Numero 7/2014

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NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

APINFORMA numero 7 15 aprile 2014

IN PRIMO PIANO FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

CONTRIBUTI REGIONALI PER LA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE

APINFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE



www.vinoesapori.it STRADE DEL VINO E SAPORI “APERTO OGGI” Di seguito trovate le cantine e le aziende che possono essere visitate di settimana in settimana per tutto il mese di aprile senza bisogno di prenotazione! Dal lunedì alla domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00 Visitate la sezione “Da scoprire” nel sito www.vinoesapori.it/it/emozioni per conoscere gli eventi e le iniziative organizzate negli orari di apertura indicati. PROVINCIA DI GORIZIA CANTINA

PROVINCIA DI PORDENONE

21/4 28/4 5/5 12/5 19/5 27/4 4/5 11/5 18/5 25/5

CANTINA

Aquila del Torre, Povoletto Tel. 0039 0432 666428

Il Roncal, Cividale del Friuli Tel. 0039 0432 730138

Bessich, Roveredo in Piano Tel. 0039 0434 949898

La Viarte, Prepotto Tel. 0039 0432 759458

Buiatti Livio e Claudio, Buttrio Tel. 0039 0432 674317

Livio Felluga, Manzano Tel. 0039 0481 60203 0039 0432 759741

Castello di Buttrio, Buttrio Tel. 0039 0432 673015 Castelcosa, S. Giorgio della Rich. Tel. 0039 0427 96134 Casula, Fiume Veneto Tel. 0039 0434 564902 Colle Villano, Faedis Tel. 0039 0432 728890

PROVINCIA DI UDINE 21/4 28/4 5/5 12/5 19/5 27/4 4/5 11/5 18/5 25/5

Pascolo Alessandro, Dolegna del Collio - Tel. 0039 0481 61144 Pitars, San Martino al Tagliamento Tel. 0039 0434 88078 Pontoni Flavio, Buttrio Tel. 0039 0432 674352 Rive Col de Fer, Caneva Tel. 0039 0434 799467

Conte d’Attimis-Maniago, Buttrio - Tel. 0039 0432 674027

Tenuta Borgo Conventi, Farra D’Isonzo - Tel. 0039 0481 888004

De Lorenzi Vini, Pravisdomini Tel. 0039 0434 644168 0039 348 4120222

Vigneti Conte, Monfalcone Tel. 0039 338 2598057

Ferruccio Sgubin, Dolegna del Collio - Tel. 0039 0481 60452

Valentino Butussi, Corno di Rosazzo - Tel. 0039 0432 759194

Fond. Villa Russiz, Capriva del Friuli - Tel. 0039 0481 80047

Zorzettig, Spessa di Cividale del Friuli - Tel. 0039 0432 716156

Humar, San Floriano del Collio Tel. 0039 0481 884197

SAPORI

Komjanc Alessio, San Floriano del Collio - Tel. 0039 0481 884197

Aceto Sirk, Cormòns Tel. 0039 0481 60531

I Magredi, San Giorgio della Rich. Tel. 0039 0427 94720 0039 0427 948204

Angolo di Paradiso, Dolegna del Collio - Tel. 0039 334 6691113

Verificate eventuali aggiornamenti del calendario nella sezione “Aperto oggi” del sito www.vinoesapori.it


NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

APINFORMA

numero 7 15 aprile 2014

Sommario Fattura elettronica verso la P.A.

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

8

Modello IVA TR

10

Iscrizione al VIES

11

Cessioni comunitarie

12

Fatture e imposta di bollo

16

Finanziamenti agevolati per impianti e macchinari

18

Contributi regionali per la competitività delle imprese

20

Flussi d’ingresso per lavoro stagionale

32

Confapi Federmanager

34

CCNL escavazione e lavorazione materiali lapidei

37

Confapi Aniem. Settore laterizi

39

CCNL Uniontessile Confapi

40

Salute e sicurezza

41

Energia

42

SOA: nuova attestazione per la EUCOS

44

Verifica dei requisiti (seconda e ultima parte)

45

Impianti di climatizzazione

50

Note informative

52

EDILIZIA



EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE

I nostri servizi a supporto dell’internazionalizzazione

59

Brasile

60

Missione settoriale in Ucraina

64

Finanziamenti FAPI 2-2014

65

Proprietà intellettuale ed industriale

67

Scadenze aziendali maggio 2014

70

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Fattura elettronica verso la P.A. DA GIUGNO SARÀ UTILIZZABILE ESCLUSIVAMENTE IL FORMATO DIGITALE PREMESSA A partire dal 6 giugno 2014 alcune pubbliche amministrazioni saranno autorizzate a ricevere, e conseguentemente a pagare, esclusivamente le fatture emesse in formato digitale. L’adozione di questo strumento è finalizzato a migliorare il rapporto con i fornitori ma soprattutto a modernizzare la pubblica amministrazione. Attraverso questo strumento sarà possibile rendere più semplice e trasparente la gestione della spesa pubblica e soprattutto consentirà di quantificarla con minore approssimazione. Il processo di modernizzazione digitale interessa anche le pubbliche amministrazioni centrali e locali nonché gli intermediari delle stesse.

LA NORMA Sulla Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 2013 n. 118 è stato pubblicato il decreto del ministero dell’economia e delle finanze del 3 aprile 2013 n. 55 in vigore dal 6 giugno 2013 recante le norme di attivazione della fattura elettronica nei confronti della pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 1 commi da 209 a 213 della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Quest’ultima norma di riferimento è stata modificata dalla Direttiva 45/2010, recepita nel nostro ordinamento dalla legge n. 228 del 24 dicembre 2012. Le novità introdotte tendono a favorire una maggiore semplificazione soprattutto attraverso la parità di trattamento tra le fatture cartacee e quelle elettroniche. A queste ultime, infatti, possono essere applicate le stesse procedure previste per le fatture cartacee, senza alcun aumento degli oneri amministrativi.

CHE COS’È La fattura elettronica viene definita nell’allegato C del D.M. 55/2013 come il documento elettronico

predisposto secondo le regole tecniche previste dal codice dell’amministrazione digitale che presenta le seguenti caratteristiche: - è un documento statico non modificabile; - al fine di garantire l’attestazione della data e l’autenticità dell’integrità, prevede l’apposizione del riferimento temporale o della firma elettronica qualificata; - deve essere leggibile e disponibile su supporto informatico; - deve essere conservata e resa disponibile secondo le linee guida predisposte dall’Agenzia per l’Italia digitale. Usando una terminologia più tecnica possiamo dire che è un documento in formato XML (extensible markup language) che consente di salvaguardare l’integrità dei contenuti e l’univocità del soggetto che ha emesso la fattura. Il riferimento temporale attestante data e ora, viene associata al documento informatico tramite sincronizzazione dell’orologio del sistema NTP server Web attraverso speciali software. La firma digitale è l’equivalente elettronico di una tradizionale firma opposta su carta, mediante l’utilizzo di smart card, ovvero carta elettronica dotata di microprocessore, ottenendo in questo modo un file di formato diverso. La fattura così costituita assume pieno valore legale come previsto dall’articolo 2702 del codice civile.

COME FUNZIONA Il sistema prevede che l’Agenzia delle entrate assuma la veste di gestore del Sistema di Interscambio, al quale devono essere trasmesse le fatture elettroniche. Il Sistema di Interscambio provvede poi alla trasmissione ai soggetti destinatari attraverso uno dei seguenti canali: - un sistema di posta elettronica certificata PEC o sistema equivalente; - un sistema di cooperazione applicativa esposto su rete internet fruibile attraverso il protocollo HTTPS per i soggetti non attestanti su rete SPC (Sistema pubblico di connettività; - un sistema di cooperazione applicativa tramite porte di dominio attestante su rete SPC; - un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FPT all’interno di

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circuiti chiusi che identificano in modo certo i partecipanti e assicurano la sicurezza del canale; - un sistema di trasmissione telematica esposto su rete internet fruibile attraverso protocollo HTTPS per i soggetti accreditati. Con specifico riferimento al Sistema di interscambio, per ricevere il file FatturaPA dagli operatori economici, le pubbliche amministrazioni devono preventivamente censire all’interno dell’indice delle pubbliche amministrazioni (IPA o indice PA) tutti i propri uffici centrali e periferici che possono essere destinatari di fatture elettroniche. Il censimento degli uffici destinatari avviene attraverso il sito dell’indice PA e deve essere preceduto dall’accreditamento del canale utilizzato per la ricezione dei file fatturaPA, canale che dovrà essere riportato all’atto del censimento nell’indice PA. Al termine del censimento dell’ufficio destinatario, l’indice PA fornisce all’ufficio periferico un codice ufficio alfanumerico, di sei caratteri, necessario alla ricezione delle fatture da parte dei fornitori.

IL CODICE UFFICIO Il fornitore deve associare le proprie anagrafiche clienti della pubblica amministrazione a dei codici ufficio comunicati o reperiti dall’indice delle pubbliche amministrazioni, indispensabile per la trasmissione della fattura. Il codice ufficio, in caso di mancata comunicazione, può essere ricavato dal codice fiscale del destinatario della fattura dall’Ipa (Indice della pubblica amministrazione). Alla presenza di più codici associati l’Ipa fornisce il codice di fatturazione centrale. A questo proposito si suggerisce, per il futuro, alle imprese di acquisire il codice ufficio in sede di stipula di nuovi contratti in moda da evitare ulteriori ricerche.

LA CONSERVAZIONE Le fatture elettroniche trasmesse dai fornitori alle pubbliche amministrazioni dovranno essere conservate in modalità elettronica secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’economica e delle finanze adottato ai sensi dell’art. 21, comma 5 del D.lgs. 82/2005. Attualmente tale modalità è definita dal punto di vista normativo dal DMEF 23 gennaio 2004. Sia i fornitori sia la pubblica amministrazione possono affidare in outsourcing

il processo di conservazione digitale delle fatture elettroniche.

L’INVIO DELLA FATTURA DA PARTE DEL SISTEMA DI INTERSCAMBIO La procedura d’invio della fattura elettronica prevede il coinvolgimento dei seguenti soggetti: il SdI, il soggetto destinatario e il soggetto ricevente se diverso dal destinatario. Il SdI inoltra al soggetto destinatario, oppure al terzo ricevente di cui il destinatario si avvale, la fattura elettronica attraverso i canali e le modalità viste in precedenza. Qualora nella fattura vi sia un codice di riferimento del destinatario non corretto, il SdI provvederà ad inviare l’esito negativo al mittente. Tutti i canali di trasmissione prevedono messaggi di ritorno a conferma del buon esito della trasmissione. Il SdI attesta l’avvenuto svolgimento delle fasi principali del processo di trasmissione delle fatture elettroniche attraverso un sistema di comunicazione che si basa sull’invio di ricevute e notifiche. Il SdI, ricevuto correttamente il documento assegna un identificativo proprio ed effettua i controlli. In caso di esito negativo il sistema notifica un avviso di scarto al soggetto trasmittente. Nel caso di esito positivo il sistema trasmette la fattura al destinatario ed invia al soggetto trasmittente una ricevuta di consegna della fattura elettronica. La fattura deve contenere sostanzialmente gli stessi dati previsti dall’art. 21 del DPR 633/72.

ENTRATA IN VIGORE L’operatività della fattura elettronica verso la pubblica amministrazione sulla base delle indicazioni fornite dal DM 55/2013 seguirà il seguente calendario: - 6 giugno 2014 per le fatture emesse nei confronti dei ministeri, agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza e assistenza sociale; - 6 giugno 2015 per le fatture emesse nei confronti delle altre pubbliche amministrazioni. Per gli enti locali, quali comuni, province, regioni, uno specifico decreto fisserà l’entrata in vigore dell’obbligo, da indiscrezioni giornalistiche l’avvio dovrebbe scattare il prossimo anno.

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(PZ)


Modello IVA TR

APPROVATA NUOVA VERSIONE

Col provvedimento direttoriale 43436 del 26 marzo 2014, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello IVA TR per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati. Il modello dev’essere utilizzato dai contribuenti che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile d’importo superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere, in tutto o in parte, il rimborso di tale eccedenza ovvero intendono utilizzarla in compensazione anche con altri tributi, contributi e premi nel modello F24, ai sensi degli artt. 38-bis del DPR 633/72 e 8 del DPR 542/99. Innanzitutto, l’Agenzia ricorda che, per razionalizzare e uniformare le modalità di presentazione delle istanze di rimborso e di compensazione del credito IVA trimestrale, è stato predisposto un apposito modello, contenente gli elementi previsti dal DM 23 luglio 1975, approvato col provvedimento 8 settembre 2004, da ultimo modificato col provvedimento 20 marzo 2012. Al fine di adeguare la struttura e il contenuto del modello IVA TR alle modifiche introdotte nella disciplina IVA, poi, il provvedimento di ieri ne ha introdotto uno nuovo, che va utilizzato a decorrere dalle richieste di rimborso o di utilizzo in compen-

sazione del credito IVA relativo al primo trimestre dell’anno d’imposta 2014 ed è costituito da: - frontespizio, composto di due facciate; - modulo, composto dai quadri TA, TB, TC e TD, che va compilato da tutti i soggetti per l’indicazione dei dati contabili; - prospetto riepilogativo, composto dal quadro TE, riservato all’ente o società controllante per la richiesta di rimborso o l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale del gruppo. Per quanto riguarda le modifiche alla disciplina IVA, si segnala, oltre all’aumento dell’aliquota ordinaria dell’imposta dal 21 al 22% a partire dallo scorso 1° ottobre, che l’art. 9, comma 2 del DL 35/2013 ha aumentato, a decorrere da quest’anno, da 516.456,90 a 700.000 euro il limite di crediti fiscali e contributivi che possono essere utilizzati in compensazione nel modello F24. Infine, si ricorda che il modello dev’essere presentato in via esclusivamente telematica, direttamente dal contribuente o avvalendosi degli intermediari abilitati (es. commercialisti, comprese le società del gruppo). La trasmissione deve avvenire sulla base delle specifiche tecniche approvate col provvedimento. Per quanto riguarda le scadenze, il modello va inviato entro la fine del mese successivo al trimestre solare di riferimento. Quindi, il modello TR relativo al: - primo trimestre (gennaio-marzo), deve essere presentato dal 1° al 30 aprile; - secondo trimestre (aprile-giugno), deve essere presentato dal 1° al 31 luglio; - terzo trimestre (luglio-settembre), deve essere presentato dal 1° al 31 ottobre.

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(C)


Iscrizione al VIES RICHIESTA D’ISCRIZIONE “SALVA-TEMPO” IN UN CLICK

POSSIBILE ANCHE TELEMATICAMENTE

Utilizzare il nuovo servizio online è facile e immediato. Basta indicare nel campo dedicato la propria partita Iva, “candidata” a entrare nell’elenco Vies. Per avvalersi di questa nuova opportunità è necessario essere abilitati a Fisconline o Entratel.

È ora più semplice e veloce chiedere al Fisco di entrare nell’elenco Vies (Vat Information Exchange System) e poter così eseguire operazioni con altri Paesi dell’Unione Europea. Dal 26 marzo è attivo il nuovo servizio che consente ai soggetti già titolari di partita Iva, abilitati a Fisconline o Entratel, di richiedere direttamente in via telematica la propria iscrizione nell’archivio degli operatori autorizzati a compiere operazioni intracomunitarie. Fino al 25 marzo infatti i contribuenti già in possesso di partita Iva, per essere iscritti nell’archivio Vies dovevano necessariamente presentare l’apposita istanza - a mano, con raccomandata o via Posta elettronica certificata (Pec) - all’ufficio. L’Agenzia apre quindi una nuova strada, quella del web, per accorciare il percorso e snellire così gli adempimenti per gli operatori del settore.

DATI E PROFILI DEGLI OPERATORI AL TEST DEL MONITORAGGIO Entro 30 giorni dal ricevimento della dichiarazione di volontà a porre in essere operazioni intracomunitarie, l’Agenzia effettua le analisi propedeutiche all’inserimento della posizione nel Vies. Qualora emergano elementi di rischio di evasione o di frode, entro lo stesso arco temporale l’ufficio finanziario competente per le attività di controllo ai fini Iva emana un provvedimento di diniego. Infine, nei confronti dei soggetti inclusi nell’archivio Vies sono effettuati controlli più approfonditi entro sei mesi dalla ricezione della dichiarazione di volontà.

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(C)


Cessioni comunitarie

LA PROVA DEL TRASFERIMENTO FISICO

Quando un’impresa effettua una operazione di cessione intracomunitaria di beni il nostro ordinamento interno prevede - all’art. 41 D.L. n. 331/93 - che la stessa sia considerata “non imponibile”. L’effettuazione di operazioni non imponibili consente all’impresa, al verificarsi di determinate condizioni, di fregiarsi della qualifica di “esportatore abituale” potendo in tal modo, nel monte di tali operazioni effettuate nell’anno precedente (cosiddetto “plafond” fisso o solare, per richiamare la modalità più diffusa) richiedere, tramite la preventiva consegna della cosiddetta “dichiarazione d’intento”, beni o prestazioni ai propri fornitori nazionali o addirittura effettuare importazioni di beni senza che su tali acquisti venga applicata l’imposta (in questo caso il documento ricevuto recherà il titolo di non imponibilità previsto dall’art.8, co. 1, lett. c) d.P.R. n.633/72). Tale situazione si presenta, per l’impresa che si qualifica esportatore abituale, estremamente vantaggiosa sotto il profilo finanziario in quanto le consente di evitare la maturazione di ingenti crediti Iva da chiedere successivamente a rimborso e di mantenere quindi un soddisfacente grado di liquidità. Anche in ragione di tali considerazioni, la corretta applicazione del regime di non imponibilità in relazione alle predette operazioni è attentamente valutata dall’Amministrazione finanziaria la quale, sia attraverso l’obbligo di compilazione dei modelli Intrastat, sia attraverso controlli di natura documentale, verifica la corretta applicazione dei presupposti che debbono necessariamente verificarsi affinché una cessione intracomunitaria di beni possa legittimamente qualificarsi come tale.

I QUATTRO PRESUPPOSTI Nel regime temporaneo degli scambi intracomu-

nitari, introdotto nell’ordinamento interno dal citato D.L. n.331/93, le cessioni di beni realizzate con operatori commerciali europei sono qualificate “non imponibili” ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. A tale proposito, l’art.41 del citato decreto definisce i presupposti di fatto, sul piano soggettivo ed oggettivo, che le cessioni devono presentare per godere dell’esenzione. I requisiti – che devono ricorrere congiuntamente al fine di qualificare un’operazione come cessione intracomunitaria di beni - sono quattro e, precisamente: 1. onerosità dell’operazione; 2. trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni che ne formano oggetto; 3. status di operatore economico dei contraenti, i quali devono intervenire in qualità di soggetti passivi di imposta (l’ordinamento interno prevede che l’impresa debba verificare la validità del numero di identificazione Iva del proprio cliente nel sistema di controllo delle partite Iva comunitarie denominato Vies; 4. movimentazione fisica dei beni dal territorio nazionale ad altro Stato della Comunità. È sufficiente che manchi uno solo dei predetti requisiti che la cessione si considera effettuata ai fini Iva in Italia, sempre che l’operazione integri i presupposti (soggettivo, oggettivo e territoriale) richiamati dal d.P.R. n. 633/72.

LA PROVA DELLA MOVIMENTAZIONE FISICA DEI BENI Tra i diversi requisiti sopra esaminati, quello che presenta il maggior profilo di criticità è certamente quello rappresentato dalla prova della movimentazione fisica dei beni e cioè che i beni abbiano lasciato l’Italia per raggiungere un altro Paese comunitario. Le difficoltà legate alla precisa e corretta individuazione di tale evento sono riconducibili anche al fatto che: - per il perfezionamento di una cessione intracomunitaria non assume alcuna rilevanza che il trasporto o la spedizione avvengano a cura del cedente residente ovvero del cessionario stabilito nel Paese comunitario di destinazione dei beni;

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- nelle disposizioni interne non si rinvengono indicazioni normative circa i mezzi di prova cui l’operatore nazionale può fare affidamento per dimostrare l’effettivo arrivo a destinazione delle merci oggetto della transazione. La prima considerazione assume certamente rilevanza nel caso delle cessioni intracomunitarie concluse con clausola “franco fabbrica” o “Ex Works”, caratterizzate dal fatto che in tali operazioni il trasporto della merce è affidato all’acquirente comunitario, con conseguente difficoltà da parte del cedente nazionale di tracciare l’effettiva movimentazione dei beni venduti. La seconda considerazione, riferita all’assenza di una disciplina di riferimento, ha posto gli operatori nell’incertezza circa la documentazione da produrre per offrire prova della compresenza dei requisiti richiesti ai fini della fruizione del regime di non imponibilità. Sono quindi le indicazioni operative fornite dall’Amministrazione finanziaria ed i principi espressi dalle sentenze della giurisprudenza comunitaria e nazionale – ancorché non sufficienti a sistematizzare una materia che meriterebbe di essere trattata sul piano del diritto – a dover guidare i comportamenti degli operatori. Nell’intento di fornire utili indicazioni operative alle imprese che realizzano con frequenza tali operazioni, riportiamo di seguito, in forma di rappresentazione schematica, le principali indicazioni operative che sono giunte (soprattutto a partire dall’anno 2007) da parte dell’Amministrazione finanziaria in merito alla dimostrazione (prova) circa l’avvenuto trasferimento dei beni. Dall’analisi dei diversi documenti di prassi emerge chiaramente come il “principale” strumento di prova della cessione intracomunitaria è certamente rappresentato dalla lettera di vettura internazionale (cosiddetto CMR), sottoscritta da tutti gli attori che entrano in gioco nell’operazione (cedente nazionale, acquirente comunitario, incaricati del trasporto). È però in carenza di tale documento o in presenza dello stesso non opportunamente sottoscritto che diventa importante valutare la sussistenza di ulteriori elementi di prova, pur nella consapevolezza che soluzioni diverse non hanno in taluni casi impedito ai soggetti interessati di subire nel corso degli anni rettifiche da parte degli organi verificatori che non hanno ritenuto adeguatamente comprovato l’avvenuto trasferimento dei beni.

STRUMENTI DI PROVA NELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE Risoluzione n. 345/E/07 Costituiscono valida prova della cessione intraco-

munitaria i seguenti documenti, da conservare nei limiti temporali richiesti dall’attività accertativa: 1. la fattura di vendita emessa nei confronti dell’acquirente comunitario, senza applicazione dell’imposta a norma dell’art. 41 D.L. n. 331/93; 2. gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni intracomunitarie; 3. il documento CMR firmato da tutti i soggetti intervenuti nella transazione, ovvero dal trasportatore per presa in carico della merce e dal destinatario per ricevuta; 4. la rimessa bancaria dell’acquirente riferita all’operazione. Circolare n. 41/E/08 L’agenzia delle Entrate ha precisato che il CMR, quale mezzo utile a documentare la materiale movimentazione dei beni dall’Italia ad altro Paese dell’Unione, era stato citato in detta risoluzione a mero titolo“esemplificativo”, rappresentando, in effetti, solo uno dei possibili strumenti per testimoniare ’effettività dell’operazione. Risoluzione n. 123/E/09 Nel caso di una cessione realizzata con una controparte sanmarinese l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’invio delle merci può evincersi “dalla lettera di vettura che indichi come luogo di partenza in confine italo sanmarinese e destinazione lo Stato comunitario di arrivo dei beni”, tacendo sulla necessità di sottoscrizione del CMR da parte del ricevente. Nota Agenzia Entrate prot. n. 2010/141933 Nel caso di cessione con clausola “franco fabbrica”, considerate le difficoltà di recupero del CMR da parte dell’operatore residente, l’Amministrazione ha ritenuto che possa trovare accettazione quale elemento di prova, anche una dichiarazione inviata dalla controparte contrattuale che attesti l’effettivo arrivo a destinazione della merce nello Stato membro. Risoluzione n. 19/E/13 Con questo documento di prassi, che ha il pregio di riepilogare in modo organico i precedenti chiarimenti, l’Agenzia delle entrate pronunciandosi nel merito della validità dei mezzi di prova sostitutivi individuati dal contribuente ha, in sostanza: - ammesso che possano assumere dignità di prova le informazioni estratte dal sistema informativo del vettore, da cui emerga che le merci hanno lasciato lo Stato di residenza del cedente e raggiunto lo Stato comunitario di

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destinazione. Anche per tali documenti rimangono valide le osservazioni formulate dall’Agenzia con riferimento al CMR elettronico, in relazione alla natura analogica del documento e alla conseguente necessità di una sua successiva materializzazione su un supporto fisico; confermato quanto esposto nella precedente nota prot. n.2010/141933, per cui continua ad assumere validità nei termini che qui interessa la dichiarazione sottoscritta dell’acquirente che attesti il materiale ricevimento dei beni. In tal senso, la certificazione del cliente costituisce valida prova solo se acquisita congiuntamente ad altri documenti idonei, nel loro complesso, a integrare tutti gli elementi del CMR; precisato che il CMR che non rechi la firma del cessionario per ricevuta delle merci, può dimostrare l’avvenuta cessione intracomunitaria, come richiamato nella risoluzione n.477/E/08, sempre che risulti accompagnato da ulteriore documentazione a integrazione degli elementi di cui il CMR acquisito risulta carente; specificato, in merito alle prescrizioni contenute nella risoluzione n.345/E/07, che condizione ulteriore perché l’insieme dei predetti documenti possa assumere rilevanza giuridica è che gli stessi vengano conservati congiuntamente alle fatture di vendita, alla documentazione bancaria attestante la riscossione del corrispettivo della transazione, alla documentazione relativa gli impegni contrattuali assunti e agli elenchi riepilogativi degli scambi intracomunitari. La conservazione deve essere assicurata fino al termine stabilito per l’attività di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria, a norma dell’art. 57 d.P.R. n. 633/72; evidenziato, quanto alla tempistica con cui il fornitore è tenuto a acquisire la prova dell’avvenuto trasferimento all’estero dei beni venduti e prendendo spunto dagli orientamenti della Corte di Giustizia, che, pur non essendovi un termine perentorio per adoperarsi in tal senso, non può escludersi che l’operatore debba acquisire e conservare i mezzi di prova con l’ordinaria diligenza. In altri termini, l’Amministrazione finanziaria può pretendere che il contribuente si attivi “senza indugio” per comprovare la non imponibilità della cessione.

