Apinforma 14/2024

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APINFORMA

numero 14 31 luglio 2024

IN PRIMO PIANO

DIGITALISATION AND ROBOTICS

J CONCEPT

SOLUTIONS:

COMPACT WIRELESS — IO-LINK — OPC-UA

ELECTRIC ACTUATORS — J PRODUCTS — SENSORS — COMPACT & LIGHT WEIGHT — MACHINE ADJUSTMENT

APINFORMA

numero 14 31 luglio 2024

Autotrasporto c/t in FVG. Le problematiche più urgenti

Il trattamento contabile e fiscale dei contributi

Le spese di rappresentanza

Note spese dipendenti

Autotrasporto. Decreto investimenti alta sostenibilità

Incentivi per il settore dell’idrogeno rinnovabile

Settore scienze della vita

CIGO per temperature elevate

Incentivo al posticipo del pre-pensionamento

“I mercoledì della previdenza”

Nuovo Piano energetico del Friuli Venezia Giulia

Qualifica manutentori antincendio

Patente a crediti

ORGANIZZAZIONE

Missioni di sistema del Governo

Unilin Italia: carattere internazionale, anima italiana

Autotrasporto. Iscrizione al REN con trattore stradale

Noleggio di veicoli

Guida senza patente e confisca del veicolo

Scadenze aziendali del mese di agosto 2024

CHIUSURE ESTIVE DEI NOSTRI UFFICI

Durante il periodo estivo i nostri uffici resteranno chiusi i seguenti venerdì pomeriggio:

- 2, 30 agosto - 6, 13, 20 settembre.

Per le sole urgenze potrete contattarci al numero 338/6904139.

La chiusura per le ferie è così programmata: dal pomeriggio di venerdì 9 agosto a venerdì 23 agosto compreso

Dateci il vostro indirizzo di posta elettronica per comunicare più facilmente, per fornirvi informazioni in tempo reale e per realizzare economie di scala. info@confapifvg.it

Editore Redazione

Associazione Piccole e Medie

Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it

Direttore Responsabile Lucia Cristina Piu

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Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana

Autotrasporto c/t in FVG.

Le problematiche più urgenti

È stato, infine, chiesto di formulare osservazioni a motivazione delle risposte espresse.

indagine ConoSCitiva

Confapi FVG e Confartigianato Trieste hanno congiuntamente condotto un’indagine su un campione di imprese associate di autotrasporto cose in conto terzi del Friuli Venezia Giulia, allo scopo di rilevare un ordine di priorità fra i numerosi problemi che in questi ultimi tempi sono stati sollevati per il settore in varie sedi e circostanze. Il campione è composto da un universo di imprese con sede nelle quattro ex province del FVG, in maggioranza di piccole e medie dimensioni, per il 73,3% del totale degli intervistati. Il 26,7%, è costituito da medie imprese (con oltre 49 addetti), mentre le restanti sono di piccole (da 10 a 49 addetti), pari al 40% del campione, o di piccolissime dimensioni (fino a 9 addetti), pari al 33,3% del campione. Il 12,5% delle imprese intervistate svolge contestualmente apprezzabili attività rientranti nel campo della logistica e delle spedizioni.

A ciascuna impresa è stato chiesto di fornire un ordine di priorità fra una o più delle problematiche di seguito indicate e, cioè:

- concorrenza vettori esteri ed, eventualmente, nazionali;

- relazioni di traffico internazionali (questione austriaca);

- trasporto intermodale;

- ricerca di personale viaggiante con specifico riguardo ai contributi per patenti superiori e CQC;

- ricerca di personale impiegatizio (ad es. disponenti di traffico);

- incremento dell’importo esente dall’indennità di trasferta sotto il profilo fiscale e previdenziale;

- operatività della Motorizzazione civile;

- contributi per investimenti;

- altro da specificare.

La graduatoria delle priorità in termini percentuali è stata costruita sulla base dell’ordine indicato in ciascuna risposta.

1a PRIORITà

- Concorrenza vettori esteri ed, eventualmente, nazionali: 26,7%;

- relazioni traffico internazionali (questione austriaca): 6,7%;

- trasporto intermodale: 3,3%;

- ricerca di personale viaggiante: 36,7%;

- ricerca di personale impiegatizio: 3,3%;

- incremento dell’importo esente dall’indennità di trasferta: 3,3%;

- operatività della Motorizzazione civile: 6,7%;

- contributi per investimenti: 13,3%;

- altro: /

Dalla lettura delle risposte pervenute, il 40% degli intervistati ha posto in cima alle preoccupazioni la ricerca di personale, in larga prevalenza viaggiante. L’esigenza è trasversale in quanto riguarda le imprese di tutte le dimensioni, incluse quelle più piccole con limitato numero di addetti. Le osservazioni espresse sottolineano la necessità di disporre di personale qualificato e, quindi, già con un certo grado di esperienza. Il prioritario fabbisogno di personale “impiegatizio” è avvertito dalle sole imprese più strutturate.

Un’apprezzabile percentuale di intervistati (33,4%) lamenta ancora difficoltà nelle relazioni internazionali del traffico, vuoi per la squilibrata concorrenza dei vettori esteri, vuoi per le difficoltà frapposte dalle autorità austriache (federali e regionali) nella circolazione in transito, sia sull’asse del Brennero, sia su quello dei Tauri. Da notare anche che all’interno del 26,7% di concorrenza squilibrata, quasi il 10% aggiunge ai vettori esteri anche di nazionali.

2a PRIORITà

- Concorrenza vettori esteri ed, eventualmente, nazionali: 16,6%,

- relazioni traffico internazionali (questione austriaca): 6,7%;

- trasporto intermodale: 6,7%;

- ricerca di personale viaggiante: 30,0%;

- ricerca di personale impiegatizio: 3,3%;

- incremento dell’importo esente dall’indennità di trasferta: 16,7%;

- operatività della Motorizzazione civile: 13,3%; - contributi per investimenti: 6,7%;

- altro: /

I riscontri sono sostanzialmente complementari a quelli rilevati sulla 1a priorità. Fa eccezione la ricerca di personale viaggiante, che raggiunge il 30%. Se lo si considera congiuntamente al valore del 36,7% espresso nella 1a priorità indicata, si comprende come questa criticità sia di gran lunga la principale di quelle espresse, anche perché trasversale alle imprese di tutte le dimensioni: medie, piccole e piccolissime. Per restare in argomento, si denota una percentuale ben minore, come nel caso della prima classifica, delle imprese che ricercano personale impiegatizio. La non elevata percentuale si spiega con il fatto che questa categoria di “addetti” riguarda unicamente le imprese strutturate, per lo più di medie dimensioni. Affiora con maggior incidenza (16,7%) rispetto alle principali priorità l’interesse per un incremento dell’importo esente dall’indennità di trasferta, anch’esso riconducibile alle imprese mediamente strutturate.

Una menzione meritano ancora le difficoltà che le imprese, tutte indifferentemente, incontrano nelle relazioni di traffico per concorrenza dei vettori esteri e per gli ostacoli nell’attraversamento dell’Austria, segnalate dal 23,3% degli intervistati.

3a PRIORITà

- Concorrenza vettori esteri ed, eventualmente, nazionali: 10,0%;

- relazioni traffico internazionali (questione austriaca): 3,3%;

- trasporto intermodale: 10,0%;

- ricerca di personale viaggiante: 3,3%;

- ricerca di personale impiegatizio: 6,7%

- incremento dell’importo esente dall’indennità di trasferta: 20,0%

- operatività della Motorizzazione civile: 16,7%

- contributi per investimenti: 30%;

- altro: /

Al vertice del 3° ordine di priorità si pongono i contributi per investimenti con il 30% delle risposte e l’incremento dell’importo esente dall’indennità di trasferta con il 20%. Le prime risposte provengono dalla generalità delle imprese, senza sostanziali distinzioni; le seconde fanno capo alle sole imprese strutturate.

Sempre per quanto riguarda il capitolo “investimenti”, essi attengono a due ambiti:

- il primo, consistente nell’esigenza di godere di

maggiori contribuzioni rispetto al passato in funzione dell’ammodernamento tecnologico del parco veicolare nel verso della c.d. transizione ecologica;

- il secondo, concernente i contributi statali dei “decreti incentivi” stanziati annualmente, per l’esigenza di una maggiore speditezza nelle erogazioni, che hanno raggiunto la soglia dei 4 anni, vale a dire che giungono al quasi completamento dell’ammortamento di un veicolo (5 anni).

Le altre priorità di 3a fascia hanno carattere residuale rispetto alle priorità precedenti e non consentono utili apprezzamenti.

CONSIDERAzIONI

CONCLUSIVE

Una valutazione conclusiva deve necessariamente tenere conto delle diverse dimensioni delle imprese, alle quali si correlano distinte sensibilità.

Le prime due criticità, in assoluto, sono comuni a tutte le categorie dimensionali di imprese di trasporto su strada. Esse attengono:

1. alla carenza di personale e alle difficoltà di ricerca del medesimo, soprattutto se viaggiante, e

2. alle difficoltà nelle relazioni di traffico internazionale (concorrenza vettori esteri anche nel cabotaggio e difficoltà frapposte nell’attraversamento del territorio austriaco).

Alla luce delle osservazioni formulate in ordine alla carenza di personale (punto 1.), emerge come il problema non dipenda solo dal costo degli aspiranti autisti per l’acquisizione delle patenti superiori e della carta di qualificazione del conducente, ma discenda ormai dagli attuali stili di vita, poco compatibili nei trasporti stradali a media-lunga percorrenza (in sostanza gli internazionali) e che si stanno gradatamente espandendo anche fra i conducenti dell’Europa centro-orientale.

Gli altri punti critici risentono delle diverse fasce dimensionali.

Ad esempio, in buona percentuale, le imprese più piccole si dichiarano insoddisfatte dell’operatività della Motorizzazione civile; fattore questo che le imprese di maggiori dimensioni hanno sostanzialmente assorbito, sia pure a prezzo di maggiori costi vivi, rivolgendosi ormai da tempo ad agenzie automobilistiche per l’organizzazione delle revisioni e per altre pratiche burocratiche ancora. Per contro, le imprese di maggiori dimensioni si dimostrano più sensibili ai maggiori costi legati alla bassa soglia delle esenzioni fiscali e contributive dell’indennità di trasferta, alla scarsa efficienza del trasporto intermodale, che non consente di

trasferire dalla strada quote di traffico neppure sulle lunghe percorrenze, almeno per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia.

Un tratto comune a tutte riguarda ancora il problema del sostegno agli investimenti. Come è stato osservato, indirizzi politici e relative norme applicative ne impongono di significativi, allo scopo di adeguare il parco veicolare alle finalità c.d. green. La cosa assume particolare rilevanza economica a causa delle restrizioni poste nella circolazione stradale in ambito urbano ed extra-urbano, crescentemente introdotte a carico di veicoli a maggior impatto ambientale (fino ormai all’Euro 5 compreso) in Italia e all’estero, specie in Austria, e con motivazioni spesso pretestuose (ad es. sull’asse del Brennero). Non meno rilevante è il dato che i veicoli ad alimentazione alternativa al gasolio comportano molto spesso costi di esercizio superiori a questi ultimi e non remunerati dai prezzi del servizio svolto, non riconoscendo la committenza la migliore qualità ambientale.

Sul punto Rita Rapotez, Presidente delle imprese di trasporto di Confartigianato

Trieste, riconosce che sì, lo Stato ha stanziato negli anni trascorsi considerevoli risorse per l’aggiornamento del parco veicolare, ma anche che queste si rivelano insufficienti per un suo ammodernamento, solo che si consideri come alla fine del 2021 in Italia i 2/3 del parco consisteva in veicoli classificati da Euro 0 a Euro 4 con anzianità fino a 17 anni e come solo il restante terzo fosse formato da veicoli Euro 5 ed Euro 6,

con anzianità che raggiungevano i 7 anni. La via d’uscita - commenta Rapotez - non può risiedere che in una maggiore remunerazione del servizio di trasporto, la sola che possa dare margine alle imprese di investire sul proprio sviluppo; in questo lo Stato può agire - cosa finora fatta con non sufficiente efficacia - principalmente nell’assicurare il rispetto delle norme a garanzia di una concorrenza equanime e leale in ambito comunitario ed europeo in genere. Per Denis Durisotto, Capogruppo delle imprese di trasporto e logistica di Confapi FVG, se il problema del reperimento del personale, viaggiante e impiegatizio, è il principale, e relativamente recente, problema da affrontare, gli altri posti in luce dall’indagine, sono, tutto sommato, gli stessi sollevati e mai risolti negli ultimi decenni, indice che devono essere le imprese del trasporto e della logistica ad affrontarli, confidando solo in maniera complementare del supporto del pubblico. A quest’ultimo va chiesto solo di fare appieno la propria parte, quella, cioè, che gli pone la legge, come nei campi degli investimenti infrastrutturali, della concorrenza (anche sul mercato interno), dell’operatività della Motorizzazione civile, nell’efficientamento del servizio intermodale, senza attendersi che possano essere Stato e Regione a risolvere i problemi delle imprese e del mercato.

Udine, 26 luglio 2024

Il trattamento contabile e fiscale dei contributi

neCeSSaria

una Corretta individuazione preliminare della loro natura

PREMESSA

I contributi si dividono in due grandi famiglie: quelli spettanti in base a contratto e quelli a norma di legge. I primi, poco usati nell’ambito delle PMI, derivano da rapporti contrattuali tra imprese e sono sempre considerati ricavi per l’impresa che li percepisce e conseguentemente concorrono alla formazione del reddito nell’esercizio di competenza e secondo le modalità di maturazione previste dal contratto stesso. Riguardano per lo più i gruppi societari.

