APINFORMA
numero 15 31 agosto 2024
IN PRIMO PIANO
Paghi contactless, vivi impactless
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. La vendita dei prodotti e dei servizi accessori è soggetta alla valutazione da parte della Banca. Per le condizioni contrattuali ed economiche consultare i fogli informativi disponibili nelle filiali e su civibank.it.
APINFORMA
Credito d’imposta R&S
Interessi di mora al 12,25%
Rottamazione magazzino
Riforma fiscale
Semplificazione controlli Pubblica Amministrazione
Incentivi per la realizzazione di Proof of Concept
Contributi per investimenti in sicurezza 2024
Nuova Sabatini capitalizzazione
Incentivi per il settore dell’idrogeno rinnovabile
Vigilanza straordinaria rischio calore 2024
Edilizia: definito importo E.v.r. a valere per il 2024
Indice mensile rivalutazione t.f.r. luglio 2024
Protezione dei lavoratori da agenti cancerogeni
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• CONSULENZE PROFESSIONALI
ORGANIZZAZIONE
BM Infissi, l’eleganza del serramento in legno
Autotrasporto. Riduzione pedaggi autostradali 2024
Trazionismo e locazione senza conducente
Sistemi avanzati di assistenza alla guida
Sistemi di monitoraggio dei trasporti
Revisioni. Attrezzature tecniche
Autorizzazioni trasporti internazionali su strada
Chiusura totale del Traforo del Monte Bianco
Scadenze aziendali del mese di settembre 2024
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✔ Manutenzione ferroviaria, in collaborazione con le strutture dell’Officina di Udine, ai sensi del regolamento 779/2019, per tutte le 4 funzioni ECM:
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• Gestione
• Gestione della manutenzione della flotta
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• Sviluppo e ingegneria
• Gestione della manutenzione della flotta
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Credito d’imposta R&S
RICERCA E SVIlUPPO
approvate le linee guida
da parte del mimit
PREMESSA
Con decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 4 luglio 2024 sono state approvate le linee guida relative all’applicazione del credito d’imposta per l’attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica.
Le linee rinviano al Manuale di Frascati e hanno l’intento di fornire agli operatori le indicazioni puntuali sulla corretta gestione dell’agevolazione e limitare in questo modo il rischio di contestazioni da parte dell’Agenzia delle entrate o del MIMIT. Le linee servono quindi per qualificare correttamente gli investimenti all’interno delle tre attività agevolate:
1) R&S;
2) innovazione tecnologica;
3) design e ideazione estetica.
Il decreto prevede cinque caratteristiche da rispettare congiuntamente, già enunciate nel Manuale di Frascati, che sono: novità, creatività, sistematicità, trasferibilità e incertezza.
In merito all’ultima condizione è stato chiarito che la validità e la bontà dell’investimento agevolabile deve essere dimostrata anche in presenza di incertezze sulla fattibilità tecnica e/o sull’approccio da seguire per raggiungere gli obiettivi, evidenziando eventuali ritardi di progetto, fallimenti o eventuali riprogettazioni.
Le linee guida hanno l’obiettivo di fornire i criteri che i verificatori dovranno seguire ai fini della loro qualificazione nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo, innovazione, design e ideazione estetica ammissibili al beneficio di cui all’art. 1 commi 198 – 208 della legge 160/2019 per i periodi d’imposta 2020 e successivi o nell’ambito delle attività di R&S di cui all’art. 3 del D.L. 145/2013 per i periodi d’imposta dal 2015 al 2019.
Le linee richiedono che le attività perseguano un progresso o un avanzamento delle conoscenze o denotino delle capacità generali in un campo scientifico o tecnologico e non già il semplice progresso o avanzamento delle conoscenze o delle capacità proprie di una singola impresa.
A questo proposito vengono richiamati i principi contenuti nel Manuale di Frascati già enunciati che di seguito precisiamo.
1) Novità - l’attività di R&S deve puntare a nuove scoperte o al raggiungimento di nuovi risultati e conoscenze applicabili a prodotti e processi non presenti nel settore di riferimento. La generazione di nuova conoscenza è l’obiettivo previsto per qualsiasi progetto di R&S, dove il concetto di “nuovo” deve essere declinato in funzione del contesto all’interno del quale ci si trovi ad operare. Sono escluse le attività volte a copiare, imitare o decodificare la conoscenza (reverse engineering).
2) Creatività - un progetto di R&S deve avere come obiettivo la creazione o l’individuazione di concetti o idee che migliorino lo stato dell’arte rappresentante le conoscenze esistenti al momento dell’inizio del progetto stesso portando a risultati originali e non ovvi. Ciò esclude qualsiasi attività finalizzata al mero cambiamento routinario di prodotti. Per la creatività è necessario che vi siano ostacoli di natura tecnica, scientifica e tecnologica da superare o particolari difficoltà nel raggiungere gli obiettivi prefissati, il cui superamento abbia richiesto lo studio di soluzioni originali e creative. A questo proposito è importante dimostrare che il team di tecnici o esperti si sia adoperato per la risoluzione degli ostacoli scientifici, tecnici o tecnologici anche mutuando o adattando soluzioni utilizzate per applicazioni in settori differenti rispetto a quello di riferimento.
3) Sistematicità - le attività di R&S devono essere pianificate, per verificare la sistematicità si deve esaminare l’obiettivo del progetto, le fonti di finanziamento, le risorse impiegate, i tempi previsti, le modalità di esecuzione, la documentazione e il monitoraggio del proget-
to stesso. Quest’ultimo deve essere descritto compiutamente nella sua genesi e nel suo svolgimento, indicando gli elementi che concorrono alla sua realizzazione, le ipotesi fatte, gli step previsti, gli obiettivi intermedi attesi.
4) Trasferibilità e/o Riproducibilità - il progetto di R&S dovrebbe comportare un potenziale trasferimento delle nuove conoscenze, assicurarne l’utilizzo e consentire ad altri ricercatori di riprodurne i risultati. In un contesto aziendale i risultati saranno protetti dalla segretezza o da altri mezzi di protezione della proprietà intellettuale, ma si dovrà prevedere che il processo e i risultati possano essere registrati per essere utilizzati da altri ricercatori dell’azienda. Questo requisito deve essere interpretato in stretta connessione con quello della sistematicità.
5) Incertezza - le attività devono implicare incertezza in quanto, sin dall’inizio del progetto, il tipo di risultato e i costi da sostenere non possono essere determinati con certezza anche in funzione del “Time to market” (tempo che separa la concezione dell’innovazione dalla sua commercializzazione). Questo requisito richiede la dimostrazione di incertezze sulla fattibilità tecnica e/o sull’approccio da seguire per raggiungere gli obiettivi, evidenziando gli eventuali ritardi di progetto, i fallimenti o eventuali riprogettazioni. L’incertezza può riferirsi anche al trasferimento tecnologico (adattabilità di soluzioni presenti in settori diversi) o può connotare anche la fase di pre – industrializzazione (fase sperimentale e di validazione di idee e delle soluzioni), o può generare rischi anche in fase di ingegnerizzazione.
INNOVAZIONE
TECNOlOGICA
Rientrano nel credito d’imposta in argomento i lavori diversi da quelli di R&S svolti nel periodo d’imposta dal 2020 in poi finalizzati alla realizzazione o all’introduzione di prodotti nuovi o migliorativi. Si tratta di beni o servizi che si differenziano per le caratteristiche tecniche, i componenti, i materiali, il software incorporato, la facilità d’impiego, ecc.. Sono esclusi i lavori per la soluzione di problemi legati al normale funzionamento dei prodotti o per l’eliminazione di difetti di fabbricazione o per personalizzare i prodotti su richiesta del committente.
Innovazione digitale 4.0
Le attività di innovazione finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 riguardano i lavori svolti nell’ambito di progetti relativi
alla trasformazione dei processi aziendali attraverso l’integrazione e l’interconnessione dei fattori, interni ed esterni all’azienda. Si tratta dell’introduzione di soluzioni che consentono il miglioramento della gestione operativa della produzione, l’integrazione, attraverso l’applicazione di tecnologie digitali tra il sistema informatico e le fasi del processo di produzione di beni o servizi oppure con l’introduzione di soluzioni che permettono la pianificazione e la simulazione dei processi produttivi.
Transizione ecologica
Rientrano nella definizione di attività finalizzate alla transizione ecologica i lavori svolti nell’ambito di progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali secondo i principi dell’economia circolare quali la progettazione di prodotti con una durata maggiore e riutilizzabili, introduzione di modelli di sinergia tra sistemi industriali presenti all’interno di uno specifico ambito economico territoriale, l’introduzione di soluzioni tecnologiche per il recupero di materie prime di alta qualità da prodotti post - uso ecc.
DESIGN
E IDEAZIONE ESTETICA
Le attività di questo tipo sono quelle svolte per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari nell’ambito dei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile e arredo e ceramica.
Sono ammissibili i lavori di design e ideazione estetica finalizzati a innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali quali, le caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della struttura superficiale e degli ornamenti. Per le imprese dell’abbigliamento che rinnovano i prodotti a intervalli regolari sono considerate attività ammissibili i lavori relativi alla realizzazione di nuove collezioni o campionari che presentino elementi di novità. Le attività ammissibili sono comunque limitate alla fase precompetitiva che termina con la realizzazione dei campionari destinati alla vendita.
ChIUSURA
SUll’ARRETRATO
Le linee forniscono quindi uno scudo ai contribuenti nei confronti di possibili contestazioni da parte dell’amministrazione finanziaria che risulta vincolata alla certificazione di qualità degli investimenti eleggibili al beneficio, acquisita con la procedura di rulling dinanzi al MIMIT.
(PZ)
Interessi di mora al 12,25%
- 9,85 primo semestre 2003;
- 9,10 secondo semestre 2003;
in leggera riduzione riSpetto al SemeStre preCedente
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con proprio comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2024, ha reso noto il tasso d’interesse di mora applicabile per il secondo semestre 2024 fissandolo nella misura del 4,25%.
Il decreto legislativo n. 231/2002 regola la decorrenza degli interessi di mora nelle transazioni commerciali intervenute tra imprenditori, prevedendo che i pagamenti delle fatture debbano essere eseguiti entro 30 giorni dal ricevimento della fattura o delle merci, elevato a 60 giorni quando il debitore è una pubblica amministrazione.
Gli interessi moratori decorrono automaticamente dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabilito dal contratto.
Il saggio d’interesse da applicare ai ritardati pagamenti, è parametrato al tasso applicato dalla Banca Centrale Europea, al quale vanno aggiunti 8 punti.
La norma prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze comunichi il saggio d’interesse, al netto della maggiorazione, entro i primi giorni di ciascun semestre affinché sia applicato nello stesso periodo.
È stato così fissato al 4,25 % il saggio d›interesse per il semestre in corso, al quale devono essere aggiunti 8 punti arrivando alla misura del 12,25%. Dal punto di vista contabile opera una deroga al principio di competenza, gli interessi di mora, infatti, concorrono alla formazione del reddito nell’esercizio in cui sono percepiti o corrisposti. Relativamente ai semestri trascorsi e da quando è entrato in vigore il decreto 231/2002, l’andamento dei tassi per i prodotti non alimentari è stato il seguente:
- 10,35 secondo semestre 2002;
- 9,02 primo semestre 2004;
- 9,01 secondo semestre 2004;
- 9,09 primo semestre 2005;
- 9,05 secondo semestre 2005;
- 9,25 primo semestre 2006;
- 9,83 secondo semestre 2006;
- 10,58 primo semestre 2007;
- 11,07 secondo semestre 2007;
- 11,20 primo semestre 2008;
- 11,10 secondo semestre 2008;
- 9,50 primo semestre 2009;
- 8,00 secondo semestre 2009;
- 8,00 primo semestre 2010;
- 8,00 secondo semestre 2010;
- 8,00 primo semestre 2011;
- 8,25 secondo semestre 2011;
- 8,00 primo semestre 2012;
- 8,00 secondo semestre 2012;
- 8,75 primo semestre 2013;
- 8,50 secondo semestre 2013;
- 8,25 primo semestre 2014;
- 8,15 secondo semestre 2014;
- 8,05 primo semestre 2015;
- 8,05 secondo semestre 2015;
- 8,05 primo semestre 2016;
- 8 secondo semestre 2016;
- 8 primo semestre 2017;
- 8 secondo semestre 2017;
- 8 primo semestre 2018;
- 8 secondo semestre 2018;
- 8 primo semestre 2019;
- 8 secondo semestre 2019;
- 8 primo semestre 2020;
- 8 secondo semestre 2020;
- 8 primo semestre 2021;
- 8 secondo semestre 2021;
- 8 primo semestre 2022;
- 8 secondo semestre 2022;
- 10,5 primo semestre 2023;
- 12 secondo semestre 2023;
- 12,50% primo semestre 2024;
- 12,25% secondo semestre 2024.
Rottamazione magazzino
prorogato a Settembre il termine di verSamento dell’impoSta SoStitutiva
PREMESSA
Il decreto n. 113 del 9 agosto 2024 ha prorogato alla fine di settembre 2024 il termine di versamento della prima rata della rottamazione del magazzino. La proroga si è resa necessaria perché il MEF ha pubblicato i coefficienti di maggiorazione solo lo scorso 24 giugno impedendo così un’adeguata valutazione della misura da parte delle aziende. La Finanziaria per il 2024, ai commi da 78 a 85 dell’art. 1 ha riproposto la regolarizzazione del magazzino richiamando le modalità già utilizzate in passato dalla Finanziaria 2000. Si tratta di un’opportunità da valutare con attenzione perché consente di regolarizzare eventuali errori commessi in passato.
SOGGETTI
INTERESSATI
La possibilità è riconosciuta ai soggetti esercenti attività d’impresa che adottano i principi contabili nazionali OIC. Sono escluse le imprese e le società di persone che adottano la contabilità semplificata nonché i forfettari. Questi contribuenti applicando un principio “prevalentemente” di cassa, i costi per le merci rilevano nell’esercizio in cui viene eseguito il pagamento e conseguentemente il magazzino non assume valenza fiscale.
Le ditte individuali e le società di persone in contabilità ordinaria possono invece accedere alla regolarizzazione ancorché non soggette alla presentazione del bilancio civilistico.
RIMANENZE
INTERESSATE
Interessati all’adeguamento sono i beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa ed indicati nell’art. 92 del TUIR vale a dire:
- prodotti finiti;
- merci;
- materie prime e sussidiarie;
- semilavorati.
Rimangono invece escluse le rimanenze di cui all’art. 92, comma 6) e 93 del TUIR si tratta rispettivamente delle commesse infrannuali e di quelle ultrannuali.
Sono interessati all’agevolazione anche gli immobili finiti per gli operatori che operano nell’ambito delle costruzioni edilizie, con riferimento ai fabbricati in vendita contabilizzati a magazzino.
PERIODO
INTERESSATO
Sono interessate le rimanenze relative al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023, in genere trattasi quindi delle esistenze iniziali al 1° gennaio 2023.
MODAlITà
DI ADEGUAMENTO
La regolarizzazione può essere effettuata con due modalità alternative: eliminazione di esistenze iniziali (per quantità e valori) oppure con l’iscrizione di esistenze iniziali (solo per quantità).
L’eliminazione delle esistenze iniziali, che può essere parziale o totale, nel primo caso si ha un adeguamento di valori/quantità contabili/fiscali a valori/quantità di giacenze fisiche. Può essere il caso in cui le rimanenze contabili risultano pari a 1.000 mentre quelle reali sono 800. La differenza può essere causata da vendite in nero o da sopravalutazioni fatte in passato per coprire perdite.
La regolarizzazione prevede il versamento dell’Iva legata alle presunte cessioni in nero, e dell’imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell’Irap pari al 18%.
Nel secondo caso si parla di iscrizione di esistenze iniziali in precedenza omesse, non si ottiene un adeguamento del dato reale. Si pensi ad un magazzino contabile iscritto per 1.000 mentre quello reale è di 1.200, può riguardare i casi di acquisti non caricati a magazzino o di acquisti in nero.
In questo caso la regolarizzazione prevede il versamento della sola imposta sostitutiva del 18%, comunque indeducibile ai fini fiscali.
Eliminazione di esistenze iniziali
In questi casi si è in presenza di sopravalutazioni del magazzino fatte in passato finalizzate a far emergere utili fittizi e nascondere perdite d’esercizio oppure occultare vendite non contabilizzate. La regolarizzazione può essere effettuata eliminando quantità o i valori del magazzino superiori a quelli effettivi.
Esempio 1
La Alfa SRL al 31 dicembre 2022 ha iscritto come rimanenze di prodotti 4.000 articoli contabilizzati a 60 euro al pezzo per un totale di 240.000 euro. Il valore corretto avrebbe dovuto essere pari a 45 euro al pezzo per un valore complessivo di 180.000 euro.