LA DOTTRINA

fase di trasporto delle cessioni con clausola “franco fabbrica”, la dottrina appronta alcune soluzioni operative. In particolare viene proposta l’apposizione di una serie di vincoli negoziali a carico del cessionario non residente ovvero del vettore da questi incaricato negli atti da cui l’operazione trae causa. In forza di tali clausole, il cessionario comunitario, ad esempio, si obbligherebbe a comunicare al venditore il mancato ricevimento dei prodotti ovvero la consegna di questi in un luogo diverso da quello originariamente pattuito. Disposizioni simili potrebbero essere previste nei riguardi del vettore incaricato dal cessionario estero del trasporto, mediante integrazione del documento di trasporto con la menzione dell’obbligo da parte di questi, di rendere noto al venditore il mancato buon fine della spedizione ovvero il recapito dei beni in un luogo diverso da quello indicato in detto documento. Sempre a titolo esemplificativo, sarebbe possibile integrare l’atto di cessione con una clausola che imponga all’acquirente di rifondere il cessionario delle imposte, maggiorate di sanzioni e interessi, che l’Amministrazione finanziaria potrebbe pretendere dallo stesso venditore qualora non consideri fondato l’invio all’estero delle merci cedute e l’acquirente non abbia rispettato il predetto obbligo di comunicazione del mancato ricevimento dei beni. Peraltro l’apposizione di clausole sbilanciate a tutela del venditore, potrebbe incontrare difficoltà sul piano pratico nei casi di “rapporti di forza” pendenti in favore del soggetto estero. Trattandosi di elencazioni esemplificative e non esaustive (proprio in ragione della mancanza di una quadro normativo di riferimento), in presenza di operazioni particolari che differiscono da quanto già chiarito a livello di prassi, si consiglia di valutare attentamente la documentazione da conservare a supporto dell’operazione, anche in considerazione del fatto che la stessa Corte di Cassazione (la n.20980/13 per citarne una recente), sulla scia di numerose pronunce comunitarie, si è espressa in coerenza del principio per cui l’onere di provare il diritto a fruire di una deroga ovvero di un’esenzione fiscale, incombe sul soggetto che beneficia dell’applicazione di tale diritto. Più semplicemente, spetta al soggetto che realizza una cessione intracomunitaria dimostrare la materiale fuoriuscita dei beni dai confini nazioni e la consegna degli stessi in altro Paese della Comunità.

Presa cognizione delle difficoltà degli operatori in buona fede di esercitare un fattivo controllo sulla

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Fatture e imposta di bollo QUANDO NON SI APPLICA IL BOLLO

AGGIORNATO L’IMPORTO DA APPLICARE

L’articolo 13 della Tariffa allegata al d.P.R. n.642/72, che disciplina l’imposta di bollo, prevede che siano assoggettate al tributo nella misura di € 2,00: - le fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; - le ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria. Successivamente, viene affermato che l’imposta non è dovuta: - quando la somma non supera € 77,47, a meno che si tratti di ricevute o quietanze rilasciate a saldo per somma inferiore al debito originario, senza l’indicazione di questo o delle precedenti quietanze, ovvero rilasciate per somma indeterminata; - per la quietanza o ricevuta apposta sui documenti già assoggettati all’imposta di bollo o esenti; - per le quietanze apposte sulle bollette di vendita dei tabacchi, fiammiferi, valori bollati, valori postali e dei biglietti delle lotterie nazionali. Infine, sono esenti dall’imposta le ricevute relative al pagamento di spese di condominio negli edifici.

ALTERNATIVITÀ TRA IVA E IMPOSTA DI BOLLO L’imposta sul valore aggiunto e l’imposta di bollo sono tra loro alternative, come precisato dall’art.6 della Tabella (allegato B) al d.P.R. n. 642/72; quando le fatture, le ricevute, le quietanze, le note, i conti, le lettere e i documenti di addebitamento o di accreditamento riguardano pagamenti di corrispettivi assoggettati ad Iva, gli stessi sono esenti dall’imposta di bollo.

In particolare, l’esenzione dell’imposta di bollo opera: - quando l’Iva è esposta sul documento; - quando viene riportata una dicitura che affermi che il documento è emesso con riferimento al pagamento di corrispettivi assoggettati ad Iva; - per le fatture relative a esportazioni di merci (sia dirette, sia triangolari); - per le fatture relative a operazioni intracomunitarie; - per le fatture con Iva assolta all’origine, come nel caso della cessione di prodotti editoriali; - per le operazioni in reverse charge.

QUANDO SI APPLICA IL BOLLO Viceversa, sono soggette a bollo tutte le fatture (o documenti) emessi sia in forma cartacea sia in forma elettronica che abbiano un importo complessivo superiore a € 77,47 non gravato da Iva, tra le quali possiamo ricordare: - le fatture fuori campo Iva, per mancanza del requisito oggettivo o soggettivo (artt. 2, 3, 4 e 5, d.P.R. n.633/72); - le fatture fuori campo Iva, per mancanza del requisito territoriale (art. 7 e seguenti, d.P.R. n. 633/72); - le fatture non imponibili, per cessioni ad esportatori abituali, cioè relativamente ad operatori che emettono la c.d. “dichiarazione d’intento” (art. 8, co.1, lett. c), d.P.R. n. 633/72); in tal senso, si veda la risoluzione n. 432734 del 22 luglio 1975; - le fatture non imponibili, in quanto operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione, quali cessioni di navi, aeromobili, apparati motori o componenti destinati a navi e aeromobili e prestazioni di servizi destinati a questi ultimi (art. 8-bis, d.P.R. n. 633/72); - le fatture non imponibili, per servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (art.9, Decreto Iva). A tal riguardo, fanno eccezione e quindi sono esenti da bollo, le fatture relative a servizi internazionali che siano diretti esclusivamente a realizzare l’esportazione di merci (n. 290586/78);

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- esenti (art. 10, d.P.R. n. 633/72); - escluse (art. 15, d.P.R. n. 633/72); - le fatture emesse dai contribuenti in regime di vantaggio (c.d. minimi), come chiarito dalla circolare n. 7/E/08.

FATTURE “MISTE” Se nella fattura sono esposti importi in parte assoggettati ad imposta sul valore aggiunto e in parte non assoggettati, ai fini dell’imposta di bollo si deve considerare l’importo non assoggettato ad Iva. Se quest’ultimo è superiore a € 77,47 bisognerà assolvere l’imposta (risoluzione n.98/E/01).

COPIE CONFORMI

documento privo del contrassegno; in tal modo, l’emittente obbliga il ricevente ad assolvere l’imposta mediante l’applicazione del contrassegno. In realtà, tale modo di agire non appare corretto, poiché il documento, se soggetto ad imposta di bollo, lo è sin dall’origine. Altri soggetti, invece, preferiscono assolvere l’imposta di bollo, ma addebitandone l’importo in fattura al cliente. Ciò è possibile, a patto che sia espressamente previsto nel contratto stipulato fra le parti. In tal caso non si tratta di una cessione di beni, indipendentemente dal soggetto che pone in essere la cessione (circolare n.13/478125 del 30 gennaio 1993).

Talvolta può capitare che per diversi motivi (mancato recapito, perdita, o altro) sia necessario inviare nuovamente un documento precedentemente emesso. In tal caso, la “copia conforme” segue il medesimo trattamento del documento originale: se la fattura era assoggettata a bollo, lo sarà anche la copia, se la fattura non lo era, non lo sarà neppure la copia.

VALORI BOLLATI E IMPOSTE DIRETTE

RIADDEBITO DELL’IMPOSTA DI BOLLO

Per l’omesso, insufficiente o irregolare versamento dell’imposta di bollo dovuta, si applica la sanzione del pagamento di un importo da 1 a 5 volte l’imposta evasa (art. 25, d.P.R. n. 642/72).

In alcuni casi chi emette il documento non desidera sopportare il costo della bollatura, quando questa è obbligatoria. Un diffuso comportamento è quello di inviare il

I costi sostenuti per l’acquisto di valori bollati e postali sono deducibili dal reddito d’impresa se documentati e se correttamente indicati in Conto economico. In tal senso, si dovrà ottenere dal cedente le marche da bollo apposita ricevuta/distinta con l’indicazione dei valori acquistati.

SANZIONI

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Finanziamenti agevolati per impianti e macchinari RESO NOTO UN PRIMO ELENCO DELLE BANCHE ADERENTI ALLA CONVENZIONE MISE-CDP-ABI SULLA “NUOVA SABATINI” Si fa seguito a quanto da ultimo pubblicato su Apinforma n. 5/2014, pp. 18-19 sui finanziamenti agevolati per impianti e macchinari di cui all’art. 2 della legge 9 agosto 2013, n. 98, la cosiddetta Nuova Sabatini, per riportare l’elenco delle banche e intermediari finanziari aderenti alla convenzione CODICE BANCA

DATA (*)

5034

14.03.2014

3336

fra il Ministero dello sviluppo economico (Mise), la Cassa depositi e prestiti (CDP) e l’Associazione bancaria italiana (ABI) del 14 febbraio 2014 reso noto sul sito del Mise (www.sviluppoeconomico.gov.it). A queste banche, secondo le modalità illustrate anche sui precedenti numeri di Apinforma, le imprese interessate dovranno obbligatoriamente rivolgersi per la presentazione della dichiarazione-domanda di finanziamento e di contributo. L’elenco è aggiornato al 4 aprile 2014 e di ciascuna banca è riportato il codice ABI, la data di conclusione del contratto di finanziamento con la CDP, la denominazione sociale, l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), modalità attraverso la quale deve essere necessariamente presentata l’istanza.

DENOMINAZIONE DELLA BANCA

INDIRIZZO PEC

Banco Popolare s.c.

nuova.sabatini@pec.bancopopolare.it

Credito Bergamasco spa (**)

nuova.sabatini@pec.creberg.it

3268

24.03.2014

Banca Sella spa

nuovasabatini@pec.sella.it

8425

24.03.2014

Banca di Credito Cooperativo di Cambiano scpa

creditispeciali@pec.bancacambiano.it

5728

25.03.2014

Banca Popolare di Vicenza scpa

credito-agevolato@cert.popvi.it

10638

28.03.2014

Mediocredito Trentino-Alto Adige spa

mediocredito.segreteriacrediti@legalmail.it

5387

28.03.2014

Banca Popolare dell’Emilia Romagna sc

finanziamenti.gruppobper@pec.gruppobper.it

5696

28.03.2014

Banca Popolare di Sondrio scpa

sabatinibps@pec.popso.it

2008

28.03.2014

Unicredit spa

benistrumentali@pec.unicredit.eu

1005

28.03.2014

Banca Nazionale del Lavoro spa

nuovasabatini@pec.bnlmail.com

3069

28.03.2014

Intesa Sanpaolo spa

pbs@pec.mediocreditoitaliano.com

Mediocredito Italiano spa (**)

pbs@pec.mediocreditoitaliano.com

10637 6095

28.03.2014

Cassa di Risparmio di Bra spa

crediti@pec.crbra.it

10680

28.03.2014

Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale spa

nuovasabatini@postacertificata.mcc.it

8562

28.03.2014

Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo scpa

ufficiofidi@pec.bancadipisa.it

1030

28.03.2014

Banca Monte dei Paschi di Siena spa

organismidigaranzia@postacert.gruppo.mps.it

5216

28.03.2014

Credito Valtellinese

sabatini@pec.creval.it

5652

28.03.2014

Sanfelice 1893 Banca Popolare spa

direzione@pec.sanfelice1893.it

19142

28.03.2014

Biella leasing spa

biella.leasing.sabatini.pec@actaliscertymail.it

8530

28.03.2014

Banca d’Alba Credito Cooperativo sc

mutuiecreditispeciali@pec.bancadalba.bcc.it

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CODICE BANCA

DATA (*)

19319

28.03.2014

UniCredit Leasing spa

3311

28.03.2014

Banca Sella Holding spa***

6115

01.04.2014

Cassa di Risparmio di Cento spa

mercatieprodotti@postacert.crcento.it

6300

02.04.2014

Cassa di Risparmio di San Miniato spa

compartomltecs@carismi.it

8542

02.04.2014

Credito Cooperativo Ravennate ed Imolese sc

mutui.bcc.ravennate.imolese@legalmail.it

19269

02.04.2014

BNP Paribas Lease Group Leasing Solutions spa

bnpagevolazioni@legalmail.it

7072

03.04.2014

Emil Banca - Credito Cooperativo sc

pec@postacert.emilbanca.it

6230

04.04.2014

Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza spa - Cariparmaepiacenza spa

creditispeciali@pec.cariparma.it

3179

04.04.2014

BNP Paribas Lease Group

bnpsa.agevolazioni@legalmail.it

5142

04.04.2014

Banca di Credito Popolare scpa

direzionegenerale@bcp.postecert.it

32872

04.04.2014

Credit Agricole Leasing Italia - Calit

nuovasabatini.calit@actaliscertymail.it

3227

04.04.2014

CNH Industrial Capital Europe

cnh.agevolazioni@legalmail.it

8472

04.04.2014

Banca di credito Cooperativo di Castenaso (Bologna) s.c.

pec.bcccastenaso@legalmail.it

8509

04.04.2014

Banca Centro Emilia -Credito Cooperativo-sc

segreteria@postacer.bancacentroemilia.it

3358

04.04.2014

Claas Financial Service

cfs.agevolazioni@legalmail.it

04.04.2014

Cabel Leasing spa

cabelleasing@pec.cabel.it

3111

04.04.2014

Ubi Banca

benistrumentali@pecgruppoubi.it

3362

04.04.2014

De Lage Landen International B.V. - Succursale di Milano

dllpecnuovasabatini@actaliscertymail.it

DENOMINAZIONE DELLA BANCA

(*) La data è quella della stipulazione del contratto di finanziamento con la CDP. (**) Banca che ha aderito alla convenzione, ma di cui è ignota da data di stipulazione del contratto di finanziamento con la CDP; (***) Indicazione dell’indirizzo di PEC mancante; l’impresa deve, pertanto, rivolgersi direttamente all’istituto per acquisire l’indirizzo di PEC.

INDIRIZZO PEC agevolazioni.unicreditleasing@legalmail.it

Si fa riserva di ritornare sull’argomento in caso di nuove adesioni alla convenzione. Informazioni e chiarimenti sulla “Nuova Sabatini” possono essere sempre richiesti all’ufficio economico dell’Associazione.

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(AdT)


Contributi regionali per la competitività delle imprese EMANATO IL REGOLAMENTO ATTUATIVO

PREMESSA La legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 (v. Apinforma n. 7/2013, pp. 28-31) ha adottato una serie di interventi con la finalità di rafforzare e rilanciare la competitività delle micro, delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia attraverso il riconoscimento della centralità di queste categorie di imprese nel sistema produttivo regionale (titolo I) e con una serie di azioni, che abbracciano numerosi campi dell’attività aziendale e che in buona misura si sostanziano in più interventi sullo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese, sul supporto alle reti d’imprese (titolo II, capi, I, II e III), sulla riforma delle discipline organiche dell’artigianato (titolo III), del turismo (titolo IV) e intersettoriali (titolo V). Con decreto del Presidente della Regione 21 marzo 2014, n. 043/Pres, pubblicato sul B.U.R. n. 14 del 2 aprile 2014, è stato adottato il regolamento sui contenuti, modalità e termini per la concessione di incentivi a sostegno del rafforzamento e del rilancio della competitività delle piccole e medie imprese (di seguito regolamento). Il regolamento è in vigore dal 3 aprile 2014. Le disponibilità finanziarie per il supporto alle reti d’impresa ammontano complessivamente a 3.450.000 Euro a valere sul Piano attuativo regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione (PAR FSC). Dette risorse saranno ripartite su base provinciale in proporzione al numero delle imprese iscritte al registro delle imprese di ciascuna CCIAA alla data del 31 dicembre dell’anno precedente al riparto. L’emanazione del regolamento costituisce un passo importante per la piena operatività di questa misura. Tuttavia, sarà effettiva solo dopo che saranno state concluse le convenzioni fra l’Amministrazione regionale e l’Unione regionale delle

camere di commercio del Friuli Venezia Giulia (Unioncamere FVG), espressamente delegata alla gestione di questo incentivo, e fra questa e le quattro CCIAA provinciali, a loro volta delegate, in qualità di soggetto gestore e che operativamente vi andranno a provvedere; inoltre, devono ancora essere adottati da parte del Direttore centrale delle attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali dell’Amministrazione regionale gli schemi delle domande e di altra modulistica; detti schemi saranno pubblicati sul sito delle quattro CCIAA e, comunque, su quello di Unioncamere FVG. Infine, si rammenta da subito, che le CCIAA provinciali e, in ogni caso, Unioncamere FVG pubblicheranno sempre sui propri siti web l’avviso contenente i termini di apertura e chiusura per la presentazione delle domande; l’avviso dovrà essere reso pubblico almeno 30 giorni prima del termine iniziale. Naturalmente verrà data tempestiva informazione della pubblicazione degli avvisi sui termini per la presentazione delle domande.

FINALITÀ Le finalità restano quelle indicate nella l.r. 4/2013 e consistono nel sostenere la realizzazione di progetti finalizzati al rafforzamento e al rilancio della competitività delle piccole e medie imprese. Come accennato, il regolamento conferma la previsione di delega a Unioncamere FVG della gestione di detti incentivi con la facoltà di quest’ultima di delegarla, a sua volta, ad altri soggetti che saranno i quattro enti camerali.

DEFINIZIONI PRELIMINARI Il regolamento riprende e specifica l’apparato definitorio sulle reti d’impresa riportato dalla l.r. 4/2013, che per la sua importanza e comodità di consultazione si richiama per le definizioni di maggiore interesse o più ricorrenti. a) Manager a tempo: è un soggetto di dimostrata ed elevata qualificazione che opera, anche a livello di direzione generale, assumendo la responsabilità dei risultati contrattualmente definiti. Il manager a tempo svolge azioni volte al rafforzamento dell’impresa, anche attraverso l’affiancamento e l’accompagnamen-

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to della medesima, il trasferimento di buone pratiche e tecniche amministrative e gestionali, la riorganizzazione aziendale e il controllo di gestione; può, inoltre, contribuire alla positiva risoluzione di momentanee criticità; tale soggetto non può essere un collaboratore già inserito nell’organizzazione aziendale in modo continuativo e si inserisce nell’impresa per un periodo di tempo determinato. b) Commercio elettronico: è svolgimento di attività commerciali per via elettronica basato sull’elaborazione e la trasmissione di dati (tra cui testo, suoni e immagini video) per via elettronica, conformemente a quanto stabilito dalla comunicazione della Commissione europea COM 157/1997 del 16 aprile 1997, relativa a un’iniziativa europea in materia di commercio elettronico, sia con riguardo all’utente finale, Business-to-Consumer, sia con riguardo al commercio fra imprese, Business-to-Business, collocate in punti diversi della filiera produttiva. c) Consulente per l’internazionalizzazione: è la figura specialistica con dimostrata qualificazione in tema di internazionalizzazione delle imprese. Vi rientrano attività di supporto dell’impresa in specifiche azioni di internazionalizzazione, quali la selezione e l’individuazione dei mercati, la selezione di potenziali partner per la commercializzazione, la fornitura e la collaborazione produttiva, la ricerca e l’individuazione di siti produttivi, i programmi di penetrazione commerciale per settore o paese per le aggregazioni di imprese, le missioni commerciali all’estero e l’incoming di operatori esteri, l’utilizzo degli strumenti finanziari italiani, comunitari e internazionali a sostegno dell’internazionalizzazione; anche tale soggetto non può essere un collaboratore già inserito nell’organizzazione aziendale in modo continuativo; d) Consulente per la strategia aziendale: è figura che svolge attività di affiancamento dell’impresa in processi di crescita attraverso un’analisi diversificata delle varie aree di business e iniziative quali l’apertura di nuovi mercati, il riposizionamento competitivo, la differenziazione, la valorizzazione dei punti di forza, il reengineering dei processi aziendali, lo sviluppo di nuove politiche di gestione delle risorse umane, di marketing e finanziarie con l’obiettivo di orientare scelte che possono comportare la revisione della business idea, la diversificazione delle attività aziendali, le alleanze strategiche e le partnership di scopo,

la ristrutturazione organizzativa e gestionale, la ricerca dell’efficienza e i processi di riconversione industriale; tale soggetto non è un collaboratore già inserito nell’organizzazione aziendale in modo continuativo. Sempre nell’ambito delle definizioni il regolamento riporta anche le seguenti: - Piccole e medie imprese: è l’ormai nota nozione comunitaria, recepita dalla Regione con il decreto del Presidente della Regione n. 463/ Pres del 29 dicembre 2005, su cui non è il caso di tornare. - Certificazione di qualità: rilascio, da parte di un organismo indipendente, della certificazione di conformità alla normativa europea o statale o a norme tecniche definite da organizzazioni nazionali o internazionali, inclusi i sistemi di gestione ambientali e della sicurezza e della salute dei lavoratori; - Soggetto gestore: Unioncamere FVG, ovvero i soggetti a cui sono, a loro volta, delegate le effettive funzioni di gestione degli incentivi (le CCIAA), di cui si è già detto. - Impresa femminile: l’impresa in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di donne, ovvero l’impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da donne, l’impresa individuale il cui titolare è una donna nonché, nel caso di società di persone composta da due soci, la società in accomandita semplice il cui socio accomandatario è una donna e la società in nome collettivo il cui socio donna è anche il legale rappresentante della società; - Impresa giovanile: l’impresa in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di giovani (persona fisica di età compresa fra 14 e 35 anni), oppure l’impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da giovani, l’impresa individuale il cui titolare è un giovane nonché, nel caso di società di persone composta da due soci di cui almeno uno giovane, la società in accomandita semplice il cui socio accomandatario è un giovane e la società in nome collettivo il cui socio giovane è anche il legale rappresentante della società.

BENEFICIARI Beneficiarie sono le piccole e medie imprese che realizzano i progetti e le iniziative in esame (per i dettagli v. infra), appartenenti a qualsiasi ramo di attività, fatte salve le eccezioni poste dal regime “de minimis”. Queste alla data di presentazione della domanda, devono possedere i seguenti requisiti: - essere iscritte al Registro delle imprese della

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CCIAA competente per territorio; - essere attive; - avere sede legale o unità operativa/e, presso cui è realizzato il progetto, nel territorio regionale; - non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali; - non essere destinatarie di sanzioni interdittive. Sono, invece, escluse le imprese: - che rientrano nei casi di esclusione dall’applicazione del regime “de minimis”, ora disciplinato dal regolamento (UE) della Commissione europea n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 ed elencati nell’allegato A del regolamento, qualora agli aiuti concessi si applichi questo regime, ovvero all’allegato B, qualora agli aiuti concessi si applichi il regolamento (CE) della Commissione europea n. 800/2008 del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune, (regolamento generale di esenzione dall’autorizzazione per categoria); si tratta sostanzialmente di quelli già noti e, tutto sommato, marginali nel contesto economico del Friuli-Venezia Giulia e per brevità si rimanda alla diretta lettura dei citati allegati; - destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale ed incompatibile con il mercato comune. L’impresa è tenuta, inoltre, a osservare le normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e, a tal fine, la concessione del contributo è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di data non antecedente a 6 mesi rispetto alla data di presentazione della domanda, allegata all’istanza di incentivazione e sottoscritta dal legale rappresentante attestante il rispetto di dette normative.

PROGETTI E INIZIATIVE FINANZIABILI Sono ammissibili ad incentivazione le iniziative sotto indicate, da realizzarsi nell’ambito di un progetto finalizzato al perseguimento degli obiettivi di rilancio e rafforzamento della competitività dell’impresa richiedente: a) attività finalizzate all’utilizzo del commercio elettronico; b) introduzione di una certificazione di qualità; c) ricorso a un manager a tempo; d) ricorso al consulente per l’internazionalizzazione; e) ricorso al consulente per la strategia aziendale.

