. R4BP 3 ora rende visibile in maniera più chiara il collegamento tra prodotto biocida e le sue sostanze attive. I nuovi processi per le autorizzazione nazionali provvisorie e quelle dell’Unione permetteranno alle imprese di richiedere un’autorizzazione provvisoria per i prodotti contenenti nuove sostanze attive per le quali non è ancora stata conclusa la fase di autorizzazione. Inoltre, un processo per coprire la richiesta di rinnovo di un’autorizzazione nazionale soggetta a mutuo riconoscimento o ottenuta mediante mutuo riconoscimento è stato stabilito per implementare il Reg. (UE) n. 492/2014 che è entrato in vigore il 4 giugno 2014. Per maggiori informazioni: - Reg. (UE) n. 492/2014 - Pagine regolatorie sul rinnovo del Mutuo Riconoscimento - Pagine web - R4BP 3
MATERIALI A CONTATTO CON GLI ALIMENTI E ALIMENTI Controlli su oggetti in leghe metalliche e su oggetti rivestiti di smalto porcellanato destinati al contatto con alimenti La nota del Ministero della Salute n. 0020072 del 20 maggio 2014 fornisce indicazioni per il controllo di alcuni materiali che non sono normati in modo specifico ma per i quali vige il Reg. (CE) n. 1935/2004. Vengono stabiliti i criteri di prova per: - articoli metallici di acciaio non inox non rivestiti, senza limitazioni di impiego destinati a tutti i tipi di alimenti - articoli metallici di acciaio non inox, non rivestiti, destinati esclusivamente a specifiche tipologie alimentari - articoli rivestiti di smalto porcellanato. - Controllo per articoli metallici di acciaio non inox non rivestiti, senza limitazioni di impiego (destinati a tutti i tipi di alimenti) Per la valutazione dell’idoneità tecnologica dell’oggetto si utilizza: aceto bianco per 30 minuti a 90 °C (tre attacchi consecutivi e valutazione dell’idoneità sul terzo attacco). Per la valutazione dell’idoneità al contatto alimentare (migrazione) si utilizza: acido acetico al 3% per 30 minuti a 100 °C (tre attacchi consecutivi e valutazione dell’idoneità sul terzo attacco). - Controllo per articoli metallici di acciaio non inox, non rivestiti, destinati esclusivamente a specifiche tipologie alimentari La prova di migrazione si effettua utilizzando l’alimento scelto come “worst case” fra la tipologia alimentare a cui l’articolo stesso è destinato. La valutazione dell’idoneità tecnologica dell’oggetto va verificata durante il test di migrazione. - Controllo per articoli rivestiti di smalto porcellanato Nel caso di oggetti rivestiti con smalti porcellanati si ritiene applicabile, per la valutazione dell’idoneità di tali oggetti, quanto previsto da D.L. 108/92 art 2 comma 1, pur non essendo indicato, neppure come limite di rivelabilità, un limite accettabile per il piombo. Poiché negli oggetti di smalto porcellanato possono essere presenti altri metalli, (es. nichel) migrabili alla stessa stregua di piombo e cadmio il ministero consiglia di valutare l’articolo in
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condizioni di worst case utilizzando acido acetico al 3% e valutando la migrazione dei metalli. Nel documento sono presenti due tabelle con degli esempi per articoli metallici destinati a tutti gli alimenti e alimenti acquosi. Si segnala che il documento descrive le modalitĂ di controllo e non i limiti per la migrazione specifica dei metalli.
Per maggiori informazioni: http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf;j sessionid=PP+yByam+dXCvWTxiC5B-w__.sgc3prd-sal?anno=0&codLeg=49259&parte=1%20 &serie (fonte: Newsletter n° 7 Anno 2014 di Normachem Srl) (C)
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SOA: l’Impresa Pitta & c. mantiene tutte le iscrizioni È QUALIFICATA ANCHE PER GLI IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE (OS22)
Nel 2001 fu tra le prime aziende ad acquisire l’attestazione SOA, ora ha provveduto alla verifica triennale dell’iscrizione mantenendo tutte le categorie per le quali si era attestata. E’ questo il caso della Pitta & C. srl con sede a S. Giorgio di Nogaro (UD) in Zona Industriale, via Enrico Fermi n. 16, rappresentata dal nostro Presidente del gruppo Edili cav. Ferrante Pitta. L’impresa Pitta & C. ha dunque potuto qualificarsi per le seguenti categorie: OG1 per 10.329.000 euro (VI classifica); OG3 per 2.582.000 euro (IV classifica), OG2 e OG6 per 1.033.000 euro (III classifica); OG22 per 516.000 (II classifica), OG7 e OG8 per 258.000 euro (I classifica). Queste qualificazioni le consentono di eseguire edifici civili e industriali (OG1) fino ad un importo massimo di 12.394.800 euro. Inoltre, potrà eseguire: strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali e relative opere complementari (OG3) fino ad un importo di 3.098.400 euro; il restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali (OG2) e l’esecuzione di acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione (OG6) fino ad un importo di 1.239.600. E’ qualificata anche per gli impianti di potabilizzazione e depurazione (OS22) categoria che riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di impianti di potabilizzazione delle acque e di depurazione di quelle reflue, compreso il recupero del biogas e la produzione di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete, fino ad un importo massimo di 619.200 euro. Inoltre, fino ad un importo di 309.600 euro, ha
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l’abilitazione per eseguire opere marittime e lavori di dragaggio categoria che riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali comunque realizzati, in acque dolci e salate, che costituiscono terminali per la mobilità su “acqua” ovvero opere di difesa del territorio dalle stesse acque dolci o salate, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale e di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari a fornire un buon servizio all’utente in termini di uso, funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza. Comprende in via esemplificativa i porti, i moli, le banchine, i pennelli, le piattaforme, i pontili, le difese costiere, le scogliere, le condotte sottomarine, le bocche di scarico nonché i lavori di dragaggio in mare aperto o in bacino e quelli di protezione contro l’erosione delle acque dolci o salate (OG7). E inoltre fino allo stesso importo le opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica (OG8) categoria che riguarda la costruzione e la manutenzione o la ristrutturazione di interventi, puntuali e a rete, comunque realizzati, occorrenti per la sistemazione di corsi d’acqua naturali o artificiali nonché per la difesa del territorio dai suddetti corsi d’acqua, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria, nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari. Comprende in via esemplificativa i canali navigabili, i bacini di espansione, le sistemazioni di foci, il consolidamento delle strutture degli alvei dei fiumi e dei torrenti, gli argini di qualsiasi tipo, la sistemazione e la regimentazione idraulica delle acque superficiali, le opere di diaframmatura dei sistemi arginali, le traverse per derivazioni e le opere per la stabilizzazione dei pendii. Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro. Al fine d’assistere gli Imprenditori, l’Associazione ha predisposto un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione. (CS)
Obbligo di iscrizione nelle “white list” prefettizie L’ISTANZA DEVE ESSERE RICHIESTA ALLA PREFETTURA DELLA PROVINCIA DOVE L’IMPRESA HA LA PROPRIA RESIDENZA O SEDE LEGALE Sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2014 è stato pubblicato il decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 relativo a “interventi urgenti per la semplificazione e trasparenza amministrativa e l’efficienza degli uffici giudiziari”. Il provvedimento interessa soprattutto le aziende prestatrici di servizi ed esecutrici di lavori pubblici, ritenute le attività imprenditoriali maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, di cui alla legge n. 190 del 6 novembre 2012. Il Decreto è entrato in vigore il 25 giugno, giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, e da questa data la comunicazione o l’informazione antimafia dovrà essere acquisita dalle stazioni appaltanti obbligatoriamente tramite la consultazione delle cd. “white list”, istituite presso le prefetture, e l’iscrizione sostituisce la comunicazione e l’informazione antimafia anche ai fini della stipula e approvazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali è stata disposta. L’articolo 1 comma 53 della Legge 6 dicembre 2012, n. 190, definisce come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività: 1. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; 2. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; 3. estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; 4. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; 5. noli a freddo di macchinari; 6. fornitura di ferro lavorato; 7. noli a caldo; 8. autotrasporti per conto di terzi; 9. guardiania dei cantieri. PAG. 39 - APINFORMA / Edilizia - numero 14 - 31 luglio 2014
L’elenco è unico ed è articolato in sezioni corrispondenti alle attività precedentemente indicate. L’iscrizione è soggetta alle seguenti condizioni: - assenza di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011); - assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate i cui all’art. 84 comma 3 del Codice Antimafia. Nel fornire, di seguito, le indicazioni sulle modalità per richiedere l’iscrizione nell’elenco, si evidenzia che detta iscrizione soddisfa i requisiti per l’informazione antimafia per l’esercizio della relativa attività. Tale equipollenza si estende anche alle comunicazioni antimafia sempre, però, riferite all’attività per le quali è stata ottenuta l’iscrizione. Pertanto, l’instaurazione di rapporti aventi ad oggetto attività diverse da quelle per cui è stata ottenuta l’iscrizione o comunque non comprese nell’elenco di cui sopra, necessita dell’informazione antimafia e della comunicazione antimafia, che andranno richieste secondo quanto previsto dal codice antimafia.
CHI PUÒ FARE LA RICHIESTA (ART. 3 DPCM 18 APRILE 2013) Il titolare dell’impresa individuale ovvero il rappresentante legale della società, se l’impresa è organizzata in forma di società, dovrà presentare apposita istanza alla Prefettura dove ha la sede, allegando gli estremi di identificazione (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza) dei soggetti sottoposti a verifiche come individuati dall’art. 85 del decreto legislativo n. 159/2011. Nell’istanza dovrà essere indicato per quale, ovvero per quali attività, nel caso di esercizio plurimo, viene richiesta l’iscrizione. Il rappresentante legale dell’impresa iscritta dovrà segnalare eventuali variazioni intervenute negli assetti proprietari o gestionali della stessa ovvero nell’incarico di Direttore Tecnico, se previsto, entro 30 giorni dall’adozione del relativo atto o della stipula del relativo contratto che determina tali modifiche. L’impresa, organizzata in forma di società di capitali quotate in mercati regolamentati, comunica
alla Prefettura competente, oltre alle modifiche di cui sopra, anche le partecipazioni rilevanti indicate all’art. 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell’iscrizione. Il termine di conclusione del procedimento è di 90 giorni dal ricevimento dell’istanza.
DOVE FARE LA RICHIESTA (ART. 1 LETT. F) DPCM 18 APRILE 2013) L’istanza deve essere richiesta alla Prefettura della provincia dove l’impresa ha posto la propria residenza o sede legale o, se l’impresa è costituita all’estero, nella Prefettura della provincia dove l’impresa ha una sede stabile ai sensi dell’art. 2508 del codice civile, ovvero, se l’impresa è costituita all’estero e non ha una sede stabile nel territorio dello Stato, nella Prefettura nel cui elenco ha richiesto l’iscrizione. Per le attività aggiuntive previste nelle zone colpite dal sisma del 2012, competente è la Prefettura dell’area sismica, indipendentemente dal luogo di sede legale del richiedente.
