NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
APINFORMA numero 4 28 febbraio 2014
IN PRIMO PIANO FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
NUOVA SABATINI
APINFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
UN GRUPPO al VOstRO seRViziO
...UN UNiCo iNTerLoCUTore Per soLUzioNi PersoNALizzATe Di LoGisTiCA e TrAsPorTi
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NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
APINFORMA
numero 4 28 febbraio 2014
Sommario Le perdite su crediti
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
8
Ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico
10
San Marino è fuori dalle black list
14
Credito Iva 2013
15
Sdoganamento veloce
19
Finanziamenti agevolati per impianti e macchinari
20
Contributi alla digitalizzazione delle piccole e medie imprese
25
Agevolazioni per nuove imprese giovanili e femminili
26
Indice mensile rivalutazione t.f.r. gennaio 2014
27
Enasarco
28
Lavori usuranti
30
Autoliquidazione 2013/2014
31
Sicurezza
34
Ascensori
35
Proposta regionale per la riqualificazione urbana
36
Note informative
39
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
Progetto di internazionalizzazione PMI
46
La riforma del Diritto societario in India
47
Diritto di recesso
50
Corso “Web marketing - marketing non convenzionale”
52
Comunicazioni ingannevoli
54
Rinnovo patenti di guida
55
Rinnovo patenti di guida
57
Autotrasporto c/t; tariffe di sicurezza
59
Autotrasporto internazionale c/t; cabotaggio
61
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Le perdite su crediti
DAI BILANCI 2013 OPERATIVE NUOVE REGOLE
PREMESSA L’art. 1 comma 160 lett. b) delle legge 147/2013 (Legge di Stabilità) ha modificato le disposizioni previste in materia di deducibilità delle perdite su crediti allineandole a quelle già vigenti per i soggetti che applicano i principi contabili internazionali. La modifica interviene a breve distanza dalle novità introdotte dal art. 6 comma 21 del D.L. 83/2012. Tale norma ha introdotto limiti differenziati per grandi e piccole imprese prevedendo la sussistenza degli elementi certi e precisi alla presenza dei requisiti appunti dell’importo e della scadenza. Più precisamente per crediti di modesto importo, i cui limiti sono 2.500 euro elevato a 5.000 per le imprese di rilevanti dimensioni, scaduti da oltre sei mesi, i requisiti di certezza e precisione si considerano sempre soddisfatti. La legge di Stabilità, modificando l’art. 101 del TUIR con effetto già dai bilanci 2013, estende ai soggetti che applicano i principi contabili nazionali, le norme in precedenza applicabili solo ai soggetti Ias.
IL NUOVO PRINCIPIO Come accennato le disposizioni valide per i soli soggetti Ias adopter sono state estese anche ai soggetti che applicano i principi contabili nazionali. Questa estensione fa si che la cancellazione in bilancio dei crediti, operata in applicazione dei corretti principi contabili, rende deducibile la perdita, attribuendole quella connotazione di certezza richiesta dal TUIR. La regola riguardante la deducibilità delle perdite su crediti prevede che le stesse siano deducibili solo alla presenza di elementi certi e precisi. Le nuove regole prevedono che tali elementi di certezza e precisione si considerano verificati ex lege, in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in dipendenza di eventi estintivi.
La conseguenza di questo mutato quadro normativo è che dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, sia per i soggetti che applicano i principi contabili internazionali sia per quelli che applicano quelli nazionali, opera un principio di derivazione in base al quale le scelte adottate nel rispetto delle disposizioni contabili e civilistiche, assumono rilevanza anche sul versante fiscale. Mutuando i chiarimenti forniti con la circolare n. 26 del 1° agosto 2013, ai fini della deducibilità della perdita, dovrebbero valere gli eventi estintivi di tipo contabile, a prescindere dallo schema contrattuale da cui deriva la cancellazione del credito. Dovrebbe essere compresa anche la rinuncia motivata da valide ragioni imprenditoriali. Va segnalato che l’amministrazione finanziaria può sempre sindacare l’inerenza della perdita su crediti nonché l’antieconomicità, qualora questa dissimuli un atto di liberalità.
L’ELIMINAZIONE DEL CREDITO In generale l’eliminazione del credito in bilancio deve essere operato in tutti quei casi in cui viene meno il diritto al suo incasso. La deducibilità sarà consentita solamente nei casi in cui la cancellazione sia posta in essere applicando correttamente i principi contabili nazionali o internazionali. Le principali fattispecie riguardano la cessione pro soluto del credito, la rinuncia al suo incasso, la chiusura della procedura fallimentare, la transazione, l’intervenuta prescrizione del credito. Il principio contabile OIC 15 con riferimento alla cessione del credito con la clausola pro soluto, senza quindi azione di regresso, ritiene vada eliminato dal bilancio annotando la perdita data dalla differenza tra il valore cui erano iscritti in contabilità e il valore ricevuto. Si sottolinea che non rientra nella definizione di perdita su crediti la svalutazione integrale del credito, la novità normativa, infatti, si riferisce soltanto alle ipotesi esterne di cancellazione e non a quelle interne improntate a una mera stima.
I CASI PIÙ COMUNI Nell’operatività aziendale i casi più comuni possono essere sintetizzati nella casistica di seguito indicata.
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- Transazione del credito, l’accordo con il debitore, supportato da adeguata documentazione, rende deducibile la perdita derivante dalla differenza tra il credito nominale e l’importo accordato. - Cessione del credito, abbiamo già chiarito che la cessione del credito a titolo definitivo rende la perdita realizzata fiscalmente deducibile. - Rinuncia al credito, comportando l’estinzione giuridica del credito stesso in capo al creditore, deve essere riconosciuta la deducibilità fiscale. E’ necessario prestare particolare attenzione affinché la rinuncia non sia considerata dall’amministrazione finanziaria un atto di liberalità. - Prescrizione del credito, in questo caso la norma non modifica alcunché rispetto alla previgente normativa, anche in questo caso venendo meno dal punto di vista giuridico il credito, questo può essere portato in deduzione dal reddito d’impresa. Anche in questo caso l’assenza di iniziative finalizzate al recupero del credito potrebbe indurre l’amministrazione finanziaria a considerarla una liberalità. - Crediti verso soggetti non residenti, sono automaticamente deducibili anche le perdite su crediti vantate nei confronti di soggetti esteri. Se il credito riguarda soggetti black list sarà necessario dimostrare le circostanze esimenti previste dall’art. 110 del TUIR.
- Azioni esecutive, qualora queste abbiano avuto un esito negativo, sono un mezzo di prova che soddisfano il requisito di certezza e precisione richiesto per dedurre la relativa perdita. - Recupero crediti, la relazione negativa della società di recupero o le valutazioni negative circa l’opportunità di intraprendere un’azione di recupero da parte di un legale, costituisce elemento di prova per la deducibilità della perdita su crediti. - Crediti di modesta entità, i crediti di modesta entità scaduti da oltre sei mesi godono della automatica deducibilità fiscale.
LE LITI Le novità introdotte in materia di deducibilità delle perdite fiscali dovrebbero ridurre numerosi contenziosi che si originano per effetto delle interpretazioni spesso restrittive dell’Agenzia delle entrate e della Cassazione. Le ipotesi che normalmente sono contestate riguardano la mancanza di prove o comunque il fatto che la perdita non è considerata definitiva. Tali contestazioni appaiono ancora più paradossali in un momento dove i mancati incassi sono all’ordine del giorno creando gravi problemi di liquidità.
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(PZ)
Ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico LE DUE DETRAZIONI SONO STATE PROROGATE E POTENZIATE PER RILANCIARE IL COMPARTO ECONOMICO PREMESSA L’art. 1 comma 139 lett. b), c) e d) delle legge 147/2013 (Legge di Stabilità) ha nuovamente prorogato le detrazioni per il risparmio energetico e per le ristrutturazioni edilizie per tutto il 2014. L’obiettivo del legislatore è di rivitalizzate il settore edilizio attraverso un potenziamento delle disposizioni contenute nell’articolo 16-bis del TUIR.
LE MODIFICHE DEL D.L. 63/2013 Sull’argomento il D.L. 63/2013 era già intervenuto prevedendo oltre alla proroga per il 2013, anche una modifica delle percentuali di detrazione. Più precisamente il decreto 63 aveva previsto: - la proroga al 31 dicembre 2013 della detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia mantenendo la percentuale al 50% ed estendendola alle spese sostenute per l’acquisto di mobili, compresi gli elettrodomestici; - la proroga al 31 dicembre 2013 delle agevolazioni riguardanti il risparmio energetico aumentando dal 50% al 65% la percentuale di detrazione per le spese relative a lavori eseguiti dal 6 giugno alla fine dell’anno 2013. Tali novità erano entrate in vigore dal 6 giugno 2013, data di entrata in vigore del decreto, e, come indicato, avevano una durata limitata nel tempo, fatta eccezione per gli interventi di riqualificazione energetica eseguiti su parti comuni dei condomini, per i quali la scadenza era fissata al 30 giugno 2014.
LE MODIFICHE DELLA LEGGE DI STABILITÀ Il comma 139 dell’art. 1 della legge 147/2013 (legge di Stabilità) ha ulteriormente prorogato le maggiorazioni delle detrazioni per l’intero anno in corso, secondo lo schema che di seguito proponiamo.
RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO - 50% per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 e fino al 31 dicembre 2014; - 40% per quelle sostenute dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015. Il limite di spesa è rimasto fissato a 96.000 euro. Dal 2016 la detrazione ritornerà alla vecchia percentuale del 36% con il limite di spesa di 48.000 euro.
DETRAZIONE IRPEF E IRES PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 e fino al 31 dicembre 2014; - 50% per quelle sostenute dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015. Per le parti comuni condominiali o che riguardano tutte le unità immobiliari condominali, la detrazione del 65% spetta con riferimento alle spese sostenute nel periodo 6 giugno 2013 e fino al 31 dicembre 2015 e del 50% per quelle sostenute dal 1° luglio 2015 e fino al 30 giugno 2016. Deve essere segnalato che per le spese in esame la soglia massima di detrazione rimane invariata. In questo modo la modifica della percentuale agevolabile si riflette sull’ammontare della spesa massima di spesa agevolabile diversificata in base al tipo d’intervento posto in essere.
RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE L’agevolazione, è bene ricordarlo, è inserita a regime nel nostro ordinamento ed è contenuta all’interno dell’art. 16-bis del TUIR. Sulla base del nuovo calendario, le spese sostenute dal 26 giugno 2012 e fino al 31 dicembre 2014 beneficeranno della detrazione Irpef pari al 50% e la spesa sulla quale calcolare la detrazione sarà pari a 96.000 euro. La detrazione è riconosciuta per le sole abitazioni residenziali e relative pertinenze e può essere recuperata solo in 10 quote annuali di pari importo. Non è più prevista la ripartizione breve per gli anziani. Sarà quindi possibile continuare a detratte le spese di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi
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categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze. Ricordiamo che con riferimento alle parti comuni condominiali, rientrano anche le manutenzioni ordinarie. Per quanto riguarda il tetto complessivo di spesa, il comma 3 dell’articolo 11 del decreto 83/2012 ha abrogato il limite complessivo per unità immobiliare con la conseguenza che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, alla presenza di lavori eseguiti in più periodi d’imposta sulla medesima unità e fatto salvo che si tratti di un nuovo intervento, sarà possibile replicare il bonus. Per beneficare della detrazione del 50% si dovrà fare riferimento alle spese documentate, vale a dire ai bonifici tracciabili, appositamente individuati sui quali la banca provvede ad applicare la ritenuta del 4%. In pratica ai fini dell’individuazione della percentuale agevolabile deve essere fatto riferimento al principio di cassa e quindi alla data del bonifico, a prescindere dalla data della fattura. Sono agevolati anche i pagamenti di acconti o di saldi effettuati per lavori ancora da eseguire, ma in questi casi è consigliabile che il contratto con l’impresa preveda apposite garanzie circa la corretta esecuzione dei lavori.
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE L’Agenzia delle entrate in passato aveva negato l’accesso all’agevolazione in argomento per gli interventi di ristrutturazione edilizia che prevedevano la demolizione e ricostruzione con ampliamento. La detrazione rimaneva circoscritta ai casi di ristrutturazione che prevedevano sostanzialmente la fedele ricostruzione dell’esistente. Il decreto 69/2013 intervenendo sull’art. 3 del DPR 380/2001 (Testo Unico dell’edilizia) ha modificato la definizione d’intervento di ristrutturazione edilizia eliminando il riferimento alla necessità di mantenere la sagoma originaria nei casi di demolizione e ricostruzione di un edificio. In questo modo si è aperta la possibilità di beneficiare della detrazione anche per i lavori di demolizione e ricostruzione che rispettano la volumetria preesistente, ma non necessariamente la sagoma del fabbricato preesistente. Sempre a proposito d’interventi di ristrutturazione, in una recente interrogazione parlamentare, dopo aver ribadito che la nozione di sagoma edilizia è legata anche all’area di sedime del fabbricato, è stato chiarito che la demolizione di un edificio e la sua ricostruzione rientra negli interventi di ristrutturazione edilizia anche nei casi in cui vi sia uno spostamento di lieve entità del sedime originario.
ACQUISTO MOBILI ED ELETTRODOMESTICI Limitatamente ai soggetti che beneficiano della detrazione Irpef per gli interventi di ristrutturazione edilizia, è stato prorogato il bonus per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici fino al 31 dicembre 2014. Questi contribuenti potranno quindi beneficiare di un’ulteriore detrazione Irpef del 50% anche sull’acquisto di mobili e arredamenti includendovi anche gli eventuali elettrodomestici. Questa estensione della detrazione riguarda anche l’acquisto di grandi elettrodomestici, come ad esempio lavatrici, frigoriferi, lavastoviglie, di classe non inferiore alla A+, o alla A per i forni e le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica. L’importo massimo di spesa è di 10.000 euro e deve essere inteso come aggiuntivo rispetto ai 96.000 euro già previsti per la ristrutturazione edilizia. Il bonus deve essere spalmato in 10 quote annuali di pari importo. Sottolineiamo che la detrazione per i mobili opera a condizione che l’acquisto sia legato a un intervento di ristrutturazione edilizia. Non viene pertanto agevolato il semplice acquisto di mobili o elettrodomestici, ma questi devono essere legati a un più ampio intervento di ristrutturazione del fabbricato. Restano validi i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 35 del 16 luglio 2009 e conseguentemente: - non rileva il numero di contribuenti che partecipano alla spesa al fine dell’individuazione del limite di 10.000 euro; - nel caso le spese per arredamento si riferiscano a più unità abitative oggetto di ristrutturazione, la detrazione spetta nel limite di 10.000 euro per ciascuna abitazione. Anche la detrazione in argomento dovrà soddisfare i requisiti formali previsti per gli interventi di ristrutturazione, vale a dire il pagamento esclusivamente tramite bonifico bancario o postale. Le spese per gli interventi di recupero non necessariamente devono precedere quelle per l’acquisto dell’arredo, ma i lavori devono essere iniziati antecedentemente. Nei casi in cui non vi sia coincidenza tra intestatario della fattura di acquisto dei mobili e l’ordinante il bonifico, la detrazione spetta al soggetto che ha effettivamente sostenuto la spesa, a condizione che sulla fattura sia indicato il soggetto che intende beneficiare della detrazione. Se invece non c’è coincidenza tra il soggetto che ha sostenuto le spese di ristrutturazione e quello che ha sostenuto quelle per l’arredamento della stessa
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abitazione, quest’ultimo non ha diritto alla detrazione per gli arredi perché la stessa è aggiuntiva a quella per la ristrutturazione e quindi spetta eventualmente solo a questo soggetto.
IMPIANTI DI ALLARME Facendo seguito a una richiesta di consulenza giuridica formulata alla Direzione regionale del Veneto dell’8 novembre 2013 con la quale era stato negato l’accesso al bonus mobili ad un contribuente che aveva istallato un impianto di allarme, in occasione dell’annuale appuntamento con la stampa specializzata, l’Agenzia delle entrate ha fornito ulteriori precisazioni. E’ stata confermata l’esclusione dal bonus per gli interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi. La detrazione può essere riconosciuta solo nelle ipotesi in cui le misure di prevenzione, per le loro caratteristiche, siano inquadrabili tra gli interventi edilizi di cui all’art. 3, comma 1 lettere a), b), c) e d) del DPR 380/2001.
IMMOBILI RISTRUTTURATI La detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio trova applicazione anche con riferimento alle spese sostenute per l’acquisto o l’assegnazione d’immobili facenti parte di un edificio interamente sottoposto a interventi di restauro e risanamento conservativo da parte di un’impresa di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie. Come per il passato il bonus è pari al 25% del prezzo di acquisto o assegnazione sempre nel limite di 96.000 euro. Su questa percentuale la detrazione spetta nella misura del 50% fino al 31 dicembre 2014 e nella misura del 40% nel 2015.
ZONE SISMICHE Con riferimento alle zone sismiche (zone 1 e 2 OPCM 20 marzo 2003 n. 3274), la detrazione per le spese relative ad interventi finalizzati all’adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16-bis comma 1 lett. i) del TUIR attivate dal 5 agosto 2013 e riferite ad abitazioni principali o a costruzioni di attività produttive sono ridefinite come segue: - 65% per le spese sostenute dal 4 agosto 2013 e fino al 31 dicembre 2014; - 50% per quelle sostenute dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015.
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA Per quanto riguarda gli interventi di riqualificazione energetica, l’art. 14 del decreto 63/2013, oltre a prevedere la sua proroga ha previsto anche l’in-
cremento al 65% della percentuale di detrazione. Il comma 139 dell’art. 1 della legge 147/2013 (legge di Stabilità) ha ulteriormente prorogato questa detrazione come di seguito indicato: - 65%, con riferimento alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 – 31 dicembre 2014; - 50% con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015. Limitatamente alle spese riguardanti le parti comuni di edifici condominiali, la detrazione del 65% può riguardare le spese sostenute fino al 30 giugno 2015 mentre la detrazione del 50% riguarderà le spese sostenute dal 1°luglio 2015 al 30 giugno 2016. Dal punto di visto applicativo tutte le altre disposizioni soggettive, oggettive e legate ai relativi adempimenti, come la comunicazione da presentare all’Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori. Ora il legislatore ha rafforzato tale misura prevedendo oltre alla sua proroga, l’incremento della percentuale di detrazione. La detrazione è in ogni caso recuperabile in quote uguali frazionate in 10 anni. Giova ricordare che ai fini della detrazione vale il criterio di cassa, conseguentemente rientrano nella nuova previsione agevolativa i pagamenti effettuati entro i termini sopra indicati ancorché i lavori e la relativa fattura siano precedenti. L’agevolazione per il risparmio energetico, diversamente da quella per le ristrutturazioni edilizie, spetta anche ai soggetti che operano in regime d’impresa. Conseguente la nuova detrazione del 65% potrà essere utilizzata sia dalle persone fisiche che operano in regime d’impresa sia dalle società. Per gli interventi effettuati dalle imprese, ricordiamo che vale il principio di competenza di cui all’art. 109 del TUIR per cui: - per i beni mobili vale la data di consegna o spedizione ovvero, se diversa e successiva, la data in cui si verifica l’effetto traslativo; - per le prestazioni di servizi, vale la data in cui le stesse sono ultimate. Aspetto importante relativo alla detrazione energetica è quello che attiene la soglia massima di detrazione. Considerando che la norma fissa l’importo della detrazione massima, l’incremento della percentuale dal 55% al 65%, determina la riduzione della spesa massima agevolabile che, di fatto, viene rimodulata. Ad esempio per l’istallazione di pannelli solari la spesa massima in precedenza ammontava a 60.000 euro pari al 55% di 109.090. Ora mantenendo inalterato l’ammontare detraibile ma aumentando la percentuale, la spesa
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massima diventa di 92.307, infatti, se moltiplichiamo tale importo per 65% ritroviamo la detrazione di 60.000. Di seguito un riepilogo dei nuovi tetti di spesa. A. Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che consente di conseguire un limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nel D.M. 11 marzo 2008. In questi casi la detrazione massima ammonta a 100.000 euro conseguentemente la spesa passa da 181.818 euro a 153.846 euro fino al 31 dicembre 2014. Nel 2015, essendo la detrazione fissata al 50%, la spesa massima andrà a 200.000 euro. B. Interventi su edifici esistenti o su parti di edifici o di unità immobiliari, riguardanti strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) o verticali (finestre comprensive di infissi) che rispettino determinati requisiti di trasmittenza termica. In questi casi la detrazione massima ammonta a 60.000 euro conseguentemente la spesa passa da 109.090 euro a 92.307 euro fino al 31 dicembre 2014. Nel 2015, essendo la detrazione fissata al 50%, la spesa massima andrà a 120.000 euro. C. Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda
in piscine, strutture sportive, case di ricovero e di cura, scuole e università. In questa casistica sono esclusi i pannelli fotovoltaici). In questi casi la detrazione massima ammonta a 60.000 euro conseguentemente la spesa passa da 109.090 euro a 92.307 euro fino al 31 dicembre 2014. Nel 2015, essendo la detrazione fissata al 50%, la spesa massima andrà a 120.000 euro. D. Interventi di sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. In questi casi la detrazione massima ammonta a 30.000 euro conseguentemente la spesa passa da 54.545 euro a 46.153 euro fino al 31 dicembre 2014. Nel 2015, essendo la detrazione fissata al 50%, la spesa massima andrà a 60.000 euro.
