NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
APINFORMA numero 14 31 luglio 2015
IN PRIMO PIANO FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
CONTRIBUTI ALLE NUOVE IMPRESE GIOVANILI
APINFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
APINFORMA
numero 14 31 luglio 2015
Sommario
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
Decreto internazionalizzazione
6
Credito d’imposta ricerca e sviluppo
7
Interessi di mora all’8,05%
9
Casella PEC
10
Il gruppo IVA europeo
11
La residenza fiscale delle persone fisiche
13
Contributi alle nuove imprese giovanili
15
Contratto di lavoro a tutele crescenti
23
Inail. Riduzione premi dovuti dalle imprese artigiane
24
Autorizzazione Unica Ambientale
25
Efficienza energetica negli edifici
26
Energia: separazione marchio tra distributore e venditori
28
Approvato Prezziario Regionale
29
Conformità impianti: trasmissione digitale
32
ANAC: comunicato per adeguare i bandi tipo
33
Urbanistica e edilizia: circolare della Regione (2a parte)
35
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
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EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
Le regole di origine
39
Contratti di franchising
42
FAPI
46
Legislazione alimentare
48
Accesso alla professione di autotrasportatore
50
Scadenze aziendali settembre 2015
52
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Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it
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Decreto internazionalizzazione IN ARRIVO IL PROVVEDIMENTO CHE PUNTA A FAVORIRE GLI INVESTIMENTI ESTERI
Il Consiglio dei ministri lo scorso 17 luglio ha approvato il “decreto internazionalizzazione” volto ad attrarre gli investimenti esteri e a garantire un po’ di certezza in ambito tributario cercando di rendere il fisco più “friendly” nei confronti delle imprese. Nell’attesa che il provvedimento venga definitivamente approvato dal Parlamento, segnaliamo brevemente le principali novità in esso contenute. Diversi gli interventi previsti dal provvedimento, tra questi il potenziamento del “rulling” internazionale e l’introduzione di un nuovo strumento, il “maxi interpello” riservato ai grandi investimenti. Su questo fronte si segnala anche la possibilità di applicazione retroattiva fino al momento di presentazione dell’istanza. Con riferimento al “maxi interpello” si tratta di un’istanza onnicomprensiva riservata alle imprese che intendono effettuare investimenti nel nostro paese per un ammontare di almeno 30 milioni di euro e che abbiano ripercussioni positive in ambito occupazionale. Prevista la possibilità di definire anticipatamente i criteri di quantificazione dei valori fiscali d’ingresso dei beni dell’impresa che decide di trasferire la residenza nel nostro paese. In questi casi sarà possibile anche sanare casi di esterovestizione societaria. Per adeguarsi ad alcune sentenze della Corte di giustizia UE in materia di consolidato, è prevista la possibilità di accesso anche ai gruppi societari in cui la controllante risulti residente in altro paese comunitario e sia priva di una stabile organizzazione in Italia, mentre le controllate siano residenti nel nostro paese. In pratica si interviene nell’art.
117 del TUIR e seguenti prevedendo che le società sorelle (italiana più stabile organizzazione in altro paese UE), possono accedere al consolidato senza sottostare a limitazioni di carattere geografico. Per quanto riguarda la stabile organizzazione vengono riscritti gli articoli 151 e 152 del TUIR, allineandosi alle nuove linee OCSE. In pratica si elimina il criterio della “forza di attrazione” rafforzando il principio della “funcionally separate entity” secondo la quale la stabile organizzazione va considerata, dal punto di vista fiscale, come un’impresa indipendente, distinta e separata dalla casa madre da cui promana. Sulla deducibilità delle perdite su crediti viene integrato l’art. 101, comma 5 del TUIR prevedendo la deducibilità dei crediti vantati nei confronti di imprese estere alla presenza di procedure simili ai nostri accordi di ristrutturazione dei debiti. Per quanto riguarda i costi black list viene prevista la loro deducibilità entro il limite del valore normale dei beni e servizi acquistati. La necessità di confrontarsi con l’amministrazione finanziaria e dimostrare l’effettivo interesse economico sarà pertanto limitato ai soli casi in cui il prezzo risulti superiore al valore normale. Viene inoltre eliminata l’obbligatorietà dell’interpello disapplicativo e il regime di tassazione per trasparenza per le società collegate ex art. 168 del TUIR. Per quanto riguarda gli interessi passivi viene rivista la disciplina dell’art. 96 del TUIR, nel calcolo del ROL saranno, infatti, inclusi anche i dividendi provenienti dalle società controllate estere. Modificata infine la tassazione dei dividendi provenienti da paradisi fiscali per contribuenti sia persone fisiche che giuridiche. L’imponibilità al 100% viene limitata ai casi in cui il socio detenga una partecipazione diretta in una società black list oppure, in caso di partecipazione indiretta, sia titolare di una quota di controllo in una società intermedia non black list, italiana o estera, che riceve i dividendi.
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(PZ)
Credito d’imposta ricerca e sviluppo PUBBLICATO IL DECRETO CHE INDIVIDUA GLI ASPETTI APPLICATIVI DEL BONUS PREMESSA E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2015, il D.M. del 27 maggio 2015 che definisce le modalità di fruizione del credito d’imposta per le aziende che investono in attività di ricerca e sviluppo. Il beneficio, previsto dall’art. 3 del decreto legge n. 145/2013, non ha carattere strutturale, ancorché tale caratteristica sia richiesta da più parti, vanificando così la possibilità di garantire una pianificazione della spese in R&S.
SOGGETTI INTERESSATI Possono beneficiare dell’agevolazione tutte le tipologie di imprese, siano essere costituite sotto forma di ditte individuali, di società di persone o di capitali. Non esiste alcuna distinzione di dimensioni o di settore così come non assume rilevanza il regime contabile adottato. Gli investimenti nell’attività di ricerca e sviluppo devono essere effettuati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, quindi in genere dall’anno in corso, e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019
ATTIVITÀ AMMISSIBILI Le spese di R&S agevolabili sono le seguenti: - i lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti; - la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o per permettere un miglioramento di quelli già esistenti; - l’acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l’utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica
o commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; - la produzione e il collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Per converso non sono considerate attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino dei miglioramenti.
LA MISURA DEL CREDITO La misura del beneficio è differenziato sulla base del tipo di investimento effettuato, più esattamente il bonus è pari: 1. al 50% delle spese sostenute per l’assunzione di personale altamente qualificato o per i contratti di ricerca stipulati con le università ed enti analoghi; 2. al 25% per l’acquisto di beni strumentali o di proprietà intellettuale, come ad esempio strumenti e attrezzature di laboratorio; 3. al 50% delle spese relative a contratti di ricerca stipulati con università ed enti di ricerca e organismi equiparati, altre imprese, comprese le start up innovative, che però non possono essere controllate o controllanti direttamente o indirettamente; 4. al 25% delle competenze tecniche e privative industriali relative a invenzioni industriali o biotecnologiche, tipografie di prodotti a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne. Con riferimento al punto 1), per i contratti di ricerca sottoscritti con università o enti esteri, è richiesto che questi ultimi appartengano alla UE, oppure ad un paese che attua lo scambio di informazioni con l’Italia. Il personale altamente qualificato deve essere in possesso di laurea magistrale in ambito tecnico o scientifico oppure del dottorato. Oltre alle assunzioni sono agevolabili anche i rapporti di collaborazione, compresi quelli di natura professionale. Per quanto concerne il punto 2), il costo unitario
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non deve essere inferiore a 2.000 euro al netto dell’Iva. La spesa minima da sostenere deve essere di almeno 30.000 euro mentre lo sgravio fiscale massimo potrà arrivare fino a 5 milioni di euro annui e riguarderà il periodo 2015 – 2019. Lo sgravio fiscale è attribuito sui valori incrementali di spesa, rispetto alla medie degli investimenti operati nel triennio precedente per gli stessi impieghi. In caso di start-up operanti da meno di tre anni, la media sarà calcolata dal momento della costituzione. Per spesa incrementale sostenuta nel periodo d’imposta per il quale si intende beneficiare dell’agevolazione, si considera quella in eccedenza rispetto alle media annuale riferita ai rispettivi medesimi costi sostenuti nei tre periodi di d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015, quindi il triennio 2012 – 2014. Il credito d’imposta è in ogni caso calcolato sulla spesa incrementale riferita ai costi agevolabili.
LA FRUIZIONE DELL’AGEVOLAZIONE Il bonus è fruibile in compensazione direttamente utilizzando il modello F24 a partire dall’anno suc-
cessivo a quello di maturazione e deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Importante sottolineare che il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile dell’Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli art. 61 e 109 comma 5) del TUIR. Si segnala che non opera il blocco delle compensazioni disposto dal D.L. 78/2010 in presenza di ruoli scaduti d’importo superiore a 1.500 euro. Il bonus è inoltre cumulabile con quello previsto dall’art. 24 del D.L. 82/2012, vale a dire il tax credit pari al 35% del costo sostenuto per il personale altamente qualificato vigente fino al 2014.
LA CERTIFICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE Le imprese che beneficeranno del credito saranno tenute a conservare tutta la documentazione utile a dimostrare la spettanza del bonus. Documentazione che dovrà essere certificata dal revisore o dal collegio sindacale. Per le imprese non soggette a revisione viene prevista la possibilità di includere tra i costi agevolabili quelli relativi alla certificazione entro un limite massimo di 5.000 euro annui. (PZ)
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Interessi di mora all’8,05% CONFERMATO IL SAGGIO D’INTERESSE PER IL SECONDO SEMESTRE
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 167 del 21 luglio 2015 il tasso d’interesse di mora applicabile per il secondo semestre 2015 mantenendolo all’8,05%. Con il recepimento della Direttiva 2011/7/UE, il decreto legislativo n. 231/2002, che regola la decorrenza degli interessi di mora nelle transazioni commerciali intervenute tra imprenditori, è stato modificato. La regola generale prevede, dal 1° gennaio 2013, che i pagamenti delle fatture debbano essere eseguiti entro 30 giorni dal ricevimento della fattura o delle merci, elevato a 60 giorni quando il debitore è una pubblica amministrazione. Gli interessi moratori decorrono automaticamente dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabilito dal contratto. Il saggio d’interesse da applicare ai ritardati pagamenti, è parametrato sulla base del tasso applicato dalla Banca centrale europea, al quale vanno aggiunti 8 punti. La norma prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze comunichi il saggio d’interesse, al netto della maggiorazione, entro i primi giorni di ciascun semestre affinché sia applicato nello stesso periodo. E’ stato così mantenuto allo 0,05% il saggio d’interesse per il semestre in corso, al quale devono essere aggiunti 8 punti arrivando così alla misura dell’8,05%.
I prodotti agricoli sono regolamentati da una disciplina speciale la quale prevede un termine di pagamento di 30 giorni per i prodotti deperibili e di 60 giorni negli altri casi. Dal punto di vista contabile opera una deroga al principio di competenza, gli interessi di mora, infatti, concorrono alla formazione del reddito nell’esercizio in cui sono percepiti o corrisposti. Relativamente ai semestri trascorsi e da quando è entrato in vigore il decreto 231/2002, l’andamento dei tassi per i prodotti non alimentari è stato il seguente: - 10,35 secondo semestre 2002; - 9,85 primo semestre 2003; - 9,10 secondo semestre 2003; - 9,02 primo semestre 2004; - 9,01 secondo semestre 2004; - 9,09 primo semestre 2005; - 9,05 secondo semestre 2005; - 9,25 primo semestre 2006; - 9,83 secondo semestre 2006; - 10,58 primo semestre 2007; - 11,07 secondo semestre 2007; - 11,20 primo semestre 2008; - 11,10 secondo semestre 2008; - 9,50 primo semestre 2009; - 8,00 secondo semestre 2009; - 8,00 primo semestre 2010; - 8,00 secondo semestre 2010; - 8,00 primo semestre 2011; - 8,25 secondo semestre 2011; - 8,00 primo semestre 2012; - 8,00 secondo semestre 2012; - 8,75 primo semestre 2013; - 8,50 secondo semestre 2013; - 8,25 primo semestre 2014; - 8,15 secondo semestre 2014; - 8,05 primo semestre 2015; - 8,05 secondo semestre 2015.
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(PZ)
Casella PEC
VA QUOTIDIANAMENTE CONTROLLATA
a cura di Davide David, dottore commercialista in Monfalcone A seguito della introduzione della Posta Elettronica Certificata (PEC) sempre più enti vi fanno ricorso per notificare, a norma di legge, i propri atti. In molti casi l’arrivo della PEC costituisce il momento iniziale per il conteggio dei termini decadenziali, con la conseguenza che il mancato controllo della casella PEC può comportare il rischio di non essere più nei termini per proporre le eventuali azioni in relazione agli atti ricevuti.
Ultimamente anche l’Agenzia delle entrate e Equitalia hanno iniziato ad utilizzare la PEC per la notifica dei propri atti (tra i quali gli avvisi bonari e le cartelle di pagamento), che non vengono quindi più spediti per raccomandata. Anche per questo si suggerisce di tenere costantemente sotto controllo la propria PEC, perché dall’arrivo dell’atto iniziano a decorrere, tra l’altro, i termini per l’eventuale richiesta di rielaborazione dell’avviso bonario o per il pagamento in misura ridotta delle sanzioni (30 giorni dalla PEC) ovvero per la richiesta di sgravio della cartella di pagamento o per la presentazione del ricorso avverso la cartella stessa (60 giorni dalla PEC). Il mancato rispetto di detti termini comporta, nella maggior parte dei casi, la definitività dell’atto e il conseguente obbligo di pagare quanto richiesto, anche in presenza di errori. Un suggerimento operativo è quello di far arrivare sulla propria e.mail ordinaria un messaggio che avverta della presenza di PEC nella relativa casella.
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Il gruppo IVA europeo ESCLUSIONI
SARÀ POSSIBILE ASSOLVERE L’IMPOSTA IN AMBITO EUROPEO UNITARIAMENTE
a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero È tutto pronto per l’introduzione in Italia del cosiddetto “Gruppo IVA europeo”. L’art. 11 della Direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 prevede che “…. ogni Stato membro può considerare come un unico soggetto passivo le persone stabilite nel territorio dello stesso Stato membro che siano giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi.” Per effetto dell’opzione per la costituzione del Gruppo IVA, i soggetti per i quali ricorrono le condizioni di partecipazione perdono l’autonoma soggettività ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e nasce un nuovo unico soggetto d’imposta, che agisce come un qualsiasi soggetto passivo, trovando applicazione nei confronti dello stesso tutte le disposizioni, salvo quanto diversamente stabilito.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE AL GRUPPO IVA Due o più soggetti stabiliti in Italia, legati da vincoli finanziario, economico, organizzativo (che devono ricorrere congiuntamente): - finanziario: controllo diretto e indiretto (ex art. 2359, primo comma, num. 1), e secondo comma, cc), anche quando esercitato da un terzo soggetto non stabilito; - economico: svolgimento della stessa attività o di attività complementari, collegate, strumentali, ausiliarie o accessorie (anche se svolte da un terzo vincolato finanziariamente agli altri); - organizzativo: coordinamento di diritto o di fatto tra organi decisionali (o operato da un terzo soggetto, vincolato finanziariamente agli altri).
Sono esclusi da questo nuovo regime facoltativo: - gli aderenti a liquidazione IVA di gruppo ex art. 73 D.P.R. 633/1972; - i soggetti sottoposti a procedura concorsuale, posti in liquidazione ordinaria o la cui azienda sia sotto sequestro giudiziario; - le stabili organizzazioni all’estero.
DISCIPLINA DEL GRUPPO IVA Una volta costituito il gruppo IVA, i vari componenti – originariamente soggetti passivi IVA distinti – divengono un unico soggetto passivo IVA. In tale contesto si introduce la figura del Rappresentante del gruppo IVA, ossia del soggetto che esercita il controllo secondo quanto richiesto dal vincolo finanziario. Pertanto le conseguenze IVA sono le seguenti: - irrilevanza ai fini IVA delle cessioni di beni/ prestazioni di servizi che intercorrono tra i soggetti partecipanti al Gruppo IVA; - rilevanza ai fini IVA delle operazioni effettuate con terzi rispetto agli aderenti del Gruppo IVA Le cessioni di beni e/o le prestazioni di servizi effettuate o ricevute da un soggetto facente parte del Gruppo IVA nei confronti di una sua stabile organizzazione all’estero si considerano rispettivamente rese o ricevute dal Gruppo IVA. Il soggetto stabilito in Italia perde la propria soggettività individuale che confluisce in quella più ampia del Gruppo IVA, con la conseguenza che i rapporti tra esso e una propria stabile organizzazione estera rilevano come rapporti tra soggetti distinti: - da una parte il Gruppo IVA, di cui fa parte il soggetto passivo stabilito; - dall’altra la stabile organizzazione all’estero che non può fare parte di tale Gruppo (in deroga al principio per cui i rapporti tra sede principale e sua stabile organizzazione all’estero non acquistano rilevanza agli effetti dell’IVA). Il Rappresentante del gruppo IVA è responsabile per l’adempimento degli obblighi connessi all’esercizio dell’opzione, salvo che per le somme dovute a titolo d’imposta, interessi e sanzioni a seguito di accertamento, per cui sono responsabili in solido tutti gli aderenti al gruppo IVA.
