Numero 6/2014

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NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

APINFORMA numero 6 31 marzo 2014

IN PRIMO PIANO LAVORO

EX “PICCOLA MOBILITÀ”

APINFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE




NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

APINFORMA

numero 6 31 marzo 2014

Sommario Soste oltre il termine del ticket

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

8

Credito Iva infrannuale

10

Rimborsi Iva veloci ai virtuosi

12

Bonus mobili slegato dalla ristrutturazione

14

Spesometro 2014

17

Rimborso accise autotrasportatori

20

Contributi regionali per le reti d’imprese

21

Indice mensile rivalutazione t.f.r. febbraio 2014

32

Jobs act

34

Ex “piccola mobilità”

37

Modifiche al T.U. Immigrazione

40

MUD 2014

41

UNI

43

Energia

46

SISTRI

47

Attrezzature elettriche ed elettroniche

48

REACH

49

SOA: rinnovo per la Impianti Elettrici

50

Verifica ei requisiti (prima parte)

51

Note informative

59



EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE

Il recupero del credito in Europa

65

Federazione Russa

67

Truffe online a danno delle aziende esportatrici

69

Autotrasporto. Tachigrafo digitale

71

Canone di locazione immobili urbani

73

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Soste oltre il termine del ticket CAMBIATO L’ORIENTAMENTO SUL REGIME SANZIONATORIO

di Davide David, dottore commercialista in Monfalcone. L’articolo è stato pubblicato sul quotidiano on line EC NEWS

DEDUCIBILI LE MULTE PER EXTRATIME DI SOSTA SULLE STRISCE BLU Sono sempre stato della convinzione che le “multe” per lo sforamento del tempo di sosta sulle strisce blu sono deducibili nella determinazione dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, in quanto trattasi di penali per violazioni di obblighi di natura privatistica e non di sanzioni per violazioni di legge (o comunque per illecito amministrativo). Ma anche se dovessero avere natura amministrativa, comunque si tratterebbe di sanzioni con finalità risarcitoria e non afflittiva e perciò, a mio parere, sarebbero comunque deducibili. La recente diffusione da parte dei media di un parere del Ministero alle Infrastrutture e ai Trasporti (MIT) sulle zone-blu conforta questa mia tesi. Il Ministero riconosce infatti che l’eventuale evasione tariffaria per il prolungamento della sosta oltre il termine del “ticket” non configura una violazione alle norme del Codice della strada, bensì una inadempienza contrattuale da perseguire secondo le procedure iure privatorum a tutela del diritto patrimoniale dell’ente proprietario o concessionario. In altri termini, il Ministero conferma quindi che il Codice della strada non contempla una sanzione amministrativa per il caso in cui il guidatore paghi una determinata tariffa oraria, esponga il ticket in modo visibile ma poi sosti per più tempo. Secondo il MIT, la sanzione amministrativa rimane invece applicabile nei due casi previsti dal Codice della strada, cioè laddove la sosta è permessa per un tempo limitato (come nelle strisce

bianche con obbligo di esposizione del disco orario) e laddove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta ed è fatto obbligo di porlo in funzione. Per il parcheggio nelle zone-blu la multa (nella sua accezione di sanzione amministrativa) è quindi erogabile nella sola ipotesi di non aver pagato la tariffa o, comunque, di non aver esposto la ricevuta sul cruscotto, e non invece nella diversa ipotesi di aver lasciato la vettura oltre l’orario prestabilito. In questa seconda ipotesi (parcheggio oltre l’orario del ticket), i Comuni, come riconosciuto MIT, possono richiedere esclusivamente il recupero delle ulteriori somme dovute, maggiorate delle eventuali penali stabilite da apposito regolamento comunale. In conclusione e riepilogando, il parere del Ministero conferma quindi che l’extratime sulle strisce blu non configura un illecito amministrativo, da sanzionare in applicazione del Codice della strada, ma è invece un semplice inadempimento contrattuale, eventualmente da perseguire secondo le regole proprie di tale tipologia di inadempimenti (di natura privatistica e non amministrativa). Per quanto concerne l’ambito fiscale, occorre per prima cosa ricordare che è da tempo che si dibatte sulla deducibilità delle sanzioni amministrative in genere, soprattutto con riferimento a quelle comminate dall’autorità antitrust. Secondo una prima linea interpretativa, le sanzioni amministrative non sono mai deducibili, nel presupposto che la loro erogazione non sarebbe in alcun modo connessa (e quindi non sarebbe inerente) all’esercizio dell’attività di impresa, bensì alla violazione di norme imperative e al comportamento illecito tenuto dal contribuente (vedasi, tra le altre, le sentenze della Cassazione n. 5050 del 2010 e n. 8135 del 2011, la circolare 98/E del 2000, la risoluzione 89/E del 2001 e la circolare 42/E del 2005). Secondo invece una seconda linea interpretativa, laddove non vi sia una norma che ne preveda espressamente la indeducibilità e a condizione che abbiano una funzione “risarcitoria” e non “afflittiva”, le sanzioni amministrative sono deducibili (quando erogate per violazioni commesse nell’esercizio dell’attività di impresa) in quanto trat-

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tasi di oneri che presentano il requisito dell’inerenza previsto dall’art. 109 del TUIR (vedasi, tra l’altro, la sentenza della CTR della Lombardia n. 136/32/12 del 2012, le norme di comportamento n. 41/78 e n. 138/99 dell’ADC di Milano e la circolare Assonime n. 39 del 2000). Sulla scorta della prima e più restrittiva linea interpretativa, in passato è stata disconosciuta, per difetto di inerenza, la deducibilità degli oneri per infrazioni stradali. In particolare, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7071 del 2000, nel ricordare che per il principio dell’inerenza, un costo può “essere ravvisato deducibile dal reddito di impresa solo se ed in quanto risulti funzionale alla produzione del reddito”, ha escluso la deducibilità degli oneri per infrazioni stradali in quanto, a suo dire, si tratterebbe di oneri rappresentati da “sanzioni pecuniarie irrogate per punire comportamenti illeciti del contribuente, quali sono indiscutibilmente le infrazioni alle norme sulla circolazione stradale”. Vi è peraltro da dire che, per quanto si può comprendere dalla sentenza, la questione non riguardava certamente la sosta in zone blu ma bensì la violazione di norme attinenti alla sicurezza stradale (eccesso di velocità, ecc.). A questo punto bisogna però tenere conto che, come confermato dal parere del MIT di cui in premessa, l’eventuale evasione tariffaria per il prolungamento della sosta oltre il termine del “ticket” non configura una violazione alle norme del Codice della strada, bensì una inadempienza contrattuale da perseguire secondo le procedure iure privatorum a tutela del diritto patrimoniale dell’ente proprietario o concessionario tramite l’eventuale applicazione di penali stabilite da apposito regolamento comunale. Quindi, anche volendo accogliere la tesi più restrittiva secondo la quale sono indeducibili le sanzioni amministrative di qualsiasi genere e tipo, comunque tale tesi non può essere estesa alle penali per l’extratime sulle strisce blu, non trattandosi di sanzioni amministrative ma di penali di natura privatistica. Ebbene, per quanto concerne le penali per inadempimenti di obblighi di natura privatistica riferibili allo svolgimento di una attività di impresa (o di lavoro autonomo) non pare doversi dubitare della inerenza del costo e quindi della relativa deducibilità (vedasi, a riguardo, i principi affermati

nella sentenza della Cassazione n. 19702 del 2011 in merito alle penalità per inadempimenti contrattuali, certamente estendibili a tutte le penalità di natura privatistica). Per quanto sopra non vi dovrebbe quindi essere più alcun dubbio sulla deducibilità delle penali per il prolungamento della sosta oltre il termine del “ticket”. Personalmente rimango comunque della convinzione che sono deducibili anche le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada per la mancata esposizione del ticket sul cruscotto (o per la mancata attivazione di altri sistemi di controllo della durata della sosta). Infatti, tali sanzioni non hanno una funzione afflittiva (o sociale) per un comportamento rischioso o di ostacolo al regolare funzionamento del traffico, dato che la sosta nelle zone blu non comporta certamente dei rischi o degli ostacoli alla circolazione stradale; ma hanno una funzione unicamente risarcitoria del danno per il mancato introito del corrispettivo richiesto per la possibilità di sostare in determinate zone. Prova ne è che la sanzione non è comminata al soggetto trasgressore come conseguenza del comportamento illecito tenuto dallo stesso, bensì al proprietario (o possessore ad altro titolo) del veicolo, indipendentemente dal soggetto che, nello svolgimento delle sue mansioni lavorative, lo ha parcheggiato senza pagare il ticket (o senza esporre il disco orario). Inoltre è del tutto evidente che la sosta nella zona blu, indipendentemente dal pagamento o meno del ticket, è funzionale alla gestione aziendale, quando effettuata con un mezzo strumentale all’attività aziendale (il camion, il furgoncino, l’auto, ecc.) per finalità aziendali, come possono essere, ad esempio, il carico e lo scarico di merci, il disbrigo di pratiche aziendali, le visite a clienti e fornitori o la partecipazione a riunioni. Per quanto poi concerne la documentazione del costo, ritengo che il tagliando lasciato dai funzionari della Polizia Municipale o dagli addetti ai parcheggi, riportante la targa del veicolo, sia certamente sufficiente ad individuare il soggetto (impresa o lavoro autonomo) sul quale grava la penale, in quanto proprietario o possessore ad altro titolo del veicolo. Di conseguenza, il tagliando dovrebbe essere certamente sufficiente a documentare il costo ai fini della deduzione.

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Credito Iva infrannuale

AL VIA LE RICHIESTE PER IL PRIMO TRIMESTRE

PREMESSA La richiesta di rimborso o compensazione relativa al credito Iva maturato nel primo trimestre di quest’anno dovrà essere presentata dal 1° al 30 aprile 2014 utilizzando il modello TR. La richiesta è riconosciuta esclusivamente ai soggetti Iva in possesso di specifici requisiti. Con l’approssimarsi della prima scadenza annuale ricordiamo brevemente il quadro normativo e gli adempimenti legati al rimborso infrannuale Iva.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE Il modello deve essere presentato entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, così per il primo trimestre 2014, andrà presentato entro il 30 aprile 2014. Il modello TR deve essere presentato esclusivamente per via telematica direttamente dall’impresa o per il tramite di un intermediario abilitato.

I REQUISITI Per usufruire della possibilità di richiedere il rimborso o la compensazione infrannuale, è necessario che l’importo a credito maturato nel trimestre di riferimento sia d’importo superiore a € 2.582,28 e siano soddisfatti uno dei requisiti individuati dall’articolo 30 comma 3 lettere a), b), c), d) ed e) del DPR 633/72. In particolare si tratta di: - effettuazione di operazioni che comportano l’applicazione di un’imposta con aliquota media aumentata del 10%, inferiore a quella relativa agli acquisti e alle importazioni; - effettuazione di operazioni non imponibili ai sensi degli articoli 8, 8-bis e 9 del DPR 633/72 e delle cessioni comunitarie di beni e servizi per un ammontare superiore al 25% delle operazioni effettuate;

- operatori non residenti che si sono identificati direttamente in Italia ai sensi dell’articolo 35ter, ovvero abbiano formalmente nominato un rappresentante fiscale nel nostro paese, questi soggetti possono chiedere il rimborso o la compensazione anche in assenza delle condizioni previste dall’articolo 30; - effettuazione di operazioni non soggette a Iva ex artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72 nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia per un ammontare superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate; - effettuazione di acquisti o importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore a due terzi dell’ammontare complessivo degli acquisti o importazioni dei beni e servizi del periodo. In quest’ultimo caso il rimborso o la compensazione del credito riguarda esclusivamente l’Iva afferente gli acquisti di beni ammortizzabili del trimestre. Ricordiamo che l’istanza di rimborso o compensazione deve riguardare il singolo trimestre e non eventuali crediti riportati da liquidazioni di periodi precedenti.

REGIME DEL REVERSE CHARGE Il decreto legge 223/2006 ha previsto, per i subappaltatori che applicano il regime del reverse charge nel settore edile, la possibilità di effettuare la compensazione infrannuale del credito Iva. La condizione posta è che il volume d’affari relativo all’anno precedente sia costituito per almeno l’80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti d’appalto e il limite per la compensazione, in questi casi, è elevato a 1.000.000 di Euro.

PROCEDURA La richiesta deve essere presentata telematicamente all’Agenzia delle entrate entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. Il modello deve essere presentato in ogni caso, sia che si tratti di richiesta di rimborso che di compensazione orizzontale tramite modello F24, vale a dire con altre imposte o contributi. La compensazione può essere fatta a partire dal primo giorno successivo al trimestre di riferimento.

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Come già ricordato la domanda deve riguardare esclusivamente il credito maturato nel trimestre di riferimento, senza possibilità pertanto di riportare crediti relativi a periodi precedenti. La compensazione trimestrale d’importo superiore a 5.000 Euro annui, va effettuata almeno 10 giorni dopo la presentazione dell’istanza e partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza. Quest’ultima deve essere trasmessa esclusivamente tramite servizi telematici forniti dall’Agenzia delle entrate. Se il credito è inferiore a 5.000 Euro la compensazione non subisce limitazioni e può essere effettuata dal giorno successivo al trimestre di riferimento senza necessità di attendere il giorno 16 del mese successivo. Il limite di 5.000 Euro deve essere considerato distintamente a seconda che il credito sia annuale o trimestrale. In definitiva il contribuente dispone due plafond distinti, uno annuale e uno trimestrale i quali potranno essere compensati nello stesso anno solare. L’importo richiesto in compensazione, concorre al raggiungimento del limite di 700.000,00 Euro, mentre nel caso di richiesta di rimborso, non rileva. Tale limite è elevato a 1.000.000 di Euro per le imprese subappaltatrici del settore edile con volume d’affari dell’anno precedente costituito per almeno l’80% rese a seguito di contratto di subappalto.

CONTABILITÀ PRESSO TERZI Con riferimento ai soggetti che affidano a terzi la tenuta della contabilità e che hanno optato per la liquidazione posticipata dell’Iva ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DPR 100/98 devono adottare una procedura particolare. Questi soggetti assumono a riferimento, per la liquidazione periodica, le operazioni effettuate nel secondo mese precedente così come previsto dalla risoluzione n. 6 dell’11 febbraio 2011. Questi soggetti per verificare la sussistenza dei presupposti per la richiesta e individuare l’ammontare rimborsabile devono fare riferimento all’imposta relativa alle operazioni registrate nel trimestre di riferimento. Così il rimborso relativo al 1° trimestre 2014 non dovrà considerare le operazioni dei mesi di dicembre 2013, gennaio e febbraio 2014, utilizzate invece per le liquidazioni rispettivamente di gennaio, febbraio e marzo 2014, ma le operazioni di gennaio, febbraio e marzo 2014.

LA GARANZIA Inviato telematicamente il modello TR per il rimborso del credito infrannuale, a seguito della richiesta da parte dell’Ufficio, deve essere presentata apposita garanzia a meno che non si risulti

esonerati. La garanzia deve essere commisurata all’intero importo chiesto a rimborso, maggiorato degli interessi calcolati dal giorno 20 del secondo mese successivo a ciascun trimestre e fino al 120° giorno successivo alla stipula della garanzia. La durata della garanzia è triennale, partendo dalla data di erogazione del rimborso oppure, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell’accertamento. A tal proposito l’articolo 38-bis, al settimo comma prevede l’esonero dalla presentazione della garanzia per i contribuenti “virtuosi”, vale a dire che soddisfano determinate condizioni di affidabilità e solvibilità. Tali soggetti devono presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio attraverso la compilazione e sottoscrizione della sezione 3 del quadro TD.

I CODICI PER LA COMPENSAZIONE Il recupero del credito Iva infrannuale tramite l’utilizzo in compensazione con altre imposte, contributi e premi con il modello F24, può essere effettuato utilizzando i seguenti codici tributo: - 6036 credito Iva primo trimestre; - 6037 credito Iva secondo trimestre; - 6038 credito Iva terzo trimestre. Il credito relativo al quarto trimestre può essere richiesto esclusivamente in sede di dichiarazione annuale.

IL RIMBORSO In caso di richiesta di rimborso, questo deve essere eseguito entro il giorno 20 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari e, in caso di tardiva esecuzione del rimborso, sulle somme rimborsate si rendono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo a partire dal giorno di scadenza del loro pagamento. Gli interessi dovrebbero quindi decorrere dal giorno 20 del secondo mese successivo al trimestre in riferimento al quale si è richiesto il rimborso e vanno calcolati fino alla data in cui viene predisposto l’ordinativo di pagamento da parte dell’amministrazione finanziaria.

CORREZIONE ERRORI Qualora nella compilazione del modello Iva TR il contribuente commetta errori, si rende possibile unicamente procedere alla presentazione di una dichiarazione correttiva nei termini. Pertanto, nel caso in cui, prima della scadenza del termine di presentazione, sin intenda rettificare o integrare un’istanza già presentata, dovrà essere compilato un nuovo modello, completo in tutte le sue parti.

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(PZ)


Rimborsi Iva veloci ai virtuosi PROCEDURE ACCELERATE PER LE IMPRESE AFFIDABILI

PREMESSA L’Agenzia delle entrate con la circolare n. 5 del 10 marzo 2014 ha diramato le linee guida agli uffici periferici per l’istruttoria in materia di rimborsi Iva annuali e trimestrali. E’ prevista l’istituzione di tre livelli di rischio dell’impresa richiedente ai quali corrisponderanno tre distinte modalità di rimborso ovvero tempi di liquidazione dell’imposta.

LA NUOVA ISTRUTTORIA L’Agenzia delle entrate ha previsto che ai contribuenti virtuosi, vale a dire che rispecchiano determinati livelli di affidabilità, i rimborsi dell’Iva seguiranno una via più snella. L’obiettivo è quello di contribuire a porre un freno alla crisi economica e finanziaria cercando di agevolare le imprese. Una volta inoltrata la richiesta di rimborso, al contribuente sarà attribuito un livello di rischio (risk score) proposto automaticamente dal sistema informativo dell’amministrazione finanziaria. In pratica a ogni richiesta di rimborso il sistema, in seguito all’elaborazione degli elementi in possesso dell’anagrafe tributaria, sarà attribuita una classe di rischio: alto, medio e basso. Più alto è il rischio e maggiori saranno i controlli che saranno effettuati prima di eseguire il rimborso. I contribuenti con un livello di rischio basso beneficeranno di tempi di rimborso più veloci e non sarà necessario subordinare la liquidazione all’effettuazione di tutti i controlli. Il tutto sarà realizzato senza pregiudizio per il principio fissato dalla legge, della liquidazione dei rimborsi secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze.

GLI INDICATORI DI RISCHIO Come abbiamo ricordato l’anagrafe tributaria attribuisce un livello di rischio in maniera automa-

tica a ciascuna istanza di rimborso inoltrata dai contribuenti. Il livello di rischio è determinato sulla base dei seguenti parametri: - continuità aziendale; - tipo di attività svolta, deve essere coerente con l’attività svolta; - natura giuridica del contribuente; - regolarità nella presentazione delle dichiarazioni e nell’effettuazione dei versamenti in un arco temporale definito; - assenza di accertamenti e verifiche in un arco temporale definito; - assenza di carichi pendenti; - coerenza degli importi richiesti a rimborso e dei presupposti in un arco temporale definito; - assenza di segnalazioni a carico del contribuente relative a frodi e violazioni penali tributarie; - conoscenza del soggetto da parte dell’ufficio, in quanto fisiologicamente a credito. L’ufficio avrà sempre la possibilità di modificare il livello di rischio sulla base di ulteriori elementi non rilevabili dal sistema informativo oppure sulla base della diretta conoscenza del contribuente o del territorio. Dal meccanismo di analisi del rischio sono escluse le imprese di grandi dimensioni destinataria dell’attività di tutoraggio ai sensi dell’art. 27 del decreto legge 185/2008.

LA DOCUMENTAZIONE Con questa nuova procedura si vogliono introdurre delle procedure di controllo e richiesta documentazione standard, in base agli esiti dei controlli, su tutto il territorio nazionale. La circolare evidenzia che gli uffici devono richiedere la documentazione strettamente occorrente all’esecuzione dell’attività istruttoria, raccomandando loro di evitare di richiedere documenti non necessari oppure già in possesso dell’Agenzia o di altra pubblica amministrazione. La circolare 5/2014 pone l’accento sullo spirito dei controlli che dovranno essere diversificati in ragione del grado di rischio attribuito al contribuente procedendo all’esame prioritario nei confronti dei soggetti con grado di pericolosità più elevata. Per i contribuenti a basso rischio, invece, non si

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ravvisa la necessità di subordinare la liquidazione del rimborso all’effettuazione di tutti i controlli. L’Agenzia si riserva in ogni caso la possibilità di fornire ulteriori specifiche ed analitiche indicazioni riguardo alla procedura e alla documentazione

da richiedere ai contribuenti in ragione sia del risk score, sia dei presupposti sui quali si basa il rimborso.

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Bonus mobili slegato dalla ristrutturazione RIPRISTINATO IL PRINCIPIO CHE SVINCOLA LA DETRAZIONE DALL’INTERVENTO EDILIZIO PREMESSA L’art. 1 comma 139 lett. b), c) e d) delle legge 147/2013 (Legge di Stabilità) ha nuovamente prorogato le detrazioni per il risparmio energetico e per le ristrutturazioni edilizie per tutto il 2014. Unitamente alle stesse ha provveduto alla proroga anche della detrazione legata all’acquisto di mobili ed elettrodomestici per tutto l’anno in corso. Quest’ultima detrazione nell’ultimo periodo è stata oggetto di diverse interpretazioni che ne avrebbero potuto minare l’effettivo interesse da parte dei contribuenti. Grazie anche ad un intervento della nostra Confederazione nazionale, il panorama normativo è stato rimesso in ordine ripristinando l’interesse del bonus.

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE Ricordiamo che gli interventi di ristrutturazione edilizia sono inseriti a regime nel nostro ordinamento all’interno dell’art. 16-bis del TUIR. La legge di Stabilità per il 2014 ha tuttavia potenziato la detrazione individuando un nuovo calendario il quale prevede che le spese sostenute dal 26 giugno 2012 e fino al 31 dicembre 2014 beneficeranno della detrazione Irpef pari al 50% e la spesa sulla quale calcolare la detrazione sarà pari a 96.000 Euro. La detrazione è riconosciuta per le sole abitazioni residenziali e relative pertinenze e può essere recuperata in 10 quote annuali di pari importo. Non è più prevista la ripartizione breve per gli anziani. Sarà quindi possibile continuare a detrarre le spese di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze. Ricordiamo che con riferimento alle parti comuni condominiali, rientrano anche le manutenzioni ordinarie.

Per beneficare della detrazione del 50% si dovrà fare riferimento alle spese documentate, vale a dire ai bonifici tracciabili, appositamente individuati sui quali la banca provvede ad applicare la ritenuta del 4%.

ACQUISTO MOBILI ED ELETTRODOMESTICI Limitatamente ai soggetti che beneficiano della detrazione Irpef per gli interventi di ristrutturazione edilizia, è stato prorogato il bonus per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici fino al 31 dicembre 2014. Questi contribuenti potranno quindi beneficiare di un’ulteriore detrazione Irpef del 50% anche sull’acquisto di mobili e arredamenti includendovi anche gli eventuali elettrodomestici. Questa estensione della detrazione riguarda anche l’acquisto di grandi elettrodomestici, come ad esempio lavatrici, frigoriferi, lavastoviglie, di classe non inferiore alla A+, o alla A per i forni e le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica. L’importo massimo di spesa è di 10.000 Euro e deve essere inteso come aggiuntivo rispetto ai 96.000 Euro già previsti per la ristrutturazione edilizia. Il bonus deve essere spalmato in 10 quote annuali di pari importo. Sottolineiamo che la detrazione per i mobili opera a condizione che l’acquisto sia legato a un intervento di ristrutturazione edilizia. Non viene pertanto agevolato il semplice acquisto di mobili o elettrodomestici, ma questi devono essere legati a un più ampio intervento di ristrutturazione del fabbricato.

IL CHIARIMENTO Con riferimento a quest’ultimo aspetto, il primo decreto Salva Roma aveva svincolato l’importo della detrazione all’importo dell’intervento principale, vale a dire della ristrutturazione edilizia. La legge di Stabilità, aveva, infatti, previsto che l’importo del bonus mobili non potesse eccedere quello riferito all’intervento edilizio. Come noto il decreto Salva Roma non è stato convertito e con esso anche lo svincolo del bonus mobili era sfumato. A porre rimedio alla questione è intervenuto il

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condizionamento d’importo, dell’intervento di ristrutturazione edilizia che pure deve sussistere.

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(PZ)


Spesometro 2014

TERMINI D’INVIO E CHECK LIST

Si ricorda che nel prossimo mese di aprile 2014 si dovrà effettuare la comunicazione telematica del-

le operazioni Iva relative all’anno 2013 secondo il seguente calendario: - da parte degli operatori che effettuano la liquidazione mensile Iva (nel 2014), entro il 10 aprile 2014; - gli altri operatori, invece, dovranno provvedere all’invio dei dati entro il 20 aprile 2014. Al fine di agevolare il controllo dei dati da inserire nella comunicazione, alleghiamo la seguente check-list di controllo. (C)

CHECK LIST SPESOMETRO 2014 Contribuente - Tipologia e scadenza di invio Soggetto con liquidazione Iva mensile (invio 10 aprile 2014) Soggetto con liquidazione Iva trimestrale (invio 20 aprile 2014)

La periodicità della liquidazione Iva, al fine di stabilire il termine per l’invio della comunicazione, va verificata con riguardo alla situazione del contribuente nell’anno in cui avviene la trasmissione del modello (2014).

