NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
APINFORMA numero 21 30 novembre 2013
IN PRIMO PIANO LAVORO
RINNOVI CCNL LEGNO ED AUTOTRASPORTI
APINFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
APINFORMA
numero 21 30 novembre 2013
Sommario
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
Comunicazione clienti e fornitori
6
Il versamento dell’acconto Iva
8
La privacy blocca il redditometro
12
Indennità supplativa di clientela
13
Contributi a nuove imprese innovative
14
Unital Confapi
19
CCNL autotrasporto spedizione merci e logistica
29 24
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
Conai
33
Autorizzazione Unica Ambientale
34
Chimica
35
Ambiente e sicurezza in breve
38
SOA: nuova attestazione per la F.lli Menon
39
Autorità: annullare i bandi che non rispettano le norme
40
Note informative
43
Report legislativo dal 18 al 29 novembre 2013
50
Friuli Antincendi srl - via Fratelli Savoia, 24 - Z.A. Piccola di Moro 2 - 33033 Codroipo (UD) tel 0432.904342 - fax 0432.913612 - info@friuliantincendi.it - www.friuliantincendi.it
EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
Cina: emanate le modifiche alla legge sui marchi
53
Codice doganale comunitario
57
Crediti documentari
59
Mediterraneo meridionale: investimenti diretti esteri
61
World Energy Outlook 2013
62
L’Alleanza del Pacifico
65
Finanziamenti FAPI 3-2013
67
C.d.s. Riduzione del pagamento delle sanzioni
69
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Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it
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Comunicazione clienti e fornitori ULTIMI CHIARIMENTI FORNITI DALL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA PREMESSA L’Agenzia delle entrate con Nota del 19 novembre 2013 ha fornito, sottoforma di FAQ, alcuni chiarimenti in materia di spesometro. Innanzi tutto è stato confermato che non saranno applicate sanzioni per gli invii delle comunicazioni effettuati entro il 31 gennaio 2013. Entro lo stesso termine i contribuenti avranno anche la possibilità di rettificare o sostituire eventuali modelli già inviati. Anche se da un punto di vista formale le scadenze del 12 novembre 2013 e del 21 novembre 2013 rispettivamente per i contribuenti mensili e trimestrali sono rimaste invariate, con riferimento alle operazioni relative al 2012, l’amministrazione ha riconosciuto di fatto una sorta di tolleranza fino alla fine del prossimo mese di gennaio sia per i soggetti che utilizzano Entratel sia per quelli che si avvalgono di Fisconline. Di seguito riportiamo i chiarimenti più significativi contenuti nella nota citata.
OPERAZIONI BLACK LIST Il nuovo modello deve essere utilizzato anche per la comunicazione mensile o trimestrale delle operazioni con operatori residenti nei paesi black list effettuate a partire dal 1° ottobre 2013. L’Agenzia ha chiarito che restano escluse dall’obbligo di comunicazione le operazioni d’importo fino a 500 euro e ha inoltre precisato che fino alla fine di quest’anno è consentito continuare ad effettuare la precedente comunicazione in alternativa allo spesometro. Queste operazioni vanno comunicate tramite il quadro BL e non devono essere riportate nel quadro SE (acquisti di servizi da soggetti non residenti) riferito alla comunicazione clienti-fornitori.
ACQUISTI DI SERVIZI DA NON RESIDENTI Con riferimento al rigo CL002 utilizzabile per la
comunicazione in forma aggregata sono presenti le caselle: - operazioni con soggetti non residenti; - acquisti di servizi da non residenti. La prima va barrata per la comunicazione delle operazioni attive effettuate nei confronti di clienti non residenti mentre la seconda va barrata per la comunicazione delle operazioni passive effettuate nei confronti di fornitori non residenti. Queste operazioni in forma analitica vanno indicate rispettivamente nei quadri FN e SE.
QUADRO FR – REVERSE CHARGE Le operazioni assoggettate al regime del “reverse charge” vanno incluse nel quadro FR e barrata l’apposita casella 5 “Op. in reverse charge”. In questo ambito rientrano anche gli acquisti di cellulari o microprocessori di cui all’art. 17 commi 5 e 6 del DPR 633/72, mentre sono esclusi gli acquisti di immobili ai sensi dell’art. 6 lett. a-bis) in quanto già oggetto di comunicazione all’amministrazione finanziaria. In questo quadro vanno indicati anche gli acquisti di rottami ferrosi e non ferrosi di cui all’art. 74 commi 7 e 8 del citato decreto Iva.
QUADRO FR – AUTOFATTURA La casella “Autofattura” presente nel quadro FE va barrata per segnalare le operazioni per le quali è stata emessa autofattura ai sensi dell’art. 17 comma 2 del DPR 633/72 come gli acquisti da fornitori extra – Ue e gli acquisti da fornitori – Ue per i quali non è previsto l’obbligo di presentazione dei modelli Intrastat. Serve a segnalare la mancanza di elementi sufficienti ad individuare la controparte non residente o alla presenza di informazioni illeggibili o con dati formalmente non utilizzabili. La casella “Autofattura”, conformemente a quanto riportato nelle istruzioni, va barrato in caso di: - autofattura emessa per operazioni effettuate con soggetti non residenti ex artt. 7-bis e 7-ter in assenza degli elementi indicativi del fornitore estero; - acquisti da agricoltore esonerato; - regolarizzazione tramite emissione di autofattura o fattura integrativa e per il mancato ri-
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cevimento della fattura o il ricevimento di una fattura irregolare. In questi casi nel campo “Partita Iva” s’indicherà la partita Iva del soggetto che invia la comunicazione.
QUADRO SE – ACQUISTI DA NON RESIDENTI Nel quadro SE devono essere indicate le cessioni di beni ex art. 7 – bis del DPR 633/72 vale a dire le operazioni effettuate con soggetti non residenti (Ue ed extra Ue) rilevanti ai fini Iva in Italia ma che non costituiscono importazioni od operazioni comprese nei modelli Intrastat. Per queste operazioni non si dovrebbe presentare la ripetizione dell’indicazione in 3 diversi quadri (FE, FR e SE). Ciò perché se la controparte estera non è identificabile, come può accadere alla presenza di una documentazione priva delle generalità, si deve compilare il quadro FR barrando la casella 7 “Autofattura” e indicare la partita Iva dell’acquirente. Se invece la controparte estera è identificabile si deve comunque procedere alla compilazione del quadro SE.
QUADRO FN – CESSIONI ATTIVE Nel quadro FN vanno indicate le operazioni attive realizzate con soggetti non residenti, siano essi comunitari che extracomunitari con esclusione però delle esportazioni e delle operazioni che comportano la presentazione del modello Intrastat. L’Agenzia precisa che devono essere ricomprese anche le operazioni non documentate da fattura effettuate in Italia con soggetti non residenti comunitari ed extracomunitari.
OPERAZIONI PRIVE DI CORRISPETTIVO Nella comunicazione devono essere indicate anche le operazioni prive di corrispettivo quali le cessioni gratuite di beni oggetto dell’attività. Alla presenza di mancata rivalsa dell’Iva e di emissione di autofattura, si dovrà riportare la partita Iva del cedente. In caso di rivalsa dell’Iva l’imponibile sarà determinato indicando il valore di un euro. Tra le operazioni prive di corrispettivo vanno indicate anche le operazioni relative alla destinazione di beni per finalità estranee all’impresa.
COMMERCIANTI AL MINUTO Le istruzione allo spesometro prevedono che i commercianti al minuto e le agenzie di viaggio ex art. 74-ter, possono indicare nella comunicazione le sole fatture di importo superiore a 3.600 euro al lordo dell’Iva annotate nel registro dei corrispettivi. L’Agenzia delle entrate ha ribadito che l’esclusione ha natura soggettiva e pertanto la semplificazione opera anche qualora il contribuente abbia effettuato l’annotazione nel registro delle fatture emesse.
FIRMA DEL MODELLO L’Agenzia ha chiarito che essendo lo spesometro una comunicazione e non una dichiarazione non richiede l’apposizione della firma né da parte del contribuente né da parte dell’intermediario. A quest’ultimo è riservata la possibilità di conservare le comunicazioni trasmesse anche su supporto informatico conformemente a quanto previsto dall’art. 43 del DPR 600/73. (PZ)
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Il versamento dell’acconto Iva IL 27 DICEMBRE 2013 SCADE IL TERMINE PER IL VERSAMENTO
minimi (art. 27 D.L. 98/2011), con decorrenza dal 2013; - i soggetti che sono usciti dal regime dei vecchi minimi con decorrenza 2013; - i produttori agricoli esonerati; - i soggetti esercenti attività d’intrattenimento.
DETERMINAZIONE DELL’ACCONTO SOGGETTI OBBLIGATI Entro il 27 dicembre 2013 i soggetti passivi Iva tenuti alla liquidazione e al versamento periodico, devono effettuare il versamento dell’acconto Iva. Interessati al versamento sono i soggetti che, con riferimento al mese di dicembre per i contribuenti mensili o al quarto trimestre per quelli trimestrali dello scorso anno, erano a debito d’imposta. L’importo versato a titolo di acconto potrà essere scomputato in sede di dichiarazione annuale.
SOGGETTI ESONERATI Sono esclusi dal versamento dell’acconto: - i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel corso del 2013; - i soggetti che nel mese di dicembre 2012 (per i mensili) o nel quarto trimestre 2012 (per i trimestrali) erano a credito o avevano un debito inferiore a € 117,38; - i soggetti che hanno cessato l’attività entro il 30 novembre (per i mensili) oppure entro il 30 settembre (per i trimestrali); - i contribuenti che nel periodo d’imposta hanno posto in essere solo operazioni esenti o non imponibili; - i contribuenti il cui versamento, calcolato secondo le modalità di seguito esposte, sia d’importo inferiore a € 103,29; - i soggetti che in sede di dichiarazione annuale prevedono di chiudere l’anno in corso a credito o che nell’ultima liquidazione dell’anno in corso prevedono di chiudere l’ultima liquidazione con un debito d’imposta non superiore a € 117,36, (ciò perché l’88% di € 117,36 è pari a € 103,28 e quindi inferiore al minimo stabilito per l’acconto pari a € 103,29); - i soggetti che applicano il regime delle nuove iniziative (art. 13 legge 388/2000) e dei nuovi
Il versamento dell’acconto Iva può essere scelto liberamente tra uno dei seguenti tre criteri: metodo storico, metodo previsionale e metodo delle operazioni eseguite. - Metodo storico: l’acconto è pari all’88% dell’ammontare del tributo risultante a debito dalla liquidazione Iva relativa al mese di dicembre 2012 per i mensili e alla dichiarazione annuale relativa al 2012 per i trimestrali, per entrambi al lordo dell’acconto Iva precedente. Per i soggetti mensili, il rigo da considerare come base di riferimento è il VH12 del saldo a debito della liquidazione di dicembre 2012, mentre per i trimestrali il riferimento è dato da VL38 – VL 36 + VH13 del modello Iva 2013. - Metodo previsionale: l’acconto è pari all’88% dell’ammontare che si presume costituirà il debito d’imposta per il mese di dicembre dell’anno in corso per i mensili, o in sede di dichiarazione annuale per i trimestrali. - Metodo delle operazioni eseguite, si prende in considerazione il 100% dell’importo risultante da apposita liquidazione, da effettuarsi entro il termine di versamento dell’acconto, riferita al 20 dicembre. Le operazioni da considerare sono: - quelle annotate sul registro delle fatture emesse o dei corrispettivi dal 1° ottobre al 20 dicembre per i trimestrali e dal 1° dicembre al 20 dicembre per i mensili; - quelle effettuate fino al 20 dicembre ma non ancora registrate, perché i relativi termini di fatturazione non sono ancora scaduti; - quelle annotate sul registro degli acquisti dal 1° ottobre al 20 dicembre, per i trimestrali, oppure dal 1° al 20 dicembre per i mensili. Con riferimento ai soggetti mensili, le fatture differite emesse entro il 15 dicembre 2013 relative a consegne o spedizioni riferite al mese di novem-
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bre, non rilevano ai fini del calcolo dell’acconto, mentre per i trimestrali non rilevano le differite emesse entro il 15 ottobre e riferite alle consegne o spedizioni del mese di settembre. E’ consigliabile annotare nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi la liquidazione relativa alla determinazione dell’acconto con questa modalità. I contribuenti mensili che affidano la contabilità a terzi, possono determinare l’acconto in misura pari al 66% (2/3) dell’Iva dovuta per la liquidazione per il mese di dicembre.
VARIAZIONE DELLA PERIODICITÀ - Da trimestrale a mensile: il parametro su cui calcolare l’88% dovuto a titolo d’acconto è costituito da un terzo della somma versata nella dichiarazione annuale relativa all’anno precedente (saldo più acconto). - Da mensile a trimestrale: l’acconto dell’88% va calcolato sulla base dei versamenti effettuati negli ultimi tre mesi dell’anno precedente.
VERSAMENTO MINIMO Nessun versamento è dovuto se dai conteggi risulta un acconto d’importo inferiore a € 103,29.
CONTRIBUENTI TRIMESTRALI. INTERESSI Non sono dovuti gli interessi dell’1% a titolo di maggiorazione per i contribuenti trimestrali. Tale maggiorazione dovuta in sede di dichiarazione dello scorso anno, non deve essere considerata al fine della determinazione dell’acconto dell’anno in corso.
ADEGUAMENTO STUDI DI SETTORE E PARAMETRI Nel caso in cui per il 2012 si sia provveduto ad adeguarsi ai parametri o agli studi di settore, l’adeguamento non rileva ai fini dell’acconto in quanto non ha modificato la liquidazione dell’ultimo mese o trimestre dello scorso anno.
MODALITÀ DI VERSAMENTO Il versamento dell’acconto Iva non può essere rateizzato, ma può essere compensato e deve essere eseguito tramite modello F24. I codici tributo da utilizzare sono: - 6013 per i contribuenti mensili; - 6035 per i contribuenti trimestrali. L’ammontare del versamento e gli estremi del pagamento ancorché non obbligatorio, è opportuno annotarli nel registro Iva delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi.
Va da se che trattandosi di acconto, l’importo versato sarà scomputato dall’Iva da versare per il mese di dicembre, per i mensili e dell’Iva annuale per i trimestrali.
AUTOTRASPORTATORI L’Articolo 74 del DPR 633/72 consente agli autotrasportatori di registrare le fatture emesse entro il trimestre successivo a quello di emissione. Nell’ipotesi in cui si utilizzi il metodo delle operazioni effettuate, si dovranno considerare le fatture emesse nel terzo trimestre 2013 e annotate nel periodo 1° ottobre – 20 dicembre nonché quelle emesse in tale periodo ancorché registrate nel primo trimestre 2014. Per questi soggetti la circolare n. 328/E del 20 dicembre 1995, ha consigliato di applicare il metodo previsionale perché consente di determinare con certezza l’Iva dovuta per il quarto trimestre 2013.
ACCONTO IVA IN PRESENZA DI CESSIONE D’AZIENDA In questa ipotesi se il cessionario ha iniziato l’attività nel corso del 2012, non è tenuto a versare l’acconto Iva, in quanto privo del riferimento o parametro storico. Qualora il cedente abbia cessato la propria attività di imprenditore nel corso del 2012, non sarà tenuto a versare l’acconto Iva se ha comunicato la cessazione dell’attività entro il 30 novembre 2012 se soggetto mensile ed entro il 30 settembre 2012, se soggetto trimestrale.
ACCONTO IVA IN PRESENZA DI SCISSIONE DI SOCIETÀ Per le operazioni di scissione di società avvenute nel corso del 2013, in relazione all’acconto Iva, determinano, come regola generale le seguenti situazioni: - la società beneficiaria che si è costituita a seguito della scissione non ha l’obbligo di versare l’acconto Iva, perché è assente il parametro storico di riferimento; - la società scissa, invece è tenuta al versamento dell’acconto. Qualora volesse utilizzare il metodo storico, non ha la possibilità di porre in essere alcuna riduzione in relazione all’operazione societaria attuata. Nelle operazioni di fusione e di scissione, gli obblighi di versamento, inclusi quelli inerenti gli acconti d’imposta, dei soggetti che si estinguono, devono essere attuati dagli stessi soggetti fino alla data di efficacia della fusione o scissione e successivamente a detta data dalla società incorporante, beneficiaria o comunque risultante dalla fusione o scissione.
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Conseguentemente nelle ipotesi di fusione per incorporazione e di scissione di tipo totale, gli obblighi di versamento dell’acconto Iva riferito ai soggetti che si estinguono si devono ritenere di competenza, dal momento in cui ha effetto l’operazione, del soggetto incorporante.
ACCONTO ALLA PRESENZA DI FUSIONE Alla presenza di operazioni di fusione, siccome la società risultante dalla fusione o l’incorporante assume tutti gli obblighi delle società fuse o incorporate, la situazione degli acconti Iva, oltre a tenere presente quanto precisato nel precedente paragrafo, può essere schematizzata come segue. - Fusioni con effetto dal 1° gennaio al 30 novembre 2013 o dal 1° gennaio al 30 settembre 2013, se le società estinte sono soggetti trimestrali: a) nel caso di fusione per incorporazione la società incorporata non deve versare l’acconto Iva perché il soggetto non è più esistente dal 30 novembre 2013, mentre la società incorporante è tenuta all’adempimento in relazione al proprio dato storico, senza considerare la società incorporata, oppure, nel caso di applicazione del metodo analitico, deve necessariamente comprendere anche le operazioni inerenti l’attività della società incorporata; b) nel caso di fusioni proprie, l’obbligo dell’acconto Iva non sussiste per la società fusa e per la società risultante dalla fusione perché vengono a mancare i requisiti soggettivi e oggettivi di riferimento. - Fusioni con effetto dal 1° dicembre al 27 dicembre 2013 o dal 1° ottobre al 27 dicembre 2013, se le società sono soggetti trimestrali: a) nel caso di fusione per incorporazione avente effetto dopo l’inizio del periodo inerente alla determinazione dell’acconto, l’obbligo dell’adempimento è già sorto anche per la società incorporata. Pertanto la società incorporata non deve eseguire l’acconto in quanto non più soggetto esistente, men-
tre, la società incorporante deve versare l’acconto tenendo presenti sia le risultanze proprie, sia quelle delle società fuse; b) anche nel caso di fusioni proprie, le società fuse non devono versare l’acconto in modo autonomo, perché compete alla società risultante dalla fusione, che vi provvederà tenendo conto dei dati delle società fuse. - Fusioni con effetto dal 28 dicembre 2013 al 31 dicembre 2013: a) nel caso di fusione per incorporazione, l’acconto d’imposta compete in modo autonomo sia alla società incorporata, sia alla società incorporante; b) nel caso di fusioni proprie, l’acconto Iva, se ne ricorrono le condizioni, non deve essere versato perché non esistente alla data di scadenza dello stesso.
OMESSO VERSAMENTO Nel caso di omesso o insufficiente versamento dell’acconto è dovuta una sanzione amministrativa nella misura del 30% dell’ammontare non versato, oltre agli interessi moratori. Qualora il versamento non sia stato effettuato nei termini, è possibile regolarizzare l’operazione, anche successivamente alla scadenza del 27 dicembre utilizzando l’istituto del ravvedimento operoso. In questo caso la sanzione è ridotta nella misura dello 0,2% per ogni giorno di ritardo e fino al 14° giorno dalla scadenza, del 3% qualora il versamento sia eseguito dal 15° giorno successivo alla scadenza ed entro il termine di trenta giorni e nella misura del 3,75% se la regolarizzazione avviene dopo i trenta giorni ma entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. Naturalmente oltre al versamento dell’imposta e della sanzione, andranno versati, anche gli interessi moratori dell’2,5% con maturazione giorno per giorno. Gli interessi da ravvedimento operoso devono essere versati distintamente rispetto all’imposta utilizzando il codice tributo 1991. (PZ)
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La privacy blocca il redditometro UNA NOTA DEL GARANTE HA BOCCIATO L’UTILIZZO DELLE SPESE MEDIE ISTAT Con un parere diffuso il 21 novembre 2013 il Garante della privacy ha bocciato il redditometro nella versione riscritta dal decreto legge 78/2010. Gli elementi che hanno portato il Garante a esprimere un giudizio negativo sul strumento di accertamento sintetico sono diversi, ma il più importante riguarda sicuramente la bocciatura delle medie Istat. In particolare il documento prevede che i dati delle spese medie Istat non possono essere utilizzati per determinare l’ammontare di spese frazionate e ricorrenti, come ad esempio quelle relative all’abbigliamento, ai generi alimentari, alle spese alberghiere, ecc. Tali dati, infatti, essendo riferibili allo standard di consumo medio familiare, non possono essere ricondotti correttamente ad alcun individuo, se non con notevoli margini di errore in eccesso o in difetto. Il reddito del contribuente potrà essere ricostruito utilizzando unicamente spese certe e che valorizzano elementi certi, quali il possesso di beni o utilizzo di servizi e relativo mantenimento, senza quindi possibilità di utilizzare spese presunte basate unicamente sulle medie Istat o di altri istituti di statistica. Le spese medie Istat non potranno inoltre mai essere utilizzate per determinare l’ammontare di spese frazionate o ricorrenti. Non potranno altresì mai costituire oggetto del contraddittorio tra l’amministrazione finanziaria e il contribuente senza essere in conflitto con i principi generali della riservatezza e protezione dei dati sanciti nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Il contraddittorio potrà riguardare conseguentemente solo dati riferiti ad elementi di spesa certi. Dovrà essere rivista anche la disposizione che prevede l’imputazione del fitto figurativo, vale a dire l’imputazione di un reddito forfettario imputabile al contribuente privo di abitazione in proprietà o
in locazione nel comune di residenza. Questa imputazione non potrà essere utilizzata per selezionare i contribuenti da sottoporre ad accertamento sintetico, ma potrà essere utilizzata solo a seguito del contraddittorio e una volta verificata la corretta composizione del nucleo familiare. Altro elemento sottoposto a rilievo da parte del Garante riguarda l’informativa ai contribuenti, vale a dire la necessità che il contribuente sia informato, attraverso l’apposita informativa allegata al modello di dichiarazione dei redditi e disponibile anche sul sito dell’Agenzia delle entrate, del fatto che i suoi dati personali saranno utilizzati anche ai fini del redditometro. Non si tratta di un aspetto di poco conto. La mancata informazione nella dichiarazione dei redditi del possibile utilizzo dei dati in essa contenuti anche ai fini del redditometro, potrebbe rendere illegittimi gli accertamenti relative alle annualità 2009 e successive. In pratica per queste annualità (per quelle future ci sarà sicuramente un adeguamento della modulistica), la mancata indicazione del possibile utilizzo dei dati contenuti del modello Unico anche per l’accertamento da redditometro, potrebbe indurre i giudici tributari a dichiarare illegittimi gli accertamenti sintetici fondati su dati estratti dalle dichiarazioni stesse. Infine, nell’invito al contraddittorio dovrà essere chiaramente specificato al contribuente la natura obbligatoria o facoltativa degli ulteriori dati richiesti, come ad esempio l’estratto conto, e le conseguenze di un eventuale rifiuto anche parziale a rispondere. Nell’invito al contraddittorio, infatti, potrebbero nascondersi dei tranelli degli uffici che dietro l’invito potrebbero nascondere un vero e proprio questionario ex art. 32 del DPR 600/73. In questi casi l’invito deve indicare puntualmente le conseguenze a carico del contribuente nell’ipotesi di omessa esibizione dei dati richiesti. Se l’invito fosse strutturato sulla falsariga di un questionario esplorativo si potrebbe avere, quale conseguenza, l’impossibilità di utilizzare da parte del contribuente tali dati in una successiva fase amministrativa o contenziosa.
