NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
APINFORMA numero 19 31 ottobre 2014
IN PRIMO PIANO LAVORO
ACCORDO REGIONALE PER LE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO
APINFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
EXPORT MARKETING
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NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
APINFORMA
numero 19 31 ottobre 2014
Sommario La finanziaria 2015 FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
8
Seconda rata di acconto
15
Intestazione temporanea di veicoli
20
Accordo regionale per le imprese di autotrasporto
22
Localizzazione dei dipendenti mediante dispositivi smartphone
25
Etichettatura dei prodotti alimentari
26
Sicurezza: interpelli
28
SOA: nuova attestazione per la F.lli Menon
31
Manutenzione e controllo degli impianti termici in FVG
32
Autorità: pubblicati i primi bandi tipo (1a parte)
43
Costo della manodopera edile (provincia di Pordenone)
39
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
Il contratto di agenzia
41
Operazioni con soggetti residenti in Paesi a regime privilegiato
45
Il contratto di distribuzione
47
Direttiva madre-figlia
50
Etichettatura dei prodotti agroalimentari esportati in Cina
52
Codice della strada. Giurisprudenza
55
Obbligo di catene o pneumatici invernali
56
Albo autotrasporto. Contributo per il 2015
59
Conversione delle patenti di guida comunitarie
61
Trasporti postali
62
Legislazione alimentare
63
Canone di locazione immobili urbani
70
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La finanziaria 2015
MANOVRA DA 36 MILIARDI CON MOLTE INCOGNITE
PREMESSA Il Governo ha approvato la Legge di Stabilità per il 2015 strutturata in modo da rilanciare l’economia del paese. La manovra si muove all’interno delle ristrettezze imposte dal bilancio dello stato, e contiene alcuni interventi interessanti per il rilancio dell’economia ma anche numerosi provvedimenti che potrebbero aggravare ulteriormente il carico fiscale di aziende e famiglie. Molto insidiosa appare, infatti, la clausola di salvaguardia che prevede l’aumento delle aliquote Iva del 10% e del 22% qualora gli obiettivi di bilancio non siano raggiunti. Di seguito i principali interventi contenuti nella finanziaria ricordando che il provvedimento dovrà essere convertito e probabilmente, in tale processo, subirà significative modifiche.
BONUS IRPEF (ART. 4) Il bonus Irpef, vale a dire il credito a favore dei lavoratori dipendenti, viene inserito in maniera strutturale all’interno del panorama delle detrazioni. L’agevolazione massima, pari all’importo di 80 euro mensili, sarà corrisposta solamente ai titolari di redditi complessivi non superiori a 24.000 euro, mentre si ridurrà proporzionalmente, fino a scomparire del tutto, per i titolari di redditi complessivi compresi tra 24 e 26 mila euro.
COSTO PER PERSONALE FUORI DALL’IRAP (ART. 5) L’intervento di maggior impatto per le imprese è sicuramente costituito dal riconoscimento di una nuova deduzione dal valore della produzione Irap. La nuova deduzione sarà rappresentata dalla differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni di cui al comma 1 lett. a) vale a dire
i premi INAIL, il cuneo fiscale, i contributi previdenziali, il costo degli apprendisti, dei disabili, dei CFL e degli addetti alla ricerca e sviluppo; comma 1 lett. 1-bis vale a dire le indennità di trasferta degli autotrasportatori; comma 1 lett. 4-bis1 vale a dire la deduzione di 1.850 euro per dipendente; comma 1 lett. 4-quater riguardante la deduzione Irap per incremento della base occupazionale del citato. In pratica il costo del personale riferito al personale assunto a tempo indeterminato dal prossimo 2015 diventerà totalmente deducibile dalla base imponibile Irap. Questa nuova possibilità interesserà tutte le imprese, a prescindere dalla loro natura e dalla modalità con cui viene determinata la base imponibile Irap, vale a dire sia che si utilizzi il metodo fiscale o di bilancio. Alla stesso tempo la legge di stabilità elimina la riduzione delle aliquote Irap previste, dall’anno in corso, dal D.L. 66/2014 (Decreto Renzi) con effetto retroattivo. In pratica la riduzione dell’aliquota ordinaria dal 3,9% al 3,5% dell’aliquota Irap a far data dal 1° gennaio 2014 è stata eliminata. Alla luce di quanto sopra, di certo abbiamo che per l’anno in corso sul fronte Irap non ci sarà alcuna novità: non opererà la riduzione dell’aliquota Irap perché come abbiamo visto è stata eliminata con effetto retroattivo e non opererà neppure la nuova deduzione del costo del personale dipendente assunto a tempo indeterminato perché la stessa entrerà in vigore solo dal prossimo anno.
TFR IN BUSTA PAGA (ART. 6) E’ stata prevista la possibilità di incassare il TFR in busta paga anche con riferimento ai soggetti che abbiano già optato per un fondo pensione. Per i lavoratori dipendenti del settore privato sarà possibile, dalle retribuzioni di marzo 2015, percepire la quota di TFR maturata nello stesso periodo quale parte integrante della retribuzione. Tale scelta sarà irrevocabile fino a giugno 2018. Questa possibilità interesserà anche la quota destinata alla previdenza complementare mentre non potrà essere utilizzata dai lavoratori domestici e da quelli del settore agricolo. Sulle quote finite in busta paga si pagheranno le tasse in misura ordinaria ma non saranno dovuti i contributi previdenziali. Alle imprese che ne
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faranno richiesta saranno concessi finanziamenti attraverso banche assistite dall’Inps.
CREDITO D’IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO (ART. 7) Il credito d’imposta per gli incrementi di investimenti in ricerca e sviluppo sarà del 25%, entità elevata al 50% nel caso di ricerca contrattualizzata con università o enti di ricerca. Il credito d’imposta sarà riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di 7,5 milioni per beneficiario. Per questa misura saranno disponibili complessivamente 2,3 miliardi di euro. Ne potranno beneficiare tutte le imprese senza alcun vincolo di fatturato e indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato. Il credito d’imposta è pari al 25% degli incrementi annuali di spese nel settore ricerca e sviluppo, registrati in ciascuno dei periodi d’imposta di applicazione dell’incentivo, rispetto alla media realizzata nel triennio antecedente il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015. Il bonus resterà in vigore fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019. La percentuale agevolativa è innalzata al 50%, sempre dell’eccedenza rispetto alla media del triennio precedente, con riferimento al personale altamente qualificato impiegato nell’attività di ricerca e per le competenze tecniche e privative industriali relative ad un’invenzione industriale, biotecnologica, o topografica di prodotto a semiconduttori o ad una nuova varietà vegetale. E’ previsto il sostenimento di una spesa annuale minima di 30.000 euro e un limite massimo di credito d’imposta annuale di 5 milioni di euro. Il credito d’imposta, che andrà indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito d’impresa né alla formazione della base imponibile Irap e potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione.
PATENT-BOX (ART. 7 COMMA 3) Recepito il “Patent-box” vale a dire al regime fiscale di favore per il reddito derivante dall’utilizzo di beni immateriali come i brevetti. La norma prevede che a favore delle società residenti in paesi con i quali opera un accordo per evitare la doppia imposizione e con scambio d’informazioni effettivo, i redditi derivanti dall’utilizzo di brevetti e di marchi ad essi funzionalmente equivalenti, non concorreranno alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50%. La disposizione ha l’obiettivo di incentivare le multinazionali più innovative a investire nel nostro paese. In pratica la
legge prevede un regime opzionale di esclusione parziale, pari la 50%, dei redditi derivanti dall’utilizzo di brevetti e marchi funzionalmente assimilabili. In caso di utilizzo diretto dei beni immateriali, l’esclusione scatta dopo un apposito accordo di rulling internazionale tra impresa interessata e amministrazione fiscale. In pratica in via preventiva si attiverà un contraddittorio con gli uffici per definire l’ammontare dei componenti positivi da inserire nel “patent-box”. La norma prevede inoltre che non concorreranno a formare il reddito complessivo le plusvalenze derivanti dalla cessione di beni immateriali, a condizione però che almeno il 90% del corrispettivo sia reinvestito nell’acquisto di altri brevetti. L’agevolazione in parola avrà una durata di 5 esercizi e sarà regolamentata da un apposito decreto ministeriale.
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (ART. 8 COMMA 1 LETT. A) Le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica degli immobili pari al 65% delle spese detraibili in vigore fino alla fine dell’anno in corso, sono state prorogate di un altro anno, vale a dire fino al 31 dicembre 2015. La manovra 2015 elimina quindi la rimodulazione prevista dalla legge di stabilità dello scorso anno, secondo cui per le spese sostenute dal 2015 la percentuale di detrazione sarebbe scesa al 50%, mantenendola appunto nella misura del 65%. Sugli interventi eseguiti sulle parti comuni condominiali o su tutte le unità immobiliari che compongono l’edificio, è stabilito che la misura della detrazione Irpef/Ires del 65% si applichi sulle spese sostenute fino al 31 dicembre 2015.
RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO (ART. 8 COMMA 1 LETT. B) Anche con riferimento agli interventi di ristrutturazione edilizia è stata confermata nella misura del 50% la detrazione per gli interventi relativi al 2015. Conseguentemente la detrazione Irpef relativa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2015 per il recupero del patrimonio edilizio, rimane ferma nella misura del 50%. Allo stesso modo resta confermato al 50% per tutto il 2015, su una spesa massima di 10.000 euro, il bonus relativo all’acquisto di mobili ed elettrodomestici. Per questi ultimi è stato ribadito che la detrazione spetta indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione edilizia. E’ stata inoltre confermata l’agevolazione in materia di interventi antisismici nella misura del 50% sempre fino a un massimo di spesa di 96.000 euro di spesa.
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RITENUTA BONIFICI RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO/RISPARMIO ENERGETICO (ART. 44 COMMA 27) Raddoppia la ritenuta sui bonifici relativi ai pagamenti di interventi finalizzati alle ristrutturazioni edilizie e al risparmio energetico. Le banche e le poste che interverranno nei pagamenti riferiti a questi interventi, dal prossimo 1° gennaio 2015, dovranno applicare una ritenuta dell’8% in luogo del 4%. Pertanto al momento del pagamento di bonifici riferiti a queste tipologie di interventi le banche e le poste applicheranno una ritenuta che per certe tipologie di interventi rappresenta l’anticipazione del carico impositivo complessivo.
NUOVO REGIME FORFETARIO (ART. 9) E’ stato introdotto un nuovo regime a favore delle partite Iva con livelli di reddito contenuti. Il nuovo regime è riservato a imprese individuali e lavoratori autonomi. Risultano conseguentemente escluse tutte le tipologie di società. Il nuovo regime sostituirà tutti i previgenti sistemi forfetari e riguarderà tutti i contribuenti che rispettano le condizioni previste dalla norma a prescindere dal fatto che si tratti di una nuova attività o meno. Il nuovo regime rappresenta un regime naturale, vale a dire che tutti i contribuenti che soddisfano le condizioni vi rientrano automaticamente, fatta salva l’opzione per il regime ordinario. Le condizioni previste per l’accesso richiedono che nell’esercizio precedente: - i ricavi o i compensi non abbiano superato specifici limiti differenziati sulla base del tipo di attività esercitata; - non siano state sostenute spese superiori a GRUPPO DI SETTORE
5.000 euro per lavoro dipendente e assimilato, compensi ad associati in partecipazione e prestazioni di familiari; - i beni strumentali non superino i 20.000 euro. Il regime comporta l’esonero dall’applicazione e dal versamento dell’Iva, l’esclusione della detrazione dell’Iva a credito, l’esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili sia ai fini Iva che ai fini delle imposte dirette, l’esclusione dall’applicazione degli studi di settore e dei parametri, l’esclusione dalla comunicazione elenco clienti e fornitori nonché della black list. Il regime prevede il versamento dell’Iva nella sola ipotesi di acquisti di beni intracomunitari per un importo annuo superiore a 10.000 euro e ai servizi ricevuti da non residenti per i quali è stato applicato il reverse charge. Sulle fatture emesse per prestazioni professionali e provvigioni non è applicabile la ritenuta d’acconto. Gli unici adempimenti cui sono tenuti questi contribuenti riguarda la numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bolle di importazione e, sul fronte delle operazioni attive, la certificazione dei corrispettivi. Il reddito viene determinato per singola tipologia di attività applicando ai ricavi o ai compensi specifici coefficienti di redditività. Sul reddito così determinato si applicherà un’imposta sostitutiva dell’Irpef e relative addizionali nonché dell’Irap pari al 15%. Dal reddito complessivo è comunque possibile portare in deduzione i contributi previdenziali versati. Di seguito riportiamo una tabella riportante i limiti di ricavi e i relativi coefficienti di redditività per ogni tipologia di attività.
CODICE ATTIVITÀ ATECO 2007
LIMITE RICAVI / COMPENSI
COEFFICIENTE REDDITIVITÀ 40%
Industrie alimentari e delle bevande
(10 – 11)
35.000
Commercio all’ingrosso e al dettaglio
45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9
40.000
Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande
47.81
30.000
40%
Commercio ambulante di altri prodotti
47.82 – 47.89
20.000
54%
Costruzioni e attività immobiliari
(41 – 42 – 43) – (68)
15.000
86%
Intermediari del commercio
46.1
15.000
62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
(55 – 56)
40.000
40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi
(64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88)
15.000
78%
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40%
GRUPPO DI SETTORE
Altre attività economiche
CODICE ATTIVITÀ ATECO 2007
LIMITE RICAVI / COMPENSI
COEFFICIENTE REDDITIVITÀ
(01 – 02 – 03) – (05 – 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 –32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) – (84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99)
20.000
67%
In caso di inizio attività il reddito per i primi tre periodi d’imposta è ridotto di un terzo a condizione che il contribuente non abbia esercitato nel triennio precedente attività d’impresa o professionali, l’attività non costituisca una mera prosecuzione di un’altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, in caso di proseguimento di un’attività precedentemente esercitata da altro soggetto, l’ammontare dei ricavi o compensi non superi i limiti previsti per lo specifico settore. Il regime in argomento come già ricordato non ha alcun limite di durata.
CONTRIBUTI AGEVOLATI (ART. 9 COMMI DA 23 A 31) I soggetti che adottano il nuovo regime forfetario di cui sopra, avranno la possibilità di accedere ad un regime previdenziale agevolato previa presentazione all’Inps di apposita richiesta. In questi casi non sono previsti contributi minimi e i versamenti previdenziali saranno dovuti sulla base delle scadenze dei versamenti della imposte dovute in base al modello Unico.
BONUS BEBÈ (ART. 13) Per i figli nati o adottati tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 è prevista l’erogazione, da parte dell’INPS, di un assegno mensile corrispondente ad un importo annuo di 960 euro. L’assegno, corrisposto mensilmente, non concorre alla formazione del reddito complessivo ed è corrisposto fino al compimento del terzo anno di età. L’assegno viene riconosciuto a condizione che i genitori non abbiano conseguito nell’anno precedente a quello di nascita del figlio beneficiario, un reddito complessivo superiore a 90.000 euro. Questo limite di reddito, che con ogni probabilità in sede di conversione del decreto sarà ridotto, non rileva se il figlio nato o adottato è quinto o ulteriore per ordine di nascita o di ingresso nel
nucleo familiare. L’assegno non rileva neppure ai fini della verifica della spettanza del bonus Irpef di 80 euro di cui all’art. 13 comma 1-bis del TUIR.
FONDI PENSIONE (ART. 44 COMMI DA 1 A 5) Dal 2015 l’imposta sostitutiva gravante sui Fondi pensione passerà dall’11% al 20%. Allo stesso modo l’imposta sostitutiva applicabile alla rivalutazione del Fondo TFR, salirà, dal 1° gennaio 2015, dall’11% al 17%.
RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI (ART. 44 COMMA 6) Disposta per la tredicesima volta la proroga della rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni. Come noto si tratta della possibilità riconosciuta esclusivamente alle persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali di rivalutare il valore di carico fiscale di questi beni che devono essere detenuti alla data del 1° gennaio 2015. La relativa perizia deve essere redatta e giurata entro il 30 giugno 2015. L’imposta sostitutiva è sempre del 2% per le partecipazioni non qualificate e del 4% per quelle qualificate e per i terreni. Il versamento dell’intera quota o della prima rata dell’imposta sostitutiva dovrà essere eseguito entro il 30 giugno 2015.
ESTESO IL “REVERSE CHARGE” (ART. 44 COMMA 7) Con l’obiettivo di recuperare gettito dall’evasione fiscale, dal 1° gennaio 2015 sarà esteso l’ambito di applicazione del “reverse charge”. In particolare l’estensione riguarderà i servizi di pulizia, di demolizione, istallazione impianti e completamento di edifici. Lo stesso regime dell’inversione contabile sarà applicabile, solo per quattro anni, ai trasferimenti
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di quote di emissione di gas serra o di unità similari (certificati verdi), nonché alla cessioni di gas ed energia elettrica nei confronti di soggetti passivi rivenditori. Questi ultimi interventi avranno carattere temporaneo, vale a dire che saranno applicabili solo per un quadriennio, mentre quelli riguardanti le pulizie e il settore edile saranno a sistema. Con riferimento al settore edile, le nuove disposizioni si aggiungono a quelle di cui alla lettera a) dell’art. 17, che assoggetta all’inversione contabile le prestazioni di servizi dei subappaltatori. A differenza delle disposizioni vigenti però, quelle in arrivo si applicheranno oggettivamente ai servizi considerati qualora rese nei confronti di soggetti passivi Iva, senza quindi necessità di verificare l’esistenza o meno di un contratto di subappalto.
“SPLIT PAYMENT” (ART. 44 COMMA 8) Sempre con l’obiettivo di recuperare gettito fiscale sul fronte Iva è stato introdotto lo “Split Payment” nei rapporti con la pubblica amministrazione. Si tratta della procedura mediante la quale il cedente o prestatore riceve il corrispettivo al netto dell’Iva, che sarà invece versata direttamente all’erario dall’ente cessionario o committente. Il meccanismo produce lo stesso effetto del reverse charge, in quanto il fornitore non entra mai in possesso dell’Iva. Con questa modifica le imprese che intrattengono rapporti con la pubblica amministrazione e sue derivazioni, si troveranno in costante eccedenza di credito d’imposta per via del mancato introito dell’imposta sulle operazioni attive. Per tale ragione la norma estende anche a questi soggetti il diritto di richiedere il rimborso dell’eccedenza detraibile, annuale e trimestrale, ai sensi dell’art. 30 comma 2 del DPR 633/72. L’operatività di questa disposizione è condizionata all’autorizzazione della Comunità Europea, pertanto fino a quando questa non sarà concessa resterà congelata. Per pubblica amministrazione si deve intendere lo Stato, gli enti pubblici territoriali e loro consorzi, le CCIAA, gli istituti universitari, le ASL, gli enti ospedalieri e gli enti pubblici di ricovero e cura.
RAVVEDIMENTO OPEROSO ALLUNGATO (ART. 44 COMMI DA 11 A 17) E’ stato significativamente allungato il limite temporale per il ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs. 472/97. Attualmente la sanatoria per gli omessi versamenti sconta una sanzione di un decimo del minimo se la violazione viene sanata
entro i 30 giorni successivi alla scadenza e di un ottavo del minimo se sanata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale la violazione è stata commessa. Su questa fattispecie vengono inserite tre nuove ipotesi di ravvedimento, infatti, viene prevista la riduzione della sanzione: - ad un nono del minimo se la regolarizzazione avviene entro i 90 giorni successivi al termine per la presentazione della dichiarazione ovvero, quando non è prevista la dichiarazione, entro 90 giorni dall’omissione o dall’errore; - un settimo del minimo se il ravvedimento viene effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, se non è prevista la dichiarazione, entro 2 anni dall’omissione o dall’errore; - ad un sesto del minimo se la correzione avviene oltre il termine della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero se non è prevista la dichiarazione oltre i 2 anni dall’emissione o dall’errore. Prevista inoltre l’eliminazione della preclusione al ravvedimento in caso di accessi, ispezioni e verifiche. L’unica situazione che determinerà la preclusione del ravvedimento operoso sarà la notifica di un atto a contenuto riscossivo o di accertamento. In pratica dal prossimo anno se un’impresa subisce una verifica potrà ancora effettuare il ravvedimento operoso, ovvero, potrà integrare entro i termini per l’accertamento la dichiarazione oggetto di controllo. Per armonizzare la normativa con gli interventi di cui sopra, sono stati ridefiniti i tempi per il ravvedimento operoso della dichiarazione integrativa “a favore” del fisco presentata oltre i termini. Modificando il comma 8 dell’art. 2 del DPR 322/1998 viene eliminato il riferimento diretto alle sanzioni proprio per poter considerare le ulteriori modifiche alla disciplina del ravvedimento operoso. Alla luce delle modifiche apportate al ravvedimento operoso, sono stati poi abrogati alcuni istituti deflattivi del contenzioso quali la definizione degli inviti al contraddittorio e l’adesione ai processi verbali di constatazione. Questi istituti resteranno comunque operativi fino alla fine del 2015 in termini di atti notificati o consegnati con riferimento alle imposte sui redditi e all’Iva. Tenuto poi conto dell’allungamento dei termini per l’integrazione della dichiarazione, il termine prescrizionale per effettuare i controlli da parte dell’amministrazione finanziaria opererà a par-
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tire dall’integrazione medesima. In questo modo si accoglie a sistema una procedura che la prassi amministrativa aveva già fatto propria, vale a dire la correzione degli errori contabili, in particolare quelli legati alla competenza economica, per i quali erano state fornite indicazioni su come rimediare attraverso la riliquidazione delle dichiarazioni.
la differenza tra il capitale erogato alla scadenza e il totale dei premi versati sarà esente solo per la parte erogata dalla compagnia in più rispetto al valore della polizza al momento del decesso. La parte residua sarà tassata al 26% oppure in misura inferiore se la polizza è stata investita in titoli tassati al 12,5%.
DICHIARAZIONE IVA (ART. 44 COMMA 18)
VEICOLI STORICI (ART. 44 COMMA 31)
In materia di adempimenti dichiarativi Iva, è stata prevista: - l’eliminazione della comunicazione dati Iva; - l’obbligo di presentare la dichiarazione annuale Iva esclusivamente in forma autonoma, scompare quindi la possibilità di presentarla unitamente al modello Unico; - l’obbligo di presentare la dichiarazione annuale Iva entro il mese di febbraio di ogni anno. Per certi versi si tratta di un ritorno al passato, prevedendo la presentazione di una dichiarazione autonoma entro termini particolarmente ristretti e l’eliminazione della comunicazione Iva, si ritorna sostanzialmente alla disciplina ante modello Unico.
Per gli autoveicoli e motoveicoli classificati storici l’esenzione dal bollo di circolazione sarà soppressa a partire dal 1° gennaio 2015.
TRIBUTI LOCALI (ART. 44 COMMA 19) Prorogato dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2015 il termine entro il quale i Comuni potranno avvalersi di Equitalia per la riscossione dei tributi locali.
ENTI NON COMMERCIALI (ART. 44 COMMA 26) L’esenzione da tassazione degli utili percepiti dagli enti non commerciali passa dal 95% al 22,26%. L’aggravio riguarderà i dividendi percepiti dal prossimo anno, i quali, alla luce del nuovo regime impositivo concorreranno alla formazione del reddito nella nuova misura del 77,74%.
