Apinforma 13/2024

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APINFORMA

numero 13 15 luglio 2024

IN PRIMO PIANO

Plafond Iva

Sistema sanzionatorio tributario (2a parte)

Contributi 2024 alle imprese per il fotovoltaico

Riduzione contributi edilizia 2024

Indice mensile rivalutazione t.f.r. giugno 2024

Patente a punti in edilizia Contributo ambientale Conai (CAC)

✔ Manovra ferroviaria (primaria e secondaria) su raccordo e impianti IFN

✔ Servizi integrati alla trazione ferroviaria, con soluzioni mirate alle specialità del servizio

✔ Progettazione e costruzione raccordi

✔ Manovra ferroviaria (primaria e secondaria) su raccordo e impianti IFN

✔ Manovra ferroviaria (primaria e secondaria) su raccordo e impianti IFN

✔ Servizi integrati alla trazione ferroviaria, con soluzioni mirate alle specialità del servizio

✔ Servizi integrati alla trazione ferroviaria, con soluzioni mirate alle specialità del servizio

✔ Manutenzione ferroviaria, in collaborazione con le strutture dell’Officina di Udine, ai sensi del regolamento 779/2019, per tutte le 4 funzioni ECM:

✔ Progettazione e costruzione raccordi

✔ Progettazione e costruzione raccordi

• Gestione

✔ Manutenzione ferroviaria, in collaborazione con le strutture dell’Officina di Udine, ai sensi del regolamento 779/2019, per tutte le 4 funzioni ECM:

• Sviluppo e ingegneria

✔ Manutenzione ferroviaria, in collaborazione con le strutture dell’Officina di Udine, ai sensi del regolamento 779/2019, per tutte le 4 funzioni ECM:

• Gestione

• Gestione della manutenzione della flotta

• Gestione

• Sviluppo e ingegneria

✔ Manovra ferroviaria (primaria e secondaria) su raccordo e impianti IFN

• Esecuzione della manutenzione

• Sviluppo e ingegneria

• Gestione della manutenzione della flotta

• Esecuzione della manutenzione

• Gestione della manutenzione della flotta

• Esecuzione della manutenzione TS Traction & Service S.r.l. Via Vilsbiburg 6B/1 – 33030 Buja (UD) ts@traction-service.it | officina@fvgrail.it

✔ Servizi integrati alla trazione

ORGANIZZAZIONE

Trasporto rifiuti su strada

Autotrasporto. Noleggio veicoli senza conducente

Costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto c/t

Validità di patente di guida di italiani all’estero

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editore redazione

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Plafond Iva

momento di CoStituzione e utilizzo

premessa

L’articolo 8, 1° comma lettera c) del DPR 633/72, prevede per i contribuenti in possesso dello status di esportatore abituale, la possibilità di acquistare beni e servizi, senza l’applicazione dell’Iva. Questi contribuenti, effettuando abitualmente cessioni all’esportazione o cessioni intracomunitarie, senza rivalersi dell’imposta nei confronti dei propri clienti finali, in quanto trattasi di operazioni non imponibili, si troverebbero in una situazione di costante credito nei confronti dell’erario. Al fine di scongiurare questo inconveniente è stato studiato un meccanismo che consente di acquistare beni e servizi senza pagare l’imposta al proprio fornitore e permettendo così un più agevole recupero dell’imposta.

lo status

Di esportatore abituale

Tale possibilità è riconosciuta esclusivamente ai soggetti che, nell’anno solare precedente (plafond fisso) o nei dodici mesi precedenti (plafond mobile), hanno realizzato un volume di operazioni con l’estero per un ammontare superiore al 10% del proprio volume d’affari al netto delle cessioni di beni e servizi non soggette ad Iva per la territorialità, acquisendo così lo status di esportatore abituale.

operazioni che concorrono alla formazione

Del plafonD

Sono le seguenti:

- esportazioni dirette, comprese le operazioni triangolari;

- le esportazioni indirette individuate dalla lettera b) del 1° comma dell’art. 8;

- le cessioni di beni prelevati da un deposito Iva, con trasporto o spedizione fuori dalla U.E.;

- le cessioni assimilate alle esportazioni, ai sensi dell’art. 8-bis effettuate nell’esercizio della propria attività d’impresa;

- i servizi internazionali connessi alle esportazioni e alle importazioni resi ai sensi dell’art. 9;

- le operazioni rese nei confronti di San Marino, Città del Vaticano, basi Nato ambasciate ecc.;

- le cessioni intracomunitarie, comprese quelle triangolari, ai sensi dell’art. 41 del D.L. 331/93;

- le operazioni non imponibili ai sensi dell’art. 58 comma 1 del D.L. 331/93 (triangolare nazionale, IT1 consegna o spedisce direttamente a F su incarico di IT2, per IT1 si genera plafond libero);

- cessioni intracomunitarie di beni prelevati da un deposito Iva con trasporto o spedizione in altro paese UE;

- la vendita di beni usati rientranti nella normativa del “regime del margine” ai sensi del D.L. 41/95;

- la cessione intracomunitaria di prodotti agricoli e ittici anche se non compresi nella tabella A parte prima, effettuate da produttori agricoli di cui all’art. 34 del D.P.R. 633/72.

operazioni che non concorrono alla formazione

Del plafonD

Oltre alle operazioni interne, non concorrono a formare il plafond:

- le vendite fatte ad esportatori abituali che hanno rilasciato la dichiarazione d’intento;

- la parte dei corrispettivi che non costituisce margine e che corrisponde al prezzo di acquisto;

- le cessioni a viaggiatori extracomunitari ai sensi dell’art. 38-quater;

- le cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale;

- le cessioni di beni destinati ad essere introdotti in depositi Iva ai sensi dell’art. 50 - bis comma 4 lettere c) e d) del D.L. 331/93;

- cessione di beni custoditi in un deposito Iva e prestazioni di servizi aventi ad oggetto beni ivi

custoditi di cui all’art. 50 - bis comma 4 lettere e) e h);

- i trasferimenti da un deposito Iva ad un altro;

- le prestazioni di servizi di cui agli artt. 7 – ter, 7 – quater e 7 – quinquies del DPR 633/72;

- le cessioni di beni e le relative prestazioni accessorie effettuate ad organizzazioni dello Stato od O.N.G. riconosciute ai sensi della legge 47/97, che provvedono ad effettuare il trasporto o la spedizione di tali beni all’estero, per scopi umanitari;

- i corrispettivi delle prestazioni di servizio rese fuori dalla UE da agenzie di viaggio.

beni e servizi acquistabili con il plafonD

Il plafond può essere utilizzato per acquistare beni e servizi di qualunque genere, ad eccezione dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei beni e servizi con Iva indetraibile ai sensi dell’art. 19 e seguenti del D.P.R. 633/72 o soggetti ad inversione contabile. Il plafond può essere utilizzato anche per effettuare importazioni.

la Dichiarazione

D’intento

Per effettuare questi acquisti senza versare l’imposta, l’esportatore abituale deve trasmettere telematicamente all’amministrazione finanziaria e sotto la propria responsabilità, apposita dichiarazione d’intento nella quale viene richiesta l’emissione delle fatture in sospensione d’imposta per una operazione o per più operazioni.

In caso di importazione la dichiarazione d’intento deve necessariamente riferirsi alla singola operazione.

I dati relativi al plafond devono essere esposti nel quadro VC della dichiarazione Iva, evidenziando il tipo di plafond scelto.

Il fornitore che riceve la dichiarazione d’intento deve verificare:

- la presenza della stessa nel proprio cassetto fiscale;

- l’anno di riferimento indicato sulla dichiarazione;

- il rispetto dei limiti di importo.

Il fornitore che non riscontra telematicamente la dichiarazione è soggetto alla sanzione proporzionale dal 100 al 200%.

Per quanto riguarda l’emissione della fattura il fornitore deve riportare nel campo:

- 2.2.1.14 “Natura” il codice specifico N3.5 “Non imponibile a seguito di dichiarazione d’intento”;

- 2.2.1.16.1 “Tipo dato” indicare “INTENTO”;

- 2.2.1.16.2 “Riferimento testo” il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento e il suo progressivo separato dal segno “-“o “+” nella sua interezza;

- 2.2.1.16.4 “Riferimento Data” la data della ricevuta telematica dell’Amministrazione finanziaria.

Si ricorda che va applicata l’imposta di bollo di 2 euro se la fattura supera i 77.47 euro.

momento costitutivo

Del plafonD

Abbiamo in precedenza visto quali sono le operazioni che concorrono a formare il plafond, vale a dire l’ammontare di acquisti che si possono effettuare senza dover pagare l’imposta.

Per quanto riguarda il momento rilevante ai fini della costituzione del plafond, l’articolo 2 comma 2 della legge 28/1997, ha previsto che è la registrazione della fattura di vendita con riferimento alla data di emissione per le fatture immediate e la data di consegna o spedizione per quelle differite. Per quanto riguarda gli acconti ricevuti essi concorrono alla formazione del plafond, senza dover attendere l’uscita della merce dal territorio comunitario.

momento Di utilizzo

Del plafonD

Per quanto riguarda il momento di utilizzazione del plafond, si deve considerare il momento impositivo dell’operazione come di seguito indicato:

- per gli acquisti di beni nello Stato, assume rilevanza il momento di effettuazione delle operazioni ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. 633, vale a dire la consegna o spedizione;

- per gli acquisti di servizi assume rilevanza il momento del pagamento del corrispettivo;

- per le importazioni di beni è rilevante il momento in cui sorge la relativa obbligazione tributaria, vale a dire quello di accettazione della dichiarazione doganale.

- per gli acquisti comunitari la data di inizio del trasporto o di spedizione dei beni all’acquirente.

Pertanto occorre fare riferimento all’evento, tra quelli di seguito evidenziati, che si verifica per primo:

- consegna dei beni (in caso di cessione);

- pagamento;

- emissione della fattura;

- accettazione della bolletta doganale.

Si sottolinea quindi che ai fini dell’utilizzazione del plafond vanno considerati gli acquisti effettuati nel corso dell’anno:

- per i quali non è ancora pervenuta la fattura di acquisto;

- in caso di cedente che emette fattura differita, la data di emissione del documento di trasporto;

- le importazioni anche quando non è ancora pervenuta la bolla doganale.

Non si deve quindi confondere il concetto di operazioni registrate che rileva ai fini della costituzione del plafond, con quello di operazioni effettuate che invece riguarda lo scarico degli utilizzi dello stesso, al fine di determinare il plafond residuo disponibile.

le note

Di variazione

Secondo la circolare 8/D del 27.2.2003 dell’Agenzia delle Dogane, nel caso di nota di variazione in diminuzione, si può verificare a posteriori, il superamento del plafond.

L’aspetto più delicato è legato ai riflessi che le note di variazione, sia in aumento che in diminuzione, possono avere sulla quantificazione del plafond, soprattutto nei casi in cui tali note siano emesse in periodi d’imposta successivi rispetto all’operazione originaria.

In particolare le note di variazione aumentative:

- se emesse nello stesso anno dell’operazione originaria, aumentano il plafond disponibile;

- se emesse l’anno seguente l’operazione originaria, aumentano il plafond dell’anno precedente;

- se emesse in anni successivi all’anno seguente, non esplicano più alcun effetto.

Allo stesso modo nel caso di variazioni in diminuzione, delle quali si deve tenere conto anche se non emesse (si ricorda che le note di variazione in diminuzione sono facoltative):

- se emesse nel corso dello stesso anno, riducono il plafond utilizzato;

- se emesse l’anno successivo l’operazione originaria, riducono il plafond dell’anno precedente;

- se emesse in anni successivi al primo, vanno computate in diminuzione del plafond disponibile dell’anno cui è stata effettuata l’operazione originaria.