PAG. 12 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 21 - 30 novembre 2013
(PZ)
Indennità suppletiva di clientela L’AGENZIA DELLE ENTRATE SI ALLINEA ALLA CASSAZIONE
PREMESSA Il contratto di agenzia è disciplinato dall’art. 1748 e seguenti del C.C., i quali riconoscono all’agente oltre al dirotto alla provvigione anche un’indennità suppletiva di clientela. L’art. 1751 comma 1 del C.C., prevede, infatti, che al momento dell’interruzione del rapporto di agenzia la ditta mandante è tenuta a corrispondere all’agente un’indennità, al sussistere di determinate condizioni. Per quanto riguarda il trattamento fiscale in capo alla casa mandante, questa indennità nel corso degli anni è stata oggetto di orientamenti giurisprudenziali diversi cui hanno fatto seguito varie interpretazione dell’amministrazione finanziaria. Molto opportunamente l’Agenzia delle entrate con la circolare 33 dell’8 novembre 2013 si è allineata all’orientamento consolidato della Suprema Corte, riconoscendo la deducibilità.
L’EVOLUZIONE NORMATIVA L’articolo 105 del TUIR ammette la deducibilità dal reddito d’impresa dell’indennità di fine mandato nei rapporti di agenzia disciplinati dall’art. 1751 del C.C. Questa disposizione normativa è stato oggetto di una modifica a decorrere dal 1993 da parte del D.Lgs. 303/1991. In precedenza il riconoscimento dell’indennità era subordina alla condizione che il contratto fosse sciolto per decisione della casa mandante per fatto non imputabile all’agente. Questa circostanza aveva indotto la Cassazione a qualificare tale onere eventuale nell’an e nel quantum e, come tale, il relativo accantonamento annuale non risultava deducibile dal reddito d’impresa. Dal 1° gennaio 1993 l’art. 1751 è stato riformulato
e l’esborso per la casa mandante non ha più carattere aleatorio. In virtù di tale modifica normativa l’accantonamento annuale andrebbe considerato deducibile in base a quanto previsto dal citato art. 105. Ad avvallare questa tesi è stata la Corte di Cassazione con le sentenze nn. 13506, 13507 e 13508 del 2009. Negli ultimi quattro anni le decisioni della Suprema Corte si sono allineate alle tesi delle sentenze del 2009 e dello stesso tenore è stata anche l’Avvocatura generale dello stato con il parere n. 391527 del 2 ottobre scorso.
LA POSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Sulla questione l’Agenzia delle entrate non ha sempre seguito un comportamento in linea con la giurisprudenza dominante. L’ultima presa di posizione era quella contenuta nella circolare 42 del 2007 nella quale si era sostenuto la deducibilità secondo il criterio di cassa, vale a dire al momento dell’effettivo pagamento coincidente con la cessazione del rapporto di agenzia. Questa presa di posizione aveva lasciato molti operatori nell’incertezza alla luce delle numerose sentenze della Cassazione che proponevano soluzioni diverse, vale a dire il riconoscimento della deducibilità con riferimento alla quota maturata nell’anno di competenza. Fortunatamente l’Agenzia delle entrate con la circolare n. 34 dell’8 novembre 2013 sembra aver posto fine alla diversità di comportamento riconoscendo una deducibilità ampia al trattamento di fine rapporto spettante agli agenti di commercio. Pertanto le case mandanti possono scomputare dal reddito d’impresa tutti gli accantonamenti inclusi quelli per l’indennità suppletiva di clientela effettuati a partire dal 1° gennaio 1993. La circolare, alla luce del mutato orientamento da parte dell’amministrazione finanziaria, invita anche gli uffici a riesaminare le controversie pendenti abbandonando le cause che rientrano nella fattispecie in argomento.
PAG. 13 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 21 - 30 novembre 2013
(PZ)
Contributi a nuove imprese innovative IL BANDO DELLA CCIAA DI UDINE PER LE IMPRESE CHE ABBIANO PARTECIPATO O PARTECIPINO A PROGETTI DI INCUBAZIONE La Giunta della CCIAA di Udine con deliberazione n. 146 del 15 ottobre 2013, integrata con determinazione del Presidente n. 32 del 29 ottobre 2013 ha licenziato un bando per la concessione di contributi a sostegno di nuove imprese innovative, di cui è già stata data sommaria notizia sul n. 17 del 7 novembre 2013 di Apiflash, p. 3. Ora se ne dà più estesa illustrazione con le preliminari avvertenze che il bando è aperto dal 4 novembre 2013 al 28 febbraio 2014 e riguarda esclusivamente le imprese della provincia di Udine che abbiano partecipato o stiano partecipando a progetti di pre-incubazione d’impresa realizzati da organismi incubatori ugualmente siti nella provincia di Udine. Le risorse finanziarie disponibili per il presente bando ammontano ad 240.000 Euro, di cui 200.000 a valere sul bilancio della CCIAA Udine e 40.000 stanziati dal Comune di Udine. Relativamente all’intervento comunale, il bando resta condizionato all’adozione della deliberazione di Giunta comunale, con cui il Comune di Udine approva il progetto e il proprio sostegno, nonché alla sottoscrizione della convenzione che verrà stipulata per disciplinare i rapporti tra il Comune di Udine e la Camera di Commercio.
BENEFICIARI Beneficiarie sono le micro, le piccole e le medie imprese, loro cooperative e consorzi, aventi sede o almeno una unità operativa nella provincia di Udine che soddisfino i seguenti requisiti: - siano costituite al momento della presentazione della domanda ed iscritte al Registro delle imprese; - non siano costituite da più di 4 anni dalla data di presentazione della domanda; - siano attive (con comunicazione di inizio attività nel Registro delle imprese) almeno alla
data della rendicontazione delle spese sostenute; - abbiano partecipato a progetti di pre-incubazione di imprese innovative nella provincia di Udine, progetti realizzati da organismi incubatori che presentano le caratteristiche di cui all’articolo 5 del bando (v. infra). - abbiano concluso il progetto inerente l’attività di pre-incubazione dell’impresa e/o stanno partecipando a progetti di incubazione di impresa realizzati da organismi incubatori che presentano i requisiti di cui sopra Per gli altri requisiti posti in capo ai soggetti beneficiari e per quelli afferenti, in particolare, agli organismi incubatori, si rinvia, per brevità, all’art. 5 del bando. Le imprese che abbiano già partecipato al “Bando per la concessione di contributi a sostegno delle imprese innovative” approvato con deliberazione n. 88 del 18 dicembre 2012 possono partecipare al presente bando purché il progetto proposto riguardi iniziative e spese diverse da quelle già finanziate dal bando del 2012.
AGEVOLAZIONI Le agevolazioni sono concesse secondo il regime “de minimis” in una misura pari al 70% della spesa ammissibile, elevabile all’80% nel caso in cui i progetti oggetto di domanda abbiano a oggetto un servizio, un prodotto o un sistema innovativo idoneo a soddisfare esigenze proprie della comunità o del Comune di Udine in uno degli ambiti strategici indicati dallo stesso (v. infra). L’importo minimo della spesa ammessa a contributo è di 17.000 Euro. Il contributo massimo concedibile sulla base dello stanziamento messo a disposizione dalla CCIAA di Udine è pari a 30.000 Euro. Il contributo massimo concedibile a valere sullo stanziamento messo a disposizione dal Comune di Udine a favore dei progetti che presentano le caratteristiche di cui all’art. 3 co. 2 del bando (v. sopra) è pari a 20.000 Euro. Il contributo totale non potrà, in ogni caso, superare l’importo di 50.000 Euro per progetto. Il contributo concesso con il presente bando non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche ot-
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tenute per le stesse iniziative e le medesime spese.
INIZIATIVE AMMISSIBILI E’ agevolabile l’acquisizione di beni e servizi necessari alla realizzazione di progetti di investimento e sviluppo. Le risorse finanziarie messe a disposizione dal Comune di Udine saranno attribuite, sulla base dei punteggi definiti del bando, alle start up, le quali 5 presentino progetti aventi ad oggetto un servizio, un prodotto o un sistema innovativo idoneo a soddisfare esigenze proprie della comunità locale e/o del Comune di Udine in uno degli ambiti strategici indicati dal Comune ed elencati all’art. 3 del bando, a cui si rinvia per il dettaglio. Qui si ricorda solo che il servizio, prodotto o sistema innovativo previsto dal progetto dovrà essere caratterizzato dalla sua attitudine a soddisfare la domanda pubblica nell’ottica preferibilmente della smart strategy (città intelligenti), mediante l’applicazione di nuove tecnologie, o l’integrazione di tecnologie già disponibili, in formule sperimentali innovative. Qualora le domande ammissibili non presentino le caratteristiche richieste dal Comune di Udine, i 40.000 Euro da questo stanziati non andranno ad accrescere le risorse messe a disposizione della CCIAA di Udine. L’iniziativa non può essere avviata prima della presentazione della domanda, pena l’ammissibilità del contributo. Per avvio dell’iniziativa s’intende: a) nel caso di acquisto di beni mobili, la data di consegna degli stessi specificata nell’ordine di acquisto o in documentazione equipollente ovvero in mancanza di detta documentazione, la data della prima fattura; b) la data di inizio della manifestazione fieristica, esposizione, manifestazione economica; c) la data di inizio della fornitura del servizio all’impresa - come specifica nel preventivo, nel contratto o in documentazione equipollente; ove tale specificazione non risulti dalla predetta documentazione, la data della prima fattura.
SPESE AMMISSIBILI Sono ammesse a finanziamento le spese per: a) acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature; b) spese di installazione di impianti, macchinari ed attrezzature; c) spese relative ad arredi; d) spese per l’acquisto di materiali per la realizzazione di prototipi; e) spese per hardware e software; f) spese di affitto documentate dall’emissione
di ricevute da parte del locatore (ammissibili solo nel caso in cui vengano sostenute per almeno 6 mesi, decorrenti dalla concessione del contributo); g) consulenze tecniche inerenti l’attività svolta e ricerche di mercato/marketing, per un massimo del 20% del totale della spesa complessiva dell’iniziativa per cui si richiede il contributo; h) spese per la realizzazione di uno specifico sito internet, con esclusione dei canoni; i) costi per partecipazione a fiere, esposizioni, manifestazioni economiche, limitatamente alle spese per quota di iscrizione alla manifestazione, affitto della superficie espositiva, allestimento, assicurazione, trasporto e spedizione di prodotti e materiali; j) materiale illustrativo relativo all’attività aziendale; k) consulenze per il deposito e registrazione di marchi, modelli e brevetti; l) spese notarili e di registrazione sostenute per la costituzione dell’impresa, con riferimento unicamente all’onorario. Le spese per consulenze sono ammissibili a condizione che il consulente o la società di consulenza svolga un’attività professionale, risultante dalla visura camerale o da documentazione equipollente, coerente con le consulenze ammesse dal bando. Per ogni consulenza esterna dovrà essere stipulato, tra il soggetto promotore del progetto e il soggetto consulente, apposito contratto scritto (anche nella forma di semplice scrittura privata) in cui vengono definiti reciprocamente il contenuto, i termini e le modalità degli impegni assunti, la connessione e la coerenza dell’attività di consulenza con il progetto per cui si avanza richiesta di contributo, nonché il corrispettivo pattuito tra le parti per la prestazione della consulenza. Sarà parte integrante del contratto il curriculum vitae della società di consulenza o del consulente debitamente firmato. Al termine della prestazione della consulenza, il soggetto consulente dovrà predisporre una relazione finale riguardante modalità, contenuto, finalità della consulenza e obiettivi raggiunti. I beni oggetto degli investimenti devono essere di nuova produzione. E’ esclusa l’ammissibilità delle spese per minuterie ovvero i beni di valore unitario inferiore a 10 Euro (IVA esclusa). Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute - fatturate e pagate - dopo la presentazione della domanda di contributo ed entro il termine massimo previsto per il rendiconto (ad esclusione degli oneri notarili e la tassa di iscrizione a fiere,
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esposizioni e manifestazioni economiche, che possono avere data antecedente) inerenti iniziative avviate dopo la presentazione della domanda. Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute – fatturate e pagate - direttamente dall’impresa beneficiaria, giustificate da fatture o da documenti probatori equivalenti, regolarmente emessi agli effetti fiscali e pagati nel rispetto della normativa vigente, nonché debitamente quietanzati. Non sono ammessi i pagamenti effettuati tramite compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore. Nel caso di fatture espresse in lingua straniera (ad esclusione dell’inglese) le stesse devono essere accompagnate da traduzione a cura dell’impresa richiedente il contributo e sottoscritta dal legale rappresentante. Sono, comunque, vietate fatturazioni e consulenze da parte dei titolari/soci e/o componenti l’organo di amministrazione delle imprese beneficiarie del contributo o da parte del personale dipendente delle stesse nonché qualsiasi forma di auto-fatturazione.
rere dalle ore 09.00.00 del 4 novembre 2013 ed entro il 28 febbraio 2014. Le domande vengono esclusivamente inviate mediante PEC, in conformità alle norme vigenti in materia inoltrata esclusivamente al seguente indirizzo: contributi@ud.legalmail.camcom.it. La domanda si considera validamente presentata se: - inviata dall’indirizzo PEC dell’impresa richiedente; - firmata in originale, successivamente scannerizzata, ed inviata tramite PEC unitamente ad un documento d’identità del legale rappresentante in corso di validità; oppure - sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante e corredata dalla documentazione richiesta. La data e ora di inoltro della domanda sono determinati dalla data e ora del messaggio trasmesso a mezzo PEC con allegata la domanda di contributo, attestate dai dati di certificazione del messaggio, che sono documentati e certificati dal gestore del sistema PEC dell’ente camerale all’ente medesimo.
PREDISPOSIZIONE E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
PROCEDURE
La domanda redatta su apposito modello, compilata in tutte le sue parti, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 1. relazione illustrativa dell’iniziativa per cui si richiede il contributo; 2. piano di spesa inerente il progetto; 3. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà corredata dalla fotocopia di un documento d’identità in corso di validità, attestante il rispetto dei parametri dimensionali previsti per le piccole e medie imprese; 4. preventivi di spesa dei fornitori di beni e servizi; 5. business plan già inoltrato e validato dall’organismo incubatore; 6. documento di identità del legale rappresentante, nel solo caso in cui la domanda non sia stata sottoscritta digitalmente. Sull’originale della domanda di contributo è apposta apposita marca da bollo annullata e tutta la documentazione scannerizzata viene inviata tramite posta elettronica certificata (PEC). Non è ammessa la trasmissione di più domande di contributo con un unico invio di PEC. Potrà essere ammessa a finanziamento solamente una domanda di contributo per ciascuna impresa. Le imprese interessate presentano domanda di contributo in bollo alla CCIAA di Udine a decor-
I contributi sono concessi con procedimento a graduatoria. Le domande sono istruite dall’ufficio contributi della CCIAA di Udine. Al termine dell’istruttoria l’ufficio contributi predispone un elenco delle domande ammissibili secondo l’ordine cronologico di presentazione, da sottoporre al Comitato di valutazione (di seguito Comitato) nominato dal Presidente camerale e in cui sono presenti anche rappresentanti del Comune di Udine, su indicazione del Comune stesso. Alla fine della valutazione il Comitato attribuirà a ogni progetto un punteggio massimo di 300 punti sulla base e la valutazione delle domande avviene nel rispetto dei seguenti criteri di priorità: a) valutazione del business plan rilasciata dall’organismo incubatore: punti da 0 a 100; b) coerenza fra il business plan e l’iniziativa per la quale si richiede il contributo: punti da 0 a 100; c) imprese facenti capo a imprenditoria femminile: punti 20; d) imprese facenti capo a imprenditoria giovanile: punti 20; e) progetti di internazionalizzazione: punti 60. Con le risorse finanziare messe a disposizione dal Comune di Udine, verrà attribuito un contributo integrativo ai progetti che, oltre a presentare, i requisiti di ammissibilità e di graduatoria esaminati, presenteranno i requisiti posti dal Comune
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di Udine. Il contributo integrativo verrà attribuito secondo i seguenti punteggi, sino a un massimo di 100 punti: a) ricadute sulla comunità locale, in particolare con riferimento a processo di avanzamento verso la smart city: punti 40; b) grado di innovazione tecnologica presente nel progetto: 30 punti; c) potenzialità di sviluppo delle applicazioni del progetto in altri ambiti o con altri servizi e sistemi ad alto contenuto tecnologico: punti 30. Le domande ammissibili e valutate dal Comitato confluiranno in una graduatoria. L’approvazione della graduatoria e la concessione dell’incentivo mediante determinazione dirigenziale è di 90 giorni dal termine della presentazione delle domande. Il contributo verrà erogato sulla base del rendiconto presentato dall’impresa nel rispetto dei ter-
mini e delle modalità stabiliti nella comunicazione di concessione dell’incentivo. L’ufficio contributi inoltrerà le comunicazioni ai richiedenti anche a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC indicato in visura o fax al numero indicato in domanda o successivamente comunicato dall’impresa. Per gli altri dettagli del bando (in particolare: archiviazione delle domande non ammissibili e possibilità di ricorso, varianti di progetto, vincolo di destinazione, procedure di rendiconto ed erogazione del contributo, sospensione e interruzione dei termini del procedimento, controlli e possibile revoca del provvedimento di concessione, avvertenze e rinvio al regolamento generale) si rinvia al testo richiedibile, al pari di altre informazioni, all’ufficio economico dell’Associazione).
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(AdT)
Unital Confapi di apprendistato e sicurezza sul lavoro a fronte di un corrispettivo limitato. Inoltre nel corso del prossimo anno diventerà pienamente efficace la previdenza sanitaria integrativa di settore. UNITAL Confapi con questo rinnovo vuole mostrarsi sempre più vicina ai reali bisogni della piccola e media impresa del settore legno alle prese con la pesante crisi economica in corso limitando l’incidenza degli aumenti ricomprendendo nel costo complessivo anche i nuovi oneri derivanti dall’introduzione del sistema della bilateralità.
RINNOVO DEL CCNL
Il 25 ottobre 2013 presso la sede di Confapi a Roma è stato rinnovato il contratto collettivo nazionale di lavoro UNITAL per le imprese del settore legno, mobili, arredamento, sughero e forestazione. Il rinnovo ha visto la firma congiunta delle tre organizzazioni sindacali di categoria: FILCA CISL, FILLEA CGIL, FeNEAL UIL. Per quanto riguarda la parte economica sono previsti aumenti a regime di 86 Euro al livello AE1; l’incremento salariale sarà suddiviso in tre tranche, la prima pari a 24,00 euro decorrente da novembre 2013, la seconda pari a 30,00 euro da luglio 2014 e l’ultima tranche decorrente da agosto 2015 pari a 32,00 euro. Sono stati altresì recepiti tutti gli accordi interconfederali sulla bilateralità che consentiranno alle imprese l’utilizzo di servizi aggiuntivi in materia
1. DECORRENZA E DURATA Il CCNL scadrà il 31 maggio 2016, mantenendo un divario di due mesi rispetto ad altri CCNL del comparto legno, con la conseguente definizione di costi certi per i prossimi tre anni.
2. AUMENTI CONTRATTUALI Gli aumenti salariali sono stati definiti in funzione degli scostamenti inflattivi verificatisi nel triennio precedente, e sono stati altresì considerati i riferimenti inflattivi previsti per gli anni 2013-2016. Pertanto sono stati stabiliti i seguenti nuovi incrementi salariali:
INCREMENTO TOTALE
1A TRANCHE NOVEMBRE 2013
2 A TRANCHE LUGLIO 2014
3 A TRANCHE AGOSTO 2015
AD3
215
184,90
51,60
64,50
68,80
AD2
200
172,00
48,00
60,00
64,00
AD1
185
159,10
44,40
55,50
59,20
AC4
170
146,20
40,80
51,00
54,40
AC3
155
133,30
37,20
46,50
49,60
AC2
155
133,30
37,20
46,50
49,60
AC1
142
122,12
34,08
42,60
45,44
AS3
155
133,30
37,20
46,50
49,60
AS2
140
120,40
33,60
42,00
44,80
AS1
134
115,24
32,16
40,20
42,88
AE3
126,5
108,79
30,36
37,95
40,48
AE2
119
102,34
28,56
35,70
38,08
AE1
100
86,00
24,00
30,00
32,00
Conseguentemente sono stati determinati i nuovi PAG. 19 - APINFORMA / Lavoro - numero 21 - 30 novembre 2013
minimi contrattuali come segue:
MINIMI OTTOBRE 2013
MINIMI NOVEMBRE 2013
MINIMI LUGLIO 2014
MINIMI AGOSTO 2015
AD3
1659,56
1711,16
1775,66
1844,46
AD2
1543,78
1591,78
1651,78
1715,78
AD1
1427,99
1472,39
1527,89
1587,09
AC4
1312,22
1353,02
1404,02
1458,42
AC3
1196,43
1233,63
1280,13
1329,73
AC2
1196,43
1233,63
1280,13
1329,73
AC1
1096,09
1130,17
1172,77
1218,21
AS3
1196,43
1233,63
1280,13
1329,73
AS2
1080,64
1114,24
1156,24
1201,04
AS1
1034,33
1066,49
1106,69
1149,57
AE3
976,45
1006,81
1044,76
1085,24
AE2
918,55
947,11
982,81
1020,89
AE1
771,89
795,89
825,89
857,89
Circa gli arretrati da relativamente al periodo giugno - ottobre 2013 verranno corrisposti con le seguenti modalità: - una mensilità con la retribuzione di novembre 2013
- due mensilità con la retribuzione di gennaio 2014 - due mensilità con la retribuzione di maggio 2014. Di seguito riportiamo gli importi relativi:
1A TRANCHE NOVEMBRE 2013
2A TRANCHE GENNAIO 2014
3A TRANCHE MAGGIO 2014
AD3
51,60
103,20
103,20
AD2
48,00
96,00
96,00
AD1
44,40
88,80
88,80
AC4
40,80
81,60
81,60
AC3
37,20
74,40
74,40
AC2
37,20
74,40
74,40
AC1
34,08
68,16
68,16
AS3
37,20
74,40
74,40
AS2
33,60
67,20
67,20
AS1
32,16
64,32
64,32
AE3
30,36
60,72
60,72
AE2
28,56
57,12
57,12
AE1
24,00
48,00
48,00
La seconda e terza tranche, poiché verranno erogate nel periodo di imposta successivo a quello di competenza (anno 2014 a fronte di competenze afferenti l’anno precedente), dovranno essere assoggettate a tassazione separata.
