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Anno lX n. 22 - Mozo2OO4 Fores'toli: ieri, oggi e domoni ASS.FOR. editore libero ossociozione senzo {ine di lucro {ondoto dogli opportenenli ol C.F.VA. '1994 nel Direltore Responsobile Cloudio Cugusi Segrolerio di Redozione Giulio Antinorì
Mourizio Curreli Coordinotore Orgonizzotivo Solvolore Scrivo
Grofico e impoginozione Monkey sludio - Cogliori www.monkeystudio.i't Stompo Eurogrofico - Mocomer
ll Notiziorio Foreslole è inyioto o tutti i soci dell'ASS.FOR. ed è presenie nelle edicole dello Sordegno Abbonomento soslenilori
€ 36.00 c.c.p. n" 21970090 Cogliori ASS,FOR. c.p n. 50 Cogliori cenlro 09I24 CAGLIARI Tel. e fox 070.5021 53 Cel|.348.4717997 m.ossfonìl - oss{or it@tiscoli. it Un gronde ringroziomento oì tonti colleghi che honno colloboroto per lo reolizzozione di queslo edizione slroordinorio del Notiziorio Forestole e in porticolore o: Luigi Atzeni, Augusto Boì, Ugo Colleddo Antonio Comeroto, Piero Coo Solvo'fore Cosu, Pierino Doveri, Donilo Forris Doniele Ghisu, Nicolo lsoni, Giorgio Loddo
Giompoirìzio Melis, Gion{ronco Mori S'te{onio Murronco, Roffoele Orrù Morino Ortu, Giovonni Pinno, Michele Puxeddu Froncesco Risloldi, Roberto Rundìni
Domenico Sini, Alberto Scuto. Tesli consultoli:
Guìdo ollo noluro dello Sordegno Fulco Pro'lesi e Fronco Tossi - Arnoldo Mondodorì Editore l9Z3 Sordegno in Fiomme, prospettivo il deserto? oltovio oliro - STEF 1992 Guido ollo Floro e ollo Founo dello Sordegno Edilrice orchivio {otogro{ico sordo s.n.c. Nuoro Cosu Loi Pinno Sossori 1989 Terminologio Foreslole (versione iioliono) dì Giovonni Bernetti Morio Monolocu Gregori, Susonno Nocenlini Accodemio ltoliono di Scienze Foresloli CNR 1980 Biologio venotico di Rodolfo Villoni ediloriole olimpìo Firenzel954 ll Codice dellAmbiente Stefono Moglio e Mourizìo Sontoloci Editrice Lo Tribuno Piocenzo I994 Tro cronoco e storio, le vicende del potrimonio boschivo dello Sordegno Eneo Beccu - Corlo Del{ino
Fo'esi-rli ttri. oggi e ciomcni
Per dioentare Agente Forestale deoi aoere i requisiti psico-fisici preztisti dal D.P.R. 23.1-2.L983, N. 904
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2311211983,N.904 (in Suppl. ordinario allaGazz. Uff. n.49, del 18 febbraio 1983)
Approvazione del regolamento sui requisiti psico-fisici e afiitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia ed i candidati ai concorsi per I'accesso ai ruoli del personale della polizia di stato che espleta funzioni di polizia.
Art.
1
Requisiti psico-fisici per I'ammissione ai concorsi I requisiti psico-fisici di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per la nomina ad allievo agente, ad allievo vice ispettore e a vice commissario nonché i candidati al concorso per l'ammissione al corso quadriennale presso I'Istituto superiore di polizia sono i seguenti 1) sana e robusta costituzione fisica; 2) statura non inferiore a m 1,65 per gli uomini e a 3) normalità del senso cromatico e luminoso;
m 1,58 per le dome;
4) acutezza.visiva'. per 1'ammissione al concorso per la nomina ad allievo agente, non inferiore a 12 decimi complessivi, con non meno di 5 decimi nell'occhio che vede meno;per I'ammissione al concorso per la nomina ad allievo ispettore e a vice commissario, nonché per gli aspiranti allievi commissari in prova presso I'Istituto supe-
riore di polizia, anche con correzione di lenti, non inferiore a l0 decimi in ciascun occhio. L'eventuale vizio di rifrazione negli aspiranti per I'ammissione ai suddetti concorsi, in ogli caso, non pur superare i seguenti limiti: miopia ed ipermetropia: tre diottrie in ciascun occhio; astigmatismo regolare, semplice e composto, miopico ed ipermetropico: tre diottrie quale somma dell'astigmatico miopico e ipermetropico in ciascun occhio; percezione della voce sussurrata a sei metri da ciascun orecchio; 5) l'apparato dentario deve essere tale da assicurare la funzione masticatoria e, comunque, devono essere presenti: i dodici denti frontali superiori ed inferiori: è ammessa la presenza di non più di sei elementi sostituiti con protesi fissa; almeno due coppie contrapposte per ogni emiarcata tra i venti denti posteriori: g1i elementi delle coppie possono essere sostituiti da protesi effrcienti; il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi non pur essere superiore a sedici elementi.
voluminose e moltePlici; 9) le infermità ed imperfezioni dell'addome: anomalie della posizione dei visceri; malattie degli organi addominali, che determinano apprezzabile ripercussione su1lo stato generale; emie; 10) le infermità ed imperfezioni dell'apparato osteo-articolare e muscolare:
tutte le alterazioni dello scheletro consecutive a fatti congeniti;
rachitismo, malattie o traumi, deturpanti od ostacolanti la funzionalità organica o alteranti l'euritmia corporca; malattie ossee o articolari in atto; limitazione della funzionalità articolare; malattie delle aponeurosi, dei muscoli e dei tendini, tali da ostacolame la funzione; 11) le imperfezioni ed infermità dell'apparato neuropsichico: malattie del sistema nervoso centrale o periferico e loro esiti di rilevanza funzionale; infermità psichiche invalidanti, psicosi e psico-newosi anche pregresse; personalità psicopatiche e abnormi; epilessia; 12) le infermità ed imperfezioni dell'apparato urogenitale: malattie renali in
atto o croniche; imperfezioni e malformazioni dei genitali esterni di ilevanza funzionale; malattie croniche dei testicoli, arresto di sviluppo,
o ritenzione bilaterale; idrocele; variocele voluminoso e nodoso; malattie infiammatorie in atto dell'apparato ginecologico, assenza
incontinenza urinaria; 13) le infermità del sangue, degli organi emopoietici e del sistema reticoloistiocitario di apptezzabile entità, comprese quelle congenite; 14) le sindromi dipendenti daaherata funzione delle ghiandole endrocrine; 15) le neoplasie di qualunque sede e natura.
Art.3 Requisiti attitudinali - Disposizione generale. I candidati ai concorsi di cui all'art. I sono sottoposti ad esame attitudinale diretto ad accertare il possesso, ai fini del servizio di polizia, di una personalità sufficientemente matura con stabilità del tono dell'umore, della capacità di controllare le proprie istanze istintuali, di uno spiccato senso di responsabilità, avuto riguardo alle capacità di critica e di autocritica ed al livello di autostima.
Art.4 Requisiti attitudinali per i candidati ai concorsi per la nomina ad allievo agente. I requisiti attitudinali per i candidati ai concorsi per la nomina ad allievo agente sono
i
seguenti:
livello evolutivo che consenta una valida integrazione della personalità con riferimento alla maturazione, alla esperienza di vita, ai tratti salienti del carattere ed al senso di responsabilità; b) un controllo emotivo contraddistinto dalla capacità di contenere i propri atti impulsivi e che implichi I'orientamento dell'umore, la coordinazione motoria e la sintonia delle reazioni c) una capacità intellettiva che consenta di far fronte alle situazioni nuove con soluzioni appropriate, sintomatica di una intelligenza dinamico-pratica, di capacità di percezione e di esecuzione e delle a) un
Art.2 Cause di non idoneita Costituiscono cause di non idoneità per l'ammissione ai concorsi di cui all'articolo precedente le seguenti imperfezioni e infermità: 1) la tbc polmonare ed extrapolmonare, la sifilide, la lebbra; 2) l'alcoolismo, le tossicomanie, le intossicazioni croniche di origine esogena;
3) le infermità e gli esiti di lesioni della cute e delle mucose visibili: malattie cutanee croniche; cicatrici infossate ed aderenti, alternanti I'estetica o la funzione; tramiti fistolosi, che, per sede ed estensione, producano disturbi funzionali; tumori cutanei. I tatuaggi sono motivo di non idoneità soltanto quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme; 4) le infermità ed imperfezioni degli organi del capo: malattie croniche ed
qualità attentive; d) una adauabilità che scaturisce dal grado di socievolezza, dalla predisposizione al gruppo, ai compiti ed all'ambiente di lavoro.
del globo oculare, delle palpebre, dell'apparato lacrimale, disturbi della mobilità dei muscoli oculari estrinseci; stenosi e poliposi nasali; malformazioni e malattie della bocca; disfonie e balbuzie; otite media purulenta cronica; anche se non complicata e imperfezioni
monolaterale, perforazione timpanica, tonsilliti croniche; 5) le infermità del collo: ipertrofia tiroidea; 6) le infermita del torace: deformazioni rachitiche e post-traumatiche; 7) le infermita dei bronchi e dei polmoni: bronchiti croniche; asma bronchiale; cisti o tumori polmonari; segni radiologici di malattie tubercolari dell'apparato pleuropolmonare in atto o pregresse, qualora gli esiti siano di sostanziale rilevanza; 8) le infermita ed imperfezioni dell'apparato cardio-circolatorio: malattie dell'endocardio, del miocardio, del pericardio; gravi disturbi funzionali cardiaci; ipertensione arteriosa; aneurismi; varici estese e voluminose, flebiti e loro esiti comportanti disturbi trofici; emorroidi croniche;
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Foresioii: ieri, oggi e domoni
il Breue storia del Corpo Eorestale in Sardegna
La legge istitutiaa del CEVA- L.R. 5n1rt985, N. 26
Il ruolo del CFVA Gli uffici del CFVA, tutti gli indirizzi e i numeri telefonici delle strutture del CFVA
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llatiziaria f,oresloie
Breue storia del Corpo Forestalc in Sardegna
...Ma questa è un'altta storia ...1a nostra
Il lo Gennaio
di
1845, il Regno Sardegna ebbe un suo
Regolamento pel govemo dei
boschi,
in
applicazione delle
Regie Patenti di Carlo Alberto
del 14 settembre I8M,
n" 132. L'atto istin-ù un'amministrazione forestale organica e artimlata espressamente prepo-
sta alla salvaguardia del parimonio fcrestale isolano.
Con Regio Brevetto dell'8 ottobre 1844 venne approvato il regolamento contenente norme di attività per gli agenti forestali, comprendente, tra I'altro, il tipo di uniforme da indossare durante il servizio e il divieto di esercitare altri impieghi o di avere interessi in lavori "per cui siavi di bisogno combustibile di legne..." La Sardegna fu ripamita in 9 dipartimenti forestali: Cagliari, Sassari, Nuoro, Lanusei, Tempio, Iglesias, Ozieri, Mandas, Macomer, ai quali furono inizialmente assegnati solo 7 Brigadieri. Furono individuati anche 10 distretti cui furono preposti 13 Guardaboschi demaniali. Il numero dei campari che affiancarono i Guardaboschi variava in ogni distretto in funzione della superficie boscata posseduta dai singoli comuni. Il7 ottobre 1851, con Regio Decreto, Vittorio Emanuele
II, variò
I'assetto organizzativo dell'Amministrazione
Forestale. Questa fri ordinata in 3 Ispezioni di Circondario -- Cagliari, Sassari e Nuoro - -rette da altrettanti Ispettori coadiuvati da Sottoipettori, di I e II classe da Capiguardia da Guardaboschi e da Campari.
Dopo I'unità d'ltalia, I'Amministrazione Forestale in Sardegna seguì diversi passaggi:
- ISIO - Conro Reale Forestale - 1q26 - Milizia Nazionale Forestale - 1941 - Real Corpo delle Foreste iale per la Sardegna L.C. 26.02.19 48 la Regione ha competenza normativa primaria ed esclusiva in materia forestale. Dal 11 marzo l97I ll personale del Corpo Forestale dello Stato in servizio nell'isola è transitato nei ruoli della Regione Sarda. Nel 1985 il Consiglio Regionale della Sardegna emanò la legge Regionale n" 26 istirutiva del Corpo Forestale e di
Vigilanza Ambientale della Regione Sarda, nasce il C.F.VA.
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Il 17 dicembre 1994 nasce
ad Oristano I'ASS.FOR.
Associazione degli appartenenti al Corpo Forestale e di ,,{ Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna, che chiede §dr ormai da diversi anni 6 all'Amministr anone Regionale di riqualificare le strutture che in questi anni hanno gestito le risorse ambientali senza un reale indirizzo; riorganizzare I'amministrazione delle nostre foreste e pianificare gli interventi nella "forestazione". Per conseguire tali obbiettivi, sarebbe necessario un Corpo Forestale specializzato, numericamente e capillarmente presente su tutto il territorio, con compiti definiti e regolamentati per gli interventi nei vari settori di competenza, soprattutto per I'attMtà di vigilanza e prevenzione delle nuove emergenze ambientali. o a
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il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
la legge istitutizta
L.R. 5/11/1985, N. 26 Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della regione sarda
Art. I Er istituito
il Corpo forestale
e di vigilanza ambientale della regione sarda Nel quadro della programmazione regionale il Corpo prolvede, in base alle leggi vigenti. alle seguenti funzioni:
- tutela tecnica ed economica dei boschi; - tutela tecnica ed economica dei beni silvo-pastorali del comune e degli Enti
pubblici; - tutela dei parchi, riserve, biotopi ed altre aree di particolare interesse natue paesaggistico individuate con leggi o prolvedimenti amministrativi; - tutela della flora e della vegetazione; - tutela dei pascoli montani; - propaganda foresta.le e ambientale; - difesa de1 suolo dall'erosione; - controllo dei semì e delle piantine forestali; - quant'altro sia richiesto per la difesa e la tutela delle foreste; - ogni altm funzione attribuita con legge o Regolamento.
ralistico
Al Corpo sono attribuiti compiti di vigllanza, prevenzione e repressione secondo le leggi vigenti nelle materie indicate al precedente comma e in particolare nelle seguenti materie: - caccia; - pesca nelle acqi.re inteme e marittime; - incendi nei boschi e, secondo i programmi regionali annuali di intervento, nelle aree extraurbane; - polizia forestale; - polizia fluviale e sulle pertinenze idrauliche; - beni culturali. I1 Corpo prowede inoltre alla statistica e all'inventario forestale e può predisporre studi sui problemi di interesse forestale e montano ai fini della difesa del suolo e avanzare proposte di soluzione agli organi competenti. 11 Corpo esercita i compiti di cui al presente articolo anche nei territori rientranti nel patrimonio forestale e silvo-pastorale dell'Azienda delle foreste demaniali della regione sarda, in accordo con gli uffici dell'Azienda competenti per
territorio. Sono affidati altresì al Corpo compìti di collaborazione nelle attività connesse alla protezione civile.
Art.2
Il Corpo
forestale
e di vigilanza
(1)
ambientale
è
struttura operativa
dell'Assessorato della difesa dell'ambiente per 1o svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui all'art. l. L'articolazione delle strutture orgarizzative del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, fatta eccezione per 1e stazioni forestali e di vigilarza ambientale, è disposta con il Regolamento istitutivo dei servizi e dei settori di cui agli artt. 5 e 6 della l.r. 17 agosto 1978, n. 51. Fino alla definizione delle procedure di modifica del vigente Regolamento approvato con il D.P.G.R. l0 dicembre 1984, n. 110, il Corpo forestale e di vigilanza ambientale si articola in: a) un'unita operativa con competenza generale in materia di programmazione, coordinamento e controllo degli interventi; b) 7 unità operative territoriali denominate "Ispettorati ripartimentali" con sede in Cagliari, Oristano, Nuoro, Sassari, Iglesias, Lanusei, Tempio Pausania, coordinate dall'unità tenitoriale regionale; c) 80 stazioni forestali e di vigilanza ambientale che operano alle dipendanze delle unita di cui alla lettera precedente, ciascuna nel proprio ambito territoriale. Per gli adempimenti di cui alla presente legge il numero di servizi di cui all'art. 5 della l.r. 17 agosto 1978, n. 51, è aumentato di 4 unità, il numero dei settori di cui all'art. 6 della citata legge è aumentato di 14 unità. La Giunta regionale prowede entro 90 giomi a modificare il Regolamento approvato con il d.P.G.R. 10 dicembre 1984, n. 110.
Art.3 Le circoscrizioni territoriali degli Ispettorati ripartimentali di cui al precedente art. 2, corrispondono a quelle indicate dall'art. 2 dellal.r.23 ottobre 1978,n.62,
e successive modificazioni ed integrazioni. Le sedi delle stazioni forestali e di vigilanza ambientale di cui al precedente art. 2 e le rispettive circoscrizioni sono stabilite con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima. I prowedimenti di cui al precedente comma sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della regione.
Art.4 Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, è disciplinato dalle norme previste per il personale del ruolo unico regionale, salvo quanto disposto nei successivi articoli. In attesa che si proweda alla nuova disciplina prevista dall'art. 10 della l.r. 25 giugno 1984, n. 33, la consistenza, la composizione, le modalità di reclutamento
del Corpo forestale e dalle norme degli arricoli successivi.
de1 personale
di vigllarza ambientale sono disciplinate
Art.5 Il Corpo forestale e di vigilalza ambientale è costituito
da impiegati appartenenti alle fasce funzionali sesta, quinta, qurafia e tefia del ruolo unico regionale previsto dall'art. 27 della 1.r. 17 agosto 1978, n. 51, con le seguenti qualifiche: ispettore forestale e di vigilanza ambientale, assistente forestale e di vigilanza ambientale, sothrfliciale forestale e di vigilanza ambientale, guardia forestale e di v igilama ambientale. Nell'ambito della dotazione organica complessiva del ruolo unico regionale, i contingenti numerici del personale appartenente al Corpo forestale e di vigilanza ambientale sono specificatamente determinati secondo le modalità di cui all'art. 30, secondo comma, della 1.r. 17 agosto 1978, n. 51. Il contingente numerico dei sottuffrciali non deve superare comunque la quota di un terzo del contingente numerico delle guardie forestali. Le qualifiche funzionali di ispettore forestale e di vigilanza ambientale per la sesta fascia funzionale, di assistente forestale e di vigilanza ambientale per la quinta fascia, di sottuffrciale e di vigilanza ambientale per la quarta fascia e di guardia forestale e di vigilanza ambientale per la terza fascia integrano que11e previste nella Tab. A allegata alla 1.r. 17 agosto 1978, n. 51, e successive integrazioni; nella predetta Tab. A sono soppresse le qualifiche di sothrfficiale forestale, capo guardacaccia, capo guardia giurata, guardia forestale, guarda caccia e guardia giurata.
Art.6 La dotazione organica del ruolo unico regionale prevista nella Tab. B allegata alla l.r. 12 gennaio 1982, n. 2, è incrementata di 580 posti nella terza fascia frrnzionale e di I 80 posti nella quarta fascia funzionale. Gli aumenti di organico di cui al precedente cofiìma, sono destinati ad incrementare i contingenti numerici di personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, per le corrispondenti quali{iche di guardia forestale e di vigilanza ambientale e sottuffrciale forestale e di vigilanza ambientale, come determinati ai sensi del secondo comma dell'art. 5.
Art.7 personale appartenente al Corpo forestale e di vigilanza ambientale esercita le funzioni tecniche e di polizia indicate all'art. I e gli altri compiti stabiliti con legge o Regolamento, nell'ambito della fascia funzionale di appartenenza, oltre a quelli derivanti dalla qualifica di agente di pubblica sictrezza attribuita a termini del D.PR. 6 maggio 1972, n. 297. Ai sensi dell'art. 4, lett. n), della 1.r. 7 gennaio 1977, n. l, si prorwederà, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare il Regolamento di athrazione del presente articolo per la disciplina delle attribuzioni delle specifiche funzioni alle varie categorie del personale del Corpo secondo le qualifiche e le relative mansioni assegnate in base all'organizzazione ed ai compiti del Corpo stesso. I1
Art.8 I coordinatori delle unità operative di cui alle lett.
a) e b) del terzo comma dell'afi. 2 sono nominati tra il personale avente la qualifica e i requisiti previsti dalla l.r. 17 agosto 1978, n. 51, nonché la qualifica di cui al primo comma del-
l'articolo precedente.
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o Foresloie
Art.9 L'assunzione del personale con qualifica di ispettore forestale e divigilanza ambientale ha luogo per pubblici concorsi secondo le disposizioni contenute nel Titolo II, Capo III, della l.r. 17 agosto 1978, n. 51, salvo quanto previsto dai successivi commi. Ai concorsi pubblici di cui al primo comma sono ammessi i candidati che, fermi gli altri requisiti generali previsti per I'ammissione agli impieghi regionali siano in possesso di laurea in scienze forestali, scienze agrarie, ingegneria civile, ingegneria idraulica, geologia, scienze biologiche, scienze naturali e giurisprudenza. I concorsi pubblici sono indetti separatamente in riferimento allo specifico titolo di studio tra quelli indicati nel precedente secondo comma, in modo da assicurare che i due terzi del contingente degli ispettori forestali siano costituiti da laureati in scienze forestali. L'immissione in servizio dei vincitori dei concorsi di cui al presente articolo è subordinata all'attribuzione da parte della competente autorità statale della qualifica di agente di pubblica sictrezza ai sensi del D.P.R. 6 maggio 1972,n. 297. In difetto di tale attribuzione il prowedimento di nomina è revocato.
Art.
10
L'assunzione del personale con qualifica di assistente forestale e di vigilanza ambientale ha luogo per pubblici concorsi secondo le disposizioni contenute nel Titolo II, Capo III, della l.r. 17 agosto 1978, n. 51, salvo quanto previsto dai successivi commi. Ai concorsi pubblici di cui al primo comma sono ammessi i candidati che, fermi gli altri requisiti generali previsti per I'ammissione agli impieghi regionali, siano in possesso del diploma di geomeha o di perito agrario. I concorsi pubblici sono indetti sepaxatamente in riferimento allo specifico titolo di studio tra quelli indicati nel precedente comma. L'immissione in servizio dei vincitori dei concorsi di cui al presente articolo è subordinata all'attribuzione della qualifica di agente di pubblica siatrezza da parte della competente autorità statale. In difetto di tale attribuzione, il prowedimento di nomina è revocato.
Art.
ll
L'assunzione del personale con la qualifica di guardia forestale e di vigilanza ambientale ha luogo per pubblico concorso regionale secondo le disposizioni contenute nel Titolo II, Capo III, del1a l.r. 17 agosto 1978, n. 51, salvo quanto previsto dai successivi commi. I posti messi a concorso vengono ripartiti a livello provinciale, in base all'estensione territoriale, alle caratteristiche ambientali ed alle esigenze funzionali, con delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore della difesa delI'ambiente. Ai vincitori del concorso spetta il diritto di opzione della sede provinciale di assegnazione, in relazione alla posizione di graduatoria finale, con obbligo di permanenza nello stesso ambito provinciale per almeno 5 anni. Al concorso pubblico di cui ai precedenti commi, sono ammessi i candidati che, fermi gli altri requisiti generali previsti per I'ammissione agli impieghi regionali, siano in possesso dei requisiti psico-fisici di cui al terzo comma del successivo art. 12, del diploma di scuola media inferiore, ed abbiano età compresa tra i 18 ed i 30 anni, fatte salve le elevazioni ed esenzioni di legge. Non sono ammessi al concorso i candidati che siano stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici ufEci, che abbiano riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o siano stati sottoposti a misura di prevenzione.
Art. 12
Il
concorso di cui all'articolo precedente si svolge in diverse fasi, secondo programmi di esami determinati dall'Assessorato degli affari generali, d'intesa con l'Assessorato della difesa dell'ambiente ed indicati nel bando di concorso medesimo. La prima fase del concorso è volta ad accertare, attraverso prove teorico-pratiche, il possesso di adeguata conoscenza generale dei problemi e delle tecniche relativi alla tutela dell'ambiente e si conclude con la formazione della graduatoria di merito degli idonei per un numero pari a quello dei posti messi a concorso aumentato in misura non superiore al 157o, secondo le indicazioni del bando del concorso medesimo. I candidati risultati idonei sono sottoposti, ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici di cui al D.P.R. 23 dicembre 1983, n. 904, ad un esame clinico generale ed a prove strumentali e di laboratorio a cura dell'Istituto di medicina del lavoro dell'Università degli studi di Cagliari o del Collegio medico costituito presso I'Ospedale militare di Cagliari. I1 candidato può farsi assistere da un medico di sua fiducia. Coloro che non risultino in possesso dei requisiti di cui al presente conìma sono esclusi dalla graduatoria di idoneità, con prowedimento motivato dell'Assessore regionale competente in materia di personale.
lÒ
Ai fini previsti dal precedente comma, l'Amministrazione regionale è autonzzata a stipulare Ie evenruali apposite convenzioni. Art.
13
La seconda fase del concorso è volta a sviluppare le auitudini ai compiti di istituto attraverso la partecipazione ad un apposito corso di formazione presso la scuola forestale dello Stato o istituto pubblico. A tal fine, l'Amministrazione è attoizzata a stipulare con gli idonei un contratto di formazione per il limitato periodo del corso di formazione. Durante la partecipazione a1 corso, agli idonei spetta il trattamento economico previsto per gli allievi guardie del Corpo forestale dello Stato. Al termine del corso gli idonei devono superare gli esami tecnico- pratici che si svolgeranno presso la scuola. Coloro che awanno superato gli esami di cui al precedente comma sono nominati in prova ai sensi dell'art. 44 del1a 1.r 17 agosto 1978, n. 51 secondo I'ordine di una graduatoria stilata in base alla valutazione finale riportata negli esami di cui al precedente comma. L'ammissione in servizio è subordinata all'attribuzione, da parte della competente autorità statale della qualifica di agente di pubblica sicwezza a termini del D.PR. 6 maggio 1972, n. 297. In difetto di tale attribuzione, il prowedimento di nomina è revocato. La graduatoria del concorso è :otilizzataper il conferimento dei posti che si
2 anni dalla sua pubblicazione. Gli oneri relativi alla partecipazione ai corsi di formazione previsti al primo
rendessero vacanti entro
comma, comprensivi di vitto, alloggio, vestiario e dotazione di armi individuali, sono totalmente a carico dell'Amministrazione regionale.
Art,
14
Per I'assunzione del personale con la qualifica di sottufliciale forestale e di vigilanza ambientale si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli, salvo quanto previsto dai successivi commi. In sede di prima applicazione, agli impiegati del ruolo unico regionale con la qualifica di guardia forestale e di vigilanza ambientale che, prescindendosi dai limiti di età, abbiano almeno 6 anni di anzianità nella qualifica stessa e non abbiano subito alcuna sanzione disciplinare nel periodo di 5 anni anteriori al bando, è riservato il 50% dei posti a concorso con.urotondamento all'unità superiore. I candidati risultati idonei nella prima fase del concorso vengono ammessi a frequentare apposito corso di formazione tecnico-professionale di durata non inferiore a mesi 6, presso la Scuola del Corpo forestale dello Stato. L'ammissione al corso è disposta nel rispetto della graduatoria di merito che è formata secondo la percentuale di aumento di cui al secondo comma dell'art. 12, fatla comunque salva la riserva di cui al precedente comma riferita ai posti a concorso.
Durante il periodo di frequenza del prescritto corso di formazione tecnicoprofessionale, il personale del ruolo unico conserva il diritto al ftattamento giuridico ed economico spettante per I'appartenenza al predetto ruolo. Agli altri idonei spetta il trattamento economico iniziale previsto per il personale del1a quinta qualifica funzionale del ruolo :unico regionale (2.) I vincitori del concorso sono nominati in prova con I'attribuzione del grado di vice-brigadiere ai sensi dell'art. 44 del1a 1 r. 17 agosto 1978, n. 51. L'immissione in servizio è subordinata all'attribuzione, da parte della competente autorità statale, della qualifica di agente di pubblica sicurezza a termini del D.P.R. 6 maggio 1972, n.297.ln difetto di tale attribuzione, il prorvedimento di nomina è revocato. Ai vincitori di concorso che siano impiegati del ruolo unico regionale si applica I'art.43, commi primo e secondo, della l.r. 17 agosto 1978, n. 51. I sottufficiali di nuova nomina sono destinati alle stazioni forestali. Gli oneri relativi allapartecrpazione al corso, comprensivi di vitto, alloggio,
vestiario
e
dotazione
di armi individuali, sono totalmente a
carico
dell'Amministrazione regionale.
Art.
15
L'Amministrazione regionale è attoizzata a stipulare con I'Amministrazione statale le convenzioni relative ai corsi di cui agli artt. 13 e 14 e, eventualmente anche con le Università, le convenzioni attinenti allaspecializzazione ed aggiornamento professionale del personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.
Art.
16
Al personale con la qualifica di sothrfficiale forestale di vigilanza ambientale sono attribuiti i gradi di brigadiere, maresciallo ordinario, maresciallo capo, maresciallo maggiore e maresciallo scelto al compimento del quadriennio di permanenza nel grado immediatamente inferiore, purché nel medesimo periodo non sia stata irrogata alcuna sanzione disciplinare. Al personale con la qualifica di guardia forestale è attribuito il grado di guardia scelta al compimento del quadriennio di effettivo servizio nella qualifica di
§cr*si<rii: ieri. oggr e d*mani
guardia forestale, purché nel medesimo periodo non sia stata irrogata alcuna sanzione disciplinare. Nell'ipotesi in cui al personale di cui ai precedenti commi sia stata irrogata sanzione disciplinare, l'athibuzione del grado successivo è subordinata alla conforme deliberazione del competente Comitato di servizio, ed è comunque assoggettata ai rita-rdi previsti per le promozioni dall'art. 83 del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957 , n. 3. L'attribuzione dei gradi disposta ai sensi dei precedenti commi determina effetti esclusivamente sotto il profilo della gerarchia- funzionale, fatti salvi i poteri connessi alle mansioni conferite ai sensi dell'art. 37, secondo comma della l.r. 17 agosto 1978, n. 51.
Art.77
vigllanza ambientale le indennità di cui al primo comma sono corrisposte nella seguente misura:
- indennità per servizio d'istituto: lire 200.000, lire 170.000, lire 150.000
e
lire 130.000, per il personale avente la qualifrca rispettivamente di ispettore, assistente, sothrffrciale e guardia forestale e di vigilanza ambientale;
- indennità per servizio di campagna: lire 2.000 per il personale avente la qualifica di sottuffrciale e guardia forestale e di vigilanza ambientale; - indennità per uso di mezzo aereo o marittimo: lire 7.000 per il personale avente la qualifica di ispettore, assistente, sottufliciale e guardia forestale e di vigllar:za ambientale; - indennità per reperibilità e disponibilità: lire 600 orarie, per il personale avente la qualifica di uffrciale, assistente, sottufficiale e guardia forestale e di vigllanza ambientale.
Il numero dei sottr.rffrciali e delle guardie forestali e di vigilanza ambientale
Art,21
destinate alle unità operative di cui alle lett. a) e b) del terzo comma dell'art. 2,
per
il
disimpegno dell'attività amministrativa connessa ai compiti di istituto,
il 5% del numero complessivo del personale cui sono assegnate le medesime qualiflche. Nella percentuale di cui al precedente cornma devono essere ricompresi prioritariamente i sothrfficiali e le guardie nei cui confronti sia stata riconosciuta I'inidoneità fisica in via permanente allo svolgimento delle mansioni proprie del1a qualifica rivestita, ai sensi dell'art. 38 della 1.r. 17 agosto 1978, n. 51 orvero abbiano compiuto il 50'anno di età. non può superare
Art.
18
Fatta salva l'applicazione della norma prevista dall'art. 37, secondo comma, della Lr. 17 agosto 1978, n. 51, il comando delle stazioni forestali e di vigilanza ambientale istituite ai sensi dell'art. 2, è esercitato dal sothrffrciale forestale più elevato in grado, in servizio nelle stesse stazioni. Solo nel caso di temporanea indisponibilità del soth.rfficiale la stazione forestale può essere comandata da una guardia scelta.
Art.
19
In relazione alle particolari funzioni svolte, l'orario di servizio stabilito dall'afi. 49 della l.r. 17 agosto 1978, n. 51, nelle stazioni forestali deve essere articolato in tumi in modo da assicurare il servizio di istituto anche nei giorni festivi. Per le particolari esigenze di servizio, il personale appartenente al Corpo forestale e di vigilanza ambientale è tenuto a prestare la propria opera anche oltre I'orario di obbligo, con diritto al compenso per il lavoro straordinario, ai sensi dell'art. 49 della l.r. 17 agosto 1978, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni. Sino a quando non sarà diversamente disposto dagli accordi previsti dall'art. 2, comma secoildo, della l.r. 25 giugno 1984, n. 33, e in deroga alla norma del quarto comma dell'art.49 della l.r. 17 agosto 1978, n. 51, il personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale per I'assolvimento di compiti di polizia forestale, può essere autorizzato a prestare frno a 40 ore mensili di lavoro straordinario.
Art.20 Al personale appartenente al Corpo forestale
e di vigilanza ambientale competono le seguenti indennità: - indennità per servizio di istituto da corrispondersi in via forfettaria mensile diversificata per il personale con la qualifica di ispettore, assistente, sottuf[rciale e guardia; - indennità per servizio di campagna per ogni giornata di effettivo servizio
in campagna; - indennità per uso di mezzo aereo o marittimo per ogni giomata di effettivo sewizio, per un periodo complessivo annuo massimo di 90 giomi, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione; - indennità per reperibilità e disponibilità quando richiesta dallArrnini*zirr regionale, per ogni giomata di effettivo servizio, per un periodo complessivo annuo massimo di 90 giomi, secondo le modalità stabilite dalla stessa Amministrazione. Le indennità di cui al precedente comma sono cumulabili con il compenso per lavoro straordinario. L'indennità per servizio d'istituto corrisposta in misura forfettaria mensile, ferma la cumulabilità di cui sopra, compete limitatamente a 12 mensiiità, è ridotta nella stessa proporzione in cui ha luogo la riduzione dello stipendio per congedo straordinario, aspettativa, sanzione disciplinare ed ogni altra posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio ed è inoltre sospesa in tutti i casi di sospensione dello stipendio. La misura dell'indennità di cui al presente articolo è determinata con i procedimenti e gli accordi previsti dall'art. 2, comma secondo, della l.r. 25 giugno 1984, n. 33.
Nelle more dell'entrata in vigore degli accordi di cui al comma precedente relativi al triennio 1985-1987, al personale appartenente al Corpo forestale e di
e divigilanza ambientale, qualora la competente autorità statale disponga la revoca della qualifica di agente di pubblica I1 personale del Corpo forestale
siatrezza cessa dall'appartenere al corpo medesimo. Nell'ipotesi prevista dal precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'art. 38, comma primo, della 1.r. 17 agosto 1978, n. 51. DISPOSZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art.22 Agli effetti del D.P.R. 6 maggio 1972, n.297,Ia carriera direttiva del ruolo organico del personale delle foreste e il ruolo organico speciale dei sottufficiali e guardie forestali della regione autonoma della Sardegna sono sostituiti dai contingenti del Corpo forestale e di vigilanza ambientale di cui all'art. 5, rispel tivamente con le qualifiche di ispettore forestale e di vigilanza ambientale, sottufficiale forestale e di vigilanza ambientale e guardia forestale e di vigilanza ambientale.
L'Amministrazione regionale è tenuta a promuovere 1'adeguamento del D.P.R. 6 maggio 1972, n.297, inrclazrone alle qualifiche del personale appartenente al Corpo forestale e di vigllanza ambientale di cui al primo comma del precedente art. 5.
Art.23 Le disposizioni previste dall'art. 90, commi secondo, quinto e sesto della 1.r. 17 agosto 1 978, n. 5 1, sono estese al personale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi della Lr. 12 gennaio 1982,n.2. Ai fini dell'applicazione della norma di cui all'art . 22, commi secondo e quinto, della 1.r.25 giugno 1984,n.33, ai contingenti indicati nel quarto comma delI'art. 90 della l.r. 17 agosto 1978,n.51, sono apportate le seguenti variazioni in aumento: - 10 unità per la quinta fascia funzionale; - 15 unità per la quarta fascia funzionale. Al frne di assicurare I'attività istituzionale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, in relazione alle esigenze operative ed ai connessi rapporti di dipendenza funzionale tra il personale appartenente allo stesso Corpo, gli impiegati aventi le qualifiche di sottuffrciale e di guardia forestale e di vigilanza ambientale che, fomiti del prescritto titolo di studio, svolgano da quattro anni le funzioni superiori accertate dal Comitato per 1'organizzazione ed il personale, sono inquadrati a domanda, anche in soprannumero, nella fascia funzionale immediatamente superiore con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge (3.)
Art.24 In
sede di prima applicazione della presente legge è assegnato al Corpo fore-
stale e di vtgllanza ambientale, nell'ambito dei contingenti determinati ai sensi del secondo comma dell'art. 5, il seguente personale inquadrato nel ruolo unico regionale di cui all'art. 27 della l.r. 17 agosto 1978, n. 51: a) gli esperti in scienze agrarie e forestali provenienti dalla carriera direttiva del ruolo tecnico delle foreste di cui alla 1.r. 7 luglio 1971, n. 18; b) gli esperti in scienze agrarie e forestali provenienti dalla carriera direttiva dei ruoli tecnico e tecnico-amministrativo dell'Azienda delle foreste demaniali della regione sarda di cui allal.r.29 ottobre 1964, n. 24 e successive modificazioni, che ne facciano domanda; c) gli impiegati della quinta fascia funzionale del ruolo unico regionale in servizio presso gli Ispettorati delle foreste e presso I'Azienda della foreste demaniali delia regione sarda, nonché quelli in servizio presso i Comitati provinciali della caccia, provenienti dalla carriera di concetto rispettivamente del ruolo tecnico delle foreste di cui alla 1.r. 7 luglio 1971, n. 18, e del ruolo tecnico della predetta azienda di cui alla l.r. 29 ottobre 1964, n.24, e successive modificazioni, che ne facciano domanda; d) i sottufficiali forestali e le guardie forestali provenienti dal ruolo organico speciale dei sottufftciali e guardie forestali di cui alla l.r 7 luglio 1971, n. 18;
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e) i capi guardacaccia provenienti dai ruoli di vigilanza dei Comitati provinciali della caccia della regione sarda; f) i guardacaccia provenienti dai ruoli di vigilanza dei Comitati provinciali
della caccia della regione sarda; g) i capi guardia giurata e 1e guardie giurate provenienti da1 ruo1o delle guardie giurate del1'Azienda delle foreste demaniali della regione sarda di cui alla 1.r. 8
Il
maggio 1968, n.25. personale di cui alle
1ett. b) e c) del precedente cofllma è tenuto a presentare I'istanza di assegnazione al corpo entro il termine perentorio di 60 giomi dalla data di entrata in vigore della presente legge (4.) Contestualmente all'assegnazione di cui al primo comma, al personale sono attribuite le seguenti qualifiche: - ispettore forestale e di vigilanza ambientale, al personale indicato alle lett. a) e b); - assistente forestale e di vigilanza ambientale, al personale indicato alla lett. c); - sottufficiale forestale e di vigilanza ambientale, ai sottufficiali forestali indicati alla lett. d) ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della l.r. 12 gennaio 1982, n. 2, nonché ai capi guardacaccia ed ai capi guardia giurata; - guardia forestale e di vigilanza ambientale, alle guardie forestali indicate alla lett. d) ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della l.r. 12 gennaio 1982, n.2, nonché ai guardacaccia e alle guardie giurate. Il personale indicato nelle 1ett. e), 0 e g) è tenuto a frequentare un corso di aggiornamento professionale promosso dall'Amministrazione regionale.
Art. 25 Fermo il disposto di cui al primo comma dell'art. 2l il personale indicato alle lett. b), c), e), 0 e g) del primo comma dell'art. 24 cessa di appartenere al Corpo forestale e di vigilanza ambientale qualora, entro 2 anni (5,) non abbia aluto attribuita la qualifica di agente di pubblica siqrezza da parte de11a competente autorità statale. ' In tal caso si applica la disciplina prevista dall'art. 38 della l.r. 17 agosto
di vigilarlza ambientale può awalersi del contributo al funzionamento dei servizi, sulla base delle indicazioni dei responsabili dei servizi stessi, delle associazioni di volontariato e di singoli volontari. Al personale volontario di cui al precedente cofirma non competono indennità o rimborsi, ad esclusione dei rimborsi per spese di trasporto vitto e alloggio, sempre che a tali necessità non sopperisca direttamente I'Amministrazione che ha richiesto o che ha a,utorizzato I'intervento dei volontari. Le norme per I'applicazione del presente articolor saranno definite da apposito Regolamento da emanare, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi della 1.r. 7 gennaio 1977,n.1, in armonia con i principi stabiliti dalle norme statali vigenti in materia. I1 Corpo forestale
Art.
31
In deroga alla disposizione dell'aft.42, comma secondo, della 1978, n.
5
1, ed una volta soltanto, per la copertura dei posti
1.r. 17 agosto
istituiti a norma del
precedente art. 6 della terzafascia funzionale con la qualifica di guardia forestale e di vrgilanza ambientale, il bando del concorso disciplina le prove e le materie d'esame, i poteri della Commissione esaminatrice, ai fini della formazione della graduatoria ed ogni altra specificazione necessaria per I'espletamento del concorso stesso. Il concorso di cui a1 precedente comma è indetto con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, sentito il Comitato per l'organizzazione ed
il
personale.
Analogamente a quanto previsto nei precedenti commi e per una volta so1tanto, è disciplinato con il relativo bando il concorso indetto ai fini della copertura dei posti istituiti a norma dell'art. 6 nella quarta fascia funzionale, con la qualifica di sottuf[rciale forestale e di vigilanza ambientale.
Art.32 (6) Art.33
1978, n.51.
(Omissis) (7.)
Art.26 L'attribuzione delle qualifiche previste da1 terzo comma dell'art. 24 determina il conseguente inquadramento nelle fasce funzionali cui le qualifrche di attribuzione appartengono ai sensi del precedente art. 5.
Art.34 La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna, entra in vigore nel giorno della Sua pubblicazione.
Art- 27 L'Amministrazione regionale fomisce al personale appartenente al Corpo forestale e di vigilanza ambientale i capi di vestiario e l'equipaggiamento necessario allo svolgimento dei compiti di istituto, nonché, secondo le prescrizioni della competente autorita statale, le divise e le armi in dotazione. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, sono determinate le modalità di assegnazione delle dotazioni di cui al precedente comma.
Art.28 (5a) Le funzioni che gli Ispettorati forestali dell'Amministrazione regionale attualmente svolgono per la gestione del patrimonio agricolo- forestale degli Enti pubblici e dei privati, sono delegate agli Enti locali ed ai consorzi di bonifica nei cui ambiti territoriali ricade il patrimonio stesso. La gestione di cui al comma precedente awiene sulle base del programma pluriennale di forestazione, approvato secondo le procedure di cui alla l.r. 1' agosto 1975, n. 33. 11 programma individua gli enti delegati e i finanziamenti per lo svolgimento delle attività gestionali. Gli enti delegati a norna del presente articolo, per la predisposizione e I'attuazione degli interventi di prevenzione e di vigilanza diretti alla cura del patrimonio ambientale ricadenti nei loro territori, possono awalersi degli organi periferici dell'Assessorato della difesa dell'ambiente i quali sono tenuti a prestare la loro collaborazione in base a1le direttive impartite dallo stesso Assessorato, in coerenza con gli indirizzi della programmazione regionale, nelle quali sono
indicate priorità, direttrici e modalità di intervento. Restano ferme le vigenti norne concernenti i compiti attribuiti all'Azienda delle foreste demaniali della regione sarda.
Art 29 (5a) La gestione dei lavori di sistemazione idraulico-forestale è di competenza delle strutture organizzative de1 Corpo forestale e di vigilanza ambientale di cui al terzo comma, lett. b), dell'art.2, sino a quando non sarà operativa la delega di cui all'art. 28, primo comma. I cantieri attivati per la sistemazione idraulico-forestale alla data di operatività della delega restano nella competenza del1e predette strutture sino all'ultimazione dei lavori. Art.30 E'riconosciuto rilevante valore all'opera svolta dalle associazioni di volontarialo e dai singoli volontari.
lza I I I
(1) Articolo abrogato dall'art. B0 della L.R. to dalla data indicata dallo stesso art. 80.
l3
novembre 1998, n. 3i,, con effet-
(2) Comma così modiJìcato dall'art. 11 della L.R. 15 gennaio 1991, n.
6.
(3) Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 14 novembre 1988, n. 42. (4) Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 14 novembre 1988, n. 42. (5) Termine già prorogato di due anni dall'art. I della L.R. 9 novembre 1987, n. 46 ed ulteriormente prorogato di altri due anni dall'art. 15 della L.R. 15 gennaio 1991, n. 6. (5a) Articolo abrogato dall'art. 18 della L.R. 9 giugno 1999, n. 24, a decorrere dalla data indicata nello stesso art. l8 della L.R. 24/1999. (6) Articolo già modificato dall'art. 6 della L.R. l4 novembre 1988, n. 42, e successivamente qbrogdto dall'art. 80 della L.R. l3 novembre 1998, n. 31. 171
Reca disposizioni finanziarie.
Foresioii: ieri, oaai e domoni
IL RUOLO DEL
C.F.V.A.
Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale è struttura dell'Amministrazione Regionale cui sono demandati compiti tecnici e di polizia in campo forestale e di tutela ambientale. Funzioni e compiti sono specificati nelle leggi regionalin.2611985 en.53/1993 che ne delineano anche la struthrra territoriale. La dotazione organica del C.F.V.A. prevista dalla Delibera della Giunta Regionale 2l/17 del 19161200l è di 1360 unita e specificatamente:
o/e previsfo
897 Agenti 377 Sottufficioli 86 Ufficioli -l360
in totole
Persono/e reolmente in seNizio ol 23/02/2004
51 6 55 7
Agenti Sottufficioli Ufficioli Dirigenti
l0B9
in totole
7
27
distribuite nelle sedi appresso indicate: - Una Direzione Generale con sede in Cagliari; - 7 Direzioni Territoriali (Ispettorati Ripartimentali con giurisdizione provinciale o subprovinciale), con sede in Cagliari, Iglesias, Lanusei, Nuoro, Oristano, Sassari, Tempio Pausania; - 82 Stazioni Forestali e di Vigilanza Ambientale (con giurisdizione intercomunale) ciascuna con sede in altrettanti comuni; - 10 Basi Logistico Operative Navali dislocate lungo le coste dell'Isola (di cui 8 operative e 2 in fase di athrazione); - I Sala Operativa Regionale; - 6 Sale Operative fupartimentali;
Al personale del Corpo sono attribuite le qualifiche di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicrrezza in relazione agli ambiti territoriali di competenza; ciò nondimeno la struttua conserva un elevato profilo tecnico, conseguito nei percorsi formativi e maturato nell'esperienza di campo. Destinatari principali dei servizi istituzionali del Corpo, sono le comunità rurali ed i cittadini che in vario modo fruiscono del territorio e delle risorse naturali. Ma il Corpo deve altresì interloquire con numerose istituzioni pubbliche con le quali esistono obblighi e oppornrnità di collaborazione. L'attuale Corpo forestale e di vigilanza ambientale è in larga misura I'erede per compiti, funzioni e ruolo del Corpo forestale dello Stato presente in Sardegna
fino al 1971. Ma i compiti istituzionali del Corpo regionale sono stati ampliati lino a comprendervi quelli di sorveglianza, prevenzione e repressione in materia di beni culturali e di pesca nelle acque marine, nonché quelli di collaborazione nelle attività connesse alla protezione civile. La sua attività, un tempo collegata espressamente ai terreni vincolati, boscati e non, si è oggi estesa, in virtù di sopraggiunte leggi, ed in particolare della legge n.431185*, (* Materia oggi disciplinata dal Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali -Dl.vo29 ottobre 1999 n.490) ad un territorio notevolmente più vasto: tutte le aree boscate, tutte quelle soggette a vincolo idrogeologico, tutte quelle comprese nei piani paesistici. 11 ruolo del Corpo forestale e di vigilanza ambientale è in genere riconosciuto ed accettato da parte dei più che ritengono essenziale la sua attività di prevenzione e di repressione contro i guasti ambientali; vi è tuttavia una certa componente restìa ad uniformarsi a1 dettato delle norme che il Corpo è tenuto ad applicare, componente formata spesso da chi, con una visione del tutto personalistica dell'uso del territorio, sofÈe una vigilanza tesa alla tutela degli interessi col-
lettivi. A1 Corpo spetta sovrintendere alla sorveglianza e alla tutela forestale e ambientale in senso lato, a cominciare dai Patchi nazionali e regionali, delle Aree marine protette, fino a tutte le aree sensibili definite dai Piani paesistici e a tutto il patrimonio forestale dell'isola la cui conservazione e il cui ricupero funzionale e produttivo è costantemente messo in pregiudizio dai mali antichi: incendi, pascolo irrazionale e trasformazione delle foreste in coltivi o in pascoli, a cui si sono aggiunti i mali attuali: aggressione delle coste, apertura selvaggia di cave, predazione del patrimonio culturale. Un grande impegno dunque problematico e prestigioso allo stesso tempo.
TIPOLOGIA DEI SERVIZI E AMBITO OPERATIVO LaL.R. 26185 non sempre risulta di facile lettura, al fine di comprendere la molteplicità dei servizi svolti dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale (c.F.v.A.) Infatti, per ciascuna funzione istituzionale, il Corpo fornisce servizi di diversa natura, riassumibili in tecnici, di vigilanza e operativi. L'attività del C.F.V.A. è comunque fortemente legata al territorio.
FUNZIONI TECNICO- FORE STALI Le funzioni forestali coincidono con le attività "storiche" della struttura, e costituiscono la parte prettamente tecnica delle competenze. Le norme fondamentali di riferimento sono il RDL 326711923 ed il relativo regolamento. A parte talune inadegtatezze dovute al diverso uso dei terreni boscati evolutosi nel corso degli anni con particolare riferimento alle pressioni insediative, la legge forestale resta aacora attuale. Il vincolo per scopi idrogeologici è frnalizzato infatti a scongiurare i danni derivanti dalle denudazioni, frane e alluvioni.
Il C.F.V.A.
esercita la funzione tecnico-forestale con i seguenti procedimenti: - pareri istruttori su progetti di forestazione supportati da finanziamento pubbli-
co;
- a,utorizzazioni elo pareri che comportano la tutela tecnico-economica del patrimonio silvo-pastorale dei Comuni e degli altri Enti Pubblici; - procedimenti vari disciplinati dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale;
- istruttoria di pratiche connesse alla trasformazione dei boschi in altra qualità di coltura, per il successivo inoltro alla C.C.I.A.A.; - autorizzazione di interventi in materia di sughericoltura;
-
autorizzazioni disciplinate dalla vigente ordinanza antincendi.
FUNZIONI DI VIGILANZA Le funzioni di vigilanza del C.F.V.A. sono limitate alle materie di competenza istituzionale. La L.R. 26185 attribuisce al Corpo funzioni di prevenzione e repressione nelle materie di competenza tecnico-forestale, nonché in altre materie, secondo le leggi vigenti.
FUNZIONI OPERATIVE
Il Corpo Forestale coordina le operazioni di lotta contro gli incendi boschivi
e
prowede anche alla prevenzione ed agli interventi operativi con mezzi aerei
e
terrestri. Al Corpo sono affidati compitidi collaborazione nelle attività connesse alla protezione civile e annualmente vengono svolti decine di interventi, grazie alla costante presenza e perfetta conoscenza del territorio.
PROPA.GANDA F'ORESTALE ED AMBIENTALE La funzione di propaganda è fondamentale in quanto è connessa con I'attivita di prevenzione, della quale costituisce una componente di sicura efficacia nel lungo periodo; annualmente vengono assicurati un numero di interventi di varia tipologia, dell'ordine di qualche centinaio. La propaganda viene effettuata con servizi di rappresentanza e supporto tecnico, specialmente in occasione delle feste degli alberi celebrate dalle Scuole e dai Comuni. Gli interventi a caratlere tecnico-didattico vengono attuati in favore degli scolari, ma anche a beneficio di altre utenze, come le associazioni culturali e di volontariato.
STATISTICA ED AGGIORNAMENTO ED INVENTARIO DELLA CARTOGRAFIA FORESTALE REGIONALE La funzione di statistica e di inventario forestale è fondamentale per individuare le cause delle fonti di degrado, e pianificare gli interventi più adeguati.
TUTELADELLE SPECIE IN VIADI ESTINZIONE (CoNYENZTONE Dr WASHTNGTON) SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE CITES - \IGILANZA La tutela delle specie di flora e fauna in via di estinzione viene svolta non solo con la protezione degli habitats, ma anche col controllo de1 commercio internazionale ai sensi della CITES, acronimo di Convenzione Internazionale per la tutela delle specie in estinzione. Il controllo sul commercio riguarda non solo le specie indigene della Sardegna in via di estinzione, ma un lungo elenco di flora e fauna a rischio a livello mondiale.
?l
Noiiziorio Foresfale
Tutti gli indirizzi
ei
numeri di telefono delle strutture centrali e pertferiche del CORPO EORESTALE E DI WGILANZA AMBIENTALE (CEVA)
Direzione Generale del CFVA Via Biasi, 7 09131 CAGLTART (CA)
Tel.070/6066527 Fax.070/6066542
SAIIT OPERTNUA REGIONAI"E
S eruizio Tenitoriale lsp ettor ato Rip aftimentale (S.TLR. ) di Cagliari
Via Biasi,
9
09131 CAGLIARI Tel. O7O16O64804 Fax.07016064812 SALA OPERATIVA Tel. 07016064810 -lFax.
07 0l
Tel. 070/6066502 - 3 - 4 - 5 Fax. 070/6066506
Basi Elicotteristìche Antincenili
Centro Operatiuo Regionale Antincendio (COR)
ELIPORTO di Villasalto Tel.070/956490
Via Biasi, 7
Fax.0701956491
09131 CAGLTART (CA) Tel. 070/6066502 - 3 - 4 - 5 Fax. 070/6066506
Tel.070/9209383
6064802
E/JPOKI\O diPula Fax. 0'70/9245301
Base Logistico Operatiua Naaale (B.L.O.N.)
ili Cagliari Via Ariosto, 24 09129 CAGLTART (CA)
Tel.070160657t8 Fax.07016065715 Base Logistico Operativa Navale (B.L.O.N.) di Villasimius (prossima aperhra)
Stazione CWA di Barumini Via
S.
Nicola,
7
09021 BARUMTNT (CA) Tel. 070/9368093 Fax.070/9368108 Comuni della Giurisdizione: Barumini, Genuri, Gesturi, Las Plassas, Pauli Arbarei, Setzu, Siddi, Tuili, Turri, Ussaramanna, Villamar, Villanovafranca.
Sttzione CFVA di Cagliari (Parco Molentargius - prossima aperhrra)
Stazione CFVA
di Campu Omu (Burcei)
Km. 30,900 - S.S. 125 09040 BURCEI (CA) Tel. Fax. 070/831039 Comuni della Giurisdizione: Burcei, San Vito (parte), Sinnai (parte).
Stnzione CFVA
di Capotena
Via Treviso, 1 09012 CAPOTERRA (CA) Tel.0'10/729201 Fax.0701729301 Comuni della Giurisdizione: Assemini, Capoterra, Decimomamu, Decimoputzu, Uta, Villaspeciosa.
Suzione CFVA di CastÌadas Località Cala Sinzias 09040 CASTTADAS (CA) TeL.0701995182
.
Fa,r.070/ 995183 Comuni della Giurisdizione: Castiadas, Maracalagonis (parte), San Vito tparte). Sinnai (:arte), Vi lasimius. I
Stazione CFUA di Dolianoua Via Campidano, 10 09041 DOLTANOVA (CA) Tel.070/741429 Fax.0701740493 Comuni della Giurisdizione: Dolianova (parte), Donori, Monastir, Nuraminis, San Sperate, Serdiana, Sestu, Ussana.
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Stazione CFVA
di Guspini
Viale Di Vittorio, 32 09036 GUSPTNT (CA) Tel. 070974 I 30 Fax.0701974814 Comuni della Giurisdizione: Arbus, Gonnosfanadiga (parte) Guspini, Pabillonis.
eruizio Tenitoriale I sp ettor ato Rip anìmenule (S.TI.R. ) di lglesias
S
Yia Canepa,
17
09016 TGLESTAS (CA) Tel. 078112703887 Fax. 078112703878 SALA OPERATIVA (Telefonare S.O. CAGLIARI)
Stazione CFVA di Muraaera
Base Elicotteristica Antincendi
Via Delle Coccinelle 09043 MURAVERA (CA)
ELIPORTO di Marganai
TeL.07019930545 Fax. 07O/9931241 Comuni della Giurisdizione: Muravera, San Vito (parte) Villaputzu.
Fax.078l/20063
Stazione CFUA
Tet.0781120064
diPula
Yiale Diaz,46 09010 PULA (CA) Tet.07019209383 Fax.07019245301 Comuni della Giurisdizione: Pula, Domus De Maria (parte), Sanoch, Villa San Pietro.
Base
Ingktico Operatiua Naaale (B.L.O.N.) ili
Sant'Antioco Yia24 Maggio 09017 SANTANTTOCO (CA) Tel. Fax. 07811840755
Stazione CWA
di Carbonia
Via Sapri. 36
Stazione CWA Yia Boccaccia,
di Sanluri
2l A
09025 SANLURT (CA) Te1.07019370970 Fax.07019307741 Comuni della Giurisdizione: Collinas, Furtei, Lunamatrona, Samassi, San Gavino Monreale, Sanluri, Sardara, Segariu, Serramanna, Serrenti, Villanovafomr, Villasor.
Stazione CFVA
di
San Nicolò Gerrei
Via S'Ollesteu,4 09040 sAN
Nrcolo'GERRET (CA)
Tel.070/950170 Fax.0701950287 Comuni della Giurisdizione: Armungia, Ballao, Goni, San Nicolò Gerrei, Silius, Villasalto.
Stazione CFYA
di Senorbi
Via Adige, 8 09040 sENoRBr'(cA) Tel. 070/9808782 Fax. 070/9808 134 Comuni della Giurisdizione: Barrali, Gesico, Guamaggiore, Guasila, Mandas, Ortacesus, Pimentel, Samatzai, San Basilio, Sant'Andrea Frius, Selegas, Senorbì, Siurgus Donigala, Suelli
Stazione CFUA Via Volta,
di Sinnai
21
Stazione CWA di Fluminimaggiore Via Vittorio Emanuele, 4 I 9/A 09010 FLUMTNTMAGGTORE (CA) Te1.0781/580913 Fax.0781i580863 Comuni della Giurisdizione: Buggemr, Fluminimaggiore (parte).
Stazione CFI|A di lglesias Via Canepa. l7 09016 TGLESTAS (CA) Tel. 078112703876 Fax.0781133379 Comuni della Giurisdizione: Domusnovas, Fluminimaggiore (parte), Gonnesa, Iglesias.
Stazione CFUA
di Sanudi
Località Pantaleo 09010 SANTADT (cA) TeL.07811954035 Fax.0781/954040 Comuni della Giurisdizione: Nuxis, Piscinas, Santadi, Villaperuccio.
Stazione CFUA
di Sant'Antioco
Yia24Maggio
09048 STNNAT (CA) Tel.070/781976 Fax.0701765741 Comuni della Giurisdizione: Cagliari, Dolianova (parte), Elmas, Maracalagonis (parte), Monserrato, Quartucciu, Quartu Sant'Elena, Selargius, Settimo San Pietro, Sinnai (parte) Soleminis.
Stnzione CFUA di Teulada Via Alcide De Gasperi, 46 09019 TEULADA (CA) Tel. O'70/92'7OlOO Fax. 070/ 9271100 Comuni della Giurisdizione: Domus De Maria (parte), Teulada.
Stnzione CFVA ili
09013 CARBONTA (CA) TeI.0781/61638 Fax.07811670787 Comuni della Giurisdizione: Carbonia, Narcao, Perdaxius, Tratalias.
09017 SANTANTIOCO (CA) Tel.0781/800669 Fax.078l/840755 Comuni della Giurisdizione: Calasetta, Carloforte, Giba, Masainas, Portoscuso, San Giovanni Suergiu, Sant'Anna Arresi, Sant'Antioco.
Sttzione CFUA di Siliqua Corso Repubblica,24 09010 srLrQUA (cA) TeL.0781173750
Fax.078l/'77149 Comuni della Giurisdizione: Musei, Siliqua, Villamassargia.
Villaciilro
Via Repubblica, 69 09039 VTLLACTDRO (CA)
Tel.070/932138 Fax.070/932721 Comuni della Giurisdizione: Gonnosfanadiga (parte), Vallermosa, Villacidro.
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ASS.FOR. Notiziario Eorestale
Edizione Straordinaria per
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Concorso del C.E.V.A.
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eruizìo Tenitoriale Isp efror ato Rip artimentale
(S.TLR. ) di Oristano YiaCagliari,264 09170 ORTSTANO (OR) Tel. 0783/308 I Fax. 0783/308625 SALA OPERATIVA (Fenosu) Tel. O783172066 - 302927 Fax. 0783174214
Base Elicotteristica Antincqrdi ELIPORTO di Fenosu Tel.0783172066 Fax. O783/74214
Op*atiua Nauale (8.t.O.N.)
Base Logktico
Porto Industriale di Oristano - Darsena Enti di Stato 09170 ORTSTANO (OR) Tel. 0783/357095 Fax. 0783/357030
di Ales
Stazione CFVA 31
Fax. 0783/91360 Comuni della Giurisdizione: Albagiara, Ales, Assolo, Baradili, Baressa, Curcuris, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Masullas, Morgongiori, Nureci, Pau, Pompu, Senis, Simala, Sini, Siris, Villa Verde.
Stazione CFVA
di Cuglieri
Via Vittorio Emanuele, 78 09073 CUGLTERT (OR) Tel. 0785/39595
Fax.0785/36074 Comuni della Giurisdizione: Cuglieri (parte), Scano di Montiferro, Sennariolo, Tresnuraghes.
Stazione CFVA
di Ghilarua
Via V. Nessi, 20 09074 GHTLARZA (OR) TeI.0785/53100
Fax.0785/52555 Comuni della Giurisdizione: Abbasanta, Aidomaggiore, Boroneddu, Ghilarza,
Norbello, Paulilatino, Sedilo, Soddì, Tadasuni.
Stazione CFI|A
di Martubiu
Piazzaltalia,25 09094 MARRUBru (OR) Tel. 0783/858386 Fax. 0783/858460 Comuni della Giurisdizione: Arborea, Mamrbiu, Mogoro, San Nicolò d'Arcidano, Santa Giusta, Terralba, Uras.
Stnzione CFVA diNeoneli MaA.
Scanu.
09080 NEONELT (OR)
Tel.0783/67754 Fax.0783167770 Comuni della Giurisdizione: Ardauli, Bidoni, Neoneli, Nughedu Santa Vittoria, Sorradile, Ulatirso.
Stazione CFUA
di Oristnno
Ma Curreli 09170 oRrsTANo (oR) Tel. 0783/310305 - 310309
Fax.0783/310250 Comuni della Giurisdizione: Baratili San Pietro, Bauladu, Cabras, Nurachi, Oristano, Palmas Arborea, Riola Sardo, San Vero Milis, Siamaggiore, Simaxis, Solarussa, T t afiatza, Ze ddiani, Zerfalfu .
Stazione CFUA
di Sanugheo
Via Liguria, 5 09086 SAMUGHEO (OR) Tel. 0783/6491 I 8 Fax. O783/649160
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Sant'Altonio.
Stuzione CFVA ViaAragona,
di Seneghe
16
09070 SENEGHE (OR) Tel.0783154418 Fax.0783154060 Comuni della Giurisdizione: Bonarcado, Cuglieri (parte), Milis, Narbolia, Santu Lussurgiu, Seneghe.
Stazione CFVA di Villaurbana
di Oristsno
Via Monsignor Pilo, 09091 ALES (OR) Tel.0783/91835
Comuni della Giurisdizione: Allai, Asuni, Busachi, Ruinas, Samugheo, Villa
Via Segni, 19 09080 VTLLAURBANA (OR) Tet.0783144551 Fax.0783144570 Comuni della Giurisdizione: Fordongianus, Mogorella, Ollastra Simaxis, Siamanna, Siapiccia, Usellus, Villanova Truschedu, Villaurbana.
Forestale: Ieri, Oggi e Domani L'imminenza del prossimo concorso per il reclutamento di nuotse 104 Guardie Forestqli
nel ruolo degli 'AGENTI" con la ricerca ffinnosa, da parte dei numerosi concorrenti, di materiale utile per prepnrarsi ad ffiontare
il concorso, ci ha conainto a raccogliere in questo aolume speciale del Notiziqrio Forestqle un insieme di testi e piccoli suggerimenti che possono tornare utili a chi si aatsicina per la prima aolta e auole scoprire il mondo forestale.
Fotestale ieri, per raccontare breaemente quello che è stato il cammino dell'istituzione "Corpo Eorestale" nella nostra storia, dalle origini al più recente passato. lnfatti, pubblichiamo una aecchia edizione di un brersiario
che aiutaua le guardie forestali degli anni Cinquanta ad ffiontare il concorso per arruolqrsi nel Corpo Forestale dello Stato
Forestale o§,g!i, abbiamo raccolto in questa sezione: lalegge istitutiaa del Corpo Forestale
di Vigilanza Ambientale (CFVA) con un quadro iassuntizto delle competenze e delle
e
dai forestali, il bando di concorso per le prossime assunzioni e il D.P.R. che specifica requisiti per essere assunti, tutte le leggi richiamate nel bando di concorso, la pubblicazione di un piccolo dizionario dei termini Forestali Naturalistici ed ambientali, una serie di quiz* per incominciare ad esercitarsi a quella che è la formula scelta per sele-
funzioni assolte
i
zionare i numerosi concorrenti.
Fotestale domani, è dfficile preaedere quale sarà il futuro dei forestali in Sardegna. Abbiamo già scritto e detto che noi, ASS.FO& ci batteremo per una riorganizzazione del Corpo Forestale che possa pretsedere l'assunzione di più " Agenti" di quelli preaisti.dall'qttuale Amministrazione Regionale. lntanto, fa già parte del domani il nuoao ordinamento del Corpo Forestale dello Stato. Per il futuro, altre finalità, su cui tutti i Goaerni nazionali e loca-
li
doarebbero rillettere, sono
approaate
nel XII
le
risoluzioni
Congresso Forestale Mondiale soolto dal21 al28 settembre 2003 in Québec, Canada
INDICE ll saluto ai lettori Capitolo
5
I
7
I
Bando di Concorso
Capitolo
Capitolo
II lll
Quali requisiti psico-fisicibisogna aoere (D.P.R. 23/L2/1983, N. 904) Breae storia del Corpo Forestale in Sardegna Lalegge istitutiua del CFVA - L.R. 5/LL/L985, N. 26 ll ruolo del CEVA tutti gli indirizzi e i numeri telefonici delle strutture del CFVA Gli uffici del
.CFVA,
Caratterizzazione dei boschi La martellata
Introduzione allq conoscenza delle normatioe forestali La legge forestale R.D.L. 30/L2/L923, N. 3267 ll regolamento per l'applicazione dellq legge forestale R.D.16/05/1-926, N.1126 Proooidenze a foaore della sughericoltura L.R. 9/2/1994, N. 4 Sanzioni per i trasgressori delle norme di polizia forestale L. 9/L0/L967, N. 950 La depenalizzazione L. 24/LL/L981, N. 689
Come si raccontaaano
gli incendi sui giornali
Gli incendi in Sardegna dal 1950 ql 1.984 Rapportino d'intercento antincendio negli anni 70 I numeri degli incendi, statisticht a conf"ronto, dal 1990 al 2003 I moduli (NCE 1 e INCE 2), usati dai forestali, per le statistiche sugli incendi Per non dimenticarli La " Cùsiltà del fuoco" di Siro Vannelli lncendi boschiai - introduzione allq normatiaq La legge quadro in materia di incendi boschiai L. 21/1L2000, N. 353
W
Capitolo WII Capitolo IX
22 JJ
42
44 44 44 45 46 48 53
55 63 75 79
80 91 9L
93
94 95
97 98
L00 L03
103
L07
Capitolo V
Capitolo
L7 2L
89 I grandi incendi del passato
Capitolo W
L6
31
L'uomo e la foresta (come si studiazta per diaentare Guardia Forestale negli anni 50) Fitoclimatologia: l' ambiente naturale della Sardegna Nozioni generali sui boschi Forme di goaerno e trattamento Fustaie Cedui
Capitolo IV
13
L5
lntro duzione alla normatio a o enatoria Norme per la protezione della fauna selaatica. . .L. 1.1./2/1.992, N. L57 Sulla protezione della fauna...L.R. 28/4/1978, N. 32 Norme per la protezione della fauna selztatica...L.R. 29/7/L998, N. 23 Legge finanziaria del2000 L.R.20/42000, N. 4 Norme in materia di protezione della fauna seloatica L.R. 1.1./22004, N. 2
109 110 L20
lntroduzione alla normatioa sulla pesca Regolamento per la pesca fluoiale e lacuale R.D . 22/1.1./L914, N. 1-486 Testo unico delle leggi sulla pesca R.D. 8/1.0/1.931, N. 1-604 Disciplina dglla pesca marittima L. 14/7/1965, N. 963 Regolamento per l'esecuzione della L. 14/7/1965, N. 963 - D.P,R. 2/10/L968, N. 1639 Disciplina attioità di pesca, dimensioni dei pesci . . .D .A.D .A. 10/5/1995, N . 4L2
141
L22
137 137
139 143 L46
153 L57 L67 171_
Esercitazione - Quiz con isposta multipla
173 1_85
Le parole dei Forestali Sardi
L86
ll
187
aocabolario
209
Il
nuooo ordinamento del Corpo Forestale dello Stato La dichisrazione finale del Congresso Forestale Mondiale -Quèbec
211
218
Cnrissimo lettore,
abbiamo preparato quest'edizione straordinaria del Notiziario Forestale per dare un orientamento agli oltre 28.000 candidati al prossimo concorso per " Agente" forestale.
È opportuno premettere che I'ASS.FOR. (associazione dei forestali sardi), da sempre si è battuta per una riforma organizzatiaa e più funzionale della struttura del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale e per aaere momenti formathsi e di aggiornamento costanti e qualificati. Per questo si è proposto di creare una scuola di formazione per i forestali in collaborazione con le uniaersità di Scienze forestali, ambientali e dell'amministrazione. Nel corso di questi anni abbiarno sempre denunciato le mancanze di personale che riducono noteoolmente l'operatiaità dei reparti, per gli innumereooli compiti che si è chiamati ad assolaere.
Finalmente il 6 nooembre l'assessore competente ha decretato di procedere " all'assunzione di n" 104 unità di personale da impiegare... alla causa della difesa dell'ambiente" . Non siamo per niente soddisfatti: 104 persone potranno al massimo coprire le carenze di qualche Seraizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale. Noi continueremo a batterci per far capire che seroono almeno 404 " Agenti Forestali" per ricominciare a dare aitalità ad una struttura che nel tempo, per l'incuria politica di procedere a riforme importanti, si è saalutata, inaecchiata e impooerita (che miseria e mortificazione pensare di arriaare a 60 anni col grado d'appuntato, pardon assistente). Crediamo che gli oltre 28.000 concorrenti non debbano scoraggiarsi nel pensare di essere in troppi per troppi pochi posti. Noi ci batteremo affinché le graduatorie rimangano il più possibile aperte a nuooi e più consistenti reclutamenti. Ti chiediamo di partecipare con impegno alle prossime selezioni, oogliamo essere con questa pubblicazione, al tuo fianco e fornirti un aiuto importante nel superare la prima proaa selettitta. Questa edizione speciale del Notiziario Forestale è in ogni caso, al di là del concorso, un'occasione per organizzare sistematicamente le leggi che stanno alla base della Vigilanza Ambientale in Sardegna; un'utile raccolta per i tanti amici dei forestali che pur non indossando l'uniforme sono oigili nel territorio e tengono più di tanti altri (politici) alla conseraazione delbene ambientale " SARDEGNA". Per ooi lettori continueremo in quest'opera di diaulgazione e informazione. Salutandoai tutti con l'nugurio di un arrioederci... "in serrizio".
ll
P
residente dell' AS S.FOR. Salaatore Scrioa
ForsloJl; ieri, oggi e dom*ni
I Bando di Concorso
Requisiti di ammissione
'1,
{cr*st*li: ieri, aggt e donrr:ni
Questo è il bando di Concorso che oi darà la possibilità di dioentare Agenti Eorestali in Sardegnn.
Decreto N. 1141 /P
Concorso per esami per I'assunzione a tempo indeterminato di no 104 unità di personale da impiegare in attività lavorative ascrivibili a quelle dell'Area A - Livello retributivo Al "Agente". L'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione VISTA la L.R. 7 gennaio 19'77 rf l, concemente le competenze della Giunta regionale, del Presidente e degli Assessori; VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n' 31, concemente la disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione, in particolare I'artico1o 52, comma 1, lett. d); \TISTA la L.R. 5 novembre 1985 n" 26, concernente I'istituzione del Corpo forestale e di vigilarza ambientale della Regione sarda; VISTA la deliberazione della Giunta regionale 12 aprile 2001 (12120), conla quale sono stati dettati ghirdri1rzzi interpretativi e applicativi in ordine al piano
di coperhrra degli organici; VISTA la deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2001 (21/17), conla quale è stata adeguata la dotazione organica dell'Amministrazione regionale alle disposizioni degli articoli 66 e segg. del CCRL, concementi il nuovo sistema di
classificazione del personale;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale 2 luglio 2001 no 48, con il quale è stata adeguata la dotazione organica dell'Amministrazione regionale, definita ai sensi dell'articolo 15 della L.R. 13 novembre 1998 n" 31; VISTO I'Accordo integrativo sulla definizione delle declaratorie del personale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, pubblicato sul BURAS - Parte I e II del 2 maggio 2002; VISTA la deliberazione de1la Giunta regionale 19 novembre 2002 (3'7/35)' come modificata dalla deliberazione 24 ottobre 2003 (38i13), concernente la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2003-2005; VISTO i1 proprio Decreto 4 novembre 2003 n. I 130/P con il quale è stato fissato il contingente dei posti per l'assunzione a tempo indeterminato di personale da impiegare in attività lavorative ascrivibili a quelle dell'Area A - Livello retributivo A1 "Agente";
DECRETA Art. I Selezione E bandito un concorso per esami per l'assunzione a tempo indeterminato di n' 104 unità di personale da impiegare in attività lavorative ascrivibili all'Area A - Livello retributivo A1 "Agente". 1120% dei posti messi a concorso è riservato ai militari delle tre Forze armate, congedati senza demerito dalla ferma triennale o quinquennale, di cui all'articolo 39, comma 15, de1 D.L.vo 12 maggio 1995 n' 196. Il concorso in oggetto si arlicola in due fasi, secondo le disposizioni degli articoli 11, 12 e 13 della L.R. 5 novembre 1985 n" 26. I vincitori sono destinati a prestare servizio presso le strutture facenti capo
agli Ispettorati Ripartimentali del Corpo Forestale e di Vigilanza
Ambientale di Sassari, di Nuoroo di Tempio e di Lanusei. Ar.t- 2
Requisiti di ammissione Possono partecipare alla selezione esclusivamente coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 1) diploma di scuola media inferiore; 2) età compresa tra i 18 e i 30 anni; 3) cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea. Sono equiparati ai cittadini italiani, gti italiani non appartenenti alla Repubblica; 4) godimento dei diritti civili e politici; 5) idoneità psico-fisica all'impiego che sarà accertata dall'A.mministrazione anteriormente allo svolgimento della seconda fase del concorso.
A tati fini i candidati dovranno risultare in possesso dei requisiti di cui al D.P.R. 23 dicembre 1983 n. 904, tra cui I'altezza non inferiore a cm. 165, per i concorrenti di sesso maschile, e a cm. 158, per i concorrenti di sesso femminilel 6) essere in regola con le leggi sul reclutamento militare;
7) non essere stati espulsi dalle forze armate o dai corpi militarmente organtzzatt; 8) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, oYvero non essere stati dichiarati decaduti; 9) non essere stati condannati con sentenza a pena detentiva per delitto non colposo; 10) non essere mai stati sottoposti a misure di prevenzione. I requisiti, salvo quelli di cui al punto 5, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione. L'esclusione dalla selezione può essere disposta in qualsiasi momento con prowedimento motivato per difetto dei requisiti previsti, da comu nicarsi all'interessato.
Art.3 Presentazione della domanda
Termine e modalità Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice in conformità allo schema esemplificativo allegato , dovranno essere inviate perentoriamente entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando ne1 Bollettino Uffrciale della Regione esclusivamente mediante raccomandata con awiso di ricevimento e dowarmo essere indirizzate all'Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione - Direzione Generale di Organizzazione e Metodo e del Personale, Viale Trieste n" 190,09123 Cagliari. Le domande di partecipazione al concorso si considerano prodotte in tempo utile, purché spedite entro il termine sopra indicato. A tale fine fa fede il timbro a data dell'Uffrcio postale accettante. I candidati dowamo dichiarare, sotto la propria responsabilità: - il cognome e nome (le candidate coniugate dovranno indicare il cognome da nubili);
- la data e il luogo di nascita; - la residenza con I'indicazione della via, del numero civico, della città, della Provincia, del codice di awiamento postale e dell'eventuale recapito telefonico; - il possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; - il Comune nelle cui liste elettorali risulti iscritto, owero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime (olvero, per i cittadini non italiani, di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenen:ja o provenienza, owero i motivi che ne impediscono o limitano il godimento); - le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono gindiziale (la dichiarazione va resa anche se negativa) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti, nonché f indicazione delle eventuali misure di prevenzione; - il possesso del titolo di studio, richiesto dall'articolo 2 del bando di selezione, e la data in cui esso è stato conseguito; oppure il titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto equipollente al titolo italiano dalle competenti autorità; - di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare; - di non essere stato espulso dalle forze armate o dai corpi militarmente organizzati; - di non essere stato destituito o dispensato dalfimpiego presso una Pubblica Amministrazione, owero di non essere stato dichiarato decaduto; - di aver diritto alla riserva di cui all'articolo 39, comma 15, del D.L.vo 12 maggio 1995 n" 196r - il domicilio eletto ai frni delle comunicazioni relative alla selezione;
Non
è richiesta l'autentica della
firma apposta sulla domanda.
La domanda dor,rà contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. Si fa presente che, in caso di dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n' 445. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni di recapito o da non avvenu-
Àfu:lizicrir: [oresicrie
ta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi. a caso fortuito o lorza maggiore.
Non si terrà conto delle domande non firmate e di quelle spedite a mezzo raccomandata con awiso di ricevimento oltre il termine stabilito.
Art.4 Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice è composta da 3 componenti dipendenti dell'Amministrazione Regionale, di cui uno con qualifica dirigerziale che svolgerà le funzioni di Presidente; gli altri due componenti dovranno appartenere all'Area C del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale. I1 Presidente e i componenti sono sorteggiati da apposito elenco, formato con successivo Decreto assessoriale . Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente dell'Amministrazione regionale della Categoria D designato dal Direttore Generale di Organizzazione e Metodo e del Personale;
Art.
5
Prove di esame Gli esami del concorso constano di una prova scritta e di una prova orale e pratica. La prova scritta verte sulle seguenti materie: - nozioni generali dei problemi e delle tecniche di tutela dell'ambiente, con particolare riferimento agli elementi di geografia dell'area mediterranea e dell'ambiente naturale della Sardegna, per quanto concerne i fattori climatici, la flora, la fauna, le acque interne e litoranee, nonché i fenomeni di dissesto idrogeologico e della desertificazione. - elementi di ecologia forestale e di silvicoltura generale e speciale, con particolare riferimento alle foreste della Sardegna. - elementi di legislazione forestale e venatoriao con particolare riferimento al R.D.L. 30 dicembre 1923 no 3267, at R.D. 16 maggio 1926 no 1126, alla L. 9 ottobre 1967 no 950; elementi di legislazione in tema di incendi boschivi di cui alla L. 2l novembre 2000, n.353;elementi di procedura sanzionatoria amministrativa di cui alla L. 24 novembre 1981, n.689. - elementi di normativa venatoriao con particolare riferimento alla L.11 febbraio 1992, n.157 e alle LL.RR. 28 aprile 1978, n32 e 29 luglio 1998, n.23; elementi di normativa sulla pesca nelle acque interne, con particolare riguardo alle sanzioni per Ia pesca con sostanze venefiche, esplosive e con la corrente elettrica (R.D. 22 novembre 1914 no 1486 - R.D. 8 ottobre 1931 n" 1604) e di normativa sulla pesca marittima, con particolare riguardo alla L. 96311965, al D.P.R. 163911968 e al Decreto dellAssessore della Difesa dell'Ambiente 10 maggio 1995, n.412. La prova orale e pratica verte sugli argomenti della prova scritta, nonché su1 seguente:
-
riconoscimento delle specie più comuni
di flora e di fauna esistenti in
Sardegna.
Art.6 Raccolta di quesiti La Direzione Generale del Personale, alryalendosi di un organismo specializzato in tecniche di selezione di personale, definisce una raccolta formata da 1000 quesiti sulle materie previste per la prova scritta. La raccolta è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione almeno 60 giorni prima del giorno di svolgimento della prova. Art.7 Svolgimento delle prove La prova scritta, articolata per scaglioni di candidati, consiste nella soluzione, in 100 minuti, di 60 quesiti con risposta a scelta multipla estratti il giorno della prova alla presenza dei candidati, tra quelli contenuti nella raccolta di cui al precedente articolo 6, suddivisi in gruppi di 15 quesiti per ciascuna delle materie indicate nell'art. 5 del presente bando. L'attribuzione dei punteggi alle risposte date nel questionario è determinata nel modo seguente: a) per ciascuna risposta esatta, punti 0,50 in aumento; b) per ciascuna risposta sbagliata, punti 0r01 in diminuzione; c) in caso di nessuna risposta o più risposte alla stessa domanda, punti 0. Il punteggio complessivo della prova scritta è costituito dalla somma algebrica dei punti ottenuti nella correzione delle risposte del questionario. La correzione della prova scritta ha luogo subito dopo la scadenza del termine assegnato per il suo svolgimento. I punteggi riportati dai concorrenti sono resi noti con affissione del relativo elenco nella sede ove si è svolto I'esame. La prova scritta è svolta con procedure idonee a garantire I'anonimato dei relati vi elaborati in sede di valutazione.L'organismo specializzato in tecniche di selezione di personale di cui al precedente articolo 6 fungerà da supporto alla Commissione esa-
lai
' minatrice per tutti gli aspetti organizzativi, di soweglianza e di assistenza tecnico-informatica necessari per lo svolgimento della prova scritta. La data e la sede della prova scritta è comunicata non meno di 15 giomi prima
dell'inizio della medesima prova, con apposito arwiso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. Tale pubblicazione costituisce notifrca a tutti gli effetti. La prova scritta è valutata in trentesimi. Sono ammessi alla prova orale e pratica i primi 150 candidati inseriti nella graduatoria purché abbiano riportato un punteggio di aimeno 21i30, nonché i candidati che si collocano a parità di punteggio nell'ultimo posto utile in graduatoria.
Ai candidati che conseguano I'ammissione alla prova orale e pratica ne viene data comunicazione per iscritto almeno 20 giomi prima di quello in cui devono sostenerla, con f indicazione del voto riportato nella prova scritta. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale e pratica la Commissione giudicatrice forma I'elenco dei candidati esaminati, con I'indicazione dei voti da ciascuno riportati. L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, è affrsso nel medesimo giomo nell'albo dell'Amministrazione e nella sede di esame. La prova orale e pratica non è superata se il candidato non ottiene in detta prova la votazione di almeno 21130. Lagraùtatoia di merito è formata dalla Commissione sommafldo la votazione riportata nella prova scritta e nella prova orale e pratica.
Art.8 Approvazione ed efficacia della graduatoria prowisoria Acquisiti glì atti, I'Amministrazione regionale, riconosciuta 1a regolarità del procedimento concorsuale, approva con proprio prowedimento la graduatoria prowisoria degli idonei della prima fase del concorso, entro il limite numerico dei posti messi a concorso incrementato del l5%. A parità di punteggio saranno osseryate le preferenze elencate nella Tabella A allegata al presente decreto.
Il prowedimento di approvazione della graduatoria
è pubblicato sul Bollettino Uffrciale della Regione; tale pubblicazione costituisce notifica a tutti gli effetti. I candidati risultati idonei sono sottoposti, ai fini dell'accertamento dei requisi ti psico-fisici previsti dal D.P.R. 23 dicembre 1983 n." 904 ad un esame clinico generale ed a prove strumentali e di laboratorio presso una struttura sanitaria che verrà indicata in sede di convocazione. Il candidato può farsì assistere da un medico di sua fiducia. Coloro che non si presentino senza giustificato motivo, o non si sottopongano comunque all'esame clinico, olwero non risultino in possesso dei requisiti di cui al presente cornma sono esclusi dalla graduatoria di idoneità con prowedimento motivato e sono sostituiti con altrettanti candidati
secondo I'ordine della graduatoria di merito, mediante reintegro della graduatoria prowisoria di cui al precedente primo comma, con le stesse modalità previste dal presente articolo.
Art.9 Corso di formazione I candidati dichiarati idonei ed in possesso dei requisiti psico-fisici ai sensi del precedente articolo 8 sono ammessi alla seconda fase del concorso, che consiste nella partecipazione ad un apposito corso di formazione presso la Scuola forestale dello Stato o istituto pubblico, a totale onere dell'Ammi nistrazione, al fine di sviluppare le attitudini ai compiti di istituto. Gli idonei sono tenuti a stipulare con I'Amministrazione, sotto pena di decadenza dalla gradtatoria prolwisoria, un contratto di formazione per il periodo del corso di cui al precedente coùlma, durante il quale spetta ai medesimi il trattamento economico previsto per gli allievi guardia del Corpo forestale dello Stato. Al termine del corso di formazione gli idonei devono sostenere gli esami tecnicopratici presso la Scuola forestale dello Stato o istituto pubblico di cui al primo comma, a conclusione dei quali è stilata una graduatoria di idoneità in base alla valutazione finale riportata da ogni candidato negli esami medesimi.
Art.
10
Approvazione ed efficacia della graduatoria definitiva A conclusione della seconda fase, acquisiti gli atti concementi la valutazione finale riportata da ogni candidato negli esami tecnico-pratici di cui al precedente articolo 9, I'Amministrazione regionale, riconosciuta la regolarità del procedimento concorsuale, approva con proprio prowedimento la graduatoria definitiva e dichiara i vincitori entro i limiti dei 104 posti messi a concorso. A parità di punteggio saranno osservate le preferenze elencate nella tabella A allegata al presente decreto.
Il prowedimento di approvazione della graduatoria definitiva
è pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione; tale pubblicazione costituisce notifica
a
tutti
gli effetti.
Art.
11
Costituzione del rapporto di lavoro e assunzione dei vincitori Il rapporto di lavoro con i vincitori del concorso sarà costituito mediante la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. I1 trattamento economico e le
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mansioni da svolgere saranno quelle stabilite dalle vigenti nolme per il pefsonale di ruolo dell'Area A - Livello retributivo A1 "Agente". L'ammissione al servizio è subordinata all'attribuzione, da parte della competente autorità statale, della qualifica di Agente di Pubblica sicrrezza ai sensi del D.P.R. 6 maggio 1972. n.297.
Art.12 Trattamento dei dati Personali
sensi dell'articolo 10, comma 1 della legge 31 dicembre 1996n" 675'idatt personali fomiti dai candidati saranno raccolti presso la Direzione Generale di Chgarizzazione e Metodo e del Personale, per 1e finalità di gestione della selezione.
Ai
tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 1'esclusione dalla selezione. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo i3 della citata legge tra i quali figura il diritto all'accesso ai dati che 1o riguardano, nonché alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di far rettificare, aggiomare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione Generale di
I1 conferimento di
Organizzaziote e Metodo e del Personale. presente decreto è pubblicato nel Bollettino Uffrciale della Regione.
11
Cagliari, 06 novembre 2003 f-to L'ASSESSORE On. Pietro Fois
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A parità di merito i titoli di preferenza sono: 1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 2) gli orfani di guerra; 3) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 4) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 5) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa; 6) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 7) i f,rgli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 8) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato; 9) i coniugi non risposati, i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; l0) i coniugi non risposati, i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di gueffa; 1l) i coniugi non risposati, i genitori vedovi non riqposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 12) coloro che abbiano prestato servizio militarc come combattffiti; l3) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualun-
que titolo, per non meno di un anno nell'Amministrazione che ha indetto la selezione; 14) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei
figli
a carico;
15) i militari volontari delle Forze anrrale congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma; 16) coloro che abbiano prestato lodevole servizio per almeno tre anni in una compagnia barracellare. A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata: a) dal numero dei figli a cari@, indipendentemurte dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amminisffazioni pubbliche; Nell'eventualità di una persistente parità ai sensi dell'art. 3, comma 7, ultimo capoverso della L. 121 11997 , come aggiunto dall'art. 2 comma 9 della L. 19111998, è preferito il candidato più giovane di età.
Nel sito internet della Regione Sardegna www.regione.sardegna.it nella sezione Concorsi saranno inseriti tutti i dati riguardanti le fasi procedurali del presente Concorso. Eoentuali informazioni potranno essere richieste telefonando al seguente numero: 070' 't67026
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ASS.FOR. Notiziario Eorestale
Edizione Straordinaria per
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Concorso del C.E.V.A.
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Forestale: Ieri, Oggi e Domani L'imminenza del prossimo concorso per il reclutamento di nuotse 104 Guardie Forestqli
nel ruolo degli 'AGENTI" con la ricerca ffinnosa, da parte dei numerosi concorrenti, di materiale utile per prepnrarsi ad ffiontare
il concorso, ci ha conainto a raccogliere in questo aolume speciale del Notiziqrio Forestqle un insieme di testi e piccoli suggerimenti che possono tornare utili a chi si aatsicina per la prima aolta e auole scoprire il mondo forestale.
Fotestale ieri, per raccontare breaemente quello che è stato il cammino dell'istituzione "Corpo Eorestale" nella nostra storia, dalle origini al più recente passato. lnfatti, pubblichiamo una aecchia edizione di un brersiario
che aiutaua le guardie forestali degli anni Cinquanta ad ffiontare il concorso per arruolqrsi nel Corpo Forestale dello Stato
Forestale o§,g!i, abbiamo raccolto in questa sezione: lalegge istitutiaa del Corpo Forestale
di Vigilanza Ambientale (CFVA) con un quadro iassuntizto delle competenze e delle
e
dai forestali, il bando di concorso per le prossime assunzioni e il D.P.R. che specifica requisiti per essere assunti, tutte le leggi richiamate nel bando di concorso, la pubblicazione di un piccolo dizionario dei termini Forestali Naturalistici ed ambientali, una serie di quiz* per incominciare ad esercitarsi a quella che è la formula scelta per sele-
funzioni assolte
i
zionare i numerosi concorrenti.
