NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
APINFORMA numero 2 31 gennaio 2017
IN PRIMO PIANO FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
I SUPER AMMORTAMENTI
APINFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
APINFORMA
numero 2 31 gennaio 2017
Sommario
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
Compensazione crediti
6
La compensazione del credito Iva
8
Opzione IRI per imprese individuali e società di persone
9
I super ammortamenti
13
Note di variazione Iva
18
Credito d’imposta sulla ricerca e sviluppo
20
Contributi per impianti energetici a biomassa legnosa
21
Crisi delle banche venete. Sostegno alle imprese
25
Voucher della CCIAA di Udine per l’internazionalizzazione
26
Indice mensile rivalutazione t.f.r. dicembre 2016
28
Rinnovi CCNL e bilateralità
29
Uniontessile Confapi
33
Imballaggi
38
Energia
39
SOA: rinnovo per la Canola
40
La Regione pubblica il programma triennale dei lavori
41
Nuovo Codice dei contratti (12a parte)
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EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
Business News
55
Sportello Internazionalizzazione
57
Contatti per l’estero
60
Legislazione alimentare
61
Proroga pagamento quote 2017 Albo autotrasportatori
65
Corsi di formazione sui cronotachigrafi
66
C.d.s. Aggiornamento sanzioni pecuniarie
69
Validità patente e verifica punti
70
Autotrasporto. Collaudi e revisione dei veicoli
71
Belgio. Distacchi transnazionali di personale
72
Autotrasporto in Germania. Salario minimo garantito
73
Variazione massa complessiva veicoli industriali
74
Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento
75
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Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it
Direttore Responsabile Lucia Cristina Piu Registrazione presso il Tribunale di Udine n. 404 del 27.08.1977
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Compensazione crediti
REGOLE DIFFERENZIATE PER IVA E DIRETTE
Silvano Meneghini - dottore commercialista in Dignano Si premette che quest’anno la dichiarazione Iva annuale - riferita all’esercizio 2016 - andrà presentata esclusivamente in forma autonoma entro il mese di febbraio 2017. Il credito Iva maturato al 31.12.2016 potrà essere utilizzato per il pagamento di imposte e contributi (compensazione orizzontale), secondo le seguenti regole: a) Utilizzo credito fino ad € 5.000 Il credito può essere utilizzato in compensazione liberamente a partire dal 1° gennaio 2017 mediante il modello F24 anche prima di presentare la dichiarazione annuale Iva. La compensazione è possibile fino ad € 5.000 anche in presenza di crediti maggiori. Così ad esempio supponendo di avere al 31.12.2016 un credito Iva di € 18.000 possiamo utilizzare immediatamente i primi 5.000 euro senza alcun tipo di vincolo. b) Utilizzo credito tra € 5.000 ed € 15.000 Questa parte di credito può essere utilizzato in compensazione solo a partire dal giorno 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione Iva annuale. Se presentiamo la dichiarazione in febbraio (entro il 28 febbraio), potremo effettuare la compensazione mediante modello F24 a partire dal 16 marzo 2017. Supponendo di avere un credito di € 18.000 e supponendo di aver già utilizzato i primi 5.000 euro in gennaio, potremo utilizzare in compensazione i restanti 10.000 euro a partire dal 16 marzo 2017. Il modello F24 relativo alla compensazione va presentato esclusivamente in forma telematica (Entratel/Fisconline)
c) Utilizzo credito oltre € 15.000 Il suo utilizzo in compensazione è consentita purché: - sia stata presentata la dichiarazione annuale Iva - sulla dichiarazione sia stato apposto il visto di conformità da parte di un professionista abilitato (oppure la sottoscrizione dell’organo di controllo - collegio sindacale). Anche in questo caso la compensazione può essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione Iva annuale ed il modello F24 relativo alla compensazione deve essere presentato esclusivamente in forma telematica. Così ad esempio, supponendo di avere un credito Iva di € 28.000 e di avere già utilizzato i primi 5.000 euro in gennaio, presentando la dichiarazione annuale Iva con visto di conformità entro febbraio, avremo la possibilità di utilizzare i restanti 23.000 euro in compensazione a partire dal 16 marzo 2017.
COMPENSAZIONE DI OMESSI VERSAMENTI PERIODICI CON CREDITO IVA SUCCESSIVO In sede di predisposizione della dichiarazione Iva annuale è possibile riscontrare l’omesso o l’insufficiente versamento di una precedente liquidazione periodica Iva. Tale violazione può essere regolarizzata tramite ravvedimento operoso, anche utilizzando il credito risultante dalla liquidazione Iva al 31.12.2016. Per maggiori chiarimenti si rimanda alla circolare dell’Agenzia Entrate n. 42/E del 12.10.2016.
UTILIZZO RESIDUO CREDITO TRIMESTRALE 2016 (O RESIDUO CREDITO IVA 2015) Il contribuente può utilizzare in compensazione il residuo credito risultante dai modelli trimestrali IVA TR presentati nel corso del 2016 (o il residuo credito Iva 2015), ma solo fino alla presentazione del modello IVA 2017. Dopo di che il credito non utilizzato in compensazione dovrà confluire nel credito Iva annuale al 31.12.2016. Per una corretta applicazione dei crediti trimestrali Iva si ricorda che:
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- fino al limite di € 5.000 la compensazione orizzontale del credito è possibile dal giorno successivo alla presentazione del modello IVA TR. Il limite di 5.000 euro deve intendersi “unitario” e cioè riferito cumulativamente a tutti i modelli TR presentati nell’anno. - oltre il limite di € 5.000 la compensazione è possibile a partire dal giorno 16 del mese successivo alla presentazione del modello IVA TR. In nessun caso, per i crediti Iva trimestrali da compensare, è previsto l’obbligo del visto di conformità (richiesto invece per le domande di rimborso Iva eccedenti il limite di € 30.000).
LE REGOLE PER GLI ALTRI CREDITI FISCALI I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione orizzontale i crediti relativi alle imposte sui redditi, Irap, ecc. per importi superiori ad € 15.000 devono richieder l’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi. Non è richiesto alcun visto quando la compensazione orizzontale rimane sotto il limite di € 15.000. Ad esempio se risulta al 31.12.2016 un credito Ires di € 20.000 che intendiamo utilizzare in compensazione verticale per € 12.000 ed in compensazione orizzontale per € 8.000 non serve il visto. Inoltre, i contribuenti che ritengono di avere un saldo d’imposta a credito superiore ad € 15.000 (il limite di € 15.000 va verificato per ogni singola imposta) potranno fin da subito utilizzare in compensazione i suddetti crediti salvo poi richiedere il visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi
che sarà trasmessa alle scadenze previste (30 settembre per i modelli Unico e Irap).
IMPOSTE SCADUTE ISCRITTE A RUOLO Si ricorda infine che, ai sensi dell’articolo 31 D.L. 78/2010 non è possibile utilizzare crediti fiscali in compensazione qualora a carico del contribuente vi siano ruoli scaduti d’importo superiore ad € 1.500,00.
DICHIARAZIONE IVA TARDIVA Come anticipato in premessa, la dichiarazione Iva riferita all’anno 2016 andrà presentata entro il 28 febbraio 2017. Si rammenta che è considerata comunque valida la dichiarazione tardiva, cioè la dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza dal termine previsto (ovvero entro il 27 maggio 2017). Ciò richiede il versamento delle sanzioni ridotte (ravvedimento operoso) di € 25.
DICHIARAZIONE IVA INTEGRATIVA CON VISTO DI CONFORMITÀ La dichiarazione annuale presentata senza il visto di conformità, che limita l’utilizzo del credito in compensazione ad € 15.000, può essere sostituita da una dichiarazione integrativa con apposizione del visto di conformità al fine di poter compensare un importo superiore. La dichiarazione integrativa - come confermato dalla circolare 35/2015 - può essere presentata entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo (30 aprile 2018).
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La compensazione del credito Iva RINNOVATA LA CONVENZIONE PER IL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ Per la compensazione di un credito Iva d’importo superiore a 15.000 euro, l’articolo 10 del decreto legge n. 78/2009, prevede il rispetto di due condizioni: - può essere fatta a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale; - è necessario il rilascio del “Visto di conformità” da parte di un soggetto abilitato iscritto in apposito albo professionale. Per offrire ai nostri Associati un servizio di rilascio del “Visto di conformità” conveniente e affidabile, abbiamo rinnovato, con il dottor Silvano Meneghini commercialista in Dignano, la convenzione a prezzi invariati che prevede i seguenti costi: - 350 euro fino ad un importo di credito Iva da compensare di 20.000 euro;
- 350 euro + 0,5% del credito Iva da compensare per importi superiori a 20.000 euro. Tali importi s’intendono al netto dell’Iva. Ricordiamo inoltre che il rilascio del visto di conformità per compensare crediti di importo superiore a 15.000 euro, è richiesto anche per l’Ires, l’Irpef, l’Irap, le imposte sostitutive, le ritenute, ecc. Per i soggetti dotati di organo di controllo, è richiesta la sottoscrizione della dichiarazione da parte dell’organo stesso. Segnaliamo inoltre che per i rimborsi annuali e trimestrali Iva, il D.L. 193/2016, collegato alla legge di bilancio per il 2017, ha introdotto le seguenti novità: - innalzamento all’importo di 30.000 euro dell’obbligo di presentazione della garanzia; - per i rimborsi superiori a 30.000 euro apposizione, sulla relativa dichiarazione, del visto di conformità o della sottoscrizione dell’organo di controllo. Per ulteriori informazioni o per accedere al servizio è possibile contattare il dottor Paolo Zorzenone presso l’Associazione allo 0432 507377.
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(PZ)
Opzione IRI per imprese individuali e società di persone IL NUOVO REGIME DI TASSAZIONE DEL REDDITO D’IMPRESA PREVEDE UN’ALIQUOTA FISSA DEL 24% PREMESSA Il comma 547 della legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 (legge di bilancio 2017) ha introdotto un regime opzionale di tassazione sostitutiva per i soggetti Irpef che dichiarano redditi d’impresa. Si tratta dell’aliquota flat o piatta del 24% applicabile alle imprese individuali e alle società di persone in contabilità ordinaria a decorre dal 1° gennaio 2017. In questo modo si è voluto prevedere anche per i soggetti Irpef un regime di tassazione proporzionale simile a quello riservato ai soggetti Ires. Considerando che dal 2017 è diventato operativo il taglio dell’Ires previsto dalla legge di Stabilità dello scorso anno, che ha portato l’aliquota 27,5% al 24%, anche la nuova tassazione sostitutiva riservata ai soggetti Irpef sconterà la stessa aliquota.
REQUISITI SOGGETTIVI Il nuovo regime, introdotto nel nostro ordinamento attraverso l’aggiunta dell’art. 55-bis al nostro TUIR (DPR 917/86), riguarda le imprese individuale e le società di persone che adottano il regime di contabilità ordinaria. Qualora il regime contabile adottato sia quello semplificato, è consentito optare per l’ordinaria a decorrere dal 1° gennaio 2017 al fine di poter accedere alla tassazione piatta attraverso la comunicazione nel quadro VO della dichiarazione Iva 2018. L’accesso a questo regime è consentito anche alle SRL trasparenti, vale a dire le piccole società la cui compagine societaria non superi i 10 soci o i 20 in caso di società cooperative. L’obiettivo è quello di agevolare la patrimonializzazione delle imprese, infatti, la tassazione agevolata riguarderà solo il reddito che non viene distribuito ai soci, mentre quello da questi prelevato, sconterà una tassazione ordinaria basato sulle aliquote progressive Irpef.
Per i soggetti che opteranno per questo regime, il reddito d’impresa non prelevato, non concorrerà a quello complessivo Irpef ma sarà assoggettato ad una sorta di tassazione separata con aliquota del 24%. I professionisti sono esclusi dal regime in argomento, sia qualora esercitino l’attività in forma individuale sia in forma associata.
IL FUNZIONAMENTO Come ricordato la tassa piatta ha l’obiettivo di detassare il reddito non distribuito dall’impresa, allineando l’aliquota applicabile a quella Ires. In quest’ottica il calcolo dell’imponibile sarà determinato partendo dal risultato del conto economico e apportando le variazioni aumentative e diminutive previste dal TUIR per i soggetti Irpef. Da tale reddito si dedurranno le somme erogate ai soci per utili o riserve di utili, entro il limite della sommatoria degli imponibili IRI dell’anno e degli esercizi precedenti, al netto delle perdite riportabili a nuovo. Nel periodo di validità dell’opzione, le perdite degli esercizi precedenti, vanno sottratti dall’imponibile senza limitazioni temporali o d’importo. Le somme prelevate dai soci o dall’imprenditore individuale devono essere dedotte dal reddito d’impresa e concorrono a formare il reddito degli stessi per il loro intero ammontare scontando le aliquote Irpef ordinarie oltre alle addizionali. In pratica la società di persone o la ditta individuale in regime IRI, pagherà il 24% sul reddito calcolato al netto degli utili prelevati, senza quindi considerare l’imputazione dei redditi ai soci in regime di trasparenza o prelevato dall’imprenditore. Nelle società di persone, infatti, i soci applicano l’Irpef progressiva sull’intero reddito lordo della società a prescindere dall’effettiva quota distribuita. Questo regime d’imputazione del reddito per trasparenza, nel regime IRI non viene applicato. Il beneficio derivante dal regime IRI è conseguentemente pari alla differenza di percentuale tra la tassa piatta del 24% e l’aliquota marginale dei soci o dell’imprenditore applicata alla quota parte di reddito non distribuito. Questo aspetto ci porta a dire che il vantaggio maggiore sarà riservato alle imprese che realizzano utili di importo rilevante e
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che sistematicamente destinano una parte significativa di essi all’autofinanziamento aziendale. E’ importante, nell’approccio al regime IRI, considerare sempre l’impresa come separata dall’imprenditore e dove i prelievi vengono considerati quale contributo lavorativo apportato che viene sottoposto ad un regime ordinario di tassazione. In pratica sul reddito che l’imprenditore ritrae dall’azienda per i propri bisogni personali (prelievi) subisce una tassazione ordinaria al pari di altri redditi di lavoro (dipendente o pensione) mentre la quota di reddito destinato alla patrimonializzazione beneficia della tassazione al 24%. Il fatto che i prelievi concorrano alla formazione del reddito complessivo sul quale applicare l’aliquota Irpef progressiva oltre alle addizionali, non fa perdere il diritto di poter dedurre dall’imponibile i contributi previdenziali o eventuali altre detrazioni personali a scarico dell’imposta lorda. Il reddito prodotto dall’impresa, non prelevato o distribuito, non concorre alla formazione del reddito complessivo dell’imprenditore o del socio ma viene quindi assoggettato all’aliquota IRI del 24%. Le somme prelevate o distribuite sono deducibili dal reddito d’impresa ai fini IRI nel limite del reddito del periodo d’imposta o di quelli precedenti ANNO
assoggettati a IRI, al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d’imposta successivi. Le somme prelevate dall’imprenditore o dai soci da riserve di utili già tassati ordinariamente per trasparenza, in caso di prelievo non subiranno alcuna tassazione. A questo proposito la norma considera distribuite per prima le riserve formate antecedentemente all’ingresso nel regime IRI.
LE PERDITE IRI RIPORTABILI La relazione illustrativa alla manovra di bilancio propone a questo proposito alcune esemplificazioni che riportiamo al fine di rendere più comprensibile il funzionamento del regime IRI. In ogni caso il regime richiede il monitoraggio costante dei redditi tassati e dei prelievi eseguiti nell’intero arco temporale di vigenza, al fine di quantificare il limite entro cui sono consentite le deduzioni dei prelievi. Il primo esempio riguarda il riporto delle perdite IRI. In questi casi il reddito d’esercizio deve essere considerato al netto delle perdite IRI riportabili, le quali possono scaturire oltre che da un andamento negativo dell’attività anche da un prelievo eccedente il reddito prodotto. Si pensi al seguente caso:
REDDITO PRODOTTO
SOMME PRELEVATE
REDDITO TASSATO IRI
n
100
40
60
n+1
100
60
40
n+2
20
50
n+3
170
40
100
Totali
390
190
200
PERDITE IRI RIPORTABILI
30
Alla fine dell’anno n + 3 il reddito tassato ai fini IRI è di 200 ed è pari al reddito prodotto ma non prelevato. La parte rimanente, corrispondente alle somme prelevate, viene assoggettata all’Irpef progressiva ordinaria.
PRELIEVI ECCEDENTI IL REDDITO PRODOTTO Le perdite maturate durante il regime IRI, legate
ad esempio a prelievi superiori al reddito, vengono commutate in diminuzione del reddito IRI dei periodi d’imposta successivi per l’intero ammontare che trova capienza e senza la limitazione temporale del quinquennio, analogamente a quanto avviene ai fini Ires e senza la limitazione sulla percentuale di reddito pari all’80%. A questo proposito la relazione propone il seguente esempio: REDDITO PRODOTTO COMPLESSIVO
SOMME PRELEVATE COMPLESSIVE
PLAFOND IRI
60
100
40
60
40
200
100
100
220
150
70 (100-30)
360
190
170
ANNO
REDDITO PRODOTTO
SOMME PRELEVATE
REDDITO TASSATO IRI
n
100
40
n+1
100
60
n+2
20
50
n+3
170
40
100
Totali
390
190
200
PERDITE IRI RIPORTABILI
30
PAG. 10 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 2 - 31 gennaio 2017
Il plafond Iri, che rappresenta la stratificazione dei redditi tassati ai fini IRI negli esercizi precedenti al netto di eventuali perdite, costituisce il limite massimo di prelevamenti possibili. Esso è pari alla differenza tra il reddito prodotto e le somme complessivamente prelevate, al netto delle perdite di periodo. Nell’anno n + 2 si produce una perdita di 30 dovuta ad un eccesso di prelievi rispetto al reddito di periodo. Nell’esercizio n + 3 il reddito di 170 è ridotto delle somme prelevate pari a 40 e della perdita pregressa di 30. In questo modo il reddito pregresso
assoggettato ad IRI risulta pari a 100 mentre il plafond IRI aumenta a 170. Nel periodo n + 3 il reddito tassato ai fini IRI ammonta a 200 con un plafond residuo di 170, pari all’ammontare del reddito prodotto e non prelevato come utile, mentre la restante parte, pari a 190 è stata assoggettata a tassazione ordinaria in capo al socio o imprenditore.
PRESENZA DI PERDITE DI GESTIONE Le perdite maturate durante il regime IRI, possono essere legate alla gestione, in questi casi la relazione propone il seguente esempio: REDDITO PRODOTTO COMPLESSIVO
SOMME PRELEVATE COMPLESSIVE
PLAFOND IRI
60
100
40
60
40
200
100
100
180
150
30(100-70)
210
190
20(30-10)
ANNO
REDDITO PRODOTTO
SOMME PRELEVATE
REDDITO TASSATO IRI
n
100
40
n+1
100
60
n+2
- 20
50
n+3
30
40
Totali
210
190
PERDITE IRI RIPORTABILI
70
100
Nell’anno n + 2 si produce una perdita di 70 di cui 20 legata alla gestione e 50 per gli utili prelevati in eccedenza. Questa perdita complessiva riduce il plafond IRI per il prelievo di utili futuri. Nell’esercizio n + 3 il prelievo di 40 per 30 è controbilanciato dal reddito di periodo e per 10 riduce il plafond IRI. Alla fine dell’esercizio n + 3 il reddito tassato ai fini IRI è di 100, con un plafond residuo di 20, pari all’ammontare del reddito prodotto e non prelevato. La parte residua dei redditi complessivamente prodotti, pari a 190, è stata tassata in capo ai soci o imprenditore individuale con le aliquote Irpef ordinarie.
LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE Abbiamo già avuto modo di dire che il regime IRI esclude il regime di tassazione per trasparenza nell’ambito delle società di persone. L’IRI, infatti, rimane sempre a carico dell’impresa. In questa sede si precisa che le quote di partecipazione agli utili rimangono proporzionali al valore dei conferimenti, conformemente a quanto previsto dall’art. 5, comma 2 del TUIR. A meno che l’atto costitutivo o altra scrittura privata autenticata antecedente il periodo d’imposta non dispongano diversamente. L’esclusione del meccanismo della trasparenza per le società di persone nel sistema IRI, comporta il congelamento del costo fiscale della partecipazione in capo al socio per tutta la
durata dell’opzione. Non si rende, infatti, applicabile il comma 6 dell’art. 68 del TUIR in base al quale il costo fiscale della partecipazione è aumentato dei redditi imputati per trasparenza e ridotto degli utili distribuiti nonché delle perdite attribuite per trasparenza.
CONSEGUENZE PREVIDENZIALI Si segnala che il regime IRI non ha alcuna rilevanza ai fini previdenziali. Di conseguenza la base imponibile ai fini previdenziali per la determinazione dei contributi da versare non dovrà tener conto del reddito determinato ai fini IRI ma dell’intero reddito conseguito dall’impresa, similmente a quanto previsto per le imprese che non optano per il regime in argomento.
L’OPZIONE Il regime IRI è opzionale ma vincolante per cinque anni e rinnovabile. La scelta deve essere effettuata nella dichiarazione dei redditi con effetto dal periodo d’imposta cui è riferita la dichiarazione, per il 2017 nel modello Unico 2018. Questo consentirà di avere un lasso di tempo sufficiente per valutare l’adesione al regime, anche in considerazione della durata dello stesso, relativamente lungo. Il rinnovo non opera automaticamente ma dovrà essere riproposto allo scadere di ogni quinquennio. Trattandosi di un sistema che non richiede particolari adempimenti contabili per le imprese in ordinaria, sarà possibile sospendere la decisione
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sull’adesione per tutto l’anno in corso e anche per i primi mesi del prossimo, infatti, fino al termine di versamento delle imposte, giugno 2018, sarà possibile rimandare la decisione. In questo modo, sulla base del reddito prodotto e delle somme prelevate, si potrà effettuare la scelta in maniera più ponderata. L’opzione in questo caso andrà comunicata per il quinquennio 2017 – 2021 nel modello Unico 2018 da presentare entro il 30 settembre 2018. L’opzione richiede un’attenta valutazione della convenienza ad aderire al regime, soprattutto per quelle attività che non garantiscono una stabilità nei volumi d’affari e dei risultati economici.
USCITA DAL REGIME Nei casi in cui non si proceda al rinnovo del regime, le perdite non ancora utilizzate saranno computabili in diminuzione dei redditi ai sensi dell’art. 8 comma 2 del TUIR. Conseguentemente le perdite potranno essere imputate in diminuzione dei redditi d’impresa entro 5 anni dalla fuoriuscita dal regime IRI.