3. ELEMENTO PEREQUATIVO L’elemento perequativo è elevato dal 1° novembre PAG. 20 - APINFORMA / Lavoro - numero 21 - 30 novembre 2013
2013 a 13,00 € mensili, con un incremento pari a € 5,00. L’erogazione deve essere riconosciuta ai lavoratori che percepiscono esclusivamente gli elementi economici contrattuali. Trattasi quindi di dipendenti privi di superminimi collettivi e/o individuali, premi annui, o altri compensi soggetti a contribuzione. L’importo deve considerarsi omnicomprensivo, e non incidente sul Tfr; dovrà es-
sere riconosciuto fino a concorrenza in presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal CCNL, ed in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro.
4. CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE Viene ridefinita ed allargata la possibilità di ricorrere al contratto a termine garantendo in tal modo un’ampia flessibilità alle aziende che necessitano di attingere al suddetto contratto. Il numero dei lavoratori che possono essere occupati in un’azienda con contratto a termine e con contratto di somministrazione, è pari al 25%, calcolato sulla base dei sei mesi precedenti il mese in corso, dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell’unità produttiva. Tale percentuale comprende sia i contratti con causale sia quelli senza. I lavoratori occupati con ciascuna delle tipologie contrattuali sopra indicate non potranno comunque superare il 20 %, calcolato sulla base dei sei mesi precedenti il mese in corso, dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell’unità produttiva. Le frazioni sono arrotondate all’unità superiore. Nei casi in cui il rapporto percentuale dia un numero inferiore a 10 resta ferma la possibilità di utilizzare fino a 10 contratti, purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell’impresa. Ove se ne ravvisi la necessità, con accordo aziendale, le percentuali di lavoratori di cui alle due tipologie di contratto possono essere elevate in funzione delle specifiche esigenze aziendali Esclusioni dalle limitazioni numeriche Entrambe le tipologie di contratto sono escluse dalle limitazioni numeriche di cui sopra se riferite alle seguenti ipotesi specifiche: 1. attività connesse alla partecipazione a fiere e mostre italiane ed estere; 2. allestimento di stands fieristici, show-room; 3. attività connesse a corners ed esposizioni; 4. attività che comportano l’impiego tempestivo di professionalità già acquisite (anche in virtù di precedenti rapporti avuti con la medesi-
OPERAI INTERMEDI IMPIEGATI
ma azienda) difficilmente reperibili in tempi stretti sul mercato previo accordo con le RSU o in assenza delle RSU, con le OO.SS. territoriali per la verifica delle citate condizioni; 5. avvio di una nuova attività che deve essere riferita all’inizio di attività produttiva, o di servizio, o all’entrata in funzione di una nuova linea di produzione, o di una attività produttiva aziendale o di servizio, con una durata non superiore a 14 mesi. Per le aziende operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal T.U. approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, tale periodo è esteso a 18 mesi. Le parti nazionali stipulanti il presente contratto si riservano di incrementare i periodi di cui sopra in relazione a esigenze specifiche di singoli comparti merceologici; 6. lancio di un prodotto o di un servizio innovativo il quale non deve essere mai stato prodotto o fornito in azienda e deve presentare i caratteri di sperimentazione. La durata di sperimentazione non può superare i 12 mesi dall’inizio della produzione del prodotto o della prestazione del servizio. Malattia - periodo di prova - precedenze nel contratto a termine Il periodo di conservazione del posto in caso di malattia e di infortunio non sul lavoro è complessivamente pari a un terzo della durata del contratto a termine con un minimo di 30 giorni; a tale fine si computano le assenze dovute ad un unico evento o a più eventi. Il trattamento economico di malattia a carico dell’azienda cessa alla scadenza del periodo di conservazione del posto. L’obbligo di conservazione del posto cessa, in ogni caso, alla scadenza del termine del contratto individuale di lavoro. L’azienda fornirà ai lavoratori in forza con contratto a tempo determinato informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato relativi alle mansioni svolte da lavoratori a tempo determinato, che si rendessero disponibili nell’ambito dell’unità produttiva di appartenenza. Il periodo di prova per i lavoratori a tempo determinato è così stabilito:
CATEGORIE
DURATA
AE1
3 settimane
AE2, AE3, AS1, AS2, AS3
5 settimane
AC1, AC2
5 settimane
AE2, AE3, AS2, AS3, AC3, AC4
8 settimane
AD1, AD2, AD3
15 settimane
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Il periodo di prova non potrà essere reiterato da parte della stessa azienda in caso di nuova assunzione, sia con contratto a termine che con contratto a tempo indeterminato entro 24 mesi per le medesime funzioni. Nel caso di assunzione a termine per la sostituzione di lavoratori in congedo di maternità, paternità o parentale, la durata del contratto stesso potrà essere anticipata fino a due mesi prima dell’inizio del congedo e posticipata di un mese rispetto al rientro in servizio del lavoratore sostituito per consentire un congruo periodo di affiancamento. Il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine. Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali. Il diritto di precedenza può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro rispettivamente sei mesi e tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Ad eccezione dei rapporti puramente occasionali, di durata fino a 12 giorni, l’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta direttamente o indirettamente da un atto scritto (ad esempio la lettera di assunzione) in cui siano specificate le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo. Copia di tale atto deve essere consegnata al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dall’inizio della prestazione. I lavoratori con contratto a tempo determinato usufruiranno di interventi informativi/formativi sia riguardo alla sicurezza che con riferimento al processo lavorativo adeguati all’esperienza lavorativa ed alla tipologia di attività e ai rischi elettivi ambientali. Inoltre gli stessi lavoratori potranno avere accesso a progetti formativi di cui all’art. 46 del presente contratto. Contratti acausali Salvo le ipotesi per le quali è possibile fare ricorso alla acausalità del contratto a termine, l’assunzione del lavoratore con il contratto in esame avviene PAG. 22 - APINFORMA / Lavoro - numero 21 - 30 novembre 2013
a fronte di ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro. Sono state individuate le seguenti ipotesi per le quali è possibile il ricorso al contratto in esame senza l’indicazione della causale di ricorso che giustifica l’apposizione del termine, ai sensi di quanto previsto dalla legge 92/2013 come modificata dalla legge 99/2013 di conversione del D.L. 76/2013 ed ulteriori modificazioni ed integrazioni: a) l’assunzione di lavoratori posti in cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria ferma restando la dichiarazione del d.d.l. che ricorre agli ammortizzatori attestante la sospensione dal lavoro nella sua durata massima; b) l’assunzione di lavoratori percettori di ASPI; c) l’assunzione di lavoratori inoccupati con più di 50 anni di età; d) l’assunzione di donne con più di 40 anni di età; e) l’assunzione di giovani fino a 29 anni di età; f) l’assunzione di appartenenti alle liste di cui alla legge 68/99; h) in tutti i casi di assunzione a tempo determinato di soggetti che abbiano già avuto rapporti di lavoro a termine con il medesimo datore di lavoro per un periodo non superiore a dodici mesi e comunque detto secondo contratto in ogni caso non deve risultare superiore a ulteriori dodici mesi; i) tutte quelle individuate dai contratti collettivi anche aziendali stipulati dalle OO.SS. dei lavoratori e dei Datori di lavoro firmatari del presente contratto. Le ipotesi dalla lettera a) alla lettera f) potranno riguardare anche soggetti che abbiano precedentemente sottoscritto contratti di lavoro con il medesimo datore di lavoro. Deroga agli intervalli temporali E’ stato definito che nell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 7 comma 1 lettera c) punto 3) della legge 99 del 2013 l’assenza di intervalli temporali nella successione di contratti a termine nelle seguenti ipotesi: - avvio di una nuova attività che deve essere riferita all’inizio di attività produttiva, o di servizio, o all’entrata in funzione di una nuova linea di produzione, o di una attività produttiva aziendale o di servizio, con una durata non superiore a 14 mesi. Per le aziende operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal T.U. approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, tale periodo è esteso a 18 mesi. Le parti nazionali stipulanti il presente contratto si riservano di incrementare i periodi di cui so-
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pra in relazione a esigenze specifiche di singoli comparti merceologici; - lancio di un prodotto o di un servizio innovativo: il quale non deve essere mai stato prodotto o fornito in azienda e deve presentare i caratteri di sperimentazione. La durata di sperimentazione non può superare i 14 mesi dall’inizio della produzione del prodotto o della prestazione del servizio; - tutte le ipotesi di cui alla lettera a) relativa alla acausalità; - in tutte le ipotesi regolamentate da eventuali accordi collettivi anche aziendali stipulati dalle OO.SS. dei lavoratori e dei datori di lavoro riconducibili ai firmatari del presente contratto Deroga al limite dei 36 mesi Oltre alle attività stagionali previste dal D.P.R. 1525/1963, le attività alle quali non si applica il limite temporale di 36 mesi, di cui al comma 4-bis dell’art. 5 del D.Lgs. n. 368/2001, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4-ter del medesimo articolo, sono le seguenti: a. attività connesse alla partecipazione a fiere e mostre italiane e estere; b. allestimento stands fieristici, show-room; c. attività connesse a corners ed esposizioni; d. attività che comportano l’impiego tempestivo di professionalità già acquisite (anche in virtù di precedenti rapporti avuti con la medesime azienda) difficilmente reperibili in tempi stretti. In attuazione del rinvio previsto dall’art. 5, comma 4-bis, terzo periodo, del D.Lgs. n. 368/2001, come modificato dalla legge n. 247/2007, la durata massima dell’ulteriore successivo contratto a termine - da stipularsi in deroga al limite temporale massimo di 36 mesi di cui all’art. 5, comma 4-bis, primo periodo, della citata legge - è pari ad un periodo non superiore a 8 mesi. La stipula di tale ulteriore successivo contratto a termine in deroga assistita avverrà presso la Direzione territoriale del Lavoro competente per territorio e con l’assistenza di una rappresentante sindacale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. Contratto di somministrazione E’ stato introdotto il principio per il quale la somministrazione di lavoro a tempo determinato, esente da motivazioni, è ammessa nei casi previsti dalla legge e nelle ulteriori ipotesi previste dagli accordi aziendali stipulati dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria d’intesa con le strutture territoriali delle parti stipulanti il presente contratto, PAG. 24 - APINFORMA / Lavoro - numero 21 - 30 novembre 2013
per ciascun anno solare, non superiore a quello corrispondente ai lavoratori somministrati successivamente assunti con contratto a tempo indeterminato nei tre anni solari precedenti (ex art. 20, comma 5-quater, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, come modificato dai successivi interventi legislativi). E’ comunque consentita la somministrazione di lavoro a tempo determinato esente da motivazioni per almeno tre lavoratori in ciascun anno solare qualora l’azienda occupi lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato in numero almeno pari al doppio dei suddetti lavoratori in somministrazione. La somministrazione di lavoro a tempo determinato esente da motivazioni è inoltre ammessa per l’utilizzo di soggetti che possono accedere al collocamento obbligatorio. Nei casi di contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato per sostituzione di lavoratori assenti con diritto al a conservazione del posto di lavoro, la durata dei contratti potrà comprendere periodi di affiancamento per il passaggio delle consegne per un periodo massimo di 3 mesi.
5. TUTELA DELLE CATEGORIE SVANTAGGIATE Vengono estese le tutele già previste per alcune categorie di lavoratori svantaggiati. In particolare i lavoratori di cui viene accertato lo stato di ludopatia, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle Unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socioassistenziali, se assunti a tempo indeterminato, hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all’esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a due anni. L’assenza di lungo periodo per il trattamento terapeutico-riabilitativo è considerata, ai fini normativi, economici e previdenziali, aspettativa non retribuita. I lavoratori, familiari di un tossicodipendente o di un ludopatico, possono a loro volta essere posti, a domanda, in aspettativa non retribuita per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo e, qualora il servizio sanitario nazionale ne attesti la necessità.
6. PREVIDENZA COMPLEMENTARE - ARCO Verrà progressivamente adeguato il contributo al fondo previdenziale integrativo di settore.
A causa di un refuso sul testo dell’accordo, si specifica che con decorrenza dal 1° gennaio 2013 le aliquote contributive paritetiche a carico dell’azienda e del lavoratore vengono fissate, nella misura dell’1,30% (l’adeguamento era già contemplato nell’accordo del 19 luglio 2010). Con decorrenza dal 01.01.2014 le aliquote a carico dell’azienda saranno dell’1,40%, rimangono invariate le aliquote a carico degli iscritti. Con decorrenza dal 01.01.2015 le aliquote a carico dell’azienda saranno dell’1,60%, rimangono invariate le aliquote a carico degli iscritti. Con decorrenza dal 01.01.2016 le aliquote a carico dell’azienda saranno dell’1,80%, rimangono invariate le aliquote a carico degli iscritti.
7. ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA Il Fondo individuato per la Sanità integrativa è ALTEA fondo intersettoriale costituito fra Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil. La contribuzione per gli iscritti al fondo Altea sarà di € 10 mensili a lavoratore per 12 mensilità a carico delle aziende La contribuzione decorrerà dal 1° agosto 2014. La contribuzione assorbirà, fino a concorrenza, eventuali contribuzioni derivanti da accordi territoriali e/o aziendali.
8. MALATTIA O INFORTUNIO NON SUL LAVORO Vengono adeguate le modalità di informazione dello stato di malattia del lavoratore nei confronti dell’azienda, con particolare riferimento al certificato elettronico di malattia. Inoltre, in caso di assenze determinate da patologie gravi accertate, quali le patologie tumorali e leucemiche, che richiedono terapie salvavita, il lavoratore ha diritto di poter fruire di una aspettativa per un periodo massimo di 365 giorni di calendario, senza oneri diretti e indiretti a carico dell’azienda.
9. CONTRATTO DI APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E IL DIPLOMA PROFESSIONALE E’ stato definito che il numero complessivo degli apprendisti da assumere non può superare il numero totale degli occupati specializzati e qualificati in servizio presso il datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, può assumere tre apprendisti. Destinatari Possono essere assunti con il contratto di apprenPAG. 25 - APINFORMA / Lavoro - numero 21 - 30 novembre 2013
distato per la qualifica e il diploma professionale, i soggetti che abbiano compiuto i quindici anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di età. Durata del contratto di apprendistato La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può essere in ogni caso superiore a tre anni. Qualora l’apprendista dopo il raggiungimento della qualifica professionale proseguisse l’iter formativo con la frequenza del corso annuale per il conseguimento del diploma quadriennale regionale, il contratto di apprendistato verrà prolungato di un anno. Qualora l’apprendista non venga ammesso all’anno successivo è facoltà dell’azienda recidere il contratto di lavoro con il periodo di preavviso previsto di seguito. Alternanza scuola lavoro I soggetti, in alternanza alle ore di lavoro, frequenteranno corsi di qualifica organizzati da Enti certificati dalle Regioni sulla base dei profili formativi identificati nell’accordo tra Governo, Regioni. Assunzione Per instaurare un contratto di apprendistato è necessario un contratto scritto tra azienda e lavoratore, nel quale devono essere indicati la qualificazione che potrà essere acquisita al termine del periodo di formazione, la durata del periodo di apprendistato, il corso per l’abilitazione che l’apprendista seguirà, l’istituto dell’Ente certificato dalla Regione che eroga o erogherà la formazione, il periodo di prova che dovrà essere pari a quello previsto dal c.c.n.l. per il livello di inquadramento cui tende l’apprendistato. Inquadramento e retribuzione L’apprendista verrà inquadrato rispetto alla qualifica da conseguire. Il trattamento economico durante l’apprendistato è determinato dalle seguenti percentuali: - primi 12 mesi 65%; - successivi 12 mesi 70 %; - successivi 12 mesi 75%; - eventuali successivi 12 mesi 85%. Il periodo di apprendistato iniziato presso altri datori di lavoro deve essere computato per intero nella nuova azienda, sempreché riguardi le stesse mansioni e l’interruzione tra i due periodi non sia superiore a 12 mesi. I lavoratori assunti con contratto di apprendistato non sono computabili ai fini degli istituti contrattuali e di legge. In caso di risoluzione del rapporto nel periodo di
apprendistato sono applicabili il periodo di preavviso e la relativa indennità sostitutiva di cui agli articoli parte operai e parte impiegati del c.c.n.l.
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE Disciplina generale Viene innanzitutto recepito l’Accordo Interconfederale in materia del 20 aprile 2012. Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, i soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni ed eccezione dei i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, per i quali il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. Il contratto di apprendistato professionalizzante è disciplinato in base ai seguenti principi: a) forma scritta del contratto, contenente l’indicazione della prestazione oggetto del contratto, del piano formativo individuale nonché dell’eventuale qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione aziendale od extra-aziendale; b) apposizione di un eventuale periodo di prova pari alla durata ordinaria prevista dal contratto collettivo nazionale vigente per il livello di inquadramento iniziale; c) divieto di stabilire il compenso dell’apprendista secondo tariffe di cottimo; d) le qualifiche conseguibili per i lavoratori operai, intermedi, impiegati e quadri sono quelle previste nelle categorie dalla AE2 alla AD3, con riferimento, per l’area direzionale, categorie AD3, AD2 e AD1, ai lavoratori che svolgono attività di alta specializzazione ed importanza ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali; e) la facoltà di assunzione mediante contratto di apprendistato è subordinata al rispetto dei limiti numerici di cui all’art.2, dai commi 3-bis e 3-ter dell’art. 2 del D.Lgs. n. 167/2011 dalle aziende che abbiano mantenuto in servizio almeno il 51% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia già venuto a scadere nei 12 mesi precedenti. A tale fine non si computano gli apprendisti che non hanno concluso il periodo di apprendistato per dimissioni, per risoluzione per giusta causa o per risoluzione del rapporto in corso o al termine di prova; PAG. 26 - APINFORMA / Lavoro - numero 21 - 30 novembre 2013
f) possibilità per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto disposto dall’art. 2118 del codice civile nel rispetto del periodo di preavviso di cui alla categoria di destinazione finale; g) possibilità di cumulare i periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale con quelli dell’apprendistato professionalizzante nel rispetto del limite massimo di durata prevista per l’apprendistato professionalizzante; h) valorizzazione dei periodi di apprendistato. I periodi di apprendistato professionalizzante o i periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale svolti, per la durata di almeno 12 mesi, presso più datori di lavoro, saranno valorizzati ai fini della durata complessiva del periodo di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori a un anno e purché si riferiscano alle stesse attività. In tal caso la durata del contratto di apprendistato sarà ridotta di sei mesi. A tal fine, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro prima della scadenza del contratto, il datore di lavoro è tenuto a registrare l’esperienza di apprendistato nel libretto formativo del cittadino secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Tale documentazione deve essere presentata dal lavoratore all’atto dell’assunzione, per ottenere il riconoscimento della riduzione della durata del contratto di apprendistato; i) divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto di apprendistato in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo in attuazione di quanto regolamentato dall’articolo 2 lettera l). Per ciò che attiene alla gratifica natalizia e al trattamento di malattia si fa rinvio a quanto previsto dal vigente c.c.n.l. per operai e impiegati. Circa gli eventi sospensivi si prevede la possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio, maternità, cig in deroga ovvero ricorso a sospensioni dal lavoro in conseguenza di uno stato di crisi aziendale, congedi per gravi motivi di cui all’articolo 42 del D.lgs. 151/2001 nel caso in cui detta sospensione comporti un’assenza dal luogo di lavoro superiore a trenta giorni. Durata del contratto, inquadramento e retribuzione La durata minima del contratto è di 6 mesi; la durata massima del contratto è pari a 36 mesi. Per i
lavoratori in possesso di titolo di studio (diploma di istruzione secondaria superiore o terziaria) inerente alla professionalità da conseguire tale durata sarà ridotta di 10 mesi, ripartiti rispettivamente in: - 3 mesi nel primo periodo; - 3 mesi nel secondo periodo; - 4 mesi nel terzo periodo. Per gli apprendisti in possesso di laurea inerente alla professionalità da acquisire in tutte le fattispecie di inquadramento, la durata dell’apprendistato sarà di 24 mesi. Le parti si riservano la possibilità di individuare, i profili professionali equipollenti a quelli dell’artigianato per i quali la durata massima dell’apprendistato professionalizzante è fissata in cinque anni. Il livello di inquadramento di ingresso del lavoratore potrà essere inferiore di due livelli rispetto a
quello di destinazione. La retribuzione sarà corrispondente a quella minima contrattuale prevista per il livello iniziale di inquadramento nel primo periodo. Nel secondo periodo, l’inquadramento sarà inferiore di un livello rispetto a quello di destinazione e la retribuzione sarà corrispondente a quella minima contrattuale prevista per tale livello. Nel terzo periodo, fermo restando l’inquadramento come disciplinato al precedente comma, la retribuzione sarà corrispondente a quella prevista per il livello di destinazione. Gli apprendisti con destinazione finale al livello AE2 secondo saranno inquadrati al livello di destinazione finale con decorrenza dall’inizio del secondo periodo di apprendistato. La retribuzione oraria viene determinata sulla base del divisore 174.
DURATA COMPLESSIVA MESI
PRIMO PERIODO MESI
SECONDO PERIODO MESI
TERZO PERIODO MESI
36
12
12
12
24
10
10
4
La durata del contratto di apprendistato è determinata nelle seguenti misure massime in relazioni alle qualifiche da conseguire: - 36 mesi per i lavoratori con inquadramento finale nelle categorie AD3-AD2-AD1-AC5-AC4AC3-AC2-AS4-AS3-AC1-AS2-AS1-AE4-AE3; - 24 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in categoria AE2. Si evidenzia come i lavoratori siano inquadrati in una scala classificatoria divisa in quattro aree e tredici livelli ma come questi ultimi a loro volta siano subordinati alle relative aree di pertinenza senza che gli stessi presentino una progressione strettamente lineare. Detta situazione è chiara nella suddivisione parametrale che di necessità diviene elemento discriminante nell’identificazione delle retribuzioni che, si ribadisce, non si succedono in una progressione lineare crescente. Nella pagina seguente riproduciamo lo schema contrattuale di inquadramento. Pertanto nelle aree di riferimento intermedie nello specifico l’AREA SPECIALISTICA (AS1, AS2 e AS3) e nell’AREA COORDINAMENTO E GESTIONE (AC1, AC2, AC3 e AC4) si presenta il caso di alcuni livelli con il medesimo parametro retributivo (155) ma che si riferiscono a qualifiche diverse, infatti AC3 è una categoria riferita unicamente agli impiegati, AC2 agli intermedi e AS3 agli operai. Quindi nella determinazione del livello di uscita di un apprendista si dovrà tener conto di due principi: - il primo: le aree si succedono con una progresPAG. 27 - APINFORMA / Lavoro - numero 21 - 30 novembre 2013
sione crescente in termini anche di sviluppo delle competenze; - il secondo: ad ogni categoria non corrisponde sempre la presenza di tutte e tre le qualifiche (operai, intermedi e impiegati). Quindi ad esempio per il livello AC4, che riguarda una qualifica impiegatizia, si partirà dal livello AS2, poi AC3 e AC4 (volendo necessariamente pensare a un sotto inquadramento di due livelli). Ciò in quanto i livelli AC2, AC1 e AS3 non prevedono le qualifiche degli impiegati. Formazione In materia di formazione sono state individuate in via esemplificativa le seguenti tematiche collegate alla realtà aziendale/professionale: conoscenza e dei servizi di settore e del contesto aziendale; conoscenza dell’organizzazione del lavoro in impresa e ruolo dell’apprendista nell’impresa; conoscenza ed applicazione delle basi tecniche e scientifiche della professionalità; conoscenza e utilizzo delle tecniche e dei metodi di lavoro; conoscenza ed utilizzo degli strumenti e delle tecnologie di lavoro; conoscenza ed utilizzo delle misure di sicurezza individuale e di tutela ambientale; conoscenza delle innovazioni di prodotto, di processo e di contesto. La formazione professionalizzante sarà non inferiore a 80 ore medie annue comprensive della formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico prevista dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, e potrà essere svolta anche on the job e in affiancamento.
