APINFORMA
numero 16 15 settembre 2024
IN PRIMO PIANO
Paghi contactless, vivi impactless
Maggiori info sulla carta in legno su civibank.it
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. La vendita dei prodotti e dei servizi accessori è soggetta alla valutazione da parte della Banca. Per le condizioni contrattuali ed economiche consultare i fogli informativi disponibili nelle filiali e su civibank.it.
Sommario
notiziario dell’aSSoCiazione piCCole e medie induStrie
APINFORMA
numero 16 15 settembre 2024
LAVORO
Credito d’imposta 5.0
La formazione legata a progetti 5.0
Le comunicazioni della CCIAA sul domicilio digitale (PEC)
Riforma riscossione
Rendicontazione societaria di sostenibilità (CSRD)
Nuove modifiche agli Indici sintetici di affidabilità (ISA)
Bando Brevetti+
Contributi per investimenti in sicurezza 2024. Precisazioni
Incentivi per la realizzazione di Proof of Concept
Inail. Aggiornati i valori delle retribuzioni
Abuso nell’utilizzo dei contratti a termine
SANILOG
Indice mensile rivalutazione t.f.r. agosto 2024
Rifiuti inerti: pubblicato il decreto
Uso delle piattaforme di lavoro elevabili
SOA: rinnovo per la Candolini Costruzioni Srl
Dal 1° ottobre obbligo di patente a crediti nei cantieri
ORGANIZZAZIONE
Controlli sui tachigrafi dei veicoli pesanti
La Germania reintroduce i controlli alle frontiere
Limiti alla circolazione di veicoli industriali in Austria
dateci il vostro indirizzo di posta elettronica per comunicare più facilmente, per fornirvi informazioni in tempo reale e per realizzare economie di scala. info@confapifvg.it
editore redazione
Associazione Piccole e Medie
Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it
direttore responsabile Lucia Cristina Piu
registrazione presso il tribunale di Udine n. 404 del 27.08.1977
progetto grafico Clikka!com www.clikka.com
concessionaria per la pubblicità Scripta Manent srl Via Pier Paolo Pasolini, 2/A 33040 Pradamano (UD) Tel. 0432 505900 ufficio@scriptamanent.sm
Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana
Credito d’imposta 5.0
peSanti i VinColi
e Gli adempimenti BuroCratiCi
preMeSSa
Le imprese che intendono beneficare del Bonus 5.0 (Apinforma 11/2024) devono prepararsi ad un percorso impegnativo per superare divieti, vincoli, obblighi, attestazioni, certificazioni e tempistiche richieste dalla normativa. Dopo una lunga attesa, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e il Gestore dei servizi energetici (Gse) hanno pubblicato la circolare operativa del 16 agosto 2024, composta di 192 pagine, la quale chiarisce una lunga serie di aspetti tecnici del piano Transizione 5.0. A breve sono attese anche le FAQ sul sito ministeriale.
La circolare è successiva al decreto del MIMIT del 6 agosto 2024 che ha individuato le modalità di presentazione della domanda preventiva e di conferma degli investimenti.
La circolare rappresenta una guida utile a imprese e professionisti per accedere al credito d’imposta attraverso l’apposita piattaforma operativa dallo scorso 7 agosto.
Il documento è diviso in nove capitoli e da un elenco di allegati contenente tutti i modelli da compilare. Gli argomenti trattati riguardano la determinazione del risparmio energetico sia in fase preventiva che consuntiva, la qualificazione della struttura produttiva, del processo produttivo e del processo interessato, le procedure di invio e gestione delle diverse comunicazioni e certificazioni.
La circolare fornisce anche numerosi esempi numerici per il conteggio della riduzione dei consumi energetici. Di seguito evidenziamo gli aspetti più significativi contenuti nella circolare.
il progetto
Il credito è riconosciuto per progetti di investimento da realizzarsi nel 2024 e nel 2025, diretti all’acquisto di beni strumentali nuovi, materiali
e immateriali, che comportino una riduzione dei consumi energetici. Il sostegno governativo, ricalca il precedente Piano Industria 4.0 e prevede diverse misure di credito d’imposta condizionati al raggiungimento di specifiche percentuali di riduzione dei consumi energetici. Viene riconosciuta la possibilità di modificare il progetto iniziale ma solo entro limiti che non lo stravolgono, non sono conseguentemente consentite aggiunte o sostituzioni di tipologie di beni diversi da quelli inizialmente previsti o incrementare la potenza degli impianti. In questi casi l’impresa dovrà presentare una nuova comunicazione. Se invece le modifiche non sono sostanziali sarà sufficiente fornire evidenza nella certificazione a consuntivo. Le risorse a disposizioni ammontano a 12,7 miliardi di euro, di questi 6,3 miliardi provenienti dal PNRR e 6,4 miliardi dalle casse dello Stato per investimenti trainanti, relativi alla digitalizzazione e alla formazione delle maestranze. Per la formazione si rimanda all’articolo che segue.
il credito d’iMpoSta
L’agevolazione è parametrata ai volumi di investimento e alle percentuali di risparmio energetico ottenuto.
1. Le aliquote riconosciute in presenza di una riduzione non inferiore al 3% dei consumi energetici della struttura produttiva o non inferiore a 5% dei processi interessati dall’investimento sono: Investimento fino a 2.5 milioni di euro
da 2.5 a 10 milioni di euro
da 10 a 50 milioni di euro
2. Le aliquote per una riduzione superiore al 6% dei consumi energetici della struttura produttiva o superiore al 10% dei processi interessati dall’investimento sono:
Investimento fino a 2.5 milioni di euro
Investimento da 2.5 a 10 milioni di euro
Investimenti da 10 a 50 milioni di euro
3. Per riduzioni superiori al 10% dei consumi energetici della struttura produttiva o superiore al 15% dei processi interessati dall’investimento, le aliquote sono: Investimento fino a 2.5 milioni di euro
Investimento da 2.5 a 10 milioni di euro
Investimenti da 10 a 50 milioni di euro
La riduzione dei consumi, calcolata su base annua, deve considerare i consumi registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo stesso.
la coMUnicazione preventiva
La comunicazione preventiva, necessaria per la richiesta del credito, deve contenere le informazioni necessarie a individuare i soggetti beneficiari, il progetto di innovazione, la data di avvio e compimento, gli investimenti agevolabili e il relativo ammontare e l’importo del credito spettante. Come indicato in precedenza l’importo del credito è influenzato dalle percentuali di riduzione dei consumi energetici e può andare dal 35% al 45% della spesa per i progetti fino a 2,5 mln di spesa. La stessa comunicazione è corredata da una certificazione del tecnico che attesta che il progetto rispetta la riduzione dei consumi e ne indica la percentuale.
La comunicazione preventiva è trasmessa in relazione ad una struttura produttiva per la quale non siano stati avviati ulteriori progetti di innovazione. Una nuova comunicazione è possibile se sono stati completati i progetti di innovazione ai quali GSE ha comunicato l’importo del credito d’imposta utilizzabile e si è concluso tutto l’iter.
Le imprese devono attendere che il GSE faccia la verifica sul corretto caricamento dei dati e della completezza dei documenti e delle informazioni e che siano ancora disponibili fondi. Entro 5 giorni dalla trasmissione della richiesta preventiva, le imprese ricevono dal GSE una comunicazione con l’importo del credito prenotato.
la coMUnicazione di avanzaMento
Per dimostrare di aver ottemperato all’obbligo di versamento di un acconto del 20%, le imprese entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del GSE, trasmettono una nuova comunicazione relativa all’effettuazione degli ordini
accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20% dell’investimento. In caso di mancato adempimento le imprese perdono il diritto ad accedere al contributo. Il GSE ha nuovamente 5 giorni per trasmettere alle imprese la conferma dell’importo del credito d’imposta prenotato ovvero, in caso di comunicazione con riduzione dell’investimento, il nuovo minore credito prenotato.
la coMUnicazione di coMpletaMento
A completamento del progetto si deve inviare un’ulteriore comunicazione contenente la data di effettivo completamento, l’ammontare agevolabile degli investimenti effettuati e l’importo del relativo credito. La comunicazione di completamento deve essere corredata dalla certificazione finale del tecnico che conferma che il progetto rispetta quanto preventivato e dagli attestati comprovanti il possesso della perizia di interconnessione nonché della certificazione dei costi.
Entro 10 giorni dalla comunicazione di completamento, il GSE verificato il corretto caricamento dei dati e la completezza della documentazione, comunica alle imprese l’importo del credito d’imposta utilizzabile in compensazione, che non può eccedere l’importo prenotato.
Modalità di traSMiSSione delle coMUnicazioni
Le comunicazioni vanno trasmesse telematicamente tramite Spid utilizzando la piattaforma Transizione 5.0 disponibile nell’Area Clienti del sito istituzionale GSE. Quest’ultimo valuta e gestisce le richieste pervenute secondo l’ordine cronologico di invio, verificando esclusivamente il corretto caricamento sulla piattaforma dei dati e la completezza dei documenti. Entro 10 giorni dalla comunicazione di completamento, informa l’impresa beneficiaria sul credito d’imposta utilizzabile in compensazione determinato sulla base dei dati dei dati trasmessi dalla stessa. Tale valore non potrà in ogni caso eccedere l’importo del credito d’imposta prenotato. Sono comunque previsti successivamente controlli sostanziali sul contenuto delle comunicazioni, anche attraverso sopraluoghi. In caso di rilievi l’impresa ha diritto di presentare memorie scritte e documentazione aggiuntiva rispetto ai rilievi effettuati. Il procedimento deve comunque concludersi entro il tempo massimo di 180 giorni, fatti salvi i casi di maggior complessità.
il riSparMio energetico
La circolare dedica ampio spazio al risparmio energetico fornendo una lunga serie di esempi differenziati per singoli settori di attività. Il risparmio deve essere determinato con riferimento al medesimo prodotto realizzato, assicurando una normalizzazione rispetto alle variabili operative, ad esempio volumi e quantità prodotte, ed alle condizioni esterne come ad esempio temperature, fattore di carico, stagionalità che influiscono sulle prestazioni energetiche.
Per le imprese di nuova costituzione il risparmio energetico è individuato tramite:
- la determinazione dello “scenario controfattuale” individuando, rispetto a ogni investimento almeno 3 beni alternativi disponibili sul mercato, riferiti agli stati UE/SEE nei 5 cinque esercizi precedenti alla data di avvio del progetto di innovazione;
- la determinazione della media dei consumi energetici annui dei beni alternativi individuati per ciascun investimento in base a quanto previsto al punto precedente;
- la determinazione del consumo della struttura produttiva/processo interessato dall’investimento quale somma dei consumi di cui al punto precedente.
iMpianti
Fotovoltaici
Si conferma che possono rientrare nel Bonus 5.0 anche gli investimenti in beni materiali nuovi finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, anche a distanza, ad eccezione delle biomasse e compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta a patto che rispettino determinati requisiti qualitativi.
il paracadUte
indUStria 4.0
Il bonus 5.0 è destinato alle imprese che realizzano progetti di innovazione che hanno come base gli investimenti in beni materiali e immateriali (allegati A e B alla legge 232/2016) che consentono inoltre la realizzazione di risparmi energetici. Gli stessi investimenti, senza alcun obiettivo di riduzione dei consumi energetici, possono alternativamente usufruire dei crediti d’imposta disciplinati dai commi 1057 – bis e seguenti della legge 178/2020, è infatti previsto un divieto di cumulo tra le due agevolazioni. In pratica in caso di mancato raggiungimento dei risultati del risparmio energetico prefissati, è previsto che l’impresa possa mandare la comunicazione finale cascando direttamente nella normativa
Industria 4.0, attingendo alle risorse previste per questo contributo. Questa possibilità è limitata a questa circostanza e non al caso di revoche successive all’invio della comunicazione finale.
invariabilità del credito
La circolare chiarisce che rispetto al credito prenotato con la comunicazione preventiva eventuali maggiorazioni legate a maggior investimenti non saranno riconosciute, mentre in caso contrario, vale a dire con investimenti effettivi inferiori a quelli prenotati, il credito sarà ricalcolato sulla base dei nuovi costi comunicati.
la qUantiFicazione del credito
Il documento di prassi propone delle esemplificazioni di calcolo del credito sia con riferimento al processo produttivo che alla struttura produttiva. Con riferimento al processo produttivo si pensi ad investimenti agevolabili (come macchinari, attrezzature, software ecc.) che consentano di raggiungere una riduzione dei consumi energetici pari ad esempio al 10,78%, l’impresa beneficiaria può includere nel progetto anche le spese per la formazione professionale.
La spesa per i beni materiali e immateriali è pari a 2,8 mln mentre quella per la formazione ammonta a 150 mila euro per un totale complessivo di 2.950.000 euro.
In questo caso il bonus viene calcolato come segue:
- 2,5 mln sui quali si applica l’aliquota del 40%; - 450.000 aliquota del 20%
Il totale del bonus complessivo sarà di 1.090.000 euro.
i riFeriMenti norMativi
Come per l’Industria 4.0 le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni normative di riferimento. Le fatture e gli altri documenti devono inoltre riportare il codice identificativo alfanumerico univoco rilasciato dal GSE (TR5-XXXXX).
la certiFicazione delle SpeSe
L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile, predisposta dall’impresa, devono risultare da certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione dei conti.
Per le imprese non obbligate per legge alla revisione dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore esterno, in questi casi le relative spese sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermo restando comunque il limite massimo di spesa agevolabile.
Ipotizzando che la spesa per i beni materiali e immateriali sia pari a 1,2 mln mentre quelle per la certificazione energetica e la revisione ammontino rispettivamente a 5.000 e 3.000 euro, la spesa complessiva sarà di 1.208.000 euro. Ipotizzando di ridurre i consumi energetici della struttura produttiva del 6,53%, il bonus viene calcolato come segue:
- 1,2 mln sui quali si applica l’aliquota del 40%; - 8.000 aliquota del 100% Il totale del bonus complessivo sarà di 488.000 euro.
certiFicazioni tecniche
L’impresa beneficiaria del credito d’imposta 5.0 dovrà attestare, tramite il proprio rappresentante legale, il possesso sia della perizia tecnica asseverata sui beni agevolabili sia della certificazione contabile riguardante l’effettivo sostenimento delle spese. Sugli appositi modelli di perizia tecnica asseverata messi a disposizione sul sito del GSE a seguito del completamento del progetto, e in ogni caso entro il 28 febbraio 2026, l’impresa dovrà trasmettere la comunicazione consuntiva. Questa dovrà contenere i dati dell’investimento inclusa la data di effettiva realizzazione, l’ammontare agevolabile degli investimenti effettuati, l’importo del relativo credito d’imposta, l’attestazione del rispetto degli obblighi europei da PNRR.
