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Notiziario a cura del segretario nazionale

Cosa bolle in pentola Cari Associati,

Restando in ambito trisocietario, Vi informo, infine, che il CDN SIED ha provveduto alla sostituzione del Dott. Massimo Conio, componente SIED dimissionario del Comitato Scientifico FISMAD, con il Prof. Matteo Neri. Sotto la guida del nuovo Presidente FISMAD Prof.ssa Carolina Ciacci e del rinnovato Comitato Scientifico, cui fanno parte anche i componenti di AIGO e di SIGE, verrà redatto il programma del 22° Congresso FISMAD di Napoli 2016. Sarà mia cura informarVi prossimamente sulle novità salienti del prossimo FISMAD. Ma prima di allora avrà luogo un altro importante evento scientifico: il Corso Nazionale SIED 2015 che si terrà a Fermo dal 28 al 30 settembre. Il programma del Corso è stato preparato dal Prof. Giampiero Macarri, Direttore del Corso, con il contributo della Commissione Scien-

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eccomi di nuovo qui prima della pausa estiva per informarVi sulle attività societarie. Come forse già saprete lo scorso 25 marzo a Bologna, durante il congresso FISMAD, si è svolta l’Assemblea Straordinaria dei Soci. Purtroppo, nonostante lo volontà e l’impegno di tutti i partecipanti, non è stato possibile approvare interamente il nuovo Statuto anzi, a dire il vero, parecchi articoli restano ancora da discutere. Sulla base di questa evidenza è stato quindi necessario convocare una nuova Assemblea Straordinaria dei Soci che si terrà immediatamente dopo la pausa estiva. A questo punto è fortemente auspicabile che, attraverso un percorso condiviso, si possa finalmente giungere all'approvazione dell'intero nuovo Statuto. Sempre a Bologna, si è anche tenuta l’Assemblea Ordinaria dei Soci durante la quale, oltre ad essere stato approvato il bilancio consuntivo societario del 2014, è stato presentato lo stato di avanzamento dei progetti SIED da parte dei Responsabili di Commissioni, Team, della Scuola di Formazione, dei Direttori Editoriali del Portale e del GIED. Chi fosse interessato ai dettagli li troverà sul verbale di Assemblea pubblicato sul nostro portale. Al FISMAD c’è stata anche la prima riunione del Board del Progetto GeCo, che ha sancito la nascita ufficiale di questa iniziativa coordinata dalla Commissione Scientifica e da quella Medico-Legale. In tale riunione è stato deciso di organizzare, all’inizio del 2016, un Consensus Report SIED sulle Complicanze dell'Endoscopia Digestiva, propedeutico all’attivazione di un Registro Nazionale delle suddette complicanze. Nel portale si possono trovare tutte le informazioni a riguardo nella sezione dedicata alla Commissione Medico-Legale.