VALIDITÀ DELL’ISCRIZIONE L’iscrizione nell’elenco conserva efficacia per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data in cui essa è disposta. Il titolare dell’impresa iscritta deve comunicare, almeno trenta giorni prima della data di scadenza della validità dell’iscrizione, l’interesse a permanere nell’elenco.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L’ISCRIZIONE Per la richiesta di iscrizione all’elenco bisogna produrre: - dichiarazione sostitutiva del certificato iscri-
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zione alla Camera di Commercio (dalla quale risultino i soggetti da controllare a norma dell’art. 85 del D. Lgs. 159/2011) redatta dal Rappresentante Legale della società; - dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti sottoposti ai controlli antimafia (ex art. 85 D. Lgs. 159/2011) ed inerente ai loro familiari conviventi. L’elenco delle imprese iscritte è pubblicato sul sito istituzionale di questa Prefettura-UTG sezione Amministrazione trasparente sottosezione Provvedimenti-Provvedimenti dirigenti. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di opere pubbliche, e i Contraenti Generali verificano l’iscrizione nell’elenco attraverso il sito istituzionale della Prefettura Provinciale. Per Udine: (http://www.prefettura.it/udine/multidip/index.htm) Per Pordenone: (http://www.prefettura.it/pordenone/multidip/index.htm) Per Trieste: (http://www.prefettura.it/trieste/ multidip/index.htm) Per Gorizia: (http://www.prefettura.it/gorizia/ multidip/index.htm)
MODULISTICA NECESSARIA PER L’ISCRIZIONE Per le modalità operative di iscrizione nelle liste prefettizie, per le permanenze nelle liste e per le eventuali modifiche, si rimanda ai link sopra indicati delle varie Prefetture territoriali, in particolare nella Home Page dei siti nella sezione: - Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori “White List” - Documenti scaricabili. (CS)
Certificazione energetica atti soggetti o meno agli obblighi, contenuta nella seconda parte della Guida.
AGGIORNATA LA GUIDA OPERATIVA DEL CONSIGLIO DEL NOTARIATO
CERTIFICAZIONE ENERGETICA, AGGIORNATA LA GUIDA OPERATIVA DEL CONSIGLIO DEL NOTARIATO Dopo le modifiche alla disciplina nazionale della certificazione energetica apportate a inizio anno, i notai fanno il punto sui diritti e doveri delle parti. Di particolare interesse l’analisi puntuale degli atti soggetti o meno agli obblighi. La prima parte della Guida è dedicata ad un’analisi approfondita e ricca di utili precisazioni e chiarimenti di ordine generale sugli obblighi di: - dotazione dell’Attestato di prestazione energetica (APE). - allegazione dell’Ape agli atti di locazione, compravendita e trasferimento a titolo oneroso, suggerendo di allegare all’atto uno degli esemplari firmati in originale dal certificatore, oppure la copia dichiarata conforme di un esemplare firmato in originale, oppure ancora, la copia autentica (rilasciata da Notaio o da altro pubblico ufficiale a ci legittimato) di attestato recante la firma del certificatore in originale. - Consegna dell’Attestato, sempre in caso di locazione, compravendita e trasferimento a titolo oneroso. - obbligo di informativa, che, secondo il Consiglio del notariato riguarda la compravendita immobiliare e gli atti traslativi a titolo oneroso in genere e i nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione. - certificazione energetica e libretti degli impianti.
ESAME DEGLI OBBLIGHI IN RELAZIONE AGLI ATTI Di particolare interesse è l’analisi puntuale degli PAG. 41 - APINFORMA / Edilizia - numero 14 - 31 luglio 2014
GLI ATTI TRASLATIVI A TITOLO ONEROSO Gli atti traslativi a titolo oneroso sono soggetti a tutti gli obblighi previsti dalla disciplina in materia di certificazione energetica: dotazione, allegazione, informativa e consegna. A titolo esemplificativo, la guida elenca alcuni degli atti soggetti all’obbligo, tra cui l’atto di compravendita, permuta, assegnazioni di alloggi da cooperative edilizie ai propri soci, transazione, ecc.
GLI ATTI TRASLATIVI A TITOLO GRATUITO Gli atti traslativi a titolo gratuito sono soggetti solo all’obbligo di dotazione. Non sono soggetti, invece, all’obbligo di allegazione, consegna e informativa. A titolo esemplificativo, la guida elenca alcuni degli atti soggetti all’obbligo, tra cui l’atto di donazione, patto di famiglia, fondo patrimoniale, assoggettamento di edifico al regime della comunione legale dei beni, ecc.
GLI ATTI NON TRASLATIVI “Non si applica la disciplina in tema di certificazione energetica agli atti senza effetti traslativi, mancando in questo caso la sollecitazione del mercato immobiliare. Tali atti, pertanto, non sono soggetti né all’obbligo di dotazione, né all’obbligo di allegazione né all’obbligo di consegna e né all’obbligo di informativa”. Trattasi, a titolo esemplificativo, dei seguenti atti: - Fondo patrimoniale (senza trasferimento di immobili) - Comodato - Trust (autodichiarato) - Vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. - Divisione - Identificazione catastale - Costituzione di ipoteche - Costituzione di servitù - Fusione e scissione societaria - Trasformazione societaria
- Cessioni di azioni, quote e partecipazioni di societĂ proprietarie di immobili. - La guida contiene anche indicazioni su atti particolari.
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(Fonte: articolo del 4 luglio 2014 di Maria Antonietta Giffoni pubblicato su www.nextville.it Edizioni Ambiente Srl) (C)
Note informative
LE NOVITÀ NORMATIVE NAZIONALI
IN ARRIVO IL DECRETO “SBLOCCA ITALIA” Risale a qualche giorno fa l’annuncio da parte del Ministro per le Infrastrutture e Trasposti, Maurizio Lupi, dell’intenzione di varare entro il mese di Luglio il cd. Decreto “Sblocca Italia”. Si tratterebbe di un piano per far ripartire i cantieri sia di ambito statale che regionale, per i quali le cause di interruzione dei lavori sono ravvisabili in mancanza di fondi, cause tecniche, emanazione di norme incompatibili con la loro realizzazione, fallimento dell’impresa appaltatrice. Dalle prime stime, i fondi su cui si potrà contare per la realizzazione del piano derivano da una parte dei 2 miliardi di euro provenienti dai fondi revocati ad altri lavori non terminati. Le risorse saranno erogate alle opere immediatamente cantierabili, ritenute prioritarie anche in termini di sviluppo territoriale. L’ordine di priorità è determinato in base allo stato di avanzamento raggiunto, o ad un possibile utilizzo con destinazione d’uso alternativa a quella inizialmente prevista. A tal fine, lo scorso 4 luglio, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha pubblicato l’elenco aggiornato dei lavori da completare: la Legge 214/2011 (Salva Italia) ha previsto l’istituzione di questa anagrafe delle opere incompiute, che propone graduatorie in base allo stato di attuazione delle stesse e a possibili usi alternativi. Il DM 42/2013 ha fissato le modalità per la redazione degli elenchi, che dovranno essere aggiornati annualmente. L’elenco, tenuto dal Ministero delle Infrastrutture, raggruppa gli interventi non terminati relativi a nuove costruzioni, ampliamenti, ristrutturazioni, recupero e restauro. Sono invece esclusi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e quelli di demolizione. PAG. 43 - APINFORMA / Edilizia - numero 14 - 31 luglio 2014
A tal fine, ad inizio giugno, il premier Matteo Renzi aveva inviato una lettera ai Sindaci, chiedendo di segnalare gli immobili abbandonati, le opere non finite e i procedimenti amministrativi da accelerare per evitare il blocco. Nella lettera si leggeva che l’obiettivo è non dover più bloccare cantieri “per la mancanza di un parere, per un diniego incomprensibile di una sovrintendenza, per le lungaggini procedurali”, ma anche non dover più “rinunciare a un investimento magari di capitali stranieri, certo innamorati dell’Italia, ma preoccupati del complicato sistema amministrativo del nostro Paese”. Si procederà in due direzioni: 1. far ripartire cantieri fermi (in questo ambito rientrano le opere segnalate dai sindaci su richiesta del premier Renzi); 2. finanziamento di opere strategiche nazionali (secondo quanto annunciato da Lupi si tratta della ferrovia Napoli-Bari, dell’alta velocità Brescia-Padova, dell’autostrada tirrenica, del Quadrilatero Umbria-Marche, della terza corsia della A4, della messa in sicurezza dell’Adriatica e del completamento della Cuneo-Ventimiglia). Rientra in questo settore anche il Piano Aeroporti e la creazione di infrastrutture che ruotano intorno al sistema aeroportuale. Le modalità operative sembrano ricalcare il modello già adottato per la riqualificazione dell’edilizia scolastica, che prevede una serie di semplificazioni in deroga al Codice Appalti e alle norme sul permesso di costruire: - possibilità di appalto immediato senza attesa dei trentacinque giorni successivi all’aggiudicazione definitiva; - superamento dei controlli sulla capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa delle imprese; - maggiore libertà negli affidamenti in economia; - gli interventi al di fuori delle aree vincolate e che non modificano la sagoma o la destinazione dei fabbricati possono essere realizzati senza permesso di costruire.
COMUNI: RINVIO OBBLIGO APPALTI CENTRALIZZATI Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
Maurizio Lupi ha affermato: “il Governo darà 6 mesi in più ai Comuni per prepararsi agli appalti centralizzati obbligatori”. Lo scopo è quello di “prorogare l’entrata in vigore al 1° luglio 2015”. È in vigore dal 24 aprile scorso il cosiddetto Decreto Irpef (D.l. 66/2014), che ha previsto l’estensione, dal 1° luglio 2014, dell’obbligo di centralizzazione degli acquisti anche per gli appalti di lavori, per i Comuni non capoluogo, tramite una modifica all’art. 33, co. 3 bis, del Codice Appalti (art. 9, co. 4). E infatti, proprio come affermato dal Ministro Lupi, il 10 luglio scorso, in sede di Conferenza Stato-città ed Autonomie locali, il Governo e le suddette Autonomie hanno sancito formalmente l’intesa che consente lo spostamento della scadenza per l’entrata in vigore del disposto, facendo, inoltre, salve, le procedure di gara già avviate dai Comuni in questi giorni di transizione. I Comuni avevano dato per scontata l’ennesima proroga, ma così non è stato in un primo momento: per effetto della conversione in legge, lo scorso 23 giugno, sembrava essersi cristallizzata tale previsione che impone ai Comuni di gestire in forma associata tutte le gare e i contratti per lavori, beni e servizi, a prescindere dall’importo degli stessi. La gestione di tali acquisti, secondo il disposto, deve avvenire obbligatoriamente e alternativamente tramite: - Unioni di Comuni; - accordi consortili; - delega agli uffici delle Province; - Consip S.p.A. Dal 1° luglio l’Autorità non ha più rilasciato il Cig a chi non rispettava la norma, e cioè ai Comuni che continuavano a gestire gare “in autonomia”. Il pericolo era quello per cui, essendo venuta meno la deroga precedentemente prevista per gli acquisti in economia fino a 40.000 euro, e per gli interventi urgenti, i piccoli e medi Comuni, in particolare, si trovassero letteralmente impossibilitati ad effettuare qualsiasi tipo di procedura fino ad oggi svolta in economia, come è stato fatto notare nel comunicato stampa dell’ANCI del 27 giugno scorso. In tal senso si era espressa anche la deliberazione della Corte dei Conti (sez. regionale di controllo per il Piemonte), del 2 luglio 2014, n. 144, affermando l’impossibilità di deroga all’obbligo di ricorso alle modalità aggregate per importi inferiori alla citata soglia, poiché l’introdotta disposizione assume nell’ordinamento carattere di specialità, e quindi di prevalenza, rispetto alla norma generale di cui all’art. 125, co. 8 e 11, dello stesso Codice (acquisti in economia appunto). Per alcuni giorni PAG. 44 - APINFORMA / Edilizia - numero 14 - 31 luglio 2014
in tutti i Comuni, salvo i 110 capoluoghi, è stata paralisi totale su gare e affidamenti, soprattutto per quelli d’urgenza. In particolare, le criticità emerse sono dovute, in primo luogo, alla fisiologica lungaggine dei processi di aggregazione, che prevedono inevitabilmente faticosi iter tra delibere e regolamenti (ovunque, ad oggi, accordi consortili e soggetti aggregatori sono ancora da costituire), e, non meno rilevante, al fatto che Consip e le centrali regionali (ove presenti), non forniscono lavori. Per ovviare alla situazione, alcuni Comuni hanno tentato di aggirare il dettato normativo, almeno in questi primi giorni, sfruttando il fatto di avere in essere alcuni accordi quadro con una serie di ditte, per cui sono stati aperti dei Cig su progetti già pronti per essere affidati, anticipando i tempi. Ma si è trattato di lavori già in programma. Il nodo rimasto sempre aperto era quello degli interventi frutto di lavori in emergenza. Oltre al rinvio, l’unica strada percorribile, per applicare la norma in modo “intelligente e positivo”, stando alle parole di Lupi, è quella di inserire un emendamento alla legge di conversione del decreto P.A., per spostare l’obbligo al 1° luglio 2015, per quanto riguarda gli acquisti di lavori. Si riportano, schematicamente, le tappe del lungo iter legislativo approdato al D.l. 66/2014: - D.l. 201/2011 (Salva Italia): introduzione dell’obbligo di acquisto tramite centrali uniche di committenza per tutti i Comuni con meno di 5000 abitanti, per approvvigionamenti di importo superiore a 40.000 euro, dal 31 marzo 2012; - Milleproroghe 2011: rinvio di 9 mesi; - D.l. 43/2013 (Decreto Ambiente): proroga al 1° gennaio 2014; - Milleproroghe 2013; slittamento al 1° luglio 2014; - D.l. 66/2014 (Decreto Irpef): nessuna proroga, ma cancellazione della soglia dei 40.000 euro; - Intesa Governo-Autonomie (10 Luglio 2014): proroga al 1° luglio 2015 per gli appalti di lavori. Secondo quanto si legge nel documento d’intesa, “l’implementazione della norma richiede un percorso di preparazione con il coinvolgimento non solo dei Comuni ma anche degli altri soggetti coinvolti. (…) Nelle more dell’approvazione della norma, gli enti locali avvieranno il percorso di attuazione del nuovo modello operativo pur continuando ad operare con la normativa previgente. (…) In particolare, sarà fondamentale che, ai sensi
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dell’attuale comma 3 bis dell’articolo 33, l’ANAC conceda il codice identificativo di gara (CIG) ai Comuni non capoluogo che dal 1˚ luglio non abbiano potuto ricorrere con le attuali modalità previste, ancora in gran parte da attuare, alle acquisizioni suddette, a prescindere dalla tipologia del valore.”