Sono abilitati al rilascio delle certificazioni tecniche:
- gli esperti in gestione dell’energia Ege certificati da organismo accreditato secondo la norma Uni Cei 11339;
- le Energy service company (ESCO) accreditati, certificate da organismi accreditati secondo la norma Uni Cei 11352;
- gli ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell’albo professionale nelle sezioni “meccanica”, “impiantistica elettrica e automazione” con competenze e comprovata esperienza nell’ambito dell’efficienza energetica dei processi produttivi.
Tutti questi soggetti sono tenuti a dotarsi di idonee coperture assicurative e con massimali adeguati. È particolarmente delicata la questione legata alla riduzione dei consumi, il tecnico che attesta che il progetto è stato realizzato in linea con quanto
programmato, sembra uscire di scena con la comunicazione finale, ma il decreto attuativo impone che, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento del progetto, debba essere mantenuta la riduzione dei consumi energetici così come definiti nell’attestazione tecnica.
il ManteniMento dell’inveStiMento
Anche il credito d’imposta 5.0 non è un mero contributo al costo sostenuto dall’impresa bensì un aiuto il cui obiettivo è di rendere più competitivo l’intero tessuto produttivo nazionale, favorendo un processo di automazione spinto all’interno delle imprese con una riduzione dei consumi energetici. L’obiettivo del legislatore è chiaro ma soprattutto richiede che l’investimento sia mantenuto nel tempo.
Così la cessione a terzi entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento del processo di innovazione, determina la revoca del contributo. Rimane possibile sostituire i beni con altri aventi le stesse funzioni. La revoca opera anche quando i beni sono destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, anche se appartenenti allo stesso soggetto. Si tratta di una causa di revoca particolarmente insidiosa che deve essere attentamente valutata nella pianificazione degli investimenti.
Anche il mancato riscatto del leasing è causa di revoca dell’agevolazione così come la mancata entrata in funzione dei beni relativi all’autoconsumo, entro un anno dalla data di completamento del progetto.
Sono motivo di revoca dell’agevolazione, anche il mancato rispetto delle disposizioni sul cumulo delle agevolazioni, il divieto di doppio finanziamento e il mancato rispetto delle previsioni relative al principio Dnsh.
Quest’ultimo rappresenta il principio comunitario “non arrecare un danno significativo” all’ambiente, concetto di difficile comprensione ma che deve comunque essere dichiarato.
Il principio Dnsh, cioè “Do No Significant Harm”, nasce per coniugare crescita economica e tutela dell’ecosistema, garantendo che gli investimenti siano realizzati senza pregiudicare le risorse ambientali.
A questo scopo la Comunità Europea ha stabilito che possano essere finanziate, nell’ambito dei singoli Piani nazionali, soltanto le misure che rispettino il principio Dnsh.
Si parla di tassonomia delle attività economiche sostenibili per indicare una classificazione
delle attività basata su sei obiettivi ambientali. In particolare si considera che un›attività economica arrechi un danno significativo:
1. alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se conduce a significative emissioni di gas a effetto serra;
2. all’adattamento ai cambiamenti climatici, se conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto sull’attività stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi;
3. all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, se l’attività nuoce: al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee; al buono stato ecologico delle acque marine;
4. all’economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se: - conduce a inefficienze significative nell’uso dei materiali o nell’uso diretto o indiretto di risorse naturali quali le fonti energetiche non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il suolo, in una o più fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti; - l’attività comporta un aumento significativo della produzione, dell’incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell’incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili; - lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all’ambiente;
5. alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento se comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio;
6. alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi se nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi o nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, compresi quelli di interesse per l’Unione.
il plaFond annUale
Gli investimenti agevolati possono arrivare fino a 50 mln di euro annui, ma si deve prendere in considerazione l’anno di completamento o conclusione del progetto e non il suo avvio. Ciò significa
che se l’investimento viene iniziato e concluso nel 2024, nel 2025 termine finale di vigenza dell’agevolazione, l’impresa avrà a disposizione un nuovo plafond di spesa ammissibile di 50 mln di euro. Se invece il progetto inizia nel 2024 e si conclude nel 2025, il plafono sarà unico per i due anni.
la coMpenSazione
Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione decorsi 10 giorni dalla comunicazione da parte del Gse a seguito del completamento degli investimenti.
Il bonus è utilizzabile in una o più quote entro il 31 dicembre 2025. L’eccedenza non compensata a tale data, sarà compensabile in quote di uguale importo nelle cinque annualità successive.
i vincoli
Per accedere al credito d’imposta è necessario inoltre:
- rispettare le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili ad ogni settore;
- aver adempiuto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei lavoratori. A questo proposito è necessario esibire un DURC (Documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità al momento di fruizione del credito. Se l’agevolazione è utilizzata più volte, il DURC deve risultare in corso di validità al momento di ciascuna compensazione. Il DURC irregolare preclude la fruizione del credito indipendentemente dal fatto che sia stato o meno richiesto e il suo utilizzo sarà considerato indebito con obbligo di versare quanto indebitamente compensato, comprensivo degli interessi e della sanzione ex art. 13 comma 4 del D.lgs. 471/197 pari al 30% del credito utilizzato.
Il credito d’imposta non è soggetto a tassazione ai fini Irpef, Ires e Irap e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi.
cUMUlabilità
È cumulabile con altre agevolazioni riferite agli stessi investimenti ad eccezione del credito d’imposta 4.0. Il cumulo opera considerando anche la concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap non porti al superamento del costo sostenuto.
(pz)
La formazione legata a progetti 5.0
rientra
tra le SpeSe ammiSSiBili al ContriButo
ForMazione 5.0
Il credito d’imposta per investimenti 5.0 riguarda anche l’attività formativa finalizzata all’acquisizione e al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi. Sostanzialmente le spese sostenute per questa tipologia di formazione potranno essere inserite tra le spese ammesse al beneficio fiscale. Anche in questo caso sono stati previsti particolari vincoli oggetto di chiarimento da parte della circolare operativa del 16 agosto 2024 del MIMIT e GSE.
le condizioni
e le SpeSe aMMeSSe
Il credito deve soddisfare le seguenti condizioni:
- non deve superare il limite del 10% degli investimenti agevolabili materiali immateriali di cui alle lettere A e B;
- non deve superare l’importo massimo di 300.000 euro.
Le spese per la formazione ammissibili all’agevolazione comprendono:
- la partecipazione ai corsi da parte dei titolari dell’impresa e dei soci lavoratori;
- le spese dei formatori;
- i costi direttamente connessi al progetto formativo come ad esempio le spese di viaggio, i materiali attinenti al progetto, l’ammortamento dei beni strumentali per le quote riferite alla formazione, con esclusione delle spese di alloggio diverse da quelle minime necessarie per personale con disabilità;
- i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto formativo;
- le spese del personale dipendente partecipanti alla formazione e le spese generali indirette per le ore durante le quali i partecipanti hanno
eseguito la formazione. Per il personale dipendente si deve assumere la retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva di ratei del trattamento di fine rapporto e permessi maturati in relazione alle ore o giornate di formazione nonché eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività svolte fuori sede. Per i titolari e soci lavoratori è ammesso il costo aziendale medio riferito alle ore o alle giornate di formazione del personale dipendente impiegato nella formazione come discente.
oggetto
della ForMazione
La formazione deve essere erogata da soggetti esterni all’impresa e prevedere il sostenimento di un esame finale con attestazione del risultato conseguito e avere una durata non inferiore a 12 ore. I percorsi formativi possono avere a oggetto uno o più moduli individuati nell’allegato 2 al decreto 24 luglio 2024 e devono includere:
- almeno un modulo formativo di almeno 4 ore tra quelli individuati alle lettere da A1 ad A4 dell’Allegato 2, del decreto MIMIT 24 luglio 2024, si tratta di integrazione delle politiche energetiche, tecnologie e sistemi per la gestione efficace dell’energia, analisi tecnico – economiche per il consumo energetico, l’efficienza e il risparmio energetico, impiantista e fonti rinnovabili;
- almeno un modulo formativo di almeno 4 ore tra quelli individuati alle lettere da B1 ad B4 dell’Allegato 2, si tratta di integrazione digitale dei processi aziendali, cybersecurity, business data analytics, intelligenza artificiale e machine learning.
i Soggetti aUtorizzati a Fornire
la ForMazione
La formazione può essere fornita:
- da soggetti accreditati per lo svolgimento di attività formative presso la Regione;
- università pubbliche e private, ed enti pubblici di ricerca;
- soggetti accreditati presso i fondi interprofes-
Raccolta e trasporto RIFIUTI NON PERICOLOSI
Sevizio di trasporto completo e professionale su tutta la gamma di rifiuti non pericolosi.
Parco veicoli: 8 camion di varie dimensioni per soddisfare al meglio le esigenze del cliente.
Recupero dei rottami metallici Destinato alla produzione di Materia Secondaria per l’industria Metallurgica.
STOCCAGGIO DI RIFIUTI non pericolosi
Metalli ferrosi, metalli non ferrosi, RAEE e componenti rimossi non pericolosi, cavi elettrici, motori elettrici, schede elettroniche, carta, plastica, vetro, legno, imballaggi, pneumatici fuori uso, materiali isolanti non pericolosi, materiali misti inerti da costruzione demolizione.
Demolizioni
Esperti nelle demolizioni di strutture industriali, mezzi navali, mezzi d’opera e macchinari di ogni genere e dimensioni.
Intermediazione di tutte le tipologie di rifiuti pericolosi e non pericolosi, organizzazione di tutte le varie fasi di gestione dei rifiuti fino al loro smaltimento presso impianti autorizzati.
www.metfer.com
sionali secondo il regolamento Ce 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001; - soggetti in possesso della certificazione di qualità Uni En Iso 9001 settore Ea37; - centri di competenza ad alta specializzazione di cui all’art. 1, comma 115 della legge 1232/2016;
- European digital innovation hubs e Seals of excellence selezionati a valle della gara ristretta europea di cui alla decisione della Commis-
sione C/2021/7911 e definiti dall’art. 16 del Reg. Ue 2021/694 che istituisce il Programma Europa digitale per il periodo 2021 - 2027; - gli Istituti tecnologici superiori (Its academy). È riconosciuta la possibilità di erogare la formazione da remoto, ma non è stato chiarito se è ammessa anche la tipologia asincrona, anche se in base allo spirito della circolare non sembrano sussistere preclusioni.
(pz)
Le comunicazioni della CCIAA sul domicilio digitale (PEC)
inVito ad adempiere alla reGolarizzazione
Le disposizioni vigenti impongono alle imprese, ai fini dell’iscrizione nel registro delle imprese, di dotarsi di un proprio domicilio digitale/PEC. La stessa normativa prevede altresì che, qualora il Conservatore dell’ufficio del Registro delle imprese della Camera di Commercio rilevi un domicilio digitale inattivo, debba chiedere alle imprese di provvedere all’indicazione di un nuovo domicilio digitale concedendo il termine di trenta giorni, decorso il quale, procede con propria determinazione alla cancellazione dell’indirizzo dal registro imprese e all’assegnazione d’ufficio di nuovo e diverso domicilio digitale applicando contestualmente la sanzione amministrativa per omesso adempimento.
A questo proposito la CCIAA Pordenone-Udine ci ha comunicato di aver avviato procedimenti per la cancellazione e per l’assegnazione dei domicili digitali nei confronti di imprese con domicilio digitale revocato, con diffida ad adempiere. L’iter di avvio della cancellazione e dell’assegnazione interessa complessivamente 3.439 imprese (1312 per il territorio della ex provincia di Pordenone e 2127 per il territorio della ex provincia di Udine).
Sul sito camerale (sezione “trasparenza” - Albo camerale) dal 16 settembre fino al 30 ottobre 2024 resterà pubblicata la Determinazione del Conservatore n. 2024000036 del 12/09/2024 completa della comunicazione di avvio con diffida ad adempiere e di n. 2 elenchi, uno per il territorio della ex provincia di Pordenone e uno per quello della
ex provincia di Udine, delle imprese con domicili digitali revocati e non soggette a procedure concorsuali.
Nel termine assegnato, cioè fino al 30 ottobre 2024, le imprese possono regolarizzarsi dotandosi di nuovo domicilio digitale da iscrivere al Registro delle Imprese.
La domanda di iscrizione del domicilio digitale è gratuita e può essere predisposta in totale autonomia, in modo semplice e intuitivo, tramite il sito https://ipecregistroimprese.infocamere.it/ipec/ do/Welcome.action se il titolare / legale rappresentante è in possesso di firma digitale. È possibile predisporre anche una ordinaria pratica telematica Comunica comunque non soggetta a imposta di bollo e diritti di segreteria.
In caso di mancato adempimento, ai sensi della normativa in oggetto, la Camera di Commercio cancellerà d’ufficio il domicilio digitale revocato e assegnerà d’ufficio un domicilio digitale (PEC) che sarà reso disponibile tramite il Cassetto digitale dell’imprenditore https://impresa.italia.it/cadi/ app/login; lo stesso sarà attivo solo in ricezione, automaticamente inserito nelle visure e nei certificati e consultabile negli elenchi INI-PEC.
La mancata comunicazione al Registro Imprese di un domicilio digitale valido e attivo comporterà inoltre la contestuale irrogazione della sanzione amministrativa per omesso adempimento al titolare e ad ogni legale rappresentante. I verbali di accertamento sanzionatorio saranno notificati nello stesso domicilio digitale e conterranno la richiesta di pagare € 60,00 (per il titolare di imprese individuali) e € 412,00 (per ogni legale rappresentante delle società) per fini sanzionatori, cui si aggiungeranno le spese di procedimento.