Soggetto ex minimo (fuoriuscito dal regime) (invio 20 aprile 2014) Soggetto minimo nel 2013, ma decaduto dal regime in corso d’anno per superamento del limite dei ricavi (oltre i 45.000 Euro) - va presentato lo spesometro dalla data di superamento Soggetto opzione art. 13 L. 388/2000 (invio 20 aprile 2014) Ente pubblico per attività commerciali Associazione (L. 398/91) o associazione in genere dotate di partita Iva Curatore fallimentare o commissario liquidatore per conto società fallita o in liquidazione coatta amministrativa Tipo di comunicazione Ordinaria (1° invio - entro la scadenza) Sostitutiva (sostituzione integrale del 1° invio) Nel documento sostitutivo andranno indicate tutte le posizioni, anche quelle corrette precedentemente inviate, escludendo le sole posizioni per le quali si voglia operare la cancellazione e includendo eventuali nuove posizioni. Il contenuto del documento che si intende sostituire, a valle di tale operazione, non sarà più disponibile.

Indicare il protocollo telematico del file originario da sostituire o annullare (protocollo comunicazione da sostituire o annullare) + le cifre del progressivo (protocollo documento)

Annullamento Formato comunicazione Aggregata Analitica

NB. L’opzione è vincolante per tutte le operazioni rilevanti ai fini Iva (spesometro) contenute nella comunicazione Analitica

N.B. Per gli acquisti e cessioni da e nei confronti di produttori agricoli esonerati (che nell’anno precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 7.000 Euro), è obbligatoria la comunicazione analitica, che si ritiene possa coesistere con quella globale relativamente alle altre operazioni.

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CHECK LIST SPESOMETRO 2014 Operazioni attive da comunicare

Operazioni attive documentate da fattura (per opzione o obbligo) in forma aggregata - QUADRO FA

N.B. Vanno indicate tutte le operazioni fatturate per cliente/ fornitore, senza soglia - fatta eccezione per i commercianti al minuto e coloro che somministrano (sogg. art. 22 D.P.R. Iva) e agenzie viaggio, che per il 2012 e 2013 hanno il riferimento della soglia a 3.000 Euro. Note di variazione -> QUADRI NE - NR

Presenza di documento riepilogativo

VERIFICARE la registrazione nei registri Iva e selezionare la casella “Documento riepilogativo”

Operazioni attive non documentate da fattura in forma aggregata - QUADRO SA

N.B. Vanno indicate tutte le operazioni NON fatturate per cliente > 3.600 Euro - Note di variazione-> QUADRI NE-NR

Operazioni attive documentate da fattura (per opzione o obbligo) in forma analitica - QUADRO FE

Presenza di documento riepilogativo

VERIFICARE la registrazione nei registri Iva e selezionare la casella “Documento riepilogativo” casella 3 - indicare numero del documento (casella 9), Importo e imposta (caselle 10 e 11), data registrazione o in mancanza data documento

Ci sono operazioni di cessione di beni usati che applicano il regime del margine (art. 36 D.L. 41/95). O operazioni di organizzazione di pacchetti turistici e per i servizi singoli preacquistati (art. 74-ter D.P.R. 633/72)?

N.B. Va selezionato il campo “IVA non esposta in fattura”

Ci sono AUTOFATTURE emesse ex art. 17 comma 2 D.P.R. 633/72 per acquisto da fornitore non residente senza SO in Italia senza ID o RF?

N.B. Va selezionato il campo “Autofattura” - attenzione no flag per autoconsumo di beni, è sufficiente la ripetizione della propria partita Iva

Operazioni Passive da comunicare Operazioni passive documentate da fattura in forma analitica QUADRO FR

Presenza di documento riepilogativo

Verificare la registrazione nei registri Iva e selezionare la casella “Documento riepilogativo” casella 2 - indicare Importo e imposta (caselle 8 e 9), data registrazione o in mancanza data documento

Ci sono operazioni di acquisto di beni documentate da fatture con Iva non esposta?

N.B. Va selezionato il campo “IVA non esposta in fattura”

Ci sono autofatture emesse per operazioni: - ex artt. 7-bis e 7-ter del D.P.R. n. 633/72 in mancanza degli elementi identificativi del fornitore non residente; - acquisto da un imprenditore agricolo esonerato ai sensi dell’art. 34, comma 6, D.P.R. n. 633/72, dall’emissione della fattura; - acquisto per il quale il cessionario o committente obbligato alla comunicazione, non avendo ricevuto la fattura da parte del fornitore o avendola ricevuta per un importo inferiore a quello reale, regolarizza con l’emissione di autofattura o di fattura integrativa e con il versamento della relativa imposta, ai sensi dell’art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/97 e dell’art. 46, comma 5 del D.L. 331/93?

N.B. Va selezionato il campo “Autofattura” - NO per operazioni in reverse charge

Ci sono operazioni di cui all’art. 17 comma 5 e comma 6 D.P.R. 633/72 (acquisto oro e argento, servizi resi nel settore edile da subappaltatori)? E operazioni di cui all’art. 74, comma 7 e 8 (acquisti di rottami e metalli non ferrosi)?

N.B. Va selezionato il campo “reverse charge”

Operazioni attive NON documentate da fattura da privati o da partite Iva che agiscono come privati - QUADRO DF

N.B. Vanno indicate tutte le operazioni NON fatturate per cliente > 3.600 Euro. Nella data dell’operazione va indicata la data di registrazione del corrispettivo - Note di variazione-> QUADRI NE-NR

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CHECK LIST SPESOMETRO 2014 Casi particolari

Autotrasportatori

Per gli autotrasportatori, iscritti al relativo Albo, che possono annotare le fatture emesse entro il trimestre solare successivo a quello di loro emissione, ai sensi dell’art. 74 comma 4 del D.P.R. 633/72, l’obbligo di inserimento nella comunicazione scatta al momento in cui le medesime sono registrate

Attività in contabilità separata

Nel caso di contribuente che esercita due attività in contabilità separata, ai sensi dell’art. 36 D.P.R. 633/72, la fattura del fornitore che contiene costi promiscui ad entrambe le attività, può essere comunicata, ancorché possa dar luogo a distinte registrazioni, compilando un dettaglio unico, al netto di eventuali voci fuori campo Iva

Corrispettivi SNAI

Sono rilevanti e pertanto oggetto di comunicazione tutte le seguenti tipologie: - corrispettivi scaturenti dagli estratti conto quindicinali SNAI al gestore degli apparecchi da intrattenimento ex art. 110, comma 7, TULPS; - fatture emesse dal pubblico esercizio dove sono collocati gli apparecchi nei confronti del gestore degli stessi; - corrispettivi derivanti da singole giocate al Lotto da parte di soggetti privati

Corrispettivi delle distinte riepilogative ASL

Sono considerati rilevanti e pertanto oggetto di comunicazione i corrispettivi emessi dalle farmacie a fronte dell’incasso delle distinte riepilogative ASL

Cessioni gratuite oggetto di autofattura

Le cessioni gratuite di beni oggetto di auto fatturazione rientranti nell’attività propria dell’impresa cedente, sono da comunicare con l’indicazione della partita Iva del cedente

Fatture cointestate

Le operazioni documentate da fatture cointestate devono essere comunicate per ognuno dei cointestatari

Operazioni in applicazione del regime Iva del margine

Le operazioni effettuate in applicazione del regime Iva dei beni usati di cui ai commi da 36 a 40 del D.L. n. 41 del 1995, non documentate da fattura, sono oggetto di comunicazione se il totale documento risulta di importo non inferiore ad Euro 3.600

Passaggi interni di beni tra attività separate

Non occorre indicare nella comunicazione le operazioni aventi per oggetto i passaggi interni di beni tra attività separate, ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 633/72

Schede carburante

I soggetti che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 7, 6° comma, del D.P.R. n. 605/1973 non sono soggetti all’obbligo di tenuta della scheda carburante. Rimangono pertanto esclusi dalla comunicazione i dati degli acquisti di carburante pagati con carte di credito. Per i casi in cui permane la tenuta delle schede carburante il modello prevede la possibilità del soggetto obbligato alla comunicazione di riportarne i dati con le stesse modalità del documento riepilogativo

Vendite per corrispondenza

Le vendite per corrispondenza vengono comunicate con le stesse modalità delle altre operazioni effettuate attraverso i canali distributivi ordinari e pertanto, per le operazioni per le quali viene rilasciata fattura occorre comunicare la vendita indipendentemente dall’importo. Per le operazioni per le quali non viene emessa fattura invece, la comunicazione sarà effettuata con riguardo alla soglia dei tremilaseicento Euro al lordo dell’Iva

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Rimborso accise autotrasportatori ENTRO APRILE LE RICHIESTE PER IL PRIMO TRIMESTRE 2014

Entro il 30 aprile 2014 le imprese di autotrasporto possono presentare ai competenti uffici doganali la dichiarazione dei consumi di gasolio utilizzato nel I trimestre di quest’anno con veicoli di peso pari o superiore a 7,5 tonnellate al fine di fruire del relativo credito d’imposta. Sul sito internet dell’Agenzia Dogane e Monopoli è disponibile l’apposito software per la compilazione e la stampa della dichiarazione (www.agenziadogane.gov.it - In un click – Accise – Benefici per il gasolio autotrazione I trimestre 2014). Gli importi rimborsabili sono diversificati in quanto nel corso del mese di marzo è intervenuto un aumento delle accise:

- Euro 214,18609 per ogni mille litri di gasolio, per i consumi effettuati tra l’1 gennaio e il 28 febbraio 2014; - Euro 216,58609 per ogni mille litri di gasolio, per i consumi effettuati tra l’1 e il 31 marzo 2014. Il credito d’imposta spettante può essere portato in compensazione dei versamenti effettuati col modello F24 (codice tributo 6740) una volta ricevuto il nulla osta dell’ufficio doganale, ovvero, in assenza di comunicazioni, decorsi 60 giorni dalla presentazione della dichiarazione dei consumi (silenzio assenso). La compensazione non ha limiti d’importo annuali. Si rammenta che i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al IV trimestre 2013 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2015. Dopo tale scadenza per le eccedenze non utilizzate in compensazione potrà essere presentata istanza di rimborso entro il 30 giugno 2016.

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(C)


Contributi regionali per le reti d’imprese EMANATO IL REGOLAMENTO ATTUATIVO

PREMESSA Con la legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 (v. Apinforma n. 7/2013) la Regione Friuli Venezia Giulia ha adottato una serie di interventi con la finalità di rafforzare e rilanciare la competitività delle micro, delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia attraverso il riconoscimento della centralità di queste categorie di imprese nel sistema produttivo regionale (titolo I) e una serie di azioni, che abbracciano numerosi campi dell’attività aziendale e che in buona misura si sostanziano in una serie d’interventi sullo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese, sul supporto alle reti d’imprese (titolo II, capi, I, II e III), sulla riforma delle discipline organiche dell’artigianato (titolo III), del turismo (titolo IV) e intersettoriali (titolo V). Con decreto del Presidente della Regione 21 marzo 2014, n. 042/Pres, pubblicato sul B.U.R. n. 14 del 2 aprile 2014, è stato adottato il regolamento sui criteri e le modalità per la concessione di incentivi a sostegno di progetti di aggregazione di imprese in rete (di seguito regolamento). Il regolamento è in vigore dal 3 aprile 2014. Le disponibilità finanziarie per il supporto alle reti d’impresa ammontano complessivamente a un milione di Euro a valere sul Piano di azione e coesione (PAC) della Regione Friuli Venezia Giulia (si tratta di fondi statali). Dette risorse saranno ripartite su base provinciale in proporzione al numero delle imprese iscritte al registro delle imprese di ciascuna CCIAA alla data del 31 dicembre dell’anno precedente al riparto. L’emanazione del regolamento costituisce un passo importante per la piena operatività di entrambe le misure. Tuttavia, questa sarà effettiva solo dopo che lo Stato avrà fissato le linee guida per l’utilizzo di detti fondi (cosa per la quale sono necessari alcuni mesi) e saranno state concluse le convenzioni

fra l’Amministrazione regionale e l’Unione regionale delle camere di commercio del Friuli Venezia Giulia (Unioncamere FVG), espressamente delegata alla gestione di questo incentivo, e fra questa e le quattro CCIAA provinciali, che operativamente vi andranno a provvedere; inoltre, devono ancora essere adottati da parte di Unioncamere FVG gli schemi delle domande e di altra modulistica. Infine, si rammenta da subito, che Unioncamere e le CCIAA provinciali pubblicheranno sui propri siti web l’avviso contenente i termini di apertura e chiusura per la presentazione delle domande; l’avviso dovrà essere reso pubblico almeno 30 giorni prima del termine iniziale. Naturalmente verrà data tempestiva informazione della pubblicazione degli avvisi sui termini per la presentazione delle domande.

FINALITÀ Le finalità restano quelle indicate nella l.r. 4/2013 e consistono nel sostenere la realizzazione di progetti di aggregazione in rete già esistenti o da costituire. Il regolamento conferma la previsione di delega a Unioncamere FVG (definita soggetto gestore) della gestione di detti incentivi con la facoltà di quest’ultima di delegarla, a sua, volta ai quattro enti camerali.

DEFINIZIONI PRELIMINARI Il regolamento riprende e specifica l’apparato definitorio sulle reti d’impresa riportato dalla l.r. 4/2013, che per la sua importanza e comodità di consultazione si richiama per le definizioni di maggiore interesse. - Piccole e medie imprese. E’ l’ormai nota nozione, recepita dalla Regione con il decreto del Presidente della Regione n. 463/Pres del 29 dicembre 2005, su cui non è il caso di tornare. - Contratto di rete. E’ il contratto definito dall’art. 3, co. 4 ter della legge 9 aprile 2009, n. 33. Testualmente è “il contratto con cui più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati

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attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa. Il contratto può anche prevedere l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso.” - Progetto di aggregazione in rete. E’ testualmente “il progetto realizzato da due o più PMI […], di cui almeno una piccola impresa o microimpresa, rivolto al sostegno dell’economia territoriale che prevede la stipulazione, il consolidamento o l’esecuzione di un contratto di rete avente almeno una delle seguenti finalità: 1) aumento della competitività sui mercati delle imprese aggregate; 2) razionalizzazione dei costi; 3) studio, allo sviluppo, all’implementazione e alla sperimentazione di soluzioni tecnologiche legate alla produzione e/o commercializzazione di prodotti; 4) scambio di conoscenze funzionali relative all’innovazione di processo, di prodotto, organizzativa e/o di servizio.” - Impresa capofila. E’ l’impresa beneficiaria costituente ai fini del progetto di aggregazione l’interlocutore unico nei confronti del soggetto gestore (di fatto una delle quattro CCIAA), che agisce in veste di mandatario delle piccole e medie imprese partecipanti mediante conferimento di mandato collettivo con rappresentanza mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. - Organismi di supporto. Sono i soggetti così individuati e definiti dalla l.r. 4/2013. Si tratta, in breve, delle associazioni di categoria regionali e provinciali, rappresentate direttamente o per apparentamento nelle CCIAA o aderenti a organizzazioni rappresentative e riconosciute a livello nazionale, i Centri di assistenza tecnica (CAT), il Centro di assistenza tecnica delle imprese artigiane (CATA) e le Agenzie per lo sviluppo dei distretti industriali (ASDI).

BENEFICIARI Beneficiarie sono le piccole e medie imprese che partecipano a un progetto di aggregazione in rete, esistente o da costituirsi, di qualsiasi ramo di attività, fatte salve le eccezioni poste dal regime “de minimis”. Queste alla data di presentazione della domanda, devono possedere i seguenti requisiti:

- essere iscritte al Registro delle imprese della CCIAA competente per territorio; - essere attive; - avere sede legale o unità operativa/e, presso cui è realizzato il progetto, nel territorio regionale; - non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali; - non essere destinatarie di sanzioni interdittive. Sono, invece, escluse le imprese: - che rientrano nei casi di esclusione dall’applicazione del regime “de minimis”, ora disciplinato dal regolamento (UE) della Commissione europea n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 ed elencati nell’allegato A del regolamento in esame (si tratta sostanzialmente di quelli già noti); - destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale ed incompatibile con il mercato comune. I progetti di rete devono prevedere, comunque, la partecipazione di micro o piccole imprese. Contrariamente a quanto si poteva interpretare dalla lettura dell’art. 16 della l.r. 4/2013 le prescrizioni contenute nel regolamento escludono la possibilità che al progetto di rete possano appartenere anche grandi imprese o imprese dislocate al di fuori del territorio regionale, fermo restando la loro esclusione dal contributo e che, quanto meno, vi siano almeno due imprese dell’aggregazione dislocate sul territorio regionale, di cui la capofila. La restrizione del progetto di rete a imprese tassativamente dislocate sul territorio regionale e non anche in altre parti del territorio nazionale appare riduttiva della possibilità di realizzare aggregazioni in rete, dal momento che le logiche di tali iniziative non si attagliano a quelle di rigidi confini territoriali. Ciò detto, ogni aggregazione dovrà identificare un’impresa capofila, la quale intratterrà per tutte i rapporti con il soggetto gestore (come si è detto, una CCIAA). Il contributo, invece, è “destinato” a ciascuna delle imprese aggregate in relazione alla quota parte delle spese sostenute.

PROGETTI AMMISSIBILI E FASI PROGETTUALI I progetti di aggregazione in rete devono, alternativamente, riguardare lo sviluppo di una rete d’impresa già formalmente costituita o la stipulazione di un contratto di rete entro 6 mesi dalla data di concessione dell’incentivo. Il progetto di aggregazione deve prevedere la suddivisione dei compiti e delle spese a carico di ciascuna impresa partecipante e deve strutturarsi in almeno una delle seguenti iniziative:

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a) sviluppo di innovazione di processo a carattere tecnologico, organizzativo, gestionale, nelle tecniche di promozione del territorio, nelle relazioni tra operatori e nei rapporti con i clienti, anche rivolte al rafforzamento e consolidamento delle reti distributive e della presenza sui mercati; b) processi di internazionalizzazione; c) sviluppo e miglioramento di funzioni condivise dall’aggregazione, quali progettazione, logistica, servizi connessi, comunicazione, informatizzazione, finalizzate all’aumento dell’efficienza e dell’imprenditorialità; d) realizzazione di attività comuni per l’innovazione di prodotto; e) definizione di regole di commercializzazione supportate da linee comuni di marketing; f) organizzazione e partecipazione a tavoli tecnici per la standardizzazione dei processi aziendali e per la condivisione di procedure sulla qualità dei processi nonché la condivisione di procedure volte a garantire il rispetto di normative in materia ambientale; g) realizzazione e promozione di marchi di rete. Ancora, il progetto di aggregazione, per essere agevolabile, deve svilupparsi, salvo l’eccezione di cui si dirà, attraverso le seguenti 3 fasi: 1) fase propedeutica di orientamento, formazione e creazione della rete; 2) fase di predisposizione del progetto di aggregazione; 3) fase di realizzazione del progetto di aggregazione. 1) La fase propedeutica deve essere necessariamente realizzata attraverso uno degli organismi di supporto di cui sopra. In questa fase andranno definiti: - il programma di lavoro, la valutazione dei rischi e la sostenibilità del progetto; - i ruoli e le responsabilità; - le procedure di gestione. La fase propedeutica si realizza mediante sessioni di lavoro con la partecipazione di almeno un rappresentante per ogni impresa partecipante all’aggregazione in rete. Solo per le reti già costituite questa fase è facoltativa. 2) La fase di predisposizione del progetto di aggregazione può riguardare, alternativamente, lo sviluppo di una rete d’imprese già esistente ovvero la costituzione di una nuova rete; in questo secondo caso il contratto per la costituzione della rete dovrà essere stipulato entro 6 mesi dalla data di concessione del contributo. Il progetto deve comprendere almeno una delle iniziative sopra elencate.

3) Circa la fase di realizzazione del progetto la legge prevede solo che questo venga realizzato secondo quanto definito nella fase di predisposizione.

SPESE AMMESSE Sono ammesse le spese, al netto dell’IVA, sostenute in ciascuna delle tre o due diverse fasi di sviluppo del progetto e, precisamente: a) per la fase propedeutica, le spese relative all’acquisizione di servizi di consulenza e formazione concernenti la partecipazione di almeno un rappresentante per ogni impresa partecipante al progetto di aggregazione in rete alle sessioni di lavoro, promosse e realizzate dagli organismi di supporto, aventi ad oggetto l’orientamento, la formazione e la creazione della rete. b) per la fase di predisposizione del progetto di aggregazione: - le spese per l’acquisizione di servizi di consulenza specialistica volta a definire le azioni da realizzare attraverso il progetto di aggregazione in rete; - per le sole reti d’impresa non formalmente costituite al momento di presentazione della domanda, le spese relative all’onorario notarile sostenute per la costituzione della rete e per la formalizzazione del relativo contratto; - le spese sostenute per l’asseverazione del programma comune di rete di cui all’art. 42, co. 2-quater della legge 30 luglio 2010, n. 122. c) per la fase di realizzazione del progetto di aggregazione, sono ammesse le spese per: - l’acquisto e la realizzazione di materiali promozionali e informativi relativi al progetto di aggregazione, compreso l’acquisto di spazi promozionali sugli organi d’informazione, l’acquisizione di servizi di consulenza concernenti la realizzazione di siti internet finalizzati alla promozione del progetto di aggregazione in rete, inclusa l’acquisizione di servizi di traduzione dei testi del sito internet in lingua straniera, e per la promozione del marchio di rete; - la partecipazione a fiere, esposizioni, manifestazioni economiche, incontri con imprese, limitatamente ai costi per la quota di iscrizione, per la superficie espositiva, l’allestimento, l’assicurazione e il trasporto e la spedizione di prodotti e materiali; - l’acquisizione di servizi di consulenza specialistica volta a sviluppare, gestire, standardizzare i processi produttivi, le proce-

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dure di qualità, il rispetto della pertinente normativa, in particolare quella di natura ambientale; - l’acquisizione di servizi diretti allo sviluppo commerciale nazionale ed internazionale della rete d’imprese, quali ricerche di mercato e piani di marketing strategico; - l’acquisizione di servizi diretti allo sviluppo e all’ideazione di brand e design di prodotto, alla comunicazione ed al marketing della rete; - l’acquisizione di servizi di consulenza gestionale, assistenza tecnologica, trasferimento di tecnologie, nonché di servizi per l’acquisto, protezione e commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e di accordi di licenza ovvero per l’ottenimento di certificazioni ISO; - l’acquisizione di servizi relativi a banche dati, biblioteche tecniche, ricerche di mercato, etichettatura, test e certificazione di qualità, finalizzati all’innovazione; - l’acquisizione di brevetti e diritti di licenza; - l’acquisto di macchinari, attrezzature, hardware e software; - il compenso lordo, a carico dell’impresa partecipante, spettante al manager di rete (v. infra), preposto alla conduzione, al coordinamento e alla gestione delle attività della rete, con durata contrattuale per lo svolgimento delle relative attività, non superiore a 12 mesi; - le spese connesse all’attività di certificazione della spesa. Le spese devono essere sostenute dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda in relazione a progetti di aggregazione in rete avviati dopo tale data. Le spese relative alla fase propedeutica ed alla fase di predisposizione del progetto di aggregazione sono ammesse, anche se sostenute nei 12 mesi precedenti alla presentazione della domanda in relazione a progetti di aggregazione avviati nei 12 mesi precedenti alla presentazione della domanda. Le prestazioni del manager di rete, la cui qualificazione ed esperienza maturata deve essere coerente con la prestazione richiesta, possono essere rese in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di un contratto a progetto o di un contratto di prestazione d’opera; il contratto andrà a definire contenuti, termini, modalità e corrispettivo pattuito per la prestazione del manager di rete. Le spese per i servizi di consulenza sono ammesse se sono forniti da società iscritte al Registro delle

imprese e da consulenti che svolgono un’attività professionale, classificata in base ai codici ISTAT ATECO risultanti dalla visura camerale o da documentazione equipollente, e coerente con la consulenza richiesta.

SPESE NON AMMESSE Non sono ammesse le spese sostenute prima della presentazione della domanda, fatta eccezione per quelle relative alla fase propedeutica e alla fase di predisposizione del progetto di aggregazione sostenute nei 12 mesi precedenti alla presentazione della domanda, come già sopra ricordato. Nemmeno è ammessa la concessione di incentivi a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado qualora i rapporti giuridici così instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi. Non sono, infine, riconosciute le spese diverse da quelle sopra elencate e, in particolare, le spese relative a: - personale; - viaggi e missioni dei dipendenti e soci dell’impresa; - beni di consumo; - acquisto o locazione finanziaria di beni immobili; - beni usati; - minuterie ossia beni di valore unitario inferiore a 200 euro, IVA esclusa; - scorte; - garanzie bancarie fornite da istituti bancari o finanziari; - IVA e altre imposte e tasse; - interessi debitori, aggi, spese e perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari; - servizi continuativi o periodici connessi al normale funzionamento dell’impresa, come la consulenza fiscale, ordinaria, economica e finanziaria, legale, i servizi di contabilità o revisione contabile e la predisposizione della domanda di incentivazione; - corrispettivi per cessione o affitto del ramo d’azienda.

FORMA E MISURA DELL’INCENTIVO L’incentivo consiste in un contributo del 50% sulle spese ammesse nella misura massima di 150.000 Euro per ogni singolo progetto di aggregazione. L’impresa può richiedere un’intensità contributiva inferiore al 50%, della qual cosa viene tenuto conto in sede di assegnazione di punteggio per la formazione della graduatoria (v. infra).

