Apinforma n. 21 del 30 novembre 2016

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NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

APINFORMA numero 21 30 novembre 2016

IN PRIMO PIANO ORGANIZZAZIONE

AUTOTRASPORTO. MANOMISSIONE CRONOTACHIGRAFO: EFFETTI PENALI

APINFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE



informazioni commerciali investigate indagini per recupero crediti investigazioni private e aziendali

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NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

APINFORMA

numero 21 30 novembre 2016

Sommario Il versamento dell’acconto Iva FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

8

Beni in giacenza presso il fornitore

12

Manutenzioni e riparazioni

14

Reach e CLP

16

SOA: rinnovo per la Pre System spa

20

Nuovo Codice dei contratti (11a parte)

22

ANAC: formazione elenchi delle imprese (1a parte)

30


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Autotrasporto. Manomissione cronotachigrafo: effetti penali

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ORGANIZZAZIONE

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Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it

Direttore Responsabile Lucia Cristina Piu Registrazione presso il Tribunale di Udine n. 404 del 27.08.1977

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Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana



Il versamento dell’acconto Iva IL 27 DICEMBRE 2016 SCADE IL TERMINE PER IL PAGAMENTO SOGGETTI OBBLIGATI Entro il 27 dicembre 2016 i soggetti passivi Iva sono tenuti al versamento dell’acconto Iva. Interessati al versamento sono i soggetti che, con riferimento al mese di dicembre per i contribuenti mensili o al quarto trimestre per quelli trimestrali dello scorso anno, erano a debito d’imposta. L’importo versato a titolo di acconto potrà essere scomputato in sede di dichiarazione annuale.

SOGGETTI ESONERATI Sono esclusi dall’obbligo di versamento dell’acconto: - i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel corso del 2016; - i soggetti che nel mese di dicembre 2015 (per i mensili) o nel quarto trimestre 2015 (per i trimestrali) erano a credito o avevano un debito inferiore a € 117,38; - i soggetti che hanno cessato l’attività entro il 30 novembre (per i mensili) oppure entro il 30 settembre (per i trimestrali); - i contribuenti che nel periodo d’imposta hanno posto in essere solo operazioni esenti o non imponibili; - i contribuenti il cui versamento, calcolato secondo le modalità di seguito esposte, sia d’importo inferiore a € 103,29; - i soggetti che in sede di dichiarazione annuale prevedono di chiudere l’anno in corso a credito o che nell’ultima liquidazione dell’anno in corso prevedono di chiudere l’ultima liquidazione con un debito d’imposta non superiore a € 117,36, (ciò perché l’88% di € 117,36 è pari a € 103,28 e quindi inferiore al minimo stabilito per l’acconto pari a € 103,29); - i soggetti che applicano il regime forfetario (art. 1 comma 58 legge 190/2014) e dei nuovi minimi (art. 27 D.L. 98/2011);

- i produttori agricoli esonerati; - i soggetti esercenti attività d’intrattenimento.

DETERMINAZIONE DELL’ACCONTO Il versamento dell’acconto Iva può essere scelto liberamente tra uno dei seguenti tre criteri: metodo storico, metodo previsionale e metodo delle operazioni eseguite. Metodo storico, l’acconto è pari all’88% dell’ammontare del tributo risultante a debito dalla liquidazione Iva relativa al mese di dicembre 2015 per i mensili o della dichiarazione annuale relativa al 2015 per i trimestrali, per entrambi al lordo dell’acconto Iva precedente. Per i soggetti mensili, il rigo da considerare come base di riferimento è il VH12 del saldo a debito della liquidazione di dicembre 2015, mentre per i trimestrali il riferimento è dato da VL38 - VL 36 + VH13 del modello Iva 2016. Metodo previsionale, l’acconto è pari all’88% dell’ammontare che si presume costituirà il debito d’imposta per il mese di dicembre dell’anno in corso per i mensili, o in sede di dichiarazione annuale per i trimestrali. Metodo delle operazioni eseguite, si prende in considerazione il 100% dell’importo risultante da apposita liquidazione, da effettuarsi entro il termine di versamento dell’acconto, riferita al 20 dicembre. In quest’ultimo metodo le operazioni da considerare sono: - quelle annotate sul registro delle fatture emesse o dei corrispettivi dal 1° ottobre al 20 dicembre per i trimestrali e dal 1° dicembre al 20 dicembre per i mensili; - quelle effettuate fino al 20 dicembre ma non ancora registrate, perché i relativi termini di fatturazione non sono ancora scaduti; - quelle annotate sul registro degli acquisti dal 1° ottobre al 20 dicembre, per i trimestrali, oppure dal 1° al 20 dicembre per i mensili. Con riferimento ai soggetti mensili, le fatture differite emesse entro il 15 dicembre 2016 relative a consegne o spedizioni riferite al mese di novembre, non rilevano ai fini del calcolo dell’acconto, mentre per i trimestrali non rilevano le differite emesse entro il 15 ottobre e riferite alle consegne o spedizioni del mese di settembre.

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E’ consigliabile annotare nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi la liquidazione relativa alla determinazione dell’acconto con questa modalità. I contribuenti mensili che affidano la contabilità a terzi, possono determinare l’acconto in misura pari al 66% (2/3) dell’Iva dovuta per la liquidazione per il mese di dicembre.

VARIAZIONE DELLA PERIODICITÀ - Da trimestrale a mensile: il parametro su cui calcolare l’88% dovuto a titolo d’acconto è costituito da un terzo della somma versata nella dichiarazione annuale relativa all’anno precedente (saldo più acconto). - Da mensile a trimestrale: l’acconto dell’88% va calcolato sulla base dei versamenti effettuati negli ultimi tre mesi dell’anno precedente.

VERSAMENTO MINIMO Nessun versamento è dovuto se dai conteggi risulta un acconto d’importo inferiore a € 103,29.

CONTRIBUENTI TRIMESTRALI - INTERESSI Non sono dovuti gli interessi dell’1% a titolo di maggiorazione per i contribuenti trimestrali. Tale maggiorazione dovuta in sede di dichiarazione dello scorso anno, non deve essere considerata al fine della determinazione dell’acconto dell’anno in corso.

ADEGUAMENTO STUDI DI SETTORE E PARAMETRI Nel caso in cui per il 2015 si sia provveduto ad adeguarsi ai parametri o agli studi di settore, l’adeguamento non rileva ai fini dell’acconto in quanto non ha modificato la liquidazione dell’ultimo mese o trimestre dello scorso anno.

MODALITÀ DI VERSAMENTO Il versamento dell’acconto Iva non può essere rateizzato, ma può essere compensato e deve essere eseguito tramite modello F24. I codici tributo da utilizzare sono: - 6013 per i contribuenti mensili; - 6035 per i contribuenti trimestrali; - periodo di riferimento 2016. L’ammontare del versamento e gli estremi del pagamento, ancorché non obbligatorio, è opportuno annotarli nel registro Iva delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi. Va da se che trattandosi di acconto, l’importo versato sarà scomputato dall’Iva da versare per il

mese di dicembre, per i mensili e dell’Iva annuale per i trimestrali.

AUTOTRASPORTATORI L’articolo 74 del DPR 633/72 consente agli autotrasportatori di registrare le fatture emesse entro il trimestre successivo a quello di emissione. Nell’ipotesi in cui si utilizzi il metodo delle operazioni effettuate, si dovranno considerare le fatture emesse nel terzo trimestre 2016 e annotate nel periodo 1° ottobre – 20 dicembre nonché quelle emesse in tale periodo ancorché registrate nel primo trimestre 2017. Per questi soggetti la circolare n. 328/E del 20 dicembre 1995, ha consigliato di applicare il metodo previsionale perché consente di determinare con certezza l’Iva dovuta per il quarto trimestre 2016.

SOGGETTI CON CONTABILITÀ SEPARATE I soggetti che ai sensi dell’art. 36 del DPR 633/72 hanno contabilità separate, devono determinare distintamente l’importo riferibile a ogni attività svolta. Questi contribuenti sono conseguentemente tenuti ad effettuare distinte liquidazioni dell’imposta. Il versamento dell’acconto deve pertanto essere calcolato sommando i dati relativi a ogni attività, compensando in questo modo gli importi a debito con quelli a credito.

ACCONTO IVA IN PRESENZA DI CESSIONE D’AZIENDA In questa ipotesi se il cessionario ha iniziato l’attività nel corso del 2015, non è tenuto a versare l’acconto Iva, in quanto privo del riferimento o parametro storico. Qualora il cedente abbia cessato la propria attività di imprenditore nel corso del 2015, non sarà tenuto a versare l’acconto Iva se ha comunicato la cessazione dell’attività entro il 30 novembre 2015 se soggetto mensile ed entro il 30 settembre 2015, se soggetto trimestrale.