In questo caso è possibile regolarizzare il valore delle rimanenze iniziali al 1° gennaio 2023 con una riduzione di 60.000 euro.
Esempio 2
La Alfa SRL al 31 dicembre 2022 ha iscritto come rimanenze di prodotti 4.000 articoli contabilizzati a 60 euro al pezzo per un totale di 240.000 euro. Il valore corretto dei pezzi in giacenza avrebbe dovuto essere di 3.000 per un valore complessivo di 180.000 (3.000 x 60) euro.
Anche in questo caso è possibile regolarizzare il valore delle rimanenze iniziali al 1° gennaio 2023 con una riduzione di 60.000 euro.
Iscrizione di esistenze iniziali
In base ai chiarimenti forniti in passato non è consentita l’iscrizione di valori precedentemente sottostimati ma vi deve essere un effettivo aumento di quantità, diversamente si tratterebbe di una sorta di rivalutazione.
L’iscrizione di esistenze iniziali richiede quindi l’indicazione di maggiori quantità fisiche che con la regolarizzazione possono ottenere il loro riconoscimento fiscale.
Esempio 3
La Beta SRL al 31 dicembre 2022 ha iscritto come rimanenze di prodotti 4.000 articoli contabilizzati a 60 euro al pezzo per un totale di 240.000 euro. Il valore corretto dei pezzi in giacenza effettiva è di 4.800 per un valore complessivo di 288.000 (4.800 x 60) euro.
In questo caso la regolarizzazione del valore delle rimanenze iniziali al 1° gennaio 2023 comporta un aumento di 48.000 euro.
L’adeguamento può riguardare contemporaneamente le ipotesi di eliminazione di taluni beni o
valore e l’iscrizione di quantità di esistenze iniziali, fermo restando che l’iscrizione è ammessa per le sole maggiori quantità e non per maggiori valori.
COSTO
DEllA REGOlARIZZAZIONE
Come già ricordato la regolarizzazione richiede nel caso di eliminazione di esistenze iniziali il versamento dell’Iva e dell’imposta sostitutiva. Iva – si deve determinare applicando l’aliquota media riferibile al 2023, applicata sul valore eliminato, corretto dai coefficienti di maggiorazione approvati con decreto dirigenziale del MEF del 24 giugno differenziati per le diverse tipologie di attività. L’aliquota media, considerando l’esistenza di operazioni non soggette ad Iva, sarà determinata dal seguente rapporto:
Iva relativa alle operazioni al netto di quelle sulla cessione cespiti
volume d’affari
Nel calcolo di cui sopra si dovrà tener conto delle eventuali operazioni non soggette ad imposta o soggette a regimi speciali. Come già segnalato in caso di iscrizione di esistenze iniziali l’Iva non dovrà essere versata, la stessa sarà applicata in sede di vendita dei beni iscritti ex novo.
Imposta sostitutiva dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap - in misura pari al 18%, è calcolata sulla differenza tra il valore calcolato ai fini Iva e il valore delle esistenze iniziali eliminato.
TERMINI
DI VERSAMENTO IMPOSTE
Il termine di versamento dell’eventuale Iva e dell’imposta sostitutiva, come anticipato, è stato posticipato dal decreto 113/2024. Più precisamente è stata prorogato il termine per il versamento della prima delle due rate di pari importo che risultano conseguentemente ricalendarizzate alle seguenti scadenze: - 30 settembre 2024 termine valido sia per i soggetti solari sia per quelli a cavallo d’anno; - 2 dicembre 2024 vale a dire entro il termine di versamento della seconda rata d’acconto delle imposte relative al periodo d’imposta 2024 (sarebbe il 30 novembre ma è festivo).
lA RIChIESTA
DI REGOlARIZZAZIONE
La regolarizzazione deve essere richiesta direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d’imposta 2023 quindi nel modello Redditi 2024. Una volta esercita l’opzione la regolarizzazione si considera perfezionata e l’eventuale mancato versamento del dovuto sarà recuperato dall’amministrazione finanziaria mediante iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, gravato di sanzioni e interessi. È comunque riconosciuta la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso.
EFFETTI
DEll’ADEGUAMENTO
Il riallineamento ha valenza sia fiscale che civile e i nuovi valori saranno riconosciuti dal 2023 e quindi nella compilazione del modello Redditi 2024 e Irap 2024.
L’adeguamento non avrà alcuna rilevanza ai fini sanzionatori e quindi i nuovi valori non potranno essere utilizzati dall’amministrazione finanziaria ai fini accertativi e inoltre anche sotto il profilo civilistico e amministrativo, non potranno essere irrogate sanzioni per irregolare tenuta delle scritture contabili, presentazione di dichiarazione infedele, omessa fatturazione o registrazione di operazioni imponibili. L’allineamento non consente inoltre di far scattare norme penali – tributarie e produce i suoi effetti anche sui processi verbali di contestazione (PVC) notificati fino alla data di entrata in vigore della finanziaria in argomento e, ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione, nonché del contenzioso. Abbiamo già ricordato che l’imposta sostitutiva non è deducibile ai fini delle imposte (Irpef, Ires e Irap).
SCRITTURE
CONTABIlI
Utilizzando le regole previste dai principi contabili per le rettifiche in argomento si deve distinguere a seconda si tratti di:
- errore rilevante in grado di influenzare individualmente o insieme ad altri errori, le decisioni dei destinatari del bilancio; la valutazione dipende dalle dimensioni e dalla natura dell’errore. In questi casi l’importo della rettifica sia in aumento che in diminuzione deve essere iscritta nel saldo di apertura del Patrimonio netto, alla voce A.VI – Altre riserve o A VIII – Utili (perdite) portati a nuovo;
- errore non rilevante quando non assume le caratteristiche della precedente definizione; in questi casi la correzione transita a conto economico nell’esercizio in corso al 30 settembre 2023 alla voce B.14 iscrivendo una sopravvenienza passiva per eliminare rimanenze, oppure A.5 in caso di sopravvenienza attiva per iscrivere rimanenze in precedenza omesse. In entrambi i casi si renderà necessario fornire un’adeguata informazione nella Nota Integrativa. Per ultimo ricordiamo che il decreto in argomento in merito alle rilevazioni contabili ha previsto che per i soggetti il cui termine di approvazione del bilancio 2023 scade entro il 29 settembre 2024, la regolarizzazione può essere effettuata entro il 30 settembre 2024 nelle scritture contabili relative all’esercizio successivo, senza incidere sui bilanci già approvati.
(PZ)
Riforma fiscale
pubbliCato
il deCreto Correttivo
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 2024 il decreto contenente disposizioni integrative e correttive della riforma fiscale in materia di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale e di seguito riportiamo le principali novità.
MODIFIChE AllA DISCIPlINA
DEll’ADEMPIMENTO COllABORATIVO (ART. 1)
È stata modificata in parte la disciplina dell’adempimento collaborativo di cui al Decreto Legislativo n. 221/2023.
In particolare, in caso di certificazione infedele si applicano le disposizioni di cui all’articolo 39, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 241/1997. La certificazione è considerata infedele se resa in assenza dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità indicati nel regolamento, nonché in tutti i casi in cui non vi sia corrispondenza tra i dati contenuti nella certificazione e quelli esibiti dal contribuente o il certificatore attesti falsamente di aver eseguito i compiti e gli adempimenti previsti dal regolamento di cui al comma 1-ter. In caso di certificazione infedele l’Agenzia delle Entrate ne tiene conto ai fini dell’ammissione o della permanenza nel regime di adempimento collaborativo del soggetto cui la certificazione si riferisce e comunica la condotta del professionista che ha reso la certificazione infedele al Consiglio Nazionale dell’ordine professionale di appartenenza per le valutazioni di competenza.
Sono stati altresì introdotti alcuni chiarimenti sulla disciplina di favore prevista per le violazioni dipendenti da rischi di natura fiscale. Viene esclusa la cumulabilità delle riduzioni dei termini di de-
cadenza dell’azione accertativa, introdotte dal Decreto Legislativo n. 221/2023, con quella prevista dall’articolo 3, comma 1, del Decreto Legislativo n. 127/2015; vengono introdotte delle modifiche in materia di requisiti soggettivi di accesso al regime di adempimento collaborativo, con particolare riguardo al concetto di gruppo cui fanno parte i contribuenti.
MODIFIChE AllA DISCIPlINA
DEGlI ADEMPIMENTI
TRIBUTARI (ART. 2)
Si è intervenuti sul Decreto Legislativo n. 1/2024 ed in particolare, l’Amministrazione finanziaria deve rendere disponibili i programmi informatici relativi agli ISA entro il 15 aprile del periodo d’imposta successivo a quello al quale gli stessi sono riferibili. Inoltre, i versamenti dell’IVA e delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo di ammontare non superiore a 100 euro possono essere rimandati al periodo successivo ma effettuati entro il 16 dicembre dello stesso anno. Lo stesso dicasi per i versamenti trimestrali IVA, ma il termine ultimo per il versamento è spostato dal 16 dicembre al 16 novembre mentre il versamento dell’imposta a debito risultante dalla liquidazione periodica del mese di dicembre deve essere effettuato entro il 16 gennaio dell’anno successivo.
Il decreto interviene altresì ampliando, a decorrere dal 2025, la platea dei soggetti che possono accedere alla dichiarazione precompilata che sarà resa disponibile, in presenza di apposita delega, anche attraverso uno degli altri soggetti incaricati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, di cui all’articolo 3, comma 3, del Dpr n. 322/1998. Per quanto riguarda i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’IRAP, sono riviste le scadenze:
- 31 ottobre termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP;
- ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per le dichiarazioni dei soggetti IRES;
È inoltre previsto che l’Agenzia delle Entrate metta a disposizione dei contribuenti, all’interno di un’apposita area riservata, servizi digitali per la
consultazione e l’acquisizione dei dati, degli atti e delle comunicazioni gestiti dalla stessa Agenzia che li riguardano, compresi quelli riguardanti i ruoli dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione relativi ad atti impositivi emessi dall’Agenzia stessa.
AMPlIAMENTO DEl TERMINE
DI VERSAMENTO
DEllE SOMME RIChIESTE
A SEGUITO DEllE ATTIVITà
DI lIqUIDAZIONE
E CONTROllO AUTOMATICO
E FORMAlE
DEllE DIChIARAZIONI (ART. 3)
È stato ampliato, da gennaio 2025, il termine di versamento (da 30 a 60 giorni) delle somme richieste a seguito delle attività di liquidazione e controllo automatico e formale delle dichiarazioni.
MODIFIChE
AllA DISCIPlINA
DEl CONCORDATO PREVENTIVO
BIENNAlE (ART. 4)
È stata modificata la disciplina del concordato preventivo biennale. Il contribuente può aderire alla proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate entro il 31 luglio ovvero entro l’ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.
Possono accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta, non hanno debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate o debiti contributivi. I debiti rilevano se definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Possono comunque accedere al concordato i contribuenti che nel rispetto dei termini previsti hanno estinto i debiti se l’ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, è inferiore alla soglia di 5.000 euro. Non concorrono al suddetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o
di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili. Viene introdotto inoltre un regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale.
MODIFIChE
AllA DISCIPlINA
DEllA DETERMINAZIONE
SINTETICA DEl REDDITO
DEllE PERSONE FISIChE
(ART. 5)
È stata modificata la disciplina di determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche prevedendo che la suddetta determinazione sintetica del reddito complessivo sia effettuata a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato e, comunque, di almeno dieci volte l’importo corrispondente all’assegno sociale annuo, il cui valore è aggiornato per legge, con periodicità biennale, anche sulla base degli indici di adeguamento ISTAT. In ogni caso, contribuente può sempre dimostrare che il finanziamento delle spese è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo di imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile ovvero da parte di soggetti diversi dal contribuente; che le spese attribuite hanno un diverso ammontare e che la quota di risparmio utilizzata per consumi ed investimenti si è formata nel corso degli anni precedenti.
DIFFERIMENTO
ROTTAMAZIONE qUATER
(ART. 6)
È stato differito al 15 settembre 2024 il termine di pagamento della rata della definizione agevolata delle cartelle (rottamazionequater) con scadenza 31 luglio 2024.
Semplificazione controlli
Pubblica Amministrazione
pubbliCato
il deCreto legiSlativo
Con il decreto legislativo n. 103 del 12 luglio 2024 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 167 del 18 luglio 2024 e in vigore dal 2 agosto scorso), è stato attuato l’art. 27, comma 1, della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (L. 5 agosto 2022, n. 118), contenente la delega al Governo in materia di semplificazione dei controlli sulle attività economiche da parte della Pubblica Amministrazione.
Tra i principi ai quali il Governo avrebbe dovuto attenersi nell’esercizio di questa delega, erano inclusi i seguenti:
- eliminazione degli adempimenti non necessari alla tutela degli interessi pubblici e delle corrispondenti attività di controllo;
- semplificazione degli adempimenti amministrativi necessari sulla base del principio di proporzionalità rispetto alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;
- coordinamento e programmazione dei controlli da parte delle amministrazioni per evitarne duplicazioni e sovrapposizioni e ritardi al normale esercizio delle attività dell’impresa, assicurando l’efficace tutela dell’interesse pubblico;
Il decreto (dal cui ambito l’art. 1 esclude tra gli altri i controlli in materia fiscale, i controlli e gli accessi ispettivi disposti dal Prefetto per la documentazione antimafia) attua questi principi, stabilendo tra l’altro quanto segue:
- semplificazione degli adempimenti amministrativi non necessari o non proporzionati: censimento dei controlli (articolo 2). La norma disciplina una procedura di censimento da parte delle amministrazioni di tutti i controlli previsti a legislazione vigente alla quale conseguirà, ad opera del Dipartimento della funzione pubblica, l’elaborazione di un quadro di
sintesi da trasmettere alla Presidenza del Consiglio, al Ministero delle imprese e del made in Italy e al Parlamento al fine di individuare i controlli che possono essere eliminati, sospesi per un certo periodo, programmati periodicamente o rafforzati.
- Valutazione del rischio ai fini della programmazione dei controlli (articoli 3-5). L’articolo 3 prevede l’adozione da parte delle aziende, su base volontaristica, di un sistema di identificazione e gestione del rischio, riferito ai seguenti ambiti omogenei: protezione ambientale; igiene e salute pubblica; sicurezza pubblica; tutela della fede pubblica; sicurezza dei lavoratori. Previa verifica dei parametri elaborati dall’Ente italiano unificazione (UNI), all’adozione di questo sistema consegue il rilascio di un report certificativo di c.d. “basso rischio” (sottoposto a verifica periodica) da parte di organismi di certificazione accreditati presso l’Organismo nazionale di accreditamento.
Il report viene inserito nel fascicolo informatico d’impresa (articolo 4) e il suo possesso, fatte salve ipotesi particolari, genera un alleggerimento dei controlli nei confronti delle attività economiche (articolo 5). A proposito di quest’ultimo articolo:
* il comma 3 prevede che le amministrazioni programmino i controlli e i relativi accessi ispettivi con intervalli temporali correlati alla gravità del rischio. Viene comunque mantenuta ferma l’immediata effettuazione delle verifiche nel caso di richieste dell’Autorità giudiziaria o di circostanziate segnalazioni di soggetti privati o pubblici, nei casi previsti dal diritto dell’unione europea, nei casi di controlli per la sicurezza sui luoghi di lavoro e, comunque, ogni qual volta emergano situazioni di rischio;
* il comma 4, a sua volta, stabilisce che nei confronti dei soggetti in possesso del report di basso rischio, le amministrazioni programmano ed effettuano i controlli ordinari non più di una volta l’anno, fatti salvi i casi appena sopra previsti;
* il comma 5 pone il divieto di effettuare due o più ispezioni diverse sullo stesso opera-
tore economico contemporaneamente, a meno di una ispezione congiunta;
* ai sensi del comma 6, quando l’amministrazione procedente all’esito del controllo accerti la conformità agli obblighi e agli adempimenti imposti dalla disciplina di riferimento, il controllato viene esonerato dai medesimi controlli nei successivi dieci mesi, fatti salvi i casi di cui al comma 3;
* il comma 7 sancisce il principio per cui le amministrazioni improntano la propria attività al rispetto del principio del contraddittorio e adottano i provvedimenti di propria competenza, incluse eventuali sanzioni, in modo proporzionale al livello di rischio, al pregiudizio arrecato, alle dimensioni del soggetto controllato e all’attività economica svolta;
* il comma 8 prevede che in attuazione del principio di trasparenza, e fatti salvi motivi d’urgenza del controllo, l’amministrazione deve fornire in formato elettronico - almeno 10 gg prima dell’accesso nei locali dell’impresa - l’elenco della documentazione necessaria alla verifica ispettiva.
