NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
APINFORMA numero 4 28 febbraio 2015
IN PRIMO PIANO FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LA RIFORMA DELLE POLITICHE INDUSTRIALI IN FVG
APINFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
APINFORMA
numero 4 28 febbraio 2015
Sommario
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
Modelli Intrastat - Servizi
5
Opzione Irap
7
Credito d’imposta investimenti in beni strumentali
8
Contributo Antitrust
10
La riforma delle politiche industriali in FVG
11
Buoni della CCIAA di Udine per l’internazionalizzazione
16
Riforma del credito agevolato in Friuli Venezia Giulia
18
Contratto a tutele crescenti e trattamento di disoccupazione
23
Il lavoro nella giurisprudenza
26
Albo Gestori ambientali
28
Ascensori
29
Settore alimentare
30
Funzione consultiva dell’Autorità
32
Marcatura CE per i prodotti da costruzione
35
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EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
CCIAA Udine. Programma di internazionalizzazione
36
Paesi esteri
40
Dubai Design District
41
Circolazione e tutela software nella Federazione Russa
43
I rischi nell’esportazione con riserva di proprietà
46
Crediti documentari
48
Scelta della legge applicabile ai contratti internazionali
50
Nuove norme per export in Ghana
52
Legislazione alimentare
53
Mercatino Internazionale della Bontà
56
Autotrasporto. Contrasto al cabotaggio abusivo
57
Austria. Divieto di transito per i veicoli euro 0 e 1
58
Autotrasporto. Costi indicativi di riferimento
59
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Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it
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Modelli Intrastat - Servizi
LE DOGANE RENDONO OPERATIVE LE SEMPLIFICAZIONI
PREMESSA Con il decreto semplificazioni dello scorso anno, D. Lgs. 175/2014, sono state previste delle semplificazione dei modelli Intrastat – servizi, al fine di adeguarli alla normativa comunitaria. Il decreto rimandava ad uno specifico provvedimento dell’Agenzia delle Dogane l’adozione delle misure di semplificazione. Queste avrebbero dovuto riguardare le prestazioni di servizi generiche di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72, per le quali l’imposta si rende dovuta nel paese dove è stabilito il committente. Sarebbero viceversa escluse le prestazioni di cui agli artt. 7-quater e 7-quinquies dello stesso decreto, le quali rappresentano una deroga al principio generale. In questo quadro l’Agenzia delle Dogane, con Determinazione n. 18978/RU del 19 febbraio 2015, è intervenuta prevedendo sostanzialmente una modificazione delle istruzioni alla compilazione dei modelli Intra – servizi, resi e ricevuti, lasciando immutati i modelli.
LE SEMPLIFICAZIONI L’intervento si è concretizzato nella possibilità di omettere alcuni dati, o meglio la qualificazione degli stessi come dati facoltativi e non più obbligatori, con la conseguenza che gli stessi potranno essere omessi senza incorrere in sanzioni. Le nuove istruzioni prevedono, infatti, la possibilità di inserire facoltativamente determinate informazioni da parte degli operatori. In particolare è stata prevista l’indicazione facoltativa dei seguenti dati: - numero e data fattura; - modalità di erogazione del servizio; - modalità di incasso. Il provvedimento delle Dogane ricorda che rimane l’obbligo di indicare: - il numero progressivo;
- lo Stato ed il codice Iva dell’acquirente o fornitore; - l’ammontare delle operazioni in euro e in valuta per i servizi ricevuti; - il codice servizio; - il paese di pagamento. Abbiamo già ricordato che non è stato modificato il modello proprio in ragione della possibilità di inserire, ancorché facoltativamente, i dati non obbligatori. Le nuove regole sono operative con riferimento agli elenchi Intrastat – servizi riguardanti periodi di riferimento successivi al 1° gennaio 2015. In pratica le nuove regole saranno applicabili con riferimento ai modelli da presentare il 25 febbraio 2015, con riferimento alle operazioni di gennaio 2015 per i mensili, e per quelli da presentare il prossimo 27 aprile per il primo trimestre 2015. Tenuto conto che gli interventi di semplificazione sono facoltativi, gli operatori che avessero comunque trasmesso gli elenchi con le vecchie modalità, non dovranno effettuare alcun adempimento aggiuntivo per quelli spediti il 25 febbraio 2015.
AGGREGAZIONE DATI Conformemente a quanto già previsto per i modelli Intrastat riferiti agli acquisti e alle cessioni di beni, le nuove istruzioni riconoscono la possibilità di aggregare i dati anche con riferimento ai modelli riferiti ai servizi. Pertanto per ogni riga di dettaglio sarà possibile sommare gli importi relativi a tutti i servizi resi o ricevuti che presentano caratteristiche simili. Per procedere all’aggregazione è necessario che vi sia coincidenza di: - controparte, sia esso un fornitore o un cliente; - tipologia di servizio; - paese di pagamento. In tutti i casi in cui questi dati coincidano, ad esempio tre fatture nei confronti dello stesso cliente, sarà possibile, sommando gli importi delle fatture, compilare un solo rigo di dettaglio. Ovviamente le prestazione devono riferirsi ad uno stesso periodo di riferimento, mensile o trimestrale.
LE RETTIFICHE Nelle ipotesi in cui si renda necessario rettificare
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un modello Intrastat – servizi già presentato, le nuove istruzioni hanno in parte recepito quanto già precisato in passato con la circolare n. 36 del 21 giugno 2010. In particolare è previsto che i modelli Intra 1 e 2 quinquies siano utilizzabili esclusivamente per le variazioni relative ad operazioni già indicate. Questi modelli non possono essere utilizzati per modificare la sezione 3 di elenchi riferiti a periodi precedenti con l’indicazione di operazioni riferite a fornitori diversi da quelli già indicati. In tali casi deve essere compilato un nuovo elenco riepiloga-
tivo dei servizi, resi o ricevuti, indicando le operazioni nella sezione 3. Volendo esemplificare quanto sopra, per modificare i dati relativi ad un servizio già trasmesso, si compilerà il modello di rettifica (Mod. Intra 1 e 2 quinquies). Per comunicare i dati relativi a servizi non precedentemente comunicati, la correzione non potrà essere effettuata tramite la presentazione del modello di rettifica bensì con un nuovo modello Intra 1 o 2 quater.
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(PZ)
Opzione Irap
DA ESERCITARSI IN DICHIARAZIONE
Per questi contribuenti, limitatamente ai soggetti che adottano la contabilità ordinaria, è possibile optare per il primo metodo. L’eventuale opzione è vincolante per un triennio e si rinnova tacitamente per un altro triennio.
L’OPZIONE FINO AL 2014 PREMESSA Il decreto semplificazioni D.Lgs. 175/2014 ha introdotto, per particolari regimi opzionali di tassazione, la possibilità di esercitare l’opzione direttamente in dichiarazione. Non vien più richiesta la presentazione di apposita istanza da presentare all’amministrazione finanziarie, ma il contribuente potrà esercitare la relativa opzione direttamente nella dichiarazione annuale. I regimi interessati riguardano la trasparenza fiscale, la Tonnage tax, il consolidato nazionale nonché la determinazione dell’Irap con il metodo del bilancio. Di seguito focalizzeremo l’attenzione su quest’ultima opzione.
I DUE METODI Il D.Lgs. 446/97 prevede due metodi alternativi di determinazione della base imponibile Irap, il primo, riservato alle società di capitali, si determina quale differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A e B dell’art. 2425 C.C., con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10) lett. c) e d) 12) e 13) quali risultano dal conto economico redatto secondo corretti principi contabili. Il secondo metodo riguarda le ditte individuali e le società di persone, dove la base imponibile è determinata dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi e delle variazioni delle rimanenze e l’ammontare dei costi delle materie prime, di consumo, degli ammortamenti e dei canoni di locazione.
Per le imprese individuali e le società di persone fino allo scorso anno l’opzione era subordinata all’invio all’Agenzia delle entrate di un apposito modello entro il termine di 60 giorni dall’inizio del periodo d’imposta per il quale si voleva optare per il metodo del bilancio.
L’OPZIONE DAL 2015 Da quest’anno le imprese individuali e le società di persone che adottano la contabilità ordinaria, hanno la possibilità di optare per il regime del bilancio in maniera più semplice. L’opzione sarà esercitata con la dichiarazione Irap presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione. L’esercizio dell’opzione di fatto passa dal 1° marzo al 30 settembre di ciascun anno attraverso la barratura dell’apposita casella presente nel quadro IS “Sezione VII Opzioni “a rigo IS35. Allo stesso modo e con le stesse modalità si deve esercitare la revoca dell’opzione. Di conseguenza l’opzione per il triennio 2015 – 2017 andrà nella dichiarazione Irap/2015 da presentare entro il 30 settembre di quest’anno. Si deve ricordare infine, diversamente a quanto previsto in generale per l’esercizio delle opzioni, che in questo caso non è sufficiente il comportamento concludente ma è richiesto espressamente l’esercizio dell’opzione.
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(PZ)
Credito d’imposta investimenti in beni strumentali CIRCOLARE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE FORNISCE UTILI CHIARIMENTI PER L’AGEVOLAZIONE PREMESSA L’Agenzia delle entrate con propria circolare n. 5 del 19 febbraio 2015 ha fornito i chiarimenti necessari per beneficiare del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi previsto dal decreto legge n. 91 del 24 giugno 2014. Si tratta del credito d’imposta, inserito nel decreto Crescita dello scorso anno, avente ad oggetto la promozione degli investimenti in beni strumentali denominata anche “Tremonti – quater”. Di seguito analizzeremo le caratteristiche dell’agevolazione alla luce dei chiarimenti forniti dall’amministrazione finanziaria.
I REQUISITI SOGGETTIVI Il credito d’imposta riguarda esclusivamente i soggetti titolari di reddito d’impresa e residenti nel territorio dello Stato a prescindere dalla natura giuridica adottata, quindi società di persone e di capitali nonché le ditte individuali. L’Agevolazione è applicabile anche alle stabili organizzazioni nel territorio dello stato di soggetti non residenti. Possono beneficiare dell’agevolazione anche gli enti non commerciali con esclusivo riferimento all’attività commerciale eventualmente esercitata. Hanno accesso all’agevolazione in argomento sia le imprese già esistenti alla data del 25 giugno 2014 (data di entrata in vigore del decreto) sia quelle costituite in epoca successiva. Per accedere al credito d’imposta le imprese che esercitano attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro, devono essere in grado di documentare il rispetto degli obblighi di sicurezza ex D.Lgs. 334/1999 e successive modificazioni.
IL MECCANISMO Il credito d’imposta è pari al 15% delle spese sostenute, eccedenti la media degli investimenti in beni
strumentali realizzata nei cinque anni precedenti. A ogni impresa è riservata la possibilità di escludere, dal calcolo della media, il periodo d’imposta in cui l’investimento è stato maggiore. Per le imprese neocostituite, ma in attività alla data di entrata in vigore del decreto, la media degli investimenti in beni strumentali nuovi da considerare è quella risultante dagli investimenti realizzati nei periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto o a quello successivo. Anche per queste imprese è prevista la possibilità di escludere l’annualità in cui si sono realizzati investimenti maggiori. Per queste imprese la norma è particolarmente favorevole in quanto, essendo gli investimenti generalmente eseguiti nel primo anno di attività, la possibilità di togliere un’annualità riduce notevolmente la media di riferimento. Per le imprese costituite successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, il credito d’imposta si applica con riferimento al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo d’imposta. Pertanto le imprese costituite nel 2014 e nel 2015 le quali negli stessi esercizi hanno provveduto ad effettuare investimenti in beni strumentali nuovi, beneficeranno, con riferimento ai due periodi d’imposta, dell’ammontare complessivo degli investimenti eseguiti senza tener conto di alcun tipo di media.
GLI INVESTIMENTI AGEVOLABILI Gli investimenti che possono beneficiare dell’agevolazione devono riferirsi esclusivamente a beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della Tabella ATECO. Tali investimenti devono essere realizzati tra il 25 giugno 2014 e il 30 giugno 2015. I beni devono rientrare nella classificazione di cui sopra a prescindere dalla denominazione attribuita ai beni dalla tabella stessa e senza considerare il codice attività dell’impresa che cede i beni agevolati. La circolare 5/2015 precisa che, per gli investimenti complessi, è possibile considerare anche beni rientranti in voci diverse dalla categoria 28 a condizione che siano parti dell’investimento agevolato oppure componenti indispensabili per il funzionamento di un bene agevolato, come ad esempio software e computer per il funzionamento.
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Deve trattarsi di beni durevoli, restano pertanto esclusi i beni di consumo come ad esempio il toner, il quale ancorché rientrante nella categoria 28, non può rientrare nell’agevolazione. Sono agevolati anche gli investimenti in beni concessi in comodato a terzi, a condizione però che l’utilizzo degli stessi da parte del comodatario, sia funzionale all’attività del comodante. Possono inoltre essere considerati investimenti agevolati anche i beni esposti in una show room a fini puramente dimostrativi.
LA SOGLIA DEI 10.000 EURO La norma richiede un investimento minimo di 10.000 euro, al disotto del quale il credito d’imposta non spetta. Tale importo minimo non deve intendersi come importo unitario, ma come costo complessivo di ciascun progetto o investimento. Di conseguenza l’investimento di un bene rientrante nella categoria 28 di 60.000 euro, al quale si inseriscano altri due interventi necessari al suo funzionamento oppure maggiormente performanti, ad esempio del valore di 4.000 euro ciascuno, potranno ugualmente rientrare nell’agevolazione, consentendo di beneficiare di un investimento complessivo agevolabile di 68.000 euro. Nel calcolo dell’investimento vanno considerati anche i costi accessori di diretta imputazione quali quelli di trasporto, di montaggio, d’installazione, di assicurazione e l’Iva indetraibile.
IL CALCOLO DELLA MEDIA E’ previsto l’utilizzo di un metodo meramente matematico, sommando gli investimenti lordi dei cinque esercizi precedenti escludendo però quelli non rientranti nella Tabella 28 e quelli sotto la soglia di 10.000 euro. A questa, come già ricordato, si deve togliere l’importo più elevato.
La media è mobile: 2009 – 2013 per gli investimenti del 2014 e 2010 – 2014 per quelli del 2015. Nel calcolo della media degli investimenti del quinquennio si deve considerare anche le annualità in cui gli investimenti non sono stati effettuati. Il calcolo della media deve inoltre essere effettuato senza considerare eventuali ragguagli temporali in relazione alla minor durata di ciascun periodo.
NESSUN LIMITE AL CREDITO La circolare precisa che non sono applicabili i limiti previsti per i crediti d’imposta agevolati. Pertanto non si applica né il limite di 250.000 euro previsto per i crediti d’imposta agevolati, né il limite generale di compensabilità di 700.000 euro previsto per i crediti e i contributi.
L’UTILIZZO Il credito d’imposta, pari appunto al 15% dell’eccedenza della media degli investimenti, non potrà essere utilizzato in un solo anno ma andrà ripartito in tre quote annuali di pari importo a partire dal 1° gennaio del secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento, per gli investimenti del 2014 dal 1° gennaio 2016. Tale credito potrà essere utilizzato per scomputare versamenti da effettuare con il modello F24 e andrà riportato nella dichiarazione dei redditi, quadro RU, relativa al periodo d’imposta in cui si sono realizzati gli investimenti e nei due successivi. Importante sottolineare che il credito d’imposta non è soggetto a tassazione Irpef, Ires e Irap. Per non decadere dal beneficio è necessario mantenere i beni oggetto dell’investimento agevolato all’interno dell’azienda fino al secondo periodo d’imposta successivo all’acquisto.
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(PZ)
Contributo Antitrust
INVARIATO L’IMPORTO DOVUTO PER IL 2015
Com’è noto, l’art. 5 bis del Decreto Legge 1/2012 (convertito in Legge 27/2012), obbliga le società di capitali con ricavi superiori a 50 milioni di €uro a versare entro il 31 luglio un contributo aggiuntivo per il finanziamento dell’Antitrust. Le modalità di versamento sono state determina-
te dall’Antitrust con la delibera n. 23787 del 18 luglio 2012. Con delibera del 28 gennaio 2015 (pubblicata sulla G.U. n. 39 del 17 febbraio u.s.), l’Autorità garante della Concorrenza e del mercato ha confermato anche per il 2015 la misura del contributo in vigore lo scorso anno; esso, pertanto, ammonta allo 0,06 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato dalle società obbligate, alla data del 28 gennaio u.s. La soglia massima di contribuzione non può essere superiore a 100 volte la misura minima, quindi a 300.000 €.
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(C)
La riforma delle politiche industriali in FVG VARATA “RILANCIMPRESAFVG”. CONTIENE UNA GENERALITÀ DI MISURE PER L’INDUSTRIA MANIFATTURIERA PREMESSA La Regione Friuli-Venezia Giulia con legge 20 febbraio 2015, n. 3 (di seguito legge), pubblicata sul Supplemento ordinario n. 8 del Bollettino UR del 25 febbraio 2015, ha adottato la riforma delle politiche industriali denominata “RilancimpresaFVG”, di cui si dà di seguito un riscontro necessariamente sommario, articolato per titoli e capi. TITOLO I: FINALITÀ DELLA LEGGE Il titolo I fissa le finalità della legge nel cui ambito rientrano le misure per lo sviluppo del sistema produttivo, le politiche di sostegno all’attrattività del territorio, le misure di semplificazione, alcune modifiche sulla legge quadro dell’artigianato, di cui qui non ci si occupa, e il riordino dei sistemi produttivi locali (consorzi industriali, distretti industriali e filiere produttive). Le finalità sono: a) favorire l’attrattività di nuovi insediamenti compatibilmente con lo sviluppo sostenibile, la limitazione dei consumi del suolo, il contrasto alla dispersione insediativa e alla delocalizzazione produttiva; b) promuovere nuovi investimenti; c) sostenere lo sviluppo del sistema produttivo. TITOLO II: MISURE PER L’ATTRAZIONE DI INVESTIMENTI Il titolo II è dedicato alle misure per l’attrazione degli investimenti e alla trasformazione delle aree di sviluppo industriale e dei distretti in aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA).