Si raccomanda, quindi, la consultazione degli elenchi di cui sopra, disponibili sul sito internet della Camera di Commercio.
Riforma riscossione
puBBliCato
il deCreto leGiSlatiVo
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 7 agosto 2024 è stato pubblicato il D.Lgs. 29 luglio, n. 110 recante “Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione”, in vigore dallo scorso 8 agosto.
Il decreto apporta diverse modifiche alla disciplina della riscossione, al fine di assicurare al sistema maggiore efficacia, imparzialità ed efficienza, in un appropriato bilanciamento con i diritti dei contribuenti.
Tra gli articoli del provvedimento, si ritiene utile soffermarsi sui seguenti:
diSpoSizioni in Materia
di dilazione (art. 13)
La norma, modificando l’art. 19 del D.P.R. 633/1972, interviene su regole e tempistiche per i pagamenti rateali.
Nello specifico, viene previsto che in presenza di debiti con il fisco di importo inferiore a 120.000 euro, l’Agenzia delle entrate-riscossione, su semplice richiesta del contribuente che dichiari di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, possa concedere la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, fino a un massimo di:
- 84 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
- 96 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
- 108 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.
Sempre per debiti di importo inferiore a 120.000 euro, se il contribuente fornisce la documentazione per dimostrare la situazione di obiettiva difficoltà, la rateizzazione potrà essere concessa:
- da 85 a 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
- da 97 a 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
- da 109 a 120 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.
Per gli importi superiori a 120.000 euro, in presenza di documentazione idonea dimostrare le difficoltà dell’imprenditore, viene ora previsto che l’agente della riscossione possa concedere una dilazione di pagamento, fino ad un massimo di 120 rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta.
Nel nuovo testo dell’articolo 19, del D.P.R. n. 602 del 1973, vengono inoltre indicati i parametri necessari per la valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, prevedendo che tale valutazione debba tenere conto:
- per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare del debitore e dell’entità del debito da rateizzare e di quello residuo eventualmente già in rateazione; - per gli altri soggetti, dell’indice di liquidità e del rapporto tra debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione e il valore della produzione.
Un successivo decreto del MEF stabilirà le modalità di applicazione e la documentazione di predetti parametri.
riScoSSione nei conFronti dei coobbligati Solidali (art. 15)
L’articolo 15 inserisce nel dpr 602/1973 il nuovo articolo 25-bis, rubricato “Effetti della richiesta di rateazione della cartella di pagamento in caso di responsabilità sussidiaria”.
In base alla nuova norma, in presenza di responsabilità sussidiaria, quando il debitore principale ottiene la rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, la prescrizione del diritto di credito è sospesa anche nei confronti dei coobbligati in via sussidiaria, a decorrere dal versamento della prima rata e per l’intera durata del piano di rateazione ottenuto dal debitore principale.
In tal caso, l’agente della riscossione informa im-
mediatamente i coobbligati in via sussidiaria della richiesta di rateazione presentata dal debitore principale, del numero di rate richieste e della durata del piano di rateazione.
Con l’articolo in esame vengono, anche, introdotte alcune modifiche ai successivi articoli 45 e 50 del medesimo d.P.R. n. 602. Nello specifico, viene ora previsto che, prima di avviare la riscossione coattiva nei confronti di un determinato soggetto (sia esso il debitore iscritto a ruolo ovvero un coobbligato solidale, paritetico o dipendente), deve essere notificata preventivamente la cartella di pagamento al medesimo soggetto.
Pertanto, a garanzia del diritto di difesa, non sarà più sufficiente far precedere l’esecuzione forzata a carico del coobbligato dalla notifica del solo avviso di intimazione, sulla base della cartella di pagamento notificata al debitore iscritto a ruolo.
diSpoSizioni in Materia di coMpenSazione tra riMborSi e iMporti iScritti a rUolo (art. 16)
L’articolo 16 semplifica le procedure amministra-
tive e gli adempimenti connessi all’erogazione dei rimborsi fiscali di competenza dell’Agenzia delle entrate, in presenza di debiti iscritti a ruolo a carico dei beneficiari.
In particolare, il comma 1, intervenendo sulla disciplina dettata dall’articolo 28-ter del d.P.R. 602/1973, prevede che il pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d’imposta, trovi applicazione solo per i rimborsi di importo superiore a 500 euro. In presenza di rimborsi di questo importo, l’Agenzia delle Entrate verifica se l’interessato fosse inadempiente ai versamenti dovuti a seguito della notifica di una o più cartelle di pagamento e, in caso affermativo, trasmette apposita segnalazione in via telematica all’Agenzia delle Entrate - Riscossione.
Se l’interessato rifiuta la proposta di compensazione notificatagli da quest’ultima Agenzia, le somme da rimborsare restano a disposizione della medesima fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di messa a disposizione, per l’avvio dell’azione esecutiva.
Rendicontazione societaria di sostenibilità (CSRD)
puBBliCato il deCreto
Che reCepiSCe
la direttiVa ue
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2024 è stato pubblicato il Decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, di recepimento della Direttiva UE sulla rendicontazione di sostenibilità (CSRD). Il decreto contiene importanti novità sulle informazioni da inserire nel bilancio di esercizio: infatti, in aggiunta a quelle di carattere finanziario, occorrerà inserire anche le informazioni di sostenibilità sugli impatti, i rischi e le opportunità legate ai temi ESG (Environmental, Social and Governance), già richieste alle imprese di grandi dimensioni (volume d’affari di oltre 50 milioni di euro, un attivo di oltre 25 milioni di euro ed oltre 250 dipendenti).
L’obiettivo è quello di migliorare la trasparenza verso gli stakeholders, promuovendo pratiche aziendali sostenibili attraverso l’obbligo di fornire informazioni qualitative e quantitative sull’impatto che l’impresa ha sulle questioni di sostenibilità e sul modo in cui tali questioni influiscono sull’andamento dell’impresa e sui suoi risultati.
Soggetti obbligati e teMpi di applicazione
La CSRD si applica progressivamente ad una amplia platea di imprese:
- dal 1° gennaio 2024 si applica alle imprese quotate in borsa, che superano almeno due dei seguenti limiti:
* totale attivo dello stato patrimoniale superiore a 25 milioni di euro (rispetto ai precedenti 20 milioni della Non Financial Disclosure Regulation recepita dal D.Lgs. 254/2016);
* ricavi netti superiori a 50 milioni di euro (rispetto ai 40 milioni della NFDR);
* oltre 500 dipendenti.
- dal 1° gennaio 2025 si applica alle imprese, anche non quotate, che superano almeno due dei seguenti limiti:
* totale attivo dello stato patrimoniale superiore a 25 milioni di euro;
* ricavi netti superiori a 50 milioni di euro;
* oltre 250 dipendenti.
Successivamente l’applicazione sarà estesa, dal 1° gennaio 2026, alle PMI quotate in borsa (escluse le micro-imprese) che comprendono quelle con fatturato superiore a 900.000 euro, attivo superiore a 450.000 euro e numero medio di dipendenti occupati compreso tra 11 e 250 unità.
Dal 1° gennaio 2028, l’obbligo verrà esteso riguarderà anche le imprese di Paesi terzi (extra UE) che generano ricavi nel territorio dell’Unione superiori a 150 milioni di euro.
i nUovi obblighi
La CSRD introduce molteplici obblighi di rendicontazione da includere in una apposita sezione della relazione sulla gestione, necessari a comprendere l’impatto dell’impresa sulle questioni di sostenibilità e come le questioni di sostenibilità influiscono sull’andamento aziendale.
In particolare, occorre includere:
- la descrizione del modello di business e della strategia aziendale;
- la descrizione del ruolo e delle competenze e capacità degli organi di amministrazione e degli organi di controllo;
- la descrizione delle politiche dell’impresa in relazione alle questioni di sostenibilità;
- la descrizione delle procedure di “due diligence”, ove applicabili;
- i principali impatti negativi, effettivi o potenziali, legati alle attività dell’impresa e alla sua catena del valore, comprendendo in questo caso anche la catena di fornitura, nonché le azioni intraprese dall’impresa per prevenire o attenuare impatti negativi o per porvi rimedio;
- la descrizione dei principali rischi per l’impresa connessi alle questioni di sostenibilità e la loro modalità di gestione;
- gli indicatori pertinenti alla comunicazione delle informazioni di cui sopra.
La rendicontazione di sostenibilità è soggetta ad una specifica attestazione che può essere affidata allo stesso revisore legale o società di revisione del “bilancio di esercizio” o un diverso revisore legale o società di revisione; nella prima fase di applicazione della norma, le conclusioni del revisore dovranno essere espresse sulla base di un livello di sicurezza assimilato alla “limited assurance”, mentre è prevista una evoluzione alla forma della “reasonable assurance” (la stessa prevista per il “bilancio di esercizio”), non appena la Commissione Europea avrà adottato degli specifici atti delegati.
gli iMpatti
Va precisato che, nonostante l’obiettivo del provvedimento sia quello di assoggettare direttamente
agli obblighi di rendicontazione le imprese di dimensioni più rilevanti, potrebbero esservi impatti riflessi anche su gran parte delle imprese di minore dimensione.
Queste ultime, infatti, potrebbero doversi misurare con i nuovi obblighi in quanto le grandi aziende saranno tenute a fornire informazioni sull’intera catena del valore, con l’inevitabile coinvolgimento dei loro fornitori.
Inoltre anche gli istituti di credito, a loro volta obbligati a fornire informazioni sulla sostenibilità, potrebbero richiedere informazioni alle imprese loro clienti, a prescindere dal loro livello dimensionale.
Nuove modifiche agli Indici sintetici di affidabilità (ISA)
rente vantaggio competitivo, ovvero, di differente svantaggio competitivo, in relazione alla collocazione territoriale.
appliCaBili
dal periodo d’impoSta 2023
Sul Supplemento ordinario n. 34 alla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2024 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29 aprile 2024, sull’approvazione delle ulteriori modifiche agli Indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili al periodo d’imposta 2023, già approvati con i decreti ministeriali dell’8 febbraio 2023 e del 18 marzo 2024. Si illustrano, di seguito, le principali novità introdotte dal decreto ministeriale in esame.
approvazione della reviSione congiUntUrale Straordinaria degli indici Sintetici di aFFidabilità FiScale (art. 2)
Al fine di tenere conto delle ricadute correlate al nuovo scenario economico associato alle tensioni geopolitiche, ai prezzi dell’energia, e all’andamento dei tassi di interesse, l’art. 2 individua la metodologia statistico-economica per la revisione congiunturale straordinaria degli ISA, ed i relativi interventi correttivi in relazione al solo periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, rinviando alla specifica nota tecnica e metodologica di cui Allegato n. 1 al decreto.
indici di concentrazione della doManda e dell’oFFerta per area territoriale (art. 3)
Con l’art. 3 vengono individuati gli indici di concentrazione della domanda e dell’offerta per area territoriale, necessari per tener conto, ai fini dell’applicazione degli ISA al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, di situazioni di diffe-
A tal fine, la norma fa espresso rinvio alla specifica nota tecnica e metodologica (Allegato n. 2), disponendo che tali misure sono individuate anche sulla base della metodologia statistico-economica utilizzata per la revisione congiunturale straordinaria degli ISA, di cui all’articolo precedente.
MiSUre di ciclo
Settoriale (art. 4)
L’art. 4 indica le modalità per individuare le misure di ciclo settoriale necessarie per tener conto, ai fini dell’applicazione degli ISA al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, degli effetti dell’andamento congiunturale, rinviando per le spiegazioni ad una specifica nota tecnica e metodologica (Allegato n. 3).
Anche in tal caso viene previsto che tali misure sono individuate sulla base della metodologia statistico-economica utilizzata per la revisione congiunturale straordinaria degli ISA, di cui al precedente art. 2.
ModiFiche
alle note tecniche e Metodologiche degli indici Sintetici di aFFidabilità FiScale approvati con decreti del MiniStro dell’econoMia e delle Finanze 8 Febbraio 2023 e 18 Marzo 2024 (art. 5)
Con la norma in esame vengono integrate le modifiche alle note tecniche e metodologiche degli ISA, già approvate con i decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze dell’8 febbraio 2023 e del 18 marzo 2024.
In particolare, a partire dal periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2023, viene disposta la disattivazione di alcuni indicatori di anomalia, a seguito dell’entrata in vigore, per il periodo d’imposta 2023, dell’articolo 1 comma 78 Legge n. 213 del 2023.
Nello specifico, viene modificata l’applicabilità dei seguenti indicatori:
- Corrispondenza delle esistenze di prodotti finiti, materie prime e merci con le relative rimanenze;
- Corrispondenza delle esistenze di prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso con le relative rimanenze;
- Corrispondenza delle esistenze di prodotti finiti, prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale con le relative rimanenze;
- Corrispondenza delle esistenze di prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale con le relative rimanenze;
- Corrispondenza delle esistenze di prodotti finiti con le relative rimanenze.
Viene ora previsto, inoltre, che, nel caso in cui la
differenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5% delle rimanenze finali dell’anno precedente e non è stata barrata la casella “Adeguamento valore esistenze iniziali (art. 1, comma 78, della L. n. 213/2023), l’indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
ModiFiche delle territorialità (art. 6)
L’articolo in esame interviene sull’aggiornamento delle analisi territoriali a livello comunale, a seguito della ridenominazione di alcuni comuni nel corso dell’anno 2023, stabilendone le modalità di individuazione sulla base della nota tecnica e metodologica, che si allega per comodità (Allegato n. 4).
Bando Brevetti+ 2024
aGeVolazioni alle pmi per proGetti di Valorizzazione eConomiCa di BreVetti
preMeSSa
Si fa seguito alla nostra circolare prot. n. 312/MM del 25 settembre 2024 per informare che, con Decreto direttoriale del 6 agosto 2024 (di seguito “Decreto 6.8.2024”), il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha introdotto il bando “Brevetti+”, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo di una strategia brevettuale e l’accrescimento della capacità competitiva delle micro, piccole e medie imprese, attraverso la concessione ed erogazione di incentivi per l’acquisto di servizi specialistici finalizzati alla valorizzazione economica di un brevetto in termini di redditività, produttività e sviluppo di mercato.