I contributi spettanti a norma di legge sono quelli pubblici per i quali una fonte normativa, primaria o secondaria, prevede l’erogazione secondo modalità e criteri previsti dalla norma stessa. In questa famiglia, in base alla finalità dagli stessi perseguiti, si possono distinguere.

- i contributi in conto esercizio;

- i contributi in conto impianti;

- i contributi in conto capitale;

- i contributi misti.

Di seguito focalizzeremo l’attenzione su questi ultimi analizzando gli aspetti contabili e fiscali loro riservati dalla normativa.

I CONTRIBUTI

IN CONTO ESERCIzIO

Sono disciplinati dagli articoli 85 lett. g) ed f) e dall’art. 88 comma 3 lett. b del TUIR, sono generalmente erogati per diminuire l’incidenza dei costi o migliorare l’andamento dei ricavi, hanno l’obiettivo di migliorare la gestione ordinaria dell’azienda.

Sono previste due tipologie di contributi in conto esercizio:

- in denaro o in natura (piuttosto rari), spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto (art. 85 comma 1, lett. g);

- spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge (art. 88 comma 3, lett. h). Entrambe le tipologie di cui sopra, rappresentano per l’azienda dei ricavi da assoggettare a tassazione diretta quali componenti positivi di reddito. Per questi contributi il criterio contabile e quello fiscale coincidono e l’imputazione del ricavo deve essere effettuato in base al criterio di competenza. Tale criterio richiede che l’iscrizione della componente positiva di reddito sia imputata a conto economico solo quando si acquisisce il diritto all’erogazione secondo ragionevole certezza e in applicazione del criterio di prudenza. A questo proposito può essere preso in considerazione la delibera dell’ente pubblico o il decreto di liquidazione del contributo stesso.

Il criterio della correlazione dei costi ai ricavi, corollario al principio della competenza economica, prevede che i costi vadano collegati ai relativi ricavi. Ne consegue che nel caso in cui i costi siano sostenuti in più esercizi anche i contributi andranno proporzionalmente spalmati anche se già incassati.

I contributi possono essere erogati anche in natura, in questi casi si deve considerare il valore normale dei beni concessi secondo quanto previsto dall’art. 9 comma 3 del TUIR.

La classificazione in bilancio dipende dalla natura del contributo:

- A5) separatamente dagli altri ricavi, se il contributo integra ricavi o riduce i costi;

- C16) se il contributo riduce costi di natura finanziaria di competenza di esercizi precedenti;

- C17) se il contributo riduce costi di natura finanziaria di competenza dell’esercizio

I CONTRIBUTI

IN CONTO IMPIANTI

Disciplinati dall’art. 88 comma 3 lett. b del TUIR, sono finalizzati all’acquisizione o realizzazione di specifici beni strumentali. Concorrono alla formazione del reddito in base al principio di competenza su base temporale lungo tutta la vita utile del bene. A questo proposito l’OIC 16 precisa che questi contributi devono essere rilevati nel momento in cui esiste una ragionevole certezza che le condizioni previste per il loro riconoscimento siano

soddisfatte. In pratica, si deve fare riferimento al momento in cui l’ente concedente delibera la concessione del contributo notificandola all’impresa. Per questi contributi è possibile scegliere tra due metodi di contabilizzazione: il metodo dei risconti (Indiretto o del lordo) e il metodo di riduzione del costo (Diretto o del netto).

I° Metodo

Con il metodo dei risconti il contributo viene imputato tra gli altri ricavi che però vengono rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso l’iscrizione di risconti passivi. In pratica a fronte dell’imputazione a conto economico degli ammortamenti calcolati sul costo lordo dei cespiti, si effettua la corrispondente rettifica tra i ricavi con la tecnica del risconto. In questo modo gli ammortamenti sono calcolati sul costo storico dei beni al lordo dei contributi mentre il risultato economico è compensato dalla quota di contributo ad esso riferibile appunto con l’uso della tecnica dei risconti passivi. Il risconto sarà ridotto annualmente imputando lo stesso importo alla voce altri ricavi in base al coefficiente utilizzato per l’ammortamento del cespite.

Se il cespite è acquistato tramite contratto di leasing i riscontri seguiranno la durata del contratto.

II° metodo

Con il secondo metodo, il cespite viene iscritto in contabilità al netto del contributo e i relativi ammortamenti sono calcolati sul valore netto. In questo modo il contributo concorre alla formazione del reddito sotto forma di minori quote di ammortamento deducibili nei periodi d’imposta di durata del processo di ammortamento.

I due metodi sono applicabili sia alle immobilizzazioni materiali che a quelle immateriali.

Spesso accade che il decreto di concessione del contributo non interviene nello stesso anno di acquisto del bene, ma ad esempio in quello successivo, In questi casi si devono recuperare le quote di contributo relative agli ammortamenti già effettuati registrando una sopravvenienza attiva corrispondente alla parte di contributo che avrebbe concorso al reddito degli esercizi precedenti alla sua deliberazione e iscrizione in bilancio. Dal punto di vista fiscale le scelte fatte in ambito contabile sono accettate, nel senso che non sono previsti trattamenti differenziali.

I CONTRIBUTI

IN CONTO CAPITALE

Disciplinati dall’art. 88 comma 3 lett. b) del TUIR sono finalizzati ad incrementare i mezzi patrimo-

niali dell’impresa senza che siano condizionati a specifici investimenti. Dal punto di vista contabile rilevano per competenza nell’esercizio in cui si verifica la certezza del diritto. Dal punto di vista fiscale, diversamente dai casi precedenti dove principio e contabile e fiscale coincidono, questi contributi concorrono a formare il reddito: - interamente nell’esercizio in cui sono incassati operando quindi un criterio di cassa;

- in quote costanti per un periodo massimo di 5 esercizi con inizio dall’anno di incasso.

Viene quindi riconosciuta ai beneficiari la possibilità di scegliere la ripartizione in più esercizi della tassazione, scelta che riguarda esclusivamente la durata mentre le quote devono sempre essere costanti.

Considerato il diverso trattamento riconosciuto a questi contributi dalla norma civilistica rispetto a quella fiscale, in caso di sfasamento temporale tra notifica della concessione e incasso del contributo, si dovranno operare le opportune variazioni fiscali in sede di dichiarazione dei redditi.

Per quanto riguarda l’Irap prevale il principio di derivazione e quindi il contributo in conto capitale concorre a formare il valore della produzione sulla base dell’ammontare imputato a conto economico, anche se non ancora incassato.

Può capitare che la norma istitutiva del contributo preveda una condizione, in questi casi, secondo quanto precisata anche dalla circolare 73/1994, se:

- la condizione è risolutiva, vale a dire che pone in capo all’azienda un adempimento da realizzarsi successivamente alla concessione del contributo, quest’ultima non influirà sull’imputazione dei contributi nel reddito di esercizio e, in caso di mancato adempimento dell’obbligo previsto, la restituzione del contributo sarà considerata una sopravvenienza passiva;

- la condizione è sospensiva, vale a dire che il diritto al ricevimento del contributo si perfeziona dopo il mantenimento della condizione posta, i contributi, anche se già incassati vanno considerati dei debiti fino a quando non vengano sciolte le condizioni.

I CONTRIBUTI

MISTI

Sono i contributi legati a piani di investimento articolati e complessi che prevedono diverse fattispecie agevolate come ad esempio acquisizione di beni, studi di fattibilità, consulenze ecc.

In questi casi se il contributo non è determinato in base a criteri oggettivi che ne prevedano la ripartizione pro quota, sono assoggettati per intero alla disciplina dei contributi in conto capitale.

Quindi nei casi in cui la norma o il bando istitutivo del contributo non è chiaro (capita spesso) in merito alla natura del contributo e sono previste diverse finalità agevolative senza possibilità di distinguerle in maniera oggettiva, l’intero contributo deve essere considerato in conto capitale ex art. 88 comma 3 lett. b) del TUIR.

RITENUTA

D’ACCONTO

L’articolo 28 comma 2 del DPR 600/73 prevede che i contributi erogati da regioni, provincie, comuni ed altri enti pubblici diversi da quelli destinati all’acquisto di beni ammortizzabili, sia materiali che immateriali, sono assoggettati ad una ritenuta d’acconto del 4%.

Sui contributi, ad esclusione quindi di quelli in conto impianti, il soggetto erogatore è tenuto ad applicare la ritenuta del 4% che potrà essere scomputata dalle imposte sul reddito. Spesso le disposizioni istitutive dei contributi non definiscono la tipologia degli stessi, ponendo in capo al beneficiario l’onere di indagare sulla loro natura per individuare il conseguente corretto trattamento contabile e fiscale. È quindi sempre importante leggere con attenzione la norma o il provvedimento che istituisce il contributo per comprendere la natura da attribuire allo stesso. Sovente questa investigazione non è agevole, ma

l’indicazione o meno nel testo del provvedimento dell’applicazione della ritenuta al momento dell’erogazione, può facilitare l’inquadramento. Se c’è la ritenuta non potrà essere un contributo in conto impianti, mentre se è prevista, ricadrà tra una delle altre due tipologie di contributi (esercizio o capitale).

ESENzIONE FISCALE

In generale tutti i contributi sono assoggettati a tassazione secondo le modalità viste in precedenza. Può tuttavia capitare che la norma istitutiva del contributo preveda espressamente un regime di esenzione impositiva, in questi casi si dovranno fare le relative riprese fiscali in sede di dichiarazione dei redditi.

CREDITO

D’IMPOSTA

Negli ultimi anni è invalsa la prassi di erogare i contributi nella forma di un credito d’imposta. Fermo restando quanto in precedenza analizzato, in questi casi il contributo si considera incassato nel momento e nella misura in cui il credito è utilizzato per il pagamento tramite F24 delle imposte o dei contributi.

(Pz)

Le spese di rappresentanza

deduCibili

in baSe a perCentuali parametrate ai riCavi

PREMESSA

Le spese di rappresentanza sono disciplinate dall’art. 108 comma 2 del TUIR e riguardano le somme che l’imprenditore sostiene per promuovere direttamente o indirettamente un’immagine positiva e prestigiosa verso i clienti o potenziali clienti. Possono essere definite come quelle spese dotate del requisito dell’inerenza, che l’imprenditore sostiene per acquisire beni e servizi a beneficio della clientela, anche potenziale o di pubbliche relazioni virtualmente idonee a generare benefici economici per l’impresa. Le spese di rappresentanza, diversamente da quelle di pubblicità, sono gratuite e questa è forse

la loro principale caratteristica. Non esiste quindi un rapporto sinallagmatico, che prevede, a fronte di una prestazione resa, il pagamento di un corrispettivo o di una controprestazione.

IL TRATTAMENTO FISCALE

RELATIVO

ALLE IMPOSTE DIRETTE

La norma citata prevede che la deducibilità delle spese di rappresentanza sia legata al periodo di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità individuati da apposito decreto. Il DM 19 novembre 2008, ha previsto un meccanismo di deduzione commisurato all’ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell’impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi con una struttura tipicamente a scaglioni. A questo proposito si deve fare riferimento ai ricavi imputabili alle voci A1 e A5 del conto economico escludendo le componenti straordinarie. Gli scaglioni sono stati modificati dall’art. 9 del D.lgs. n. 147/2015 e rimodulati in base alla tabella di seguito riportata.

Per la determinazione dell’importo deducibile non si devono considerare i beni d’importo inferiore a 50 euro che sono sempre deducibili. Per le imprese di nuova costituzione le spese sostenute nei periodi d’imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi, possono essere portate in deduzione dal reddito dello stesso periodo e di quello successivo se e nella misura i cui le spese sostenute in tali periodi siano inferiori a quelle deducibili secondo le regole ordinarie. Si pensi ad una società costituita nel 2021 che ha conseguito i primi ricavi nel 2023, le spese di rappresentanza sostenute nel 2021 e nel 2022 saranno deducibili nel 2023 e nel 2024 nei limiti, per ciascuna annualità, visti sopra. Il legislatore ha quindi previsto un limite quantitativo entro il quale le spese

di rappresentanza sono deducibili, mentre quelle eventualmente eccedenti risultano indeducibili e saranno oggetto di apposita variazione in aumento in sede di dichiarazione dei redditi.

INDIVIDUAzIONE

DELLE SPESE

DI RAPPRESENTANzA

Il legislatore ha individuato le caratteristiche che le spese devono rispettare per soddisfare il requisito dell’inerenza.

È innanzitutto necessario che il loro sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l’impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore.

In particolare sono considerate spese di rappresentanza:

- le spese per viaggi turistici in occasione dei quali sono programmate e in concreto svolte attività promozionali dei beni o dei servizi la cui produzione o il cui scambio costituisca oggetto dell’attività caratteristica dell’impresa;

- le spese per feste, ricevimenti e altri interventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali, inaugurazioni di nuovi uffici o sedi o di festività nazionali o religiose;

- le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di mostre, fiere ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall’impresa;

- ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, compresi i contributi erogati per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda ai criteri d’inerenza.

In base a quanto indicato sopra, possono rientrare nella definizione di spese di rappresentanza le spese sostenute per l’organizzazione diretta e indiretta di viaggi in cui sia svolta un’attività di carattere promozionale, ma anche quelle sostenute per eventi a carattere conviviale in occasione di ricorrenze aziendali o anniversari, le spese per intrattenimenti in occasione di inaugurazioni di nuove sedi, lancio di nuovi prodotti, fiere ed eventi simili in cui viene svolta un’attività di promozione dei beni e servizi dell’impresa.

Tutte queste spese, rientrano nella definizione di spesa di rappresentanza e come tali sono deducibili dal reddito d’impresa nei limiti delle percentuali sopra indicate.