- Violazioni sanabili e casi di non punibilità per errore scusabile (articolo 6). Per alcune fatti-
specie di violazioni meno gravi (ovvero quelle per le quali è prevista una sanzione pecuniaria non superiore nel massimo a 5.000 €) accertate per la prima volta nell’arco di un quinquennio, si introduce l’obbligo della previa diffida ad adempiere alle prescrizioni violate e a rimuovere le conseguenze dell’illecito amministrativo entro il termine di venti giorni dalla data di notificazione dell’atto di diffida.
- Meccanismi di dialogo e collaborazione (articolo 7). La disposizione disciplina le modalità di dialogo e collaborazione fra organi di controllo e soggetti a esso sottoposti. In particolare, viene previsto che le associazioni nazionali di categoria di cui all’articolo 4 della legge n. 180 del 2011 possano interpellare l’amministrazione centrale competente, prospettando una soluzione motivata, nei casi in cui vi siano: condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione delle fonti normative riguardanti fattispecie di carattere generale, di massima o di particolare importanza; ovvero gravi e ripetute difformità applicative nell’ambito del territorio nazionale, relative a obblighi e adempimenti che sono oggetto dei controlli.
Incentivi per la realizzazione
di Proof of Concept
apertura del terzo Sportello
dalle ore 10.00
del 16 Settembre 2024 alle ore 16.00 del 15 novembre 2024
Facciamo seguito alle circolari associative n. 52/ MM del 31 gennaio 2024, n. 191/MM del 20 maggio 2024 e n. 282/MM del 5 settembre 2024 per comunicare che l’apertura del terzo sportello, per la presentazione delle domande di concessione di sovvenzioni a fondo perduto per la realizzazione dei progetti rappresentati da Proof of Concept (PoC), è stata posticipata alle ore 10.00 del 16 settembre 2024, cadendo il 15 settembre 2024, data origina-
riamente prevista, in un giorno festivo (domenica). Rimane confermata la data del 15 novembre 2024 quale termine ultimo per la presentazione delle domande.
Pertanto, il terzo sportello per la presentazione delle domande rimarrà aperto
dalle ore 10.00 del 16 settembre 2024 alle ore 16.00 del 15 novembre 2024
Con decreto del Direttore Centrale per particolari funzioni n. 41240/GRFVG del 31 agosto 2024 è stata approvata la modulistica per la rendicontazione dei progetti finanziati, reperibile al link L’Ufficio Economico dell’Associazione rimane a disposizione per eventuali esigenze di approfondimento.
(MM)
Contributi per investimenti in sicurezza 2024
bando CCiaa per l’ex provinCia di udine. preSentazione delle domande e ConteStuale erogazione dal 19 agoSto 2024
PREMESSA
Si fa seguito alla circolare prot. n. 269/AdT del 7 agosto 2024 per rammentare che con deliberazione del 31 luglio 2024 la Giunta della CCIAA di Pordenone-Udine (di seguito CCIAA) ha approvato il bando per la concessione e contestuale rendiconto ed erogazione di contributi alle piccole e medie imprese dell’ex provincia di Udine a sostegno di investimenti per l’adozione di dispositivi di tutela della sicurezza aziendale (di seguito bando).
Le domande vanno presentate alla CCIAA dal 19 agosto 2024 e fino al 31 ottobre successivo, salvo esaurimento dei fondi.
Le risorse stanziate ammontano complessivamente a 500.000 euro.
Di seguito se ne dà sommaria illustrazione, rinviando per gli approfondimenti al testo del bando pubblicato sul sito web camerale, ove è anche reperibile la modulistica.
BENEFICIARI
Beneficiarie sono le micro, le piccole e le medie imprese, inclusi cooperative e consorzi, aventi sede o unità locale attiva nel territorio della ex provincia di Udine nonché i seguenti requisiti:
a) essere iscritte al Registro imprese della CCIAA di Pordenone-Udine;
b) essere in regola con il pagamento del diritto camerale, ove previsto;
c) non avere procedure concorsuali in essere né procedimenti per la dichiarazione di una tale situazione nei propri confronti;
d) essere in regola con il regime “de minimis” e rientrare nei settori non esclusi da questo;
e) rispettare la normativa in tema di sicurezza sul lavoro (legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, art. 73);
f) rispettare le condizioni poste dal decreto legge
6 luglio 2012, n. 95, art. 4 co. 6, come convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, circa il divieto di contribuzione a imprese fornitrici di servizi alla pubblica amministrazione g) non essere destinatarie di sanzioni interdittive di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, art. 9, co. 2, sulla disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.
I requisiti dimensionali di micro piccole e medie imprese secondo la normativa europea e quelli posti dalle lett. a), c), e), f) e g) dovranno essere posseduti già al momento di presentazione della domanda e dovranno sussistere al momento della concessione (e contestuale erogazione) del contributo; i requisiti previsti dalle lett. b), d) dovranno, invece, sussistere solo al momento della concessione (e contestuale) erogazione del contributo.
INIZIATIVE E SPESE AMMISSIBIlI
1. Iniziative ammissibili
Sono ammesse a beneficio le iniziative volte alla realizzazione di investimenti in sistemi di videosorveglianza digitale, con riguardo all’acquisto e all’installazione di:
- telecamere, almeno una delle quali installata all’esterno;
- sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso;
- sistemi di video allarme antirapina in grado di interagire direttamente con gli apparati in essere presso le sale e le centrali operative.
2. Spese ammissibili o meno
Sono ammesse esclusivamente le spese, al netto dell’IVA, relative all’acquisto e l’installazione di beni nuovi di fabbrica per un importo minimo di 1.250 euro. L’installazione degli impianti di videosorveglianza dovrà tenere conto delle autorizzazioni, anche preventive, previste per legge.
Data la contestualità della concessione e dell’erogazione del contributo è necessario produrre in sede di domanda certificato di regolare esecuzione dell’impianto.
Le spese, giustificate da fatture o da equivalenti documenti probatori, devono essere emesse, pa-
gate e quietanzate a partire dal 1° luglio 2024 e prima della presentazione della domanda. Tale termine deve intendersi, infatti, come termine ultimo di conclusione dell’iniziativa. Questa - è il caso di ribadire - va avviata a partire dal 1° luglio 2024 e conclusa prima della presentazione della domanda di contributo.
Nel caso di fatture espresse in lingua straniera, ad esclusione dell’inglese, le stesse devono essere accompagnate da traduzione a cura dell’impresa richiedente e sottoscritta dal legale rappresentante. Non è ammesso l’acquisto di beni usati, acquisiti in comodato, mediante locazione finanziaria o a noleggio nonché ogni altra spesa non ricompresa in quelle ammissibili. Sono anche esclusi gli interventi di edilizia, seppure connessi alla realizzazione dell’iniziativa. Per maggiori dettagli delle spese non ammesse si rinvia al testo del bando.
Le spese per servizi, impianti, beni e attrezzature sono ammissibili a condizione che i relativi fornitori svolgano un’attività classificata secondo i codici ATECO, risultanti dalla visura camerale o da documentazione equipollente, coerente con la fornitura del bene o servizio per il quale è richiesto il contributo.
Vige, infine il divieto generale di contribuzione, vale a dire il divieto di ricevere incentivi per interventi che si realizzano attraverso rapporti giuridici fra persone fisiche o giuridiche, legate tra loro da un rapporto di tipo societario, di coniugio, di parentela o affinità fino al secondo grado, quando detti rapporti assumono rilevanza ai fini della concessione del contributo.
FORMA E MISURA
DEl CONTRIBUTO
E DIVIETO DI CUMUlO
L’agevolazione consiste in un contributo in conto capitale, concesso secondo il regime d’aiuto “de minimis”, nella misura massima dell’80% delle spese sostenute e ammesse, per un importo minimo di 1.000 euro e massimo di 3.000. Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni ottenute per le stesse iniziative e spese. Alle imprese in possesso del rating di legalità è riconosciuta una premialità di 250 euro nel limite del 100% delle spese ammissibili e nel rispetto dei massimali “de minimis”.
PRESENTAZIONE
DEllE DOMANDE
Può essere presentata un’unica domanda di contributo per impresa e non è possibile l’inoltro di più domande con un unico invio di posta elettronica certificata (PEC).
La domanda in bollo va presentata alla CCIAA di Pordenone-Udine, utilizzando, a pena di inammissibilità, la modulistica allegata al bando e pubblicata sul sito camerale www.pnud.camcom.it Per i moduli compilabili la CCIAA consiglia l’utilizzo del programma Adobe Acrobat Reader, scaricabile gratuitamente all’indirizzo web https:// get.adobe.com/it/reader/.
La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, va presentata
a partire dalle ore 09:00:00 del 19 agosto ed entro il 31 ottobre 2024
alla CCIAA di Pordenone-Udine esclusivamente per PEC al seguente indirizzo: contributi.ud@pec. pnud.camcom.it
La domanda si considera validamente inviata se:
- inviata da casella di PEC;
- firmata in originale, successivamente scansita, e inviata tramite PEC unitamente ad un documento d’identità del legale rappresentante in corso di validità; in assenza del documento d’identità allegato la domanda verrà archiviata; oppure
- sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante e corredata dalla documentazione richiesta.
La data e l’ora di inoltro della domanda sono determinati dalla data e ora del messaggio trasmesso a mezzo PEC, con in allegato la domanda di contributo, attestate dai dati di certificazione del messaggio, che sono documentati e certificati dal gestore del sistema PEC dell’ente camerale all’ente medesimo.
La domanda va corredata dalla seguente documentazione includente quella di rendiconto:
- copia della documentazione di spesa (fatture o documenti probatori equivalenti), conforme agli originali, regolarmente emessa agli effetti fiscali e pagata nel rispetto della normativa vigente, preventivamente annullata sull’originale per l’utilizzo del contributo richiesto ai sensi del bando, nel caso non si tratti di fatture elettroniche), relativa a tutti i costi sostenuti per l’intero progetto oggetto del contributo; la CCIAA ha la facoltà di chiedere in qualunque momento l’esibizione degli originali;
- regolare quietanza di pagamento secondo le modalità di legge relativa a ciascuna spesa ammissibile, anche nella forma della dichiarazione liberatoria rilasciata dal fornitore, o in altra valida modalità, ai fini della dimostrazione della tracciabilità del pagamento;
- contratti con i fornitori dei servizi e consulenti;
- relazione illustrativa dell’iniziativa per cui si chiede il contributo;
- copia del certificato di regolare esecuzione dell’impianto;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il rispetto dei parametri dimensionali previsti per le PMI (dichiarazione PMI);
- documento di identità del legale rappresentante, solo nel caso in cui la domanda non sia stata sottoscritta digitalmente.
Sull’originale della domanda di contributo è apposta apposita marca da bollo annullata e tutta la documentazione scannerizzata viene inviata tramite PEC.
ISTRUTTORIA DEllE DOMANDE
I contributi sono concessi, secondo il procedimento valutativo a sportello, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande determinato da data e ora del messaggio trasmesso a mezzo PEC.
L’istruttoria delle domande, incluse le fasi inerenti al rendiconto e alla contestuale erogazione, è svolta dall’Ufficio contributi della società Territorio Economia Futuro Società consortile a responsabilità - TEF s.c.r.l. e procede fino all’esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. Vengono archiviate, e dell’archiviazione è data tempestiva notizia all’impresa:
- le domande presentate al di fuori dei termini indicati;
- le domande non inviate da casella di PEC;
- le domande pervenute successivamente alla prima ritenuta istruibile di identico contenuto della medesima;
- le domande inosservanti delle modalità prescritte, non meglio precisate nel bando. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, la CCIAA ne dà comunicazione all’impresa istante, indicandone le cause e assegnando un termine massimo di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o integrazione. Il procedimento è archiviato d’ufficio qualora il termine così assegnato decorra inutilmente. A tal proposito la CCIAA, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente ai soggetti interessati i motivi che ostano all’accoglimento. All’impresa è assegnato il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione per far pervenire osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Avverso il provvedimento negativo adottato dal Dirigente è ammesso ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Italiana.
CONCESSIONE
E CONTESTUAlE EROGAZIONE
DEl CONTRIBUTO.
lE VARIAZIONI SOGGETTIVE
DEl BENEFICIARIO
Gli incentivi sono concessi e contestualmente erogati entro 90 giorni dalla presentazione della domanda mediante atto dirigenziale secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e fino a esaurimento dei fondi. Di un tanto la CCIAA darà tempestiva comunicazione all’impresa beneficiaria.
Sull’ammontare del contributo viene applicata una ritenuta d’acconto del 4%, che la CCIAA provvederà a versare direttamente all’erario.
Sono ammesse variazioni soggettive dei beneficiari a seguito di conferimento, scissione, trasformazione, scorporo e fusione, come pure per affitto e cessione di azienda o di ramo di azienda e di ogni altra modifica societaria, incluse le variazioni di quote o azioni e di compagine sociale, intercorrenti tra la data di presentazione della domanda e la compiuta decorrenza degli obblighi a carico del beneficiario (v. infra). Alla CCIAA è riservato il giudizio circa l’ammissione di dette variazioni, che sarà espresso sulla base dell’osservanza dei requisiti, delle priorità e delle finalità posti dal bando.
OBBlIGhI
DEll’IMPRESA
BENEFICIARIA
Le imprese beneficiarie sono tenute, pena decadenza totale dell’agevolazione, al rispetto di tutte le condizioni previste dal bando e dagli atti conseguenti e a fornire tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste.
A tal fine la CCIAA potrà eseguire controlli a campione, che le imprese beneficiarie sono tenute a consentire, a non ostacolare e a tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi originali relativi alle spese ammesse a contributo.
L’atto di concessione ed erogazione dell’incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede. Per i dettagli si rinvia alla lettura del bando.
Copia del bando, della modulistica e ogni altra informazione possono essere richieste all’ufficio economico dell’Associazione.
(AdT)
Nuova Sabatini capitalizzazione
preSentazione delle domande dall’1 ottobre 2024
Si fa seguito alla circolare prot. n. 275/MM del 2 settembre 2024 per rammentare che, con il Decreto Interministeriale n. 43 del 19 gennaio 2024, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha introdotto la misura agevolativa “Nuova Sabatini Capitalizzazione”, definendone i requisiti e le condizioni di accesso. Lo strumento contributivo è dedicato alle PMI costituite in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione, che intendono realizzare un programma di investimento.
La “Nuova Sabatini Capitalizzazione” si aggiunge alla “Nuova Sabatini per investimenti in beni strumentali, 4.0 e green”, di cui al decreto del 22 aprile 2022 del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.
Per dare esecuzione al richiamato Decreto Interministeriale n. 43 del 19 gennaio 2024, è stata adottata la circolare direttoriale n. 1115 del 22 luglio 2024, integrativa e modificativa della circolare direttoriale n. 410823 del 6 dicembre 2022, attuativa, a sua volta, della “Nuova Sabatini per investimenti strumentali, 4.0 e green”.
1.
A ChI SI RIVOlGE
lA NUOVA SABATINI CAPITAlIZZAZIONE
Lo strumento agevolativo è pensato per le PMI (imprese micro, piccole e medie) costituite in forma societaria, impegnate in un processo di capitalizzazione e che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso dei requisiti previsti per la “Nuova Sabatini per investimenti in beni strumentali, 4.0 e green”.
Dal novero sono escluse le imprese i cui amministratori o soci sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena
su richiesta ai sensi art. 444 c.p.c. per il reato di formazione fittizia di capitale. Sono altresì escluse le PMI nei cui confronti sia verificata l’esistenza di una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui al D. Lgs. n. 159/2011.
2. PRESUPPOSTI
DEllA NUOVA SABATINI
CAPITAlIZZAZIONE
Presupposti per la concessione delle agevolazioni previste dalla Nuova Sabatini Capitalizzazione sono:
a) l’impegno dei soci a sottoscrivere un aumento di capitale sociale dell’impresa, da versare in più quote in corrispondenza delle scadenze del piano di ammortamento del finanziamento. L’aumento di capitale (art. 5 della circolare direttoriale n. 1115 del 22 luglio 2024) deve essere correlato a un finanziamento a copertura di un singolo programma di investimento. Nel caso di riduzione dell’importo del finanziamento, l’importo dell’aumento del capitale può essere ridotto purché sia rispettato il limite minimo del 30% dell’importo del finanziamento.
Fasi e tempistiche dell’aumento di capitale:
- Deliberazione: durante i 6 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di contributo, la PMI deve avere deliberato un aumento di capitale sociale in misura non inferiore al 30% dell’importo del finanziamento. La delibera deve essere adottata come “versamento in conto aumento capitale” e non deve contenere alcuna previsione contraria rispetto all’inscindibilità dell’aumento di capitale.