La gestione della misura agevolativa è stata affidata all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (di seguito “INVITALIA”).
La dotazione finanziaria è di euro 20.000.000,00.
Il 5% della medesima dotazione è destinato alla concessione delle agevolazioni ai soggetti proponenti che, al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, sono in possesso del rating di legalità.
1. beneFiciari
Possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni le PMI, anche di nuova costituzione, con sede legale e operativa in Italia, che, tra l’altro, sono titolari, alternativamente, di:
a) un brevetto per invenzione industriale concesso in Italia dopo il 1° gennaio 2023;
b) una licenza esclusiva trascritta all’UIBM di un brevetto per invenzione industriale concesso in Italia successivamente al 1° gennaio 2023;
c) una domanda nazionale di brevetto per invenzione industriale depositata dopo il 1° gennaio 2022 con un rapporto di ricerca con esito “non negativo”;
d) un brevetto concesso dall’EPO e convalidato in Italia successivamente al 1° gennaio 2023; e) una domanda di brevetto europeo o di una domanda internazionale di brevetto depositata successivamente al 1° gennaio 2022, con il relativo rapporto di ricerca con esito “non negativo”, che rivendichi la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto, purché la domanda nazionale di priorità non sia stata già ammessa alle agevolazioni “Brevetti+” in precedenti bandi.
2. preSentazione della doManda
Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di agevolazione relativa ad un brevetto, che non sia già stato oggetto di agevolazione o di un’altra domanda a valere sul bando in parola.
La domanda di agevolazione deve essere compilata esclusivamente tramite la procedura informatica e secondo le modalità e gli schemi pubblicati nell’apposita sezione del sito INVITALIA e va presentata
dalle ore 12.00 alle ore 18.00 del 29 ottobre 2024.
Nel caso residuino risorse, lo sportello verrà riaperto dalle ore 10.00 alle ore 18.00 dei successivi giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, fino ad esaurimento delle disponibilità finanziarie.
All’atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, all’impresa verrà rilasciato il CUP che dovrà essere riportato su ciascun giustificativo di spesa connesso al programma di investimento.
Il progetto, di cui alla domanda di agevolazione, deve evidenziare le modalità con cui l’impresa intende valorizzare economicamente il brevetto e come i servizi richiesti sono finalizzati al raggiungimento di risultati coerenti con la strategia descritta. La richiesta online di accesso all’agevolazione prevede, tra l’altro, che sia illustrato:
a) l’oggetto del brevetto con l’indicazione dello stato dell’iter brevettuale;
b) gli obiettivi di valorizzazione economica dell’idea brevettuale;
ECOL360°
Recupera i rifiuti, sostieni l’ambiente
INSIEME POSSIAMO
AGIRE RESPONSABILMENTE
Con Recycla ogni rifiuto contribuisce all’economia circolare e all’abbattimento di CO2
RECYCLA è il referente certificato nella gestione e rivalorizzazione dei rifiuti industriali, trasformandoli in combustibile destinato alle imprese hard to abate come alternativa alle fonti fossili.
ECOL360° è il servizio ideato per la perfetta gestione trasparente e responsabile dei rifiuti. Comprende analisi dei processi e degli scarti industriali, pianificazione dei ritiri, fornitura dei supporti gestionali e imballi rigenerabili, gestione tecnico amministrativa e formazione su misura.
Per saperne di più chiama lo 0427. 735611 o vai su recycla.it
c) il piano dei servizi specialistici richiesti; d) i risultati attesi.
Oltre ai consueti giustificativi attestanti il possesso dei requisiti di PMI ai fini del de minimis, la regolarità contributiva, l’assenza di partecipazioni societarie tra impresa e fornitori, l’eventuale certificazione che attesti la parità di genere, ecc., l’impresa richiedente dovrà allegare:
a) la documentazione attestante lo stato di avanzamento del percorso di brevettazione o l’eventuale titolarità/contitolarità del brevetto;
b) la documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle tasse relative al mantenimento in vita, ove dovute;
c) i preventivi di spesa con descrizione dettagliata delle attività previste e del relativo impegno espresso in giornate/uomo, redatti dai fornitori in originale;
d) il business plan previsionale relativo agli sviluppi della valorizzazione del brevetto.
Tutta la documentazione prodotta deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante della società proponente.
Per maggiori dettagli sulla modalità di presentazione della domanda e sulla relativa documentazione, si rinvia all’art. 5 del Decreto 6.8.2024.
Ai fini della ammissibilità del progetto di valorizzazione è richiesto che:
a) il progetto non si basi su un’unica tipologia di servizio tra quelli indicati alle lett. a), b) e c) del seguente § 3;
b) il progetto deve comprendere almeno un servizio tra quelli indicati alla lett. a) del seguente § 3 (servizi di progettazione, ingegnerizzazione e industrializzazione);
c) gli importi richiesti e imputabili ai servizi di cui alle lett. b) e c) del seguente § 3 [b) servizi di organizzazione e sviluppo e c) servizi di trasferimento tecnologico], complessivamente, non possono superare il 40% del totale del piano richiesto.
3. SpeSe aMMiSSibili
Il contributo è finalizzato all’acquisto di servizi specialistici correlati e strettamente connessi alla valorizzazione economica del brevetto e funzionali alla sua introduzione nel processo produttivo e organizzativo dell’impresa proponente, al fine di accrescere la capacità competitiva della stessa.
Sono ammissibili i costi dei seguenti servizi:
a) progettazione, ingegnerizzazione e industrializzazione, ivi compresi, in via esemplificativa, lo studio di fattibilità, la progettazione produttiva, lo studio, la progettazione e l’ingegne-
rizzazione del prototipo, anche in un’ottica di incremento del valore TRL, ecc.;
b) organizzazione e sviluppo, ossia l’organizzazione dei processi produttivi, l’analisi per la definizione qualitativa e quantitativa dei nuovi mercati geografici e settoriali, la definizione della strategia di comunicazione, promozione e presidio dei canali distributivi;
c) trasferimento tecnologico, ossia la predisposizione di accordi di segretezza e di concessione in licenza del brevetto, di contratto di collaborazione tra PMI e istituti di ricerca/università.
Ai fini della ammissibilità della spesa, i relativi pagamenti devono essere regolati esclusivamente con bonifico bancario e nella causale di pagamento devono essere presenti gli estremi della fattura oggetto di rendicontazione.
Non sono ammessi alle agevolazioni i servizi le cui spese sono state fatturate, anche parzialmente, in data pari o antecedente alla data di presentazione della domanda di contributo.
Come detto al § 2 che precede, le fatture presentate a rendiconto devono riportare l’identificativo del CUP comunicato in sede di domanda.
L’impresa beneficiaria e i fornitori di servizi, per i quali è richiesta l’agevolazione, non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario, così come non devono trovarsi in nessuna delle fattispecie previste dalle lett. da a) a g) del c. 7 dell’art. 6 del Decreto 6.8.2024 alle quali si rinvia.
In merito alla contabilizzazione delle spese e alle modalità di pagamento delle stesse ai fini del bando, si rinvia al c. 7 dell’art. 10 del Decreto 6.8.2024.
4. regiMe e intenSità dell’agevolazione
Regime dell’agevolazione
L’agevolazione è concessa a fondo perduto ai sensi e nei limiti del regolamento de minimis.
Intensità dell’agevolazione
L’agevolazione non può essere superiore all’80% dei costi ammissibili.
La percentuale può essere elevata all’85% dei costi ammissibili nel caso di imprese in possesso della certificazione della parità di genere.
La percentuale è altresì elevabile al 100% per le imprese beneficiarie che al momento della presentazione della domanda risultavano contitolari con un Ente Pubblico di ricerca (Università, Enti di Ricerca i IRCCS) della domanda di brevetto o di brevetto rilasciato, ovvero titolari di una licenza esclusiva avente per oggetto un brevetto rilasciato ad un Ente Pubblico di ricerca, già trascritta all’UIBM, senza vincoli di estensione territoriali.
L’importo massimo concedibile è di euro 140.000,00.
Cumulabilità dell’agevolazione
L’agevolazione non è cumulabile con altre agevolazioni concesse al soggetto beneficiario, anche a titolo di de minimis, laddove riferite alle stesse spese e/o agli stessi costi ammissibili, fatta salva la garanzia rilasciata dal Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese [di cui all’art. 2, c. 100, lett. a) della L. n. 662/1996] sull’eventuale finanziamento bancario ottenuto dall’impresa beneficiaria per la copertura finanziaria della parte del piano dei servizi non assistita dal contributo e fatta salva la possibilità di cumulo con altre agevolazioni di natura fiscale che non rientrano nella definizione di aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107 del TFUE sulla quota di costi ammissibili non coperta dal contributo.
5. iStrUttoria e valUtazione della doManda L’istruttoria per la valutazione dei progetti di valorizzazione di svolgerà secondo l’ordine cronologico di presentazione telematica.
La valutazione prevede sia la verifica delle condizioni di accesso all’agevolazione, sia l’esame di merito volto ad accertare:
a) la credibilità della strategia di valorizzazione economica della domanda di brevetto o del brevetto, in termini di capacità di introduzione d’innovazione e del conseguente accrescimento della competitività dell’impresa o di collocazione del brevetto sul mercato, ecc.;
b) la correlazione funzionale dei servizi individuati e la loro coerenza, efficacia e adeguatezza rispetto al progetto di valorizzazione brevettuale;
c) la coerenza tra il profilo dei fornitori prescelti e i servizi specialistici richiesti, in termini di idoneità, professionalità, competenza ed esperienza;
d) la congruità del costo dei servizi specialistici richiesti rispetto alla natura dei servizi e al profilo dei fornitori.
L’iter di valutazione prevede anche un colloquio con l’impresa proponente per approfondire tutti gli aspetti del progetto di valorizzazione.
Per gli ulteriori dettagli dell’iter di valutazione si rinvia all’art. 8 del Decreto 6.8.2024.
6. iter procedUrale
Concessione del contributo
All’esito positivo del procedimento istruttorio, INVITALIA delibera la concessione del contribu-
to. Le agevolazioni sono concesse nei limiti delle risorse finanziarie.
Il rapporto tra INVITALIA e l’impresa beneficiaria è regolato da un atto di concessione del contributo, coincidente con il provvedimento di ammissione alle agevolazioni.
Il beneficiario dovrà inviare, tramite la procedura informatica di INVITALIA, l’atto di concessione digitalmente sottoscritto dal suo legale rappresentante entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione del suddetto atto, pena la decadenza automatica delle agevolazioni.
Piano dei servizi
Il piano dei servizi deve essere concluso entro 18 mesi dalla data di ricevimento da parte di INVITALIA dell’atto di concessione del contributo sottoscritto dal richiedente e inoltrato come innanzi.
Il piano dei servizi s’intende ultimato quando sono interamente erogati i servizi oggetto della valorizzazione e totalmente fatturati all’impresa beneficiaria i relativi costi.
Erogazione dell’agevolazione
Anche le richieste di erogazione dell’agevolazione devono essere presentate tramite procedura informatica di INVITALIA.
Possono essere presentate anche richieste di erogazione “intermedie”:
- erogazione anticipata del 30% del contributo concesso a titolo di anticipazione previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria (per le condizioni della garanzia si rinvia alla lett. a) del c. 2 dell’art. 10 del Decreto 6.8.2024);
- erogazione a stato avanzamento lavori (SAL) a fronte di fruizione di servizi specialistici il cui valore complessivo generi un’agevolazione erogabile compresa tra il 30% e il 60% del contributo concesso. La richiesta di erogazione del SAL deve essere presentata entro e non oltre 12 mesi dalla data di sottoscrizione dell’atto di concessione del contributo. Decorso tale termine, non prorogabile, si perde la facoltà di richiedere l’erogazione del SAL;
- erogazione del saldo: deve essere richiesta entro 45 giorni dalla conclusione del piano dei servizi, pena la revoca delle agevolazioni concesse ed erogate. La richiesta di erogazione del saldo deve includere, tra l’altro, la relazione finale evidenziante la piena realizzazione del progetto e i risultati riscontrabili e misurabili. Il saldo è erogato successivamente al monitoraggio di INVITALIA presso la sede operativa dell’impresa beneficiaria, diretto a verificare il
raggiungimento degli obiettivi individuati nel progetto di valorizzazione.
L’iter di erogazione del saldo deve concludersi entro 60 giorni dalla data di effettuazione del monitoraggio presso la sede dell’iniziativa finanziata. In caso di richiesta di integrazione, i termini decorreranno dalla ricezione della documentazione necessaria al completamento dell’iter.
Il bando “Brevetti+”, di cui al Decreto 6.8.2024, è consultabile ai link:
- https://www.mimit.gov.it/it/normativa/ decreti-direttoriali/decreto-direttoriale-6-a-
gosto-2024-bando-per-la-concessione-dellamisura-agevolativa-brevetti
- https://www.mimit.gov.it/it/incentivi/brevetti-2024
- https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/brevetti2024-ripartono-i-contributi
L’Ufficio Economico dell’Associazione rimane a disposizione per chiarimenti ed esigenze di approfondimento.
Contributi per investimenti in sicurezza 2024. Precisazioni
dell’art. 1 del bando - l’art. 5 è corrispondente a quanto riportato nella circolare.
Bando CCiaa per l’ex proVinCia di udine
Si fa seguito alle nostre circolari prot. n. 311/AdT del 25 settembre e prot. n. 269/AdT del 7 agosto 2024 di pari argomento per una precisazione riguardante le imprese beneficiarie del contributo di cui al bando della CCIAA di Pordenone e Udine (di seguito CCIAA), approvato con deliberazione della Giunta camerale del 31 luglio 2024.
Nella citata circolare associativa, riprendendo, pressoché testualmente l’art. 5 del bando riguardante i soggetti beneficiari, venivano indicati come tali tutte le piccole e medie imprese, aventi sede o unità locale attiva nel territorio dell’ex provincia di Udine senza distinzioni di ramo di attività. Viceversa, all’art. 1, riguardante le finalità del bando viene fatto riferimento al solo commercio e ad alcune attività artigianali.