LE SPESE

TOTALMENTE DEDUCIBILI

NON qUALIFICABILI

COME SPESE

DI RAPPRESENTANzA

La norma individua anche alcune categorie di spese che non rientrano nella definizione di spese di rappresentanza e pertanto non subiscono limitazioni alla loro deducibilità dal reddito d’impresa.

Tra queste rientrano:

- le spese di vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali in occasione di mostre, fiere, esposizioni o eventi simili;

- le visite alla sede, agli stabilimenti o unità produttive dell’impresa;

- le spese di vitto e alloggio direttamente sostenute dall’imprenditore individuale per partecipare a mostre, fiere e altri eventi simili in

cui sono esposti o promossi i prodotti o servizi dell’impresa o attinenti alla stessa.

La deducibilità integrale è giustificata dalla natura commerciale di tali spese che conseguentemente soddisfano maggiormente il requisito di inerenza.

LA NORMATIVA IVA

L’articolo 19-bis 1 lettera h) del DPR 633/72 prevede l’indetraibilità dell’Iva relativa alle spese di rappresentanza così come definite ai fini delle imposte sui redditi. Sono escluse dalla limitazione le spese sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50 euro.

Il decreto individuando esplicitamente le spese di rappresentanza ai fini delle imposte dirette, automaticamente esplica effetti anche sul fronte dell’Iva.

Ne consegue che l’Iva rimane indetraibile ma deducibile ai fini delle imposte dirette.

Per contro, gli acquisti di beni e servizi che non costituiscono spese di rappresentanza, ricadono nella disciplina generale dell’inerenza, con la conseguenza che l’imposta sarà detraibile se inerente operazioni imponibili.

In base a questa impostazione le spese di vitto, alloggio e viaggio sostenute per ospitare clienti anche potenziali in occasione di fiere, mostre ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall’impresa o in occasione di visite di sedi, stabilimenti o unità produttive dell’impresa possono beneficare della detraibilità dell’Iva. Anche in questo caso la motivazione è legata alla circostanza che sono assimilabili a costi di natura commerciale.

Ribadiamo invece che le spese di rappresentanza secondo la classificazione indicata sopra ai fini delle imposte dirette, non possono beneficiare della detraibilità Iva.

LE SPESE

DI VITTO E ALLOGGIO

Abbiamo visto che particolari spese di vitto e alloggio possono beneficiare della deducibilità integrale in quanto non qualificabili come spese di rappresentanza. È tuttavia necessario ricordare le limitazioni previste dal 5° comma dall’articolo 109 del TUIR, il quale gli riconosce una deducibilità limitata al 75%.

In pratica tutte le spese di vitto e alloggio, ad eccezione di quelle di trasferta dei dipendenti, sono deducibili nella misura del 75%. Sostanzialmente queste spese se rientrano nella definizione di spesa di rappresentanza subiscono una doppia limitazione, la prima legata alla percentuale sui ricavi,

la seconda del 75%, connessa alla loro natura di spese di vitto e alloggio.

L’Iva addebitata sui servizi alberghieri e di somministrazione di alimenti e bevande non rientrante tra le spese di rappresentanza, è detraibile. Tale imposta rappresenta un costo deducibile solo nel caso in cui vi sia una limitazione oggettiva alla detraibilità.

Qualora il servizio di vitto e alloggio non rientri tra le spese di rappresentanza, ad esempio nel caso di trasferte dei dipendenti, l’Iva pagata in relazione a tali servizi è detraibile sulla base delle regole generali, vale a dire nella misura in cui siano inerenti ad operazioni che consentano l’esercizio del diritto alla detrazione e sia documentata da fattura. A tal proposito l’articolo 22, terzo comma del DPR 633/72 prevede che gli imprenditori non sono obbligati a richiedere la fattura per le prestazioni alberghiere e di ristorazione poiché detto obbligo riguarda esclusivamente gli acquisti effettuati presso commercianti al minuto in relazione a beni che formano oggetto dell’attività propria dell’impresa. In questo modo l’impresa che volontariamente decide di non richiedere l’emissione della fattura per il servizio ricevuto, automaticamente rinuncia alla possibilità di detrarre l’Iva. Resta inteso che la prestazione sarà in ogni caso certificata attraverso l’emissione di una ricevuta o di un documento commerciale.

La mancata richiesta della fattura può essere motivata dalla necessità di gestire contabilmente la fattura, tuttavia l’Iva non detratta mantiene la natura di costo inerente all’attività esercitata e conseguentemente la deducibilità ai fini delle imposte dirette.

In assenza di fattura quindi, l’imprenditore o il professionista possono detrarre, ai fini delle imposte

sui redditi, l’Iva incorporata nelle ricevute, quale costo aggiuntivo a quello sostenuto per le prestazioni alberghiere o di ristorazione, sempreché presentino la natura di costo inerente all’attività.

La limitazione al 75% della deducibilità delle spese in argomento, in base a quanto previsto dall’articolo 109, comma 5 del TUIR sarà riferita al costo, comprensivo dell’Iva non detratta.

L’Iva non detratta assumerà rilevanza anche ai fini Irap, a condizione che tale onere risulti iscritto tra i costi che concorrono alla determinazione della base imponibile.

In presenza di fattura, l’Iva addebitata e non portata in detrazione per scelta dell’imprenditore, non potrà mai rappresentare un costo deducibile ai fini delle imposte sui redditi.

LA DOCUMENTAzIONE

La deducibilità delle spese di rappresentanza, siano esse totalmente deducibili o sottoposte ai limiti di cui sopra, è condizionata alla tenuta di un’apposita documentazione dalla quale risulti anche la generalità dei soggetti ospitati, la durata, il luogo di svolgimento della manifestazione e la natura dei costi sostenuti. È comunque previsto che l’amministrazione finanziaria possa richiedere ai contribuenti ulteriori indicazioni circa l’ammontare complessivo di spesa, distinto per natura nonché l’ammontare dei ricavi e dei proventi della gestione caratteristica assunti a base per il calcolo della percentuale di deducibilità.

La richiesta può riguardare anche i beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro e l’ammontare complessivo delle spese deducibili integralmente.

(Pz)

Note spese dipendenti

dematerializzazione e ConServazione

L’Agenzia delle Entrate, con l’interpello n. 142/E del 25 giugno 2024, risponde ad un quesito in merito alla procedura di dematerializzazione delle note spese e dei documenti delle spese sostenute dai dipendenti durante le trasferte di lavoro. Nel caso sottoposto all’attenzione dell’Agenzia, l’istante vuole procedere alla dematerializzazione delle note spese e dei documenti che giustificano le spese sostenute dai dipendenti durante le trasferte di lavoro, saldate utilizzando, di regola, la carta di credito aziendale. A tal fine, la società istante ha dichiarato che sta attivando un sistema informatico che consente di creare automaticamente una versione digitale della spesa sostenuta partendo dalla scansione sicura del giustificativo cartaceo tramite apposita applicazione installata sullo smartphone aziendale.

L’Agenzia, richiamando precedenti documenti di prassi, ribadisce che, in tema di documenti informatici, non si può prescindere dalle disposizioni contenute nel Codice dell’amministrazione digitale (D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82).

Per ottenere la deducibilità dei costi, ogni documento informatico che contenga la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ai fini tributari (come le note spese che verranno poi utilizzate per la deducibilità dei relativi costi ai sensi del TUIR) deve possedere le caratteristiche della immodificabilità, integrità ed autenticità. In ogni caso, vanno poi rispettati gli ulteriori requisiti individuati dalla legge per la deducibilità dei costi (quali inerenza, competenza e congruità) e

le corrette modalità di imputazione dei redditi in capo ai soggetti rimborsati.

Quanto ai giustificativi che si allegano alle note spese, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli stessi trovano corrispondenza nella contabilità dei cedenti o prestatori tenuti agli adempimenti fiscali; pertanto la loro natura è quella di documenti analogici originali non unici, nel senso che è possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi. In questi casi non è necessario l’intervento del pubblico ufficiale che attesta la conformità all’originale delle copie informatiche, ed è possibile procedere alla distruzione dell’originale. Solo qualora il giustificativo allegato alla nota spesa non consenta di risalire al suo contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi, e abbia pertanto natura di «documento analogico originale unico», la relativa conservazione sostitutiva rende ancora necessario l’intervento del pubblico ufficiale. In merito alle modalità di certificazione del corrispettivo per le prestazioni di trasporto rese dai tassisti, l’Agenzia ricorda che la risposta ad interpello 740/2021 sono soggetti all’obbligo di fatturazione elettronica su richiesta del committente, da emettere tramite il Sistema di Interscambio (SdI). Se il committente non dovesse richiedere la fattura, l’Agenzia ritiene che in assenza di un altro documento fiscale che giustifichi la prestazione di servizio, la contabile rilasciata dal mezzo di pagamento elettronico non sembra sufficiente ad indentificare la spesa sostenuta ai fini della deducibilità del costo, tenuto conto della genericità dei dati ivi indicati. È necessario, dunque, che la stessa sia correlata a un giustificativo di spesa rilasciato dal prestatore dal quale sia possibile individuare i dati essenziali della spesa (data, nome del prestatore, percorso, corrispettivo).

(C)

Autotrasporto. Decreto investimenti alta sostenibilità

proSSimo termine per la preSentazione delle domande

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sull’argomento - vedasi le circolari associative n. 296 del 29 luglio 2024, n. 88/AdT del 6 marzo 2023 e n. 377/AdT del 30 novembre 2023 - per ricordare che

dalle ore 10.00 del 26 agosto 2024 alle ore 16.00 dell’11 ottobre 2024

sarà possibile presentare le domande per la concessione di incentivi per il settore dell’autotrasporto per il rinnovo del parco veicolare con alimentazione alternativa mediante l’acquisizione di veicoli commerciali ad elevata sostenibilità, di cui al decreto ministeriale n. 461 del 18 novembre 2021 e al relativo decreto direttoriale attuativo n. 148 del 7 aprile 2022.

Si specifica che le domande presentate andranno rendicontate dalle ore 10.00 del 28 ottobre 2024 alle ore 16.00 dell’11 aprile 2025.

L’Ufficio Economico dell’Associazione rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

(MM)

Incentivi per il settore dell’idrogeno rinnovabile

Contributi a fondo perduto per la realizzazione o l’ammodernamento di infraStrutture di riCerCa

Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 256/ MM del 29 luglio 2024 per comunicare che con Deliberazione della Giunta regionale n. 1032 del 4 luglio 2024 è stato approvato l’avviso per la concessione di contributi a fondo perduto aventi per oggetto la costruzione o l’ammodernamento di infrastrutture di ricerca nei seguenti ambiti:

a) produzione dell’idrogeno verde e pulito;

b) tecnologie innovative per lo stoccaggio e il trasporto dell’idrogeno e la sua trasformazione in derivati ed elettrocarburanti;

c) celle a combustibile per applicazioni stazionarie e di mobilità;

d) sistemi intelligenti di gestione integrata per migliorare la resilienza e l’affidabilità delle infrastrutture intelligenti basate sull’idrogeno.

I progetti devono avere una durata compresa tra 12 mesi e 30 mesi.

La dotazione finanziaria dell’avviso è pari a euro 10.000.000,00, mentre l’importo massimo concedibile per ciascun progetto è di euro 3.000.000,00.

1. PRESENTAzIONE DELLA DOMANDA

La domanda può essere presentata

dalle ore 10.00 del 29 luglio alle ore 12.00 del 23 settembre 2024

solo in via telematica tramite il sistema online “iOL”, accessibile dal link.

2. BENEFICIARI

Lo strumento agevolativo si rivolge a: - organismi di ricerca e diffusione della conoscenza; - micro, piccole, medie e grandi imprese.

I progetti devono essere realizzati da questi soggetti nell’ambito di una stretta ed effettiva collaborazione e devono prevedere un partenariato con la presenza obbligatoria di almeno due organismi di ricerca in qualità di beneficiari in collaborazione eventuale con PMI o grandi imprese e/o altri organismi di ricerca.

Il capofila del progetto deve essere un organismo di ricerca. I progetti devono essere realizzati in forma congiunta attraverso lo strumento dell’Associazione Temporanea di Scopo.

3. SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili a contributo le spese funzionali alla realizzazione del progetto sostenute dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda e nell’arco della durata del progetto quali:

a) le spese degli investimenti materiali e immateriali che comprendono tutte le spese sostenute per acquistare strumentazione scientifica e impianti tecnologici, macchinari, attrezzature, utensili, strumenti di tipo informatico, compresi i software e le licenze d’uso;

b) le spese di progettazione, installazione e collaudo;

c) le spese riconducibili alle attività di informazione e comunicazione riguardanti l’infrastruttura, che verranno all’uopo richieste (ad esempio, l’apposizione di una o più targhe per dare evidenza della fonte di finanziamento della realizzazione o dell’ammodernamento dell’infrastruttura di ricerca);

d) le spese per le attività di certificazione della spesa per un importo massimo di euro 3.000,00;

e) l’I.v.a. solo se rappresenta un costo finale per il beneficiario.

L’importo minimo delle spese ammissibili per progetto è di euro 2.000.000,00.

4. REGIME E INTENSITà DELL’AIUTO

I progetti riguardano interventi per la costruzione o l’ammodernamento di infrastrutture di ricerca in applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 negli ambiti dell’idrogeno.

5. INTENSITà DELL’AGEVOLAzIONE

L’intensità dell’aiuto prevista è riassumibile come segue:

- per attività non economiche, l’aiuto è pari al 100% delle spese ammissibili; - per attività economiche (PMI e grandi imprese), l’aiuto è pari al 50% delle spese ammissibili.