Quest’ultimo caso è quello che, a posteriori, rischia di far splafonare con la necessità di porvi rimedio con il ravvedimento operoso.

plafonD

vincolato e plafonD libero

In relazione all’utilizzo del beneficio bisogna ricordare che nelle operazioni triangolari si deve distinguere il plafond vincolato da quello libero. Il primo si forma in caso di cessioni intracomunitarie o di esportazioni realizzate o tramite commissionario o in triangolazione (in cui si verifica prima il passaggio dal produttore o commerciante all’intermediario e, successivamente dall’intermediario all’acquirente estero). In questi casi il cessionario - cedente, o commissionario, avrà un plafond vincolato di un ammontare pari al costo d’acquisto sostenuto. Il vincolo verrà meno se i beni acquistati con l’utilizzo del plafond vengono poi esportati entro sei mesi dal loro acquisto senza subire trasformazioni di alcun genere. La rimanente parte non è soggetta ad alcun vicolo e sarà liberamente utilizzabile.

In tutti gli altri casi il plafond è pari all’ammontare delle operazioni attive realizzate con l’estero.

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Sistema sanzionatorio tributario (2a parte)

pubbliCato

il deCreto attuativo della riforma

3. moDifiche al Decreto leGislativo 18 Dicembre 1997, n. 472 (art. 3)

L’articolo in esame apporta diverse modifiche al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, avente ad oggetto le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie. Il comma 1, lett. a), mediante modifica dell’art. 2 (avente ad oggetto le sanzioni amministrative), prevede che la sanzione pecuniaria, relativa al rapporto tributario proprio di società o enti, con o senza personalità giuridica (di cui agli artt. 5 e 73 del TUIR), sia esclusivamente a carico della società o ente. Resta ferma, nella fase di riscossione, la disciplina sulla responsabilità solidale e sussidiaria prevista dal codice civile per i soggetti privi di personalità giuridica. Se è accertato che la persona giuridica, la società o l’ente privo di personalità giuridica sono fittiziamente costituiti o interposti, la sanzione è irrogata nei confronti del soggetto che ha agito per loro conto.

Il comma 1, lett. b), mediante modifica dell’art. 3, prevede che la disciplina delle violazioni e sanzioni tributarie sia improntata ai principi di proporzionalità e di offensività.

Il comma 1, lett. c), modifica l’art. 6, avente ad oggetto le cause di non punibilità, al fine di stabilire che:

- non sono punibili quelle violazioni che non arrecano un pregiudizio concreto all’esercizio dell’attività di controllo, ovvero non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta o sul versamento del tributo;

- non sia punibile il contribuente il quale si adegua alle indicazioni rese dall’amministrazione finanziaria con circolari e consulenza giuridica, provvedendo, entro i successivi sessanta

giorni dalla data di pubblicazione delle stesse, alla presentazione della dichiarazione integrativa e al versamento dell’imposta dovuta, sempreché la violazione sia dipesa da obiettive condizioni d’incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria. Il comma 1, lett. d), apporta le seguenti modifiche all’art. 7 (avente ad oggetto i criteri di determinazione delle sanzioni):

- è stabilito che la determinazione della sanzione sia effettuata in ragione del principio di proporzionalità;

- è previsto l’aumento della sanzione fino al doppio nei confronti di chi, nei tre anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione o alla inoppugnabilità dell’atto, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 472 (ravvedimento) o dell’art. 5-quater del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 (adesione a verbale di constatazione);

- se concorrono circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra violazione commessa e sanzione applicabile, questa è ridotta fino a un quarto della misura prevista, sia essa fissa, proporzionale o variabile. Se concorrono circostanze di particolare gravità della violazione o ricorrono altre circostanze, la sanzione prevista in misura fissa, proporzionale o variabile può essere aumentata fino alla metà;

- salvo quanto diversamente disposto da singole leggi di riferimento, in caso di presentazione di una dichiarazione o di una denuncia entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione è ridotta a un terzo.

Il comma 1, lett. e), apporta diverse modifiche all’art. 11, avente ad oggetto i criteri per l’individuazione dei responsabili per la sanzione amministrativa. In specie, è stabilito che:

- nei casi in cui una violazione, la quale abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo, sia commessa dal dipendente o dal rappresentante legale o negoziale di una persona fisica nell’adempimento del suo ufficio o del suo mandato, la persona fisica nell’interesse della quale ha agito l’autore della violazio-

ne sia obbligata solidalmente al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata, salvo il diritto di regresso. Se la violazione non è commessa con dolo o colpa grave, la sanzione applicabile nei confronti dell’autore della violazione che non ne abbia tratto diretto vantaggio non può eccedere euro 50.000, anche tenuto conto degli aumenti previsti per la recidiva, il concorso di violazioni e la continuazione, salva, per l’intero, la responsabilità prevista a carico della persona fisica nell’interesse della quale ha agito l’autore della violazione;

- nei casi in cui la violazione è commessa in concorso da due o più soggetti, la persona fisica nell’interesse della quale è stata compiuta la violazione sia obbligata al pagamento di una somma pari alla sanzione più grave;

- il pagamento della sanzione o, nel caso in cui siano state irrogate sanzioni diverse, il pagamento di quella più grave, da chiunque eseguito, compreso l’autore della violazione, estingua tutte le obbligazioni. Nel caso in cui il pagamento sia stato eseguito dall’autore della violazione, la responsabilità della persona fisica nell’interesse della quale è stata commessa la violazione è limitata all’eventuale eccedenza;

- la persona fisica nell’interesse della quale è stata compiuta la violazione possa assumere per intero il debito dell’autore della violazione;

- la morte dell’autore della violazione, ancorché avvenuta prima della irrogazione della sanzione amministrativa, non estingua la responsabilità della persona fisica nell’interesse della quale ha agito.

Il comma 1, lett. f), modifica l’art. 12, avente ad oggetto il concorso di violazioni e continuazione. In specie:

- sono state ricondotte tra le violazioni per le quali opera il principio della continuazione (che si verifica quando, con più azioni od omissioni sono commesse diverse violazioni della medesima disposizione), anche le violazioni sostanziali, con esclusione delle violazioni concernenti gli obblighi di pagamento;

- deve applicarsi la sanzione più grave, a colui il quale, anche in tempi diversi, commette in progressione o con la medesima risoluzione più violazioni che pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell’imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo. Restano in ogni caso escluse le violazioni concernenti gli obblighi di pagamento;

- è stato disposto che il cumulo sia applicabile anche in sede di ravvedimento - oltre all’accertamento con adesione e conciliazione giu-

diziale già contemplate dalla norma - e come in passato, lo stesso possa operare nell’ambito del medesimo istituto deflativo, per singolo periodo d’imposta e per lo stesso tributo. Il comma 1, lett. g), mediante la modifica dell’art. 13 (avente ad oggetto la disciplina del ravvedimento operoso), prevede:

- la riduzione della sanzione a un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre (non più entro, come precedentemente previsto) il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre un anno (non più entro due anni, come precedentemente stabilito) dall’omissione o dall’errore;

- la riduzione della sanzione a un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avvenga dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all’articolo 6-bis, comma 3, della legge n. 212 del 2000, non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione;

- la riduzione della sanzione a un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avvenga dopo la constatazione della violazione, mediante PVC, senza che sia stata inviata comunicazione di adesione al verbale e, comunque, prima della comunicazione dello schema di atto di cui all’articolo 6-bis, comma 3, della legge n. 212 del 2000;

- la riduzione della sanzione a un quarto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avvenga dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all’articolo 6-bis, comma 3, della legge n. 212 del 2000, relativo alla violazione constatata con PVC, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione;

- la riduzione della sanzione a un decimo del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.

Infine, è stabilito che se la sanzione sia calcolata applicando la disciplina di cui all’articolo 12, avente ad oggetto il concorso di violazioni e continua-

zione, ai fini dell’individuazione della percentuale di riduzione occorre fare riferimento al momento di commissione della prima violazione. In tale evenienza la sanzione su cui applicare le predette percentuali di riduzione, calcolata anche mediante l’utilizzo delle procedure messe a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è pari a quella che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave incrementata nella misura minima disposta da ciascun comma dell’articolo 12 applicabile alla fattispecie oggetto di regolarizzazione. Se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione si applica la percentuale di riduzione un quinto del minimo.

Il comma 1, lett. f), modifica l’art. 12, avente ad oggetto il concorso di violazioni e continuazione. In specie:

- sono state ricondotte tra le violazioni per le quali opera il principio della continuazione (che si verifica quando, con più azioni od omissioni sono commesse diverse violazioni della medesima disposizione), anche le violazioni sostanziali, con esclusione delle violazioni concernenti gli obblighi di pagamento;

- deve applicarsi la sanzione più grave, a colui il quale, anche in tempi diversi, commette in progressione o con la medesima risoluzione più violazioni che pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell’imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo. Restano in ogni caso escluse le violazioni concernenti gli obblighi di pagamento;

- è stato disposto che il cumulo sia applicabile anche in sede di ravvedimento – oltre all’accertamento con adesione e conciliazione giudiziale già contemplate dalla norma – e come in passato, lo stesso possa operare nell’ambito del medesimo istituto deflativo, per singolo periodo d’imposta e per lo stesso tributo. Il comma 1, lett. g), mediante la modifica dell’art. 13 (avente ad oggetto la disciplina del ravvedimento operoso), prevede:

- la riduzione della sanzione a un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre (non più entro, come precedentemente previsto) il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre un anno (non più entro due anni, come precedentemente stabilito) dall’omissione o dall’errore;

- la riduzione della sanzione a un sesto del mi-

nimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avvenga dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all’articolo 6-bis, comma 3, della legge n. 212 del 2000, non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione;

- la riduzione della sanzione a un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avvenga dopo la constatazione della violazione, mediante PVC, senza che sia stata inviata comunicazione di adesione al verbale e, comunque, prima della comunicazione dello schema di atto di cui all’articolo 6-bis, comma 3, della legge n. 212 del 2000;

- la riduzione della sanzione a un quarto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avvenga dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all’articolo 6-bis, comma 3, della legge n. 212 del 2000, relativo alla violazione constatata con PVC, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione;

- la riduzione della sanzione a un decimo del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.

Infine, è stabilito che se la sanzione sia calcolata applicando la disciplina di cui all’articolo 12, avente ad oggetto il concorso di violazioni e continuazione, ai fini dell’individuazione della percentuale di riduzione occorre fare riferimento al momento di commissione della prima violazione. In tale evenienza la sanzione su cui applicare le predette percentuali di riduzione, calcolata anche mediante l’utilizzo delle procedure messe a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è pari a quella che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave incrementata nella misura minima disposta da ciascun comma dell’articolo 12 applicabile alla fattispecie oggetto di regolarizzazione. Se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione si applica la percentuale di riduzione un quinto del minimo.

4. revisione Delle sanzioni amministrative in materia Di tributi suGli affari, sulla proDuzione

e sui consumi, nonché Di altri tributi inDiretti (art. 4)

L’articolo in esame interviene su alcune disposizioni relative alle sanzioni amministrative, in attuazione della legge di delega fiscale che richiede, rispettivamente, di razionalizzare il sistema sanzionatorio amministrativo e penale, anche attraverso una maggiore integrazione tra i diversi tipi di sanzione, ai fini del completo adeguamento al principio del ne bis in idem, nonché di migliorare la proporzionalità delle sanzioni tributarie. In particolare:

- le disposizioni dettate dalle lettere a), b), c), d), e), del comma 1, apportano alcune modifiche alla misura delle sanzioni in tema di imposta di registro, di cui agli articoli da 69 a 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131, che di fatto vengono ridotte rispetto alla disciplina previgente. Nello specifico, la sanzione per l’omessa richiesta di registrazione degli atti passa dalla misura tra il centoventi e il duecentoquaranta a quella fissa del centoventi per cento. Se la richiesta è effettuata con un ritardo non superiore a trenta giorni, la sanzione passa dalla misura tra il sessanta e il centoventi per cento a quella del quarantacinque per cento. Viene soppressa la misura minima di 200 euro. Invece, per l’insufficiente dichiarazione di valore, la sanzione passa dalla misura tra il cento e il duecento percento alla misura fissa del settanta per cento. Per l’occultamento di corrispettivo, infine, la sanzione passa dalla misura tra il centoventi e il duecentoquaranta per cento a quella del centoventi per cento.