CALDAIE E POMPE DI CALORE La detrazione del 65% riguarda anche le caldaie e gli impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia. Non rientrano, invece, nell’ecobonus apparecchi come stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato a energia radiante, a meno che siano fissi e abbiano nel complesso una potenza nominale di almeno 10 KW.
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(PZ)
San Marino è fuori dalle black list LE RELATIVE OPERAZIONI NON VANNO PIÙ NELLA DICHIARAZIONE POLIVALENTE Con il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 febbraio 2014, è stata prevista l’esclusione della Repubblica di San Marino dalla lista dei paesi black list. L’esclusione è intervenuta a seguito della ratifica della Convenzione tra l’Italia e la repubblica del Titano contenuta nella legge 88/2013. La Convenzione ha definito gli accordi per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sui redditi e prevenire le frodi fiscali secondo gli standard internazionali in materia di trasparenza e scambio di informazioni. Alla luce dell’eliminazione della Repubblica di San Marino dalla lista dei paesi black list, individuata dai decreti ministeriali 4 maggio 1999 e 21 novem-
bre 2001, non sarà più necessario indicare nella comunicazione polivalente le operazioni poste in essere con tali operatori economici. La decorrenza dell’esclusione, sulla base dei chiarimenti forniti in precedenti situazioni similari, dovrebbe decorrere dalle operazioni effettuate con la Repubblica di San Marino dal 24 febbraio 2014 (data di entrata in vigore del decreto). Conseguentemente con riferimento ai soggetti mensili la comunicazione relativa al mese di febbraio dovrà contenere le operazioni effettuate fino al 23 febbraio 2014, da presentare entro la fine di marzo. Per i soggetti trimestrali, nella comunicazione riferita al primo trimestre, da presentare entro il 30 aprile 2014, andranno incluse le operazioni effettuate fino al 23 febbraio 2014. Per le operazioni effettuate dal 24 febbraio 2014, sia con riferimento ai soggetti mensili che trimestrali, non sarà più necessario indicare negli elenchi black list le operazioni poste in essere con la Repubblica di San Marino.
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(PZ)
Credito Iva 2013
LE PROCEDURE PER IL RIMBORSO
Malgrado la garanzia non debba più essere allegata alla richiesta di rimborso ma andrà resa successivamente, a richiesta dell’Agente della riscossione, onde velocizzare l’erogazione del rimborso stesso, è opportuno che ci si attrezzi già da subito per verificare la disponibilità della garanzia necessaria.
CHI È INTERESSATO AL RIMBORSO IVA I contribuenti che intendono richiedere il rimborso del credito emergente dalla dichiarazione annuale Iva debbono unicamente procedere alla compilazione del relativo rigo VX4 contenuto nel quadro VX del modello dichiarativo (viene quindi confermato l’abbandono del separato modello VR, che in passato doveva accompagnare il modello dichiarativo, così come del successivo quadro VR posizionato all’interno della dichiarazione stessa). La dichiarazione annuale Iva relativa al periodo d’imposta 2013 può essere presentata a partire dal 1° febbraio 2014 e fino al termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale Iva (30 settembre 2014) sia in forma autonoma che unificata (quest’ultima però dal 1° maggio 2014) ricordando, tuttavia, che la presentazione telematica della dichiarazione annuale Iva in forma autonoma entro la fine di febbraio consente da un lato di beneficiare dell’esonero dall’obbligo di inviare la Comunicazione annuale dei dati Iva ma anche di accelerare l’iter della richiesta di rimborso del credito Iva. Con provvedimento del 28 gennaio 2011, l’Agenzia delle Entrate ha definito la tempistica con la quale - in caso di richiesta del rimborso in conto fiscale - l’Agente della Riscossione pretenderà dal contribuente la documentazione relativa alla prestazione della garanzia: - entro 10 giorni dall’invio telematico della dichiarazione annuale Iva contenente la richiesta di rimborso, l’Agenzia delle Entrate dovrà inoltrare all’Agente della riscossione i dati relativi a tale richiesta; - nei successivi 10 giorni, il concessionario della riscossione richiederà al contribuente la garanzia (normalmente la polizza fideiussoria) ovvero in alternativa, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio per i contribuenti virtuosi che non devono fornire garanzie (si veda oltre).
In via generale, la procedura di rimborso è consigliata esclusivamente a coloro che si trovino strutturalmente a credito Iva e tale credito sia superiore ai versamenti che presumibilmente essi dovranno effettuare nel corso dell’anno 2014, per cui non riusciranno ad esaurire tale credito tramite la compensazione. Va rammentato, peraltro, che la compensazione dei crediti Iva è soggetta a importanti limitazioni: - sia in termini di momento a partire dal quale utilizzare detto credito, per importi superiori ad € 5.000; - sia con riferimento ai controlli necessari per l’apposizione del visto di conformità, per importi superiori ad € 15.000.
SOCIETÀ DI COMODO E IPOTESI DI SOGGETTI IN PERDITA SISTEMATICA Non possono richiedere il rimborso dell’Iva le società considerate non operative c.d. “di comodo”. Si ricorda, altresì, che tali soggetti hanno anche preclusa la possibilità di utilizzare tale credito in compensazione orizzontale e, trascorsi 3 anni, detto credito viene definitivamente perso. Tra le ipotesi per cui una società è considerata “di comodo” va segnalata la previsione introdotta dall’art.2 del D.L. n.138/11 con decorrenza dal periodo d’imposta 2012, che considera tale la società che ha presentato dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d’imposta. La predetta società verrà considerata “di comodo” a partire dal 1° gennaio del periodo d’imposta successivo. Per esemplificare, una società in perdita fiscale nei periodi d’imposta 2010-2011-2012 verrà considerata non operativa per il periodo d’imposta 2013. Il credito 2013, potenzialmente utilizzabile a partire dal 1° gennaio 2014, non potrà essere speso in
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compensazione orizzontale, chiesto a rimborso o ceduto.
IMPORTO MINIMO È importante precisare, prima di tutto, che il rimborso compete solo se il credito annuale è di importo superiore ad € 2.582,28. Tale limite non vale: - nei casi di cessazione attività, nel qual caso il rimborso compete qualunque sia la somma che risulta a credito; - nel caso di rimborso della minor eccedenza detraibile nel triennio.
INTERESSI Nei casi di tardiva esecuzione del rimborso, sulle somme erogate si ha diritto al riconoscimento di un interesse annuo. I casi in cui è possibile richiedere il rimborso annuale dell’Iva sono di seguito rappresentati. Cessazione dell’attività nel corso del 2013 All’erogazione di tale tipologia di rimborsi provvedono esclusivamente gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, attesa la particolarità delle problematiche interessate e dei controlli da espletare. L’aliquota media sugli acquisti è superiore a quella sulle vendite (con uno scarto di almeno il 10%) È il caso dei soggetti che effettuano esclusivamente o prevalentemente operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni. Nel calcolo occorre tenere conto della seconda cifra decimale. Le operazioni attive da considerare sono: - le operazioni imponibili, comprese le cessioni di oro da investimento imponibile a seguito di opzione, di oro industriale, di argento puro, le cessioni di rottami di cui all’art.74, co.7 e 8; - le cessioni effettuate nei confronti dei soggetti terremotati; le operazioni c.d. ad “aliquota zero” emesse in applicazione delle disposizioni contenute nei commi 6 e 7 dell’art.17 (prestazioni di subappalto nell’edilizia, cessione di fabbricati strumentali, ecc.). Le operazioni passive da considerare sono costituite dagli acquisti e dalle importazioni imponibili per i quali è ammessa la detrazione dell’imposta, esclusi gli acquisti, le importazioni e le cessioni di beni ammortizzabili. Operazioni non imponibili Per operazioni non imponibili si intendono quelle di cui:
- agli artt.8 (cessioni all’esportazione), 8-bis (operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione) e 9 (servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali) d.P.R. n. 633/72; - agli artt.41 e 58 D.L. n.331/93; - agli artt.71 (operazioni con il Vaticano e San Marino) e 72 (operazioni nei confronti di determinati organismi internazionali); - all’art.50-bis, co.4, lett.f) D.L. n.331/93 (cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito Iva con spedizione in altro Stato membro dell’Unione Europea, effettuate per un ammontare superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nel periodo d’imposta 2013. Si precisa che tra le operazioni non imponibili sono da comprendere le operazioni effettuate fuori dell’Unione Europea, dalle agenzie di viaggio e turismo rientranti nel regime speciale previsto dall’art.74-ter (vedasi la risoluzione VI-13-1110/94 del 5 novembre 1994) nonché le esportazioni di beni usati e degli altri beni di cui al D.L. n.41/95. Acquisti e importazioni di beni ammortizzabili e di beni e servizi per studi e ricerche Il rimborso compete per l’acquisizione dei beni ammortizzabili, realizzati anche tramite contratti di appalto. Non è possibile invece chiedere il rimborso nel caso di acquisto tramite contratti di locazione finanziaria (risoluzione n. 392/E/07) in quanto soggetto legittimato al rimborso è la società di leasing. Il rimborso non spetta con riferimento all’imposta pagata in relazione ad un preliminare di acquisto ed alla realizzazione di spese incrementative su beni di terzi (risoluzione n. 179/E/05). Prevalenza di operazioni non soggette Spetta il rimborso anche nel caso in cui il contribuente effettua prevalentemente (quindi devono superare la metà delle operazioni attive) operazioni non soggette all’imposta per effetto degli articoli da 7 a 7-septies (quindi sia cessioni di beni che prestazioni di servizi non territoriali) d.P.R. n.633/72. Soggetti non residenti Sono legittimati a chiedere il rimborso del credito Iva i soggetti non residenti: - che abbiano nominato un rappresentante fiscale in Italia - che si siano identificati direttamente Minor eccedenza detraibile nel triennio Il rimborso dell’Iva compete quando dalle dichia-
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razioni relative agli ultimi 3 anni (2011-20122013) risultino eccedenze d’imposta a credito anche se inferiori ad € 2.582,28. In tal caso, il rimborso spetta per il minore degli importi delle predette eccedenze detraibili (relativamente alla parte non chiesta già a rimborso o non compensata nel modello F24).
LE GARANZIE Per ottenere il rimborso, il contribuente deve prestare apposita garanzia (fideiussioni e polizze fideiussorie). Tali garanzie hanno effetto dalla data di erogazione del rimborso per una durata pari a 3 anni dallo stesso ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell’azione accertatrice dell’Ufficio. Per i seguenti soggetti, non è necessario presentare la garanzia: - coloro che hanno presentato richiesta di rimborso per un importo non superiore ad € 5.164,57 (anche se il credito Iva vantato è di importo superiore); - coloro che chiedono a rimborso un importo non superiore al 10% del totale dei versamenti eseguiti sul conto fiscale nei due anni precedenti la data della richiesta, compresi i versamenti eseguiti mediante compensazione ed esclusi quelli conseguenti ad iscrizione a ruolo, dedotti i rimborsi già erogati; - i curatori e i commissari liquidatori, in relazione ai rimborsi per un ammontare complessivo non superiore ad € 258.228,40; - le imprese c.d. “virtuose” (si veda oltre).
I CONTRIBUENTI VIRTUOSI Si definiscono “virtuosi” (e non necessitano garanzie per il rimborso dell’Iva) i contribuenti che: - sono strutturalmente a credito (per aliquota media, esercizio di attività non imponibili o non territoriali); - sono in attività da almeno 5 anni; - non abbiano ricevuto avvisi di accertamento Iva “significativi”. Si precisa che tali soggetti dovranno comunque presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (secondo le modalità previste dal provvedimento direttoriale n.5822/11) dove si attesta che: - il patrimonio netto non è diminuito di oltre il 40% dall’ultimo bilancio approvato; - non sono stati venduti beni immobili per oltre il 40% rispetto a quelli riportati nell’attivo dell’ultimo bilancio approvato, escluso per le società immobiliari; - l’attività non è cessata o non si è ridotta a seguito di cessioni di rami di aziende; - non sono state cedute azioni per oltre il 50% del capitale, escluse le società quotate; - sono stati eseguiti tutti i versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi. Inoltre, l’ammontare del rimborso erogabile senza garanzia non può eccedere il 100% della media dei versamenti affluiti nel conto fiscale nel corso del biennio precedente (si veda la circolare n. 10/E/11).
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(C)
Sdoganamento veloce
CONTROLLI CON TEMPI CERTI
Lo sdoganamento veloce, introdotto dal decreto legge 145/2013 (Destinazione Italia), prevede che tutte le Amministrazioni Pubbliche coinvolte nel processo di sdoganamento debbano rispettare i tempi massimi di 1 ora per il controllo documentale e di 5 ore per la visita delle merci. Nel caso di prelevamento di campioni, inoltre, gli esiti dovranno essere noti entro 3 giorni. Una rivoluzione, soprattutto per quelle realtà territoriali non servite da laboratori chimici pubblici, dove i tempi di attesa finora potevano arrivare a decine di giorni. Bisognerà ora verificare come questi tempi ver-
ranno rispettati dalle varie amministrazioni coinvolte: dogane, Usmaf, servizi fitopatologi, laboratori chimici, Cites, tanto per citare quelle che ricorrono più frequentemente. A questo fine si richiama l’attenzione sull’ultimo periodo della nuova disposizione in cui si prevede che del mancato rispetto dei tempi massimi risponde il responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/90 (disciplina dei procedimenti amministrativi). In pratica la pubblica amministrazione inadempiente potrebbe essere chiamata a rispondere dei danni conseguenti ai ritardi nello sdoganamento. La legge di conversione in oggetto contiene anche una norma sull’apertura H24 degli uffici doganali che peraltro risulta di difficile attuazione. E’ stato infatti previsto che l’apertura non stop possa essere garantita solo dagli uffici dove l’organico è ogni anno in aumento. Una condizione palesemente in contrasto con le vigenti disposizioni di contrazione della spesa pubblica.
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(C)
Finanziamenti agevolati per impianti e macchinari EMANATA LA CIRCOLARE APPLICATIVA. LE DOMANDE POSSONO ESSERE PRESENTATE DAL 31 MARZO 2014 Si fa seguito a quanto pubblicato su Apinforma n. 2/2014, pp. 22-26 in merito al nuovo strumento di finanza agevolata, per segnalare che la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico (di seguito Ministero) con la circolare 10 febbraio 2014, n. 4567 ha fissato i termini e le modalità per la concessione ed erogazione del finanziamento e del contributo per l’acquisizione di impianti, macchinari, attrezzature da parte di piccole e medie imprese a norma della legge 9 agosto 2013, n. 98, art. 2 e del decreto interministeriale 27 novembre 2013 (c.d. Nuova Sabatini). Dell’emanazione della circolare è stato data notizia sulla G. U. n. 37 del 14 febbraio 2014. In pari data il Ministero stesso, la Cassa depositi e prestiti spa (CDP) e l’Associazione bancaria italiana (ABI) hanno sottoscritto la convenzione con cui sono regolati i rapporti fra la CDP e le banche e gli intermediari finanziari (di seguito, per brevità, semplicemente banche), al fine di fornire loro la provvista per la concessione dei finanziamenti alle imprese, nonché i rapporti fra la CDP e il Ministero per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni. Va subito detto che la circolare fissa nelle ore 09.00 del 31 marzo 2014 il termine iniziale per la presentazione delle domande. Queste possono essere presentate esclusivamente alle banche che avranno aderito alla citata convenzione ed esclusivamente per posta elettronica certificata (PEC). Al momento in cui si scrive non è, però, ancora dato sapere quali banche vi abbiano già aderito. L’elenco delle banche aderenti viene pubblicato sul sito internet del Ministero (www.mise.gov.it) e su quello della CDP (www.cassaddpp.it) e aggiornato volta per volta. Sarà cura dell’Associazione darne, a sua volta, notizia. Di seguito si illustrano i tratti salienti della circolare ministeriale, evitando, fin dove possibile, ri-
petizioni di quanto già illustrato sul citato numero di Apinforma, e ricordando che la circolare si occupa essenzialmente della concessione dell’agevolazione da parte del Ministero.
MODALITÀ E TERMINI DI APERTURA E CHIUSURA DELLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Ai fini dell’accesso alle agevolazioni previste dal d.m. 27 novembre 2013, le imprese sono tenute a presentare, con le modalità appresso indicate: a) domanda di agevolazione, coincidente con la richiesta di finanziamento alla banca, redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 1 alla circolare, sottoscritta, a pena di invalidità, dal legale rappresentante dell’impresa o da un suo procuratore; b) la dichiarazione, resa secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all’art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia) per i soli casi da questo previsti (v. infra); c) copia dell’atto di procura e del documento di identità del soggetto che rilascia la procura, nel caso il modulo di domanda sia sottoscritto dal procuratore dell’impresa. La domanda di agevolazione (e di finanziamento) con i relativi allegati deve essere compilata utilizzando in via esclusiva, pena l’invalidità della domanda stessa, i moduli che saranno disponibili entro il 10 marzo 2014 nella sezione “beni strumentali (nuova Sabatini)” del citato sito internet del Ministero. Il mancato utilizzo dei predetti schemi, la sottoscrizione di dichiarazioni incomplete e l’assenza, anche parziale, dei documenti e delle informazioni richieste costituiscono motivo di non accoglimento della domanda e pertanto di inammissibilità al finanziamento e al contributo. E’ fatto, inoltre, divieto di presentare domanda di agevolazione per lo stesso bene a due o più banche contestualmente. La domanda in bollo, tranne nei casi di domande appartenenti ai settori agricoli e della pesca, deve essere compilata in formato elettronico e, unita-
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mente alla documentazione eventualmente necessaria di cui alle lett. b) e c), deve essere, pena l’invalidità, sottoscritta mediante firma digitale e presentata, a partire dalle ore 09.00 del 31 marzo 2014, esclusivamente attraverso invio a mezzo PEC agli indirizzi di PEC delle banche aderenti alla convenzione, con i quali l’impresa successivamente dovrà definire le modalità del finanziamento. Non sono ammesse le domande presentate anteriormente all’anzidetto termine iniziale. Le imprese hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. A tal fine il Ministero comunica, mediante avviso sul proprio sito internet, su quello della CDP nonché nella G.U. l’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e il termine di chiusura per la presentazione delle domande. Le domande delle imprese presentate successivamente al provvedimento di chiusura dei termini sono considerate non ricevibili.
MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Ricevuta la domanda di agevolazione (e di finanziamento), la banca convenzionata ne verifica la regolarità formale, la completezza della documentazione nonché la sussistenza dei requisiti dimensionali dell’impresa e trasmette alla CDP, una sola volta su base mensile, entro il termine stabilito nelle convenzioni, la richiesta di verifica della disponibilità della provvista, completa dell’ammontare, della durata e del profilo di rimborso dell’operazione già deliberata o in corso di delibera. La banca può inoltrare la richiesta anche per un insieme di operazioni interessate. Le domande di agevolazione, per le quali la valutazione del merito di credito ovvero l’istruttoria preliminare della banca abbia dato esito negativo, non saranno inviate alla CDP per la richiesta di verifica della disponibilità della provvista. Le richieste di verifica di disponibilità presentate dalla banche, pervenute alla CDP su base mensile, sono comunicate al Ministero ai fini della prenotazione del contributo, seguendo l’ordine cronologico di presentazione alla CDP e sulla base della preventiva positiva verifica della disponibilità del plafond messo a disposizione dalla stessa secondo quanto previsto dalla convenzione. Laddove le risorse residue disponibili non consentano l’integrale accoglimento di una richiesta di prenotazione unitamente a una verifica di disponibilità della provvista della CDP, la prenotazione stessa è disposta in misura parziale, fino a concorrenza delle residue disponibilità, ed è utilizzata, ai fini della concessione del contributo, in modo
proporzionale al fabbisogno di ciascuna delle operazioni oggetto della richiesta di disponibilità cui la prenotazione parziale si riferisce. Qualora, entro i 60 giorni successivi alla data di chiusura dei termini per ciascuna annualità si rendano disponibili ulteriori risorse derivanti dalla riduzione degli importi di finanziamento deliberati dalle banche rispetto all’importo delle risorse prenotate in sede di richiesta di verifica di disponibilità, secondo quanto previsto dal d.m. 27 novembre 2013, le risorse così rese disponibili possono essere utilizzate esclusivamente per incrementare in primis l’importo della prenotazione disposta in misura parziale e, solo successivamente, eventuali altre richieste di prenotazione delle banche alla CDP nella medesima trasmissione mensile. Le richieste di verifica di disponibilità pervenute su base mensile alla CDP successivamente all’esaurimento delle risorse disponibili e nelle more della chiusura dei termini (che non possono quindi essere soddisfatte) acquisiscono priorità di prenotazione alla eventuale loro riapertura. Qualora si verifichi la condizione di riconoscimento parziale del contributo, le imprese interessate hanno facoltà di scegliere se accettare un contributo ridotto, fermo restando l’ammontare della provvista prenotata per il finanziamento, o di essere ricondotte alla fattispecie di cui si è appena detto. Esaurite le risorse disponibili, le domande delle imprese presentate alle banche nelle more della chiusura dei termini, prima della comunicazione di chiusura e non incluse in una richiesta di verifica della disponibilità di provvista inviata dalle banche alla CDP possono essere ripresentate nel caso di riapertura dei termini.
INFORMATIVA ANTIMAFIA Si sorvola sulle prescrizioni riguardanti le informazioni antimafia, per le quali si rinvia alla diretta lettura della circolare. Qui si rammenta che, in ogni caso, la concessione del contributo, per le agevolazioni che superano la soglia di 150.000 Euro, è subordinata all’acquisizione della documentazione antimafia, ai sensi del d. lgs. 159/2011, obbligatoria per l’accesso a contributi e finanziamenti pubblici. In tale eventualità il modulo di domanda deve essere accompagnato dalle dichiarazioni già indicate alla lett. b), redatte secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, nel caso in cui l’importo del finanziamento superi il limite di 1.900.000 Euro.
SPESE AMMISSIBILI Le spese ammissibili riguardano l’acquisto o l’ac-
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quisizione in leasing di macchine, impianti, beni strumentali d’impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché di hardware, software e tecnologie digitali, classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell’art. 2424 del codice civile. Risultano pertanto escluse le spese relative a terreni e fabbricati, le immobilizzazioni in corso e gli acconti. Gli investimenti devono essere ad uso produttivo, correlati all’attività svolta dall’impresa ed essere ubicati nell’unità locale dell’impresa in cui è realizzato l’investimento. Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla data della domanda di contributo, fatti salvi gli investimenti relativi al settore agricolo che possono essere avviati solo successivamente al provvedimento di concessione degli aiuti. In fase di realizzazione l’impresa ha facoltà di variare l’oggetto degli investimenti rispetto a quello preventivato nella domanda e ammesso in sede di concessione del contributo, senza preventiva autorizzazione da parte del Ministero, a condizione che gli investimenti effettivamente sostenuti posseggano tutti i requisiti posti dal decreto. Qualsiasi variazione degli investimenti realizzati non può comunque comportare un incremento del contributo concesso. Non è ammessa la modifica di acquisizione dei beni dal leasing all’acquisto diretto o viceversa. Le imprese devono iscrivere i beni acquistati nell’attivo dello stato patrimoniale, nel rispetto dei principi contabili applicati. Le imprese in regime di contabilità semplificata esonerate dalla redazione del bilancio, ai fini dell’identificazione dei beni acquistati, devono dare evidenza della corretta applicazione dei principi contabili in materia di immobilizzazioni materiali, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante, da conservare poi agli atti.
CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO E MODALITÀ DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO Il contributo viene concesso dal Ministero dopo che la banca ha deliberato il finanziamento. Il contributo è pari all’ammontare complessivo degli interessi calcolati al tasso del 2,75% secondo un piano convenzionale di ammortamento, con rate semestrali e della durata di 5 anni, di importo corrispondente al finanziamento. Il totale del contributo così calcolato viene ripartito in 10 quote semestrali di valore costante. Il finanziamento deve presentare le seguenti caratteristiche: - deve essere deliberato dalla banca a copertura degli investimenti ammissibili;
- deve avere durata massima di 5 anni dalla data di stipula del contratto, comprensiva del periodo di preammortamento o di prelocazione, in caso di leasing; - deve essere deliberato per un valore non inferiore a 20.000 e non superiore a 2 milioni di Euro; - deve essere erogato in un’unica soluzione entro 30 giorni dalla stipula del contratto di finanziamento; - può coprire fino al 100% degli investimenti ammissibili; - deve essere concesso dalla banca entro il 31 dicembre 2016 a valere sul plafond della provvista della CDP. In appendice alla circolare sono riportate le modalità tecniche (algoritmo) di calcolo del contributo. Il contributo così calcolato va, in buona sostanza, a ridurre il tasso del finanziamento deliberato dalla banca. È, infatti, bene precisare che non esiste alcuna correlazione tra il tasso d’interesse applicato dalla banca e il contributo che viene concesso dal Ministero. Il tasso d’interesse della banca sarà influenzato dal costo della provvista della CDP vigente al momento della concessione del finanziamento, dal grado di rischiosità dell’impresa richiedente e dalla presenza di eventuali garanzie, sia pubbliche che private. Il contributo è concesso previa verifica del rispetto dell’intensità di aiuto massima, calcolata in termini di equivalente sovvenzione lordo (ESL) nei limiti del regime “de minimis”. Le intensità di aiuto sono calcolate in termini di ESL, che esprime il valore in percentuale dell’aiuto come rapporto dei valori attualizzati delle erogazioni sui costi agevolabili. Le spese ammissibili e le agevolazioni erogabili sono attualizzate/rivalutate al momento della concessione del contributo. Qualora l’ESL del contributo, per effetto del cumulo con altre agevolazioni pubbliche ivi incluse quelle a valere sul Fondo di garanzia, superi l’ESL massimo concedibile per l’impresa secondo il regime “de minimis”, il Ministero procede alla rideterminazione dello stesso nella misura massima concedibile, fermo restando il finanziamento deliberato.
RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E RELATIVA DOCUMENTAZIONE Le richieste di erogazione sono più d’una. Tutte le richieste di erogazione e relativi allegati devono essere compilate e firmate esclusivamente in formato digitale e inviate utilizzando la procedura telematica che sarà resa disponibile sul sito del Ministe-
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ro entro il 30 giugno 2014 (www.mise.gov.it). Non sono ammesse le domande di erogazione presentate secondo modalità diverse da quelle indicate. La richiesta di erogazione della prima quota di contributo e la documentazione allegata, devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa e dal presidente del collegio sindacale o, in mancanza di quest’ultimo, da un revisore legale iscritto al relativo registro. Detta richiesta, redatta secondo lo schema di cui all’allegato 3 alla circolare, va corredata delle dichiarazioni liberatorie rese dai fornitori, utilizzando lo schema di cui all’allegato 4, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante, altresì, il requisito di “nuovo di fabbrica”. Nel caso di investimento realizzato mediante locazione finanziaria, alla richiesta di erogazione deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della società di leasing attestante l’avvenuto pagamento a saldo dei beni oggetto di investimento, corredata di analoghe dichiarazioni liberatorie dei fornitori. Qualora il contributo concesso superi la soglia di 150.000 Euro, ciascuna richiesta di erogazione deve essere corredata di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di conferma delle informazioni rese in sede di presentazione di domanda relativamente all’informativa antimafia. La richieste di erogazione delle quote di contributo successive alla prima, redatte in conformità all’allegato 5, devono essere presentate sempre secondo le modalità già indicate e sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria. La richiesta di erogazione relative all’ultima quota di contributo devono essere corredate di un’attestazione della banca con cui l’impresa ha stipulato il finanziamento relativa al completamento del rimborso del finanziamento stesso.
TERMINI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DA PARTE DEL MINISTERO Le richieste di erogazione sono evase dal Ministero entro 30 giorni dalla data di ricezione della relativa domanda, completa della documentazione richiesta e conforme a quanto appresso indicato, fatti salvi i tempi necessari per l’acquisizione delle certificazioni rilasciate da altri soggetti pubblici, nonché subordinatamente all’effettiva disponibilità di cassa nel relativo capitolo di bilancio. Tempi più lunghi sono previsti in presenza di acquisizione di documentazione antimafia (45 giorni più eventuali altri 30 in caso di complessità di istruttoria). In ragione, poi, delle norme di contabilità generale dello Stato e tenuto conto dei tempi
necessari per l’espletamento delle procedure amministrative di competenza, il Ministero provvede alle erogazioni per richieste pervenute entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno. Il contributo è erogato in quote annuali dal Ministero secondo il piano temporale riportato nel decreto di concessione, che si esaurisce entro il 6° anno dalla data di ultimazione dell’investimento, in funzione anche delle risorse di bilancio annualmente disponibili. L’erogazione del contributo è subordinata al completamento dell’investimento, entro il periodo di preammortamento o di prelocazione, nel caso di leasing, della durata massima di 12 mesi dalla data di stipula del finanziamento con la banca. L’avvenuta ultimazione dell’investimento è attestata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa e dal presidente del collegio sindacale o, in mancanza di quest’ultimo, da un revisore legale iscritto al relativo registro e deve essere resa entro 60 giorni dalla data di conclusione dell’investimento.
CONTROLLI, SOSPENSIONE E REVOCA DEL CONTRIBUTO Il Ministero può effettuare controlli sugli investimenti realizzati per verificare la corretta fruizione delle agevolazioni. A tal fine può acquisire dall’impresa beneficiaria, anche prima dell’erogazione delle agevolazioni, un campione dei titoli di spesa facenti parte dell’investimento agevolato, da sottoporre a controllo. Secondo quanto stabilito dal d.m. 27 novembre 2013 il Ministero sospende l’erogazione del contributo ove ricorrano le condizioni di una sua revoca nelle more del perfezionamento di tale provvedimento. A tal scopo la banca è tenuta a comunicare al Ministero: a) eventuali inadempimenti dell’impresa beneficiaria alle condizioni contrattuali del rimborso del finanziamento o di corresponsione dei canoni di leasing; tale comunicazione deve essere effettuata dalla banca entro 120 giorni dall’inadempimento, qualora l’impresa non si rimetta al corrente con i pagamenti entro tale termine; b) la risoluzione o decadenza del contratto di finanziamento entro 60 giorni dall’evento. In caso di rimborso anticipato del finanziamento o, in caso di leasing, di riscatto anticipato, la banca è tenuta a darne comunicazione al Ministero entro 120 giorni dal rimborso o del riscatto anticipato. In conclusione si riassumono i principali elementi caratterizzanti il nuovo finanziamento agevolato.
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Disponibilità della modulistica
I moduli per la presentazione della domanda e relativi allegati sono disponibili dal 10 marzo 2014 sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it)
Presentazione della domanda (dichiarazione-domanda unica di finanziamento e di contributo)
Dalle ore 09.00 del 31 marzo 2014 a una banca aderente alla convenzione Mise-CDP-ABI esclusivamente mediante PEC all’indirizzo PEC della banca. La domanda va obbligatoriamente redatta utilizzando l’anzidetta modulistica e sottoscritta dal legale rappresentante mediante firma digitale.
Beneficiari
La generalità delle imprese, incluse quelle dell’agricoltura e della pesca.
Disponibilità finanziarie iniziali
2,5 miliardi di Euro di provvista CDP; 191,5 milioni di Euro per i contributi del Mise.
Finanziamento
Fino al 100% dell’investimento ammesso; da 20.000 a 2 milioni di Euro per ciascuna impresa.
Garanzie
Il finanziamento può essere assistito da garanzie trilasciate dal Fondo di garanzia PMI nella misura massima dell’80%.
Contributo secondo il regime “de minimis”
Il contributo è pari all’ammontare complessivo degli interessi calcolati al tasso del 2,75% su un piano convenzionale di ammortamento con rate semestrali e della durata di 5 anni e di importo corrispondente al finanziamento
Iniziative e spese ammissibili
Acquisto o acquisizione in leasing di macchinari, impianti attrezzature, hardware e software e tecnologie digitali di nuova fabbricazione, classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell’art. 2424 del c.c., in data posteriore alla presentazione della domanda. Sono esclusi terreni, fabbricati, immobilizzazioni in corso e acconti.
Concessione del contributo
Una volta deliberato il finanziamento dalla banca il Mise procede alla concessione del contributo.
Erogazione de contributo
Il contributo è erogato dal Mise a completamento dell’investimento in quote annuali secondo il piano temporale riportato nel decreto di concessione.
Copia della circolare, dei relativi allegati (in facsimile) e di ogni altro atto citato ed eventuali in-
formazioni o chiarimenti possono essere richiesti all’ufficio economico dell’Associazione. (AdT)
PAG. 24 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 4 - 28 febbraio 2014
Contributi alla digitalizzazione delle piccole e medie imprese VOUCHER PER L’AMMODERNAMENTO INFORMATICO E LA QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE NELL’ICT Con la legge 21 febbraio 2014, n. 9, pubblicata sulla G.U. n. 43 del 21 febbraio 2014, è stato convertito il decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, noto anche come Decreto destinazione Italia. Più in generale, di detta conversione ci si occupa in altra parte del presente notiziario. Qui si richiama l’attenzione sull’art. 6 del d.l. 145/2013, che non è stato modificato e che riguarda la concessione di voucher, definiti “finanziamenti a fondo perduto”, a favore delle micro, piccole e medie imprese per l’acquisto di software, hardware o servizi a sostegno dell’efficienza aziendale, dello sviluppo dell’e-commerce, della connessione a banda larga e ultralarga nonché alla formazione qualificata nel campo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT). I voucher sono concessi per l’importo massimo di 10.000 Euro secondo la regola “de minimis”
nell’ambito del Programma operativo nazionale della programmazione 2014-2020 dei Fondi strutturali europei (PON 2014-2020), previa verifica della coerenza con le linee d’intervento ivi previste e approvazione della Commissione europea. Le risorse stanziate ammontano a 100 milioni di Euro e verranno ripartite con decreto interministeriale fra le Regioni, in proporzione al numero delle imprese iscritte alle CCIAA presenti sui rispettivi territori. Inoltre, lo schema di bando standard e le modalità di erogazione dei contributi dovrà essere definito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. In considerazione del rinvio all’attivazione del PON 2014-2020, la misura diverrà presumibilmente operativa non prima della seconda metà del 2014. Si fa riserva, naturalmente, di ritornare sull’argomento ogni qual volta interverranno aggiornamenti, sempre con l’avvertenza, in via precauzionale, di non sostenere alcuna spesa prima di aver presentato la domanda e, quindi, di aver atteso la piena attuazione della misura. Si da ora, comunque, le imprese interessate possono rivolgersi per ogni informazione all’ufficio economico dell’Associazione. (AdT)
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Agevolazioni per nuove imprese giovanili e femminili FINANZIAMENTI A TASSO ZERO A SOSTEGNO DELLA NUOVA IMPRENDITORIALITÀ GIOVANILE E FEMMINILE PREMESSA Con la legge 21 febbraio 2014, n. 9, pubblicata sulla G.U. n. 43 del 21 febbraio 2014, è stato convertito il decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, noto anche come Decreto destinazione Italia. Più in generale, di detta conversione ci si occupa in altra parte del presente notiziario. Qui si richiama l’attenzione sull’art. 2 del d.l. 145/2013, che non è stato modificato e che riguarda la concessione di finanziamenti a tasso zero per la realizzazione di micro e piccole imprese a totale o prevalente partecipazione giovanile o femminile in tutto il territorio nazionale. E’ il caso di premettere che il citato art. 2 modifica radicalmente gli articoli da 1 a 4 con l’aggiunta dell’art. 4 bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, contenente incentivi all’autoimprenditorialità e all’autoimpiego. Il d.l. 145/2013 è entrato in vigore il 24 dicembre 2013, giorno successivo alla sua pubblicazione sulla G.U. Ciò premesso, si passa a illustrare i tratti salienti di questa misura, così come si ricavano dal citato art. 2.
BENEFICIARI Beneficiarie sono le imprese aventi le seguenti caratteristiche: - costituite da non più di 6 mesi dalla data di presentazione della domanda di finanziamento agevolato; - di micro e piccole dimensioni secondo la definizione comunitaria (sono, dunque, escluse le imprese di medie dimensioni); - costituite in forma societaria (sono, dunque,
escluse le imprese individuali); - aventi una compagine societaria formata per oltre la metà numerica dei soci e delle quote di partecipazione da soggetti di età compresa fra i 18 e i 35 anni ovvero da donne; per le imprese femminili, dunque, non sussistono vincoli di età.
INIZIATIVE AGEVOLABILI Sono agevolabili iniziative che prevedano investimenti d’importo non superiore a 1.500.000 Euro relative alla produzione di beni e servizi nei settori dell’industria, dell’artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli, alla fornitura di servizi alle imprese e ad altre iniziative in altri settori che saranno individuati con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico (v. infra). Poiché queste agevolazioni sono concesse nell’ambito del regime “de minimis”, non possono accedervi le fattispecie escluse da questo regime di aiuti.
AGEVOLAZIONI L’agevolazione viene concessa secondo il regime “de minimis” e consiste in un finanziamento a tasso zero della durata massima di 8 anni e di copertura non superiore al 75% della spesa ammissibile. Il finanziamento agevolato è concesso a valere sulle disponibilità del fondo rotativo per le agevolazioni all’autoimprenditorialità e all’autoimpiego.
ATTUAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI I criteri e le modalità per l’attuazione delle agevolazioni in esame sono demandati a uno o più regolamenti interministeriali da emanarsi entro il 24 marzo 2014, 90° giorno successivo all’entrata in vigore del d.l. 145/2013. Si fa riserva di ritornare sull’argomento non appena saranno state adottate le disposizioni applicative previste della legge in esame.