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Questo nuovo regime, integrato nel DPR 633/72 al Titolo V-bis dall’art. 70-bis all’art. 70 quaterdecies, permetterà una riduzione degli obblighi documentali-fiscali (non sarà necessario emettere fattura
per le operazioni intra-gruppo) ed un’ottimizzazione del carico fiscale IVA, modificando le posizioni creditorie, di detraibilità e il volume d’affari. Gian Luca Giussani
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La residenza fiscale delle persone fisiche IL REGISTRO DEGLI ITALIANI RESIDENTE ALL’ESTERO AIRE
In questo numero di Apinforma concluderemo l’argomento della residenza fiscale delle persone fisiche occupandoci del registro degli italiani residenti all’estero (AIRE) e dell’art. 4 della Convenzione OCSE contro la doppia imposizione.
REGISTRO ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO (A.I.R.E) L’iscrizione nel registro de quo, come detto in precedenza, non è condizione sufficiente per determinare la perdita della residenza fiscale italiana con conseguente decadenza dell’obbligo di corrispondere le imposte nel nostro Paese. La registrazione è: - facoltativa entro i 12 mesi di permanenza all’estero - obbligatoria quando si supera detto periodo
PROCEDURA PER L’ISCRIZIONE Il modus operandi per l’iscrizione nel registro è il seguente (art. 7 del D.P.R. 6 settembre 1989, n. 323 – Approvazione del regolamento per l’esecuzione della Legge 27 ottobre 1988, n. 470, sull’anagrafe ed il censimento degli italiani all’estero, che fa riferimento esplicito alla “norma della vigente legislazione anagrafica”). Richiesta diretta all’Ufficio Consolare italiano Nel caso di richiesta direttamente all’Ufficio Consolare italiano, questi comunicherà all’Ufficiale d’anagrafe del Comune italiano tutta la documentazione necessaria che attesti l’effettivo espatrio. La decorrenza dell’iscrizione coinciderà con quella di ricezione della dichiarazione da parte dell’Ufficiale d’anagrafe del Comune italiano di provenienza. Richiesta diretta al Comune di residenza In tale circostanza, invece, il Comune di residenza,
nella persona dell’Ufficiale d’anagrafe, acquisisce la volontà dell’interessato di trasferirsi all’estero per un periodo superiore a 12 mesi e annoterà il relativo nominativo in due registri: - quello delle cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (APR), - quello d’iscrizione nell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero. Successivamente, entro 90 giorni l’interessato dovrà presentarsi presso l’Ufficio Consolare del Paese estero presentando il documento che attesti l’avvenuta dichiarazione di volontà di espatriare per più di 12 mesi rilasciata al precedente Comune italiano di residenza anagrafica. L’ufficio Consolare competente, quindi, trasmetterà all’Ufficiale d’anagrafe italiano la documentazione probatoria di avvenuta iscrizione nel Paese estero. La decorrenza dell’iscrizione coinciderà con quella della dichiarazione rilasciata al Comune italiano prima dell’espatrio (effetto retroattivo). La norma in parola (art. 7 del D.P.R. 6 settembre 1989, n. 323), come detto, fa riferimento esplicito alla “norma della vigente legislazione anagrafica”. La locuzione riportata in corsivo prevede che: 1) ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera a) del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), si debba dichiarare il trasferimento all’estero da parte del futuro espatriante, 2) ai sensi dell’art. 5, comma 3, della Legge 4 aprile 2012, n. 35 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo): “...Omissis...l’ufficiale d’anagrafe, nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1 (ndr. nel caso di specie la dichiarazione di volontà di migrare per più di 12 mesi all’estero), effettua, previa comunicazione al comune di provenienza (ndr. nel caso di specie il Consolato italiano nel Paese estero di migrazione), le iscrizioni anagrafiche. Gli effetti giuridici delle iscrizioni anagrafiche decorrono dalla data della dichiarazione.”. Quanto sopra, si traduce nel fatto che: - l’Ufficiale d’anagrafe deve informare immediatamente il nuovo Comune di residenza, che
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nel caso specifico è individuabile nell’Ufficio Consolare italiano del Paese estero di migrazione;
- la data di migrazione è quella di presentazione della dichiarazione di volontà presso il Comune di residenza italiano.
PROSPETTO RIASSUNTIVO PER LA REGISTRAZIONE ALL’AIRE SCELTA DEL LUOGO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA (ART. 7 DPR 232/89)
OBBLIGO DEL CONTRIBUENTE
OBBLIGO CARTOLARE DELL’UFFICIO CHE RICEVE LA DOMANDA
DECORRENZA
Consolato italiano nel Paese di riferimento
Presentarsi entro 90 giorno presso l’Ufficio Consolare italiano del Paese estero informandoli dell’avvenuto trasferimento, presentando la dichiarazione di volontà esibita al Comune italiano di provenienza
Comunicare al precedente comune di residenza della persona trasferita, l’avvenuta immigrazione nello Stato Estero.
Dalla data di ricezione da parte dell’ufficiale dell’anagrafe del Comune italiano di provenienza della documentazione inviata dall’Ufficio Consolare italiano presso il paese estero.
Comune di residenza italiano
a) cancellazione dall’AnaDalla data di esternazione al grafe della Popolazione Comune di residenza italiaEsternare la volontà di volersi Residente (APR) no della volontà di trasferirsi trasferire per più di 12 mesi nel all’estero per più di 12 mesi Paese estero scelto. b) iscrizione nel registro (data retroattiva) dell’AIRE.
Per quanto sopra detto, consiglio l’iscrizione all’AIRE: - prima della decorrenza dei 183 giorni (ovvero 184 per l’anno bisestile), in quanto in caso contrario ci si troverebbe nella condizione di residente anagrafico (presunzione assoluta), - mediante le modalità indicate al punto “Richiesta diretta al Comune”, in quanto così si formerà una data certa (l’esternazione della volontà) per far decorrere la cancellazione dall’APR da tale giorno.
DOPPIA RESIDENZA (DISPOSIZIONI CONVENZIONE RIGUARDANTE LA DOPPIA IMPOSIZIONE) L’art. 4 paragrafo 2 della Convenzione contro le doppie imposizioni, redatta secondo il modello Ocse, stabilisce che se una persona fisica, in base alle rispettive normative interne, risulta residente in entrambi gli Stati in base a criteri quali la residenza (intesa come residenza civilistica, quindi dimora, in quanto la residenza anagrafica, come detto in precedenza rappresenta una presunzione assoluta) e il domicilio, si considera residente (fiscalmente): - nel Paese in cui dispone di un’abitazione permanente (per abitazione permanente deve intendersi, secondo il Commentario OCSE, il “luogo in cui la stessa (ndr. persona fisica) ha sistemato e utilizzato l’abitazione per proprio uso permanente” in netto contrasto con la no-
zione di “soggiorno in un dato luogo”, privilegiando condizioni che dimostrino l’intenzione di un soggiorno non di breve durata; - se dispone di un’abitazione permanente in entrambi gli Stati, si considera residente nel Paese in cui le relazioni personali (elemento del domicilio) sono più strette; - se non si riesce a determinare dove le relazioni sono più strette ovvero non si dispone di un’abitazione permanente in nessuno degli Stati, si considera il luogo dove soggiorna abitualmente (dimora abituale); - se soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati o nessuno, si considera la nazionalità del soggetto; - se questi ha nazionalità di entrambi i Paesi o di nessuno, gli Stati risolvono la questione in comune accordo. I criteri indicati dalle tie breaker rules non prevedono l’applicazione in via alternativa, ma la loro applicazione deve avvenire in conformità all’ordine gerarchico in cui sono enunciati. Tutto ciò si traduce nell’impossibilità di accedere ai criteri successivi al primo qualora quest’ultimo sia stato soddisfatto. Quindi, secondo la regola generale individuata dall’art. 4 della Modello Ocse, il diritto di assoggettare ad imposizione un reddito spetta allo Stato dove è localizzata la residenza.
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Ernesto Cherici
Contributi alle nuove imprese giovanili DAL 25 AGOSTO AL 2 OTTOBRE 2015 I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ALLE CCIAA Con decreto del Presidente della Regione 16 marzo 2015, n. 055/Pres., pubblicato sul BUR n. 12 del 25 marzo 2015 è stato approvato il regolamento attuativo per la concessione degli incentivi a favore di progetti d’imprenditoria giovanile in applicazione dell’art. 20, commi 3 e 4 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5. Il precedente regolamento, adottato con decreto del Presidente della Regione 26 novembre 2012, n. 242, è stato contestualmente abrogato. La gestione dello strumento agevolativo è delegata all’Unione regionale delle Camere di commercio del Friuli Venezia Giulia (Unioncamere FVG), la quale, con determinazione presidenziale del 21 luglio 2015, n. 9 ha approvato il bando per la concessione dei contributi, affidandone la gestione alle CCIAA di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine. I soggetti interessati possono presentare domanda, esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC), dalle 09.15 del 25 agosto e alle ore 16.30 del 2 ottobre 2015, secondo le modalità che saranno di seguito dettagliate, alle menzionate CCIAA secondo la competenza territoriale. Le risorse complessivamente stanziate ammontano complessivamente a 925.925,93 euro, salvo eventuali integrazioni, e sono ripartite fra le CCIAA delle quattro province in funzione del numero di imprese attive iscritte al Registro delle imprese tenuto in ciascuna di esse.
BENEFICIARI Beneficiari sono le nuove imprese giovanili insediate nel Friuli Venezia Giulia che alla data di presentazione della domanda abbiano i seguenti requisiti: - iscrizione dell’impresa da meno di 36 mesi alla data di presentazione della domanda, al Registro delle imprese della Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA) competente per territorio; - sede legale o unità operativa oggetto dell’investimento ubicata sul territorio regionale; - non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali. Sono altresì beneficiarie le imprese giovanili ancora da costituire, ma che si impegnano a costituire e a iscrivere l’impresa entro 3 mesi dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Per impresa giovanile s’intende: - l’impresa in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di giovani; - l’impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da giovani; - l’impresa individuale il cui titolare è un giovane; - nel caso della società di persone composta da due soci, quella nella quale almeno uno dei soci è giovane; - nel caso di società in accomandita semplice, quella in cui il cui socio accomandatario è un giovane; - nel caso di una società in nome collettivo, quella in cui il cui socio giovane è anche il legale rappresentante della società; Per giovani s’intendono le persone fisiche di età non superiore a 35 anni. Per nuova impresa s’intende l’impresa iscritta da meno di 36 mesi al Registro delle imprese alla data di presentazione della domanda di contributo. Non è considerata nuova l’impresa le cui quote siano detenute in maggioranza da altre imprese, come nemmeno le società risultante da trasformazione di società preesistente o da fusione o scissione di società preesistenti nonché l’impresa costituita tramite conferimento d’azienda o di ramo d’azienda da parte di impresa preesistente.
INIZIATIVE E SPESE AMMISSIBILI Sono ammesse le iniziative finalizzate alla realizzazione dei progetti di imprenditoria giovanile aventi sede legale o unità operativa dislocate sul territorio regionale. Sono ammesse le spese per la realizzazione dei progetti di imprenditoria giovanile sia se soste-
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nute dopo la presentazione della domanda sia se sostenute prima della presentazione della domanda. Le spese ammissibili, al netto di IVA, possono comprendere eventuali dazi doganali e costi di trasporto, imballo e montaggio relativi al bene acquistato, con esclusione delle spese generali. Nel dettaglio le spese ammesse sono le seguenti: A) Spese per investimenti, strettamente funzionali all’esercizio dell’attività economica, relativi all’acquisto e alla locazione finanziaria di: 1. impianti specifici, consistenti nei beni materiali che singolarmente o in virtù della loro aggregazione funzionale costituiscono beni strumentali all’attività di impresa; 2. arredi; 3. macchinari, strumenti ed attrezzature; 4. beni immateriali: diritti di licenza e software anche mediante abbonamento, brevetti, know-how; 5. hardware; 6. autoveicoli, strettamente strumentali all’attività di impresa ed alla stessa destinati in via esclusiva con esclusione delle imprese che svolgono come attività principale o secondaria l’attività di trasporto di merci su strada per conto terzi contraddistinta dal codice ISTAT ATECO 2007 49.41.00; 7. sistemi di sicurezza, quali impianti di allarme, blindature, porte e rafforzamento serrature, telecamere antirapina e sistemi antifurto e antitaccheggio, vetri antisfondamento e antiproiettile, casseforti e sistemi similari; 8. materiali e servizi concernenti la pubblicità e attività promozionali legate all’avvio dell’impresa comprese le spese per l’eventuale insegna, creazione del logo e dell’immagine coordinata dell’impresa, nei limiti di 10.000 euro; B) Spese di costituzione: 1. spese notarili legate all’avvio dell’impresa, con riferimento unicamente all’onorario notarile; 2. spese connesse ai necessari adempimenti previsti per legge per l’avvio dell’attività d’impresa nonché spese inerenti all’eventuale redazione del business plan, comunque nel limite massimo di 10.000 euro; tali spese andranno dettagliatamente descritte nella relativa fattura o documento contabile equivalente, oppure con relazione allegata alla rendicontazione; C) Spese di primo impianto: 1. adeguamento o ristrutturazione dei locali
adibiti o da adibire all’esercizio dell’attività economica tramite opere edili, realizzazione o adeguamento di impiantisca generale e relative spese di progettazione, direzione e collaudo nel limite di massimo di 40.000 euro, a condizione che l’immobile oggetto dell’intervento sia di proprietà dell’impresa o che la stessa disponga di un titolo di possesso che garantisca la disponibilità dell’immobile almeno fino alla scadenza del vincolo di destinazione; 2. realizzazione o ampliamento del sito web, nel limite di 5.000 euro; 3. locazione dei locali adibiti ad esercizio dell’attività d’impresa per un periodo massimo di 12 mesi e nel limite di 15.000 euro, come risultante dal contratto registrato; qualora l’immobile non sia stato ancora individuato in sede di presentazione della domanda, il relativo contratto di locazione va stipulato entro il termine di presentazione delle integrazioni della domanda; 4. avvio dell’attività di franchising limitatamente al diritto di ingresso corrisposto al franchisor nel limite massimo di 25.000 euro. Nel caso in cui il beneficiario sia una microimpresa, sono ammesse anche le spese relative ad operazioni di microcredito (contratti di mutuo non superiore a 25.000 euro) sostenute ai fini del finanziamento della realizzazione del progetto di imprenditoria giovanile: a) premio e spese di istruttoria per l’ottenimento di garanzie, in forma di fideiussioni o di garanzie a prima richiesta, rilasciate a favore dell’impresa beneficiaria da banche, istituti assicurativi e confidi nel limite di 2.000 euro; b) oneri finanziari relativi all’effettuazione dell’operazione di microcredito con riguardo agli interessi passivi e alle spese di istruttoria e di perizia nel limite di 1.000 euro. Le spese di cui alla lett. A), punto 8, lett. B), punto 1 e lett. C), punto 3 non devono superare complessivamente il 50% delle spese ammesse per singolo progetto preventivato. I beni devono essere nuovi di fabbrica. Nel caso di locazione finanziaria è ammessa la spesa per la quota capitale delle singole rate effettivamente sostenute fino alla data di rendicontazione del progetto; non sono ammesse quota interessi e spese accessorie. Sono, infine, ammesse a contributo le spese connesse all’attività di certificazione della spesa, relative alle modalità di rendicontazione della medesima nel limite di 1.000 euro.