- Le disposizioni dettate dalle lettere a), b), c), del comma 2, intervengono sugli articoli da 50 a 53 del decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346 (Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni), andando a modificare in diminuzione, rispetto alla disciplina previgente, la misura delle sanzioni in caso di omessa o infedele dichiarazione di successione o di altre violazioni connesse sempre alle successioni. Nello specifico, in caso di omissione della dichiarazione di successione, la sanzione dal centoventi al duecentoquaranta per cento passa alla sanzione fissa pari al centoventi per cento. Se la dichiarazione è presentata con un ritardo non superiore a trenta giorni, la sanzione già prevista dal sessanta al centoventi diventa fissa al quarantacinque per cento. L’infedeltà dichiarativa è, invece, sanzionata all’ottanta per cento. La

stessa misura della sanzione, pari all’ottanta per cento, si applica anche nei casi di altre violazioni previste dal citato articolo 53.

- Le disposizioni dettate dalle lettere a) e b) del comma 3, modificano l’articolo 9 del decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 347 (Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale), andando a diminuire, anche in tal caso, la misura delle sanzioni in caso di omissione della richiesta di trascrizione o delle annotazioni obbligatorie, ora punita con una sanziona fissa pari all’ottanta per cento dell’imposta, rispetto a quella prevista dal cento al duecento per cento. Nell’ipotesi in cui, invece, la richiesta di trascrizione o delle annotazioni obbligatorie è effettuata con ritardo non superiore a trenta giorni, la sanzione è pari al quarantacinque per cento delle imposte dovute, rispetto a quella precedente del cinquanta per cento.

- Le disposizioni dettate dalle lettere a) e b) del comma 4, modificano gli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 642 (Disciplina dell’imposta di bollo), andando, in particolare, a diminuire la misura della sanzione in caso di omesso od insufficiente pagamento dell’imposta, che passa dal cento al cinquecento per cento a quella fissa dell’ottanta per cento, e nel caso di omessa o infedele dichiarazione di conguaglio, che passa dal cento al duecento per cento a quella fissa dell’ottanta per cento. Se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a trena giorni, la sanzione passa dal cinquanta al cento per cento a quella fissa del quarantacinque per cento.

- Le disposizioni dettate dalle lettere a) e b) del comma 5, modificano gli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in tema di imposta sugli spettacoli, andando in particolare a modificare le sanzioni amministrative per violazioni concernenti la fatturazione e l’annotazione delle operazioni, nonché la presentazione della dichiarazione e il rilascio di titoli di accesso. Nello specifico, per l’omessa fatturazione o annotazione delle operazioni in parola, la sanzione passa da quella compresa fra il cento e il duecento per cento, a quella fissa del sessanta per cento dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato, con un minimo che passa da euro 500 a euro 300. Per l’omessa presentazione della dichiarazione prescritta dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre

1999, n. 544, o per la presentazione della stessa con indicazione di importi inferiori a quelli reali, la sanzione passa da quella compresa fra il cento e il duecento per cento a quella del novanta per cento dell’imposta o della maggiore imposta dovuta, con un minimo di euro 250. Se la dichiarazione è presentate con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa del quarantacinque per cento, in luogo di quella dal cinquanta al cento per cento. Infine, per il mancato rilascio dei titoli di accesso o dei documenti di certificazione dei corrispettivi, ovvero per l’emissione degli stessi per importi inferiori a quelli reali,

la sanzione passa dal cento per cento a quella del sessanta per cento dell’imposta corrispondente all’importo non documentato, con un minimo di euro 300 anziché di euro 500.

5. Disposizioni transitorie e finali (art. 5)

Ai sensi dell’art. 5, la disciplina dettata dal decreto legislativo in esame trova applicazione con riferimento alle violazioni commesse a partire dal 30 aprile 2024. (fine)

(c)

Contributi 2024 alle imprese per il fotovoltaico

inCentivi per interventi di autoproduzione ed eventuale aCCumulo di energia rinnovabile

premessa

Si fa seguito alla circolare prot. n. 241/2024 dell’8 luglio 2024 per comunicare che, con Decreto del Presidente della Regione 20 giugno 2024 n. 077/ Pres., emesso ai sensi dell’art. 77 bis della L.R. n. 3/2021, la Regione Friuli Venezia Giulia ha adottato il regolamento concernente la concessione di contributi a fondo perduto alle imprese del settore manufatturiero che realizzino interventi di riduzione dei consumi energetici mediante l’autoproduzione ed eventuale accumulo di energia rinnovabile.

Con Decreto direttoriale n. 30977/GRFVG del 27 giugno 2024, pubblicato sul sito della Regione FVG il 28 giugno 2024, sono stati fissati i termini per la presentazione della domanda.

Si tratta di una nuova e diversa misura rispetto a quella commentata, da ultimo, su Apinforma n. 5/2023, p. 22 - originata dal Programma operativo cofinanziato dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale 2021-2027 -, e avente carattere strutturale, in quanto applicativa della citata L.R. 3/2021 a valere su fondi esclusivamente regionali. A tale proposito va subito evidenziato che questa esclude dal beneficio le imprese di costruzione e le imprese di autotrasporto di cose in conto terzi nonché le installazioni di impianti fotovoltaici al di fuori di coperture di edifici e di pertinenze. Sul punto siamo ripetutamente intervenuti nei confronti dell’Assessore e degli uffici regionali competenti, allo scopo di superare questa esclusione con le opportune e tempestive modifiche di legge e di regolamento. Sarà possibile modificare l’art. 77 bis della L.R. 3/2021 e, una prima occasione, potrebbe essere la legge di variazione di bilancio per il 2024. Nel frattempo, però, il regolamento in esame avrebbe dovuto, comunque, essere stato licenziato, perché, altrimenti, si sarebbe dovuto attendere il 2025 per farlo. In definitiva,

prima, si dovrà procedere alla modificazione con legge dell’art. 77 bis della L.R. 3/2021 e, solo dopo, procedere alla modificazione del regolamento in oggetto.

Continueremo ad essere parte attiva nel promuovere le suddette revisioni, con la riserva di aggiornare le imprese edili e dell’autotrasporto cose c/t sullo sviluppo della situazione. Si suggerisce, infine, agli interessati di queste due ultime categorie di imprese, qualora non vi fosse urgenza nella realizzazione degli investimenti, di attendere la prossima apertura dei termini, prima di procedere alla presentazione delle domande e all’esecuzione degli investimenti; apertura che si avrà, presumibilmente, nel 2025.

1. beneficiari

Lo strumento agevolativo si rivolge alle micro, piccole, medie e grandi imprese che svolgono attività primaria nel settore manifatturiero (ossia imprese che svolgono attività rientrante nella sezione C della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2007, come risultante dal codice ATECO registrato nella visura camerale), che hanno la sede legale o l’unità operativa attiva, in cui realizzare il progetto, nel territorio regionale. Devono altresì essere regolarmente registrate presso la CCIAA di competenza.

Possono avanzare domanda di contributo anche le imprese che, al momento della presentazione della domanda, non hanno la sede o l’unità operativa interessata dall’intervento sul territorio regionale, ma che provvedano alla corrispondente apertura prima della richiesta di liquidazione in via anticipata o, in assenza, entro il termine di rendicontazione, pena la revoca dell’incentivo.

Per gli altri requisiti di ammissibilità richiesti ai soggetti beneficiari si rinvia all’art. 3 del Regolamento innanzi richiamato, consultabile al link.

2. presentazione

Della DomanDa

Le imprese possono presentare una sola domanda di contributo avente ad oggetto un solo progetto da realizzare in un’unica sede o unità locale. Il progetto può comprendere anche più impianti fotovoltaici eventualmente combinati tra loro con

l’adozione dei sistemi previsti dal c. 2 dell’art. 7 del Regolamento richiamato e di cui si dirà nel prosieguo (successivo punto 3).

La domanda deve essere corredata della documentazione dettagliata all’art. 13 del DPReg. n. 077/Pres. citato al quale si rinvia. Si segnala che sul sito della Regione FVG (al link sono pubblicati i fac-simili dei documenti richiesti. La domanda deve essere predisposta e presentata

dalle ore 10.00 dell’1 luglio alle ore 16.00 del 30 settembre 2024

esclusivamente per via telematica tramite il sistema on-line dedicato, a cui si accede previa autenticazione. La stessa si considera sottoscritta e inoltrata all’atto della convalida finale della procedura di compilazione e caricamento degli allegati. Per maggiori dettagli sulla modalità di presentazione dell’istanza, si rinvia all’art. 14 del Regolamento (DPReg. N. 077/Pres.) e alle “Linee Guida per la presentazione della domanda di contributo” scaricabili al link.

3. proGetti ammissibili

I Progetti ammissibili hanno ad oggetto l’acquisto e l’installazione, nella sede o unità locale dell’impresa, di nuovi impianti fotovoltaici o il potenziamento di impianti fotovoltaici preesistenti, finalizzati all’autoconsumo di energia elettrica da fonti rinnovabili, di potenza nominale non superiore a 5.000 kWp.

Sono inoltre ammissibili i seguenti sistemi se strettamente connessi e realizzati congiuntamente ai predetti impianti:

a) sistemi di accumulo di energia funzionali allo stoccaggio di energia prodotta dagli impianti medesimi;

b) sistemi di monitoraggio e gestione dell’energia intelligenti inclusa la domotica al fine di ridurre l’impronta energetica delle imprese.

Ai fini dell’ammissibilità, i progetti devono presentare i seguenti requisiti:

a) devono essere realizzati in un’unica sede o unità operativa sita nel territorio regionale; la sede o l’unità locale in cui viene realizzato l’investimento può comprendere anche più unità immobiliari;

b) la produzione attesa dell’impianto finanziato non deve essere superiore al fabbisogno energetico annuo, con una tolleranza del 15% in eccesso, attestato da un tecnico abilitato. Non sono agevolabili le spese riguardanti la parte eccedente il fabbisogno energetico annuo;

c) devono aver ottenuto un punteggio di almeno 12 punti su 32 disponibili sulla base dei criteri di valutazione indicati nell’Allegato A del Regolamento (di cui si dirà nel prosieguo).

L’impianto di produzione di energia e l’eventuale sistema di accumulo devono essere installati su un’unità immobiliare che, al momento della presentazione della domanda di incentivo, sia esistente, accatastata e di proprietà del richiedente o nella sua disponibilità, mediante un contratto di durata almeno pari a quella del vincolo di stabilità (3 anni per le PMI e 5 anni per le grandi imprese) e per la quale vi sia l’autorizzazione del proprietario all’installazione dell’impianto. In caso di pertinenza, il requisito dell’accatastamento deve sussistere al più tardi al momento della presentazione della rendicontazione.

Le imprese che hanno ottenuto un contributo a valere sul bando approvato con D.G.R. n. 182/2023, riapprovato con D.G.R. n. 444/2023, possono presentare domanda di contributo a valere sul Regolamento in parola per il potenziamento di impianti fotovoltaici e sistemi preesistenti o per l’installazione di impianti e sistemi in un diverso stabilimento o unità locale.

Gli impianti devono, altresì, essere realizzati nel rispetto della normativa urbanistica e paesaggistica e certamente non in aree naturali protette e in siti designati nella rete “Natura 2000” (a tale proposito si rinvia alla relativa sezione del sito della Regione FVG di cui al link). Inoltre, devono essere installati esclusivamente sulle coperture dell’unità immobiliare o delle relative pertinenze e impiegare dispositivi elettrici ed elettronici nuovi di fabbrica e pertanto dotati delle migliori e più ecocompatibili tecnologie disponibili attualmente sul mercato.

4. spese ammissibili

Sono ammissibili a contributo le spese strettamente funzionali alla realizzazione del progetto sostenute nell’arco della sua durata.