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tifica. Il Direttore ci anticipa brevemente il format: il Corso sarà interamente dedicato all’Endoscopia Biliopancreatica e sarà composto da sette tavole rotonde con i maggiori esperti italiani del settore. Sono altresì previsti tre “Meet the Expert” in cui nomi illustri di fama internazionale presenteranno lo stato dell’arte e le prospettive future della terapia endoscopica per la patologia biliopancreatica. Si terrà, inoltre, il simposio satellite "SIED incontra IG-IBD" che, ancora una volta, testimonia l’impegno della nostra Società su questa patologia di rilevante impatto socio-economico. Ampio spazio sarà dato alla interattività ed alla discussione. Non mancherà, inoltre, il coinvolgimento dei giovani con la presentazione di casi clinici e saranno messe a disposizione 100 borse di studio per la partecipazione di medici “under 35”, iscritti alla SIED. Infine, come di consueto, sarà allestito il “Learning Center” ed il Corso ANOTE per gli infermieri di Endoscopia Digestiva. Credo che con questi presupposti non possiamo proprio esimerci di partecipare tutti al Corso di Fermo! Alcune importanti Società scientifiche internazionali periodicamente si interfacciano con la SIED per avviare programmi di collaborazione o di formazione che riguardano i giovani Associati. A tal proposito Vi segnalo che, a seguito della selezione operata dalla Commissione Scientifica, i due candidati che la SIED ha proposto per il progetto denominato “Emerging Stars” della World Endoscopy Organization sono la Dott.ssa Roberta Maselli e il Dott. Giovanni Aragona ai quali vanno fatti i nostri migliori auguri per la successiva selezione. Inoltre, la Dott.ssa Silvia Paggi è recentemente entrata a far parte del gruppo di lavoro ESGE, Endoscopy Service Working Group Quality Improvement Committee (QIC). Tornando alle nostre latitudini, Vi ricordo che procede, ormai speditamente, il programma dei Corsi di aggiornamento teorico-pratico su vari aspetti di endoscopia gastrointestinale organizzati della Scuola di Formazione SIED e dei Corsi di Formazione “IBD-ENDO” sugli score endoscopici nelle IBD, questi ultimi realizzati grazie alla partnership di SIED con IG-IBD. Al fine di poter partecipare a tutte queste attività formative accreditate che stanno raccogliendo grandi consensi Vi viene periodicamente inviata una newsletter; approfittatene per iscriverVi: i posti sono limitati! Grazie al reperimento della copertura economica necessaria e al lavoro del Team Qualità & CRM, coordinato dal Dott. Giancarlo Spinzi si è aperta la fase II del Progetto Accreditamento. è possibile, già da ora, accedere a questo progetto attraverso l'autocandidatura per l'accreditamento, disponibile gratuitamente per altri 10 centri di Endoscopia Digestiva. Le domande da parte di questi centri dovranno essere indirizzate a Kiwa Cermet (assistenza. commerciale@kiwacermet.it). Le modalità dettagliate per l'accreditamento possono essere trovate sul nostro portale nel Box Accreditamento SIED. Ritorno, per l’ultima volta, sul tema restituzione delle quote annuali versate dagli Associati alle Sezioni Regionali. è stato effettuato il pagamento della percentuale di spettanza (nella misura del 20 % a norma di Statuto) della seconda tranche dell’anno 2012 e di tutto l’anno 2013. Inoltre, dal mese di maggio 2015 è stata avviata la restituzione alle Sezioni Regionali delle spettanze del 2014. Ovviamente la restituzione delle quote rimane vincolata all’espletamento delle procedure che ho già inviato ai Segretari e Presidenti Regionali (invio alla Segreteria Tecnica del certificato cartaceo di attribuzione del Codice Fiscale e IBAN) e pertanto ne potranno beneficiare le Regioni in regola con le nuove disposizioni. Si è così voluto sanare

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notiziario un ritardo “cronico” nella restituzione delle quote alle Sezioni Regionali, indispensabili per le attività scientifiche dei CDR. Rammento, inoltre, che la SIED mette a disposizione delle Sezioni Regionali una piattaforma per videoconferenza fruibile anche per le riunioni dei CDR. è molto semplice: basta avere un PC connesso a internet, un paio di cuffie e una web-cam. La Segreteria Tecnica è a Vostra completa disposizione per tutti i semplici dettagli operativi. Infine, una cosa di grande interesse pratico: il programma di protezione professionale per gli iscritti SIED. A coloro a cui fosse sfuggita la Newsletter 654 preparata dal Dott. Luigi Pasquale e dalla Commissione Medico-Legale, ricordo che, grazie ad una stretta collaborazione tra la SIED e la Willis Italia Spa, la nostra Società è riuscita finalmente ad attivare una Convenzione Assicurativa volta a coprire tutti i rischi derivanti dallo svolgimento della nostra professione. Si tratta di una polizza di responsabilità civile professionale con l’estensione alla colpa grave e con un premio competitivo rispetto alla media di mercato. Tutti i dettagli della polizza e le modalità di adesione sono già disponibili sul nostro portale dove troverete un link creato da Willis per i Soci SIED. Vi ricordo altresì che sempre la Commissione di Medico-Legale, coordinata dal Dott. Antonio Pisani, ha pubblicato sul portale libri, raccolte di norme, dispositivi e commenti a sentenze di Cassazione e risponde a tutti i quesiti medico-legali che vengono posti dai Soci, offrendo assistenza legale nell’ambito dei compiti a lei affidati. Auguro una buona estate a Voi tutti.