ACCONTO IVA IN PRESENZA DI SCISSIONE DI SOCIETÀ Per le operazioni di scissione di società avvenute nel corso del 2016, in relazione all’acconto Iva, determinano, come regola generale le seguenti situazioni: - la società beneficiaria che si è costituita a seguito della scissione non ha l’obbligo di versare l’acconto Iva, perché è assente il parametro storico di riferimento; - la società scissa, invece è tenuta al versamento dell’acconto.

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Qualora volesse utilizzare il metodo storico, non ha la possibilità di porre in essere alcuna riduzione in relazione all’operazione societaria attuata. Nelle operazioni di fusione e di scissione, gli obblighi di versamento, inclusi quelli inerenti gli acconti d’imposta, dei soggetti che si estinguono, devono essere attuati dagli stessi soggetti fino alla data di efficacia della fusione o scissione e successivamente a detta data dalla società incorporante, beneficiaria o comunque risultante dalla fusione o scissione. Conseguentemente nelle ipotesi di fusione per incorporazione e di scissione di tipo totale, gli obblighi di versamento dell’acconto Iva riferito ai soggetti che si estinguono si devono ritenere di competenza, dal momento in cui ha effetto l’operazione, del soggetto incorporante.

ACCONTO ALLA PRESENZA DI FUSIONE Alla presenza di operazioni di fusione, siccome la società risultante dalla fusione o l’incorporante assume tutti gli obblighi delle società fuse o incorporate, la situazione degli acconti Iva, oltre a tenere presente quanto precisato nel precedente paragrafo, può essere schematizzata come segue. - Fusioni con effetto dal 1° gennaio al 30 novembre 2016 o dal 1° gennaio al 30 settembre 2016, se le società estinte sono soggetti trimestrali: a) nel caso di fusione per incorporazione la società incorporata non deve versare l’acconto Iva perché il soggetto non è più esistente dal 30 novembre 2016, mentre la società incorporante è tenuta all’adempimento in relazione al proprio dato storico, senza considerare la società incorporata, oppure, nel caso di applicazione del metodo analitico, deve necessariamente comprendere anche le operazioni inerenti l’attività della società incorporata; b) nel caso di fusioni proprie, l’obbligo dell’acconto Iva non sussiste per la società fusa e per la società risultante dalla fusione perché vengono a mancare i requisiti soggettivi e oggettivi di riferimento. - Fusioni con effetto dal 1° dicembre al 27 dicembre 2016 o dal 1° ottobre al 27 dicembre 2016, se le società sono soggetti trimestrali: a) nel caso di fusione per incorporazione avente effetto dopo l’inizio del periodo inerente alla determinazione dell’acconto, l’obbligo dell’adempimento è già sorto anche per la società incorporata. Pertanto la società incorporata non deve versare l’acconto in quanto non più soggetto esistente, mentre, la società incorporante deve pagare

l’acconto tenendo presenti sia le risultanze proprie, sia quelle delle società fuse; b) anche nel caso di fusioni proprie, le società fuse non devono versare l’acconto in modo autonomo, perché compete alla società risultante dalla fusione, che vi provvederà tenendo conto dei dati delle società fuse. - Fusioni con effetto dal 28 dicembre 2016 al 31 dicembre 2016: a) nel caso di fusione per incorporazione, l’acconto d’imposta compete in modo autonomo sia alla società incorporata, sia alla società incorporante; b) nel caso di fusioni proprie, l’acconto Iva, se ne ricorrono le condizioni, non deve essere versato perché non esistente alla data di scadenza dello stesso.

OMESSO VERSAMENTO Nel caso di omesso o insufficiente versamento dell’acconto è dovuta una sanzione amministrativa nella misura del 30% dell’ammontare non versato, oltre agli interessi moratori. Qualora il versamento non sia stato effettuato nei termini, è possibile regolarizzare l’operazione, anche successivamente alla scadenza del 27 dicembre utilizzando l’istituto del ravvedimento operoso. In questo caso la sanzione è ridotta nella misura: - dello 0,1% per ogni giorno di ritardo e fino al 14° giorno dalla scadenza; - del 1,5% qualora il versamento sia eseguito dal 15° giorno successivo ed entro i 30 giorni; - del 1,67% con regolarizzazione tra il 31° giorno e fino al 90° giorno successivo alla scadenza; - del 3,75% se la regolarizzazione avviene dal 91° giorno ma entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. Naturalmente oltre al versamento dell’imposta e della sanzione, andranno versati, anche gli interessi moratori dello 0,2% con maturazione giorno per giorno. Gli interessi da ravvedimento operoso devono essere versati distintamente rispetto all’imposta utilizzando il codice tributo 1991. Si ricorda che il D.Lgs. n. 158/2015 ha elevato da 50.000 a 250.000 euro la rilevanza penale degli omessi versamenti Iva. Per tale reato è prevista la reclusione da 6 mesi a 2 anni e si realizza quando l’omissione del versamento si protrae oltre il termine per il versamento dell’acconto relativo all’anno successivo. Entro il 27 dicembre 2016 si renderà quindi necessario verificare eventuali omissioni risultanti dal modello Iva 2016 riguardanti il 2015 e provvedere alla loro regolarizzazione. (PZ)

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Beni in giacenza presso il fornitore LE IMPLICAZIONI DI NATURA LEGALE, CONTABILE E FISCALE Le ragioni che inducono l’acquirente a lasciare in deposito temporaneo presso il fornitore i beni acquistati possono essere le più disparate. Possono riguardare la mancanza di spazio nei propri magazzini, oppure nel caso di macchinari, quando il fabbricato cui sono destinati è ancora in costruzione. In questi casi il fornitore ha esaurito la propria prestazione, maturando così il diritto a definire l’operazione di cessione sia dal punto di vista formale sia sostanziale (emissione fattura, decorrenza dei termini di pagamento ecc.). Può anche accadere che l’acquirente preferisca lasciare in giacenza le merci presso il proprio fornitore in attesa di definire la loro vendita facendole consegnare direttamente al cliente finale riducendo così i costi di trasporto. A questo punto si deve porre attenzione al corretto trattamento di questi acquisti poiché i beni acquistati o prodotti, che non si trovano presso la sede del contribuente, si presumono ceduti, mentre si presumono acquistati quelli che si trovano in uno dei luoghi in cui il contribuente esercita la sua attività, a meno che non si dimostri il contrario. E’ necessario quindi focalizzare l’attenzione su due aspetti fondamentali: la determinazione del momento impositivo e la prova della semplice giacenza presso il venditore per i beni acquistati. Per quanto riguarda il momento impositivo, l’art. 6 c. 1 del DPR 633/72 stabilisce che il termine è quello della consegna o spedizione relativamente alla cessione dei beni mobili. Per la consegna non si deve fare riferimento a quella fisica dei beni all’acquirente, ma può essere sufficiente la semplice individuazione e separazione dei beni anche presso la sede del venditore. Conseguentemente con quest’operazione di individuazione univoca dei beni si perfeziona l’operazione di cessione facendo sorgere l’obbligo di emissione della fattura. Fattura che dovrà ne-

cessariamente essere del tipo immediata, infatti, mancando il trasferimento fisico dei beni, la compilazione di un documento di trasporto non legittimerà l’emissione di una fattura differita. La consegna del bene o della merce deve essere in qualche modo formalizzata con un documento ad hoc, il collaudo o altra dichiarazione che attesti la presa in carico dei beni da parte dell’acquirente. Non essendoci trasporto, non avrà senso l’emissione di un documento di trasporto che ha la funzione di individuare i soggetti tra i quali è effettuata la transazione e quindi l’unico documento valido sarà la fattura immediata. Circa il secondo punto, cioè provare che i beni in giacenza presso il magazzino del venditore appartengono al compratore, e quindi vincere la presunzione di acquisto senza fattura, si deve considerare il diverso rapporto che si viene a instaurare tra i due soggetti. Nasce, infatti, un contratto di deposito, per il quale si dovrà fare riferimento all’art. 53 c. 3 del DPR 633/72, dove i soggetti interessati dovranno far risultare queste operazioni dal libro giornale o da altro libro tenuto a norma del codice civile o da apposito registro tenuto in conformità all’art. 39, ovvero da altro documento conservato a norma dello stesso articolo o da atto registrato presso l’Ufficio del Registro. Non è consentito fare riferimento al documento di trasporto, poiché come ricordato l’accensione del deposito avviene senza la traslazione fisica dei beni. Il ddt dovrà viceversa essere emesso nel momento della consegna dei beni con causale “estinzione deposito” indicando anche gli estremi della fattura precedentemente emessa. Il ddt avrà la doppia funzione di documento di trasporto e di prova di estinzione del deposito. Anche il contratto di deposito dovrà essere formalizzato con un atto specifico che può essere anche parte di quello relativo alla consegna dei beni. In definitiva nel documento che attesta la consegna del bene al compratore si dà atto che la merce rimane in deposito presso il fornitore fino al termine pattuito dalle parti. La fattispecie del deposito non va confusa con l’ipotesi in cui il venditore informa il cliente che la merce ordinata è pronta e può essere spedita, in questo caso non si realizza la consegna per la quale, come abbiamo visto è necessario un accordo specifico.