Per maggiori informazioni e approfondimenti sull’intensità dell’agevolazione, si rinvia all’art. 11 dell’allegato della Delibera innanzi richiamata, consultabile al link

L’Ufficio Economico dell’Associazione rimane a disposizione per chiarimenti ed esigenze di approfondimento.

(MM)

Settore scienze della vita

Contributi a fondo perduto per l’ammodernamento di infraStrutture di prove e Sperimentazione

Si fa seguito alla circolare prot. n. 258/MM del 30 luglio 2024 per comunicare che con Delibera della Giunta Regionale Friuli Venezia Giulia n. 1030 del 4 luglio 2024, è stato adottato l’Avviso per la concessione di contributi a fondo perduto finalizzati a sostenere l’ammodernamento di infrastrutture di prova e sperimentazione nel settore delle scienze della vita, attuativo dei commi 55-61 dell’art. 7 della L.R. n. 22/2022.

La relativa domanda di contributo può essere presentata fino alle

ore 12.00 del 20 settembre 2024

esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) alla Direzione Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia, Direttore Centrale per particolari funzioni della Direzione, all’indirizzo PEC: lavoro@certregione.fvg.it e per conoscenza ai seguenti indirizzi e-mail: massimo.vales@ regione.fvg.it e luciana.grimani@regione.fvg.it.

La domanda è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo di euro 16,00 da versare tramite F23 o F24. La dotazione finanziaria è pari ad euro 5.000.000,00.

1. SOGGETTI BENEFICIARI

Soggetti beneficiari dei contributi sono le micro, piccole, medie imprese (PMI), le grandi imprese, anche tramite la costituzione di Associazioni Temporanee di Imprese (ATI), indipendenti tra loro, con sede legale o unità operativa nel territorio regionale. Le ATI devono essere costituite prima della presentazione della domanda o entro 60 giorni dalla comunicazione dell’assegnazione del contributo, termine prorogabile di ulteriori 15 giorni per motivate ragioni.

2. PROGETTI AMMISSIBILI

I progetti devono riguardare l’ammodernamento di infrastrutture di prova e sperimentazione, con sede in regione, realizzati con il fine di sviluppare prodotti, processi e servizi nuovi o migliorati e di collaudare e aggiornare le tecnologie per ottenere progressi nella ricerca industriale e nello sviluppo sperimentale nell’ambito dell’Area di specializzazione intelligente del Friuli Venezia Giulia (S4) Salute, Qualità della vita, Agroalimentare e Bioeconomia, attinenti alle Traiettorie di sviluppo:

a) Traiettoria 1: Sistemi e soluzioni per il mantenimento della salute e il supporto alla cura - nutraceutici, integratori alimentari, alimenti funzionali, nutrizione medica e cosmetica funzionale;

b) Traiettoria 2: Soluzioni e sistemi biomedicali innovativi: sviluppo integrato di dispositivi medici;

c) Traiettoria 3: Soluzioni e sistemi di active & assisted living per il supporto alla fragilità;

d) Traiettoria 4: Soluzioni e sistemi per terapie innovative: sviluppo integrato di farmaci e biofarmaci (biotech) per una medicina personalizzata e sostenibile.

Per maggiori specifiche sulle Traiettorie di sviluppo si rinvia all’allegato A della Delibera richiamata, consultabile al link.

Sono ammissibili le spese strettamente legate alla realizzazione del progetto sostenute a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, tra queste sono comprese le spese degli investimenti materiali e immateriali, quelle di progettazione, installazione e collaudo, le spese di certificazione delle spese sostenute per la realizzazione del progetto per un importo massimo di euro 3.000,00, l’I.v.a. se rappresenta un costo per il beneficiario. Per il dettaglio delle spese ammissibili si rinvia all’art. 8 dell’Avviso consultabile al link di cui sopra.

I progetti devono avere una durata da 6 a 24 mesi ed essere avviati in una data compresa tra il giorno successivo a quello di presentazione della domanda e 60 giorni dalla data di comunicazione dell’assegnazione del contributo. Il costo ammissibile del progetto non deve essere inferiore a euro 500.000,00, mentre l’importo massimo concedibile per ciascun progetto è di euro 2.500.000,00.

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3. INTENSITà DELL’AIUTO E DIVIETO DI CUMULO

L’intensità dell’aiuto applicabile alle spese ammissibili per ciascun richiedente è: - per le micro e piccole imprese del 45%; - per le medie imprese del 35%; - per le grandi imprese del 25%.

L’intensità dell’aiuto può essere aumentata di 5 punti percentuali per le infrastrutture di prova e di sperimentazione qualora almeno l’80% della capacità annua sia riservata a PMI. I contributi previsti dall’Avviso non sono cumulabili con altre misure di aiuto, anche in “de minimis”.

4. ISTRUTTORIA

DELLE DOMANDE

L’istruttoria della domanda viene effettuata mediante valutazione comparata delle domande sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati. Sotto il profilo tecnico la valutazione viene effettuata a punteggio sulla base dei criteri previsti

dall’allegato B dell’Avviso richiamato al quale si rinvia.

5. TERMINI

DEL PROCEDIMENTO

Il provvedimento di concessione del contributo viene adottato entro 90 giorni dal termine finale per la presentazione delle domande (ossia entro il 19 dicembre 2024).

Su corrispondente istanza è possibile ottenere la liquidazione anticipata del contributo nella misura massima del 70% dell’importo assegnato. Entro 60 giorni dalla rendicontazione di spesa relativa al progetto, in caso di esito positivo dell’istruttoria, verrà adottato il corrispondente provvedimento di approvazione della spesa finale e di liquidazione del contributo.

L’Ufficio Economico dell’Associazione rimane a disposizione per eventuali esigenze di approfondimento.

(MM)

CIGO per temperature elevate

l’inpS è più volte intervenuto

Sulle ConSeguenze

Sull’attività lavorativa e Sulla poSSibilità di riChiedere

la CaSSa integrazione ordinaria

Torna attuale il tema delle temperature eccessive correlato alla tutela dei lavoratori. A tal proposito si ricorda che l’INPS è più volte intervenuto, in ultimo con il messaggio n. 2736 del 26 luglio 2024, in relazione alle conseguenze sull’attività lavorativa e alla possibilità per le Imprese di richiedere la cassa integrazione ordinaria (CIGO).

Quando le temperature raggiungono i 35 gradi o in presenza di temperature inferiori se vengono percepite come più elevate rispetto a quelle reali, in considerazione del tasso di umidità o di particolari tipologie di lavorazione (es. lavori di rifacimento del manto stradale), per sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa si utilizza la causale “eventi meteo”.

La CIGO può essere richiesta:

- per le fasi lavorative che avvengono in luoghi non proteggibili dal sole;

- per le fasi lavorative che comportino l’utilizzo di materiali o in presenza di particolari lavorazioni che non sopportano il forte calore;

- per le lavorazioni al chiuso, se prive di sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro, nonché nell’ambito del lavoro svolto in agricoltura;

- quando il datore di lavoro su indicazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dispone la sospensione/riduzione delle lavorazioni in quanto sussistono rischi o pericoli per la sicurezza riconducibili alle temperature eccessive sul luogo di lavoro, purché le cause non siano imputabili al datore di lavoro stesso o ai lavoratori;

- nel caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a seguito di ordinanza della pubblica Autorità, il datore di lavoro potrà

richiedere l’integrazione salariale utilizzando la causale “per ordine di pubblica autorità”, indicando nella relazione gli estremi dell’ordinanza che ha disposto la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa.

Nella domanda di CIGO e nella relazione tecnica da allegare all’istanza andranno indicate le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e specificato il tipo di lavorazione in atto nelle giornate medesime, mentre non serve produrre dichiarazioni di temperatura, né bollettini meteo.

L’INPS nell’ultimo messaggio rende noto che, ai fini di una più puntuale valutazione degli elementi a supporto della richiesta CIGO, gli operatori di Sede potranno avvalersi delle documentazioni o delle pubblicazioni su dati relativi agli indici di calore da parte dei vari dipartimenti meteoclimatici o della protezione civile nonché della consultazione della mappa del rischio riportata sul sito web www.worklimate.it.

Infine, l’INPS riepiloga le peculiarità della CIGO per “eventi meteo” e per “per ordine di pubblica autorità”, le quali integrano le fattispecie delle causali degli “eventi oggettivamente non evitabili”:

- non è richiesta l’anzianità di effettivo lavoro di 30 giorni che i lavoratori devono possedere presso l’unità produttiva per la quale viene richiesto il trattamento;

- i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale;

- il termine di presentazione è l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato;

- l’informativa sindacale non è preventiva ed è sufficiente per i datori di lavoro, anche dopo l’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, comunicare alle rappresentanze sindacali (RSA/RSU), ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la durata prevedibile del periodo per cui è richiesto l’intervento di integrazione salariale e il numero dei lavoratori interessati.

Sul tema è intervenuto anche l’INAIL pubblicando, sul proprio sito internet, un Vademecum per la gestione del rischio caldo dedicato ai lavoratori,

ai datori di lavoro e alle figure aziendali per la salute e sicurezza.

L’Ufficio Lavoro e Relazioni Industriali rimane a

disposizione per qualsiasi ulteriore informazione. (AG)

Incentivo al posticipo del pre-pensionamento

dal 2 agoSto 2024

Si fa seguito alla circolare prot. n. 255/AG del 29 luglio 2024 per comunicare che l’incentivo al posticipo del pensionamento, da parte di coloro che abbiano già maturato i requisiti minimi per l’accesso alla pensione anticipata flessibile (c.d. “Quota 103), è operativo dal 2 agosto 2024 per i lavoratori dipendenti del settore privato iscritti alla gestione obbligatoria dell’INPS.

Lo afferma l’INPS nel messaggio nr. 1107 del 14/03/2024, con cui fornisce le indicazioni in merito all’incentivo a seguito delle modifiche intervenute nella scorsa Legge di Bilancio.

L’articolo 1, comma 139, lettera a), della Legge n. 213 del 2023, ha infatti previsto per il 2024 la facoltà di conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 41 anni.

Il lavoratore che ha maturato detti requisiti e che sceglie di proseguire l’attività lavorativa potrà essere esonerato dal versamento dei contributi preoperativo

videnziali a proprio carico, beneficiando quindi di un “bonus” sullo stipendio, variabile in base all’inquadramento contributivo e al contratto lavorativo e comunque non superiore al 10%.

La volontà di accesso a tale incentivo deve essere esercitata esclusivamente dal lavoratore, effettuando l’istruttoria sul sito dell’INPS, seguendo il percorso “Pensione e Previdenza” > “Domanda di pensione” e proseguendo all’interno dell’area tematica “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci”. È possibile interrompere la fruizione dell’incentivo in caso di revoca espressa da parte del lavoratore. L’effetto sulla pensione dell’incentivo è una decurtazione fisiologica del montante per quanto concerne il sistema contributivo, mentre non vi sono riflessi in ipotesi di calcolo con il metodo retributivo.

In caso di contestuale applicazione dell’esonero parziale dei contributi IVS a carico del lavoratore del 6% o del 7%, l’INPS ha già chiarito, con la circolare n. 82 del 22/09/2023, che l’incentivo al posticipo del pensionamento è erogato al netto dell’esonero applicato, così determinando un abbattimento dell’accredito contributivo pari alla sola quota residua rispetto alla quota parte di contribuzione del lavoratore esonerata ad altro titolo. L’Ufficio Lavoro e Relazioni Industriali rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione. (AG)

Il Ministro alle Disabilità Alessandra Locatelli alla Legotecnica

Data da ricordare per La Legotecnica Onlus che ha ricevuto per la prima volta nella sua storia di oltre 40 anni di cooperazione sociale la visita di un Ministro della Repubblica, nello specifico dell’Onorevole Alessandra Locatelli al capo del dicastero per le Disabilità.

Durante la mattinata, alla quale hanno partecipato anche il presidente della Fondazione

Friuli Giuseppe Morandini, il presidente di Legacoop Fvg Michela Vogrig, il Sen. Marco Dreosto, l’Europarlamentare Elena Lizzi, il coordinatore per le strutture per l’Handicap dell’Asufc dott. Simone Zorzi, Sonia Domini e Simone Zamparo del Servizio Inserimento Lavorativo, Roberto Spizzo e Marialisa Fabbro della Banca di Udine e Ivan Del Forno e Juli Peressini per l’Amministrazione Comunale, il presidente dott. Nicola Valent ha fatto gli onori di casa guidando la visita, dapprima alla struttura Porgetto So.La.Re (solidarietà-Lavoro-Recupero) e poi ai reparti di legatoria e di assemblaggio della cooperativa.

In particolare ci si è soffermati nel recente Laboratorio Inclusivo avviato nel 2019 grazie all’importante sostegno di Regione Fvg e Fondazione Friuli, che continuano anno dopo anno a sostenerne l’operatività, dove il Ministro ha potuto apprezzare le varie attività svolte dai ragazzi e l’importanza dell’azione di tutoraggio svolta dal personale di Legotecnica senza la quale l’inclusione sociale e lavorativa dei soggetti più fragili non potrebbe concretizzarsi.

La mattinata si è conclusa con un piccolo momento conviviale nel quale il Ministro, persona che è arrivata dirtta al cuore di tutti noi per la Sua empatia, semplicità e disponibilità, ha colloquiato con i ragazzi (tutti molto emozionati) manifestando apprezzamenti per il lavoro e l’impegno svolto incoraggiandoli a continuare così e questo per tutti noi è stato il più bel regalo.