FINANZIAMENTI E APPORTI Alla presenza di finanziamenti soci o di apporti da parte del titolare o dei collaboratori della ditta individuale, dovranno essere considerate attentamente le movimentazioni di denaro verso tali soggetti. Sotto il profilo impositivo, infatti, solo la restituzione del finanziamento o dell’apporto non subirà imposizioni mentre i prelievi in conto utili saranno gravati dell’Irpef progressiva in capo al percipiente. In presenza di riserve disponibili costituite con utili già tassati per trasparenza negli anni precedenti, la loro distribuzione non comporterà alcuna tassa-
zione in capo all’imprenditore. La norma prevede inoltre che si considerano prelevati per prima gli utili maturati prima dell’esercizio dell’opzione IRI. In questo modo alla presenza di riserve pregresse rilevanti si potrebbe annullare la tassazione Irpef progressiva in capo ai soci o al titolare in relazione ai prelevamenti effettuati. Almeno per i primi anni, infatti, gli utili potrebbero subire la sola tassazione piatta del 24% interamente in capo all’impresa, perché eventuali prelievi sarebbero coperti dalle riserve già tassate per trasparenza.
CONVENIENZA Si deve sottolineare che il regime IRI rappresentando una tassazione separata del reddito d’impresa, comporta in linea generale la perdita della fruibilità delle deduzioni e detrazioni valide ai fini Irpef. A questo fine il reddito tassato ordinariamente connesso ai prelevamenti effettuati, potrà essere utilizzato per ripescare gli sconti che diversamente sarebbero persi. Il sistema potrebbe sembrare conveniente per i soggetti con redditi elevati, tuttavia nonostante l’aliquota fissa del 24% sia di poco superiore a quella del primo scaglione Irpef del 23%, nelle dichiarazioni dei redditi di questi soggetti l’importo delle deduzioni e delle detrazioni è sempre molto significativo. L’adesione alla tassazione piatta potrebbe far perdere il diritto alla deduzione degli oneri facendo conseguentemente pendere l’ago della bilancia a favore della tassazione ordinaria. Si rende necessario pertanto valutare con attenzione le singole situazioni al fine di adottare le scelta più conveniente.
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I super ammortamenti
PROROGATA DI UN ANNO LA MAGGIORAZIONE DEL 40%
PREMESSA La legge n. 208/2015 ha previsto la possibilità di dedurre un super ammortamento con riferimento agli investimenti in beni strumentali nuovi realizzati nel 2016. Tale possibilità la legge di bilancio per l’anno in corso, legge 232/2016, l’ha prolungato di un ulteriore anno, riconoscendo la maggiorazione del 40% anche per gli acquisti di beni strumentali nuovi realizzati nel corso del 2017. La legge di bilancio 2017 ha inoltre previsto una nuova agevolazione fiscale per gli acquisti di beni ad elevato contenuto tecnologico, per i quali la maggiorazione è fissata al 150% (iper-ammortamenti). Entrambe le agevolazioni sono pensate per rilanciare gli investimenti e l’innovazione tecnologica e digitale delle imprese, di seguito analizzeremo le caratteristiche dei maxi-ammortamenti, riservandoci di analizzare gli iper-ammortamenti in un successivo articolo.
SOGGETTI INTERESSATI L’agevolazione in questione riguarda tutte le imprese, quindi tutte le società di persone e quelle di capitali compresi gli imprenditori individuali. Non assume alcuna rilevanza il regime contabile adottato, pertanto rientreranno sia le imprese in contabilità ordinaria sia quelle in contabilità semplificata. Rientrano inoltre nell’agevolazione i soggetti che dichiarano un reddito di lavoro autonomo anche in forma associata. L’agevolazione interessa anche i contribuenti minimi mentre sono esclusi i forfetari, questi ultimi, infatti, determinano il reddito con specifici coefficienti di redditività.
BENI INTERESSATI Interessati all’agevolazione sono i beni materiali ammortizzabili nuovi acquistati dal 15 otto-
bre 2015 al 31 dicembre 2017. La norma si pone l’obiettivo di incentivare l’acquisto di beni strumentali nuovi tramite una maggiorazione della percentuale di ammortamento valevole sia ai fini Ires che Irpef. L’agevolazione non assume rilevanza ai fini della determinazione della base imponibile Irap. Rientrano nel beneficio anche i beni strumentali nuovi acquistati attraverso contratti di locazione finanziaria. Per questi il beneficio riguarda la quota capitale inclusa nel canone, la cui estrapolazione dovrebbe essere consentita sulla base della procedura forfettaria di cui al DM 24/4/1998, ancorché tale norma sia stata abrogata. Il bonus in questi casi si applica sulla stessa base utilizzata nel caso di acquisto diretto, in sostanza il 40% va sommato al costo sostenuto dal concedente. Si evidenzia che la maggiorazione riguarda esclusivamente i beni che assumono carattere di strumentalità rispetto al processo produttivo, si deve trattare quindi di beni utilizzati durevolmente nell’azienda rimanendo conseguentemente esclusi i beni merce e i materiali di consumo. I beni interessati all’agevolazione possono essere acquistati in proprietà, in leasing, realizzati in economia oppure attraverso un contratto di appalto. L’agevolazione spetta anche per gli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro il 31 dicembre 2017: - sia accettato dal venditore il relativo ordine; - sia pagato un acconto pari almeno al 20% del costo di acquisto. Con riferimento all’acconto, il 20% deve essere calcolato con riferimento all’ordine o al contratto sottoscritto dalle parti, non rilevando l’effettivo valore dell’acquisto rilevabile in sede consuntiva. Per quanto riguarda i beni in leasing, il 20% deve essere riferito al maxi canone.
BENI ESCLUSI Sono esclusi dalla maggiorazione dell’ammortamento: - i fabbricati e le costruzioni; - i beni immateriali; - i beni strumentali nuovi la cui aliquota di ammortamento prevista dal D.M. 31.12.1988 sia inferiore al 6,5%, si tratta dei beni con un pe-
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riodo di ammortamento relativamente lungo; - alcune tipologie di beni indicate in apposito Gruppo V
Gruppo XVII
Industrie manifatturiere alimentari
allegato alla legge di Stabilità che di seguito riportiamo:
Specie 19 – Imbottigliamento di acCondutture que minerali naturali Specie 2/b – produzione e distribu- Condotte per usi civili (reti urbane) zione di gas naturale
8%
Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai centri di produzione
10%
Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai giacimenti gassoso acquiferi; condotte di derivazione e di allacciamento
12%
Industrie dell’energia elettrica, del gas e dell’acqua
Specie 4/b – stabilimenti termali, Condutture idrotermali
Gruppo XVIII
Industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni
8%
8%
Specie 4 e 5 – ferrovie, compreso Materiale rotabile, ferl’esercizio di binari di raccordo per roviario e tramviario conto terzi, l’esercizio di vagoni let- (motrici escluse) to e ristorante. Tramvie interurbane, urbane e suburbane, ferrovie metropolitane, filovie, funicolari, funivie, slittovie ed ascensori
7,5%
Specie 1, 2 e 3 – trasporti aerei, ma- Aereo completo di equipaggiamento rittimi, lacuali, fluviali e lagunari (compreso motore a terra e salvo norme a parte in relazione ad esigenze di sicurezza)
12%
Sono inoltre esclusi i beni destinati alla vendita, i beni di consumo, mentre per i beni concessi a noleggio, l’agevolazione interessa esclusivamente l’impresa noleggiatrice mentre l’utilizzatore è escluso. Per i beni concessi in comodato a terzi, la maggiorazione spetta al comodante a patto che i beni siano strumentali e inerenti la propria attività. L’agevolazione è riconosciuta anche con riferimento ai beni utilizzati a scopo dimostrativo o per esposizione, importante che non siano mai stati utilizzati.
LE AUTO AZIENDALI Importante sottolineare che con riferimento alla proroga per l’annualità in corso, l’agevolazione non è stata confermata per le autovetture a deducibilità limitata. Per il 2017, pertanto, i veicoli di cui all’art. 164 comma 1) lett. b) del TUIR, vale a dire quelli per i quali è prevista una deducibilità limitata al 20% e quelli di cui alla lettera b-bis) cioè gli automezzi concessi in uso promiscuo ai
dipendenti, non potranno beneficiare della maggiorazione del 40% del costo di acquisto. Rimangono viceversa agevolabili i veicoli per i quali è prevista la deducibilità integrale dei costi in quanto considerati esclusivamente strumentali all’attività d’impresa.
L’ACQUISTO DEI BENI Per la corretta applicazione della norma si rende necessario individuare l’esatto momento in cui l’acquisto si considera effettuato. A differenza di quanto previsto per altre forme agevolative, incidendo sugli ammortamenti, viene richiesta l’entrata in funzione del bene. Si rende pertanto necessario rispettare due condizioni, la prima riferita al momento dell’acquisto, che come già ricordato deve essere effettuato entro la fine dell’anno in corso, o comunque entro questo termine deve essere accettato l’ordine ed effettuato il pagamento di un acconto di almeno il 20% del prezzo di acquisto. La seconda condizione richiesta dalla norma e che
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individua il momento a partire dal quale è possibile calcolare le quote di ammortamento maggiorate, è rappresentato dall’effettiva utilizzazione del bene. In pratica è necessario che il bene sia entrato in funzione, non rilevando il periodo d’imposta in cui l’acquisto è posto in essere. Alle stesse conclusioni si deve pervenire anche nelle ipotesi in cui l’acquisto avvenga tramite contratti di locazione finanziaria, per i quali l’agevolazione consente di maggiorare la deduzione della sola quota capitale del canone. L’amministrazione finanziaria ha precisato che per definire agevolato un investimento è necessario che lo stesso sia effettuato nel periodo temporale stabilito dalla norma, mentre l’ordinaria condizione dell’entrata in funzione rileva solo per determinare il momento in cui l’agevolazione produce i suoi effetti. Conseguentemente per i beni consegnati entro il 31 dicembre 2016, qualora si voglia beneficiare dell’agevolazione già con riferimento al periodo d’imposta 2016, si renderà necessario documentare altresì l’entrata in funzione del bene entro la fine dello stesso anno.
IL FUNZIONAMENTO L’agevolazione prevede la possibilità di maggiorare l’ammortamento e i canoni di leasing deducibili fiscalmente del 40% rispetto a quanto imputato a conto economico. La norma non impatta sul processo di ammortamento civilistico le cui norme richiedono la spalmatura del costo del bene ammortizzabile lungo la sua vita utile e considerando l’eventuale valore di realizzo. Pertanto la maggiorazione della deduzione non transita a conto economico ma si concretizza in una variazione in diminuzione da apportare in sede di dichiarazione dei redditi. In particolare nel quadro RF per le imprese in ordinaria mentre per quelle in semplificata nell’apposito rigo nel quadro RE o RG del modello Unico. Si pensi ad un investimento di 100.000 euro con un aliquota di ammortamento del 10%, nel conto economico di ciascun esercizio sarà imputato l’ammortamento contabile di 10.000 euro mentre nel modello Unico si apporterà una variazione in diminuzione di 4.000 euro. In questo modo al termine del periodo decennale di ammortamento l’impresa avrà dedotto 140.000 euro, di cui 100.000 imputati a conto economico e 40.000 extra-contabilmente. L’autonomia della maggior deduzione ai fini fiscali non deve quindi in via di principio tener conto dell’ammortamento imputato a conto economico il quale non necessariamente deve corrispondere
alla quota deducibile conteggiata in base ai coefficienti di cui al C.M. 21 dicembre 1988. A questo punto si possono presentare tre distinte situazioni. 1 - La quota di ammortamento stanziata a conto economico è uguale alla quota deducibile fiscalmente, l’agevolazione fiscale è fruita operando una variazione in diminuzione nel modello Unico pari al 40% della quota deducibile fiscalmente, pari a quella indicata a conto economico, senza alcuna ripercussione sotto il profilo delle fiscalità differita. 2 - La quota di ammortamento indicata a conto economico è maggiore di quella deducibile fiscalmente, in questi casi nel modello Unico devono essere operate due variazioni, una prima in aumento pari alla differenza tra l’ammortamento civilistico e quello fiscale, e una seconda in diminuzione pari al 40% dell’ammortamento deducibile fiscalmente e non alla quota iscritta nel conto economico. 3 - La quota di ammortamento contabile è inferiore a quella fiscalmente deducibile, in questi casi in applicazione del principio di derivazione l’ammortamento contabile è anche quello deducibile fiscalmente, mentre il super ammortamento sarà fruito apportando una variazione in diminuzione nel modello Unico pari al 40% della quota deducibile fiscalmente, e quindi considerando l’ammortamento tabellare di cui al D.M. 31 dicembre 1988. In pratica quindi la percentuale del 40% non va calcolata sulla quota di ammortamento effettivamente dedotta ma su quella massima deducibile prevista dal DM 1988. Nel primo esercizio di entrata in funzione del bene, sia la maggiorazione che la quota di ammortamento ordinariamente deducibile deve essere ridotta alla metà. Ricordiamo che il maxi-ammortamento opera anche con riferimento ai beni strumentali nuovi di costo unitario non superiore a 516,46 euro, anche se in virtù della maggiorazione quest’ultimo valore sia superato. Con riferimento ai beni utilizzati promiscuamente la maggiorazione del 40% rileverà nella misura del 50%.
PLUS E MINUSVALENZE Le deduzioni extracontabili in argomento non assumano rilevanza ai fini della determinazione della minus o plusvalenza al momento della cessione dei beni. Essendo la maxi deduzione di natura squisitamente tributaria, il costo fiscale del bene rimane ancorato all’effettivo costo di acquisto. All’atto della cessione pertanto i maggiori ammor-
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tamenti non impattano sulla determinazione della plusvalenza o minusvalenza, la cui entità è data dalla differenza tra il prezzo di cessione e il costo fiscale del bene. In caso di cessione o eliminazione del bene stesso dal processo produttivo non sarà consentito utilizzare eventuali quote non dedotte della maggiorazione che conseguentemente saranno perse.
RILEVANZA DEI MAXI-AMMORTAMENTI L’agevolazione non impattando sul valore del cespite, non rileva ai fini del conteggio delle spese di manutenzione ordinarie deducibili nei limiti del 5% del costo dei beni all’inizio dell’esercizio ai sensi dell’art. 102 comma 6 del TUIR. La maggiorazione non rileva inoltre ai fini dell’applicazione degli studi di settore e del test di operati-
vità previsto per le società non operative. Per i contribuenti forfetari il limite triennale degli acquisti di beni strumentali entro i 15.000 euro dovrà essere valutato al netto della maggiorazione in argomento.
ACCONTI D’IMPOSTA La norma prevede inoltre che per la determinazione degli acconti d’imposta per il 2016 e il 2017, periodi interessati dall’agevolazione, non si dovrà considerare la maggiorazione dell’ammortamento.
CUMULABILITÀ La norma non prevede divieti di cumulo dei maxi -ammortamenti con altre agevolazioni a meno che queste ultime non lo prevedano espressamente.
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Note di variazione Iva
DIETROFRONT PER LE PROCEDURE CONCORSUALI
La legge di stabilità per il 2016 ha riscritto l’art. 26 del DPR 633/72 offrendo la possibilità di recuperare l’Iva sui crediti non incassati perché interessati da procedure concorsuali, fin dall’apertura delle stesse. L’intento era quindi quello di allineare la normativa Iva all’articolo 101, comma 5 del TUIR, che consente di dedurre dal reddito d’impresa le perdite su crediti legate a procedure concorsuali. La riscrittura ha riguardato non solo le situazioni riferibili a procedure concorsuali ma anche le procedure esecutive individuali. Per le norme riferite alle procedure concorsuali la loro entrata in vigore era stata differita di un anno, prevedendo la loro applicazione alle procedure aperte dopo il 31 dicembre 2016. Per le procedure individuali invece, era stato previsto che le stesse avessero natura interpretativa e quindi fossero immediatamente applicabili e valevoli anche per il passato. In caso di procedure concorsuali tipiche, vale a dire fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta e amministrazione straordinaria, la nota di variazione poteva quindi essere emessa dalla data di efficacia delle stesse. Per le procedure di ristrutturazione del debito di cui all’art. 182bis la nota di credito poteva essere emessa dalla data di omologa, mentre per i piani attestati di cui all’art. 67, dalla data della sua pubblicazione nel Registro delle Imprese. La legge di stabilità per il 2016 aveva quindi ridefinito la griglia dei termini a partire dai quali il prestatore o cedente, poteva emettere la nota di credito, riducendo conseguentemente la propria esposizione debitoria nei confronti dell’erario. La nota di credito, inoltre, avrebbe potuto essere emessa per l’intero importo fatturato oppure per un importo parziale, sulla base della previsione d’incasso, indicando in ogni caso sia l’imponibile che l’imposta.
Le modifiche avevano anche eliminato la necessità, da parte dell’organismo preposto alla gestione della procedura concorsuale, di registrare sui libri contabili le note di credito ricevute. L’annotazione non si rendeva quindi applicabile per le note di credito emesse in caso di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta e amministrazione straordinaria. In questi casi pertanto, l’organo della procedura non si rendeva debitore nei confronti dell’erario scaricando sullo Stato il mancato versamento dell’Iva. Questo era il quadro delle novità previste dalla finanziaria dello scorso anno è che avrebbero dovuto entrare in vigore il 1° gennaio 2017. Utilizziamo il condizionale perché la legge di bilancio 2017 (L. 232/2016 comma 567) ha cancellato buona parte di tali disposizioni, operando una vera e propria restaurazione. Di fatto quindi tali regole non entreranno mai in vigore con effetti finanziari per le imprese non trascurabili. In altri termini sono state ripristinante le regole che legano l’emissione della nota di credito alla chiusura della procedura concorsuale. La ragione del ripensamento è legato a motivazioni squisitamente erariali, atteso che il provvedimento vale circa 340 milioni di euro annui. Cancellando le modifiche dello scorso anno, per determinare il momento in cui è possibile emettere la nota di variazione, si deve ritornare ai chiarimenti forniti dall’amministrazione finanziaria con le circolari 77/E/2000 e 31/E/2014. Tale momento, inteso come momento iniziale di emissione delle note di credito può essere riepilogato come segue: - nel fallimento, in presenza di piano di riparto, entro il termine per le osservazioni al piano di riparto, in assenza del piano di riparto, entro il termine per il reclamo al decreto di chiusura del fallimento; - nel concordato fallimentare al momento del passaggio in giudicato della sentenza di omologa del concordato stesso; - nel concordato preventivo data della sentenza di omologa esclusivamente per i crediti chirografari per la parte percentuale e successivo adempimento del debitore agli obblighi assunti in sede concordataria;
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- nella liquidazione coatta amministrativa dalla definitività del piano di riparto; - nell’accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis L.F.) dalla omologazione dell’accordo; - nel piano attestato (art. 67 comma 3 lett. d) L.F.) dalla data di pubblicazione del piano presso il Registro delle Imprese. Per quanto riguarda il termine ultimo entro il quale è possibile esercitare il recupero dell’imposta, la risoluzione n. 89/E/2002 ha confermato le regole generali previste dall’art. 19 del DPR 633/72. Il diritto alla detrazione dell’imposta può essere esercitato al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto. Quindi l’apertura della procedura determina il momento iniziale di emissione della nota di variazione mentre la dichiarazione relativa al secondo anno successivo rispetto a quel momento, definisce il termine finale di recupero dell’imposta. Con riferimento alle procedure individuali rimaste infruttuose, abbiamo già ricordato che le modifiche apportate all’art. 26 avevano natura interpretativa e quindi sono state recepite nel nostro ordinamento dal 2016 con effetti anche per il passato. Più precisamente il comma 4, lett. b) dell’articolo 26 disciplina in maniera più puntuale
le procedure esecutive individuali introducendo, al comma 12, disposizioni atte a chiarire quando si intende realizzata la condizione di infruttuosità. Infruttuosità il cui momento assume un’importanza fondamentale perché coincide con quello in cui è possibile emettere la nota di credito. Più precisamente tale momento corrisponde: - nelle ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare; - nell’ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario, risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l’impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità; - nell’ipotesi in cui, dopo che per tre volte l’asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità. Ovviamente nei casi in cui, successivamente all’emissione della nota di credito, si riesca ad incassare in tutto o in parte il corrispettivo si dovrà emettere una nota di debito. (PZ)
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Credito d’imposta sulla ricerca e sviluppo RICORDIAMO CHE PRESSO L’ASSOCIAZIONE È OPERATIVO IL RELATIVO SPORTELLO Ricordiamo che, in collaborazione con PIUSICURA SERVIZI PER L’IMPRESA SRL, è attivo lo sportello per l’ottenimento del credito d’imposta sugli investimenti in ricerca e sviluppo. La consulenza per la fattibilità è gratuita. Se l’impresa decide di procedere con il progetto il costo sarà definito in base alla tipologia degli investimenti. Il beneficio, previsto dalla legge n. 9/2014, è stato ristrutturato dalla legge di bilancio per il 2017, e prevede il riconoscimento di un credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo. Innanzitutto è stato prorogato dal 2019 al 2020
il termine entro il quale effettuare l’investimento, mentre la percentuale di costo incrementale rispetto alla media del triennio è stata allineata al 50% per tutte le tipologie di intervento. Il costo dell’investimento deve essere di almeno 30.000 euro e il massimale di bonus è stato incrementato da 5 a 20 milioni di euro annuali per ogni impresa. Non è più richiesto che il personale sia altamente qualificato, ma sarà sufficiente che svolga una delle attività elencate nell’art. 2 del DM 27 maggio 2015. Il credito può essere utilizzato in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti. L’importo del credito da contabilizzare tra i ricavi quale contributo in conto esercizio non assume rilevanza ai fini dell’imposizione Irpef, Ires e Irap. Per fissare l’appuntamento o per qualsiasi ulteriore chiarimento contattare il dott. Paolo Zorzenone presso i nostri uffici tel. 0432/507377 e-mail: fisco@confapifvg.it (PZ)
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Contributi per impianti energetici a biomassa legnosa PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: DAL 1° GENNAIO AL 28 FEBBRAIO DI OGNI ANNO La legge 23 aprile 2007, n. 9, recante norme in materia di risorse forestali, al fine di promuovere l’utilizzo di fonte energetiche rinnovabili provenienti da foresta e da arboricoltura specializzata, prevede all’art. 41 ter, commi 10 e 14 la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione di impianti energetici a biomassa legnosa. Con decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2016, n. 0254/Pres, pubblicato sul Supplemento ordinario al B.U.R. n. 61 del 28 dicembre 2016 ed entrato in vigore il 29 dicembre 2016, è stato adottato il regolamento di attuazione (di seguito regolamento), di cui di seguito si dà conto, avvertendo da subito che le domande di contributo possono essere presentate dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno all’Ispettorato forestale competente per territorio (di seguito Ispettorato) mediante posta elettronica certificata (PEC) e che il decreto in esame abroga il precedente del 19 dicembre 2014, n. 242/Pres di analogo contenuto.