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Per ultimo si ricorda che il pagamento del corrispettivo, realizza il presupposto impositivo con conseguente obbligo di emissione della fattura,

indipendentemente dal fatto che i beni si trovino ancora nella disponibilitĂ del venditore. (PZ)

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Manutenzioni e riparazioni LA DISCIPLINA PREVISTA DALLA NORMATIVA FISCALE

PREMESSA Il 6° comma dell’art. 102 del TUIR disciplina le regole di deducibilità dal reddito d’impresa delle spese di manutenzione e riparazione. Si tratta degli interventi che le imprese eseguono sui propri beni strumentali per mantenerli nel tempo efficienti. Per questi interventi il legislatore fiscale ha previsto regole diversificate a seconda si tratti di beni propri o di terzi. Le regole sono inoltre differenziate in base al tipo d’intervento, vale a dire se hanno natura ordinaria o straordinaria.

SPESE INCREMENTALI Le spese di manutenzione e riparazione straordinaria possono avere natura incrementale, vale dire che possono essere capitalizzate e portate a incremento del cespite cui si riferiscono per poi essere ammortizzate in base alle aliquote previste dal DM 31 dicembre 1988. Sul punto si deve tuttavia rilevare che le norme di natura civilistica prevedono la possibilità di portare queste spese ad incremento del cespite solo nelle ipotesi in cui le stesse determinino effettivamente un incremento della capacità produttiva del bene. A titolo di esempio la sostituzione di un motore guasto con uno di maggior efficienza energetica non può essere incrementale, mentre l’implementazione di un impianto al fine di aumentare la sua capacità produttiva può essere considerato di natura incrementale.

BENI DI PROPRIETÀ Le spese di manutenzione e riparazione ai sensi dell’art. 102 comma 6 del TUIR sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili risultanti all’inizio del periodo d’imposta nel registro dei cespiti. L’ec-

cedenza deve essere dedotta nei cinque esercizi successivi. Per costo complessivo si deve considerare quello storico, al lordo quindi delle quote di ammortamento già dedotte. Nel calcolo del costo complessivo devono essere considerati anche i beni già completamente ammortizzati. Per le imprese di nuova costituzione, nel primo esercizio si deve fare riferimento al costo complessivo dei beni ammortizzabili risultanti a fine esercizio. La percentuale del 5% non è uguale per tutti i settori produttivi, sono, infatti previste percentuali diverse per alcune tipologie di attività. In particolare per il settore siderurgico la percentuale è dell’11%, per quello estrattivo del 15% per quello dell’autotrasporto del 25%, per quest’ultimo settore l’eccedenza è ripartita in 3 esercizi ed è sempre riconosciuta la deducibilità integrale dei pneumatici. Per quanto riguarda i veicoli e gli altri beni a deducibilità parziale, ai fini della determinazione del plafond del 5% si deve considerare il costo fiscalmente rilevante.

INCREMENTI E DECREMENTI DURANTE L’ANNO Il decreto legge n. 16/2012 ha eliminato l’obbligo di ragguagliare alla durata del possesso l’importo del plafond sul quale applicare la percentuale di deducibilità annuale. In caso di variazioni dei beni ammortizzabili intervenute nel corso dell’anno, per acquisti, costruzioni interne o cessioni, la percentuale del 5% non deve pertanto essere ragguagliata alla durata del possesso. In questo modo assume rilevanza solo il costo riferito al primo giorno del periodo d’imposta, i beni venduti nell’anno rileveranno per intero mentre per quelli acquistati nell’anno rileveranno nel periodo d’imposta successivo.

PRESTAZIONI PERIODICHE CONTRATTUALIZZATE Le manutenzioni e riparazioni possono essere oggetto di uno specifico contratto con il quale le parti prevedono degli interventi periodici a fronte dei quali sono corrisposte somme specifiche. Per questi interventi manutentivi la norma prevede la possibilità di sottrarli alle regole fini qui ana-

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lizzate, riconoscendo loro l’integrale deducibilità nell’esercizio, a prescindere dal loro ammontare. Segnaliamo che si tratta di una possibilità offerta dalla norma al contribuente, potendo benissimo farle rientrare nella regola generale. La scelta che tuttavia viene effettuata vincola il contribuente per tutta la durata del contratto. Conseguentemente non sarà possibile scegliere in un esercizio la regola del 5% e in quello successivo quella della integrale deducibilità. Qualora non si adotti la regola del plafond per le prestazioni periodiche, il bene cui si riferisce la manutenzione non concorre alla formazione del parametro del 5%.

BENI DI TERZI Nelle ipotesi di manutenzione e riparazione su beni di terzi, si deve distinguere a seconda si tratti di interventi di natura ordinaria o straordinaria. Per gli interventi di natura ordinaria, i relativi costi sono interamente deducibili nell’esercizio di competenza a prescindere dal loro importo.

Gli interventi di natura straordinaria posti a carico dell’utilizzatore, costituiscono una spesa relativa a più esercizi e quindi sono deducibili in quote per la parte imputabile a ogni esercizio sulla base dei criteri civilistici che prevedono l’imputazione in un arco temporale massimo di cinque esercizi. Volendo esemplificare, se le spese riguardano una manutenzione straordinaria su un bene detenuto in base ad un contratto di locazione che scade dopo 6 anni, la spesa sarà ripartita in 5 anni, se invece il contratto scade dopo tre anni, le quote andranno ripartite in tre anni. La risoluzione 28 dicembre 1983 n. 9/400 dell’Agenzia delle entrate ha tuttavia ammesso che se il contratto di locazione prevede la rinnovabilità alla scadenza e sussistano oggettive intenzioni di rinnovarlo, è possibile ripartire il costo dell’intervento manutentivo su un arco temporale che consideri anche la proroga.

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(PZ)


REACH e CLP

IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

L’ECHA ha pubblicato una relazione che illustra l’effetto, i successi e le sfide rimaste da affrontare dell’innovativa legislazione europea sulle sostanze chimiche: REACH e CLP. Il regolamento REACH, concordato nel 2006, rappresenta un cambiamento sostanziale del modo in cui le sostanze chimiche vengono regolate e gestite in ambito europeo. Il regolamento si propone di ottenere la fabbricazione e l’uso sicuri delle sostanze chimiche al fine di proteggere la salute umana e l’ambiente, promuovendo, contemporaneamente, l’innovazione e la competitività dell’industria europea. Dal 2009, il regolamento CLP garantisce che i pericoli relativi alle sostanze chimiche siano comunicati chiaramente ai lavoratori e ai consumatori attraverso la classificazione e l’etichettatura delle sostanze stesse. Il REACH e il CLP permettono all’Europa di essere leader nella sicurezza chimica a livello mondiale.

1. QUALI SONO I PRINCIPALI BENEFICI OTTENUTI FINO AD ORA? Sostanza chimiche più sicure e trasparenza dei dati L’uso delle sostanze chimiche sta diventando più sicuro. Le ditte generano informazioni sull’effetto delle loro sostanze chimiche sulla salute umana e sull’ambiente e le autorità, i cittadini e le aziende possono consultarle liberamente sul sito web dell’ECHA. Prima del REACH, neanche le autorità responsabili per la sicurezza delle sostanze chimiche avevano un accesso di questo livello ai dati. Ogni giorno le ditte generano nuovi dati per soddisfare le richieste dell’ECHA e degli Stati membri.