RIFORMA COSTITUZIONALE: COMPETENZA ESCLUSIVA STATALE SU INFRASTRUTTURE E GRANDI RETI Sono giunti a conclusione i lavori della Commissione Affari Costituzionali del Senato relativi alla revisione del Titolo V, parte II, della Costituzione (ddl cost. n. 1429), di cui al disegno di legge costituzionale recante “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione”. Si elimina, modificando l’art. 117 della Costituzione, la ripartizione concorrenziale delle competenze tra Stato e Regioni: la legislazione statale esclusiva si arricchisce di nuove materie e funzioni, in particolare si riporta allo Stato la competenza esclusiva sulle reti infrastrutturali e sulle grandi opere. La competenza esclusiva nelle materie citate, da quanto si legge dalla Relazione al ddl, fa sistema con quella prevista in materia di procedimento amministrativo e di ambiente: “l’imputazione al decisore statale della regolazione dei diversi procedimenti in materia di attività economiche non potrà che favorire una migliore tutela dei diversi e talora contrastanti interessi coinvolti - si pensi ad esempio all’intreccio degli interessi riconducibili alle materie dell’ambiente, dell’energia, dei trasporti e delle infrastrutture -, nonché imprimere una significativa accelerazione ai processi di semplificazione delle procedure amministrative, evitando quel gioco di veti incrociati derivante dalla sovrapposizione di competenze che ha fatto scivolare il nostro Paese in fondo ad una serie di classifiche internazionali di competitività”. Si introduce comunque una clausola in base alla quale la legge statale, su proposta del Governo, che se ne assume dunque la responsabilità, può intervenire su materie o funzioni che non sono di competenza legislativa esclusiva dello Stato, allorché lo richiedano esigenze di tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica o lo renda necessario la realizzazione di programmi o di riforme economico-sociali di interesse nazionale. La Commissione ha poi approvato un emendamento che prevede, in corrispondenza all’elenco PAG. 46 - APINFORMA / Edilizia - numero 14 - 31 luglio 2014
delle materie di competenza esclusiva statale, un elenco di materie di competenza esclusiva regionale tra cui figurano urbanistica e pianificazione e dotazione infrastrutturale del territorio regionale. L’emendamento approvato suggerisce inoltre di prevedere, all’articolo 116 della Costituzione, che l’esercizio della funzione legislativa in materie di competenza esclusiva statale possa essere conferito ad una o più Regioni, con legge approvata a maggioranza assoluta dalla Camera, anche su richiesta delle stesse, previa intesa con le Regioni interessate, purché la Regione assicuri equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio. In tali casi, la legge disciplina l’esercizio delle funzioni amministrative. Si ricorda che le Commissioni, in sede referente, hanno il compito di preparare i documenti che poi vengono trasmessi in Assemblea per il voto, prima articolo per articolo, con eventuali emendamenti, soppressioni e sostituzioni, infine sull’intero testo. Si riporta di seguito l’estratto di interesse del ddl: Art. 26 (Modificazioni all’articolo 117 della Costituzione): (…) 2. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l’alinea è sostituito dal seguente: «Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie e funzioni:»; (…) l) dopo la lettera s) sono aggiunte le seguenti: (…) z) infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale».
EDILIZIA SCOLASTICA. UN PIANO DA UN MILIARDO Al via il piano per l’edilizia scolastica. Il programma, voluto dal governo Renzi, coinvolgerà 20.845 edifici scolastici ed uno stanziamento di 1.094.000.000 di euro. Il piano di costruzione di nuovi edifici scolastici che comprende anche la realizzazione di nuovi edifici, sarà di 244 milioni di euro per un totale di 404 cantieri in apertura. L’apertura dei lavori è divenuta possibile grazie allo sblocco del patto di stabilità per il 2014/2015. Lo sbocco da parte del Cipe di finanziamenti ha consentito di stanziare 400 milioni di euro milioni per la messa in sicurezza di 2480 edifici scolastici.
Ogni intervento avrà un valore di circa 160 mila euro. Altri 110 milioni, sempre stanziati dal Cipe, finanzieranno lavori di piccola manutenzione, decoro e ripristino funzionale su 7801 edifici nel corso del 2014 ed altri 300 milioni di euro saranno sbloccati nel 2015. Viene specificato che tali interventi sono stati resi ammissibili e successivamente presentati in graduatoria. I lavori, altresì, potranno partire dopo l’iter di registrazione delle delibere. Al fine di evitare la revoca dei finanziamenti, Comuni e Province dovranno appaltare i lavori entro il 30 ottobre 2014. In tal modo potranno esser eseguiti anche 1635 interventi previsti dal Dl del Fare. Il Decreto ha assegnato rispettivamente 150 milioni di euro a 692 interventi urgenti tra quelli segnalati dalle Regioni, che sono stati inseriti in una graduatoria del Ministero dell’istruzione. Viene infine reso noto che il Governo ha progettato di effettuare altri 845 interventi che sono previsti dal bando 267/2013 del MIUR. Intanto il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca è pronto per inviare alle Regioni l’anagrafica aggiornata delle scuole e i dati dell’anagrafe dell’edilizia scolastica. Questo è il primo step operativo del nuovo Sistema nazionale delle anagrafi dell’edilizia scolastica (Snaes) previsto dall’accordo siglato lo scorso Febbraio in Conferenza Unificata. Lo Snaes prevede un nodo centrale presso il MIUR, e nodi regionali che saranno in rapporto fra loro per lo scambio di dati. Già sono disponibili i dati sulle scuole attinenti alle Regioni di: Umbria, Puglia, Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Veneto. Entro il 1° dicembre 2014 ogni Regione dovrà restituire al nodo centrale l’aggiornamento i dati reali delle varie “emergenze” sull’edilizia scolastica del proprio territorio.
EFFICIENZA ENERGETICA E CONCORRENZA Il D.l. 91/2014 recante ”Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”, prevede, all’art. 9, la concessione di finanziamenti a tasso agevolato per incrementare l’efficienza energetica degli edifici scolastici e universitari pubblici, per un importo complessivo di 350 milioni di euro, attraverso il fondo rotativo “Kyoto” (art. 9, co. 1). Al di là delle intenzioni, sicuramente lodevoli, a base dello stanziamento dei finanziamenti, la diPAG. 47 - APINFORMA / Edilizia - numero 14 - 31 luglio 2014
sposizione rischia di non tradursi in realtà tangibile, poiché si rimanda la definizione delle modalità di concessione di erogazione e di rimborso dei finanziamenti ad un decreto attuativo (co. 8), da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (si leggono ogni giorno sui quotidiani elenchi ed enumerazioni, spesso a tre cifre, relativi a decreti di attuazione in attesa di essere varati…non c’è da stupirsi se oramai la prassi legislativa è quella della decretazione, che sicuramente limita il dibattito parlamentare, con riserva di attuazione futura delle nobili intenzioni di principio, che appunto, spesso, rimangono lettera morta). In particolare, il Consiglio nazionale degli Ingegneri (CNI), durante un’audizione in Commissione Ambiente del Senato, ha suggerito delle modifiche, sottolineando che, in base al decreto (art. 9, co. 6), per ottenere il finanziamento è necessario dimostrare il miglioramento dell’efficienza energetica dell’immobile di almeno due classi energetiche in tre anni. A certificare il miglioramento può però essere solo un organismo tecnico terzo (co. 6). Si tratta, sostiene il CNI, di una limitazione della concorrenza perché il miglioramento potrebbe essere attestato con imparzialità da qualunque professionista non coinvolto nelle fasi di progettazione, direzione lavori e collaudo dell’intervento realizzato.