Per l’acquisizione dell’impianto fotovoltaico e relativo sistema sono ammissibili le seguenti spese, comprensive di eventuali costi accessori e strettamente attinenti alla realizzazione del progetto e al corretto dimensionamento dell’impianto rispetto al fabbisogno energetico:

a) fornitura e installazione degli impianti fotovoltaici nuovi di fabbrica, comprese le spese edili, di impiantistica e oneri di sicurezza strettamente necessari alla realizzazione degli impianti, compresa la fornitura e l’installazione di componenti e apparati strettamente necessari al funzionamento degli impianti

quali, a titolo esemplificativo, inverter, quadri elettrici, cablaggi, strutture di supporto e di fissaggio, cabine di trasformazione, dispositivi di sicurezza, nonché l’acquisto e l’installazione di hardware, software e cablaggi necessari al funzionamento dei sistemi di monitoraggio e gestione, nel limite di 1.400 euro/kWp;

b) fornitura e installazione di sistemi di accumulo nuovi di fabbrica, comprese le opere edili, di impiantistica e oneri di sicurezza strettamente necessari alla realizzazione degli impianti nel limite di 1.000 euro/kWh;

c) servizi complementari strettamente connessi alla realizzazione degli investimenti, quali servizi per la progettazione, relazioni tecniche, direzione lavori e collaudo, oneri per la connessione e l’esercizio dell’impianto fotovoltaico alla rete elettrica compresi gli eventuali oneri associati a spese tecniche per l’adeguamento dell’infrastruttura di rete, nei seguenti limiti percentuali: 1) 20% per gli impianti di potenza nominale fino a 50 kWp; 2) 15% per gli impianti di potenza nominale oltre a 50 kWp e fino a 100 kWp; 3) 10% per gli impianti di potenza nominale sopra i 100 kWp. Per ulteriori dettagli sulle spese ammissibili e sui requisiti di conformità della relativa documentazione si rinvia all’Allegato B) del Regolamento citato, consultabile al link.

Il limite minimo di spesa ammissibile è di euro 20.000,00. Questa soglia minima deve essere rispettata sia in caso di richiesta di eventuale variazione del progetto, sia in fase di rendicontazione. In difetto il contributo è revocato.

L’importo massimo di contributo concedibile a ciascuna impresa è di euro 500.000,00.

5. reGime e intensità

Dell’aiuto

I contributi per gli investimenti di cui trattasi sono concessi nel rispetto dell’art. 41 del Regolamento (UE) n. 651/2014 concernente gli aiuti agli investimenti per la promozione, tra l’altro, di energia da fonti rinnovabili.

Questi contributi non sono cumulabili con altre misure di aiuto di Stato, anche in regime “de minimis” e con finanziamenti europei a gestione diretta, concessi per le medesime spese, eccezion fatta per gli aiuti erogati sotto forma di garanzia, anche in regime “de minimis”, a condizione che tale cumulo non porti al superamento delle intensità massime di aiuto previste dal medesimo Regolamento (UE) n. 651/2014. In caso di superamento dell’intensità massima di aiuto, si procede alla rideterminazione del contributo.

Sulle medesime spese è consentito il concorso con misure agevolative fiscali, anche nella forma del credito d’imposta, aventi carattere di generalità e uniformità non costituenti aiuti di Stato.

Di seguito le intensità di aiuto applicabili alle spese ammissibili:

a) per gli impianti di potenza nominale fino a 1.000 kWp:

- 50% per le micro e piccole imprese;

- 40% per le medie imprese;

- 30% per le grandi imprese;

b) per gli impianti di potenza nominale superiore a 1000 kWp:

- 20% a prescindere dalla dimensione dell’impresa, sulla parte eccedente i 1.000 kWp e fino a 3.000 kWp;

c) per gli impianti di potenza nominale superiore a 3.000 kWp:

- 10% a prescindere dalla dimensione dell’impresa, sulla parte eccedente i 3.000 kWp e fino a 5.000 kWp.

6. istruttoria e valutazione

Della DomanDa

L’istruttoria della domanda viene effettuata con procedura valutativa a sportello secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande che abbiano raggiunto il punteggio minimo di 12 punti e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione del contributo è disposta secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

In relazione alle domande non accolte per mancanza di fondi, è possibile una riapertura del procedimento qualora si rendano disponibili ulteriori risorse. Tuttavia, le domande non finanziate entro il 31 dicembre 2025 saranno definitivamente archiviate.

Le domande sono oggetto di valutazione a punteggio in base agli specifici criteri di valutazione illustrati nell’Allegato A del Regolamento quali:

1) il rendimento dei pannelli fotovoltaici; 2) la presenza di sistemi di stoccaggio di energia rinnovabile;

3) la capacità del progetto di generare output/risultati;

4) il possesso di certificazione ambientale; 5) l’investimento in aree interne specificate nell’art. 2 del Regolamento al quale di rimanda; 6) il rating di legalità.

Per i punteggi previsti per ogni criterio e relative descrizioni si rinvia all’Allegato A del Regolamento (link).

Il punteggio minimo conseguibile per poter accedere alla successiva fase istruttoria è di 12 punti.

7. iter proceDurale

I contributi sono concessi entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda, se accolta. Nel provvedimento di concessione è riportato anche il Codice Unico di Progetto (c.d. CUP) che deve essere riportato nell’oggetto dei giustificativi di spesa.

Il progetto deve essere avviato in data successiva a quella di presentazione della domanda (pena l’inammissibilità della stessa), concluso e rendicontato entro il termine massimo di 15 mesi decorrenti dalla data di ricevimento del decreto di concessione, termine prorogabile per un massimo di 6 mesi su richiesta del beneficiario.

Nel caso in cui il progetto sia concluso prima della concessione del contributo, il termine per la presentazione del rendiconto è di 6 mesi dal ricevimento del decreto di concessione, eventualmente prorogabile per un massimo di 6 mesi.

All’esito positivo dell’istruttoria della rendicontazione seguirà l’atto di approvazione e di liquidazione a saldo entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa.

Su corrispondente richiesta e previa presentazione di fidejussione pari alla somma erogata maggiorata degli interessi, entro 60 giorni dalla stessa,

i contributi possono essere liquidati in via anticipata nella misura massima del 70% dell’importo concesso.

Qualora in sede di istruttoria di rendicontazione il contributo liquidato sia inferiore all’importo erogato in via anticipata, verrà disposta la revoca parziale del contributo e il recupero della differenza.

8. obbliGhi

Del beneficiario e vincolo Di stabilità

Tra gli obblighi del beneficiario e i vincoli di stabilità, nel rinviare agli artt. 24 e 25 del Regolamento, si ricorda in particolare, tra i primi, quello di utilizzare la PEC per tutte le comunicazioni inerenti al procedimento, che andranno inviate alla PEC dell’Ufficio competente: economia@certregione.fvg.it, e quello di dichiarare, entro 2 anni dall’erogazione del contributo, l’avvenuta messa in esercizio degli impianti.

Fermo restando quanto detto in premessa, l’Ufficio Economico dell’Associazione rimane a disposizione per chiarimenti ed esigenze di approfondimento.

(mm)

Riduzione contributi edilizia 2024

anChe per il 2024

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, ha emanato il Decreto Direttoriale del 21 maggio 2024, concernente la determinazione della riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali in favore dei datori di lavoro del settore edile. Il decreto è stato pubblicato nella sezione Pubblicità legale del portale istituzionale in data 16 luglio 2024.

Pertanto anche per il 2024, la riduzione, prevista dall’articolo 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è individuata, nella misura dell’11,50%.

Si ricorda che hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati:

- nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305;

- nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305;

- aventi codici Ateco 2007 da 412000 a 439909. L’Ufficio Relazioni Industriali è a disposizione per ogni chiarimento, tel. 0432.507377 - email lavoro@confapifvg.it).

(ei)

Indice mensile rivalutazione

t.f.r. giugno 2024

(c)

Patente a punti in edilizia

Sarà valorizzata la StoriCità dell’azienda

Nei giorni scorsi si è svolto un nuovo incontro al Ministero del Lavoro, presieduto dal Capo di Gabinetto Mauro Nori e dal capo Ufficio Legislativo Giuseppe Zuccaro, per concludere il confronto con le parti sociali, tra cui la nostra Confapi, e pervenire alla firma del decreto.

È stata consegnata un’ulteriore versione del provvedimento, nella quale il Ministero ha cercato di trovare una sintesi tra le proposte pervenute dai Sindacati e quelle presentate unitariamente dalle rappresentanze del mondo imprenditoriale, ponendosi l’obiettivo anche di rendere il decreto più coerente con i contenuti della norma primaria (d.l. n. 19/2024 come convertito dalla legge n. 56/2024).

Il testo ha recepito parte delle indicazioni avanzate dalle Organizzazioni datoriali ed è certamente migliorato rispetto alle prime stesure, ma permangono criticità e norme di difficile applicabilità che sono state già evidenziate durante l’incontro. Rispetto alle precedenti versioni si segnalano, in particolare, le seguenti modifiche: - il possesso di alcuni requisiti (iscrizione camera commercio, durc e regolarità fiscale) è attestato con autocertificazione, mentre gli altri dovranno essere attestati con dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà. La disciplina si applica solo alle imprese affidatarie, esecutrici e ai lavoratori autonomi con esclusione dei fornitori e delle prestazioni intellettuali (limitazione contestata che sarà pertanto oggetto di ulteriore verifica). All’atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata la patente in formato digitale e, entro 10 giorni, ne sarà data notizia all’RLS. La patente viene revocata nelle ipotesi in cui sia accertata in via

definitiva la non veridicità delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti;

- possono accedere al portale che riporta i dati informativi sulla patente, oltre ai soggetti direttamente interessati, anche “i soggetti titolari di un interesse qualificato” (es. committenti privati) limitatamente a parte dei contenuti;

- il provvedimento di sospensione, per un massimo di 12 mesi, è adottato per infortuni dai quali scaturisca la morte o l’inabilità permanente (anche parziale) del lavoratore per colpa grave del datore di lavoro; la durata della sospensione terrà conto della gravità della violazione, e delle recidive;

- la patente potrà avere un punteggio massimo di 100 crediti (con punteggio base di 30) ottenibili attraverso la storicità dell’azienda e investimenti in formazione;

- sono state notevolmente ampliate le ipotesi che comportano l’attribuzione di crediti ulteriori, accogliendo, tra l’altro, anche specifiche proposte di Confapi Aniem come quella sui criteri reputazionali;

- si è cercato di valorizzare l’elemento della storicità anche in chiave dinamica (successiva all’ottenimento della patente) riconoscendo “un credito per ciascun biennio successivo al rinnovo dell’asseverazione del modello di organizzazione e gestione, rilasciato dall’organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale). è stato evidenziato al Ministero come la norma, così formulata, sia di difficile e limitata applicabilità;

- nell’attuale stesura la disciplina per il recupero crediti sarebbe limitata alle imprese scese sotto i 15 crediti (e quindi impossibilitate ad operare). La frequenza ai corsi di formazione sarebbe riservata al datore di lavoro, ai soggetti autori delle violazioni e, ove presenti, ai lavoratori occupati presso il cantiere nel quale c’è stata la violazione. Viene prevista la valutazione positiva di una Commissione composta dai rappresentanti dell’INL e dell’INAIL.

(cs)

Contributo ambientale Conai (CAC)

proroga SoSpenSione fino al 28 febbraio 2025

A cura di CONAI - Consorzio Nazionale Imballaggi

Il Consiglio di amministrazione del Conai, nella seduta del 26 giugno scorso, ha ritenuto opportuno concedere un’ulteriore sospensione fino al 28 febbraio 2025 dell’applicazione e dichiarazione

del CAC sui vasi in plastica considerati imballaggi, in attesa degli auspicati chiarimenti normativi. In ragione delle problematiche ricadenti in capo al sistema consortile, in particolare quella relativa alla copertura dei costi per la gestione da parte del Corepla dei rifiuti dei vasi in plastica conferiti in raccolta differenziata, in mancanza di interventi chiarificatori da parte del legislatore, CONAI non potrà che richiedere l’applicazione del contributo ambientale sui vasi classificati imballaggio ai sensi della Circolare CONAI del dicembre 2022. Quanto sopra è già stato anticipato al MASE (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) con separata trattazione, informando - per opportuna conoscenza - anche l’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), Coldiretti e Confagricoltura.

Riutilizzo dei rifiuti da costruzione

firmato

il nuovo deCreto

A cura di Confapi Aniem

Nei giorni scorsi è finalmente arrivata la firma del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sul Decreto che disciplina il riutilizzo dei rifiuti provenienti da costruzione e demolizione, al fine di reimmetterli sul mercato, rimuovendo le rigidità emerse con il precedente Decreto End of Waste (D.M. n. 152/2022).

