NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
APINFORMA numero 9 15 maggio 2016
IN PRIMO PIANO FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
POR FESR 2014
APINFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
mi IL
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NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
APINFORMA
numero 9 15 maggio 2016
Sommario
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
La compensazione dei crediti d’imposta
8
A giugno il versamento delle imposte
9
Esteso il rimborso Iva prioritario
11
L’attribuzione della data certa
12
Decreto mutui
13
POR FESR 2014-2020
16
POR FESR 2014-2020
25
Contributi per capacità manageriali nelle imprese
26
Detassazione dei premi di risultato
32
Cassa integrazione guadagni ordinaria industria
36
Esposizione a campi elettromagnetici
37
Energia. Le controversie sulle forniture
38
Acqua
39
Politiche abitative in FVG: approvata la riforma (5a parte)
40
ANAC: indicazioni operative sul nuovo Codice
44
Nuovo Codice dei Contratti (2a parte)
49
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EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
Business News
53
Legislazione alimentare
56
Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento
59
Disciplina pesatura container
60
Autotrasporto. Riduzione pedaggi autostradali
61
Scadenze aziendali giugno 2016
64
Dateci il vostro indirizzo di posta elettronica per comunicare più facilmente, per fornirvi informazioni in tempo reale e per realizzare economie di scala. info@confapifvg.it
Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it
Direttore Responsabile Lucia Cristina Piu Registrazione presso il Tribunale di Udine n. 404 del 27.08.1977
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Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana
La compensazione dei crediti d’imposta LA NOSTRA CONVENZIONE PER IL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ Per la compensazione di crediti d’imposta superiori a 15.000 euro, il legislatore ha previsto l’obbligo di applicazione del visto di conformità sulle rispettive dichiarazioni annuali. Il visto di conformità è rilasciato da parte di un soggetto abilitato iscritto in apposito albo professionale e viene formalizzato con la firma e con l’indicazione del codice fiscale del professionista. Ovviamente il rilascio del visto richiede un’attenta analisi della documentazione aziendale attestante la regolarità della maturazione del credito stesso. Al fine di offrire ai nostri Associati un servizio che
garantisca ad un tempo qualità e convenienza, abbiamo confermato, con il dottor Silvano Meneghini commercialista in Dignano, la convenzione che prevede tariffe distinte a seconda si tratti di crediti Iva o di imposte dirette. Per i crediti Iva sono confermate le stesse tariffe degli anni passati, vale a dire: - 350 euro fino ad un importo di credito Iva da compensare di 20.000 euro; - 350 euro + 0,5% del credito Iva da compensare per importi superiori a 20.000 euro. Per i crediti relativi alle imposte sui redditi e all’Irap i prezzi sono: - 350 euro + 0,5% dell’intero importo di credito da compensare. Tali importi s’intendono al netto dell’Iva. Per ulteriori informazioni o per accedere al servizio è possibile contattare il dottor Paolo Zorzenone presso l’Associazione allo 0432 507377.
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(PZ)
A giugno il versamento delle imposte SI DOVRÀ VERSARE IL SALDO 2015 E IL PRIMO ACCONTO RIFERITO AL 2016 PREMESSA Entro il 16 giugno 2016 dovranno essere versate le imposte relative al saldo 2015 e al primo acconto riferito all’anno in corso. Tale termine può essere differito al 16 luglio, in realtà quest’anno al 18 luglio perché festivo, versando una maggiorazione dello 0,40%. In questa scadenza rientrano tutte le imposte risultanti dal modello Unico, quindi Irpef, Ires, Irap, addizionali, cedolare secca e imposte sostitutive.
IL SALDO 2015 Per il saldo Irpef 2015 il versamento deve considerare gli acconti eventualmente versati nel corso del 2015 e il riferimento è il quadro RN45. L’imposta non deve essere versata qualora d’importo inferiore a 12 euro con riferimento all’Irpef, addizionali, mentre con riferimento all’Irap l’importo minimo è fissato a 10,33 euro, tali limiti rilevano anche ai fini della possibilità di effettuare compensazioni. Entro il termine di cui sopra si deve provvedere al versamento anche del saldo relativo alla cedolare secca, ricordando che l’aliquota ordinaria del 21% è ridotta al 10% con riferimento ai contratti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate in comuni capoluoghi di provincia o ad alta tensione abitativa. Il saldo interessa anche l’imposta dovuta sugli immobili situati all’estero (IVIE) e le attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE).
L’ACCONTO IRPEF PER IL 2016 Entro gli stessi termini del 16 giugno 2016 o del 18 luglio 2016 con la maggiorazione dello 0,40%, vanno versati anche gli acconti per il periodo d’imposta in corso. La determinazione dell’importo può essere calco-
lato utilizzando il metodo storico oppure il metodo previsionale. Con il metodo storico si dovrà considerare il rigo differenza o il rigo imposta dovuta per l’Ires e l’Irap al netto di eventuali saldi a credito risultanti dalla dichiarazione. Con il metodo previsionale gli acconti vanno versati sulla base di quello che presumibilmente sarà il reddito per l’anno in corso. Ovviamente in questi casi si dovrà porre particolare attenzione ai calcoli perché in caso di errata determinazione dei versamenti, si renderanno applicabili le sanzioni per omesso o insufficiente versamento. La scelta dei due metodi riguarda la singola imposta e non tutte le imposte della dichiarazione, pertanto un contribuente persona fisica potrebbe scegliere il metodo storico per l’acconto Irpef e il previsionale per l’acconto Irap. Per quanto riguarda L’Irpef il versamento dell’acconto va calcolato sul 100% dell’imposta dovuta per l’anno precedente prendendo a riferimento il rigo RN4 del modello Unico tenendo presente quanto segue: - se tale importo è inferiore a 51,65 euro non è dovuto l’acconto; - se superiore a 51,65 ma inferiore a 257,52 il versamento va effettuato in unica soluzione entro novembre 2016; - se superiore a 257,52 il versamento va effettuato in due rate di cui la prima, pari al 40%, entro il 16 giugno 2016 e il rimanente 60% entro novembre 2016. Segnaliamo che all’interno del modello Unico PF è inserito un prospetto acconti 2016, nel quale, qualora si utilizzi il metodo previsionale, devono essere inseriti comunque gli importi determinati con il metodo storico e non i minori importi effettivamente versati.
L’ACCONTO IRES PER IL 2016 Anche per le società di capitali l’acconto Ires è dovuto nella misura del 100% dell’imposta dovuta nell’anno precedente rinvenibile nel rigo RN17 o RN28 rispettivamente di Unico SC e ENC. Il versamento dell’acconto va eseguito secondo le seguenti modalità: - se inferiore a 20,66 euro non è dovuto l’acconto;
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- se superiore a 20,66 ma inferiore a 257,52 il versamento va effettuato in unica soluzione entro novembre 2016; - se superiore a 257,52 il versamento va effettuato in due rate di cui la prima, pari al 40%, entro il 16 giugno e il rimanente 60% entro novembre 2016.
rata, si deve procedere al versamento di un importo a titolo di acconto pari al 20% di quanto indicato nella dichiarazione dei redditi e in particolare al rigo RM14, colonna 2. Sono esclusi dal versamento dell’acconto i redditi di capitale e quelli per i quali il contribuente abbia optato per la tassazione ordinaria.
ACCONTO IRAP
I VERSAMENTI
Anche l’acconto dell’Irap deve essere eseguito secondo le regole viste sopra, vale a dire che il parametro sul quale calcolarlo è il 100% dell’imposta dell’anno precedente. L’acconto non è dovuto se l’imposta a debito indicata nel rigo IR21 è inferiore a 51,65 euro per le persone fisiche e a 20,66 euro per i soggetti Ires. Qualora l’acconto sia dovuto andrà versato in due rate di cui la prima pari al 40% entro il 16 giugno 2016 e il rimanente 60% entro novembre di quest’anno.
Gli importi a debito da versare possono essere compensati con eventuali importi a credito riferiti allo stesso tributo (verticale) o con altri tributi (orizzontale). Si ricorda che per importi a credito riguardanti le imposte dirette, indirette e Iva d’importo superiore a 15.000 è richiesta l’apposizione del visto di conformità nella relativa dichiarazione annuale. La compensazione non è consentita alla presenza di imposte erariali iscritte a ruolo e non pagate d’importo superiore a 1.500 euro. L’importo massimo compensabile nell’anno ammonta a 700.000 euro elevato a 1.000.000 di euro per le imprese subappaltatrici che hanno realizzato almeno l’80% del proprio volume d’affari con l’applicazione del reverse charge. Ricordiamo che la compensazione di crediti inesistenti è sanzionata nella misura dal 100% al 200% dei crediti stessi, mentre per l’utilizzo di crediti esistenti ma non spettanti la sanzione è del 30%.
CEDOLARE SECCA I contribuenti che hanno locato immobili abitativi per i quali hanno esercitato l’opzione per l’applicazione della cedolare secca, sono tenuti al versamento dell’acconto sul 95% dell’imposta dovuta per l’anno precedente. Come accennato la misura del 21% può essere ridotta al 10% con riferimento agli immobili situati in comuni ad alta tensione abitativa, ai contratti a canone concordato stipulati per soddisfare esigenze abitative di studenti universitari e per quelli situati nei comuni per i quali sia stato deliberato lo stato di emergenza a seguito di eventi calamitosi. Anche per la cedolare secca il primo acconto, pari al 40%, deve essere versato entro il 16 giugno 2016 mentre il rimanente 60% entro il mese di novembre. Il versamento deve essere eseguito come segue: - se l’importo del rigo RB11 campo 3 è inferiore a 51,65 euro non è dovuto l’acconto; - se superiore a 51,65 ma inferiore a 271,07 il versamento del 95% va effettuato in unica soluzione entro novembre 2016; - se superiore a 271,07 il versamento va eseguito in due rate di cui la prima, pari al 40%, entro il 16 giugno 2016 e il rimanente 60% entro novembre 2016.
TASSAZIONE SEPARATA
RAVVEDIMENTO OPEROSO Ricordiamo che è sempre possibile sanare eventuali omissioni, ritardi o insufficienti versamenti con l’utilizzo del ravvedimento operoso ex art. 13 del D.Lgs. 472/1997. Le sanzioni in questi casi sono così calcolate: - 0,1% per ogni giorno di ritardo e fino al 14°; - 1,5% dal 15° al 30° giorno di ritardo; - 1,67% dal 31° al 90° giorno di ritardo; - 3,75% se la regolarizzazione viene eseguita entro il termine della dichiarazione annuale; - 4,29% se la regolarizzazione viene eseguita entro il termine della dichiarazione dell’anno successivo; - 5% se la regolarizzazione viene eseguita entro i termini prescrizionali per l’accertamento. Oltre alla sanzione si dovrà provvedere al versamento degli interessi moratori calcolati per l’anno in corso nella misura dello 0,2% mentre per il 2015 nella misura dello 0,5%.
Nell’ipotesi in cui nel corso del 2015 siano stati percepiti redditi assoggettabili a tassazione sepa-
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(PZ)
Esteso il rimborso Iva prioritario PRECEDENZA ALLARGATA AL SETTORE EDILE E DELLE PULIZIE Con il D.M. 29 aprile 2016 sono stati ammessi ai rimborsi Iva in via prioritaria anche i contribuenti che effettuano prevalentemente prestazioni di servizi di cui alla lettera a-ter) dell’art. 17 comma 6 del DPR 633/72. Si tratta delle prestazioni di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento di edifici, che dal 1° gennaio 2015 sono stati assoggettati al regime Iva dell’inversione contabile. L’allargamento delle casistiche che aprono le porte al rimborso Iva in via prioritaria ha efficacia a partire dal secondo trimestre 2016, pertanto riguarderà le istanze da presentarsi nel prossimo mese di luglio. Anche per questi soggetti vige l’obbligo di rispettare tutte le condi-
zioni previste dal decreto ministeriale del 22 marzo 2007 quali: - effettuazione prevalente di operazioni nel periodo di riferimento delle sopraindicate operazioni (a questo proposito si ritiene che possano essere cumulate anche quelle previste dalla lettera a) comma 6 art. 17 del DPR 633/72); - il rimborso si basi sul presupposto che l’aliquota media applicata su acquisti e importazioni sia maggiore di quella mediamente applicata su tutte le operazioni effettuate, maggiorata del 10%; - l’attività sia esercitata da almeno tre anni dalla data della richiesta; - l’eccedenza detraibile richiesta a rimborso sia almeno di 10.000 euro in caso di richiesta annuale e di 3.000 euro per quella trimestrale; - l’eccedenza detraibile richiesta a rimborso sia almeno pari al 10% dell’importo complessivo dell’Iva sugli acquisti e importazioni del periodo di riferimento.
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(PZ)
L’attribuzione della data certa LE POSSIBILI ALTERNATIVE DOPO LA SOPPRESSIONE DEL SERVIZIO DI POSTE ITALIANE Poste Italiane con una propria circolare interna ha soppresso, con effetto dal 1° aprile 2016, il servizio di “data certa”. Con tale sistema il funzionario postale attestava che la data dell’apposizione del timbro sulla lettera o sul plico, era la “data certa”. Tale sistema perseguiva due finalità, la prima era legata al fatto che dalla consegna decorrono i termini per eventuali contestazioni o ricorsi in commissioni tributarie, processi civili o cartelle Equitalia. La seconda finalità era quella di rendere opponibile un documento avente data certa a eventuali controinteressati. Ed è proprio con riferimento a questa seconda finalità che l’eliminazione del servizio postale può creare le maggiori problematicità agli operatori economici, ma anche ai singoli cittadini. La normativa civilistica con riferimento alle prove documentali richiede, all’art. 2704 del codice civile, l’attribuzione di una data certa ad una scrittura privata nei casi in cui non sia autenticata la sottoscrizione. A tal fine la validità erga omnes della formazione del documento in un certo arco temporale o, in ogni caso anteriormente ad un determinato evento viene appunto certificato con la data certa. La data certa fino al mese di marzo poteva essere attribuita dall’ufficio postale che con l’applicazione del timbro, della data e della firma, certificava giuridicamente il documento. Dal mese di aprile tale procedura non è più percorribile rendendosi conseguentemente necessario individuare metodologie alternative. Le alternative possono essere quelle di seguito indicate. 1 - Registrazione presso l’Agenzia delle entrate: è possibile richiedere la registrazione del documento provvedendo tuttavia al versamento dell’imposta di registro in misura fissa nella misura di 200 euro. 2 - Notaio: attraverso la creazione di una copia
conforme firmata dallo stesso professionista è possibile attribuire al documento la data certa. 3 - Plico senza busta da inviare a se stessi o alla parte interessata per raccomandata: in questi casi con il codice a barre stampato dall’ufficio postale è possibile determinare la data di spedizione. Attualmente quando il postino recapita una raccomandata, chiede al destinatario della stessa di firmare per ricevuta sul display elettronico del palmare portatile dotato di penna ottica. Successivamente provvede a stampare lo scontrino nel quale è riportata anche la data di consegna che attesta così l’effettivo ricevimento della raccomandata. 4 - Utilizzo della posta elettronica certificata, alla quale è riconosciuto pieno valore legale poiché le ricevute possono essere usate come prove non solo dell’invio, ma anche della ricezione del contenuto del messaggio. La conservazione della presa in carico del documento e dell’email sono, infatti, sufficienti a dimostrare la data dello stesso. 5 - Electronic Postal Certification Mark EPCM: garantisce l’integrità e la non modificabilità del documento anche a livello internazionale in quanto riconosciuto come standard in ambito Universal Postal Union UPU. La vidimazione mediante EPCM, inoltre, avviene senza che il documento venga letto dall’operatore postale. E’ una procedura che consente di apporre sui documenti digitali la certificazione di data e ora, in forma legalmente riconosciuta e opponibile ai terzi. L’apposizione dell’EPCM certifica l’esistenza del documento elettronico e l’immagine viene inviata in conservazione sostitutiva, che ne garantisce l’integrità. Le immagini della documentazione digitalizzata sono direttamente accessibili al cliente. 6 - Marca temporale: la validazione temporale è il risultato di una procedura informatica con cui si attribuiscono ad uno o più documenti data e ora opponibili ai terzi. Ciascuna marca generata e apposta su una evidenza informatica è indissolubilmente legata alla stessa grazie a riferimenti certi quali il riferimento temporale della generazione della marca.
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(PZ)
Decreto mutui
SNELLITA LA PROCEDURA DI VENDITA DELL’IMMOBILE IN CASO DI MOROSITÀ PREMESSA Al fine di agevolare le procedure di vendita degli immobili in caso di mancato pagamento delle rate dei mutui, il Governo ha adottato dei provvedimenti finalizzati allo snellimento delle procedure e alla riduzione dei costi. Tali disposizioni sono state adottate con due provvedimenti: il decreto legge 3 maggio 2016 n. 59 il quale recepisce la Direttiva n. 2014/17 del Parlamento Europeo e il decreto legislativo 21 aprile 2016 n. 72. Questi provvedimenti in verità contengono anche numerose altre disposizioni d’interesse generale per i rapporti tra banche e consumatori, ma nel presente articolo focalizzeremo l’attenzione sul mancato pagamento delle rate di un mutuo ipotecario o di altro finanziamento e sulla possibilità di vendita diretta dell’immobile posto a garanzia dello stesso. Il primo provvedimento riguarda i rapporti tra banche e imprese mentre il secondo quelli con i consumatori finali, vale a dire con le persone fisiche non titolari di partita Iva. La gestione degli immobili legata alle procedure giudiziali conseguenti all’inadempimento dei mutuatari ha sempre rappresentato una partita che le banche storicamente non sono mai state in grado di gestire proficuamente, ingabbiata in una selva di procedure obbligate che penalizzavano un po’ tutti gli attori interessati. I decreti innovano l’insolvenza del debitore mutuatario, prevedendo procedure accelerate che nelle intenzioni del legislatore dovrebbero portare dei benefici sia in termini di costi sia di limiti alla svalutazione dell’immobile.
LE REGOLE PER LE IMPRESE Il decreto legge 59/2016 traccia le regole applicabili ai rapporti tra banche e imprese, intese nella loro accezione più ampia. Le nuove regole avran-
no efficacia esclusivamente per i contratti di mutuo stipulati dopo l’entrata in vigore del decreto, vale a dire dal 1° luglio 2016, con possibilità, tuttavia, che la nuova procedura sia espressamente recepita anche per quelli stipulati in precedenza attraverso uno specifico atto notarile. Per i nuovi contratti di finanziamento, le banche potranno garantirsi prevedendo il trasferimento di un immobile del debitore, o di un terzo, a loro favore. In caso di inadempimento il creditore avrà diritto di soddisfarsi sul bene dato in garanzia. In pratica la banca avrà la possibilità, in caso di inadempimento, di procedere alla cessione dell’immobile o, se lo preferisce, alla sua detenzione, secondo le regole del “patto marciano”, patto la cui liceità è stata confermata anche da una sentenza della Cassazione del maggio 2013. Il patto marciano, lecito ma poco usato per mancanza di regolamentazione, è il contratto dove debitore e creditore si accordano prevedendo che, in caso di inadempimento del debitore, il bene si trasferisce al creditore con l’obbligo, per quest’ultimo, di versare la differenza tra quanto incassato dalla vendita e il debito residuo. Questo patto differisce dal patto commissorio dove non è previsto l’obbligo di versare la differenza e la cui adozione è espressamente vietata dall’art. 2744 del codice civile. Con il decreto n. 59/2016 viene quindi recepito e regolamentato un particolare patto marciano ancorché lo stesso non operi automaticamente, ma richiede un recepimento esplicito nel contratto, diversamente troveranno applicazione le vecchie regole. Vale a dire che si renderà applicabile la disposizione del Testo Unico Bancario in base al quale il ritardo nel pagamento di almeno 7 rate, anche non consecutive, consente alla banca di dichiarare risolto il contratto di mutuo e dar carso all’asta giudiziaria. Si sottolinea che il bene oggetto della garanzia può riguardare non solo immobili ma anche terreni, fabbricati strumentali o abitativi. Il trasferimento tuttavia, non può essere convenuto in relazione a immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario, del coniuge o di suoi parenti e affini entro il terzo grado. La clausola di trasferimento opera quando il mancato pagamento si protrae: - in caso di rate mensili, per oltre sei mesi dalla
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scadenza di almeno tre rate, anche non consecutive; - in caso di rate superiori al mese, il mancato pagamento anche di una sola rata; - in caso di restituzione non rateale, qualora si verifichi un ritardo superiore a sei mesi rispetto a alla data fissata per il rimborso. Una volta ceduto l’immobile, se il ricavato eccede il debito residuo tale differenza sarà restituita al debitore. Nel caso in cui invece il ricavato della vendita sia inferiore al debito residuo, la banca tratterrà integralmente quanto incassato e rinuncerà od ogni ulteriore pretesa nei confronti del debitore che risulterà così liberato da qualsiasi ulteriore pretesa della banca. Quest’ultimo aspetto presenta sicuramente dei vantaggi interessanti rispetto alle regole previgenti, dove l’incasso inferiore al debito non liberava il debitore del residuo sottoponendolo al rischio di nuove azioni esecutive da parte della banca. La clausola sospensiva dovrà essere trascritta nei Registi immobiliari impedendo in questo modo la trascrizione di altre clausole pregiudizievoli per la banca, come pignoramenti o altre ipoteche. Se la condizione sospensiva, infatti, si verifica, il passaggio di proprietà alla banca del bene oggetto di garanzia, s’intende realizzato al momento di sottoscrizione originaria del mutuo.