“Mi avevano detto che la cooperativa aveva come scopo l’integrazione lavorativa e sociale di alcune persone diversamente abili, ma per quanto mi guardassi intorno non mi pareva di vederne; tutti mi parevano abili, anzi abilissimi.

Se c’era qualcosa a distinguerli, ma lo scoprii a fatica, era forse qualcosa nel loro sguardo: quella luce di gioia di vivere che non si trova più nel mondo imbronciato in cui viviamo.”

Maurensig

lavorazioni manuali e assemblaggi

target_Etichettatura

Legatoria Industriale

Depliantistica_Cordopieghe_Pieghevoli vari formati_ Libri a filo-refe_Libri in brossura fresata_Volumi cartonati_Volumi colla PUR_ Riviste e opuscoli_Accoppiature_Cucitura a punto metallico_Cellofanatura_Cucitura Singer

Via D’ Antoni 26 -33037 Pasian di Prato (Ud) tel. 0432.652113 info@lalegotecnica.com commerciale@lalegotecnica.com www.lalegotecnica.it

“I mercoledì della previdenza”

IL CONTO ASSICURATIVO

la noStra formazione per l’amminiStrazione e geStione del perSonale

È con piacere che proponiamo una serie di incontri formativi in materia di amministrazione e gestione del personale con focus sulle prestazioni erogate dall’INPS. Relatore sarà il dott. Michelino De Carlo, già funzionario dell’INPS presso la sede di Udine.

Di seguito il dettaglio del programma:

I CONGEDI DI MATERNITÀ, PATERNITÀ

E I CONGEDI PARENTALI

MERCOLEDÌ 11 SETTEMBRE 2024 - DALLE

ORE 15.00 ALLE 17.00

- L’astensione obbligatoria (flessibilità, anticipata e prolungamento).

- Il congedo di paternità obbligatorio.

- I congedi parentali (frazionabilità e congedi a “ore”).

I PERMESSI PER L’ASSISTENZA DI PERSONE DISABILI (L. 104/92)

MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE 2024 - DALLE

ORE 15.00 ALLE 17.00

- I permessi per l’assistenza di figli e familiari disabili gravi (fruizione in “ore” e fruizione “mista”).

- Il congedo straordinario per l’assistenza di persone disabili.

I REQUISITI PER ANDARE IN PENSIONE

MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE 2024 - DALLE ORE

15.00 ALLE 17.00

- La pensione anticipata e la pensione di vecchiaia.

- Lavoratori precoci e lavori usuranti.

MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 2024 - DALLE ORE 15.00 ALLE 17.00

- La contribuzione volontaria per raggiungere il diritto alla pensione.

- Riscatto della laurea (calcolo e agevolazioni).

- I contributi figurativi.

LA GESTIONE SEPARATA

MERCOLEDÌ 13 NOVEMBRE 2024 - DALLE ORE 15.00 ALLE 17.00

- Iscrizione e soggetti obbligati.

- Le prestazioni pensionistiche e quelle a sostegno del reddito.

LE INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE

MERCOLEDÌ 27 NOVEMBRE 2024 - DALLE ORE 15.00 ALLE 17.00

- NASpI - Nuova assicurazione sociale per l’impiego.

- DIS-COLL indennità di disoccupazione per gli iscritti alla gestione separata.

Tutti gli incontri si terranno in presenza nella nostra sede, in Viale Ungheria n. 28 a Udine. La quota di partecipazione per singolo incontro e per singolo partecipante è:

- 50 Euro + Iva per le Imprese Associate;

- 70 Euro + Iva per le Imprese non Associate.

L’adesione all’intera proposta formativa (6 incontri) per singolo partecipante sarà scontata del 20%, sia per le Imprese Associate che per le Imprese non Associate.

Le Imprese interessate sono pregate di rinviarci, quanto prima, l’allegata scheda di adesione debitamente compilata.

L’Ufficio Relazioni Industriali è a disposizione per ogni chiarimento, tel. 0432.507377 - email lavoro@confapifvg.it.

(AG)

- Scheda di adesioneda restituire ad APISERVIZI SRL con unico socio - e-mail: lavoro@confapifvg.it

LA NOSTRA FORMAzIONE

PER L’AMMINISTRAzIONE E GESTIONE DEL PERSONALE:

“I MERCOLEDÌ DELLA PREVIDENzA”

in presenza nella nostra Sede a Udine, in Viale Ungheria, n. 28

Impresa

Ccnl applicato __________________________________________________ N. dipendenti

Indirizzo sede legale

Telefono

Codice destinatario SDI/PEC

“I MERCOLEDÌ DELLA PREVIDENzA”

 I congedi di maternità, paternità e i congedi parentali (11 settembre 2024)

 I permessi per l’assistenza di persone disabili (25 settembre 2024)

 I requisiti per andare in pensione (16 ottobre 2024)

 Il conto assicurativo (23 ottobre 2024)

 La gestione separata (13 novembre 2024)

 Le indennità di disoccupazione (27 novembre 2024)

Elenco partecipanti

Quota di partecipazione per singolo incontro e singolo partecipante:

 50 Euro + Iva per le Imprese Associate;

 70 Euro + Iva per le Imprese non Associate.

Quota di partecipazione per 6 incontri per singolo partecipante:

 240 Euro + Iva per le Imprese Associate;

 336 Euro + Iva per le Imprese non Associate.

Pagamento da effettuarsi successivamente agli incontri: Con bonifico bancario intestato ad APISERVIZI SRL con unico socio, Viale Ungheria n. 28 - 33100 Udine - Unicredit S.p.A. IT 97 E 02008 12310 000040033100

Nuovo Piano energetico del Friuli Venezia Giulia

la ConSultazione pubbliCa

Si ConCluderà

il 19 agoSto 2024

Con la Delibera di Giunta regionale n. 996 del 4 luglio 2024 è stata adottata la proposta di Piano energetico regionale, la cui consultazione pubblica si concluderà il 19 agosto 2024.

La Regione Friuli Venezia Giulia, per garantire la completa informazione e la partecipazione alle consultazioni, l’8 luglio ha tenuto la conferenza stampa di presentazione della proposta di Piano, in cui sono intervenuti l’Assessore regionale alla difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Fabio Scoccimarro e il Direttore centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Massimo Canali.

Di seguito approfondiamo le caratteristiche del Piano Energetico Regionale.

PREMESSE

La legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 “Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti”, e in particolare l’art. 5, individua nel Piano energetico regionale (PER) lo strumento strategico di riferimento con il quale la Regione, nel rispetto degli indirizzi nazionali ed europei, nonché delle norme vigenti, assicura una correlazione ordinata fra energia prodotta, il suo uso migliore e la capacità di assorbirla da parte del territorio e dell’ambiente.

Il PER individua gli obiettivi principali e le direttrici di sviluppo e potenziamento del sistema energetico regionale per la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia, definendo programmi di attuazione, azioni dirette, linee di indirizzo e di coordinamento, anche per individuare gli interventi oggetto di incentivazioni regionali.

Per la Regione Friuli Venezia Giulia diventa prioritario aggiornare il vigente PER, in coerenza con gli obiettivi del Green Deal europeo, parte integrante della strategia della Commissione europea defini-

ta nella Comunicazione COM (2019) per attuare gli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 e dell’Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici (2015) e, in considerazione del panorama geopolitico contingente, rispondere agli obiettivi urgenti e necessari di sicurezza energetica e autosufficienza energetica della Regione.

PROCESSO

DI VALUTAzIONE AMBIENTALE

STRATEGICA

Con Delibera di Giunta Regionale n. 2080 del 22 dicembre 2023 la Regione aveva dato avvio al processo di valutazione ambientale strategica. I documenti, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, sono i seguenti:

- Rapporto Preliminare del Piano energetico regionale (Allegato 1);

- Proposta preliminare di Piano energetico regionale (Allegato 2);

- Elenco dei soggetti coinvolti nel processo di valutazione ambientale strategica (VAS) del Piano energetico regionale (PER), ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettere p), q), r), s) del decreto legislativo 152/2006 e della deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2015, n. 2627 (Allegato 3).

VAS

TRANSFRONTALIERA

La nostra Regione in considerazione della natura del PER e della possibilità che generi iniziative localizzate in aree prossime a zone di confine, ha inviato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica una notifica per informare la Repubblica d’Austria e la Repubblica di Slovenia in merito all’avvio della VAS della proposta preliminare di Piano, al fine di raccogliere l’interesse di questi Stati ad essere consultati, ai sensi dell’art. 32 del decreto legislativo 152/2006. In data 12 marzo 2024, la Repubblica d’Austria ha notificato al Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale di non avere interesse a partecipare alla procedura; invece, nei termini di legge, la Repubblica di Slovenia non ha fatto pervenire alcun riscontro. Successivamente è stata effettuata l’analisi delle osservazioni e dei contributi pervenuti, durante

la consultazione preliminare, da parte dei soggetti competenti in materia ambientale (SCMA) e sono stati predisposti la proposta di Piano energetico regionale, il rapporto ambientale e la relativa sintesi non tecnica.

PROPOSTA DI PIANO E CONSULTAzIONE PUBBLICA

Con Delibera di Giunta regionale n. 996 del 4 luglio 2024, è stata adottata la proposta di Piano:

- Proposta di Piano energetico regionale (Allegato 1);

- Valutazione ambientale Strategica (Allegato 2);

- Sintesi non tecnica (Allegato 3).

A seguito della pubblicazione della proposta di Piano, del rapporto ambientale di VAS e della sintesi non tecnica del rapporto ambientale, il 5 luglio 2024 è stato dato avvio alla fase di consulta-

zione pubblica per l’invio delle osservazioni, della durata di 45 giorni consecutivi e che si concluderà il 19 agosto 2024.

Le osservazioni devono pervenire unicamente alla PEC: ambiente@certregione.fvg.it con oggetto: Consultazione pubblica PER.

La proposta di Piano, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica, adottati dalla Giunta regionale vengono inoltre sottoposti ai pareri del Consiglio delle Autonomie locali e della competente Commissione consiliare, come disposto all’art. 5, comma 10, della legge regionale 19/2012.

È possibile visualizzare la registrazione della conferenza stampa e le slide utilizzate sulla pagina https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ ambiente-territorio/energia/FOGLIA129/ nella sezione “documentazione”. (CS)

Qualifica manutentori antincendio

obbligatoria

dal 25 Settembre 2024 e rilaSCiata dai vigili del fuoCo

Il Decreto del Ministero dell’Interno del 2 settembre 2021 riguarda i criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il Decreto è composto da 8 articoli e 5 allegati, che sviluppano i seguenti contenuti: identificazione del campo di applicazione (art. 1), descrizione della gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza (art. 2), regole per la informazione e formazione dei lavoratori (art. 3), designazione degli addetti antincendio (art. 4), formazione e aggiornamento (art. 5), requisiti dei docenti (art. 6), regole per la validità dei corsi già effettuati e il primo nuovo aggiornamento degli addetti antincendio (art. 7).

Gli allegati contengono:

- Allegato I - Gestione della sicurezza antincendio in esercizio;

- Allegato II - Gestione della sicurezza antincendio in emergenza;

- Allegato III - Corsi di formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio;

- Allegato IV - Idoneità tecnica degli addetti al servizio antincendi;

- Allegato V - Corsi di formazione e di aggiornamento dei docenti dei corsi antincendio. La novità più rilevante prevista dall’articolo 1 è l’introduzione della figura del tecnico manutentore qualificato, e si stabilisce all’articolo 4 che

gli interventi di manutenzione e i controlli periodici sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio devono essere eseguiti da persona fisica in possesso dei requisiti tecnicoprofessionali (definiti nell’allegato II, in parte modificato e integrato dal DM 15/09/2022).

Per l’ottenimento della qualifica il tecnico manutentore conseguire l’attestazione di qualifica da parte delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. È fatta salva la possibilità, per i soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto svolgono attività di manutenzione da almeno 3 anni, di essere esonerati dalla frequenza del corso e richiedere di essere sottoposti direttamente alla valutazione dei requisiti, con rilascio dell’attestazione di tecnico manutentore qualificato da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a seguito di valutazione positiva dei risultati dell’apprendimento.

Questo sistema di qualificazione dei manutentori dei presidi antincendio entrerà definitivamente in vigore il 25 settembre 2024, dopo essere stato più volte prorogato.

Da questa data i manutentori dovranno essere qualificati se operano sui seguenti presidi antincendio:

- Estintori

- Idranti

- Porte e finestre tagliafuoco

- Sprinkler

- IRAI - rivelazione allarme incendio

- EVAC - allarme vocale gestione emergenze

- Sistemi di smaltimento fumo e calore

- Impianti ad estinzione gassosa

- Impianti a schiuma

- Impianti aerosol

- Impianti water-mist (acqua nebulizzata) - Impianti a polvere

- Impianti a riduzione d’ossigeno

- Impianti a pressione differenziale

Patente a crediti

il miniStero preSenta il deCreto attuativo

A cura di Confapi Aniem

Si è svolta lo scorso 10 luglio la riunione con le parti sociali nella quale il Ministero del Lavoro ha presentato la bozza del decreto attuativo sulla patente a crediti che sarà operativo a partire dal prossimo mese di ottobre (testo trasmesso lo scorso 11 luglio).

Rispetto alle precedenti versioni del provvedimento si segnalano le seguenti novità:

- Art. 1 - Il possesso di alcuni requisiti (iscrizione camera commercio, durc e regolarità fiscale) è attestato con autocertificazione, mentre gli altri dovranno essere attestati con dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà. La disciplina si applica solo alle imprese affidatarie, esecutrici e ai lavoratori autonomi con esclusione dei fornitori e delle prestazioni intellettuali (limitazione contestata che sarà pertanto oggetto di ulteriore verifica). All’atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata la patente in formato digitale e, entro 10 giorni, ne sarà data notizia all’RLS. La patente viene revocata nelle ipotesi in cui sia accertata in via definitiva la non veridicità delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti.