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FORMA E MISURA DELLE AGEVOLAZIONI I contributi sono concessi secondo il regime “de minimis” di cui al regolamento della Commissione (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013. L’intensità massima del contributo è pari al 50% della spesa ammessa nella misura minima di 2.500 euro e massima di 40.000 euro; nel caso di società con almeno tre soci tale importo è compreso tra i 5.000 euro e i 40.000,00 euro. Ma, entro queste soglie l’intensità contributiva è determinata in funzione al punteggio conseguito dal progetto in sede di sua valutazione (v. infra). Il limite massimo del contributo concedibile a copertura delle spese relative al microcredito è pari a 1.000 euro per quelle relative al microcredito per il rilascio di garanzie e a 500 euro per quelle relative al microcredito per oneri passivi e spese d’istruttoria.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Ciascuna impresa, anche da costituire, può presentare una sola domanda. Le domande sono presentate esclusivamente tramite PEC dal soggetto richiedente dalle 09.15 del 25 agosto 2015 alle 16.30 del 2 ottobre 2015 all’ente camerale competente per territorio e, precisamente: - CCIAA di Gorizia: fondogorizia@go.legalmail. camcom.it; - CCIAA di Pordenone: cciaa@pn.legalmail. camcom.it; - CCIAA di Trieste: cciaa@ts.legalmail.camcom.it; - CCIAA di Udine: contributi@ud.legalmail. camcom.it; La domanda si considera validamente inviata se trasmessa mediante la casella di PEC dell’impresa richiedente o mediante la casella di PEC del dichiarante ovvero se sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante dell’impresa richiedente o con firma digitale del dichiarante. Le domande presentate a indirizzi PEC diversi da quelli sopra indicati non saranno considerate valide e verranno archiviate. Inoltre, la casella PEC da cui è stata inoltrata la domanda e precisata nel-
la modulistica, verrà utilizzata dagli enti camerali per l’invio di richieste e comunicazioni ufficiali relative all’istruttoria della domanda di contributo. Alle domande devono essere allegati: - una relazione illustrativa dell’iniziativa con il quadro riepilogativo della spesa, - una dichiarazione attestante i requisiti (per le sole imprese già costituite); - eventuali curriculum vitae dei prestatori di servizi; - preventivi di spesa dei fornitori e/o giustificativi di spesa di beni e servizi; - dichiarazione di impegno (solo per le imprese non ancora costituite ed iscritte al registro delle imprese alla data di presentazione della domanda); - eventuali altri allegati. Alle imprese che presentano domanda di contributo è fatto divieto di ricevere contributi a carico della finanza pubblica, se fornitrici di servizi all’amministrazione stessa e, in tal senso, sono chiamate a sottoscrivere un’apposita dichiarazione.
PROCEDURE, FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO Le domande sono istruite dall’ente camerale su base provinciale e i contributi sono concessi secondo il procedimento valutativo a bando. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, l’ente camerale dà comunicazione all’interessato e assegna un termine massimo di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o integrazione. La domanda è archiviata d’ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione decorra inutilmente. In caso di insussistenza dei requisiti per la concessione del contributo, prima della formale adozione del provvedimento negativo, l’ente camerale comunica tempestivamente ai soggetti interessati i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. La valutazione di ogni singolo progetto avviene in fase istruttoria e prevede l’attribuzione dei punteggi secondo la sottostante scheda di valutazione.
PROGETTI
PUNTEGGIO MAX
Sviluppo di sinergie con altre iniziative di promozione di nuove idee imprenditoriali realizzate da enti pubblici e privati
10
Valorizzazione della creatività
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Avvio di nuove imprese dirette al mantenimento dei mestieri tradizionali dell’artigianato
25
Innovazione tecnologica di processo e di prodotto
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PROGETTI
PUNTEGGIO MAX
Iniziative in collaborazione con incubatori e acceleratori d’impresa, allo scopo di innovare il tessuto produttivo, nonché con università, istituzioni scolastiche, enti di formazione, allo scopo di migliorare l’integrazione fra imprese e mondo del lavoro, avendo particolare riguardo alla nascita di nuove imprese
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Condivisione dell’ufficio (sic) da attuarsi mediante la messa a disposizione di postazioni di lavoro attrezzate e sale riunioni comuni
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Punteggio massimo totale
100
La graduatoria su base provinciale è approvata dall’ente camerale entro 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domanda ed è pubblicata sul sito web di Unioncamere FVG. Approvata la graduatoria l’ente camerale provvede a dare comunicazione alle imprese interessate dell’ammissione o non ammissione al contributo. Riscontrato il mantenimento dei prescritti requisiti iniziali, il contributo è concesso su base provinciale contestualmente all’approvazione della graduatoria e nei limiti delle risorse disponibili. Nell’atto di concessione viene fra l’altro stabilito: a) il termine e le modalità di presentazione della rendicontazione; b) gli obblighi del beneficiario; c) i casi di annullamento o revoca del provvedimento di concessione medesimo. Qualora la copertura finanziaria non sia sufficiente a finanziare tutte le iniziative ammesse su base provinciale, viene seguito l’ordine di ciascuna graduatoria fino all’esaurimento delle risorse disponibili. Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente l’ultimo progetto ammesso, è disposta la concessione parziale con riserva di integrazione con le eventuali risorse sopravvenute. Se non tutti i progetti rientranti in un’unica graduatoria su base provinciale trovino da subito copertura finanziaria e se nel corso dell’anno si rendano disponibili ulteriori risorse, derivanti da revoche o rinunce ai contributi concessi, l’ente camerale procede allo scorrimento della graduatoria.
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO IN VIA ANTICIPATA I contributi possono essere erogati entro 90 giorni in via anticipata nella misura massima del 70% dell’importo concesso, previa presentazione da parte delle imprese interessate di: - una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante dell’impresa, attestante l’avvenuto avvio dell’iniziativa; - una fideiussione bancaria o assicurativa d’im-
porto pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi legali e redatta secondo il facsimile disponibile sul sito web di Unioncamere FVG. Ove la domanda di erogazione in via anticipata sia ritenuta irregolare o incompleta, l’ente camerale né dà comunicazione all’interessato assegnando un termine massimo di 30 giorni per la regolarizzazione o integrazione. È consentita la richiesta di proroga del termine, per un periodo massimo di 30 giorni, a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.
REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA, SUA RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO I progetti devono essere realizzati e rendicontati entro 18 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione del contributo. A tal scopo, l’impresa beneficiaria presenta la rendicontazione attestante le spese sostenute entro il termine indicato nell’atto di concessione, utilizzando lo schema approvato da Unioncamere FVG e pubblicato sul suo sito web. È consentita la richiesta di proroga del termine per un periodo massimo di 30 giorni a fronte di richiesta motivata e presentata prima della scadenza del medesimo. La rendicontazione va presentata all’ente camerale secondo le seguenti modalità: - mediante PEC all’indirizzo di PEC comunicato dall’ente camerale unitamente all’atto di concessione del contributo; in tale caso, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data e l’ora di ricezione della PEC attestate all’ente camerale dal gestore del sistema di PEC del soggetto gestore medesimo; - a mano oppure a mezzo posta ordinaria o corriere espresso privato; in tale caso, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data e l’ora del timbro di ricezione apposto dall’ente camerale; - a mezzo raccomandata oppure corriere espresso nazionale “Postacelere 1 plus”; in tale caso, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data
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e l’ora del timbro postale, purché la rendicontazione sia pervenuta all’ente camerale entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine. Ai fini della rendicontazione l’impresa beneficiaria deve, in particolare, presentare: - copia dei documenti di spesa, annullati in originale con apposita dicitura relativa all’ottenimento del contributo, costituiti da fatture o, in mancanza, documenti contabili aventi forza probatoria equivalente; - documentazione comprovante l’avvenuto pagamento; - dichiarazione attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di spesa. La rendicontazione può essere presentata anche mediante certificazione di spesa. In caso di documenti di spesa redatti in lingua straniera va allegata la traduzione in lingua italiana. L’ente camerale ha facoltà di chiedere in qualunque momento l’esibizione degli originali dei documenti di spesa. Il pagamento delle spese di importo pari o superiore a 500 euro avviene esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, ricevuta bancaria, bollettino postale, pena l’inammissibilità della relativa spesa. Nel caso di spesa di importo inferiore a 500 euro è ammesso il pagamento in contanti tramite assegno o vaglia postale. Il sostenimento della spesa è provato attraverso la seguente documentazione: - copia di estratti conto bancari o postali dai quali si evinca l’effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni e dei prestatori di lavoro o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa presentati; - copia delle ricevute bancarie e dei bollettini postali dai quali si evinca l’effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni e dei prestatori di lavoro o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa rendicontati; - per i pagamenti in contanti, tramite assegno o per mezzo di vaglia postale, dichiarazione liberatoria del fornitore di beni e servizi oppure copia del documento di spesa riportante la dicitura “pagato” con firma, data e timbro della ditta del fornitore di beni o servizi apposti sull’originale del documento. Le spese per microcredito possono essere sostenute anche mediante modalità di pagamento diverse da quelle sopra indicate, a condizione che il loro effettivo sostenimento sia comprovato con idonea documentazione bancaria. Nel caso in cui il pagamento abbia luogo tramite bonifico bancario, ricevuta bancaria o bollettino
postale, a ogni documento di spesa devono corrispondere distinti versamenti bancari o postali dalla cui documentazione risulti espressamente l’avvenuta esecuzione e la riferibilità allo specifico documento di spesa. In caso di pagamenti cumulativi di più documenti di spesa, di cui uno o più di uno non sono riferibili alle spese relative al progetto beneficiario del contributo, va presentata la documentazione di pagamento comprovante il pagamento complessivo e allegata anche copia dei documenti di spesa, cui il pagamento cumulativo si riferisce, anche se non riguardano il progetto beneficiario del contributo. Non è ammesso il pagamento tramite compensazione. Le eventuali note di accredito vanno evidenziate nella rendicontazione e allegate alla stessa. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta l’ente camerale assegna all’impresa un termine massimo di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all’integrazione. Il contributo è erogato entro 90 giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione medesima da parte dell’ente camerale.
OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO Nei 3 anni successivi alla data di presentazione della rendicontazione l’impresa beneficiaria è tenuta a mantenere l’iscrizione nel Registro delle imprese nonché la sede o l’unità operativa, oggetto del progetto, attiva nel territorio regionale. Inoltre, è tenuta al mantenimento del vincolo di destinazione oggettivo e soggettivo dei beni oggetto del contributo, fatti salvi i casi di operazioni straordinarie (v. infra): a) nel caso di beni mobili: nei 2 anni successivi alla data di presentazione della rendicontazione; b) nel caso di beni immobili per adeguamento e ristrutturazione degli stessi: nei 3 anni successivi alla data di presentazione della rendicontazione. Non sono ammessi: - il trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà o del possesso dei beni materiali ed immateriali beneficiati; - la cessione di azienda o del ramo di azienda relativo al progetto di imprenditoria giovanile; - l’affitto di azienda o del ramo di azienda relativo al progetto di imprenditoria giovanile. I beni mobili materiali oggetto di contributo divenuti obsoleti o inservibili possono essere sostituiti, previa autorizzazione dell’ente camerale, con altri della stessa natura o che possano essere utilizzati per le attività contemplate nel progetto. Al fine della verifica del rispetto dei vincoli di destinazione, entro il 28 febbraio di ogni anno suc-
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cessivo alla presentazione della rendicontazione l’impresa beneficiaria presenta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il rispetto di tali obblighi fino alla scadenza degli obblighi.
OPERAZIONI STRAORDINARIE In caso di variazioni soggettive dei beneficiari anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d’azienda o di ramo d’azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, gli incentivi assegnati, concessi o erogati, possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante a condizione che tale soggetto: - presenti specifica domanda di subentro; - sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l’accesso all’incentivo in capo al beneficiario originario: - prosegua l’attività dell’impresa originariamente beneficiaria; - mantenga, anche parzialmente, l’occupazione dei lavoratori già impiegati nell’impresa originariamente beneficiaria; - si impegni a rispettare i vincoli di cui all’articolo 20 per il periodo residuo nonché gli altri obblighi previsti dal presente regolamento in capo all’impresa originariamente beneficiaria. Al fine dell’apprezzamento di tali prescrizioni, l’impresa subentrante presenta, secondo le indicazioni pubblicate sul sito web dell’ente camerale e su quello di Unioncamere FVG, entro 3 mesi dalla registrazione dell’atto relativo alle operazioni straordinarie domanda di subentro contenente: - copia dell’atto registrato relativo all’operazione straordinaria e una relazione sull’operazione straordinaria medesima; - richiesta della conferma di validità dell’atto di concessione del contributo in relazione ai requisiti di ammissibilità, alle spese ammesse e agli obblighi posti a carico del beneficiario originario; - dichiarazione attestante il possesso dei requisiti, la continuazione dell’esercizio dell’impresa senza soluzione di continuità e l’assunzione degli obblighi conseguenti alla conferma del contributo. Il provvedimento dell’ente camerale conseguente alla domanda di subentro di cui sopra interviene entro 90 giorni dalla presentazione della domanda medesima. Nel caso in cui le variazioni soggettive abbiano luogo precedentemente alla concessione del contributo, l’impresa subentrante presenta la doman-
da di subentro nel corso procedimento con le modalità già indicate, e l’ente camerale avvia nuovamente l’iter istruttorio. La domanda di subentro pervenuta prima dell’adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni non comporta la sospensione del termine di approvazione della graduatoria di merito. In questo caso l’eventuale concessione del contributo all’impresa subentrante è sottoposta a condizione sospensiva in dipendenza dell’esito dell’iter istruttorio.
ANNULLAMENTO E REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE E RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO La concessione dell’incentivo è annullata qualora sia riconosciuta invalida per originari vizi di legittimità o di merito. La concessione del contributo è revocata anche a seguito della decadenza dal diritto del contributo derivante dalla rinuncia del beneficiario, oppure: - se la rendicontazione delle spese non è stata presentata o è stata presentata oltre il termine fissato nell’atto di concessione o, nel caso di proroga del termine, oltre la data fissata nella comunicazione di concessione della proroga; - nel caso in cui non sia rispettato il termine posto per la regolarizzazione o integrazione della rendicontazione; - nel caso di alterazione degli obiettivi originari o dell’impianto complessivo del progetto ammesso a contribuzione ovvero di modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione tra il progetto effettivamente realizzato e quello oggetto del provvedimento di concessione. - nel caso in cui, a seguito dell’attività istruttoria della rendicontazione, risulta la realizzazione di un progetto avente una spesa ammissibile inferiore ai limiti minimi fissati; - nel caso in cui, a seguito dell’attività istruttoria della rendicontazione, l’ammontare del contributo liquidabile risulta inferiore al 50% dell’importo del contributo concesso; - nei casi di mancata trasmissione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il mantenimento dell’iniziativa e di non collaborazione in presenza di ispezioni e controlli. Le spese per il microcredito e l’autocertificazione non sono computate ai fini del raggiungimento del limite minimo di spesa.