Nonostante la disomogeneità nella qualità dei dati, un numero sempre maggiore di ditte offre dati di qualità sufficiente sia all’ECHA sia ai rispettivi clienti. Grazie a queste informazioni, le ditte possono garantire l’uso sicuro delle sostanze nella catena di approvvigionamento e prendere decisioni aziendali sostenibili. Questo comporta una migliore gestione delle sostanze chimiche e una migliore qualità del prodotto. Le autorità possono concentrarsi sulle sostanze che destano maggiore preoccupazione al fine di proteggere la salute umana e l’ambiente. Infine, i consumatori possono scegliere in maniera più consapevole. Sostituzione di sostanze chimiche pericolose con altre più sicure Le sostanze chimiche più pericolose, denominate sostanze estremamente preoccupanti, vengono gradualmente ritirate e molte di esse vengono sostituite da alternative più sicure. Un numero relativamente basso di ditte ha fatto domanda di autorizzazione per l’uso di sostanze estremamente preoccupanti. Un crescente numero di ditte europee sceglie approcci innovativi per individuare alternative più sicure alle sostanze più pericolose. Si può fare ancora molto e non si deve sottovalutare la richiesta crescente di sostanze chimiche più sicure da parte di utilizzatori a valle, rivenditori al dettaglio e consumatori. Grazie all’aumento della consapevolezza riguardo alle sostanze estremamente preoccupanti, alla richiesta dei consumatori e a una progressiva evoluzione verso un’economia di tipo circolare, si avrà un interesse maggiore per le soluzioni innovative. Dal 2006 sono state registrate quasi 1 500 nuove sostanze, con una tendenza annuale in aumento. Queste nuove sostanze sono, frequentemente, più sicure e più sostenibili rispetto alle precedenti. Il REACH facilita questo processo garantendo la necessità di un minor quantitativo di dati necessari per le sostanze utilizzate negli ambiti di ricerca e sviluppo. Migliori metodologie di analisi Le metodologie di analisi moderne contribuiscono

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a ridurre le sperimentazioni delle sostanze chimiche sugli animali. Il regolamento REACH prevede che le ditte condividano i dati al momento della registrazione delle sostanze chimiche, in modo da ridurre le sperimentazioni non necessarie. Inoltre, le ditte utilizzano ampiamente delle alternative alla sperimentazione sugli animali, anche se le giustificazioni in tal senso devono spesso es-

sere più solide. Quando le ditte propongono una sperimentazione sugli animali devono spiegarne i motivi e descrivere i metodi alternativi presi in considerazione. Per ridurre ulteriormente la sperimentazione sugli animali non necessaria, l’ECHA incoraggia lo sviluppo continuo e l’accettazione più rapida di altri metodi alternativi.

FATTI E CIFRE -

Il sito web dell’ECHA contiene informazioni su più di 120.000 sostanze chimiche.

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31 delle 168 sostanze estremamente preoccupanti sono state inserite nell’elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione e non possono essere usate senza un’autorizzazione specifica.

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20 restrizioni limitano l’uso e riducono i rischi delle sostanze chimiche pericolose.

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200 opinioni sulla classificazione ed etichettatura armonizzate hanno determinato azioni relative alla gestione dei rischi.

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Sul sito web dell’ECHA sono stati pubblicati più di 54.000 fascicoli di registrazione per 14.000 sostanze.

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Quasi 10.000 ditte hanno effettuato la registrazione di sostanze chimiche.

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Più di 10.000 ditte hanno notificato all’ECHA la classificazione delle loro sostanze.

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Centinaia di ditte hanno fatto domanda, direttamente o indirettamente, per l’autorizzazione all’uso di una sostanza estremamente preoccupante.

2. QUALI SONO LE PRINCIPALI DIFFICOLTÀ? Qualità dei dati sulle sostanze chimiche Le ditte devono fornire all’ECHA dati affidabili e completi sulle loro sostanze chimiche. Senza queste informazioni, non è possibile usare le sostanze chimiche in maniera sicura. Fino ad ora, una notevole percentuale dei fascicoli di registrazione non è conforme alla qualità richiesta. I principali punti di debolezza sono i seguenti: - mancanza di chiarezza sull’identità delle sostanze complesse; - giustificazioni insufficienti per l’uso di alternative alla sperimentazione sugli animali; - informazioni insufficienti sugli usi e l’esposizione alle sostanze; e - assenza di misure di gestione dei rischi valide per ogni uso. Pertanto, molte ditte devono fornire informazioni migliori sulle sostanze che producono e aggiornare i dati quando si rendono disponibili nuove informazioni. Tuttavia, la maggior parte delle ditte risponde prontamente alla richiesta di migliorare i dati da parte dell’ECHA. I dati mancanti nei fascicoli di registrazione causano un ritardo nella gestione dei rischi delle sostanze. In assenza di dati sufficienti, l’ECHA e gli Stati membri non possono stabilire l’ordine di pri-

orità della maggior parte delle sostanze pericolose da presentare alle autorità regolatorie né mettere in atto le misure di gestione dei rischi. Comunicazione nella catena di approvvigionamento Le ditte devono raccogliere i dati necessari per ogni sostanza, fornire consigli pratici sull’uso sicuro delle sostanze e comunicare queste informazioni lungo la catena di approvvigionamento. Attualmente, nelle schede di dati di sicurezza si rileva spesso la mancanza o l’inesattezza di dati importanti sull’esposizione. Ciò comporta una maggiore difficoltà nella gestione dei rischi delle sostanze chimiche da parte delle imprese di fabbricazione. Gli utilizzatori a valle hanno un ruolo importante in tal senso: chiedendo una maggiore qualità e dati sulla sicurezza più chiari ai loro fornitori possono migliorare l’uso sicuro delle sostanza chimiche. Diverse classificazioni delle sostanze Molte ditte hanno informato l’ECHA in merito al loro modo di classificare le sostanze. Molte di queste classificazioni non sono armonizzate a livello europeo e le auto‑classificazioni prodotte dalle ditte presentano notevoli differenze per la stessa sostanza. Grazie alla crescente trasparenza dei dati sul sito web dell’ECHA, le classificazioni di-

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scordanti vengono ora facilmente individuate. In questo modo le ditte saranno, presumibilmente, sollecitate ad apportare dei miglioramenti. Informazioni mancanti sulle sostanze chimiche nei prodotti di consumo Per quanto riguarda i consumatori, le informazioni sulle sostanze estremamente preoccupanti contenute nei prodotti sono ancora insufficienti, in particolar modo per le sostanze importate nell’UE. Le ditte sono tenute a informare l’ECHA della presenza di tali sostanze nei prodotti, ma poche di loro hanno effettivamente agito in tal senso. Gli importatori, in particolare, devono assumersi le loro responsabilità e notificare l’ECHA in merito agli effetti che i loro prodotti possono avere sui consumatori.

3. COSA DEVE CAMBIARE? L’ECHA non ritiene che il regolamento REACH vada urgentemente rivisto, ma è necessario apportare dei miglioramenti. Di seguito si riportano le raccomandazioni più importanti: - per migliorare la qualità dei dati sulle sostanze chimiche, si chiede alla Commissione europea di chiarire gli obblighi legali al fine di aggiornare i fascicoli; - si deve migliorare la copertura delle nano‑forme delle sostanze nei fascicoli di registrazione. Attualmente, il regolamento REACH non prevede prescrizioni esplicite in materia di informazione sui nanomateriali e molte ditte stanno evitando di fornire dati in merito. L’ECHA è in attesa di prescrizioni in materia di informazione chiare sui nanomateriali da parte della Commissione europea; - alcune ditte forniscono auto‑classificazioni contraddittorie delle sostanze nell’inventario delle classificazioni e delle etichettature. L’ECHA raccomanda di modificare la legislazione

del CLP in modo da obbligare le ditte a condividere i dati e a trovare un accordo sulla classificazione; - i cittadini europei devono ricevere informazioni più affidabili sulle sostanze estremamente preoccupanti contenute nei prodotti che acquistano. Gli attuali requisiti legali sull’obbligo di informazione non danno buoni risultati e devono essere rivisti; - è necessario ottimizzare l’interfaccia tra REACH e CLP e gli altri atti legislativi, ad esempio aumentando l’uso dei dati generati per essere conformi ad altre normative UE. In questo modo si potrebbero ridurre gli oneri non necessari che gravano sulle imprese e offrire maggiore chiarezza e coerenza ai consumatori.

4. FASI SUCCESSIVE Successivamente alla scadenza della registrazione, prevista per il 2018, potremo disporre di un quadro unico e completo delle sostanze chimiche usate in Europa. Queste informazioni permetteranno di individuare altre sostanze candidate alla gestione dei rischi nonché alternative più sicure da tenere in considerazione per il settore. L’industria chimica è un settore dinamico: vengono costantemente sviluppate nuove sostanze mentre quelle più vecchie vengono ritirate. Inoltre, in futuro, tutte le nuove sostanze chimiche dovranno essere registrate e i loro effetti dovranno essere descritti e valutati per assicurarne l’uso sicuro. L’Unione europea è, attualmente, sempre più orientata verso una vita più sicura per i cittadini e una maggiore protezione dell’ambiente. Relazione sul funzionamento dei regolamenti REACH e CLP: echa.europa.eu/publications => relazioni Fonte: www.reach.gov.it