Il nuovo provvedimento definisce, in sostanza,

i criteri per cui i rifiuti inerti da costruzione, demolizione e origine minerale cessano di essere considerati rifiuti; in tale contesto sono indicati i criteri da rispettare, gli ambiti operativi di utilizzo dell’aggregato recuperato e le responsabilità del produttore, la dichiarazione di conformità, le modalità di prelievo e detenzione dei campioni di aggregato recuperato.

L’Allegato 1 segnala che per la produzione di aggregato recuperato sono utilizzabili esclusivamente i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione non pericolosi elencati nella Tabella 1, punti 1 e 2.

Non sono ammessi alla produzione di aggregato recuperato i rifiuti interrati.

Per l’uso degli aggregati recuperati, l’unico parametro rilevante rimasto è l’amianto, mentre gli altri parametri sono stati inseriti come parametri prestazionali nell’Allegato 2.

Approvato il Prezzario Regionale 2024

l’aggiornamento è Stato redatto

Con il Supporto del tavolo

teCniCo a Cui parteCipa anChe Confapi fvg

Con delibera n. 1001 del 4 luglio 2024 la Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato l’aggiornamento del Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici edizione 2024.

L’aggiornamento, redatto con il supporto del Tavolo tecnico rappresentativo degli enti, ordini professionali e delle categorie economiche, tra cui CONFAPI FVG, recepisce le variazioni rilevate sul mercato dei materiali e prodotti da costruzione.

La nuova edizione è inoltre il risultato di aggiornamenti ed integrazioni ad alcune sezioni (classi e sottoclassi), adottati a seguito di specifici approfondimenti tecnico-economici, ed inerenti in particolare:

- opere strutturali (classi 16,17, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28);

- tubazioni (sistemi di distribuzione liquidi/gas, classi 50, 51, 52, 53, 54)

- illuminazione (classe 63);

- tutela della salute e protezione dei lavoratori (classe 99).

Per quanto riguarda le opere strutturali si segnala che sono state implementate ulteriori voci relative ai rinforzi strutturali, individuabili all’interno della classe 26.

Le voci relative alle tubazioni sono state aggiornate, aggiungendo nuove voci, con conseguente modifica delle codifiche rispetto all’edizione 2023.

Il capitolo 63 – Illuminazione - ha subito un aggiornamento completo, al fine di adeguarne il contenuto ai prodotti attualmente utilizzati ed alle normative vigenti; sono stati eliminati articoli ormai superati e non più presenti sul mercato. In particolare il sottocapitolo relativo all’illuminazione a LED (63.7) è stato eliminato, essendo detta tecnologia già diffusa all’interno degli altri sistemi di illuminazione del capitolo generale.

I capitoli relativi alla sicurezza sono stati aggiornati con la collaborazione della Federazione regionale degli ingegneri l’aggiornamento ha portato alla revisione di ampia parte delle voci della classe 99 apportando modifiche descrittive e aggiornando i riferimenti normativi.

Si è provveduto inoltre ad integrare una serie di nuove voci, ovvero a modificarne alcune esistenti, aggiornando le valutazioni economiche.

Con l’approvazione dell’aggiornamento del prezzario la nostra Regione ha rispettato i tempi fissati Governo che aveva previsto che tutte le Regioni d’Italia devono aggiornare i prezzari entro luglio di ogni anno. Ricordiamo anche che il prezzario Regionale è diventato lo strumento fondamentale per compensare economicamente le imprese del settore pubblico per l’aumento dei prezzi delle materie prime, contrastando gli effetti economici della grave crisi in atto.

La predisposizione di un prezzario regionale dei lavori pubblici in Friuli Venezia Giulia è stata avviata in attuazione dell’articolo 40 della legge regionale 14/2002 recante la “Disciplina organica dei lavori pubblici”.

L’aggiornamento del prezzario avviene attraverso un monitoraggio dei prezzi, riferiti ad una selezione di prodotti-campione, rilevandone le variazioni periodiche.

Per perseguire un costante allineamento all’evoluzione tecnica e normativa in atto nel settore, il documento è oggetto di un progressivo aggiornamento delle descrizioni tecniche e delle caratteristiche tipologiche dei prodotti e delle lavorazioni in esso contenuti.

Il percorso metodologico seguito per la stesura del prezzario può essere così sintetizzato:

- creazione di una banca dati aggiornata da gestire in via informatica;

- individuazione delle singole voci di costo elementare e classificazione delle stesse in categorie omogenee;

- individuazione di una serie di prezzi-campione;

- monitoraggio dei prezzi-campione sul mercato;

- analisi dei dati e individuazione dei coefficienti di rivalutazione da applicare alle voci elementari;

- rivalutazione delle voci elementari e conse-

guente aggiornamento dei valori di prezzo dei magisteri e delle opere compiute;

- progressivo e contestuale aggiornamento dei magisteri e delle relative descrizioni tecniche. Il prezzario riporta l’indicazione dell’incidenza percentuale del costo della manodopera, per ciascuna voce delle “opere compiute”.

Con riferimento ai contenuti delle singole voci i valori di prezzo pubblicati nel prezzario regionale rappresentano la somma delle componenti relative ai materiali, manodopera, noli, trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, nonché delle relative incidenze per utili e spese generali dell’Impresa.

è stata posta particolare cura nell’individuare i magisteri che si riferiscono alla sicurezza dei cantieri, per un adeguato supporto agli operatori in ordine alle valutazioni dei costi in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che nell›ambito di un contratto pubblico, si distinguono in:

- costi della sicurezza connessi al coordinamento delle attività nel cantiere, alla gestione delle interferenze o sovrapposizioni, nonché quelle degli apprestamenti, dei servizi e delle procedure necessarie per la sicurezza dello specifico cantiere, valutati nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) mediante la redazione di un preciso computo metrico estimativo (art. 100 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. e relativo allegato XV); per i magisteri non reperibili all’interno di questo prezzario regionale, l’indicazione di tali costi dovrà essere congrua, analitica (per singole voci a corpo o a misura), riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, calcolati tenendo conto dell’impiego nel luogo di lavoro interessato; questi costi, frutto delle scelte tecniche fatte dal committente dell’opera, ai quali l’impresa è vincolata contrattualmente, nel quadro economico, sono tenuti distinti dall’ammontare complessivo dei lavori in quanto rappresentano la quota sottratta al ribasso e non sono soggetti ad alcuna verifica di congruità essendo stati stimati a monte dalla Stazione Appaltante; - costi della sicurezza afferenti ai precisi obblighi normativi, relativi alla prevenzione ed alla

protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori che l’appaltatore è tenuto a rispettare per eseguire in sicurezza le singole lavorazioni, nell’ambito della specifica attività e della propria struttura organizzativa, svolta da ciascuna impresa (costi ex lege), non riconducibili agli oneri previsti al punto 4 dell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. (vedi D.P.I., sorveglianza sanitaria, formazione dei lavoratori etc.); tali costi, indipendenti dal rapporto contrattuale e quindi non ascrivibili a carico del committente, sono compresi nei relativi prezzi unitari quali quota-parte delle spese generali e dovranno essere indicati dal singolo operatore economico nella propria offerta per essere sottoposti alla verifica di congruità, rispetto all’entità e alle caratteristiche del lavoro, da parte della Stazione Appaltante.

Le norme di misurazione, oltre alla definizione dell’unità di misura, sono normalmente incluse nelle specifiche tecniche. Per la predisposizione del prezzario sono state utilizzate le norme di misurazione correntemente in uso nei Capitolati Tipo.

L’analisi del prezzo di ogni singolo magistero è stata effettuata utilizzando il costo dei materiali in fornitura a piè d’opera, il costo della manodopera pubblicata dal Ministero con cadenza annuale e gli altri costi diretti per unità di misura, completati dalle spese generali e dall’utile d’impresa. I prezzi in fornitura a piè d’opera sono stati determinati aggiungendo al costo di fornitura i trasporti, la manodopera e gli altri costi diretti, oltre a spese generali e utile d’impresa.

Per il costo della mano d’opera sono state individuate le ore/uomo per l’unità di misura, a cui è stato applicato il costo orario medio della manodopera ricavato dalle Tabelle dei costi della manodopera edile predisposte dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali delle quattro Province della Regione.

La consultazione del prezzario FVG, comprensiva di delibera di approvazione, è libera e gratuita, la versione in PDF del 2024 può essere scaricata al link: Prezzario Regione FVG.

Confapi Aniem News

la newSletter dell’unione nazionale delle impreSe edili manifatturiere e Settori affini

il tavolo

“revisione prezzi” al ministero infrastrutture

Lo scorso 26 giugno si è svolta una nuova riunione al Ministero Infrastrutture per dare attuazione al sistema di revisione prezzi, previsto dal Codice Appalti (art. 60 del Decreto Legislativo n. 36/2023) quale modalità automatica e vincolante in tutti gli affidamenti pubblici.

coDice tol

La norma dispone, infatti, che “nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l’inserimento delle clausole di revisione prezzi”.

Il meccanismo revisionale scatta in presenza di variazioni del costo dell’opera, in aumento o diminuzione, superiori al 5% dell’importo complessivo dell’appalto originariamente previsto e opera nella misura dell’80 % della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Per valutare le variazioni dei prezzi occorre far riferimento agli indici sintetici di costo di costruzione elaborati da ISTAT che, al momento della pubblicazione del Codice, erano solamente tre: fabbricato residenziale, capannone industriale, tronco stradale con tratto in galleria.

La Commissione tecnica istituita dal Ministero (ricordiamo che per Confapi Aniem partecipa il dott. Marco Medori) ha elaborato le seguenti 20 diverse tipologie omogenee di lavorazioni (TOL):

Descrizione tipoloGie omoGenee lavorazioni (t.o.l.)

TOL. 1 Opere edili su edifici e manufatti non soggetti a tutela dei beni culturali

TOL. 2 Opere edili su edifici e manufatti soggetti a tutela dei beni culturali

TOL. 3 Scavi archeologici, restauri specialistici di beni del patrimonio culturale e di interesse storico

TOL. 4 Lavori di movimento terra, demolizioni, opere di protezione ambientale, ingegneria naturalistica e opere a verde

TOL. 5 Pavimentazioni in conglomerato bituminoso

TOL. 6 Strutture, opere di ingegneria e manufatti in acciaio

TOL. 7 Strutture, opere di ingegneria e manufatti in calcestruzzo armato, anche prefabbricato

TOL. 8 Strutture, opere di ingegneria e manufatti in legno

TOL. 9 Gallerie e opere d’arte nel sottosuolo realizzate con metodo tradizionale

TOL. 10 Gallerie e opere d’arte nel sottosuolo realizzate con metodo meccanizzato

TOL. 11 Acquedotti, Gasdotti, Opere di irrigazione e fognature

TOL. 12 Opere marittime e lavori di dragaggio, opere fluviali e di difesa del suolo

TOL. 13 Impianti per la produzione, trasformazione e distribuzione di energia elettrica in alta e media tensione per la trazione elettrica e l’illuminazione pubblica

TOL. 14 Impianti elettrici, tecnologici, radiotelefonici e antintrusione

TOL. 15 Impianti meccanici, termici, di condizionamento, idrico sanitari e trasportatori

TOL. 16 Impianti di potabilizzazione e depurazione

TOL. 17 Impianti di segnalamento, sicurezza del traffico e telecomunicazioni

TOL. 18 Armamento ferroviario

TOL. 19 Opere di fondazione speciale, indagini geologiche e geotecniche

TOL. 20 Conferimento rifiuti a impianto di smaltimento o recupero

Per ciascuna tipologia (ognuna delle quali è accompagnata dalle relative declaratorie) sono stati individuati 6 elementi di costo:

- Costo del lavoro

- Materiali

- Macchine e attrezzature

- Energia

- Trasporto

- Rifiuti

Si sta ora procedendo alla definizione di una nota metodologica contenente indicazioni operative, faq, esempi pratici, per agevolare e rendere il più possibile omogenea l’applicazione della nuova disciplina. Il 15 luglio dovrebbe tenersi la riunione conclusiva al Ministero Infrastrutture.

avviato il confronto sui correttivi

al coDice appalti

Si è svolta lo scorso 1° luglio presso il Ministero Infrastrutture la riunione convocata dal Ministro Salvini per valutare gli effetti applicativi del Codice Appalti ad un anno dalla sua entrata in vigore e avviare il confronto sul prossimo decreto correttivo.