Alla luce di questa discrepanza, sono stati chiesti chiarimenti alla CCIAA, la quale per le vie brevi ha precisato che i destinatari del beneficio sono effettivamente le sole imprese del commercio e, in parte, dell’artigianato.
A questo punto, si riprende integralmente il testo
“art. 1 - Finalità”
“La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura - di seguito Camera di commerciodi Pordenone-Udine, nel quadro delle proprie iniziative istituzionali, intende supportare le micro, piccole e medie imprese della provincia di Udine nel prevenire e fronteggiare i fenomeni di microcriminalità attraverso l’assegnazione di contributi alle imprese operanti nel settore del commercio in sede fissa di vendita al dettaglio, dei pubblici esercizi o esercenti attività artigianali di gastronomia (pizzeria al taglio, gelateria, rosticceria, gastronomia, ecc.), attività artigianali di servizio alla persona (acconciatore, estetista, ecc.), attività artigianali di produzione e commercio di prodotti artigianali (es. ceramiche artigianali, etc.), attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, svolte esclusivamente da aziende agricole ed agenzie di viaggio, attraverso la realizzazione di sistemi di sicurezza ad elevato contenuto tecnologico finalizzati a creare un clima di serenità e di sicurezza all’interno o nelle immediate vicinanze dell’impresa.”
In conclusione, si rammenta che le domande vanno presentate alla suddetta CCIAA a decorrere dal 19 agosto e fino al 31 ottobre 2024.
(adt)
Incentivi per la realizzazione di Proof of Concept
pr feSr 2021-2027. Bando per proGetti di riCerCa induStriale o di SViluppo Sperimentale
Facciamo seguito alle nostre circolari n. 52/MM del 31 gennaio 2024, n. 191/MM del 20 maggio
2024, n. 282/MM del 5 settembre 2024 e n. 315/ MM del 26 settembre 2024, per comunicare che sono state pubblicate le linee guida e la modulistica per la predisposizione e trasmissione telematica delle rendicontazioni dei progetti finanziati. Detta documentazione è reperibile a questo link. L’Ufficio Economico dell’Associazione rimane a disposizione per eventuali esigenze di approfondimento.
(MM)
Proiettori per segnaletica
Segnaletica attivata al passaggio mezzi con funzione semaforica
Applicazioni anche con lunghezze estese
Vantaggi sulla verniciatura: - nessuna manutenzione - maggiore visibilità - segnaletica dinamica e attivata dai mezzi di sicurezza
Maggiore visibilità anche in ambienti molto luminosi rispetto alla vernice
Inail. Aggiornati i valori delle retribuzioni
Valori aGGiornati
dal 1° luGlio 2024
Si fa seguito alla nostra circolare prot. n. 293/AG del 16 settembre 2024 per rammentare che, con la circolare 23 del 3 settembre 2024, l’Inail ha comunicato i limiti della retribuzione imponibile utili
per il calcolo dei premi dovuti all’Istituto, rivalutati per effetto del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 114 del 5 luglio 2024, con decorrenza 1° luglio 2024; a partire da quest’ultima data, gli importi del minimale e del massimale di rendita vengono fissati in euro 20.258,70 ed euro 37.623,30. Il documento elenca diverse categorie di lavoratori, inclusi dirigenti, lavoratori part-time, detenuti, allievi di corsi professionali, e lavoratori sportivi, con le relative retribuzioni convenzionali. Vengono specificati i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi, aggiornati in base alla rivalutazione delle rendite.
dirigenti Senza contratto part tiMe
dirigenti con contratto part tiMe
FaMiliari partecipanti all’iMpreSa FaMiliare di cUi all’art. 230 biS c.c.
Per i familiari del titolare, ossia per il coniuge, per i parenti entro il terzo grado e per gli affini entro il secondo grado, il reddito imponibile giornaliero, dal 1° luglio 2024, risulta pari a:
retribUzione di raggUaglio
Si applica a familiari, soci ed associati che non percepiscono retribuzione fissa o la cui remunerazione non sia riconducibile ad una retribuzione convenzionale.
lavoratori paraSUbordinati
Per tali lavoratori non è prevista una prestazione a tempo. La base imponibile è, quindi, costituita dai compensi effettivamente percepiti nel rispetto del minimale e massimale di rendita che possono essere rapportati soltanto a mesi. Dal 1° luglio u.s., ai fini del calcolo dei premi, pertanto, occorre fare riferimento ai seguenti limiti dell’imponibile mensile:
Minimo e massimo mensile
€ 1.688,23
€ 3.135,28
(ag)
Abuso nell’utilizzo dei contratti a termine
nuoVo reGime Sanzionatorio
Facciamo seguito alla nostra circolare prot. n. 308/AG del 25 settembre 2024 per rammentare che il D.L. 16 settembre 2024 n. 131 (cd. “Salva Infrazioni”), in vigore dal 17 settembre 2024, è intervenuto sulla normativa dei contratti di lavoro a termine, dando seguito alle indicazioni della procedura di infrazione con la quale l’UE ha richiesto all’Italia di allineare la normativa interna alla Direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato.
In particolare il Ministero del lavoro, con la notizia del 20 settembre 2024, ha illustrato la nuova disciplina sanzionatoria per l’utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato, per i lavoratori del settore privato e pubblico.
Prima dell’intervento normativo, in caso di trasformazione del contratto da tempo determinato in uno a tempo indeterminato conseguente all’abuso della normativa sui contratti a termine, il giudice poteva condannare “il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto”.
Con la nuova formulazione dell’articolo 28 del D.Lgs. 81/2015, viene introdotta la possibilità per il giudice di stabilire l’indennità anche in misura superiore, se il lavoratore dimostra di aver subito un maggior danno, e viene eliminata la riduzione alla metà dell’indennità massima di 12 mensilità “in presenza di contratti collettivi che prevedano l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie”.
L’Ufficio Lavoro e Relazioni Industriali rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione. (ag)
SANILOG
rinnoVo o nuoVa adeSione per i familiari dei laVoratori iSCritti
Facciamo seguito alla nostra circolare prot. n. 316/AG del 25 settembre 2024
SANILOG, fondo di sanità integrativa dedicato ai dipendenti del settore logistica, trasporto merci e spedizione, con la circolare nr. 3 del 18 settembre 2024, informa che a partire dal 1° ottobre e fino al 9 dicembre 2024 sarà possibile rinnovare la copertura di assistenza sanitaria integrativa per l’anno 2025 al nucleo familiare già iscritto nel 2024, ovvero procedere a una prima iscrizione del nucleo familiare valida per l’intero anno 2025. Per familiari del lavoratore iscritto si intendono il coniuge, il convivente “more uxorio” e i figli (fiscalmente a carico o meno). L’attestazione del nucleo è comprovata dal certificato di stato di famiglia ovvero da una autocertificazione da sottoscrivere durante la compilazione delle schede anagrafiche dei componenti.
Il rinnovo della copertura familiare per il 2025 dovrà essere perfezionato entro il 9 dicembre 2024, attraverso l’area riservata del sito SANILOG (nella sezione “Anagrafiche”/ “Nucleo”). In assenza, la copertura in essere del nucleo scadrà il prossimo 31 dicembre e, inoltre, sarà consentito procedere ad una nuova inclusione in copertura soltanto per
un’ulteriore volta e dopo che siano passati almeno due anni dalla data di uscita dalla precedente. Quanto alle nuove iscrizioni, saranno consentite nel periodo sopra indicato al dipendente che risulti correttamente iscritto al Fondo alla data del 1° ottobre 2024. L’iscrizione deve riguardare obbligatoriamente l’intero nucleo ad eccezione di familiari già coperti da altro Fondo/Ente di Assistenza sanitaria integrativa e, anche in questo caso, la copertura decorrerà dal 1° gennaio 2025.
È inoltre possibile passare dalla copertura familiare con prestazioni gratuite benefit a quella volontaria a pagamento. In questo caso il contributo annuo da pagare sia per un rinnovo copertura che per una nuova iscrizione deve essere versato per intero dall’iscritto entro il 9 dicembre 2024 ed è pari a: - € 145 per coniuge / convivente “more uxorio”; - € 125 per ciascun figlio.
Il contributo annuo dovrà essere pagato tramite il bollettino MAV generato a conclusione della conferma del nucleo familiare presso: un ufficio postale o qualunque sportello bancario/on line attraverso il proprio remote banking.
La prova di pagamento dovrà essere inviata tramite e-mail a familiari@fondosanilog.it
Il lavoratore che non si sia ancora registrato nell’area riservata SANILOG dovrà preliminarmente eseguire la procedura di registrazione. Per ulteriori informazioni sul primo accesso all’Area riservata SANILOG visitare il sito internet al seguente link http://www.sanilog.info/index.php/ domande-frequenti-bd/domande o contattare il numero dedicato 06 82950911.
(ag)
Indice mensile rivalutazione t.f.r. agosto 2024
Rifiuti inerti: pubblicato il decreto
il deCreto end of waSte
è in ViGore
dal 26 SettemBre 2024
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 settembre 2024 n. 213 il Decreto 28 giugno 2024, n. 127 del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Il Decreto elaborato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica entra in vigore il 26 settembre 2024 e mira a regolamentare il riutilizzo dei rifiuti inerti di origine minerale, sia provenienti da lavori edili che da altre attività industriali.
Questa normativa abroga e sostituisce il precedente DM 152/2022, ampliando il novero delle applicazioni cui possono essere destinati i materiali e alleggerendo gli oneri economici e amministrativi per gli operatori.
L’obiettivo del Decreto Inerti è anche quello di favorire un’economia circolare in grado di compensare in parte la carenza di materie prime del nostro Paese. Allo stesso tempo si punta a ridurre il quantitativo di materiale che mensilmente finisce in discarica, avviando piuttosto processi di recupero.
I tre allegati al decreto specificano i dettagli tecnici relativi ai processi di recupero e alle caratteristiche che i materiali devono possedere per cessare di essere classificati come rifiuti. Questi allegati forniscono linee guida precise per garantire il rispetto degli standard di qualità e sicurezza, assicurando che i materiali possano essere reintrodotti nel ciclo produttivo.
Non tutti i materiali inerti però possono essere riciclati, soprattutto quando potrebbero compromettere la qualità della vita e la salute degli esseri umani. Il Decreto inerti End of Waste definisce nel dettaglio quali rifiuti edili possono essere reimmessi sul mercato ed i limiti alla presenza di so-
stanze tossiche all’interno dell’inerte recuperato, infatti, nell’allegato 1 è contenuto l’elenco dei rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione non pericolosi ammessi per la produzione di aggregato recuperato. Non sono altresì ammessi alla produzione di aggregato recuperato rifiuti identificati dal codice EER 170504 provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica.
Nell’allegato 2 al Decreto sono indicati gli scopi specifici per i quali è utilizzabile l’aggregato recuperato:
- realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
- realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell’ingegneria civile;
- realizzazione di miscele bituminose e sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali;
- realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali;
- realizzazione di strati accessori aventi, a titolo esemplificativo, funzione anticapillare, antigelo, drenante;
- confezionamento di miscele legate con leganti idraulici (quali, a titolo esemplificativo, misti cementati, miscele betonabili);
- confezionamento di calcestruzzi;
- produzione di clinker per cemento;
- produzione di cemento.
Il rispetto dei criteri di non pericolosità del rifiuto è attestato dal produttore di aggregato recuperato mediante dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà (contenuto nell’allegato 3) redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto.
La dichiarazione di conformità è inviata all’Autorità competente e all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente territorialmente competente entro sei mesi dalla data di produzione del lotto di aggregato recuperato cui si riferisce, e comunque prima dell’uscita dello stesso dall’impianto. La copia, anche in formato elettronico, della dichiarazione di conformità dovrà essere conservata per un periodo di cinque anni.
(cS)
Uso delle piattaforme di lavoro elevabili
indiCazioni operatiVe del miniStero del laVoro per preVenire e ContraStare inCidenti e infortuni
Con circolare dello scorso 12 settembre, il Ministero del lavoro fornisce una serie di raccomandazioni ai soggetti coinvolti nella fabbricazione, utilizzo e controllo delle piattaforme di lavoro elevabili (PLE), a seguito dei frequenti infortuni riportati durante l’uso di queste strumentazioni.
In particolare, i dati forniti dall’Inail e dall’apposito gruppo di lavoro creato presso Il Ministero delle imprese e del made in Italy, hanno evidenziato che:
- la maggior parte degli infortuni in esame sono stati causati da cedimenti strutturali che si sono presentati su macchine installate su veicolo con meno di 10 anni di vita ovvero con meno di 10 anni di vita dalla loro prima messa in servizio, per cui gli aspetti connessi alla progettazione e fabbricazione sembrano risultare rilevanti nella determinazione dell’evento incidentale.
- i cedimenti strutturali delle piattaforme medesime sono riconducibili a fenomeni di fatica, imbozzamento e non corretta esecuzione delle saldature. Più precisamente, la nota del Ministero evidenzia le seguenti zone dove si sono registrati più frequentemente questi cedimenti:
- zone di articolazione e rotazione della piattaforma di lavoro;
- bracci articolati e telescopici;
- zone con rinforzi locali (es. fazzoletti);
- torretta porta ralla;
- stabilizzatori;
- cilindri di sollevamento o di estensione dei bracci.
Fatta questa premessa, ed in attesa di un documento tecnico di indirizzo con informazioni e indicazioni operative per prevenire e contrastare incidenti e infortuni connessi al cedimento strutturale e/o all’uso scorretto di tali attrezzature, il Ministero raccomanda agli utilizzatori di attenersi alle indicazioni fornite dal fabbricante nelle istruzioni d’uso in riferimento ai limiti d’utilizzo previsti e ai controlli e alla manutenzione da garantire nel tempo, da riportare nell’apposito registro di controllo.
Il Ministero evidenzia l’importanza di questo registro, all’interno del quale devono essere riportati tutti i controlli e le manutenzioni condotte, secondo quanto previsto dal fabbricante nelle istruzioni d’uso, ivi compresi gli esiti di eventuali indagini approfondite. Infatti, il registro costituisce lo strumento attraverso il quale il datore di lavoro/utilizzatore dimostra l’assolvimento degli obblighi di controllo e manutenzione individuati dai commi 4 e 8 dell’articolo 71 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, riportando tutte le attività condotte sull’attrezzatura, secondo quanto previsto nelle istruzioni del fabbricante.