IL DECRETO CULTURA PASSA ALLA CAMERA La Camera ha approvato, il 9 luglio scorso, in prima lettura la legge di conversione del Dl 83/2014 (Decreto Cultura). Il Decreto ha introdotto, una serie di modifiche al testo iniziale che vanno dall’estensione dell’art bonus all’introduzione di distretti turistici con zone a bassa “influenza” burocratica. Viene, inoltre, creata una commissione di garanzia per le autorizzazioni paesaggistiche. Specificatamente, su questo punto, il nuovo testo del Decreto prevede che, per tutti i procedimenti di autorizzazione sui beni culturali, “i pareri, i nulla osta o altri atti di assenso” rilasciati dagli organi periferici del Mibact possano essere riesaminati, “d’ufficio o su segnalazione delle altre amministrazioni coinvolte nel procedimento”, da apposite commissioni di garanzia, da disciplinare con regolamento, costituite da personale appartenente al ministero a livello regionale, senza nuovi oneri per la finanza pubblica. Viene altresì stabilita una procedura accelerata per l’intervento delle commissioni. I Comuni investiti nel procedimento potranno chiedere l’intervento della commissione di garanzia entro il termine mas-
simo di tre giorni dalla ricezione dell’atto. L’atto si intende confermato, dalle commissioni, dopo dieci giorni e non potrà più essere messo in discussione. Tale procedura potrà essere usata anche in caso di dissenso espresso in sede di conferenza di servizi. Tra le altre novità del Decreto viene evidenziato il progetto di recupero dell’area archeologica di Pompei. Il testo del Decreto stabilisce che “nell’esercizio dei propri poteri, il direttore generale di progetto assicura che siano in ogni caso osservate le seguenti disposizioni in materia di affidamento dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture” con l’avvio di una pubblicazione di pre-informazione dei lavori, la formazione per un elenco di aziende interessate, la formulazione da parte della stazione appaltante degli inviti a presentare offerte di assegnazione dei contratti, l’ utilizzazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in luogo del massimo ribasso e la possibilità di rivolgere a ciascuna azienda inviti successivi al primo, solo dopo che sono state invitate tutte le altre aziende facenti parte dell’ elenco. Il testo, inoltre, prevede anche la modifica della soglia per fare ricorso alla procedura negoziata portandola a 1, 5 milioni. Allo stesso modo, inoltre, la misura della garanzia a corredo dell’offerta sale dal 2% al 5%. Vengono, infine, segnalate nel testo: - l’estensione all’art bonus. Ovvero il credito d’imposta al 65% esteso alle donazioni ai concessionari e affidatari di beni culturali pubblici per interventi di manutenzione, protezione e restauro (privati profit e non profit); - le agevolazioni alle imprese turistiche dal 2015, infatti, le aziende create da under 40 godranno di benefici fiscali previsti da start up; - la quota del credito d’imposta per la ristrutturazione degli alberghi che potrà essere utilizzato per riammodernare gli arredi; - la deroga ai limiti di legge, per gli istituti e i luoghi di cultura pubblici che potranno assumere a tempo determinato professionisti under 40; - la scelta ogni anno, di una capitale della cultura italiana; - la ristrutturazione di piccole sale cinematografiche che per il 2015 e 2016 potranno beneficiare di un credito d’imposta del 30% sui costi sostenuti per restauro e adeguamento tecnologico; - la riclassificazione delle strutture alberghiere italiane con adeguamento ai parametri utilizzati all’estero e premialità sull’efficienza energetica. Il testo del Decreto passa ora all’aula del Senato. PAG. 48 - APINFORMA / Edilizia - numero 14 - 31 luglio 2014
FOCUS: URGENZA POMPEI Il testo del D.l. 83/2014 ci pone di fronte all’ennesimo ricorso a previsioni speciali e deroganti la disciplina ordinaria in tema di appalti di lavori, giustificate dall’urgenza e dalla realizzazione di grandi eventi (vedi Expo, MOSE). In particolare, in tema di urgenza nella manutenzione dell’area archeologica di Pompei, l’art. 2 del decreto, recante “Misure urgenti per la semplificazione delle procedure di gara e altri interventi urgenti per la realizzazione del Grande Progetto Pompei”, al comma 1 introduce “misure acceleratorie, in deroga alle previsioni del codice dei contratti pubblici” (specificando fortunatamente il rispetto del diritto dell’Unione Europea e dei principi generali dell’ordinamento giuridico), prevedendo per il Direttore generale di progetto il potere di agire in tal senso, con “l’obbligo di indicare, nei provvedimenti adottati, le principali norme cui intende derogare”. La norma prevede la sola facoltà, non l’obbligo, di avvalersi di tali poteri derogatori. Si pone così l’organo straordinario nelle condizioni di poter scegliere di volta in volta come graduare l’intensità della specialità e della deroga necessarie al conseguimento degli obiettivi. Il testo uscente dal vaglio della Camera non reca più la disposizione della lett. c) dell’art. 2, soppressa con un emendamento, che prevedeva che in deroga alla disposizione dell’art. 48, co. 2, Codice Appalti, il Direttore generale di progetto procede “all’aggiudicazione dell’appalto anche ove l’aggiudicatario non abbia provveduto a fornire, nei termini di legge, la prova del possesso dei requisiti dichiarati, o a confermare le sue dichiarazioni”. E’ stato affermato, inoltre, che l’accelerazione della realizzazione del progetto “è indispensabile per non perdere i finanziamenti europei, pari a 105 milioni di euro”. Deve sottolinearsi, a questo punto, come in più occasioni il CdS ha dovuto specificare il concetto di “urgenza” (in relazione al continuo ricorso in Italia alla procedura negoziata, proprio sulla base della cercata imminente scadenza dei finanziamenti europei, per poter poi assegnare l’appalto in maniera più discrezionale), definendola come situazione: - non prevista e non prevedibile; - che provocherebbe danni a persone o cose; - non imputabile alla stazione appaltante. Ora, che vi sia urgenza nella manutenzione di Pompei è indubbio, ma veramente non si poteva agire preventivamente con opere edili di manutenzione, con gli stessi fondi europei che ora vengono tirati in ballo perché in via di scadenza?
CONSIGLIO DI STATO: REQUISITI OFFERTA - DUE COMMISSIONI SUFFICIENTE MOTIVAZIONE Il Consiglio di Stato, sez. VI, 3 luglio 2014, n. 3361, in occasione di una pronuncia relativa ad una procedura di selezione pubblica per l’assentimento di una concessione demaniale marittima, ha avuto modo di ribadire alcuni punti cardine, già sentenziati in precedenti pronunce, della disciplina in materia di requisiti generali, in particolare sulle dichiarazioni di rispetto della normativa a tutela del lavoro dei disabili. E’ quindi utile un breve richiamo a tali precedenti pronunce: - CdS, sez. V, 29 gennaio 2013, n. 857 : la dichiarazione relativa alla regolarità circa la normativa sulla tutela del lavoro dei disabili costituisce un fondamentale requisito di partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica, indipendentemente dalla sua previsione nella lex specialis, considerato il tenore dell’art. 17, della Legge 68/1999, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, secondo cui “Le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della presente legge, pena l’esclusione.”; - CdS, sez. III, 9 maggio 2014, n. 2376: la conseguente esclusione dalla gara deve essere disposta quando la dichiarazione manchi, ma non anche se, essendo stata presentata, appaia equivoca o contraddittoria da indurre solo margini di dubbio, dovendosi in tal caso ricorrere al soccorso istruttorio ex art. 46, co. 1, del Codice; - CdS, sez. III, 18 aprile 2011, n. 2385: si esclude il ricorso al soccorso istruttorio se la contraddittorietà della dichiarazione sia tale da farla risultare come inesistente. La sentenza citata è stata inoltre occasione di riproposizione di chiarimenti circa il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in particolare riguardo il possibile ricorso a due commissioni differenti: - CdS, sez. IV, 17 febbraio 2014, n. 249: la stazione appaltante può legittimamente prevedere nel disciplinare di gara che, nel caso di criterio PAG. 49 - APINFORMA / Edilizia - numero 14 - 31 luglio 2014
dell’offerta economicamente più vantaggiosa in sede di aggiudicazione, si possa disporre la presenza di due commissioni differenti, affidando ad una i compiti tecnici dell’aggiudicazione, e all’altra le valutazioni delle offerte ai sensi dell’art. 84 del Codice, qualora risultino riunite nella stessa persona le funzioni di Presidente di commissione. La sentenza si è inoltre adeguata a quanto precedentemente disposto in tema di punteggi numerici e sufficiente motivazione in sede di valutazione delle offerte: - CdS, sez. V, 11 febbraio 2014, n. 661: il punteggio numerico assegnato ai singoli elementi di valutazione dell’offerta integra una sufficiente motivazione quando l’apparato delle voci sia sufficientemente articolato, chiaro e analitico, da rendere comprensibile l’iter logico seguito dalla commissione, e il controllo della logicità e congruità delle stesse. Solo in difetto di questa condizione si rende necessaria una motivazione del punteggio attribuito.
POSIZIONE DI INCOMPATIBILITÀ DEL PROGETTISTA La sentenza n. 3397, emanata dal CdS, sez. VI, il 4 luglio 2014, si è rivelata occasione per ribadire alcuni principi fondamentali circa le posizioni di incompatibilità che possono gravare sui progettisti. Il Collegio sottolinea che la ratio dell’articolo 90, co. 8, del Codice Appalti, D.lgs. 163/2006, va individuata nell’esigenza di garantire che il progettista si collochi in posizione di imparzialità rispetto all’appaltatore-esecutore dei lavori, svolgendo una funzione sostanziale di ausilio alla P.A. nella verifica di conformità tra il progetto e i lavori realizzati. Se le due figure coincidessero, continua il Collegio, vi sarebbe il rischio di vedere attenuata la valenza pubblicistica della progettazione, con la possibilità di elaborare un “progetto su misura” per un’impresa alla quale l’autore della progettazione sia legato, così agevolando tale impresa nell’aggiudicazione dell’appalto (in tal senso, già CdS, sez. V, 21 giugno 2012, n. 3656). Si ritiene utile ricordare come, infatti, sia il Codice che il Regolamento d’attuazione d.P.R. 207/2010, disciplinino con favore l’assimilazione delle figure di progettista, direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza (braccia operative della P.A.), per una più puntuale verifica del rispetto del progetto in fase esecutiva, ma non, appunto, con l’appaltatore-esecutore, né, tantomeno, con il collaudatore (coincidenza controllori e controllati). (C)
Regime Iva esportazioni franco valuta RISOLUZIONE N. 94 DEL 13 DICEMBRE 2013
a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero Le vendite di beni precedentemente inviati in uno Stato non comunitario in regime doganale c.d. franco valuta, si configurano quali cessioni all’esportazione (e quindi rilevanti in sede di determinazione del “plafond”) sotto la condizione che l’operazione, fin dalla sua origine e nella relativa rappresentazione contabile, sia stata concepita in vista del definitivo trasferimento e cessione della merce all’estero.