Il progetto presentato comprende al massimo una iniziativa per ciascuna delle tipologie sopra elencate, da realizzarsi nella sede legale o in una o più unità operative situate nel medesimo territorio di competenza della CCIAA provinciale. È, quindi, possibile presentare progetti con più distinte iniziative. Di conseguenza, le iniziative realizzate in una sede legale o unità operative situate al di fuori della giurisdizione provinciale della CCIAA competente per non sono ammesse all’incentivazione. Tutte le iniziative devono configurarsi come innovative e con alto potenziale di crescita e sviluppo economico e con le ulteriori prescrizioni per quelle di cui alle lettere c), d) ed e), come appresso indicato. Nel caso delle iniziative di cui alla lett. c) il progetto deve prevede lo svolgimento di azioni da parte del manager a tempo volte al rafforzamento dell’impresa, al trasferimento di buone pratiche e tecniche amministrative e gestionali, alla riorganizzazione aziendale, al controllo di gestione ovvero alla positiva risoluzione di momentanee criticità. Nel caso delle iniziative di cui alla lett. d) il progetto deve prevede il supporto da parte del consulente alla realizzazione di specifiche azioni di internazionalizzazione, come la selezione e l’individuazione dei mercati, la selezione di potenziali partner per la commercializzazione, la fornitura e la collaborazione produttiva, la ricerca e l’individuazione di siti produttivi, i programmi di penetrazione commerciale per settore o paese per le aggregazioni di imprese, le missioni commerciali all’estero e incoming di operatori esteri, l’utilizzo degli strumenti finanziari italiani, comunitari e internazionali a sostegno dell’internazionalizzazione. Nel caso delle iniziative di cui alla lett. e) il progetto deve prevedere l’affiancamento dell’impresa nel processo di crescita attraverso un’analisi diversificata delle varie aree di business e tramite l’apertura di nuovi mercati, il riposizionamento competitivo, la differenziazione, la valorizzazione dei punti di forza, il reengineering dei processi aziendali, lo sviluppo di nuove politiche di gestione delle risorse umane, di marketing e finanziarie con l’obiettivo di orientare scelte che possono comportare la revisione della “business idea”, la diversificazione delle attività aziendali, le alleanze strategiche e le “partnership di scopo”, la ristrutturazione organizzativa e gestionale, la ricerca dell’efficienza e i processi di riconversione industriale.

SPESE AMMESSE Sono ammissibili le spese, al netto dell’IVA, sostenute a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda le suddivide in ma-

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niera specifica e oltremodo dettagliata sulla base delle tipologia d’iniziativa già ricordate. a) Attività finalizzate all’utilizzo del commercio elettronico: 1) Acquisizione di servizi: Le spese per l’acquisizione di servizi di consulenza forniti da società iscritte al Registro delle imprese e da consulenti che svolgono un’attività professionale, classificata in base ai codici ISTAT ATECO risultanti dalla visura camerale o da documentazione equipollente, e coerente con la natura della consulenza richiesta, e volti: - alla realizzazione o all’implementazione di siti internet orientati al commercio elettronico; - allo sviluppo, alla “customizzazione” e alla personalizzazione dell’applicazione che gestisce l’attività di vendita o di promozione via internet; - all’integrazione con gli altri sistemi informativi aziendali, quali la gestione del magazzino, le vendite, la distribuzione e l’amministrazione; - all’assistenza e alla formazione iniziale del personale dell’impresa addetto alla gestione, manutenzione o controllo del sito, con esclusione delle spese di trasferta; - alla realizzazione di studi di web marketing, di piani di diffusione e per il posizionamento del sito internet orientato al commercio elettronico; Le spese per l’acquisizione di servizi di hosting e housing relativamente al periodo di realizzazione del progetto. Le spese per l’acquisizione di servizi di traduzione in lingue straniere dei testi del sito internet orientato al commercio elettronico. 2) Beni materiali: Le spese per l’acquisto di hardware, relativamente al massimo ad una postazione completa, con inclusione del sistema operativo; Le spese per l’acquisto di hardware specifico per la gestione delle transazioni commerciali su internet e per i sistemi di sicurezza della connessione alla rete, inclusa la costituzione di “Secure payment system”. 3) Beni immateriali: Le spese per l’acquisizione di sistemi informatici, software e brevetti acquistati o ottenuti in licenza, necessari e direttamen-

te collegati alla creazione, gestione, promozione del sito orientato al commercio elettronico, comprese le spese relative alla registrazione del nome di dominio e della casella di posta elettronica; Le spese per l’acquisizione di software specifici acquistati o ottenuti in licenza per la gestione delle transazioni commerciali sulla rete internet e per i sistemi di sicurezza della connessione alla rete, inclusa la costituzione di “Secure payment system”; Le spese per l’acquisizione di applicazioni e programmi acquistati o ottenuti in licenza per l’integrazione con gli altri sistemi informativi aziendali, quali la gestione del magazzino, le vendite, la distribuzione e l’amministrazione;

b) Introduzione di una certificazione di qualità: - le spese per il rilascio della certificazione di qualità da parte di organismi notificati o accreditati in base alla normativa statale o comunitaria o da enti di accreditamento nazionali o internazionali; - le spese per l’acquisizione di servizi di consulenza forniti da società iscritte al Registro delle imprese e da consulenti che svolgono un’attività professionale, classificata in base ai codici ISTAT ATECO risultanti dalla visura camerale o da documentazione equipollente, e coerente con la natura della consulenza fornita, i quali possiedono comprovata esperienza nello specifico campo della certificazione di qualità; - le spese per l’acquisizione di software acquistati o ottenuti in licenza necessari all’ottenimento della certificazione di qualità; c) Ricorso a un manager a tempo: le spese a carico dell’impresa relative al compenso lordo spettante a detto manager; le sue prestazioni possono essere rese in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con qualifica di dirigente, un contratto a progetto o un contratto di prestazione d’opera; il relativo contratto andrà a definire contenuti, termini, modalità e corrispettivo pattuito per la prestazione del manager a tempo. d) Ricorso al consulente per l’internazionalizzazione: le spese a carico dell’impresa relative al compenso lordo spettante al consulente per l’internazionalizzazione per le prestazioni rese; le

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prestazioni del consulente per l’internazionalizzazione possono essere rese in forza di un contratto a progetto o un contratto di prestazione d’opera; il relativo contratto andrà a definire contenuti, termini, modalità e corrispettivo pattuito per la prestazione. Detto consulente può rendere le proprie prestazioni anche nell’ambito dell’applicazione di uno specifico contratto di fornitura di servizi di consulenza con società iscritte al Registro delle imprese. e) Consulente per la strategia aziendale: le spese a carico dell’impresa relative al compenso lordo spettante al consulente per la strategia aziendale per le prestazioni rese; anche per questa figura di consulente valgono le prescrizioni fissate per il consulente per l’internazionalizzazione appena sopra indicate. Le prestazioni di cui alle lett. c), d) ed e) non devono avere natura continuativa o periodica, né consistere in ordinari costi di gestione dell’impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale e la pubblicità. Le figure manageriali e consulenziali chiamate a svolgere le prestazioni indicate - lo si rammenta - devono corrispondere alle definizioni sopra riportate e la loro qualificazione ed esperienza deve essere coerente con la natura della prestazione da rendere. Sono altresì ammissibili le spese connesse all’attività di certificazione di cui all’articolo 41 bis della legge regionale 7/2000, nell’importo massimo di 1.000 Euro.

SPESE NON AMMESSE Non sono ammesse le spese sostenute prima della presentazione della domanda. Nemmeno è ammessa la concessione di incentivi a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado qualora i rapporti giuridici così instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi. Non sono, infine, riconosciute le spese diverse da quelle sopra elencate e, in particolare, le spese relative a: - viaggi e missioni dei dipendenti e soci dell’impresa; - beni di consumo; - acquisto o locazione finanziaria di beni immobili; - beni usati; - minuterie ossia beni di valore unitario inferiore a 200 Euro, IVA esclusa;

- scorte; - garanzie bancarie fornite da istituti bancari o finanziari; - IVA e altre imposte e tasse; - interessi debitori, aggi, spese e perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari; - corrispettivi per cessione o affitto del ramo d’azienda.

REGIMI DI AIUTO, FORMA E MISURA DEGLI INCENTIVI. EROGAZIONE ANTICIPATA I regimi di aiuto comunitari che si applicano agli incentivi per le iniziative in esame sono distinti a seconda delle iniziative stesse e, per quanto riguarda il ricorso del manager a tempo, a seconda della figura professionale. Più precisamente: - per le attività finalizzate all’utilizzo del commercio elettronico, all’introduzione di certificazione di qualità e al ricorso del manager a tempo, a condizione che le sue prestazioni siano rese in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con qualifica di dirigente, viene applicato il regime “de minimis”, come ora definito dal regolamento (UE) della Commissione europea n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (per un’illustrazione v. Apinforma n. 2/2014, pp. 20-21). - per il ricorso al manager a tempo, qualora le relative prestazioni siano rese in forza di un contratto a progetto o di un contratto di prestazione d’opera, per il ricorso al consulente per l’internazionalizzazione e al consulente per la strategia aziendale si applica il regolamento (CE) della Commissione europea n. 800/2008 del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune, denominato regolamento generale di esenzione dall’autorizzazione per categoria. Ciò premesso, in linea generale l’incentivo consiste in un contributo pari al 50% della spesa ammissibile, salvo che l’impresa non richieda un’intensità minore, allo scopo di usufruire di un maggior punteggio in sede di valutazione del progetto. L’incentivo scende al 49%, qualora si utilizzino fondi PAR FSC, come nel caso in esame, come si vedrà più avanti, ritorna al 50 nel caso in cui si realizzino almeno 4 iniziative nell’ambito del medesimo progetto. La soglia minima di spesa ammissibile per ciascuna iniziativa in progetto è pari a: - 5.000 Euro per le spese relative all’utilizzo del commercio elettronico; - 5.000 Euro per le spese relative all’introduzio-

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ne di una certificazione di qualità; - 10.000 Euro per le spese relative al ricorso a un manager a tempo; - 5.000 Euro per le spese relative al ricorso al consulente per l’internazionalizzazione; - 5.000 Euro per le spese relative al ricorso al consulente per la strategia aziendale. Le domande relative a progetti per i quali risultino ammissibili, per ciascuna delle iniziative contemplate, spese inferiori a dette soglie sono archiviate d’ufficio. Il limite massimo dell’incentivo concedibile per ciascuna iniziativa compresa nel progetto è pari a: - 30.000 Euro per le attività finalizzate all’utilizzo del commercio elettronico; - 30.000 Euro per l’introduzione di una certificazione di qualità; - 70.000 Euro per il ricorso a un manager a tempo; - 70.000 Euro per il ricorso al consulente per l’internazionalizzazione; - 70.000 Euro per il ricorso al consulente per la strategia aziendale. Ferma restando l’applicazione dei limiti previsti dalla citata normativa in tema di aiuti di Stato, l’ammontare massimo dell’incentivo complessivamente concedibile per ciascun progetto è pari a 200.000 Euro. E’ possibile l’erogazione in via anticipata del 50% del contributo, previa presentazione da parte dell’impresa capofila di fideiussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo, redatta secondo un modello ancora da adottare e pubblicare sul sito internet di Unioncamere FVG e delle CCIAA, nonché di dichiarazione sostituiva di atto notorio del legale rappresentante attestante l’avvenuto avvio del progetto (per la nozione di “avvio del progetto” v. infra). L’erogazione dell’anticipo ha luogo entro 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta. La fideiussione sarà svincolata successivamente alla positiva verifica del rendiconto finale di spesa.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA La domanda va presentata dall’impresa al soggetto gestore competente per territorio (di fatto le CCIAA provinciali), nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, a partire dalle 09.15 del giorno fissato quale termine iniziale di presentazione, che sarà reso noto con avviso da pubblicarsi sul sito internet di Unioncamere FVG e nonché delle CCIAA provinciali, e fino alle 16.30 del giorno fissato come termine finale indicato sempre sul medesimo avviso. L’avviso dovrà essere pubblicato almeno 30 giorni prima del termine iniziale.

Le domande vanno presentate esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo di PEC indicato nell’avviso (quelli delle CCIAA provinciali), devono essere sottoscritte con firma digitale del legale rappresentante dell’impresa e redatte secondo lo schema, che deve essere ancora approvato con decreto del Direttore centrale delle attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, da pubblicarsi sul sito internet di Unioncamere FVG e su quello delle CCIAA provinciali. La data e l’ora di presentazione della domanda sono determinate dalla data e dall’ora di ricezione della PEC attestate alla CCIAA dal gestore del sistema di PEC della stessa. Lo schema di domanda andrà a comporsi di: - relazione illustrativa del progetto, con indicazione della relativa durata, e delle iniziative in cui lo stesso si articola; - preventivo di spesa; - nel caso delle iniziative di cui alle lettere c), d) ed e) di cui sopra, il curriculum vitae del manager a tempo, del consulente per l’internazionalizzazione, del consulente per la strategia aziendale, con relazione sulla qualificazione e l’esperienza maturata, con particolare riferimento alla natura della prestazione da svolgere; - documentazione, dichiarazioni e notizie necessarie alla verifica dei requisiti richiesti per l’accesso all’incentivo e per l’applicazione dei criteri di cui all’allegato C; - modalità di pagamento dell’imposta di bollo. E’ possibile presentare una sola domanda di incentivo per ciascun anno solare. Inoltre, non sono ammesse le domande presentate da imprese che abbiano in corso la realizzazione di un progetto per la cui realizzazione nella medesima sede legale o unità operativa sia stato già concesso un incentivo ai sensi del presente regolamento e per il quale non sia stato ancora presentato il rendiconto di spesa. Sono archiviate e dell’archiviazione è data tempestiva notizia all’impresa richiedente: - le domande presentate al di fuori dei termini indicati; - le domande presentate dalla medesima impresa successivamente alla prima ritenuta istruibile; - le domande non firmate digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa richiedente; - le domande presentate con modalità diverse da quelle sopra previste; - le domande trasmesse mediante casella di PEC diversa da quella dell’impresa richiedente; - le domande inviate ad indirizzo di PEC diverso da quello comunicato nell’avviso.

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ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE Gli incentivi sono concessi tramite procedimento valutativo a sportello su base provinciale, applicando, in particolare i criteri di cui all’allegato C del regolamento. Il riparto delle risorse è operato in proporzione al numero delle imprese iscritte al Registro delle imprese di ciascuna CCIAA, accertato sulla base del numero delle imprese iscritte a detto registro presso ciascuna CCIAA alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello del riparto.

In esito, poi, all’applicazione di tali criteri sopra citati, sono ammissibili i progetti, a cui è attribuito un punteggio complessivo finale non inferiore a 40, nonché un punteggio non inferiore a 3 per ciascun criterio di valutazione previsto dall’allegato C alle lettere a), c), ed e), e non inferiore a 6 per ciascun criterio di valutazione previsto dal medesimo allegato C alle lettere f) e g). Per immediatezza di consultazione si riportano testualmente i criteri del più volte citato allegato C.

INDICATORE

PUNTEGGIO/RANGE

a

Livello di completezza e consistenza del piano finanziario previsto per la realizzazione del progetto

0-10

b

Incidenza nel progetto dei fondi privati delle imprese, in termini di percentuale di intensità di incentivo richiesta

c

Livello di coerenza interna del progetto, in termini di chiarezza nella individuazione degli obiettivi e di coerenza delle attività programmate con i risultati attesi, nonché dimostrata fattibilità tecnica del progetto stesso, con un’accurata descrizione dello stato attuale e delle attività ritenute necessarie

d

Impresa femminile e/o giovanile

e

Coerenza delle iniziative con gli obiettivi del progetto

0 – 10

f

Impatto del progetto in termini di alto potenziale di crescita, sviluppo economico e capacità competitiva

0 – 15

g

Impatto del progetto in termini di rafforzamento ed innovazione del sistema organizzativo dell’impresa

0 – 15

h

Contemporanea realizzazione di più iniziative tra quelle previste dall’articolo 6, comma 1, lettere da a) ad e)

L’indicatore di cui alla lett. b), Incidenza nel progetto dei fondi privati delle imprese, in termini di percentuale di intensità d’incentivo richiesta, appare nella formulazione e nelle modalità piuttosto oscuro. Da informazioni assunte per le vie brevi la premialità si correla all’eventuale richiesta in sede di domanda di una intensità contributiva inferiore al 50%. Così si ha che: qualora l’impresa richieda un contributo pari o minore al 48%, ma superiore al 44%, le vengono riconosciuti 3 punti; qualora richieda un contributo pari o minore al 44%, ma superiore al 40%, le vengono riconosciuti 4 punti; qualora richieda un contributo pari o minore al 40%, le vengono riconosciuti 5 punti. Le domande presentate sono istruite secondo l’ordine cronologico di presentazione. La CCIAA procede all’istruttoria delle domande di incentivo fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili nell’ambito del riparto su base provinciale.

- - - -

superiore al 48%: 0 punti pari o minore del 48% e superiore al 44%: 3 punti pari o minore del 44% e superiore al 40%: 4 punti pari o minore del 40%: 5 punti

0-10

0 oppure 5

- - - -

2 iniziative: 1 punti 3 iniziative: 2 punti 4 iniziative: 3 punti 5 iniziative: 4 punti

In sede d’istruttoria, ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento della CCIAA ne dà comunicazione all’interessato, assegnando un termine massimo di 30 giorni per la regolarizzazione o l’integrazione. La domanda è archiviata d’ufficio qualora detto termine decorra inutilmente. In caso di rigetto della domanda, la CCIAA, prima della formale adozione del relativo provvedimento comunica tempestivamente all’istante i motivi ostativi, assegnando un termine di 10 giorni per la presentazione di osservazioni. Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

CONCESSIONE DEGLI INCENTIVI L’incentivo è concesso entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, nei limiti delle risorse disponibili a valere sul riparto provinciale

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ed entro i 15 giorni successivi la CCIAA comunica all’impresa beneficiaria l’adozione del provvedimento di concessione. Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente l’ultimo progetto finanziabile, è disposta la concessione parziale, nei limiti delle risorse disponibili, con riserva di integrazione con le eventuali risorse sopravvenute. Ulteriori risorse che si rendano disponibili nel corso dell’anno possono essere utilizzate per le domande non finanziate per carenza di risorse nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione. Le domande per le quali non sia intervenuta la concessione entro la chiusura dell’anno solare di presentazione delle stesse, sono archiviate d’ufficio e dell’archiviazione è data tempestiva comunicazione all’impresa. Nel provvedimento di concessione del contributo vengono, in particolare, stabiliti il termine e le modalità di presentazione della rendicontazione e l’obbligo di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il rispetto degli obblighi e dei vincoli di destinazione posti dal regolamento (v. infra).

AVVIO ED EVENTUALI VARIAZIONI DEL PROGETTO Il progetto può essere avviato solo a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda. Per avvio del progetto si intende il verificarsi delle seguenti circostanze: - nel caso di fornitura di beni la data di consegna degli stessi specificata nel documento di trasporto o in documentazione equipollente ovvero, ove tale specificazione non risulti dalla predetta documentazione, la data della prima fattura o, in caso di impossibilità di acquisire la stessa, del documento contabile avente forza probatoria equivalente; - nel caso di prestazione di lavoro o servizi, la data di inizio della prestazione, specificata nel contratto o in documentazione equipollente ovvero, in mancanza di tale specificazione, la data della prima fattura o, in caso di impossibilità di acquisire la stessa, da documento contabile avente forza probatoria equivalente. Una volta ammesso il progetto a beneficio è possibile apportarvi variazioni, presentando alla CCIAA specifica richiesta sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa capofila, accompagnata da una sintetica relazione che evidenzi e motivi gli scostamenti previsti rispetto al progetto originario. Le variazioni non possono alterare gli obiettivi originari o l’impianto complessivo del

progetto, né costituire una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione del medesimo. La CCIAA provvederà alla valutazione della variazione proposta comunicandone l’esito all’impresa capofila entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta di variazione. Le variazioni non comportano un aumento dell’incentivo concesso a ciascuna impresa beneficiaria. Nel caso di sostituzione del manager a tempo, del consulente per l’internazionalizzazione o del consulente per la strategia aziendale, alla richiesta di variazione del progetto andrà allegato il curriculum vitae e relazione sulla qualificazione e l’esperienza maturata, con particolare riferimento alla natura della prestazione da svolgere, della figura professionale sostitutiva, nonché relazione atta ad evidenziare l’equipollenza rispetto alla figura professionale sostituita. Non è ammessa la variazione rispetto alla tipologia di contratto in base al quale sono effettuate le prestazioni del manager a tempo qualora il provvedimento di concessione prevede che le stesse siano rese in virtù di un contratto di lavoro subordinato con qualifica di dirigente. La CCIAA provvederà alla valutazione della variazione proposta comunicandone l’esito all’impresa capofila entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta di variazione. Le variazioni non comportano un aumento dell’incentivo concesso a ciascuna impresa beneficiaria.

OPERAZIONI STRAORDINARIE In caso di variazioni soggettive di ciascun beneficiario a seguito di operazioni straordinarie di cui all’art. 12 quater della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (conferimento, trasformazione o fusione d’impresa, trasferimento dell’azienda o ramo d’azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte), gli incentivi concessi possono essere confermati in capo al soggetto subentrante previa presentazione di domanda di subentro e a condizione che tale soggetto sia in possesso dei requisiti richiesti al beneficiario originario, continui ad esercitare l’attività d’impresa senza soluzione di continuità e ne assuma gli obblighi relativi. A verifica di tali condizioni, l’impresa subentrante è tenuta a presentare alla CCIAA entro 3 mesi dalla registrazione dell’atto relativo alle operazioni straordinarie, la domanda di subentro contenente: - copia dell’atto registrato relativo all’operazione straordinaria corredato da una relazione sulla medesima; - richiesta della conferma di validità del provvedimento di concessione dell’incentivo in relazione ai requisiti di ammissibilità, alle spese

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ammesse e agli obblighi posti a carico del beneficiario originario; - dichiarazione attestante il possesso dei requisiti, la continuazione dell’attività dell’impresa senza soluzione di continuità e l’assunzione degli obblighi conseguenti alla conferma dell’incentivo. Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda di subentro la CCIAA provvederà a emanare l’atto di accettazione. Nel caso in cui le variazioni soggettive abbiano luogo prima della concessione dell’incentivo, l’impresa subentrante presenta la domanda di subentro nel procedimento e la CCIAA avvierà nuovamente l’iter istruttorio.

PRESENTAZIONE E MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE I progetti di aggregazione devono essere realizzati e rendicontati entro il termine massimo di 720 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione dell’incentivo. L’impresa presenterà il rendiconto attestante le spese sostenute entro il termine indicato nel provvedimento di concessione, presumibilmente secondo uno schema, di cui il regolamento nulla precisa. È possibile ottenere una proroga di detto termine per non più di 60 giorni, a condizione che la relativa richiesta sia presentata prima della sua scadenza. A differenza della domanda di contributo, il rendiconto può essere presentato in più forme: a) mediante PEC all’indirizzo di PEC comunicato dalla CCIAA unitamente al provvedimento di concessione dell’incentivo; in tale caso, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data e l’ora di ricezione della PEC attestate alla CCIAA dal proprio gestore del sistema di PEC; b) a mano oppure a mezzo posta ordinaria o corriere espresso privato; in tale caso, ai fini dell’osservanza del termine, fa fede la data e l’ora del timbro di ricezione apposto dalla CCIAA; c) a mezzo raccomandata oppure corriere espresso nazionale “Postacelere 1 plus”; in tale caso, ai fini dell’osservanza del termine, fa fede la data e l’ora del timbro postale, purché la rendicontazione sia pervenuta al soggetto gestore entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine. Ai fini della rendicontazione, l’impresa capofila presenta, in particolare: - copia dei documenti di spesa, annullati in originale con apposita dicitura relativa all’ottenimento dell’incentivo, costituiti da fatture o, in

caso di impossibilità di acquisirle, da documenti contabili di pari forza probatoria ovvero, nel caso di prestazioni di lavoro, da copia del contratto di lavoro ovvero dalla busta paga; - documentazione comprovante l’avvenuto pagamento; - dichiarazione delle imprese beneficiarie attestante la corrispondenza agli originali della copie dei documenti di spesa di cui sopra di propria pertinenza. Il rendiconto può essere presentato anche mediante certificazione di dottori o ragionieri commercialisti iscritti al relativo ordine o albo, revisori contabili iscritti nello specifico registro, centri autorizzati di assistenza fiscale. In caso di documenti di spesa redatti in lingua straniera va allegata la traduzione in lingua italiana. Il pagamento delle spese di importo pari o superiore a 500 Euro avviene esclusivamente tramite i seguenti strumenti, pena l’inammissibilità della relativa spesa: bonifico bancario o postale, ricevuta bancaria, bollettino postale. Nel caso di spesa di importo inferiore a 500 Euro è ammesso il pagamento in contanti, tramite assegno o vaglia postale. L’avvenuto sostenimento della spesa è provato attraverso la seguente documentazione di pagamento: - copia di estratti conto bancari o postali dai quali si evinca l’effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni e dei prestatori di lavoro o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa presentati; - copia delle ricevute bancarie e dei bollettini postali dai quali si evinca l’effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni e dei prestatori di lavoro o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa rendicontati; - per i pagamenti in contanti, tramite assegno o per mezzo di vaglia postale, dichiarazione liberatoria del fornitore di beni e servizi oppure copia del documento di spesa riportante la dicitura “pagato” con firma, data e timbro della ditta del fornitore di beni o servizi apposti sull’originale. Nel caso in cui il pagamento abbia luogo con gli strumenti di pagamento previsti per gli importi pari o superiori a 500 Euro, a ogni documento di spesa devono corrispondere distinti versamenti bancari o postali, dalla cui documentazione risulti espressamente l’avvenuta esecuzione e la riferibilità allo specifico documento di spesa con relativi estremi. In caso di pagamenti cumulativi di più documenti di spesa, di cui uno o più non riferibili

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alle spese relative al progetto che beneficia dell’incentivo, è presentata la documentazione di pagamento comprovante il pagamento complessivo ed è allegato al rendiconto anche copia dei documenti di spesa, cui il pagamento cumulativo si riferisce, che non riguardano il progetto che beneficia dell’incentivo. Non sono ammessi pagamenti tramite compensazione. Le eventuali note di accredito vanno evidenziate e allegate al rendiconto. Ove il rendiconto fosse ritenuta irregolare o incompleto il responsabile del procedimento della CCIAA ne dà comunicazione all’impresa capofila indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all’integrazione. Qualora in sede di rendiconto sia accertata l’alterazione degli obiettivi originari o dell’impianto complessivo del progetto incentivato ovvero sia accertata la modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione tra il progetto effettivamente realizzato e quello oggetto del provvedimento di concessione, anche da eventuale variazione accordata, la CCIAA procede alla revoca del contributo.

LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI Gli incentivi sono liquidati entro 90 giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione da parte della CCIAA. Detto termine è sospeso in pendenza del termine di integrazione o regolarizzazione del rendiconto.

ANNULLAMENTO E REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE E RIDETERMINAZIONE DEGLI INCENTIVI Il provvedimento di concessione dell’incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall’art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, art. 75 (decadenza dei benefici per non veridicità della dichiarazione), il provvedimento di concessione dell’incentivo è revocato a seguito della rinuncia del beneficiario, oppure: - se i documenti di spesa o il pagamento delle spese risultano integralmente di data anteriore a quella di presentazione della domanda; - se la rendicontazione delle spese non è stata presentata o è stata presentata oltre il termine previsto per la presentazione della stessa o, nel caso di proroga del termine, oltre la data fissata nella comunicazione di concessione della proroga;

- nel caso in cui non è rispettato il termine previsto per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione; - qualora in sede di rendicontazione sia accertata l’alterazione degli obiettivi originari o dell’impianto complessivo del progetto ammesso ad incentivo ovvero sia accertata la modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione tra il progetto effettivamente realizzato e quello oggetto del provvedimento di concessione, come da eventuale variazione approvata; - se non sono rispettati gli obblighi ed il vincolo di destinazione (v. infra). La CCIAA comunicherà tempestivamente all’impresa l’avvio del procedimento di revoca del provvedimento di concessione. La revoca comporta la restituzione delle somme erogate, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale.

OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO, VINCOLO DI DESTINAZIONE, ISPEZIONI E CONTROLLI Ciascuna impresa beneficiaria è tenuta al rispetto dei seguenti obblighi per 2 anni a decorrere dalla data di presentazione del rendiconto: - essere iscritta nel Registro delle imprese; - mantenere la sede legale o l’unità operativa, presso la quale è realizzato il progetto di aggregazione in rete, attiva nel territorio regionale; - mantenere la destinazione, oggettiva e soggettiva, dei beni oggetto di incentivo, fatto salvo i casi di variazioni soggettive a seguito di operazioni straordinarie; - rispettare gli obblighi specifici stabiliti dal regolamento e gli altri obblighi previsti dalla normativa richiamata dal medesimo. Al fine della verifica del rispetto degli obblighi e del vincolo di destinazione, l’impresa è tenuta a presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in sede di rendiconto e, successivamente, entro il 28 febbraio di ogni anno, attestante il rispetto di tali obblighi e del vincolo fino alla loro scadenza. In caso di inosservanza dell’obbligo di invio di detta dichiarazione la CCIAA è tenuta a procedere a ispezioni e controlli, come stabilito dall’art. 45, co. 3, della l.r. 7/2000. Da ultimo si rammenta che il regolamento in esame trova applicazione anche in caso d’interventi finanziati nel quadro della programmazione dei fondi strutturali comunitari, del Programma attuativo regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione (PAR FSC) e del Piano di azione e coe-

PAG. 30 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 7 - 15 aprile 2014


sione (PAC) della Regione Friuli-Venezia Giulia, del quale è già stato fatto cenno in premessa. Si fa riserva di ritornare, volta per volta, sulla materia non appena saranno rese note le altre dispo-

sizioni applicative. Frattanto, per ogni chiarimento o informazione le imprese interessate possono rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione. (AdT)

PAG. 31 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 7 - 15 aprile 2014


Flussi d’ingresso per lavoro stagionale DOMANDE DI NULLA OSTA AL LAVORO DAL 10 APRILE E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.83 del 9 aprile 2014 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2014, relativo alla “programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro stagionale ed altre categorie nel territorio dello Stato per l’anno 2014”. Il Ministero dell’Interno ed il Ministero del Lavoro, nella circolare congiunta del 3 aprile 2014, hanno fornito le informazioni sulla procedura di compilazione e sulle disposizioni del DPCM. A decorrere dalle ore 8 del 10 aprile è dunque possibile inviare le domande di nulla osta al lavoro per l’assunzione di lavoratori stranieri stagionali, accedendo al portale https://nullaostalavoro.interno.it/Ministero/index2.jsp. Il DPCM, in considerazione del fatto che la determinazione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere sul territorio dello Stato avviene con documento programmatico triennale, che al momento non è stato emanato, ed in considerazione della marcata differenza tra le quote autorizzate in virtù del Decreto Flussi per il 2013 e le quote effettivamente utilizzate, a titolo di anticipazione della programmazione dei flussi d’ingresso di lavoratori non comunitari stagionali per l’anno 2014, autorizza l’ingresso di 15.000 lavoratori non comunitari residenti all’estero, quota da ripartire tra le regioni e le province autonome. La quota riguarda i Paesi di provenienza di Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Egitto, Repubblica delle Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Marocco, Mauritius, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia. Di queste 15.000 unità. 3.000 sono riservate all’ingresso di cittadini stranieri provenienti dai paesi su elencati, che abbiano fatto ingresso in ItaPAG. 32 - APINFORMA / Lavoro - numero 7 - 15 aprile 2014

lia per lavoro subordinato stagionale per almeno 2 anni consecutivi; per questi lavoratori il datore di lavoro può presentare richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale. Sempre a titolo di anticipazione sulla programmazione transitoria della quota di ingresso dei lavoratori non comunitari per motivi di lavoro non stagionale, il DPCM ha disposto l’ingresso di 2.000 cittadini di Paesi non comunitari partecipanti all’Esposizione Universale di Milano del 2015, come definiti dall’accordo firmato a Roma l’11 luglio 2012, poi ratificato con Legge n.3 del 14 gennaio 2013. La circolare congiunta del Ministero del lavoro e del Ministero dell’Interno precisa che la presentazione delle domande può avvenire in modalità esclusivamente telematica, con le procedure ormai in uso accedendo al portale sopra indicato. I dicasteri evidenziano che, nell’ambito delle medesime quote, è confermata la possibilità di presentazione di domande a favore di lavoratori appartenenti a nazionalità non comprese nell’elenco delle nazionalità del DPCM, purché siano già entrati in Italia per lavoro stagionale negli anni precedenti. Questi cittadini infatti, ai sensi dell’art.24 del T.U. sull’immigrazione D.Lgs. 286/98 e 38, comma 2, del regolamento di attuazione D.P.R. 394/99, maturano un diritto di precedenza per il rientro in Italia nell’anno successivo per ragioni di lavoro stagionale. Come sopra anticipato l’invio delle domande è possibile dalle ore 8.00 del 10 aprile 2014 alle ore 24 del 31 dicembre 2014. Con riferimento specifico all’istruttoria, la circolare conferma le istruzioni diramate gli anni precedenti e in particolare ricorda la procedura del silenzio assenso per le richieste di nulla osta al lavoro stagionale e stagionale pluriennale a favore degli stranieri già autorizzati l’anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro, e l’adempimento dell’obbligo della comunicazione obbligatoria contestuale alla sottoscrizione del contratto di soggiorno. La circolare interministeriale infine, in merito ai protocolli di intesa, conferma gli accreditamenti già rilasciati agli operatori per le domande relative al decreto flussi stagionale per gli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013.


Il Ministero del Lavoro con successiva circolare del 9 aprile 2014, ha ripartito territorialmente 10.650 quote di ingresso per lavoro stagionale e 800 quote per lavoro stagionale pluriennale, tenendo conto del fabbisogno di manodopera stagionale extracomunitaria scaturito dalle consultazioni effettuate a livello locale con le Regioni, le Province autonome, le Direzioni Territoriali del Lavoro, le parti sociali, nonché sulla base dei contratti di soggiorno sottoscritti nel 2013. La DiREGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

rezione Generale si è riservata la disponibilità di 1.350 quote per lavoro stagionale e 2200 per lavoro stagionale pluriennale; come orami da prassi consolidata, a fronte di fabbisogni locali superiori alle quote disponibili a livello provinciale, le Direzioni Territoriali richiederanno ulteriori quote rimaste disponibili a livello nazionale. Alla Regione Friuli Venezia Giulia sono state assegnate le quote ripartite come riportato nella tabella seguente:

QUOTE LAVORO STAGIONALE

QUOTE LAVORO STAGIONALE PLURIENNALE

Provincia di Gorizia

5

3

Provincia di Pordenone

29

7

Provincia di Trieste

6

3

Provincia di Udine

39

11

Totale

79

24

(BA)

PAG. 33 - APINFORMA / Lavoro - numero 7 - 15 aprile 2014


Confapi Federmanager RINNOVATO IL CCNL PER I DIRIGENTI E PER I QUADRI SUPERIORI DELLE PICCOLE E MEDIE AZIENDE PRODUTTRICI DI BENI E SERVIZI Il 31 gennaio 2014 CONFAPI e FEDERMANAGER hanno sottoscritto l’accordo di rinnovo del CCNL del 22 dicembre 2010, con l’obiettivo di apportare quegli interventi necessari ad aiutare le piccole e medie industrie a superare la difficile situazione economica e produttiva che investe il sistema industriale italiano. Il nuovo accordo ha durata triennale, con decorrenza dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016; per la finalità dichiarata l’accordo di rinnovo non prevede interventi di adeguamento del minimo contrattuale per il 2014, sia per il personale dirigente sia per i quadri superiori. L’aumento del minimo contrattuale avrà dunque decorrenza dal 1° gennaio 2015 e dovrà essere definito dalle parti entro il 30 novembre di quest’anno. In quest’ottica e al fine di incentivare l’assunzione di personale dirigente, il minimo contrattuale per i dirigenti fino a 43 anni di età, neo assunti o promossi a tale qualifica nel corso del contratto resta pari ad € 4.300,00, che sarà applicato per tre anni decorrenti dalla data di assunzione o promozione; al termine di detto periodo si applica automaticamente il minimo contrattuale vigente per tutti gli altri dirigenti. Nell’accordo le parti hanno dato particolare rilievo alla valorizzazione della parte variabile della retribuzione legata alla produttività. Le parti hanno previsto un adeguamento dell’indennità sostitutiva agli importi variabili della retribuzione o ai sistemi incentivanti, elevandola ad € 300,00 mensili a partire dal compimento del biennio di anzianità successivo a quello incorso alla data del 31 dicembre 2013. I casi di mancata attivazione o di applicazione non coerente degli strumenti di retribuzione variabile incentivante, possono essere oggetto di esame congiunto tra le parti, che deve esaurirsi nel termine di 60 giorni. PAG. 34 - APINFORMA / Lavoro - numero 7 - 15 aprile 2014

Le parti stipulanti hanno inoltre stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2014 il contributo dovuto alla Fondazione IDI per il finanziamento delle iniziative della Fondazione, è elevato ad € 300,00 per ogni dirigente in forza, ripartito pariteticamente tra azienda e dirigente. E’ stato parzialmente modificato l’allegato all’art.19, che contiene la disciplina relativa alla sospensione, per i primi 30 mesi dalla costituzione del rapporto, degli obblighi relativi alla costituzione del collegio arbitrale di cui allo stesso art.19 e alla risoluzione del rapporto di lavoro di cui all’art.22. E’ stato infatti aggiunto il comma che dispone che le comunicazioni all’osservatorio nazionale costituito da FEDERMANAGER e CONFAPI, di assunzione, promozione e licenziamento disciplinate dall’allegato all’art. 19, debbano considerarsi “condizioni essenziali di efficacia” degli atti oggetto delle suddette comunicazioni. Le parti hanno infine elaborato due ulteriori accordi, anch’essi di data 31 gennaio, di cui il primo è finalizzato a realizzare percorsi per agevolare la nomina o l’assunzione di dirigenti o quadri superiori, con particolare riguardo ai giovani ed a coloro che hanno perso il posto di lavoro, prevedendo per i primi 12 mesi del rapporto di lavoro un minimo contrattuale bloccato e la possibilità di recedere dal rapporto con comunicazione scritta e preavviso di 4 mesi. Il secondo intervento intende invece rafforzare gli strumenti bilaterali sulla formazione e sull’aggiornamento professionale con l’introduzione del bilancio delle competenze. CONFAPI e FEDERMANAGER infine hanno sottoscritto un’ulteriore intesa sulla risoluzione del rapporto di lavoro al fine di ridurre il contenzioso che si genera in seguito ad una progressiva lettura del contratto sempre più distaccata dalla volutas espressa dalle parti sociali. Le parti dunque hanno convenuto sulla necessità di mantenere l’obbligo della motivazione del recesso aziendale nella lettera di licenziamento, e, al di fuori dei licenziamenti disciplinari, di considerare legittime le ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, in assenza di motivi ritorsivi, la soppressione delle funzioni svolte dal dirigente o, in parziale deroga, l’accorpamento di due o più posizioni dirigenziali identiche, e la decisione di abbandonare, salva l’i-


IL SERRAMENTO CHE CAMBIA

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potesi di trasferimento d’azienda ex art. 2112 c.c., l’area di business a cui è preposto il dirigente. E’ stata infine ribadita la possibilità, da parte del dirigente licenziato, di optare in luogo dell’indennità supplementare ex art. 19 CCNL, per un’inden-

PAG. 36 - APINFORMA / Lavoro - numero 7 - 15 aprile 2014

nità supplementare automatica pari al preavviso stesso, che le parti hanno rimodulato per i dirigenti di età compresa tra i 47 e i 55 anni. (BA)


CCNL escavazione e lavorazione materiali lapidei medie industrie di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, corrispondente al codice contratto “096”. Il contratto, salvo le particolari decorrenze previste per i singoli istituti, decorre dal 1° aprile 2013 e avrà vigore fino a tutto il 31 marzo 2016.

RINNOVO DEL CONTRATTO E NUOVI MINIMI RETRIBUTIVI DAL 1° MARZO 2014

PARTE ECONOMICA In data 5 marzo 2014 le Parti CONFAPI ANIEM e FENEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL hanno sottoscritto il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle piccole e

Le parti hanno definito in 130 euro al 5° livello gli incrementi salariali distribuiti nell’arco di vigenza triennale del contratto; riportiamo gli importi e le tranches di aumento retributivo nella tabella seguente:

LIVELLI

PAGA BASE + CONTINGENZA AL 01.01.13

AUMENTI AL 01.03.14

PAGA BASE + CONTINGENZA AL 01.03.14

AUMENTI AL 01.07.14

PAGA BASE + CONTINGENZA AL 01.07.14

AUMENTI AL 01.07.15

PAGA BASE + CONTINGENZA AL 01.07.15

1

€ 2.107,57

€ 86,47

€ 2.194,04

€ 67,94

€ 2.261,98

€ 46,32

€ 2.308,30

2

€ 1.968,44

€ 77,82

€ 2.046,26

€ 61,15

€ 2.107,41

€ 41,69

€ 2.149,10

3

€ 1.697,94

€ 63,41

€ 1.761,35

€ 49,82

€ 1.811,17

€ 33,97

€ 1.845,14

4

€ 1.617,98

€ 60,12

€ 1.678,10

€ 47,24

€ 1.725,34

€ 32,21

€ 1.757,55

5

€ 1.569,35

€ 56,00

€ 1.625,35

€ 44,00

€ 1.669,35

€ 30,00

€ 1.699,35

6

€ 1.506,13

€ 52,71

€ 1.558,84

€ 41,41

€ 1.600,25

€ 28,24

€ 1.628,49

7

€ 1.426,87

€ 48,59

€ 1.475,46

€ 38,18

€ 1.513,64

€ 26,03

€ 1.539,67

8

€ 1.285,58

€ 41,18

€ 1.326,76

€ 32,35

€ 1.359,11

€ 22,05

€ 1.381,16

ARRETRATI Gli aumenti retributivi relativi alle mensilità da aprile 2013 a febbraio 2014 devono essere corrisposti con le seguenti modalità: - con la retribuzione di marzo 2014 gli aumenti retributivi dei mesi di gennaio e febbraio 2014; - con la retribuzione di maggio 2014 gli aumenti retributivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2013; - con la retribuzione di agosto 2014 gli aumenti retributivi dei mesi di luglio, agosto, settembre 2013; - con la retribuzione di ottobre 2014 gli aumenti retributivi dei mesi di ottobre, novembre, dicembre 2013 e rateo di tredicesima. E’ inoltre previsto che ai lavoratori in forza al 28 febbraio 2014, nel caso di risoluzione anticipata

PAG. 37 - APINFORMA / Lavoro - numero 7 - 15 aprile 2014

del rapporto di lavoro entro il 31 ottobre 2014, verrà riconosciuto per intero il pagamento dei ratei mensili previsti a copertura del periodo 1° aprile 2013 – 28 febbraio 2014 (arretrati).

LIVELLI

PARAMETRI

ARRETRATI EURO/MESE 1° APRILE 2013 / 28 FEBBRAIO 2014

1

210

€ 86,47

2

189

€ 77,82

3

154

€ 63,41

4

146

€ 60,12

5

136

€ 56,00

6

128

€ 52,71

7

118

€ 48,59

8

100

€ 41,18


ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA In attuazione di quanto già convenuto nel precedente CCNL Lapidei PMI CONFAPI ANIEM, all’art. 37 bis del contratto le parti stipulanti hanno individuato quale fondo di assistenza sanitaria integrativa il fondo ALTEA, fondo intersettoriale costituito fra Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil. La quota di contribuzione è stata definita in: - € 5,00 mensili per ogni dipendente in forza, a decorrere dal 1° marzo 2014;

PAG. 38 - APINFORMA / Lavoro - numero 7 - 15 aprile 2014

- € 8,00 mensili per ogni dipendente in forza, a decorrere dal 1° gennaio 2015. Il contributo è obbligatorio a carico delle aziende; i lavoratori dipendenti hanno diritto da parte del fondo individuato all’erogazione delle prestazioni sanitarie in dipendenza del rapporto di lavoro. I contributi al fondo sanitario beneficiano delle relative agevolazioni fiscali. Prossimamente sarà inviata alle aziende del settore una circolare esplicativa contenente i punti salienti del contratto. (BA)


Confapi Aniem. Settore laterizi nenti in laterizio e prefabbricati in latero cemento - manufatti in calcestruzzo armato e non, in cemento, in gesso e piastrelle, corrispondente al codice contratto “098”. Il contratto, salvo le particolari decorrenze previste per i singoli istituti, ha valenza triennale, decorre dal 1° aprile 2013 e avrà vigore fino a tutto il 31 marzo 2016.

RINNOVO DEL CCNL E NUOVI MINIMI RETRIBUTIVI DA MARZO 2014

PARTE ECONOMICA In data 11 marzo 2014 le Parti CONFAPI ANIEM e FENEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL hanno sottoscritto il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle piccole e medie industrie produttrici di elementi e compo-

Le parti hanno definito in 104 euro gli incrementi salariali distribuiti nell’arco di vigenza triennale del contratto; pertanto i minimi tabellari mensili vigenti sono incrementati nelle misure e con le decorrenze riportate nella tabella seguente:

LIVELLI

PAGA BASE AL 01.09.12

AUMENTI AL 01.03.14

PAGA BASE AL 01.03.14

AUMENTI AL 01.06.14

PAGA BASE AL 01.06.14

AUMENTI AL 01.03.15

PAGA BASE AL 01.03.15

AS A B C SUPER C D E F

€ 1.692,48 € 1.423,19 € 1.161,64 € 1.098,52 € 1.045,23 € 972,41 € 901,04 € 771,19

€ 63,09 € 53,05 € 43,30 € 41,01 € 39,00 € 36,13 € 33,55 € 28,68

€ 1.755,57 € 1.476,24 € 1.204,94 € 1.139,53 € 1.084,23 € 1.008,54 € 934,59 € 799,87

€ 63,09 € 53,05 € 43,30 € 41,01 € 39,00 € 36,13 € 33,55 € 28,68

€ 1.818,66 € 1.529,29 € 1.248,24 € 1.180,54 € 1.123,23 € 1.044,67 € 968,14 € 828,55

€ 42,06 € 35,37 € 28,87 € 27,34 € 26,00 € 24,09 € 22,37 € 19,12

€ 1.860,72 € 1.564,66 € 1.277,11 € 1.207,88 € 1.149,23 € 1.068,76 € 990,51 € 847,67

ARRETRATI Gli aumenti retributivi arretrati per le mensilità da aprile 2013 a febbraio 2014 devono essere corrisposti con le modalità seguenti: - con la retribuzione di marzo 2014 gli aumenti retributivi dei mesi di gennaio e febbraio 2014; - con la retribuzione di maggio 2014 gli aumenti retributivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2013; - con la retribuzione di agosto 2014 gli aumenti retributivi dei mesi di luglio, agosto, settembre 2013; - con la retribuzione di ottobre 2014 gli aumenti

retributivi dei mesi di ottobre, novembre, dicembre 2013 e rateo di tredicesima. E’ inoltre previsto che ai lavoratori in forza al 28 febbraio 2014, nel caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro entro il 31 ottobre 2014, verrà riconosciuto per intero il pagamento dei ratei mensili previsti a copertura del periodo 1° aprile 2013 – 28 febbraio 2014 (arretrati). Prossimamente sarà inviata alle aziende del settore una circolare esplicativa contenente i punti salienti del contratto. (BA)

LIVELLI

PARAMETRI

ARRETRATI EURO/MESE 1° APRILE 2013 - 28 FEBBRAIO 2014

AS A B C SUPER C D E F

220 185 151 143 136 126 117 100

€ 63,09 € 53,05 € 43,30 € 41,01 € 39,00 € 36,13 € 33,55 € 28,68

PAG. 39 - APINFORMA / Lavoro - numero 7 - 15 aprile 2014


CCNL Uniontessile Confapi SETTORE TESSILE ABBIGLIAMENTO MODA. SETTORI TESSILI MINORI: NUOVI MINIMI RETRIBUTIVI DAL 1° APRILE 2014 L’accordo di rinnovo del CCNL per i dipendenti delle piccole e medie imprese dei settori tessile-abbigliamento, moda, calzature, pelli e cuoio, penne, spazzole, pennelli, occhiali, giocattoli, sottoscrit-

to lo scorso 7 ottobre 2013 da UNIONTESSILE CONFAPI e dai sindacati del settore Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uiltec- Uil, successivamente integrato per la definizione della parte economica in data 26 novembre 2013, ha previsto l’erogazione della seconda rata dell’aumento retributivo a decorrere dal 1° aprile 2014. Riportiamo nelle sottostanti tabelle gli aumenti retributivi e i nuovi importi dei minimi tabellari rispettivamente per ciascun settore interessato. (BA)

SETTORE TESSILE ABBIGLIAMENTO Livelli 8° 7° 6° 5° 4° 3° bis 3° 2° bis 2° 1°

ERN 1.11.2013 1984,23 1875,93 1757,31 1645,96 1558,81 1524,29 1489,81 1448,30 1414,46 1144,55

Aumenti 1.04.2014 54,96 51,36 48,72 45,84 43,20 42,00 40,80 39,12 37,20 24,00

ERN 1.04.2014 2039,19 1927,29 1806,03 1691,80 1602,01 1566,29 1530,61 1487,42 1451,66 1168,55

SETTORE CALZATURE Livelli 8° Q 7° 6° 5° 4° 3° bis 3° 2° bis 2° 1°

SETTORE PELLI E CUOIO Livelli 6 5 4s 4 3 2 1

Minimi al 01/11/2013 € 1.887,12 € 1.706,78 € 1.597,33 € 1.558,64 € 1.495,46 € 1.419,21 € 1.143,98

Aumenti dal 01/04/2014 € 54,38 € 50,50 € 46,61 € 43,46 € 42,00 € 38,84 € 24,28

8Q 8 7 6 5 4 3 2 1

ERN dal 01/11/2013 € 1.939,17 € 1.939,17 € 1.772,13 € 1.682,97 € 1.600,72 € 1.552,87 € 1.479,69 € 1.402,32 € 1.142,77

Aumenti dal 01/04/2014 € 56,58 € 56,58 € 52,87 € 50,15 € 47,19 € 44,47 € 42,00 € 38,29 € 24,71

Aumenti dal 01/04/2014 € 54,96 € 51,36 € 48,72 € 45,84 € 43,20 € 42,00 € 40,80 € 39,12 € 37,20 € 24,00

ERN dal 01/04/2014 € 2.049,23 € 1.903,67 € 1.756,45 € 1.669,64 € 1.602,26 € 1.566,29 € 1.530,83 € 1.487,48 € 1.451,84 € 1.168,10

SETTORE OCCHIALI Minimi al 01/04/2014 € 1.941,50 € 1.757,28 € 1.643,94 € 1.602,10 € 1.537,46 € 1.458,05 € 1.168,26

Livelli 6Q 6 5 4s 4 3 2 1

SETTORE PENNE SPAZZOLE E PENNELLI Livelli

ERN dal 01/11/2013 € 1.994,27 € 1.852,31 € 1.707,73 € 1.623,80 € 1.559,06 € 1.524,29 € 1.490,03 € 1.448,36 € 1.414,64 € 1.144,10

ERN dal 01/04/2014 € 1.995,75 € 1.995,75 € 1.825,00 € 1.733,12 € 1.647,91 € 1.597,34 € 1.521,69 € 1.440,61 € 1.167,48

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Minimi al 01/11/2013 € 1.933,35 € 1.933,35 € 1.761,33 € 1.631,68 € 1.562,84 € 1.492,01 € 1.411,23 € 1.142,87

Aumenti dal 01/04/2014 € 54,38 € 54,38 € 50,50 € 46,61 € 43,46 € 42,00 € 38,84 € 24,28

Minimi al 01/04/2014 € 1.987,73 € 1.987,73 € 1.811,83 € 1.678,29 € 1.606,30 € 1.534,01 € 1.450,07 € 1.167,15

SETTORE GIOCATTOLI Livelli 7° Q 7° 6° 5° 4° S 4° 3° 2° 1°

ERN dal 01/11/2013 € 1.937,27 € 1.937,27 € 1.789,68 € 1.700,66 € 1.606,80 € 1.571,01 € 1.503,61 € 1.427,88 € 1.156,19

Aumenti dal 01/04/2014 € 56,58 € 56,58 € 52,87 € 50,15 € 47,19 € 44,47 € 42,00 € 38,29 € 24,71

ERN dal 01/04/2014 € 1.993,85 € 1.993,85 € 1.842,55 € 1.750,81 € 1.653,99 € 1.615,48 € 1.545,61 € 1.466,17 € 1.180,90


Salute e sicurezza

ULTIMI INTERPELLI IN MATERIA

Riportiamo di seguito gli argomenti delle risposte della Commissione Consultiva Permanente per la Salute e Sicurezza sul lavoro (istituita ai sensi dell’art. 6, D.Lgs. n. 81/2008) relativi agli ultimi interpelli in materia di salute e sicurezza del lavoro. - 13 marzo 2014 - n. 01/14 - Quesiti sugli obblighi degli allievi degli istituti di istruzione ed universitari, sui criteri di identificazione del datore di lavoro nelle scuole cattoliche, sull’identificazione degli enti bilaterali e organismi paritetici, sull’obbligo di informazione e formazione nel caso di docente non dipendente chiamato d’urgenza; - 13 marzo 2014 - n. 02/14 - Applicazione dell’art. 90, comma 11, D.Lgs. n. 81/2008;

- 13 marzo 2014 - n. 03/14 - Documenti che l’impresa appaltatrice è obbligata a consegnare al Committente; - 13 marzo 2014 - n. 04/14 - Applicazione dell’allegato IV, punti 1.11 e 1.12, del D.Lgs. n. 81/2008 per la categoria autoferrotranvieri; - 13 marzo 2014 - n. 05/14 - Corretta interpretazione dell’art. 25, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 - 13 marzo 2014 - n. 06/14 - Applicazione dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; - 13 marzo 2014 - n. 07/14 - individuazione dell’impresa affidataria nel caso di costituzione, a valle dell’aggiudicazione di un appalto, di società consortile per l’esecuzione dei lavori; - 13 marzo 2014 - n. 08/14 - Obbligo di redazione del documento di valutazione dei rischi per i volontari; - 13 marzo 2014 - n. 09/14 - Applicabilità della sanzione per mancata vidimazione del registro infortuni.