SOA: rinnovo per la Candolini Costruzioni Srl
l’impreSa opera
prinCipalmente nel reStauro
del patrimonio StoriCo e arChitettoniCo
Rinnovo dell’attestazione SOA per l’impresa Candolini Costruzioni srl, rappresentata dal perito Lucio Candolini, con sede a Udine in via Grazzano n. 16.
L’impresa di costruzioni viene costituita nel 2002 con l’obiettivo di valorizzare e mettere in pratica tutta quell’esperienza acquisita dal perito Lucio Candolini nella gestione tecnica di grandi imprese che hanno operato durante la ricostruzione del Friuli Venezia Giulia, a seguito del sisma del 1976.
L’azienda opera con l’obiettivo principale di preservare il patrimonio storico e architettonico presente sul territorio attraverso interventi di restauro e valorizzazione dei beni sottoposti a tutela e che abbisognano dell’impiego di maestranze altamente qualificate e di consolidata esperienza. Grazie al raggiungimento di importanti traguardi l’Impresa già nel luglio del 2008 ottiene l’Attestazione di Qualificazione alla Esecuzione di Lavori Pubblici Categoria SOA OG2.
L’impresa di Costruzioni, dopo la verifica dei requisiti obbligatori da parte della SOA ha ottenuto l’attestazione per la categoria OG1 e OG2 entrambe per la II classifica corrispondente a 516.000 Euro. L’azienda con il rinnovo potrà eseguire fino ad un importo massimo di 619.200 euro il restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali (OG2). La categoria riguarda lo svolgimento di un insieme coordinato di lavorazioni specialistiche necessarie a recuperare, conservare, consolidare, trasformare, ripristinare, ristrutturare, sottoporre a manutenzione gli immobili di interesse storico soggetti a tutela a norma delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali. Riguarda altresì la realizzazione negli immobili di impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo
nonché di eventuali opere connesse, complementari e accessorie.
Inoltre, potrà eseguire la categoria OG1 sempre fino ad un importo massimo di 619.200 euro, questa categoria riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie.
Comprende in via esemplificativa le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli edifici aeroportuali nonché qualsiasi manufatto speciale in cemento armato, semplice o precompresso, gettato in opera quali volte sottili, cupole, serbatoi pensili, silos ed edifici di grande altezza con strutture di particolari caratteristiche e complessità.
L’impresa nel corso degli ultimi anni ha eseguito importanti opere di restauro tra le quali citiamo i più significativi:
- CHIESA DI SANTO STEFANO PROTOMARTIRE - Loc. Cesclans di Cavazzo Carnico (UD)
Lavori di restauro Architettonico e ricomposizione della Chiesa di Santo Stefano Protomartire di Cesclans di Cavazzo Carnico (UD).
- CASA CARNICA - Località Ovasta di Ovaro (UD)
Lavori di restauro architettonico della “CASA CARNICA”(Agostinis Vincenzo e altri).
- CHIESA DI SANTA PETRONILLA - Località Savorgnano di San Vito al Tagliamento (PN).
Lavori di restauro architettonico aula e abside affrescati della Chiesa di Santa Petronilla.
- CHIESA DI SAN CANDIDO - Località Somplago di Cavazzo Carnico (UD)
Lavori di restauro architettonico e sistemazioni esterne della Chiesa di San Candido.
- CHIESA DI S. ANDREA - Località Gris di Bicinicco (UD)
Lavori di restauro della copertura.
- MURA PERIMETRALI DUECENTESCHE di Venzone (UD)
Lavori di restauro delle mura perimetrali duecentesche.
- DUOMO DI S. MARIA ASSUNTA - Cividale del Friuli (UD)
Lavori di restauro del Duomo dell’Annunziata.
- CHIESA DI SAN GIOVANNI IN XENODOCHIO - Cividale del Friuli (UD)
Lavori di restauro architettonico della Chiesa di San Giovanni in Xenodochio.
- PALAZZO CLABASSI - Udine
Adeguamento della sicurezza Magazzini Reperti Archeologici di Palazzo Clabassi, sede della Soprintendenza.
- MUSEO PALEOCRISTIANO - Aquileia (UD)
Lavori di completamento restauro e impianti del Museo Paleocristiano di Aquileia.
- COMPLESSO PASQUALIS - Aquileia (UD)
Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza aree archeologiche .
- VIA SACRA - PORTO ROMANO - Aquileia (UD)
Lavori di restauro e messa in sicurezza aree archeologiche, Via Sacra.
- MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE - PALAZZO PRETORIO - Cividale del Friuli (UD)
Lavori di manutenzione ordinaria di “PALAZZO PRETORIO”. Interventi in materia di sicurezza dei percorsi con particolare riferimento ai corpi scale.
- MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE - PA-
LAZZO PRETORIO - Cividale del Friuli (UD)
Lavori di manutenzione ordinaria.
- MUSEO PALEOCRISTIANO - Aquileia (UD)
Lavori di restauro ed adeguamento funzionale del Museo Paleocristiano di Aquileia.
- CHIESA DI SAN NICOLÒ VESCOVO - Amaro (UD)
Lavori di restauro architettonico, consolidamento statico e tinteggiatura degli intonaci della facciata principale della Chiesa Parrocchiale di San Nicolò Vescovo di Amaro (UD).
- CASTELLO DI MANZANO (UD)
Lavori di consolidamento dei resti del Castello di Manzano
- COMPLESSO ABBAZIALE - TORRE MEDIEVALE - Moggio Udinese (UD)
Lavori di rifacimento del manto di copertura della Torre Medievale del Complesso Abbaziale di Moggio Udinese (UD).
- FRAZIONI DI CAMPIOLO E DORDOLLA
Lavori di messa in sicurezza di edifici danneggiati dagli eventi sismici del 1976.
- CIMITERO MILITARE A.U. - CAPPELLA VOTIVA - Palmanova (UD)
Lavori di rifacimento della copertura della Cappella Votiva del Cimitero Militare A.U. di Palmanova (UD).
- SACRARIO MILITARE DI ASIAGO - QUADRIPORTICO - Asiago (VI)
Lavori di messa in sicurezza del Quadriportico del Sacrario Militare di Asiago (VI).
- PONTE ROMANO a RIMINI Restauro del Ponte Romano.
- CHIESA DI SAN CARLO BORROMEO - Località Stolvizza di Resia (UD)
- Rifacimento della copertura del campanile della Chiesa di San Daniele Profeta di Cavazzo Carnico (UD)
- Restauro della facciata del Duomo dei Santi Vito, Modesto e Crescenzia Martiri di San Vito al Tagliamento (PN)
- Restauro della Cappella del Cimitero di Savogna d’Isonzo (GO)
- Restauro del manto di copertura del Cimitero Monumentale di Portogruaro (VE). Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro.
Al fine d’assistere gli imprenditori, l’Associazione è sempre a disposizione con un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione.
Dal 1° ottobre obbligo di patente a crediti nei cantieri
oBBliGo di autoCertifiCazione da inViare all’iSpettorato del laVoro
Dal 1° ottobre 2024 entra in vigore l’obbligo della “patente a crediti” per le imprese e i lavoratori autonomi operanti in cantieri temporanei o mobili. Questo strumento, introdotto dal Decreto-legge n. 19/2024, e regolamentato dal D.M. 18 settembre 2024 n. 132 e pubblicato nella G.U. n. 221 del 20 settembre 2024, demanda all’Ispettorato del lavoro la definizione di diversi profili applicativi concernenti il rilascio e la gestione della patente (Circolare n. 4 del 23 settembre 2024).
Soggetti
intereSSati
Sono tenuti al possesso della patente “le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”.
I soggetti tenuti al possesso della patente sono le imprese, non necessariamente qualificabili come imprese edili, e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri.
Per espressa previsione normativa sono esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.). Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione europea sono anch’esse tenute al possesso della patente di cui all’art. 27 del D.lgs. n. 81/2008. Tuttavia, il suo rilascio può avvenire sulla base di una dichiarazione attestante il possesso, per le imprese stabilite in uno Stato membro dell’Unione Europea, di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine o, per le imprese stabilite in uno Stato non appartenente all’Unione Europea, riconosciuto secondo la legge italiana. In assenza di un
documento equivalente o riconosciuto secondo la legge italiana nei termini innanzi descritti, anche le imprese e i lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a richiedere la patente alla stregua delle imprese e dei lavoratori autonomi italiani.
Il legislatore esclude dall’ambito applicativo della patente a crediti le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III (1.032.000 euro), di cui all’art. 100, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023 a prescindere, in assenza di diverse indicazioni, dalla categoria di appartenenza.
aUtocertiFicazione obbligatoria
Solo a decorrere dal 1° ottobre le imprese e i lavoratori autonomi possono presentare la domanda per ottenere la patente tramite il Portale dei servizi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro al seguente indirizzo: https://servizi.ispettorato.gov.it/ In fase di prima applicazione, per le imprese ed i lavoratori autonomi che già operano in cantieri attivi, occorre presentare un’autocertificazione/ dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente. L’invio dell’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it secondo il modello allegato predisposto dal ITL e allegato di seguito all’articolo.
L’autodichiarazione, prevede il rispetto dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f) di cui all’articolo 1, comma 1, del D.M. 18 settembre 2024, n. 132 che prevede il possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008; c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità; d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente; e) possesso della certificazione di regolarità fi-
scale, di cui all’art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente; f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Non tutti i citati requisiti sono evidentemente richiesti a tutte le categorie di soggetti interessati, tant’è che il legislatore inserisce, alle lett. d), e) e f), la precisazione “nei casi previsti dalla normativa vigente”.
A titolo esemplificativo il DVR non è infatti richiesto ai lavoratori autonomi e alle imprese prive di lavoratori.
Con particolare riferimento alla regolarità contributiva e fiscale, di cui alle lettere c) ed e), la dichiarazione attiene alla circostanza di essere in regola con gli adempimenti richiesti dalla relativa disciplina normativa vigente ai fini del rilascio della relativa certificazione.
validità
aUtocertiFicazione
Nella circolare dell’INL si precisa che la trasmissione della Autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.
A partire dal 1° novembre p.v. non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.
A partire dal 1° novembre non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.
richieSta di rilaScio della patente
traMite il portale
Il processo, in ogni caso, prevede i seguenti passaggi:
- accesso al portale: il soggetto richiedente accede al portale in modalità digitale, utilizzando sistemi di autenticazione che garantiscono l’identità del richiedente (es. SPID, CNS, CIE);
- compilazione della domanda: durante la compilazione, il richiedente deve autocertificare il possesso dei requisiti sopra elencati. Alcuni requisiti (come il DURC e la certificazione di
regolarità fiscale) devono essere autocertificati, mentre altri (come l’adempimento formativo o il DVR) richiedono dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà;
- patente digitale: una volta presentata e accettata la domanda, la patente viene rilasciata in formato digitale e resa disponibile nel portale con tutte le informazioni aggiornate, tra cui:
* Dati identificativi del titolare (persona giuridica o lavoratore autonomo).
* Punteggio di partenza (30 crediti).
* Aggiornamenti dei crediti (che possono aumentare o diminuire in base alle azioni e alle violazioni del titolare).
La patente ha una validità continuativa, ma il punteggio può essere modificato nel tempo.
La decurtazione dei crediti avviene in caso di violazioni delle normative sulla sicurezza, mentre i crediti possono essere incrementati attraverso investimenti in sicurezza, adempimenti formativi e certificazioni volontarie. Le informazioni contenute nella patente sono conservate per tutta la sua validità e per un periodo massimo di 5 anni in caso di sospensioni o decurtazioni.
crediti MaSSiMi e aSSegnazione
Al momento del rilascio della patente, vengono attribuiti 30 crediti iniziali, comunque, questo punteggio potrà essere incrementato fino a un massimo di 100 crediti complessivi.
Le condizioni per l’aumento dei crediti sono:
- storico aziendale: fino a 10 crediti in base agli anni di iscrizione alla Camera di Commercio;
- mancanza di decurtazioni: 1 credito per ogni biennio senza provvedimenti di decurtazione, fino a un massimo di 20 crediti;
- investimenti e attività in materia di salute e sicurezza: fino a 30 crediti per l’adozione di modelli organizzativi conformi, investimenti nella formazione dei lavoratori, soluzioni tecnologiche avanzate per la sicurezza, ecc.;
- altri criteri: fino a 10 crediti aggiuntivi per la formazione e le dimensioni dell’impresa.
SoSpenSione delle attività e di decUrtazione dei crediti
Se il punteggio scende sotto i 15 crediti, l’impresa non può continuare ad operare nei cantieri.
È però consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto.
caSi di Morte o leSioni gravi
Il decreto prevede sanzioni severe per le imprese che, in caso di incidenti mortali o che causano lesioni permanenti, siano ritenute responsabili. In queste circostanze, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro può adottare un provvedimento cautelare di sospensione della patente fino a 12 mesi. In caso di morte del lavoratore o di inabilità permanente, se l’incidente è attribuibile al datore di lavoro o ai suoi delegati almeno per colpa grave, la sospensione è obbligatoria, salvo diversa valutazione adeguatamente motivata dall’Ispettorato. Se l’infortunio comporta un’inabilità permanente, la sospensione della patente può essere adottata, ma solo se non risultano sufficienti altre misure preventive già previste dal Decreto legislativo 81/2008 o dal Codice di procedura penale.
acceSSo al portale delle patenti
L’accesso al portale per verificare se un’impresa ha ottenuto la patente a crediti è regolato da specifiche norme di trasparenza e protezione dei dati.