POLIZZE VITA (ART. 44 COMMA 28) Attualmente i capitali percepiti dai beneficiari di polizze vita in caso di morte dell’assicurato sono esenti dall’Irpef. Il fondamento dell’esenzione si basa sulla sua funzione più che altro previdenziale del contratto. La legge di stabilità stabilisce che l’esenzione dall’Irpef sarà limitata alla parte di capitale erogato in caso di morte dell’assicurato a copertura del rischio demografico. In pratica
“BLACK LIST” (ART. 44 COMMA 40) La normativa sulle black list, attualmente prevede che le imprese italiane che acquistano beni o servizi da imprese o professionisti localizzati in stati a fiscalità privilegiata devono dimostrare alternativamente lo svolgimento di un’effettiva attività economica del fornitore ovvero che le operazioni rispondono a un effettivo interesse economico. Solo rispettando tali condizioni è possibile dedurre dal reddito complessivo i relativi costi. Per individuare i paesi a fiscalità privilegiata, la Finanziaria 2008 aveva previsto l’eliminazione di tutte le black list e l’elaborazione di un’unica white list all’interno della quale sarebbero stati indicati gli stati collaborativi. In attesa di tale provvedimento, la legge di Stabilità per il 2015 prevede che l’individuazione dei regimi fiscali privilegiati sarà effettuata con un decreto dell’economia, nel quale saranno elencati i paesi con esclusivo riferimento alla mancanza di un adeguato scambio di informazioni.
DISPOSIZIONI DI GARANZIA (ART. 45 COMMA 3) E’ stata introdotta una clausola di salvaguardia spalmata su tre anni per le aliquote Iva del 22% e del 10%. Tale clausola sarà operativa automaticamente a meno che non vengano attuate iniziative che assicurino maggiori entrate o riduzioni della spesa pubblica. In particolare è previsto che in assenza di tali interventi l’aliquota del 10% salirà al 12% dal 2016 e al 13 dal 2017. Per quanto riguarda l’aliquota del 22% questa salirà al 24% dal 2016, al 25% dal 2017 e al 25,5% dal 2018.
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Seconda rata di acconto VERSAMENTO DA EFFETTUARSI ENTRO IL 1° DICEMBRE
PREMESSA Entro la fine del mese di novembre scade il termine per effettuare il versamento della seconda rata di acconto delle imposte relative al 2014. In realtà il 30 novembre quest’anno cade di domenica conseguentemente il termine è differito a lunedì 1° dicembre. Le imposte interessate al versamento sono: Irpef, Ires, Irap, cedolare secca, IVIE, IVAFE, maggiorazione Ires società di comodo e imposta sostitutiva dei contribuenti minimi. In sede di versamento della seconda rata di acconto, è necessario considerare gli incrementi disposti dal D.L. 76/2013 e dal D.M. 30 novembre 2014 in base ai quali gli acconti sono stati fissati nella misura del 100% per i soggetti Irpef e del 101,5% per i soggetti Ires. L’acconto Irap rimane ancorato alle aliquote previste per le imposte dirette, conseguentemente l’acconto Irap per soggetti Irpef sarà del 100% e quello per i soggetti Ires del 101,5%. Riepilogando le misure degli acconti sono le seguenti: - IRPEF 100%; - IRES 101,5%; - IRAP per le persone fisiche e società di persone 100%; - IRAP per società di capitali, enti commerciali ed enti non commerciali 101,5%. L’acconto di novembre è pari al 60% dell’acconto complessivo dovuto, qualora risulti dovuta la prima rata di acconto.
IRPEF L’acconto è pari al 100% del tributo relativo al periodo d’imposta precedente al netto di detrazioni, crediti d’imposta, ritenute alla fonte. Il dato da considerare al fine di verificare se è dovuto o meno l’acconto, è l’importo indicato nel
rigo RN 33 “Differenza” del modello Unico 2014. Qualora l’imposta complessivamente dovuta per il periodo precedente: - non supera € 51,65 non è dovuto l’acconto; - supera € 51,65 si rende dovuto l’acconto nella misura del 100% del suo ammontare. L’acconto così determinato deve essere versato: - in unica soluzione entro il 1° dicembre 2014, se l’importo dell’acconto da versare è inferiore a € 257,52; - in due rate, se l’importo dovuto è pari o superiore a € 257,52, di cui la prima, nella misura del 40%, entro i termini previsti per il versamento del saldo del modello Unico 2013, la seconda entro il 1° dicembre 2014 nella restante misura del 60%. Il versamento di novembre deve essere effettuato con il modello F24 utilizzando il codice tributo 4034 - Irpef acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione, indicando come periodo di riferimento il 2014.
IRES L’acconto relativo all’Ires, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare deve essere determinato nella misura del 101,5% dell’imposta relativa al periodo d’imposta precedente, al netto dei crediti d’imposta e delle ritenute alla fonte. Qualora l’ammontare d’imposta complessivamente dovuta per il periodo d’imposta precedente risulti: - pari o inferiore a € 20,66 l’acconto per il periodo d’imposta 2014 non è dovuto; - superiore a € 20,66 ma inferiore a € 253,70 l’acconto per il periodo d’imposta è dovuto in unica rata da versare entro il 1° dicembre 2014; - superiore a € 253,70 l’acconto è dovuto in due rate. Il rigo da considerate al fine di verificare se è dovuto o meno l’acconto è l’importo indicato al rigo RN 17 di Unico 2014 SC o RN 28 di Unico 2014 ENC. L’acconto relativo alla seconda o unica rata si deve versare: - entro il 1° dicembre 2014 per i soggetti aventi
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esercizio sociale o il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare; - nel corso dell’undicesimo mese del periodo d’imposta per i soggetti con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare. Il versamento deve essere eseguito esclusivamente tramite modello F24 telematico indicando il codice tributo 2002 - Ires acconto seconda rata o acconto in unica soluzione, indicando come periodo di riferimento il 2014. I soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, devono barrare l’apposita casella, posta in alto a destra del modello F24, e indicare nella colonna “anno di riferimento” il primo dei due anni solari interessati.
IRAP L’acconto Irap deve essere effettuato seguendo le stesse regole previste per le imposte sui redditi. Per i contribuenti che utilizzano il metodo storico l’acconto sarà determinato secondo le modalità di seguito indicate. Persone fisiche, se l’ammontare dell’imposta dovuta per il 2013 risultava: - pari o inferiore a € 51,65 non è dovuto acconto; - superiore a € 51,65 ma inferiore a € 257,52 l’acconto è dovuto in unica soluzione entro il 1° dicembre 2014; - superiore a € 257,52 l’acconto è dovuto in due rate, la prima pari al 40% e la seconda pari al 60% del 100% del tributo relativo al periodo precedente. Il dato da considerare al fine della determinazione dell’acconto è il rigo IR21 del modello IRAP 2014. Società personali e soggetti equiparati, se l’ammontare d’imposta dovuta per l’anno 2013 risultava: - pari o inferiore a € 51,65 l’acconto non è dovuto; - superiore a € 51,65 ma inferiore a € 257,52, l’acconto è dovuto in unica soluzione entro il 1° dicembre 2014; - superiore a € 257,52 l’acconto è dovuto in due rate, la prima pari al 40% e la seconda pari al 60% del 100% del tributo relativo al periodo precedente. Il dato da considerare al fine della determinazione dell’acconto è il rigo IR21 del modello IRAP 2014. Società di capitali, enti commerciali ed enti non commerciali, in questo caso il periodo d’imposta può anche non coincidere con l’anno solare, se
l’ammontare dell’imposta dovuta per il periodo precedente è: - pari o inferiore a € 20,66 l’acconto non è dovuto; - superiore a € 20,66 ma inferiore a € 253,7 l’acconto per il periodo d’imposta è dovuto in unica rata da versare entro il 1° dicembre 2014; - superiore a € 253,7 l’acconto è dovuto in due rate, la prima pari al 40% la seconda pari al 60% del 101,5% del tributo relativo al periodo precedente. Il dato da considerare al fine della determinazione dell’acconto è il rigo IR21 del modello IRAP 2014. Il versamento in tutti i casi deve essere fatto tramite il modello F24 utilizzando il codice tributo 3813 - Irap acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione, indicando come periodo di riferimento il 2014.
CALCOLO DELL’ACCONTO CON IL METODO PREVISIONALE Oltre alle modalità sopra descritte, è possibile determinare l’acconto in base all’ammontare del tributo presumibilmente dovuto per l’anno in corso, sempre al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta e delle ritenute alla fonte. In questo caso il contribuente, qualora ritenga che l’imposta dovuta per il periodo in corso sarà inferiore o nullo, può: - eseguire un versamento d’acconto inferiore a quello dovuto, calcolandone l’importo in funzione della minore imposta dovuta; - non effettuare alcun versamento, qualora ritenga di non dover versare alcuna imposta per il periodo d’imposta in corso. La scelta del metodo riguarda la singola imposta, pertanto lo stesso contribuente potrà utilizzare il metodo storico per l’Irap e quello previsionale per l’Ires. L’acconto da versare, a consuntivo dovrà corrispondere almeno alle percentuali di acconto previste per l’anno in corso. Se si utilizza il metodo previsionale, è necessario procedere con la massima cautela perché l’eventuale minor versamento comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa e il versamento degli interessi.
CONSOLIDATO E TRASPARENZA L’articolo 6 del decreto 9 giugno 2004, relativo alle modalità attuative del consolidato nazionale, prevede il trasferimento al consolidante degli obblighi di versamento degli acconti. La disciplina transitoria contenuta nell’articolo 4, comma 1, lettera l) del decreto legislativo 344/2003, pre-
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vede che in caso di versamento degli acconti con il metodo previsionale, ciascun partecipante alla tassazione di gruppo, dovrà determinare il dovuto senza considerare l’opzione per il consolidato. In pratica se l’opzione è già stata esercitata, il versamento farà capo alla consolidante, la quale dovrà considerare come imposta del periodo precedente, la sommatoria di quella indicata nelle dichiarazioni dalle società stesse. Per quanto riguarda il regime della trasparenza, per il primo periodo d’imposta di efficacia dell’opzione, gli obblighi di acconto permangono anche in capo alla società partecipata. Se si sceglie il metodo previsionale, si dovrà considerare l’imposta che si sarebbe determinata in assenza dell’opzione. Gli acconti versati dalla società trasparente saranno poi scomputati dai soci, in base alle rispettive percentuali di partecipazione agli utili. Per quanto riguarda i soci della società trasparente, potranno prendere in considerazione gli effetti della trasparenza, come ad esempio l’imputazione delle perdite della società controllata.
CEDOLARE SECCA I contribuenti che nel 2013 hanno optato per il versamento dell’imposta sostitutiva sui redditi di locazione di fabbricati ad uso abitativo “cedolare secca” sono tenuti al versamento del relativo acconto. L’acconto per la cedolare secca è unitario, vale a dire che si rende necessario sommare tutti gli importi della cedolare secca dovuta per ogni contratto di locazione per il quale sia stata esercitata la relativa opzione nel periodo di riferimento. Ricordiamo che il D.L. 47/2014 è intervenuto a rendere più attrattiva la cedolare secca prevedendo, con effetto dal 2014 l’abbassamento dal 15% al 10% dell’aliquota applicabile sui contratti a canone concordato. L’altra aliquota, quella per i canoni liberi, non ha subito variazioni restando fissata al 21%. Nel caso in cui l’anno di prima applicazione della cedolare secca sia anche il primo anno di possesso dell’immobile, non è dovuto acconto, considerato che il relativo reddito nel precedente periodo d’imposta non è stato assoggettato a tassazione. In questi casi è possibile ricorrere al metodo previsionale in considerazione del fatto che nell’anno successivo i redditi da locazione di tali immobili non concorreranno alla formazione del reddito imponibile Irpef. Qualora nel 2014 il contribuente utilizzi la cedolare secca solo per una parte dell’anno, per il calcolo dell’acconto Irpef non si deve considerare il reddito fondiario dei relativi immobili nella corrispondente parte del 2014.
La misura dell’acconto della cedolare secca è del 95% dell’importo evidenziato nel rigo RB11, campo 3 del modello Unico 2014 e deve essere determinato utilizzando le solite regole previste per l’Irpef, vale a dire che se l’imposta sostitutiva: - è pari o inferiore a € 51,65 non si versa l’acconto; - superiore a € 51,65 ma inferiore a € 271,07 l’acconto, pari al 95%, è dovuto in unica soluzione entro il 1° dicembre 2014; - superiore a € 271,07 l’acconto è dovuto in due rate, la prima pari al 40% e la seconda pari al 60% dell’95%. Il versamento deve essere fatto tramite il modello F24 utilizzando il codice tributo 1841 – Acconto cedolare secca - seconda rata o acconto in unica soluzione, indicando come periodo di riferimento il 2014.
ACCONTO IVIE E IVAFE Il versamento dell’imposta IVIE e IVAFE deve essere effettuato con le medesime regole previste ai fini Irpef. Per il 2014 conseguentemente l’acconto è dovuto se l’importo di rigo RW6, campo 1, per l’IVAFE ovvero RW7, campo 1 per l’IVIE del modello Unico 2014 è pari o superiore a €51.65 ed il versamento deve essere effettuato: - in unica soluzione entro il 1° dicembre 2014 se detto importo non supera € 257,52; - in due rate, la prima del 40% e la seconda entro il prossimo 1° dicembre 2014, se l’importo è superiore a € 257,52. I codici tributo per IVIE e IVAFE sono rispettivamente: - 4045 - Acconto imposta patrimoniale immobili all’estero – IVIE; - 4048 - Acconto imposta patrimoniale attività finanziarie estere – IVAFE.
SOCIETÀ DI COMODO Con riferimento alle società di comodo, dal 2012 opera una maggiorazione dell’Ires del 10,50%. Ai fine della determinazione dell’acconto per il 2014 le imprese interessate a questa disciplina dovranno tener conto anche di tale maggiorazione utilizzando il codice tributo 2019.
COMPENSAZIONE E’ possibile compensare gli importi dovuti come acconti, sia con crediti Irpef, Irap e Iva risultanti dalla dichiarazione unificata dell’anno precedente sia con crediti contributivi ammessi in compensazione. In questi casi, qualora si proceda attraverso la compensazione orizzontale, sarà necessario presentare il modello F24 anche nel caso non sia dovu-
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ta, a seguito della compensazione, alcuna imposta. Si ricorda che il limite massimo di compensazione per ogni anno dal 2014 è stato portato a € 700.000. Sono esclusi da tale limite le compensazioni verticali e i crediti d’imposta riconosciuti a seguito di specifiche agevolazioni. Per le imprese sub – appaltatrici che realizzano operazioni rientranti nel reverse charge per almeno l’80% del volume d’affari, il limite di cui sopra è elevato a un milione di euro. Si ricorda che da quest’anno per compensare orizzontalmente crediti Irpef, Ires, Irap, imposte sostitutiva e ritenute alla fonte di importi superiori a 15.000 euro è necessaria l’applicazione del visto di conformità alla relativa dichiarazione.
OMESSO E INSUFFICIENTE VERSAMENTO Nel caso di omesso o insufficiente versamento dell’acconto è dovuta una sanzione amministrativa nella misura del 30% dell’ammontare non versato, oltre agli interessi moratori. Qualora non si siano effettuati i versamenti nei
termini, è possibile regolarizzare l’operazione, anche successivamente alla scadenza del termine ordinario utilizzando l’istituto del ravvedimento operoso. In questo caso la sanzione è ridotta nella misura dello 0,2% per ogni giorno di ritardo e fino al 14° giorno dalla scadenza, del 3% qualora il versamento sia eseguito dal 15° giorno successivo alla scadenza ed entro il termine di trenta giorni e nella misura del 3,75% se la regolarizzazione avviene dopo i trenta giorni ma entro il termine per la presentazione della dichiarazione concernente l’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. Naturalmente oltre al versamento dell’imposta e della sanzione, andranno versati, anche gli interessi moratori fissati, dal 1° gennaio 2014, nella misura dell’1%.
RATEIZZAZIONE Si ricorda che l’acconto del 1° dicembre 2014 non è rateizzabile.
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Intestazione temporanea veicoli I CHIARIMENTI DELLA MOTORIZZAZIONE SUL NUOVO ADEMPIMENTO La legge n. 120/2010 ha riformato la disciplina del codice della strada, contenuta nel D.Lgs. n. 285/92, prevedendo che la disponibilità di un veicolo di terzi per un periodo superiore a 30 giorni, richiede l’aggiornamento della carta di circolazione. La norma pone a carico dell’utilizzatore, l’obbligo di comunicare alla Motorizzazione, richiedendo anche l’aggiornamento della carta di circolazione, gli eventi che comportino variazioni dell’intestatario della carta stessa e della disponibilità del veicolo per periodi superiori a 30 giorni, in favore di soggetti diversi dall’intestatario. In definitiva potremmo assimilare il nuovo obbligo ad una sorta di intestazione temporanea dei veicoli. Sull’argomento è intervenuta la circolare Prot. n. 23743 del 27 ottobre 2014 della Direzione Generale della Motorizzazione (Divisione 5) la quale ha fornito alcuni importanti chiarimenti.
L’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE La circolare conferma che l’obbligo di comunicazione alla Motorizzazione del nominativo del soggetto, diverso dall’intestatario, che utilizza effettivamente il veicolo per più di 30 giorni riguarda solo gli affidamenti aventi inizio dal 3 novembre 2014, mentre per quelli precedenti la comunicazione rimane una facoltà. Quindi i nuovi obblighi non riguardano le situazioni già in essere ma solamente quelle che si costituiranno dal 3 novembre 2014. La comunicazione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla stipula del contratto di comodato o affidamento. E’ confermato che in questi casi il contratto di comodato non richiede la forma scritta. I 30 giorni di disponibilità del veicolo vanno calcolatati in giorni consecutivi senza considerare festività o annualità distinte.
I MEZZI AZIENDALI Per i mezzi aziendali la circolare ha fornito chiari-
menti che riducono gli adempimenti a carico delle aziende. Per i veicoli aziendali il chiarimento più rilevante riguarda la definizione del contratto di comodato. La circolare precisa che il comodato si caratterizza per l’uso gratuito del bene ricevuto. Questa circostanza per le auto aziendali non si verifica nel caso in cui maturi un fringe benefit a carico del dipendente o collaboratore in quanto, lo stesso, rappresenta una remunerazione in natura. Allo stesso modo non si è in presenza di un comodato quando il mezzo è utilizzato e condiviso da più dipendenti. L’unico caso in cui un mezzo aziendale potrebbe rientrare nella disciplina della comunicazione riguarda la concessione in uso ad un dipendente per uso esclusivamente personale da utilizzare quindi nel tempo libero. Le disposizioni di natura fiscale, tuttavia, prevedono anche per questa tipologia di utilizzo la maturazione di un reddito figurativo da assoggettare a tassazione sulla base di un “valore normale” del bene rappresentato dal corrispettivo del noleggio del veicolo. Alla scadenza del comodato non è richiesta alcuna ulteriore annotazione, si dà per scontato che il mezzo rientri nella disponibilità dell’azienda, che dovrà effettuare la comunicazione alla Motorizzazione solo in caso di cessazione anticipata. Ma qualora entro 30 giorni da tale interruzione il veicolo sia affidato ad altra persona, sarà sufficiente annotare il nuovo nominativo senza cancellare l’utilizzatore precedente. In caso di noleggio di veicoli a lungo termine, si deve procedere all’annotazione dell’azienda che sottoscrive il contratto e non del dipendente che di fatto utilizzerà il mezzo.
GLI ALTRI CHIARIMENTI La circolare ha poi fornito ulteriori chiarimenti che di seguito riportiamo: - l’obbligo riguarda anche i veicoli assegnati ai soci, agli amministratori e ai collaboratori delle aziende, sempre che non ricadano nella disciplina dei fringe benefit di cui sopra; - non è prevista la comunicazione con riferimento ai sub comodati; - in caso di locazione senza conducente e di successivo comodato la comunicazione dovrà essere effettuata dal locatario/comodante su delega
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del comodatario previo assenso scritto del locatore; - alla scadenza del contratto di comodato e il veicolo torni nella disponibilità dell’intestatario non è richiesta alcuna ulteriore comunicazione.
I MEZZI Gli obblighi di comunicazione riguardano tutti gli autoveicoli e i motoveicoli. Sono esclusi i ciclomotori, i quadricicli leggeri e i rimorchi, compresi quelli di massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate.
LE ESCLUSIONI Sono esclusi dall’ambito di applicazione dell’obbligo di comunicazione tutti i casi di prestito o uso condiviso che si possono verificare comunemente in famiglia. Per i conviventi nello stesso nucleo la norma prevede addirittura un’esenzione esplicita. Sono inoltre esclusi dalla formalità in argomento i veicoli utilizzati dalle imprese di autotrasporto per lo svolgimento dell’attività. Per questi ultimi saranno emanate istruzioni specifiche.
CASI INTERESSATI Rientrano viceversa nell’obbligo di aggiornamento del libretto di circolazione:
- la variazione di denominazione di enti e imprese o di generalità di persone fisiche; - l’affidamento in custodia giudiziale, - l’intestazione a soggetti incapaci; - uso da parte di eredi dell’intestatario defunto, in questi casi l’annotazione non comporta l’accettazione tacita dell’eredità; - il “rent to buy” che consente di acquisire immediatamente la disponibilità di un bene pagando un canone e subentrando nella proprietà al pagamento del saldo nel termine stabilito dal contratto; - il veicolo che fa parte del patrimonio di un “trust” se viene utilizzato dal “trustee”.
SOGGETTI OBBLIGATI Gli obblighi di comunicazione sono posti a carico del soggetto che ha la disponibilità del veicolo. Quest’ultimo può comunque delegare per iscritto l’intestatario del veicolo.
SANZIONI La violazione degli obblighi in esame è sanzionata con una multa pari a 705 euro e con il ritiro della carta di circolazione ai sensi dell’art. 94, comma 3 del D. Lgs. 285/92.
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Accordo regionale per le imprese di autotrasporto MISURE AGEVOLATIVE PER LE IMPRESE VIRTUOSE
In data 28 ottobre 2014 presso la sede della Confapi Fvg è stata sottoscritta un’intesa a livello regionale finalizzata all’attuazione di misure agevolative per le imprese di autotrasporto in riferimento ad espresse previsioni del CCNL.