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Il Segretario Nazionale Marco Pennazio

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PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA A seguito delle modifiche di Statuto apportate nel corso dell'Assemblea dei Soci lo scorso 21 marzo 2013 a Bologna, A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2014 la quota associativa dovrà essere pagata

ENTRO IL 30 APRILE DELL'ANNO SOLARE DI RIFERIMENTO SI RICORDA QUINDI AGLI ASSOCIATI SIED DI EFFETTUARE IL PAGAMENTO PER L’ANNUALITÀ 2015. SI RICORDA ALTRESÌ CHE LA QUOTA ASSOCIATIVA A PARTIRE DALLA PREDETTA ANNUALITÀ 2014 HA SUBITO LE SEGUENTI VARIAZIONI: • Soci fino ai 35 anni di età: € 50,00 • Soci dai 36 anni in poi: € 100,00 • La gratuità per i Soci Under 30 è stata abolita.

La modulistica è disponibile sul Portale societario SIED WWW.SIED.IT nella sezione SEGRETERIA. La Segreteria Tecnica Nazionale SIED resta a completa disposizione per qualsiasi ulteriore informazione e chiarimento. La Segreteria Tecnica Nazionale SIED

Gruppo SC Studio Congressi Servizi per la Comunicazione Via N. Colajanni, 4 - 00191 Roma Tel. (+39) 06 32 90 250 Fax (+39) 06 36 30 68 97 e-mail: sied@scstudiocongressi.it www.scstudiocongressi.it


SOCIETÀ ITALIANA DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA S.I.E.D. BANDO DI CONCORSO per n° 100 BORSE DI STUDIO

La Società Italiana di Endoscopia Digestiva - SIED con il contributo delle Aziende Partner, bandisce per l’anno 2015 n° 100 Borse di Studio con impegno di spesa relativo esclusivamente alla quota di iscrizione e soggiorno per il seguente evento:

“L’endoscopia biliopancreatica ieri, oggi e domani…” Fermo, 28-30 settembre 2015

CDN 2014 - 2016 Presidente I.Stroppa Vice Presidente L.Pasquale Segretario M.Pennazio Consiglieri C.Virgilio Commissione Medico-Legale A.Pisani Commissione Scientifica G.Rotondano Commissione Politica M.Zilli

Le borse di studio sono rivolte ai soci Medici SIED in regola con il pagamento delle quote associative e di età inferiore ai 40 anni alla data di scadenza del Bando 9 luglio 2015. Criterio preferenziale per l’assegnazione della BdS: A) frequenza non retribuita presso strutture endoscopiche di area gastroenterologica, internistica o chirurgica in Italia e/o all’estero (farà fede la certificazione rilasciata dal Dirigente responsabile della struttura); B) specializzando presso Scuola di Gastroenterologia e /o partecipazione alle Assemblee e agli incontri SIED, certificata dai CD regionali o nazionali C) specializzando presso altra scuola ma frequentante strutture di endoscopia (farà fede la certificazione rilasciata dal Dirigente responsabile della struttura); D) Ordine d’arrivo delle domande E) Età anagrafica: saranno selezionati positivamente i più giovani di età Metodologia utilizzata per l’assegnazione : Se il numero delle borse di studio è superiore alle domande, nessun criterio di esclusione Se il numero delle borse di studio è inferiore alle domande: rispetto del punto A, se rimangono borse non assegnate rispetto del punto B, se rimangono borse non assegnate si valuta il rispetto del punto C e successivamente D ed E. All’interno di ciascun punto la graduatoria sarà stilata in base al curriculum, agli attestati di partecipazione ed ai titoli presentati. Se il numero delle Borse di Studio viene esaurito ad uno dei punti A, B o C varrà l’ordine d’arrivo delle domande e, a parità di condizioni, verranno selezionati positivamente i più giovani di età. I candidati dovranno far pervenire alla Segreteria Tecnica Nazionale SIED, Gruppo SC Studio Congressi, Via Napoleone Colajanni, 4 - 00191 Roma, entro e non oltre il 9 luglio 2015, la domanda di partecipazione al concorso in oggetto all’indirizzo di posta certificata: societaitalianaendoscopiadigestiva@legalmail.it , corredata dei seguenti documenti:

Segreteria Tecnica Nazionale GRUPPO SC Studio Congressi Servizi per la Comunicazione Via N. Colajanni, 4 00191 Roma tel. 06/36309599 fax 06/36306897 sied@scstudiocongressi.it

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certificazione attestante la frequenza non retribuita a firma del Dirigente responsabile della struttura di appartenenza del richiedente;

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curriculum vitae e studiorum nel quale deve essere chiaramente indicata la data di nascita;

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attestati di partecipazione a corsi di aggiornamento e/o di formazione delle società scientifiche federate;

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fotocopia di un documento d’identità e del codice fiscale;

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ogni altro titolo (pubblicazioni, premi, precedenti borse di studio, soggiorni e/o stage documentati in centri di ricerca italiani e/o stranieri ecc.) che il candidato ritenga utile ai fini della valutazione.

E’ essenziale l’indicazione del proprio numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica per le necessarie comunicazioni amministrative da parte della Segreteria Tecnica Nazionale SIED. Si precisa che, in caso di mancata segnalazione dei dati anagrafici richiesti, la domanda non potrà essere presa in esame. Le domande saranno valutate, in modo insindacabile, da una Commissione costituita dal Presidente, Segretario Generale e dal Responsabile della Commissione Scientifica della SIED. Ai vincitori sarà data tempestiva comunicazione via fax e/o posta elettronica almeno 30gg. prima dell’inizio del Corso.

La Segreteria Tecnica Nazionale SIED


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La responsabilità professionale del medico

appunti sui principi generali in tema di colpa, di colpa in équipe e di causalità Abbiamo ricevuto dal dr. Gianfranco Iadecola, esperto Componente della Commissione Medico Legale della SIED, in virtù del suo passato di operatore di Giustizia in qualità di Giudice di Cassazione e della sua passione sui temi giurisprudenziali della colpa medica, il seguente prezioso contributo. Ci è sembrato utile portare tali attente ed elaborate riflessioni all’attenzione di tutti i Soci SIED e dei lettori del GIED, al fine di un approfondimento, societario e nella pratica quotidiana, di alcuni importanti temi in ambito medico-legale. Antonio Pisani, Luigi Pasquale, Ercole De Masi

1. Ci si intende qui soffermare sul profilo più “classico” e (anche statisticamente) significativo della responsabilità penale del sanitario, attinente alla cd. colpa professionale ed alle conseguenze prodotte dalla stessa sulla persona del malato. Si tratta del tema maggiormente approfondito dalla giurisprudenza, da sempre impegnata a definire gli elementi identificativi della colpa medica ed a stabilire le condizioni che devono ricorrere per accertare il nesso causale tra il comportamento colposo del sanitario ed il pregiudizio subito dal paziente. Ai fini dell’attribuzione della responsabilità per i reati che si delineano (omicidio colposo o lesioni colpose: a seconda della entità del danno alla persona del malato) occorre infatti verificare, da un lato, che il medico versi in una situazione di colpa (essendo stata la sua prestazione inadeguata e deficitaria), e, dall’altro, che l’esito lesivo sopportato dal paziente sia stata la diretta conseguenza proprio del comportamento colposo osservato dal medico. In sostanza, i due aspetti della colpa del sanitario e del rapporto causale di questa con il