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Quanto alla spesa ammissibile viene fissato solo il limite minimo di 20.000 Euro per progetto. E’ possibile l’erogazione in via anticipata del 50% del contributo, previa presentazione da parte dell’impresa capofila di fideiussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo, redatta secondo un modello ancora da adottare e pubblicare sul sito internet di Unioncamere FVG e delle CCIAA, nonché di dichiarazione sostituiva di atto notorio del legale rappresentante attestante l’avvenuto avvio del progetto (per la nozione di “avvio del progetto” v. infra). L’erogazione dell’anticipo ha luogo entro 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta. La fideiussione sarà svincolata successivamente alla positiva verifica del rendiconto finale di spesa.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA La domanda di incentivo, sottoscritta con firma digitale dal proprio legale rappresentante, è presentata dall’impresa capofila al soggetto gestore (la CCIAA della rispettiva provincia) ai fini dell’ammissione alla graduatoria della provincia nella quale è stabilita la sede legale o l’unità operativa dell’impresa capofila. La domanda è presentata, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, a partire dalle 09.15 del giorno fissato quale termine iniziale di presentazione, che sarà reso noto con avviso da pubblicarsi sul sito internet di Unioncamere FVG e nonché delle CCIAA provinciali, e fino alle 16.30 del giorno fissato come termine finale indicato sempre sul medesimo avviso. L’avviso dovrà essere pubblicato almeno 30 giorni prima del termine iniziale. Le domande vanno presentate esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo di PEC indicato nell’avviso ( quelli delle CCIAA provinciali) e sono redatte secondo lo schema che deve essere ancora approvato da Unioncamere FVG e pubblicato sul proprio sito internet e su quello delle CCIAA provinciali. La data e l’ora di presentazione della domanda sono determinate dalla data e dall’ora di ricezione della PEC attestate alla CCIAA dal gestore del sistema di PEC della stessa. La medesima aggregazione di imprese in rete non può presentare più di una domanda per ciascun anno solare. Lo schema di domanda andrà a comporsi di: - relazione illustrativa del progetto, con indicazione della relativa durata; - preventivo e piano di spesa; - nel caso del ricorso al manager di rete, curriculum vitae del manager di rete, con relazione

sulla qualificazione e l’esperienza maturata, con specifico riferimento alla natura della prestazione da svolgere; - documentazione, dichiarazioni e notizie necessarie alla verifica dei requisiti richiesti per l’accesso all’incentivo e per l’applicazione dei criteri di cui all’allegato B; - modalità di pagamento dell’imposta di bollo. Sono archiviate e dell’archiviazione è data tempestiva notizia all’impresa capofila: - le domande presentate al di fuori dei termini sopra indicati; - le domande presentate successivamente alla prima ammissibile ed aventi ad oggetto la medesima aggregazione in rete; - le domande non firmate digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa capofila; - le domande aventi ad oggetto aggregazioni in rete, delle quali fanno parte una o più imprese prive dei requisiti soggettivi sopra indicati; - le domande presentate con modalità diverse da quelle prescritte; - le domande trasmesse mediante casella di PEC diversa da quella dell’impresa capofila; - le domande inviate ad indirizzo PEC diverso da quello comunicato nell’avviso.

ISTRUTTORIA E FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVINCIALI Gli incentivi sono concessi tramite procedimento valutativo a graduatoria nell’ambito di graduatorie su base provinciale. In sede d’istruttoria, ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento della CCIAA ne dà comunicazione all’interessato, assegnando un termine massimo di 30 giorni per la regolarizzazione o l’integrazione. La domanda è archiviata d’ufficio qualora detto termine decorra inutilmente. In caso di rigetto della domanda, la CCIAA, prima della formale adozione del relativo provvedimento comunica tempestivamente all’istante i motivi ostativi, assegnando un termine di 10 giorni per la presentazione di osservazioni. Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Quanto alla formazione della graduatoria, la valutazione dei progetti è effettuata secondo i criteri riportati nell’allegato B del regolamento e ripartiti in tre gruppi di indicatori: qualità dell’aggregazione (40 punti), qualità del progetto (40 punti) e coerenza del progetto con le finalità indicate (20 punti). Sono ammessi al contributo i progetti che raggiungono un punteggio totale non inferiore a 50 sul massimo di 100. A parità

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di punti è data preferenza ai progetti di aggregazione che prevedono un maggiore numero di imprese partecipanti; in caso di ulteriore parità la preferenza è accordata ai progetti con il miINDICATORE

nore importo da finanziare. Per immediatezza di consultazione si riporta testualmente l’allegato B del regolamento, contenente gli anzidetti criteri di valutazione. MODALITÀ

PUNTEGGIO/RANGE

Qualità dell’aggregazione: 40 punti Numero delle PMI beneficiarie partecipanti al progetto di aggregazione

In numero di: ð 3/4 = 5 punti ð 5/8 = 10 punti ð più di 8 = 15 punti

Previsione della continuità dell’attività di rete dopo la conclusione del progetto presentato

Punteggio per la durata di ð previsione continuità fino a 24 mesi: 5 punti ð previsione continuità per più di 24 mesi: 10 punti

Progetto di aggregazione in rete costituito da PMI beneficiarie appartenenti a settori di attività diversi

2 settori di attività: 3 punti 3 settori di attività: 4 punti 4 settori di attività: 5 punti

Progetto di aggregazione in rete costituito da PMI beneficiarie che preveda la partecipazione di imprese appartenenti alla filiera verticale

Con coinvolgimento di più di: ð 2 aziende: 3 punti ð 3 aziende: 4 punti ð 4 o più aziende: 5 punti

Progetto di aggregazione in rete costituito da PMI beneficiarie che prevede la partecipazione di imprese costituite da non più di 3 anni alla data di presentazione della domanda

ð 1 azienda: 1 punto ð 2 aziende: 2 punti ð 3 aziende: 3 punti ð 4 aziende: 4 punti ð 5 o più aziende: 5 punti

da 5 a 15

5 o 10

da 3 a 5

da 3 a 5

da 1 a 5

Qualità del progetto: 40 punti Informatizzazione della rete e creazione di sito web

sì/no

10

Realizzazione di marketing integrato da parte della rete

sì/no

10

Introduzione di nuovi prodotti e/o processi e/o servizi

sì/no

15

Contemporanea realizzazione di due o più azioni previste dall’articolo 19, comma 2, della legge regionale 4/2013

In numero di: ð 2 azioni = 2 ð 3/6 azioni = 3 ð 7 azioni = 5

da 2 a 5

Coerenza del progetto: 20 punti Livello di completezza e consistenza del piano finanziario previsto per la realizzazione del progetto

buono = 2 eccellente = 5

2o5

Incidenza nel progetto dei fondi privati delle imprese, in termini di percentuale di intensità di incentivo richiesta

ð pari o minore del 48% e superiore al 44%: 3 punti ð pari o minore del 44% e superiore al 40%: 4 punti ð pari o minore del 40%: 5 punti

da 3 a 5

Livello di coerenza interna del progetto, in termini di chiarezza nella individuazione degli obiettivi e di coerenza delle attività programmate con i risultati attesi, nonché dimostrata fattibilità tecnica del progetto stesso, con un’accurata descrizione dello stato attuale e delle attività ritenute necessarie

buono = 5 eccellente = 10

5 o 10

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Il penultimo indicatore, Incidenza nel progetto dei fondi privati delle imprese, in termini di percentuale di intensità d’incentivo richiesta, appare nella formulazione e nelle modalità piuttosto oscuro. Da informazioni assunte per le vie brevi la premialità si correla all’eventuale richiesta in sede di domanda di una intensità contributiva inferiore al 50%. Così si ha che: qualora l’impresa richieda un contributo pari o minore al 48%, ma superiore al 44%, le vengono riconosciuti 3 punti; qualora richieda un contributo pari o minore al 44%, ma superiore al 40%, le vengono riconosciuti 4 punti; qualora richieda un contributo pari o minore al 40%, le vengono riconosciuti 5 punti.

CONCESSIONE DEGLI INCENTIVI. LE DOMANDE AMMESSE, MA NON FINANZIATE PER CARENZA DI RISORSE Il provvedimento di concessione dell’incentivo per la realizzazione del progetto di aggregazione viene trasmesso all’impresa capofila. Esso evidenzia l’importo dell’incentivo spettante a ciascuna impresa partecipante e le relative spese ammesse nonché il termine e le modalità di presentazione del rendiconto e della dichiarazione sostitutiva di atto di notorio sull’osservanza degli obblighi e vincoli di destinazione (v. infra). Gli incentivi sono concessi nei limiti delle risorse disponibili a valere su ciascuna graduatoria provinciale, seguendo l’ordine di graduatoria fino all’esaurimento delle risorse disponibili. Qualora queste non consentano di finanziare integralmente l’ultimo progetto finanziabile, è disposta la concessione parziale dell’incentivo con riduzione proporzionale tra le diverse imprese partecipanti, con riserva di integrazione attraverso le eventuali risorse o stanziamenti sopravvenuti. Si richiama vivamente l’attenzione sulla prescrizione la quale stabilisce che le domande collocate in graduatoria, alle quali non sia stato concesso il contributo per carenza di risorse entro la chiusura dell’esercizio finanziario dell’anno di presentazione della domanda, sono archiviate d’ufficio; dell’archiviazione è data tempestiva notizia all’impresa capofila. Con il che viene escluso che domande ammesse, ma non finanziate nel corso dell’anno di presentazione della domanda, possano esserlo con fondi stanziati in anni successivi. La misura ha lo scopo di evitare l’effetto di trascinamento delle istanze che in passato aveva portato all’intasamento e alla paralisi di vari altri strumenti incentivanti.

AVVIO ED EVENTUALI VARIAZIONI DEL PROGETTO Il progetto si intende avviato al verificarsi di una delle seguenti circostanze: a) qualora sia obbligatoria o, comunque, adottata la fase propedeutica, la data di inizio della fornitura del servizio di consulenza o di formazione, come specificata nel contratto o in documentazione equipollente; ove tale specificazione non risulti dalla predetta documentazione, la data della prima fattura o, in caso di impossibilità di acquisire la stessa, da documento contabile avente pari forza probatoria; b) qualora il progetto di aggregazione non includa la fase propedeutica: - nel caso di acquisto di beni, la data di consegna degli stessi specificata nel documento di trasporto o in documentazione equipollente ovvero, ove tale specificazione non vi risulti, la data della prima fattura o, in caso di impossibilità di sua acquisizione, la data del documento contabile avente pari forza probatoria; - nel caso di prestazione di lavoro o servizi, la data di inizio della prestazione, specificata nel contratto o in documentazione equipollente ovvero, in mancanza di tale specificazione, la data della prima fattura o, in caso di impossibilità di sua acquisizione, la data del documento contabile avente pari forza probatoria; - nel caso della partecipazione a fiere, esposizioni, manifestazioni economiche e incontri con le imprese, la data della prima fattura o, in caso di impossibilità di sua acquisizione, la data del documento contabile avente pari forza probatoria. Una volta ammesso il progetto a beneficio è possibile apportarvi variazioni, presentando alla CCIAA specifica richiesta sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa capofila, accompagnata da una sintetica relazione che evidenzi e motivi gli scostamenti previsti rispetto al progetto originario. Le variazioni non possono alterare gli obiettivi originari o l’impianto complessivo del progetto, né costituire una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione del medesimo. La CCIAA provvederà alla valutazione della variazione proposta comunicandone l’esito all’impresa capofila entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta di variazione. Le variazioni non comportano un aumento dell’incentivo concesso a ciascuna impresa beneficiaria.

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REGRESSO E INGRESSO DI IMPRESE DALLA E NELLA RETE E’ possibile tanto il regresso, quanto l’ingresso delle imprese in rete successivamente all’adozione dell’atto di concessione del contributo e prima della conclusione del progetto. In entrambi i casi l’impresa capofila è tenuta a darne comunicazione alla CCIAA entro 90 giorni dall’evento. Il regresso dal progetto di aggregazione di una o più imprese beneficiarie comporta la revoca dell’incentivo concesso per la parte riferita all’impresa uscente. Se per effetto del regresso derivasse la riduzione dei partecipanti al progetto a una sola impresa, si avrà la revoca dell’incentivo concesso per tutte le imprese beneficiarie partecipanti al progetto di aggregazione. L’incentivo viene revocato a tutte le imprese beneficiarie anche qualora il regresso comporti una variazione al progetto tale da alterarne gli obiettivi originari o l’impianto complessivo o costituisca una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione del medesimo. L’ingresso di una o più imprese nel progetto di aggregazione non comporta, invece, alcuna variazione alla concessione degli incentivi previamente disposta.

OPERAZIONI STRAORDINARIE In caso di variazioni soggettive di ciascun beneficiario a seguito di operazioni straordinarie di cui all’art. 12 quater della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (conferimento, trasformazione o fusione d’impresa, trasferimento dell’azienda o ramo d’azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte), fattispecie da non confondersi con il caso d’ingresso appena esaminato, gli incentivi concessi possono essere confermati in capo al soggetto subentrante previa presentazione di domanda di subentro per il tramite dell’impresa capofila e a condizione che tale soggetto sia in possesso dei requisiti richiesti al beneficiario originario, continui ad esercitare l’attività d’impresa senza soluzione di continuità e ne assuma gli obblighi relativi. A verifica di tali condizioni, l’impresa subentrante è tenuta a presentare alla CCIAA, per il tramite dell’impresa capofila entro 3 mesi dalla registrazione dell’atto relativo alle operazioni straordinarie, la domanda di subentro contenente: - copia dell’atto registrato relativo all’operazione straordinaria corredato da una relazione sulla medesima; - richiesta della conferma di validità del provvedimento di concessione dell’incentivo in relazione ai requisiti di ammissibilità, alle spese

ammesse e agli obblighi posti a carico del beneficiario originario; - dichiarazione attestante il possesso dei requisiti, la continuazione dell’attività dell’impresa senza soluzione di continuità e l’assunzione degli obblighi conseguenti alla conferma dell’incentivo. Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda di subentro la CCIAA provvederà a emanare l’atto di accettazione. Nel caso in cui le variazioni soggettive abbiano luogo prima della concessione dell’incentivo, l’impresa subentrante presenta per il tramite dell’impresa capofila la domanda di subentro nel procedimento e la CCIAA avvierà nuovamente l’iter istruttorio. La domanda di subentro non comporta la sospensione del termine di approvazione della graduatoria. L’eventuale concessione dell’incentivo all’impresa subentrante è sottoposta a condizione sospensiva correlata all’esito dell’iter istruttorio.

PRESENTAZIONE E MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE I progetti di aggregazione devono essere realizzati e rendicontati entro il termine massimo di 540 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione dell’incentivo. L’impresa capofila presenta il rendiconto attestante le spese sostenute entro il termine indicato nel provvedimento di concessione, utilizzando l’apposito schema che sarà approvato da Unioncamere FVG e pubblicato sul sito internet della stessa e delle CCIAA provinciali. E’ possibile ottenere una proroga di detto termine per non più di 60 giorni, a condizione che la relativa richiesta sia presentata prima della sua scadenza. A differenza della domanda di contributo, il rendiconto può essere presentata in più forme: a) mediante PEC all’indirizzo di PEC comunicato dalla CCIAA unitamente al provvedimento di concessione dell’incentivo; in tale caso, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data e l’ora di ricezione della PEC attestate alla CCIAA dal proprio gestore del sistema di PEC; b) a mano oppure a mezzo posta ordinaria o corriere espresso privato; in tale caso, ai fini dell’osservanza del termine, fa fede la data e l’ora del timbro di ricezione apposto dalla CCIAA; c) a mezzo raccomandata oppure corriere espresso nazionale “Postacelere 1 plus”; in tale caso, ai fini dell’osservanza del termine, fa fede la data e l’ora del timbro postale, purché la rendicontazione sia pervenuta al soggetto gestore

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entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine. Ai fini della rendicontazione, l’impresa capofila presenta, in particolare: - copia dei documenti di spesa, annullati in originale con apposita dicitura relativa all’ottenimento dell’incentivo, costituiti da fatture o, in caso di impossibilità di acquisirle, da documenti contabili di pari forza probatoria ovvero, nel caso di prestazioni di lavoro, da copia del contratto di lavoro ovvero dalla busta paga; - documentazione comprovante l’avvenuto pagamento; - dichiarazione delle imprese beneficiarie attestante la corrispondenza agli originali della copie dei documenti di spesa di cui sopra di propria pertinenza. La rendicontazione può essere presentata anche mediante certificazione di dottori o ragionieri commercialisti iscritti al relativo ordine o albo, revisori contabili iscritti nello specifico registro, centri autorizzati di assistenza fiscale. In caso di documenti di spesa redatti in lingua straniera va allegata la traduzione in lingua italiana. Il pagamento delle spese di importo pari o superiore a 500 Euro avviene esclusivamente tramite i seguenti strumenti, pena l’inammissibilità della relativa spesa: bonifico bancario o postale, ricevuta bancaria, bollettino postale. Nel caso di spesa di importo inferiore a 500 Euro è ammesso il pagamento in contanti, tramite assegno o vaglia postale. L’avvenuto sostenimento della spesa è provato attraverso la seguente documentazione di pagamento: - copia di estratti conto bancari o postali dai quali si evinca l’effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni e dei prestatori di lavoro o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa presentati; - copia delle ricevute bancarie e dei bollettini postali dai quali si evinca l’effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni e dei prestatori di lavoro o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa rendicontati; - per i pagamenti in contanti, tramite assegno o per mezzo di vaglia postale, dichiarazione liberatoria del fornitore di beni e servizi oppure copia del documento di spesa riportante la dicitura “pagato” con firma, data e timbro della ditta del fornitore di beni o servizi apposti sull’originale.

Nel caso in cui il pagamento abbia luogo con gli strumenti di pagamento previsti per gli importi pari o superiori a 500 Euro, a ogni documento di spesa devono corrispondere distinti versamenti bancari o postali, dalla cui documentazione risulti espressamente l’avvenuta esecuzione e la riferibilità allo specifico documento di spesa con relativi estremi. In caso di pagamenti cumulativi di più documenti di spesa, di cui uno o più non riferibili alle spese relative al progetto che beneficia dell’incentivo, è presentata la documentazione di pagamento comprovante il pagamento complessivo ed è allegato al rendiconto anche copia dei documenti di spesa, cui il pagamento cumulativo si riferisce, che non riguardano il progetto che beneficia dell’incentivo. Non sono ammessi pagamenti tramite compensazione. Le eventuali note di accredito vanno evidenziate e allegate al rendiconto. Ove il rendiconto fosse ritenuta irregolare o incompleto il responsabile del procedimento della CCIAA ne dà comunicazione all’impresa capofila indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all’integrazione. Qualora in sede di rendiconto sia accertata l’alterazione degli obiettivi originari o dell’impianto complessivo del progetto incentivato ovvero sia accertata la modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione tra il progetto effettivamente realizzato e quello oggetto del provvedimento di concessione, anche da eventuale variazione accordata, la CCIAA procede alla revoca del contributo.

LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI Gli incentivi sono liquidati entro 90 giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione da parte della CCIAA. Detto termine è sospeso in pendenza del termine di integrazione o regolarizzazione del rendiconto. Fermo restando che gli incentivi sono destinati a ciascuna impresa beneficiaria partecipante al progetto di aggregazione, il regolamento non dice esplicitamente se gli stessi sono erogati in quota parte direttamente a ciascuna delle imprese beneficiarie o all’impresa capofila che poi provvederà alla ripartizione. Sul punto non è di grande chiarimento la previsione della l.r. 4/2013, che all’art. 15, co. 5, semplicemente recita “gli incentivi sono destinati a ciascuna delle imprese partecipanti al progetto di aggregazione in relazione alla quota parte di spese sostenute dalla stessa per il progetto.”

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ANNULLAMENTO E REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE E RIDETERMINAZIONE DEGLI INCENTIVI Il provvedimento di concessione dell’incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall’articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione dell’incentivo è revocato a seguito della rinuncia del beneficiario, oppure: a) se i documenti di spesa o il pagamento delle spese risultano integralmente di data anteriore a quella di presentazione della domanda, ad eccezione delle spese afferenti alla fase propedeutica e alla fase di predisposizione del progetto di aggregazione sostenute nei 12 mesi precedenti alla presentazione della domanda; b) se il rendiconto delle spese non è stata presentato o è stata presentato oltre il termine previsto per la presentazione della stessa o, nel caso di proroga, oltre la data fissata in sede di concessione della proroga; c) nel caso in cui non sia rispettato il termine previsto per la regolarizzazione o integrazione del rendiconto; d) se in sede di rendiconto la spesa ammissibile risulta inferiore a 20.000 Euro; e) se in sede di rendiconto l’ammontare dell’incentivo liquidabile risulta inferiore al 50% dell’importo dell’incentivo concesso per la realizzazione del progetto di aggregazione in rete; f) nel caso di regresso di partecipanti che riduca a uno il numero delle imprese in rete beneficiarie o in caso di alterazione significativa del progetto; g) nel caso di accertata alterazione degli obiettivi o dell’impianto di aggregazione in rete; h) se non sono rispettati gli obblighi ed il vincolo di destinazione (v. infra); in questa eventualità l’inosservanza da parte della singola impresa beneficiaria comporta la revoca dell’incentivo concesso alla medesima; i) nel caso di nuovo progetto in cui il contratto di rete non è stipulato entro il termine di 6 mesi dalla data di concessione dell’incentivo. Il soggetto gestore comunica tempestivamente all’impresa capofila l’avvio del procedimento di

revoca del provvedimento di concessione. La revoca comporta la restituzione delle somme erogate, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale.

OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO, VINCOLO DI DESTINAZIONE, ISPEZIONI ECONTROLLI Ciascuna impresa beneficiaria è tenuta al rispetto dei seguenti obblighi per 2 anni a decorrere dalla data di presentazione del rendiconto: a) essere iscritta nel Registro delle imprese; b) mantenere la sede legale o l’unità operativa, presso la quale è realizzato il progetto di aggregazione in rete, attiva nel territorio regionale; c) mantenere la destinazione, oggettiva e soggettiva, dei beni oggetto di incentivo, fatto salvo i casi di variazioni soggettive a seguito di operazioni straordinarie; d) rispettare gli obblighi specifici stabiliti dal regolamento e gli altri obblighi previsti dalla normativa richiamata nel regolamento. Al fine della verifica del rispetto degli obblighi e del vincolo di destinazione, l’impresa capofila presenta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in sede di rendiconto e, successivamente, entro il 28 febbraio di ogni anno, attestante il rispetto di tali obblighi e vincolo fino alla loro scadenza. In caso di inosservanza dell’obbligo di invio di detta dichiarazione la CCIAA è tenuta a procedere a ispezioni e controlli, come stabilito dall’articolo 45, comma 3, della legge regionale 7/2000. Da ultimo si rammenta che il regolamento in esame trova applicazione anche in caso d’interventi finanziati nel quadro della programmazione dei fondi strutturali comunitari, del Programma attuativo regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione (PAR FSC) e del Piano di azione e coesione (PAC) della Regione Friuli-Venezia Giulia, del quale è già stato fatto cenno in premessa. Si fa riserva di ritornare, volta per volta, sulla materia non appena saranno rese note le altre disposizioni applicative. Frattanto, per ogni chiarimento o informazione le imprese interessate possono rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione.

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(AdT)


Indice mensile rivalutazione t.f.r. febbraio 2014 RAPPORTI CESSATI MESE

DAL

AL

RIVAL. FISSA

INDICE

RIVALUTAZIONE

GENNAIO

15.01

14.02

0,125

107,3

0,265056

FEBBRAIO

15.02

14.03

0,250

107,2

0,320028

MARZO

15.03

14.04

0,375

APRILE

15.04

14.05

0,500

MAGGIO

15.05

14.06

0,625

GIUGNO

15.06

14.07

0,750

LUGLIO

15.07

14.08

0,875

AGOSTO

15.08

14.09

1,000

SETTEMBRE

15.09

14.10

1,125

OTTOBRE

15.10

14.11

1,250

NOVEMBRE

15.11

14.12

1,375

DICEMBRE

15.12

14.01

1,500

(C)

PAG. 32 - APINFORMA / Lavoro - numero 6 - 31 marzo 2014


informazione commerciale

Tutti i sistemi per serramenti nei vari materiali presenti oggi sul mercato prevedono diversi componenti per realizzare il telaio fisso e quello mobile (anta), sempre diversi tra loro, e questo comporta un magazzino non indifferente per Sistemista, Magazzino e Serramentista assemblatore. Fino ad ora si era pensato solo ad ottimizzare e/o stilizzare i vari componenti e nessuno ha mai posto in sinergia tra loro i componenti. Mentre ora, invece, CAMALEANTE si pone appunto l’obiettivo di ottimizzare i vari elementi componenti il serramento, incorporando così tutte le caratteristiche positive degli infissi presenti sul mercato, garantendo peraltro le prestazioni richieste dalla normativa vigente. Un sistema che si pone anche il problema di contenere il numero di componenti presenti nelle finestre, raggiungendo una sinergia tra telaio fisso e anta apribile (pur mantenendo una semplicità costruttiva) oggi ancora non è presente sul mercato. Il sistema presenta soluzioni tecniche che un infisso può essere realizzato

CARATTERISTICHE TECNICHE UNICHE • Unico profilo base • Infinito numero di materiali, finitura ed estetica personalizzabili e variabili • Prestazioni al top • Possibilità di utilizzo di triplo vetro • Accessori e guarnizioni standard di mercato

come lo si desidera, in quanto il sistema a “cappotto” interno ed esterno può essere in legno, in materiale plastico, in alluminio, in acciaio o in qualsiasi materiale, anche prezioso come rame e oro. È un prodotto completamente innovativo, un profilato che - pur avendo una sezione contenuta, sia in larghezza che in altezza - raggiunge un elevato isolamento termico, migliorando significativamente la durata, la prestazione e l’estetica dei serramenti (essendo di fatto costruito mantenendo le buone caratteristiche presenti negli infissi in legno, pvc, alluminio, acciaio, ottone, rame, ecc...). L’innovazione consiste quindi nell’avere ridotto notevolmente i materiali con alta trasmittanza termica e viceversa aumentato i materiali con bassa trasmittanza. Inoltre si ha l’utilizzo degli stessi profili sia per il telaio fisso che per il telaio apribili (anta). Il fissaggio delle varie viti della ferramenta, montata sia sull’ anta che sul telaio fisso, è garantito perchè è fissato sulla struttura portante in alluminio. CAMALEANTE nasce quindi da intuizione ed esperienza tecnica nel settore. Oggi lo si può ritenere uno dei sistemi più innovativi anche guardando al mercato del futuro. Assicura infatti alte prestazioni isolanti, con significative caratteristiche di robustezza e stabilità,

pur mantenendo una sezione contenuta del profilato, e l’estetica viene favorita e mantenuta nel tempo con la possibilità di poter intervenire facilmente (cosa che di fatto rappresenta anche un’opportunità di ridare nuova vita al settore del legno). Il profilo ha un design raffinato che permette di essere inserito in qualsiasi edificio, sia si tratti di una nuova costruzione che di ristrutturazione. Tutti i profilati in alluminio sono estrusi in lega 6060 UNI 9006/1 T5, idonei per il trattamento di verniciatura a forno con polveri di poliestere o di elettrocolorazione (ossidazione). Tutti i profili interni sono “convenzionalmente”, in fase di studio, in legno massello, e grazie ad uno studio accurato dei profili e ad appositi accorgimenti in fase progettuale si possono inserire vetri di spessore variabile (da 24 a 36 mm) e di tutti i tipi. Il giunto isolante in continuo è innovativo e di nuova concezione. Le lavorazioni necessarie per assemblate i profili sono semplici pertanto permettono di ridurre i tempi di lavorazione (e di conseguenza il costo finale dell’infisso).