Fotestale domani, è dfficile preaedere quale sarà il futuro dei forestali in Sardegna. Abbiamo già scritto e detto che noi, ASS.FO& ci batteremo per una riorganizzazione del Corpo Forestale che possa pretsedere l'assunzione di più " Agenti" di quelli preaisti.dall'qttuale Amministrazione Regionale. lntanto, fa già parte del domani il nuoao ordinamento del Corpo Forestale dello Stato. Per il futuro, altre finalità, su cui tutti i Goaerni nazionali e loca-
li
doarebbero rillettere, sono
approaate
nel XII
le
risoluzioni
Congresso Forestale Mondiale soolto dal21 al28 settembre 2003 in Québec, Canada
INDICE ll saluto ai lettori Capitolo
5
I
7
I
Bando di Concorso
Capitolo
Capitolo
II lll
Quali requisiti psico-fisicibisogna aoere (D.P.R. 23/L2/1983, N. 904) Breae storia del Corpo Forestale in Sardegna Lalegge istitutiua del CFVA - L.R. 5/LL/L985, N. 26 ll ruolo del CEVA tutti gli indirizzi e i numeri telefonici delle strutture del CFVA Gli uffici del
.CFVA,
Caratterizzazione dei boschi La martellata
Introduzione allq conoscenza delle normatioe forestali La legge forestale R.D.L. 30/L2/L923, N. 3267 ll regolamento per l'applicazione dellq legge forestale R.D.16/05/1-926, N.1126 Proooidenze a foaore della sughericoltura L.R. 9/2/1994, N. 4 Sanzioni per i trasgressori delle norme di polizia forestale L. 9/L0/L967, N. 950 La depenalizzazione L. 24/LL/L981, N. 689
Come si raccontaaano
gli incendi sui giornali
Gli incendi in Sardegna dal 1950 ql 1.984 Rapportino d'intercento antincendio negli anni 70 I numeri degli incendi, statisticht a conf"ronto, dal 1990 al 2003 I moduli (NCE 1 e INCE 2), usati dai forestali, per le statistiche sugli incendi Per non dimenticarli La " Cùsiltà del fuoco" di Siro Vannelli lncendi boschiai - introduzione allq normatiaq La legge quadro in materia di incendi boschiai L. 21/1L2000, N. 353
W
Capitolo WII Capitolo IX
22 JJ
42
44 44 44 45 46 48 53
55 63 75 79
80 91 9L
93
94 95
97 98
L00 L03
103
L07
Capitolo V
Capitolo
L7 2L
89 I grandi incendi del passato
Capitolo W
L6
31
L'uomo e la foresta (come si studiazta per diaentare Guardia Forestale negli anni 50) Fitoclimatologia: l' ambiente naturale della Sardegna Nozioni generali sui boschi Forme di goaerno e trattamento Fustaie Cedui
Capitolo IV
13
L5
lntro duzione alla normatio a o enatoria Norme per la protezione della fauna selaatica. . .L. 1.1./2/1.992, N. L57 Sulla protezione della fauna...L.R. 28/4/1978, N. 32 Norme per la protezione della fauna selztatica...L.R. 29/7/L998, N. 23 Legge finanziaria del2000 L.R.20/42000, N. 4 Norme in materia di protezione della fauna seloatica L.R. 1.1./22004, N. 2
109 110 L20
lntroduzione alla normatioa sulla pesca Regolamento per la pesca fluoiale e lacuale R.D . 22/1.1./L914, N. 1-486 Testo unico delle leggi sulla pesca R.D. 8/1.0/1.931, N. 1-604 Disciplina dglla pesca marittima L. 14/7/1965, N. 963 Regolamento per l'esecuzione della L. 14/7/1965, N. 963 - D.P,R. 2/10/L968, N. 1639 Disciplina attioità di pesca, dimensioni dei pesci . . .D .A.D .A. 10/5/1995, N . 4L2
141
L22
137 137
139 143 L46
153 L57 L67 171_
Esercitazione - Quiz con isposta multipla
173 1_85
Le parole dei Forestali Sardi
L86
ll
187
aocabolario
209
Il
nuooo ordinamento del Corpo Forestale dello Stato La dichisrazione finale del Congresso Forestale Mondiale -Quèbec
211
218
Cnrissimo lettore,
abbiamo preparato quest'edizione straordinaria del Notiziario Forestale per dare un orientamento agli oltre 28.000 candidati al prossimo concorso per " Agente" forestale.
È opportuno premettere che I'ASS.FOR. (associazione dei forestali sardi), da sempre si è battuta per una riforma organizzatiaa e più funzionale della struttura del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale e per aaere momenti formathsi e di aggiornamento costanti e qualificati. Per questo si è proposto di creare una scuola di formazione per i forestali in collaborazione con le uniaersità di Scienze forestali, ambientali e dell'amministrazione. Nel corso di questi anni abbiarno sempre denunciato le mancanze di personale che riducono noteoolmente l'operatiaità dei reparti, per gli innumereooli compiti che si è chiamati ad assolaere.
Finalmente il 6 nooembre l'assessore competente ha decretato di procedere " all'assunzione di n" 104 unità di personale da impiegare... alla causa della difesa dell'ambiente" . Non siamo per niente soddisfatti: 104 persone potranno al massimo coprire le carenze di qualche Seraizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale. Noi continueremo a batterci per far capire che seroono almeno 404 " Agenti Forestali" per ricominciare a dare aitalità ad una struttura che nel tempo, per l'incuria politica di procedere a riforme importanti, si è saalutata, inaecchiata e impooerita (che miseria e mortificazione pensare di arriaare a 60 anni col grado d'appuntato, pardon assistente). Crediamo che gli oltre 28.000 concorrenti non debbano scoraggiarsi nel pensare di essere in troppi per troppi pochi posti. Noi ci batteremo affinché le graduatorie rimangano il più possibile aperte a nuooi e più consistenti reclutamenti. Ti chiediamo di partecipare con impegno alle prossime selezioni, oogliamo essere con questa pubblicazione, al tuo fianco e fornirti un aiuto importante nel superare la prima proaa selettitta. Questa edizione speciale del Notiziario Forestale è in ogni caso, al di là del concorso, un'occasione per organizzare sistematicamente le leggi che stanno alla base della Vigilanza Ambientale in Sardegna; un'utile raccolta per i tanti amici dei forestali che pur non indossando l'uniforme sono oigili nel territorio e tengono più di tanti altri (politici) alla conseraazione delbene ambientale " SARDEGNA". Per ooi lettori continueremo in quest'opera di diaulgazione e informazione. Salutandoai tutti con l'nugurio di un arrioederci... "in serrizio".
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P
residente dell' AS S.FOR. Salaatore Scrioa
ForsloJl; ieri, oggi e dom*ni
I Bando di Concorso
Requisiti di ammissione
'1,
{cr*st*li: ieri, aggt e donrr:ni
Questo è il bando di Concorso che oi darà la possibilità di dioentare Agenti Eorestali in Sardegnn.
Decreto N. 1141 /P
Concorso per esami per I'assunzione a tempo indeterminato di no 104 unità di personale da impiegare in attività lavorative ascrivibili a quelle dell'Area A - Livello retributivo Al "Agente". L'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione VISTA la L.R. 7 gennaio 19'77 rf l, concemente le competenze della Giunta regionale, del Presidente e degli Assessori; VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n' 31, concemente la disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione, in particolare I'artico1o 52, comma 1, lett. d); \TISTA la L.R. 5 novembre 1985 n" 26, concernente I'istituzione del Corpo forestale e di vigilarza ambientale della Regione sarda; VISTA la deliberazione della Giunta regionale 12 aprile 2001 (12120), conla quale sono stati dettati ghirdri1rzzi interpretativi e applicativi in ordine al piano
di coperhrra degli organici; VISTA la deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2001 (21/17), conla quale è stata adeguata la dotazione organica dell'Amministrazione regionale alle disposizioni degli articoli 66 e segg. del CCRL, concementi il nuovo sistema di
classificazione del personale;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale 2 luglio 2001 no 48, con il quale è stata adeguata la dotazione organica dell'Amministrazione regionale, definita ai sensi dell'articolo 15 della L.R. 13 novembre 1998 n" 31; VISTO I'Accordo integrativo sulla definizione delle declaratorie del personale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, pubblicato sul BURAS - Parte I e II del 2 maggio 2002; VISTA la deliberazione de1la Giunta regionale 19 novembre 2002 (3'7/35)' come modificata dalla deliberazione 24 ottobre 2003 (38i13), concernente la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2003-2005; VISTO i1 proprio Decreto 4 novembre 2003 n. I 130/P con il quale è stato fissato il contingente dei posti per l'assunzione a tempo indeterminato di personale da impiegare in attività lavorative ascrivibili a quelle dell'Area A - Livello retributivo A1 "Agente";
DECRETA Art. I Selezione E bandito un concorso per esami per l'assunzione a tempo indeterminato di n' 104 unità di personale da impiegare in attività lavorative ascrivibili all'Area A - Livello retributivo A1 "Agente". 1120% dei posti messi a concorso è riservato ai militari delle tre Forze armate, congedati senza demerito dalla ferma triennale o quinquennale, di cui all'articolo 39, comma 15, de1 D.L.vo 12 maggio 1995 n' 196. Il concorso in oggetto si arlicola in due fasi, secondo le disposizioni degli articoli 11, 12 e 13 della L.R. 5 novembre 1985 n" 26. I vincitori sono destinati a prestare servizio presso le strutture facenti capo
agli Ispettorati Ripartimentali del Corpo Forestale e di Vigilanza
Ambientale di Sassari, di Nuoroo di Tempio e di Lanusei. Ar.t- 2
Requisiti di ammissione Possono partecipare alla selezione esclusivamente coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 1) diploma di scuola media inferiore; 2) età compresa tra i 18 e i 30 anni; 3) cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea. Sono equiparati ai cittadini italiani, gti italiani non appartenenti alla Repubblica; 4) godimento dei diritti civili e politici; 5) idoneità psico-fisica all'impiego che sarà accertata dall'A.mministrazione anteriormente allo svolgimento della seconda fase del concorso.
A tati fini i candidati dovranno risultare in possesso dei requisiti di cui al D.P.R. 23 dicembre 1983 n. 904, tra cui I'altezza non inferiore a cm. 165, per i concorrenti di sesso maschile, e a cm. 158, per i concorrenti di sesso femminilel 6) essere in regola con le leggi sul reclutamento militare;
7) non essere stati espulsi dalle forze armate o dai corpi militarmente organtzzatt; 8) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, oYvero non essere stati dichiarati decaduti; 9) non essere stati condannati con sentenza a pena detentiva per delitto non colposo; 10) non essere mai stati sottoposti a misure di prevenzione. I requisiti, salvo quelli di cui al punto 5, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione. L'esclusione dalla selezione può essere disposta in qualsiasi momento con prowedimento motivato per difetto dei requisiti previsti, da comu nicarsi all'interessato.
Art.3 Presentazione della domanda
Termine e modalità Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice in conformità allo schema esemplificativo allegato , dovranno essere inviate perentoriamente entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando ne1 Bollettino Uffrciale della Regione esclusivamente mediante raccomandata con awiso di ricevimento e dowarmo essere indirizzate all'Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione - Direzione Generale di Organizzazione e Metodo e del Personale, Viale Trieste n" 190,09123 Cagliari. Le domande di partecipazione al concorso si considerano prodotte in tempo utile, purché spedite entro il termine sopra indicato. A tale fine fa fede il timbro a data dell'Uffrcio postale accettante. I candidati dowamo dichiarare, sotto la propria responsabilità: - il cognome e nome (le candidate coniugate dovranno indicare il cognome da nubili);
- la data e il luogo di nascita; - la residenza con I'indicazione della via, del numero civico, della città, della Provincia, del codice di awiamento postale e dell'eventuale recapito telefonico; - il possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; - il Comune nelle cui liste elettorali risulti iscritto, owero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime (olvero, per i cittadini non italiani, di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenen:ja o provenienza, owero i motivi che ne impediscono o limitano il godimento); - le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono gindiziale (la dichiarazione va resa anche se negativa) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti, nonché f indicazione delle eventuali misure di prevenzione; - il possesso del titolo di studio, richiesto dall'articolo 2 del bando di selezione, e la data in cui esso è stato conseguito; oppure il titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto equipollente al titolo italiano dalle competenti autorità; - di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare; - di non essere stato espulso dalle forze armate o dai corpi militarmente organizzati; - di non essere stato destituito o dispensato dalfimpiego presso una Pubblica Amministrazione, owero di non essere stato dichiarato decaduto; - di aver diritto alla riserva di cui all'articolo 39, comma 15, del D.L.vo 12 maggio 1995 n" 196r - il domicilio eletto ai frni delle comunicazioni relative alla selezione;
Non
è richiesta l'autentica della
firma apposta sulla domanda.
La domanda dor,rà contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. Si fa presente che, in caso di dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n' 445. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni di recapito o da non avvenu-
Àfu:lizicrir: [oresicrie
ta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi. a caso fortuito o lorza maggiore.
Non si terrà conto delle domande non firmate e di quelle spedite a mezzo raccomandata con awiso di ricevimento oltre il termine stabilito.
Art.4 Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice è composta da 3 componenti dipendenti dell'Amministrazione Regionale, di cui uno con qualifica dirigerziale che svolgerà le funzioni di Presidente; gli altri due componenti dovranno appartenere all'Area C del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale. I1 Presidente e i componenti sono sorteggiati da apposito elenco, formato con successivo Decreto assessoriale . Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente dell'Amministrazione regionale della Categoria D designato dal Direttore Generale di Organizzazione e Metodo e del Personale;
Art.
5
Prove di esame Gli esami del concorso constano di una prova scritta e di una prova orale e pratica. La prova scritta verte sulle seguenti materie: - nozioni generali dei problemi e delle tecniche di tutela dell'ambiente, con particolare riferimento agli elementi di geografia dell'area mediterranea e dell'ambiente naturale della Sardegna, per quanto concerne i fattori climatici, la flora, la fauna, le acque interne e litoranee, nonché i fenomeni di dissesto idrogeologico e della desertificazione. - elementi di ecologia forestale e di silvicoltura generale e speciale, con particolare riferimento alle foreste della Sardegna. - elementi di legislazione forestale e venatoriao con particolare riferimento al R.D.L. 30 dicembre 1923 no 3267, at R.D. 16 maggio 1926 no 1126, alla L. 9 ottobre 1967 no 950; elementi di legislazione in tema di incendi boschivi di cui alla L. 2l novembre 2000, n.353;elementi di procedura sanzionatoria amministrativa di cui alla L. 24 novembre 1981, n.689. - elementi di normativa venatoriao con particolare riferimento alla L.11 febbraio 1992, n.157 e alle LL.RR. 28 aprile 1978, n32 e 29 luglio 1998, n.23; elementi di normativa sulla pesca nelle acque interne, con particolare riguardo alle sanzioni per Ia pesca con sostanze venefiche, esplosive e con la corrente elettrica (R.D. 22 novembre 1914 no 1486 - R.D. 8 ottobre 1931 n" 1604) e di normativa sulla pesca marittima, con particolare riguardo alla L. 96311965, al D.P.R. 163911968 e al Decreto dellAssessore della Difesa dell'Ambiente 10 maggio 1995, n.412. La prova orale e pratica verte sugli argomenti della prova scritta, nonché su1 seguente:
-
riconoscimento delle specie più comuni
di flora e di fauna esistenti in
Sardegna.
Art.6 Raccolta di quesiti La Direzione Generale del Personale, alryalendosi di un organismo specializzato in tecniche di selezione di personale, definisce una raccolta formata da 1000 quesiti sulle materie previste per la prova scritta. La raccolta è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione almeno 60 giorni prima del giorno di svolgimento della prova. Art.7 Svolgimento delle prove La prova scritta, articolata per scaglioni di candidati, consiste nella soluzione, in 100 minuti, di 60 quesiti con risposta a scelta multipla estratti il giorno della prova alla presenza dei candidati, tra quelli contenuti nella raccolta di cui al precedente articolo 6, suddivisi in gruppi di 15 quesiti per ciascuna delle materie indicate nell'art. 5 del presente bando. L'attribuzione dei punteggi alle risposte date nel questionario è determinata nel modo seguente: a) per ciascuna risposta esatta, punti 0,50 in aumento; b) per ciascuna risposta sbagliata, punti 0r01 in diminuzione; c) in caso di nessuna risposta o più risposte alla stessa domanda, punti 0. Il punteggio complessivo della prova scritta è costituito dalla somma algebrica dei punti ottenuti nella correzione delle risposte del questionario. La correzione della prova scritta ha luogo subito dopo la scadenza del termine assegnato per il suo svolgimento. I punteggi riportati dai concorrenti sono resi noti con affissione del relativo elenco nella sede ove si è svolto I'esame. La prova scritta è svolta con procedure idonee a garantire I'anonimato dei relati vi elaborati in sede di valutazione.L'organismo specializzato in tecniche di selezione di personale di cui al precedente articolo 6 fungerà da supporto alla Commissione esa-
lai
' minatrice per tutti gli aspetti organizzativi, di soweglianza e di assistenza tecnico-informatica necessari per lo svolgimento della prova scritta. La data e la sede della prova scritta è comunicata non meno di 15 giomi prima
dell'inizio della medesima prova, con apposito arwiso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. Tale pubblicazione costituisce notifrca a tutti gli effetti. La prova scritta è valutata in trentesimi. Sono ammessi alla prova orale e pratica i primi 150 candidati inseriti nella graduatoria purché abbiano riportato un punteggio di aimeno 21i30, nonché i candidati che si collocano a parità di punteggio nell'ultimo posto utile in graduatoria.
Ai candidati che conseguano I'ammissione alla prova orale e pratica ne viene data comunicazione per iscritto almeno 20 giomi prima di quello in cui devono sostenerla, con f indicazione del voto riportato nella prova scritta. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale e pratica la Commissione giudicatrice forma I'elenco dei candidati esaminati, con I'indicazione dei voti da ciascuno riportati. L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, è affrsso nel medesimo giomo nell'albo dell'Amministrazione e nella sede di esame. La prova orale e pratica non è superata se il candidato non ottiene in detta prova la votazione di almeno 21130. Lagraùtatoia di merito è formata dalla Commissione sommafldo la votazione riportata nella prova scritta e nella prova orale e pratica.
Art.8 Approvazione ed efficacia della graduatoria prowisoria Acquisiti glì atti, I'Amministrazione regionale, riconosciuta 1a regolarità del procedimento concorsuale, approva con proprio prowedimento la graduatoria prowisoria degli idonei della prima fase del concorso, entro il limite numerico dei posti messi a concorso incrementato del l5%. A parità di punteggio saranno osseryate le preferenze elencate nella Tabella A allegata al presente decreto.
Il prowedimento di approvazione della graduatoria
è pubblicato sul Bollettino Uffrciale della Regione; tale pubblicazione costituisce notifica a tutti gli effetti. I candidati risultati idonei sono sottoposti, ai fini dell'accertamento dei requisi ti psico-fisici previsti dal D.P.R. 23 dicembre 1983 n." 904 ad un esame clinico generale ed a prove strumentali e di laboratorio presso una struttura sanitaria che verrà indicata in sede di convocazione. Il candidato può farsì assistere da un medico di sua fiducia. Coloro che non si presentino senza giustificato motivo, o non si sottopongano comunque all'esame clinico, olwero non risultino in possesso dei requisiti di cui al presente cornma sono esclusi dalla graduatoria di idoneità con prowedimento motivato e sono sostituiti con altrettanti candidati
secondo I'ordine della graduatoria di merito, mediante reintegro della graduatoria prowisoria di cui al precedente primo comma, con le stesse modalità previste dal presente articolo.
Art.9 Corso di formazione I candidati dichiarati idonei ed in possesso dei requisiti psico-fisici ai sensi del precedente articolo 8 sono ammessi alla seconda fase del concorso, che consiste nella partecipazione ad un apposito corso di formazione presso la Scuola forestale dello Stato o istituto pubblico, a totale onere dell'Ammi nistrazione, al fine di sviluppare le attitudini ai compiti di istituto. Gli idonei sono tenuti a stipulare con I'Amministrazione, sotto pena di decadenza dalla gradtatoria prolwisoria, un contratto di formazione per il periodo del corso di cui al precedente coùlma, durante il quale spetta ai medesimi il trattamento economico previsto per gli allievi guardia del Corpo forestale dello Stato. Al termine del corso di formazione gli idonei devono sostenere gli esami tecnicopratici presso la Scuola forestale dello Stato o istituto pubblico di cui al primo comma, a conclusione dei quali è stilata una graduatoria di idoneità in base alla valutazione finale riportata da ogni candidato negli esami medesimi.
Art.
10
Approvazione ed efficacia della graduatoria definitiva A conclusione della seconda fase, acquisiti gli atti concementi la valutazione finale riportata da ogni candidato negli esami tecnico-pratici di cui al precedente articolo 9, I'Amministrazione regionale, riconosciuta la regolarità del procedimento concorsuale, approva con proprio prowedimento la graduatoria definitiva e dichiara i vincitori entro i limiti dei 104 posti messi a concorso. A parità di punteggio saranno osservate le preferenze elencate nella tabella A allegata al presente decreto.
Il prowedimento di approvazione della graduatoria definitiva
è pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione; tale pubblicazione costituisce notifica
a
tutti
gli effetti.
Art.
11
Costituzione del rapporto di lavoro e assunzione dei vincitori Il rapporto di lavoro con i vincitori del concorso sarà costituito mediante la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. I1 trattamento economico e le
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mansioni da svolgere saranno quelle stabilite dalle vigenti nolme per il pefsonale di ruolo dell'Area A - Livello retributivo A1 "Agente". L'ammissione al servizio è subordinata all'attribuzione, da parte della competente autorità statale, della qualifica di Agente di Pubblica sicrrezza ai sensi del D.P.R. 6 maggio 1972. n.297.
Art.12 Trattamento dei dati Personali
sensi dell'articolo 10, comma 1 della legge 31 dicembre 1996n" 675'idatt personali fomiti dai candidati saranno raccolti presso la Direzione Generale di Chgarizzazione e Metodo e del Personale, per 1e finalità di gestione della selezione.
Ai
tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 1'esclusione dalla selezione. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo i3 della citata legge tra i quali figura il diritto all'accesso ai dati che 1o riguardano, nonché alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di far rettificare, aggiomare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione Generale di
I1 conferimento di
Organizzaziote e Metodo e del Personale. presente decreto è pubblicato nel Bollettino Uffrciale della Regione.
11
Cagliari, 06 novembre 2003 f-to L'ASSESSORE On. Pietro Fois
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A parità di merito i titoli di preferenza sono: 1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 2) gli orfani di guerra; 3) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 4) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 5) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa; 6) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 7) i f,rgli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 8) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato; 9) i coniugi non risposati, i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; l0) i coniugi non risposati, i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di gueffa; 1l) i coniugi non risposati, i genitori vedovi non riqposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 12) coloro che abbiano prestato servizio militarc come combattffiti; l3) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualun-
que titolo, per non meno di un anno nell'Amministrazione che ha indetto la selezione; 14) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei
figli
a carico;
15) i militari volontari delle Forze anrrale congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma; 16) coloro che abbiano prestato lodevole servizio per almeno tre anni in una compagnia barracellare. A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata: a) dal numero dei figli a cari@, indipendentemurte dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amminisffazioni pubbliche; Nell'eventualità di una persistente parità ai sensi dell'art. 3, comma 7, ultimo capoverso della L. 121 11997 , come aggiunto dall'art. 2 comma 9 della L. 19111998, è preferito il candidato più giovane di età.
Nel sito internet della Regione Sardegna www.regione.sardegna.it nella sezione Concorsi saranno inseriti tutti i dati riguardanti le fasi procedurali del presente Concorso. Eoentuali informazioni potranno essere richieste telefonando al seguente numero: 070' 't67026
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Fo'esi-rli ttri. oggi e ciomcni
Per dioentare Agente Forestale deoi aoere i requisiti psico-fisici preztisti dal D.P.R. 23.1-2.L983, N. 904
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2311211983,N.904 (in Suppl. ordinario allaGazz. Uff. n.49, del 18 febbraio 1983)
Approvazione del regolamento sui requisiti psico-fisici e afiitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia ed i candidati ai concorsi per I'accesso ai ruoli del personale della polizia di stato che espleta funzioni di polizia.
Art.
1
Requisiti psico-fisici per I'ammissione ai concorsi I requisiti psico-fisici di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per la nomina ad allievo agente, ad allievo vice ispettore e a vice commissario nonché i candidati al concorso per l'ammissione al corso quadriennale presso I'Istituto superiore di polizia sono i seguenti 1) sana e robusta costituzione fisica; 2) statura non inferiore a m 1,65 per gli uomini e a 3) normalità del senso cromatico e luminoso;
m 1,58 per le dome;
4) acutezza.visiva'. per 1'ammissione al concorso per la nomina ad allievo agente, non inferiore a 12 decimi complessivi, con non meno di 5 decimi nell'occhio che vede meno;per I'ammissione al concorso per la nomina ad allievo ispettore e a vice commissario, nonché per gli aspiranti allievi commissari in prova presso I'Istituto supe-
riore di polizia, anche con correzione di lenti, non inferiore a l0 decimi in ciascun occhio. L'eventuale vizio di rifrazione negli aspiranti per I'ammissione ai suddetti concorsi, in ogli caso, non pur superare i seguenti limiti: miopia ed ipermetropia: tre diottrie in ciascun occhio; astigmatismo regolare, semplice e composto, miopico ed ipermetropico: tre diottrie quale somma dell'astigmatico miopico e ipermetropico in ciascun occhio; percezione della voce sussurrata a sei metri da ciascun orecchio; 5) l'apparato dentario deve essere tale da assicurare la funzione masticatoria e, comunque, devono essere presenti: i dodici denti frontali superiori ed inferiori: è ammessa la presenza di non più di sei elementi sostituiti con protesi fissa; almeno due coppie contrapposte per ogni emiarcata tra i venti denti posteriori: g1i elementi delle coppie possono essere sostituiti da protesi effrcienti; il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi non pur essere superiore a sedici elementi.
voluminose e moltePlici; 9) le infermità ed imperfezioni dell'addome: anomalie della posizione dei visceri; malattie degli organi addominali, che determinano apprezzabile ripercussione su1lo stato generale; emie; 10) le infermità ed imperfezioni dell'apparato osteo-articolare e muscolare:
tutte le alterazioni dello scheletro consecutive a fatti congeniti;
rachitismo, malattie o traumi, deturpanti od ostacolanti la funzionalità organica o alteranti l'euritmia corporca; malattie ossee o articolari in atto; limitazione della funzionalità articolare; malattie delle aponeurosi, dei muscoli e dei tendini, tali da ostacolame la funzione; 11) le imperfezioni ed infermità dell'apparato neuropsichico: malattie del sistema nervoso centrale o periferico e loro esiti di rilevanza funzionale; infermità psichiche invalidanti, psicosi e psico-newosi anche pregresse; personalità psicopatiche e abnormi; epilessia; 12) le infermità ed imperfezioni dell'apparato urogenitale: malattie renali in
atto o croniche; imperfezioni e malformazioni dei genitali esterni di ilevanza funzionale; malattie croniche dei testicoli, arresto di sviluppo,
o ritenzione bilaterale; idrocele; variocele voluminoso e nodoso; malattie infiammatorie in atto dell'apparato ginecologico, assenza
incontinenza urinaria; 13) le infermità del sangue, degli organi emopoietici e del sistema reticoloistiocitario di apptezzabile entità, comprese quelle congenite; 14) le sindromi dipendenti daaherata funzione delle ghiandole endrocrine; 15) le neoplasie di qualunque sede e natura.
Art.3 Requisiti attitudinali - Disposizione generale. I candidati ai concorsi di cui all'art. I sono sottoposti ad esame attitudinale diretto ad accertare il possesso, ai fini del servizio di polizia, di una personalità sufficientemente matura con stabilità del tono dell'umore, della capacità di controllare le proprie istanze istintuali, di uno spiccato senso di responsabilità, avuto riguardo alle capacità di critica e di autocritica ed al livello di autostima.
Art.4 Requisiti attitudinali per i candidati ai concorsi per la nomina ad allievo agente. I requisiti attitudinali per i candidati ai concorsi per la nomina ad allievo agente sono
i
seguenti:
livello evolutivo che consenta una valida integrazione della personalità con riferimento alla maturazione, alla esperienza di vita, ai tratti salienti del carattere ed al senso di responsabilità; b) un controllo emotivo contraddistinto dalla capacità di contenere i propri atti impulsivi e che implichi I'orientamento dell'umore, la coordinazione motoria e la sintonia delle reazioni c) una capacità intellettiva che consenta di far fronte alle situazioni nuove con soluzioni appropriate, sintomatica di una intelligenza dinamico-pratica, di capacità di percezione e di esecuzione e delle a) un
Art.2 Cause di non idoneita Costituiscono cause di non idoneità per l'ammissione ai concorsi di cui all'articolo precedente le seguenti imperfezioni e infermità: 1) la tbc polmonare ed extrapolmonare, la sifilide, la lebbra; 2) l'alcoolismo, le tossicomanie, le intossicazioni croniche di origine esogena;
3) le infermità e gli esiti di lesioni della cute e delle mucose visibili: malattie cutanee croniche; cicatrici infossate ed aderenti, alternanti I'estetica o la funzione; tramiti fistolosi, che, per sede ed estensione, producano disturbi funzionali; tumori cutanei. I tatuaggi sono motivo di non idoneità soltanto quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme; 4) le infermità ed imperfezioni degli organi del capo: malattie croniche ed
qualità attentive; d) una adauabilità che scaturisce dal grado di socievolezza, dalla predisposizione al gruppo, ai compiti ed all'ambiente di lavoro.
del globo oculare, delle palpebre, dell'apparato lacrimale, disturbi della mobilità dei muscoli oculari estrinseci; stenosi e poliposi nasali; malformazioni e malattie della bocca; disfonie e balbuzie; otite media purulenta cronica; anche se non complicata e imperfezioni
monolaterale, perforazione timpanica, tonsilliti croniche; 5) le infermità del collo: ipertrofia tiroidea; 6) le infermita del torace: deformazioni rachitiche e post-traumatiche; 7) le infermita dei bronchi e dei polmoni: bronchiti croniche; asma bronchiale; cisti o tumori polmonari; segni radiologici di malattie tubercolari dell'apparato pleuropolmonare in atto o pregresse, qualora gli esiti siano di sostanziale rilevanza; 8) le infermita ed imperfezioni dell'apparato cardio-circolatorio: malattie dell'endocardio, del miocardio, del pericardio; gravi disturbi funzionali cardiaci; ipertensione arteriosa; aneurismi; varici estese e voluminose, flebiti e loro esiti comportanti disturbi trofici; emorroidi croniche;
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Foresioii: ieri, oggi e domoni
il Breue storia del Corpo Eorestale in Sardegna
La legge istitutiaa del CEVA- L.R. 5n1rt985, N. 26
Il ruolo del CFVA Gli uffici del CFVA, tutti gli indirizzi e i numeri telefonici delle strutture del CFVA
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llatiziaria f,oresloie
Breue storia del Corpo Forestalc in Sardegna
...Ma questa è un'altta storia ...1a nostra
Il lo Gennaio
di
1845, il Regno Sardegna ebbe un suo
Regolamento pel govemo dei
boschi,
in
applicazione delle
Regie Patenti di Carlo Alberto
del 14 settembre I8M,
n" 132. L'atto istin-ù un'amministrazione forestale organica e artimlata espressamente prepo-
sta alla salvaguardia del parimonio fcrestale isolano.
Con Regio Brevetto dell'8 ottobre 1844 venne approvato il regolamento contenente norme di attività per gli agenti forestali, comprendente, tra I'altro, il tipo di uniforme da indossare durante il servizio e il divieto di esercitare altri impieghi o di avere interessi in lavori "per cui siavi di bisogno combustibile di legne..." La Sardegna fu ripamita in 9 dipartimenti forestali: Cagliari, Sassari, Nuoro, Lanusei, Tempio, Iglesias, Ozieri, Mandas, Macomer, ai quali furono inizialmente assegnati solo 7 Brigadieri. Furono individuati anche 10 distretti cui furono preposti 13 Guardaboschi demaniali. Il numero dei campari che affiancarono i Guardaboschi variava in ogni distretto in funzione della superficie boscata posseduta dai singoli comuni. Il7 ottobre 1851, con Regio Decreto, Vittorio Emanuele
II, variò
I'assetto organizzativo dell'Amministrazione
Forestale. Questa fri ordinata in 3 Ispezioni di Circondario -- Cagliari, Sassari e Nuoro - -rette da altrettanti Ispettori coadiuvati da Sottoipettori, di I e II classe da Capiguardia da Guardaboschi e da Campari.
Dopo I'unità d'ltalia, I'Amministrazione Forestale in Sardegna seguì diversi passaggi:
- ISIO - Conro Reale Forestale - 1q26 - Milizia Nazionale Forestale - 1941 - Real Corpo delle Foreste iale per la Sardegna L.C. 26.02.19 48 la Regione ha competenza normativa primaria ed esclusiva in materia forestale. Dal 11 marzo l97I ll personale del Corpo Forestale dello Stato in servizio nell'isola è transitato nei ruoli della Regione Sarda. Nel 1985 il Consiglio Regionale della Sardegna emanò la legge Regionale n" 26 istirutiva del Corpo Forestale e di
Vigilanza Ambientale della Regione Sarda, nasce il C.F.VA.
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Il 17 dicembre 1994 nasce
ad Oristano I'ASS.FOR.
Associazione degli appartenenti al Corpo Forestale e di ,,{ Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna, che chiede §dr ormai da diversi anni 6 all'Amministr anone Regionale di riqualificare le strutture che in questi anni hanno gestito le risorse ambientali senza un reale indirizzo; riorganizzare I'amministrazione delle nostre foreste e pianificare gli interventi nella "forestazione". Per conseguire tali obbiettivi, sarebbe necessario un Corpo Forestale specializzato, numericamente e capillarmente presente su tutto il territorio, con compiti definiti e regolamentati per gli interventi nei vari settori di competenza, soprattutto per I'attMtà di vigilanza e prevenzione delle nuove emergenze ambientali. o a
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Nel1985 nasce ...ecco
il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
la legge istitutizta
L.R.5/11/1985, N.26 Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della regione sarda
Art.
1
E' istituito il Corpo forestale e di vigilanza ambientale della regione sarda Nel quadro della programmazione regionale il Corpo prowede, in base alle leggi vigenti, alle seguenti funzioni: - tutela tecnica ed economica dei boschi; - tutela tecnica ed economica dei beni silvo-pastorali del comune e degli Enti
pubblici; - tutela dei parchi, riserve, biotopi ed altre aree di particolare interesse natue paesaggistico individuate con leggi o prowedimenti amministrativi; - tutela della flora e della vegetazione; - tutela dei pascoli montani; - propaganda forestale e ambientale; - difesa del suolo dall'erosione; - controllo dei semi e delle piaatine forestali; - quant'altro sia richiesto per la difesa e la tutela delle foreste; - ogni altra funzione attribuita con legge o Regolamento.
ralistico
Al Corpo sono attribuiti compiti di vigilanza, prevenzione e repressione secondo le leggi vigenti nelle materie indicate al precedente comma e in particolare nelle seguenti materie: - caccia; - pesca nelle acque inteme e marittime; - incendi nei boschi e, secondo i programmi regionali annuali di intervento, nelle aree extraurbane; - polizia forestale; - polizia fluviale e sulle pertinenze idrauliche; - beni culturali. Il Corpo prowede inoltre alla statistica e all'inventario forestale e può predispone studi sui problemi di interesse forestale e montano ai fini della difesa del suolo e avarzare proposte di soluzione agli organi competenti. Il Corpo esercita i compiti di cui al presente articolo anche nei territori rientranti nel patrimonio forestale e silvo-pastorale dell'Azienda delle foreste demaniali della regione sarda, in accordo con gli uffici dell'Azienda competenti per
territorio. Sono affidati altresì al Corpo compiti di collaborazione nelle attività connesse alla protezione civile.
forestale
e di vigilanza
ambientale
Lrt.4 Lo stato giuridico ed il trattamento economico
de1
personale del Corpo fore-
stale e di vigilanza ambientale, è disciplinato dal1e norme previste per il personale del ruolo rmico regionale, salvo quanto disposto nei successivi articoli. In attesa che si prorweda alla nuova disciplina prevista dall'art. 10 della 1.r. 25 giugno 1984, n. 33, la consistenza, la composizione, le modalità di reclutamento
del personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale sono disciplinate dalle norme degli aaicoli successivi.
Art.5 Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale è costituito
da impiegati appartenenti alle fasce funzionali sesta, quinta, qulaftaeterza del ruolo unico regionale previsto dall'art. 27 della l.r. 17 agosto 1978, n. 51, con le seguenti qualifiche: ispettore forestale e di vigilanza ambientale, assistente forestale e di vigilanza ambientale, sottufficiale forestale e di vigilanza ambientale, guardia forestale e dt v igilanza ambientale. Nell'ambito della dotazione organica complessiva del ruolo unico regionale, i contingenti numerici del personale appartenente al Corpo forestale e di vigilanza arnbientale sono specificatamente determinati secondo le modalità di cui all'art. 30, secondo comma, della Lr. 17 agosto 1978, n. 51. Il contingente numerico dei sothrfficiali non deve superare comunque la quota di un terzo del contingente numerico delle guardie forestali. Le qualifiche funzionali di ispettore forestale e di vigilanza ambientale per la sesta fascia funzionale, di assistente forestale e di vigilanza ambientale per la quinta fascia, di sottuffrciale e di vigilanza ambientale per la quarta fascia e di guardia forestale e di vigilanza ambientale per la terza fascia integrano quelle previste nella Tab. A allegata alla l.r. 17 agosto 1978, n. 5 1, e successive integrazioni; nella predetta Tab. A sono soppresse le qualifiche di sottu{ficiale forestale, capo guardacaccia, capo guardia giurata, guardia forestale, guarda caccia e guardia giurata.
Art.6 La dotazione organica del ruolo unico regionale prevista nella Tab. B allegata alla l.r. 12 gennaio 1982, n. 2, è incrementata di 580 posti nella terza fascia
Art. 2 (1)
Il Corpo
e successive modificazioni ed integrazioni. Le sedi delle stazioni forestali e di vigilarua ambientale di cui al precedente att.2 e le rispettive circoscrizioni sono stabilite con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima. I prowedimenti di cui al precedente corìma sono pubblicati sul Bollettino Uffrciale della regione.
è
struttura operativa
dell'Assessorato della difesa dell'ambiente per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui all'art. l. L'articolazione delle strutture organizzative del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, fatta eccezione per le stazioni forestali e di vigilanza ambientale, è disposta con il Regolamento istitutivo dei servizi e dei settori di cui agli artt. 5 e 6 della 1.r. 17 agosto 1978, n. 51. Fino alla definizione delle procedure di modifica del vigente Regolamento approvato con il D.P.G.R. l0 dicembre 1984, n. 110, il Corpo forestale e di vigilanza ambientale si articola in: a) un'unità operativa con competenza generale in materia di programmazione, coordinamento e controllo degli interventi; b) 7 unità operative territoriali denominate "Ispettorati ripartimentali" con sede in Cagliari, Oristano, Nuoro, Sassari, Iglesias, Lanusei, Tempio Pausania, coordinate dall'unità territoriale regionale; c) 80 stazioni forestali e di vigilanza ambientale che operano alle dipendenze delle rmità di cui alla lettera precedente, ciascrma nel proprio ambito territoriale. Per gli adempimenti di cui alla presente legge il numero di servizi di cui all'art. 5 della 1.r. 17 agosto 1978, n. 51, è aumentato di 4 unità, il numero dei settori di cui all'art. 6 della citata legge è aumentato di 14 unità. La Giunta regionale prowede entro 90 giomi a modificare il Regolamento approvato con il d.P.G.R. 10 dicembre 1984, n. 110.
Art.3 Le circoscrizioni territoriali degli Ispettorati ripartimentali di cui al precedente art. 2, corrispondono a quelle indicate dall'art. 2 della 1.r. 23 ottobre 1978,n.62,
funzionale e di 180 posti nella quarta fascia funzionale. Gli aumenti di organico di cui al precedente comma, sono destinati ad incrementare i contingenti numerici di personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, per le corrispondenti qualifiche di guardia forestale e di vigilarza ambientale e sottuffrciale forestale e di vigilanza ambientale, come determinati ai sensi del secondo comma dell'art. 5.
{rt.7 Il personale appartenente al Corpo forestale e di vigilanza ambientale esercita le funzioni tecniche e dipolizia indicate all'art. I e gli altri compiti stabiliti con legge o Regolamento, nell'ambito della fascia funzionale di appartenenza, oltre a quelli derivanti dalla qualifica di agente di pubblica sicrrezza attribuita a termini del D.P.R. 6 maggio 1972, r.297. Ai sensi dell'art. 4, lett. n), della l.r. 7 gennaio 1977, n. l, si prorwederà, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare i1 Regolamento di athrazione del presente articolo per la disciplina delle attribuzioni delle specifiche funzioni alle varie categorie del personale del Corpo secondo le qualifiche e le relative malsioni assegnate inbase all'organizzazione ed ai compiti del Corpo stesso.
Art.8 I
coordinatori delle unita operative di cui alle lett. a) e b) del terzo comma dell'al.t. 2 sono nominati tra il personale avente la qualifica e i requisiti previsti dalla l.r. 17 agosto 1978, n. 51, nonché la qualifica di cui al primo comma delI'articolo precedente.
17
Faresrc,ii: ie, i- <:qgi
Nel1985 nasce ...ecco
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r'lt:rìrL,r)j
il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
la legge istitutizta
L.R. 5/11/1985, N. 26 Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della regione sarda
Art. I Er istituito
il Corpo forestale
e di vigilanza ambientale della regione sarda Nel quadro della programmazione regionale il Corpo prolvede, in base alle leggi vigenti. alle seguenti funzioni:
- tutela tecnica ed economica dei boschi; - tutela tecnica ed economica dei beni silvo-pastorali del comune e degli Enti
pubblici; - tutela dei parchi, riserve, biotopi ed altre aree di particolare interesse natue paesaggistico individuate con leggi o prolvedimenti amministrativi; - tutela della flora e della vegetazione; - tutela dei pascoli montani; - propaganda foresta.le e ambientale; - difesa de1 suolo dall'erosione; - controllo dei semì e delle piantine forestali; - quant'altro sia richiesto per la difesa e la tutela delle foreste; - ogni altm funzione attribuita con legge o Regolamento.
ralistico
Al Corpo sono attribuiti compiti di vigllanza, prevenzione e repressione secondo le leggi vigenti nelle materie indicate al precedente comma e in particolare nelle seguenti materie: - caccia; - pesca nelle acqi.re inteme e marittime; - incendi nei boschi e, secondo i programmi regionali annuali di intervento, nelle aree extraurbane; - polizia forestale; - polizia fluviale e sulle pertinenze idrauliche; - beni culturali. I1 Corpo prowede inoltre alla statistica e all'inventario forestale e può predisporre studi sui problemi di interesse forestale e montano ai fini della difesa del suolo e avanzare proposte di soluzione agli organi competenti. 11 Corpo esercita i compiti di cui al presente articolo anche nei territori rientranti nel patrimonio forestale e silvo-pastorale dell'Azienda delle foreste demaniali della regione sarda, in accordo con gli uffici dell'Azienda competenti per
territorio. Sono affidati altresì al Corpo compìti di collaborazione nelle attività connesse alla protezione civile.
Art.2
Il Corpo
forestale
e di vigilanza
(1)
ambientale
è
struttura operativa
dell'Assessorato della difesa dell'ambiente per 1o svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui all'art. l. L'articolazione delle strutture orgarizzative del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, fatta eccezione per 1e stazioni forestali e di vigilarza ambientale, è disposta con il Regolamento istitutivo dei servizi e dei settori di cui agli artt. 5 e 6 della l.r. 17 agosto 1978, n. 51. Fino alla definizione delle procedure di modifica del vigente Regolamento approvato con il D.P.G.R. l0 dicembre 1984, n. 110, il Corpo forestale e di vigilanza ambientale si articola in: a) un'unita operativa con competenza generale in materia di programmazione, coordinamento e controllo degli interventi; b) 7 unità operative territoriali denominate "Ispettorati ripartimentali" con sede in Cagliari, Oristano, Nuoro, Sassari, Iglesias, Lanusei, Tempio Pausania, coordinate dall'unità tenitoriale regionale; c) 80 stazioni forestali e di vigilanza ambientale che operano alle dipendanze delle unita di cui alla lettera precedente, ciascuna nel proprio ambito territoriale. Per gli adempimenti di cui alla presente legge il numero di servizi di cui all'art. 5 della l.r. 17 agosto 1978, n. 51, è aumentato di 4 unità, il numero dei settori di cui all'art. 6 della citata legge è aumentato di 14 unità. La Giunta regionale prowede entro 90 giomi a modificare il Regolamento approvato con il d.P.G.R. 10 dicembre 1984, n. 110.
Art.3 Le circoscrizioni territoriali degli Ispettorati ripartimentali di cui al precedente art. 2, corrispondono a quelle indicate dall'art. 2 dellal.r.23 ottobre 1978,n.62,
e successive modificazioni ed integrazioni. Le sedi delle stazioni forestali e di vigilanza ambientale di cui al precedente art. 2 e le rispettive circoscrizioni sono stabilite con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima. I prowedimenti di cui al precedente comma sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della regione.
Art.4 Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, è disciplinato dalle norme previste per il personale del ruolo unico regionale, salvo quanto disposto nei successivi articoli. In attesa che si proweda alla nuova disciplina prevista dall'art. 10 della l.r. 25 giugno 1984, n. 33, la consistenza, la composizione, le modalità di reclutamento
del Corpo forestale e dalle norme degli arricoli successivi.
de1 personale
di vigllarza ambientale sono disciplinate
Art.5 Il Corpo forestale e di vigilalza ambientale è costituito
da impiegati appartenenti alle fasce funzionali sesta, quinta, qurafia e tefia del ruolo unico regionale previsto dall'art. 27 della 1.r. 17 agosto 1978, n. 51, con le seguenti qualifiche: ispettore forestale e di vigilanza ambientale, assistente forestale e di vigilanza ambientale, sothrfliciale forestale e di vigilanza ambientale, guardia forestale e di v igilama ambientale. Nell'ambito della dotazione organica complessiva del ruolo unico regionale, i contingenti numerici del personale appartenente al Corpo forestale e di vigilanza ambientale sono specificatamente determinati secondo le modalità di cui all'art. 30, secondo comma, della 1.r. 17 agosto 1978, n. 51. Il contingente numerico dei sottuffrciali non deve superare comunque la quota di un terzo del contingente numerico delle guardie forestali. Le qualifiche funzionali di ispettore forestale e di vigilanza ambientale per la sesta fascia funzionale, di assistente forestale e di vigilanza ambientale per la quinta fascia, di sottuffrciale e di vigilanza ambientale per la quarta fascia e di guardia forestale e di vigilanza ambientale per la terza fascia integrano que11e previste nella Tab. A allegata alla 1.r. 17 agosto 1978, n. 51, e successive integrazioni; nella predetta Tab. A sono soppresse le qualifiche di sothrfficiale forestale, capo guardacaccia, capo guardia giurata, guardia forestale, guarda caccia e guardia giurata.
Art.6 La dotazione organica del ruolo unico regionale prevista nella Tab. B allegata alla l.r. 12 gennaio 1982, n. 2, è incrementata di 580 posti nella terza fascia frrnzionale e di I 80 posti nella quarta fascia funzionale. Gli aumenti di organico di cui al precedente cofiìma, sono destinati ad incrementare i contingenti numerici di personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, per le corrispondenti quali{iche di guardia forestale e di vigilanza ambientale e sottuffrciale forestale e di vigilanza ambientale, come determinati ai sensi del secondo comma dell'art. 5.
Art.7 personale appartenente al Corpo forestale e di vigilanza ambientale esercita le funzioni tecniche e di polizia indicate all'art. I e gli altri compiti stabiliti con legge o Regolamento, nell'ambito della fascia funzionale di appartenenza, oltre a quelli derivanti dalla qualifica di agente di pubblica sictrezza attribuita a termini del D.PR. 6 maggio 1972, n. 297. Ai sensi dell'art. 4, lett. n), della 1.r. 7 gennaio 1977, n. l, si prorwederà, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare il Regolamento di athrazione del presente articolo per la disciplina delle attribuzioni delle specifiche funzioni alle varie categorie del personale del Corpo secondo le qualifiche e le relative mansioni assegnate in base all'organizzazione ed ai compiti del Corpo stesso. I1
Art.8 I coordinatori delle unità operative di cui alle lett.
a) e b) del terzo comma dell'afi. 2 sono nominati tra il personale avente la qualifica e i requisiti previsti dalla l.r. 17 agosto 1978, n. 51, nonché la qualifica di cui al primo comma del-
l'articolo precedente.
i7
§cr*si<rii: ieri. oggr e d*mani
guardia forestale, purché nel medesimo periodo non sia stata irrogata alcuna sanzione disciplinare. Nell'ipotesi in cui al personale di cui ai precedenti commi sia stata irrogata sanzione disciplinare, l'athibuzione del grado successivo è subordinata alla conforme deliberazione del competente Comitato di servizio, ed è comunque assoggettata ai rita-rdi previsti per le promozioni dall'art. 83 del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957 , n. 3. L'attribuzione dei gradi disposta ai sensi dei precedenti commi determina effetti esclusivamente sotto il profilo della gerarchia- funzionale, fatti salvi i poteri connessi alle mansioni conferite ai sensi dell'art. 37, secondo comma della l.r. 17 agosto 1978, n. 51.
Art.77
vigllanza ambientale le indennità di cui al primo comma sono corrisposte nella seguente misura:
- indennità per servizio d'istituto: lire 200.000, lire 170.000, lire 150.000
e
lire 130.000, per il personale avente la qualifrca rispettivamente di ispettore, assistente, sothrffrciale e guardia forestale e di vigilanza ambientale;
- indennità per servizio di campagna: lire 2.000 per il personale avente la qualifica di sottuffrciale e guardia forestale e di vigilanza ambientale; - indennità per uso di mezzo aereo o marittimo: lire 7.000 per il personale avente la qualifica di ispettore, assistente, sottufliciale e guardia forestale e di vigllar:za ambientale; - indennità per reperibilità e disponibilità: lire 600 orarie, per il personale avente la qualifica di uffrciale, assistente, sottufficiale e guardia forestale e di vigllanza ambientale.
Il numero dei sottr.rffrciali e delle guardie forestali e di vigilanza ambientale
Art,21
destinate alle unità operative di cui alle lett. a) e b) del terzo comma dell'art. 2,
per
il
disimpegno dell'attività amministrativa connessa ai compiti di istituto,
il 5% del numero complessivo del personale cui sono assegnate le medesime qualiflche. Nella percentuale di cui al precedente cornma devono essere ricompresi prioritariamente i sothrfficiali e le guardie nei cui confronti sia stata riconosciuta I'inidoneità fisica in via permanente allo svolgimento delle mansioni proprie del1a qualifica rivestita, ai sensi dell'art. 38 della 1.r. 17 agosto 1978, n. 51 orvero abbiano compiuto il 50'anno di età. non può superare
Art.
18
Fatta salva l'applicazione della norma prevista dall'art. 37, secondo comma, della Lr. 17 agosto 1978, n. 51, il comando delle stazioni forestali e di vigilanza ambientale istituite ai sensi dell'art. 2, è esercitato dal sothrffrciale forestale più elevato in grado, in servizio nelle stesse stazioni. Solo nel caso di temporanea indisponibilità del soth.rfficiale la stazione forestale può essere comandata da una guardia scelta.
Art.
19
In relazione alle particolari funzioni svolte, l'orario di servizio stabilito dall'afi. 49 della l.r. 17 agosto 1978, n. 51, nelle stazioni forestali deve essere articolato in tumi in modo da assicurare il servizio di istituto anche nei giorni festivi. Per le particolari esigenze di servizio, il personale appartenente al Corpo forestale e di vigilanza ambientale è tenuto a prestare la propria opera anche oltre I'orario di obbligo, con diritto al compenso per il lavoro straordinario, ai sensi dell'art. 49 della l.r. 17 agosto 1978, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni. Sino a quando non sarà diversamente disposto dagli accordi previsti dall'art. 2, comma secoildo, della l.r. 25 giugno 1984, n. 33, e in deroga alla norma del quarto comma dell'art.49 della l.r. 17 agosto 1978, n. 51, il personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale per I'assolvimento di compiti di polizia forestale, può essere autorizzato a prestare frno a 40 ore mensili di lavoro straordinario.
Art.20 Al personale appartenente al Corpo forestale
e di vigilanza ambientale competono le seguenti indennità: - indennità per servizio di istituto da corrispondersi in via forfettaria mensile diversificata per il personale con la qualifica di ispettore, assistente, sottuf[rciale e guardia; - indennità per servizio di campagna per ogni giornata di effettivo servizio
in campagna; - indennità per uso di mezzo aereo o marittimo per ogni giomata di effettivo sewizio, per un periodo complessivo annuo massimo di 90 giomi, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione; - indennità per reperibilità e disponibilità quando richiesta dallArrnini*zirr regionale, per ogni giomata di effettivo servizio, per un periodo complessivo annuo massimo di 90 giomi, secondo le modalità stabilite dalla stessa Amministrazione. Le indennità di cui al precedente comma sono cumulabili con il compenso per lavoro straordinario. L'indennità per servizio d'istituto corrisposta in misura forfettaria mensile, ferma la cumulabilità di cui sopra, compete limitatamente a 12 mensiiità, è ridotta nella stessa proporzione in cui ha luogo la riduzione dello stipendio per congedo straordinario, aspettativa, sanzione disciplinare ed ogni altra posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio ed è inoltre sospesa in tutti i casi di sospensione dello stipendio. La misura dell'indennità di cui al presente articolo è determinata con i procedimenti e gli accordi previsti dall'art. 2, comma secondo, della l.r. 25 giugno 1984, n. 33.
Nelle more dell'entrata in vigore degli accordi di cui al comma precedente relativi al triennio 1985-1987, al personale appartenente al Corpo forestale e di
e divigilanza ambientale, qualora la competente autorità statale disponga la revoca della qualifica di agente di pubblica I1 personale del Corpo forestale
siatrezza cessa dall'appartenere al corpo medesimo. Nell'ipotesi prevista dal precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'art. 38, comma primo, della 1.r. 17 agosto 1978, n. 51. DISPOSZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art.22 Agli effetti del D.P.R. 6 maggio 1972, n.297,Ia carriera direttiva del ruolo organico del personale delle foreste e il ruolo organico speciale dei sottufficiali e guardie forestali della regione autonoma della Sardegna sono sostituiti dai contingenti del Corpo forestale e di vigilanza ambientale di cui all'art. 5, rispel tivamente con le qualifiche di ispettore forestale e di vigilanza ambientale, sottufficiale forestale e di vigilanza ambientale e guardia forestale e di vigilanza ambientale.
L'Amministrazione regionale è tenuta a promuovere 1'adeguamento del D.P.R. 6 maggio 1972, n.297, inrclazrone alle qualifiche del personale appartenente al Corpo forestale e di vigllanza ambientale di cui al primo comma del precedente art. 5.
Art.23 Le disposizioni previste dall'art. 90, commi secondo, quinto e sesto della 1.r. 17 agosto 1 978, n. 5 1, sono estese al personale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi della Lr. 12 gennaio 1982,n.2. Ai fini dell'applicazione della norma di cui all'art . 22, commi secondo e quinto, della 1.r.25 giugno 1984,n.33, ai contingenti indicati nel quarto comma delI'art. 90 della l.r. 17 agosto 1978,n.51, sono apportate le seguenti variazioni in aumento: - 10 unità per la quinta fascia funzionale; - 15 unità per la quarta fascia funzionale. Al frne di assicurare I'attività istituzionale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, in relazione alle esigenze operative ed ai connessi rapporti di dipendenza funzionale tra il personale appartenente allo stesso Corpo, gli impiegati aventi le qualifiche di sottuffrciale e di guardia forestale e di vigilanza ambientale che, fomiti del prescritto titolo di studio, svolgano da quattro anni le funzioni superiori accertate dal Comitato per 1'organizzazione ed il personale, sono inquadrati a domanda, anche in soprannumero, nella fascia funzionale immediatamente superiore con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge (3.)
Art.24 In
sede di prima applicazione della presente legge è assegnato al Corpo fore-
stale e di vtgllanza ambientale, nell'ambito dei contingenti determinati ai sensi del secondo comma dell'art. 5, il seguente personale inquadrato nel ruolo unico regionale di cui all'art. 27 della l.r. 17 agosto 1978, n. 51: a) gli esperti in scienze agrarie e forestali provenienti dalla carriera direttiva del ruolo tecnico delle foreste di cui alla 1.r. 7 luglio 1971, n. 18; b) gli esperti in scienze agrarie e forestali provenienti dalla carriera direttiva dei ruoli tecnico e tecnico-amministrativo dell'Azienda delle foreste demaniali della regione sarda di cui allal.r.29 ottobre 1964, n. 24 e successive modificazioni, che ne facciano domanda; c) gli impiegati della quinta fascia funzionale del ruolo unico regionale in servizio presso gli Ispettorati delle foreste e presso I'Azienda della foreste demaniali delia regione sarda, nonché quelli in servizio presso i Comitati provinciali della caccia, provenienti dalla carriera di concetto rispettivamente del ruolo tecnico delle foreste di cui alla 1.r. 7 luglio 1971, n. 18, e del ruolo tecnico della predetta azienda di cui alla l.r. 29 ottobre 1964, n.24, e successive modificazioni, che ne facciano domanda; d) i sottufficiali forestali e le guardie forestali provenienti dal ruolo organico speciale dei sottufftciali e guardie forestali di cui alla l.r 7 luglio 1971, n. 18;
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e) i capi guardacaccia provenienti dai ruoli di vigilanza dei Comitati provinciali della caccia della regione sarda; f) i guardacaccia provenienti dai ruoli di vigilanza dei Comitati provinciali
della caccia della regione sarda; g) i capi guardia giurata e 1e guardie giurate provenienti da1 ruo1o delle guardie giurate del1'Azienda delle foreste demaniali della regione sarda di cui alla 1.r. 8
Il
maggio 1968, n.25. personale di cui alle
1ett. b) e c) del precedente cofllma è tenuto a presentare I'istanza di assegnazione al corpo entro il termine perentorio di 60 giomi dalla data di entrata in vigore della presente legge (4.) Contestualmente all'assegnazione di cui al primo comma, al personale sono attribuite le seguenti qualifiche: - ispettore forestale e di vigilanza ambientale, al personale indicato alle lett. a) e b); - assistente forestale e di vigilanza ambientale, al personale indicato alla lett. c); - sottufficiale forestale e di vigilanza ambientale, ai sottufficiali forestali indicati alla lett. d) ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della l.r. 12 gennaio 1982, n. 2, nonché ai capi guardacaccia ed ai capi guardia giurata; - guardia forestale e di vigilanza ambientale, alle guardie forestali indicate alla lett. d) ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della l.r. 12 gennaio 1982, n.2, nonché ai guardacaccia e alle guardie giurate. Il personale indicato nelle 1ett. e), 0 e g) è tenuto a frequentare un corso di aggiornamento professionale promosso dall'Amministrazione regionale.
Art. 25 Fermo il disposto di cui al primo comma dell'art. 2l il personale indicato alle lett. b), c), e), 0 e g) del primo comma dell'art. 24 cessa di appartenere al Corpo forestale e di vigilanza ambientale qualora, entro 2 anni (5,) non abbia aluto attribuita la qualifica di agente di pubblica siqrezza da parte de11a competente autorità statale. ' In tal caso si applica la disciplina prevista dall'art. 38 della l.r. 17 agosto
di vigilarlza ambientale può awalersi del contributo al funzionamento dei servizi, sulla base delle indicazioni dei responsabili dei servizi stessi, delle associazioni di volontariato e di singoli volontari. Al personale volontario di cui al precedente cofirma non competono indennità o rimborsi, ad esclusione dei rimborsi per spese di trasporto vitto e alloggio, sempre che a tali necessità non sopperisca direttamente I'Amministrazione che ha richiesto o che ha a,utorizzato I'intervento dei volontari. Le norme per I'applicazione del presente articolor saranno definite da apposito Regolamento da emanare, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi della 1.r. 7 gennaio 1977,n.1, in armonia con i principi stabiliti dalle norme statali vigenti in materia. I1 Corpo forestale
Art.
31
In deroga alla disposizione dell'aft.42, comma secondo, della 1978, n.
5
1, ed una volta soltanto, per la copertura dei posti
1.r. 17 agosto
istituiti a norma del
precedente art. 6 della terzafascia funzionale con la qualifica di guardia forestale e di vrgilanza ambientale, il bando del concorso disciplina le prove e le materie d'esame, i poteri della Commissione esaminatrice, ai fini della formazione della graduatoria ed ogni altra specificazione necessaria per I'espletamento del concorso stesso. Il concorso di cui a1 precedente comma è indetto con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, sentito il Comitato per l'organizzazione ed
il
personale.
Analogamente a quanto previsto nei precedenti commi e per una volta so1tanto, è disciplinato con il relativo bando il concorso indetto ai fini della copertura dei posti istituiti a norma dell'art. 6 nella quarta fascia funzionale, con la qualifica di sottuf[rciale forestale e di vigilanza ambientale.
Art.32 (6) Art.33
1978, n.51.
(Omissis) (7.)
Art.26 L'attribuzione delle qualifiche previste da1 terzo comma dell'art. 24 determina il conseguente inquadramento nelle fasce funzionali cui le qualifrche di attribuzione appartengono ai sensi del precedente art. 5.
Art.34 La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna, entra in vigore nel giorno della Sua pubblicazione.
Art- 27 L'Amministrazione regionale fomisce al personale appartenente al Corpo forestale e di vigilanza ambientale i capi di vestiario e l'equipaggiamento necessario allo svolgimento dei compiti di istituto, nonché, secondo le prescrizioni della competente autorita statale, le divise e le armi in dotazione. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, sono determinate le modalità di assegnazione delle dotazioni di cui al precedente comma.
Art.28 (5a) Le funzioni che gli Ispettorati forestali dell'Amministrazione regionale attualmente svolgono per la gestione del patrimonio agricolo- forestale degli Enti pubblici e dei privati, sono delegate agli Enti locali ed ai consorzi di bonifica nei cui ambiti territoriali ricade il patrimonio stesso. La gestione di cui al comma precedente awiene sulle base del programma pluriennale di forestazione, approvato secondo le procedure di cui alla l.r. 1' agosto 1975, n. 33. 11 programma individua gli enti delegati e i finanziamenti per lo svolgimento delle attività gestionali. Gli enti delegati a norna del presente articolo, per la predisposizione e I'attuazione degli interventi di prevenzione e di vigilanza diretti alla cura del patrimonio ambientale ricadenti nei loro territori, possono awalersi degli organi periferici dell'Assessorato della difesa dell'ambiente i quali sono tenuti a prestare la loro collaborazione in base a1le direttive impartite dallo stesso Assessorato, in coerenza con gli indirizzi della programmazione regionale, nelle quali sono
indicate priorità, direttrici e modalità di intervento. Restano ferme le vigenti norne concernenti i compiti attribuiti all'Azienda delle foreste demaniali della regione sarda.
Art 29 (5a) La gestione dei lavori di sistemazione idraulico-forestale è di competenza delle strutture organizzative de1 Corpo forestale e di vigilanza ambientale di cui al terzo comma, lett. b), dell'art.2, sino a quando non sarà operativa la delega di cui all'art. 28, primo comma. I cantieri attivati per la sistemazione idraulico-forestale alla data di operatività della delega restano nella competenza del1e predette strutture sino all'ultimazione dei lavori. Art.30 E'riconosciuto rilevante valore all'opera svolta dalle associazioni di volontarialo e dai singoli volontari.
lza I I I
(1) Articolo abrogato dall'art. B0 della L.R. to dalla data indicata dallo stesso art. 80.
l3
novembre 1998, n. 3i,, con effet-
(2) Comma così modiJìcato dall'art. 11 della L.R. 15 gennaio 1991, n.
6.
(3) Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 14 novembre 1988, n. 42. (4) Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 14 novembre 1988, n. 42. (5) Termine già prorogato di due anni dall'art. I della L.R. 9 novembre 1987, n. 46 ed ulteriormente prorogato di altri due anni dall'art. 15 della L.R. 15 gennaio 1991, n. 6. (5a) Articolo abrogato dall'art. 18 della L.R. 9 giugno 1999, n. 24, a decorrere dalla data indicata nello stesso art. l8 della L.R. 24/1999. (6) Articolo già modificato dall'art. 6 della L.R. l4 novembre 1988, n. 42, e successivamente qbrogdto dall'art. 80 della L.R. l3 novembre 1998, n. 31. 171
Reca disposizioni finanziarie.
Foresioii: ieri, oaai e domoni
IL RUOLO DEL
C.F.V.A.
Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale è struttura dell'Amministrazione Regionale cui sono demandati compiti tecnici e di polizia in campo forestale e di tutela ambientale. Funzioni e compiti sono specificati nelle leggi regionalin.2611985 en.53/1993 che ne delineano anche la struthrra territoriale. La dotazione organica del C.F.V.A. prevista dalla Delibera della Giunta Regionale 2l/17 del 19161200l è di 1360 unita e specificatamente:
o/e previsfo
897 Agenti 377 Sottufficioli 86 Ufficioli -l360
in totole
Persono/e reolmente in seNizio ol 23/02/2004
51 6 55 7
Agenti Sottufficioli Ufficioli Dirigenti
l0B9
in totole
7
27
distribuite nelle sedi appresso indicate: - Una Direzione Generale con sede in Cagliari; - 7 Direzioni Territoriali (Ispettorati Ripartimentali con giurisdizione provinciale o subprovinciale), con sede in Cagliari, Iglesias, Lanusei, Nuoro, Oristano, Sassari, Tempio Pausania; - 82 Stazioni Forestali e di Vigilanza Ambientale (con giurisdizione intercomunale) ciascuna con sede in altrettanti comuni; - 10 Basi Logistico Operative Navali dislocate lungo le coste dell'Isola (di cui 8 operative e 2 in fase di athrazione); - I Sala Operativa Regionale; - 6 Sale Operative fupartimentali;
Al personale del Corpo sono attribuite le qualifiche di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicrrezza in relazione agli ambiti territoriali di competenza; ciò nondimeno la struttua conserva un elevato profilo tecnico, conseguito nei percorsi formativi e maturato nell'esperienza di campo. Destinatari principali dei servizi istituzionali del Corpo, sono le comunità rurali ed i cittadini che in vario modo fruiscono del territorio e delle risorse naturali. Ma il Corpo deve altresì interloquire con numerose istituzioni pubbliche con le quali esistono obblighi e oppornrnità di collaborazione. L'attuale Corpo forestale e di vigilanza ambientale è in larga misura I'erede per compiti, funzioni e ruolo del Corpo forestale dello Stato presente in Sardegna
fino al 1971. Ma i compiti istituzionali del Corpo regionale sono stati ampliati lino a comprendervi quelli di sorveglianza, prevenzione e repressione in materia di beni culturali e di pesca nelle acque marine, nonché quelli di collaborazione nelle attività connesse alla protezione civile. La sua attività, un tempo collegata espressamente ai terreni vincolati, boscati e non, si è oggi estesa, in virtù di sopraggiunte leggi, ed in particolare della legge n.431185*, (* Materia oggi disciplinata dal Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali -Dl.vo29 ottobre 1999 n.490) ad un territorio notevolmente più vasto: tutte le aree boscate, tutte quelle soggette a vincolo idrogeologico, tutte quelle comprese nei piani paesistici. 11 ruolo del Corpo forestale e di vigilanza ambientale è in genere riconosciuto ed accettato da parte dei più che ritengono essenziale la sua attività di prevenzione e di repressione contro i guasti ambientali; vi è tuttavia una certa componente restìa ad uniformarsi a1 dettato delle norme che il Corpo è tenuto ad applicare, componente formata spesso da chi, con una visione del tutto personalistica dell'uso del territorio, sofÈe una vigilanza tesa alla tutela degli interessi col-
lettivi. A1 Corpo spetta sovrintendere alla sorveglianza e alla tutela forestale e ambientale in senso lato, a cominciare dai Patchi nazionali e regionali, delle Aree marine protette, fino a tutte le aree sensibili definite dai Piani paesistici e a tutto il patrimonio forestale dell'isola la cui conservazione e il cui ricupero funzionale e produttivo è costantemente messo in pregiudizio dai mali antichi: incendi, pascolo irrazionale e trasformazione delle foreste in coltivi o in pascoli, a cui si sono aggiunti i mali attuali: aggressione delle coste, apertura selvaggia di cave, predazione del patrimonio culturale. Un grande impegno dunque problematico e prestigioso allo stesso tempo.
TIPOLOGIA DEI SERVIZI E AMBITO OPERATIVO LaL.R. 26185 non sempre risulta di facile lettura, al fine di comprendere la molteplicità dei servizi svolti dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale (c.F.v.A.) Infatti, per ciascuna funzione istituzionale, il Corpo fornisce servizi di diversa natura, riassumibili in tecnici, di vigilanza e operativi. L'attività del C.F.V.A. è comunque fortemente legata al territorio.
FUNZIONI TECNICO- FORE STALI Le funzioni forestali coincidono con le attività "storiche" della struttura, e costituiscono la parte prettamente tecnica delle competenze. Le norme fondamentali di riferimento sono il RDL 326711923 ed il relativo regolamento. A parte talune inadegtatezze dovute al diverso uso dei terreni boscati evolutosi nel corso degli anni con particolare riferimento alle pressioni insediative, la legge forestale resta aacora attuale. Il vincolo per scopi idrogeologici è frnalizzato infatti a scongiurare i danni derivanti dalle denudazioni, frane e alluvioni.
Il C.F.V.A.
esercita la funzione tecnico-forestale con i seguenti procedimenti: - pareri istruttori su progetti di forestazione supportati da finanziamento pubbli-
co;
- a,utorizzazioni elo pareri che comportano la tutela tecnico-economica del patrimonio silvo-pastorale dei Comuni e degli altri Enti Pubblici; - procedimenti vari disciplinati dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale;
- istruttoria di pratiche connesse alla trasformazione dei boschi in altra qualità di coltura, per il successivo inoltro alla C.C.I.A.A.; - autorizzazione di interventi in materia di sughericoltura;
-
autorizzazioni disciplinate dalla vigente ordinanza antincendi.
FUNZIONI DI VIGILANZA Le funzioni di vigilanza del C.F.V.A. sono limitate alle materie di competenza istituzionale. La L.R. 26185 attribuisce al Corpo funzioni di prevenzione e repressione nelle materie di competenza tecnico-forestale, nonché in altre materie, secondo le leggi vigenti.
FUNZIONI OPERATIVE
Il Corpo Forestale coordina le operazioni di lotta contro gli incendi boschivi
e
prowede anche alla prevenzione ed agli interventi operativi con mezzi aerei
e
terrestri. Al Corpo sono affidati compitidi collaborazione nelle attività connesse alla protezione civile e annualmente vengono svolti decine di interventi, grazie alla costante presenza e perfetta conoscenza del territorio.
PROPA.GANDA F'ORESTALE ED AMBIENTALE La funzione di propaganda è fondamentale in quanto è connessa con I'attivita di prevenzione, della quale costituisce una componente di sicura efficacia nel lungo periodo; annualmente vengono assicurati un numero di interventi di varia tipologia, dell'ordine di qualche centinaio. La propaganda viene effettuata con servizi di rappresentanza e supporto tecnico, specialmente in occasione delle feste degli alberi celebrate dalle Scuole e dai Comuni. Gli interventi a caratlere tecnico-didattico vengono attuati in favore degli scolari, ma anche a beneficio di altre utenze, come le associazioni culturali e di volontariato.
STATISTICA ED AGGIORNAMENTO ED INVENTARIO DELLA CARTOGRAFIA FORESTALE REGIONALE La funzione di statistica e di inventario forestale è fondamentale per individuare le cause delle fonti di degrado, e pianificare gli interventi più adeguati.
TUTELADELLE SPECIE IN VIADI ESTINZIONE (CoNYENZTONE Dr WASHTNGTON) SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE CITES - \IGILANZA La tutela delle specie di flora e fauna in via di estinzione viene svolta non solo con la protezione degli habitats, ma anche col controllo de1 commercio internazionale ai sensi della CITES, acronimo di Convenzione Internazionale per la tutela delle specie in estinzione. Il controllo sul commercio riguarda non solo le specie indigene della Sardegna in via di estinzione, ma un lungo elenco di flora e fauna a rischio a livello mondiale.
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Noiiziorio Foresfale
Tutti gli indirizzi
ei
numeri di telefono delle strutture centrali e pertferiche del CORPO EORESTALE E DI WGILANZA AMBIENTALE (CEVA)
Direzione Generale del CFVA Via Biasi, 7 09131 CAGLTART (CA)
Tel.070/6066527 Fax.070/6066542
SAIIT OPERTNUA REGIONAI"E
S eruizio Tenitoriale lsp ettor ato Rip aftimentale (S.TLR. ) di Cagliari
Via Biasi,
9
09131 CAGLIARI Tel. O7O16O64804 Fax.07016064812 SALA OPERATIVA Tel. 07016064810 -lFax.
07 0l
Tel. 070/6066502 - 3 - 4 - 5 Fax. 070/6066506
Basi Elicotteristìche Antincenili
Centro Operatiuo Regionale Antincendio (COR)
ELIPORTO di Villasalto Tel.070/956490
Via Biasi, 7
Fax.0701956491
09131 CAGLTART (CA) Tel. 070/6066502 - 3 - 4 - 5 Fax. 070/6066506
Tel.070/9209383
6064802
E/JPOKI\O diPula Fax. 0'70/9245301
Base Logistico Operatiua Naaale (B.L.O.N.)
ili Cagliari Via Ariosto, 24 09129 CAGLTART (CA)
Tel.070160657t8 Fax.07016065715 Base Logistico Operativa Navale (B.L.O.N.) di Villasimius (prossima aperhra)
Stazione CWA di Barumini Via
S.
Nicola,
7
09021 BARUMTNT (CA) Tel. 070/9368093 Fax.070/9368108 Comuni della Giurisdizione: Barumini, Genuri, Gesturi, Las Plassas, Pauli Arbarei, Setzu, Siddi, Tuili, Turri, Ussaramanna, Villamar, Villanovafranca.
Sttzione CFVA di Cagliari (Parco Molentargius - prossima aperhrra)
Stazione CFVA
di Campu Omu (Burcei)
Km. 30,900 - S.S. 125 09040 BURCEI (CA) Tel. Fax. 070/831039 Comuni della Giurisdizione: Burcei, San Vito (parte), Sinnai (parte).
Stnzione CFVA
di Capotena
Via Treviso, 1 09012 CAPOTERRA (CA) Tel.0'10/729201 Fax.0701729301 Comuni della Giurisdizione: Assemini, Capoterra, Decimomamu, Decimoputzu, Uta, Villaspeciosa.
Suzione CFVA di CastÌadas Località Cala Sinzias 09040 CASTTADAS (CA) TeL.0701995182
.
Fa,r.070/ 995183 Comuni della Giurisdizione: Castiadas, Maracalagonis (parte), San Vito tparte). Sinnai (:arte), Vi lasimius. I
Stazione CFUA di Dolianoua Via Campidano, 10 09041 DOLTANOVA (CA) Tel.070/741429 Fax.0701740493 Comuni della Giurisdizione: Dolianova (parte), Donori, Monastir, Nuraminis, San Sperate, Serdiana, Sestu, Ussana.
t"
Forsioli: ieri, aggi e domcnl
Stazione CFVA
di Guspini
Viale Di Vittorio, 32 09036 GUSPTNT (CA) Tel. 070974 I 30 Fax.0701974814 Comuni della Giurisdizione: Arbus, Gonnosfanadiga (parte) Guspini, Pabillonis.
eruizio Tenitoriale I sp ettor ato Rip anìmenule (S.TI.R. ) di lglesias
S
Yia Canepa,
17
09016 TGLESTAS (CA) Tel. 078112703887 Fax. 078112703878 SALA OPERATIVA (Telefonare S.O. CAGLIARI)
Stazione CFVA di Muraaera
Base Elicotteristica Antincendi
Via Delle Coccinelle 09043 MURAVERA (CA)
ELIPORTO di Marganai
TeL.07019930545 Fax. 07O/9931241 Comuni della Giurisdizione: Muravera, San Vito (parte) Villaputzu.
Fax.078l/20063
Stazione CFUA
Tet.0781120064
diPula
Yiale Diaz,46 09010 PULA (CA) Tet.07019209383 Fax.07019245301 Comuni della Giurisdizione: Pula, Domus De Maria (parte), Sanoch, Villa San Pietro.
Base
Ingktico Operatiua Naaale (B.L.O.N.) ili
Sant'Antioco Yia24 Maggio 09017 SANTANTTOCO (CA) Tel. Fax. 07811840755
Stazione CWA
di Carbonia
Via Sapri. 36
Stazione CWA Yia Boccaccia,
di Sanluri
2l A
09025 SANLURT (CA) Te1.07019370970 Fax.07019307741 Comuni della Giurisdizione: Collinas, Furtei, Lunamatrona, Samassi, San Gavino Monreale, Sanluri, Sardara, Segariu, Serramanna, Serrenti, Villanovafomr, Villasor.
Stazione CFVA
di
San Nicolò Gerrei
Via S'Ollesteu,4 09040 sAN
Nrcolo'GERRET (CA)
Tel.070/950170 Fax.0701950287 Comuni della Giurisdizione: Armungia, Ballao, Goni, San Nicolò Gerrei, Silius, Villasalto.
Stazione CFYA
di Senorbi
Via Adige, 8 09040 sENoRBr'(cA) Tel. 070/9808782 Fax. 070/9808 134 Comuni della Giurisdizione: Barrali, Gesico, Guamaggiore, Guasila, Mandas, Ortacesus, Pimentel, Samatzai, San Basilio, Sant'Andrea Frius, Selegas, Senorbì, Siurgus Donigala, Suelli
Stazione CFUA Via Volta,
di Sinnai
21
Stazione CWA di Fluminimaggiore Via Vittorio Emanuele, 4 I 9/A 09010 FLUMTNTMAGGTORE (CA) Te1.0781/580913 Fax.0781i580863 Comuni della Giurisdizione: Buggemr, Fluminimaggiore (parte).
Stazione CFI|A di lglesias Via Canepa. l7 09016 TGLESTAS (CA) Tel. 078112703876 Fax.0781133379 Comuni della Giurisdizione: Domusnovas, Fluminimaggiore (parte), Gonnesa, Iglesias.
Stazione CFUA
di Sanudi
Località Pantaleo 09010 SANTADT (cA) TeL.07811954035 Fax.0781/954040 Comuni della Giurisdizione: Nuxis, Piscinas, Santadi, Villaperuccio.
Stazione CFUA
di Sant'Antioco
Yia24Maggio
09048 STNNAT (CA) Tel.070/781976 Fax.0701765741 Comuni della Giurisdizione: Cagliari, Dolianova (parte), Elmas, Maracalagonis (parte), Monserrato, Quartucciu, Quartu Sant'Elena, Selargius, Settimo San Pietro, Sinnai (parte) Soleminis.
Stnzione CFUA di Teulada Via Alcide De Gasperi, 46 09019 TEULADA (CA) Tel. O'70/92'7OlOO Fax. 070/ 9271100 Comuni della Giurisdizione: Domus De Maria (parte), Teulada.
Stnzione CFVA ili
09013 CARBONTA (CA) TeI.0781/61638 Fax.07811670787 Comuni della Giurisdizione: Carbonia, Narcao, Perdaxius, Tratalias.
09017 SANTANTIOCO (CA) Tel.0781/800669 Fax.078l/840755 Comuni della Giurisdizione: Calasetta, Carloforte, Giba, Masainas, Portoscuso, San Giovanni Suergiu, Sant'Anna Arresi, Sant'Antioco.
Sttzione CFUA di Siliqua Corso Repubblica,24 09010 srLrQUA (cA) TeL.0781173750
Fax.078l/'77149 Comuni della Giurisdizione: Musei, Siliqua, Villamassargia.
Villaciilro
Via Repubblica, 69 09039 VTLLACTDRO (CA)
Tel.070/932138 Fax.070/932721 Comuni della Giurisdizione: Gonnosfanadiga (parte), Vallermosa, Villacidro.
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Ir,roiiziorio §oresfr:le
S
eruizìo Tenitoriale Isp efror ato Rip artimentale
(S.TLR. ) di Oristano YiaCagliari,264 09170 ORTSTANO (OR) Tel. 0783/308 I Fax. 0783/308625 SALA OPERATIVA (Fenosu) Tel. O783172066 - 302927 Fax. 0783174214
Base Elicotteristica Antincqrdi ELIPORTO di Fenosu Tel.0783172066 Fax. O783/74214
Op*atiua Nauale (8.t.O.N.)
Base Logktico
Porto Industriale di Oristano - Darsena Enti di Stato 09170 ORTSTANO (OR) Tel. 0783/357095 Fax. 0783/357030
di Ales
Stazione CFVA 31
Fax. 0783/91360 Comuni della Giurisdizione: Albagiara, Ales, Assolo, Baradili, Baressa, Curcuris, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Masullas, Morgongiori, Nureci, Pau, Pompu, Senis, Simala, Sini, Siris, Villa Verde.
Stazione CFVA
di Cuglieri
Via Vittorio Emanuele, 78 09073 CUGLTERT (OR) Tel. 0785/39595
Fax.0785/36074 Comuni della Giurisdizione: Cuglieri (parte), Scano di Montiferro, Sennariolo, Tresnuraghes.
Stazione CFVA
di Ghilarua
Via V. Nessi, 20 09074 GHTLARZA (OR) TeI.0785/53100
Fax.0785/52555 Comuni della Giurisdizione: Abbasanta, Aidomaggiore, Boroneddu, Ghilarza,
Norbello, Paulilatino, Sedilo, Soddì, Tadasuni.
Stazione CFI|A
di Martubiu
Piazzaltalia,25 09094 MARRUBru (OR) Tel. 0783/858386 Fax. 0783/858460 Comuni della Giurisdizione: Arborea, Mamrbiu, Mogoro, San Nicolò d'Arcidano, Santa Giusta, Terralba, Uras.
Stnzione CFVA diNeoneli MaA.
Scanu.
09080 NEONELT (OR)
Tel.0783/67754 Fax.0783167770 Comuni della Giurisdizione: Ardauli, Bidoni, Neoneli, Nughedu Santa Vittoria, Sorradile, Ulatirso.
Stazione CFUA
di Oristnno
Ma Curreli 09170 oRrsTANo (oR) Tel. 0783/310305 - 310309
Fax.0783/310250 Comuni della Giurisdizione: Baratili San Pietro, Bauladu, Cabras, Nurachi, Oristano, Palmas Arborea, Riola Sardo, San Vero Milis, Siamaggiore, Simaxis, Solarussa, T t afiatza, Ze ddiani, Zerfalfu .
Stazione CFUA
di Sanugheo
Via Liguria, 5 09086 SAMUGHEO (OR) Tel. 0783/6491 I 8 Fax. O783/649160
lta I I
Sant'Altonio.
Stuzione CFVA ViaAragona,
di Seneghe
16
09070 SENEGHE (OR) Tel.0783154418 Fax.0783154060 Comuni della Giurisdizione: Bonarcado, Cuglieri (parte), Milis, Narbolia, Santu Lussurgiu, Seneghe.
Stazione CFVA di Villaurbana
di Oristsno
Via Monsignor Pilo, 09091 ALES (OR) Tel.0783/91835
Comuni della Giurisdizione: Allai, Asuni, Busachi, Ruinas, Samugheo, Villa
Via Segni, 19 09080 VTLLAURBANA (OR) Tet.0783144551 Fax.0783144570 Comuni della Giurisdizione: Fordongianus, Mogorella, Ollastra Simaxis, Siamanna, Siapiccia, Usellus, Villanova Truschedu, Villaurbana.
Farslalt: ìeri, aggi e cjr:m*r:i
eruizio Tenitoriale (S.ILR. ) di Nuoro
S
Isp ettor ato Rip artimentale
Viale Trieste, 44 08100 NUORO (NU)
Tel.0784/239239 Fax.07841239364 SALA OPERATIVA Tel. 07841239301 - 38838 Fax. 0784/38833
Basi Elicottefistiche Antincendi ELIPORTO di Farcana
dilsili
Stnzione CFUA
diLaconi
Via Verdi, 26 08034 LACONT (NU)
Tel.07841230143 Fax.0784135644
ELIPORTO
Stazione CFVA
Corso Vittorio Emanuele, 41 08033 ISILI Or{.D Tet.07821802297 Fax.07821802996 Comuni della Giurisdizione: Escolca, Gergei, Isili, Nurri, Serri, Villanova Tulo.
Tel.0782/869152
di Sorgono
TeL.0784/611045 Fax.07841611046
Sttzione CFUA dif;ula
Base Ingistico Operatiua Naaale (B.[.O.N.) di Siniscola Via Planargia, 1 08029 STNTSCOLA (NU) Tel. 0784/878019 Fax.0784/875207
Stazione CFVA
Fax. O7841869731 Comuni della Giurisdizione: Genoni, Laconi, Meana Sardo, Nuragus, Nurallao.
di Ariuo
Via M. Schimr, 13 08020 LULA (NU) Tet.07841416434 Fax.07841416455 Comuni della Giurisdizione: Lodé, Lula, Torpé.
Sttzione CFVAdiMacomer Via Cimitero 08015 MACOMER (NU)
08031ARrrzo (NU)
Tel. 0785/71087 Fax.0785173071 Comuni della Giurisdizione: Birori, Borore, Bortigali, Macomer, Sindia.
Tel.07841629235 Fax.07841629642 Comuni della Giurisdizione: Aritzo, Belvì (parte), Gadoni, Seulo.
Via Olbia,
Via Kennedy
diBifii
Stnzìone CFVA Via Salvemini 08021 BrTTr (NU) Tet.0784/415536
Stazione CFUA di Bolotana 19
08011 BoLOTANA (NLD TeL.0785143503 Fax.0785142340 Comuni della Giurisdizione: Bolotana, Dualchi, Lei, Noragugume, Ottana, Si'lanus.
Stazione
CWA diBosa
Viale Riviera del corallo, 11/a 08013 BOSA TeL.07851173747
Fax.0785/374557 Comuni della Giurisdizione: Bosa, Flussio, Magomadas, Modolo, Montresta, Sagama, Suni, Tinnura.
Sttzione CFVA di Dorgali YiaLamarmora,249 08022 DORGALT (NU) Tel.0784196954 Fax.0784194756 Comuni della Giurisdizione:Dorgali.
Stazione CWA
di Esealaplano
Via Pascoli, l0 08043 ESCALAPLANO (NU) TeL.0701951784 Fax.0701951667 Comuni della Giurisdizione: Escalaplano, Etsterzili, Onoli, Sadali.
Stnzione CFVA diGaaoi Via Dott. Lawa 08020 GAVOr (NU) Tel.0784/53307 Fax.0784/52169 Comuni della Giurisdizione: Fonni, Gavoi, Lodine, Ollolai, Olzai.
diNuoro
21
08100 NUoRo èrt, TeL.07841202840 Fax.07841202852 Comuni della Giurisdizione: Mamoiada, Nuoro, Orune.
Stazione
Fax.07841414376 Comuni della Giurisdizione: Bitti, Onanì, Osidda.
Via Stazione,
Stazione CFVA
CWA diOruni
Corso Italia, 76 08026 ORANr (NU) TeL.0784174381
Fax.0784/74490 Comuni della Giurisdizione: Oniferi, Orani, Orotelli, Sarule.
Stazione CFVA Via Ungaretti,
di Orgosolo
5
08027 ORGOSOLO (NU) Tet.07841403177 Fax. 0784/403 185 Comuni della Giurisdizione: Oliena, Orgosolo.
Stazione CWA
di Orosei
Via Nurache 08028 OROSET (NU) Tet.0784198696 Fax.07841998022 Comuni della Giurisdizione: Galtellì, Irgoli, Loculi, Onifai, Orosei.
Stazione CFVA Vico Planaria,
di Sinkcola
1
08029 STNTSCOLA (NU) Tet.07841878019 Fax.0784/8752O7 Comuni della Giurisdizione: Budoni, Posada, San Teodoro, Siniscola.
Suzione CFVA di Sorgono Corso IV Novembre, 145 08038 SORGONO (NU)
Te|.0784/60196 Fax. O78416O697 Comuni della Giurisdizione: Atzara, Austis, Ortueri, Sorgono (parte), Teti.
Stazione CFVA diTonara Via Dante, 1 08039 TONARA (NU) Te1.0784/63337 Fax. 0784/63 109 Comuni della Giurisdizione: Belvì , Desulo, Ovodda, Sorgono, Tiana, Tonara.
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oliziar! rs {arestale
Seruizio Teffitoriale lspetorato Ripartimenule (S.T,LR. ) diLanusei Via Gennaura,
1
0804s LANUSEI (NU) Tel.0782140048 Fax.07821473973 SALA OPERATIVA Tel.
0'1
82/40290
F
ax. 0782147397
I
S
eruizio Tenitoriale Isp ettor ato Rip artimufiile ) diTempio Pausania
(S.ILR.
Via Kennedy,l 07029 TEMPIO PAUSANIA (SS) Tet.0791679000 Fax.0791671548 S ALA OPERATIVA Tel.
07 9 / 67 9 I
4l I 2
F ax. 07 9 I 67 9 133
Base Elicoueristica Antincendi
Base Elicotteristica Antincendi
ELIPORTO di San Cosimo
ELIPORTO in Località Vallicciola Limbara
- 41661
TeL.0782141641
Fax.0782/41660
Base Logistìco Operatiua Nauale (B.L.O.N.)
di Arbatax Lungomare Arbatax 08048 TORTOLT'(NU) Tel.07821664038 Fax.07821664040
Stazione CFUA diBaunei Tel.07821610361 Fax. 078/610375 Comuni della Giurisdizione: Baunei, Triei, Urzulei.
Stazione CFUA di Jerzu Corso Umberto I, 394 08044 JERZU (NU) Te1.0782170230 Fax.0782171253 Comuni della Giurisdizione: Cardedu, Jerzu, Tertenia.
Stazione CFUA di Lanusei 1
0804s LANUSET (NU) Tet.0782142328 Fax.0782140541 Comuni della Giurisdizione'. Arzana, Elini, Ilbono, Lanusei, Loceri.
Stazione CFVA
67 07
22
Base Logistico Operatiaa Nauale (B.I.O.N.) di Olbia Via Vela, 4 07026 oLBrA (SS) Tel. /Fax. 0789157312
Via Orìentale Sarda, 240 08040 BALTNET (NU)
Via Gennauara n"
Tel. 07 9 I 63 1733 Fax.0791670467
di Seui
Via Leopardi, 114 08037 SEUr GrtJ) Tel.0782/54653 Fax.0782154442 Comuni della Giurisdizione: Seui, Ussassai.
Base Logktico Op er atiua N aa ale (B.L.O.N.) di Palau Via Anulare 07020 PALAU (SS) Tel. /Fa"x. 07 89 l'l 08 5212
Base Logistico Oper atìu a N auale (B.L.O.N.) di La Maddalena furossima apertura)
Stazione CFVA di Bortigiadas Via Trieste, 45 07030 BoRTTGTADAS (SS) Tel.0791 627208 Fax.0791627209 Comuni della Giurisdizione: Bortigiadas, Erula, Perfugas.
Stazione CFUA
di Calangiaruts
Viale Tempio, 53/A 07023 CALANGTANUS (SS)
Tel.079/660437 Fax.079/661596 Comuni della Giurisdizione: Calangianus, Luras, Sant'Antonio di Gallura.
Stazione CFVA
di Castelsardo
Stazione CFUA di Tortoli
Corso Italia, 3 OTO3lCASTELSARDO (SS) Tel.0791474470
Via Macomer,
Fzx.
10
08048 TORTOLI OIU) Tel.07821623603
O79147448O
Comuni della Giurisdizione: Castelsardo, Santa Maria Coghinas, Tergu, Valledoria.
Fax.0782/624583 Comuni della Giurisdizione: Bari Sardo, Girasole, Lotzorai, Talana, Tortolì.
Stazione CFVA di Luogosarfio
Stazione CFYA di Ulassai
Ma Sal Trano
Vico I Via Venezia 08040 ULASSAT Oru)
Tel. O782179381 Fax.0782179740 Comuni della Giurisdizione: Gairo, Osini, Perdasdefogu, Ulassai.
Stazione CFUA di Wllagr ande Strisaili Via Espucciu,
2
08049 \'ILLAGRANDE STRISAILI (NU) Tet.0782/32752
Fax.0782/32766
07020 LUOGOSANTO (SS)
Tel.079/652138 Fax.0791652557 Comuni della Giurisdizione: Aglìentu, Luogosanto.
Stctzione CFVA
diMonti
Via V. Emanuele, 74 07020 MoNrI (ss) Tel.0789144135 Fax.0789144662 Comuni della Giurisdizione:Monti, Telti.
'
Comuni della Giurisdizione: Villagrande Strisaili.