Secondo le disposizioni generali previste dal decreto, possono accedere al portale per verificare lo stato della patente:
- enti pubblici e autorità di controllo: INAIL, INL, altri enti preposti alla vigilanza e al controllo (Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza;
- committenti e stazioni appaltanti: le stazioni appaltanti pubbliche (come comuni, regioni e altri enti locali) e i committenti privati hanno accesso ai dati relativi alla patente quando devono verificare l’idoneità di un’impresa prima di assegnarle un contratto o farla partecipare a una gara d’appalto. Questi soggetti possono utilizzare il portale per controllare se l’impresa rispetta i requisiti di sicurezza e regolarità richiesti dalla normativa sugli appalti pubblici e privati;
- imprese e lavoratori autonomi titolari della patente: le imprese o i lavoratori autonomi possono accedere al proprio profilo sul portale per verificare il proprio punteggio di crediti, eventuali decurtazioni o sospensioni, e presentare richieste di recupero dei crediti;
- organizzazioni sindacali e associazioni di categoria.
Di seguito pubblichiamo il fac simile autocertificazione/dichiarazione sostitutiva per il rilascio della patente a crediti predisposta dall’ispettorato.
(cS)
aUtocertiFicazione/dichiarazione SoStitUtiva per il rilaScio della patente a crediti
Da inviare tramite PEC, all’indirizzo: dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it
La/Il sottoscritta/o ______________________________________________________________________________________________
nata/o a ____________________________________________________________ (____) il ___________________________________
in qualità di: rappresentante legale dell’impresa ____________________________________________
(P. IVA ________________, iscritta alla Camera di Commercio di __________, al n. _________);
lavoratore autonomo _____________________________________________________ (P. IVA ________________, iscritto alla Camera di Commercio di __________, al n. _________),
consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000; aUtocertiFica/dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f) di cui all’articolo 1, comma 1, del D.M. 18 settembre 2024, n. 132, ove previsti dalla normativa vigente.
La presente dichiarazione è valida fino al 31/10/2024 termine entro il quale il dichiarante si obbliga a presentare la domanda attraverso il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
In mancanza della presentazione della domanda entro il 31/10/2024, la presente dichiarazione non consente di operare nei cantieri temporanei e mobili a partire dal 01/11/2024.
Luogo _____________________
Data _______________________
IL DICHIARANTE
Confapi Aniem News
la newSletter dell’unione nazionale delle impreSe edili manifatturiere e Settori affini
reviSione prezzi: in FaSe di UltiMazione la nota Metodologica Proseguono le riunioni della commissione tecnica che sta definendo la nota metodologica sull’applicazione del nuovo meccanismo di revisione prezzi (il 3 settembre si è tenuto l’ultimo incontro, oggi, 9 Settembre, ne è fissato un altro).
Tra i punti sui quali non si è registrata convergenza si segnala quello relativo alle modalità di riconoscimento della percentuale dell’80% della variazione dei costi, se computarla sulla sola parte eccedente il 5% o sull’intero ammontare. La norma (art. 60 del Decreto n. 36/2023) prevede che le clausole revisionali si attivino al verificarsi di variazione del costo dell’opera, in aumento o in diminuzione, superiori al 5% dell’importo complessivo e “operano nella misura dell’80% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire”. Il tavolo ha deciso di rimettere la scelta al MIT, proponendo che nella nota metodologica siano esplicitate entrambe le interpretazioni emerse. Altra questione irrisolta, per la quale sarà probabilmente necessario un intervento legislativo, riguarda la possibilità di riconoscere direttamente al subappaltatore il pagamento del corrispettivo revisionale.
Il tavolo ha altresì deciso di inserire nella nota metodologica che la procedura revisionale debba essere applicata utilizzando come valore iniziale di base quello dell’indice sintetico di revisione prezzi relativo al mese in cui cade il termine finale per la presentazione dell’offerta, come eventualmente prorogato in fase di gara. Permane, infine, l’altra criticità che si potrebbe creare nel proporre due metodi alternativi per il calcolo del SAL revisionale, metodo sintetico e metodo analitico (ipotesi prevista dalla commissione): l’eventuale discre-
zionalità nella loro scelta, pur con l’obbligatorietà di definirla all’interno del bando di gara, potrebbe generare contenzioso tra imprese e stazioni appaltanti, specialmente nel caso in cui i due metodi portassero a valori sensibilmente differenti.
i rilievi del conSiglio di Stato SUlla patente a crediti: il regolaMento deve eSSere riForMUlato
Come anticipato al sistema con apposita comunicazione inviata nei giorni scorsi, il Consiglio di Stato ha formulato il proprio parere critico sulla bozza di decreto ministeriale attuativo della patente a crediti, parere richiesto dallo stesso capo dell’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro. Diversi i rilievi sollevati dai Giudici che, in linea generale, hanno sollecitato la necessità di riformulare diverse disposizioni evitando ripetizioni e incongruenze con la fonte primaria (art. 29, comma 19 D.L. n. 19/2024, convertito con Legge n. 56/2024).
Sui contenuti assume particolare rilievo la richiesta di modificare la disciplina sulla sospensione della patente consentendo agli Ispettorati del lavoro di esercitare la propria discrezionalità valutativa in tutti i casi di infortunio, anche se non dipeso da colpa grave del datore di lavoro.
L’altro rilievo sostanziale riguarda l’entrata in vigore fissata al 1° ottobre e lo scarso tempo a disposizione per dare adeguata informazione ai destinatari del provvedimento dalla pubblicazione in Gazzetta.
Si attendono ora le iniziative del Ministero per adeguare il decreto al parere del Consiglio di Stato.
in gazzetta
i criteri aMbientali MiniMi per i lavori Stradali
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 23 agosto 2024 è stato pubblicato il decreto del Mase (Ministero Ambiente e Sicurezza Energetica) recante “Adozione dei criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali (CAM Strade)”.
I nuovi Cam entreranno in vigore dopo centoventi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e, dunque, dal 21 dicembre 2024.
Il provvedimento dà applicazione a quanto previsto dall’art. 57, comma 2 del Codice Appalti che prevede proprio l’adozione di criteri specifici per le infrastrutture stradali.
L’applicazione parziale o la mancata applicazione di uno o più dei criteri contenuti nel decreto potrà essere stabilita dalla stazione appaltante in caso di prodotto da costruzione non previsto dal progetto o particolari condizioni del sito che impediscono la piena applicazione di uno o più specifiche tecniche.
Il progettista, nella relazione CAM, deve fornire dettagliata motivazione della non applicabilità o l’applicazione parziale di uno o più criteri ambientali.
il dUrc entra nel FaScicolo virtUale dell’operatore econoMico
Anac ha comunicato che il Durc entra a far parte del Fascicolo virtuale dell’operatore economico. Grazie alla collaborazione con Inps e Dipartimento Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio, il Durc, infatti, è stato reso interoperabile con il Fascicolo digitale (Fvoe) 2.0 attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati. Le stazioni appaltanti possono ora consultare il Durc emesso in corso di validità su FVOE 2.0 ai fini della verifica dell’assenza di violazioni definitivamente accertate in materia contributiva secondo il nuovo Codice degli Appalti (art. 94 comma 6 del D.Lgs. 36/2023). Il documento è inserito automaticamente nel fascicolo virtuale dell’operatore economico nel momento in cui l’impresa rilascia alla stazione appaltante l’autorizzazione all’accesso al proprio fascicolo. Anac ricorda che la regolarità contributiva è un requisito estremamente volatile e si invitano pertanto le stazioni appaltanti a chiedere la verifica della presenza del Durc emesso in corso di validità nel momento in cui se ne manifesta l’effettiva esigenza. Non è allo stato possibile chiedere l’emissione del DURC per operatori economici che ne risultino sprovvisti. L’Anac auspica che si possa addivenire quanto prima a un accordo con gli enti previdenziali anche su questo tema. Nel corso delle prossime settimane saranno introdotte nuove tipologie di documenti per la verifica dei carichi fiscali non definitivamente accertati dell’Agenzia delle Entrate, dell’avvenuta comunicazione al Ministero del Lavoro del prospetto informativo disabili e della relazione sulla parità di genere.
parere Mit:
coSa Fare in caSo di riSolUzione del contratto con il priMo appaltatore Con il parere n. 2831 del 18 luglio 2024, il Ministero delle Infrastrutture ha fornito chiarimenti in merito ai comportamenti da adottare in caso di risoluzione del contratto di appalto.
Un quesito, in particolare, riguardava il vincolo a seguire necessariamente il dettato normativo dell’art. 110, comma 1, del D.lgs. 50/2016, interpellando singolarmente e progressivamente tutte le ditte utilmente collocate nell’originaria graduatoria, fino a trovare quella disposta ad eseguire le opere rimanenti alle medesime condizioni dell’originario appaltatore (stesso ribasso d’asta). Su tale quesito il Ministero ha risposto positivamente confermando la necessità di procedere in tal modo.
Sulla possibilità di inviare un’unica richiesta di interpello contemporaneamente a tutte le ditte, il Ministero ha precisato che l’interpello deve essere posto progressivamente, in ossequio al dettato legislativo, con possibilità di interpellare gli operatori economici che seguono in graduatoria solo in caso di rifiuto del precedente interpellato. Il Ministero nega, infine, la possibilità di procedere a una nuova gara: “vi è l’obbligo per la stazione appaltante di avvalersi degli esiti della competizione espletata e di attenersi alla graduatoria formulata, senza che sia possibile, al riguardo, alcun esercizio di discrezionalità, né sulle modalità da seguire per il nuovo affidamento, né sul procedimento di scorrimento della graduatoria, vincolato al rispetto dell’ordine di classificazione dei concorrenti”.
anac: illegittiMo richiedere reqUiSiti econoMici Sproporzionati
Secondo Anac (delibera n. 395 del 30 luglio 2024) è illegittima la previsione del bando che impone di dimostrare il possesso di un patrimonio netto ampiamente superiore al doppio dell’importo del contratto, in quanto costituisce violazione dell’articolo 100 del Codice Appalti.
Il caso specifico riguardava un comune campano che aveva indetto una procedura negoziata per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale da svolgersi da luglio 2024 a dicembre 2027 di importo pari a 116.200 euro, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo tramite piattaforma digitale. Il disciplinare di gara richiedeva tra i requisiti speciali di capacità economico finanziaria,
il possesso di un patrimonio netto annuo iscritto in bilancio negli ultimi tre esercizi disponibili non inferiore a venti milioni.
La società istante ha contestato la previsione del bando in considerazione dell’entità del corrispettivo globale del contratto in affidamento che su base mensile risulta pari a 2.766 euro, nonché in relazione al valore annuale pari a 33.199 euro, sostenendone l’illegittimità per contrarietà al principio di tassatività dei requisiti di partecipazione nonché la sproporzione rispetto all’oggetto dell’appalto.
La società chiedeva, pertanto, la revisione della lex specialis di gara che impediva la sua partecipazione a causa della clausola contestata, riferendo di aver tentato di interpretare il requisito come riferito a tutto il triennio invece che a un’unica annualità e di aver chiesto chiarimenti in merito alla stazione appaltante da cui ha ottenuto risposta negativa, giacché il Comune ha ribadito la volontà di riferire il requisito a una sola annualità.
Per Anac “la tipologia del contratto in oggetto non giustifica eccezioni ai principi generali previsti dalla normativa vigente e la necessità di procurarsi maggiori garanzie non sembra legittimare l’imposizione di un onere di tale peso, in quanto la discrezionalità esercitata dall’amministrazione nel caso di specie è proporzionale al fine specifico di perseguire il miglior soddisfacimento dell’interesse pubblico sotteso alla gara”.
La criticità non riguarda solo la sproporzione del requisito, ma la stessa possibilità di richiedere uno specifico requisito sul patrimonio netto per gli appalti di servizi e forniture per i quali la norma consente unicamente di richiedere, come requisito di capacità tecnica professionale, l’esecuzione di contratti analoghi a quello in affidamento nel triennio precedente e, come requisito della capacità economica finanziaria, un fatturato globale non superiore al doppio del valore dell’appalto, maturato nel triennio precedente.
La stazione appaltante è tenuta, pertanto, alla riedizione della procedura emendandola del requisito censurato.
anac pUbblica vadeMecUM per gli aFFidaMenti diretti
Nelle scorse settimane l’Anac ha pubblicato il “Vademecum informativo per gli affidamenti diretti di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, e di forniture e servizi di importo inferiore a 140.000 euro”.
L’Autorità evidenzia, anzitutto, come il Codice Ap-
palti si limita a delineare i caratteri essenziali senza fornire una disciplina dettagliata: l’affidamento diretto di fatto è uno strumento per l’assegnazione del contratto senza una procedura selettiva, a seguito di un’istruttoria non formalizzata condotta dal RUP o da un suo collaboratore. Ciò premesso, deve preliminarmente essere verificato se il contratto abbia o meno un interesse transfrontaliero (art. 48 del codice). L’esistenza dell’interesse transfrontaliero impedisce infatti al RUP di utilizzare le procedure semplificate (ex art. 50) e impone di adottare le procedure ordinarie.
La verifica dell’interesse transfrontaliero della commessa avviene in base ai seguenti elementi:
- valore stimato della commessa;
- tecnicità o ubicazione dei lavori in un luogo idoneo ad attrarre l’interesse di operatori esteri;
- caratteristiche tecniche dell’appalto e del settore di riferimento (struttura del mercato, sue dimensioni e prassi commerciali in esso praticate).
In merito al rispetto dei principi fondamentali enunciati del risultato dal Codice, e in particolare al principio di accesso al mercato, l’Autorità sottolinea come il procedimento di affidamento diretto è stato predisposto come “fattispecie” ultra semplificata che non ha un rapporto con il mercato come le altre procedure di selezione. In questo senso, il RUP ha elevata discrezionalità tecnica nella scelta dell’affidatario senza vincoli particolari.
In merito al principio della rotazione, l’Anac ricorda che la nuova norma per l’affidamento diretto fa riferimento al solo pregresso affidatario e non più ai soggetti solo precedentemente invitati.
Nel caso, invece, di eventuale ricorso a procedure ordinarie laddove vi era la possibilità di ricorrere all’affidamento diretto, il RUP nella decisione a contrarre è chiamato ad esplicitare quali siano le ragioni che lo inducono ad aggravare il procedimento di affidamento nonostante gli strumenti semplificati a disposizione.