LE REGOLE PER I PRIVATI Similmente a quanto previsto per le imprese, anche nei rapporti tra banche e soggetti privati è stata prevista una procedura espropriativa nei casi d’inadempimento nel pagamento delle rate di mutui garantiti da immobili. Come ricordato il riferimento normativo è il decreto legislativo 72/2016 che entrerà in vigore il 1° luglio 2016 ma la cui efficacia, con ogni probabilità, slitterà al prossimo anno visto che dovranno essere approvati i provvedimenti esecutivi. Viene previsto che le parti possano inserire nel contratto di mutuo, una clausola con la quale si definisce la modalità di risoluzione della pendenza in caso di inadempimen-
to nel pagamento delle rate del mutuo. In pratica viene riconosciuta la possibilità al debitore che non riesce a restituire le somme dovute, di liberarsi del debito trasferendo alla banca l’immobile. Anche in questo caso ci si richiama al patto marciano, prevedendo che in caso di inadempimento da parte del mutuatario, operi il trasferimento dell’immobile alla banca con estinzione dell’intero debito, anche nel caso in cui il ricavato o il valore del bene sia inferiore al debito residuo. Il decreto precisa che si realizza l’inadempimento, e quindi l’attivazione della clausola espropriativa, con la mancata restituzione di 18 rate mensili del mutuo. Deve trattarsi di omessi versamenti e non di semplici ritardi. Sono previsti particolari vincoli nell’adozione della clausola contrattuale, che rimane comunque nella libera determinazione delle parti. Ad esempio la banca non può subordinare la concessione del finanziamento all’accettazione della clausola, il consumatore ha diritto ad una consulenza gratuita e il valore dell’immobile deve essere stimato da un perito terzo nominato dalle parti o in assenza di accordo dal tribunale. La figura del consulente, richiederà uno sforzo interpretativo da parte dei decreti attuativi per definirne più precisamente i compiti che dovrebbero comunque riguardare la convenienza a inserire la clausola di inadempimento nel contratto al fine di fare una scelta consapevole. Anche in questo caso la clausola dovrà essere trascritta nei Registi immobiliari bloccando così trascrizioni pregiudizievoli per la banca, come pignoramenti o altre ipoteche. Se la condizione sospensiva si realizza, il trasferimento della proprietà alla banca s’intenderà realizzato al momento della sottoscrizione originaria del mutuo. La clausola si concretizzerà nell’inserimento, all’interno della clausola di inadempimento, di un mandato a vendere al verificarsi del mancato pagamento di almeno 18 rate. Sarà possibile comunque prevedere modalità differenti di alienazione dell’immobile e di estinzione del debito.
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(PZ)
PISCINE PER OGNI GIARDINO
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POR FESR 2014-2020 INCENTIVI ALLE IMPRESE PER ATTIVITÀ COLLABORATIVA DI RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE PREMESSA. LE NOZIONI DI RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE Con la circolare associativa prot. n. 128/AdT del 28 aprile 2016 è stata data notizia dell’approvazione di tre bandi in materia di ricerca, sviluppo e innovazione in attuazione del Piano operativo regionale del Fondo europeo per lo sviluppo regionale (POR FESR) 2014-2020. Dei tre bandi si passa ora ad illustrare più in dettaglio quello relativo all’Attività 1.3.A: Incentivi alle imprese per attività collaborativa di ricerca industriale e sviluppo sperimentale - Aree di specializzazione agroalimentare, filiere produttive strategiche, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 646 del 22 aprile 2016, pubblicata sul Supplemento ordinario del B.U.R. n. 21 dell’11 maggio 2016, avvertendo subito che, a causa dell’ampiezza, non sono riportati gli allegati, per i quali si rinvia al testo del medesimo, rinvenibile sul sito della Regione Friuli Venezia Giulia (www.regione.fvg.it). Occorre premettere anche che per ricerca industriale s’intende la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche. Per sviluppo sperimentale s’intende, invece, l’acquisizione, la combinazione, la strutturazione e
l’utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l’obiettivo primario e l’apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può, quindi, comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali, il cui costo di fabbricazione sia troppo elevato per essere utilizzato anche soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti. Le domande vanno presentate dalle ore 10.00 del 7 giugno alle ore 12.00 del 28 giugno 2016, esclusivamente per via telematica (sistema FEG accessibile al sopracitato sito web) alla Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione, Servizio industria e artigianato, mentre a partire dal 16 maggio 2016 è accessibile il sistema informatico FEG per la precompilazione delle domande. Le risorse complessivamente a disposizione del bando ammontano a 13.000.000 euro, di cui 561.485 riservati alle zone montane omogenee delimitate nell’all. F, sez. 1 del bando. I progetti devono essere realizzati in forma collaborativa secondo almeno una delle 3 modalità previste dal bando: collaborazione effettiva tra almeno due imprese indipendenti, collaborazione con enti di ricerca, collaborazione con altri soggetti esterni all’impresa, indipendenti dalla stessa, che partecipano al progetto in forma di consulenze di ricerca e/o sviluppo contrattualizzate. L’intensità di aiuto base per la ricerca industriale è
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del 65% per la micro e piccola impresa, del 55% per la media impresa e del 45% per la grande impresa. Per lo sviluppo sperimentale è del 40% per la micro e piccola impresa, del 30% per la media impresa e del 20% per la grande impresa. L’intensità di contributo è superiore in caso di collaborazione tra imprese. Le domande possono essere presentate dal 7 giugno 2016 al 28 giugno 2016, con preapertura per la compilazione delle domande dal 16 maggio 2016. Le domande devono essere presentate per via telematica tramite il sistema FEG.
BENEFICIARI. LE AREE DI SPECIALIZZAZIONE E LE TRAIETTORIE DI SVILUPPO Beneficiari sono le micro, piccole, medie e grandi imprese che operano, in alternativa: a) nelle aree di specializzazione della Strategia per la specializzazione intelligente (S3) agroalimentare, filiere produttive strategiche (metalmeccanica e sistema casa) individuate dai codici Istat Ateco 2007 indicati nell’all. A, sez. 2 del bando; b) nei settori industriale o terziario individuati dai codici Istat Ateco 2007 delle sezioni B, C, D, E, F, G, H, I, J, M, N, Q, S, e che realizzano un progetto di ricerca e sviluppo in collaborazione con le imprese che operano nelle aree di cui alla lettera a) (progetto congiunto). Prima di continuare nell’illustrazione del bando serve ricordare che l’S3 (Aree di specializzazione intelligente) è un metodo di lavoro definito e coordinato dalla Commissione europea con cui, in tutta l’Unione europea, gli Stati e le Regioni concentrano i propri sforzi per l’innovazione dei sistemi produttivi e la correlata valorizzazione del sistema scientifico in reciproca sinergia. In particolare, la S3 promuove l’eccellenza place based (sviluppo e beni comuni) e mette a sistema gli sforzi in materia di ricerca e innovazione, al fine di evitare frammentazione, sovrapposizioni e di addivenire a una gestione coordinata delle politiche di settore in una prospettiva di sistema. Per il Friuli Venezia Giulia, la S3 è considerata un pilastro della politica di sviluppo, i cui principali strumenti attuativi sono rappresentati dai POR relativi ai Fondi strutturali FESR, FSE (Fondo sociale europeo) e FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale). Le Aree di specializzazione individuate in Friuli Venezia Giulia sono: l’agroalimentare, le filiere produttive considerate strategiche (metalmeccanica e sistema casa), le tecnologie marittime, lo smart health (telematizzazione in rete del sistema sanitario), la cultura, la creatività e il turismo.
Nello specifico, per quanto riguarda il POR FESR si è inteso imboccare un processo di riposizionamento e specializzazione delle imprese regionali in segmenti produttivi a più elevato contenuto tecnologico, per conseguire un aumento della competitività sui mercati internazionali. La strategia ha come obiettivo quello di costruire un vantaggio competitivo per la Regione adattando e specializzando i sistemi produttivi territoriali al rapido e costante mutamento delle condizioni del sistema economico e del mercato. Con riguardo, poi, a ciascuna Area di specializzazione, a seguito del processo partenariale effettuato e dell’analisi delle relative risultanze, sono state individuate specifiche “traiettorie di sviluppo”. Queste consistono nell’individuazione di priorità metodologiche d’intervento, basate sull’innovazione e sulla conoscenza e definite nell’ambito del processo di scoperta imprenditoriale. I beneficiari, oltre a rientrare negli ambiti sopra specificati, devono possedere i seguenti requisiti: - avere sede legale o unità operativa, in cui viene realizzato il progetto, attiva nel territorio regionale; diversamente, devono costituirne una prima dell’avvio del progetto con iscrizione al Registro delle imprese; - essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese delle CCIAA; le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo registro delle imprese; - non essere impresa in difficoltà; - non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti; - possedere un’adeguata capacita amministrativa ed operativa per realizzare l’iniziativa, valutata nell’ambito dei criteri di valutazione inerenti la qualità delle competenze, la chiarezza progettuale e la pertinenza e congruità delle spese, dettagliati nell’all. C al bando, ed un’adeguata capacita economico-finanziaria, come definita nell’all. D sempre del bando; - non essere destinatari di sanzioni interdittive; - rispettare le norme vigenti in tema di sicurezza sul lavoro; - non trovarsi nelle condizioni ostative alla concessione del contributo previste dalla vigente normativa antimafia; - trovarsi in situazione di regolarità contributi-
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va nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali.
PROGETTI AMMISSIBILI Sono finanziabili progetti di ricerca e sviluppo coerenti con le aree agroalimentare e filiere produttive strategiche (metalmeccanica e sistema casa) e attinenti alle relative traiettorie di sviluppo della Strategia per la specializzazione intelligente (S3). I progetti devono essere realizzati in forma collaborativa secondo almeno una delle seguenti modalità: a) collaborazione effettiva tra imprese indipendenti, ove per indipendenti s’intendono imprese o soggetti non associati o collegati tra loro, secondo la nota nozione di associazione e collegamento comunitaria di cui all’all. I del regolamento (UE) della Commissione n. 651/2014 del 17 giugno 2014, né soggetti a controllo da parte della medesima persona fisica o da persone fisiche legate da rapporti di coniugio, parentela e affinità entro il secondo grado, né collegati dalla relazione consorzioconsorziato o rete-associato; di queste imprese almeno una deve essere piccola e media impresa e nessuna deve sostenere singolarmente oltre il 70% e meno del 10% della spesa complessiva (“progetto congiunto”); b) collaborazione con enti di ricerca che partecipano al progetto in virtù di un contratto di ricerca; c) collaborazione con altri soggetti indipendenti dall’impresa, che partecipano al progetto in forma di consulenze di ricerca e sviluppo, il cui valore sia almeno pari al 15% della spesa complessiva. I progetti possono avere una durata massima di 21 mesi, prorogabile di 3 mesi e, in via eccezionale, di altri 3 mesi. Devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda, ma non oltre 60 giorni dalla comunicazione di approvazione della graduatoria e ammissione a finanziamento.
SPESE AMMISSIBILI Sono ammissibili le spese strettamente connesse al progetto di R&S, quali, sommariamente: - personale e manodopera impiegato nell’attività di ricerca e sviluppo, nella misura in cui è impiegato nel progetto; - strumenti e attrezzature specifiche di nuova produzione, strettamente correlate alla realizzazione del progetto e nel limite delle quote fiscali ordinarie di ammortamento; - consulenze di enti di ricerca e altri soggetti qualificati esterni all’impresa;
- prestazioni di terzi (costruzione prototipi, test, servizi propedeutici alla brevettazione, divulgazione dei risultati, certificazione della spesa); - beni immateriali (brevetti, know-how utilizzati per il progetto, diritti di licenza, software specialistici et c.); - materiali (materie prime, semilavorati, componenti et. c.) direttamente imputabili al progetto; - spese generali supplementari di gestione, derivanti direttamente dalla realizzazione del progetto. I criteri per la determinazione delle spese ammissibili sono riportati nell’allegato E al bando e devono essere rispettati, pena l’inammissibilità della stesse. Il limite minimo di spesa ammissibile per progetto per ciascuna impresa è pari a: - 30.000 euro per le piccole imprese; - 150.000 euro per le medie imprese; - 300.000 euro per le grandi imprese. Le spese ammesse a contributo su questo bando non possono essere oggetto di altre agevolazioni costituenti aiuti di Stato (neanche de minimis), né di finanziamenti europei a gestione diretta. Fanno eccezione gli aiuti erogati sotto forma di garanzia (anche de minimis), che sono cumulabili con i contributi di questo bando fino a concorrenza delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014, e le misure agevolative fiscali aventi carattere di generalità ed uniformità non costituenti aiuti di Stato. - beni e servizi acquisiti da partner del medesimo progetto congiunto; - apprendisti, viaggi e missioni dei dipendenti e dei soci o titolari dell’impresa e corsi di formazione del personale, fatto salvo l’addestramento sugli strumenti acquisiti per il progetto; - responsabile del progetto, ricercatori, personale tecnico, ausiliario privi di adeguata esperienza professionale in relazione all’attività da svolgere nel progetto; - beni immobili, impianti generali, opere edili e arredi; - strumenti ed attrezzature non strettamente funzionali alla realizzazione del progetto; - operazioni di lease-back; - beni o materiali usati; - consulenze continuative o periodiche e connesse all’attività ordinaria dell’impresa; - servizi di contabilità o revisione contabile, consulenze fiscali e legali; - redazione, predisposizione e aggiornamento di manuali d’uso e manuali utente;
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- iniziative di pubblicità e ricerche connesse al marketing; - attività di consulenza avente per oggetto la predisposizione della domanda di contributo e della rendicontazione; - certificazione di qualità; - registrazione dei brevetti; - canoni di manutenzione e assistenza; - garanzie fornite da istituti bancari, assicurativi o finanziari; - IVA e ogni altro tributo od onere fiscale, salvo nei casi in cui sia non recuperabile dal beneficiario;
- spese accessorie quali interessi debitori, aggi, spese, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari; - mancati ricavi determinati dall’utilizzo dei macchinari di produzione periodicamente dedicati al progetto.
FORMA E MISURA DEL CONTRIBUTO. DIVIETO DI CUMULO L’agevolazione consiste in un contributo sulle spese ammesse sostenute in funzione della tipologia di attività, della dimensione delle imprese e dell’eventuale pluralità di partner:
TIPOLOGIA D’IMPRESA
RICERCA
SVILUPPO
Micro e piccola impresa
65%
40%
Micro e piccola impresa in collaborazione con altre imprese
75%
55%
Media impresa
55%
30%
Media impresa in collaborazione con altre imprese
70%
45%
Grande impresa
45%
20%
Grande impresa in collaborazione con altre imprese, di cui almeno una piccola o media
60%
35%
Il limite massimo di contributo concedibile a ciascuna impresa è di 2.000.000 euro.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEGLI INCENTIVI Le domande vanno presentate dalle 10.00 del 7 giugno alle 12.00 del 28 giugno 2016 alla Direzione centrale attività produttive, turismo e occupazione, Servizio industria e artigianato (di seguito Direzione centrale) esclusivamente attraverso il sistema telematico FEG, a cui si accede sul sito web della Regione www.regione.fvg.it. A partire dal 16 maggio 2016 il sistema informatico FEG è accessibile per la precompilazione delle domande. Sul medesimo sito sono disponibili anche le Linee guida a supporto della predisposizione e dell’inoltro della domanda tramite detto sistema. Può essere presentata una sola domanda di contributo per un unico progetto di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale. La presentazione su questo bando è alternativa alla presentazione sui bandi 2016 dell’Attività 1.3.B: Progetti di ricerca e sviluppo da realizzare attraverso partenariati pubblico privati. Alla domanda, sottoscritta con firma digitale, deve essere allegata la documentazione prescritta, redatta secondo i fac-simili pubblicati con decreto del Direttore del Servizio industria e artigianato. Per brevità si omette l’elenco dei documenti da allegare, per il quale si rinvia al testo del bando. Si rammenta, però, che tutta la documentazione
richiesta deve essere unita alla domanda, pena l’inammissibilità della stessa. Oltre alla citata documentazione, al fine di consentire di illustrare il progetto in modo più efficace, l’impresa può inoltrare, successivamente alla trasmissione della domanda, una presentazione video del progetto secondo le modalità e i termini indicati nelle linee guida che saranno a breve pubblicate sul sito web della Regione. La domanda è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo di 16,00 euro da versare tramite modello F 23 o F 24 secondo le indicazioni fornite dalle citate Linee guida per la predisposizione e inoltro della domanda tramite FEG.
ISTRUTTORIA, VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO I contributi sono concessi entro 180 giorni dalla chiusura dei termini di presentazione delle domande (28 giugno 2016) con procedimento valutativo a graduatoria, redatta sulla base dei punteggi di valutazione assegnati ai progetti dal Comitato tecnico costituito dalla legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (legge in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) a fronte di criteri predefiniti. Le domande presentate sono oggetto di una preliminare istruttoria di ammissibilità, diretta a verificare la sussistenza dei formali requisiti di ammissibilità fra i quali quello di adeguata capacità
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economico-finanziaria di cui al citato all. D. Dopo di che, per le domande ammesse si procede alla valutazione di merito con assegnazione dei punteggi ai fini della formazione della graduatoria. La valutazione di merito può articolarsi in due fasi: 1. la preselezione delle domande, che può aversi qualora le domande presentate fossero superiori a 120; in questo caso saranno selezionati i migliori 120, da ammettere, poi, alla fase successiva di valutazione; 2. l’istruttoria completa delle domande che se-
gue l’istruttoria di ammissibilità o la preselezione delle domande, qualora questa abbia avuto luogo. Ai progetti congiunti viene assegnato un punteggio corrispondente alla media dei punteggi ottenuti dai singoli partner partecipanti. 1. La preselezione delle domande L’eventuale preselezione delle domande avviene mediante l’attribuzione di un punteggio sulla base dei criteri indicati nell’all. B al bando e qui riportati.
CRITERIO
ARTICOLAZIONE DEL CRITERIO
PUNT. MAX 10
1. Qualità del progetto
a) Innovatività del progetto misurata in termini di originalità e novità del prodotto/ processo/servizio rispetto allo stato dell’arte nel mercato di riferimento; originalità del metodo proposto. b) Validità tecnica del progetto misurata in termini di contenuti tecnico-scientifici e contributo del progetto all’avanzamento delle conoscenze, delle competenze e delle tecnologie nello specifico ambito di attività dell’impresa.