SERRAMETAL Via Buiatti, 40 S.R. 353 33050 Mortegliano (Ud) Tel. 0432 760086 Fax 0432 761568 info@serrametal.com www.camaleante.com


Jobs act

LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.L. 34/2014

E stato pubblicato sulla G.U. n.66 del 20 marzo 2014 il decreto legge n. 34/2014, cosiddetto jobs act, contenente misure urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese. Il provvedimento apporta significative modifiche alla disciplina del contratto a tempo determinato, di somministrazione di lavoro e di apprendistato, nonché in materia di DURC e di contratti di solidarietà. Il decreto legge è in vigore dal giorno 21 marzo 2014, tuttavia non avendo previsto alcun periodo transitorio per l’applicazione delle nuove misure, si pongono problemi di applicazione per le fattispecie già in essere alla data di entrata in vigore del provvedimento, e di coordinamento con le norme vigenti. Si evidenzia inoltre che le modifiche introdotte, in particolare con riferimento al contratto a termine, hanno un impatto significativo e certamente saranno oggetto di viva discussione in sede di conversione del decreto.

IL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO L’intervento più significativo è stato attuato per il decreto legislativo n.368/2001 sul contratto a tempo determinato. L’art. 1 del decreto legge cancella per tutti i contratti a tempo determinato, senza distinguere tra il primo ed i successivi, l’obbligo di indicare la causale, cioè le motivazioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo che giustificano l’apposizione di un termine. Il nuovo testo dell’art. 1 recita: “E’ consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a trentasei mesi, comprensiva di eventuali proroghe, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, PAG. 34 - APINFORMA / Lavoro - numero 6 - 31 marzo 2014

sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell’ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato”. Rimangono invariate le possibilità per la contrattazione collettiva di individuare un arco temporale più alto e di stipula di un ulteriore contratto con la particolare procedura di convalida individuata dalla norma. Unico limite cui sottostare, nella nuova formulazione legislativa, il rispetto dei limiti quantitativi: “il numero complessivo dei rapporti di lavoro costituiti da ciascun datore di lavoro …, non può eccedere il limite del 20% dell’organico complessivo”. In attesa degli opportuni chiarimenti ministeriali, si ritiene che il legislatore si riferisca al personale dipendente in forza al momento dell’assunzione nell’azienda nel suo complesso e non nelle singole unità produttive. Un altro problema da chiarire, si auspica in sede di conversione, è relativo alla “capienza” del 20% poiché è dubbio se vi rientrino soltanto i contratti a tempo determinato o anche le somministrazioni a termine. Sono fatte salve comunque le eccezioni di cui all’art. 10 comma 7 D.Lgs. 368/2001, cioè le ipotesi di stipula di contratti a termine per le aziende di nuova costituzione nella fase di avvio,secondo le previsioni dei CCNL, di contratti legati alla stagionalità ed alle ragioni sostitutive, di quelli per gli “over 55” e per gli spettacoli teatrali, cinematografici e televisivi. La norma infine afferma che le imprese con un organico fino a cinque dipendenti possono assumere un solo lavoratore con contratto a termine; non appare chiaro se il termine “impresa” sia utilizzato in termine atecnico in luogo della locuzione “datore di lavoro” oppure effettivamente escluda i datori di lavoro che non siano imprese, ad esempio gli studi professionali. Il nuovo principio di acausalità generalizzata introdotto dal D.L. 34/2014, facendo salve le ipotesi di cui all’art. 10 comma 7, lascia sopravvivere il riferimento alla causale sostitutiva, non da intendersi come obbligo di indicare il motivo di contratto, ma come facoltà in termini di opportunità: il contratto a termine per sostituzione infatti esclude dal calcolo numerico il rapporto instaurato per coprire l’assenza di un altro lavoratore ed è escluso dall’applicazione della maggiorazione


contributiva dell’1,4%, che permane invece per tutti gli altri rapporti a termine. La novella legislativa ha modificato anche la disciplina delle proroghe, che ora sono ammesse fino a otto volte, a condizione che si riferiscano alla stessa attività lavorativa, senza invece la necessità di essere supportate da specifiche ragioni oggettive. Come sopra accennato non è stato previsto alcun periodo transitorio, pertanto in applicazione dell’art.11 delle preleggi al codice civile, le nuove disposizioni dovrebbero riguardare esclusivamente tutti i contratti di lavoro a termine stipulati a far data dal 21 marzo 2014, tra i quali potrebbero senz’altro essere ricompresi anche i contratti a termine già in essere, legittimamente risolti e poi rinnovati nel rispetto dei termini dello stop&go, la cui disciplina non è stata interessata dal d.l. n. 34/2014 ed è quindi rimasta invariata. Pertanto, come più volte sostenuto dal Ministero del Lavoro in materia di successione di leggi, i contratti causativi, cioè stipulati con la causale, restano regolati, in virtù del principio di tutela dell’affidamento del lavoratore, dalla disciplina in essere al momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro.

LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO Con la soppressione del primo e del secondo periodo del comma 4 dell’art.20 D.Lgs. 276/2003, l’eliminazione delle causali viene estesa anche al contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, per il quale comunque residua il regime delle clausole di contingentamento previste dalla contrattazione collettiva per l’utilizzo di questa fattispecie contrattuale conformemente al dettato dell’art. 10 comma 7 D.Lgs. 368/2001. La cancellazione dell’obbligo della causale deve però coordinarsi con le norme che già in precedenza avevano individuato delle ipotesi di acausalità, cioè le somministrazioni che interessano lavoratori assunti ai sensi dell’art. 8, comma 2, L.223/91, ovvero disoccupati percettori dell’indennità ordinaria di disoccupazione da almeno sei mesi, percettori di ammortizzatori sociali, anche in deroga, da almeno sei mesi, “svantaggiati” o “molto svantaggiati”; la sopravvivenza di queste fattispecie comporta che ad esse non si applichino i limiti quantitativi previsti dai contratti collettivi. Il nuovo art. 1, comma 1 del D.Lgs. 368/2001 accomuna inoltre la disciplina della somministrazione a termine a quella del contratto a termine, e stabilisce che il contratto di somministrazione a tempo determinato è ammesso nel limite di 36 mesi per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione. Come già rilevato per il contratto a tempo determinato, anche le nuove norme per il contratto di PAG. 35 - APINFORMA / Lavoro - numero 6 - 31 marzo 2014

somministrazione di lavoro a termine possono disporre soltanto per i contratti stipulati successivamente all’entrata in vigore del decreto-legge, ai sensi dell’art. 11 delle preleggi al codice civile.

APPRENDISTATO L’art. 2 del D.L. 34/2014 reca norme di semplificazione delle disposizioni in materia di contratto di apprendistato. L’ennesima modifica al testo unico, il D.Lgs. 167/2011, lascia invariato l’assetto normativo principale, ma interviene modificando il l’art.2, comma 1 lettera a), che richiede ora la forma scritta del contratto e del patto di prova, abrogando invece l’obbligo di forma scritta del piano formativo; la sussistenza dell’esecuzione della formazione dunque può ora essere provata anche solo con una verifica “in concreto”, senza prevedere ulteriori oneri di carattere formale in capo al datore di lavoro. La novella legislativa non fa dunque venire meno l’obbligo di realizzare un percorso formativo coerente con l’acquisizione della qualifica, verrebbe infatti meno la causa mista del contratto che giustifica la sussistenza del beneficio contributivo, ma amplia la facoltà di prova con qualsiasi mezzo dell’esistenza del piano formativo. Il decreto legge sopprime i commi 3 bis e 3 ter, introdotti dalla Legge Fornero, che subordinavano la possibilità di assumere apprendisti alla stabilizzazione del 50% dei rapporti di apprendistato nell’ultimo triennio; invariate invece le disposizioni relative al numero massimo di assunzione degli apprendisti in relazione alle maestranze specializzate. Autorevoli autori rilevano però che eventuali accordi collettivi in merito all’obbligo di stabilizzazione restano comunque in vita fino ad eventuale modifica. Rimane invece da chiarire la portata della modifica di cui all’art.4 del testo unico, che comporta per l’apprendistato professionalizzante non più l’obbligo ma la mera facoltà di integrare la formazione professionale con l’offerta formativa pubblica. Fino al 20 marzo scorso, il sistema si poggiava su due pilastri, da un lato la formazione prevista da contrattazione collettiva per l’acquisizione di competenze tecnico professionali e specialistiche, dall’altro la formazione pubblica per l’acquisizione di competenze di base e trasversali. Il fatto che la formazione aziendale “può essere integrata” non elimina la delega alle regioni a disciplinare la materia: tale facoltà dunque sembra collimare con il dettato del titolo V della Costituzione che assegna alle regioni competenza in materia di formazione professionale. Una delle novità di maggior rilievo, introdotta probabilmente per rendere più appetibile tale fat-


tispecie, riguarda la l’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale; è infatti previsto che l’apprendista venga retribuito al 100% per le ore in cui ha effettivamente prestato servizio, mentre per le ore dedicate alla formazione professionale è prevista una remunerazione pari al 35% dell’intero monte ore di formazione. Relativamente al campo di applicazione, le norme in materia di piano formativo e di formazione di base e trasversale possono operare solo per i contratti di apprendistato instaurati dal 21 marzo 2014; diversamente per gli obblighi di stabilizzazione, essi operano alla scadenza dei relativi contratti e, pertanto, nella vigenza del d.l. n. 34/2014.

DURC DEMATERIALIZZATO L’art. 4 del D.L. 34/2014 tra le misure urgenti di semplificazione per le aziende annovera il cosiddetto DURC “de-materializzato”, cioè la sostituzione del DURC con una interrogazione con modalità esclusivamente telematica, effettuata da chiunque ne abbia interesse, della regolarità contributiva nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e, per il settore edilizia, delle Casse edili. Tale interrogazione avrà durata pari a 120 giorni decorrenti dalla data di acquisizione e riguarderà i pagamenti scaduti fino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente quello in cui si effettua la verifica stessa, a patto che sia scaduto anche il termine per la presentazione delle relative denunce retributive inerenti lavoratori subordinati e collaboratori. Attualmente la disposizione non è operativa ed anzi la regolamentazione è affidata ad un decreto interministeriale lavoro - economia che deve essere adottato entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto legge. La visualizzazione telematica consentirà inoltre, per espressa previsione, le verifiche disposte dal vigente codice dei contratti pubblici, il D.Lgs. 163/2006, che dispone l’esclusione dalle gare di affidamento delle concessioni, degli appalti e dei subappalti, dei soggetti che hanno commesso gravi violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, accertate in via definitiva. Il decreto legge aggiunge inoltre che dalla data

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di entrata in vigore del decreto interministeriale di regolamentazione, ogni disposizione di legge incompatibile con le previsioni del D.L. 34/2014 sono abrogate.

CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ EX LEGE N. 863/1984 La dotazione dei contratti di solidarietà previsti per le imprese rientranti nel campo di applicazione della CIGS si arricchisce di un ulteriore stanziamento, per il 2014, di 15 milioni di Euro, che si aggiungono ai 50 stanziati dalla legge di stabilità. L’art. 5 del D.L. 34/2014 infatti, con una modifica ad una disposizione già esistente, il D.L. 510/1996, prevede che con decreto interministeriale del Lavoro e dell’Economia, vengano stabiliti i criteri per individuare le aziende aventi diritto allo sgravio contributivo riferito ai contratti di solidarietà. Le agevolazioni contributive, anche se previste stabilmente, sono però subordinate alla presenza, nel Fondo per l’occupazione, delle risorse preordinate a questo scopo: in considerazione delle risorse disponibili il ministero del lavoro provvede poi ad autorizzare periodicamente la fruizione dei benefici. In considerazione del massiccio utilizzo di tale ammortizzatore sociale, il governo ha deciso di rifinanziare, con questo intervento, in modo più consistente e stabile la misura per le aziende che vi ricorrono.

MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE PER IL COLLOCAMENTO ORDINARIO DEI LAVORATORI Il D.L. 34/2014 modifica l’art. 4 del D.P.R. 442/2000, sostituendo il generico termine “persone” con il puntuale elenco dei soggetti da inserire nell’elenco anagrafico dei lavoratori in cerca di impiego. Inoltre lo stato di disoccupazione, cioè la dichiarazione della persona priva di occupazione ad essere immediatamente disponibile allo svolgimento di attività lavorativa, può ora essere resa non solo presso il servizio competente, ove il lavoratore è domiciliato, ma in qualsiasi ambito territoriale dello Stato. (BA)


Ex “piccola mobilità”

I BENEFICI PER IL REIMPIEGO DI LAVORATORI LICENZIATI Il Ministero del Lavoro, con i decreti direttoriali n. 264 e n. 390 del 2013, ha disposto la concessione di un beneficio economico a favore dei datori di lavoro privati che nel corso del 2013 hanno assunto lavoratori che, nei dodici mesi precedenti l’assunzione, siano stati licenziati da imprese che occupano anche meno di 15 dipendenti, per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro. Come si ricorderà tale disposizione andava a supplire il mancato rinnovo, a decorrere dal 2013, dei benefici connessi alle assunzioni di lavoratori licenziati rientranti nella cosiddetta “piccole mobilità”. Finalmente, con la circolare n. 32 del 13 marzo scorso, l’INPS comunica che i datori di lavoro che hanno assunto lavoratori licenziati nei dodici mesi precedenti, possono essere ammessi ad un beneficio di € 190 per 6 o 12 mesi a seconda che si tratti di assunzioni a tempo determinato o indeterminato, e, dopo aver riepilogato la disciplina del beneficio, fornisce le indicazioni di carattere operativo per la presentazione delle domanda di ammissione ai benefici. Per l’applicazione del beneficio, l’Istituto precisa che al lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo è equiparato il lavoratore, il quale abbia accettato l’estinzione del rapporto, in sede di conciliazione successiva al preavviso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell’articolo 7, co. 7, della L 604/1966, come modificato dalla L. 92/2012. I decreti si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013. Il beneficio può essere riconosciuto anche in caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto instaurato nel 2013 e già agevolabile ai sensi del decreto. Il beneficio può altresì essere riconosciuto in caso PAG. 37 - APINFORMA / Lavoro - numero 6 - 31 marzo 2014

di proroga e trasformazione a tempo indeterminato, effettuata nel 2013, di un rapporto instaurato prima del 2013 con lavoratori iscritti nelle liste della cosiddetta “piccola mobilità”; unica condizione per l’ammissione al beneficio è costituita dal fatto che il lavoratore sia stato oggetto di licenziamento nei 12 mesi precedenti l’originaria assunzione. In osservanza dei principi di carattere generale dettati dall’art. 4, co. 12, lett. a), legge 92/2012, il beneficio non è ammesso qualora la trasformazione soddisfi un diritto di precedenza all’assunzione a tempo indeterminato del lavoratore. Dopo una prima assunzione a termine, il lavoratore non perde i requisiti per essere nuovamente oggetto di un’altra assunzione agevolata, qualora alla data della seconda o successiva assunzione non siano ancora decorsi 12 mesi dal licenziamento. Nella circolare a tale proposito è indicato il seguente esempio: - Tizio è licenziato il 1° maggio 2012; - Alfa assume Tizio a tempo determinato dal 1° febbraio 2013 al 31 marzo 2013; - successivamente, se Beta - o lo stesso Alfa - assume Tizio il 1° maggio 2013 per tre mesi, il beneficio spetta per entrambi i rapporti; - qualora Beta - o lo stesso Alfa - assuma Tizio il 1° giugno 2013, il beneficio spetta solo per il primo rapporto. L’istituto inoltre precisa che in caso di assunzione a tempo determinato, il beneficio spetta anche per rapporti di durata inferiore a sei mesi, in misura e durata proporzionalmente ridotte. Il beneficio non si applica qualora sia comunque applicabile un diverso incentivo, previsto dalla normativa statale o regionale o quando il datore di lavoro sia un’impresa in difficoltà. Il beneficio è subordinato alle condizioni di Regolarità Contributiva, di rispetto degli obblighi di sicurezza sul lavoro, di rispetto degli accordi e contratti collettivi nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti. Il decreto, inoltre, subordina i benefici al rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione e degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”). Con riferimento alla durata ed alla misura del be-


neficio, in caso di proroga o trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto precedentemente agevolato, il beneficio spetta complessivamente per un massimo rispettivamente di 6 o di dodici mesi; qualora la proroga o la trasformazione abbia ad oggetto un rapporto istaurato prima del 2013 con lavoratori iscritti nella “piccola mobilità”, il beneficio è calcolato a decorrere rispettivamente dalla data della proroga e della trasformazione. Per i rapporti di durata inferiore al mese di calendario, il beneficio di 190 Euro deve essere proporzionalmente ridotto; tale riproporzione viene effettuata in ragione dell’importo convenzionale di € 6,33, cioè un trentesimo di 190, per il numero di giorni complessivi del rapporto di lavoro. In ipotesi di part-time invece il beneficio è proporzionalmente ridotto; qualora si abbia il caso di un aumento dell’orario di lavoro, come in ipotesi di successiva trasformazione del rapporto da parttime e full-time, il bonus mensile rimane fissato in proporzione alla percentuale dichiarata al momento dell’assunzione, mentre in ipotesi inversa, il datore di lavoro è tenuto a ridurre proporzionalmente il bonus. Con riferimento al contratto di apprendistato, l’istituto chiarisce che il beneficio non è applicabile a questa fattispecie, perché in tal caso si applica il regime contributivo agevolato previsto da altre disposizioni dell’ordinamento. Nella particolare ipotesi di assunzione di apprendisti nell’anno 2013, precedentemente licenziati per giustificato motivo oggettivo ed iscritti nelle liste di mobilità ex L. 236/1993, l’istituto unitamente al Ministero del Lavoro ribadisce che non è applicabile il regime contributivo agevolato ex L. 223/91 richiamato dal testo unico sull’apprendistato D. Lgs. 167/2011 all’art.7 comma 4: in tale caso dunque, poiché il beneficio del decreto direttoriale in oggetto è destinato a supplire alla mancata proroga del regime della “piccola mobilità”, l’istituto riconosce che qualora ne ricorrano le condizioni, è possibile riconoscere il beneficio del decreto, spettante per 12 mesi.

LA DOMANDA DI AMMISSIONE AI BENEFICI Per accedere al beneficio bisogna presentare, a pena di decadenza entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della circolare (quindi entro il 12 aprile 2014), un’istanza in via telematica accedendo al modulo “LICE” disponibile all’interno del Cassetto previdenziale Aziende ovvero all’interno del Cassetto previdenziale Aziende agricole, presso il sito internet www.inps.it. In caso di proroga o trasformazione di un rapporPAG. 38 - APINFORMA / Lavoro - numero 6 - 31 marzo 2014

to agevolato ai sensi del decreto deve essere presentata una nuova istanza. I singoli datori di lavoro riceveranno successivamente una specifica comunicazione e, in caso di accoglimento dell’istanza, sarà indicato l’importo complessivo spettante e le quote di ripartizione mensile. In caso di insufficienza delle risorse, l’ordine di priorità nell’accesso al beneficio è rappresentato dalla data dell’assunzione, proroga o trasformazione a tempo indeterminato.

LE ISTRUZIONI PER I DATORI DI LAVORO CHE OPERANO CON IL SISTEMA UNIEMENS Le posizioni contributive relative ai datori di lavoro ammessi all’incentivo saranno contraddistinte dal codice di autorizzazione “4N” che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, assume il nuovo significato di “datore di lavoro ammesso al bonus previsto dai decreti direttoriali del ministero del lavoro n. 264 del 19 aprile 2013 e n. 390 del 3 giugno 2013”; il codice autorizzazione è attribuito automaticamente dai sistemi informativi centrali, contestualmente all’attribuzione dell’esito positivo al modulo di istanza “LICE”. I datori di lavoro autorizzati, per esporre nel flusso Uniemens le quote mensili dell’incentivo da porre a conguaglio, valorizzeranno all’interno di <Denuncialndividuale> <Dati Retributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi: - nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore “LICE” avente il significato di “bonus per assunzione lavoratori licenziati — DD n. 264 del 19 aprile 2013”; - nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato); - nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente; - nell’elemento <ImportoArrincentivo> sarà indicato l’importo del beneficio spettante per periodi pregressi. I dati sopra esposti nell’UniEmens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure con il codice “L432” avente il significato di “conguaglio bonus lavoratori licenziati - DD n. 264 del 19 aprile 2013” e con il codice “L433” avente il significato di “arretrati conguaglio bonus lavoratori licenziati - DD n. 264 del 19 aprile 2013”; Nel caso in cui debbano restituire importi non spettanti, i datori di lavoro valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale>, <Dati Retributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi: - nell’ elemento <CausaleADebito> dovrà esse-


re inserito il codice causale “M302” avente il significato di “Restituzione bonus lavoratori licenziati DD n.264 del 19 aprile 2013; - nell’elemento <ImportoADebito>, indicheranno l’importo da restituire. Per i lavoratori non più in forza i datori di lavoro, potranno fruire del beneficio valorizzando nella sezione individuale del primo flusso UniEmens utile gli stessi elementi previsti per i lavoratori in forza e cioè: - all’interno dell’elemento <Tipolncentivo> il valore “LICE”; - nell’elemento <CodEnteFinanziatore> il valore “H00” (Stato); - nell’elemento <ImportoArrIncentivo> l’impor-

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to del beneficio spettante per periodi pregressi. Per tali lavoratori - non essendo più in forza - non saranno valorizzate le settimane, i giorni retribuiti ed il calendario giornaliero. Sarà invece valorizzato l’elemento <TipoLavStat> con il codice di nuova istituzione “NFOR”, che contraddistingue appunto i lavoratori non più in carico all’azienda. I datori di lavoro che sono stati autorizzati al beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini della fruizione dell’incentivo spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig). (C – BA)


Modifiche al T.U. Immigrazione INGRESSI PER RICERCA SCIENTIFICA E LAVORATORI ALTAMENTE QUALIFICATI E’ stata diramata la circolare congiunta dei Ministeri dell’Interno e del Lavoro del 17 marzo 2014 contenente informazioni sulle più importanti modifiche al Testo Unico per l’Immigrazione apportate dalla legge n. 9/2014, in tema di ingresso per ricerca scientifica (art.27 ter) e dei lavoratori altamente qualificati (art. 27 quater - Carta Blu Ue).

INGRESSO E SOGGIORNO PER RICERCA SCIENTIFICA La legge prevede delle agevolazioni per i ricercatori sia con riferimento alla disciplina dell’ingresso nel territorio italiano che a quella del ricongiungimento dei propri familiari. In particolare, viene introdotta la possibilità che le risorse mensili, dichiarate nella convenzione che stabilisce il rapporto giuridico e le condizioni di lavoro del ricercatore, possano provenire non solo dall’istituto di ricerca che sottoscrive la suddetta convenzione, ma anche dal sostegno finanziario dell’Unione europea, di un’organizzazione internazionale, di un altro istituto di ricerca o di un soggetto estero ad esso assimilabile. Modificato, pertanto, lo schema della convenzione di accoglienza, disponibile anche sul sito www.istruzione.it. La legge, poi, ha previsto che, ai fini del ricongiungimento del familiare del ricercatore, non è

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necessaria la dimostrazione della disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa. I modelli di domanda per le istanze di ricongiungimento e dei familiari al seguito sono stati adeguati. Inoltre è stato disposto che il ricercatore che fa richiesta del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, non è tenuto a sostenere il test di lingua italiana.