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SOA: rinnovo per la Pre System Spa È UN’AZIENDA CHE OPERA NELL’AMBITO DELL’EDILIZIA INDUSTRIALIZZATA La Pre System S.P.A., rappresentata dai signori Giuliani rag. Tiziano, Parussini p.i. Adriano, e Zuliani arch. Ermacora Paolo, con sede in Sedegliano (UD) zona industriale Pannellia sulla S.S. n. 463 ha provveduto alla verifica triennale dell’attestazione, mantenendo le iscrizioni per le categorie: OG1 e OS13 entrambe per 10.329.000 Euro e per la categoria OG3 per 1.033.000 Euro. Potrà eseguire: edifici civili e industriali; in particolare, la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie (OG1), fino ad un importo massimo di 12.394.800 Euro. Inoltre, è stata abilitata ad eseguire strutture prefabbricate in cemento armato, in particolare potrà produrre in stabilimento e montare in opera strutture prefabbricate in cemento armato normale e precompresso (OS13) fino ad un importo massimo di 12.394.966 Euro. Ha potuto anche qualificarsi per appalti di importo fino a 1.239.600 euro per la categoria OG3 che riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per consentire la mobilità su “gomma”, “ferro” e “aerea”, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale, del relativo armamento ferroviario, nonché di tutti gli impianti automatici, elettromeccanici, elettrici, telefonici, elettronici e per la trazione elettrica necessari a fornire un buon servizio all’utente in termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza. Questa categoria comprende in via esemplificativa PAG. 20 - APINFORMA / Edilizia - numero 21 - 30 novembre 2016

le strade, qualsiasi sia il loro grado di importanza, le autostrade, le superstrade, inclusi gli interventi puntuali quali le pavimentazioni speciali, le gallerie artificiali, gli svincoli a raso o in sopraelevata, i parcheggi a raso, le opere di sostegno dei pendii, i rilevati, le ferrovie di interesse nazionale e locale, le metropolitane, le funicolari e le linee tranviarie di qualsiasi caratteristica tecnica, le piste di decollo aerei ed i piazzali di servizio di eliporti, le stazioni, le pavimentazioni realizzate con materiali particolari, naturali ed artificiali, nonché i ponti, anche di complesse caratteristiche tecniche, in ferro, cemento armato semplice o precompresso, prefabbricati o gettati in opera. Pre System S.p.A. è un’azienda che opera nell’ambito dell’edilizia industrializzata, proponendosi anche per soluzioni chiavi in mano gestite con propria struttura operativa. L’azienda oltre al possesso dell’attestazione SOA è certificata UNI EN ISO 9001 e OHSAS 18001 rilasciata da SGS ITALIA. Ha inoltre acquisito la certificazione CE per tutta la gamma dei suoi prodotti strutturali e di pannelli di tamponamento. Questi ultimi, nel caso della tipologia a taglio termico, sono certificati anche secondo il D.M. dell’Industria e Artigianato del 2 aprile 1998. L’organizzazione e l’esperienza aziendale, anche nel settore edile tradizionale, consente di associare le tecnologie relative ai manufatti prefabbricati in cemento armato precompresso a tecnologie tradizionali dell’edilizia. Pre System si propone quindi come interlocutore unico per la realizzazione di edifici prefabbricati in c.a. ed opere infrastrutturali provvedendo alla progettazione e realizzazione dei manufatti prefabbricati nonché al trasporto ed al montaggio eseguito nel rispetto scrupoloso delle norme di sicurezza. Il fatturato annuo medio aziendale ammonta a circa 20.000.000,00 di Euro. L’organico aziendale si compone di 70 dipendenti suddivisi in: 20 impiegati e 50 operai. L’azienda ha al suo interno un ufficio tecnico di progettazione composto da un ingegnere calcolatore e da cinque disegnatori, in grado quindi di realizzare tutti i disegni tecnici necessari all’esecuzione delle opere sia prefabbricate sia realizzate in opera. La struttura gestionale è composta da: ufficio


commerciale, ufficio acquisti, ufficio contabilità industriale, ufficio amministrativo, ufficio gestione cantieri, ufficio programmazione. Per quanto riguarda lo stabilimento di produzione è situato adiacente alla sede dell’azienda, su un’area di 65.000,00 mq. di cui coperti 12.000,00 mq. Nelle attività di produzione dei manufatti prefabbricati sono impiegati circa 35 addetti. Le tipologie prodotte sono varie sia in cemento armato precompresso sia ad armatura lenta, con una produzione annuale di calcestruzzo pari a circa 25.000 mc completamente prodotti dall’impianto per la produzione di calcestruzzo aziendale. Lo stabilimento viene dotato con continuità di attrezzature aggiornate alle nuove tecnologie. Le tipologie prodotte dedicate alle opere infrastrutturali si possono riassumere in: - muri di sostegno prefabbricati: rivestimenti in pannelli prefabbricati con finitura varie (in matrice, in pietra, blocchi di laterizio ecc.); - impalcati da ponte: in elementi scatolari, impalcati di intradosso piano a travi accostate, impalcati a travi distanziate; - gallerie artificiali. Mentre le tipologie prodotte dedicate opere di edilizia civile ed industriale si possono riassumere in: - Sistema WING composto da travi principali, coppelle in cls, travi TRWi, pilastri, pannelli di tamponamento in cls. Il sistema prende nome dalla sezione della trave principale, avente sagoma ad ala, tale trave ha larghezza pari a ml. 2,50 e lunghezze fino a 31,00 ml. E’ possibile realizzare la copertura sia con coppelle di chiusura in calcestruzzo sia con coppelle leggere realizzate in lamiera di acciaio o alluminio. Nel primo caso il manto di impermeabilizzazione può essere realizzato con guaine bituminose sul 100% della superficie di copertura naturalmente con idonei isolamenti termici oppure con manto in guaine impermeabilizzanti per il canale della trave principale e lastre in fibrocemento o metallo sovrastanti le coppelle in cls. Naturalmente i vari sistemi adottano idonei pacchetti di isolamento ter-

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mico. Il sistema consente inoltre varie tipologie di illuminazione/aereazione, dallo shed al lucernario zenitale. - Sistema copertura a doppia pendenza composto da tegoli TT di copertura, capriate doppia pendenza, pilastri, pannelli di tamponamento in cls. In questo caso il manto di copertura viene realizzato con lastre metalliche sovrastanti i tegoli TT di copertura o con lastre in fibrocemento senza amianto. Anche in questo sistema si adottano idonei pacchetti di isolamento e diverse tipologie di illuminazione/aereazione. - Sistema copertura piana composta da tegoli TT, travi principali, pilastri, pannelli di tamponamento in cls. Il sistema di impermeabilizzazione prevede la realizzazione di manti di copertura composti da diversi strati di guaine bituminose. L’illuminazione dalla copertura viene garantita mediante l’utilizzo di varie tipologie di lucernari. I pannelli di tamponamento possono essere scelti tra una ampia gamma di tipologie composta da pannelli con finitura in calcestruzzo liscio fondo cassero sia in cemento grigio sia in cemento bianco, pannelli di tamponamento con finiture esterne in graniglie di marmo di vari colori o con ghiaino lavato di fiume, pannelli di tamponamento con finitura esterna realizzata con blocchi in argilla espansa tipo LECA ed altre. Invece, nel settore dell’edilizia tradizionale ha a disposizione circa 20 addetti gestiti da 2 tecnici che coordinano le operazioni di cantiere. A tale settore è demandata la realizzazione di tutte le opere da realizzare con tecnologia tradizionale e di finitura da realizzarsi direttamente in cantiere. Oltre che in Friuli-Venezia Giulia ha eseguito lavori anche in Veneto, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna e Lombardia. All’estero invece ha operato nella vicina Austria. Tra i lavori più significativi segnaliamo lo Stadio Friuli; e i centri commerciali Bennet, Città Fiera, Terminal Nord e Emmezeta. (CS)


Nuovo Codice dei contratti (11a parte) È ISTITUITO PRESSO L’ANAC L’ALBO NAZIONALE OBBLIGATORIO DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI Il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 è il nuovo Codice dei contratti in sostituzione del D.Lgs. 163/2006, il decreto è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 10/L alla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016. In precedenza il Consiglio dei Ministri del 15 aprile 2016 aveva approvato definitivamente il decreto legislativo di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori speciali dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché sul riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Il nuovo Codice appalti, che conferma l’impianto del testo preliminare del 3 marzo scorso e la formulazione in base alla legge delega del 28 gennaio 2016, n. 11, approvata dalle Camere il 14 gennaio 2016, contiene recepimenti dei pareri del Consiglio di Stato, delle Commissioni parlamentari competenti e della Conferenza Unificata. Trattandosi di norma ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Prevede una disciplina transitoria, nel passaggio dal vecchio al nuovo Codice, per dare certezza di riferimento alle stazioni appaltanti e ai soggetti coinvolti. Il Governo recepisce quindi in un unico decreto, passando dagli oltre 2.000 articoli del vecchio codice agli attuali poco superiori ai 200, le direttive appalti pubblici e concessioni e riordina la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e contratti di concessione, esercitando così la delega e recependo le direttive europee nei tempi previsti al passo con gli altri paesi europei. Con questo articolo continuiamo ad approfondire PAG. 22 - APINFORMA / Edilizia - numero 21 - 30 novembre 2016

le disposizioni del nuovo Codice dei Contratti in particolare la sezione III (articoli dal 77 al 80).