SOGGETTI BENEFICIARI Soggetti beneficiari sono: le imprese di utilizzazione boschiva, le imprese di prima trasformazione del legno, le aziende agricole, i consorzi forestali e i proprietari forestali. Per impresa di prima trasformazione del legno s’intende l’impresa che trasforma il legname tondo in prodotti segati con possibili successive lavorazioni.
INIZIATIVE AMMESSE A CONTRIBUTO Sono ammessi a contributo: a) l’acquisto e la messa in opera di caldaie a biomassa legnosa di potenza termica nominale maggiore a 35 kW e inferiore a 100 kW al servizio diretto del fabbisogno del richiedente; sono incluse tutte le opere idrauliche ed elettriche funzionali all’impianto termico;
b) l’installazione di un sistema di telecontrollo dell’impianto a servizio dell’impianto oggetto di contributo; c) l’installazione di un container, esclusa l’edificazione di strutture in “latero cemento”. Le caldaie di cui alla lett. a) devono: - essere certificate secondo la norma UNI EN 303-5:2012, con specifico riguardo alla conformità ai requisiti costruttivi e di sicurezza, e alla conformità alla classe 5 di prestazione di detta norma; la certificazione va resa da un organismo o laboratorio accreditato dalla norma UNI EN ISO/IEC 17025; - essere finalizzate alla sola produzione termica da combustione e allacciate all’utenza a servizio del richiedente; - essere dotate di un “accumulo inerziale” di cui ai parametri di cui si dirà appresso; - essere di nuova fabbricazione; - avere un rendimento termico utile conforme a quello della classe 5 di prestazione secondo la citata norma UNI EN 303-5:2012; - avere emissioni in atmosfera non superiori a quelle previste nell’allegato II, tabella 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico (di seguito Mise) 16 febbraio 2016 (aggiornamento della disciplina per l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili), verificate dall’organismo o laboratorio accreditato; - utilizzare unicamente pellet di legno e cippato di legno. L’”accumulo inerziale” di cui alla lett. c) va dimensionato secondo i sottostanti parametri: - per le caldaie con alimentazione manuale del combustibile, il volume di accumulo rispetta le disposizioni previste dalla norma EN 3035:2012; - per le caldaie con alimentazione automatica del combustibile, ad esclusione del pellet, il volume di accumulo non dev’essere inferiore a 20 dm3/kW; - per le caldaie con alimentazione automatica a pellet, il volume di accumulo deve essere tale da garantire un’adeguata funzione di compen-
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sazione di carico, con l’obiettivo di minimizzare i cicli di accensione e spegnimento, secondo quanto indicato dal progettista. Le biomasse in questione sono certificate da un organismo accreditato che ne attesta la conformità alle norme tecniche di riferimento. Sono, inoltre, ammessi solo biocombustibili appartenenti alla classe di qualità per cui il generatore è stato certificato, oppure appartenenti a classi di miglior qualità rispetto al combustibile di prova indicato nel test report del generatore.
SPESE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO Sono ammesse a contributo le spese relative: - alle iniziative agevolabili sopra descritte; - agli oneri di progettazione, generali e di collaudo, di direzione lavori e a quelli sostenuti per il rilascio delle certificazioni e autorizzazioni previste, fino ad un importo non superiore al 15% della spesa totale. Per l’ammissione delle spese di cui sopra i soggetti istanti presentano all’atto della domanda il preventivo dell’intervento, comprensivo di acquisto dei beni, esecuzione lavoro e spese tecniche generali, unitamente ad un’asseverazione da parte di un tecnico abilitato recante l’analisi dei prezzi e attestante la congruità. L’IVA definitivamente sostenuta dal beneficiario è una spesa ammissibile solo se non recuperabile. Non sono ammesse le spese per imprevisti.
FORME E LIMITI DEL CONTRIBUTO L’agevolazione consiste in un contributo in conto capitale concesso secondo il regime “de minimis” nelle misure massime: a) dell’80% della spesa ammissibile per i soggetti pubblici; b) del 50% della spesa ammissibile per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a). Non sono ammessi a contributo gli interventi con spesa ammissibile di importo complessivo inferiore a 15.000 euro. I contributi in esame possono essere cumulati con altri aiuti “de minimis” a condizione che non venga superato il massimale di 200.00 euro negli ultimi 3 esercizi. I contributi in parola sono anche cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili fino alle intensità massime consentite dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA I soggetti che intendono beneficiare delle agevola-
zioni in esame presentano domanda di contributo dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno, redatta secondo il modello di cui all’all. A al regolamento, mediante: - invio all’indirizzo di PEC dell’Ispettorato forestale competente per territorio (di seguito Ispettorato); la data di ricevimento della domanda è determinata dalla data della ricevuta di accettazione della PEC che comprova l’avvenuta spedizione del messaggio, con in allegato la relativa domanda di contributo e la documentazione richiesta; - invio a mezzo raccomandata a.r.; ai fini del rispetto del termine, fa fede la data del timbro apposto in partenza dall’ufficio postale, purché la domanda pervenga all’Ispettorato entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine finale di presentazione; Gli Ispettorati territorialmente competenti sono quelli di Pordenone Tolmezzo, Trieste e Udine. La domanda reca, infine, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante il possesso dei requisiti per l’accesso al beneficio. Alla domanda vanno allegati: - la relazione tecnica di progetto, timbrata e firmata dal progettista, corredata degli schemi funzionali; - la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta sul modello predisposto dal Servizio competente in materia di foreste (di seguito Servizio) e reperibile sul sito web della Regione (www.regione.fvg.it), attestante tutti gli aiuti “de minimis” eventualmente concessi nell’esercizio finanziario di concessione del finanziamento e nei due esercizi finanziari precedenti; - preventivo di spesa e relativa asseverazione; - fotocopia del documento di identità del soggetto richiedente. In assenza di disposizioni transitorie le domande per il 2017 vanno presentate entro il 28 febbraio 2017.
ISTRUTTORIA E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO I contributi sono concessi mediante procedimento valutativo a sportello e le domande sono istruite secondo l’ordine cronologico di presentazione, determinato dalla data di ricevimento della PEC da parte dell’Ispettorato ovvero dalla data di invio della raccomandata a.r. L’Ispettorato, entro 45 giorni dal termine finale previsto per il ricevimento delle domande procede alla loro istruttoria; nei 45 giorni successivi predispone l’elenco delle domande ammissibili secon-
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do l’ordine di ricevimento delle stesse e procede mediante decreto alla concessione del contributo fino a esaurimento delle risorse disponibili. Il decreto di concessione fissa anche il termine per la presentazione della rendicontazione delle spese ammesse.
RENDICONTAZIONE Ai fini della rendicontazione, i soggetti beneficiari presentano all’Ispettorato, entro il termine previsto dal decreto di concessione, la seguente documentazione: - per i soggetti pubblici, dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, che attesti che l’attività, per la quale il contributo è stato erogato, è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative in materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione; - per le istituzioni, associazioni, fondazioni e comitati, l’elenco analitico della documentazione giustificativa e, per le associazioni di volontariato, il rendiconto esclusivamente in relazione all’utilizzo delle somme percepite; - per i soggetti diversi da quelli di cui alle lett. a) e b), fra cui le imprese, copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini del contributo, corredata di una dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali e copia della documentazione comprovante i pagamenti effettuati; - copia della dichiarazione di conformità dell’impianto e del relativo condotto fumario alla regola dell’arte, così come prevista dal decreto del Mise 22 febbraio 2008, n. 37; la dichiarazione è redatta secondo gli allegati del
decreto del Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica presso il Ministero dello sviluppo economico 19 maggio 2010 ed è rilasciata al beneficiario da parte di un’impresa installatrice abilitata ai sensi del citato d.m. 22 febbraio /2008; - copia delle autorizzazioni previste dalla normativa di settore; - asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato che attesti il corretto e completo dimensionamento del generatore di calore e dei sottosistemi d’impianto sostituiti, il rispetto dei requisiti previsti dal regolamento, l’esecuzione dell’intervento nel rispetto delle normative vigenti; - certificazione rilasciata da un organismo accreditato che attesti che la caldaia è conforme alla norma UNI EN 303-5:2012 classe 5. L’Ispettorato comunica al Servizio l’esito motivato dell’esame della rendicontazione entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa.
LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO Il contributo è liquidato entro 45 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell’Ispettorato da parte del Servizio sulla base delle spese effettivamente sostenute e rendicontate. In ogni caso il contributo da liquidare non può essere superiore all’importo concesso. Per tutta la documentazione citata, altre informazioni e chiarimenti le imprese possono rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione.
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(AdT)
Crisi delle banche venete. Sostegno alle imprese REGOLAMENTO REGIONALE SULL’ASSEGNAZIONE DI RISORSE AI CONFIDI A FAVORE DELLE IMPRESE COINVOLTE NELLA CRISI DELLA BANCA POPOLARE DI VICENZA E DI VENETO BANCA Con circolare prot. n. 226/AdT del 6 settembre 2016 e su Apinforma n. 15/2016, p. 16 è stata data notizia della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (legge di assestamento del bilancio 2016 e del bilancio pluriennale 2016-2018), art. 2, commi 81-84, con la quale sono state stanziate risorse straordinarie nella misura di 2 milioni di euro per il 2016 a favore dei consorzi regionali di garanzia fidi (di seguito confidi), allo scopo di sostenere le imprese aventi sede legale od operativa in FriuliVenezia Giulia coinvolte in veste di azioniste od obbligazioniste nella crisi della Banca Popolare di Vicenza spa e della Veneto Banca spa (di seguito “le due banche venete”). Ora, con decreto del Presidente della Regione 29 novembre 2016, n. 0223/Pres, pubblicato sul Supplemento ordinario al B.U.R. n. 53 del 1 dicembre 2016, ne è stato adottato il regolamento di attuazione con il quale sono fissati criteri e modalità per l’assegnazione di dette risorse. Il regolamento è entrato in vigore il 2 dicembre 2016. Le anzidette risorse sono assegnate ai confidi che abbiano presentato apposita domanda all’Ammi-
nistrazione regionale entro 10 giorni dalla data in vigore del regolamento (12 dicembre 2016) secondo criteri di proporzionalità e, cioè: a) per il 75%, in funzione delle garanzie in essere rilasciate dal confidi a imprese a fronte di finanziamenti erogati delle due banche citate; b) per il 25%, in funzione di garanzie rilasciate a imprese a fronte di finanziamenti erogati da banche e intermediari finanziari diverse dalle precedenti. Entrambe le percentuali vengono calcolate, assumendo a riferimento il bilancio consortile alla data di chiusura dell’esercizio dell’anno precedente a quello della presentazione della domanda o, se già approvato, nell’anno di presentazione della domanda stessa. Con le risorse così ripartite i confidi andranno a costituire un “apposito fondo rischi indisponibile dedicato esclusivamente alla concessione delle garanzie” in parola. Destinatarie finali dei fondi così costituiti sono le imprese in attività e iscritte al Registro delle imprese, aventi sede legale o unità operative nel territorio regionale e intestatarie di azioni o di obbligazioni delle due banche venete, rispettivamente, al 2 dicembre 2015 e al 16 febbraio 2016. Le garanzie saranno concesse dai confidi alle imprese secondo il regime “de minimis”. Si ritornerà sull’argomento, non appena la misura sarà divenuta operativa sulla base dell’applicazione che sarà data dai confidi. Frattanto il testo delle disposizioni citate e altre informazioni possono essere richiesti all’ufficio economico dell’Associazione.
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(AdT)
Voucher della CCIAA di Udine per l’internazionalizzazione PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DAL 1° FEBBRAIO AL 15 NOVEMBRE 2017 PREMESSA Con deliberazione n. 04 del 23 gennaio 2017 la Giunta della CCIAA di Udine ha licenziato il “bando” 2017 (di seguito bando) per la concessione di buoni (voucher) a sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese. Rispetto al bando precedente le tipologie di voucher restano le tradizionali due: il voucher “A” dell’importo di 2.500 euro (a fronte di una spesa minima di 5.000 euro) e il voucher “B” di 1.000 euro (a fronte di una spesa minima da parte dell’impresa di 2.000 euro). Le risorse complessivamente stanziate ammontano a 41.000 euro e l’agevolazione concedibile per ciascuna domanda consiste in un contributo sulle spese ammesse nella percentuale massima del 50%. Le domande possono essere presentate esclusivamente in modalità telematica dal 1° febbraio al 15 novembre 2017. Da un punto di vista finanziario e contributivo vi sono, dunque, sensibili differenze rispetto agli anni passati, tutte riconducibili alla riduzione dei diritti camerali disposti per legge e, cioè: lo stanziamento complessivo è meno che dimezzato (nel 2016 fu di 90.000 euro); è ridotta l’intensità contributiva in termini percentuali (nel 2016 fu del 66,67%) e di soglia massima (nel 2016 fu di 3.500 e 2.000 euro, rispettivamente, per le tipologie di voucher A e B); è stata anche elevata la spesa minima ammissibile (nel 2016 fu, rispettivamente, di 4.500 e 1.500 euro). Occorre ricordare che già per il bando 2016 le risorse erano state men che dimezzate rispetto al bando 2015.
BENEFICIARI Beneficiarie sono le piccole e medie imprese, le cooperative ed i consorzi, che rientrino nella definizione di micro, piccola e media impresa secondo la normativa comunitaria e aventi sede o unità lo-
cale destinataria dell’investimento nella provincia di Udine e non escluse dal regime di aiuto “de minimis”.
INIZIATIVE E SPESE AMMISSIBILI Sono agevolabili le spese sostenute dalle imprese per la partecipazione ad una o più iniziative di internazionalizzazione sulla base del programma definito dalla CCIAA di Udine per il 2017 e organizzate dalla CCIAA di Udine o dalla Azienda speciale imprese e territorio I.TER dello stesso ente camerale (di seguito I.TER) o da “altri soggetti organizzatori” (sic). Il programma delle iniziative di internazionalizzazione della CCIAA di Udine per il 2017 è rinvenibile sul sito camerale http://www.ud.camcom. it/P42A2403C2402S2401/Calendario-iniziative. htm. Il voucher supporta il costo di una o più delle seguenti iniziative: 1. missioni economiche/imprenditoriali all’estero ed in Italia; 2. partecipazioni a fiere all’estero ed in Italia; 3. partecipazione ad esposizioni, anche a carattere temporaneo, all’estero ed in Italia; 4. partecipazioni a workshop o “visite studio collettive” a: - fiere; - esposizioni; - eventi di rilevo internazionale; - territori esteri tipo cluster; per settori definiti dell’economia friulana, all’estero e in Italia. I servizi connessi alle predette iniziative possono comprendere: - check up preliminare con esperto paese; - attività formativa erogata dall’I.TER, specifica sulle tematiche di internazionalizzazione o del paese oggetto della domanda di contributo; - interpretariato; - organizzazione di incontri B to B, visite individuali, visite conoscitive collettive, organizzazione workshop o “visite studio collettive”; - catalogo collettiva, escluso il materiale promozionale e di comunicazione realizzato dall’impresa e diretto alla promozione della stessa; - tassa d’iscrizione alla fiera, affitto superficie espositiva, allestimento, spazio preallestito;
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- spedizioni materiale e campioni; - pacchetto viaggio, alloggio e trasferimenti collettivi o in loco; - servizi legati al follow-up. Sono ammissibili le sole spese fatturate dalla CCIAA di Udine o dall’I.TER, come pure dagli altri soggetti organizzatori. Le spese devono essere sostenute - fatturate e pagate - dopo la presentazione della domanda di contributo ed entro il 2 aprile 2018, a esclusione della tassa di iscrizione alle fiere (che può avere data antecedente) e delle spese relative a iniziative di internazionalizzazione promosse in data antecedente alla pubblicazione del presente bando a partire dal 1° novembre 2016.
FORMA E MISURA DELL’AGEVOLAZIONE L’agevolazione, concedibile per ciascuna domanda, consiste in un contributo secondo il regime “de minimis” sulle spese sostenute e ammissibili nella percentuale massima del 50% e, più precisamente: 1. voucher “A” dell’importo di 2.500 euro (al lordo delle ritenute di legge) a fronte di una spesa minima da parte dell’impresa di 5.000 euro, IVA esclusa, regolarmente fatturata; 2. voucher “B” dell’importo di 1.000 euro (al lordo delle ritenute di legge) a fronte di una spesa minima da parte dell’impresa di 2.000 euro, IVA esclusa, regolarmente fatturata;
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Le imprese interessate presentano domanda di contributo - completa di marca da bollo annullata, redatta su apposito modello, compilata in tutte le sue parti e comprensiva degli allegati previsti dal bando e successivamente scansita - alla CCIAA di Udine a partire dalle 09.00 del 1° febbraio ed entro il 15 novembre 2017. Le domande vanno presentate prima della data di inizio delle iniziative di internazionalizzazione. Le domande vanno esclusivamente inviate mediante posta elettronica certificata (PEC) esclusivamente al seguente indirizzo: contributi@ ud.legalmail.camcom.it. La domanda si considera validamente inviata se: - inviata da casella di posta elettronica certificata; - firmata in originale, successivamente scansita, ed inviata tramite PEC unitamente ad un do-
cumento d’identità del legale rappresentante in corso di validità; oppure - sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante e corredata dalla documentazione richiesta (v. infra). La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: - relazione illustrativa dell’iniziativa; - dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il rispetto dei parametri dimensionali posti alle piccole e medie imprese; - dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’osservanza del regime “de minimis”; - documento d’identità del legale rappresentante, qualora la domanda non sia stata sottoscritta digitalmente. Non è ammessa la trasmissione di più domande di contributo con un unico invio di PEC. La data e ora di inoltro della domanda sono determinati dalla data e ora del messaggio trasmesso attraverso PEC con in allegato la domanda di contributo, attestate dai dati di certificazione del messaggio, che sono documentati e certificati dal gestore del sistema PEC dell’ente camerale all’ente medesimo.
PROCEDURE I contributi sono concessi secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande fino a esaurimento dei fondi. Il termine per la concessione dell’incentivo è di 90 giorni - a meno delle interruzioni e sospensioni previste dal bando - dalla data di presentazione delle domande con determinazione del dirigente camerale. Nell’atto di concessione sono indicati anche i termini e le modalità per la presentazione del rendiconto. Il contributo verrà erogato sulla base del rendiconto che l’impresa è, comunque, tenuta a presentare entro il 2 aprile 2018; in nessun caso il suo ammontare potrà essere superiore al contributo concesso. L’ufficio contributi inoltrerà le comunicazioni ai richiedenti anche mediante PEC o al numero di fax indicati dall’impresa in domanda o successivamente comunicati all’ufficio. Per il testo del bando e ogni altra informazione le imprese interessate possono rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione.
PAG. 27 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 2 - 31 gennaio 2017
(AdT)
Indice mensile rivalutazione t.f.r. dicembre 2016 RAPPORTI CESSATI MESE
DAL
AL
RIVAL. FISSA
INDICE
RIVALUTAZIONE
GENNAIO
15.01
14.02
0,125
99,7
0,125000
FEBBRAIO
15.02
14.03
0,250
99,5
0,250000
MARZO
15.03
14.04
0,375
99,6
0,375000
APRILE
15.04
14.05
0,500
99,6
0,500000
MAGGIO
15.05
14.06
0,625
99,7
0,6250
GIUGNO
15.06
14.07
0,750
99,9
0,75000
LUGLIO
15.07
14.08
0,875
100,0
0,945093
AGOSTO
15.08
14.09
1,000
100,2
1,220234
SETTEMBRE
15.09
14.10
1,125
100,0
1,195093
OTTOBRE
15.10
14.11
1,250
100,0
1,320093
NOVEMBRE
15.11
14.12
1,375
100,0
1,445093
DICEMBRE
15.12
14.01
1,500
100,3
1,795304
(C)
PAG. 28 - APINFORMA / Lavoro - numero 2 - 31 gennaio 2017
Rinnovi CCNL e bilateralità e/o che applicano i CCNL dalla stessa sottoscritti. Questa l’articolazione dei versamenti:
INVITO ALLA REGOLARIZZAZIONE DEI VERSAMENTI
In relazione all’avvio della stagione di rinnovi contrattuali CONFAPI, le ipotesi di accordo appena sottoscritte o in fase di sottoscrizione ad eccezione delle seguenti categorie: Meccanici, Trasporto, Edilizia, Unionservizi ed Alimentari prevedono l’integrale recepimento di una serie di accordi interconfederali istitutivi di altrettanti Enti bilaterali essendone gli stessi divenuti parte integrante e assumendo quindi un carattere cogente. Stante la definizione della bilateralità a livello interconfederale, appare evidente come tutti i CCNL ad oggi in fase di rinnovo prevedranno la regolamentazione della bilateralità come delineata a seguire, ad eccezione di quanto sopra specificato.
1) FONTI NORMATIVE Gli accordi interconfederali sottoscritti dalla nostra Confederazione relativamente alla bilateralità sono i seguenti: 1. A.I. 20 settembre 2011, con il quale viene disciplinata la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, vengono istituiti gli organismi paritetici nazionali OPNC e provinciali e viene altresì disciplinata la formazione in materia di sicurezza e ribadito dall’intesa del 28 dicembre 2012; 2. A.I. 22 dicembre 2016, con il quale viene disciplinata la materia dell’apprendistato; 3. A.I. 23 luglio 2012, con il quale viene istituito presso l’ENFEA il FONDO SVILUPPO BILATERALITA’ PMI CONFAPI e l’OSSERVATORIO DELLA CONTRATTAZIONE E DEL LAVORO come ribadito dall’ A.I. del 26 luglio 2016 sui modelli contrattuali; 4. Intesa applicativa del 28 dicembre 2012 per lo sviluppo delle relazioni sindacali e linee di indirizzo in materia di strumenti bilaterali. Vengono così definite le misure dei versamenti a carico delle Imprese Associate al sistema Confapi PAG. 29 - APINFORMA / Lavoro - numero 2 - 31 gennaio 2017
1) “Fondo Sicurezza PMI CONFAPI” Il versamento annuale è costituito: a. versamento del contributo sicurezza dovuto dalle aziende prive del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nella misura di euro 18,00 per ciascun lavoratore; b. versamento di euro 6,00 dovuto dalle rimanenti aziende che operano con la presenza del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza per ciascun lavoratore; 2) “Fondo Sviluppo Bilateralità PMI Confapi” Il versamento annuale è così stabilito: * versamento di € 6 per lo sviluppo dell’Apprendistato per ciascun lavoratore a tempo pieno e di € 3 per ciascun lavoratore part time fino a 20 ore, a carico delle aziende; 3) “Fondo Sostegno al Reddito”, quale strumento di welfare integrativo degli strumenti previsti per legge. Il versamento annuale è così stabilito: * versamento di € 28,00 per ciascun lavoratore a carico delle imprese; 4) “Osservatorio della Contrattazione e del Lavoro” suddiviso in due articolazioni: a. versamento di € 8 a carico azienda destinato al sostegno e allo sviluppo degli strumenti bilaterali e delle relative articolazioni settoriali e territoriali, all’introduzione e relativo sostegno delle attività di rappresentanza sindacale territoriale nonché alla contrattazione territoriale di secondo livello; b. versamento di € 12 a lavoratore a carico azienda destinato ad ulteriori attività correlate, assorbenti le eventuali quote già previste dalla contrattazione nazionale.