INGRESSO E SOGGIORNO PER LAVORATORI ALTAMENTE QUALIFICATI (CARTA BLU UE) Svincolato, con la legge n. 9/2014, il possesso del titolo di istruzione superiore dalla qualifica professionale. Non sarà, pertanto, più necessario per il lavoratore acquisire la certificazione di conformità da parte del ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ma sarà sufficiente la dichiarazione di valore relativa al titolo di studio estero, che sarà effettuata presso la rappresentanza diplomatica italiana del Paese di residenza dello straniero. E’ stato inoltre eliminato, il vincolo di “secondo livello” riferito al master universitario, ritenendo così idoneo il titolo a prescindere dal livello di riferimento. Da ultimo, è stato abrogato il comma 4 che prevedeva l’emanazione di un decreto annuale per fissare il numero massimo dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per l’accesso all’istruzione universitaria degli studenti stranieri residenti all’estero. (C)


MUD 2014

SERVIZIO DI COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE A CURA DELL’ASSOCIAZIONE Sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2014”. La pubblicazione di un nuovo modello unico si rende necessaria per acquisire i dati necessari agli obblighi di rendicontazione e comunicazione previsti, anche da recenti provvedimenti, dalla Commissione europea. Inoltre va ricordato che la circolare del Ministero dell’Ambiente del 31 ottobre 2013 per l’applicazione dell’articolo 11 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, concernente “semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti …” (SISTRI) pubblicata sul sito del Ministero dell’Ambiente il 31 ottobre 2013, prevede, al punto 5, in via transitoria, una sorta di doppio regime degli adempimenti e delle sanzioni ad essi collegate. La circolare precisa, riguardo alla presentazione del MUD, che, in applicazione dell’articolo 189 del d.lgs. n. 152/2006, tale adempimento è dovuto con riferimento ai rifiuti prodotti e gestiti negli anni 2013 e 2014. Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale è articolato in Comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all’adempimento. Il Decreto del Presidente del Consiglio del 12 dicembre 2013 contiene il modello e le istruzioni per la presentazione delle Comunicazioni entro il 30 aprile 2014, con riferimento all’anno 2013, da parte dei soggetti interessati che sono così individuati:

PER LA COMUNICAZIONE RIFIUTI SPECIALI - chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti; - commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;

- imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti; - imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi; - imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a Euro 8.000; - imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall’articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g)).

PER LA COMUNICAZIONE DEI VEICOLI FUORI USO - soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali.

PER LA COMUNICAZIONE IMBALLAGGI - sezione Consorzi: CONAI o altri soggetti di cui all’articolo 221, comma 3, lettere a) e c). - sezione Gestori rifiuti di imballaggio: impianti autorizzati a svolgere operazioni di gestione di rifiuti di imballaggio di cui all’allegato B e C della parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

PER LA COMUNICAZIONE RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE - soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 151/2005.

PER LA COMUNICAZIONE RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE - soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati.

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PER LA COMUNICAZIONE PRODUTTORI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE - produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritti al Registro Nazionale e Sistemi Collettivi di Finanziamento.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE Le modalità di compilazione sono rimaste invariate rispetto al 2013 e prevedono: - modulistica cartacea semplificata (prodotta esclusivamente utilizzando la comunicazione cartacea semplificata disponibile negli allegati a scarico) utilizzabile solo da produttori di rifiuti che producono, nella propria Unità Locale, non più di 7 rifiuti e, per ogni rifiuto, utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali: questi soggetti possono presentare la Comunicazione Rifiuti Speciali Semplificata. La modulistica cartacea assieme all’attestazione del versamento dei diritti di segreteria, deve essere spedita esclusivamente a mezzo raccomandata semplice, senza avviso di ricevimento, entro il 30 aprile 2014, per competenza territoriale al seguente indirizzo: * UDINE: CCIAA di Udine - c/o Casella postale 1396-TS3 - 34121 Trieste (TS). * GORIZIA: CCIAA di Gorizia, Casella postale 147 - 34170 Gorizia * PORDENONE: CCIAA di Trieste - c/o Casella postale 1396-TS3 - 34121 Trieste (TS) * TRIESTE: CCIAA di Trieste - c/o Casella postale 1396-TS3 - 34121 Trieste (TS) Non è più possibile la consegna manuale - telematica tramite il sito www.mudtelematico. it per tutti gli altri soggetti. Non sono valide ai fini di legge dichiarazioni inviate con altre modalità, quali ad esempio supporti magnetici.

CONSEGNA DELLA DICHIARAZIONE MUD 2014. SCADENZA 30 APRILE 2014 I tracciati record ed il software predisposto da Unioncamere sono disponibili, sui siti istituzionali: - Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare: www.minambiente.it - Unioncamere: www.unioncamere.it

- Infocamere: www.infocamere.it - Ecocerved: www.ecocerved.it

MODULISTICA E SOFTWARE La modulistica è disponibile negli allegati a scarico. Il software per la compilazione e l’invio telematico di trova all’indirizzo http://mud.ecocerved.it/ Home/TracciatiSoftware.

DIRITTI DI SEGRETERIA E’ previsto il pagamento dei diritti di segreteria pari a: - Euro 15,00 per la dichiarazione MUD su supporto cartaceo. - Euro 10,00 per l’invio telematico per ciascuna dichiarazione da effettuarsi online. I conti correnti postali causale “Diritti di segreteria MUD2014” da utilizzare per i versamenti sono i seguenti: - n. 16322331 intestato alla CCIAA di Udine, “ - n. 10473494 intestato a CCIAA di Gorizia, Servizio Tesoreria - n. 245597 intestato alla CCIAA di Pordenone - n. 13453345, intestato a:. CCIAA di Trieste – MUD L. 70/94. SERVIZIO DI COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE ANNUALE MUD 2014 Ricordiamo che la nostra Associazione organizza come ogni anno il servizio per la compilazione telematica e la relativa spedizione dei MUD. Il servizio, a pagamento, è a cura di Apiservizi srl, Società di servizi della nostra Associazione. Alle imprese che vorranno avvalersi del nostro servizio si raccomanda di fissare l’appuntamento presso i nostri uffici, anche a mezzo fax, al fine di garantire il miglior esito dell’operazione. Il costo del servizio di compilazione della dichiarazione con un solo rifiuto è di 85 Euro + IVA, mentre per ogni ulteriore rifiuto il costo aggiuntivo è di 15 Euro + IVA. L’importo dei diritti di segreteria ammonta a 10 Euro. Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti all’ufficio ambiente e sicurezza dell’Associazione.

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(AB)


UNI

NOTIZIE IN BREVE

nella nuova UNI 9994-1 saranno pubblicate in un articolo firmato da Massimo Nazzareno Bonfatti Dirigente VF Area VII - “Mezzi, materiali, d.p.i. ed impianti tecnologici”, Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica - che verrà pubblicato sulla rivista U&C-Unificazione&Certificazione del mese di aprile 2014.

MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI D’INCENDIO: LA UNI 9994-1:2013

IMPIANTI A GAS: APPLICARE LA NORMA UNI 11528:2014. NUOVO MANUALE PRATICO UNI-CIG

Nel mondo delle sinergie coordinate, dei sistemi di gestione ingegnerizzati, delle concentrazioni energetiche, un sistema di estinzione incendi a regola d’arte parte da un presidio elementare “principe”: un estintore d’incendio funzionante. Ogni iniziativa imprenditoriale o sociale comporta inevitabilmente la presenza di questo oggetto che dal 1955 la legge italiana pone come elementare presidio antincendio. L’Italia si è posta la necessità della garanzia della prestazione e dal 1992 è riuscita a codificarne una procedura. Da allora la norma UNI 9994 ha subito varie revisioni che ne hanno sempre migliorato la funzione tecnologica e divulgativa. L’ultima edizione della UNI 9994-1:2013 “Apparecchiature per estinzione incendi - Estintori di incendio - Parte 1: Controllo iniziale e manutenzione” è caratterizzata da una forma più compatta per ciascun argomento senza però rinunciare a spiegazioni sulle finalità della manutenzione al fine di mantenere sempre evidente l’essenza dell’obiettivo. La norma tecnica prescrive i criteri per effettuare il controllo iniziale, la sorveglianza, il controllo periodico, la revisione programmata e il collaudo degli estintori d’incendio al fine di garantirne l’efficienza. Si applica alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli estintori d’incendio portatili e carrellati, inclusi quelli per i fuochi di classe D. La Parte 1 della UNI 9994 è dedicata all’individuazione esclusiva delle caratteristiche e dei requisiti propri delle procedure di manutenzione su estintori d’incendio. Sono già previsti i lavori per la futura Parte 2, che verterà sulle caratteristiche e i requisiti propri degli operatori idonei ad espletare le procedure indicate nella Parte 1. Informazioni più dettagliate sulle novità contenute

La pubblicazione della norma UNI 11528:2014 “Impianti a gas di portata termica maggiore di 35 kW. Progettazione, installazione e messa in servizio” rappresenta una vera pietra miliare nella normazione tecnica rivolta ai gas combustibili. Essa riguarda gli impianti alimentati a gas con portata termica nominale maggiore di 35 kW e colma così un vuoto normativo che perdurava da oltre quarant’anni. Il manuale “Impianti a gas. Applicare la norma UNI 11528:2014. Impianti a gas di portata termica maggiore di 35 kW - Progettazione, installazione e messa in servizio”, che verrà pubblicato nei prossimi giorni, è un ulteriore tassello della ormai affermata collana tecnica UNI-CIG, ed è stato progettato per essere uno strumento di supporto, pronto e pratico da consultare, per la corretta applicazione della norma UNI 11528. Come tale è uno strumento indispensabile e prezioso, per tutti coloro che a vario titolo operino con questa tipologia di impianti, inclusi i rappresentanti di funzioni istituzionali. La norma, da cui il manuale pratico trae la sostanza tecnica e descrittiva, stabilisce i criteri per la progettazione, l’installazione e la messa in servizio degli impianti civili extradomestici alimentati a gas, della 1a, 2a e 3a famiglia previste dalla UNI EN 437, con pressione non maggiore di 0,5 bar. La norma oggetto dell’approfondimento di questo manuale si applica anche ai rifacimenti di impianti civili extradomestici o di parte di essi e, inoltre, ai collettori di evacuazione dei prodotti della combustione atti a raccogliere e convogliare verso un camino/condotto intubato i prodotti della combustione provenienti da due o più apparecchi similari con potenza complessiva maggiore di 35 kW, anche se non installati in batteria.

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Oltre a ciò, rientrano nell’ambito di applicazione della norma UNI 11528 gli impianti civili extradomestici alimentati a gas asserviti agli impianti di climatizzazione di edifici ed ambienti e agli impianti per la produzione di acqua calda sanitaria. Sono esclusi dall’ambito applicativo della norma

gli impianti a gas realizzati specificatamente per essere inseriti in cicli di lavorazione industriale e quelli trattati dalla norma UNI 8723. (fonte UNI: http://www.uni.com)

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Energia APPROVATA LA PROCEDURA PREVISTA DALLA CCSE SUL VERSAMENTO DELLE AGEVOLAZIONI PER GLI “ENERGIVORI” L’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas con Delibera 106/2014/R/eel del 13 marzo 2014 ha approvato la procedura prevista dalla Cassa Conguaglio del Settore Elettrico (CCSE - http://www. ccse.cc/) sul versamento delle agevolazioni a favore degli “energivori” per il 2013/2014, in base a quanto disposto dall’articolo 39 della Legge Crescita e dai successivi decreti attuativi. La delibera 106/2014 dà mandato alla CCSE di predisporre entro il 20 marzo 2014 una proposta integrativa relativa a un sistema di garanzia per il recupero degli importi eventualmente erogati a soggetti che risultassero non avere titolo alle agevolazioni. Nel dettaglio, il sistema telematico per la raccol-

ta delle dichiarazioni sarà reso disponibile dalla CCSE entro il 1° settembre 2014 e fino al 31 ottobre successivo. L’elenco degli “energivori” dovrà essere pubblicato entro il 30 novembre e aggiornato ogni bimestre. L’acconto dovrà essere versato entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello della dichiarazione. Riguardo al conguaglio 2013, i distributori dovranno fornire i dati sui consumi energetici dei soggetti beneficiari entro il 30 giugno 2014. Se l’importo risulterà superiore all’acconto, la CCSE restituirà la differenza entro il 31 dicembre. Se l’importo a conguaglio per l’anno 2013 risulterà, invece, inferiore all’anticipazione ricevuta, l’impresa dovrà, per non incorrere in interessi di mora, procedere al versamento alla CCSE di quanto indebitamente percepito entro 20 giorni lavorativi dalla comunicazione del medesimo, a mezzo PEC, come definito dall’articolo 2.11 della deliberazione 467/2013/R/eel e secondo le modalità definite e pubblicate sul sito internet http:// energivori.ccse.cc/

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SISTRI

ATTENZIONE AI MESSAGGI DI POSTA ELETTRONICA NON AUTENTICI Riportiamo due recenti comunicazioni pubblicate sul sito ufficiale del SISTRI (www.sistri.it).

MESSAGGI DI POSTA FRAUDOLENTI Sulla rete Internet transitano messaggi di posta elettronica che sembrano provenire dal dominio di posta del SISTRI ma che in realtà si dimostrano essere messaggi “civetta” inviati da malintenzionati per attuare delle truffe informatiche. Tale problematica non è riconducibile al SISTRI e non è in alcun modo possibile impedirne il perpetrarsi. Questo fenomeno è riconducibile al cd. phishing, una tipologia di truffa informatica che viene implementata senza la violazione dei sistemi appartenenti al dominio utilizzato in cui i messaggi non vengono veicolati attraverso l’infrastruttura di connettività. Al fine di prevenire e proteggersi da eventuali attacchi di phishing si raccomanda di considerare che le procedure operative del SISTRI non prevedono, in alcun caso, l’invio di mail per mezzo delle quali si invitano gli Utenti a fornire o confermare i dati di accesso o eseguire pagamenti. Tramite le tecniche di phishing i suddetti messaggi vengono appositamente preparati ed inviati per impossessarsi, in modo fraudolento, di informazioni riservate dell’utente (es. codici di accesso ai Servizi via internet). La truffa si realizza attraverso i seguenti passi: - il truffatore (phisher) prepara una mail con un testo “civetta” che simula, nella grafica e nel

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contenuto, un’istituzione o un’azienda (es.: un istituto bancario o portale di carta di credito); il phisher invia a migliaia di indirizzi e-mail la falsa comunicazione, spacciandosi per l’istituzione/azienda suddetta e consigliando al destinatario di fornire, per ragioni riconducibili a controlli o risoluzione di problemi, le informazioni di cui intende entrare in possesso; a tal fine il destinatario viene invitato a collegarsi ad uno specifico indirizzo internet mediante un link inserito nel testo della mail stessa; l’utente, inconsapevole del tentativo di truffa, può cadere nel tranello e cliccare sul link indicato nella mail, anche in considerazione del fatto che tali link sono appositamente generati per nascondere/offuscare il reale indirizzo al quale ci si collega; nel momento in cui l’utente clicca sul collegamento viene indirizzato al sito civetta controllato dal phisher (del tutto simile a quello originale) per immettere le informazioni richieste; le informazioni riservate vengono registrate dal phisher per essere successivamente riutilizzate per accedere al relativo servizio e perpetuare la truffa.

GESTIONE PAGAMENTI Si comunica che all’interno dell’applicazione “gestione azienda” è disponibile una nuova funzionalità che consente agli Utenti di effettuare in piena autonomia: - la determinazione dell’importo dei pagamenti dovuti; - la comunicazione degli estremi dei pagamenti effettuati; - l’inoltro dei documenti di attestazione dell’avvenuto pagamento.

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Attrezzature elettriche ed elettroniche RESTRIZIONI DELL’USO DI SOSTANZE PERICOLOSE

Dal 30 marzo 2014 le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non devono contenere più del limite consentito delle seguenti sostanze: - Piombo (0,1%) - Mercurio (0,1%) - Cadmio (0,1%) - Cromo esavalente (0,1%) - Bifenili polibromurati (PBB) (0,1%) - Eteri di difenile polibromurato (PBDE) (0,1%). Questo è quanto stabilito dal D.lgs. 4 marzo 2014, n. 27 che recepisce la direttiva 2011/65/Ue sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE).

CAMPO DI APPLICAZIONE Le AEE a cui fa riferimento il D.lgs. 4 marzo 2014, n. 27 sono riportate all’allegato I del medesimo decreto e sono le seguenti: - grandi e piccoli elettrodomestici - apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni - apparecchiature di consumo - apparecchiature di illuminazione - strumenti elettrici ed elettronici - giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e per lo sport - dispositivi medici - strumenti di monitoraggio e controllo compresi quelli per uso industriale

- distributori automatici - altri AEE non compresi nelle categorie sopraelencate. Gli allegati III, IV e l’art. 4, commi 3, 4, 5 e 6 del decreto riportano invece le AEE esenti dalle nuove prescrizioni.

OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI Sono previsti nuovi obblighi per i fabbricanti di AEE e per gli altri soggetti coinvolti lungo la filiera (mandatari, importatori e distributori). Primo tra tutti l’obbligo per i fabbricanti di predisporre la dichiarazione UE di conformità, redatta ai sensi della norma En 50581:2012, e di apporre la marcatura CE sul prodotto finito.

PERIODO TRANSITORIO Le AEE che non rientravano nell’ambito di applicazione del D.lgs. 151/2005 ma che risultano non conformi al presente decreto, possono comunque continuare ad essere messe a disposizione sul mercato fino al 22 luglio 2019.

SANZIONI Sono previsti sanzioni salate per tutti gli operatori economici coinvolti, per violazioni delle disposizioni previste dal decreto. A rischiare di più sono i fabbricanti e gli importatori che immettono sul mercato AEE contenenti le sostanze vietate (fino a 100.000 Euro di multa). Sanzioni pesanti anche per i distributori che mette sul mercato AEE non marcati CE (fino a 30.000 Euro di multa). Le sanzioni sono irrogate dalla Camera di Commercio territorialmente competente. L’ufficio Ambiente, Sicurezza e Qualità rimane a disposizione per chiarimenti.

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REACH

NOVITÀ SUI METODI DI PROVA PER IL REGOLAMENTO

Sulla Gazzetta Ufficiale Europea L81 del 19 marzo 2014 è stato pubblicato il Regolamento UE 260/2014 del 24 gennaio 2014 recante modifica del Regolamento CE. 440/2008 che istituisce dei metodi di prova ai sensi del Regolamento CE 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), al fine di adeguarlo al progresso tecnico. Con il nuovo Regolamento: - viene aggiornato il metodo di prova dell’idrosolubilità; - viene introdotto un nuovo metodo di prova per la determinazione dei coefficienti di ripartizione per le sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche; - viene aggiornato un metodo esistente e vengono introdotti quattro nuovi metodi per la de-

terminazione dell’ecotossicità e del destino e del comportamento ambientale; - vengono aggiornati tre metodi esistenti e viene introdotto un nuovo metodo per ridurre il numero di animali utilizzati e migliorare la valutazione degli effetti ai fini della determinazione della tossicità per inalazione; - viene aggiornato il metodo di prova per la tossicità orale a dose ripetuta (28 giorni) al fine di includere dei parametri per la valutazione dell’attività endocrina; - viene aggiornato il metodo di prova di tossicocinetica utile per l’impostazione e la comprensione della logica degli studi tossicologici; - vengono aggiornati i metodi di prova per la tossicità cronica e la cancerogenesi; - vengono aggiornati i metodi di prova combinati tossicità cronica/cancerogenesi; Il nuovo Regolamento, come tutti i Regolamenti Europei, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ogni Stato dell’Unione Europea, senza la necessità che venga recepito nell’ordinamento giuridico del singolo Stato (come invece avviene per le direttive europee) ed è entrato in vigore dal 22 marzo 2014.

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SOA: rinnovo per la Impianti Elettrici HA RINNOVATO L’ATTESTAZIONE PER LE CATEGORIE OG10 E OS30

Continuano i rinnovi dell’attestazione SOA per le aziende aderenti alla nostra Associazione. E’ il caso della Impianti Elettrici srl, rappresentata dal perito industriale Fausto Stanig, con sede in via Q. Ermacora n. 4 a Tolmezzo, che ha rinnovato l’attestazione per le categorie OG10 per 258.000 Euro e OS30 per 516.000 Euro. La qualificazione le consente di eseguire fino ad un importo massimo di 309.600 Euro: la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi a rete che sono necessari per la distribuzione ad alta e media tensione e per la trasformazione e distribuzione a bassa tensione all’utente finale di potenza elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete (OG10). La categoria, comprende in via

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esemplificativa le centrali e le cabine di trasformazione, i tralicci necessari per il trasporto e la distribuzione di qualsiasi tensione, la fornitura e posa in opera di cavi elettrici per qualsiasi numero di fasi su tralicci o interrati, la fornitura e posa in opera di canali attrezzati e dei cavi di tensione. Inoltre potrà eseguire la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili (OS30), completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati già realizzati o siano in corso di costruzione fino ad un importo massimo di 619.200 Euro. Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 Euro. Al fine d’assistere gli imprenditori, l’Associazione ha predisposto un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione. (CS)


Verifica dei requisiti (prima parte) INDICAZIONI IN MERITO AL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DEI REQUISITI SPECIALI Con Determinazione n. 1 del 15 gennaio 2014 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 34 dell’11 febbraio 2014 l’Autorità per la vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha espresso delle Linee guida per l’applicazione dell’art. 48 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 in merito al procedimento di verifica dei requisiti speciali per la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. In questo articolo approfondiamo in particolare: l’ambito di applicazione della procedura, gli appalti di lavori pubblici e requisiti richiesti, le concessioni di servizi e concessioni di lavori, i settori speciali, i requisiti oggetto a verifica (con tre capitoli specifici), l’applicazione dell’articolo 48 agli appalti di progettazione ed esecuzione e in caso di avvalimento.

PREMESSA L’Autorità, già con la determinazione n. 5/2009 recante “Linee guida per l’applicazione dell’art. 48 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163”, aveva già fornito indicazioni interpretative in merito al procedimento di verifica dei requisiti speciali per la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. L’Autorità, alla luce dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale, ha ritenuto opportuno riesaminare la materia con una nuova determinazione al fine di fornire indicazioni operative alle stazioni appaltanti ed agli operatori economici.

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA Secondo l’Autorità il procedimento di verifica di cui all’art. 48 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei Contratti) è obbligatorio, così come si evince dalla lettera della norma, senza alcun PAG. 51 - APINFORMA / Edilizia - numero 6 - 31 marzo 2014

margine di discrezionalità da parte della stazione appaltante, per tutti i contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari, sia sopra che sotto soglia comunitaria (il Titolo II del Codice non ne esclude, infatti, l’applicazione ai contratti sotto soglia), aggiudicati con procedura aperta, ristretta, negoziata, con o senza pubblicazione di un bando di gara o con dialogo competitivo, con le specificazioni di seguito riportate. Ne consegue, secondo l’Autorità, che non occorre preventivamente indicare negli atti di gara né l’attivazione della procedura di verifica né il numero di soggetti sottoposti a verifica; le sole indicazioni destinate ad essere espresse nel bando o nella lettera di invito, come di seguito sarà precisato, riguardano i mezzi di prova che gli operatori economici sono tenuti a produrre per dimostrare la veridicità di quanto dichiarato nonché i requisiti minimi di partecipazione previsti nel bando di gara ed i criteri per la valutazione degli stessi.

APPALTI DI LAVORI PUBBLICI E REQUISITI RICHIESTI Riguardo all’ambito di applicazione della procedura, per appalti di lavori pubblici, poiché vige un sistema unico di qualificazione (art. 40 del Codice), la cui disciplina attuativa è contenuta nel D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ( Regolamento del Codice) e poiché l’attestazione di qualificazione, rilasciata dalle Società Organismo di Attestazione (S.O.A.) “è obbligatoria per chiunque esegua i lavori pubblici ... di importo superiore a 150.000 Euro” e “costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici” (art. 60, rispettivamente, commi 2 e 3, del Regolamento), non è applicabile la verifica ex art. 48 per appalti di importo superiore a 150.000 Euro. In tal caso, secondo l’Autorità, l’attestato SOA costituisce la prova del possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria; le stazioni appaltanti ne verificano, dunque, il possesso e la validità temporale in capo a tutti i concorrenti, mediante accesso alla Banca dati Nazione dei Contratti Pubblici (BDNCP) di cui all’art. 6-bis del Codice. Un’eccezione alla regola, secondo l’Autorità, è re-


cata dall’art. 61, comma 5, del Regolamento, laddove prevede che, per gli appalti di importo superiore ad Euro 20.658.000, il concorrente, oltre a possedere l’attestazione SOA nella categoria richiesta con classifica VIII (appalti di importo illimitato) deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra d’affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a tre volte l’importo a base di gara; tale ultimo requisito è soggetto, in gara, alla verifica ex art. 48. I requisiti speciali necessari per la partecipazione alle gare d’appalto di lavori di importo pari o inferiore a € 150.000, che residuano quale oggetto della verifica, nonché le modalità di documentazione degli stessi, sono individuati nell’art. 90 del Regolamento. Riguardo alla capacità tecnica, i lavori eseguiti dall’impresa, che concorre per appalti di importo pari o inferiore a tale soglia, non sono esprimibili in termini di categorie secondo il sistema unico di qualificazione, incentrato sulle attestazioni SOA, dal momento che quest’ultimo si applica per appalti di importo superiore. Il corrispondente requisito, per appalti di importo pari o sotto tale soglia, è stato individuato, dall’articolo 90, comma 1, lettera a), del Regolamento, nell’importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all’importo del contratto da stipulare. Nel caso il partecipante sia in possesso di valida attestazione SOA relativa ad almeno una categoria attinente alla natura dei lavori da appaltare, questi sarà direttamente ammesso alle operazioni di gara successive al sorteggio, mentre il campione su cui effettuare la verifica di che trattasi sarà pari, al minimo, al 10% del numero di partecipanti, depurato di quelli in possesso di qualificazione SOA, come prima specificato. La documentazione a comprova della capacità tecnica da richiedere alle imprese sorteggiate è costituita dai certificati dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data del bando o della cui condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici, indipendentemente dal quinquennio ed abbattuti ad un decimo dell’importo certificato.