A) AMBITO DI APPLICAZIONE L’accordo prevede: 1) estensione della percentuale massima ammessa per il rapporto tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, passando dal 35% al 40%; 2) introduzione del nuovo livello 3° Super Junior con il parametro contrattuale pari a 129 a cui si applica la disciplina, segnatamente in materia di orario di lavoro, di cui all’art. 11 bis del presente ccnl. Tale nuovo livello si applicherà per: a) le nuove assunzioni a tempo indeterminato ovvero con contratto di apprendistato professionalizzante; b) il passaggio a tale livello dei lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo dai livelli 3° e 4° livello; c) la permanenza massima in tale livello è di 30 mesi; al termine di tale periodo avverrà il passaggio in automatico al 3° livello super;
qualora la scadenza del 30° mese avvenga nel corso del mese, il passaggio decorrerà con il 1° giorno del mese successivo; d) per tutto quanto non espressamente indicato si fa riferimento alla disciplina del personale viaggiante ed in particolare a quella del livello 3° Super (a titolo esemplificativo e non esaustivo, percentuali dell’apprendistato, ferie, permessi, tredicesima, quattordicesima, scatti di anzianità, etc.); 3) gli incrementi delle indennità di trasferta, così come definiti nell’ambito del presente rinnovo contrattuale, si considerano automaticamente assorbiti nei valori delle forfettizzazioni delle trasferte contenute negli accordi aziendali; 4) le imprese virtuose potranno monetizzare nella misura pari al 75% in due rate uguali e consecutive con la retribuzione relativa alle mensilità di ottobre e novembre per l’anno 2014 e settembre, ottobre e novembre per l’anno 2015 in via anticipata e sulla scorta di quanto previsto dal ccnl, in via sperimentale per gli anni 2014 e 2015 per le 4,5 giornate di permesso, tutte le altre ore di permesso residue comprese le 10 ore del Santo Patrono - rispetto a quanto monetizzato con la retribuzione di febbraio di cui sopra. Il pagamento delle ore di permesso, motivato da ragioni di carattere organizzativo e finalizzato al mantenimento della virtuosità aziendale, sarà imponibile previo accordo con il lavoratore interessato da manifestarsi per iscritto entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno (4 novembre per l’anno 2014).
PERSONALE VIAGGIANTE FS SOP
4 GG
ROL 4,5 giornate + PATRONO 10 H PERSONALE NON VIAGGIANTE FS SOP
4 GG
ROL 40 H + PATRONO 10 H
5) introduzione dell’orario multi periodale per gli impiegati addetti al traffico previa comunicaPAG. 22 - APINFORMA / Lavoro - numero 19 - 31 ottobre 2014
zione ai dipendenti e alla RSA/RSU, 15 giorni prima della variazione, di modificare l’orario
www.vinoesapori.it STRADE DEL VINO E SAPORI “APERTO OGGI ” Di seguito trovate le cantine e le aziende che possono essere visitate di settimana in settimana dal 24 novembre al 21 dicembre senza bisogno di prenotazione! Dal lunedì alla domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00 Visitate la sezione “Da scoprire” nel sito www.vinoesapori.it per conoscere gli eventi e le iniziative organizzate negli orari di apertura indicati. PROVINCIA DI GORIZIA
PROVINCIA DI PORDENONE
24/11 1/12 8/12 15/12 30/11 7/12 14/12 21/12
CANTINA
PROVINCIA DI UDINE
CANTINA
Aquila del Torre , Povoletto Tel. 0039 0432 666428
Pascolo Alessandro, Dolegna del Collio - Tel. 0039 0481 61144
Bessich , Roveredo in Piano Tel. 0039 0434 949898
Pontoni Flavio , Buttrio Tel. 0039 0432 674352
Buiatti Livio e Claudio, Buttrio Tel. 0039 0432 674317
Rive Col de Fer, Caneva Tel. 0039 0434 799467
Castello di Buttrio, Buttrio Tel. 0039 0432 673015
Roncsoreli , Prepotto Tel. 0039 0432 713005
Casula, Fiume Veneto Tel. 0039 0434 564902
Valchiarò, Torreano Tel. 0039 0432 715502
De Lorenzi Vini, Pravisdomini Tel. 0039 0434 644168 0039 348 4120222
Valentino Butussi, Corno di Rosazzo - Tel. 0039 0432 759194
24/11 1/12 8/12 15/12 30/11 7/12 14/12 21/12
SAPORI
Ferruccio Sgubin , Dolegna
del Collio - Tel. 0039 0481 80047
Angolo di Paradiso, Dolegna del Collio - Tel. 0039 334 6691113
Humar , San Floriano del Collio Tel. 0039 0481 884197 Komjanc Alessio,, San Floriano del Collio - Tel. 0039 0481 391228 0039 349 6931583 La Tunella , Cividale del Friuli Tel. 0039 0432 716030
Giuditta Teresa, San Pietro al Natisone - Tel. 0039 0432 727681 La Gubana della Nonna, San Pietro al Natisone Tel. 0039 0432 727234
La Viarte, Prepotto Tel. 0039 0432 759458
Per limitare i tempi d’attesa per le visite, vi consigliamo di telefonare al numero indicato con adeguato anticipo per ricevere un’accoglienza personalizzata. aggiornamenti del calendario nella sezione “Aperto oggi” del sito www.vinoesapori.it
di lavoro dell’intera settimana all’interno dei seguenti limiti: l’orario normale giornaliero sarà ricompreso in un limite minimo di 6 ore e massimo di 10, il limite orario settimanale sarà ricompreso in un limite minimo di 30 ore e massimo di 44, fermo restando il rispetto della media di 39 ore lavorative ordinarie settimanali calcolate in un periodo di massimo 6 mesi.
B) DESTINATARI Potranno accedere ai benefici le imprese di autotrasporto in regola con gli adempimenti contributivi e che abbiano sottoscritto ai sensi degli artt. 11 e 11 bis del presente ccnl gli accordi sindacali relativi alla determinazione dell’orario di lavoro e della retribuzione del personale viaggiante, inoltre le imprese che possono accedere a tale regime di premialità non devono aver effettuato licenziamenti collettivi nell’anno precedente all’accordo e mantenere tale requisito per tutto il periodo in cui è previsto il beneficio delle misure.
C) PROCEDURA RICHIESTA PER L’AMMISSIBILITÀ Le imprese beneficiare dovranno presentare all’Associazione tramite pec (confapifvg@legalmail.it) la seguente documentazione almeno sette giorni prima di accedere alle misure incentivanti: a. documento unico di regolarità contributiva; b. attestazione comprovante la stipula degli accordi sindacali sottoscritti ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 234 del 19 novembre 2007, così come disciplinati dall’art. 11 bis del presente ccnl, per l’applicazione dei diversi limiti di orario lavorativo settimanale e/o attestazione comprovante la stipula di accordi sottoscritti ai sensi del comma 8 dell’art. 11 del presente ccnl per la
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definizione, anche forfetaria, dei trattamenti di trasferta e del compenso per lavoro straordinario con l’indicazione dei nominativi delle parti sottoscrittrici, la data di sottoscrizione, decorrenza e scadenza e può essere rilasciata dall’associazione datoriale di appartenenza; c. dichiarazione resa dall’impresa di avvenuto adempimento degli obblighi informativi di cui all’articolo 52 commi 5.e 6 del ccnl in materia di somministrazione di lavoro ovvero la comunicazione preventiva al ricorso e la comunicazione annuale; d. Dichiarazione resa dall’impresa di avvenuto adempimento degli obblighi informativi e formativi di cui al D.M. 31 marzo 2006 per i lavoratori soggetti a tale obbligo in materia di tachigrafi digitali. Successivamente alla prima presentazione, per poter mantenere il regime premiale di cui al presente articolo, con le stesse modalità di cui al punto precedente le imprese dovranno: - aggiornare ed inviare il Documento unico di regolarità contributiva con cadenza almeno semestrale all’indirizzo mail di cui sopra; - inviare le attestazioni comprovanti il rinnovo degli accordi di cui al punto b) qualora gli stessi venissero rinnovati a seguito di scadenza. Il sistema premiale di cui al presente articolo cessa con effetto immediato dalla data in cui viene meno anche solo uno dei requisiti di cui sopra ovvero l’azienda non provvede alle comunicazioni relative all’aggiornamento della documentazione. Ricevuta la documentazione di cui sopra l’Associazione provvederà a trasmetterla alla Confederazione Nazionale al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni contrattuali. (FT)
Localizzazione dei dipendenti mediante dispositivi smartphone DELIBERA DEL GARANTE PER LA PRIVACY
Con una delibera del 9 Ottobre 2014, il Garante per la privacy ha ritenuto ammissibile il trattamento dei dati personali dei dipendenti di un’impresa, conseguente all’installazione di un’applicazione sui rispettivi smartphone aziendali per consentirne la geolocalizzazione durante gli spostamenti per lavoro. Pertanto, in applicazione dell’art. 24, comma 1, lett.g del Codice della privacy (d.lgvo 196/2003 e ss modifiche), la Società può installare queste app anche senza il consenso dei diretti interessati, previa attivazione delle procedure previste dall’art. 4, comma 2 della Legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) sull’utilizzo degli apparecchi che implichino il controllo a distanza dei lavoratori Tra le finalità evidenziate dall’impresa per ottenere l’autorizzazione dal Garante, evidenziamo quelle di: - migliorare i livelli di servizio, assicurando una pianificazione ottimizzata del lavoro; - rafforzare le condizioni di sicurezza dei dipendenti, al fine di permettere l’invio mirato di soccorsi in caso di difficoltà.
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In considerazione dei rischi per la privacy del dipendente connessi all’utilizzo di questi sistemi, il Garante ha condizionato il via libera all’adozione di una serie di accorgimenti. Pertanto, l’impresa (che, nel frattempo, si era impegnata a raggiungere un accordo con le organizzazioni sindacali, ai sensi del già citato art.4, comma 2 del predetto Statuto dei lavoratori), è chiamata: - ad adottare misure idonee a garantire che le informazioni presenti sul dispositivo mobile, visibili o utilizzabili dall’applicazione installata, si riferiscano esclusivamente a dati di geolocalizzazione, e ad impedire l’eventuale trattamento di informazioni diverse (es, dati relativi al traffico telefonico, agli sms, alla posta elettronica o altro); - a configurare il sistema affinché un’icona sul display segnali quando la localizzazione è attiva, anche quando l’applicazione lavora in background; - a consentire l’accesso ai dati trattati soltanto agli incaricati della Società che, in ragione delle mansioni svolte o degli incarichi affidati, possono prenderne legittimamente conoscenza; - a notificare al Garante il trattamento dei dati relativi alla geolocalizzazione; - ad informare i dipendenti sulle ipotesi in cui possono disattivare la geolocalizzazione durante l’orario di lavoro. (C)
Etichettatura dei prodotti alimentari DAL 13 DICEMBRE ENTRA IN VIGORE LA NUOVA DISCIPLINA La libera circolazione nel Mercato Europeo di alimenti sicuri e sani è sinonimo di etichetta chiara leggibile. A partire dal 13 dicembre 2014 verrà applicata la nuova disciplina europea in materia, contenuta nel regolamento del Parlamento e Consiglio europeo n. 1169 del 25 ottobre 2011. L’argomento ha formato oggetto di un incontro tecnico organizzato recentemente dalla nostra Associazione, al quale sono intervenute numerose imprese del settore, ma anche enti di controllo. Il relatore, Renato Nardini, igienista industriale ed esperto del settore, ha sottolineato come l’etichettatura dei prodotti alimentari rappresenti uno degli aspetti più problematici della legislazione alimentare, in quanto vi convergono diverse e opposte esigenze, fra le quali spiccano la protezione dei consumatori, la difesa del segreto industriale, la tutela e la libera circolazione nel mercato UE delle merci nonché la possibilità di gestire emergenze conseguenti a crisi alimentari, fino a prevedere il ritiro mirato degli alimenti potenzialmente rischiosi per la salute. Il regolamento, che definisce in modo generale i principi, i requisiti e le responsabilità che disciplinano le informazioni sugli alimenti e in particolare la loro etichettatura, si applica agli operatori del settore alimentare e a tutte le fasi della catena alimentare, quando le loro attività riguardano la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Molte sono le novità introdotte dal provvedimento; vediamo di seguito le principali: in primis, ovviamente l’etichetta, che, oltre ad avere dimensioni precise, viene definita come qualunque marchio commerciale o di fabbrica, “segno immagine” o altra rappresentazione grafica scritta, stampata, stampigliata, marchiata o impressa in rilievo o a impronta sul contenitore di un alimento ovvero sull’imballaggio che accompagna detto contenitore.
A questo riguardo il regolamento si riferisce a condizioni di leggibilità, specificando che essa consiste nell’apparenza fisica delle informazioni, tramite le quali l’informazione è visivamente accessibile al pubblico. Il concetto di chiarezza deve essere quindi inteso nel senso di rendere comprensibili le informazioni al consumatore. Il prodotto potrà essere preconfezionato, preincartato o sfuso. Comunque, le indicazioni riportate dal regolamento riguardano esclusivamente i prodotti alimentari preconfezionati o preimballati. E’ il caso di rammentare che un prodotto alimentare si intende preimballato, definizione sostanzialmente simile a quella di preconfezionato, quando l’unità di vendita si presentata come tale al consumatore e alla collettività ed è costituita da un alimento e dall’imballaggio in cui è confezionato prima di essere posto in vendita, in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l’imballaggio. La definizione di alimento preimballato non comprende gli alimenti imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta. Il regolamento fissa anche le indicazioni obbligatorie sulle etichette. Esse dovranno apparire in una lingua facilmente comprensibile da parte dei consumatori degli Stati membri nei quali l’alimento è commercializzato. Sul loro territorio gli Stati membri potranno imporre che tali indicazioni siano fornite in una o più lingue ufficiali dell’Unione Europea. L’etichetta dovrà ovviamente contenere tutta una serie di indicazioni indispensabili che elenchiamo per titoli: denominazione dell’alimento, l’elenco degli ingredienti, qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico o derivato elencato nell’allegato II del Regolamento (sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze), la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti, la quantità netta dell’alimento, il termine minimo di conservazione o la data di scadenza, le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni di impiego, il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare, le istruzioni per l’uso, per le bevande che contengono più di 1,2% di alcol in volume, il titolo alcolometrico
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volumico effettivo nonché una dichiarazione nutrizionale. Un ruolo centrale – ha, infine, sottolineato Nardini - assume la responsabilità dell’operatore, figura con il cui nome o ragione sociale è commercializzato il prodotto. L’operatore deve garantire la presenza e l’esattezza delle indicazioni, tenendo conto sia delle disposizioni comunitarie, sia di quelle nazionali. È responsabile, quindi, l’operatore che commercializza il prodotto, oppure, se non è stabilito nell’Unione europea, l’importatore nel mercato dell’Unione Europea.
Per la nostra Associazione ogni disciplina che faccia chiarezza in materia alimentare e accresca la sicurezza dei consumatori non può che essere salutata con favore. Ma va anche fatto presente che ripetute modifiche in questo campo comportano per le imprese investimenti e costi gestionali che in una prolungata fase recessiva non trovano ritorno economico o impongono una lievitazione dei prezzi di vendita che all’utente finale può apparire poco comprensibile.
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(AB)
Sicurezza: interpelli
RISPOSTA DEL MINISTERO DEL LAVORO IN MATERIA DI SICUREZZA Il Ministero del Lavoro ha pubblicato due recenti interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il primo riguarda la corretta interpretazione dell’art. 31 comma 6 del D. lgs. 81/2008, ed in particolare viene richiesto “se in caso di servizio di prevenzione e protezione istituito necessariamente all’interno dell’azienda il Responsabile del servizio debba essere necessariamente un dipendente del datore di lavoro o possa essere anche un professionista in possesso dei requisiti di legge”. Il Ministero fornisce le seguenti indicazioni: la modifica introdotta dal decreto Legge n. 69/2013, convertito in Legge n. 98/2013, pone in capo al datore di lavoro l’obbligo di organizzare il SPP prioritariamente all’interno. Appare evidente che il legislatore abbia voluto sottrarre la facoltà di optare liberamente fra servizi esterni ed interni favorendo la scelta di quest’ultimo. A norma poi del comma 4 del suddetto articolo “il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, siano in possesso dei requisiti dell’articolo 32”. Il legislatore nel disciplinare l’istituzione del servizio di prevenzione e protezione ha previsto nell’articolo 31, comma 6, che: “l’istituzione del servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva è comunque obbligatoria nei seguenti casi: a) nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del d. lgs. 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, ecc.; b) nelle centrali termoelettriche; c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del d. lgs. 17 marzo 1995; d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; e) nelle aziende industriali con oltre 200 dipendenti;
f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori; g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori. Tale previsione è ovviamente motivata dalla necessità di assicurare una presenza costante e continuativa del servizio di prevenzione interno all’azienda. Ciò premesso, la commissione ritiene che il Responsabile il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) si considera intero quando – a prescindere dalla tipologia contrattuale che lega tale soggetto datore di lavoro, in linea con il dettato dell’articolo 2, comma 1, lettera a) del D. Lgs 81/2008 (definizione di lavoratore) – egli sia incardinato nell’ambito dell’organizzazione aziendale e coordini un servizio di prevenzione e protezione interno, istituito in relazione alle dimensioni ed alla specificità dell’azienda. Sarà pertanto cura del datore di lavoro rendere compatibili le diverse tipologie dei rapporti di lavoro e la durata della prestazione di lavoro con le esigenze che il RSPP deve tenere presenti per portare a termine pienamente i compiti che è chiamato a svolgere. Il RSPP, proprio in virtù della peculiarità dei compiti da svolgere, deve necessariamente avere una conoscenza approfondita delle dinamiche organizzative e produttive dell’azienda, conoscenza che solo un soggetto inserito nell’organizzazione aziendale può possedere. In tale quadro, dunque, il termine “interno” intendersi equivalente alla definizione di “dipendente”, ma deve essere sostanzialmente riferito ad un lavoratore che assicuri una presenza adeguata per lo svolgimento della propria attività. Nel secondo interpello, in particolare l’interpellante chiede di sapere se con riferimento, alla lettera a) del punto 4.1.1. dell’allegato XV del D. Lgs 81/2008 relativa agli apprestamenti di cantiere , di cui fanno parte i “baraccamenti”, tra le voci di costo per la sicurezza, oggetto di stima da parte del coordinatore per la progettazione, debbano essere ricomprese, oltre alla spesa iniziale dei baraccamenti (fornitura, traporto, realizzazione del piano di appoggio, realizzazione dei sottoservizi per
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METTIAMO IN MOTO LA TUA PRODUTTIVITÀ INNOVATIVI DA OLTRE 20 ANNI
allacciamento, montaggio e smontaggio) anche quelle relative a riscaldamento/condizionamento, pulizia e manutenzione. La Commissione fornisce, in tal caso, le seguenti indicazioni: rileva preliminarmente che l’allegato XV del D. Lgs 81/2008, al punto 4.1.1., lett. a) prevede che ”nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi degli apprestamenti previsti nel piano di sicurezza e coordinamento (PSC)”. Inoltre, il punto 1 dell’allegato XV.1 del decreto citato, richiama per gli apprestamenti (dormitori, gabinetti, locali per lavarsi, spogliatoi, refettori, locali di ricovero e di riposo, ecc.). Tali apprestamenti vengono di norma realizzati mediante utilizzo di monoblocchi prefabbricati, comunemente denominati “baraccamenti”. Stante quanto sopra e tenuto conto del punto 4.1.3.
dell’allegato XV, il quale stabilisce che “le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l’eventuale manutenzione e l’ammortamento”, se ne deduce che le spese di manutenzione dei suddetti “baraccamenti” vanno ricomprese tra i costi della sicurezza di cui sopra. Parimenti le spese di riscaldamento/condizionamento nonché di pulizia, risultando necessarie per il corretto utilizzo degli stessi baraccamenti, dovranno essere ricomprese tra i suddetti costi della sicurezza. Entrambi gli interpelli, nella loro completezza, sono reperibili nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (http://www.lavoro.gov.it/Lavoro), all’interno della sezione “Sicurezza nel lavoro”. (AB)
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SOA: nuova attestazione per la F.lli Menon L’IMPRESA SI È QUALIFICATA ANCHE PER L’ESECUZIONE DI EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI (OG1) L’impresa edile f.lli Menon di Menon Emiliano & C. s.n.c., con sede a Aquileia (UD) in via Martiri Risiera San Sabba n. 11/A, dopo aver ottenuto nel 2013 l’attestazione SOA nella categoria OG2 per la II classifica pari ad a 516.000 euro ha aggiunto la categoria OG1 per la I classifica pari a 258.000 euro. Già dal 2013 l’azienda poteva eseguire fino ad un importo massimo di 619.200 euro il restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali (OG2). La categoria riguarda lo svolgimento di un insieme coordinato di lavorazioni specialistiche necessarie a recuperare, conservare, consolidare, trasformare, ripristinare, ristrutturare, sottoporre a manutenzione gli immobili di interesse storico soggetti a tutela a norma delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali. Riguarda altresì la realizzazione negli immobili di impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché di eventuali opere connesse, complementari e accessorie.