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Per il testo del bando e relativa modulistica e ogni altro atto citato gli interessati possono rivolgersi
all’ufficio economico dell’Associazione, come per ogni altra informazione. (AdT)
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Contratto di lavoro a tutele crescenti COMUNICAZIONE TELEMATICA DELL’OFFERTA DI CONCILIAZIONE. ULTERIORI CHIARIMENTI DEL MINISTERO DEL LAVORO Com’è noto, dal 1° giugno 2015 è operativa la comunicazione telematica obbligatoria con la quale il datore di lavoro deve indicare l’avvenuta conciliazione ai sensi dell’art. 6 del d.lgvo 23 /2015. Con un nuova informativa del 22 luglio, il Mini-
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stero è ritornato sull’argomento, fornendo le seguenti puntualizzazioni: - la comunicazione è dovuta solo nei casi in cui il datore di lavoro propone la conciliazione al lavoratore; - la comunicazione non va effettuata quando il rapporto si interrompa durante il periodo di prova. Inoltre, la nota ha precisato che, analogamente a quanto avviene per le altre comunicazioni inerenti il rapporto di lavoro, i datori di lavoro possono effettuare tale comunicazione direttamente o attraverso soggetti abilitati. (C)
Inail. Riduzione premi dovuti dalle imprese artigiane DETERMINA DEL PRESIDENTE INAIL
Con la determina n 272 del 20 luglio 2015, il Presidente dell’Inail ha fissato, per l’anno 2015, la riduzione dei premi dovuti dalle aziende artigiane che ne abbiano i requisiti, nella misura dell’8,16% (in aumento rispetto a quella applicata con l’autoliquidazione 2014/2015, che è risultata pari al 7,99%). Questa riduzione sarà operativa con l’autoliqui-
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dazione 2015/2016 (quindi, in occasione della regolazione del premio 2015, che avverrà il febbraio del prossimo anno), e ne potranno beneficiare le imprese iscritte alla gestione Artigianato che ne abbiano fatto richiesta nella dichiarazione delle retribuzioni 2014: - in regola con gli adempimenti contributivi e con tutti gli obblighi previsti dal d.lgvo 81/2008 (T.U. sicurezza); - che non hanno registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio (2013/2014). La determina in esame dovrà essere recepita con decreto del Ministero del Lavoro, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale. (C)
Autorizzazione Unica Ambientale SEMPLIFICAZIONE ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI PER LE PMI
Si rende noto che è stato pubblicato sul Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale (n. 149 del 30 giugno 2015), il Decreto dell’8 maggio 2015 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica - che riporta l’Adozione del Modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale in sigla AUA. Il Modello è stato adottato in ottemperanza delle disposizioni di cui all’art. 10 del DPR 59/2013 recante il “Regolamento AUA e per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie impre-
se e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”. Nello specifico, il Decreto contempla la modulistica standardizzata per la presentazione dell’istanza dell’Autorizzazione Unica Ambientale che verrà ad utilizzarsi, a livello nazionale, in sostituzione di ben 7 autorizzazioni ambientali previste in precedenza. Come è noto, devono avvalersi della disciplina AUA sia le PMI complessivamente intese (vedasi art. 2 del Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005) che gli impianti non soggetti all’AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale). L’operatività di utilizzo del modello unico è finalizzata al perseguimento di una maggiore semplificazione amministrativa con il conseguente obbligo per le Regione di adeguare i contenuti del modello adottato con il DPCM in parola con le rispettive regolamentazioni regionali di competenza.
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(C)
Efficienza energetica negli edifici TRE NUOVI DECRETI IN ARRIVO
Con la firma del Ministro dello Sviluppo economico, acquisite le valutazioni e le intese della Conferenza Unificata, sono stati approvati nei giorni scorsi tre importanti provvedimenti che completano il quadro normativo in materia di efficienza energetica negli edifici. Il primo decreto è volto alla definizione delle nuove modalità di calcolo della prestazione energetica e i nuovi requisiti minimi di efficienza per i nuovi edifici e quelli sottoposti a ristrutturazione. Un secondo decreto adegua gli schemi di relazione tecnica di progetto al nuovo quadro normativo, in funzione delle diverse tipologie di opere: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, riqualificazioni energetiche. Con il terzo decreto, sono state aggiornate infine le linee guida per la certificazione della prestazione energetica degli edifici (APE).
Il nuovo modello di APE sarà valido su tutto il territorio nazionale e, insieme ad un nuovo schema di annuncio commerciale e al database nazionale dei certificati energetici (SIAPE), offrirà al cittadino, alle Amministrazioni e agli operatori maggiori informazioni riguardo l’efficienza dell’edificio e degli impianti, consentendo un più facile confronto della qualità energetica di unità immobiliari differenti e orientando il mercato verso edifici con migliore qualità energetica. Con l’emanazione di questi provvedimenti si compie un passo importante verso l’incremento degli edifici ad energia quasi zero. Infatti, a partire dal 1° gennaio 2021 i nuovi edifici e quelli sottoposti a ristrutturazioni significative dovranno essere realizzati in modo tale da ridurre al minimo i consumi energetici coprendoli in buona parte con l’uso delle fonti rinnovabili. Per gli edifici pubblici tale scadenza è anticipata al 1° gennaio 2019. I tre provvedimenti, che saranno pubblicati a breve in Gazzetta Ufficiale, entreranno in vigore il 1° ottobre 2015 e consentiranno così all’Italia di essere completamente in linea con le direttive europee in materia.
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Graminacee
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Phlox paniculata ‘White Admiral’
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Rosa ‘Warm Welcome’
Energia: separazione marchio tra distributore e venditori APPLICATO IL DEBRANDING EUROPEO A VANTAGGIO DEI CONSUMATORI Per rimuovere ogni rischio di confusione, promuovendo trasparenza e concorrenza, il distributore e i venditori integrati in uno stesso gruppo societario - elettrico o gas - non potranno più utilizzare lo stesso marchio, dovranno separare le politiche di comunicazione ed utilizzare canali e spazi commerciali ben distinti; le stesse regole valgono anche per il venditore integrato che nell’elettricità opera sia nel mercato libero che nella tutela. Lo ha deciso l’Autorità per l’energia con la delibera 296/2015/R/COM, adottata dopo un ampio processo di consultazione, che fissa gli obblighi di separazione funzionale (unbundling) per il settore elettrico e gas. Per quanto riguarda gli obblighi di separazione del marchio e della comunicazione, da assolvere entro il 30 giugno 2016 (debranding, previsto dalle direttive europee del c.d. ‘terzo pacchetto energia’, recepito con il decreto legislativo 93/11), l’Autorità lascia la libertà alle imprese di decidere quale tra l’attività di distribuzione o vendita dovrà modificarli, nel rispetto delle scelte imprenditoriali legate al valore economico dei marchi. La società dovrà garantire l’applicazione delle regole assicurando che ogni elemento di tipo testuale o grafico sia ben distinto. Gli obblighi di separazione degli spazi commerciali e dei canali di interfaccia con i clienti dovranno invece essere assolti entro il 1° gennaio 2017. Viene poi rafforzato il divieto di trasferire le informazioni commercialmente sensibili, come i dati sul consumo o la morosità, tra il distributore e le
imprese di vendita (e tra chi vende energia elettrica in tutela e nel mercato libero all’interno dello stesso gruppo), se non tramite procedure stabilite ai sensi di legge o della regolazione dell’Autorità. Misure che vogliono assicurare la riservatezza e la messa a disposizione non discriminatoria delle informazioni, garantita anche con l’obbligo di separazione delle banche dati dell’attività di distribuzione dalle altre imprese del gruppo societario di appartenenza. Più in generale, l’Autorità prevede per tutti i distributori, indipendentemente dalla loro dimensione, che la messa a disposizione delle informazioni commercialmente sensibili sia assolta facendo ricorso, dove disponibili, agli strumenti per la disintermediazione previsti dalla regolazione, tra cui in primo luogo il Sistema Informativo Integrato (SII). Gli obblighi di separazione funzionale introdotti dall’Autorità riguardano anche aspetti di natura gestionale delle imprese e sono da subito efficaci. In tal senso, l’impresa che gestisce sistemi di distribuzione di energia elettrica o del gas con più di 100 mila clienti vede potenziati gli obblighi di separazione funzionale - cioè di separazione amministrativa delle diverse attività del gruppo - prevedendo, oltre all’obbligo di nomina del gestore indipendente, anche l’obbligo di nomina di un responsabile della conformità e di predisposizione ed invio all’Autorità del programma di adempimenti con relativa revisione annuale. Tali regole valgono anche per le imprese di trasporto regionale del gas. Per le imprese di distribuzione del gas con meno di 100 mila clienti sono previste alcune semplificazioni degli obblighi di separazione funzionale mentre, per le imprese di distribuzione dell’energia elettrica che non operano in separazione societaria dalla vendita, l’Autorità ha previsto un periodo di tempo (entro il 30 giugno 2017) per adeguarsi alle nuove regole. (C)
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Approvato Prezzario Regionale IL 17 LUGLIO 2015 LA GIUNTA REGIONALE HA APPROVATO L’EDIZIONE 2015 CHE HA VISTO COINVOLTA ANCHE LA NOSTRA ASSOCIAZIONE Con delibera n. 1431 del 17 luglio 2015 la Giunta Regionale ha approvato l’edizione 2015 del Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici. Il documento viene visualizzato sul sito Web della Regione e l’utilizzo è gratuito. Già nel 2003 la Regione ha avviato la formazione di un prezziario regionale in attuazione dell’articolo 40 della LR 14/2002 recante la “Disciplina organica dei lavori pubblici”, volto a promuovere la realizzazione di lavori pubblici d’interesse regionale e locale mediante una serie d’attività di supporto, quali la consulenza finalizzata all’approfondimento e all’uniformità degli indirizzi interpretativi e l’organizzazione di un prezzario regionale. L’ultima versione risale al 2013 e l’edizione 2011 del prezzario, adottata con deliberazione della Giunta regionale n. 2049 dd. 15 ottobre 2010, era il risultato di due successivi aggiornamenti della prima versione, edita nell’anno 2003, ed operati con le edizioni 2006 e 2011, limitatamente ai prezzi finali dei magisteri e delle cosiddette “opere compiute”. Gli aggiornamenti si erano infatti concretizzati nell’applicazione di indici di rivalutazione, differenziati per categorie o articoli. Con deliberazione n. 2049/2010, la Giunta regionale ha approvato l’aggiornamento definito dal “Gruppo costruzioni e territorio della provincia di Gorizia” e sottoposto al tavolo tecnico istituito con deliberazione della stessa Giunta regionale n. 639/2010 e composto da Unioncamere, ANCI, UPI, ANCE, Ordini e Collegi professionali del FVG, in attesa di un aggiornamento organico del prezzario, ribadendo peraltro l’esigenza di un tavolo comune coordinato dal competente Ufficio regionale. Da un’analisi dei dati a disposizione e delle esigenze riscontrate, è maturata nell’ambito della Direzione centrale competente in materia di lavoPAG. 29 - APINFORMA / Edilizia - numero 14 - 31 luglio 2015
ri pubblici, la nuova proposta metodologica, condivisa dal tavolo tecnico allargato al quale è stata chiamata la nostra Associazione CONFAPI FVG e la Confartigianato FVG. Il percorso metodologico individuato e avviato con l’edizione 2015, può così sintetizzarsi: - creazione di una banca dati aggiornata e gestibile in via informatica; - individuazione delle singole voci di costo elementare e classificazione delle stesse in categorie omogenee; - individuazione di una serie di prezzi-campione; - monitoraggio dei prezzi-campione sul mercato; - analisi dei dati nell’ambito del gruppo tecnico e individuazione dei coefficienti di rivalutazione da applicare alle voci elementari; - rivalutazione delle voci elementari e conseguente aggiornamento dei valori di prezzo dei magisteri e delle opere compiute; - progressivo e contestuale aggiornamento dei magisteri e delle relative descrizioni tecniche. L’Amministrazione regionale, supportata dal gruppo di lavoro, lo scorso 21 aprile ha avviato l’attività di verifica e aggiornamento del prezzario regionale delle opere pubbliche del Friuli Venezia Giulia, attivando un monitoraggio permanente dei prezzi riferiti ad una selezione di prodotti-campione, al fine di rilevarne le variazioni periodiche. I prezzi-campione saranno acquisiti sul mercato regionale, coinvolgendo direttamente produttori e fornitori del Friuli Venezia Giulia delle componenti più rappresentative, desumendone quindi le variazioni annuali, andando inoltre a costituire una prima banca dati di riferimento per le successive rilevazioni. I prezzi dei lavori e delle opere compiute, nella presente edizione, saranno dunque il risultato dell’aggiornamento dei prezzi delle singole voci elementari che li compongono. Per quanto attiene alle opere stradali, il gruppo di lavoro si è avvalso della collaborazione di Autovie Venete s.p.a.
CODIFICA DEI MAGISTERI È stato utilizzato un sistema di codifica derivato dal Piano di Classificazione SfB (sigla dell’organizzazione svedese “Comitato di Coordinamento per i
Problemi Edilizi”), ideato dall’architetto Lars Magnus Giertz nei tardi anni ’40 per risolvere i problemi di classificazione relativi all’aspetto tecnico della progettazione e della costruzione dei fabbricati. Esso è ritenuto a livello internazionale una solida base per il coordinamento dell’informazione tecnica e commerciale nel processo edilizio grazie alla sua particolare struttura estremamente flessibile. In Italia il sistema SfB è stato introdotto nel 1983 dall’arch. Giuseppe Vetriani, professore di Tecnologia dell’Architettura dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, con la collaborazione dell’arch. Maria Cristina Marolda, attraverso la pubblicazione del Piano di Classificazione PC|SfB (ITEC editrice – Milano, prima edizione ottobre 1983). La classificazione proposta è un adattamento del sistema originario, che utilizza tre tavole attraverso le quali si definisce la singola voce del prezzario. I magisteri vengono identificati con una sigla alfanumerica composta da 8 o 9 caratteri.
INDIVIDUAZIONE DEGLI ONERI COMPRESI ED ESCLUSI E DEI COSTI DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI La definizione della voce di prezzario, oltre alla puntuale descrizione di ciò che l’Appaltatore è tenuto contrattualmente a fornire o a realizzare, contiene l’indicazione degli oneri specifici compresi nel prezzo e quelli esclusi. È stata posta particolare cura nell’individuare tutti gli oneri che si riferiscono alla sicurezza dei cantieri; questi vengono autonomamente indicati in specifiche voci del prezzario. La definizione della voce di prezzario, oltre alla puntuale descrizione di ciò che l’Appaltatore è tenuto contrattualmente a fornire o a realizzare, contiene l’indicazione degli oneri specifici compresi nel prezzo e di quelli esclusi. Con riferimento ai contenuti delle singole voci i valori di prezzo pubblicati nel prezzario regionale rappresentano la somma delle componenti relative ai materiali, manodopera, noli, trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, nonché delle relative incidenze per utili e spese generali dell’Impresa. È stata posta particolare cura nell’individuare i magisteri che si riferiscono alla sicurezza dei cantieri, autonomamente indicati in specifiche voci del Prezzario nella classe 99 - impianti e attrezzature per la tutela della salute e la protezione dei lavoratori nel cantiere. Per un adeguato supporto agli operatori in ordine alle valutazioni dei costi in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, senza qui PAG. 30 - APINFORMA / Edilizia - numero 14 - 31 luglio 2015
rappresentare il complesso quadro normativo vigente, si rammenta che i costi relativi alla sicurezza, nell’ambito di un contratto pubblico, si distinguono in: - costi della sicurezza connessi al coordinamento delle attività nel cantiere, alla gestione delle interferenze o sovrapposizioni, nonché quelle degli apprestamenti, dei servizi e delle procedure necessarie per la sicurezza dello specifico cantiere, valutati nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) mediante la redazione di un preciso computo metrico estimativo (art. 100 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. e relativo allegato XV); per i magisteri non reperibili all’interno di questo prezzario regionale, l’indicazione di tali costi dovrà essere congrua, analitica (per singole voci a corpo o a misura), riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, calcolati tenendo conto dell’impiego nel luogo di lavoro interessato; questi costi, frutto delle scelte tecniche fatte dal committente dell’opera, ai quali l’impresa è vincolata contrattualmente, nel quadro economico, sono tenuti distinti dall’ammontare complessivo dei lavori in quanto rappresentano la quota sottratta al ribasso e non sono soggetti ad alcuna verifica di congruità essendo stati stimati a monte dalla Stazione Appaltante; - costi della sicurezza afferenti ai precisi obblighi normativi, relativi alla prevenzione ed alla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori che l’appaltatore è tenuto a rispettare per eseguire in sicurezza le singole lavorazioni, nell’ambito della specifica attività e della propria struttura organizzativa, svolta da ciascuna impresa (costi ex lege), non riconducibili agli oneri previsti al punto 4 dell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. (vedi D.P.I, sorveglianza sanitaria, formazione dei lavoratori etc.); tali costi, indipendenti dal rapporto contrattuale e quindi non ascrivibili a carico del committente, sono compresi nei relativi prezzi unitari quali quota-parte delle spese generali e dovranno essere indicati dal singolo operatore economico nella propria offerta per essere sottoposti alla verifica di congruità, rispetto all’entità e alle caratteristiche del lavoro, da parte della Stazione Appaltante.
CRITERI PER LA MISURAZIONE DEI MAGISTERI Le norme di misurazione, oltre alla definizione dell’unità di misura, sono normalmente incluse nelle specifiche tecniche. Per la predisposizione del prezzario sono state utilizzate le norme di
misurazione correntemente in uso nei Capitolati Tipo.