- Art. 2 - Possono accedere al portale che riporta i dati informativi sulla patente, oltre ai soggetti direttamente interessati, anche “i soggetti titolari di un interesse qualificato” (es. committenti privati) limitatamente a parte dei contenuti.

- Art. 3 - Il provvedimento di sospensione, per un massimo di 12 mesi, è adottato per infortuni dai quali scaturisca la morte o l’inabilità permanente (anche parziale) del lavoratore per colpa grave del datore di lavoro; la durata della sospensione terrà conto della gravità della violazione, e delle recidive.

- Art. 4 - La patente potrà avere un punteggio massimo di 100 crediti (con punteggio base di 30) perseguibili attraverso la storicità dell’azienda e investimenti in formazione.

- Art. 5 - Sono state notevolmente ampliate le ipotesi che comportano l’attribuzione di crediti ulteriori, accogliendo, tra l’altro, anche specifiche proposte di Confapi Aniem come quella sui criteri reputazionali (che dovranno essere inserite anche nella Tabella allegata).

- Art. 6 - Si è cercato di valorizzare l’elemento della storicità anche in chiave dinamica (successiva all’ottenimento della patente) riconoscendo “un credito per ciascun biennio successivo al rinnovo dell’asseverazione del modello di organizzazione e gestione, rilasciato dall’organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale). È stato evidenziato al Ministero come la norma, così formulata, sia di difficile e limitata applicabilità.

- Art. 7 - Nell’attuale stesura la disciplina per il recupero crediti sarebbe limitata alle imprese scese sotto i 15 crediti (e quindi impossibilitate ad operare). La frequenza ai corsi di formazione sarebbe riservata al datore di lavoro, ai soggetti autori delle violazioni e, ove presenti, ai lavoratori occupati presso il cantiere nel quale c’è stata la violazione. Viene prevista la valutazione positiva di una Commissione composta dai rappresentanti dell’INL e dell’INAIL.

Il decreto è ancora suscettibile di modifiche e, nelle intenzioni del Ministero, dovrebbe essere approvato comunque nei prossimi giorni.

SOA: rinnovo per la Ita Progetti Srl

è CertifiCata

uni en iSo 9001:2015

L’impresa Associata ITA PROGETTI Srl nasce nel 2012 e ha la propria sede operativa in Muzzana del Turgnano (UD). Nell’esercizio 2023 ha sviluppato un volume d’affari di quasi 9 milioni di Euro, derivante dai quattro settori di core business dell’Azienda.

Sin dalla sua costituzione, l’azienda ha maturato esperienze e formato dei team operativi specializzati per la realizzazione chiavi in mano di opere pubbliche e di immobili residenziali afferenti alle massime classi di certificazione energetica.

L’impresa è anche un General Contractor e opera soprattutto nell’area Nord Est dell’Italia sia negli

appalti pubblici che nelle opere private di media e grande entità, con esperienze e referenze di rilievo in ambito sanitario, assistenziale, sportivo, scolastico ed istituzionale.

Inoltre, è attenta al settore delle Energie Alternative e delle Fonti Rinnovabili, supportata da importanti partners e fornitori, progettisti ed installatori, in particolare, la progettazione di impianti fotovoltaici chiavi in mano sono le punte di diamante dell’offerta ITA PROGETTI. Massima attenzione alle esigenze del cliente, intensa collaborazione in fase progettuale e completa assistenza amministrativo-burocratica caratterizzano il servizio ai clienti, a tutto vantaggio dell’importante rapporto qualità/prezzo delle realizzazioni proposte.

Si occupa anche dei sistemi di monitoraggio, conduzione e manutenzione degli impianti di ogni tipologia, è abilitata alla conduzione di Centrali Termiche superiori i 200kw e all’installazione e manutenzione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra, essendo in possesso di certificazione F-GAS.

È specializzata anche nella progettazione, realizzazione, conduzione e manutenzione di impianti tecnologici, industriali e impianti alimentati da fonti rinnovabili e realizza, inoltre, impianti speciali, impianti a bordo macchina, impianti di videosorveglianza, antintrusione ed allarme. Grazie ad una consolidata esperienza in campo edile e nella conduzione di cantieri complessi ed integrati, supportata da un’importante attività di carattere commerciale e dalle competenze in ambito tecnico, impiantistico ed organizzativo, ITA PROGETTI si propone come unico referente per l’esecuzione del lavoro, avendo eseguito molteplici commesse sia pubbliche che private, tra cui segnaliamo:

- conduzione e manutenzione di parchi fotovoltaici dislocati in varie località e Regioni d’Italia per una potenza di circa 25 MW (VENETO, FRIULI, EMILIA-ROMAGNA, MARCHE, SARDEGNA). CAT. OG11;

- conduzione, manutenzione degli impianti termici centralizzati e tecnologici di potenza superiore a 35KW con delega di terzo responsabile e contabilizzazione dell’energia in n. 80 appartamenti e sezione di n. 20 attività commerciali, del PALAZZO “TERGESTEO” di Trieste. CAT. OG11;

- realizzazione di un impianto fotovoltaico di complessivi 1,4 MW con relative opere di connessione Enel presso il campo sito nella zona industriale di Norbello (OR) per Future Energy srl. CAT. OG9-OG10;

- realizzazione di impianto e cabine di distribuzione energia elettrica su impianti fotovoltaici di complessivi 1,7 MW a Padova per Future Energy srl. CAT. 09-OG10;

- lavori di adeguamento funzionale ex Tribunale di PALMANOVA, per trasferimento Compagnia dei CARABINIERI lotto 1 e 2 e sistemazione area esterna parcheggio per il Comune di Palmanova. CAT. OG1-OG11;

- lavori di rifacimento impianto perimetrale anti scavalcamento con barriere a microonde presso la CASA di RECLUSIONE di PADOVA per il MINISTERO della GIUSTIZIA. CAT. OS30;

- esecuzione delle opere di adeguamento dell’impianti antincendio dell’edificio di via Sant’Anastasio a Triestesede INPS. CAT. OG11;

- manutenzione ordinaria per la du-

rata di tre anni degli impianti idrico-sanitari presso le sedi regionali di proprietà e/o in uso alla Amministrazione Regionale del FVG siti nel territorio della Provincia di Trieste. CAT. OS28;

- lavori di sistemazione presso la scuola media “Enrico Mattei” per il Comune di ANNONE VENETO (VE). CAT. OG1-OS30;

- realizzazione impianto rivelazione incendi, idrico, antincendio ed illuminazione di emergenza presso il Porto turistico PORTOMARAN di Marano Lagunare (UD). CAT. OG11;

- realizzazione impianto di videosorveglianza presso il territorio del Comune di Sacile (PN). CAT. OS19;

- lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di tipo impiantistico idrotermo sanitario e di condizionamento delle strutture Ospedaliere di Pordenone, San Vito al Tagliamento e Spilimbergo del comprensorio A.S.S. n. 5

Friuli Occidentale, per la durata di 12 mesi. CAT. OS28-OS3;

- lavori di realizzazione nuovo impianto di illuminazione con nuove torri faro dello stadio “Tognon” di Fontanafredda (PN) - OG10OS30;

- lavori di smantellamento e sostituzione impianto di climatizzazione presso l’immobile di proprietà dell’Agenzia delle Entrate di via Gorghi a Udine, per il Ministero delle Politiche Agricole. CAT. OS28

L’azienda è certificata UNI EN ISO 9001:2015, sistema di gestione per la qualità, manutenzione di edifici, installazione impianti elettrici, di condizionamento, idricosanitari, di riscaldamento e fotovoltaici, è iscritta anche nel Registro Nazionale Installatori (FER) quale soggetto qualificato all’attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili. Con il rinnovo dell’attestazione SOA ha ottenute le categorie:

- Categoria OG1 (edifici civili e industriali) per la classifica III-BIS (1.500.000 euro);

- Categoria OG9 (impianti per la produzio-

ne di energia elettrica) per la classifica III (1.032.000 euro);

- Categoria OG10 (impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua e impianti di pubblica illuminazione) per la classifica III-BIS (1.500.000 euro);

- Categoria OG11 (impianti tecnologici) per la classifica III (1.032.000 euro);

- Categoria OS28 (impianti termici e di condizionamento) per la classifica II (516.000 euro);

- Categoria OS30 (impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi) per la classifica II (516.000 euro).

Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro.

Al fine d’assistere gli Imprenditori, l’Associazione ha predisposto un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione.

(CS)

Confapi Aniem News

la newSletter dell’unione nazionale delle impreSe edili manifatturiere e Settori affini

CODICE APPALTI:

LE PROPOSTE

DI CONFAPI ANIEM AL MINISTERO

Come richiesto dal Ministero Infrastrutture, Confapi Aniem ha provveduto all’invio delle proprie proposte nell’apposita piattaforma telematica nella quale le Associazioni sono state invitate ad indicare le criticità interpretative (necessità di riformulare norme potenzialmente ambigue), i disallineamenti testuali (errori di coordinamento all’interno del Codice e tra Codice e Allegati) e le modifiche sostanziali (proposte modificative nel merito delle norme). Tra le indicazioni principali (il testo integrale è stato anticipato al sistema associativo lo scorso 11 luglio) si evidenziano i seguenti elementi:

- Procedure negoziate: limitare la possibilità di ricorrere a tale procedura agli affidamenti di importo fino a 2 milioni, prevedendo l’utilizzo delle procedure aperte per gli affidamenti di importo superiore.

- Requisiti speciali: non richiedere requisiti speciali ulteriori rispetto all’attestazione Soa, limitando la possibilità che vengano inseriti nei bandi requisiti “straordinari” che di fatto hanno come unico scopo la limitazione della concorrenza.

- Subappalto: consentire il subappalto anche attraverso una dichiarazione da presentare anche in corso d’opera. Essendo il subappalto sottoposto alla necessaria approvazione da parte della stazione appaltante, si ritiene che le verifiche di garanzia possano essere ampiamente esercitate dall’amministrazione anche se in fase di gara il concorrente non abbia dichiarato la volontà di subappaltare. Proposto anche di rafforzare il pagamento diretto dei subappaltatori e dei fornitori.

- Riserve: il nuovo Codice omette di indicare qualsivoglia riferimento al termine entro il quale esplicitare le riserve e ciò comprime i diritti dell’esecutore (all’iscrizione della riserva dovrebbe fare contestuale seguito l’esplicazione della stessa); si propone, pertanto, l’indicazione del termine di 15 gg.

- Consorzi stabili: prevedere espressamente il divieto di partecipazione a più di un consorzio stabile.

- Principio di equivalenza CCNL: l’attuale formulazione dell’art. 11 ha consentito a diverse stazioni appaltanti di richiedere l’applicazione del CCL Industria, imponendo agli operatori che applicano altri Contratti di sottoscrivere un impegno che garantisca pari tutele economiche e lavorative. Occorre riconoscere pari dignità ai CCNL stipulati dalle varie Organizzazioni comparativamente più rappresentative (quale la CONFAPI), in vista anche della tutela del principio di autonomia contrattuale. Si segnala, infine, che, nei giorni scorsi, Elena Griglio, capo dell’Ufficio Legislativo del Ministero delle Infrastrutture, ha precisato che il decreto correttivo “dovrà entrare in vigore alla fine dell’anno ma siccome sono necessari alcuni passaggi istituzionali, fra cui il parere del Consiglio di Stato, al massimo a settembre il testo dovrà essere pronto” .

LA VERIFICA

DELLA CONGRUITà

DELLA MANODOPERA

Dopo la conversione in legge (L. n. 95/2024) del decreto recante “disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”, è stato introdotto in capo al responsabile del progetto l’obbligo di verificare la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva prima di procedere al saldo finale dei lavori.

Per i lavori pubblici tale obbligo è disposto per qualsiasi importo.

Per i lavori privati, la soglia è fissata a 70.000 euro; il controllo deve essere eseguito dal direttore dei lavori, qualora nominato e, in mancanza di nomina del direttore dei lavori, l’onere della verifica ricade sul committente medesimo.

La mancata verifica comporta la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro a carico del direttore dei lavori o, qualora questo non sia stato nominato, a carico del committente.

IL DL INFRASTRUTTURE IN PARLAMENTO PER L’ITER DI CONVERSIONE

Il Decreto Legge Infrastrutture (approvato dal Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2024 come anticipato in Confapi Aniem News n. 23 del 25 giugno u.s. e pubblicato sulla G.U. del 29 giugno) ha iniziato il suo iter di conversione in Parlamento.

L’art. 1 prevede una disciplina di aggiornamento dei piani economico-finanziari delle società concessionarie, disponendo che, entro il 31 luglio 2024, le società concessionarie per le quali intervenga la scadenza del periodo regolatorio quinquennale nell’anno 2024, sono tenute a presentare le proposte di aggiornamento dei piani economico-finanziari predisposti in conformità alle delibere adottate dall’Autorità di regolazione dei trasporti. Si introducono, inoltre, misure relative alla realizzazione dell’intervento viario Tarquinia-Palazzi relativamente all’entità del corrispettivo da riconoscere all’Autostrada Tirrenica S.p.a. da parte di ANAS per l’acquisto dei progetti. L’art. 2 contiene disposizioni volte a favorire l’operatività della società per azioni costituita per la realizzazione del Ponte sullo Stretto.

L’art. 3 si occupa dei commissari straordinari disponendo che con un successivo Dpcm sia adottato un piano di razionalizzazione dei compiti e delle funzioni attribuite ai commissari straordinari nominati per la realizzazione degli interventi infrastrutturali prioritari.