REGIME IVA ESPORTAZIONI FRANCO VALUTA: RISOLUZIONE N. 94 DEL 13/12/2013 Con la risoluzione n. 94/E del 2013, l’Agenzia delle entrate analizza la disciplina IVA applicabile alle cessioni di beni ceduti dopo essere stati trasportati in uno Stato non comunitario. Più in particolare, il caso esaminato riguarda beni precedentemente inviati da un soggetto nazionale a partire dal territorio italiano in un deposito ubicato in uno Stato non comunitario gestito dal soggetto stesso e poi ceduti da quest’ultimo ai propri clienti in detto Stato. Nella fattispecie brevemente sintetizzata, è da notare come il trasferimento della proprietà si perfezionerà dopo che i beni sono stati esportati, e precisamente all’atto del prelievo per la consegna al cliente extra-UE. L’istante richiede pertanto se all’atto della consegna di tali beni al cliente extra-UE: - tali cessioni possano essere fatturate come non imponibili ad IVA ex art. 8 del D.P.R. n. 633/1972 - e, in quanto tali, possano rilevare positivamente in sede di determinazione dello «sta-
tus» esportatore abituale e del «plafond» a tali fini spendibile. In linea di principio, stando alla normativa nazionale, nella fattispecie esaminata si resterebbe al di fuori della non imponibilità ex art. 8 del D.P.R. n. 633/1972, in quanto l’effetto traslativo della proprietà non è contestuale all’invio dei beni al di fuori del territorio comunitario, ma si verifica successivamente con il prelievo operato dal depositario, quindi quando i beni si trovano all’estero. Infatti, ai sensi dell’art.8, primo comma, lett. a, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, affinché una cessione possa configurarsi come una cessione all’esportazione non imponibile, è necessaria la coesistenza di due elementi: - il trasferimento della proprietà dei beni - il trasporto o la spedizione dei beni fuori del territorio comunitario «a cura o a nome del cedente». La successiva cessione dei beni, precedentemente esportati senza vendita, non è qualificabile come operazione non imponibile ex art. 8, ma come operazione fuori campo Iva per mancanza del presupposto territoriale (ai sensi all’art. 7-bis, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972) con l’importante conseguenza che tale operazione non potrà essere inclusa tra quelle che concorrono alla formazione del plafond. Utile ricordare che con la Risoluzione n. 58/E del 2005 l’Agenzia delle Entrate ha escluso il trattamento di non imponibilità in mancanza di un contratto di consignment stock, facendo riferimento proprio al caso in cui l’operatore nazionale invii merci verso un suo deposito situato in un Paese terzo per la successiva rivendita. In tal caso all’atto dell’esportazione delle merci non si verifica alcuna cessione a titolo oneroso e la rivendita effettuata nel paese terzo non rileverà agli effetti dell’IVA ai sensi dell’art. 7, secondo comma, del D.P.R. n. 633/1972 (ora art. 7-bis, comma 1, dello stesso decreto), in quanto i beni si trovano all’estero. Ora, con la risoluzione in commento, l’Amministrazione Finanziaria ha in parte rivisto l’impostazione più restrittiva emergente dalla risoluzione n. 58/E/2005, ritenendo che la fattispecie “pur non essendo riconducibile allo schema del contratto di consignment stock, appaia, sul pia-
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no degli effetti, molto simile a quest’ultima fattispecie. Del resto, (…) l’invio dei propri beni negli USA in regime franco valuta per essere successivamente ceduti al cliente statunitense, avviene in virtù dell’impegno contrattualmente vincolante assunto ab origine dalle stesse parti. Le merci, ancorché stoccate in un deposito di proprietà della controllata statunitense, di cui l’interpellante ha la disponibilità in virtù del contratto di locazione appositamente stipulato, appaiono vincolate, sin dall’inizio, all’esclusivo trasferimento in proprietà del cliente estero in relazione alle sue esigenze di approvvigionamento”. Il parere dell’Agenzia appare assai interessante perché ora anche nel caso di immissione dei beni in un proprio deposito ubicato in uno Stato non comunitario in modo da garantire la tempestiva esecuzione delle esigenze di approvvigionamento del cliente extra-UE, la successiva cessione delle merci (che si concretizzerà all’atto del prelievo) potrà essere considerata come cessione all’esportazione e non già come cessione da considerarsi avvenuta al di fuori del territorio italiano. A tal fine sarà necessario che la società esportatrice dimostri che l’operazione, fin dalla sua origine, e nella relativa rappresentazione documentale, sia stata concepita in vista del definitivo trasferimento e cessione della merce al solo cliente estero in relazione alle sue esigenze di approvvigionamento. Naturalmente, il Plafond di cui all’art. 8, secondo comma, dello stesso decreto, si andrà a costituire solo nel momento e nella misura in cui le stesse risultino prelevate dall’acquirente e debitamente fatturate dal fornitore. Nella risoluzione si ricorda altresì, a supporto della
soluzione accolta, la giurisprudenza della Corte di cassazione n. 23588 del 20 dicembre 2012, secondo cui “ciò che risulta essenziale (…) al fine di evitare iniziative fraudolente, è la prova (il cui onere grava sul contribuente) che l’operazione, fin dalla sua origine, e nella relativa rappresentazione documentale, sia stata concepita in vista del definitivo trasferimento e cessione della merce all’estero”.
ADEMPIMENTI PROCEDURALI Il cedente, per ottenere la non imponibilità dell’operazione di cessione in regime di “franco valuta”, deve quindi dimostrare che l’operazione, fin dalla sua origine, sia stata concepita in vista del definitivo trasferimento e cessione della merce all’estero. A tal fine, la stessa Agenzia delle entrate ritiene ancora valide le indicazioni fornite in passato con la risoluzione n. 520657 del 4 dicembre 1975, secondo cui il collegamento tra i beni inviati all’estero in “franco valuta” (per specie, qualità e quantità) e quelli ceduti secondo gli accordi contrattuali potrà essere dimostrato mediante: - annotazione dei relativi movimenti su un apposito registro di carico/scarico (tenuto secondo le regole stabilite dall’art. 39, Decreto IVA), anche ai fini di vincere la presunzione di cessione - emissione della fattura non imponibile (art. 8, c. 1, lett. a) al ricevimento dal cliente estero depositario l’informazione sui quantitativi effettivamente estratti dal deposito; al riguardo è bene riportare sulla fattura gli estremi della bolla doganale (DAU) di riferimento.
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Natale Galimi
Pratiche commerciali scorrette e microimprese LA TUTELA DELLE MICROIMPRESE È DEMANDATA ALL’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero Una microimpresa vittima di pratiche commerciali scorrette può difendersi anche effettuando una segnalazione all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM). Questo mezzo di reazione, in determinate circostanze, è efficace e non presuppone i costi connessi ad una causa ordinaria in tribunale. Il d.l. n. 1/2012 (e successive integrazioni) modificando il Codice del Consumo, ha esteso alle “microimprese” gli strumenti di tutela prima previsti per i consumatori nei confronti delle pratiche commerciali scorrette. La microimpresa può ora scegliere se: - intentare una causa davanti a un giudice ordinario, per il risarcimento del danno - procedere con una segnalazione all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che può comportare una sanzione d’importo elevato per l’impresa o il professionista che tiene una condotta scorretta. Prima del decreto legge n. 1/2012 (“Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” convertito in legge n. 27/2012 con modifiche) le pratiche commerciali scorrette erano vietate solo nei rapporti tra “professionisti” e “consumatori”. Per professionisti si intendono le persone fisiche o giuridiche (quindi anche imprese o società) che agiscono nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale. Per consumatori si intendono le sole persone fisiche che agiscono al di fuori della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale.
DEFINIZIONE DI MICROIMPRESA L’art. 18 del d.lgs. n. 206/2005 (di seguito, “Codice del Consumo”) contiene ora, alla lett. d-bis, la definizione di microimpresa, che è un’entità economica dotata dei seguenti requisiti: - occupa meno di dieci persone e - realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a due milioni di euro. Per essere considerati microimprese è quindi necessario esercitare una attività di natura economica, anche a titolo individuale o familiare, non rileva con quale forma giuridica, e rispettare entrambi i requisiti. L’art. 18 del Codice del Consumo altro non specifica, ma è opinione della dottrina che si debba tenere conto della Raccomandazione 2003/361/CE (definizione delle microimprese, piccole e medie imprese), specialmente per quanto riguarda il calcolo del numero del personale impiegato in un anno, quindi con l’inclusione, tra i dieci, dei gestori, soci, associati che svolgano attività continuativa per l’impresa, e l’esclusione invece degli apprendisti. Rientrando quindi nella categoria di microimpresa, si può usufruire di quasi tutte le disposizioni poste a tutela dei consumatori nei loro rapporti con professionisti che decidano di utilizzare tecniche commerciali scorrette.
PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE Il Codice del Consumo agli artt. 20 e seguenti contiene una precisa elencazione di quali pratiche sono da considerarsi scorrette, assieme all’espresso divieto di porle in atto. Queste pratiche sono principalmente di due tipi. - Ingannevoli: azioni ingannevoli - omissioni ingannevoli - pratiche in ogni caso ingannevoli (rispettivamente artt. 21, 22, 23 del Codice del Consumo) - Aggressive: pratiche aggressive - molestie, coercizione - pratiche in ogni caso aggressive (rispettivamente artt. 24, 25, 26 del Codice del Consumo). Pratiche ingannevoli Rientrano nel novero delle pratiche ingannevo-
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li tutte le azioni del professionista o impresa che volontariamente comunica informazioni non corrispondenti al vero e capaci di influenzare la microimpresa ad assumere una decisione di natura commerciale che altrimenti non avrebbe assunto. Gli errori in cui si può venire indotti vertono su numerosi aspetti dell’operazione commerciale, tra cui: il prezzo, l’assistenza post-vendita, i diritti del contraente, le qualifiche del professionista, gli impegni che si assume e le caratteristiche principali del prodotto quali: uso, origine geografica, data di fabbricazione. Poco importa che il professionista decida di dare espressamente informazioni errate o invece riesca ad ottenere la conclusione di un contratto a svantaggio della microimpresa semplicemente tramite omissioni, quindi non fornendo informazioni rilevanti: in entrambi i casi rischia di incorrere nelle sanzioni di cui parleremo. L’art. 23 del Codice del Consumo contiene anche una lunga lista di pratiche ingannevoli che sono, in ogni caso, da considerarsi scorrette, tra cui ricordiamo: - esibire un marchio senza averne l’autorizzazione - affermare che un prodotto sarà disponibile per un limitato periodo di tempo in modo da sollecitare una decisione immediata - affermare che la vendita di un certo prodotto sia lecita quando invece non lo è - dare erronee indicazioni sulla sicurezza del prodotto - utilizzare un sistema di promozione piramidale - descrivere un prodotto come gratuito quando non lo è - affermare falsamente di aver sottoscritto un codice di condotta. Mentre negli altri casi vi può essere un margine di discrezionalità nel valutare la scorrettezza del comportamento del professionista, per le azioni contenute in questo articolo, difficilmente si potrà evitare una sanzione. Lo stesso vale per le pratiche considerate, in ogni caso, aggressive. Pratiche aggressive Anche le pratiche aggressive sono vietate; in esse il professionista non manipola solo l’informazione, ma pone in essere una coercizione rilevante anche sul piano fisico: il Codice del Consumo parla espressamente di “molestie”, “ricorso alla forza fisica”, “indebito condizionamento”, che limitino la libertà di scelta della microimpresa. Ad esempio, costituiscono molestie o coercizione impedire di lasciare i locali commerciali del professionista fino alla conclusione del contratto, re-
carsi più volte presso l’abitazione (o, per analogia, la sede della microimpresa) non invitati, inviare solleciti eccessivi al microimprenditore per via telematica, telefono, fax o altro mezzo di comunicazione a distanza, imporre alla microimpresa l’esibizione di documentazione irragionevole per ottenere il risarcimento del danno in ambito assicurativo, oppure omettere sistematicamente di rispondere alle richieste della microimpresa per evitare che la stessa eserciti i propri diritti contrattuali. Queste pratiche sono incluse, insieme ad altre, nella lista delle pratiche considerate, in ogni caso aggressive, di cui all’art. 26 del Codice del Consumo. Per quanto riguarda l’indebita induzione invece, sono contemplate azioni quali c.d. “ricatti morali”, come comunicare che dalla conclusione del contratto dipende la sussistenza del professionista, o anche ingenerare la convinzione che vi sia la possibilità di vincere un premio mediante il compimento di una certa azione, quando questo non sia vero. Anche queste sono considerate pratiche in ogni caso aggressive.
LA TUTELA DELL’AUTORITÀ GARANTE DEL CONCORRENZA E DEL MERCATO La tutela delle microimprese è demandata all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito “AGCM”), che ha il compito, d’ufficio o ad istanza dell’interessato, di impedire la continuazione delle pratiche commerciali scorrette e di eliminarne gli effetti. L’AGCM, una volta acquisite le informazioni necessarie dalle parti, nell’ambito di un procedimento amministrativo, può emanare un provvedimento che vieti la pratica scorretta, con annessa sanzione amministrativa pecuniaria che, a seguito del d.l. n. 21/2014, va da € 5.000,00 ad € 5.000.000,00. In una delle prime applicazioni di questa normativa (provvedimento AGCM del 23.09.2013) è stata comminata una sanzione di € 324.000,00 a un gruppo di società che vendeva l’accesso a sistemi informatici ipoteticamente in grado di fornire servizi (“le ricariche di telefoni cellulari, le spedizioni postali e le scommesse on-line”) che risultavano in realtà non essere disponibili, con conseguenti danni economici e d’immagine per gli aderenti al servizio. E questo è avvenuto quando il massimo edittale della sanzione amministrativa era ancora di € 500.000,00. Pesanti sanzioni per pratiche commerciali scorrette nei confronti di microimprese sono state
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comminate anche ad alcune società che iscrivevano, senza previa acquisizione del consenso, i dati di imprese italiane in database online, per poi procedere all’invio di lettere alle inconsapevoli aziende per convincerle a sottoscrivere abbonamenti a pagamento a servizi di annunci pubblicitari. Alle lettere seguivano solleciti di pagamento sempre più pressanti e minacciosi (provvedimento AGCM 19.02.2014 - sanzione amministrativa di € 500.000,00; provvedimento AGCM 19.04.2014 – tre società sono state sanzionate per un totale di € 600.000,00). Le sanzioni amministrative sono di solito comminate al termine dell’istruttoria dell’Autorità e nel caso il professionista non si assuma l’impegno di porre fine all’infrazione, ma in casi d’urgenza la stessa può anche sospendere provvisoriamente una pratica che ritenga essere scorretta in attesa di provvedere definitivamente, ed anche questo può includere una sanzione per il professionista che, qualora non si attenga alle prescrizioni, può vedersi sospesa l’attività d’impresa fino a trenta giorni. Effettuare una segnalazione all’AGCM, nel caso ad es. di truffe on line operate da società straniere, può essere, in determinate circostanze, un mezzo di reazione efficace, a favore della microimpresa, che risulta essere privo dei costi connessi ad una causa ordinaria in tribunale.