CAPO I: (MISURE PER L’ATTRATTIVITÀ) Le misure per favorire l’attrattività degli investimenti consistono:
a) nell’istituzione dell’Agenzia investimenti FVG, la quale in collaborazione con Friulia spa, Finest spa, Consorzi di sviluppo economico e altri enti ha il precipuo compito di ricercare investitori nazionali ed esteri attraverso l’adozione di un programma di marketing territoriale comprendente anche la realizzazione di uno specifico portale informatico; dalla sua istituzione non dovrebbero derivare maggiori oneri a carico del bilancio regionale; b) nella semplificazione delle procedure insediative (nuove localizzazioni, trasformazioni ristrutturazioni, riconversioni et c.) prioritariamente nei c.d. agglomerati industriali d’interesse regionale (grossomodo corrispondenti alle ex zone programmatiche regionali) mediante accordi con le pubbliche amministrazioni competenti e in coordinamento per le procedure autorizzative con lo sportello unico delle attività produttive; c) nell’istituzione di contratti regionali d’insediamento nell’ambito degli agglomerati industriali, prioritariamente rivolti a imprese di medie dimensioni, le quali a determinate condizioni (elevato valore degli investimenti, impatto occupazionale, elevata competitività, innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e sociale mediante sottoscrizione di impegni) possono prevedere la concessione di contributi in conto capitale per gli investimenti e a fondo perso per l’utilizzo nel primo biennio delle opere e degli impianti dell’agglomerato industriale stesso (v. infra).
CAPO II: (AREE PRODUTTIVE ECOLOGICAMENTE ATTREZZATE) E’ prevista la realizzazione delle APEA attraverso la riqualificazione degli agglomerati industriali e delle aree distrettuali; gli impianti (sic) localizzati in tali aree sono esonerati dall’acquisizione delle autorizzazioni concernenti l’utilizzazione dei servizi ivi presenti posti, invece, a carico dei soggetti gestori delle infrastrutture e dei servizi comuni. TITOLO III: SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO Il titolo III introduce nuove misure per sostenere la competitività, il rafforzamento e lo sviluppo del
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sistema produttivo, tenendo conto della perdurante fase recessiva.
CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI Le misure sono rivolte a sostenere la competitività e lo sviluppo delle imprese e a migliorare l’attrattività del territorio regionale. Consistono: a) nella pubblicazione di un catalogo degli incentivi alle imprese, periodicamente aggiornato, sul sito web della Regione; b) nell’adozione di linee d’indirizzo a Friulia spa, al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia spa e dei Confidi, rivolte al riordino e coordinamento degli interventi verso le imprese (con priorità per i nuovi insediamenti), inclusa l’adozione di procedure uniche per la presentazione delle domande e dei relativi criteri di valutazione delle medesime; c) nell’adozione di univoche direttive per il tramite dello Sportello regionale per l’internazionalizzazione (SPRINT) a Finest spa e Informest, per favorire il commercio con l’estero e l’internazionalizzazione delle imprese (manifatturiere e terziario); allo stesso scopo è prevista la stipulazione di accordi con Unioncamere e con altri, non specificati, soggetti operanti nel campo dell’internazionalizzazione; d) nel sostegno all’adozione delle c.d. tecnologie abilitanti nei progetti di R&S e innovazione; e) nel riconoscimento dell’importanza dei cluster; vi è esplicito riferimento al Parco alimentare di San Daniele.
CAPO II: MISURE DI SOSTEGNO PER LE IMPRESE Le misure prevedono: a) incentivi per gli investimenti nell’ambito dei contratti regionali d’insediamento (v. sopra); b) incentivi per i progetti di filiera (v. infra); c) incentivi a fondo perso per l’utilizzo delle opere e degli impianti dell’agglomerato industriale (v. sopra); d) incentivi per l’acquisizione di servizi di un temporary management e assunzione di personale manageriale altamente qualificato con priorità per le imprese partecipate da Friulia spa nell’ambito di progetti di coaching promossi dalla stessa; e) riduzione dell’aliquota IRAP nella misura dell’1% per 5 anni a favore delle nuove p.m.i. e di quante si trasferiranno in Regione; a copertura della riduzione non sono previste nuove entrate in previsione di un presunto maggior gettito.
CAPO III: MISURE PER L’INNOVAZIONE E RICONVERSIONE Parte delle misure previste da questo capo possono essere ulteriormente finanziate con i fondi europei di cui alla programmazione 2014-2020 (lett. b, c, d, e, h e i). Nell’insieme le misure riguardano: a) riduzione dell’aliquota IRAP nella misura dello 0,40% a favore delle imprese impegnate in attività di ricerca e sviluppo (R&S) a decorrere dal 1° gennaio 2015, a condizione che alla chiusura del periodo d’imposta considerato, le imprese presentino un incremento dei costi sostenuti per il personale addetto alla R&S pari al 10% rispetto alla media dei due periodi d’imposta precedenti; il costo del personale addetto alla R&S deve essere superiore al 2% del valore della produzione netta nel medesimo periodo d’imposta; b) voucher alle p.m.i. del manifatturiero e del terziario a sostegno di interventi nel campo della innovazione (studi di fattibilità per R&S e innovazione, trasferimento di tecnologie, modelli di business, strategie aziendali, strumenti di proprietà industriale, organizzazione, analisi di mercato); c) incentivi alle imprese del manifatturiero e del terziario per l’industrializzazione dei risultati della ricerca, brevettazione et c., con precipuo riguardo agli ambiti di “specializzazione intelligente” e alle filiere produttive; d) incentivi alle imprese del manifatturiero e del terziario per R&S sperimentale con precipuo riguardo agli “ambiti tematici strategici”, alle filiere produttive nel contesto della “specializzazione intelligente” (strategia regionale in materia di R&S e innovazione che definisce le priorità accordandole con le esigenze delle imprese) e alla collaborazione fra imprese e strutture scientifiche; e) sostegno alle start up innovative, secondo la definizione della legge 17 dicembre 2012, n. 221, per spese di costituzione e primo impianto e costi di accesso al credito, accompagnamento e coworking, acquisizione di partecipazioni attraverso la costituzione di un fondo di venture capital; f) sostegno per servizi di coworking e promozione di fab-lab (dovrebbe trattarsi dell’aggregazione di microimprese attorno a un progetto di trasferimento tecnologico e d’innovazione); g) bandi per concorsi di idee per giovani fino a 35 anni nell’ambito di realizzazione di start up innovative, servizi di coworking, avvio di
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imprese giovanili e nuove forme di imprenditorialità; h) sostegno alla competitività e all’innovazione tecnologica delle p.m.i. (nuovi insediamenti produttivi, ampiamento, diversificazione di processo e di prodotto e radicale trasformazione di insediamenti esistenti, il tutto orientato all’innovazione tecnologica e diretti a migliorare la capacità produttiva, la redditività di imprese e reti d’imprese, introduzione delle c.d. tecnologie chiave abilitanti, acquisizione di servizi e tecnologie innovative relative all’I.T.C.); i) adozione da parte delle imprese di piani di rilancio nelle aree di crisi diffusa (include anche “settori” diversi dall’elettrodomestico); sostegno di investimenti e altri interventi nelle medesime aree. La gestione degli incentivi di cui al titolo III può essere affidata a Unioncamere mediante apposita convenzione.
CAPO IV: SOSTEGNO AL CREDITO I finanziamenti agevolati a valere sulla Sezione anticrisi a favore delle imprese artigiane, istituita dalla legge regionale 26 luglio 2013, n. 6, art. 2 commi 11 e 14 bis, sono estesi al sostegno delle attività produttive in genere (industrie manifatturiere e delle costruzioni). Si tratta di finanziamenti per il consolidamento di debiti a breve e per liquidità.
CAPO V: MISURE D’INTERVENTO PER AFFRONTARE LA CRISI Sono adottate misure a sostegno: a) delle imprese in difficoltà; b) della costituzione di cooperative di lavoratori di imprese in crisi e a complemento di misure adottate per le medesime finalità dal legislatore nazionale; c) del settore dell’elettrodomestico e relativa filiera; d) dell’Area di crisi complessa di Trieste. Per l’elettrodomestico le misure prevedono incentivi per il miglioramento dei processi produttivi, la domotica, lo sviluppo di prodotti e componenti di maggior rendimento e minore impatto ambientale, di sistemi di progettazione virtuale e di prototipazione avanzata, l’utilizzo di nuovi materiali, servizi di collaudi e prove. Per l’Area di Trieste le misure prevedono incentivi a progetti di R&S e innovazione, di efficienza energetica, di tutela e recupero ambientale, di riconversione di aree industriali dismesse; la gestione dei contributi è affidata all’EZIT.
CAPO VI: MISURE DI CONTRASTO ALLE DELOCALIZZAZIONI PRODUTTIVE Prevede la decadenza e la restituzione dei contributi regionali in conto capitale da parte di imprese che delocalizzino le attività produttive beneficiate in aree extracomunitarie entro 5 anni dalla loro concessione, qualora si verifichi una riduzione del personale del 30% o più. TITOLO IV: MISURE DI SEMPLIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLE REGOLE SUI VINCOLI Il titolo IV, articolato in 4 capi, introduce misure di attenuazione degli oneri a carico delle imprese beneficiarie di contributi regionali. A mero titolo di esempio, il vincolo di destinazione dei beni finanziati dalla Regione, pena la revoca dell’incentivo, è ridotto da 5 a 3 anni; la sanzione ora prevista comporta la rideterminazione dell’incentivo in proporzione al periodo per il quale i vincoli non sono stati rispettati; è facilitata la variazione soggettiva dei beneficiari di incentivi per operazioni societarie, prevedendo la possibilità di confermare gli incentivi assegnati, sia pure a determinate condizioni. E’ anche elevato a 500 o 1.000 euro l’aumento della soglia limite per l’esercizio della facoltà di rinuncia di diritti del credito da parte dell’Amministrazione Regionale, prima stabilito in 50 o 250 euro. TITOLO V: MISURE PER I SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI Il titolo V contiene le misure per i c.d. sistemi produttivi locali e include la riforma delle Agenzie di sviluppo dei distretti industriali e interventi per il supporto delle filiere (capo I), la riforma dei Consorzi di sviluppo industriale (capo II) e le disposizioni per l’EZIT (capo III).
CAPO I: DISTRETTI INDUSTRIALI E FILIERE PRODUTTIVE Il capo I riforma la disciplina regionale relativa ai distretti industriali, nell’intento di adeguarne il ruolo ai mutati scenari economici e di inserirli nella c.d. strategia di specializzazione intelligente. La legge abroga la l.r. 27/1999 (originaria legge di riconoscimento dei distretti industriali), ma mantiene il riconoscimento giuridico dei distretti, ora anche su base interprovinciale o interregionale, previo accordo con la Regione contermine (Veneto) e anche delle Agenzie per lo sviluppo, le quali, però, sono ora esclusivamente composte da soggetti privati. Configura, inoltre, un allargamento
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– e, in sostanza, un superamento - del distretto alla filiera produttiva, concepita come insieme articolato di imprese che concorrono all’ideazione, progettazione, realizzazione, trasformazione, produzione, distribuzione di prodotti finiti. La Regione riconosce e finanzia le filiere. Queste devono essere composte da almeno 5 imprese ed essere costituite in forma di ATI, di consorzi, di reti d’impresa o società di capitali, sempre con almeno 5 imprese socie. I finanziamenti riguardano i progetti di filiera, specie in materia di innovazione, organizzazione e internazionalizzazione, e sono attuati mediante bandi recanti criteri e modalità per l’accesso ai contributi. La gestione degli incentivi ai progetti di filiera può essere affidata a Unioncamere mediante apposita convenzione.
CAPO II: RIORDINO DEI CONSORZI DI SVILUPPO ECONOMICO Il capo II delinea una profonda riforma dei Consorzi per lo sviluppo industriale, ora denominati Consorzi per lo sviluppo economico locale (di seguito Consorzi), rivedendone il ruolo, l’articolazione e le funzioni. Fa eccezione l’EZIT disciplinato a parte. I tratti salienti della riforma possono essere così sunteggiati: a) i Consorzi mantengono la forma giuridica di enti pubblici economici; b) operano negli agglomerati industriali d’interesse regionale (zone D 1 del PURG FVG), con il risultato che in tali aree possono insediarsi, senza più dubbi, anche le imprese artigianali; c) devono obbligatoriamente realizzare fra loro delle fusioni secondo determinate modalità (v. infra), allo scopo di ottenere maggiori economicità e garantire un migliore esercizio delle funzioni e migliori servizi alle imprese; per le fusioni è previsto un sostegno finanziario della Regione; d) dei Consorzi possono far parte, gli enti locali, gli enti camerali, i soggetti privati, ma i primi devono detenere la maggioranza del patrimonio consortile nella misura minima dei 2/3. Il riordino dei Consorzi consiste in buona misura nel loro riassetto territoriale mediante fusioni dei Consorzi esistenti. La legge fissa 6 ipotesi di fusioni volontarie, il cui elenco per brevità qui si omette. Esse devono essere avviate entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge e conclu-
se nei 6 mesi successivi. Decorsi invano questi termini, la Giunta regionale commissaria i Consorzi inadempienti e provvede a istituire nuovi Consorzi, anche al di fuori dalle alternative previste, fino all’ipotesi di un unico Consorzio regionale. Quanto alle funzioni dei Consorzi, la principale novità, considerata, peraltro, uno degli obiettivi principali della riforma, consiste nel favorire la piena occupazione territoriale degli agglomerati industriali esistenti (zone D 1), evitando l’acquisto di nuove aree e privilegiando il riutilizzo di aree e immobili dismessi o inutilizzati, anche ricorrendo all’esproprio. Ai Consorzi restano attribuite funzioni di pianificazione territoriale (adozione del Piani territoriali infraregionali). Possono, inoltre, svolgere funzioni e servizi anche fuori degli agglomerati industriali. La legge disciplina, inoltre, nel dettaglio i contenuti degli statuti consortili. Di particolare rilievo sono le norme che disciplinano i consigli di amministrazione. Questi possono essere composti da un massimo di 4 membri (3 in via ordinaria) e i consiglieri devono possedere requisiti specifici in fatto di competenza professionale; non possono essere nominati consiglieri amministratori che nei 5 anni precedenti abbiano ricoperto incarichi analoghi, registrando perdite per 3 anni consecutivi. La legge fissa i criteri per il calcolo dei compensi degli amministratori e determina la durata della carica (4 + 4 anni al massimo). Quanto alle imprese, per le sole p.m.i. che andranno a insediarsi negli agglomerati industriali, con priorità per quelle cha andranno a insediarsi nelle APEA, è prevista la concessione di contributi a fondo perso a parziale copertura dei costi per l’utilizzo e la fruizione delle opere e degli impianti consortili nell’arco massimo di un biennio. L’EZIT mantiene, invece, la natura di ente pubblico non economico ed è interessata al riordino dei Consorzi di sviluppo industriale nella misura in cui le nuove norme sono applicabili compatibilmente a questo status; se ne omette il dettaglio. Per il testo della legge e gli indispensabili approfondimenti, data la complessità della riforma, le imprese interessate possono rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione.
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(AdT)
Buoni della CCIAA di Udine per l’internazionalizzazione PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DAL 9 FEBBRAIO AL 16 NOVEMBRE 2015 PREMESSA Con deliberazione della Giunta della CCIAA di Udine n. 16 del 29 gennaio 2015 ha licenziato il “bando” 2015 (di seguito bando) per la concessione di buoni (voucher) a sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese. Rispetto a quelli degli anni precedenti figurano alcune novità. La Giunta camerale ha introdotto infatti un terzo voucher accanto ai due tradizionali: accanto al voucher “A” dell’importo di 3.500 euro (a fronte di una spesa minima di 5.000 euro) e al voucher “B” di 2.000 euro (a fronte di una spesa minima da parte dell’impresa di 2.857,14 euro) figura ora un voucher “C” di 1.500 euro (a fronte di una spesa minima di 2.142,86 euro). Una seconda novità è data dall’introduzione di nuove tipologie di attività di internazionalizzazione beneficiabili quali le partecipazioni a workshop o visite studio collettive a fiere, esposizioni ed eventi di rilevo internazionale a territori esteri tipo cluster. Le risorse complessivamente stanziate ammontano a 220.000 euro e l’agevolazione concedibile per ciascuna domanda consiste in un contributo sulle spese ammesse nella percentuale massima del 70%. Le domande possono essere presentate esclusivamente in modalità telematica dal 9 febbraio al 16 novembre 2015.
BENEFICIARI Beneficiarie sono le piccole e medie imprese, le cooperative ed i consorzi, che rientrino nella definizione di micro, piccola e media impresa secondo la normativa comunitaria e aventi sede o unità locale destinataria dell’investimento nella provincia di Udine.
INIZIATIVE E SPESE AMMISSIBILI Sono agevolabili le spese sostenute dalle imprese per la partecipazione ad una o più iniziative di
internazionalizzazione sulla base del programma definito dalla CCIAA di Udine per il 2015 e organizzate da: - CCIAA di Udine o dalla Azienda speciale imprese e territorio I.TER dello stesso ente camerale; - altri enti camerali o loro aziende speciali o loro Unioni regionali o nazionale (Unioncamere), nonché i loro organismi strumentali ovvero tutti gli enti che costituiscono il Sistema camerale italiano, nonché dagli organismi rappresentativi di una pluralità di interessi del tessuto economico friulano, purché organizzate congiuntamente alla CCIAA di Udine o all’I. TER della stessa CCIAA di Udine. Il programma delle iniziative di internazionalizzazione della CCIAA di Udine per il 2015 è rinvenibile sul sito camerale www.ud.camcom.it/ P42A2403C2402S2401/Calendario-iniziative. Il voucher supporta il costo di una o più delle seguenti iniziative: 1. missioni economiche/imprenditoriali all’estero ed in Italia; 2. partecipazioni a fiere all’estero ed in Italia; 3. partecipazione ad esposizioni, anche a carattere temporaneo, all’estero ed in Italia; 4. partecipazioni a workshop o visite studio collettive a: - fiere; - esposizioni; - eventi di rilevo internazionale; - territori esteri tipo cluster; - per settori definiti dell’economia friulana, all’estero e in Italia; I servizi connessi alle predette iniziative possono comprendere: - check up preliminare con esperto paese; - interpretariato; - organizzazione incontri B to B, visite individuali, visite conoscitive collettive, organizzazione workshop o visite studio collettive; - catalogo collettiva; - tassa d’iscrizione alla fiera, affitto superficie espositiva, allestimento, spazio preallestito; - spedizioni materiale e campioni; - pacchetto viaggio, alloggio e trasferimenti collettivi e/o in loco;
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- servizi legati al follow-up. Sono ammissibili le sole spese fatturate dalla CCIAA di Udine o dall’I.TER dello stesso ente camerale, come pure dagli altri soggetti organizzatori ricordati. Le spese devono essere sostenute dopo la presentazione della domanda di contributo ed entro il 31 marzo 2016, a esclusione della tassa di iscrizione alle fiere (che possono avere data antecedente) e delle spese relative a iniziative di internazionalizzazione promosse in data antecedente alla pubblicazione del presente bando a partire dal 1° gennaio 2015.