SEZIONE III – SELEZIONE DELLE OFFERTE

COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE (ART. 77) Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto. La commissione è costituta da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’ANAC , nel caso di procedure di aggiudicazione svolte da CONSIP S.p.a., INVITALIA - Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. e dai soggetti aggregatori regionali, tra gli esperti iscritti nell’apposita sezione speciale dell’Albo, non appartenenti alla stessa stazione appaltante e, solo se non disponibili in numero sufficiente, anche tra gli esperti della sezione speciale che prestano servizio presso la stessa stazione appaltante ovvero, se il numero risulti ancora insufficiente, ricorrendo anche agli altri esperti iscritti all’Albo al di fuori della sezione speciale. Essi sono individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione. Tale lista è comunicata dall’ANAC alla stazione appaltante, entro cinque giorni dalla richiesta della stazione appaltante. La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare componenti


interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione. Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. Coloro che, nel biennio antecedente all’indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d’istituto. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Il Presidente della commissione giudicatrice è individuato dalla stazione appaltante tra i commissari sorteggiati. Al momento dell’accettazione dell’incarico, i commissari dichiarano, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico dell’intervento tra le somme a disposizione della stazione appaltante. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’ANAC, è stabilita la tariffa di iscrizione all’albo e il compenso massimo per i commissari. I dipendenti pubblici sono gratuitamente iscritti all’Albo e ad essi non spetta alcun compenso, se appartenenti alla stazione appaltante. In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell’aggiudicazione o di annullamento dell’esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l’annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione. Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo, la commissione continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.

procedure di affidamento dei contratti pubblici. Ai fini dell’iscrizione nel suddetto albo, i soggetti interessati devono essere in possesso di requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto, secondo i criteri e le modalità che l’Autorità definisce in un apposito atto, valutando la possibilità di articolare l’Albo per aree tematiche omogenee, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice.

ALBO DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI (ART. 78)

MOTIVI DI ESCLUSIONE (ART. 80)

E’ istituito presso l’ANAC, che lo gestisce e lo aggiorna secondo criteri individuati con apposite determinazioni, l’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle PAG. 23 - APINFORMA / Edilizia - numero 21 - 30 novembre 2016

FISSAZIONE DI TERMINI (ART. 79) Nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto in particolare della complessità dell’appalto e del tempo necessario per preparare le offerte. Quando le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati, i termini per la ricezione delle offerte, sono stabiliti in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le offerte. Le stazioni appaltanti prorogano i termini per la ricezione delle offerte in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte nei casi seguenti: a) se, per qualunque motivo, le informazioni supplementari significative ai fini della preparazione di offerte adeguate, seppur richieste in tempo utile dall’operatore economico, non sono fornite al più tardi sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte. In caso di procedura accelerata il termine è di quattro giorni; b) se sono effettuate modifiche significative ai documenti di gara. La durata della proroga è proporzionale all’importanza delle informazioni o delle modifiche. Se le informazioni supplementari non sono state richieste in tempo utile o la loro importanza ai fini della preparazione di offerte adeguate è insignificante, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a prorogare le scadenze.

Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del co-


dice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore, per uno dei seguenti reati: a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Antimafia) o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. L’esclusione va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta PAG. 24 - APINFORMA / Edilizia - numero 21 - 30 novembre 2016

di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l’esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di diecimila euro. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Quanto sopra non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore qualora: a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi nell’esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici rispettano gli obblighi in materia



ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali b) l’operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; d) la partecipazione dell’operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse, non diversamente risolvibile; e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d’appalto non possa essere risolta con misure meno intrusive; f) l’operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi in materia di sicurezza (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81); g) l’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione; h) l’operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria. L’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; i) l’operatore economico non presenti la certiPAG. 26 - APINFORMA / Edilizia - numero 21 - 30 novembre 2016

ficazione che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68), ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito; l) l’operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio; m) l’operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l’operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni sopracitate. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni sopracitate, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la stazione appaltante ritiene che le misure sopracitate sono sufficienti, l’operatore economico non è escluso della procedura d’appalto; viceversa dell’esclusione viene data motivata comunicazione all’operatore economico.


Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale. Le cause di esclusione non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. Con linee guida l’ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell’esecuzione di un procedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c). Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

DOCUMENTAZIONE DI GARA (ART. 81) 1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 85 e 88, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente codice è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici. PAG. 27 - APINFORMA / Edilizia - numero 21 - 30 novembre 2016

2. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l’ANAC e l’AGID, sono indicati i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria l’inclusione della documentazione nella Banca dati, i documenti diversi da quelli per i quali è prevista l’inclusione e le modalità di presentazione, i termini e le regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione dei predetti dati. Con il medesimo decreto si provvede alla definizione delle modalità relative alla progressiva informatizzazione dei documenti necessari a comprovare i requisiti di partecipazione e l’assenza di cause di esclusione, nonché alla definizione dei criteri e delle modalità relative all’accesso e al funzionamento nonché all’interoperabilità tra le diverse banche dati coinvolte nel procedimento. A tal fine entro il 31 dicembre 2016, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in accordo con ANAC, definisce le modalità di subentro nelle convenzioni stipulate dall’ANAC, tali da non rendere pregiudizio all’attività di gestione dati attribuite all’ANAC dal presente codice. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l’articolo 216, comma 13. 3. Costituisce oggetto di valutazione della performance il rifiuto, ovvero l’omessa effettuazione di quanto necessario a garantire l’interoperabilità delle banche dati, secondo le modalità individuate con il decreto di cui al comma 2, da parte del soggetto responsabile delle stesse all’interno dell’amministrazione o organismo pubblico coinvolti nel procedimento. A tal fine, l’ANAC, debitamente informata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua le dovute segnalazioni all’organo di vertice dell’amministrazione o organismo pubblico. 4. Gli esiti dell’accertamento dei requisiti generali di qualificazione, costantemente aggiornati, con riferimento al medesimo partecipante nei termini di efficacia di ciascun documento, possono essere utilizzati anche per gare diverse.

RAPPORTI DI PROVA, CERTIFICAZIONE E ALTRI MEZZI DI PROVA (ART. 82) 1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che gli operatori economici presentino, come mezzi di prova di conformità ai requisiti o ai criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, ai criteri di aggiudicazione o alle condizioni relative all’esecuzione dell’appalto, una rela-


zione di prova o un certificato rilasciati da un organismo di valutazione della conformità. Le amministrazioni aggiudicatrici che richiedono la presentazione di certificati rilasciati da uno specifico organismo di valutazione della conformità accettano anche i certificati rilasciati da organismi di valutazione della conformità equivalenti. Ai fini del presente comma, per «organismo di valutazione della conformità» si intende un organismo che effettua attività di valutazione della conformità, comprese taratura, prove, ispezione e certificazione, accreditato a norma del regolamento (UE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. 2. Le amministrazioni aggiudicatrici accettano altri mezzi di prova appropriati, diversi da quelli di cui al comma 1, ivi compresa una documentazione tecnica del fabbricante, se l’operatore economico interessato non aveva accesso ai certificati o alle relazioni di prova di cui al comma 1, o non poteva ottenerli entro i termini richiesti, purché il mancato accesso non sia imputabile all’operatore economico interessato e purché questi dimostri che i lavori, le forniture o i servizi prestati soddisfano i requisiti o i criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, i criteri di aggiudicazione o le condizioni relative all’esecuzione dell’appalto. 3. Le informazioni relative alle prove e ai documenti presentati a norma del presente articolo e degli articoli 68, comma 8, e 69 sono messe a disposizione degli altri Stati membri, su richiesta, dalla Cabina di regia. Lo scambio delle informazioni è finalizzato a un’efficace cooperazione reciproca, ed avviene nel rispetto delle regole europee e nazionali in materia di protezione dei dati personali.