Il Ministro ha fornito una valutazione sostanzialmente positiva su questa prima fase di vita del Decreto n. 36/2023, sottolineando, in particolare, i risultati acquisiti nella riduzione delle stazioni appaltanti (dalle 20.000 precedenti si è passati alle circa 5.000 attuali, delle quali 3.173 per il settore lavori) e nel processo di digitalizzazione degli appalti.

Confapi Aniem, rappresentata dal Presidente Giorgio Delpiano ha evidenziato l’esigenza di riassegnare al mercato e alla piena concorrenza una parte degli affidamenti che oggi sono riservati alle procedure negoziate e agli affidamenti diretti, richiesta peraltro condivisa anche dal Presidente dell’Anac, Giuseppe Busia, nel corso del suo intervento.

Sollevata anche l’esigenza di intervenire sul principio di equivalenza dei CCNL: da più Organizzazioni è stata condivisa la criticità determinata dall’applicazione dell’art. 11 che spesso comporta l’indicazione nei bandi di gara del solo CCNL Industria, imponendo alle imprese che applicano Contratti diversi di dover presentare una dichiarazione nella quale garantiscono le medesime tutele previste dal CCNL da loro applicato. La proposta prevalente è quella di riconoscere pari dignità ai Contratti sottoscritti dalle Organizzazioni comparativamente più rappresentative.

L’Anac ha richiamato l’attenzione sull’esigenza di rafforzare alcuni strumenti di digitalizzazione

a cominciare dal Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico, che deve essere tempestivamente aggiornato e coordinato con le norme vigenti (es. patente a crediti), potenziare la qualificazione delle stazioni appaltanti su tutto il ciclo di gestione dell’appalto, favorire dimensionamenti e affidamenti degli appalti in grado di agevolare l’accesso alle pmi.

Altre Organizzazioni hanno proposto di intervenire sul sistema della revisione prezzi, avvicinando il meccanismo a quello già vigente in altri Paesi europei (abbassando l’attuale limite dal 5% al 2% o 3%), attenuare la discrezionalità delle stazioni appaltanti nell’individuazione delle fattispecie rientranti nell’illecito professionale, incrementare il numero di operatori da invitare nelle procedure negoziate, garantire il c.d. equo compenso rendendolo proporzionato alla quantità, alla qualità e alle caratteristiche delle prestazioni professionali svolte nell’ambito dell’edilizia.

Il Ministero ha preannunciato nei prossimi giorni l’avvio di una consultazione digitale nella quale sarà possibile indicare le disposizioni che necessitano di chiarimenti applicativi, le eventuali divergenze tra norme e allegati, nonché le modifiche sostanziali da apportare all’articolato.

intervento anac sui criteri Di selezione DeGli operatori economici

Da invitare

nelle proceDure neGoziate

Con un Comunicato del 5 giugno 2024, pubblicato solo in data 27 giugno, l’Anac ha fornito nuove indicazioni alle stazioni appaltanti sulle modalità di selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate.

L’intervento dell’Autorità è motivato dalle “diverse anomalie e criticità applicative riscontrate a seguito di diversi procedimenti di vigilanza” e conferma anzitutto “il divieto di utilizzo del sorteggio o di altro metodo di estrazione casuale” che può essere derogato solo in “presenza di situazioni particolari e specificamente motivate”. I criteri che le stazioni appaltanti possono correttamente utilizzare devono essere pertinenti rispetto all’oggetto dell’appalto, rispettosi del principio di concorrenza, oggettivi e non discriminatori, proporzionati e trasparenti.

Viene esclusa l’ammissibilità di “condizioni di partecipazione alla procedura che valorizzino l’elemento della territorialità” così come è da ritenersi esclusa la possibilità di ricorrere all’ordine cronologico di presentazione delle manifestazioni

di interesse da “ammettersi soltanto in circostanze eccezionali e residuali, nei limiti ed alle condizioni previste dal Codice, quando l’utilizzo di criteri obiettivi è impossibile o comporta oneri che ostacolano lo svolgimento rapido della procedura”.

L’Autorità sottolinea che i criteri non devono avere finalità o effetti escludenti dei singoli candidati, ma devono essere utilizzati unicamente per la redazione di una graduatoria, dalla quale dovranno essere esclusi soltanto gli operatori privi dei requisiti di partecipazione nonché gli aggiudicatari uscenti, nel rispetto del vigente principio di rotazione.

A tal fine è richiesto l’aggiornamento periodico degli elenchi quale essenziale misura di trasparenza. L’Anac suggerisce un criterio che possa favorire la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese: non selezionare sempre e comunque i primi operatori economici posizionati in graduatoria in termini di organizzazione, e/o fatturato e/o esperienza, ma fare in modo che la selezione stessa avvenga individuando i soggetti da invitare in parte tra i valori più alti, in parte, tra quelli intermedi ed in parte tra quelli più bassi.

Viene segnalato in tal senso l’esempio rinvenibile nell’Allegato L (Criteri per l’attribuzione di punteggi per la scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta) del DPR 207/2010 (attualmente non più in vigore) e riferibile all’affidamento di servizi di ingegneria e architettura: vengono presi in considerazione i valori del fatturato, dell’importo dei lavori svolti e del personale dipendente con il punteggio utile ai fini della graduatoria ottenuto sommando quelli calcolati mediante interpolazione lineare per ognuno dei suddetti elementi. Secondo l’Anac tale soluzione potrebbe essere estesa anche alle altre tipologie di affidamento. In particolare, per i lavori potrebbe eventualmente farsi riferimento a:

- importo “complessivo” dei lavori eseguiti regolarmente e con buon esito nell’ultimo triennio (o quinquennio) antecedente la pubblicazione dell’avviso e relativi alla Categoria Prevalente indicata dalla stazione appaltante, da dimostrarsi con i CEL; - numero di personale dipendente al momento di presentazione della manifestazione di interesse.

Per i lavori di importo rilevante (ad es. superiore a 1.000.000 euro e fino alla soglia), potrebbe, altresì, valorizzarsi il possesso di determinate certificazioni (quali, ad es. il possesso dell’EMAS o UNI EN ISO 14001:2015 o altri sistemi di gestione ambientale conformi all’articolo 45 del Regolamento

CE 1221/2009 e/o il possesso della Certificazione ISO 45001:2018 Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza dei Lavoratori o il possesso di altre certificazioni specifiche in relazione alla tipologia dei lavori). Le stazioni appaltanti vengono quindi sollecitate a dotarsi di un proprio regolamento nel quale, oltre alle modalità di espletamento delle indagini di mercato e alle modalità di costituzione e revisione degli Elenchi, distinti per categoria e fascia di importo, siano fissati i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta, nel rispetto dei principi e dei criteri sopra indicati.

anac: la valiDità

Delle polizze

fiDeiussorie

Deve essere

sempre verificata prima Dell’anticipazione

L’Anac (Nota del 24 giugno 2024) ha precisato che le stazioni appaltanti devono verificare sempre la validità delle polizze fideiussorie prima di erogare ogni anticipo così da evitare l’acquisizione di polizze rilasciate da soggetti abusivi, o contraffatte. Questo va fatto non solo attraverso la consultazione del sito dell’IVASS, ma anche mediante la richiesta diretta alle singole società assicurative che hanno rilasciato la polizza fideiussoria.

“La mancata adozione di tutte le opportune cautele nella valutazione delle polizze fideiussorie offerte a garanzia della anticipazione, attraverso il controllo preventivo, anteriore al pagamento dell’anticipazione, rientra tra i doveri di diligenza, prudenza, perizia, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare, nel caso di specie rimasti inosservati”.

tar campania: iscrizioni albi non necessita Dei requisiti tecnici

Il Tar Campania (Sent. n. 3773 del 17 giugno 2024) ha precisato che per l’iscrizione agli Albi degli operatori economici non è necessaria la richiesta dei requisiti tecnici, in particolare del possesso delle attestazioni in specifiche categorie. Nel caso specifico oggetto della sentenza, un Comune aveva attivato una procedura negoziata per l’affidamento di lavori nelle categorie OG1 e OG11. Venivano invitate le imprese iscritte nell’Albo dei fornitori dell’Ente e l’aggiudicazione veniva impugnata in quanto, a giudizio della ricorrente, l’aggiudicataria non poteva essere iscritta nell’Albo, in quanto non in possesso della cat. OG1. Il Tar ha respinto il ricorso, sostenendo, anzitutto, che “l’iscrizione de-

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CASA – “LE VIEUX MOULIN”

CASA – “LE VIEUX MOULIN”

Posta nell’affascinante recupero del complesso del “vecchio mulino”, casa di testa bisognosa di un ammodernamento, posta in posizione interna, tranquilla e soleggiata, con garage doppio. Sviluppata su tre livelli, la casa ha dimensioni molto generose ed un giardino curato e ricco di privacy.

Posta nell’affascinante recupero del complesso del “vecchio mulino”, casa di testa bisognosa di un ammodernamento, posta in posizione interna, tranquilla e soleggiata, con garage doppio. Sviluppata su tre livelli, la casa ha dimensioni molto generose ed un giardino curato e ricco di privacy.

Il complesso abitativo, realizzato dall’impresa “COSSIO” nei primi anni ottanta, è davvero elegante, a ridosso del centro città ed a portata di tutti i servizi: la casa è stata abitata per un lungo periodo dal costruttore stesso, essendo la più interna, silenziosa e meglio esposta alla luce. € 520.000

Il complesso abitativo, realizzato dall’impresa “COSSIO” nei primi anni ottanta, è davvero elegante, a ridosso del centro città ed a portata di tutti i servizi: la casa è stata abitata per un lungo periodo dal costruttore stesso, essendo la più interna, silenziosa e meglio esposta alla luce. € 520.000

gli operatori economici ha lo scopo di approntare in favore dell’Amministrazione un elenco da cui attingere per invitare le imprese inseritevi alla partecipazione alle procedure ristrette o negoziate, fatta salva la verifica dei requisiti in quella sede… la tesi di parte ricorrente produrrebbe un’ingiustificata restrizione al libero esplicarsi della concorrenza, atteso che solo le imprese anticipatamente in possesso di attestazioni di qualificazione attinenti alle gare da indire potrebbero essere iscritte, di tal che l’elenco sarebbe ad esse esclusivamente riservato”.

L’impresa potrebbe sottoscrivere un contratto di avvalimento “che deve avere un contenuto specifico e concernere la specifica gara, per cui l’impresa interessata può sottoscriverlo per comprovare i requisiti di cui è priva, in occasione della gara a cui è stata invitata”. Il Tar ha quindi respinto l’impostazione della ricorrente in quanto “il Regolamento non postula la collocazione nell’Albo delle imprese in base all’attestazione di qualificazione per la categoria (e classifica) dei lavori della quale siano in possesso”.

parere mit su paGamento Diretto subappaltatori

Lo scorso 21 giugno, il Supporto Giuridico del Ministero Infrastrutture ha fornito un nuovo Parere sulla corretta applicazione della norma (art. 119, comma 11, del D. Lgs. n. 36/2023) che consente il pagamento diretto dei subappaltatori da parte dell’ente appaltante.

La norma prevede l’obbligo, a carico delle stazioni appaltanti, di provvedere al pagamento diretto nei confronti del subappaltatore, cottimista, fornitore o prestatore di servizi in alcuni casi specifici. Qualora l’impresa abbia esercitato la facoltà di rinunciare al pagamento diretto, secondo il Ministero la responsabilità del Rup è esclusa qualora tale facoltà sia stata manifestata per iscritto e sia stata subordinata alla preventiva accettazione da parte della stazione appaltante.

Il Ministero precisa, in particolare, che come evidenziato già dall’Anac (Comunicato del 25 novembre 2020), la norma del Codice “fa sorgere un obbligo di natura vincolante, in capo alle stazioni appaltanti, ed un diritto potestativo in capo alle microimprese e piccole imprese, con la conseguenza che, mentre alle prime è preclusa la possibilità di determinarsi in senso contrario, le seconde possono liberamente rinunciare al beneficio, in quanto previsto nel loro esclusivo interesse.