10
2. Prospettive d’impatto dei risultati
a) Potenzialità economiche del progetto in relazione alle prospettive di mercato, in particolare come capacità del nuovo prodotto/processo/servizio di rispondere meglio alla domanda del mercato e/o alla possibilità di aprire nuovi mercati anche in rapporto alla filiera e a possibili drivers tecnologici o utilizzatori finali. b) Ricadute positive per l’aumento della capacità produttiva e per la riduzione dei costi di prodotto/processo/servizio. c) Incremento occupazionale dell’impresa al termine del progetto*.
3. Qualità delle competenze coinvolte
a) Validità delle esperienze e competenze interne ed esterne ai partner del progetto rispetto alle attività e agli obiettivi e risultati da raggiungere nell’ambito del progetto. b) Significatività della collocazione con enti di ricerca in termini di qualità e complessità delle attività affidate e dell’entità della spesa sul totale del progetto.
4. Progetto valutato Progetto già valutato positivamente, nell’ambito dello SME Instrument del programpositivamente, nell’ambito ma europeo Horizon 2020, ma non finanziato per carenze di risorse, ma non finandello SME Instrument, ziato. ma non finanziato
10
5 5** 5 5
10**
* L’incremento dev’essere di almeno il 5% degli occupati nel territorio regionale dalla data della domanda alla data di rendicontazione. L’aumento occupazionale dev’essere mantenuto per i 12 mesi successivi alla data di rendicontazione. ** Punteggio non graduabile.
Le migliori 120 domande verranno ammesse all’istruttoria completa per la valutazione finale. Dell’esito della preselezione viene data formale comunicazione alle imprese. 2. L’istruttoria completa delle domande I progetti selezionati in sede di preselezione ovvero i progetti che hanno superato l’istruttoria preliminare sono soggetti alle verifiche istruttorie dei requisiti di ammissibilità generale, tecnica e aggiuntiva di cui al citato all. C (sez. 1) sulla base dei criteri che si riportano di seguito (all. C, sez. 3) e che in parte sono ripetitivi di quelli sopra evidenziati.
Sezione 1. Criteri generali di ammissibilità: - completezza e correttezza della domanda, intendendo per tale la presenza degli elementi essenziali previsti nel bando; - rispetto della procedura del bando e delle regole poste dalla normativa vigente in tema di procedure amministrative; - ammissibilità del proponente secondo le procedure di attivazione pubblica poste dalla normativa nazionale e comunitaria applicabile e dall’ambito di applicazione del FESR; - sussistenza della capacità amministrativa, finanziaria e operativa in capo al proponente.
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Sezione 2. Criteri di valutazione tecnica PUNT. MAX
SOGLIE MIN.
10
5
1. Qualità del progetto
a) Innovatività del progetto misurata in termini di originalità e novità del prodotto/processo/servizio rispetto allo stato dell’arte nel mercato di riferimento; originalità del metodo proposto. b) Validità tecnica del progetto misurata in termini di contenuti tecnicoscientifici e contributo del progetto all’avanzamento delle conoscenze, delle competenze e delle tecnologie nello specifico ambito di attività dell’impresa.
10
5
a) Potenzialità economica del progetto in alle prospettive di mercato, in particolare come capacità del nuovo prodotto/processo/servizio di rispondere meglio alla domanda del mercato e/o alla possibilità di aprire nuovi mercati anche in rapporto alla filiera e a possibili drivers tecnologici o utilizzatori finali. b) Ricadute positive per l’aumento della capacità produttiva e per la risoluzione dei costi di prodotto/processo/servizio. c) Incremento occupazionale dell’impresa al termine del progetto*.
10
5
2. Prospettive di impatto dei risultati sulla competitività dell’impresa (ricadute economiche e occupazionali)
5
/
5
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5
3
3. Qualità delle competenze coinvolte nel progetto
a) Validità delle esperienze e competenze interne ed esterne ai partner del progetto rispetto alle attività e agli obiettivi e risultati da raggiungere nell’ambito del progetto. b) Significatività della collaborazione con enti di ricerca in termini di qualità e complessità delle attività affidate e dell’entità della spesa sul totale del progetto.
5
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4. Chiarezza progettuale
Dettaglio e completezza della progetto con particolare riferimento alla descrizione delle attività previste, ai tempi, agli obiettivi, ai risultati e all’organizzazione.
5
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CRITERIO
ARTICOLAZIONE DEL CRITERIO
5. Pertinenza e congruità delle spese
Pertinenza e congruità delle singole voci di spesa del progetto in relazione ai risultati da conseguire.
6. Contributo alla sostenibilità ambientale
a) Ricaduta ambientale del progetto, i cui risultati riguardano: - l’utilizzo di materiali ecocompatibili, - il riuso dei residui di lavorazione, - la riduzione e il riciclo dei rifiuti, - la riduzione e l’abbattimento degli inquinanti. b) Ricaduta ambientale del progetto, i cui risultati riguardano: - il risparmio delle risorse energetiche e idriche e l’efficienza energetica; - l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili.
Progetto concernente gli ambiti relativi alle tecnologie abilitanti e/o ap7. Progetto concernente plicazione delle tecnologie abilitanti nello sviluppo dello stesso (micro/ le tecnologie abilitanti nanoelettronica, nanotecnologia, fotonica, materiali avanzati, biotecnologia industriale e tecnologie di produzione avanzate).
* L’incremento dev’essere di almeno il 5% degli occupati nel territorio regionale dalla data della domanda alla data di rendicontazione. L’aumento occupazionale dev’essere mantenuto per i 12 mesi successivi alla data di rendicontazione.
Il punteggio minimo complessivo per l’ammissibilità a contributo relativo ai 7 criteri della Sezione 2 è di 30 punti.
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Sezione 3. Altri criteri di valutazione CRITERIO
ARTICOLAZIONE DEL CRITERIO
PUNT. FISSO
8. Progetto già valutato positivamente, ma non finanziato nell’ambito dello SME Instrument
Progetto già valutato positivamente nell’ambito dello SME Instrument del Programma europeo Horizon 2020, ma non finanziato per carenza di risorse.
6
9. Iniziative imprenditoriali che abbiano riattivato o dato continuità ad attività produttive rilevanti
Progetto realizzato da un’impresa che abbia dato continuità a un’attività produttiva rilevante sul territorio regionale garantendo una significativa tutela anche parziale dei livelli occupazionali. Per attività produttiva rilevante va intesa una con almeno 10 occupati e che nel triennio precedente sia cessata o abbia registrato sospensioni o riduzioni dell’orario di lavoro di almeno 20% degli addetti con ricorso agli ammortizzatori sociali.
4
10. Interventi che si realizzano in aree di svantaggio socio-economico
Progetto realizzato completamente o prevalentemente nella sede dell’impresa o unità locale localizzata nei comuni rientranti nelle aree colpite da crisi diffusa (ex art. 107 3.c. del trattato UE e aree di crisi, v. sez. 2 dell’all. F al bando)
3
11. Dimensioni aziendali
Progetto presentato da micro, piccole e medie imprese a) micro b) piccole, c) medie,
5 4 2
12. Imprenditoria femminile o significativa presenza femminile negli addetti all’attività di innovazione
Progetto presentato da impresa* in cui a) la maggioranza delle quote è nella titolarità di donne oppure impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da donne e impresa individuale il cui titolare è donna; nel caso di società di persone composta da de soci, la società in accomandita semplice il cui socio accomandatario è una donna e la società in nome collettivo il cui socio è donna; b) la maggioranza degli addetti all’attività di innovazione sono donne.
13. Partecipazione dell’impresa a reti d’imprese
Progetti realizzati da imprese che partecipano a reti d’imprese regolarmente registrate alla CCIAA*: a) progetto presentato da una rete avente soggettività giuridica (rete soggetto) o progetto congiunto fra imprese appartenenti alla stessa rete; b) progetto realizzato da un’impresa appartenente a una rete.
3
Progetto realizzato da un’impresa in possesso del rating di legalità ex art. 5 ter della l. 62/2012.
1
14. Rating di legalità
3
2
1
* I punteggi a) e b) entro ciascuno dei criteri 12. e 13. non sono cumulabili
Sono ammessi a contributo i progetti che nell’ambito dell’all. C, sezione 2 abbiano raggiunto: - la soglia minima di 5 punti in ciascuno dei criteri con il progressivo 1a), 1b) e 2a); - la soglia minima di 3 punti relativamente al criterio progressivo 3a); - il punteggio minimo complessivo di 30 punti. Al punteggio ottenuto in sede di valutazione tecnica si aggiungono i punti della sezione 3 (altri criteri di valutazione) sempre dell’all. C, dando luogo al punteggio complessivo del progetto, in base al quale lo stesso viene collocato in graduatoria. Nel caso di progetti congiunti a tutti i partner viene attribuito il punteggio risultante dalla media dei punteggi attribuiti ai singoli progetti, arrotondato all’intero inferiore, qualora la prima cifra decimale sia inferiore a 5 e all’intero superiore, qualora questa sia pari o superiore a 5.
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA La graduatoria viene stilata sulla base del punteggio complessivo di valutazione assegnato a ciascun progetto. A parità di punteggio è data priorità all’ordine cronologico di presentazione delle domande, attestato dal numero progressivo di protocollo, assegnato secondo l’inoltro telematico tramite il sistema FEG. Nel caso di progetti congiunti, per tutti i partner che partecipano all’iniziativa viene preso in considerazione il numero progressivo di protocollo assegnato alla domanda tra quelle dei partner presentata per prima. La graduatoria è approvata con decreto del Direttore centrale attività produttive, turismo e cooperazione, unitamente all’elenco delle domande non ammesse, ed è pubblicata sul B.U.R. e sul sito web della Regione. Con medesimo provvedimento
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è disposta l’assegnazione delle risorse, nei limiti della disponibilità finanziaria ai progetti meglio classificatisi in graduatoria nonché ai progetti che beneficiano della riserva destinata all’area montana. La Direzione centrale comunica alle imprese interessate l’ammissione o la non ammissione a finanziamento. Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente l’ultimo progetto utilmente collocato in graduatoria è finanziato in misura parziale, nei limiti delle risorse disponibili, con riserva di integrazione con eventuali risorse sopravvenute. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a finanziare integralmente tutte le domande relative a un progetto congiunto, le risorse sono assegnate proporzionalmente ai partner del progetto congiunto sulla base della spesa ammessa per ciascun singolo progetto. Disposizioni specifiche sono dettate per i progetti realizzati in area montana, a favore dei quali è disposta la riserva di cui si è fatto cenno. Qualora non tutti i progetti ammessi in graduatoria siano finanziabili per insufficiente disponibilità di risorse finanziarie e si rendano poi disponibili ulteriori risorse si procede allo scorrimento della graduatoria. Le domande ammesse in graduatoria che non possono essere finanziate entro il 31 dicembre dell’anno successivo all’approvazione della graduatoria stessa a causa di insufficienti risorse finanziarie, vengono archiviate e dell’archiviazione è data tempestiva comunicazione all’impresa.
CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ED EROGAZIONE ANTICIPATA Il contributo è concesso entro 180 giorni dal termine di chiusura del bando al netto delle sospensioni per richieste di proroghe o chiarimenti e integrazioni documentarie. Il provvedimento di concessione contiene le condizioni per il contributo, il piano finanziario e il termine per l’esecuzione del progetto. E’ possibile ottenere un’erogazione anticipata del contributo nella misura massima del 40% dell’importo assegnato a fronte della presentazione di una fideiussione bancaria o assicurativa redatta secondo apposito fac-simile allegato al bando e d’importo pari alla somma da erogare maggiorata dagli interessi legali. La richiesta di anticipazione va presentata entro 9 mesi dalla data di comunicazione di concessione del contributo e, comunque, prima della conclusione del progetto. L’anticipazione è erogata entro 60 giorni dalla richiesta.
REALIZZAZIONE E VARIAZIONE DEL PROGETTO E DEL SOGGETTO BENEFICIARIO I progetti vanno realizzati conformemente al preventivo approvato, sia per quanto concerne l’aspetto tecnico, sia per quanto concerne le voci e i valori di spesa ammessa. Sono, tuttavia, ammesse variazioni, a condizioni che queste non ne alterino gli obiettivi originali e le caratteristiche originarie e che siano preventivamente comunicate con motivazione e autorizzate dalla Direzione centrale, sentito il Comitato tecnico. Nelle variazioni non sono ammesse riduzioni di spesa di oltre il 60% per le piccole e medie imprese e di oltre il 40% per le grandi imprese. Le variazioni devono, inoltre, garantire il mantenimento di almeno una delle condizioni di collaborazione presente nel progetto approvato. Sono possibili anche variazioni soggettive dei beneficiari, a condizione che la variazione venga preventivamente richiesta e siano mantenuti i requisiti soggettivi e di progetto da parte dell’impresa subentrante e relativi obblighi e vincoli. La variazione della dimensione aziendale dell’impresa beneficiaria a seguito di operazione societaria successiva alla concessione del contributo non comporta la rideterminazione del contributo concesso.
RENDICONTO ED EROGAZIONE A SALDO DEL CONTRIBUTO Il rendiconto della spesa sostenuta per la realizzazione del progetto va redatto secondo le modalità prescritte dal bando, che per brevità si omettono, da redigersi secondo quanto riportato nell’all. E; esse riguardano la determinazione e la documentazione delle spese e il dettaglio dei documenti da fornire al soggetto certificatore per la certificazione. Pena la non ammissibilità delle stesse, infatti, il rendiconto prima di essere presentato, deve essere certificato da un soggetto scelto dal beneficiario tra i revisori legali iscritti all’elenco dei certificatori istituito presso la Direzione centrale e pubblicato sul sito www.regione.fvg.it. La spesa sostenuta per la certificazione è ammissibile a contributo. Il rendiconto va presentato, previa sottoscrizione digitale, alla Direzione centrale attraverso il sistema informatico FEG accessibile dal sito web www. regione.fvg.it entro 4 mesi dalla data di conclusione del progetto, prorogabili di 15 giorni su motivata richiesta del beneficiario. Ai fini del rispetto del termine di presentazione del rendiconto fa fede la data di inoltro telematico tramite il sistema FEG. Nel caso di progetti congiunti, i distinti rendiconti sono presentati dalle imprese partner nella medesima data.
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Nel caso in cui il progetto risulti concluso prima della concessione del contributo, il termine di 4 mesi decorre dalla data della comunicazione dell’adozione del decreto di concessione. Entro 90 giorni dalla data di presentazione del rendiconto, conclusa positivamente l’istruttoria del rendiconto e verificata la regolarità previdenziale e assicurativa dell’impresa, la Direzione centrale adotta l’atto di approvazione del rendiconto e si procede all’erogazione del contributo. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, la Direzione centrale ne dà comunicazione all’interessato, indicandone le cause ed assegnando il termine di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all’integrazione. Può essere concessa la proroga del termine per una sola volta e per un massimo di 15 giorni, a fronte di richiesta motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede con l’istruttoria sulla base della documentazione agli atti e, qualora le stesse siano insufficienti, si procede alla revoca della concessione del contributo.
OBBLIGHI E VINCOLI A CARICO DEL BENEFICIARIO Il beneficiario è soggetto a una serie di vincoli riguardanti il progetto realizzato ed eventualmente i prototipi realizzati e la conservazione della relativa documentazione e di obblighi in materia di informazione e comunicazione. Fra i primi si ricorda il vincolo di stabilità consistente nel mantenere l’attività dell’impresa nel territorio regionale (iscrizione al Registro delle imprese, sede o unità produttiva attiva in Friuli Venezia Giulia, non essere in liquidazione o trovarsi soggetto a procedura concorsuale, mantenere un codice Ateco ammissibile ai benefici del
bando, salvo casi motivati ai fini dell’attività aziendale e al mantenimento dell’occupazione) per 3 anni dalla data di conclusione del progetto (5 per le grandi imprese) e di presentare in sede di rendiconto e, successivamente, entro il 28 febbraio di ogni anno una dichiarazione sostitutiva di atto notorio il rispetto di tale obbligo, pena l’esecuzione di ispezioni e controlli. La violazione dell’obbligo di stabilità comporta la rideterminazione del contributo in proporzione al periodo per il quale non è rispettato. Inoltre, i prototipi realizzati devono rimanere di proprietà del beneficiario ed essere conservati sul territorio regionale fino all’adozione dell’atto di approvazione della rendicontazione.
CONTROLLI E REVOCHE Nel corso dell’intero procedimento e per tutta la durata della realizzazione del progetto e del vincolo di stabilità possono disporre in qualsiasi momento, durante i 5 anni successivi all’erogazione completa dell’aiuto, ispezioni e controlli allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei progetti, il rispetto degli obblighi previsti dal bando e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario nonché l’attività degli eventuali altri soggetti coinvolti nel procedimento e relativa regolarità. Come di rito il bando disciplina le fattispecie di sospensione, annullamento, revoca e rideterminazione del contributo, per le quali si rinvia al testo. Tutti gli atti, il bando e ogni altra documentazione citata, allegati inclusi, sono reperibili sul sito web della Regione ma possono essere da subito richiesti anche all’ufficio economico dell’Associazione unitamente a ogni altra informazione.
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(AdT)
POR FESR 2014-2020 LICENZIATO IL BANDO PER RICERCA E SVILUPPO NELL’AMBITO DELLE TECNOLOGIE MARITTIME In attuazione del Piano operativo regionale del Fondo europeo per lo sviluppo regionale (POR FESR) 2014-2020 la Giunta regionale con deliberazione 13 maggio 2016, n. 849, pubblicata sul B.U.R. n. 189 del 1° giugno 2016, ha approvato il bando di cui alla Azione 1.3.b: Incentivi per progetti “standard” e “strategici” di R&S da realizzare attraverso partenariati pubblico privati “Aree di specializzazione tecnologiche marittime e Smart Health”
Il bando riconosce contributi in conto capitale a imprese di tutte le dimensioni (ma su un minimo di due almeno una deve essere di piccole o medie dimensioni), università e organismi di ricerca per attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale da realizzare attraverso partenariati pubblico/privati nelle aree delle tecnologie marittime e Smart Health (c.d. sanità intelligente), attinenti alla Strategia per la specializzazione intelligente (S3) e relative “traiettorie di sviluppo”, realizzati nelle sedi o unità operative site in Friuli Venezia Giulia. I progetti devono essere realizzati attraverso una associazione temporanea di scopo (ATS), costituita prima della presentazione della domanda o entro 60 giorni dalla comunicazione dell’assegnazione del contributo, fra i soggetti beneficiari, avente come capofila una piccola o media impresa e devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda e non oltre 60 giorni dalla comunicazione di approvazione della graduatoria e ammissione a finanziamento. La misura del contributo è così strutturata:
DIMENSIONE DEL SOGGETTO GIURIDICO
RICERCA
SVILUPPO
Micro e piccola impresa
75%
55%
Media impresa
70%
45%
Grande impresa
60%
35%
Università od organismo di ricerca
Le domande vanno presentate dalle ore 10.00 del 14 giugno alle ore 12.00 del 22 luglio 2016 esclusivamente per via telematica (sistema FEG) alla Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione. Dalle ore 10.00 dell’8 giugno 2016 è possibile la compilazione della domanda sul citato sistema FEG. Il contributo viene concesso con procedimento valutativo a graduatoria entro 180 giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione delle domande. In considerazione dei tempi estremamente ravvicinati per la messa a punto dei progetti e per
80%
l’inoltro delle domande nonché della complessità del bando e della ristretta platea di imprese a cui esso si rivolge non si procederà a una analitica illustrazione del medesimo, ma si invitano le imprese eventualmente interessate a rivolgersi direttamente all’ufficio economico dell’Associazione. A questo proposito si rammenta anche che lo sportello “contributi europei” recentemente aperto dall’Associazione è operante per questo e per gli interventi in materia di ricerca, sviluppo e innovazione previsti dal POR FESR 2014-2020.