PAG. 26 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 4 - 28 febbraio 2014
(AdT)
Indice mensile rivalutazione t.f.r. gennaio 2014 DAL
AL
RIVAL. FISSA
INDICE
75% RISPETTO DIC. 2013
RIVALUTAZIONE
GENNAIO
15.01
14.02
0,125
107,3
0,563380
0,265056
FEBBRAIO
15.02
14.03
0,250
MARZO
15.03
14.04
0,375
APRILE
15.04
14.05
0,500
MAGGIO
15.05
14.06
0,625
GIUGNO
15.06
14.07
0,750
LUGLIO
15.07
14.08
0,875
AGOSTO
15.08
14.09
1,000
SETTEMBRE
15.09
14.10
1,125
OTTOBRE
15.10
14.11
1,250
NOVEMBRE
15.11
14.12
1,375
DICEMBRE
15.12
14.01
1,500
RAPPORTI CESSATI MESE
(C)
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Enasarco
I CONTRIBUTI PER IL 2014
Tutti gli agenti e rappresentanti di commercio che operano sul territorio nazionale in nome e per conto di preponenti italiani o di preponenti stranieri che abbiano la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento, sono obbligatoriamente iscritti al Fondo di previdenza della Fondazione Enasarco. Ugualmente i preponenti stranieri che non abbiano alcuna sede o dipendenza in Italia devono iscrivere alla Fondazione i propri agenti operanti in Italia in applicazione delle norme dell’Unione Europea e delle convenzioni internazionali in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Come noto, i contributi devono essere corrisposti trimestralmente e devono essere calcolati in base al principio di competenza, cioè sulle provvigioni maturate dall’agente nel trimestre, indipendentemente da quando verrà pagata all’agente o da questi fatturata. La ditta mandante e l’agente concordemente possono individuare un tempo di maturazione delle provvigioni diverso, ma che comunque non può andare in nessun caso oltre il momento in cui il cliente paga, o avrebbe dovuto pagare il bene. Nel caso di agenzia in forma societaria, in presenza di 2 o più agenti illimitatamente responsabili, il contributo è dovuto per ognuno di essi, ed è suddiviso sulla base delle quote sociali o delle quote di ripartizione degli utili; in mancanza la suddivisione avviene in misura paritetica. Per l’agente che svolge l’attività in forma di ditta individuale e di società di persone, in nome collettivo o in accomandita semplice, l’aliquota contributiva che la ditta mandante deve applicare su tutte le somme dovute all’agente in dipendenza del rapporto di agenzia, per il 2014 è pari alla misura del 14,20%, ripartita nella misura del 7,10% a carico del preponente e del 7,10% a carico dell’agente. PAG. 28 - APINFORMA / Lavoro - numero 4 - 28 febbraio 2014
I contributi sono dovuti nel rispetto di un minimale contributivo e di un massimale provvisionale annuo. Il minimale contributivo, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento, ogni anno è rivalutato secondo l’indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati; in considerazione del fatto che le variazioni percentuali del 2013 rispetto al 2012 sono risultate pari all’1,1%, il minimale contributivo è individuato nella misura di € 834 per gli agenti monomandatari e in € 417 per gli agenti plurimandatari. I minimali vengono calcolati secondo i principi di produttività e di frazionabilità. In virtù del primo, il minimale è dovuto unicamente se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni, anche minime, nel corso dell’anno: dunque anche un unico versamento in un trimestre fa insorgere l’obbligo di versamento anche negli altri trimestri, e in tal caso l’integrazione al minimale è interamente a carico della preponente. Diversamente in caso di rapporto improduttivo il minimale non è dovuto. Per il principio di frazionabilità invece, il minimale è frazionato in quote trimestrali pertanto in ipotesi di inizio o cessazione del rapporto in corso d’anno, il minimale viene considerato per singolo trimestre. Relativamente al massimale provvisionale, per l’anno 2014 è individuato nella misura di € 35.000 per gli agenti monomandatari e di € 23.000 per gli agenti plurimandatari; il massimale non è frazionabile. Si ricorda che il Regolamento prevede che al fine di consentire alla Fondazione di elaborare le previsioni attuariali ex L. 335/95, il preponente è tenuto in ogni caso a comunicare l’ammontare di tutte le provvigioni liquidate a ciascun agente anche nel caso di superamento del massimale. Nel caso in cui l’agente eserciti la propria attività in forma di società di capitali, per azioni o a responsabilità limitata, il contributo è dovuto in base ad un’aliquota differenziata per scaglioni provvisionali, senza alcuna previsione di minimale contributivo né di massimale provvisionale; l’incremento dell’aliquota per il 2014 rispetto a quella precedente deve essere equamente ripartito tra agente e preponente, come evidenziato nella tabella seguente.
ALIQUOTA REGOLAMENTO 2004
ALIQUOTA 2014
INCREMENTO ALIQUOTA 2014
QUOTA PREPONENTE
QUOTA AGENTE
Fino a € 13.000.000,00
2%
3,2%
1,2%
2,6%
0,6%
Da € 13.000.000,01 a € 20.000.000,00
1%
1,6%
0,6%
1,3%
0,3%
Da € 20.000.000,01 a € 26.000.000,00
0,5%
0,8%
0,3%
0,65%
0,15%
Oltre € 26.000.000,01
0,1%
0,3%
0,2%
0,2%
0,1%
IMPORTI PROVVISIONALI ANNUI
Con riferimento alle modalità ed ai termini di versamento dei contributi, la preponente è tenuta ad inoltrare l’apposita distinta telematica, previa registrazione ed abilitazione ai servizi telematici del sito www.enasarco.it; si ricorda che le distinte devono essere compilate anche dopo il raggiungimento del massimale, fermo restando l’obbligo contributivo fino al raggiungimento dello stesso. La preponente è responsabile del pagamento anche per la quota a carico dell’agente, che trattiene all’atto della liquidazione delle relative competenze. Il versamento dei contributi deve essere effettuato entro il 20 del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre, quindi, con riferimento all’anno in corso, i termini di versamento sono: - primo trimestre 2014: 20 maggio 2014 - secondo trimestre 2014: 20 agosto 2014
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- terzo trimestre 2014: 20 novembre 2014 - quarto trimestre 2014: 20 febbraio 2015. Il versamento dei contributi può essere effettuato tramite bollettino bancario (MAV) oppure tramite addebito automatico sul conto corrente bancario in modalità RID (Rapporti Interbancari Diretti); quest’ultima modalità di pagamento dal 1° febbraio 2014 è sostituita in via automatica dal sistema Sepa Direct Debit (SDD), per i conti correnti bancari sui quali era già attivo l’addebito automatico, e pertanto senza che si sia resa necessaria un’ulteriore autorizzazione. Il sistema di pagamento SEPA è finalizzato alla creazione di un mercato unico standardizzato a livello europeo per i pagamenti elettronici, ed è stato previsto dal Regolamento UE n. 260/2012 e dal provvedimento della Banca d’Italia del 22 febbraio 2013. (BA)
Lavori usuranti
MONITORAGGIO ANNUALE ENTRO IL 31 MARZO
Come ormai noto, su delega del governo, il D.Lgs. 67/2011 ha disciplinato l’accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, i c.d. lavori usuranti. Brevemente, rientrano nel campo di applicazione della disciplina: - l’inizio del lavoro a catena (art.5, comma 2, D.Lgs. 67/2011); - le mansioni particolarmente usuranti ex art.2 D.M. 19 maggio 1999; - il lavoro usurante notturno come definito dallo stesso decreto, ed esclusivamente ai fini della specifica disciplina; - il lavoro usurante a catena; - il lavoro usurante autisti.
PAG. 30 - APINFORMA / Lavoro - numero 4 - 28 febbraio 2014
Con riguardo a questi lavori il datore di lavoro è tenuto ad ottemperare a specifici obblighi di comunicazione, anche a fini di monitoraggio. In particolare l’art.5 obbliga il datore a dare comunicazione entro 30 giorni dall’inizio, dello svolgimento del lavoro a catena, e obbliga il datore a dare comunicazione, con periodicità almeno annuale, dell’esecuzione del lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici. Quest’ultima comunicazione è assorbita nella comunicazione di cui all’art. 2 comma 5 D.L.67/2011 che il datore di lavoro deve effettuare a fini di monitoraggio di tutte le lavorazioni usuranti, entro il 31 marzo di ogni anno, con riferimento all’annualità precedente. La comunicazione deve essere effettuata con la compilazione del modello LAV_US, disponibile online sul sito del Ministero del Lavoro e su Cliclavoro: le indicazioni operative sono illustrate nella nota del Ministero del Lavoro del 28 novembre 2011. Sotto il profilo operativo, se non si è ancora registrati, per effettuare le comunicazioni è necessario accreditarsi preventivamente al sistema; una volta ottenute le credenziali, è possibile compilare online il modello LAV_US. (BA)
Autoliquidazione 2013/2014 LE “ALTRE” RIDUZIONI APPLICABILI ALL’AUTOLIQUIDAZIONE 2013/2014
In attesa del decreto ministeriale in merito alla riduzione dei premi INAIL di cui all’art.1, c.128 L.147/2013, legge di stabilità, l’INAIL con la nota n.1147 del 14 febbraio scorso, fornisce il quadro riepilogativo delle “altre” riduzioni applicabili ai premi assicurativi, a titolo di regolazione 2013 e di rata 2014, nonché la misura dell’addizionale per il Fondo vittime dell’amianto a carico delle imprese. Le principali riduzioni in sintesi: - Riduzione del premio per il settore edile. La riduzione contributiva è pari all’11,50% e si applica alla sola regolazione 2013 e compete ai datori che occupano operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali e società di cooperative di produzione e lavoro per i soci lavoratori esercenti attività edili. - Inserimento lavorativo disabili. La fiscalizzazione del premio nella misura del 100%, sia in regolazione sia in rata, spetta ai datori autorizzati in virtù di convenzione per l’inserimento lavorativo dei disabili stipulata entro il 31.12.2007; l’incentivo troverà applicazione in sede di autoliquidazione fino al 31.12.2015. - Maternità e paternità. Le aziende con meno di 20 dipendenti che assumono lavoratori in sostituzione di lavoratori in congedo di maternità o paternità, beneficiano di una riduzione pari al 50% dei premi dovuti per i lavoratori assunti, sia in regolazione 2013 che in rata 2014, fino al compimento di un anno del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo. - Imprese artigiane del settore autotrasporto. Ai premi speciali unitari per l’anno 2013, le imprese artigiane del settore autotrasporto classificate alle voci di tariffa 9123, classe di rischio 5°, e 9121, classe di rischio 8°, si applica la riduzione dell’11,70% solamente in sede di regolazione 2013, non di rata 2014. PAG. 31 - APINFORMA / Lavoro - numero 4 - 28 febbraio 2014
- Imprese artigiane. Le imprese artigiane che nella dichiarazione delle retribuzioni 2012, inviata entro il 18 marzo 2013, hanno barrato la casella “Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006 art.1, commi 780 e 781, possono applicare in sede di regolazione 2013 la riduzione nella misura del 7,08%; per la regolazione 2014 gli interessati dovranno comunque barrare l’apposita casella nella dichiarazione delle retribuzioni da presentare entro il 16 maggio 2014. - Assunzioni ex lege 407/90 art. 8, c.9. Datori di lavoro, imprese artigiane e del settore commerciale e turistico con meno di quindici dipendenti, tutte non ricomprese nel Mezzogiorno, che assumono a tempo indeterminato lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale da almeno 24 mesi, hanno diritto alla riduzione del 50% sui relativi premi per un periodo di trentasei mesi. - L. 92/2012 art.4, commi 8-11. I datori di lavoro che effettuano assunzioni, a termine o a tempo indeterminato, trasformazioni o proroghe di rapporti di lavoro con lavoratori over 50, disoccupati da oltre 12 mesi, di donne di qualsiasi età prive di impiego retribuito da almeno 6 mesi, contemplate dalla Legge Fornero, beneficiano della riduzione del 50% dei premi a carico del datore di lavoro, per la durata di dodici o diciotto mesi a seconda della fattispecie contrattuale posta in essere. Questo beneficio non è compatibile con quelli di cui alla L. 407/90, per cui in presenza dei requisiti richiesti, si applica quest’ultimo in luogo di quelli previsti dalla L. 92/2012. Con riferimento all’addizionale Fondo per le vittime dell’amianto a carico delle imprese, a decorrere dall’anno 2013, essa è fissata nella misura dell’1,7%, da applicare sia al premio di regolazione 2013, sia al premio di rata 2014. L’addizionale si applica solo ai premi ordinari dovuti sulle retribuzioni relative alle voci di tariffa espressamente indicate nel regolamento, che per la Gestione Industria sono: 3620, 4110, 6111, 6112, 6114, 5212, 6311, 6413, 6421, 6422, 6581, 7271, 7272, 7273 e 9220.
La circolare riporta inoltre tutte le voci di tariffa afferenti la Gestione artigianato, la Gestione terziario e la Gestione altre attività. L’Istituto ricorda infine che l’obbligo di versare l’addizionale è evi-
PAG. 32 - APINFORMA / Lavoro - numero 4 - 28 febbraio 2014
denziato con valore “SI”nelle basi di calcolo del premio nell’apposito campo “addizionale amianto L.244/2007”. (BA)
IL SERRAMENTO CHE CAMBIA
S.R. 353 - Mortegliano Tel. 0432 760086
Sicurezza
QUALIFICAZIONE DEI DOCENTI
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2013 era stato pubblicato il comunicato recante “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro”, con il quale si rendeva noto che in data 6 marzo 2013 era stato firmato dal Ministero del Lavoro e dal Ministero della Salute il relativo decreto interministeriale, che entra in vigore il 18 marzo 2014. Con il Decreto in questione, sono stati recepiti i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro approvati dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell’art. 6, comma 8, lett. m-bis) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81. In particolare, il decreto interministeriale, che consta di 4 articoli e un allegato, definisce il prerequisito ed i criteri che devono possedere i forma-
tori in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei corsi di cui agli articoli 34 (Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione) e 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) come regolati dagli accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 (n. 221 e n. 223). Secondo il decreto si considera qualificato in materia di salute e sicurezza sul lavoro il formatore che possiede oltre al prerequisito inerente il possesso del Diploma di scuola secondaria di secondo grado, uno dei 6 criteri elencati nell’allegato al decreto. Si precisa che il prerequisito sopradescritto non è richiesto per il datore di lavoro che effettua formazione ai propri lavoratori. I sei criteri, richiamano l’istruzione e la formazione del formatore e le pregresse esperienze nell’attività formativa alla sicurezza sul lavoro in tre aree tematiche: - “area normativa/giuridica/organizzativa”; - “area rischi tecnici/igienico-sanitari” (nel caso di rischi che interessino materie sia tecniche sia igienico-sanitarie, gli argomenti dovranno essere trattati sotto il duplice aspetto); - “area relazioni/comunicazione”. (C)
PAG. 34 - APINFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 4 - 28 febbraio 2014
Ascensori
PUBBLICATA IN LINGUA ITALIANA LA UNI ISO 4190-1
Da diversi anni l’ISO è impegnato in una attività normativa che ha lo scopo di definire le caratteristiche degli ascensori da installare negli edifici, che variano in base alla destinazione d’uso dell’edificio (residenziale, case di cura), alla destinazione d’uso degli ascensori (trasporto persone, trasporto persone accompagnate da merci, trasporto solo merci, montavivande), al tipo di traffico previsto nell’edificio (intenso, molto intenso). Le norme di questa famiglia sono state raggruppate nella serie ISO 4190 sotto il titolo generale “Installazione dell’ascensore”, serie composta da: - Parte 1: Ascensori delle Classi I, II, III e VI - Parte 2: Ascensori della Classe IV - Parte 3: Montacarichi della Classe V - Parte 5: Dispositivi di comando e di segnalazione ed accessori complementari - Parte 6: Criteri di scelta degli ascensori da installare negli edifici per abitazione. UNI ha recentemente pubblicato la traduzione
italiana della ISO 4190-1 (UNI ISO 4190-1:2013), che contiene indicazioni circa: - le speciali esigenze, l’accesso e la completa manovrabilità di persone con disabilità fisiche; - l’uso appropriato delle barelle, letti e ausili di attrezzature mediche negli ospedali e nelle case di cura; - una gamma di ascensori ad alta intensità d’uso, utilizzati tipicamente in grattacieli per velocità nominali da 2,5 m/s fino a 6,0 m/s; per velocità fino a 2,5 m/s; - la migliore utilizzazione dello spazio dell’edificio attraverso la riduzione delle dimensioni del vano di corsa ove possibile. Tra le principali novità di questa edizione il fatto che la norma si applica - oltre che agli ascensori di classe I, II e III - anche agli ascensori di classe VI, classe che nell’ultima versione italiana (UNI ISO 4190-1:1983) non era neppure definita. Per una panoramica più completa sulla norma UNI ISO 4190-1:2013 rimandiamo a un articolo di Paolo Tattoli, presidente della Commissione Impianti di ascensori, montacarichi, scale mobili e apparecchi similari, che verrà pubblicato sul numero di aprile 2014 della rivista U&CUnificazione&Certificazione. (fonte UNI: http://www.uni.com/ - Giovedì, 13 febbraio 2014) (C)
PAG. 35 - APINFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 4 - 28 febbraio 2014
Proposta regionale per la riqualificazione urbana IL NOSTRO TERRITORIO TROPPO SPESSO È DETURPATO DA RUDERI
Con la proposta di Legge n. 28 la nostra Regione Friuli Venezia Giulia sta pensando di introdurre una normativa per la riqualificazione urbana, il decoro paesaggistico e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente.
PREMESSA La proposta di legge nasce da un’osservazione attenta del nostro territorio che troppo spesso è deturpato da ruderi, edifici in stato di palese abbandono e aree produttive dismesse che, oltre a danneggiare il paesaggio, in molti casi mettono a rischio l’incolumità fisica dei cittadini a causa della mancata messa in sicurezza di strutture con ingenti danni strutturali dovuti all’incuria ed all’usura del tempo. A causa del momento economico e della pesante crisi del mercato dell’edilizia tali immobili vengono spesso abbandonati più per l’impossibilità economica di alienarli o ristrutturarli che per una reale negligenza dei proprietari. La crisi finanziaria porta inoltre a un’invasione del modello di sviluppo del territorio basato su un’urbanizzazione estensiva con continua espansione edilizia e rende urgenti e indifferibili misure volte a contenere il consumo del suolo attraverso la valorizzazione del patrimonio immobiliare esistente. La situazione congiunturale, inoltre, non può trovare soluzione negli attuali strumenti urbanistici che, per tempi e costi delle procedure di variante, finiscono spesso per contribuire all’ingessamento del territorio su visioni o prescrizioni non più attuali o limitative e a volte contrarie proprio alle finalità di recupero e miglioramento del patrimonio esistente, oltretutto azioni indiscutibilmente dirette a limitare il consumo di nuovo suolo (obiettivo oramai prioritario a livello di pianificazione territoriale regionale). PAG. 36 - APINFORMA / Edilizia - numero 4 - 28 febbraio 2014
Con la presente proposta di legge si vuole coniugare la lotta al degrado ambientale e al consumo del suolo ad azioni concrete a favore del comparto dell’edilizia e del tessuto economico in generale, trasformando gli immobili abbandonati e le aree dismesse in vere e proprie risorse e stimolando la compartecipazione di pubblico e privato nella tutela del paesaggio e nella rigenerazione urbana, anche a fini energetici ed ambientali.