Stazione CFUA di Nului Via Rialto s. n. 07032 NULVI (SS) Tel.0791576874
Fax.079/576875 Comuni della Giurisdizione: Bulzi, Chiaramonti, Laemr, Martis, Nulvi, Sedini.
l'u
r,ri Stazione CFVA
di Olbia
Via Vela, 4 07026 OLBrA (SS) Tel.0'789/53442 Fax. 0789/53436 Comuni della Giurisdizione: Arzachena, Golfo Aranci, Olbia
Stnzione CFVA diPailru Via Dante, 2 07020 PADRU (SS) Te1.0789145952
Fax.0789/45956 Comuni della Giurisdizione: Loiri Porto San Paolo. Padru.
Stazione CFUA diPalau Via Anulare Vecchio Marino 07020 PALAU (SS) TeL.0789/708778 Fax. 0789/708690 Comuni della Giurisdizione: La Maddalena, Palau, Santa Teresa di Gallura.
Stazione CFVA iliTempio Pausania Via
S.
Lorenzo,
18
Tel. 07 9 I 67 91 47 - 67 135 5 Fax.0791671481 Comuni della Giurisdizione:Aggius, Tempio Pausania.
Stnzione CFVA Via Muzzigone,
diTlinità d'Agultrt
5
07038 TRINTTA', D'AGULTU (SS) Tel.0791681382 Fax.0791681472 Comuni della Giurisdizione:Badesi. Trinità d'Agultu e Vignola, Viddalba.
Seraizio Territoriale lspetlorato Ripartimenhle (S.ILR. ) di Sassari
Ma Dante, 37 07100 SASSART (ss) Tel. 079/2088300 - 2088800 Fax.0'19/277128 SALA OPERATIVA Tel. 07 9 I 27 6989 - 2088802
-:-[l;B,*i*:.,hr.s*§*fl F ax. 07 9 I 27 7 0 65
Basi Elicotteristiche Antincendi ELIPORTO di A1à dei Sardi Tel. 079/723257 Fax.079l7240ll ELIPORTO di Arela Tel. 0791795873 Fax. 079179587 1 ELIPORTO di Thiesi Tel. 0791889410 Fax.0791889454
Base Logktico Op er atiua N aa ale (B.L.O.N.) di Porto Torres Via E.Sacchi, 84/b 07046 PORTO TORRES (SS) Tel. 07 9 I 5 15297 F ax. 07 9 / 5 I 5298
di Algherc
Stazione CFVA
Via V. Emanuele, 201 07041 ALGHERO (SS) Tel. 07 9 1984854 Fax. 070/984 1 87 Comuni del1a Giurisdizione:Alghero, Olmedo.
Stazione CFVA dell' Asinara Loc. Cala d'Oliva 07046 ASTNARA (SS)
Tel.079/409405 Fax.0'79/409412 Comuni della Giurisdizione:Isola dell'Asinara
Stazione CFUA di Benefitfti Via Funtanedda,
9
07010 BENETUTTT (SS) Tel. 079/796529
Fax.079/796369 Comuni della Giurisdizione:Benetutti,
Stazione CWA
Bultei (parte), Nule.
di Berchidda
Via Oristano 07022 BERCHIDDA (SS) Tet.0791704136 Fax.079/'705141 Comuni della Giurisdizione: Berchidda (parte).
Stazione CFUA diBono Via Cesare Battisti 07011
BoNo (ss)
Tel.079/790937 Fax.079/790503 Comuni della Giurisdizione:Anela, Bono, Bottida, Bultei (parte), Burgos, Esporlatu, Illorai.
Stazione CWA ViaAldo Moro,
di Bonortta
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07012 BONORVA (SS) TeL.0791866170
Fax.079/866107 Comuni della Giurisdizione: Bonorva, Cossoine, Giave, Mara, Padria, ozzomaggior e, Semestene.
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Stszione CFVA di Buildusò Circonvallazione Nord 07020 BUDDUSO'(SS) Tel. 079/7 14362
Fax.07917l4l43 Comuni della Giurisdizione: Buddusò, Alà dei Sardi, Berchidda (parte).
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Corso Vittorio Emanuele, 07044 rrTrRr (ss) Tel.0791441653
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Nozioni generali sui boschi Forme di gooerno e trattamento, Fustaie, Cedui, Caratterizzazione ilei boschi, La martellata
lntroduzione alla conoscenza delle normatiae forestali La
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legge
foresta.le R.D.L. 30/1U923, N. 3267
regolamento per l'applicazione ilella legge forestale R.D.16/05rt926, N.1126 Proooidenze
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fooore ilella sughericoltura L,R. 9/Y7994, N. 4
Sanzioni per i trasgressori delle norme di polizia forestale L. 9rtV1967, N.950
La depenalizzazione L. 24/1U98L, N. 689
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Come si studiara per diztentare Guardia Forestale negli anni 50
Copertina di un piccolo mnnuale realizzato dal C.F.S. negli anni'50
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L'ALBERO Ogni cosa creata, che appartenga ai regni minerale, vegetale o animale, si distingue li''dalle altre per un complesso di caratteri estemi ed intemi. Possiamo identificare la specie (1) alla quale i vegetali appartengono oservando la forma del
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fusto e della chioma, I'aspetto della cofteccia, la smrtnra e il colore dei fiori, dei fiutti e delle
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RAMI PFINCIPA
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Le specie sono innumerevoli: vanno dalle più semplici e primitive alle più complesse ed evolute.
l',t Dal modesto lichene alla poderosa quercia vi è nrtta una serie di varietà e forme intermedie: fun-
" ghi, alghe, felci, piante erbacee, arbusti, alberi. rs Ed ora, analizziamo l'albero nelle sue parti essenziali: il tronco è formato
da quella porzione
che va dal livello del suolo fino alle prime inserzioni dei rami, mentre per fusto s'intende tutta la
parte della pianta (dalla base alla cima, fino a 8-10 centimetri di diametro) che può essere utiliz-
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zata come legname da lavoro. Sul fusto si inseriscono i rami principali, ossia i più grossi e su di essi crescono i rami secondari,
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i ramoscelli e le foglie, formando quell'insieme verdeggiante che è la chioma. Al livello del terreno, il "colleno " separa la pafte aerea dell'albero da quella sotterranea, che è formata dalle radici principali e secondarie. Le radici hanno il compito di ancorare saldamen-
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te la pianta al suolo e di permetterle in tal modo di aftontare la furia devastatrice dei venti.
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Dalle radici partono le radichette: una peluria che si espande entro la terra con la funzione di assorbire le materie nutritive con-
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tenute nell'acqua che circola nella terra stessa. Una volta assorbite, tali materie vengono ponate alle foglie ed alle alffe pafti verdi, per mezzo di vasi conduttori disposti verticalmente nell'intemo del fusto e nei rami. Le foglie, valendosi del calore e della luce solare, scompongono I'anidride carbonica dell'atmosfera, liberando I'ossigeno e trattenendo il carbonio che si combina con acqua, dando origine ad amido e zuccheri. Queste sostanze (idrati di carbonio) si combinano a loro volta coll'azoto contenuto nei sali e nelle altre sostanze del terreno assorbite dalle radici e formano, attraverso successive combinazioni chimiche, proteine e sostanze complesse (quatemarie) le quali costituiscono in definitiva la sostanza vivente, compreso il legno. Oltre all'insieme dei vasi di circolazione o tessuto conduttore, il fusto è costituito da fibre legnose o tessuto di sostegno e dalla corteccia o tessuto di protezione. La corteccia, awolgendo l'albero, ne difende la parte più viva e delicata - quella a lei immediatamente sottostante (il cambio) - dalle awersità atmosferiche. E basta una sua qualsiasi lacerazione per provocare gravi disturbi all'accrescimento della pianta, che muore addiritrura se la corteccia viene tagliata tutt'intomo, ad anello. La generazione e moltiplicazione delle piante awiene mediante i semi contenuti nei frutti; le radici, ilfusto e le foglie rappresentano, invece, l'apparato vegetativo, indispensabile, allo sviluppo degli alberi in volume edin altezza. Gli alberi trovandosi isolati e in condizioni favorevoli, assumono nel loro complesso, quelle forme naturali, caratteristiche e spontanee, proprie di ogni specie. Così si possono distinguere gli alberi propriamente detti e gli arbusti. I primi raggiungono una certa ahezza e hanno il fusto ben distinto; si classificano di prima gtandezza allorché oltrepassano i 30 metri (pini, abeti ecc.). Gli arbusti hanno invece una altezza limitata e forma di cespuglio (ginepro, nocciolo ecc.). L'espansione naturale cui I'albero tenderebbe in foresta viene a modif,carsi per la ùcinanza di altre piante che lo costringono a ricercare la luce e perciò ad elevarci, riducendo il volume della chi
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LE PRINCIPALI SPECIE LEGNOSE Si dividono in due grandi gruppi: resinose e latifoglie. Le RESINOSE - vivono riunite in grandi complessi formando boschi molto estesi. Le loro foglie sono, per 1o più, aghiformi, isolate o a gruppi e persistenti (non cadono d'invemo); solo quelle del lance e del cipresso calvo cadono in autunno. A chioma sempreverde, si chiamano resinose perché munite di canali resiniferi (tranne il tasso). I pini, ad esempio, secernono la trementina, composta di un'essenza dall'odore caratteristico (acqua ragia) e di una sostanza solida (colofonia). Poche sono le resinose che si trovano sulle nostre montagne o lungo i litorali, ma pur tuttavia esse hanno una grande importanza nell'economia del nostro paese. Lungo le coste e nelf immediato retroterra crescono rigogliosi il pino d'Aleppo, il pino domestico o da pinoli e il pinastro o pino marittimo. Sulle colline dell'Appennino e nella regione dei laghi dell'Italia settentrionale, vegeta bene il cipresso. In Calabria - nella Sila - il pino laricio forma belle ed estese foreste, mentre sulle Alpi, sulle prealpi e sull'Appennino settentrionale è diffuso il pino silvestre. In Toscana, nell'alto Appennino, troviamo ricche fustaie di abete bianco, albero che popola, insieme all'abete rosso ed allaice, gran parte dei boschi di conifere delle Alpi. Queste tre specie sono le più pregiate e diffr]se tra le resinose italiane. Le LATIFOGLIE - si distinguono dalle resinose per le loro foglie che - come dice la parola stessa - sono di regola a superficie estesa anziché aghiforme. In molte specie di questo gruppo le foglie sono persistenti (non cadono durante f invemo) es. leccio, olivo, sughera; in altre si staccano (alberi a foglie caduche).
La sughera cresce bene in Sardegna e lungo le coste del Tirreno e il leccio lungo tutto il litorale della penisola. Un pò dappertutto, sull'Appennino e sulle prealpi, si trovano il cerro e la roverella, ma da questi nostri boschi si ricava in prevalenza legna da ardere e poco legname da lavoro. Una vasta fascia di castagni va dai 400 ai 1000 metri di altitudine; comune è il faggio sul crinale Appenninico e sulle Alpi, ed estesa è la coltura del pioppo nella pianura padana, per la produ-
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L'AMBIENTE FORESTALE La riunione di un gran numero di alberi non è di per sé sufficiente a costituire la foresta. Un'intera associazione (2) di animali e vegetali, diversa da luogo a luogo, concorre a formarla creando I'ambiente particolare della consociazione forestale.
I fattori
che condizionano questo ambiente sono: il
clima, la natura del suolo e le relazioni esistenti tra esseri viventi, animali e vegetali. Tra i fattori climatici, la luce ha enorme importanza per i vegetali che la utllizzano per I'elaborazione delle sostanze organiche dalle quali ha origine anche il legno: il fenomeno si chiama sintesi clorofilliana, da clorofilla, che è la parte verde delle foglie. Le diverse specie legnose si distinguono in lucivaghe ed ombrivaghe a seconda della loro necessità di luce o di ombra. Anche il calore, più o meno intenso, è fattore indispensabile. In prossimità del mare, naturalmente, la temperarura è molto più elevata che in montagna; differenti sono perciò le esigenze delle piante che crescono nell'uno e nell'altro ambiente e molto diversa è la loro resistenza al freddo; I'abete delle Alpi, ad esempio, ha bisogno di una temperatura media annuale di almeno 5 gradi, mentre il castagno, che cresce sulle colline dell'Appennino e sulle prealpi, richiede una temperatura media annuale di 11 gradi. Il pino d'Aleppo, il cipresso, il leccio e la sughera che crescono lungo le coste del Mediterraneo muoiono in seguito al freddo intenso; il larice e il pino cembro in alta montagna, invece, resistono anche ad una temperatura di 30 gradi sotto zero. Altro fattore importantissimo, le precipitazioni atmosferiche: I'acqua, penetrando nel terreno, scioglie le sostanze
nutritive che, attraverso i vasi delle radici e del fusto come si è già deno -vanno ad alimentare la pianta. Però non tutta I'acqua piovana arriva alle radici: una quarta parte circa di essa viene trattenuta dalla chioma ed evapora prima di raggiungere il suolo, altrettanta viene assorbita dalle piante ed evapora dal suolo stesso; il rimanente, ossia il 50 per cento, penetra in gran parte in profondità nel terreno e va ad alimentare le sorgenti e le falde acquifere o scorre sulla superficie del suolo.
Le precipitazioni influiscono in modo diverso sulle specie legnose, e, anche qui, abbiamo alberi resistenti alla siccità estiva (cipresso, pino d'Aleppo) e altri meno resistenti che deperiscono a causa della mancanza d'acqua (pioppi, abeti). L'acqua in forma di grandine provoca - come è owio gravi danni alle foglie, ai fiori, ai fruni ed ai rami.
La neve, invece, protegge le giovani piante dai rigori invemali, ma stronca i rami quando il suo peso è eccessi vo e minaccia seriamente boschi ed abitati, quando scende dai pendii in forma di valanghe. L'umidità dell'aria e la rugiada concorrono, insieme alla pioggia, a creare un ambiente umido e fresco, ideale per la vita delle piante. Il vento, pur favorendo la diffi-rsione del polline, necessario alla fecondazione dei fiori, crea un serio ostacolo allo sviluppo della foresta. Esso provoca infatti il disseccamento del suolo, sottraendone I'acqua, e può stroncare e sra-
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fr:r:lsii: t*ri, aggi e rjctnani dicare alberi senza misericordia allorché raggiunge velocità superiori ai 50 chilometri orari. Il fulmine, non arreca da noi danni gravi; in montagna colpisce di preferenza gli abeti ed i larici. Il suolo, nelle colture agrarie, viene lavorato e concimato di continuo, modificandone così le proprietà fisiche
(struttura, porosità ecc.) e chimiche (contenuto in sali minerali); nella foresta, invece, esso si arricchisce naturalmente, senza cioè I'intervento dell'uomo, di materie organiche in seguito alla caduta delle foglie. Scavando una trincea nel bosco, si possono distinguere nel profilo del terreno diversi strati: alla superficie una copertura morta - cioè non ancora decomposta di foglie e di rami secchi, poi uno strato di humus, materia vegetale in decomposizione per effetto dell'acqua, del calore, dei lombrichi e di una miriade di microrganismi. Sotto all'humus, uno strato di terreno vegetale attivo in cui si espandono le radici in cerca di alimento, poi uno strato di terreno minerale inattivo, roccioso e impenetrabile alle radici e, infine, il così detto scheletro, formato di ciottoli e di ghiaia mescolati alla terra. Ad ogni tipo di terreno - sia esso superficiale o compatto, profondo o sciolto - corrisponde una specie legnosa che può vegetare crescere e moltiplicarsi. Ma le condizioni più favorevoli allo sviluppo della vegetazione si riscontrano nel terreno di media compattezza e profondo; le più awerse nel terreno argilloso, superficiale e compatto. Le proprietà chimiche del suolo dipendono dalla presenza di elementi minerali disciolti nell'acqua circolante e in condizioni di poter venire assimilati dalle radici. Tra questi elementi deve esserci una certa proporzione, senza eccesso di un minerale come il calcio, o difetto di un altro come il potassio. L'eccesso di un elemento può impedire la vegetazione di determinate specie legnose: il troppo calcio, ad esempio, pregiudica la vegetazielementi, contenuti nel terreno e nell'aria che vi circola, indispensabili alla nutrizione delle piante: carbonio, azoto, fosforo, zolfo, potassio, calcio, magnesio, ferro e - in minime dosi - zinco, boro e manganese.
LAFORESTA E GLI ALTRI
ESSERII]II/ENTI
La foresta è - come abbiamo già detto - una associazione (3) di alberi e di altri esseri viventi animali e vegetali: non si tratta di una vicinanza casuale, ma di una reale interdipendenza di una specie dall'altra. Le piante rampicanti - ad esempio - non potrebbero fiorire nel bosco se non trovassero un albero a cui appoggiarsi per spingersi in su, verso la luce. Senza la presenza di certi funghi che vivono in simbiosi (4) con le radici - dando luogo al fenomeno della micorrizia (5) -le piante non potrebbero crescere e rinnovarsi, esse assorbono infatti e utilizzano delle sostanze azotate prodotte dai funghi stessi, cedendo - a loro volta - altri elementi nutritivi elaborati dalle foglie, che i funghi non possono produrre perché mancanti di clorofilla. Altri funghi,
però, sono veri e propri parassiti, vivono a spese della pianta, senza nulla cedere e, quel che è più grave, provocano one del castagno e del pino marittimo. Ed ecco i principali il marciume alle radici ed al tronco. Molti parassiti fungini attaccano altresì le foglie delle conifere e delle latifoglie causando dei danni più o meno gravi. I licheni e i muschi disgregano e decompongono le rocce su cui vivono e danno origine così alle prime forme di vegetazione. Tra gli esseri viventi che si trovano nel terreno, ricorderemo i lombrichi che compiono un lavoro minuto e continuo di grande interesse. Essi scavano delle piccole gallerie che facilitano l'areazione del suolo; ingeriscono ogni sorta di sostanze organiche; le loro deiezioni terrose contribuiscono a formare, alla superficie del suolo, uno strato di terreno vegetale finissimo ed uniforme. Altrettanto utili sono le formiche e gli animali scavatori in genere. Una funzione di grande importanza compiono i batteri (organismi microscopici) secernendo sostanze che decompongono il legno e le foglie morte: hanno così origine elementi nutritivi che le piante assorbono ed assimilano attraverso le radici. Si può dire, riassumendo, che la foresta comprende - oltre agli alberi - gli arbusti, le piante erbacee, i funghi (parassiti e saprofiti) (g e it complesso di foglie morte, lettiera e humus, ove pulsa la vita di miriadi di organismi, dai batteri ai lombrichi, dagli insetti agli uccelli e a tutti gli altri animali, che nella foresta trovano asilo e nutrimento. Vi è così, tra animali e piante, un meraviglioso
equilibrio naturale che non si può turbare senza grave pregiudizio per la esistenza del bosco. E' necessario, quindi, assecondare la natura nella sua opera e non distruggere quello che ad un esame superficiale può sembrare dannoso, se vogliamo raccogliere i frutti che la Provvidenza ci dona.
L'UOMO ELAFORESTA Secondo il racconto biblico, Dio creò il primo uomo e
lo insediò in un giardino splendido: l'Eden (delizia) o Paradiso terrestre.
Il primo cibo dell'uomo furono i frutti degli alberi e gli alberi stessi il suo primo rifugio. Egli si riscaldò al fuoco dei loro ceppi, divenne cacciatore, e dalla foresta trasse il materiale per dare forma al suo spirito inventivo. Non deve meravigliare, quindi, se il bosco è stato oggetto di venerazione in ogni tempo, e se dai poeti dell'antichità a quelli del medio evo, del rinascimento, fino ai più moderni, tutti hanno esaltato I'amore per gli alberi: si può dire che piante di tutte le specie popolano la letteratura di ogni tempo e di tutti i popoli. E quanti sono i pittori, i musicisti che s'ispirarono alle suggestive bellezze della foresta e al suo mormorio?
Alberi storici quali I'abete di S. Francesco a la Verna, il castagno dei cento cavalli a Catania, il faggio di S.
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Govanni Gualberto (protettore dei forestali)
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Vallombrosa e la quercia del Tàsso - per citarne solo alcuni - si possono ammirare anche oggi. Ed è sempre l'albero al centro della dolce tradizione di riunirsi la notte di Natale; tradizione che risa
le al 1601, quando per la prima volta a Brieg, in Germania, si elesse I'albero a simbolo della più intima ricorrenza dell'anno, rivestendolo a festa per la gioia dei grandi e dei piccini. Nell'antichità molti erano i boschi sacri (luchi) dedicati alle divinità pagane. Nella nostra penisola meritano di essere ricordate la bellissima selva di Domedea nel Carso e le selve di alto fusto dedicate a Gunone Argiva e a Diana Etolia. Altri boschi sacri si trovavano nel Lazio, in Umbria e in Etruria (7). La selvicoltura, che era fiorentissima all'epoca romana, decadde più tardi in favore della pastorizia con I'aumentare della popolazione. Sotto I'impero di Carlo Magno (8/ molti boschi vennero ceduti alla Chiesa che - a sua volta - li cedette a privati, i quali poi li distrussero. Si deve alla passione della caccia del periodo feudale se molti boschi si salvarono, benché non fossero di utilità alla popolazione, dato lo scopo cui erano destinati. Alcuni ordini religiosi si resero benemeriti, nel medio evo, della conservazione e coltivazione delle foreste. Ai Benedettini (9) si deve la Pineta di Ravenna, ai Camaldolesi e ai Vallombrosani lo sviluppo delle foreste di Camaldoli e di Vallombrosa, in Toscana. La Repubblica di Venezia ebbe gran cura dei boschi e già nel I501 emanò leggi e regolamenti onde disciplinarneitagliel'uso. Altrettanto si può dire dello Stato Pontificio
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dei
Granduchi di Toscana. Con I'andare degli anni, molti boschi vennero trasforma-
ti in colture agrarie
perflrno sulle pendici più acclivi dei monti, ove mai si sarebbe dovuto arare e zappare il terreno per non esporlo al pericolo del dilavamento e delle frane.
E non solo si distrussero vaste superfici boschive, ma altre se ne incendiarono deliberatamente per far crescere I'erba ed esercitare il pascolo. Nel XlX e XX secolo si continuò, purtroppo, a tagliare intensamente i boschi, compromettendo la loro conseryazione e la loro esistenza. E il detto: "le foreste precedono i popoli, il deserto li segue " si dimostrò quanto mai veritiero, ancor prima di Cristo, in vaste plaghe della terra: in Mesopotamia, Persia, Arabia, Asia minore, Africa settentrionale ecc., dove prosperavano grandi civiltà all'ombra di lussureggianti foreste, ora scomparse. Le aree disponibili per le colture agrarie sono molto limitate, poiché considerando il globo nell'insieme, troviamo che ben tre quarti di esso sono occupati dal mare. La superficie emersa è coperta per il 50% da rocce improduttive (montagne), da terre gelate incoltivabili (poli) e dazone aride e desertiche estesissime in Australia, Africa e Asia. Causa prima di questa grave situazione sono i disboscamenti, gli incendi, la distruzione dell'humus per le coltivazioni agrarie mal fatte, e il pascolo mal condotto. l:r s I I
Bastano infatti pochi anni di cattivi metodi di coltura del suolo per perdere 15-20 centimetri di terreno arabile che la natura ha impiegato secoli a formare. La pioggia, i torrenti ed il mare provocano I'erosione del terreno e a questa incessante opera demolitrice soltanto un vasto manto di vegetazione può porre un limite ed un riparo.
LA FORESZA ED I SUOI FRUTTI
Nella foresta si tagliano generalmente gli alberi maturi e difenosi.
Dopo I'abbattimento, I'albero viene ridotto in tronchi, dai quali si possono ricavare diversi assortimenti legnosi, come: tavolame, traverse per ferrovie, travature, doghe per botti, tranciati per impiallacciare mobili, compensati, pasta meccanica e chimica per la fabbricazione della carta e, inoltre, paleria grossa e minuta. Le parti che non vengono utilizzate come legname da lavoro, ossia i cimali, la ramaglia, le radici, le porzioni difettose del tronco, i cascami e gli scarti, si utilizzano come legna da ardere o si trasformano in carbone e farina di legno per usi chimici e industriali. Le foglie vengono usate per lettiera e foraggio al bestiame. I frutti per alimento dell'uomo e degli animali nonché per la estrazione degli olii vegetali ed essenziali. Dalle cortecce, oltre che combustibile, si ricavano: sughero, tannino e sostanze coloranti. Il tronco dà prodotti di secrezione come resine e balsami, gomme e succhi zuccherini. Dal "colletto" di alcune piante poi -- e precisamente dal noce, dal pioppo e dall'acero ecc. - si ottengono le radiche dai bei disegni detti marezzature. I boschi d'ltalia danno annualmente, in complesso, dei prodotti per un valore di 100 miliardi di lire. Per I'economia della montagna anche i frutti del sottobosco (lamponi, foagole, mirtilli e funghi) hanno grande importanza. Purtroppo i nostri boschi non sono sufficienti al fabbisogno di legname della intera nazione e dobbiamo, con gravi sacrifici, importare ogni anno dall'estero ben 60 miliardi di legname da lavoro, (per lo più di resinose) e di pasta cellulosa (10) per la fabbricazione della carta e della seta artificiale.
Il
nostro patrimonio boschivo ha
la
ragguardevole
estensione di 5,7 milioni di ettari così suddivisi: - 2,2 milioni di ettari di boschi di alto fusto di conifere e latifoglie; - 3,5 milioni di ettari di boschi cedui da cui si ricavano in prevalenza legna da ardere e prodotti secondari per il fabbisogno delle piccole industrie forestali. Le latifoglie predominano nettamente nella misura dell'8O% e di conseguenza poco estesi sono i boschi di conifere, raggruppati per la quasi totalità sulle Alpi. L'ltalia settentrionale possiede la parte più cospicua del patrimonio forestale sia per estensione (2,7 mllioni di ettari) sia per la qualità della produzione legnosa. L'ltalia centrale ha 1,6 milioni di enari, prevalentemen-
te cedui, e I'ltalia meridionale ed insulare 1,4 milioni dei
lrrsl{),r: rarj/ 0S§, e Aanl$nt
quali hanno un certo valore soltanto le proprietà dello Stato e di qualche Comune. Ed ora che abbiamo considerato la foresta dal punto di vista della produzione e del vantaggio economico, soffermiamoci a sottolineare la.grandissima importanza che essa ha sotto altri aspetti. Inestimabili sono i benefici che il bosco arreca difendendo il suolo dalle erosioni (11), impedendo il formarsi dei burroni, delle frane e delle valanghe, frenando il corso delle acque che scorrono sulle pendici montane. Basterebbe questa efficace influenza del bosco per giustificare la sua conservazione e la sua difesa da ogni forma di sfruttamento e di distruzione (incendi, furti, tagli irregolari, pascolo mal condotto ecc.). Il bosco esercita altri benèfici influssi: sulle piogge, sull'umidità, sui venti, sulla temperatura, sul clima in generale. Ad esempio, le fascie di piante che si trovano lungo le coste frangono l'urto e la velocità del vento proteggendo le zone coltivate retrostanti; non sarebbe possibile una ricca coltivazione di piante erbacee e di cereali lungo i litorali tirrenico e adriatico, se non ci fossero le fascie frangivento a mitigare I'azione deleteria dei venti marini, di libeccio e boreali, sulle colture agrarie. L'uomo risente di un benessere, da tutti riconosciuto, per I'aria pura che le piante sono in grado di conservare. Gode della bellezza incomparabile e suggestiva che presentano i paesaggi montani, le riviere, i parchi, i giardini, dovuta in gran parte alla presenza degli alberi e dei boschi. Pochi hanno però coscienza de$i immensi valori, materiali, estetici e psicologici, che gli alberi hanno per la vita dell'uomo; coltivare il bosco, dunque, non è solo un'opera saggia e di previdente difesa dalle forze brute della natura e di sicuro rendimento per I'awenire, ma anche un atto di amore verso le cose del Creato.
Note: (l)
Specie
- Si dice che
le piante sono della stessa specie quando hanno dei
caratteri in comune.
Nella classificazione delle piante si usa indicare con il primo nome il genere cui appartengono e con il secondo la specie. Es.: Abete bianco - Pino marittimo. (2) Associazione vegetale - E' la riunione in uno spazio limitato di alcuni vege-
tali che si sono adattati a vivere insieme in modo armonico. (3) Vedi nota (2). (4) Simbiosi - Quando
gli organismi vegetali vivono in comune senza danneg-
giarsi a vicenda, anzi ritraendo alle volte dei reciproci vantaggi (simbiosi mutualistica). Es. lichene - simbiosi di un'alga con unfungo. (5) te
Micorrizia - La simbiosi costituita da un fungo
e dalle radichette delle
pian-
forestali.
(6) Saprofiti - funghi che vivono su sostanze orgoniche decomposte (egno marcito) anziché su pionte viventi.
(7) Etruria - Antica regione dell'Italia Centrale corrispondente, in gran parte odierna Toscana. (8) Carlo Magno - Imperatore dei sacro romano impero (742-814). (9) Benedettini - Ordine religioso fondato da San Benedetto da Norcia (480547). Modificò la vita claustrale con la regola: preghiera e lavoro (ora et labora). Camaldolesi (1012) e Vallombrosani (1037) sono ordini religiosi che
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hanno assunto la stessa regola dei Benedettini. (10) Pasta di cellulosa - Si ricava lavorando leJìbre vegetali e isolando la cellulosa di cui sono ricche. Le industrie più importanti che lavorano la pasta di cellulosa sono quelle della carta, degli esplosivi e del rayon o seta arti"ficiale.
(11) Erosione del suolo - Azione disgregatrice e di dilavamento esercitata sul terreno privo di vegetazione, dalle piogge che scorrono disordinatamente alla superficie, dai torrenti, dal mare, ecc.
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climatici che determinano l'affermazione di determinate specie forestali
Il clima è certamente il fattore che più determina i lineamenti del paesaggio vegetale di una data regione. Pur con tutte le limitazioni del caso, l'esame delle correlazioni fra clima e vegetazione può essere tentato mediante l'utllizzazione dei dati climatici rilevati convenzionalmente dall'uomo in stazioni diverse di una data regione. La Sardegna, al centro del Mediterraneo occidentale, è una unità geografica che ben si presta, per il suo isolamento, per esaminare le correlazioni esistenti fra il clima e la vegetazione di un territorio. Sulla base dei dati climatici e vegetazionali acquisiti sull'isola è stato quindi effettuato un tentativo di inquadramento fitoclimatico della regione sarda. L'indagine climatica è stata condotta esaminando soprattutto le variazioni temporali e spaziali della temperatura e delle precipitazioni mediante l'utilizzazione dei dati di 43 stazioni termometriche e 222 stazioni pluviometriche che hanno funzionato, per periodi più o meno lunghi, da 7920 al 1965. Una certa attenzione è stàta portata anche sui principali elementi minori del clima: venti, umidità relativa, pressione atmosferica, eliofania e nebulosità, neve. Nelle sue linee generali il clima della Sardegna può essere definito temperato-caldo e tipicamente bistagionale, cioè con un periodo caldo arido ed un periodo freddo umido che si alternano nel corso dell'anno intervallati da due stagioni a carattere intermedio. Il freddo e I'umidità aumentano procedendo dal mare verso I'interno e dal Sud al Nord delf isola. Parallelamente ma in direzione opposta, si verifica un aumento graduale dell'aridità. L'altemanza dei due periodi climatici e Ia diversa manifestazione della loro intensità e durata agiscono sulla distribuzione della vegetazione come fattori selezionatori di specie a diversa ritmica vegetativa e a diverso comportamento ecologico.
Allo scopo direalizzare sintesi climatiche delle stazioni isolane sotto diverse angolazioni, sono stati calcolati numerosi indici climatici ed elaborate varie classificazioni. In particolare sono stati presi in esame : I'angolo di continentalità igri-
ca diGAMS, il pluviofattore di LANG, gli indici di aridità di DE MARTONNE e GOTTMANN, I'indice climatico di SWAIN I'indice bioclimatico di J. L. VERNET i diagrammi climatici di BAGNOULS e GAUSSEN nella versione modificata di WALTER e LIETH Ie classificazioni bioclimatiche di EMBERGER e di GIACOBBE, la classificazione fitoclimatica di PAVARI e le classificazioni climatiche di RURNER, di PEGUY e di THORNTHWAITE. Le ricerche sulla vegetazione sono state condotte nelle zone interessate dalle stazioni termometriche e, più generalmente, su tutta I'isola. La vegetazione della Sardegna è oggi caratteizzata dalle sclerofille sempreverdi (Durisilvae) proprie del cingolo xeromorfosato a Quercus ilex di SCHMID, derivato in buona parte dall'antica flora mesofila subtropicale già presente nei territori tirrenici sin dal terziario. Le vicende paleogeografiche e paleoclimatiche hanno contribuito notevolmente a determinare I'attuale rivestimento vegetale dell'isola. Infani il contingente più antico della flora del cingolo a Quercus ilex si è impoverito durante le crisi termiche glaciali in stazioni relitte costiere, mentre a causa dell'isolamento insulare pochi altri elementi poterono raggiungere I'isola, attraverso la Corsica, durante i periodi pluvioglaciali. Oggi, nonostante le degradazioni antropiche ed il dinamismo della vegetazione, si possono riconoscere in Sardegna le seguenti serie climax a determinante climatica: 1) Climax degli arbusti montani prostrati e delle steppe montane mediterranee, sui monti più elevati oltre il limite della v e getazione forestale
;
2) Climax delle foreste a Quercus ilex, distinguibile in due onzzonti o varianti: a) ofizzonte freddo umido delle foreste montane di Quercus ilex e Quercus pubescens, con elementi relitti dei cingoli a Quercus{ilia -Acer e Laurocerasus; b)
di Quercus ilex; 3) Climax termoxerofilo delle foreste miste di sclerofille e delle macchie costiere, divisibile anch'esso in due orizzonti o varianti: a) orizzonte delle foreste miste di selerofille sempreverdi, nei settori caldo-aridi meridionali; b) orizzonte delle boscaglie e delle macchie litoranee. Gli elementi del cingolo a Quercus pubescens e a Quercus-Tilia-Acer, pochi e condizionati dalle stazioni più fresche, non riescono a costituire nell'isola veri e propri climax autonomi. Il bosco di Quercus suber, estesamente antropizzato, viene considerato invece un subclimax della foresta a Quercus ilex. L'inquadramento fitoclimatico della Sardegna è stato effettuato correlando i climax riconosciuti con alcuni elementi climatici delle stazioni prese in esame nello studio. Partendo dal concetto che i fattori limitanti della vegetazione sono in Sardegna I'aridità estiva ed il freddo invernale, sono stati scelti quattro elementi significativi del clima isolano: - il deficit idrico desunto dalla classificazione di Thornthwaite, per esprimere I'intensità dell'aridità estiva; - il periodo arido, in giorni, ricavato graficamente dal bilancio idrico di Thornthwaite, per indicare la durata dell'aridio,"ìzzonte mesofilo delle foreste
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- la temperatura media minima del mese più freddo, per esprimere I'intensità del freddo invernale; - i giorni con temperatura media minore o uguale a 10"C per definire la durata del periodo freddo. Le stazioni climatiche sono state ordinate secondo una seriazione di questi quattro valori e, subordinatamente, secondo il grado di oceanicità espresso dall'escursione termica annua. La seriazione delle stazioni ed i climax a determinante climatica sono stati quindi posti a confronto in una tavola di correlazione.p
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16.1
(*) ksto e tabella tratti da: "Fitoclimatologia della Sardegna" di Pier Wrgilio Arrigoni estrato da: Webbia 23 :1-100. 1968 - Pubblicazione della "Fondazione F. Parlatore per lo studio dellaJlora e della vegetazione italiana" Firenze, Istituto Botanico dell'Università, via Lamarmora, 4 - 1968.
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NOZIONI GENERALI SUI BOSCHI Forme di gooerno e di trattamento Una ripartizione fondamentale delle piante legnose è quella che viene fatta per mezzo dei caratteri delle foglie: piante aghifoglie, con foglie allungate a forma d'ago; piante lanfoglie, con foglie più o meno espanse.
Le prime che sono altresì indicate col sinonimo di piante conifere (dalla forma a cono dei frutti) comprendono I'abete rosso, i pini, il larice, i ginepri, la douglasia, ecc. Il sinonimo di resinose, per quanto correntemente usato, non è sempre corretto perché il legno di alcune conifere (per es. I'abete bianco) non contiene resina. Le seconde invece comprendono il faggio, il castagno, le querce, i pioppi, i salici, i frassini, gli aceri, ecc, ecc. A seconda che le foglie cadono oppure no alla stagione autunnale sia le aghifoglie che le latifoglie si distinguono in decidue (larice, pioppo, castagno) e sempreverdi (abeti, pini, quercia leccio, bosso, agrifoglio). Gli alberi che s trovano in un bosco ne formano il suo soprassuolo; la massa legnosa dei fusti costituisce la prowigione del bosco la quale varia nel tempo e cioè si accresce da un anno all'altro di una quantità chiamata incremento corrente dividendo invece la prowigione per I'età degli alberi che la compongono si ha I'incremento medio. I boschi si distinguono in forme di governo: fustaie e cedui. Nei boschi govemati a fustaia si lasciano crescere gli alberi secondo le leggi naturali dello sviluppo, sino ad una età, detta turno, che è quella della maturità frsica oltre la quale il modesto incremento di volume più non compensa il decadimento del legno per effetto degli attacchi di funghi che si riscontrano nei fusti di avanzata età. Le fustaie si originano e si riproducono per seme. Nei boschi governati a ceduo I'accrescimento naturale degli alberi viene interrotto assai prima della maturità fisica e cioè del massimo sviluppo possibile, con tagli periodici il cui intervallo costituisce il turno del ceduo. Dalla base della pianta che con le radici rimane nel terreno dopo il taglio del ceduo si ha I'emissione di getti, o virgulti, detti polloni o rimesse. I cedui si distinguono in: cedui a terra o a ceppaia, se il taglio è awenuto a livello del suolo, riservando cioè le sole radici; cedui a capitozza se il taglio è awenuto sul fusto ad una certa altezza da terra,come è il caso delle cosiddette gabbate o testoni di salice e platano della Pianura Padana; cedui a scalvo o a sgamollo se il fusto è sempre riservato completamente e il taglio periodico si pratica esclusivamente sui rami laterali, come awiene in molte regioni agricole per ottenere la frasca per il bestiame o fascine da fuoco. Mentre tutte le specie legnose che per i loro caratteri naturali assumono dimensioni arboree, possono costituire le fustaie, soltanto un numero più limitato di specie legnose, capaci di riprodursi dalle ceppaie, può essere governato a ceduo. Tia le specie arboree italiane nessuna conifera può dare un ceduo; tra le latifoglie sono particolarmente adatte il castagno, le querce, il faggio, i carpini, la robinia, I'ontano, il salice. Le due forme di govemo Qe fustaie ed i cedui) assumono a loro volta aspetti e caratteristiche diverse in base al diverso trattamento cui vengono sottoposti. Così, per esempio, le fustaie possono essere trattate a taglio raso, a tagli successivi, a taglio saltuario.
Fustaie Nelle fustaie a taglio raso, raggiunta la maturità, il taglio si fa una volta sola, andantemente o " a raso " su tutta la superficie da rinnovare che rimane completamente nuda. La rinnovazione delle fustaie a taglio raso si fa generalmente per via artificiale e cioè per piantagione, come ad esempio nelle abetine dell'Appennino Toscano o nei lariceti delle Alpi, oppure per semina diretta, come nelle pinete di Pino domestico. Il trattamento a tagli successivi è basato sulla rinnovazione naturale; quella artificiale può intervenire in qualche caso soltanto per
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completare la prima. La rinnovazione naturale è provocata in questo caso con alcuni tagli che si fanno successivamente, a intervalli - e perciò si chiamano successivi. Il primo taglio, detto di preparazione, serve per illuminare il suolo; poi seguono vari tagli (di sementazione e secondari) diretti a consentire l'affermarsi della rinnovazione ed il suo primo sviluppo; per terminare infine col taglio
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Esempio di fustaia mista
definitivo o di sgombero col quale il bosco giovane viene definitivamente liberato da ogni pianta matura soprastante. Il tempo che si richiede per I'effettuazione dei tagli successivi si chiama periodo di rinnovazione e va in genere da 15 a 30 anni. In Italia il taglio successivo si applica con successo nelle fustaie di Faggio, tanto alpine che appenniniche, inoltre può essere esteso anche alle fustaie di Farnia e di Cerro; in qualche caso alle fustaie di Abete e Faggio e, più raramente, alle abetine a prevalenza di Abete rosso. Le fustaie che si formano in seguito a rinnovazione artificiale o naturale dopo il trattamento a raso o a tagli successivi, si dicono coetanee perché le piante hanno all'incirca la stessa età (per es. una foresta i cui alberi hanno età da 90 a 1I0 anni viene considerata coetanea, di 100 anni). Le fustaie coetanee presentano uno sviluppo uniforme e per una buona coltura di esse è necessario intervenire prima con ripuliture e poi con diradamenti periodici in modo da eliminare gradualmente le piante di minore sviluppo (dominate), o deperienti, e da favorire lavegetazione delle piante migliori destinate a raggiungere la maturità. I tagli colturali forniscono i cosiddetti prodotti intercalari, o sfolli, o diradi, o ripuliture. Le fustaie disetanee si hanno quando il bosco è formato da piante di tutte le età. Il trattamento che più si presta a questo tipo di bosco è il taglio saltuario o da dirado o a scelta. Il taglio saltuario si chiama così perché vengono prelevate singole piante qua e là, e precisamente quelle aventi un diametro (detto di recidibilità) che le fa giudicare mature, nonché quelle di diametro inferiore, ma che sono soprannumerarie, deperienti o difettose. Il taglio si fa periodicamente e cioè di solito ogni 10-20 anni (periodo di curazione). Il taglio saltuario si applica nelle fustaie a prevalenza di resinose delle Alpi; la sua applicazione è in atto da secoli, e con buon esito, nel Cadore. Il taglio saltuario richiede molta cura nell'abbattimento e nell'esbosco del materiale, in quanto le piante d,a utrlizzare debbono essere abbattute senza schiantare quelle che restano, e senza danneggiare la rinnovazione che generalmente è sempre presente.
Cedui La forma di governo a ceduo si basa sulla riproduzione del bosco dalle ceppaie. Gli organi ai quali essa è dovuta sono le gemme, che si distinguono in proventizie ed awentizie. Le gemme proventizie - dette anche gemme ad occhi dormienti - sono di origine interna. Le gemme avventizie si formano invece soltanto in seguito al taglio o ad altro stimolo estemo. Esse possono originarsi tanto sul fusto che sulle radici, e non sono mai profondamente collegate col corpo legnoso. Eseguendo il taglio nel periodo di riposo vegetativo si favorisce lo sviluppo delle gemme proventizie e perciò di polloni veri i quali sono più robusti e saldi di quelli provenienti da gemme awentizie. Ecco perché le buone norme di selvicoltura, imposte anche dalla legge forestale, stabiliscono o che il taglio dei cedui venga fatto durante la stagione invernale. AT +.1
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I polloni che si ricavano dall'utilizzazione dei cedui sono di modesto diametro ed atti per lo più a fornire soltanto legna da ardere o da carbone; tuttavia alcuni tipi di ceduo forniscono altresì molteplici assortimenti da lavoro. Un esempio è quello dei cedui di castagno, nei quali la produzione di legname da opera (paleria, legname da travature) o da lavoro (segati) prevale di gran lunga sul combustibile.
Profilo schematico di un Ceduo Cornposto
A seconda del diverso trattamento i cedui possono essere: semplici, matricinati e a sterzo. I cedui semplici sono quelli in cui il taglio è generale, senza risparmiare alcun pollone; esempi ne sono i cedui di ontano, di salice, di robinia.l cedui matricinati sono quelli in cui all'atto del taglio si rilascia in piedi un numero variabile di fusti o polloni, detti matricine. Le matricine, dette anche riserve o salve, dowebbero essere fusti provenienti da seme, ma in mancanza di questi possono anche essere polloni di ceppaia. In ogni caso le matricine restano in piedi per un periodo non inferiore a due turni del ceduo, potendo però anche giungere a quattro o cinque turni. E'evidente che quanti più turni vengono lasciati trascorrere prima di tagliare le matricine e tanto più esse diventeranno di notevole dimensione con maggiore produzione di legname da lavoro e da opera. Le specie più adatte per i cedùi matricinati sono le quérce, il castagno ed il faggio. Le funzioni delle matricine sono le seguenti: 1) prowedere alla disseminazione naturale per ottenere nel futuro bosco piante nate da seme; 2) Woteggere il ceduo dalla eccessiva insolazione e dal vento; 3) fomire del legname da opera o da lavoro. Nei cedui a sterzo o da dirado, cioè trattati col cosiddetto "taglio della formica", il soprassuolo diviene disetaneo, cioè su ogni ceppaia vi sono polloni di diversa età. Analogamente a quanto awiene per le fustaie a taglio saltuario, il taglio si fa periodicamente (di solito ogni sei - nove anni) prelevando soltanto i polloni più grossi e ripulendo la ceppaia da quelli deperiti o difettosi. Il trattamento a sterzo era un tempo praticato sul faggio, ma ormai è andato in disuso.
CARATTERIZZAZI ONE DEI
B O S CHI
Dovendo descrivere un bosco bisogna indicarne gli elementi essenziali, onde permettere a qualsiasi tecnico di farsene un'idea sintetica, anche senza una visita sopraluogo. Si comincerà a indicare il nome e la superficie della proprietà, le generalità del proprietario, i conftni topografici (torrenti, rii, crinali, ecc.) con il nome dei proprietari limitrofi. Successivamente si daranno i caratteri della cosiddetta stazione, cioè del sito, precisando se la proprietà giace in piano o su di un versante (ed in questo secondo caso I'esposizione e la pendenza),la quota sul mare, lo stato del terreno (compatto, roccioso, sciolto, profondo, superf'rciale, fresco, arido, paludoso, ecc.). Si passerà quindi all'indicazione sommaria della superficie effettivamente boscata (nella proprietà possono anche esistere particelle non vestite di alberi, o degli spazi vuoti nell'interno della parte boscata), del governo (fustaia o ceduo) e delle specie legnose che costituiscono il soprassuolo boschivo; sarà altresì utile dare un cenno del cosiddetto sottobosco costituito dai cespugli viventi sotto gli alberi. Sottobosco e vegetazione erbacea eventualmente presente formano la copertura viva del suolo mentre la copertura morta è quella derivante dall'accumulo col tempo dei rami secchi, del fogliame, dei frutti e di tutto ciò che cade a terra. lc I I
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Naturalmente è della massima importanza dare un cenno sulle condizioni vegetative del bosco come appaiono all'osservatore: tale giudizio è basato essenzialmente sull'altezza delle piante in relazione all'età e su di un complesso di altre circostanze che si imparano a valutare con I'esperienza. Precisati così gli elementi generali si passerà ad indicare più particolareggiatamente la fisionomia del soprassuolo. Per le fustaie bisognerà dire se si tratta di bosco coetaneo o disetaneo. Nel primo caso si preciserà I'età media dei fusti (che si conoscerà dai dati storici della foresta - cioè sapendo quando essa è stata tagliata l'ultima volta - oppure dal conteggio degli anelli di incremento) e le loro dimensioni medie, cioè il diametro a 1,30 da terra (a petto d'uomo) el'altezza totale. Questi elementi però non bastano perché bisogna ancora specificare se il bosco è folto o rado: per poter avere un giudizio reale in tale riguardo si dowanno ancora specificare il numero medio degli alberi per ogni ettaro di superficie e la densità boschiva intendendo con tale termine la valutazione della foltezza delsoprassuolo; il punto di partenza, cioè la densità L (densità piena), si ha quando le chiome degli alberi si sfiorano toccandosi, ma senza intrecciarsi (più che non alle chiome come si trovano sugli alberi, conviene riferirsi idealmente alle loro proiezioni sul suolo).
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Successivamente si preciserà la massa legnosa degli alberi costituenti il soprassuolo, cioè la provvigione; tale indicazione è fornita in metri cubi secondo quanto è stabilito dalla "Dendrometria". Se la fustaia è disetanea il concetto di età non può essere adottato perché nel bosco devono esservipiante di tutte le età, dal semenzale alla pianta matura. Vi si sostituisce allora il concetto di dimensione diametrale, e si preciserà quante piante vi sono in media per ogni ettaro di 45 cm di diametro a petto d'uomo (da 42,5 cm a 47 ,4 cm), di 40 cm (da 37 ,5 a 42,4 cm), di 35 cm (da 32,5 a 37 ,4 cm), di 30 cm (da 27,5 a 32,4 cm), ecc. ecc. In una foresta opportunamente ordinata per il taglio saltuario la distribuzione degli alberi tra le varie classi di diametro segue una legge per la quale il numero degli alberi cresce regolarmente andando dalla categoria di maggior diametro all'altra. Così ad esempio se sopra un ettaro vi sonou A7
hl*tizicr';,:: I o r e sl r: e !
1,4:
10 piante mature (di 45 cm di diametro), il bosco sarà regolare se ve ne sono 10 x 14 della classe di 40 cm; 14x t,4 20 della classe di 35 cm;20 x I,4 28 di 30 cm e così via... Si darà ancora un giudizio di densità in base al concetto già indicato per le fustaie coetanee, riferendosi naturalmente alle proiezioni delle chiome sul suolo, dato che qui le chiome si espandono ad altezze molto
:
-
diverse da terra. Infine si indicherà la massa della prowigione. Venendo ora ai cedui si deve precisare anzitutto se essi sono a raso o con riserva di matricine; si indicherà il numero delle ceppaie per ettaro, il numero medio dei polloni per ogni ceppaia, I'età e le dimensioni medie dei polloni (normalmente invece del diametro si fornisce la circonferenza, sempre a petto d'uomo), la massa totale della prowigione. Ove esistano delle matricine queste verranno precisate a parte.
LA MARTELLATA E LE PIU' IMPORTANTI NORÀTE COLTURALI PER LE UTILIZZAZIONI Si è visto come i diversi sistemi di taglio portano a diverse forme di bosco. Quando ha da predisporre un taglio, il tecnico forestale si deve conformare dunque al trattamento che più si adatta al bosco da utilizzare, in modo da rendere massima la rendita che se ne potrà ricavare in futuro, ma soprattutto in modo da garantire - nei boschi a rinnovazione naturale - che ilbosco non venga distrutto ma che ne sia invece assicurata la sua esistenza anche negli anni a venire.
Affinché i tagli awengano nel modo voluto e con tutte le buone regole della selvicoltura il tecnico indica sul posto le piante da tagliare, marcandole sulla ceppaia e sul tronco con uno speciale martello, quando si tratta di fustaie, oppure segnando con.colori i limiti della tagliata e le matricine da riservare quando si tratta di cedui. Ultimata I'indicazione delle piante da tagliare (operazione che correntemente viene detta martellata) con la contemporanea misurazione dei diametri e delle altezze, il tecnico passa a stabilire il relativo prezzo di macchiatico, cioè il prezzo in piedi, in quel dato bosco, di 1m3 di legname dei vari assortimenti (tondame da sega, da compensato, paleria, ecc.), qualora si tratti di materiale da lavoro o da opera; di I metro stero o 1 quintale se si tratta di legna da ardere, da carbone o da industria (tannino, cellulosa, pasta legno). llprezzo di macchiatico è quindi llprezzo di mercato diminuito di tutte le spese che devono essere sostenute per abbattere l'albero e trasportame al consumo gli assortimenti ricavabili. Le spese da dedursi sono quindi quelle di taglio, allestimento, esbosco, carico, trasporto, scarico, assicurazione operai, interessi dei capitali impiegati, rischi e margine d'impresa, stima, asta, contratto e collaudo. La vendita dei lotti boschivi è regolata da un insieme di norme e di clausole tecniche ed amministrative che sono elencate nel cosiddetto Quademo o Capitolato d'Oneri che fa parte integrante degli atti di stima e vendita, ed al quale I'aggiudicatario del lotto boschivo deve attenersi scrupolosamente. Delle norme del Capitolato d'Oneri le più importanti da un punto di vista colturale, e cioè per la conseryazione del bosco sono le seguenti: per le fustaie: t) il divieto di abbattere piante non marrellate, 2) I'obbligo di utilizzare tutte le piante martellate, 3) I'obbligo di eseguire I'abbattimento in modo da non recare danni evitabili alle piante destinate a restare in piedi e alla rinnovazione, 4) I'obbligo di effettuare l'esbosco con tutti gli accorgimenti possibili per evitare danni alle piante destinate a restare in piedi, alla rinnovazione e al suolo stesso in modo da impedire il formarsi di erosioni e di franamenti;
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per i cedui: 1) I'obbligo di non tagliare o danneggiare le piante da riservare come matricine, 2) I'obbligo di eseguire il taglio a regola d'arte, con ferri ben affilati e rasente terra per assicurare una buona conseryazione e rinnovazione delle ceppaie. Ultimato I'abbattimento e desbosco del legname, la Ditta chiede il collaudo della tagliata e la riconsegna del bosco all'Ente proprietario. Il collaudo è eseguito da un funzionario forestale, il quale, controllato il rilievo dei danni fatto in precedenza dalle guardie o sotto-umciali forestali, nonché I'esecuzione di tutte le altre prescrizioni del Capitolato d'Oneri, fa un verbale nel quale è stabilito quanto I'aggiudicatario deve pagare ancora all'Ente proprietario per liquidare ogni pendenza. Awenuto tale pagamento il bosco ritoma sotto la responsabilità dell'Ente proprietario.
COS'E' LA DENDROMETRIA La dendrometria è quella disciplina forestale che snrdia la determinazione della massa legnosa esistente nei boschi, o fomita da alberi singoli, nonché il volume dei vari assortimenti legnosi già allestiti.
COEFFICIENTI DI FORMA E DI RASTREMAZIONE coefficienti di
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GLI AS S ORTIMENTI LEGNOSI Premesso che con il nome di assortimento si. Deve intendere non una attribuzione di qualità, di scelta, ma bensì di forma del materiale, gli assortimenti legnosi considerati in Italia dalla statistica dalle consuetudini nazionali sono i seguenti:
legname rotondo o toindame, legname segato, legname .squadrato, legname da fendere, legno per industrie chimiche, legna da ardere e da carbone.
IL WNCOLO
SUI BOSCHI
L'utilità della foresta non è soltanto da considerarsi nei riguardi della produzione legnosa, ma anche delle svariate altre importanti funzioni che un coperto arboreo può manifestare sul clima, sulla stabilità e fertilità del suolo, sulla regolazione delle acque, ecc. Questi motivi di interesse pubblico, in un paese come il nostro dove il rilievo accidentato, la scarsa stabilità di molte montagne e la piovosità mal distribuita sano alla base di tanti disastri derivanti da scoscendimenti del suolo e da inondazioni, assumono grande importanza ed hanno indotto le Autorità ad emanare una legge R.D.L. 3o/12/L927 n.3267) la quale, pur essendo detta " legge forestale " si occupa anche di altre qualità di colture. bibliogralia: "ll Legno" - Prof. Guglielmo Gordano - lstituto del Legno Firenze "Edizione 1969" "Selvicoltura Generale" - Mario Cappelli - Edagricole 1988
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lo,esl,iij: teri, og!", c donrorr
INTRODUZIONE ALLA CONOSCENZA DELLE NORIVIATIW FORESTALI La legge forestale emanata ai sensi del R.D.L. 3267 del 30 dicembre 1923, intitolata Riordinamento e riforma della legislazione in mfrteria di boschi e territori montani, ha come finalità la tuteln del suolo contro i pericoli di danno a seguito di denudazioni, perdita di stabilità e turbatitsa del regime delle acque. Fra i aincoli presenti il più rileuante é indubbiamente quello per scopi idrogeologici enunciato nell'art. 1. della legge medesima. Tale aincolo può essere irnposto su terreni di qualsiasi natura e destinazione per tutelare il suolo dal ischio erosiao suddetto. Consequenza dell'imoosizione del aincolo, che aaaiene semnre con atto qmministratiuo (con procedura diretta Titolo l" della legge forestale, su iniziatiaa dell'Amministrazione Forestale: si tratta di un procedimento amministratiao contenzioso di eaidenza pubblica durante il quale gli interessi pubblici e quelli della proprietà sono ponderati da un organismo terzo: il Comitato Forestale prima, Camera di Commercio, lnd:ustria, Artigianato e Agricoltura poi, ed attunlmente Il Direttore Generale del CFVA ai sensi della L.R. 7/2002 Legge Finanziaria R.A.S; e con procedura indiretta Titolo Il" della legge forestale, conseguente all'approaazione del progetto di massima per la sistemazione e rimboschimento del bacino montano, art. 47 del 3267/1923, art. 18 della L. 991./1952, art. 5 del R.D.215/1933) è il limite posto al libero esercizio della proprietà prioata. giustifrcqto da ragioni di pubblico interesse generale. Perl'imaosizione del aincolo non è necessario che il danno siain atto. ma che ci sia un aericolo ootenziale al rischio idroseoloqico.
Gli effetti del oincolo idrogeologico sono il dioieto di trasformazione dei boschi in altra qualità di coltura e di trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica laaorazione (in airtù dell'art. 7 della legge forestale) nonché la restrizione nell'esercizio del pascolo, con le declaratorie riportate nell'art. 9. Tali oincoli non sono assoluti e i laoori e le attioità da porre in essere che potrebbero pregiudicare la stabilità idrogeologica del bacino interessato, possono, su conforme parere faaoreaole del STIR del CFVA coffipetente, essere autorizzati con Determinazione emanata dal Direttore Generale del CFVA ai sensi della L.R. 7/2002 (prima CCIAA). Dall'art. 9 si eoince che il pascolo caprino debba essere ugualmente autorizzato con determinazione del D.G. CFVA. Nei terreni sottoposti a aincolo idrogeologico è fatto obbligo di rispettare le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale oigenti nella Proaincia, rese esecutioe con decreto dell'Assessore Difesa Ambiente ed emanate ai sensi dell'art 22 del Regolamento di attuqzione 1126/1926. ln tali PMPF sono contenute una serie di prescrizioni dettate dall'art. 1.9 del medesimo Regolamento idonee, se poste in essere, ad eoitare danni all'assetto idrogeologico del bacino considerato ed interessato dai laaori. ln particolare, deaono stabilire le modalità di utilizzo dei boschi, le norme per l'esercizio del pascolo, le modalità di soppressione dei cespugli atsenti funzione protettiaa, le modalità di dissodamento dei terreni nudi, le modalità di laoorazione delle colture agrarie. All' art. 21 del regolamento è stabilito l'iter da seguire per i cambi di coltura e la trasformazione del terreno da saldo e soggetto a periodica laoorazione. Nei territori dei comuni non ancora interessati dall'applicazione del uincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 dellalegge forestale e dorse è presente il z:incolo forestale descrittioo (di cui alla legge no 39L7 del L877, le disposizioni finali e transitorie dettate dall'art. 182 della legge forestale, modificato dall'art. 3 del R.D. n" 23 del L926), mantengono ancora in oigore gli ffitti giuridici del ztincolo idrogeologico; oouero, nel primo caso, tali ffitti giuridici si limitano ai soli boschi di cui alla declaratoria preoista dal D. Lgs. 227/2001; nel secondo caso tali ffitti giuridici si limitano q tutti i terreni ricompresi negli elenchi di oincolo, più le superfici ricoperte da ztegetazione ascriaibile a bosco secondo la normatizte di settore su citata. ln tali casi, le categorie di beni sopra richiamate godono di una relatiaa tutela, oaoero limitazione d'uso, che può essere esercitata anche ricorrendo allo strumento dell'Ordinanza Ripartimentale emanata direttamente dal Direttore del Seraizio Territoriale del C.F.V.A. competente per territorio. Tali forme di tutela dei boschi sono state utilizzate di frequente e dimostrano la necessità di una reoisione generale del z;incolo idrogeologico. Ergo, le superflci ancorchè boscate ma ricomprese in comuni non ancora interessati dal aincolo idrogeologico non godono della tutela della legge 3267/1923.
scopi preoisto nella legge forestale., si rinoiene nella Sezione ll del Titolo I all'art. 17 e segg.. e può essere imposto solo su determinati boschi che per la speciale ubicazione assoktono ad una specifica funzione protettiaa, cotne per esempio a faaore delle fasce frangioento ad eucaliptus realizzate nelle zone pianeggianti del medio e basso Campidano per scopi di bonifica agraria. Tale richiests di oincolo atxsiene su proposta di un soggetto pubblico o priaato che ne domanda all'Autorità Forestale una limitazione d'uso a seguito anche del Piano di Coltura e Conseraazione. L'iter per lo soincolo di tali boschi, ancorchè non preoisto nella legge forestale e nel relatiuo regolamento, dotsrà essere uguale e contrario a quello di imposizione e doarà essere attir:ato dal soggetto proponente e ratiflcato, prersio parere faaoreuole dello STIR competente, dal D.G del CFVA con propria determinazione. L'entità territoriale di riferimento dei progetti di sistemazione idraulico-forestale é il bacino montano. ln tutti i casi in cui il rimboschimento persegua le finalità sistematorie preaiste dalla legge forestale del 1923 e abbia goduto del finanziamento totale o parziale dello Stato o della Regione, il oincolo idrogeologico é di norma accompagnato dal Piano di Coltura e Consentazione ai sensi degli artt. 54 e 91 del R.D.L. 3267/L923, quente un contenuto prescrittiao più specifico, perpetuo e di maggiore dettaglio rispetto alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale che disciplinano la generalità dei terreni oincolati per scopi idrogeologici. L'imposizione del Piano di Coltura e Conseroazione ha taloolta accompagnato il rimboschimento di terreni non oincolati e non aincolabili sotto il profilo idrogeologico, oarero di rimboschimenti aaenti finalità esclusiaamente produttiae. In si tratta di unq estensione impropria di strumenti tipici della legge forestale del 1.923. Le prescrizioni del Piano di Coltura e Conseraazione in tali realtà appaiono di dubbia coerenza giuridica e quindi isultano non applicabili i contenuti sostanziali delle medesime. Gli artt. L30 e 1.35 della legge forestale preaedono che i boschi e i pascoli di proprietà di enti pubblici deoono essere utilizzati in conformità ad un apposito piano e approoate o prescritte dall'organo terzo (ex C.C.I.A.A.), ora Direzione Generale del CFVA.
Il aincolo per altri
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La Legge Forestale...
R.D.L. 30/1211923 N. 3267 RIORDINAMENTO E RIFORMA DELLA LEGISLAZIONE IN MATERIA DI BOSCHI E DI TERRENI MONTANI
lativi, le modalità della soppressione e :utilizzazione dei cespugli aventi funzio-
ni protettive, nonché quelle dei lavori di dissodamento di terreni saldi e della lavorazione del suolo nei terreni a coltura agraria, in quanto ciò sia ritenuto necessario per prevenire i danni di cui all'art. 1. Tali prescrizioni pohanno avere anche carattere temporaneo.
Titolo I PROWEDIMENTI PER LA TUTELA DEI PUBBLICI INTERESSI
(1) Ora, Regioni.
Art.
9.
Nei terreni vincolati I'esercizio del pascolo sarà, in ogni caso, soggetto alle Capo
I
seguenti restrizioni:
LIMITAZIONE ALLA PROPRINTA TNNruTNA Sezione
I
VINCOLO PER SCOPI IDROGEOLOGICI
Art.
1.
Sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di u.trlizzaziore contrastanti con le norme di cui agli artt.7,8 e 9 possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare i1 regime delle acque.
Lrt-2. La determinazione dei terreni di cui all'articolo precedente sarà fatta per zone nel perimetro dei singoli bacini fluviali. A tale scopo I'Amministrazione forestale segnerà per ogni Comune su di una mappa catastale, o, in mancanza, su di una carta del regio Istituto geografico militare possibilmente in scala da 1 a 10.000, i terreni da comprendersi nella zona da vincolare, descrivendone i confini. In apposita relazione esporrà ed illustrerà le circostanze ed i motivi che consigliarono la proposta.
Art.3. Un esemplare della carta topografica, con la descrizione dei confini delle zone proposte per il vincolo, dovrà, a cura del Sindaco, restare affisso per 90 giorni all'albo pretorio del Comune. Una copia della relazione resterà invece depositata presso la segreteria del Comune a disposizione degli interessati. La pubblicazione di cui sopra terrà luogo di notificazione.
Art.4. I reclami awerso la proposta di determinazione della zona da vincolare, redatti in carta libera, devono essere presentati alla segreteria del Comune entro il termine stabilito dall'articolo precedente. Scaduto detto termine, il Sindaco trasmetterà tutti i reclami nonché I'esemplare della carta topografica, con la descrizione dei confrni delle zone, e la relazione dell'Ispettorato forestale (1), al Comitato costituito a norma dell'art. 181 (2). n Comitato deciderà, sentito, ove lo ritenga necessario, uno o più membri da esso delegati ad apposito sopraluogo. Contro le decisioni del Comitato è ammesso ricorso al Consiglio di Stato entro novanta giomi dalla notificazione della decisione. (1) La relazione è di competenza degli Ispettorati ripartimentali delle foreste, in base agli artt.3 e 4 d.19. 12 marzo 1948, n. 804. (2) Ora, Regioni.
Art.
5.
Esaurito I'esame dei ricorsi, il Comitato forestale (1) darà notizia dell'esito di essi all'Ispettorato forestale. Questo, entro sessanta giomi dall'annuncio, curerà la pubblicazione all'albo di ogni Comune di un esemplare della carta topografica con l'indicazione delle zone definitivamente vincolate e con la descrizione dei confrni delle zone stesse. Ad ogni effetto di legge la determinazione delle zone vincolate, s'intenderà definitiva quindici giomi dopo la pubblicazione anzidetta. (1) Ora, Regioni.
Art.6. Le variazioni da apporlarsi alla delimitazione delle zone vincolate in seguito alle decisioni dei ricorsi al Consiglio di Stato, saranno pubblicate nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 5.
Art.7. Per i terreni vincolati la trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura e 1a trasformazione di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione sono subordinate ad attorizzazione del Comitato forestale (1) e alle modalità da esso
prescritte, caso per caso, allo scopo di prevenire i danni di cui all'art. (1) Ora, Regioni.
1.
Art.8. Per i terreni predetti i1 Comitato forestale (1) dor, à prescrivere le modalità del govemo e dellattllizzazione dei boschi e del pascolo nei boschi e terreni pasco-
a) nei boschi di nuovo impianto o sottoposti a taglio generale o parziale, oppure distrutti dagli incendi, non può essere ammesso il pascolo prima che lo sviluppo delle giovani piante e dei nuovi virgulti sia tale da escludere ogni pericolo di danno; b) nei boschi adulti troppo radi e deperenti è altresì vietato il pascolo fino a che non sia assicurata la ricostituzione di essi; c) nei boschi e nei terreni ricoperti di cespugli aventi funzioni protettive è, di regola, vietato il pascolo delle capre. Su conforme parere dell'Autorità forestale, il Comitato (1) potrà autorizzare il pascolo nei boschi e determinare le località in cui potrà essere eccezionalmente tollerato il pascolo delle capre. (l) Ora, Regioni.
Art.
10.
Le prescrizioni di massima, di cui agli artt. 8 e 9, compilate in forma di regolamento, sono rese esecutive dal Ministro per I'economia nazioraTe (1), il quale potrà, udito il Consiglio di Stato, annullarne o modificame le parti riconosciute contrarie ai fini ed alle disposizioni del titolo I del presente decreto ed alle leggi ed ai regolamenti generali. Nel detto regolamento saranno comprese le norme di Polizia forestale. (1) Ora, Ministro delle politiche agricole e forestali.
Art.
11.
Comitato (1), nel determinare le norme di polizia forestale, stabilirà anche le pene per i trasgressori, senza eccedete i limiti fissati dall'arr. 434 del codice I1
penale (2). (l) Ora, Regioni. (2) La Corte cost., con sent. 23 marzo 1966, n. 26, ha dichiarato I'illegittimità costituzionale del presente articolo.
Art.12. I proprietari dei terreni compresi nelle zone vincolate possono separatamente chiedere che i propri terreni siano in tutto od in parte esclusi dal vincolo. Per ottenere tale esclusione dovranno fame domanda al Comitato forestale (1). Per I terI'ulteriore procedura si seguiranno le norme stabilite negli arrtt.4,5 e
6.
reni esclusi dal vincolo saranno indicati in un elenco da pubblicarsi a cura dell'Ispettorato forestale. Le spese di accertamento sono a carico del1o Stato solo nel caso di accoglimento delle domande degli interessati. (l) Ora, Regioni.
Art.
13.
Le zone vincolate, nelle quali, per lavori eseguiti, per mutate forme di utilizzazione dei terreni o per altre cause, risulti cessato il pericolo di danni, di cui all'art. 1, possono dal Comitato forestale (l), su proposta dell'Amministrazione forestale o su richiesta degli interessati, essere dichiarate esenti dal vincolo. I1 Comitato forestale (1) potrà del pari dichiarare totalmente o parzialmente esen-
ti dalle limitazioni imposte dalle prescrizioni di massima i proprietari di terreni compresi nelle zone vincolate, qualora si verifichino le circostanze previste dal comma. L'esenzione awà carattere personale; a tutti gli altri effetti di legge anche questi terreni s'intenderanno vincolati. Per le spese di accertamento valgono le norme di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente. (1) Ora, Regioni.
precedente
Art.14.
Le zone ed i terreni esenti dal vincolo possono. per
iniziativa
dell'Amministrazione forestale, o di chiunque vi abbia interesse, essere sottoposte a vincolo. Per la determinazione delle prime e dei secondi e per la dichiarazione di vincolo sararmo osservate le norme stabilite negli artt.2, 3, 4, 5 e 6.
Art.
15.
Per combattere le epidemie di parassiti animali e vegetali nei boschi, anche se
non vincolati, si osserveranno le disposizioni contenute nella L. 26 giugno 1913, n. 888 (1), per prevenire e combattere trovino applicazione nel caso particolare. (1) Vedi, ora,la l. 18 giugno 1931, n. 987.
1e
malattie delle piante, in quanto
; t: JJ
l!olrziarrJo foie.\i{)io
Art. 16. Gli estimi dei terreni vincolati, che nella formazione del catasto siano stati
(1) La Corte cost., con sent. 27 dicembre 1991, n. 488, ha dichiarato I'illegittimità costifuzionale del presente comma.
applicati senza tener conto degli effetti del vincolo, saranno riveduti e ridotti in proporzione della diminuzione di reddito causata dal vincolo stesso.
{rt.22. Il Collegio
Sezione
II
YINCOLO PERALTRI SCOPI Art- 17.
I boschi, che per la loro speciale ubicazione, difendono terreni o fabbricati dalla caduta di valanghe, dal rotolamento di sassi, dal sorrenamento e dalla furia dei venti, e quelli ritenuti utili per le condizioni igieniche locali, possono su richiesta delle Province, dei Comuni o di altri enti e privati interessati, essere sottoposti a limitazioni nellaloro ùllizzazione. Per disposizione della competento Amministrazione dello Stato possono essere sottoposti ad analoghe limitazioni i boschi, dei quali sia ritenuta necessaria la conservazione anche per ragioni di difesa militare. Le limitazioni di cui al comma precedente sono stabilite dalle Ammìnistrazioni interessate in seguito ad accordi col Ministero delI'economia nazionale (l). Per la diminuzione di reddito derivante dalle limitazioni di cui al primo e secondo comma del presente articolo sarà dovuto ai proprietari o possessori di boschi un congruo indennizzo. Questo, insieme con le spese per I'imposizione dei deui vincoli, sarà a carico di coloro che promossero le limitazioni e ne trarramo vantaggio. Gli enti ed i privati, di cui al primo comma, all'atto della domanda, dowamo dimostrare di avere i mezzi suffrcienti per corrispondere I'indennizzo di cui sopra. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai casi considerati nel testo unico di legge 16 maggio 1900, n. 401, sulle servitù
(1) Ora, Ministero delle politiche agricole e forestali. (2) Vedi, ora, la l. 20 dicembre 1932,r.1849. 18.
La necessità dei vincoli sui boschi, di cui al primo comma dell'articolo precedente, sarà, caso per caso, dichiarata dal Comitato forestale (1) in seguito a domanda motivata degli enti o privati interessati ed a relazione scritta di una Commissione di membri del Comitato (1), incaricata dei necessari accertamenti. Nei casi di vincolo per ragioni igieniche dowà essere sentito anche il Consiglio sanitario provinciale. Contro la dichiarazione della necessità del vincolo è ammesso ricorso al Consiglio di Stato nel termine stabilito dall'art. 4. (l) Ora, Regioni.
Art.
19. La domanda di dichiarazione del1a necessità del vincolo o prowedimento delI'autorità, di cui all'art. 17, comma secondo, deve notificarsi al proprietario o a colui che a qualsiasi titolo abbia nell'attualità il godimento del bosco.
Dal momento della notificazione fino all'esaurimento della procedura relativa alla dichiarazione ed imposizione de1 vincolo, il proprietario o possessore del bosco non potrà compiere in esso alcun taglio di piante. Esso però potrà chiedere, in sede di liquidazione dell'indennizzo, un compenso per il pregiudizio economico subìto a causa della sospensione dei tagli.
situati nelle condizioni di cui all'art. 17 possano essere utilizzati in modo da produrre i danni previsti dall'articolo stesso, il Comitato forestale, (1), su richiesta di chiunque vi abbia interesse, nonché le Amministrazioni dello Stato, nel caso previsto da1 secondo comma del detto articolo, potranno imporre l'astensione.da qualsiasi forma di rtilizzazione di essi, fino all'esaurimento della procedura, di cui agli articoli precedenti. (1) Ora, Regioni.
Capo
II
DISPOSZIONI PENALI E DI POLIZIA Art.24. vincolati, il quale non osserverà le norme emanate dal Comitato forestale (1) per I'applicazione dell'art. 7, e quelle relative alle modalità della soppressione ed:utilizzazione dei cespugli ed alle modao possessore di terreni
lità dei lavori di dissodamento nei terreni saldi e della lavorazione del suolo nei terreni a coltura agraria, di cui all'art. 8, incorrerà nella sanzione amministrativa da lire 96.000 a lire 800.000 per ogrri decara di tereno, non mai però inferiore a lire 320.000 (1), e considerandosi come decara intera una frazione di decara, ed avrà I'obbligo di compiere i lavori impostigli dal Comitato entro il termine da questo stabilito. (l) Ora, Regioni. (2) La sanzione originaria dell'ammenda è stata depenalizzata dall'art. 32,1. 24 novembre 1981, n. 689, e così elevata dall'art. 1,1.4 agosto 1984,n.424.
Art.25. In caso d'inosservanza dell'obbligo stabilito nell'articolo precedente, il contravventore dovrà, entro trenta giomi dalla diffida del Comitato (1), depositare presso la Sezione di regia Tesoreria provinciale la somma corrispondente alla spesa prevista, restando a cura del Comitato di far eseguire direttamente i lavori. Non effettuandosi il deposito, o quando nell'esecuzione dei lavori sia stata sorpassata la somma prevista, la relativa riscossione, sull'ordinanza del Presidente del Comitato (1), sarà fatta con le norme stabilite per l'esazione delle contribuzioni dirette. (l) Ora, Regioni.
Art.20.
Att.26.
Riconosciuta la necessità del vincolo di cui al primo comma dell'art. 17, verranno determinate le forme e le modalità de1 godimento del bosco. A tal uopo il Comitato (1) informerà I'Amministrazione forestale e le parti interessate delle proprie deliberazioni. Analoga notificazione sarà fatta dall'autorità che promosse la dichiarazione di vincolo, di cui al secondo comma dell'articolo stesso. Entro trenta giomi dalle dette notificazioni, l'Amministrazione forestale invierà al Sindaco, per la pubblicazione nell'albo pretorio del Comune, un esemplare della carta topografica col tracciato del terreno boschivo sottoposto a vincolo, ed un estratto delle norme relative alla utilizzazione di esso. L'affissione all'albo sarà fatta per un periodo di giomi quindici, dopo del quale la determinazione del vincolo s'intenderà definitiva ad ogni effetto di legge. (1) Ora, Regioni.
Coloro che nei boschi vincolati per scopi idrogeologici o per gli scopi previsti dall'art. 17, taglino o danneggino piante o arrechino altri danni, in contrawenzione alle prescrizioni emanate dal Comitato forestale (1) ed alle disposizioni impartite dalle autorità, di cui al comma secondo dell'articolo predetto, saranno puniti con una pena pecuniaria, dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno commesso salvo gli obblighi imposti dagli articoli prece-
Art.2l. Sulla base dei minori redditi derivanti dalle limitazioni imposte alla consuetudinaia ùiizzazione del bosco sarà stabilito l'ammontare dell'indennizzo. Qualora manchi l'accordo fra le parti, la misura dell'indennizzo sarà fissata, su richiesta della parte più dìligente, da tre arbitri, nominati uno dal proprietario o possessore del bosco, I'altro dall'ente o privato che promosse il vincolo ed il terzo dagli arbitri scelti dalle parti, e, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale della circoscrizione, tra gli ingegneri, i laureati in scienze agrarie. i periti forestali ed i geometri iscritti nell'albo dei periti del Tribunale (1). Lo stesso Presidente, su richiesta della parte più diligente, procederà alla nomina dell'arbitro non designato dall'altra parte (1). La decisione del Collegio arbitrale, ove non sia diversamente stabilito dalle parti, sarà suscettibile dei gravami previsti dalla legge (1).
Ir I I
Art-23. In casi d'urgenza e qualora si abbia fondato motivo per ritenere che boschi
Il proprietario
militari (2).
Art.
arbitrale, di cui all'articolo precedente, nel determinare la misura dell'indennizzo, stabilirà anche le modalità del pagamento, che può aver luogo sotto forma di canone annuo. Qualora il bosco vincolato agli effetti dell'articolo 17 sia vincolato anche per scopi idrogeologici, I'eventuale indennizzo sarà stabilito senza computare le diminuzioni di reddito derivanti da questo secondo vincolo.
denti. (l) Ora, Regioni.
Art.27. Gli amministratori dei corpi morali incorreranno personalmente nella massima pena, ove si rendessero colpevoli delle infrazioni previste negli articoli precedenti, senza pregiudizio delle pene, nelle quali fossero incorsi qualora avessero commesso il reato a proprio profitto.
Art.28. Le infrazioli di cui agli art. 24 e 26, commesse da chi non è proprietario, possessore od amministratore, saranno punite non solo colle pene minacciate dai detti articoli, ma altresì con quelle corporali inflitte dalle leggi penali generali quando costituiscano un redto da esse previsto. La pena per i reati previsti dalI'art. 26 non sarà inferiore ai tre quinti del massimo, e, per gli altri reati, non sarà inferiore ai due terzi del massimo, se trattasi di aggiudicatari di tagli, di fittavo1i di pascoli, e generalmente di persone che abbiano diritto di fermarsi nei boschi. La pena non sarà inferiore al sestuplo, se semenzai dell'Amministrazione forestale.
il danno awà a\uto luogo nei vivai e é
d,
Foresiaii: ì*rt, *gp1i e d*nrari Titolo II SISTEMAZIONE E RJMBOSCHIMENTO DI TERRENI MONTANI
Art.29. Nei reati forestali la valutazione delle piante tagliate o del danno arrecato sarà fatta dagli agenti forestali con le norme da stabilirsi nel regolamento per I'esecuzione del presente decreto. Le parti interessate potranno impugnare, innanzi all'Autorità giudiziaria, la valutazione fatta dagli agenti forestali. Oltre alle pene di cui nei precedenti articoli, le sentenze di condanna ordineranno il risarcimento dei danni a favore di chi di ragione.
Capo
I
SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE DEI BACINI MONTANI
Art.30.
Art.39.
Ove i reati di cui nel presente decreto per qualunque motivo cadessero sotto le disposizioni delle leggi penali generali, e fossero da queste più gravemente puniti, sarà inflitta la pena da esse minacciata, ma non potrà essere applicata nella misura del minimo, salva la disposizione dell'art. 28.
Le opere di sistemazione dei bacini montani sono eseguite a cura e spese dello Stato. Tali opere si distinguono in due categorie: 1'opere di sistemazione idraulico-forestale, consistenti in rimboschimenti, rinsaldamenti e opele costruttive immediatamente connesse; 2o altre opere idrauliche eventualmente occorrenti. Le prime sono di competenza de1 Ministero dell'economia nazionale, che vi prowede con fondi stanziati nel proprio bilancio e con I'opera del corpo Reale delle foreste; le seconde sono di competenza del Ministero dei lavori pubblici, che vi prolvede con fondi stanziati nel proprio bilancio e con l'opera del corpo Reale del Genio civile. (1) (1) Articolo abrogato dall'art. 58, d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, a decorrere dal 30 giungo 2002, ai sensi dell'art. 5, d.1.23 novembre 2001, n. 411, conv., con modificazioni, in l. 31 dicembre 2001, n. 463.
Art.31. I delitti contro le proprietà commessi sui boschi vincolati,
anche quando non diano luogo ad azione privata, sono perseguibili d'ufficio nei casi previsti dalle prescrizioni del Comitato forestale (1) e dai prowedimenti delle autorità, delle quali è cenno nel secondo comma dell'art. 17. (1) Ora, Regioni.
Art-32-
Art.40.
Senza tener conto dell'esisterza o meno di vincoli, qualora nei boschi si sviluppi un'epidemia di parassiti animali o vegetali, tale da minacciame l'esistenza e da far temere la propagazione ad altri boschi, il proprietario o possessore è
I lavori di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, necessariamente coordinati ad opere di bonifica, continueranno ad essere compresi nei progetti di tali opere, secondo I'articolo T,letiera b), del testo unico, approvato con R.D.22marzo 1900,n. l95,edilripartodellarelativaspesacontinueràadessere regolato dalle disposizioni dello stesso testo unico. A questi lavori saranno applicabili le disposizioni degli artt. 43,44,50,51,52,53,54,55,56,57 e 58
tenuto a dame subito arrriso all'Autorità forestale più vicina, in conformità di quanto sarà ordinato dalle norme di Polizia forestale, di cui all'art. 10.
Art.33. Chiunque, in occasione d'incendio nei boschi, vincolati o no, rifiuta, senza giustificato motivo, i1 proprio aiuto o servizio al funzionario che dirige l'opera di spegnimento, è punito a norna dell'articolo 435 del codice penale (l). (1) Ora art. 652 c.p. del 1930.
del presente decreto.
Art.41. Nei progetti di sistemazione dei bacini montani potranno essere considerati gli eventuali lavori occorrenti per raccogliere le acque del bacino ed ttilizzarle a scopo di irrigazione o forza motrice.
Art.34.
{rt.42.
Le pene pecuniarie stabilite dal presente decreto saranno, nel caso di non effettuato pagamento, commutate nell'arresto, a seconda del suo ammontare, osservato il ragguaglio ed il limite stabiliti dal codice penale.
Tra I'Amministrazione dei lavori pubblici e quella forestale saranno presi accordi circa I'ordine di esecuzione delle opere in rapporto alle disponibilità dei fondi stanziati nei rispettivi bilanci e circa la prosecuzione delle opere in corso a1la data dell'entrata in vigore del presente decreto, che potrà continuare a rimanere afFrdata all'Amministrazione che ha dato inizio alle opere stesse.
Art.
35.
Le contral.venzioni alle disposizioni del presente decreto potranno essere conciliate davanti all'Ispettore capo del ripartimento nella cui circoscrizione f infrazione fu commessa (1). Per tale conciliazione il contrawentore dowà pagare una somma corrispondente a1 minimo della pena per la prima volta, al minimo aumentato della metà del minimo per la seconda volta ed al doppio del minimo per la terza volta, salvi gli aumenti stabiliti dall'arl. 28. Se si tratti di contrau/enzione a pena fissa, dowà pagare per la prima volta la metà di essa, per la seconda volta i tre quinti e per la terza v olta I'intera pena. (l ) Comma così modificato dall'art. 2, rd.l. 3 gennaio 1926, n. 23, conv. in l. 24 maggio 1926, n. 898.
Art. 36. La domanda di conciliazione può esser fatta verbalmente o per iscritto all'Ispettore forestale capo del dipartimento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del verbale di contrawenzione. L'Ispettore, ammettendo la conciliazione, stabilisce il termine entro il quale i1 contrawentore potrà dimostrare di avere versato, presso gli ufhci e nei modi che saranno indicati da1 regolamento, la somma doluta a titolo di pena. Detto termine non potrà superare i sessanta giomi. Qualora la conciliazione non sia stata invocata o l'ammenda non pagata nei termini suddetti, l'Ispettore trasmetterà il verbale di contralvenzione al Pretore competente per I'ulteriore corso di giustizia.
Art.37. Chi nel periodo di due anni abbia commesso tre infrazioni alle disposizioni del presente decreto, per le quali sia intervenuta condanna o conciliazione, a norna
dell'art. 35, od oblazioni ai sensi dell'art. 101 del codice penale (1), non sarà ammesso a conciliazione per altri reati, previsti dal presente decreto, accertati nel biennio successivo. Agli effetti delle disposizioni precedenti, sarà sempre considerata come prima contral.venzione quella commessa dopo due anni dall'ultima condanna, conciliazione od oblazione.
La conciliazione potrà aver luogo anche per i danni senza limite di valore. (1) Ora art. 162 c.p. del 1930.
Art.38. Le notificazioni, le domande, i verbali, 1e quietanze e qualsiasi altro atto relativo alle conciliazioni regolate dall'art. 36 sono esenti da ogni diritto e spesa di bollo e registro.
Art.43. Gli Uffici del Genio civile e quelli di Ispettorato forestale determineranno d'accordo i perimetri dei bacini da sistemare. Gli uffici stessi compileranno in collaborazione, ove sia necessario, i progetti di massima, facendo in questi risultare, mediante apposito verbale, la distinzione delle opere di competenza delle rispettive Amministrazioni secondo l'art. 39.
Art.44. L'esame delle proposte di determinazione dei perimeki e dei progetti di massima delle opere da eseguire è deferito alla sezione seconda del Consiglio superiore dei lavori pubblici, della quale sono chiamati a far parte i1 Direttore generale delle foreste e demani ed un Ispettore superiore forestale, designato dal Ministro per l'economia nazionale (1). Per i bacini compresi ne1 compartimento del Magistrato alle acque il detto esame è deferito al Comitato tecnico di magistratura. (1) Ora, Ministero delle politiche agricole e forestali.
Art.45.
il
gli Ispettorati forestali determineranno, distintamente per ciascun Comune, i terreni da sistemare considerati nel progetto e cureranno, in conformità di quanto è disposto nell'art. 3, la pubblicazione del1e carte topografiche relative al perimetro delle zone da sistemare e dell'elenco dei terreni, distinti per zone. Compilato
progetto di massima,
Art.46. Entro trenta giomi dalla pubblicazione delle carte e dell'elenco, di cui all'articolo precedente, I'elenco ò notificato gratuitamente ai proprietari interessati, i quali avranno sessanta giomi per ricorrere o fare opposizione. Trascorso detto termine, il Sindaco invierà i reclami all'Ispettorato forestale il quale, con la copia del progetto, delle carte topografiche e degli elenchi, li trasmetterà al Ministero dell'economia nazionale (.1). Questo deciderà definitivamente, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubb1ici, o, trattandosi di bacini compresi nel compartimento del Magistrato alle acque, il Comitato tecnico di questo. (1) Ora, Ministero del1e politiche agricole e forestali.
Art.47. In seguito alla decisione sui reclami da parte del Ministero (1), I'elenco dei terreni diverrà definitivo e, dopo quindici giomi dalla data della pubblicazione del decreto di approvazione, i terreni compresi nell'elenco s'intenderamo sottoposti al vincolo di cui al titolo I, capo I, sezione I, del presente decreto, ed i pro-
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Noliziorio Fsrcst,rle prietari interessati non potranno opporsi alla esecuzione delle opere di sistemaztote. (1) Ora, Ministero delle politiche agricole e forestali.
Art.
48.
[L'approvazione dei progetti esecutivi delle opere di cui all'art. 39 equivale, per tutti g1i effetti di legge, a dichiarazione di pubblica utilità.1 (1) (1) Articolo abrogato dall'art. 58, d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, a decorrere dal 30 giungo 2002,ai sensi dell'art. 5,d.1.23 novembre 2001, n.411, conv., con modificazioni, in l. 31 dicembre 2001,n.463. Art- 49Nei progetti di sistemazione dowanno indicarsi i terreni da rimboschire, nonché quelli da consolidare mediante inerbamento o creazione di pascoli alberati, e stabilirsi, per questi ultimi, norme per I'esercizio del pascolo.
Art. 50. Ai proprietari dei terreni da sistemare, e nei quaii per l'esecuzione dei lavori progettati risulti indispensabile una totale o parziale sospensione di godimento, è assegnata un'indennità annua in somma fissa tenuto conto del reddito netto all'epoca dell'inizio dei lavori di rinsaldamento e rimboschimento. In caso di mancato accordo, findennità sarà liquidata nei modi previsti dall'art. 2t (1). L'indennità decorre dalla data de11a presa di possesso dei terreni da parte dell'Amministrazione dello Stato per la esecuzione dei iavori e cessa con la riconsegna al proprietario del terreno rinsaldato o rimboschito, la quale awerrà dopo che i lavori siano collaudati e, trattandosi di boschi, dopo che questi saranno diventati redditizi.
Il
giudizio dell'Amministrazione è insindacabile, tanto per l'approvazione del collaudo, quanto per la dichiarazione di compimento dei lavori. (1) La Corte cost., con sent. 27 dicembre 1991, n. 488, ha dichiarato I'illegiuimità costituzionale del presente comma.
Art. fini
51.
negli elenchi di cui all'art. 45 I'Ammhistrazione forestale riconosca sufficiente una temporanea sospensione del pascolo, potrà adottare questo prowedimento assegnando al proprietario od utente un'indennità, da liquidarsi secondo le norme stabilite dall'articolo precedente, tenendo conto della diminuzione di reddito che ne consegue e dell'esenzione dalla imposta fondiaria di cui all'art. 58. Se ai
de1 rimboschimento dei terreni compresi
Art.
52. I proprietari dei terreni da rinsaldare o da rimboschire, compresi nei detti elen-
chi, possono chiedere, prima delfinizio dei lavori, di sistemare agrariamente i loro terreni mediante opere di sistemazione superficiale e regolando la condotta delle acque, purché tali opere siano riconosciute idonee ai fini della sistemazione de1 bacino. La relativa concessione sarà fatta con le norme stabilite dall'art. 55. La razionale sistemazione agraria dei terreni compresi nel perimetro dei bacini montani potrà essere anche prevista nei progetti di sistemazione purché i proprietari interessati ne assumaro I'esecuzione con le norme di cui a1 detto articolo.
Art.
53.
Compiuti e collaudati i lavori di sistemazione relativi ad un determhato perimetro, le opere di rinsaldamento e rimboschimento dei terreni saranno consegnate ai proprietari, che dovranno mantenerle secondo le norme stabilite dall'ar-
ticolo seguente. Qualora il proprietario dei terreni rinsaldati o rimboschiti intenda rinunciare alla riconsegna di essi, il Ministero dell'economia nazionale (1) nei limiti degli stanziamenti del bilancio, potrà procedere al loro acquisto, anche a trattative amichevoli. In ogni caso però il prezzo di questi terreni non potrà mai superare quello corrispondente alla valutazione fatta a norma degli artt. 113 e 114. (1) Ora, Ministero delle politiche agricole e forestali.
Art.
54.
Nei terreni rimboschiti per effetto del presente decreto nen
sarà mai permessa la coltura agraria. Il pascolo sarà in essi regolato in conformità delle norme contenute nell'art. 9. Il proprietario dei terreni rinsaldati e rimboschiti deve compiere le operazioni di govemo boschivo in conformità al piano di coltura e di conservazione approvato dal Ministero dell'economia nazionale (1). Le infrazioni alle prescrizioni sopraindicate sono punite con la sanzione amministrativa estensibile fino a lire 50.000 e, in caso di recidiva, fino a lire 200.000; salvo le maggiori pene comminate dalle disposizioni del titolo I, capo II, del presente decreto (2). Ove a carico di un proprietario siano accertate, nel corso di dodici mesi, due o più contrawenzioni agli obblighi predetti, il Ministero dell'economia nazionale, anche quando I'azione penale sia prescritta o altrimenti estinta, su proposta dell'ufficio forestale, può autorizzare detto ufficio a prendere possesso del terreno per un tempo determinato, senza alcuna indennità, ed a prowedere, a spese del proprietario negligente, ai lavori occorrenti in base al piano prestabilito di coltura conservazione. (1) Ora, Ministero delle politiche agricole e forestali.
lis I I
(2) La sanzione originaria del1'ammenda è stata depenalizzata dall'arl". 32, l. 24 novembre 1981, n. 689, e così elevata dall'art. 114, primo comma, della citata l. 24 novembre 1981, n. 689.