ANALISI DEI COSTI DEL MAGISTERO L’analisi del prezzo di ogni singolo magistero è stata effettuata utilizzando il costo dei materiali in fornitura a piè d’opera, il costo della manodopera e gli altri costi diretti per unità di misura, completati dalle spese generali e dall’utile d’impresa. I prezzi in fornitura a piè d’opera sono stati determinati aggiungendo al costo di fornitura i trasporti, la manodopera e gli altri costi diretti, oltre a spese generali e utile d’impresa. Per il costo della mano d’opera, sono state individuate le ore/uomo per l’unità di misura, a cui è stato applicato il costo orario medio della manodopera ricavato dalle Tabelle dei costi della manodopera edile predisposte dagli uffici del Genio Civile delle quattro Province della Regione. Relativamente a tutti i riferimenti legislativi e normativi inseriti nelle descrizioni delle varie voci, ai fini della formulazione del prezzo finale, essi sono stati riferiti alla loro ultima modifica e integrazione vigente alla data della pubblicazione del aggiornamento del prezzario.
NORME GENERALI PER L’APPLICAZIONE DEI PREZZI I materiali tutti dovranno corrispondere perfettamente alle prescrizioni di legge, del Capitolato Speciale e del progetto; essi dovranno essere della migliore qualità e perfettamente lavorati. Vengono richiamate, espressamente, le prescrizioni del Capitolato Generale d’appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, le norme U.N.I., C.N.R., C.E.I., D.I.N. e le altre norme tecniche europee adottate nella vigente legislazione; qualora prescritto da disposizioni anche di carattere generale i materiali dovranno avere il marchio “CE” anche se ciò non risulta espressamente specificato nel prezzario.
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Tutti i materiali, i componenti e gli impianti dovranno essere conformi a leggi, sistemi di unificazione, ordinanze e regolamenti emanati dalle Autorità competenti e dovranno essere posti in opera e dati funzionanti come raccomandato dal produttore. La quantità dei lavori e delle provviste sarà determinata a misura o a corpo, in relazione a quanto previsto nel Capitolato d’Appalto. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura o a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
CLASSIFICAZIONE La classificazione delle voci del prezzario si basa sulle seguenti tre tavole, riferite rispettivamente alle classi e sottoclassi di opere (Tavola 1), alla forma di utilizzo del materiale (Tavola 2) e alle categorie dei materiali della costruzione (Tavola 3). In dette tavole la sequenza numerica risulta alle volte interrotta, consentendo così l’inserimento di eventuali gruppi, non contemplati nel prezzario, che si rivelassero necessari nello sviluppo dell’applicazione di questo strumento nell’ambito dei lavori pubblici regionali. In particolare possono risultare vacanti le classi e sottoclassi a completamento delle grandi categorie che vengono così definite: 0 - Opere provvisionali 1 - Suolo, strutture di fondazione 2 - Strutture di elevazione (al rustico) 3 - Strutture di elevazione (completamenti) 4 - Strutture di elevazione (finiture) 5 - Impianti tecnici canalizzati 6 - Impianti tecnici elettrificati 7 - Attrezzature fisse 8 - Arredi e attrezzature mobili 9 - Sicurezza (CS)
Conformità impianti: trasmissione digitale LE DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ DEGLI IMPIANTI DEVONO ESSERE TRASMESSE IN FORMATO DIGITALE ALL’INDIRIZZO PEC DEL COMUNE DI UDINE Il Comune di Udine ci informa che con nota del 10 giugno u.s. del Segretario Generale della Camera di Commercio di Udine è stato disposto che, a decorrere dal 12 giugno 2015, i Comuni devono trasmettere alla CCIAA le dichiarazioni di conformità degli impianti di cui all’art 11, comma 3, del DM 37/2008, esclusivamente mediante posta elettronica certificata. Il mancato adempimento
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comporterà responsabilità dirigenziali, disciplinari ed erariali. Lo specifico servizio del Comune già con nota del 27 dicembre 2011 permetteva l’inoltro al Comune di Udine delle dichiarazioni di conformità tramite la PEC del comune di Udine. Si invitano le imprese impiantistiche ad inviare le dichiarazioni di conformità degli impianti esclusivamente in formato digitale all’indirizzo PEC del Comune di Udine: protocollo@pec.comune.it Le dichiarazioni di conformità dovranno essere firmate digitalmente o semplicemente inviate scannerizzate dopo la sottoscrizione (non è necessario inviare al Comune né la copia del documento d’identità personale né certificati della CCIAA). Ogni comunicazione trasmessa all’indirizzo PEC sopraindicato può contenere più dichiarazioni di conformità. (CS)
ANAC: comunicato per adeguare i bandi tipo INTERVENURE SU ONERI DI SICUREZZA AZIENDALI E SOCCORSO ISTRUTTORIO
L’ANAC con Comunicato del Presidente del 27 maggio 2015 ha dato Indicazioni alle stazioni appaltanti sul tema degli oneri di sicurezza aziendali e del soccorso istruttorio, anche in considerazione dei più recenti interventi normativi e giurisprudenziali al fine di adeguare i bandi tipo predisposti dall’Autorità.
ONERI DI SICUREZZA AZIENDALI In aderenza al disposto dell’art. 87, comma 4, del Codice, al principio di tassatività delle cause di esclusione espresso dall’art. 46, comma 1-bis, del Codice e all’orientamento giurisprudenziale all’epoca prevalente, l’Autorità ha espresso l’avviso che la richiesta ai concorrenti di indicare questi oneri, per quanto sia opportuna già in sede di offerta anche per gli appalti di lavori, possa avvenire anche in un momento successivo in sede di verifica di congruità. Sulla questione è recentemente intervenuta l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 3 del 20 marzo 2015 la quale, sanando il contrasto giurisprudenziale esistente, ha ritenuto che l’obbligo di procedere alla previa indicazione dei costi di sicurezza aziendali, pur se non dettato expressis verbis dal legislatore, si ricavi in modo univoco dà un’interpretazione sistematica delle norme regolatrici della materia date dagli articoli 26, comma 6, del d.lgs. n. 81 del 2008 e 86, comma 3-bis, e 87, comma 4, del Codice. L’Adunanza Plenaria ha precisato, dunque, che ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis, del Codice, l’omessa specificazione, nelle offerte per lavori, dei costi di sicurezza interni configura un’ipotesi di «mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice» idoneo a determinare «incertezza assoluta sul contenuto dell’offerta» per difetto di un suo PAG. 33 - APINFORMA / Edilizia - numero 14 - 31 luglio 2015
elemento essenziale e comporta, perciò, anche se non prevista nella lex specialis, l’esclusione dalla procedura dell’offerta difettosa per l’inosservanza di un precetto a carattere imperativo che impone un determinato adempimento ai partecipanti alla gara (cfr. Cons. Stato, Adunanza Plenaria, sentenza n. 9 del 2014). Pertanto, al fine di garantire l’osservanza del principio di diritto espresso nella recente pronuncia dell’Adunanza Plenaria e di evitare di generare un errato affidamento dei concorrenti in ordine all’assenza dell’obbligo in questione, le stazioni appaltanti sono tenute a prevedere nei bandi di gara l’obbligo degli operatori economici di indicare espressamente nell’offerta gli oneri di sicurezza aziendali. Di conseguenza, al punto 1 del paragrafo 17.1 del bando-tipo n. 2 (qualunque sia la formula e l’opzione prescelte) occorrerà inserire la seguente frase: «La dichiarazione dovrà contenere altresì l’indicazione dei costi relativi alla sicurezza ai sensi dell’art. 87, comma 4, del Codice». Anche nel modello di dichiarazione di offerta economica allegato al bando le stazioni appaltanti dovranno prevedere espressamente l’indicazione dei costi relativi alla sicurezza ai sensi dell’art. 87, comma 4, del Codice. Per le procedure in corso, in relazione alle quali non sia ancora scaduto il termine per la presentazione delle offerte, si suggerisce alle stazioni appaltanti di inserire un chiarimento al bando nel profilo del committente, in cui specificare che i concorrenti dovranno espressamente indicare in sede di offerta gli oneri di sicurezza. In tal caso la stazione appaltante potrà valutare l’opportunità di posticipare il termine per la presentazione delle offerte.
SOCCORSO ISTRUTTORIO Le stazioni appaltanti sono tenute a coordinare il bando-tipo n. 2 con la nuova disciplina del soccorso istruttorio introdotta dall’art. 39, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014, n. 114. Pertanto, le cause di esclusione dalla procedura di gara individuate nel bando-tipo n. 2 sono suscettibili di regolarizzazione nei modi e nei limiti chiariti dall’Autorità nella determinazione n.
1/2015, con conseguente possibilità di procedere all’esclusione del concorrente solo dopo l’infruttuosa richiesta di regolarizzazione da parte della stazione appaltante. Per le clausole del bando relative all’esercizio del potere di soccorso istruttorio, da formulare in osservanza di quanto indicato dall’Autorità nella determinazione n. 1/2015 e per le quali potranno
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essere prese a riferimento le clausole contenute nel “Bando-tipo per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture” posto in consultazione pubblica in data 18 maggio 2015, non sarà necessario motivare la deroga al bando-tipo n. 2 nella determina a contrarre. (CS)
Urbanistica e edilizia: circolare della Regione (2a parte) IL LEGISLATORE REGIONALE HA VOLUTO SCONGIURARE IPOTESI DI DEMOLIZIONI PALESEMENTE CONTRADDITTORIE O IRRAGIONEVOLI La Direzione Centrale Infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia del Friuli Venezia Giulia ha trasmesso a tutti i Comuni della Regione, alle Province, alle Associazioni di categoria, agli ordini professionali, alle CCIAA, e alle procure della Repubblica, una Circolare interpretativa in merito ad alcune tematiche afferenti all’ambito urbanistico-edilizio. Il documento approfondisce i temi legati alla legge regionale 11 novembre 2009 n. 19 “Codice regionale dell’edilizia”, al Regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Regione 18/2012. Testo coordinato con le modifiche introdotte con decreto del Presidente della Regione 097/2015. In questa articolo approfondiamo: sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione, doppia conformità e piano casa.
SANZIONE PECUNIARIA ALTERNATIVA ALLA DEMOLIZIONE, DOPPIA CONFORMITÀ E PIANO CASA Sul tema il legislatore regionale ha voluto scongiurare ipotesi di demolizioni palesemente contraddittorie o irragionevoli necessitate ex lege dalla mancanza di conformità, ad esempio, rispetto a scelte, operate dall’Amministrazione comunale con strumenti urbanistici risalenti nel tempo, che potrebbero attualmente risultare superate o il cui perseguimento potrebbe rivestire scarso interesse rispetto alle odierne previsioni strategiche e pianificatorie dell’Ente a ciò preposto. E’ fuor di dubbio che tale consapevolezza non possa non tenere in debita considerazione l’interesse pubblico sotteso all’attività del governo del territorio e vada quindi ricercata un’equa ponderazione tra i contrapposti interessi in gioco (quello pubblico al rispetto della scelta pianificatoria posta alla base della strumenPAG. 35 - APINFORMA / Edilizia - numero 14 - 31 luglio 2015
tazione urbanistica e quello privato al mantenimento dell’opera non conformemente realizzata) atta a disincentivare l’abusivismo edilizio e garantire al contempo un giusto ristoro all’Ente pubblico prevaricato nel perseguimento delle sue finalità istituzionali. Con il primo intervento legislativo in tal senso, operato con la LR 13/2014, art. 10, comma 4, che reca modifiche al comma 2 dell’art. 45 LR 19/20096, il legislatore regionale ha voluto confermare nel modo più assoluto l’autonomia da sempre riconosciuta all’Ente locale per quanto concerne aspetti di governo del territorio, demandando al Comune territorialmente competente la valutazione definitiva in merito alla scelta tra l’ordinare la demolizione/rimozione dell’intervento edilizio eseguito in assenza di PdC (Permesso di Costruire), in totale difformità o con variazioni essenziali ovvero la sua conservazione, qualora la sanzione principale (quella demolitoria) appaia del tutto irragionevole, sproporzionata o incongrua (sulla base delle fattispecie previste dalla legge). La decisione finale in merito all’opportunità di applicare al caso specifico la sanzione pecuniaria alternativa all’ordine di demolizione/rimozione (la cui entità verrà definita con le modifiche regolamentari al Regolamento di attuazione della LR 19/2009, in via di prossima approvazione) e ragionevolmente rimessa all’Ente locale per non delegittimare o compromettere le scelte dallo stesso operate in ordine al proprio assetto territoriale. La disposizione in commento, sulla scia di consolidata giurisprudenza in tal senso (e proprio in considerazione di decisioni che hanno talora rilevato l’inopportunità della sanzione demolitoria), facoltizza l’Amministrazione comunale a conservare l’opera abusivamente realizzata a condizione che l’interessato corrisponda la sanzione determinata per legge (e Regolamento) e che l’opera, dal punto di vista oggettivo, soddisfi almeno uno dei seguenti requisiti: - l’intervento sia realizzato anteriormente alla cd. Legge ponte (legge 765/1967), attesa la disciplina urbanistica all’epoca esistente; - l’opera sia realizzata in conseguenza di calamità naturali per cui sia stato riconosciuto lo stato di emergenza, in ragione dell’ecceziona-
lità dell’evento e delle conseguenze dannose fronteggiate; - l’intervento, benché privo del requisito della doppia conformità, risulti o in possesso della conformità alla strumentazione urbanistica vigente (cd: sanatoria giurisprudenziale, che riconosce come assurda la demolizione di un fabbricato che contestualmente potrebbe essere legittimamente costruito ex novo con le medesime caratteristiche e criteri) ovvero a quella dell’epoca della realizzazione (purché da tale momento il manufatto non sia stato interessato da interventi edilizi che ne abbiano compromesso la conformità urbanistica); - l’immobile risulti in possesso del certificato di agibilità/abitabilità, che rende irragionevole e contradditoria l’opera demolitoria ordinata dallo stesso Ente che ha già rilasciato il certificato (ritenendo l’immobile idoneo all’utilizzo, sulla base di verifiche ed accertamenti circa la sussistenza delle condizioni ex lege); - l’immobile risulti in regola con l’assolvimento degli obblighi di natura fiscale e tributaria e con le leggi di settore applicabili, dovendosi ritenere anche in tal caso illogico un ondivago atteggiamento della PA in relazione allo stesso immobile (regolare per certi aspetti e abusivo per altri). In tutte le ipotesi sopra riportate e argomentate e prevista la facoltà (e non l’obbligo) per l’Ente locale di ricorrere, quale extrema ratio (valutata l’opportunità e la sussistenza delle condizioni soggettive e oggettive), al mantenimento dell’opera ed alla richiesta di versamento della sanzione pecuniaria alternativa, la cui entità e stata da ultimo definita mediante l’introduzione del comma 1 bis all’articolo 9 del Regolamento di attuazione, il quale dispone che “la sanzione pecuniaria prevista dall’articolo 45, comma 2 della legge in alternativa all’ordine di rimozione o demolizione si calcola moltiplicando la superficie ottenuta in conseguenza dell’abuso con l’importo derivante dalla somma dei seguenti fattori: a) oneri di urbanizzazione stabiliti per la destinazione d’uso con applicazione del coefficiente correttivo massimo previsto nella Tabella n. 3 dell’Allegato C; b) il doppio del valore al m2 stabilito per la destinazione d’uso nella Tabella n. 2-bis dell’Allegato C” Le modifiche da ultimo apportate con la legge finanziaria regionale per il 2015 (cfr. LR 27/2014, art. 4, comma 947, che introduce il comma 2 ter all’articolo 49 LR 19/2009) riguardano l’applicabilità delle disposizioni straordinarie del cd. Piano casa regionale PAG. 36 - APINFORMA / Edilizia - numero 14 - 31 luglio 2015
anche ai procedimenti in sanatoria, laddove prima erano state ritenute applicabili esclusivamente in relazione ad interventi ancora da realizzare (e quindi l’applicazione era limitata al momento della richiesta di rilascio del permesso di costruire e non operava a fronte di interventi già conclusi). Con tale integrazione il legislatore regionale ha stabilito che l’accertamento della doppia conformità dal punto di vista urbanistico–edilizio debba essere condotto anche mediante applicazione delle norme del Capo VII LR 19/2009 ad interventi già ultimati e da sanare in quanto realizzati in assenza di titolo o in difformità dallo stesso: in altre parole, considerato che l’intervento abusivamente realizzato, per essere sanato, deve essere conforme agli strumenti urbanistici vigenti sia al momento della sua realizzazione che al momento della richiesta di sanatoria, alla luce della nuova disposizione il progettista asseverante prima ed il tecnico comunale poi dovranno accertare che, alternativamente: - l’intervento risulti conforme sia al quadro scaturente dalla strumentazione urbanistica complessiva vigente e adottata all’epoca della costruzione del manufatto edilizio sia a quella vigente e adottata al momento della presentazione dell’istanza di PdC in sanatoria; - benché non conforme alla strumentazione urbanistica sopra ricordata, per il rilascio del PdC in sanatoria l’intervento abusivo realizzato deve risultare autorizzabile sulla base dell’applicazione delle disposizioni straordinarie di cui al Piano casa regionale, che ammettono interventi in deroga a determinati parametri degli strumenti urbanistici quali superfici, altezze, volumi e distanze (con la conseguenza che la previsione facoltizzante del legislatore regionale si impone e prevale sulle previsioni degli strumenti urbanistici locali in forza della sua gerarchica sovraordinazione, consentendo la sanabilità di interventi che in precedenza non possedevano i requisiti necessari). Stando all’interpretazione letterale della disposizione in argomento risulta discendere l’applicabilità delle norme del cd. Piano casa regionale - nell’ambito del procedimento previsto per il rilascio del titolo in sanatoria - senza limitazioni in ordine all’epoca dell’abuso sul quale si interviene, purché la domanda in sanatoria sia presentata entro il termine di vigenza delle misure straordinarie del Capo VII in argomento (ad oggi fissato al 19 di-
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cembre 2017, cfr.: art. 57, comma 2, lettera e), LR 19/2009). Un tanto, pare ovvio, ferme restando le misure di deroga, gli interventi ammissibili ed i limiti all’applicazione delle disposizioni straordinarie espressamente sanciti all’interno del Capo VII LR 19/2009. Il legislatore regionale ha statuito infatti l’applicabilità delle disposizioni di cui al Capo VII, ai fini dell’accertamento del requisito della doppia conformità, per tutte le domande di sanatoria presentate nel periodo di vigenza del Piano casa regionale, senza limitarne temporalmente l’efficacia mediante previsione di un termine iniziale di operatività: dalla mancata identificazione del dies a quo di efficacia risulta pertanto discendere l’applicabilità della disposizione anche in relazione ad interventi realizzati antecedentemente alla vigenza della LR 19/2009 (e, più precisamente, del Capo VII in esame, entrato in vigore antecedentemente rispetto alle ulteriori partizioni del Codice regionale dell’edilizia). Anche in tale caso il mancato raggiungimento dell’interesse pubblico alla demolizione dell’opera viene bilanciato da una sanzione di maggior entità, dovendosi calcolare l’oblazione nella misura ordinariamente stabilita al comma 2 dell’articolo 49 ma incrementata di un ulteriore 20 per cento (non operando, per espressa volontà del legislatore regionale, le riduzioni previste dal comma 2 bis del medesimo articolo 49, introdotte con LR 13/2014). La modifica sul comma 4 dell’articolo 49 in com-
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mento fa proprie le risultanze di una recente pronuncia del Giudice amministrativo regionale (cfr.: sent. TAR FVG 627/2014, in materia di demolizione opere abusive e doppia conformità), il quale ha argomentato che il procedimento sanzionatorio già instaurato dal Comune risultava chiuso ex lege causa la “presenza di una domanda in sanatoria, la quale di per sé interrompe il procedimento stesso, che potrà riprendere solo in caso di diniego della sanatoria, con un nuovo atto sanzionatorio autonomamente impugnabile”: sulla scorta di tale decisione, il legislatore regionale ha provveduto alla sostituzione dell’effetto sospensivo con quello interruttivo ricollegato alla presentazione della domanda di sanatoria (conseguendone che, cessata la causa dell’interruzione il termine per la conclusione del procedimento inizia a decorrere ex novo, non dovendosi computare il termine già trascorso). Tale convincimento del TAR – e del legislatore regionale - si basa anche sulla considerazione per cui sarebbe paradossale demolire un’opera abusiva che in un momento immediatamente successivo potrebbe essere riedificata in maniera assolutamente identica (cit.: “l’opinione contraria porterebbe alla paradossale conclusione che, ove la parte demolisse l’opera abusiva, in un momento successivo potrebbe riedificarla identica in applicazione degli articoli 58 e 59 che consentono una deroga alle distanze”). (continua) (CS)
Le regole di origine
CONDIZIONI DA RISPETTARE
a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero
ORIGINE PREFERENZIALE: LE REGOLE DI ORIGINE Facendo seguito all’articolo presente nel numero scorso di Apinforma, si elencano le tipologie principali di regole che sono previste dagli accordi di libero scambio siglati con i Paesi Accordisti e ne verranno esplicate le modalità di attuazione. Prima di esplicare le regole di origine si precisa che un materiale utilizzato nella lavorazione, per poter essere considerato originario (di origine preferenziale), deve essere acquistato da un fornitore comunitario e deve essere accompagnato dalla dichiarazione del fornitore prevista dal reg. Ce 1207/01 (all. 1 e 2) e successive modifiche.