Per i micro affidamenti (acquisizioni di importo inferiore ai 5.000 euro), infine, sussiste la possibilità di utilizzare anche mercati elettronici propri.
pronto il decreto interMiniSteriale SUll’aSSicUrazione contro i danni cataStroFali Sembra ormai in fase di definitiva approvazione il decreto interministeriale che dà attuazione alla norma della legge finanziaria dello scorso anno nella quale si prevede l’obbligo di assicurazione delle imprese conto i danni catastrofali.
Il testo condiviso dai Ministeri per lo Sviluppo economico e per l’Economia conterrà anche uno schema di convenzione di riassicurazione da parte di Sace fino al 50% del rischio assunto (ipotesi prevista dalla norma). Potranno essere oggetto della copertura anche i beni strumentali e in leasing. Nello schema di convenzione è altresì prevista la possibilità per le imprese assicurative di riunirsi per garantire la copertura dei danni.
in gazzetta la converSione in legge del d.l. ricoStrUzione
Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 186 del 9 agosto 2024 è stata pubblicata la legge n. 111 dell’8 agosto 2024, conversione del d.l. n. 76/2024 “Disposizioni urgenti per la ricostruzione postcalamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali”, in vigore dal 10 agosto u.s.
Il provvedimento mira a dare un supporto efficace e tempestivo alle popolazioni colpite da calamità, accelerando le procedure di ricostruzione.
Sono previsti contributi per i privati che hanno subito danni alle proprie abitazioni a causa di eventi calamitosi; viene comunque eliminata la possibilità di accedere a contributi per i beni mobili non registrati danneggiati dal sisma del 2016. Il commissario straordinario può riconoscere un contributo forfettario basato sul numero e la tipologia dei vani danneggiati, con un massimo di 3.200 euro per la cucina e 700 euro per altri vani, fino a un totale di 6.000 euro per abitazione.
Vengono inoltre accelerate le procedure di ristoro per le aree colpite da calamità, garantendo un più rapido intervento e supporto alle popolazioni colpite.
La legge, infine, prevede la proroga dell’incarico per il commissario per la ricostruzione in EmiliaRomagna, Toscana e Marche e misure specifiche che impattano su singoli territori. In particolare sono previste specifiche misure di sostegno per i Campi Flegrei colpiti dal bradisisma, risorse straordinarie per il G7 che si terrà a Brindisi e norme specifiche per supportare l’organizzazione dei Giochi Olimpici a Milano-Cortina.
conSiglio di Stato: no a SUppleMento di teMpo nel procediMento di veriFica dell’anoMalia
Il Consiglio di Stato (Sent. n. 7114 del 13 agosto u.s.) ha fornito alcune precisazioni sui tempi e sulla procedura che disciplina la verifica di anomalia
dell’offerta, precisando che nel nuovo Codice dei contratti la sequenza procedimentale relativa alla verifica di anomalia passa attraverso tempi “stringenti”, che sono volti a salvaguardare la celere conclusione del procedimento di affidamento. Il caso esaminato riguardava una procedura aperta, da aggiudicarsi con il criterio del maggior ribasso, per lavori di adeguamento degli impianti di condizionamento, elettrici, e di sicurezza.
Con ricorso, respinto dal giudice di primo grado, l’impresa contestava la propria esclusione a seguito di verifica di anomalia dell’offerta, nella quale vi sarebbe stata, a suo dire, la violazione del contraddittorio procedimentale, per omesso supplemento istruttorio.
Secondo i Giudici il concorrente non può pretendere un ulteriore ampliamento dei tempi previsti per la produzione della documentazione giustificativa dopo la scadenza del primo termine. La tempistica procedimentale stabilita dal legislatore prevede che il contraddittorio sia articolato in una sola richiesta istruttoria, con assegnazione di un termine non superiore a quindici giorni per l’inoltro delle giustificazioni. La procedura è così delineata dallo stesso legislatore e si basa su un termine acceleratorio, “non superiore” a quindici giorni, che evidenzia la necessità del superamento della prima parvenza di anomalia nel minor tempo possibile. Detto termine, infatti, “deve comunque essere congruo e ragionevole in relazione alla complessità delle spiegazioni richieste e delle altre esigenze che potranno venire in rilievo nel caso specifico” ma “fermo il rispetto del termine massimo previsto dalla legge” (così la relazione al codice approvato con D.Lgs. n. 36 del 2023).
E’ quindi “necessario seguire il procedimento descritto all’art. 110 e, in particolare, la regola in base alla quale l’esclusione dell’operatore economico potrà avvenire solo ed esclusivamente nel rispetto del contraddittorio procedimentale ivi previsto, in conformità con le previsioni di diritto europeo”
Il Consiglio di Stato ha altresì evidenziato che la stazione appaltante può richiedere spiegazioni anche sull’economia del processo di fabbricazione o del metodo di costruzione, sulle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l’offerente o sull’originalità dei lavori, forniture o servizi offerti.
tar lazio: le diFFerenze tra reqUiSiti di partecipazione e di eSecUzione
Il Tar Lazio (Sent. n. 16064 del 3 settembre 2024)
è intervenuto sulle differenze tra requisiti di partecipazione e di esecuzione e sul loro diverso impatto nella procedura di gara.
Il Tribunale ha evidenziato come la giurisprudenza abbia chiarito che i requisiti di partecipazione, generali e speciali, devono essere posseduti sin dalla presentazione dell’offerta, mentre i requisiti di esecuzione condizionano la stipulazione del contratto, essendo “mezzi (strumenti, beni e attrezzature) necessari all’esecuzione della prestazione promessa alla stazione appaltante”. La qualificazione del requisito - di partecipazione ovvero di esecuzione - è desunta dalla lex specialis, la cui formulazione deve essere chiara al fine di consentire all’operatore economico di conoscere quali sono i requisiti minimi che è tenuto a posse-
dere ai fini della presentazione dell’offerta. La nozione di “requisiti di esecuzione” è stata elaborata dalla giurisprudenza al fine di indicare i mezzi necessari all’esecuzione della prestazione promessa alla stazione appaltante, con la precisazione che la disponibilità degli stessi è richiesta al concorrente, non al momento di presentazione dell’offerta – ciò che varrebbe a distinguerli dai “requisiti di partecipazione”–, ma al momento dell’esecuzione o, per meglio dire, della stipulazione del contratto, che non sarebbe possibile ove se ne constati la mancanza, per cui potrebbero essere definiti come “condizione” per la stipulazione del contratto d’appalto.
Segnalazione truffa
attenzione alle e-mail
Che annunCiano rimBorSi
da parte dell’aGenzia delle entrate
Segnaliamo che alcune nostre Imprese Associate hanno ricevuto delle e-mail truffa dall’indirizzo agenzia@agenzia.net (si segnala che questo indirizzo e-mail non corrisponde all’Agenzia delle Entrate) nelle quali si annuncia la disponibilità di
un rimborso. La comunicazione simula un avviso da parte dell’Agenzia delle Entrate e richiede, per completare l’erogazione del rimborso, la compilazione di un modulo allegato.
La missiva sottolinea che senza la ricezione del modello compilato non sarà possibile dar corso al rimborso e soprattutto sembra inviata dall’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale.
Si tratta di una truffa a cui non deve essere dato alcun seguito.
L’Agenzia delle Entrate comunica con i contribuenti tramite PEC.
Controlli sui tachigrafi dei veicoli pesanti
poSSiBilità
per il ConduCente
di riChiedere la doCumentazione
manCante prima
della ConCluSione
del Controllo Su Strada
Il D.L. n. 131 del 16 settembre 2024 ha integrato l’art. 6 del D. Lgs. n. 144 del 4 agosto 2008 in materia di controlli su strada del corretto uso del cronotachigrafo, dell’osservanza dei tempi di guida, di pausa e di riposo e dell’osservanza dell’orario di lavoro del personale viaggiante.
Nello specifico, il D.L. n. 131/2024, richiamato, prevede che nell’art. 6 del D. Lgs. n. 144/2008 venga inserito il comma 1 bis del seguente tenore: “Nel corso del controllo su strada, il conducente
è autorizzato ad acquisire, anche tramite la sede centrale, il gestore dei trasporti o qualunque altra persona o entità, prima della conclusione del controllo su strada, le eventuali prove mancanti a bordo, idonee a documentare l’uso corretto delle apparecchiature tachigrafiche. Ciò non pregiudica gli obblighi del conducente di garantire l’uso corretto delle apparecchiature tachigrafiche.”. Sembrerebbe che questa nuova disposizione consenta al conducente sottoposto a controllo su strada di procurarsi la documentazione mancante a bordo sul corretto uso del tachigrafo prima della conclusione dei controlli.
L’effettiva portata di questa previsione sarà meglio chiarita dai Ministeri competenti, fermo restando che, trattandosi di novità introdotta con decretolegge, la stessa potrebbe essere modificata in sede conversione in legge.
(MM)
La Germania reintroduce i controlli alle frontiere
le VerifiChe
Sono State diSpoSte a partire dal 16 SettemBre 2024
Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 302/ MM del 19 settembre 2024 per ricordare che il Ministero dell’Interno del Governo tedesco ha informato la Commissione europea di avere reintrodot-
to, dal 16 settembre 2024, i controlli alle frontiere terrestri per limitare l’immigrazione irregolare e proteggere la sicurezza interna.
I controlli ai confini con Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Belgio e Danimarca dureranno 6 mesi, quelli con l’Austria fino all’11 novembre 2024, mentre quelli con Svizzera, Repubblica di Polonia e Repubblica Ceca fino al 15 dicembre 2024.
Il Governo tedesco sta comunque valutando di istituire delle corsie verdi/corsie speciali per i camion al fine di agevolare il traffico merci transfrontaliero.
(MM)
Limiti alla circolazione di veicoli industriali in Austria
Nel ricorso le principali motivazioni addotte dal Governo italiano sono così riassunte:
riCorSo del GoVerno italiano
alla Corte di GiuStizia
Per opportuna conoscenza, si segnala che sulla G.U.U.E, serie C del 16 settembre 2024 sono state pubblicate le conclusioni e motivazioni di parte italiana contenute nel Ricorso proposto dal Governo nazionale il 30 luglio 2024 contro l’Austria davanti alla Corte di Giustizia europea, affinché questa dichiari la violazione da parte austriaca del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e, in particolare, degli artt. 34 e 35. Tale violazione - secondo quanto riportato nel ricorso - è stata attuata dall’Austria attraverso le ordinanze limitative della circolazione dei veicoli pesanti sull’asse del Brennero sotto elencate:
- divieto di transito notturno su un tratto dell’autostrada A12 della Valle dell’Inn;
- divieto settoriale di circolazione che impedisce il trasporto di talune merci su un tratto dell’autostrada A12 della Valle dell’Inn, dal quale sono stati esentati solo i veicoli di categoria ecologica Euro 6 immatricolati per la prima volta dopo il 31 agosto 2018;
- divieto di circolazione invernale 2023, che vieta sulle autostrade A12 e A13 (autostrada del Brennero) la circolazione di taluni autoveicoli pesanti diretti in Italia o in Germania, o in un paese da raggiungere attraverso l’Italia o la Germania, in tutte le giornate di sabato dei mesi invernali dalle ore 07.00 alle ore 15.00;
- il c.d. sistema di dosaggio per il quale, in determinati giorni dell’anno, il numero di veicoli pesanti che possono immettersi sull’autostrada A12 nei pressi di Kufstein non può superare i 300 veicoli l’ora.
“Le autostrade austriache A12 e A13 fanno parte del cosiddetto «Asse del Brennero», una parte del corridoio Scandinavia - Mediterraneo della rete di trasporti transeuropea.”
“Il ricorso della Repubblica italiana è diretto contro quattro misure introdotte nel Land austriaco del Tirolo, che mirano complessivamente a limitare il traffico dei mezzi pesanti per il trasporto di merci sulle autostrade A12 e A13: un divieto di transito notturno, un divieto di circolazione settoriale, un divieto di circolazione in giorni invernali, nonché la limitazione del volume di traffico mediante un «dosaggio». A ciascuna di queste quattro misure è dedicato uno specifico motivo di ricorso, con il quale viene lamentata di volta in volta la violazione della libera circolazione delle merci (articoli 34 e 35 TFUE).”
“
Il ricorso mira nel complesso a dimostrare che la Repubblica d’Austria, malgrado due condanne pronunciate dalla Corte di Giustizia delle cause C-320/03 e C-28/09, ha mantenuto in vigore delle misure che determinano illegittime restrizioni della libera circolazione delle merci, nonché ne ha introdotte delle altre che a loro volta costituiscono misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all’importazione e all’esportazione e contribuiscono ad un aggravamento della violazione complessivamente causata in danno della libertà fondamentale interessata.”
Si fa riserva di ritornare sull’argomento, in particolare quando si avrà il pronunciamento della Corte di Giustizia, tenuto conto che ci siamo attivati più volte in sede nazionale e locale (Amministrazione regionale e CCIAA di Pordenone e Udine) contro gli ostacoli posti dalle autorità austriache sia sull’asse del Brennero sia su quello dei Tauri (questi ultimi per ora superati) a causa delle pesanti conseguenze per il settore del trasporto e per l’economia del Friuli Venezia Giulia più in generale.
(adt)
Trasporti internazionali
auStria: deroGhe
ai diVieti di CirColazione
per il traSporto ComBinato
Sulla Gazzetta Ufficiale austriaca del 18 settembre 2024 è stato pubblicato il Regolamento n. 252/2024 che, al fine di favorire il trasporto combinato, introduce una deroga ai divieti di circolazione nei fine settimana e nei giorni festivi per gli spostamenti contenuti in un raggio di 65 km in linea d’aria, da/per i seguenti terminal ferroviari e porti fluviali:
1. Terminal Bludenz;
2. Terminal Brennersee;
3. Terminal Graz Sud;
4. Terminal Hall in Tirol;
5. Terminal Kapfenberg; 6. Terminal Salzburg;
7. Terminal St. Michael; 8. Terminal Villach Sȕd;
9. Terminal Wels;
10. Terminal Wien Sȕd;
11. Terminal Wȍrgl;
12. Terminal Wolfurt;
13. Porto fluviale di Enns; 14. Porto fluviale di Krems; 15. Porto fluviale di Linz; 16. Porto fluviale di Wien-Freudenau. Il Regolamento è già in vigore dal 19 settembre 2024.
L’Ufficio Economico dell’Associazione resta a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.