Art.
55.
Il Ministro per I'economia nazionale (1) sentito, a seconda dei casi, il Consiglio superiore dei lavori pubblici o il Comitato tecnico del Magistrato alle acque, può consentire che i lavori di rimboschimento dei terreni compresi negli elenchi, di cui all'al"t. 45, siano eseguiti dai proprietari soli o riuniti in consorzio, entro un congruo termine, secondo il progetto approvato e in base ad un regolare atto di sottomissione. In tal caso i singoli proprietari od il consorzio hanno diritto al rimborso dell'importo integrale dei lavori, determinato dal relativo progetto, debitamente approvato, compreso il costo dei semi e delle piantine, ove, questi non siano stati forniti dalla Amministrazione forestale.
Il rimborso non si accorderà per intero se non dopo.cinque anni dalla compiuta coltura. (1) Ora, Ministero delle politiche agricole e forestali. Art.
56.
Alla custodia ed alla manutenzione delle opere d'arte comprese nei perimetri dei bacini montani prowedono le Amministrazioni che le hanno eseguite, coi fondi stanziati in apposito capitolo della parte ordinaria dei bilanci dei Ministeri dell'economia nazionale (1) e dei lavori pubblici. I detti Ministeri, fatta la liquidazione deile relative spese, anno per anno, ne vengono rimborsati per un terzo dalla Provincia e per un sesto dal Comune o dai Comuni interessati. Questi ultimi potranno farvi concorrere i proprietari dei terreni in cui sono le dette opere, in misura non superiore al quinto delfimposta prediale erariale dei terreni occupati dalle opere stesse. Le disposizioni del presente articolo non sono applicate quando il Ministero dell'economia nazionale (1) deliberi di procedere all'acquisto dei terreni per aggregarli al Demanio forestale dello Stato. (1) Ora, Ministero delle politiche agricole e forestali.
Art.
57.
Allorché le opere di sistemazione sono compiute da società od imprenditori, la manutenzione di esse è assunta dall'Amministrazione interessata a partire dal 1 0 gennaio successivo alla data di approvazione del collaudo finale delle opere
concesse' Art.58. I terreni privati, compresi nei perimetri dei bacini montani, che dai loro proprietari siano rimboschiti e mantenuti regolarmente a bosco, secondo il piano di coltura e di conservazione di cui al terzo comma dell'art. 54, sono esenti dall'imposta fondiaria erariale e dal1a sovrimposta provinciale e comunale per anni quaranta, quando si tratti di boschi di alto fusto, e per quindici, quando si tratti di boschi cedui. L'imposta sgravata non darà lungo a reimposizione delle Province nelle quali non è stato attivato il nuovo catasto rustico e fino a che in esse sono il vigore gli antichi catasti; di essa sarà fatta proporzionale riduzione in ordine al contingente stabilito
dallaL. 14luglio 1864, n. 1831.
L'esenzione dalla sowimposta comunale non potrà mai superare I'uno per cento dell'ammontare della sowimposta medesima nei singoli Comuni. Lo sgravio e I'esenzione si otterranno annualmente mediante domanda in carta semplice rivolta all'agenzia delle imposte, corredata di certificato pure in carta libera, dell'Ispettorato forestale comprovante I'esecuzione de1 lavoro di rimboschimento e la sua conservazione in conformità del relativo piano di coltura. L'Ispettorato suddetto è tenuto a rilasciare tale ceftificato previo, ove occolra, accertamento a spese delio Stato.
Art.
59.
Le Province, i Comuni, gli enti morali ed i proprietari interessati, da soli o riuniti in consorzio, nonché le società ed i privati imprenditori, anche nel comparlimento del Magistrato alle acque, potranno essere autorizzati ad eseguire direttamente le opere di sistemazione dei bacini montani. Alla concessione dell'esecuzione delle dette opere prowederanno i Ministeri dei lavori pubblici e della economia nazionale (1) d'accordo col Ministero delle finaxze, udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici od il Comitato tecnico del Magistrato alle acque per le opere comprese nel rispettivo compartimento e, nei casi in cui è richiesto per legge, il Consiglio di Stato. (1) Ora, Ministero delle politiche agricole e forestali.
Art.60. Alle persone indicate nell'articolo precedente 1o Stato rimborserà le spese a seconda delle convenzioni stipulate caso per caso e nei limiti degli stanziamenti del bilancio. Il costo effettivo delle opere che, comprese le spese impreviste, risulta dal progetto approvato per la sistemazione montana, pohà in corrispettivo di spese generali ed altri oneri del concessionario, essere aumentato {ino al 20 per cento. Qualora I'impoflo delle spese accertate e liquidate, come sopra, dall'Ufficio del Genio civile o da quelio forestale competente, secondo il caso, superi quello delle annualità convenute da parte dello Stato in ordine agli stanziamenti di bilancio, sarà corrisposto sulle maggiori somme anticipate dai con-
É
cessionari I'interesse del 4 per cento annuo dalla data della liquidazione fino a quella dell'emissione del decreto Uti#l;i:"
Le società o i singoli imprenditori,
i quali intendano
chiedere la concessione
di opere di sistemazione dei bacini montani devono presentame domanda al competente Ufhcio del Genio civile.o dell'Ispettorato forestale. Alla domanda, che deve contenere I'indicazione del domicilio del richiedente, debbono allegarsi: a) una corografia con la proposta del perimetro della sistemazione e I'indicazione gralìca delle opere da eseguire: b) un progetto sommario di massima dei lavori di sistemazione: c) i documenti atti a dimostrare la idoneità tecnica e la capacità f:riranziari,a ad, eseguire le opere. L'Uffrcio del Genio civile o I'Ispettorato forestale, accertata la regolarità degli atti, cura la inserzione per estratto della domanda nel Foglio annunzi legali della Provincia. Art- 62Dopo un mese dall'inserzione di cui al precedente articolo, il Ministro per i lavori pubblici o quello per I'economia nazionale (1) o il Magistrato alle acque, per le opere da farsi nel suo compartimento, dispone la pubblicazione della domanda e dei relativi atti, determinandone le modalità. Compiute le pubblicazioni, il Ministro per i lavori pubblici o quello per I'economia nazionale o entrambi d'accordo, sentito, a seconda dei casi, il Consiglio superiore dei lavori pubblici od il Comitato tecnico del Magistrato alle acque, decidono sulla ammissibilità del1a domanda e fissano il termine per la presentazione del progetto o dei progetti esecutivi. (l) Ora, Ministero delle politiche agricole e forestali.
Art.
63. Nello stesso termine di un mese è ammessa la presentazione di domande concorrenti da parte di altre società e imprenditori, purché corredate dei documenti prescritti. Sono concorrenti le domande che riflettono la sistemazione di uno stesso bacino o di una parte di esso.
I mutui saranno accordati gradualmente in corrispondenza aivat'r lotti di opere indicati in detto programma, e, nell'esclusivo riguardo della graduatoria dei mutui da concedersi, sarà sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Art.
69.
La Cassa depositi e prestiti è aùtoizzata ad anticipare sui mutui da essa concessi ai consorzi, di cui al precedente articolo, le somme necessarie per I'inizio dei lavori, quando questi si eseguano in economia o siano affrdati a cooperative di produzione e lavoro. Nell'anticipazione potrà essere compreso f importo della spesa occorsa per la redazione del progetto tecnico. Le successive somministrazioni saramo fatte dalla Cassa depositi e prestiti in relazione all'avanzamento dei lavori in modo che gli enti suddetti abbiano i fondi necessari per proseguirli. Ad opere ultimate dovrà dimostrarsi I'erogazione delle somme complessive riscosse per mutui.
Art.70. Le annualità che lo Stato deve corrispondere ai concessionari per opere di sistemazione, sararuro calcolate con 1o stesso tasso di interesse annualmente stabilito dalla Cassa depositi e prestiti per i mutui ordinari, ai sensi degli artt.9 e 73 del merzionato testo unico di legge approvato con R.D. 2 gennaio 1913, n.453.
Art.7l. Le concessioni di opere di sistemazione possono anche essere fatte a condizione che il contributo dello Stato sia corrisposto in annualità costanti, non eccedenti il numero di cinquanta, comprensivo di una quota di contributo e di interessi non superiore al 4 per cento.
Art.12. Lo Stato ha sempre facoltà di riscattare in tutto o in parte
1e annualità stabilite per i1 pagamento dei suo contributo nella spesa di ciascuna sistemazione, pagando il capitale corrispondente alle annualità stesse depurato degli interessi
non maturati.
Art.73.
Dopo la pubblicazione di tutte 1e domande a termini del primo comma del precedente articolo, il Ministro per i lavori pubblici o quello per I'economia nazionale (1) o entrambi d'accordo, sentito, a seconda dei casi, il Consiglio superiore dei lavori pubblici od il Comitato tecnico del Magistrato alle acque, decidono quale domanda sia da preferire, tenendo conto dell'estensione del tenitorio che i richiedenti si propongono di sistemare, della richiesta di procedere alla bonifica agraria dopo il compimento della sistemazione, della migliore rispondenza delle opere proposte dall'uno o dall'altro concorrente agli scopi della sistemazione e ad altri interessi pubblici, nonché del maggiore affidamento di sollecita esecuzione dell'opera, derivante sia dalla capacità tecnica e frnarziaria del richiedente sia dall'attendibilità e compiutezza dei preliminari studi tecnici esibiti. A parità di tutte le dette condizioni di preferenza, vale il criterio della priorità di presentazione della domanda. (1) Ora, Ministero delle politiche agricole e forestali.
Le convenzioni relative alla concessione di opere di sistemazione sono esenti da bol1o e da qualsiasi altro tributo, nonché da diritti di segreteria e di archivio, e sa.ranno registrate col solo diriuo fisso di lire 2000 (1). (1) Imposta così elevata dall'art. l, comma terzo, l. 21 luglio 1961, n. 7 07.
Art.64.
DISPOSIZIONI GENERALI
Quando alla data della presentazione della prima domanda esista il consorzio i proprietari interessati, nessuna decisione sulle domande di società e imprenditori potrà essere presa, se non dopo trascorso il termine di tre mesi, entro il quale, può dal consorzio stesso essere esercitato un diritto di prelazio-
fra
no.
Tale termine decorre dalla pubblicazione pet estratto della prima domanda, ai sensi del precedente art.62.
Art. 65. Alle società ed agli imprenditori concessionari di lavori di sistemazione,
si
può, dopo I'approvazione di ciascun collaudo parziale, restituire una quota del deposito cauzionale, di cui all'art. 1 del D.L. 8 agosto 1918,n.1256, in proporzione dell'importo di ciascun lotto collaudato.
Art.
66.
Gli uffici del catasto debbono fomire alle società ed agli imprenditori tutte le notizie e gli elementi da essi posseduti, che siano necessari per la formazione e conseryazione degli elenchi delle proprietà interessate, mediante il solo rimborso delle spese effettive per tale scopo incontrate.
Art.67.
Il
personale tecnico, adibito dai concessionari alla sorveglianza e custodia delle opere di sistemazione, può elevare verbali di accertamento delle contravvenzioni, purché presti giuramento innanzi al Pretore del mandamento o innanzi al Sindaco del Comune ove il personale stesso risiede.
Art.68.
In pendenza di progetti regolarmente approvati, le casse di risparmio possono concedere mutui ai consorzi concessionari di opere di sistemazione per I'esecuzione delle opere stesse. A detti mutui sono estese le disposizioni dell'art. 16 della L. 11 dicembre 1910, n. 855.
Art.74.
Capo
II
RIMBOSCHIMENTO E RINSALDAMENTO DI TERRENI VINCOLATI
I
Sezione
Art.
75.
L'Amministrazione forestale, le Province ed i Comuni, allo scopo di meglio garantire le finalità previste dall'ar1. 1 potranno, da soli o riuniti in consorzio, promuovere il rimboschimento dei terreni vincolati e la ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati anch'essi sottoposti a vincolo. L'Amministrazione forestale e gli enti suddetti potranno altresì, da soli od in consorzio, promuovere I'imboschimento del1e dune e delle sabbie mobili. Sia nel primo che nel secondo caso, allorché lo Stato concorra nelle spese, la dire-
zione delle opere è affidata all'Ispettorato forestale sotto la vigilanza dei Comitati forestali (1) e, nelle Province comprese nel compartimento del Magistrato alle acque, sotto la vigilanza di quest'ultimo. (1) Ora, Regioni.
Art.76. I proprietari dei temeni di cui all'articolo precedente possono eseguire per proprio conto i lavori indicati nell'articolo stesso, impegnandosi ad iniziarli ed a compierli nei modi e nel termine stabiliti dal Comitato forestale (1). Essi inoltre possono cedere i loro terreni all'Amministrazione forestale, od agli enti che hanno promosso il rimboschimento, per tutta la durata dei lavori e fino a che non sia assicurato I'esito delle colture. Qualora non osservino i propri impegni o non intendano cedere temporaneamente i propri terreni, I'Amministrazione forestale e gli enti, di cui al primo comma dell'articolo precedente, possono procedere all'occupazione tempomnea od all'espropriazione di essi sempre che si tratti di terreni vincolati. (l) Ora, Regioni.
prestiti è attorizzata, per il periodo di anni sei dalla pubblicazione del presente decreto, a concedere, con le norme del proprio istituto e con estensione anche al disposto dell'art. 78 de1 T.U. 2 gennaio 1913, n. 453, alle Provincie, ai Comuni ed ai consorzi, concessionari di opere di sistemazione, i mutui occorenti per lo svolgimento del programma di esecuzione delle
Qualora si riconosca la necessità d'inerbare e rinsaldare terreni nudi destinati a pascolo, sottoposti a vincolo, l'Amministrazione forestale e gli enti di cui
opere concesse.
all'art.'75, in seguito ad. attorizzazione del Comitato forestale (1) possono,
La Cassa depositi
e
Art.77
-
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i\it';;t,a-'..rt fore-!icie
imporre ai proprietari dei terreni la sospensione del godimento di essi per un periodo massimo di dieci aruri, owero procedere all'occupazione temporanea dei terreni stessi e compiervi i lavori occorrenti, senza per altro mutame la destinazione.
(1) Ora, Regioni.
Art.
78.
L'indennità di espropriazione o di occupazione temporanea dei terreni, nonché di sospensione dall'esercizio del pascolo, di cui ai precedenti articoli, sarà stabilita nei modi previsti dal1'art. 21.
Art.79. I proprietari di terreni vincolati possono riunirsi in consorzio al fine di provvedere al rimboschimento dei terreni stessi. La formazione di tale consorzio può anche venire ordinata dall'Autorità giudiziaria, a norna dell'art. 659 del codice civile (1), quando dai lavori di rimboschimento possano derivare vantaggi ad alti, proprietari. I proprietari dissidenti hanno facoltà di esimersi da siffatto obbligo, cedendo i terreni al consorzio a prczzo di stima, nel qual caso è obbligatorio pel consorzio I'acquisto di essi. Ove questa facoltà non venga esercitata, i promotori del consorzio possono, nel caso che rappresentino almeno i quattro quinti dell'area del rimboschimento, procedere all'espropriazione dei terreni dei proprietari dissidenti, corrispondendo 1l prezzo che verrà stabilito nei modi previsti dall'art. 21. (1) Ora art. 862 c.c. del 1942.
Art.80. L'amministrazione del consorzio ha la capacità giuridica di rappresentare, col mezzo del suo capo, il consorzio nei giudizi, nei contratti ed in tutti gli atti che interessino l'ente, entro il limite dei poteri stabiliti dal regolamento o statuto.
Art.81.
ta netta della loro razionale rttilizzazione andrà a varìtaggio della Cassa provinciale di credito agrario, per i beni demaniali del1o Stato e della Provincia, e a
vantaggio dei monti frumentari; per i beni comunali patrimoniali fatta deduzione della precedente rendita percepita dalla Provincia o dai Comuni, che continueranno a riscuoterla. A tale effetto il Ministro dell'economia nazionale (1) prolwederà, a suo tempo, al riparto della rendita netta di cui sopra, ai termini del resolamento. lljOra, Ministero delle politiche agricole e forestali.
Art.87.
Le disposizioni dell'articolo precedente si intendono estese anche alle Province della Calabria per il rimboschimento e rinsaldamento dei terreni dei privati, acquistati od espropriati per essere rimboschiti o ridotti a pascolo senza però che questi entrino à far parte del demanio forestale dello Stato. Dalla rendita netta dei terreni delle Province e dei Comuni sarà a quelle ed a questi attribuita una quota corrispondente alla rendita percepita precedentemente dai proprietari.
Art.
88.
In Sardegna i lavori di rimboschimento sui terreni ex-ademprivili, consegnati ai locali Ispettorati forestali, saranno eseguiti a cura e spese dello Stato.
Art.89. Le disposizioni generali contenute nel presente capo si estendono ai terreni compresi nella zona carsica, che, per effetto delle leggi provinciali dell'exImpero austro-ungarico, relative ad essi, erarìo destinati alfimboschimento. Tuttavia le attuali commissioni di imboschimento funzioneranno fino alla costituzione dei Comitati forestali. Gli imboschimenti nelle altre zone del territorio delle nuove Province, che attualmente sono compiuti col contributo dello Stato, continueranno ad essere eseguiti con le norme ivi in vigore fino a che non saranno costituiti i consorzi di cui all'art. 75.
La responsabilità dei consortisti è limitata alla quota da ciascuno conferita in società o determinata nel regolamento.
Art.82. data facoltà ai consorzi di stabilire, nell'atto della loro costituzione, o nel regolamento, che le controversie tra soci, o tra soci ed il consorzio, siano decise col mezzo di arbilri e che questi possano rendere le loro decisioni immediatamente esecutive, nonostante l'appello ai Tribunali ordinari.
Art.83. Ai consorzi, i quali dimostrino che la superficie dei terreni
La domanda, accompagnata dal regolamento o statuto del consorzio, viene presentata al Prefetto della Provincia che la rassegna al Ministro per I'economia nazionale (1) colle sue osservazioni per la emanazione del decreto reale. (1) Ora, Ministero delle politiche agricole e forestali. 84.
Non sono soggetti che ad un diritto fisso di registro di lire 2000 (1), ove non sia minore per legge, gli atti di costihrzione, attuazione e primo stabilimento del consorzio e gli atti successivi che per la durata di sei anni dalla data dell'atto costitutivo, occorrano per I'esecuzione dei lavori di rimboschimento. (l) Imposta così elevata dall'art. 1, comma terzo, 1. 21 luglio 1961, n.707 .
Art.
85.
Per la durata di un triennio dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'economia nazionale (l) in base ad apposite convenzioni, è autorizzato a concedere contributi ai consorzi di rimboschimento, nonché a Provincie, Comuni e consorzi di Comuni, che assumano a proprio carico la gestione dei vivai forestali govemativi, istituiti por la distribuzione gratuita di piantine forestali. (1) Ora, Ministero delle politiche agricole e forestali. Sezione
II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Art.86. il rimboschimento e rinsaldamento dei terreni demaniali dello Stato e della Provincia e di quelli patrimoniali e demaniali ex-feudali dei Comuni, che fossero vincolati o vincolabili a norma del titolo I, capo I, del presente decreto, e le spese necessarie per la ricostituzione dei boschi deteriorati di natura demaniale ex-feudale, e per la costruzione delle case di guardia, delle siepi e delle stradelle necessarie per I'impianto, la buona conservazione e la razionale ulilizzazione dei nuovi boschi, sono a totale carico Per la Basilicata le spese occorrenti per
dello Stato.
Ai Comuni
sarà corrisposta un'inderurità annua pari al reddito medio da essi per-
cepito nell'ultimo quinquennio durante il periodo in cui i terreni nudi da rimbo-
schire ed i boschi deteriorati da ricostituire resteranno affidati istrazione lorestale. Tutti i terreni rimboschiti a cura dello Stato, delle Province e dei Comuni, esclusi da questi ultimi quelli demaniali ex-feudali, formeranno parte, fin dall'inizio dei lavori di rimboschimento, del Demanio forestale dello Stato. Però 1a rendial l'A mm in
Capo
I
ESENZIONI FISCALI E CONTRIBUTI FINANZIARI
Art.
da rimboschimen-
to non sia inferiore a20 ettari, può essere accordata con decreto reale la facoltà di riscuotere coi privilegi e nelle forme frscali il contributo dei soci.
Art.
Titolo III INCORAGGIAMENTI A FAVORE DELLA SIL\TCOLTURA E DELL'AGRICOLTURA MONTANA
90.
Gli enti ed i privati che razionalmente e sotto la vigllanza dell'Autorità forestale compiano lavori di rimboschimento di terreni cespugliati, erbati o nudi, di
loro appartenenza, siano o no sottoposti a vincolo, godranno delle esenzioni fiscali di cui all'art. 58.
Art.
91.
Il Ministero
dell'economia nazionale (1) è autorizzato ad accordare gratuitamente la direzione tecnica dei lavori per la formazione di nuovi boschi o per la ricostituzione di boschi estremamente deteriorati, nonché contributi nella misura non superiore ai due terzi (2) della relativa spesa, determinata insindacabilmente dall'Amministrazione forestale. Quando ne riconosca I'opportunità, potrà altresì accordare gratuitamente i semi e le piantine occorrenti e, nel caso che non abbia fomito gratuitamente tali materiali, nella determinazione del contributo, dovrà tener conto anche del costo delle piantine e dei semi impiegati nelle colture. I contributi, come pure i semi e le piantine, saranno concessi solo nel caso che trattisi di terreni vincolati o vincolabili a norna del titolo I, capo I, del presente decreto. Se però la formazione e ricostituzione di boschi siano state iniziate anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, detti contributi saranno concessi, anche se i terreni non si trovino nelle condizioni di cui al precedente cofllma e sempre che i rispettivi proprietari o possessori abbiano osservate le norme in vigore alf inizio dei lavori. I proprietari o possessori debbono compiere le operazioni di govemo in conformità del piano di coltura e di conservazione stabilita dall'Autorità forestale. I contributi non si conferiranno per intero se non trascorsi cinque anni dalla compiuta coltura. (l) Ora, Ministero delle politiche agricole e forestali. (2) L'art.3, quarto comma, l. 25 luglio 1952, n. 991, ha elevato al 75o/o della spesa tale misura.
Att-92 -99 (Omissis) (1).
(1)Articolo abrogato dall'art. 119, r.d. 13 febbraio 1933,n.215. Capo
II
ISTRUZIONE, PROPAGANDA ED ASSISTENZA
Art.
100.
I1 Ministero dell'economia nazionale (1), prolvede all'istruzione forestale, all'assistenza ed alla consulenza nel campo della silvicoltura, della pastorizia e dell'agricoltura montana ed in quello delle industrie forestali. (1) Ora, Ministero delle politiche agricole e forestali.
0 ld, o I I
{arestcli: ieri. Art.
Art.
101,
L'istruzione forestale si distingue in superiore e secondaria. L'istruzione superiore è impartita nel Regio Istituto superiore agrario e forestale (1) di cui alle LL. 24 lrglio 19 12, n. 384, e 3 aprile 1921, n. 7 24, ed al R.D. 3 1 ottobre 1923, n.2492. Al detto Istituto superiore (1) è annessa una Stazione sperimentale di silvicolrura (2). L'istruzione secondaria è impartita nelle regie scuole agrarie medie, in conformità di quanto è stabilito nel R.D. 30 dicembre 1923, n. 3214. (1) Ora, Facoltà di scienze forestali dell'Università di Firenze. (2) La Stazione è successivamente divenuta una delle Stazioni sperimentali agrarie ai sensi del d.l. 25 novembre 1929, n. 2226.
Art.
102.
Il Ministro per I'economia
nazionale (1), ha facoltà d'istituire borse di studio presso I'Istituto superiore agrario e forestale (2) e presso istituti analoghi dei Paesi esteri. (1) Ora, Ministero delle politiche agricole e forestali. (2) Ora, Facoltà di scienze forestali dell'Università di Firenze.
Art.
Minisko per I'economia nazionale (1), ha facoltà di promuovere e sussidiare I'istituzione di speciali sezioni per la propaganda e I'assistenza nel campo della silvicoltura, della pastorizia e dell'agricoltura montana. Alle dette sezioni possono essere preposti coloro che hanno seguito il corso di sfudi presso il regio Istituto superiore agrario e forestale (2) o i laureati in scienze agrarie che abbiano compiuto corsi di integrazione presso I'Istituto anzidetto (2). (1) Ora, Ministero delle politiche agricole e forestali. (2) Ora, Facoltà di scienze forestali dell'Università di Firenze.
Art.
104.
istituita [nel Regno] (1) la festa degli alberi. Essa sarà celebrata ogni anno nelle forme che saranno stabilite d'accordo tra i Ministeri dell'economia nazionale (2) e delfistruzione pubblica. (1) Nella Repubblica italiana. (2) Ora, Ministero delle politiche agricole e forestali.
Art.
105.
L'Amministrazione forestale presta grafuitamente I'assistenza e 1a consulenza ai silvicoltori ed agli industriali forestali principalmente pel conseguimento dei seguenti scopi: a) la difesa della piccola proprietà montana e I'incoraggiamento alla costituzione di associazioni e consorzi di proprietà di boschi per I'esercizio dell'industria silvana, per la prevenzione e I'estinzione degli incendi, per la difesa contro i parassiti animali e vegetali, per il taglio e la vendita dei prodotti forestali; b) il miglioramento dei boschi e pascoli, I'impianto di nuovi boschi, le esperienze forestali di acclimazione di specie più redditizie e la creazione delle piccole industrie forestali; c) il miglioramento razionale ed economico dellautilizzazione dei boschi e I'incremento della produzione e del commercio dei prodotti forestali. Il Ministro per I'economia razionale (1) potrà inoltre concedere medaglie al merito silvano. (1) Ora, Ministero delle politiche agricole e forestali.
Art.
I
AZIENDA DEL DEMANIO FORESTALE DI STATO
approvato dal Comitato forestale (1 ). Tale importo non potrà tuttavia superare 25 per cento de1 ricavato del taglio. (1) Ora, Regioni.
Capo
1977 ,
134.
Le somme così fissate saranno depositate presso le Tesorerie delle Province a disposizione dell'Amministrazione forestale, cui saranno consegnate, a misura del bisogno, con ordini di pagamento del Prefetto della Provincia, al quale gli Ispettori forestali daranno conto, a norna delle disposizioni vigenti sulla conta-
bilità del1o Stato.
Art.
135.
I pascoli montani appartenenti agli enti di cui all'art. 1 30 devono essere utilizzati in conformità di apposite norme approvate o prescritte dal Comitato forestale (1). Contro le disposizioni del Comitato è ammesso ricorso al Ministero della economia nazionale (2) entro sessanta giomi dalla notificazione di esse. Le infrazioni alle norme predette sono punite con la sanzione amministrativa fino a lire 40.000 (3). (1) Ora, Regioni. (2) Ora, Ministero delle politiche agricole e forestali. (3) La sanzione originaria dell'ammenda è stata depenalizzata dall'art.32,1.24 novembre 1981, n. 689, e così elevata dall'art. 114, primo comma, della citata 1. 24 novembre 1981, n. 689.
Art.
136.
Quando un pascolo montano appartiene in condominio a pir) proprietari, le
norme stabilite, oltre che per I'amministrazione ed il godimento della cosa comune anche per le migliorie, saranno valide per la minoranza dissenziente, quando siano state deliberate da coloro che rappresentano la maggioranza degli interessi ed almeno il terzo dei componenti la comunione.
Art.
137.
Il Ministero dell'economia nazionale (1) potrà concedere contributi agli enti di cui all'articolo 130, che prowedano alla compilazione di piani economici per i boschi e di regolamenti per I'uso dei pascoli, allo scopo di conseguire un miglioramento de1 loro patrimonio silvo-pastorale. I contributi saranno commisurati all'importanza ed alla spesa di formazione dei detti piani e regolamenti, debitamente approvati. (1) Ora, Ministero delle politiche agricole e forestali. 138.
di cui all'art. 135.
n. 616.
II
PATRIMONI SILVO-PASTORALI DEI COMUNI ED ALTRI ENTI Sezione
Sezione
II
GESTIONE DEI PATRIMONI SILVO-PASTORALI DEI COMUNI O DIALTRI ENTI CUIAPPARTENGONO
I
DISPOSIZIONI GENERALI
§. 1.
COSTITUZIONE DELLE AZIENDE SPECIALI
Art.
Art.
130.
I boschi apparlenenti ai Comruri e ad altri enti, escluse le società anonime, debbono essere utilizzati in conformità di un piano economico approvato o, in caso di mancata presentazione, del progetto prescritto dal Comitato forestale (1).
I piani suddetti, approvati o prescritti come sopra, saranno parificati effetti di legge alle prescrizioni di massima di cui all'art. (1) Ora, Regioni.
10.
il
Uguale facoltà hanno gli enti che abbiano proweduto alla formazione dei piani economici in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 130. Nel caso di gestione a cura dello Stato dei detti patrimoni, prevista dagli articoli 161 e seguenti, la vigilarza si estende a tutto il funzionamento dei distretti amministrativi compresi nella circoscrizione del riparlimento forestale.
129
(Omissis) (1). (1) Vedi, ora, artt. 66-78, d.p.r. 24 tuglio
133.
La misura delle somme da prelevarsi, ai sensi dell'art. 131, sarà determinata caso per caso, tenuto conto delfimportarza dei tagli eseguiti e delle somme incassate, dell'estensione e dello stato dei boschi e delle condizioni finanziarie dell'ente proprietario, in base ad un progetto sommario dei lavori da eseguirsi,
La vigilanza sull'applicazione dei piani economici dei patrimoni silvo-pastorali, di cui a1 presente capo, è demandata all'Ispettore forestale capo del ripartimento. però in facoltà degli enti interessati di affrdare a persone tecniche la compilazione dei progetti di taglio e vendita di piante, di utilizzazione dei prodotti boschivi, di affitto dei pascoli e degli altri terreni, nonché dei progetti dei lavori di cui ali'art. 133, e la redazione delle norme per I'esercizio del pascolo,
Titolo IV GESTIONE DEI PATRIMONI SILVO PASTORALI DELLO STATO, DEI COMUNI E DI ALTRI ENTI
Art. 106 -
131.
no la media dellettilizzazioni ordinarie fatte nell'ultimo decennio.
Art.
Capo
dr:m*nt
cedente articolo, I'Ispettorato forestale stabilirà la somma da impiegarsi in opere di miglioramento del patrimonio rustico degli enti stessi. Art. 132. S'intendono per tagli straordinari tutti quelli che vengono eseguiti all'infuori delle prescrizioni dei piani economici, ove essi esistono o che in genere supera-
Art. i1
*
Degli incassi realizzati per tagli straordinari nei boschi degli enti di cui al pre-
103.
Nelle Province, nelle quali esiste una cattedra ambulante di agricoltura,
o57Lyi
a
tutti gli
139
- 160
(Omissis) (1). (1) Vedi, ora, d.p.r 4 ottobre 1986,n.902; l. 31 gennaio 1994,n.97 e d.lg. 18 agosto 2000, n. 267.
Art.161 -
168
(Omissis) (1),
* L1
tl
I
l'lal! 2t c I t,
,I rcrclr,.le
(1) Vedi, ora, artt. 66-78, d.p.r. 24
hglio
1977 ,
n. 616.
Titolo V DIRITTO D'USO SUI BOSCHI E SUI TERRENI VINCOLATI
Art.
169.
Niun diritto d'uso eccedente i limiti dell'art. 521 del codice civile (1) potrà essere concesso sui boschi e sui terreni vincolati.
I diritti d'uso
esistenti sui boschi e terreni suddetti possono essere affrancati. (1) Ora art. 1021 c.c. del 1942.
Art.
170.
Ove altrimenti non disponessero le parti interessate, I'afÈancazione si farà mediante la cessione in proprietà, agli utenti, di una parte, del bosco o delle terre gravate da diritti di uso, aventi un valore uguale a quello che si giudichi competere al diritto di uso che rimane abolito, o mediante un compenso in denaro. Nel caso che I'esercizio del pascolo o di altri diriui di uso sia riconosciuto in tutto od in parte necessario ad una popolazione, il Ministero dell'economia nazionale (1), intesi il Consiglio comunale, il Comitato forestale (2) ed il Consiglio di Stato, potrà sospendere, per quel periodo di tempo che si chiarirà indispensabile, il diritto di affrancazione, regolando però l'esercizio dei diritti di uso.
e gli atti sono esecutivi di diritto. Infine, qualora il presente prowedimento preveda I'obbligo di determinati soggetti di rendere giuramento innanzi al pretore per I'esercizio di attività, questo si htende reso innanzi al sindaco o ad un suo delesato. 131 don d.lg. Jl marzo 1998, n. 112 sono state devolute alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni amministrative inerenti alla materia delle risorse idriche e della difesa del suolo, ad eccezione di quelle espressamente mantenute allo
Stato. (4) A partire dal 1" gennaio 1 999 ogni sanzione pecuniaria penale o amministrativa espressa in lire nel presente prolwedimento si intende espressa anche in
Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. A decorrere dal 1'gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento è tradotta in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. Se tale operazione di conversione produce un risultato espresso anche in decimali, 1a cifra è arrotondata eliminando i decimali (art.51, D.Lgs.24 giugno 1998, n.
2t3). (5) A decorrere dalla data di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del d.lg. 30 luglio 1999, n. 300, le prefeth.re sono trasformate in uffici territoriali del govemo; il prefetto preposto a tale ufficio nel capoluogo della regione assume anche le funzioni
di commissario del govemo (art.
11,
d.lg. 300/1999, cit.).
Le norme circa la procedura di affrancazione saranno stabilite nel regolamento. (1) Ora, Ministero delle politiche agricole e forestali. (2) Ora, Regioni.
Art.
171.
i diritti di uso
sieno esercitati da intere popolazioni o da parte di esse la rappresentanza delle medesime, tanto nelle trattative e nelle convenzioni. quanto nei giudizi, verrà assunta dalle rispettive Amministrazioni municipali. riservata in ogni caso ai singoli utenti la facoltà di far valere direttamente i loro Ove
diritti. Titolo VI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE FORESTALE
Art.172. (Omissis) (l). (1) Vedi, ora,1.4 dicembre 1993,n.491.
Art.
173
-
181
(Omissis) (1). (1) Vedi, ora, l. 4 dicembre 1993,n.491.
Titolo VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art.
182.
(Omissis) (1).
(l) Le disposizioni
contenute nel presente articolo sono da ritenersi superate.
Regio decretolegge 30 dicembre 1923, n. 3267 (in Gazz.
Uff.,
17 maggio, n.
t17).
- Riordinamento e riforma del1a legislazione in materia di boschi e di terreni montani (1) (2) (3) (4) (5). (l) Il riferimento a soprattasse e/o a pene pecuniarie, nonché ad ogni altra sanzione amministrativa, ancorché diversamente denominata, contenuto ne1 presente prolwedimento, è sostituito con il riferimento alla sanzione pecuniada di uguale importo (art. 26, comma 1, d.lg. 18 dicembre 1997, n.472).I riferimenti eventualmente contenuti nelle singole leggi di imposta a disposizioni abrogate si intendono effettuati agli istituti e alle previsioni corrispondenti risultanti dal citato d.lg.47211997. Salvo diversa espressa previsione, i procedimenti di irrogazione delle sanzioni disciplinati dal citato d.lg. 47211997, si applicano all'irrogazione di tutte le sanzioni tributarie non penali (art. 26, comma l, d.lg. 18 dicembre 1997 , n. 472). (2) Il d.1g. 19 febbraio 1998, n. 51, ha soppresso I'ufficio del pretore e, fuori dai casi espressamente previsti dal citato decreto, le relative competenze sono da intendersi trasferite al tribunale ordinario. Lo stesso decreto ha soppresso I'ufficio del pubblico ministero presso la pretura circondariale e ha proweduto a trasferime le relative funzioni all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale ordinario. Inoltre, qualora il presente prowedimento attribuisca funzioni amministrative altemativamente al pretore e ad organi della P.A., le attribuzioni pretorili si intendono soppresse; sono altresì soppresse le funzioni amministrative di altre autorità giurisdizionali, eccezion fatta per il giudice di pace, se attribuite in via altemativa tanto al pretore che ad organi della P.A. Inoltre il potere del pretore di rendere esecutivi atti emanati da autorità amministrative è soppresso
162 I I I
e
lorcslnlr: ieri, cggi e dom*r;i
ll regolamento
per l'applicazione della Legge Forestale
R.D. 1615/1926 N. 1126
REGOLAMENTO DELI.:APPLICAZIONE DEL R.D.L. 30 DICEMBRE t923,No 3267 concernente
il riordinamento e la rdorma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani (l).
(l) Allo
scopo di agevolame la lethra, nel presente prowedimento la nomenclatura dei Ministri e dei Ministeri è stata aggiornata sulla base degli accorpamenti e delle soppressioni intervenute negli ultimi anni.
Titolo I DEI VINCOLI
Art.9.
NORMf,, PER LA DETERMINAZIONE DELLE ZONE VINCOLATE PER SCOPI IDROGEOLOGICI
Art.
1.
La determinazione delle zone da vincolarsi, a norma del titolo I, capo I, sezione I, del R.D. 30 dicembre 1923,n.3267, deve essere preceduta da una ricognizione generale quando si tratti di terreni compresi in un bacino, al fine di accertare le condizioni idrogeologiche di esso e le forme prevalenti di r;frilizzazione dei terreni e boschi ivi compresi. Qualora il perimetro dei singoli bacini fluviali si estenda nel territorio di più Province, la determinazione delle zone da sottoporre a vincolo idrogeologico potrà farsi separatamente per ciascuna Provincia. L'applicazione del vincolo può essere limitata anche a singole zone indipendentemente dalla delimitazione generale, sempreché ne sia riconosciuta la necessità o I'urgenza, ed a bacini di torrenti quand'anche non appartenenti a bacini fluviali propriamente detti.
Art.2. Le variazioni da apportarsi alla delimitaziòne dei confini delle zone proposte per il vincolo, fino a quando le zone stesse non siano stabilite definitivamente, potranno via via essere indicate con tinte diverse o con chiari segni convenzionali sulla stessa mappa catastale o in mancanza, sulla stessa carta dell'Istifuto geografico militare, su cui vennero indicate le prime proposte di vincolo.
Art.3,
I
Sindaci, le Giunte comunali e gli uffrci incaicati della conservazione del catasto devono gratuitarnente prestarsi a fomire notizie, mostrare mappe e registri, lasciare prendeme copia e fame riduzione in scala diversa agli uffrci forestali incaricati dell'esecuzione del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 .
reclami contro la proposta di delimitazione della zona da vincolare e le domande di esclusione totale o parziale di terreni dal vincolo, ai sensi dell'art. 12 del R.D. 30 dicembre 1923,n.3267, dovranno indicare con esattezzalazona o parte di zona, cui il reclamo o la domanda si riferisce, e le ragioni per le quali si fa opposizione alla proposta di vincolo e si chiede l'esenzione di questo. Qualora tali indicazioni non siano contenute nel reclamo, dowanno risultare da una memoria che sarà allegata al reclamo.
Art.5. A mano a mano che i reclami e 1e domande saranno presentati verranno a cura del Sindaco pubblicati all'albo pretorio del Comune per novanta giomi consecutivi, durante i1 quale termine gli interessati possono produre opposizione. Dei reclami e contro-reclami e delle domande di esclusione dal vincolo la Segreteria comunale rilascerà, se richiesta, regolare rice!'ìlta. di commercio, industria artigianato ed agricoltura, gli atti di cui agli artt. 4 e 12 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, potrà accompagnarli con le osservazioni sue e dell'Amministrazione comunale. I1 Sindaco, nel trasmettere alla Camera
Art.6. In applicazione dell'art. 12 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, i richiedenti potranno domandare che si proceda in loro confronto, ad un sopralluogo, previo deposito delfimporto delle spese, che sarà restituito in caso di accoglimento de1 ricorso. 7,
In tutti i casi nei quali, in seguito a domanda o ricorso, occorra procedere ad accertamenti, il Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura stabilirà approssimativamente I'ammontare delle spese per
e dei terreni da vincolare.
Le decisioni del Ministro devono essere notificate agli interessati mediante al.viso all'albo del Comune.
Art.
10.
Riceluta notizia dell'esito dei ricorsi e delle domande, I'Ispettorato forestale invierà al Sindaco dei Comuni interessati due esemplari della carta topografica con I'indicazione delle zone definitivamente vincolate e con la descrizione dei confrni delle zone stesse e dei terreni esclusi dal vincolo, nonché due esempla-
ri dell'elenco dei detti terreni. Trascorsi i quindici giorni dall'affissione al1'albo,
il
Sindaco restituirà
all'Ispettorato un esemplare della carta topografica e dell'elenco con 1a dichiarazione del giomo delf inizio e di quello del termine della pubblicazione. La stessa dichiarazione sarà apposta all'altra copia della carta topografica e delI'elenco, che dowanno essere conservate nell'archivio municipale.
Art.
11.
Ove I'Ispettore forestale dissentisse dalla deliberazione della Camera di commercio, industria artigianato ed agricoltura, ne farà motivato rapporto al Ministero delle politiche agricole e forestali, i1 quale deciderà se sia il caso di ricorrere al Consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 4 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267.
AJt.12. L'originale della carta topografica ed i documenti relativi alla determinazione dei terreni vincolati saranno conservati presso I'Ispettorato forestale del ripartimento.
Art.4,
I
Art.
Art.8. L'interessato, dopo che alirà eseguito il deposito, di cui all'ar1. 6, sarà per mezzo del Sindaco o degli ufEci forestali informato tempestivamente del giorno e dell'ora in cui l'accertamento avrà luogo.
La Camera di commercio, industria artigianato ed agricoltura dowà deliberare in merito alla determinazione della zona da vincolare ed ai reclami, contoreclami e domande di esclusione dal vincolo non oltre 180 giomi dal1a trasmissione degli atti da parte del Sindaco. Trascono detto termine, il Ministro delle politiche agricole e forestali potrà avocare a sé ogni decisione sull'esame dei ricorsi e sulla determinazione della zona
I
Capo
luogo ed inviterà I'interessato, sia privato che corpo morale, a fame deposito nella Tesoreria provinciale; salvo che le spese stesse non siano per legge poste a carico dello Stato. Compiuta la verifica, il Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura liquida definitivamente le competenze. Qualora la somma depositata risulti insufhciente, il Presidente stesso curerà di ottenere dall'interessato il pagamento della differenza; se invece risulti esuberante, disporrà per la restituzione della eccedenza.
il sopral-
E'data facoltà a chiunque di chiedere ed ottenere previo pagamento dei diritti doruti a termini di legge, copie ed estratti delle carte topografiche e dei reclami e delle domande di esclusione dal vincolo, nonché delle relative deliberazioni della Camera di commercio, industria artigianato ed agricoltura.
Art.
13.
I terreni vincolati per effetto di leggi anteriori all'applicazione del titolo I del R.D. 30 dicembre 1923, t. 3267 , i quali, in seguito alla delimitazione definitiva delle zone sottoposte a vincolo, in applicazione delle disposizioni contenute nel titolo stesso, risultassero esclusi da dette zone, s'intenderanno svincolati.
Art,
14.
I proprietari, che, ai sensi dell'articolo 13 del R.D. 30 dicembre 1923,n.3267, intendono ottenere I'esenzione totale o parziale dei propri terreni dal vincolo e quelli altresì che desiderano essere esentati totalmente o parzialmente dall'osservanza degli obblighi imposti dalle prescrizioni di massima, dovranno inviare domanda alla Camera di commercio, industria artigianato ed agricoltura per il hamite del Sindaco del Comune ove son situati i terreni. I1 Sindaco curerà la pubblicazione delle singole domande all'albo del Comune per un periodo di trenta giomi, trascorso il quale, le trasmetterà alla Camera di commercio, industria artigianato ed agricoltura con la dichiarazione dell'ar,.venuta pubblicazione e con le eventuali sue osservazioni ed opposizioni degli interessati.
La domanda dovrà indicare cofi esallezza il terreno cui essa si riferisce e le ragioni che la giustifrcano. Qualora tali indicazioni non siano contenute nella domanda, dovranno risultare da una memoria che sarà allegata alla
domanda.
o
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Art.
15.
Le decisioni della Camera di commercio, industria artigianato ed agricoltura devono essere notificate agli interessati amezzo del Sindaco o dell'Ufftcio forestale e pubblicate per sessanta giorni all'albo del Comune. Per i ricorsi contro di esse e pil l'ulteriore procedura valgono 1e norme stabilite nell'ultimo comma dell'arl. 4 e nell'art. 6 del R.D. 30 dicembre 1923, n.3267, in quanto trovino applicazione ai singoli casi.
Art.
16.
La trasmissione di atti relativi alle istruttorie disposte dai precedenti articoli dovrà aver luogo ne'l termine di tre giomi da quando la stessa si renda possibile.
Art.17. Ogni qualvolta I'Ispettorato forestale accerti che sono cessate le ragioni dell'esenzione di cui all'art. 13, secondo comma, del R.D. 30 dicembre 1923,n.3267, provocherà, con rapporto motivato, dalla Camera di commercio, industria artigianato ed agricoltura una deliberazione che dichiari cessata la esenzione. Copia di tale rapporto sarà comunicata agli interessati, i quali potranno presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura le eventuali loro controdeduzioni nel termine di venti giomi. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura delibererà dopo che sia trascorso tale termine.
Art.
18.
Per i terreni e i boschi laterali alle strade di montagna ed ai fiumi e torrenti continueranno ad aver vigore gh artt.14, 168 e 169 (lettera c), della legge sulle opere pubbliche del 20 marzo 1865 , n. 2248 , allegato F.
B) Per quanto riguarda i terreni pascolivi: le norme per I'esercizio del pascolo e, nel caso di pascoli deteriorati, le restrizioni per conseguire la ricostituzione della cotica erbosa. C) Per quanto riguarda i terreni cespugliati: le modalità della soppressione dei cespugli aventi f,rnzione protettiva e quelle per llotilizzazione di detti cespugli.
D) Per quanto riguarda i terreni nudi e saldi: le modalità del loro dissodamento e della successiva sistemazione agraria, al fine di evitare la denudazione del suolo e prevenire i danni alla consistenza di questo ed al regolare regime delle acque, allorché sia ottenuta la concessione prevista dall'afi.1 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, e salve le speciali condizioni cui, caso per caso, la Camera di commercio, industria artigianato ed agricoltura abbia subordinato la cessione stessa. E) Per quanto riguarda i terreni a coltura agraria: le modalità della loro lavorazione con 1o scopo di suddividere le acque, diminuirne la velocità di smaltimento ed allontanare i danni di cui alla lettera D).
Le norme di Polizia forestale, da stabilirsi per I'applicazione delle precedenti disposizioni, devono essere dirette a prevenire il danno ed a punire I'infiazione di esse anche quando il danno non si sia ancora verificato (l). (1) Per 1e sanzioni applicabili alle violazioni delle prescrizioni di cui al presente articolo (attuativo dell'art. 10, rd. 30 dicembre 1923,n.3267), vedi gli artt.2 e
3,1.9 ottobre 1961,950.
Art.20. Capo
II
PRESCRIZIONI DI MASSIMA E DI POLIZIA FORESTALE
Art.
19.
Le prescrizioni di massima e di Polizia forestale, di cui agli artt. 8, 9, 10 e 1l del R.D. 30 dicembre 1923, t.3267 , dovranno essere determinate anche per singole parti di Provincia, tenendo conto dell'attuale destinazione dei terreni, delle condizioni e dei bisogni locali, esclusivamente in rapporto con gli scopi idrogeologici di cui al titolo I, capo I, del R.D. suddetto. Soprath.rtto esse devono stabilire: A) Per quanto riguarda i vari tipi di boschi: a) il tempo e i1 modo di eseguire i tagli, a seconda che siano fatti a raso, a successive riprese, a scelta o per zone, ed a seconda della specie e dell'età delle piante, con I'intento di assicurare la riproduzione del bosco; b) le norme speciali per i tagli dei boschi sottoposti a vincolo, prevalentemente in considerazione dell'eccessiva pendenza o mobilità del suolo owero della loro ubicazione in località molto elevate e di clima molto rigido e dell'eventuale pregiudizio che potrebbe dai tagli derivare ai boschi limitrofr sottoposti a vincoli; c) le regole per i diradament:i nelle fustaie; d) il numero e la qualità di piante che ad uso di matricine devono essere conservate per ogni ettaro di bosco ceduo, sia semplice che composto, al fine di assicurare la disseminazione naturale per la sostifuzione delle ceppaie deperienti, quando il proprietario non vi proweda con piantagioni; e) le disposizioni per garantire, dopo il taglio a raso, la rinnovazione artificiale dei boschi di alto fusto e la ricostituzione di quelli deteriorati o distrutti per qualsiasi causa; t) le norme per l'estrazione della resina e per 1o scortecciamento degli alberi; g) le norme per il taglio dei rami delle piante, per la raccolta dello strame, delle foglie e dei semi, specie nei boschi deperienti o troppo radi, e per la falciatura dell'erba nei boschi vecchi o novelli, nei casi in cui dette operazioni possano arrecare pregiudizio alla riproduzione; h) le regole per I'impianto e I'esercizio delle carbonaie o per lo sgombro del carbone e del materiale legnoso da1 bosco, col fine di evitare danni alla riproduzione; i) 1e cautele per I'accensione del fuoco nei boschi, per l'abbruciamento delle restoppie nei terreni limitroh a questi e per la formazione di debbii, fomelli o motère, e l'impianto e I'esercizio nei boschi o in prossimità di essi di fomaci da calce, gesso, mattoni, tegole, stoviglie e simili, di fabbriche di pece, catrame, nero di fumo, acido pirolegnoso, potassa, ecc., e di fabbriche e fomi in genere e tutte le altre cautele per preservare i boschi dai pericoli degli incendi; l) i prowedimenti da adottare per prevenire ed estinguere gli incendi nei boschi e per ricostituire i boschi danneggiati o distrutti dagli incendi stessi; m) le norme per gli scavi e l'estrazione delle ceppaie secche, di pietre, sabbia, minerali, terra, zolle, torba, eriche, ginestra, erbe e per la raccolta di foglie verdi e secche e di concime, ghiande, faggiuole ed altri frutti e sementi silvestri; n) le norme per l'estrazione del legname e la formazione di strade, canali, corridoi, risine, in corrispondenza con quelle contenute negli artt. 152 e seguenti della legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865 n.2248, allegato F, relative alla fluitazione dei legnami; o) le norme per I'esercizio del pascolo in generale e di quello delle capre in particolare; p) i mezzi per prevenire e combattere i danni derivanti dalla diffirsione di parassiti animali e vegetali nei boschi e le modalità per la denuncia all'Autorità forestale dell'esistenza di quesli parassiti.
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Le prescrizioni di cui all'art. 19 devono fornire norme circa i movimenti di terreno, che non siano diretti alla trasformazione a coltura agraria dei boschi e dei terreni saldi. Chi intende compiere i lavori suaccennati dowà farne dichiarazione in tempo utile all'Ispettorato forestale, indicando la data dell'inizio di essi. L'Ispettorato forestale potrà prescrivere le modalità della esecuzione dei lavori allo scopo di evitare i danni previsti nell'art. 1 de1 R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267. Qualora entro trenta giomi dalla dichiarazione I'Ispettorato non awà prescritto dette modalità i lavori potranno essere senzraltro eseguiti.
Art.2l. Le domande di attot',zzazione a trasformare i boschi in altre qualità di coltura ed i terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione debbono essere presentate al Sindaco del Comune dove è situato il fondo, corredate del tipo del fondo stesso con I'indicazione delle sue pendenze, del territorio in cui è posto, del numero di mappa e dei mezzi con i quali si intende impedire i danni cui la traslormazione può dar luogo. Il Sindaco fa pubblicare per quindici giomi all'albo pretorio 1a domanda, e quindi, con le opposizioni che fossero state presentate e con 1e sue osservazioni le trasmette entro otto giomi all'Ispettorato forestale, che a spese del richiedente, accertate, ove occolra, le condizioni dei luoghi, propone alla Camera di commercio, industria artigianato ed agricoltura le modalità della trasformazione, se si tratti di boschi, e, se si tratti di terreni saldi, le norme che ritenà necessarie qualora quelle contenute nelle prescrizioni di massima non gli sembrino suffrcienti. La risoluzione della Camera di commercio, industria artigianato ed agricoltura deve essere presa entro 180 giorni dalla data in cui la domanda pervenne all'Ispettorato forestale, deve essere notificata alla parte per mezzo del Sindaco o dell'Ispettorato forestale e pubblicata per quindici giomi all'albo del Comune. Trascorso detto termine I'interessato può chiedere a1 Ministero delle politiche agricole e forestali che provveda sulla domanda in luogo della Camera di commercio, industria artigianato ed agricoltura.
{rt.22. Le prescrizioni di cui agli artt. 19 e 20 e le successive eventuali variazioni saranno pubblicate per quindici giomi nei Comuni dove esistono tereni vincolati, con ar.viso al pubblico della facoltà di reclamare entro il termine di altri giomi quindici dalla data dell'ultimo dì della pubblicazione, spirati i quali il Sindaco ne fa la restituzione alla Camera di commercio, industria artigianato ed agricoltura, col certificato della eseguita pubblicazione e coi reclami che gli fossero stati presentati.
La Camera di commercio, industria artigianato ed agricoltura rimetterà copia del regolamento, dei reclami e delle osservazioni al Ministero delle politiche agricole e forestali, il quale prowederà successivamente a norma dell'art. 10 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3261. Per la prima applicazione del decreto suddetto le prescrizioni di massima dowanno essere pubblicate anteriormente alle carte topografiche delle zone da vincolare.
Art.23. Nei tenitori delle nuove Province indicati nel R.D.L. 23 maggio 1924,n. 1122, i lavori previsti dall'art. 20 del presente regolamento devono essere attoizzati
dall'Autorità militare. Le domande di trasformazione, di cui al successivo art. 21, r,on possono esser prese in considerazione se non accompagnate dal nulla osta della stessa
Autorità.
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lqr;***l*;l;lrlLt* Le prescrizioni di massima relative ai detti territori dovranno essere preordinate agli scopi previsti dal regio decreto legge sumicordato ed, in quanto considerino il semplice taglio di boschi, imporre la riserva della osservanza di speciali norne e modalità da stabilirsi dall'Autorità forestale in base ad accordi di mas-
stale od
all'Ufficio tecnico di finanza per gli ulteriori pror,wedimenti agli effetti
deli'art. 16
-.-..,
de1 R.D. 30 dicembre
1923,n.3267. Capo
IV
NORME PER L'APPLICAZIONE DEI \,TNCOLI SUI BOSCHI PER SCOPI SPECIALI
sima con quella militare. Capo
III
PROCEDIMENTO PER LA REVISIONE DELL'ESTIMO DEI TERRENI SOTTOPOSTI A VINCOLO
Art.24. Agli effetti dell'art. 16 del R.D. 30 dicembre 1923, n.3267,I'Ispettorato forestale competente compilerà per ogni Comune rÌn elenco generale delle particelle catastali soggette a vincolo forestale, individuate con i dati del catasto in base al quale si riscuote l'imposta sui terreni, e comunicherà alla Sezione catastale, incaricata della conservazione, per le Province dove è attivato il nuovo catasto ordinato con la L. 1o marzo 1886, n. 3682 (serie III), ed all'Ufficio tecnico di finanza per le altre, una copia di detto elenco, ovvero un semplice esemplare della mappa catastale con I'indicazione delle zone definitivamente vincolate. Lo stesso Ispettorato indicherà i vincoli e le limitazioni imposte a ciascuna particella, e la data o 1e date in cui vi fu assoggettata. Ogni qualvolta si modifrchino o si tolgano i vincoli e le limitazioni imposte a particelle già comprese nell'elenco generale sopra indicato, o si assoggettino a vincolo forestale altre particelle, l'Ispettorato forestale ne darà comunicazione alla Sezione catastale od all'Ufficio tecnico di finanza.
Art.25. La Sezione catastale o l'Ufficio tecnico di finanza, ricevuto 1'elenco o la mappa, esaminerà: a) per quali particelle fu già tenuto conto degli effetti del vincolo nella formazione del catasto; b) per quali, tra le rimanenti particelle, i vincoli e le limitazioni imposte, tenuto conto della qualità e classe loro assegnata in catasto, non producono una effettiva diminuzione di reddito; c) per quali invece deve prorvedersi alla revisione degli estimi. Questa revisione sarà fatta dalla Sezione catastale o dall'Ufficio tecnico di frnanza con gli stessi criteri seguiti nella formazione del catasto in vigore nella Provincia, accertando sul luogo le condizioni delle particelle vincolate.
Art.26. Compiute le operazioni di cui nell'articolo precedente, la Sezione catastale o I'U{ficio tecnico di finanza, contrappone ad ognuna delle particelle comprese nell'elenco o segnate nella mappa la dichiarazione che degli effetti del vincolo fu già tenuto conto nella formazione del catasto, nel caso di cui nella lettera a); la dichiarazione che i vincoli e le limitazioni imposte non producono diminuzione del reddito, nel caso di cui nella lettera b); e la qualità e classe stabilita in seguito alla revisione, nel caso di cui nella lettera c). L'elenco o la mappa così completati sa.ranno trasmessi al Sindaco per mezzo dell'Intendenza di frnanza, affinché siano pubblicati nell'albo del Comune per un periodo di sessanta giomi. Contemporanearnente, con apposito manifesto, si awertiranno i possessori che entro quel termine hanno facoltà di ricorrere contro i risultati degli accertamenti fatti dall'Amministrazione frnanziaria agli effetti dell'art. 16 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267. Il manifesto sarà pubblicato all'albo comunale e vi rimarrà continuamente affisso durante il tempo accordato per la presentazione dei reclami. Sarà affisso anche nelle frazioni del Comune e negli altri luoghi soliti per le pubblicazioni ufficiali e se ne ripeterà la pubblicazione in ogni giomo festivo o di mercato nel periodo di tempo suindicato.
Art.27.
I reclami contro gli
accartamenti fatti dall'Amministrazione f:liraazialìa, agli effetti dell'articolo 16 del R.D. 30 dicembre 1923, n.3267 , dovranno essere presentati, o direttamente o per tnezzo del Sindaco, all'ufficio che esegui l,acceftamento, che li trasmetterà all'Intendenza difinarr;a, accompagnandoli con 1e sue osserwazioni e proposte. L'Intendenza decide sui reclami in prima istanza. Le sue decisioni saranno notificate agli interessati i quali, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni, potranno ricorrere al Ministro delle finanze, che decide in via definitiva. Definiti i reclami, i risultati della revisione saranno introdotti in catasto con le norme stabilite per le variazioni accertate durante le verificazioni periodiche.
Art.28. Qualora i possessori interessati nei reclami sollevassero eccezioni sulla consistenza dei beni soggetti al vincolo o per omissione di particelle effettivamente vincolate o per inclusione di particelle non vincolate, I'Ufficio tecnico di finanza o la Sezione catastale ne dà partecipazione all'Ispettorato forestale, perché prolveda alle evenfuali rettifrche. Contro il nuovo accertamento dell'Ispettorato forestale è ammesso ricorso alla Camera di commercio, industria artigianato ed
agricoltura della Provincia; il quale dovrà statuire sulla còntroversia entro novanta giomi dalla presentazione del ricorso, della risoluzione defrnitiva dei quale sarà data notizia mediante mappe od elenchi suppletivi alla Sezione cata-
Art.29. Le domande dirette ad ottenere f imposizione di vincoli sui boschi per le ragioni previste dal primo comma dell'art. 17 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, dowanno dai Consigli provinciali o comunali e dagli enti e privati interessati essere inviate al Presidente della Camera di commercio, industria artigianato ed agricoltura, il quale ne farà eseguire la pubblicazione nei Comuni nel cui territorio esistono i boschi contemplati nelle domande stesse e nel modo stabilito nel tetzo comma dell'art. 20 del R.D. 30 dicembre 1923, n.3267. Alle domande deve unirsi la descrizione sommaria dello stato di vegetazione del bosco coll'indicazione delle specie in esso dominanti, uno schizzo geometrico del bosco con i suoi confini e con I'indicazione dei terreni, costruzioni od abitati che si vogliono difendere. Qualora venga chiesto il vincolo per ie condizioni igieniche locali il Presidente della Camera di commercio, industria artigianato ed agricoltura provocherà il parere del Consiglio sanitario provinciale.
Art.30. Il pregiudizio economico, per il quale, a norna dell'ultimo comma dell'art.
19
del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, si può chiedere compenso, potrà essere preso in considerazione solo nel caso che I'osservanza di un piano economico, e, in mancanza di questo, per la consuetudine locale dei tagli, questi cadano nel periodo della sospensione o del divieto.
Art. 31. Riconosciuta da parte della Camera di commercio, industria artigianato ed agricoltura la necessità del vincolo sui boschi, per le ragioni previste dal primo comma dell'art. 17 del R.D. 30 dicembre 1923,n.3267,1e forme e le modalità del godimento di questi saranno stabilite dalla Camera di commercio, industria artigianato ed agricoltura stesso su proposta dell'Ispettorato forestale. Contro la determinazione delle forme e delle modalità di godimento del bosco è ammesso ricorso al Ministero delle politiche agricole e forestali entro il termine di trenta giomi dalla notificazione del prowedimento. Detto ricorso non awà effetto sospensivo. Capo V PROCEDURA PER LA DETERMINAZIONE
DELL'INDENNIZZO Art.32. Aluta la comunicazione dalla Camera di commercio, industria artigianato ed agricoltura della imposizione del vincolo sui boschi, nei casi previsti dal primo comma dell'art. 17 de1 R.D. 30 dicembre 1923,n.3267, od, informato delle disposizioni prese dalle amministrazioni interessate circa I'imposizione del vincolo sui boschi, nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo citato, I'Ispettorato forestale inviterà presso la propria sede i proprietari o possessori dei boschi e i rappresentanti degli enti o delle Amministrazioni ed i privati che promossero I'imposizione del vincolo per un accordo sull'ammontare delf indennizzo. Qualora questo od altri tentativi di accordo non avessero effetto, inviterà i proprietari e possessori suddetti e gli enti o le Amministrazioni od i privati di cui sopra a designare i propri arbitri nel termine che crederà stabilire, ma in ogni caso non oltre il trentesimo giomo dall'invito. Quando in uno stesso Comune si sottopongano contemporarìeamente a vincolo molte piccole proprietà costituenti uno o più corpi boschivi, owero un bosco sia oggetto di comunione a qualsiasi titolo, i proprietari o comproprietari sono convocati con l'invito di cui sopra anche per procedere alla nomina di unico arbitro, dovendosi fare un solo giudizio per tutti i boschi posti nello stesso Comune o cadenti nella comunione. Se nella prima riunione non interviene almeno la meta degli invitati, sarà indetta colle stesse forme una seconda riunione nella quale, se non interviene almeno il terzo,la scelta dell'arbitro ha luogo d'ufficio. Anche d'ufficio sarà prolweduto qualora gli intervenuti in numero della metà, nella prima riunione, o del terzo nella seconda, non concordino la scelta dell'ar-
bitro.
Art.33. La comunicazione dei nomi degli arbitri sarà fatta all'Ispettorato forestale, il quale, nel caso di mancato accordo tra g1i arbitri del1e parti, provocherà dal Presidente del Tribunale della circoscrizione in cui si trova il bosco, la designazione de1 terzo arbitro ed eventualmente anche dell'arbitro non nominato da qualcuna delle parti.
Art.34. Nel dare comunicazione del nome dell'arbitro, le parti dichiareranno, per quanto è prescritto dall'ultimo comma dell'art. 21 del R.D. 30 dicembre 1923, n.
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3267, se intendono che
il Collegio arbitrale decida come amichevole composi-
tore. Questa dichiarazione delle parti potrà essere fatta collettivamente o individualmente, ma prima della costifuzione del Collegio arbitrale, e deve essete comunicata all'Ispettorato forestale per la trasmissione al Presidente del collegio.
Art.35. Gli inviti per la costituzione
de1
Collegio arbitrale sono fatti dall'Ispettorato
forestale. presso la Pretura del mandamento in cui si hovano i boschi o la maggior parte di essi e sarà assistito dal cancelliere della Pretura che assumerà le funzioni di segretario.
Il Collegio fisserà 1a sua sede
tro, misurato a metri 1,30 da terra, il valore medio attribuito a ciascuna pianta. Le tariffe per i boschi cedui saranno compilate determinando per ciascun assortimento la media dei prezzi Ut -"."i,:;. OO.
Qualora si verificassero nei prezzi medi di mercato variazioni in più o in meno superiori al 25 per cento, la Camera di commercio, industria artigianato ed agricoltura prowederà a rettificare le tariffe di cui al precedente articolo, per metterle in armonia con i nuovi prezzi medi. Le tariffe saranno allegate alle prescrizioni di massima e di Polizia forestale e le variazioni saranno pubblicate per quindici giomi nei Comuni dove esistono boschi vincolati.
Art.36.
Art.45.
Le parti possono comparire personalmente o per rnezzo di mandatari speciali ed hanno facoltà di presentare documenti, memorie e conclusioni al giudizio degli arbitri, nei modi e nei termini che saranno stabiliti dal Collegio arbitrale. A cura dell'Ispettorato forestale saranno comunicati al Collegio arbitrale gli atti ed i documenti relativi all'imposizione del vincolo ed, alle limitazioni al godimento del bosco, nonché tutti i chiarimenti di cui il Collegio stesso facesse richiesta.
Per i danni arrecati mediante scorzamento, scapezzarrrerfto, recisioni di rami, incisioni e amputazioni di radici, incendi, pascolo ed altri, quando possa derivame il totale deperimento delle piante, se ne farà la valutazione come se queste fossero state tagliate e si procederà in conformità del disposto degli articoli precedenti secondo che trattisi di piante d'alto fusto o di polloni di ceduo. Quando non siavi luogo a temere il totale deperimento delle piante, si calcolerà il danno in una percentuale del valore delle piante stesse, determinato come all'art.4l,1a quale però in niun caso potrà essere inferiore al prezzo, sul più prossimo mercato dì consumo, delle materie asportate o distrutte: ramaglie, resina, fogliame secco e verde, strame, terriccio, ecc. Analogamente il valore del danno sofferto da1 soprassuolo boschivo per pascolo abusivo non potrà in niun caso esser calcolato in misura inferiore al ptezzo che, sul più prossimo mercato di consumo, awebbe la quantità di fieno normale corrispondente all'alimento consumato dal bestiame pascolante. Detta quantità dowà computarsi per ciascun giomo, e sua frazione, di pascolo abusivo par-
Art.37. Il Collegio arbitrale stabilirà preventivamente le forme zio
e potrà delegare ad un componente
ed i termini del giudidi esso atti di istruzione.
Art.38. La sentenza dowà contenere, oltre tutti gli elementi richiesti dalla legge: a) I'esposizione sommaria del procedimento compiuto e degli atti d'istruzione occorsi;
b) i criteri della stima definitiva. Nel dispositivo deve determinarsi I'inderurizzo stabilito per ciascun bosco nel caso di vincolo su boschi appartenenti a più proprietari.
Art.39. L'originale della sentenza è depositato nella cancelleria della Pretura, nei modi e termini indicati dall'art. 24 del codice di procedura civile.
Il cancelliere curerà la custodia degli atti
tendo da un minimo variabile: da kg. 10 akg.20 di fieno normale per ogni capo bovino o cavallino adulto; da kg. 5 a kg. 10 di fieno normale per ogni giovenca, vitello o puledro; da kg. 1,5 akg.2 di fieno normale per ogni ovino o caprino.
del procedimento e la restituzione alle
Capo
parti degli atti e dei documenti di loro appartenenza; a\nr'enuto il deposito della sentenza, ne darà notizia alle parti od ai loro rappresentanti per mezzo dell'uIficiale giudiziario della Pretura. L'originale dell'atto di notificazione dowà essere unito alla sentenza.
Art.40. Gli arbitri ed il segretario avranno diritto alle indennità ed ai rimborsi delle spese di viaggio stabiliti dall'art. 1 87 del presente regolamento. Le spese relative, nonché quelle de1 giudizio e le tasse di registro del1a sentenza sono a carico del proprietario o possessore quando I'indennità stabilita non supera quella già offerta.
Negli altri casi le spese sono tassate nella sentenza e in essa ne è pure stabilito il riparto proporzionale, con riguardo alle circostanze di ciascuna controversia. Capo
VI
VALUTAZIONE DELLE PIANTE TAGLIATE O DEL DANNO ARRECATO, PER L' APPLIC AZIONE DELLE PENE PECUNIARIE
VII
NORME PER LA CONCILIAZIONE DELLE
CONTRAWENZIONI Art.46. Gli uffrciali ed agenti di Pubblica Sicwezza, gli agenti forestali dello Stato, nonché le guardie particolari nominate dai Comuni, dai corpi morali e dai privati secondo le norme contenute nell'art. 44 del T.U. di leggi 3 I agosto 1907, n. 690, devono, a norna di legge, trasmettere all'Ispettorato forestale un esemplare del processo verbale delle contral'venzioni alle disposizioni del R.D. 30 dicembre 1923, n. 326'l , da essi accertate Qualora I'infrazione alle disposizioni del regio decreto suddetto importi anche un reato previsto da altre leggi e perseguibile d'ufficio, gli ufficiali ed agenti scopritori dowanno trasmettere un esemplare del processo verbale anche all'Autorità giudiziaria, indipendentemente dall'esperimento di conciliazione della contrawenzione forestale da parte dell'Autorità forestale. Quando la contralrrenzione sia stata commessa da amministratori del Comune, I'Ispettorato forestale dovrà darne immediatamente ar,viso al Prefetto od al Sottoprefetto.
Art.4l. La valutazione delle piante destinate a crescere ad alto fusto e dei polloni dei cedui tagliati in contrawenzione alle prescrizioni emanate dalla Camera di coflrmercio, industria artigianato ed agricoltura od alle disposizioni impartite dalle autorità di cui al comma secondo dell'art. 17 de1 R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, sarà fatta prendendo per base il valore di mercato del legname della stessa specie di quello tagliato, tenuto conto dell'uso migliore cui potrebbe essere destinato il legname stesso, senza alcuna deduzione di spese di abbattimento e trasporto.
Tale valore sarà determinato in base alla media deiprezzi nei mercati più prossimi alle zone boscose della Provincia. Per le piante. destinate a crescere ad alto fusto il valore, determinato come nei precedenti còmmi, non potrà in niun caso essere inferiore al doppio del costo
dei reimpianto.
Art.42. Qualora le ceppaie delle piante abusivamente abbattute fossero state distrutte, il diametro di queste ultime si determinerà sopra piante che, a giudizio del ver-
balizzante,
si
reputeranno essere
nelle condizioni di quelle distrutte.
Analogamente si procederà nel caso di distruzione di ceppaie nei boschi cedui.
Art.
43.
Art.47. Gli agenti dei Comuni e degli altri enti e quelli dei privati possono, per la trasmissione dei verbali, valersi del tramite dei Sindaci.
r
ne di questa. All'accordo delle parti potrà addivenirsi anche mediante semplice corrispondenza epistolare.
Art.49. Le disposizioni contenute nei due articoli precedenti valgono anche per le contrawenzioni conìmesse nelle foreste demaniali dello Stato; però nelf ipotesi di conciliazione per danni l'Azienda del demanio forestale potrà farsi rappresentare dall'Ispettorato capo del ripartimento.
La Camera di commercio, industria artigianato ed agricoltura, su proposta dell'Ispettorato forestale, procederà alla formazione di tariffe dei prezzi di mercato, da servire di base per I'applicazione delle pene pecuniarie per le, contravvenzioni accertate ne11a rispettiva Provincia. Le tariffe per le piante destinate a crescere ad alto fusto saranno compilate per ciascuna specie o gruppi di specie, e determineranno, per ogni classe di diame-
laa I I
Art.48.
L'Ispettore capo forestale, ricevuto i1 processo verbale della contrawenzione, darà corso immediatamente all'esperimento di conciliazione a norma dell'art. 36 del R.D. 36 dicembre 1923,n.3267. L'invito a versare la somma dovuta a tito1o di pena può essere fatto contempomneamente alla notificazione del verbale di contrawenzione. La conciliazione per danni, mercé fintervento dell'Ispettorato forestale, può aver luogo solo nel caso che si proweda alla conciliazione della contral'venzione e dovrà essere proposta nel termine assegnato per la domanda di conciliazio-
Il contraur'entore
Art. 50. che intende awalersi del beneficio della conciliazione potrà
presentarsi all'Ispettorato forestale nel termine assegnatogli, esibendo la quietarr:a ilasciatagli dall'Uffrcio del registro della sede del ripartimento o la ricer,.uta del vaglia postale intestato all'Ufhcio stesso, complovante il versamento dell'ammenda da lui
dor,uta.
g
,'r'r,; *,"'--'-.,,. ,:;oi .: trì,tr,:l Egli potrà altresì inviare all'Ispettorato forestale la qrietanza o la ricewta del vaglia con la domanda di conciliazione redatta in cata libera. Nel caso che il versamento della somma dovuta venga fatto con vaglia postale, le spese relative saranno prelevate dall'ammontare dell'ammenda. Gli Uffici del registro sono autorizzati a ricevere il versamento dell'ammenda
dietro esibizione dell'invito alla conclliazrone, fatto al contravventore dall'Ispettorato forestale.
Art.51. Awenuta la conciliazione, I'Ispettore capo forestale ne informerà I'Ufficio del registro comunicandogli il nome degli agenti scopritori della contrawenzione, per la corresponsione della quota di premio ad essi dovuta. Invierà inoltre la ricevuta del vaglia postale quando il contralventore siasi valso di questo mezzo per il pagamento dell'ammenda.
Art.
53.
In uno speciale registro, da tenersi in corrente a cura del'Ispettorato forestale, dovranno annotarsi i processi verbali di contrawenzione e quelli di conciliazione, o\ryero la notizia della comunicazione del verbale di contrawenzione a1l'Autorità gfudiziana, qualora la conciliazione non abbia awto luogo. In uno schedario dowanno essere riportati i nomi dei contrawentori con la data della contrarrrenzione ed il riferimento alle pagine del registro.
Art.54. La notificazione del verbale di contralvenzione e degli atti relativi alla conciliazione è fatta dai messi comunali. per tale notificazione non è dovuta alcuna
retribuzione. Tuttavia, qualora i messi comunali debbano trasferirsi ad una distanza maggiore di due chilometri e mezzo dalla sede municipale, loro com_ pete un'indennità da liquidarsi secondo la taiffa stabilita per gli uffrciali addetti agli Uffici di conciliazione. La spesa all'uopo occorrente è a carico dello Stato.
Titolo
II
Capo
I
SISTEMAZIONE IDRAULICO FORI,STALE DEI BACINI MONTANI § 1 Compilazione ed approvazione dei progetti e pubblicazione degli elenchi dei terreni da sistemare
Art.
55,
Tra le opere di sistemazione dei bacini montani di cui all'art. 39 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, dovruno comprendersi i lavori di difesa contro la caduta di valanghe e le opere di difesa degli abitati, necessariamente coordinate alla sistemazione generale di un bacino.
4fi.56. Nei progetti di sistemazione dei bacini montani potranno essere compresi, quando concorrano in tutto o in parte ai fini di essi, i lavori di sistem azione-agraria di cui all'art.52 del R.D. 30 dicembre 1923,n.3267,ed i lavori di raccòlta e ritenuta delle acque per l'utilizzazione di queste a scopi d'irrigazione e di forza motrice. In relazione ai vantaggi pubblici che da questi altri lavori si possono conseguire, potrà essere ammessa una spesa anche maggiore di quella o""o..ert" p". raggiungere con opere diverse le finalità della sistemazione. Nei progetti potranno poi essere studiate, con allegati a parte, le opere accesso_ rie di raccolta e ritenuta delle acque.
Art.
57.
(Omissis) (1). (1) Articolo ormai desueto in quanto fa riferimento al r.d.l. 1g maggto 1924, n. 753, abrogato dall'art. 1 1 9 del r.d. 1 3 febbraio 1933, n. 215.
Art.
norma delle disposizioni
ivi vigenti prima
58.
T.a determinazione dei
perimetri dei bacini montani nei quali dowanno ese_ guirsi le opere previste negli articoli precedenti, sarà fatta con decreto o con decreti reali successivi, su proposta dei Ministri delle politiche agricole e forestali e dei lavori pubblici, sentita la seconda Sezione del consiglio superiore dei lavori pubblici. I progetti esecutivi delle dette opere sararno compilati dagli Uftrci del Genio civile e da quelli dell'Ispettorato forestale secondo la competenza stabilita in applicazione dell'art. 43 del R.D 30 dicembre 1923, n. 3267 , nel senso che rien_ trino nella competenza del Ministero dei lavori pubblici, anche per la esecuzione, quelle opere idrauliche che ricadono nell'alveo principale del torrente e dei maggiori alfluenti e nel cono di deiezione, e che abbiano per iscopo la regola_
zione della pendenza, il conseguente disciplinamento dei àepositi dei matàriali e quindi il miglioramento del reqime idraulico. L'approvazione di deni progetti-awà luogo con decreto dei Ministri interessati e secondo le norme vigenti per le rispettive amministrazioni.
dell,entrata
in vigore del R.D. 30
dicembre 1923, n. 3267.
Art. 59. Per i lavori da eseguirsi dall'Ispettorato forestale dowanno indicarsi in una planimetria ed in un elenco i terreni, siano o no sottoposti al vincolo da rimboschire e da restituire a bosco, e quelli nei quali il rinsodamento potrà essere limita-
to all'inerbamento semplice o alla esclusione temporanea del pascolo, o alla
creaztone di pascoli alberati, sottoposti per una disciplinata pastorizia a vincoli stabiliti, caso per caso, dalla predetta autorità. Gli elenchi potranno essere fatti a zone successive qualora ne sia riconosciuta
la opportunità.
52.
Fermi restando gli obblighi di cui agli artt.24 25 e 26 del R.D. 30 dicembre 1923, numero 3267, l'Ispettore capo forestale redigerà processo verbale della conciliazione e, qualora questa sia alryenuta anche per i danni, lo farà constare nel verbale suddetto.
Art.
Per le nuove Province si riterranno esecutivi, agli effetti del precedente comma, i progetti dei lavori di sistemazione dei torrenti che ottennero I'approvazione a
Art.
60.
Per i lavori da eseguirsi dagli Uffici del Genio civile in zone diverse da quelle da sistemare a cura dell'Ispettorato forestale dovranno essere osservate, per la determinazione dei terreni, nei quali devono eseguirsi le opere, e per la pubbli_ cità dei progetti e degli elenchi, le disposizioni contenute negli artt. 45 e 46 del R.D. 30 dicembre 1923,n.3267, nei soli casi nei quali la esecuzione delle opere implichi I'imposizione di vincoli al godimento dei detti terreni.
Art. 61. Per le notificazioni degli elenchi dei terreni da sistemare, fatte dai messi comunali, si applicheranno le norme dell,art. 54 del presente regolamento. Art.62. In applicazione dell'art. 46 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, i ricorrenti
potranno chiedere che si proceda in loro confronto in conformità di quanto è stabilito nell'art. 7 del presente regolamento. § 2. Espropriazione ed occupazioni temporanee
Art.63. Per i terreni dei quali è prevista I'occupazione, I'Azienda del demanio foresta1e esaminerà la convenienza dell'acquisto o dell,espropriazione di essi.
Qualora per I'esecuzione dei lavori si ritenga sufficiente l'occupazione temporanea, I'amministrazione interessata inviterà i proprietari o possessori di terreni alla consegna di essi. Nel caso che costoro non si presentino o si rifiutino di firmare il verbale di occupazione, questo sarà sottoscritto da due testimoni e pubblicato per quindici giorni all'albo pretorio del Comune. I1 verbale di occupazione deve contenere una descrizione dello stato in cui si trovano i terreni e dei loro confini.
Art.64. Per la liquidazione dell'indennità da corrispondersi ai proprietari di terreni compresi nei bacini da sistemare in conformità di quanto è disposto negli artt. 50 e 51 del R.D. 30 dicembre 1923,n.3267, valgono le norme stabilite negli aftt.32 e seguenti del presente regolamento, intendendosi però sostituito I'ufficio del Genio civile a quello forestale qualora f indennizzo si riferisca all'esecuzione di lavori di esclusiva competenza del Genio civile.
Art.
65.
L'Amministrazione interessata, prima di promuovere la convocazione del collegio arbitrale, tenuto conto della natura dei lavori e dell'interesse in essi predominante, designa un rappresentante unico dell'Amministrazione dei lavori pubblici e di quella forestale. § 3, Gestione e collaudo dei
lavori
Art.66. I lavori cui deve prowedere direttamente l'Amministrazione forestale sono di
regola eseguiti in economia. Gli uffrci del Genio civile prowedono alla gestione dei lavori di loro competenza conle norme del regolamento 25 maggio 1895, n. 350 e successive modifi_ cazioni l lavori stessi possono eseguirsi in economia con le norme del capo IV del regolamento predetto.
Art. 67. I1 collaudo nei riguardi tecnici e contabili dei lavori di competenza dell'Amministrazione forestale, anche allo scopo di accertare se I'impianto del bosco può ritenersi assicurato e considerarsi perciò stesso redditizio agli effetti del terzo comma dell'art. 50 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267,verrà compiu_
to con le norme del regolamento surla contabilità dell'Azienda de1 Demanio forestale dall'Ispettore forestale capo del ripartimento ed eccezionalmente, qualora il Ministero delle politiche agricole e forestali 1o ritenga opportuno, da un Ispettore superiore forestale. per il collaudo dei lavori di competenza del Genio civile saranno seguite le norme del regolamento 25 maggio 1 g95, n. 350, e successive modificazioni.
Art.68. funzionario incaricato del collaudo notifica agri effeui dell'art. 53 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, con awisi da affiggersi per quindici giorni all'albo I1
u',.
i\olrriu! ro rjlcslaie del Comune o dei Comuni interessati, il giorno in cui, successivamente alla pubblicazione degli awisi stessi, inizierà le operazioni di collaudo. § 4. Riconsegna dei terreni ai
privati Art. 69.
Approvato I'atto di collaudo, I'ufficio che ha eseguito i lavori procede a termini e per gli effetti dell'ar1. 53 del R.D. 30 dicembre 1923, n.3267, alla riconsegna dei terreni occupati temporaneamente. Questa deve risultare da apposito verbale sottoscritto dal funzionario e dai proprietari o possessori interessati, i quali devono essere invitati ad intervenire o, in loro assenza, o rifiuto a sottoscrivere, da due testimoni e contenere una descrizione del1e condizioni, nelle quali si trovano i fondi riconsegnati e dei loro confini. Qualora i proprietari o possessori interessati, sebbene invitati, non intervengano alla riconsegna o si rifiutino di firmare il relativo verbale, questo verrà pubblicato per quindici giorni all'albo del Comune.
Art.70. I proprietari o possessori non intervenuti e che non abbiano firmato il verbale di riconsegna possono entro detto termine presentare all'ufficio competente le loro osservazioni sulle quali decide definitivamente il Ministro delle politiche agricole e forestali. Trascorso detto termine e salvo le decisioni del Ministero sulle osservazioni di cui sopra, la riconsegna diventa definitiva rispetto a tutti i proprietari o possessori e per ogni effetto di legge e cessa qualunque obbligo dell'Amministrazione al pagamento delle indennità per le occupazioni.
Art.7l. Le dichiarazioni di rinuncia alla riconsegna dei fondi rimboscati e sistemati devono indicare il prezzo di cessione. Dette dichiarazioni sono trasmesse dall'Uf{ìcio forestale competente al Ministero delle politiche agricole e forestali, il quale decide ai sensi dell'ar1. 53 del R.D. 30 dicembre 1923, n.326'7. Finché non sono interuenute le decisioni del Ministero perrnangono a carico del proprietario o possessore gli obblighi derivanti dalla riconsegna.
Lrt.72. Se non è accettata la rinuncia alla riconsegna o se comunque
ii proprietario
possessore stesso non riprenda materialmente in consegna il fondo, I'Amministrazione forestale può continuare a tenerlo, ponendo a carico di lui le spese di gestione.
o
§ 5. Conservazione emanutenzione delle opere
Art.73. Agli effetti dell'art. 56 del R.D. 30 dicembre 1923, n.
3267
,le opere che non
siano state direttamente eseguite dall'Amministrazione dello Stato, saranno consegnate, dopo I'approvazione del collaudo finale, all'ufficio del Genio civile o all'Ispettorato forestale competenti. Leperizie per la custodia e manutenzione delle opere d'arte, di cui a1 comma precedente, sono compilate al principio di ogni esercizio finanziario ed approvate dal Ministero competente. Alla scadenza di ogni esercizio finanziario si procede alla liquidazione delle spese di custodia e manutenzione delle opere d'arte occorse durante l'esercizio stesso. La liquidazione è fatta dall'Ingegnere capo del Genio civile o dall'Ispettore capo del ripartimento forestale ed è approvata dal Ministero, dal quale i funzionari suddetti dipendono, che ne ftasmette copia agli enti interessati ed al Ministero delle finanze per i rimborsi.
Art.74. Nelle nuove Province le opere eseguite e da eseguirsi, in forza delle leggi dell'ex-impero austro-ungarico, saranno, per ogni singolo bacino, date in consegna agli enti che, a norna delle dette leggi, hanno l'obbligo di prowedere alla custodia e manutenzione di esse, ferme restando le disposizioni relative alla misura dei contributi che, per la detta manutenzione, sono stabilite dall'art. 56 del R.D. 30 dicembre 1923, n.3267. § 6. Concessione dell'esecuzione dei
lavori
Art. 75. I proprietari, che soli o riuniti in consorzio, intendano che la razionale sistemazione agraria dei loro terreni compresi nel perimetro dei bacini montani sia prevista nei progetti di sistemazione, dovranno dichiarare di assumerne I'esecuzione a norrna degli articoli seguenti non oltre il periodo della pubblicazione delle carte e degli elenchi di cui all'art.46 del R.D.30 dicembre 1923,n. 1267.
Art.76. I proprietari che soli o riuniti in consorzio intendano valersi delle facoltà di cui agli artt. 52 e 55 del R.D. 30 dicembre 1923,n.3267, devono presentare
nel termine indicato nell'articolo
las I
I
precedente
la relativa
domanda
all'Ispettorato forestale, il quale la trasmetterà al Ministero delle politiche agricole e forestali. Quando la domanda di concessione è presentata da un consorzio, dovrà allegarsi copia dell'atto costitutivo di esso ed il verbale delI'assemblea o del Consiglio di amministrazione attorizzante la presentazione della domanda stessa. Qualora non ostino ragioni tecniche potrà essere concessa a consorzi ed a singoli proprietari solo la parte dei lavori di loro interesse.
Per la costituzione, capacità e funzionamento dei consorzi di cui sopra, varranno le norme stabilite dagli artt. 79 e seguenti del regio decreto surricordato; però I'atto costitutivo di esso ed il suo statuto, salvo i casi di cui al secondo comma dei detto art. 79, devono essere approvati dal Prefetto ol'vero dal Ministero de1le politiche agricole e forestali se i terreni nei quali devono compiersi i lavori appartengano a più Province. Art. 77. L'ufficio, al quale viene presentata la domanda, la completa con uno schema di disciplinare nel quale debbono essere stabilite le modalità e le condizioni per la esecuzione dei lavori, nonché il termine per il compimento di essi, e quindi la trasmette, con una relazione, al Ministero. Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici o il Comitato tecnico dei Magistrato alle acque, i1 Ministero prowede alla concessione ove nulla osti, previa sottoscrizione de1 disciplinare da parte de1 richiedente. Art. 78. Ove nel termine stabilito dall'atto di concessione i proprietari non abbiano ottemperato agli obblighi assunti, il Ministero delle politiche agricole e forestali, previo accertamento del locale ufficio forestale, pronuncerà la decadenza della concessione con prowedimento che ha carattere definitivo. Nel caso di adempimento parzrale il Ministero potrà accordare in tutto o in parte i rimborsi dell'importo dei lavori di cui all'art. 55 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267.
Art.79. I rimborsi, cui hanno diritto i proprietari ed i consorzi per le opere di sistemazione agraria, saranno accordati ad opere compiute e collaudate. I rimborsi per le opere di rimboschimento non si conferiscono per intero se non dopo
trascorsi cinque anni dal compiuto impianto ed in base a certificati del1'Ispettore capo forestale attestante 1a buona riuscita delle opere e delle
piantagioni annualmente eseguite per ogni singola zona. L'Ispettore capo forestale rilascerà il certificato previo accertamento da eseguirsi a spese dello Stato.
Art. 80. Dopo un biennio dall'inizio dei lavori di sistemazione agraria o di rimboschi mento potrà essere accordato un acconto sul rimborso di cui all'art. 55 del R.D. 30 dicembre 1923,n.3267, in base a certificato dell'Ispettore capo forestale, da cui risulti che le opere furono iniziate cotle dovute cure e che le colture presentano condizioni soddisfacenti. In ogni caso la misura dell'acconto non potrà superare i due terzi del rimborso conferibile a lavori compiuti.
Art.
81.
Le domande ed il certificato in carta semplice per ottenere I'esonero dalle imposte di cui all'art. 58 del R.D. 30 dicembre 1923,n.3267, debbono essere presentate all'agenzia delle imposte entro tre mesi dall'inizio dei lavori di rimboschimento. In caso di tardiva presentazione il contribuente non avrà diritto all'esonero per il tempo trascorso dalla data dell'inizio dei lavori a quella della domanda.
i procuratori delle imposte possano provvedere alle liquidazioni annuali di sgravio, gli Ispettori forestali, entro il primo trimestre di ogni anno,
Affinché
debbono far loro pervenire direttamente i certificati attestanti che i iavori furono eseguiti e conservati in conformità del piano di coltura di cui all'art. 54, comma terzo, del regio decreto surricordato. Nella domanda, di cui al primo comma del presente articolo, il proprietario, là dove non esiste il catasto geometrico particellare, potrà limitarsi ad indicare per I'individuazione del terreno rimboscato I'articolo catastale od il numero del ruolo dell'imposta fondiaria, la superficie del fondo, la superficie per la quale domanda l'esonero e l'imponibile proporzionale.
Art. 82. L'esenzione non ha più effetto se il proprietario non mantiene regolarmente i terreni a bosco secondo il piano di coltura e di conservazione di cui al terzo comma dell'art. 54 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 326'7, ferme le penalità di cui al comma quarto dello stesso articolo. La cessazione dell'esenzione è pronunciata dall'Intendente di finanza su proposta dell'Ispettore capo forestale.
Art. 83. Le persone indicate nell'art. 59 del R.D. 30 dicembre 1923,n.3267, che intendano valersi della facoltà prevista dall'articolo stesso devono presentare la relativa domanda all'U{ficio del Genio civile e a quello forestale. o
: Gli uffici suddetti trasmetteranno la domanda al Ministero dal quale dipendono o al Magistrato alle acque, se si tratti di lavori da compiersi ne1 territorio del compartimento di questo. Quando la concessione è chiesta da un consorzio o da un ente morale in genere saranno osservate le norme stabilite nel secondo comma dell'art. 76.
Art. 84. consorzio tra privati proprietari, con gli scopi di cui all'articolo precedente, non sia già altrimenti costituito, valranno pei la sua costituzione, per la sua capacità e per il suo funzionamento, le norme stabilite negli articoli 79 e seguenti de1 R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 . E' consentita la formazione dei consorzi anche tra Province, Comuni, corpi morali e privati proprietari di terreni situati nel comprensorio da sistemare. L'atto di costituzione ed il suo statuto devono essere sottoposti all'approvazione del Prefetto, se gli enti, di cui al comma precedente, appar:tengono alla stessa Provincia, or,.vero di uno dei Ministeri dal quale dipende I'esecuzione dei lavori, se appartengono a circoscrizioni provinciali diverse, uditi i Prefetti e 1e Giunte provinciali amministrative delle circoscrizioni medesime. Lo statuto deve contenere I'indicazione dello scopo del consorzio, e, se del caso, la sua durata, la determinazione degli organi che lo rappresentano e le loro attribuzioni, I'indicazione del contributo degli enti consorziati, la sede del medesimo, e tutte le allre norme di amministrazione. Qualora
il
Art.