PARAMETRO
AREA DIREZIONALE
215
AD3 quadri
200
AREA COORDINAMENTO GESTIONE
AD2 impiegati
185
Nuova categoria
170
Nuova categoria
AD1 impiegati AC4 impiegati
AREA SPECIALISTICA
AC3 impiegati 155
AS3 operai AC2 intermedi
142
Nuova categoria
140
Nuova categoria
AC1 intermedi AS2 impiegati AS2 operai
134 126,5
AREA ESECUTIVA
AS1 operai Nuova categoria
AE3 impiegati AE2 impiegati
119 AE2 operai 100
La formazione effettuata e la qualifica professionale ai fini contrattuali, eventualmente acquisita, saranno registrate nel libretto formativo del cittadino, o, in assenza, sul modello standard definito in appendice all’A.I. del 20 aprile 2012. Tutor Per l’attivazione del contratto di apprendistato è necessaria la presenza di un tutor/referente aziendale nominativamente indicato nel PFI, in possesso di adeguata professionalità ed esperienza asseverata dall’ente bilaterale interconfederale ENFEA. Il tutor/referente aziendale, gestisce l’accoglienza nel contesto lavorativo e favorisce l’inserimento e l’integrazione dell’apprendista in azienda, contribuisce alla definizione del PFI (Piano Formativo Individuale), verifica la progressione dell’apprendimento e attesta, il percorso formativo compilando la scheda di rilevazione dell’attività formativa. Tale scheda sarà firmata anche dall’apprendista per presa visione. Il tutor può essere lo stesso imprenditore. Organismi paritetici Il servizio inerente le iniziative per lo sviluppo
PAG. 28 - APINFORMA / Lavoro - numero 21 - 30 novembre 2013
AE1 operai
dell’apprendistato - “Diritto alle prestazioni della bilateralità”, previsto dall’Accordo Interconfederale del 23 luglio 2012 e dalla relativa Intesa Applicativa del 28 dicembre 2012, è gestito tramite l’ENFEA che è chiamato ad operare per la raccolta dei Piani Formativi Individuali e la validazione degli stessi rispetto alla coerenza con i modelli previsti dal c.c.n.l. nonché per la formazione sia dell’apprendista che del tutor aziendale. Sistema della bilateralità L’accordo di rinnovo ha recepito integralmente gli accordi interconfederali in materia di bilateralità rendendolo di fatto operativo con il mese di novembre 2013. La regolamentazione della bilateralità e le modalità operative per i conteggi, i versamenti e le modalità di computo ad essa correlati sono illustrati nella nostra circolare prot. n. 85/FT del 27 settembre 2013. Il Servizio Relazioni Industriali dell’Associazione è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. (FT)
CCNL autotrasporto spedizione merci e logistica logistica. L’accordo prevede un aumento mensile a regime di 108 euro parametrato sul 3° livello Super, distribuito alle seguenti scadenze: 1° giugno 2013 35 euro, 1° ottobre 2014 35 euro, 1° ottobre 2015 38 euro. Si evidenzia che la prima rata di aumento assorbe integralmente la rata di acconto di pari importo prevista dall’accordo del 5 giugno 2013 e pertanto non deve essere erogata. Si espongono nella tabella sottostante gli importi degli aumenti e dei relativi minimi retributivi da applicare alle singole scadenze.
RINNOVO DEL CCNL E NUOVI MINIMI RETRIBUTIVI A REGIME Come anticipato sul n. 13 del 9 agosto scorso di Apiflash, il 1° agosto 2013 è stato sottoscritto l’accordo di rinnovo del CCNL autotrasporto merci e
LIVELLI
PARAMETRI
AUMENTO 01/06/2013
MINIMO CONGLOBATO 01/06/2013
AUMENTO 01/10/2014
MINIMO CONGLOBATO 01/10/2014
AUMENTO 01/10/2015
MINIMO CONGLOBATO 01/10/2015
Q
169
44,81
2014,93
44,81
2059,74
48,65
2108,39
1
159
42,16
1891,78
42,16
1933,94
45,77
1979,71
2
146
38,71
1738,03
38,71
1776,74
42,03
1818,77
3S
132
35,00
1569,37
35,00
1604,37
38,00
1642,37
3SJ
129
34,20
1533,70
34,20
1567,90
37,14
1605,04
3J
128
33,94
1527,99
33,94
1561,93
36,85
1598,78
4S
122
32,35
1452,95
32,35
1485,30
35,12
1520,42
4J
119
31,55
1414,76
31,55
1446,31
34,26
1480,57
5
116
30,76
1385,91
30,76
1416,67
33,39
1450,06
6S
109
28,90
1294,27
28,90
1323,17
31,38
1354,55
6J
100
26,51
1191,05
26,51
1217,56
28,79
1246,35
Il contratto decorre dal 1° gennaio 2013 e scadrà il 31 dicembre 2015.
1. UNA TANTUM Le parti hanno concordato che ai soli lavoratori in servizio alla data di stipula dell’accordo di rinnovo, il 1°agosto 2013, verrà corrisposto un importo forfettario lordo pro capite di 88 euro, a titolo di arretrati, ad integrale copertura del periodo 1° gennaio – 31 maggio 2013. Questo importo è suddivisibile in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto nel suddetto periodo di riferimento, è erogato in due rate di 44 euro ciascuna, la prima con le competenze del mese di novembre 2013, la seconda con le competenze di febbraio 2014. PAG. 29 - APINFORMA / Lavoro - numero 21 - 30 novembre 2013
Si specifica che detto importo deve essere riproporzionato per i lavoratori con orario part-time; le frazioni di mese inferiori a 15 giorni non vengono considerate, mentre quelle superiori a 15 giorni sono computate come mese intero. L’importo erogato una tantum non è utile né ai fini dei vari istituti contrattuali né ai fini della determinazione del TFR.
2. PARTE NORMATIVA a) Misure per contrastare l’assenteismo A livello aziendale potrà essere verificata l’esistenza di livelli significativi di ripetute assenze dei conducenti, che incidono negativamente sulla pianificazione dei trasporti e la gestione degli autisti. In questo caso nell’ambito degli accordi di forfetizzazione potranno essere individuate azioni atte
a contenere tali assenze con la previsione che ad ogni incremento individuale di periodi di assenze debba corrispondere un decremento di retribuzione, incidendo ad esempio sulle maggiorazioni del lavoro straordinario forfetizzato. b) Norme straordinarie e temporanee a sostegno delle imprese di autotrasporto Con l’obiettivo di sostenere le imprese di autotrasporto in un momento di forte crisi del settore sono state individuate norme premiali nei confronti delle imprese considerate “virtuose”. Per imprese “virtuose” si intendono quelle che sono in possesso del DURC, che hanno sottoscritto gli accordi di deroga e/o di forfetizzazione, che hanno svolto gli obblighi informativi in materia di personale interinale. Nei confronti delle imprese “virtuose”, le misure premiali attivabili automaticamente, applicabili esclusivamente al personale viaggiante, consistono: - nell’estensione della percentuale massima ammessa per il rapporto tra lavoratori a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato dal 35% al 40%; - nell’introduzione del nuovo livello per i conducenti 3° super junior con il parametro contrattuale pari a 129 a cui si applica la disciplina, segnatamente in materia di orario di lavoro, di cui all’art. 11 bis del presente c.c.n.l. e per tutti gli altri istituti la disciplina del livello 3° super. Il nuovo livello 3°SJ si applicherà per le nuove assunzioni a tempo indeterminato ovvero con contratto di apprendistato professionalizzante e la permanenza massima in tale livello è di 30 mesi, al termine del quale avverrà il passaggio in automatico al 3° livello super; è inoltre previsto il passaggio a tale livello dei lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo dai livelli 3° e 4° livello. - nell’assorbimento automatico negli accordi di forfetizzazione degli aumenti dell’indennità di trasferta stabiliti dal rinnovo contrattuale. Le stesse imprese “virtuose”, con specifici accordi aziendali/territoriali, potranno agire su ulteriori quattro leve d’intervento al fine di ridurre il costo del lavoro e migliorare la produttività aziendale (orario di lavoro, compenso per prestazione TIPOLOGIA DI SERVIZIO Territorio nazionale
Territorio estero
straordinaria, indennità di trasferta e orario di lavoro multiperiodale per il personale impiegatizio addetto alla gestione del traffico, del veicolo e del personale viaggiante). c) Flessibilità del personale viaggiante inquadrato nel 4° livello Per i conducenti inquadrati nel 4° livello (che utilizzano veicoli con portata fino a 30 q.li) è prevista la possibilità, previo accordo collettivo aziendale, o territoriale per aziende fino ad 8 dipendenti, di accedere ad un regime di discontinuità con un limite dell’orario di lavoro ordinario di 44 ore settimanali. d) Flessibilità del personale non viaggiante Per il personale non viaggiante sono state completamente riviste ed estese le norme sulla flessibilità che regolano la distribuzione dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale e la loro retribuzione. Per un periodo massimo di 4 mesi anche non consecutivi, è consentito articolare l’orario di lavoro su 5 o 6 giorni, in modo non omogeneo entro i limiti di minime 32 e massime 48 ore settimanali e minime 6 ore e massime 10 ore giornaliere, nel rispetto della media di 39 ore settimanali su 2 mesi consecutivi; in caso di superamento della media le ore in più devono essere fruite nel mese successivo, che non è comunque considerato in flessibilità, mentre le ore eventualmente non recuperate sono retribuite come lavoro straordinario. Per ogni mese di flessibilità al lavoratore è erogata un’indennità complessiva di € 75, in caso di articolazione su 5 giorni, e di € 110 in caso di articolazione su 6 giorni; tale importo va riproporzionato in base alle effettive settimane di utilizzo. e) Personale viaggiante: permessi retribuiti Per gli anni 2014 e 2015 le 4,5 giornate annue di permesso retribuito per il personale viaggiante, sono obbligatoriamente monetizzate in ragione del 75%, con erogazione anticipata nel mese di febbraio di ciascun anno di vigenza contrattuale. f) Trasferta settore trasporto merci Gli importi sono aggiornati come da sottostante tabella:
DURATA DELLA TRASFERTA
DAL 01.01.2014
DAL 01.01.2015
Da 6 a 12 ore
21.20
21,80
Da 12 a 18 ore
32,42
33,02
Da 18 a 24 ore
40,56
41,16
Da 6 a 12 ore
29,34
29,94
Da 12 a 18 ore
42,45
43,05
Da 18 a 24 ore
59,89
60,49
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g) Sanilog Per le imprese aderenti a Conftrasporto è stato previsto un periodo in cui verrà svolto un confronto tra le Organizzazioni finalizzato a valutare l’adesione al fondo di settore, tenuto conto dell’appartenenza al sistema confederale di CONFCOMMERCIO. h) Mercato del lavoro, contratto a termine Fatta salva la deroga per i lavoratori mobili, il numero dei lavoratori assunti a termine, anche a tempo parziale, non può eccedere mediamente nell’anno il 35% degli assunti a tempo indeterminato. Previa informativa alle strutture sindacali competenti, l’insieme dei lavoratori assunti con contratti atipici (tempo determinato e somministrazione) non potrà superare il 27% dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato a livello aziendale e il 47% a livello di ogni unità produttiva; la percentuale del 27% per i lavoratori mobili può essere raggiunta anche solo con la stipula di contratti a termine. L’attivazione di contratti atipici è comunque consentita fino a 10 unità purché non risulti superato il totale dei contratti a tempo indeterminato. La percentuale del 27% è elevata al 35% per tutti i contratti attivati durante la vigenza contrattuale e per la durata dei contratti stessi. Stante la situazione congiunturale del settore le parti hanno stabilito di non applicare i contratti a chiamata e la somministrazione a tempo indeterminato. i) Contratto di somministrazione I prestatori di lavoro somministrato non possono superare, per ciascun trimestre, la media del 15% personale viaggiante e del 35% personale non viaggiante dei lavoratori occupati dall’impresa utilizzatrice con contratto a tempo indeterminato. j) Apprendistato E’ previsto che le aziende possano assumere con contratto d’apprendistato professionalizzante solo
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quando le stesse, al momento della stipulazione del nuovo contratto, risultino aver mantenuto in servizio almeno l’80% dei contratti di apprendistato scaduti nei 12 mesi precedenti. Il periodo di prova è pari a quello previsto per la generalità dei lavoratori, a seconda del livello di inquadramento; la prova è tuttavia è ridotta alla metà quando il lavoratore, nell’ambito di precedente rapporto di lavoro, abbia frequentato corsi formativi, inerenti al profilo professionale da conseguire, certificati con attestato rilasciato o dalle aziende o da enti autorizzati. k) Part time Con riferimento al personale a tempo pieno e indeterminato in forza al 31 dicembre dell’anno precedente, il personale a tempo parziale e indeterminato impiegato nell’azienda non può eccedere mediamente nell’anno il 25% del personale dipendente, con arrotondamento all’unità superiore, salvo deroga a livello aziendale. In alternativa, previa comunicazione alle RSU, la percentuale del 25% può essere elevata fino al 38% quando l’azienda abbia ottemperato agli obblighi riguardanti l’accoglimento delle domande di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa. La percentuale può essere elevata al 48% per ulteriori contratti a tempo parziale con almeno il 65% della prestazione. E’ consentito comunque stipulare 10 contratti part-time, purché non risulti superato il totale dei contratti a tempo pieno e indeterminato in atto nell’unità produttiva. Per le imprese che occupano fino a 3 dipendenti è comunque consentita l’assunzione di 3 lavoratori part-time. Altre disposizioni Sono stati introdotti una serie di adeguamenti normativi alle disposizioni disciplinari. (BA)
Conai
PROCEDURE AGEVOLATE PER LE IMPRESE ESPORTATRICI DI IMBALLAGGI PIENI
una recente Circolare CONAI relativa alle procedure agevolate riservate alle imprese esportatrici di imballaggi pieni, derivanti dalla Delibera del Consiglio d’Amministrazione CONAI del 25 settembre 2013. La comunicazione è disponibile sul sito www.conai.org, sezione “Guida e modulistica” - Circolari applicative.
Segnaliamo alle Aziende Associate interessate
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(C)
Autorizzazione Unica Ambientale ISTRUZIONI MINISTERIALI IN FASE DI PRIMA APPLICAZIONE
Il Ministero dell’ambiente ha emanato la circolare 49801/GAB del 7 novembre 2003 recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell’autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59. La Circolare, come precisato nella premessa, tende a fornire un esaustivo riscontro riguardo a quelle fra le questioni individuate dal carattere maggiormente generale, riservando ad una successiva Circolare, in fase avanzata di istruttoria, la disamina delle questioni più specifiche. Riguardo all’ambito di applicazione la circolare precisa che un impianto produttivo non soggetto all’AIA è soggetto all’AUA anche quando il gestore sia una grande impresa. L’articolo 10, comma 2, D.P.R. 59/2013 si interpreta nel senso che la richiesta di AUA è sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilitativi previsti dall’articolo 3, comma 1, del regolamento con due sole eccezione, consistenti nell’opportunità per il gestore: - di non avvalersi dell’AUA ove l’impianto sia soggetto esclusivamente a comunicazione o ad autorizzazione generale alle emissioni (articolo 3, comma 3, regolamento); - di aderire alle autorizzazioni generali alle emissioni (articolo 7, comma 1, regolamento).
Deve essere presentata istanza di AUA alla scadenza della prima comunicazione anche nel caso di impianto soggetto cumulativamente a comunicazioni e ad autorizzazioni di settore. La circolare precisa che, nell’ipotesi in cui venga a scadere un’autorizzazione quando l’attività sia soggetta anche a titoli abilitativi di carattere autorizzativo non sembra affatto precludere la facoltà per il gestore di presentare autonoma istanza di adesione all’autorizzazione di carattere generale tramite il SUAP, non solo quando l’attività è soggetta esclusivamente ad autorizzazione di carattere generale, bensì anche quando l’attività è parimenti soggetta a titoli abilitativi tra quelli sostituiti dall’AUA. Quando l’attività è soggetta unicamente a più comunicazioni oppure, congiuntamente, a comunicazioni ed autorizzazioni di carattere generale, il gestore ha la facoltà, e non l’obbligo, di richiedere l’AUA. Riguardo al termine entro cui deve essere presentata la prima domanda di AUA, ossia se preferire il termine indicato dalle norme di settore ovvero generalizzare l’indicazione contenuta nel regolamento “alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito” (articolo 10, comma 2), al Ministero “appare pertanto utile, oltre che necessitato dall’analisi ermeneutica, rispettare i termini previsti dalla disciplina di settore del titolo in scadenza, per beneficiare della possibilità di continuare l’attività anche in caso di mancata risposta, nei termini di legge, sulla richiesta di primo rilascio dell’AUA.” Fonte: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
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(C)
Chimica
AGGIORNAMENTI SULLE SOSTANZE CHIMICHE E ALTRI PRODOTTI
CLP. APERTA LA CONSULTAZIONE RIGUARDANTE LA REVISIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA DEL METANOLO ECHA invita le parti interessate a commentare la nuova proposta per la classificazione ed etichettatura armonizzata del metanolo. La consultazione sarà aperta per 45 giorni e terminerà il 13 dicembre 2013. L’Italia propone di aggiungere la classe di pericolo “Tossico per la riproduzione (Repr. 1B – H360D, Repr. Cat. 2; R61)” all’esistente classificazione armonizzata del metanolo. La proposta è basata sulle evidenze scientifiche che dimostrerebbero che il metanolo ha effetti avversi sullo sviluppo del feto. L’adozione della proposta porterebbe a una restrizione d’uso del metanolo in alcuni prodotti di consumo. Nel sito dell’ECHA è disponibile il rapporto inviato dall’Italia (CHL report) ed il format per l’invio dei commenti. L’utilizzo primario per il metanolo è come combustibile. Viene usato anche per il trattamento delle acque reflue e per la produzione di biodiesel. Il metanolo viene usato anche nella produzione di numerosi prodotti per la casa e come solvente o antigelo, in vernici e decapanti, detergenti per carburatori e fluidi per lavaggio parabrezza auto. Al termine della consultazione pubblica, i commenti ricevuti vengono compilati in un elenco che sarà parte del parere del comitato per la valutazione dei rischi (RAC).
CLP. NUOVA CONSULTAZIONE PER LA CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA DELLA SOSTANZA 2-(4-TER-BUTILBENZIL)PROPIONALDEIDE Le parti interessate sono invitate a presentare le loro osservazioni riguardanti la proposta di classificazione ed etichettatura armonizzata della so-
stanza 2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde CAS 80-54-6. La consultazione pubblica sarà aperta per 45 giorni e le osservazioni pervenute saranno pubblicate periodicamente sul sito dell’ECHA. Al termine della consultazione pubblica i commenti ricevuti vengono compilati in un elenco che sarà parte del parere del comitato per la valutazione dei rischi (RAC).
GIOCATTOLI. COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE NELL’AMBITO DELL’APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/48/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 18 GIUGNO 2009, SULLA SICUREZZA DEI GIOCATTOLI Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell’Unione sull’armonizzazione (2013/C 317/05) Pubblicata la norma tecnica EN 71-1:2011+A2:2013 Sicurezza dei giocattoli - Parte 1: Proprietà meccaniche e fisiche che sostituirà la precedente EN 711:2011 a partire dal 30.09.2014. La norma tecnica pone dei limiti acustici per tutti i giocattoli che emettono suoni e li suddivide in 11 categorie. Vengono inoltre introdotte 3 categorie di esposizione basate sulla durata dei suoni (es. maggiori di 30 secondi, da 5 a 30 secondi, inferiori a 5 sec) e sulla facilità di attivazione da parte dei bambini. Per ogni categoria di esposizione è fissato un livello di pressione sonora (dB).
FITOSANITARI. INTEGRAZIONE DEL COMUNICATO 13 MARZO 2013 SULLE MODIFICHE DELLE ETICHETTE DI PRODOTTI FITOSANITARI La Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione comunica alcune precisazioni in merito all’applicazione dell’articolo 7, comma 1 del DPR n. 55/2012.
FITOSANITARI. PROROGA DEI PRODOTTI FITOSANITARI CONTENENTI SOSTANZE ATTIVE
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APPROVATE E RIPORTATE NEL REGOLAMENTO (UE) N. 1197/2012 La Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e della Nutrizione ha emesso un comunicato riguardante la proroga dei prodotti a base delle sostanze attive la cui scadenza è stata modificata con il Regolamento (UE) n. 1197/2012 della Commissione europea. Il comunicato riporta l’elenco completo dei prodotti fitosanitari prorogati.
DISPOSITIVI MEDICI. PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE N. 258 DEL 4 NOVEMBRE 2013 IL DECRETO
29 LUGLIO 2013 “MODIFICHE ED AGGIORNAMENTI ALLA CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DEI DISPOSITIVI MEDICI (CND) DI CUI AL DECRETO 20 FEBBRAIO 2007” Alla Classificazione nazionale dei dispositivi medici (CND), approvata con il decreto del Ministro della salute 20 febbraio 2007, sono apportati gli aggiornamenti elencati nell’allegato 1. (fonte: Newsletter n°33, Anno 2013 di NORMACHEM Srl)
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(C)
Ambiente e sicurezza in breve FLASH IN MATERIA DI SICUREZZA ED AMBIENTE
MACCHINE IN EDILIZIA E SICUREZZA: GUIDA DEL CPT DI TORINO Segnaliamo che il Comitato Paritetico Territoriale di Torino ha diffuso una pubblicazione su caratteristiche e uso in sicurezza delle macchine in edilizia, scaricabile gratuitamente dopo essersi registrati al sito http://www.cpt.to.it/. Il manuale e le schede relative alle principali macchine utilizzate nei cantieri, per l’elevato livello di approfondimento tecnico, forniscono un buono strumento per aumentare le specifiche conoscenze in materia di macchine.
CHIARIMENTI DALL’ALBO GESTORI AMBIENTALI PER IL COMMERCIO DI RIFIUTI SENZA DETENZIONE Si segnala che con la recente Circ. prot. 1190/ ALBO/PRES del 4 novembre 2013, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali, su richiesta di alcune Sezioni regionali ed Associazioni di categoria, ha chiarito che i certificati di registrazione EMAS che riportano solo la divisione NACE 46 (commercio all’ingrosso escluso quello di autoveicoli e di motocicli), qualora siano integrati da una dichiarazione del verificatore ambientale che indica la specifica attività oggetto della registrazione, costituiscono titolo idoneo per ottenere la riduzione delle garanzie finanziarie previste per l’iscrizione nella categoria 8 (attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.).