ECCESSIVE RIGIDITà

NELLA GESTIONE

DELLE GARE

SONO CONTRARIE

AI PRINCIPI DI RISULTATO

E DI FIDUCIA

Il Consiglio di Stato (Sent. n. 5789 del 1° luglio 2024) ha contestato le eccessive rigidità del sistema telematico di gestione di una gara ritenendo che lo stesso sia in contrasto con i principi di risultato e di fiducia che caratterizzano il nuovo Codice Appalti.

In particolare, ha osserva il Collegio che l’eccessiva “rigidità” della piattaforma informatica approntata per la presentazione delle offerte, unita all’eccessivo “formalismo” con cui la stazione appaltante ha gestito la gara, bloccata sul nascere,

abbiano nella sostanza frustrato i suddetti principi che devono essere considerati immanenti dell’ordinamento.

Nello specifico, non è stata condivisa dai Giudici la tesi, avallata dal Tar, secondo cui generando il file WeTransfer l’appellante avrebbe violato il principio di segretezza delle offerte.

Il principio della segretezza dell’offerta postula che l’offerta economica non debba essere conosciuta in alcun modo nella fase di valutazione dell’offerta tecnica e che l’eventuale commistione tra offerta tecnica e offerta economica va interpretata in modo non formalistico.

Nel caso di specie tale commistione non può ritenersi esserci soltanto sulla base della diversa modalità con cui è stata trasmessa parte dell’offerta tecnica, stante l’impossibilità di caricarla sulla piattaforma telematica. Il principio di segretezza delle offerte sarebbe stato violato se la stazione appaltante avesse riscontrato, all’interno dell’offerta tecnica, elementi tali da consentire di risalire all’offerta economica: criticità questa che, da una parte, nel caso di specie non è stata in alcun modo rilevata e, dall’altra, si sarebbe potuta in astratto verificare anche se il progetto definitivo fosse stato caricato sulla piattaforma telematica.

Il provvedimento di esclusione si fonda, pertanto, su un presupposto, quello della violazione della segretezza delle offerte, indimostrato e giuridicamente insussistente, risultando così viziato per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione.

Le stazioni appaltanti devono perseguire il risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza. Il principio del risultato e il principio della fiducia sono strettamente legati e costituiscono attuazione del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità: la gara, quindi, deve sempre essere funzionale a portare a compimento l’intervento pubblico nel modo più rispondente agli interessi della collettività.

MIT: ROTAzIONE APPLICATA

ANCHE SE COMPORTA MAGGIORI COSTI

Secondo il Ministero Infrastrutture (Parere n. 2624/2024) il principio di rotazione, come disposto dall’art. 49 del Codice Appalti, deve applicarsi anche se l’aggiudicazione dovesse comportare un costo maggiore.

La norma – evidenzia il Ministero - vieta “l’af-

fidamento o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi”. Una deroga al principio di rotazione è prevista solo in “casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto”, nei quali “il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto”.

Il Ministero sottolinea, infine, come la Relazione illustrativa del Codice abbia specificato che, per procedere all’affidamento del contratto in deroga al principio di rotazione, sia necessaria la contemporanea presenza dei presupposti indicati dalla norma (parere in funzione consultiva di ANAC n. 58/2023).

ANAC:

NON PIù AMMISSIBILI

LIMITI AL SUBAPPALTO

Nel fornire un parere (n. 31/2024) su un appalto di servizi, l’Anac ha ribadito che i limiti del ricorso al subappalto, in misura non superiore al 30%, previsti dal previgente Codice dei contratti pubblici, non possono più ritenersi conformi alle norme europee (direttiva 2004/18/CE e alla successiva direttiva 2014/24/CE) a seguito dell’intervento della Corte di Giustizia (decisione del 27 novembre 2019, causa C- 402/18 e decisione 26 settembre 2019, causa C-63/18), Richiamando in materia l’avviso espresso dal giudice amministrativo, che ha ritenuto disapplicabile detto limite legislativo al subappalto per contrasto con l’ordinamento comunitario, l’Autorità ha chiarito che l’amministrazione aggiudicatrice deve fare applicazione della relativa disciplina quale risultante all’esito del citato intervento del giudice comunitario. Pertanto, intervenendo su un affidamento di servizi di Facility Management, manutenzione immobili e impianti nel territorio della Regione Veneto, disposto in vigenza del d.lgs. 50/2016, l’Autorità ha invitato la stazione appaltante a tener conto dell’avviso giurisprudenziale che ha disapplicato il limite legislativo al subappalto previsto dalla norma di riferimento.

ANAC:

NO AL PAGAMENTO

DELL’APPALTO

CON BENI MATERIALI

In un parere approvato nelle scorse settimane (n. 27/2024) in risposta ad un quesito del Comune di

Verbania, l’Anac ha chiarito che, in base al nuovo Codice Appalti, non è possibile procedere al pagamento dell’appaltatore (anche parzialmente) mediante il trasferimento di un bene immobile. Nel caso specifico, quale corrispettivo per la realizzazione di un parcheggio pubblico multipiano era stato previsto il pagamento in parte in denaro e in parte in beni immobili (passaggio di proprietà di un immobile comunale).

Ciò non è ammesso dal nuovo Codice per i contratti d’appalto, ma solo all’interno del partenariato pubblico-privato.

Infatti, “con previsione analoga a quella dell’art. 191 del d.lgs. 50/2016, pur con alcune novità, il d.lgs. 36/2023 disciplina lo schema negoziale in esame all’art. 202 (Cessione di immobili in cambio di opere), collocandolo (come il previgente Codice) nell’ambito della disciplina dettata per il Partenariato pubblico-privato, nel Libro IV, Parte”.

In sostanza, quindi, “la sostituzione del corrispettivo dell’affidatario in tutto o in parte mediante trasferimento della proprietà di beni immobili appartenenti all’amministrazione aggiudicatrice, deve ritenersi limitata ai contratti di partenariato pubblico privato nei termini sopra indicati, con esclusione del contratto d’appalto”.

TAR LAzIO: ISCRIzIONE

NEL CASELLARIO ANAC

SOLO SE INCIDE SU AFFIDABILITà

DELL’IMPRESA

Il Tar Lazio (Sent. n. 12966 del 27 giugno 2024) ha evidenziato che la segnalazione delle imprese nel casellario da parte di Anac deve essere motivata e limitata ai soli casi che incidono sull’affidabilità dello stesso operatore economico.

Il caso specifico ha riguardato un raggruppamento temporaneo che si è visto revocare l’aggiudicazione in quanto una delle imprese del consorzio mandatario non era risultata in regola con il pagamento di imposte e tasse; il consorzio ha contestato tale decisone affermando di aver operato con la dovuta diligenza avendo da ciascuna impresa consorziata esecutrice apposita dichiarazione in merito alla sussistenza di tutti i requisiti generali. L’Anac, tuttavia, aveva ritenuto che ricorressero i presupposti per procedere all’iscrizione della revoca dell’aggiudicazione nel proprio casellario informatico, pur decidendo di non attivare alcun procedimento sanzionatorio nei confronti del consorzio al quale non poteva essere contestata alcuna colpa in merito alla dichiarazione non veritiera resa dall’impresa consorziata.

Il Tar non ha condiviso tale impostazione considerando inidonea la motivazione a supporto dell’iscrizione nel casellario e sottolineando come la stessa Anac avesse ritenuto di non poter addebitare alcuna colpa al consorzio. Se il comportamento del consorzio è stato ritenuto corretto, non

sussisteva alcuna motivazione valida a giustificare l’annotazione.

Il Tribunale ha quindi ritenuto illegittimo il provvedimento di annotazione disposto dall’Autorità anche in considerazione degli effetti pregiudizievoli che ne scaturiscono per l’operatore economico.

Missioni di sistema

del Governo

deStinazioni:

braSile-argentina e indoneSia-filippine

Confapi ci comunica che sta organizzando la partecipazione alle missioni di sistema che il Governo realizzerà nel prossimo autunno: una in Brasile e

Argentina, nella prima metà di ottobre; l’altra in Indonesia e Filippine, all’inizio di novembre.

Si tratta dell’opportunità di esplorare nuovi mercati, stabilire contatti strategici e partecipare a incontri d’affari con potenziali partner locali e Confapi si farà carico di coordinare la partecipazione delle imprese Associate.

Le imprese interessate possono mettersi in contatto con il nostro Ufficio Economico (e-mail economia@confapifvg.it).

(MM)

Unilin Italia: carattere internazionale, anima italiana

pavimenti in laminato, vinile e parQuet

La nostra Associata UNILIN Italia Srl nasce nel 2018 dall’unione tra il produttore leader nel settore dei pavimenti caldi (UNILIN, gruppo industriale belga attivo dal 1960) e il suo distributore Area Pavimenti, un’Impresa familiare evoluta e molto orientata al servizio.

Questo cambiamento è avvenuto quasi in concomitanza con il passaggio generazionale in azienda, guidata ora a livello manageriale dai fratelli Cinzia, Monica e Fabio Ardito. Negli ultimi tre anni il fatturato è raddoppiato, e la copertura del mercato è diventata più capillare su tutto il territorio italiano, estendendosi anche a Malta.

A livello di Gruppo, Unilin conta più di 100 location nel mondo, con 8.600 dipendenti di oltre 70 nazionalità diverse. Questo nuovo carattere internazionale è stato uno stimolo molto positivo per gli oltre 35 addetti della sede di Udine, che infatti hanno abbracciato il cambiamento con entusiasmo, nonostante le iniziali difficoltà di assestamento a una nuova mentalità organizzativa. Anche per affrontare meglio questa evoluzione aziendale, sono state rafforzate le attività formative, sia quelle dedicate ai dipendenti che quelle specifiche per i rivenditori e i posatori. La “Unilin Academy for Excellence in Flooring”, con oltre 20 appuntamenti realizzati sia in sede che lungo lo stivale, ha offerto a più di 200 partecipanti l’opportunità di apprendere, sviluppare e migliorare le conoscenze commerciali e le abilità tecniche riguardanti le fasi di installazione di pavimenti in laminato, vinile, pavimenti in legno ingegnerizzato, oltre manutenzione, riparazione e servizi di pavimentazione da esterni.

Alla formazione si aggiunge una politica di comu-

nicazione coordinata, che riunisce marchi e tipologie di prodotto diverse sotto un’unica filosofia, espressa nel programma di merchandising e di supporto alla vendita messo a disposizione della rete: cataloghi, campionari, espositori, fino alla consulenza completa di allestimento del punto vendita. Una vera strategia integrata sviluppata per garantire la massima soddisfazione dei clienti e degli utilizzatori finali.

Questa visione compatta e omogenea la si ritrova anche nella politica di sostenibilità di Unilin sotto il cappello denominato “One Home”: un progetto dalle molte sfaccettature che punta a misurare e migliorare l’impatto dell’attività dell’Impresa nei confronti dell’ambiente, dei clienti (creando prodotti salubri e certificati, visto che rimarranno nelle case degli acquirenti per moltissimi anni) e dei dipendenti (con particolare focus sulla sicurezza e sull’equilibrio vita-lavoro).

Ma il Gruppo punta molto anche su tecnologia e innovazione. Già negli anni ’90, con l’introduzione del marchio Quick-Step e il brevetto dell’incastro a secco Uniclic (riferimento nel mercato dei pavimenti flottanti), UNILIN Division Flooring si era affermato come leader tecnologico del settore dei pavimenti in laminato, progressivamente

integrati dai parquet e dagli LVT, in un portfolio sempre più completo.

Oggi questa nostra Associata desidera essere un provider di soluzioni per i professionisti delle pavimentazioni, che a un prodotto bello e dalle alte prestazioni affianca una consulenza puntuale e un servizio impeccabile. Per prendersi cura del futuro dell’Abitare.

(SF)

Autotrasporto. Iscrizione al REN con trattore stradale

Chiarimenti miniSteriali

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione Generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto (di seguito Ministero) con circolare prot. n. 17455 del 9 luglio 2024, è intervenuto sulla possibile iscrizione al Registro elettronico nazionale (REN) delle imprese di autotrasporto di cose in conto terzi di imprese aventi in disponibilità un solo veicolo trattore, anziché almeno un complesso veicolare (trattore e semirimorchio).

Il chiarimento si sarebbe reso necessario a seguito di segnalazioni ricevute da più parti circa il rifiuto di Uffici periferici della Motorizzazione dell’iscrizione al REN da parte di imprese che si trovavano nella situazione appena descritta. La motivazione del diniego “risiederebbe - secondo quanto riportato nota ministeriale - nel fatto che la definizione della professione di trasportatore di merci su strada di cui all’art. 2 reg. CE 1071/2009 fa riferimento alla necessità che anche il veicolo a motore singolo debba essere idoneo al trasporto di merci (talché, dunque, sarebbe idonea la motrice ma non il trattore).”

A giudizio del Ministero questa lettura non è corretta per i seguenti motivi.

Diversamente dalla professione di autotrasportatore di persone, nell’autotrasporto professio-

ne di cose (punto n. 1 dell’art. 2 del regolamento (CE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 1071/2009 del 21 ottobre 2009 in materia di esercizio dell’attività di trasporto cose su strada in conto terzi, non è espressamente richiesto che il veicolo debba di per sé essere atto per costruzione e attrezzatura a trasportare merci, tenuto conto che è qualificata come trasportatore l’impresa che “[...] esegue, mediante veicoli a motore singoli oppure insiemi di veicoli accoppiati, il trasporto di merci per conto di terzi.”