REGOLA DI CAMBIO DI VOCE DOGANALE Qualora sia prevista tale regola, può essere con-
ferita l’origine preferenziale solamente nel caso in cui la trasformazione, effettuata sul territorio comunitario, sia avvenuta a partire da materiali non originari, classificati in una “voce della tariffa doganale” diversa rispetto a quella del prodotto venduto. In altre parole per poter dichiarare il prodotto di origine preferenziale comunitaria, tutti i componenti e i materiali non originari (non di origine preferenziale comunitaria) utilizzati nella fabbricazione devono essere classificati in una voce doganale diversa rispetto al prodotto finito. Al fine di poter dunque considerare la merce in questione di origine preferenziale comunitaria è necessario che non vengano importati da Paesi extracomunitari (da altri Paesi della UE è tuttavia possibile farlo previa dichiarazione del fornitore) prodotti finiti, semilavorati o materie prime classificati nella stessa voce doganale del prodotto finito, in quanto non si potrebbe sostenere che la lavorazione effettuata sul territorio comunitario sia stata sufficiente. L’importazione da Paese extracomunitario di qualsiasi altro componente, non classificato nella stessa voce doganale, non pregiudicherà l’origine preferenziale del prodotto finito successivamente venduto. I materiali non comunitari appartenenti alla stessa voce del prodotto finito, in deroga a quanto sopra descritto, possono essere utilizzati fino ad un massimo del 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto.
Esempio VOCE
2001
LAVORAZIONE O TRASFORMAZIONE PER OTTENERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO
DESIGNAZIONE DELLE MERCI
Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante avenFabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, ti tenore, in peso, di amido o di fecole uguale o superiore a esclusi quelli della stessa voce del prodotto 5 %, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico
Per poter applicare correttamente tale regola, occorre primariamente effettuare un accurato controllo nella distinta base per poter accertarsi che nei materiali utilizzati nell’ottenimento del prodotto finito avente voce doganale 2001 non vi siano prodotti aventi la stessa voce doganale (2001). Nel caso in cui vi dovessero essere tali prodotti,
questi non dovrebbero avere un incidenza superiore al 10% (in termini di valore) rispetto al prezzo franco fabbrica del prodotto (prezzo di vendita indicato nella fattura). Nel caso in cui, invece, questi avessero un’incidenza superiore bisognerebbe richiedere ai propri fornitori comunitari le relative dichiarazioni dei
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fornitori, le quali conferiscono l’origine preferenziale dei prodotti utilizzati classificati alla voce doganale 2001; se nonostante anche questa ulteriore richiesta i materiali utilizzati, aventi la voce doganale sopra menzionata, avessero un’incidenza sul prezzo di vendita del prodotto finito superiore al 10%, tale prodotto non potrebbe essere definito di origine preferenziale comunitaria.
REGOLA DEL VALORE AGGIUNTO Tale regola riguarda la previsione di soglie massime percentuali di valore che non devono essere superate; tali soglie sono riferite alle materie prime non originarie utilizzabili nel processo di trasformazione e calcolato sul prezzo franco fabbrica del prodotto finito.
Esempio VOCE
8504
Unità di alimentazione elettrica per le macchine au- Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non tomatiche per l’elaborazione dell’informazione ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Per poter applicare correttamente la regola sopra menzionata occorre effettuare un accurato controllo della distinta base dei prodotti acquistati (per poter effettuare la fabbricazione del prodotto posto in esame, poiché per poter conferire l’origine preferenziale comunitaria sarà necessario che non vengano impiegati più del 40% dei componenti di origine non comunitaria, rispetto al prezzo franco fabbrica del prodotto. La valorizzazione dei componenti extracomunitari impiegati deve essere effettuata mantenendo come riferimento il valore dichiarato in importazione. Se tale valore non è noto si deve fare utile riferimento al primo prezzo verificabile pagato per detti materiali. Esempio: Prezzo di Vendita del prodotto VD 8504: € 100 Distinta base - Componente 1 (fornitore comunitario): valore € 10 - Componente 2 (fornitore comunitario): valore € 25 - Componente 3 (fornitore extracomunitario): valore € 25 Totale valore componenti: 60 Nel caso sopra riportato tutti i componenti utilizzati incidono per il 60% sul prezzo di vendita; pertanto occorre che l’operatore richieda la dichiarazione al fornitore comunitario del secondo componente per far sì che l’incidenza del mateVOCE
capitolo 61
LAVORAZIONE O TRASFORMAZIONE PER OTTENERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO
DESIGNAZIONE DELLE MERCI
riale non preferenziale scenda sotto il 40%. La richiesta della dichiarazione al primo fornitore è superflua in quanto, da sola, non consentirebbe di scendere sotto tale soglia. Qualora ottenesse la dichiarazione di origine preferenziale dal fornitore del secondo componente la distinta base sarebbe la seguente: Distinta base - Componente 1 (fornitore comunitario): valore € 10 - Componente 2 (fornitore comunitario) con dichiarazione di origine preferenziale: valore € 25 - Componente 3 (fornitore extracomunitario): valore € 25 Totale valore componenti non preferenziali: 35 Nel suddetto caso l’incidenza dei componenti non preferenziali sul prezzo di vendita sarebbe inferiore al 40% e l’operatore, pertanto, può dichiarare l’origine preferenziale del prodotto venduto.
REGOLE RELATIVE A LAVORAZIONI SPECIFICHE Per taluni prodotti sono previste regole nelle quali vengono indicate in dettaglio le trasformazioni industriali, che conferiscono l’origine preferenziale ai prodotti. Pertanto l’esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse conferisce l’origine preferenziale, mentre l’esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale origine.
DESIGNAZIONE DELLE MERCI
LAVORAZIONE O TRASFORMAZIONE PER OTTENERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO
Indumenti e accessori di abbigliamento, a maglia: - ottenuti riunendo mediante cucitura di due o più parti di stoffa Fabbricazione a partire da filati a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta
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Per i prodotti tessili del capitolo 61 sopra indicati, la regola prevede che si possano dichiarare di origine preferenziale se la lavorazione effettuata su territorio comunitario avvenga a partire da filati. Se la lavorazione avviene a partire da materiali non preferenziali, posti ad uno stadio di lavorazione successivo a quello indicato nella terza colonna (ad esempio qualora, nel caso sopra indicato, la lavorazione avvenga a partire da tessuti), non è possibile dichiarare l’origine preferenziale del prodotto finito. In tale caso l’azienda dovrà richiedere al fornitore, se comunitario, la dichiarazione di origine preferenziale del tessuto. Qualora il fornitore del tessuto non potesse rilasciare la dichiarazione di origine preferenziale, in quanto la lavorazione di un tessuto a partire da filati non conferisce il carattere preferenziale del tessuto, tale fornitore può dichiarare che il tessuto non è preferenziale, indicando altresì che la lavorazione è avvenuta a partire da filati (all. 3 e 4 del reg. 1207/01). Con tale dichiarazione l’azienda comunitaria, che confeziona capi del capitolo 61, può dichiarare che la propria merce è di origine preferenziale in quanto le lavorazioni, effettuate su suolo comunitario, rispettano la regola prevista nella colonna 3 (fabbricazione a partire da filati).
LAVORAZIONI INSUFFICIENTI Indipendentemente dal soddisfacimento delle regole sopracitate, i protocolli siglati tra l’UE e i Paesi accordisti elencano alcune trasformazioni e lavorazioni che sono da ritenere sempre insufficienti a conferire l’origine; segue l’elenco delle stesse: a) le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio; b) la scomposizione e composizione di confezioni; c) il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti; d) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili; e) le semplici operazioni di pittura e lucidatura; f) la mondatura, l’imbianchimento parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso; g) le operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero; h) la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura; i) l’affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio;
j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l’assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli); k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o a tavolette e ogni altra semplice operazione di imballaggio; l) l’apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi; m) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse; n) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti; o) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a n); p) la macellazione degli animali.
ESEMPIO Un’azienda effettua in territorio comunitario l’imballaggio di prodotti di origine cinese; la regola di origine preferenziale prevede che i materiali non comunitari non possano eccedere il 40 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto finito. Poiché l’azienda rivende il prodotto con un ampio margine la regola di origine è soddisfatta, ma il prodotto non può comunque essere considerato di origine preferenziale in considerazione del fatto che il semplice imballaggio è considerato una lavorazione sempre insufficiente a conferire l’origine. L’individuazione delle lavorazioni che sono ritenute sufficienti a conferire l’origine è invece demandata ai protocolli di origine dei singoli accordi siglati dalla UE con taluni Paesi extracomunitari, in quanto talvolta le regole possono differire tra loro, in modo anche sensibile. Nell’ambito di ciascun protocollo di origine vengono, di norma, elencate la serie di lavorazioni che di per se stesse risultano essere sufficienti a conferire l’origine preferenziale alle merci, così come vengono solitamente elencate tutte le lavorazioni che non possono mai essere considerate sufficienti. Per alcune tipologie di merci i vari protocolli rimandano agli “allegati” che contengono, nel dettaglio, l’elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto ottenuto possa acquisire il carattere di prodotto originario.
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Andrea Toscano, Enrico Calcagnile, Mattia Carbognani
Contratti di franchising
IL PRINCIPIO DI BUONA FEDE
a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero
IL PRINCIPIO DI BUONA FEDE NEI CONTRATTI DI FRANCHISING In questo articolo verrà analizzato il principio di buona fede applicato ai contratti di franchising, anche grazie all’analisi della giurisprudenza italiana in tale ambito.
NORME ITALIANE APPLICABILI AI CONTRATTI DI FRANCHISING La disciplina italiana applicabile al contratto di franchising è contenuta nella Legge n. 129 del 6 maggio 2004, rubricata “Norme per la disciplina dell’affiliazione commerciale” (qui di seguito anche “Legge 129/2004”). Tale legge disciplina principalmente gli obblighi di informazione precontrattuale, ma regola anche altri aspetti del contratto, come il requisito della forma scritta, l’obbligo di includere determinate clausole nel testo contrattuale e, in caso di contratto a tempo determinato, una durata minima di tre anni. Un decreto del Ministero delle Attività Produttive (Decreto 204 del 2 settembre 2005, qui di seguito anche “Decreto 204/2005”) detta inoltre alcune norme particolari sulla disclosure applicabili ai franchisor stranieri che, prima della firma del contratto di franchising, abbiano operato esclusivamente all’estero. Le norme generali sui contratti previste dal codice civile, come pure i principi elaborati dalla giurisprudenza, sono inoltre ovviamente applicabili ai contratti di franchising.
BUONA FEDE NEL DIRITTO ITALIANO La buona fede è un principio generale previsto dal
codice civile, applicabile a tutti i contratti ed obbligazioni. Tale principio era previsto già nel precedente codice civile del 1865 ed è stato nuovamente disciplinato, allargandone l’ambito di applicazione, nell’attuale codice civile (adottato nel 1942). Ai sensi del codice civile italiano, al principio di buona fede (da intendersi come “lealtà” o “correttezza”) dev’essere improntato il comportamento delle parti: - sia nella fase delle trattative, - che nella conclusione ed esecuzione dei contratti. Tale principio deve ispirare anche l’interpretazione dei testi contrattuali. L’obbligo di agire secondo buona fede durante la negoziazione dei contratti (previsto dall’art. 1337 c.c.) ha come obiettivo principale quello di tutelare una parte dal recesso ingiustificato dell’altra dalle trattative: la parte non recedente, in tal caso, può essere indennizzata delle spese incorse e delle opportunità perse nel periodo di svolgimento delle trattative (c.d. interesse negativo). L’obbligo di agire in buona fede durante le trattative può anche implicare l’obbligo di comunicare determinate informazioni all’altra parte, in particolare quando una data informazione sia essenziale per l’altra parte ai fini di decidere se concludere o meno il contratto. Inoltre, ai sensi dell’art. 1366 c.c. i contratti devono essere interpretati secondo buona fede. L’articolo 1375 c.c. prevede poi che i contratti debbano essere eseguiti in buona fede. Diverse altre disposizioni nel codice civile fanno riferimento alla buona fede.