CENSIMENTO DEGLI EDIFICI Punto di partenza di tale percorso è il censimento degli edifici in stato di abbandono e le aree dismesse volto a valutare su basi numeriche concrete l’incidenza di tali immobili sul territorio. Per fare questa operazione si è pensato di coinvolgere cittadini, enti locali e categorie economiche nella redazione di un registro su base comunale e regionale. Il registro degli immobili abbandonati vuole essere un punto di partenza per monitorare la situazione, ma anche uno strumento di programmazione al servizio della comunità, con l’obiettivo di ridurre il consumo del suolo e incentivare il recupero dei fabbricati, migliorandone l’impatto sul territorio in termini di efficienza energetica e di prevenzione dei rischi causati dalle calamità naturali. La disposizione propone di dividere il costituendo registro in tre sezioni, in quanto le diverse tipologie di immobile, con le rispettive destinazioni d’uso, necessitano forme di intervento specifiche e mirate, ove possibile, a trasformare l’immobile in una risorsa. La prima sezione fa riferimento agli edifici residenziali in stato di abbandono per i quali si prevede un contributo a fondo perduto in conto capitale al fine di promuovere la demolizione dell’immobile come misura di salvaguardia contro il degrado ambientale. A tale contributo si associano misure incentivanti per favorire, nel caso di ricostruzione o restauro dell’edificio, interventi volti al miglioramento dell’efficienza energetica e per agevolare i nuclei familiari con persone con gravi disabilità o non autosufficienti a costruire degli alloggi confacenti alle loro specifiche esigenze. La seconda sezione è invece dedicata agli immobili che fanno parte della tradizione rurale regionale,
a titolo esemplificativo stavoli, baite, case coloniche o casoni, con lo scopo di promuovere la tutela, valorizzazione e manutenzione dell’architettura rurale tradizionale esistente in quanto depositaria del patrimonio storico-culturale e delle tecniche costruttive tradizionali. La terza sezione, infine, registra gli edifici produttivi e le aree dismesse e pone importanti incentivi per il riuso di tali aree affinché diventino uno strumento di marketing territoriale per attrarre nella nostra regione nuovi investimenti e nuove imprese. Scopo di tali misure a favore dell’insediamento in aree produttive dismesse è quello di offrire dei contributi alla creazione di imprese affinché attraverso la rivalutazione dell’area sia l’imprenditore stesso a riqualificare il tessuto urbano, con benefici per la comunità, per l’impresa e per l’economia regionale. Le risorse stanziate a questo scopo potranno essere ammortizzate attraverso i risparmi delle amministrazioni pubbliche che devono sostenere i costi per combattere il degrado ambientale, ma anche dai benefici che la creazione di nuove imprese portano con sé in termini di IVA, produttività e lavoro. Per dare un segnale forte agli imprenditori e come dimostrazione di ascolto e di comprensione delle loro esigenze, si è voluto applicare l’aliquota IRAP agevolata del 2,9% per le nuove imprese che si insedieranno nelle aree dismesse, come momento di discontinuità e concreta attenzione verso lo sforzo imprenditoriale. A questo proposito preme sottolineare come questo incentivo è stato limitato alle imprese di nuova istituzione al fine di non gravare troppo sul bilancio regionale, creando una sicura diminuzione delle entrate fiscali. Lo sconto IRAP, così definito e limitato, infatti, sarà compensato dai benefici derivanti dall’insediamento di una nuova impresa che, probabilmente, senza il predetto incentivo non nascerebbe o sceglierebbe come sede il territorio di un’altra regione.
CONTRIBUTI PER EDIFICI AD USO RESIDENZIALE La proposta di legge introduce delle forme contributive e incentivanti a favore dei proprietari di edifici residenziali in stato di abbandono iscritti nel registro previsto nel capo precedente, in particolare: un contributo in conto capitale fino al 50% della spesa ammissibile calcolata sul prezzo a metro/cubo definito dal Prezziario regionale dei lavori pubblici e in caso di restauro o ricostruzione, in seguito a demolizione totale, come definito a livello nazionale con il decreto legge 70/2011, una volumetria premiale del 20% in caso di interventi finalizzati al miglioramento dell’efficienza enerPAG. 37 - APINFORMA / Edilizia - numero 4 - 28 febbraio 2014
getica e modifiche della sagoma necessarie all’armonizzazione architettonica. Si riconosce, infine, un’ulteriore volumetria aggiuntiva (massimo cento metri cubi) per l’adeguamento di alloggi utilizzati da nuclei familiari comprendenti persone con gravi handicap o non autosufficienti.
INTERVENTI PER EDIFICI RURALI TRADIZIONALI La Regione definisce gli interventi volti a favorire il recupero del patrimonio edilizio tradizionale attraverso contributi in conto capitale volti a demolire, ristrutturare o ricostruire in seguito a demolizione un fabbricato rurale tradizionale. Tali contributi, cumulabili tra loro al fine di offrire al proprietario la più ampia scelta di intervento, sono ammessi solo per opere volte a recuperare e conservare gli elementi architettonici e costruttivi storici attraverso l’utilizzo di materiali tradizionali. Si evidenzia come per gli immobili siti in aree svantaggiate, tenuto conto del fatto che spesso gli interventi vanno effettuati in aree difficili da raggiungere, l’ammontare del contributo è maggiorato del 15%. Si è voluto infine aumentare di un ulteriore 20% l’ammontare massimo del contributo nei casi di utilizzo di imprese, maestranze e prodotti di origine regionale.
MISURE PER LA PROMOZIONE DEL RIUSO DEGLI EDIFICI PRODUTTIVI E DELLE AREE DISMESSE La proposta di Legge prevede che al fine di attrarre nuovi investimenti produttivi e promuovere la riqualificazione e il riuso di edifici produttivi e aree dismesse l’Amministrazione regionale viene autorizzata ad attivare forme incentivanti a favore delle imprese che stabiliscono la loro sede nell’edificio produttivo o nell’area dismessa: finanziamenti a tasso zero o agevolato attivati tramite il FRIE, con assunzione dei costi di servizio e delle operazioni a carico dell’Amministrazione regionale, per finanziare interventi di recupero e riqualificazione di edifici produttivi e aree dismesse al fine di permettere l’insediamento di nuove imprese; esenzione del contributo di costruzione per interventi di edilizia effettuati all’interno delle aree dismesse; contributi in conto capitale per l’acquisto e l’installazione di impianti tecnologici ad elevata efficienza energetica e infine applicazione dell’aliquota IRAP al 2,9% per un massimo di 10 periodi di imposta, solo per le imprese di nuova istituzione e iscrizione al registro delle imprese, per le motivazioni precedentemente indicate. Si prevede inoltre l’intervento dell’Amministrazione regionale per l’attuazione di forme di mar-
keting territoriale volte ad attrarre gli investimenti nelle aree produttive dismesse.
NORME TRANSITORIE Prevede le disposizioni transitorie e di coordinamento con le differenti norme di settore su cui incide la presente proposta di legge, le disposizioni a carattere finanziario e infine l’entrata in vigore.
AUDIZIONE IN IV COMMISSIONE DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE Su questa proposta di legge CONFAPI FVG ha presentato le proprie proposte in accordo con gli Stati Generali delle Costruzioni in una specifica
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audizione presso la IV Commissione Regionale. Riteniamo comunque questa proposta uno strumento innovativo a carattere trasversale che ha il duplice scopo di salvaguardare il paesaggio della nostra regione e di dare impulso al settore dell’edilizia, da una parte, e al tessuto imprenditoriale dall’altra. Le nostre proposte sono finalizzate ad un miglioramento della normativa al fine di evitare incomprensioni e problematiche nell’applicazione operativa di questo importante strumento che riteniamo apprezzabile e molto valido. (CS)
Note informative
LE NOVITÀ NORMATIVE NAZIONALI
AUTORITÀ DI VIGILANZA: GLI ESPOSTI SULLE VERIFICHE DEGLI ATTESTATI SOA DEVONO ESSERE MOTIVATI L’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, con il comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio, ha dettato le regole per l’attivazione, su istanza di parte, delle procedure di controllo sul sistema di qualificazione al mercato dei lavori pubblici attraverso la verifica dei certificati rilasciati dalle Soa alle imprese. L’organo di Vigilanza di Via di Ripetta specifica che lo scopo di tale verifica è uniformare le procedure. L’Autorità precisa che i soggetti autorizzati ad avanzare un esposto, in base all’articolo 71 del regolamento di attuazione del codice appalti (Dpr 207/2010), possono essere: imprese, Soa, stazioni appaltanti. Tali soggetti, devono essere “portatori di un interesse concreto e attuale alle verifiche sull’operato delle Soa”. L’istanza, inoltre, “deve essere firmata, nonché accompagnata da copia di un valido documento di identità del segnalante” la domanda, pena la inammissibilità, deve contenere “l’esposizione dei fatti e delle motivazioni che fondano la legittimazione del soggetto istante; nella stessa devono essere dettagliatamente esposte le ragioni in fatto e diritto che fondano la richiesta di intervento dell’Autorità con una chiara e puntuale indicazione delle presunte irregolarità”. Inoltre, si legge nel comunicato, “la domanda deve essere corredata da idonea documentazione probatoria”. L’Autorità precisa che, ove a presentare l’istanza fosse una Soa, sta alla società dimostrare di avere effettuato prima tutte le verifiche possibili in relazione alle presunte irregolarità (esempi in merito: consultazione banca dati Accredia, casellario informatico, visure camerali, forum Soa). Successivamente l’Autorità valuterà i PAG. 39 - APINFORMA / Edilizia - numero 4 - 28 febbraio 2014
requisiti della domanda. Nel caso in cui si verifichi che il firmatario della stessa non abbia un interesse concreto e attuale nella vicenda ma l’esposto sia sicuramente comprovato, l’organismo di vigilanza deciderà di procedere d’ufficio. Il comunicato dell’Autorità, per ciò che concerne i tempi sulla verifica dei certificati, afferma che “alla Soa a cui risulta imputata la presunta irregolarità, al soggetto istante, nonché all’impresa titolare dell’attestazione oggetto di segnalazione verranno assegnati 30 giorni per presentare delle memorie”. Terminata la fase dell’istruttoria, la stessa Autorità comunicherà i risultati ai soggetti interessati e, acquisite le eventuali controdeduzioni, darà il suo parere finale che sarà comunicato alla Soa e all’impresa titolare del certificato. Viene specificato, inoltre, che i termini regolamentari per la conclusione del procedimento sono fissati in 60 giorni.
CONSIGLIO DI STATO SULLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DI ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE Secondo il Consiglio di Stato “La definizione delle quota di partecipazione ad un’Ati non riguarda la fase esecutiva al rapporto contrattuale ma la sua fase prodromica. E’ nella proposta contrattuale della partecipante che deve risultare esplicitata l’identità del soggetto contraente ossia, nel caso di partecipazione in associazione temporanea, le quote attribuite a ciascuno componente”. Lo scopo della disposizione è quello di escludere fin dalla fase di svolgimento della gara partecipazioni fittizie o di comodo come avveniva in passato. Il principio di preventiva indicazione della quota di partecipazione al raggruppamento è, quindi, inderogabile in sede di presentazione dell’offerta. Tutto ciò si è reso inevitabile al fine di evitare, come ha deliberato il Consiglio di Stato, “partecipazioni apparenti effettuate solo allo scopo di far aggiudicare contratti a soggetti privi delle necessarie qualificazioni e quindi ad evitare che alla spendita delle quote di partecipative non corrisponda quella dei requisiti di qualificazione e un identico impegno in sede di esecuzione dei lavori”. In conclusione, in sede di domanda di partecipazione deve essere formulata almeno l’indicazione
delle quote di partecipative al raggruppamento, dalle quali desumere la quota parte dei lavori da eseguire da parte di ciascun associato. Deve sussistere, infatti, una perfetta corrispondenza tra la quota di lavori e la quota di effettiva partecipazione al raggruppamento. Sulla base di ciò avverrà la verifica della sussistenza della qualificazione SOA. Occorre inoltre tenere nella dovuta considerazione la differenza che esiste tra associata e cooptata le quali, avendo un diverso grado di responsabilità, hanno un corrispondente diverso onere probatorio del possesso dei requisiti. Da ultimo, ma non meno importante, la necessità che la stazione appaltante si attenga a quanto dichiarato dai partecipanti in sede di offerta, senza possibilità di deduzioni o aggiustamenti.
RILASCIO DURC IN PRESENZA DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI Il Durc (documento unico di regolarità contributiva) va rilasciato in presenza di certificazione di crediti certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti di una pubblica amministrazione. L’impresa ha titolo alla regolarità contributiva purché l’importo dei crediti sia sufficiente a coprire gli obblighi contributivi non ancora versati a Inps, Inail e Cassa Edili (questa solo per le imprese edili). La Circolare n 16 del 30 gennaio 2014, diramata dall’Inps, fornisce indicazioni in ordine all’applicazione della disciplina, a seguito della realizzazione, da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, all’interno della Piattaforma telematica per la certificazione dei crediti, della funzione di Gestione Richieste Durc, riservata ai titolari dei crediti e di quella di Verifica per l’emissione del Durc, rivolta agli Enti predisposti al rilascio del Durc. In caso di esito positivo della verifica, il sistema fornirà un apposito messaggio, consentendo di scaricare una certificazione, in formato pdf. L’esito positivo si avrà quando, l’importo degli oneri contributivi non ancora versati, (controllato da ciascuno degli enti tenuti al rilascio del Durc, ovvero Inps, Inail e Cassa Edili), risulterà pari o inferiore a quello riscontrato dal sistema della Piattaforma, come saldo disponibile e alla data della verifica. Il Durc quindi, implica che l’importo dei crediti certificati sia perlomeno pari all’ammontare globale dei debiti contributivi.
PER LA TRASMISSIONE DEI CONTRATTI DI RETE IN ARRIVO UN MODELLO STANDARD Per la trasmissione al registro delle imprese del contratto di rete è in arrivo un modello standard PAG. 40 - APINFORMA / Edilizia - numero 4 - 28 febbraio 2014
tipicizzato. I requisiti del contratto di rete previsti dall’art.3, comma 4-ter, del decreto legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2209 n. 33 (poi modificato dall’art. 45, comma 1 del Dl 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n.134) sono totalmente proposti nel modello di trasmissione del contratto in rete. In merito a ciò il Consiglio di Stato (sezione consultiva per gli atti normativi), con il parere numero 00194 del 21 gennaio 2014, ha dato il via libera allo schema di Dm recante “regolamento recante la tipizzazione del modello standard per la trasmissione del contratto di rete”. Il Decreto interministeriale è attualmente in attesa della firma del Ministero della Giustizia, dello Sviluppo economico e dell’Economia (il Decreto sarà successivamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale). Lo schema di Decreto ministeriale ha provveduto alla tipizzazione del modello standard per la trasmissione del contratto di rete al registro delle imprese, specificando, in merito, il contenuto in conformità a quanto previsto dalla normativa primaria (art. 3, comma 4-ter del Dl n. 5/2009). Si evidenzia che la legge 134/2012, di conversione del decreto legge n. 83/2012, ha modificato il comma 4-ter dell’art.3 del Dl n. 5/2009. Il Decreto, stabilisce che il contratto di rete deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma degli art. 24 o 25 del C.A.D. (D.lgs. 82/2005 e successive modificazioni) da ciascuna impresa (legale rappresentante) aderente. Successivamente l’atto deve essere trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello standard.
LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO DESTINAZIONE ITALIA: LE NOVITÀ PIÙ RILEVANTI Concordato con riserva per le imprese, compensazione del credito con le cartelle di Equitalia, bonifiche siti ambientali, fondi per infrastrutture, sanzioni contro il lavoro sommerso, certificazione energetica La Camera, nella seduta dell’11 febbraio scorso, ha varato la legge di conversione del Decreto Destinazione Italia (Dl n. 145/2013). Per il settore delle costruzioni vi sono molte novità che di seguito vengono segnalate. Pagamento diretto del subappaltatore in caso di crisi e concordato La norma, anzitutto, specifica che la situazione di urgenza nella quale si fa ricorso al pagamento diretto deve essere accompagnata da una crisi di
liquidità dell’affidatario. Il testo del Decreto precisa anche che, per attivare la procedura, è obbligatorio che la stazione appaltante consulti l’affidatario. La norma precisa che la Pa potrà sempre, in caso di concordato, pagare le prestazioni eseguite dall’affidatario, anche “con riferimento agli eventuali diversi soggetti che lo costituiscono”. In base a una modifica introdotta alla Camera, la stazione appaltante sarà obbligata a pubblicare sul proprio sito telematico le somme liquidate e l’indicazione dei relativi beneficiari. Inoltre nella parte che riguarda il concordato preventivo con continuità aziendale, viene introdotta una restrizione alla partecipazione alle gare per le imprese che chiedono l’accesso alla procedura (è stato aggiunto all’articolo 13 il comma 11-bis, andando a integrare la legge fallimentare regio decreto 16 marzo 1942, n.267) Infine, sempre la Pubblica amministrazione potrà anche regolare i rapporti con subappaltatori e cottimisti, ma solo basandosi esclusivamente sulle determinazioni del Tribunale competente per l’ammissione alla procedura di concordato. In pratica, successivamente al semplice deposito del ricorso per l’ammissione al concordato, le procedure di affidamento di contratti pubblici dovranno essere autorizzate dal Tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, qualora nominato. Garanzie fideiussorie Il Decreto cerca di disciplinare la materia dei contratti che hanno oggetto la realizzazione di opere pubbliche inerenti all’aspetto dello svincolo delle garanzie fideiussorie. Le norme del Codice appalti vengono applicate anche a rapporti contrattuali antecedenti all’entrata del Codice stesso “ivi compresi i settori cosiddetti esclusi” viene comunque spiegato che tale assetto “non altera affatto il sinallagma contrattuale dei rapporti convenzionali in essere, né incide sulle esigenze ineludibili di garanzia della committenza rispetto all’operato dell’appaltatore”. Cartelle Equitalia La nuova normativa introduce, per il 2014, la compensazione con tutte le cartelle esattoriali di Equitalia (in un primo tempo si era paventato il congelamento).“Con Decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze sono stabilite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le modalità per la compensazione, nell’anno 2014, delle cartelle esattoriali a favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, fornitura, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti delPAG. 41 - APINFORMA / Edilizia - numero 4 - 28 febbraio 2014
la pubblica amministrazione e certificati” Inoltre, viene specificato, che la compensazione della cartella, sarà possibile solo se la somma iscritta al ruolo è “inferiore o pari al credito vantato”. In fase di riformulazione è stato inserito un termine temporale di 90 giorni al fine che tale misura possa divenire operativa con tanto dei relativi elenchi all’agente della riscossione. Le condizioni fissate dalla rettifica al Decreto richiedono che i debiti con le Pubbliche amministrazioni devono essere oggettivamente riconducibili ad un atto negoziale ed esattamente determinabili nell’importo (ovvero contratto con soggetto pubblico). Di contro, invece, l’esigibilità indica l’assenza di ostacoli al pagamento del credito come, ad esempio, la presenza di un inadempimento. Si sottolinea che l’impresa o il professionista che vuole certificare il credito nei confronti di Pubbliche amministrazioni o enti locali deve necessariamente autenticarsi alla piattaforma informatica predisposta sul sito telematico del Mef e compilare un prospetto per ottenere la certificazione. Se l’impresa creditrice, entro 30 giorni dalla richiesta, non ottiene la certificazione o non viene rilevata l’esigibilità dalla Pa, può richiedere la nomina di un commissario ad acta sempre all’interno della piattaforma telematica. Di fatto, il Decreto, dà il via libera al credito certificato. Le aziende e i professionisti potranno procedere alla compensazione e non a un automatico congelamento del debito con l’Agenzia delle Entrate. Inoltre, se il debito viene sospeso, il debitore non potrà considerarsi moroso e potrà partecipare a gare e appalti e non subirà il blocco di pagamenti da parte degli enti pubblici. Indennizzo per imprese che subiscono danni ai materiali Viene introdotto un indennizzo per le imprese che subiscono danni ai materiali, attrezzature e beni strumentali (inerenti a opere presenti nel piano delle infrastrutture e inserite negli elenchi della legge Obiettivo n. 443/2001), “come conseguenza di delitti non colposi commessi al fine di ostacolare o rallentare l’ordinaria esecuzione delle attività di cantiere” e in grado di pregiudicare il rispetto dei tempi di consegna dell’opera. Il risarcimento coprirà “una quota della parte eccedente le somme liquidabili dall’assicurazione stipulata dall’impresa o, qualora non assicurate, per una quota del danno subito”. Vengono stanziati, per i risarcimenti, due milioni di euro per il 2014 e cinque milioni di euro per il 2015. Bonifiche Si introduce la possibilità di stipulare accordi di
programma con soggetti interessati al recupero ambientale con progetti di rilievo anche attinenti alla riconversione industriale di siti da sottoporre a bonifica. L’articolo 4 del Decreto, “mira, quindi, a rilanciare l’economia dei territori coinvolti e a promuovere il riutilizzo produttivo dei siti inquinati”. Inoltre, al fine di prevenire il rischio di sanatoria a favore di aziende che con il loro operato hanno materialmente contribuito all’inquinamento dei siti, è stato stabilito che la revoca degli oneri relativi ad interventi antecedenti a eventuali progetti è subordinata, al rilascio dell’attestato di certificazione dell’avvenuta bonifica e messa in sicurezza dei siti. L’articolo, infine, stabilisce che è facoltà del Ministero dell’Ambiente redigere gli accordi di programma con le aziende interessate. Certificazione energetica Aumento della durata minima dei corsi per certificatori energetici fino a 80 ore. Attribuzione a Regioni e Province autonome di poter riconoscere come certificatori i soggetti che “dimostrino di essere in possesso di un attestato di frequenza” con il conseguente superamento dell’esame attinente ad un corso di formazione avvenuto prima del 12 Luglio 2013. Infine, vengono rivisti i titoli di studio che danno accesso al titolo di certificatore. Vengono incluse nell’elenco le lauree magistrali e specialistiche quella in pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale, quelle in ingegneria (alcune di quest’ultime precedentemente non erano state ottemperate). Stanziamento fondi per infrastrutture Nel Decreto vi è a una assegnazione a favore della metropolitana di Salerno. “Al fine di assicurare la continuità del servizio pubblico ferroviario sulla tratta stazione centrale - stadio Arechi”, le risorse impegnate per la realizzazione di questa tratta (mai utilizzate) sono destinate, per un tetto massimo di 5 milioni di euro, alla copertura del relativo contratto di servizio ferroviario regionale per il biennio 2014-2015. Inoltre, per ciò che concerne Expo 2015, alcune assegnazioni del Cipe vengono revocate e le relative risorse, pari a 165,3 milioni di euro, vengono assegnate al Fondo revoche per essere a loro volta redistribuite. Vengono destinati, infine, 45 milioni all’accessibilità ferroviaria dello scalo di Malpensa. Nasce l’anagrafe delle revoche dei fondi Cipe Viene stabilito che il Cipe, entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente Decreto, dovrà pubblicare sul proprio sito telematico un elenco PAG. 42 - APINFORMA / Edilizia - numero 4 - 28 febbraio 2014
di interventi con i quali, a partire dal 1° gennaio 2010, sono state annullate le sue assegnazioni. Sanzioni per lavoro sommerso Il Decreto prevede aumenti del 30% per quel che riguarda le violazioni inerenti all’impiego di lavoratori “in nero” e quelle riguardanti gli adempimenti economici che l’impresa deve versare per la revoca del provvedimento di sospensione. Duplicate, altresì, le sanzioni amministrative relative a violazioni attinenti il superamento della durata media dell’orario di lavoro. Il Decreto è passato all’esame del Senato.