FORMA E MISURA DELL’AGEVOLAZIONE L’agevolazione concedibile per ciascuna domanda consiste in un contributo a titolo “de minimis” sulle spese sostenute e ammissibili nella percentuale massima del 70% e, più precisamente: 1. voucher “A” dell’importo di Euro 3.500,00 (al lordo delle ritenute di legge) a fronte di una spesa minima da parte dell’impresa di Euro 5.000,00, IVA esclusa, regolarmente fatturata; 2. voucher “B” dell’importo di Euro 2.000,00 (al lordo delle ritenute di legge) a fronte di una spesa minima da parte dell’impresa di Euro 2.857,14, IVA esclusa, regolarmente fatturata; 3. voucher “C” dell’importo di Euro 1.500,00 (al lordo delle ritenute di legge) a fronte di una spesa minima da parte dell’impresa di Euro 2.142,86, IVA esclusa, regolarmente fatturata.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Le imprese interessate presentano domanda di contributo, completa di marca da bollo, redatta su apposito modello, compilata in tutte le sue parti e comprensiva degli allegati previsti dal bando e successivamente scannerizzata, alla CCIAA di Udine a partire dalle ore 09:00:00 del 9 febbraio ed entro il 16 novembre 2015. Le domande vanno presentate prima della data di inizio delle iniziative di internazionalizzazione. Le domande vanno esclusivamente inviate mediante posta elettronica certificata (PEC), in conformità alle norme vigenti in materia inoltrata esclusivamente al seguente indirizzo: contributi@ ud.legalmail.camcom.it. La domanda, si considera validamente inviata se: - inviata da casella di posta elettronica certificata; - firmata in originale, successivamente scanne-
rizzata, ed inviata tramite PEC unitamente ad un documento d’identità del legale rappresentante in corso di validità; oppure - sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante e corredata dalla documentazione richiesta. Per le missioni economiche/imprenditoriali all’estero e in Italia, per le partecipazioni a fiere all’estero e in Italia e per le partecipazioni a esposizioni all’estero e in Italia dovrà essere presentata una domanda per ogni iniziativa a cui partecipa l’impresa richiedente. Per le partecipazioni a workshop o visite di studio collettive, la domanda di voucher può essere presentata cumulativamente per un massimo di 4 di queste iniziative, sulla base del programma definito dalla Camera di Commercio di Udine; la somma delle spese ammissibili in relazione alle diverse iniziative concorrerà al raggiungimento degli scaglioni previsti dal bando. Non è ammessa la trasmissione di più domande di contributo con un unico invio di PEC. La data e ora di inoltro della domanda sono determinati dalla data e ora del messaggio trasmesso attraverso PEC con in allegato la domanda di contributo, attestate dai dati di certificazione del messaggio, che sono documentati e certificati dal gestore del sistema PEC dell’ente camerale all’ente medesimo.
PROCEDURE I contributi sono assegnati secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande fino ad esaurimento dei fondi. Il contributo verrà erogato sulla base del rendiconto che l’impresa dovrà presentare entro il 31 marzo 2016. Il termine per la concessione dell’incentivo è di 90 giorni - a meno delle interruzioni e sospensioni previste dal bando - dalla data di presentazione delle domande con determinazione del dirigente camerale. L’ufficio contributi inoltrerà le comunicazioni ai richiedenti anche mediante PEC o al numero di fax indicati dall’impresa in domanda o successivamente comunicati all’ufficio. Per il testo del bando e altre informazioni le imprese interessate possono rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione.
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(AdT)
Riforma del credito agevolato in Friuli Venezia Giulia DOPO NUMEROSE MODIFICHE DIVIENE FORMALMENTE OPERATIVA LA L.R. 27 FEBBRAIO 2012, N. 2 PREMESSA Su Apinforma n. 6/2012, pp. 10-13 era stata data notizia della pubblicazione della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2, recante la riforma degli strumenti di credito agevolato per l’intero sistema economico del Friuli Venezia Giulia, comprendente, cioè, i rami di attività industriale, artigianale, commerciale, turistico e dei servizi. Sino a oggi, infatti, gli interventi della Regione Friuli Venezia Giulia erano disciplinati da separate normative e disposizioni regolamentari, ciascuna riguardante i singoli rami economici. Ora queste discipline vengono unificate e unificata è anche la gestione, nell’intento di migliorare l’utilizzo delle risorse finanziarie complessivamente disponibili, di disporre di un sistema organico efficiente ed efficace di credito, anche sotto il profilo amministrativo e procedurale, e di eliminare misure agevolative che non si sarebbero dimostrate abbastanza efficienti. In poche parole, vengono a cadere le separate discipline di finanza agevolata e ne viene istituita una sola sostanzialmente eguale per tutti. Sinora, però, la l.r. 2/2012 non è mai divenuta pienamente operativa, sia nelle more dell’emanazione delle numerose norme attuative che essa stessa prevedeva, sia per le numerose integrazioni e modificazioni nel frattempo ad essa apportate dal legislatore regionale (ben 11 leggi), sia, per ricaduta, delle modificazioni apportate alle stesse disposizione regolamentari nel frattempo licenziate. Così, sino a oggi hanno continuato sostanzialmente a operare le precedenti “vecchie” discipline. Dal 1° marzo 2015, giusta la deliberazione della Giunta regionale n. 198 del 5 febbraio 2015, la riforma è formalmente operante, sebbene sembri ancora necessitare di alcune messe a punto e, soprattutto, di chiarimenti interpretativi. Essa mantiene l’originario impianto, ma le modificazioni in-
trodotte, alcune non marginali, rendono utile una nuova illustrazione, qui limitata, per semplicità e chiarezza espositiva, al testo di legge emendato, mentre in un prossimo numero di Apinforma si darà conto degli aspetti applicativi. Il nuovo sistema di credito agevolato s’incardina su uno degli strumenti finanziari che nel corso di tanti decenni più di altri ha dimostrato efficacia operativa e, cioè, il Fondo di rotazione per le iniziative economiche (il FRIE), al cui Comitato di gestione viene, inoltre, affidata anche la gestione del nuovo sistema di credito agevolato. CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI Le finalità dalla legge di riforma sono perseguite attraverso: 1) il FRIE; 2) il Fondo per lo sviluppo delle piccole e medie imprese e dei servizi (di seguito Fondo per lo sviluppo), istituito con la legge in oggetto. Per favorire, inoltre, l’accesso delle imprese al credito bancario, nell’ambito del FRIE è istituita la Sezione per le garanzie e nell’ambito del Fondo per lo sviluppo la Sezione per lo smobilizzo dei crediti verso la pubblica amministrazione (di seguito Sezione smobilizzo crediti PA), costituente una delle principali modificazioni apportate al testo originario della l.r. 2/2012. Nella nuova disciplina non rientrano i finanziamenti agevolati a favore delle imprese dei distretti della sedia e del mobile di cui alla legge regionale 11 agosto 2011, n. 11, art. 2, commi 95 ss. e che hanno formato oggetto di commento su Apinforma n. 4/2012, pp. 10-13. Le dotazioni dei fondi del FRIE e del Fondo per lo sviluppo, oltre che dalle dotazioni esistenti, possono essere alimentate da conferimenti della Regione, da conferimenti dello Stato, di altre amministrazioni pubbliche e di enti privati, da economie e rimborsi concessi ai procedimenti contributivi e alle operazioni finanziarie, come pure da liberalità private. Inoltre, il Fondo per lo sviluppo è alimentato dai rientri delle rate di ammortamento dei finanziamenti erogati, così come finora avvenuto per il FRIE e per gli altri fondi rotativi.
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Come già per il FRIE, la concessione dei finanziamenti avviene attraverso le banche operanti sul territorio del Friuli Venezia Giulia, previa loro convenzione con l’Amministrazione regionale, e a cui le imprese andranno a presentare le domande di finanziamento agevolato. A tal proposito si precisa che, al momento, lo sono tutte le banche che già erano convenzionate per operare con il FRIE. CAPO II: LE FORME D’INTERVENTO Le forme d’intervento del nuovo sistema di credito agevolato si articolano sui due anzidetti fondi.
1) FRIE Il FRIE mantiene l’ordinaria operatività, dettata dalla legge 18 ottobre 1955, n. 908 e dal decreto legislativo 22 aprile 2002, n. 110, ed è destinato a concedere mutui a tasso agevolato alle imprese aventi sede operativa in Friuli Venezia Giulia. In altri termini al FRIE continueranno a rivolgersi le piccole e medie imprese industriali, artigiane e turistico-alberghiere. Potranno farlo anche le grandi industrie, là dove la disciplina comunitaria lo consenta. Ciò precisato, quanto all’entità dei progetti d’investimento si anticipa che il FRIE interviene solo per quelli di maggiore entità (oltre i 500 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro), mentre per quelli di minore entità le imprese andranno a rivolgersi al Fondo per lo sviluppo.
2) FONDO PER LO SVILUPPO Il neocostituito Fondo per lo sviluppo è uno strumento complementare al FRIE ed è destinato a intervenire per l’attivazione di finanziamenti a tasso agevolato alle micro, piccole e medie imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e di servizi aventi sede operativa in Friuli Venezia Giulia con riguardo a: a) iniziative di investimenti e sviluppo aziendale con durata massima di 15 anni, con priorità per progetti d’imprenditoria giovanile e femminile; b) prestiti partecipativi; in caso di microimprese in fase di start up (costituite da non più di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda) e da imprese che negli ultimi 12 mesi hanno aumentato il numero di unità lavorative annue (l’ULA) di almeno il 10% rispetto all’anno precedente, il tasso d’interesse è ridotto del 50%; c) iniziative di imprese costituite da non oltre 12 mesi dalla data di presentazione della doman-
da (2 anni nel caso di spin off di università o enti pubblici di ricerca) e di soggetti che si impegnano a costituirsi in impresa entro 6 mesi dalla data di presentazione delle domande, con durata massima di 5 anni. I finanziamenti destinati alle iniziative sub c) possono essere utilizzati per le sole seguenti finalità: - esigenze di studio, valutazione e sviluppo di un progetto aziendale iniziale (c.d. seed); - sviluppo del prodotto e commercializzazione iniziale (start up); - acquisto di azienda o ramo d’azienda allo scopo di mantenere sul mercato l’attività economica relativa al complesso aziendale acquisito. Anche qui si anticipa che il Fondo per lo sviluppo interviene verso progetti e iniziative di dimensioni più contenute e andrà a sostituire, garantendo continuità, gli attuali fondi rotativi per l’artigianato (il FRIA), di cui alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, e per il commercio, turismo e servizi (il FRICS), di cui alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29.
3) SEZIONE PER LE GARANZIE La Sezione per le garanzie è uno dei passaggi della l.r. 2/2012 maggiormente novellati rispetto al testo originario per effetto dell’estensione degli interventi della Sezione a sostegno del microcredito delle microimprese e dei finanziamenti nel campo energetico. La Sezione interviene per l’attivazione di garanzie a condizioni agevolate a favore delle imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e dei servizi, aventi sede operativa nel territorio del Friuli Venezia Giulia. Le garanzie possono essere concesse a fronte di mutui per investimenti aziendali, per operazioni di finanziamento a breve termine o di consolidamento finanziario a medio o lungo termine, operazioni di riscadenzamento, sospensione temporanea, allungamento di piani di ammortamento per il rimborso di finanziamenti nonché altre operazioni finanziarie finalizzate al rafforzamento aziendale. Una riserva di almeno il 10% della dotazione della Sezione è destinata all’attivazione di garanzie a condizioni agevolate a fronte di operazioni di microcredito; fra queste ultime la l.r. 2/2012 inserisce e in più riconosce meritevoli di “condizioni di particolare agevolazione” gli enti non commerciali e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). Per quello che attiene al risparmio e allo sviluppo energetico le garanzie agevolate possono essere concesse in relazione ai seguenti interventi:
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a) volti a favorire il risparmio energetico o l’uso razionale di energia con la riduzione dei consumi di energia elettrica o termica, a parità di produzione, anche con l’introduzione di nuovi processi tecnologici compresa la cogenerazione; b) volti a incentivare la produzione tramite impianti alimentati da fonti rinnovabili, al fine di accedere alla procedura di qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili (qualifica IAFR); c) piccoli interventi negli impianti e negli edifici esistenti volti ad accrescere l’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012, nonché al monitoraggio dei consumi energetici; d) servizi di consulenza esterna di energy management, volti a predisporre analisi sui costi energetici e programmi di monitoraggio e di riduzione duratura dei consumi energetici finali dell’impresa, e a espletare le pratiche di qualificazione degli impianti per accedere agli incentivi di cui ai decreti del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012 e 28 dicembre 2012. Sempre in campo energetico le garanzie della Sezione possono essere concesse anche alle società fornitrici di servizi energetici volti al miglioramento dell’efficienza energetica presso i propri clienti, con garanzia di risultato (ESCO), riconosciute dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e certificate secondo la norma UNI-CEI 11352. Per ridurre il rischio sottostante alle operazioni di garanzia poste in essere la Sezione per le garanzie è autorizzata ad accedere alle controgaranzie del Fondo europeo per gli investimenti e ad altre forme di controgaranzie incluse quelle concedibili dall’Amministrazione regionale a valere sulle proprie disponibilità di bilancio di cui alla legge regionale 4 giugno 2009, n. 11, art. 14, co.1. L’accesso alla Sezione per le garanzie avviene per il tramite dei confidi operanti nel territorio regionale vigilati e autorizzati a norma dell’art. 107 o iscritti all’albo degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 della legge bancaria, in ogni caso convenzionati con l’Amministrazione regionale. E’ il caso di rammentare da subito che per incompatibilità le garanzie della Sezione non possono essere concesse a fronte di finanziamenti del FRIE, dal Fondo di sviluppo e nemmeno dalla Sezione smobilizzo crediti PA, non potendo questi soggetti finanziari essere garantiti da sé stessi.
4) SEZIONE SMOBILIZZO CREDITI PA La Sezione smobilizzo crediti PA è stata costituita
per supportare la gestione finanziaria delle imprese tramite il sostegno di operazioni di smobilizzo dei crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione della Regione e degli enti locali del Friuli Venezia Giulia per somministrazioni, forniture e appalti da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e di servizi, aventi sempre sede operativa nel territorio regionale. Le dotazioni della Sezione smobilizzo crediti PA sono destinate alla concessione di contributi a sollievo degli oneri a carico dell’impresa creditrice in relazione a operazioni finanziarie di smobilizzo del credito. A valere sulle medesime dotazioni possono, altresì, essere concessi finanziamenti agevolati a complemento delle operazioni finanziarie di smobilizzo del credito, nel caso in cui l’impresa creditrice: - aderisca alla proposta di determinazione del saggio degli interessi moratori a carico della PA di cui in ritardo con il pagamento conformemente a un apposito schema di convenzione approvato con deliberazione della Giunta regionale; - dimostri di aver corrisposto la quota spettante ai subappaltatori e ai cottimisti della somma ricevuta a seguito dell’effettuazione dell’operazione finanziaria di smobilizzo del credito. Gli interventi della Sezione smobilizzo crediti PA si attuano attraverso banche e gli intermediari finanziari convenzionati operanti nel territorio regionale.
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE E PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE E ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE I criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni di cui al capo II sono demandati a un regolamento. Questo è stato adottato con decreto del Presidente della Regione 17 ottobre 2012, n. 0209/Pres., pubblicato sul BUR n. 43 del 24 ottobre 2012, e successivamente più volte modificato. La l.r. 2/2012 fissa anche i lineamenti procedurali per la presentazione e l’esame delle domande. Precisa, infatti, che le imprese presentino le domande agli operatori finanziari convenzionati e che questi, completato l’iter di valutazione economicofinanziaria, trasmettono istanza di deliberazione dell’intervento al Comitato di gestione (v. infra). Le istanze sono, quindi, istruite secondo l’ordine cronologico di ricevimento da parte del Comitato di gestione. La deliberazione degli interventi è disposta in applicazione dei criteri predeterminati con il citato regolamento e le direttive che la
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Giunta regionale avrà impartito al Comitato di gestione. Sono ammesse soltanto le spese sostenute dopo la presentazione della domanda all’operatore finanziario convenzionato
VINCOLI PER I BENEFICIARI La legge di riforma stabilisce una serie di vincoli per le imprese che andranno a beneficiare delle agevolazioni previste e, in particolare: - l’obbligo di mantenere la sede operativa attiva nel territorio regionale per tutta la durata del finanziamento e delle garanzie; qualora, poi, il finanziamento sia d’importo superiore a 100.000 euro, l’obbligo si estende anche ai 2 anni successivi; in caso di inosservanza l’incentivo viene revocato; - in presenza di conferimento, trasformazione o fusione d’impresa nonché di trasferimento d’azienda o di ramo d’azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o per causa di morte, gli incentivi possono essere confermati dal Comitato di gestione (v. infra), purché il subentrante sia in possesso dei requisiti richiesti al beneficiario e la prosecuzione dell’impresa avvenga senza soluzione di continuità. CAPO III: GESTIONE DEGLI STRUMENTI D’INTERVENTO La gestione del FRIE, del Fondo per lo sviluppo, della Sezione per le garanzie e della Sezione per lo smobilizzo dei crediti PA e la deliberazione dei relativi interventi è affidata a un unico Comitato di gestione (di seguito Comitato) con sede a Trieste, nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore alle attività produttive. Il Comitato è composto dal Presidente, da quattro membri designati dal Consiglio regionale, di cui uno in rappresentanza delle minoranze, e da quattro membri scelti da nominativi indicati dalle quattro maggiori organizzazioni di categoria regionale. I componenti del Comitato devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti per i soggetti che esercitano analoghe funzioni in banche costituite in forma di società per azioni e restano in carica per 3 anni con una sola possibilità di riconferma. Si sorvola sugli altri aspetti operativi del Comitato salvo ricordare che le spese di funzionamento sono a carico del FRIE, del Fondo di sviluppo nella misura del 50% ciascuno. La vigilanza sulla gestione dei fondi è esercitata dalla Giunta regionale.
CAPO IV: DISPOSIZIONI FINANZIARIE E TRANSITORIE
ABROGAZIONI La riforma del credito agevolato in Friuli Venezia Giulia comporta la soppressione delle norme che lo avevano sin qui disciplinato e, in particolare, vengono soppressi: a) la legge regionale 11 aprile 2003, n. 9, che disciplinava il FRIE dopo il trasferimento delle funzioni amministrative dallo Stato alla Regione Friuli Venezia Giulia, fatta eccezione per l’art. 5 riguardante la convenzione con un istituto bancario, da selezionare tramite bando, per il supporto tecnico, amministrativo e organizzativo; b) il Fondo regionale smobilizzo crediti e il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge regionale 4 marzo 2005, n. 4; c) gli strumenti di credito agevolato alle imprese artigiane di cui alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (legge quadro sull’artigianato), fra cui il Fondo rotativo per le imprese artigiane; d) gli strumenti di credito agevolato alle imprese commerciali e turistiche di cui alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (normativa organica in materia di attività commerciali), fra cui il Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio.