IL PRINCIPIO DI BUONA FEDE NEL FRANCHISING Il principio di buona fede è stato trasposto nella Legge 129/2004, con specifico riferimento all’obbligo di informazione precontrattuale, che la legge italiana pone a carico di entrambe le parti. Nello specifico, l’articolo 6 della Legge 129/2004 dispone: “1. L’affiliante deve tenere, in qualsiasi momento, nei confronti dell’aspirante affiliato, un comportamento ispirato a lealtà, correttezza e buona fede e deve tempestivamente fornire,
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all’aspirante affiliato, ogni dato e informazione che lo stesso ritenga necessari o utili ai fini della stipulazione del contratto di affiliazione commerciale, a meno che non si tratti di informazioni oggettivamente riservate o la cui divulgazione costituirebbe violazione di diritti di terzi. 2. L’affiliante deve motivare all’aspirante affiliato l’eventuale mancata comunicazione delle informazioni e dei dati dallo stesso richiesti. 3. L’aspirante affiliato deve tenere in qualsiasi momento, nei confronti dell’affiliante, un comportamento improntato a lealtà, correttezza e buona fede e deve fornire, tempestivamente ed in modo esatto e completo, all’affiliante ogni informazione e dato la cui conoscenza risulti necessaria o opportuna ai fini della stipulazione del contratto di affiliazione commerciale, anche se non espressamente richiesti dall’affiliante.” In aggiunta a questa specifica previsione, anche tutte le altre disposizioni del codice civile che si riferiscono al principio di buona fede si applicano ai contratti di franchising (come ad ogni altro contratto). Di conseguenza, sia il franchisor sia il franchisee devono: - comportarsi secondo buona fede durante le trattative, - agire in buona fede nell’adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali, in caso di risoluzione ecc. Inoltre, il testo dei contratti di franchising deve essere interpretato secondo buona fede.
L’APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUONA FEDE AI CONTRATTI DI FRANCHISING DA PARTE DEI GIUDICI ITALIANI La violazione del principio di buona fede è assai di frequente dedotta dalle parti negli atti del giudizio (non solo nelle cause relative a contratti di franchising); tuttavia, spesso tale pretesa non viene poi accolta dai giudici nelle relative sentenze. A ciò si aggiunga che, anche quando i giudici fanno riferimento al principio di buona fede nelle loro sentenze, non sempre essi basano la propria decisione su tale principio, menzionandolo piuttosto come obiter dictum, ovvero come statuizione di principio, che non viene però posta alla base della decisione. Limiteremo pertanto la nostra analisi ai casi in cui le relative sentenze sono state basate sulla violazione del principio di buona fede (come parte della ratio decidendi).
Buona fede nelle trattative In relazione ai contratti di franchising, la violazione dell’art. 1337 c.c. non è stata riconosciuta di frequente dalle Corti italiane. E’ importante notare infatti che, in caso di applicazione dell’art. 1337 c.c., la parte che agisce per una pretesa violazione del principio di buona fede da parte dell’altra, deve provarla, come pure deve provare i danni che ne sono conseguiti; ciò, in pratica, riduce il numero di casi in cui i giudici riconoscono effettivamente il diritto al risarcimento dei danni. Inoltre, in questi casi, i danni riconosciuti sono limitati al cosiddetto “interesse negativo”, ovvero alle opportunità perse e alle spese sostenute per la trattativa. In un caso (Tribunale di Roma, sentenza n. 16509 del 5/8/2008), un franchisor aveva negoziato la conclusione di un contratto di franchising con un potenziale franchisee. Quest’ultimo aveva così iniziato ad allestire i locali destinati ad essere utilizzati come punto vendita, secondo le indicazioni fornitegli dal franchisor (colori, marchi ecc.); il franchisor aveva anche provveduto a consegnare al potenziale franchisee il proprio arredamento standard. Tuttavia, successivamente, il franchisor – nonostante le sollecitazioni del potenziale franchisee – non ha mai concluso il contratto. Il Tribunale di Roma ha deciso che, anche in assenza di un documento firmato dalle parti che prevedesse l’obbligo di concludere il contratto di franchising, fosse stato provato nel giudizio che il potenziale franchisee aveva fatto affidamento, in buona fede, sulla conclusione del contratto; al contrario, il franchisor non era stato capace di provare che il proprio recesso dalle trattative fosse stato giustificato da valide ragioni. Pertanto, il Tribunale ha considerato il comportamento del franchisor in violazione dell’art. 1337 c.c., e l’ha condannato al risarcimento dei danni. Tuttavia, tali danni sono stati limitati ai soli costi sopportati dal potenziale franchisee per allestire i locali (oltre agli interessi) ed ai costi dell’arredamento fornito dal franchisor al franchisee (che questi non aveva ancora pagato). In un altro caso (Trib. Genova, sentenza del 8/3/2013), il Tribunale ha considerato contrario a buona fede (ovvero all’art. 1337 c.c. come pure all’art. 6 della Legge 129/2004) il comportamento di un franchisor, consistito nel continuare le trattative e nell’addivenire alla successiva conclusione del contratto di franchising con un potenziale franchisee, pur sapendo che quest’ultimo aveva problemi economici e finanziari, che alla fine si erano tradotti nel mancato pagamento di somme dovute al franchisor.
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La Corte ha ritenuto entrambe le parti responsabili di reciproche violazioni: in particolare, il franchisor (oltre a tenere il comportamento sopra descritto) non aveva rispettato gli obblighi di informazione pre-contrattuale nei confronti del franchisee (in violazione dell’art. 4 della Legge 129/2004) ed aveva omesso di fornire l’assistenza contrattualmente prevista in seguito alla conclusione del contratto. Il franchisee non aveva invece pagato al franchisor alcune fatture. Comparando e valutando le rispettive violazioni poste in essere dalle parti, la Corte ha deciso che la violazione dell’obbligo di buona fede da parte del franchisor durante le trattative, per le ragioni sopra esposte, oltre ad essere cronologicamente anteriore alla violazione del franchisee, dovesse considerarsi di tale importanza da attribuire al franchisor la responsabilità della risoluzione del contratto. Di conseguenza, il franchisee è stato esonerato dall’obbligo di pagare le fatture dovute al franchisor e quest’ultimo è stato condannato alle spese del giudizio. Buona fede nell’esecuzione del contratto La giurisprudenza sviluppatasi in materia d’inadempimento delle obbligazioni contrattuali fa spesso riferimento al principio di buona fede, al fine di supportare o rafforzare eventuali ulteriori violazioni del contratto, poste in essere da una delle parti. A riguardo si possono citare due decisioni. Nella prima, il Tribunale di Roma (pronuncia del 4/6/2009) ha ritenuto che la decisione di un franchisee di chiudere il suo punto vendita (decisione intervenuta appena dopo il mancato pagamento di alcune fatture da parte sua e la conseguente escussione di una garanzia da parte del franchisor), senza previamente informare il franchisor, fosse contraria a buona fede. La Corte ha statuito che, nonostante le summenzionate circostanze, il franchisee avrebbe dovuto informare il franchisor della sua intenzione di chiudere il punto vendita dandogli un ragionevole preavviso. Il franchisee è stato pertanto ritenuto responsabile della risoluzione del contratto e condannato al risarcimento dei danni. In un altro caso (Trib. Nocera Inferiore, 11/3/2013), la circostanza che il franchisee fosse receduto dal contratto dopo un giorno dalla firma del medesimo è stata considerata contraria a buona fede ed il franchisee è stato dichiarato responsabile per la
grave violazione del contratto e condannato al risarcimento dei danni. Interpretazione del contratto secondo buona fede In un altro caso, il Tribunale di Isernia (pronuncia del 12/4/2006) ha applicato il principio di buona fede all’interpretazione di una clausola di un contratto di franchising. In questo caso, l’art. 2 del contratto prevedeva l’obbligo del franchisor di non nominare altri franchisee, ma legittimava espressamente il franchisor a concludere contratti diversi da quelli di franchising nel territorio. Ad un certo punto, durante l’esecuzione del contratto, il franchisor ha iniziato ad offrire i suoi prodotti ai clienti del territorio a prezzi molto più bassi di quelli applicati dal franchisee. Utilizzando una strategia così aggressiva, il franchisor riusciva così ad acquisire tutti i principali clienti del franchisee. Sulle basi delle predette circostanze, la Corte ha deciso che l’art. 2 dovesse essere interpretato secondo buona fede (come da art. 1366 c.c.) e pertanto non nel senso di legittimare il franchisor a buttare il franchisee fuori dal mercato, comportandosi scorrettamente nei suoi confronti. Il comportamento del franchisor è stato infatti considerato dalla Corte contrario al generale obbligo di cooperazione (che costituisce l’essenza del contratto di franchising) come pure un abuso di dipendenza economica. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato il contratto risolto per gravi violazioni da parte del franchisor e lo ha condannato al risarcimento dei danni.
CONCLUSIONI Il principio di buona fede è applicato dalle Corti italiane (nelle controversie relative al franchising come pure in quelle riguardanti altri tipi di contratti) con un notevole margine di discrezionalità. Le Corti lo applicano nella valutazione del comportamento delle parti come pure della gravità delle rispettive violazioni; talvolta, per colmare lacune lasciate dalle disposizioni contrattuali o per interpretare queste ultime in modo “equo”. Tuttavia, ovviamente, tale applicazione deve avvenire nel rispetto della legge, conformemente ai contenuti dei contratti applicabili ed alla luce delle prove fornite dalle parti nell’ambito del giudizio. Silvia Bortolotti
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FAPI FONDO FORMAZIONE PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER FINANZIARE LA FORMAZIONE AZIENDALE
“FAI CRESCERE LA TUA AZIENDA CON LA FORMAZIONE”
Fin dall’avvio del Fondo ci siamo organizzati per assistere le nostre Imprese facendoci carico di tutti gli adempimenti inerenti al finanziamento dei loro progetti formativi, sollevandole così da ogni onere e incombenza. Il FAPI è stato istituito dalla legge 388/2000, al fine di promuovere lo sviluppo della Formazione Continua delle PMI in un’ottica di competitività delle Imprese e di garanzia di occupabilità per i lavoratori. Il FAPI - Fondo Formazione PMI è un’associazione costituita da Confapi, CGIL, CISL, e UIL per promuovere le attività di Formazione Continua dei dipendenti delle PMI. Al Fondo afferiscono le risorse derivanti dal gettito del contributo dello 0,30% sul salario dei lavoratori che le Imprese già versano all’Inps secondo quanto stabilito dall’art. 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni. I finanziamenti possono essere richiesti in occasione dell’apertura dei diversi Bandi che più volte all’anno il FAPI mette a disposizione; le Imprese interessate possono segnalarci le esigenze formative e insieme definiremo i corsi da presentare al FAPI per ottenere il finanziamento a copertura dei costi della docenza e dell’eventuale materiale informativo necessario. Provvediamo a gestire le pratiche: - della presentazione della richiesta di finanziamento (predisposizione progetti formativi con richiesta di finanziamento, condivisione obbligatoria con le parti sociali, invio telematico e cartaceo delle domande al Fondo); - della successiva realizzazione dei corsi (pre-
disposizione registri, tutoraggio, incarichi ai docenti, predisposizione materiali per i corsisti, definizione congiunta dei calendari ed orari, comunicazioni obbligatorie preventive al Fondo); - della gestione dei rapporti con il Fondo (convenzioni, comunicazioni preventive, in itinere e a chiusura corso); - della fase di rendicontazione (predisposizione moduli di rendicontazione, quietanze dei fornitori, revisione dei rendiconti con il Revisore FAPI); TUTTO QUESTO SENZA NESSUN ONERE AGGIUNTO A CARICO DELL’IMPRESA
Un ulteriore vantaggio è che sosterremo direttamente i costi delle docenze senza necessità di alcun anticipo da parte dell’impresa interessata; ovviamente questo non preclude assolutamente che i docenti/formatori possano essere indicati sulla base delle preferenze e delle richieste dirette dell’impresa. Il finanziamento FAPI permetterà all’azienda di usufruire delle attività formative sostenendo solo il costo pari alla quota corrispondente alle retribuzioni relative alle ore di formazione. I corsi che possono essere finanziati interessano i lavoratori dipendenti, si svolgono in orario di lavoro, possono avere una durata minima di 8 ore e massima di 80 ore e impegnano un numero di partecipanti che varia da un minimo di 4 ad un massimo di 20 per singolo corso. I partecipanti possono essere quadri, impiegati o operai assunti con contratto a tempo indeterminato, a tempo determinato e personale temporaneamente sospeso per crisi congiunturale, riorganizzazione aziendale e/o riduzione temporanea di attività. Inoltre, possono partecipare lavoratori con contratto a progetto a rischio di perdita del posto di lavoro e lavoratori assunti con qualifica di apprendisti, purché le ore di formazione risultino al di fuori di quelle obbligatorie per il contratto in essere.
COME ADERIRE - Aderire al FAPI non comporta nessun costo aggiuntivo per l’impresa: è sufficiente decide-
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re di destinare al FAPI il contributo all’Inps per tale finalità, ovvero per usufruire dei finanziamenti in oggetto è necessaria l’adesione gratuita al FAPI, destinando il contributo dello 0,30% al Fondo Formazione PMI, già attualmente versato all’INPS o ad altro fondo interprofessionale; - per aderire al Fondo Formazione PMI - FAPI - è sufficiente indicare nella “DenunciaAziendale” del flusso UNIEMENS aggregato, nell’ambito dell’elemento “FondoInterprof”, l’opzione “Adesione” selezionando il codice FAPI inserendo il numero dei dipendenti interessati all’obbligo contributivo. Se si aderisce già ad altro fondo c’è la necessità di effettuare contestualmente la “revoca”. L’effetto dell’adesione è immediato, l’azienda, potrà usufruire dei finanziamenti del Fondo Formazione PMI sin da subito.
- I versamenti al Fondo inizieranno a decorrere dal mese di competenza in cui è stato indicato il codice “FAPI”, l’adesione è unica e valida fino ad esplicita revoca. Con il FAPI le Imprese associate finanziano le esigenze formative sulla base delle necessità indipendentemente dalla quota già versata al Fondo FAPI. In previsione delle prossime uscite dei Bandi FAPI 2015 invitiamo le Imprese interessate a restituirci l’allegata scheda al fine di iniziare la programmazione dei piani formativi, o a prendere contatto con la dott.ssa Emanuela De Faccio, che è a disposizione per ogni ulteriore informazione al n. 0432.507377. (EDF)
SCHEDA DI MANIFESTAZIONE INTERESSE da restituire a CONFAPI FVG all’indirizzo e-mail: formazione@confapifvg.it FAPI FONDO FORMAZIONE PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER FINANZIARE LA FORMAZIONE AZIENDALE
Impresa ___________________________________________________________________________________________________ Settore _____________________________________________________________________ N° Addetti ____________________ Indirizzo _____________________________________________________________ Telefono _____________________________ E-mail
_______________________________________________________ Referente __________________________________
Azienda iscritta al FAPI - versamento dello 0,30 DM10 INPS:
sì
q
no q
N.B.: allegare copia del cassetto previdenziale con evidenza dell’adesione al fondo interprofessionale
TITOLO DEL CORSO O AREA DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE
N. ORE CORSO
N. DIPENDENTI INTERESSATI
COSTO MEDIO ORARIO DEI PARTECIPANTI
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INQUADRAMENTO: DIRIGENTI, QUADRI, IMPIEGATI, OPERAI
N. DONNE
N. UOMINI
Legislazione alimentare NOVITÀ NORMATIVE, NAZIONALI E COMUNITARIE, SPECIFICHE PER GLI OPERATORI DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE
Molluschi bivalvi dalla Turchia La Commissione Europea ha pubblicato il reg. 2015/1205 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 743/2013 recante misure di protezione sulle importazioni di molluschi bivalvi originari della Turchia destinati al consumo umano per quanto riguarda il suo periodo di applicazione.
Fonte: Unionalimentari
ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE
ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE Encefalopatie spongiformi trasmissibili La Commissione Europea ha pubblicato il reg. 2015/1162 che modifica l’allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili. Protezione contro peste suina africana La Commissione Europea ha pubblicato la decisione 2015/1169 che modifica l’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri, per quanto riguarda le voci relative a Estonia, Lituania e Polonia.