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Ora l’impresa si è qualificata, fino ad un importo massimo di 309.600 euro, anche per l’esecuzione di edifici civili e industriali (OG1) categoria che riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie. Comprende in via esemplificativa le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli edifici aeroportuali nonché qualsiasi manufatto speciale in cemento armato, semplice o precompresso, gettato in opera quali volte sottili, cupole, serbatoi pensili, silos ed edifici di grande altezza con strutture di particolari caratteristiche e complessità. Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro. Al fine d’assistere gli imprenditori, l’Associazione ha predisposto un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione. (CS)
Manutenzione e controllo degli impianti termici in FVG PERMANE LA COMPETENZA IN MATERIA DI CONTROLLI SUGLI IMPIANTI TERMICI IN CAPO AI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 40.000 ABITANTI ED ALLE PROVINCE PER QUANTO RIGUARDA GLI ALTRI COMUNI La Giunta regionale con Delibera n. 1972 del 10 ottobre 2014 prende atto che si applicano sul territorio regionale le disposizioni del D.P.R. n. 74/2013 e del D.M. 10 febbraio con i quali sono stati ridefiniti i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari prevedendo in particolare la modifica della periodicità e delle modalità dei controlli con riferimento alle diverse tipologie impiantistiche anche in relazione agli impianti di climatizzazione estiva (impianti con generatori di calore a fiamma, impianti con macchine frigorifere/pompe di calore, impianti di teleriscaldamento, impianti cogenerativi). Con la Delibera si prende atto anche che ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge regionale n. 19/2012, permane la competenza in materia di controlli sugli impianti termici, in attuazione dell’art. 9 comma 1 del D.lgs. 192/2005 e s.m.i., in capo ai Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti ed alle Province per ciò che concerne i controlli da effettuarsi nei Comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti. E che ai sensi dell’art. 1 DM 10 febbraio 2014 così come modificato dal DM 20 giugno 2014, gli impianti termici per la climatizzazione invernale e/o estiva di nuova installazione sono muniti di un “libretto di impianto per la climatizzazione” conforme al modello riportato all’allegato I del sopracitato decreto. Viene ricordato che per gli impianti termici per la climatizzazione invernale e/o estiva esistenti la sostituzione con il nuovo “libretto di impianto PAG. 32 - APINFORMA / Edilizia - numero 19 - 31 ottobre 2014
per la climatizzazione” è effettuata con gradualità a partire dal 15 ottobre 2014 in occasione del primo intervento utile di controllo o eventuale manutenzione di cui all’art. 7 del D.P.R. 74/2013 o in occasione di interventi su chiamata per guasti o malfunzionamenti. Gli esistenti libretti di centrale e di impianto conformi ai modelli riportati negli Allegati I e II del D.M. 17 marzo 2003 sono conservati a cura del responsabile dell’impianto unitamente al nuovo “libretto di impianto per la climatizzazione”. Ai sensi del DM 10 febbraio 2014, così come modificato dal DM 20 giugno 2014, dal 15 ottobre 2014 il rapporto di controllo di efficienza energetica di cui all’art. 8, comma 5, si conforma ai modelli riportati agli allegati II, III, IV e V del soprariportato decreto. Il rapporto di controllo deve essere trasmesso con la periodicità indicata all’Allegato A del D.P.R. 74/2013 a cura dell’installatore, manutentore o Terzo responsabile all’Autorità competente ai sensi della L.R. 19/2012, ovvero agli Organismi esterni incaricati. Sarà compito delle Autorità competenti provvedono a mantenere aggiornati i propri catasti degli impianti termici fino all‘ istituzione del catasto territoriale degli impianti termici di cui all’art. 10, comma 4 del D.P.R. 74/2013. Infine la delibera ricorda che, in ottemperanza alla disposizione di cui all’art. 9 comma 10 del D.P.R. 74/2013, a partire dall’anno 2014, entro il 30 novembre 2014, l’Autorità competente trasmette alla Regione una relazione sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici nel territorio di propria competenza, con particolare riferimento alle risultanze delle ispezioni effettuate nell’ultimo biennio. La relazione è aggiornata con frequenza biennale. Convenzionalmente il periodo di riferimento della stagione termica è fissato come inizio al 1 agosto di ogni anno e termine al 31 luglio dell’anno successivo. La precedente Delibera Giunta Regionale n. 2921 del 28 agosto 2002 relativa alla “Definizione di indirizzi ed elementi omogenei per le procedure di esercizio e manutenzione degli impianti termici in attuazione della L.R. 24/2001” è abrogata. (CS)
Autorità: pubblicati i primi bandi tipo (1a parte) PUBBLICATI I PRIMI BANDI-TIPO PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO SUPERIORE A 150.000 EURO L’ANAC ha pubblicato sul proprio sito in data 13 ottobre 2014 i primi bando-tipo denominati n. 2 del 2 settembre 2014 per l’affidamento di lavori pubblici nei settori ordinari: procedura aperta per appalto di sola esecuzione lavori, contratti di importo superiore a euro 150.000 euro, offerta al prezzo più basso. Il bando–tipo ha lo scopo di guidare e semplificare la complessa attività di predisposizione della documentazione di gara da parte delle stazioni appaltanti e di ridurre il contenzioso connesso, soprattutto, alla previsione nei bandi di cause di esclusione che non trovano fondamento normativo nell’art. 46, comma 1-bis, del Codice. Il modello, predisposto a seguito della consultazione pubblica degli operatori del mercato e previa acquisizione del parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, consiste in uno schema di disciplinare di gara contenente le norme integrative al bando per l’affidamento degli appalti di sola esecuzione, da aggiudicarsi mediante la procedura aperta e con il criterio del prezzo più basso, ai sensi degli artt. 53, comma 2, lett. a), 54, comma 2, e 82 del Codice. Il modello è accompagnato da una nota illustrativa in cui sono riportate le indicazioni operative per la corretta gestione della procedura di gara e sulle modalità di utilizzo. Lo schema di disciplinare tiene conto delle modifiche normative apportate dal d.l. 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla l. 23 maggio 2014, n. 80 alle modalità di partecipazione in RTI e al sistema di qualificazione, mediante il rinvio alla nuova elencazione delle categorie di lavorazioni a qualificazione obbligatoria e categorie super-specialistiche prevista dalla citata norma. Trascorsi 12 mesi, durante i quali le stazioni appaltanti potranno formulare osservazioni e commenti, il modello sarà sottoposto a verifica di imPAG. 33 - APINFORMA / Edilizia - numero 19 - 31 ottobre 2014
patto della regolazione come previsto dall’apposito Regolamento dell’Autorità. L’articolo 64, comma 4-bis, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 prevede che “i bandi sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base di modelli (bandi-tipo) approvati dall’Autorità, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentite le categorie professionali interessate, con l’indicazione delle cause tassative di esclusione di cui all’articolo 46, comma 1-bis. Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo”. Con il presente atto l’Autorità intende dare attuazione alla citata disposizione mediante la pubblicazione del modello di disciplinare di gara per gli appalti aventi ad oggetto la sola esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro nei settori ordinari, affidati con procedura aperta e con il criterio del prezzo più basso. Il modello è corredato dalla presente nota illustrativa e n. 2 allegati, che ne costituiscono parte integrante. Per l’ANAC il modello costituisce il quadro giuridico di riferimento sulla base del quale le stazioni appaltanti sono tenute a redigere la documentazione di gara per l’affidamento di appalti di sola esecuzione quanto alle parti individuate come vincolanti, nelle quali sono ricomprese le cause tassative di esclusione, salva la facoltà di derogare motivando, nei termini più oltre specificati. L’Autorità procederà ad approvare in via definitiva anche i restanti modelli relativi alla sola esecuzione lavori e quelli “integrati” di progettazione ed esecuzione dei lavori. Di seguito analizziamo gli aspetti più significativi di questo importante documento in particolare: gli aspetti generali, il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici e il costo del lavoro.
ASPETTI GENERALI Il documento predisposto consiste in un modello di disciplinare di gara relativo agli appalti di importo superiore a 150.000, da affidarsi mediante procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 55 del Codice e con il criterio del prezzo più basso. Lo scopo del modello è di omogenizzare i comportamenti delle stazioni appaltanti, così da ridurre le incertezze interpretative, mediante una corretta
lettura delle procedure, e semplificare l’attività di predisposizione della documentazione di gara. Il modello di disciplinare si compone di un contenuto prescrittivo vincolante, in cui sono ricomprese le clausole relative alle cause tassative di esclusione, e di un contenuto prescrittivo discrezionale, riferito ad aspetti della procedura che devono necessariamente essere regolamentati nella documentazione di gara, ma per i quali residua – in capo alle stazioni appaltanti – un margine di discrezionalità nella definizione della relativa disciplina. Le parti a contenuto discrezionale devono essere compilate dalle stazioni appaltanti secondo le proprie specifiche esigenze, seguendo le istruzioni di compilazione riportate nel modello. Nelle parti a contenuto prescrittivo vincolante, invece, sono riprodotte le informazioni che – secondo la normativa vigente – devono essere riportate nella documentazione di gara, tra cui, in primis, le cause di esclusione, nonché le ulteriori informazioni utili che, ai sensi dell’art. 64 del Codice, integrano il contenuto del bando di gara; tra le disposizioni di tale tipo rientrano le modalità di costituzione della cauzione provvisoria e le dichiarazioni sui requisiti di ordine generale e speciale da rendere in sede di gara. Tali parti costituiscono il contenuto necessario del bando-tipo e sono derogabili dalle stazioni appaltanti previa specifica motivazione ed entro i limiti del rispetto del principio di tassatività. Si chiarisce, pertanto, che le eventuali deroghe al bando-tipo, ancorché motivate, non potranno mai consistere nell’introduzione di clausole di esclusione contrastanti con il disposto del citato art. 46, comma 1-bis, del Codice, atteso che le stesse sarebbero affette da nullità. Oltre alle suddette prescrizioni che, come sopra rilevato, integrano il contenuto necessario del disciplinare, le stazioni appaltanti possono scegliere di integrare il modello proposto mediante l’inserimento di ulteriori indicazioni e chiarimenti senza necessità di motivazione, salvo che l’integrazione comporti la previsione di ulteriori cause di esclusione rispetto a quelle previste nel modello, dovendo, in tal caso, nel senso e nei limiti dei principi sopra espressi, motivare specificatamente la deroga. Nel modello, inoltre, è data evidenza ad una serie di prescrizioni facoltative e opzioni/soluzioni alternative che corrispondono alle diverse opzioni legittimamente ammesse dalla normativa: ad esempio, le modalità di formulazione dell’offerta mediante il sistema del massimo ribasso o dei prezzi unitari. Anche in questo caso, la scelta effettuata dalla stazione appaltante tra le diverse soluzioni consentite non costituisce una deroga al modello e quindi non richiede specifica motivazione. PAG. 34 - APINFORMA / Edilizia - numero 19 - 31 ottobre 2014
Resta fermo che tali prescrizioni, una volta liberamente scelte dalle stazioni appaltanti, vengono ad integrare il contenuto del disciplinare di gara e l’amministrazione sarà tenuta, nel corso della procedura, ad attenervisi senza possibilità di discostarsene, pena la violazione del principio di certezza e imparzialità dell’azione amministrativa e della par condicio dei concorrenti. Il modello elaborato contiene gli elementi essenziali della procedura di affidamento che le stazioni appaltanti sono tenute ad inserire nella documentazione di gara e non può essere ritenuto esaustivo di tutte le possibili fattispecie che in concreto possono verificarsi. Si evidenzia che nel caso delle gare gestite con sistemi telematici si deve integrare il disciplinare di gara con le norme sulla procedura e le altre indicazioni dettate dal Codice e dal Regolamento in materia, mentre, per le procedure indette dalle centrali di committenza, i modelli predisposti potranno essere utilizzati nei limiti di compatibilità con le specificità degli istituti. Come sopra rilevato, nelle parti a contenuto prescrittivo vincolante sono contenute le cause di esclusione ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis, del Codice, già tipizzate con l’atto di determinazione n. 4 del 2012, al quale si fa espresso rinvio per le parti non riproducibili nella documentazione di gara. Sotto la veste grafica, le cause di esclusione sono poste in evidenza utilizzando il carattere grassetto, mentre la relativa prescrizione è preceduta dal simbolo “►”. Il bando-tipo tiene conto delle modifiche al Codice contenute nell’art. 39 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla l. 11 agosto 2014, n. 114, in materia regolarizzazione degli elementi e delle dichiarazioni da rendere in sede di gara. In merito, si rammenta alle stazioni appaltanti che, ai sensi del nuovo comma 2-bis dell’art. 38, è necessario stabilire nel bando di gara la sanzione pecuniaria in caso di irregolarità essenziale, per un importo compreso tra l’1 per mille e l’1 percento del valore della gara. L’Autorità procederà attraverso apposita determinazione a fornire alle stazioni appaltanti indicazioni sulle modalità applicative delle nuove disposizioni normative.
IL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PER GLI ESECUTORI DI LAVORI PUBBLICI Come è noto, in materia di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, vige il sistema unico di qualificazione, in base al quale l’attestato di qualificazione rilasciato dalle SOA è sufficiente ad assolvere ogni onere documentale circa la di-
MESSAGGIO PUBBLIREDAZIONALE
DIFESA DEL PATRIMONIO DELL'IMPRENDITORE Così si intitola il convegno che si terrà il primo dicembre dalle ore 15.30 nella sala convegni del ristorante del Doge di Villa Manin, organizzato da Vivaradio in collaborazione con ConfapiFVG. L'argomento rimane di estrema attualità sia sul versante del rapporto tra banche ed imprese che su quello della tutela del patrimonio personale dell'imprenditore. Tema sensibile e centrale del convegno riguarda la messa in sicurezza del patrimonio degli imprenditori: saranno approfonditi trust, fondo patrimoniale, patrimoni destinati , società fiduciarie e patti di famiglia per la successione d'impresa. Si affonterà anche il rapporto tra imprese e banche. "Questo convegno affronterà i punti critici nel rapporto banca-impresa dalla prospettiva dell’imprenditore", sottolinea la Direttrice di Confapi Friuli Venezia Giulia Lucia Piu, "e indicherà anche possibili rimedi a riequilibrare questo rapporto tenuto soprattutto conto dell’oggettivo superamento, per effetto della recessione in atto, dei parametri fissati dagli accordi di Basilea. Questo ha avuto anche l’effetto di provocare un credit crunch con la riduzione dei finanziamenti alle imprese, nonostante la liquidità messa a disposizione della Banca Centrale Europea. Non bastasse si è aggiunto anche il venir meno del peso delle garanzie immobiliari, vuoi per la svalutazione degli immobili stessi, vuoi per la minore considerazione da parte del sistema bancario ai fini della concessione dei finanziamenti." In apertura il professor Flavio Pressacco, docente ordinario presso il Dipartimento di Scienze Economiche dell'Università di Udine, già Preside di facoltà e Presidente di MediocreditoFVG, Friulia, Assofir (solo per citare alcuni dei numerosi incarichi ricoperti) farà un Focus macroeconomico su mondo, Europa, Italia, FVG per poi passare a trattare il tema " Banche nuovo rapporto: progetto aziendale piuttosto che immobili a garanzia." Sul tema "banche anatocismo e usura bianca" seguirà la relazione del dott. Roberto Pinosa, già dirigente bancario e collaboratore dello studio legale Ferrero. Focale sarà il successivo e articolato intervento finale sulla "difesa del patrimonio dell'imprenditore (fondo patrimoniale, società fiduciarie, patrimoni destinati, patti di famiglia per la successione in azienda, trust) a cura dell'avvocato Carlo Ferrero, professionista e Magistrato Onorario con approfondita conoscenza del processo civile e penale, di consolidata esperienza specialistica in materia di successione d'azienda, patti di famiglia, Trust. Su tali materie svolge anche attività di relatore in convegni organizzati da primarie associazioni di categoria. Al convegno interverrà anche l'imprenditore friulano, Cesare Di Fant, figura molto nota nella storia della radiofonia regionale e patron di Vivaradio, azienda con 31 anni di storia e concessionaria esclusiva dei più grandi marchi radiofonici italiani ed esteri, riviste ufficiali delle categorie industriali e professionali ed editrice del portale internet di informazione Euroregionenews. VIVARADIO s.r.l.
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mostrazione dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento dei lavori della tipologia ed importo indicato nel bando, nonché a garantire la stazione appaltante in ordine all’affidabilità dell’impresa certificata. In tal senso, è inequivoco il disposto di cui al comma 4 dell’art. 60 del Regolamento, laddove stabilisce che “le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalità, procedure e contenuti diversi da quelli previsti dal presente capo, nonché dal capo III del presente titolo”. Alla luce di tale disciplina, come precisato dall’art. 61 del Regolamento, le attestazioni qualificano le imprese per categorie, secondo la tipologia di lavori od opere (generali e specializzate) e, nell’ambito delle suddette categorie, per classifiche, a seconda dell’importo complessivo dell’opera o del lavoro. Ai sensi del comma 2 del citato art. 61, la qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire lavori di quella tipologia, nei limiti di valore della propria classifica incrementata di un quinto. Unica eccezione, come previsto dal comma 61, comma 6, del Regolamento, riguarda gli appalti di importo superiore ad 20.658.000 euro, per i quali le stazioni appaltanti devono richiedere ai concorrenti di produrre, oltre alla certificazione di qualità relativa alla classifica VIII, anche idonea documentazione dalla quale risulti che nel quinquennio antecedente la pubblicazione del bando hanno realizzato una cifra di affari pari ad almeno 2,5 volte l’importo a base di gara. La medesima disposizione si applica nei confronti delle imprese facenti parte di un raggruppamento temporaneo d’impresa o consorzio a condizione che ciascuna impresa raggruppata o consorziata sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate, la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all’art. 92, comma 2, del Regolamento. Nel caso di associazioni di tipo verticale o misto, la condizione di qualificazione per un quinto dell’importo complessivo dell’appalto va riferita ai singoli importi della categoria prevalente e delle categorie scorporabili. Maggiori dettagli sul tema sono forniti al paragrafo 5. Ai sensi dell’art. 12, comma 5, del decreto le modifiche dovranno avvenire entro 12 mesi dalla conversione in legge del medesimo decreto (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 27 maggio 2014) e quindi entro il 28 maggio 2015. Il sistema di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici, fermo restando l’impianto generale, PAG. 36 - APINFORMA / Edilizia - numero 19 - 31 ottobre 2014
è stato recentemente oggetto di importanti modifiche per effetto dell’annullamento degli artt. 107, comma 2 e 109, comma 2 del Regolamento, disposto dal parere della commissione speciale del Consiglio di Stato del 26 giugno 2013, n. 3014, divenuto esecutivo con l’emanazione del d.P.R. 30 ottobre 2013. Nelle more della revisione delle disposizioni regolamentari annullate dal Consiglio di Stato, con il d.l. 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla l. 23 maggio 2014, n. 80, il legislatore, al fine di garantire la coerenza con la regola generale secondo cui il soggetto qualificato nella categoria prevalente può svolgere una serie di lavorazioni complementari alla realizzazione dell’opera, anche se privo della relativa qualificazione (art. 107, comma 1, del Regolamento), ha apportato delle modificazioni al sistema categorie, nel senso di ridurre il numero di quelle relative a lavorazioni che in base alle abrogate disposizioni del regolamento potevano essere eseguite solo in presenza della relativa qualificazione. A tale fine, l’art. 12 del citato decreto ha ridotto sia il numero delle categorie a qualificazione obbligatoria di cui all’ abrogato art. 109, comma 2, specificate nella tabella A allegata al Regolamento, sia il numero delle lavorazioni rientranti categorie c.d. “superspecialistiche” indicate dall’abrogato art. 107, comma 2, del Regolamento, cioè quelle che, ai sensi dell’art. 37, comma 11, del Codice, in considerazione del particolare contenuto tecnologico o della rilevante complessità tecnica, non possono essere affidate a soggetti privi della relativa qualificazione e per le quali, quindi, seppur scorporabili, si applica il medesimo limite al subappalto previsto per la categoria prevalente. In base alle nuove disposizioni, ad esempio, non sono più considerate super-specialistiche le categorie OS3 (impianti idrico–sanitari, cucine, lavanderie), OS8 (opere di impermeabilizzazione) OS20A e OS20B (rilevanti topografici e indagini geognostiche) e pertanto possono essere eseguite direttamente dall’aggiudicataria, se in possesso della relativa qualificazione, ovvero possono essere subappaltate per l’intero importo, senza necessità di partecipazione in raggruppamento verticale. Ai sensi dell’art. 12, comma 3, del d.l. 47/2014, inoltre, i richiami contenuti nel Regolamento all’elencazione delle categorie di cui all’art. 107 comma 2 e alle disposizioni di cui all’art. 109 commi 1 e 2 devono intendersi riferiti alle disposizioni contenute nell’art. 12; nello schema di disciplinare di gara, pertanto, si è fatto riferimento al nuovo elenco di cui alla citata disposizione. Si precisa che le suddette modifiche normative non cambiano l’impianto del sistema di qualificazione
né le regole sulla dimostrazione in gara del possesso dei requisiti, come di seguito meglio precisato. Si ricorda, inoltre, che con la medesima sentenza n. 3014/2013, il Consiglio di Stato ha disposto anche l’annullamento dell’art. 85, comma 1, lett. b), nn. 2 e 3 del Regolamento, nella parte in cui impone all’impresa concorrente il limite del 10% per l’utilizzo, ai fini della qualificazione, dell’importo dei lavori subappaltati eccedente il 30% o il 40% a seconda che la lavorazione subappaltata appartenga ad una categoria a qualificazione obbligatoria o ad una a qualificazione non obbligatoria. Sulla questione, che rileva ai fini del rilascio della qualificazione SOA e non ai fini della partecipazione alla gara, l’AVCP ha fornito specifici chiarimenti alle SOA con il Comunicato del Presidente del 29 gennaio 2014, n. 1 “Utilizzo dei lavori subappaltati ai fini della qualificazione – annullamento dell’art. 85, comma 1, lett. b), nn. 2 e 3, D.P.R. n. 207/2010”. È da premettere che l’individuazione delle categorie di lavoro da inserire nei bandi di gara rientra nell’attività del progettista (art. 108 del Regolamento) e consiste nell’abbinamento dell’insieme delle lavorazioni previste nel progetto e del relativo importo, alle categorie di cui all’Allegato A. L’art. 108, comma 2, del Regolamento dispone che nei bandi di gara devono essere indicati l’importo complessivo dell’opera o del lavoro oggetto dell’appalto, la relativa categoria generale o specializzata considerata prevalente e le ulteriori categorie generali e specializzate di cui si compone l’opera o il lavoro, con i relativi importi, che sono scorporabili. Con disposizione pressoché analoga, in relazione ai requisiti di esecuzione, l’art. 118, comma 2, del Codice, dispone che “la stazione appaltante è tenuta ad indicare nel progetto e nel bando di gara le singole prestazioni e, per i lavori, la categoria prevalente con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch’esse con il relativo importo. Tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo”. Per i lavori, per quanto riguarda la categoria prevalente, con il Regolamento, è definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al trenta per cento.” Ai sensi del medesimo comma 2, dell’art. 108, per categoria prevalente s’intende quella di importo più elevato tra le categorie costituenti l’intervento, mentre, ai sensi del successivo comma 3, le ulteriori categorie generali e specializzate, sono quelle che, a scelta del progettista in sede di redazione PAG. 37 - APINFORMA / Edilizia - numero 19 - 31 ottobre 2014
del progetto a base di gara, sono di importo singolarmente superiore al 10% dell’importo complessivo dell’opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro. Dal combinato disposto dei commi 2 e 3 sopra richiamati, si evince che il bando di gara deve necessariamente indicare, oltre alle lavorazioni che costituiscono la categoria prevalente (con il relativo importo), anche le lavorazioni (e il relativo importo) che superano le suddette soglie (10% dell’importo complessivo dell’appalto ovvero di importo superiore a 150.000 euro). Non dovranno invece essere indicate le ulteriori eventuali lavorazioni d’importo inferiore, il cui valore è assorbito nella categoria prevalente. Il criterio base per individuare la categoria prevalente e le categorie diverse dalla prevalente da inserire nei bandi di gara è quello di suddividere, in sede di progettazione, tutte le lavorazioni necessarie per la realizzazione dell’intervento in sottogruppi di lavorazioni, sulla base di due presupposti: ogni sottogruppo deve essere di importo superiore al 10% dell’importo complessivo dell’intervento o comunque di importo superiore a 150.000 euro e deve costituire un lavoro autonomo, riconducibile a uno dei lavori individuati dalle declaratorie di cui all’allegato A del Regolamento. Chiarito che il bando di gara deve indicare le diverse categorie di opere di cui si compone l’intervento, con i relativi importi, occorre analizzare i modi in cui il concorrente può in concreto qualificarsi per l’appalto. A tale riguardo, la prima disposizione da prendere in considerazione è il comma 1 dell’art. 108 del Regolamento, secondo cui nei bandi di gara di opere o lavori pubblici è richiesta la qualificazione del concorrente nella categoria di opere generali che rappresenta la categoria prevalente, e che identifica la categoria dei lavori da appaltare. Nei bandi di gara per l’appalto di opere o lavori nei quali assume carattere prevalente una lavorazione specializzata, la gara è esperita con espressa richiesta della qualificazione nella relativa categoria specializzata. Nei bandi sono, altresì, richieste le eventuali ulteriori qualificazioni per le lavorazioni di cui all’articolo 109, commi 1 e 2. Premesso che, per effetto di quanto disposto dal comma 3 dell’art. 12 del d.l. 28 marzo 2014, n. 47 il riferimento è ora da intendersi alle disposizioni di cui a comma 2 del medesimo art. 12, la regola vuole che per partecipare alla gara il concorrente sia in possesso di attestazione SOA corrispondente alla categoria prevalente (generale o speciale) indicata nel bando. L’affidatario in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria
di opere specializzate indicate nel bando di gara o nell’avviso di gara o nella lettera di invito come categoria prevalente può, fatto salvo quanto previsto alla lettera b) del comma 2 dell’art. 12 del citato decreto, eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l’opera o il lavoro, anche se non è in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. La disposizione afferma, quindi, la possibilità per l’aggiudicatario di eseguire direttamente tutte le lavorazioni (scorporabili) di cui si compone l’intervento, anche se privo delle qualificazioni nelle relative categorie. Parimenti può subappaltarle ad altri soggetti che siano in possesso delle relative qualificazioni. Qualora, pertanto, nel bando venga evidenziato che l’intervento si compone, secondo quanto disposto all’art. 108 comma 3, di lavorazioni ulteriori rispetto a quelle riferibili alla categoria prevalente e l’affidatario sia qualificato per la sola categoria prevalente, non potendo eseguire tali lavorazioni direttamente, sarà tenuto a subappaltarle a soggetti in possesso delle relative qualificazioni, ovvero a costituire un raggruppamento temporaneo d’impresa di tipo verticale, secondo le linee indicate nei paragrafi successivi.