2) MODALITÀ DI VERSAMENTO I versamenti avranno carattere mensile, in rapporto al numero di dipendenti occupati. Il mezzo di pagamento è stato individuato nel modello F24. Il principio è quello di competenza, per cui entro il
16 del mese occorrerà adempiere ai versamenti afferenti le retribuzioni del mese precedente la data del versamento stesso. Gli importi mensili andranno determinati come segue: a. “Fondo Sicurezza PMI CONFAPI” - 1,50 euro mensili per 12 mensilità per ciascun lavoratore dovuto dalle aziende prive del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza; - 0,50 euro mensili per 12 mensilità per ciascun lavoratore dovuto dalle aziende con RLS; b. “Fondo Sviluppo bilateralità PMI CONFAPI” - 0,50 euro mensili per 12 mensilità per ciascun lavoratore a tempo pieno per lo sviluppo dell’Apprendistato; - 0,25 euro mensili per 12 mensilità per ciascun lavoratore part time fino a 20 ore; c. “Fondo sostegno al reddito” - 2,33 euro mensili per 12 mensilità per ciascun lavoratore; d. “Osservatorio della contrattazione e del lavoro” - 0,66 euro mensili per 12 mensilità; - 1,00 euro mensili per 12 mensilità. L’ente OPNC gestirà il fondo a), mentre l’ENFEA gestirà i fondi b), c), d). A tal fine sono stati istituiti due diversi codici di versamento. Pertanto all’ENFEA andranno versati € 4,5 mensili per ciascun dipendente (o € 4,25 se trattasi di dipendente part time con orario di lavoro inferiore alle 20 ore settimanali); mentre all’OPNC andranno versati € 0,5 o € 1,5 mensili per ciascun dipendente in relazione al fatto che in azienda sia stato eletto o meno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Con le risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate n. 30/E del 9 maggio 2013 e 51/E del 15 luglio 2013 sono stati istituiti i codici “OPNC” ed “ENFE” da utilizzarsi rispettivamente per i versamenti all’ORGANISMO PARITETICO NAZIONALE CONFAPI ed all’ENTE BILATERALE ENFEA, ente nazionale per la formazione e l’ambiente. L’Inps ha quindi diramato le circolari n. 87 del 30 maggio 2013 e n. 121 del 6 agosto 2013, con le quali venivano offerte le istruzioni per la compilazione dei modelli F24. Pertanto i datori di lavoro indicheranno, in sede di compilazione del modello di versamento “F24”, nella sezione “INPS”, distintamente dai dati relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, la causale “OPNC”, e in un rigo successivo la causale “ENFE” esposta, nel campo “causale contributo”, in corrispondenza esclusivamente del campo “importi a debiPAG. 30 - APINFORMA / Lavoro - numero 2 - 31 gennaio 2017
to versati”. Inoltre nella stessa sezione nel campo “codice sede” va indicato il codice della sede Inps competente; nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda” è indicata la matricola Inps dell’azienda; nel campo “periodo di riferimento”, nella colonna “da mm/aaaa” è indicato il mese e l’anno di competenza, nel formato MM/AAAA; la colonna “a mm/aaaa” non deve essere valorizzata. Poiché la bilateralità ha efficacia dal mese di sottoscrizione dell’accordo di rinnovo le Aziende dovranno provvedere con il primo F24 utile al versamento della contribuzione arretrata. In tal senso sarà necessario compilare nel modello F24 ulteriori righe distinte per ciascun periodo arretrato.
3) MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL FLUSSO UNIEMENS I datori di lavoro interessati compileranno il flusso Uniemens nel seguente modo: all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <DatiParticolarii>, valorizzeranno l’elemento <ConvBilat> inserendo nell’elemento <Conv> in corrispondenza di <CodConv> il valore “OPNC” e in corrispondenza dell’elemento <Importo> l’importo, a livello individuale, del versamento effettuato nel mod. F24 con il corrispondente codice. L’elemento <Importo> contiene l’attributo <Periodo> in corrispondenza del quale va indicato il mese di competenza del versamento effettuato con F24, espresso nella forma “AAAA-MM”. Identica procedura andrà eseguita con il codice “ENFE”.
4) OBBLIGATORIETÀ ED ESIGIBILITÀ DEI VERSAMENTI ALLA BILATERALITÀ L’adesione alla bilateralità del sistema CONFAPI rappresenta la modalità più certa, idonea, efficace ed economica per adempiere agli obblighi contrattuali. Ciò discende da una serie di considerazioni e principi sedimentati nel tempo che sono stati oggetto di approfondimento nella nostra circolare n. 85/2013 cui si rimanda. Tutti i CCNL del sistema Confapi stabiliscono che le imprese non aderenti al sistema della bilateralità dovranno corrispondere a ciascun lavoratore in busta paga un elemento retributivo aggiuntivo pari ad € 25,00 lordi mensili per 13 mensilità. Tale importo non è a nessun titolo assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli diretti, indiretti o differiti, escluso il TFR. Tale importo dovrà essere erogato con cadenza
mensile e mantiene carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute ad ogni singolo lavoratore in adempimento all’obbligo della bilateralità. In caso di lavoratori assunti con contratto part-time, tale importo è corrisposto proporzionalmente all’orario di lavoro e, in tal caso, il frazionamento si ottiene utilizzando il divisore orario previsto dal CCNL. Per gli apprendisti, l’importo andrà riproporzionato alla percentuale di retribuzione riconosciuta. Costo adesione Bilateralità Confapi Contributo annuo: € 5,00 x 12 mensilità Contributo solidarietà Inps: 60,00 x 10% Totale costo annuo = € 66,00
Da ultimo è bene sottolineare che il riconoscimento dei benefici economici e contributivi in genere è subordinato all’integrale applicazione della parte economica e normativa del contratto collettivo di lavoro. Di seguito evidenziamo un raffronto di costo tra un’azienda con numero di addetti inferiore a 15 unità che aderisce alla bilateralità Confapi, ed un’azienda che opta per il versamento dell’E.A.R.
= € 60,00 = € 6,00
Costo mancata adesione alla Bilateralità Confapi E.A.R. annuo: € 25,00 x 13 mensilità Contribuzione Inps: € 325,00 x 30,88% Premio Inail: € 325,00 x 6,5% Totale costo annuo = € 446,49
Nella nostra circolare n. 85 del 27 settembre 2013 avevamo dato indicazione della possibilità di sospensione temporanea dei versamenti alla bilateralità stanti le difficoltà di avvio del sistema. Ad oggi, grazie anche all’efficace esperienza bilaterale nei Metalmeccanici, si invitano tutte le imprese a regolare la propria posizione con le modalità sopra riportate. Nel caso in cui l’accantonamento, nonostante i
PAG. 32 - APINFORMA / Lavoro - numero 2 - 31 gennaio 2017
= € 325,00 = € 100,36 (dipendente con qualifica operaio) = € 21,13 (lavorazioni di saldatura)
nostri suggerimenti, non sia stato effettuato, al fine di garantire l’erogazione delle prestazioni Vi invitiamo ad effettuare il versamento almeno del semestre precedente l’avvio dei versamenti gli Enti Bilaterali. Il Servizio Relazioni Industriali dell’Associazione è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. (FT)
Uniontessile Confapi
RINNOVATO IL CCNL
Il CCNL Uniontessile Confapi per i dipendenti della piccola e media industria dei settori tessile, abbigliamento, moda, calzature, pelli e cuoio, penne, spazzole e pennelli, occhiali, giocattoli è stato rinnovato. Si riassumono di seguito gli elementi essenziali dell’accordo.
SANITÀ INTEGRATIVA La sanità integrativa resta in via di definizione, in attesa delle intese a livello interconfederale.
ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA - ART. 12 - LETTERA F Con decorrenza dal 1° gennaio 2017 l’importo lordo dell’elemento di garanzia retributiva viene elevato a euro 240,00 annui, da corrispondere per tutti i settori coperti dal CCNL. Viene inoltre introdotta la possibilità di utilizzare l’elemento di garanzia retributiva per l’istituzione di premi aziendali, con l’intento di favorire la contrattazione aziendale e di usufruire della agevolazioni previste dalla legislazione vigente
CONTRATTO A TERMINE SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - ART. 29 La disciplina del contratto a termine e della somministrazione è stata unificata in un unico articolo, adeguandola alle disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento al D. Lgs. 81/2015. Per i due istituti (contratto a tempo determinato e somministrazione a termine) complessivamente intesi, si potrà disporre di un numero medio di lavoratori, nel corso dell’anno solare, non superiore al 25% rispetto al numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato in forza al momento dell’assunzione. Sono escluse dalle percentuali di cui sopra le asPAG. 33 - APINFORMA / Lavoro - numero 2 - 31 gennaio 2017
sunzioni intervenute per le causali previste dalla legislazione vigente in materia. Qualora l’applicazione del 25% dia un risultato inferiore a 5, le aziende potranno comunque utilizzare un massimo di 5 assunzioni tra contratto a tempo determinato e somministrazione a termine, complessivamente intesi. Ai sensi della normativa vigente, la stipula di un ulteriore contratto a termine in deroga al limite complessivo di 36 mesi, da farsi presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio, può avere una durata massima di 12 mesi.
POLITICHE CONTRATTUALI E FORMATIVE PER FAVORIRE IL “RESHORING” - NUOVO ARTICOLO Le parti hanno voluto sancire un impegno per incentivare le politiche di “Reshoring”, ossia il rientro delle produzioni “Made in Italy” temporaneamente allocate all’estero. A tal fine, il CCNL introduce la possibilità di favorire confronti ed accordi a livello aziendale al fine di aumentare la professionalità dei lavoratori e di aumentare l’occupazione e la produttività della azienda attraverso gli strumenti contrattuali della flessibilità degli orari e del mercato del lavoro. Le parti stanno altresì lavorando per l’attuazione di un programma di formazione continua per i lavoratori delle imprese della Filiera moda nei settori abbigliamento, pelletteria e calzature, attraverso avvisi e risorse del fondo Fapi espressamente dedicate e/o risorse pubbliche della formazione nazionali e regionali. Tali programmi dovranno favorire le imprese della filiera già iscritte al fondo Fapi, la formazione professionalizzante erogata “on site” e il coinvolgimento delle micro e piccole imprese della filiera, con l’obiettivo di sviluppare i distretti industriali italiani, la professionalità dei lavoratori e la qualità del prodotto made in Italy, nonché rafforzare il valore generato nella catena cliente – fornitore della filiera.
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE, A DDESTRAMENTO ED ASSUNZIONE DI GIOVANI CON DIPLOMA O ATTESTATO DI QUALIFICA,
APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA - ART. 31
REGIME DI ORARIO A TEMPO PARZIALE - ART. 44
La disciplina dell’apprendistato professionalizzante è stata rivista ai fini del necessario adeguamento alle disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento al D. Lgs. 81/2015. In particolare, gli adeguamenti introdotti riguardano i seguenti aspetti. Durata: la durata complessiva del contratto di apprendistato professionalizzante non potrà essere superiore a 36 mesi. Inquadramento: l’inquadramento e il relativo trattamento economico è così determinato: - nel primo periodo, non superiore a mesi 12, di apprendistato professionalizzante: due livelli sotto quello di destinazione finale; - nel secondo periodo non superiore a mesi 12: un livello sotto quello di destinazione finale; - nel terzo e ultimo periodo per il periodo residuo: inquadramento al livello di destinazione finale. Profili formativi: i profili formativi potranno essere quelli previsti dalle declaratorie del vigente CCNL in materia di inquadramento, dalle Regioni, dall’Isfol e dagli altri Enti competenti, ivi compresi gli Enti bilaterali. Ore di formazione: vengono dedicate alla formazione tra 80 e 120 ore medie annue retribuite complessive, comprensive, fino a concorrenza, di quelle che saranno eventualmente previste dall’offerta formativa pubblica ai sensi della vigente legislazione. Per quanto riguarda l’apprendistato di primo livello e di alta formazione si rimanda al relativo A.I. in materia.
La nuova normativa relativa al lavoro a tempo parziale, ossia il rapporto prestato ad orario inferiore rispetto a quello contrattuale, è stata adeguata alle disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento al D. Lgs. 81/2015, ed avrà decorrenza dal 1° dicembre 2016. L’instaurazione del rapporto a tempo parziale o la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, dovrà risultare da atto scritto, nel quale saranno indicati: 1) gli elementi previsti dall’art 47 (definizione elementi della retribuzione) del presente contratto; 2) le mansioni; 3) la durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno; 4) eventuali clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione e alle variazioni di orario aggiuntivo.
DIRITTO ALLE PRESTAZIONI DELLA BILATERALITÀ - ART. 32 Le aziende sono tenute al versamento i contributi rispettivamente all’OPNC e all’ENFEA tramite modello F24 con i codici di versamento predisposti dall’Agenzia delle Entrate.
PREVIDENZA COMPLEMENTARE ART. 33BIS/ PROTOCOLLO 5 Il contributo paritetico a carico dell’azienda e del lavoratore è incrementato rispettivamente dello 0,10% a far data dal 1° gennaio 2018. L’accordo di rinnovo conferma il Fondapi come fondo contrattuale di riferimento per la previdenza complementare, con la conseguente confluenza, a far data dall’entrata in vigore del nuovo CCNL, dei versamenti relativi alle aziende provenienti da altri CCNL che adesso applicheranno il CCNL Uniontessile Confapi. PAG. 34 - APINFORMA / Lavoro - numero 2 - 31 gennaio 2017
CAMBIAMENTO, CUMULO E PLURALITÀ DI MANSIONI - ART. 55 Qualora la permanenza delle mansioni superiori superi il limite di sei mesi continuativamente o a periodi frazionati nell’arco di 24 mesi, il lavoratore acquisirà definitivamente la nuova qualifica e la relativa retribuzione.
MALATTIA E INFORTUNIO NON SUL LAVORO - ART. 64 La disciplina relativa all’assenza dal lavoro è stata unificata per tutti i settori coperti dal CCNL, stabilendo il termine entro cui comunicare l’assenza all’azienda a un’ora dall’inizio del normale orario di lavoro nella giornata in cui si verifica.
FRUIZIONE EX FESTIVITÀ NUOVO ARTICOLO Viene introdotta la possibilità di prevedere a livello aziendale, previo accordo tra le RSU e/o in mancanza con le strutture territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, la fruizione delle ex festività non godute nell’anno di maturazione, che potranno essere godute in periodi successivi concordati tra le parti, anche in deroga a quanto previsto dalla normativa contrattuale in materia di banca ore.
TABELLE DEGLI AUMENTI RETRIBUTIVI NAZIONALI A decorrere dalle date sotto indicate l’ammontare dell’elemento retributivo nazionale viene definito come segue. (FT)
CALZATURE
LIVELLI
MINIMI AL 01/04/2015
MINIMI DAL 01/04/2017 INCREMENTI
MINIMI DAL 01/04/2018
MINIMI
INCREMENTI
MINIMI DAL 01/01/2019
MINIMI
INCREMENTI
MINIMI
AUMENTI
PARAMETRI
8
2.101,57
32,71
2.134,28
32,71
2.167,00
32,71
2.199,71
98,14
229,00
7
1.952,58
30,57
1.983,15
30,57
2.013,72
30,57
2.044,29
91,71
214,00
6
1.802,85
29,00
1.831,85
29,00
1.860,85
29,00
1.889,84
86,99
203,00
5
1.713,30
27,29
1.740,59
27,28
1.767,87
27,28
1.795,15
81,85
191,00
4
1.643,40
25,71
1.669,11
25,71
1.694,83
25,71
1.720,54
77,14
180,00
3 bis
1.606,29
25,00
1.631,29
25,00
1.656,29
25,00
1.681,29
75,00
175,00
75,00
175,00
25,00
25,00
25,00
3
1.569,69
24,29
1.593,98
24,28
1.618,26
24,28
1.642,54
72,85
170,00
2bis
1.524,74
23,29
1.548,03
23,28
1.571,31
23,28
1.594,59
69,85
163,00
2
1.487,27
22,14
1.509,41
22,14
1.531,55
22,14
1.553,69
66,42
155,00
1
1.190,96
14,29
1.205,25
14,28
1.219,53
14,28
1.233,81
42,85
100,00
AUMENTI
PARAMETRI
GIOCATTOLI
LIVELLI
MINIMI AL 01/04/2015
MINIMI DAL 01/04/2017 INCREMENTI
MINIMI DAL 01/04/2018
MINIMI
INCREMENTI
MINIMI DAL 01/01/2019
MINIMI
INCREMENTI
MINIMI
7
2.047,73
33,68
2.081,41
33,67
2.115,08
33,67
2.148,75
101,02
229,00
6
1.892,90
31,47
1.924,37
31,47
1.955,84
31,47
1.987,31
94,41
214,00
5
1.798,57
29,85
1.828,42
29,85
1.858,27
29,85
1.888,12
89,55
203,00
4S
1.698,93
28,09
1.727,02
28,09
1.755,10
28,09
1.783,19
84,26
191,00
4
1.657,83
26,47
1.684,30
26,47
1.710,77
26,47
1.737,24
79,41
180,00
3
1.585,61
25,00
1.610,61
25,00
1.635,61
25,00
1.660,61
75,00
170,00
75,00
170,00
25,00
25,00
25,00
2
1.502,64
22,79
1.525,43
22,79
1.548,23
22,79
1.571,02
68,38
155,00
1
1.204,43
14,71
1.219,14
14,70
1.233,84
14,70
1.248,54
44,11
100,00
OCCHIALI
LIVELLI
MINIMI AL 01/04/2015
MINIMI DAL 01/04/2017
MINIMI DAL 01/04/2018
MINIMI DAL 01/01/2019
INCREMENTI
MINIMI
INCREMENTI
MINIMI
INCREMENTI
MINIMI
AUMENTI
PARAMETRI
6
2.039,52
32,37
2.071,89
32,37
2.104,26
32,37
2.136,62
97,10
224,00
5
1.859,92
30,06
1.889,98
30,05
1.920,03
30,05
1.950,09
90,17
208,00
4S
1.722,68
27,75
1.750,43
27,74
1.778,17
27,74
1.805,91
83,23
192,00
4
1.647,69
25,87
1.673,56
25,86
1.699,42
25,86
1.725,29
77,60
179,00
PAG. 35 - APINFORMA / Lavoro - numero 2 - 31 gennaio 2017
OCCHIALI
LIVELLI
3
MINIMI AL 01/04/2015
1.574,01
MINIMI DAL 01/04/2017
MINIMI DAL 01/04/2018
MINIMI DAL 01/01/2019 AUMENTI
INCREMENTI
MINIMI
INCREMENTI
MINIMI
INCREMENTI
MINIMI
25,00
1.599,01
25,00
1.624,01
25,00
1.649,01
25,00
25,00
25,00
PARAMETRI
173,00 75,00
173,00
2
1.487,06
23,12
1.510,18
23,12
1.533,30
23,12
1.556,42
69,36
160,00
1
1.190,27
14,45
1.204,72
14,45
1.219,17
14,45
1.233,62
43,35
100,00
AUMENTI
PARAMETRI
PELLI E CUOIO
LIVELLI
MINIMI AL 01/04/2015
MINIMI DAL 01/04/2017
MINIMI DAL 01/04/2018
MINIMI DAL 01/01/2019
INCREMENTI
MINIMI
INCREMENTI
MINIMI
INCREMENTI
MINIMI
6
1.993,29
32,37
2.025,66
32,37
2.058,03
32,37
2.090,39
97,10
224,00
5
1.805,37
30,06
1.835,43
30,05
1.865,48
30,05
1.895,54
90,17
208,00
4S
1.688,33
27,75
1.716,08
27,74
1.743,82
27,74
1.771,56
83,23
192,00
4
1.643,49
25,87
1.669,36
25,86
1.695,22
25,86
1.721,09
77,60
179,00
3
1.577,46
25,00
1.602,46
25,00
1.627,46
25,00
1.652,46
25,00
25,00
25,00
173,00 75,00
173,00
2
1.495,04
23,12
1.518,16
23,12
1.541,28
23,12
1.564,40
69,36
160,00
1
1.191,38
14,45
1.205,83
14,45
1.220,28
14,45
1.234,73
43,35
100,00
PENNE SPAZZOLE E PENNELLI
LIVELLI
MINIMI AL 01/04/2015
MINIMI DAL 01/04/2017
MINIMI DAL 01/04/2018
MINIMI DAL 01/01/2019
INCREMENTI
MINIMI
INCREMENTI
MINIMI
INCREMENTI
MINIMI
AUMENTI
PARAMETRI
8
2.049,63
33,68
2.083,31
33,67
2.116,98
33,67
2.150,65
101,02
229,00
7
1.875,35
31,47
1.906,82
31,47
1.938,29
31,47
1.969,76
94,41
214,00
6
1.780,88
29,85
1.810,73
29,85
1.840,58
29,85
1.870,43
89,55
203,00
5
1.692,85
28,09
1.720,94
28,09
1.749,02
28,09
1.777,11
84,26
191,00
4
1.639,69
26,47
1.666,16
26,47
1.692,63
26,47
1.719,10
79,41
180,00
3
1.561,69
25,00
1.586,69
25,00
1.611,69
25,00
1.636,69
75,00
170,00
75,00
170,00
25,00
25,00
25,00
2
1.477,08
22,79
1.499,87
22,79
1.522,67
22,79
1.545,46
68,38
155,00
1
1.191,01
14,71
1.205,72
14,70
1.220,42
14,70
1.235,12
44,11
100,00
PAG. 36 - APINFORMA / Lavoro - numero 2 - 31 gennaio 2017
TESSILI
LIVELLI
MINIMI AL 01/04/2015
8
MINIMI DAL 01/04/2017
MINIMI DAL 01/04/2018
MINIMI DAL 01/01/2019 AUMENTI
PARAMETRI
INCREMENTI
MINIMI
INCREMENTI
MINIMI
INCREMENTI
MINIMI
2.091,53
32,71
2.124,24
32,71
2.156,96
32,71
2.189,67
98,14
229,00
7
1.976,20
30,57
2.006,77
30,57
2.037,34
30,57
2.067,91
91,71
214,00
6
1.852,43
29,00
1.881,43
29,00
1.910,43
29,00
1.939,42
86,99
203,00
5
1.735,46
27,29
1.762,75
27,28
1.790,03
27,28
1.817,31
81,85
191,00
4
1.643,15
25,71
1.668,86
25,71
1.694,58
25,71
1.720,29
77,14
180,00
3 bis
1.606,29
25,00
1.631,29
25,00
1.656,29
25,00
1.681,29
75,00
175,00