- Conferimento: l’aumento di capitale deve essere effettuato esclusivamente nella forma del conferimento in denaro.
- Sottoscrizione: a pena di revoca del contributo, l’aumento di capitale deve essere sottoscritto entro e non oltre i 30 giorni successivi alla concessione del contributo.
- Versamento:
* entro il medesimo termine di 30 giorni dalla concessione del contributo, la
PMI è tenuta a versare almeno il 25% dell’aumento di capitale, oltre l’intero valore del sovrapprezzo delle azioni, se previsto;
* se l’aumento di capitale è effettuato dall’unico socio ovvero da una società a responsabilità limitata semplificata, l’aumento di capitale deve risultare interamente versato entro e non oltre i 30 giorni successivi alla concessione del contributo (artt. 2481 bis e 2463 bis c.c.).
L’aumento di capitale sottoscritto deve essere effettuato ai sensi degli artt. 2438 c.c. e 2481 c. 2 c.c.
A pena di revoca del contributo, il versamento della quota dell’aumento di capitale, non versata entro il termine di 30 giorni successivi alla concessione di contributo, deve essere effettuato dalla PMI entro e non oltre la data di presentazione delle singole richieste di erogazione del contributo, in misura almeno proporzionale alle quote del contributo stesso e secondo quanto espressamente previsto dal provvedimento di concessione;
b) la realizzazione di un programma di investimento in beni strumentali, 4.0 e green nei termini previsti dal combinato disposto dell’art. 1, lett. j) del Decreto Interministeriale n. 43 del 19 gennaio 2024 e dell’art. 9 del decreto 22 aprile 2022 citato e dalla circolare direttoriale n. 410823 del 6 dicembre 2022;
c) la delibera da parte di un soggetto finanziatore di un finanziamento o di un leasing finanziario, da stipularsi dopo la presentazione della domanda, a copertura del programma d’investimento e fino al 100% dello stesso. Per le caratteristiche del finanziamento/leasing finanziario si rinvia a quanto previsto per la “Nuova Sabatini per investimenti in beni strumentali, 4.0 e green”.
3. MISURA
DEl CONTRIBUTO
Fermo restando il rispetto delle intensità massime previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato, l’agevolazione concessa dal Ministero alla PMI, a fronte del finanziamento, è pari all’ammontare degli interessi calcolati su un piano di ammortamento quinquennale convenzionale con rate semestrali posticipate, al tasso del 5,00% annuo per le micro e piccole imprese e del 3,575% annuo per le medie imprese.
4. ITER PROCEDURAlE SPECIFICO PER Il PROCESSO DI CAPITAlIZZAZIONE
1. La PMI delibera l’aumento di capitale.
2. La PMI compila il modulo di domanda esclusivamente in forma telematica, utilizzando la procedura disponibile nella piattaforma.
3. La PMI presenta al soggetto finanziatore, banca o intermediario finanziario convenzionato, la domanda di agevolazione e la correlata richiesta di finanziamento a copertura del programma d’investimento.
4. Il soggetto finanziatore, verificata la regolarità formale e la completezza presentata dalla PMI, trasmette al Ministero la richiesta di prenotazione delle risorse relative al contributo.
5. Previa conferma da parte del Ministero della disponibilità delle risorse erariali da destinare al contributo, il soggetto finanziatore ha facoltà di concedere il finanziamento alla PMI mediante l’utilizzo della provvista resa disponibile. La concessione del finanziamento può essere assistita dalla garanzia del Fondo di garanzia.
6. Il soggetto finanziatore, che decida di concedere il finanziamento alla PMI, adotta la relativa delibera e la trasmette al Ministero, unitamente alla documentazione inviata dalla stessa PMI in fase di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.
7. Il Ministero adotta il provvedimento di concessione del contributo con l’indicazione dell’ammontare degli investimenti ammissibili, delle agevolazioni concedibili e del relativo piano di erogazione, nonché degli obblighi e degli impegni a carico dell’impresa beneficiaria e lo trasmette alla stessa e al relativo soggetto finanziatore.
8. La PMI, entro e non oltre i 30 giorni successivi al provvedimento di concessione, sottoscrive l’aumento di capitale.
9. Entro e non oltre 30 giorni dal provvedimento di concessione, la PMI sottoscrive l’aumento di capitale e versa la prevista percentuale (vedi sopra in “Fasi e tempistiche dell’aumento di capitale” del § 2), oltre l’intero valore del sovrapprezzo delle azioni.
10. Il soggetto finanziatore si impegna a stipulare il contratto di finanziamento con la PMI e ad erogare alla stessa il finanziamento in un’unica soluzione oppure, nel caso di leasing finanziario, al fornitore entro 30 giorni dalla consegna del bene o dalla data di collaudo se successiva.
La stipula del contratto di finanziamento può avvenire anche prima della ricezione del decreto di concessione del contributo.
11. La PMI effettua il versamento della quota di capitale, non versata entro i 30 giorni successivi al provvedimento di concessione, entro e non oltre la data di presentazione delle singole richieste di erogazione del contributo, secondo quanto previsto dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 22 aprile 2022, in misura almeno proporzionale alle quote del contributo stesso e secondo quanto espressamente previsto dal provvedimento di concessione e come dettagliato dal paragrafo 5 della circolare n. 1115/2024.
12. La PMI, ultimato il programma d’investimento e previo pagamento a saldo dei beni oggetto dell’investimento, compila, in via esclusivamente telematica, la richiesta di erogazione del contributo e la trasmette al Ministero tramite piattaforma, con conseguente attivazione delle verifiche propedeutiche al pagamento della prima quota di contributo o in un’unica soluzione.
13. Nel caso sia prevista l’erogazione del contributo in più quote annuali, al fine di attivare le verifiche propedeutiche al pagamento delle quote di contributo successive alla prima, la PMI conferma annualmente, in via esclusivamente telematica attraverso l’accesso alla piattaforma, che non sono intervenute variazioni dei dati già trasmessi al Ministero nelle precedenti fasi del procedimento amministrativo, nonché il rispetto degli obblighi previsti dal decreto di concessione delle agevolazioni. In caso di intervenute variazioni, non comunicate precedentemente al Ministero, per l’attivazione della procedura di pagamento delle quote successive, la PMI provvede prima a comunicare al Ministero la tipologia di variazione, allegando l’eventuale documentazione necessaria.
5. TERMINE INIZIAlE
DI PRESENTAZIONE
DEllE DOMANDE
E MODUlISTICA
Le domande di accesso all’agevolazione “Nuova Sabatini Capitalizzazione” possono essere presentate da parte delle PMI ai soggetti finanziatori a partire dal 1° ottobre 2024.
La specifica modulistica integrativa prevista per questo strumento (allegato 1 bis, allegato 2 bis, allegato 5) è reperibile al seguente link.
6. EROGAZIONE
DEl CONTRIBUTO
L’erogazione delle quote di contributo è subordinata all’avvenuto versamento delle quote dell’aumento di capitale secondo quanto disposto dal provvedimento di concessione del contributo ed è effettuata in conformità a quanto previsto dal decreto 22 aprile 2022, di cui innanzi, per la “Nuova Sabatini per investimenti in beni strumentali, 4.0 e green”. L’erogazione del contributo in un’unica soluzione rimane confermata per tutte le agevolazioni presentate dalle PMI ai soggetti finanziatori nel caso l’importo del finanziamento deliberato in favore della PMI non sia superiore a euro 200.000,00 (vedi Legge n. 234/2021).
7. REGIME DI AIUTO
L’agevolazione concessa ai sensi della “Nuova Sabatini Capitalizzazione” ha natura di contributo in conto impianti e rientra fra gli aiuti di Stato comunicati in esenzione a valere sui regolamenti unionali di settore. Tali aiuti non sono concessi a titolo di “de minimis”.
8. DIVIETO DI CONVERSIONE
Qualora la PMI beneficiaria non adempia al versamento dell’aumento di capitale, è fatto divieto alla stessa di chiedere la conversione della domanda Nuova Sabatini Capitalizzazione nella domanda ordinaria di accesso al contributo per investimenti in beni strumentali, 4.0 e green. (MM)
Incentivi per il settore dell’idrogeno rinnovabile
Correzione di errori formali
preSenti nell’avviSo per la ConCeSSione di Contributi a fondo perduto
Facciamo seguito alle nostre circolari prot. n. 277/MM del 3 settembre e n. 256/MM del 29 luglio 2024, per comunicare che il Direttore centra-
le per particolari funzioni, con decreto n. 39072/ GRFVG del 14 agosto 2024, ha rettificato alcuni errori meramente formali presenti nell’”Avviso per la concessione di contributi a fondo perduto aventi per oggetto il sostegno alla creazione o all’ammodernamento di infrastrutture di ricerca nel settore dell’idrogeno rinnovabile”, di cui alla deliberazione n. 1032 del 4 luglio 2024. Le modifiche apportate sono schematizzate nell’allegato 1 del citato decreto n. 39072/GRFVG, consultabile al link.
(MM)
Vigilanza straordinaria rischio calore 2024
nota
dell’iSpettorato del lavoro
Si fa seguito alla nostra circolare prot. 268/EI del 7 agosto 2024 per ricordare che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con nota 5752/2024, ha comunicato l’avvio di un’attività di vigilanza straordinaria per la verifica dell’osservanza delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nei settori più esposti al rischio caldo (agricoltura, florovivaismo, edilizia) in presenza di temperature eccessivamente alte, al di sopra dei 35 gradi centigradi.
L’INL, nella nota in parola, fornisce indicazioni in merito alle misure di sospensione e regolarizzazione che dovranno essere adottate in presenza di violazione della normativa prevista in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.
Nel corso dell’attività di vigilanza è opportuno intensificare le verifiche in merito alle misure di prevenzione previste e attuate dal datore di lavoro al fine di ridurre al minimo il rischio espositivo.
Nel caso in cui in sede di ispezione si riscontri la mancanza della valutazione del rischio specifico o delle misure di prevenzione da porre necessariamente in atto, si dovrà procedere ad emettere il verbale di prescrizione ai sensi dell’art. 181, c. 1, D.Lgs. n. 81/2008, in combinato disposto con l’art. 28, c. 2, lett. a) (assenza della valutazione del rischio “microclima”), ovvero lett. b) (mancata indicazione delle misure di prevenzione e protezione) del medesimo decreto legislativo, nonché ad impartire un ordine di Polizia Giudiziaria con la sospensione immediata dei lavori o, nei confronti dei lavoratori interessati, delle attività lavorative prive di una valutazione del rischio specifico che potranno riprendere non appena il datore di lavoro abbia adottato tutte le misure necessarie atte ad evitare/ridurre il rischio, in adempimento del verbale di prescrizione.
Qualora durante l’accesso ispettivo risulti che le
misure di prevenzione e protezione, pur individuate dal datore di lavoro a seguito della valutazione del rischio suddetto, non siano rispettate, si procederà ad emettere un verbale di prescrizione nei confronti del preposto ai sensi dell’art. 19, c. 1, lett. a), per non aver vigilato “sulla osservanza delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.
Nelle attività ricadenti nel campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 (cantieri temporanei o mobili), il Coordinatore per la progettazione, qualora previsto, all’atto dell’elaborazione del Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) dovrà prendere in considerazione anche il rischio microclima, in quanto le misure di prevenzione e protezione da attuare incidono sull’organizzazione del cantiere, sul suo allestimento, sulle lavorazioni e la loro interferenza.
Anche i datori di lavoro delle ditte in appalto dovranno prevedere, all’interno dei relativi POS (piani operativi di sicurezza), misure specifiche di organizzazione delle lavorazioni in cantiere, come previsto dall’art. 96, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 81/2008. Il Coordinatore per l’esecuzione, nell’ambito dei compiti ad esso attribuiti, dovrà verificare l’applicazione delle misure individuate nel PSC da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi e la presenza delle stesse misure nei relativi POS, provvedendo anche alla sospensione dei lavori per condizioni meteoclimatiche che possano configurare la presenza di un “pericolo grave e imminente” per la salute e la sicurezza dei lavoratori (art. 92, c. 1 lett. f), d.lgs. n. 81/2008).
Nel corso della vigilanza, l’ispettore avrà quindi cura di verificare la presenza della corretta valutazione dei rischi anche nel PSC (ove previsto) e nei vari POS.
Laddove si riscontri la carenza della valutazione del rischio “microclima” e delle relative misure di prevenzione nell’ambito del PSC, si procederà alla redazione del verbale di prescrizione nei confronti del Coordinatore sicurezza in fase esecutiva (CSE) ai sensi dell’art. 92, c. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 81/2008 per non aver adeguato il PSC in relazione al rischio microclimatico e/o per non aver individuato le misure di prevenzione, se tale carenza è invece riscontrata nei POS, il verbale di prescri-
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CASA – “LE VIEUX MOULIN”
CASA – “LE VIEUX MOULIN”
Posta nell’affascinante recupero del complesso del “vecchio mulino”, casa di testa bisognosa di un ammodernamento, posta in posizione interna, tranquilla e soleggiata, con garage doppio. Sviluppata su tre livelli, la casa ha dimensioni molto generose ed un giardino curato e ricco di privacy.
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Il complesso abitativo, realizzato dall’impresa “COSSIO” nei primi anni ottanta, è davvero elegante, a ridosso del centro città ed a portata di tutti i servizi: la casa è stata abitata per un lungo periodo dal costruttore stesso, essendo la più interna, silenziosa e meglio esposta alla luce. € 520.000
Il complesso abitativo, realizzato dall’impresa “COSSIO” nei primi anni ottanta, è davvero elegante, a ridosso del centro città ed a portata di tutti i servizi: la casa è stata abitata per un lungo periodo dal costruttore stesso, essendo la più interna, silenziosa e meglio esposta alla luce. € 520.000
zione sarà emesso nei confronti del datore di lavoro, ai sensi dell’art. 96, c. 1, lett. d) del D.Lgs. n. 81/2008, per non aver curato “la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche”, e nei confronti del CSE, qualora il rischio sia stato valutato nel PSC, per non aver verificato “l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 100, assicurandone la coerenza con quest’ultimo”, ai sensi dell’art. 92, c 1, lett. b) del D.Lgs. n. 81/2008. Nei confronti dell’impresa affidataria, laddove essa sia presente, dovrà anche essere accertato l’adempimento dell’obbligo di cui all’art. 97, c. 1, D.Lgs. n. 81/2008 di “verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento e della congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione”, emettendo, in caso
di accertato inadempimento, apposito verbale di prescrizione ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994. Qualora, infine, sia nell’ambito del PSC, ove previsto, sia nell’ambito del POS sia stato valutato il rischio “microclima” e siano state individuate le relative misure di prevenzione, e tuttavia le stesse non siano rispettate, il verbale di prescrizione andrà emesso nei confronti del preposto ai sensi dell’art. 19, c. 1, lett. a), per non aver vigilato “sulla osservanza delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.
Da ultimo con riferimento al possibile ricorso agli ammortizzatori sociali, nel caso di temperature elevate in ragione della particolare tipologia di lavorazioni in atto si ricorda che l’INPS ha recentemente integrato le propri istruzioni con il messaggio n. 2736 del 26 luglio 2024 (vedi circolare prot. n. 254/AG del 29 luglio 2024).
L’Ufficio Lavoro e Relazioni Industriali rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.
(AG)
Edilizia: definito importo E.v.r.
a valere per il 2024
lordi mensili del 7° livello. In dettaglio, l’art. 12 citato prevede i seguenti importi:
prima tranChe
Con la retribuzione erogata
a Settembre 2024
Si fa seguito alla circolare prot. n. 274/EI del 30 agosto 2024 per rammentare che il giorno 26 agosto 2024 è stata definita tra le parti firmatarie del CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE DI LAVORO PER L’EDILIZIA Aniem Confapi sottoscritto il 28 luglio 2023 una intesa relativa alla definizione e modalità di erogazione dell’E.v.r. (elemento variabile della retribuzione) per il 2024.
Al fine del calcolo, come previsto dal citato Integrativo Regionale, sono stati utilizzati i seguenti quattro indicatori:
a) numero lavoratori iscritti in Cassa Edile che adottano il presente contratto;
b) monte salari denunciato in Cassa Edile per i lavoratori di cui al punto precedente;
c) ore dichiarate in Cassa Edile con esclusione delle ore in Cigo per i lavoratori di cui al primo punto;
d) prodotto interno lordo del settore delle costruzioni a livello regionale.