IL COSTO DEL LAVORO La legge 9 agosto 2013, n. 98, in sede di conversione del d.l. 21 giugno 2013, n. 69 ha introdotto l’art. 82, comma 3-bis, a norma del quale “il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di la-
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voro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”. Sulla tale disposizione l’AVCP si è espressa con l’atto di segnalazione del 19 marzo 2014, n. 2 nel quale ha concluso per la sostanziale inapplicabilità della norma; ricollegandosi a quanto già espresso nel documento “Prime indicazioni sui bandi tipo: tassatività delle cause di esclusione e costo del lavoro”, pubblicato sul sito internet dell’AVCP per l’audizione pubblica del 29 settembre 2011, si ritiene che la valutazione del costo del lavoro trovi la sua corretta collocazione nell’ambito della verifica di congruità dell’offerta. In tema di costo del lavoro, si evidenzia, inoltre, la questione di quale CCNL applicare agli appalti di lavori. In proposito, a seguito di una richiesta di parere formulata dall’ANCE, il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali ha affermato che, con specifico riferimento ai contratti di appalto di lavori edili, è corretto l’inserimento nell’ambito dei bandi-tipo predisposti ai sensi dell’art. 64, comma 4-bis, del Codice, la formula seguente “applicazione ai lavoratori coinvolti nei lavori oggetto del presente bando di gara del contratto nazionale e territoriale dell’edilizia sottoscritti dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale” (cfr. nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 25 luglio 2013). In proposito, si sottolinea che la possibilità di utilizzare questa clausola, come anche evidenziato dallo stesso Ministero, è circoscritta ai soli appalti di natura edile o prevalentemente edile. (CS)
Costo della manodopera edile LA TABELLA VALIDA PER LA PROVINCIA DI PORDENONE Riportiamo di seguito le variazioni dei costi della manodopera edile in vigore nella provincia di Pordenone a partire dal 1° luglio 2014. Nella tabella è inserita la categoria denominata “Operaio IV livello” (ex III livello) nella quale sono
inquadrati gli operai che svolgono mansioni altamente specializzate come definite dal vigente ccnl. Gli importi di cui sopra non sono comprensivi di speciali indennità spettanti per particolari categorie di lavori (costruzione di linee elettriche, telefoniche, ecc.) per le quali, caso per caso, dovrà procedersi alle necessarie integrazioni. Si fa presente che, su tale costo orario arrotondato, si devono applicare le percentuali per spese generali ed utile d’impresa – D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, art. 32, c. 2. (C)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE VENETO - TRENTINO ALTO ADIGE - FRIULI VENEZIA GIULIA UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI PORDENONE COSTI ORARI DELLA MANODOPERA EDILE VALEVOLI IN TUTTI I COMUNI DELLA PROVINCIA DI PORDENONE DAL 1° LUGLIO 2014 ANNO 2014 - TABELLA N. 166 OPERAIO IV LIVELLO €
ELEMENTI DI COSTO
OPERAIO SPECIALIZZATO €
OPERAIO QUALIFICATO €
OPERAIO COMUNE €
1. Paga base
6,60000
6,13000
5,51000
4,71000
2. Indennità di contingenza
3,01000
3,00000
2,99000
2,96000
2’. E.D.R. ex Protocollo 31.7.92
0,06000
0,06000
0,06000
0,06000
3. Indennità territoriale di settore
1,57000
1,48000
1,32000
1,13000
Totale A
11,24000
10,67000
9,88000
8,86000
4. Fest. residue: Acc. Naz. 22.7.79, DPR n. 792/85 e L. n. 336/2000, 6,71% su Tot. A
0,75420
0,71596
0,66295
0,59451
4’. Fest. residue: Acc. Naz. 6 luglio 1983 e L. n. 336/2000, 0,56% su Tot. A
0,06294
0,05975
0,05533
0,04962
5. Ferie, Gratifica Natalizia, 23,45% (C.C.N.L. 29 gennaio 2000: 4,95% + 18,5%) su Tot. (A+4)
2,81264
2,67001
2,47232
2,21708
6. Addizionali relative alle retribuzioni in caso di malattia ed infortunio, 6,60% su Tot. (A – 2’)
0,73788
0,70026
0,64812
0,58080
7. Integr. malattia ed infortunio dopo il 3° giorno, 5,70% su voci (4 + 4’ + 5 – 30,68% di 2’)
0,20585
0,19536
0,18081
0,16204
8. Concorso spese di trasporto ed indennità di guida
0,39317
0,39317
0,39317
0,39317
16,20668
15,40451
14,29270
12,85722
9. Anzianità professionale edile 3,70% su Tot. (A + 4)
0,44379
0,42128
0,39009
0,34982
10. Trattamento di Fine Rapporto 10,85% su Tot. (A + 4 + 4’ + 5 + 8)
1,65603
1,57421
1,46082
1,31441
Totale B
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE VENETO - TRENTINO ALTO ADIGE - FRIULI VENEZIA GIULIA UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI PORDENONE COSTI ORARI DELLA MANODOPERA EDILE VALEVOLI IN TUTTI I COMUNI DELLA PROVINCIA DI PORDENONE DAL 1° LUGLIO 2014 ANNO 2014 - TABELLA N. 166 ELEMENTI DI COSTO
OPERAIO IV LIVELLO €
OPERAIO SPECIALIZZATO €
OPERAIO QUALIFICATO €
OPERAIO COMUNE €
11. Contributo Cassa Edile, istruzione professionale, 5,022% su Tot. (A + 4)
0,60235
0,57180
0,52947
0,47481
12. Contributi 35,58% su Tot. (B + 2,145% di A)
5,85212
5,56236
5,16075
4,64222
13. Assic. 15,90% su Tot. (B + 2,145% di A)
2,61520
2,48571
2,30624
2,07452
14. Contributi sociali, 0,50% su Tot. (A + 4 + 4’ + 5 + 8)
0,07631
0,07254
0,06732
0,06057
15. Oneri imponderabili di gestione, 36,40% su Tot. B
5,89923
5,60724
5,20254
4,68003
16. Incidenza Irap 3,90% su Tot. (1/15 – 13)
1,19872
1,13934
1,05704
0,95078
34,55043
32,83899
30,46697
27,40438
34,55
32,84
30,47
27,40
TOTALE COSTO ORARIO TOTALE COSTO ORARIO arrot.
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Il contratto di agenzia DISCIPLINA ITALIANA E STATUNITENSE A CONFRONTO
a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero
IL CONTRATTO DI AGENZIA: DISCIPLINA ITALIANA E STATUNITENSE A CONFRONTO Un interessante confronto tra la figura dell’agente di commercio in Italia e dell’agents negli Stati Uniti.
L’AGENTE DI COMMERCIO IN ITALIA Il contratto di agenzia è disciplinato nel Codice Civile dagli artt. 1742 – 1752 e da molteplici Accordi Economici Collettivi (AEC). Secondo le disposizioni del Codice Civile, l’agente sarebbe colui che “assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto di un’altra parte, verso retribuzione, la conclusione di un contratto in una determinata zona”. È possibile quindi considerarlo come un ausiliario del preponente, avente il compito di ricercare possibili clienti, attraverso un’opera di promozione dei prodotti dell’impresa. Da tale contesto si evincono gli elementi caratterizzanti del contratto: - stabilità e continuità del rapporto - limitazione territoriale. Queste caratteristiche sono indicate anche dagli AEC e da numerose sentenze della Corte di Cassazione (tra le quali si segnala la n. 9686/2009). Stabilità e continuità del rapporto Nel dettaglio, l’elemento della stabilità evidenzia il fatto che la relazione intercorrente tra preponente ed agente deve essere un rapporto di durata, nell’ambito del quale l’agente pone in essere una prestazione ad esecuzione continuata. Sotto questo aspetto, l’opera dell’agente si avvicina a quella
realizzata da un lavoratore dipendente, intendendo con ciò che l’agente è visto prevalentemente come parte dell’organizzazione imprenditoriale del preponente. A tal proposito, si rileva che benché gli AEC affermino che l’agente di commercio svolga le sue prestazioni in modo autonomo ed indipendente, in giurisprudenza si è sviluppato l’orientamento secondo il quale il contratto di agenzia – nel quale prevalga l’opera personale dell’agente - si configura, in linea generale, come un contratto parasubordinato. Nella descritta situazione, la caratteristica della continuità del rapporto di agenzia è strettamente connessa alla sua stabilità. L’agente, dovendo svolgere la propria prestazione in modo stabile, deve attivarsi al fine di eseguire il rapporto in maniera continuata, per un determinato arco temporale. Limitazione territoriale Il limite territoriale, d’altro canto, è l’area entro la quale l’agente deve operare che può essere determinata nell’ambito del contratto. Nel caso in cui non si possa realizzare una delimitazione territoriale, è comunque possibile circoscrivere la zona d’azione dell’agente, facendo riferimento alla “categoria/gruppo di clienti” a quest’ultimo riservati (art. 1748, co. 2 c.c.). Il contratto di agenzia non richiede la forma scritta ad substantiam ossia a pena di nullità del contratto. Nondimeno, l’agente ha il diritto di pretendere che il contratto sia redatto per iscritto. Può essere sia a tempo determinato che indeterminato. Sulla base di quanto sancito dall’art. 1750, co. 1 c.c. e dagli AEC, al momento della proroga di un contratto a tempo determinato, lo stesso diventa ex lege a tempo indeterminato. Le parti possono recedere da un contratto a tempo indeterminato, nel rispetto dei termini di preavviso fissati nel contratto, dalla legge e dagli AEC. Numerosi sono i diritti e i doveri che sono riconosciuti alle parti sia dal Codice Civile che dagli AEC. Diritto di esclusiva Fra essi si segnala il diritto di esclusiva che va a beneficio sia del preponente che dell’agente. Nel
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rispetto di questo diritto, il preponente, infatti, non può impiegare più agenti nella stessa area e per il medesimo tipo di attività. Dal canto suo, l’agente non può assumere incarichi per preponenti in concorrenza tra loro, presenti nella stessa zona ed operanti nel medesimo ramo di affari. Il diritto di esclusiva, non trattandosi di un elemento essenziale del contratto in esame, può essere derogato dai contraenti. Le parti, inoltre, sono obbligate ad agire reciprocamente con lealtà e buona fede. Retribuzione Per quanto concerne la retribuzione dell’agente, egli ha diritto ad una percentuale, la provvigione, sugli affari conclusi nella zona assegnatagli o con i clienti appartenenti al gruppo o alla categoria ad esso riservati. Ha quindi diritto a ricevere una provvigione per qualsiasi operazione portata a termine con il suo intervento. La provvigione deve essere corrisposta all’agente nel momento in cui il preponente ha adempiuto, o avrebbe dovuto adempiere, alla prestazione prevista nel contratto concluso con il cliente. Le parti hanno facoltà di pattuire che la provvigione spetti all’agente solo al “buon fine”, ossia nel momento in cui il preponente abbia incassato il prezzo della vendita. Nei casi, tuttavia, in cui l’agente è dotato di potere di rappresentanza, questi ha la facoltà di concludere direttamente contratti con il cliente per conto del preponente. Preme mettere in rilievo che il preponente non può far gravare sull’agente la perdita derivante dal mancato adempimento da parte del cliente (la c.d. clausola dello “star del credere”). Con la L. 12 dicembre 1999, n. 526, è, infatti, stato introdotto l’art. 1746, co. 3 c.c., contenente un divieto espresso in ordine all’utilizzo di questo principio. Patto di non concorrenza Un tema degno di attenzione è il patto di non concorrenza, disciplinato dagli AEC e dall’art. 1751bis c.c. Tale patto entra in vigore al termine del rapporto contrattuale tra agente e preponente. Deve essere reso in forma scritta e deve inoltre riguardare la zona, la clientela e i prodotti per i quali il contratto di agenzia è stato stipulato. Dalla estinzione del rapporto di agenzia, il patto ha una valenza di due anni. Se l’agente accetta questo accordo, dovrà essergli corrisposta un’indennità di natura non provvigionale. Nel caso in cui le parti non stabiliscano nel contratto le modalità per liquidare tale indennità, si fa riferimento a quanto disciplinato dagli AEC.
In ogni caso, appare opportuno ricordare che in occasione della cessazione del rapporto di agenzia, il preponente deve riconoscere all’agente alcuni compensi a titolo di indennità, in virtù delle disposizioni stabilite dalla legge e degli AEC.
GLI AGENTS AMERICANI Negli Stati Uniti, la materia commerciale - ivi compresa la disciplina del contratto di agenzia - è di competenza dei singoli Stati e non del governo federale. Pertanto, ogni Stato detta proprie regole in merito. Alcune normative statali non sono derogabili dalle disposizioni contenute nel contratto di agenzia come nel caso del “Sale Representatives Recognition Act” dell’Oklahoma e del “Termination of Sales Representative Act” del Minnesota, che prevedono la nullità di eventuali previsioni negoziali incompatibili. Rileva evidenziare altresì che, generalmente, le leggi dei singoli Stati prevedono l’applicazione di sanzioni nel caso di mancato o ritardato pagamento delle provvigioni dovute all’agent. Nondimeno, assume particolare importanza la redazione per iscritto del contratto, il quale può essere considerato come la fonte primaria dei diritti e doveri delle parti. Diritto di esclusiva Il diritto di esclusiva, inerente all’esecuzione delle attività da parte dell’agent nell’ambito di una data zona territoriale o nei confronti di un determinato gruppo o categoria di clienti, deve essere espressamente pattuito nel contratto. Durata del contratto La durata del contratto può essere sia a tempo determinato che indeterminato. A differenza di quanto previsto in Italia, nel caso in cui il contratto sia a tempo determinato e sia rinnovato tacitamente, quest’ultimo non si trasforma automaticamente a tempo indeterminato ma in genere prosegue per una durata pari a quella inizialmente stabilita, salvo diverso accordo. In ogni caso, è riconosciuta alle parti la facoltà di recedere dal contratto a tempo indeterminato. In linea generale, tuttavia, i criteri per determinare i termini di preavviso per esercitare il recesso non sono espressamente disciplinati dalle normative statali: converrà, quindi, inserire all’interno del contratto un’apposita clausola. Un caso che fa eccezione è quello del Minnesota: il “Termination of Sales Representative Act” in essere in tale Stato statuisce che in presenza di una giusta causa, la parte non inadempiente ha facoltà di interrompere il rapporto senza preavviso; invero, in assenza di
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giusta causa, le parti sono tenute a rispettare i termini di preavviso stabiliti dalla legge dello Stato. Sulla base di tali considerazioni si configura una sostanziale differenza tra la normativa italiana e quella statunitense. L’agent è un operatore economico indipendente mentre l’agente di commercio è ritenuto, in linea di principio, un ausiliario dell’imprenditore. Potere di rappresentanza Inoltre l’agent è normalmente autorizzato a concludere e sottoscrivere contratti in nome e per conto del preponente (principal) e quest’ultimo si assume tutte le responsabilità che traggono origine dalle attività così poste in essere. In Italia, la concessione all’agente del potere di rappresentanza è a discrezione del preponente, in quanto normalmente l’agente non è dotato di tale facoltà. Al fine di circoscrivere il potere di rappresentanza dell’agent, è possibile qualificarlo come sales representative, così da limitare il suo ambito d’azione alla sola promozione commerciale ed all’invio di ordinativi al principal, evitando in questo modo che quest’ultimo si trovi vincolato a contratti di cui non era stato previamente posto a conoscenza. Retribuzione Relativamente alla provvigione che il principal deve riconoscere all’agent, le parti pattuiranno liberamente la misura, i termini e le modalità di pagamento nell’ambito del contratto. Le parti godono in genere di ampia libertà nel determinare il contenuto del contratto e pertanto,
per quanto concerne il calcolo delle provvigioni, i contraenti potrebbero prevedere l’applicazione della c.d. clausola dello “star del credere” rendendo così l’agent responsabile (con modalità da stabilirsi) per le perdite derivanti dall’inadempimento o dalla insolvenza del cliente. Risoluzione del contratto Nel momento in cui una delle parti incorra in un material breach, ossia una grave violazione del contratto, l’altro contraente può promuovere la risoluzione immediata del contratto. Nel caso, invece, in cui si verifichi una violazione non grave, si potrà richiedere solo il risarcimento dei danni, ma non anche la risoluzione del contratto. Questa previsione rispecchia, in linea generale, quanto sancito nell’ordinamento italiano all’art. 1751 c.c., dal quale si evince che il preponente può risolvere il contratto nel momento in cui l’agente ponga in essere un’inadempienza così grave da non poter permettere la prosecuzione del rapporto contrattuale. Al contrario di quanto stabilito dalla legge italiana, nel diritto statunitense non è prevista la corresponsione all’agent di alcuna indennità al termine del contratto. Il patto di non concorrenza, dopo l’estinzione del rapporto contrattuale tra agent e principal, può essere disciplinato dal contratto ma deve, in ogni caso, essere valutato in relazione a quanto eventualmente disposto dalle norme applicabili a livello statale.
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Avv. Maurizio Gardenal
Operazioni con soggetti residenti in Paesi a regime privilegiato CONDIZIONI PER DEDUCIBILITÀ DEI COSTI
a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero
OPERAZIONI CON SOGGETTI RESIDENTI IN PAESI A REGIME PRIVILEGIATO: CONDIZIONI PER DEDUCIBILITÀ DEI COSTI La deduzione dei costi per acquisti da aziende o professionisti collocati in Paesi con prelievo fiscale molto soft (cosiddetti Paesi Black List) è un tema di grande rilevanza e l’attuazione della delega fiscale potrebbe costituire lo strumento per rivedere la normativa vigente che genera spesso difficoltà applicative per i contribuenti. La norma di riferimento è l’art. 110 commi da 10 a 12 bis del Testo Unico delle imposte sui redditi. Il suddetto articolo esclude la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito derivanti da operazioni intercorse fra imprese individuali o società residenti e soggetti domiciliati o localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata, se non si dimostrano particolari condizioni. Per individuare i fornitori black list, in attesa della white list da emanare, è necessario fare riferimento all’elenco di Stati inclusi nel DM 23 gennaio 2002. Per la lista dei Paesi si rinvia al sito dell’Agenzia delle Entrate. Lo scopo della norma è il seguente: Evitare agli imprenditori italiani che intrattengono rapporti con soggetti localizzati in Paesi a fiscalità privilegiata di corrispondere prezzi di acquisto maggiori rispetto a quelli di mercato, concordando con il fornitore la retrocessione dell’eccedenza, magari sotto forma di operazioni estero su estero. I fornitori black list sono gli imprenditori, ma possono essere anche i professionisti.
I costi resi indeducibili dalla norma non sono esclusivamente quelli di acquisto di beni e servizi, ma tutti i componenti negativi che originano anche indirettamente, da operazioni con soggetti residenti nei paradisi fiscali: - Ammortamenti - Minusvalenze su cessioni di beni - Perdite su crediti - Ogni altro componente negativo. L’imprenditore italiano per poter dedurre i costi dovrà alternativamente dimostrare le seguenti condizioni:
1. IL FORNITORE ESTERO HA UN’ATTIVITÀ ECONOMICA EFFETTIVA Tale requisito è finalizzato alla dimostrazione dell’esistenza di una struttura stabile da parte del fornitore. La prova dell’attività commerciale richiede la disponibilità di documenti e informazioni non sempre facili da reperire: - Certificato di iscrizione al locale Registro delle Imprese - Atto costitutivo e Statuto - Delibere relative alla disciplina degli organi sociali, alla loro nomina, e all’attribuzione dei relativi poteri - Descrizione dell’attività esercitata - Bilanci depositati e pubblicati - Copia delle fatture delle utenze relative agli uffici e ad altri immobili utilizzati - Contratti di lavoro dei dipendenti con specifica del luogo di prestazione dell’attività lavorativa e delle mansioni svolte - Contratti di locazione di immobili - Contratti di assicurazione relativi agli uffici.
2. LE OPERAZIONI ESTERE CORRISPONDONO AD UN EFFETTIVO INTERESSE ECONOMICO E HANNO AVUTO CONCRETA ESECUZIONE Il secondo requisito richiede la dimostrazione delle ragioni economiche che giustifichino la scelta del fornitore estero. Pertanto andrà motivata la peculiarità dell’operazione stessa in termini di convenienza rispetto ad operazioni alternative.
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A titolo meramente esemplificativo gli elementi di interesse economico potrebbero essere i seguenti: - Prezzo di transazione - Oneri accessori quali ad esempio quelli di stoccaggio e magazzino - Tempi di consegna - Particolarità del prodotto (impossibilità di acquisto presso altri fornitori). Oltre alla dimostrazione delle ragioni economiche dell’operazione, viene richiesto anche il requisito della concreta esecuzione. Nell’ipotesi di acquisto di beni la dimostrazione della concreta esecuzione è più semplice e i documenti necessari potrebbero essere i seguenti: - Documenti doganali - Ordine di acquisto, fattura del fornitore - Contratto di fornitura beni - Documentazione bancaria che attesti il pagamento. Nella fattispecie di acquisto di servizi la dimostrazione è sicuramente più complessa. La documentazione a titolo esemplificativo potrebbe essere la seguente: - Documenti comprovanti l’effettivo svolgimento della prestazione professionale nel Paese Black List - Contratto fornitura servizi - Documentazione bancaria comprovante il pagamento. I costi saranno deducibili quindi nel caso in cui l’imprenditore fornisca le prove specificate in precedenza. Tali prove possono essere fornite in tempi diversi: - Preventivamente con procedura di interpello
(richiesta di parere rivolta all’Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa) - Su richiesta dell’Amministrazione Finanziaria. In assenza di interpello preventivo, l’Amministrazione Finanziaria, prima dell’emissione dell’avviso di accertamento, invita le imprese interessate a fornire le prove circa la sussistenza di uno dei requisiti entro il termine di 90 giorni. Le spese ritenute deducibili, anche in seguito ad un interpello positivo devono essere indicate separatamente nella dichiarazione dei redditi, pena la sanzione del 10% dell’importo delle spese omesse con un minimo di Euro 500,00 ed un massimo di Euro 50.000,00. In assenza della prova delle circostanze esimenti, alla suddetta sanzione si aggiunge quella per infedele dichiarazione.
POSSIBILI MODIFICHE L’attuazione della delega fiscale potrebbe costituire lo strumento idoneo per modificare la norma relativa all’indeducibilità dei costi per acquisti di beni e prestazioni di servizi da paesi a fiscalità privilegiata. Alcuni sostengono che la limitazione dovrebbe riguardare solo le prestazioni di servizi e non anche le cessioni di beni. Le soluzioni possono essere diverse, tuttavia ciò che appare indubbiamente irragionevole è che l’indeducibilità del costo debba essere totale e non limitata alla parte di essa non considerata congrua. Pertanto una soluzione logica potrebbe essere quella di rendere indeducibile solo la parte del costo non ritenuto congruo.