75,00
175,00
25,00
25,00
25,00
3
1.569,47
24,29
1.593,76
24,28
1.618,04
24,28
1.642,32
72,85
170,00
2bis
1.524,68
23,29
1.547,97
23,28
1.571,25
23,28
1.594,53
69,85
163,00
2
1.487,09
22,14
1.509,23
22,14
1.531,37
22,14
1.553,51
66,42
155,00
1
1.191,41
14,29
1.205,70
14,28
1.219,98
14,28
1.234,26
42,85
100,00
PAG. 37 - APINFORMA / Lavoro - numero 2 - 31 gennaio 2017
Imballaggi CONAI: DIMINUISCE DAL 1° LUGLIO 2017 IL CONTRIBUTO AMBIENTALE PER GLI IMBALLAGGI IN VETRO Il Consiglio di Amministrazione CONAI, sentito il parere del Consorzio Coreve, ha deliberato la diminuzione del Contributo Ambientale per gli imballaggi in vetro. La riduzione sarà operativa a
partire dal 1° luglio 2017. Tale variazione non avrà effetti sulle procedure forfettarie. Il contributo per il vetro passerà dagli attuali 17,30 Euro/ton a 16,30 Euro/ton. Si tratta di un ulteriore segnale dell’impegno del sistema consortile ad ottimizzare le risorse ed a contenere i costi per le imprese Consorziate – produttrici e utilizzatrici di imballaggi – garantendo il ritiro dei rifiuti urbani di imballaggio sull’intero territorio nazionale ed il riconoscimento ai Comuni dei corrispettivi previsti dal vigente Accordo Quadro ANCI-CONAI. (C)
PAG. 38 - APINFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 2 - 31 gennaio 2017
Energia COFINANZIAMENTO REGIONALE A SOSTENERE LE DIAGNOSI ENERGETICHE NELLE PMI Con deliberazione n. 2341 del 2 dicembre 2016, pubblicata sul BUR del 12 dicembre 2016, la Giunta regionale ha approvato il “Bando per l’attuazione del programma di cui all’avviso pubblico per il cofinanziamento di programmi presentati dalle Regioni e finalizzati a sostenere la realizzazioni delle diagnosi energetiche nelle piccole e medie imprese o l’adozione, nelle stesse, di sistemi di gestione dell’energia conformi alle norme ISO 50001 ai sensi dell’art. 8, comma 9, del D.lgs. 4 luglio 2014 n. 102 (ex art. 5, comma 2, decreto interdirettoriale del 12 maggio 2015)”. Potranno beneficiare degli incentivi le PMI che: a) Realizzeranno iniziative di diagnosi energetica finalizzate alla valutazione del consumo di energia ed al risparmio energetico conseguibile, eseguite in osservanza dei criteri dell’allegato 2 al decreto legislativo 4 luglio 2014,
n. 102 e la cui conformità sarà verificata eseguendo la stessa secondo le norme tecniche UNI CEI 16247- 1 - 2 - 3 – 4; b) attueranno dei sistemi di gestione con il rilascio delle certificazione di conformità alla norma ISO 50001. I finanziamenti consisteranno in contributi in conto capitale e l’intensità dell’incentivo concedibile sarà pari al 50 per cento della spesa ammissibile, con i seguenti limiti: a) le diagnosi energetiche ammesse saranno finanziate fino ad un massimo di Euro 10.000, al netto di IVA, per singola diagnosi; b) le procedure di attuazione di un sistema di gestione conforme alla norma ISO 50001 ammesse saranno finanziate fino ad un massimo di Euro 20.000, al netto di IVA, per singola certificazione. Il bando in parola, al quale potranno ancora essere apportate modifiche crediamo non sostanziali, entrerà in vigore il giorno successivo della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. Copia della Deliberazione della Giunta regionale e altre informazioni necessarie potranno essere richieste all’ufficio ambiente e sicurezza dell’Associazione. (AB)
PAG. 39 - APINFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 2 - 31 gennaio 2017
SOA: rinnovo per la Canola HA MANTENUTO LA CATEGORIA OG3 PER LA II CLASSIFICA Rinnovo triennale per l’impresa Canola Lino e Figli di Canola Dario & C. snc, con sede a Magnano in Riviera (UD) località Bueriis via Curià 5, che ha mantenuto la categoria OG3 per 516.000 euro (II classifica). Potrà eseguire fino ad un importo massimo di 619.200 euro: strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari categoria che riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per consentire la mobilità su “gomma”, “ferro” e “aerea”, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale, del relativo armamento ferroviario, nonché di tutti gli impianti automatici, elettromeccanici, elettrici, telefonici, elettronici e per
PAG. 40 - APINFORMA / Edilizia - numero 2 - 31 gennaio 2017
la trazione elettrica necessari a fornire un buon servizio all’utente in termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza. Comprende in via esemplificativa le strade, qualsiasi sia il loro grado di importanza, le autostrade, le superstrade, inclusi gli interventi puntuali quali le pavimentazioni speciali, le gallerie artificiali, gli svincoli a raso o in sopraelevata, i parcheggi a raso, le opere di sostegno dei pendii, i rilevati, le ferrovie di interesse nazionale e locale, le metropolitane, le funicolari e le linee tranviarie di qualsiasi caratteristica tecnica, le piste di decollo aerei ed i piazzali di servizio di eliporti, le stazioni, le pavimentazioni realizzate con materiali particolari, naturali ed artificiali, nonché i ponti, anche di complesse caratteristiche tecniche, in ferro, cemento armato semplice o precompresso, prefabbricati o gettati in opera. Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro. Al fine d’assistere gli imprenditori, l’Associazione ha predisposto un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione. (CS)
La Regione pubblica il programma triennale dei lavori I PROGRAMMI PREVEDONO ANCHE IL SUBENTRO DELLA REGIONE NEI CONFRONTI DELLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI Con Delibera della Direzione centrale infrastrutture e territorio n. 2541 del 23 dicembre 2016 la Regione Friuli Venezia Giulia ha pubblicato il programma triennale dei lavori pubblici di competenza della regione. I prospetti predisposti dal Servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e della Direzione centrale infrastrutture e territorio, recano rispettivamente “Allegato A: Quadro delle risorse disponibi-
li (scheda 1)”; “Allegato B: Articolazione copertura finanziaria (scheda 2)”; “Allegato C: Elenco annuale 2016 (scheda 3)”; I programmi prevedono anche il subentro della Regione nei confronti della prosecuzione dell’attività gestionale pregressa e nei rapporti attivi e passivi in corso delle Amministrazioni provinciali anche con riferimento alla programmazione triennale dei lavori pubblici 2016-2018 già di competenza delle stesse; Su proposta dell’Assessore regionale alle infrastrutture e territorio, la Giunta regionale, Delibera l’approvazione del Programma triennale 20162018 e l’Elenco annuale 2016 dei lavori pubblici di competenza della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Di seguito si allegano le tabelle dei programmi relativi alla scheda 2 e 3 aggiornate al 19 dicembre 2016.
SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018 ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA AREA TUTELA GEOLOGICO-IDRICO-AMBIENTALE -SERVIZIO GEOLOGICO
N.
1
2
Cod. Int. Amm.ne
-
-
Tipologia
Nuova Costruzione
Nuova Costruzione
Categoria
Descrizione dell’intervento
STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA Primo anno
Secondo anno
Terzo anno
Totale
DIFESA DEL SUOLO
L.R. 11/2015, art. 34 comma 5, lettera a). Comune di Erto e Casso. Interventi di sistemazione dei dissesti franosi di rilevanza regionale. Intervento di messa in sicurezza da crolli della frana PAI n. 0930190600 nel Capoluogo, importo 400.000,00 euro
400.000,00
-
-
400.000,00
DIFESA DEL SUOLO
L.R. 11/2015, art. 34 comma 5, lettera a). Comune di Villa Santina. Interventi di sistemazione dei dissesti franosi di rilevanza regionale. Intervento di messa in sicurezza da crolli delle frane PAI n. 0301330100 e 0302329400 nel capoluogo, importo 420.000,00 euro
420.000,00
-
-
420.000,00
PAG. 41 - APINFORMA / Edilizia - numero 2 - 31 gennaio 2017
SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018 ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA AREA TUTELA GEOLOGICO-IDRICO-AMBIENTALE -SERVIZIO GEOLOGICO
N.
3
4
Cod. Int. Amm.ne
-
-
Tipologia
Nuova Costruzione
Nuova Costruzione
Categoria
Descrizione dell’intervento
STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA Primo anno
Secondo anno
Terzo anno
Totale
DIFESA DEL SUOLO
L.R. 11/2015, art. 34 comma 5, lettera a). Comune di Rigolato. Interventi di sistemazione dei dissesti franosi di rilevanza regionale. Intervento di messa in sicurezza da crolli della frana PAI n. 0300940700 in località Ricciol, importo 250.000,00 euro
250.000,00
-
-
250.000,00
DIFESA DEL SUOLO
L.R. 11/2015, art. 34 comma 5, lettera a). Comune di Paluzza. Interventi di sistemazione dei dissesti franosi di rilevanza regionale. Intervento di difesa da caduta massi e di consolidamento del versante della frana PAI n. 0300711000 in località Laghetti di Timau
600.000,00
-
-
600.000,00
SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018 ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE – SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE
N.
1
2
3
Cod. Int. Amm.ne
16-01
16-02
16-03
Tipologia
Categoria
Descrizione dell’intervento
STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA Primo anno
Secondo anno
Terzo anno
Totale
DIREZIONALE E AMMINISTRATIVO
Progetto sicurezza relativo all’immobile di piazza Unità 1 a Trieste e dell’immobile di via Sabbadini, 31 a Udine.
267.154,13
-
-
267.154,13
Manutenzione
BENI CULTURALI
Lavori di ripristino delle fontane presso l’immobile di piazza Unità d’Italia, 1 a Trieste.
70.869,92
-
-
70.869,92
Manutenzione
DIREZIONALE E AMMINISTRATIVO
Lavori di manutenzione straordinaria di un capannone ad uso archivio presso la sede regionale di via Ramazzotti a Cervignano.
250.000,00
-
-
250.000,00
Manutenzione
PAG. 42 - APINFORMA / Edilizia - numero 2 - 31 gennaio 2017
concessionaria esclusiva per la pubblicitĂ su questa testata 0432 505 900 / ufficio@scriptamanent.sm / www.scriptamanent.sm
SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018 ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE – SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE
Cod. Int. Amm.ne
Tipologia
16-04
Manutenzione
EDILIZIA ABITATIVA
16-05
Restauro
BENI CULTURALI
6
16-06
Manutenzione
7
16-07
Manutenzione
N.
4
5
Manutenzione
Categoria
Descrizione dell’intervento
STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA Primo anno
Secondo anno
Terzo anno
Totale
Lavori di manutenzione straordinaria di un edificio di proprietà regionale a Fossalon di Grado (GO).
30.000,00
140.000,00
-
170.000,00
Lavori di restauro delle ex scuderie e del tunnel della foresteria in uso al CMUA di Duino (TS).
100.000,00
230.000,00
-
330.000,00
DIREZIONALE E AMMINISTRATIVO
Lavori di manutenzione dell’area esterna dell’immobile regionale di via Cantù a Trieste.
70.000,00
-
-
70.000,00
DIREZIONALE E AMMINISTRATIVO
Lavori di adeguamento della sede dell’Ufficio Tavolare di Gorizia in via Roma, 12.
50.000,00
250.000,00
-
300.000,00
DIREZIONALE E AMMINISTRATIVO
Lavori di adeguamento degli uffici dei Centri per l’impiego della provincia di Pordenone.
55.000,00
-
-
55.000,00
8
16-08
9
16-09
Manutenzione
DIREZIONALE E AMMINISTRATIVO
Lavori di adeguamento degli uffici dei Centri per l’impiego della provincia di Udine.
300.000,00
-
-
300.000,00
10
16-10
Manutenzione
DIREZIONALE E AMMINISTRATIVO
Lavori di adeguamento degli uffici dei Centri per l’impiego della provincia di Gorizia.
-
60.000,00
-
60.000,00
11
17-01
Ristrutturazione
EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA
Lavori di ristrutturazione dell’edificio Ples in uso al CMUA di Duino (TS).
45.000,00
321.000,00
-
366.000,00
17-02
Manutenzione
DIREZIONALE E AMMINISTRATIVO
Lavori di manutenzione straordinaria ai fini antincendio del magazzino regionale di via Palladio, 51 a Tavagnacco (UD).
-
150.000,00
-
150.000,00
17-03
Manutenzione
DIREZIONALE E AMMINISTRATIVO
Lavori di manutenzione straordinaria della sede del Consiglio regionale di Piazza Oberdan, 6 a Trieste.
-
583.000,00
-
583.000,00
17-04
Manutenzione
DIREZIONALE E AMMINISTRATIVO
Lavori di manutenzione straordinaria della sede di via Bressani, 23 a Gradisca d’Isonzo (GO)
50.000,00
300.000,00
-
350.000,00
Manutenzione
DIREZIONALE E AMMINISTRATIVO
Lavori di adeguamento impianti e strutture di prevenzione incendi del complesso patrimoniale di via Roma 5,7, e 9 (GO).
-
2.350.000,00
-
2.350.000,00
12
13
14
15
17-05
PAG. 44 - APINFORMA / Edilizia - numero 2 - 31 gennaio 2017
SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018 ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE – SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE
Cod. Int. Amm.ne
Tipologia
17-06
Manutenzione
DIREZIONALE E AMMINISTRATIVO
17-07
Manutenzione
17-08
19
20
N.
16
17
18
21
22
23
24
25
Categoria
Descrizione dell’intervento
STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA Primo anno
Secondo anno
Terzo anno
Totale
Lavori di manutenzione straordinaria dell’Ufficio Tavolare di Cervignano del Friuli (UD).
12.000,00
288.000,00
-
300.000,00
DIREZIONALE E AMMINISTRATIVO
Adeguamento dei locali al piano terra di via Alfieri – via Trento a Gorizia (ex sede centro per l’impiego).
-
50.000,00
-
50.000,00
Manutenzione
DIREZIONALE E AMMINISTRATIVO
Adeguamento delle apparecchiature ed impianti speciali installati nell’Auditorium della Cultura friulana di via Roma 5 a Gorizia
-
200.000,00
-
200.000,00
17-09
Manutenzione
DIREZIONALE E AMMINISTRATIVO
Lavori di manutenzione straordinaria della sede regionale di scala Cappuccini a Trieste.
-
-
-
-
17-10
Manutenzione
BENI CULTURALI
Manutenzione straordinaria della coperture di Fontanabona di Pagnacco (UD)
-
250.000,00
-
250.000,00
18-01
Ristrutturazione
BENI CULTURALI
Ristrutturazione dell’immobile denominato “Narodni dom” di strada di Guardiella, 25 a Trieste.
300.000,00
-
3.210.000,00
3.510.000,00
18-02
Manutenzione
DIREZIONALE E AMMINISTRATIVO
Lavori di ampliamento a 500 posti dell’auditorium regionale di via Sabbadini, 31 a Udine
-
-
60.000,00
60.000,00
18-03
Manutenzione
DIREZIONALE E AMMINISTRATIVO
Manutenzione straordinaria dell’immobile regionale di via San Francesco a Udine finalizzata alla trasformazione in uffici
-
-
1.500.000,00
1.500.000,00
18-04
Manutenzione
ALTRA EDILIZIA PUBBLICA
Lavori di manutenzione straordinaria della stazione forestale di Moggio Udinese
-
-
397.750,00
397.750,00
Manutenzione
DIREZIONALE E AMMINISTRATIVO
Manutenzione straordinaria delle facciate e delle finiture interne del complesso patrimoniale di Via Roma 5, 7 e 9 a Gorizia
-
-
570.000,00
570.000,00
-
PAG. 45 - APINFORMA / Edilizia - numero 2 - 31 gennaio 2017
SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018 ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO - AREA INTERVENTI A FAVORE DEL TERRITORIO - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO E COMUNICAZIONE
N.
1
2
3
4
5
Cod. Int. Amm.ne
Tipologia
Categoria
Descrizione dell’intervento
STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA Primo anno
Secondo anno
Terzo anno
Totale
-
Nuova Costruzione
TELECOMUNICAZIONE E TECNOLOGIE INFORMATICHE
-
Manutenzione
MARITTIME LACUALI E FLUVIALI
Lavori di pulizia dei fondali del Porto Casoni di Lignano e del Porto Mandracchio di Grado
1.360.000,00
-
-
1.360.000,00
Manutenzione
MARITTIME LACUALI E FLUVIALI
Lavori di manutenzione ordinaria dei fondali del tratto terminale del fiume Tagliamento per il biennio 2016-2017
529.981,50
529.754,50
-
1.059.736,00
462.605,00
462.605,00
-
925.210,00
2.870.000,00
-
Progettazione e realizzazione di infrastrutture di telecomunicazioni a banda ultra larga sul territorio del Friuli Venezia Giulia
1.300.000,00
-
-
1.300.000,00
-
Manutenzione
MARITTIME LACUALI E FLUVIALI
Lavori per i lavori di dragaggio del Canale di Lignano e refluimento del materiale sulla spiaggia di Lignano Sabbiadoro, per il biennio 2016-2017
-
Manutenzione
MARITTIME LACUALI E FLUVIALI
Lavori urgenti di pulizia dei fondali di aree critiche nell’ambito portuale di Grado
2.870.000,00
-
-
-
-
6
-
Manutenzione
MARITTIME LACUALI E FLUVIALI
LAVORI URGENTI PER IL DRAGAGGIO DEL FIUME CORNO FINALIZZATI A GARANTIRE LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE, FAVORIRE LA CIRCOLAZIONE DELLE 14.208.669,58 ACQUE LAGUNARI ED IL RICAMBIO IDRICO E CONTENERE LA DISPERSIONE DELLE SOSTANZE INQUINANTI NELL’AMBIENTE LAGUNARE
7
-
Manutenzione
MARITTIME LACUALI E FLUVIALI
Lavori di dragaggio del Fiume Natissa e del canale Tajada
-
1.000.000,00
-
1.000.000,00
Lavori complementari per il dragaggio del bacino di evoluzione davanti allo scalo commerciale di Porto Margreth
-
600.000,00
-
600.000,00
Dragaggio tratti critici litoranea veneta
-
220.000,00
-
220.000,00
8
-
Manutenzione
MARITTIME LACUALI E FLUVIALI
9
-
Manutenzione
MARITTIME LACUALI E FLUVIALI
PAG. 46 - APINFORMA / Edilizia - numero 2 - 31 gennaio 2017
14.208.669,58
SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018 ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO - AREA INTERVENTI A FAVORE DEL TERRITORIO - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO E COMUNICAZIONE
N.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Cod. Int. Amm.ne
Tipologia
-
Manutenzione
MARITTIME LACUALI E FLUVIALI
-
Manutenzione
-
Nuova Costruzione
Categoria
Descrizione dell’intervento
STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA Primo anno
Secondo anno
Terzo anno
Totale
Dragaggio canale Lovato-Pantani 1
-
860.000,00
-
860.000,00
MARITTIME LACUALI E FLUVIALI
Lavori di dragaggio del Fiume Aussa nel tratto a monte del canale Banduzzi
-
360.000,00
-
360.000,00
FERROVIE
Lavori di realizzazione binario secondario - 2° e 3° stralcio in zona industriale Aussa Corno in comune di San Giorgio di Nogaro
1.300.000,00
-
-
1.300.000,00
2.465.000,00
-
-
2.465.000,00
-
Nuova Costruzione
FERROVIE
Urbanizzazione di parte del comprensorio FEARUL-opere ferroviarie, in zona industriale AussaCorno in comune di San Giorgio di Nogaro
-
Nuova Costruzione
MARITTIME LACUALI E FLUVIALI
RIASSETTO IDRAULICO DEL COMPRENSORIO ZIAC IN COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO
5.795.044,00
-
-
5.795.044,00
STRADALI
LAVORI DI URBANIZZAZIONE DELLA ZIAC IN COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI - 1° LOTTO
1.261.000,00
-
-
1.261.000,00
FERROVIE
POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI FERROVIARI A SERVIZIO DELLA ZONA INDUSTRIALE AUSSA-CORNO IN COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO
1.250.000,00
-
-
1.250.000,00
FERROVIE
OPERE COMPLEMENTARI DEI LAVORI DI POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI FERROVIARI A SERVIZIO DELLA ZONA INDUSTRIALE AUSSA CORNO IN COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO
171.000,00
-
-
171.000,00
RISTRUTTURAZIONE DI VIA MELARIA IN COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO
1.324.000,00
-
-
1.324.000,00
-
-
Nuova Costruzione
Manutenzione
-
Manutenzione
-
Ristrutturazione
STRADALI
PAG. 47 - APINFORMA / Edilizia - numero 2 - 31 gennaio 2017
SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018 ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGRICOLE, FORESTALI E ITTICHE - AREA FORESTE E TERRITORIO SERVIZIO GESTIONE TERRITORIO MONTANO, BONIFICA E IRRIGAZIONE
Cod. Int. Amm.ne
N.
BI 018/16
1
BI 019/16
2
BI 020/16
3
BI 021/16
4
Categoria
Descrizione dell’intervento
Ristrutturazione
Nuova Costruzione
Tipologia
Nuova Costruzione
Nuova Costruzione
STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA Primo anno
Secondo anno
Terzo anno
Totale
DIFESA DEL SUOLO
Interventi di ripristino dell’officiosità idraulica del bacino di arrivo dell’impianto idrovoro di Vittoria in Comune di Grado (GO). Consorzio di bonifica Pianura Friulana (delegazione amministrativa).