TUTELA DEL GIUDICE ORDINARIO E VIZI DEL CONSENSO Le tutele davanti all’AGCM, di stampo pubblicistico, sono chiaramente aggiuntive a quelle di
natura privatistica, azionabili avanti ad un giudice ordinario. Queste ultime sono disponibili, ad esempio, in materia di annullabilità del contratto, specificamente per vizi del consenso, per cui la microimpresa che avrà concluso un accordo in seguito a coercimento fisico, potrà vederlo annullato per violenza (art. 1434 del Codice Civile) ed allo stesso modo chi sarà stato ingannato, potrà in certi casi usufruire dell’annullabilità per dolo (art. 1439 c.c.) per ottenere lo stesso effetto, a seconda delle circostanza concrete (oppure ad altro titolo a seconda degli sviluppi della nostra giurisprudenza). Inoltre l’AGCM non ha il potere di liquidare il danno patito dalla microimpresa a causa della pratica commerciale scorretta. Questo delicato aspetto è stato lasciato alla sensibilità del giudice ordinario che, in ogni caso, conserva la sua competenza a giudicare su atti di concorrenza sleale, pubblicità illecitamente comparativa, violazioni del diritto d’autore e contraffazione di marchi d’impresa, denominazioni di origine e di altri segni distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti (art. 27 del Codice del Consumo) e, aggiungiamo noi, in materia di malafede nelle svolgimento delle trattative contrattuali (art. 1337 del Codice Civile). Aver ottenuto una decisione dell’AGCM che accerta la scorrettezza della pratica, può essere molto utile per tentare di ottenere, avanti al giudice ordinario, il risarcimento del danno nei confronti del soggetto che ha tenuto una condotta scorretta. Andrea Antognini e Hidalgo Brovida
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Lo status di Esportatore autorizzato VANTAGGI PER L’ESPORTATORE E PAESI BENEFICIARI
cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero L’esportatore autorizzato può rilasciare dichiarazioni di origine preferenziale su fattura a prescindere dal valore della merce esportata. Dette dichiarazioni sostituiscono i certificati di origine Eur1 come prove dell’origine preferenziale delle merci.
LO STATUS DI ESPORTATORE AUTORIZZATO: VANTAGGI PER L’ESPORTATORE E PAESI BENEFICIARI Lo status di esportatore autorizzato è una facilitazione prevista dalla normativa doganale comunitaria e dagli accordi preferenziali sottoscritti dalla UE con alcuni Paesi terzi (cd. Paesi accordisti). Tale beneficio è rilasciato dalle autorità doganali, che permettono alle aziende sia di produzione che commerciali di poter attestare, direttamente sulla fattura, l’origine preferenziale dei prodotti esportati nei Paesi accordisti, anziché mediante il rilascio del certificato Eur1, anche quando il valore dei prodotti esportati sia superiore a 6.000 Euro. Si rammenta che per importi inferiori a tale cifra, infatti, la dichiarazione di origine preferenziale su fattura è ammessa, senza alcuna autorizzazione doganale. I principali vantaggi legati allo status di esportatore autorizzato sono: - eliminazione dei tempi di attesa in dogana per il rilascio del Certificato Eur1 - annullamento dei costi connessi con l’emissione del certificato Eur1 - riduzione dei rischi di errore, sanzionati anche penalmente, relativamente ad eventuali discrepanze tra quanto indicato in fattura e quanto riportato nell’Eur1.
REQUISITI FONDAMENTALI PER OTTENERE LO STATUS DI ESPORTATORE AUTORIZZATO Esportazioni a carattere regolare (non è rilevante il numero, ma la cadenza regolare verso il Paese/i Paesi considerati). Nell’accordo siglato tra l’UE e la Corea del Sud, tuttavia, tale requisito non è richiesto: dal momento che le autorità coreane non accettano certificati Eur1, per le esportazioni, anche saltuarie, superiori a 6000 euro è comunque necessario apporre la dichiarazione su fattura, e quindi richiedere lo status di esportatore autorizzato. Origine preferenziale della merce da esportare (si presuppone che l’operatore conosca le regole di origine preferenziali applicabili ai prodotti che esporta e che sia in possesso di tutti i documenti giustificativi che ne permettano l’accertamento, come le dichiarazioni di origine preferenziale rilasciate dai fornitori). La concessione dello status di esportatore autorizzato è condizionata alla presentazione di una domanda scritta dell’esportatore. La domanda di autorizzazione deve essere completa di tutte le informazioni necessarie per la verifica da parte dei funzionari doganali del possesso dei requisiti: - frequenza degli scambi con l’estero - descrizione dei processi produttivi e/o commerciali che determinano l’acquisizione dell’origine preferenziale dei prodotti - conoscenza della disciplina relativa agli accordi preferenziali e delle regole di origine applicabili ai prodotti esportati. In particolare, lo status sarà rilasciato se l’esportatore è in grado di provare, in qualsiasi momento, il carattere originario della merce da esportare e se è in grado di fornire garanzie sufficienti sul carattere originario delle merci che riguardano le sue attività passate e presenti in tema di esportazione. Nell’istanza, gli operatori possono richiedere la concessione del beneficio con riferimento ad uno o più Paesi, oppure per tutti i Paesi o gruppi di Paesi che prevedono detta agevolazione nell’ambito dei regimi preferenziali adottati dalla UE.
RILASCIO AUTORIZZAZIONE Nel momento del rilascio dell’autorizzazione, l’esportatore deve:
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- impegnarsi a rilasciare dichiarazioni su fattura solo per le merci per le quali possieda le prove o gli elementi contabili al momento dell’operazione - assumersi la responsabilità totale, in caso di uso improprio della dichiarazione di origine o dell’autorizzazione - assumersi la responsabilità che la persona rappresentante dell’impresa conosca le regole di origine per soddisfare la normativa in materia - impegnarsi a conservare qualsiasi documento giustificativo per un periodo di almeno 3 anni a partire dalla data della dichiarazione - impegnarsi a presentare alla Dogana, in qualsiasi momento, ogni elemento di prova e accettare di essere controllato in qualsiasi momento dalla stessa autorità. L’autorità doganale competente, al termine dell’istruttoria e a seguito di audit presso l’azienda per verificare il possesso dei requisiti, rilascerà all’operatore economico un codice alfanumerico che lo identifica come esportatore autorizzato e che dovrà citare in fattura insieme alla dichiarazione di origine preferenziale. Tale codice è composto come segue: Codice ISO dell’Italia / Numero di autorizzazione con numerazione progressiva dell’Ufficio che rilascia l’autorizzazione / Sigla della provincia dove ha sede la Direzione Regionale competente territorialmente/ Ultime due cifre dell’anno di rilascio. La dichiarazione di origine su fattura dell’esportatore autorizzato, dunque, avrà il seguente contenuto: L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. IT/001/ PR/14] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale CE. Con l’apposizione del codice alfanumerico, la sottoscrizione autografa dell’esportatore può anche essere omessa (mentre in caso di dichiarazione di origine su fattura senza apposizione di tale codice, è necessaria la firma autografa dell’esportatore). Secondo quanto previsto dalla circolare n. 97 del 29/4/1999 dell’Agenzia delle Dogane, ripreso anche nella circolare n. 54/D dell’1/10/2004, “occorre verificare, con cadenza regolare, l’attività dell’esportatore autorizzato al fine di controllare il corretto uso dell’autorizzazione”, che pertanto può essere soggetta a verifiche periodiche. Lo status di esportatore autorizzato, con i benefici connessi, può dunque essere revocato dalle autorità doganali qualora sia accertata la perdita di uno dei requisiti.
I PAESI “ACCORDISTI” I paesi con i quali l’UE ha sottoscritto accordi
preferenziali bilaterali (o Free Trade Agreement FTA) sono i seguenti: Paesi Efta - Svizzera - Norvegia - Islanda - Isole Faröe (Danimarca) - Spazio Economico Europeo (UE, IS, LI, NO). Paesi Mediterranei - Turchia, per i prodotti agricoli non trasformati e per i prodotti ex CECA. Per i prodotti agricoli trasformati e per i prodotti industriali si applica l’Unione doganale con l’UE - Algeria - Tunisia - Marocco - Israele - Palestina e Striscia di Gaza - Egitto - Giordania - Libano - Siria. Paesi balcanici - Repubblica di Macedonia - Albania - Bosnia-Erzegovina - Montenegro - Serbia. Altri Paesi e territori - Ue - Sud Africa - Messico - Cile - Corea del Sud - Perù: applicazione provvisoria dal 1° marzo 2013 - Colombia: applicazione provvisoria dal 1° agosto 2013. America Centrale - Honduras, Nicaragua e Panama: entrata in vigore in via provvisoria dal 1° agosto 2013 - Costa Rica: entrata in vigore in via provvisoria dal 1° ottobre 2013. - El Salvador: entrata in vigore in via provvisoria dal 1° ottobre 2013 - Guatemala: entrata in vigore in via provvisoria dal 1° dicembre 2013. Paesi ACP - Papua Nuova Guinea: accordo entrato in vigo-
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re dal 20 dicembre 2009 - Madagascar, Mauritius, Seychelles, Zimbabwe: accordo entrato in vigore in via provvisoria dal 14 maggio 2012. L’UE ha altresì concluso accordi di libero scambio non ancora entrati in vigore con: Singapore, Moldavia, Armenia, Georgia, Ucraina, mentre ha
avviato negoziati con: Usa, Giappone, Canada, Vietnam, Malesia, Thailandia, area del Mercosur, altri Paesi ACP. Aggiornamenti sull’entrata in vigore degli accordi conclusi dall’UE e informazioni sullo stato dei negoziati in corso, sono disponibili on line.
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Cristina Piangatello
Emendamenti al diritto societario cinese FRA GLI EMENDAMENTI SI SEGNALA L’ABOLIZIONE DEI REQUISITI MINIMI DI CAPITALE SOCIALE
a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero Il 28 dicembre 2013 l’Assemblea Nazionale del Popolo ha approvato alcuni emendamenti al diritto societario della Repubblica Popolare Cinese. Le modifiche, entrate in vigore l’1 marzo 2014, hanno l’obiettivo di ridurre l’onere amministrativo, facilitare l’iter di registrazione e unificare le procedure a livello nazionale, oltre a promuovere gli investimenti e la crescita economica. Gli emendamenti modificano sensibilmente il modo in cui il capitale sociale è applicato all’interno del diritto cinese.