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notiziario danno alla salute del malato sono tra loro inscindibilmente connessi: se, in sede di giudizio, non si accerta la ricorrenza di entrambi, non può configurarsi alcuna responsabilità penale del medico. 2. Quanto alla colpa, la sua ricerca è indispensabile perché non può pensarsi che ogni conseguenza lesiva (sul malato) connessa alla prestazione eseguita dal medico possa costituire fonte automatica di responsabilità e comportare una condanna. L’esperienza insegna, infatti, che, nonostante il rispetto delle cd. leggi dell’arte e l’applicazione più attenta dell’impegno da parte del sanitario, possono pur sempre verificarsi esiti infausti, i quali sono dovuti al sopraggiungere di complicanze che il sanitario non è in grado di prevenire o di fronteggiare a ragione dell’incompletezza e della imperfezione delle stesse conoscenze della medicina. La colpa medica può essere di tipo “generico”, ossia legata ad imprudenza, negligenza o imperizia, ovvero di tipo “specifico”, in quanto conseguente a violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline. Questa seconda forma di colpa ricorre meno frequentemente; essa potrebbe delinearsi, ad esempio, allorchè il sanitario ospedaliero non rispetti le prescrizioni cautelarmente impartite (per la più adeguata tutela del bene della salute degli assistiti) dalla figura apicale, ed in conseguenza di tale omissione si verifichi la lesione personale o la morte della persona ricoverata. Di ordinaria applicazione è, viceversa, la colpa cd. generica, che può assumere, nelle sue articolazioni, le forme che seguono: a) la negligenza ricorre quando il sanitario, per disattenzione, dimenticanza, trascuratezza, svogliatezza, leggerezza, superficialità e carenza di sollecitudine, non applichi le regole comuni di diligenza che ogni medico deve conoscere e rispettare;

c) l’imperizia significa carenza della preparazione tecnica adeguata per lo svolgimento dell’attività sanitaria. Se pure non si può ragionevolmente pretendere da ogni medico il massimo della “perizia” (ossia della bravura tecnica: essendo questa condizionata da diversi fattori, come l’età, l’esperienza, le stesse capacità individuali per così dire “naturali” di ognuno), certo è lecito pretendere da parte di tutti i medici un livello minimo fondamentale di conoscenza tecnica e di capacità professionale, che non può mancare in chiunque eserciti la medicina. Va segnalato che la cd. legge “Balduzzi” (n.189/2012) ha introdotto, a beneficio del medico, una vera e propria depenalizzazione della (sola) colpa lieve per imperizia, peraltro subordinata a due condizioni: che il medico abbia comunque ispirato la propria condotta a linee-guida, o a prassi mediche, accreditate presso la comunità scientifica, ed inoltre che la colpa in cui è incorso il medico (nella scelta delle prescrizioni scientifiche da applicare al caso concreto o

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b) l’imprudenza evoca l’agire avventato, l’eccessiva precipitazione, la fretta ingiustificata. Imprudente è anche il comportamento temerario del medico, il quale non si astenga dall’intervenire, all’infuori di situazioni di urgenza, in ambiti estranei alle proprie competenze specialistiche;

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nelle applicazione delle medesime) risulti essere lieve (ossia non grossolana e macroscopica). Immutata rimane la valutazione penale della colpa per imprudenza o per negligenza, che, perciò, restano punibili anche se lievi. 2.bis Quando l’attività sanitaria si svolga in équipe, devono essere rispettati alcuni criteri di fondo che la giurisprudenza ha individuato e definito. La regola ordinaria da tenere presente è quella dell’affidamento, in base alla quale ciascun partecipe dell’équipe deve riporre fiducia nell’operato degli altri componenti, rispondendo unicamente della propria prestazione. Tale principio, però, incontra alcune eccezioni: a) anzitutto esso non vale per il cd. capo-èquipe, dal quale viceversa ci si attende un controllo sull’operato altrui, essendogli demandato proprio il compito di sorvegliare, dirigere e controllare l’attività dei collaboratori; b) un obbligo di attivarsi insorge -poi- anche in capo a ciascun partecipe del gruppo che interviene, allorchè percepisca contegni inadeguati o scorretti di altri componenti, i quali lascino prefigurare un pregiudizio per il paziente: egli deve segnalare il fatto alla figura apicale perché si adoperi attraverso le opportune disposizioni per rimuovere la situazione pericolosa. Si tenga anche presente che secondo la Cassazione non può invocare il principio dell’affidamento il sanitario che si sia avveduto di avere eseguito una prestazione inadeguata, foriera di danno per il malato. In tal caso (ricorrente in giurisprudenza soprattutto nelle situazioni di fine-turno lavorativo), il medico non può fare affidamento nel fatto che chi gli subentrerà nella cura del paziente certamente si accorgerà del suo errore e ne rimedierà le conseguenze, ma deve egli stesso segnalare l’errore ed assicurarsi che questo venga correttamente riparato venendone rimosse le implicazioni nocive: pena l’assunzione di responsabilità per l’esito lesivo finale subito dal malato, quand’anche tale esito costituisca l’effetto (anche) di un ulteriore comportamento colposo (persino se gravemente colposo) a sua volta riferibile allo stesso medico “subentrante”. 3. Come già osservato, non basterebbe, però, ai fini della condanna del medico, aver accertato che la sua prestazione risulti affetta da colpa, essendo necessaria la prova che proprio la condotta colposa del sanitario sia stata la causa delle conseguenze lesive patite dal paziente. Occorre cioè a dire, dimostrare che queste ultime non si sarebbero verificate se il medico avesse agito in modo corretto ed esente da rimprovero. Il tema è chiaramente quello del cd. nesso causale, già più sopra introdotto. Mentre l’accertamento di tale elemento non si presenta difficile quando la condotta del sanitario sia consistita in una azione (si pensi alla incisione di una arteria fondamentale in sede di intervento chirurgico), la situazione è diversa quando si debba stabilire la correlazione