DISPOSIZIONI ATTUATIVE, FINANZIARIE E TRANSITORIE Con la soppressione dei fondi citati nel paragrafo precedente vengono fatti affluire nei nuovi fondi le risorse di quelli soppressi e sono dettate tutte le norme per il subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi nonché quelle che regolano il passaggio dai precedenti sistemi agevolativi agli attuali. Sono, inoltre specificate le modalità attraverso le quali avviene il trasferimento di attribuzioni fra gestioni soppresse e nuove gestioni nonché fra il soggetto bancario finora incaricato della gestione delle vecchie misure di agevolazione dei rami artigiano, commerciale e turistico e il nuovo soggetto bancario da individuare con bando pubblico per esercitare il supporto tecnico, amministrativo e organizzativo dell’unificato Comitato di gestione. Fra queste figura anche l’autorizzazione alle piccole e medie industrie di accedere ai finanziamenti del Fondo per lo sviluppo, allo scopo di “garantire il coordinamento con l’operatività degli interventi finanziari di cui all’articolo 6, comma 1 della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23” (interventi a di consolidamento finanziario e di li-
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quidità delle piccole e medie industrie, ora in via di esaurimento). Ci si riserva di ritornare sull’effettiva portata di questa previsione alla luce degli opportuni chiarimenti. CAPO V: FINANZIAMENTI DI PROGETTI A FAVORE DI SETTORI PRODUTTIVI IN CRISI La l.r. 2/2012 finanzia, inoltre, con 2 milioni di euro ciascuna le CCIAA di Udine e di Pordenone per realizzare progetti diretti a interventi a sostegno dell’innovazione delle piccole e medie imprese appartenenti ai settori produttivi maggiormente in crisi. Gli interventi riguardano la ristrutturazione e la riorganizzazione aziendale, l’innovazione di processo e di prodotto, l’internazionalizzazione, lo sviluppo di reti distributive e di contratti di rete e ogni altra forma di aggregazione, finalizzate alla
promozione del prodotto, alla commercializzazione e all’internazionalizzazione. I progetti sono oggetto di accordo fra l’Amministrazione regionale e i citati enti camerali, mentre i criteri e le modalità per l’attuazione d’interventi a supporto delle imprese saranno definiti mediante apposito regolamento e consisteranno in aiuti secondo il regime “de minimis”. Per le risorse stanziate questo intervento ha già trovato attuazione nel 2013. Si ritornerà sull’argomento per illustrare il regolamento di attuazione della legge in oggetto e le altre disposizioni applicative d’interesse per le imprese. Frattanto, le imprese possono chiedere chiarimenti o altre informazioni all’ufficio economico dell’Associazione.
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(AdT)
Contratto a tutele crescenti e trattamento di disoccupazione APPROVAZIONE DEFINITIVA
Il Consiglio dei Ministri il 20 febbraio scorso, ha approvato in via definitiva i primi due decreti legislativi attuativi della legge n. 183/2014 (Jobs Act), in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti e trattamento di disoccupazione. Gli schemi dei decreti in oggetto, diffusi già nel dicembre scorso, nonostante i pareri delle competenti commissioni delle Camere durante il passaggio parlamentare, sono stati approvati dal Governo senza sostanziali modifiche ed entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Di seguito una sintesi delle principali novità ed integrazioni rispetto alla versione originaria dei due decreti. - Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 * Art. 1 comma 2 specifica che il decreto si applica anche ai casi di conversione, successiva all’entrata in vigore del decreto, di contratti a tempo determinato e di contratti di apprendistato; * Modifica alla nozione di “retribuzione” (ai fini del pagamento di indennità e importi), che è quella utile ai fini del calcolo del Tfr; * Se in sede di conciliazione vengono pattuite ulteriori somme per eventuali altre pendenze, esse non sono soggette al regime fiscale agevolato ma a quello ordinario; * Il contratto di ricollocazione è trattato nel decreto sul trattamento di disoccupazione. - Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 PAG. 23 - APINFORMA / Lavoro - numero 4 - 28 febbraio 2015
* La durata massima della nuova assicurazione sociale per l’impiego, Naspi, fissata a 24 mesi, dal 1° gennaio 2017 non potrà superare le 78 settimane; * La misura della prestazione economica è rapportata alla retribuzione imponibile previdenziale degli ultimi quattro anni che si ottiene attraverso un sistema di calcolo che porta l’indennità concedibile fino ad un massimo di 1300 euro con un decremento del 3% a partire dal 4° mese di fruizione. Per l’anno 2015, qualora la retribuzione mensile risultante dall’operazione fosse pari o inferiore all’importo di 1195 euro mensili, l’indennità spettante sarà determinata in misura pari al 75% della retribuzione stessa. Qualora la retribuzione mensile fosse superiore a 1195 euro, al 75% di deve aggiungere un importo parti al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e l’importo maggiore. In ogni caso tale prestazione non potrà superare i 1300 euro. La fruizione di predetta prestazione è condizionata alla effettiva partecipazione da parte del beneficiario ad iniziative di attivazione lavorativa o a percorsi di riqualificazione professionale. * Riguardo alle collaborazioni coordinate e continuative viene istituita un’ulteriore indennità mensile di disoccupazione (DIS COLL) per i collaboratori con o senza progetto che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2015 e che possano far vale un mese di contribuzione nel 2015 e tre mesi nel 2014; * Dopo aver fruito della Naspi per l’intera durata, a coloro che risultano ancora senza occupazione e in situazione economica di bisogno, può essere riconosciuto un ulteriore assegno di disoccupazione (ASDI) massimo per sei mesi; * È stato disciplinato il contratto di ricollocazione, applicabile a tutti i soggetti in stato di disoccupazione a norma dell’art 1, co. 2, lett. c), del d.lgs. 21 aprile 2000 n. 181. Al soggetto interessato viene riconosciuta
una “dote individuale di ricollocazione” spendibile presso i soggetti accreditati al fine di trovare una stabile occupazione. Tale soggetto deve rendersi disponibile
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per le iniziative di ricerca, addestramento, formazione o riqualificazione predisposte dall’agenzia accreditata. (C)
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Il lavoro nella giurisprudenza ULTIME SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE
NULLITÀ DEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE Con Sentenza n. 17540 del 1° agosto 2014, la Cassazione ha affermato che la nullità del contratto di somministrazione, nonostante venga espressamente collegata dall’art. 21 del D.lgvo 276/2003 all’assenza di forma scritta, si applica anche quando nel contratto manchino gli altri elementi previsti dalle lettera a) alla e), comma 1 dell’art. 21; elementi tra i quali, alla lett. c), figura l’indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che sono alla base della somministrazione. Ciò in quanto nessuno di questi elementi può essere derogato dalle parti e, inoltre, le ragioni della somministrazione non possono rendersi note a posteriori a seconda della convenienza del momento, “perché ciò vanificherebbe l’impianto della legge e siffatta omissione sarebbe indice inequivocabile di frode alla legge e/o di deviazione causale del contratto (entrambe sanzionate in via di nullità)”. Pertanto, nel confermare un precedente orientamento del 2013 (sentenza n. 1148), la Cassazione ha concluso che quando la causale del contratto di somministrazione manchi o risulti indicata genericamente (riproducendo, ad esempio, il contenuto della norma), la sanzione sia quella dell’illegittimità del contratto e la conseguente instaurazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’utilizzatore. Un altro aspetto affrontato in Sentenza è quello del mancato, tempestivo, esercizio da parte del somministrato, dell’azione di accertamento della nullità della somministrazione, tenuto conto che nel caso affrontato in Sentenza, la causa era stata promossa dal lavoratore quando erano trascorsi più di due anni dalla fine del rapporto di lavoro. Ebbene, la Sentenza chiarisce che l’inerzia del lavoratore successiva alla scadenza del contratto, di PAG. 26 - APINFORMA / Lavoro - numero 4 - 28 febbraio 2015
per se stessa, non basta per ricavare l’assenso del medesimo alla cessazione del rapporto lavorativo; a tal fine occorre, infatti, che il datore di lavoro provi le circostanze dalle quali “possa ricavarsi la volontà chiara e certa delle parti di voler porre definitivamente fine ad ogni rapporto di lavoro”. Inoltre, la Cassazione ricorda che si configura come azione di nullità parziale l’azione diretta a far valere l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro e, come tale, è imprescrittibile.
OMESSA DENUNCIA MENSILE ALL’INPS Con Sentenza n. 21250 dell’8 ottobre 2014, la Cassazione ha affermato che l’omessa, tardiva o infedele denuncia mensile all’Inps (attraverso i cosiddetti modelli DM10) di rapporti di lavoro o di retribuzioni erogate, concretizza le ipotesi di “evasione contributiva” e di “omissione contributiva”. Il datore di lavoro può dimostrare la mancanza di intento fraudolento in questa condotta (quindi, la sua buona fede) anche se, come ha precisato la Cassazione, questa prova non può essere costituita dalla corretta annotazione dei dati sui libri obbligatori.
VERBALI DI CONCILIAZIONE E ACCERTAMENTO ISPETTIVO INPS Con Sentenza n. 23799 del 7 novembre 2014, la Corte di Cassazione ha limitato l’efficacia dei verbali di conciliazione stipulati davanti alle Commissioni provinciali di conciliazione, alle parti che li hanno sottoscritti. Essi, invece, non vincolano in nessun modo gli Uffici o gli Enti titolari di interessi pubblici (nel caso concreto, si trattava dell’Inps), che pertanto possono pervenire a conclusioni diverse circa la natura e la modalità del rapporto di lavoro, da quelle riportate sul verbale di conciliazione.
OMESSA ESIBIZIONE DELLE BUSTE PAGA DEI DIPENDENTI Con Sentenza n. 47241 del 17 novembre 2014, la Cassazione ha confermato i precedenti orientamenti a proposito della condotta del datore di lavoro che integra gli estremi del reato contravvenzionale previsto dalla Legge 628/1961, art. 4 (arresto fino a 2 mesi o ammenda fino a 1 milione delle vecchie Lire), il quale punisce “coloro che, legal-
mente richiesti dall’Ispettorato di fornire notizia e norme del presente articolo, non le forniscano o le diano scientemente errate o incomplete”. In particolare, la Cassazione ha confermato che questo reato sussiste anche quando il datore ometta di consegnare all’Ispettore le copie delle buste
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paga richieste; esse, infatti, riportano il quantum della retribuzione corrisposta e i criteri applicati per il calcolo, per cui consentono all’Ispettore di verificare se sono stati correttamente adempiuti i conseguenti obblighi contributivi. (C)
Albo Gestori ambientali NOTIZIE IN BREVE
NUOVO REGOLAMENTO Ricordiamo che è stato pubblicato sulla G.U. del 23 agosto 2014 n. 195 il D.M. 3 giugno 2014 n. 120 recante Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell’Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, che abroga e sostituisce il D.M. 28 aprile 1998 n. 406 cioè la norma che sino a tale data ha regolato il medesimo Albo, apportando numerose novità in materia. Decreto Ministeriale del 3 giugno 2014 Sono state approvate le prime Delibere di attuazione del D.M. 3 giugno 2014 n. 120 che sono riportate di seguito: - Deliberazione n. 2 del 3 settembre 2014 “Modulistica per l’iscrizione all’Albo, con procedura ordinaria, nelle categorie 1, 4, 5, 8, 9 e 10 di cui all’articolo 8 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120.” - Deliberazione n. 3 del 3 settembre 2014 “Modulistica per la comunicazione per l’iscrizione e il rinnovo dell’iscrizione all’Albo, con procedura semplificata, di cui all’articolo 16 del de-
creto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120.” - Deliberazione n. 4 del 3 settembre 2014 “Autocertificazione per il rinnovo dell’iscrizione all’Albo, con procedura ordinaria, nelle categorie 1, 4, 5, 8, 9 e 10 di cui all’articolo 8 del decreto Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120.” - Deliberazione n. 5 del 3 settembre 2014 “Variazioni dell’iscrizione all’Albo della dotazione dei veicoli.” - Deliberazione n. 6 del 9 settembre 2014 “Attestazione dell’idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare di cui l’articolo 15, comma 3, lettera a), del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 giugno 2014, n. 120.” - Delibera n° 7 del 25 novembre 2014 “Variazioni dell’iscrizione all’Albo” contenente la disciplina delle variazioni che prevedono il trasferimento dell’iscrizione stessa ad altro soggetto giuridico e ne approva la modulistica correlata. - Delibera n° 8 del 25 novembre 2014 Foglio notizie per l’iscrizione all’Albo, con procedura ordinaria, nelle categorie 1, 4 e 5. Nel sito www.albonazionalegestoriambientali.it sono disponibili le informazioni sull’organizzazione dell’Albo, le procedure di iscrizione, la normativa vigente e i soggetti iscritti.
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(AB)
Ascensori
NUOVO REGOLAMENTO SULLE VERIFICHE
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 2015 il DPR 19 gennaio 2015, n. 8 il “regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 per chiudere la procedura di infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/ CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi nonché della relativa licenze di esercizio”. Il decreto in parola modifica la precedente norma in materia relativamente ai soggetti titolati alla alle regolari manutenzioni dell’impianto e alla verifica periodica biennale. Alla verifica periodica degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a mezzo di tecnici forniti di laurea in ingegneria: a) l’azienda sanitaria locale competente per territorio, ovvero, l’ARPA, quando le disposizioni regionali di attuazione della legge 21 gennaio
1994, n. 61, attribuiscono ad essa tale competenza; b) la direzione territoriale del lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio, per gli impianti installati presso gli stabilimenti industriali o le aziende agricole; c) la direzione generale del trasporto pubblico locale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli ascensori destinati al servizio di pubblico trasporto terrestre, come stabilito all’articolo 1, terzo comma del DPR 11 luglio 80 n. 753; d) gli organismi di certificazione notificati ai sensi del presente regolamento per le valutazioni di conformità, di cui agli allegati VI o X; e) gli organismi di ispezione “di tipo A” accreditati, per le verifiche periodiche sugli ascensori, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/ IEC 17020:2012, e successive modificazioni, dall’unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento ai sensi del regolamento CE n. 765/2008. Le procedure inerenti le verifiche e prove periodiche per il funzionamento in sicurezza degli ascensori in servizio pubblico sono disciplinate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro centoventi giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento.
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(AB)
Settore alimentare
LA REGIONE PUBBLICA DUE DELIBERE DI INTERESSE PER IL COMPARTO PIANO DI AUTOCONTROLLO La Regione Friuli Venezia Giulia con delibera n. 154 del 30 gennaio 2015 ha adottato l’Accordo tra Il Governo, le Regioni e le Provincie autonome che attiene alle “Linee guida sui criteri per la predisposizione dei piani di autocontrollo per l’identificazione e la gestione dei pericoli negli stabilimenti che trattano alimenti di origine animale, di cui al regolamento CE n. 853/2004”. Le linee guida costituiscono gli indirizzi di riferimento, a livello nazionale, in linea con i principi dell’HACCP individuati dal Codex Alimentarius Commission’s Committee and Food Hygiene, per consentire: - La stesura dei manuali di corretta prassi operativa elaborati dalle associazioni di categoria operanti nel settore alimentare; - La predisposizione del piano di autocontrollo da parte degli operatori del settore alimentare (OSA). Il documento fornisce uno strumento per agevolare il controllo ufficiale nella valutazione dei piani di autocontrollo. I destinatari delle linee guida sono gli operatori del settore alimentare, che trattano prodotti di origine animale e le autorità competenti in materia di sicurezza alimentare, che ai sensi dell’articolo 2 del D. L. 6 novembre 2007, sono il Ministero della salute, le Regioni e provincie autonome di Trento e Bolzano e le Aziende unità sanitarie locali. Le linee guida forniscono indicazioni per la predisposizione dei Piani di autocontrollo di autocontrollo da parte degli operatori del settore alimentare, in particolare per stabilire: a) e identificare ogni pericolo che deve essere prevenuto, eliminato o ridotto a livelli accettabili; b) e identificare i punti critici di controllo nella fase in cui il controllo stesso si rivela essen-
ziale per prevenire eliminare un rischio o per ridurlo a livelli accettabili; c) nei punti critici di controllo, i limiti critici che differenziano l’accettabilità e l’inaccettabilità ai fini della prevenzione, eliminazione o riduzione dei rischi; d) e applicare procedure di sorveglianza efficaci nei punti critici di controllo; e) le azioni correttive da intraprendere nel caso in cui la sorveglianza risulti che un determinato punto critico non è sotto controllo; f) le procedure, da applicare regolarmente, per verificare l’effettivo funzionamento delle misure dalla lettera a) alla lettera e9. g) e predisporre documenti e registrazioni adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa alimentare al fine di dimostrare l’effettiva applicazione di cui dalla lettera a) alla lettera f). E’ importante sottolineare che le citate “Linee guida” non sostituiscono il Piano di Autocontrollo aziendale, che deve essere pertanto predisposto e applicato da ciascun OSA. Ogni industria alimentare deve quindi condurre uno studio dettagliato dei propri prodotti e processi, in modo da garantire il Piano di Autocontrollo sia specifico per la propria realtà produttiva. Non esistono modalità di sviluppo e applicazione delle misure di gestione dei pericoli, valide per tutte le realtà produttive in modo uniforme e identico: il sistema HACCP deve essere inteso come un sistema dinamico, in continua evoluzione e adattabile a ogni realtà produttiva a prescindere dalle sue dimensioni.
SISTEMA HACCP La Regione Friuli Venezia Giulia con delibera n. 151 del 30 gennaio 2015 ha approvato il documento dal titolo: “igiene degli alimenti e applicazione dei principi del sistema HACCP: indicazioni regionali”. Il documento propone una seri di linee guida per l’applicazione dei principi del sistema HACCP riferite e così articolate per i seguenti prodotti: - CAFFÉ: linee guida per il controllo igienico sanitario per il trasporto, lo sbarco e lo stoccaggio del caffè verde. - CARNE: procedura per la preparazione della documentazione necessaria all’esportazione di prodotti a base suina.