Con riferimento ai trienni 2017-2019/2020-2022 tutti i previsti indicatori sono risultati positivi e pertanto l’E.v.r. dovrà essere riconosciuto nell’interezza di quanto stabilito nel citato art. 12 dell’Integrativo regionale, che prevede importi in base al livello di inquadramento, e variano da € 49,40 lordi mensili per il 1° livello per arrivare a € 98,80
Le parti hanno previsto che l’importo dell’E.v.r. come sopra definito sarà erogato, ai lavoratori in forza alle rispettive date, come segue:
- con riferimento al periodo gennaio 2024agosto 2024, in unica soluzione, con la retribuzione erogata nel mese di settembre 2024;
- con riferimento al periodo settembre 2024dicembre 2024, in unica soluzione, con la retribuzione erogata nel mese di gennaio 2025. Con riserva di ulteriori informazioni, si rimane a disposizione ai consueti contatti.
Indice mensile rivalutazione
t.f.r. luglio 2024
Protezione dei lavoratori da agenti cancerogeni
il deCreto legiSlativo approvato
dal ConSiglio dei miniStri
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 92 del 30 agosto 2024, ha approvato in esame definitivo un Decreto legislativo relativo all’attuazione della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.
Il provvedimento tiene conto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni delle Camere e dalla Conferenza Stato-Regioni.
Il decreto legislativo è volto al recepimento della direttiva (UE) 2022/431 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, al fine di ricomprendervi anche le sostanze tossiche per la riproduzione tra quelli a rischio per la salute dei lavoratori. Tale ampliamento si basa su recenti dati scientifici secondo cui le sostanze tossiche per la riproduzione possono avere effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità di uomini e donne in età adulta, nonché sullo sviluppo della progenie. Dunque anche tali
sostanze dovrebbero essere disciplinate al fine, tra l’altro, di garantire un analogo livello di protezione minima su scala dell’Unione.
Le nuove norme hanno il fine di ricomprendere le sostanze tossiche per la riproduzione tra quelle a rischio per la salute dei lavoratori.
In particolare, i principali ambiti di intervento concernono:
- l’individuazione e la valutazione dei rischi;
- l’esclusione o riduzione dell’esposizione (con la previsione di relativi valori limite);
- le informazioni da fornire all’autorità competente;
- le misure per i casi, prevedibili o non prevedibili, di aumento dell’esposizione;
- l’accesso alle zone di rischio;
- le misure igieniche e di protezione individuale;
- l’informazione e la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti nonché la consultazione e partecipazione degli stessi;
- la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti;
- la conservazione della documentazione.
Inoltre, il provvedimento apporta alla normativa vigente le modifiche necessarie ad assicurare la corretta applicazione della direttiva (UE) 2022/431, in conformità al Piano europeo di lotta contro il cancro del 3 febbraio 2021, attraverso la previsione di obblighi specifici del datore di lavoro, anche in materia di formazione o informazione e aggiorna l’attuale sistema di sorveglianza sanitaria.
(CS)
ANAC: vademecum informativo per gli affidamenti diretti
per i lavori di importo inferiore
a 150.000,00 euro, e di forniture
e Servizi di importo inferiore
a 140.000 euro
Il Consiglio dell’Autorità nell’adunanza del 30 luglio 2024 ha approvato il “Vademecum informativo per gli affidamenti diretti di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, e di forniture e servizi di importo inferiore a 140.000 euro”.
Il D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 consente l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture (compresi i servizi di progettazione) di importo inferiore a 140.000 euro.
La definizione di affidamento diretto è contenuta nell’ Allegato 1.3 art 3 lett. d) al D. Lgs. 36/2023 secondo il quale trattasi dell’“affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice.
Le stazioni appaltanti, prima di procedere ad un eventuale affidamento diretto, devono verificare se l’appalto in questione abbia un interesse transfrontaliero, perché, se dovesse verificarsi tale circostanza, si imporrebbe l’utilizzo delle procedure ordinarie e non di quelle semplificate.
Le specifiche disposizioni in materia di affidamento diretto di lavori servizi e forniture previste dal nuovo codice dei contratti pubblici (art. 50 comma 1 lett. a) e lett. b) del d.lgs. 36/2023) disciplinano le modalità di affidamento prevedendo che: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”.
La norma conferma, il non necessario ricorso all’effettuazione di preventive indagini di mercato, la non necessaria acquisizione di una pluralità di preventivi.
Se la Stazione Appaltante decide di procedere con l’acquisizione di una pluralità di preventivi e prevedere l’indicazione dei criteri per la selezione degli operatori non trasforma l’affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall’amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze.
L’affidamento avviene, pertanto, con un unico atto dopo l’individuazione dell’affidatario.
Per gli affidamenti diretti le stazioni appaltanti ed enti aggiudicatori possono ricorrere all’ istituzione ed utilizzo di appositi Elenchi o Albi di Operatori Economici.
Inoltre, le stazioni appaltanti possono dotarsi di un regolamento nel quale sono disciplinate, tra gli altri:
- le modalità di costituzione e di revisione dell’Elenco degli Operatori Economici, distinti per categoria e fascia di importo;
- i criteri per la scelta dei soggetti da invitare (o cui richiedere i preventivi) attingendo dall’elenco o da quelli presenti nel MEPA o altri strumenti similari gestiti da centrale di committenza di riferimento.
La scelta dell’impresa aggiudicataria deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l’oggetto e la finalità dell’intervento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, da individuarsi nello stesso regolamento e nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti.
Il principio di rotazione è attualmente disciplinato
all’art. 49 del d.lgs. 36/2023 che ha dedicato un articolo specifico alla rotazione degli affidamenti. Innanzitutto, non è più vietato il rinvito dell’”operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento”, ma soltanto il rinvito del “contraente uscente” ossia del soggetto che ha conseguito la precedente aggiudicazione.
Nello specifico, il comma 2 dell’art. 49 vieta l’affidamento (diretto) o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa concernente lo stesso settore merceologico, la stessa categoria di opere o lo stesso settore dei servizi. La norma non ripropone, il riferimento ai “tre anni solari” espressamente previsto nelle linee Guida ANAC n. 4, e non indica nemmeno alcun diverso arco temporale, dovendo il contraente uscente di fatto “saltare un turno” prima di poter legittimamente conseguire un nuovo affidamento da parte della stessa stazione appaltante.
La stazione appaltante può, con apposito regolamento, ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico (ad esempio da 5000 euro fino a 40.000 e da 40.000 fino alla soglia dell’affidamento diretto). Conseguentemente il principio di rotazione si applicherà agli affidamenti rientranti nella stessa fascia.
La differenziazione tra le distinte fasce di importo previste per i possibili affidamenti diretti deve essere tale da non eludere arbitrariamente il divieto di frazionamento.
È consentito di derogare al divieto del reinvito del contraente uscente, motivando circa la contemporanea sussistenza di tre presupposti, individuati in:
- struttura del mercato;
- effettiva assenza di alternative;
- accurata esecuzione del precedente contratto. Il contraente uscente può, dunque, risultare affidatario diretto laddove sussistano contemporaneamente tutti i suddetti requisiti, da intendersi, pertanto, come “concorrenti e non alternativi tra loro”, i quali devono essere specificamente rappresentati negli atti della procedura.
È comunque onere della stazione appaltante fornire adeguata, puntuale e rigorosa motivazione in ordine alle ragioni della possibile deroga al principio di rotazione.
Sono fatti salvi dall’applicazione del principio di rotazione gli affidamenti di importo fino a 5.000 euro.
Anche per gli affidamenti diretti sussiste l’obbligo di indicazione dei costi della manodopera fatta eccezione per le forniture senza posa in opera e i servizi intellettuali.
L’Art. 52 del Codice, in materia di controllo dei requisiti, prevede una semplificazione in ordine al controllo dei requisiti per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro nello specifico gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti.
La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.
Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all’escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all’ANAC e alla sospensione dell’operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall’adozione del provvedimento.
Il vademecum dell’Autorità affronta anche l’argomento del possibile affidamento diretto di accordi quadro specificando che nessuna attuale disposizione del nuovo Codice appalti sembra vietare il possibile ricorso all’affidamento diretto di un accordo quadro, dunque, nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui alle lett. a) e b) dell’art. 50, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, ossia nel caso di lavori il cui importo massimo stimato per l’intera durata dell’accordo sia inferiore a 150.000 euro e nel caso di servizi, compresi i servizi di ingegneria e architettura, o forniture il cui importo massimo stimato sempre per l’intera durata dell’accordo sia inferiore a 140.000 euro, e sempre che non ricorra un interesse transfrontaliero certo.
Nel caso di affidamento diretto di un accordo quadro, oltre al ricorrere dei presupposti essenziali, la stazione appaltante è, tuttavia, tenuta al rispetto di ulteriori condizioni affinché l’utilizzo di siffatto strumento non comporti la possibile elusione delle disposizioni del Codice o un’eventuale limitazione o distorsione della concorrenza; − in particolare, l’importo massimo complessivo dell’accordo quadro dovrà essere calcolato puntualmente nel rispetto di quanto previsto dall’art. 14, comma 16, del D. Lgs. 36/2023 e l’eventuale possibile incremento dell’importo del contratto dovrà essere rapportato all’importo massimo stimato ai fini dell’affidamento diretto e non potrà, in ogni caso, comportare il superamento della soglia complessiva entro la quale è ammissibile il ricorso all’affidamento diretto. Il documento integrale è consultabile al link: Anac - Vademecum per affidamenti diretti - 30.07.2024. pdf
(CS)
Confapi Aniem News
la newSletter dell’unione nazionale delle impreSe edili manifatturiere e Settori affini
GlI AGGIORNAMENTI
SUl “TAVOlO REVISIONE PREZZI”
Si avviano alla conclusione i lavori del tavolo ministeriale sulla revisione prezzi.
Nel mese di luglio si sono svolte due ulteriori riunioni per condividere la nota metodologica che dovrà orientare l’applicazione del nuovo sistema revisionale.
Nella discussione sono emerse interpretazioni difformi, in particolare sul comma 2. dell’art, 60 del Codice Appalti ove si fa riferimento alle condizioni “(…), che determinano una variazione del costo dell’opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell’importo complessivo e operano nella misura dell’80 per cento della variazione stessa.”
Su tale norma sono state rappresentate due interpretazioni diverse. La prima è quella che in merito alle modalità di riconoscimento la percentuale dell’80% deve essere calcolata solo per la variazione eccedente il 5% (facendo rientrare nell’alea dell’appaltatore le variazioni dei costi entro il limite suddetto); l’altra interpretazione ritiene che la percentuale dell’80%, debba essere calcolata su tutta la variazione e non solo sulla parte che eccede il 5%. Sarà il MIT a valutare la scelta da assumere.
Ulteriore questione aperta riguarda il riconoscimento o meno della revisione direttamente ai subappaltatori.
Entrambe le soluzioni prospettate presentano criticità in quanto, da una parte, vanno a incidere su clausole contrattuali di tipo privatistico che disciplinano i rapporti tra appaltatore e subappaltatore e, dall’altra, imporrebbe l’introduzione di un obbligo che andrebbe a modificare la normativa vigente. Il Tavolo ha comunque deciso che nella nota me-
todologica siano inserite le indicazioni su come debba operare la revisione prezzi nei confronti dei subappaltatori.
Su tali criticità Confapi Aniem ha peraltro suggerito di richiedere chiarimenti in sede di decreto correttivo al Codice Appalti.
CONVERSIONE
D.l. SAlVA CASA: lE MODIFIChE
INTRODOTTE
DAl PARlAMENTO
Dopo l’approvazione della Camera, il Senato ha definitivamente concluso l’iter di conversione in legge del d.l. “salva casa” (D.L. n. 69/2024): la legge n. 105/2024 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio u.s.
Il passaggio parlamentare ha introdotto ulteriori modifiche al testo che era stato approvato dal Consiglio dei Ministri.
Tra le novità più significative del provvedimento si segnalano l’estensione della sanatoria agli aumenti di cubatura, la regolarizzazione delle opere in variante realizzate prima del 1977 (entrata in vigore della “legge Bucalossi”), l’introduzione della tolleranza costruttiva al 6% per le unità inferiori ai 60 metri quadrati, la possibilità di attestare la conformità di locali che abbiano superfici e altezze ridotte, la possibilità per le Regioni di prevedere ulteriori livelli di semplificazione.
La sanatoria si estende alle “variazioni essenziali”, quali gli aumenti di cubatura. Il nuovo articolo 36 bis, infatti, amplia l’applicazione della sanatoria che, nelle prime stesure del decreto, era limitata alle piccole difformità. Sarà comunque necessario garantire la doppia conformità semplificata consistente nel rispetto sia delle norme edilizie vigenti al tempo di realizzazione dell’opera che delle di quelle urbanistiche al tempo di presentazione della domanda. Le sanzioni saranno pari al doppio del contributo di costruzione o al doppio dell’incremento di valore dell’immobile fino a un massimo di 10.000 euro.
Diventa possibile anche regolarizzare le varianti realizzate in cantiere prima del 1977. Si introduce una disciplina per regolarizzare gli interventi, realizzati come varianti in corso d’opera, che co-
stituiscono parziale difformità dal titolo, qualora lo stesso sia stato rilasciato prima dell’entrata in vigore della Legge Bucalossi n. 10/1977 (c.d. Legge Bucalossi). Tali difformità, accertate all’esito di sopralluogo o ispezione dai funzionari incaricati di effettuare verifiche di conformità edilizia, sono soggette, alle condizioni individuate, alla nuova disciplina delle tolleranze costruttive.
Rispetto alla prima versione del decreto, si prevede, inoltre, che per le unità immobiliari inferiori ai 60 metri quadrati la tolleranza sia portata al 6%; le altre tolleranze per gli interventi realizzati entro il 24 maggio, giorno dell’entrata in vigore del decreto, sono così fisate:
- 2% delle misure previste dal titolo abilitativo per le unità oltre i 500 metri quadrati;
- 3% per le unità tra i 300 e i 500 metri quadrati;
- 4% per le unità tra i 100 e i 300 metri quadrati;
- 5% per le unità tra i 60 e i 100 metri quadrati
Per i miniappartamenti cambiano i criteri di abitabilità: l’altezza minima dell’immobile scende da 2,70 a 2,40 metri, la metratura del monolocale da 28 a 20 metri quadrati quella del bilocale da 38 a 28 metri quadrati.
Tra le tolleranze esecutive rientrano nella sanatoria la diversa ubicazione delle aperture interne, la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria, gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere.
Si segnala, infine, che nei casi in cui non siano disponibili gli estremi o la copia del titolo abilitativo, lo stato legittimo può essere ricavato dalle informazioni catastali di primo impianto, o da altri documenti probanti (riprese fotografiche, estratti cartografici, documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza e titolo abilitativo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio).
lE RIChIESTE DEll’ANAC
SUl CODICE APPAlTI
Anche l’Anac ha provveduto a inviare al Ministero delle Infrastrutture le proposte di correttivo al Codice Appalti.
Tra le richieste di modifica sostanziale si segnalano in particolare:
- l’estensione della rotazione anche ai soggetti già precedentemente invitati seppure non aggiudicatari per tutte le tipologie di contratti sottosoglia;
- la riduzione delle soglie per l’affidamento diretto per ripristinare concorrenza e garantire maggiore trasparenza;
- la possibilità di consentire in ogni caso alle
stazioni appaltanti di ricorrere alle procedure ordinarie anche sottosoglia, in luogo delle procedure negoziate;
- la definizione e la delimitazione all’utilizzo degli accordi quadro, prevedendo che, in via generale, debbano avere per oggetto prestazioni opere standardizzabili e ripetibili di durata non superiore a quattro anni. Nel caso di accordo quadro con più operatori economici, scelti sulla base di un elenco prezzi di singole prestazioni, l’operatore economico dovrà essere individuato comparando le diverse offerte e scegliendo la più conveniente dal punto di vista economico;
- consorzi stabili: chiarire l’obbligo di partecipazione a non più di un consorzio e prevedere, ai fini dell’avvalimento, che l’attestazione SOA del consorzio stabile riporti l’indicazione della quota parte di requisiti maturati in proprio dal consorzio;
- l’individuazione del FVOE come unico strumento di verifica dei requisiti;
- la precisazione sull’ambito di applicazione della revisione prezzi (art. 60) e, in particolare, se debbano ritenersi applicabili ai soli contratti di durata pluriennale;
- l’assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori nell’esercizio dell’attività di attestazione Soa;
- l’applicabilità del soccorso istruttorio al pagamento del contributo in favore dell’Autorità.
PARERE MIT SUll’APPlICAZIONE
DEl PRINCIPIO
DI EqUIVAlENZA CCNl
Nel parere n. 2518/2024 dello scorso 21 giugno, il Supporto Giuridico del Mit si è espresso sull’art. 11 del Codice Appalti e, in particolare, sull’ipotesi in cui il concorrente, in sede di dichiarazione di equivalenza, anziché fornire l’equivalenza delle tutele in rapporto al CCNL precedentemente dichiarato, dichiari di voler applicare il CCNL indicato dall’ente appaltante, così modificando la propria dichiarazione iniziale.