NUOVO ELENCO DI APPLICAZIONI ELETTRICHE ED ELETTRONICHE ESENTI DAL DIVIETO DI IMMISSIONE SUL MERCATO Si segnala la pubblicazione sulla G.U. n. 262 del 8 novembre 2013 del Decreto 21 febbraio 2013 recante “Modifica dell’allegato 5 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 recante: «Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti».” Ricordiamo che il D.Lgs. 151/2005, all’art. 5 fra le altre cose prevede il divieto, a decorrere dal 1° luglio 2006, di immettere sul mercato sorgenti luminose ad incandescenza, contenenti piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (pbb) od etere di difenile polibromurato (pbde), fatte salve alcune particolari sorgenti specificate nell’Allegato 5, ora sostanzialmente modificato dal Decreto appena pubblicato. L’allegato del D.M. in oggetto riporta il nuovo elenco delle sorgenti esenti dal divieto.
DIRETTIVA EUROPEA SULLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 7 novembre 2013, n. 296 è stata pubblicata la Direttiva 2013/51 del Consiglio del 22 ottobre 2013, che stabilisce i requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze presenti nelle acque destinate al consumo umano. La Direttiva, infatti, elenca i parametri, la frequenza e i metodi per il controllo delle sostanze radioattive. (C)
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SOA: nuova attestazione per la F.lli Menon AZIENDA FONDATA NEL 1980
Nuove imprese entrano nel settore dei Lavori Pubblici, questo è il caso, dell’impresa edile f.lli Menon di Menon Emiliano & C. s.n.c., con sede a Aquileia (UD) in via Martiri Risiera San Sabba n. 11/A. L’azienda, fondata il 2 gennaio 1980, opera prevalentemente nel territorio della bassa friulana e dell’isontino. In oltre 30 anni di attività ha eseguito svariate tipologie di lavoro nel campo delle costruzioni che hanno portato ad una specializzazione in ogni tipo di intervento relativo al settore dell’edilizia. L’impresa dispone di mezzi e attrezzature di ultima generazione, il titolare si tiene costantemente aggiornato sui migliori metodi di costruzione e sulle nuove tecnologie dei materiali impiegati. L’azienda ha prestato la propria attività soprattutto per committenze private, ma ha anche operato per enti pubblici quali la Soprintendenza per i beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia di Trieste, il Museo Archeologico di Aquileia, il Dipartimento dell’Università di Trieste, il Ministero per i beni e le Attività Culturali, la Parrocchia di Aquileia, la
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società per la Basilica di Aquileia (SO.CO.BA.) e il Comune di Aquileia. Grazie a questi lavori di restauro, sottoposti al vincolo della Soprintendenza, ha potuto ottenere l’attestazione SOA nella categoria OG2 per la II classifica pari ad a 516.000 euro. L’azienda potrà eseguire fino ad un importo massimo di 619.200 euro il restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali. La categoria riguarda lo svolgimento di un insieme coordinato di lavorazioni specialistiche necessarie a recuperare, conservare, consolidare, trasformare, ripristinare, ristrutturare, sottoporre a manutenzione gli immobili di interesse storico soggetti a tutela a norma delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali. Riguarda altresì la realizzazione negli immobili di impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché di eventuali opere connesse, complementari e accessorie. Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro. Al fine d’assistere gli imprenditori, l’Associazione ha predisposto un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione. (CS)
Autorità: annullare i bandi che non rispettano le norme LA STAZIONE APPALTANTE HA IL POTERE DI MODIFICARE IN AUTOTUTELA IL BANDO DI GARA L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha espresso un’interessante parere n. 116 del 17 luglio 2013 per la soluzione delle controversie in merito al subappalto di categorie superspecialistiche. In particolare, il bando di gara richiedeva la qualificazione nelle seguenti categorie: OG1 (classifica III), prevalente e subappaltabile nei limiti del 30%; OS21 (classifica I) e OS30 (classifica I), entrambe scorporabili e subappaltabili. La commissione di gara ha deliberato l’esclusione di numerosi concorrenti privi dell’attestazione SOA nella categoria OS21, che hanno dichiarato in sede di offerta di voler subappaltare il 100% delle relative lavorazioni (opere strutturali speciali). I provvedimenti di esclusione sono tutti così motivati: “… in quanto l’attestazione SOA della ditta non ricomprende la qualificazione per la categoria OS21 prevista dal bando di gara. Il possesso del predetto requisito è obbligatorio ai sensi dell’art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207, stante che l’importo dei lavori afferenti alla categoria OS21 è superiore al 15% dell’importo complessivo posto a base di gara e [la categoria OS21] rientra tra quelle speciali elencate nell’art. 107, comma 2, del predetto d.P.R. 207/2010”. Le imprese escluse hanno chiesto la riammissione, lamentando l’ambiguità della lex specialis di gara nella parte in cui prevede la possibilità di subappaltare, senza limitazioni percentuali, le opere rientranti nelle categorie scorporabili OS21 e OS30. Il quesito formulato dalla stazione appaltante all’Autorità riguarda l’esclusione delle imprese che, prive della qualificazione nella categoria scorporabile OS21, hanno dichiarato in sede di offerta di voler subappaltare il 100% delle relative lavorazioni. PAG. 40 - APINFORMA / Edilizia - numero 21 - 30 novembre 2013
Il bando di gara prevede soltanto che “Le categorie OS21 e OS30 sono scorporabili e subappaltabili”, senza altro aggiungere circa i limiti percentuali entro cui deve contenersi l’eventuale subappalto. Per espressa ammissione della stazione appaltante, la clausola così formulata ha indotto numerosi concorrenti a credere che per entrambe le categorie secondarie fosse possibile l’integrale ricorso al subappalto, per supplire alla mancanza della qualificazione SOA in proprio. Come correttamente rilevato dalla commissione di gara, le opere specialistiche rientranti nella categoria OS21 (classifica I) sono subappaltabili nei limiti del 30%, in virtù del combinato disposto degli artt. 37, undicesimo comma, e 118, secondo comma, del Codice dei contratti pubblici, nonché degli artt. 107, secondo comma, e 109, secondo comma, del D.P.R. n. 207 del 2010, trattandosi di categoria superspecialistica che, singolarmente considerata, supera sia il 15% dell’importo complessivo dell’opera che la soglia di 150.000 euro. Secondo l’Autorità ne consegue che le imprese che hanno partecipato in forma singola, senza possedere l’attestazione SOA per la categoria scorporabile OS21 e senza avvalersi della qualificazione di altre imprese associate o ausiliarie, non possono subappaltare il 100% delle relative opere, né possono eseguirle in proprio sulla base della qualificazione posseduta per la categoria prevalente OG1. Quando il bando di gara preveda, fra le categorie scorporabili e subappaltabili, categorie a qualificazione obbligatoria ed il concorrente non sia in possesso delle corrispondenti qualificazioni, la stazione appaltante deve senz’altro procedere all’esclusione del concorrente non idoneo ad eseguire direttamente le lavorazioni e non autorizzato a subappaltarle (così, in termini generali: A.V.C.P., determinazione 10 ottobre 2012 n. 4; Id., parere 7 novembre 2012 n. 187; in giurisprudenza, tra molte: Cons. Stato, sez. V, 19 giugno 2012 n. 3563; Id., sez. V, 16 gennaio 2012 n. 139). Nella fattispecie, tuttavia, L’Autorità osserva che il divieto di subappalto in misura eccedente il 30% della categoria speciale discende direttamente dalle richiamate norme legislative e regolamentari e non è stato espresso in termini chiari nella lex specialis di gara che anzi, sul punto,
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enuncia genericamente la possibilità di subappaltare le opere rientranti nelle categorie scorporabili OS21 e OS30. Ciò ha indotto in errore numerosi concorrenti che hanno presentato offerta senza preoccuparsi della carenza di qualificazione per la categoria OS21. Il meccanismo della etero integrazione dei bandi di gara, comunemente affermato dalla giurisprudenza al fine di garantire l’applicazione di norme imperative auto-esecutive poste a tutela dell’ordine pubblico, alla quali la stazione appaltante non può derogare (cfr., tra molte: Cons. Stato, sez. V, 9 settembre 2011 n. 5073; A.V.C.P., parere 21 aprile 2011 n. 69), non è immune da considerazioni problematiche, dovendo tenersi conto secondo l’Autorità, da un lato, delle fondamentali esigenze di certezza del diritto e tutela della par condicio che impediscono all’Amministrazione di disattendere i precetti fissati nella normativa di gara e, dall’altro, del principio di tutela dell’affidamento che impedisce di far ricadere sui concorrenti incolpevoli gli errori imputabili alla stazione appaltante, la quale ha l’obbligo di esporre in modo chiaro e lineare, nel bando di gara, i requisiti di ammissione e gli adempimenti richiesti (cfr. Cons. Stato, sez. V, 9 novembre 2010 n. 7966; Id., sez. V, 8 gennaio 2007 n. 12; sulla rilevanza della tutela dell’affidamento in materia di pubblici appalti, cfr. altresì Corte Giust. CE, 27 febbraio 2003, C-327/00, Santex). Per la soluzione della questione in esame, l’Autorità ricorda che la stazione appaltante ha il potere
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di modificare in autotutela il bando di gara, quando si avveda che una o più clausole riguardanti i requisiti tecnico-economici di qualificazione siano viziate ovvero inopportune (cfr. Cons. Stato, sez. V, 13 ottobre 2005 n. 5668; A.V.C.P., parere 20 maggio 2009 n. 65). La rettifica del contenuto del bando di gara deve essere portata a conoscenza delle imprese concorrenti nelle stesse forme attraverso le quali è stata data pubblicità al bando, ove occorra anche riaprendo i termini per la presentazione delle offerte (cfr. A.V.C.P., parere 23 febbraio 2012 n. 21). In conclusione, per l’Autorità, devono giudicarsi legittimi i provvedimenti di esclusione assunti dalla commissione di gara nei confronti dei concorrenti che, siccome sprovvisti di attestazione SOA per la categoria OS21, hanno dichiarato di subappaltare il 100% delle relative lavorazioni, in violazione dei limiti prescritti dagli artt. 37 e 118 del Codice e dagli artt. 108 e 109 del Regolamento. Tuttavia, considerato l’elevato numero di concorrenti che sono stati esclusi per tale ragione, per l’Autorità, la stazione appaltante dovrà valutare l’opportunità di modificare in autotutela il bando di gara (inserendovi, al paragrafo 3.5., l’esplicita specificazione dei limiti percentuali entro i quali è possibile il subappalto delle categorie scorporabili, secondo la normativa vigente), con conseguente annullamento degli atti di gara fin qui adottati e riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione. (CS)
Note informative
LE NOVITÀ NORMATIVE NAZIONALI
AVCP. LA CONSULTAZIONE SULLA FINANZA DI PROGETTO L’Autorità, nell’ambito delle proprie competenze, ha ritenuto opportuno rivedere e aggiornare la Determinazioni 14 gennaio 2009, n. 1, Linee guida sulla finanza di progetto dopo l’entrata in vigore del c.d. “terzo correttivo” e la Determinazione 11 marzo 2010, n. 2, Problematiche relative alla disciplina applicabile all’esecuzione del contratto di concessione di lavori pubblici, alla luce delle importanti modifiche normative intervenute in materia del partenariato pubblico – privato, verificando la funzionalità delle indicazioni ivi contenute e la necessità di affrontare ulteriori criticità inerenti l’oggetto delle stesse, nonché l’applicabilità della disciplina del project financing al settore dei servizi e forniture. A tal proposito, ha elaborato un documento di consultazione http://www.avcp.it/portal/rest/jcr/ repository/collaboration/Digital%20Assets/pdf/ appuntoillustrativo/2013REGAIR.pdf/ da sottoporre all’attenzione del mercato raccogliendone i suggerimenti.
LE LINEE GUIDA DI ITACA SULLE OPERE DI URBANIZZAZIONE Approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta del 7 novembre 2013, le linee guida ITACA (L’Istituto per l’innovazione e la trasparenza degli appalti delle Regioni e delle Province Autonome) http://www. itaca.org/documenti/news/LGOpereaScomputo_Conf_071113.pdf recanti “Realizzazione delle opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione”. Le Linee Guida sono il risultato dell’attività di uno specifico gruppo di lavoro costituito presso Itaca e coordinato dalla Regione Veneto, allo scopo di fornire strumenti operativi di ausilio alle piccole PAG. 43 - APINFORMA / Edilizia - numero 21 - 30 novembre 2013
e medie amministrazioni aggiudicatrici nella realizzazione delle opere di urbanizzazione attraverso l’istituto dello scomputo dei relativi oneri. Tale esigenza è nata dalla considerazione della particolare complessità della materia, dovuta principalmente al suo assoggettamento alla disciplina degli appalti pubblici, affermato per la prima volta dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee nella sentenza 12 luglio 2001, (C-399/98), con obbligo per l’operatore edilizio di realizzare le opere di urbanizzazione a scomputo agendo come stazione appaltante mediante indizione di procedure di evidenza pubblica. I ripetuti interventi normativi finalizzati ad adeguare l’ordinamento interno ai principi comunitari hanno formato oggetto di numerosi indirizzi interpretativi nel tentativo di risolvere le questioni lasciate irrisolte dal legislatore, senza tuttavia offrire un quadro organico e sistematico utile per la concreta gestione dei procedimenti connessi all’attuazione degli interventi di urbanizzazione. Le linee guida ITACA muovono da un differente approccio, che, partendo dalla corretta qualificazione giuridica della fattispecie normativa, si propone di individuare e diffondere best practices che possano costituire guida per gli enti locali ed operatori economici privati nella strutturazione dei reciproci rapporti in rispondenza a criteri di opportunità ed efficienza. Inoltre, il supporto operativo è fornito anche attraverso l’elaborazione di una convenzione urbanistica tipo che contempla la realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo, predisposta in forma modulare a seconda dell’opzione prescelta tra quelle consentite dalla legge. Il documento si articola pertanto in: - linee guida (allegato 1), volte ad indicare le best pratices che le amministrazioni dovrebbero seguire operativamente nella gestione del procedimento di realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo; - due schemi di convenzione-tipo rispettivamente per le opere di urbanizzazione sopra (allegato 2) e sottosoglia (allegato 3). Nelle linee guida sono trattate le questioni fondamentali della materia, sia con riferimento agli aspetti urbanistici sia con riguardo a quelli ap-
paltistici: i punti più significativi e qualificanti attengono infatti alla enucleazione dei poteri di controllo delle amministrazioni comunali durante tutta la fase di attuazione delle opere previste in convenzione, al ruolo del responsabile del procedimento, alle opere “ulteriori” rispetto a quelle da realizzare a scomputo, alla individuazione delle fattispecie di realizzazione diretta da parte dell’operatore edilizio delle opere di urbanizzazione primaria sotto soglia.
LE LINEE GUIDA DELL’AVCP SUI SERVIZI E FORNITURE Nell’ambito della propria attività istituzionale l’Autorità ha potuto constatare l’esistenza di diffuse criticità in relazione alle fasi di programmazione, di progettazione e di esecuzione dei contratti di servizi e forniture, come definiti dall’art. 3, commi 9 e 10 del D. Lgs. n. 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito Codice). Dall’analisi della disciplina di riferimento, sono emerse alcune disfunzioni derivanti principalmente dai seguenti aspetti: - l’oggetto e l’entità della prestazione spesso non sono chiaramente ed adeguatamente specificati; - il progetto, il capitolato ed i termini contrattuali sono approssimativi e non dettagliano sufficientemente ciò che deve essere realizzato in fase esecutiva; - le penali da applicare in caso di inadempimento della prestazione sono talvolta assenti o di modesta entità; - le attività di controllo – da parte delle stazioni appaltanti – sul corretto espletamento della prestazione sono talvolta carenti. L’AVCP ha quindi ritenuto che una corretta programmazione, gestione ed esecuzione dei contratti di servizi e forniture sia funzionale per una efficiente ed efficace esecuzione dell’appalto. Motivazione per la quale l’Autorità ha svolto sul tema una consultazione pubblica al termine della quale ha elaborato la Determinazione n. 5 del 6 novembre 2013, “Le linee guida su programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle forniture”. http://www.avcp.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/pdf/ Det.n.5.2013.pdf
LEGGE DI STABILITÀ. I FONDI PER INFRASTRUTTURE E TRASPORTI E’ in corso di esame presso la Commissione V° Bilancio del Senato il DDL 1120 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e PAG. 44 - APINFORMA / Edilizia - numero 21 - 30 novembre 2013
pluriennale dello Stato.” http://www.senato.it/ leg/17/BGT/Schede_v3/Ddliter/comm/42364_ comm.htm. ovvero la cd. Legge di stabilità 2014 ovvero La versione del provvedimento attualmente in esame prevede all’art. 4 diverse risorse destinate a finanziare infrastrutture e trasporti come di seguito dettagliate:
ARTICOLO 4 - (FINANZIAMENTI PER INFRASTRUTTURE E TRASPORTI) Comma 1 Autorizza la spesa di 335 milioni di euro per il 2014 al fine di assicurare la manutenzione straordinaria della rete stradale per il 2014 e la prosecuzione degli interventi previsti dai contratti di programma già stipulati tra il Ministero delle Infrastrutture e la società ANAS Spa. Comma 2 Autorizza la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2014, 170 milioni per il 2015 e 120 milioni per il 2016, al fine di realizzare il tratto dell’autostrada Salerno-Reggio Calabria che presenta carattere di maggior urgenza, ovvero quello compreso tra il viadotto Stupino (escluso) e lo svincolo di Altilia (incluso). Comma 3 Autorizza la spesa necessaria per la prosecuzione immediata dei lavori del sistema MO.S.E. nonché al relativo completamento, pari a 200 milioni di euro per l’anno 2014, 100 milioni per il 2015, 71 milioni per il 2016 e 30 milioni per l’anno 2017. Comma 4 Dispone lo stanziamento delle risorse necessarie ad onorare il contratto di servizio, stipulato tra il Ministero delle Infrastrutture con la società Rete Ferroviaria Italiana (RFI) Spa per il triennio 20122014, pari a 500 milioni di euro per il 2014. Comma 5 Dà attuazione alla tratta ferroviaria CancelloFrasso Telesino. In particolare, è prevista l’approvazione del relativo progetto preliminare, autorizzando la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2015 e di 50 milioni per il 2016, al fine di completare il finanziamento della tratta ed assicurare la celere presentazione CIPE del progetto definitivo entro il 30 settembre 2014. Comma 6 Prevede, attraverso il ricorso alla logica dei “lotti costruttivi”, il completamento della tratta Brescia-Verona-Padova della ferrovia AV/AC Milano-
BUONE FESTE Natale 2013 Aperitivi con squisitezze *** La trota di San Daniele marinata all’arancio con cren e radicchio in agrodolce Saltimbocca di coda di rospo su crema di zucca e funghi di bosco *** Risotto alle capelunghe I garganelli dogali *** Scaloppa di scorfano profumato al lime Patate saltate e spinaci al bacon *** Mousse al frutto della passione con gelée alla menta e salsa mandarino Panettone artigianale del Doge Caffè e Vini riserva del Doge
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San Silvestro Aperitivi con squisitezze *** Pesce spada marinato alle clementine e pistacchi Capesante e gamberoni gratinati al pepe verde *** Orzotto con polipo mantecato alla zucca Ravioli di polenta e latteria con speck di Sauris e morchia *** Sella di vitello alla principe Orlov con contorni di stagione *** Semifreddo alle noci e amarene con salsa al cacao piccante Caffè e Vini riserva del Doge *** Ore 2:00: Zampone con Lenticchie Intrattenimento musicale e danzante con musica dal vivo
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Venezia, nonché della tratta Apice-Orsara e della tratta Frasso Telesino-Vitulano della linea ferroviaria AV/AC Napoli-Bari. Il comma in questione autorizza la spesa, mediante erogazione diretta, di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2029, precisando che, a valere su tali contributi, non sono consentite operazioni finanziarie con oneri a carico dello Stato. Comma 7 Autorizza la spesa necessaria ad adeguare il tracciato e a velocizzare l’asse ferroviario BolognaLecce, pari a 50 milioni per il 2014 e a 150 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016. La disposizione autorizza la contrattualizzazione dei suddetti interventi, nelle more dell’approvazione del pertinente contratti di programma. Comma 8 Dispone l’incremento del Fondo per gli investimenti destinato all’acquisto di veicoli adibiti ai servizi di trasporto pubblico locale. L’incremento è di 100 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016, da destinare all’acquisto di materiale rotabile su gomma, e di 200 milioni per l’anno 2014 da destinare all’acquisto di materiale rotabile ferroviario. E’ previsto infine che i relativi pagamenti siano esclusi dal Patto di stabilità interno, nel limite del 50% dell’assegnazione di ciascuna Regione per l’anno 2014 e integralmente per gli anni 2015 e 2016. Comma 9 Autorizza la spesa di 330 milioni di euro per l’anno 2014 ai fini della realizzazione di interventi a favore del settore dell’autotrasporto, demandando il riparto delle suddette risorse ad un decreto del Ministero delle Infrastrutture, di concerto con il Ministero dell’Economia. Comma 10 Sul finanziamento per il completamento del Piano Nazionale Banda larga (20,75 milioni per il 2014). Comma 11 Autorizza la spesa di 80 milioni (2014) e di 70 milioni (2015) al fine di procedere al pagamento dei debiti relativi ad opere pubbliche affidate al Ministero delle Infrastrutture a seguito della soppressione dell’Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno.