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Alberto Perani
Il contratto di distribuzione GIURISPRUDENZA ITALIANA E POSSIBILI EFFETTI DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero
IL CONTRATTO DI DISTRIBUZIONE: GIURISPRUDENZA ITALIANA E POSSIBILI EFFETTI DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA Nella sentenza del 19/12/2013 la Corte di giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata per la prima volta sulla qualificazione del contratto di distribuzione: diventa sempre più importante per il concedente italiano/esportatore stipulare contratti con i propri distributori di paesi UE ed EFTA in forma scritta, inserendo clausole che attribuiscano la giurisdizione esclusiva ai tribunali italiani e come legge applicabile quella italiana.
nario concludono una serie di contratti di vendita. L’aspetto però rilevante, ai fini di decidere se sia competente il giudice italiano, ovvero quello del paese della controparte straniera, è di stabilire se debba considerarsi prevalente (e quindi caratterizzante): - l’attività di vendita/fornitura dei prodotti, - ovvero l’attività svolta dal distributore (consistente, ad esempio, nel creare il mercato, svolgere attività di marketing e promozione, assistere i clienti, nel suo diritto di esclusiva, ecc.).
ART. 5.1 DELLA CONVENZIONE DI BRUXELLES Fino a quando trovava applicazione l’art. 5.1 della Convenzione di Bruxelles, per stabilire se un giudice italiano fosse o meno competente, si faceva riferimento all’obbligazione “dedotta in giudizio”, valutando caso per caso quale fosse il luogo di esecuzione di tale obbligazione. Così, ad esempio, se il concedente agiva per il pagamento del prezzo della merce, si guardava al luogo in cui il distributore doveva pagare; se il distributore agiva per violazione dell’esclusiva, si guardava – normalmente – al territorio concesso in esclusiva al distributore.
REGOLAMENTO 44/2001 Da molti anni la giurisprudenza italiana si è imbattuta nella definizione del contratto di distribuzione (concessione di vendita), nell’ambito dell’applicazione delle norme europee sulla giurisdizione. Più precisamente, la Suprema Corte è stata spesso interpellata per accertare se un tribunale italiano avesse o meno giurisdizione, in relazione ad una controversia sorta fra una parte italiana ed una controparte straniera di un contratto internazionale di distribuzione. In assenza di una scelta del foro, operata dalle parti nel contratto, la giurisdizione del tribunale adito, ai fini dell’applicazione dell’art. 5.1 della Convenzione di Bruxelles del 1968 (e del successivo Regolamento UE 44/2001, che l’ha sostituita) dipende dalla qualificazione del contratto di distribuzione. L’orientamento ormai prevalente nella giurisprudenza italiana è quello di considerare il contratto di distribuzione come un “contratto quadro”, nell’ambito del quale il concedente e il concessio-
Successivamente però, il Regolamento 44/2001 ha introdotto un criterio nuovo, distinguendo a seconda che si tratti di: - un contratto di vendita, nel qual caso, si fa riferimento al luogo di consegna della merce; - una prestazione di servizi, nel qual caso, si fa riferimento al luogo in cui i servizi sono prestati. Pertanto, se l’elemento caratterizzante del contratto di distribuzione è la vendita/fornitura dei prodotti dal concedente al concessionario, il giudice italiano potrà avere giurisdizione nei casi in cui la consegna della merce avvenga in Italia. Se invece si considera caratterizzante l’insieme dei servizi resi dal distributore, sarà competente il giudice del luogo in cui i servizi sono prestati. Di fatto, nella maggior parte dei casi il distributore svolge un’attività che va oltre la semplice rivendita dei prodotti e parrebbe quindi più corretto qualificare il contratto come prestazione di servizi. In-
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fatti, anche il Regolamento 593/2008 (c.d. “Roma I”) indica quale soggetto che svolge l’obbligazione caratteristica del contratto, il distributore (e non il concedente/venditore). E’ chiaro che tale approccio ha conseguenze molto importanti per l’esportatore italiano (concedente) in quanto, in assenza di una clausola contrattuale di foro competente in Italia, egli non potrà instaurare un giudizio in Italia nei confronti del distributore straniero (quanto meno nell’area UE/EFTA, in cui si applicano il Regolamento 44/2001 e la Convenzione di Lugano del 2007, che prevede un principio analogo), ma dovrà agire davanti ai giudici del paese di quest’ultimo. Applicando, invece, la norma sulla vendita, il concedente italiano avrà la possibilità di far causa in Italia, nel caso in cui la consegna dei prodotti, in base al contratto, debba avvenire in Italia. La giurisprudenza italiana ha tendenzialmente considerato l’attività di vendita/fornitura come predominate sia in applicazione dell’art. 5.1 della Convenzione di Bruxelles e sia dopo l’introduzione del nuovo art. 5.1 del Regolamento 44/2001.
I PRINCIPI SVILUPPATI DALLA GIURISPRUDENZA ITALIANA L’articolo 5.1 della Convenzione di Bruxelles del 1968 prevede: “Il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente: 1. In materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita […]” In seguito a due casi nei quali la Suprema Corte ha correttamente deciso in tema di giurisdizione sulla base del luogo di esecuzione delle obbligazioni rispettivamente dedotte in giudizio (in particolare, le controversie concernevano rispettivamente la violazione dell’esclusiva del distributore da parte del concedente e la violazione dell’obbligo del distributore di raggiungere un quantitativo minimo di prodotti acquistati), successivamente le Corti italiane si sono principalmente concentrate sull’obbligazione di fornitura/vendita dei prodotti. In alcuni casi, tale approccio, volto a considerare predominante l’obbligazione del concedente di fornire i prodotti, rispetto alle prestazioni svolte dal distributore, era giustificato dal fatto che il concedente agiva per il mancato pagamento dei prodotti da parte del distributore e, quindi, in relazione ai contratti di vendita conclusi nell’ambito del contratto di distribuzione, piuttosto che ad obbligazioni oggetto del contratto “quadro” di distribuzione.
Tuttavia, in alcuni casi recenti, la Suprema Corte sembra aver stabilito un principio generale (seguito poi da numerose sentenze di merito), secondo cui: - l’obbligazione del concedente di fornire i prodotti al distributore è da considerarsi come obbligazione caratteristica del contratto di distribuzione, - mentre l’esclusiva e le altre obbligazioni del distributore sono meramente accessorie all’obbligazione di fornitura (c.d. “fornitura di prodotti, dal quale dipende una susseguente attività distributiva”). Si noti che, per esempio, nella prima sentenza in questo senso, la richiesta concerneva la violazione dell’esclusiva del distributore (per un importo di 8 miliardi di lire) e la violazione dell’obbligazione del concedente di fornire un quantitativo di prodotti (per un importo di 15 milioni di lire): la Suprema Corte ha considerato l’obbligazione di consegna come obbligazione prevalente e caratteristica del contratto di distribuzione ed ha deciso sulla giurisdizione, facendo riferimento al luogo di consegna (applicando l’articolo 5.1 della Convenzione di Bruxelles del 1968). Analogamente, nella sentenza del 18/12/2008, la Corte d’Appello di Roma ha seguito lo stesso ragionamento, senza nemmeno accertare quale fosse l’obbligazione dedotta in giudizio. Nella sentenza della Cassazione 14208/2005, la Suprema Corte ha applicato per la prima volta l’articolo 5.1 del Regolamento 44/2001, secondo cui: “La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: a) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita; b) i fini dell’applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è: - nel caso della compravendita di beni, il luogo situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto, - nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto”. La Cassazione non ha tuttavia valutato se il contratto di distribuzione dovesse qualificarsi come contratto di vendita, ovvero come prestazione di servizi ed ha semplicemente applicato il criterio
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del luogo della consegna (Articolo 5.1 b del Regolamento 44/2001), senza dare alcuna motivazione circa la propria decisione. Lo stesso principio stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza 10223/2006 è stato poi applicato in una sentenza di merito.
LA DECISIONE CORTE DI GIUSTIZIA UE NEL CASO CORMAN-COLLINS Nella sua recente sentenza del 19/12/2013, per la prima volta la Corte di giustizia dell’Unione Europea ha avuto l’occasione di pronunciarsi sulla qualificazione del contratto di distribuzione. I contenuti di tale decisione non sono molto chiari, anche considerando che si tratta di una decisione a titolo pregiudiziale in cui i fatti non sono descritti in modo esaustivo, e le domande non sono state poste chiaramente dal Tribunale di Verviers (come rilevato anche dall’Avvocato Generale). In ogni caso, con riferimento all’applicazione dell’Articolo 5.1 b), del Regolamento n. 44/2001, la Corte di giustizia ha stabilito che i contratti di distribuzione debbano considerarsi come prestazioni di servizi (e non come contratti di vendita) quando le relative istanze concernono: “diritti derivanti da un contratto di concessione, il che presuppone che il contratto vincolante le parti comporti clausole specifiche circa la distribuzione da parte del concessionario della merce venduta dal concedente. È compito del giudice nazionale verificare se ciò effettivamente si verifichi nella controversia di cui è investito.” Più precisamente, la Corte ha menzionato alcuni elementi da considerare, allo scopo di ravvisare l’esistenza di un contratto di distribuzione, come per esempio: - un’attività positiva, che sembra includere un’esclusiva ed un coinvolgimento del distributore nel far crescere la distribuzione, un
coinvolgimento nel piano commerciale del concedente, nelle operazioni di marketing, nell’offrire ai clienti servizi e vantaggi che un semplice rivenditore non potrebbe acquisire. - una remunerazione, consistente non necessariamente nel pagamento di una somma di denaro, ma anche in vantaggi competitivi del distributore quale quello di essere rivenditore esclusivo, o di vendere i prodotti del concedente in un determinato territorio, o in ultimo, che un numero molto limitato di distributori possa godere di questi diritti. Per di più, l’accordo di distribuzione comporta spesso l’assistenza al distributore riguardo l’accesso alla pubblicità, trasferimento del know-how per mezzo di periodi di formazione o addirittura servizi di pagamento. Tutti questi vantaggi, la cui sussistenza deve essere valutata dalla Corte nazionale giudicante, rappresentano un valore economico per il distributore che potrebbe essere considerato come costituente remunerazione. Non è ancora chiaro quali saranno le conseguenze di questo primo tentativo di definire il contratto di distribuzione, così come non si sa come tale principio verrà applicato dal tribunale di Commercio di Verviers, al quale la controversia è stata rinviata dalla Corte di Giustizia. In ogni caso, sarà interessante vedere se e in che misura tale decisione influenzerà l’orientamento seguito dalle corti italiane sino ad ora: se la Suprema Corte inizierà a considerare il contratto di distribuzione, al fine dell’applicazione delle norme sulla giurisdizione, come un contratto di prestazione di servizi anziché come una semplice “fornitura di prodotti, dal quale dipende una susseguente attività distributiva”.
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Silvia Bortolotti
Direttiva madre-figlia
L’INTRODUZIONE DI UNA CLAUSOLA GENERALE DI CONTRASTO ALLE DOPPIE NON IMPOSIZIONI a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero
DIRETTIVA MADRE-FIGLIA: L’INTRODUZIONE DI UNA CLAUSOLA GENERALE DI CONTRASTO ALLE DOPPIE NON IMPOSIZIONI Al fine di circoscrivere la possibilità di realizzare arbitraggi fiscali tra Stati, la direttiva 2014/86/ Ue dell’8 luglio 2014 del Consiglio dell’Unione Europea ha introdotto, all’interno del quadro normativo della cosiddetta direttiva madre-figlia, una disposizione ad hoc intesa a limitare la possibilità che si verifichi la non imposizione nel Paese di insediamento della società madre per i profitti distribuiti dalla società figlia alla società madre, nella misura in cui tali profitti risultino al medesimo tempo deducibili nello Stato della figlia. La direttiva 90/435/Cee, nota come direttiva madre-figlia, poi rifusa nella direttiva 2011/96/ Ue, disciplina la tassazione degli utili distribuiti nei casi in cui, all’interno di un gruppo societario, società madre e società figlia, cioè società avvinte da legami partecipativi, appartengano a differenti Stati membri dell’Unione Europea, con l’obiettivo di eliminare la possibilità di doppia imposizione degli utili distribuiti in forma di dividendi dalle società figlie, stabilite in uno Stato membro, alle corrispondenti società madri, stabilite in un altro Stato membro, dovuta al simultaneo intervento di regimi tributari di due Stati differenti. La direttiva madre-figlia risponde all’esigenza, direttamente connessa al principio fondante dell’Unione Europea di garantire la libera circolazione dei capitali all’interno del mercato comune, di non ostacolare la formazione di gruppi societari transfrontalieri, introducendo disposi-
zioni fiscali improntate alla massima neutralità fiscale.
REQUISITI DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA MADRE-FIGLIA In via generale, ed in estrema sintesi, la direttiva madre-figlia richiede il soddisfacimento di alcuni requisiti. Innanzitutto: - le società devono avere una veste societaria tra quelle specificate nell’elenco allegato alla direttiva medesima - devono essere assoggettate, senza possibilità di opzione ed esenzione, a una delle imposte elencate nel medesimo allegato - devono essere considerate, secondo le disposizioni fiscali di uno Stato membro, come ivi aventi il domicilio fiscale e, ai sensi della convenzione contro le doppie imposizioni conclusa con uno Stato terzo, come non aventi tale domicilio fuori dell’Unione Europea. Inoltre, si considera società madre la società insediata in uno degli Stati membri dell’UE che detenga una partecipazione minima, attualmente pari al 10%, nel capitale (o nei diritti di voto) di una società di un altro Stato membro. Gli ordinamenti fiscali degli Stati membri possono stabilire anche un ulteriore requisito di carattere temporale, ossia la facoltà di non applicare il beneficio dell’esenzione accordato agli utili nell’ambito della madre-figlia qualora la partecipazione non risulti detenuta ininterrottamente da almeno due anni (l’Italia prevede un holding period di un anno). In base alla direttiva lo Stato della società madre: - si astiene dal sottoporre ad imposizione gli utili distribuiti dalla società figlia, oppure - sottopone ad imposizione gli utili, autorizzando però la società madre o la sua stabile organizzazione a dedurre dalla sua imposta la frazione dell’imposta subita dalla società figlia nel proprio Stato di insediamento nei limiti dell’imposta nazionale corrispondente.
IL CONTENUTO DELL’EMENDAMENTO ALLA DIRETTIVA MADRE-FIGLIA L’emendamento alla direttiva, il quale dovrà essere recepito dagli Stati membri entro il 31 dicembre
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2015, circoscrive l’obbligo dello Stato della società madre di astenersi dall’imposizione degli utili distribuiti “nella misura in cui essi non sono deducibili per la società figlia” e, correlativamente, prevede il dovere di sottoporre “tali utili ad imposizione nella misura in cui essi sono deducibili per la società figlia”. L’intervento normativo si prefigge lo scopo di contrastare la realizzazione di operazioni di arbitraggio fiscale capaci di generare situazioni di doppia non imposizione, in virtù dello sfruttamento indebito di asimmetrie impositive esistenti tra i diversi ordinamenti nazionali. In particolare, tali schemi abusivi si basano frequentemente sull’utilizzo di strumenti finanziari ibridi. Per strumento finanziario ibrido (cd. hybrid financial instrument) si intende uno strumento finanziario il quale è classificato come strumento di debito dall’ordinamento fiscale di uno Stato (Stato A), rendendo dunque il pagamento ad esso associato deducibile secondo la normativa fiscale di tale Paese, mentre lo stesso strumento risulta qualificato dall’ordinamento fiscale di un altro Stato (Stato B) come apporto di capitale, rendendo così l’utile ad esso associato fiscalmente esente.
LE RAGIONI DELL’INTERVENTO DEL LEGISLATORE EUROPEO La modifica legislativa si inserisce nel più ampio percorso normativo volto allo studio dei possibili interventi di contrasto a fenomeni di doppia non imposizione, doppia esenzione o, come nella situazione specifica della nuova previsione, a meccanismi di deduzione-esenzione, dovuti alla mancata armonizzazione dei diversi ordinamenti fiscali. In particolare, l’intervento del luglio 2014 si innesta nel solco delineato dalla raccomandazione della Commissione 2012/772/Ue in merito alla necessità di rafforzare la lotta all’elusione e all’e-
vasione fiscale, con particolare attenzione alla possibile utilizzazione abusiva di strumenti finanziari ibridi. Tale raccomandazione prospettava l’introduzione nell’ordinamento comunitario e, di riflesso, in quello dei singoli Stati membri, di una clausola generale anti-abusiva, reputata maggiormente efficace rispetto all’applicazione simultanea di disposizioni normative slegate all’interno dei singoli ordinamenti fiscali. Nella medesima direzione risulta peraltro orientato anche il piano d’azione BEPS (“Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting”) portato avanti dall’OCSE negli ultimi anni, il quale si prefigge l’obiettivo di neutralizzare fenomeni di pianificazione fiscale aggressiva. In questo contesto, il 16 settembre scorso, l’OCSE ha pubblicato le prime raccomandazioni per un approccio internazionale coordinato di lotta all’evasione fiscale delle imprese multinazionali, tra cui quelle relative all’Action Plan n. 2 dal titolo “Neutralising the effects of hybrid mismatch arrangements”. Preme infine sottolineare che, per quanto più specificatamente concerne l’ordinamento fiscale italiano, una disposizione antielusiva sostanzialmente simile è attualmente già rinvenibile all’articolo 44 comma 2 del d.P.R. n. 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi, Tuir), ove il Legislatore, dopo aver stabilito l’equazione tra azioni e titoli e strumenti finanziari la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultanti della società emittente, stabilisce che tale assimilabilità è valida “a condizione che la relativa remunerazione sia totalmente indeducibile nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente”. Giovanna Costa, dottore commercialista, membro della faculty NIBI e docente del Corso Executive sulla Fiscalità Internazionale
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Etichettatura dei prodotti agroalimentari esportati in Cina L’IMPORTAZIONE DI ALIMENTI SENZA ETICHETTA IN LINGUA CINESE, OVVERO CON ETICHETTA NON CONFORME ALLA NORMATIVA È VIETATA a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero I prodotti alimentari esportati in Cina generalmente sono soggetti agli stessi requisiti di etichettatura previsti per i prodotti alimentari locali, con qualche deroga per il contenuto. L’importazione di alimenti senza etichetta in lingua cinese, ovvero con etichetta non conforme alla normativa è vietata. Passiamo ora ad esaminare quali informazioni vengono richieste dalla normativa cinese per la corretta etichettatura dei prodotti alimentari.
ALIMENTI PRECONFEZIONATI Il prodotto preconfezionato è quello “misurato e confezionato preventivamente o prodotto all’interno di contenitori o confezioni”. L’imballaggio del cibo preconfezionato deve riportare un’etichetta con le seguenti informazioni: - nome del prodotto, specifiche tecniche, peso netto, data di produzione - ingredienti o formulazione - nome, indirizzo e contatti del produttore - data di scadenza - codice dello standard nazionale - istruzioni per la conservazione - nome degli additivi utilizzati e riconosciuti dallo standard nazionale - numero della licenza di produzione - altre informazioni eventualmente richieste dalla legge Oltre al contenuto obbligatorio, si raccomanda altresì di inserire: il numero di partita e le istruzioni per l’uso (modalità di apertura, di consumo, di preparazione, ecc.).
Alcuni ingredienti, che possono causare allergie, devono essere specificamente menzionati in maniera chiara e leggibile: - grano e sostanze contenenti glutine - crostacei - pesce - uova - arachidi - soia - latte e derivati - frutta secca
ADDITIVI ALIMENTARI Anche per l’etichettatura degli additivi alimentari sono previste disposizioni specifiche. Questi prodotti devono essere obbligatoriamente confezionati e riportare in etichetta l’indicazione “additivo alimentare”. Devono essere specificati: - nome, specifiche e peso netto del prodotto - nome, indirizzo e contatti del produttore - data di produzione e di scadenza - modalità di conservazione - codice dello standard del prodotto - numero di licenza di produzione - ambito, volume e modalità di utilizzo in conformità con i relativi standard - altro contenuto previsto dalla legge
CIBI AD USO DIETETICO SPECIALE Una categoria particolare di alimenti è costituita da quelli ad uso dietetico speciale, ossia quelli specificamente preparati o processati con particolari formule atte a soddisfare le esigenze di specifiche diete per soggetti in determinate condizioni fisiche, fisiologiche o con determinate malattie, disturbi o altre condizioni patologiche. La normativa individua le seguenti categorie di alimenti ad uso dietetico speciale: - formula per lattanti (con ulteriori sub-categorie a seconda dell’età e della condizione medica del bambino) - supplementi alimentari per bambini (con le sub-categorie di supplementi a base di cereali e supplementi in lattina) - formula per uso medico specifico - formula a basso contenuto energetico
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- altri cibi a nutrizionalità speciale L’etichettatura di questi alimenti è soggetta ad una disciplina specifica (che si inserisce all’interno di quella speciale per gli alimenti preconfezionati) volta a tutelare la salute e la fede di quel gruppo di consumatori che, trovandosi in condizioni mediche particolari, debbono necessariamente introdurre questi alimenti nel proprio regime dietetico: - è vietato ogni riferimento (nome, logo, grafica simile) a farmaci. - l’etichetta deve indicare la modalità e le quantità di assunzione giornaliera o per pasto, ad eccezione degli alimenti ad uso medico speciale per i quali occorre invece seguire le prescrizioni del medico. - tali alimenti devono riportare sulla propria etichetta la dicitura “usare sotto la guida di un professionista” ovvero “usare sotto la guida di un medico o di un nutrizionista”, o equivalenti. I claim sono ammessi per questi prodotti in maniera più restrittiva, e cioè: - se il nutriente in questione è presente in quantità significativa nell’alimento o se esiste una valida prova scientifica in base alla quale altri Paesi o organizzazione internazionali ammettono il claim per il nutriente in questione, o se la differenza di contenuto per il nutriente in questione tra il cibo ad uso dietetico speciale e l’analogo cibo ordinario e non inferiore al 25% - nessun claim è ammesso per ingredienti necessari nella formula per i neonati tra 0-6 mesi È vietato indicare, implicitamente o esplicitamente, qualità curative, terapeutiche o preventive.