In questo caso, occorrerebbe valutare tale modifica in rapporto alle dichiarazioni precedentemente rese sul costo della manodopera.
Il Ministero, richiamando, anzitutto, la Nota illustrativa del Bando tipo n. 1/2023 dell’Anac, ha infatti ritenuto che “occorre, in primo luogo, valutare tale modifica in rapporto alle dichiarazioni precedentemente rese dall’operatore economico sull’offerta tecnica ed economica presentata sul
costo della manodopera e quindi sull’offerta economica”.
Viene altresì evidenziato che il nuovo assetto normativo prevede espressamente all’art. 101 comma 3 che “i chiarimenti resi dall’operatore economico non possono modificare il contenuto dell’offerta tecnica e dell’offerta economica”.
Potrà essere quindi ammesso l’operatore economico “solo nel caso in cui le dichiarazioni già rese …. non abbiamo carattere strettamente circostanziato e l’offerta tecnica ed economica non subisca variazioni. In ogni caso si rileva che occorrerà procedere alle verifiche ai sensi degli artt. 57 (Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi e criteri di sostenibilità energetica e ambientale), 102 (Impegni dell’operatore economico) e 110 (Offerte anormalmente basse) co. 4. Saranno altresì necessarie verifiche in corso di esecuzione dell’appalto in rapporto al rispetto del CCNL dichiarato”.
MIT: FORMA
DI STIPUlAZIONE
DEl CONTRATTO DECISA
DAl RUP
In un altro parere (n. 2666 del 18 luglio 2024), il Mit si è espresso sulla forma dei contratti d’appalto così come disciplinata dall’art. 18 del nuovo Codice Appalti (disciplina del contratto e della sua stipulazione).
La norma prevede che il contratto sia stipulato, a pena di nullità, in forma scritta (ai sensi dell’Allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b) del Codice), in modalità elettronica; è stato chiesto al Ministero “se resta comunque in capo alla stazione appaltante la decisione in ordine alla forma di stipula o se l’art. 18 impone in via perentoria lo scambio di lettere nel caso delle procedure negoziate senza che residui alcun margine di autonomia di scelta da parte dell’Ente. Nel caso si ritenga che tale autonomia resta sempre in capo all’Ente, si chiede se occorre adottare un regolamento che prevede le diverse forme contrattuali con predeterminazione di criteri ……. oppure con scrittura privata autenticata oppure con atto pubblico a cura del Segretario Comunale, ... oppure se invece tale scelta possa ritenersi rimessa al Dirigente competente per la procedura di appalto e che avrà cura di valutare il caso concreto e di indicare la modalità di stipula già all’interno della determina a contrarre”.
Nella sua risposta il Supporto Giuridico del Ministero precisa, anzitutto, che le differenti caratteristiche di complessità e di valore che possono assumere i contratti sotto soglia, inducono a propendere per una lettura che tuteli comunque
i principi del risultato, l’espressione del principio del buon andamento dell’attività amministrativa e della fiducia. In questo contesto permane nella competenza del dirigente/responsabile del servizio interessato dall’appalto “individuare la forma di stipulazione più idonea tra quelle elencate dall’art. 18, comma 1, del Codice dei contratti, rispetto all’oggetto dell’appalto e alle specifiche esigenze di regolamentazione del contratto sotto soglia da affidare”. La possibilità di adottare uno specifico regolamento rientra nella facoltà discrezionalità della stazione appaltante.
RIFIUTO
DI SOTTOSCRIZIONE
DEl CONTRATTO
TRA lE IPOTESI DI ISCRIZIONE
Al CASEllARIO
Il Consiglio di Stato (Sez. I Sent. n. 13882 del 9 luglio u.s.) ha precisato che il rifiuto dell’operatore economico aggiudicatario di sottoscrivere il contratto rientra tra le ipotesi di iscrizione al casellario Anac.
Secondo i Giudici “…il rifiuto opposto dall’operatore economico aggiudicatario alla stipula del contratto, in assenza di valide e oggettive scriminanti, ricada senz’altro nell’alveo applicativo dell’art. 1337 c.c., integrando una tipica ipotesi di responsabilità precontrattuale per recesso ingiustificato dalle trattative, che ben può essere annoverata tra le “altre situazioni idonee a porre in dubbio l’integrità o l’affidabilità dell’operatore economico” delle quali l’art. 8, co. 2, lett. a), del citato regolamento ammette l’iscrizione nel casellario. La condotta di un operatore economico nella fase che precede la stipula del contratto soggiace, infatti, all’obbligo di buona fede, la cui osservanza è chiaramente indicativa della sua affidabilità professionale…”.
Come noto, la categoria dei gravi illeciti professionali non è configurata in un elenco tassativo di ipotesi di illecito, ma è una categoria generica e indeterminata nel contenuto, così come delineata anche dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui “la stazione appaltante può ricavare le singole fattispecie di grave illecito da ogni condotta, anche non tipizzata, dell’attività professionale espletata dall’operatore economico ritenuto responsabile e accertata quale violazione di un dovere posto da una norma civile, penale ovvero amministrativa, idonea a porre in dubbio l’integrità morale e l’affidabilità professionale dello stesso soggetto offerente”.
Nel caso esaminato dal Consiglio di Stato, le ricorrenti, mandanti del costituendo R.T.I. hanno
manifestato un atteggiamento ostativo alla prosecuzione del rapporto, formulando istanza di annullamento in autotutela dell’aggiudicazione.
Dalla ricostruzione fattuale come articolata nel provvedimento e dalla descrizione delle differenti posizioni di tutte le società componenti l’R.T.I. è emersa la concreta valutazione da parte dell’Anac della utilità dell’annotazione.
PROPOSTE MIGlIORATIVE IN SEDE DI GARA NON NECESSITANO DI AUTORIZZAZIONE DEllA STAZIONE APPAlTANTE
Il Consiglio di Stato (Sez. III Sent. n. 6092 del 9 luglio u.s.) ha evidenziato che le “proposte innovative e/o migliorative” devono essere tenute distinte dalla nozione di “varianti” e non necessitano di atti autorizzativi da parte della stazione appaltante. Le migliorie possono liberamente esplicarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara ed oggetto di valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico, rimanendo comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dall’Amministrazione, mentre le varianti si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante.
In tale prospettiva, le proposte migliorative consistono in soluzioni tecniche che, senza incidere sulla struttura, sulla funzione e sulla tipologia del progetto a base di gara, investono singole lavorazioni o singoli aspetti tecnici dell’opera, lasciati aperti a diverse soluzioni, configurandosi come integrazioni, precisazioni e migliorie che rendono il progetto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste.
lEGITTIMA lA ClAUSOlA
ChE IMPONE SOPRAllUOGO PER lA PRESENTAZIONE
DEll’OFFERTA
Il Tar Campania (Sent. n. 4387 del 25 luglio 2024) ha valutato la legittimità di una clausola che impone il sopralluogo a pena di esclusione. Secondo i Giudici “l’amministrazione, nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica, ha ritenuto che il sopralluogo “assistito” fosse indispensabile alla formulazione di un’offerta consapevole e più aderente alle necessità dell’appalto, basata su una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi. In tale prospettiva, quindi, il sopral-
luogo è strettamente connesso alla formulazione dell’offerta e ne costituisce un elemento essenziale. Qualora la lex specialis contempli, come nella specie, l’obbligatorietà del sopralluogo, con le modalità indicate, ai fini della presentazione dell’offerta, l’omissione di tale adempimento si configura, invero, più che come una causa di esclusione di natura formale, come un’ipotesi di carenza sostanziale dell’offerta e del suo contenuto. E ciò trova conferma anche nella disposizione di cui all’art. 92, comma 1, del D.Lgs. n. 36 del 2023, secondo cui “Le stazioni appaltanti, fermi quelli minimi di cui agli articoli 71, 72, 73, 74, 75 e 76, fissano termini per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte adeguati alla complessità dell’appalto e al tempo necessario alla preparazione delle offerte, tenendo conto del tempo necessario alla visita dei luoghi, ove indispensabile alla formulazione dell’offerta, e di quello per la consultazione sul posto dei documenti di gara e dei relativi allegati…”.
Il Tar ha quindi ritenuto infondata la censura con cui si deduce che tale clausola della lex specialis sarebbe nulla/illegittima perché contra legem rispetto alla previsione normativa dell’art. 10, comma 2, D.lgs. 36/2023 secondo cui “le clausole che prevedono cause ulteriori di esclusione sono nulle e si considerano non apposte”.
PARlAMENTO APPROVA
DECRETO INFRASTRUTTURE
Lo scorso 5 agosto è stato approvato in via definitiva dal Senato il Ddl di conversione del DL Infrastrutture, come già licenziato dalla Commissione Ambiente della Camera.
Si segnalano i principali contenuti del provvedimento in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:
- Disposizioni urgenti in materia di concessioni autostradali (art. 1): intervento viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi e gara da bandire entro il 31 dicembre 2024 per la concessione relativa alla manutenzione straordinaria e innovazione tecnologica della A22 BrenneroModena.
- Disposizioni per garantire l’operatività della Società Ponte Stretto Messina (art. 2): l’articolo reca disposizioni di modifica al cd. DL Ponte sullo Stretto (DL 35/2023) per garantire il rispetto del cronoprogramma dell’attività della società Stretto di Messina (SdM).
- Disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari (art. 3): si prevede l’approvazione di un Dpcm (entro 90 giorni) contenente un piano di razionalizzazione dei compiti e delle
funzioni attribuite ai commissari straordinari nominati per la realizzazione degli interventi infrastrutturali prioritari caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico. Il piano prevederà la riduzione del numero dei commissari e la revoca dei commissari già nominati in base ai risultati e agli obiettivi raggiunti, e la nomina di nuovi commissari.
- Interventi su Venezia, Bari e Piacenza (art. 4): si autorizza l’Autorità per la Laguna di Venezia a conferire incarichi di carattere dirigenziale, si dispone un contributo straordinario di 750 mila euro per il 2024 a favore della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari e un contributo straordinario di 500.000 euro, per l’anno 2024, a favore della Fondazione Teatri di Piacenza.
- Completamento interventi infrastrutturali (art. 5): si autorizza un finanziamento complessivo di 393 milioni per il periodo 20242034, per consentire l’avvio dei lavori di realizzazione del collegamento autostradale Cisterna-Valmontone per il quale si proroga al 3 agosto 2026 e al 10 dicembre 2026 i termini per l’adozione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilità riguardanti, rispettivamente, il completamento dei collegamenti intermodale Roma-Latina e autostradale Cisterna-Valmontone. Prevista anche una spesa di 150 milioni per la messa in sicurezza e l’ammodernamento del sistema idrico del Peschiera. Vengono inoltre prorogati al 31 dicembre 2024 i termini per l’aggiudicazione degli interventi per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po. L’articolo, inoltre, introduce misure per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione e consentire la conclusione dei lavori per la messa in sicurezza e l’ammodernamento della nuova SS 729 Sassari-Olbia. Disposto, infine, il finanziamento, con un contributo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, per il completamento delle opere di consolidamento delle sponde e il recupero funzionale dell’idrovia Pisa-Livorno.
- Trasporto pubblico locale (art. 6): le somme residue relative ai mutui trasferiti al MEF concessi da Cassa Depositi e Prestiti per interventi di potenziamento delle ferrovie regionali e di sviluppo dei sistemi di trasporto rapido di
massa, il cui piano di rimborso è scaduto al 31 dicembre 2023 e che risultano non utilizzate, potranno essere erogate da CDP anche successivamente alla scadenza dell’ammortamento dei mutui, ma entro il 31 dicembre 2028.
ANAC: REqUISITI
DI PARTECIPAZIONE
DEVONO ESSERE POSSEDUTI
PER l’INTERA ESECUZIONE DEl CONTRATTO
Con l’Atto del Consiglio Anac del 10 luglio u.s. è stato precisato che i requisiti di partecipazione alle gare, incluso quello relativo all’adeguata idoneità tecnico economica, devono essere posseduti dai concorrenti non solo alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla gara, ma anche per tutta la durata della procedura fino alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo di esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità.
L’Autorità “ha evidenziato come l’impresa che ha partecipato alla gara e ha conseguito l’aggiudicazione, ha attestato in modo non veritiero il possesso dei requisiti di carattere speciale e ha taciuto la circostanza, a lei ben nota, riguardante l’intercorsa rescissione del contratto d’affitto di ramo d’azienda, che, come confermato dalla SOA, aveva determinato la perdita dei requisiti speciali”.
Pertanto Anac ha rilevato “la violazione da parte dell’impresa medesima degli obblighi dichiarativi e dei doveri di lealtà e buona fede esigibili nei riguardi degli operatori economici nell’ambito della partecipazione alle procedure di gara per la realizzazione di un corretto confronto concorrenziale, in relazione alla necessità di dover rendere note le circostanze che influiscono sul possesso dei requisiti, ancor più se non immediatamente desumibili dalle verifiche effettuate tramite le banche dati in uso, evitando di rendere dichiarazioni non veritiere sul possesso dei requisiti”.
Da quanto emerso - conclude Anac -, anche se i lavori risultano allo stato ultimati, la stazione appaltante è tenuta a verificare la mancanza di veridicità delle dichiarazioni rese dall’impresa, procedendo di conseguenza e comunicando i risultati entro trenta giorni all’Autorità.
ANAC E AGCM RINNOVANO PROTOCOllO. AGGIORNATI I DATI
SUllA qUAlIFICAZIONE
DEllE STAZIONI APPAlTANTI
Lo scorso 30 luglio l’Anac e l’Autorità Garante
della concorrenza e del mercato hanno firmato un protocollo di intesa con l’obiettivo di incrementare l’efficienza e l’efficacia complessiva delle misure di prevenzione e contrasto della corruzione nella Pubblica Amministrazione.
L’intesa, che aggiorna e integra il Protocollo del 2014, prevede che l’Autorità Garante segnali ad Anac eventuali fenomeni presunti di alterazione delle regole e delle procedure di gara che emergano nel corso della propria attività istituzionale su ipotesi di collusione tra imprese per la partecipazione ad appalti pubblici. Anac, a sua volta, segnalerà ad Agcm, compatibilmente con eventuali indagini dell’Autorità giudiziaria, presunti fenomeni collusivi di cui emerga notizia nel corso dello svolgimento della propria attività o in seguito a specifiche segnalazioni di imprese o stazioni appaltanti.
Anac e Agcm si impegnano altresì a collaborare e a scambiarsi informazioni ai fini dell’esercizio dei poteri di rispettiva competenza in materia di contratti pubblici, nonché di affidamento e di gestione dei servizi pubblici locali. Per incrementare le segnalazioni su possibili fenomeni di collusione tra imprese nella partecipazione ad appalti pubblici, Anac si assume il compito di svolgere, anche insieme ad Agcm, presso le stazioni appaltanti, attività volte a promuovere l’individuazione di criticità concorrenziali nel settore degli appalti pubblici. Le due Autorità si impegnano a prevedere forme di scambio di informazioni tramite la Piattaforma nazionale dati, nonché a definire la tipologia e la qualità delle informazioni che saranno scambiate. Si prevede poi la possibilità di sperimentare modelli di test diagnostici per evidenziare i casi di sospetta collusione tra imprese.
Nell’ambito del procedimento di attribuzione del rating di legalità, Anac e Agcm, infine, collaboreranno nell’applicazione del Regolamento attuativo anche al fine di promuovere un maggiore utilizzo del rating stesso.
Anac ha comunicato anche che al 1° luglio 2024, a un anno dall’entrata in vigore del nuovo Codice appalti, sono 4.541 le stazioni appaltanti che in Italia si sono qualificate. A queste vanno aggiunte 8.063 amministrazioni che si sono convenzionate alle 494 centrali di committenza operative.
TAR lAZIO:
NO A ESClUSIONE
DEll’IMPRESA
PER ERRORE
NEl BARRARE MODUlO
DI PARTECIPAZIONE
Il Tar Lazio (Sent. n. 15303 del 26 luglio 2024) si
è espresso contro l’esclusione di un’impresa che, pur avendo reso dichiarazioni veritiere, aveva erroneamente “barrato” un modulo di partecipazione alla gara.
Secondo il Tribunale, infatti, non è consentita l’esclusione di un operatore sulla base del mero dato formale consistente nell’aver segnato una determinata casella del modulo compilato in sede di partecipazione alla gara, quando non sia contestato che il medesimo concorrente abbia comunque reso dichiarazioni complete e veritiere in merito alle circostanze rilevanti ai fini della valutazione della Stazione appaltante circa il possesso dei requisiti di onorabilità professionale.