Di conseguenza – a giudizio del Ministero“un’impresa che ha in disponibilità un veicolo a motore singolo, quale un trattore, può senz’altro eseguire un trasporto di merci essendo tale veicolo idoneo - previo aggancio con un semirimorchio - a trasportare la merce”. Cosa che - prosegue il Ministero - non sarebbe stata possibile se nella definizione data al citato punto 1 dell’art. 2, fosse stato previsto che il veicolo dovesse essere atto, per costruzione e per attrezzatura, al trasporto di merci.

L’interpretazione ministeriale dà conferma all’estrema conseguenza della riforma apportata dalla normativa europea in fatto di esercizio della professione di trasporto professionale di cose su strada, con la quale viene spezzato l’ultimo filo del rapporto fra esercizio della medesima e disponibilità di almeno un veicolo atto al carico in capo a un’impresa.

Per l’importanza interpretativa della nota ministeriale se ne riporta di seguito il testo, mentre altre informazioni possono essere richieste all’ufficio economico dell’Associazione.

(AdT)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

Direzione generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto Divisione 5

Prot. n. 17455

Roma, 9 luglio 2024

OGGETTO: Autotrasporto merci - Accesso alla professione - Disponibilità del solo trattore stradale.

È pervenuta una segnalazione della [omissis] secondo la quale alcuni Uffici di motorizzazione civile rifiuterebbero l’iscrizione al REN dell’impresa di trasporto merci su strada che abbia in disponibilità soltanto il trattore stradale.

La motivazione del diniego risiederebbe - stando alla segnalazione - nel fatto che la definizione della professione di trasportatore di merci su strada di cui all’art. 2 reg. CE 1071/2009 fa riferimento alla necessità che anche il veicolo a motore singolo debba essere idoneo al trasporto di merci (talché, dunque, sarebbe idonea la motrice ma non il trattore). Tuttavia l’interpretazione di cui sopra non si ritiene condivisibile per ragioni di interpretazione sistemica e testuale, cui peraltro corrisponde una prassi ampiamente consolidata.

Segnatamente, si confrontino i due riferimenti ai veicoli contenuti nelle definizioni fornite dall’articolo 2, rispettivamente punti 1) e 2), del regolamento (CE) n. 1071/2009.

Mentre nella definizione della professione di trasportatore di persone su strada (punto n. 2) i veicoli devono essere “... atti, per costruzione e per attrezzatura, a trasportare più di nove persone, conducente compreso, e destinati a tal fine ....”, in quella della professione di trasportatore di merci (punto n. 1) non è espressamente richiesto che il veicolo debba essere atto per costruzione e per attrezzatura a trasportare merci, posto che è qualificata come trasportatore l’impresa che “... esegue, mediante veicoli a motore singoli oppure insiemi di veicoli accoppiati, il trasporto di merci per conto di terzi”. Pertanto, un’impresa che ha in disponibilità un veicolo a motore singolo, quale un trattore, può senz’altro eseguire un trasporto di merci essendo tale veicolo idoneo - previo aggancio con un semirimorchio - a trasportare la merce. Viceversa, non sarebbe stato possibile considerare trasportatore un’impresa avente la disponibilità del solo trattore qualora nella definizione data al punto 1 del regolamento (CE) 1071/2009 fosse stato previsto che il veicolo dovesse essere atto, per costruzione e per attrezzatura, al trasporto di merci.

Si rappresenta quanto sopra a beneficio di un’applicazione omogenea della citata normativa sul territorio e, a tale fine, si pregano codesti Uffici di darne informazione agli Uffici di motorizzazione civile di rispettiva competenza.

Si ringrazia della collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE dott. ing. Vito Di Santo

Allegato

Noleggio di veicoli

prinCipali diSpoSizioni del nuovo art. 84

del CodiCe della Strada

In relazione a quesiti pervenuti circa l’applicazione del novellato art. 84 del codice della strada (c.d.s.) in materia di noleggio di veicoli, con particolare riguardo ai veicoli di trasporto di cose in conto proprio, se ne riassumono di seguito le principali disposizioni, rimandando per gli approfondimenti a quanto riportato su Apinforma n. 6/2023, pp. 45-46:

1. È possibile noleggiare i veicoli da qualunque impresa insediata nell’Unione europea anche per effettuare trasporti nazionali; i veicoli devono essere immatricolati ad uso di terzi; tuttavia, tale limite non è operante per quei noleggi da Paesi della UE, la cui legislazione non prevede la distinzione tra uso proprio ed uso di terzi (art. 84, co. 2).

2. Ferma restando l’immatricolazione ad uso di terzi, il noleggio di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 6 t, inclusi i singoli trattori stradali, è consentito, oltre che fra imprese in conto terzi, come finora, anche da qualsiasi altra impresa (di noleggio, costruttrice et c.) (art. 84, co. 3).

3. Possono essere noleggiati anche veicoli per il conto proprio o ad uso speciale (veicoli dotati di attrezzature permanenti che li rendono idonei a usi ben definiti, ma privi di capacità di carico) con massa complessiva fino a 6 t (art. 84, commi 4 e 4 bis), tenendo per fermo che non è possibile il noleggio di veicoli fra imprese in possesso di licenza in conto proprio, ancorché di massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t.

4. Per l’impiego dei veicoli acquisiti in locazione senza conducente vanno osservate le seguenti condizioni (art. 84, co. 4 ter): - per quanto riguarda il personale, l’impresa locatrice non può distaccare autisti presso l’impresa locataria, che a sua volta, oltre

al proprio personale, può utilizzare anche conducenti acquisiti in somministrazione o distacco da altra impresa, comunque diversa da quella locatrice; - per quanto riguarda il veicolo noleggiato, questo non può essere oggetto di sub-noleggio.

APPARATO SANzIONATORIO

L’art. 84, co. 7 prevede che chiunque adibisca a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 430 a 1.731 euro, se si tratta di autoveicoli o rimorchi ovvero da 42 a 173 euro se si tratta di altri veicoli. Alle stesse sanzioni soggiace chiunque circoli con un veicolo adibito a locazione senza conducente e non destinato a tale uso (art. 84, co. 7).

In caso di mancata esibizione in sede di controllo su strada del contratto di noleggio o del contratto di lavoro del conducente - o, in alternativa di estratti o documentazione equivalente, come, ad es., busta paga - l’organo accertatore provvederà - secondo orientamenti del Ministero dell’interno - ad applicare la sanzione di cui all’art. 180, co. 7 del c.d.s., invitando l’impresa locatrice a produrre i contratti in questione; se l’impresa non li dovesse produrre perché mancanti, viene applicata la sanzione di cui al comma 7 bis dell’art. 84, consistente nel pagamento di una somma da 430 a 1.731 euro. Di questa violazione risponde in prima battuta l’impresa locatrice per aver utilizzato un veicolo adibito a noleggio senza rispettare le condizioni prescritte, mentre il locatario sarà coinvolto solo se abbia concretamente contributo al mancato rispetto delle condizioni. In nessun caso il conducente risponde della sanzione in esame.

Inoltre, si applica, come sanzione accessoria alle violazioni di cui sopra, la sospensione della carta di circolazione del veicolo noleggiato da 2 a 8 mesi. A tal proposito, si suggerisce alle imprese locatarie di inserire opportune clausole nei contratti di noleggio circa il rispetto delle condizioni previste per l’utilizzo del veicolo noleggiato e l’espresso divieto di subnoleggio del medesimo.

Altre informazioni possono essere richieste all’Ufficio Trasporti dell’Associazione. (AdT)

Guida senza patente e confisca del veicolo

Chiarimenti interpretativi del miniStero dell’interno

Sull’appliCazione dell’art. 116, Commi 15 e 17, del C.d.S.

La Direzione Centrale della Polizia Stradale del Ministero dell’Interno è ritornata sui presupposti applicativi della sanzione accessoria della confisca del veicolo in presenza di recidiva della guida senza patente o con patente revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici o psichici, di cui ai commi 15 e 17 dell’art. 116 del C.d.S.

Già con circolare del 5 febbraio 2016, a seguito della depenalizzazione di tali condotte illecite, la

Direzione Centrale era intervenuta per chiarire che per recidiva deve intendersi meramente la ripetizione dell’illecito.

Ora, con la circolare del 9 luglio u.s., detta autorità ha definito ulteriormente che il periodo rilevante ai fini dell’accertamento della ripetizione dell’illecito, che fa scattare la confisca del veicolo, è il biennio dalla prima violazione.

Pertanto, alla luce delle indicazioni fornite, è possibile concludere che, ferma restando la sanzione amministrativa del fermo amministrativo nell’ipotesi di primo accertamento di guida senza patente o con patente revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici, la confisca trova applicazione quando tali illeciti siano commessi nuovamente nei due anni dalla prima violazione.

(MM)

Scadenze aziendali del mese di agosto 2024

il Calendario delle SCadenze per il meSe di agoSto 2024

Si ricorda che le scadenze dal 1° al 20 agosto slittano al 20 agosto

GIOVEDÌ 1

SOSPENSIONE FERIALE - Inizia a decorrere il termine di sospensione feriale dei termini processuali.

GIOVEDÌ 15

(POSTICIPA A MARTEDÌ 20)

FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per l’emissione delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di luglio. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione.

VENERDÌ 16

(POSTICIPA A MARTEDÌ 20)

IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il termine per il versamento dell’Iva relativa al mese di luglio. Qualora l’imposta a debito, pur sommata a quella riportata dai periodi precedenti, non dovesse essere superiore a € 25,82, il relativo versamento dovrà essere fatto il prossimo mese unitamente a quello dell’imposta relativa al mese in corso. I versamenti vanno fatti utilizzando il modello F24.

IVA - LIQUIDAZIONE TRIMESTRALE - Scade il termine per la liquidazione ed il versamento dell’Iva relativa al 2° trimestre 2024. Sull’ammontare del tributo dovuto si devono aggiungere gli interessi dell’1%. Qualora l’imposta a debito, pur sommata a quella eventualmente riportata dai periodi precedenti, non dovesse essere superiore a € 25,82, il relativo versamento dovrà essere fatto

il prossimo trimestre unitamente a quello dell’imposta relativa al trimestre in corso. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.

IVA ANNUALE - RATEIZZAZIONE - Scade il termine per il versamento della 6^ rata dell’Iva, relativa al 2023 risultante dalla dichiarazione annuale con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33% mensile a decorrere dal 16 marzo 2024 utilizzando il codice tributo 6099.

IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su:

- redditi di lavoro autonomo;

- redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi e opere dell’ingegno e contratti di associazione in partecipazione;

- obbligazioni e titoli similari;

- dividendi corrisposti nel trimestre precedente;

- redditi di capitale diversi da dividendi e interessi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari;

- provvigioni;

- bonifici relativi ad interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico;

- redditi di lavoro dipendente e assimilati.

I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.

INPS - CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATAScade il termine per il versamento del contributo INPS della gestione separata secondo le seguenti aliquote:

- 26,07% per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva;

- 35,03 % (prima fascia) per i soggetti che non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;

- 24% per i soggetti già iscritti ad altra gestione obbligatoria.

Il contributo così calcolato è posto:

- per un terzo a carico dei percettori dei compensi,

- per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi.

I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.

DOMENICA

25

(POSTICIPA A LUNEDÌ 26)

IVA INTRACOMUNITARIA MENSILI - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al mese di luglio. I modelli da presentare sono:

- l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1-quater e l’INTRA 1-quinquies per le cessioni;

- l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2-quater e l’INTRA 2-quinquies per gli acquisti.

La presentazione deve essere effettuata in via telematica.

VENERDÌ 30

VERSAMENTO DELLE IMPOSTE DOVUTE IN BASE A REDDITI PERSONE FISICHE - Scade il termine per il versamento del saldo per il 2023 e del primo acconto per il 2024, delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte delle persone fisiche soggette agli ISA con la maggiorazione dello 0,40%.

VERSAMENTO DELLE IMPOSTE DOVUTE IN BASE A REDDITI SOCIETÀ DI PERSONE - Scade il termine per il versamento del saldo per il 2023 e del primo acconto per il 2024, delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte delle società di persone soggette agli ISA con la maggiorazione dello 0,40%.

VERSAMENTO DELLE IMPOSTE DOVUTE IN BASE A REDDITI SOGGETTI IRES - Scade il termine di versamento del saldo per il 2023 e del primo acconto per il 2024 delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei

soggetti Ires, il cui periodo d’imposta si è chiuso il 31.12.2023 beneficiando della proroga di 180 giorni e soggetti agli ISA con la maggiorazione dello 0,40%.

DIRITTO ANNUALE CCIAA - Scade il termine per il versamento del diritto camerale dovuto per il 2024 per i soggetti ISA con la maggiorazione dello 0,40%. Il pagamento dovrà essere effettuato utilizzando il modello F24, compilando la sezione Regioni ed Enti locali ed indicando il codice tributo 3850.

STUDI DI SETTORE - Scade il termine per effettuare il versamento dell’Iva con la maggiorazione dello 0,40% relativa all’adeguamento dei ricavi agli ISA e dell’eventuale aumento del 3%.

SABATO 31 (POSTICIPA A LUNEDÌ 2 SETTEMBRE)

CONTRATTI DI LOCAZIONE - Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° agosto 2024 e versamento dell’imposta di registro per i contratti di locazione con annualità scaduta il 31 luglio 2024.

LIQUIDAZIONE IOSS - Scade il termine per l’invio telematico della dichiarazione Iva IOSS del mese precedente relativa alle vendite a distanza di beni importati da parte di soggetti iscritti al nuovo Sportello unico per le importazioni IOSS.

SOSPENSIONE FERIALE - Scade il periodo di sospensione feriale dei termini processuali.

(Pz)

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