1.300.000,00
-
-
1.300.000,00
INFRASTRUTTURE PER L’AGRICOLTURA
Trasformazione irrigua da scorrimento ad spersione nel comprensorio consorziale. Consorzio di bonifica Cellina Meduna (delegazione amministrativa.
1.174.000,00
-
-
1.174.000,00
INFRASTRUTTURE PER L’AGRICOLTURA
Trasformazione irrigua da scorrimento a pressione nel Comune di Sedegliano. Consorzio di bonifica Pianura Friulana (delegazione amministrativa).
3.174.500,00
-
-
3.174.500,00
INFRASTRUTTURE PER L’AGRICOLTURA
Lavori di realizzazione di opere irrigue nella zona collinare del Collio 2° intervento. Consorzio di bonifica Pianura Isontina (delegazione amministrativa).
651.500,00
-
-
651.500,00
SCHEDA 3: ELENCO ANNUALE 2016 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE – SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE
Cod Int. Amm.ne
Descrizione dell’intervento
CPV
Importo annualità
Importo totale intervento
16-0 1
Progetto sicurezza relativo all’immobile di piazza Unità 1 a Trieste e dell’immobile di via Sabbadini, 31 a Udine.
Lavori di ristrutturazione
267.154,13
267.154,13
16-0 2
Lavori di ripristino delle fontane presso l’immobile di piazza Unità d’Italia, 1 a Trieste.
Lavori di riparazione e ripristino
70.869,92
70.869,92
16-0 3
Lavori di manutenzione straordinaria di un capannone ad uso archivio presso la sede regionale di via Ramazzotti a Cervignano.
Lavori di ristrutturazione
250.000,00
250.000,00
PAG. 48 - APINFORMA / Edilizia - numero 2 - 31 gennaio 2017
Stato progettazione
Progetto definitivo
Stima dei costi
Progetto esecutivo
Stima tempi di esecuzione Trim. / Anno inizio lavori
Trim. / Anno fine lavori
4 / 2016
1 / 2017
2 / 2016
3 / 2016
4 / 2016
1 / 2017
SCHEDA 3: ELENCO ANNUALE 2016 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE – SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE
Cod Int. Amm.ne
CPV
Importo annualità
Importo totale intervento
Descrizione dell’intervento
16-0 4
Lavori di manutenzione straordinaria di un edificio di proprietà regionale a Fossalon di Grado (GO).
Lavori di manutenzione di tetti
170.000,00
170.000,00
16-0 5
Lavori di restauro delle ex scuderie e del tunnel della foresteria in uso al CMUA di Duino (TS).
16-0 6
Lavori di manutenzione dell’area esterna dell’immobile regionale di via Cantù a Trieste.
Lavori di lastricatura e asfaltatura
70.000,00
70.000,00
16-0 8
Lavori di adeguamento degli uffici dei Centri per l’impiego della provincia di Pordenone.
Lavori di riparazione e ripristino
55.000,00
55.000,00
16-0 9
Lavori di adeguamento degli uffici dei Centri per l’impiego della provincia di Udine.
Lavori di riparazione e ripristino
300.000,00
300.000,00
Lavori di restauro
330.000,00
330.000,00
Stato progettazione
Progetto definitivo
Progetto definitivo
Stima dei costi
Stima tempi di esecuzione Trim. / Anno inizio lavori
Trim. / Anno fine lavori
4 / 2016
1 / 2017
1 / 2017
4 / 2016
3 / 2016
4 / 2016
Stima dei costi
3 / 2016
4 / 2016
Stima dei costi
4 / 2016
1 / 2017
SCHEDA 3: ELENCO ANNUALE 2016 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO - AREA INTERVENTI A FAVORE DEL TERRITORIO SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO E COMUNICAZIONE Cod Int. Amm.ne
Descrizione dell’intervento
CPV
Importo annualità
Importo totale intervento
Stato progettazione
-
Lavori di realizzazione binario secondario - 2° e 3° stralcio in zona industriale Aussa Corno in comune di San Giorgio di Nogaro
Lavori di costruzione ferroviari
1.300.000,00
1.300.000,00
-
Urbanizzazione di parte del comprensorio FEARUL-opere ferroviarie, in zona industriale AussaCorno in comune di San Giorgio di Nogaro
Lavori di costruzione ferroviari
2.465.000,00
-
RIASSETTO IDRAULICO DEL COMPRENSORIO ZIAC IN COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO
Lavori di costruzione per canali
-
LAVORI DI URBANIZZAZIONE DELLA ZIAC IN COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI - 1° LOTTO
Lavori di costruzione di strade
Stima tempi di esecuzione Trim. / Anno inizio lavori
Trim. / Anno fine lavori
Progetto esecutivo
4 / 2016
4 / 2017
2.465.000,00
Progetto esecutivo
4 / 2016
4 / 2017
5.795.044,00
5.795.044,00
Progetto esecutivo
4 / 2016
1 / 2018
1.261.000,00
1.261.000,00
4 / 2016
4 / 2017
PAG. 49 - APINFORMA / Edilizia - numero 2 - 31 gennaio 2017
Progetto esecutivo
SCHEDA 3: ELENCO ANNUALE 2016 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO - AREA INTERVENTI A FAVORE DEL TERRITORIO SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO E COMUNICAZIONE Cod Int. Amm.ne
Descrizione dell’intervento
CPV
Importo annualità
-
POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI FERROVIARI A SERVIZIO DELLA ZONA INDUSTRIALE AUSSA CORNO IN COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO
Lavori di costruzione ferroviari
1.250.000,00
-
OPERE COMPLEMENTARI DEI LAVORI DI POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI FERROVIARI A SERVIZIO DELLA ZONA INDUSTRIALE AUSSA CORNO IN COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO
-
RISTRUTTURAZIONE DI VIA MELARIA IN COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO
Lavori di costruzione ferroviari
Lavori stradali
171.000,00
1.324.000,00
Importo totale intervento
Stato progettazione
Stima tempi di esecuzione Trim. / Anno inizio lavori
Trim. / Anno fine lavori
1.250.000,00
Progetto esecutivo
2 / 2016
4 / 2016
171.000,00
Progetto esecutivo
4 / 2016
4 / 2016
Progetto esecutivo
4 / 2016
2 / 2017
1.324.000,00
(CS)
PAG. 50 - APINFORMA / Edilizia - numero 2 - 31 gennaio 2017
Nuovo Codice dei contratti (12a parte) I SOGGETTI ESECUTORI DI LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO SUPERIORE A 150.000 EURO PRESENTANO L’ATTESTAZIONE SOA Il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 è il nuovo Codice dei contratti in sostituzione del D.Lgs. 163/2006, il decreto è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 10/L alla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016. In precedenza il Consiglio dei Ministri del 15 aprile 2016 aveva approvato definitivamente il decreto legislativo di attuazione delle direttive 2014/23/ UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori speciali dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché sul riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Il nuovo Codice appalti, che conferma l’impianto del testo preliminare del 3 marzo scorso e la formulazione in base alla legge delega del 28 gennaio 2016, n. 11, approvata dalle Camere il 14 gennaio 2016, contiene recepimenti dei pareri del Consiglio di Stato, delle Commissioni parlamentari competenti e della Conferenza Unificata. Trattandosi di norma ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Prevede una disciplina transitoria, nel passaggio dal vecchio al nuovo Codice, per dare certezza di riferimento alle stazioni appaltanti e ai soggetti coinvolti. Il Governo recepisce quindi in un unico decreto, passando dagli oltre 2.000 articoli del vecchio codice agli attuali poco superiori ai 200, le direttive appalti pubblici e concessioni e riordina la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e contratti di concessione, esercitando così la delega e recependo le direttive europee nei tempi previsti al passo con gli altri paesi europei. Con questo articolo continuiamo ad approfondire PAG. 51 - APINFORMA / Edilizia - numero 2 - 31 gennaio 2017
le disposizioni del nuovo Codice dei Contratti in particolare gli articoli dal 84 al 88.
SISTEMA UNICO DI QUALIFICAZIONE DEGLI ESECUTORI DI LAVORI PUBBLICI (ART. 84) I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro, provano il possesso dei requisiti di qualificazione mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall’ANAC. L’ANAC, con le linee guida, individua, altresì, livelli standard di qualità dei controlli che le società organismi di attestazione (SOA) devono effettuare, con particolare riferimento a quelli di natura non meramente documentale. L’attività di monitoraggio e controllo di rispondenza ai suddetti livelli standard di qualità comporta l’esercizio di poteri di diffida, ovvero, nei casi più gravi, la sospensione o la decadenza dall’autorizzazione all’esercizio dell’attività da parte dell’ANAC. L’ANAC effettua una ricognizione straordinaria circa il possesso dei requisiti di esercizio dell’attività da parte dei soggetti attualmente operanti in materia di attestazione, e le modalità di svolgimento della stessa, provvedendo all’esito mediante diffida, sospensione, ovvero decadenza dall’autorizzazione nei casi di mancanza del possesso dei requisiti o di esercizio ritenuto non virtuoso. L’ANAC relaziona sugli esiti di detta ricognizione straordinaria al Governo e alle Camere, allo scopo di fornire elementi di valutazione circa la rispondenza del sistema attuale di qualificazione unica a requisiti di concorrenza e trasparenza, anche in termini di quantità degli organismi esistenti ovvero di necessità di individuazione di forme di partecipazione pubblica agli stessi e alla relativa attività di attestazione. Le SOA attestano: a) l’assenza dei motivi di esclusione; b) il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali; tra i requisiti tecnico-organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici da parte delle stazioni appaltanti. Gli organismi di attestazione acquisiscono detti certificati unica-
mente dall’Osservatorio, cui sono trasmessi in copia, dalle stazioni appaltanti; c) il possesso di certificazioni di sistemi di qualità conformi alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciate da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000; d) il possesso di certificazione del rating di impresa, rilasciata dall’ANAC. Il sistema unico di qualificazione degli esecutori di contratti pubblici è articolato in rapporto alle tipologie e all’importo dei lavori. L’ANAC vigila sul sistema di qualificazione e, a tal fine, effettua ispezioni, anche senza preavviso, o richiede qualsiasi documento ritenuto necessario. I poteri di vigilanza e di controllo sono esercitati anche su motivata e documentata istanza di una impresa ovvero di una SOA o di una stazione appaltante. Le stazioni appaltanti hanno l’obbligo di effettuare controlli, almeno a campione, secondo modalità predeterminate, sulla sussistenza dei requisiti oggetto dell’attestazione, segnalando immediatamente le eventuali irregolarità riscontrate all’ANAC, che dispone la sospensione cautelare dell’efficacia dell’attestazione dei requisiti entro dieci giorni dalla ricezione dell’istanza medesima. Sull’istanza di verifica l’ANAC provvede entro sessanta giorni, secondo modalità stabilite nelle linee guida. I controlli effettuati dalle stazioni appaltanti costituiscono elemento positivo di valutazione ai fini dell’attribuzione della premialità. Per gli appalti di lavori di importo pari o superiore ai 20 milioni di euro, oltre alla presentazione dell’attestazione dei requisiti di qualificazione, la stazione appaltante può richiedere requisiti aggiuntivi finalizzati: a) alla verifica della capacità economico-finanziaria. In tal caso il concorrente fornisce i parametri economico-finanziari significativi richiesti, certificati da società di revisione ovvero altri soggetti preposti che si affianchino alle valutazioni tecniche proprie dell’organismo di certificazione, da cui emerga in modo inequivoco la esposizione finanziaria dell’impresa concorrente all’epoca in cui partecipa ad una gara di appalto; in alternativa a tale requisito, la stazione appaltante può richiedere una cifra d’affari in lavori pari a 2 volte l’importo a base di gara, che l’impresa deve aver realizzato nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando; b) alla verifica della capacità professionale per gli appalti per i quali viene richiesta la classifica illimitata. In tal caso il concorrente fornisce PAG. 52 - APINFORMA / Edilizia - numero 2 - 31 gennaio 2017
evidenza di aver eseguito lavori per entità e tipologia compresi nella categoria individuata come prevalente a quelli posti in appalto opportunamente certificati dalle rispettive stazioni appaltanti, tramite presentazione del certificato di esecuzione lavori; tale requisito si applica solo agli appalti di lavori di importo superiore a 100 milioni di euro. Le linee guida dell’ANAC disciplinano i casi e le modalità di sospensione o di annullamento delle attestazioni, nonché di decadenza delle autorizzazioni degli organismi di certificazione. Le linee guida disciplinano, altresì, i criteri per la determinazione dei corrispettivi dell’attività di qualificazione, in rapporto all’importo complessivo ed al numero delle categorie generali o specializzate cui si richiede di essere qualificati, avendo riguardo anche alla necessaria riduzione degli stessi in caso di consorzi stabili nonché per le microimprese e le piccole e medie imprese. Al fine di garantire l’effettività e la trasparenza dei controlli sull’attività di attestazione posta in essere dalle SOA, l’ANAC predetermina e rende pubblico sul proprio sito il criterio e il numero di controlli a campione da effettuare annualmente sulle attestazioni rilasciate dalle SOA. La qualificazione della SOA ha durata di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di capacità strutturale indicati nelle linee guida. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell’ANAC, sentite le competenti Commissioni parlamentari, vengono individuate modalità di qualificazione, anche alternative o sperimentali da parte di stazioni appaltanti ritenute particolarmente qualificate, per migliorare l’effettività delle verifiche e conseguentemente la qualità e la moralità delle prestazioni degli operatori economici, se del caso attraverso un graduale superamento del sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici.
DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (ART. 85) Al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, le stazioni appaltanti accettano il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea. Il DGUE è fornito esclusivamente in forma elettronica a partire dal 18 aprile 2018, e consiste in un’autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi.
Il DGUE fornisce, inoltre, le informazioni rilevanti richieste dalla stazione appaltante e le informazioni relative agli eventuali soggetti di cui l’operatore economico si avvale, indica l’autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari e include una dichiarazione formale secondo cui l’operatore economico è in grado, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti. Se la stazione appaltante può ottenere i documenti complementari direttamente accedendo alla banca dati, il DGUE riporta altresì le informazioni richieste a tale scopo, i dati di individuazione e, se del caso, la necessaria dichiarazione di consenso. Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE utilizzato in una procedura d’appalto precedente purché confermino che le informazioni ivi contenute sono ancore valide. La stazione appaltante può, altresì, chiedere agli offerenti e ai candidati, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Prima dell’aggiudicazione dell’appalto, la stazione appaltante richiede all’offerente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto, nonché all’impresa che la segue in graduatoria, tranne nel caso di appalti basati su accordi, di presentare documenti complementari aggiornati. La stazione appaltante può invitare gli operatori economici a integrare i certificati richiesti, o in deroga, agli operatori economici non è richiesto di presentare documenti complementari o altre prove documentali qualora questi siano presenti nella banca dati o qualora la stazione appaltante, avendo aggiudicato l’appalto o concluso l’accordo quadro, possieda già tali documenti. Le banche dati contenente informazioni pertinenti sugli operatori economici, possono essere consultate, alle medesime condizioni, dalle amministrazioni aggiudicatrici di altri Stati membri. Per il tramite della cabina di regia è messo a disposizione e aggiornato su e-Certis un elenco completo di banche dati contenenti informazioni pertinenti sugli operatori economici che possono essere consultate dalle stazioni appaltanti di altri Stati membri e sono comunicate, su richiesta, agli altri Stati membri le informazioni relative alle banche dati di cui al presente articolo.
CERTIFICAZIONE DELLE QUALITÀ (ART. 87) Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che l’operatore economico soddisfa determinate norme di garanzia della qualità, compresa l’acPAG. 53 - APINFORMA / Edilizia - numero 2 - 31 gennaio 2017
cessibilità per le persone con disabilità, le stazioni appaltantisi riferiscono ai sistemi di garanzia della qualità basati sulle serie di norme europee in materia, certificati da organismi accreditati. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora gli operatori economici interessati non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, a condizione che gli operatori economici dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste. Le stazioni appaltanti, quando richiedono la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell’operatore economico di determinati sistemi o di norme di gestione ambientale, fanno riferimento al sistema dell’Unione di ecogestione e audit (EMAS) o a altri sistemi di gestione ambientale nella misura in cui sono conformi all’articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009 o ancora ad altre norme di gestione ambientale fondate su norme europee o internazionali in materia, certificate da organismi accreditati per lo specifico scopo, ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Qualora gli operatori economici abbiano dimostrato di non avere accesso a tali certificati o di non avere la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti per motivi loro non imputabili, la stazione appaltante accetta anche altre prove documentali delle misure di gestione ambientale, purché gli operatori economici dimostrino che tali misure sono equivalenti a quelle richieste nel quadro del sistema o della norma di gestione ambientale applicabile. Le stazioni appaltanti, qualora richiedano agli operatori economici la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare la conformità ai criteri ambientali minimi, fanno riferimento a organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, in conformità alle norme UNI CEI EN ISO/ IEC della serie 17000. Le informazioni relative ai documenti presentati come prova del rispetto delle norme ambientali e di qualità sono messe a disposizione degli altri Stati membri, su richiesta dalla Cabina di regia.
REGISTRO ON LINE DEI CERTIFICATI (E-CERTIS) (ART. 88) Al fine di facilitare la presentazione di offerte transfrontaliere, le informazioni concernenti i certificati e altre forme di prove documentali introdotte in e-Certis e stabilite dalla Commissione europea sono costantemente aggiornate per il tramite della
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cabina di regia istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le stazioni appaltanti utilizzano e-Certis e richiedono in primo luogo i tipi di certificati o le forme di prove documentali che sono contemplati da eCertis.
(CS)
Business News LE ULTIME INFORMAZIONI PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE RICEVUTE DA INFORMEST CONSULTING SRL INFORMEST CONSULTING E UNICREDIT INSIEME PER FORNIRE SERVIZI EXTRABANCARI SULL’INTERNAZIONALIZZAZIONE D’IMPRESA A tutti I propri clienti Home Banking, UniCredit mette a disposizione gratuitamente il più completo sistema di Guide agli investimenti commerciali e industriali all›estero presente oggi sul mercato, costituito da 24 Business Guide per i Paesi del Centro-Est Europa, dell’Unione Doganale Euroasiatica e dell’Asia Centrale. I Clienti UniCredit possono accedere alle Business Guide dal proprio Home Banking (dal Menu Conti, nella sezione UniCredit International / Dove Fare Business all’estero / Conoscere il Paese). Ciascuna Business Guide è redatta in lingua italiana, aggiornata annualmente dalla rete di professionisti esteri di INFORMEST Consulting (commercialisti, legali, fiscalisti locali) e fornisce informazioni economiche, legislative, fiscali, doganali e contrattuali di interesse per l’azienda che opera e vende all’estero: contratti di agenzia, marchi, brevetti, costituzione società e filiali, fiscalità e normative, contenziosi e arbitrati, regime delle proprietà, tutela degli investimenti, rapporti di lavoro, costi industriali, costo del lavoro, degli affitti di uffici e di stabilimenti, ecc. Le Guide sono costruite secondo uno schema domanda-risposta uguale per tutti i Paesi. Inoltre, per i clienti UniCredit che vogliono individuare potenziali clienti esteri concretamente interessati allo sviluppo di relazioni e negoziazioni commerciali, è disponibile a condizioni privilegiate un servizio personalizzato e riservato di inserimento commerciale estero, con prima valutazione gratuita sulla fattibilità e sui risultati attesi. Il servizio è erogato da INFORMEST Consulting con una metodologia consolidata da vent’anni di esperienza sul campo. I clienti UniCredit possono
richiedere il servizio accedendo al proprio Home Banking, dal Menu Conti, nella sezione UniCredit International / Con Chi Fare Business all’Estero / Accedere ad una Consulenza Specialistica, oppure inviando una e-mail all’indirizzo: consulenza@ informestconsulting.it
IRAN: CONCRETE OPPORTUNITÀ DEL MERCATO IRANIANO PER AZIENDE DELLA FILIERA ABITARE INFORMEST Consulting, attraverso l’expertise del proprio corrispondente a Teheran, ha consolidato relazioni industriali e commerciali nel mercato iraniano e, attraverso la propria rete di collaboratori, sta ricevendo richieste da parte di general contractor, studi di progettazione, studi di architettura, importatori e distributori operanti nella filiera abitare. Gli incontri e gli approfondimenti effettuati con i titolari e i direttori generali delle imprese iraniane hanno confermato che il Paese è in forte espansione, e sono in fase di approvazione numerosi progetti del settore edilizia e costruzioni, con concrete opportunità per le aziende italiane della filiera abitare interessate ad espandersi in tale mercato. L’Iran, già noto per le risorse di energia fossile, petrolio e gas naturale, presenta un’economia diversificata e un’industria sviluppata; è un Paese giovane, con il 60% della popolazione sotto i trent’anni ed un elevato livello di scolarizzazione. Quello delle costruzioni è un settore che gioca un ruolo primario nell’economia iraniana, in termini di contributo al PIL del Paese e forza lavoro impiegata, al punto da essere considerata la più grande industria nell’area mediorientale. Per le aziende italiane, operare con l’Iran significa accedere ad un grande mercato in cui molti dei player internazionali non sono ancora attivi. Considerati i benefici ottenuti dalle aziende italiane coinvolte nei programmi di sviluppo commerciale con il modello di gruppo, INFORMEST Consulting propone di attivare in Iran, a beneficio di un gruppo di aziende italiane non concorrenti tra loro dal punto di vista dei prodotti e servizi offerti, un servizio nel comparto della filiera abitare (arredamento, costruzioni, serramenti, idrotermosanitario, sistemi di condizionamento, ecc.). Le aziende interessate ad approfondire le opportuni-
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tà anche con una valutazione da parte dell’esperto a Teheran, possono inviare un’e-mail all’indirizzo: m.rosina@informestconsulting.it.