Nel caso preso in esame, nei documenti di gara unici europei (DGUE), l’impresa e la consorziata esecutrice avevano barrato le apposite caselle “No”, così dichiarando di non essere mai incorse in vicende professionali rilevanti ai fini dell’ammissione alla gara. Dalle dichiarazioni integrative presentate dai medesimi operatori emergeva, tuttavia, una serie di precedenti valutabili quali gravi illeciti professionali.
Il Tar richiama la reale volontà che merge dal complesso delle dichiarazioni e chiarisce che gli aspetti formali sono solo uno strumento per pervenire al risultato. Proprio in base al principio del risultato, enunciato dall’articolo 1 del Codice dei contratti pubblici, “le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza” (comma 1), con la precisazione che “la concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell’affidare ed eseguire i contratti” (comma 2, primo periodo).
Il principio del risultato, il quale “(…) costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità” (comma 3), chiarisce quindi che la procedura e la forma sono un mezzo, non il fine della disciplina (Cons. Stato, Sez. III, 15 novembre 2023, n. 9812).
CONSIGlIO DI STATO: REAlIZZAZIONE PARZIAlE DEllE OPERE
CON PERMESSO DI COSTRUIRE IN SCADENZA
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (n. 14 del 30 luglio 2024) ha pronunciato i seguenti principi di diritto nel caso di opere non completate e permesso di costruire in scadenza.
In caso di realizzazione, prima della decadenza del permesso di costruire, di opere non completate, occorre distinguere, anzitutto, se le opere incomplete siano autonome e funzionali oppure no. Nel caso di costruzioni prive dei requisiti di autonomia e funzionalità, il Comune deve disporne la demolizione e la riduzione in pristino ai sensi dell’art. 31 del Dpr n. 380/2001, in quanto eseguite in totale difformità rispetto al permesso di costruire.
Qualora il permesso di costruire abbia previsto la realizzazione di una pluralità di costruzioni funzionalmente autonome (ad esempio villette) che siano rispondenti al permesso di costruire considerando il titolo edificatorio in modo frazionato, gli immobili edificati devono intendersi supportati da un titolo idoneo, anche se i manufatti realizzati non siano totalmente completati, ma - in quanto
caratterizzati da tutti gli elementi costitutivi ed essenziali - necessitino solo di opere minori che non richiedono il rilascio di un nuovo permesso di costruire.
Qualora invece, le opere incomplete, ma funzionalmente autonome, presentino difformità non qualificabili come gravi, l’Amministrazione potrà adottare la sanzione recata dall’art. 34 Dpr 380/2001.
Viene fatta salva la possibilità per la parte interessata, ove ne sussistano tutti i presupposti, di ottenere un titolo che consenta di conservare l’esistente e di chiedere l’accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del Dpr 380/2001 in modo da dotare il manufatto - di per sé funzionale e fruibile - di un titolo idoneo, quanto alla sua regolarità urbanistica.
BM Infissi, l’eleganza del serramento in legno
dal 1969 infiSSi
rigoroSamente made in italy
Da oltre 50 anni, la nostra Associata BM Infissi Srl produce serramenti in legno e legno-alluminio nello stabilimento di Ronchis, in provincia di Udine. La realtà produttiva, che si sviluppa su un’area totale di 20.000 mq, di cui 7.000 mq coperti, a partire dal 2019 è stata oggetto di una serie importanti investimenti, con particolare attenzione alle innovazioni offerte dall’Industria 4.0. Questo ha permesso all’Impresa di essere più duttile e di adattarsi alle esigenze del mercato, rafforzando una produzione scalabile che consente alta personalizzazione anche su grandi volumi. Tutte le fasi della produzione, dal legno grezzo al prodotto finito, vengono gestite internamente all’azienda: la collaborazione storica con fornitori del territorio è uno dei punti di forza della BM
Infissi, da sempre ha preferito collaborare con imprese italiane per fornire un prodotto 100% Made in Italy. Particolare attenzione viene dedicata alla verniciatura dei manufatti in legno, protetti e valorizzati con speciali vernici ad acqua bicomponenti. Questo trattamento garantisce elevata resistenza ai traumi meccanici, allo sporco ed evita le problematiche tipiche di altre vernici. Inoltre le vernici sono testate secondo la norma EN-71/3 e non rilasciano sostanze nocive nell’ambiente. Gli amministratori Danilo Vignotto, Camilla Minutello e Annalisa Buffon (sia CDA che compagine sociale sono a maggioranza femminile), hanno spinto l’azienda a conseguire importanti certificazioni a livello di sostenibilità (FSC e PEFC per la provenienza del legno) e di trasparenza (Rating di Legalità, 2 stelle), il tutto incrementando i livelli occupazionali (da 27 a 34 addetti negli ultimi 5 anni). “La BM Infissi crede molto nel valore umano e nei propri dipendenti” ci racconta Camilla, per questo nell’ultimo anno oltre 300 ore sono state investite in formazione. Il clima lavorativo è ottimo, anche grazie all’importanza data alla gestione della sicurezza in azienda e ai premi di produzione che, grazie agli accordi di 2° livello,
vengono erogati ai dipendenti da più di 20 anni. In alcuni ruoli, addirittura, i figli sono subentrati ai padri, creando così continuità e legami tra l’azienda e le famiglie del territorio.
L’Impresa è stata inoltre tra le prime a credere nel fotovoltaico, realizzando già nel 2010 un impianto da 146Kw che, unitamente al riscaldamento a biomasse che riutilizza i trucioli di scarto in un’ottica di economia circolare, le consente di essere quasi del tutto autonoma da un punto di vista energetico. Con una squadra di commerciali e tecnici interni all’azienda e una rete di rivenditori che copre anche il territorio del Veneto, la BM Infissi riesce a fornire ai clienti un supporto a 360°, siano essi imprese, falegnamerie o privati. Non stupisce quindi che nel portfolio vi siano numerose realizzazioni di pregio. Si va dai 1.800 mq di serramenti realizzati per la Manifattura Tabacchi a Firenze, tra i recuperi più riusciti di archeologia industriale, ai numerosi infissi realizzati a Venezia, con finiture particolari che conservano il sapore antico degli edifici e al tempo stesso garantiscono durabilità e resistenza alle intemperie e all’umidità dei canali.
Ma anche la riqualificazione dell’Istituto Lenassi di Gorizia, o i serramenti realizzati a Udine per Palazzo Antonini e Casa Cavour; per non parlare della complessità gestita per un palazzo storico nella zona Ponte Rosso di Trieste, i cui lavori hanno dovuto fare i conti con la ZTL del centro e al tempo stesso garantire continuità alle diverse attività commerciali e professionali insediate. D’altronde, la grande affidabilità anche commerciale dell’azienda è stata certificata con il livello massimo dalla società Cribis D&B.
Il tutto, senza dimenticare la centralità del prodotto, oggetto anch’esso di una continua ricerca per migliorarne sia le performance che l’estetica con soluzioni tecniche e di design. Tre sono le referenze lanciate nel 2024: PURA, una struttura in legno la cui caratteristica principale è il profilo pulito e lineare, reso possibile dall’innovativo fermavetro integrato che diventa un elemento invisibile; SOLIS, in legno-alluminio, che unisce estetica pulita e funzionalità e rende la luce naturale protagonista degli interni; e VISIO, perfetto incontro tra la bellezza naturale del legno e la resistenza dell’alluminio, che crea un effetto visivo suggestivo eliminando quasi completamente i confini tra interno ed esterno.
(SF)
Autotrasporto. Riduzione pedaggi autostradali 2024
direttiva del miniStro delle infraStrutture e dei traSporti
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con direttiva prot. R. 0000152 del 30 maggio 2024, registrata a fine luglio dalla Corte dei Conti, ha posto le regole di massima per la riduzione compensata dei pedaggi autostradali per il 2024, a favore delle imprese di autotrasporto, incluso il conto proprio, e loro cooperative o consorzi.
Anche per il 2024 sono stati ammessi alla riduzione gli autoveicoli di categoria ecologica Euro
5, che sono stati oggetto di discussione in sede di Comitato Centrale dell’Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di cose per conto terzi e per i quali anche la scrivente Associazione ha chiesto il mantenimento nel novero dei beneficiari dell’agevolazione, in attesa di altre, adeguate misure contributive dirette a facilitare il rinnovamento del parco veicolare.
Di conseguenza, per i pedaggi 2024 il beneficio sarà riconosciuto ai veicoli di categoria ecologica Euro 5 e superiori, individuati nelle classi B (2 assi e altezza > 1,3 m), 3 (3 assi), 4 (4 assi) e 5 (5 assi) del sistema di classificazione assi sagoma o in quelle 2, 3 e 4 del sistema volumetrico in uso in alcuni tratti autostradali, come ad es. sulla Pedemontana Lombarda, secondo gli scaglioni di “fatturato” e le percentuali indicate nella seguente tabella:
Per le imprese che abbiano realizzato almeno il 10% del “fatturato” in pedaggi nelle ore notturne (con ingresso in autostrada dopo le 22.00 ed entro le ore 2.00, ovvero uscita prima delle ore 6), la riduzione compensata è incrementata del 10%; l’incremento è applicato allo sconto spettante alla singola impresa, tenuto conto dell’eventuale ap-
partenenza a forme associative, fermo restando comunque il limite percentuale massimo di riduzione del 13 %. Il testo della direttiva e altre informazioni possono essere richiesti all’ufficio trasporti dell’Associazione. (AdT)
Trazionismo e locazione senza conducente
definizione di trazioniSmo
del viCeminiStro rixi
Il trazionismo è divenuto una prassi consolidata compatibile con le regole comunitarie, ancorché non normato. Da qui la necessità di definire i contenuti di questo contratto atipico in rapporto al noleggio di rimorchi e semirimorchi e alle disposizioni introdotte dall’art. 24 del D.L. n. 69/2023 (convertito con modificazioni con L. n. 103 del 10 agosto 2023) recepente la Direttiva (UE) n. 738/2022 in materia REN.
Il CONTRATTO DI lOCAZIONE DI VEICOlI SENZA CONDUCENTE,
Il C.D. NOlEGGIO
Il contratto di noleggio dei veicoli a motore, ovvero, più correttamente, contratto di locazione di veicoli senza conducente, è disciplinato principalmente dal, più volte novellato, art. 84 C.d.S. Con il contratto di locazione senza conducente, il proprietario del veicolo - locatore - mette a disposizione di altro soggetto - locatario - il veicolo stesso per le esigenze di quest’ultimo.
Nell’ambito del trasporto di merci su strada per conto terzi, la locazione senza conducente può avere ad oggetto autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni e autoarticolati.
La locazione di questi veicoli è consentita a condizione che il contratto venga stipulato per iscritto e che lo stesso abbia ad oggetto la messa a disposizione del veicolo senza il conducente. Alla locazione non deve essere abbinato un contratto di servizio concluso con la stessa impresa riguardante il personale di guida o di accompagnamento, come dire che chi mette a disposizione il veicolo non può distaccare lavoratori presso l’impresa locataria. Il veicolo locato, dovendo rimanere nella esclusiva disponibilità del locatario, può essere guidato solo da quest’ultimo, dal suo personale e, se distacca-
tario, dal personale in distacco, fermo restando il divieto richiamato in capo al locatore.
Dalla stipula del contratto di locazione del veicolo senza conducente discendono alcuni obblighi, tra cui la disponibilità, a bordo del veicolo, del contratto di locazione o del suo estratto autentico e, nel caso il conducente non sia il locatario del veicolo, del contratto di lavoro del conducente o del corrispondente estratto autentico.
Gli utilizzatori di veicoli locati devono, inoltre, registrare le relative targhe nella sezione del REN dedicata ai noleggi (REN-noleggi) prima del loro utilizzo (art. 24 del richiamato D.L. n. 69/2023).
In sintesi, ciò che caratterizza questo contratto è la disponibilità esclusiva del veicolo da parte del locatario per un determinato periodo di tempo.
Il CONTRATTO DI TRAZIONISMO
Come noto, nel trasporto di cose per conto di terzi, si riscontrano frequentemente complessi veicolari misti le cui componenti sono riconducibili a differenti imprese iscritte all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. È il c.d. trazionismo. Il trazionismo, introdotto nel settore dell’autotrasporto di merci per conto di terzi dall’art. 41 c. 3 della Legge n. 298/1974, sostituito dall’art. 4 del D.L. n. 16/1987, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, c. 1 della Legge n. 132/1987, è un servizio offerto dal trazionista ad altra impresa di autotrasporto di merci per conto di terzi, con il quale il primo si obbliga a portare a destino la merce per conto di quest’ultima
Sulla definizione di trazionismo è intervenuta anche la Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la decisione n. 16582/2002, nei seguenti termini: per trazionismo s’intende l’autotrasporto eseguito da un’unità viaggiante composta di trattore di proprietà del vettore e semirimorchio di proprietà altrui. Anche recentemente, la Suprema Corte, ritornata sul tema, ha chiarito che il trazionista è colui che utilizza le proprie motrici per il trasporto dei rimorchi di altra impresa di autotrasporto, impiegando i propri autisti e con proprio rischio d’impresa (Sentenza penale n. 44663/2023).
Si desume che il trazionismo ha ad oggetto un servizio, quello di portare a destinazione il rimorchio
o il semirimorchio di un’altra impresa di trasporto. Sebbene in relazione al contratto di trazionismo non sono previsti obblighi specifici o particolari formalità, è consigliato, in via del tutto prudenziale, tenere a bordo del veicolo lo scambio di corrispondenza comprovante il titolo in base al quale il trazionista effettua il trasporto di merci con un rimorchio altrui.
L’importanza assunta dal trazionismo nel settore dell’autotrasporto e il vuoto normativo, solo tamponato dalla giurisprudenza di legittimità, sono all’origine dell’interrogazione parlamentare presentata alla Camera dall’on. Gaetana Russo e riscontrata in data 30 luglio u.s. dal Viceministro dei Trasporti, on. Edoardo Rixi. Nel merito, l’on. Russo poneva il quesito dell’applicabilità della disciplina della locazione dei veicoli senza conducente al trazionismo.
La risposta, di cui si riporta uno stralcio, del Viceministro va a confermare la diversità delle due fattispecie. Si legge: “Ancorché non specificata-
lOCAZIONE DI VEICOlI SENZA CONDUCENTE
Fonti normative principali: - art. 84 C.d.S.; - art. 24 D.L. n. 69/2023 convertito con modificazioni dalla L. n. 103/2023, recepenti la Direttiva (UE) n. 738/2022.
Oggetto:
Il proprietario del veicolo - locatore - mette a disposizione di altro soggetto - locatario - il veicolo stesso per le esigenze di quest’ultimo.
Conducente il veicolo: Il locatario/utilizzatore o suo personale.
Obblighi:
- stipula di contratto in forma scritta; - registrazione della targa sul REN prima dell’utilizzazione del veicolo da parte del locatario; - conservazione nel veicolo del contratto di locazione o di suo estratto autentico; - se il veicolo non è condotto dal locatario, conservazione, nel veicolo, del contratto di lavoro del conducente o suo estratto.
mente codificato, il trazionismo può inquadrarsi come un accordo commerciale, tra un trazionista e il titolare del rimorchio o semirimorchio. Differisce dal contratto di locazione essenzialmente perché nel contratto di trazionismo il veicolo rimorchiato non è nella disponibilità di chi esegue il trasporto, che viene effettuato secondo istruzioni di volta in volta fornite dal proprietario del veicolo rimorchiato. Pertanto, il trazionismo non risulta in contrasto con le disposizioni introdotte dall’art. 24 citato (n.d.r.: si fa riferimento all’art. 24 del D.L. n. 69/2023).”
Per quanto precede e alla luce della risposta dell’on. Rixi, è possibile concludere che, se oggetto della locazione è la disponibilità del veicolo, nel trazionismo il veicolo rimorchiato non entra nella disponibilità del trazionista, che porta meramente a destino il rimorchio secondo le istruzioni fornite dal suo proprietario. (MM)
TRAZIONISMO
Fonti normative principali: - art. 41 c. 3 della L. n. 298/1974, sostituito dall’art. 4 del D.L. n. 16/1987, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, c. 1 della L. n. 132/1987.
Oggetto: È un servizio offerto dal trazionista ad altra impresa di autotrasporto di merci per conto di terzi, con il quale il primo si obbliga a portare a destino la merce per conto di quest’ultima. Il veicolo rimorchiato non è nella disponibilità del trazionista che esegue il trasporto in base alle istruzioni ricevute dal proprietario del mezzo rimorchiato.
Conducente il veicolo: Il trazionista o suo personale.
Obblighi: Non sono previsti particolari obblighi. È tuttavia consigliato conservare sul veicolo lo scambio di corrispondenza comprovante il titolo in base al quale il trazionista effettua il trasporto di merci con un rimorchio altrui.