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(AdT)
Contributi per capacità manageriali nelle imprese DAL 20 GIUGNO 2016 LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ALLE CCIAA Con la circolare associativa n. 147/AdT del 19 maggio 2016, i cui contenuti sono stati ripresi su Apinforma n. 8/2016, p. 20, è stata data notizia di tre decreti del Presidente della Regione, con i quali sono stati adottati i regolamenti di applicazione a tre misure incentivanti della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3, altrimenti nota come Rilancimpresa FVG. Di questi regolamenti si dà qui conto di quello adottato con d.P.Reg. 21 dicembre 2015, n. 0258, pubblicato sul B.U.R. n. 52 del 30 dicembre 2015 (di seguito regolamento), afferente alla concessione di incentivi per il sostegno delle capacità manageriali nelle micro, piccole e medie imprese (art. 17 della l.r. 3/2015), il cui termine di apertura per la presentazione delle domande cade alle 09.15 del 20 giugno 2016 e quello di chiusura alle 16.30 del 9 settembre successivo. Il regolamento demanda la gestione dell’incentivo all’Unioncamere FVG, la quale opera per mezzo delle CCIAA provinciali. A queste, dunque, vanno presentate le domande di contributo per competenza territoriale dalle 09.15 del 20 giugno alle 16.30 del 9 settembre 2016. Le risorse complessivamente stanziate ammontano a 1.287.500 euro, tutte a carico del bilancio regionale, e sono così ripartite su base provinciale: provincia di Gorizia 131.378 euro, di Pordenone 328.156 euro, di Trieste 200.937 euro, di Udine 627.027 euro.
BENEFICIARI Beneficiare dei contributi sono le micro, piccole e medie imprese aventi sede legale o unità operativa a cui si riferisce l’iniziativa nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia e che, inoltre, siano iscritte al Registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio, siano attive,
non si trovino in stato di scioglimento o liquidazione volontaria, né siano sottoposte a procedure concorsuali.
INIZIATIVE AGEVOLABILI Sono ammissibili ad incentivazione le iniziative volte: - all’acquisizione di servizi di temporary management; - all’assunzione per il primo periodo di attività, nel limite massimo di 24 mesi, di personale manageriale altamente qualificato con contratto di lavoro subordinato con qualifica di dirigente o quadro intermedio. Il regolamento definisce servizi di temporary management i “servizi di consulenza finalizzati alla definizione degli obiettivi e delle strategie aziendali, delle azioni gestionali, di supporto dell’impresa nel superamento delle situazioni di cambiamento connesse a fasi di sviluppo, a fasi di transizione, quali processi di successione nella gestione dell’impresa, ed a fasi di riorganizzazione economico-finanziaria”. Il regolamento definisce, poi, personale manageriale altamente qualificato il “personale di dimostrata ed elevata qualificazione che opera, anche a livello di direzione generale, assumendo la responsabilità dei risultati contrattualmente definiti, svolgendo azioni volte al rafforzamento dell’impresa, anche attraverso l’affiancamento e l’accompagnamento dell’impresa, il trasferimento di buone pratiche e tecniche amministrative e gestionali, la riorganizzazione aziendale, il controllo di gestione; affianca l’azienda nel processo di crescita attraverso un’analisi diversificata delle varie aree di business e tramite l’apertura di nuovi mercati, il riposizionamento competitivo, la differenziazione, la valorizzazione dei punti di forza, il reengineering dei processi aziendali, lo sviluppo di nuove politiche di gestione delle risorse umane, di marketing e finanziarie con l’obiettivo di orientare scelte che possono comportare la revisione della business idea, la diversificazione delle attività aziendali, le alleanze strategiche e le partnership di scopo, la ristrutturazione organizzativa e gestionale, la ricerca dell’efficienza e i processi di riconversione industriale.”
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SPESE AMMESSE Sono ammissibili le seguenti spese, al netto dell’IVA: a) ai fini della realizzazione delle iniziative concernenti l’acquisizione di servizi di temporary management, le spese per l’acquisizione di servizi di consulenza manageriale forniti da imprese iscritte al Registro delle imprese o da consulenti che svolgono un’attività professionale, classificata come tale in base ai codici ATECO o a documentazione equipollente, coerenti con la natura della consulenza fornita, e che posseggano comprovata esperienza nello specifico campo di intervento; b) ai fini della realizzazione delle iniziative concernenti l’assunzione per il primo periodo di attività (nel limite massimo di 24 mesi), di personale manageriale altamente qualificato, le spese relative al compenso lordo spettante al personale manageriale per le prestazioni rese, a fronte di un contratto di lavoro subordinato con qualifica di dirigente o quadro intermedio; la qualificazione e l’esperienza maturata da detta figura deve essere documentata e coerente con la natura della prestazione da rendere. Sono altresì ammesse le spese connesse all’attività di certificazione della spesa nell’importo massimo di 1.000 euro. Sono ammesse solo le spese sostenute a partire dal giorno successivo a quello della presentazione della domanda. Anche il contratto di cui alla lett. b) e che va a definire contenuti, termini, modalità e corrispettivo pattuito per la prestazione del personale manageriale deve essere stipulato dopo la presentazione della domanda. Il limite minimo di spesa ammissibile è pari a 5.000, valore entro il quale non rientrano le spese relative alla certificazione del rendiconto.
FORMA E MISURA DELL’AGEVOLAZIONE L’incentivo consiste nella concessione di un contributo nella misura del 50% della spesa ammessa ed entro i seguenti limiti: a) 50.000 euro per l’acquisizione di servizi di temporary management è pari a 50.000. b) 70.000 euro per l’assunzione per il primo periodo di attività di personale manageriale altamente qualificato. Il contributo sub a) è concesso secondo il regolamento (UE) della Commissione n. 651/2014 del 17 giugno 2014 (regime d’esenzione), art. 18 (aiuti alle piccole e medie imprese per servizi di consulenza) o secondo il regime “de minimis” - regolamento (UE) della Commissione n. 1407/2013 del
18 dicembre 2013 -, qualora l’impresa ne faccia richiesta in sede di domanda. Il contributo sub b) è concesso esclusivamente secondo il regime “de minimis”.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Le domande sono presentate esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) dell’impresa richiedente a partire dalle 09.15 del 20 giugno e fino alle ore 16.30 del 9 settembre 2016. Le domande, in bollo, vanno redatte utilizzando la modulistica pubblicata sui siti camerali e dovranno essere inviate dalla casella PEC dell’impresa richiedente, all’indirizzo PEC della CCIAA competente per territorio e, precisamente: - CCIAA di Gorizia: fondogorizia@go.legalmail. camcom.it; - CCIAA di Pordenone: cciaa@pn.legalmail. camcom.it; - CCIAA di Trieste: cciaa@ts.legalmail.camcom. it; - CCIAA di Udine: contributi@ud.legalmail. camcom.it. La domanda si considera validamente inviata se trasmessa mediante la casella PEC dell’impresa richiedente e se sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante della stessa. La data e l’ora di presentazione della domanda sono determinate dalla data e dall’ora di ricezione della PEC, espressa in ore/minuti/secondi, come attestate dal file “daticert.xlm” di certificazione del messaggio generato dal sistema in allegato alla PEC e contenente le informazioni relative alla ricevuta di accettazione del messaggio di PEC inviata dall’impresa. Alle domande devono essere allegati: - relazione illustrativa dell’iniziativa (all. 1); - quadro riepilogativo della spesa (all. 2); - dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante i requisiti dimensionali dell’impresa (all. 3); - dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la concessione di aiuti in regime “de minimis” (all. 4), da compilare nel caso in cui l’incentivo sia richiesto ai sensi di detto regime; - dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la concessione di aiuti in regime “de minimis” da parte delle altre imprese facenti parte della medesima “impresa unica” di cui fa parte l’impresa istante (all. 4 bis), sempre qualora l’incentivo sia richiesto ai sensi di detto regime; - preventivi di spesa, ai fini della verifica di congruità con l’ammontare dell’incentivo richiesto;
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- curriculum aziendale e dell’impresa dalle quali sono acquisiti i servizi di temporary management ed eventuale curriculum aziendale nel caso di prestazione fornita da società; - curriculum vitae del professionista dal quale sono acquisiti i servizi di temporary management; - curriculum vitae del personale manageriale altamente qualificato; - eventuali altri allegati; - documenti relativi all’eventuale rating di legalità; - documenti relativi al contratto di rete. Le domande presentate con modalità diverse da quelle prescritte e le domande presentate ad indirizzi PEC diversi da quello sopra richiamati non sono considerate valide e verranno archiviate. La casella PEC da cui è stata inoltrata la doman-
da da parte dell’impresa istante e precisata nella modulistica, verrà utilizzata dagli enti camerali per l’invio di richieste e comunicazioni ufficiali relative all’istruttoria della domanda di contributo presentata (inammissibilità, motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, richieste di integrazione, et c.). Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di incentivo per ciascun anno solare.
ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO
Le domande sono istruite dalle CCIAA su base provinciale secondo il procedimento valutativo a sportello, secondo l’ordine cronologico di presentazione, fino all’esaurimento delle risorse a disposizione secondo l’articolazione provinciale e sulla base dei criteri di cui all’all. C al regolamento, che qui si riprendono:
INDICATORE
PUNTEGGIO
- ottimo: 10 - buono: 8 a) Livello di competenza e consistenza del piano finanziario - sufficiente: 5 previsto per la realizzazione delle iniziative - scarso: 3 - insufficiente: 0 - superiore al 48%: 0 b) Incidenza dei fondi dell’impresa sulle iniziative oggetto di - pari o inferiore al 48% e superiore al 44%: 3 domanda in termini di % di intensità d’incentivo richiesta - pari o inferiore al 44% e superiore al 40%: 4; - pari o inferiore al 40%: 5 - ottimo: 10 c) Livello di conoscenza interna della domanda in termini di - buono: 8 chiarezza nell’individuazione degli obiettivi e di coerenza - sufficiente: 5 - scarso: 3 delle attività programmate con i risultati attesi - insufficiente: 0 d) Piccola e media impresa supportata da Friulia spa
1
e) Adesione a uno o più contratti di rete
1
f) Conseguimento del rating di legalità
1
Per l’ammissione a beneficio l’impresa deve raggiungere almeno 18 punti, ridotti a 15, nel caso in cui l’impresa sia supportata da Friulia spa, intendendosi per tale l’impresa partecipata dalla finanziaria regionale con progetti di coaching che contemplino l’acquisizione di servizi di temporary management o l’assunzione di personale manageriale. A seguito di positivo esito dell’istruttoria il contributo è concesso entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, fatta salva la sospensione massima di 30 giorni per l’eventuale regolarizzazione o integrazione della medesima richiesta dall’ente camerale. Nell’atto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità della presentazione del rendiconto e gli obblighi a carico del soggetto beneficiario.
Qualora le risorse disponibili su ciascuna articolazione provinciale non consentano di finanziare integralmente l’ultima domanda finanziabile, è disposta la concessione parziale nei limiti delle risorse disponibili, con riserva di integrazione con le eventuali risorse sopravvenute. Altre risorse che si rendano disponibili nel corso dell’anno possono essere utilizzate per le domande non finanziate per carenza di risorse nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione. Le domande per le quali non sia intervenuta la concessione entro la chiusura dell’anno solare di presentazione delle domande medesime, sono archiviate d’ufficio e dell’archiviazione è data tempestiva comunicazione all’impresa.
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VARIAZIONI DELL’INIZIATIVA E DEL BENEFICIARIO Sono ammesse variazioni all’iniziativa, purché presentate con richiesta sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa e accompagnate da una sintetica relazione che ne motivi gli scostamenti dalla domanda iniziale. Non possono, però, essere alterati gli obiettivi originali, né i contenuti e le modalità di esecuzione essenziali, inclusa la tipologia di contratto di lavoro subordinato. In particolare, nel caso di sostituzione del soggetto che rende i servizi di temporary management o del personale manageriale altamente qualificato sarà necessario produrre nuovamente la relativa documentazione e una relazione atta a dimostrare l’equipollenza delle due figure. Sono ammesse anche variazioni soggettive dei beneficiari a seguito di variazione degli assetti societari, purché ne sia fatta sia presentata specifica domanda di subentro e siano rispettati i requisiti soggettivi per l’accesso all’incentivo, sia proseguita l’attività dell’impresa originariamente beneficiaria, ne sia mantenuta l’occupazione e osservati vincoli e obblighi derivanti dalla concessione del contributo. Le variazioni non possono comportare in nessun caso una maggiorazione del contributo concesso.
RENDICONTO L’impresa beneficiaria è tenuta a presentare il rendiconto nei termini posti nell’atto di concessione, salvo proroga nella misura massima di 60 giorni, richiesta prima della scadenza e motivata utilizzando l’apposita modulistica che sarà resa pubblica da Unioncamere FVG. Il termine di presentazione del rendiconto non sarà comunque superiore a 26 mesi. Ai fini della rendicontazione, l’impresa beneficiaria presenta, in particolare: a) copia dei documenti di spesa, annullati in originale con apposita dicitura relativa all’ottenimento dell’incentivo, costituiti da fatture o, in caso di impossibilità di acquisirle da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente ovvero, nel caso di prestazioni di lavoro, da copia del contratto di lavoro ovvero dalla busta paga; b) documentazione comprovante l’avvenuto pagamento; c) dichiarazione attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di spesa di cui alla lett. a); d) relazione rilasciata dal personale manageriale altamente qualificato o dal soggetto prestatore di servizi di temporary management, descrittiva della prestazione eseguita, salvo il caso
delle prestazioni del personale manageriale altamente qualificato rese in forza di un contratto di lavoro subordinato. La rendicontazione può essere presentata anche mediante certificazione della spesa da parte di revisore contabile. In caso di documenti di spesa redatti in lingua straniera va allegata la traduzione in lingua italiana. Il pagamento delle spese avviene esclusivamente tramite i seguenti strumenti, pena l’inammissibilità della relativa spesa: bonifico bancario o postale, ricevuta bancaria, bollettino postale. Il beneficiario prova l’avvenuto sostenimento della spesa attraverso: a) copia di estratti conto bancari o postali dai quali si evinca l’effettivo trasferimento di denaro a favore dei prestatori di lavoro o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa rendicontati; b) copia delle ricevute bancarie e dei bollettini postali dai quali si evinca l’effettivo trasferimento di denaro a favore dei prestatori di lavoro o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa rendicontati. A ogni documento di spesa devono corrispondere distinti versamenti bancari o postali dalla cui documentazione risulti espressamente l’avvenuta esecuzione e la riferibilità allo specifico documento di spesa, del quale la documentazione di pagamento riporta gli estremi. In caso di pagamenti cumulativi di più documenti di spesa, di cui uno o più non riferibile alle spese relative al progetto beneficiato, l’impresa presenta la documentazione di pagamento comprovante il pagamento complessivo ed allega al rendiconto anche copia dei documenti di spesa, cui il pagamento cumulativo si riferisce, che non riguardano l’iniziativa incentivata. Non è ammesso il pagamento tramite compensazione.
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO È ammessa l’erogazione anticipata del contributo nella misura massima del 70% a fronte dichiarazione del beneficiario attestante l’avvio dell’iniziativa e la presentazione di una fideiussione d’importo pari alla somma da erogare maggiorata degli interessi legali. L’erogazione a saldo o per intero avviene a seguito del positivo esame della documentazione di rendiconto entro 90 giorni dalla sua presentazione. Qualora il rendiconto sia regolare o incompleto l’ente camerale assegna il termine massimo di 30
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giorni per la regolarizzazione, scaduti vanamente i quali il contributo viene revocato.
ANNULLAMENTO E REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE E RIDETERMINAZIONE DEGLI INCENTIVI Il provvedimento di concessione dell’incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito. Il provvedimento di concessione dell’incentivo è revocato: - a seguito della rinuncia del beneficiario; - se i documenti di spesa o il pagamento delle spese risultano integralmente di data anteriore a quella di presentazione della domanda; - se il rendiconto delle spese non è stato presentato o è stata presentato oltre il termine previsto per la presentazione della stessa o, nel caso di proroga del termine, oltre la data fissata nella comunicazione di concessione della proroga; - nel caso in cui non è rispettato il termine previsto per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione; - qualora in sede di rendiconto risultino alterati gli obiettivi originari o l’impianto complessivo dell’iniziativa agevolata o sostanzialmente alterate le modalità di esecuzione; Il provvedimento di concessione dell’incentivo è revocato:
- se, a seguito dell’attività istruttoria della rendicontazione, l’ammontare della spesa ammissibile risulta inferiore al limite minimo di 5.000 euro; - se, a seguito dell’attività istruttoria della rendicontazione, l’ammontare dell’incentivo liquidabile risulta inferiore al 50 per cento dell’importo dell’incentivo concesso. La revoca dell’incentivo comporta la restituzione delle somme erogate, maggiorate degli interessi legali.
OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO, ISPEZIONI E CONTROLLI L’impresa beneficiaria è tenuta per 3 anni dalla data di conclusione dell’iniziativa ad essere iscritta al Registro delle imprese e a mantenere la sede legale o l’unità produttiva attiva nel territorio regionale. A tal fine, in sede di rendiconto ed entro il 28 febbraio di ciascuno dei 3 anni successivi tenuta a presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il rispetto di tali obblighi, pena l’esecuzione di ispezioni e controlli. Questi possono, comunque, essere disposti in qualsiasi momento unitamente alla richiesta di esibire documenti originali in relazione agli incentivi concessi. Copia di tutti gli atti citati e ogni altra informazione possono essere richiesti all’ufficio economico dell’Associazione. (AdT)
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Detassazione dei premi di risultato ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA TELEMATICA PER IL DEPOSITO DEI CONTRATTI AZIENDALI
Com’è noto, la Legge di Stabilità 2016 (art. 1, comma 182 della Legge 208/2015) ha previsto una tassazione agevolata, con imposta sostitutiva del 10%, per i premi di risultato e per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, entro il limite di 2.000 euro lordi (che sale a 2.500 euro per le aziende che «coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro»), in favore di lavoratori con redditi da lavoro dipendente fino a 50mila Euro, rinviando ad un decreto interministeriale per la definizione dei predetti criteri di misurazione. Il decreto interministeriale è stato firmato il 25 marzo u.s. e, all’art. 5, stabilisce che i contratti di secondo livello che prevedono il beneficio devono essere depositati presso la competente Direzione Territoriale del Lavoro entro 30 gg. dalla sottoscrizione. Per i premi di risultato e le partecipazioni agli utili relativi al 2015, l’art. 7.2 fissa un termine di 30 gg. dalla pubblicazione del decreto per il deposito dei predetti contratti; tenuto conto che tale pubblicazione è avvenuta sul sito internet del Ministero del Lavoro in data 16 maggio, ne consegue che il deposito va eseguito non oltre il 15 giugno 2016. Dal 16 maggio u.s. il deposito di questi accordi deve avvenire in modalità telematica, per cui non è più necessario recarsi fisicamente presso gli uffici territoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. A questo proposito, gli interessati devono: - accedere con le loro credenziali all’area riservata del sito internet www.cliclavoro.gov.it; - compilare il modello informatico con i dati del datore di lavoro, il numero di lavoratori coinvolti, le misure introdotte e gli indicatori previsti per la misurazione dei parametri fissati; - infine, allegare il file del contratto in formato pdf. PAG. 32 - APINFORMA / Lavoro - numero 9 - 15 maggio 2016
Al termine della procedura, il modello è automaticamente inviato alla DTL competente; in questo modo, il datore di lavoro dichiara la conformità dell’accordo ai principi fissati nell’articolo 1, commi 182-189 della Legge 208/2015 e alle disposizioni del decreto interministeriale del 25 marzo 2016. Si ricorda molto sinteticamente, in attesa degli auspicabili chiarimenti ministeriali, che: 1) l’applicabilità della detassazione è subordinata alla sottoscrizione di un accordo sindacale; 2) le somme oggetto di detassazione debbono essere di importo variabile la cui corresponsione è correlata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione; 3) gli accordi devono prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo e tramite il riscontro di indicatori numerici o comunque di indicatori appositamente individuati. In buona sostanza sembra quindi che l’azienda, prima di applicare la detassazione, sia tenuta a verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissi in sede di contrattazione; 4) gli indicatori di cui al punto che precede possono consistere nell’aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti ovvero attraverso la rimodulazione dell’orario di lavoro non straordinario o di flessibilizzazione dello stesso nel periodo di riferimento indicato in sede di contrattazione. In virtù di quanto si è appena espresso si desume l’inapplicabilità dell’imposta sostituiva alle ore di lavoro straordinario; 5) la detassazione si applica anche alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili d’impresa operate ai sensi dell’articolo 2102 c.c.; 6) il Decreto interministeriale all’articolo 4 specifica come le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 189 della legge 208/2015, ovvero l’incremento fino a 2500 dell’importo detassabile è subordinato al caso in cui gli accordi sindacali prevedano strumenti e modalità di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro. Il decreto, nella disamina delle possibilità, si riferisce alla cre-
Il Parco da abitare
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azione di gruppi di lavoro finalizzati al miglioramento o all’innovazione delle performances aziendali con l’introduzione anche di modalità strutturali di analisi delle stesse finalizzate alla misurazione dei risultati anche tramite reports illustrativi; 7) l’accordo entro 30 gg. dalla data di sottoscrizione deve essere depositato con le modalità sopra riportate, esclusivamente in via telematica. Tra le nuove regole, valide per il periodo di imposta 2016, segnaliamo la possibilità di erogare i premi di risultato anche sotto forma di voucher (in formato cartaceo o elettronico) che, ai sensi dell’art. 6 del provvedimento, possono riguardare beni, prestazioni, opere e servizi esclusi dalla determinazione del reddito imponibile del dipendente (art. 51, comma 2 e 3 del T.U. delle imposte sui redditi
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- DPR 917/1986). Per espressa previsione dell’art. 1, comma 184 della Legge 208/2015, i premi così fruiti sono esenti da tassazione, compresa quella sostitutiva del 10% altrimenti applicabile. I voucher devono rispondere ai requisiti fissati sempre dall’art. 6, e quindi: non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare; non possono essere monetizzati o ceduti a terzi; devono dar diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale, senza integrazioni a carico del titolare. Riportiamo il modello cartaceo di deposito degli accordi. Il Servizio Relazioni Industriali dell’Associazione è a disposizione per gli ulteriori chiarimenti. (FT)
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Cassa integrazione guadagni ordinaria industria DAL 23 MAGGIO OBBLIGATORIA LA MODALITÀ DI GESTIONE TRAMITE I TICKET Dal 23 maggio 2016 il nuovo sistema della CIG con Ticket è obbligatorio per tutte le domande di CIG ordinaria industria presentate in via telematica. A partire dal 6 settembre 2016 il medesimo obbligo sarà esteso anche alle domande trasmesse offline mediante file “xml”. L’Inps precisa, tuttavia, che il rilascio delle istruzioni operative di dettaglio sarà oggetto di un apposito messaggio. L’Uniemens sarà lo strumento cui ricondurre ogni informazione che i datori di lavoro rendono all’Inps in ordine alle vicende relative ai rapporti di lavoro subordinato anche ai fini della gestione delle integrazioni salariali ordinarie a conguaglio, con l’obiettivo di rendere più agevole ed automatica la comunicazione e l’elaborazione di tutte le informazioni necessarie per la concessione della
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CIGO e il controllo dei relativi limiti e requisiti, soggettivi e aziendali, così come delineati dalla riforma di cui al D.L.vo n. 148/2015. Le richieste di pagamento diretto della CIGO, in una prima fase, si trasmetteranno con le consuete modalità. Per inviare le domande di CIGO con ticket Uniemens è ancora disponibile l’applicazione UNICIGO richiamabile sul sito web dell’Istituto all’interno delle funzioni CIG ordinaria dalla voce FLUSSO WEB sul link DOMANDA SEMPLIFICATA. Per l’invio di una domanda telematica CIGO è necessario associare a questo uno specifico codice (ticket) prelevato dalla stessa applicazione UNICIGO oppure dalla procedura UNIEMENS dove è identificato. Il codice dovrà essere utilizzato anche sull’Uniemens in fase di esposizione degli eventi di CIG richiesta. Al riguardo si ricorda che nella compilazione della domanda di CIGO va indicata l’Unità Produttiva selezionandola tra quelle censite su Uniemens. Il Servizio Relazioni Industriali dell’Associazione è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. (C)
Esposizione a campi elettromagnetici APPROVATO LO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA EUROPEA Nella seduta del 29 aprile scorso, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, lo schema di decreto legislativo finalizzato a recepire
e dare attuazione nel diritto interno alla direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) che abroga la precedente direttiva 2004/40/CE. Lo schema in questione prevede la modifica del D.lgs. 81/2008 nella parte relativa al Capo IV del Titolo VIII rubricato “Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici”.
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(C)
Energia. Le controversie sulle forniture DAL 2017 OBBLIGATORIO PER OPERATORI E CLIENTI IL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE Dal gennaio 2017, dopo il reclamo all’operatore, il tentativo di conciliazione presso il Servizio dell’Autorità per le controversie dei clienti di energia elettrica e gas nei confronti delle imprese - che saranno obbligate a prendervi parte - diventa il principale luogo di risoluzione delle problematiche tra le parti. In caso di insuccesso del tentativo di conciliazione questo diviene condizione indispensabile per eventualmente rivolgersi al giudice. L’obbligo di attivare la conciliazione sarà operativo progressivamente anche per gli altri settori regolati. Sono le novità contenute nel Testo Integrato Conciliazione (TICO), approvato dall’Autorità per l’energia, con cui si adotta una disciplina organica delle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie, riformando l’attuale regime che permette di scegliere tra il Servizio Conciliazione o i reclami di secondo livello allo Sportello per il consumatore. Viene così attuato quanto previsto dalla legge istitutiva dell’Autorità e dal Codice del consumo. A partire dal 2017 i clienti di energia elettrica e gas, domestici e non, inclusi i prosumer (cioè coloro che sono allo stesso tempo produttori e consumatori di energia elettrica) dovranno quindi rivolgersi esclusivamente alla conciliazione per risolvere le controversie non risolte a livello di reclamo con gli operatori. Tentativo di conciliazione che diventa condizione indispensabile per poi eventualmente procedere all’azione giudiziale, con il verbale di accordo che costituisce titolo esecutivo tra le parti. Il tentativo di conciliazione obbligatorio, che dovrà concludersi entro 90 giorni, si svolgerà a titolo gratuito per il cliente presso
il Servizio Conciliazione dell’Autorità, adeguatamente potenziato, ma in alternativa potrà essere svolto anche presso altri organismi previsti dal TICO, incluse le conciliazioni paritetiche delle Associazioni dei consumatori iscritte nell’elenco degli organismi ADR dell’Autorità o presso le Camere di commercio. Nel dettaglio, il cliente, come già avviene oggi, in caso di problemi con l’operatore dovrà sempre inviare il reclamo al fornitore e, in caso di risposta parziale o non soddisfacente, entro il termine massimo di 1 anno dall’invio del reclamo stesso potrà attivare la procedura di conciliazione. Nel caso la risposta non arrivi la domanda di attivazione potrà avvenire dopo 50 giorni sempre dall’invio del reclamo. Lo svolgimento del primo incontro dovrà avvenire entro 30 giorni dalla domanda e non prima di 10 giorni dalla relativa comunicazione alle parti. Comunque si considererà come ‘tentativo di conciliazione’ il primo incontro davanti al conciliatore anche se si concludesse senza accordo o i casi di mancata comparizione della controparte, fermi restando gli eventuali procedimenti sanzionatori nei confronti dell’operatore inadempiente. Lo svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione non potrà precludere la concessione dei provvedimenti giudiziali urgenti e cautelari da parte del giudice a favore dei clienti. Inoltre sono garantiti tempi più rapidi di risoluzione nel caso in cui il cliente nella domanda presentata al Servizio Conciliazione documenti la sospensione della fornitura per una fattura contestata tempestivamente con il reclamo. La fissazione del primo incontro infatti dovrà avvenire entro 15 giorni dalla domanda (anziché 30), ma non prima di 5 giorni dalla relativa comunicazione alle parti (anziché 10) e la parte non potrà chiedere il rinvio dell’incontro, facoltà invece possibile nei casi standard. La delibera 209/2016/E/com è disponibile sul sito dell’Autorità www.autorita.energia.it.
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(C)
Acqua DA GENNAIO NUOVI OBBLIGHI DI LETTURA PER CONSUMI PIÙ CERTI IN BOLLETTA Fatturazioni sempre più rispondenti ai consumi effettivi di acqua grazie a nuovi obblighi di lettura, con almeno due tentativi all’anno; nuove modalità e garanzie per incentivare l’autolettura, comunicabile via telefono, web-chat o sms; obbligo di garantire l’installazione e il corretto funzionamento dei contatori, conservazione dei dati di misura per 5 anni perché si possano utilizzare per le verifiche. Sono le principali novità introdotte dall’Autorità con la delibera 218/2016/R/idr che, da luglio 2016 per le fasi preparatorie e piena operatività da gennaio 2017, introduce una disciplina uniforme a livello nazionale per garantire più certezza nella determinazione dei consumi di acqua ai fini della fatturazione, promuovendo anche l’utilizzo efficiente della risorsa idrica, per la riduzione degli sprechi e una maggiore consapevolezza nelle scelte di consumo. Nel dettaglio, nel caso di utenti, famiglie o condomini, con consumi medi annui fino a 3.000 mc i gestori dovranno effettuare almeno 2 tentativi di lettura all’anno, distanziati almeno 150 giorni solari l’uno dall’altro; oltre i 3.000 mc l’obbligo diventa di almeno 3 tentativi, distanziati almeno di 90 giorni. Sarà obbligatorio reiterare il tentativo di lettura se per due volte consecutive non fosse andato a buon fine e se non vi fosse alcuna autolettu-
ra disponibile. Per le nuove attivazioni dovrà essere effettuato un tentativo di raccolta della misura entro sei mesi dalla data di inizio della fornitura. A garanzia degli utenti, i gestori dovranno dotarsi di modalità che permettano la messa a disposizione, in caso di contenzioso, della misura espressa dal totalizzatore, raccolta e utilizzata ai fini della fatturazione (ad esempio mostrando una documentazione fotografica). Per promuovere l’utilizzo dell’autolettura il gestore dovrà consentire agli utenti di comunicarla attraverso messaggi Sms, il telefono o via web-chat sul proprio sito internet, rendendo i sistemi disponibili tutto l’anno, 24 ore su 24. Dovrà inoltre fornire immediato riscontro all’utente sulla corretta presa in carico dell’autolettura al momento stesso della comunicazione ed entro 9 giorni lavorativi in riferimento alla validazione dei dati. Entro settembre 2016 i gestori dovranno predisporre un registro elettronico delle utenze con le misure e i tentativi di lettura, comunicando ogni anno all’Autorità i dati relativi ai contatori (ammontare, tipologia, funzionamento) e le operazioni di raccolta avvenute ai fini di un monitoraggio periodico delle attività. Le novità si inseriscono nel percorso avviato nel 2012 con la prima Direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione, con cui l’Autorità ha definito le informazioni minime da evidenziare in bolletta, anche in merito alle modalità di rilevazione dei consumi e messa a disposizione del consumo annuo dell’utente finale, calcolato sulla base delle letture effettive e/o autoletture o delle migliori stime disponibili. La delibera 218/2016/R/idr è disponibile sul sito dell’Autorità www.autorita.energia.it
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(C)
Politiche abitative in FVG: approvata la riforma (5a parte) LA REGIONE DETERMINA LA QUOTA ANNUALE DEI FINANZIAMENTI DA DESTINARSI AL SOSTEGNO DELL’ESERCIZIO DEL DIRITTO ALL’ABITAZIONE Con la Legge regionale 19 febbraio 2016 n. 1, pubblicata sul bollettino ufficiale della regione autonoma Friuli Venezia Giulia supplemento Ordinario n. 12 del 22 febbraio 2016, è stata approvata la riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater. Con questa Legge la Regione riconosce il valore primario del diritto all’abitazione quale fattore fondamentale di inclusione, di coesione sociale e di qualità della vita, promuovendo ogni forma d’intervento per l’esercizio effettivo di tale diritto, disciplinando in modo organico il sistema regionale dell’intervento pubblico nel settore abitativo. Le politiche abitative della Regione sono tese a sostenere l’accesso a un alloggio adeguato, in locazione o in proprietà come prima casa ai cittadini della Regione, in particolare alle fasce deboli della popolazione, prioritariamente mediante l’incremento dell’offerta di alloggi da destinarsi a prima casa e da realizzarsi nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, con il coinvolgimento di capitali pubblici e privati promuovendo, altresì, azioni innovative del costruire e dell’abitare. La L.R. n. 1/2016 disciplina in particolare: a) la programmazione regionale degli interventi pubblici in ambito di politiche abitative; b) l’insieme delle azioni finalizzate al soddisfacimento delle esigenze primarie in ambito di politiche abitative e delle azioni volte a promuovere il miglioramento della fruibilità e dell’accessibilità degli spazi abitativi, l’efficientamento energetico, l’autorecupero, il coabitare sociale o altre forme innovative del costruire e dell’abitare; c) il riordino istituzionale e organizzativo delle PAG. 40 - APINFORMA / Edilizia - numero 9 - 15 maggio 2016
Aziende territoriali per l’edilizia residenziale (Ater) mediante la ridefinizione degli organi e delle loro funzioni, in coerenza con il piano di convergenza adottato con la legge regionale 5 dicembre 2013, n. 20 (Norme in materia di riassetto istituzionale delle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ATER) e principi in materia di politiche abitative). In questa prima parte approfondiamo questa importante normative Regionale in particolare: il titolo III che approfondisce i strumenti finanziari e il titolo IV sul riordino delle aziende territoriali per l’edilizia residenziale - ATER.
FONDI PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE La Regione, con la legge di stabilità, determina la quota annuale dei finanziamenti da destinarsi al perseguimento delle politiche regionali a sostegno dell’esercizio del diritto all’abitazione. Nei finanziamenti confluiscono, inoltre, i proventi di eventuali mutui contratti a tal fine dall’Amministrazione regionale, i fondi per l’edilizia residenziale provenienti dallo Stato, dall’Unione europea o da altri soggetti. La Regione è autorizzata a trasferire le risorse a Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia Spa qualora la gestione delle azioni sia alla stessa delegata.
FONDI IMMOBILIARI PER IL SOCIAL HOUSING La Regione per incrementare nel territorio regionale l’offerta di alloggi sociali, interviene favorendo forme di collaborazione e di partenariato pubblico-privato, attraverso la sottoscrizione di quote di fondi immobiliari. L’Amministrazione regionale è autorizzata alla sottoscrizione di quote del fondo immobiliare chiuso come individuato dalla Direzione centrale competente in materia (Assestamento del bilancio 2014), o altro diverso fondo avente medesime caratteristiche. La sottoscrizione delle quote dei fondi immobiliari chiusi può avvenire sia mediante conferimento in denaro sia mediante apporto di beni immobili. Le regole di governo del fondo immobiliare devo-
no permettere, in funzione della quota di partecipazione sottoscritta dalla Regione e nei limiti e nel rispetto dell’autonomia della società di gestione del risparmio, il coinvolgimento della Regione nelle scelte strategiche del fondo al fine di garantire il coordinamento con gli strumenti della politica abitativa regionale e potenziare gli effetti sociali della partecipazione. Tale coinvolgimento si può attuare anche con la presenza della Regione nel comitato consultivo del fondo. I fondi immobiliari chiusi cui la Regione partecipa devono trasmettere alla Giunta regionale una relazione annuale sulle attività svolte relativamente all’edilizia residenziale sociale nel territorio regionale. La Giunta regionale trasmette successivamente la relazione alla Commissione consiliare competente.
Le Ater costituiscono un sistema unico a livello regionale e a tal fine gestiscono unitariamente le seguenti funzioni: programmazione economica e finanziaria e gestione contabile e di bilancio, gestione del personale, uffici legali, servizi informatici e trattamento degli utenti in essere e potenziali. Devono, altresì, uniformare le procedure di gara e i contratti. Le Ater amministrano il patrimonio edilizio alle stesse attribuito, sia in proprietà sia in gestione, e hanno competenza sul territorio delle corrispondenti circoscrizioni elettorali regionali, così come definite all’entrata in vigore della presente legge. Sono organi delle Ater: a) il Direttore generale di ciascuna Azienda; b) il Collegio unico dei revisori dei conti.
RIORDINO DELLE AZIENDE TERRITORIALI PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE - ATER. OGGETTO E FINALITÀ
FUNZIONI DELLE ATER
La Regione disciplina le competenze e le modalità di intervento degli enti operanti nel settore socioabitativo al fine di improntare la loro azione al conseguimento degli obiettivi definiti dalla programmazione regionale delle politiche abitative. La gestione del patrimonio di edilizia sovvenzionata è improntata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità allo scopo di ottimizzare le risorse impiegate nel perseguimento delle finalità istituzionali.
AZIENDE TERRITORIALI PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE Le Aziende territoriali per l’edilizia residenziale, Ater, istituite con l’articolo 3 della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica), sono enti pubblici economici, dotati di personalità giuridica, autonomia organizzativa, gestionale, tecnica, amministrativa, patrimoniale e contabile, sono dotate di un proprio statuto e sottoposte alla vigilanza e al controllo della Regione. Lo statuto disciplina l’ordinamento e il funzionamento delle Ater ed è redatto secondo lo schematipo di Statuto predisposto dalla Regione. Esso è adottato dal Direttore generale e approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di edilizia. Alle Ater si applica la disciplina generale delle persone giuridiche del libro V, titolo V, capo V, del codice civile per quanto compatibile. PAG. 42 - APINFORMA / Edilizia - numero 9 - 15 maggio 2016
Le Ater concorrono a realizzare gli obiettivi definiti nel Programma regionale delle politiche abitative e, in particolare, provvedono a: a) realizzare gli interventi di edilizia socio-abitativa assistiti da agevolazioni pubbliche o finanziati con mezzi propri; b) realizzare interventi edilizi, servizi residenziali, sociali, opere di urbanizzazione e infrastrutture urbanistiche per conto di Enti locali, enti pubblici e privati nel settore dell’edilizia residenziale universitaria; c) realizzare per conto degli Enti locali, enti pubblici e privati, progetti urbanistici, piani particolareggiati e di recupero; d) gestire il patrimonio di loro proprietà e quello di proprietà dello Stato e degli Enti locali, nonché il patrimonio di enti pubblici e di privati o affidato alla loro gestione, realizzando periodicamente opere di recupero, compresa la riqualificazione e la manutenzione degli spazi di uso comune, degli spazi verdi e di pubblico accesso; e) fornire agli Enti locali assistenza tecnica e amministrativa retribuita per lo svolgimento dell’attività e per la gestione dei servizi di loro competenza, assumendone anche la diretta realizzazione e gestione sulla base di specifici accordi; f) fornire assistenza tecnica e amministrativa retribuita a enti pubblici e a soggetti privati nel settore dell’edilizia; g) intervenire mediante l’utilizzazione di risorse proprie, non vincolate ad altri scopi istituzionali, con fini calmieratori, sul mercato edilizio realizzando unità immobiliari allo scopo di locarle o venderle; h) formulare proposte sulle localizzazioni degli
interventi di edilizia residenziale pubblica in sede di Commissione regionale per le politiche socio-abitative per il tramite dei Tavoli territoriali. i) partecipare con soggetti privati a iniziative nel settore del recupero edilizio e urbano; j) promuovere, nell’ambito dei Tavoli territoriali, progetti per la realizzazione di interventi condivisi al fine di perseguire la qualità sociale dell’abitare negli edifici a prevalente proprietà Ater; k) concedere in comodato gratuito, mediante bandi pubblici o mediante delega ai Comuni, i locali non locati e non adibiti o adibibili a uso abitazione o parcheggio, alle associazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale iscritte nell’apposito registro regionale; i costi di ordinaria e straordinaria manutenzione, le spese di gestione, quelle accessorie e gli oneri relativi al comodato sono per intero a carico del comodatario; l) svolgere ogni altra funzione loro attribuita da leggi statali o regionali. Per le attività le citate attività, in caso di reciproca prestazione di servizio, le Ater possono richiedere solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute. L’attività svolta dalle Ater è resa a titolo gratuito e non prevede compensi. L’acquisto di alloggi per le finalità di cui al presente articolo può essere attuato dalle Ater esclusivamente per immobili privi di caratteristiche di lusso, come definite dal decreto ministeriale 1072/1969.