IL BUSINESS COOPERATION DATABASE A DISPOSIZIONE DELLE IMPRESE DEL NORD-EST
Dal 2011 INFORMEST Consulting partecipa, in qualità di partner, al Consorzio Friend Europe (www.friendeurope.it) nell’ambito dell’Enterprise Europe Network (EEN), rete europea presente in circa 40 Paesi con oltre 600 punti di contatto. Il Network mette a disposizione delle PMI informazioni relative alle politiche dell’UE ed opportunità di collaborazione tra imprese, al fine di migliorarne la capacità competitiva e di sviluppo internazionale. Il Consorzio Friend Europe svolge la propria attività al servizio delle imprese di Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. Tra gli altri servizi, il Consorzio promuove il Business Cooperation Database della Commissio-
ne Europea, un database composto da profili di aziende che richiedono o offrono servizi e/o prodotti alimentato con giornalmente da più di 600 punti di contatto della rete appartenenti a Sistema camerale, Associazioni imprenditoriali, Agenzie di Sviluppo, Centri di Ricerca, Università, Laboratori, Parchi Tecnologici, Autorità locali. In qualità di partner EEN, INFORMEST Consulting inserirà gratuitamente il profilo dell’azienda all’interno del database e raccoglierà le richieste ad essa orientate e provenienti dai partner Esteri. I contatti, una volta avviati potranno essere sviluppati autonomamente tra le parti interessate. L’iscrizione ha durata di un anno. Le aziende di Veneto, Trentino Alto Adige o Friuli Venezia Giulia, interessate all’iniziativa sopra indicata nell’ottica di intraprendere o aumentare contatti con nuove potenziali controparti estere possono richiedere l’inserimento gratuito del proprio profilo nel database, inviando un’email all’indirizzo informestconsulting@friendeurope.it.
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Sportello Internazionalizzazione I SERVIZI ASSOCIATIVI A SUPPORTO DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE: ASSICURAZIONE E RECUPERO DEL CREDITO, TRADUZIONE E INTERPRETARIATO, INFORMAZIONI COMMERCIALI, ASSISTENZA NELLA CONTRATTUALISTICA INTERNAZIONALE Anche nel 2017 sono operanti i servizi dell’Associazione a sostegno delle politiche aziendali di internazionalizzazione, che per memoria si vanno di seguito a riepilogare. Riguardano: 1) l’assicurazione dei crediti; 2) il recupero dei crediti; 3) le traduzioni e l’interpretariato; 4) le informazioni commerciali; 5) l’assistenza nella contrattualistica internazionale.
1) ASSICURAZIONE DEI CREDITI E’ operante l’accordo siglato con la Euler Hermes SIAC - Allianz Group, società internazionale che si occupa dell’assicurazione dei crediti, e con la relativa Agenzia generale di Udine, per garantire la possibilità di stipulare polizze assicurative a copertura del rischio di mancato pagamento sui crediti verso clienti nazionali ed esteri. Scopo dell’accordo è la copertura del rischio del mancato pagamento dei crediti commerciali, sia nazionali che esteri. La polizza offre diversi vantaggi, fra i quali si segnalano: - accesso agli strumenti assicurativi alle migliori condizioni sul mercato in relazione al rischi dell’assicurato; - valutazione periodica del merito di credito assicurativo di ciascun debitore; - possibilità di accedere a nuovi sbocchi commerciali e di acquisire nuova clientela; - assistenza specializzata nel recupero crediti in sofferenza;
- accesso facilitato al finanziamento da parte di istituti di credito con concessione dei diritti di polizza; - garanzia delle perdite normali ed eccezionali conseguenti a periodi di crisi congiunturale e recessione.
2) RECUPERO CREDITI Assistenza agli Associati nel recupero di tutti i loro crediti, in Italia e all’estero. I punti qualificanti questo servizio sono: - sconto sulle commissioni normalmente applicate; - recupero crediti per via giudiziale e stragiudiziale in Italia e all’estero; - massima flessibilità nella scelta dei crediti insoluti da affidare al recupero; - pagamenti dal debitore direttamente nei conti correnti dell’impresa associata; - massima flessibilità nell’approccio al debitore sulla base delle indicazioni dell’Associato, garantendo, ove possibile, il miglioramento e la continuità del rapporto con il cliente.
3) SERVIZIO TRADUZIONI E INTERPRETARIATO Il servizio copre tutte le lingue ed è in grado di provvedere tempestivamente a: - traduzioni tecniche di: manuali d’uso e manutenzione, libretti di istruzioni, monografie, brevetti, documentazione per gare d’appalto e sistemi di qualità; - traduzioni commerciali, finanziarie, scientifiche, giuridiche, di testi pubblicitari, di siti web; - traduzioni giurate di asseverazioni e legalizzazioni; - interpreti di traduzione simultanea e consecutiva per convegni, meeting, fiere e trattative; - technical writing per la redazione di manuali tecnici secondo normativa.
4) SERVIZIO INFORMAZIONI COMMERCIALI Grazie alla convenzione siglata con CRIBIS D&B, società specializzata in informazioni commerciali su imprese italiane ed estere, viene assicurato
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per ogni mese e con rapidi tempi di evasione delle richieste - per l’Italia addirittura immediati - un servizio d’informazioni commerciali relative alla solvibilità, situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei potenziali clienti.
5) ASSISTENZA NELLA CONTRATTUALISTICA INTERNAZIONALE
o valutazione di contratti con controparti estere. Grazie a una rete di legali, nazionali ed esteri, l’Associato può accedere a prezzi contenuti all’assistenza per qualsiasi tipologia di contratto. Per ogni altra informazione e approfondimento, anche sulla specifica casistica, le imprese possono rivolgersi all’ufficio estero dell’Associazione.
Viene prestata l’assistenza legale nella stesura
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(PZ)
Contatti per l’estero
PROPOSTA DI COLLABORAZIONE CON IL BRASILE
Le difficoltà del mercato interno impongono di guardare a quelli esteri per far crescere e sviluppare l’impresa e rafforzare la propria competitività e redditività. Per adottare questa strategia è necessario avere dei riferimenti affidabili sui territori esteri d’interesse, in grado non solo d’individuare le strategie più adeguate da seguire, ma anche per fare sintesi dei diversi approcci comunicazionali, gestionali, burocratici e normativi dei diversi paesi d’attenzione. In questo quadro l’Associazione, nell’ottica di offrire un servizio di assistenza e consulenza qualificata nel campo dell’internazionalizzazione, ha individuato un profilo professionale capace di accompagnare le imprese Associate in Brasile. Il profilo individuato è il seguente.
Signor Fabio Moro, - tramite la sua BSO BRASIL, società a responsabilità limitata con base a San Paolo, è in grado di offrire soluzione alle imprese che intendono entrare o sviluppare i propri affari nel mercato brasiliano. La società è gestita da un professionista italiano, ma conta sull’appoggio di qualificati professionisti brasiliani delle aree commerciali, giuridiche, fiscali, tributarie e doganali. La BSO BRASIL è anche disponibile a trovare collaborazioni con aziende locali per valutare progetti e iniziative finalizzate a trovare l’interesse del mercato brasiliano. La società offre inoltre qualificati servizi commerciali ed è in grado di assumere incarichi di Temporary Export Manager sull’America Latina. Le imprese interessate a maggiori informazioni o a incontrare il professionista per un’eventuale collaborazione, possono contattare il dottor Paolo Zorzenone presso l’Associazione allo 0432 507377 oppure inviando una e-mail a fisco@confapifvg.it.
PAG. 60 - APINFORMA / Export Marketing - numero 2 - 31 gennaio 2017
(PZ)
Legislazione alimentare NOVITÀ NORMATIVE, NAZIONALI E COMUNITARIE, SPECIFICHE PER GLI OPERATORI DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE Fonte: UnionAlimentari
ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE Esportazione prodotti a base di carne suina negli U.S.A. Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota concernente l’esportazione di prodotti a base di carne suina negli U.S.A.. Piano di Sorveglianza ufficiale per Listeria monocytogenes e Salmonella spp. - anno 2017. Molluschi bivalvi La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 743/2013 recante misure di protezione sulle importazioni di molluschi bivalvi originari della Turchia destinati al consumo umano, per quanto riguarda il periodo di applicazione. Certificati sanitari esportazione carne nel Kosovo Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota concernente i certificati sanitari per l’esportazione di prodotti a base di carne, carne di pollame fresca e carne macinata e separata meccanicamente di pollame (CSM) dall’Italia nel Kosovo.
ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE Registro varietà piante da frutto Il Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali ha pubblicato l’aggiornamento del Registro nazionale delle varietà delle piante da frutto. Varietà di vite Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto che modifica l’allegato 1 del decreto 7 maggio 2004, in materia di registro nazionale delle varietà di vite.
Specie agrarie iscritte nel registro Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto concernente la variazione della denominazione di varietà di specie agrarie iscritte al registro nazionale. Commercializzazione sementi piante oleaginose da fibre Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto di recepimento della direttiva 2016/11/UE della Commissione del 5 gennaio 2016 che modifica l’allegato II della direttiva 2002/57/CE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra. Piante da frutto Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato i decreto di aggiornamento del registro nazionale delle varietà delle piante da frutto. Specie Agrarie Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto concernente la variazione della denominazione di varietà di specie agrarie iscritte al registro nazionale.
BEVANDE Delega sanzioni produzione e commercio vino Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato decreto di delega all’emissione delle ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie. Promozione sui mercati dei paesi Terzi Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato l’OCM Vino - modalità attuative della misura “Promozione sui mercati dei paesi Terzi”. Promozione mercati Paesi terzi Il Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto di modifica al decreto 18 aprile 2016 recante OCM Vino - Modalità attuative della misura «Promozione sui mercati dei Paesi terzi».
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COMMERCIO Risarcimento violazione diritto della concorrenza E’ stato pubblicato il decreto legislativo in attuazione della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea. Saggio interesse pagamenti Il Ministero dell’Economia e delle finanze ha pubblicato il comunicato concernente il saggio degli interessi da applicare a favore dei creditori nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali. Contributi progetti internazionalizzazione PMI Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il comunicato concernente l’erogazione di contributi pubblici a sostegno di progetti di internazionalizzazione delle PMI presentati dai Consorzi per l’internazionalizzazione - Annualità 2017. Risorse programma Imprese e Competitività Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il comunicato concernente le modalità e termini per l’utilizzo delle risorse del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR per la funzione del credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno. Eventi sismici 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016 La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato l’ordinanza concernente le misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attività economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016. (Ordinanza n. 13).
CONFEZIONAMENTO, IMBALLAGGIO Imballaggio piante da frutto Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto di recepimento delle direttive di esecuzione della Commissione del 15 ottobre 2014: 2014/96/UE relativa alle prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2008/90/CE del
Consiglio, 2014/97/UE recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda la registrazione dei fornitori e delle varietà e l’elenco comune delle varietà e 2014/98/UE recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per il genere e la specie delle piante da frutto di cui al suo allegato I, i requisiti specifici per i fornitori e le norme dettagliate riguardanti le ispezioni ufficiali.
ETICHETTATURA Origine latte in etichetta Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto concernente l’indicazione dell’origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.
PRODOTTI TIPICI E LORO SEGNI DISTINTIVI Grana Padano Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato la proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta “Grana Padano”. Terre Siciliane Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato la proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica “Terre Siciliane”. IG Giappone La Commissione Europea ha pubblicato l’avviso di avvio della consultazione pubblica relativa alle indicazioni geografiche del Giappone. Picodon DOP FRANCIA La Commissione Europea ha pubblicato la domanda di modifica a norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità applicabili ai prodotti agricoli e alimentari. Elenco DOP e IGP Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato l’elenco delle denominazioni italiane, iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite (Regolamento UE n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012).
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Speck Alto Adige La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Speck Alto Adige/Südtiroler Markenspeck/ Südtiroler Speck (IGP)].
VIGILANZA E ISPEZIONE IGIENICO-SANITARIA Malattie animali La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento recante modifica dell’allegato II del regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale integrando l’elenco delle malattie animali e delle zoonosi in detto allegato. Controlli ufficiali molluschi bivalvi vivi La regione Veneto ha pubblicato l’applicazione del Regolamento 2015/2285 che modifica l’Allegato II del Reg. (CE) 854/2004 relativamente all’organizzazione di controlli ufficiali con riferimento ai molluschi bivalvi vivi, nonché l’allegato I del Reg. (CE) 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari: indicazioni Ministeriali e regionali. Monitoraggio idrocarburi nei prodotti alimentari La Commissione Europea ha pubblicato la raccomandazione sul monitoraggio degli idrocarburi di oli minerali nei prodotti alimentari e nei materiali e negli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari. Revisione di analisi dei campioni Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato il decreto concernente l’aggiornamento dell’importo per la revisione di analisi di campioni. Influenza aviaria 1 Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota concernente l’influenza aviaria sottotipo H5N8. Elementi di informazione. Influenza aviaria 2 Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota concernente l’influenza aviaria e divieto di esportazione verso alcuni Paesi Terzi.
Flora e fauna selvatiche La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio. Virus Capripox La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento che designa il laboratorio di riferimento dell’UE per le malattie causate dai virus Capripox (dermatite nodulare contagiosa e vaiolo ovino e caprino), stabilisce responsabilità e compiti aggiuntivi per tale laboratorio e modifica l’allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio.
ZOOTECNIA Amido preparazione alimentazione animali La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 121/2008 che fissa il metodo di analisi per la determinazione del tenore di amido nelle preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali. Insetto fitomizo Matsucoccus feytaudi Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto che modifica il decreto del 22 novembre 1996 in materia di lotta obbligatoria contro l’insetto fitomizo Matsucoccus feytaudi (Ducasse). oOo
DATI DI MERCATO 2a SETTIMANA (DAL 9 AL 15 GENNAIO) E 3a SETTIMANA (DAL 16 AL 22 GENNAIO 2017) Sono disponibili i rapporti settimanali, suddivisi per i diversi comparti merceologici, contenenti informazioni e dati aggiornati sull’andamento dei prezzi dei prodotti monitorati e sulle principali variabili statistico-economiche, inclusi consumi e commercio con l’estero, per i seguenti settori: avicunicoli, bovini; frutta fresca e agrumi; lattiero caseario; mais ed alimenti per il bestiame; oli vegetali; ortaggi e patate; ittico; suini. I dati riportati sono gli ultimi disponibili e sono riferiti alle rilevazioni effettuate nel corso delle settimane sopra indicate. oOo
RASFF - RAPID ALERT SYSTEM FOR FOOD AND FEED Dati relativi alla settimana n. 2, dal 9 al 15 gennaio 2017
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È disponibile l’elenco riepilogativo delle 53 notifiche, di cui 16 allerte, effettuate tramite il Sistema di Allerta Rapido Comunitario. Una sola allerta avviata dall’Italia, relativa a presenza di residui di sulfamidici in salsicce di suino prodotte in Italia e distribuite in Romania. L’Ungheria ha invece avviato un’allerta su salmone affumicato proveniente dall’Italia per contaminazione da Lysteria. La Germania ha infine avviato un’allerta su caramelle senza zucchero provenienti dalla Cina, per presenza di frammenti di metallo, distribuite in vari paesi comunitari, tra cui l’Italia. Dati relativi alla settimana n. 3, dal 16 al 22 gennaio 2017 Le imprese interessate possono richiedere l’elen-
co riepilogativo delle 66 notifiche, di cui 16 allerte, effettuate tramite il Sistema di Allerta Rapido Comunitario. Una sola allerta avviata dall’Italia, relativa a presenza di piombo in selvaggina congelata proveniente dalla Slovenia. Dati relativi alla settimana n. 4, dal 23 al 29 gennaio 2017 È disponibile l’elenco riepilogativo delle 52 notifiche, di cui 10 allerte, effettuate tramite il Sistema di Allerta Rapido Comunitario. Una sola allerta avviata dalla Germania ha riguardato merce proveniente dall’Italia, in particolare presenza di Salmonella in funghi essiccati.
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Proroga pagamento quote 2017 Albo autotrasportatori AGGIORNAMENTI
Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sull’argomento in epigrafe e, da ultimo, alla circolare associativa prot. n. 3/AdT dell’11 gennaio 2017, con cui si dava notizia della proroga al 28 febbraio 2017 del termine per il pagamento della quota dell’Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di cose per conto terzi (di seguito Albo) relativamente al 2017, per fornire un aggiornamento della situazione. La proroga è stata dettata dalle diverse problematiche tecniche connesse al nuovo applicativo telematico obbligatorio posto nel sito web dell’Albo (www.alboautotrasporto.it). Secondo informazioni assunte per le vie brevi dette problematiche sarebbero in via di soluzione, in particolare per quanto attiene alla fase preliminare della registrazione delle imprese, nella quale viene ora previsto che l’azienda possa fornire direttamente il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), e, subito dopo aver ricevuto la
password, possa avviare la fase del versamento della quota. L’applicativo sarebbe stato poi migliorato nella parte relativa all’evidenza del parco veicolare, sul quale viene calcolata la quota. Al riguardo, si segnala che, in caso di difformità tra il parco risultante all’impresa e quello indicato sul citato sito - che può non tener conto delle ultime variazioni intervenute di veicoli venduti, acquistati, radiati altro -, l’impresa dovrà aprire una pratica al proprio Ufficio di Motorizzazione civile, al fine di far rettificare la composizione del proprio parco e, di conseguenza, l’ammontare del contributo annuale. Si consiglia pertanto a tutte le imprese che non avessero o non avessero ancora potuto procedere al versamento della quota per il 1917 di provvedervi, previa registrazione, senza attendere le ultime settimane utili, durante le quali il numero degli accessi al sito web potrebbe ostacolare le operazioni in oggetto. Per quanti fossero interessati è a disposizione anche il manuale utilizzato dagli Uffici della Motorizzazione civile per la modifica del parco veicolare. Per questo e ogni altra informazione le imprese possono rivolgersi anche all’ufficio trasporti dell’Associazione.
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(AdT)
Corsi di formazione sui cronotachigrafi EMANATO UN DECRETO CHE DISCIPLINA I CORSI DI FORMAZIONE SUL BUON UTILIZZO DEL CRONOTACHIGRAFO PREMESSA Il regolamento (UE) del Parlamento e Consiglio europeo n. 165/2014 del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, pubblicato sulla GUUE L 60 del 28 febbraio 2014 ed entrato in vigore per la norma che qui interessa (art. 33) il 2 marzo 2016, prevede testualmente al par. 1, primo comma di detto articolo quanto segue: “Le imprese di trasporto garantiscono che i propri conducenti ricevano una formazione e istruzioni adeguate per quanto riguarda il buon funzionamento dei tachigrafi, che siano digitali o analogici, effettuano controlli periodici per garantire che i propri conducenti li utilizzino correttamente e non forniscono ai conducenti alcun incentivo diretto o indiretto che possa incoraggiare ad un uso improprio dei tachigrafi.” Più avanti il co. 3 del medesimo articolo recita: “Le imprese di trasporto sono responsabili per le infrazioni del presente regolamento commesse dai loro conducenti o dai conducenti sottoposti a loro disposizione. Gli Stati membri possono, tuttavia, subordinare tale responsabilità all’infrazione da parte dell’impresa del primo comma, paragrafo 1, del presente articolo e dell’articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 561/2006.” Occorre precisare che l’art. 10 del regolamento (CE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 561/2006 del 15 marzo 2006, recante norme in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, ai paragrafi 1 e 2, vieta alle imprese di trasporto di retribuire il proprio personale conducente in maniera tale “da mettere in pericolo la sicurezza stradale e/o incoraggiare l’infrazione del presente regolamento” e fa carico alle stesse di organizzarne l’attività in maniera da soddisfare le prescrizioni in materia, di fornire ai conducenti le oppor-
tune istruzioni e di effettuare controlli regolari per garantirlo.
IL DECRETO DIRIGENZIALE 16 DICEMBRE 2016, SUE FINALITÀ E NON OBBLIGATORIETÀ Su queste premesse con decreto del Direttore generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 12 dicembre 2016, pubblicato sulla G.U. n. 301 del 27 dicembre 2016 ed entrato in vigore il 28 dicembre 2016 (di seguito decreto), sono state adottate disposizioni che disciplinano i corsi di formazione sul buon funzionamento dei tachigrafi e di istruzione dei conducenti nonché di controllo sulle attività degli stessi. Il proposito è di consentire alle imprese di autotrasporto, non solo di dimostrare di aver assolto agli oneri di formazione e informazione che le competono nei confronti dei propri conducenti, ma anche di evitare responsabilità per la violazione delle disposizioni sui tempi di guida, di pausa e di riposo commesse dagli stessi. Lo svolgimento di detti corsi, con l’accertata frequenza da parte del personale interessato, andrebbe, infatti, a costituire un elemento per evitare la sanzione alle imprese di cui all’art. 174, co. 14 del c.d.s. (responsabilità dell’impresa per la mancata osservanza da parte dei propri conducenti delle disposizioni del reg. (CE) 561/2006), come, d’altronde, indicato nelle premesse al decreto. Tuttavia, come espressamente enunciato sempre nelle premesse del decreto la formazione da esso disciplinata “non costituisce specifica prescrizione normativa di carattere nazionale a carico delle imprese di autotrasporto e pertanto non si configura come obbligatoria.”
I CONTENUTI DEL DECRETO Il corso di formazione sul corretto uso del tachigrafo deve avere una durata minima di 8 ore e deve basarsi sulle materie riportate nel programma allegato al decreto (all. 1). Nel dettaglio queste sono: - Evoluzione della normativa dal regolamento (CEE) n. 1463/70 al regolamento (UE) n.
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165/2014. Brevi cenni delle normative che hanno regolato e che regolamentano l’uso del tachigrafo e ne disciplinano le caratteristiche costruttive con particolare attenzione ai più recenti regolamenti (CEE) n. 3821/85 e (UE) n. 164/15. Obbligo dell’uso del tachigrafo. Esenzioni. - Brevi cenni sul regolamento (CE) n. 561/06. Disciplina dei tempi di guida e di riposo Esenzioni - Certificazioni - Deroghe. - Evoluzione tecnologica: dall’analogico al digitale. Descrizione delle tipologie meccaniche degli strumenti di registrazione. Avvento del tachigrafo digitale. - Uso del tachigrafo analogico. Descrizione dell’apparecchio e del foglio di registrazione (disco) e loro corretto uso. - Uso del tachigrafo digitale. Modelli, tipologie e descrizione della struttura dell’impianto del tachigrafo digitale. - Le carte tachigrafiche: descrizione dei vari tipi di carte e loro corretto uso. - Caratteristiche e funzionalità del tachigrafo digitale. - Lettura ed interpretazione delle stampe e dei pittogrammi del tachigrafo digitale. - Attività con simulatore di casi reali con strumenti adeguati per la pratica delle competenze acquisite. - Responsabilità amministrativa e penale a carico dei soggetti che circolano o mettono in circolazione veicoli sprovvisti di tachigrafo ovvero con tachigrafo manomesso o non funzionante. Il decreto individua, poi, i soggetti abilitati all’erogazione di tali corsi e, precisamente: - autoscuole ed enti di istruzione automobilistica autorizzati allo svolgimento di corsi di qualificazione iniziale e periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente; - enti di formazione di diretta emanazione di associazioni nazionali di categoria dell’autotrasporto professionale; - enti accreditati per lo svolgimento di corsi di formazione di 150 ore per l’accesso alla professione di trasporto merci e viaggiatori; - enti accreditati allo svolgimento dei corsi di formazione preliminare di 74 ore per le imprese di autotrasporto merci con veicoli di massa complessiva da 1,5 t a 3,5 t; - imprese di autotrasporto merci e viaggiatori con almeno 35 dipendenti assunti a tempo indeterminato aventi qualifica di conducente; - imprese di software di analisi, gestione e controllo dei tachigrafi in possesso di determinati requisiti.