Pertanto nel caso in cui la ditta subappaltatrice che rivesta la qualifica di micro e piccola impresa

abbia esercitato la facoltà di rinunciare al pagamento diretto delle prestazioni da parte della stazione appaltante, come sembra evidenziarsi nel caso prospettato, in caso di mancato pagamento dalla ditta appaltatrice della quota parte del lavoro svolto in subappalto e di richiesta di pagamento al Comune, la responsabilità del RUP sarà esclusa qualora la facoltà di rinunciare al pagamento diretto sia stata manifestata per iscritto e sia stata subordinata alla preventiva accettazione da parte della stazione appaltante”.

mit: “quinto D’obbliGo” solo se previsto nei Documenti Di Gara

Il Ministero delle Infrastrutture ha precisato che nel Codice Appalti il c.d. “quinto d’obbligo” (obbligo di aumentare o diminuire le prestazioni fino a un quinto dell’importo contrattuale) può essere attivato solo se espressamente previsto nei documenti di gara iniziali e ricompreso nel valore complessivo dell’appalto.

Con due recenti Pareri (n. 2713 e n. 2714) del 21 giugno 2024, il Ministero ha analizzato l’evoluzione normativa del quinto d’obbligo soffermandosi, in particolare, sulla disciplina del vecchio e nuovo Codice e su quanto previsto dall’ANAC nel Bando tipo n. 1/2023. La norma attualmente vigente del decreto legislativo n. 36, prevede, quale condizione per esercitare questa facoltà potestativa dell’amministrazione, di richiedere all’appaltatore prestazioni aggiuntive fino a un quinto dell’importo pattuito alle stesse condizioni contrattuali. L’art. 120, comma 9, infatti, dispone che “nei documenti di gara iniziali può essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all’appaltatore l’esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l’appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto”. Il quinto d’obbligo si inserisce tra le possibilità di modifica del contratto d’appalto in corso di esecuzione e riguarda circostanze imprevedibili in corso di esecuzione, circostanze che una volta sopraggiunte richiedono necessariamente un aumento o una diminuzione delle prestazioni.

avvalimento

Di Garanzia ancora possibile nel sopra soGlia

Il Tar Liguria (Sent. n. 462 del 25 giugno 2024)

si è pronunciato sull’ammissibilità del c.d. avvalimento di garanzia, possibilità, cioè, di acquisire da altri soggetti alcuni requisiti economico-finanziari non posseduti dall’operatore economico. Il Tar ha evidenziato che “l’art. 104 del nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 36/2023 contempla una definizione più ristretta dell’avvalimento che non comprende più la tipologia “di garanzia”. il primo comma, infatti, configura l’operazione negoziale dell’avvalimento come obbligo da parte dell’impresa ausiliaria di mettere a disposizione del concorrente le “dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali” precisando poi che deve essere prevista “l’indicazione specifica delle risorse messe a disposizione”. L’espunzione dell’avvalimento di garanzia dall’art. 104 del nuovo Codice non ne comporta, tuttavia, secondo il Tar, l’inapplicabilità, atteso che la Direttiva appalti n. 2014/24/UE (di cui anche il D.lgs. n. 36/2023 è attuativo) prevede lo strumento equipollente del contratto di “affidamento”. In particolare, all’art. 63 (“Affidamento sulle capacità di altri soggetti”) la Direttiva prevede che: “Per quanto riguarda i criteri relativi alla capacità economica e finanziaria …. e i criteri relativi alle capacità tecniche e professionali …. un operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. […] Se un operatore economico vuole fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, dimostra all’amministrazione aggiudicatrice che disporrà dei mezzi necessari, ad esempio mediante presentazione dell’impegno assunto da detti soggetti a tal fine. […] Se un operatore economico si affida alle capacità di altri soggetti per quanto riguarda i criteri relativi alla capacità economica e finanziaria, l’amministrazione aggiudicatrice può esigere che l’operatore economico e i soggetti di cui sopra siano solidalmente responsabili dell’esecuzione del contratto.” Pertanto la possibilità di attivare un avvalimento di garanzia (affidamento sulle capacità di altri soggetti per acquisire requisiti economico-finanziari) deve ritenersi tuttora ammessa in forza dell’applicazione diretta delle disposizioni auto esecutive

della direttiva europea, quantomeno negli appalti sopra-soglia.

no al soccorso istruttorio per sanare la mancata Dichiarazione Di requisiti speciali

Il Consiglio di Stato (Sent. n. 5712 del 28 giugno 2024) ha dichiarato che non può essere oggetto di soccorso istruttorio la mancata dichiarazione di requisiti speciali.

Il punto nodale della vicenda sottoposta all’esame del Collegio risiede nella mancata “dichiarazione” da parte di un’impresa di essere in possesso un requisito di ordine speciale (qualificazione per le lavorazioni di cui alla categoria OS4).

L’impresa ricorrente aveva sostenuto di essere in possesso del requisito ma di aver dimenticato di indicarlo. In particolare l’azienda ha dichiarato che “effettivamente la scrivente, per mera distrazione nella formazione della busta amministrativa, ha omesso di allegare la dichiarazione ex art. 90 del DPR n. 207/2010 ed il relativo Certificato di Esecuzione Lavori utile a dimostrare il possesso in proprio del requisito di qualificazione richiesto dal bando di gara che vengono allegati alla presente affinché vengano acquisiti agli atti della gara in sede di soccorso istruttorio”.

Il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità dell’esclusione che risiede nella mancata dichiarazione del possesso di un requisito di ordine speciale, non suscettibile di soccorso istruttorio. In tal caso “non può ravvisarsi, quindi, alcuna violazione dei principi generali della buona fede e del legittimo affidamento, della fiducia, dell’accesso al mercato e del risultato, atteso che la corretta interpretazione della legge di gara era esigibile da ciascun operatore avveduto del settore, come è certamente l’appellante, né possono considerarsi violati in alcun modo i principi di proporzionalità e di ragionevolezza, in quanto è di certo logico e ragionevole e per nulla eccessivo richiedere che l’operatore che aspiri a vedersi aggiudicare un appalto di servizi debba comprovare la sua esperienza professionale”.

Business News

informazioni per l’internazionalizzazione

a Cura di informeSt ConSulting Srl

Riceviamo da Informest Consulting srl una serie di informazioni su iniziative e comunicazioni in materia di internazionalizzazione delle imprese. In calce ad ogni notizia sono indicati anche i referenti a cui rivolgersi per ogni utile approfondimento, fermo restando che gli interessati possono sempre fare capo all’ufficio internazionalizzazione dell’Associazione.

subfornitura meccanica | proGramma Di inserimento commerciale in Germania-austria-svizzera per azienDe Della subfornitura (Di parti conformi a DiseGno) con incentivo finanziario

Sulla base dell’interesse che i committenti tedeschi continuano a manifestare verso i produttori italiani, molto apprezzati per qualità e flessibilità di forniture di componenti conformi a disegno su lotti medi e medio-piccoli, Informest Consulting Srl propone il programma di inserimento commerciale nel mercato di area tedesca nella subfornitura. Nonostante questo sia un periodo di flessione dovuto principalmente all’automotive (-26% nel 2022 e -10% nel 2023), Informest Consulting continua a ricevere dai clienti tedeschi di altri comparti produttivi con cui è in contatto richieste di componenti e di parti conformi a disegno. Il committente tedesco è interessato a fornitori italiani competenti e affidabili, che Informest Consulting gli presenta direttamente. Il servizio è diretto ad aziende italiane del comparto della subfornitura meccanica, della plastica, aziende produttrici di componenti per prodotti finiti; i buyer di area DACH di settore (OEM, TIER 1 e

TIER 2) ricercano parti e componenti per macchine utensili (lavorazione dei metalli, dei materiali plastici, ecc.), per attrezzature e macchinari per l’industria (produzione alimentare, produzione di carta, tessile, macchinari agricoli, ecc.), per i settori del packaging, logistica, medicale, ottica, ecc. L’iniziativa prevede la selezione di committenti tedeschi adatti per l’azienda italiana della subfornitura (al suo parco macchine e a campi di specializzazione), il supporto nel processo di registrazione come fornitore accreditato del committente tedesco in un’ottica di relazione commerciale a medio-lungo termine, la selezione e gestione delle RDO conformi a disegno in linea con la capacità produttiva e le lavorazioni dell’azienda italiana, l’analisi tecnica di disegni e progetti, verifica di congruità con le lavorazioni realizzate dall’azienda italiana; impostazione del preventivo, verifica dei punti positivi o di attenzione dell’offerta tecnicoeconomica; valutazione generale dell’andamento dei riscontri alle RDO, con analisi dei punti di forza e di attenzione comunicati dai buyers; supporto linguistico, supporto nella gestione della spedizione di campioni e di ordini.

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selezione

aGenti commerciali in Germania, reGno unito, francia, spaGna, polonia, slovenia-croazia, repubblica ceca, unGheria

Sei interessato ad inserire agenti commerciali che operano in Germania, Regno Unito, Francia, Spagna, Polonia, Slovenia-Croazia, Repubblica Ceca, Ungheria? INFORMEST Consulting ha a disposizione un database di agenti commerciali locali; fornisce un servizio personalizzato di ricerca e selezione di agenti commerciali con esperienza già maturata con aziende italiane e specializzati per settore merceologico e canali di vendita, in Germania, Regno Unito, Francia, Spagna, Polonia, Slovenia-Croazia, Repubblica Ceca, Ungheria. La selezione dei potenziali agenti avviene tramite la collaborazione con esperti locali che conoscono il mercato locale e che impostano la selezione; gli esperti locali utilizzano il database di agenti, at-

tivano la propria rete di relazioni con gli agenti, utilizzano portali locali specializzati nella ricerca agenti e impostano interviste concordate con l’azienda italiana per la selezione degli agenti, fino al loro inserimento in azienda. Le aziende interessate a maggiori dettagli possono scrivere all’indirizzo consulenzapd@informestconsulting.it.

fornitori settore

oil&Gas e petrolchimico | suD est asiatico | in crescita le richieste

Di impianti e soluzioni tecnoloGiche

DaGli enD users locali

Il Sud-Est Asiatico è un’area geografica con un fabbisogno energetico che cresce ad un tasso medio del 3% annuo dal 2000; rappresenta un mercato ad alto potenziale per le aziende italiane specializzate negli impianti e soluzioni tecnologiche che intendono espandere il proprio export nell’Asia Pacifico dove tra il 2024 e il 2027 saranno realizzati e messi in funzione oltre 2.000 progetti di impianti energetici, tra i quali il settore petrolchimico la farà da padrone, seguito dall’Oil&Gas (Mid-stream e Downstream). INFORMEST Consulting, assieme al proprio Country Manager basato a Bangkok e ben introdotto presso i distributori specializzati e conoscitore degli end users locali del settore Oil&Gas, propone un programma di inserimento commerciale in Thailandia con estensione alla Malesia, Singapore e Vietnam a beneficio di un gruppo di aziende tra loro non concorrenti intenzionate a proporre soluzioni tecnologiche complementari. Si indicano a titolo di esempio alcuni dei principali settori di interesse, quali i sistemi di pompaggio, i componenti meccanici ed elettro-meccanici, sistemi oleodinamici

e idraulici, la componentistica elettronica. Il programma ha come obiettivo finale l’inserimento in maniera organizzata delle soluzioni tecnologiche delle imprese italiane presso i distributori specializzati e di consentire nella fase successiva la gestione degli adempimenti necessari per l’ottenimento della registrazione nelle Vendor List degli end user.