CONFERENZA DEL SISTEMA REGIONALE DELLE ATER Al fine di effettuare analisi congiunte e adottare procedure e azioni omogenee e uniformi è istituita la Conferenza del sistema regionale delle Ater composta dai Direttori generali delle singole aziende. La Conferenza è convocata ogni tre mesi e ogni qual volta si reputi necessario assumere nuove determinazioni in ordine all’adozione di procedure,
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comportamenti, azioni da attuare in uniformità, omogeneità e sinergia. Entro il mese di maggio di ciascun anno la Direzione centrale competente in materia convoca la Conferenza in ordine all’attuazione del Piano annuale. La Direzione centrale convoca, altresì, la Commissione ogni qual volta è necessario valutare la coerenza delle azioni poste in essere.
COMMISSIONE PER L’ACCERTAMENTO DEI REQUISITI SOGGETTIVI Presso ciascuna Ater è istituita una Commissione per l’accertamento dei requisiti soggettivi nei confronti di tutti coloro che intendono beneficiare degli interventi di edilizia residenziale pubblica per le azioni specificatamente individuate nei regolamenti attuativi della presente legge. La Commissione per l’accertamento dei requisiti soggettivi è nominata con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente in materia di edilizia. La Commissione dura in carica cinque anni ed è composta: a) da un magistrato, anche in quiescenza, con funzioni di Presidente; b) dal Direttore generale dell’Ater, o da un suo delegato, con funzioni di Vicepresidente; c) da un rappresentante dei Comuni nei quali opera l’Ater designato dal Consiglio delle autonomie locali; d) da un rappresentante degli assegnatari designato congiuntamente dalle organizzazioni maggiormente rappresentative su base regionale. Con apposito regolamento interno è disciplinato il funzionamento della Commissione per l’accertamento dei requisiti soggettivi. Le funzioni di segreteria sono assicurate da un funzionario dell’Ater. (continua) (CS)
ANAC: indicazioni operative sul nuovo Codice LE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 163/2006 SI APPLICANO A TUTTI GLI AVVISI PUBBLICATI ENTRO IL 19 APRILE 2016 Con Comunicato del Presidente dell’ANAC Raffaele Cantone del 11 maggio 2016 sono state indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici a seguito dell’entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici, D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016. A seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti), l’Autorità ha ricevuto numerose richieste di chiarimenti in relazione alla normativa da applicare per alcune procedure di affidamento disciplinate dall’abrogato d.lgs. 163/2006, all’operatività di alcune norme introdotte dal d.lgs. 50/2016 e al periodo transitorio relativo al passaggio dal vecchio al nuovo Codice. Con il presente Comunicato si intendono fornire i seguenti chiarimenti.
1. AFFIDAMENTI PER CUI CONTINUANO AD APPLICARSI LE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 163/06 Le disposizioni del 163/2016 si applicano a tutti gli avvisi pubblicati entro il 19 aprile 2016, con una delle forme di pubblicità obbligatorie, e secondo le modalità, indicate dall’art. 66 del d.lgs. 163/06 in combinato disposto degli artt. 122 e ss. Si tratta, in particolare, della Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o, laddove previsto, dell’Albo Pretorio o del profilo del committente. Si ritiene, inoltre, che continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti anche nei seguenti casi: 1. affidamenti aggiudicati prima della data di entrata in vigore del nuovo Codice, per i quali siano disposti, fermo restando il divieto generale di rinnovo tacito e di proroga del contratto: il rinnovo del contratto o modifiche contrattuali derivanti da rinnovi già previsti nei bandi di gara; consegne, lavori e servizi comPAG. 44 - APINFORMA / Edilizia - numero 9 - 15 maggio 2016
plementari; ripetizione di servizi analoghi; proroghe tecniche – purché limitate al tempo strettamente necessario per l’aggiudicazione della nuova gara; varianti per le quali non sia prevista l’indizione di una nuova gara. Ciò, indipendentemente dal fatto che per tali fattispecie sia prevista l’acquisizione di un nuovo CIG, in quanto si tratta di fattispecie relative a procedure di aggiudicazione espletate prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice; 2. procedure negoziate indette, a partire dal 20 aprile 2016, in applicazione degli artt. 56, comma 1, lett. a) e 57, comma 2, lett. a) del d.lgs. 163/06, nei casi, rispettivamente, di precedenti gare bandite in vigenza del d.lgs. 163/06 andate deserte a causa della presentazione di offerte irregolari o inammissibili e della mancanza assoluta di offerte, purché la procedura negoziata sia tempestivamente avviata; 3. procedure negoziate per i contratti di cui all’allegato IIB e per i contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europee per le quali la stazione appaltante abbia pubblicato, in vigenza del d.lgs. 163/06, un avviso esplorativo (indagine di mercato) finalizzato a reperire operatori interessati ad essere invitati a presentare offerta, purché sia certa la data di pubblicazione dell’avviso (ad esempio perché avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea o della Repubblica Italiana), la procedura negoziata sia avviata entro un termine congruo dalla data di ricevimento delle manifestazioni di interesse e non siano intervenuti atti che abbiano sospeso, annullato o revocato la procedura di gara; 4. affidamenti diretti o procedure negoziate in attuazione di accordi quadro aggiudicati prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice; 5. adesioni a convenzioni stipulate prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice.
2. ACQUISIZIONE DEL CODICE IDENTIFICATIVO DELLA GARA (CIG) L’art. 37, comma 1, del d.lgs. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, fermi restanti gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti dispo-
sizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e a lavori di importo inferiore a 150.000 euro. Pertanto, a integrazione e parziale rettifica di quanto previsto nei Comunicati del Presidente del 10 novembre 2015 e dell’8 gennaio 2016, si comunica che l’Autorità, in applicazione della suddetta norma, provvede a rilasciare il CIG a tutti i Comuni che procedono all’acquisto di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000.
3. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE NEI CONFRONTI DELL’OSSERVATORIO Ai sensi dell’art. 213, comma 9, l’Autorità stabilisce le modalità di funzionamento dell’Osservatorio nonché le informazioni obbligatorie che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a trasmettere all’Osservatorio medesimo, stabilendo i termini e le forme di comunicazione. Il successivo comma 10 prevede che l’Autorità gestisce il Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, istituito presso l’Osservatorio, contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall’art. 81 del Codice. L’adozione degli atti di competenza dell’Autorità volti a individuare le informazioni obbligatorie e le relative modalità di trasmissione presuppone il preventivo adeguamento di tutti i sistemi informatici per renderli compatibili con le previsioni introdotte dal nuovo Codice, anche in un’ottica di semplificazione e razionalizzazione dei processi, nonché l’adozione degli atti regolamentari che disciplinano talune nuove competenze attribuite all’Autorità. Nelle more, al fine di evitare l’interruzione dei flussi informativi necessari al corretto svolgimento della contrattualistica pubblica e dell’attività di vigilanza dell’Autorità, si comunica quanto segue.
Con riferimento alle procedure di scelta del contraente avviate in vigenza del d.lgs. 163/06, restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti dal richiamato decreto legislativo e dal d.p.r. 207/2010, che dovranno essere assolti secondo le modalità di trasmissione già determinate dall’Autorità con atti a carattere generale. Per le procedure avviate dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice, restano fermi, per il periodo transitorio, tutti gli obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni previgenti, nonché le indicazioni fornite dall’Autorità negli atti a carattere generale adottati per la gestione dell’Osservatorio e del Casellario. Si chiarisce che il riferimento alle casistiche enucleate agli artt. 19, 21, 22, 23, 24 e 26 del d.lgs. 163/06 contenuto nelle richiamate disposizioni e negli atti a carattere generale dell’Autorità, deve intendersi riferito agli articoli da 4 a 20 del Codice. Al fine di agevolare l’acquisizione del CIG, nonché l’assolvimento dell’obbligo di trasmissione delle informazioni riferite alle procedure bandite in applicazione del nuovo Codice, aventi ad oggetto il rilascio delle attestazioni di qualificazione, le dichiarazioni di avvalimento, le informazioni obbligatorie inerenti le procedure di affidamento, l’Autorità ritiene opportuno mantenere a disposizione dei soggetti obbligati le modalità telematiche già in uso, accessibili dal sito internet www.anticorruzione.it alla sezione «servizi». Tuttavia, atteso che detti sistemi telematici sono stati configurati sulla base delle disposizioni normative del d.lgs. 163/06, laddove, con riferimento a procedure bandite ai sensi del d.lgs. 50/2016, debbano essere inserite informazioni che non trovano esatta corrispondenza nelle fattispecie descritte nei modelli messi a disposizione dall’Autorità, l’inserimento dovrà avvenire nel rispetto delle indicazioni operative riportate nelle tabelle seguenti. In particolare, per inserire le informazioni relative alle fattispecie indicate nella colonna n. 1, dovranno essere selezionati i campi corrispondenti alle informazioni riportate nella corrispondente colonna n. 2.
Tabella 1 INFORMAZIONE PREVISTA NEL NUOVO CODICE
INFORMAZIONE PRESENTE NEI MODELLI DISPONIBILI SUL SITO DELL’AUTORITÀ
Procedura competitiva con negoziazione (art. 62)
Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara (art. 56 del d.lgs. 163/06)
Partenariato per l’innovazione (art. 65)
Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara (art. 56 del d.lgs. 163/06)
Oggetto principale del contratto ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. Oggetto principale del contratto ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 50/2016 163/06
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Tabella 1 INFORMAZIONE PREVISTA NEL NUOVO CODICE Costo del progetto – art. 23
INFORMAZIONE PRESENTE NEI MODELLI DISPONIBILI SUL SITO DELL’AUTORITÀ Corrispettivo richiesto per la progettazione art. 53, comma 2, lett. b e c
Inizio della progettazione esecutiva e approvazione del proget- Inizio della progettazione esecutiva e approvazione del proto esecutivo - Art. 23 getto esecutivo - art. 53 Somma urgenza art. 163
Somma urgenza art. 176 d.p.r. 207/2010
Modalità di pagamento del corrispettivo - art. 191
Modalità di pagamento del corrispettivo - art. 53, comma 6
Condizioni che giustificano il ricorso alla procedura negoziata Condizioni che giustificano il ricorso alla procedura negoziaart. 63, comma 2, lett. a), b), c); comma 3, lett. a), b), c), d); ta art. 57, comma 2, lett. a), b), c); comma 3, lett. a), b), c), d); comma 4; comma 5; comma 4; comma 5 lett. a), b) Condizioni che giustificano il ricorso alla procedura negoziata Condizioni che giustificano il ricorso alla procedura negozia– art. 157, comma 2 ta ex art. 91, comma 2 Affidamenti ex art. 154, commi 4 e 5; 156, comma 7
Condizioni che giustificano il ricorso alla procedura negoziata ex artt. 99, comma 5 e 108, comma 6
Condizioni che giustificano il ricorso alla procedura negoziata Condizioni che giustificano il ricorso alla procedura negoziaex art. 36, comma 2, lett. b) e c) ta ex art. 122, commi 7 e 8 Condizioni che giustificano il ricorso alla procedura negoziata Condizioni che giustificano il ricorso alla procedura negoziaart. 125, comma 1, lett. da a) ad e); ta art. 221, comma 1 lett. da a) ad e); Condizioni che giustificano il ricorso alla procedura negoziata Condizioni che giustificano il ricorso alla procedura negoziaart. 125, comma 1, lett. g); ta art. 221, comma 1, lett. h); Procedure ex art. 54, comma 6
Condizioni che giustificano il ricorso alla procedura negoziata art. 221, comma 1, lett. i);
Condizioni che giustificano il ricorso alla procedura negoziata Condizioni che giustificano il ricorso alla procedura negoziaart. 125, comma 1, lett. h.1); ta art. 221, comma 1 lett. j) Condizioni che giustificano il ricorso alla procedura negoziata Condizioni che giustificano il ricorso alla procedura negoziaart. 125, comma 1, lett. h.1); ta art. 221, comma 1 lett. k) Condizioni che giustificano il ricorso alla procedura negoziata Condizioni che giustificano il ricorso alla procedura negoziaart. 125, comma 1, lett. h.2); ta art. 221, comma 1 lett. l) Procedura negoziata ex art. 125, comma 3, lett. d)
Procedura negoziata ex art. 204, comma 1
Aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria ex art. Modalità di riaggiudicazione art. 113, comma 4 103 comma 3 e fattispecie consimili Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o Modalità di riaggiudicazione art. 140, comma 1 di risoluzione del contratto ex art. 110, comma 1 Varianti art. 106 e art. 149
Motivi di variante – art. 132; art. 205, commi 1-3 per i beni culturali
Procedure ex art. 36, comma 8
Procedura selettiva ex art. 238, comma 7
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Con riferimento alla comunicazione delle informazioni indicate nel Comunicato del Presidente del 18.12.13, per le quali è previsto l’invio dei modelli predisposti dall’Autorità a mezzo posta elettronica,
si specifica che i riferimenti normativi contenuti nel Modello A allegato al Comunicato devono intendersi riferiti alle corrispondenti disposizioni del nuovo Codice, secondo quanto indicato Tabella 2.
Tabella 2 D.LGS. 50/2016
D.LGS. 163/2006
Art. 80, comma 5, lett. b)
Art. 38, comma 1, lett. a)
Art. 80, comma 2
Art. 38, comma 1, lett. b)
Art. 80, comma 1
Art. 38, comma 1, lett. c)
Art. 80, comma 5, lett. h)
Art. 38, comma 1, lett. d)
Art. 80, comma 5, lett. a)
Art. 38, comma 1, lett. e)
Art. 80, comma 5, lett. c)
Art. 38, comma 1, lett. f) e lett. c) per i reati che costituiscono grave illecito professionale
Art. 80, comma 4
Art. 38, comma 1, lett. g)
Art. 80, comma 12
Art. 38, comma 1, lett. h)
Art. 80, comma 4
Art. 38, comma 1, lett. i)
Art. 80, comma 5, lett. i)
Art. 38, comma 1, lett. l)
Art. 80, comma 5, lett. f)
Art. 38, comma 1, lett. m)
Art. 80, comma 5, lett. g)
Art. 38, comma 1, lett. m-bis)
Art. 80, comma 5, lett. l)
Art. 38, comma 1, lett. m-ter)
Art. 80, comma 5, lett. m)
Art. 38, comma 1, lett. m-quater)
Si evidenzia che possono rilevare quale causa di esclusione ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) i reati commessi nell’esercizio dell’attività professionale idonei a porre in dubbio l’integrità o l’affidabilità dell’esecutore. Pertanto, le stazioni appaltanti, nel caso in cui rilevino la presenza, a carico del concorrente, di sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione su richiesta della pena per uno di tali reati, dovranno valutare la sussistenza dei presupposti che giustifichino l’esclusione e darne conto, all’atto della comunicazione all’Autorità dell’eventuale esclusione, utilizzando il box predisposto per la valutazione dell’incidenza del reato sulla moralità professionale contenuto nel modello A allegato al Comunicato del Presidente del 18.12.2013. Le indicazioni riportate nella Tabella 2 valgono anche per le ipotesi di utilizzo del sistema AVCpass e di comunicazione delle informazioni relative alla perdita/riacquisto dei requisiti generali, da effettuarsi ai sensi del combinato disposto degli artt. 74, comma 6, ed 8, comma 5, del d.p.r. 207/2010. Si rammenta che tale disposizione, per espressa previsione dell’art. 216, comma 14, del Codice resta in vigore fino all’adozione delle linee guida sul sistema di qualificazione previste dall’art. 83, comma 2. Pertanto, l’omissione della segnalazioPAG. 47 - APINFORMA / Edilizia - numero 9 - 15 maggio 2016
ne nei termini previsti comporterà l’avvio di un procedimento sanzionatorio finalizzato all’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 213, comma 13, del Codice. L’art. 84, comma 4, lett. b) del Codice stabilisce che le stazioni appaltanti rilasciano alle imprese esecutrici i certificati di esecuzione lavori e li trasmettono in copia all’Osservatorio. Nel periodo transitorio, i certificati relativi all’esecuzione di lavori affidati con procedure di scelta del contraente svolte secondo le disposizioni del nuovo Codice, devono essere rilasciati dai soggetti competenti con le modalità telematiche predisposte dall’Autorità utilizzando l’allegato B disponibile sul sito dell’Autorità alla sezione «servizi», sottosezione «certificati di esecuzione lavori». I certificati relativi a lavori svolti all’estero devono essere inseriti nel casellario informatico a cura del Ministero degli affari esteri accedendo al servizio telematico disponibile sul sito dell’Autorità per l’emissione dei CELMAE. Con riferimento all’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 29, comma 2, del Codice relativo agli atti di programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l’affidamento di appalti, concorsi di idee e concessioni, che devono essere pubblicati sulla piattaforma digitale istituita presso l’A.N.AC., si evidenzia che
le informazioni ivi indicate coincidono, in parte, con quelle di cui all’art. 1, comma 32, della legge 190/2012, per le quali l’Autorità, con la deliberazione n. 39/2016, ha già fornito indicazioni alle Amministrazioni pubbliche sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasmissione. Pertanto, nel periodo transitorio, l’obbligo di comunicazione in esame deve essere assolto con le modalità individuate nella richiamata deliberazione dell’Autorità.
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Si evidenzia che ai sensi dell’art. 213, comma 9, nei confronti del soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni richieste ovvero fornisce informazioni non veritiere, l’Autorità avvierà un procedimento sanzionatorio finalizzato all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 13 del medesimo articolo. (CS)
Nuovo Codice dei Contratti (2a parte) LA NOSTRA REGIONE HA IN ANTICIPO PROVVEDUTO A RECEPIRE LE DIRETTIVE EUROPEE NELL’AGOSTO 2015 Il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 è il nuovo Codice dei contratti in sostituzione del D.Lgs. 163/2006, il decreto è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 10/L alla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016. In precedenza il Consiglio dei Ministri del 15 aprile 2016 aveva approvato definitivamente il decreto legislativo di attuazione delle direttive 2014/23/ UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori speciali dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché sul riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Il nuovo Codice appalti, che conferma l’impianto del testo preliminare del 3 marzo scorso e la formulazione in base alla legge delega del 28 gennaio 2016, n. 11, approvata dalle Camere il 14 gennaio 2016, contiene recepimenti dei pareri del Consiglio di Stato, delle Commissioni parlamentari competenti e della Conferenza Unificata. Trattandosi di norma ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Prevede una disciplina transitoria, nel passaggio dal vecchio al nuovo Codice, per dare certezza di riferimento alle stazioni appaltanti e ai soggetti coinvolti. Il Governo recepisce quindi in un unico decreto, passando dagli oltre 2.000 articoli del vecchio codice agli attuali poco superiori ai 200, le direttive appalti pubblici e concessioni e riordina la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e contratti di concessione, esercitando così la delega e recependo le direttive europee nei tempi previsti al passo con gli altri paesi europei. Con questo articolo continuiamo ad approfondire le disposizioni del nuovo Codice dei Contratti. PAG. 49 - APINFORMA / Edilizia - numero 9 - 15 maggio 2016
PRINCIPI RELATIVI ALL’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI ESCLUSI (ART. 4) L’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall’ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica.