Sistemi avanzati di assistenza alla guida
obbligatorietà
Sui veiColi nuovi
immatriColati dal luglio 2024
Per opportuna conoscenza, si segnala che dal luglio 2024 tutti i veicoli immatricolati per la prima volta delle categorie M2, M3 (rispettivamente destinati al trasporto persone di massa complessiva fino a 5 t e con più di 8 posti a sedere oltre al conducente e al trasporto persone di massa complessiva superiore a 5 t sempre con più di 8 posti a sedere oltre al conducente) nonché N1, N2, N3, destinati, cioè, al trasporto di cose, sono dotati dei nuovi sistemi avanzati di assistenza alla guida, indicati con il termine “Adas”, individuati dal Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2019/2144 del 27 novembre 2019. In particolare, i dispositivi obbligatori su tutti i veicoli a motore di cui sopra sono quelli riportati nell’art. 6 del citato regolamento e, cioè:
- adattamento intelligente della velocità, per informare il conducente del superamento del limite di velocità applicabile, mediante segnali visivi e/o acustici; il meccanismo può essere disattivato dal conducente e, comunque, non impedisce al medesimo di superare la velocità suggerita dal sistema;
- interfaccia per rendere possibile l’installazione di dispositivi di tipo alcolock;
- avviso della disattenzione e della stanchezza del conducente e avviso avanzato di distrazione alla guida. Questi sistemi sono progettati in modo da non registrare o conservare costantemente dati diversi da quelli necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati nell’ambito del sistema a circuito chiuso;
- frenata automatica di emergenza che permette di bloccare il mezzo in automatico in presenza di ostacoli rilevati dalle telecamere e dai sensori del veicolo e di una reazione nulla o insufficiente da parte del conducente.
- rilevamento di ostacoli durante la retromarcia;
- registratore di dati di evento (c.d. scatola nera); in tal caso, i dati memorizzati per il periodo immediatamente prima, durante e dopo una collisione, comprendono “almeno la velocità del veicolo, la frenata, la posizione e l’inclinazione del veicolo sulla strada, lo stato e la frequenza di attivazione di tutti i suoi sistemi di sicurezza, il sistema eCall di bordo basato sul servizio 112, l’attivazione del freno e qualsiasi altro parametro di input pertinente dei sistemi di bordo di sicurezza attiva e di prevenzione degli incidenti.” La scatola nera non può essere disattivata.
Per i veicoli commerciali nuovi, immatricolati sempre dal luglio 2024, in aggiunta ai predetti dispositivi, la tabella prevista all’allegato II del reg. (UE) 2019/2144 ne prescrive altri e, in particolare:
- il montaggio di sistemi precisi di monitoraggio della pressione degli pneumatici, capaci, in un’ampia gamma di condizioni stradali e ambientali, di produrre un segnale di allerta per il conducente all’interno del veicolo in presenza di una perdita di pressione in uno degli pneumatici (art. 5); il punto C14 dell’allegato II indica che quest’obbligo riguarda anche i rimorchi di categoria O3 e O4;
- per autovetture e veicoli commerciali leggeri, prescrive il montaggio, fra l’altro, di sistemi avanzati di frenata di emergenza e di sistemi di emergenza di mantenimento della corsia, disattivabili dal conducente uno alla volta mediante una sequenza di azioni (art. 7);
- i veicoli adibiti al trasporto merci di massa superiore alle 3,5 t (cat. N2 e N3), oltre a quelli adibiti al trasporto persone (M2 e M3), devono essere muniti di:
* sistemi di avviso di deviazione dalla corsia e di sistemi avanzati di frenata di emergenza; * sistemi avanzati di monitoraggio degli angoli ciechi, capaci di rilevare la presenza di pedoni e ciclisti situati in prossimità della parte anteriore del veicolo o sul lato del marciapiede e di emettere un segnale di allerta o di evitare la collisione con essi (art. 9).
Il testo del regolamento (UE) e altre informazioni possono essere richiesti all’ufficio trasporti dell’Associazione. (AdT)
Sistemi di monitoraggio dei trasporti
i SiStemi di geoloCalizzazione dei veiColi in romania e polonia
ROMANIA:
SISTEMA DI MONITORAGGIO
“RO E-TRANSPORT”
Si fa seguito alle nostre circolari prot. n. 267/MM del 7 agosto 2024 e n. 221/C del 20 giugno 2024 per ricordare che, dal 1° luglio 2024, in Romania è applicabile il regime sanzionatorio previsto per l’omessa dichiarazione, nel sistema di monitoraggio, denominato “RO e-Transport”, di:
- trasporti internazionali;
- trasporti nazionali e internazionali di merci ad alto rischio fiscale di peso superiore a 500 kg o di valore superiore a 10.000 Leu romeno (RON).
Le categorie di veicoli stradali soggetti a monitoraggio nel sistema elettronico RO sono quelle che hanno una massa massima tecnicamente ammissibile di almeno 2,5 tonnellate, caricati con merci ad alto rischio fiscale con una massa lorda totale superiore a 500 kg o di valore superiore a 10.000 RON.
Ora il Ministero Rumeno e l’Agenzia nazionale per l’amministrazione fiscale comunicano che è disponibile l’applicazione RO e-Transport, che raccoglie i dati provenienti da sistemi di posizionamento GPS installati sui veicoli o, in mancanza,
da smartphone muniti di geolocalizzazione, purché, in quest’ultimo caso, sia garantito il trasferimento dei dati sulla posizione del veicolo oggetto della dichiarazione per l’intera durata del percorso del trasporto tramite il sistema elettronico RO e-Transport.
La sperimentazione dell’applicazione durerà fino al 31 agosto p.v., dopodiché saranno applicabili le disposizioni relative alle infrazioni connesse all’inosservanza dei relativi obblighi.
POlONIA: SISTEMA DI MONITORAGGIO
“SENT”
L’Unione Internazionale dei Trasporti su Strada (in sigla “IRU”) informa che l’attuale sistema di monitoraggio, denominato “SENT”, già obbligatorio in Polonia per alcune categorie merceologiche, sarà esteso a tutti i vettori extra UE che effettuano trasporti internazionali da e per la Polonia e, per quanto riguarda i vettori europei, ai trasporti di cabotaggio effettuati sempre in Polonia.
Anche in relazione al sistema SENT, deve essere garantito il trasferimento dei dati di geolocalizzazione in tempo reale del veicolo tramite un dispositivo GPS o un sistema di localizzazione esterno o l’applicazione e-TOLL PL installata sullo smartphone del conducente.
Sono previste sanzioni in caso di inosservanza di tali obblighi.
L’Ufficio Trasporti dell’Associazione rimane a disposizione per chiarimenti ed esigenze di approfondimento.
(MM)
Revisioni. Attrezzature tecniche
diSpoSizioni miniSteriali
Si segnala, per opportuna conoscenza dei centri di controlli di revisione privati, che con due decreti del 5 luglio 2024 del Direttore generale della Motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicati sulla G.U. n. 202 del 29 agosto 2024, sono state adottate disposizioni recanti modifiche al capitolato tecnico per la revisione di veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 t e introdotta una norma di omologazione dell’analizzatore del gas di scarico. Di seguito si dà conoscenza di alcuni aspetti salienti.
MODIFIChE Al CAPITOlATO
TECNICO MCTCNET2
PER lA REVISIONE
DEI VEICOlI DI MASSA
SUPERIORE A 3,5 T
Il d.d. 5 luglio 2024 introduce modifiche al testo unico MCTCNet2 per le attrezzature in uso nei centri di controllo privati, utilizzate per la revisione dei veicoli a motore di massa complessiva superiore a 3,5 t, ad esclusione dei veicoli per il trasporto di alimenti in regime di temperatura controllata (A.T.P.) e per il trasporto di merci pericolose (regime A.D.R.), e relativi rimorchi e semirimorchi.
All’interno dell’allegato tecnico, si segnalano: - il par. 1.2 che rende obbligatoria l’adozione del
sistema riconoscimento targa anche per i veicoli di massa superiore alle 3,5 t (categorie N2, N3, M2, M3, O3, O4), nelle stesse modalità previste per i veicoli di massa complessiva inferiore dal par. 3.3.4 del testo unico MCTCNet2; - il par. 1.9 sull’utilizzo del decelerometro sui veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 t, per effetto del quale in sede di revisione l’ispettore può decidere quando “sia coerente ritenere complesso prevedere il veicolo al 65% di massa a pieno carico e, per comprovate ragioni tecniche, non fosse possibile applicare i sensori di pressione necessari all’estrapolazione delle forze di frenata.”
NORMA DI OMOlOGAZIONE DEll’ANAlIZZATORE
GAS DI SCARICO
L’allegato tecnico all’altro decreto 5 luglio 2024 contiene nuove norme di omologazione dell’analizzatore gas di scarico, in vigore dal 13 settembre 2024, dovute alla necessità che questo strumento, insieme ai requisiti minimi previsti dalla direttive 2004/22/CE, sia munito “di un’estensione della verifica prima della conformità per gli aspetti di natura metrologica necessari alle finalità di revisione dei veicoli previsti dal decreto ministeriale 214/2017, previsti dai protocolli di comunicazione gestiti da questa autorità competente”. La commercializzazione delle attrezzature omologate ai sensi della precedente normativa è consentita fino al 13 settembre 2025.
Copia dei decreti, inclusa la parte grafica, può essere richiesta all’Ufficio Trasporti dell’Associazione.
Autorizzazioni trasporti internazionali su strada
Si ricorda, inoltre, che:
autorizzazioni bilaterali e Cemt. SCadenze domande: 30 Settembre e 31 ottobre 2024
Si rammenta che il 30 settembre 2024 scade il termine per presentare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (di seguito Ministero) le domande per il rinnovo e la conversione in assegnazione fissa delle autorizzazioni bilaterali per trasporti verso Paesi extra U.E. Il termine per la presentazione delle autorizzazioni multilaterali della Conferenza europea dei ministri dei trasporti (CEMT) scade invece il 31 ottobre 2024. Come per il passato, gli interessati dovranno avvalersi della modulistica allegata al decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero 9 luglio 2013, come successivamente modificato dal decreto 11 settembre 2015. Nel caso di invio a mezzo posta, farà fede il timbro postale di spedizione della raccomandata.
AUTORIZZAZIONI BIlATERAlI
- DOMANDA PER RINNOVO E CONVERSIONE IN ASSEGNAZIONE FISSA
Le domande per il rinnovo e la conversione in assegnazione fissa delle autorizzazioni bilaterali per trasporti verso Paesi extra U.E vanno presentate entro il 30 settembre 2024. Per il rinnovo dell’assegnazione fissa occorre che sulla relazione di traffico interessata, nel periodo tra il 1° ottobre 2023 e il 30 settembre 2024, le imprese abbiano utilizzato almeno 24 autorizzazioni con una media di almeno due autorizzazioni/mese e con obbligo di comprovarne l’utilizzo restituendo al Ministero i relativi titoli entro il 15 ottobre 2024 (le autorizzazioni utilizzate nell’ultimo trimestre del 2023 andavano restituite entro il 15 marzo 2024). Analoga dimostrazione va data per la conversione in assegnazione fissa delle autorizzazioni ottenute durante l’anno a titolo precario.
- la seconda quota dell’assegnazione fissa va necessariamente chiesta entro il 31 ottobre 2024, pena il venir meno per l’impresa titolare della garanzia di continuarne a disporre, in quanto le relative autorizzazioni entreranno a far parte del contingente precario a disposizione delle imprese richiedenti;
- una volta scadute le autorizzazioni assegnate, le imprese sono tenute a restituirle, comprese quelle non utilizzate. Infatti, la mancata restituzione determina la sospensione della domanda per ottenere nuove autorizzazioni per l’anno successivo.
AUTORIZZAZIONI CEMT
Le domande per il rinnovo delle autorizzazioni multilaterali CEMT (Conferenza Europea Ministri dei trasporti) e per la partecipazione alla graduatoria 2024 vanno presentate entro il 31 ottobre 2024. Per la formazione della graduatoria, i punteggi sono stabiliti secondo i criteri dei citati decreti dirigenziali. In particolare, rilevano una serie di criteri, fra i quali i veicoli in disponibilità di categoria ecologica Euro 5 ed Euro 6 in eccedenza rispetto al numero di autorizzazioni multilaterali di cui è titolare l’impresa richiedente, e il numero di assegnazioni fisse e precarie che fanno capo sempre all’impresa. Ovviamente, l’ingresso in graduatoria delle imprese che non hanno effettuato trasporti in ambito extra U.E. avviene solo con la componente veicoli. Quanto al rinnovo della CEMT senza la penalizzazione del 10%, prevista in caso di utilizzo insufficiente dell’autorizzazione, si ricorda che nei primi 11 mesi dell’anno l’impresa deve aver svolto almeno 11 viaggi nell’area CEMT con media di un percorso/mese, ad esclusione di quelli svolti fra due o più Paesi dello Spazio economico europeo, e deve disporre di veicoli di categoria ecologica idonea alle autorizzazioni da rinnovare.
Il pagamento dei diritti dovuti al Ministero non si esegue più a mezzo dei bollettini di c.c.p., bensì attraverso il Portale dell’automobilista o il sistema Pago PA.
Per altre informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Trasporti dell’Associazione. (AdT)
Chiusura totale del Traforo del Monte Bianco
i lavori di manutenzione
Si protrarranno
fino alle ore 17.00 del 16 diCembre 2024
Il Gruppo Europeo di Interesse Economico Traforo del Monte Bianco ha comunicato che, a partire
dal 2 settembre e fino al 16 dicembre 2024, ore 17.00,
saranno realizzati lavori di risanamento della volta su due tratti del tunnel di 300 metri ciascuno del Traforo del Monte Bianco.
La tipologia dei lavori preclude il passaggio veicolare, perciò è stata disposta la totale chiusura al traffico.
Gli itinerari alternativi al Traforo durante la sua chiusura, elaborati dalle Prefetture della Regione Valle d’Aosta e dell’Alta Savoia, sono disponibili al seguente link: www.tunnelmb.net e sull’App TMB Mobility.
(MM)
Scadenze aziendali del mese di settembre 2024
- provvigioni;
- bonifici relativi ad interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico;
il Calendario delle SCadenze per il meSe di Settembre 2024
DOMENICA 15
FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per la trasmissione telematica delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di agosto. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione.
lUNEDì 16
IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il termine per il versamento dell’Iva relativa al mese di agosto. Qualora l’imposta a debito, pur sommata a quella riportata dai periodi precedenti, non dovesse essere superiore a € 25,82 il relativo versamento dovrà essere effettuato il prossimo mese unitamente a quello dell’imposta relativa al mese in corso. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.
IVA ANNUALE - RATEIZZAZIONE - Scade il termine per il versamento della 7^ rata dell’Iva, relativa al 2023 risultante dalla dichiarazione annuale con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33% mensile a decorrere dal 16 marzo 2024 utilizzando il codice tributo 6099.
IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su:
- redditi di lavoro autonomo;
- redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi e opere dell’ingegno e contratti di associazione in partecipazione;
- obbligazioni e titoli similari;
- dividendi corrisposti nel trimestre precedente;
- redditi di capitale diversi da dividendi e interessi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari;
- redditi di lavoro dipendente e assimilati.
I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.
INPS - CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATAScade il termine per il versamento del contributo INPS della gestione separata secondo le seguenti aliquote:
- 26,07% per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva;
- 35,03 % (prima fascia) per i soggetti che non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- 24% per i soggetti già iscritti ad altra gestione obbligatoria.
Il contributo così calcolato è posto:
- per un terzo a carico dei percettori dei compensi,
- per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi.
I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.
MERCOlEDì 25
IVA INTRACOMUNITARIA MENSILI - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e servizi relativi al mese di agosto.
I modelli da presentare sono:
- l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1 - quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni.
La presentazione deve essere effettuata in via telematica.
lUNEDì 30
CONTRATTO DI LOCAZIONE - Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° settembre 2024 e versamento dell’imposta di registro per i contratti di locazione con annualità scaduta il 31 agosto 2024.
RIMBORSO IVA COMUNITARIA - Scade il termi-
ne per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate delle richieste di rimborso dell’Iva assolta in altro stato comunitario nel corso del 2023 da parte di operatori residenti.
LIQUIDAZIONE OSS - Scade il termine per l’invio telematico della dichiarazione Iva OSS del mese precedente relativa alle vendite a distanza di beni importati da parte di soggetti iscritti al nuovo Sportello unico per le importazioni IOSS.
IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONI-
CHE - Scade il termine per il versamento dell’imposta di bollo di importo superiore a 5.000 euro, riferita alle fatture elettroniche senza Iva del II° trimestre.
LIQUIDAZIONI IVA - Scade il termine per l’invio telematico da parte di tutti i soggetti passivi Iva, delle liquidazioni di aprile, maggio e giugno (per i mensili) e del secondo trimestre 2024 (per i trimestrali).
(PZ)