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- FARINE E PRODOTTI DA FORNO: rating fornitori per l’industria molitoria. - LATTE: procedura per l’unificazione e semplificazione dell’invio periodico degli attestati di idoneità sanitaria degli allevamenti da parte di tutte le aziende sanitarie alle aziende trasformatrici richiedenti. - LATTE: procedura per la preparazione della documentazione necessaria all’esportazione di latte e prodotti a base di latte. Procedura semplificata e omogenea per tutti i veterinari del FVG per la redazione del certificato sanitario di accompagnamento delle merci verso paesi terzi. - MATERIALI A CONTATTO: le dichiarazioni di conformità. - ACQUA E BEVANDE: linea guida per la scelta degli strumenti e delle procedure per la rilevazione di corpi estranei.
- PESCE: procedure di congelamento/decongelamento dei prodotti ittici. - PESCE: procedura per il controllo del pericolo parassiti nei prodotti ittici in fase di ricevimento e commercializzazione. - PRODOTTI DOLCIARI: linee guida per la scelta degli strumenti e delle procedure per la rilevazione dei corpi estranei. - RINTRACCIABILITÀ: procedura di rintracciabilità (con modello di rintracciabilità interna) e ritiro/richiamo, applicabile anche in aziende di piccole e medie dimensioni. - RINTRACCIABILITÀ: il controllo ufficiale: verifica dei requisiti minimi per la rintracciabilità e per il ritiro/richiamo. - VINO: linee guida per la gestione dei rischi chimici e fisici nella filiera del vino.
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(AB)
Funzione consultiva dell’Autorità LE ISTANZE DI PARERE SONO DI COMPETENZA DELL’UFFICIO PRECONTENZIOSO E AFFARI GIURIDICI L’ANAC (l’Autorità nazionale anticorruzione) con regolamento del 14 gennaio 2015 ha definito le modalità operative per l’esercizio della funzione consultiva di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e decreti attuativi e, in materia di appalti pubblici ai sensi dell’art. 3, comma 3 del “Regolamento sull’esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all’art. 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, adottato dall’Autorità nella seduta del 2 settembre 2014.
ATTIVITÀ CONSULTIVA DELL’AUTORITÀ L’Autorità nazionale anticorruzione, la quale ha assunto i compiti e le funzioni dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, a seguito della soppressione di quest’ultima, nell’esercizio della sua attività istituzionale, svolge anche funzioni consultive. Tale attività è espressamente prevista da specifiche disposizioni normative: 1) l’articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (in esecuzione del quale l’Anac ha adottato il “Regolamento sull’esercizio della funzione di componimento delle controversie”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale, 12 settembre 2014, n. 212) dispone che l’Autorità, su iniziativa della stazione appaltante e di una o più delle altre parti, esprime parere non vincolante relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, eventualmente formulando una ipotesi di soluzione; 2) l’articolo 69, comma 3, del citato decreto dispone che l’Autorità è tenuta a pronunciarsi, entro 30 giorni, sulla compatibilità con il diritto comunitario delle condizioni particolari di esecuzione del contratto previste nel bando o nell’invito; il combinato disposto degli articoli 1, PAG. 32 - APINFORMA / Edilizia - numero 4 - 28 febbraio 2015
comma 82 della legge 6 novembre 2012, n. 190, e 15, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, attribuisce all’Autorità, nel caso di revoca dell’incarico amministrativo di vertice (ivi compreso quello di segretario comunale o provinciale) o dirigenziale, il potere di formulare, entro trenta giorni, un parere, contenente eventualmente una richiesta di riesame del provvedimento adottato dall’amministrazione, ove riscontri una correlazione tra il provvedimento di revoca e l’attività in materia di prevenzione della corruzione svolta dal soggetto nei confronti del quale la revoca è stata disposta; 3) l’articolo 1, comma 2, lettera e), della citata legge n. 190/2012 attribuisce all’Anac il potere di esprimere pareri facoltativi in materia di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni di cui all’art. 53, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali. L’Autorità, peraltro, svolge anche un’attività consultiva non espressamente prevista da specifiche disposizioni di legge. In particolare, per ciò che concerne le funzioni di cui all’art. 6, comma 7, lettera n), del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, il citato “Regolamento sull’esercizio della funzione di componimento delle controversie” prevede, all’articolo 3, comma 3, che le richieste di parere dichiarate inammissibili, ove relative a questioni giuridiche ritenute rilevanti, sono trattate ai fini dell’adozione di una pronuncia dell’Autorità anche a carattere generale. In materia di prevenzione della corruzione, inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, codici di comportamento dei pubblici dipendenti e trasparenza, l’Autorità svolge un’attività consultiva in ordine ai problemi interpretativi e applicativi posti dalla legge n. 190/2012 e dai relativi decreti di attuazione. Il Dipartimento della funzione pubblica, con la nota del 7 ottobre 2013 (acquisita al prot. n. 9353/2013), ha ricondotto la formulazione di pareri aventi ad oggetto l’interpretazione del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 nell’ambito della funzione di vigilanza. Benché si tratti di un avviso espresso con specifico riferimento ai pareri in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi, esso è stato inteso dall’Autorità come espres-
sione di un principio di carattere generale, in forza del quale l’attività consultiva è intesa quale attività prodromica all’esercizio del potere di vigilanza. Tale attività è stata oggetto di una prima regolamentazione con la decisione assunta in data 15 maggio 2014, il cui contenuto si intende integralmente sostituito dal presente atto per la parte relativa alle “Risposte a quesiti”. Nell’ambito della riorganizzazione conseguente alla soppressione dell’Avcp e al trasferimento all’Autorità nazionale anticorruzione dei relativi compiti e funzioni, si ritiene necessario adottare criteri omogenei e un iter procedimentale uniforme per la formulazione di pareri su istanza di privati e pubbliche amministrazioni che sottopongono all’Autorità una valutazione sul singolo caso concreto, in materia di prevenzione della corruzione, incompatibilità e inconferibilità di incarichi, etica pubblica e conflitti di interesse, contratti pubblici e obblighi di trasparenza.
OGGETTO Questo regolamento è volto a disciplinare l’esercizio dell’attività consultiva svolta dall’Autorità nella materia degli appalti pubblici al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 nonché l’attività consultiva volta alla soluzione di questioni interpretative e applicative poste dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 e dai relativi decreti attuativi. Non rientrano nell’ambito di applicazione del presente atto i pareri espressamente previsti da specifiche disposizioni di legge e gli atti di carattere generale (“determinazioni”) su questioni interpretative e applicative ritenute di rilevante interesse per l’Autorità a prescindere dalla formulazione di quesiti da parte di terzi e che comunque non riguardano fattispecie specifiche.
PROCEDIMENTO PER LA FORMULAZIONE DI PARERI E ORIENTAMENTI Le istanze di parere, inoltrate a qualsiasi titolo all’Autorità, sono di competenza dell’ufficio Precontenzioso e Affari giuridici. L’ufficio valuta preliminarmente la rilevanza delle istanze pervenute sulla base dei criteri indicati nel successivamente e, con cadenza settimanale, sottopone al Presidente le proposte di formulazione di pareri e orientamenti (ovvero, indicazioni in forma sintetica per la soluzione del quesito rappresentato) e le proposte motivate di archiviazione per la successiva sottoposizione al Consiglio. Ove ne ricorrano i presupposti, nella proposta PAG. 33 - APINFORMA / Edilizia - numero 4 - 28 febbraio 2015
motivata di archiviazione l’ufficio propone la trasmissione dell’istanza all’ufficio di vigilanza competente per materia. I pareri e gli orientamenti formulati dall’ufficio sulla base degli indirizzi impartiti dal Presidente sono sottoposti all’approvazione del Consiglio. Il parere può essere reso a cura del dirigente in forma breve nel caso in cui la questione oggetto dell’istanza non richieda approfondimento perché di pacifica interpretazione, tenuto conto dei precedenti dell’Autorità e di indirizzi giurisprudenziali consolidati condivisi dall’Autorità. I pareri in forma breve sono comunicati con cadenza settimanale al Presidente. Le archiviazioni delle istanze manifestamente inconferenti e manifestamente irrilevanti sono curate dal dirigente che le comunica al Presidente con cadenza quindicinale, unitamente a copia delle istanze stesse.
CRITERI PER LA FORMULAZIONE DEI PARERI E DEGLI ORIENTAMENTI L’ufficio Precontenzioso e Affari giuridici valuta ai fini della predisposizione del parere o dell’orientamento le istanze presentate da: 1) pubbliche amministrazioni ed enti di diritto privato in controllo pubblico; 2) soggetti privati destinatari di un provvedimento nell’ambito di un procedimento della pubblica amministrazione o di un ente di diritto privato in controllo pubblico. L’Autorità, non istruisce istanze provenienti da soggetti privati; tuttavia, l’istanza sarà oggetto di valutazione ai fini dell’eventuale esercizio dell’attività di vigilanza. La valutazione della rilevanza delle istanze pervenute all’Autorità ai fini della formulazione di un parere o di un orientamento è compiuta tenendo conto dei seguenti criteri: a) carattere di novità della tematica oggetto della richiesta; b) portata generale della questione giuridica sollevata e utilità nell’orientare altri soggetti destinatari della normativa; c) particolare complessità della disposizione normativa in relazione alla quale è richiesto il parere; d) rilevanza della questione, quale presupposto per l’esercizio dell’attività di vigilanza; d) importanza della richiesta sotto il profilo dell’impatto socio-economico; e) dei profili individuati in relazione agli obiettivi generali di trasparenza e prevenzione della corruzione perseguiti dall’Autorità.
COMUNICAZIONI E PUBBLICITÀ I pareri e gli orientamenti approvati dal Consiglio sono trasmessi all’ufficio comunicazione per la pubblicazione nel sito istituzionale dell’Autorità. Della pubblicazione viene data comunicazione agli interessati mediante posta elettronica certificata. I soggetti richiedenti potranno chiedere informazioni sull’esito/stato della pratica esclusivamente
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utilizzando l’indirizzo ufficio.affarigiuridici@anticorruzione.it. La risposta alla richiesta di informazioni sarà fornita decorsi 60 (sessanta) giorni dal ricevimento delle richieste, solo ove il richiedente abbia indicato un indirizzo di posta elettronica. (CS)
Marcatura CE per i prodotti da costruzione LA MARCATURA CE È UN’ETICHETTA CHE ATTESTA CHE LE PRESTAZIONI DEL PRODOTTO SONO MISURATE E TENUTE SOTTO CONTROLLO Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, sezione “Comunicazioni e informazioni” C054 del 13 febbraio scorso, sono state pubblicate due Comunicazioni della Commissione in merito a macchine e prodotti da costruzione. In riferimento ai prodotti da costruzione l’Unione europea ai fini dell’applicazione del regolamento europeo prodotti da costruzione UE 305/2011, riguardante la sicurezza dei prodotti nelle opere, ha demandato al CEN (ente di normazione europeo) l’elaborazione di norme armonizzate riguardanti i prodotti per le costruzioni. Tutti i prodotti i cui riferimenti normativi siano stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale europea e che siano commercializzati in ambito comunitario, entro un periodo stabilito, devono obbligatoriamente riportare la marcatura CE. I prodotti sprovvisti di marcatura dopo il termine fissato non devono essere messi in commercio e non possono essere utilizzati per la costruzione di edifici o infrastrutture. Si ricorda che la marcatura CE non è una certifica-
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zione di prodotto, essa infatti non è equivalente ad un marchio di qualità di prodotto rilasciato da un organismo di certificazione, ma è un’etichetta che attesta che le prestazioni del prodotto sono misurate e tenute sotto controllo in modo conforme alla normativa tecnica europea applicabile e pertanto esso può essere immesso sul mercato e circolare liberamente all’interno dell’Unione Europea. La responsabilità della veridicità dei dati forniti con la marcatura CE e dell’immissione del prodotto sul mercato sono sempre e solo del produttore. Per poter apporre la marcatura CE su un prodotto è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della Dichiarazione di Prestazione e della relativa Etichetta CE. Queste attività, a seconda della criticità del prodotto nei confronti della sicurezza, spettano al produttore o ad un organismo notificato dai ministeri competenti. L’elenco riportato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea del 13 febbraio 2015 riporta i materiali da costruzione per cui già vige l’obbligo della marcatura CE, ma anche quei prodotti che devono ancora entrare in vigore. In documento consta di 47 pagine e viene pubblicato sul nostro sito www.confapifvg.it, menu “Aree tematiche” – “Edilizia e territorio” – “Documenti”. (CS)
CCIAA Udine. Programma di internazionalizzazione LE ATTIVITÀ A CALENDARIO PER IL 2015
Si comincia da vicino, ossia dalla Croazia, per andare anche molto lontano, nel corso del 2015: dal Bahrein alla California, dal Sud America al Far East. È fittissimo anche per quest’anno il programma di internazionalizzazione proposto alle imprese della Camera di Commercio di Udine in collaborazione con il sistema regionale e nazionale, tra approfondimenti, corsi di formazione, missioni, partecipazioni a fiere, consulenza specializzata e orientamento. Riportiamo il programma definito al 26 febbraio 2015. L’elenco, costantemente aggiornato, è disponibile nella pagina “Internazionalizzazione” del sito della CCIAA di Udine, www.ud.camcom.
it, rinnovata di recente per essere maggiormente fruibile dalle imprese, con una sezione Calendario iniziative e il Calendario adesioni per aderire in tempo, nonché il programma suddiviso per aree geografiche, sia per i seminari sia per le missioni. Quest’anno sono previste alcune novità: ad esempio le nuove mete del Medioriente quali Bahrein e Kuwait, ma anche una nuova missione esplorativa dedicata espressamente alle aziende dell’Ict, in California, così come, il prossimo autunno, il focus Sud America, con la proposta delle missioni in Brasile, Cile, Perù e Colombia, e il focus Far East, con le new entry Giappone, Vietnam, Tailandia e Indonesia, senza dimenticare i servizi Desk e una serie di iniziative fieristiche all’estero realizzate con il sistema regionale e tante altre mete ormai diventate classiche, quali Canada, Stati Uniti, Area Caspica (con la Georgia e il Turkmenistan oltre ad Azerbaijan e Kazakhstan), il Medioriente, il Marocco e le mete europee più promettenti. (C)
AREE GEOGRAFICHE E PAESI TARGET EUROPA PERIODO
INIZIATIVA
SETTORE
PAESE (SEDE)
ISCRIZIONI
24/02/2015 27/02/2015
Fiera Z-Zuliefermesse - SaloSubfornitura ne della subfornitura
24/03/2015 25/03/2015
Visita studio alla Fiera “Anu- Tecnologia per l’industria alimenGermania (Köln) ga FoodTec” tare e bevande
13/04/2015 17/04/2015
Partecipazione alla Fiera “InSubfornitura dustrial Supply”
Germania (Hannover)
Chiuse
05/05/2015 08/05/2015
Partecipazione alla “Moulding Expo”
Germania (Stuttgart)
Chiuse
06/05/2015 07/05/2015
Expo - brokerage event b2b
15/06/2015 19/06/2015
Partecipazione collettiva del Meccanica Elettronica, Energia Germania (Frankfurt am Friuli Venezia Giulia alla Fiera Sostenibilità (Processi industriali Main) Achema 2015 di trasformazione, chimica)
15/09/2015 17/09/2015
Partecipazione “Alihankinta”
alla
Fiera
21/09/2015 24/09/2015
Partecipazione “Polagra”
alla
Fiera Meccanica elettronica (foodtech Polonia (Potsdam) beverage)
Fiera
Subfornitura
Germania (Lipsia)
Meccanica Elettronica (Agrofood (Expo Milano) Manufacturing)
Subfornitura
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Finlandia (Tampere)
Chiuse 10/03/2015
Non ancora aperte Aperte Non ancora aperte Non ancora aperte
Concessionaria Esclusiva per la pubblicitĂ su
phone: 0432 505 900 www.scriptamanent.sm posta@scriptamanent.sm
EUROPA PERIODO
INIZIATIVA
10/10/2015 11/10/2015
Visita studio alla fiera Anuga
Food&Wine
Germania (Köln)
12/09/2015
10/10/2015 14/10/2015
Partecipazione “Anuga”
Food&Wine
Germania (Köln)
Chiuse
28/10/2015 01/11/2015
Partecipazione alla Fiera “InFood & Wine (food tech) dagra”
10/11/2015 12/11/2015
Partecipazione “BrauBeviale”
alla
Fiera Food&Wine, Meccanica ElettroniGermania (Nürnberg) ca (Beverage)
Non ancora aperte
16/11/2015 19/11/2015
Partecipazione “CompaMed”
alla
Fiera
Non ancora aperte
24/11/2015 26/11/2015
Partecipazione alla Fiera “Si- Food&Wine, Meccanica ElettroniFrancia (Montpellier) tedi” ca (Beverage)
alla
SETTORE
Fiera
Settore Salute
PAESE (SEDE)
Romania (Bucarest)
Germania (Düsseldorf)
ISCRIZIONI
06/03/2015
Non ancora aperte
EURASIA PERIODO
INIZIATIVA
SETTORE
PAESE (SEDE)
ISCRIZIONI 03/03/2015
05/03/2015 05/03/2015
Alla ricerca di un nuovo export: Azerbaijan, Georgia, Multisettoriale Turkmenistan, Kazakhstan
Azerbaijan, Georgia, Turkmenistan, Kazakhstan (Udine)
05/03/2015 06/03/2015
Visita studio alla Fiera “FoSubfornitura teg”
Turchia (Istanbul)
Chiuse
05/03/2015 08/03/2015
Partecipazione alla Fiera “FoSubfornitura teg”
Turchia (Istanbul)
Chiuse
27/04/2015 28/04/2015
Accoglienza di operatori
Arredo Design
Azerbaijan, Kazakhstan (Udine)
Non ancora aperte
28/04/2015 29/04/2015
Checkup Area Caspica
Multisettoriale
Azerbaijan, Kazakhstan (Udine)
16/03/2015
12/05/2015 15/05/2015
Missione imprenditoriale in Meccanica Elettronica, Energia Russia (Mosca (Samara, Russia e fiera Wire Russia Sostenibilità Kazan))
Non ancora aperte
21/10/2015 24/10/2015
Partecipazione alla Fiera “BaEnergia Sostenibilità (Edilizia) kubuild”
Azerbaijan (Baku)
Non ancora aperte
30/11/2015 04/12/2015
Missione imprenditoriale Area Multisettoriale Caspica
Azerbaigian, Turkmenistan, Georgia, Kazakhstan (Baku, Tbilisi, Ashgabat, Almaty)
31/07/2015
PAESE (SEDE)
ISCRIZIONI
MEDIORIENTE PERIODO
INIZIATIVA
SETTORE
03/05/2015 07/05/2015
Missione imprenditoriale in Multisettoriale Medioriente
Arabia Saudita, Qatar, Emirati Arabi Uniti (Jeddah, Doha, Abu Dhabi)
27/02/2015
22/11/2015 26/11/2015
Missione imprenditoriale PaeMultisettoriale si del Golfo
Kuwait, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita (Kuwait City, Manama, Dubai, Riyhad)
31/07/2015
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FAR EAST PERIODO
INIZIATIVA
SETTORE
PAESE (SEDE)
ISCRIZIONI
15/04/2015 17/04/2015
Partecipazione alla Fiera Food & Wine “Wine&Gourmet Japan”
Giappone (Tokyo)
01/07/2015 31/07/2015
Missione imprenditoriale in Multisettoriale Australia
Australia (Sydney+altra città)
Non ancora aperte
30/09/2015 01/10/2015
Expo - brokerage event b2b
Cina+vari (Expo Milano)
Non ancora aperte
01/10/2015 30/10/2015
Missione imprenditoriale in Multisettoriale Far East
Multisettoriale (Scienze della vita)
Giappone, Vietnam, Indonesia, Thailandia (Tokyo, Hanoi, Jakarta, Bangkok)
Aperte
Non ancora aperte
AFRICA PERIODO
INIZIATIVA
SETTORE
PAESE (SEDE)
ISCRIZIONI
31/03/2015 03/04/2015
Missione imprenditoriale in Multisettoriale Marocco
Marocco (Casablanca, Marrakech)
Aperte
24/06/2015 29/06/2015
Missione imprenditoriale in Multisettoriale Africa Subsahariana
Senegal, Nigeria (Dakar, Lagos)
Non ancora aperte
PAESE (SEDE)
ISCRIZIONI Chiuse
AMERICA PERIODO
INIZIATIVA
SETTORE
23/02/2015 27/02/2015
Missione imprenditoriale in Multisettoriale Canada
Canada (Montreal, Toronto)
09/03/2015 09/03/2015
Conoscere per esportare il proprio business: California Meccanica Elettronica (Ict) focus Ict
Usa (Sala Economia)
06/03/2015
25/05/2015 30/05/2015
Missione Imprenditoriale in Meccanica Elettronica (Ict) California
Usa (California)
13/03/2015
12/06/2015 12/06/2015
Expo - brokerage event b2b
15/06/2015 18/06/2015
Partecipazione alla “Bio InterMeccanica Elettronica (biotech) national Convention”
01/07/2015 02/07/2015
Expo - brokerage event b2b
01/09/2015 30/09/2015
Missione imprenditoriale in Multisettoriale Sudamerica
05/11/2015 09/11/2015
Missione imprenditoriale in Florida, partecipazione alla Meccanica Elettronica (nautica), Stati Uniti d’America fiera “Ft. Lauderdale Boat Arredo Design (Miami, Fort Lauderdale) Show”
Food & Wine (Creatività Innovazio- Sudamerica (Expo Mine in agrofood) lano) Stati Uniti d’America (Philadelphia)
Energia Sostenibilità (Ecoefficien- Usa, Canada (Expo Miza, risorse in agrofood) lano) Cile, Perù, Colombia, Brasile
Non ancora aperte Chiuse Non ancora aperte Non ancora aperte Non ancora aperte
MONDO PERIODO 16/03/2015 20/03/2015
INIZIATIVA
SETTORE
Incontri bilaterali - Future Meccanica Elettronica Match 2015 at Cebit
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PAESE (SEDE) Germania (Hannover)
ISCRIZIONI 02/03/2015
Paesi esteri
AGGIORNAMENTO NORMATIVO A CURA DI IC&PARTNERS
VIETNAM E UNIONE DOGANALE EUROASIATICA, NUOVO ACCORDO SUL LIBERO SCAMBIO A dicembre 2014 il Vietnam e l’Unione Doganale Euroasiatica (che comprende Russia, Kazakistan e Bielorussia) hanno siglato una dichiarazione sulla conclusione delle negoziazioni sul libero scambio - free trade agreement (FTA) – che avvicine-
rà i due paesi e le loro economie. I primi contatti per la realizzazione di questo progetto risalgono al marzo del 2013, e l’obiettivo dell’accordo è stato molto chiaro da subito: incrementare gli scambi bilaterali. I termini dell’accordo riguardano, tra gli altri, benefici negli scambi di merci e servizi, investimenti, facilitazioni doganali, trasporti. L’Unione Doganale è interessata ad importare dal Vietnam soprattutto prodotti agricoli, tessili e abbigliamento, calzature, arredamento. Da parte sua il Vietnam è interessato a prodotti del settore meccanico provenienti dall’Unione Doganale. Le stime della ricaduta economica ammontano a 7 miliardi di dollari di scambi già nel 2015, per arrivare ad un valore di 10 miliardi di dollari nel 2020. L’accordo ufficiale dovrebbe essere poi siglato nella primavera di quest’anno.