CONCESSIONI DI SERVIZI E CONCESSIONI DI LAVORI La procedura ex art. 48 non si applica alle concessioni di servizi di cui all’art. 30, comma 1, del Codice, in quanto sottratte all’applicazione dello stesso (cfr. Consiglio di Stato sez. V 6 marzo 2013 n. 1370). In base all’art. 32, comma 1, lett. f), del Codice l’art. 48 trova, secondo l’Autorità, l’applicazione per lavori pubblici affidati dai concessionari di PAG. 52 - APINFORMA / Edilizia - numero 6 - 31 marzo 2014

servizi, quando essi sono strettamente strumentali alla gestione del servizio e le opere pubbliche diventano di proprietà dell’amministrazione aggiudicatrice. Per quanto riguarda le concessioni di lavori pubblici, in virtù del rinvio operato dall’articolo 142, comma 3, alle stesse si applica l’art. 48. Al riguardo l’Autorità rammenta che, in base all’art. 95 del Regolamento, relativo ai requisiti del concessionario, i soggetti partecipanti alle gare per l’affidamento di concessione di lavori pubblici, se eseguono lavori con la propria organizzazione di impresa, devono essere in possesso oltre che di attestazione SOA (se intendono eseguire con la propria organizzazione di impresa), anche di ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi. Di conseguenza, su questi ultimi requisiti, l’amministrazione concedente dovrà effettuare il controllo a campione nonché la verifica ex art. 48 sui primi due classificati. Agli appalti di lavori pubblici affidati dai concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici non si applica l’art. 48 (stante il disposto dell’art.142, comma 4 del Codice); se i concessionari sono amministrazioni aggiudicatrici, si seguono le regole generali dell’art.142, comma 3, vale a dire trovano applicazione le disposizioni del Codice (salvo quelle espressamente derogate dalla parte II, titolo III, capo II).

SETTORI SPECIALI L’articolo 206 del Codice, nell’individuare le norme, proprie dei settori ordinari, sopra soglia comunitaria, che si applicano anche ai settori speciali, non richiama espressamente anche l’art. 48. Di conseguenza, secondo l’Autorità, quest’ultimo non si applica ai settori speciali, fatto salvo quanto previsto dall’art. 230 del Codice. In particolare, il comma 2 del citato art. 230 stabilisce che “per l’accertamento dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economico finanziaria gli enti aggiudicatori che sono amministrazioni aggiudicatrici, ove non abbiano istituito propri sistemi di qualificazione ai sensi dell’articolo 232, applicano gli articoli da 39 a 48”. L’art. 48 si applica, pertanto, agli appalti di lavori di importo inferiore o uguale a 150.000 Euro ed a quelli di importo superiore a 20.658.000 nonché a tutti gli appalti di servizi e forniture, a prescindere dall’importo. Altra eccezione è contenuta nell’art. 230, comma 3 che dà tre opzioni agli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici; essi possono, infatti, alternativamente, istituire propri sistemi di qualificazione ai sensi dell’articolo 232,


ovvero applicare gli articoli da 39 a 48, ovvero accertare i requisiti di capacità tecnico professionale ed economico finanziaria ai sensi dell’articolo 233. Di conseguenza, se l’ente aggiudicatore, che non è, al contempo, amministrazione aggiudicatrice, istituisce propri sistemi di qualificazione, non procede alla verifica ex art. 48; se non istituisce propri sistemi di qualificazione, applica gli articoli da 39 a 48; infine, se non istituisce propri sistemi di qualificazione, o non applica gli articoli da 39 a 48, individua propri criteri di selezione qualitativa, seppure nel rispetto dei principi desumibili dagli articoli da 39 a 50, senza ricorrere alla procedura prevista dall’art. 48 ed utilizza una procedura specifica stabilita alla luce delle proprie esigenze.

REQUISITI OGGETTO A VERIFICA Trattandosi di norma sanzionatoria e, quindi, di stretta interpretazione, secondo l’Autorità, l’art. 48 concerne esclusivamente i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi dallo stesso menzionati (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 2064 del 10 aprile 2012; Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 8 settembre 2010 n. 6519). La relativa disciplina,non si estende alle ulteriori condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e, in particolare, alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale. Del pari la suddetta verifica non concerne gli elementi quantitativi e qualitativi delle offerte, nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del Codice. L’Autorità puntualizza, con riferimento alla carenza dei requisiti generali, in capo all’ aggiudicatario, che la stazione appaltante oltre alla revoca dell’aggiudicazione, procede all’incameramento della cauzione, ma ciò non in applicazione dell’art. 48 bensì dell’art. 75, comma 6, del Codice, in conseguenza della mancata stipula del contratto per fatto dell’affidatario (cfr., per tutte, Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8/2012).

LIVELLI MINIMI SPECIFICI DI CAPACITÀ TECNICO-ECONOMICA E RELATIVA COMPROVA Per la partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici e per i servizi di ingegneria, l’individuazione dei requisiti ed i valori minimi degli stessi, che debbono possedere gli operatori economici/i progettisti sono stabiliti con precisione dal Codice e dal Regolamento. Invece, con riferimento alle procedure di affidamento di forniture e di servizi, tale individuazione è effettuata dalla stazione appaltante, in seno alla singola gara, mediante indicazione nel bando e/o nel relativo disciPAG. 53 - APINFORMA / Edilizia - numero 6 - 31 marzo 2014

plinare. Il Codice, ha, dunque, optato per il sistema della c.d. “qualificazione in gara” fissandone indici e mezzi di prova del loro possesso (cfr. artt. 41 e 42 del Codice), ma ha lasciato ampia discrezionalità alle stazioni appaltanti, seppure senza eccedere l’oggetto dell’appalto, circa la precisa determinazione dei requisiti e la loro quantificazione. Tuttavia, per costante ed ormai consolidato orientamento giurisprudenziale e dell’Autorità, non è consentito alle stazioni appaltanti di richiedere ai concorrenti requisiti sproporzionati o discriminanti, quali, ad esempio, quelli che pongono limitazioni territoriali ai fini della partecipazione alla gara o quelli di valore minimo esorbitante l’importo dell’appalto. Inoltre, nel settore dei servizi e delle forniture, in astratto, le stazioni appaltanti potrebbero non prevedere nel contempo sia requisiti di capacità tecnico - organizzativa che di capacità economicofinanziaria per la partecipazione degli operatori economici alle relative gare, oppure non fissarne i livelli minimi (si veda l’allegato IX A al Codice). La decisione della stazione appaltante di non indicare detti valori minimi è di fatto equiparabile al caso in cui la stessa non preveda per la partecipazione alla gara alcun requisito di capacità tecnicoorganizzativa e/o economico-finanziaria. La mancata fissazione di livelli minimi di requisiti appare, quindi, illogica poiché un requisito di partecipazione, per essere definito tale, deve essere caratterizzato da un valore minimo che il concorrente deve dimostrare per partecipare all’appalto. Sono, illegittimi i criteri che fissano, senza congrua motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale (art. 41, comma 2, ultimo periodo, così come modificato dall’art. 1, comma 2-bis, lett. b), d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 agosto 2012, n. 135). È di tutta evidenza, secondo l’Autorità, che pur essendo la procedura di controllo prevista dall’art. 48 obbligatoria, la stessa è applicabile, qualunque sia l’importo dell’appalto di servizi o forniture, solo laddove siano stati richiesti nel bando di gara i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa e ne siano stati fissati i relativi livelli minimi, così come lascia chiaramente intendere anche l’inciso contenuto nell’art. 48 che riferisce la verifica ai “requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara”. Infine, secondo l’Autorità , nel caso in cui siano dichiarati requisiti sovrabbondanti rispetto a quelli minimi prescritti dal disciplinare di gara, si deve tenere presente che la verifica di cui all’art. 48 deve, comunque, essere effettuata con esclusivo


riguardo ai requisiti minimi prescritti, il cui possesso è necessario e sufficiente per la partecipazione alla gara; non può dunque essere escluso il concorrente che, avendo dichiarato requisiti superiori rispetto a quelli richiesti dalla s.a., si limiti, poi, a comprovarne il possesso minimo.

DETERMINAZIONE DEL PERIODO DI ATTIVITÀ DOCUMENTABILE La clausola del bando che prevede un livello minimo di uno specifico requisito non deve essere formulata in termini equivoci o indistinti neanche con riferimento al periodo di attività documentabile, in relazione al quale si richiede debba essere maturato lo specifico requisito. In particolare, riguardo agli ultimi tre esercizi indicati sia dall’articolo 41, comma 1, lett. c), che dall’articolo 42, comma l, lett. a) e g), per perimetrare l’ambito temporale entro cui considerare maturati i relativi requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa per servizi e forniture, la data da cui procedere a ritroso per l’individuazione del suddetto triennio è quella individuata dalla data di pubblicazione del bando. Al riguardo, secondo l’Autorità, i documenti (bilanci, dichiarazioni IVA, modelli di dichiarazione dei redditi, modelli unici, certificati dei servizi e forniture eseguiti, ecc.) da prendere a base per la verifica del possesso dei requisiti sono relativi a periodi diversi e precisamente: a) i documenti tributari e fiscali sono quelli relativi ai tre esercizi annuali, antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, che, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle Entrate o la Camera di Commercio, territorialmente competenti, come si ricava dal comma 4 dell’art. 41; b) i certificati dei servizi e delle forniture eseguiti sono quelli relativi al periodo temporale costituito dai tre anni consecutivi (articolo 42, comma l, lett. a), immediatamente antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, come si ricava dal comma 4 dell’art. 42. Di conseguenza, per quanto riguarda il requisito di capacità economico-finanziaria previsto all’art. 41, comma l, lett. c), del Codice, riguardante “il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi”, ove il primo è da interpretarsi quale fatturato globale realizzato dall’operatore economico nelle eventuali molteplici attività costituenti l’oggetto sociale dello stesso, e il secondo é da intendersi quale fatturato in servizi e/o forniture analoghi a quelli oggetto di appalto, nel PAG. 54 - APINFORMA / Edilizia - numero 6 - 31 marzo 2014

bando occorre sempre individuare il triennio di riferimento, eventualmente prevedendo, a discrezione del concorrente, la scelta dell’ultimo anno del triennio oggetto di dichiarazione, in relazione al periodo in cui cade la pubblicazione del bando di gara. Infatti, secondo l’Autorità, tenuto conto che i mezzi di prova per dimostrare il possesso di detto requisito sono i bilanci o i documenti tributari e fiscali relativi ai tre esercizi annuali, antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, che, alla stessa data, risultano depositati, se la data di pubblicazione del bando di gara cade in un periodo in cui non è ancora scaduto il termine per la presentazione degli stessi (ad esempio, nel caso di bando pubblicato nel periodo 1° giugno / 31 ottobre 2013, laddove l’operatore economico faccia ricorso alla modalità telematica per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi), è assolutamente corretto che lo stesso concorrente possa dichiarare e poi documentare il possesso del requisito in argomento mediante presentazione, con riferimento all’esempio prima indicato, delle dichiarazioni I.V.A. riferite al fatturato conseguito nel triennio 20092011, ovvero nel caso che abbia già presentato le dichiarazioni dei redditi, al fatturato conseguito nel triennio 2010-2012. Analogo ragionamento può farsi per le società di capitale, i consorzi, le società cooperative e i G.E.I.E. che dimostrano il requisito in argomento tramite esibizione dei bilanci di esercizio approvati e depositati presso il Registro delle Imprese competente entro 30 giorni dalla data di approvazione dei bilanci stessi. Per contro, in merito al requisito di capacità tecnica previsto all’art 42, comma 1, lett. a), del Codice, riguardante i “principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni ... “, occorrerà precisare nel bando che in tal caso il triennio è effettivamente quello antecedente alla data di pubblicazione dello stesso e non necessariamente coincidente con quello prima adottato per il requisito di capacità economico-finanziaria.

MEZZI DI PROVA PER DIMOSTRARE IL POSSESSO DEI REQUISITI Quanto alle modalità di dimostrazione del possesso dei requisiti speciali, per i lavori, il titolo III, capo III del Regolamento individua con precisione i mezzi di prova; per servizi e forniture, invece l’Allegato IX A al Codice, prevede, al punto 17, che nei bandi le stazioni appaltanti siano tenute, laddove richiedano requisiti minimi di carattere economico e tecnico che i concorrenti devono possedere, ad individuare le informazioni e le formalità necessarie per la valutazione degli stessi: devono,


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dunque, stabilire, preventivamente, quali siano i mezzi di prova. Occorre, secondo l’Autorità, al riguardo effettuare ulteriori puntualizzazioni in base alla tipologia di procedura prescelta. Sia nel caso di procedure ristrette che nel caso di procedure aperte i requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economicofinanziaria sono individuati univocamente, e una volta per tutte, nel bando di gara o nel relativo disciplinare, e costituiscono, per le procedure ristrette, oggetto di “prequalifica”, seppure in forma di auto-dichiarazione. Secondo la lettera della norma, nel caso di procedura ristretta, la S.A., solo dopo aver proceduto all’individuazione dei candidati in possesso dei requisiti prescritti dal bando ed avere ricevuto le offerte dai soggetti invitati, procede al sorteggio in seduta pubblica, alla richiesta di comprova e al conseguente controllo. Infatti, nelle procedure aperte, la documentazione da verificare viene specificata nel bando, contestualmente all’individuazione dei requisiti, invece, per le procedure ristrette, la documentazione utile per comprovare i requisiti di partecipazione autodichiarati, viene specificata dalla S.A. nella lettera di invito. Inoltre, le dichiarazioni da verificare, in base all’art. 48, sono quelle contenute nella domanda di partecipazione e, cioè, nella richiesta di invito formulata dal concorrente, in caso di procedure ristrette (cfr. art. 55, comma 6, del Codice); viceversa, le dichiarazioni da verificare, in caso di procedure aperte, sono quelle contenute nell’offerta (cfr. art. 55, comma 5, del Codice). La normativa di riferimento (art. 48 del Codice), non fornisce alcuna indicazione in ordine alla documentazione da presentare, ma si limita solo a prescrivere l’onere per i concorrenti di presentare “la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito”. In assenza di una esplicita indicazione, nella lex specialis circa i documenti da presentare a comprova dei requisiti dichiarati con la domanda di partecipazione ad una gara, è ammissibile che il concorrente dimostri il possesso degli stessi con i documenti probatori da lui ritenuti più idonei.

APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 48 AGLI APPALTI DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE In relazione alla procedura di verifica prevista dall’art. 48 del Codice, per l’Autorità, sono emerse alcune questioni interpretative riguardanti la possibilità, nell’ambito di un appalto avente ad oggetto la progettazione esecutiva e la esecuzione dei lavori (articolo 53, comma 2, lettere b) PAG. 56 - APINFORMA / Edilizia - numero 6 - 31 marzo 2014

e c) del Codice) di sottoporre alle sanzioni previste dall’art. 48 del Codice (art. 6. comma 11, e sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento) il progettista indicato da un’impresa concorrente o partecipante come mandante all’interno di un raggruppamento, nel caso in cui non riesca a comprovare la dichiarazione del possesso dei requisiti prescritti dal bando. Al riguardo, l’Autorità sottolinea in via preliminare che nell’appalto di progettazione ed esecuzione assume la qualità di concorrente l’appaltatore che individualmente o in forma associata partecipa alla gara; egli deve dimostrare nell’offerta il possesso dei requisiti professionali previsti dal bando per la redazione del progetto esecutivo e ciò anche mediante l’eventuale indicazione di professionisti esterni; con la conseguenza che a differenza delle gare per incarichi di progettazione, i progettisti, fatta salva l’ipotesi di partecipazione al raggruppamento concorrente, non assumono la qualità di concorrenti né quella di titolari del rapporto contrattuale con l’Amministrazione in caso di eventuale aggiudicazione, trattandosi di semplici collaboratori esterni delle imprese partecipanti alla gara (cfr. TAR Lazio n. 3305/2008). Così, mentre nel caso di raggruppamento costituendo l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese dell’associazione, nell’appalto di progettazione ed esecuzione il progettista, qualora sia soltanto indicato, non sottoscrive l’offerta e non assume quindi nessuna responsabilità rispetto ad essa, ma il relativo ambito funzionale e di responsabilità è circoscritto nei limiti dell’incarico di progettazione conferito al medesimo dall’appaltatore. Ciò è comprovato dall’art. 169 del Regolamento che al comma 6 dispone che il contratto sia risolto per inadempimento dell’appaltatore, e quindi anche del progettista nel caso sia uno dei mandanti del raggruppamento, qualora il progetto esecutivo redatto dall’impresa non sia meritevole di approvazione. Pertanto, le sanzioni previste dall’art. 48 (esclusione del concorrente dalla gara ed escussione della cauzione provvisoria) in caso di mancata dimostrazione dei prescritti requisiti in esito alla procedura ivi prevista agiranno, nel caso di appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione, nei confronti dell’appaltatore a prescindere dalla forma di partecipazione del progettista. Riguardo invece all’ulteriore procedimento innanzi all’Autorità ai fini dell’applicazione delle sanzioni di competenza (art. 6. comma 11, del Codice e sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento), assume rilievo la condotta soggettiva del “dichiarante”. Come già evidenziato, infatti, le sanzioni comminate dall’Autorità col-


piscono il comportamento scorretto della singola impresa o del singolo professionista in ragione dell’interesse di portata generale a che nel settore degli appalti agiscano soggetti idonei. Pertanto, anche se l’art. 48 fa espresso riferimento al “concorrente” - circostanza che sembrerebbe escludere il progettista indicato in caso di progettazione esecutiva ed esecuzione - in virtù di un’interpretazione logico sistematica del quadro normativo di settore con il D.P.R. 445/2000, che all’art. 76 prevede conseguenze di carattere penale in virtù di una responsabilità personale delle dichiarazioni rese, nonché della ratio sottesa all’art. 48, volta ad escludere dalle procedure selettive soggetti non idonei, si deve concludere per l’applicazione delle sanzioni (compresa quella interdittiva) ivi previste sia nei confronti del progettista partecipante come mandante all’interno di un raggruppamento (e quindi concorrente), sia del progettista indicato dall’impresa, qualora abbiano reso dichiarazioni circa il possesso di requisiti successivamente non dimostrate. Si deve tenere conto, poi, del fatto che, il progettista indicato dall’impresa, benché non assuma la qualità di concorrente, né quella di titolare del rapporto contrattuale con l’Amministrazione (una volta intervenuta l’aggiudicazione), in quanto è un semplice collaboratore esterno dell’impresa partecipante alla gara, rilascia, in ogni caso, una auto-dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di partecipazione, sia generali che speciali. Infatti, per il caso di impresa che si avvalga (art. 53, comma 3, del codice) “ ... di progettisti qualificati, da indicare nell’offerta, ...”, questa stessa norma va interpretata nel senso che la stazione appaltante è tenuta a richiedere nel bando, per siffatta eventualità, la dichiarazione sostitutiva di detti progettisti sia in merito ai requisiti generali che a quelli tecnico-organizzativi ed economico-finanziari relativi alla progettazione, in quanto l’espressione “progettisti qualificati” può interpretarsi solo in tal senso. Conseguentemente, essendo stata rilasciata una dichiarazione sostitutiva sui requisiti speciali, laddove il progettista esterno all’impresa, e non partecipante quale mandante, non riesca a comprovare l’auto-dichiarazione resa sui requisiti, sussistono i presupposti per l’applicazione delle sanzioni ex art. 48, da parte della Autorità (sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 6, comma 11, del Codice e sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento).

APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 48 IN CASO DI AVVALIMENTO Nel caso in cui il concorrente abbia dichiarato di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento al fine di PAG. 57 - APINFORMA / Edilizia - numero 6 - 31 marzo 2014

soddisfare uno o più requisiti speciali richiesti dal bando, il controllo previsto dall’art. 48 implica la verifica del possesso dei requisiti oggetto di avvalimento in capo all’impresa ausiliaria. Il concorrente deve dunque fornire la prova, oltre che dei requisiti posseduti in proprio, di quelli posseduti per il tramite dell’impresa ausiliaria. I requisiti oggetto di avvalimento devono essere integralmente ed autonomamente posseduti da parte dell’impresa ausiliaria (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 13 giugno 2011 n. 3565 e sez. IV, 16 febbraio 2012 n. 810) e quindi, come evidenziato nella Determinazione n. 2 del 2012, deve escludersi che l’impresa ausiliaria possa a sua volta avvalersi dei requisiti di un’impresa terza (cd “avvalimento a cascata”), sia pure ad essa collegata sulla base di rapporti c.d. infragruppo (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 24 maggio 2013 n. 2832). L’esito negativo della verifica dei requisiti dell’impresa ausiliaria comporta il difetto dei requisiti di partecipazione in capo al concorrente determinandone l’esclusione dalla gara e l’escussione della relativa cauzione provvisoria. Per quanto concerne le ulteriori sanzioni previste dall’art. 48, comma 1, sanzioni pecuniarie e sospensione dalla partecipazione alle gare, comminate a seguito di specifico procedimento condotto dall’Autorità, si ritiene, in analogia con quanto previsto nel caso di mancata comprova del requisito in capo al progettista indicato negli appalti di progettazione ed esecuzione, che esse possano essere disposte anche nei confronti dell’impresa ausiliaria. Benché, infatti, l’art. 48 indichi il “concorrente” come destinatario anche delle sanzioni di cui all’art. 6, comma 11, del Codice e l’impresa ausiliaria non sia qualificabile come tale, in ragione del generale principio di responsabilità per le dichiarazioni sostitutive su cui si basa l’intero impianto del d.P.R. n. 445/2000, si ritiene che l’impresa ausiliaria non possa non essere chiamata a rispondere della dichiarazione resa ai sensi dell’art. 49, comma 2, lett. c), prodotta in gara e non comprovata in sede di verifica ex art. 48. Occorre, secondo l’Autorità, considerare che la dichiarazione resa dall’impresa ausiliaria in ordine al possesso dei requisiti oggetto di avvalimento concorre, unitamente alle dichiarazioni rese dal concorrente, a comporre il quadro dei requisiti ritenuti necessari dalla stazione appaltante per garantire la scelta di un operatore economico capace di eseguire il contratto secondo gli standard stabiliti e che per rafforzare l’impegno assunto dall’impresa ausiliaria il Codice ne prevede la responsabilità solidale con il concorrente, nei confronti della stazione appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto del


contratto (art. 49, comma 4); l’impresa ausiliaria concorre dunque a pieno titolo al corretto adempimento dell’appalto e merita di essere sanzionata anche con la sospensione dalla partecipazione alle gare qualora, in sede di verifica ex art. 48, si riveli non idonea alla partecipazione. In una simile ipotesi occorre dunque che l’Autorità valuti caso per caso sia la dichiarazione resa dal concorrente che quella resa dall’impresa ausiliaria

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accertando le responsabilità di ciascuno, potendo infine pervenire all’irrogazione di sanzioni diverse (pecuniaria e/o interdittiva) nei confronti del concorrente e dell’impresa ausiliaria in ragione del diverso grado di imputabilità soggettiva della mancata comprova dei requisiti all’una e all’altra. (continua)

(CS)