RAPPORTO STUDI DELLA CAMERA SULLA LEGGE OBIETTIVO Dopo 12 anni dalla sua approvazione è stato concluso solo il 13% delle opere E’ stato presentato, presso la Commissione Ambiente della Camera, l’ottavo rapporto sulla legge obiettivo. L’indagine è stata realizzata dal servizio studi della Camera, in collaborazione con l’Autorità di Vigilanza e il Cresme. Dallo studio si evince che a dodici anni dalla sua approvazione, la legge obiettivo continua a presentare un quadro realizzativo profondamente diversificato. Se da una parte, infatti, è stato delineato un gruppo di opere strategiche prioritarie, dall’altra le risorse confluiscono su un numero molto ristretto di interventi. Inoltre, il numero di opere concluse, resta il 13% del totale (era il 10% nel 2013). Il perimetro degli interventi è stabilizzato nei numeri complessivi di 375 miliardi di costo totale, per 403 opere e 1.359 lotti. Appare evidente, altresì, una programmazione sempre più caotica e frammentaria. Nel piano, infatti, entrano programmi di piccole opere (esempio: i 6 mila campanili) e di manutenzioni stradali e ferroviarie, che hanno cambiato profondamente l’origine della legge obiettivo. Quest’ultime, però, come accaduto in passato, potrebbero essere nuovamente tagliate e sostituite con le piccole opere per il Sud ed altri programmi per un totale di 89 miliardi. Si riscontra, inoltre, un definanziamento, sia pure momentaneo, di opere prioritarie come il Mose e il Terzo valico per far posto a un criterio che premia gli interventi cantierabili. Quest’ultimi, divengono il centro del programma. Lo studio riscontra, inoltre, il mancato finanziamento (e interesse) di opere il cui progetto era stato approvato dal Cipe. Tali progetti, infatti, restano fermi al 38% del totale del programma con una copertura finanziaria al 44% per un ammontare di 163 miliardi di euro. L’indagine, infine, riscontra la crescita da 53 a 57 miliardi attinente ai finanziamenti privati del piano. Tale crescita avviene nel
momento in cui il Project financing incontra difficoltà congiunturali molto marcate con un -34% rilevato a fine 2013.
CRESME: L’EDILIZIA SOSTENIBILE DÀ OSSIGENO AL SETTORE DELLE COSTRUZIONI PIEGATO DALLA CRISI Il crollo delle grandi opere è parzialmente controbilanciato dall’incremento delle gare per affidare gli interventi di riqualificazione urbana. Il rapporto dell’Osservatorio nazionale del Project financing del Cresme, certifica il crollo del mercato delle grandi opere. Infatti, negli ultimi due anni, a causa della crisi e dei tagli alla spesa pubblica, il mercato delle grandi opere pubbliche ha registrato una flessione che si attesta al 52%, ma anche il partenariato pubblico e privato, su cui puntava per rilanciare la spesa infrastrutturale mostra segni di cedimento: motivo di questa flessione è, soprattutto, la difficoltà di accesso al credito e le criticità legate ai processi decisionali che si riscontrano nell’iter tecnico e ritardano la realizzazione. Ma, nel 2013, il segno meno, che ha contraddistinto il mercato delle grandi infrastrutture è stato, in parte, controbilanciato di interventi di riqualificazione urbana. Proprio in questo ambito, rientrano il maggior numero di iniziative del partenariato pubblico privato di riferimento per l’edilizia sostenibile, dove sono state censite tra il 2002/2013 149 mila gare per l’affidamento di interventi di nuova costruzione o di rinnovo di edifici residenziali e non, per un importo di circa 131 miliardi. Il rapporto Cresme che, conferma, quindi, il ruolo strategico della riqualificazione e dell’edilizia sostenibile nel confronto delle costruzioni.
IL MILLEPROROGHE APPROVATO ALLA CAMERA E’ stata approvata dalla Camera dei Deputati la legge di conversione del Dl 150/2013. Tra le proroghe più importanti attinenti al settore dell’edilizia si evidenziano: - le centrali di committenza per i piccoli Comuni; - l’Avcpass; - il Pos per i professionisti; - l’operatività del Sistri per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, per le imprese di trasporto e Comuni dei rifiuti urbani del territorio della Campania; - l’obbligo per gli enti finanziati con i fondi del Decreto del fare di affidare i lavori di riqualificazione delle scuole entro febbraio. PAG. 43 - APINFORMA / Edilizia - numero 4 - 28 febbraio 2014
Si segnalano, inoltre, le seguenti novità di interesse per le imprese: - il ripristino della norma per i costruttori attinente alla verifica triennale dell’attestato Soa, che abilita a partecipare al mercato dei lavori pubblici; - l’estensione del periodo, per i general contractor, di dimostrare il possesso dei requisiti tecnico economici tramite il certificato di attestazione Soa; - l’obbligo per le imprese, nel corrente anno, di rispettare i requisiti minimi previsti dalla legge nel realizzare fabbricati alimentati tramite energie rinnovabili.
AUTORITÀ: MODIFICATO IL REGOLAMENTO SUI PARERI INERENTI AL PRECONTENZIOSO Il Consiglio dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ha modificato il Regolamento che disciplina i pareri sul precontenzioso. Le stazioni appaltanti e le imprese possono ora rivolgersi, infatti, oltre che a un Tribunale o un collegio arbitrale, anche a Via Ripetta al fine di poter risolvere una problematica nata successivamente all’aggiudicazione di un contratto in essere. Il parere sarà gratuito. Si sottolinea che, i pareri rilasciati dall’Autorità, non sono vincolanti e quindi la loro applicazione in casi specifici è rimessa alla volontà delle parti. Oltre la possibilità di rivolgersi a Via Ripetta, anche per eliminare i contenziosi venuti a crearsi a lavori in corso, il nuovo Regolamento contiene delle novità per rafforzare ed estendere il perimetro delle competenze “para-giurisdizionali” dell’Organo di Vigilanza. Nello specifico si evidenzia: - la possibilità di chiedere un parere anche per associazioni e comitati portatori di interessi diffusi; - il rafforzamento dello spazio per il contraddittorio con la possibilità, per le parti, di presentare memorie e documenti entro 10 giorni dall’avvio della procedura (e repliche degli stessi nei successivi 10 giorni); - il rilascio del parere, rigorosamente, entro 90 giorni dall’avvio della procedura. Nel caso in cui arrivi prima la decisione del Tribunale l’iter sarà bloccato. Infine, l’Autorità di Vigilanza, al fine di poter prestare al meglio il servizio attinente al precontenzioso, sta verificando la possibilità di creare due uffici separati: uno inerente ai contenziosi postaggiudicazione, l’altro per risolvere le questioni pertinenti alle gare di appalto.
LA PROCEDURA DEL NEGOZIATO PUÒ ESSERE EFFETTUATA SENZA LA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO SPECIFICO Il Consiglio di Stato si è pronunciato il 27 gennaio scorso, con la decisione n.355, in merito alle previsioni del bando circa il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso. Specificatamente un’impresa ha espletato un ricorso contro il Ministero della Difesa attinente alle previsioni del bando circa il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso e l’obbligo di presentazione del progetto base di cui all’art. 57, comma 5 lett. b) del decreto legislativo n. 163/2006. Tale normativa avrebbe dovuto indurre il Ministero ad adeguare la procedura di gara di cui al disciplinare alla valutazione del progetto, nella specie non operata. Il Consiglio di Stato, nella fattispecie, ha respinto il ricorso poiché ha osservato che sta all’espressione della discrezionalità della stazione appaltante la scelta del criterio più idoneo per l’aggiudicazione di un appalto. La stazione appaltante può, infatti, decidere tra l’offerta economicamente più vantaggiosa e il prezzo più basso incidente nei soli limiti della manifesta “illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza o macroscopico travisamento del fatto” (Cons. St. Sez. V, 19 novembre 2009, n. 7259; Sez. III, 15 aprile 2013, n. 2032) e nella fattispecie non dedotti, né ravvisabili, tenuto conto della tipologia del servizio oggetto di appalto. Il Consiglio di Stato ha, inoltre, specificato che non esiste un limite di massima per la disposizione di cui all’art. 57, comma 5 lett. b) del Codice dei contratti il quale prevede la possibilità di aggiudicazione con procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara per nuovi servizi, similari a quelli già aggiudicati in favore della stessa impresa. Tale disposizione presuppone l’esistenza di un progetto di massima, oggetto di un precedente contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta, al solo scopo di delineare e rendere trasparenti le caratteristiche dei servizi che possano definirsi analoghi a quelli già affidati all’operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante. La disposizione di Palazzo Spada ha il fine di evitare che il ricorso alla ripetizione dei servizi similari possa essere una finalità per poter aggirare l’evidente divieto di rinnovo. In pratica, tale direttiva si configura, similarmente, come una nuova aggiudicazione in forma negoziata di servizi consoni ad un progetto base di un appalto precedente. PAG. 44 - APINFORMA / Edilizia - numero 4 - 28 febbraio 2014
CONSIGLIO DI STATO: LA SOTTOSCRIZIONE È ELEMENTO ESSENZIALE DELL’OFFERTA Il Consiglio di Stato con la decisione n.174 del 17 gennaio scorso ha sancito che le offerte per gare di appalti prive di sottoscrizione determinano in maniera perentoria l’esclusione del partecipante L’art. 46 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 include espressamente la sottoscrizione fra gli elementi essenziali dell’offerta, ed altrettanto espressamente dispone che la sua mancanza determina l’esclusione del concorrente dalla gara. L’univoco enunciato della norma impone di ritenere che il legislatore, nel risolvere il bilanciamento tra “favor partecipationis” ed esigenza di chiarezza nell’espressione della volontà delle parti, abbia dato la prevalenza a tale ultima esigenza, disponendo l’esclusione delle offerte prive di sottoscrizione. Il Consiglio di Stato, infatti, ha ritenuto la sottoscrizione elemento necessario dell’offerta, la cui mancanza rende dubbia la sua riferibilità al partecipante alla gara. I Giudici di Palazzo Spada, di conseguenza, hanno sancito che la nullità dell’offerta, in quanto non sottoscritta, pone un elemento di incertezza circa la possibilità di concludere il contratto. La sottoscrizione dell’offerta si configura, infatti, come lo strumento mediante il quale l’impresa fa propria la dichiarazione contenuta nel documento, serve a renderne nota la paternità ed a vincolare la stessa alla manifestazione di volontà in esso contenuta. La sottoscrizione assolve la funzione di assicurare provenienza, serietà, affidabilità e insostituibilità dell’offerta e costituisce elemento essenziale per la sua ammissibilità, sia sotto il profilo formale che sotto quello sostanziale, potendosi solo ad essa riconnettere gli effetti dell’offerta come dichiarazione di volontà atta alla costituzione di un rapporto giuridico.
EDILIZIA SCOLASTICA, CASA E INFRASTRUTTURE: È NECESSARIO PUNTARE SULLE INFRASTRUTTURE Cresme: persi per la crisi delle costruzioni circa la metà degli 1,1 milioni di occupati, solo con un super piano per le infrastrutture si può dare la scossa. E’ necessario rilanciare la spesa per le infrastrutture, crollata negli ultimi anni del 37% ed in generale dare nuovo ossigeno all’edilizia, che ha perso più del 30% del suo valore reale dal 2008 ad oggi. Infatti, secondo i dati forniti dal Cresme, gli investimenti in opere pubbliche sono scesi in Italia al 37% dal 2004 al 2013, e lo stesso Istituto di ricerca sull’edilizia, prevede un altro -2,5% effettivo nel corso di questo anno. La frenata delle opere pub-
bliche è iniziata in Italia con l’esaurirsi dei cantieri dell’alta capacità ferroviaria Torino – Milano – Napoli - , che tra il 2002 e il 2006 valevano in media 2,5 miliardi di euro di spesa effettiva. Nessuna delle grandi opere previste dalla Legge Obiettivo è riuscita a sostituire la Tav in termini di continuità ed a ciò va aggiunto il crollo per gli investimenti degli enti locali e delle Regioni, a causa in primis del Patto di Stabilità. Difatti, molto spesso le opere pubbliche o non si fanno o procedono lentamente non per mancanza di finanziamenti, ma per gli ostacoli burocratici, contenziosi, carenza di progettazioni. La sfida lanciata già dal governo Letta è quella di utilizzare al meglio le risorse disponibili, spostandole dai progetti incagliati a nuovi interventi che diano ampie garanzie di cantierabilità. Queste le misure: 1) Decreto Fare 2013, 2 miliardi riutilizzati, varie opere, 2) Legge di Stabilità 2014, avvio revisione programmi difesa del suolo, 1,2 miliardi, 3) revisioni Piani UE 2007/20013, 3 miliardi a Piano Campanili, Piano Città, beni culturali ed edilizia scolastica.
INFRASTRUTTURE: DAL CIPE STANZIATI PIÙ DI UN MILIARDO DI EURO Parere favorevole del Cipe sul Contratto di Programma 2014 dell’Anas. Nello specifico il piano ha stanziato un miliardo, 73 milioni e 500 mila euro per “lo sviluppo, la manutenzione e la gestione della rete stradale e autostradale”.
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Gli interventi riguardano la manutenzione, la sicurezza, la vigilanza, il monitoraggio e l’info mobilità della rete. Sono previsti, inoltre, 485 milioni di euro che consentiranno la realizzazione di nuove opere pari al valore di oltre 600 milioni di euro e l’ultimazione di diversi interventi in corso d’opera. Con i nuovi investimenti potranno essere cantierabili le seguenti opere: - sistema tangenziale di Lucca-I° stralcio (Toscana); - completamento della tangenziale di VicenzaI° stralcio (Veneto); - II° lotto della Mocaiana Umbertide sulla SS 219 (Umbria); - tratto laziale di completamento del tratto Terni-Rieti sulla SS 79 (Lazio); - adeguamento del tratto Acquasanta TermeTrisungo sulla SS4 (Marche); - lavori di messa in sicurezza della SS 26 tra lo svincolo autostradale in Comune di Quart (AO) e il confine regionale (Valle d’Aosta); - ripristino in vari tratti della sede stradale della SS 63 del Cerreto a seguito del dissesto franoso (Emilia Romagna). Si evidenzia, inoltre, che 8 milioni di euro consentiranno la progettazione di nuove opere. Quest’ultime, dal 2015, si tradurranno in interventi infrastrutturali per circa 2 miliardi di euro. (C)
Progetto di internazionalizzazione PMI OPPORTUNITÀ AGGIUNTIVE OFFERTE DA UNIONCAMERE
Unioncamere, in collaborazione con il Dipartimento per le Politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha intrapreso un’interessante iniziativa informativa sulle possibilità offerte alle aziende dall’Unione europea, denominata “L’Europa per le aziende”. L’operazione è dedicata a un campione di 200 piccole e medie imprese mettendo a disposizione una APP GRATUITA che fornirà utili spunti e suggerimenti pratici per operare nel mercato interno europeo, cioè in un mercato agevole, che potrebbe costituire il
primo passo verso ulteriori, più ampi, processi di internazionalizzazione. Aderendo all’iniziativa ci sarà la possibilità di accedere a informazioni sempre disponibili e aggiornate sulla Direttiva Servizi, ma anche di utilizzare uno strumento per tenere traccia di appunti, intuizioni, obiettivi, strategie di business connesse alle nozioni fornite. La APP consentirà, inoltre, di avviare un “contatto diretto” con le Istituzioni e di ricevere il supporto costante dello sportello unico PSC (Punto di Singolo Contatto) dedicato alle aziende che intendono lavorare in UE. Le Imprese interessate possono collegarsi con lo smartphone all’indirizzo www.civicamente.it/ueperleaziende per scaricare gratuitamente l’applicazione. La procedura richiede solamente un paio di minuti e darà l’immediato accesso alla prima delle unità di contenuto messe a disposizione. (C)
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La riforma del Diritto societario in India LA PRIMA IMPORTANTE NOVITÀ DEL COMPANY ACT 2013 CONSISTE NELL’INTRODUZIONE DELLA FIGURA DELLA SOCIETÀ UNIPERSONALE a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero L’India ha approvato, nell’agosto 2013, la legge di riforma del Diritto societario. Il nuovo Company Act 2013 sostituisce il precedente Company Act del 1956, anche se bisognerà attendere per la completa entrata in vigore della riforma (alcune norme richiedono ulteriori interventi da parte del Governo). Analizziamo le principali modifiche, entrate in vigore a partire dalla fine di Settembre 2013, evidenziando le differenze rispetto alla legge precedente. La riforma è intervenuta in moltissimi ambiti: - possibilità di costituire società unipersonali - Atto costitutivo e Statuto - responsabilità sociale d’impresa e norme sugli amministratori - processi di Acquisizione e Fusione (M&A) - introduzione di norme per una governance più trasparente e la tutela delle minoranze - obblighi di pubblicità - istituzione di un nuovo Tribunale nazionale per le controversie societarie - timido inserimento, che ha provocato notevole scalpore, delle “quote rosa” nei consigli di Amministrazione di alcune tipologie di società. Molte novità riguardano in special modo le società quotate mentre la maggior parte delle imprese italiane che procedono alla costituzione di società in India utilizzano spesso la figura della “Private Company “ o della “Public Company” non quotata. Pertanto ci si soffermerà principalmente sulle norme riguardanti le summenzionate categorie e/o comunque gli aspetti burocratici rilevanti che spesso costituiscono un faticoso ostacolo da superare per procedere alla costituzione della società.