85.
I consorzi istituiti fra privati proprietari per l'esecuzione delle opere di rimboschimento e di sistemazione di cui agli artt. 52, 55 e 59 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 , funzionano secondo 1e norme stabilite nei rispettivi statuti e, in quanto questi non dispongano altrimenti, per le deliberazioni dell'Assemblea e della deputazione amministrativa osservano le prescrizioni di legge sull'ordinamento dei consorzi di bonifica. Se dei consorzi fanno parte Province, Comuni o enti momli, si osservano invece, per le deliberazioni dell'assemblea e della deputazione amministrativa 1e nome cui sono sottoposti la Provincia, se fa parte del consorzio, o il Comune consorziato, il cui Consiglio si compone de1 maggior numero di consiglieri rispetto agli altri.
Art.
86.
Oltre i documenti prescritti neil'art. 61 del R.D. 30 dicembre 1923,n.3267,le Province e i Comuni che per I'art. 59 del decreto stesso intendano eseguire direttamente opere di sistemazione idraulico-forestale dovranno con la domanda produrre anche copia della deliberazione o delle deliberazioni del Consiglio o dei Consigli provinciali, del Consiglio o dei Consigli comunali interessati, debitamento approvate dalla Giunta provinciale amministrativa quando tale approvazione sia necessaria, o dall'Assemblea generale del consorzio, da cui risultino: la determinazione di chiedere la concessione, le modalità principali, specie in ordine alla spesa ed ai mezzi per farvi fronte, ed i poteri all'uopo accordati alle rispettive rappresentanze, quando non risultino altrimenti.
Art.
I
87.
Ministeri competenti potranno consentire che il progetto esecutivo delle
opere previste nel progetto di massima si riferisca ad opere da eseguirsi a periodi successivi. Qualora si abbiano eventualmente progetti già compilati a cura delle amministrazioni competenti, gli enti che chiedono la concessione possono farli propri, però la spesa sostenuta per la loro compilazione sarà dedotta daiI'ammontare delle annualità di rimborso convenute caso per caso.
Art.88. La concessione, oltre le condizioni alle quali si vuole sia vincolata, deve stabilire: a) il termine in cui dovranno essere iniziati e compiuti i lavori; b) I'ordine della loro esecuzione; c) i1 numero e I'importo delle annualità in cui dovrà essere effettuato il rimborso da parte dello Stato della spesa risultante dal progetto, aumentata fino al 20 per cento; d) le penalità a carico del concessionario per il caso di ritardo ingiustihcato ne1 compimento dei lavori; e) la clausola compromissoria per la risoluzione delle eventuali yertenze. Nella convenzione potrà anche stabilirsi la facoltà dell'Amministrazione di prowedere in qualunque tempo alla revoca ed al riscatto della concessione. In essa si determinerarmo le modalità della risoluzione e del riscatto e della conseguente presa in consegna delle opere eseguite e si richiameranno le disposizioni di cui all'art. 78 del presente regolamento, concementi I'inadempimento delle concessioni.
Art.89. Qualora trattisi di concessione fatta col sistema del pagamento dei contributi in annualità, nella convenzione dovrà sempre riservarsi all'Amministrazione la facoltà di riscattare in tutto o in parte le convenute annualità, pagando il capitale corrispondente alle annualità insolute depurate degli interessi non ancora maturati.
Art.
90.
Gli Uffrci del Genio civile e quelli forestali trasmettono gli atti della istruttoria al Ministero competente, il quale provvede all'approvazione dei progetti, e
restituisce, ove nulla osti, la convenzione all'uffrcio competente, perché, previa trascrizione su carta legale, venga accettata e sottoscritta dal richiedente la concessione. La firma dovrà essere autenticata dal funzionario dell'uffrcio delegato ai conrratti. L'ufficio rimette poi l'atto al Ministero competente, che, d'intesa col Ministero delle finanze, prowede con formale decreto alla definitiva concessione, determinando in base alla spesa risultante dal progetto, aumentata fino al 20 per cento, f importo che, in misura invariabile e qualunque sia per risultare l'effettivo costo dei lavori previsti, salvo quanto dispone il successivo art. 93, dovrà essere corrisposto al concessionario in quel numero di annualità che saranno stabilite nella convenzione, in relazione agli stanziamenti di bilancio.
Art.
91.
Emanato il decreto di concessione si prowede, con le norme e secondo la competenza segnata dagli arlt. 62, 63 e 64 del R.D. 30 dicembre 1923, n.3267, alla compilazione pubblicazione e successiva approvazione degli elenchi dei terreni compresi nel perimetro considerato dal progetto preso a base della concessione.
Art.92. L'alta sorveglianza e l'accerlamento annuale, di cui al seguente art. 93, delle opere date in concessione rimangono affidati agli uffici che sarebbero stati competenti per la direzione dei lavori, qualora questi fossero stati compiuti direttamente dalio Stato. A1 collaudo sono poi anche applicabili le norme degli artt. 67 e 68 del prosente regolamento. Le indennità da corrispondere ai funzionari incaricati della sorweglianza e del collaudo delle opere sono a carico dello Stato.
Art.
93.
Così prima dell'inizio come durante 1o svolgimento dei lavori I'Amministrazione concedente ha facoltà di ordinare, sentito il concessionario, quelle varianti ed aggiunte al progetto approvato che, a suo insindacabile giudizio, siano ritenute tecnicamente necessarie ai fini della sistemazione od a tutela delle proprietà private. 11 concessionario da parte sua non potrà apportare al progetto approvato alcuna modificazione od aggiunta senza che sia sottoposta alla preventiva approvazione dell'Amministrazione.
In base alle varianti ed aggiunte di cui al comma primo ed a quelle di cui al secondo comma, che siano riconosciute necessarie per raggiungere i fini della sistemazione o la tutela delle proprietà private (esclusa ogni variante od aggiunta proposta dal concessionario per ragioni che eccedono detti fini), sarà modificata la somma posta a base della concessione giusta I'articolo 90 ed accordata
al concessionario corrispondente annualità suppletiva. Se le varianti adottate eleveranno detta somma in misura superiore al 50 per cento il concessionario avrà diritto di rinunciare alla concessione, chiedendo che sia revocato il relativo decreto e ohe gli sia accordato un equo indennizzo per i lavori già eseguiti in conformità del progetto approvato e non pagati ai sensi dell'articolo successivo. Se invece le
varianti adottate importano una diminuzione dell'ammontare della di concessione verranno congruamente ridotte le annua-
spesa prevista nell'atto
lità che restano da corrispondere al concessionario.
Art.94. Allo scadere di ciascun amo dalla data delf inizio dei lavori I'ufhcio che ne ha l'alta sorveglianza procede all'accertamento della regolarità delle opere eseguite, liquidando l'importo di ogni singola opera nei limiti delle previsioni del progetto esecutivo ed aumentandolo fino al 20 per cento, a norma della convenzione.
Il certificato di liquidazione
sarà trasmesso al Ministero competente per I'approvazione, dalla cui data diventa liquida I'annualità convenuta. Al pagamento delle singole annualità sarà proweduto entro quatto mesi dalla
data di emissione del certificato, e, trascorso tale termine, sarà dovuto al concessionario I'interesse al saggio del 4 per cento fino al giorno dell'effettivo pagamento. Se dal certificato risulterà che il concessionario avrà eseguito i lavori per un importo superiore a quello dell'annualità stabilita per quel determinato anno, sull'eventuale maggior importo sarà dol.uto I'interesse del 4 per cento dalla data dell'approvazione ministeriale del certifrcato a quella dell'emissione del decreto di rimborso. La disposizione di cui al precedente capoverso non è applicabile alla concessione in cui sia prevista la ripartizione delle opere in lotti suscettibili di parziale
collaudo.
Art.95. Ove il concessionario trascuri I'esecuzione delle opere o venga meno ai patti della concessione, o comunque, con la inosselanza delle leggi e dei regolamenti com-
il quale la concessione gli venne accordata, I'ufficio, che ha l'alta sorveglianza dei lavori, lo diflida a mettersi in regola entro un congruo e perentorio temine, informandone il Ministero competente. Trascorso detto termine, che decorre dai giomo della comunicazione della diffida a1 concessionario, prometta 1o scopo per
u'l
\,*tirir:rro lcrest:le l'ufTicio, previ gli opportuni accertamenti, redige un processo verbale in contraddittorio co1 rappresentante del concessionario, o, in rnancar'za dello stesso rappresentante, con I'attestazione di due testimoni. Sulla base di tale verbale il Ministero competente, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici o i1 Comitato tecnico del Magistrato alle acque, potrà prowedere alla revoca della
concessione'
Art.96.
Nel caso di revoca di cui all'articolo precedente si prolwederà al collaudo dei lavori eseguiti sino alla data del decreto di revoca o di risoluzione accertandone I'importo, che potrà essere rimborsato al concessionario fatta deduzione del1e somme già corrispostegli nel solo caso in cui i lavori stessi siano riconosciuti
utili ai fini della
sistemazione del bacino, con criterio insindacabile del Ministero competente, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pub-
blici o del Comitato tecnico
de1
Magisfato alle acque.
Art.97. Con I'approvazione dei progetti esecutivi i concessionari si intendono investiti delle facoltà che competono alla Pubblica Amministrazione per I'esecuzione delle opere previste nei progetti stessi. Tali facoltà non possono però essere esercitate se non con i mezzi e nei modi previsti dalla legge. § 7. Disposizioni per
il Mezzogiorno
e
le Isole
Art.98.
Il pagamento delle opere date in appalto
I
consorzi costituiti a norna dell'articolo 75 del R.D. 30 dicembre 1923, n. , nel sostituirsi alle Commissioni d'imboschimento del Carso continueranno a possedere i terreni e gli altri beni appartenenti a queste ultime. 3267
Capo
Art.
Titolo III NORME PER OTTENERE GLI INCORAGGIAMENTI A FAVORE DELLA SILVICOLTURA E DELL'AGRICOLTURA MONTANA
II
COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI CONSORZI PER IL RIMBOSCHIMENTO ED IL RINSALDAMENTO DI TERRENI VINCOLATI
Art. e
3267 , sono costituiti con decreto del Presidente della Repubblica promosso dal Ministero delle politiche agricole e forestali. La misura dei contributi e degli altri oneri fra gli enti consorziati è stabilita nello stesso decreto.
Art.
100.
La facoltà di occupazione temporanea e di espropriazione dei terreni vincolati, prevista dagli artt. 76 e 79 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 , potrà essere esercitata soltanto dopo che i progetti di rimboschimento e di ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati awanno ottenuto l'approvazione della Camera di commercio, industria artigianato ed agricoltura o quella del Magistrato alle acque, nel caso di terreni compresi nel compartimento di questo.
Art.
101.
Approvati i progetti, gli Ispettorati forestali prorvederanno alla pubblicazione della carta topografica e dell'elenco dei terreni compresi nei progetti, nonché alla notificazione dell'elenco ai proprietari interessati. La pubblicazione sarà fatta all'albo del Comune e per un periodo di trenta giorni, durante il quale gli interessati avranno facoltà di presentare ricorsi e fare opposizioni. Trascorso detto periodo il Sindaco invierà i reclami alla Camera di commercio, industria artigianato ed agricoltura od al Magistrato alle acque, i quali con le loro osservazioni trasmetteranno gli atti al Ministero delle politiche agricole e forestali per le definitive determinazioni. La dichiarazione di pubblica utilità sarà fatta dal Ministero delle politiche agricole e forestali col decreto col quale si approva definitivamente il progetto.
Art.
102.
Qualora siano costituiti i consorzi di cui all'art. 75 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, i bilanci preventivi ed i conti consuntivi devono essere preparati a cura degli Ispettori forestali e sottoposti a1l'approvazione delie Camere di commercio, industria artigianato ed agricoltura.
La contabilità dei fondi consorziaii è affidata alla
Ragioneria dell'Amministrazione provinciale ed in servizio di cassa al tesoriere della Provincia, il quale prowede ai pagamenti in seguito ad ordini rilasciati dal Presidente della Camera di commercio, industria artigianato ed agricoltura. L'aggio da corrispondersi a1 tesoriere sarà prelevato dai contributi degli enti consorziati. Alle spese dei lavori da eseguirsi in economia dall'Ispettorato forestale sarà prolveduto con apertura di credito nei limiti stabiliti dal regolamento generale di contabilità dello Stato. Il funzionario delegato renderà conto di ogni anticipazione nelle forme stabilite dal detto regolamento.
lt* I I
Capo
I
ESENZIONI I'ISCALI E CONTRIBUTI FINANZIARI
Art.
99.
gli enti di cui all'art.75 del R.D. 30 dicembre 1923, n.
104,
In applicazione dell'ultimo comma dell'art. 86 de1 R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 , e del successivo art. 87 il riparto della rendita dei terreni dello Stato, delle Province e dei Comuni della Basilicata e della Calabria a favore degli enti indicati negli articoli stessi sarà fatto dal Ministero de1le politiche agricole e forestali a fine di ogni esercizio finanziario.
decretr-legge suddetti.
I consorzi tra 1o Stato
III
DISPOSIZIONI PER LA CALABRIA E LA BASILICATA
Qualora le opere di sistemazione idraulico-forestale riguardino bacini montani compresi nel territorio delle Provincie del Mezzogiorno e delle iso1e, la competenza a provvedere, a norma delle disposizioni contenute nel presente Capo, spetta ai Provveditorati alle opere per i compartimenti territoriali, istituiti con R.D.L. 7 luglio 1925, n. 1173, e all'Alto commissario per la città e Provincia di Napoli, istituito con R.D.L. 15 agosto 1925,n. 1636, nei limiti stabiliti dai regi
Capo
sarà effettuato in base alle condizioni
stabilite nei rispettivi contratti. Il collaudo dei lavori sarà eseguito da una Commissione nominata ne1 proprio seno dalla Camera di commercio, industria artigianato ed agricoltura. Nelle Provincie comprese nel compartimento del Magistrato alle acque le Camere di commercio, industria artigianato ed agricoltura eserciteranno le attribuzioni che in materia di rimboschimenti e rinsaldamenti sono esercitate dai Comitati delle altre Provincie. Però il loro programma annuale di lavoro deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Magistrato suddetto, il quale, esercitando la sua alta sorveglianza sulla attuazione di esso, curerà il coordinamento della attività dei Comitati U.ÀH"filf compartimento.
105.
Il
contributo statale stabilito dall'articolo 91 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, per la formazione di nuovi boschi o per la ricostituzione di boschi estremamente deteriorati, situati in zone vincolate o vincolabili per scopi idrogeologici sarà corrisposto anche per la formazione di boschi la cui esistenza e conservazione può essere rìchiesta per uno degli scopi previsti dall'art. 17 del regio decreto surricordato.
Art.
106.
Coloro che intendono godere dei beneftzi stabiliti dagli artt. 90 e 91 del R.D. 30 dicembre 1923,n.3267, devono dame arviso all'Ispettorato forestale indicando il tempo in cui intendono iniziare i lavori. Qualora f interessato ne faccia richiesta, i criteri e le modalità dei lavori potranno essere stabiliti d'accordo fra I'Ispettorato e finteressato od un suo delegato.
Art.
107.
L'esenzione dal pagamento delle imposte e sowimposte nei casi previsti dall'art. 90 del R.D. 30 dicembre 1923,n.3267, sarà concessa e regolata in conformità degli artt. 81 e 82 del presente regolamento. L'ammontare del contributo statale stabilito dall'art. 91 del R.D. 30 dicembre 1923,n.3267, sarà corrisposto in base all'importo dei lavori effettivamente eseguiti e deiprezzi unitari risultanti dai progetti approvati dalla Camera di commercio, industria artigianato ed agricoltura con le modalità di cui agli artt. 79 e 80 del presente regolamento. Art. 108 - 127 (Omissis) (1). (1) Gli articoli dal 108 al 126 sono da considerarsi desueti in quanto fanno riferimento agli articoli dal 92 al 99 del r.d. 30 dicembre 7923, t. 3267 , abrogati dall'art. 1 19, r.d. 13 febbraio 1933, n. 215.
Capo
II
CONTRIBUTI PER LA PROPAGANDA E L'ASSISTENZAAI SILVICOIJTORI ED INDUSTRIALI tr'ORESTALI
Art.127. L'Amministrazione forestale, a richiesta dei silvicoltori e degli industriali forestali, o di propria iniziativa, presta l'opera sua al conseguimento degli scopi di cui nell'art. 105 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 , sia con consigli ed istruzioni e con i mezzi di propaganda di cui dispone, sia co11'o{Irire, nei limiti delle
,t,r,c,, r1;. rr' . .Qg,
esigenze del servizio, I'opera gratuita del proprio personale tecnico e di custodia per visite e direzione dei lavori. Per il conseguimento dei fini di cui nello stesso art. 105 potranno essere concessi sussidi, a scopo di propaganda forestale, per pubblicazioni conferenze, riunioni e congressi, incoraggiamenti e concorsi alle esposizioni di silvicoltura e di alpicoltura, e premi e sussidi per la frotezione della selvaggina nei boschi.
Titolo IV NORME RE,LATIVE ALLE GESTIONE DEI PATRIMONI SILVO-PASTORALI DELLO STATO DEI COMUNI E DI ALTRI ENTI Capo
I
DISPOSZIONI RELATIVE AILA GESTIONE DELDEMANIO FORESTALE DELLO STATO § 1. Del Comitato di amministrazione dell'Azienda
Art. 128. Sono sottoposti alle deliberazioni del Comitato di amministrazione: a)
i
bilanci preventivi ed
i
rendiconti consuntivi, finanziari e patrimoniali
dell'Azienda;
b) i piani di govemo dei beni demaniali; c) il programma dei lavori per ciascuna foresta ed il relativo bilancio; d) le proposte riguardanti variazioni del patrimonio dell'Azienda (acquisti, vendite, cessioni, mutui, costituzioni di servitu); e) tutti gli altri affari che non siano di ordinaria amministrazione o che modifichino comunque il bilancio dell'Azienda oltre i preventivi già approvati. I1 Comitato viene convocato normalmente ogni mese e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente ne riconosca la opportunità.
Art.129, Le deliberazioni del Comitato sono rese esecutive col visto de1 Ministro delle politiche agricole e forestali. Le admanze del Comitato sono valide quando intervengano quatro membri. Le deliberazioni sono prese amaggiorunza di voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente. Per assenza od impedimento del Presidente farà le veci di questo il componente più anziano per età.
Art.
131.
di cui all'articolo precedente, sarà pubblicato per almeno sessanta giomi all'albo dei Comuni in cui sono situati i terreni da espropriare insieme con I'elenco dei fondi di cui è attor izzata l'e spropriazione. L'elenco, distinto per Comuni, porterà il nome e cognome dei proprietari dei terreni, i dati catastali per I'individuazione di questi ultimi ed il prezzo che si offre per ogni terreno. L'estratto del decreto e dell'elenco dowà essere notificato a cura del Sindaco ai I1 decreto del Presidente della Repubblica o quello ministeriale,
proprietari interessati.
{rt.132. Entro il termine stabilito nella pubblicazione e nella notificazione, i proprietari che intendono accettare il prezzo offerto devono rimetteme dichiarazione scritta al Sindaco olrrero fame dichiarazione verbale al segretario del Comune, che awà cura di redigerla per iscritto alla presenza dell'interessato e di due testimoni che con 1ui sottoscrivono la dichiarazione stessa. Scaduto detto termine i Sindaci restituiranno all'Amministrazione forestale gli atti pubblicati e le dichiarazioni di accettazione delprezzo. Il silenzio dei proprietari si considera come mancata accettazione. E'data facoltà all'Azienda del Demanio forestale di continuare nelle trattative di accordo sul prezzo qualora questo risulti non eccessivamente diverso da quello della prima offerta.
Art.
:nr:ri
sente
regolamento'
Art. r34,
L'Ispettorato forestale, venuto in possesso delle notizie di cui sopra, prolwederà alla costituzione del Collegio arbitrale, il quale firnzionerà in conformità di quanto è prescritto dagli artt. 35 e successivi del presente regolamento. Nel caso previsto nell'ultimo comma dell'articolo precedente e qualora i proprietari interessati abbiano designato un unico arbitro, la determinazione del prezzo di tutti i terreni potrà esser fatta da un solo Collegio arbitrale.
Art.
135.
Le indennità ed i rimborsi delle spese di viaggio agli arbitri ed al Segretario de1 Collegio arbitrale sono liquidate in base alle norme contenute nell'art. 187, comma secondo, lettere a) e b), del presente regolamento. Dette spese fanno parte di quelle giudiziali e sono anticipate dall'Azienda forestale e vanno a carico dell'espropriato quando il prezzo stabilito dagli arbitri risulti inferiore a quelofferto. La loro tassazione, salvo il caso previsto dal primo comma dell'art. 115 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 , è fatta in ragione dell'ammontare del prezzo e con riguardo alle circostanze di ciascuna controversia, quando la determinazione del prezzo è stabilita contemporaneamente nei confronti di più proprietari. 1o
Art.
136.
prezzo dei fondi espropriati, detratto eventuaLmente il credito dell'Azienda del Demanio forestale per le spese di cui spetti il rimborso, sarà pagato o depositato in conformità delle disposizioni degli artt. 56 e seguenti della L. 25 giugno 1865, n.2359, sull'espropriazione a causa di pubblica utilità. Il pagamento delf indennizzo a favore dei proprietari che accettarono il prezzo offerto potrà esser fatto anche dopo che il Collegio arbitmle awà determinata la misura dell'indennizzo dovuto a coloro che non accettarono il prezzo stesso. Qualora a\.venga questo ritardo nel pagamento sarà corrisposto al proprietario f interesse legale sulle somme pathrite a decorrere dalla data di occupazione del fondo. 11
II
DISPOSZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEI PATRIMONI SILVO-PASTORALI DEI COMUNI ED AI]TRI ENTI
130.
Ministro delle politiche agricole e forestali, qualora intenda awalersi della facoltà di espropriazione accordatagli dal secondo comma dell'art. 111 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, prowederà alla emanazione del relativo decreto, olwero, nel caso previsto dalla lettera d) del comma suddetto, promuoverà i1 decreto del Presidente della Repubblica di dichiarazione della pubblica utilità. 11
Art.
rJ
La designazione può esser fatta con le norme stabilite dal comma primo delI'articolo precedente per 1'accettazione del prezzo. Quando in uno stesso Comune si espropriano contemporaneamente più terreni destinati a costituire una o più unità, owero un solo terreno tenuto in comunione, si applicano le norme di cui all'art. 32 ultimo comma del pre-
Capo § 2. Norme per l'espropriazione di teneni da incorporarsi nel demanio forestale
:
133.
Quando a giudizio dell'Amministrazione forestale i tentativi di accordo sul prezzo dei terreni designati per la espropriazione possono ritenersi esauriti, I'Ispettorato forestale inviterà i proprietari che non hanno accettato i1 preso offerto a designare I'arbitro di loro fiducia. L'invito sarà notificato per mezzo del messo comunale o degii agenti forestali con l'awertenza che se entro trenta giorni dalla notificazione la designazione non sarà awenuta si procederà alla nomina d'ufficio.
§ 1. Disposizioni generali
Art.
137.
I piani economici dei boschi, vincolati o no, appartenenti agli enti indicati nelI'art. 130 del R.D. 30 dicembre 1923, n.3267, qualora gli interessati non vi abbiano proweduto, saranno compilati a spese di questi ed a cura dell'Ispettorato forestale e da questo trasmessi alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l'approvazione. Con le stesse modalità i piani suddetti debbono essere riveduti periodicamente. La durata della loro efFrcacia sarà stabilita preventivamente caso per caso.
Art.
138.
vi sia richiesta degli interessati, l'Ispettorato potrà disporre che la compilazione del progetto del piano economico da parte degli enti sia preceduta da una visita dei luoghi di un funzionario tecnico dello stesso Ispettorato, allo scopo di fissare, con f incaricato della compilazione del progetto, i criteri tecnici ed economici da seguire nella detta compilazione. Le spese di questa visita preliminare sono a carico dello Stato. Ogni qualvolta risulti opportuno, o, quando
Art.
139.
Contro la deliberazione della Camera di commercio, industria artigianato ed agricoltura relativa all'approvazione dei piani economici è ammesso ricorso nel termine di trenta giomi, dalla comunicazione del prowedimento, al Ministero delle politiche agricole e forestali. Reso definitivo, il piano economico verrà pubblicato con le norme stabilite dall'art. 22 del presente regolamento per le prescrizioni di massima.
Art. Fino
a quando
140.
il piano economico definitivo o quello sommario
e
prowisorio
non sarà reso esecutivo, i tagli dei boschi devono essere preventivamente autorizzati dali'Ispettore forestale.
Art.
141.
L'Ispettorato forestale, a richiesta degli enti interessati e compatibilmente con le esigenze di servizio, potrà fare eseguire dal personale tecnico forestale i progetti di utilizzazione dei boschi. Le spese per la compilazione di tali progetti sono a cadco dei richiedenti.
Art.142. Gli enti che intendano affidare la preparazione dei progetti di tagli
a
tecnici di
propria fiducia, possono chiedere che lapreparazione suddetta sia preceduta da
rì
'\ilirll'1,
r, , r;t*riLtle
una visita dei boschi da parte di un funzionario dell'Amministrazione forestale allo scopo di stabilire preventivamente i criteri tecnici ed economici da adottarsi nel progetto. Le spese di sopralluogo de1 funzionario forestale saranno a carico dell'ente ogni qualvolta il funzionario predetto ritenga che, date le condizioni del bosco, non sia opportuno procedere a tagli.
Art. 143. Per i boschi in due o piir Province, la competenza di esercitare la tutela economica, di cui agli articoli precedenti, è deferita alla Camera di commercio, industria artigianato ed agricoltura ed all'Ispettore forestale capo del dipartimento territorio trovasi la maggiore estensione dei boschi.
ne1 cui
Art.144. (Omissis) (1). (1) Articolo ormai desueto in quanto fa riferimento all'art.92, r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267, abrogato dall'art. 1 19, r.d. 13 febbraio 1933, n. 215. § 2. Concessione di contributo dell'assunzione di personale tecnico e di
custodia
Art. 145. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, in seguito a domanda presentata dai Sindaci dei Comuni interessati, fissa, con suo decreto, la misura e la durata del contributo e le modalità per il pagamento dello stipendio assegnato al personale tecnico e di custodia delle aziende costituite per la gestione dei boschi e
dei pascoli comunali. La domanda di concessione del contributo deve essere corredata della deliberazione, debitamente approvata, con la quale è stata costituita l'Azienda, del regolamento speciale che ne disciplina il funzionamento e
dell'atto di nomina del personale. Il contributo può, in ogni tempo, essere sospeso o revocato dal Ministro delle politiche agricole e forestali, sempre che il personale anzidetto si renda colpevole di gravi mar,canze. § 3. Della Commissione
amministratrice delle aziende comunali e del
direttore tecnico
Art.146. Allorché i boschi e i pascoli del Comune siano, non soltanto patrimoniali, ma anche demaniali, uno dei componenti la Commissione amministratrice di cui all'art. 142 del R.D. 30 dicembre 1923, numero 3267, ed il relativo supplente, dovranno essere designati dietro invito del Sindaco, dall'associazione degli utenti gli usi civili, ove questa esista. Qualora i beni demaniali, di cui sopra, appartengano esclusivamente ad una o più frazioni del Comune, un membro effettivo ed uno supplente dowanno essere scelti tra i frazionisti che abbiano i requisiti di cui all'art. 142 suindicato. Ad eccezione del Presidente, tutti i componenti la Commissione anzidetta saranno invece scelti tra i frazionisti interessati, se tutti i boschi e pascoli, oggetto dell'Azienda, appartengano esclusivamente ad una o più frazioni del Comune.
Art.147, Non possono appartenere contemporaneamente alla Commissione gli ascendenti, i fratelli, il suocero ed il genero. La relativa incompatibilità colpisce il meno anziano. Fra gli eletti contemporaneamente si hanno per più anziani coloro che hanno riportato un maggior numero di voti, e, a parità di voti, il maggiore di età.
Art.
Art.149.
Il Presidente della Commissione rappresenta la Commissione stessa nei rapporti con I'Autorità comunale e con le autorità govemative; la convoca e cura l'esecuzione degli incarichi da essa riceluti; presiede le aste, stipula i contratti, firma i mandati di pagamento e i ruoli di entrata e spesa dell'Azienda e rappresenta quest'ultima in giudizio. In caso di impedimento è sostituito da un Commissario da lui designato e, in mancanza di tale designazione, dal commissario anziano. 150.
Le deliberazioni della Commissione non sono valide se non con I'intervento di tre membri. I membri supplenti possono intervenire alle sedute, ma prendono parte alle votazioni solo in caso di assenza o ìmpedimento dei membri effettivi. Alle sedute della Commissione interviene anche i1 Direttore dell'Azienda con voto consultivo.
Itt I I
berazioni ed altri prowedimenti su affari nei quali abbiano interessi personali o ve l'abbiano i loro congiunti o affini entro il quarto grado. Art- 152Le funzioni di Presidente e di Commissario sono gratuite, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione di incarichi speciali. I commissari che, per qualsiasi motivo, non intervengano a tie sedute consecutive, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale, su proposta de1 Presidente della Commissione o di chi lo sostiruisce. La proposta di decadenza può essere fatta anche dal Sindaco o dal Prefetto.
Art.
153.
La Direzione dell'Azienda è affidata a persona tecnica nominata in base alle norme di cui all'art. 159 del R.D. 30 dicembre 1923,n.3267.
Il Direttore: a) sowaintende a futto I'andamento deil'Azienda, curando l'osservanza del regolamento speciale dell'Azienda stessa e dei regolamenti d'uso dei beni comunali; b) dirige I'intero personale degli impiegati e salariati ad essa assegnato; c) compila il piano economico di utllizzazione dei beni dell'Azienda, nonché i progetti di taglio dei boschi, di allestimento e vendita dei relativi prodotti; d) prepara lo schema di bilancio ed il conto consuntivo economico; e) esegue le deliberazioni della Commissione amministratrice; f) assiste il presidente della Commissione nella presidenza alle aste e alle licitazioni private e nelle stipulazioni dei contratti; g) informa, di volta in volta, la Commissione di tutto ciò che può avere importanza nell'Amministrazione dell'Azienda e provoca da essa i prowedimenti che reputa opportuni per la conservazione e il miglioramento del patrimonio dell'Azienda stessa; h) controfirma i mandati di pagamento, i ruoli di entrata e di uscita e tutti gli atti in genere dell'Azienda che non spettino al Presidente della Commissione e al capo del1'Amministrazione comunale; i) cura I'osservarza delle leggi, dei regolamenti e delle prescrizioni in materia forestale, mantenendosi in istretto rapporto con le autorità forestali locali, in modo che l'attività dell'Azienda possa svolgersi in accordo con le disposizioni delle autorità stesse, cui è tenuto a notificare ogni fatto che possa interessare il servizio ed a comunicare le notizie statistiche delle quali fosse richiesto; k) cura di diffondere 1a cognizione delle disposizioni di legge e di regolamento intese a facilitare il rimboschimento ed il miglioramento delle colture e dei pascoli montarìi, incitando i proprietari a trame parlito, assistendoli col suo consiglio.
Art.
154.
Direttore e la Commissione, salve le responsabilità contemplate dall'artico1o 318 della legge comunale e provinciale, rispondono di ogni danno economico arrecato all'Azienda con dolo o colpa grave. I1
Art.
155.
La responsabilità attribuita al Direttore e alla Commissione in forza dell'articolo precedente, non esonera i dipendenti da quella in cui essi personalmente incorrono per azioni od omissioni, tenuto conto delle attribuzioni loro conferite dal regolamento speciale. § 4. Della gestione delle aziende comunali
148.
La Commissione: a) esercita nei limiti assegnati da1 regolamento speciale, e, salve le funzioni attribuite a1 Direttore, tutte le facoltà demandate dalla legge comunale e provinciale al Consiglio e alla Giunta comunale, relativamente all'amministrazione del patrimonio affidatole, eccethrata |approvazione del piano economico, dei bilanci e dei conti, che essa deve proporre al Consiglio comunale; b) presenta a1 Consiglio stesso le proposte per i prowedimenti che vincolano l'Azienda oltre l'anno e per cui non sono suffrcienti gli stanziamenti di bilancio; c) fomisce i pareri richiesti dal Sindaco e dalle autorità superiori.
Art.
Art. 151. I componenti la Commissione non possono prendere parte a discussioni, deli-
Art. I beni immobili
156.
mobili dell'Azienda devono essere descritti in un inventario che dovrà essere sempre tenuto in corrente. Detti beni devono essere dati in consegna al Direttore dell'Azienda, il quale ne e
diviene contabile.
L'inventario sarà redatto a cura della Giunta municipale e verrà riveduto all'atto dell'insediamento di ogni nuova Commissione stessa e dal Direttore dell'Azienda.
Art. Il piano economico, sia sommario
e
157.
prolwisorio che definitivo, del patrimonio
della Azienda, sarà redatto dal Direttore dell'Azienda stessa. piano economico, sia sommario e prolwisorio che definitivo, deliberato dal
11
Consiglio comunale, sarà inviato alla Camera di commercio, industria artigianato ed agricoltura, per la sua approvzione, ai sensi dell'art. 130 del R.D. 30 dicembre 1923,n.3267.
I piani suddetti dovranno essere riveduti periodicamente. La durata della loro efficacia sarà stabilita preventivamente caso per caso. Ottenuta I'approvazione da parte della Camera di commercio, industria artigianato ed agricoltura, anche i piani economici sommari e pror,visori avrarmo I'efficacia delle prescrizioni di massima.
Art.158. L'esercizio annuale delle Aziande silvo-pastorali coincide con I'esercizio finanziario comunale.
i 3,t..' Art.
159.
Il bilancio preventivo dell'Azienda comprende: a) nella parte attiva tutte le rendite e le entrate reali e figurative che si presume possano aver luogo nell'annol
b) nella parle passiva tutte le spese reali e figurative, gli oneri, le perdite che si presume possano aver luogo nell'anno. Esso è predisposto dal Direttore, deliberato dalla Commissione, e sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale entro il 30 settembre di ogni anno, accompagnato da una relazione in cui è esposto il programma di amministrazione dell'Azienda. Sono altresì sottoposte all'approvazione del Consiglio tutte le variazioni che nel corso dell'anno finanziario si riscontrasse necessario appoftare agli stanziamenti contenuti nel bilancio ed al piano di amministrazione dell'Azienda.
Art.
160. I contratti da stipularsi in forma pubblica sono ricel,uti dal Segretario comuna-
le in conformità delle disposizioni in vigore per
Art.
i contratti dei Comuni.
161.
I membri della Commissione, il Direttore e gli impiegati dell'Azienda, i consiglieri comunali, i membri della Giunta provinciale amministrativa, le autorità politiche e gli impiegati dei loro uffici non possono concorrere ne direttamente né per interposta persona a contratti di compra-vendita, di athtto e di appalti che interessino I'Azienda.
Art.
163.
il
lavoro
amministrativo e contabile venga compiuto dalla segreteria comunale sotto il diretto controllo de1 Direttore tecnico e della Commissione. Il servizio di cassa dell'Azienda è compiuto dal tesoriere comunale secondo le norme stabilite dall'art.208 della legge comunale e provinciale (testo unico). Detto servizio non gli darà diritto a speciale compenso.
Art.164.
I lavori di miglioramento e sistemazione del patrimonio della Azienda vengono deliberati dalla Commissione o dal Consiglio comunale, secondo la rispettiva competenza, in base a regolare progetto redatto dal Direttore tecnico. La Commissione può ordinare I'esecuzione dei lavori in economia, con deliberazione motivata, seguendo le norme all'uopo stabilite nel regolamento specia1e dell'Azienda. Tali lavori riguardano particolarmente: a) I'impianto, I'ampliamento e la coltivazione dei vivai forestali; b) le operazioni di coltura e govemo dei boschi e terreni dell'Azienda; c) il taglio delle piante e I'allestimento dei prodotti. § 5. Vigilanza sulle aziende comunali
Lo statuto deve determinare lo scopo e la durata del consorzio, non inferiore ad un quinquennio, i mezzi per conseguire lo scopo stesso, il numero e la durata in carica dei rappresentanti di ciascun ente, le modalità della nomina e lo stipendio de1 Direttore tecnico e del personale di custodia, e tutte le norme necessarie al funzionamento della Amministrazione consorziale.
Art.
mini dell'arl. 155 del R.D. 30 dicembre 1923, n.3267, sono eletti dalle rispettive rappresentanze dei Comuni e degli enti consorziati, anche fuori del proprio seno. Per le Commissioni amministratici di detti consorzi valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli artt. 146, 14'7 , 149, 150, 1 5 1 e 1 52 del presente
regolamento. Trattandosi di enti di cui all'art. 150 del regio decreto sunicordato, la dichiarazione di decadenza nei casi previsti dall'art. 152 del presente regolamento dei componenti delle Commissioni che ne hanno I'amministrazione spetta alla rappresentaxza dei rispettivi enti.
Art.
Art.
165.
166.
esaminato e discusso dal Consiglio entro
trenta giomi dall'invio al Sindaco. Approvato dal Consiglio esso viene comunicato a1l'Ispettore capo forestale, che lo trasmette con le sue osseryazioni al Prefetto, entro quindici giomi dal ricevimento, per l'approvazione.
AÉ.
167.
Il
conto consuntivo dovrà essele reso dal tesoriere ed approvato nei termini e nelle forme di cui all'art. 3 17 della legge comunale e provinciale e all'art. 99 del R.D. 30 dicembre 1923, n.2839.
Art.
168.
Nella discussione dei bilanci, dei conti e di tutti i prowedimenti di sua comil Consiglio comunale può fare intervenire nel proprio seno, per fomire chiarimenti e notizie, il Presidente della Commissione e il Direttore deil'Azienda.
petenza proposti dalla Commissione,
§ 6. Norme per la costituzione di consorzi per Ia gestione di patrimoni silyopastorali dei Comuni e di altri Enti
Art.
l7l.
I
consorzi costituiti a norna degli articoli 155 e 157 del R.D. 30 dicembre 1923, l. 326'7 , sono enti morali e sono riconosciuti come tali col decreto che ne approva la costituzione e 10 statuto.
Art.172. La nomina per chiamata, sia nel caso di cui all'art. 142, comma terzo, sia nel caso di cui allart. 153 del R.D. 30 dicembre 1923, numero 3267, dev'essere deliberata col voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune e con l'intervento di almeno due terzi di essi. Per la chiamata del Direttore tecnico di aziende delle associazioni di cui all'art. 150 dello stesso decreto, la maggiorarza richiesta dal comma precedente viene calcolata sul numero dei componenti I'organo amministrativo dell'ente. Per la chiamata del Direttore tecnico di aziende consorziali occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta delle singole rappresentanze degli enti consorziati. La nomina in seguito a pubblico concorso deve essere deliberata con I'intervento dei due terzi dei componenti gli organi amministrativi degli enti contemplati nei commi precedenti. La scelta dovrà cadere sopra uno dei concorrenti designati da una Commissione giudicatrice, che formerà una graduazione contenente non più di tre nomi. Detta Commissione è composta: a) di un professore dell'Istituto superiore agrario-forestale di Firenze o di un funzionario tecnico dell'Amministrazione forestale; b) di un titolare di cattedra ambulante di agricoltura; c) di un rappresentante del Comune, della associazione o del consorzio, designato dal rispettivo organo amministrativo. Nella prima riunione 1a Commissione nominerà fra i propri componenti il Presidente.
Il Presidente della Commissione deve, su richiesta, informare l'Amministrazione comunale dei prorwedimenti adottati dalla Commissione per la gestione del patrimonio dell'Azienda. Il bilancio dell'Azienda dev'essere
170.
I componenti delle Commissioni amministratrici dei consorzi, costituiti ai ter-
Art. Art.
.' ieri, t:gg' *, /rrTlJrr,
§ 7. Del personale direttivo e di custodia
Art.162. L'Azienda deve tenere in corente tutti i registri indispensabili per pore in evidenza le entrate riscosse e i pagamenti fatti. Della gestione dei beni demaniali sarà tenuto un conto a parte nel bilancio dell'Azienda.
Nel regolamento speciale della Azienda può essere stabilito che
-1
173.
Gli organi amministrativi di cui all'articolo precedente hanno facoltà di dispensare il Direltore dall'obbligo di preslare cauzione.
Il Direttore
Art.174. di cinque anni, durante i quali egli non
è nominato per la durata
può essere licenziato se non per gravi motivi, che gli devono essere previamente contestati per iscritto, con invito a presentare le proprie deduzioni entro un congruo termine. I1 licenziamento alla fine del quinquennio può essere deliberato senza indicarne i motivi. Esso dev'essere comunicato all'interessato almeno sei mesi prima della scadenza del quinquerurio, in mancanza di che la nomina s'intende rinnovata pff un altro quinquennio. Nel caso di licenziamento, la deliberazione deve essere presa con I'intervento della maggioranza assoluta dei componenti I'organo amministrativo dell'ente.
Art.
175.
Oltre il Direttore tecnico possono, in caso di necessità, essere assunti per il serr izio dell'Azienda uno o più funzionari tecnici con mansioni esecutive. Il servizio di custodia e di sorveglianza sarà disimpegnato da un congruo numero di agenti posti alla diretta dipendenza del Direttore tecnico. Qualora gli agenti in servizio siano non idonei o insufficienti di numero e l'ente non proweda a sostituirli o ad integrarli, il Prefetto, sempre che si tratti di enti sottoposti a tutela, vi prorwederà d'uffrcio, udito I'Ispettorato forestale. § 8. Norme per la gestione a cura dello Stato dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni e di altri Enti
169.
Le rappresentanze dei Comuni e degli altri enti, i quali, ai fini di cui all'ar1. 1 55 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, intendano costituirsi in consorzio, deliberano la costituzione e approvano lo statuto del consorzio medesimo.
Art.
176.
Nei casi previsti dall'art. 161 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 ,la proposta della Camera di commercio, industria artigianato ed agricoltura o dell'ente, che
73
i{atrziarir: F*reslcle si è reso parte diligente, dovrà essere comunicata a tutti gli enti interessati, con invito a far pervenire le loro evenfuali osservazioni entro il termine di henta
giomi. Decorso tale termine, gli atti saramo sottoposti al parere della Camera di commercio, industria artigianato ed agricoltura e della Giunta provinciale amministrativa ed inviati coi detti pareri al Ministero delle politiche agricole e forestali per gli ulteriori prowedimenti.
Art.177. I Comuni, che intendono esercitare la facoltà di cui all'ultimo comma dell'art. 161 del R.D. 30 dicembre 1923,n.3267 , otterranno che il loro patrimonio silvopastorale sia escluso dalla gestione a cura dello Stato solo quando awanno provveduto alla costituzione di aziende speciali a norma degli artt. 139 e seguenti del detto decreto e ne awanno dato notizia. alTspettorato forestale.
In applicazione dell'art. 163 del R.D. 30 dicembre 1923, n.3267, alla Direzione dei distretti amministrativi devono preferibilmente essere preposti i funzionari che hanno la gestione dei boschi del Demanio forestale dello Stato. Essi eserciteranno il loro uffrcio sotto lavigilanza dell'Ispettore forestale capo del ripartimento.
Art.179. e di custodia dei patrimoni silvo-pastorali compresi nei distretti amministrativi saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 175 del presente regolamento. Art. 180. Per
il servizio di sorveglianza
Costituito il distretto amministrativo
e
nominato il Direttore, questi dowà entro
sessanta giomi prendere in consegna, dai capi delle amministrazioni degli enti interessati, i beni da amministrare sulla base di un inventario redatto a cura di
ogni singola amministrazione. L'inventario o, in marrcatlza, il verbale di consistenza saranno tenuti in corrente a cura del titolare del distretto.
Art. Il bilancio preventivo
181.
predisposto dall'Amministrazione del distretto ed è sottoposto all'approvazione delle rappresentanze dei singoli enti entro iI 30 settembre di ogni anno. è
Art.
182.
in corente tutti i registri spensabili per porre in evidenza le entrate e le spese sostenute. Il servizio di cassa è compiuto gratuitamente dai tesorieri dei singoli enti. I1 Direttore dell'Azienda distrettuale deve tenere
Art.
ildi-
183.
Le spese di amministrazione del distretto, comprese quelle di stipendio al personale direttivo e di custodia, sono annualmente liquidate dal Ministero delle politiche agricole e forestali, che determinerà altresì la quota di contributo a carico dell'Azienda del Demanio forestale dello Stato, nei limiti di cui all'art. 166 del R.D. 30 dicembre 1923,n.3267. Dette spese, al netto del contributo dell'Azienda, saranno addebitate ai singoli Comuni aventi patrimonio gestito dal distretto, in ragione dei redditi lordi ricavati da ciascun patrimonio. Con ordine dell'amministratore del distretto la quota di spese, posta a carico d'ogni Comune, sarà dai tesorieri comunali versata a favore dellaAzienda suddetTA.
Qualora i redditi dell'anno non coprano I'ammontare di detta spesa, la differenza sarà prelevata, come sopra, dai redditi lordi degli arrri successivi.
Art.
184.
di ogni singolo ente, quale risulta dal conto consuntivo, sarà ripartito con le norme dettate dall'art. 144 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, su proposta dell'amministratore del distretto. I1 reddito netto dei boschi e dei pascoli
Art.
185.
capo del distretto è tenuto ad informare le amministrazioni interessate dei prolvedimenti da lui adottati per la gestione dei beni di loro pertinenza. Nella discussione dei bilanci, dei conti e di tutti i prowedimenti riguardanti la sua gestione egli, dietro invito, interverrà alle sedute dei consigli amministrativi degli enti. per fomire chiarimenti e notizie. 11
Titolo V COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI COMITATI FORESTALI ED EFFICACIA DELLE LORO DELIBERAZIONI
Art.
186
- 193
(Omissis) (1). (1) Vedi, ora, le disposizioni contenute nellal.29 dicembre 1993, n. 580.
§
l'*
Prooztidenze a faoore della sughericoltura
L.Ir'^91211994,N.4. Disciplina e prolvidenze a favore della sughericoltura e modi{iche alla legge regionale 9 giugno 1989 n.37, concernente I'Disciplina e prowidenze a favore della sughericoltura e dell'industria sughericola". CAPO
I
INTERVENTI A FAVORE DELLA SUGHERICOLTURA
Art.
I
l.
Programma straordinario per la sughericoltura La Regione Autonoma della Sardegna tutela le piante da sughero e le
Art.5. Aggiornamento del programma pluriennale e della carta sughericola l. Gli Ispettorati ripartimentali del Corpo forestale e di vigilanza ambientale in seguito denominati Ispettorati forestali, di cui alla legge regionale 5 novembre 1985,n.26, comunicano ogni sei mesi alla Stazione sperimentale del sughero, i vincoli imposti e le attoizzazioni rilasciate in base alle disposizioni contenute nella presente legge. 2. Gli Ispettorati comunicano inoltre tutti i dati rilevati durante la loro attività necessari alla predisposizione degli aggiornamenti del programma pluriennale per lo sviluppo della sughericoltura e della carta sughericola.
sugherete quali componenti dell'ambiente, del paesaggio, dell'economia- e del patrimonio culturale dell'Isola e ne promuove lo sviluppo e la valorizzazione. 2. La Regione Autonoma della Sardegna promuove, anche tramite i propri enti strumentali, iniziative atte a valoizzare il prodotto sughero in tutte le sue ltilizzazioni, con particolare riferimento, alle opere pubbliche fnanziate
dall'Amministrazione regionale. 3. La Giunta regionale, sentito
petenti
in materia di
il parere delle Commissioni consiliari come industria, su proposta
agricoltura, ambiente
dell'Assessorato della difesa dell'ambiente, che si a+nzale per la formulazione della proposta della Stazione sperimentale del sughero, in athrazione dei programmi regionali di forestazione de1 Piano forestale nazionale previsto da1la legge 8 novembre 1986, n. 752, "Legge pluriemale per I'attuazione di interventi programmati in agricoltura", e dei tegolamenti comunitari in materia di forestazione, approva nel contesto de1 programma pluriennale formulato ai sensi della legge regionale 1" agosto 1975,n.33, e successive modificazioni, un programma straordinario pluriennale per lo sviluppo della sughericoltura. Il programma definisce organicamente gli obiettivi e le strategie di settore a breve, medio e lungo periodo, con particolare riguardo allo sviluppo dei processi di estrazione del sughero e alfincremento delle unità produttive e dell'occupazione. 11 programma straordinario si svolge in poli di intensificazione sughericoin territori di rilevante estensione compresi ne1la giurisdizione di uno o più comuni, interessati da una diffrisa presenza di piante da sughero, costituente soprassuoli puri o misti, coetanei o disetanei, nei quali mediante azione pro-
4.
CAPO
Art.6. Procedura per I'abbattimento delle piante da sughero 1. L'abbattimento delle piante da sughero, anche sparse, e lo sradicamento delle ceppaie ancora vitali, purché queste ultime siano presenti in misura non inferiore a 200 per ettaro, sono subordinati al rilascio di apposita a.uitorizzazione da parte dell'Ispettorato ripartimentale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale competente per territorio di cui alla legge regionale 5 novembre 1985, n. 26. 2. L'Ispettorato è tenuto a concedere o negare
Art.2-
Attività di formazione 1. Allo scopo di favorire la formazione di maestranze qualificate, sia per quanto conceme l'estrazione del sughero, sia per le fasi successive riguardanti la lavorazione e la trasformazione, ivi comprese le lavorazioni artistiche, la Giunta regionale inserisce nei piani pluriennali ed anrruali di formazione, di cui alla legge regionale 1'giugno 1979,t.47 (Ordinamento della formazione professionale in Sardegna), appositi corsi di formazione professionale. 2. L'attività di formazione si svolge nell'ambito dei poli di intensificazione sughericola di cui all'afiicolo 1.
Art.3. Contributi per la sughericoltura 1. Alla sughericoltura si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 39 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18. 2. L'Amministrazione regionale è attoÀzzata a concedere mutui a tasso agevolato relativamente alla quota di spesa non ammessa a contributo.
Art.4. Attuazione del Regolamento (CEE) 2080192 del 30 giugno 1992 1 . In attuazione del Regolamento (CEE) 2080192 del 30 giugno 1 992 che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo, lAmministrazione regionale è attorìzzata a concedere a favore della sughericoltura gli aiuti previsti dallo stesso Regolamento. Atal fine, ed in attuazione del Programma
straordinario per la sughericolhra, la Giunta regionale, sentita la Commissione con-
siliare competente in materia di agricoltura e ambiente, approva un progmmma regionale di aiuti ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (CEE)2080/92. 2.
Il programma previsto dal comma
1 è attuato nell'ambito dei
sificazione sughericola di cui all'articolo
1.
poli di inten-
l'attoizzaziote all'abbattimen-
to o allo sradicamento delle ceppaie entro 30 giomi dalla data di presentazione delle domande. 3. Se entro 30 giomi dalla data di presentazione delle domande l'Ispettorato non prorwede sulla domanda l'autorizzazione si intende concessa. 4. In caso di diniego dell'attoizzazione I'interessato, entro 30 giomi, può presentare ricorso all'Assessore regionale della difesa dell'ambiente. 5. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente è tenuto a prowedere sul ricorso entro 30 giomi dalla data di presentazione dello stesso.
1a,
gramrrrata, coordinata e costante è possibile conseguire un notevole inctemento della produzione sughericola, in termini di superfici e di produttività.
II
DISCPLINA DELLA SUGHERICOLTURA
Art,7, Sanzioni per I'abbattimento delle piante da sughero senza aatorizzazione 1. L'abbattimento di ciascuna pianta da sughero senza autorizzazione comporta una sanzione amministrativa pari al doppio, sia nella misura massima che nella misura minima, della sanzione prevista per I'abbattimento delle piante da sughero nelle prescrizioni di massima e di polizia forestale emanate in attuazione del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e teneni montani). 2. Lo sradicamento di ciascuna ceppaia senza autorizzazione comporta una sanzione amministrativa pari al doppio deila sanzione prevista per l'abbattimento di una pianta da sughero di diametro inferiore a 5 centimetri nella prescrizione di massima e di polizia forestale.
Art.8. Sanzioni per la recisione dei rami 1. E'vietato recidere rami dalle piante da sughero se da questo fatto derivi nocumento alla pianta. Si considera danneggiata la pianta allorché vengano recisi i cimali o rami in misura superiore ad 1i3 della chioma. 2.Laviolazior,e delle disposizioni contenute nel comma 1 comporta una sanzione amministrativa pari a quella prevista per zione di massima e di polizia forestale.
1a
recisione di rami nella prescri-
Art.9. Definizione di sughereta 1. Ai fini delle disposizioni contenute negli articoli 14,15,16,17, 18 e 19 della presente legge sono considerati sugherete i soprassuoli forestali costituiti in prevalenza da piante da quercia di sughero di qualsiasi età e sviluppo che presentino almeno uno dei seguenti requisiti: a) siano costituiti da piante da sughero, già demaschiate o meno, la cui copertura, effethrata dalle chiome, interessi più del 40 per cento della superficie sulla quale il popolamento vegeta sia presente e diffusa rimovazione in qualsiasi stadio di accrescimento; b) siano costituiti da soprassuoli forestali misti nei quali la quercia da sughero rappresenti più del 50 per cento della copertura totale del soprassuolo forestale;
,al
l\*lrrJ{)fi() r{}r?sl(1iÈ c) siano costituiti da ceppaie di quercia da sughero, degradate da azioni antropiche nei quali la densità media delle ceppaie non sia inferiore a 200 per ettaro; d) siano costituiti da soprassuoli forestati in cui siano presenti semenzali o giovani soggetti; naturali o di introduzione artificiale, in numero non inferiore a 600 per ettaro.
Art.
a) da lire 200.000 a lire 500.000 per ettaro, o sua frazione, di terreno interessato, nel caso di assenza dr aulorizzazione;
b) da lire 50.000 a lire 200.000 per ettaro, o sua frazione, di terreno interessato. nel caso di lavori eseguiti in parziale difformità dalle prescrizioni contenute nell' attorizzazior,e.
Art.
10.
Definizione di alberature sparse di sughero e formazioni di sughera degradate 1. Sono da considerarsi alberature e formazioni degradate a sughera quei soprassuoli costituiti da piante di quercia da sughero, di qualsiasi età e sviluppo, che presentino i seguenti requisiti: a) siano costituite da piante di sughera, già demaschiate o meno, la cui copertura reale effettuata da1la chioma interessi almeno il 20 per cento della superfrcie sulla quale il popolamento vegeta; b) i soprassuoli forestali misti nei quali la quercia da sughero rappresenti almeno il 20 per cento del1a copertura totale del soprassuolo forestale; c) i soprassuoli costituiti da ceppaie di quercia da sughero nei quali la densità media delle ceppaie non sia inferiore a 150; d) i soprassuoli in cui siano presenti semenzali o giovani soggetti, naturali o di introduzione artificiale, in numero non inferiore a 150 per ettaro.
Art. l.l. Individuazione delle sugherete 1. Gli Ispettorati ripartimentali delle foreste, anche su-richiesta dei privati o dei Comuni, propongono all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente I'individuazione prolvisoria delle sugherete così come definite dall'articolo 9
allequalisiapplicanoledisposizionicontenutenegliarticoli 14,15,16,17,18 e 19. 2. La proposta di individuazione è notificata al proprietario della sughereta
16.
Pascolo nelle sugherete 1. Il pascolo nelle sugherete è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'Ispettorato dipartimentale delle foreste competente per territoÀo. L'autorizzuione non è richiesta per il pascolo nelle sugherete in cui è in atto la coltura agraria o lo è stata negli ultimi cinque anni. 2. L'autorizzazione è concessa per un periodo non superiore ad un anno, rinnovabile tacitamente fino a cinque anni, e deve indicare il carico di bestiame ammissibile e le prescrizioni a cui attenersi. 3. Nelle sugherete disetanee con strato arbustivo chiuso e floristicamente diversificato può essere arttorizzato il pascolo continuo per cinque anni. 4. L'Ispettorato è tenuto a concedere o negare l'attoizzazione entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda. 5. Se entro 30 giomi dalla data di presentazione della domanda l'Ispettorato non prorvede, l'attorrzzazione si intende concessa. 6. In caso di diniego dell'attoizzazione finteressato, entro 30 giomi, può presentare ricorso all'Assessore regionale del1a difesa dell'ambiente. 7. Se entro 30 giorni dalla data di presentazione del ricorso I'Assessore non prorvede l' autorizzazione si intende concessa.
Art.17. Sanzione per pascolo non autorizzato 1. Le violazioni delle disposizioni contenute ne1 comma 1 dell'articolo 16 sono punite con una sanzione amministrativa da lire 4.000 a lire 10.000 per capo di bestiame introdotto nelle sugherete non aperte al pascolo, o per capi di bestiame eccedente il carico ammissibile indicato nell'autorizzaziote.
ed al Comune.
3. Entro 60 giomi dalla notifica i1 proprietario o il Comune possono inviare osservazioni all'Assessorato della difesa dell'ambiente, anche tramite gli Ispettorati dipartimentali delle foreste, e richiedere l'esclusione di determinate sugherete dai vincoli previsti dagli articoli 14, 15, 16, 17, 18 e 19. 4 Trascorso il termine per la presentazione delle osservazioni l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente con proprio decreto individua le sugherete alle quali si applicano 1e disposizioni contenute negli articoli 14, 15, 16, 17, 18 e 19.
Art.12, Prima individuazione delle sugherete e norma di salvaguardia 1. In sede di prima applicazione gli Ispettorati dipartimentali delle foreste procedono entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge alla proposta di individuazione delle sugherete di cui all'articolo 9. 2. Per un periodo di un anno dall'entrata in vigore della presente legge alle sugherete definite dall'afiicolo 9, ancorché non sottoposte al vincolo idrogeologico, si applicano le prescrizioni di massima e di polizia forestale.
Art.
13.
Priorità nella concessione di prowidenze a favore della sughericoltura prowidenze a favore della sughericoltura previste dall'articolo 3 e quelconcesse in attuazione del programma regionale di aiuti ai sensi del Regolamento (CEE) 2080192 sono concesse prioritariamente: a) alle sugherete di cui all'articolo 9; b) alle alberature sparse di sughere e formazioni di sughere degradate di cui all'articolo 10, situate nell'ambito dei poli di intensificazione sughericola. 1. Le
le
Art.14. Esercizio delle colture agrarie
ci
l. L'esercizio nelle sugherete delle colture agrarie e gli interventi agronomìconnessi, sono subordinati al rilascio di apposita attorizzazione
dell'Ispettorato dipartimentale delle foreste competente per territorio. 2. L'Ispettorato è tenuto a concedere o negare l'alutorizzaziorre entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda. 3. Se entro 30 giomi dalla data di presentazione della domanda l'Ispettorato non provvede sulia domanda l'attorizzazione si intende concessa. 4. In caso di diniego dell'aùtorizzazione I'interessato, entro 30 giomi, può presentare ricorso all'Assessore regionale della difesa dell'ambiente. 5. Se entro 30 giomi dal1a data di presentazione de1 ricorso I'Assessore non prorwede l' autoizzazione si intende concessa.
Art.
sughero. 3. Il decespugliamento consistente nella eliminazione dei cisteti puri derivati da pregresse attività agricolo-pastorali è consentito senza attorizzazione.
4. 11 decespugliamento delle strutture viarie diretto a facilitare le operazioni di estrazione del sughero è consentito senza autorizzazione. 5. L'Ispettorato è tenuto a concedere o negare l'attorizzazione entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda. 6. Se entro 30 giomi dalla data di presentazione della domanda I'Ispettorato non prowede, l'autorizzazlone si intende concessa. 7. In caso di diniego dell'a,otorizzazione I'interessato, entro 30 giomi, può presentare ricorso all'Assessore regionale della difesa dell'ambiente. 8. Se entro 30 giomi dal1a data di presentazione del ricorso I'Assessore non pror,wede, 1' a$orizzazione si intende concessa. 9. A1 fine di diminuire i danni provocati dagli incendi ed eliminare uno dei veicoli di propagazione dei medesimi, l'Amministrazione regionale è atrtorizzata ad erogare un contributo a fondo perduto ad ettaro, per il taglio dei cespugli e del sottobosco, in favore dei proprietari o possessori delle sugherete classificate ai sensi della presente legge. ll contributo è concesso previo rilascio di attestazione di regolare esecuzione dei lavori nei soli riguardi forestali, da parte del competente Ispettorato dipartimentale delle foreste.
Art.
15.
Sanzione per I'esercizio delle colture agrarie senza attorizzazione La violazione delle disposizioni contenute nel comma I dell'articolo 14 comporta una sanzione amministrativa: 1.
7/-
19.
Sanzioni per il decespugliamento e il dicioccamento non autorizzati 1. La violazione delle disposizioni contenute nel comma 1 dell'articolo l8 comporta una sanzione amministrativa: a) da lire 200.000 a lire 500.000 per ettaro di terreno interessato, nel caso di assenza dell'auto rizzazione ; b) da lire 50 000 a lire 200.000 per ettaro di terreno interessato, nel caso di
lavori eseguiti in parziale difformità dalle prescrizioni contenute nell'attorizzazione.
Art.
Art.
18.
Decespugliamento e dicioccamento 1. Il decespugliamento e i1 dicioccamento nelle sugherete sono subordinati al rilascio di apposita attoizzazione da parle de1l'Ispettorato dipartimentale delle foreste competente per territorio. 2. Il decespugliamento, inteso come estirpazione di cespugli e arbusti, è consentito senza autorizzazione nelle sugherete nell'anno di estrazione del sughero, o in quello precedente, al fine di facilitare le relative operazioni. Il decespugliamento in tal caso può essere praticato solamente attomo alle piante da sugbero già demaschiate e nella misura necessaria alle operazioni di estrazione del
20.
Demaschiatura
l. Le operazioni di demaschiatura devono
essere praticate in maniera da non
superare due volte la circonferenza soprascorza misurata alla altezza 1,30 da terra ed accertato in un minimo di centimetri 60.
di metri
2. Le successive decortiche possono essere eseguite adaltezzanon superiore a tre volte queila della circonferenza soprascorza misurate come dianzi specihcato.
2. Per quanto concerne le sanzioni amministrative previste sia dall'articolo 26 della legge 30 dicembre 1923, r. 3267 , per le zone sottoposte a vincolo idrogeologico e sia dalla presente legge si applicano quelle più elevate.
Art.
Art.21. Sanzione per la demaschiatura irregolare 1. La violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 20 comporta una sanzione amministrativa da lire 30.000 a lire 300.000 per ciascuna pianta.
Lrt.22. Estrazione del sughero 1. L'estrazione del sughero non è consentita per
Art.
tumi inferiori a 10 anni.
23.
Sanzione per I'estrazione irregolare del sughero 1. La violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2 comporta una sanzione amministrativa da lire 30.000 a lire 300.000 per ciascuna pianta.
Lrt.24. Estrazione del sughero di età inferiore ai 10 anni 1. L'estrazione del sughero di età inferiore ai 10 anni può essere attorizzata dall'Ispettorato dipartimentale delle foreste competente per territorio soltanto quando ragioni fisiologiche e particolari quali il passaggio di incendio, progetto di ricostituzione boschiva, predisposizione del piano di assestamento lo consiglino agli effetti del ripristino della produttività delle piante. 2. L'Ispettorato è tenuto a concedere o negare l'attoizzazione entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda. 3. Se entro 30 giomi dalla data di presentazione della domanda I'Ispettorato non prorwede l'a:utorizzazione si intende concessa. 4. In caso di diniego dell'arfiorizzazione I'interessato, entro 30 giomi, può presentare, ricorso all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente. 5. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente è tenuto a provvedere sul ricorso entro 30 giorni dalla data di presentazione dello stesso.
Art.25. Modalità dell'operazione di decortica 1. L'operazione
di decortica deve
essere condotta a regola d'ar1e e cioè serza
arrecare lesioni haumatiche di qualsiasi tipo al fellogeno o "mammina". 2. Le violazioni delle disposizioni contenute nel comma I sono punite con sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 300.000 per ciascuna pianta.
1a
1. Sono fatti salvi i vincoli di tutela ambientale, e le relative procedure autorizzatorie, previsti dalla legge n. 43 1 del 1 985 "Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge2T giugno, 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale". 2. Le piante da sughero che rivestono particolare interesse naturalistico o ambientale, anche se isolate, potranno essere classificate come monumento naturale e come tali non potranno essere sottoposte a tagli. La classificazione awiene con prowedimento dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, anche su motivata proposta degli Ispettorati ripartimentali delle foreste o degli enti locali, notificato ai proprietari ed al sindaco del Comune interessato che prorwede alla pubblicazione nell'Albo Pretorio per quindici giomi consecutivi. Contestualmente alla emanazione del prolwedimento I'Assessore della difesa dell'ambiente determina la somma doluta al proprietario a titolo di rndennizzo, che non può essere inferiore al prezzo di macchiatico corrente per la specie. 3. Il taglio, il danneggiamento e lo sradicamento di piante da sughero classificate e dichiarate monumento naturale costituiscono violazione e come tali soggiaciono alle sanzioni previste dalle norme in materia di tutela ambientale. 4. Potrà essere autorizzato il taglio delle piante da sughero classificate ai sensi del presente articolo, con pror,wedimento dell'Assessore della difesa delI'ambiente. solamente nelf ipotesi che la pianta abbia esaurito le funzioni vitali. L'accertamento è effettuato dagli Ispettorati dipartimentali delle foreste.
Art.31. Competenza ad irrogare le sanzioni 1. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente è competente a irrogare le sanzioni amministrative previste dalla presente legge. 2. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, con proprio decreto, individua le prestazioni sostitutive delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 24, comma 4, della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40 "Norme sui rapporti fra i cittadini e I'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa". 3. I procedimenti amministrativi relativi alla irrogazione di sanzioni per violazione delle disposizioni contenute nel Capo II della presente legge sono sospesi fino all'entrata in vigore del decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente previsto nel comma 2.
Art.32.
Art.26. Revoca delle artorizzazioni Le attorizzazioni previste nevi precedenti articoli possono essere revocati con provvedimenti motivati: a) in caso di violazione delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni; b) in caso di violazione delle disposizioni della presente legge; c) in caso di tagli generali o parziali; d) in caso di incendi; e) a causa di soprar,venute esigenze silvo-coltmali. 1.
Art.27. Periodo di estrazione del sughero 1. L'estrazione del sughero è consentita esclusivamente nel periodo indicato
da apposito decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente. In assenza del decreto I'estrazione del sughero è consentita dal 1'maggio al 30 settembre. 2. Il decreto emanato su proposta degli Ispettori forestali, sentita la Stazione sperimentale del sughero, terrà conto delle diversità macro e micro-climatiche che influenzano il distacco della corteccia. 3. Coloro che intendono compiere estrazioni di sughero devono dare awiso alla slazione forestale competenle per territorio. 4. La violazione del1e disposizioni contenute nel comma 1 comporta una sanzione amministrativa da lire 30.000 a lire 300.000 per ciascuna pianta. 5. La violazione della disposizione contenuta ne1 comma 3 comporta una sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 100.000.
Art.
28.
Recidiva 1. La misura delle sarzioni previste dagli articoli 7, 8, 9, 1 5, 17, 19, 21,23, 25 e 27 sono raddoppiate a carico di coloro nei cui confronti sia stata accertata definitivamente una violazione delle disposizioni contenute nel Capo II della
30.
Vincoli di tutela ambientale previsti dalla legge 8 agosto 1985. n.431
Norma transitoria 1. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano anche alle violazioni, ed ai relativi procedimenti amministrativi, delle disposizioni contenute nel Capo II del1a legge regionale 7 giugno 1989, n. 3'Ì , (Disciplina e prowidenze a favore della sughericoltura e dell'industria sughericolà1. purché i relativi prolwedimenti non siano ancora definitivi.
Art.33. Esclusione e revoca delle prowidenze 1. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, con prowedimento motivato, può negare o revocare, per un periodo sino a 10 armi la concessione delle pror.videnze previste nel Capo I a favore di soggetti nei cui confronti siano state definitivamente accefiate le violazioni delle disposizioni contenute negli articoli precedenti.
Art.34. Concessione delle prowidenze 1. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente assegna agli lspettorati ripartimentali del Corpo forestale e di vigilanza ambientale le disponibilità del bilancio regionale per la concessione delle prolwidenze previste dal Capo I della presente legge, sulla base dei programmi di ripartizione approvati ai sensi dell'articolo 4, lett. l), della legge regionale 7 gennaio 197'7, t. 1. 2. Per I'assunzione degli impegni e I'ordinazione dei pagamenti concementi la concessione delle prorwidenze, I'Assessore regionale della difesa dell'ambiente autorizza apertue di credito a favore dei funzionari preposti a detti uffici,ntllizzabili mediante I'emissione di ordinativi intestati ai beneficiari. 3. L'emissione di ordinativi superiori alla somma di lire 600.000.000 deve essere preventivamente autorizzata dall'Assessore regionale della difesa delI'ambiente.
CAPO
III
DISPOSZIONI FINANZIARIE
presente legge.
Art.29. Sanzioni previste da altre norme 1. Sono fatte salve le altre sanzioni in materia forestale ed ambientale previste dalla legislazione naziorale e regionale.
No.,,utlluiiiu'iu 1.
Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in
lire 1.000.000.000 annue e gravano sui capitoli 05034/0 I e 05034102 dei bilanci della Regione per gli stessi anni.
,rI
Nolizicric Foresfaie 2. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli armi 1995 -1996 sono introdotte 1e seguenti variazioni: (Omissis). 3. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge a decorrere dalL'anno 1997, pari a lire 1.000.000.000. si fa fronte con quota del maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.
CAPO
ry
DISPOSZIONI F'INALI Art.36. Regolamento di attuazione 1. La Giunta regionale, entro 90 giorni dalla pubblicazione della legge, presbnta al Consiglio regionale per la sua approvazione la proposta del regolamen-
to di attuazione della
stessa.
Art.37. Revoca delle prowidenze 1. Le prowidenze previste dalla presente legge sono revocate con prowedimento dell'Assessore regionale competente se i beneficiari delle stesse non applicano le disposizioni in materia di sicurezza degli impianti ed i contratti collettivi di lavoro in vigore nel settore.
Art.38. AttivitĂ informativa 1. Gli Ispettorati dipartimentali curano che le disposizioni della presente legge siano portate a conoscenza degli interessati attraverso campagne mirate di prevenzione e informazione.
Art.39. Abrogazione 1. Sono abrogati i Capi I e II, e I'articolo 45 della legge regionale 9 giugno 1989, r. 37 , concernente "Disciplina e prowidenze a favore della sughericoltura e dell'industria sughericola".
Art.40.
.
Urgenza 1. La presente legge è dichiarata ugente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto ed entra in vigore il giomo della suapubblicazione.
&
l'u
ln seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 26 del 23 03 L966 fu dichiarato incostituzionale I'art. 1.1. del R.D.L. n. 3267/L923 "Il Comitato, nel determinare le norme di polizia forestale, stabilirà anche le pene per i trasgressori, senza eccedere i limiti fissati dall'art. 434 del codice penale" , in quanto la
sanzione penale può essere stabilita solo con legge dello Stato. scopo di garantire un adeguato apparato sanzionatorio alle Prescrizioni di massima e di polizia forestale uennq pertanto, emanata la legge 09 10 L967, n. 950 che preaedeoa le sanzioni penali e quelle amministratioe per i trasgressori delle norme di
Allo
polizia forestale.
Gli illeciti penali, infine, sono stati trasformati nistratizsi con la legge 24 11. 1.98L, n. 689.
in
illeciti ammi-
Claudio Maullu
L.9ll0l
1967, N. 950
SAIIZIONI PER I TRASGRESSORI DELLE NORME DI POLIZIA FORESTALE. (in Gazz. Uff ., 27 ottobre, n. 269).
Art.
1.
Per 1a violazione delle norme dipolizia forestale contenute nei regolamenti di cui all'art. 10 del R.D. 30 dicembre 1923,rt.3267, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di Euro 2 e massima di Euro 5, e con un minimo in ogni caso di Euro 2 (1), per: a) ogni pianta o ceppaia sradicata e per ogni pianta potata in violazione ai suddetti regolamenti; b) ogni pianta, ramo o cimale destinato ad "albero di Natale" tmsportato o commerciato senza il permesso o contrassegno regolamentare; c) ogni pianta non tagliata o ceppaia non estratta in violazione alle norme dei regolamenti concementi i boschi affetti da malattie; d) ogni pianta o ceppaia di castagno non tagliata o riceppata in violazione alle norme dei regolamenti relative' alla lotta antiparassitaria; e) ogni capo di bestiame immesso in violazione ai divieti di pascolo stabiliti dai regolamenti medesimi. Qualora si tratti di bestiame ovino il limite minimo del1a sanzione di cui a1 primo comma è ridotto aBuro 2 e il limite massimo a Euro 5; f) la mancata denuncia per inosservanza delle norme concementi i terreni arbustali e cespugliati. (1) Le sanzioni sono state così elevate dall'articolo 114, secondo comma, della L. 24 novembre 1981, n" 689
{rt.2.
Per le violazioni delle norme di polizia forestale contenute nei regolamenti di cui al precedente articolo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di Euro 2 e massima di Euro 5, e con un minimo in ogni caso di Euto 2(1), per: a) ogni pianta o ceppaia, abbattuta in contrasto con le norme dei regolamenti relative alle modalità dei taglil b) ogni ceppaia non rinnovata in violazione delle norme dei regolamenti relative ai cedui senza matricine; c) ogni ceppaia non rigovemata in violazione alle norme dei regolamenti relative alle operazioni colturali dei boschi cedui; d) ogni ara o sua frazione, in caso di inosservanza delle norme dei regolamenti relative all'allestimento e sgombero delle tagliate e al ripristino dei boschi
distrutti o deteriorati. (l) Le sanzioni sono state così elevate dall'articolo 114, secondo comma, della L. 24 novembre 1981, n" 689
Art.3. Per le violazioni alle norme di polizia forestale contenute nei regolaniLenti di cui all'art. 10 del R.D. 30 dicembre 1923,n.3267, diverse da quelle indicate negli articoli precedenti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di lire 4.000 e massima di
lire 10.000(1).
(1) Queste sanzioni sono state aumentate de lire 100.000 (ora Euro 51) a lire 1.000.000 (ora Euro 516) dall art. 11 marzo della L. 1 maruo 1975 n"47 e dall'art. 1 della L. 4 agosto 1984, n' 424per qtrarlto conceme gli incendi boschivi.
"l.
iV*iiziorio f,ore.slsle
Pur non rappresentando il primo esempio di depenalizzazione, la legge n. 689/81 costituisce un momento fondamentale nell'ordinamento giuridico italiano, in quanto introduce un sistema punitizso alternatiuo a quello penale, omogeneo per procedure e preciso nelle sue garanzie difensioe. Disciplina complessa e poliedica, quella scaturente daiprimi due
titoli dellq norma in discorso, è indubbiamente caratterizzata dalI'intrecciarsi di una pluralità di discipline (penali, procedurali, ciaili, amministratioe) che, alla fine, danno aita ad un sistema nuoro, cqratterizzato da numerosi momenti di originalità. Nel latsoro del Forestale, la legge n. 689/81 rappresenta un momento centrale, in cui le capacità professionali del singolo aengono testate e, in qualche misltra, sollecitate dnl rapporto diretto che si crea fra trasgressore ed agente accertante. Claudio Maullu
,,r1'"'.fl1'Jl3:,'#;X'j,"," (in Suppl. ordinario allaGazz. Uff., 30 novembre,n.329). ( Estratto) (l) (2) (3) (4) (5) (6). (1) Vedi l. 25 giugno 1999, n.205 e d.lg. 30 dicembre 1999, n. 50'7. (2) Il riferimento a soprattasse e/o a pene pecuniarie, nonché ad ogni altra sanzione amministrativa, ancorché diversamente denominata, contenuto nel presente prowedimento, è sostituito con il riferimento alla sanzione pecuniaria di uguale importo (art. 26, comma 1, d.lg. I 8 dicembre 1991, n. 47 2). I riferimenti eventualmente contenuti nelle singole leggi di imposta a disposizioni abrogate si intendono effettuati agli istituti e alle previsioni corrispondenti risultanti dal citato d,.19. 472/1997. Salvo diversa espressa previsione, i procedimenti di irrogazione delle sanzioni disciplinati dal citato d,.lg.47211997, si applicano all'irrogazione di tutte le sanzioni tributarie nonpenali (ar1.26, comma 1, d.lg. 18 dicembre 1997, n. 472). (3) A partire dal 1' gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale o amministrativa espressa in lire nel presente prolvedimento si intende espressa anche in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. A decorrere dal 1' gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nel presente prolwedimento è tradotta in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. Se tale operazione di conversione produce un risultato espresso anche in decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali (arl. 51, d.lg. 24 giryno 1998, n. 213). ( ) Il d.1g. 19 febbraio 1998, n. 51, ha soppresso I'uffrcio del pretore e, fuori dai casi espressamente previsti dal citato decreto, le relative competenze sono da intendersi trasferite al tribunale ordinario. Lo stesso decreto ha soppresso I'uflicio del pubblico ministero presso la pretura circondariale e ha proweduto a trasferime le relative funzioni all'u{ficio del pubblico ministero presso il tribunale ordinario. Inoltre, qualora il presente prowedimento attribuisca funzioni amministrative altemativarnente al pretore e ad organi della PA., le attribuzioni pretorili si intendono soppresse; sono altresì soppresse le funzioni amministrative di altre autorità giurisdizionali, eccezion fatta per il giudice di pace, se attribuite in via altemativa tanto al pretore che ad organi della P.A. Inoltre il potere del pretore di rendere esecutivi atti emanati da autorità amministrative è soppresso e gli atti sono esecutivi di diritto. Infine, qualora il presente prorwedimento preveda I'obbligo di determinati soggetti di rendere giuramento innanzi al pretore per I'esercizio di attività, questo si intende reso innanzi al sindaco o ad un suo delegato. (5) A decorrere dalla data di nomina del primo govemo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del d.lg. 30 luglio 1 999, n. 300, le prefetftrre sono trasfomate in uffici territoriali del govemo; il prefer
to preposto a tale ufficio nel capoluogo della regione assume anche le funzioni di commissario del govemo (art. 11, d.lg. 300/1999, cit.).
(6) In luogo di Ministro/Ministero di grazia e giustizia
leggasi
Ministro/Ministero della giustizia ex d.p.r. 13 settembre 1999.
Articolo I Principio di legatità. Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltaato nei casi e per i tempi in esse considerati.
Articolo 2 Capacità di intendere e di volere. Non può essere assoggettato a sarzione amministrativa, chi al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto ami o non aveva, in base
lu*
Foresicrli: ieti, ctggi
ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere, saivo che lo stalo di incaoacità non derivi da sua coloa o sia stato da lui preordinato.
Fuori dei casi firevisti dall'ultima parte del'precedente comma.-della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
Articolo 3 Elemento soggettivo. Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, I'agente non
è
responsabile quando I'errore non è determinato da sua colpa.
Articolo 4 Cause di esclusione della responsabilità. Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima owero in stato di necessità o di legittima difesa. Se la violazione è commessa per ordine dell'autorità, della stessa risponde il pubblico uffrciale che ha dato I'ordine. I comuni, le province, le comunità montane e i loro consorzi, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficetua (IPAB), gli enti non commerciali senza scopo di lucro che svolgono attività socio-assistenziale e le istituzioni sanitarie operanti nel Servizio sanitario nazionale ed i loro amministratori non rispondono delle sanzioni amministrative e civili che riguardano l'assunzione di lavoratori, le assicurazioni obbligatorie e g1i ulteriori adempimenti, relativi a prestazioni lavorative stipulate nella forma del contratto d'opera e successivamente riconosciute come rapporti di lavoro subordinato, purché esaurite alla data del 31 dicembre 1997 (l). (1) Comma aggiunto dall'art. 31, 1. 23 dicembre 1998, n. 448.
Articolo
5
Concorso di persone. Quando più persone concorono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente sta-
bilito dalla
1egge.
Articolo 6 Solidarietà. Il proprietario della cosa che servi o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, I'usufruttuario o, se tmttasi di bene immobile, i1 titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con I'autore della violazione al pagamento della somma da questo do!'ìrta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà. Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaicata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con I'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto, impedire il fatto. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o I'ente o f imprenditore è obbligato in solido con I'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta. Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per I'intero nei confronti dell'autore della violazione.
Articolo 7 Non trasmissibilità dell'obbligazione' La obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi.
Articolo 8 Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono, sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per 1a violazione più grave, aumentata sino a1 triplo. Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche ìn tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie (1). La disposizione di cui al precedente comma si applica anche a1le violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 2 dicembre 1985, n. 688, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato (1). (1) Comma aggiunto dall'art. l-sexies, d.l. 2 dicembre 1985, n. 688, conv. in l. 3l gennaio 1986, n. 11.
Articolo 8 Bis Reiterazione delle violazioni. Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei cinque armi successivi alla commissione di una violazione amministra-
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tiva, accertata con prowedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accerlate con unico provvedimento esecutivo. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeileità o caratteri fondamentali comuni. La reiterazione ò specifica se è violata la medesima disposizione. Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono cofirmesse in tempi rar.ryicinati e riconducibili ad una programmazione unilaria. Lareiteruzione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce. Essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta. Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando il prowedimento che accerta la violazione precedentemente cofitmessa sia divenuto definitivo. La sospensione è disposta dall'autorità amministrativa competente, o in caso di opposizione dal giudice, quando possa derivare grave danno. Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il prowedimento che accerta la precedente violazione è annullato (1). (1) Articolo aggiunto dall'art.94, d.lg. 30 dicembre 1999, n. 507.
Articolo 9 Princìpio di specialità. Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale.
Tuttavia quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale o delle province autonomo di Trento e di Bolzano che preveda una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale, salvo che quest'ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali. Ai fatti puniti dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e swcessive modificazioni ed integrazioni, si applicano soltanto le disposizioni penali, anche quando i fatti stessi sono puniti con sanzioni amministrative previste da disposizioni speciali in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande (1). (1) Comma così sostituito dall'art. 95, d.lg. 30 dicembre 1999, n. 507.
Articolo
10
Sanzione amministrativa pecuniaria e rapporto tra limite minimo e limite massimo. La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma non inferiore a lire dodicimila e non superiore a lire venti milioni. Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo (1). Fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non può, per ciascuna violazione superare il decuplo del minimo. (1) Comma così modificato dall'art.96, d.lg. 30 dicembre 1999, n. 507.
Articolo
11
Criteri per I'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.
Articolo 12 Ambito di applicazione. Le disposizioni di questo Capo si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, anche quando questa sanzione non è prevista in sostituzione di una sanzione penale. Non si applicano alle violazioni disciplinari.
Articolo
13
Atti di accertamento. Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per I'accertamento delle violazioni di rispeuiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica. Possono altresi procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro allapolizia giudiziaria. È semp.e disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo
u' ln
I{otizicrri* Fcresi*le posto in circolazione senza che per 1o stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione. All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti g1i elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa attorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma delI'articolo 333 e del primo e secondo comma dell'articolo 334 del codice di procedura penale (1). È fatto salvo I'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi
vigenti.
(l)
Ora artt. 250 e 251 c.p.p.
Articolo 14 Contestazione e notificazione, La violazione, quardo è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dolrrta per la violazione stessa. Se non è a\.venuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi de1la violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giomi e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi al1'autorità competente con prolwedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la lorma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma delI'articolo 22 per 11 giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.
Articolo 15 Accertamenti mediante analisi di campioni. Se per l'accertamento della violazione sono compiute analisi di campioni, il dirigente del laboratorio deve comunicare alfinteressato, amezzo di lettera racco-
mandata con awiso di ricevimento, I'esito dell'analisi. L'interessato può chiedere la revisione dell'analisi con la partecipazione di un proprio consulente tecnico. La richiesta è presentata con istanza scritta all'organo che ha prelevato i campioni da analizzarc, nel termine di 15 giomi dalla comunicazione dell'esito della prima analisi, che deve essere allegato all'istanza medesima (1) . Delle operazioni di revisione dell'analisi è data comunicazione alf interessato almeno dieci giomi prima del loro inizio. I risultati della revisione dell'analisi sono comunicati all'interessato amezzo di lettera raccomandata con awiso di ricevimento, a cura del dirigente del laboratorio che ha eseguito la revisione dell'analisi. Le comunicazioni di cui al primo e al quarto comma equivalgono alla contestazione di cui al primo comma dell'articolo 14 ed i1 termine per il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 decorre dalla comunicazione dell'esito della prima analisi o, quando è stata chiesta la revisione dell'analisi, dalla comunicazione dell'esito della stessa. Ove non sia possibile effettuare la comunicazione all'interessato nelle forme di cui al primo e al quarto comma, si applicano le disposizioni dell'articolo 14. Con il decreto o con la legge regionale indicati nell'ultimo comma dell'art. 17 sarà altresì fissata la somma di denaro che il richiedente la revisione dell'analisi è tenuto a versare e potranno essere indicati, anche a modifica delle vigenti disposizioni di legge, gli istituti incaricati della stessa analisi (2). (1) Vedi, anche, I'articolo 20 del D.P.R. 29 htglio 1982,n. 571 (2) L'impofto da versare per ogni richiesta di revisione di analisi alla competente tesoreria provinciale dello Stato è stato elevato a euro 94,53 dal D.M. 4 marzo 2002, e da ultimo, a euro euro 97,08 dal D.M. 31 maruo 2003.
.
Articolo 16 Pagamento in misura ridotta.
E ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari allaterzaparte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giomi dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione (1). Nei casi di violazione [del testo unico delle norme sulla circolazione stradale e] dei regolamenti comunali e provinciali continuano ad applicarsi, [rispettiva-
lat I
I I
mente I'art. 138 del testo unico approvato con D.PR. 15 giugno 1959,
n.393,
conlemodificheapportatedall'art. 11 dellaL. 14 febbraio 1974,n.62,e1l'art. 107 del testo unico delle leggi comunali e provinciali approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383 (2).
Il pagamento in misùrà ridotta
è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano I'oblazione. (1) Comma così modificato dall'art.52, d.lg. 24 giugno 1998, n. 213. (2) Comma abrogato, a decorrere da1 1" gennaio 1993, dall'art. 231, d.lg. 30 aprlle 1992, n.285, p* la parte relativa al testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con d.p.r. 15 giugno 1959, n. 393.
Articolo 17 Obbligo del rapporto. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato 1a violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nelL'art. 24, deve presentare mpporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufhcio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto (i). Deve essere presentato al prefetto i1 rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 17 40 (2), e dalla L. 20 giugno 1935, n. l349,sui servizi di trasporto merci.
Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente.
il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco. L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione. Il funzionario o I'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'articolo 13 deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a nofina dei precedenti commi, inviandole i[ processo verbale di sequestro. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giomi dalla pubblicazione delia presente legge, in sostituzione del D.P.R. 1 3 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffrci periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza (1). Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità relative alla esecuzione del sequestro previsto dall'articolo 13, al traspofto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, prowederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente (3). (1) Vedi il d.p.r.29luglio 1982, n. 571. (2) Prorvedimenti abrogati dall' art. 231, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285. (3) Vedi il d.p.r. 30 dicembre 1995,n. 582. Per 1e violazioni dei regolamenti provinciali e comunali
Articolo 18 Ordinanza-ingiunzione. Entro il termine di trenta giomi dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norna dell'articolo 17 scriui difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità. L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dor,uta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto. Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso prowedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca. I1 pagamento è effettuato
all'uffrcio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giomi dalla notificazione di detto prorvedimento, eseguita nelle forme previste dall'articolo 14; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giomo, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza. Il termine per il pagamento è di sessanta giomi se I'interessato risiede a1l'estero. La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione può essere eseguita dall'uf6cio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 (1). L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia I'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui I'opposizione è proposta, con il passaggio in giu-
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dicato della sentenza con la quaie si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso orooosto awerso la stessa. (1.1'Cornma aggiunto dall'art. 10, 1.3 agosto 1999. n.265.
Articolo 19 Sequestro. Quando si è proceduto a sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione all'autorità indicata nel primo comma dell'articolo 18, con atto esente da bollo. Sull'opposizione la decisione è adottata con ordinarza motivata emessa entro il decimo giomo successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro questo termine, I'opposizione si intende accolta. Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo, I'autorità competente può disporre la restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria. Quando I'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere effrcacia se non è emessa ordinanza-irtgitnzione di pagamento o se non è disposta la confisca entro due mesi dal giomo in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è awenuto il sequestro.
Articolo 20 Sanzioni amministrative accessorie. L'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice penale con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'articolo 24, può applicare, come sanzioni amminishative, quelle previste dalle leggi vigenti, per le singole violazioni, come sanzioni penali accessorie, quando esse consistono nella privazione o sospensione di facoltà, e diritti derivanti da prolvedimenti dell'amministrazione. Le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che è pendente il giudizio di opposizione contro il pror,vedimento di condanna o, ne1 caso di connessione di cui all'articolo 24, frno a che il prowedimento stesso non sia divenuto esecutivo. Le autorità stesse possono disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o firono destinate a commettere la violazione e debbono disporre 1a confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento. È sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, 1a fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o I'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento. La disposizione indicata nel comma precedente non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o I'alienazione possono essere consentiti mediante autoizzazione amministrativa.
Articolo 21 Casi speciali di sanzioni amministrative accessorie. Quando è accertata la violazione del primo comma dell'articolo 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è sempre disposta la confisca del veicolo a motore o del natante che appartiene alla persona a cui è ingiunto il pagamento, se entro il termine fissato con l'ordinanza-ingiunzione non viene pagato, oltre alla sanzione pecuniaria applicata, anche il premio di assicurazione per almeno sei mesi. Nel caso in cui sia proposta opposizione owero I'ordinanza-ingiunzione, il termine di cui al primo comma decorre dal passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta I'opposizione or.vero dal momento in cui diventa inoppugnabile I'ordinanza conla quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato i1 prowedimento opposto olrrero viene dichiarato inammissibile il ricorso proposto awerso la stessa. Quando è accertata la violazione dell'ottavo comma dell'articolo 58 del testo unico delle norme sul1a circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, è sempre disposta la confisca del veicolo (1). Quando è accertata la violazione del secondo comma dell'articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n.283, è sempre disposta la sospensione della licenza per un periodo non superiore a dieci giomi. (1) La Corte costituzionale, con sentenza 27 otlobre 1994, n. 371, ha dichiarato I'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui prevede la confisca del veicolo privo della carta di circolazione, anche se già immatricolato.
Articolo 22 Opposizione alI'ordinanza-ingiunzione. Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione individuato a norma dell'articolo 22-bis, entro il termine di trenta giomi dalla notificazione de1 prowedimento (1). Il termine è di sessanta giomi se finteressato risiede all'estero. L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata I'ordinanza noti-
ficata.
Il ricorso
deve contenere altresì, quando I'opponente non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito (1).
agq; s, o:',l,urii
Se manca f indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o Ìa
elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria. Quando è stato nominato un procuratore, le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi confronti secondo le modalità stabilite dal codice di procedura civile. L'opposizione non sospende I'esecuzione del prolvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile (1) (2). (1) Comma così modificato dall'art. 9'7 , d.lg. 30 dicembre 1999, n. 507. (2)LaCorte costituzionale, con sentenza 24 febbraio 1992,t.62, ha dichiarato I'illegittimità costituzionale del presente articolo, in combinato disposto con l'arl. 122 c.p.c., nella parte in cui non consentono ai cittadini italiani apparteilenti alla minoranza linguistica slovena nel processo di opposizione ad ordinanze-
ingiunzioni applicative di sanzioni amministrative davanti al pretore avente competenza su un territorio dove sia insediata la predetta minoranza, di usare, su loro richiesta, la lingua matema nei propri atti, usufruendo per questi della traduzione nella lingua italiana, nonché di ricevere tradotti nella propria lingua gli atti dell'autorità giudiziarìa e le risposte della controparte. Articolo 22 Bis Competenza per il giudizio di opposizione. Salvo quanto previsto dai commi seguenti, l'opposizione di cui all'articolo 22 si propone davanti al giudice di pace. L'opposizione si propone davanti al hibunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concemente disposizioni in materia: a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro; b) di previdenza e assistenza obbligatoria; c) urbanistica ed edilizia; d) di tutela dell'ambiente dalliinquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette; e) di igiene degli alimenti e delle bevande; f1
di società e di intermediari fnanziari;
g) hibutaria e valutaria. L'opposizione si propone altresì davanti al tribunale: a) se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a lire trenta milioni; b) quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a lire trenta milioni; c) quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933,n.1736, dal1a legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Restano salve le competenze stabilite da diverse disposizioni di legge (1). (1) Articolo aggiunto dall'art. 98, d.lg. 30 dicembre 1999, n. 507.