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Dubai Design District
LA NUOVA FREE ZONE DI DUBAI DEDICATA AL DESIGN, ALL’ARTE E ALLA MODA a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero
DUBAI DESIGN DISTRICT: LA NUOVA FREE ZONE DI DUBAI DEDICATA AL DESIGN, ALL’ARTE E ALLA MODA Creata nel giugno 2013, Dubai Design District si aggiunge alle numerose Free Zone specialistiche presenti a Dubai (EAU). Scopri nell’articolo le caratteristiche e le agevolazioni presenti nell’area. Situata vicino alla Business Bay area, con una superficie prevista di oltre 25 milioni di piedi quadrati, la free zone ha lo scopo di attirare i leader mondiali nei settori dell’arte, della moda e del design e rendere Dubai un hub di riferimento anche in questi ambiti. Secondo il quotidiano locale Arabian Business, “il mantra di d3 è di essere il cuore pulsante della scena del design del Medio Oriente, una comunità creativa dove designer locali si troveranno a lavorare spalla a spalla con professionisti di fama mondiale. L’idea è di poter coltivare talenti locali nella speranza che il prossimo marchio globale venga creato a Dubai”.
LE CARATTERISTICHE DELLA DUBAI DESIGN DISTRICT FREE ZONE Ci sono attualmente dieci edifici in costruzione che dovrebbero essere consegnati agli occupanti nei primi mesi di quest’anno. Sebbene la Free Zone non sia ancora completata, sono già iniziate le procedure di costituzione delle società e sono già state emesse le relative licenze, necessarie per poter operare. Alle società già costitute nella Free Zone è stato concesso, fino al momento di com-
pletamento di tutte le infrastrutture, di operare anche in uffici presenti in altre zone di Dubai. L’unico vincolo è che, non appena gli uffici del Dubai Design District saranno tutti completati, la società ivi costituita sposti la sua sede all’interno della Free Zone. Agevolazioni per aprire una società I costi per creare una società, sotto forma di Limited Liability Company (simile alla nostra Srl), ovvero per costituire una branch della società madre straniera, sono riportati qui di seguito: - Licenza annuale: AED 15.000,00 (circa Euro 3.500) - Costo di registrazione iniziale: AED 3.510,00 (circa Euro 800.000) - Capitale sociale minimo per la LLC: da AED 50.000 ad AED 100.000 (circa da Euro 11.800 ad Euro 23.800) Saranno disponibili varie categorie di uffici, il cui prezzo varierà anche a secondo della vista (da AED 110/mq per la vista sui giardini interni fino ad AED 165/mq per la vista sul grattacielo Burj Khalifa). La Free Zone consentirà anche di prendere in affitto magazzini. Al fine di incentivare l’utilizzo del Dubai Design District, è stata riconosciuta la possibilità per le società costituite nella Free Zone TECOM (Dubai Technology e Media Free Zone) e DIFC (Dubai International Financial Centre) di spostarsi senza costi all’interno di questa nuova Free Zone. E’ stato poi previsto un doppio regime di licenze, nel senso che le società costitute in d3 potranno ottenere due licenze: - una per operare all’interno della Free Zone - una per operare sul territorio emiratino (c.d. mainland). In quest’ultimo caso le società dovranno rispettare tutti i requisiti usualmente richiesti alle società costituite mainland, ossia pagare a titolo di imposta il 5% annuo dell’affitto, avere un socio locale (se si tratta di una LLC) ovvero un agente locale (se si tratta di una branch). Così come avviene nella Free Zone DIFC, in singoli casi potrà essere autorizzata la piena proprietà straniera (100% del capitale della LLC) per le società che svolgeranno attività di ristorazione
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all’interno di d3 e selezionate sedi potranno ottenere la licenza per servire alcolici. Naturalmente anche questa free zone presenta le caratteristiche tipiche delle altre Free Zone, che le rendono assai attrattive per gli investitori stranieri, ossia, fra le altre: - l’assenza di tassazione; - la piena proprietà straniera del capitale sociale; - la libera possibilità di trasferire, completamente e senza alcuna formalità, profitti ed utili all’estero; - utilizzo di documentazione societaria ridotta e tutta in lingua inglese.
DESIGN DUBAI FASHION COUNCIL Dopo l’annuncio della creazione della Free Zone d3, il sovrano di Dubai ha emesso il decreto n. 23 del 2013 che istituisce il Design Dubai Fashion Council (“DFC”). Creato sotto gli auspici della Dubai Technology e Media Free Zone Authority (“DTMFZA”), gli obiettivi del DFC sono quelli di: - favorire la crescita della piccola e media impresa nel settore della moda, dell’arte e del design, stimolando di conseguenza l’incremento dell’occupazione; - di aumentare il contributo al PIL del settore; - di sviluppare la promozione di prodotti e marchi creati negli Emirati Arabi Uniti;
- nonché di aumentare il turismo nel settore dell’arte, della moda e del design. Il mandato del DFC comprende anche la progettazione e l’esecuzione di eventi e manifestazioni nei settori della moda, dell’arte e del design. Il citato decreto impone che tutte le istituzioni governative siano tenute a fornire pieno supporto al DFC, fornendo dati, statistiche ed ogni tipo di informazioni utili per l’esercizio delle sue funzioni. Il DFC rappresenta un ulteriore passo avanti del governo di Dubai per diversificare l’economia locale attraverso il rafforzamento del settore terziario. In termini economici, occorre ricordare che Dubai è seconda solo a Londra nel settore retail ed ospita oltre la metà dei marchi più famosi a livello mondiale. Si stima che il giro di affari del settore del lusso, moda e design abbia superato l’importo di 23 miliardi di Dirham (circa 5.5 miliardi di Euro). Si aggiunga che anche questo settore beneficerà degli investimenti e dei ritorni positivi determinati dall’assegnazione a Dubai dell’Expo 2020. In definitiva, con la creazione della Free Zone d3, il Governo di Dubai ha mostrato di voler investire pesantemente nella moda, nell’arte e nel design, con il chiaro obiettivo di diventare un centro di riferimento a livello mondiale anche di questi settori.
PAG. 42 - APINFORMA / Export Marketing - numero 4 - 28 febbraio 2015
Avv. Stefano Meani
Circolazione e tutela software nella Federazione Russa NELLA FEDERAZIONE RUSSA IL SOFTWARE È PROTEGGIBILE SECONDO LE NORME CHE REGOLANO IL DIRITTO DI AUTORE a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero
CIRCOLAZIONE E TUTELA DEL SOFTWARE NELLA FEDERAZIONE RUSSA Nell’esercizio di attività di impresa e commerciali nella Federazione Russa rivestono crescente importanza i software e le banche dati. Presentiamo in questo articolo un interessante approfondimento sulla normativa che regola i diritti dei creatori e fruitori di software, le caratteristiche del contratto di licenza e le tutele anticontraffazione a disposizione degli operatori del settore che operano sul mercato russo. Il settore del software, delle banche dati e del cloud computing è in costante crescita, sia grazie all’ingresso sul mercato russo delle aziende leader a livello globale, sia grazie all’affermazione di realtà locali. A titolo esemplificativo si pensi ai software utilizzati per il funzionamento delle linee di produzione negli impianti industriali, oppure a quelli applicati alle strutture IT nelle reti aziendali. Al momento è bene precisare che, viste le restrizioni alla circolazione di beni sul territorio della Federazione Russa, queste possono riguardare anche i software, allorché ricorra il presupposto del “dual use”, ossia di un’applicazione anche militare del software. In linea generale sono considerati comunque esenti da restrizione, oltre ai software “open source”, i software resi disponibili al pubblico tramite negozi, internet o vendite telefoniche, che siano installabili dal consumatore senza necessità di alcuna particolare assistenza da parte del fornitore.
LA DEFINIZIONE DI SOFTWARE: ART. 1261 DEL CODICE CIVILE RUSSO Nella Federazione russa il software è proteggibile secondo le norme che regolano il diritto di autore. Alla luce dell’art. 1261 del codice civile russo il software è definito come “un insieme di dati e comandi per il funzionamento di computer e di altri dispositivi finalizzati al raggiungimento di un determinato risultato, inclusi gli elementi ottenuti nello sviluppo del software, così come gli audiovisivi generati dal software.” Il creatore del software è riconosciuto titolare: - del diritto morale - del diritto all’integrità dell’opera - e del diritto di pubblicare l’opera. Inoltre il creatore del software ha il diritto esclusivo di riprodurlo, distribuirlo e modificarlo. Gli utilizzatori del software sono investiti del diritto di: - scaricarlo (laddove ciò sia autorizzato dal titolare e comunque conforme alla natura del software) - adattarlo - correggere gli errori - creare copie di archivio - studiarlo ed effettuare test di ricerca - decompilarlo (convertendo il codice oggetto in codice sorgente).
IL CONTRATTO DI LICENZA La circolazione del software avviene essenzialmente attraverso il contratto di licenza, con il quale il titolare dei diritti di proprietà intellettuale individua le modalità di utilizzo da parte del licenziatario; nella prassi applicativa ogni utilizzo non espressamente individuato e descritto nel contratto di licenza è da considerarsi come non autorizzato. Il contratto può rivestire la forma scritta tradizionale, ovvero essere stipulato in forma elettronica. Gli elementi strutturali del contratto di licenza sono: - l’identificazione del software oggetto della licenza; - la qualificazione della licenza come esclusiva o non esclusiva;
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l’oggetto della licenza; il corrispettivo; la durata; il diritto di aggiornare e modificare il software e la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale su tali aggiornamenti; - la manutenzione e i servizi di assistenza tecnica; - la responsabilità da prodotto.
LA TITOLARITÀ DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE Un aspetto da considerare con attenzione riguarda la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale del software nelle seguenti ipotesi: - software realizzato su commissione: salvo specifici patti contrari, il software è di titolarità del committente, mentre lo sviluppatore conserva un diritto gratuito di utilizzo per usi e scopi personali sulla base di una licenza non esclusiva; - contratti di servizio o di ricerca e sviluppo: il software è di titolarità dello sviluppatore, a meno di una diversa ed esplicita previsione contrattuale. Da parte sua il cliente acquisirà il diritto (esclusivo o non esclusivo) di utilizzo del software; - contratti di lavoro subordinato: il software è acquisito automaticamente dal datore di lavoro, il lavoratore conserva il diritto morale. In questo caso il datore di lavoro, entro tre anni dalla creazione del software, dovrà: iniziare lo sfruttamento commerciale del software; cedere/licenziare il software a terzi; mantenere il software segreto. Laddove almeno una di queste condizioni non sia soddisfatta, il software rientra nella piena disponibilità del dipendente.
REGISTRAZIONE DEL SOFTWARE La normativa russa prevede anche un sistema di registrazione del software presso il Rospatent (Servizio Federale per la Proprietà Intellettuale), all’esito della quale viene rilasciato un vero e proprio certificato che, nella Federazione Russa, è bene rammentarlo, riveste tuttora una valenza che spesso supera anche lo stesso valore sostanziale di ciò che si registra. E’ altresì possibile ottenere lo stesso effetto della registrazione presso il Rospatent optando per una delle seguenti alternative: - pubblicazione del software su internet; - autenticazione notarile dei documenti contenenti il software presso un notaio;
- registrazione presso Autorità nazionali corrispondenti al Rospatent; - esibizione di contratti o atti di trasferimento nei quali sia chiaramente individuato il software ed il suo titolare; - deposito presso un mandatario brevettuale. In ogni caso la registrazione che, come detto, non certifica di per sé il contenuto del software, è importante dal punto di vista probatorio, per il riconoscimento di una data certa riguardo alla creazione e titolarità dello stesso, nonché per facilitare le attività di repressione degli illeciti. D’altro canto è sempre raccomandabile un margine di prudenza nel depositare i codici sorgente.
LE TIPOLOGIA DI TUTELA CONTRO LA CONTRAFFAZIONE DEL SOFTWARE In caso di episodi di contraffazione del software è possibile ricorrere alla tutela amministrativa, civile o penale. Tutela amministrativa La tutela amministrativa che, sulla base della pratica, è da considerarsi il rimedio più efficace ed incisivo, quantomeno per l’ottenimento di provvedimenti volti alla rapida interruzione della commercializzazione e/o rimozione di software contraffatti, prevede l’intervento della dogana, ovvero delle forze di polizia. La procedura amministrativa prevede tempi ristretti (c.a. 4-6 mesi) ed è consigliabile anche in quanto consente la raccolta delle prove relative alla violazione in vista di successive e ulteriori iniziative a livello civile o penale. In caso di accertamento della violazione da parte del Tribunale competente, al quale sono sottoposte le prove della violazione, viene confermato il sequestro e la confisca per la successiva distruzione, oltre ad una sanzione pecuniaria di importo variabile a seconda della gravità del singolo episodio di contraffazione. Tutela civile La tutela giudiziaria in sede civile prevede un ampio spettro di provvedimenti, ivi inclusi ordini di inibitoria, di pubblicazione sui giornali, sequestro e distruzione e il risarcimento dei danni (che è invece escluso dalla procedura amministrativa). I tempi per l’ottenimento di un provvedimento in primo grado variano dai 5 agli 8 mesi. Tutela penale Il ricorso alle azioni in sede penale è di particolare utilità nel caso di violazioni su ampia scala come,
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ad esempio, quelle di produzione o di vendita dei software contraffatti a livello industriale oppure attraverso i canali di commercio elettronico. La durata indicativa di una procedura penale è di circa due anni per il primo grado e può condurre al sequestro e alla distruzione dei prodotti, all’irrogazione di multe e pene detentive a carico dei contraffattori. Occorre anche rammentare come non sia infrequente l’ipotesi nella quale la violazione del diritto d’autore sulle licenze di software venga impiegata in maniera strumentale dai concorrenti per disturbare le normali attività di impresa o professionali; in altre parole può accadere che un concorrente si rivolga alle associazioni di categoria, oppure direttamente alla polizia secondo la procedura amministrativa sopra descritta, per denunciare la violazione, chiedendo il sequestro di computer e server. Al fine di prevenire ipotesi di questo tipo è bene operare accurate verifiche circa la regolarità di tutte le licenze installate e conservare con la massima cura tutta la documentazione rilevante, in modo tale da poterla rendere subito disponibile ed immediatamente verificare dagli organi di polizia.