La prima importante novità del Company Act 2013 consiste nell’introduzione nell’ordinamento indiano della figura della società unipersonale, con la denominazione di “One Person Company” (OPC), consentita a persone sia fisiche che giuridiche e che prevede la possibilità che la stessa sia amministrata da un amministratore unico. La OPC assumerà la forma della “Private Limited Company” con responsabilità limitata. Si rammenta che il Company Act del 1956 prevedeva invece la presenza di almeno due soci, limite che però veniva di fatto aggirato assegnando un limitatissimo numero di quote ad un soggetto (spesso locale o persona fisica anche se di altra nazionalità) e di un numero minimo di due amministratori. È controverso se tale possibilità sia estesa anche a persone o società straniere (il progetto di legge prevedeva espressamente tale possibilità che però è svanita nel testo definitivo) e in proposito bisognerà attendere le norme attuative. Tuttavia si segnala che le disposizioni sulla OPC prevedono ulteriori restrizioni rispetto al modello classico di Private Company, pertanto è consigliabile attendere le norme di dettaglio prima di procedere all’utilizzo di tale forma societaria. Per quanto riguarda le Private Company, mentre prima era possibile iniziare ad operare con l’ottenimento del “Certificate of Incorporation” ora bisognerà presentare una dichiarazione dei sottoscrittori contenente la dichiarazione di versamento delle quote di conferimento previste dall’Atto costitutivo e soltanto successivamente verrà rilasciato l’ulteriore “Commencement of Business Certificate (CoBC), propedeutico all’inizio dell’attività. Se tale nuova certificazione costituisce l’ennesimo certificato da ottenere (da sommare alla procedura necessaria all’ottenimento del nome della società, dei codici per gli amministratori c.d. DIN) preme far rilevare come numerosi sono gli ostacoli rimossi, quali ad esempio la previsione di una sede sociale anche durante la fase di costituzione, che è divenuta ora un semplice indirizzo da fornire per la corrispondenza. È stato innalzato da 50 a 200 il limite massimo di soci per una Private Company e da 20 a 100 per le società di persone (con esclusione di alcune tipologie di società di persone, quali ad esempio le
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società di avvocati, che sono regolate da leggi speciali e verso le quali il limite non opera). Per quanto concerne l’Atto Costitutivo e lo Statuto di una società (Article of Association e Memorandum of Association) si segnala, tra le altre, la nuova norma che ha rimosso l’obbligo di indicare obbligatoriamente, oltre all’oggetto principale della società, anche l’elenco degli ”oggetti accidentali o accessori” e la voce ulteriore “altri oggetti”. Data la rigidità delle norme in merito alla modifica dell’oggetto sociale se non previsto in una voce dei succitati elenchi, la prassi utilizzata dagli operatori in funzione della vecchia norma prevedeva infatti un lungo ed eterogeneo elenco che veniva inserito al fine di consentire alla società di poter in futuro operare anche in altri settori diversi dall’oggetto principale. Nonostante la semplificazione, per le società quotate tuttavia la modifica dell’oggetto sociale risulta soggetta a delibera straordinaria e ad ulteriori obblighi di pubblicità. Ulteriore formalismo in sede di costituzione è la presentazione di una dichiarazione resa dai soci e dai primi amministratori nominati con la quale i soggetti dichiarano l’assenza di condanne penali per reati societari, frode o abuso d’ufficio negli ultimi cinque anni. In caso di dichiarazioni false o mendaci sia la società che il soggetto che ha dichiarato il falso saranno penalmente ritenuti responsabili per frode. Per quanto riguarda invece la Responsabilità sociale d’impresa (RSI) la nuova norma prevede l’obbligo per le società aventi determinate soglie di fatturato, oppure utile netto o ancora patrimonio netto, di destinare il 2% degli utili netti medi degli ultimi 3 anni ad investimenti riguardanti la Responsabilità sociale d’Impresa. Il Company Act 2013 consente l’ottenimento dello status di “Dormant Company” per una società creata ad hoc (o già esistente) ad esempio per lo sviluppo di un progetto futuro e/o per mantenere assets di diritti di proprietà intellettuale. Lo status di “società dormiente” viene concesso dal ROC (Register of Company). Tralasciando in questa sede le numerose norme riguardanti le modalità di assunzione delle decisioni, di emissione e trasferimento di azioni, i quorum ed altre disposizioni di tipo tecnico, è opportuno segnalare le modifiche intervenute alla disciplina degli amministratori (e altre figure assimilate). Il Company Act 2013 prevede (diversamente dalla vecchia legge) che almeno un amministratore della società (anche se straniero) debba essere un soggetto che nell’anno precedente alla nomina ab-
bia soggiornato in India per almeno 182 giorni (è opportuno segnalare che non si comprende bene, dalla lettera della norma, se con tale definizione si intenda il requisito della residenza o mero soggiorno). Sempre in tema di amministratori una ulteriore novità riguarda le società quotate, per le quali è previsto che almeno un terzo degli amministratori sia indipendente, così come la previsione che almeno un amministratore sia donna. Tale ultima prescrizione (quote rosa) si applica sicuramente alle Public Company quotate, tuttavia la norma rimanda ad un successivo provvedimento che elencherà le ulteriori tipologie societarie soggette a tale obbligo e prevede un termine di un anno dall’entrata in vigore della legge concesso alle società quotate esistenti per adeguarsi alla norma. Una importante innovazione consiste nella definizione dei ruoli manageriali assimilati agli amministratori, rientranti nella categoria dei “Key Managerial Personnel”; rientrano in tale categoria i ruoli manageriali del CEO, Managing director, CFO e, in chiusura, “qualsiasi altro ruolo prescritto dalla legge”. Una delle probabili conseguenze dell’introduzione di tale definizione (KMP) è, ad esempio, l’estensione delle azioni di responsabilità verso gli amministratori anche a tali figure. Se si aggiunge che nel 2006/2007 in India era stata emanata una legge che tipizzava le condotte passibili di azione di responsabilità, ne deriva che con questo ulteriore intervento la disciplina della responsabilità degli amministratori risulta ora completa e priva di ambiguità sia per quanto concerne i soggetti passibili dell’azione di responsabilità sia in merito alle condotte (commissive e omissive) che possono dar luogo a tali azioni. In tema di processi di acquisizione e fusione (M&A) la riforma è invece intervenuta disciplinando dettagliatamente le regole da seguire e rimuovendo alcuni ostacoli previsti dal vecchio Company Act del 1956. Sarà possibile infatti procedere alla fusione (prima non consentita) di una società indiana con una società straniera, a patto che la società straniera sia residente in un paese rientrante nella lista di Paesi emanata dal Governo (che deve ancora essere pubblicata). Si segnala inoltre che, qualora il progetto di fusione riguardi una fusione tra PMI oppure tra una holding ed una società controllata, il Company Act 2013 prevede delle procedure semplificate e più veloci rispetto alla procedura ordinaria. Un ultimo richiamo merita la previsione di un Tribunale nazionale per le controversie societarie denominato NCLT. Non si comprende se tale
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innovazione consista nell’istituzione di un nuovo giudice o piuttosto una sezione specializzata, anche se si protende per la seconda ipotesi. Tale Tribunale avrà una composizione mista di giudici ed esperti tecnici, prevederà la possibilità di soluzioni stragiudiziali (Adr e mediazione) in seno al Tribunale stesso ed un doppio grado di giudizio. Da quanto sinora riportato, nonostante i tempi non siano maturi per poter esprimere un giudizio
completo sull’effettiva incisività della riforma, è evidente l’ampia portata delle modifiche intervenute con il Company Act 2013 che, come più volte chiarito dal Legislatore indiano durante il lungo iter di approvazione, si prefigge lo scopo di ravvicinare il diritto societario indiano al diritto dei sistemi giuridici più evoluti, soprattutto di matrice anglosassone. Alessandro Russo
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Diritto di recesso AMPLIATA LA PROTEZIONE DEL CONTRAENTE DEBOLE CON IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA EUROPEA IN TEMPA DI DIRITTI DEI CONSUMATORI
transazione, eventualmente prevedendo maggiori garanzie. La funzione del diritto di recesso può essere individuata, con riferimento ai contratti di durata, nella fissazione del termine finale del contratto stesso. Diversamente, esso può costituire una sorta di mezzo di impugnazione del contratto, esercitabile in caso di inadempimento dell’altra parte ovvero di successiva emersione di vizi della transazione.
a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero
DIRITTO DI RECESSO NEL CODICE DEL CONSUMO
DIRITTO DI RECESSO TRA CODICE CIVILE E CODICE DEL CONSUMO: ALLUNGATI I TERMINI Il recesso è la possibilità, riconosciuta ad una delle parti della transazione commerciale, di sciogliere unilateralmente il contratto, ossia di estinguere tutti gli impegni assunti con esso, senza che sia necessario il consenso dell’altra parte. Tale diritto assume connotazioni diverse nella disciplina del Codice Civile e nel Codice del Consumo, all’interno del quale costituisce uno degli strumenti più forti di tutela per il consumatore. La protezione del contraente debole è stata, di recente, significativamente ampliata con il recepimento della Direttiva Europea in tema di diritti dei consumatori.
DIRITTO DI RECESSO NEL CODICE CIVILE All’interno delle norme sui contratti in generale, l’articolo 1373 disciplina il diritto di recesso, attribuito ad una delle parti dalla legge o dal contratto stesso. In particolare, sono previste due ipotesi: 1. Se il contratto non è ancora stato eseguito, è possibile di recedere finché il contratto non abbia avuto un principio d’esecuzione 2. Se l’esecuzione è già iniziata, il recesso è esercitabile ma non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso d’esecuzione. E’ inoltre previsto che le parti possano sottrarsi a questa disciplina, andando a caratterizzare il diritto di recesso in modo peculiare per la singola
All’interno del “Codice del consumo” (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206) il diritto di recesso del consumatore costituisce uno degli strumenti di protezione più significativi a disposizione del c.d. Contraente debole. La possibilità di sciogliersi dal vincolo contrattuale è attribuita dalla legge o in funzione di “diritto al ripensamento”, quale bilanciamento di un’azione di vendita spesso commercialmente aggressiva. Assume particolare rilevanza l’ipotesi di recesso esercitabile con riferimento ai contratti e alle proposte contrattuali a distanza (quali per esempio le vendite telefoniche) ovvero negoziati fuori dai locali commerciali in cui il professionista normalmente opera. In questa ipotesi, il consumatore ha diritto di recedere senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi. I dieci giorni lavorativi si computano in modo differente: - per i contratti negoziati fuori dai locali commerciali, rileva il momento in cui il consumatore ha ricevuto l’informazione riguardo alla facoltà di recesso, o, se successivo, il momento della consegna della merce - per i contratti a distanza, occorre distinguere: per i beni, rileva la data di ricevimento della merce, per i servizi, la data di conclusione del contratto. Nel caso in cui il professionista non abbia fornito le informazioni sul diritto di recesso, il termine è calcolato dal momento in cui il consumatore riceve tali notizie. Nel caso in cui il professionista non abbia fornito al consumatore le informazioni necessarie per
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l’esercizio del recesso o qualora tali informazioni siano incomplete o errate, il termine si allunga a sessanta giorni per contratti negoziati fuori dai locali commerciali e a novanta giorni per contratti a distanza. La decorrenza si calcola, per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore, per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto. Anche nel caso di contratti del consumatore, è possibile che la singola transazione preveda garanzie ulteriori per il consumatore rispetto a quanto stabilito dal codice.
DIRITTO DI RECESSO NELLA DIRETTIVA EUROPEA N. 83 DEL 2011 Con l’obiettivo principale di “contribuire ad un migliore funzionamento del mercato interno tra consumatori e imprese aumentando la fiducia del consumatore nel mercato interno e riducendo la riluttanza delle imprese ad operare a livello transfrontaliero”, la Comunità Europea ha emanato la direttiva 83/2011, che contiene anche norme sul diritto di recesso. In particolare, l’articolo 9, in riferimento ai contratti a distanza o negoziati fuori dai locali commerciali, concede al consumatore la facoltà di recedere entro un periodo di quattordici giorni. Tutela rafforzata dal fatto che alla parte recedente non è richiesta alcuna motivazione e non possono essere attributi costi ulteriori. La direttiva prevede inoltre un allungamento del termine a un anno e quattordici giorni, in caso di mancata informazione da parte del professionista in merito al recesso.
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA IN ITALIA E’ previsto espressamente un doppio obbligo per gli Stati: il recepimento della direttiva (entro il 13 Dicembre 2013) e l’applicazione delle misure recepite (a partire dal 13 Giugno 2014). Il Consiglio dei Ministri ha approvato uno schema di decreto legislativo modificativo del Codice di Consumo, che trasferisce nell’ordinamento in-
terno quanto stabilito dall’Unione Europea. Pertanto, a partire dal 13 Giugno 2014, il Diritto di recesso in caso di contratti a distanza o conclusi fuori dai locali commerciali sarà disciplinato dai nuovi articoli 52 e seguenti del codice. Una delle novità più rilevanti consiste nell’allungamento del termini concessi ai consumatori per l’esercizio del recesso. Ripetendo il contenuto della normativa europea: - è portato da dieci a quattordici giorni il termine per l’esercizio del diritto di recesso, il quale non deve essere motivato e non può comportare spese per il consumatore - è ampliato notevolmente il periodo di ripensamento in caso di mancata informazione da parte del professionista, individuato ora in un anno e quattordici giorni, a fronte dei precedenti 60 gg. (per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali) e 90 gg. (per i contratti a distanza). Le finalità che intende soddisfare questo recente provvedimento sono molteplici: - agevolare i consumatori nella conclusione delle trattative commerciali, nel senso di consentire il maggior grado di consapevolezza delle proprie scelte - consentire ai professionisti di operare in maniera più trasparente e funzionale sia nel mercato interno che in quello transfrontaliero. La completa armonizzazione, a livello europeo, della disciplina del diritto di recesso nei contratti a distanza o conclusi fuori dai locali commerciali consentirà infatti un migliore funzionamento dei mercato e notevoli risparmi, in termini di oneri amministrativi, per le imprese. Per fare un esempio, i professionisti che intendano concludere contratti transfrontalieri, potranno avvalersi delle medesime modalità di vendita e condizioni contrattuali applicati nelle transazioni nazionali. Il provvedimento, infine, è idoneo a favorire le vendite on-line (tipico esempio di contratto concluso a distanza), estremamente significative perché caratterizzate da un elevato potenziale di crescita.
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Nicolino Gentile
Corso “Web marketing marketing non convenzionale” IL PERCORSO ILLUSTRA I TEMI LEGATI AL MARKETING MODERNO E AL NUOVO CONSUMATORE È con piacere che proponiamo un corso di aggiornamento rivolto a Imprenditori, Responsabili di marketing e vendite, Responsabili commerciali. Davvero molte sono le risorse a disposizione dell’azienda per valorizzare il proprio brand nel mondo digitale, è però necessario capire quali sono gli obiettivi da raggiungere e quale strategia seguire. Pubblicità sul web, Social Media Marketing, posizionamento SEO, servizi di mailing list… queste ed altre le possibilità per raggiungere i propri clienti e riuscire a ottenere la visibilità desiderata. Il percorso illustra i temi legati al marketing moderno e al nuovo consumatore, l’obiettivo è far comprendere i fenomeni che stanno dietro alle nuove scelte e alle iterazioni degli individui on e off line. Saranno presi in esame con ottica critica e strategica i principali canali di comunicazione online nonché i nuovi modelli di comunicazione.
Nell’ultima parte del corso ogni partecipante avrà la possibilità di creare un piano di strategia digitale e di comunicazione per la propria realtà sotto la supervisione del docente. Di seguito indichiamo gli argomenti che saranno illustrati durante le diverse giornate di formazione: - Il nuovo marketing e il nuovo consumatore, come cambia e come capirlo. - La nuova strategia di marketing e il nuovo concetto di marketing operativo. - I canali del marketing digitale: il Sito web, il posizionamento e la pubblicità online. - Comunicazione social. - Comunicazione e piano di comunicazione. Analisi di un caso aziendale. - Impostazione di un piano di marketing digitale e di comunicazione per la propria azienda. Ai partecipanti non sono richieste particolari conoscenze informatiche per poter utilmente seguire il corso. Relatore del corso sarà il dottor Mirco Cervi, docente di marketing strategico e digitale alla Business School de “Il Sole 24 Ore” e fondatore del network Pmidigitali. Il corso, della durata di 16 ore, si terrà nella nostra Sede in Viale Ungheria n. 28 a Udine, nelle giornate e con gli orari di seguito indicati:
DATA
ORARIO
Giovedì 27 marzo
dalle 14.30 alle 18.30
Lunedì 14 aprile
dalle 14.30 alle 18.30
Mercoledì 30 aprile
dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18
Le quote di partecipazione al corso, comprensive del materiale informativo e dall’attestato di partecipazione, sono le seguenti, per le Imprese associate: Euro 200,00 + IVA ridotta a Euro 150,00 + IVA per ogni successivo partecipante; mentre per le Imprese non associate: Euro 350,00 + IVA, ridotta a Euro 300,00 + IVA per ogni successivo
partecipante. Le Imprese interessate sono pregate di rinviarci debitamente compilata la scheda di adesione allegata possibilmente entro martedì 18 marzo p.v.; la dott.ssa Emanuela De Faccio è a disposizione per eventuali informazioni allo 0432/507377. (EDF)
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- SCHEDA DI ADESIONE da inviare via fax al numero 0432/295922
Spettabile APISERVIZI SRL con unico socio Viale Ungheria n. 28 33100 UDINE CORSO WEB MARKETING – MARKETING NON CONVENZIONALE 27 marzo 2014 - 14 aprile 2014 - 30 aprile 2014
Impresa _______________________________________________________________________________________________________ Indirizzo _______________________________________________________________________________________________________ P.IVA ___________________________________________________________________ C.F. __________________________________ Città __________________________________________________________Cap.____________________________Prov.___________ Telefono ________________________________ Fax ____________________ E-mail _______________________________________ Nominativi partecipanti __________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ Data ________________________
Firma________________________________________
Quota di partecipazione ¨ Impresa associata ¨ Impresa non associata 1° partecipante: Euro 200 + IVA 1° partecipante: Euro 350 + IVA 2° partecipante: Euro 150 + IVA 2° partecipante: Euro 300 + IVA Pagamento Si richiede cortesemente di effettuare il pagamento a seguito della nostra chiamata di avvenuta conferma dell’adesione al corso. ¨ Con assegno bancario o circolare non trasferibile intestato ad APISERVIZI SRL con unico socio, Viale Ungheria n.28 - 33100 Udine. ¨ Con bonifico bancario intestato ad APISERVIZI SRL con unico socio, Viale Ungheria n. 28 - 33100 Udine - presso la Banca Popolare di Vicenza filiale di Udine. IBAN IT 04 D 05728 12300 700570006761.