BACKGROUND Prima di questo emendamento, il diritto societario cinese aveva chiari requisiti minimi per il capitale sociale: - 30.000 RMB per società a responsabilità limitata con più azionisti - 100.000 RMB per società a responsabilità limitata con un solo azionista - 5.000.000 RMB per società a responsabilità limitata per azioni. Oltre ai requisiti minimi di capitale sociale, l’iter di registrazione richiedeva l’approvazione da parte delle autorità locali in base al tipo di settore, al progetto, alla portata e al luogo. Gli investitori dovevano quindi definire in anticipo la quota di capitale sociale, confermarla insieme alle autorità locali e assicurarsi che fosse indicata nella propria licenza commerciale. Ogni rata o contributi supplementari dovevano essere aggiornati e riportati nella licenza commerciale. Nel fondare una nuova azienda, gli investitori di norma erano tenuti a fornire un contributo pari al
20% del capitale sociale entro tre mesi dall’ottenimento della licenza commerciale e l’intero ammontare entro due anni. I requisiti potevano variare a livello locale: nelle città della Cina meridionale, le aziende dovevano versare un contributo del 15% e l’ammontare totale entro un anno. Per ogni contributo una società di revisione contabile locale doveva redigere un rapporto di verifica del capitale.
EMENDAMENTI 1) Abolizione di requisiti minimi di capitale sociale I nuovi emendamenti eliminano la soglia di 100.000 RMB per le società a responsabilità limitata con un solo azionista e la soglia di 30.000 RMB per le società con più azionisti. Di fatto, le autorità locali avranno la possibilità di richiedere investimenti appropriati da parte di aziende straniere o individui qualora l’ammontare suggerito fosse ritenuto poco realistico al fine di rendere il progetto attuabile a livello commerciale. Inoltre, numerosi settori regolamentati (quali il settore bancario, assicurativo, le spedizioni internazionali e il leasing) mantengono requisiti di capitale sociale elevati. 2) Abolizione delle scadenze per l’apporto di capitale In base agli emendamenti, le scadenze per l’apporto di capitale vengono meno. L’istituzione incaricata di fornire licenze commerciali, la “SAIC” (Amministrazione Statale per l’Industria e il Commercio), conferma che le aziende avranno la possibilità di decidere il proprio piano per l’apporto di capitale. Ciò dovrebbe consentire una maggiore flessibilità agli investimenti diretti all’estero (IDE) nei confronti delle rispettive società controllate e il risparmio di tempo prezioso e impegno in termini di pianificazione di capitalizzazione amministrativa. 3) Viene a mancare l’esigenza di tenere aggiornata l’Amministrazione dell’Industria e del Commercio (AIC) e la necessità di fornire un rapporto di verifica del capitale. Gli emendamenti eliminano i precedenti requisiti
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per quanto riguarda l’aggiornamento dell’Amministrazione dell’Industria e del Commercio sull’apporto di capitale e la necessità di fornire loro un rapporto di verifica del capitale da parte di una società di revisione contabile locale. Anche il requisito minimo sul versamento in contanti pari almeno al 30% dell’investimento totale è stato rimosso. Nonostante l’Amministrazione dell’Industria e del Commercio non sia più tenuta a richiedere il rapporto di verifica del capitale però, tale documento dovrà ancora essere fornito ad altre autorità e alla banca durante le procedure di post-registrazione. Gli uffici locali dell’Amministrazione dell’Industria e del Commercio rilasceranno le proprie norme di attuazione a livello municipale, provinciale e cittadino per ultimare la riforma. Alla fine di Febbraio, il Consiglio di Stato della R.P.C. ha emanato l’ordine No. 648 per cominciare ad attuare la riforma. L’Ordine ha abolito i regolamenti amministrativi inerenti ai requisiti per l’apporto di capitale per società a compartecipazione sino-estera e ha modificato otto norme riguardanti l’apporto di capitale per incorporazioni. Le misure introdotte dall’Emendamento sono ap-
plicate a tutte le aziende dall’1 marzo 2014, sia per società cinesi sia per società a capitale straniero (FIE). Tuttavia, le FIE fondate nel rispetto di altre leggi richiedono ancora il pagamento e la verifica di capitale sociale in tempi prestabiliti. Poiché anche la natura e l’ammontare di capitale sociale devono essere approvati, si viene a creare dell’incertezza sul momento in cui gli emendamenti al diritto societario cinese saranno applicati alle FIE. Ad ogni modo, “MOFCOM” e la “SAIC” al momento stanno riesaminando le normative sugli investimenti esteri e hanno comunicato che le norme riguardanti le FIE saranno corrette. Come spesso accade in Cina, queste modifiche potrebbero non essere applicate da subito né essere interpretate in modo univoco. È importante però notare la tendenza delle autorità a semplificare e ridurre l’ammontare di lavoro amministrativo e di capitale richiesto. Tutto questo apporterà sicuramente vantaggi alle imprese italiane che oggi intendono approcciare il mercato cinese per creare una struttura di vendita e/o di acquisto.
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Rosario Di Maggio
Scambi fra Soci
VENDITA DI APPARTAMENTO A UDINE
Abbiamo ricevuto informazione da un nostro imprenditore della vendita di un appartamento di sua proprietà sito in Via Manzini, n° 12 e 14 in Udine. Le caratteristiche dell’immobile sono le seguenti: - appartamento arioso e soleggiato, visibilità ampia e profonda sulla via e sui monti (visibili Canin e Matajur) dal lato opposto; - anno di costruzione: 1962; - condominio di 12 appartamenti su sei livelli; - superficie abitabile 96 mq circa; - posizione: 4° piano lato Est con ascensore fin dal sotterraneo; - sul lato sud (via Manzini): cucina, soggiorno con terrazzino ed una camera;
- al centro: atrio giorno e corridoio notte con grande armadio a muro ed un ripostiglio cieco interno; - sul lato nord (cortile interno): camera matrimoniale, bagno terza camera con ampio terrazzo di servizio accessibile dal bagno e dalla terza camera; - ampio ripostiglio nel sotterraneo (cantina); - locale comune per deposito biciclette nel sotterraneo con accesso indipendente dal civico n° 14; - riscaldamento condominiale centralizzato a metano con sistema elettronico (autonomo per ciascun appartamento) di regolazione e programmazione temperatura con rilevamento automatico dei consumi per singoli radiatore; L’appartamento è in buone condizioni anche se necessita di ristrutturazione in alcune parti. Ogni ulteriore informazione, può essere richiesta al p.i. Claudio Scialino presso l’Associazione di Udine (tel. 0432 507377 - edilizia@confapifvg.it).
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(CS)
Legislazione alimentare NOVITÀ NORMATIVE, NAZIONALI E COMUNITARIE, SPECIFICHE PER GLI OPERATORI DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE
Con delibera dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato n. 24955 del 5 giugno 2014, pubblicata sulla G.U. n. 149 del 30 giugno 2014, è stato approvato il regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, clausole vessatorie.
Fonte: Unionalimentari
ZOOTECNIA
ADDITIVI, AROMI ED ENZIMI “Giallo tramonto” (E110). EFSA fissa nuova dose giornaliera ammissibile L’EFSA ha fissato una dose giornaliera ammissibile (DGA) di 4 mg/kg p.c./giorno per il colorante alimentare denominato “giallo tramonto”. Gli esperti hanno concluso che le stime dell’esposizione dei consumatori sono ben inferiori a questa nuova DGA per tutti i gruppi di età. Nel 2009 l’EFSA aveva rivalutato la sicurezza del giallo tramonto e, in base ai dati scientifici disponibili, aveva stabilito una DGA di 1 mg/kg di peso corporeo raccomandando l’effettuazione di ulteriori prove. Alla luce di nuovi dati presentati all’EFSA, la DGA è stata ora incrementata. Il giallo tramonto (E110) è un colorante alimentare attualmente autorizzato ai sensi del regolamento (CE) n. 1333/2008 della Commissione.
ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE Prodotti pesca La Commissione Europea ha pubblicato la decisione 2014/472/UE che modifica l’allegato II della decisione 2006/766/CE per quanto concerne l’inserimento della Repubblica di Moldova nell’elenco dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di determinati prodotti della pesca destinati al consumo umano.
VIGILANZA E ISPEZIONE IGIENICO-SANITARIA Procedure AGCM su pubblicità ingannevole
Linee guida per la protezione degli animali destinati a macellazione durante l’abbattimento Con circolare n. 15111 del 18 luglio scorso la Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari del Ministero della salute - DGSAF ha emanato le Linee guida nazionali sul benessere animale durante l’abbattimento e le operazioni correlate, in applicazione del Regolamento 1099/2009. Si definiscono, fra gli altri, i compiti e le responsabilità delle figure professionali coinvolte e il percorso formativo per raggiungere le competenze e l’idoneità previste del Regolamento, in vigore dal 1° gennaio 2013.
DATI DI MERCATO 29a SETTIMANA 2014 (DAL 14 AL 20 LUGLIO 2014) Sono disponibili i rapporti settimanali, suddivisi per i diversi comparti merceologici, contenenti informazioni e dati aggiornati sull’andamento dei prezzi dei prodotti monitorati e sulle principali variabili statistico-economiche, inclusi consumi e commercio con l’estero, per i seguenti settori: avicunicoli; bovini; frumento; lattiero caseario; mais ed alimenti per il bestiame; oli vegetali; ortaggi e patate; riso; vini e alcolici. I dati riportati sono gli ultimi disponibili e sono riferiti alle rilevazioni effettuate nel corso della settimana sopra indicata. I rapporti possono essere richiesti all’Ufficio Ambiente Sicurezza ed Energia dell’Associazione.
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Autotrasporto. Scadenza validità CQC NUOVE REGOLE SUL RINNOVO DELLE CQC PER DOCUMENTAZIONE E ABROGAZIONE DELLE PRECEDENTI Con decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale del ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 giugno 2014, pubblicato sulla G.U. n. 171 del 25 luglio 2014, il suddetto Ministero si è perfettamente conformato alla direttiva del parlamento europeo e del Consiglio 2003/59/CE del 15 luglio 2003, là dove questa stabilisce che le Carte di qualificazione del conducente (CQC) rinnovate di validità valgono 5 anni dalla data del loro rinnovo, e non 7, come in un primo tempo indicato nell’art. 2 del d.d. 6 agosto 2013, che è ora espressamente abrogato (per i precedenti v., da ultimo, Apinforma n. 13/2014, p. 45). Fermo restando, quindi, che le scadenze di validità delle prime CQC rilasciate per documentazione ai conducenti, che alla data del 9 settembre 2009
erano titolari di patente C, rimangono fissate a 7 anni dal primo rilascio, e quindi: - al 10 settembre 2015 per le CQC trasporto persone e - al 10 settembre 2016 per le CQC trasporto cose, i rinnovi di tali CQC non andranno più automaticamente al 2020 e al 2021, ma al quinto anno successivo alla conclusione del corso di rinnovo della stessa CQC. Quindi un corso terminato il 25 luglio 2014 consentirà un rinnovo di validità della CQC trasporto cose al 24 luglio 2019, non al 9 settembre 2021. Con successivi provvedimenti, secondo quanto stabilisce l’art. 2 del d.d. 10 giugno 2014, la Direzione generale per la motorizzazione detterà le procedure per conformare i documenti comprovanti il rinnovo di validità della qualificazione professionale CQC già rilasciate fino al 2020 e al 2021 al principio affermato dalla direttiva 2003/59/CE, e, cioè, alla validità massima di 5 anni dal rilascio. Si fa riserva di ritornare sull’argomento non appena saranno intervenute novità. Frattanto altre informazioni o chiarimenti potranno essere richiesti all’ufficio trasporti dell’Associazione.