HEALTH FOOD Per Health food si intendono quegli alimenti che rivendicano specifiche proprietà funzionali e benefiche per il corpo umano (cosiddetti Claim), perché ad esempio forniscono vitamine e sali minerali e che sono utilizzati per determinati gruppi di persone al fine di regolare alcune funzioni dell’organismo senza tuttavia curare malattie. Quello che in sostanza definisce l’appartenenza di un alimento a questa categoria quindi non è tanto la sua composizione, quanto piuttosto la rivendicazione di specifici claim. La produzione e il commercio di tali alimenti – proprio per l’importanza per la salute – è sottoposto ad un controllo molto stringente. In aggiunta al contenuto standard per gli alimenti preconfezionati, le etichette dell’Health Food devono specificare anche: - la proprietà funzionale - il tipo di consumatori per i quali il prodotto è indicato e quello per i quali non è indicato
- la posologia e i metodi di assunzione - il contenuto degli elementi funzionali Il nome del prodotto deve rispondere a particolari requisiti: - riflettere le reali qualità del prodotto - essere semplice e di chiara comprensione - non può riprendere il nome di farmaci registrati - deve essere tripartito e composto dal nome del marchio registrato o no, dal nome generico scientifico e da una parte attributiva (che descrive la forma del prodotto in maniera scientifica e precisa)
ETICHETTA NUTRIZIONALE Dal 1° gennaio 2013 è entrato in vigore l’obbligo di includere – nell’etichetta ordinaria – anche l’etichetta nutrizionale. L’etichetta nutrizionale è definita come la descrizione sul contenuto nutrizionale e sulle proprietà di un alimento, il che include informazione nutrizionale, proprietà nutrizionali e proprietà di funzioni nutrizionali. Il suo scopo è quello di educare il consumatore sulla composizione nutrizionale dell’alimento, onde aiutarlo a proseguire una corretta e sana alimentazione. Il contenuto minimo che un’etichetta nutrizionale deve avere è costituito da: - apporto energetico (espresso per 100 g o 100 ml, ovvero per quantità di assunzione, che deve essere indicata) - contenuto dei nutrienti di base (ossia: proteine, grassi, carboidrati e sodio) - percentuale dei nutrienti di base espressi in NRM (ossia, valore di riferimento del nutriente) In aggiunta, l’etichetta nutrizionale può anche riportare: - altri nutrienti, tra cui grassi saturi, grassi monoinsaturi, grassi polinsaturi, colesterolo, zuccheri/lattosio, fibre, vitamine A, D, K, B1, B2, B6, B12, C, ecc. - funzioni nutrizionali: la normativa divide questa categoria in claim di contenuto nutrizionale (ossia la descrizione aggettivale dell’apporto calorico o del contenuto di un nutriente - poco calorico, a basso contenuto di sodio) – e claim comparativi (descrizione comparativa del contenuto nutritivo del prodotto in questione con altro prodotto simile) - claim di funzioni nutrizionali (descrizione del ruolo che uno specifico nutriente contenuto del prodotto in questione ha per il corpo umano) Data l’importanza dei claim, la normativa disciplina rigidamente sia la tipologia di claim, che la
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loro formulazione, che i requisiti per poterli menzionare sull’etichetta. Spesso l’etichetta in cinese viene preparata dall’importatore cinese, sulla base delle informazioni fornitegli dall’esportatore; l’etichetta viene poi trasmessa all’esportatore, che la stampa e la applica sull’imballaggio originale: in tal modo, il prodotto arriva a destinazione con un’etichetta già conforme ai requisiti di legge cinese.
In altri casi, specialmente per le prime spedizioni, ovvero in caso di invio di piccole quantità di prodotti, le etichette possono essere applicate direttamente all’arrivo dei prodotti in Cina, in zona franca, a cura dell’importatore. Fonte: Nicola Aporti, “Guida alla normativa dell’industria alimentare in Cina” Cristina Piangatello
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Codice della strada. Giurisprudenza SENTENZE E ORDINANZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE
re ad etilometro anche il conducente di un veicolo in sosta. Ciò nel presupposto che la fermata del veicolo costituisce una fase della circolazione stradale per cui, ai fini della contestazione del reato di guida in stato di ebbrezza, appare irrilevante se il veicolo era in sosta oppure in movimento.
OMISSIONE DI SOCCORSO Si riassumono di seguito alcune importanti sentenze della Corte di Cassazione inerenti al codice della strada (c.d.s.)
ACCERTAMENTO DELLO STATO DI EBREZZA ALCOLICA ANCHE CON VEICOLO IN SOSTA Su questa tematica, segnaliamo due importanti sentenze della Corte di Cassazione. Con la prima la IV Sezione penale, con sentenza n. 36889 del 4 settembre 2014, ha assolto un conducente dal reato di guida in stato di ebbrezza, dal momento che l’operatore di Polizia aveva accertato questa condizione interpretando alcuni sintomi del guidatore, senza sottoporlo all’etilometro. In particolare, la Corte ha affermato che su questa materia la legge 2 ottobre 2007, n. 160 ha rappresentato un vero spartiacque: prima di questo provvedimento, infatti, lo stato di ebbrezza poteva essere desunto anche dai sintomi manifestati dal conducente come, ad esempio, l’alito vinoso, l’andatura barcollante et c.; la legge 160/2007 ha invece modificato l’art. 186 del c.d.s prevedendo 3 soglie di ebbrezza - 0,50, 0,80 e 1,50 g/l di alcol -, di cui soltanto le ultime due hanno rilevanza penale. Pertanto, - conclude la Corte - l’accertamento del reato richiede necessariamente delle verifiche strumentali (tramite etilometro o analisi ospedaliere) dirette ad individuare la soglia di ebbrezza del conducente, tenuto anche conto che il legislatore ha previsto sanzioni diverse per ciascuna di esse; “solo in tale modo – infatti - vi è certezza della sussistenza del fatto tipico e del conseguente regime sanzionatorio da applicare, nel rispetto del principio di legalità”. L’altra sentenza in tema, la n. 45514/2013 sempre della IV Sezione penale su cui si richiama vivamente l’attenzione, ha ritenuto legittimo sottopor-
Con la sentenza n. 24531 del 10 giugno 2014 della IV Sezione penale la Corte di Cassazione estende i confini del reato di omissione di soccorso di cui all’art. 189, co. 6 del c.d.s. In particolare, questo reato viene ravvisato anche quando la persona che ha provocato il sinistro con danni alle persone, dopo essersi fermata, prestando, eventualmente, anche l’assistenza necessaria, si sia allontanata prima dell’arrivo degli agenti di Polizia preposti ad eseguire i rilievi. Infatti, si osserva che la norma che ha introdotto il reato in questione, si propone un duplice obiettivo: - da un lato, quello di soddisfare gli obblighi di solidarietà, che impongono di prestare assistenza alle persone che, a seguito del proprio comportamento, a prescindere dalle loro responsabilità in merito, abbiano riportato dei danni alla persona; - dall’altro, quello di garantire la corretta ricostruzione del sinistro, facendosi identificare dalle forze di Polizia intervenute sul posto e collaborando con le stesse alla corretta ricostruzione del sinistro, per fornire elementi utili alle eventuali richieste risarcitorie.
RESPONSABILITÀ DELL’ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA IN CASO DI CADUTA MASSI Con sentenza n. 17095 del 28 luglio 2014, la III Sezione civile della Corte di Cassazione ha ritenuto l’ente proprietario della strada responsabile del danno provocato all’automobilista dalla caduta massi sulla sede stradale, nonostante questi ultimi provenissero da un terreno privato attiguo alla strada. Infatti, la responsabilità del custode ex art. 2051 del codice civile che incombe sul proprietario della strada, comprende anche l’obbligo di adottare – o assicurarsi che altri adottino – tutti “i presidi necessari ad eliminare i fattori
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di rischio conosciuti o conoscibili con un attento e doveroso monitoraggio del territorio.” Inoltre, l’ente proprietario non può nemmeno invocare il caso fortuito, visto che la presenza del segnale di pericolo caduta massi e della rete di contenimento, dimostrava che l’evento era prevedibile e che l’ente avrebbe dovuto fare tutto ciò che rientrava nelle sue possibilità per impedirlo.
RESPONSABILITÀ DELL’ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA SULLA SEGNALETICA LEGATA ALLA PRESENZA DI CARTELLI STRADALI Con sentenza n. 17039 del 28 luglio 2014 la II Sezione civile della Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti sulla segnaletica da apporre in presenza di cantieri stradali, affermando due concetti importanti: - in presenza di un cantiere su una strada rimasta aperta al traffico, l’ente proprietario conserva l’obbligo di custodia per cui questi è tenuto, in via esclusiva, ad apporre adeguata segnaletica stradale che informi delle limitazioni al transito e degli obblighi di comportamento (divieto di sorpasso, limite di velocità et c.) dovuti ai lavori. L’apposizione dei segnali non è compito, quindi, dell’impresa appaltatrice dei lavori a meno che, nel contratto di appalto stipulato con l’ente proprietario, essa non se ne sia fatta carico; - se le prescrizioni di comportamento dovute ai pericoli del cantiere interessano un tratto di strada che comprende più intersezioni, esse vanno ripetute dopo ogni nuovo incrocio, in conformità a quanto stabilisce l’art. 84 del regolamento di esecuzione del c.d.s.
EFFETTI DEL MANCATO PAGAMENTO DELLE SPESE DI NOTIFICA DEL VERBALE DI ACCERTAMENTO Con sentenza n. 9507 del 30 aprile 2014, la II Sezione civile della Corte di Cassazione ha stabilito
che il mancato pagamento delle spese legate alla notifica del verbale per violazioni del c.d.s (che, nel caso esaminato, era avvenuta a mezzo posta), non ne determina l’esecutività per una somma pari alla metà del massimo edittale e per le spese di procedimento, prevista dall’art. 203, co. 1 del c.d.s). Ciò costituisce un deciso cambio di tendenza rispetto agli orientamenti passati in cui la Suprema corte aveva sostenuto l’esatto contrario, affermando in più di un’occasione che le spese legate alla notifica dell’atto concorrevano all’importo totale dovuto dal trasgressore nei 60 gg dalla notifica, salvo ricorso, pena l’esecutività del verbale. La II Sezione della Corte di Cassazione ha ora sostenuto che il co. 1 dell’art. 203 c.d.s. e l’art. 389 del relativo regolamento di esecuzione, distinguono nettamente tra importo della sanzione e le spese del procedimento, collegando l’esecutività del verbale soltanto al mancato pagamento della sanzione in misura ridotta. Pertanto, conclude la Corte “il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa, relativo a violazione del codice della strada, effettuato in misura corrispondente all’ammontare a titolo di sanzione indicato dall’amministrazione, esclude l’addebito del maggior importo di cui all’art. 203, comma 3 del c.d.s, ancorché non risultino interamente pagate le spese del procedimento sanzionatorio che l’amministrazione può richiedere separatamente.”
LIMITI DI VELOCITÀ Con ordinanza n. 11018 del 20 maggio 2014, la VI Sezione della Corte di Cassazione ha affermato che in una strada con più intersezioni in cui vige un limite di velocità più basso rispetto a quello ordinario stabilito dall’art. 142 del c.d.s, la segnaletica che riporta il predetto limite deve essere ripetuta dopo ogni incrocio. Diversamente, superata l’intersezione, torna ad essere applicabile il limite ordinario, con la conseguenza che il conducente non può essere sanzionato per aver violato il limite più basso.
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(AdT)
INCONTRI DI GUSTO
Tradizione e creatività per il Vostro palato.
Ti piace? Vieni a gustarla da noi.
U Regia: Pio Costantini Chef: Silvio Di Giusto
Via Pontebbana, 12 Collalto di Tarcento (UD) Tel. e Fax 0432 792004 · 792372 Mobile 335 5204678 info@albergocostantini.com info@cateringcostantini.com
na leggenda racconta di Guriut, un folletto che viveva in Carnia ed era molto, molto goloso. Un giorno, fu sorpreso in una cucina mentre era intento a rubare la panna che affiorava dal latte appena munto. Nel vederlo, la padrona di casa lo sgridò così tanto che lui, per farsi perdonare, le svelò la ricetta dei Cjarsons. La specialità carnica a forma di raviolo il cui ripieno varia da paese a paese e da famiglia a famiglia. Per l’impasto ogni massaia ha la sua formula particolare a cui abbina ingredienti freschissimi: farina, uova, mele, patate, spinaci, uvetta, e mentuccia. Infine un tocco indispensabile è dato da un sapiente uso di spezie fino alla rifinitura del piatto con ricotta affumicata e delicato burro fuso.
Obbligo di catene o pneumatici invernali DAL 15 NOVEMBRE 2014 AL 15 APRILE 2015
Ricordiamo che dal 15 novembre u.s. (e fino al 15 aprile p.v.) è in vigore l’obbligo di montare pneumatici invernali o di circolare con catene a bordo, sulla viabilità ordinaria ed autostradale interessata dai relativi provvedimenti degli enti proprietari.
Per verificare le strade interessate dall’obbligo, è possibile consultare questi due siti internet: - http://www.pneumaticisottocontrollo.it/ ordinanze.php?anno=2014, per le Ordinanze emesse da Regioni, Province e Comuni, Anas ed Autostrade; - http://www.autostrade.it/it/la-nostra-rete/ operazioni-invernali, per quanto concerne più nello specifico la Società Autostrade. Per i i trasgressori è prevista una sanzione pecuniaria minima di 84 € (art.6, commi 4, lett. e, e 14 del c.d.s).
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(C)
Albo autotrasporto. Contributo per il 2015 NOVITÀ SULLE MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL’ALBO Con deliberazione n. 3/2014 del 31 ottobre 2014, pubblicata sulla G.U. n. 254 del 31 ottobre 2014, il Comitato centrale per l’Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi (di seguito, rispettivamente, Comitato e Albo) ha determinato le quote d’iscrizione per l’anno 2015 a carico di ciascuna impresa di autotrasporto professionale di cose. Rispetto al 2014 (cfr. Apinforma n. 20/2013, p. 64) non figurano novità sugli importi delle quote d’iscrizione, bensì sulle modalità di versamento, che a differenza dall’anno precedente, anziché sul sito web dell’Albo, va ora effettuato sul sito del Portale dell’automobilista: www.ilportaledellautomobilista.it, previa registrazione nello stesso sito da parte dell’impresa. Può essere richiesta anche all’Associazione la guida al servizio.
Resta, per il resto, confermata l’esclusività del pagamento della quota attraverso il sistema di pagamento telematico, eseguito unicamente mediante una delle seguenti modalità: - carta di credito VISA; - carta di credito MASTERCARD; - Postpay (privato o impresa); - Banco Posta (privato o impresa). L’importo della quota dovuta da ciascuna impresa è visualizzato dal sito stesso e il versamento va eseguito seguendo le istruzioni ivi riportate. Dunque, resta definitivamente soppresso il versamento mediante il bollettino di c.c.p. e il bonifico bancario. Eseguito il pagamento il sistema rilascerà all’impresa la ricevuta che dovrà essere stampata e conservata per eventuali controlli. Riepilogando, gli importi delle quote per il 2015 continuano a essere composte da: 1) una componente fissa di 30,00 euro, dovuta da tutte le imprese iscritte all’Albo; 2) una componente variabile, che si somma alla precedente, il cui ammontare è determinato in relazione al numero di veicoli in dotazione dell’impresa, qualunque sia la massa, secondo la seguente tabella:
NUMERO VEICOLI
IMPORTO IN EURO
da 2 a 5
5,16
da 6 a 10
10,33
da 11 a 50
25,82
da 51 a 100
103,29
da 101 a 200
258,23
oltre 200
516,46
3) un’ulteriore componente variabile, che si somma alle precedenti, per ogni veicolo in dotazione di massa complessiva superiore a 6,0
t, compresi i veicoli trattori con massa rimorchiabile maggiore di detto limite, secondo la seguente tabella:
TIPO DI VEICOLO
IMPORTO IN EURO
Per ogni veicolo dotato di capacità di carico per una massa complessiva fra 6,001 t e 11,5 t nonché per ogni veicolo trattore con peso rimorchiabile da 6,001 a 11,5 t
5,16
Per ogni veicolo dotato di capacità di carico per una massa complessiva fra 11,501 t e 26,0 t nonché per ogni veicolo trattore con peso rimorchiabile da 11,501 a 26,0 t
7,75
Per ogni veicolo dotato di capacità di carico per una massa complessiva superiore a 26,0 t nonché per ogni veicolo trattore con peso rimorchiabile oltre 26,0 t
10,33
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Il versamento della quota per l’anno 2015 va effettuato entro il 31 dicembre 2014, a pena di sospensione dell’iscrizione, esclusivamente – lo si ripete attraverso il sistema di pagamento telematico operativo sul sito web del Portale dell’automobilista di cui si è detto. La prova dell’avvenuto pagamento della quota deve essere conservata dalle imprese
per gli eventuali controlli da parte delle Province. Per il testo della deliberazione, la guida al pagamento e ogni altra informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio trasporti dell’Associazione.
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(AdT)
Conversione delle patenti di guida comunitarie scegliere se attribuire alla patente italiana o il periodo di validità residuo, non presentando perciò il certificato medico relativo alla conferma di validità della o delle categorie richieste in conversione, ovvero se ottenere un nuovo periodo di validità, allegando quindi alla domanda il certificato medico previsto.
NUOVE PROCEDURE. CHIARIMENTI MINISTERIALI
Con circolare prot. 23455/08.03 del 23 ottobre 2014 la Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha risposto a una serie di quesiti sollevati dalle competenti autorità di altri Stati dell’Unione europea in merito al riconoscimento delle patenti di guida comunitarie mediante l’apposizione di un tagliando. Il Ministero ha chiarito che la procedura di riconoscimento non è più prevista dalla vigente direttiva comunitaria sulle patenti - direttiva (CE) del Parlamento e del Consiglio europeo 2006/126/CE del 20 dicembre 2006, recepita con decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 (v. Apinforma n. 9/2011, pp. 42-46) -, per cui non è più possibile applicare tagliandi alla patente comunitaria neppure in Italia. Ciò premesso, il Ministero ha fornito indicazioni per i sottostanti casi. 1) Il titolare di patente di guida comunitaria provvista di validità amministrativa conforme a quella stabilita dalla direttiva 2006/126/CE può circolare munito del proprio documento, fino alla data della scadenza; alla scadenza del periodo di validità si rivolge, personalmente o tramite delegato, all’Ufficio della motorizzazione competente per territorio e richiede la conversione della patente estera, che sarà ritirata e restituita alle competenti autorità dello Stato terzo. La conversione può essere richiesta anche prima della scadenza di validità della patente comunitaria. In tal caso il conducente può
2) Il titolare di patente di guida comunitaria non provvista di data di scadenza ovvero abbia validità superiore a quella stabilita dalla citata direttiva (5 anni per le patenti C, CE, C1, C1E), - nel caso in cui abbia acquisito la residenza normale o anagrafica in Italia prima del 19 gennaio 2013 (data di entrata in vigore del d.legs. 59/2011), può guidare in Italia con la patente estera fino al 19 gennaio 2015 (due anni dopo l’entrata in vigore della direttiva), dopo di che deve farla convertire; la conversione può essere anche richiesta prima della scadenza, nel qual caso la patente italiana ha il periodo di validità residuo in assenza di certificato medico ovvero il nuovo periodo risultante dal certificato. - nel caso in cui abbia acquisito la residenza normale o anagrafica in data successiva al 19 gennaio 2013, la patente ha validità di 2 anni dalla data dell’acquisizione della residenza normale in Italia, dopo di che deve farla convertire; la conversione può essere anche richiesta prima della scadenza, nel qual caso la patente italiana ha validità per il periodo residuo in assenza di certificato medico ovvero il nuovo periodo risultante dal certificato. Copia della nota ministeriale e altre informazioni possono essere richieste all’ufficio trasporti dell’Associazione.
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(AdT)
Trasporti postali LICENZA INDIVIDUALE E AUTORIZZAZIONE GENERALE NON NECESSARIE PER L’ATTIVITÀ DI SOLO TRASPORTO In risposta ad un quesito in materia di servizi postali, il Ministero dello sviluppo economico con nota prot. 60969 del 20 ottobre 2014 ha chiarito che non è soggetta a licenza individuale e ad autorizzazione generale l’attività di solo trasporto, a condizione che questa consista esclusivamente nel trasferimento delle merci, senza includere le altre fasi che caratterizzano il servizio postale come la raccolta, lo smistamento e il recapito. Ciò anche
nel caso in cui detta attività sia svolta in nome e per conto di un operatore postale. Con l’occasione si evidenzia che le imprese che forniscono servizi postali in base ad una licenza individuale o a un’autorizzazione generale, qualora non l’avessero già fatto, devono adeguare le rispettive carte dei servizi alle nuove specifiche indicate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella direttiva generale adottata con propria deliberazione n. 413/14/CONS del 29 luglio 2014. Le carte dei servizi devono essere inviate alla predetta Autorità tramite posta (Direzione servizi postali, Via Isonzo 21/B, 00198 Roma), oppure via posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo agcom@cert.agcom.it. Copia di tutti gli atti citati può essere richiesta all’ufficio trasporti dell’Associazione. (AdT)
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Legislazione alimentare NOVITÀ NORMATIVE, NAZIONALI E COMUNITARIE, SPECIFICHE PER GLI OPERATORI DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE ALIMENTI PARTICOLARI, INTEGRATORI INFORMAZIONE AI CONSUMATORI. ASSENZA O PRESENZA IN MISURA RIDOTTA DI GLUTINE NEGLI ALIMENTI Con Regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014 del 30 luglio 2014 la Commissione europea ha stabilito le diciture ammesse con riferimento all’assenza o alla presenza in misura ridotta di glutine negli alimenti. Il provvedimento prevede prescrizioni aggiuntive per gli alimenti contenenti avena. INFORMAZIONE AI CONSUMATORI. ACIDO FOLICO La Commissione europea ha autorizzato, con Regolamento (UE) n. 1135 del 24 ottobre 2014, l’apposizione sui prodotti alimentari di un’indicazione sulla salute riguardante la riduzione del rischio di malattia. Nello specifico l’autorizzazione riguarda l’acido folico. INFORMAZIONE AI CONSUMATORI. INDICAZIONI VARIE RESPINTE È stato pubblicato il Regolamento (UE) n. 1154/2014, con il quale la Commissione ha rigettato l’autorizzazione ad apporre alcune informazioni sulla salute sui prodotti alimentari. Le richieste non accolte riguardano le seguenti sostanze: zinco; Yestimun®, Transitech®, Bimuno® GOS, Lactobacillus rhamnosus GG, VeriSol®P, Proantocianidine contenute in Urell®, Preservation®.
BEVANDE, VINI E LIQUORI ELENCO DEI CONSORZI DI TUTELA VINI Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha aggiornato l’elenco dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette nel settore dei vini. L’elen-
co può essere consultato sulla pagina web http:// www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/2%252Ff%252F1%252FD .98e5fabdaf707afc1d7e/P/BLOB%3AID%3D4923 COMMISSIONI DEGUSTAZIONE DI APPELLO VINI DOCG E DOC Sul sito del Ministero delle politiche agricole (http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment. php/L/IT/D/3%252F1%252Fe%252FD. d36fbfb6131dff2f0b9f/P/BLOB%3AID%3D4547) sono state pubblicate le linee guida relative all’attività delle commissioni di appello dei vini DOCG e DOC istituite ai sensi dell’articolo 15, comma 4, d.lgs. n. 61/2010. I produttori interessati possono presentare ricorso avverso il giudizio di “non idoneità” pronunciato dalle commissioni di degustazione di primo grado dei vini DOCG e DOC alla competente commissione di appello (1. dell’Italia settentrionale; 2. dell’Italia centrale; 3. dell’Italia meridionale ed insulare), con sede presso il Comitato nazionale vini DOP e IGP - Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare - Ufficio ex PQA IV - Via XX Settembre, 20 - 00187 ROMA. CAMPAGNA VENDEMMIALE 2014-2015 È disponibile sul sito del Ministero delle politiche agricole (http://www.politicheagricole.it/ flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8133) il Vademecum dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF relativo alla campagna vendemmiale 2014-2015. VINI DOP E IGP Il Ministero delle politiche agricole ha pubblicato sul proprio sito il decreto 7 novembre 2014, concernente la correzione di alcuni disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP e dei relativi fascicoli tecnici inviati alla Commissione UE. Le modifiche non riguardano nessun disciplinare di produzione di vini della nostra regione.