Articolo 23 Giudizio di opposizione. giudice, se il ricorso è proposto oltre il termine previsto dal primo comma delI'articolo 22, ne dichiara finammissibilità con ordinarza ricorribile per cassa-
11
zione. Se il ricorso è tempestivamente proposto, il giudice fissa I'udienza di comparizione con decreto, steso in calce al ricorso, ordinando all'autorità che ha emesso il prolwedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giomi prima della udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della vioiazione. I1 ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e all'autorità che ha emesso I'ordinanza. Tra il giomo della notificazione e I'udienza di comparizione devono intercorrere i termid previsti dall'articolo 163-bis del codice di procedura civile (1). L'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente; I'autorità che ha emesso I'ordinanza può awalersi anche di funzionari appositamente delegati. Se alla prima udienza I'opponente o il suo procuratore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza ricorribile per cassazione, convalida il prowedimento opposto, ponendo a carico dell'opponente anche 1e spese successive all'opposizione (2). Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d'ufficio, imezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli. Appena terminata f istruttoria il giudice invita le pafii a precisare le conclusioni ed a procedere nella stessa udienza alla discussione della causa, pronunciando subito dopo 1a sentenza mediante lettura del dispositivo. Tuttavia, dopo la precisazione delle conclusioni, il giudice, se necessario, concede alle parti un termine non superiore a dieci giomi per il deposito di note difensive e rinvia la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza. (i,,
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Il giudice può anche redigere
e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione della sentenza, che è subito dopo depositata in cancelleria. A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti si prowede d'ufhcio. Gli atti del processo e 1a decisione sono esenti da ogni tassa e imposta. Con la sentenza il giudice può rigettare I'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte I'ordinarza o modificandola anche limitatamente all'entità della sanzione doluta. Nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si appiica l'artico1o 113, secondo comma, del codice di procedura civile (3).
Il giudice accoglie I'opposizione quando non vi sono prove sufhcienti della responsabilità dell'opponente. La sentenza è inappellabile ma è ricorribile per cassazione (4) (5). (1) Comma così sostituito dall'art.99, d.lg. 30 dicembre 1999,n.507. (2) La Corte costituzionale, con sentenza 5 dicembre 1990, n. 534, ha dichiarato f illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui prevede che il pretore convalidi il prowedimento opposto in caso di mancata presentazione dell'opponente o del suo procuratore alla prima udienza serza addurre alcun legittimo impedimento, anche quando I'illegittimità del prowedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 18 dicembre 1995,n.501, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale comma, nella parte in cui prevede che il pretore convalidi il prowedimento opposto in caso di mancata presentazione dell'opponente o del suo procuratore alla prima udienza senza addurre alcun legittimo impedimento, anche quando I'amministrazione irrogante abbia omesso il deposito dei documenti di cui al secondo comma. (3) Comma così modihcato dall'art. 99, d.lg. 30 dicembre 1999, n. 507 . (4) La Cofte costituzionale, con sentenza 24 febbraio 1992, n. 62, ha dichiarato I'illegittimità costituzionale del presente articolo, in combinato disposto con l'art. 122 c.p.c., nella parte in cui non consentono ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena nel processo di opposizione ad ordinanzeingiunzioni applicative
di sanzioni amministrative davanti al pretore
avente
competenza su un territorio dove sia insediata la predetta minoranza, di usare, su loro richiesta, la lingua matema nei propri atti, usufruendo per questi della traduzione nella lingua italiana, nonché di ricevere tradotti nella propria lingua gli atti dell'autorità giudizia.ria e 1e risposte della controparte. (5) Nel presente articolo la parola "pretore" è stata sostituita daila parola "giudice" dall'art. 99, d.lg. 30 dicembre 1999, n. 507. Articolo 24 Connessione obiettiva con un reato. Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato, e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa. Se ricorre l'ipotesi prevista dal precedente comma, il Bpporto di cui all'articolo 17 è trasmesso, anche senza che si sia proceduto alla notificazione prevista dal secondo comma dell'arlicolo 14, alla autorità gitdiziaria competente per il reato, la quale, quando invia la comunicazione giudiziaria, dispone la notifica degli estremi del1a violazione amministrativa agli obbligati per i quali essa non è awenuta. Dalla notifica decorre il termine per i1 pagamento in misura ridotta. Se I'autorità giudiziaria non procede ad istruzione, il pagamento in misura ridotta può essere effettuato prima dell'apertura del dibattimento. La persona obbligata in solido con I'autore della violazione deve essere citata nella istruzione o nel giudizio penale su richiesta del pubblico ministero. I1 pretore ne dispone di ufficio la citazione. Alla predetta persona, per la difesa dei propri interessi, spettano i diritti e le garanzie riconosciuti all'imputato, esclusa la nomina del dilensore d'uflicio. Il pretore quando prolvede con decreto penale, con lo stesso decreto applica, nei confronti dei responsabili, la sanzione stabilita dalla legge per la violazione. La competenza de1 giudice penale in ordine alla violazione non costituente reato cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato e per difetto di una condizione di procedibilità (1). (l) Vedi afi. 1,1.25 giugno 1999, n. 205.
Articolo 25 Impugnabilità del prowedimento del giudice penale. La sentenza del giudice penale, relativamente al capo che, ai sensi dell'articolo precedente, decide sulla violazione non costituente reato, è impugnabile, oltre che dalfimputato e dal pubblico ministero, anche dalla persona che sia stata solidalmente condannata al pagamento della somma dovuta per la violazione. Al'verso il decreto penale, relativamente al capo che dichiara la responsabilità per la predetta violazione, può proporre opposizione anche la persona indicata nel comma precedente. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di procedura penale concementi f impugnazione per i soli interessi civili. Articolo 26 Pagamento rateale della sanzione pecuniaria, L'autorità giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche
disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a lire trentamila. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità giudiziariao amministrativa, I'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.
Articolo 27 Esecuzione forzalta. Salvo quanto disposto nell'ultimo conìrria dell'articolo 22, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, I'autorità che ha emesso I'ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all'intendenza di finanza che lo dà in carico all'esattore per la riscossione in unica soluzione, senza I'obbligo del non riscosso come riscosso. È competente I'intendenza di finanza del luogo ove ha sede l'autorità che ha emesso I'ordinanza-ingiunzione. Gli esattori, dopo aver trattenuto I'aggio nella misura ridotta del 50 per cento rispetto a quella ordinaria e comunque non superiore al 2 per cento delle somme riscosse, effettuano il versamento delle somme medesime ai destinatari dei proventi. Le regioni possono avvalersi anche delle procedure previste per la riscossione delle proprie entrate. Se la somma è doluta in virlù di una sentenza o di un decreto penale di condanna ai sensi dell'articolo 24, si procede alla riscossione con I'osservanza delle norme sul recupero delle spese processuali. Salvo quanto previsto nell'articolo 26, in caso di ritardo nel pagamento la somma doluta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe g1i interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti. Le disposizioni relative alla competenza deli'esattore si applicano fino alla riforma del sistema di riscossione delle imposte dirette. Articolo 28
Prescrizione.
Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla
presente
legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giomo in cui è stata commessa la violazione. L'intemzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile. Articolo 29
Devoluzione dei proventi.
I proventi delle sanzioni sono devoluti agli enti a cui era attribuito, secondo
1e
leggi anteriori, l'ammontare della multa o dell'ammenda. Il provento delle salzioni per le violazioni previste dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci, è devoluto allo Stato. Nei casi previsti dalterzo comma dell'articolo 17 i proventi spettano alle regioni. Continuano ad applicarsi, se previsti, i criteri di ripartizione attualmente vigenti. Sono tuttavia escluse dalla riparlizione le autorità competenti ad emanare I'ordinanza-ingiunzione di pagamento e la quota loro spettante è ripartita tra gli altri aventi diritto, nella proporzione auribuita a ciascuno di essi.
Articolo 30 Valutazione delle violazioni in materia di circolazione stradale. Agli effetti della sospensione e della revoca della patente di guida e del documento di circolazione, si tiene conto anche delle violazioni non costituenti reato previste, rispettivamente, dalle norme del testo unico sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e dalle norme della legge 20 giugno 1935, n.1349, sui servizi di trasporto merci. Per le stesse violazioni, il prefetto dispone la sospensione della patente di guida o del documento di circolazione, quando ne ricorrono le condizioni, anche se è avvenuto il pagamento in misura ridotta. Il prowedimento di sospensione è revocato, qualora I'autoritàrgi:udiziana, pronunziando ai sensi degli articoli23, 24 e 25, abbia escluso la responsabilità per la violazione. Nei casi sopra previsti e in ogni altro caso di revoca o sospensione del documento di circolazione da parte del prefetto o di altra autorità, il prowedimento è immediatamente comunicato al competente uffrcio provinciale della motorizzazione civile (1).
(1) Gli uffici dellamotorizzazione civile sono stati soppressi dall'art. 106, d.lg. 3l mano 1998,n.112, di conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni ed agli enti locali.
Articolo 31 Prowedimenti dell'autorità regionale. I prolvedimenti emessi dall'autorità regionale per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro non sono soggetti al controllo della Commissione prevista dall'articolo 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62. L'opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione è regolata dagli articoli 22 e23. U
ls I I I
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Articolo 32
denza e assistenza obbligatorie, omette una o più registrazioni o denunce obbli-
Sostituzione della sanzione amministrativa pecuniaria alla multa o alla ammenda.
gatorie, olvero esegue una o più denunce obbligatorie in tutto o in parte non conformi al vero, è punito con la reclusione fino a due anni quando dal fatto deriva I'omesso versamento di contributi e premi previsti dalle leggi sulla preyidenza e assistenza obbligatorie per un importo mensile non inferiore al maggiore importo IÌa cinque milioni mensili e il cinquanta per cento dei contributi complessivamente dovuti. 2. Fermo restando I'obbligo dell'organo di vigilanza di riferire al pubblico ministero la notizia di reato, qualora I'evasione accertata formi oggetto di ricorso amministrativo o giudiziario il procedimento penale è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, fino al momento della decisione dell'organo amministrativo o giudiziario di primo grado. 3. La regolarizzazione dell'inadempienza accertata, anche attraverso dilazione, estingue il reato. 4. Entro novanta giomi l'ente impositore è tenuto a dare comunicazione all'autorità giudiziaria dell'awenuta regolarizzazione o de11'esito del ricorso amministrativo o giudiziario (1). (1) Articolo così sostituito dall'art. 1 16, 1. 23 dicembre 2000, n. 388. Per l'estinzione del delitto di cui al presente articolo, vedi I'articolo 1 della 18 ottobre 2001, n. 383.
Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, salvo quanto disposto, per 1e violazioni finanziarie, dell'articolo 39. La disposizione del precedente comma non si applica ai reati in esso previsti che, nelle ipotesi aggravate, siano punibili con pena detentiva, anche se altemativa a quella pecuniaria. La disposizione del primo conìma non si applica, infine, ai delitti in esso previsti che siano punibìli a querela.
Articolo 34 Esclusione della depenalizzazione La disposizione del primo comma dell'art.32 non si applica ai reati previsti: (omissis) g) Dalla L. 10 maggio 1976, n"319 sulla tutela del1e acque dall'inquinamento; (omissis) Articolo 35 Violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie. Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni previste dalle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, punite con la sola ammenda. Per 1e violazioni consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi, l'ordinanza-ingiunzione è emessa, ai sensi dell'articolo 18, dagli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, che con lo stesso prowedimento ingiungono ai debitori anche il pagamento dei contributi e dei premi non versati e delle somme aggiuntive previste da11e leggi vigenti a titolo di sanzione civile. Per le altre violazioni, quando viene accertato che da esse deriva l'omesso o parziale versamento di contributi e premi, la relativa sanzione amministrativa è applicata con la medesima ordinanza e dagli stessi enti ed istituti di cui al comma precedente. Awerso I'ordinanza-ingiunzione può essere proposta, nel termine previsto dall'articolo 22, opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro. Si applicano i commi terzo e settimo dell'articolo 22 e 1l quarto comma dell'articolo 23 ed il giudizio di opposizione è regolato ai sensi degli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile. Si osservano, in ogni caso, gli articoli 13, 14, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 38 in quanto applicabili (1). L'ordinanza-ingiunzione emanata ai sensi del secondo comma costituisce titolo per iscrivere ipoteca legale sui beni del debitore, nei casi in cui essa è consentita, quando la opposizione non è stata proposta owero è stata dichiarata inammissibile o rigettata. In pendenza del giudizio di opposizione la iscrizione delf ipoteca è autorizzata dal pretore se vi è pericolo nel ritardo. Per le violazioni previste dal prìmo comma che non consistono nell'omesso o parziale versamento di contributi e premi e che non sono allo stesso connesse a norma del terzo comma si osservano le disposizioni delle sezioni I e II di questo Capo, in quanto applicabili. La disposizione del primo corrma non si applica alle violazioni previste dagli articoli 53, 54,139,157,175 e 246 del testo unico delle disposizioni per I'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e 1e malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. (Omissis) (2). (1) Comma così modificato dall'art. 27 e 37, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46. (2) Comma abrogato dall'art. 37, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46. Articolo 36 Omissione o ritardo nel versamento di contributi e premi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie. La sanzione amministrativa per l'omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi in materia assistenziale e previdenziale non si applica se il pagamento delle somme dolute awiene entro trenta giomi dalla scadenza olryero se, entro lo stesso termine, il datore di lavoro presenta domanda di dilazione all'ente o istituto di cui al secondo comma dell'articolo precedente. Tuttavia, quando è stata presentata domanda di dilazione, la sanzione amministrativa si applica se il datore di lavoro: a) omette anche un solo versamento alla scadenza fissata dall'ente o istituto; b) non prowede al pagamento delle somme dovute entro venti giomi dalla comunicazione del rigetto della domanda di dilazione. Per gli effetti previsti dalla lettera b) del precedente comma la mancata comunicazione dell'accoglimento della domanda di dilazione entro novanta giorni dalla sua presentazione equivale a rigetto della medesima. Articolo 37 Omissione o falsità di registrazione o denuncia obbligatoria. l. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro che, al fine di non versare in tutto o in parte contributi e premi previsti dalle leggi sulla previ-
Art.38 Entità della somma dovuta. La somma dovuta ai sensi del primo comma dell'articolo 32 è pari all'ammontare della multa o dell'ammenda stabilita dalle disposizioni che prevedono le singole violazioni. La somma dovuta come sanzione amministrativa è da lire ventimila a lire cinquecentomila per la violazione dell'articolo 669 del codice penale e da lire cinquantamila a lire cinquecentomila per la violazione dell'articolo 672 del codice penale.
(Omissis) (1). (Omissis) (2). La somma dor.uta è da lire centomila a lire un milione per la violazione dell'art. 8, L. 30 aprile 1962, n. 283, e da lire cinquantamila a lire duecentomila per la violazione dell'ultimo comma dell'articolo 14 della stessa legge. La somma dovuta è da lire cinquecentomila a lire tre milioni per la violazione del primo comma dell'articolo 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990. (1) Comma abrogato dall'art. 13, d.lg. 13 luglio 1994, n. 480. (2) Comma abrogato dall'afi.231, d.Lgs, 30 apile 1992,n.285.
Arti.39 Violazioni finanziarie. Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro 1e violazioni previste dalle leggi in materia finanziaria punite con la sola multa o con I'ammenda (1). Se le leggi in mateiafinaruiaÀaprevedono, oltre all'ammenda o alla multa, una pena pecuniaria, I'ammontare di quest'ultima si aggiunge alla somma prevista nel comma precedente e la sanzione viene unificata a tutti gli efTetti (1). (Omissis) (2). (Omissis) (2). (Omissis) (2).
Alle violazioni finanziarie, comprese quelle originariamente punite con la pena pecuniaria, si applicano, altresì, gli articoli29 e 38, primo comma (3). (1) Comma così modificato dall'arl. 2, l. 28 dicembre 1993, n. 562. (2) Comma abrogato dall'art. 29, d.lg. 18 dicembre 1997 , n. 472. (3) Comma così modificato dall'afi. 29, d.lg. 18 dicembre 1997, n. 472.
Art.
40
Violazioni commesse anteriormente alla legge di depenalizzazione. Le disposizionì di questo Capo si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della presente legge che le ha depenalizzate, quando il relativo procedimento penale non sia stato definito.
Art.41 Norme processuali transitorie. L'autorità giudiziaria, in relazione ai procedimenti penali per le violazioni non costituenti più reato, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, se non deve pronunciare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti all'autorità competente. Da tale momento decorre il termine di cui al secondo comma dell'articolo 14 per la notifrca delle violazioni, quando essa non è prevista dalle leggi vigenti. Le multe e le ammende inflitte con sentenze divenute irrevocabili o con decreti divenuti esecutivi alla data di entrata in vigore della presente legge sono riscosse, insieme con le spese del procedimento, con I'osservanza delle norme sull'esecuzione delle pene pecuniarie. Restano salve le pene accessorie e la confisca, nei casi in cui le stesse sono applicabili a norma dell'articolo 20. Restano salvi, altresì, i prowedimenti adot-
a
N*tiziorio Foresisle tati in ordine alla patente di guida ed al doeumento di circolazione, ai sensi del testo unico dell.e noffie sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente dolla Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e della legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci. Per ogni altro effetto si applica il
secondocomrnadell'artico,orU"to??1Tioryf
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Disposizioni abrogate. Sono abrogati la legge 3 maggio 1967,n.317, gli articoli 4 e 5.della legge 9 ottobre 1967, n. 950, gli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1228, I'articolo 13 della legge l9 ottobre 1971, n. 889, lalegge24 dicembre 1975,n.706, nonchĂŠ ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge. Articolb 43 Entrata in vigore. Le norme di questo Capo entrano in vigore
il centottantesimo giomo daltra data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Uffiqiale della Repubblica italiana.
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Forsioli: ieri, *ggi e domani
IV I grandi incendi del passato Come si raccontaoano gli incendi sui giornali Gli incendi in Sardegna dal1950 a|1,984
Rapportino d'intelz)ento antincendio negli anni 70 I numeri degli incendi, statistiche a confronto, dal1990 al2003 I moduli (INCE 1 e INCE 2), usati dai forestali per le statistiche sugli incendi ll fuoco uccide la Sardegna e i sardi La "CioiltĂ del fuoco" di Siro Vannelli
Incendi boschiai intro duzione alla notmatizt a La legge quadro in materia di incendi boschiai L.2uu000, N. 353
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I grandi incendi del passato: quando gli incendi duraoano dioersi giorni
Gli incendi del passato perduravano talvolta per più giorni e potevano assumere anche dimensioni notevoli, ricordiamo tra i più catastrofici: 1753 un incendio devastante incenerì oltre ZO.OOO piante ghiandifere nei boschi del Viscontado di Flumini e Gessa, in agro di Fluminimaggiore; 1832 in agosto, un incendio in agro di Benetutti perdurò per sei giomi e sei notti causando distruzioni considerevoli; 1834 nel settembre un terribile incendio durato cinque giorni incenerì, per circa la metà della superficie, la montagna di S.Antonio di Macomer; 1839 nel luglio, un incendio favorito dal vento, interessò i boschi dell'Argentiera per dieci (o forse quindici) giorni consecutivi, distruggendo vastissime selve, causando grosse perdite di bestiame e di raccolti, e determinando lutti; 1865 il 27 agosto, un terribile incendio, che durò per tre
giorni, distrusse tuno il salto di Sa Pattada, in territorio di Scano Montiferro e di Cuglieri; 1877 il22 settembre, un incendio devastò una superficie boscata vincolata di 538 ettari in località Monte Subra in Agro di Santu Lussuryiu.
Come la stampa del passato raccontava gli incendi: Ultimissime dal secolo scorso...
DALLA NUOVA SARDEGNA DEL 7 AGOSTO 190.2
Tempio Pausania, ieri sera verso Ie ore sei sviluppatasi nella regione "Massima" distante da Tempio circa cinque
kilometri, un incendio che certamente awebbe awto serie conseguenze se il grido d'allarme non fosse stato dato in tempo. Alcuni contadini che attendevano alla trebbiatura del grano in S.Sebastiano videro dei pennoni di fumo inalzarsi da un sughereto in regione "Massima" di proprietà del signor Antonio Satta. Senza porre tempo inmezzo dettero I'allarme nei caffè
e nelle vie principali. La voce si sparse in un baleno. Erano contadini, operai, signori e signore che accorrevano nel luogo del minacciato disastro. La compagnia dei Bersaglieri poi accorsa sfrenata si dirigeva verso la sowa detta località. La pronta energia di quasi I'intera popolazione, valse a domare I'incendio e ad impedire la quasi rovina d'una buona parte dei proprietari di Tempio. Infatti la regione "Massima" è tutta fomita di splendide piante di sughero. In essa sono siruati i tenimenti dei signori Azzerc - Rau Lofredo - Altea - Rasenti - Demartis e di altri. Il danno è stato lievissimo. Sia lode a tutti coloro che con vero slancio hanno con-
A sinistra:
tribuito efficacemente ad evitare
Ordinnnza Prefettizia del L887 per scongiurare il pericolo degli incendi boschit:i
terribile strumento di distruzione.
i
disastrosi effetti del
91
l*;'esicli: leri, oggr e dornar:ĂŹ
Gli incendi in Sardegna dal 1950 al 1984 Quando, oltre alla statistica delle superfici percorse da incendio si effettuaaa la stima in lire dei danni prooocati dal fuoco.
La tabella indicatioa per oedere la tendenza eztolutizta del fenotneno incendi
Anno
Numero incendi
Numero incendi
complessivi
boschivi
1950
42
1951 1953
23 27 24
1954
192
1952
totale {ha)
Superficie
colpita
4.171 r.638 905
Superficie
boschiva
colpita
(ha)
Danni in migliaia di lire
2.193
23.139
972 231
19.158 16.601
2.575 253.2s3
349
2tt
15.095 415
6.761 3.601
19.357 116,033
15.619
937.82A
5.220 2.918
120.618
8.827 2.187 3.371 950
206.851
2tt
1955
35
1956
158
1951
214
6.703 24.449
1958
125
10.986
1959 1960
333
t5.482
l96l
679 263
36.241 6.697
1962
3r0
12.805
1963
94
1964
232
4.277 8.785 4.242 15.842
4.t39
t39.972
2.224 9.771
60.71I
1965
153
t966
ss.2a7 59.393
10t.955 17.183
t967
373 40s
9.410
51.034 376.067 996.75s
1968
29t
9.t44
1.326
156.311
1969
152 336
5.376
493
51.365
u.856
952.972 r.890.228 349.O43 103.515
1970
t97t 19"t2
1973
1974 1975
1976
2.346 3.641 3.963 3.739 4.428
257
46.760
5.335 10.529
l3l
33.362
3.253
.885
2.581
37.273 46.046
4.232
444.s64
6.145
786.008,5
21.w6
2.6fi
43.320 53.443 59.739
8.631 7.407
73.982 t20-137
8.732
14.195.898 2A.475.789
t4.4s3
21.223.368
59.718
12.303
37.628.259
70 79
252
3r
1977
3.117 3.859
1978
4sM
1979 1980
1982
4.735 5.604 5.926 2.435
1983
1.639
124.2t5
37.5U
t02.222.313
r984
2.155
t7 .327
1.563
3.990.887
l98t
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3.488.046
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(l)
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causa presunla dal sinistro ."-§s1c-4s.:§&§&§§!g-.
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durata dell'intervento
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arrivo sul posto
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danno evlato L. l-I-g93.-t-}..P-9l*f.
l§*§§I*-"
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p-AeQ-CI.1,.9.....*9.§§§g**.*"t-?..,".-......*...-.'...-.
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superficie Ha
3 eirca
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4) - AUToMEzzl E PER§ONALE INTERVENUTT - Auto ripo targa *1.g3A.#L-. Sono intervenuti n.........§....."-......"".. uomini della squadra, guidati Aa.-1."^9*§§.*§s3$§ffi* Arrri organismi inlervenutia*.§:.:...9-§8'I** $:ii-t--tg*L-9=t..**'
§.§]Y:
BREVE RELAZIONE SULL'INTERVENTO EFFETTUATO
Arrv§stdtt del"La vedetta Srt6hSa*rabb:lamo gubl.to raggtunto La J"sca11 tà a e gnalataaL -! t l.no en&i o è- st e{o-àepffiifr;-rii--A§§§;Af- prrrl{f , e§. § s&*"-,"._..
p§g,§g1-1§.**q_*,Ssss"11-_*91-..n.c-$.§§-t-f9. §si*..f§§-kg.§chimenfi. d.eLl-a
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Anni'70: rapporto riepilogatizto contenente tutti i dati relatiai all'interztento su un incendio
t"
I numeri degli Incendi Statistiche a confronto dal 1990 al 2003
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61S,4§
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25§S,8É
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3{3?
r278r,3t
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§5§il,0l
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4252.7t
TOTAL§
389"'t
1
§3,4{
82,7t
20,1i
156.3'
68§6"3t
1fiN,&
5251,1{
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PER NON DIMENTICAtrLLT... 1983 Lunedì 24luglio, in località "Leori" tra Bono e Benetutti (SS) un operaio forestale, Michele Puddu di 50 anni, di Benetutti, muore (arso vivo) spegnendo un incendio nel perimetro forestale di Missincherva. 1983 28 luglio, è già da diversi giorni che il furore del fuoco sospinto dal maestrale imperversa in varie località della Gallura Mddalba, Aggius, Trinità d'Agultu, Aglientu, Luogosanto, Bortigiadas,) attaccando la collina di Curraggia a Tempio Pausania. Il bilancio è catastrofico, muoino: Salvatore Pala, 40 anni, maresciallo del Corpo Forestale; Diego Falchi, 43 anni, maresciallo del Corpo Forestale; Mario Ghisu, 35 anni, operaio forestale; Tonino Manconi, 50 anni ex segretario comunale di Aggius e Bortigiadas; Tonuccio Fara, 36 anni, ffiurator€; Claudio Migali, 37 anni, vigile urbano; Luigi Maisto,24 anni, operaio tessile; Sebastiano Visicale, 32 anni, impiegato; Silvestro Manconi, 44 anni, muratore. Ai nove morti e agli oltre 15 feriti si aggiungono 18.000 ettari di territorio inceneriti. 1985 1l 29 agosto, in località "ls Forrus" agro di Laconi (NI-J) cade I'aereo G-222 dell'Aeronautica Militare, quattro morti: maggiore Fabrizio Thrasconi; tenente Paolo Capodacqua; maresciallo Lino Luzzi; maresciallo Rosario Ferrante. Distrutte decine di ettari di bosco. 1988 3 agosto, in località "Badde" nei pressi di Bessude (SS) mentre faceva un giretto per i campi, accerchiato da un incendio, perdeva la vita Tonino Tànca di t3 anni. E ilprimo bambino che muore su un incendio. 1989 I agosto, in una vasta zona, tra Porto San Paolo, Costa Corallina, Porto Istana, Costa Dorata, Monte Perdosu, San Teodoro, Loiri; spinto da venti che cambiavano direzione e velocità rapidamente, un incendio di vastissime proporzioni colpisce, per la prima volta, stnrtture turistiche. Muoiono: Quirico Cudoni, 60 anni, pastore Gacomo Cudoni, 31 anni, pastore; Guseppe Locurcio, 50 anni, turista; Anna Compagnone,4T anni, turista; Annie Richard De La Tour Marabini,42 anni, turista. 1989 28 agosto a San Pantaleo e Portisco (SS). Dopo soli 27 giorni, nuova strage di turisti, tredici morti: Guseppe d'Amato, due anni; Maria Annunziata Sessa, 30 anni, aspettava un bambino; Maria Pia Lo Muscio, 51 anni; Filippo Secchia, I0 anni; Barbara Secchia, 16 anni; Paola Vitelli, M anni; Anna Romano, 66 anni; Erica Salis, 55 anni; Elisabeth Heinz Hungerer, 38 anni; Helmut Heinz Hungerer, 38 anni; Guido Ardizzone, 63 anni; Govanni Deiana, 65 anni; Francesca Pileri, 60 anni. lggl 1 settembre, in località "S'Arcedda" agro di Sinnai (CA), mentre operava per spegnere un incendi , cadeva I'elicottero regionale della base A.l. di Villasalto, muore il pilota Simeone Camalich, lo specialista Sergio Salis riporta graviferite invalidanti. tgg4 17 agosto, nelle campagne di Armungia (CA), mentre opera per spegnere un incendio cade I'elicottero dell'esercito ORSA 339.I componenti dell'equipaggio, pur riportando gravissime ferite, sono soprawissuti al tragico incidente. tggb Domenica 14luglio, in località "Monti Longu" agro di Trinità d'Agultu (SS) un pensionato di Aggius, Nicolò Fara di 64 anni è morto, colpito da infarto, mentre si apprestava a spegnere un incendio. Distrutto meno di un ettaro tra pascolo e macchia mediterranea. tgg7 27 giugno, in località "Gragasu" agro di Villacidro (CA) mentre si recavano con I'autobotte regionale a spegnere un incendio, finivano fuoristrada e precipitavano in una scarpata perdendo la vita, Antonio Sulcis, 35 anni, aiuto autobottista e Bruno Saiu, 45 anni, volontario; I'autista Luciano Serra, 38 anni, rimaneva gravamente ferito riportando diverse fratture. tgg7 18 luglio nelle campagne di Olzai (Nu) mentre si apprestava a spegnere un incendio perdeva la vita Angelo Falconi, 29 anni, barracello, grande appassionato di ippica e di cavalli. tgg7 20 luglio nell'incendio in località "Sangainu" agro di Palau (SS) perde la vita il volontario della Protezione Civile di Palau, Ganni Sechi, 29 anni. 2ooo Domenica 6 agosto, in località "Maidaneddu" agro di Dolianova (CA) un Barracello di Dolianova, Luigi Ghiani di 45 anni moriva tragicamente mentre spegneva un incendio. Distrutto meno di un ettaro di bosco. 2OO3 Martedì 1l maggio, mentre spegneva un incendio nelle campagne di Santa Margherita di Pula (CA) perdeva la vita Sergio Cavagnino, 47 anni, Assistente del Corpo Forestale e di VA. §
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COME TALE DEW ESSERE COMBATTUTO CON LA PREI/ENZIONE, Sei anni orsono, dopo la grande ecatombe sulla collina di Curraggja a Tempio P. avevamo avuto modo di rilevare, in altra sede, che il problema degli incendi estivi era entrato, finalmente, nel novero dei grandi problemi dell'isola, di quei problemi, quindi, di cui sarebbe stato lecito e normale occuparsi seriamente, da allora in avanti. Una decisione strettamente collegata con quell'evento fu quella di procedere in maniera più spedita sulla strada della elaborazione legislativa di quella che, dopo altri tre anni, divenne la L.R. 5 novembre 1985 n. 26 sulla istituzione del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale. L'auspicato incremento dell'organico di tale Corpo, ormai divenuto indispensabile nella gestione dell'ambiente sardo, non è, però, come sappiamo, ancora divenuto realtà, essendo ancora in corso le prove concorsuali. I tragici eventi dell'agosto 1989, il cui teatro è ancora la Gallura, ripropongono altre meditazioni sul problema, sulle cause del fenomeno incendio e sugli eventuali rimedi. In termini generali il discorso sulle cause non ci sembra possa assumere toni molto diversi rispetto al recente passato. Accanto alle vecchie motivazioni, ancora valide come dimostra la non decrescente consistenza degli allevamenti ovini e caprini e la grande occupazione del territorio da essi operata, al difuori di una seria e rigida programmazione che tenga conto anche degli sviluppi della politica agricola comunitaria, se ne aggiungono di nuove. Queste nascono da quell'insieme di stati d'animo e di malessere generale che si esprimono anche in altre note direzioni e che derivano anche dall'oscuramento di mete conclamate e ideolo$zzate come la riforma agro-pastorale e la rinascita in senso lato, dal semifallimento industriale e dal riflusso degli espulsi sulle terre di frontiera. Concorrono in questa direzione anche il decadimento, sotto i colpi della cultura massificata, dei vecchi codici di comportamento che regolavano la convivenza sul territorio e che rendevano poco visibile, quasi fisiologica, I'azione di lenta ma inesorabile erosione del manto forestale. Motivazioni più recenti, di peso non lieve e che si affacciano spesso alla cronaca, nascono dal sistema di contorte relazioni che govemano l'apparato di gestione del servizio antincendi e del rimboschimento, capace di generare impulsi
autodistruttivi. Motivazioni contingenti possono quest'anno trovarsi, anche se pochi ne hanno parlato, nella lotta per I'acqua che in alcune zone dell'isola, fra cui la Gallura, ha visto contrapposte le esigenze dell'agricoltura e quelle del turismo, e la vittoria di queste ultime. In questo contesto economico-politico non troviamo difficoltà a ritenere che una parte degli incendi costituiscono messaggi muti e anonimi che occorre decodificare, evento per evento, per capire e prowedere a quanto di lecito e giusto possono fumosamente chiedere e per stabilire equilibrati, calibrati stmmenti di prevenzione e di lotta. Occorrerebbero, anche a questo scopo più denagliate analisi del fenomeno. L'ambiente mediterraneo è notoriamente siccitoso, ma nel corso dell'estate vi sono limitati periodi di massima pericolosità, sostanzialmente caratteizzati da grande ventilazione e da bassissima umidità dell'aria. In tali periodi di tempo, lunghi non più di qualche giorno, I'isola e specialmente le aree disposte lungo le vie del vento sono vere e proprie polveriere dove, però, gli uomini si muovono liberamente e liberamente agiscono, con scarsa o nulla consapevolezza dello stato di pericolo. Certo non è pensabile di stabilire rigide regole di comportamento per persone che in vacanza non vogliono pensare. Alcuni pensano che la evidenziazione di uno stato di allarme sarebbe controproducente ma riteniamo che molte vittime avrebbero potuto essere risparmiate se vi fosse stata una più diffi.rsa consapevolezza di cosa può accadere d'estate nel contesto di una bella macchia mediterranea. Ricordiamo che, coscienti di questa situazione, nel 1969 I'amministrazione forestale, proprio in Gallura, aveva ideato un manifesto, affisso in centinaia di copie e molto letto (e fotografato) dove si ammoniva "Divieto di bacio ardente. Pericolo di incendio!". Riteniamo pertanto doverosa una azione informativa, adeguata e costante, almeno nei confronti degli ospiti, per lo più provenienti da zone dove I'incendio boschivo è raro o assente. Le statistiche elaborate annualmente sarebbero più chiare ed eloquenti se in esse fossero distinti gli incendi insorti nei giorni di massima pericolosità; abbiamo I'impressione che ad essi possa competere una percentuale non indifferente. Se così fosse nascerebbe il problema della ricerca della massima flessibilità dell'apparato antincendio, problema non lieve per la rigidità dei rapporti di lavoro. Dimensionare, d'altronde tale apparato sul periodo di maggior pericolo porterebbe spese molto forti. Gli incendi di dimensioni catastrofiche sono d'altronde prevedibili dal servizio meteorologico e molti ricorderanno che sulla stampa quotidiana fu tempestiva I'informazione sull'awento di condizioni meteorologiche favorevoli ai grandi incendi del 1983: tale prevedibilità porta a considerare la necessità di un sistema antincendio di respiro più vasto, sull'asse Provenza-Sardegna.
Nella polveriera estiva sarda sono, poi, presenti inutili accumuli di biomasse secche di eccellente combustibilità. Occorrerebbe, pertanto, sulla base di analisi storiche, individuare, zona per zona, le vie dei grandi incendi e progettarne la interruzione nei punti di massima razionalità, con sbarramenti di ampiezza adeguata, tenendo per certo che l'in-"
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:j3ri: cendio, come scrisse Manlio Brigaglia nel 1981 è "un dato strutturale del sistema sardo". Un sistema di viali parafuoco principali concepito in modo unitario, prescindendo dalle singole unità fondiarie, tenendo conto anche della esigenza di non ferire troppo il paesaggio, specialmente laddove esso è materia prima per l'industria turistica, sembra una via da non trascurare. A tale scopo occorrerebbe però la disponibilità dei terreni, possibile nelle proprietà pubbliche, meno possibile laddove sia prevalente la proprietà privata. ' Occorrerebbero no'rme legislativè cÉe regòlassero la difesa antincendi alla stessa stregua della difesa antieolica definendo la pubblica utilità dei citati sbarramenti antincendio.così come sono di pubblica utilità determinate fasce frangivento di prima categoria. Bisognerebbe poter imporre speciali servitù antincendio indennizzabili, per terreni siruati in posizione strategica che, nel pubblico interesse, in precisi periodi di tempo, dowebbero trovarsi sgombri di sostanze combustibili. Si trana di entrare coscientemente nella "civiltà del fuoco" specializzando fette di territorio in funzione antincendio e subordinando a questa ogni altra produzione agricola. In questa sorta di "agricoltura antincendio" possono giocare un ruolo la vigna, I'erbaio stagionale, il prato irriguo. Un altro tipo di intervento, oggetto, altrove, di pratica applicazione o almeno di dibanito è il cosiddetto "fuoco controllato". Da noi il tema può porsi in termini molto semplici: se nonostante i ripetuti appelli e consigli, ormai diventati noiosi, I'imprenditore agricolo o agro-pastorale ritiene che I'incendio sia, nella sua azienda, il metodo economico e più valido per eliminare sterpaglie, basse macchie e rovi bisogna prenderne realisticamente atto e fare in modo che I'incendio, scusate, il debbio nell'azienda X, nell'anno Y venga eseguito secondo un preciso programma comunale concordato fra le autorità forestali e comunali e le associazioni professionali agricole. Eseguito il programma, con I'assistenza del servizio antincendi, si potrà badare con maggior profitto a fare opera di prevenzione e a lottare contro gli incendi veri, non programmati né programmabili. Un esperimento serio, in scala adeguata condotto sotto il controllo di istituti scientifici in modo da ricavare dati certi sotto ogni aspetto, compreso quello politico-psicologico, potrebbe portare un grande contributo di chiarezza su questo argomento. Sia ben chiaro, comunque che ogni superficie, grande o piccola, arata o combusta nel periodo preestivo, costituisce una difesa antincendio. Le ordinanze annuali del Presidente della Gunta Regionale consentono tale manowa: occorre solo che ci sia una autorità a coordinare questo lavoro che implica talora assidua opera di convinzione verso persone che hanno bisogno di interlocutori affidabili e sicuri. Che la linea del fuoco controllato o come altri suggeriscono del "fuoco prescritto" possa risultare vincente lo afferma anche I'ing. C. Calabri, uno dei massimi esperti italiani del settore. "Certo, vi sono situazioni ed ambienti dove lo si potrebbe propoffe - scrive su Monti e Boschi l/1981-. Anzitutto non nei boschi ma nei pascoli e negli incolti produttivi per migliorare la produzione foraggera. E il caso della Sardegna ... Una gestione razionale e controllata dei fuochi pastorali permetterebbe di concentrare gli interventi antincendi a difesa dei boschi ...". La strada del fuoco controllato è dunque aperta e percorribile con la dovuta serietà ed il necessario grande impegno. Articolo di Siro Vannelli pubblicato su Sardcgna autonomia, notiziario del Consiglio Regionale - n 4/5 1989
1{}} 16
INCENDI BOSCHIVI Intro
du zion e all
Legge 2lllll2000, N. 353 - Legge - quadro in materia di incendi boschivi. (in Gazz. Uff., 30 novembre, n. 280).
a norm atia a
La moderna ecologia insegna che quanto più si szsiluppano le capacità di analisi e studio degli ecosistemi, tanto più rileaanti appaiono i danni che le attiaità antropiche sono in grado di arre-
i diztersi danni che gli ecosistemi forestapossono subire quelli generati dagli incendi risultano i più graai. Nel periodo 1985-2003 in Sardegna gli incendi hanno percorso in media 7484 ettari/anno di superflcie boscata, quasi esclusioamente per l'azione dolosa o colposa dell'uomo. Anno dopo anno nella nostra regione gli incendi, con terupi di ritorno sempre più raaaicinati, stanno arrecnndo danni tanto graai, e spesso irreoersibili, a suoli e soprassuoli boschioi che possono essere ageaolmente identificati come la principale causa dei processi di desertiflcazione attualmente in atto e indirettamente delle complesse azioni influenzanti i cambiamenti climatici. L'ampliflcarsi anche a lioello nazionale di tale deaastante fenomeno ha perciò spinto il legislatore statale a formulare, proprio di recente, unn nuooalegge quadro in materia di incendiboschiai, la L.353/2000, che, promuooendo la preaisione e la preoenzione, persegue l'obiettiao primario di ridurre le cause degli incendi preoedendo il pericolo e definendo le attiaità di preoenzione. ln particolare il perseguimento di tale obiettizso si concretizza in una nuoaa oisione della pianificazione della lotta agli incendi i cui primi esempi inaero erano riscontrabili già nella L.47/1975, care all'ambiente. Tra
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oggi abrogata proprio dalla L.353/2000;
ls L.47/1975 infatti
preoedeoa specifici piani per la difesa e la conseruazione del patrimonio boschiao dagli incendi e giusto ai sensi di questa legge la Regione Sqrda nel 1981 aarò il suo primo piano regionale antincendi. Tali piani, compreso quello regionale sardo,
non descriaeoano peraltro compiutamente le situazioni di rischio e non riportauano, se non occasionalmente, la successione che lega saldamente l'obiettiao del contenimento delle super-
fici percorse alla preoisione, alla preoenzione ed all'estinzione. In quest'ottica oiceoersa la L.353/2000 risulta icca di noaità tra le quali di seguito si sottolineano quelle ritenute più rilmanti: 1)definizione di incendio oarero fuoco con suscettitsità ad espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate o su terreni coltitsati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree (art.2); 2)obbligo per le regioni di approoare un piano regionale di preaenzione, preoisione e lotta contro gli incendi secondo apposite linee guida (art.3); 3)pretsisione del p ericolo d' incendio (art. 3) ; 4)mappatura delle aree percorse dnl fuoco nelltanno precedente e catasto delle aree percorse nei 5 anni precedenti (art.3); S)incentioi preoedibili dalle regioni per la riduzione delle aree percorse dal fuoco (art.7);
6)preoisione
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sezioni dedicate qlle aree nqturali protette (art,8);
7)diaieto di aariare la destinazione delle zone boscate e dei pascoli percorsi dal fuoco per 15 anni, di costruire edifici per 10
anni, di realizzare attioità di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finnnziarie pubbliche per S anni; nelle sole zone boscate restqno altresì aietati per 1.0 anni il pascolo e la caccin (art.10); 8)introduzione nel Codice Penale dell'art.423 bis che prmede la reclusione da 4 a 10 anni per chiunque cagioni un incendio boschiao (art.L1).
Articolo 1 Finalità e princìpi. 1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualità della vita e costituiscono princìpi fondamentali dell,ordinamento ai sensi dell'art. 117 della Costituzione. 2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 gli enti competenti svolgono in modo coordinato attività di previsione, di prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi con mezzi da terra e aerei, nel rispetto delle competenze previste dal decreto legislativo 3l marzo 1998,n. ll2, nonchè attività di formazione, informazione ed educazione ambientale. 3. Le regioni a statuto ordinario prorwedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti sulla base delle disposizioni di principio della presente legge entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della stessa. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano prou,redono alle finalità di cui alla presente legge secondo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Gli interventi delle strutture statali previsti dalla presente legge sono estesi anche ai territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome interessate su richiesta delle medesime e previe opportune intese.
Articolo
2
Definizione. 1. Per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutturc anttopizzate poste all'intemo delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofr a dette aree.
Articolo
3
Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. 1. Le regioni approvano il piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, sulla base di linee guida e di direttive deliberate, entro sessanta giomi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Consiglio dei Ministri, su proposta del [Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile] (l), che si arvale, per quanto di rispettiva competenza, del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di seguito denominato "Dipartimento", del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 , n. 281, di seguito denominata "Conferenza unificata,, . (2) 2. Le regioni approvano il piano di cui al comma 1 entro centocinquanta giomi dalla deliberazione delle linee guida e delle direttive di cui a1 medesimo comma l. 3. Il piano, sottoposto a revisione amuale, individua: a) le cause determinanti ed i fattori predisponenti fincendio; b) le aree percorse dal fuoco nell'anno precedente, mppresentate con apposita cartografra; c) le aree a rischio di incendio boschivo rappresentate con apposita cartografia tematica aggiornata, con I'indicazione delle tipologie di vegetazione prevalenti; d) i periodi a rischio di incendio boschivo, con l'indicazione dei dati anemologici e dell'esposizione ai ventil e) gli indici di pericolosità fissati su base quantitativa e sinottica; f) le azioni determinanti anche solo potenzialmente I'innesco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo di cui alle lettere c ) e d ); g) gli interventi per la previsione e la prevenzione degli incendi boschivi anche attraverso sistemi di monitoraggio satellitare; h) la consistenza e la localtzzazione dei mezz| degli strumenti e delle risorse umane nonchè le procedure per la lotta attiva conffo gli incendi boschivi; i) la consistenza elalocalizzazione del1e vie di accesso e dei tracciati spartifuoco nonchè di adeguate fonti di approwigionamento idrico; l) le operazioni silvicolturali di pulizia e manutenzione del bosco, con facoltà di previsione di interventi sostitutivi del proprietario inadempiente in particolare nelle aree a più elevato rischio; m ) le esigenze formative e la relativa programmazione; n) le attività informative; o) la previsione economico-finarziaria delle attività previste nel piano stesso. 4. In caso di inadempienza delle regioni, il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, awalendosi, per quanto di rispettiva competenza, del Dipartimento, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, sentita la Conferenza unificata, predispone, anche a livello interprovinciale, le attività di emergenza per lo spegnimento degli incendi boschivi, tenendo conto delle strutture operative delle province, dei comuni e delle comunità montane. (2) 5. Neile more dell'approvazione dei piani di cui al comma I restano efficaci a tutti gli effetti, i piani antincendi boschivi già approvati dalle regioni.
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i!oir1 ct]o r{li (.'.i,ilirl
(1) Il riferimento si deve intendere effettuato al Ministro dell'intemo delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 3, comma l-bis, d.1. 7 settembre 2001, n. 343, conv., con modificazioni, in l. 9 novembre 2001, n. 401. (2) Comma modificato dall'art. 3, d.l. 7 settembre 2001, n. 343, conv., con modificazioni, in l. 9 novembre 2001, n. 401.
Articolo 4 Previsione e prevenzione del rischio di incendi boschivi. 1. L'attività di previsione consiste nell'individuazione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettere c ), d ) ed e ), delle aree e dei periodì a rischio di incendio boschivo nonchè degli indici di pericolosità. Rientra nell'attività di previsione l'approntamento dei dispositivi funzionali a realizzare la lotta attiva di cui all'ar1.7. 2. L'attività di prevenzione consiste nel porre in essere azioni mirate a ridurre le cause e il potenziale innesco d'incendio nonchè interventi finalizzati alla mitigazione dei danni conseguenti. A tale fine sono utilizzati tutti i sistemi e i mezzi di controllo evigllanza delle aree a rischio di cui al comma 1 ed in generale le
d1 di mezzì aerei di altre regioni in base ad accordi di programma. 4. Su richiesta delle regioni, il COAU interviene, con la flotta aerea di cui al comma2, secondo procedure prestabilite e tramite le SOUP di cui al comma 3. 5. Le regioni assicurano il coordinamento delle operazioni a terra anche ai fini dell'effrcacia delfintervento deimezzl aerei per lo spegnimento degli incendi boschivi. A tali fini, le regioni possono ar.valersi del Corpo forestale dello Stato tramite i centri operativi antincendi boschivi del Corpo medesimo. 6. Il personale stagionale rtllizzato dalle regioni per attività connesse alle finalità di cui alla presente legge deve essere prevalentemente impiegato nelle attività di prevenzione di cui all'art. 4 e reclutato con congmo anticipo rispetto ai periodi di maggiore rischio; ai fini di tale reclutamento, è data priorità al personale che ha fiequentato, con esito favorevole, i corsi di cui all'art. 5, comma 2. Le regioni sono autoizzate a stabilire compensi incentivanti in rapporto ai risultati conseguiti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco. (1) Comma modificato dall'art. 3, d.l. 7 settembre 2001, n. 343, conv., con modificazioni, in l. 9 novembre 2001, n. 401.
Articolo
8
tecnologie per il monitoraggio del territorio, conformemente alle direttive di cui all'art. 3, comma 1, nonchè interventi colturali idonei volti a migliorare I'assetto vegetazionale degli ambienti naturali e forestali. 3. Le regioni progranìmano le attività di previsione e prevenzione ai sensi delI'art. 3. Possono altresì, nell'ambito dell'attività di prevenzione, concedere contributi a privati proprietari di aree boscate, per operazioni di pulizia e di manutenzione selvicolturale, prioritariamente finalizzate alla prevenzione degli incendi boschivi. 4. Le regioni prowedono altresì alla predisposizione di apposite planimetrie relative alle aree a rischio di cui al comma I e, nell'esercizio delle proprie competenze in materia urbanistica e di pianificazione territoriale, tengono conto del grado di rischio di incendio boschivo del territorio. 5. Le province, le comunità montane ed i comuni ath.rano le attività di previsione e di prevenzione secondo le attribuzioni stabilite dalle regioni.
Aree naturali protette. 1. I1 piano regionale di cui al comma 1 dell'art. 3 prevede per le aree naturali protette regionali, ferme restando le disposizioni della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni, un'apposita sezione, defrnita di intesa con gli enti gestori, su proposta degli stessi, sentito i1 Corpo forestale dello Stato. 2. Per i parchi naturali e le riserve naturali dello Stato è predisposto un apposito piano dal Ministro dsll'ambiente di intesa con 1e regioni interessate, su proposta degli enti gestori, sentito il Corpo forestale dello Stato. Detto piano costituisce un'apposita sezione del piano regionale di cui al comma 1 dell'art. 3. 3. Le attività di previsione e prevenzione sono attuate dagli enti gestori delle aree naturali protette di cui ai commi 1 e 2 o, in assenza di questi, dalle province, dalle comunità montane e dai comuni, secondo le attribuzioni stabilite dalle
Articolo 5
4. Le attività di lotta attiva per le aree naturali protette sono organizzate e svolte secondo le modalità previste dall'art. 7.
1. Ai fini deua crescira e."rrì1lTlX,iT11t1li"n"oi,u ambienta"a,,cazione le in attività di protezione civile, 1o Stato e le regioni promuovono, d'intesa, I'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e
grado.
2. Le regioni curano, anche in forma associata, l'organizzazione di corsi di carattere tecnico-pratico rivolti alla preparazione di soggetti per le attività di previsione, prevenzione degli incendi boschivi e lotta attiva ai medesimi. 3. Per l'organizzazione dei corsi di cui al comma 2, le regioni possono awalersi anche del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
AÉicolo 6
Attività informative. 1. Le amministrazioni statali, regionali e gli enti locali promuovono, ai
sensi
della legge 7 giugno 2000, n. 1 50, I'informazione alla popolazione in merito alle cause determinanti l'innesco di incendio e alle norme comporlamentali da rispettare in situazioni di pericolo. La divulgazione del messaggio informativo si awale di ogni forma di comunicazione e degli uffici relazioni con il pubblico, istituiti ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,n.29.
Articolo 7 Lotta attiva contro gli incendi boschivi. 1. Gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi comprendono le attività di ricognizione, sorveglianza, a\.vistamento, allarme e spegnimento con mezzi datena e aerei. Ai fini di cui al comma 1, il Dipartimento, garantisce e coordina sul territorio nazionale, al.valendosi del Centro operativo aereo unificato (COAU), le attività aeree di spegnimento con la flotta aerea antincendio dello Stato, assicurandone I'effrcacia operativa e prowedendo al potenziamento e all'ammodemamento di essa. Il personale addetto alla sala operativa del COAU è integrato da 2.
un lappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (1) 3. Le regioni programmano la lotta attiva ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, lettera h ), e assicurano il coordinamento delle proprie strutt[e antincendio con quelle statali istituendo e gestendo con una operatività di tipo continuativo nei periodi a rischio di incendio boschivo le sale operative unificate permanenti (SOUP), awalendosi, oltre che delle proprie strutture e dei propri mezzi aerei di supporto all'attività delle squadre a terra: a) di risorse, mezzi e personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato in base ad accordi di programma; b) di personale appartenente ad organizzazioni di volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, dotato di adeguata preparaz:ione professionale e di certificata idoneità fisica qualora impiegato nelle attività di spegnimento del fuoco; c) di risorse, mezzi e personale delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato, in caso di riconosciuta e urgente necessità, richiedendoli all'Autorità competente che ne potrà disporre 1'fi1lizzo in dipendenza delle proprie esigenze;
ì nd
region i.
Articolo 9
Attività di monitoraggio e relazione al Parlamento. l. Il [Ministro delegato per il coordinamento dellaprotezione civile] (l), awalendosi del Dipartimento, svolge attività di monitoraggio sugli adempimenti previsti dalla presente legge e, decorso un anno dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, riferisce a1 Parlamento sullo stato di attuazione della legge stessa. (2) (l) Il riferimento si deve intendere effettuato al Ministro delf interno delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 3, comma l-bis, d.l. 7 settembre 2001, n.343,conv., conmodificazioni, in l. 9 novembre 2001, n.401. (2) Comma modificato dall'art. 3, d.1. 7 settembre 2001, n. 343, conv., con modificazioni, in l. 9 novembre 2001, n. 401.
Articolo 10 Divieti, prescrizioni e sanzioni. 1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente alf incendio per almeno quindici anni. é comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato i1 vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità del1'atto. é inolhe vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, larealizzazione di edifici nonchè di strutture e infrastrutture fnalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente I'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, 1a relativa attoÀzzazione o concessione. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree natuali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle siruazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e 1a caccia. 2. I comuni prolwedono, entro novanta giomi dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'art. 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, alryalendosi anche dei rilievi effeth-rati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giomi all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i suc-
cessivi sessanta giomi, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. é arnmessa la revisione degli eienchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.
(,
Fcr*:lcii: ìeri, *ggt e tl/Jn:fin! 3. Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1 si applica una sanzione amministra-
tiva, per ogni capo, non inferiore a lire 60.000 e non superiore a lire 120.000 e nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a lire 400.000 e non superiore a lire 800.000. 4. Nel caso di trasgressioni al divieto di. realizzazione di edifici nonchè di strutture e infrastrutixe ftnalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1, si applica i'art. 20, primo comma, lettera c ), della legge 28 febbraio 1985, n. 47 . Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile. 5. Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte 1e azioni, individuate ai sensi dell'art. 3, comma 3,lettera f), determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio. 6. Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la salzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 2.000.000 e non superiore a lire 20.000.000. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'art.'1, commi 3 e 6. 7. In caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 da parte di esercenti attività turistiche, oltre alla sanzione di cui al comma 6, è disposta la revoca della licenza, dell'autoizzazione o del prolwedimento amministrativo che consente I'esercizio dell'attività8. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono I'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e 1a stima dei danni al soprassuolo e al suolo.
Articolo 11 Modifiche al codice penale. 1. ( Omissis ). (l) 2. ( Omissis ). (2) 3. ( Omissis ). (3) 4. ( Omissis ). (4) s. ( Omissis ). (s) 6. ( Omissis ). (6) 7. ( Omissis ). (7) (1) Inserisce l'art.423-bis, dopo l'art. 423 del c.p. (2) Modifica il primo comma dell'art. 424 del c.p. (3) Modifica il secondo comma dell'art. 424 del c.p. (4) Aggiunge un comma, dopo il secondo, all'art. 424 del c.p. (5) Modifica I'alinea dell'art. 425 del c.p. (6) Abroga il numero 5) dell'aft. 425 del c.p. (7) Modifica i1 primo comma dell'art. 449 del c.p.
Articolo 12 Disposizioni linanziarie. 1. Entro e non oltre novanta giomi dalla data di entrata in vigore della presente legge le risorse finanziaie, ad eccezione di quelle destinate all'assolvimento dei compiti istituzionali delle amministrazioni statali competenti, iscritte nelle unità previsionali di base per la lotta agli incendi boschivi, individuate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il [Ministro delegato per il coordinamento della protezione civilel (1), sono trasferite in apposite unità previsionali di base del centro di responsabilità n. 20 "Protezione civile" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per analoga destinazione. 2. In sede di prima applicazione della presente legge, per 1o svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 1, comma 3, 3, 4, 5, comma 2, 6,7 , I e 10, comma 2, lo Stato trasferisce alle regioni, nel triemio 2000-2002,Ia somma di lire 20 miliardi annue, di cui lire 10 miliardi ripartite proporzionalmente al patrimonio boschivo rilevato dall'inventario forestale naziorale, costituito presso il Corpo forestale dello Stato, e lire 10 miliardi suddivise in quote inversamente proporziorali al rapporto tra superficie percorsa dal fuoco e superficie regionale boscata totale prendendo a riferimento il dato medio del quinquennio precedente; alla predetta ripaftizione prowede il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; di tali risorse le regioni prolwedono a trasferire agli enti locali territoriali la parte necessaria allo svolgimento delle attribuzioni loro conferite dalla presente legge. Al predetto onere si prowede per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini de1 bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte comente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Mhistero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per I'anno finanziario 2000, allo scopo utilizzando I'accantonamento relativo al medesimo Minìstero3. A decorrere dall'anno fnanziaio 2003, per il finanziamento delle funzioni di
zioni. Lariprlizione delle risorse fra le regioni awiene con le medesime modalità di cui al comma 2. 4. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 6 e 7 coruressi all'esercizio di funzioni di competenza dello Stato si prowede nei limiti degli ordinari stanziamenti assegnati agli organi competenti. 5. Per la sperimentazione di tecniche satellitari ai fini delfindividuazione delle zone boscate di cui all'arl. 10, comma 1, nonchè ai fini di cui all'art. 3, comma 3, lettera g ), è attorizzata la spesa di lire 3 miliardi per I'amo 2000, da iscrivere nell'unità previsionale di base 20.2.1.3 "Fondo per la protezione civile" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Al relativo onere si prowede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per I'anno 2000, allo scopo parzialmente ùilizzando I'accantonamento relativo al medesimo Ministero. (1) 6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autoizzato ad apportare, con propri decreti, le vatiazioni di bilancio occorrenti per I'attuazione della presente legge. 7. Il [Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile] (1), avvalendosi del Dipartimento, effettua una ricognizione delle somme assegnate con i prowedimenti di cui alla presente legge ad enti e dagli stessi non utilizzate, in tutto o in parte, entro diciotto mesi a decorrere dalla data del prowedimento di assegnazione dei finanziamenti. Con decreto del medesimo Ministro si prolvede alla revoca, totale o parziale, dei prowedimenti di assegnazione, laddove si riscontri il mancato utilizzo delle relative somme da parte degli enti assegnatari; tali somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, de1 bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale di base 20.2.1.3 "Fondo per la protezione civile" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e possono essere impiegate, mediante ordinanze emesse ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per esigenze connesse all'attuazione della presente legge e volte in particolare ad eliminare situazioni di pericolo non fronteggiabili in sede locale; all'attuazione degli interventi prowede il [Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile] (l), in deroga alle norme vigenti e nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento. (2) (1) Ii riferimento si deve intendere effettuato al Ministro dell'interno delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 3, comma l-bis, d.l. 7 settembre 2001, n. 343, conv., con modificazioni, in l. 9 novembre 2001, n. 401. (2) Comma modificato dall'art. 3, d.l. 7 settembre 2001, n. 343, conv., con modificazioni, in l. 9 novembre 2001, n. 401.
Articolo
13
Norme abrogate ed entrata in vigore. 1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge e in particolare:
a) 1a legge 1o marzo 1975, n. 47, recante norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi; b) il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1 982, n. 547, recarte misure urgenti per la protezione civile. 2. La presente legge entra in vigore il giomo successivo a quello della sua pubhÌicazione nella Gzzzel'ta llffi ciale .
cui agli articoli l, comma 3, 3, 4, 5, comma 2, 6, 7, 8 e 10, comma 2, si provvede con stanziamento determinato dalla legge fnanziaria, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d ), della legge 5 agosto 1978,n.468 e successive modifica-
I il51{r
F*raslel'i: ieri, oggi e darnani
V
Intro duzione alla notmatia a o enatoria Norme per la protezione della fauna selaatica L. 11,r?/7992, N. 157 Sulla protezione della faunaL.R. 28/U1978, N. 32
Norme per la protezione della fauna seloaticfl... L.R. 29/7/1998, N. 23 Legge
finanziaria del2000 L.R. 20/4f2000, N. 4
Norme in materia di protezione della fauna sektatica L.R. 11/?{2004, N. 2
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e domoni
INTRODUZIONE NORMATIVA VENATORIA L'attitsità aenatoria in Sardegna è regolata, dai seguenti protsdimenti le gislatia i :
ae
- Legge
1.1.
Febbraio 1992, n.L57;
-L.R.29 Luglio 1998, n.23; - L.R. 28 Aprile L978 n.32 (per le parti transitorie richiamate dslla titolo Vl della L.R. 23/98).
Gli atti comunitari e le Conaenzioni internazionali
sulla tutela dellafauna selaatica e deglihabitat naturali, sono recepiti ed attuati nei modi e termini preaisti dall'Art. 2 della L.R. 23/98. La Regione Sarda con la L.R. 23/98 adegua la propria legislazione in materia rsenatoria ai principi e alle norme stabiliti dalla L.L57/92 nei limiti della Costituzione ed rispettitso Statuto. L. L57 oltre a raooresentare la legge quadro, a cui tutte le regioni debbono adeguarsi attraaerso leggi regionali, nelle quali oengano recepiti i principi e gli indirizzi da questa dettati, punisce tutte quelle oiolazioni di precetti per i quali è preoista una sanzione penale da parte dell'Autorità I'arylicazione Giudiziarin. La L.R 23 q rappresenta la legge con la quale la Regione Sardegna ha recepito i principi della L. 157 relatiaamente a tempi, modi e specie, introducendo un sistema di caccia programmata e preoedendo integrazioni e nuotsi istituti rispetto alla aecchia L.R. 32fr8.
di
Ad ossi {ran oarte della L.R.23/98 risulta inaoolicata. in particolare per quanto riguarda il Piano Regionale Faunistico (P.R.E.) dnl quale discendono una serie di istituti come gli A.T.C ( Ambiti Territoriali di Caccia le Zone Addestramento Cani e le Aziende Faunistico - Venatorie. Fanno eccezione le
)
- Turistico - Venatorie, riconosciute dnll'Amministrazione Regionale a prescindere dal P.R.F. In questo ststo di transitorietà restano aalide le disposizio-
Aziende Agro
ni preaiste dalla L.R. 32/78 per quanto concerne l'attiaità oenaterreno libero, creazione e gestione della Oasi toria Permanenti di Protezione Faunistica, Zone di Ripopolamento e cattura e Riserue di Caccia Autogestite (aedasi norme transitorie e finali L.R.23/98). E' dooeroso infine sesnalare Ia recentissima sentenza della Corte di Giustizia Europea sulla possibilità del prelieoo in deroga relatiaamente a specie e tempi in linea con le oarie Direttiae CEE succedutesinel tempo e dellalegislazione nazionale, di cui alla Legge 3 Ottobre 2002, n. 22L, recepita con la L.R. n. 2 del
in
11.02.2004.
rna
Noiizi*ril Fcreslcle
'
L- tu2lt992,N. 157
pollo sultano (Porphyrio porphyrio), otarda (Otis tarda), gallina prataiola
Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. ( c.U.. 25 febbraio 1992, n. 46 - S.O. n. 41)
(Tetrax tetrax), gru (Grus grus), piviere tortolino (Eudromias morinellus), avocetta (Recurvirostra avosetta), cavaliere d'Italia (Himantopus himantopus),
TESTO COORDINATO Aggiornato alla Legge 3 ottobre 2002, n.221 - Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE. Pubblicata su GU n. 239 del 11-10-2002
Art.
1
Fauna selvatica 1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile del1o Stato ed
è tutelata
nell'in-
teresse della comunità nazionale ed intemazionale.
2. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purchè non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole. 3. Le regioni a stafuto ordinario prowedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in cirnformità alla presente legge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie. Le regioni a statuto speciale e le province autonome prowedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti. Le province attuano 1a disciplina regionale ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera f), della legge 8
giugno 1990, n. 142. 4. Le direttive 79l409lCEE del Consiglio del 2 aprile 1979,85l4l1lCEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 9ll244lCEE della Commissione del 6 marzo 1991, con i relativi allegati, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, sono integralmente recepite ed attuate nei modi e nei termini previsti dalla presente legge la quale costituisce inoltre attùaziorre della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con legge 24 novembre 1978,t.812, e del1a Convenzione di Bema del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503.
5. Le regioni e le province autonome
in
att,nzione delle citate direttive
'79/409/CEE,85/411/CEE e 91l244lCEE prowedono ad istiruire lungo le rone di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica di cui all'articolo 7 entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, zone di protezione frnalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat intemi a tali zone e ad esse limitrofi; prowedono a1 ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione di biotopi. Tali attività concemono particolarmente e prioritariamente le specie di cui all'elenco allegato alla citata direttiva 79/4091CEE, come sostituito dalle citate direttive 85l4lllCEE e 9ll244lCEE. In caso di inerzia delle regioni e delle province autonome per un anno dopo la segnalazione da parte dell'Istituto nazionaie per la fauna selvatica, pror,vedono con controllo sostitutivo, d'intesa, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro dell'ambiente. (3) 6. Le regioni e le province autonome trasmettono armualmente al Ministro delI'agricoltura e delle foreste e a1 Minisho dell'ambiente unarclazione sulle misure adottate ai sensi del comma 5 e sui loro effetti rilevabili. 7. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989,n 86, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro dell'ambiente, verifica, con la collaborazione delle regioni e delle province autonome e sentiti il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'articolo 8 e I'Istituto nazionale per la fauna selvatica, lo stato di conformità della presente legge e delle leggi regionali e provinciali in materia agli atti emanati dalle istituzioni delle Comunità europee volti alla conservazione della fauna selvatica.
occhione (Burhinus oedicnemus), pemice di mare (Glareola pratincola), gabbiano corso (Larus audouinii), gabbiano corallino (Larus melanocephalus), gabbiano roseo (Larus genei), stema zampenere (Gelochelidon nilotica), stema maggiore (Stema caspia), tutte le specie di rapaci nottumi (Strigiformes), ghiandaia marina (Coracias gamrlus), tutte le specie di picchi (Picidae), gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax)l c) tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni intemazionali o apposito decreto del Presidente del Consigiio dei ministri indicano come minacciate di estinzione. 2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole. 3. Il controllo del livello di popolazione degli uccelli negli aeroporti, ai fini della sicurezza aerea, è affidato al Ministro dei trasporti.
Art.3 Divieto di uccellagione 1. E'vietata in tutto il territorio nazionale ogni forma di uccellagione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonchè il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.
Art.4 Cattura temporanea
e
inanellamento
1. Le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, possono
altoizzare esclusivamente gli istituti scientifici delle università e del Consiglio nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale ad effethrare, a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura el':utTlizzazione di mammiferi educcelli, nonchè il prelievo di uova, nidi e piccoli nati. 2. L'attività di cathrra temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico è organizzata e coordinata sull'intero territorio nazionale dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica; tale attività funge da schema nazionale di inanellamento in seno all'Unione europea per f inanellamento (ELIRING). L'attività di inanellamento può essere svolta esclusivamente da titolari di specifica autoizzazione, rilasciata dalle regioni su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica; I'espressione di tale parere è subordinata allapartecipazione a specifici corsi di istruzione, organizzati dallo stesso Istituto, ed al superamento del relativo esame finale. 3. L'attività di cattura per I'inanellamento e per la cessione a fini di richiamo può essere svolta esclusivamente da impianti della cui attorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualifrcato e valutato idoneo dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica. L'attoizzazione alla gestione di tali impianti è concessa dalle regioni su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, il quale svolge altresì compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attività. 4.Lacattira per la cessione a fini di richiamo è consentita solo per esemplari appaftenenti alle seguenti specie: allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; stomo; merlo; passero, passera mathrgia; pavoncella e colombaccio. Gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere inanellati ed immediatamente liberati. 5. E'fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di dame notizia all'Istituto nazionale per la fauna selvatica o al comune nel cui territorio è arvenuto il fatto, il quale prowede ad informare il predetto Istituto. 6. Le regioni emanano norme in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea e alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà.
Art.2
Art.5
Oggetto della tutela
Esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi 1. Le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per 1a fauna selvatica, emanano norme per regolamentare I'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonchè il loro uso in funzione di richiami. 2. Le regioni emanano altresì norme relative alla costituzione e gestione del patrimonio di richiami vivi di cattura appartenenti alle specie di cui all,articolo 4, comma 4, consentendo, ad ogni cacciatore che eserciti I'attività venatoria ai sensi dell'articolo 12, comma 5, lettera b), la detenzione di un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità. Per i cacciatori che esercitano I'attività venatoria da appostamento temporaneo con richiami vivi, il patrimonio di cui sopra non potrà superare il numero massimo complessivo di dieci unità. 3. Le regioni emanano nolme per l'a:utorìzzaziorle degli appostamenti fissi, che le province rilasciano in numero non superiore a quello rilasciato nell,annata
1. Famo parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le seguenti specie: a) mammiferi: lupo (Canis lupus), sciacallo dorato (Canis aureus), orso (Ursus
arctos), martora (Martes martes), plzzola (Mustela putorius), lontra (Lutra lutra), gatto selvatico (Felis sylvestris), lince (Lynx lynx), foca monaca (Monachus monachus), tutte le specie di cetacei (Cetacea), cervo sardo (Cervtrs elaphus corsicanus), camoscio d' Abruzzo (Rupicapra pyrenaica);
b) uccelli: marangone minore (Phalacrocorax pigmeus), marangone dal ciuffo (Phalacrocorax aristotelis), tutte le specie di pellicani (Pelecanidae), tarabuso (Botaurus stellaris), tutte le specie di cicogne (Ciconiidae), spatola (Platalea leucorodia), mignattaio (Plegadis falcinellus), fenicottero (Phoenicopterus ruber), cigno reale (Cygnus olor), cigno selvatico (Cygnus cygnus), volpoca (Tadoma tadoma), fistione turco (Netta rufina), gobbo rugginoso (Oxyura leucocephala), tutte le specie di rapaci diumi (Accipitriformes e falconiformes),
venatoria 1989-1990.
4. L'artorizzazione di cui al comma 3 può essere richiesta da coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria 1989-1990. Ove si realizzi una possibi-
0
,'
Art.8
le
capienza, l'a:otorìzzazione può essere richiesta dagli ultrasessantenni nel risnetto delle oriorità definite dalle norme resionaU. 5.'Non sono'considerati fìssi ai sensi e peigli effetti di cui all'articolo 12. comma 5, gli appostamenti per la caccia agli ungulati e ai colombacci e gli appostamenti di cui all'articolo 14, comma 12. 6. L'accesso con armi proprie all'appostamento fisso con l'uso di richiami vivi è consentito unicamente a coloro che hanno optato per la forma di caccia di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b). Oltre al titola?e, possono accedere all'appostamento fisso le persone aùtoizzate dal titolare medesimo. 7. E'vietato 1'uso di richiami che non siano identificabili mediante anello inamovibile, numerato secondo le norme regionali che disciplinano anche la procedura in materia. 8. La sostituzione di un richiamo può awenire soltanto dietro presentazione all'ente competente del richiamo morto da sostituire. 9. E'vietata la vendita di uccelli di cattura *ilizzablh come richiami vivi per
I'attività venatoria.
Art.6 Tassidermia 1. Le regioni, sulla base di apposito regolamento, disciplinano I'attività di tassidermia ed imbalsamazione e la detenzione o il possesso di preparazioni tassidermiche e trofei. 2. I tassidermisti autorizzati devono segnalare all'autorita competente le richieste di impagliare o imbalsamare spoglie di specie protette o comunque non cacciabili or.vero le richieste relative a spoglie di specie cacciabili avanzate in periodi diversi da quelli previsti nel calendario venatorio per la caccia della specie in questione. 3. L'inadempienza alle disposizioni di cui al comma 2 comporta la revoca dell'autorizzazione a svolgere I'attività di tassidermista, oltre alle sanzioni previste per chi detiene illecitamente esemplari di specie protette o per chi cattura esemplari cacciabili a1 di fuori dei periodi fissati nel calendario venatorio. 4. Le regioni prowedono ad emanare, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento atto a disciplinare I'attività di tassidermia ed imbalsamazione di cui al comma 1.
Art.7 Istituto nazionale per la fauna selvatica 1. L'Istituto nazionale di biologia della selvaggina di cui all'articolo 35 della legge 27 dicembre 1977 , n. 968, dalla data di entrata in vigore del1a presente legge assume la denominazione di Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) ed opera quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le regioni e le province. 2. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica, con sede centrale in Ozzano dell'Emilia (Bologna), è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri. 11 Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con 1e regioni, definisce nelle norme regolamentari dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica f istituzione di unità operative tecniche consultive decenkate che fomiscono alle regioni supporto per la predisposizione dei piani regionali. 3. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica ha il compito di censire il patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica, di studiame 1o stato, I'evoluzione ed i rapporti con le altre componenti ambientali, di elaborare progetti di intervento ricostitutivo o migliorativo sia delle comunità animali sia degli ambienti al fine della riqualificazione faunistica del territorio nazionale, di effettuare e di coordinare I'attività di inanellamento a scopo scientifico sull'intero territorio italiano, di collaborare con gli organismi stranieri ed in particolare con quelli dei Paesi della Comunità economica europea aventi analoghi compiti e finalità, di collaborare con le università e gli altri organismi di ricerca nazionali, di controllare e valutare g1i interventi faunistici operati dalle regioni e dalle province autonome, di esprimere i pareri tecnico-scientifici richiesti dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome. 4. Presso I'Istituto nazionale per la fauna selvatica sono istituiti una scuola di specializzazione post-universitaria sulla biologia e la conservazione della fauna selvatica e corsi di preparazione professionale per la gestione della fauna selvatica per tecnici diplomati. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge una commissione istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, composta da un rappresentante del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da un rappresentante del Ministro dell'ambiente, da un rappresentante del Ministro della sanità e dal direttore generale dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, prowede ad adeguare lo statuto e la pianta organica dell'Istituto ai nuovi compiti previsti dal presente articolo e li sottopone al Presidente del Consiglio dei ministri, che li approva con proprio decreto. 5. Per I'attuazione dei propri fini istituzionali, I'Istituto nazionale per la fauna selvatica prorwede direttamente alle attività di cui all'articolo 4. 6. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica è rappresentato e difeso dall'Awocatura generale dello Stato nei giudizi attivi e passivi avanti I'autorità gildiziaria, i collegi arbitrali, 1e giurisdizioni amministrative e speciali.
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Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale 1. Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTF\,rN composto da tre rappresentanti nominati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da tre rappresentanti nominati dal Ministro dell'ambiente, da tre rappresentanti delle regioni nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da tre rappresentanti delle province nominati dall'Unione delle province d'ltalia, dal direttore dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, da un rappresentante per ogni associazione venatoria nazionale riconosciuta, da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, da quattro rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, da un rappresentante dell'Unione zoologica italiana, da un rapprcsentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana, da un rappresentante del Consiglio intemazionale della caccia e della conservazione de1la selvaggina, da un rappresentante dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, da un rappresentante del Club alpino italiano. 2. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale è costituito, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base delle designazioni del1e organizzazioni ed associazioni di cui al comma 1 ed è presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o da un suo delegato. 3. A1 Comitato sono conferiti compiti di organo tecnico consultivo per tutto quello che conceme l'applicazione della presente legge. 4. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale viene rinnovato ogni cinque anni.
Art.
9
Funzioni amministrative 1. Le regioni esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianifrcazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10 e svolgono i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla presente legge e dagli statuti regionali. Alle province spettano le funzìoni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna secondo quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990,n. 142, che esercitano nel rispetto della presente legge.
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia in base alle competenze esclusive nei limiti stabilili dai rispettivi statuti.
Art.
10
Piani faunistico-venatori 1. Tutto i1 territorio agro-silvo-pastomle nazionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoia frrralizzata, per quanto attiene alle specie camivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di
altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento del1a densi-
tà ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio. 2. Le regioni e le province, con le modalità previste ai commi 7 e 10, realizzano la pianificazione di cui al comma 1 mediante la destinazione differenziata del territorio. 3. Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 20 a130 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a sè stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni. 4. I1 territorio di protezione di cui al comma 3 comprende anche i territori di cui al comma 8, lettere a), b) e c). Si intende per protezione il divieto di abbattimen-
to e cattura a fini venatori accompagnato da pror,wedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione,la cura della prole. 5. I1 territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato nella percentuale massima globale del 15 per cento a caccia riservata a gestione privata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, e a centri privati di riproduzione della fauna selvatica al lo stato naturale. 6. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale le regioni promuovono forme di gestione programmata della caccia, secondo le modalità stabilite dall'articolo 14.
Ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale le province predispongono, articolandoli per comprensori omogenei, piani faunisticovenatori. Le province predispongono altresì piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica nonchè piani di immissione di fauna selvatica anche tramite la cattura di selvatici presenti in soprannumero nei parchi nazionali e regionali ed in altri ambiti faunistici, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e sentite le organizzazioni professionali agricole presenti nel 7.
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i'tail7t:lno I oicS:cte Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale tramite le loro strutture regionali. 8. I piani faunistico-venatori di cui al comma 7 comprendono: a) le oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica; b) le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per I'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabllizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio; c) i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone; d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato I'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare delf impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate; e) le zone e i periodi per I'addestramento, I'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con I'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affrdata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati; f) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi vincolati per g1i scopi di cui alle lettere a), b) e c); g) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali e alf incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b); h) l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi. 9. Ogni zona dowà essere indicata da tabelle perimetrali, esenti da tasse, secondo le disposizioni impartite dalle regioni, apposte a cura dell'ente, associazione o privato che sia preposto o incaricato della gestione della singola zona. 10. Le regioni attuano la pianifrcazione faunistico-venatoria mediante il coordinamento dei piani provinciali di cui al comma 7 secondo criteri dei quali I'Istituto nazionale per la fauna selvatica garantisce la omogeneità e 1a congruerrza a norma del comma 11, nonchè con I'esercizio di poteri sostitutivi nel caso di mancato adempimento da parte delle province dopo dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 11. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto nazionale per la fauna selvatica trasmette al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'ambiente il primo documento orientativo circa i criteri di omogeneità e congruenza che orienteranno la pianificazione faunistico-venatoria. I ministri, d'intesa, trasmettono alle regioni con proprie osservazioni i criteri della programmazione, che deve essere basata anche sulla conoscenza delle risorse e della consistenza faunistica, da conseguirsi anche mediante modalità omogenee di rilevazione e di censimento. 12. Il piano faunistico-venatorio regionale determina i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agri-turistico-venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale. 13. La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare, come indicato al comma 8, lettere a), b) e c), deve essere notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati e pubblicata mediante affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati. [4. Qualora nei successivi sessanta giomi sia presentata opposizione motivata. in carta semplice ed esente da oneri fiscali, da parte dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno i1 40 per cento della superfrcie complessiva che si intende vincolare, la zona non può essere istituita. 15. II consenso si intende validamente accordato anche nel caso in cui non sia slala presentata formale opposizione. 16. Le regioni, in via eccezionale, ed in vista di particolari necessità ambientali, possono disporre 1a costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di
ripopolamento e cattura, nonchè I'attuazione dei piani di miglioramento ambientale di cui al comma 7. 17. Nelle zone non vincolate per la opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati, resta, in ogni caso, precluso I'esercizio dell'attività venatoria. Le regioni possono destinare le suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianifi cazione launistico-venatoria.
Art. 1.
11
Zona faunistica delle Alpi Agli effetti della presente legge il territorio delle Alpi, individuabile nella
consistente presenza della tipica flora e fauna alpina, è considerato zona faunistica a sè stante. 2. Le regioni interessate, entro i limiti territoriali di cui al comma l, emanano, nel rispetto dei princìpi generali della presente legge e degli accordi internazionali, norme parlicolari al fine di proteggere la caratteristica fauna e disciplinare I'attività venatoria, tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali.
lt?
3. Al fine di ripristinare I'integrità del biotopo animale, nei territori ove sia esclusivamente presente la tipica fauna alpina è consentita la immissione di specie autoctone previo parere favorevole dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. 4. Le regioni nei cui territori sono compresi quelli alpini, d'intesa con le regioni a statuto speciale e con le province autonome di Trento e di Bolzano, determinano i confini della zona faunistica delle Alpi con I'apposizione di tabelle esenti da tasse.
Art.12 Esercizio dell'attività venatoria 1.
L'attività venatoria si svolge per una concessione che lo Stato rilascia ai citi requisiti previsti dalla presente
tadini che la richiedano e che posseggano legge.
2. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cathrra di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 13. 3. E'considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi conimezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla. 4. Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non awenga per caso fornrito o per lorza maggiore. 5. Fatto salvo I'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, I'esercizio venatorio stesso può essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme: a) vagante in zona Alpi; b) da appostamento fisso; c) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate ne1 rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata.
6. La fauna selvatica abbattuta durante I'esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che I'ha cacciata. 7. Non costituisce esercizio venatorio il prelievo di fauna selvatica ai fini di impresa agricola di cui all'articolo 10, comma 8, lettera d). 8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fuci1e per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli amesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di cui lire 750 milioni per ogni persona danneggiata e lire 250 milioni per danni ad animali ed a cose, nonchè dipolizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di lire 100 milioni per morte o invalidità permanente. 9. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, prowede ogni quattro anni, con proprio decreto, ad aggiomare i massimali suddetti. 10. In caso di sinistro colui che ha subìto il danno può procedere ad azione diretta nei confionti della compagnia di assicurazione presso la quale colui che ha causato il danno ha contratto larelativapolizza. ll. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha validità su tutto il territorio nazionale e consente l'esercizio venatorio nel rispetto delle norme di cui alla presente legge e delle norme emanate dalle regioni. 12. Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è altresì necessario il possesso di un apposito tesserino rilasciato dalla regione di residenza, ove sono indicate le specifiche norme inerenti il calendario regionale, nonchè le forme di cui al comma 5 e gli ambiti territoriali di caccia ove è consentita I'attività venatoria. Per I'esercizio della caccia in regioni diverse da quella di residenza è necessario che, a cura di quest'ultima, vengano apposte su1 predetto tesserino le indicazioni sopramenzionate.
Art.
13
Mezzi per I'esercizio dell'attività venatoria l. L'attività venatoria è consentita con I'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonchè con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a luoto di altezzartoninferiore a millimetri 40. 2. E' consentito, altresì, I'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonchè l'uso dell'arco e del falco. 3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia. 4. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato I'uso del fucile con camra ad arima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo. 5. Sono vietati tutte le armi e tlutli i mezzi per I'esercizio venatorio non esplicitamente arnmessi dal presente articolo. 6. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è alutorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.
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Gestione programmata della caccia 1. Le regioni, con apposite norme, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e le province interessate, ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata ai sensi dell'articolo 10, comma 6, in ambiti territoriali di caccia, di dimensioni subprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali. 2. Le regioni tra loro confinalti, per esigenze motivate, possono, altresì, individuare ambiti territoriali di caccia interessaati anche due o più province contigue. 3. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce con periodicità quinquennale, sulla base dei dati censuari, I'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia. Tale indice è costituito dal rapporto fra i1 numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano I'esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il territorio agro-silvo-pastorale nazionale. 4. I1 Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce altresì l'indice di densità venatoria minima per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi che è orgauizzato in comprensori secondo le consuetudini e tradizioni locali. Tale indice è costituito dal rapporto tra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, e il territorio regionale compreso, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, nella zona faunistica de1le
Alpi.
5. Sulla base di norme regionali, ogni cacciatore, previa domanda all'amministrazione competente, ha diritto all'àccesso in un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino compreso nella regione in cui risiede e può avere accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori anche compresi in una diversa regione, previo consenso dei relativi organi di gestione. 6. Entro il 30 novembre 1993 i cacciatori comunicano alla provincia di residenzalapropriaopzione ai sensi dell'articolo 12. Entro il 31 dicembre 1993 le province trasmettono i relativi dati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste. 7. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 6, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste comunica alle regioni e alle province gli indici di densità minima di cui ai commi 3 e 4. Nei successivi novanta giorni le regioni approvano e pubblicano il piano faunistico-venatorio e il regolamento di atttazione, che non può prevedere indici di densità venatoria inferiori a quelli stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Il regolamento di attuazione del piano faunistico-venatorio deve prevedere, tra I'altro, le modalità di prima costituzione degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, la loro durata in carica nonchè le norme relative alla loro prima elezione e ai successivi rinnovi. Le regioni prolvedono ad eventuali modifiche o revisioni del piano faunistico-venatorio e del regolamento di athrazione con periodicità quinquennale. 8. E' facoltà degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, con delibera motivata, di ammettere nei rispettivi territori di competenza un numero di cacciatori superiore a quello fissato dal regolamento di attuazione, purchè si siano accertate, anche mediante censimenti, modificazioni positive della popolazione faunistica e siano stabiliti con legge regionale i criteri di priorità per I'ammissibilita ai sensi del presente comma. 9. Le regioni stabiliscono con legge le forme di partecipazione, anche economica, dei cacciatori alla gestione, per finalità faunistico-venatorie, dei territori compresi negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini ed, inoltre, sentiti i relativi organi, definiscono il numero dei cacciatori non residenti ammissibili e ne regolamentano I'accesso. 10. Negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia deve essere assicurata la presenza paitaia, in misura pari complessivamente al 60 per cento dei componenti, dei rappresentanti di struthrre locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata s:ul territorio. Il 20 per cento dei componenti è costituito da rappresentanti di associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per I'ambiente e il 20 per cento da rappresentanti degli enti locali. I 1. Negli ambiti tenitoriali di caccia l'organismo di gestione promuove e organtzza le attivitàt di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programma gli interventi per il miglioramento degli habitat, prolvede all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per: a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio; le coltivazioni per I'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del regolamento (CEE) n. 1094/88 del Consiglio del 25 aprile 1988; il ripristino di zone umide e di fossati;ladifferenziazione delle colture; la coltivazione di siepi, cespugli, alberi adar
ti alla nidifrcazione; b) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonchè dei riproduttori; c) la collaborazione operativa ai frni del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali ìn difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica. 12. Le province autorizzano la costituzione ed il mantenimento degli appostamenti fissi senza richiami vivi, la cui ubicazione non deve comunque ostacola-
re l'attuazione del piano faunistico-venatorio. Per
1'1r;qi €,
f6p'ri'r:ri
gli appostamenti che importi-
no preparazione de1 sito con modificazione e occupazione stabile del terreno, è
il consenso del proprietario o del conduttore del fondo, lago o stagno privato. Agli appostamenti fissi, costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge, per 1a durata che sarà definita dalle norme regionali, non è applicabile I'anicolo 10, comma 8, lettera h). 13. L'appostamento temporaneo e inteso come caccia vagante ed è consentito a condizione che non si produca modifica di sito. 14. L'organo di gestione degli ambiti territoriali di caccia prowede, altresì, all'erogazione di contributi per il risarcimento dei dami arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria nonchò alla erogazione di contributi per interventi, previamente concordati, ai fini della prevenzione dei danni medesimi. 15. In caso di inerzia delle regioni negli adempimenti di cui al presente articolo, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro delI'ambiente, assegna ad esse il termine di novanta giorni per provvedere, decorso inutilmente il quale il Presidente del Consiglio dei ministri prowede in via sostitutiva, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Minisho dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiennecessario
te. 16. A partire dalla stagione venatoria 1995-1996 i calendari venatori delle province devono indicare le zone dove I'attività venatoria è consentita in forma programmata, quelle riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove I'esercizio venatorio non è consentito. 17. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base alle loro competenze esclusive, nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti ed ai sensi dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1 989, n. 86, e nel rispetto dei princìpi della presente legge, prowedono alla pianificazione faunistico-venatoria, alla suddivisione territoriale, alla determinazione della der',sità venatoria, nonchè alla regolamentazione per I'esercizio di caccia nel territrrrio di competenza.
Art.
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Utiiizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia (modificato dall'art. 11 bis, comma 1, lett. a del D.L.23110196,n.542, convertito dalla legge 23112196, n. 649) l. Per l'ttlhzzazione dei fondi inclusi ne1 piano faunistico-venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia, è doluto ai proprietari o conduttori un contributo da determinarsi a cura della amministrazione regionale in relazione alla estensione, alle condizioni agronomiche, alle misure dirette alla tutela e alla valoizzazione dell'ambiente. 2. All'onere derivante dalla erogazione del contributo di cui al comma 1, si prowede con il gettito derivante dalla istituzione delle tasse di concessione regionale di cui all'articolo 23. 3.
Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso I'eser-
cizio dell'attività venatoria deve inoltrare, entro trenta giomi dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio, al presidente della giunta regionale richiesta
motivata che, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla stessa è esaminata entro sessanta giorni. 4. La richiesta è accolta se non ostacola I'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10. E'altresì accolta, in casi specificatamente individuati con noflne regionali, quando l'attività venatoria sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate nonchè di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica, owero quando sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale.
Il divieto
è reso noto mediante I'apposizione di tabelle, esenti da tasse, a cura proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitino in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata. 6. Nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia è vietato a chiunque, compreso i1 proprietario o il conduttore, esercitare l'attività venatoria fino al venir meno delle ragioni del divieto. 7. L'esercizio venatorio è, comunque, vietato in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione. Si considerano in attualità di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee da seme; i frutteti specializzati; i vigneti e gli uliveti specializzati fino alla data del raccolto; i terreni coltivati a soia e a riso, nonchè a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto. L'esercizio venatorio in forma vagante è inoltre vietato sui terreni in attualità di coltivazione individuati dalle regioni, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello raziorale, tramite le loro strutture regionali, in relazione all'esigenza di protezione di altre colture specializzate o intensive. 8. L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezzanon inferiore a metri 1,20, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia 1a profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri. I fondi chiusi esistenti alladata di entrata in vigore della presente legge e quelli che si intenderà successivamente istituire devono essere notificati ai competenti uffici regionali. I proprietari o i con-
5.
de1
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0
Nrs!tziari* Icreslo/e duttori dei fondi di cui al presente comma prowedono ad apporre a loro carico
colchicus); gernano reale (Anas platyrhynchos); folaga (Fulica atra); gallinella
adeguate tabellazioni esenti da tasse.
d'acqua (Gallinula chloropus); alzavola (Anas crecca); canapiglia (Anas strepe-
-)-
ra); porciglione (Rallus acquaticus); fischione (Anas penepole); codone (Anas acuta); marzaiola (Anas querquedula); mestolone (Anas clypeata); moriglione (Althya ferina); moretta (Aythya fuligula); beccaccino (Gallinago gallinago); colombaccio (Columba palumbus); frullino (Lymnocryptes minimus); fringuel-
9. La superfrcie dei fondi di cui al comma 8 entra a far parte della quota dal 20 al 30 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di cui all'articolo 10, comma 10. Le regioni regolamentano I'esercizio venatorio nei fondi con presenza di bestiame allo stato brado o semibrado. secondo le particolari caratteristiche ambientali e di carico per ettaro, e stabiliscono i parametri entro i quali tale esercizio è vietato nonchè 1e modalità di delimitazione dei fondi stessi. 11. Scaduti i termini di cui all'articolo 36, commi 5 e 6, frssati per I'adozione degli atti che consentano la piena attuazione della presente legge nella stagione venatoria 1994-1995, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste prourede in via sostitutiva secondo le modalità di cui all'articolo 14, comma 15. Comunque, a partire dal 31 luglio 1997 le disposizioni di cui al primo comma dell,articolo 842 del codice civile si applicano esclusivamente nei territori sottoposti al regime di gestione programmata della caccia ai sensi degli articoli l0 e 14. (l)
Art.