PRINCIPI COMUNI IN MATERIA DI ESCLUSIONE PER CONCESSIONI, APPALTI PUBBLICI E ACCORDI TRA ENTI E AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI NELL’AMBITO DEL SETTORE PUBBLICO (ART. 5) Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un’amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell’ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; b) oltre l’80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall’amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi; c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata. Un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi come previsto della lettera a), qualora essa eserciti un’influenza determinante sia sugli obiet-
tivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore. Il codice non si applica anche quando una persona giuridica controllata che è un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore, aggiudica un appalto o una concessione alla propria amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore controllante o ad un altro soggetto giuridico controllato dalla stessa amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, a condizione che nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l’appalto pubblico non vi sia alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto prescritte dalle legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata. Un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore può aggiudicare un appalto pubblico o una concessione senza applicare il presente codice qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche in caso di controllo congiunto. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti; b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un’influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica; c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti. Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono PAG. 50 - APINFORMA / Edilizia - numero 9 - 15 maggio 2016
tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione. Se, a causa della data di costituzione o di inizio dell’attività della persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, ovvero a causa della riorganizzazione delle sue attività, il fatturato o la misura alternativa basata sull’attività, quali i costi, non è disponibile per i tre anni precedenti o non è più pertinente, è sufficiente dimostrare, segnatamente in base a proiezioni dell’attività, che la misura dell’attività è credibile. Nei casi in cui le norme vigenti consentono la costituzione di società miste per la realizzazione e gestione di un’opera pubblica o per l’organizzazione e la gestione di un servizio di interesse generale, la scelta del socio privato avviene con procedure di evidenza pubblica.
APPALTI E CONCESSIONI AGGIUDICATI AD UNA JOINT VENTURE O AD UN ENTE AGGIUDICATORE FACENTE PARTE DI UNA JOINT VENTURE (ART. 6) A condizione che la joint venture sia stata costituita per le attività oggetto dell’appalto o della concessione per un periodo di almeno tre anni e che l’atto costitutivo preveda che gli enti aggiudicatori che la compongono ne faranno parte almeno per un periodo di pari durata, il codice non si applica agli appalti nei settori speciali e alle concessioni aggiudicate da: a) una joint venture, ovvero una associazione o consorzio o una impresa comune aventi personalità giuridica composti esclusivamente da più enti aggiudicatori, per svolgere un’attività con un’impresa collegata a uno di tali enti aggiudicatori; b) un ente aggiudicatore alla joint venture di cui fa parte. Gli enti aggiudicatori notificano alla Commissione europea, su richiesta, le seguenti informazioni relative alle imprese: a) i nomi delle imprese o delle joint venture interessate; b) la natura e il valore degli appalti e delle concessioni considerati.
ESCLUSIONE DI ATTIVITÀ DIRETTAMENTE ESPOSTE ALLA CONCORRENZA (ART. 8) Gli appalti destinati a permettere lo svolgimento di un’attività, i concorsi di progettazione organizzati per il perseguimento di tale attività, nonché le concessioni aggiudicate da enti aggiudicatori, non sono soggetti al presente codice se l’attività è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. L’attività può costituire parte di un settore più ampio o essere esercitata unicamente in determinate parti del territorio nazionale. La valutazione dell’esposizione alla concorrenza ai fini del presente codice viene effettuata dalla Commissione europea, tenendo conto del mercato delle attività in questione e del mercato geografico di riferimento. Essa lascia impregiudicata l’applicazione della normativa in materia di concorrenza. Per determinare se un’attività è direttamente esposta alla concorrenza, si tiene conto di criteri conformi alle disposizioni del trattato sul funzionamento dell’Unione europea in materia di concorrenza, tra i quali possono figurare le caratteristiche dei prodotti o servizi interessati, l’esistenza di prodotti o servizi alternativi considerati sostituibili sul versante della domanda o dell’offerta, i prezzi e la presenza, effettiva o potenziale, di più fornitori dei prodotti o servizi in questione. Il mercato geografico di riferimento, sulla cui base viene valutata l’esposizione alla concorrenza, è costituito dal territorio dove le imprese interessate intervengono nell’offerta e nella domanda di prodotti e di servizi, nel quale le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee e che può essere distinto dai territori vicini, in particolare per condizioni di concorrenza sensibilmente diverse da quelle che prevalgono in quei territori. Questa valutazione tiene conto in particolare della natura e delle caratteristiche dei prodotti o servizi in questione, dell’esistenza di ostacoli all’entrata o di preferenze dei consumatori, nonché dell’esistenza, tra il territorio in oggetto e quelli vicini, di differenze notevoli sotto il profilo delle quote di mercato delle imprese o di differenze sostanziali a livello di prezzi. Sono mercati liberamente accessibili quelli per i quali sono stati adottati i provvedimenti attuativi. Se non è possibile presumere il libero accesso a un mercato in base al precedente periodo, si deve dimostrare che l’accesso al mercato in questione è libero di fatto e di diritto. Si ritiene che una determinata attività sia direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberaPAG. 51 - APINFORMA / Edilizia - numero 9 - 15 maggio 2016
mente accessibili, il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro competente per settore, può richiedere alla Commissione europea di stabilire che le disposizioni del presente codice non si applichino all’aggiudicazione di appalti o all’organizzazione di concorsi di progettazione per il perseguimento dell’attività in questione, nonché alle concessioni aggiudicate da enti aggiudicatori, informando la Commissione di tutte le circostanze pertinenti, in particolare delle disposizioni legislative, regolamentari, nonché delle eventuali determinazioni assunte al riguardo dalle Autorità indipendenti competenti. La richiesta può riguardare attività che fanno parte di un settore più ampio o che sono esercitate unicamente in determinate parti del territorio nazionale, se del caso allegando la posizione adottata dalla competente Autorità indipendente. Gli enti aggiudicatori possono chiedere alla Commissione europea di stabilire l’applicabilità ad una determinata attività. Salvo che la richiesta sia corredata da una posizione motivata e giustificata, adottata dalla Autorità indipendente competente, che illustri in modo approfondito le condizioni per l’eventuale applicabilità.
CONTRATTI DI SERVIZI AGGIUDICATI IN BASE AD UN DIRITTO ESCLUSIVO (ART. 9) Le disposizioni del codice relative ai settori ordinari e ai settori speciali non si applicano agli appalti pubblici di servizi aggiudicati da un’amministrazione aggiudicatrice, a un’altra amministrazione aggiudicatrice, a un ente che sia amministrazione aggiudicatrice o a un’associazione di amministrazioni aggiudicatrici in base a un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative o regolamentari o di disposizioni amministrative pubblicate che siano compatibili con il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE (ART. 19) L’affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila euro, mediante dazione di danaro o accollo del debito, o altre modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, è soggetto esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l’avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando
sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell’avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse. Nel caso in cui lo sponsor intenda realizzare i lavori, prestare i servizi o le forniture direttamente a sua cura e spese, resta ferma la necessità di verificare il possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia e non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori. La stazione appaltante impartisce opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all’esecuzione delle opere o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi.
OPERA PUBBLICA REALIZZATA
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A SPESE DEL PRIVATO (ART. 20) Il presente codice non si applica al caso in cui un’amministrazione pubblica stipuli una convenzione con la quale un soggetto pubblico o privato si impegni alla realizzazione, a sua totale cura e spesa e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, di un’opera pubblica o di un suo lotto funzionale o di parte dell’opera prevista nell’ambito di strumenti o programmi urbanistici. L’amministrazione, prima della stipula della convenzione, valuta che il progetto di fattibilità delle opere da eseguire con l’indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate e lo schema dei relativi contratti di appalto presentati dalla controparte siano rispondenti alla realizzazione delle opere pubbliche. La convenzione disciplina anche le conseguenze in caso di inadempimento comprese anche eventuali penali e poteri sostitutivi. (continua) (CS)
Business News LE ULTIME INFORMAZIONI PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE RICEVUTE DA INFORMEST CONSULTING SRL 7-10 SETTEMBRE 2016: PARTECIPAZIONE COLLETTIVA ALLA MANIFESTAZIONE FIERISTICA INTERNAZIONALE RIGA FOOD 2016 INFORMEST Consulting organizza la partecipazione collettiva per un gruppo di aziende italiane del settore agrofood alla 21a edizione della manifestazione fieristica internazionale Riga Food 2016, che si svolgerà a Riga dal 7 al 10 settembre 2016. Riga Food è la più grande fiera del settore alimentare organizzata nei Paesi Baltici; l’edizione 2015 ha visto la partecipazione di oltre 700 espositori da tutto il mondo, oltre 38.000 visitatori (in crescita rispetto all’edizione 2014) ed un crescente interesse da parte di importatori e distributori locali, ma anche operatori locali del settore ristorazione per tutti i comparti tradizionali dell’agrofood, incluso beverage. Non solo la Lettonia, ma tutti i tre Paesi Baltici rappresentano un mercato attraente per i prodotti agroalimentari italiani. I consumatori locali conoscono e apprezzano molti prodotti enogastronomici italiani già presenti sugli scaffali dei supermercati e nei punti vendita specializzati nonché nei molti ristoranti italiani. Inoltre, i Paesi Baltici vantano una posizione geografica che li rende un ponte per tutto il Baltico e il Nord Europa e un possibile utile punto di partenza per la successiva entrata nei mercati circostanti nordico-scandinavi (Finlandia, Svezia e Norvegia) e la Federazione Russa. Considerando quello baltico un mercato strategico per le imprese italiane, INFORMEST Consulting è intenzionata ad organizzare la partecipazione congiunta alla fiera Riga Food 2016 di un gruppo di aziende italiane del settore agrofood, non concorrenti tra loro, interessate ad uno sviluppo commerciale sul mercato locale. INFORMEST Consulting seguirà i vari aspetti della partecipazione delle aziende, dall’acquisto degli spazi alla se-
lezione preliminare di operatori locali per incontri B2B. Per maggiori informazioni, inviare un’e-mail all’indirizzo consulenza@informestconsulting.it.
IL BUSINESS COOPERATION DATABASE A DISPOSIZIONE DELLE IMPRESE DEL NORD-EST Dal 2011 Informest Consulting partecipa, in qualità di partner, al Consorzio Friend Europe (www. friendeurope.it) nell’ambito dell’Enterprise Europe Network (EEN), rete europea presente in circa 40 Paesi con oltre 600 punti di contatto. Il Network mette a disposizione delle PMI informazioni relative alle politiche dell’UE ed opportunità di collaborazione tra imprese, al fine di migliorarne la capacità competitiva e di sviluppo internazionale. Il Consorzio Friend Europe svolge la propria attività al servizio delle imprese di Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. Tra gli altri servizi, il Consorzio promuove il Business Cooperation Database della Commissione Europea, un database composto da profili di aziende che richiedono o offrono servizi e/o prodotti alimentato con giornalmente da più di 600 punti di contatto della rete appartenenti a Sistema camerale, Associazioni imprenditoriali, Agenzie di Sviluppo, Centri di Ricerca, Università, Laboratori, Parchi Tecnologici, Autorità locali. In qualità di partner EEN, Informest Consulting inserirà gratuitamente il profilo dell’azienda all’interno del database e raccoglierà le richieste ad essa orientate e provenienti dai partner Esteri. I contatti, una volta avviati potranno essere sviluppati autonomamente tra le parti interessate. L’iscrizione ha durata di un anno. Le aziende di Veneto, Trentino Alto Adige o Friuli Venezia Giulia, interessate all’iniziativa sopra indicata nell’ottica di intraprendere o aumentare contatti con nuove potenziali controparti estere possono richiedere l’inserimento gratuito del proprio profilo nel database, possono inviare una e-mail di richiesta a: informestconsulting@friendeurope.it.
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA: APERTURA DEI BANDI PER IL SOSTEGNO PER L’ACQUISTO DI SERVIZI PER L’INNOVAZIONE E PER IL SOSTEGNO DELLO SVILUPPO
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DI ADEGUATE CAPACITÀ MANAGERIALI INFORMEST Consulting, in collaborazione con Friuli Innovazione e nell’ambito del progetto Friend Europe di Enterprise Europe Network, informa che si sono aperti i bandi relativi al sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese e al sostegno dello sviluppo di adeguate capacità manageriali delle imprese del Friuli Venezia Giulia. I bandi relativi al sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione delle imprese riguardano progetti afferenti le aree di specializzazione: agroalimentare; metalmeccanica e sistema casa; cultura, creatività e turismo; tecnologie marittime; smarthealth. INFORMEST Consulting, in collabo-
razione con Friuli Innovazione, è disponibile per valutare la fattibilità personalizzata e l’inserimento di azioni di internazionalizzazione e ricerca clienti nell’ambito delle singole misure a disposizione delle aziende. In relazione al sostegno dello sviluppo di adeguate capacità manageriali delle imprese è prevista anche l’acquisizione di servizi di temporary management; INFORMEST Consulting mette a disposizione delle aziende la propria organizzazione internazionale di export manager specializzati per categoria di prodotto ed operanti nei Paesi esteri per l’inserimento commerciale (selezione mercati, ricerca BUYER esteri, avvio trattative commerciali, gestione linguistica e gestioni offerte e ordini, ecc.). Per ulteriori informazioni: consulenza@informestconsulting.it.
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Concessionaria Esclusiva per la pubblicitĂ su
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Legislazione alimentare NOVITÀ NORMATIVE, NAZIONALI E COMUNITARIE, SPECIFICHE PER GLI OPERATORI DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE Fonte: UnionAlimentari
ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE Qualifica sanitaria BSE della Francia La Commissione Europea ha pubblicato la decisione che modifica la decisione 2007/453/CE per quanto riguarda la qualifica sanitaria relativa alla BSE della Francia. Esportazione prodotti a base di latte Il Ministero della Salute ha pubblicato i chiarimenti sulla modalità di compilazione del certificato sanitario per l’esportazione di prodotti a base di latte dall’Italia verso il Sud-Africa. Influenza Aviaria 1 Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota concernente l’influenza aviaria - Dispositivo dirigenziale recante ulteriori misure di controllo ed eradicazione per contenere l’eventuale diffusione del virus dell’influenza aviaria. Influenza aviaria 2 Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota concernente l’influenza aviaria sottotipo H7N7 ad alta patogenicità. Elementi di informazione. Influenza aviaria 3 Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota concernente l’Influenza aviaria ad alta patogenicità H7N7 - Dispositivo dirigenziale recante ulteriori misure di controllo ed eradicazione per contenere l’eventuale diffusione del virus dell’influenza aviaria. Influenza aviaria esportazione verso Hong Kong Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota
concernente l’influenza aviaria e divieto di esportazione verso Honk Kong di pollame e prodotti. Influenza aviaria e esportazione verso Stato di Israele Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota concernente l’influenza aviaria e divieto di esportazione verso lo Stato di Israele di materiale genetico di pollame, uova da tavola e uccelli. Elenchi Paesi Terzi autorizzazione prodotti di origine animale La Commissione ha pubblicato il Regolamento relativo alla definizione di elenchi di paesi terzi, parti di paesi terzi e territori dai quali gli Stati membri autorizzano l’introduzione nell’Unione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e alla determinazione delle specifiche dei certificati, recante modifica del regolamento (CE) n. 2074/2005 e abrogazione della decisione 2003/812/CE. Uova e carni di Pollame La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento relativo a misure eccezionali di sostegno nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia. Etichettatura carni bovine Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato le disposizioni relative all’etichettatura delle carni bovine. Esportazione carni bovine in Giappone Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota concernente l’esportazione di carni e frattaglie bovine dall’Italia verso il Giappone. Abrogazione nota n. 16381 del 22 aprile 2016. Programma nazionale triennale a favore dell’apicoltura Il Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto concernente le disposizione nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli per quanto concerne il Programma nazionale triennale a favore del settore dell’apicoltura.
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ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE Xylella fastidiosa La Commissione Europea ha pubblicato la Decisione che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.). Sementi Pinus radiata D. Don La Commissione Europea ha pubblicato la decisione che autorizza temporaneamente la Spagna ad approvare a fini di commercializzazione sementi della specie Pinus radiata D. Don, importate dalla Nuova Zelanda, che non soddisfano i requisiti della direttiva 1999/105/CE del Consiglio relativamente all’identificazione e all’etichettatura, nonché postime ottenuto da dette sementi. Linee Guida Cereali Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato le linee guida per il controllo delle micotossine nella granella di mais e di frumento.
scrizione di una varietà ortiva nel relativo registro nazionale.
BEVANDE Pratiche enologiche La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 606/2009 per quanto riguarda alcune pratiche enologiche.
COMMERCIO Informazioni Doganali La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento che determina le operazioni relative all’applicazione della normativa agricola per le quali è richiesto l’inserimento di informazioni nel sistema d’informazione doganale. Fondo di garanzia Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il Decreto concernente i criteri e modalità semplificati di accesso all’intervento del Fondo di garanzia per le Piccole e medie imprese in favore di PMI innovative.
ETICHETTATURA
Varietà di soia Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto 27 aprile 2016 concernente l’istituzione del registro volontario di varietà di soia (Glycine max (L.) Merrill) destinate al consumo alimentare fresco.
Claim “Vino libero” L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha pubblicato il provvedimento concernente l’irrogazione della sanzione amministrativa per aver posto in essere una pratica commerciale scorretta.
Commercializzazione delle sementi di cereali Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto concernente il recepimento della direttiva 2015/1955/UE della Commissione del 29 ottobre 2015 che modifica gli allegati I e II della direttiva 66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali.
PRODOTTI SPECIALI
Iscrizione varietà specie piante agrarie e di ortaggi Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto 17 marzo 2016 concernente i caratteri e condizioni da osservarsi ai fini della iscrizione delle varietà di specie di piante agrarie e di ortaggi nel registro nazionale: recepimento della direttiva 2015/1168/UE della Commissione del 15 luglio 2015. Varietà ortiva Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto concernente l’i-
Esportazione di latte “Infant formula” Il Ministero della salute ha pubblicato la circolare concernente l’esportazione di latte “Infant Formula” in Corea del Sud.
PRODOTTI TIPICI E LORO SEGNI DISTINTIVI Elenco DOP e IGP Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato l’elenco delle denominazione italiane, iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite (Regolamento UE n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012) (aggiornato al 14 maggio 2016). Statuto del Consorzio del Prosciutto di San Daniele Il Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto di approvazione
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delle modifiche allo statuto del Consorzio del Prosciutto di San Daniele. Mortadella Bologna Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e forestali ha pubblicato il decreto concernente l’approvazione delle modifiche allo stato del Consorzio Mortadella Bologna. Elenco denominazione DOP e IGP Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato l’elenco delle denominazioni italiane, iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite (Regolamento UE n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012) (aggiornato al 18 maggio 2016). Prosciutto di Norcia Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto che dispone una minore del disciplinare di produzione della denominazione «Prosciutto di Norcia» registrata in qualità di indicazione geografica protetta in forza al regolamento (CE) n. 1065 del 12 giugno 1997. Patata del Fucino Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il provvedimento concernente l’istruzione della denominazione «Patata del Fucino» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.