CRITERI DI SELEZIONE E SOCCORSO ISTRUTTORIO (ART. 83) 1. I criteri di selezione riguardano esclusivamente: a) i requisiti di idoneità professionale; b) la capacità economica e finanziaria; c) le capacità tecniche e professionali. 2. I requisiti e le capacità di cui al comma 1 sono attinenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto, tenendo presente l’interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione. Per i lavori, con linee guida dell’ANAC adottate entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati, nel rispetto dei principi di cui al presente articolo e anche PAG. 28 - APINFORMA / Edilizia - numero 21 - 30 novembre 2016

al fine di favorire l’accesso da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese, il sistema di qualificazione, i casi e le modalità di avvalimento, i requisiti e le capacità che devono essere posseduti dal concorrente, anche in riferimento ai consorzi di cui all’articolo 45, lettere b) e c) e la documentazione richiesta ai fini della dimostrazione del loro possesso di cui all’allegato XVII. Fino all’adozione di dette linee guida, si applica l’articolo 216, comma 14. 3. Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, lettera a), i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio Paese d’origine i servizi in questione, la stazione appaltante può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l’appartenenza all’organizzazione. 4. Per gli appalti di servizi e forniture, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera b), le stazioni appaltanti, nel bando di gara, possono richiedere: a) che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell’appalto; b) che gli operatori economici forniscano informazioni riguardo ai loro conti annuali che evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività; c) un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali. 5. Il fatturato minimo annuo richiesto ai sensi del comma 4, lettera a) non può comunque superare il doppio del valore stimato dell’appalto,


salvo in circostanze adeguatamente motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura dei servizi e forniture, oggetto di affidamento. La stazione appaltante, ove richieda un fatturato minimo annuo, ne indica le ragioni nei documenti di gara. Per gli appalti divisi in lotti, il presente comma si applica per ogni singolo lotto. Tuttavia, le stazioni appaltanti possono fissare il fatturato minimo annuo che gli operatori economici devono avere con riferimento a gruppi di lotti nel caso in cui all’aggiudicatario siano aggiudicati più lotti da eseguirsi contemporaneamente. Se gli

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appalti basati su un accordo quadro devono essere aggiudicati in seguito alla riapertura della gara, il requisito del fatturato annuo massimo di cui al primo periodo del presente comma è calcolato sulla base del valore massimo atteso dei contratti specifici che saranno eseguiti contemporaneamente, se conosciuto, altrimenti sulla base del valore stimato dell’accordo quadro. Nel caso di sistemi dinamici di acquisizione, il requisito del fatturato annuo massimo è calcolato sulla base del valore massimo atteso. (continua) (CS)


ANAC: formazione elenchi delle imprese (1a parte) PER IMPORTI INFERIORI A 40.000 EURO PUÒ AVVENIRE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO L’ANAC, con Delibera 1097/2016 del 26 ottobre 2016, ha pubblicato le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”. Vediamo in particolare cosa l’ANAC va a regolamentare su queste linee guida importanti per le imprese.

PREMESSA Le linee guida sono redatte ai sensi dell’art. 36, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti) che affida all’ANAC la definizione delle modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti nelle attività relative ai contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea e migliorare la qualità delle procedure, delle indagini di mercato nonché la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici.

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE Le disposizioni di cui all’art. 36 del Codice e le presenti linee guida si applicano alle stazioni appaltanti - ad eccezione delle imprese pubbliche e dei soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell’ambito definito dagli articoli da 115 a 121 del Codice- ( stazioni appaltanti), che intendono affidare lavori servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice: a) nei settori ordinari, ivi inclusi i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e i servizi sociali e gli altri servizi specifici elencati all’allegato IX; PAG. 30 - APINFORMA / Edilizia - numero 21 - 30 novembre 2016

b) nei settori speciali, in quanto compatibili. Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell’ambito definito dagli articoli da 115 a 121, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal Trattato UE, in particolare quelli di non discriminazione in base alla nazionalità, parità di trattamento, di trasparenza a tutela della concorrenza. Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all’art. 3, comma 1, lett. cccc) del Codice) e di negoziazione (di cui all’art. 3, comma 1, lett. dddd) del Codice), anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa nonché la normativa sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza. Per il ricorso a tali strumenti si applicano le medesime condizioni di trasparenza, pubblicità e motivazione descritte nelle presenti linee guida. Le stazioni appaltanti possono ricorrere, nell’esercizio della propria discrezionalità, alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale (art. 36, comma 2, del Codice. Le stazioni appaltanti verificano se per un appalto o una concessione di dimensioni inferiori alle soglie di cui all’art. 35 del Codice soglie comunitarie) vi sia un interesse transfrontaliero certo in conformità ai criteri elaborati dalla Corte di Giustizia, quali, a titolo esemplificativo, il luogo dell’esecuzione, l’importanza economica e la tecnicità dell’intervento, le caratteristiche del settore in questione (si veda la Comunicazione della Commissione Europea 2006/C 179/02), relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive «appalti pubblici»). Per l’affidamento di appalti e concessioni di interesse transfrontaliero certo le stazioni appaltanti adottano le procedure di gara adeguate e utilizzano mezzi di pubblicità atti a garantire in maniera effettiva ed efficace l’apertura del mercato alle imprese estere. Le disposizioni di cui all’art. 36 del Codice e le presenti


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Linee guida si applicano agli affidamenti di lavori servizi e posti in essere dalle stazioni appaltanti. Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell’ambito definito dagli articoli da 115 a 121, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal Trattato UE. Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa nonché la normativa sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza. Le stazioni appaltanti possono discrezionalmente ricorrere alle procedure ordinarie anziché a quelle dell’art. 36 d.lgs. 50/2016. Per l’affidamento di appalti e concessioni di interesse transfrontaliero certo le stazioni appaltanti adottano le procedure di gara adeguate e utilizzano mezzi di pubblicità atti a garantire in maniera effettiva ed efficace l’apertura del mercato alle imprese estere.

PRINCIPI COMUNI L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all’art. 36 d.lgs. 50/2016, ivi compreso l’affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dall’art. 30, comma 1, d.lgs. 50/2016 e, in particolare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione. Nell’espletamento delle procedure semplificate di cui al citato art. 36 d.lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti garantiscono in aderenza: a) al principio di economicità, l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell’esecuzione del contratto; b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell’interesse pubblico cui sono preordinati; c) al principio di tempestività, l’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni; d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione; e) al principio di libera concorrenza, l’effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati; f) al principio di non discriminazione e di paPAG. 32 - APINFORMA / Edilizia - numero 21 - 30 novembre 2016

rità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l’eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione; g) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l’uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure; h) al principio di proporzionalità, l’adeguatezza e idoneità dell’azione rispetto alle finalità e all’importo dell’affidamento; i) al principio di rotazione, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico. Le stazioni appaltanti tengono conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale. Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 29 del Codice. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati (art. 36, comma 2, lett. b) e c) del Codice). Gli affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice ed i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro possono essere aggiudicati, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del Codice, con il criterio del minor prezzo, purché ricorrano le condizioni ivi disposte, (Linee guida n. 2 in materia di “Offerta economicamente più vantaggiosa”). L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all’art. 36 d.lgs. 50/2016, ivi compreso l’affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e di tutela dell’effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese. Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 29 d.lgs. 50/2016. Gli affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 d.lgs. 50/2016 ed i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro possono essere aggiudicati, ai sensi dell’art. 95, comma 4, d.lgs. 50/2016, con il criterio del



minor prezzo, purché ricorrano le condizioni ivi disposte.

L’AFFIDAMENTO E L’ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato, o, per i lavori anche tramite amministrazione diretta di cui all’art. 3, comma 1, lett. gggg) del Codice, in conformità all’art. 36, comma 2, d.lgs. 50/2016. I lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, da realizzare in amministrazione diretta, sono individuati dalla stazione appaltante a cura del responsabile unico del procedimento. L’avvio della procedura Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all’art. 30 d.lgs. 50/2016 e delle regole di concorrenza, la stazione appaltante può acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari. La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente secondo l’ordinamento della singola stazione appaltante. In applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, la determina a contrarre ovvero l’atto a essa equivalente contiene, almeno, l’indicazione dell’interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, l’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali. In determinate situazioni, come nel caso dell’ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l’importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale. Per i lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, la procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto ad essa equivalente, contenente, tra l’altro, l’indicazione della procedura che si vuole seguire con una sintetica indicazione delle ragioni. Il contenuto dei PAG. 34 - APINFORMA / Edilizia - numero 21 - 30 novembre 2016

predetti atti può essere semplificato in determinate situazioni, come nel caso dell’ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l’importo della fornitura. Requisiti generali e speciali L’operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 d.lgs. 50/2016 nonché dei requisiti minimi di: a) idoneità professionale. In proposito, potrebbe essere richiesto all’operatore economico di attestare l’iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto; b) capacità economica e finanziaria. Al riguardo, potrebbe essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all’oggetto dell’affidamento tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali; c) capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell’oggetto e dell’importo dell’affidamento, quali a titolo esemplificativo, l’attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell’anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico. L’eventuale possesso dell’attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell’affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti. L’operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 d.lgs. 50/2016 nonché dei requisiti speciali richiesti dalla stazione appaltante. L’eventuale possesso dell’attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell’affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale. Criteri di selezione, la scelta del contraente e l’obbligo di motivazione In ottemperanza agli obblighi di motivazione del


provvedimento amministrativo sanciti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine di assicurare la massima trasparenza, la stazione appaltante motiva adeguatamente in merito alla scelta dell’affidatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell’operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre o nell’atto ad essa equivalente, della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall’affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione. Il rispetto del principio di rotazione espressamente sancito dall’art. 36, comma 1, d.lgs. 50/2016 fa sì che l’affidamento al contraente uscente abbia carattere eccezionale e richiede un onere motivazionale più stringente. La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione o della riscontrata effettiva assenza di alternative ovvero del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione. L’onere motivazionale relativo all’economicità dell’affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza può essere soddisfatto mediante la valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici. Per affidamenti di modico valore, ad esempio in-