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Aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie 1. Le regioni, su richiesta degli interessati e sentito I'Istituto nazionale per la fauna selvatica, entro i limiti del 15 per cento del proprio territorio agro-silvopastorale, possono: a) autonzzare, regolamentandola, I'istituzione di aziende faunistico-venatorie, senza fini di lucro, soggette a tassa di concessione regionale, per prevalenti fina1ità naturalistiche e faunistiche con particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appeminica, alla grossa fauna europea e a quella acquatica; dette concessioni devono essere corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire I'obiettivo naturalistico e faunistico. In tali aziende la caccia è consentita nelle giomate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di abbattimento. In ogni caso, nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto; b) aatorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola, soggette a tassa di concessione regionale, nelle quali sono consentiti l'immissione e I'abbattimento per tutta 1a stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento. 2. Le aziende agri-turistico-venatorie devono: a) essere preferibilmente situate nei territori di scarso rilievo faunistico; b) coincidere preferibiimente con i1 territorio di una o piu aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata, owero dismesse da interventi agricoli ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 1094/88. 3. Le aziende agri-turistico-venatorie nelle zone umide e vallive possono essere aùtorizzate solo se comprendono bacini artificiali e fauna acquatica di allevamento, ne1 rispetto delle convenzioni intemazionali. 4. L'esercizio del1'attività venatoria nelle aziende di cui al comma I è consentito nel rispetto delle norme della presente legge con la esclusione dei limiti di cui all'articolo 12, comma 5.
Art. l7 Allevamenti Le regioni autoizzano, regolamentandolo, I'allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, omamentale ed amatoriale. 2. Le regioni, ferme restando le competenze dell'Ente nazionale per la cinofilia 1.
italiana, dettano altresì norme per gli allevamenti dei cani da caccia. 3. Nel caso in cui l'allevamento di cui al comma 1 sia esercitato dal titolare di un'impresa agricola, questi è tenuto a dare semplice comunicazione alla competente autorità provinciale nel rispetto delle norme regionali. 4. Le regioni, ai fini dell'esercizio dell'allevamento a scopo di ripopolamento, organizzato in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, possono consentire al titolare, nel rispetto delle norme della presente legge, il prelievo di mammiferi ed uccelli in stato di cattività con i mezzi di ai all'articolo l3_
Art.
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Specie cacciabili e periodi di attività venatoria è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati: a) specie cacciabili dallaterza domenica di settembre al 31 dicembre: quaglia (Cotumix coturnix); tortora (Streptopeia turtur); merlo (Turdus merula); [passero (Passer italiae); passera mattugia (Passer montanus); passera oltremontana (Passer domesticus)l (specie soppresse) (2); allodola (Alauda arvensis); [colino della Virginia (Colinus virginianus)l (specie soppressa) (2); stama (perdix perdix); pemice rossa (Alectoris rufa); pernice sarda (Alectoris barbara); lepre comune (Lepus europaeus); lepre sarda (Lepus capensis); coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus); minilepre (Silvilagus floridamus); b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 3l gennaio: [stomo (Sturnus r.ulgaris)l (specie soppressa) (2); cesena (Turdus pilaris); tordo bottaccio (Turdus philomelos); tordo sassello (Turdus iliacus); fagiano (phasianus 1.
Ai fini dell'esercizio venatorio
114
lo (Fringilla coelebs); peppola (Fringilla montifringilla); combattente (Philomachus pugnax); beccaccia (Scolopax rusticola); [taccola (Conus monedula); corvo (Conus frugilegus)l (specie soppresse) (2); comacchia nera (Corvus corone); pavoncella (Vanellus vanellus); [pittima reale (Limosa limosa)l (specie soppressa) (2); cornacchia grigia (Corr,us corone comix); ghiandaia (Gam.rlus glandarius); pazza (Pica pica): volpe (Vuloes wloes): c) specie èacciabili daI l" onobre al 30 novembreì pemiòe 6ianca (Lagopus mutus); fagiano di monte (Tetrao tetrix); [francolino di monte (Bonasia bonasia)l (specie soppressa) (2); cotumice (Alectoris graeca); camoscio alpino (Rupicapra rupicapra); capriolo (Capreolus capreolus); cervo (Cenus elaphus); daino (Dama dama); muflone (Ovis musimon), con esclusione della popolazione sarda; lepre bianca (Lepus timidus); d) specie cacciabili dal 1" ottobre a1 31 dicembre o dal 1. novembre al 31 gennaio: cinghiale (Sus scrofa). 2. I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni attoÀzzano le modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. I termini devono essere comunque contenuti tra il l. settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1. L'attorizzazione regionale è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalle regioni; la caccia di selezione agli ungulati può essere autorizzata a far tempo dal 1' agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma I . 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro de1l'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, vengono recepiti i nuovi elenchi delle specie di cui al comma l, entro sessanta giorni dall'awenuta approvazione comunitaria o dal1'entrata in vigore delle convenzioni intemazionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, dispone variazioni dell'elenco de1le specie cacciabili in confonhità alle vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni intemazionali sottoscritte, tenendo conto della cònsistenza delle singole specie sul territorio. 4. Le regioni, sentito I'Istituto nazionale per la fauna selvatica, pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria, nel rispetto di quaato stabilito ai commi 1, 2 e 3, e con l'indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giomata di attivirà venatoria. 5. Il numero delle giomate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. Le regioni possono consentirne 1a libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei quali I'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso sospeso. 6. Fermo restando
il silenzio venatorio nei giomi di martedì e venerdì, le regioni, sentito I'lstituto nazionale per la fauna selvatica e tenuto conto delle consuetudini locali, possono, anche in deroga al comma 5, regolamentare diversamente I'esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1'ottobre e i1 30 novembre. 7. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino a1 tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un,ora dopo il tramonto. 8. Non è consentita la posta alla beccaccia nè la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino.
Art.
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Controllo della fauna selvatica 1. Le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18, per importanti e motivate
ragioni connesse alla consistenza faunistica o per soprawenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità. 2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per 1a tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, prolwedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'ùilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora I'lstituto verifichi I'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potraruto altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purchè muniti di licenza per I'esercizio
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venatorio, nonchè delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza oer I'esercizio venatorio. 3. Le pòvince autonome di Trento e di Bolzano possono attuare i piani di cui al comma 2 anche al'valendosi di altre persone, purchè munite di licenza per I'esercizio venatorio.
Art.
19-bis.
(Art. inserito dalla Legge 3 ottobre 2002, n.221) Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 79l409lCEE. 1. Le regioni disciplinano I'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79l409lCEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9, ai principi e alle finalita'degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alle disposizioni della presente legge. 2. Le deroghe, in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, possono essere dispo-
ste solo per
le finalita' indicate dall'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva
794091CF,E e devono menzionare le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo a;utorizzati, le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi giomalmente e complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo e' soggetto e gli organi incaricati della stessa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 2. I soggetti abilitati al prelievo in deroga vengo-
no individuati dalle regioni, d'intesa con gli ambiti territoriati di caccia (AIC) ed i comprensori alpini. 3. Le deroghe di cui al comma 1 sono applicate perperiodi determinati, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), o gli istituti riconosciuti a livello regionale, e non possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione. 4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previa delibera del Consiglio dei ministri, puo' annullare, dopo aver diffrdato 1a regione interessata, i prolwedimenti di deroga da questa posti in essere in violazione delle disposizioni della presente legge e della
direttiva 7914091CEE. 5. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, owero a1 Ministro per gli affari regionali ove nominato, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, nonche' all'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui al presente articolo; detta relazione e'altresi' trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette amualmente alla Commissione europea la relazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 791409/CEE
Art.20 Introduzione di fauna selvatica dall'estero 1. L'introduzione dall'estero di fauna selvatica viva, purchè appartenente alle specie autoctone, può effetftrarsi solo a scopo di ripopolamento e di miglioramento genetico. 2. I permessi d'importazione possono essere rilasciati unicamente a ditte che dispongono di adeguate strutture ed atttezzafr)re per ogni singola specie di selvatici, a1 fine di avere 1e opportune gararuie pu controlli, eventuali quarantene e relativi controlli sanitari. 3.Le attorizzazioni per le attività di cui al comma I sono rilasciate dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, ne1 rispetto delle convenzioni intemazionali.
Lrt.2l Divieti I 1 bis, comma 1, lett. b del D.L. 23/10196, n. 542, convertito da11a legge 23112196, n. 649) 1. E'vietato a chiunque: a) I'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive; b) l'esercizio venatorio nei parchi naztorrali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali. Nei parchi naturali regionali costituiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le regioni adeguano la propria legislazione al disposto dell'articolo 22, comma 6, della predetta legge entro il 31 gennaio 1997, prolvedendo nel frattempo all'eventuale riperimetrazione dei parchi naturali regionali anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 32, comma 3, della legge medesima; (1) c) I'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cathrra, nei centri di riproduzione di fauna selvatica, nelle foreste demaniali ad
(modificato dall'art.
di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, non presentino condizioni favoreeccezione
voli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;
d) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano beni monumentali, purchè dette zone siano delimitate da tabelle esenti da tasse indicanti il divieto; e) I'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rura1i; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali; f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezzala gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobi1i, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzablli, eccethrate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione de1 bestiame nel periodo di :utilizzazione agro-silvo-pastorale; g) il trasporto, all'intemo dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata I'attività venatoria, owero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giomi non consentiti per l'esercizio venatorio dalla presente legge e dalle disposizioni regionali, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia; h) cacciare a rastrello in più di tre persone owero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua; i) cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili; 1) cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici agricole in funzione; m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica de11e Alpi, secondo le disposizioni emanate dalle regioni interessate;
n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parle coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume; o) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti all'articolo 4, comma 1, o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purchè, in tale ultimo caso, se ne dia pronto awiso nelle ventiquattro ore successive alla competente amministrazione provinciale; p) usare richiami vivi, a1 di fuori dei casi previsti dall'articolo 5; q) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici; r) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati owero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono; s) cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita I'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonchè nei canali del1e valli da pesca, quando il possessore le circondi con tabelle, esenti da tasse, indicanti i1 divieto di caccia; t) commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a caraltere gastronomico: u) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi ar,r,zelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di civette; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre; v) vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellagione; z) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica; aa) l'esercizio in qualunque forma del tiro al volo su uccelli a partire dal 1" gennaio 1994, fatto salvo quarìto previsto dall'articolo 10, comma 8, lettera e); bb) vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonchè loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengano alle seguenti specie: germano reale (anas platyrhynchos); pemice rossa (alectoris rufa); pernice di Sardegna (alectoris barbara); stama (perdix perdix); fagiano (phasianus colchicus); colombaccio (columba palumbus); cc) il commercio di esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale non proveniente da allevamenti; dd) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della presente legge o delle disposizioni regionali a specifici ambiti territoriali, ferma restando I'applicazione dell'articolo 635 del codice penale; ee) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi :utllizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e della fauna selvatica lecitamente abbattuta, la cui detenzione viene regolamentata dalle regioni anche con le norme sulla tassidermia; ff) I'uso dei segugi per la caccia al camoscio. 2. Se le regioni non prowedono enffo il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, ad istituire le zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste assegna alle regioni stesse novanta giorni per prowedere. Decorso inutilmente tale termine è vietato cacciare lungo le
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suddette rotte a meno di cinquecento metri dalla costa marina de1 continente e delle due isole maggiori; le regioni pror,wedono a delimitare tali aree con apposite tabelle esenti da tasse. 3. La caccia è vietata su tutti
i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi. Art.22 Licenza di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione all'esercizio venatorio l.Lalicenza di porto di fucile per uso di caccia è rilasciata in conformità alle leggi di pubblica sicurezza. 2. I1 primo rilascio awiene dopo che il richiedente ha conseguito I'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esami pubblici dinarzi ad apposita commissione nominata dal1a regione in ciascun capoluogo di provincia. 3. La commissione di cui al comma 2 è composta da esperti qualificati in ciascuna delle materie indicate al comma 4, di cui almeno un laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi. 4. Le regioni stabiliscono le modalità per lo svolgimento degli esami, che devono in particolare riguardare nozioni nelle seguenti materie: a) legislazione venatoria; b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili; c) armi e munizioni dacaccia e relativa legislazione; d) tutela della natura e princìpi di salvaguardia della produzione agricola; e) norme di pronto soccorso. 5. L'abilitazione è concessa se i1 giudizio è favorevole in tutti e cinque gli esami elencati al comma 4. 6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni promuovono corsi di aggiomamento sulle caratteristiche innovative della legge stessa.
7. L'abilitaziorc all'esercizio venatorio è necessaria, oltre che per il primo rilascio della licenza, anche per il rinnovo della stessa in caso di revoca. 8. Per sostenere gli esami il candidato deve essere munito del certificato medico di idoneità. 9.Lalicenza di porto di fucile per uso di caccia ha la durata di sei anni e può essere rinnovata su domanda del titolare corredata di un nuovo certificato medico di idoneità di data non anteriore a tre mesi dalla domanda stessa. 10. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre ami che non abbia conìmesso violazioni alle norme della presente legge comportanti la sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell'articolo 32. 11. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per I'esercizio della caccia mediante l'uso dell'arco e del falco.
Art.23 di concessione regionale 1. Le regioni, per conseguire i mezzi fitanziari necessari per realizzare Tasse
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f:r:ri
previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali in materia, sono autorizzate ad istituire una tassa di concessione regionale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni, per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'articolo 22. 2. La tassa di cui al comma 1 è soggetta al rinnovo annuale e può essere fissata in misura non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento della tassa erariale di cui al numero 26, sottonumero I), della tariffa annessa aldecreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,n.641, e successive modificazioni. Essa non è dol.uta qualora durante l'anno il cacciatore eserciti I'attività venatoria esclusivamente all'estero. 3. Nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia la tassa regionale deve essere rimborsata. La tassa di concessione regionale viene rimborsata anche al cacciatore che rinunci all'assegnazione dell'ambito territoriale di caccia. La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia
durante l'anno. 4. I proventi della tassa di cui al comma 1 sono utilizzati anche per il frnanziamento o il concorso nel finanziamento di progetti di valorizzazione del territorio presentati anche da singoli proprietari o conduttori di fondi, che, nell'ambito della programmaziote regionale, contemplino, tra l'altro, la creazione di struthrre per l'allevamento di fauna selvatica nonchè dei riproduttori nel periodo autunnale; la manutenzione degli apprestamenti di ambientamento deila fauna selvatica; l'adozione di forme di lotta integrata e di lotta guidata; il ricorso a tecniche culturali e tecnologie innovative non pregiudizievoli per I'ambiente; la valorizzazione agri-turistica di percorsi per I'accesso alla natura e alla conoscenza scientifica e culturale della fauna ospite; la manutenzione e pulizia dei boschi anche al fine di prevenire incendi. 5. Gli appostamenti fissi, i centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturaie, le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri-turisticovenatorie sono soggetti a tasse regionali.
Art.24 Fondo presso il Ministero del tesoro 1. A decorrere dall'anno I 992 presso il Ministero del tesoro è istituito un fondo la cui dotazione è alimentata da una addizionale di lire 10.000 alla tassa di cui al numero 26, sottonumero I), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, t. 641, e successive modificazioni. 2. Le disponibilità del fondo sono ripartite entro il 3 1 marzo di ciascun anno con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i ministri delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste, nel seguente modo: a) 4 per cento per il funzionamento e l'espletamento dei compiti istituzionali del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale; b) 1 per cento per il pagamento della quota di adesione dello Stato italiano al Consiglio intemazionale della caccia e della conservazione della selvaggina; c) 95 per cento fra le associazioni venatorie nazionali riconosciute, in proporzione alla rispettiva, documentata consistenza associativa. 3. L'addizionale di cui al presente articolo non è computata ai fini di quanto pre-
visto all'articolo 23, comma2. 4. L'attribuzione della dotazione prevista dal presente articolo alle associazioni venatorie nazionali riconosciute non comporta I'assoggettamento delle stesse al controllo previsto dalla legge 21 marzo 1958, n. 259.
Art.25 Fondo di garanzia per Ie vittime della caccia 1. E' costituito presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni un Fondo di garanzia per le vittime della caccia per il risarcimento dei danni a terzi causati dall'esercizio dell'attività venatoria nei seguenti casi: a) I'esercente I'attività venatoria responsabile dei danni non sia identificato; b) I'esercente l'attività venatoria responsabile dei danni non risulti coperto dalI'assicurazione per 1a responsabilità civile verso terzi di cui all'articolo 12, comma 8. 2. Nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 1 il risarcimento è dor,,uto per i soli danni alla persona che abbiano comportato la morte od un'invalidità permanente superiore al 20 per cento, con il limite massimo previsto per ogni persona sinistrata dall'articolo 12, comma 8. Nell'ipotesi di cui alla lettera b) del comma I il risarcimento è dovuto per i danni alla persona, con i1 medesimo limite massimo di cui al citato articolo 12, comma 8, nonchè per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore a lire un milione e per la parte eccedente tale ammontare, sempre con il limite massimo di cui al citato articolo 12, comma 8. La percentuale di invalidità permanente, 1a qualifica di vivente a carico e la percentuale di reddito del sinistrato da calcolare a favore di ciascuno dei viventi a carico sono determinate in base alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante il testo unico delle disposizioni per I'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. 3. Le modalità di gestione da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni del Fondo di garanzia per le vittime della caccia sono stabilite con decreto del Ministro dell'industria, de1 commercio e dell'artigianato. 4. Le imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile di cui all'articolo 12, comma 8, sono tenute a versare annualmente all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del Fondo di gararuia per le vittime della caccia, un contributo da determinarsi in una percentuale dei premi incassati per la predetta assicurazione. La misura del contributo è deteminata annualmente con decreto del Ministro delf industria, del commercio e dell'artigianato nel limite massimo del 5 per cento dei predetti premi. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di versamento del contributo. Nel primo anno di applicazione della presente legge il contributo predetto è stabilito nella misura dello 0,5 per cento dei premi del ramo responsabilità civile generale risultanti dall'ultimo bilancio approvato, da conguagliarsi I'anno successivo sulla base dell'aliquota che sarà stabilita dal Ministro delf industria, del commercio e del1'artigianato, applicata ai premi dell'assicurazione di cui all'articolo 12, comma 8.
5. L'Istifuto nazionale delle assicurazioni. gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, che, anche in via di transazione, abbia risarcito il danno nei casi previsti da1 comma l,haazione di regresso nei confronti
del responsabile del sinistro per
il
recupero delfindennizzo pagato nonchè dei
relativi interessi e spese.
Art.26 Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria 1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in parlicolare da quella protetta, e dall'attività venatoria, è costituito a cura di ogni regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti, al quale affluisce anche una percentuale dei proventi di cui all'articolo 23.
c
fr:reslcli: ier;. oggi s domoni 2. Le regioni prowedono, con apposite disposizioni, a regolare il funzionamento del fondo di cui al comma l, prevedendo per la relativa gestione un comitato in cui siano presenti rappresentanti di struthre provinciali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute maggiormente rappresentative. 3. Il proprietario o il conduttore del fondo è tenuto a denunciaxe tempestivamente i danni al comitato di cui a1 comma 2, che procede entro trenta giorni dalle relative verifiche anche mediante sopralluogo e ispezioni e nei centottanta giorni successivi alla liquidazione. 4. Per le domande di prevenzione dei danni, i1 termine entro cui il procedimento deve concludersi è direttamente disposto con nonna regionale.
vieiuf#,2.1"to.i" 1.
La vigllar;a sulla applicazione della presente legge e delle leggi regionali
è
afFrdata:
a) agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni. A tali agenti è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia gitdtziaria e di pubblica siqxezza. Detti agenti possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi da caccia di cui all'articolo 13 nonchè armi con proiettili a narcotico. Le armi di cui sopra sono portate e detenute in conformità al regolamento di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65; b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute da1 Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sictrezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773. 2.Lavigilanza di cui al comma 1 è, altresi, affrdata agli uffrciali, sottuffrciali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai sensi del testo rÌnico delle leggi di pubblica sicltrezza1, è afEdata altresì alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali. 3. Gli agenti svolgono le proprie funzioni, di norma, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza. 4. La qualifica di guardia volontaria può essere concessa, a norna del testo unico delle leggi di pubblica sictrezza, a cittadini in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalle regioni previo superamento di apposito esame. Le regioni disciplinano la composizione delle commissioni preposte a tale esame garantendo in esse la presenza tra loro paritaria di rappresentanti di associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste. 5. Agli agenti di cui ai commi I e 2 con compiti di vigilanza è vietato I'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni. Alle guardie venatorie volontarie è vietato I'esercizio venatorio durante l'esercizio delle
loro funzioni. 6. I corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilarl:a sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna e sulla salvaguardia delle produzioni agricole, possono essere orgariizzati arche dalle associazioni di cui a1 comma 1, lettera b), sotto il controllo regione. 7. Le province coordinano l'attività del1e guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste. 8. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, garantisce il coordinamento in ordine alle attività delle associazioni di cui al comma 1, lettera b), rivolte alla preparazione, aggiomamento ed utllizzazione delle guardie volontarie. 9. I cittadini in possesso, a norna del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, della qualifica di guardia venatoria volontaria alla data di entrata in vigore della presente legge, non necessitano dell'attestato di idoneità di cui al comma 4. de11a
Art.
28
Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria 1. I soggetti preposti alla vigilanza venatoria ai sensi dell'articolo 27 possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, la esibizione della licenza di porto di fucile peruso di caccia, del tesserino di cui all'articolo 12,comma 12, del contrassegno della polizza di assicurazione nonchè della fauna selvatica abbattuta o catturata. 2. Nei casi previsti dall'articolo 30, gli ufficiali ed agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e deimezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati. In caso di condanna per le ipotesi di cui al medesimo articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), le armi e i suddetti mezzi sono in ogni caso confiscati.
3. Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli ufFrciali o agenti la consegnano all'ente pubblico localmente preposto alla disciplina dell'auività venatoria il quale, nel caso di fauna viva, prolvede a liberarla in località adatta olwero, qualora non risulti liberabile, a consegnarla ad un organismo in grado di prowedere alla sua riabilitazione e cura ed alla successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale; in caso di fauna viva sequestrata in campagna, e che risulti liberabile, la liberazione è effettuata sul posto dagli agenti accertatori. Nel caso di fauna morta, I'ente pubblico prolwede alla sua vendita tenendo la somma ricayata a disposizione del1a persona cui è contestata I'infiazione ove si accerti successivamente che I'illecito non sussiste; se, al contrario, f illecito sussiste, fimporto relativo deve essere versato su un conto corente intestato alla regione.
4. Della consegna o della liberazione di cui al comma 3, gli uffrciali o agenti danno atto in apposito verbale nel quale sono descritte le specie e le condizioni degli esemplari sequestrati, e quant'altro possa avere rilievo ai fini penali. 5. Gli organi di vigilanza che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denuncia, violazioni delle disposizioni sulI'attività venatoria, redigono verbali, conformi alla legislazione vigente, nei quali devono essere speciflcate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osser-
vazioni del contrawentore, e li trasmettono all'ente da cui dipendono ed all'autorità competente ai sensi delle disposizioni vigenti. 6. Gli agenti venatoii dipendenti degli enti locali che abbiano prestato servizio sostitutivo ai sensi della legge 15 dicembre 19'72, n. 772, e successive modifiche e integrazioni, non sono ammessi all'esercizio di funzioni di pubblica sicurezza, fatto salvo il divieto di cui all'articolo 9 della medesima legge.
Art.29 Agenti dipendenti degli enti locali altre disposizioni della legge'7 marzo 1986, n. 65, gli agena norma di legge 1e funzioni di agente di polizia gfudiziaria e di agente di pubblica sicurezza per lo svolgimento dell'attività di vigilanza venatoria, esercitano tali attribuzioni nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei luoghi nei quali sono comandati a prestare servizio, e portano senzalicer;a le armi di cui sono dotati nei luoghi predetti ed in quelli attraversati per raggiungerli e per farvi ritomo. 2. Gli stessi agenti possono redigere i verbali di contestazione delle violazioni e degli illeciti amministrativi previsti dalla presente legge, e gli altri atti indicati dall'articolo 28, anche fuori dall'orario di servizio. 1. Ferme restando le
ti dipendenti degli enti locali, cui sono conferite
Art.30 Sanzioni penali
l.
Per
1e
violazioni delle disposizioni della presente legge
e delle leggi regiona-
li si applicano le seguenti sanzioni: a) I'arresto da tre mesi ad un anno o I'ammenda da lire 1.800.000 a lire 5.000.000 per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente trala data di chiusura e la data di apertura fissata dall'articolo 18; b) I'arresto da due a otto mesi o I'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di
cui all'articolo 2; c) I'arresto da tre mesi ad un anno e I'ammenda da lire 2.000.000 a lire 12.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo; d) I'arresto fino a sei mesi e I'ammenda da lire 900.000 a lire 3.000.000 per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive; e) l'arresto fino ad un anno o I'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 per chi esercita l'uccellagione; f) I'arresto fino a tre mesi o I'ammenda fino a lire 1.000.000 per chi esercita la caccia nei giomi di silenzio venatorio; g) l'ammenda fino a lire 6.000.000 per chi abbatte, cathlra o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera b), della quale sia vietato I'abbattimento; h) I'ammenda fino a lire 3.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con I'ausilio di richiami vietati di cui all'arlicolo 21, comma 1, lettera r). Ne1 caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami; i) l'arresto flno a tre mesi o I'ammenda fino a lire 4.000.000 per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili; 1) I'arresto da due a sei mesi o l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 4.000.000 per chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere b), c) e g), le pene sono raddoppiate. 2. Per \a violazione delle disposizioni della presente legge in materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime sanzioni che sono commina-
11a
Noiiricric
Farestcrie
te per I'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto. Le regioni possono prevedere i casi e le modalità di sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di tassidermia e imbalsamazione. 3. Nei casi di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 624,625 e 626 del codice penale. Salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi. 4. Ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle leggi costituzionali concementi lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 1 agosto 1972, n. 670,1e sanzioni penali stabilite dal presente articolo si applicano alle corrispondenti fattispecie come disciplinate dalle leggi provinciali.
Art.31 Sanzioni amministrative 1. Per le
violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regiona-
li, salvo che il fatto sia previsto ti sanzioni amministrative:
da1la legge come reato, si applicano le seguen-
a) sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 2.400.000 per chi esercita la caccia in una forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'articolo 12, comma 5.
b) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia serua avere stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 400.000 a lire 2.400.000; c) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi esercita la caccia senza aver effettuato i1 versamento delle tasse di concessione govemativa o regionale; se la violazione è nuovamente commessa, la sarzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000; d) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi esercita senza attorizzazione la caccia all'intemo delle aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata; se la violazione è nuovamente cofiìmessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000; in caso di ulteriore violazione la sanzione è da lire 700.000 a lire 4.200.000. Le sarzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale di caccia viciniore a quelio aùtotizzato; e) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; se 1a violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000; f) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in fondo chiuso, owero nel caso di violazione delle disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione delle coltivazioni agricole; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000; g) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene fringillidi in numero non superiore a cinque; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 400.000 a lire 2.400.0001 h) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi si ar.,vale di richiami non a:ulorizzati, owero in violazione delle disposizioni emanate dalle regioni ai sensi dell'articolo 5, comma 1; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000; i) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale; l) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per ciascun capo, per chi importa fauna selvatica senzal'autorizzazione di cui all'articolo 20, comma 2; atla violazione consegue la revoca di eventuali a:utorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 20 per altre introduzioni; m) sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione è applicata nel minimo se I'interessato esibisce il documento entro cinque giomi. 2. Le leggi regionali prevedono sanzioni per gli abusi e I'uso improprio della tabellazione dei terreni. 3. Le regioni prevedono la sospensione dell'apposito tesserino di cui all'articolo 12, comma 12, per particolari infrazioni o violazioni delle norme regionali sull'esercizio venatorio. 4. Resta salva I'applicazione delle norme di legge e di regolamento per la disciplina delle armi e in materia fiscale e doganale. 5. Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano gli arlicoli 624,625 e 626 del codice penale. 6. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1 98 1 , n. 689, e successive modificazioni.
Art.32 Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia. Chiusura o sospensione dell'esercizio 1. Oltre alle sanzioni penaii previste dall'articolo 30, nei confronti di chi riporta senter;,a di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto ese-
Ii(}
cutivo per una del1e violazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo, I'autorità amministrativa dispone: a) la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo da uno a tre anni, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma l, lettere a), b), d) ed i), nonchè, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere f), g) e h), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articoio 99, secondo comma, n. 1, del codice penale; b) la revoca deila licenza di porto di fucile per uso di caccia ed il divieto di rilascio per un periodo di dieci anni, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere c) ed e), nonchè, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere d) ed i), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo conìma, n. 1, del codice penale; c) I'esclusione definitiva della concessione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere a), b), c) ed e), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, de1 codice penale; d) la chiusura dell'esercizio o la sospensione del relativo prowedimento autoizzatorio per tn periodo di un mese, nel caso previsto dal predetto articolo 30,
comma 1, lettera
l); nelle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo
comma, n. 1, del codice penale, la chiusura o la sospensione è disposta per un periodo da due a quattro mesi. 2. I prorwedimenti indicati nel comma 1 sono adottati dal questore della provincia del luogo di residenza del contravventore, a seguito della comunicazione del competente ufficio giudiziario, quando è effettuata I'oblazione olvero quando diviene definitivo il prowedimento di condama. 3. Se I'oblazione non è ammessa, o non è effettuata nei trenta giomi successivi all'accertamento, I'organo accertatore dà notizia delle contestazioni effetfuate a norma dell'articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed i), al questore, il quale può disporre la sospensione cautelare ed il ritiro temporaneo della licenzaanofinà de1le leggi di pubblica sictrezza. 4. Oltre alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 31, si applica il provvedimento di sospensione per un anno della licenza di porto di fucile per uso di caccia nei casi indicati dallo stesso articolo 3 1, comma 1, lettera a), nonchè, laddove la violazione sia nuovamente commessa, nei casi indicati alle lettere b), d), f1 e g) del medesimo comma. Se la violazione di cui alla citata lettera a) è nuovamente commessq la sospensione è disposta per un periodo di tre anni. 5. 11 prowedimento di sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia di cui al comma 4 è adottato dal questore della provincia del luogo di residenza di chi ha commesso l'infrazione, previa comunicazione, da parte dell'autorità amministrativa competente, che è stato effettuato i1 pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria o che non è stata proposta opposizione ar,.verso I'ordinanza-ingiunzione owero che è stato definito il relativo giudizio. 6. L'organo dccertatore dà notizia delle contestazioni effettuate a norma del comma 4 al questore, i1 quale può valutare il fatto ai fini della sospensione e del ritiro temporaneo della licenza a norna delle leggi di pubblica sicurezza.
Art.33 Rapporti sull'attività di vigilanza 1. Neli'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'articolo 9le regioni, entro il mese di maggio di ciascun anno a decorrere dal 1993, trasmettono al Ministro dell'agricoltura e delle foreste un rapporto informativo nel quale, sulla base di dettagliate relazioni fomite da1le province, è riportato lo stato dei servizi preposti alla vigilanza, il numero degli accertamenti effettuati in relazione alle singole fattispecie di illecito e un prospetto riepilogativo delle sanzioni amministrative e delle misure accessorie applicate. A tai fine il questore comunica tempestivamente all'autorità regionale, entro il mese di aprile di ciascun amo, i dati numerici inerenti alle misure accessorie applicate nell'anno precedente.
I rappofti di cui a1 comma 1 sono trasmessi al Parlamento entro ottobre di ciascun amo. 2.
il
mese di
Art.34 Associazioni venatorie 1. Le associazioni venatorie sono libere. 2. Le associazioni venatorie istituite per atto pubblico possono chiedere di essere riconosciute agli effetti della presente legge, purchè posseggano i seguenti
requisiti: a) abbiano finalità ricreative, formative e tecnico-venatorie; b) abbiano ordinamento democratico e posseggano una stabile organizzazione a carattere nazionale, con adeguati organi periferici; c) dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiore ad un quindicesimo del totale dei cacciatori calcolato dall'Istituto nazionale di statistica, riferito al 3l dicembre dell'anno precedente quello in cui awiene la presentazione della domanda di riconoscimento. 3. Le associazioni di cui al comma 2 sono riconosciute con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delfintemo, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale.
d
loresicfi: reri, oggi s donìo*r 4. Qualora vengano meno i requisiti previsti per il riconoscimento,
il Ministro
NOTE:
dell'agricoltura e delle foreste dispone con decreto la revoca del riconoscimen-
to stesso. 5. Si considerano riconosciute agli effetti della presente legge la Federazione italiana della caccia e le associazioni venatorie nazionali (Associazione migratoristi italiani, Associazione nazioirale libera caccia, ARCI-Caccia, Unione nazionale Enalcaccia pesca e tiro, Ente produttori selvaggina, Associazione italiana della caccia - Italcaccia) già riconosciute ed operanti ai sensi dell'articolo 86 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per I'eserci-
( l) Si riporta il testo dell'arl. 11 bis, comma 2, del D.L. 23/10196, n. 542, convertito dalla legge 23/12/96, n. 649:
"Ar1. 11 bis
2. Non sono punibili i fatti commessi in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in violazione degli articoli 15, comma 11, secondo periodo,21, comma 1, lettera b) e 36, comma 6,della legge I 1 febbraio 1992, n. 157 ."
zio della caccia, approvato, con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, come sostituito dall'articolo 35 della legge 2 agosto 1967, n.799. 6. Le associazioni venatorie nazionali riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
Art.35 1.
Relazione sullo stato di attuazione della legge Al termine dell'annata venatoria 1994-1995 le regioni trasmettono al Ministro
(2) In esecuzione dell'art. 2 del D.P.C.M. 21103197 sono state escluse dall'elenco di cui al comma annotato, le specie cacciabili nello stesso indicate. (3) Vedi aft. 6 del D.P.R. 8 settembre 1997,n.357: " Regolamento recante attuazione della direttiva92l43lCBB relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche."
dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'ambiente una relazione sull'attrazione della presente legge.
2. Sulla base delle relazioni di cui al comma 1, il Ministro dell'agricoltura
e
il Ministro
dell'ambiente, sentita 1a Conferenza permarente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta al Parlamento una relazione complessiva sullo stato di atl:tazior,e della presente 1egge.
delle foreste, d'intesa con
Art,36 Disposizioni transitorie
l, lett. c del D.L.23/10196,n.542, convertito dalla legge 23112196, n.649) 1. Le aziende faunistico-venatoie a:utorizzate dalle regioni ai sensi dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1977 , n. 968, fino alla natumle scadenza della concessione sono regolate in base al prowedimento di concessione. 2. Su richiesta del concessionario, le regioni possono trasformare 1e aziende faunistico-venatorie di cui al comma 1 in aziende agri-turistico-venatorie. 3. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, detengano richiami vivi appartenenti a specie non consentite owero, se appartenenti a specie consentite, ne detengano un numero superiore a quello stabilito dalla presente legge, sono tenuti a farne denuncia all'ente competente. 4. In sede di prima alt:uazione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste definisce f indice di densità venatoria minima di cui all'articolo 14, commi 3 e 4, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 5. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono fissati i termini per l'adozione, da parte dei soggetti partecipanti a1 procedimento di programmazione ai sensi della presente legge, degli atti di rispettiva competenza, secondo modalità che consentano la piena atltazione della legge stessa nella stagione venatoria (modificato dall'art. 1l bis, comma
1994-t995. 6. Le regioni adeguano 1a propria legislazione ai princìpi ed alle norme stabiliti dalla presente legge entro e non oltre il 31 luglio 1997. 7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome, entro il medesimo termine di cui al comma 6, adeguano la propria legislazione ai princìpi ed alle norme stabiliti dalla presente legge nei limiti della Costituzione e dei rispettivi statuti.
Art.37 Disposizioni finali 1. E' abrogata la legge 27 dicembre 1977 , n. 968, ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge. 2. I1 limite per la detenzione del1e armi da caccia di cui al sesto comma dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, come modificato dall'articolo 1 della legge 25 marzo 1986, n. 85, e dall'articolo 4 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, è soppresso. 3. Ferme restando le disposizioni che disciplinano I'attività dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, le guardie zoofile volontarie che prestano servizio presso di esso esercitano la vigilanza sull'applicazione della presente legge e delle leggi regionali in materia di caccia a norna dell'articolo 27, comma l, lettera b). La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osseryare come legge dello Stato. Roma, addì 11 febbraio 1992
o
I r?l
Noiizioric Icreslo/e L.R.28/4i1978, N.32 Sulla protezione della fauna e sull'esercizio della caccia in Sardegna
TITOLO
Esse devono essere ubicate in zone preferibilmente demaniali di adeguata eston-
sione, scelte opportunamente, tenendo presenti le caratteristiche ambientali secondo un criterio di difesa della fauna selvatica e del relativo habitat, d'interesse regionale. La loro durata è indeterminata.
I
Le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura possono avere dimen-
Disposizioni generali
sioni comunale, intercomunale e intercomprensoriale.
Art. I all'Art. 2l Art.47
Omissis (1)
Le zone di ripopolamento e di catfura sono destinate a favorire I'incremento ed
il prelievo della selvaggina stanziale ai fini dell'arricchimento faunistico dell'a-
(Omissis) (1).
(1) Gli articoli mancanti sono abrogati con I'entrata in vigore della legge
2j
del 1998.
Art,22 L'attoÀzzazione regionale per I'esercizio della caccia è rilasciata dal Presidente della Giunta regionale tramite i Sindaci dei Comuni e per i non residenti in Sardegna tramite il Presidente del Comitato regionale faunistico, all'uopo delegati. Gli interessati debbono presentare al Sindaco del Comune di residenza domanda in carta da bollo diretta al Presidente della Giunta regionale. Alla domanda debbono essere allegate: a) due copie della domanda in carta libera: una per il Comitato regionale faunistico, I'altra per il Comitato comunale faunistico; b) copia fotostatica autenticata del libretto personale e della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia: c) copia fotostatica della polizza assicurativa; d) gli originali o copie autenticate della ricer.uta del versamento, sull'apposito conto corrente postale istituito dalla Regione Sarda, del contributo di partecipazione alle spese di vigilanza e ripopolamento e di rimborso delle spese di stampa, segreteria e cancelleria e, per i rinnovi, delle ricevute dei pagamenti delle rate annuali del contributo per gli anni successivi a quelli del precedente rilascio. Il contributo annuale è fissato con deliberazione del Consiglio regionale su proposta del Comitato regionale faunistico. I non residenti in Sardegna, con le formalità sopra indicate, dovranno presentare la domanda, tra il 1' aprile ed il 3 I maggio, al Presidente della Giunta regionale tramite il Presidente del Comitato regionale faunistico. L'attorìzzazione regionale per l'esercizio della caccia ha la stessa durata della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia e scade con essa. Per gli anni successivi a quello del rilascio la validità del1'artonzzazione è subordinata all'effettivo pagamento del contributo annuale. La riceluta di versamento dovrà essere allegata all' attorizzazione. A cura dell'Amministrazione regionale l'attoizzaziorrc regionale conterrà, come parte integrante un libretto venatorio nel quale il cacciatore, nel corso di ogni giomata di caccia effettiva, ha l'obbligo di segnare in modo indelebile la selvaggina a mano a mano che essa viene abbatfuta.
Art. 23 all'Art. Omissis
43
(l)
(Omissis) (1). (l) I presenti articoli sono abrogati con l'entrata in vigore della legge 23 del 1998.
Art.44 L'addestramento dei cani e le prove sul terreno, in tempo di divieto dell'attività venatoria, devono essere alutorizzati dal Comitato comprensoriale faunistico competente per territorio. Il trasgressore è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 10.000 e lire 50.000.
Per le prove sul terreno in tempo di divieto il Comitato può permettere di sparare alla selvaggina liberata, indicando 1e modalità da seguire. Della selvaggina uccisa nelle prove sul tereno è vietata la vendita. Per l'addestramento dei cani il Comitato comprensoriale faunistico indica per ogni comune dell'area zone facilmente individuabili, accessibili e controllabili. Indica, altresì, i giomi e le ore nei quali è consentito I'addeskamento. Dal trentesimo giomo precedente I'aperhrra generale della caccia esso può essere effettuato liberamente in tutti i terreni non soggetti a vincoli venatori in base alla presente legge. L'uso di selvaggina importata dall'estero per I'addestramento di cani e per le prove sul terreno deve essere autorizzato dal Comitato regionale faunistico, dietro domanda in cui sono specificamente indicate le località, la data e l'orario prescelti e la provenienza della selvaggina.
TITOLO
III
Oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, zone di ripopolamento e di cattura e zone di concessione autogestite per l'esercizio della caccia.
Art.46
Le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura sono destinate alla conservazione delle specie selvatiche favorendo i1 rifugio della selvaggina stanziale, la sosta della selvaggina migratoria ed il loro irradiamento naturale.
1'.)
*
rea interessata. Esse haruro una durata da tre mesi a sei
ami e vengono riaperte alla libera caccia gradualmente, per porzioni di territorio. Le zone di ripopolamento e di cattura vengono costituite con un criterio di rotazione territoriale in modo da coprire permanentemente da un quinto ad un terzo dell'area launistica interessata.
Art.48 Comitato regionale faunistico, sentiti i Comitati comprensoriali faunistici, delibera I'istituzione delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e delle zone di ripopolamento e di cathra. La loro costituzione è disposta con
Il
decreto dell'Assessore regionale competente. In considerazione del preminente interesse pubblico delle oasi permanenti di protezione faunistica e di catfura e delle zone di ripopolamento e di cattura, I'inclusione nel loro perimetro di terreni di proprietà privata è disposta coattivamente salvo I'indennizzo di cui alla presente legge quando ne derivi pregiudizio alle colture. Le modifiche del numero, dellalocalizzazione e dell'estensione delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura sono disposte con decreto dell'Assessore regionale competente su conforme parere del Comitato regionale faunistico. La rotazione territoriale delle zone di ripopolamento e di cattura di cui all'ultimo comma dell'articolo 47 è disposta con decreto dell'Assessore regionale competente su11a base delle proposte ayanzate dai Comitati comprensoriali faunistici. La dtrata delle zone di ripopolamento e di cattura, di cui al secondo comma delI'articolo 47, è fissata con decreto dell'Assessore regionale competente, tenendo presenti le condizioni ambientali, la consistenza della selvaggina presente ed il ribno di incremento delle varie specie faunistiche.
Art.49 Al,verso il decreto che istituisce le oasi permanenti di protezione faunistica e di cathtra e le zone di ripopolamento e di cathra, i proprietari ed i conduttori interessati possono proporre opposizione, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, alla Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto nel Bollettino uffrciale della Regione. La Giunta regionale, entro i sessanta giorni successivi, su conforme parere del Comitato regionale faunistico, decide in ordine all'opposizione.
Art.
50
Le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e 1e zone di ripopolamento e di cathrra sono gestite, per delega dell'Amministrazione regionale, dai Comitati comprensoriali faunistici competenti per territorio in collaborazione con i Comitati comunali faunistici direttamente interessati. Se un'oasi permanente ricade nelterritorio di due o più comprensori limikofi, la
il perimetro del quale è compresa la maggiore superficie dell'oasi. Le zor.e di ripopolamento e di cattra devono sempre ricadere entro il perimetro di uno stesso comprensorio. sua gestione è affidata al comprensorio entro
Art.
51
L'Amministrazione regionale, con decreto dell'Assessore regionale competente, sentito il Comitato regionale faunistico, nel quadro della programmazione regionale del territorio, può affidare zone in concessione autogestite, per ìln periodo di cinque armi prorogabili, per I'esercizio della caccia nell'ambito e nei
limiti fissati dalla
presente legge.
Tali zone debbono essere affidate in gestione a cacciatori secondo le norme de1 regolamento che verrà emanato dalla Giunta regionale su proposta del competente Assessore, sentita la Commissione consiliare competente, entro sei mesi dalla data di approvazione della presente legge. Il regolamento dowà attenersi, in particolare, ai seguenti principi: a) nella zona data in concessione il rapporto cacciatore - territorio non può essere superiore ai venti ettari: b) la gestione della zona data in concessione deve essere affrdata all'assemblea dei soci integrata di diritto dai componenti dei Comitati faunistici territorialmente competenti; c) è fatto carico ai concessionari di prolwedere a loro cura e spese alla delimitazione, tabellazione ed adeguata vigilanza della zona in concessione;
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d) è fatto obbligo ai concessionari di consegnare annualmente al Comitato comprensoriale faunistico competente un numero di capi di selvaggina stanztale proporzionato all'estensione della zona in concessione, da destinarsi al ripopolamento delle zone libere; il prelevamento dowà essere effettuato secondo le modalità previste dalla presente legge; e) le zone possono essere comrinali, intercomunali, comprensoriali o intercomprensoriali; f) il numero delle giomate consentite per I'esercizio della caccia alla selvaggina stanziale nelle zone in concessione non deve superare i1 50 per cento delle giornate di caccia previste dal calendario venatorio regionale; le prime due giornate di caccia alla selvaggina stanziale nelle zone in concessione debbono coincidere con le prime due giomate di caccia fissate dal calendario venatorio regionale;
g) le altre giomate debbono essere utilizzate a giomate alteme; h) gli organismi di gestione delle zone in concessione possono richiedere un contributo fnanziario di partecipazione a tutti i cacciatori ammessi; i) lo stesso cacciatore non può far parte di più di ùrra zorra in concessione.
Art.
52
I confini
delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cath_ra, delle zone di ripopolamento e di cattura e delle zone in concessione autogestite per I'esercizio della caccia debbono essere delimitati, a cura degli organismi di gestione, con tabelle perimetrali portanti rispettivamente la scritta: ,,OASI PERMANENTI
DI PROTEZIONE FALINISTICAE CATTURA
- DIVIETO DI CACCIA',
"ZONA DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA - DIVIETO DI CACCIA' E ,ZONA IN CONCESSIONE PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIAAUTOGESTITA - DIVIETO DI CACCIA'. Le tabelle devono essere collocate su pali o alberi ad una altezza da 3 a 4 metri, ad una distanza di circa 100 metri una dall'altra e, comunque, in modo che da ogni tabella siano visibili le due contigue. Quando si tratti di terreni contigui a corsi o specchi di acqua, le tabelle possono essere collocate anche su natanti, emergenti almeno 50 centimetri dal pelo dell'acqua. Le tabelle devono essere collocate anche lungo i bordi delle strade inteme delI'oasi permanente di protezione faunistica e di cattura e della zona di ripopolamento e di cathrra se dette strade superano i 3 metri di larghe zza; ove lalarghezza delle strade sia inferiore a 3 metri, 1e tabelle vengono apposte ben visibili, agli ingressi. Le tabelle perimetrali, da chiunque poste in commercio, debbono essere conformi alle indicazioni contenute nel decreto costitutivo. Le tabelle perimetrali debbono essere mantenute in buono stato di conservazione e leggibilità.
Art.
53
Nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cathrra e nelle zone di ripopolamento e di cattura I'esercizio della caccia è vietato per tutto il periodo della loro durata. E'considerato esercizio di caccia nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e nelle zone di ripopolamento e di cattura anche quello che si esercita lungo le vie di comunicazione, linee ferroviarie, torrenti, canali delle valli salse da pesca, argini relativi a golene, anche se di uso pubblico, che le attraversino.Quando i confini delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e delle zone di ripopolamento e di cattura siano contigui a corsi o specchi d'acqua, la caccia è vietata a chiunque fino alla distanza di 50 metri dal confine perimetrale delle oasi e delle zone suddette. Il trasgressore del divieto di cui al comma precedente è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 30.000 a lire 150.000 e alla sospensione dell'autorizzazione regionale di caccia da I a 5 anni.
Art. 54 all'Art.
80
Omissis (1) (Omissis) (7).
(l) I presenti articoli
sono abrogati con I'entrata in vigore della legge 23 del
1998.
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* ioresic l* L.R. 2917/1998, N.23. Norme per la protezione della fauna selvatica per I'esercizio della caccia in Sardegna (B.U. 1 agosto 1998,t.23).
TITOLO
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I
Principi fondamentali CAPO I Disposizioni generali
Art. I Finalità
l. La Regione Autonoma della Sardegna tutela la fauna selvatica secondo metodi di razionale programmazione del territorio e di uso delle risorse naturali e disciplina il prelievo venatorio nel rispetto dell'equilibrio ambientale, avvalendosi dellà competenza primaria di cui all'articolo 3 del proprio Statuto speciale, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3. Art.2 Attuazione normativa nazionale e comunitaria 1. Gli atti comunitari sulla tutela della fauna selvatica, ed in particolare le Direttive '791409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, 85l4lllCEE della Commissione del 25 luglio 1985,911244/CEE della Commissione del 6 marzo l99l e92l43lCEE del Consiglio de1 21 maggio 1992, con i relativi allegati, concernenti la conservazione della fauna selvatica e degli habitat naturali e seminaturali, sono recepite ed attuate nella Regione Sardegna, nei modi e nei termini previsti dalla presente legge, ai sensi dell'articolo 9 della Legge 9 marzo 1989, n. 86. 2. La presente legge costituisce, altresì, attuazione delle Convenzioni internazionali sulla tutela della fauna selvatica, ed in particolare della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con la Legge 24 novembre 1978, n. 812, della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, resa esecutiva con il D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448 e della Convenzione di Bema del 19 settembre 1979, resa esecutiva con la Legge 5 agosto 1981, n. 503.
II
CAPO
Tutela della fauna selvatica e degli ambienti
Art.
3
Tutela della fauna selvatica 1. La fauna selvatica costituisce bene ambientale della Regione ed è tutelata, insieme al suo habitat naturale, nell'interesse generale della comunità regionale, nazionale ed intemazionale. 2.Là1rlirela della fauna selvatica è ftnalizzata al mantenimento della biodiversità, compatibilmente con le esigenze economiche, sociali, culturali, peculiari della Regione e contribuisce, attraverso interventi di gestione e valorrzzazione della fauna stessa, all'obiettivo generale di uno sviluppo durevole. 3. L'esercizio dell'attività venatoria deve essere preordinato adlunattllizzazione sostenibile delle specie di uccelli e di mammiferi oggetto di prelievo venatorio ed è consentito purché non contrasti con la conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agro-forestali.
Art.4 Oasi permanenti di protezione - Attuazione direttive CEE 1. In attuazione delle Direttive CEE e delle Convenzioni internazionali di cui al precedente articolo 2, la Regione istituisce oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, {rnalizzate al mantenimento ed alla sistemazione degli habitat ricompresi anche nelle zone di migrazione dell'avifauna, e procede alla realizzazrone degli interventi di ripristino dei biotopi distmtti o alla creazione di
nuovi biotopi. 2. Tutte le isole di pertinenza della Regione Autonoma della Sardegna, ad eccezione di La Maddalena, Caprera, San Pietro e Sant'Antioco, sono dichiarate oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura. 3. Gli interventi e le opere previsti e darealizzare nell'ambito della pianificazione urbanistico-territoriale e di sviluppo economico, comprese le opere infrastrutturali a rete, devono tenere conto delle esigenze connesse alla conservazione delle zone istituite in oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e di quelle individuate come zone a protezione speciale (ZPS) in attuazione della direttiva 92143 CEE. Gli stessi interwenti devono essere sottoposti a preventiva valutazione della loro compatibilità con le finalità di cui al precedente comma
I
-
grante della presente legge. 4. Durante il periodo di nidificazione dell'avifauna è vietata qualsiasi forma di disturbo alla medesima. 5. Non è considerato disturbo l'addestramento dei cani nei tempi e luoghi consentiti dalla presente legge. 6. Le norme della presente legge non si applicano ai Muridae (ratti e topi), alla Nutria (Myocastor coypus) e alle arvicole.
Art.6 Cattura e abbattimento autorizzati 1. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, avvalendosi dell'Istituto regionale per la fauna selvatica di cui all'articolo 100 e sentito il parere del Comitato regionale faunistico di cui all'articolo 9, ha facoltà di: a) atlorizzare in qualsiasi periodo dell'anno, per fini di studio e di riserva scientifica, zoologi e ricercatori universitari o di altri istituti scientifrci, a catturare esemplari appartenenti alle specie incluse nell'elenco di cui al comma 3 delI'articolo 5, alle condizioni stabilite dalla relativa attoizzazione; b) accordare in ogni tempo agli stessi soggetti di cui alla lettera a), sulla base di precise modalità, permessi a catfurare piccoli nati o prendere uova o nidi; c) altorizzare Osservatori omitologici, Istituti di ricerca e singoli ricercatori, che si occupino dello studio delle migrazioni, ad effettuare in qualsiasi periodo dell'anno la cattura temporanea di uccelli, anche di specie proibite a condizioni da stabilirsi volta per volta con 1a stessa a.utot',zzazione; d) consentire la cattura di fauna selvatica nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e nelle zone temporanee di ripopolamento e di cattura in caso di particolari necessità tecniche di studio o di ripopolamento di altri località. La fauna catturata per il ripopolamento deve essere subito liberata nelle località da ripopolare; e) adottare, in armonia con i pareri dell'Istituto nazionale della fauna selvatica, idonei piani di intervento per il controllo delle popolazioni di fauna selvatica, anche nelle zone vietate alla caccia per assicurare la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per motivi sanitari, per la tutela de1 patrimonio storico artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche. Il controllo è praticato selettivamente mediante l\illizzo di metodi ecologici; f) predisporre piani di abbattimento, qualora sia verificata l'ìnefficacia dei predetti metodi, la cui athrazione deve essere affidata al personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale che potrà altresì awalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi purché muniti di licenza e dell'autonzzazione per I'esercizio venatorio. 2.L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico è organizzata e coordinata dall'Istituto Nazionale per la fauna selvatica di intesa con I'Istituto regionale per la fauna selvatica. Tale attività è svolta secondo lo schema nazionale di inanellamento previsto dall'Unione Europea per l'inanellamento (Euring). 3. L'attività di inanellamento può essere svolta esclusivamente da titolari di specifi ca artorizzaziorre, rilasciata dall'Assessoie della difesa dell'ambiente, su parere dell'Istituto Nazionale per la fauna selvatica e subordinata alla partecipazione a specifici corsi di istruzione organizzati dallo stesso Istituto e ai superamento del relativo esame finale. 4.E'fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o ilnviene uccelli inanellati di dame notizia all'Assessorato regionaie della difesa dell'ambiente, il quale provvede ad informare I'Istituto Nazionale della Fauna Selvatica. 5. Entro il 31 marzo di ogni anno, l'Istituto regionale per la fauna selvatica predispone una relazione sulle statistiche concementi gli abbattimenti dell'avifauna migratoria che sarà inviata, tramite il Ministero competente, alla Commissione della Comunità Europea, ai sensi dell'articolo 9 della Direttiva cEE'191409.
CAPO
III
Organi preposti al govemo della fauna selvatica e all'esercizio venatorio
Att.7 Organi di tutela 1. Alla tutela, alla conservazione, al miglioramento sia delle comunità animali sia degli ambienti, e alla gestione dell'esercizio venatorio prowedono,
Art.5
secondo le competenze loro attribuite dalla presente legge:
Specie tutelate 1. Famo parte della fauna selvatica, oggetto di tutela della presente legge, i mammiferi, g1i uccelli, i rettili e gli anfibi dei quali esistono popolazioni viven-
a) I'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente;
ti, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà nel teritorio regionale e nelle acque territoriali ad esso prospicienti.
lt zt I I
2. La Regione, in armonia con le Direttive comunitarie e con le Convenzioni intemazionali di cui all'articolo 2, persegue lo scopo di assicurare la conservazione della fauna selvatica e del suo habitat, con particolare riguardo alle specie minacciate, vulnerabili e rare, nonché alle specie e sottospecie endemiche. 3. E'vietato ogni atto diretto, o indiretto, che determini I'uccisione e la cattura o il disturbo di tutte le specie di fauna selvatica particolarmente protetta, anche sotto il profilo sanzionatorio, di cui all'allegato elenco, che fa parte inte-
b.1 il Comitato regionale faunisticol c) le Province; d.1 i Comitati provinciali launistici: e) i Comitati direttivi degli ambiti territoriali di caccia
(A.T.C.).
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l) il coordinatore generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione, o un suo delegato; Compiti dellAssessorato della difesa dell'ambiente m) un rappresentante dell'Ente Nazionale Cinofilia ltaliana; 1.L'Assessoratoregionaledelladifesadell'ambienteèprepostoall'applican) un rappresentante per ogni ambito territoriale di caccia istituito in zione della presente legge, awalendosi delle proprie strutture centrali e perife- Sardegna. riche, della Azienda delle foreste demaniali della Regione e dei Comitato regio3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Assessorato nale faunistico di cui all'articolo 10 regionale della difesa dell'ambiente con qualifica non inferiore alla settima. 4. I componenti il Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale. Art.9 5. Le sedute sono valide in prima convocazione se è presente la metà più uno Istituto regionale per la fauna selvatica 1. Nell'ambito dell'Assessorato della difesa dell'ambiente è istituito I'Istituto dei componenti; in seconda convocazione è richiesta la presenza di un terzo dei regionale per la fauna selvatica (IRFS) quale orgaaismo tecnico scientifico spe- componenti. Le decisioni vengono adottate a maggioranza dei presenti. 6. Ai componenti il Comitato compete il trattamento economico stabilito cializzato per la conservazione della fauna selvatica e dei suoi habitat naturali, per la pianihcazione faunistica e dell'attività venatoria. dalla legge regionale 22 gfugno 1987, n.27 2. L'Istituto regionale per la fauna selvatica oltre ai compiti espressamente previsti dalla presente legge, svolge ogni altra funzione inerente lo studio e la Art. ll gestione della fauna selvatica. Compiti del Comitato regionale faunistico 1. Il Comitato regionale faunistico delibera sulla formazione del calendario 3. L'Istituto regionale per la fauna selvatica esplica la sua attività di ricerca per la gestione faunistica e gli altri compiti attribuiti dalla presente legge attivenatorio. vando le opportune collaborazioni con l'Istituto nazionale per la fauna selvati2. Il Comitato regionale faunistico esprime parere: a) sul piano faunistico-venatorio regionale e sugli atti della pianificazione 4. L'Istituto regionale per 1a fauna selvatica può operare, a seguito di intesa faunistico-venatoria; ha la Regione sarda e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, come unità opeb) sulla istituzione di divieti temporanei di caccia al fine di salvaguardare I'equilibrio del patrimonio faunistico; rativa tecnico-consultiva decentrata in Sardegna de1l'Istituto nazionale per la fauna selvatica. c) sil'aùoizzazione ad immettere selvaggina estranea alla fauna indigena; 5. L'Istituto regionale per la fauna selvatica può, inoltre, collaborare con i d) sulla definizione dei procedimenti saflzionatori per le violazioni alle predipafiimenti di biologia delle Università della Sardegna, con i serwizi faunistici scrizioni ed ai divieti previsti dalla presente legge; e) sulla durata della sospensione dell'attorìzzazione regionale di caccia predi altre regioni, con dipartimenti universitari nazionali ed esteri, con enti di ricerca, con commissioni di organismi intemazionali cointeressati alla gestione vista dalla legislazione vigente; del comune patrimonio faunistico quali sono gli uccelli migratori o le specie di f) sull'istituzione di oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, di particolare rilevanza internazionale zone temporanee di ripopolamento e di cattura e sui relativi programmi di 6. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambien- gestione, di zone pubbliche o private per l'allevamento della selvaggina a scopo te, sentite le Commissioni consiliari competenti in materia di personale e di di studio e ripopolamento; g) sui prowedimenti relativi alla detenzione e commercio della selvaggina ambiente, prolvede, entro novanta giomi dall'entrata in vigore della presente legge, alla definizione della dotazione organica dell'Istituto regionale per la viva e al commercio della selvaggina morta d'importazione; fauna selvatica. h) sui ricorsi presentati, ai sensi dell'articolo 26, contro il decreto che istitui7. All'Istituto regionale per 1a fauna selvatica, tenuto conto delle sue funzio- sce le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e le zone temporanee ni in campo faunistico, è assegnato personale regionale prowisto di specifica di ripopolamento e di cattura. competenza e di professionalità riconosciuta attraverso titoli ed esperienza 3.IlComitatoregionalefaunisticoformulaproposte: acquisita e documentata, a) sulla vigilanza venatoria; 8. Qualora i1 personale in servizio presso I'Amministrazione regionale, e in b) sulle iniziative volte all'educazione venatoria e naturalistica; particolare presso gli uffici titolari di funzioni in materia di fauna selvatica, non c) sulla protezione dell'ambiente dall'inquinamento e dagli incendi. 4. Il Comitato regionale faunistico svolge le altre funzioni ad esso attribuite sia sufliciente o non sia adeguatamente qualificato per coprire I'intera dotazione organica, all'Istituto viene assegnato il personale espressamente assunto con dalla presente legge. concorso pubblico per titoli ed esami. Art- 12 9. Le funzioni di coordinamento dell'Istituto sono assegnate a personale del Compiti delle Province ruolo unico regionale, in servizio o da assumersi con concorso pubblico per titoli ed esami, con specifico titolo di studio e documentata esperienza in materia 1. Alle Province sono attribuiti compiti di pianificazione, di tutela dell'amdi fauna selvatica. biente, della fauna e in materia di caccia nei limiti di cui alla presente legge. 2. Le Province si awalgono, quali organi tecnico-consultivi, dei Comitati Art. 10 provinciali faunistici. Comitato regionale faunistico - Composizione 3. Le Province, in particolare, prolwedono: 1. E' istituito, presso I'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, U u) a predisporre la proposta di piano provinciale faunistico- venatorio; Comitato regionale faunistico, quale organo tecnico- consultivo e deliberativo b) a predisporre ed attuare i piani di miglioramento ambientale tesi a favoriper lapianificazione faunistico-venatoria, la tutela della fauna selvatica e I'eser- re la riproduzione naturale di fauna selvatica, nonché i piani di immissione; cizio della caccia. c) a predisporre ed athlare i piani di gestione delle oasi permanenti di prote2. Il Comitato è composto da zione faunistica e di cattura e delle zone temporanee di ripopolamento e di cata) I'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, o un suo delegato, che 1o tura loro affidate e a presentare all'Assessorato regionale della difesa dell'ampresiede; biente le relazioni annuali delle attività svolte e dei risultati ottenuti; b) un rappresentante dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, d) ad istituire e regolare la gestione delle zone per I'addestramento di cani e competente in materìa di gestione della fauna e di conservazione dell'ambiente; per le gare degli stessi, anche su selvaggina allo stato naturale; c) un rappresentante dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma e) a vigilare sull'osservanza dei divieti fissati dalla presente legge, da1 piano agro-pastorale, competente in materia di produzioni agricole; regionale faunistico-venatorio e dal calendario venatorio; d) un rappresentante dell'Assessorato regionale delf igiene, sanità e assisten0 a seguire I'andamento della riproduzione delle specie selvatiche za sociale; g) a curare I'immissione di idonee specie selvatiche autoctone; e) due esperti rispettivamente in zoologia e in agricoltura e foreste scelti fra h) ad accertare gli eventuali danni alle colture provocati dalla fauna selvatica; docenti degli Atenei dell'Isola, designati da1 Consiglio regionale con voto limii) a curare tecnicamente le operazioni di prelievo e di immissione di fauna tato a uno; selvatica nel territorio di competenza; f) un rappresentante esperto in zoologia, agricoltura e foreste designato da l) a collaborare con gli organismi competenti per I'attività di studi e indagiciascuna delle Province sarde: ne in ordine alla pianificazione del territorio a frni faunistici, alla conservaziog) un rappresentante designato da ciascuna delle tre associazioni venatorie ne del]'ambiente e alla lotta contro gli incendi e gli inquinamenti, alla consistenriconosciute, maggiormente rappresentative, operanti in Sardegna; za, riproduzione e prelievo del patrimonio faunistico, alle correnti migratorie e h) un rappresentante designato da ciascuna delle tre associazioni naturalisti- all'esercizio della caccia; che e di tutela degli animali riconosciute, maggiormente rappresentative, opem) a rilasciare i certificati di abilitazione venatoria; ranti in Sardegna n) a vigilare sull'attività e sul funzionamento degli organi degli ambiti terrii) un rappresentanle designalo da ciascuna delle quattro organizzazioni pro- toriali di caccia; fessionali agricole, maggiormente rappresentative, operanti in Sardegna; o) a svolgere le altre funzioni attribuite dalla presente legge.
Art.8
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4. La Regione trasferisce alle Province risorse finanziarie per lo svolgimenpresente articolo e per il funzionamento dei Comitati provinciali faunistici, di cui all'articolo 13, e delle Commissioni per I'abilitazione venatoria di cui all'articolo 45.
to delle funzioni previste dal
Art.
13
Comitati provinciali faunistici 1. I Comitati provinciali faunistici di cui al comma 2 dell'articolo 12 assumono le rnizrative attinenti alla pianificazione e alla disciplina dell'attività faunistico-venatoria. 2. In particolare: a) formulano proposte in ordine alla pianificazione faunistico- venatoria pro-
vinciale; b) formulano proposte per I'istituzione di oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e di zone temporanee di ripopolamento e di cattura nonché di zone pubbliche e private per I'allevamento della fauna selvatica a scopo di studio e ripopolamento; c) formulano proposte in ordine all'immissione di idonee specie selvatiche; d) formulano proposte per I'istituzione di zone per I'addestramento di cani e per le gare degli stessi, anche su selvaggina allo stato naturale; e) rendono pareri su ogni altra questione che venga loro sottoposta da parte dei competenti organi provinciali.
Art.
a) dall'Assessore provinciale competente per materia, o un suo delegato, che presiede; b) un rappresentante designato da ciascuna delle tre associazioni venatorie riconosciute, maggiormente mppresentative, operanti nella provincia; c) un rappresentante designato da ciascuna delle tre associazioni naturalistiche e di tutela degli animali riconosciute, maggiormente rappresentative, operanti nella provincia; d) un rappresentante designato da ciascuna delle quattro organrzzazioni professionali agricole, maggiormente rappresentative, operanti nella provincia; e) da un responsabile dei servizi veterinari delle aziende USL della Provincia; 1) da due esperti in materia di fauna selvatica e di pianificazione venatoria eletti dal Consiglio Provinciale con voto limitato a uno; g) dai coordinatori degli Ispettorati ripartimentali del Corpo forestale e di vigilanza ambientale ricompresi nella Provincia. 1o
15
Istituzione del Comitato provinciale faunistico 1. Il Comitato provinciale faunistico è istituito dalla Provincia competente per territorio e ha sede presso la stessa Amministrazione provinciale. 2. Le sedute del Comitato sono valide se è presente la metà dei componenti; in seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo dei componenti. 3. Le decisioni vengono adottate a maggioranza dei presenti. 4. I componenti il Comitato decadono dalla caica in coincidenza con i rinnovi del Consiglio provinciale. 5. Ai componenti il Comitato compete il trattamento economico stabilito dalla legge regionale n.27 del 1987.
Art.
Art.
18
Funzionamento del Comitato direttivo dell'A.T.C. 1. All'atto dell'insediamento i componenti il Comitato direttivo dell'A.T.C. eleggono il Presidente. Le sedute de1 Comitato sono valide se è presente la metà più uno dei componenti. Le decisioni vengono adottate a maggioranza dei presenti. 2. L'assenza ingiustificata per tre sedute consecutive determina la decadenza da componente del Comitato. In tal caso I'Amministrazione provinciale competente prowede alla sostituzione, acquisendo la designazione da parte dell'organismo rappresentato in seno al Comitato.
16
CAPO
IV
Pianificazione faunistico-venatoria
Art.
19
Piano faunistico-venatorio regionale - Carta faunistica regionale 1. Nell'ambito degli obiettivi del piano generale di sviluppo e della pianifrcazione urbanistico-paesistico-ambientale, la Regione attua il riassetto faunistico-venatorio del proprio territorio, pror,vedendo ad adottare il piano faunisticovenatorio regionale. 2. Il piano faunistico-venatorio regionale è formato mediante il coordinamento dei piani faunistico-venatori provinciali ed è finalizzato alla conservazione delle effettive capacità riproduttive ed al contenimento naturale delle specie carnivore e delle altre specie, nonché al conseguimento della densità ottimale ed alla sua conservazione mediante 1a riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio. 3. I1 piano individua, tenendo conto della pianìficazione territoriale e della pianificazione faunistico-venatoria in atto, gli areali delle singole specie selvatiche, lo stato faunistico e vegetazionale degli habitat, verifica la dinamica delle popolazioni faunistiche, ripartisce il territorio secondo le diverse destinazioni e individua gli interventi volti al miglioramento della fauna e degli ambienti. 4. L'Istituto regionale per 1a fauna selvatica predispone la Cafia faunistica regionale e prowede al suo periodico aggiomamento. La Carta è articolata in aree faunistiche omogenee e per ognuna di esse indica le specie tipiche presenti e la relativa vocazione faunistica. La Cafia faunistica regionale viene adottata dalla Giunta regionale, sentito il parere de1 Comitato regionale faunistico, come strumento per la stesura e g1i adeguamenti periodici della pianificazione faunistico-venatoria.
Art.
20
Compiti dei Comitati direttivi degli ambiti territoriali di caccia .1. I Comitati direttivi degli ambiti territoriali di caccia (A.T.C.) esercitano compiti di gestione faunistica e di organizzazione dell'esercizio venatorio all'in-
Approvazione e revisione del piano faunistico-venatorio regionale 1. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, entro sessanta giomi dall'entrata in vigore della presente legge, trasmette alle Province i criteri di
temo dell'A.T.C. 2. In particolare promuovono ed organizzano le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica e programmzrno gli interventi per il miglioramento degli habitat, sulla base del piano faunistico regionale e delle indicazioni fomite dall'Assessorato della difesa dell'ambiente. 3. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2, i Comitati direttivi si awalgono del1a collaborazione di tecnici di provata esperienza nella materia.
omogeneità e congruenza per la predisposizione della pianifrcazione faunisticovenatoria e lo schema di piano provinciale come risultanti dalla pianificazione faunistico-venatoria att:.:a,ta dalla Regione. 2. Le Province, entro centoventi giomi dal ricevimento degli atti di cui al comma 1, formulano le proprie proposte in ordine alla definizione del piano. 3. In caso di irerzia da parte delle Province nell'adempimento di cui al comma 2, trascorso il termine previsto, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore del1a difesa dell'ambiente, nomina un commissario ad acta per la predisposizione delle proposte di piano. 4. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, entro trenta giomi dal ricevimento delle proposte delle Province, elabora, awalendosi dell'Istituto regionale per la fauna selvatica e sentito il Comitato faunistico regionale, la proposta di piano regionale faunistico venatorio. 5. Il piano regionale faunistico-venatorio è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, sentito il parere della Commissione consiliare competente in materia. 6. 11 piano faunistico-venatorio regionale è soggetto a revisione periodica almeno quadriennale. 7. I termini previsti nei commi 2, 3 e 4 si applicano anche in caso di revisione del piano regionale faunistico venatorio.
Art. 17
1.
Composizione ed istituzione dei Comitati direttivi degli ambiti territoriali di caccia Il Comitato direttivo dell'A.T.C. è così composto:
a) un rappresentante designato da ciascuna delle quattro organizzazroni pro-
fessionali agricole maggiormente rappresentative a livello territoriale; b) un rappresentante designato da ciascuna delle tre associazioni venatorie riconosciute, maggiormente rappresentative, presenti in forma organizzata sul
territorio; c) un rappresentante designato da ciascuna delle due associazioni naturalistiche e di tutela degli animali, maggiormente rappresentative, presenti in forma or ganizzata nel territorio ;
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sedute.
14
Composizione del Comitato provinciale faunistico 1. Il Comitato provinciale faunistico è composto:
Art,
d) due rappresentanti designati dalla Provincia competente per territorio, di cui uno in rappresentanza dei Comuni; e) il responsabile dei servizi veterinari dell'azienda-USl competente per territorio con funzioni consultive. 2. I1 Comitato è nominato dalla Provincia competente per territorio. Se L'A.T.C. si estende nel territorio di più Province le nomine, nel rispetto della rappresentanza dei territori minoritari, sono fatte dalla Provincia che ha il maggior territorio ricompreso nell'A.T.C.. 3. I componenti il Comitato direttivo decadono dalla carica in cofurcidenza con i rinnovi del Consiglio provinciale. 4. Le prestazioni dei componenti il Comitato sono volontarie e gratuite. Ad essi spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute per la partecipazione alle
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contenuro det piano rLlli.lrl;"-r"."torio resionate 1.
Il piano faunistico-venatorio regionale deve contenere, tra l,altro:
a) I'individuazione dei comprensori faunistici omogenei in cui realizzare gri interventi di riqualificazione degli.habitat delle specie di maggiore interesse, coordinati con gli interventi regionali programmati a tutela dell'ambiente;
b) I'individuazione, tenuto conto della natura del terreno, delle colture e del_ I'attitudine ad ospitare la fauna selvatica stanziale e migratoria, nonché dell'esigenza di tutelare e gestire le specie di fauna selvatica proprie della Sardegna: 1) delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, destinate ai rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica; 2) delle zone temporanee di ripopolamento e di cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale; 3) delle zone pubbliche o private per I'allevamento della fauna selvatica a scopo di studio e di ripopolamento; 4) degli ambiti territoriali di caccia (A.T.C.), con l,obiettivo di assicurare la presenza predeterminata dei cacciatori in tali unità territoriali di gestione e il prelievo venatorio progmfirmato e commisurato alle risorse faunistiche presenti; 5) dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale organizzatiin forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa; 6) delle zone di addestramento per i cani e per le gare degli stessi, anche su selvaggina allo stato naturale; 7) dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico- venatorie e di aziende agrituristico-venatorie; c) I'indicazione della densita venatoria programmata relativa ad ogni ambi_ to territoriale per la caccia e delf indice massimo delle presenze compatibili per le forme speciali di caccia; d) I'indicazione della quota di partecipazione che può essere richiesta ai cacciatori a copertura delle spese di gestione degli A.T.C.; e) i criteri per la ripartizione degli introiti derivanti dalle tasse di concessione di cui all'articolo 87, relativamente a: 1) i contributi da erogarsi ai proprietari o conduttori per l,utilizzazione dei fondi inclusi ne1 piano faunistico-venatorio regionale ai fini deila gestione programmata della caccia; 2) i risarcimenti da corrispondersi ai proprietari o conduttori dei fondi per i danni, non altrimenti risarcibili, arrecati alla produzione agricola e zootecnica e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria; 3) i finanziamenti da erogarsi alle province per i piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica, nonché per i piani di immissione; f) le priorità, i parametri ed i criteri di erogazione delle somme ripartite come alla precedente lettera e) fia i diversi soggetti destinatari delle pror,widenze; g) la ripartizione delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi di studi, ricerche e programmi, di educazione e informazione e formazione tecnica degli operatori incaricati della gestione e della vigilanza.
Limiti di estensione u"rl#r3'u, prorezione deila fauna selvatica e delle aziende venatorie territorio destinato a protezione della fauna selvatica, comprendente le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, le zone temporanee di ripopolamento e di cattura, le zone pubbliche o private per I'allevamento della fauna a scopo di studio e ripopolamento, i fondi chiusi e le aree dei parchi e delle riserve naturali, nazionali e regionali, non deve essere inferiore al 20 per cento e superiore al 30 per cento del territorio agro-silvopastorale della Regione. In dette percentuali sono compresi i territori agro-silvopastorali ove sia comunque vietata I'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni. 2. Ai fini della presente legge per territorio agro-si1vo-pastorale si intende i1 territorio destinato all'attività agro-silvo-pastorale, individuato in base ai dati ISTAI, nonché il territorio lagunare e vallivo, le zone umide, i laghi, i fiumi, gli incolti produttivi ed improduttivi e le zone montane. 3. L'estensione complessiva delle aziende faunistico-venatorie, delle azien_ de agri-turistico-venatorie e dei centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale deve essere contenuta nella percenfuale del 15 per cento del territorio agro-silvo-pastorale regionale. 1. L'estensione complessiva del
Art.23 Finalità e dimensioni delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura
l. Le oasi permanenti di protezione faunistica
di cattura sono destinate alla conservazione delle specie selvatiche favorendo i1 rifugio de1[a fauna stanziale, la sosta della fauna migratoria ed il loro irradiamento naturale. 2. Esse devono essere ubicate in zone preferibilmente demaniali di adegua_ ta estensione, scelte opportunamente, tenendo presenti le caratteristiche e
dornar':i
ambientali secondo un criterio di difesa della fauna selvatica e de1 relativo habitat. 3. Le oasi pennanenti di protezione faunistica e di cattura possono avere dimensioni comunale, intercomunale e interprovinciale. 4.Lafatna selvatica che risulti in esubero nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, può essere catturata a cura dell'organo di gestione, sotto la sorveglianza del corpo forestale e di vigilanza ambientale, ed immessa dove è necessario il ripopolamento. 5. Le oasi permanenti hanno, di norma, una estensione non superiore ai 5.000 ettari, e possono fare parte delle zone di massimo rispetto dei parchi naturali.
Art- 24 Zone temporanee di ripopolamento e di cattura 1. Le zone temporanee di ripopolamento e di cattura sono destinate alra riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, al suo irradiamento ne1le zone circostanti ed alla cattura della medesima per I'immissione sul territorio in modi e tempi utili all'ambientamento, fino alla ricostituzione della densità faunistica ottimaie del territorio. 2. Le zone di cui al comma 1 sono istituite in territori non destinati a coltivazioni specializzate o suscettibili di particolare danneggiamento per la rilevante concentrazione della fauna selvatica stessa ed hanno la durata compresa fra tre e sei anni, salvo rinnovo. 3. La riaperhrra alla caccia awiene contemporaneamente per tutte le zone temporanee di ripopolamento e cathrra in scadenza nella stessa annata venato_ ria e non più rimovate. 4. La t''apertara alla caccia delle zone di cui al comma 1 è subordinata aila istituzione di nuove zone, nei limiti indicati all'articolo 22 della presente legge, con superficie complessiva pari a quella delle aree riaperte alla caccia. 5. La istituzione delle suddette zone awiene, di norma, con il criterio dela rotazione territoriale.
Art
25
Costituzione e durata delle oasi permanenti e delle zone temporanee 1. La costituzione delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e delle zone temporanee di ripopolamento e di cattura è disposta con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentito il comitato regionale faunistico e awalendosi dell'Istituto regionale per la fauna selvatica. 2. Nell'atto di costituzione delle zone di cui al comma 1 sono stabiliti, oltreché I'orgadsmo a cui viene affrdata la gestione, anche i criteri di prevenzione dei danni alle produzioni agricole e le modalità del loro risarcimentò nonché gli incentivi per I'incremento e la riproduzione della fauna selvatica, il miglioramento ambientale e il controllo delle specie la cui elevata densita diventi eccessiva. 3. In considerazione del preminente interesse pubblico delle oasi permanen_ ti di protezione faunistica e di cattura e delle zone temporanee di ripopolamento e cattura, l'inclusione nel loro perimetro di terreni di proprietà privata è disposta coattivamente salvo la concessione del contributo di cui alla presente legge. 4. Ai proprietari o conduttori di terreni di proprietà privata inclusi nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e delle zone temporanee di ripopolamento e cattura è concesso dall'Amministrazione regionale un contributò le cui modalità di erogazione sono discipiinate dal regolamento di athrazione della presente legge, tenuto conto delle priorità, dei parametri e dei criteri individuati dal piano faunistico- venatorio regionale. 5. La rotazione territoriale delle zone di ripopolamento e di cattura di cui all'ultimo comma dell'articolo 24, è disposta con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, sulla base delle proposte avanzate dai competenti organi di gestione. 6. La dwata delle zone temporaree di ripopolamento e di cathrra è fissata con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, tenendo presenti le condizioni ambientali, la consistenza della selvaggina presente ed il ritmo di incremento delle varie specie faunistiche.
Art- 26 Opposizione 1. Alryerso il decreto che istituisce le oasi permanenti di protezione faunistica e di catfura e le zone temporanee di ripopolamento e di cattura, i proprietari
ed i conduttori interessati possono proporre opposizione all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, entro sessanta giomi dalla pubblicazione del decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione. L'Assessorato, ent,o i sessanta giomi successivi al ricevimento del ricorso, decide in ordine all'opposizione, sentito
il Comitato regionale faunistico. Art.27
Gestione delle oasi di protezione e cattura e delle zone di ripopolamento e cattura 1. Le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura di preminente interesse internazionale, nazionale e regionale, come classificate nel piano faunistico-venatorio regionale, sono gestite dalla Regione o direttamente o per delega U
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del1a stessa, dalle Province, dai Comuni, dalle associazioni naturalistiche o dalle associazioni venatorie, anche in lorma congiunta tra gU stessi organismi. . 2. Per [a gestione diretta delle oasi la Re-gione si aWale dell'lsìiruto regionale per la fauna selvatica e dei servizi periferici dell'Azienda delle foreste demaniali che è pertanto altoizzata ad urrilizzare anche a tal fine gli stanziamenti ed il personale destinato all'attuazione dei programmi di forestazione ed attivita
connesse.
3. Le zone temporanee di ripopolamento e di cathra sono gestite dalle Province, o per delega delle stesse dai Comuni, dalle associazioni naturalistiche o dalle associazioni venatorie, anche in forma congiunta tra gli stessi organismi. 4. Gli organi di gestione di cui ai commi precedenti operano sulla base di un piano di gestione redatto dagli stessi organi, sulla base di direttive disposte dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente e approvato dallo stesso Assessomto.
Art.28 Utihzzo dei terreni dell'Azienda regionale delle foreste demaniali 1. I terreni di proprietà dell'Azienda regionale delle foreste demaniali e quel1i demaniali non compresi in oasi permanenti di protezione faunistica e di catfura o tr zone ternporanee di ripopolamento e di cattura, possono essere destinati all'esercizio della caccia programmata, purché non vietata da altre norme di legge.
4. Nelle aree destinate all'allevamento, a cura del titolare dell'autorizzazione, devono essere predisposte idonee recinzioni o altre strutture idonee ad evitare la fuoriuscita degli animali. La superficie interessata dovrà essere altresì segnalata con conformi tabelle recanti la scritta'ALLEVAMENTO DI FATINA SELVATICA - DIVIETO DI CACCIA'. La tabellazione non si applica nel caso di allevamenti ornamentali ed amatoriali. 5. Tutti gli allevamenti sono tenuti ad adottare un registro, conforme alle specifiche prescrizioni contenute nell'a.utorizzazione, riportante i dati essenziali sull'andamento dell'allevamento e della riproduzione di fauna selvatica, comprese le notizie di ordine sanitario. 6. Ogni animale allevato deve essere munito di contrassegno mediante anello inamovibile o marchi auricolari, riportanti il numero che individua I'allevamento per specie ed un numero progressivo, da riportare nel registro di cui al precedente comma 5. 7. Nelle manifestazioni fieristiche, nelle mostre omitologiche e negli esercizi commerciali specializzati possono essere esposti e venduti esclusivamente esemplari muniti di contrassegno. 8. Gli allevamenti a scopo alimentare sono sottoposti a controllo dell'autorità sanitaria secondo le vigenti disposizioni in materia. 9. La violazione delle norme contenute nei commi 2,3, 4, 5 e 6 del presen-
te articolo comporta, oltreché le eventuali sanzioni specifiche, la
sanzione accessoria delf ingiunzione della sospensione dell'attività di allevamento e della
revoca dell'autorizzazione.
Art.29 Centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica awalendosi dell'Istituto regionale per la fauna, può autorizzare la istituzione di centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale nei limiti e nel rispetto dei criteri previsti nella presente legge e nel relativo regolamento di attuazione 1. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente,
nonché nel piano faunistico- regionale. 2. I centri pubblici sono finalizzati alla ricostituzione di popolazioni autoctone e sono destinati alla produzione naturale di fauna selvatica da:utilizzare per I'immissione in alffi territori ai fini di ripopolamento e di reintroduzione, nonché allo studio e alla ricerca sulle tecniche di immissione in natura della fauna selvatica ftnalizzate comunque alle reintroduzioni e al ripopolamento. 3. I centri pubblici istituiti preferibilmente su terreni demaniali o di proprietà pubblica sono gestiti dagli stessi enti proprietari o conduttori anche nel1e forme di cui alla Legge 8 giugno 1990, n. 142. 4. Con le stesse modalità indicate al comma 1, in aree adeguate per superficie e per caratteristiche ambientali, può essere autorizzatala costitrtzione di centri privati per la riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, destinati esclusivamente alla produzione natumle di specie autoctone per fini di reintroduzione.e di ripopolamento. Il prolvedimento di arttoizzazione determina le prescrizioni di funzionamento. 5. I centri privati possono essere organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa. In essi è sempro vietato I'esercizio dell'attività venatoria mentre è consentito il prelievo mediante cattura di animali appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola o da parte di dipendenti della stessa o di persone nominativamente indicate nell'autorizzazione. 6. I centri pubblici e privati sono tenuti ad adottare un registro, conforme alle specifiche prescrizioni contenute nelT'autorizzazione, riportante i dati essenziali sull'andamento della riproduzione di fauna selvatica desunti dai periodici censimenti e dalle catture effettuate. 7. Il regolamento di attuazione della presente legge, il piano faunistico regionale e le direttive dell'Assessorato della difesa dèlI'ambiente dettano gli indirizzi e i criteri per la istituzione, la durata, il controllo sanitario, tecnico e amministrativo e la gestione dei centri pubblici e privati. 8. Il divieto di caccia nei centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica deve essere segnalato mediante tabelle segnaletiche conformi a quanto previsto neil'articolo 39 della presente legge.
Art.30 Allevamenti 1. L'Assessore della difesa dell'ambiente, al'valendosi
per
1a
ti alla
dell'Istituto regionale
fauna, può atrtonzzarela costituzione di allevamenti di specie appartenenfauna selvatica per scopi alimentari, di ripopolamento, omamentale ed
amatoriale. 2. I prowedimenti di atrtorizzazione hanno durata settennale e devono indicare il tipo di allevamento, la specie oggetto di allevamento, i controlli sanitari e le forrne di cathrra. L'autorizzazione è rinnovabile e viene revocata quando la gestione ed il funzionamento non siano corrispondenti aile prescrizioni contenute nella stessa autorizzazione. 3. L'allevamento di fauna selvatica per frni alimentari esercitato dal titolare di impresa agricola non è assoggettato a specifica autorizzazione. Il titolare è tenuto però a dare comunicazione all'Assessorato della difesa dell'ambiente de1I'ar..vio dell'attività di allevamento, delle specie di fauna selvatica allevate e della loro provenienza.
lt zs I I
Art.
31
Aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico- venatorie 1. L'Amministrazione regionale autoizza f istituzione di aziende faunisticovenatorie, senza finalità di lucro e per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche, e di aziende agri-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola, a nonna dell'articolo 16dellaLegge ll febbraio 1992,n. 157, secondolemodalitaindicate nella presente legge, nel piano faunistico regionale e nelle direttive di cui
aicommi5e6. 2.L'attonzzazione all'istituzione o al rinnovo delle aziende faunistico-venatorie ha validità decennale.
3.L'attorizzazione alfistituzione delle aziende faunistico-venatorie e delle è subordinata all'assenso scritto dei proprietari o conduttori dei fondi rustici. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza. La domanda deve essere corredata dal consenso dei consorzi dei proprietari o conduttori costituiti o dei singoli proprietari subentrati a precedenti proprietari aderenti o che avevano limitato il aziende agri-turistico-venatorie
consenso alla durata della concessione.
4. La Regione, con il piaao faunistico-venatorio, regola la densità, la collocazione e I'estensione massima complessiva delle aziende faunistico-venatorie
ed agri-turistico-venatorie in ogni comprensorio faunistico omogeneo, nonché la distanza di ogni azienda faunistico- venatoria di nuova costituzione dalle zone di protezione.
5. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentito il parere della Commissione consiliare competente e del Comitato regionale faunistico, individua con apposite direttive i criteri di istituzione, rinnovo, revoca e gestione tecnica delle aziende faunistico-venatorie. 6. L'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, di concerto con I'Assessore regionale del1a difesa dell'ambiente, sentito il parere della Commissione consiliare competente, con apposita direttiva individua i criteri di istifuzione, rinnovo, revoca e gestione tecnica delle aziende agri-turistico-venatorie.
Art.32 Istituzione ed esercizio venatorio nelle aziende faunistico- venatorie 1. Le autorizzazioni per I'istituzione di aziende faunistico- venatorie, corredate di progmmmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico, sono rilasciate dall'Assessorato della difesa de11'ambiente. 2. L'artorizzazione all'istituzione di aziende faunistico-venatorie è concessa ad associazioni che adottino uno statuto tipo approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, sentito il parere della Commissione consiliare competente e del Comitato regionale faunistico. L'istituzione di aziende faunistico- venatorie deve prevedere un preciso rapporto tra numero di cacciatori e superltcie interessata. 3. L'esercizio dell'attività venatoria nella azienda faunistico- venatoria è riservato esclusivamente agli associati ed agli ospiti nei limiti previsti dallo sta-
tuto di cui al comma2. 4. I soci delle associazioni titolari di una azienda faunistico- venatoria non possono esercitare l'attività venatoria alla pemice e alla lepre sarda al di fuori della stessa azienda. 5. L'atrtorizzazione alfistituzione o al rinnovo di una azienda faunisticovenatoria comporta I'obbligo di assicurare la vigllar;a sul territorio dell'azien-
*
da stessa. Le direttive previste dal comma 6 dell'articolo 31 disciplinano le modalità con cui deve essere assicurata la visilanza sul territorio della azienda. 6. L'iscrizione alle associazioni titolari diuna azienda faunistico- venatoria deve risultare, a cura dell'organo di gestione delle stesse, nel libretto venatorio del cacciatore associato.
Art.33 Centri faunistici attrezzati 1. Per favorire 1a conoscenza della fauna selvatica e la sensibilizzazione e I'educazione ambientale verso le problematiche della sua conseryazione e gestione, nonché per favorire lo sviluppo del turismo naturalistico, l'Assessorato della difesa dell'ambiente può autorizzare la rcalizzazione di Centri faunistici attrezzatl, da individuare preferibilmente all'intemo delle aree protette, che possano ospitare esclusivamente fauna autoctona. 2. I Centi sono costituiti da aree recintate di dimensioni idonee alle esigenze specifiche della fauna ospitata. I Centri possono inoltre essere dotati di aree e strutture per lo svolgimento di attività didattico- informative e turistico-naturalistiche.
AÉ.34 Istituzione delle aziende agri-turistico-venatorie l. Le artoizzazioni per l'istituzione di aziende agri-turistico- venatorie, ferme restando eventualmente quelle previste dalla legislazione statale o regionale per I'esercizio delle singole attività, sono rilasciate dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, di concerto con I'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente. Le aziende agri-turistico-venatorie possono essere istituite anche quando, nei terreni che di esse fanno parte, si svolgano alhe attività economiche compatibili. 2. Per favorire la diffrrsione e la corretta gestione delle aziende agri-turistico-venatorie è consentita l'istituzione di aziende con finalità dimostrativa su terreni, preferibilmente di scarso valore ambientale e faunistico, dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda e su altre terre pubbliche o private in cui sarà possibile acquisire dati tecnico-economici, organizzativi, nonché espletare corsi di formazione professionale. 3. Nelle aziende agri-turistico-venatorie possono essere intraprese oltre alle già previste attività di carattere agri-turistico, attività di carattere venatorio, sportivo, ricreativo e culturale.
Art.35 Ambiti territoriali delle aziende agri-turistico-venatorie 1. La superficie di ciascuna azienda agi-turistico venatoria non può essere superiore ai 1.200 ettari.
Art.36 Attività yenatoria nelle aziende agri-turistico-venatorie
consentite le attività cinofile nelle forme compatibili con le finalità del piano faunistico-venatorio.