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Comunicazioni ingannevoli
NUOVE SEGNALAZIONI
1. La CCIAA di Udine comunica che diverse imprese hanno segnalato di aver ricevuto a mezzo posta un bollettino di pagamento su conto corrente postale per 309,87 Euro, già preintestato con i dati dell’impresa ricevente, per una non meglio precisata iscrizione ad un portale multiservizi. Nella nota, in carattere di piccole dimensioni, figura l’indicazione «L’iscrizione è obbligatoria (per le ditte iscritte a: Camera di Commercio, industria agricoltura ed artigianato)», pur se poi si specifica «qualora si desideri usufruire dei servizi offerti, totalmente detraibili ai fini Iva». In questa nota, solo in alcuni dei casi segnalati si specifica che l’accettazione della proposta, così come l’utilizzo di un portale cui l’azienda dovrebbe iscriversi, ha finalità esclusivamente commerciale e non surroga né sostituisce gli adempimenti imposti dallo Stato o dalla Pubblica amministrazione. Come mit-
tente, il bollettino riporta il nome di una Srl, una casella postale e in alcuni casi fa riferimento a un sito dai contenuti minimi, sul quale non è indicato nessun numero di telefono da contattare, ma solo un indirizzo mail. La CCIAA è totalmente estranea a questa richiesta di pagamento e si è attivata nelle sedi opportune per la tutela delle imprese. Si ricorda che da diversi anni il diritto annuale dovuto dai contribuenti deve essere pagato solo ed esclusivamente a mezzo modello F24. 2. World Trade Register di Utrecht (Paesi Bassi) sta inviando in questi giorni a mezzo posta elettronica una comunicazione con la quale propone l’inserimento del profilo aziendale nella sua banca dati. Al messaggio è allegato un modulo nel quale si richiede di indicare i dati aziendali e di specificare le lingue straniere parlate. Si tratta di un contratto in piena regola: la sottoscrizione, giuridicamente vincolante, obbliga il cliente al pagamento di 995 all’anno per tre anni. L’ordine si rinnova ogni volta di un ulteriore anno in caso di mancato esercizio del recesso scritto entro due mesi dalla scadenza. Vi invitiamo, pertanto, a non tenere conto della comunicazione.
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(C)
Rinnovo patenti di guida AVVIO DELLA NUOVA PROCEDURA. ISTRUZIONI MINISTERIALI
Dal 9 gennaio 2014 è operativa la nuova procedura telematica di rinnovo delle patenti di guida posta dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 15 novembre 2013 (v. Apinforma n. 22/2013, pp. 67-68) e del decreto del Capo dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici di pari data e pubblicato sulla G.U. n. 289 del 10 dicembre 2013, con il quale sono state fissate le procedure operative per i medici autorizzati, le strutture mediche competenti e le commissioni mediche locali. In sintesi la nuova procedura prevede in via ordinaria: - l’invio al domicilio del richiedente del duplicato della patente in formato card; - in attesa di ottenere il duplicato della patente, la possibilità di guidare con la ricevuta rilasciata dal medico o dal presidente della commissione medica locale, che ha eseguito la visita di controllo con esito positivo, fino al ricevimento del duplicato e, in ogni caso, per non più di 60 giorni. Non rientrano, invece, nell’ambito di applicazione della disciplina le domande di conferma di validità di una patente di guida presentate prima di 4 mesi dalla data di scadenza della validità della patente stessa, oltre ad altri casi in cui non è possibile concludere le operazioni telematiche di rinnovo della patente di guida (per l’elenco v. sempre Apinforma n. 22/2013, pp. 67-68). Successivamente e tutto ciò premesso, la Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (di seguito Ministero) con la circolare prot. 30855 del 17 dicembre 2013 ha riepilogato i passaggi in cui si articola la nuova procedura di rinnovo e i compiti affidati al personale medico, di cui si richiamano solo quelli di maggior interesse per l’utente. La circolare ha innanzi tutto individuato alcuni
casi nei quali la nuova procedura ordinaria non è applicabile e che si aggiungono a quello espressamente previsto dal d.m. 15 novembre 2013 e, cioè, della domanda di rinnovo presentata prima di 4 mesi dalla data di scadenza della patente. Si tratta: - dei rinnovi contestuali di patente e di formazione professionale di tipo CQC; - dei rinnovi di validità di patente speciale, quando è necessario sottoporre il titolare ad esperimento di guida; - dei declassamenti di patente con contestuale conferma di validità. In presenza di questa casistica il rinnovo dovrà essere fatto direttamente presso l’Ufficio della motorizzazione civile. Quanto alla procedura ordinaria, la circolare ribadisce che essa si articola: - in una fase preliminare - che può essere svolta anche dalle autoscuole e dagli studi di consulenza automobilistica, in quanto soggetti autorizzati ad accedere al sistema informatico della Motorizzazione civile - diretta a verificare la possibilità di rinnovare la patente con la nuove regole e che si completa con l’inserimento, nel sistema informatico della Motorizzazione, dei dati relativi al titolare, degli estremi dei versamenti in c.c.p. dei diritti dovuti, della foto et c.; - in una fase successiva di esclusiva competenza del medico o della commissione medica locale che, in caso di esito positivo della visita di controllo, si conclude con l’inserimento dei dati della predetta visita medica e con la stampa della ricevuta da rilasciare al conducente. Se, entro 15 giorni dalla visita medica, l’interessato non riceve la patente all’indirizzo che ha specificato nella richiesta di rinnovo, può contattare il numero verde 80097416 per avere notizie sulla spedizione. Il Ministero ha previsto anche una procedura di emergenza in caso di guasti al sistema informatico, utilizzabile soltanto se la conferma di validità della patente non è rinviabile ad altra data. Essa si svolge attraverso un operatore di call center del CED della Motorizzazione (contattabile al numero 06-41739929 o via e-mail all’indirizzo rinnovopatenti@mit.gov.it), il quale, dopo aver verificato la possibilità di rinnovare la patente in via informati-
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ca, rilascia all’interessato un numero di protocollo che coincide con la data della visita medica; a sua volta, il medico che ha eseguito il controllo dovrà completare la procedura entro 3 giorni lavorativi dalla data di intervento del call center, rilasciando all’utente la ricevuta che gli permette di guidare fino al ricevimento della nuova patente e, comunque, per non più di 60 giorni. La circolare riepiloga, infine, i costi della nuova procedura, per la quale si richiedono due versamenti in conto corrente postale: - di 16 Euro sul c.c.p. 4028 ad assolvimento dell’imposta di bollo sul duplicato della patente;
- di 9 Euro sul c.c.p. 9001 ad assolvimento dei diritti di Motorizzazione. Le attestazioni di questi versamenti vanno esibite al momento di richiedere il rinnovo della patente. Inoltre, è a carico del cittadino l’onere del recapito della nuova patente a mezzo posta assicurata, pari a 6,86 Euro da saldare al momento del recapito. Copia della circolare ministeriale e altre informazioni possono essere richieste all’ufficio trasporti dell’Associazione.
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(AdT)
Rinnovo patenti di guida PROFILI SANZIONATORI LEGATI ALLA NUOVA PROCEDURA DI RINNOVO DELLE PATENTI DI GUIDA Con nota prot. 300/A/262/14/109/4 del 13 gennaio 2014, il Ministero dell’interno (di seguito Ministero) si è occupato dei profili sanzionatori legati alla nuova disciplina sui rinnovi delle patenti di guida introdotta dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 15 novembre 2013 in vigore dal 9 gennaio 2014 (v. Apinforma n. 15/2013, pp. 67-68). Si rammenta sinteticamente che la nuova disciplina prevede: 1) la spedizione del documento in formato card al domicilio del cittadino, a seguito del superamento della visita di controllo svolta davanti al medico o alla commissione medica locale competente; 2) il rilascio, da parte del medico o del presidente della commissione medica locale, di una ricevuta di conferma di validità della patente di guida, che permette di guidare fino al ricevimento della nuova patente e, comunque, non oltre 60 giorni dalla data di rilascio. E’ prevista anche una procedura particolare qualora il rinnovo in via informatica non possa essere portato a compimento, in quanto alcuni dei dati presenti nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida non coincidono con quelli riportati sulla patente; in questo caso è consentito al conducente di effettuare la visita medica, al termine della quale gli viene rilasciato un estratto dei contenuti della relazione medica da esibire in originale (e produrre in copia) all’Ufficio della motorizzazione civile competente (UMC), per ottenere il duplicato della patente. Tutto ciò premesso e tenuto conto che fino al 7 febbraio 2014 la nuova disciplina è coesistita con la precedente, la nota del Ministero analizza una serie di situazioni che gli organi di polizia possono trovarsi a fronteggiare durante un controllo su strada: a) conducente che esibisca la patente di guida
scaduta di validità ed il certificato di rinnovo rilasciato dal medico o dalla commissione medica, con le vecchie procedure (in vigore fino al 7 febbraio 2014): il certificato è utilizzabile fino a quando non perverrà all’interessato il tagliando autoadesivo di rinnovo; b) conducente che esibisca la patente di guida scaduta e la ricevuta di avvenuta conferma di validità della patente (caso sub 2): anche in tal caso, questa documentazione permette di guidare fino al ricevimento del duplicato della patente, ma per non più di 60 giorni dal rilascio. c) conducente che esibisca l’originale dell’estratto dei contenuti della relazione medica e la ricevuta di presentazione della richiesta di duplicato all’UMC competente: questa documentazione consente al conducente di guidare fino alla consegna del duplicato della patente di guida rinnovata e, in ogni caso, non oltre 60 giorni dalla data di rilascio dell’estratto. Il Ministero ha, inoltre, chiarito che le sottostanti fattispecie non danno luogo a sanzioni, perché presuppongono, comunque, il superamento della visita medica di controllo: a) guida con patente scaduta, accompagnata dall’estratto dei contenuti della relazione medica o dalla ricevuta dell’avvenuta conferma di validità della patente anch’essi scaduti, perché rilasciati da più di 60 giorni; b) guida con patente scaduta, senza avere a bordo l’estratto dei contenuti della relazione medica o la ricevuta dell’avvenuta conferma di validità della patente, ma, comunque, in possesso del conducente. Nel caso sub e), qualora si accerti che questa documentazione non era a bordo perché mai conseguita, si applica la sanzione dell’art. 126, co. 11 del codice della strada (c.d.s.), consistente nella sanzione pecuniaria da 155 a 624 Euro e ritiro della patente scaduta. Parimenti sanzionata è la fattispecie in cui il conducente esibisca l’originale dell’estratto dei contenuti della relazione medica, ma non la richiesta di duplicato presentata all’UMC competente; in tal caso l’organo accertatore provvederà a contestare la violazione dei commi 1 e 7 dell’ art. 180 del c.d.s. (sanzione pecuniaria da 41 a 168 Euro), invitando
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il soggetto ad esibire la patente di guida rinnovata o la richiesta di duplicato all’UMC o a fornire informazioni in merito. Copia della nota ministeriale e altre informazio-
ni possono essere richiesti all’ufficio trasporti dell’Associazione.
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(AdT)
Autotrasporto c/t; tariffe di sicurezza DIRETTIVA MINISTERIALE SULL’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PER IL MANCATO RISPETTO DEI COSTI MINIMI Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (di seguito Ministero) ha pubblicato sul proprio sito internet (www.mit.gov.it) la direttiva prot. 00000003 del 10 gennaio 2014, riguardante applicazione delle sanzioni previste dall’art. 83 bis, co. 14, della legge 6 agosto 2008, n. 133 in materia di costi minimi di esercizio dell’autotrasporto in conto terzi (le cosiddette tariffe di sicurezza) e dei tempi di pagamento. E’ il caso di premettere che il citato co. 14 assegna all’Agenzia delle entrate ed alla Guardia di finanza il compito di constatare le relative violazioni durante i controlli ordinari e straordinari eseguiti in azienda, ma non dice nulla a proposito del soggetto deputato all’applicazione delle predette sanzioni, limitandosi ad un generico rinvio all’art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la quale prevede, in via residuale, una competenza del Prefetto quando l’Amministrazione di riferimento non sia univocamente individuabile. La direttiva in esame si propone di superare le incertezze interpretative, indicando quale soggetto deputato ad applicare dette sanzioni è l’Ufficio periferico della Motorizzazione (UMC), nella cui circoscrizione territoriale è stato eseguito l’accertamento da parte dell’Agenzia delle entrate o della Guardia di finanza Il paragrafo 2 della direttiva dettaglia anche la relativa procedura che si articola in due fasi: a) la prima fase è quella dell’accertamento dell’infrazione da parte dei suddetti organismi che si conclude con la stesura di un processo verbale corredato da una breve relazione e da ogni altro atto o documento istruttorio utile al procedimento, da trasmettere all’UMC competente; viene fatto salvo il diritto del trasgressore di presentare le proprie argomentazioni a difesa entro 15 giorni dalla notifica del verbale
di accertamento, a meno che non lo abbia già esercitato davanti all’organo accertatore; b) la seconda fase si svolge davanti all’UMC competente, il quale, verificata la regolarità formale degli atti istruttori ed il rispetto del diritto di difesa da parte del presunto trasgressore, emette il provvedimento amministrativo con cui ingiunge il pagamento della sanzione. L’ammontare della sanzione è dato sempre dal co. 14 dell’art. 83 bis e, più precisamente: - per la violazione delle disposizioni in materia di costi minimi (commi 7, 8 e 9 dell’art. 83 bis) la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio della differenza tra quanto fatturato e quanto dovuto in base alle tabelle pubblicate mensilmente dal Ministero; a questo proposito, la direttiva evidenzia che rilevano il costo chilometrico totale (da calcolare sulla base del numero dei chilometri percorsi risultanti dalla fattura o effettivamente verificati dall’organo accertatore) e l’importo effettivamente pagato dal committente al vettore; - per la violazione delle disposizioni sui tempi di pagamento (commi 13 e 13 bis), la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 10% dell’importo risultante in fattura e, comunque, non inferiore a 1.000 Euro. Il provvedimento emesso dall’UMC andrà a contenere le motivazioni e dovrà evidenziare il costo chilometrico totale, ricavabile - come detto - dalle tabelle ministeriali, i dati utilizzati per ricavare questa voce (costo chilometrico unitario, lunghezza chilometrica del percorso effettuato, la classe di appartenenza del veicolo) e l’importo già versato dal committente. Contro questo provvedimento può essere proposto ricorso entro 30 giorni davanti al Giudice di pace del luogo in cui è stata commessa l’infrazione. Nell’occasione la direttiva ministeriale si sofferma anche sulle disciplina dei tempi di pagamento. Ricorda, infatti, che in virtù del rinvio alla normativa generale sui termini di pagamento, data dall’art. 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, contenuto al co. 13 dell’art. 83 bis, anche per i contratti di trasporto di merci in conto terzi il termine ordinario è fissato in 30 giorni. Tuttavia, tenuto conto del regime speciale per il settore dell’auto-
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trasporto, le parti possono concordare deroghe che prevedano tempi di pagamento non superiori a 60 giorni. Se lo fanno la relativa clausola contrattuale è nulla, e si applicano le conseguenze previste dallo stesso co. 13 dell’art. 83 bis e, cioè, interessi di mora a partire dal 61° giorno e fino al 90°; interessi di mora e la sanzione di cui al co. 14 dell’art. 83 bis oltre il 90° giorno, che consiste,
come già detto, in una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 10% dell’importo risultante in fattura e, comunque, non inferiore a 1.000 Euro. Copia della direttiva ed eventuali chiarimenti possono essere richiesti all’ufficio trasporti dell’Associazione.
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(AdT)
Autotrasporto internazionale c/t; cabotaggio APPLICAZIONE DEL REGIME DI CABOTAGGIO TERRESTRE AD ALCUNE TIPOLOGIE DI TRASPORTI Per opportuna conoscenza si segnala che con una nota congiunta del 13 dicembre 2013 il Ministero dell’interno e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti hanno fornito alcuni chiarimenti – ove ve ne fosse stato il bisogno - in merito all’assoggettamento al regime di cabotaggio di alcune tipologie di trasporti internazionali esentate dalla disciplina della licenza comunitaria e, precisamente: a) trasporti postali effettuati nell’ambito di un servizio universale; b) trasporti di veicoli danneggiati o da riparare; c) trasporti di merci con autoveicoli di massa (compresa quella dei rimorchi) non superiore a 3,5 ton. La nota ha ora definitivamente chiarito che: - queste tipologie di trasporti, che l’art. 5 del regolamento (CE) del Parlamento e del Consiglio europeo 1072/2009 del 21 ottobre 2009 non ha vincolato al possesso della licenza comunitaria, se effettuati in regime di cabotaggio rimangono comunque assoggettati alle condizioni ed ai limiti previsti da questo regime a norma dell’art. 8 del medesimo regolamento; - qualora la disciplina del cabotaggio non fosse rispettata, nei confronti del trasgressore si applicano le sanzioni previste in tema di cabotaggio illegale dall’art. 46 bis della legge 4 giugno 1974, n. 298, che prevede il pagamento di una sanzione amministrativa da 5.000 a 15.000 Euro ed il fermo del veicolo per 3 mesi (6 mesi in caso di reiterazione nel triennio) e l’affido in custodia dello stesso a una depositeria autorizzata, a spese del responsabile della violazione. - il pagamento immediato della sanzione pecuniaria a norma dell’art. 207 del codice della
strada o, in alternativa, il versamento di una cauzione pari al minimo edittale. In effetti, già l’art. 8, par. 5 del reg. (CE) 1072/2009 stabilisce che queste 3 tipologie di trasporti internazionali sono ammesse al cabotaggio alle condizioni stabilite dal capo III del reg. (CE) 1072/2009, in base alle quali: - il cabotaggio può effettuarsi soltanto dopo un trasporto internazionale in entrata a carico nel territorio nazionale; - a partire dallo scarico del trasporto internazionale, il vettore può effettuare fino ad un massimo di 3 operazioni di cabotaggio nell’arco di 7 giorni; durante questo periodo può recarsi anche in un altro Paese dell’Unione europea per effettuare un’operazione di cabotaggio entro 3 giorni dal suo ingresso a vuoto. - a bordo del veicolo, il vettore deve avere la documentazione idonea a comprovare il trasporto internazionale in entrata e le successive operazioni di cabotaggio, quest’ultima completa delle informazioni previste dall’art. 8, par. 3 del reg. (CE) 1072/2009. Sempre con riguardo all’aspetto sanzionatorio, serve aggiungere che per le irregolarità della documentazione del trasporto di cabotaggio in corso di svolgimento non si applica l’art. 46 bis della legge 298/1974, bensì quelle previste dal decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, art. 7 bis, co. 6 in materia di scheda di trasporto; si tratta, quindi, della sanzione amministrativa da un minimo di 600 a un massimo di 1800 Euro per omessa o errata compilazione e della sanzione da 40 a 120 Euro con fermo del veicolo per 15 giorni, se detta scheda non si trova bordo dello stesso. Quanto, infine, agli altri trasporti comunitari non assoggettati alla licenza comunitaria (trasporti in contro proprio, trasporti di medicinali, apparecchi ed attrezzature mediche), la nota ribadisce che non sono soggetti ad alcuna restrizione nemmeno per quanto concerne il cabotaggio. Copia della nota ministeriale e altre informazioni possono essere richieste all’ufficio trasporti dell’Associazione.
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