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(C)


Energia

NOVITÀ SUGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

ADEGUAMENTO TECNICO INVERTER IMPIANTI FOTOVOLTAICI L’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG) in data 6 giugno 2013 ha emesso la nuova Delibera 243/2013/R/EEL: “Ulteriori interventi relativi agli impianti di generazione distribuita per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale. Modifiche alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 84/2012/R/EEL”

La delibera fa riferimento agli impianti entrati in servizio precedentemente al 31 marzo 2012 e in essa vengono previste ulteriori azioni di retrofit, programmando un allargamento delle soglie di frequenza a 49-51 Hz con tempistiche diverse a seconda delle seguenti due categorie: a) impianti con potenza P>20kW collegati in BT ed impianti con potenza P; b) impianti con potenza 6kW<P<20kW collegati in BT. I tempi nei quali dovranno essere effettuati tali adeguamenti sono: - entro il 30 giugno 2014 per impianti di categoria a); - entro il 30 aprile 2014 per impianti di categoria b).

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(C)


Specialisti nei dettagli La passione delle coperture Oltre alla cinquantennale esperienza in ambito civile e industriale, la Degano Primo srl produce, vende e realizza coperture civili ed industriali. Lavorazioni accurate nei dettagli e il gusto per l’estetica ne fanno gli esecutori preferenziali di numerose opere di ristrutturazione conservativa. Una produzione di qualità , un team di collaboratori scelti ed affidabili ed un alto livello di consulenza tecnica, sempre a disposizione della clientela. Un servizio in grado di soddisfare le richieste di imprese di costruzione, enti pubblici, artigiani e privati.

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Degano Primo S.r.l. via della Chiesa 64, Adegliacco di Tavagnacco (UD) tel. 0432 570616 - fax 0432 575330 e-mail: info@deganoprimo.it


SOA: nuova attestazione per la EUCOS AZIENDA FONDATA NEL 1903

Nuove imprese entrano nel settore dei Lavori Pubblici, questo è il caso della EUCOS srl, con sede a Tavagnacco (UD) in via Galileo Galilei n. 3. La EUCOS opera nel campo delle installazioni impiantistiche del settore civile, terziario ed industriale, nella costruzione di impianti di riscaldamento, condizionamento, idraulici, antincendio, elettrici, automazione e regolazione di impianti speciali, energie rinnovabili e cogenerazione. La capacità e la duttilità del suo servizio la pone nelle condizioni di proporre soluzioni tecnologiche all’avanguardia ed integrate con servizi di consulenza e progettazione. Esercita sia nel settore privato che nel pubblico, ed è specializzata nel settore dell’installazione e costruzione di impianti ma anche nella manutenzione e conduzione degli stessi. L’azienda è stata fondata nel lontano 1903 a Udine come ditta Saltarini e da quattro generazioni prosegue la sua attività nel settore degli impianti termoidraulici. Negli ultimi anni ha ampliato la propria attività estendendo le competenze a tutti i settori dell’impiantistica moderna. Entrano quindi nella Società due nuovi soci e viene sviluppato un progetto imprenditoriale volto ad incrementare le cooperazioni, rafforzando così la competitività e la qualità dei servizi offerti. La Società attualmente è amministrata da tre giovani professionisti con esperienza nel settore:

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Marco Saltarini Modotti, Alberto Del Vecchio e Guido Casarin. L’azienda si trasforma e cresce, puntando sulla competitività dei servizi per far fronte alle richieste di un mercato in continua evoluzione. La differenziazione dell’offerta consente alla Società di ripresentarsi sul mercato con una nuova immagine, il rebranding porta alla nascita di EUCOS (EU dal greco “ben fatto” e COS da “costruzioni”). EUCOS provvede inoltre al coordinamento di numerose collaborazioni esterne per l’espletamento di mansioni tecniche specifiche, sia di progettazione che di costruzione, offrendo così alla propria clientela prestazioni “chiavi in mano”. Con l’esecuzione di consistenti lavori di realizzazione di impianti ha potuto ottenere anche l’attestazione SOA nella categoria OS28 per la I classifica pari ad a 258.000 euro. L’azienda potrà eseguire fino ad un importo massimo di 309.600 euro impianti termici e di condizionamento categoria che riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti termici e di impianti per il condizionamento del clima, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione. Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro. Al fine d’assistere gli imprenditori, l’Associazione ha predisposto un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione. (CS)


Verifica dei requisiti (seconda e ultima parte) IL TERMINE DI DIECI GIORNI PER LA VERIFICA DEI REQUISITI È PERENTORIO E IMPROROGABILE Con Determinazione n. 1 del 15 gennaio 2014, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 34 dell’11 febbraio 2014, l’Autorità per la vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha espresso delle Linee guida per l’applicazione dell’art. 48 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 in merito al procedimento di verifica dei requisiti speciali per la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. In questo articolo approfondiamo la seconda parte della determinazione e in particolare: natura del termine posto ai concorrenti sorteggiati, Modalità di applicazione dell’art. 48, comma 1 bis, verifica sull’aggiudicatario provvisorio e sul secondo graduato e il momento della verifica, verifica ex art. 48 e d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e i presupposti al cui verificarsi si ricollegano le previste misure sanzionatorie.

NATURA DEL TERMINE POSTO AI CONCORRENTI SORTEGGIATI Come già affermato dall’Autorità e da costante giurisprudenza (cfr. TAR Lazio Roma sez. II ter 28 maggio 2013 n. 5356; Cons. Stato, sez. V, ord. za 31 marzo 2012 n. 1886; Cons. Stato, sez. VI, 8 marzo 2012 n. 1321 e sez. IV, 16 febbraio 2012 n. 810), l’Autorità ritiene che il termine di dieci giorni entro cui i concorrenti sorteggiati devono documentare i requisiti richiesti nel bando ed oggetto di autodichiarazione abbia natura perentoria eccezion fatta per l’eventuale richiesta di chiarimenti ai sensi dell’art. 46, comma 1 del Codice, di cui si dirà in seguito. Il termine di dieci giorni è perentorio e improrogabile, nel senso che il suo obiettivo decorso, senza che il sorteggiato abbia fatto pervenire alla stazione appaltante la necessaria documentazione implica l’automatico effetto dell’esclusione dalla gara, dell’incameramento PAG. 45 - APINFORMA / Edilizia - numero 7 - 15 aprile 2014

della cauzione provvisoria e della segnalazione alla stessa Autorità per i provvedimenti di competenza. Né assume rilievo l’effettivo possesso dei requisiti da parte dell’operatore economico ovvero la documentazione degli stessi successivamente al decorso dei dieci giorni assegnati, dal momento che, per come è formulata la norma, rileva, al fine della produzione degli effetti sanzionatori, il solo dato obiettivo e formale dell’inadempimento nel termine prescritto. La richiesta di comprova può essere inoltrata per posta, per raccomandata o per telegramma, o via telefax nonché per PEC. Nel caso di invio sia per posta che per fax o via PEC, nella nota va precisato che il termine di dieci giorni decorre dalla data di inoltro via fax o via PEC o dalla data di acquisizione della raccomandata. Inoltre, secondo l’Autorità, per il computo dei termini previsti dall’art. 48 è legittimo fare riferimento alle disposizioni previste dal codice di procedura civile per gli atti processuali. Al riguardo, l’art. 155 c.p.c. stabilisce, al comma 1, che “Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l’ora iniziali”. Inoltre, l’art. 153 del c.p.c. afferma l’inderogabilità dei termini perentori: “I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull’accordo delle parti”. Se la scadenza cade in un giorno festivo, viene automaticamente prorogata al primo giorno feriale utile. In merito all’interpretazione da dare all’art. 46, comma 1, del Codice, in relazione alla perentorietà del termine previsto dall’art. 48, secondo l’Autorità, l’espressione “chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati” va interpretata nel senso che, sia in fase di ammissibilità delle domande o delle offerte, con riferimento anche alle dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei requisiti ex artt. 41 e 42, che in fase di comprova ex art. 48, sui certificati e sui documenti presentati in sede di verifica a campione, la stazione appaltante, prima di decidere l’applicazione delle sanzioni ex art. 48, può richiedere gli opportuni completamenti o chiarimenti. In altri termini, l’accertamento della conferma di quanto dichiarato, esclusivamente in forza della disposizione di cui all’art. 46, comma 1, del Codice, può comportare la concessione


di una proroga al termine. È, quindi, onere della stazione appaltante valutare e contemperare gli interessi della P.A. alla perfetta e regolare esecuzione dell’appalto, con quelli del privato relativi alla partecipazione dei concorrenti alle gare, in condizioni di parità, ed alla corretta verifica della documentazione rilevante per la dimostrazione del possesso dei requisiti prescritti.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL’ART. 48, COMMA 1 BIS Il d.lgs. n. 152/2008 ha introdotto l’ulteriore comma l-bis, escludendo per le fattispecie ivi previste l’applicazione del comma l, primo periodo, e quindi eliminando il sorteggio previsto per la verifica a campione dalla procedura in argomento, in caso di applicazione della forcella alla procedura ristretta (art. 62, comma 1), vale a dire quando la stazione appaltante prevede di limitare il numero di candidati da invitare. L’Autorità rammenta che tale possibilità è attualmente ammessa, dall’articolo 62 del Codice, solo nelle procedure ristrette, relative a servizi e forniture e a lavori di importo pari o superiore a quaranta milioni di euro, nonché nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo quale che sia l’oggetto del contratto. In concreto, la stazione appaltante chiede nella lettera di invito a tutti i candidati la presentazione, in sede di offerta, della documentazione di comprova indicata nel bando o nella stessa lettera di invito. In tal caso, non è previsto un termine perentorio di dieci giorni ma la scadenza è quella fissata per la presentazione dell’offerta, che, per le procedure ristrette, non può essere inferiore a quaranta giorni dalla data di invio dell’invito a presentare le offerte, secondo quanto previsto dall’art. 70, comma 4, del Codice. L’Autorità ritiene, poi, che il candidato che, invitato, decida di non presentare offerta e, contestualmente, ritenga di non dovere documentare il possesso dei requisiti non vada sanzionato. Altra eventualità che può prevedersi è allorquando il candidato presenti l’offerta ma non la documentazione di comprova o questa sia inviata in un secondo tempo, in ritardo. In tal caso l’operatore economico va sanzionato con l’esclusione dalla gara, l’escussione della cauzione e la segnalazione all’Autorità, per il mancato adempimento.

VERIFICA SULL’AGGIUDICATARIO PROVVISORIO E SUL SECONDO GRADUATO Il comma 2 dell’articolo 48 prevede che la richiesta della documentazione probatoria venga rivolta PAG. 46 - APINFORMA / Edilizia - numero 7 - 15 aprile 2014

anche all’aggiudicatario ed al secondo graduato, nel caso in cui gli stessi non siano stati già in precedenza sorteggiati. L’inadempimento comporta anche in questo caso l’escussione della cauzione provvisoria e la segnalazione alla Autorità oltre che la revoca dell’aggiudicazione o l’esclusione. Qui la norma non pone il termine di dieci giorni per la presentazione della documentazione di comprova dei primi due classificati, come avviene, in base al comma l, per i concorrenti sorteggiati. Infatti, per come è formulata la parte iniziale del comma 2, la richiesta di cui al comma 1 è, altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all’aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, il riferimento al termine di dieci giorni riguarda, pertanto, la richiesta che deve inoltrare la stazione appaltante ai suddetti concorrenti e, in quanto riferito all’attività di pubblici poteri, al suddetto termine non può riconoscersi che natura sollecitatoria. Sul punto, tuttavia si è formato un orientamento giurisprudenziale contrastante, tra chi sostiene l’ordinatorietà del termine di cui al comma 2 dell’art. 48 e chi, invece, ne afferma la natura perentoria (da ultimo cfr. Ordinanza Consiglio di Stato sez. IV 13 marzo 2013 n. 848; Consiglio di Stato sez. VI 8 marzo 2012 n. 1321), per tale motivo la questione è stata recentemente rimessa all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, Sez. VI - ordinanza 30 luglio 2013 n. 4023). Va, secondo l’Autorità, osservato che la collocazione, successivamente alla conclusione delle operazioni di gara, della richiesta di comprova della stazione appaltante all’aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, potrebbe far sorgere qualche incertezza interpretativa se la verifica vada condotta subito dopo l’aggiudicazione provvisoria ovvero dopo quella definitiva. In base alle previsioni dell’art. 11, comma 8, del Codice, secondo cui l’aggiudicazione definitiva diviene efficace solo “dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”, sembrerebbe prevalere la seconda ipotesi. Tuttavia, per l’Autorità, non vi sono motivi ostativi a procedere alla verifica dei requisiti speciali sull’aggiudicatario provvisorio, e ciò sia perché tale soluzione consente, nel momento in cui ancora opera la commissione di gara, una più rapida procedura, sia perché la verifica prevista dall’art. 48, comma 2 appare logicamente propedeutica alla formulazione della graduatoria finale, soggetta alla approvazione dell’organo competente secondo l’ordinamento delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, in base alle previsioni dell’art. 12, comma 1, del Codice.


Relativamente alla rideterminazione della soglia d’anomalia dell’offerta e alla conseguente nuova aggiudicazione, nel caso i primi due classificati non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni, come statuito dallo stesso comma 2 dell’art. 48, l’Autorità ritiene che ad essa si debba procedere, ivi compreso alla riformulazione della graduatoria, solo nel caso in cui sia il primo che il secondo classificato si rendano inadempienti (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV -sentenza 17 settembre 2007 n. 4840). Mentre l’art. 48, comma 1, esplica i propri effetti nei confronti di tutti i partecipanti, ivi incluse le micro, piccole e medie imprese (MPMI), riguardo a queste ultime, invece, l’operatività del comma 2 del medesimo articolo è stata limitata. Deve ritenersi, infatti, che il comma 4 dell’art. 13 della l. 11 novembre 2011, n. 180 (secondo cui «la pubblica amministrazione e le autorità competenti, nel caso di micro, piccole e medie imprese, chiedono solo all’impresa aggiudicataria la documentazione probatoria dei requisiti di idoneità previsti dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nel caso in cui l’impresa non sia in grado di comprovare il possesso dei requisiti si applicano le sanzioni previste dalla legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché la sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento per un periodo di un anno») non abbia inteso modificare l’ambito soggettivo di operatività della verifica a campione, di cui al comma 1, né sottrarre a tale verifica le MPMI. La norma, nel fare riferimento alla “impresa aggiudicataria”, riguarda, invece, i controlli esercitati ai sensi del comma 2 dell’art. 48 e, cioè, quelli che regolarmente la stazione appaltante effettua nei confronti del primo e del secondo graduato. In sintesi, la deroga di cui all’art. 13, comma 4, incide soltanto sull’operatività del comma 2 dell’art. 48 con l’effetto di esentare il secondo classificato, qualora non sorteggiato in sede di verifica a campione ed appartenente alla categoria delle MPMI, dal produrre la documentazione probatoria (adempimento che dovrebbe effettuare soltanto in caso di effettiva aggiudicazione a seguito di mancata comprova dei requisiti da parte del primo aggiudicatario).

MOMENTO DELLA VERIFICA Riguardo alla collocazione del controllo nell’ambito della procedura di gara, secondo l’Autorità, si pone il dubbio che la verifica debba precedere nel tempo ogni altra operazione di gara, ivi compresa quella dell’accertamento della regolarità formale e della tempestività delle offerte, che come è noto condiziona l’ammissione stessa alla gara. Se è PAG. 47 - APINFORMA / Edilizia - numero 7 - 15 aprile 2014

vero, per l’Autorità, che la norma si riferisce alle offerte presentate e non a quelle ammesse, l’incertezza interpretativa deve risolversi nel senso che la verifica a campione non può che riguardare le sole offerte ammesse a concorrere: da un lato, infatti, la stessa norma impone che il controllo avvenga prima dell’apertura delle buste delle offerte presentate, e quindi la collocazione a ridosso della apertura delle offerte sembra presupporre esaurita la fase dei riscontri formali, dall’altro lato l’effettività stessa della verifica a campione sarebbe seriamente attenuata qualora si sottoponessero a verifica anche offerte destinate ad essere escluse comunque, ed inoltre con evidente spreco di attività amministrativa. Peraltro, per l’Autorità , non può trascurarsi che la procedura di verifica prevista dalla norma in esame non costituisce un quid distinto dalla fase di ammissione delle offerte, attenendovi invece essa stessa, in quanto ha ad oggetto il controllo della veridicità di quanto l’impresa dichiara per essere ammessa a concorrere; quello che la distingue è solo la sua collocazione cronologica tra le operazioni di gara, logicamente successiva a quelle preposte ai controlli formali circa la regolarità delle offerte. Non si ritiene, per l’Autorità, possibile l’ammissione con riserva delle offerte da sottoporre successivamente alla verifica di cui all’art. 48.

VERIFICA EX ART. 48 E D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 I requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa per le imprese esecutrici di lavori pubblici, per i fornitori e per i prestatori di servizi, previsti, rispettivamente, dagli artt. 90, comma l, lettere a), b) e c), del Regolamento, dall’art. 41, comma l, lett. b) e c) e dall’art. 42, comma 1 del Codice, possono essere provati dai concorrenti in sede di gara mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. La loro sussistenza è, poi, accertata dalla stazione appaltante in base all’art. 48, richiedendo ai concorrenti sorteggiati e ai primi due classificati la documentazione probatoria che gli stessi sono tenuti ad esibire a conferma delle dichiarazioni rilasciate. Secondo il recentissimo pronunciamento del Supremo Consesso amministrativo (Consiglio di Stato sez. III 26 settembre 2013 n. 4785) gli accertamenti d’ufficio disciplinati dall’art. 43, comma 1, D.P.R. 445/2000, come novellato dall’ art. 15 della L.n. 183/2011, riguardano tutte le ipotesi di informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 dello stesso D.P.R; dichiarazioni sostitutive che gli artt. 41 e 42 del codice


dei contratti pubblici consentono ai concorrenti di utilizzare per comprovare i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-professionale, salvo verifica successiva da parte della stazione appaltante, ai sensi dell’art. 48 commi 1 e 2, senza che possa in alcun modo rilevare la “specialità” della disciplina dei contratti pubblici. Al riguardo, è stato altresì precisato come la norma contenga una disciplina transitoria secondo cui, fino alla data di avvio della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificano il possesso dei requisiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente (art. 6-bis, comma 5, del Codice). Il riferimento alla normativa vigente include anche la novella disciplina di cui agli artt. 43 e 47 del D.P.R. 445/2000, in vigore dal 1° gennaio 2012. Tuttavia, secondo l’Autorità, e come è stato rilevato anche dal Consiglio di Stato, nella citata pronuncia – la Banca dati è uno strumento di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti di accertamento, che costituisce un ausilio informatico per l’esercizio dei poteri-doveri di accertamento d’ufficio, ne consegue che, con l’entrata a pieno regime della medesima, a partire dal 1° gennaio 2014, la documentazione a comprova dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari dovrà essere acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati, secondo le modalità previste nella Deliberazione dell’Autorità n. 111/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, e la stessa dovrà essere messa a disposizione del sistema esclusivamente secondo quanto prescritto dall’art. 6 della citata Deliberazione. Infine, il bando di gara non può escludere l’utilizzabilità della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai fini della conformità all’originale dei documenti, rilasciati da amministrazioni o enti pubblici, esibiti in sede di verifica a campione per l’attestazione dei requisiti di partecipazione ai sensi dell’art. 48 del codice dei contratti.

SANZIONI IRROGATE DALLA STAZIONE APPALTANTE Al fine di esaminare il segmento procedimentale, ex art. 48 del Codice, riguardante le ulteriori sanzioni (pecuniaria e di temporanea inibizione della partecipazione a procedure di affidamento) che l’Autorità può applicare a seguito della comunicazione da parte della stazione appaltante dell’avvenuta esclusione di un operatore economico da una gara d’appalto, occorre analizzare la norma in parola nelle varie fasi in cui essa si articola e considerare distintamente i soggetti legittimati ad irrogare sanzioni. PAG. 48 - APINFORMA / Edilizia - numero 7 - 15 aprile 2014

Anzitutto, il potere sanzionatorio della stazione appaltante si esplica attraverso l’esclusione dalla gara e l’escussione della cauzione, ed è esercitato non solo in caso di mancata conferma delle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell’offerta ma anche “quando tale prova non sia fornita”, e cioè sia in caso di omissione o di rifiuto, come anche in caso di ritardo rispetto al termine perentorio di dieci giorni. Si tratta di sanzioni che la stazione appaltante applica in modo automatico, indipendentemente dall’effettivo possesso o meno dei requisiti dichiarati dall’operatore economico, essendo l’esclusione e l’incameramento della cauzione volti a sanzionare il comportamento inadempiente dell’operatore economico nel partecipare a quella specifica gara. Diversamente avviene per le sanzioni di competenza dell’Autorità, esaminate nei paragrafi che seguono.

SANZIONI IRROGATE DALL’AUTORITÀ Per l’Autorità, come si evince dal testo della norma, la segnalazione può comportare, da parte dell’Autorità l’adozione del provvedimento di cui all’articolo 6, comma 11, di tipo pecuniario, oltre che una sanzione di tipo interdittivo riguardo alla partecipazione alle procedure di affidamento. Al riguardo, la norma non precisa che la segnalazione all’Autorità deve essere limitata al solo caso di mancata conferma delle dichiarazioni. Di conseguenza vengono rimessi alla prudente valutazione della stessa Autorità, nel rispetto del principio di proporzionalità, i differenti casi di falsa attestazione e di omessa o non conforme presentazione della documentazione. Nel momento della concreta irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 6, comma 11, del Codice da parte dell’Autorità (come pure della sanzione interdittiva), assumono rilevanza, in ogni caso, la gravità dell’infrazione commessa e la presenza di “giustificati motivi” nonché il sussistere della “buona fede” o dell’“errore scusabile” nella condotta tenuta dall’operatore economico. Occorre considerare, infatti, che le sanzioni comminate dall’Autorità colpiscono il comportamento scorretto del singolo operatore in ragione dell’interesse di portata generale a che nel settore degli appalti pubblici agiscano soggetti non solo idonei ma anche rispettosi delle regole previste dalle stazioni appaltanti per l’aggiudicazione delle procedure di appalto, a prescindere dalla singola procedura selettiva nel cui ambito si sono verificate le irregolarità in concreto rilevate. Va per l’Autorità, tuttavia, considerato che, laddove, su istanza dell’operatore economico, sia comprovata la non imputabilità allo stesso della omis-


sione o della presentazione di documentazione non conforme, viene meno il riferimento allo stesso operatore del comportamento materiale che è a presupposto della sanzione medesima.