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feriori a 1.000 euro, o per affidamenti effettuati nel rispetto di apposito regolamento (ad esempio regolamento di contabilità) già adottato dalla stazione appaltante, che tiene conto dei principi comunitari e nazionali in materia di affidamento di contratti pubblici, la motivazione può essere espressa in forma sintetica. La stazione appaltante motiva adeguatamente in merito alla scelta dell’affidatario. La motivazione può essere espressa in forma sintetica per importi inferiori a 1.000 euro. Il rispetto del principio di rotazione espressamente sancito dall’art. 36, comma 1, d.lgs. 50/2016 fa sì che l’affidamento al contraente uscente abbia carattere eccezionale e richieda un onere motivazionale più stringente. La stipula del contratto Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici. Ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), del Codice non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto. La stipula del contratto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 32, comma 10 lett. b) e comma 14, d.lgs. 50/2016. (continua) (CS)


Legislazione alimentare NOVITÀ NORMATIVE, NAZIONALI E COMUNITARIE, SPECIFICHE PER GLI OPERATORI DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE Indennità abbattimento bovini e bufalini Il Ministero della Salute ha pubblicato il decreto concernente la Determinazione dell’indennità di abbattimento di bovini e bufalini infetti da tubercolosi e da brucellosi, di ovini e caprini infetti da brucellosi e di bovini e bufalini infetti da leucosi bovina enzootica, per l’anno 2016.

ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE Varietà Girasole Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto concernente la cancellazione di varietà di girasole dal relativo registro nazionale. Purezza varietà specie agrarie Il Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto concernente la varietà dei responsabili della conservazione in purezza di varietà di specie agrarie. Varietà cereali a paglia Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto concernente l’iscrizione di varietà di cereali a paglia al registro nazionale.

BEVANDE Consorzi Vini Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e forestali ha pubblicato la lista dei Consorzi incaricati ai sensi dell’articolo 17 del D.lgs. 8 aprile 2010 n. 61.

COMMERCIO Etichettatura miscele La Commissione ha pubblicato la direttiva che

modifica la direttiva 75/324/CEE del Consiglio per quanto riguarda la pressione massima ammissibile dei generatori aerosol e adegua le sue disposizioni concernenti l’etichettatura al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele. Modifiche start up innovative Il Ministero delle Sviluppo Economico ha pubblicato il decreto di approvazione del modello per le modifiche delle start-up innovative, ai fini dell’iscrizione nel registro delle imprese, a norma dell’art. 4, comma 10-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.

PRODOTTI TIPICI E LORO SEGNI DISTINTIVI Ciauscolo Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il provvedimento che modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione «Ciauscolo» registrata in qualità di Indicazione Geografica Protetta in forza al Regolamento (CE) n. 729/2009 della Commissione del 10 agosto 2009. Prosciutto di Norcia Il Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali ha pubblicato il provvedimento che modifica il disciplinare di produzione della denominazione «Prosciutto di Norcia» registrata in qualità di Indicazione Geografica Protetta in forza al Regolamento (CE) n. 1065/1997 della Commissione del 12 giugno 1997.

VIGILANZA E ISPEZIONE IGIENICO-SANITARIA Influenza aviaria La Commissione ha pubblicato la decisione che modifica gli allegati delle decisioni di esecuzione (UE) 2016/1968 e (UE) 2016/2011 relative ad alcune misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in Ungheria e Germania.

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Vigilanza e controllo Il Ministero della Salute ha pubblicato la comunicazione concernente la vigilanza e controllo degli alimenti e delle bevande in Italia anno 2015. oOo

DATI DI MERCATO 46a SETTIMANA (DAL 14 AL 20 NOVEMBRE 2016) Sono disponibili i rapporti settimanali, suddivisi per i diversi comparti merceologici, contenenti informazioni e dati aggiornati sull’andamento dei prezzi dei prodotti monitorati e sulle principali variabili statistico-economiche, inclusi consumi e commercio con l’estero, per i seguenti settori: avicunicoli, bovini; frutta fresca e agrumi; lattiero caseario; mais ed alimenti per il bestiame; ortaggi e patate; ittico; semi oleosi; suini. I dati riportati sono gli ultimi disponibili e sono riferiti alle rilevazioni effettuate nel corso delle settimane sopra indicate.

RASFF - RAPID ALERT SYSTEM FOR FOOD AND FEED Dati relativi alla settimana n. 47, dal 21 al 27 novembre 2016 È disponibile l’elenco riepilogativo delle 54 notifiche, di cui 16 allerte, effettuate tramite il Sistema di Allerta Rapido Comunitario. Tre le allerte avviate dall’Italia, tutte relative ad allergeni non dichiarati in etichetta:

1. nocciole e mandorle, non dichiarati in prodotti dolciari a base di pan di zenzero ricoperti di cioccolato provenienti dalla Germania e distribuiti in Italia; 2. solfiti, in gamberi surgelati provenienti dall’India; 3. solfiti, in code di gamberetti originari dall’India e confezionati nel Regno Unito, per la distribuzione in Italia. La Repubblica Ceca ha avviato un’allerta per del kebab di pollo congelato prodotto in tale paese e commercializzato anche in Italia. La Croazia ha invece avviato un’allerta per burger di tacchino al rosmarino, prodotti in Italia, per contaminazione da Salmonella. Dati relativi alla settimana n. 48, dal 28 novembre al 4 dicembre 2016 Le imprese interessate possono richiedere l’elenco riepilogativo delle 72 notifiche, di cui 26 allerte, effettuate tramite il Sistema di Allerta Rapido Comunitario. Due sole allerte avviate dall’Italia, tutte relative a presenza elevata di mercurio in prodotti ittici d’importazione, pesce spada dalla Spagna e Makaira indica (Black Marlin) dal Vietnam. La Germania ha avviato oltre il 50% delle allerte comunitarie della settimana, quasi la totalità per ingredienti e sostanze non autorizzate in prodotti provenienti dagli USA via Regno Unito.

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Autotrasporto. Manomissione cronotachigrafo: effetti penali SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE CHE NE RILEVA IL PROFILO PENALE IN PRESENZA DI DOLO Con sentenza n. 47211 del 9 novembre 2016 la Corte di Cassazione, 1a Sezione penale ha affermato che la manomissione del cronotachigrafo costituisce una condotta penalmente rilevante, da sanzionare, quindi, anche ai sensi dell’art. 437 del codice penale (c.p.) - rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro -, per effetto del quale “chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.” Di conseguenza, la sanzione penale si applica unitamente a quelle dell’art. 179 del codice della strada (c.d.s.) che, per l’identica condotta, prevede delle sanzioni amministrative sia nei confronti del conducente che circolava con l’apparecchio di controllo manomesso, che dell’impresa “titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto di cose o di persone” che ha messo in circolazione il veicolo, sia pure solo a titolo di dolo. Nel caso analizzato, la Suprema Corte ha ricono-

sciuto la responsabilità penale dell’amministratore della società di autotrasporto che, da quanto era emerso dalle indagini, aveva dato disposizioni agli autisti affinché manomettessero con sistematicità il funzionamento del tachigrafo, ricorrendo tra l’altro all’utilizzo della calamita. Dunque, la sentenza stabilisce che la manomissione del tachigrafo rileva sia sotto il profilo penale sia sotto quello amministrativo e che i due profili non sono incompatibili, tenuto conto che: - sono diversi i beni giuridici tutelati dalle due disposizioni, e precisamente la sicurezza della circolazione stradale dall’art. 179 del c.d.s. e la sicurezza dei lavoratori dall’art. 437 del c.p.; - sono diversi i destinatari e le condotte, in quanto l’art. 437 del c.p. punisce l’autore materiale della violazione, ossia chi “omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia”, mentre l’art. 179 del c.d.s. sanziona chi “circola” nonché “il titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto […] che mette in circolazione” un veicolo privo di cronotachigrafo o con cronotachigrafo manomesso o non funzionante, a prescindere se costoro siano stati o meno gli autori del fatto e - a differenza della norma penale - se ne fossero o meno a conoscenza. Copia della sentenza e altre informazioni possono essere richieste all’ufficio trasporti dell’Associazione.

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(AdT)


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