Elenco dei laboratori italiani analisi settore oleicolo Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato l’elenco dei laboratori italiani, suddiviso per regioni, autorizzati al rilascio dei certificati di analisi ufficiali nel settore oleicolo. Caratteristiche olio d’oliva e degli oli di sansa d’oliva Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato le modifiche alle disposizioni nazionali concernenti le caratteristiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva di cui al Decreto Ministeriale 23 dicembre 2013 e alle norme di commercializzazione dell’olio di cui al Decreto Ministeriale 10 novembre 2009.
BEVANDE
Esportazione carne nelle Filippine Il Ministero della Salute ha pubblicato la Circolare 25698 del 23 giugno 2015 avente ad oggetto la comunicazione degli stabilimenti italiani interessati ad esportare carne e prodotti a base di carne verso le Filippine.
Elenco laboratori analisi settore vitivinicolo Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha pubblicato l’elenco dei laboratori italiani, suddiviso per regioni, autorizzati al rilascio dei certificati di analisi ufficiali nel settore vitivinicolo.
Stati Uniti nell’elenco paesi terzi import UE prodotti a base di pollame La Commissione Europea ha pubblicato il reg. 2015/1153 che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell’Unione di determinati prodotti a base di pollame, in relazione all’influenza aviaria ad alta patogenicità a seguito della comparsa di ulteriori focolai in tale paese.
PRODOTTI SPECIALI Olio raffinato dai semi di Buglossoides arvensis La Commissione Europea ha pubblicato la decisione 2015.1290 che autorizza l’immissione sul mercato di olio raffinato dai semi di Buglossoides arvensis quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio. Prodotti lattieri trattati termicamente La Commissione Europea ha pubblicato la decisione 2015/1291 che autorizza l’immissione sul
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mercato di prodotti lattieri trattati termicamente fermentati con Bacteroides xylanisolvens (DSM 23964) quali nuovi prodotti alimentari a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio. Uso flavonoidi derivati dalla Glycyrrhiza glabra L. La Commissione Europea ha pubblicato il reg. 2015/1213 che autorizza un ampliamento degli usi dei flavonoidi derivati dalla Glycyrrhiza glabra L. come nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio.
PRODOTTI TIPICI E LORO SEGNI DISTINTIVI Indicazioni Geografiche UE e America Centrale E’ stata pubblicata la decisione n. 5/2014 relativa alle indicazioni geografiche da includere nell’allegato XVIII dell’accordo. Prodotti Agroalimentari Tradizionali Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha pubblicato la quindicesima revisione dei prodotti agroalimentari tradizionali.
RESIDUI FITOSANITARI, METALLI, MICOTOSSINE Tenore massimo ocratossina A La Commissione Europea ha pubblicato il reg. 2015/1137 che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto concerne il tenore massimo di ocratossina A nelle spezie Capsicum spp.
VIGILANZA E ISPEZIONE IGIENICO-SANITARIA
DATI DI MERCATO 29a SETTIMANA 2015 (DAL 13 AL 19 LUGLIO 2015) Sono disponibili i rapporti settimanali, suddivisi per i diversi comparti merceologici, contenenti informazioni e dati aggiornati sull’andamento dei prezzi dei prodotti monitorati e sulle principali variabili statistico-economiche, inclusi consumi e commercio con l’estero, per i seguenti settori: avicunicoli; bovini; frumento; frutta fresca e agrumi; lattiero caseario; ortaggi e patate; suini. I dati riportati sono gli ultimi disponibili e sono riferiti alle rilevazioni effettuate nel corso delle settimane sopra indicate. oOo
RASFF – RAPID ALERT SYSTEM FOR FOOD AND FEED Il meccanismo delle comunicazioni rapide è uno strumento essenziale per la valutazione di eventuali rischi e per la tutela del consumatore. Per notificare in tempo reale i rischi diretti o indiretti per la salute pubblica connessi al consumo di alimenti o mangimi è stato istituito il sistema rapido di allerta comunitario, sotto forma di rete, a cui partecipano la Commissione Europea, l’EFSA (Autorità per la sicurezza alimentare) e gli Stati membri dell’Unione. Dati relativi alla settimana n. 29, dal 13 al 19 luglio 2015 È disponibile l’elenco riepilogativo delle 67 notifiche (di cui 17 allerte) effettuate tramite il Sistema di Allerta Rapido Comunitario. Tre allerte avviate dall’Italia, due per allergeni non dichiarati in prodotti ittici, una per presenza di micotossine oltre i limiti in pistacchio originario dall’Iran.
Sostanze e miscele La Commissione Europea ha pubblicato il reg. 2015.1221 che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico.
Dati relativi alla settimana n. 30, dal 20 al 26 luglio 2015 È stato diffuso l’elenco riepilogativo delle 53 notifiche (di cui 5 allerte) effettuate tramite il Sistema di Allerta Rapido Comunitario. Nessuna allerta ha interessato l’Italia.
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Accesso alla professione di autotrasportatore ADOZIONE DI NUOVI MODULI PER COMUNICAZIONI, VARIAZIONI E DIMOSTRAZIONE DEI REQUISITI Con circolare n. 4 del 24 luglio 2015 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità ha diramato nuovi moduli da utilizzare per la presentazione degli atti agli Uffici della motorizzazione civile in materia di accesso alla professione e di Registro elettronico nazionale (REN). I nuovi moduli sono stati diramati anche alla Regione Friuli Venezia Giulia e andranno, dunque, utilizzati per le relative pratiche anche ai suoi quattro uffici provinciali. Questi moduli si aggiungono a quelli diramati con la precedente circolare n. 2 del 13 maggio 2015, (recante prime istruzioni operative per il trasferimento delle funzioni per la tenuta degli albi dalle Province agli Uffici territoriali della motorizzazione, non attinenti, però, all’operatività degli uffici provinciali della Regione Friuli Venezia Giulia) al testuale fine di facilitare la proposizione delle istanze degli utenti nonché un più celere esame da parte degli uffici, grazie alla standardizzazione dei formati. I moduli in questione riguardano: - la richiesta di cancellazione o di sospensione (fino ad un massimo di 2 anni) dal REN (allegato “cancellazione – sospensione”, cancsosp); - la comunicazione della variazione del gestore dei trasporti e dell’idoneità professionale (allegato “variazione del gestore dei trasporti e dell’idoneità professionale”, gest-idoprof); - la comunicazione della variazione dei dati dell’impresa (allegato “variazione dei dati dell’impresa iscritta al REN e della struttura societaria”, var-imp); - la comunicazione della variazione o del rinnovo annuale dell’idoneità finanziaria (allegato “variazione e rinnovo annuale dell’idoneità finanziaria delle imprese iscritte al REN”, idofin);
- la comunicazione della variazione dell’onorabilità (allegato “variazione dell’onorabilità”, onor); - la richiesta di revoca della sospensione dal REN (allegato “richiesta di revoca della sospensione dal REN”, revsosp); - la comunicazione di variazione dell’onorabilità per imprese iscritte all’Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di cose in conto terzi con veicoli sino a 1,5 ton. (allegato “variazione dell’onorabilità per le imprese iscritte all’Albo che esercitano con veicoli fino a 1,5 tonnellate”, onor1,5). Per quanto attiene in particolare al requisito dell’idoneità finanziaria, la nuova circolare fornisce: a) il modulo per l’attestazione di vigenza del contratto di fidejussione (che dovrà essere redatto dalla banca, compagni assicurativa o dall’intermediario finanziario abilitato) e prodotto dall’impresa di autotrasporto; b) esclusivamente per le nuove imprese che presentano domanda di autorizzazione all’esercizio delle professione di autotrasportatore, il modulo di attestazione di vigenza di polizza di responsabilità professionale, parimenti reso da una compagnia assicurativa; detto modulo consente di dimostrare il requisito finanziario per i primi 2 anni di attività dell’impresa, la quale, a partire dal terzo anno, dovrà tornare agli ordinari sistemi di dimostrazione dell’idoneità finanziaria, vale a dire la certificazione del revisore dei conti ovvero la fidejussione bancaria, assicurativa o di intermediario abilitato viste prima. Le attestazioni sub a) e b) devono essere fornite dall’impresa. Gli Uffici mantengono, comunque, il diritto di richiedere la produzione successiva degli originali dei contratti, la cui esistenza è stata dichiarata tramite la menzionata attestazione, nei casi di dubbi sui reali contenuti o sulla sussistenza dei medesimi. Copia della circolare e relativi allegati può essere richiesta all’ufficio trasporti dell’Associazione unitamente ad altre informazioni.
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(AdT)
Concessionaria Esclusiva per la pubblicitĂ su
phone: 0432 505 900 www.scriptamanent.sm posta@scriptamanent.sm
Scadenze aziendali settembre 2015 IL CALENDARIO DELLE SCADENZE PER IL MESE DI SETTEMBRE 2015 MARTEDÌ 15 FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per l’emissione delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di agosto. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione. PREMI INAIL - Scade il termine per i datori di lavoro soggetti alle assicurazioni contro gli infortuni per presentare Richiesta di autorizzazione all’accentramento della posizione assicurativa presso un’unica sede delle posizioni assicurative concernenti lavori diversi da quelli a carattere temporaneo; la domanda va presentata entro il 15 settembre dell’anno precedente quello per cui viene chiesto l’accentramento alla Direzione Regionale Inail nel caso di più sedi a livello nazionale o regionale, o sede provinciale Inail in caso di più sedi a livello provinciale
MERCOLEDÌ 16 IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il termine per il versamento dell’Iva relativa al mese di agosto. ualora l’imposta a debito, pur sommata a quella riportata dai periodi precedenti, non dovesse essere superiore a € 25,82 il relativo versamento dovrà essere effettuato il prossimo mese unitamente a quello dell’imposta relativa al mese in corso. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. IVA ANNUALE - RATEIZZAZIONE - Scade il termine per il versamento della 7a rata dell’Iva, relativa al 2014 risultante dalla dichiarazione annuale con applicazione degli interessi nella misura dello
0,33% mensile a decorrere dal 16 marzo 2015 utilizzando il codice tributo 6099. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2015 - Scade il termine per il versamento della quarta rata delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei contribuenti titolari di partita Iva, non interessate all’applicazione degli studi di settore e che non hanno beneficiato della proroga. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2015 - Scade il termine per il versamento della terza rata delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei contribuenti titolari di partita Iva, non interessate all’applicazione degli studi di settore e che hanno versato la prima rata il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2015 - Scade il termine per il versamento della quarta rata delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei contribuenti titolari di partita Iva, interessati all’applicazione degli studi di settore e che hanno beneficiato della proroga del versamento della prima rata al 6 luglio. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2015 - Scade il termine per il versamento della seconda rata delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei contribuenti titolari di partita Iva, interessati all’applicazione degli studi di settore e che hanno beneficiato della proroga del versamento della prima rata dal 7 luglio al 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%. IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su: - redditi di lavoro autonomo; - redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi ed opere dell’ingegno e partecipazione in associazione; - obbligazioni e titoli similari; - redditi di capitale diversi da dividendi e interessi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari;
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- provvigioni; - redditi di lavoro dipendente ed assimilati. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.
CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDENTI - Scade il termine per il versamento all’Inps, tramite mod. F24, dei contributi relativi ai lavoratori dipendenti.
INPS - CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA Scade il termine per il versamento del contributo INPS della gestione separata secondo le seguenti aliquote: - 27,72 per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva; - 30,72% (prima fascia) per i soggetti che non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; - 23,5% per i soggetti già iscritti ad altra gestione obbligatoria. Il contributo così calcolato è posto: - per un terzo a carico dei percettori dei compensi, - per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.
CONTRIBUTI COLLABORATORI - Scade il termine per il versamento tramite mod. F24 telematico dei contributi trattenuti il mese precedente dai committenti per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto.
ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE SU CONGUAGLIO DI FINE RAPPORTO - Scade il termine per il versamento dell’addizionale regionale e dell’eventuale addizionale comunale, da trattenere all’atto del conguaglio di fine rapporto effettuato e liquidato nel mese precedente. Il codice tributo per il versamento è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale. I versamenti possono essere effettuati presso gli sportelli di qualsiasi concessionario o banca convenzionata, nonché presso gli uffici postali abilitati, utilizzando, in tutti i casi, il modello unico di pagamento fisco/inps/regioni (Mod. F24).
FONDAPI - Scadenza per l’invio della distinta FONDAPI per il bimestre luglio/agosto 2015 - codice bimestre 415.
ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE 2014 - Scade il termine per versare le rate di addizionale regionale e addizionale comunale trattenute sulle retribuzioni del mese precedente. Tale versamento è da effettuarsi insieme alle ritenute IRPEF. Il codice tributo è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale; l’anno di riferimento è il 2014. ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2015 - Scade il termine per versare la rata di acconto dell’addizionale comunale trattenuta ai dipendenti sulle retribuzioni del mese precedente. Tale versamento è da effettuarsi insieme alle ritenute IRPEF. Il codice tributo è il 3847. L’anno di riferimento è il 2015.
CONTRIBUTI INPS DIRIGENTI (EX INPDAI) Scade il termine per il versamento dei contributi, tramite il mod. F24, della contribuzione Inps dei dirigenti per le retribuzioni di competenza del mese precedente. INPS - FONDO DI TESORERIA - Scade il termine per i datori di lavoro con almeno 50 dipendenti di versare al Fondo di tesoreria la quota mensile di TFR, totale o parziale, maturata nel mese precedente e non devoluta alle forme pensionistiche complementari.
LUNEDÌ 21 770/2015 SEMPLIFICATO E ORDINARIO - PROROGA - Scade il termine per l’invio telematico del mod. 770/2015 Semplificato e Ordinario. FONDAPI - Scadenza per il versamento FONDAPI per il bimestre luglio/agosto 2015 - codice bimestre 415.
VENERDÌ 25 IVA INTRACOMUNITARIA MENSILI - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al mese di agosto. I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1-quater e l’INTRA 1-quinquies per le cessioni; - l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2-quater e l’INTRA 2-quinquies per gli acquisti. La presentazione deve essere effettuata in via telematica. INPS/CIG - Presentazione della domanda di pagamento dell’integrazione salariale per le sospensioni o riduzioni iniziate nel mese precedente, con
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modalità telematiche a mezzo mod. Igi 15 (Cig) e Cigs on line (Cigs) da parte di datori di lavoro interessati a Cig e Cigs.
municazione degli acquisti, senza applicazione dell’Iva, presso operatori di San Marino registrati nel mese di agosto.
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CONTRATTO DI LOCAZIONE - Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° settembre 2015 e versamento dell’imposta di registro per i contratti di locazione con annualità scaduta il 31 agosto 2015.
VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2015 - Scade il termine per il versamento della quinta rata delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei contribuenti non titolari di partita Iva, non interessate all’applicazione degli studi di settore e che non hanno beneficiato della proroga. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2015 - Scade il termine per il versamento della quarta rata delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei contribuenti non titolari di partita Iva, non interessate all’applicazione degli studi di settore e che hanno versato la prima rata il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2015 - Scade il termine per il versamento della quarta rata delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei contribuenti non titolari di partita Iva, interessate all’applicazione degli studi di settore e che hanno beneficiato della proroga del versamento della prima rata al 6 luglio. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2015 - Scade il termine per il versamento della terza rata delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei contribuenti non titolari di partita Iva, interessate all’applicazione degli studi di settore e che hanno beneficiato della proroga del versamento della prima rata dal 7 luglio al 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%.
MODELLO 730 - COMUNICAZIONE MINOR ACCONTO - Scade il termine per richiedere al sostituto d’imposta di non effettuare il secondo o unico acconto dell’Irpef/cedolare secca o di volerlo effettuare in misura ridotta, rispetto a quello indicato nel Mod. 730/3. UNICO 2015 - TELEMATICO - Scade il termine per la trasmissione telematica del modello Unico 2015 delle persone fisiche, dei soggetti titolari di partita Iva, delle società di persone e delle società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare. DICHIARAZIONE IVA - Scade il termine per la trasmissione telematica della dichiarazione Iva annuale in forma autonoma. DICHIARAZIONE IRAP - Scade il termine per la trasmissione telematica della dichiarazione annuale Irap. DENUNCIA UNIEMENS - Scade il termine per l’invio delle denunce contributive e retributive relative alle retribuzioni del mese precedente. LIBRO UNICO - Scade il termine per le registrazioni relative al mese precedente
ELENCO ACQUISTI DA SAN MARINO - Scade il termine per la trasmissione telematica della co-
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(PZ – C)