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tenDer internazionali

(anche sotto “soGlia”, inferiori a 120.000 usD per pmi) | richieste

D’offerta Da buYer internazionali in vari settori

INFORMEST Consulting gestisce la distribuzione e il servizio alle PMI per l’ITALIA del più grande strumento informativo al mondo (https://appalti.dgmarket.com/) che raccoglie, cataloga e promuove le notifiche dei bandi di gara internazionali emessi e gestiti da Committenti privati e pubblici, locali e internazionali. Informest Consulting fornisce il servizio di individuazione dei Buyer internazionali più adatti e affidabili e la selezione dei Tender in linea con il profilo e la specializzazione tecnica dell’azienda italiana, con impostazione degli ALERT automatici per le notifiche di bandi di proprio interesse e selezione personalizzata dei Tender adatti; è possibile inoltre individuare i partecipanti alle richieste di offerta, monitorare le loro offerte, proporsi come fornitori agli aggiudicatari anche per lotti/parti di fornitura. La collaborazione tra dgMarket e INFORMEST Consulting si è ulteriormente consolidata per incentivare la partecipazione delle aziende italiane, soprattutto PMI, al sistema di procurement internazionale.

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Trasporto rifiuti su strada

utilizzo di veiColi

preSi in loCazione da impreSe della ue

Con circolare 9 luglio 2024, n. 0000002, Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, Albo nazionale dei gestori ambientali (di seguito Albo gestori) ha espressamente riconosciuto la possibilità, prevista dal nuovo art. 84 del codice della strada (c.d.s.), di utilizzare veicoli presi in locazione da impresa di autotrasporto cose in conto terzi o, in limitata misura, in conto proprio o società di noleggio di qualsiasi Stato membro dell’Unione Europea.

Detta possibilità era finora preclusa dalle precedenti circolari dell’Albo gestori del 2008 e 2013, che si basavano sulla vecchia normativa del noleggio e che ora vengono superate e sostituite dalla nuova circolare-

La circolare fornisce, oltretutto, dettagliati aggiornamenti operativi secondo cui:

- i veicoli in locazione senza conducente possono essere utilizzati per trasporti nazionali e internazionali, mentre finora, se l’impresa locatrice aveva sede in altro Stato membro, erano utilizzabili soltanto per quest’ultima tipologia di trasporti (art. 84, co. 2 del c.d.s.);

- i veicoli in locazione senza conducente possono essere noleggiati, ai fini posti dal co. 2 del

citato art. 84, da qualsiasi impresa avente sede sul territorio di altro Stato membro dell’Unione europea - segnatamente, imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi o di locazione senza conducente regolarmente autorizzate -, a condizione che essi siano immatricolati o immessi in circolazione secondo la legislazione di qualsiasi Stato membro (art. 84, comma 2);

- è ammessa la locazione senza conducente di veicoli di proprietà o in locazione finanziaria;

- è vietata la sub-locazione;

- per poter essere noleggiato, il veicolo deve essere immatricolato per uso di terzi (riferimento all’art. 88 del c.d.s.); negli Stati membri dove non è prevista la distinzione della destinazione d’uso dei veicoli - in conto proprio o conto terzi - la limitazione non è applicabile;

- i veicoli ad uso speciale e quelli utilizzati per il trasporto di cose in conto proprio possono essere oggetto di locazione senza conducente purché abbiano peso massimo non superiore a 6 t (art. 84, commi 4 e 4 bis).

Da ultimo, la circolare precisa che “la documentazione presentata dall’impresa interessata ad utilizzare tali veicoli (cioè quelli immatricolati in altro Stato della UE, n.d.r.) deve essere redatta in lingua italiana oppure deve essere accompagnata da traduzione giurata secondo la normativa italiana.”

Copia della circolare e altre informazioni possono essere richieste all’ufficio trasporto dell’Associazione.

(adt)

Autotrasporto. Noleggio veicoli senza conducente

obbligo di regiStrazione

nell’appliCativo “ren-noleggi” dal 15 luglio 2024

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sull’argomento in epigrafe (v., da ultimo, la nostra circolare prot. 243/AdT del 15 luglio 2024 e Apinforma n. 3/2024, pp. 65-66) per ricordare, una volta ancora, che dal 15 luglio 2024 tutti i veicoli per trasporto cose presi a noleggio, da quando è entrata in vigore la normativa del novellato art. 84 del codice della strada (c.d.s.), cioè dall’11 agosto 2023, devono essere registrati da parte dell’impresa che li prende a noleggio (impresa locataria) nell’applicativo “REN noleggi” del centro elaborazione dati (CED) della Motorizzazione civile al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (di seguito Ministero).

Quest’obbligo è rilevato con le circolari ministeriali 17 novembre 2023, 11 gennaio e 9 febbraio 2024, ma non è provvisto di alcuna sanzione in caso di inadempienza.

La mancata registrazione della locazione sul “REN Noleggi”, pur essendo priva di sanzione diretta, dimostra, comunque, che l’impresa locataria ha noleggiato il veicolo e, soprattutto, evita all’impresa locatrice la notifica di verbali per violazioni del c.d.s. commesse durante il periodo di noleggio nonché eventuali responsabilità amministrative e penali derivanti dalla circolazione del veicolo noleggiato.

Da notizie assunte per le vie brevi dal Ministero non vi saranno nuove proroghe del termine del 15 luglio 2024 e che già più di 1.000 imprese hanno provveduto alla registrazione dei mezzi presi a noleggio nell’applicativo, ottenendo la relativa ricevuta. Si calcola, tuttavia, che il fenomeno ne interessi 20.000 o 30.000 od oltre.

Dal 16 luglio il sistema andrà a regime e, come indicato nelle note ministeriali, la registrazione dovrà essere effettuata prima dell’utilizzo del veicolo da parte dell’impresa locataria. Per le successive modifiche al contratto di locazione (es. cessazione anticipata o proroga della durata) viene suggerito all’impresa utilizzatrice di farlo il prima possibile “anche per essere tutelata giuridicamente dal disallineamento tra il contratto di locazione ed i dati presenti nell’applicativo.”

La registrazione del veicolo noleggiato nel “RENNoleggi” va eseguita direttamente all’Ufficio della Motorizzazione civile, il quale ha 30 giorni per completare la procedura, nell’arco dei quali l’impresa può comunque utilizzare il veicolo locato, venendole subito rilasciata la ricevuta dell’avvenuta comunicazione, oppure presso una qualsiasi agenzia automobilistica abilitata al collegamento con il CED della Motorizzazione (procedura più spedita).

Sul punto si evidenzia che, in occasione delle prime registrazioni, gli uffici ministeriali non verificano l’adeguamento dell’idoneità finanziaria dell’impresa locataria né la coerenza della sua capacità professionale a poter noleggiare l’autoveicolo indicato nel contratto. Situazioni che, in sede nazionale, sono state segnalate al Ministero. Altra situazione segnalata è la sottile distinzione fra noleggio del veicolo, in particolare quello rimorchiato, e il suo trazionismo. Nel primo caso l’impresa locataria ha la piena disponibilità del veicolo e, nel caso in cui in occasione di un controllo su strada non produca il contratto di noleggio e la documentazione relativa al conducente, incorre nelle sanzioni previste dall’art. 84 c.d.s. (da 430 a 1.731 euro) e nella sospensione della carta di circolazione da 2 a 8 mesi); viceversa in presenza di trazionismo non è soggetta ad alcuna sanzione. Per altre informazioni e documentazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio trasporti dell’Associazione.

(adt)

Costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto c/t

dal Ministero hanno un mero valore di riferimento;

i valori indiCativi di riferimento aggiornati al giugno 2024

Facciamo seguito alla nostra circolare prot. n. 244/AdT del 15 luglio 2024 per comunicare che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha pubblicato sul proprio sito web (www.mit.gov.it) l’aggiornamento a giugno 2024 dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto di cose in conto terzi.

Tale aggiornamento - come espressamente asserito dal Ministero - è stato ottenuto partendo dai valori pubblicati nel gennaio 2024 (v. Apinforma n. 4/2024, pp. 64-65) e applicando agli stessi l’incremento derivante dall’inflazione indicata mensilmente dall’ISTAT, tenuto conto della variazione del costo del carburante nello stesso periodo.

Secondo quanto stabilisce l’art. 6, comma 6 bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 “il corrispettivo nei contratti di trasporto di merci su strada conclusi in forma non scritta, si determina in base ai valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell’impresa di trasporto merci per conto di terzi, pubblicati e aggiornati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi dell’articolo 1, comma 250, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”

Ciò premesso si ha che:

- nei contratti di trasporto conclusi in forma scritta e, quindi, completi di tutti gli elementi essenziali previsti dall’art. 6 del d.lgs. 286/2005, il corrispettivo è lasciato alla libera contrattazione fra le parti e i costi pubblicati

- nei contratti di trasporto non stipulati in forma scritta, quindi, mancanti di uno o più elementi essenziali di cui al citato art. 6 del d.lgs. 286/2005, il corrispettivo di trasporto va determinato attenendosi ai costi di riferimento pubblicati dal Ministero.

Si riporta in allegato la tabella aggiornata, rammentando che le 4 categorie a cui questa si riferisce sono le seguenti:

- A, fino a 3,5 t;

- B, oltre le 3,5 t e fino a 12 t;

- C, oltre le 12 t e fino a 26 t;

- D, oltre le 26 t.

Per ciascuna categoria, in corrispondenza delle singole voci di costo è previsto un valore minimo e uno massimo. Le voci di costo, a loro volta, sono state raggruppate in tre sezioni:

1. veicolo, rimorchi e semirimorchi inclusi (acquisto; manutenzione; revisioni; pneumatici; bollo; assicurazioni; ammortamento);

2. altri costi (stipendio, trasferte, straordinari, energia);

3. pedaggiamento (sic).

Il costo chilometrico unitario è determinato come somma delle predette sezioni, da determinare sull’ipotesi di una percorrenza media di 100.000 km/anno.

Nonostante le segnalazioni pervenute al Ministero, anche nella presente tabella permangono alcune anomalie, come, ad esempio, quella più eclatante del totale che non rappresenta la somma dei costi di esercizio per ogni singola categoria di autoveicoli in quanto ottenuto addizionando voci alternative tra loro.

Altre informazioni possono essere richieste all’Ufficio Trasporti dell’Associazione. (adt)

costi inDicativi a Km autotrasporto merci GiuGno 2024

Validità di patente di guida di italiani all’estero

iStruzioni miniSteriali

Con circolare prot. 0018710 del 1° luglio 2024 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per la Motorizzazione (di seguito Ministero) ha fornito chiarimenti sulle operazioni di conseguimento o di duplicato per conferma di validità di una patente di guida di cittadini iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (A.I.R.E.).

Preliminarmente, il Ministero ricorda che il concetto di residenza normale è quello a cui fa riferimento l’art. 7 della direttiva (CE) del Parlamento e del Consiglio europeo 2006/126/CE del 20 dicembre 2006 ai fini del rilascio e del rinnovo delle patenti di guida, secondo la definizione data all’art. 12 della stessa direttiva, che così recita: “Ai fini della presente direttiva, per residenza normale si intende il luogo in cui una persona dimora abitualmente, vale a dire per almeno 185 giorni all’anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita.”

Anche il codice della strada (c.d.s.), all’art. 118 bis,

co. 1, dispone che, ai fini del rilascio o del rinnovo di una patente di guida, per residenza si intende la residenza normale in Italia di cittadini di Stati membri dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo. Residenza normale che, come ha specificato in seguito il MIT con la circolare prot. n. 7791/08.03 del 3 aprile 2014, interessa anche i cittadini italiani privi di residenza anagrafica in Italia. Ora, le anzidette regole si applicano anche agli iscritti all’A.I.R.E. Pertanto, un candidato al conseguimento di una patente di guida italiana o un conducente che ne chiede il rinnovo può procedere a tali operazioni in Italia, purché vi abbia la residenza normale, da dichiarare nelle forme e nei modi di cui alla citata circolare del 3 aprile 2014. è fatta salva la procedura prevista dall’art. 126, co. 9 del c.d.s. sulla conferma della validità della patente tramite un’autorità diplomatico-consolare italiana nello Stato estero di residenza o dimora. In ultimo, il Ministero evidenzia che, ai fini del conseguimento e del rinnovo della carta di qualificazione del conducente (CQC), rileva la stessa interpretazione di residenza normale per l’applicazione dell’art. 9 della direttiva (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo 2022/2561 del 14 dicembre 2022 e della corrispondente norma di attuazione italiana di cui all’art. 21 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.

Copia degli atti citati e altre informazioni possono essere richieste all’ufficio economico dell’Associazione. (adt)

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