SANZIONE PECUNIARIA In merito alla prima delle due sanzioni che l’Autorità può irrogare, vale a dire la sanzione pecuniaria, dalla lettura combinata delle due norme, l’art. 48 e l’art. 6, comma 11, secondo periodo, del Codice, si desume che essa va distinta in base al comportamento dell’operatore economico che ha determinato l’inadempimento e, quindi, alla gravità dello stesso. I casi distinti trattati dall’art. 6, comma 11, secondo periodo, sono di due tipi: a) mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante; b) produzione di falsa dichiarazione o di documenti contraffatti, con riferimento alla documentazione di comprova esibita alla stazione appaltante. Quindi, entrambi i casi possono essere sanzionati dall’Autorità anche se in misura diversa. Inoltre, nell’ambito dello stesso tipo di inadempimento previsto dall’art.6, comma 11, riguardante la “non ottemperanza alla richiesta della stazione appaltante”, la sanzione pecuniaria dovrà essere logicamente graduata, in coerenza con il principio di proporzionalità: a) in ragione della gravità dell’inadempimento; b) in relazione alla presenza di attenuanti che determinano l’affievolimento della entità della stessa sanzione, se non addirittura l’archiviazione del caso; c) in proporzione all’importo dell’appalto alla cui procedura di affidamento partecipa l’operatore inadempiente, tenuto conto che, in base all’art. 6, comma 8, del Codice, “quando all’Autorità è attribuita la competenza ad irrogare sanzioni pecuniarie, le stesse, nei limiti edittali, sono commisurate al valore del contratto pubblico cui le violazioni si riferiscono”.

SOSPENSIONE DALLE GARE Per quanto riguarda la sanzione della sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento, poiché la norma in argomento è destinata ad applicarsi a tutti i settori degli appalti, la suddetta sospensione opera indifferentemente nei settori di lavori, di servizi e di forniture, nel senso che l’operatore economico, resosi responsabile di inadempimento ex art. 48, ad esempio in una procedura per l’affidamento di un servizio, laddove il proprio oggetto sociale gli consenta anche di eseguire lavori o di fornire beni, PAG. 49 - APINFORMA / Edilizia - numero 7 - 15 aprile 2014

sarà escluso parimenti dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori e di forniture, per tutto il periodo dell’interdizione disposta dall’Autorità. La decorrenza della disposta sospensione, graduata da uno a dodici mesi, viene precisata dal Consiglio della Autorità nel provvedimento sanzionatorio e, di norma, coincide con la data di inserimento della relativa annotazione nel casellario informatico; la data che la stazione appaltante deve confrontare con quella di pubblicazione nel casellario, per verificare se la sospensione ex art. 48 è ancora in vigore, coincide con la data di pubblicazione del bando di gara. Per le procedure negoziate per le quali non sia prevista la pubblicazione del bando di gara, rileva la data della lettera d’invito. Con specifico riferimento alla graduazione della sanzione, si rileva come oltre alla gravità della violazione commessa - essenzialmente connessa alle due fattispecie della prova non fornita e della mancata conferma delle dichiarazioni rese -, oltre alla presenza di eventuali “giustificati motivi” nonché della “buona fede” o dell’“errore scusabile” nella condotta tenuta dall’operatore economico, risulta di tutta evidenza come ai fini della citata graduazione, assuma, altresì, autonoma rilevanza l’elemento psicologico dell’operatore economico tenuto alla comprova. Sia nel caso di prova non fornita che nel caso di prova che non confermi quanto dichiarato, non possono essere valutati, infatti, alla stessa stregua i comportamenti dolosi e quelli colposi, ed all’interno di questi ultimi non può non riservarsi diverso trattamento alla colpa grave rispetto alla colpa lieve, non potendosi irrogare la sanzione iterdittiva in quest’ultimo caso. Ciò, si ritiene, anche in ossequio ad un’applicazione analogica di quanto previsto dall’art. 38, comma 1-ter del Codice, per la falsa dichiarazione e la falsa documentazione. Infatti, pur trattandosi di norma sanzionatoria, la previsione in essa contenuta, relativa ai presupposti del dolo e della colpa grave per l’irrogazione della sanzione interdittiva, può trovare applicazione alla fattispecie descritta dall’art. 48, attraverso l’analogia in bonam partem (e come tale a vantaggio del soggetto destinatario della sanzione), che l’ordinamento in questi casi consente di operare. Infine, l’Autorità precisa che l’art. 48, essendo norma a carattere sanzionatorio è di stretta interpretazione (Consiglio di Stato, sez. V - sentenza 8 settembre 2010 n. 6519), e, come tale, opera solo ai fini della sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento e non anche per l’inibizione alla stipula di eventuali, diversi contratti. (fine) (CS)


Impianti di climatizzazione NUOVA MODULISTICA DAL 1° GIUGNO 2014

A seguito della definizione dei nuovi modelli per il libretto di impianto per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per il rapporto di efficienza energetica, a partire dal 1° giugno 2014 gli impianti termici dovranno essere muniti del nuo-

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vo libretto e per i controlli di efficienza energetica devono essere utilizzati i nuovi modelli. I modelli, completi di istruzioni e note per la compilazione e l’utilizzo, sono stati emessi in attuazione del Decreto del Presidente della Repubblica 74/2013 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 2014. Per maggiori informazioni è possibile consultare: - scheda informativa - Modelli di “libretto di impianto per la climatizzazione” e di “rapporto di efficienza energetica” (link); - decreto 10 febbraio 2014. (C)



Note informative

LE NOVITÀ NORMATIVE NAZIONALI

INAPPLICABILE NORMA SU RIBASSI AL NETTO DEI COSTI MANODOPERA Con un atto di segnalazione al Governo, approvato il 19 marzo scorso, l’Autorità di Vigilanza ha evidenziato le criticità e la sostanziale inapplicabilità della norma, introdotta con la conversione del decreto legge fare (D.L. 69/2013), che prevede di aggiudicare gli appalti al massimo ribasso separando dal prezzo il costo del personale impiegato. L’Autorità ha fatto presente che la difficile applicazione della norma nella fase di determinazione della base d’asta, mediante lo scorporo del costo del personale (oltre che del costo della sicurezza), potrebbe ingenerare nelle stazioni appaltanti una spinta verso l’ingiustificato utilizzo esclusivo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per la quale non trova applicazione la disposizione del comma 3-bis dell’art. 82 del Codice, riferita al solo criterio del prezzo più basso. Il che, peraltro, potrebbe rilevare anche sotto il profilo dell’irragionevolezza della statuizione normativa, nella misura in cui la stessa tutela del costo del personale non viene apprestata laddove il criterio di aggiudicazione prescelto fosse quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’Autorità ritiene quindi che la disposizione non possa trovare applicazione senza ingenerare effetti distorsivi del mercato; a ciò si aggiunga, inoltre, la necessità di salvaguardare anche il principio dell’autonomia imprenditoriale, in perfetta coerenza con il diritto comunitario, di cui tiene conto lo stesso articolo 55 della direttiva 2004/18, laddove, sostanzialmente, ammette giustificazioni in relazione ad elementi che influenzano il costo “complessivo” del personale e tutela il solo costo ‘’unitario”. PAG. 52 - APINFORMA / Edilizia - numero 7 - 15 aprile 2014

INDICAZIONI ALLE STAZIONI APPALTANTI IN MATERIA DI AVVALIMENTO Il Presidente dell’Autorità di Vigilanza ha emesso, il 27 marzo, il seguente comunicato in seguito alla Sentenza della Corte di Giustizia Europea emessa 10 ottobre 2013 nella Causa C-94/12. “Le stazioni appaltanti, nell’affidamento dei contratti relativi all’esecuzione di lavori o opere, sono richiamate ad osservare le seguenti indicazioni: 1) alla luce di quanto statuito dalla Corte di Giustizia Europea nella Sentenza 10 ottobre 2013 è incompatibile con gli artt. 47, paragrafo 2 e 48, paragrafo 3, della direttiva 2004/18/CE del 31/03/2004 una disposizione nazionale, come quella dell’art. 49, comma 6, del D. Lgs. n. 163/2006, che vieta in via generale agli operatori economici che partecipano ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di lavori di avvalersi per la stessa categoria di qualificazione delle capacità di più imprese; 2) in attuazione della sentenza della Corte di Giustizia Europea è ammessa, in sede di gara, la possibilità che il concorrente, mediante avvalimento, utilizzi cumulativamente, per il raggiungimento della classifica richiesta dal bando gara, più attestati di qualificazione per ciascuna categoria; 3) resta fermo il principio espresso dalla Corte nel caso di lavori che presentino peculiarità tali da richiedere una determinata capacità che non si ottiene associando capacità inferiori di più operatori; in un’ipotesi del genere l’amministrazione aggiudicatrice potrà legittimamente esigere che il livello minimo della capacità in questione sia raggiunto da un operatore economico unico o, eventualmente, facendo riferimento ad un numero limitato di operatori economici; 4) la legittimazione riconosciuta all’amministrazione aggiudicatrice di esigere un livello minimo di capacità, di cui al punto 3), trova fondamento anche negli indeclinabili principi contenuti nell’art.2, comma 1 del Codice dei Contratti la cui applicazione si pone a garanzia, per la stazione appaltante, di ricevere la


migliore prestazione. Tale esigenza della stazione appaltante deve risultare da adeguata motivazione espressa in seno alla delibera o determina a contrarre o, al più tardi, negli atti di gara. 5) nel caso di cui al punto 3) la stazione appaltante deve chiaramente specificare nel bando o nella lettera di invito qual è il livello minimo di capacità richieste in termini di classifica minima che deve essere posseduta dall’operatore o dagli operatori economici di cui si intenda cumulare le capacità per il raggiungimento della classifica richiesta nel bando di gara”.

IN GAZZETTA IL DPCM SUI POTERI AI SINDACI PER PROCEDURE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo il Dpcm del 22 gennaio scorso “Definizione di poteri derogatori ai sindaci e ai presidenti delle province interessati che operano in qualità di commissari governativi per l’attuazione delle misure urgenti in materia di riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali.”Il DPCM consente ai Comuni di appaltare con procedure per semplificate i lavori di manutenzione straordinaria delle scuole finanziati con il programma da 150 milioni del decreto Fare (Dl 69/2013). Viene specificato che il termine per affidare questi interventi era originariamente fissato (nel Dl 69) al 28 aprile, successivamente il Decreto legge Salva Roma-Ter (articolo 19 c. 2 Dl 14/2014) l’ha prorogato al 30 aprile dopo che già il Dl Destinazione l’Italia aveva fissati al 30 giugno per le Regioni coinvolte da ricorsi al Tar inerenti alla ripartizione dei fondi del Dl Fare. Il DPCM pubblicato in Gazzetta consente ai Sindaci dei Comuni beneficiati dai fondi del Dl 69 di affrettare i tempi per pubblicare eventuali bandi, per ricevere le offerte e affidare i lavori. Si sottolinea, altresì, che il Decreto non prevede il controllo sui requisiti economici e tecnici in sede di offerta e non vi è richiesto il permesso per costruire “salvo che l’intervento comporti mutamenti della destinazione d’uso o modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincolo ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004, n.42”. Ai Sindaci viene dato, inoltre, il potere di individuare i lavori in economia. Si sottolinea, infine, che i 150 milioni stanziati dal Decreto del Fare serviranno a realizzare 692 interventi. Le Regioni, infatti, hanno presentato al Ministro dell’Istruzione una graduatoria di interventi immediatamente cantierabili in ordine di PAG. 53 - APINFORMA / Edilizia - numero 7 - 15 aprile 2014

priorità. Le stesse hanno ricevuto dagli enti locali 3.302 richieste di intervento, di cui 2.515 ammissibili al finanziamento.

PUBBLICATO IN GAZZETTA IL D.L. CONTENENTE LA SEMPLIFICAZIONE DEL DURC Nel Decreto legge 34/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo ed in vigore dal 21 marzo scorso, tra le varie misure urgenti per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese, viene riproposta la possibile trasformazione del Durc, un progetto questo più volte discusso che dovrebbe convertire il documento unico di regolarità contributiva in una semplice interrogazione con durata di 120 giorni che ciascun interessato potrà eseguire dal proprio computer. La visualizzazione on line, secondo quanto indicato dall’art. 4 del Decreto 34/2014, consisterà nella verifica in tempo reale, della posizione dei contribuenti nei confronti dell’Inps e dell’Inail, a cui si aggiunge, per i datori di lavoro interessati, anche la Cassa Edile. In sintesi i 4 punti sulla procedura. 1. Cosa cambia: il comma 3, dell’art.4 del Decreto legge 34/2014 stabilisce che l’interrogazione della situazione contributiva serve anche a verificare la sussistenza del requisito di ordine generale previsto dal Codice degli Appalti Pubblici. Inoltre, la norma precisa che dalla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di regolamentazione, ogni disposizione di legge incompatibile con le previsioni del Decreto 34/2014, sarà abrogata. 2. Come funziona: al momento le stazioni appaltanti possono verificare on line il possesso dei requisiti di capacità generale e tecnicoeconomica delle imprese. Il controllo va eseguito accedendo alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (Bdncp) operativa presso l’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici. Per rendere fattibile lo scambio di informazioni telematiche tra le stazioni appaltanti e le imprese che vogliono partecipare a gare di appalto pubbliche, forniture e servizi, è stata creata una piattaforma telematica l’Avcpass. 3. La piattaforma telematica: in seguito alla registrazione, il sistema da modo alle stazioni appaltanti /enti aggiudicatori l’acquisizione che comprova il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo e economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici. Inoltre, permette agli operatori economici di inserire a sistema i documenti richiesti dalle procedure di affidamento.


4. I documenti: nella delibera 111/2012 l’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici ha dichiarato che, nella documentazione comprovante il possesso dei requisiti generali (art 38 3 9 del codice) figura anche il documento unico di regolarità fornito dall’ Inail. Dunque, in base a quanto previsto dal decreto legge 34/2014, il passaggio all’Avcpass. Quando il decreto di regolamentazione del Durc smaterializzato sarà pronto, non sarà più obbligatorio in quanto sarà sufficiente l’interrogazione on line. Lo stesso Decreto recante “disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese” si pone l’obiettivo di sburocratizzare alcune forme contrattuali: contratti di lavoro a termine, contratti di solidarietà, contratti di apprendistato. Per ciò che concerne il contratto a termine (art.1),viene prevista l’elevazione da 12 a 36 mesi della durata del primo rapporto di lavoro a tempo determinato che non comporta il requisito della causalità e che fissa la soglia massima al 20% per l’utilizzo dell’istituto, inoltre è prevista la probabilità di prorogare più volte il contratto a tempo determinato entro il limite di tre anni, qualora vi siano delle ragioni oggettive con riferimento alla stessa attività lavorativa. L’art. 2 fa riferimento al contratto di apprendistato, per il quale si prevede il ricorso alla forma scritta per il solo contratto e patto di prova e all’abolizione delle odierne previsioni secondo cui l’assunzione di nuovi apprendisti è vincolata alla conferma in servizio di precedenti apprendisti al termine del percorso formativo. Inoltre, al lavoratore è riconosciuta una retribuzione che tenga conto delle ore di lavoro effettivamente svolte, nonché delle ore di formazione nella misura del 35% del relativo monte ore complessivo. Invece, il datore di lavoro non ha più l’obbligo di integrare la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere con l’offerta pubblica, che da oggi diventa discrezionale.

PIANO COTTARELLI: OPERE PUBBLICHE PIÙ EFFICIENTI Rendere più incisivi gli investimenti pubblici, attraverso una valutazione delle opere da realizzare e programmare il lavori in modo diverso, questo è quanto prevede il “Piano Cottarelli”. Ad oggi, la realizzazione delle opere pubbliche comporta numerosi problemi, come ad esempio tempi di esecuzione lunghi, procedure caotiche, insufficiente competitività, immobilizzazione di risorse finanziarie stazioni appaltanti poco attrezPAG. 54 - APINFORMA / Edilizia - numero 7 - 15 aprile 2014

zate ed una fase progettuale con variazioni continue che fanno aumentare i costi previsti in fase di pianificazione. Tale impasse potrebbe essere superato con una programmazione più efficiente delle opere, e la costituzione in tempi brevi di un Fondo Progetti e un Fondo Opere, su cui trasferire risorse esclusivamente per quei progetti che raggiungono specifici livelli di maturazione. Il Piano mira anche a risolvere il problema delle opere ferme controllando le opere programmate dal CIPE e definanziandole in caso di avvio mancato, e contemporaneamente la messa in esercizio dell’opera dovrebbe avvenire entro 90 giorni dal collaudo tecnico-amministrativo, pena l’applicazione di sanzioni. Inoltre per ottimizzare la scelta dei progetti e semplificare il momento dell’affidamento dei lavori, nel campo degli studi di fattibilità, il piano annuncia l’introduzione del debàt public per le grandi opere, ovvero una consultazione che dovrebbe avvenire nella fase pre-progettuale per deliberare se e come fare l’opera. Con tali accorgimenti ed una maggiore uniformità contrattuale, si potrebbero sostenere le publicprivate partnership, perché i finanziatori sarebbero più tutelati e motivati. Inoltre, il processo di semplificazione e di risparmio prevede la facoltà di riutilizzare i certificati richiesti nelle procedure di gara e l’obbligo per i Provveditorati Interregionali di fondare la Stazione Unica Appaltante regionale, cui le amministrazioni devono assegnare le gare per i lavori sopra la soglia comunitaria.

ANCORA INCERTEZZE SUI LAVORI SPECIALISTICI E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo scorso, il Decreto legge n. 47/2014 sul Piano casa ed emergenza abitativa. all’interno del quale è stata inserita la nuova norma tampone sui lavori specialistici negli appalti. L’articolo 12 del Decreto contiene “Disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici”, e dispone quanto segue: “Al fine di garantire la stabilità del mercato dei lavori pubblici nell’attuale periodo di difficoltà economica per le imprese del settore, nelle more dell’emanazione, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, delle disposizioni regolamentari sostitutive delle disposizioni di cui..., con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, sono individuate le categorie di lavorazioni di cui all’Allegato A del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 che, in ragione dell’assoluta specificità,


strettamente connessa alla rilevante complessità tecnica o al notevole contenuto tecnologico, richiedono che l’esecuzione avvenga da parte di operatori economici in possesso della specifica qualificazione. Il Decreto individua altresì, tra di esse, le categorie di lavorazioni per le quali trova applicazione l’articolo 37, comma 11, del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.” Tale disposizione, formulata in modo alquanto confuso, ha caratteri profondamente diversi rispetto alla precedente norma che era stata già inserita nel D.L. n.151/2013, poi saltata a causa della mancata conversione dello stesso decreto legge. Viene previsto, infatti, un primo termine di 9 mesi entro il quale un D.P.R. dovrà riformulare sia l’elenco delle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria che quello delle categorie super specialistiche. Ma entro soli 30 giorni è altresì prevista l’emanazione di un decreto ministeriale che dovrà individuare le categorie per le quali si applica l’obbligo di costituzione dell’ATI (subappaltabili cioè solo entro il limite del 30%). Ne scaturisce una situazione ancora fortemente incerta anche perché regolato da due provvedimenti che hanno diversa tempistica e natura normativa (un D.P.R. ed un D.M.). Resta il problema, nell’immediato, del vuoto normativo in assenza dei provvedimenti che dovranno essere emanati; tale carenza di disposizioni applicabili porrà le stazioni appaltanti davanti alla responsabilità di individuare le lavorazioni ritenute scorporabili e quelle per le quali sarà necessaria la costituzione di ATI.

PUBBLICATE SULLA GAZZETTA EUROPEA LE DIRETTIVE SUGLI APPALTI Sono state pubblicate sulla Gazzetta Europea n. L.94/1IT del 28 marzo scorso, le tre direttive europee sugli appalti pubblici, le concessioni e “i settori esclusi”. Si tratta, specificatamente, della Direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/ CE; Direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione; della Direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014, la Direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/ CE. Le direttive sono state approvate dal Parlamento europeo lo scorso 15 gennaio e ratificate successivamente dal Consiglio europeo il 12 febbraio scorso. Viene specificato che le nuove regole per il partePAG. 55 - APINFORMA / Edilizia - numero 7 - 15 aprile 2014

nariato pubblico-privato per realizzare opere pubbliche o di interesse pubblico (oggetto della direttiva) si applicano (comunque dopo il recepimento) solo alle concessioni aggiudicate a partire dal 17 aprile 2014. L’articolo 54 della direttiva precisa, infatti, che sono escluse anche le concessioni la cui offerta in gara sia precedente il 17 aprile 2014. Di fatto, quindi, le nuove regole non si applicano alle concessioni già in essere. Permane, infine, l’obbligo di arrivare a una digitalizzazione integrale delle procedure di gara (richieste di partecipazione, invio di progetti e offerte, ecc.), ma tale obbligo di recepimento è stato spostato al 18 ottobre 2018.

EDILIZIA SCOLASTICA: GLI APPALTI CON I 150 MILIONI STANZIATI DAL “DECRETO DEL FARE” Dall’ultimo monitoraggio del Ministero dell’Istruzione diffuso il 2 aprile, emergono dati chiari sugli appalti assegnati per interventi di manutenzione per le scuole. Sono 462 gli appalti, e per ciò che riguarda la spesa, l’impegno delle risorse è di 91 milioni su 150 totali. Per portare a termine il programma, rimane meno di un mese, infatti il 30 aprile è prevista la revoca dei fondi ai comuni che non hanno rispettato i tempi per l’affidamento dell’opera, neppure in virtù dei poteri speciali che accelerano la tempistica, così come prevede il DPCM del 22 gennaio scorso. Per far fronte a questa esigenza, cioè la scadenza del 28 febbraio, il Ministero ha concesso una proroga di altri due mesi.

ISTAT. INDICE DELLA PRODUZIONE NELLE COSTRUZIONI L’Istat, il 18 marzo scorso, ha pubblicato il dato relativo alla produzione delle costruzioni. Nel mese di gennaio 2014 l’indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni è diminuito, rispetto a dicembre 2013, dell’1,4%. Nella media del trimestre novembre-gennaio l’indice ha registrato una flessione del 4,4% rispetto ai tre mesi precedenti. L’istituto specifica che “l’indice corretto per gli effetti di calendario a gennaio 2014 è diminuito in termini tendenziali del 7,9% (i giorni lavorativi sono stati 21 contro i 22 di gennaio 2011)”. Viene altresì evidenziato che a gennaio 2014 l’indice grezzo ha segnato un calo tendenziale dell’11,1% rispetto allo stesso mese del 2013.

LE DICHIARAZIONI DEI PROCURATORI IN GARA DEVONO ESSERE STANDARD Con l’atto di segnalazione n. 1/2014 del 18 marzo scorso, l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubbli-


ci ha rivolto al Governo una richiesta per ridurre la disomogeneità delle richieste delle stazioni appaltanti sulla dichiarazione dei requisiti morali da parte dei procuratori speciali. Viene evidenziato che il Codice Appalti stabilisce, al fine di tutelare le amministrazioni dal rischio di siglare contratti con soggetti a rischio o già colpiti da condanne penali, a soci o direttori tecnici delle imprese, di dichiarare l’assenza di pendenze o condanne passate in giudicato per una serie di reati. Non vi è obbligo, invece, per i “procuratori speciali” delle società. Precedentemente, il Consiglio di Stato, con la sentenza n.23/2013 dello scorso ottobre ha chiarito che i controlli sui requisiti di moralità previsti dal Codice appalti per amministratori e direttore tecnico dell’impresa sono estendibili ai procuratori. Palazzo Spada ha inoltre sentenziato che l’esclusione dalla gara può essere disposta dall’amministrazione solo per mancanza dei requisiti e non per semplice assenza della dichiarazione sostitutiva. Secondo l’Autorità, invece, tale disposizione “non appare idonea a risolvere tutta la gamma dei possibili scenari che possono verificarsi”. Secondo Via di Ripetta la soluzione “per alleggerire e snellire la procedura” è quella di modificare il Codice dei contratti suggerendo, inoltre, di “adottare una modalità di comunicazione più semplice e valida per tutti i casi”. Il rimedio, secondo l’organo di Vigilanza, sarebbe che in sede di presentazione delle offerte l’obbligo di dichiarazione per i procuratori speciali gravi sul soggetto che sottoscrive i documenti di gara. Le dichiarazioni sostitutive dei procuratori, propone l’Autorità, saranno poi raccolte e conservate presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici e inserite nel sistema Avcpass. Con tali modifiche normative, secondo l’Autorità, verrebbe ridotto il numero di dichiarazioni che l’impresa è tenuta ad allegare nonché i tempi di esame attinenti alla documentazione prodotta dai concorrenti da parte della commissione di gara ma senza incidere sulla regolarità della procedura.