PIRATERIA INFORMATICA: LEGGE FEDERALE 187 Infine, accanto alla tutela del software si segnala la recente normativa entrata in vigore il 1 agosto 2013 (legge Federale 187), modificata ed estesa nel novembre 2014. In base a questa legge sono sanzionate le condotte di c.d. “pirateria informatica” realizzate nel contesto digitale. La normativa permette di ottenere il blocco e la disattivazione di siti web, oltre alla cancellazione di nomi a dominio, attraverso i quali siano distribuiti libri, contenuti video e musicali non autorizzati. I contenuti devono essere rimossi entro 24 ore dal provvedimento di blocco e il provider è obbligato a fornire alla Autorità Governativa competente (Roskomnadzor - servizio federale per il controllo delle telecomunicazioni) i dati relativi ai contatti al sito per facilitare le attività di definitiva rimozione. L’applicazione di queste norme ha suscitato l’interesse degli operatori, dimostrandosi piuttosto efficace ed indicativa di una volontà delle Autorità russe di tutelare in maniera incisiva la proprietà intellettuale anche nel contesto digitale, in un settore per il quale tutti gli indicatori economici indicano potenzialità di crescita tra le più elevate. Avv. Massimiliano Patrini
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I rischi nell’esportazione con riserva di proprietà SI SCONSIGLIA DI FARE AFFIDAMENTO SOLO SULLE CLAUSOLE DI RISERVA DI PROPRIETÀ NORMALMENTE PRESENTI NELLE CONDIZIONI GENERALI PER L’EXPORT a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero Nel commercio internazionale la proprietà sul bene compravenduto può passare all’acquirente al momento in cui il contratto è concluso tra le parti (consenso) o al momento in cui il bene è consegnato all’acquirente. La determinazione dipende dal diritto applicabile, salvo che le parti dispongano diversamente. La clausola di riserva di proprietà permette al venditore di mantenere la proprietà sul bene sino al completamento del pagamento. Ma fino a che punto ci tutela questa clausola e quali sono i presupposti per farla valere? Il pagamento del bene è pertanto irrilevante ai fini del passaggio della proprietà. Ciò comporta che il venditore che non abbia ricevuto il pagamento sarà esposto anche al rischio che il bene venduto sia ceduto a terzi o sia pignorato dai creditori del compratore.
LA CLAUSOLA DI RISERVA DI PROPRIETÀ: TUTELE E LIMITI In linea di principio possiamo identificare alcune conseguenze della riserva di proprietà. Il diritto del venditore sul bene venduto decade quando lo stesso bene è stato acquistato da un terzo in buona fede Pertanto sarà sempre prudente indicare su una targa ben visibile che il bene è di proprietà del venditore. La stessa precauzione vuole che la riserva di proprietà sia indicata anche in fattura e che siano comunque adempiute tutte le formalità per rendere valida la clausola anche secondo il diritto del luogo di destinazione del bene.
Il bene venduto può essere sottratto all’azione dei creditori del compratore Perché ciò avvenga è tuttavia necessario che siano stati eseguiti tutti gli adempimenti previsti dalla normativa applicabile anche nel Paese di destinazione del bene. Tra questi sono frequenti gli obblighi di registrazione, per cui la riserva di proprietà opera solo se la clausola è stata registrata in un apposito ufficio locale. La formalità della registrazione è prevista in molti Paesi, tra i quali la Svizzera, la Nuova Zelanda, Israele (in alcuni casi), la Spagna o il Brasile. Benché con differenti conseguenze e in base a differenti principi di diritto, una registrazione del security interest relativo alla pattuizione della riserva di proprietà è richiesta anche negli USA e in Canada. L’Italia ha delle previsioni piuttosto complicate soprattutto in caso di vendita di impianti e macchinari, per cui, se in un contratto internazionale indichiamo come normativa applicabile il diritto italiano, ci ritroveremo a non poter identificare all’estero un ufficio equivalente a quello in cui dovremmo registrare la riserva di proprietà. Ciò comporta talvolta amare sorprese per le aziende italiane. L’azienda dovrà infatti difendere il suo diritto di proprietà di fronte al tribunale straniero che ha concesso il pignoramento e non di fronte a un giudice italiano. Tutela del venditore in caso di fallimento del compratore Anche in questo caso potrebbe essere più facile ottenere dal curatore fallimentare il riconoscimento del proprio diritto su un bene se il contratto o la singola clausola sulla riserva di proprietà sono assoggettati al diritto del luogo in cui si trova il bene compravenduto. Ad esempio, in Germania, Francia, Regno Unito, Australia o Singapore non sono richieste specifiche formalità di registrazione della clausola e ciò comporterà la possibilità di tutelare più facilmente i diritti del venditore. Invece, qualora il contratto preveda l’applicazione del diritto italiano sarà facile al creditore o al curatore fallimentare disconoscere il diritto in caso di mancato adempimento delle formalità richieste dalla legge italiana, soprattutto quando si tratta di vendita di impianti e macchinari.
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I prodotti incorporati in altri prodotti I prodotti incorporati in altri prodotti nonché i prodotti incorporati al suolo (impianti) possono trovare vari limiti alla possibilità di essere validamente assoggettati alla riserva di proprietà in molti Paesi. Non in tutti i Paesi è possibile tornare in possesso del bene venduto In alcuni casi la riserva di proprietà potrebbe conferire solo un privilegio rispetto ad altri creditori sul ricavato di una eventuale vendita forzata, ma non consente la restituzione fisica del bene. Il pagamento di una certa percentuale del prezzo impedisce al venditore di tornare in possesso del bene venduto Tra i Paesi che prevedono questo limite, con differenti percentuali, figurano l’Italia, la Cina, la Russia. In particolare, in Cina il venditore può tornare in possesso del bene venduto se il compratore non completa il pagamento nei termini stabiliti, ma questa previsione è inapplicabile se il venditore ha già ricevuto almeno il 75% del prezzo del bene.
REDAZIONE DEL CONTRATTO: L’IMPORTANZA DELLE DEFINIZIONI CORRETTE Nella redazione del contratto l’uso delle definizioni corrette in tema di diritti sui beni compravenduti è di fondamentale importanza. Si segnala, ad
esempio, che nei contratti con la Russia è molto comune che si parli di pledge in favore del venditore in luogo di retention of title. Ciò è spesso proposto da controparti russe, perché in base alla loro legislazione, il pegno può esistere anche se il bene resta in possesso del debitore/compratore. In caso si concordi invece di applicare il diritto italiano si dovrà tener conto che in Italia il pegno si costituisce con la consegna del bene al creditore. In Italia la consegna del bene al compratore (debitore) comporta la rinuncia implicita al pegno e l’impossibilità pratica per il venditore di far valere il suo diritto nei confronti del compratore o dei terzi.
CONCLUSIONI In conclusione, si sconsiglia di fare affidamento solo sulle clausole di riserva di proprietà normalmente presenti nelle condizioni generali per l’export, in quanto ciascun Paese riconosce il diritto in modo diverso e con differenti requisiti da soddisfare. Tali condizioni dovranno quindi essere verificate e rispettate di volta in volta. La redazione del contratto dovrà pertanto essere fatta anche valutando caso per caso l’opportunità di assoggettare la clausola di riserva della proprietà al diritto del luogo di ubicazione del bene venduto, onde evitare che il giudice straniero eventualmente adito scelga di applicare la normativa più restrittiva tra quella italiana e il diritto locale.
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Avv. Vartui Kurkdjian
Crediti documentari
COME PREPARARE IL “BENEFICIARY’S CERTIFICATE”
a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero
CREDITI DOCUMENTARI: COME PREPARARE IL “BENEFICIARY’S CERTIFICATE” Il beneficiario di un credito documentario deve, al fine di ottenere le previste prestazioni dalla banca, preparare i documenti richiesti dal credito rispettando gerarchicamente le condizioni del credito, le disposizioni previste dalle UCP 600 ICC e dalla prassi bancaria internazionale uniforme, parzialmente codificata nella pubblicazione ISBP 745 ICC. Vediamo in questo articolo come preparare il beneficiary’s certificate. L’art. 2 UCP 600 ICC indica, infatti, che “Presentazione Conforme”, in inglese “Complying Presentation”, significa una presentazione conforme ai termini e alle condizioni del credito, alle disposizioni applicabili delle presenti norme e alla prassi bancaria internazionale uniforme. Analizziamo di seguito come preparare il beneficiary’s certificate nel rispetto delle condizioni del credito e delle disposizioni sopra citate.
COSA SI INTENDE PER BENEFICIARY’S CERTIFICATE Il beneficiary’s certificate è un documento emesso dal beneficiario di un credito che deve certificare quanto richiesto dal credito.
IL BENEFICIARY’S CERTIFICATE: L’ART. 14 UCP 600 ICC Le UCP 600 ICC non riportano indicazioni specifiche su come produrre il beneficiary’s certificate. Il documento va pertanto preparato nel rispetto delle disposizioni dell’art. 14 UCP 600 ICC che
riporta i “Criteri generali per l’esame dei documenti”. - L’art. 14, al punto d) segnala che “Data in a document, when read in context with the credit, the document itself and international standard banking practice, need not be identical to, but must not conflict with, data in that document, any other stipulated document or the credit.” Pertanto, il documento in esame, sarà emesso dal beneficiario che vi riporterà un contenuto in linea con la funzione del documento richiesto. Inoltre i dati indicati possono non essere identici a quanto specificato nel credito o negli altri documenti richiesti, ma non devono essere in conflitto con essi. - Al punto e), l’art. 14 riporta quanto segue: “In documents other than the commercial invoice, the description of the goods, services or performance, if stated, may be in general terms not conflicting with their description in the credit.”. Alla luce di ciò, dunque, si può affermare che la descrizione della merce, eventualmente riportata nel documento in esame, può non essere identica a quella del credito, a patto che non sia incompatibile con essa. - Al punto j) viene inoltre precisato che non è necessaria l’esatta corrispondenza degli indirizzi del beneficiario o dell’ordinante tra i documenti presentati a ciò che è riportato nel credito documentario, ma devono indicare lo stesso Paese che appare nei rispettivi indirizzi presenti nel credito. Tutti gli elementi di contatto (telefono, telefax ecc.), quando fanno parte dell’indirizzo del beneficiario o dell’ordinante, non saranno presi in considerazione. - L’art. 14 al punto k), infine, segnala che il caricatore o mittente delle merci indicato su un qualunque documento può non essere il beneficiario del credito e ciò, evidentemente, vale anche per il beneficiary’s certificate. Si ricorda, infine, che, sempre l’art. 14, al punto i riporta che “A document may be dated prior to the issuance date of the credit, but must not be dated later than its date of presentation.” Per-
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tanto, anche il beneficiary’s certificate può essere eventualmente datato prima della data di emissione del credito.
IL BENEFICIARY’S CERTIFICATE: IL PUNTO DI VISTA DELLE ISBP 745 ICC Di seguito si riportano ulteriori indicazioni in merito alla corretta impostazione del beneficiary certificate in riferimento a quanto indicato nel paragrafo A39 “Title of documents and combined documents” e P1-P4 “Beneficiary’s Certificate” della pubblicazione ISBP 745 ICC: - un documento può essere denominato come da richiesta del credito, con indicazione similare o non essere affatto denominato a patto che il contenuto del documento rispetti la funzione del documento richiesto. Pertanto, la richiesta di un beneficiary’s certificate sarà soddisfatta presentando un documento contenente le indicazioni richieste dal credito denominato beneficiary’s Certificate o indicazioni similari o senza alcuna denominazione. - Se un credito richiede la presentazione di un beneficiary’s certificate, la richiesta sarà soddisfatta presentando un documento firmato denominato come da credito o con indicazioni similari o non denominato affatto che “fulfils
its function by containing the data and certification required by the credit.”. Tali dati (che non devono essere in conflitto col credito o in altri documenti richiesti) o tale certificazione non devono necessariamente essere identiche a quanto richiesto dal credito, ma devono chiaramente indicare che quanto richiesto dal credito è stato rispettato. - Un beneficiary’s certificate deve essere firmato dal o “for or on behalf of”, beneficiario e non è necessario che riporti la descrizione della merce o altri riferimenti al credito o ad altri documenti richiesti dal credito.
CONCLUSIONI In conclusione appare opportuno sottolineare che i documenti da presentare in utilizzo di un credito debbano essere preparati nel rispetto delle condizioni del credito, delle disposizioni previste dalle UCP 600 ICC e della prassi bancaria internazionale uniforme, seguendo la relativa gerarchia. La preparazione del beneficiary’s certificate richiede, come per tutti i documenti, puntuale attenzione degli operatori.
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Domenico Del Sorbo Trade & Export Finance Specialist
Scelta della legge applicabile ai contratti internazionali LA POSIZIONE DELLA ICC
a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero
NUOVE TENDENZE E SOLUZIONI NELLA SCELTA DELLA LEGGE APPLICABILE AI CONTRATTI INTERNAZIONALI: LA POSIZIONE DELLA ICC Vediamo in questo articolo uno studio che presenta la posizione innovativa della ICC circa la scelta della legge applicabile nella maggior parte dei modelli di contratto messi a punto dalla stessa: sottoposizione del contratto ai principi di diritto generalmente riconosciuti nel commercio internazionale. Quando, nel corso della negoziazione di un contratto internazionale, si tratta di scegliere la legge applicabile, le parti si trovano spesso davanti all’alternativa della scelta della legge nazionale di una di esse. Se una delle parti dispone di una maggiore forza contrattuale, essa potrà cercare di imporre l’applicazione della propria legge nazionale. Tuttavia, quando ciò non avviene o quando le parti desiderano comunque giungere ad una soluzione equilibrata, si aprono essenzialmente due strade: - quella di optare per la legge di un paese terzo (Svizzera, Inghilterra, Svezia) - quella di sottoporre il contratto ad un sistema alternativo di norme a-nazionali. La Camera di Commercio Internazionale ha seguito questa seconda impostazione nella maggior parte dei modelli di contratto messi a punto dalla stessa, prevedendo, in alternativa alla scelta di una specifica legge nazionale, la sottoposizione del contratto ai principi di diritto generalmente riconosciuti nel commercio internazionale insieme ai
Principi Unidroit sui contratti commerciali internazionali. Trattandosi di una scelta innovativa, che viene vista con notevole sospetto da una buona parte dei giuristi tradizionali, è parso opportuno spiegarne dettagliatamente le ragioni e, soprattutto le varie implicazioni, in modo da consentire ai negoziatori una scelta ragionata della soluzione oggettivamente più opportuna.
LO STUDIO ICC SUL RICORSO A NORME A-NAZIONALI A tal fine un gruppo di lavoro presieduto dal sottoscritto e dal prof. Franco Silvano Toni di Cigoli ha elaborato lo studio intitolato “Developing neutral legal standards for international contracts. A national rules as the applicable law in international commercial contracts with particular reference to the ICC Model Contracts”. Il testo è disponibile sulla pagina web http://images.newsmercati.com/f/ Allegati/De/DevelopingNeutrallegalstandard. Il documento in questione spiega dettagliatamente l’approccio seguito nelle clausole dei modelli di contratto dell’ICC, che comunque costituisce una possibile alternativa, rimanendo in ogni modo aperta la possibilità di sottoporre il contratto ad una specifica legge nazionale scelta dalle parti. La scelta a-nazionale consiste nel sottoporre il contratto ai principi generali del diritto (la cosiddetta lex mercatoria), escludendo le leggi nazionali, ed integrando questi principi estremamente generici con una normativa specifica sui contratti, costituita dai Principi Unidroit. Questo abbinamento tra i principi piuttosto generici della lex mercatoria ed un sistema dettagliato di norme sui contratti, che tiene conto delle specifiche esigenze dei rapporti commerciali internazionali, permette di “costruire” un sistema normativo capace di offrire un grado di certezza e prevedibilità non inferiore ad una legge nazionale, soprattutto riguardo ai contratti atipici, che costituiscono la maggior parte dei contratti utilizzati nel commercio internazionale (come ad es. concessione di vendita, licenza di marchio e brevetto, subfornitura, franchising, ecc.). Lo studio affronta dettagliatamente le questioni relative all’efficacia di un’eventuale scelta di nor-
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me a-nazionali, chiarendo che essa è raccomandabile solo a condizione che eventuali controversie vengano sottoposte ad arbitrato, essendo improbabile che tale scelta possa essere riconosciuta dai tribunali ordinari. E’ importante sottolineare che la taskforce della Camera di Commercio Internazionale, non ha inteso “promuovere” la soluzione a-nazionale rispetto ad altre possibili opzioni. In molti casi la scelta di una legge nazionale, se del caso di un paese terzo, potrà costituire la soluzione preferibile.