Note informative

LE NOVITÀ NORMATIVE NAZIONALI

CONSIGLIO DEI MINISTRI: LE DECISIONI PIÙ IMPORTANTI PER IL SETTORE EDILE. ANCORA DUBBI SULLE SPECIALISTICHE Di seguito si riporta un commento sulle misure più significative approvate dal Consiglio dei Ministri del 12 marzo scorso. Decreto legge. Misure urgenti per l’edilizia abitativa Recupero degli alloggi ex Iacp Il capitolo edilizio si fonda su 400 milioni di Euro attinenti alla manutenzione straordinaria di alloggi Iacp. Tali alloggi sono a disposizione di AterAlter ma attualmente vuoti o occupati in quanto vecchi e inagibili, senza che l’ex Iacp abbia risorse per sistemarli. Il Decreto prevede la pubblicazione di mini-appalti sotto il milione di Euro, affidabili a procedura negoziata per un programma di manutenzione e messa in sicurezza degli edifici. Si evidenzia che il piano consentirà di mettere a disposizione 12.000 alloggi all’anno. Sono inoltre stanziati 67,9 milioni reperiti da vecchi fondi inerenti all’edilizia agevolata revocabili ed individuati con Decreto Infrastrutture-Economia per recuperare altri 2.300 alloggi destinati alle categorie disagiate (con un reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore ai 27.000 Euro). Raddoppiata la dotazione del fondo affitti Il Decreto Legge prevede il raddoppio del fondo affitti. Specificatamente, la dotazione viene portata a 100 milioni nel 2014 e altri 100 milioni del 2015. Dotazione del fondo morosità incolpevole Viene portata, a 246 milioni la dotazione del fondo morosità incolpevole rispetto ai 40 milioni già messi a disposizione dal Dl 102. Saranno destinati, PAG. 59 - APINFORMA / Edilizia - numero 6 - 31 marzo 2014

nello specifico, 19,6 milioni per il 2014, 16,6 milioni per il 2015, 63,6 milioni per il 2016, 39,9 milioni per il 2017, 46,1 milioni per il 2018, 46,1 milioni per il 2019 e 9,5 milioni per il 2020. Possibilità di vendita a prezzo agevolato di tutti gli alloggi ex Iacp agli inquilini Viene concesso ai proprietari di alloggi sociali di vendere gli alloggi agli inquilini, con sconti da valutare in sede locale. In generale il fondo per i mutui, in favore degli inquilini che acquistano un alloggio di proprietà degli Iacp, costerà 18,9 milioni l’anno dal 2015 al 2020, per un totale complessivo di 113,4 milioni. L’agevolazione consisterà in un contributo in conto interessi massimo dell’1% per 7 anni in favore di un totale di mutui per 2 miliardi in 30 anni. Per favorire l’acquisto degli alloggi da parte degli inquilini è prevista la costituzione di un Fondo destinato alla concessione di contributi in conto interessi su finanziamenti per l’acquisto degli alloggi. Riscatto a termine dell’alloggio sociale Il Decreto prevede che per i primi 7 anni dalla stipula del contratto di locazione, l’inquilino ha facoltà di riscattare l’unità immobiliare. L’inquilino che acquista ha due vantaggi: 1) l’Iva dovuta dall’acquirente (che è incassata da chi vende per riversarla allo Stato) viene corrisposta solo al momento del riscatto e non all’inizio; 2) il reperimento del fabbisogno finanziario residuo per l’acquisto è rimandato al momento dell’atto di compravendita. Lotta all’occupazione abusiva Norme più severe nei confronti di chi occupa abusivamente un immobile. La persona che occupa abusivamente non potrà chiedere i pubblici servizi per il comparto illecitamente occupato. Per i lavori specialistici possibile ripristino della norma tampone con eliminazione di 17 categorie specialistiche e super-specialistiche Il Consiglio dei Ministri ha inserito, nel Decreto legge per l’edilizia abitativa, la norma tampone (art. 12 bis) sui lavori specialistici a qualificazione


obbligatoria. La nuova misura concederebbe all’Esecutivo 12 mesi di tempo, dall’entrata in vigore del Decreto, per trovare una soluzione definitiva alla cancellazione degli articolo 109, comma 2 e 107 comma 2 del Regolamento appalti, decisa dal Consiglio di Stato con parere reso operativo dal Dpr 20 ottobre 2013. Si specifica, quindi, che il Decreto varato dal Governo sembrerebbe recuperare la soluzione ponte inserita nel Dl 151, concedendo un anno di tempo all’Esecutivo al fine di trovare una soluzione definitiva. Con tale misura verrebbero fatti salvi i bandi e i contratti stipulati nel periodo di vigenza del Decreto 151/2013 non convertito in legge, salvando le stazioni appaltanti dal rischio ricorsi. Il Decreto, non si limita a questo; viene modificato l’elenco delle categorie a qualificazione obbligatoria e anche quello delle così dette “super-specialistiche”, ovvero quelle che individuano attività molto complesse. Tali categorie, oltre una certa soglia, impediscono il subappalto obbligando l’appaltatore a formare un’Ati verticale con un’impresa specializzata. Sono eliminate le seguenti 8 categorie che non rientrano più tra le specialistiche: - Os 9 (segnaletica luminosa); - Os 12B (barriere paramassi); - Os 15 (pulizia acque marine, fluviali, lacustri); - Os 16 (centrali energia elettrica); - Os 17 (impianti telefonici); - Os 19 (reti Tlc); - Os 23 (demolizioni); - Os 31 (impianti modalità sospesa); Le seguenti 9 categorie non sono più considerate super-specialistiche: - Og 12 (opere di bonifica); - Os 3 (impianti idrico-sanitari); - Os 5 (impianti anti-intrusione); - Os 8 (impermeabilizzazioni); - Os 20-A (rilevamenti topografici); - Os 20-b (indagini geagnostiche); - Os 22 (impianti di potazione e depurazione); - Os 29 (armamento ferroviario); - Os 24 (sistemi antirumore). Infine, si sottolinea la costituzione di una nuova categoria, la Os 32, attinente alle strutture in legno. Tali misure, tuttavia, sono ancora a rischio: a questo punto ci risulta, infatti, sarebbero in corso, proprio in queste ore, ulteriori verifiche tecniche che rendono incerto il mantenimento della norma nel decreto varato dal Consiglio dei Ministri. Decreto del Presidente del Consiglio. Istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di strutture di missione per il disPAG. 60 - APINFORMA / Edilizia - numero 6 - 31 marzo 2014

sesto idrogeologico e per l’edilizia scolastica Finanziamenti per l’edilizia scolastica Parte dal 1° aprile il piano scuola; a guidare l’operazione è Palazzo Chigi, in concerto con il Ministero dell’Istruzione, dell’Economia dell’Infrastrutture e dell’Ambiente, con i Comuni e le ex Province. Il Decreto prevede 3,5 miliardi per ristrutturare e mettere in sicurezza le scuole del territorio nazionale. Le risorse verranno recuperate nei capitoli di spesa del Ministero dell’Istruzione nel Fondo sociale europeo e lo stanziamento non intralcerà il Patto di Stabilità. L’operazione predisposta dal nuovo organismo rientra anche nella lotta alla burocrazia. Al momento sono 8 le fonti di finanziamento e 12 le procedure attuative per la realizzazione delle opere di cui le scuole italiane necessitano. E’, inoltre, prevista la figura di un commissari ad acta che, in caso di inadempienza degli enti, porti a buon fine gli interventi finanziati e cantierabili, infatti i dati registrati evidenziano uno scenario disastroso poiché sono più del 40% gli edifici scolastici non a norma. Si punta dunque sulla sicurezza ma, soprattutto sui finanziamenti non più a pioggia, ma selezione delle priorità in base alle emergenze. Dissesto idrogeologico e attuazione alle risorse Cipe Il Decreto del Governo prevede oltre 1,5 miliardi di Euro di fondi per la lotta al dissesto idrogeologico. Le risorse vengono da interventi già approvati e finanziati in due delibere Cipe: numero 6/2012 e numero 6/2012.

GAZZETTA UFFICIALE: PUBBLICATO IL REGOLAMENTO PER LA SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE Sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo scorso è stato pubblicato il provvedimento dell’Autorità Vigilanza del 13 febbraio recante “Regolamento sul procedimento per la soluzione delle controversie ai sensi dell’articolo 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”. Specificatamente, il nuovo Regolamento, disciplina il procedimento per la soluzione delle controversie di cui all’art. 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163. Il nuovo Regolamento è costituito 15 articoli e da un allegato inerente il modulo per la presentazione di istanza di parere per la soluzione delle controversie. Il testo, già in vigore, è formato dai seguenti articoli: - Art. 1 Oggetto.


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Art. 2 Soggetti richiedenti. Art. 3 Intervento facoltativo nel procedimento. Art. 4 Istanze ammissibili. Art. 5 Presentazione e contenuti dell’istanza. Art. 6 Istruttoria delle istanze presentate congiuntamente. - Art. 7 Istruttoria delle istanze presentate singolarmente. - Art. 8 Deposito e scambio di memorie. - Art. 9 Audizione delle parti interessate. - Art. 10 Conclusione del procedimento. - Art. 11 Pubblicità. - Art. 12 Istanza di riesame. - Art. 13 Attività conciliative. - Art. 14 Forma delle comunicazioni. - Art. 15 Entrata in vigore. Per il commento attinente i punti più importanti del nuovo Regolamento si rimanda ad Apinforma n. 4 del 28 febbraio 2014, pag. 43.

IL REATO EDILIZIO VIENE PRESCRITTO DALL’ULTIMA VIOLAZIONE Con la sentenza n. 5480/2014 la Corte di Cassazione ha stabilito che la permanenza del reato edilizio cessa con l’interruzione della condotta anti giuridica. Se però, quest’ultima prosegue e sussiste l’identità del disegno criminoso, il reato si protrae nel tempo e la prescrizione inizia a decorrere dal momento di cessazione finale della condotta. Nello specifico, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal comproprietario di un terreno avverso la pronuncia della Corte d’appello di Salerno che, in riforma della sentenza di condanna per reati edilizi emessa dal Tribunale di Salerno aveva riformulato la pena affermando che il termine di prescrizione non sarebbe decorso dalla sospensione dei lavori avuti in forza del sequestro preventivo (13 settembre 2005), ma a far data dall’accertamento dell’ultima violazione dei sigilli. Tale pronuncia di inammissibilità del ricorso emessa dalla Corte di Cassazione, conferma il consolidato indirizzo della giurisprudenza, attinente il quale il reato edilizio comincia con l’avvio dei lavori di costruzione e continua sino al termine dell’attività edificatoria abusiva evidenziando, inoltre, che: - “i lavori si ritengono conclusi sulla base di dati oggettivi, come la rifinitura degli intonaci e degli infissi”(Sezione III-sentenza n.38136/2001); - “La cessazione dell’abuso edilizio coincide con il completamento dell’opera, la sospensione dei lavori ovvero la sentenza di primo grado, se proseguono dopo l’accertamento del reaPAG. 61 - APINFORMA / Edilizia - numero 6 - 31 marzo 2014

to e sino alla data del giudizio” (Sezione III - sentenze nn. 7065/2013 e 32969/2005). Viene, quindi, evidenziato che “la condotta antigiuridica si protrae nel tempo e cessa solamente per volontà contraria dell’agente o imposta, fermo restando che, qualora il soggetto contravvenzionato perseveri in attività delittuosa, si configurano gli estremi della continuazione del reato ed il consequenziale slittamento dei termini di prescrizione”. Viene sottolineato, infine, che la Cassazione ha in più occasioni ribadito che, in tema di reati edilizi, la responsabilità del proprietario non formalmente committente di opere abusive, può essere dedotta da una serie di indizi quali: - l’interesse alla trasformazione del territorio; - il deposito di provvedimenti abilitativi in sanatoria; - i rapporti di parentela o affinità con l’esecutore materiale dell’edificio, la disponibilità dell’area oggetto dell’intervento, la presenza e la vigilanza nel corso dei lavori o la fruizione del compendio edilizio secondo le norme civilistiche sull’accessione.

NEGLI APPALTI VERDI LA PRIMA DELLA CLASSE È L’EMILIA ROMAGNA Con l’approvazione della Delibera di Giunta 120/2014, si rendono operative le direttive attraverso le quali un’amministrazione può avviare una politica degli acquisti sostenibile e stilare un piano triennale così come previsto dalla Legge Regionale 28/2009. La Regione con questo strumento cerca di raggiungere entro il 2015 il tetto del 30% degli acquisti sostenibili. Le linee guide si articola in due parti, nella prima viene illustrata la definizione di Green Public Procurement e il suo svolgimento normativo in ambito nazionale e regionale, la seconda parte tratta delle fasi principali per la realizzazione di politiche per il GPP all’interno dell’Ente, ovvero quali sono gli obiettivi generali e quindi lo sviluppo del Piano d’Azione per gli acquisti sostenibili. Inseguito a questa operazione si passa alla pianificazione e a possibili integrazioni del GPP. Le linee guide mostrano anche come delineare una procedura di appalto, per poter intervenire sull’oggetto e avviare criteri ambientali e sociali nelle tecniche, nella selezione dei candidati, in fase di aggiudicazione e nelle clausole contrattuali. Invece, sul piano nazionale, gli appalti verdi in un primo momento sono stati regolati dal Decreto Ministeriale 11 aprile 2008, a cui sono seguiti altri Decreti che hanno dato definizione ai Cam (criteri ambientali minimi).


PER GLI APPALTI SI EVIDENZIANO SEGNALI DI RIPRESA, POSITIVI ANCHE COMUNI, FERROVIE E ANAS Dagli ultimi rilevamenti del Cresme, Comuni, aziende speciali, Anas e Ferrovie evidenziano segnali positivi. Le amministrazioni comunali hanno indetto 1.420 bandi per 834 milioni (+47% per i valori nonostante vi sia una lieve flessione del 2% per le gare), le ex municipalizzate hanno pubblicato 183 lavori (+59%) per 669 milioni (+15%), l’Anas ha promosso 50 lavori (+8%) per 366 milioni (+1.412%) mentre le Ferrovie hanno messo sul mercato meno opere (30, -30%) ma più ricche: 309 milioni (+27%). Anche l’edilizia sanitaria segue lo stesso andamento con 61 appalti (-30%) per 131 milioni (+55%), al contrario dell’edilizia abitativa che perde il 55% per i bandi (23) e il 63% per gli importi (-12%). Speranza dunque per questi segnali di ripresa in riferimento alla crescita del mercato dei lavori pubblici, che nel primo bimestre dell’anno hanno evidenziato un aumento del numero dei bandi e dei valori messi in gara rispetto allo stesso periodo 2013. Il dato più rilevante sono i 2.322 bandi per un valore di 2,748 miliardi, con un aumento dello 0,8% per la quantità di avvisi e, mentre si registra un 2,3% per gli importi dei lavori. A guidare la classifica in ambito regionale è il Piemonte con 420 milioni davanti alla Lombardia 322 milioni e al Veneto 318 milioni, a cui seguono la Sicilia con 288 milioni e la Campania con 268 milioni. Link: www.cresme.it

AUDIZIONE PARLAMENTARE DEL MINISTRO LUPI: RIDIMENSIONAMENTO DELL’AUTORITÀ, PROGRAMMI INFRASTRUTTURALI, EDILIZIA SOCIALE Nell’agenda degli impegni del Ministro Lupi c’è anche la riforma della legislazione sugli appalti (raccolta nel codice di contratti pubblici) e approfittando dell’occasione offerta dalle nuove direttive approvate dall’Unione europea, Il ministro traccia anche le direttrici della riforma del codice: snellimento delle procedure, paletti alle riserve, aggregazione delle stazioni appaltanti. Annunciato anche un Decreto del Fare 2. L’obiettivo è rimettere in circolo, revocandole, le risorse per progetti finanziati prima del 2010 e ancora bloccate. Nel provvedimento che il Ministro intende proporre sarà posto un vincolo temporale sulla reale capacità di cantierare gli interventi entro e non oltre il 31 dicembre del 2014. PAG. 62 - APINFORMA / Edilizia - numero 6 - 31 marzo 2014

In dettaglio ecco alcune delle proposte esposte dal Ministro Lupi. Decreto Legge mirato all’uso delle risorse destinate ad interventi approvati e non ancora appaltati La Legge di Stabilità 2014 ha fissato che le risorse stanziate per interventi approvati prima del 31 dicembre 2010 e non ancora appaltati possono essere revocati. Quindi il successo del Decreto Legge del Fare e la linea strategica della Legge di Stabilità impongono, in tempi celeri, una rilettura di tutti gli interventi che pur approvati prima del 2010 sono ancora fermi nella fase procedurale. Tale analisi sarà mirata a consentire una rimodulazione temporale delle risorse in modo da utilizzare realmente la “cassa” e non compromettere così l’avvio di opere immediatamente cantierabili. Norme di riforma dell’offerta portuale Per il Ministro Lupi, l’Italia assume un ruolo chiave nell’intero bacino del Mediterraneo; un ruolo che superata la lunga fase recessiva, permetterà alla nostra portualità di svolgere una funzione importante su scala nazionale e comunitaria. Quindi, è necessario giungere ad un’innovazione totale nella governance dei porti italiani immettendo nel sistema una dinamica di integrazione e concertazione dell’offerta, per poi rafforzare le funzioni unitarie strategiche attraverso un nuovo strumento “Il Piano nazionale dei porti e della logistica, valido per tutto il sistema nazionale. Disegno di Legge di Riforma dell’assetto gestionale dei sistemi urbani. In questo disegno di legge rientrano misure rilevanti come: La messa a sistema, attraverso un riordino del testo unico per l’edilizia, di tutte le innovazioni normative. Anche di quelle introdotte con il decreto-legge del Fare, per rispondere a esigenze specifiche dei cittadini e delle imprese, in modo da snellire e semplificare il quadro normativo e amministrativo che disciplina i procedimenti compresi alla realizzazione degli interventi edilizi, per spingere la ripresa dell’attività edilizia come focus per la crescita e l’occupazione. La promozione dell’edilizia sociale, comprendente sia le iniziative promosse dai soggetti privati, sia da quelli pubblici, al fine di promuovere la valorizzazione del patrimonio esistente di edilizia pubblica e di rilancio di proposte di nuova costruzione di edifici residenziali pubblici che in molte aree del paese hanno subito una battuta di arresto. In questo tema rientra quindi una capillare opera di incentivazione e di adeguamento della strumentazione tecnica necessaria al rilancio delle opera-


zioni di trasformazione urbana, di adeguamento sismico, di miglioramento energetico degli edifici, di dotazione tecnologica degli immobili. La promozione dell’edilizia residenziale sostenibile, sia pubblica che privata, attraverso il recupero, la riqualificazione e la nuova costruzione, nel rispetto delle direttive comunitarie che ci permettono, da un lato l’accesso a nuove risorse provenienti dall’Unione Europea, dall’altro un contenimento dei costi energetici che allo stato attuale gravano sul settore dell’edilizia abitativa. Approvazione del Piano Aeroporti Dopo più di trent’anni di assenza di una pianificazione funzionale della nostra offerta aeroportuale prenderà corpo una proposta pianificatoria che in funzione di precisi bacini di traffico caratterizzerà due distinti gruppi relativi agli aeroporti strategici e quelli inerenti gli aeroporti di interesse nazionale; per il primo gruppo l’identificazione è già definita perché supportata da dati oggettivi, per il secondo invece viene offerto un arco temporale di tre anni per dimostrare con un apposito Piano Economico e Finanziario l’effettiva autonomia finanziaria dell’impianto. La Riforma delle Legge Obiettivo, del Cipe e dell’Autorità di Vigilanza dei Lavori Pubblici Dopo 12 anni dall’emanazione della Legge 443/2001 (Legge Obiettivo) si rende necessaria una verifica delle positività e delle negatività della norma. Due sono i punti da approfondire e da riprodurre: il rapporto con le Regioni attraverso, una riformulazione dello strumento dell’Intesa Generale Quadro affinché offra nuovi strumenti di interlocuzione e negoziazione con le autonomie territoriali, adeguate alle specifiche caratteristiche dei contenuti della programmazione e la netta definizione dei riferimenti di base del Programma delle Infrastrutture Strategiche, con la precisazione che per opere strategiche su cui intervenire sono da intendersi: i valichi ferroviari del Frejus, del Sempione e del Brennero; i Corridoi Comunitari Core Network sia ferroviari che stradali; le aree metropolitane così come definite dal Decreto Legge 95 del 6 luglio 2012 ed i nodi logistici portuali, interportuali ed aeroportuali. La Riforma dovrà segnare il passaggio dalla fase caratterizzata dalla costruzione dei “corridoi” che ha permesso al territorio italiano di rimanere collegato all’Europa, alla fase caratterizzata dai nodi, urbani, portuali, logistici, della mobilità, telematici, quali punti di intersezione della rete, ad alta efficienza tecnologica e organizzativa. In merito alla riforma del CIPE, bisogna ricordare che per oltre l’80% le attuali attività del CIPE sono PAG. 63 - APINFORMA / Edilizia - numero 6 - 31 marzo 2014

relative ad interventi di competenza del Dicastero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed in particolare di interventi inseriti nel Programma della Legge Obiettivo; quindi il CIPE esamina proposte strategiche che rivestono tutte un’urgenza realizzativa; ecco perché l’arco temporale che passa tra l’ approvazione dei progetti in sede CIPE e la registrazione della Delibera da parte della Corte dei Conti supera anche gli otto mesi, vincolo temporale, che non è accettabile poiché comporta una rivisitazione funzionale delle strutture che supportano il CIPE ed una riforma delle competenze istruttorie dello stesso. Per quanto riguarda l’Autorità di Vigilanza dei Lavori Pubblici, tale organismo va portato all’interno delle competenze del Dicastero delle Infrastrutture e dei Trasporti permettendo così un contenimento dei costi ed una diretta correlazione tra procedure contrattuali ed interventi infrastrutturali. Infatti, le tre nuove direttive comunitarie ormai in fase di approvazione definitiva ed una serie di provvedimenti assunti in questo ultimo triennio impongono una rilettura del Codice degli Appalti, rilettura che deve mirare a ridurre il ricorso alle riserve nella realizzazione delle opere, a snellire ulteriormente le procedure di gara per compattare i tempi che intercorrono tra il bando di gara e la cantierizzazione delle opere ( In media l’arco temporale è di 14 mesi), a promuovere l’aggregazione e l’innalzamento di competenze delle stazioni appaltanti e a rafforzare le funzioni di regia unitaria dell’intervento, cruciali nella realizzazione delle grandi opere. Gli interventi in project financing, per il mix di complessità finanziaria, progettuale e amministrativa/autorizzativa che li caratterizza, esigono una struttura centrale di coordinamento e di supporto alle stazioni appaltanti. Tale struttura, qualificata ed agile sul modello esistente ormai in tutti i paesi europei, deve essere dotata non solo di funzioni di standardizzazione e promozione, ma anche di valutazione preventiva, selezione e ammissione delle proposte alle fasi successive dell’iter e deve essere collocata presso il Ministero competente alla regia dello sviluppo infrastrutturale del Paese. Rivisitazione delle logiche con cui vengono assegnate le risorse annualmente per il comparto infrastrutture (da inserire nelle Linee Guida del DEF) La costruzione di un’offerta infrastrutturale organica, dalla difesa del territorio alla sua infrastrutturazione, economica e sociale, costituisce una finalità strategica primaria per la crescita e lo sviluppo del Paese. Un’offerta infrastrutturale


caratterizzata da grandi, medie e piccole opere. Una tale finalità strategica non può subire annualmente scostamenti programmatici e finanziari rendendo così non incisiva l’azione del Governo e limitando il ritorno di investimenti in tempi certi delle scelte prodotte dallo stesso Governo. Per venire incontro ad una simile esigenza si deve dare attuazione a quanto previsto dall’Allegato Infrastrutture al Documento di Economia e Finanza, approvato nel settembre 2013 da questo Governo

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e dal Parlamento, relativamente all’istituzione di un Fondo Unico Infrastrutture, Tale fondo viene annualmente implementato con una quota pari allo 0,3% del Prodotto Interno Lordo. Una scelta questa che ci rende simili a quasi tutti i Paesi dell’Unione Europea e, al tempo stesso, offre al mondo della finanza condizioni di certezza tali da garantire un misurabile e significativo coinvolgimento di capitali privati. (C)


Il recupero del credito in Europa POSSONO ESSERE CERTIFICATI COME TITOLI ESECUTIVI EUROPEI LE DECISIONI GIUDIZIARIE, LE TRANSAZIONI GIUDIZIARIE E GLI ATTI PUBBLICI AVENTI AD OGGETTO CREDITI NON CONTESTATI a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero La Corte d’Appello di Torino in data 23 luglio 2012 ha revocato un certificato di titolo esecutivo europeo concesso dal Tribunale di Alba ai sensi del Regolamento (CE) n. 805/2004 del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati. Un’analisi di questo provvedimento può essere utile alle imprese italiane che intrattengono rapporti di natura commerciale con soggetti provenienti da altri Stati membri dell’Unione Europea. Il titolo esecutivo europeo è un documento che conferisce al soggetto che lo detiene il diritto di vedere eseguito nei confronti della sua controparte quanto ivi disposto (per esempio il pagamento di una somma). In particolare, è uno strumento attraverso cui un soggetto può chiedere direttamente l’esecuzione del suo diritto nei vari Paesi dell’Unione Europea, poiché le disposizioni del Regolamento che lo istituisce permettono di evitare di instaurare in questi Paesi un altro processo intermedio per portare a termine l’esecuzione (nell’ottavo considerando del Regolamento si legge: “La decisione giudiziaria certificata titolo esecutivo europeo dal giudice d’origine dovrebbe essere trattata, ai fini dell’esecuzione, come se fosse stata pronunciata nello Stato membro dove si chiede l’esecuzione”). I titoli che possono essere certificati come titoli esecutivi europei sono, ai sensi del Regolamento (art. 3, n. 1), le decisioni giudiziarie, le transazioni

giudiziarie e gli atti pubblici aventi ad oggetto crediti non contestati. Una volta che un soggetto abbia a proprie mani uno degli atti sopra elencati, potrà chiederne la certificazione come titolo esecutivo europeo, mediante istanza al giudice del Paese di origine, e cioè quello in cui il titolo si è formato. In particolare, con riguardo alle decisioni giudiziarie aventi ad oggetto crediti non contestati, la certificazione potrà essere ottenuta nel caso in cui: 1. tale decisione sia esecutiva nello Stato membro in cui è stata emessa 2. la stessa non sia in conflitto con le norme riguardanti la competenza giurisdizionale in materia assicurativa e esclusiva dettate dal Regolamento (CE) n. 44/2001 3. in materia di contratti conclusi con i consumatori, il procedimento si sia svolto secondo i requisiti fissati per la non contestazione del credito dal Regolamento, nonché presso il domicilio del consumatore, il quale deve essere allo stesso tempo il debitore. Una volta che il titolo esecutivo abbia ottenuto la certificazione che ne rende possibile l’esecuzione, quest’ultima potrà avvenire nello Stato membro di interesse, senza la necessità di alcun altro passaggio intermedio per il riconoscimento o l’esecuzione stessa. Il Regolamento prevede norme minime finalizzate a disciplinare i requisiti che un titolo esecutivo deve avere per poter essere certificato come titolo esecutivo europeo. Queste ultime riguardano la necessaria notificazione da parte del creditore della domanda giudiziale o dell’atto equivalente al debitore (articoli da 12 a 15 del Regolamento), nonché le informazioni da fornire alla stessa circa i dati delle parti, l’importo del credito, l’eventuale richiesta di pagamento degli interessi (con relativo tasso d’interesse e il periodo per il quale sono richiesti), una dichiarazione riguardante le motivazioni della domanda, gli adempimenti procedurali che il debitore può porre in essere per poter contestare il credito (il termine entro cui contestare, il nome, l’indirizzo dell’istituzione a cui deve essere data una risposta, l’eventuale obbligo di essere assistiti da un avvocato) e le conseguenze della mancanza di un’eccezione e l’informazione cir-

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ca la possibilità che la decisione in oggetto venga resa esecutiva contro il debitore stesso con le responsabilità delle spese connesse al procedimento a suo carico (articoli 16 e 17 del Regolamento). Il Regolamento prevede, inoltre, l’istituto della revoca del certificato di titolo esecutivo europeo, il quale opera qualora il certificato medesimo sia stato concesso per manifesto errore, ed a seguito della violazione dei requisiti previsti dal Regolamento come sopra descritti.