NUOVO REGOLAMENTO SUL POTERE SANZIONATORIO Pubblicato il nuovo Regolamento che disciplina il procedimento per l’esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità per l’irrogazione delle sanzioni amministrative, pecuniarie ed interdittive. I procedimenti sanzionatori previsti dal Regolamento riguardanti le seguenti fattispecie: 1. Procedimento sanzionatorio per i soggetti che abbiano rifiutato o omesso senza un motivo giustificato, di dare le informazioni o esibire i documenti richiesti dall’Autorità ovvero che PAG. 56 - APINFORMA / Edilizia - numero 7 - 15 aprile 2014

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abbiano fornito informazioni o documenti non veritieri. Procedimento a carico delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori che abbiano rifiutato o omesso di adempiere agli obblighi informativi e quindi reso informazioni e documenti non veritieri. Procedimento per violazione da parte delle imprese dell’obbligo di informazione di cui all’art. 74 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice. Procedimento in materia di comprova, da parte degli operatori economici, del possesso dei requisiti generali o speciali di qualificazione di cui all’art. 38, comma 1-ter, art. 48, commi 1, 2 del Codice. Procedimento a carico degli operatori economici che abbiano fornito false informazioni o presentata falsa documentazione alle SOA per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione di cui all’art. 40, comma 9-quater del Codice. Procedimento a carico delle Soa, in attuazione dell’art. 73 del Regolamento di esecuzione e attuazione.

BENI CULTURALI. STANZIATI 135 MILIONI PER IL MEZZOGIORNO Il Mibact ha firmato il Decreto che autorizza 46 nuovi interventi di restauro nelle quattro Regioni dell’Obiettivo convergenza ovvero: Campania, Calabria, Puglia e Sicilia. Il valore complessivo degli interventi è di un valore complessivo di oltre 135 milioni di euro destinati a opere immediatamente realizzabili. A tali interventi si aggiungono gli altri 87 interventi già finanziati a settembre 2013 per 222 milioni di euro, con procedure in corso di attuazione. Si evidenziano, di seguito, gli interventi suddivisi per Regioni e i rispettivi stanziamenti. - Campania, 43,1 milioni di euro investiti nelle seguenti 5 aree: Reggia di Caserta, il sito reale di Carditello, Villa Campolieto, l’abbazia di Monte Vergine, Castello di Francolise. - Calabria, 26,8 milioni di euro per un totale di 14 interventi investiti nelle seguenti aree: Castello Svevo di Rocca Imperiale, Parco archeologico urbano di Vibo Valentia, Castello di Oriolo, Castello Carafa di Roccelletta Ionica, Castello di Palizzi, i Fortini di Pentimele, Complesso monumentale Sant’Agostino di Cosenza, Santuario di San Francesco di Paola, chiesa di San Giovanni Therestis, Museo della civiltà


contadina di Salina di Lungro, recupero dei ruderi di Cirella e interventi per il borgo di Gerace e per i centri storici di Catanzaro e Cosenza. - Puglia, 31,8 milioni di euro per un totale di 13 interventi pertinenti ai seguenti siti: Museo contemporaneo dell’Audiovisivo di Bari, recupero delle Mura Urbiche di Lecce, recupero della Torre Matta di Taranto, recupero delle grotte di Tricase, recupero dell’area di Focara di Novoli, Ipogeo di San Sebastiano di Galatone, Castello di Gallipoli, interventi di valorizzazione per il Polo di Taranto e per il Complesso dello Spirito Santo di Lecce, recupero dell’ex Convento di Santa Maria a Vieste, recupero del Teatro di Apollo a Lecce, recupero dello scavo archeologico di Porto Badisco a Otranto, recupero del Palazzo baronale di Novoli. - Sicilia, 33,7 milioni di euro per un totale di 11 interventi inerenti alle seguenti aree: Polo museale di Siracusa (nello specifico la Galleria di Palazzo Bellomo, il Museo archeologico Paolo Orsi e l’area archeologica della Neapolis e dell’orecchio di Dioniso), Polo museale di Ragusa (nello specifico le aree archeologiche di Parco Forza, Cava d’Ispica e il Museo Archeologico di Camarina), Polo museale di Trapani (nello specifico il Museo regionale agostino Palazzo Pepoli, l’area archeologica di Segesta e il Museo Archeologico Baglio Anselmi), area archeologica del Bosco Littorio di Gela.

RIFORMA DEL TITOLO V: COSA CAMBIA PER L’EDILIZIA Con la riforma del Titolo V della Costituzione, infrastrutture strategiche e Governo del territorio saranno competenza esclusiva dello Stato. Specificatamente, la riforma, presenta tre novità rispetto alla prima versione del Ddl; la prima è che non si parla più di grandi opere, ma di infrastrutture strategiche, la seconda è che, tra le competenze dello Stato rientrano i beni paesaggistici, la terza riguarda l’urbanistica, che non viene più menzionata tra le prerogative escluse dello Stato. Lo scopo della Riforma è di dare un taglio al vecchio sistema che vedeva tre livelli di competenza per l’emanazione di nuove leggi, ovvero esclusiva dello Stato, esclusiva delle Regioni e concorrente tra Stato e Regioni, quest’ultima eliminata nel nuovo disegno di legge e che negli anni ha prodotto molti ricorsi innanzi alla Corte Costituzionale. Ora, dal momento dell’approvazione del Ddl, il tutto sarà competenza esclusiva del Governo, ovvero tutto ciò che riguarda le infrastrutture strategiche, le grandi reti di trasporto e navigazione di interesse nazionale e le relative norme di sicurezza, porti e aeroPAG. 57 - APINFORMA / Edilizia - numero 7 - 15 aprile 2014

porti civili di interesse nazionale e internazionale. Con la precedente formulazione il campo di azione dello Stato si limitava esclusivamente alle opere di dimensioni rilevanti, mentre ora è sufficiente che le Cambiamenti arrivano sul tema della pianificazione: il Governo del territorio, che prima rientrava nella legislazione concorrente tra Stato e Regione, ora viene assunta dallo Stato, ma solo in relazione alle sue norme generali, così come non fanno più parte delle competenze regionali, il sistema nazionale e il coordinamento della protezione civile. L’urbanistica che prima compariva tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, passa ora nella competenza residuale delle Regioni, che si occuperanno anche della pianificazione e della dotazione infrastrutturale del territorio regionale.

APPROVATA LA LEGGE SULL’ABOLIZIONE DELLE PROVINCE La Camera dei Deputati ha definitivamente approvato, nella seduta del 3 aprile scorso, l’abolizione delle province. Per quanto riguarda l’edilizia scolastica, il disegno di legge Delrio, non presenta cambiamenti rilevanti rispetto al recente passato, poiché le materie affidate alle nuove Province, resteranno le stesse, con una sola eccezione: slittano le attuali prerogative inerenti la difesa del suolo e alla prevenzione delle calamità. Sul versante dell’edilizia scolastica, nella prima versione del testo, approvata dalla Camera, veniva affidata ai nuovi enti di secondo livello, una competenza minima, ovvero potevano provvedere, in accordo con i Comuni, alla gestione dell’edilizia scolastica con solo riferimento alle scuole secondarie di secondo grado, creando quindi, una coabitazione con i Comuni, che riduceva di molto i poteri attuali. La seconda versione approvata dal Senato assegna ai nuovi enti, la gestione dell’edilizia scolastica, un’espressione questa che potrebbe far pensare ad un ampliamento dei compiti, poiché il disegno di legge non reca più alcun riferimento alle scuole secondarie, includendo quindi, anche le scuole primarie, secondarie di primo grado. Nessuna sostanziale modifica, invece, per i bandi di gara: le Province di intesa con i Comuni eserciteranno le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazioni appaltanti, di monitoraggio dei contratti, dei servizi, dell’organizzazione dei concorsi ed in ultimo delle procedure di selezione.

C.D.S. SU OBBLIGO DI INDICARE ESECUTORI LAVORI Le imprese che realizzano subappalti devono essere indicate in fase di presentazione delle offer-


te, è quanto ha affermato il CdS con la sentenza 122/2014. Il CdS si è pronunciato, sul caso di un’impresa che, dopo essersi aggiudicata l’appalto, si è vista impugnata l’aggiudicazione, perché non in possesso delle qualificazioni necessarie, e per far fronte a tale mancanza aveva manifestato l’intenzione di subappaltare i lavori, senza indicare però le imprese che l’avrebbero realizzati. Il Tar, in prima istanza ha respinto il ricorso, in base ad una interpretazione dell’art. 118 del Codice Appalti che recita: “quando un’impresa si aggiudica un lavoro, ma non possiede tutte le qualificazioni necessarie, può subappaltare le lavora-

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zioni appartenenti alle categorie non prevalenti senza l’obbligo di indicare da subito i nominativi delle imprese che li eseguiranno”. Per il Tribunale Amministrativo, in caso di avvalimento, va indicata da subito l’impresa ausiliaria, mentre in caso di subappalto, non c’è tale obbligo. Il CdS, sostiene invece, che per la giurisprudenza predominante, va indicata l’impresa affidataria dei lavori in subappalto sin dalla presentazione dell’offerta, in modo particolare quando, l’impresa aggiudicataria non possiede le qualificazioni necessarie per la realizzazione dei lavori. (C)


I nostri servizi a supporto dell’internazionalizzazione ASSICURAZIONE/RECUPERO DEL CREDITO. TRADUZIONE/INTERPRETARIATO. INFORMAZIONI COMMERCIALI Si ricorda che Confapi FVG è in grado di garantire alle Imprese aderenti l’assistenza necessaria all’assicurazione ed al recupero dei crediti nazionali ed esteri, nonché un pronto servizio di traduzioni ed interpretariato. Riepiloghiamo di seguito i servizi disponibili.

1. ASSICURAZIONE DEI CREDITI E’ operativo l’accordo siglato con la EULER HERMES SIAC-Allianz Group, società internazionale che si occupa dell’assicurazione dei crediti e con la rispettiva Agenzia Generale di Udine, per garantire la possibilità di stipulare delle polizze assicurative per la copertura del rischio di mancato pagamento sui crediti relativi a clienti nazionali ed esteri. Scopo dell’accordo è la copertura del rischio del mancato pagamento dei crediti commerciali, sia nazionali che esteri. La polizza offre diversi vantaggi tra cui: - accesso agli strumenti assicurativi alle migliori condizioni sul mercato in relazione al rischio dell’assicurato; - valutazione periodica del merito di credito assicurativo di ciascun debitore; - possibilità di accedere a nuovi sbocchi commerciali e di acquisire nuova clientela; - assistenza specializzata nel recupero crediti in sofferenza; - accesso facilitato al finanziamento ottenibile dagli Istituti di Credito con la cessione dei diritti di polizza; - garanzia delle perdite normali ed eccezionali conseguenti a periodi di crisi congiunturale ed economica.

2. RECUPERO DEI CREDITI Siamo in grado di assistere tutti i nostri Associati

nel recupero dei loro crediti, in Italia e negli altri Paesi. I punti qualificanti dell’attività di Recupero Crediti sono: - Per gli Associati, sconto sulle commissioni normalmente applicate. - Recupero crediti per via giudiziale e stragiudiziale in Italia ed all’estero. - Massima flessibilità nella scelta dei crediti insoluti da affidare al recupero. - Pagamenti dal debitore direttamente nei vostri conti correnti. - Massima flessibilità nell’approccio al debitore secondo quelle che sono le indicazioni dell’Associato garantendo, ove possibile, il miglioramento e la continuità del rapporto con il cliente.

3. SERVIZIO TRADUZIONI ED INTERPRETARIATO Si ricorda, per opportuna conoscenza, che da sempre garantiamo ai nostri Associati un servizio di traduzioni ed interpretariato che copre tutte le lingue. In particolare siamo in grado di provvedere tempestivamente a: - Traduzioni tecniche: manuali d’uso e manutenzione, libretti di istruzioni, monografie, brevetti, documentazione per gare d’appalto e sistemi di qualità; - Traduzioni: commerciali, finanziarie, scientifiche, giuridiche, testi pubblicitari, siti web; - Traduzioni giurate: asseverazioni e legalizzazioni; - Interpreti: traduzione simultanea e consecutiva per convegni, meeting, fiere e trattative; - Technical writing: redazione di manuali tecnici secondo normativa

4. SERVIZIO DI INFORMAZIONI COMMERCIALI Grazie alla convenzione siglata con CRIBIS viene assicurato, per ogni paese e con tempi di evasione delle richieste rapidi (per l’Italia addirittura immediati), un servizio d’informazioni commerciali relative alla solvibilità, situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei potenziali clienti.

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Brasile DAL 1° APRILE 2014 I CONTRATTI DI VENDITA TRA UNA PARTE ITALIANA ED UNA BRASILIANA SONO REGOLATI DALLA CONVENZIONE DI VIENNA a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero

IL BRASILE ADERISCE ALLA CONVENZIONE DI VIENNA SULLA VENDITA INTERNAZIONALE DI BENI MOBILI Il 4 marzo 2013 il Brasile ha aderito alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di merci dell’11 aprile 1980 (c.d. Convenzione di Vienna), diventando così il 79esimo Stato ad aderire. La Convenzione è entrata in vigore in Brasile il 1° aprile 2014. Pertanto, a partire da tale data, i contratti di vendita tra una parte italiana ed una parte brasiliana, avendo entrambi i Paesi ratificato la suddetta Convenzione, saranno direttamente regolati dalla medesima. Si tratta di un grosso passo in avanti per le relazioni commerciali con il Brasile, che negli ultimi anni ha adottato numerose riforme (da ultimo la riforma del codice civile del 2003) e che, tenuto conto anche del considerevole aumento delle sue esportazioni verso l’Europa, è destinato a diventare un interessante partner commerciale anche per l’Italia. Gli imprenditori italiani con relazioni commerciali di importazione e/o esportazione con il Brasile potranno ora contare su una disciplina uniforme della vendita internazionale, superando così le barriere giuridiche tra i due Stati e riducendo i costi di transazione e i rischi connessi all’applicazione di normative diverse. La Convenzione di Vienna, che si applica esclusivamente alle vendite internazionali, cioè ai contratti di vendita di beni mobili quando le parti hanno sede in paesi diversi, contiene una disciplina uniforme di molti aspetti della vendita internazionale, quali le norme sulla formazione del

contratto, sui diritti ed obblighi del venditore e del compratore, le conseguenze in caso di inadempimento di tali obbligazioni, il passaggio del rischio, il risarcimento del danno, ecc.

PRINCIPALI DIFFERENZE TRA LEGGE BRASILIANA E CONVENZIONE DI VIENNA La legge domestica brasiliana sulla vendita, nel Codice Civile Brasiliano, presenta alcune differenze rispetto alla disciplina della vendita internazionale contenuta nella Convenzione di Vienna. L’entrata in vigore della Convenzione di Vienna in Brasile costituisce una rassicurazione per l’investitore italiano, che prima poteva vedersi applicare al proprio contratto di compravendita con una controparte brasiliana, una legge sostanzialmente diversa da quella a lui più familiare come quella contenuta nella Convenzione di Vienna. Prima dell’adesione del Brasile, l’applicazione della Convenzione di Vienna non era affatto scontata: - o le parti prevedevano espressamente che a regolare il contratto di compravendita fosse la legge italiana (avendo l’Italia ratificato la Convenzione di Vienna quest’ultima sarebbe stata direttamente applicabile al contratto di vendita) - o, in assenza di scelta tra le parti, si doveva determinare quale fosse la legge applicabile al contratto in base alle norme di diritto internazionale privato (nei casi in cui tali norme portavano all’applicazione della legge di un paese contraente la Convenzione, ad esempio l’Italia, si sarebbe applicata la Convenzione di Vienna; nei casi in cui tali norme portavano alla applicazione di un paese non aderente alla Convenzione - ad esempio, sino al 31 marzo 2014, il Brasile - la Convenzione di Vienna non si sarebbe applicata, ma si sarebbe viceversa applicato il Codice Civile Brasiliano. Tale rischio ricorreva in particolare quando il venditore aveva la sua sede in Brasile. Nel Codice Civile Brasiliano, per fare un esempio sulle principali differenze con la Convenzione di Vienna, è completamente assente il concetto di inadempimento essenziale, principio fondamentale presente invece nella Convenzione di Vienna. Il concetto di inadempimento essenziale si basa sul

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FABBRICAZIONE RESISTENZE ELETTRICHE INDUSTRIALI

mdresistenze@gmail.com


pregiudizio delle legittime aspettative contrattuali della parte danneggiata, prevedendo che “una violazione del contratto commessa da una delle parti costituisca inadempimento essenziale, quando cagiona all’altra parte un pregiudizio tale da privarlo sostanzialmente da ciò che essa aveva diritto di attendersi ai sensi del contratto, salvo che la parte inadempiente non abbia previsto tale risultato né una persona ragionevole nelle stesse circostanze avrebbe potuto prevederlo”. A tale nozione la Convenzione di Vienna ricollega conseguenze giuridiche di particolare rilievo, ad es. il venditore e/o il compratore potranno dichiarare risolto il contratto in caso di inadempimento dell’altra parte solamente se tale inadempimento è essenziale (cfr. artt. 49 e 64 Convenzione Vienna). Tale previsione è in linea con il principio generale che sta alla base della Convenzione, secondo cui il rimedio giuridico della risoluzione del contratto dovrebbe essere possibile soltanto come estrema ratio. Nel Codice Civile Brasiliano non vi è nulla di simile. Anzi, la regola generale è che l’inadempimento di un’obbligazione, dà diritto all’altra parte, a sua scelta, a richiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto, salvo in entrambi i casi il diritto al risarcimento dei danni.

CONVENZIONE DI VIENNA: VIZI DI CONFORMITÀ DELLA MERCE E DENUNCIA DEI VIZI Tra gli aspetti della vendita internazionale disciplinati dalla Convenzione di Vienna un ruolo di rilievo è dato alla disciplina dei vizi di conformità della merce. Tale disciplina, contenuta all’art. 35 della Convenzione di Vienna, stabilisce che il venditore debba consegnare beni di quantità, qualità e tipo conformi a quelli richiesti dall’acquirente, che siano disposti o imballati conformemente alle previsioni contrattuali. Pertanto, i beni devono considerarsi difettosi: - se risultano inidonei all’uso al quale servono abitualmente cose dello stesso tipo - ovvero se risultano inidonei allo specifico uso al quale il compratore intende adibirli, sempreché quest’ultimo sia stato portato a conoscenza del venditore - se non possiedono le qualità dei beni che l’acquirente ha presentato al compratore come campione o modello - ed infine, se non sono disposti o imballati secondo il modo usuale per beni dello stesso tipo o, in difetto di un modo usuale, in un modo che sia comunque adeguato per conservarli e proteggerli. Qualora i beni risultino difettosi, per non perdere

la relativa garanzia l’acquirente deve denunciare al venditore i difetti specificandone per quanto possibile la natura, entro un tempo ragionevole dal momento in cui li ha scoperti o avrebbe dovuto scoprirli e comunque entro due anni dalla presa in consegna della merce (cfr. art. 39 Convenzione Vienna). Il momento in cui i vizi devono essere scoperti va stabilito in base all’art. 38 della Convenzione di Vienna in base al quale “il compratore deve esaminare i beni o farli esaminare nel più breve tempo possibile avuto riguardo alle circostanze”. Se il contratto implica il trasporto di beni, l’esame può essere differito fino al momento dell’arrivo dei beni alla loro destinazione. Pertanto giunta a destinazione la merce dovrebbe essere ispezionata nel più breve tempo possibile. A questo proposito la giurisprudenza nazionale ed internazionale, ritiene che possa essere considerato tempestivo e quindi ragionevole l’esame della merce effettuato entro 15 giorni dalla consegna. La denuncia dei vizi ai sensi della Convenzione di Vienna, sebbene non possa limitarsi ad una generica affermazione che la merce sia viziata, ma debba specificare quantomeno di che vizio si tratta, non richiede, per la sua validità una particolare forma (ben potrebbe ad es. essere fatta via telefono), né un termine determinato entro il quale deve essere fatta. Occorrerà di volta in volta, tenendo conto delle circostanze concrete del caso, valutare la ragionevolezza del termine entro il quale una denuncia dei vizi è stata effettuata. E’ principio ormai consolidato che tale valutazione debba tenere presenti fra l’altro la natura dei beni oggetto della compravendita. Ad esempio, se i beni oggetto della compravendita sono deperibili, il tempo ragionevole entro il quale la denuncia deve essere effettuata è in generale più breve di quello entro il quale deve essere fatta la denuncia di conformità di beni non deperibili. Nel determinare se una denuncia è tempestiva, inoltre, si deve tener conto degli usi nonché delle pratiche instauratesi tra le parti. La giurisprudenza prevalente, anche straniera, ha ritenuto, con riguardo a beni durevoli (ad es. ceramiche, specchi, calzature ecc..) che un periodo di un mese (o al massimo due, salvo peculiari circostanze) decorrente da quando il compratore ha potuto (o avrebbe potuto e dovuto) esaminare la merce, possa ritenersi congruo, ritenendo invece tardiva la denuncia fatta oltre 3 mesi dopo la consegna.

POSSIBILI DEROGHE ALLA CONVENZIONE DI VIENNA Le parti hanno la facoltà, oltre che di esclude-

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re l’applicazione della Convenzione di Vienna al proprio contratto di vendita internazionale, di derogare ad alcune disposizioni contenute nella Convenzione (tali disposizioni sono infatti sempre derogabili dalle parti). Il venditore italiano avrà di regola interesse a prevedere nel contratto una disciplina in parte diversa da quella sopra descritta in tema di difetti conformità della merce venduta ad es. prevedendo che la denuncia per vizi conformità debba essere fatta per iscritto nonché specificare il termine, a giorni e/o a mesi, entro quando vada fatta la denuncia. A tal fine sarà opportuno regolare speci-

ficatamente tale aspetto nel proprio contratto di compravendita. Infine, sarà in ogni caso opportuno per il contraente italiano prevedere espressamente che il contratto di compravendita sia sottoposto alla legge italiana, affinché sia quest’ultima a disciplinare una serie di questioni non coperte dalla Convenzione che pure rilevano nell’ambito di un rapporto di compravendita internazionale (quali ad esempio la validità e l’efficacia di un’eventuale clausola penale, la validità della cessione del credito, il passaggio di proprietà, ecc.). Avv. Mariaelena Giorcelli

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Missione settoriale in Ucraina INCONTRO CON BUYER DI AUCHAN E GRANDE DISTRIBUZIONE LOCALE DAL 1° AL 6 GIUGNO CCIPU - Camera di Commercio Italiana per l’Ucraina di Torino ci ha comunicato l’intenzione di organizzare, in collaborazione con AUCHAN ITALIA, una missione in Ucraina, nel mese di giugno 2014, dedicata agli operatori dei settori Grande Distribuzione ed Ho.Re.Ca. Nonostante il particolare periodo storico che la nazione ex-sovietica sta attraversando, l’Ucraina, paese di oltre 50 milioni di abitanti, da molti anni continua ad essere uno dei maggiori richiedenti del prodotto tradizionale italiano, soprattutto a livello eno-gastronomico. Alla missione parteciperanno le Imprese aderenti al Progetto FOODITALIA (info sul sito della Camera

www.ccipu.org), ma sarà aperta anche a tutte le aziende del settore Food & Beverage, e le aziende già fornitrici di AUCHAN ITALIA o interessate a diventarlo. I partecipanti incontreranno i buyer delle principali organizzazioni della Grande Distribuzione, i dirigenti delle catene nazionali di Hotels, ristoranti, empori eno-gastronomici, ed altri. La missione si svolgerà nella città di Kiev, e si estenderà nella seconda parte alla città di Lviv (Leopoli), dove sarà inaugurato il primo centro di distribuzione di prodotto eno-gastronomico italiano nel paese. Qui saranno altresì possibili le trattative con i partner della Camera di Commercio Italiana per l’Ucraina, che hanno già dato la disponibilità ad acquistare i prodotti italiani. Le Imprese interessate al programma della missione, ai costi e ad ogni ulteriore informazione possono contattare il dott. Paolo Zorzenone presso l’Associazione.