INAIL. LA CIRCOLARE SUL DURC L’INAIL ha diffuso la circolare n. 53/2013 dell’11 novembre 2013 http://www.inail.it/ PAG. 46 - APINFORMA / Edilizia - numero 21 - 30 novembre 2013
internet/default/Normativa/Bancadatinormativa/ProvvedimentiInail/Circolari/p/dettaglioBDN/index.html?wlpnormativa_wcmplaceholder_1_contentDataFile=UCM_10 7606&wlpnormativa_wcmplaceholder_1_ contentRegionTemplate=RT_DETTAGLIO_NORMATIVA&_windowLabel=normativa_wcmplaceholder_1 sul “Rilascio del Documento unico di regolarità contributiva anche in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto. D.m. 13 marzo 2013”. Nella circolare in commento, l’INAIL sintetizza le novità introdotte dal DM 13 marzo 2013, facendo integrale rinvio alla Circolare Ministeriale n.40/2013 http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/normativa/Documents/2013/20131021_ Circ_40.pdf Soffermandosi sugli aspetti di carattere maggiormente operativo, l’Istituto ricorda che il DURC può essere richiesto, con comunicazione agli Enti preposti degli estremi della certificazione di credito: - dal diretto interessato, ossia dal titolare dei crediti certificati, nei casi, ormai residuali, di richiesta, direttamente da parte degli operatori economici, di un DURC da produrre nei rapporti tra soggetti privati (si pensi, nei lavori privati in edilizia, alla richiesta, da parte degli affidatari, del DURC da consegnare al committente o al responsabile dei lavori per consentire a questi ultimi di verificarne l’idoneità tecnico-professionale); - nei casi, molto più frequenti, in cui il DURC debba essere acquisito d’ufficio da una Pubblica Amministrazione (stazione appaltante/Amministrazione procedente), da questa stessa Amministrazione, cui l’interessato, nella fase di avvio del procedimento, abbia dichiarato di vantare crediti certificati. Anche in tali casi, si ammette comunque, in alternativa, che, una volta avviato il procedimento, la certificazione di credito venga esibita agli Enti preposti direttamente dall’interessato, ove raggiunto dal “preavviso di accertamento negativo” di cui all’art. 7, comma 3 del DM 24 ottobre 2007. Il titolare dei crediti o la P.A. devono comunicare una serie di dati. Vengono, quindi, elencati i dati che il titolare dei crediti certificati o la Pubblica Amministrazione (stazione appaltante/Amministrazione procedente) devono comunicare agli Istituti previdenziali e alle Casse edili, vale a dire: il numero (di 16 cifre)
della certificazione del credito, l’Amministrazione che l’ha rilasciata e la data di rilascio della stessa, l’importo del credito oggetto di certificazione, l’eventuale data in cui il credito sarà pagato e il codice, con validità temporanea, rilasciato al titolare del credito per accedere alla Piattaforma informatica. Sarà attraverso tale codice che - non appena sarà disponibile la specifica funzione in corso di predisposizione - gli Istituti previdenziali e le Casse edili dovranno verificare l’esistenza e l’effettiva disponibilità del credito certificato al momento della richiesta e alla conclusione dell’istruttoria per il rilascio del DURC. Nel frattempo, ai fini di tale verifica, gli interessati devono trasmettere, tramite PEC, alla Sede competente le certificazioni notificate dall’account “notifiche piattaforma certificazione crediti”, già ricevute via PEC con il messaggio “PCC - Informativa rilascio certificazione”, e le Sedi devono provvedere a richiedere, sempre tramite PEC, la conferma dell’esistenza e della validità della certificazione direttamente alle Amministrazioni che le hanno rilasciate. Infine - ribadito che, affinché possa essere attuata quella specie di “compensazione virtuale” tra debiti contributivi e crediti verso la P.A. regolamentata dal DM 13 marzo 2013, è necessario che l’importo di questi ultimi sia “almeno pari” all’ammontare complessivo dei contributi previdenziali/premi assicurativi non versati - la circolare spiega che, nell’ambito dell’istruttoria per il rilascio del DURC ex art. 13-bis, comma 5 del DL 52/2012, ciascuna struttura territoriale di INAIL, INPS e Casse edili coinvolta deve necessariamente acquisire dalle altre due, tramite PEC, l’importo dei debiti insoluti, in modo da verificare se la loro sommatoria sia almeno pari ai crediti indicati nelle certificazioni esibite, andando poi ad annotare, in caso positivo, tale circostanza nell’apposito “campo note” del Documento di regolarità contributiva emesso.
EDILIZIA SCOLASTICA. GLI AFFIDAMENTI ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2014 Il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca ha assegnato alle Regioni 150 milioni di Euro per la messa in sicurezza delle scuole statali. Lo stanziamento, previsto dal Decreto del Fare, è dedicato agli interventi più sensibili, in particolare la rimozione dell’amianto e il consolidamento antisismico. La firma del decreto http://www.istruzione.it/allegati/dm906_13.pdf autorizza ben 692 interventi in tutta Italia, il 27,5% delle richieste raccolte PAG. 47 - APINFORMA / Edilizia - numero 21 - 30 novembre 2013
dalle singole Regioni entro lo scorso 15 settembre, ammesse al finanziamento e ordinate in graduatoria secondo criteri di urgenza e priorità. La distribuzione dei finanziamenti è stata decisa in base al numero di alunni e di edifici in ciascuna Regione e tenendo conto dello stato del patrimonio edilizio scolastico. La ripartizione delle risorse: - Abruzzo, 4 milioni; - Basilicata, 2 milioni; - Calabria, 13 milioni; - Campania, 18 milioni; - Emilia Romagna, 7 milioni; - Friuli Venezia Giulia, 2,5 milioni; - Lazio, 14 milioni; - Liguria, 4 milioni; - Lombardia, 15 milioni; - Marche, 3 milioni; - Molise, 2 milioni; - Piemonte, 9 milioni; - Puglia, 12 milioni; - Sardegna, 5 milioni; - Sicilia, 16 milioni; - Toscana, 10 milioni; - Umbria, 2,5 milioni; - Valle d’Aosta, 1 milione; - Veneto, 10 milioni. Spetterà agli enti locali (Comuni e Province) indire le gare d’appalto per l’affidamento dei lavori, che andranno aggiudicati perentoriamente entro il 28 febbraio 2014: oltre quella data le risorse saranno revocate. Per il triennio 2014-2016, lo stesso Decreto del Fare prevede altri 300 milioni di Euro da destinare alla riqualificazione degli edifici scolastici.
OMI: NEGATIVO IL TREND DEL MERCATO IMMOBILIARE Continua il trend negativo del mercato immobiliare italiano nel terzo trimestre dell’anno, seppure a ritmi decelerati rispetto ai trimestri precedenti. Gli scambi di unità immobiliari, pari a 199.661, mostrano una flessione del 6,6% rispetto allo stesso periodo del 2012, ma recuperano un punto percentuale rispetto al calo tendenziale del 7,7% rilevato nel secondo trimestre. Sono alcuni dei dati contenuti nell’ultima Nota trimestrale Omi (Osservatorio mercato immobiliare), che fornisce un’istantanea sull’andamento del mercato immobiliare residenziale e non residenziale nel periodo luglio-settembre 2013. - Il trend nei settori del mercato - Nel dettaglio, in questo periodo le compravendite del settore residenziale sono state 91.051, con una riduzione pari al 5,1% rispetto allo stesso trimestre
dell’anno precedente; analogo l’andamento nel settore delle pertinenze con una flessione del 6,6%, con 71.807 unità scambiate. Si registra una diminuzione delle vendite anche nei settori non residenziali, con le perdite maggiori nel settore terziario, che rileva una contrazione dell’11,7%, con 1.935 unità, mentre il settore produttivo perde il 9,4% (1.983 unità) e quello commerciale l’8,2% (4.978). - Il mercato residenziale nelle principali città Tornando al comparto residenziale, la perdita più contenuta si registra nel Nord (-4,1%), seguito dal Centro (-4,3%); al Sud, invece, il calo risulta poco più alto (-7,5%) del dato nazionale. Analizzando i dati delle compravendite di abitazioni nelle maggiori città italiane, spicca il rialzo di Bologna che, con il 16,3%, accentua l’aumento registrato nel precedente trimestre (5%). Seguono in crescita anche le compravendite immobiliari nelle città di Milano (9,4%) e Roma (0,6%). La flessione è invece più marcata a Napoli (-19,7%), Genova (-8,2%) e Firenze (-5,3%), mentre quelle più attenuate si registrano a Torino (-4,3%) e Palermo (-0,1%). Per ulteriori approfondimenti http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Documentazione/omi/Pubblicazioni/Note+trimestrali/
APPROFONDIMENTI TEMATICI Esclusione da una gara d’appalto per l’esistenza di precedenti penali (Consiglio di Stato - Sent. n. 5122 del 21 ottobre 2013) La decisione in esame riguarda l’esclusione da una gara d’appalto per assenza del requisito di moralità professionale ex art. 38 del Codice dei contratti pubblici per l’esistenza di un precedente penale a carico di un direttore tecnico per un reato di gestione illecita dei rifiuti, contestata per difetto di motivazione dalla ditta esclusa. Il Consiglio di Stato accoglie la doglianza di difetto di motivazione del provvedimento di esclusione, puntualizzando il contenuto delle valutazioni che la stazione appaltante deve effettuare in caso di esistenza di precedenti penali. In particolare, motiva la sentenza, l’art. 38, comma 1, lett. c) del Codice dei contratti pubblici impone alla stazione appaltante di eseguire una specifica valutazione del precedente penale oggetto di dichiarazione, in relazione alla sussistenza di due autonomi e concorrenti elementi: la gravità del reato e la sua incidenza sulla moralità professionale. I due elementi, per avere effetto ostativo sulla partecipazione alla gara, debbono coesistere ed entrambi necessitano, ai fini dell’esclusione dell’impresa, di una puntuale ed adeguata valutazione da parte della stazione appaltante. PAG. 48 - APINFORMA / Edilizia - numero 21 - 30 novembre 2013
La stazione appaltante, quindi, pur non potendo prescindere dalla vincolatività della sentenza quanto ai fatti accertati dal giudice penale, deve accertare in via autonoma la sussistenza della gravità e della incidenza del reato commesso, tenendo conto anche degli spazi non coperti dal giudicato che pure emergano in maniera obiettiva ed inequivoca. Il giudice penale accerta i fatti per sussumerli in una fattispecie astratta di reato ai fini dell’applicazione della pena, mentre la stazione appaltante deve valutare il precedente penale ai fini di salvaguardare l’esigenza di non avere rapporti contrattuali con appaltatori inaffidabili, che non garantiscano, cioè, una adeguata moralità professionale. Nel caso di specie l’amministrazione ha omesso di effettuare in modo autonomo ed esaustivo una specifica e circostanziata valutazione in ordine alla sussistenza della gravità e della incidenza del reato commesso dal direttore tecnico e, pertanto, il provvedimento risulta illegittimo. Né a tal fine è sufficiente una semplice valutazione di inerenza del reato commesso all’oggetto dell’appalto, né l’esistenza della recidiva, qualora ciò non sia accompagnato da una puntuale e esaustiva valutazione sulla effettiva gravità del reato e sulla sua reale incidenza sulla moralità professionale del soggetto interessato. L’interpretazione sul “socio di maggioranza” (Consiglio di Stato - Sent. n. 24 del 6 novembre 2013) L’espressione “socio di maggioranza” di cui alle lettere b) e c) dell’art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006, e alla lettera m-ter) del medesimo comma, si intende riferita, oltre che al socio titolare di più del 50% del capitale sociale, anche ai due soci titolari ciascuno del 50% del capitale o, se i soci sono tre, al socio titolare del 50%. Soluzioni migliorative nell’OEPV (Consiglio di Sato sez. V 24 ottobre 2013 n. 5160) La circostanza che nell’offerta tecnica siano proposte soluzioni migliorative - e non già varianti - è insita nell’adozione del criterio selettivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Lo afferma il Consiglio di Stato, richiamando la costante giurisprudenza amministrativa, secondo la quale mediante il metodo di selezione del contraente si persegue proprio lo scopo di ricercare nel mercato soluzioni tecniche migliorative all’idea progettuale elaborata dall’amministrazione e sulle quali il confronto competitivo è destinato a svolgersi, purché le soluzioni offerte restino nell’ambito delle caratteristiche fondamentali del progetto po-
sto a base di gara. La conseguenza di ciò è che l’offerta economica è formulata sulla base della lista di lavorazioni relativa al progetto a base di gara, al netto cioè delle proposte migliorative, con la conseguenza implicita che gli eventuali oneri economici ricollegabili ad esse trovano compensazione all’interno dell’offerta economica presentata. I residui da lavaggio di betoniere sono rifiuti (Corte di Cassazione – sent. n. 42338 del 15 ottobre 2013) I residui derivanti dal lavaggio delle betoniere, come la breccia o il sabbione di cemento, non rientrano nella nozione di sottoprodotto ai sensi dell’art. 184 bis del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell’Ambiente), e quindi devono essere trattati come rifiuti. In particolare, i giudici hanno evidenziato che affinché una sostanza possa essere considerata come sottoprodotto, ai sensi del citato art. 184 bis, è necessario, tra l’altro, che la stessa: - «possa essere utilizzata direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale e che soddisfi, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente»; - «sia originata da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la sua produzione». Secondo la Suprema Corte mancano entrambe queste condizioni nel caso dei residui da lavaggio delle betoniere in quanto, da un lato, ai fini del loro riutilizzo, sarebbe comunque necessaria l’esecuzione di un trattamento preventivo consistente nella pulitura per eliminare i residui di cemento, dall’altro non si tratterebbe di sostanze originate da un processo produttivo. Sul principio di tassatività delle cause di esclusione (Consiglio di Stato, Sez. V, 12 novembre 2013 n. 5375) Il fondamento giustificativo del principio di tassa-
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tività delle cause di esclusione è quello di ridurre gli oneri formali gravanti sulle imprese partecipanti a procedure di affidamento, quando questi non siano strettamente necessari a raggiungere gli obiettivi perseguiti attraverso gli schemi dell’evidenza pubblica. I quali, consistendo nella selezione del miglior contraente privato, conducono a privare di rilievo giuridico, attraverso la sanzione della nullità testuale, tutte le “cause amministrative” di esclusione dalle gare incentrate non già sulla qualità della dichiarazione, ma piuttosto sulle forme con cui questa viene esternata. Non è ragionevole annettere alla dichiarazione resa all’organismo privato di certificazione SA 8000, idonea a conferire lo stato di applicant, un fede privilegiata superiore rispetto all’autodichiarazione sul rispetto di standard equivalenti formulata in sede di gara. E’ vero che ad esse seguono gli accertamenti da parte dell’organismo certificatore, ma questi non hanno valore di prova legale, trattandosi di indagini le quali scontano una ineliminabile componente relativistico-valutativa, derivante non solo dall’assenza di un sistema pubblicistico di attestazione (come invece per le SOA), ma anche per il carattere necessariamente episodico, campionario e settoriale degli accertamenti. Il parere negativo della Soprintendenza va motivato (TAR Lazio, Sez. II bis, 6 novembre 2013 n. 9478) Illegittimo il provvedimento con cui la Soprintendenza dichiara non conforme alle norme vigenti e non compatibile con il contesto paesaggistico vincolato un progetto di ampliamento, senza dimostrare il carattere di inedificabilità assoluta del vincolo o comunque la sua incompatibilità con il progetto edilizio. Lo ha affermato la sentenza n. 9478 del 6 novembre 2013 del Tar Lazio-Roma (sez. II bis). (C)
Report legislativo dal 18 al 29 novembre 2013 PROVVEDIMENTO Audizione del Ministro per la Coesione territoriale, Carlo Triglia, sulla programmazione dei fondi strutturali per gli anni 2014-2020
STATO AVANZAMENTO
ARTICOLI D’INTERESSE PER IL SETTORE / VARIE
Camera – V Bilancio e XIV Politiche dell’Unione Europea Convocazione: Martedì 19 novembre
Interrogazione n. 5/00963 Sul pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese e dei cittadini.
Camera – V° Bilancio - Fanucci Edoardo (PD)
Interrogazione n. 5/00810 Sulla riforma dei vincoli del Patto di Stabilità interno relativi alle spese destinate all’edilizia scolastica
Camera – V° Bilancio - Rubinato Simonetta - PD
Indagine conoscitiva sulla situazione dell’edilizia scolastica in Italia
Camera – VII° Cultura Mercoledì 20 novembre zione di esperti
DDL 1542 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”
Audizione della dott.ssa Sabina De Luca, capo del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, sulla programmazione dei fondi strutturali per gli anni 2014-2020
DDL 1120 sulla stabilità e DDL 1121 Bilancio di previsione
Discussione vembre
Discussione vembre
Giovedì
Giovedì
21
21
no-
no-
Audi-
Camera – sede referente – I° Affari Costituzionali – Rel. Centemero Elena - PdL e Bressa Giancarlo - PD Convocazione: Martedì 26 novembre, Mercoledì 27 novembre Giovedì 28 novembre
Camera – V Bilancio e XIV Politiche dell’Unione Europea Convocazione: Mercoledì 27 novembre 2013 Aula - Relatori DDL Stabilità Sen. Giorgio Santini – (PD) Sen. Antonio D’Alì – (PdL) DDL Bilancio previsione Sen. Antonio Azzolini – (PdL) Scadenza emendamenti da presentare in aula lunedì 25 novembre 2013 ore 12.00
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Gli obiettivi del DDL: 1) istituire le città metropolitane; 2) predisporre una nuova disciplina delle province; 3) definire una nuova disciplina organica delle unioni dei Comuni che a seguito dei numerosi interventi legislativi di questi anni ha subìto continue mutazioni
PROVVEDIMENTO
STATO AVANZAMENTO
Aula – Rel. – Velo Silvia – (PD) DDL 730 “Legge quadro in materia di interporti e piattaforme logistiche”
Convocazione: Martedì 26 novembre 2013: Seguito esame nuovo testo
ARTICOLI D’INTERESSE PER IL SETTORE / VARIE Si segnalano in particolare i seguenti articoli: L’art. 1 individua le definizioni di piattaforma logistica territoriale, interporto e infrastruttura intermodale: - la piattaforma logistica territoriale è il compendio di infrastrutture e servizi presenti su un territorio interregionale destinato a svolgere funzioni connettive di valore strategico per il territorio nazionale, al fine di favorire l’interconnessione e la competitività del Paese; - l’interporto è il complesso organico di infrastrutture e di servizi integrati di rilevanza nazionale gestito da un soggetto imprenditoriale che opera per favorire la mobilità delle merci tra le diverse modalità di trasporto; - l’infrastruttura intermodale è ogni infrastruttura, lineare o nodale, funzionale alla connettività della piattaforma logistica. L’articolo 3 stabilisce le caratteristiche per i progetti per i nuovi interporti: a) un terminale ferroviario intermodale; b) un’area attrezzata di sosta per i veicoli industriali; c) un servizio doganale; d) un centro direzionale; e) un’area per i servizi alle persone ed una per i servizi ai veicoli industriali; f) aree diverse destinate a funzioni di trasporto intermodale, di logistica di approvvigionamento, di logistica industriale, di logistica distributiva e di logistica distributiva urbana; g) sistemi che garantiscano la sicurezza di merci, aree e operatori; h) interconnessioni con piattaforme info-telematiche. Ai sensi dell’articolo 5, la gestione di un interporto costituisce attività di prestazione di servizi e rientra fra le attività di natura commerciale; i gestori agiscono conseguentemente in regime di diritto privato. In caso di utilizzo di risorse pubbliche, si applicano le norme della contabilità di Stato e del codice dei contratti pubblici. La realizzazione di nuovi interporti e l’adeguamento strutturale degli interporti già operativi o in corso di realizzazione è di competenza dei gestori degli stessi. L’articolo 6 stabilisce che, entro il 31 maggio di ogni anno, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, individua, in ordine di priorità, i progetti relativi alla realizzazione e all’implementazione degli interporti, delle infrastrutture intermodali e delle piattaforme logistiche territoriali. La norma autorizza a tal fine la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. La proposta di legge novella il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.lgs. 42/2004, attraverso l’inserimento di due nuovi articoli.
DDL 362 “Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali”
Camera – VII° Commissione cultura, scienza e istruzione - in sede referente Ghizzoni Manuela - PD Convocazione: Mercoledì 27 novembre 2013: seguito esame nuovo testo
L’art. 1 dispone che gli interventi di tutela, di vigilanza e ispezione e di protezione e conservazione dei beni culturali nonché quelli relativi alla fruizione dei beni stessi, da qualunque soggetto realizzati, sono affidati alla responsabilità, di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi esperti di diagnostica applicata ai beni culturali, storici dell’arte, in possesso di adeguata formazione e professionalità, nonché alla responsabilità o alla diretta attuazione degli operatori delle altre professioni già regolamentate. L’art. 2, prevede l’istituzione presso il MIBAC di registri nazionali dei professionisti archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi esperti di diagnostica applicata ai beni culturali e storici dell’arte idonei allo svolgimento degli interventi: si introduce, così, una riserva di attività in favore dei soli professionisti iscritti a tali registri.
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PROVVEDIMENTO Indagine conoscitiva sulla strategia energetica nazionale e sulle principali problematiche in materia di energia Risoluzione n. 7-00044 sul Piano strategico d’azione per aumentare l’efficienza energetica degli edifici pubblici Risoluzione n. 7-00164 sul Piano strategico d’azione per aumentare l’efficienza energetica degli edifici pubblici
DDL 958 “Misure di semplificazione degli adempimenti per i cittadini e le imprese e di riordino normativo”
STATO AVANZAMENTO
ARTICOLI D’INTERESSE PER IL SETTORE / VARIE
Camera – X° Attività produttive Convocazione: Martedì 26 novembre 2013
Camera – X° Attività produttive On. Fantinati Mattia (M5S)
On. Basso Lorenzo (PD) Convocazione: Giovedì 28 novembre 2013
Senato – sede referente - 1° Affari costituzionali Rel. Sen. Doris Lo Moro – PD Termine per gli emendamenti prorogato a lunedì 2 dicembre 2013 ore 16.00
Si ricorda che per la definizione degli indirizzi dell’azione del Governo le Camere utilizzano tre distinti strumenti: le mozioni, le risoluzioni e gli ordini del giorno di istruzione al Governo per l’attuazione delle leggi. Le funzioni di controllo e di informazione sull’attività del Governo sono svolte attraverso le interrogazioni, domande che i parlamentari rivolgono al Governo per avere informazioni su fatti specifici e le interpellanze, domande che sollecitano chiarimenti sui motivi dell’azione politica del Governo. art. 11: Sorveglianza sanitaria art.12:Semplificazioni certificazioni mediche da infortunio e malattie professionali art. 13: Tutor d’impresa art. 15: Semplificazioni su permessi di costruire art. 16: Semplificazione su appalti per estensione ambito di operatività delle centrali di committenza alle concessioni. art. 18: Semplificazioni su VIA, VAS, AIA. art. 19: Semplificazioni su gestioni rifiuti
(C)
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Cina: emanate le modifiche alla legge sui marchi LE MODIFICHE ALLA LEGGE MARCHI ENTRERANNO IN VIGORE A PARTIRE DAL 1° MAGGIO 2014 a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero La Cina rivede in modo radicale il proprio impianto normativo sui marchi. Le modifiche armonizzano le procedure di registrazione, stabiliscono tempi certi per le procedure davanti agli Uffici, rafforzano la protezione dei marchi registrati e facilitano l’ottenimento del risarcimento danni, il cui ammontare è stato aumentato. Lo scorso 30 agosto, l’Assemblea Nazionale Cinese ha approvato le modifiche alla legge marchi (Revised Trademark Law) che entreranno in vigore a partire dal 1° maggio 2014. La difesa della proprietà intellettuale in Cina ha sempre rappresentato un problema per le imprese straniere che spesso vedevano frustrati i propri diritti di esclusiva o perché anticipati da concorrenti cinesi che avevano già registrato marchi identici o simili o perché scarsamente tutelati in sede giudiziaria. Ora però la Cina - anche in considerazione dell’elevatissimo numero di domande di marchio e di registrazioni che si trova a gestire (alla fine del 2012 erano circa 11 milioni) e degli investimenti effettuati nel suo territorio - non può più permettersi che gli investitori stranieri non siano correttamente e rapidamente tutelati, né che gli organismi internazionali del settore esprimano perplessità sul suo modus operandi. Esaminiamo nel dettaglio le principali novità, con particolare riferimento a quegli aspetti che più direttamente possono interessare i soggetti e le imprese che intendono depositare i propri marchi e, in generale, il rispetto dei diritti di esclusiva.