ZOOTECNIA Presenza di DNA di ruminanti in mangimi per acquacoltura Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota concernente la presenza di DNA di ruminanti in mangimi per acquacoltura. oOo
DATI DI MERCATO 19a SETTIMANA (DAL 9 AL 15 MAGGIO 2016) Sono disponibili i rapporti settimanali, suddivisi per i diversi comparti merceologici, contenenti
informazioni e dati aggiornati sull’andamento dei prezzi dei prodotti monitorati e sulle principali variabili statistico-economiche, inclusi consumi e commercio con l’estero, per i seguenti settori: avicunicoli, bovini; frumento; lattiero caseario; mais ed alimenti per il bestiame; oli vegetali; ortaggi e patate; ittico; suini. I dati riportati sono gli ultimi disponibili e sono riferiti alle rilevazioni effettuate nel corso delle settimane sopra indicate. oOo
RASFF - RAPID ALERT SYSTEM FOR FOOD AND FEED Dati relativi alla settimana n. 19, dal 9 al 15 maggio 2016 È disponibile l’elenco riepilogativo delle 74 notifiche, di cui 16 allerte, effettuate tramite il Sistema di Allerta Rapido Comunitario. Nessuna allerta avviata dall’Italia, mentre due allerte comunitarie hanno interessato prodotti originari dal nostro Paese. In particolare la Svezia, per carote contaminate oltre i limiti di chlorpyrifos, e la Danimarca per rucola fresca contaminata da Campylobacter. Dati relativi alla settimana n. 20, dal 16 al 22 maggio 2016 Le Imprese interessate possono richiedere l’elenco riepilogativo delle 51 notifiche, di cui 16 allerte, effettuate tramite il Sistema di Allerta Rapido Comunitario. Sei allerte avviate dall’Italia: cinque relative al settore ittico (di queste quattro referenze provenienti dalla Spagna: sindrome sgombroide in tonno decongelato, mercurio in pesce spada e verdesca, istamina in tonno pinna gialla. La quinta allerta è relativa a gamberi dalle zampe bianche del Pacifico provenienti dall’Olanda, senza indicazione della presenza di solfiti; la sesta allerta è relativa a filetti di pollo congelati contenenti latte non dichiarato fra gli ingredienti, provenienti dal Regno Unito. Un’allerta avviata dalla Francia ha anche interessato merce distribuita in Italia, proveniente dalla Spagna, in particolare barrette di cioccolato fondente contaminate da benzo(a)pirene e idrocarburi policiclici aromatici.
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Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento PUBBLICATI I COSTI INDICATIVI DI RIFERIMENTO DEL GASOLIO VALIDI PER L’APRILE 2016
Si fa seguito a quanto riportato su Apinforma n. 7/2016, p. 47, per segnalare che il 16 maggio 2016 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità (di seguito Ministero) ha pubblicato sul proprio sito web (www.mit.gov.it) l’aggiornamento mensile della voce “costo per litro del gasolio” per le imprese di autotrasporto di cose in conto terzi valido per il mese di aprile 2016. In particolare, tenuto conto del prezzo medio al consumo accertato dal Ministero dello sviluppo economico nell’aprile 2016 (pari a 1.237,10 euro per 1.000 litri di gasolio), il valore mensile di riferimento di questa voce risulta essere di: - 1,014 euro/l per i veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 7,5 t (al netto dell’Iva);
- 0,800 euro/l per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t (al netto dell’Iva e del rimborso delle accise). Si rammenta sempre che, a partire dal luglio 2015, con la ripresa delle pubblicazioni dei predetti valori indicativi, la nuova nota metodologica del Ministero ha chiarito che l’unica componente che verrà aggiornata mensilmente è quella del gasolio; per tutte le altre, la stessa nota ha informato che a seguito dei rilievi formulati dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Ministero non provvederà più a quantificarle, limitandosi a riportare i criteri o le fonti da cui poter ricavare i relativi dati (ad es. il CCNL per il costo del lavoro). Inoltre, anche in questa sede, si ricorda che a partire dal 1° gennaio 2016 i veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 t che avranno titolo al rimborso di quota parte delle accise sono solo quelli di categoria ecologica “euro 3” e superiori. Il testo della nota ministeriale e altre informazioni possono essere richiesti all’ufficio economico dell’Associazione.
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(AdT)
Disciplina pesatura container PESATURA OBBLIGATORIA DEI CONTAINER PRIMA DELL’IMBARCO SU NAVI. LINEE GUIDA MINISTERIALI Dal 1° luglio 2016 entreranno in vigore i nuovi emendamenti della convenzione SOLAS 74, relativi alla sicurezza della navigazione in mare e delle navi adibite al trasporto dei container. Questi, fra l’altro, prevedono la pesatura obbligatoria dei container prima dell’imbarco su navi impiegate in viaggi internazionali, attraverso l’acquisizione della “massa lorda del container verificata” (Verified Gross Mass, VGM, Regola VI/2). Nel dettare i criteri e le norme tecniche di applicazione dei nuovi emendamenti, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto ha predisposto delle linee guida contenute nel decreto 5 maggio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.110 del 12 maggio 2016. Nel premettere che, a breve, il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto diffonderà anche una circolare per risolvere alcuni dubbi generati dalle nuove disposizioni, il d.m. 5 maggio 2016: - identifica il soggetto obbligato ad eseguire la pesatura nello shipper e, cioè, nello spedizioniere marittimo; peraltro, sono stati sollevati dei dubbi circa la traduzione in italiano del termine, per cui non è escluso che nella circolare in preparazione giungano dei chiarimenti sul punto; - prescrive che la pesatura vada effettuata con strumenti omologati ai sensi della normativa italiana in materia (decreti legislativi 29
dicembre 1992, n. 517 e 2 febbraio 2007, n. 22 e regio decreto 12 giugno 1902, n. 226), muniti di contrassegno di verificazione periodica non scaduto; tuttavia, il par.7 delle Linee guida prevede un periodo transitorio fino al 30 giugno 2017, in cui potranno utilizzarsi anche strumenti di pesatura non omologati ai sensi delle citate disposizioni, “purché l’errore massimo permesso per detti strumenti non sia superiore a due volte e mezzo quello previsto per la stessa tipologia di strumenti approvati con analoghe caratteristiche metrologiche e, comunque, non sia superiore a + [o]- 500 Kg”; - prescrive che la pesatura venga comprovata da un documento di trasporto (shipping document), originato dallo spedizioniere per fornire la massa lorda verificata del contenitore al comandante della nave (anche mediante il raccomandatario marittimo), o al suo rappresentante e al rappresentante del terminalista, sufficientemente in anticipo per consentire l’elaborazione del piano di stivaggio; - prevede che per eseguire la pesatura sia possibile optare tra due metodi (par. 3 delle Linee guida), fermo restando che l’utilizzo del metodo basato sulla somma dei valori ottenuti nella pesatura dei colli, dei materiali di rizzaggio e di imballaggio, e della tara del container è riservato agli spedizionieri certificati secondo le specifiche dettate al par.4 delle Linee guida; - prevede che in sede di controlli e verifiche dopo la prima pesatura sia accettata una tolleranza per ciascun contenitore pari al 3% della massa lorda verificata. Copia delle linee guida può essere richiesta all’ufficio trasporti dell’Associazione.
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(AdT)
Autotrasporto. Riduzione pedaggi autostradali PER IL 2016
DELIBERAZIONI DEL COMITATO CENTRALE DELL’ALBO. SCADENZA DOMANDE PER IL 2015 PREMESSA Nella seduta del 24 maggio 2016 il Comitato Centrale per l’Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi (di seguito Comitato centrale e Albo) ha assunto una serie di importanti provvedimenti in materia di riduzione compensata dei pedaggi autostradali che si possono così riassumere: a) ha ratificato la deliberazione n. 2/2016 del 6 maggio 2016, che era stata adottata in via d’urgenza e che reca: - la fissazione delle risorse per il pagamento delle riduzioni dei pedaggi autostradali del 2014; - lo stanziamento fondi per l’acconto delle risorse per il 2015; - la fissazione in via provvisoria delle disponibilità per i pedaggi per il 2016 e di nuovi criteri di calcolo della riduzione; b) ha ratificato la delibera n. 3/2016 che determina la somma disponibile per il pagamento delle riduzioni del 2014; c) ha approvato le riduzioni delle percentuali di sconto sui pedaggi 2014; d) ha determinato i criteri e la tempistica delle nuove modalità di presentazione delle domande per ottenere le riduzioni compensate dei pedaggi 2015.
PUNTI A) E B): STANZIAMENTI E NUOVI CRITERI DI CALCOLO
Quanto ai punti a) e b) il Comitato centrale ha destinato le seguenti somme: - 132.741.173,80 euro al pagamento degli sconti autostradali del 2014; - 59.692.023,10 euro, in via provvisoria, al pagamento degli acconti degli sconti autostradali del 2015. L’ammontare spettante a ciascuna impresa ammessa alla misura, viene calcolato nel rispetto dei criteri definiti, a suo tempo, nelle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ripresi nelle successive delibere dell’Albo. In merito ai fondi stanziati per i pedaggi 2016 il Comitato centrale ha destinato in via provvisoria salvo quindi l’ulteriore stanziamento con una delle prossime leggi di stabilità - 55.213.359,00 euro, secondo la seguente ripartizione: - 49.692.023,10 euro (il 90 % di 55.213.359,00 euro), per il pagamento delle riduzioni compensate del 2016; - 5.521.335,90 euro (il restante 10% di 55.213.359,00 euro), per la realizzazione di interventi per il miglioramento della sicurezza della circolazione stradale e dei controlli su strada. Per le riduzioni compensate del 2016 il Comitato centrale ha rimodulato il sistema di calcolo che differenzia le percentuali di riduzione, non solo in funzione del “fatturato” in pedaggi dell’impresa, ma anche della categoria ecologica dei veicoli, eliminando in tal guisa il coefficiente di moltiplicazione. Di conseguenza, per i pedaggi del 2016 la riduzione sarà riconosciuta ai veicoli di categoria ecologica Euro 3 e superiori del sistema di classificazione “assi-sagoma” delle classi B (autocarri), 3 (autocarri e complessi veicolari a 3 assi), 4 (autocarri e complessi veicolari a 4 assi) e 5 (complessi veicolari a 5 assi) del sistema di classificazione assi sagoma nelle sottostanti misure.
FASCIA DI “FATTURATO” (EURO)
CATEGORIA ECOLOGICA DEL VEICOLO
PERCENTUALE RIDOTTA
200.000 - 400.000
Euro 5 e superiore
4%
200.000 - 400.000
Euro 4
3%
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FASCIA DI “FATTURATO” (EURO)
CATEGORIA ECOLOGICA DEL VEICOLO
PERCENTUALE RIDOTTA
200.000 - 400.000
Euro 3
2%
400.001 - 1.200.000
Euro 5 e superiore
6%
400.001 - 1.200.000
Euro 4
5%
400.001 - 1.200.000
Euro 3
4%
1.200.001 - 2.500.000
Euro 5 e superiore
8%
1.200.001 - 2.500.000
Euro 4
7%
1.200.001 - 2.500.000
Euro 3
6%
2.500.001 - 5.000.000
Euro 5 e superiore
10%
2.500.001 - 5.000.000
Euro 4
9%
2.500.001 - 5.000.000
Euro 3
7%
oltre 5.000.000
Euro 5 e superiore
13%
oltre 5.000.000
Euro 4
11%
oltre 5.000.000
Euro 3
9%
Per le imprese che hanno realizzato almeno il 10% del “fatturato” in pedaggi nelle ore notturne (con ingresso in autostrada dopo le 22.00 ed entro le 02.00, ovvero uscita prima delle ore 06.00), la riduzione compensata è incrementata del 10%; l’incremento è applicato allo sconto spettante alla singola impresa, tenuto conto dell’eventuale appartenenza a forme associative, fermo restando comunque il limite percentuale massimo di riduzione del 13 %. Naturalmente, il Comitato centrale potrà rivedere FASCE DI “FATTURATO” (EURO)
le predette percentuali tenendo conto dei fondi disponibili per la misura.
PUNTO C) PERCENTUALI DI RIDUZIONE PER IL 2014 Quanto al punto c), lo stanziamento del 2014, pari a oltre i 132 milioni di euro citati, non è stato sufficiente per la concessione delle percentuali massime di sconto originariamente previste. Le stesse, dunque, sono state ridotte nelle misure riportate in tabella:
RIDUZIONE PERCENTUALE ORIGINARIA
PERCENTUALE RIDOTTA
da 200.000 a 400.000
4.33 %
1,8434%
da 400.001 a 1.200.000
6,50 %
2,7672%
da 1.200.001 a 2.500.000
8,67 %
3,6911%
da 2.500.001 a 5.000.000
10,83 %
4,6106%
oltre 5.000.000
13,00 %
5,5345%
Serve ricordare che le riduzioni percentuali dei pedaggi autostradali per il 2014 vanno moltiplicate per i coefficienti degli autoveicoli con cui sono stati effettuati i transiti autostradali nell’anno in questione secondo la loro categoria ecologica e, cioè: - 1 per gli Euro 3; - 2 per gli Euro 4 ed Euro 5; - 2,5 per gli Euro 6.
Il pagamento alle imprese delle riduzioni per il 2014 è previsto entro l’estate 2016.
PUNTO D): LE DOMANDE PER IL 2015 E IL MANUALE PER L’UTENTE Dal 2015 la domanda per la riduzione dei pedaggi va effettuata in due fasi: - la prima di prenotazione, in cui l’impresa inte-
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ressata inserisce il proprio (o i propri) codice cliente; - la seconda di presentazione della vera e propria domanda, con compilazione dei dati della stessa. Entrambe queste fasi e tutta la gestione dell’invio telematico delle richieste di riduzione dei pedaggi sono illustrate nel Manuale utente per la gestione delle domande dei pedaggi. Il Comitato Centrale ha anche stabilito che, per ciò che concerne la domanda di riduzione dei pedaggi 2015:
- la prenotazione va effettuata nel periodo dal 15 al 30 giugno 2016; - la domanda, invece, va effettuata nel periodo dal 10 al 31 luglio 2016. Il Manuale per l’utente può essere reperito sul sito dell’Albo (www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/servizio-gestione-pedaggi) oppure essere richiesto all’ufficio trasporti dell’Associazione, unitamente a ogni altra informazione.
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(AdT)
Scadenze aziendali giugno 2016 IL CALENDARIO DELLE SCADENZE PER IL MESE DI GIUGNO 2016
MERCOLEDÌ 15 FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per l’emissione delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di maggio. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione
GIOVEDÌ 16 VERSAMENTO DELLE IMPOSTE DOVUTE IN BASE AD UNICO PERSONE FISICHE - Scade il termine per il versamento del saldo per il 2015 e del primo acconto per il 2016, delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte delle persone fisiche, senza alcuna maggiorazione. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE DOVUTE IN BASE AD UNICO SOCIETA’ DI PERSONE - Scade il termine per il versamento del saldo per il 2015 e del primo acconto per il 2016, delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte delle società di persone, senza alcuna maggiorazione. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE DOVUTE IN BASE AD UNICO SOGGETTI IRES - Scade il termine di versamento del saldo per il 2015 e del primo acconto per il 2016 delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei soggetti Ires, il cui periodo d’imposta si è chiuso il 31 dicembre 2015, senza alcuna maggiorazione. MODELLO IRAP 2016 –Scade il termine per il versamento del saldo per il 2015 e del primo acconto per il 2016 dell’Irap dovuta da parte di persone fisiche, società di persone e società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare.
IVA – LIQUIDAZIONE MENSILE – Scade il termine per il versamento dell’Iva relativa al mese di maggio. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F 24. IVA ANNUALE - RATEIZZAZIONE - Scade il termine per il versamento della 4a rata dell’Iva, relativa al 2015 risultante dalla dichiarazione annuale con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33% mensile a decorrere dal 16 marzo 2016 utilizzando il codice tributo 6099. IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su: - redditi di lavoro autonomo; - redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi ed opere dell’ingegno e contratti di associazione in partecipazione; - obbligazioni e titoli similari; - redditi di capitale diversi da dividendi e interessi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari; - provvigioni; - redditi di lavoro dipendente e assimilati. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F 24. INPS - CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA Scade il termine per il versamento del contributo INPS alla gestione separata in base alle seguenti aliquote: - 27,72% per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva; - 31,72% (prima fascia) per i soggetti che non risultano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; - 24% per i soggetti già iscritti ad altra gestione obbligatoria. Il contributo così calcolato è posto: - per un terzo a carico dei percettori dei compensi; - per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. DIRITTO ANNUALE CCIAA - Scade il termine
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per il versamento del diritto camerale dovuto per il 2016. Il pagamento dovrà essere effettuato utilizzando il modello F24, compilando la sezione Regioni ed Enti locali ed indicando il codice tributo 3850. STUDI DI SETTORE - Scade il termine per effettuare il versamento dell’Iva relativa all’adeguamento dei ricavi agli studi di settore e dell’eventuale maggiorazione del 3%. RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA - Scade il termine per il versamento dell’imposta sostitutiva del 12% o del 16% per la rivalutazione dei beni d’impresa delle società di capitali ed enti commerciali effettuata nel bilancio 2015, nonché dell’ulteriore eventuale 10% per l’affrancamento del saldo attivo. IMU - TASI - PRIMA RATA 2016 - Scade il termine per il versamento della prima rata dell’Imu e della Tasi dovuta per il 2016. Il pagamento va effettuato utilizzando il modello F24 o tramite bollettino di c/c postale. ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE SU CONGUAGLIO DI FINE RAPPORTO - Scade il termine per il versamento dell’addizionale regionale e dell’eventuale addizionale comunale, da trattenere all’atto del conguaglio di fine rapporto effettuato e liquidato nel mese precedente. Il codice tributo per il versamento è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale. I versamenti possono essere effettuati presso gli sportelli di qualsiasi concessionario o banca convenzionata, nonché presso gli uffici postali abilitati, utilizzando, in tutti i casi, il modello unico di pagamento fisco/ inps/regioni (Mod. F24). ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE 2015 - Scade il termine per versare le rate di addizionale regionale e addizionale comunale trattenute sulle retribuzioni del mese precedente. Tale versamento è da effettuarsi insieme alle ritenute IRPEF. Il codice tributo è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale; l’anno di riferimento è il 2015 ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2016 - Scade il termine per versare la rata di acconto dell’addizionale comunale trattenuta ai dipendenti sulle retribuzioni del mese precedente. Tale versamento è da effettuarsi insieme alle ritenute IRPEF. Il codice tributo è il 3847. L’anno di riferimento è il 2016.
CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDENTI - Scade il termine per il versamento all’Inps, tramite mod. F24, dei contributi relativi ai lavoratori dipendenti. CONTRIBUTI COLLABORATORI - Scade il termine per il versamento tramite mod. F24 telematico dei contributi trattenuti il mese precedente dai committenti per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto. CONTRIBUTI INPS DIRIGENTI (EX INPDAI) Scade il termine per il versamento dei contributi, tramite il mod. F24, della contribuzione Inps dei dirigenti per le retribuzioni di competenza del mese precedente. INPS - FONDO DI TESORERIA - Scade il termine per i datori di lavoro con almeno 50 dipendenti di versare al Fondo di tesoreria la quota mensile di TFR, totale o parziale, maturata nel mese precedente e non devoluta alle forme pensionistiche complementari.
SABATO 25 (POSTICIPA A LUNEDÌ 27) IVA INTRACOMUNITARIA MENSILI - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al mese di maggio. I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1 - quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni; - l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2 - quater e l’INTRA 2 - quinquies per gli acquisti. La presentazione deve essere effettuata in via telematica.
GIOVEDÌ 30 UNICO 2016 CARTACEO - Scade il termine per la presentazione del modello Unico 2016 cartaceo alle Poste da parte di persone fisiche non soggette ad Iva. Si ricorda che l’obbligo della trasmissione telematica è stata generalizzata anche per le persone fisiche, tranne poche eccezioni. DICHIARAZIONE IMU - TASI - Scade il termine per la presentazione al Comune, qualora prevista, delle dichiarazioni Imu e Tasi, relativamente ai fabbricati per i quali sono intervenute variazioni ai fini della determinazione dell’imposta. CONTRATTI DI LOCAZIONE - Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazio-
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ne di immobili con decorrenza 1° giugno 2016 e versamento dell’imposta di registro per i contratti di locazione con annualità scaduta il 31 maggio 2016.
sta sostitutiva relativa alla rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni con riferimento ai beni posseduti al 1° gennaio 2014, 1° gennaio 2015 e 1° gennaio 2016.
ELENCO ACQUISTI DA SAN MARINO - Scade il termine per la trasmissione telematica della comunicazione degli acquisti, senza applicazione dell’Iva, presso operatori di San Marino registrati nel mese di maggio.
LIBRO UNICO - Scade il termine per le registrazioni relative al mese precedente. DENUNCIA UNIEMENS - Scade il termine per l’invio delle denunce contributive e retributive relative alle retribuzioni del mese precedente.
RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI - Scade il termine per il versamento dell’impo-
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(PZ - BA)