ESEMPIO L’impresa A, fornitore di materiali per l’edilizia, vanta un credito non contestato nei confronti della società B di diritto francese, e, conseguentemente, si rivolge all’autorità giudiziaria italiana, mediante ricorso redatto, per ottenere un’ingiunzione di pagamento nei confronti di quest’ultima, che non si oppone e rimane contumace o non contesta completamente l’ingiunzione. Una volta ottenuto il decreto ingiuntivo, Tizio, rispettando le norme relative alla notificazione al debitore, potrà ottenere la certificazione del titolo come titolo esecutivo europeo, presentando istanza ad hoc al giudice che ha emesso lo stesso decreto di ingiunzione di pagamento (il Tribunale italiano). Tale certificazione permetterà di vedere eseguito quanto disposto dal titolo, in via diretta e senza alcuna altra procedura intermedia per il suo riconoscimento o esecuzione, in Francia. La sussistenza dei requisiti può essere sindacata in Appello, una volta che il Tribunale di primo grado abbia concesso la certificazione del titolo. Per esempio, la Corte d’Appello di Torino spiega efficacemente che nel caso in cui vengano violati i requisiti minimi per l’ottenimento del titolo esecutivo europeo, si rientra nella fattispecie disciplinata dall’art.10 del Regolamento, la quale attiene alla revoca del sopra citato titolo. Nel caso di specie, la parte che ha proposto il ricorso per revoca, una società di diritto belga, ha

basato la propria richiesta su vizi di forma riguardanti il titolo esecutivo emesso nei suoi confronti dal tribunale di Alba, nel caso concreto, un decreto ingiuntivo. Risultava, infatti, la mancata ottemperanza alle norme che il soggetto che intende ottenere una certificazione al livello europeo di un titolo esecutivo è tenuto a rispettare. Nel caso di specie, si reclamava la mancata notificazione, prevista dagli articoli 13 e seguenti del Regolamento, nonché la mancata indicazione al debitore degli adempimenti procedurali per contestare il credito (es. nome, indirizzo dell’istituzione alla quale proporre la contestazione, l’eventuale obbligo di essere rappresentati da un avvocato). A parere della Corte, i requisiti contemplati dalle norme minime di cui al Regolamento sono “concorrenti alla formazione di una “non contestazione” del credito reale ed effettiva, non già soltanto apparente”. Oltre alla disposizione della revoca del certificato di titolo esecutivo europeo, la Corte d’Appello di Torino ha statuito che le spese processuali del procedimento dovessero essere interamente poste a carico della parte soccombente italiana che aveva ottenuto il titolo esecutivo viziato. La comprensione del caso può essere di utilità alle imprese italiane nel momento in cui si vedano notificare un certificato di titolo esecutivo europeo. Essenziale è non sottovalutare la richiesta e prestare la massima attenzione al rispetto da parte della controparte (il creditore) delle formalità richieste per il rilascio del certificato stesso. Spesso accade, infatti, che gli aspetti formali vengano trascurati proprio perché tali. Tuttavia, in questo caso si rivela di notevole utilità, esistendo lo strumento della revoca del certificato di titolo esecutivo europeo, effettuare un accurato controllo.

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Cristina Martinetti e Elisabetta Mura


Federazione Russa

MODIFICHE AL CODICE CIVILE RUSSO IN MATERIA DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero Il 1° novembre 2013 è entrata in vigore la Legge Federale n. 260 – FZ che ha apportato sostanziali modifiche alla parte terza del Codice Civile della Federazione Russa. Per i rapporti nati prima di tale data, continueranno ad essere applicate le norme antecedenti in materia. Quest’ultimo provvedimento rientra nel più ampio progetto di riforma organica del Codice Civile che, intervenendo a più riprese a partire dalla fine del 2012, ha apportato numerose modifiche tese al ravvicinamento dell’ordinamento russo agli ordinamenti occidentali in merito al diritto societario, ai contratti e ai rapporti tra operatori di diritto russo e operatori stranieri. La nuova legge cerca di disciplinare i rapporti giuridici tra soggetti appartenenti ad ordinamenti giuridici diversi, ove l’elemento di estraneità influisce sulla disciplina applicabile alle singole fattispecie. Per quanto riguarda gli aspetti riguardanti la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ed alle obbligazioni extracontrattuali il Legislatore russo ha preso spunto dai Regolamenti Comunitari conosciuti come “Roma I “e “Roma II”. Anche in passato il Codice Civile Russo, per quanto concerne la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aveva preso spunto dalla Convenzione di Roma del 1980, facendo propri, agli artt. 1210 e 1211 del Codice, sia il principio della libera scelta tra le parti, sia il principio cosiddetto del “collegamento più stretto” (e della prestazione caratteristica). Orbene, così come il Regolamento 593/2008 (Roma I) è intervenuto per regolamentare in maniera più dettagliata la materia (nello specifico intervenendo con l’elencazione di molteplici fat-

tispecie all’art. 4), allo stesso modo sembra essere orientato il riformato art. 1211 del Codice Civile Russo. La legge non è intervenuta soltanto in merito alla disciplina di dettaglio, ma ha chiarito alcuni concetti chiave della materia del Diritto internazionale privato, quali, a titolo di esempio la distinzione tra norme imperative e norme di applicazione necessaria e la distinzione tra principi di “ordine pubblico interno” e principi di “ordine pubblico internazionale”. Per quanto riguarda invece la legge applicabile alle obbligazioni di natura extracontrattuale si segnalano in particolare gli aspetti riguardanti gli illeciti civili e i casi di arricchimento senza causa. Di seguito verranno illustrate le disposizioni ritenute più incisive e rilevanti per le imprese straniere che si troveranno ad operare sul territorio della Federazione Russa.

DISPOSIZIONI GENERALI DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO Fermo restando il principio della libera scelta della legge applicabile, è stato introdotto e ben chiarito il concetto di “norme di applicazione necessaria”. Il riformato art. 1192 del Codice Civile Russo evidenzia questa particolare categoria di norme che, come ben noto negli ordinamenti occidentali, costituiscono un limite al principio di autonomia contrattuale delle parti e trovano applicazione a prescindere dalla scelta effettuata dalle Parti. In passato nell’ordinamento non era molto chiara invece la distinzione tra norme imperative in genere, previste in diversi articoli del Codice (a titolo esemplificativo art. 422, art. 1212, 1223) e le norme da considerarsi appunto di applicazione necessaria, definizione quest’ultima più volte precisata dalla giurisprudenza russa che in più occasioni aveva chiarito che non tutte le norme imperative devono essere considerate di applicazione necessaria e pertanto inderogabile. Ovviamente bisognerà attendere nuove pronunce basate sulle nuove norme prima di poter affermare l’effettiva portata dell’introduzione di questa nuova categoria di norme nell’ordinamento russo. Per quanto riguarda invece la distinzione tra principi di “ordine pubblico interno” e “ordine pubblico internazionale” il riformato art. 1193 del

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Codice Civile Russo afferma che, nell’interpretare il concetto di ordine pubblico, deve necessariamente tenersi conto dell’elemento di “estraneità” presente nel rapporto giuridico considerato, con la conseguenza che, in presenza di tale elemento, l’interprete dovrà considerare il concetto di “ordine pubblico” non come inteso in ambito domestico, bensì nella diversa accezione di “principio di ordine pubblico internazionale”. Non essendo questa la sede opportuna per chiarire la differenza tra la natura dei due diversi principi, si rimanda alla ormai sopita disputa che è stata oggetto di analisi in passato anche tra i paesi Ue.

LEX CONTRACTUS La vecchia formulazione dell’art. 1210, pur contenendo il principio della libertà di scelta delle parti sulla legge applicabile ad un contratto, aveva creato numerosi dubbi interpretativi in merito al comma 5 dello stesso articolo, laddove stabiliva che, nonostante la scelta operata dalle parti, qualora la legge del paese con il quale il contratto avesse il collegamento più stretto contenesse norme imperative, queste ultime avrebbero comunque trovato applicazione. La nuova formulazione del comma 5 cerca invece di restringere il campo di applicazione della norma, stabilendo che tali implicazioni riguardanti le norme imperative troveranno applicazione soltanto nel caso in cui, al momento della scelta operata dalle parti, tutti gli elementi sostanziali del contratto siano riconducibili ad un solo Paese (diverso ovviamente da quello prescelto dalle Parti). Non meno importante è la riforma dell’art. 1211 che stabilisce un sistema più articolato e preciso per determinare la legge applicabile ad un contratto nel caso in cui le parti non abbiano proceduto alla scelta, prevedendo un elenco al pari di quanto previsto dall’art. 4 del Regolamento 593/2008 (Roma I) che ha sostituito la Convenzione di Roma del 1980 all’interno dell’UE. Secondo tale articolo il giudice dovrà partire dall’applicazione dei criteri stabiliti nei commi da 1 a 8 dell’articolo in esame. Tale elenco tuttavia non è da ritenere tassativo, in quanto il giudice, eccezionalmente, può discostarsi dai criteri summenzionati qualora accerti che effettivamente i termini essenziali, le condizioni stabilite dalle parti, le circostanze del caso, fanno desumere chiaramente che il collegamento più stretto è con la legge di un paese diverso da quello riconducibile all’elenco contenuto nell’articolo 1211. È da notare inoltre che l’elenco di cui all’art. 1211 ha introdotto nuove fattispecie che prima erano considerate in misura meno rilevante, quali ad esempio:

- il franchising (l’art. 1211 c.6 stabilisce che, in mancanza di scelta, si applicherà la legge del paese del Franchisor) - i contratti di licenza (secondo l’art. 1211 c.8 risulterà applicabile la legge del paese sul cui territorio il licenziatario utilizza effettivamente i diritti di licenza, ma se i paesi oggetto di licenza sono molteplici la legge che troverà applicazione sarà quella del paese della sede del Licenziante).

ALTRI CASI Vengono stabilite inoltre alcune regole che risultano in Ue ormai consolidate, quale ad es. la legge applicabile nel caso in cui si tratti di immobili (la legge applicabile è quella dove l’immobile si trova), piuttosto che nei contratti con i consumatori (in questo caso la legge applicabile è inderogabilmente quella del paese del consumatore). Ulteriori ipotesi che in questa sede si menzionano soltanto ai fini di completezza, riguardano la legge applicabile ai contratti di mandato, nonché ai contratti che prevedono una surrogazione (si pensi ad esempio al caso di un fideiussore che abbia assolto agli obblighi del debitore principale). Ulteriore menzione merita infine un caso particolare, che riguarda la legge applicabile agli accordi interni tra i soci di una società. Si pensi ad esempio al caso in cui tra soci di una società di diritto russo, aventi residenza o sede legale in diversi Paesi, vengano stipulati dei patti parasociali. In virtù delle intervenute modifiche il patto parasociale (da considerarsi accordo, quindi contratto, tra i soci di diversa nazionalità) potrebbe essere soggetto ad una legge diversa da quella russa.

OBBLIGAZIONI EXTRACONTRATTUALI Le nuove norme introdotte espandono in maniera significativa la possibilità per le parti di scegliere la legge applicabile anche nel caso di obbligazioni sorte da un illecito contrattuale piuttosto che nel caso di obbligazioni derivanti da indebito arricchimento. In conclusione il legislatore russo sembra continuare nel percorso di rinnovamento del diritto civile, tenendo conto non soltanto degli orientamenti interni (dettati dalla giurisprudenza), ma anche della dottrina maggioritaria e della prassi in essere nei principali ordinamenti occidentali. Gli studiosi del diritto in Russia affermano che sono necessarie altre riforme, ma allo stesso tempo si ritengono soddisfatti dei risultati ottenuti con le recenti riforme.

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Alessandro Russo


Truffe online a danno delle aziende esportatrici COME TUTELARSI?

a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero

TRUFFE ONLINE A DANNO DELLE AZIENDE ESPORTATRICI: COME TUTELARSI? Recentemente aziende del Nord Ovest hanno ricevuto ordini di acquisto online da importatori di Estremo Oriente e Africa Sub-Sahariana. A questi ordini sono allegate bozze di contratto commerciale che presentano termini di pagamento apparentemente vantaggiosi per l’esportatore. Viene proposta la divisione in percentuali uguali tra compratore e venditore delle spese di registrazione del contratto nel paese del compratore o il pagamento anticipato di spese per autorizzazioni valutarie locali. Effettuato il pagamento, il presunto importatore non è più reperibile. I costi di recupero del credito in genere vanificano il recupero del danno quantificabile in poche migliaia di Euro. Commentiamo alcune clausole del contratto commerciale in inglese inviato all’esportatore italiano (un estratto è riproposto più oltre). La prima considerazione riguarda il tipo di linguaggio che non è tipico di un operatore abituale nel commercio internazionale. La consulenza di uno Specialista estero della vostra banca consente di verificare l’appropriatezza e chiarezza dei termini inglesi utilizzati.

TERMINI DI PAGAMENTO E’ uso nel commercio internazionale che il pagamento anticipato, generalmente in una percentuale del 15% del valore della fornitura sia eseguito a presentazione da parte della banca del beneficiario di una “Garanzia di restituzione dell’acconto” (Advance Payment Bond) nel caso che la fornitura non abbia luogo. Il contratto allegato all’art. 8.1

prevede un pagamento anticipato nella misura del 30% senza richiesta di tale garanzia: per l’esportatore un costo ed una complicazione in meno. Sempre all’art. 8.1 il wording in inglese è confuso. E’ scritto: “the buyer should open an irrevocable 30% TT 30 days before shipment date in favor of the seller for the full contract value…..”. Il 30% sembra riferirsi a un pagamento anticipato: il termine T/T è in alcuni casi usato per definire il bonifico internazionale (telegraphic transfer). La costruzione della frase è tale che sembra che il bonifico sia “Irrevocable” mentre questo è un termine legato al linguaggio dei crediti documentari. Nei contratti commerciali il credito documentario è generalmente trattato in apposite clausole o allegati contrattuali che ne definiscono con precisione il testo e la tempistica per l’emissione. In questo contratto non è stabilito quando avverrà l’apertura del credito documentario da parte della banca estera. Viene invece inserita una frase come: “Letter of credit please to be opened under the following address” laddove sarebbe bastata l’indicazione dell’indirizzo SWIFT della banca del beneficiario. Una clausola approssimativa, non tecnica e forse volutamente incompleta.

INCOTERMS All’articolo 9, “Terms of Payment” si indica resa merce EXW ovvero “Franco Fabbrica” su INCOTERMS 2000. Gli esportatori preferiscono EXW come resa merce che pone a loro carico il minimo di obbligazioni. Si potrebbe tuttavia far notare all’esportatore che: - gli INCOTERMS non si traducono come “Terms of Payment” ma come “Trade Terms” - gli INCOTERMS in vigore sono quelli del 2010 (si possono ancora usare quelli del 2000, tuttavia la ridefinizione di EXW negli INCOTERMS 2010 è più precisa rispetto al caricamento della merce e di maggior tutela per il venditore rispetto alla precedente) - la corretta scrittura della resa merce in un contratto commerciale deve essere formulata come segue: EXW ….. (luogo convenuto per la consegna) INCOTERMS® 2010. Una resa merce “Franco Fabbrica” non è la più indicata con un mezzo di pagamento come il credito

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documentario in quanto l’esportatore, non essendo la parte che sceglie il vettore, dipende dal compratore per l’ottenimento del documento di trasporto. Devono essere messe in atto delle tutele particolari soprattutto nel caso di trasporto via mare.

DOCUMENTI DI SPEDIZIONE All’Art. 10 “Shipping Advice” è citata la polizza di carico: B/L (bill of lading). Tra i documenti di spedizione citati all’art. 11-Shipping Documents questo documento non c’è. Queste “incongruenze” sono in genere aspetti sui quali si deve fare chiarezza prima della firma di un contratto commerciale. La Polizza di Carico è un documento rappresentativo della merce il cui possesso ne consente il ritiro. E’ quindi una tutela per l’esportatore che sia inserito tra i documenti di spedizione.

ARBITRATO L’Art. 17 “Arbitration” prevede che le parti si rivolgano al “Tribunale di Varsavia”. Le parti sono un esportatore italiano ed un compratore di un paese del Far East. Clausola anomala sia per la scelta di un tribunale statale in una clausola che fa riferimento ad una Corte Arbitrale che per la scelta del paese a

cui far riferimento in caso di controversia. Vi sono interrogativi che dovrebbero essere chiariti prima della firma con il supporto di un legale esperto di contrattualistica internazionale. Un’ultima considerazione sull’Art. 20 “Notar”: l’entrata in vigore del contratto è subordinata alla firma ed alla registrazione presso notaio in …………………… (città del paese del compratore). Dopo questa registrazione il contratto entrerà in vigore. La suddivisione delle spese è stata concordata fuori contratto tra le parti.

CONCLUSIONI L’esportatore ha firmato il contratto commerciale e pagato con bonifico bancario la sua quota per la registrazione del contratto non avvalendosi dell’assistenza di uno Specialista Estero e di un Legale esperto di contrattualistica internazionale. Quando l’esportatore si è rivolto alla banca per ottenere informazioni sul committente si è scoperta la truffa. L’oggettiva difficoltà nel rintracciare il presunto acquirente ed i costi di recupero del credito raffrontati ad un danno per l’esportatore di circa 2.000 Euro hanno precluso lo sviluppo di ulteriori azioni. Diego Comba e Nicola Garofalo

ESTRATTO BOZZA DI CONTRATTO COMMERCIALE PROPOSTO ALL’ESPORTATORE Contract No.: The Buyers:

Date: The sellers:

This Contract is made by and between the Buyer and the Seller, whereby the Buyer agree to buy and the Seller agree to sell the under - mentioned commodity according to the terms and conditions stipulated below: 8. Terms of payment: 8.1 The buyer should open an irrevocable 30%T/T30 days before shipment date in favor of the Seller for full contract value at sight against presentation of the shipping documents mentioned in Clause 11 of this contract. Letter of Credit please to be opened under the following address: .................................................. 9. Terms of shipment: Prices are EXW in accordance to INCOTERMS 2000. 10. Shipping Advice: The Seller shall, within 72 hours upon the completion of the loading of the goods, advise by fax the Buyers of the Contract No., commodity, quantity, invoiced value, gross weight, vessel name and date of shipped on board, and, the port of loading, port of destination, invoice No., B/L No. etc. 11. Shipping Documents: The Seller shall present the following documents: (1) Signed Commercial Invoice in quadruplicate indicating contract number and L/C No. and shipping mark. (2) Packing List / Weight memo in triplicate indicating quantity/gross and net weight of each package and packing condition (as per attachment of this contract). (3) Certificate of Quality and quantity issued by the Seller in triplicate. (4) Copy of fax to the Buyers advising particulars of shipment within 72 hours after shipment effected. (5) Certificate of non-wooden packing materials in duplicate or Fumigation Certificate in one original and one copy. (6) Certificate of Origin in duplicate. 17. Arbitration: All disputes in connection with this contract or the execution thereof shall be amicably settled through negotiation. In case no settlement can be reached between the two parties, the case under dispute shall be submitted to the Court of Warsaw in Poland. The decision made by the Arbitration Institute shall be accepted as final and binding upon both parties. The arbitration fee shall be borne by the losing party unless otherwise awarded. 20. Notar: After both sides sign the contract and then this contract is notarized in ………………………., this contract comes into force. This contract is made out in four originals in both ….. and English. In case of any discrepancies the English version shall prevail. After signing of the contract, the buyer and the seller keep two originals respectively. This contract regarded English as the final interpretation

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Autotrasporto. Tachigrafo digitale INTRODOTTA LA NUOVA DISCIPLINA SUL TACHIGRAFO DIGITALE CON ALCUNE NUOVE DISPOSIZIONI SUI TEMPI DI GUIDA, DI PAUSA E DI RIPOSO Con regolamento (UE) del Consiglio e del Parlamento europeo n.165/2014 del 4 febbraio 2014, pubblicato sulla GUUE L 60 del 28 febbraio 2014 è stata adottata la nuova disciplina sul tachigrafo digitale, che abroga quella attuale adottata con regolamento del Consiglio 3821/85, e sono state introdotte alcune modificazioni al regolamento del Parlamento e del Consiglio europeo (CE) 561/2006 del 15 marzo 2006 in materia di tempi di guida, di pausa e di riposo. Il reg. (UE) 165/2016 è entrato in vigore il 29 febbraio 2014, giorno successivo a quello della pubblicazione sulla GUUE, ma tutte le sue disposizioni hanno efficacia a decorrere dal 2 marzo 2016, fatta eccezione per alcune che sii applicheranno a partire dal 2 marzo 2015. Si avrà modo in uno dei prossimi numeri di Apinforma di entrare nel dettaglio delle nuove disposizioni sul cronotachigrafo, ma già ora si segnalano le principali novità del nuovo regolamento e, in particolare, di quelle relative alla disciplina dei tempi di guida, di pausa e di riposo.

MODIFICHE AL REG. (CE) 561/2006 SUI TEMPI DI GUIDA DI PAUSA E DI RIPOSO (ENTRATA IN VIGORE DAL 2 MARZO 2015) Fra le esenzioni dall’ambito di applicazione della disciplina sui tempi di guida e di riposo (art. 3) vengono inclusi i veicoli e i complessi veicolari di massa complessiva a pieno carico non superiore a 7,5 t, impiegati per il trasporto di materiali, attrezzature e macchinari necessari al conducente per l’esercizio della sua professione e che sono utilizzati solamente entro un raggio di 100 km dal sito dell’impresa e a condizione che la guida del veicolo con costituisca l’attività principale del conducente.

Viene elevata dagli attuali 50 km a 100 km il raggio massimo dal sito dell’impresa entro cui può essere effettuato il trasporto, a fronte di deroghe accordate dai singoli Stati membri, nelle seguenti fattispecie individuate dal reg. (CE) 561/2006, art. 13: d) veicoli o complessi veicolari di massa complessiva a pieno carico non superiore a 7,5 t impiegati: - dai fornitori di servizi postali universali per la consegna di spedizioni nell’ambito del servizio postale universale; - per il trasporto di materiale o attrezzature utilizzati dal conducente nell’esercizio della sua professione; f) veicoli o complessi veicolari elettrici di massa complessiva a pieno carico non superiore a 7,5 t alimentati a gas liquido o naturale, adibiti al trasporto di merci; p) veicoli utilizzati per il trasporto di animali vivi dalle fattorie ai mercati locali e viceversa o dai mercati ai macelli locali.

PRINCIPALI NOVITÀ DELLA NUOVA DISCIPLINA DEL CRONOTACHIGRAFO (IN VIGORE DAL 2 MARZO 2016) Sono introdotti i cosiddetti tachigrafi intelligenti che permetteranno agli organi di polizia stradale d’individuare la posizione del veicolo nel corso del periodo di lavoro giornaliero e di leggere i dati registrati nel tachigrafo digitale ed eventuali manomissioni anche a distanza attraverso un sistema di navigazione satellitare. Questi nuovi tachigrafi saranno installati sui veicoli di nuova immatricolazione una volta che la Commissione europea avrà fissato le relative specifiche tecniche. Le imprese di autotrasporto sono chiamate a garantire ai propri conducenti una formazione e istruzioni adeguate circa il corretto funzionamento dei tachigrafi, digitali e analogici. A tal proposito resta confermata la responsabilità delle imprese per le infrazioni a questa disciplina commesse dai propri conducenti o dai “conducenti sottoposti a loro disposizione”. Gli Stati membri potranno attenuare tale presunzione di responsabilità, subordinandola all’accertamento dell’inosservanza dell’anzidetto obbligo di formazione e istruzione nonché delle violazioni del divieto di retribuire i conducenti in

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modo tale da mettere in pericolo la sicurezza stradale e dell’obbligo di garantire nell’organizzazione del trasporto l’osservanza delle disposizioni della disciplina dei tempi di guida, di pausa e di riposo (reg. (CE) n. 561/2006, art. 10, paragrafi 1 e 2).

Copia del regolamento in oggetto può essere già chiesta all’ufficio trasporti dell’Associazione unitamente ad altre informazioni.

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(AdT)


Canone di locazione immobili urbani Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi 2013 e 2014 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell’anno precedente e di due anni precedenti sono riportati nella tabella sottostante.

INDICE ISTAT MESE DI GENNAIO 2014

(C)

ANNI E MESI 2013

2014

INDICI (BASE 2010 = 100)

VARIAZIONI PERCENTUALI RISPETTO AL CORRISPONDENTE PERIODO DELL’ANNO PRECEDENTE

DI DUE ANNI PRECEDENTI

PUBBLICAZIONE GAZZETTA UFFICIALE

Gennaio

106,7

2,2

5,4

n. 50 - 28 febbraio 2013

Febbraio

106,7

1,8

5,1

n. 63 - 15 marzo 2013

Marzo

106,9

1,6

4,9

n. 94 - 22 aprile 2013

Aprile

106,9

1,1

4,4

n. 119 - 23 maggio 2013

Maggio

106,9

1,2

4,3

n. 144 - 21 giugno 2013

Giugno

107,1

1,2

4,4

n. 179 - 1° agosto 2013

Luglio

107,2

1,2

4,2

n. 224 del 24 settembre 2013

Agosto

107,6

1,1

4,3

n. 224 del 24 settembre 2013

Settembre

107,2

0,8

3,9

n. 249 del 23 ottobre 2013

Ottobre

107,1

0,7

3,4

n. 270 del 18 novembre 2013

Novembre

106,8

0,6

3,0

n. 302 del 27 dicembre 2013

Dicembre

107,1

0,6

3,0

n. 21 del 27 gennaio 2014

Media

107,0

Gennaio

107,3

0,6

2,8

n. 53 del 5 marzo 2014

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