1. PROCEDURE FACILITATE DI REGISTRAZIONE E RIESAME Dal 1° maggio 2014, sarà possibile depositare an-
che i marchi costituiti da suoni, al pari di quanto previsto a livello comunitario e italiano. Soprattutto sarà possibile procedere ad un deposito in via elettronica (e-filing) e multi classe (la precedente legge prevedeva, invece, che ogni domanda di marchio proteggesse solo un’unica classe merceologica). Il deposito multi classe, in conformità alla prassi internazionale, permetterà quindi di ottenere una significativa riduzione delle tasse di deposito. Inoltre la domanda di rinnovo potrà essere presentata nell’anno anteriore alla scadenza della registrazione. Le procedure di esame sono state modificate nella parte in cui si prevede non solo un time limit (e lo vedremo anche per l’opposizione e il riesame) per arrivare alla pubblicazione, al massimo 9 mesi senza possibilità di estensione del termine, ma anche per quanto attiene all’emissione delle azioni ufficiali. L’esaminatore potrà infatti emettere un rifiuto sulla base di ragioni formali o sostanziali, assegnando al depositante la possibilità di presentare le proprie argomentazioni a supporto o di modificare la domanda. Al fine di contrastare il fenomeno molto diffuso del deposito dei marchi in mala fede, la nuova legge stabilisce che integri mala fede anche il deposito di un marchio uguale o simile a quello di un soggetto che il depositante conosce in virtù di precedenti rapporti commerciali. E’ stata quindi ampliata la previsione normativa includendo non solo gli agenti, rappresentanti, distributori o consulenti del titolare del marchio non ancora protetto in Cina, ma anche tutti coloro che ne abbiano avuto conoscenza per precedenti rapporti contrattuali, di business o commerciali in genere. La mala fede dovrà tuttavia essere invocata in sede di opposizione, come causa di nullità relativa. A corredo della disposizione è stato previsto che l’uso del marchio debba avvenire secondo i principi dell’onestà e della credibilità. Un altro istituto sul quale è intervenuta la legge è quello dell’opposizione; la vecchia legge non fissava i requisiti in base ai quali fosse possibile depositare un’opposizione – si parlava genericamente di “any grounds” – e la decisione veniva presa a distanza di più di due anni.
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Ora solo i titolari di un diritto anteriore o la parte interessata possono presentare opposizione alla concessione sulla base della violazione di un marchio notorio, di un marchio anteriore o altri diritti anteriori, della mala fede del depositante (nel senso sopra chiarito) o in violazione di una indicazione geografica. La procedura di opposizione dovrà concludersi entro un time limit, fissato in 12 mesi, sempre allo scopo di facilitare le imprese. Qualora l’Ufficio decida l’opposizione a favore della parte opponente, il soggetto che ha depositato il marchio potrà presentare ricorso al TRAB (Trademark Review & Adjudication Board) e iniziare un procedimento in sede giudiziaria, entro cinque anni dalla registrazione del marchio. Al contrario, qualora sia il titolare della domanda a perdere in sede di opposizione, non avrà il diritto di presentare ricorso, ma solo di iniziare una causa per invalidare la registrazione una volta concessa. Lo scopo della nuova disposizione è quello di facilitare il sistema di registrazione dei marchi e contrastare iniziative dilatorie in sede di opposizione da parte dei concorrenti. Inoltre, in caso di rigetto dell’opposizione, l’Ufficio emetterà direttamente il certificato di registrazione del marchio a favore del depositante (in precedenza il marchio non veniva concesso, se la decisione di opposizione era stata nel frattempo impugnata in sede di ricorso al TRAB). Le procedure di riesame – contro la decisione di non concedere il marchio in sede di esame o a seguito di opposizione, di decadenza per mancato uso, di illiceità della registrazione, di nullità per contrarietà ad un marchio notorio o a marchi anteriori – dovranno essere concluse entro massimo 9 o 12 mesi, termini estendibili rispettivamente di 3 o 6 mesi previa approvazione del SAIC (State Administration for Industry and Commerce).
2. SANZIONI AMMINISTRATIVE E RISARCIMENTO DANNI Le nuove disposizioni hanno introdotto il requisito del possibile rischio di confusione, al pari degli altri sistemi giuridici internazionali; tale requisito, tuttavia, inserito in un sistema che finora non ha prestato particolare attenzione alla confusione sul mercato tra marchi simili, rischia di essere fonte di interpretazione piuttosto soggettiva da parte dei giudici. Sarà preferibile quindi affidare la difesa del proprio marchio ad avvocati specializzati nel settore della proprietà industriale per riuscire ad argomentare in modo efficace il rischio di confusione nei consumatori che trovano nel mercato marchi simili.
Sempre per rafforzare la tutela del titolare del marchio, in conformità a quanto già avviene nella altre legislazioni, la legge ha stabilito che siano responsabili per contraffazione di marchio anche i soggetti che intenzionalmente prestino un qualsiasi tipo di assistenza al contraffattore o lo supportino in modo pratico nella contraffazione: si tratta del cd. contributory infringement. E’ stato poi aumentato l’importo delle sanzioni pecuniarie a carico del contraffattore: - la precedente normativa stabiliva che l’importo massimo della sanzione fosse pari a tre volte il valore della merce contraffatta o comunque pari a US$ 16,400 quando non fosse possibile calcolare tale valore - con la nuova normativa si potranno comminare multe fino a cinque volte il valore della merce contraffatta quando il valore sia superiore a US$ 8,200 o comunque una multa pari a US$ 41,000 quando non sia possibile calcolare il valore o esso non sia superiore a US$ 8,200. Nel caso in cui il contraffattore sia recidivo nell’arco di cinque anni, le sanzioni sono aumentate. Per quanto attiene al risarcimento danni, la precedente legge fissava un tetto massimo di circa US$ 82,000 nel caso in cui il titolare del marchio non fosse riuscito a provare esattamente il danno subito (come danno emergente e lucro cessante). E’ noto come sia particolarmente difficile dimostrare il danno nel suo preciso ammontare e l’importo fissato ex lege spesso non era sufficiente a coprire non solo i danni, ma anche tutte le spese che il titolare del marchio doveva sostenere, incluse quelle per la difesa in giudizio. La nuova normativa stabilisce, in aggiunta ai criteri delle perdite subite e dell’utile del contraffattore, il parametro della licenza che avrebbe dovuto essere pagata nel caso in cui il contraffattore avesse legittimamente usato il marchio del titolare. Nell’ipotesi in cui sia impossibile provare i danni, anche ricorrendo al parametro della licenza, soccorre il criterio del risarcimento fino ad un massimo di US$ 492,000. Gli importi possono essere aumentati – fino a tre volte - qualora si fornisca la prova che il contraffattore ha agito in mala fede e tenendo conto di tutte le circostanze della violazione. Le spese (ragionevolmente) sostenute per bloccare la contraffazione saranno parimenti rimborsabili. Il titolare del marchio avrà inoltre il diritto di ottenere l’esibizione dei libri contabili del contraffattore per dimostrare l’esatto ammontare del danno subito tutte le volte in cui, nonostante gli sforzi compiuti, non sia riuscito a recuperare documen-
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tazione a supporto. Qualora il contraffattore si rifiuti di esibire i libri o produca falsi documenti, la Corte potrà condannarlo a risarcire il danno sulla base di quanto richiesto dal titolare del marchio e delle relative prove.
3. PROTEZIONE DEI MARCHI CELEBRI La precedente legge mostrava una lacuna nella parte in cui non disciplinava come e chi potesse iniziare la procedura per ottenere il riconoscimento di un marchio celebre nonostante, in pratica, le decisioni degli Uffici e dei Tribunali avessero già identificato quali segni distintivi potessero essere considerati celebri. Ora, a conferma della particolare tutela riconosciuta a questi marchi, la nuova legge prevede che l’Ufficio marchi o il TRAB o le Corti possano dichiarare celebri i marchi solo su richiesta dei rispettivi titolari con decisione caso per caso o in caso di contenzioso relativo ai marchi stessi. Ad ogni modo non potrà essere utilizzata la dicitura “marchio celebre” sui prodotti o sulle loro confezioni, né in occasione di manifestazioni fieristiche o pubblicitarie per non falsare la concorrenza. Il mancato rispetto di queste disposizioni comporta l’applicazione di una sanzione fino ad un massimo di US$ 16,400.
4. DIRITTO DI PREUSO E DECADENZA PER MANCATO USO Al pari di molti sistemi giuridici stranieri, anche in Cina viene tutelato il preuso del marchio. In particolare, il titolare del marchio successivo registrato non potrà opporsi all’uso del marchio identico o simile da parte di un preutente che, grazie all’uso, abbia acquisito una certa notorietà sul mercato. Tuttavia il titolare del marchio successivo regi-
strato potrà chiedere che il preutente non allarghi l’ambito dell’uso e adotti degli elementi che siano tali da differenziare i marchi. L’uso viene considerato anche come causa di decadenza del marchio registrato o di mancata risarcibilità dei danni subiti da una contraffazione. Nel caso infatti in cui il titolare di un marchio agisca contro un contraffattore per violazione dei suoi diritti di esclusiva, il presunto contraffattore potrà chiedere che vengano depositate le prove d’uso del marchio riferite all’ultimo triennio. Se il titolare non sarà in grado di fornire tali prove, né che ha subito un danno – proprio perché il marchio non era utilizzato – allora non potrà aver diritto ad alcun risarcimento.
5. REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEI MANDATARI MARCHI Sono state poi emanate delle norme per regolamentare in modo più stringente le attività dei mandatari marchi che, a volte, agivano senza la necessaria diligenza professionale, o non tutelavano gli interessi dei clienti. Ora i mandatari saranno tenuti alla segretezza professionale e dovranno prestare maggiore attenzione ai marchi che i clienti richiederanno di depositare, soprattutto verificando se essi siano o meno contrari ai principi di legge o integrino un’ipotesi di malafede. In caso di mancato rispetto delle nuove norme sono previste sanzioni anche di tipo pecuniario E tali prescrizioni saranno valide anche per i nomi di dominio, secondo il principi dell’unitarietà dei segni distintivi: non sarà infatti possibile registrare nomi di dominio uguali o simili a marchi registrati, soprattutto se celebri.
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Avv. Angela Zampetti
Codice doganale comunitario IL NUOVO CODICE DOGANALE INDIVIDUA I REGIMI DOGANALI SPECIALI E LI RAGGRUPPA IN QUATTRO FUNZIONI ECONOMICHE
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Il Regolamento UE n. 952 del 9 ottobre 2013 istituisce il codice doganale dell’Unione (Codice doganale aggiornato) - rifusione Regolamento (CE) n. 450/2008 - formalmente in vigore dal 1° novembre 2013. Il nuovo codice mira a facilitare il commercio, garantendo un maggiore livello di sicurezza alle frontiere.
IL CODICE DOGANALE COMUNITARIO AGGIORNATO È IN VIGORE DAL 1° NOVEMBRE 2013 Il codice doganale comunitario, che stabilisce e definisce la legislazione applicabile alle importazioni e alle esportazioni di merci tra la Comunità ed i paesi terzi, è stato aggiornato in seguito alla scadenza del trattato CECA e ai due allargamenti successivi dell’Unione europea. È inoltre stato reso conforme alla convenzione internazionale per la semplificazione e l’armonizzazione dei regimi doganali e alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Il provvedimento reca una serie di innovazioni, rispetto al previgente Reg. 2913/92, grazie anche all’introduzione dell’informatizzazione di numerose procedure ed allo snellimento dei sistemi di controllo. Il nuovo Codice disciplina i principi cardine generali della materia, in termini soprattutto di rappresentanza, sanzioni e controlli, delegando alle prossime disposizioni di attuazione tutta la regolamentazione di dettaglio. Il codice doganale aggiornato concerne: - le disposizioni generali relative al campo di applicazione della legislazione doganale, al ruolo delle dogane e ai diritti e agli obblighi delle persone ai sensi della legislazione doganale - i principi in base ai quali sono applicati i dazi all’importazione o all’esportazione e le altre
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misure nel quadro degli scambi di merci (tariffa doganale comune, origine delle merci, valore in dogana) l’obbligazione doganale e le garanzie di tale obbligazione il trattamento doganale delle merci introdotte nel territorio doganale della Comunità le norme in materia di posizione doganale, vincolo di merci a un regime doganale, verifica, svincolo e rimozione delle merci l’immissione in libera pratica e l’esenzione dai dazi all’importazione.
PRINCIPALI NOVITÀ Il nuovo codice doganale individua i regimi doganali speciali e li raggruppa in quattro funzioni economiche. L’art. 210 stabilisce che: ”Le merci possono essere vincolate a una delle seguenti categorie di regimi speciali: - transito, che comprende il transito esterno e interno - deposito, che comprende il deposito doganale e le zone franche - uso particolare, che comprende l’ammissione temporanea e l’uso finale - perfezionamento, che comprende il perfezionamento attivo e passivo”. Altri aspetti rilevanti sono: il trattamento doganale della partenza delle merci dal territorio doganale della Comunità (merci in uscita dal territorio, esportazione e riesportazione, esenzione dai dazi); il comitato del codice doganale e le procedure che consentono alla Commissione di adottare misure d’applicazione del codice. Attraverso un rafforzamento del contesto normativo ed operativo condiviso dalle autorità doganali degli Stati membri, il codice istituisce processi moderni basati su procedimenti informatici, al fine di garantire in generale la semplificazione e l’applicazione uniforme della normativa doganale; nonché migliorare i controlli doganali e facilitare le procedure di sdoganamento, le quali diventano così integralmente informatizzate. L’utilizzo di tecnologie dell’informazione e della comunicazione diventa la regola per le autorità doganali che possono, così, scambiarsi dati. Tali sistemi concernono segnatamente:
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- le formalità espletate dagli operatori economici - i regimi doganali (in particolare nel caso dello sdoganamento centralizzato) e la registrazione/autorizzazione degli operatori economici (identificazione e registrazione degli operatori economici: EORI; concessione dello status di operatore economico autorizzato nel settore della “semplificazione doganale” o/e nel settore “sicurezza”: AEO) - la gestione del rischio attraverso un quadro comune per la Commissione e gli Stati membri che consenta alle autorità doganali di eseguire controlli basati su analisi nazionali, comunitarie e internazionali. Per favorire e rendere più agevoli gli scambi con Paesi terzi, il nuovo codice doganale consente maggiore mobilità dei rappresentanti, doganalisti debitamente accreditati e certificati AEO su tutto il territorio dell’Unione Europea, favorendo, di conseguenza, la concorrenza. In particolare, l’art. 18 del nuovo Cdc dopo aver evidenziato le differenze tra “rappresentanza diretta e indiretta” in dogana, al paragrafo 3 stabilisce che: “Gli Stati membri possono fissare, conformemente al diritto dell’Unione, le condizioni alle quali un rappresentante doganale può prestare servizi nello Stato membro in cui è stabilito. Tuttavia, fatta salva l’applicazione di criteri meno severi da parte dello Stato membro interessato, il rappresentante doganale che soddisfa i criteri di cui all’articolo 39, lettere da a) a d), è abilitato a prestare i servizi in questione in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito.” Il nuovo quadro giuridico consentirà, inoltre, di semplificare le procedure doganali per gli scambi di merci fra i territori facenti parte del territorio doganale comunitario, ai quali si applica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, e quelli ai quali la direttiva non si applica.
MERCI DIFETTOSE O NON CONFORMI La sezione 3 disciplina, a parere di chi scrive, in maniera chiara il rimborso e lo sgravio dei diritti. In particolare, l’art. 16 chiarisce le ipotesi in cui il soggetto passivo ha diritto allo sgravio stabilendo che: “Fatte salve le condizioni stabilite nella presente sezione, si procede al rimborso o allo sgravio degli importi del dazio all’importazione o all’esportazione per uno dei seguenti motivi: - importi del dazio all’importazione o all’esportazione applicati in eccesso - merci difettose o non conformi alle clausole del contratto
- errore delle autorità competenti - equità. Si procede al rimborso dell’importo del dazio all’importazione o all’esportazione pagato qualora la corrispondente dichiarazione in dogana venga invalidata a norma dell’articolo 174.” Con riferimento alle merci difettose o non conformi alle clausole del contratto, varie sono state in passato le ipotesi in cui si presentava il problema dei dazi. Invece, il nuovo codice doganale stabilisce chiaramente, all’art. 18 che: 1. Si procede al rimborso o allo sgravio dell’importo di un dazio all’importazione quando la notifica dell’obbligazione doganale riguarda merci che sono state rifiutate dall’importatore perché, al momento dello svincolo, erano difettose o non conformi alle clausole del contratto in esecuzione del quale erano state importate. Sono equiparate alle merci difettose le merci danneggiate prima dello svincolo. 2. In deroga al paragrafo 3, il rimborso o lo sgravio viene concesso a condizione che le merci non siano state utilizzate, a meno che sia stato necessario cominciare a utilizzarle per accertarne la difettosità o la non conformità alle clausole del contratto e purché escano dal territorio doganale dell’Unione.” Ancora il nuovo codice doganale affronta, sempre a parere di chi scrive con maggiore chiarezza all’art. 120, il tema dell’Equità stabilendo che si procede al rimborso o allo sgravio dell’importo di un dazio all’importazione o all’esportazione quando un’obbligazione doganale sorge in circostanze particolari che non implicano frode o manifesta negligenza da parte del debitore e che: “si considera che sussistano le circostanze particolari di cui al paragrafo 1 qualora risulti chiaramente dalle circostanze del caso che il debitore si trovi in una situazione eccezionale rispetto agli altri operatori che esercitano la stessa attività e che, in assenza di dette circostanze, egli non avrebbe subito il pregiudizio dalla riscossione dell’importo del dazio all’importazione o all’esportazione” Le numerose novità del nuovo Codice Doganale Comunitario miglioreranno, sicuramente, il rapporto tra soggetto passivo e dogana. Tuttavia, la loro piena operatività richiederà del tempo e un adattamento di tutti gli operatori coinvolti alle nuove regole. L’emanazione del regolamento attuativo del nuovo codice doganale disciplinerà nel dettaglio tutte le novità appena introdotte, aiutando, così, a comprendere meglio il quadro normativo.
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Giuseppe De Marinis
Crediti documentari
COME PREPARARE IL PACKING LIST
Analizziamo di seguito come preparare il packing list nel rispetto delle condizioni del credito e delle disposizioni previste dalle UCP 600 ICC e dalla prassi bancaria internazionale uniforme parzialmente codificata nella pubblicazione ISBP 745 ICC.
CREDITI DOCUMENTARI: COME PREPARARE IL PACKING LIST Il packing list (lista dei colli) è un documento che riporta la lista dei colli inclusa in “each shipping package” indicandone la quantità, la descrizione, il peso e il contenuto. E’ solitamente preparato dal mittente delle merci ed inviato al destinatario per la verifica della merce spedita. Viene anche denominato “bill of parcels”, “packing slip” o “unpacking note”.
PACKING LIST: LE UCP 600 ICC Le UCP 600 ICC non riportano indicazioni specifiche su come produrre un Packing List. Il documento va pertanto preparato nel rispetto delle disposizioni dell’art. 14 UCP 600 ICC che riporta i “Criteri generali per l’esame dei documenti”. Di fondamentale importanza appaiono le disposizioni riportate nel punto f) del suindicato articolo: ”If a credit requires presentation of a document other than a transport document, insurance document or commercial invoice, without stipulating by whom the document is to be issued or its data content, banks will accept the document as presented if its content appears to fulfil the function of the required document and otherwise complies with sub-article 14 (d)“. L’art. 14, al punto d) segnala che: “Data in a document, when read in context with the credit, the document itself and international standard banking practice, need not be identical to, but must not
conflict with, data in that document, any other stipulated document or the credit.” Pertanto, il documento in esame, se non è specificato il soggetto emittente, può essere emesso (come peraltro assai frequentemente capita) dal beneficiario che vi riporterà un contenuto in linea con la funzione del documento richiesto: quantità, descrizione, peso e contenuto dei colli spediti. Inoltre i dati indicati possono non essere identici a quanto specificato nel credito o negli altri documenti richiesti, ma non devono essere in conflitto con essi. Al punto e) l’art. 14 riporta quanto segue: “In documents other than the commercial invoice, the description of the goods, services or performance, if stated, may be in general terms not conflicting with their description in the credit.” Alla luce di ciò, dunque, si può affermare che la descrizione della merce, eventualmente riportata nel documento in esame, può non essere identica a quella del credito, a patto che non sia incompatibile con essa. Viene inoltre precisato, al punto j), che non è necessaria l’esatta corrispondenza degli indirizzi del beneficiario o dell’ordinante tra i documenti presentati a ciò che è riportato nel credito documentario, ma devono indicare lo stesso Paese che appare nei rispettivi indirizzi presenti nel credito. Tutti gli elementi di contatto (nr. telefono, telefax ecc.) quando fanno parte dell’indirizzo del beneficiario o dell’ordinante non saranno presi in considerazione. L’art. 14 al punto k), infine, segnala che “il caricatore o mittente delle merci indicato su un qualunque documento può non essere il beneficiario del credito” e ciò, evidentemente, vale anche per il packing list. Si ricorda, infine, che, sempre l’art. 14, al punto i) riporta che: “A document may be dated prior to the issuance date of the credit, but must not be dated later than its date of presentation.” Pertanto, anche il packing list può essere eventualmente datato prima della data di emissione del credito.
PACKING LIST: LE ISBP 745 ICC Di seguito si riportano ulteriori indicazioni – non esaustive - in merito alla corretta impostazione
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del packing list in riferimento a quanto indicato nei paragrafi A39 – A40 (Title of documents and combined documents) e M1-M6 (Packing List, Note or Slip) della pubblicazione ISBP 745 ICC. - Un documento può essere denominato come da richiesta del credito, con indicazione similare o non essere affatto denominato a patto che il contenuto del documento rispetti la funzione del documento richiesto. Pertanto “a requirement for a Packing List will be satisfied by a document containing packing details whether it is titled “Packing List”, “Packing Note”, “Packing and Weight List”, etc., or bears no title.” - I documenti richiesti dal credito devono essere presentati come documenti separati. Se un credito richiede la presentazione, come spesso accade, di un “original packing list and an original weight list”, la richiesta sarà soddisfatta presentando due originali di un documento che riporti “both packing and weight details”. - Se un credito richiede la presentazione di un packing list, la richiesta sarà soddisfatta presentando un documento denominato come da credito o con indicazioni similari o non denominato affatto che “fulfils its function by containing any information as to the packing of the goods“. - Il packing list deve essere emesso dal sogget-
to specificato nel credito. Se non è specificato, qualsiasi soggetto può emettere il packing list. - Se un credito riporta “specific packing requirements” senza indicare il documento da cui rilevare tali indicazioni, i dati riferiti al “packing of the goods” riportati nel packing list, se presentato, non devono essere in conflitto con essi. - Un packing list può indicare un diverso numero e data della fattura, o di “shipment routing” rispetto a quanto indicato in uno o più documenti richiesti dal credito, a patto che il soggetto emittente il packing list non sia il beneficiario. - Le banche sono tenute ad esaminare solo i valori totali indicati nel documento, assicurandosi che tali valori non siano in conflitto con quanto riportato nel credito o in altri documenti richiesti. In conclusione appare opportuno sottolineare che i documenti da presentare in utilizzo di un credito debbano essere preparati nel rispetto delle condizioni del credito, delle disposizioni previste dalle UCP 600 ICC e della prassi bancaria internazionale uniforme, seguendo la relativa gerarchia. La preparazione del packing list richiede, come per tutti i documenti, puntuale attenzione degli operatori. Domenico Del Sorbo
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Mediterraneo meridionale: investimenti diretti esteri QUATTRO SETTORI, NEL 2012, HANNO ATTRATTO CIRCA I DUE TERZI DEGLI INVESTIMENTI ESTERI Secondo il recente rapporto annuale del Mediterranean Investment and Partnership Observatory (ANIMA-MIPO), nel 2012 - malgrado una difficile congiuntura - sono aumentati gli investimenti diretti esteri (IDE) nei Paesi meridionali del Mediterraneo.