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causale tra un comportamento omissivo del medico e l’evento lesivo. In tale ipotesi (in cui manca il riscontro nel mondo esterno degli effetti della condotta -che invece esistono in caso di azione, in cui detti effetti consistono nelle tracce del reato- poiché l’omissione non produce conseguenze immediate e direttamente percepibili in natura), il giudizio finale non potrà essere reso dal giudice in termini di certezza, ma solo di probabilità logica, la quale (probabilità), peraltro, per poter consentire al giudice medesimo l’affermazione della esistenza del nesso, dovrà necessariamente essere alta, alias elevata (solo così -per quanto si dirà di seguito- la valutazione giudiziale potrà essere certa “al di là di ogni ragionevole dubbio). 3.bis Sul profilo del nesso causale vi è stata una importante evoluzione negli orientamenti giurisprudenziali in materia di responsabilità medica. Più specificamente, si è passati da una interpretazione assai severa -ed anzi gravatoria- nei confronti del medico (per molti anni la Cassazione ha ritenuto che per ritenere ricorrente il nesso causale bastassero “serie ed apprezzabili probabilità” di successo del comportamento dovuto -ma omesso- da parte del medico), ad una lettura nettamente più equilibrata e di garanzia.

Per attingere un siffatto -rassicurante- risultato probatorio, il giudice dovrà impiegare gli enunciati delle cd. leggi scientifiche di copertura (ossia il portato di tutti gli studi, le ricerche e le sperimentazioni eseguite in medicina sullo specifico fenomeno medico che è oggetto del giudizio), che dovrà però confrontare con tutte le circostanze del caso concreto, e la stessa prova logica, secondo gli ordinari criteri probatori applicati in sede di processo penale. Ad una tale stregua, il nesso causale potrà ritenersi accertato solo quando, esclusa la riconducibilità dell’evento lesivo a processi causali alternativi, si possa affermare “oltre ogni ragionevole dubbio”, e cioè in termini di “elevata credibilità razionale” ossia di “alta probabilità logica”, che la condotta doverosa -omessa dal medico-, ove osservata, avrebbe effettivamente impedito il verificarsi dell’evento pregiudizievole patito dal paziente. è bene rilevare, concludendo sul punto, che la giurisprudenza penale successiva si è allineata pienamente ad una tale posizione di garanzia, tutt’oggi costantemente applicandola. Gianfranco Iadecola

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Il transito è avvenuto grazie ad una (memorabile) sentenza della Suprema Corte del 10.7.2002 (nota come sentenza “Franzese”), pronunciata a Sezioni Unite, la quale, abbandonando le posizioni del passato, ha stabilito che, nel processo penale per responsabilità medica (come in ogni altro caso di cd. causalità omissiva), la prova del nesso causale debba essere raggiunta in termini di certezza processuale, “ossia oltre ogni ragionevole dubbio”. Occorre, cioè a dire, la dimostrazione processualmente certa che, se il medico avesse osservato il comportamento corretto, “il paziente si sarebbe salvato” o, comunque non avrebbe riportato il pregiudizio alla salute viceversa verificatosi.

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