Ciò che importa è che coloro che negoziano e redigono contratti internazionali possano disporre di uno strumento aggiuntivo per trovare soluzioni accettabili ad ambedue le parti e che siano messi in grado di valutare con obiettività se ed in che misura tale strumento può rispondere alle loro esigenze. Considerando tutto ciò credo che lo studio in questione costituisca un contributo importante per lo sviluppo della contrattualistica internazionale. Prof. Avv. Fabio Bortolotti
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Nuove norme per export in Ghana IN VIGORE DAL 1° MARZO 2015
a cura di SGS Italia SpA SGS informa che le merci destinate in Ghana e spedite dal 1° marzo 2015 necessiteranno del Certificato di Conformità ai fini dello sdoganamento. Si tratta del nono programma di Verifica di Conformità operativo sui paesi dell’Africa sub sahariana, affiancando quelli già operativi di Burundi, Etiopia ed Etiopia irrigation, Kenya, Nigeria, Rwanda, Tanzania e Uganda. A breve se ne aggiungeranno altri due relativi a Niger e Gabon. In allegato la lista con i link alle pagine del sito web. Per ottenere tale Certificato sono state predisposte dalle autorità del Ghana Bureau of Standards le procedure descritte nel Datasheet. I prodotti soggetti a questo programma sono indicati, per codice doganale, nella Product List. La procedura partirà con l’apertura, da parte dell’Importatore in Ghana del form UCR – Uni-
que Consignement Reference basato sulla fattura proforma dell’Esportatore. Quest’ultimo, a ricevimento dell’UCR lo potrà inviare unitamente alla seguente documentazione, in lingua inglese: - Proforma - Moduli RfC allegati - L/C, se presente - Schede tecniche in inglese - Test report /Certificati di analisi emessi da laboratori approvati - Certificati ISO 9001 e altre certificazioni di sistema e/o di prodotto - Packing list al momento dell’ispezione - Fattura finale e BL o AWB per la preparazione del Certificato di Conformità. Per la notizia completa si rinvia alla pagina web http://www.go.camcom.gov.it/pagina_sezione. cfm?sezione=01&pagina=00&ID_NEWS=2156 Per informazioni SGS Italia S.p.A. Via Caldera, 21 Italy – 20153 – Milano (Italy) Phone: +39 02 7393272 Mobile: +39 347 4403174 Fax: +39 02 76115129 (Fonte: www.go.camcom.gov.it/)
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Legislazione alimentare NOVITÀ NORMATIVE, NAZIONALI E COMUNITARIE, SPECIFICHE PER GLI OPERATORI DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE Fonte: Unionalimentari
ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE Latte crudo Bulgaria La Commissione europea ha pubblicato la decisione 2015/225 che modifica gli allegati I e II della decisione 2009/861/CE recante misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la trasformazione di latte crudo non conforme in alcuni stabilimenti di trasformazione del latte in Bulgaria. Scambi intracomunitari ed import pollame e uova E’ stata comunicata la rettifica al comunicato relativo al decreto legislativo 3 dicembre 2014, n. 199, recante: «Attuazione della direttiva 2009/158/ CE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova.». (Decreto legislativo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 12 del 16 gennaio 2015). Influenza aviaria Canada La Commissione ha pubblicato la decisione n. 204/2015 che modifica l’allegato II della decisione 2007/777/CE per quanto riguarda la voce relativa al Canada nell’elenco di paesi terzi o di parti di paesi terzi dai quali l’introduzione nell’Unione di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati è autorizzata, in relazione all’influenza aviaria ad alta patogenicità. Influenza aviaria nel pollame in Bulgaria La Commissione ha pubblicato la decisione n. 205/2015 che modifica la decisione 2006/415/CE per quanto riguarda le misure di protezione relati-
ve a un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame in Bulgaria. Import Canada prodotti ottenuti dal pollame La Commissione ha pubblicato il regolamento n. 198/2015 che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa al Canada nell’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui determinati prodotti ottenuti dal pollame possono essere importati e transitare nell’Unione in relazione all’influenza aviaria ad alta patogenicità. Peste suina africana La Commissione Europea ha pubblicato la decisione 2015/251 che modifica la decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri. Importazione dal Giappone La Commissione ha pubblicato la decisione che modifica l’allegato II della decisione 2007/777/ CE per quanto riguarda la voce relativa al Giappone nell’elenco dei paesi terzi o delle loro parti dai quali è autorizzata l’importazione nell’Unione di determinati prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati. Import paesi terzi influenza aviaria La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento 2015/243 che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui determinati prodotti ottenuti dal pollame possono essere importati o transitare nell’Unione in relazione all’influenza aviaria ad alta patogenicità.
ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE Ortofrutticoli originari India La Commissione Europea ha pubblicato la decisione 2015/237 che modifica la decisione di esecuzione 2014/237/UE relativa a misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione di organismi nocivi per quanto riguarda alcuni prodotti ortofrutticoli originari dell’India.
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Linee guida Botanicals Il Ministero della Salute ha pubblicato le linee guida sulla documentazione a supporto dell’impiego di sostanze e preparati vegetali (botanicals) negli integratori alimentari di cui al DM 9 luglio 2012. Specie piante agricole La Commissione europea ha pubblicato il secondo complemento alla trentatreesima edizione integrale del catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole.
BEVANDE Consorzi di tutela vini Il Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali ha pubblicato l’elenco dei consorzi incaricati ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. 61/2010.
PRODOTTI SPECIALI Integratori alimentari Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota concernente gli integratori alimentari in riferimento al divieto di impiego delle argille come ingredienti, all’avvertenza per l’impiego come ingredienti di acido lipoico e all’aggiornamento degli apporti massimi di vitamine e minerali per quanto concerne la niacina e delle linee guida per l’impiego dei botanicals.
PRODOTTI TIPICI E LORO SEGNI DISTINTIVI Protezione transitoria denominazione Sicilia Il Ministero delle Politiche agricole ha pubblicato il decreto del 29 gennaio 2015 concernente la protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione Sicilia, per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.
Genepì della Valle d’Aosta o Genepi de la Vallee d’Aosta Il Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto in attuazione dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose - Scheda tecnica del «Genepì della Valle d’Aosta» o «Genepì de la Vallee d’Aoste».
Consorzi incaricati tutela DOP e IGP E’ stata pubblicata la lista dei consorzi incaricati ai sensi dell’art. 14 della legge 526/99.
Grappa del Piemonte o Grappa piemontese Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto in attuazione dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose - Scheda tecnica della «Grappa piemontese» o «Grappa del Piemonte».
Lista DOP, IGP e STG registrati Il Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali ha pubblicato l’elenco delle denominazioni italiane, iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite (Regolamento UE n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012).
ETICHETTATURA Linee guida allergeni collettività Il Ministero della Salute ha pubblicato le linee guida concernente le indicazioni sulla presenza di allergeni negli alimenti forniti dalle collettività. Rettifica al reg. 1924/2006 claim nutrizionali La Commissione ha pubblicato la rettifica del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari.
Simboli DOP IGP e STG La Commissione Europea ha pubblicato la rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.
Elenco denominazioni DOP e IGP Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato l’elenco delle denominazioni italiane, iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite (Regolamento UE n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012) (aggiornato al 20 febbraio 2015).
VIGILANZA E ISPEZIONE IGIENICO-SANITARIA Radiazioni ionizzanti La Commissione Europea ha pubblicato l’elenco
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degli impianti autorizzati per il trattamento degli alimenti e dei loro ingredienti con radiazioni ionizzanti negli Stati membri.
VIGILANZA E ISPEZIONE IGIENICO-SANITARIA San Carlo Gruppo Alimentare S.p.A. L’Autorità Garante della concorrenza e del mercato ha irrogato alla società San Carlo Gruppo Alimentare S.p.A. per aver posto in essere una pratica commerciale scorretta, una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 350.000. Pata Spa L’Autorità Garante della concorrenza e del mercato ha irrogato alla società Pata S.p.A. per aver posto in essere una pratica commerciale scorretta, una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 250.000. Ica Food S.p.A. L’Autorità Garante della concorrenza e del mercato ha irrogato alla società Ica Food S.p.A. per aver posto in essere una pratica commerciale scorretta, una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 150.000. Amica Chips L’Autorità Garante della concorrenza e del mercato ha irrogato alla società Amica Chips S.p.A., per aver posto in essere una pratica commerciale scorretta, una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 300.000. oOo
DATI DI MERCATO 7a E 8a SETTIMANA 2015 (DAL 9 AL 15 E DAL 16 AL 22 FEBBRAIO 2015) Sono disponibili i rapporti settimanali, suddivisi per i diversi comparti merceologici, contenenti informazioni e dati aggiornati sull’andamento dei prezzi dei prodotti monitorati e sulle principali variabili statistico-economiche, inclusi consumi e commercio con l’estero, per i seguenti settori: avicunicoli; bovini; frumento; frutta fresca e agrumi; lattiero caseario; mais ed alimenti per il bestiame; oli vegetali; ortaggi e patate; ittico; riso; suini; vini e alcolici. I dati riportati sono gli ultimi disponibili e sono riferiti alle rilevazioni effettuate nel corso delle settimane sopra indicate. I rapporti possono essere richiesti all’Ufficio Ambiente Sicurezza ed Energia dell’Associazione. oOo
RASFF – RAPID ALERT SYSTEM FOR FOOD AND FEED Il meccanismo delle comunicazioni rapide è uno strumento essenziale per la valutazione di eventuali rischi e per la tutela del consumatore. Per notificare in tempo reale i rischi diretti o indiretti per la salute pubblica connessi al consumo di alimenti o mangimi è stato istituito il sistema rapido di allerta comunitario, sotto forma di rete, a cui partecipano la Commissione Europea, l’EFSA (Autorità per la sicurezza alimentare) e gli Stati membri dell’Unione. Dati relativi alla settimana n. 7, dal 9 al 15 febbraio 2015 È disponibile l’elenco riepilogativo delle 56 notifiche (di cui 15 allerte) effettuate tramite il Sistema di Allerta Rapido Comunitario. Nessuna allerta avviata dall’Italia o relativa a prodotti provenienti dall’Italia. Dati relativi alla settimana n. 8, dal 16 al 22 febbraio 2015 Le imprese interessate possono richiedere l’elenco riepilogativo delle 66 notifiche (di cui 15 allerte) effettuate tramite il Sistema di Allerta Rapido Comunitario. Una sola allerta avviata dall’Italia relativa a carcasse di suino contenenti corpi estranei (microchip). oOo
ART. 62 DL 1/2012. È LEGGE VIGENTE, CONFERMA DAL CONSIGLIO DI STATO A seguito di richiesta da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato il Consiglio di Stato chiude definitivamente la diatriba, avviata tra gli uffici legislativi del Ministero dello Sviluppo Economico ed il Ministero delle Politiche Agricole, confermando la piena validità ed efficacia dell’art. 62 del DL 1/2012. In merito alla questione il Consiglio di Stato si è così pronunciato: “Deve quindi concludersi che le disposizioni dell’art. 62 cit. si collocano in rapporto di specialità rispetto alla disciplina generale applicabile nei ritardi sui pagamenti nelle transazioni commerciali, di cui al D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 (come modificato dal d.lgs. 9 novembre 2012 n. 192), e che conseguentemente esse non possono considerarsi abrogate per effetto dell’entrata in vigore del citato d.lgs. 9 novembre 2012 n. 192, non essendo del resto ravvisabile alcun contrasto fra le stesse e la Direttiva 2011/7/UE”.
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Mercatino Internazionale della Bontà 12a EDIZIONE DELL’INIZIATIVA BENEFICA CHE COINVOLGE LE SCUOLE DAL FRIULI, DALL’AUSTRIA, DALLA SLOVENIA E DALLA CROAZIA TORNA L’APPUNTAMENTO CON IL MERCATINO INTERNAZIONALE DELLA BONTÀ Si rinnova il consueto appuntamento con il Mercatino Internazionale della Bontà giunto alla 12a edizione, in agenda domenica 15 marzo, iniziativa che desidera riconfermarsi un appuntamento di festa in grado di far incontrare i ragazzi di diverse nazionalità, ai quali sarà trasmessa l’importanza del valore del rapporto tra etica ed economia per unire aspetti ludici ed educativi. Ad ospitare l’evento come di consueto il centro commerciale Città Fiera che si trasformerà per una domenica in una grande piazza animata dai giovani studenti intenti a vendere piccoli oggetti realizzati a mano o giocattoli non più usati. I giovani protagonisti suddivideranno poi il profitto, raccolto con le vendite, tenendo per sé il 70% dei proventi e devolvendo il 30% alla Fondazione Operation Smile Italia Onlus, così come la cifra simbolica di 10 euro necessari per affittare lo spazio espositivo e di vendita. La Fondazione nasce nel 2000 in Italia ed è costituita da volontari, medici, infermieri e operatori sanitari che partecipano a missioni umanitarie in oltre 60 Paesi del Mondo, per correggere con interventi di chirurgia plastica ricostruttiva gravi malformazioni facciali
come il labbro leporino e la palatoschisi ed esiti di ustioni e traumi. Dal 1982 anno di costituzione di Operation Smile International negli Stati Uniti, sono oltre 5.400 i volontari provenienti da diversi paesi, che hanno operato gratuitamente nel mondo più di 220.000 bambini. I fondi che verranno raccolti quest’anno serviranno a contribuire alla missione che si svolge a Tegucigalpa in Honduras dove sono previsti 125 interventi chirurgici. 4 i volontari italiani in partenza: due chirurghi, un anestesista ed una specializzanda in chirurgia maxillo facciale, che parteciperà grazie ad una borsa di studio internazionale. Il Mercatino Internazionale della Bontà anche nel 2015 si ripropone di ripetere il successo della passata edizione, che ha visto protagonisti 900 studenti e insegnanti provenienti da numerose scuole e durante la quale si sono raccolti 2.900 euro a favore della Fondazione Operation Smile Onlus. Grazie al “Mercatino Internazionale della Bontà” sono stati operati ben 16 bambini grazie a delicati interventi di chirurgia plastica. Inoltre anche quest’anno il “Mercatino Internazionale della Bontà” è arricchito dalle esibizioni degli “Ambasciatori Junior”, curate dai ragazzi delle scuole. In sintesi, tutti i partecipanti saranno chiamati a indossare i panni di “ambasciatori” della propria terra natia, svelandone l’identità e l’ospitalità attraverso balli, canti popolari, proverbi e rappresentazioni teatrali. Anche per la 12a edizione i bambini e ragazzi delle scuole potranno partecipare a numerosi laboratori gratuiti curati da The Groove Factory, scuola di musica del centro commerciale, la Fornacina, studio di ceramica e l’Associazione Nest che farà conoscere da vicino l’universo delle video riprese.
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(C)
Autotrasporto. Contrasto al cabotaggio abusivo RIPUBBLICAZIONE DELLA CIRCOLARE INTERMINISTERIALE DEL 15 GENNAIO 2015 Su Apinforma n. 2/2015, pp. 61-63 sono state date notizia e illustrazione della circolare congiunta del Ministero dell’interno e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 15 gennaio 2015 contenente le disposizioni operative per il contrasto al cabotaggio stradale abusivo in applicazione dell’art. 46 bis della legge 6 giugno 2014, n. 298, come novellato della legge 11 novembre 2014, n. 164. Ora, con nota prot. 300/A/552/15/108/13/1 del 28 gennaio 2015, il Ministero dell’interno, Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato ha nuovamente diffuso il testo della citata cir-
colare emendato in due passaggi, dal momento che la versione originaria conteneva un’imprecisione e una dimenticanza e, precisamente: - la mancanza sul veicolo dell’attestato del conducente, allorché alla guida si trova un soggetto extracomunitario non soggiornante di lungo periodo, veniva sanzionata con l’art. 46 della legge 298/1974; correttamente, si applica la sanzione dell’art. 46 bis della citata legge che consiste nel pagamento di una somma da 5.000 a 15.000 euro e nel fermo del veicolo per 3 mesi (6 mesi in caso di reiterazione nel triennio); - l’art. 46 bis, inoltre, si applica anche per sanzionare la mancanza sul veicolo della copia conforme della licenza comunitaria; fattispecie questa non riportata nella prima versione della circolare del 15 gennaio 2015. Copia della circolare riveduta e altre informazioni possono essere richieste all’ufficio economico dell’Associazione.
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(AdT)
Austria. Divieto di transito per i veicoli euro 0 e 1 A PARTIRE DAL 1° LUGLIO 2015 SU ALCUNE TRATTE AUTOSTRADALI
Si segnala che a partire dal 1° luglio 2015 entrerà in vigore in Austria sul alcune tratte autostradali il divieto di transito per tutti gli autocarri isolati,
autotreni e autoarticolati delle classi ecologiche Euro 0 ed Euro 1 di qualsiasi massa complessiva a pieno carico. Il divieto sarà vigente su un tratto dell’autostrada A/1 “Westautobahn” dallo svincolo di Enns – Steyr (km 154,966) al nodo autostradale di Haid (km 175,574 – interconnessione della A/1 con la A/25 verso Passau) e dell’autostrada Vienna – Salisburgo nella zona di Linz. Dal 1° gennaio 2016 il divieto verrà esteso anche ai veicoli di classe ecologica Euro 2. (AdT)
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Autotrasporto. Costi indicativi di riferimento PUBBLICATI I VALORI INDICATIVI DI RIFERIMENTO DEI COSTI DI ESERCIZIO DELL’IMPRESA DI AUTOTRASPORTO C/T In applicazione della legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, co. 250 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per il trasporto stradale (di seguito Ministero) e per l’intermodalità ha pubblicato sul proprio sito web (www.mit. gov.it) i valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell’impresa di trasporto per conto di terzi (v. Apinforma n. 1/2015, pp. 44-47). E’ il caso di rammentare che la norma citata ha abrogato i costi minimi di esercizio nell’accezione sin qui conosciuta e ha rimesso all’autonomia negoziale delle parti la determinazione dei prezzi e delle condizioni del contratto di trasporto su strada, pur tenendo conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale. La medesima norma ha anche previsto che il Ministero pubblichi e aggiorni sul proprio sito i citati valori indicativi di riferimento allo scopo di coniugare l’abolizione di un sistema tariffario obbligatorio con l’esigenza di garantire il rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale e sociale. Ciò premesso, la nota precisa che scopo della pubblicazione di detti valori è quello di fornire all’impresa di autotrasporto e al committente gli elementi (i valori di riferimento) utili per la individuazione dei costi del servizio di trasporto e agevolare così l’incontro tra domanda ed offerta a prezzi e condizioni adeguate. Nella stessa nota il Ministero ha effettuato una prima loro elaborazione, aggiungendo che: - con cadenza mensile, procederà ad aggiornare il dato del costo unitario per litro del gasolio, sulla base delle rilevazioni del Ministero dello sviluppo economico (MISE);
- con cadenza annuale procederà, invece, ad aggiornare i valori indicativi relativi alle altre voci di costo prese in esame; tale aggiornamento potrà, comunque, avvenire in anticipo se nel frattempo dovessero emergere delle novità che costringano il Ministero a rivedere la metodologia seguita. Il valori indicativi sono stati calcolati assumendo a riferimento un autoarticolato (trattore e semirimorchio) di massa complessiva a pieno carico superiore a 26 t, con una percorrenza chilometrica annua di circa 120.000 km. Le voci di costo considerate sono le seguenti: a) valore indicativo annuo del costo (ammortamento) del veicolo trattore nuovo, di categoria ecologia Euro 5 o superiore, composto dal: - costo di acquisto del trattore; - valore residuo dopo 6 anni; b) valore indicativo annuo del costo (ammortamento) del semirimorchio, composto dal: - costo di acquisto del semirimorchio; - valore residuo dopo 10 anni; c) valore indicativo annuo del costo per manutenzioni; d) valore indicativo orario del costo del lavoro; e) valore indicativo annuo del costo per assicurazioni e bollo; f) valore indicativo della tariffa chilometrica media dei pedaggi autostradali; g) valore mensile di riferimento del costo di un litro di gasolio per autotrazione, al netto dell’IVA e, per i veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 t, del rimborso delle accise. Per il mese di gennaio 2015 esso risulta pari a 0,922 euro/litro, a fronte di un prezzo al consumo registrato dal MISE per quel mese di 1,387 euro/litro. Il testo della nota ministeriale, comprensivo dei valori indicativi di riferimento, è reperibile sul citato sito ministeriale, ma può essere richiesta anche all’ufficio economico dell’Associazione.
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(AdT)