Non è stranamente incluso personale, anche in quiescenza, della Polizia stradale. Per lo svolgimento dei corsi detti soggetti devono avvalersi di docenti muniti delle necessarie competenze e appositamente abilitati e, più precisamente: - soggetti già abilitati all’insegnamento nelle materie correlate ai regolamenti comunitari n. 561/2006 e n. 165/2014 nei corsi per il conseguimento della CQC; - soggetti abilitati sia come insegnanti che come istruttori di autoscuola per le patenti superiori; - funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche in quiescenza, già abilitati come esaminatori nei corsi per il conseguimento delle patenti superiori e della CQC, nonché docenti o esperti nei corsi di specializzazione sul tachigrafo già individuati con atto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale; - soggetti, in possesso almeno di diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi quinquennale che, negli ultimi tre anni, abbiano svolto docenze in almeno sei corsi di formazione sull’utilizzo del tachigrafo certificati da soggetti pubblici. Per lo svolgimento del corso è necessario che le imprese interessate comunichino ai soggetti abilitati l’elenco dei loro conducenti (con indicazione di luogo e data di nascita) e questi trasmettano una specifica comunicazione di inizio corso alla Direzione generale territorialmente competente (tra le 4 esistenti in Italia), a mezzo posta elettronica certificata (come da modello all. 4) e almeno 3 giorni lavorativi precedenti, indicando luogo e data del corso, docente o docenti che svolgeranno i corsi, avendo cura di indicare per ciascuno di essi la loro autorizzazione e i partecipanti al corso. Per ogni corso va redatto uno specifico registro d’iscrizione e frequenza, che lo stesso ente deve conservare per 3 anni: Nel caso dell’impresa che svolge autonomamente il corso, si ritiene che detti adempimenti debbano essere effettuati dall’impresa. Al termine del corso, l’ente rilascerà uno specifico attestato individuale di partecipazione al corso (conforme al modello all. 5 al decreto) in triplice esemplare: uno per il partecipante, uno per l’impresa e l’ultimo per l’ente stesso. L’attestato avrà la validità di 5 anni dalla data del rilascio.
ASSOLVIMENTO DELL’ONERE FORMATIVO E DEGLI ONERI DI ISTRUZIONE E DI CONTROLLO Le imprese che si avvalgono della somministrazione dei corsi così disciplinati vedono assolto l’onere
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formativo di cui ai citati regolamenti comunitari 561/2006 e 165/2014. Per quanto attiene agli oneri di informazione, il decreto stabilisce che le imprese forniscano ai loro conducenti un documento redatto per iscritto contenente adeguate istruzioni sulle norme di comportamento da tenersi nella guida per il rispetto del reg. (UE) 561/2006, nonché sul corretto utilizzo dell’apparecchio. Detto documento deve essere controfirmato da ogni autista e ha la validità di un anno dalla firma. Ogni 90 giorni, poi, le imprese devono garantire un attività di controllo sull’operato dei conducenti. Dell’esito di tali controlli va redatto un resoconto scritto, anch’esso controfirmato dagli autisti e valido per un anno.
ALCUNE CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE La lettura del decreto lascia decisamente perplessi. In primo luogo, il regolamento (UE) 165/2014 è stato pubblicato sulla GUUE del 28 febbraio 2014 e l’art. 33 è entrato in vigore il 2 marzo 2016. Dal febbraio 2014 al marzo 2016 il Ministero ha avuto, dunque, tutto il tempo per emanare norme applicative, cosa che ha fatto con circa 10 mesi di ritardo. Vi è, dunque, una vacatio legis di altrettanti mesi durante la quale diverse imprese di autotrasporto, in conto terzi e in conto proprio, hanno provveduto autonomamente a formare il proprio personale, considerato che il regolamento comunitario era immediatamente applicabile negli Stati membri dal 2 marzo 2016. Questa attività formativa sembra essere vanificata dal fatto che il decreto prevede che l’onere di formazione sia assolto solo osservando le sue prescrizioni.
In secondo luogo, le imprese che vorranno assolvere agli indicati oneri si vedranno gravare di nuovi e rilevanti oneri, diretti e indiretti, di natura finanziaria, organizzativa, amministrativa, senza considerare l’appesantimento dei rapporti con il personale dipendente per le ben 8 ore di formazione. Appena avuto sentore dell’emanazione di un tale decreto, abbiamo fatto formalmente presente ai nostri referenti nazionali che per condurre un veicolo industriale, oltre ai corsi per il conseguimento della patente di guida, il personale conducente è obbligato a seguire corsi di almeno 140 ore per il conseguimento di una CQC, di altre 35 ore ogni cinque anni ai fini del rinnovo della medesima e, adesso, di 8 ore per sapere convenientemente utilizzare il cronotachigrafo e altre 8 per il rinnovo dopo 5 anni, senza considerare il resto della corsistica obbligatoria per particolari fattispecie di trasporto, come quella relativa al c.d. patentino ADR (v. Apinforma n. pp. 65-66). Il risultato è che le imprese di autotrasporto si vedono, ormai, costrette a produrre sempre meno servizi e sempre più corsi e documenti. In ultimo luogo, quello che più spiace rilevare è che, da comunicazioni ufficiali e da concordanti informazioni assunte da altre fonti, il decreto, così come concepito, è stato sollecitato al Ministero proprio da alcune importanti associazioni nazionali di categoria. A questo punto è sempre più fondato il timore che esso sia il frutto di politiche volte precipuamente a reperire nuove fonti di finanziamento agli organismi di formazione professionale a livello centrale e periferico.
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(AdT)
C.d.s. Aggiornamento sanzioni pecuniarie IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2017
In applicazione dell’articolo 195 del codice della strada (c.d.s.), con decreto 20 dicembre 2016, pubblicato sulla G.U. n. 304 del 30 dicembre 2016, il Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha aggiornato, come ogni biennio, gli importi delle sanzioni pecuniarie previste dal codice della strada sulla base della variazione ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo. La variazione, nel biennio 1° dicembre 2014 / 30 novembre 2016, è stata pari allo 0,1%. L’aggiornamento è in vigore dal 1° gennaio 2017 e i nuovi importi delle sanzioni sono riportati, raffrontati ai precedenti, nella tabella I allegata al decreto. L’aggiornamento non riguarda, invece, le sanzioni amministrative introdotte nell’ultimo biennio, in quanto per queste non è ancora trascorso il biennio di riferimento. Il provvedimento di aggiornamento in questione
ha poi formato oggetto della circolare del Ministero dell’interno, Dipartimento Pubblica sicurezza prot. 300/A/9209/14/101/3/3/14 del 31 dicembre 2016, la quale riporta la tabella riepilogativa degli importi, minimi e massimi, delle vecchie e nuove sanzioni con gli articoli di riferimento e anche dell’importo con pagamento ridotto del 30% in caso di pagamento della sanzione nei 5 giorni successivi dalla contestazione o della notificazione. Sono indicati, inoltre, le norme del c.d.s. escluse dall’aggiornamento La circolare ricorda anche che l’aggiornamento tiene conto dell’arrotondamento all’unità di euro per eccesso, se la frazione decimale è pari o superiore a 0,50 euro, per difetto, se inferiore a detta soglia. Precisa anche che l’arrotondamento così determinato opera solo sulle sanzioni edittali non si applica sulle somme che costituiscono eventuale risultato di operazioni di divisione rispetto ai valori minimi e massimi posti dal c.d.s. Si riporta di seguito una tabella con gli importi aggiornati di maggiore interesse per l’autotrasporto di cose, mentre il testo del decreto e della circolare ministeriale con le tabelle complete può essere richiesto, unitamente a ogni altra informazione o chiarimento, all’ufficio trasporti dell’Associazione.
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(AdT)
Validità patente e verifica punti ATTESTAZIONE DELLA VALIDITÀ DELLA PATENTE E VERIFICA DEI PUNTI PATENTE E CQC NEI TRASPORTI INTERNAZIONALI Si segnala che, per gli autisti che svolgono trasporti internazionali, soprattutto da e verso Paesi extraUE, può essere richiesto dalle Autorità estere di controllo un attestato di validità della patente italiana. Tale attestato può essere chiesto direttamente dall’autista interessato, in via telematica sul sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti www.ilportaledellautomobilista.it, alla rubrica “patente”, previa registrazione come “cittadino”. Per quanto riguarda, poi, il punteggio della patente italiana o della carta di qualificazione del conducente (CQC), questo può essere verificato dal soggetto interessato sullo stesso portale alla rubrica “servizi on line” o anche telefonicamente
al numero verde 848 782 782. Allo stesso numero può accedere anche l’impresa in cui l’autista lavora, purché munita dei dati della sua patente. Questo servizio telefonico ha il costo di una chiamata urbana ed è attivo 7 giorni su 7. Si raccomanda alle imprese che hanno autisti con scarso punteggio, soprattutto sulla CQC, di consigliare agli stessi di seguire corsi di recupero punti, prima della perdita totale del punteggio, che interdisce loro la guida e li obbliga a fare ex novo gli esami per il conseguimento della patente o della CQC. Quanto al prossimo rinnovo quinquennale della CQC, si attende un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in forza del quale il corso di 35 ore potrà essere svolto anche nell’arco di cinque anni, con una giornata di 7 ore in ciascun anno, mentre tutte le procedure per l’avvio e la gestione dei corsi saranno informatizzate in tutto il territorio nazionale. Si fa riserva di ritornare su quest’ultimo argomento in presenza di novità.
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(AdT)
Autotrasporto. Collaudi e revisione dei veicoli INTRODUZIONE DI PROCEDURE INFORMATICHE. NOTA MINISTERIALE A completamento di quanto riportato su Apinforma n. 13/2016, p. 34 in ordine all’introduzione di procedure informatiche per la gestione delle operazioni di collaudo, revisioni nonché di aggiornamento tecnico della carta di circolazione di veicoli si segnala che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per la Motorizzazione (di seguito Ministero) con nota prot. 23297/ RU del 27 ottobre 2016 ha completato il quadro delle istruzioni operative in questo campo. Nella circostanza il Ministero ha reso noto che dal 3 novembre 2016 sono in esercizio gli aggiornamenti delle applicazioni “Revisioni, Collaudi e ADR” e “Prenotamotorizzazione”, che vanno ad implementare alcune funzioni, quali la gestione del certificato ADR, la gestione collaudi e le modifiche alla procedura “Prenotamotorizzazione”. Ora, fra l’altro, a seguito di tali aggiornamenti telematici, per quanto riguarda l’ADR: - gli Uffici della Motorizzazione civile potranno rilasciare il certificato ADR per i veicoli di prima immatricolazione, senza l’obbligo della prenotazione né della firma digitale; - gli stessi uffici potranno rilasciare un certificato ADR per duplicato in caso di cambio targa o di proprietario senza la firma digitale; - in fase di inserimento o spostamento di una prenotazione in sede o fuori sede di rinnovo ADR con o senza revisione, se la data operazione non ricade nell’intervallo compreso tra 6 mesi prima e un mese dopo la data di sca-
denza, deve essere bloccato l’inserimento o lo spostamento della prenotazione; per quanto riguarda i collaudi: - gli allestitori potranno prenotare direttamente i collaudi fuori sede per i veicoli non immatricolati oppure potranno avvalersi di uno studio di consulenza automobilistica per le prenotazioni in sede o fuori sede; - le imprese di autotrasporto di persone e cose potranno prenotare direttamente le revisioni e i collaudi fuori sede per i propri veicoli oppure potranno avvalersi di uno studio di consulenza automobilistica per le prenotazioni in sede o fuori sede; per quanto riguarda i trasporti di cose in conto proprio: - gli studi di consulenza automobilistica potranno gestire la prenotazione della richiesta di immatricolazione dei veicoli. Per quanto, infine, concerne la prenotazione della revisione, in sede o fuori sede, svolta direttamente dall’impresa che ha in disponibilità i veicoli, il Ministero ha chiarito che l’Ufficio della Motorizzazione civile deve verificare che riguardi esclusivamente i veicoli di cui l’impresa stessa risulti intestataria (a titolo di proprietà, usufrutto, acquisto con patto di riservato dominio o in locazione finanziaria), anche se in via temporanea (ad es. locazione senza conducente). In caso contrario l’Ufficio è tenuto a respingere la richiesta di revisione. In questo caso, inoltre - aggiunge la nota - si può configurare a carico dello studio di consulenza il reato di esercizio abusivo dell’attività di consulenza automobilistica, punito con la reclusione fino a 6 mesi a norma dell’art. 348 del codice penale. Il testo della nota ministeriale e altre informazioni possono essere richiesti all’ufficio trasporti dell’Associazione.
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Belgio. Distacchi transnazionali di personale APPLICAZIONE AL SETTORE DEI TRASPORTI SU STRADA
Si segnala che per effetto della legge dell’11 dicembre 2016, pubblicata il 20 dicembre 2016, dal 1° gennaio 2017, anche il Belgio ha recepito la direttiva del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2014/67 del 15 maggio 2014 che va a modificare la direttiva del parlamento e del Consiglio europeo n. 96/71/CE del 16 dicembre 1996 in materia di distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi. La legge in parola può essere reperita in lingua francese sul seguente link: www.droitbelge.be/news_detail.asp?id=883 [premere la voce “11 dicembre 2016. Loi portant diverses dispositions concernant le détachement de travailleurs”, n.d.r.). Dagli articoli 8 e 9 emerge l’obbligo per l’impresa distaccante di nominare un referente in Belgio con il compito di trasmettere ai servizi di controllo, su richiesta di questi ultimi e anche in formato elettronico, la documentazione sociale del rapporto di lavoro, da conservare per un anno, concernente: - copia del contratto di lavoro del lavorato-
re distaccato o di un documento equivalente ai sensi della direttiva del Consiglio europeo 91/533/CEE del 14 ottobre 1991 concernente l’obbligo dei datori di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al rapporto di lavoro; - informazioni sulla valuta utilizzata per il pagamento della retribuzione e sulle condizioni di rimpatrio del lavoratore distaccato; - fogli di presenza che indichino l’inizio, la fine e la durata del tempo di lavoro giornaliero del lavoratore distaccato; - prova del pagamento dei salari dei lavoratori distaccati. Non vi sono previste nuove procedure di registrazione, essendo già operativa quella disciplinata dalla normativa attuale, data dalla legge 5 marzo 2002, incentrata sul sistema “Limosa” (www.limosa.be). Quanto al settore trasporti, mentre è fuor di dubbio l’applicazione della norma in oggetto alle attività di cabotaggio, non sembra che questa sia applicabile ai trasporti internazionali con origine o destinazione il territorio belga e, a maggior ragione, ai trasporti di transito. Si ritornerà sull’argomento, qualora dovessero intervenire chiarimenti ufficiali in merito. Frattanto copia degli atti citati possono essere richiesti anche all’ufficio trasporti dell’Associazione.
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Autotrasporto in Germania. Salario minimo garantito INTRODUZIONE DI UNA PROCEDURA TELEMATICA OBBLIGATORIA DAL 1° LUGLIO 2017 Si fa seguito alle precedenti comunicazioni in materia di salario minimo garantito per i trasporti internazionali su strada da e per la Germania, oltre che di cabotaggio (v., da ultimo, Apinforma n. 17/2015, pp. 51-56), per segnalare che quel Paese ha introdotto alcune modifiche alla procedura per adempiere agli obblighi di comunicazione previsti da tale normativa. In particolare, già dal 1° gennaio 2017 è operativo un nuovo sito web (www.meldeportal-mindestlohn.de) che permette l’invio telematico del modello di comunicazione all’autorità doganale tedesca. L’invio telematico sarà obbligatorio dal 1° luglio 2017, mentre dal 1° gennaio al 30 giugno 2017 l’impresa potrà scegliere fra la spedizione a mezzo fax al consueto numero 0049 (0) 221 964872 e la compilazione via internet sul predetto sito. A questo proposito, le autorità tedesche hanno dif-
fuso una nuova versione del modello specifico per i lavoratori mobili da utilizzare durante il predetto periodo transitorio (n. 033037). La nuova versione non prevede variazioni ai contenuti del modello attualmente in uso, per cui, tra le informazioni che l’impresa è chiamata a fornire, compare ancora l’indicazione del numero presunto di viaggi in Germania per ciascuno dei conducenti indicati nel modello (colonna “Anzahl der Einsatze”, “numero di utilizzi”), durante il periodo di permanenza specificato, avente una durata massima di 6 mesi. Per ulteriori chiarimenti sull’obbligo, si rinvia alla lettura delle FAQ che sono state pubblicate sul sito delle Dogane tedesche: www.zoll.de/SharedDocs/ Boxen/EN/Fragen/0079_fragen_antworten_milog_milomeldv_mobil.html?nn=92222. Si segnala, infine, che, a seguito dell’incremento dei salari del 3,2% registrato in Germania negli ultimi 6 mesi, dal 1° gennaio 2017 il salario minimo stabilito per legge aumenterà di 0,34 euro, passando così da 8,50 euro lordi a 8,84 euro lordi. Si tornerà sull’argomento in presenza di altri elementi di novità. Frattanto le imprese possono rivolgersi per ogni informazione all’ufficio trasporti dell’Associazione.
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Variazione massa complessiva veicoli industriali relativamente ai rimorchi di categoria “O2”, quelli, cioè, aventi massa complessiva superiore a 0,75 t e fino a 3,5 t) rispetto alla massa complessiva del veicolo oggetto di variazione purché, in ogni caso, venga mantenuta la categoria originaria di appartenenza del mezzo. Inoltre, la richiesta di variazione in aumento della massa complessiva non può essere presentata per veicoli con anzianità superiore ai 7 anni dalla data di immatricolazione, anche quando fosse presente una versione omologata di riferimento.
CHIARIMENTI MINISTERIALI SUI CASI DI AMMISSIBILITÀ
Con circolare prot. n. 27559 del 6 dicembre 2016, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per la Motorizzazione civile ha diramato chiarimenti circa la possibilità, su richiesta dei proprietari di veicoli destinati al trasporto cose, e, comunque, inquadrati nelle categorie “N” (veicoli a motore) e “O” (rimorchi e semirimorchi) ex art. 47 del codice della strada, di variare la massa complessiva riportata sui documenti di circolazione. La richiesta di visita e prova per ottenere la predetta modifica, sia in aumento che in diminuzione, è ritenuta ammissibile in due casi: 1) in presenza di versioni omologate di riferimento, per la stessa tipologia di veicolo; 2) a seguito di trasformazioni delle caratteristiche tecniche o funzionali. 1) La prima fattispecie ricorre quando il costruttore del veicolo, già in sede di omologazione, abbia previsto due versioni della stessa tipologia di veicolo, attribuendo due diverse masse complessive. In questo caso, occorre presentare una dichiarazione del medesimo costruttore che attesti l’identità tecnica/costruttiva delle due versioni, ovvero che il veicolo può essere ricondotto ad una versione di riferimento a seguito di alcuni adeguamenti (ad es., sospensioni, coppia conica degli organi di trasmissione, pneumatici et c.). In entrambi i casi, è consentita una differenza massima del 10% (elevabile al 20% solo per la diminuzione,
2) La seconda fattispecie sussiste in presenza di trasformazioni effettive apportate alle caratteristiche tecniche o funzionali del veicolo (ad es. modifica del tipo di carrozzeria, modifica degli interassi, aggiunta o eliminazione di assi et c.), che determinino la modifica della massa complessiva. In questo caso è necessario il rilascio del nulla osta della casa costruttrice o, in sostituzione, una relazione tecnica (qualora il nulla osta non venisse rilasciato per motivi diversi da quelli tecnici). L’istanza deve essere presentata dalla ditta costruttrice/trasformatrice al CPA competente per territorio. Anche per questa ipotesi, inoltre, vige il limite di anzianità riportato nella precedente fattispecie. Una terza fattispecie, infine, riguarda la variazione della massa complessiva senza alcuna trasformazione e senza versioni omologate di riferimento. In questo caso - precisa la nota ministeriale - non è possibile ottenere alcuna variazione della massa complessiva sui documenti di circolazione del veicolo, né in aumento né in diminuzione. Copia della circolare e altre informazioni possono essere richieste all’ufficio economico dell’Associazione.
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Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento PUBBLICATI I COSTI INDICATIVI DI RIFERIMENTO DEL GASOLIO VALIDI PER IL DICEMBRE 2016
Si fa seguito a quanto riportato su Apinforma n. 22/2016, p. 40, per segnalare che il 17 dicembre 2017 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità (di seguito Ministero) ha pubblicato sul proprio sito web (www.mit.gov.it) l’aggiornamento mensile della voce “costo per litro del gasolio” per le imprese di autotrasporto di cose in conto terzi valido per il mese di dicembre 2016. In particolare, tenuto conto del prezzo medio al consumo accertato dal Ministero dello sviluppo economico nel dicembre 2016 (pari a 1351,85 euro per 1.000 litri di gasolio), il valore mensile di riferimento di questa voce risulta essere di: - 1,108 euro/l per i veicoli di massa complessiva
a pieno carico fino a 7,5 t (al netto dell’IVA); - 0,893 euro/l per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t (al netto dell’IVA e del rimborso delle accise). Si rammenta sempre che, a partire dal luglio 2015, con la ripresa delle pubblicazioni dei predetti valori indicativi, la nuova nota metodologica del Ministero ha chiarito che l’unica componente che verrà aggiornata mensilmente è quella del gasolio; per tutte le altre, la stessa nota ha informato che a seguito dei rilievi formulati dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Ministero non provvederà più a quantificarle, limitandosi a riportare i criteri o le fonti da cui poter ricavare i relativi dati (ad es. il CCNL per il costo del lavoro). Inoltre, anche in questa sede, si ricorda che a partire dal 1° gennaio 2016 i veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 t che avranno titolo al rimborso di quota parte delle accise sono solo quelli di categoria ecologica “euro 3” e superiori. Il testo della nota ministeriale e altre informazioni possono essere richiesti all’ufficio trasporti dell’Associazione.
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