NEL 2012 RIPRENDONO GLI IDE NELLA SPONDA SUD DEL MEDITERRANEO Il Report misura l’attrattività dei seguenti Paesi del Mediterraneo: Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Libia, Marocco, Autorità Palestinese, Siria, Tunisia e Turchia. Emmanuel Noutary, direttore generale di Anima Investment Network, ha così commentato i risultati: “Si nota una certa tenuta degli investimenti nell’area, malgrado la difficile congiuntura economica e politica. Dopo la riduzione registrata nel 2011, lo scorso anno gli IDE (645 i progetti presi in considerazione dagli analisti) sono cresciuti del 36% e hanno raggiunto i 37 miliardi di euro”. I Paesi MED raggiungono così i livelli pre-crisi del 2008. Questi dati, relativamente buoni in considerazione del difficile contesto politico e economico, devono però essere presi con cautela: secondo l’UNCTAD la quota di mercato degli IDE globali della regione MED è scesa dal 3,3% del 2008 al 2,6% nel 2012.
L’Europa sta drammaticamente perdendo peso nell’area (la sua quota di IDE si è progressivamente ridotta in soli due anni dal 45% al 26%), mentre cresce la presenza dei Paesi Brics al 28% (per la prima volta, nel 2012, rappresentano la principale fonte di investimenti esteri nell’area) e dei Paesi del Golfo. Quattro settori, nel 2012, hanno attratto circa i due terzi degli investimenti esteri: banche, energia, edilizia e telecomunicazioni. Atteso un aumento degli investimenti nel turismo, nel software, nell’automotive e aeronautico e nelle biotecnologie. In flessione invece gli investimenti nell’agroindustriale. L’Algeria, che ha mantenuto una certa stabilità politica e istituzionale e una buona dotazione infrastrutturale di base, ha archiviato il 2012 con risultati record. Gli investitori stranieri sembrano essersi adattati alla regola che limita al 49% la loro partecipazione al capitale sociale di un’azienda algerina. Particolarmente attivo il Qatar destinato a diventare nel 2013 il principale Paese investitore in Algeria (primato finora detenuto dalla Francia). Israele e Turchia consolidano la loro leadership e attraggono, nel 2012, circa la metà degli IDE dell’area. Libano e Egitto, malgrado la difficile situazione politica, chiudono il 2012 con IDE in crescita. Crescono soprattutto gli accordi tra imprese (franchising, accordi commerciali e di distribuzione). Circa un terzo delle partnership prevedono l’apertura di una filiale. Gli scambi di tecnologia rappresentano invece solo il 7% del totale. Fonte: Report 2012 on MED Foreign Direct Investment Attractiveness
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World Energy Outlook 2013
SECONDO LE PREVISIONI IEA LA DOMANDA MONDIALE DI ENERGIA CRESCERÀ DI UN TERZO ENTRO IL 2035 L’International Energy Agency ha pubblicato il World Energy Outlook 2013. Alcuni dei principali paesi importatori stanno diventando esportatori, mentre paesi storicamente grandi esportatori si stanno anche affermando come principali motori dell’aumento della domanda mondiale di energia. Queste le domande cui tenta di dare una risposta il WEO-2013 che presenta proiezioni fino al 2035 per ciascuna fonte energetica, per singola regione e per settore. - Per soddisfare una domanda in crescita e compensare il declino dei giacimenti esistenti sono necessari ingenti volumi di petrolio. Da dove proverranno? - Quali fattori potrebbero favorire una rapida convergenza dei prezzi del gas naturale tra Asia, Europa e Nord America e come ne verrebbero influenzati i mercati energetici? - La crescita delle rinnovabili sarà in grado di autosostenersi e sarà sufficiente per indirizzarci lungo un percorso coerente con il conseguimento degli obiettivi climatici concordati a livello mondiale? - Quanti progressi sono stati compiuti nell’eliminazione dei sussidi ai combustibili fossili e nell’espandere l’accesso alle moderne forme di energia alla parte povera della popolazione mondiale?
PREVISIONI SULLA DOMANDA DI ENERGIA Secondo le previsioni IEA la domanda mondiale di energia crescerà di un terzo entro il 2035. Cina, India, Sud est asiatico e Medio Oriente le aree in cui l’aumento della domanda sarà più consistente (il baricentro della domanda si sta
quindi fortemente spostando verso le economie emergenti). - La domanda di energia nei Paesi Ocse, nel 2035, sarà meno della metà di quella dei Paesi non Ocse. - Attorno al 2030, la Cina sorpasserà gli Stati Uniti come maggior consumatore di petrolio. - Dopo il 2020, l’India diventerà la principale fonte di crescita della domanda petrolifera mondiale. - Al 2035, gli Stati Uniti si avvicinano progressivamente all’autosufficienza energetica. - Il Medio Oriente nel 2020 diventerà il secondo consumatore globale di gas e, entro il 2030, il terzo consumatore di petrolio (superando l’UE). A livello mondiale, i combustibili fossili continuano a soddisfare una quota dominante della domanda di energia, con implicazioni sui legami tra energia, ambiente e cambiamento climatico. La domanda proveniente dal settore dei trasporti e dal comparto petrolchimico fa sì che il consumo di petrolio continui a muoversi lungo un trend di crescita sino al 2035, anche se il ritmo rallenta. In alcune aree dei paesi più avanzati, il forte ricorso all’energia solare e a quella eolica sta ridefinendo il mercato dell’energia e i parametri di redditività del settore. I Paesi che sapranno meglio interpretare questi cambiamenti potranno godere di un importante vantaggio competitivo rispetto ai Paesi che adotteranno politiche energetiche inadeguate.
DIFFERENZIALE DI PREZZO A differenza delle quotazioni del greggio che sono relativamente uniformi a livello mondiale, i prezzi di altre fonti energetiche hanno registrato significative variazioni da regione a regione. Nonostante la riduzione dei differenziali di prezzo rispetto ai livelli eccezionali raggiunti a metà del 2012, il prezzo del gas naturale negli Stati Uniti è ancora un terzo dei prezzi di importazione europei e un quinto di quelli del Giappone. Anche i prezzi dell’elettricità mostrano differenze regionali, con il consumatore industriale giapponese o europeo che paga in media più del doppio di quello statunitense; perfino l’industria cinese
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paga prezzi dell’elettricità quasi doppi rispetto a quelli degli USA. Questa forte differenziazione dei prezzi è destinata a permanere almeno fino al 2035 e influenzerà le strategie e gli investimenti delle aziende che operano nei settori a forte consumo energetico. Gli Stati Uniti vedranno i prossimi anni crescere la propria quota di esportazioni di prodotti ad alta intensità di energia (chimica, alluminio, cemento, ferro e acciaio, carta, vetro e raffinazione petrolifera) a danno di Europa e Giappone. I differenziali di prezzo tra i mercati regionali del gas potrebbero ridursi ulteriormente se si accelerasse la transizione verso un mercato globale del gas naturale. Un contributo in tal senso potrebbe venire da una più rapida implementazione delle riforme relative al mercato del gas nell’area Asia-Pacifico e dalle esportazioni di GNL dal Nord America (insieme ad una riduzione dei costi di liquefazione e di trasporto del GNL).
EFFETTO SERRA E ENERGIE RINNOVABILI In quanto responsabile dei due terzi delle emissioni mondiali di gas ad effetto serra, il settore energetico avrà un ruolo cruciale nel determinare il raggiungimento o meno degli obiettivi concordati in materia di cambiamento climatico. L’IEA prevede un aumento di emissioni del 20% al 2035 che provocherà un aumento di lungo periodo delle temperature pari a 3,6 gradi (molto lontano rispetto al target fissato a 2 gradi). Le energie rinnovabili conteranno per circa la metà della crescita della generazione elettrica mondiale al 2035, con le fonti non programmabili – eolico e solare fotovoltaico – che coprono il 45% dell’aumento delle rinnovabili. L’aumento della produzione di elettricità da rin-
novabili fa sì che la quota di queste fonti sul mix mondiale di generazione si collochi al di sopra del 30%, superando il gas naturale nei prossimi anni e quasi eguagliando il carbone come prima fonte di elettricità al 2035 Non sorprende quindi che il Report enfatizzi l’importanza dei sussidi alle energie rinnovabili che nel 2012 hanno superato i 100 miliardi di US$ e che dovrebbero raggiungere, entro il 2035, i 220 miliardi di US$. Poiché la maturità tecnologica rende le rinnovabili sempre più competitive, è importante che gli schemi di incentivazione tengano conto dei molteplici benefici associati alle fonti a basso contenuto di carbonio, evitando che oneri eccessivi gravino su coloro che ne sostengono il costo addizionale.
L’EFFICIENZA ENERGETICA Si sta consolidando una rinnovata attenzione sull’efficienza energetica con benefici ben superiori ai soli miglioramenti in termini di competitività. Queste le politiche introdotte nel corso del 2012 per migliorare l’efficienza energetica: - nei settori residenziale e terziario in Europa e in Giappone - nei trasporti su strada in Nord America - negli impianti di condizionamento in alcune zone del Medio Oriente. Oltre a determinare una riduzione dei costi per l’industria, le misure per l’efficienza attenuano l’impatto dei prezzi dell’energia sui conti delle famiglie (nell’Unione Europea, il costo dell’energia sulla spesa complessiva delle famiglie ha raggiunto livelli molto elevati) e sui costi delle importazioni (in Giappone, l’incidenza delle importazioni energetiche sul PIL è aumentata notevolmente). Fonte: World Energy Outlook 2013
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L’Alleanza del Pacifico L’ACCORDO DI COOPERAZIONE PUNTA A AUMENTARE LA CRESCITA, LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ NELL’AREA Colombia, Messico, Perù e Cile, il 28 aprile 2011, hanno siglato un’iniziativa di integrazione regionale che oggi ha portato la libera circolazione del 90% dei beni e servizi prodotti dai Paesi membri e una più facile movimentazione di capitali. L’accordo di cooperazione punta a aumentare la crescita, lo sviluppo e la competitività nell’area e a generare nuove opportunità di lavoro per gli oltre 210 milioni di abitanti. L’obiettivo è raggiungere un’area di libero scambio dove persone, capitali e merci si possano muovere liberamente. Nel 2012 il Cile è cresciuto del 5,6%, il Perù del 6,2%, la Colombia del 4% e il Messico del 3,9%. I quattro Paesi: - producono un Pil annuo superiore ai 2 miliardi di dollari (il 35% del Pil del continente) e rappresentano la sesta potenza mondiale dietro alla Germania e davanti a Russia e Brasile - concentrano il 50% del commercio dell’America Latina con il resto del Mondo - hanno attirato, nel 2012, circa 70 miliardi di dollari in Investimenti Esteri Diretti - saranno - secondo il quotidiano spagnolo “El Pais” - nei prossimi 10 anni la quarta economia che più contribuirà alla crescita mondiale dopo Cina, India e USA. Nello statuto costitutivo, viene ribadito che l’Alleanza del Pacifico: - non si pone in contrapposizione con gli altri due blocchi regionali il Mercosur (Argentina, Brasile, Venezuela, Uruguay e Paraguay) e l’Alianza bolivariana per i popoli delle Americhe (Venezuela, Bolivia, Cuba, Ecuador e Nicaragua) - è aperta a siglare nuovi accordi (i 4 paesi fondatori si affacciano sull’Oceano Pacifico e sono quindi commercialmente proiettati verso l’Asia)
- è anche una piattaforma di articolazione politica, d’integrazione economica e commerciale e di proiezione verso il resto del mondo. Non a caso, la rapida evoluzione dell’Alleanza del Pacifico è seguita con molta attenzione. Basti pensare al lungo elenco dei paesi osservatori: Costa Rica (che dopo aver ratificato un trattato di libero commercio con la Colombia diventerà membro del blocco), Panama (candidato alla membership), Ecuador, El Salvador, Honduras, Paraguay, Guatemala, Repubblica Dominicana, Uruguay, Canada, Francia, Spagna, Portogallo, Turchia, Nuova Zelanda, Australia e Giappone. Il Governo della Repubblica di Colombia, presidente pro-tempore dell’Alleanza del Pacifico, ha comunicato a novembre 2013 l’accoglimento della richiesta italiana di essere ammessa come osservatore all’Alleanza del Pacifico. Da segnalare che Cile e Perù hanno già firmato trattati di libero scambio con: Ue, USA, Cina e Giappone aprendo la strada ad accordi allargati. Il nuovo blocco regionale è dinamico, meno “ideologico” del Mercosur, che si è dimostrato un po’ conservatore e poco aperto nei confronti del resto del mondo (non sono in corso trattative con nessuna delle quattro economie più rilevanti). L’accordo prevede non solo la riduzione dei dazi e l’abolizione dei visti turistici tra paesi membri, ma anche la condivisione di alcune sedi diplomatiche (ad Accra, in Ghana, ad esempio) e la creazione di un fondo di cooperazione. Le Borse valori di Perù, Colombia e Cile già operano in maniera unificata all’interno del Mercato integrato latinoamericano (Mila); il Messico dovrebbe unirsi a breve.
NEGOZIAZIONI IN CORSO I quattro paesi sono attualmente impegnati a: - definire le questioni doganali che coinvolgono il 10% dei prodotti che non possono ancora circolare liberamente (l’intero processo terminerà solo nel 2030) - costruire un sistema informatico comune per favorire la rapida circolazione delle informazioni e dei dati tra le 4 autorità doganali coinvolte - delineare un sistema di origine delle merci comune
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- semplificare le norme non tariffarie e regolamentare le norme del settore farmaceutico e cosmetico
- adottare regole condivise sugli acquisti pubblici.
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Enrico Forzato
Finanziamenti FAPI 3-2013
BANDO CORSI AZIENDALI: FORMAZIONE CONTINUA PER IMPRESE E LAVORATORI Il 27 novembre 2013 è stato pubblicato il Bando FAPI 3-2013 che assegna alla nostra Regione 145.030,00 euro per la realizzazione di interventi formativi a supporto delle imprese e dei lavoratori finalizzati allo sviluppo delle competenze a sostegno della competitività e dell’occupazione, con particolare attenzione ai processi di innovazione di processo, di prodotto, di mercato, organizzativo ed interventi mirati alle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro. Ricordiamo che il FAPI - Fondo Formazione PMI - è costituito da Confapi, CGIL, CISL, e UIL per promuovere le attività di Formazione Continua dei dipendenti delle PMI sulla base dell’accordo interconfederale 12 luglio 2002. Successivamente, con D.M. 12/I/2003 del 21 gennaio 2003, è stata riconosciuta la personalità giuridica del fondo cui afferiscono le risorse derivanti dal gettito del contributo dello 0,30% sulle retribuzioni dei lavoratori che le aziende versano all’Inps secondo quanto stabilito dall’art. 25, L. 845/1978. Le attività formative vengono definite, attraverso la condivisione delle proposte, dalle parti sociali, a livello aziendale con le RSU o, se non presenti, con le Organizzazioni Sindacali Territoriali, in particolare la realizzazione della formazione sarà a cura dell’Associazione Temporanea che si costituirà tra la nostra Associazione ed Enti Formativi Accreditati dalla nostra Regione. Per usufruire dei finanziamenti in oggetto è necessaria l’adesione gratuita al FAPI, destinando il contributo dello 0,30% al Fondo Formazione PMI, già attualmente versato all’INPS o ad altro fondo interprofessionale. Per aderire al Fondo Formazione PMI - FAPI -
è sufficiente indicare nella “DenunciaAziendale” del flusso UNIEMENS aggregato, nell’ambito dell’elemento “FondoInterprof”, l’opzione “Adesione” selezionando il codice FAPI inserendo il numero dei dipendenti interessati all’obbligo contributivo. L’effetto dell’adesione è immediato, l’azienda, potrà usufruire dei finanziamenti del Fondo Formazione PMI sin da subito. I versamenti al Fondo inizieranno a decorrere dal mese di competenza in cui è stato indicato il codice “FAPI”. L’adesione è unica e non va rinnovata ogni anno. Quindi alla richiesta di finanziamento dei corsi possono partecipare tutte le aziende che corrispondono per i propri dipendenti il contributo integrativo dello 0,30% alla voce FONDO FAPI: attraverso il FAPI le aziende possono realizzare percorsi formativi su misura, sulla base delle specifiche esigenze e utilizzare i finanziamenti del fondo a copertura dei relativi costi, sostenendo il solo costo pari alla quota corrispondente alle retribuzioni relative alle ore di formazione. I partecipanti possono essere quadri, impiegati o operai assunti con contratto a tempo indeterminato, a tempo determinato, personale temporaneamente sospeso per crisi congiunturale, riorganizzazione aziendale e/o riduzione temporanea di attività e lavoratori assunti con qualifica di apprendista. Inoltre, possono partecipare lavoratori con contratto a progetto a rischio di perdita del posto di lavoro e i soci lavoratori di cooperative, quest’ultimi sono ammessi esclusivamente per una quota massima complessiva del 20% del totale dei partecipanti al corso. L’attività formativa dovrà essere svolta in orario di lavoro, o in orario di lavoro straordinario retribuito. Il Bando FAPI 3-2013 finanzia interventi formativi a supporto delle imprese e dei lavoratori per lo sviluppo delle competenze a sostegno della competitività e dell’occupazione con particolare attenzione ai processi di innovazione di processo, di prodotto, di mercato, organizzativo, e sui temi mirati alla salute e sicurezza sul lavoro. Indichiamo a titolo esemplificativo, alcune azioni di innovazione
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per le quali il Fondo finanzia i corsi: investimenti in macchinari, introduzione nel ciclo produttivo di nuovi prodotti, inserimento in azienda di nuovo personale, apertura di nuovi mercati, acquisizione di brevetti, acquisizione di certificazioni di qualità. Sempre a titolo esemplificativo, elenchiamo alcuni corsi che potrebbero pertanto essere di interesse per le Imprese Associate ed incontrare il parere favorevole del Fondo: - La comunicazione efficace e la condivisione degli obiettivi in azienda - La gestione dei gruppi di lavoro - Tecniche di vendita e fidelizzazione della clientela all’estero - Strumenti per affrontare efficacemente i mercati internazionali - Customer marketing - Gestire la produzione e la logistica - Tecniche di programmazione ed organizzazione di attività produttive - Competenze da acquisire a fronte di acquisti di nuovi macchinari - Sviluppo e aggiornamenti informatici e applicazioni - Aggiornamento linguistico - Tecniche di lavorazione industriale - La cultura della sicurezza - L’ingegneria della sicurezza.
Le Imprese interessate ad organizzare corsi aziendali possono fare riferimento alle tematiche proposte, fermo restando la possibilità di progettare attività formative ad hoc per ogni esigenza. Anche i corsi sul tema della sicurezza sono finanziabili. I corsi potranno essere indicativamente avviati dal mese di aprile 2014 prevedendo la conclusione entro nove mesi dall’avvio; per le modalità previste dal bando FAPI riteniamo opportuno suggerire un numero delle ore dei corsi variabile da un minimo di 16 ore ad un massimo di 32/40 ore, con un numero di partecipanti che varia da un minimo di 4 ad un massimo di 20. Al fine di presentare utilmente le richieste di finanziamento, invitiamo le Aziende interessate ad aderire all’iniziativa a farci pervenire quanto prima, a mezzo fax la scheda di manifestazione di interesse. Questo ci permetterà successivamente di contattare le aziende per la definizione dei contenuti formativi e la compilazione della lettera d’incarico. Ci occuperemo direttamente, insieme ai partner indicati, della stesura del progetto formativo e della predisposizione della richiesta di finanziamento. Invitiamo le aziende interessate a prendere contatto con la dott.ssa Emanuela De Faccio, che è a disposizione per ogni ulteriore informazione allo 0432507377. (EDF)
% ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Da restituire all’Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia al n. di fax al n.0432/295922 FINANZIAMENTI FAPI BANDO 3-2013 CORSI AZIENDALI Azienda ________________________________________________________________________________________________________ Settore ________________________________________________________________________ N° Addetti ______________________ Indirizzo ___________________________________________________________________ Tel. _________________________________ E-mail ________________________________________________________ Referente ________________________________________ Azienda iscritta al FAPI - versamento dello 0,30 DM10 INPS:
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Data di iscrizione al FAPI: _____________________________________________________ Presenza in Azienda della RSU: TITOLO DEL CORSO O AREA DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE
N. ORE CORSO
N. DIPENDENTI INTERESSATI
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COSTO MEDIO ORARIO DEI PARTECIPANTI
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no q INQUADRAMENTO: DIRIGENTI, QUADRI, IMPIEGATI, OPERAI
N. MASCHI
N. DONNE
C.d.s. Riduzione del pagamento delle sanzioni LA RIDUZIONE SI APPLICA ANCHE IN CASO DI DIMENTICANZA DA PARTE DELL’INTERESSATO Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sulla riduzione del 30% del minimo edittale delle sanzioni per violazioni del codice della strada introdotte dalle modifiche apportate all’art. 202 di detto codice (v., da ultimo, Apinforma n. 20/2013, p. 61), per segnalare che il Ministero dell’interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Servizio polizia stradale (di seguito Ministero) è ritornato sull’argomento con nota prot. 300/A/8799/13/101/20/21/1 del 22 novembre 2013, per esaminare il caso del pagamento del
minimo edittale eseguito in un ufficio postale, senza che l’interessato abbia applicato per propria dimenticanza la riduzione del 30%, a cui aveva invece diritto, fermo restando l’osservanza del termine di pagamento di 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione della violazione. Il Ministero ha spiegato che in questo caso il pagamento estingue senz’altro l’obbligazione e nello stesso tempo fa sorgere la legittima pretesa da parte del trasgressore alla restituzione di quanto indebitamente versato. Il rimborso di quanto non dovuto – precisa ancora il Ministero – avverrà secondo le modalità in uso in ciascun ufficio di Polizia destinatario del pagamento. Copia della nota ministeriale e altre informazioni possono essere richieste all’ufficio economico dell’Associazione.
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(AdT)