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MISURE DEGLI INVESTIMENTI – SETTORE VITIVINICOLO Il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 29 settembre 2014 ha modificato il decreto del 29 settembre 2014, avente ad oggetto “Modifica al decreto 4 marzo 2011, relativo a «Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l’applicazione della misura degli investimenti»”.
CARNI MACELLAZIONE SPECIALE D’URGENZA AL DI FUORI DEL MACELLO Sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 42 del 15 ottobre 2014 è stato il pubblicato il decreto del Direttore del Servizio sanità pubblica veterinaria 29 settembre 2014, n. 917/ SEVE. Il provvedimento definisce le linee guida regionali per la macellazione speciale d’urgenza eseguita al di fuori del macello. CONTROLLI UFFICIALI SUI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE DESTINATI AL CONSUMO UMANO È stato modificato il Regolamento (CE) n. 2075/2005 in materia di norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni. DAZI ADDIZIONALI ALL’IMPORTAZIONE Sono stati modificati, con Regolamento di esecuzione (UE) n. 1128 del 21 ottobre, i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova, nonché per l’ovoalbumina. Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1186/2014 ha determinato i valori dei dazi all’importazione applicabili con decorrenza dal 4 novembre 2014. MODELLO DI CERTIFICATO VETERINARIO PER L’IMPORTAZIONE DI PRODOTTI A BASE DI CARNE SUINA È stata disposta la modifica dell’allegato III della decisione 2007/777/CE in merito ai requisiti di politica sanitaria circa la presenza di Trichine del modello di certificato veterinario per le importazioni nell’Unione di taluni prodotti a base di carne ottenuti da suini domestici. MODELLI DI CERTIFICATI VETERINARI PER L’IMPORTAZIONE DI POLLAME Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 952/2014 ha modificato i modelli di certificati veterinari per l’importazione di pollame, pulcini di un giorno,
uova da cova, carne di pollame, ratiti d’allevamento e uova. ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI É stato modificato il Regolamento (CE) n. 999/2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili. REGOLAZIONE DELL’OFFERTA DEI PROSCIUTTI DOP E IGP L’11 novembre 2014 è stato pubblicato sul sito web del Ministero delle politiche agricole il decreto di pari data recante le modalità per la regolazione dell’offerta dei prosciutti DOP o IGP.
ITTICO MALATTIE DEGLI ANIMALI ACQUATICI Il decreto del Ministero della Salute 10 settembre 2014 ha disposto la modifica dell’allegato IV, parte II, del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148 concernente «Attuazione della direttiva 2006/88/ CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali di acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie», in attuazione della direttiva di esecuzione della Commissione 2014/22/ UE del 13 febbraio 2014 che modifica l’allegato IV della direttiva del Consiglio 2006/88/CE per quanto riguarda l’anemia infettiva del salmone (ISA). LIMITI DI RESIDUI DI SOSTANZE FARMACOLOGICAMENTE ATTIVE NEI PESCI Il Regolamento (UE) n. 967/2014 ha disposto l’estensione dei valori dei limiti massimi residui della sostanza lufenuron previsti per i salmonidi alla specie animale “pesci”. IMPORTAZIONE DI SPECIE ANIMALI DALLA TURCHIA Il Regolamento (UE) n. 1195/2014 ha istituito un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia.
LATTIERO-CASEARIO STATUTO DEL CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO MONTASIO Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 3 settembre 2014 sono state approvate alcune modifiche allo statuto del Consorzio per la tutela del Formaggio Montasio.
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MANGIMISTICA ADDITIVI PER MANGIMI PER CANI E GATTI Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1076/2014 del 13 ottobre 2014 ha autorizzato un preparato contenente un estratto dell’aromatizzante di affumicatura 2b0001 come additivo per mangimi per cani e gatti. ADDITIVI PER MANGIMI DESTINATI AI SUINI La Commissione europea ha autorizzato, con Regolamento di esecuzione (UE) n. 1115/2014 un preparato di fumonisina esterasi prodotto da Komagataella pastoris (DSM 26643) come additivo per mangimi destinato ai suini. ALIMENTI PER ANIMALI DESTINATI A PARTICOLARI FINI NUTRIZIONALI Con Regolamento (UE) n. 1123/2014 del 22 ottobre è stata modificata la direttiva 2008/38/CE, che stabilisce un elenco degli usi previsti per gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali. In particolare le modifiche hanno interessato i seguenti fini nutrizionali: 1. supporto della funzione cardiaca in caso di insufficienza cardiaca cronica (destinato a cani e gatti); 2. supporto della funzione renale in caso di insufficienza renale cronica (cani e gatti); 3. riduzione del rame nel fegato (cani); 4. riduzione dei livelli di iodio nel mangime in caso di ipertiroidismo (gatti); 5. stabilizzazione del bilancio idrico ed elettrolitico per favorire la digestione fisiologica (vitelli, suini, agnelli, capretti e puledri); 6. ripresa nutrizionale, convalescenza (cani); 7. stabilizzazione della digestione fisiologica (specie animali per le quali lo stabilizzatore della flora intestinale (microorganismo è autorizzato).
ORTOFRUTTICOLO PIANTE DA FRUTTO E PIANTE DA FRUTTO DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI FRUTTI. REGISTRO FORNITORI E REGISTRO DELLE VARIETÀ Con la Direttiva 2014/97/UE del 15 ottobre scorso sono state definite le modalità di esecuzione della Direttiva 2008/90/CE, relativa all’istituzione di un registro dei fornitori e delle varietà delle piante da frutto. PIANTE DA FRUTTO E PIANTE DA FRUTTO DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI FRUTTI È stata pubblicata la Direttiva di esecuzione
2014/96/UE del 15 ottobre 2014, recante prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2008/90/CE. In esecuzione della medesima Direttiva 2008/90/ CE, sulla G.U. dell’Unione Europea del 16 ottobre scorso è stata pubblicata la Direttiva 2014/98/UE, avente ad oggetto i requisiti specifici per il genere e la specie delle piante da frutto di cui al suo allegato I, i requisiti specifici per i fornitori e le norme dettagliate riguardanti le ispezioni ufficiali. DAZI ADDIZIONALI SU FRUTTA E VERDURA Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1139/2014 della Commissione del 27 ottobre 2014 ha modificato i livelli limite per l’applicazione di dazi doganali addizionali per i carciofi, le zucchine, le arance, le clementine, i mandarini e satsuma, i limoni, le mele e le pere. REGISTRI DELLE VARIETÀ DEI PRODOTTI SEMENTIERI Sono stati pubblicati sulla G.U. i decreti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestati con i quali sono state iscritte nei relativi registri nazionali alcune varietà di cereali a paglia, di sorgo, di sorgo per erba sudanese, di mais, di riso, di frumento duro e di cipolla. È stata inoltre disposta la cancellazione dal relativo registro di due varietà di riso. REGISTRO NAZIONALE DELLE VARIETÀ DI VITE Il decreto 20 ottobre 2014 ha aggiornato il registro nazionale delle varietà di vite. MISURE DI SOSTEGNO PER I PRODUTTORI DI TALUNI ORTOFRUTTICOLI Con Regolamento delegato (UE) n. 932/2014 del 29 agosto sono state istituite misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di taluni ortofrutticoli. Si segnala, inoltre, il Regolamento n. 913/2014, che ha istituito misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di pesche e pesche noci. DAZI ALL’IMPORTAZIONE DEI CEREALI È stato pubblicato sulla G.U.U.E. il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1206/2014, recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili con decorrenza dall’8 novembre 2014.
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IMPIEGO DI ADDITIVI NEGLI ORTOFRUTTICOLI Con Regolamento (UE) n. 969/2014 è stato modificato l’allegato II del Regolamento (CE) n. 1333/2008 in merito all’impiego di ascorbato di calcio (E 302) e alginato di sodio (E 401) in taluni ortofrutticoli non trasformati. TENORE DI RESIDUO SECCO SOLUBILE NEI PRODOTTI TRASFORMATI A BASE DI ORTOFRUTTICOLI È stato definito, con Regolamento (UE) n. 974/2014, il metodo rifrattometrico di misura del residuo secco solubile nei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.
ALTRO CONSULTAZIONE PUBBLICA SULL’ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI Il Ministero delle politiche agricole ha avviato sul proprio sito (http://www.politicheagricole. it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8120) una consultazione pubblica in materia di etichettatura dei prodotti agroalimentari. Attraverso il questionario somministrato - composto di undici domande - il Ministero si propone di raccogliere in forma anonima i contributi dei consumatori sull’importanza che questi attribuiscono nelle loro scelte all’indicazione in etichetta dell’origine dei prodotti alimentari e della materia prima agricola utilizzata nella loro preparazione. L’esito della consultazione contribuirà a fornire un indirizzo sulle future scelte politiche e legislative in materia, nonché ad accelerare l’attuazione della legge sull’etichettatura in linea con le disposizioni del Regolamento (UE) 1169/2011, che entreranno in vigore il prossimo 13 dicembre e che sono state oggetto di un recente incontro organizzato dalla nostra Associazione, come evidenziato in altra parte di questo notiziario. PRODOTTI FITOSANITARI 1 Con Regolamento (UE) n. 1136/2014 del 24 ottobre è stato modificato il Regolamento (UE) n. 283/2013 in materia di disposizioni transitorie per le procedure concernenti i prodotti fitosanitari. PRODOTTI FITOSANITARI 2 Il Ministero della Salute intende procedere alla formazione di un elenco di istituti scientifici, università e centri di ricerca, pubblici e privati, nonché di laboratori ufficiali preposti allo svolgimento di attività a rilevanza comunitaria in materia di prodotti fitosanitari. Con il decreto dirigenziale 20 ottobre 2014 il Mi-
nistero ha precisato la procedura per l’istituzione e la formazione dell’elenco, nonché i requisiti minimi di carattere tecnico necessari all’iscrizione. CONTROLLO UFFICIALE SUI RESIDUI DI PRODOTTI FITOSANITARI NEGLI ALIMENTI. ANNO 2012 Il Ministero della salute ha pubblicato sul proprio sito internet (http://www.salute. gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1. jsp?lingua=italiano&id=2239) l’esito dei controlli ufficiali sui residui di prodotti fitosanitari negli alimenti. I dati sono riferiti al 2012. Il controllo ufficiale sui residui di prodotti fitosanitari negli alimenti rappresenta una delle priorità sanitarie più rilevanti nell’ambito della sicurezza alimentare, ed ha la finalità di garantire un livello elevato di protezione del consumatore. CONTROLLO UFFICIALE DELL’IMMISSIONE IN COMMERCIO E DELL’UTILIZZAZIONE DEL PRODOTTI FITOSANITARI. ANNO 2013 Il Ministero della salute ha reso disponibili i risultati dei controlli compiuti nel 2013 dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, dal Comando Carabinieri per la tutela della salute e dall’Ispettorato centrale per la tutela della qualità e repressione frodi nei prodotti agroalimentari. I controlli hanno riguardato le ispezioni delle rivendite di prodotti fitosanitari, le ispezioni delle aziende agricole che utilizzano tali prodotti, le verifiche delle etichette, delle confezioni e delle schede di sicurezza ed i controlli dei formulari. Su un totale di 24.594 verifiche sono state rilevate 653 infrazioni, pari al 2,6% dei controlli effettuati. Le ispezioni compiute presso le rivendite e gli utilizzatori hanno evidenziato un decremento delle infrazioni rispetto al 2012; il risultato positivo è dovuto alla maggiore formazione del personale addetto alle rivendite, nonché all’uso consapevole dei prodotti da parte degli agricoltori. Il rapporto sugli esiti delle verifiche è consultabile alla pagina web http://www.salute.gov.it/ imgs/C_17_pubblicazioni_2221_allegato.pdf IMMISSIONE SUL MERCATO DI PRODOTTI FITOSANITARI In attuazione del Regolamento (CE) n. 1107/2009, relativo all’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari, segnaliamo la pubblicazione di alcuni Regolamenti, relativi all’approvazione delle seguenti sostanze: - n. 916/2014: sostanza di base saccarosio; - n. 917/2014: sostanza attiva Streptomyces lydicus ceppo WYEC 108;
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- n. 918/2014: sostanza attiva feromoni di lepidotteri a catena lineare; - n. 922/2014 sostanza attiva metaflumizone. LIVELLI MASSIMI RESIDUI (LMR) Si segnala la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dei seguenti Regolamenti, aventi ad oggetto la modifica dei livelli massimi di residui (LMR) di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale: - Regolamento (UE) n. 1119/2014 del 16 ottobre 2014: benzalconio cloruro e cloruro di didecildimetilammonio; - Regolamento (UE) n. 1126/2014 del 17 ottobre 2014: asulam, cianamide, dicloran, flumiossazina, flupirsulfuron metile, picolinafen e propisochlor; - Regolamento (UE) n. 1127/2014 del 20 ottobre 2014: amitrolo, dinocap, fipronil, flufenacet, pendimetalin, propizamide e piridato; - Regolamento (UE) n. 1146/2014 del 23 ottobre 2014: antrachinone, benfluralin, bentazone, bromoxylil, clorotalonil, famoxadone, imazamox, bromuro di metile, propanil e acido solforico. ADEGUAMENTO DEL LIVELLO MASSIMO DEI RESIDUI. MODIFICA DELLE ETICHETTE Riportiamo il testo della nota pubblicata sul sito del Ministero della Salute in materia di etichette di prodotti fitosanitari. [La procedura di adeguamento delle autorizzazioni ai livelli massimi di residuo sugli o negli alimenti e mangimi prevede l’emissione di un dispositivo di modifica delle sole condizioni di impiego del prodotto fitosanitario e non di approvazione di un nuovo facsimile di etichetta. In considerazione di ciò, ed al fine di facilitare la ricognizione dell’iter modificativo, le ditte interessate sono invitate ad apporre la seguente frase in calce all’etichetta: “Etichetta adeguata ai sensi del D.D. emesso in data ...”.] ESTERI DELL’ACIDO MONTANICO (E 912) Il Regolamento (UE) n. 957/2014 ha disposto la cancellazione degli esteri dell’acido montanico (E 912) dall’elenco degli additivi autorizzati negli alimenti. Il provvedimento autorizza comunque la commercializzazione degli alimenti contenenti l’additivo immessi sul mercato prima del prossimo 26 novembre 2014 fino ad esaurimento delle scorte. FRATTAGLIE DI ANIMALI DESTINATE AL CONSUMO UMANO Il Regolamento (UE) n. 1137/2014 del 27 otto-
bre 2014 ha introdotto alcune semplificazioni in materia di trattamento di determinate frattaglie di animali destinate al consumo umano. Le modifiche si sono rese necessarie al fine di garantire l’applicazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 853/2004 anche nei macelli di piccola e media dimensione. REGISTRO TELEMATICO OLI In attuazione di quanto previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 299/2013, il Decreto ministeriale 23 dicembre 2013 ha disposto l’obbligo per tutti i soggetti - fisici o giuridici - che detengono oli per la loro professione o per fini commerciali, dalla fase dell’estrazione al frantoio fino a quella dell’imbottigliamento, di tenere un registro per ogni stabilimento e/o deposito, esclusi i punti vendita e i depositi di soli oli confezionati, nel quale sono annotati i relativi carichi e scarichi. Lo stesso decreto ha previsto che i registri di carico e scarico siano tenuti con modalità telematiche nell’ambito del SIAN, Sistema Informatico Agricolo Nazionale. In data 22 ottobre 2014 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il decreto n. 15387, ha fornito istruzioni in merito alle nuove modalità di tenuta del registro telematico, che entreranno in vigore dal 1° luglio 2015. ADDITIVI ALIMENTARI Con Regolamento (UE) n. 923/2014 è stato modificato il Regolamento (CE) n. 1333/2008 per quanto riguarda l’uso di pigmenti coloranti di alluminio di riboflavine (E 101) e cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio (E 120) in determinate categorie di alimenti e l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 in merito alle specifiche per le riboflavine (E 101). Il Regolamento (UE) n. 966/2014 ha aggiornato la specifica per la purezza riguardante la presenza di fluoruri per l’additivo propionato di calcio. INFORMAZIONE E PROMOZIONE RIGUARDANTI I PRODOTTI AGRICOLI Con Regolamento (UE) n. 1144/2014 sono state individuate le condizioni alle quali le azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli e determinati prodotti alimentari a base di prodotti agricoli realizzate nel mercato interno o nei paesi terzi possono essere finanziate attraverso il bilancio dell’Unione europea. DOP, IGP, STG Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato sul proprio sito internet (http://www.politicheagricole.it/flex/cm/
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pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/1%252Fd %252F7%252FD.02eb0344796b468b595b/P/ BLOB%3AID%3D2090) l’elenco dei prodotti DOP, IGP e STG aggiornato al 5 novembre 2014. CONTINGENTI TARIFFARI SU DETERMINATI PRODOTTI ORIGINARI DELL’UCRAINA Si segnala che sulla G.U.C.E. sono stati pubblicati i Regolamenti di esecuzione (UE) relativi alla gestione di contingenti tariffari dell’Unione europea per l’importazione dall’Ucraina dei seguenti prodotti: carni bovine fresche e congelate; prodotti lattiero-caseari; uova, prodotti a base di uova e ovoalbumine; carni di pollame; carni suine fresche e congelate; alcuni cereali.
per i diversi comparti merceologici, contenenti informazioni e dati aggiornati sull’andamento dei prezzi dei prodotti monitorati e sulle principali variabili statistico-economiche, inclusi consumi e commercio con l’estero, per i seguenti settori: avicunicoli; bovini; frumento; frutta fresca e agrumi; lattiero caseario; mais ed alimenti per il bestiame; oli vegetali; ortaggi e patate; ovicaprini; ittico; riso; suini; vini e alcolici. I dati riportati sono gli ultimi disponibili e sono riferiti alle rilevazioni effettuate nel corso delle settimane sopra indicate. I rapporti possono essere richiesti all’Ufficio Ambiente Sicurezza ed Energia dell’Associazione. oOo
DAZI DOGANALI SULLE MERCI ORIGINARIE DALL’UCRAINA Con Regolamento (UE) n. 1150/2014 è stato modificato il regolamento (UE) n. 374/2014 sulla riduzione o sulla soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie dell’Ucraina NOMENCLATURA TARIFFARIA E STATISTICA - TARIFFA DOGANALE È stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2014 che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune. MISURE TRANSITORIE NEL SETTORE DELLO ZUCCHERO Si segnala la modifica al Regolamento (UE) n. 170/2013, recante misure transitorie nel settore dello zucchero a seguito dell’adesione della Croazia. CONSORZI DI TUTELA PRODOTTI DOP E IGP Il Ministero delle politiche agricole ha pubblicato sul proprio sito (http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment. php/L/IT/D/3%252Fc%252F9%252FD. a608a66c6556698ba1bb/P/BLOB%3AID%3D3233) l’elenco dei consorzi di tutela relativi ai prodotti DOP e IGP aggiornato all’11 novembre 2014. oOo
DATI DI MERCATO 43a, 44a E 45a SETTIMANA 2014 (DAL 20 AL 26 OTTOBRE, DAL 27 OTTOBRE AL 2 NOVEMBRE E DAL 3 AL 9 NOVEMBRE 2014) A CURA DI UNIONALIMENTARI Sono disponibili i rapporti settimanali, suddivisi
RASFF – RAPID ALERT SYSTEM FOR FOOD AND FEED A CURA DI UNIONALIMENTARI Il meccanismo delle comunicazioni rapide è uno strumento essenziale per la valutazione di eventuali rischi e per la tutela del consumatore. Per notificare in tempo reale i rischi diretti o indiretti per la salute pubblica connessi al consumo di alimenti o mangimi è stato istituito il sistema rapido di allerta comunitario, sotto forma di rete, a cui partecipano la Commissione Europea, l’EFSA (Autorità per la sicurezza alimentare) e gli Stati membri dell’Unione. Dati relativi alla settimana n. 43, dal 19 al 26 ottobre 2014 È disponibile l’elenco riepilogativo delle 48 notifiche (di cui 14 allerte) effettuate tramite il Sistema di Allerta Rapido Comunitario. Due le allerte avviate dall’Italia, una per presenza oltre i limiti di mercurio in pesce spada congelato di provenienza spagnola ed una per una preparazione a base di petto di pollo contaminata da Listeria m. proveniente dal Regno Unito. Per quanto riguarda i prodotti italiani va segnalato come sia stata avviata un’allerta per rischio di rottura di bottiglie di Prosecco distribuite solo a marchio di ASDA nel Regno Unito. Altra allerta è stata invece avviata dalla Svizzera per la presenza di istamina in acciughe sott’olio provenienti dall’Italia. Dati relativi alla settimana n. 44, dal 27 ottobre al 2 novembre 2014 È stato divulgato l’elenco riepilogativo delle 53 notifiche (di cui 18 allerte) effettuate tramite il Sistema di Allerta Rapido Comunitario. Due le allerte avviate dall’Italia, una per presenza oltre i limiti di mercurio in pesce spada conge-
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lato proveniente dal Portogallo ed una per cozze (Mytilus galloprovincialis) con valori di biotossine marine - Diarrhoeic Shellfish Poisoning (DSP) Acido Okadaico (193 ppb) superiori ai limiti consentiti, prodotte in Italia e distribuite in Italia e Spagna.
Dati relativi alla settimana n. 45, dal 3 al 9 novembre 2014 È disponibile l’elenco riepilogativo delle 56 notifiche (di cui 18 allerte) effettuate tramite il Sistema di Allerta Rapido Comunitario. (MCS)
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Canone di locazione immobili urbani Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi 2013 e 2014 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell’anno precedente e di due anni precedenti sono riportati nella tabella sottostante.
INDICE ISTAT MESE DI SETTEMBRE 2014
(C)
ANNI E MESI
2013
2014
INDICI (BASE 2010 = 100)
VARIAZIONI PERCENTUALI RISPETTO AL CORRISPONDENTE PERIODO DELL’ANNO PRECEDENTE
DI DUE ANNI PRECEDENTI
PUBBLICAZIONE GAZZETTA UFFICIALE
Settembre
107,2
0,8
3,9
n. 249 del 23 ottobre 2013
Ottobre
107,1
0,7
3,4
n. 270 del 18 novembre 2013
Novembre
106,8
0,6
3,0
n. 302 del 27 dicembre 2013
Dicembre
107,1
0,6
3,0
n. 21 del 27 gennaio 2014
Media
107,0
Gennaio
107,3
0,6
2,8
n. 53 del 5 marzo 2014
Febbraio
107,2
0,5
2,3
n. 75 del 31 marzo 2014
Marzo
107,2
0,3
1,9
n. 94 del 23 aprile 2014
Aprile
107,4
0,5
1,6
n. 133 dell’11 giugno 2014
Maggio
107,3
0,4
1,6
n. 142 del 21 giugno 2014
Giugno
107,4
0,3
1,5
n. 171 del 25 luglio 2014
Luglio
107,3
0,1
1,3
n. 194 del 22 agosto 2014
Agosto
107,5
-0,1
1,0
n. 220 del 22 settembre 2014
Settembre
107,1
-0,1
0,7
n. 248 del 24 ottobre 2014
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