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(AdT)
Scadenze aziendali settembre 2014 IL CALENDARIO DELLE SCADENZE PER IL MESE DI SETTEMBRE
MARTEDÌ 2 NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SUI PRECURSORI DI ESPLOSIVI - A partire da tale data è in vigore il regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013 (pubblicato sulla GUUE L39 del 9 febbraio 2013), con il quale si vuole rendere più difficile la produzione illecita di esplosivi, vincolando a restrizione i loro precursori (es.: perossido di idrogeno, acido nitrico, perclorato di sodio e di potassio). I precursori di esplosivi (sostanze o miscele) elencati in allegato I del regolamento non sono messi a disposizione dei privati, né possono essere da essi introdotti, detenuti o usati a meno che lo Stato membro non abbia istituito un regime di licenze. [rif. Reg. UE 98/2013]
LUNEDÌ 15 FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per l’emissione delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di agosto. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione. SOSPENSIONE TERMINI PROCESSUALI - Riprende il decorso dei termini processuali, rimasti sospesi dal 1° agosto. PREMI INAIL - Scade il termine per i datori di lavoro soggetti alle assicurazioni contro gli infortuni per presentare Richiesta di autorizzazione all’accentramento della posizione assicurativa presso un’unica sede delle posizioni assicurative concernenti lavori diversi da quelli a carattere temporaneo; la domanda va presentata entro il 15 settembre dell’anno precedente quello per cui viene chie-
sto l’accentramento alla Direzione Regionale Inail nel caso di più sedi a livello nazionale o regionale, o sede provinciale Inail in caso di più sedi a livello provinciale. DENUNCIA DEGLI INFORTUNI SETTORE ESTRATTIVO - Entro tale data il direttore responsabile dei lavori deve trasmettere all’ autorità competente della vigilanza un prospetto (anche se in assenza) degli infortuni accaduti nel mese precedente e che abbiano comportato almeno tre giorni di assenza. [rif. art. 25, c. 8 D.Lgs. 624/96]
MARTEDÌ 16 IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il termine per il versamento dell’Iva relativa al mese di agosto. Qualora l’imposta a debito, pur sommata a quella riportata dai periodi precedenti, non dovesse essere superiore a € 25,82 il relativo versamento dovrà essere effettuato il prossimo mese unitamente a quello dell’imposta relativa al mese in corso. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. IVA ANNUALE - RATEIZZAZIONE - Scade il termine per il versamento della 7° rata dell’Iva, relativa al 2013 risultante dalla dichiarazione annuale con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33% mensile a decorrere dal 17 marzo 2014 utilizzando il codice tributo 6099. INVIO TELEMATICO DICHIARAZIONI D’INTENTO RICEVUTE - Scade il termine per la trasmissione telematica delle dichiarazioni d’intento ricevute nel mese precedente e qualora siano state poste in essere corrispondenti cessioni. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2014 - Scade il termine per il versamento della quarta rata delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei contribuenti titolari di partita Iva, non interessate all’applicazione degli studi di settore e che non hanno beneficiato della proroga. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2014 - Scade il termine per il versamento
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della terza rata delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei contribuenti titolari di partita Iva, non interessate all’applicazione degli studi di settore e che hanno versato la prima rata il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2014 - Scade il termine per il versamento della quarta rata delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei contribuenti titolari di partita Iva, interessate all’applicazione degli studi di settore e che non hanno beneficiato della proroga del versamento della prima rata al 7 luglio. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2014 - Scade il termine per il versamento della seconda rata delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei contribuenti titolari di partita Iva, interessate all’applicazione degli studi di settore e che hanno beneficiato della proroga del versamento della prima rata al 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%. IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su: - redditi di lavoro autonomo; - redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi ed opere dell’ingegno e partecipazione in associazione; - obbligazioni e titoli similari; - redditi di capitale diversi da dividendi e interessi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari; - provvigioni; - redditi di lavoro dipendente ed assimilati. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. INPS - CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA Scade il termine per il versamento del contributo INPS della gestione separata secondo le seguenti aliquote: - 28,72% (prima fascia) per i soggetti che non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; - 22% per i soggetti titolari di pensione diretta o già iscritti ad altro fondo obbligatorio o lavoratore titolare di pensione indiretta o di reversibilità. Il contributo così calcolato è posto: - per un terzo a carico dei percettori dei compensi, - per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi.
I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE SU CONGUAGLIO DI FINE RAPPORTO - Scade il termine per il versamento dell’addizionale regionale e dell’eventuale addizionale comunale, da trattenere all’atto del conguaglio di fine rapporto effettuato e liquidato nel mese precedente. Il codice tributo per il versamento è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale. I versamenti possono essere effettuati presso gli sportelli di qualsiasi concessionario o banca convenzionata, nonché presso gli uffici postali abilitati, utilizzando, in tutti i casi, il modello unico di pagamento fisco/ inps/regioni (Mod. F24). ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE 2013 - Scade il termine per versare le rate di addizionale regionale e addizionale comunale trattenute sulle retribuzioni del mese precedente. Tale versamento è da effettuarsi insieme alle ritenute IRPEF. Il codice tributo è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale; l’anno di riferimento è il 2013. ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2014 - Scade il termine per versare la rata di acconto dell’addizionale comunale trattenuta ai dipendenti sulle retribuzioni del mese precedente. Tale versamento è da effettuarsi insieme alle ritenute IRPEF. Il codice tributo è il 3847. L’anno di riferimento è il 2014. CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDENTI - Scade il termine per il versamento all’Inps, tramite mod. F24, dei contributi relativi ai lavoratori dipendenti. CONTRIBUTI COLLABORATORI - Scade il termine per il versamento tramite mod. F24 telematico dei contributi trattenuti il mese precedente dai committenti per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto. CONTRIBUTI INPS DIRIGENTI (EX INPDAI) Scade il termine per il versamento dei contributi, tramite il mod. F24, della contribuzione Inps dei dirigenti per le retribuzioni di competenza del mese precedente. INPS - FONDO DI TESORERIA - Scade il termine per i datori di lavoro con almeno 50 dipendenti di versare al Fondo di tesoreria la quota mensile di TFR, totale o parziale, maturata nel mese pre-
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cedente e non devoluta alle forme pensionistiche complementari. FONDAPI - Scadenza per l’invio della distinta FONDAPI per il bimestre luglio/agosto 2014 - codice bimestre 414.
SABATO 20 CONTRIBUTO CONAI: DENUNCIA IMBALLAGGI MENSILE - Termine per produttori o utilizzatori di imballaggi iscritti al CONAI per presentare la denuncia MENSILE del Contributo Ambientale Conai, calcolando, sulla base delle fatture emesse o dei documenti ricevuti, il contributo prelevato o dovuto nel MESE precedente, distinguendo gli importi relativi a ciascuna tipologia di materiali e indicando il relativo Consorzio di appartenenza. Gli importi relativi alla dichiarazione presentata dovranno essere versati al CONAI entro i successivi 90 giorni su uno o più dei sei conti correnti bancari, ognuno relativo a una tipologia dei materiali (acciaio, alluminio, carta, legno plastica e vetro). [rif. Regolamento CONAI]
DOMENICA 21 FONDAPI - Scadenza per il versamento FONDAPI per il bimestre luglio/agosto 2014 - codice bimestre 414.
GIOVEDÌ 25 IVA INTRACOMUNITARIA MENSILI - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al mese di agosto. I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1 - quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni; - l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2 - quater e l’INTRA 2 - quinquies per gli acquisti. La presentazione deve essere effettuata in via telematica. INPS/CIG - Presentazione della domanda di pagamento dell’integrazione salariale per le sospensioni o riduzioni iniziate nel mese precedente, con modalità telematiche a mezzo mod. Igi 15 (Cig) e Cigs on line (Cigs) da parte di datori di lavoro interessati a Cig e Cigs.
MARTEDÌ 30 VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2014 - Scade il termine per il versamento della quinta rata delle imposte dovute in base alla
dichiarazione unificata da parte dei contribuenti non titolari di partita Iva, non interessate all’applicazione degli studi di settore e che non hanno beneficiato della proroga. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2014 - Scade il termine per il versamento della quarta rata delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei contribuenti non titolari di partita Iva, non interessate all’applicazione degli studi di settore e che hanno versato la prima rata il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2014 - Scade il termine per il versamento della quarta rata delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei contribuenti non titolari di partita Iva, interessate all’applicazione degli studi di settore e che hanno beneficiato della proroga del versamento della prima rata al 7 luglio. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2014 - Scade il termine per il versamento della terza rata delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei contribuenti non titolari di partita Iva, interessate all’applicazione degli studi di settore e che hanno beneficiato della proroga del versamento della prima rata al 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%. ELENCO BLACK LIST MENSILI - Scade il termine per la trasmissione telematica della comunicazione black list da parte dei soggetti mensili con riferimento alle operazioni effettuate nel mese di agosto. CONTRATTO DI LOCAZIONE - Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° settembre 2014 e versamento dell’imposta di registro per i contratti di locazione con annualità scaduta il 31 agosto 2014. MODELLO 730 - COMUNICAZIONE MINOR ACCONTO - Scade il termine per richiedere al sostituto d’imposta di non effettuare il secondo o unico acconto dell’Irpef o di volerlo effettuare in misura ridotta, rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3. UNICO 2014 - TELEMATICO - Scade il termine per la trasmissione telematica del modello Unico 2014 delle persone fisiche, dei soggetti titolari di partita Iva, delle società di persone e delle società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare.
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DICHIARAZIONE IVA - Scade il termine per la trasmissione telematica della dichiarazione Iva annuale in forma autonoma. DICHIARAZIONE IRAP - Scade il termine per la trasmissione telematica della dichiarazione annuale Irap. DENUNCIA UNIEMENS - Scade il termine per l’invio delle denunce contributive e retributive relative alle retribuzioni del mese precedente. LIBRO UNICO - Scade il termine per le registrazioni relative al mese precedente. RATA TRIMESTRALE DEL CONTRIBUTO PER IL RICICLO DI OLI VEGETALI PER USO ALIMENTARE DESTINATI AL MERCATO NAZIONALE - Entro tale data i soggetti che: a) immettono sul mercato nazionale oli vegetali confezionati, anche importati; b) cedono oli vegetali alle imprese che li utilizzano come ingredienti di prodotti composti; c) importano oli vegetali per utilizzarli direttamente come ingredienti di prodotti composti (art. 2 DM 27 novembre 2003) devono versare il contributo (indicato all’art. 1 del DM 27 novembre 2003) al Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli oli
dei grassi vegetali ed animali esausti con diritto di rivalsa sugli acquirenti in tutte le fasi successive della commercializzazione, riportando nelle fatture di vendita la frase «contributo di riciclaggio oli vegetali esausti assolto». [rif. artt. 1 e 2 DM 27 novembre 2003; artt. 233, 264 D.Lgs. 152/06] SOVRAPPREZZO UNITARIO TRIMESTRALE DI VENDITA DELLE BATTERIE AL PIOMBO Entro tale data i produttori e importatori di batterie al piombo, nonché gli importatori di beni contenenti batterie al piombo, devono versare al COBAT (Consorzio Nazionale Batterie Usate) il sovrapprezzo unitario di vendita delle batterie al piombo. Il sovrapprezzo deve essere anticipato al COBAT dai soggetti sopra indicati con cadenza trimestrale. [rif. artt. 1 e 2 D.M. 16 marzo 2005] DICHIARAZIONE DEGLI ONERI 2015 DI GESTIONE DEGLI PNEUMATICI FUORI USO - Entro tale data i produttori e gli importatori di pneumatici o le loro eventuali forme associate devono inviare una dichiarazione (utilizzando l’Allegato D del DM 82/2011) al Ministero dell’Ambiente contenente le stime relative all’anno 2015 degli oneri relativi alle componenti di costo di gestione degli “pneumatici fuori uso” (PFU). [rif. art. 5, c.2 D.M. 82/2011] (PZ-BA-C)
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