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(MCS)


Finanziamenti FAPI 2-2014

BANDO CORSI AZIENDALI: FORMAZIONE CONTINUA PER IMPRESE E LAVORATORI L’11 aprile 2014 è stato pubblicato il Bando FAPI 2-2014 che assegna alla nostra Regione 165.470,00 euro per la realizzazione di interventi formativi a supporto delle imprese e dei lavoratori finalizzati allo sviluppo delle competenze a sostegno della competitività e dell’occupazione, con particolare attenzione ai processi di innovazione di processo, di prodotto, di mercato, organizzativo ed interventi mirati alle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro. Ricordiamo che il FAPI Fondo Formazione PMI - è costituito da Confapi, CGIL, CISL, e UIL per promuovere le attività di Formazione Continua dei dipendenti delle PMI sulla base dell’accordo interconfederale 12 luglio 2002. Successivamente, con D.M. del 21 gennaio 2003, è stata riconosciuta la personalità giuridica del fondo cui afferiscono le risorse derivanti dal gettito del contributo dello 0,30% sulle retribuzioni dei lavoratori che le aziende versano all’Inps secondo quanto stabilito dall’art. 25, L. 845/1978. Le attività formative vengono definite, attraverso la condivisione delle proposte, dalle parti sociali, a livello aziendale con le RSU o, se non presenti, con le Organizzazioni Sindacali Territoriali, in particolare la realizzazione della formazione sarà a cura dell’Associazione Temporanea che si costituirà tra la nostra Associazione ed Enti Formativi Accreditati dalla nostra Regione. Per usufruire dei finanziamenti in oggetto è necessaria l’adesione gratuita al FAPI, destinando il contributo dello 0,30% al Fondo Formazione PMI, già attualmente versato all’INPS o ad altro fondo interprofessionale. Per aderire al Fondo Formazione PMI - FAPI - è

Fondo Formazione PMI Articolazione Regionale FVG

sufficiente indicare nella “DenunciaAziendale” del flusso UNIEMENS aggregato, nell’ambito dell’elemento “FondoInterprof”, l’opzione “Adesione” selezionando il codice FAPI inserendo il numero dei dipendenti interessati all’obbligo contributivo. L’effetto dell’adesione è immediato, l’azienda, potrà usufruire dei finanziamenti del Fondo Formazione PMI sin da subito. I versamenti al Fondo inizieranno a decorrere dal mese di competenza in cui è stato indicato il codice “FAPI”. L’adesione è unica e non va rinnovata ogni anno. Quindi alla richiesta di finanziamento dei corsi possono partecipare tutte le aziende che corrispondono per i propri dipendenti il contributo integrativo dello 0,30% alla voce FONDO FAPI: attraverso il FAPI le aziende possono realizzare percorsi formativi su misura, sulla base delle specifiche esigenze e utilizzare i finanziamenti del fondo a copertura dei relativi costi, sostenendo il solo costo pari alla quota corrispondente alle retribuzioni relative alle ore di formazione. I partecipanti possono essere quadri, impiegati o operai assunti con contratto a tempo indeterminato, a tempo determinato, apprendisti, personale temporaneamente sospeso per crisi congiunturale, riorganizzazione aziendale e/o riduzione temporanea di attività e lavoratori assunti con qualifica di apprendista. Inoltre, possono partecipare lavoratori con contratto a progetto a rischio di perdita del posto di lavoro e i soci lavoratori di cooperative, quest’ultimi sono ammessi esclusivamente per una quota massima complessiva del 20% del totale dei partecipanti al corso. L’attività formativa dovrà essere svolta in orario di lavoro, o in orario di lavoro straordinario retribuito. Il Bando FAPI 2-2014 finanzia interventi formativi a supporto delle imprese e dei lavoratori per lo sviluppo delle competenze a sostegno della competitività e dell’occupazione con particolare attenzione ai processi di innovazione di processo, di prodotto, di mercato, organizzativo, e sui temi mirati alla salute e sicurezza sul lavoro. Indichiamo a

Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia – Confapi FVG

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titolo esemplificativo, alcune azioni di innovazione per le quali il Fondo finanzia i corsi: investimenti in macchinari, introduzione nel ciclo produttivo di nuovi prodotti, inserimento in azienda di nuovo personale, apertura di nuovi mercati, acquisizione di brevetti, acquisizione di certificazioni di qualità. Sempre a titolo esemplificativo, elenchiamo alcuni corsi che potrebbero pertanto essere di interesse per le Imprese Associate ed incontrare il parere favorevole del Fondo: - La comunicazione efficace e la condivisione degli obiettivi in azienda - La gestione dei gruppi di lavoro - Tecniche di vendita e fidelizzazione della clientela all’estero - Strumenti per affrontare efficacemente i mercati internazionali - Customer marketing - Gestire la produzione e la logistica - Tecniche di programmazione ed organizzazione di attività produttive - Competenze da acquisire a fronte di acquisti di nuovi macchinari - Sviluppo e aggiornamenti informatici e applicazioni - Aggiornamento linguistico - Tecniche di lavorazione industriale - La cultura della sicurezza - L’ingegneria della sicurezza.

Fondo Formazione PMI Articolazione Regionale FVG

Le Imprese interessate ad organizzare corsi aziendali possono fare riferimento alle tematiche proposte, fermo restando la possibilità di progettare attività formative ad hoc per ogni esigenza. Anche i corsi sul tema della sicurezza sono finanziabili. I corsi potranno essere indicativamente avviati dal mese di settembre 2014, previa approvazione del FAPI, prevedendo la conclusione entro nove mesi dall’avvio; per le modalità previste dal bando FAPI riteniamo opportuno suggerire un numero delle ore dei corsi variabile da un minimo di 16 ore ad un massimo di 32/40 ore, con un numero di partecipanti che varia da un minimo di 4 ad un massimo di 20. Al fine di presentare utilmente le richieste di finanziamento, invitiamo le Aziende interessate ad aderire all’iniziativa a farci pervenire quanto prima e comunque entro mercoledì 7 maggio p.v., a mezzo fax la scheda di manifestazione di interesse. Questo ci permetterà successivamente di contattare le aziende per la definizione dei contenuti formativi e la compilazione della lettera d’incarico. Ci occuperemo direttamente, insieme ai partner indicati, della stesura del progetto formativo e della predisposizione della richiesta di finanziamento. Invitiamo le aziende interessate a prendere contatto con la dott. ssa Emanuela De Faccio, che è a disposizione per ogni ulteriore informazione allo 0432507377. (EDF)

Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia – Confapi FVG

% ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Da restituire all’Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG al n. di fax 0432/295922

FINANZIAMENTI FAPI BANDO 2-2014 CORSI AZIENDALI Azienda Settore Indirizzo e-mail

_______________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________ Codice Ateco _______________ N° Addetti ______________ _______________________________________________________________________________ Tel. ___________________ ___________________________________________________________ Referente _________________________________

Azienda iscritta al FAPI - versamento dello 0,30 DM10 INPS:

sì q

no q

sì q

no q

Data di iscrizione al FAPI: _________________________________ Presenza in Azienda della RSU: Titolo del corso o area di interesse per la formazione

N. ore corso

N. dipendenti interessati

Costo medio orario dei partecipanti

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Inquadramento: Dirigenti, Quadri, Impiegati, Operai

N. maschi

N. donne


Proprietà intellettuale ed industriale UTILIZZO SUL WEB DI CONTENUTI COPERTI DA DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE ED INDUSTRIALE a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero Con la recente sentenza nella causa Nils Svensson e al. v. Retrieve Sverige AB, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che è lecito il rinvio, tramite collegamento cliccabile contenuto su una pagina web (“link”), a contenuti non protetti di un altro sito web e che gli Stati Membri dell’UE non possono adottare misure volte a restringere tale facoltà. La sentenza del 13 febbraio 2014 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella causa C-466/12, offre un importante spunto per delineare una panoramica delle attuali tendenze, normative e giurisprudenziali, relative all’utilizzo e alla tutela di contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale ed industriale (marchi, nomi a dominio, design, opere di rilevanza artistica e letteraria, ecc.) nella rete. La presenza in internet dell’azienda comporta, infatti, una serie di valutazioni su questo mezzo di comunicazione con estensione potenzialmente mondiale e la messa in opera di particolari cautele volte a: - proteggere i diritti di proprietà intellettuale ed industriale dell’azienda - evitare possibili violazioni dei diritti altrui.

I MARCHI Sono numerosi i modi in cui un marchio può essere usato in Internet. Queste forme di utilizzo possono integrare gli estremi della contraffazione soltanto, però, quando tale uso è fatto per scopi economici. Ciò vuol dire che i consumatori, a certe condizioni, possono usare i marchi aziendali di terzi nei social networks con finalità non commer-

ciali, mentre un soggetto concorrente del titolare di tali marchi non può utilizzarli, in modo scorretto, per accaparrarsi la clientela del titolare. E’ pacifico che non si possa usare il marchio di un concorrente per registrare un nome a dominio ed anche che sia considerata contraffazione l’uso del marchio di un terzo nelle pagine del proprio sito internet, salvo ciò non avvenga per un motivo lecito. Si considera lecito l’uso del marchio altrui per indicare una componente del proprio prodotto (quando per indicare di che tipo di componente esattamente si tratti è necessario menzionare il marchio che la identifica). La Corte di Giustizia interpreta queste ipotesi in modo restrittivo, privilegiando le legittime aspettative del titolare del marchio (sentenza nella causa C-324/09, L’Oréal SA e a. /eBay International AG e a.). Altri usi in Internet dai quali si ritiene possa derivare una responsabilità per contraffazione (e per concorrenza sleale) sono: - l’impiego del marchio altrui in un meta-tag (sono stringhe di dati presenti nel linguaggio HTML utilizzati per fornire informazioni sulle pagine ai motori di ricerca; i meta-tag non forniscono al browser alcun dato di formattazione della pagina, per cui rimangono totalmente invisibili all’utente, ma vengono rilevati dai motori di ricerca ed influiscono sui risultati della ricerca effettuata dall’utente) al fine di far rilevare il sito dai motori di ricerca (si veda la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella causa C-657/11, Belgian Electronic Sorting Technology NV/ Peelaers e a.) - l’inserimento del marchio in un link ipertestuale - la pratica del framing, consistente nel far apparire in un sito una pagina tratta da un altro sito, in cui compaiano i marchi del terzo. Numerose sentenze si sono poi occupate dell’uso di un marchio altrui nell’ambito di un servizio di keyword advertising (o servizio di posizionamento a pagamento) offerto dai motori di ricerca e tramite il quale l’utente ottiene che, quando un navigatore effettui una ricerca con una data parola chiave, appaia, oltre ai risultati naturali della ricerca, un link c.d. sponsorizzato al sito dell’u-

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tente, accompagnato da un suo messaggio pubblicitario (sentenza nelle cause riunite da C236/08 a C238/08, Google France SARL e Google Inc. / Louis Vuitton Malletier SA e a.). Le cause in materia nascevano dal fatto che soggetti non autorizzati avevano usato marchi altrui in questi servizi in modo che i navigatori che effettuavano ricerche in rete con il marchio venissero indirizzati verso i loro siti. I giudici comunitari, a certe condizioni, hanno ritenuto che per un simile uso del marchio altrui possa configurarsi una responsabilità per contraffazione dell’inserzionista che impiega il marchio di concorrenti.

DIRITTO D’AUTORE E INFORMAZIONE DIGITALE Con la recente sentenza nella causa C-466/12 Nils Svensson e al. v. Retrieve Sverige AB, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha avuto modo di pronunciarsi su uno dei più scottanti e controversi temi relativi alla tutela del diritto d’aurore nell’era dell’informazione digitale. La Corte è stata chiamata a decidere se per il titolare di un sito internet (in questo caso Retrieve Sverige AB) sia lecito inserire dei collegamenti cliccabili che rinviino a contenuti o pagine di altri siti internet di terzi e, in particolare, se tali links costituiscano una violazione del diritto dell’autore (o, in ogni caso del titolare del diritto) di impedire a terzi di comunicare al pubblico i contenuti coperti da tale diritto, senza la previa autorizzazione dell’autore stesso. La Corte del Lussemburgo era, inoltre, chiamata a stabilire se uno Stato Membro dell’UE possa introdurre una disciplina della materia più restrittiva rispetto a quella prevista dalla direttiva comunitaria 2001/29/CE sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione. La società svedese Retriever Sverige, titolare dell’omonimo sito internet, inseriva nelle proprie pagine web dei collegamenti cliccabili (ipertestuali) che rinviavano al sito internet del quotidiano Göteborgs-Posten, consentendo agli utenti di Retriever Sverige di accedere ad alcuni articoli pubblicati proprio sulla pagina internet del Göteborgs-Posten. Tali articoli erano stati pubblicati sul sito internet del Göteborgs-Posten senza che vi fosse la necessità di alcuna iscrizione (gratuita o a pagamento) per poterli leggere e consultare. Gli autori degli articoli, lamentavano una violazione del proprio diritto d’autore da parte di Retriever Sverige sulla base delle norme internazionali ed europee in materia e, in particolare: - Art. 8 del WIPO Copyright Treat del 1996

“(…) gli autori di opere letterarie e artistiche hanno il diritto esclusivo di autorizzare ogni comunicazione al pubblico, su filo o via etere, delle loro opere, nonché la messa a disposizione del pubblico delle loro opere, in modo che chiunque possa liberamente accedervi da un luogo o in un momento di sua scelta.” - Art. 3 della Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione “Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.” - Art. 20 della Convenzione di Berna del 9 settembre 1886 “The Governments of the countries of the Union reserve the right to enter into special agreements among themselves, in so far as such agreements grant to authors more extensive rights than those granted by the Convention, or contain other provisions not contrary to this Convention. The provisions of existing agreements which satisfy these conditions shall remain applicable.”

LA DECISIONE DELLA CORTE Il primo profilo preso in esame dalla Corte è quello relativo alla natura della comunicazione effettuata da Retriever Sverige inserendo sul proprio sito i collegamenti cliccabili verso il sito del GöteborgsPosten ossia se questa possa considerarsi una “comunicazione al pubblico” nel senso indicato dalla Direttiva 2001/29/CE e dal Trattato WIPO. La Corte, sul punto, ha ritenuto che debba considerarsi “comunicazione al pubblico” solo quella comunicazione che consenta l’accesso all’opera coperta da diritto d’autore a soggetti diversi da quelli che, prima di tale comunicazione, avevano già accesso alla medesima opera. Solo comunicazione rivolta ad un “nuovo” pubblico rispetto a quello già esistente necessita, quindi, di una specifica autorizzazione dell’autore (e può, da questo, essere vietata). La comunicazione che consenta ad un pubblico del medesimo tipo di quello a cui l’autore dell’opera già la aveva resa disponibile (ad esempio, gli utenti attuali e potenziali di internet senza necessità di iscrizioni o abbonamenti) non costituisce “comunicazione al pubblico” e, quindi, neppure una violazione del diritto d’autore.

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Diverso sarebbe se l’accesso all’opera fosse stato limitato ad un solo pubblico di iscritti o di abbonati (o comunque non fosse stato libero per tutti gli utenti): è il caso di quei siti web che consentono di visualizzare contenuti ed opere presenti su pagine web ad accesso riservato o limitato - e, quindi, eludendo le misure restrittive predisposte dal titolare del sito web – che quindi violano i diritti dell’autore (ad es. giornalista) o del titolare dei diritti di sfruttamento economico dell’opera protetta (ad es. titolare del sito). La Corte ha infine chiarito che, sebbene le disposizioni della Convenzione di Berna (art. 20) consentano agli Stati di adottare misure che assicurino una maggior protezione dei titolari di diritti sull’opera, i singoli Stati Membri dell’UE non possono adottare tali misure poiché ciò comporterebbe una inaccettabile disomogeneità, in materia di tutela del diritto d’autore, all’interno del territorio dell’Unione.

porta un’autorizzazione indiscriminata ad effettuare collegamenti cliccabili verso siti web di terzi. Poiché la libera manifestazione del pensiero trova il limite nel rispetto dei diritti altrui (diritto d’autore, marchi, design ed altre privative di diritto industriale), nella leale concorrenza e nella correttezza nello svolgimento delle attività economiche. Quello che emerge dalla sintetica e, necessariamente, non completa esposizione del panorama normativo e giurisprudenziale ora brevemente tratteggiato è che la continua evoluzione della giurisprudenza in materia impone agli operatori economici la massima attenzione nell’utilizzo di internet (o di altre forme di comunicazione digitale) per la promozione e commercializzazione dei loro prodotti nonché un costante monitoraggio di tale “ambiente virtuale” per impedire l’uso illecito che soggetti terzi potrebbero fare dei marchi, segni distintivi o di altri contenuti di titolarità dell’azienda.

CONCLUSIONI È bene precisare che la sentenza citata non com-

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Avv. Andrea Antognini e dott. Emilio Paolo Villano


Scadenze aziendali maggio 2014 IL CALENDARIO DELLE SCADENZE PER IL MESE DI MAGGIO

GIOVEDÌ 15 FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per l’emissione delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di aprile. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione. DENUNCIA DEGLI INFORTUNI SETTORE ESTRATTIVO - Entro tale data il direttore responsabile dei lavori deve trasmettere all’autorità competente della vigilanza un prospetto (anche se in assenza) degli infortuni accaduti nel mese precedente e che abbiano comportato almeno tre giorni di assenza. [rif. art. 25, c.8 D.Lgs. 624/96]

VENERDÌ 16 DICHIARAZIONI D’INTENTO - Scade il termine per la trasmissione dei dati relativi alle dichiarazioni d’intento ricevute nel mese precedente e qualora siano state poste in essere corrispondenti cessioni. IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il termine per il versamento dell’Iva relativa al mese di aprile. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. IVA - LIQUIDAZIONE TRIMESTRALE - Scade il termine per il versamento dell’Iva relativa al 1° trimestre 2014. Sull’ammontare del tributo dovuto si devono aggiungere gli interessi dell’1%. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. IVA ANNUALE - RATEIZZAZIONE - Scade il ter-

mine per il versamento della 3^ rata dell’Iva, relativa al 2013 risultante dalla dichiarazione annuale con l’applicazione degli interessi nella misura dello 0,33% per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal 17 marzo 2014 utilizzando il codice tributo 6099. IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su: - redditi di lavoro autonomo; - redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi ed opere dell’ingegno e contratti di associazione in partecipazione; - obbligazioni e titoli similari; - redditi di capitale diversi da dividendi e interessi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari; - provvigioni; - redditi di lavoro dipendente ed assimilati. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. INPS - CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA Scade il termine per il versamento del contributo INPS alla gestione separata in base alle seguenti aliquote: - 28,72% (prima fascia) per i soggetti che non risultano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; - 22% per i soggetti titolari di pensione diretta o già iscritti ad altro fondo obbligatorio o lavoratore titolare di pensione indiretta o di reversibilità. Il contributo così calcolato è posto: - per un terzo a carico dei percettori dei compensi; - per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO INAIL Scade il termine per il versamento della regolazione 2013 e dell’anticipo del premio 2014 da effettuarsi secondo le disposizioni per l’autoliquidazione del premio INAIL; entro lo stesso termine deve essere inoltrata la dichiarazione delle retribuzioni

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in via telematica. Il termine è stato differito dal decreto-legge n. 4/2014, all’art. 2, comma 3. ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE SU CONGUAGLIO DI FINE RAPPORTO - Scade il termine per il versamento dell’addizionale regionale e dell’eventuale addizionale comunale, da trattenere all’atto del conguaglio di fine rapporto effettuato e liquidato nel mese precedente. Il codice tributo per il versamento è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale. I versamenti possono essere effettuati presso gli sportelli di qualsiasi concessionario o banca convenzionata, nonché presso gli uffici postali abilitati, utilizzando, in tutti i casi, il modello unico di pagamento fisco/ inps/regioni (Mod. F24). ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE 2013 - Scade il termine per versare le rate di addizionale regionale e addizionale comunale trattenute sulle retribuzioni del mese precedente. Tale versamento è da effettuarsi insieme alle ritenute IRPEF. Il codice tributo è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale; l’anno di riferimento è il 2013. ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2014 - Scade il termine per versare la rata di acconto dell’addizionale comunale trattenuta ai dipendenti sulle retribuzioni del mese precedente. Tale versamento è da effettuarsi insieme alle ritenute IRPEF. Il codice tributo è il 3847. L’anno di riferimento è il 2014. CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDENTI - Scade il termine per il versamento all’Inps, tramite mod. F24, dei contributi relativi ai lavoratori dipendenti. CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDENTI 2014 - Scade il termine per la regolarizzazione del calcolo dei contributi sui nuovi massimali e minimali inps di cui alla circolare 20/2014. CONTRIBUTI COLLABORATORI - Scade il termine per il versamento tramite mod. F24 telematico dei contributi trattenuti il mese precedente dai committenti per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto. CONTRIBUTI INPS DIRIGENTI (EX INPDAI) Scade il termine per il versamento dei contributi, tramite il mod. F24, della contribuzione Inps dei dirigenti per le retribuzioni di competenza del mese precedente.

INPS - FONDO DI TESORERIA - Scade il termine per i datori di lavoro con almeno 50 dipendenti di versare al Fondo di tesoreria la quota mensile di TFR, totale o parziale, maturata nel mese precedente e non devoluta alle forme pensionistiche complementari. INPS - ARTIGIANI E COMMERCIANTI - Quota fissa - Versamento dei contributi IVS da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS artigiani e commercianti (quota fissa sul reddito minimale). FONDAPI - Scadenza per l’invio della distinta FONDAPI per il bimestre marzo/aprile 2014 - codice bimestre 214.

MARTEDÌ 20 CONTRIBUTI ENASARCO - Versamento dei contributi on-line per gli agenti e rappresentanti di commercio relativi al 1° trimestre 2014 (1° gennaio – 31 marzo) al Fondo di Previdenza e al Fondo Assistenza. Qualora il contributo al Fondo di Previdenza non raggiunga l’importo minimale, lo stesso va integrato a carico del preponente. A partire dal 1° febbraio 2014 le forme di pagamento RID sono state sostituite dal sistema Sepa Direct Debit (SDD), con passaggio automatico. DENUNCIA IMBALLAGGI: MENSILE/TRIMESTRALE - Termine per produttori o utilizzatori (IMPORTATORI) di imballaggi iscritti al CONAI per presentare la denuncia MENSILE/TRIMESTRALE del Contributo Ambientale Conai, calcolando, sulla base delle fatture emesse o dei documenti ricevuti, il contributo prelevato o dovuto nel MESE/TRIMESTRE precedente, distinguendo gli importi relativi a ciascuna tipologia di materiali e indicando il relativo Consorzio di appartenenza. Gli importi relativi alla dichiarazione presentata dovranno essere versati al CONAI entro i successivi 90 giorni su uno o più dei sei conti correnti bancari, ognuno relativo a una tipologia dei materiali (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro). [rif. Regolamento CONAI]

MERCOLEDÌ 21 FONDAPI - Scade il termine per effettuare il versamento dei contributi per il bimestre marzo/aprile 2014; codice bimestre 214. Il bonifico deve essere ordinato con data valuta e disponibilità massima per il beneficiario il giorno 21.

DOMENICA 25 (POSTICIPA A LUNEDÌ 26) IVA INTRACOMUNITARIA MENSILI - Scade il

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termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al mese di aprile. I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1 - quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni; - l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2 - quater e l’INTRA 2 - quinquies per gli acquisti. La presentazione deve essere effettuata in via telematica.

differimento degli adempimenti contributivi al periodo successivo a quello in cui cadono le ferie. In questo caso le aziende interessate al differimento per ferie collettive devono presentare la domanda all’INPS entro il 31 maggio.

INPS/CIG - Presentazione della domanda di pagamento dell’integrazione salariale per le sospensioni o riduzioni iniziate nel mese precedente, con modalità telematiche a mezzo mod. Igi 15 (Cig) e Cigs on line (Cigs) da parte di datori di lavoro interessati a Cig e Cigs.

FASI - DIRIGENTI INDUSTRIALI - Le aziende industriali devono versare al Fasi mediante bollettino bancario o domiciliazione bancaria, i contributi trimestrali (2° trimestre 2014) a carico azienda e dirigente all’assistenza sanitaria integrativa dei dirigenti industriali.

SABATO 31 (POSTICIPA A MARTEDÌ 3)

“DICHIARAZIONI F-GAS” RELATIVA AL 2013 - Entro tale data è obbligatorio compilare la “Dichiarazione F-gas” relativa all’anno 2013 per tutte le apparecchiature/sistemi fissi di refrigerazione, condizionamento di aria, pompe di calore, protezione antincendio, contenenti 3 kg o più di gas fluorurati a effetto serra. La compilazione e la trasmissione della Dichiarazione si effettua esclusivamente tramite l’apposita Piattaforma istituita presso l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

CONTRATTI DI LOCAZIONE - Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° maggio 2014 e versamento dell’imposta di registro per i contratti di locazione con annualità scaduta il 30 aprile 2014. CONSEGNA 730 - Scade il termine per la consegna al CAF del modello 730 e del modello 730-1 da parte dei dipendenti, collaboratori e pensionati. ELENCO BLACK LIST MENSILI - Scade il termine per la trasmissione telematica della comunicazione black list da parte dei soggetti mensili con riferimento alle operazioni effettuate nel mese precedente di importo superiore a 500 euro. LIBRO UNICO - Scade il termine per le registrazioni relative al mese precedente. DENUNCIA UNIEMENS - Scade il termine per l’invio delle denunce contributive e retributive relative alle retribuzioni del mese precedente. DIFFERIMENTO PER FERIE COLLETTIVE - In considerazione della situazione di difficoltà organizzativa che può determinarsi in occasione della chiusura delle aziende per ferie collettive i Comitati provinciali dell’INPS possono autorizzare il

MOD. 730/2014 - Consegna al CAF/professionista abilitato, da parte del dipendente/pensionato/ collaboratore, del mod. 730 e del mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell’8‰ e del 5‰, con rilascio da parte del CAF/professionista abilitato dell’apposita ricevuta mod. 730-2

“DICHIARAZIONI PNEUMATICI” RELATIVAMENTE AL 2012 - Entro tale data è fatto obbligo ad ogni produttore o importatore di pneumatici di dichiarare al Ministero dell’Ambiente: - mediante il modulo di cui all’allegato A del DM 82/2011, la quantità e le tipologie degli pneumatici immessi sul mercato del ricambio nell’anno solare precedente; - mediante il modulo di cui all’allegato B del DM 82/2011, le quantità, le tipologie e le destinazioni di recupero o smaltimento degli PFU (pneumatici fuori uso) provenienti dal mercato del ricambio e gestiti nell’anno solare precedente e di inviare un rendiconto economico completo della gestione. [rif. art. 3, comma 2 e 3 D.M. 82/2011]

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(PZ-BA-C)


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