Art.39 Tabelle segnaletiche 1. I confini delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, delle zone temporanee di ripopolamento e di cattura, delle zone pubbliche o private per l'allevamento della selvaggina a scopo di studio e ripopolamento, degli A.T.C., dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale e di allevamento con esclusione di quelli omamentali e amatoriali, delle zone di addestramento per i cani e delle aziende faunistico-venatorie e agri-turisticovenatorie, nonché dei fondi chiusi debbono essere delimitati, a cura degli organismi di gestione e dei soggetti interessati, con tabelle perimetrali. 2. Le tabelle devono essere collocate su pali o alberi ad :urt'altezza da tre o quattro metri, ad una distanza di circa 100 metri una dall'altra e, comunque, in modo che da ogni tabella siano visibili le due contigue. 3. Quando si tratti di terreni contigui a corsi o specchi di acqua, le tabelle possono essere collocate anche su natanti, emergenti almeno 50 centimetri dal pelo dell'acqua. 4. Le tabelle devono essere collocate anche lungo i bordi delle strade interne delle aree di cui al comma 1 se dette strade superano i tre metri di larghezza; ove la larghezza delle strade sia inferiore a tre metri, le tabelle vengono apposte. ben visibili. agli ingressi. 5. Le tabelle perimetrali, da chiunque poste in commercio, debbono essere conformi alle indicazioni contenute nei rispettivi prolvedimenti di costituzione. 6. Le tabelle perimetrali debbono essere mantenute in buono stato di conservazione e leggibilità.
il
TITOLO
Esercizio dell'attività venatoria
CAPO
I
Esercizio della caccia - Mezzi - Requisiti
Art.40 Esercizio di caccia 1. Costituisce esercizio di caccia ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego deimezzi di cui all'articolo 41. 2. E' considerato, altresì, esercizio di caccia il vagare o il soffemarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla o catturarla. 3. Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non alrrenga per caso fomrito o per lorza maggiore. 4. Nel1e zone consentite, la fauna selvatica appartiene a chi legittimamente la uccide o la cattua e quella palesemente ferita al feritore.
.
Nell'ambito delle aziende agri-turistico-venatorie è consentita esclusivamente I'attività venatoria controllata ed a pagamento secondo le disposizioni contenute nel regolamento aziendale intemo. L'attività venatoria nei confronti della selvaggina naturale di passo e della volpe può essere esercitata, dai cacciatori muniti di attorizzazione regionale e ammessi in base al regolamento aziendale, nei giorni e con le limitazioni previste dalla presente legge e dal 1.
calendario venatorio. 2. Nelle aziende agri-turistico-venatorie possono essere istituite zone di addestramento cani con abbattimento di fauna selvatica allevata senza I'autorizzazione prevista dal comma 1 dell'articolo 38.
Att.37 Requisiti individuali per I'esercizio venatorio nelle aziende agri-turistico-venatorie 1. L'attività venatoria controliata nell'ambito dell'azienda agri- turisticovenatoria può essere esercitata da cacciatori muniti di regolare autorizzazrone per il porto di fucile per uso di caccia. 2. Per I'esercizio dell'attività venatoria sulla fauna selvatica immessa o liberata nell'ambito delle aziende agri-turistico-venatorie non è necessario il possesso della autorizzazione regionale all'esercizio dell'attività venatoria di cui all'articolo 45.
Art.38 Addestramento e allenamento cani 1. Le Province, su richiesta di associazioni venatorie o cinofile riconosciute o di produttori agricoli singoli o associati, previo assenso scritto dei proprietari o conduttori dei fondi territorialmente interessati, in attuazione del piano faunistico-venatorio, attorizzano I'istituzione e regolano la gestione di campi per I'addestramento e I'allenamento dei cani in aree delimitate. 2. Nelie aree destinate all'addestramento e all'allenamento dei cani è consentito I'abbattimento di selvaggina allevata per I'addestramento dei cani. 3. L'istituzione delle zone di cui ai commi 1 e 2 è consentita negli A.T.C. e nelle aziende agri-turistico-venatorie. Nelle aziende faunistico- venatorie sono
Art.4l Mezzi per I'esercizio dell'attività venatoria 1. L'attività venatoria è consentita con I'uso del fucile con canna ad anima liscia frno a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due carhrcce, oltre a quella in canna, di calibro non superiore al 12. 2. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia. 3. Sono vietate tutte le armi e tutti i mezzi per I'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo. 4. Il titolare della licenza di porto di fucile per uso di caccia è au;torizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie. 5. Al cacciatore è consentito farsi aiutare, per condurre i cani, da persone non munite dell'autorizzazione regionale di cui all'articolo 45 della presente legge. 6. Ogni cacciatore non può utilizzare più di tre cani fatta eccezione per i cani da seguito durante la caccia in battuta alla volpe e al cinghiale.
Art.42 Requisiti per I'esercizio della caccia 1. L'attività venatoria in Sardegna può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età, abbia conseguito I'abilitazione all'esercizio della caccia di cui all'articolo 43, sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, dell'autorizzazione regionale di cui all'articolo 45 e di una polizza assicurativa per 1a responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli amesi utili all'attività venatoria e di una polizza assicurativa per infortuni conelata all'esercizio dell'attività venatoria, con i massimali indicati dall'articolo 12, commi 8 e 9, della Legge n. 157 del 1992, e successive modifiche ed integrazioni. 2. Nei dodici mesi successivi a1 rilascio della prima licenza, il cacciatore può praticare I'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza di porto di fucile per uso di caccia rilasciata almeno tre anni prima,
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hlolzi*r'io lor*slc/e che non abbia conìmesso violazione alle norme di legge comportanti la sospen-
sione e la revoca della licenza.
Art.43 Commissione per I'abilitazione all'esercizio della caccia Esame di abilitazione 1. L'abilitazione all'esercizio della caccia è conseguita a seguito di esami pubblici dinanzi ad apposita Commissione nominata dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente per ogni Provincia, e composta da1 Presidente e da cinque esperti qualificati, di cui almeno due laureati in scienze biologiche o in scienze naturali o in medicina veterinaria esperti in vertebrati omeotermi e di un laureato in agraria, competenti nelle seguenti materie: a) legislazione venatoria; b) zoologia applicata alla caccia, con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili e non cacciabili; c) armi e munizioni da caccia, loro uso e relativa legislazione; d) tutela del1a natura e principi di salvaguardia delle colture agricole; e) norme di pronto soccorso. 2. L'esame consiste in una prova orale sul1e materie di cui alle precedenti lettere a), d) ed e),. e in una prova pratica sulle materie di cui alle precedenti lettere b) e c).
3. L'abilitazione è concessa se il giudizio è favorevole in tutte e cinque le prove elencate nel comma precedente. Il candidato giudicato inidoneo è ammesso a ripetere I'esame, previa domanda, non prima che siano trascorsi tre mesi dalla data del precedente esame. 4. Per sostenere I'esame il candidato deve essere munito di certificato medico di idoneità. 5. La domanda per sostenere l'esame deve essere presentata alla Commissione nel cui ambito territoriale il candidato risiede. 6. Con decreto dell'Assessore regionale del1a difesa dell'ambiente si prowede a pubblicare e ad aggiomare il programma delle materie d'esame e le modalità di svolgimento delle prove. 7.L'abllitazione all'esercizio della caccia prevista dalla legge regionale n. 32 del 1978 è equivalente all'abilitazione all'esercizio della caccia disciplinata dai precedenti commi.
Art.44 Nomina e durata della Commissione 1. La Commissione di cui all'articolo 43 è presieduta dal dirigente del settore provinciale o dell'uffrcio provinciale competente in materia, o suo sostituto. 2.Le furzioni di segretario sono svolte da un dipendente del1a Provincia. 3. Il prolwedimento di nomina della Commissione prevede, altresì, la nomina dei membri supplenti onde assicurare il regolare svolgimento delle sedute. 4. Ai componenti la Commissione spetta il trattamento economico stabilito dalla legge regionale t 27 del 1987.
Art.45 Lutorizzazione regionale per lesercizio della caccia 1. Per esercitare I'attività venatoria in Sardegna è istituita wa a.utorizzazione regionale che viene concessa dal Presidente della Giunta regionale ai sensi del successivo articolo 46. 2. La revoca o la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia comporta rispettivamente la revoca o la sospensione dell'a:utorizzaztone regionale ed il diniego del1a sua concessione per un periodo corrispondente alla durata del1a sospensione o della revoca. 3. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente cura i rapporti con le competenti autorità al fine di acquisire tempestivamentelanottzta dei prowedimenti assunti per violazioni alle leggi sull'esercizio della caccia e sulla protezione della fauna, per la loro annotazione nell'apposita anagrafe e per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste nella presente legge.
Art.46
l.
Contenuti e modalità di rilascio dell'autorizzazione per I'esercizio della caccia L'attorizzazione regionale per l'esercizio della caccia è rilasciata
Presidente della Giunta regionale tramite
i Sindaci dei Comuni
da1
e per i non resi-
denti tramite I'Assessore regionale della difesa dell'ambiente. 2. Gli interessati devono presentare al Sindaco del Comune di residenza domanda diretta al Presidente della Giunta regionale. 3. Alla domanda devono essere allegati: a) una copia della domanda in carta libera per l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente; b) copia autenticata della licenza di porto di fucile per uso di caccia; c) copia autenticata delle polizze assicurative; d) l'originale o copia autenticata della ricevuta del versamento, sull'apposito conto corrente postale istituito dalla Regione sarda, della tassa di concessione regionale di cui all'articolo 87.
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4. I non residenti in Sardegna devono presentare la domanda, con le formalità sopra hdicate, tra il 1" aprile ed il 31 maggio, al Presidente della Giunta regionale tramite I'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente. Oltre agli allegati di cui al comma 3, devono allegare alla domanda copia autenticata del tesserino regionale rilasciato dalla Regione di residenza. 5. L'autorizzazione regionale per I'esercizio della caccia per i residenti in Sardegna ha la stessa durata della licenza di porto di fucile per uso di caccia e scade con essa. L'autorizzazione regionale per I'esercizio della caccia per i non residenti in Sardegna ha validità di un anno. La sua validità è subordinata al pagamento della tassa di concessione. La ricel'uta o copia autenticata del versamento dowà essere allegata all' attoizzazione. 6. L'autorizzazione regionale contiene, come parte integrante, un libretto venatorio suddiviso in fogli conispondenti alle stagioni venatorie nel quale il cacciatore, nel corso di ogni giornata di caccia effettiva, ha I'obbligo di segnare in modo indelebile la data di caccia, la selvaggina e l'ambito territoriale di caccia ove viene esercitata la caccia. La data e l'ambito territoriale di caccia devono essere segnati al momento dell'inizio dell'attività venatoria. La selvaggina stanziale deve essere segnata a mano a mano che viene incamierata, mentre la selvaggina migratoria deve essere segnata al termine della giornata di caccia. 7. E' fatto obbligo al titolare dell'attoizzazione regionale di trasmettere, tramite I'A.T.C. di apparrenenza, al termine dell'annata venatoria, e comunque non oltre il 31 marzo, all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente il foglio del libretto venatorio di cui al comma 6, contenente le annotazioni sulla selvaggina abbathrta nella passata stagione venatoria. 8. Gli organi di gestione delle aziende faunistico-venatorie sono tenuti a trasmettere all'Assessorato regionale del1a difesa dell'ambiente, entro lo stesso termine di cui al comma 7, le statistiche degli abbattimenti di fauna selvatica effettuati nel territorio di competenza, nella passata stagione venatoria. 9. La concessione della attonzzazione è subordinata alla restituzione del libretto venatorio della precedente a,utot',zzazione.
Art.47 Documenti del cacciatore 1. Durante l'esercizio dell'attività venatoria, il cacciatore deve essere munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, dell'au/.oizzazione regionale, delle ricevute attestanti il pagamento della tassa di concessione regionale annuale e del premio assicurativo e deve presentarli ad ogni richiesta degli agenti di vigllarza. I cacciatori non residenti in Sardegna devono essere muniti anche del tesserino di cui al comma 12 dell'articolo 12 della Legge n. 157 del t992. CAPO II Specie cacciabili e periodi di attività venatoria
Art.
48
Specie di fauna selvatica cacciabile 1. Agli effetti della presente legge ed ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere soltanto esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguen-
ti specie: MAMMIFERI Lepre sarda (Lepus capensis) Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus) Volpe (Vulpes vulpes) Cinghiale (Sus scrofa)
UCCELLI Stanziali Pemice sarda (Alectoris barbara)
Migratori Fischione (Anas penelope) Canapiglia (Anas strepera) Alzavola (Anas crecca) Germano reale (Anas platyrhynchos) Codone (Anas acuta) Maruaiola (Anas querquedula) Mestolone (Anas clypeata) Moriglione t Ayhya ferina) Moretta (Ayhya fu ligula) Quaglia (Coturnix cotumix)
Gallinella d'acqua (Gallinula chloropus) Folaga (Fulica atra) Pavoncella (Vanellus vanellus) Beccaccino (Gallinago gallinago) Beccaccia (Scolopax rusticola) Colombaccio (Columba palumbus) Tortora selvatica (Streptopelia turtur) Allodola (Alauda arvensis) Merlo (Turdus merula) Cesena (Turdus pilaris)
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Tordo bottaccio (Turdus philomelos) Tordo sassello (Turdus iliacus) Porciglione (Rallus aquaticus) Frullino (Lymnocryptes minimus) Comacchia grigia (Conus corone comix) Ghiandaia (Gamrlus glandarius) (1) 2. E' vietato il prelievo venatorio anche delle specie di mammiferi e di uccelli non comprese nell'elenco di cui al precedente comma 1, oltre che di quelle ricomprese nell'allegato di cui al comma 3 dell'articolo 5 della presente legge.
Art.49 Periodo di caccia l. Ai fini dell'attivilà venatoria nel territorio della Sardegna è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica di cui all'articolo 48 nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre ed il 28 febbraio dell'anno successivo, a condizione che le specie non siano cacciate durante il periodo della nidificazione, né durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza e, qualora si tratti di specie migratorie non vengano cacciate durante il periodo della riproduzione e duante il ritomo al luogo di nidificazione, con le seguenti eccezioni: a) Cinghiale (Sus scrofa) dal lo novembre al 31 gennaio dell'anno successivo; b) Tortora sèlvatica (Streptopelia turhrr) dal primo giomo di settembre per
massimo di due giomate (2). 2. L'attività venatoria può essere consentita per un massimo di due giornate la settimana, compresa la domenica, oltre alle giomate festive infrasettimanali. 3. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un,ora dopo il tramonto. Al momento della emanazione del calendario venatorio è redatto un elenco delle effemeridi per i giomi di caccia previsti dallo stesso calendario. 4. Nei giomi di caccia è consentito recarsi presso il punto di caccia o di rientro, purché con il fucile scarico, in orari antecedenti o successivi a quelli previsti nel comma 3.
Art.
50
Calendario venatorio 1. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente adotta, su deliberazione del Comitato regionale faunistico, con proprio decreto da emanarsi entro il 15 luglio, il calendario venatorio annuale. 2. Entro il 31 maggio le Province, sentiti i Comitati provinciali faunistici e i Comitati direttivi degli A.T.C., inviano all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente proposte, accompagnate da apposite relazioni tecnico-scientifiche, in ordine alla formazione del calendario venatorio annuale. 3. Il calendario venatorio regionale, in particolare, individua: a) le specie cacciabili, le giomate di caccia e i limiti orari di caccia nell'ambito dei periodi complessivi indicati nell'articolo 49, nei comprensori faunistico-venatori e con le variazioni rese necessarie dal coordinamento dei piani faunistico-venatori provinciali; b) il prelievo massimo, giomaliero e stagionale, delle specie cacciabili; c) ogni altra prescrizione ritenuta necessaria a conseguire gli obiettivi della pianificazione e gestione dell'attività venatoria secondo le disposizioni della
presente legge.
Arl. 5l Limitazioni e divieti 1. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, ar.valendosi dell'Istituto regionale per la fauna selvatica e sentito il Comitato regionale faunistico e le Province interessate, qualora ricorra la necessità di proteggere la fauna selvatica, per sopravvenute particolari condizioni stagionali e climatiche, o per malattie o altre calamità, può limitare o vietare su tutto o parte del territorio regionale 1'esercizio venatorio. 2. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, awalendosi dell'Istituto regionale per la fauna selvatica e sentito il Comitato regionale faunistico e le Province interessate, può vietare l'esercizio dell'attività venatoria nelle località di notevole interesse panoramico, paesistico o turistico, a tutela dell'integdtà dei cittadini e della quiete delle zone. In caso di divieto permanente, tali zone sono costituite in oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura.
CAPO
III
Organizzazione gestionale della caccia programmata
Art.52 Istituzione dell'ambito territoriale di caccia programmata - (A.T.C.) 1. Nel territorio regionale destinato all'attività di caccia sono istituiti gli ambiti territoriali di caccia progmmmata (A.T.C.) individuati sulla base delle caratteristiche faunistico-ambientali del territorio, delle consuetudini, delle tradizioni locali e della pressione venatoria esercitabile sul territorio. 2. Nell'individuazione dell'A.T.C. il piano faunistico-venatorio regionale dowà fare riferimento:
a) ai confini natumli ed alle opere rilevanti; b) alle esigenze specifiche di conservazione delle specie
di fauna selvatica indicate nel piano stesso. 3. Gli ambiti territoriali di caccia hanno carattere subprovinciale e sono individuati in un numero compreso tra otto e sedici fatta eccezione per le isole di La Maddalena, Sant'Antioco e San Pietro, che vengono immediatamente istituite in A.T.C. all'entrata in vigore della presente legge. 4. Per particolari esigenze di conservazione delle realtà geografica e faunistico-ambientale gli ambiti territoriali di caccia possono estendersi in territori di più province. 5. La proposta di piano provinciale di cui alla lettera a), comma 3, dell'articolo 12, contiene anche la proposta di delimitazione degli ambiti tenitoriali di caccia. 6. La prima delimitazione degli ambiti territoriali di caccia con dimensione sub-provinciale ha carattere sperimentale e può essere modificata, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del1a presente legge, anche prima della revisione del piano faunistico regionale. 7. La modifica della prima delimitazione degli ambiti territoriali di caccia è adottata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente, sentito il parere della Commissione consiliare competente in materia e del Comitato regionale faunistico.
Art.53 Gestione dell'A.T.C. l. Ogni ambito territoriale di caccia (A.T.C.), come individuato dal piano faunistico-venatorio regionale, è gestito dal Comitato direttivo di cui all'articolo 17. 2. Il regolamento di athrazione della presente legge individua i criteri per la gestione tecnica e amministrativa degli ambiti territoriali di caccia. 3. Il Comitato direttivo prowede a disciplinare: a) i criteri e le modalità della patecipazione, anche economica, dei cacciatori iscritti, alla gestione tecnico-amministrativa degli A.T.C.; b) l'espletamento delle funzioni amministrative, contabili e finanziarie; c) le forme di partecipazione democratica dei soggetti interessati alla definizione e al1' altrazione del programma faruristico-venatorio annuale; d) 1a nomina del collegio dei revisori dei conti e la loro durata in carica. 4. Per gravi e comprovate esigenze faunistiche ed eccezionali situazioni ambientali o gestionali, il Comitato direttivo dell'A.T.C., entro 15 giomi dall'emanazione del calendario venatorio regionale, può proporre eventuali modifiche alle modalità di esercizio della caccia, mediante: a) la modifica delle specie di mammiferi e di uccelli stanziali cacciabili; b) la modifica de1 numero delle giomate settimanali e degli orari; c) la modifrca del camiere giornaliero e stagionale relativamente alla fauna stanziale;
d) I'individuazione e la delimitazione, per periodi limitati, di zone di rispetto sulle quali è vietato l'esercizio della caccia. 5. Il Comitato direttivo dell'A.T.C. dà comunicazione delle proposte all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente per 1a loro approvazione. Le limitazioni programmate sono comunicate al Comitato regionale faunistico che deve esprimere il proprio parere obbligatorio e vincolante entro trenta giomi dalla ricezione della comunicazione. Sulla base di tale parere l,Assessore della difesa dell'ambiente delibera con proprio decreto.
Art.54 Gestione finanziaria dell'A.T.C. 1. Con il piano faunistico-venatorio regionale la Regione indica l,importo massimo e minimo della quota annuale dipartecipazione che può essere richiesta ai cacciatori a copertura delle spese di gestione. La quota di partecipazione dovuta dai cacciatori non appartenenti all'A.T.C., ammessi a cacce speciali, è rapportata alle giomate venatorie consentite ed alla quota forfettaria prevista con il piano regionale. 2. Le qu<ite di partecipazione sono introitate dal Comitato direttivo dell'A.T.C. ed impiegate per l'attuazione degli interventi programmati. 3. Le altre entrate dell'A.T.C. sono costituite: a) dalla quota delle tasse di concessione regionale per i contributi da erogarsi ai proprietari ed ai conduttori di fondi rustici per I'inclusione negli ambiti territoriali di caccia; b) dalla quota delle tasse di concessione regionale per i risarcimenti da corrispondersi ai proprietari e ai conduttori dei fondi per i danni, non altrimenti risarcibili, provocati alla produzione agricola e zootecnica e alle opere approntate su terreni coltivati o a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria. 4. Ogni Comitato direttivo dell'A.T.C. ha facoltà di spesa nei limiti dei compiti attribuiti dalla presente legge e delle disponibilità di bilancio. 5. Il Comitato direttivo dell'A.T.C. approva il bilancio preventivo entro il 3l dicembre dell'anno precedente quello cui si riferisce e prowede ad inviarlo alla Provincia e alla Regione, corredato della relazione del Collegio dei revisori dei conti, entro i trenta giomi successivi. Esso provvede altresì ad approvare, entro
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il 28 febbraio di ogni anno, il rendiconto tecnico-finarziario relativo all'esercizio precedente, corredato dal1a relazione del Collegio dei revisori, e ad inviarlo alla Provincia e alla Regione entro i trenta giomi successivi.
c) rispettare le limitazioni dell'esercizio venatorio indicate nel programma venatorio predisposto dal Comitato direttivo.
Art.55
Tutela delle produzioni agricole e zootecniche
CAPO
IV
Accesso all'A.T.C. 1. Ogni cacciatore, previa domanda al competente Comitato direttivo, ha diritto di accesso in un ambito di caccia prescelto per I'esercizio dell'attività venatoria nei confronti della fauna stanziale e stanziale nobile. Per gli stessi fini
può avere accesso ad altri ambiti, nei limiti di densità venatoria, stabiliti dal piano faunistico-venatorio regionale e avuto riguardo alle priorità indicate dagii articoli seguenti. 2. L'esercizio venatorio nei confronti della fauna migratoria può essere esercitato in tutti gli A.T.C.. 3. L'opzione dell'ambito prescelto ha la durata di un anno e si intende rinnovata se entro il 3 1 maggio ii cacciatore non fa pervenire richiesta di modifica dell'indicazione contenuta nel tesserino regionale. 4. I1 Comitato direttivo dell'A.T.C. è tenuto a soddisfare le richieste di partecipazione del cacciatore, fino al limite di disponibilità indicato nel piano faunistico-venatorio regionale e sulla base delle priorità stabilite all'articolo 56, entro trenta giomi dal ricevimento dell'istanza, prowedendo a comunicare, nei quindici giomi successivi, le decisioni assunte all'interessato ed all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente. 5. Il Comitato direttivo dell'A.T.C. prowede all'iscrizione delle scelte compiute nel tesserino regionale di caccia. 6. La Regione trasmette ad ogni Comitato direttivo degli A.T.C. ed alle province l'elenco aggiornato dei cacciatori residenti ed ammessi nei territori di competenza.
Awerso il mancato accoglimento delf istanza di opzione, il cacciatore può presentare ricorso alla Regione entro quindici giomi dal ricevimento della relativa comunicazione. 8. La Regione decide nei quindici giorni successivi al ricevimento del ricorso, adottando anche prorwedimenti sostitutivi in caso di irregolarità o di abusi nel riconoscimento del diritto. 7.
Art. 56 Ammissione all'A.T.C. 1. I1 cacciatore partecipa di diritto all'A.T.C. comprendente il Comune in cui ha la residenza anagrafica o risulta essere iscritto all'A.I.R.E. (Anagrafe degli italiani residenti all'estero), owero in cui sia stato iscritto per almeno cilque anni, anche non consecutivi. 2. In sede di prima applicazione della presente legge, la precedente iscrizione per almeno due anni in una associazione per le zone autogestite di caccia, istituite nel territorio del comprensorio faunistico omogeneo ai sensi degli articoli 51 e 73 della legge regionale n. 32 del 1978, dà diritto a partecipare all'A.T.C. ricomprendente, anche in parte, la zona autogestita. 3. G1i ulteriori posti che risultano disponibili, dopo aver accolto le scelte compiute dagli aventi diritto di cui ai commi precedenti, sono assegnati dal Comitato dircttivo dellA.T.C. ai cacciatori richiedenti secondo le seguenti priorità: a) residenti nella Provincia ove ha sede I'A.T.C.; b) residenti nelle altre Province della Regione; c) residenti in altre Regioni. 4. In ogni A.T.C., il Comitato direttivo può ammettere, inoltre, tenendo conto delle priorità indicate nei precedenti commi e previo assenso della Regione, un numero di cacciatori superiori alla densità venatoria indicata dal piano faunistico-venatorio regionale, quando siano accertate modificazioni positive della popolazione faunistica o si sia manifestata I'esigenza di prorwedere a specifici prelievi a tutela delle produzioni agricole. 5. Con il regolamento di attuazione della presente legge, saranno individuati i criteri sull'ordine di precedenza di cui bisogna tener conto ai fini dell'assegnazione dei cacciatori agli A.T.C. prescelti, avuto riguardo alle priorità individuate ai precedenti commi.
Art.
58
Divieto di caccia nei fondi rustici 1. Il proprietario o conduttore che intenda vietare la caccia nel proprio fondo rustico deve presentare all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente richiesta motivata, entro trenta giomi dall'approvazione del piano faunisticovenatorio regionale e, per gli anni successivi, entro il 30 giugno di ogni anno'
2. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, entro sessanta giomi
dal ricevimento della richiesta, comunica I'accoglimento o il rifiuto della domanda all'interessato e all'A.T.C. competente per territorio, motivando la decisione assunta. L'Assessorato può accogliere la domanda se accerta che I'esercizio della caccia aneca danno all'attività agricola svolta nel fondo o contrasta con attività sociali ed ambientali opportunamente documentate. 3. Il divieto è segnalato mediante I'apposizione di tabelle, esenti da tasse, a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitano in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata. La superficie dei fondi sottratti aila gestione prog@mmata della caccia entra a far parte della quota di territorio di cui all'articolo 22, comma 1. 4. Il proprietario o il conduttore di fondi chiusi, come individuati alla lettera s) dell'articolo 61, sono tenuti a notificare all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente e alla Provincia competente i dati relativi a tali aree. Gli stessi prolvedono a delimitare i fondi con adeguate tabelle, esenti da tasse, da apporsi a proprio carico. 5. Nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia è vietato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore, esercitare l'attività venatoria fino al venir meno del divieto. 6. Ai proprietari o ai conduttori dei fondi ùtlizzati ai fini della gestione programmata della caccia è dovuto, dai Comitati direttivi degli A.T.C., un contributo le cui modalità di erogazione sono disciplinate dal regolamento di attuazione della presente legge, tenuto conto delle priorità, dei parametri e dei criteri individuati dal piaro faunistico- venatorio regionale.
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ie gare degli stessi. 4. I1 regolamento di athrazione della presente legge disciplina le modalità per l'erogazione dei risarcimenti di cui al presente articolo, tenuto conto delle priorita, dei parametri e dei criteri individuati dal piano faunistico-venatorio regionale.
facoltà di accesso. 3. Nell'A.T.C. il cacciatore ha il dovere di: a) collaborare alla gestione faunistica, partecipando alle attività programma-
te;
b) corrispondere la quota di partecipazione nei tempi stabiliti;
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3*
I
Divieti
Art.57
scimento. 2. L'addestramento dei cani è consentito al cacciatore nell'A.T.C. in cui ha
III
TITOLO
Divieti, vigilarza e sanzioni CAPO
Partecipazione all'A.T.C. 1. I cacciatori ammessi all'A.T.C. partecipano alla sua gestione e corrispondono al Comitato direttivo la quota annuale di cui all'articolo 54. A compenso delle prestazioni richieste al cacciatore, il Comitato direttivo dell'A.T.C. prevede una adeguata riduzione della quota di partecipazione o altre forme di ricono-
auo,r
danni arrecati da1la fauna selvatica, in particolare da quella protetta e dalla attività venatoria, sono risarciti, come specificato ai commi seguenti, ove non già coperti da polizze assicurative o non siano oggetto di altre prowidenze (3). 2. Fa canco alla Regione il risarcimento dei danni provocati nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, nel1e zone temporanee di ripopolamento e cattura e nelle zone pubbliche per l'allevamento della selvaggina a scopo di studio e ripopolamento nonché il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica nelle aree di cui al comma 3 fino alla istituzione dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, nelle aziende faunistico-venatorie, nelle aziende agrituristico-venatorie, negli A.T.C. e nelle zone di addestramento per i cani e per le gare degli stessi (4). 3. Fa carico ai rispettivi titolari, o agli organismi preposti alla gestione, il risarcimento dei danni provocati nei centri privati di riproduzione di fauna se1vatica allo stato nat[ale, nelle aziende faunistico-venatorie, nelle aziende agt',turistico-venatorie, negli A.T.C. e nelle zone di addestramento per i cani e per 1.
Art. 1.
60
Divieto di uccellagione In tutto il territorio della Sardegna è vietata ogni forma di uccellagione.
Art.
61
Divieti 1. E'vietato a chiunque: a) I'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive; b) I'esercizio venatorio alla fauna stanziale negli ambiti territoriali di caccia in cui il cacciatore non sia stato ammosso; c) I'esercizio venatorio nei parchi tazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali;
6
fares!*lt: ieri, ogci e rj*rn*ri
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d) I'esercizio venatorio nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cat-
tura e nelle zone temporanee di ripopolamento e cattura, nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, nonché nelle foreste demaniali istituite in oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura; e) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano beni monumentali, purché dette zone siano delimitate da tabelle recanti la scritta: "ZONA MILITARE - DIVIETO DI CACCIA' - "MONUMENTO.... -
DIVIETO DI CACCIA''; f.; I'esercizio venatorio nelle aie e nelle corli o altre peftinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di 150 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distarza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabil| eccethrate le slrade poderali e interpoderali: g) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezzala gitlata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero e all'alimen-
tazione del bestiame nel periodo di u;tilizzazione agro-si1vo-pastorale; h) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata I'attività venatoria, owero a bordo di veicoli di quaiunque genere e comunque nei giomi non consentiti per l'esercizio venatorio dalla presente legge, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia; i) cacciare a rastrello in più di tre persone o!ryero utllizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua; l) cacciare sparando da veicoli a motore o da aeromobili; m) cacciare da veicoli a trazione meccanica da aeromobili e da natanti spinti a velocità superiore a 5 Km,/h; n) cacciare a distanza inferiore a 150 metri damacchine operatrici agricole in funzione; o) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve; p) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume; q) detenere o commerciare esemplari di mammiferi, di uccelli, di rettili e anfibi catturati conmezzi non consentiti dal1a presente legge; r) [a caccia alla folaga, ai palmipedi e ai conigli selvatici col sistema della battuta; s) I'esercizio della caccia nei fondi chiusi da muro, rete metallica o alffa effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,80 o da corsi e specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri; in detti fondi la cathra della fauna selvatica può essere effettuata a cura de1 Corpo forestale e di vigilanza ambientale, su parere dell'Istituto regionale per la fauna selvatica, soltanto ai fini della protezione delle colture; la fauna selvatica stanziale cathrata deve essere destinata a1 ripopolamento di altra località; t) cacciare o catturare qualsiasi specie di selvaggina da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole, salvi i casi previsti dall'articolo 6 della presente legge; u) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi, uccelli, anfibi e rettili appaftenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti all'articolo 6, o neile zone temporanee di ripopolamento e di cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturaie e nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura per sottrarli a sicura distruzione o morte, purch§, in tale ultimo caso, se ne dia pronto awiso nelle ventiquattro ore successive alla competente autorità di vigilanza; v) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 6; z) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati olwero legati per le ali e richiami acustici a funzionaryento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono; aa) usare munizioni spezzate nel1a caccia agli ungulati, esche o bocconi awelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di civette, usare arrni impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre; bb) I'uso di armi corte, di armi ad aria compressa e a gas; cc) I'uso di armi munite di silenziatore; dd) I'uso d1 mezzi elettrici, di lanteme e di insidie nottume, ee) I'uso del furetto; ff) vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellagione; gg) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica, fatte salve le ùllizzazioni per frni scientifici antorizzate dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente; hh) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimanti apposte ai sensi della presente legge a specifici ambiti territoriali, ferma restando I'applicazione dell'articolo 635 del codice penalq;
ii) usare il parapendio, il deltaplano o veicoli similari nelle oasi di protezione faunistica e nelle zone a protezione speciale (ZPS) durante il periodo di riproduzione della fauna selvatica, in particolare delle specie incluse nell'allegato II della Convenzione di Bema; ll) disturbare conmezzi luminosi ed acustici la fauna selvatica, in particolare quella inclusa nell'allegato II della Convenzione di Bema e con particolare riguardo alla fascia costiera. 2. Nel novero delle armi da fuoco il cui uso è proibito non sono compresi congegni non pericolosi destinati esclusivamente a segnale d'allarme.
Art.62 Tutela dei nidi e dei siti di nidificazione 1. Durante la cova e l'allevamento dei piccoli nati è vietato effeth:are fotografie o riprese cinematografiche non aùtorizzate agli uccelli selvatici inclusi nell'allegato II della Convenzione di Bema. 2. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, ar,.valendosi dell'Istituto regionale per la fauna selvatica, per motivi particolari di professione o di ricerca scientifica può autorizzare persone nominativamente indicate ad effettuare le riprese. L'autorizzazione deve specificare la durata, il luogo, le specie, la distanza minima di awicinamento al nido, le precauzioni da adottare per minimizzare il disturbo. La mancata osservanza delle prescrizioni comporta la revoca del-
I'attorizzazione.
Art.
63
Immissione di fauna selvatica estranea 1. E'sempre vietato immettere fauna selvatica estranoa alla fauna indigena senzal'attorizzazione dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, senti-
to il parere del Comitato regionale faunistico.
Art.64 Divieto di detenzione di fauna selvatica viva 1. Salvo che nelle oasi permanenti di protezione faunistica e cattura, nel1e zone temporanee di ripopolamento e cattura, nonché nei centri gestiti dalle struttue periferiche dell'Assessorato della difesa dell'ambiente a ciò abilitate, è fatto divieto a chiunque di detenere fauna selvatica viva senza l'apposita autoizzazione rilasciata dall'Assessore regionale della difesa del1'ambiente, sentito I'Istituto regionale per la fauna selvatica. 2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai giardini o istituti zoologici, alle stazioni zootecniche sperimentali, agli osservatori omitologici e alle istituzioni similari.
Art.65 Imbalsamazione e conciatura 1. Coloro che esercitano un'attività di impagliatore o di conciatore, sia per professione, sia a fini amatoriali, devono essere in possesso di tn'attoizzazione rilasciata dalla Provincia competente per lerritorio. 2. E' sempre vietata la conciatura di pelli e la imbalsamazione di fauna selvatica di cui sia vietata ia caccia nonché della selvaggina in periodi di chiusura della caccia, se non dietro specifica autoizzazione dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente per casi fortuiti e per scopi didattici o scientifrci. 3. Con il regolamento di attuazione della presente legge si prorwede a disciplinare l'attività di tassidermia e di imbalsamazione.
Art. 66 Commercio, importazione ed esportazione di fauna selvatica morta
l. E' vietato acquistare, vendere, detenere per vendere o comunque porre in commercio ogni specie di fauna selvatica morta o par:ti di essa se non proveniente da allevamenti per scopi alimentari. La fauna selvatica importata dall'estero e quella proveniente da allevamenti per scopi alimentari deve essere munita di apposito contrassegno idoneo a identificame la provenienza. 2.8'vietata I'esportazione dalla Sardegna della fauna selvatica morta. 3 . Ai cacciatori muniti di porlo d'arm a e autorizzazione regionale che si rechino fuori dal territorio della Sardegna è consentito portare con sé un numero di capi di fauna selvatica morta pari a[ numero massimo consentito dal calendario venatorio per una sola giomata di caccia, fatte salve le disposizioni di ordine sanitario. 4. La fauna selvatica deve essere esibita agli agenti doganali insieme ai documenti citati. 5. Le disposizioni contenute nei commi precedenti non si applicano alla fauna selvatica immessa e abbattuta nelle aziende agri-turistico- venatorie e della quale sia documentata la provenienza, mediante una dichiarazione de1 titolare dell'azienda agri-turistico-venatoria. Art- 67 Divieto di commercio di fauna selvatica viva
l. E' sempre vietato a chiunque acquistare, vendere, detenere per vendere e comunque porre in commercio ogni specie di fauna selvatica viva, fatta ecce-
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zione per le strutture periferiche dell'Assessorato regionale del1a difesa dell'ambiente a ciò abilitate e per i centri pubblici e privati di riproduzione, gli allevamenti, le organizzazioni e le persone appositamente autoizzate dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, ai sensi della presente legge.
Art.
68
Divieto di caccia vagante nei terreni in attualità di coltivazione 1. E' vietata a chiunque la caccia vagante in terreni in atnlaiità di coltivazione. 2. Sono da ritenersi in atfualità di coltivazione: i vivai e i giardini, le coltivazioni floreali e gli orti, le colture erbacee dal momento della semina fino al raccolto principale, i prati artificiali dalla ripresa della vegetazione al termine del taglio; i frutteti, gli agrumeti e i vigneti dalla germogliazione fino al raccolto; i terreni rimboschiti da meno di cinque anni indicati da apposite tabelle. 3. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentito il Comitato regionale faunistico, può equiparare ai terreni in athralità di coltivazione quelli nei quali si trovino impianti fissi necessari alle colture. 4. Tutti gli agenti incaricati delia vigilanza sull'applicazione della presente legge sono tenuti d'ufhcio, owero su richiesta di chiunque, a redigere immediatamente i1 verbale d'accertamento relativo all'infrazione e al danno.
Art.69 Divieto di caccia in valle da Pesca 1. La caccia può essere vietata sui terreni vallivi paludosi e in qualsiasi specchio d'acqua ove si eserciti l'attività di pesca, nonché nei canali delle valli salse da pesca quando il possessore sia a:utorizzato dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente e li circondi con tabelle perimetrali nei modi indicati dall'afiicolo 39 della presente legge. Tali tabelle debbono portare la scritta "VALLE DA PESCA - DIVIETO DI CACCIA'. 2. I territori di cui al comma 1 possono essere costituiti in oasi permanenti
di protezione faunistica e di cattura.
Art.
70
Divieto di caccia in aree particolari 1. Nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, nelle zone temporanee di ripopolamento e di cattura, nelle zone pubbliche o private per I'allevamento della fauna selvatica a scopo di studio e ripopolamento nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale e negli allevamenti, salve le eccezioni di cui agli articoli 29 e30, I'esercizio della caccia è vietato per tutto il periodo della loro durata. 2. E' considerato esercizio di caccia nelle aree di cui al comma I anche quello che si esercita lungo le vie di comunicazione, linee ferroviarie, torrenti, canali delle valli salse da pesca, argini relativi a golene, anche se di uso pubblico, che le attraversino. 3. Quando i confini di dette aree siano contigui a corsi o specchi d'acqua, la caccia è vietata a chiunque frno alla distanza di 50 metri da1 confine perimetra1e
delle aree stesse.
Art.7l Addestramento cani nel periodo di divieto di caccia 1. L'addestramento dei cani e le prove su1 terreno, fatta salva la disciplina di essere
cui all'articolo 38, nel periodo di divieto dell'attività venatoria, devono attorizzati dall'A.T.C. competente per territorio.
2. Per I'addestramento dei cani I'A.T.C. indica per ogni comune dell'area zone facilmente individuabili, accessibili e controilabili. Indica, altresì, i giomi e le ore nei quali è consentito I'addestramento. 3. Dal trentesimo giorno precedente I'aperhrra generale della caccia esso può essere effettuato liberamente in tutti i terreni non soggetti a vincoli venatori in base alla presente legge, ad esclusione dei due giomi precedenti I'apertura della
riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di nubblica sicurezza. aDDrovato con regio decreto I 8 giugno 193 l, n. 773. ' 2. Alle guardie volòntarie. ai barralcelli e alle guardiègiurate incaricate dalle aziende faunistico-venatorie e dalle aziende agri- turistico-venatorie è vietato l'esercizio venatorio durante l'esercizio delle loro funzioni (5). 3. L'attestato di idoneità per I'ottenimento della qualifica di guardia volontaria previsto dall'articolo 27, comma 4, della Legge n. 157 del 1992, è rilasciato da una commissione nominata dall'Assessore della difesa dell'ambiente e composta da cinque membri, esperti di legislazione venatoria e legislazione sulle armi da caccia, di cui: a) due rappresentanti designati dall'Assessore della difesa dell'ambiente di cui uno con funzioni di Presidente; b) un rappresentante delle organizzazioni professionali agricole, scelto da1l'Assessore sulla base di teme di nomi indicate dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative; c) un rappresentante delle associazioni venatorie, scelto dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente sulla base di teme di nomi indicate dalle associazioni venatorie riconosciute e maggiormente rappresentative; d) un rappresentante delle associazioni ambientalistiche e di tutela degli animali, scelto dall'Assessore regionale del1a difesa dell'ambiente sulla base di teme di nomi indicate dalle associazioni ambientalistiche e di tutela degli animali, riconosciute e maggiormente rappresentative. 4. Ai componenti la Commissione spetta il trattamento economico stabilito dalla legge regionale t 22 del 1987 (cap.02102).
Art.
73
Poteri degli addetti alla vigilanza 1. I poteri e i compiti degli addetti alla vigilanza venatoria, pel quanto non esplicitamente disposto dalla presente legge, sono disciplinati dall'articolo 28 della Legge n.157 del 1992. 2. Solo in caso di contestzione di una delle infrazioni di cui alla presente legge, sanzionate penalmente ex articolo 30 della Legge n. 151 del 1992, gli ufficiali e gli agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi e deimezzr di caccia con esclusione dei cani. 3. Nei casi di applicazione di sanzione amministrativa, come da articolo'74, gli addetti allavigilarua venatoria inviano il verbale e le relative contestazioni esclusivamente all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente e per conoscenza a1l'A.T.C. competente territorialmente. Nei casi di infrazione di cui all'articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e l), della Legge n. 157 del 1992, gli addetti alla vigilanza venatoria inviano comunicazione anche al Questore, il quale può disporre la sospensione cautelare ed il ritiro temporaneo del1a licenza a norrna del1e leggi di pubblica siatrezza. 4. Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli uffrciali o gli agenti la consegnano all'ente pubblico localmente preposto alla disciplina dell'attività venatoria, il quale, nel caso di fauna viva prowede a liberarla in località adatta ovvero, qualora non risulti liberabile, a consegnarla al competente Ufircio regionale in grado di prowedere alla sua riabilitazione e cura e alla successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale; in caso di fauna viva sequestrata in campagna, e che risulti liberabile, la liberazione è effettuata sul posto dagli agenti accertatori. Nel caso di fauna morta, I'ente pubblico prol'vede alla sua vendita tenendo la somma ricavata a disposizione della persona cui è stata contestata I'infrazione, ove si accerti successivamente che non sussiste; se, al contrario, f illecito sussiste, l'importo relativo deve essere versato su un conto corrente intestato alla Regione. Gli esemplari di rettili e anfibi morti vengono consegnati a cura dell'ente pubblico agli Istituti Universitari e di ricerca o a musei' 5. Della consegna o della liberazione di cui al comma 3, gli uffrciali o gli agenti danno atto in apposito verbale, nel quale sono descritte 1e specie e le condizioni degli esemplari sequestrati e quant'altro possa avere rilievo ai fini ammi-
nistrativi. CAPO
stessa.
III
Sanzioni
CAPO
II
Attività di vigilanza
Art.74 Sanzioni
Art.72 Vigilanza
l. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata: a) al Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda, agli ufficiali e agli agenti di polizia gi:udiziaria, alle guardie comunali, urbane e campe-
stri, ai barracelli ed alle guardie giurate incaricate dalle aziende faunistico-vena-
torie e agri-turistico-venatorie; b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezio-
ne ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale, a queile delle associazioni regionali presenti ne1 Comitato regionale faunistico o nei Comitati provinciali faunistici e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia
1. A chi abbatte, cattura o detiene un esemplare di qualsiasi specie di fauna sempre protetta è comminata una sanzione amministrativa da lire 10.000.000 a lire 20.000.000 e viene altresì revocata 7'attoizzazione regionale alla caccia.
2. A chi abbatte, catt[a, o detiene in tempi e modi vietati un esemplare di qualsiasi specie di fauna prevista nel calendario venatorio è comminata una sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000 se trattasi di specie migratoria e da lire 1.000.000 a lire 6.000.000 se trattasi di specie stanziale. Viene altresì sospesa 1'autot',zzazione regionale alla caccia per un periodo da due a cinque anni. 3. A chi supera i limiti stabiliti di fauna abbattibile è comminata una sanzione amministrativa di lire 50.000 a capo per la specie migratoria, di lire 500.000 a capo per la specie stanziale e di lire 1.000.000 a capo per la specie nobile stanziale. Alla sanzione pecuniaria consegue altresì la sospensione dell'attortzza-
g ì aln
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zione regionale alla caccia per un periodo di tre mesi. Ogni recidiva comporta il raddoppio della sanzione pecuniaria nonché la sospensione dell'a,utodrzzazione regionale per un periodo di tre anni. 4. Per le violazioni delle altre disposizioni della presente legge si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 3 1 della Legge n. 157 del 1992. 5. Per le residue violazioni della presente legge e non previste dall'articolo 3l della Legge n. 157 del 1992 è comminata una sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000. Tali sanzioni sono raddoppiate in caso di recidiva. 6. Alle violazioni sarzionate in via amministrativa si applicano le disposizioni della Legge n. 689 del l98l in quanto compatibili. 7. Qualora le aree di cui all'articolo 61, comma 1, lettere b), c), d), e), s) e quelle in genere nelle quali sialo vigenti divieti o limitazioni di esercizio di attività venatorie, non siano delimitate, owero siano delimitate in modo difforme da quanto previsto dall'articolo 39, non sono applicabili sanzioni a carico di chi esercita la caccia essendosi introdotto in dette aree senza aver potuto constatare la vigenza del divieto o delle limitazioni a causa della segnalazione inadeguata.
Art. 1. (6).
02. La tassa di rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio deve essere corrisposta entro e non oltre il momento della consegna del relativo atto all'interessato. Il pagamento di detta tassa costituisce assolvimento del pagamento della prima tassa annuale dowta per l'esercizio venatorio (7) 2. La tassa per I'esercizio venatorio deve essere corrisposta prima delf inizio della stagione venatoria e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno (8). 3. La tassa di istituzione e di rinnovo delle aziende faunistico- venatorie, agri-turistico-venatorie, dei centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale e degli allevamenti, deve essere corrisposta entro e non oltre la data di emissione dei rispettivi atti. La tassa annuale di esercizio deve essere corrisposta entro e non oltre la data di emissione degli atti predetti e, per ogni anno successivo a quello nel quale gli atti stessi sono stati emanati, entro e non oltre la scadenza dell'anno.
Art.75 Tabellazione irregolare 1. A coloro i.quali prowedono a tabellare terreni senza la prescritta autorizzazione o in modi e luoghi differenti da quelli previsti nella relativa alutoirzzazione è comminata una sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 10.000.000.
Art.
Art.
76
Comitato regionale faunistico. 2. Il Comitato regionale faunistico deve esprimere il proprio parere entro trenta giomi dall'inserimento all'ordine de1 giorno dello stesso, in caso contrario si prescinde dal parere del Comitato.
Art.77 Mancato pagamento delle sanzioni 1. Il mancato pagamento delle sanzioni amministrative previste dal presente Capo importa la sospensione dell'attorizzazione regionale per I'esercizio
della caccia fino alf intervenuto pagamento delle sanzioni stesse.
Art.
81
Esenzione dalle tasse 1. La tassa relativa all'autorizzazione annuale all'esercizio venatorio non è doruta qualora durante l'anno non si intenda esercitare la caccia, la si intenda esercitare esclusivamente all'estero o si intenda rinunciare all'esercizio della stessa
Procedimenti per le sanzioni 1. Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono irrogate dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentito il parere del
80
Tempi di corresponsione delle tasse
nell'A.T.C..
2. La tassa di abilitazione all'esercizio venatorio deve essere rimborsata in caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia.
Art.
82
Modalità di versamento 1. Le tasse sulle concessioni regionali, di cui alla presente legge, si corrispondono con ve$amento su apposito conto corrente intestato alla Tesoreria della Regione.
Art.83 Riscossione coattiva delle tasse 1. Per la riscossione coattiva delle tasse previste nella presente legge e delle relative soprattasse si applicano le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
Art.84
78
Inasprimento delle sanzioni 1. Le sanzioni amministrative di cui al presente Capo sono decuplicate, entro il limite massimo previsto dal comma 1 dell'articolo 10 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, se le infrazioni sono commesse da coloro che harmo il dovere o che comunque sono legittimati ad esercitare la vigilanza venatoria.
Mancata corresponsione 1. Gli atti di cui alla presente legge, per i quali sono dowte le tasse di concessione regionale, non costifuiscono titolo valido per I'esercizio delle corrispondenti attività fino a quando le tasse medesime non siano state corrisposte.
TITOLO IV
Sanzioni per il mancato pagamento della tassa di concessione 1. Chi esercita un'attività prevista dalla presente legge, per la quale è necessario un atto soggetto a tassa di concessione, senza aver ottenuto I'atto stesso o senza aver assolto la relativa tassa, incorre nella sanzione pecuniaria da un minimo pari a1 doppio ad un massimo pari al sesfuplo della tassa. 2. Il pubblico uflìciale che emetta atti soggetti a tassa di concessione senza che sia stato effettuato i1 pagamento del hibuto previsto è soggetto alla sanzione pecuniaria da lire 5.000 a lire 50.000, oltre al pagamento delle tasse dolute,
Art. Tasse sulle concessioni regionali in materia di caccia
Art- 79
Atti
soggetti a tassa di concessione regionale 1. Gli atti di seguito elencati sono soggetti a tassa di concessione regionale, da corrispondersi con le modalità di cui all'articolo 80 e nelle misure indicate
nell'articolo 87: a) il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio, di cui all'articolo 43; b)l'autorizzazione annuale all'esercizio venatorio, di cui all'articolo 45; c) l'istituzione, l'esercizio ed il rinnovo delle aziende faunistico- venatorie, di cui all'articolo 3 1; d) l'istituzione, I'esercizio ed il rinnovo delle aziende agri- turistico-venatorie, di cui all'articolo 31; e) I'istituzione, I'esercizio ed il rinnovo dei centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, di cui all'articolo 29; f) f istituzione, I'esercizio e il rinnovo degli allevamenti di cui all'articolo 30, con esclusione di quelli amatoriali. 2. Le tasse di concessione regionale di cui al comma. l sono destinate, secondo i criteri stabiliti dal piano faunistico-venatorio regionale: a) ai contributi da erogarsi ai proprietari o conduttori per I'utilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia; b) ai risarcimenti da corrispondersi ai proprietari o conduttori dei fondi per i danni, non altrimenti risarcibili, arrecati alla produzione agricola e zootecnica, ivi comprese le produzioni ittiche e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria; c) ai finanziamenti da erogarsi alle Province per i piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica, nonché per i piani di immissione.
salvo per queste
il
regresso verso
85
il debitore.
3. Nel caso di mancato pagamento delle tasse amuali nei termini stabiliti, in luogo della sanzione pecuniaria di cui al comma 1, si incorre: a) in una soprattassa del 10 per cento della tassa doluta, se questa è corri-
giomi dalla scadenza; b) in una soprattassa del 20 per cento della tassa dovuta se questa è conisposta oltre il termine di cui alla precedente lettera a), ma prima dell'accertamento dell'infrazione. 4. Le sanzioni pecuniarie irrogate dall'Assessorato regionale della difesa delI'ambiente per le violazioni previste dai precedenti commi sono riscosse dalla Tesoreria regionale ed il relativo provento è ripartito a norma della Legge 7 febbraio 1951, n. 168, e successive modificazioni, intendendosi sostituita la Regione all'erario agli effetti di detta legge. sposta entro trenta
Art.
86
Accertamento delle violazioni 2. I processi verbali di accertamento devono essere trasmessi all'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, il quale notifica all'interessato il verbale di accertamento e lo invita a pagare una somma pari al sesto del massimo della sanzione pecuniaria, oltre all'ammontare della tassa, entro il termine di 15 giorni, owero a presentare nello stesso termine le sue deduzioni. 3.
Il pagamento estingue I'obbligazione pecuniaria nascente dalla violazione.
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4. In caso di mancato pagamento nel termine assegnato, I'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, qualora in base agli atti raccolti ed alle deduzioni presentate accerti I'esistenza della violazione e la responsabilità dell'interessato, determina con prowedimento motivato sotto forma d'ordinanza I'ammontare della sanzione pecuniaria. 5. Il prolwedimento è definitivo ed è notificato al trasgressore. 6. Per quanto non previsto dal presente articolo si osservano le disposizioni della Legge 7 gennaio 1929, n. 4.
3. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente può, per comprovate esigenze, stipulare apposite convenzioni con Università, enti, istituti specializzati ed associazioni professionali venatorie, agricole e naturalistiche riconosciute, nonché con esperti qualificati, singoli o associati, per le finalità indicate nel
comma
l Art.
91
Programmi educativi
l.
Art. 87 Importi delle 1.
tasse
Gli importi delle tasse relative agli atti specificati all'articolo 79, sono così
determinati: a) abilitazione all'esercizio venatorio - tassa di rilascio: ammontare pari al 50 per cento della tassa erariale di cui al numero 26, sottonumero I) deila tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 e successive modificazioni; b) autorizzazione annuale all'esercizio venatorio - tassa annuale per tutti i tipi di fucile: ammontare pari al 50 per cento della tassa erariale di cui al numero 26, sottonumero I) della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 e successive modificazionì; c) istituzione, esercizio e rinnovo di aziende faunistico-venatorie - tassa di istituzione, lire 500.000 - tassa di esercizio annuale per ha, lire 2.000 - tassa di rinnovo, lire 500.000 d) istituzione, esercizio e rinnovo di aziende agri-turistico- venatorie - tassa di istituzione, lire 300.000 - tassa di esercizio annuale per ha, lire 2.000 - tassa di rinnovo, lire 300.000 e) istituzione, esercizio e rinnovo di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale e di allevamenti, con esclusione di quelli amatoriali - tassa di istituzione, lire 600.000 - tassa di rinnovo, lire 600.000
Art.
L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, anche in collaboraziogli istituti scolastici, gli enti, gli organismi e le associazioni operanti nel campo della protezione dell'ambiente e del1a fauna, athla programmi educativi e di sensibilizzazione su problemi della conservazione della fauna selvatica e dell'ambiente naturale, mediante la predisposizione, I'acquisto e la dir,,ulgazione di materiale didattico. ne con
88
Delega 1. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente può delegare i1 coordinatore generale dell'Assessorato alla firma degli atti previsti dal presente titolo. 2. Può altresì delegare i responsabili dei servizi dell'Assessorato alla firma degli atti concernenti le infrazioni alle norme del presente titolo.
Art.92 Corsi e borse di studio 1. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente istituisce e promuove corsi annuali o pluriennali di preparazione. aggiomamento e specializzazior,e, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche e degli organismi di cui alla presente legge che abbiano per compito la tutela e la gestione della fauna selvatica, awalendosi anche di università, istituti ed enti specializzati. 2. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente favorisce, altresì, mediante I'istituzione di borse di studio e di perfezionamento, la frequenza in Italia e all'estero di scuole di specializzazione per laureati e di corsi di preparazione professionale, per tecnici diplomati o laureandi, sulla biologia, sulla conservazione e sulla gestione della fauna selvatica.
Art.93 Riconoscimento delle associazioni venatorie 1. Le associazioni fra i cacciatori, istituite con atto pubblico, possono richiedere di essere riconosciute come associazioni venatorie agli effetti della presente legge. Esse sono riconosciute con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, purché posseggano i seguenti requisiti: a) abbiano finalità sportive, ricreative, formative o tecnico- venatorie; b) posseggano un'efficiente e stabile organizzazione a carattere regionale; c) abbiano un numero di soci non inferiore a un ventesimo delle licenze di caccia rilasciate nella Regione; d) prevedano nei loro statuti la democratica elezione degli organi direttivi.
Art. Art.
89
Termine per I'accertamento delle violazioni relative alle tasse di concessione 1. L'accertamento delle violazioni alle norme di cui al presente Titolo, può essere eseguito entro il termine di decadenza di tre anni, decorrenti dal giomo nel quale è stata commessa la violazione. 2. 11 contribuente può chiedere all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente la restituzione delle tasse erroneamente pagate entro il termine di tre anni a decorrere dal giorno dei pagamento o, in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, alla data di comunicazione del rifiuto stesso.
TITOLO V Disposizioni per il potenziamento delle sfutture preposte all'attuazione della legge Disposizioni per le associazioni venatorie
Art.
90
Strumenti per la formazione del piano
l. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente utilizza prioritariamente il personale, l'allrezzatlura ed i documenti dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, al fine della predisposizione del piano faunistico-venatorio regionale e dei suoi aggiomamenti, per le indagini, gli studi e le ricerche concementi la biologia della fauna selvatica, il reperimento dei dati tecnici sulle condizioni ambientali e della fauna, l'introduzione di specie animali, il miglioramento delle tecniche di allevamento e di ambientamento della fauna selvatica autoctona, l'attivazione degli istituti previsti nel piano regionale faunisticovenatorio e I'approfondimento delle conoscenze sulla fauna selvatica in rapporto con la patologia degli animali domestici e dell'uomo e le migrazioni della fauna. 2. Per le stesse finalità di cui al comma 1, I'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente prowede a dotarsi di tutto il materiale tecnico scientifico, ivi
inclusi, tra I'altro, cartografia, sistemi informatici, strumentazione tecnica, apparecchiature e documentazione scientifiche.
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94
Contributi alle associazioni venatorie e di protezione ambientale 1. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, sentito il parere del Comitato regionale faunistico, può concedere contributi alle associazioni venatorie riconosciute e alle associazioni di protezione ambientale riconosciute per le attività di vigilanza, organizzative e educative inerenti alle materie oggetto della presente legge praticate in Sardegna. 2. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina i criteri e le modalità per I'erogazione dei contributi di cui al comma 1.
Art.
95
Compiti del Corpo forestale 1. Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione collabora all'atttazione della presente legge, oltre che nell'ambito dell'attività di sorveglianza, anche per il controllo della fauna selvatica. A tal fine, nell'ambito del personale del Corpo, I'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente promuove la formazione in materia faunistica con particolare riferimento all'attività di collaborazione a programmi concementi, tra gli altri, la valutazione quantitativa delle popolazioni, il monitoraggio dello status della fauna, la verifica dell'esecuzione degli interventi di miglioramento ambientale e la reimmissione in natura di esemplari feriti.
TITOLO VI Disposizioni finali, transitorie e finanziarie
Art. 96 Applicazione transitoria della legge regionale.2S aprile 1978, n. 32 1. Per i procedimenti sanzionatori non ancora defrniti alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni della legge regionale n. 32 del 1978. 2. Fino all'atlivazione degli istituti previsti nel piano regionale faunisticovenatorio e nei termini in esso indicati, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale n. 32 del 1978, relativamente all'esercizio dell'attività di caccia in territorio libero ed in zone concesse per I'esercizio della caccia autogestita, fatto salvo I'adeguamento dei massimali delle assicurazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività venatoria (9).
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2 bis. Fino all'attivazione degli istituti previsti nel piano regionale faunisti co-venatorio, non è richiesto il pagamento della tassa annuale per l'esercizio venatorio istituita dalla presente legge e la validità dell'abilitazione regionale per l'esercizio venatorio è subordinata al pagamento del contributo di partecipazione alle spese di cui alla 1ett. d) dell'arlicolo 22 dellalegge regionale n. 32 del 1978. Il mancato pagamento del contÌibuto previsto dall'articolo 22 dellalegge regionale n.32 del 1978 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa di lire 250.000 (10). 2 ter. Fino all'attivazione degli istituti previsti nel piano regionale faunistico-venatorio non è richiesto il pagamento della tassa per il rilascio dell'abilitazione venatoria. Il rilascio di tale atto è subordinato al pagamento del contributo di partecipazione alle spese di cui alla lettera d) dell'articolo 22 della legge regionale n. 32 del 1978 (1 1). 3. Fino alla allivazione degli istituti previsti nel piano regionale faunisticovenatorio e nei termini in esso indicati continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale n. 32 del 1 978, relativamente alla istituzione ed alla gestione de1le oasi permanenti di protezione faunistica e di cathra, del1e zone di ripopolamento e cattura, delle zone pubbliche o private per I'allevamento della selvaggina a scopo di studio e di ripopolamento e delle zone di addestramento per i cani e per le gare degli stessi, di cui alla stessa legge regionale n.32 del 1978. 3 bis. L'Amministrazione regionale, anche prima dell'entrata in vigore del piano regionale faunistico-venatorio, può atioizzare, con le modalità previste dagli articoli 3 1 e 34 della presente legge, f istituzione di aziende agri-turisticovenatorie. La superficie delle aziende agri- turistico-venatorie istituite prima dell'entrata in vigore del piano regionale faunistico-venatorio non può essere superiore al 5 per cento del territorio agro-silvo-pastorale (12). 4. (13).
Art.97 Limitazioni nelle zone autogestite
l. In vista dell'adozione
3.
Il
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distacco è disposto con provvedimento dell'Assessore regionale degli
affari generali, personale e riforma della Regione, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente. La spesa per il personale in posizione di distacco ai sensi del comma2 è a carico dell'Amministrazione regionale.
Art. 1.
100
Proroga del Comitato regionale faunistico Il Comitato regionale faunistico, istituito ai sensi della legge regionale n.
32 del 19'78, continua ad operare sino all'insediamento del nuovo Comitato con le attribuzioni previste dalla presente legge.
Art.
101
Soppressione dell'Ufficio regionale per la fauna 1. L'Uffrcio regionale per la fauna di cui alla legge regionale n. 32 del 1978, e successive modificazioni ed integrazioni è soppresso ed ogni sua funzione e dotazione di beni è trasferita all'Istituto regionale per la fauna selvatica. 2. L'Istituto regionale per la fauna selvatica ha sede presso I'attuale Ufficio regionale per la fauna. 3. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, di concerto con I'Assessore del personale, prolwede ad assegnare il personale di ruo1o in servizio presso I'Ufficio regionale per la fauna ed il personale assunto con contratto privatistico già in servizio presso lo stesso Ufficio ad altre struttue dipendenti dal1o stesso Assessorato. La posizione giuridica del personale resta immutata.
Art.
102
Riconoscimento ex art. 70 legge regionale n. 32 del 1978 1. Si considerano riconosciute agli effetti della presente legge le associazioni venatorie già riconosciute ed operanti ai sensi dell'articolo 70 della legge regionale n.32 de1 1978, a condizione che possiedano i requisiti richiesti dalI'articolo 93 della presente legge.
del principio della caccia programmata in ambiti ter-
ritoriali defrniti, come previsto nel piano faunistico-venatorio regionale, i soci appartenenti alle zone autogestite sono obbligati ad esercitare I'attività venatoria alla lepre e alla pernice sarda unicamente ed esclusivamente ne1 territorio dell'autogestita, secondo le modalità previste nel calendario venatorio. 2. I presidenti delle zone autogestite prowedono al controllo degli abbattimenti di fauna stanziale e migratoria, distinti per specie, effettuati nella stagione venatoria e sono obbligati a trasmettere all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente le statistiche di detti abbattimenti entro il mese di marzo. 3. Le concessioni per I'esercizio della caccia autogestita, disposte ai sensi dell'articolo 51 della legge regionale n. 32 del 1978, cessano di avere efficacia dalla data prevista ne1 piano faunistico-venatorio regionale e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso piano. 4. Su richiesta delle assembl'ee degli associati, da presentarsi entro sessanta giomi dalla data di enhata in vigore del piano regionale faunistico venatorio, I'Assessore regionale della difesa dell'ambiente attorizza la trasformazione delle zone autogestite, di cui all'articolo 71 della legge regionale n. 32 del 1978, in aziende faunistico-venatorie, a condizione che siano rispettati i requisiti e le modalità previsti per tali aziende dalla presente legge e dal piano faunistico regionale. In caso di approvazione della trasformazione, la relativa attorìzzazione ha validità decennale ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 1.
Art.
Art,
scadenza.
2. Il rilascio di nuove attorizzazioni per l'esercizio della caccia, o il rinnovo di quelle scadute a favore dei cacciatori non residenti in Sardegna, è sospeso fino all'attivazione degli ambiti territoriali di caccia previsti dal piano faunisti-
103
Autorizzazione prorvisoria alla detenzione della fauna selvatica 1. Nei confronti di coloro che detengono fauna selvatica o ai gestori, singoli o associati, di impianti di allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, alimentare o amatoriale, è concessa dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, previa istruttoria dei competenti uffici, sentito il Comitato regionale faunistico, w'autoizzazione prowisoria a detenere detti esemplari sino all'approvazione delle norme regolamentari che disciplinano la materia.
Art.
104
Regolamento di attuazione 1. Con il regolamento di athrazione del1a presente legge, che viene adottato contestualmente al piano faunistico-venatorio regionale, sono disciplinate, oltre quelle specificamente previste nella stessa legge, le seguenti attività: a) I'individuazione degli interventi e delle opeie da sottoporre a preventiva valutazione di compatibilità ambientale nelle zone particolarmente protette e disciplina del relativo procedimento; b) I'allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, alimentare e amatoriale; c) I'esercizio venatorio nei fondi con presenza di bestiame allo stato brado.
Art.
98
Sospensione delle nuove arltorizzazioni 1. Le artorizzazioni per I'esercizio della caccia in Sardegna, di cui alla legge regionale n.32 del 1978, conservano la loro validità fino al naturale termine di
105
Sanatoria per la detenzione di trofei di animali selvatici 1. Chiunque detenga alla data di entrata in vigore della presente legge trofei di animali selvatici dei quali è vietata la cattura e I'uccisione, è tenuto a presentare denuncia, entro sessanta giorni, al Comune dove i trofei sono detenuti: chi non prowede alla denuncia è soggetto alle sanzioni previste dall'articolo 74.
Art.
co-venatorio regionale, con determinazione delfindice di densità venatoria ter-
106
Norma finanziaria
ritoriale.
Art. 99 Proroga dei Comitati provinciali della caccia 1.
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I Comitati provinciali della caccia, operanti ai sensi dell'articolo 75 della
legge regionale n. 32 del 1978, e le Commissioni per I'abilitazione all'esercizio
della caccia, continuano a svolgere le proprie funzioni fino a1l'istituzione dei Comitati provinciali faunistici e delle Commissioni per l'abilitazione all'esercizio della caccia previsti nella presente legge. 2. Esauriti i compiti di cui al comma 1, il personale dell'Amministrazione regionale, già in servizio presso i Comitati provinciali della caccia, è assegnato in posizione di distacco alle rispettive Province nel cui territorio svolgono le proprie funzioni, quale supporto tecnico e amministrativo all'attività di programmazione e gestione faunistico-venatoria, fintanto che le Amministrazioni provinciali non pror.vederanno con proprio personale allo svolgimento dei compiti attribuiti dalla presente legge.
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 7.100.000.000 annui e fanno carico ai sottocitati capitoli del bilancio plu-
riennale 1 996- 1 998 ed ai capitoii corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi. 2. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni frranziari 1996-1998 sono introdotte le seguenti variazioni: (Omissis). 3. Il capitolo 05107104 è iscritto nell'elenco n. I allegato alla legge di bilancio, il capitolo 05107103 è iscritto ne11'elenco n. 3 allegato alla stessa legge.
ALLEGATO
di fauna selvatica particolarmente protetta dell'articolo 5, comma 3, della presente legge
Elenco delle specie
a)
ai
sensi
MAMMIFERI PRESENTI IN SARDEGNAE NELLE SUE ACQUE TERRITORIALI:
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* tutte le specie di cetacei (Cetacea)
- Spatola (Platalea leucorodia)
* tutte le specie di Pipistrelli (Chiroptera) + Ghiro (Glis glis)
- Falco pecchiaolo (Pernis apivorus) - Nibbio bruno (Mihus migrans) - Aquila di mare (Haliaetus albicilla) - Gipeto (Gypaetus barbatus) - Biancone (Circaetus gallicus) - Albanella reale (Circus cyaneus) - Aquila anatraia maggiore (Aquila clanga) - Aquila minore (Aquila pennatus) - Falco pescatore (Pandion haliaetus) - Smeriglio (Falco columbarius) - Sacro (Falco chemrg) - Piviere dorato (Pluvialis apricaria) - Croccolone (Gallinago media) - Combattente (Philomachus pugnax) - Piro piro boschereccio (Tringa glareola) - Sterna maggiore (Sterna caspia) - Beccapesc (Stema sandvicensis) - Mignattino piombato (Chlidonias hybridus) - Mignattino alibianchi (Chlidonias leucopterus) - Mignattino (Chlidonias niger) - Gufo di palude (Asio flammeus)
- Martora (Martes martes) - Gatto selvatico (Felis silvestris) * Foca monaca (Monachus monachus) * Cervo sardo (Cervus elaphus corsicanus) * Daino (Dama dama) * Muflone (Ovis musimon) + Capra selvatica (Capra Sp) limitatamente alle popolazioni presenti nelle isole di Tavolara e Molara
b) UCCELLI NIDIFICANTI:
- Svasso maggiore (Podiceps cristatus) * Berta maggiore (Calonectris diomedea) + Berta minore (Puffrnus
puffinus) * Uccello delle tempeste (Hydrobates pelagicus) - Cormorano (Phalacrocorax carbo sinensis) - Comorano dal ciuffo (Phalacrocorax aristotelis desmarestii) - Tarabuso (Botaurus stellaris) - Tarabusino (Ixobrychus minutus)
* Nitticora §ycticorax nycticorax) Sgarua ciuffetto (Ardeola ralloides) * Airone guardabuoi (Bubulcus ibis) * Garzetta (Egretta ganetta) * Airone rosso (Ardea purpurea) * Mignattaio (Plegadis falcinellus)
*
* Fenicottero (Phoenicopterus ruber) * Volpoca (Tadoma tadoma)
* Fistione turco §etta rufina)
* Moretta
tabaccata (A1.thya nyroca)
* Nibbio reale (Milvus mihus) * Grifone (G1ps fuh.us) - Falco di palude (Circus aeruginosus) * Albanella minore (Circus pygargus) - Sparviere (Accipiter nisus) * Astore sardo (Accipiter gentilis arrigonii) - Poiana (Buteo buteo) * Aquila reale (Aquila chrysaetos) + Aquila del Bonelli (Hieraaetus fasciatus) - Gheppio (Falco tinnunculus) * Grillaio (Falco naumanni) - Lodolaio (Falco subbuteo) * Falco della regina (Fa1co eleonorae) - Pellegrino (Falco peregrinus) - Schiribilla grigiata (Porzana pusilla) x Pollo sultano (Porphyrio porphyrio) x Gallina prataiola (Tetrax tetrax) - Cavaliere d'Italia (Himantopus himantopus) * Avocetta (Recurvirostra avosetta) x Occhione (Burhinus oedicnemus) + Pernice di mare (Glareola pratincola) x Pettegola (Tringa totanus) - Gabbiano comune (Larus ridibundus) * Gabbiano roseo (Larus genei) * Gabbiano corso (Larus audouinii) * Sterna zampenere (Gelochelidon nilotica) * Stema comune (Stema hirundo) * Fraticello (Stema albifrons) - Cuculo dal ciuffo (Clamator glandarius) - Marlin pescatore (Alcedo atthis) * Ghiandaia marina (Coracias gamrlus) - Picchio rosso minore (Picoides minor) - Calandra (Melanocorypha calandra) - Rondine rossiccia (Hirundo daurica) - Spioncello (Anthus spinoletta) * Merlo acquaiolo (Cinclus cinclus) - Culbianco (Oenanthe oenanthe) - Codirossone (Monticola saxatilis) - Cannareccione (Acrocephalus arundinaceus) * Gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocora.r) c) UCCELLI OSPITI NON NIDIFICANTI: - Strolaga mezzana (Gavia arctica) - Airone bianco maggiore (Egretta alba) - Cicogna nera (Ciconia nigra) - Cicogna bianca (Ciconia ciconia)
d) RETTILI PRESENTI IN SARDEGNA: * Tartaruga marina comune (Caretta caretta) - Dermochelide coreacea (Dermochelys coriacea) - Tartaruga verde (Chelonia mydas) * Testuggine d'acqua (Emys orbicularis) - Testuggine comune (Testudo hermanni) - Testuggine greca (Testudo grega) - Testuggine marginata (Testudo marginata) - Tarantolino (Phyllodactylus europaeus) - Algiroide nano (Algyroides fitzingeri) - Lucertola di Bedriaga (Archaeolacerta bedriagae) * Lucertola tirrenica (Podarcis tiliguerta ranzii e podarcis tiliguerta toro) * Colubro ferro di cavallo (Coluber hippocrepis) * Saettone (Elaphe longissima) - Biscia del collare §atrix natrix cetti) - Camaleonte (Chamaeleo chamaelon) e)
-
ANFIBI RIPRODUCENTISI IN SARDEGNA:
Euprotto sardo (Euproctus platycephalus) Geotritone dell'Iglesiente (Speleomantes genei) Geotritone imperiale (Speleomantes imperialis) Geotritone del Supramonte (Speleomantes supramontis) Geotritone del Monte Albo (Speleomantes flalus) Discoglosso sardo (Discoglossus sardus) Rana verde (Rana esculenta)
*Specie per le quali la Regione adotta prowedimenti prioritari atti ad istituire un regime di rigorosa tutela dei loro habitat.
(l)
Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 19 luglio 2000, n. 14. Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 7 febbraio 2002, n. 5. Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 19 luglio 2000, n. 14. Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 19 luglio 2000, n. 14. Comma cosi modificato dall'art. 9 della L.R. 19 luglio 2000, n. 14. Comma abrogato dall'art. 55 della L.R. 20 apile 2000, n. 4. Comma inserito dall'art. 9 della L.R. 19 luglio 2000, n. 14. Comma così sostituito dall'art. 55 della L.R. 20 aprile 2000, n. 4. Comma così modificato dall'art. 55 della L.R. 20 aprile 2000, n. 4. (10) Comma aggiunto dall'art. 55 della L.R. 20 aprile 2000, n. 4. (11) Comma inserito dall'art. 9 della L.R. 19 luglio 2000,n. 14. (12) Comma aggiunto dall'art. 13 della L.R. 5 settembre 2000, n. 17. (13) Comma abrogato dall'art. 55 della L.R. 20 aprile 2000, n. 4.
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Fr:resloli: ieri, agg* e don:or..i
L.R. 1u2t2004, N.
L.R.2014/2000, N.4 (Legge finanziaria 2000)
Art.
2
Norme in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio in Sardegna, in attuazioile della L. 3/10/2002, N.221
55
Art. I
Modifiche alla L.R. N.23 del 1998 "Norme per la protezione defla fauna selvatica della caccia in Sardegna"
e per
l'esercizio
Finalità
seguente:
l. Lo scopo della presente legge è il recepimento, nell'ordinamento regionale sardo, della legge n.221 del 2002 riguardante integrazioni alla legge 11 Febbraio 1992, n. 157 , in materia di protezzione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio al fine di aplicare il prelievo in deloga, ai sensi dell'art. 9 della direttiva 79l409lCEE del consignio del 2 Aprile 1979 e suces-
"2. la tassa per l'esercizio venatorio deve essere corrisposta prima dell'inizio
sive modifrche.
1.
Il comma
2.
Il
1 dell'Art. 80 della L.R. n. 23 del 1998 è abrogato. comma seconda dell'Art. 80 della L.R. n. 23 del 1998 è sostituito dal
della stagione venatoria è comunque entro il 3 I Dicembre di ogrri anno." 3. Nel comma 2 dell'Art. 96 della L.R. n.23 del 1998, sono abrogate le parole: "e il versamento del contributo regionale di cù all' An.22 della stessa legge". 4. Dopo il comma 2 dell medesimo articolo 96 della L.R. n. 23 del 1998 è aggiunto il seguente: "2. Fino all'attivazione degli istituti previsti nel piano regionale faunisticovenatorio, non è richiesto il pagamento della tassa annuale per l'esercizio venatorio istituita dalla presente legge e la validità dell'abilitazione regionale per l'esercizio venatorio è subordinata al pagamento del contributo di partecipazione alle spese di cui alla lett. d) dell'Art.22 della L.R. n.32 del 1978. Il mancato pagamento del contributo previsto dall'Art.22 della L.R. n.32 del 1978 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa di lire 250.000." 5. 11 comma 4 del medesimo Art.96 della L.R. n.23 del 1998 è abrogato.
Art.2 Condizioni per il prelievo in deloga L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentito I'Assessore regionadell'agricoltura, con proprio decreto consente, per periodi di tempo definiti, il prelievo in deloga di specie omeoterme che per la loro consistenza provocano gmvi danni alle colture agricole in atto, ritenuto che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti ai sensi della legge n.221 del2002,e dell'art.9, comma 1, della direttiva 79l409lCEE e sucessive modifiche. 2. Nel decreto vengono indicati specie, numero di capi e modalità di prelievo. 1.
1e
Art.3 Yigllanza
l. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli agenti e alle guardie di c;ri all'afi.12 della L.R. 29 Lluglio 1998, n.23 (Recepimento del1a legge I 1 Febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica e omeoterma e per il prelievo venatorio). 2. Entro il 30 Giugno di ogni anno la Regione trasmette al Ministero dell'ambiente, al Ministero delle politiche agricole e forestali e all'Istituto nazionale della fauna selvatica una relazione sull'attuazione delle deroghe; detta relazione è altresì trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari.
Art.4 Sospensione del prelievo
l.
L'Assessore della difesa dell'ambiente, sentiti I'Assessore regionale dell'a-
gricoltura e il Comitato regionale faunistico, può sospenderè in qualsiasi momento l'attività di prelievo quando vi siano accertate riduzioni delle specie prelevabili o qualora si accerti che siano venute meno le condizioni di cui all'art.2.
Art. l.
5
Entrata in vigore La presente legge entra in vigore nel giomo della sua pubblicazione.
u'l '
Faresfali: ieri, aggi e domoni
w Introduzione alla notmatiaa sulla pesca Regolamento per la pesca f"luoiale e lacuale R.D. 2U_U914, N. 1486
Testo unico delle leggi sulla pesca R.D. 8n0rt_931, N. L604
Disciplina della pesca marittima L. ru/7n965, N. 963
Regolamento per l' esecuzione della L. Unn965, N. 963 - D.P.R. y10/196& N. 1639
Disciplina attiztitĂ di pesca, dimensioni dei pesc;i... D.A.D.A. 1_0/5n995, N. 472
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L-------l:
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lntroduzione alla normatioa sulla pesca La Sardegna, in oirtù del proprio statuto ha competenza primaia in materia di pesca, per cui ha la facoltà di legiferare in materiq. cardine della legislazione è rappresentato dalla legge quadro 963/65 e dal regolamento L639/68 che nel corso degli anni hanno subito numerose modiflche in airtù dell'eaoluzione delle tecnologie e della politica legata allo sailuppo sostenibile. Una sostanziale modiflca è stata introdotta dalla L. 1.72/1.982, N. 4L e dal successiao decreto applicaltiao D.M. del 26/7/L995 che disciplina il rilascio delle licenze da pesca che ha riordinato la materia classificando i aari tipi di pesca e le relatioe licenze. lnoltre normatiT)e comunitarie hanno regolamentato e/o oietato determinati tipi di pesca coffie per esempio le spadare, le dimensioni dei palamiti e le reti, la pesca del tonno rosso per la quale ai sono quote cui oari stati si deaono attenere. Aliztello regionale si èlegiferato a riguardo dellapesca del corallo, dei ricci, dei crostacei ( aragosta, capra di mare e cicala ) introducendo taglie minime e periodi di fermo pesca. 11 fermo biologico determinato annualmente da prooztedimenti regionnli ( Decreti Assessore Difesa Ambiente, si effettua in due
ll
periodi. - pesca a strascico con imbarcazioni sino a 15 tonnellate di stazza lorda, reti da posta
e pesca sportiaa nel peiodo Marzo - Aprile per 45 giorni. - pesca a strascico con imbarcazioni oltre le 1,5 tonnellate di stqzza lorda nel periodo Settembre - Ottobre per 45 giorni.
La regione ha inoltre legiferato anche per ciò che riguarda i danni cqusati dai delflni, O che si nutrono dei pesci catturati dalle reti dq posta creando un fondo dal quale possono attingere preaia domanda e relatioo sopraluogo del CFVA i pescatori che hanno subito danni ad opera dei mammiferi.
In seguito all'spplicqzione della direttiaa comunitaria 92/43 habitat recepita con il DPR 357/8 Settembre 1997 è oietata la rqcil più grande biaalae del Mediterraneo), dei datteri di mare e del riccio diadema.
colta della pinna nobilis (rnollusco che è La pesca sportirsa.
La distinguiamo in subacquea e non. Il quantitatiao massimo di pescato è fissato in 5 kg, mentre per i subacquei
è
fatto diaieto di raccogliere coralli, molluschi
e crostacei.
Una menzione particolare merita anche la pesca del corallo, regolamentata dalla LR 59 del 1979 e dai decreti che di anno in anno stabiliscono tempi e modalità, che deoe essere effettuata da pescatori professionisti muniti di una specifica autorizzazione regionale ed esclusioamente con l'uso della piccozza, che sostituisce l'ingegno che è sweramente aietato. La regione ha dato in concessione a cooperatizte di pescatori le lagune costiere nelle quali è possibile effettuare anche attitsità di acquicoltura, dette concessioni sono pluriennali e possono essere rinnoaqte
O Decreto Assessore ambiente del 3L/12/1996 n. 2923 retiere prooocati dai delfini.
- Criteri
e modalità per l'erogazione degli
aiuti per danni alle attrezzature
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R.D. 22lllll9t4, N. 1486. Regolamento per la pesca fluviale e lacuale
TITOLO
I
DISPOSIZIONI GENERALI 1. La pesca fluviale e lacuale è disciplinata: a) dallaL.4 mano 18'7'1,n.3706 (1); b) dal presente regolamento; c) dalle convenzioni intemazionali per la pesca nelle acque dolci bagnanti il territorio italiano e insieme quello di altri Stati, e dalle leggi e dai regolamenti cor-
relativi; d) da decreti speciali. (l) Ora T. U. delle leggi sulla pesca approvato con R.D. 8 ottobre 1931' n. 1604. 2. Le disposizioni su11a pesca fluviale e lacuale, nelle acque dei torrenti, dei fiumi, dei canali e dei fossi che sboccano in mare con foce libera, cessano di avere vigore dal punto ove comincia la miscela delle acque dolci con le salse (1). Questo limite fra la pesca nelle acque dolci e la pesca marittima sarà determinato nelle acque anzidette dal prefetto, di accordo col capitano di porto, e sentite le competenti Commissioni compartimentali e provinciali dipesca (2).Il detto limite sarà indicato in appositi segnali, con leggende visibili, da collocare
d'ordine dal prefetto medesimo. Nei corsi d'acqua che, in prossimità delle foci, sono muniti di sostegni, porte, chiuse o chiaviche, i segnali, intesi a delimitare le due specie di pesca, saranno collocati sugli arzidetti manufatti. In nessun caso le discipline sulla pesca fluviale e lacuale sono applicabili ai bacini e canali di acqua salsa o salmastra che siano in libera comunicazione col mare, anche soltanto per una parte dell'anno. (1) V. art. 49 del R.D. 29 ottobre 1922, n. 1647. (2) Ora Commissioni provinciali consultive per la pesca nelle acque dolci, ai sensi dell art. 1, D.PR. 4 maggio 1958, n. 797. 3. Le disposizioni a tute1a della pescosità contenute negli artt' 5 e 6 della L.4 marzo 1877 , n. 3706 (1), e le sanzioni penali e procedurali previste dagli artt. 18, 19,20,22 e 23 della legge medesima (2), si applicano anche alle acque di
proprietà privata, che siano collegate naturalmente od artificialmente con acque pubbliche. In esecuzione degli artt. 2,3 e 18 della detta legge (3) si applicano allemedesimeacquegli artt.5,7,9, 11,13,14,15 lett.c), 16, 17,18,19,20,22' e le corrispondenti sanzioni penali del presente regolamento. Alle acque diffrrse sulle campagne per la coltivazione del riso si applicano soltanto I'art. 5 di dettalegge (4) egliatt.1l, 13, 16, 17, 18,19, e le corrispondenti sanzionipenali, del presente regolamento, e inoltre quelle disposizioni di carattere locale che, in conformità del successivo art. 20 consentissero eccezioni agli attt.13 e 16, o
vi apportassero aggiunte. (1) Ora artt. 6 e 7 del TU. del 1931. (2) Ora artt. 34,35,38,40 e 4l del citato TU. (3) Ora artt. 2,5 e 34 del citato T. U. (4) Ora art. 6 del citato T.U. 4. I comuni, le province, altri enti collettivi e i privati, i quali intendano esercitare diritti esclusivi di pesca posseduti nei laghi, fiumi, torrenti, canali ed in genere in ogni acqua pubblica, devono uniformarsi alle norme all'uopo stabilite. La pubblica dichiarazione, che, ai sensi delll'arl. 11 dellalegge(l), debbono fare le province, i comuni ed i consorzi di scolo naturale o artificiale, o di irrigaziorre, per riservarsi il diritto di pesca nelle acque di loro proprietà, è comu-
nicata
in
copia al prefetto della provincia,
il
quale ne dà notizia alla
Commissione provinciale di pesca, cura che venga inserito nel Foglio degli annunzi legali deila provincia, affissa all'albo pretorio dei comuni, nel territorio dei quali trovansi le acque, e riassunta, mediante leggende chiaramente visibili, sopra segnali collocati, a spese degli enti medesimi, in luoghi opportuni lungo le rive o le spiagge. G1i stessi segnali, con le dette leggende, debbono essere posti e mantenuti a spese di coloro che intendono esercitare diritti esclusivi di pesca posseduti nelle acque pubbliche e regolarmente riconosciuti, e i1 prefetto
prowede perché I'elenco di questi ultimi e le successive modificazioni siano pubblicati nel Foglio degli annunzi legali della provincia, e affissi in permanenzaall'albo dei comuni nel cui territorio trovansi le zone acque soggette a quei
viare gli atti al Ministero dell'agricoltura. industria e commercio, a tenore del regolamento sulle derivazioni d'acqua pubblica, dovrà proporre le norme necessarie a tutela degfinteressi della pesca: tali norme saranno approvate con l'atto di concessione. Per le concessioni che già esistono, in caso di reclami ed allo scopo di conciliare gli interessi della pesca con quelli del1e altre industrie, il prefetto potrà - seguendo I'anzidetta istmttoria -emanare o propoffe le sue menzionate prescrizioni, olvero ordinare o propore la modificazione delle scale o degli altri manufatti, per 1a tutela della pescosità. Contro i prowedimenti adottati, nella sua competenza, dal prefetto, è ammesso ricorso al Ministero di agricoltura, industria e commercio, nel termine indicato all'art. 5. (l) V ora R. D. ll dicembre 1933, n. 1775. 7. E vietato di collocare attraverso i fiumi, torrenti, canaii ed altri corsi o bacini di acque dolci, apparecchi fissi o mobili di pesca che possano impedire del tutto il passaggio del pesce. È vietato di esercitare 1a pesca, prosciugando i corsi ed i bacini d'acqua, o divergendoli, owero ingombrandoli od occupandoli con opere stabili (muri, "murere", ammassi di pietre, dighe, terrapieni, arginelli, "chiuse" e impianti simili), oppure smovendo il fondo delle acque tranne che ciò risulti indispensabile per un genere di pesca pernesso in conformità dell'art. 9: salva sempre la osservanza delle vigenti norme di polizia sulle acque, per ciò che conceme i divieti di costruire pescaie ed altri simili manufatti. Se per altri scopi (e tra essi anche quello della piscicoltura) si debba procedere al prosciugamento di bacini o di corsi d'acqua, compresi i canali e i "navigli", tanto pubblici quanto privati che si colleghino con le acque pubbliche, deve darsene awiso in tempo utile al presidente della giunta provinciale; in ogni caso, durante la cosiddetta "asciutta", completa o incompleta, la pesca è ivi proibita, ed il pesce eventualmente rimasto dev'essere comunque immesso nelle acque comunicanti con quei bacini o corsi (1). E'pemesso di pome nei corsi d'acqua reti, siepi e qualsiasi strumento fisso o mobile, da pesca, purché non si occupi più della metà dello specchio acqueo, esistente al momento della pesca e misurata ad angolo retto dalla riva, salva l'osservanza doll'art. 9, e salvo inoltre il rispetto delle prevalenti necessità del1a navigazione e fluitazione e delle vigenti disposizioni sul regime idraulico: le stesse norme valgono per i bracci morti dei fiumi, o "lanche". In qualunque caso dovrà rimanere nella larghezza dello specchio acqueo, esistente al momento della pesca uno spazio libero, ininterrotto, non minore di un metro per il passaggio dei pesci. Nei bacini d'acqua è permesso di porre strumenti fissi o mobili da pesca, con I'osservanza delle prescrizioni contenute nell'art. 9 del presente regolamento, e salvo sempre il rispetto delle prevalenti necessità della navigazione e fluitazione e delle vigenti disposizioni
sul regime idraulico. Il presidente della giunta provinciale, sentita la Commissione locale di pesca, ha facoltà di vietare, con propria ordinanza, la pesca in determinate località di bacini o corsi d'acqua, le quali servano alla frega dei pesci (1). Il presidente della giunta provinciale, sentita la Commissione locale di pesca, potrà indicare con sua deteminazione le località di frega dei pesci, anche allo scopo che esse siano tenute presenti, per la eventuale protezione, nell'istruttoria di domande per a:utorizzazioni di estrarre o rimuovere la ghiaia a norma delle vigenti disposizioni sulla polizia idtadica (1), (1) Comma cosi sostituito dall'art. 45 D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987. 8. È vietato di adoperare o collocare nelle acque rcti od altri ordigni da pesca ad una distarza minore di 40 metri dalle scale di monta per i pesci, dai graticci e simili delle macchine idrauliche, dagli sbocchi dei canali, dalle cascate, dalle arcate dei ponti e dai molini natanti, a monte di questi. I1 presidente della giunta provinciale ha facoltà di ridune la distanza stabilita nel comma precedente, in considerazione delle speciali contingenze detlùoghi (1) (2). (t) Comma così sostituito dall'art. 46, D.PR. 10 giugno 1955, n.987. (2) Ai sensi dell'art.3, D. M. lSfebbraio 1958, per laformazione del relativo prowedimento deve essere sentita la Commissione locale di pesca (ora Commissione provinciale consultiva, ai sensi dell'art. l, D.PR. 4maggio 1958, n.797). 9. 11 Ministero di agricoltura, industria e commercio (l), sentiti il prefetto, la Commissione provinciale di pesca e il Comitato permanente per 1a pesca, dichiarerà con suo decreto, di concerto con il Ministero dei lavori pubblici, quali sono in ciascuna provincia le reti e gli altrezzi dapesca permessi. con 1a descri-
zione sommaria di essi e la designazione del tempo ed eventualmente delle loca-
diritti.
lità in cui possono essere adoperati, indicando per le reti consentite anche la
(1) Ora art. 14 del TU. del 1931. 5. (Introduzione di rifruti nelle acque pubbliche).Questo articolo é da ritenersi abrogato a seguito dell'entrata in vigore della L. 10 maggio 1976, n. 319. 6 (1) ln caso di concessioni di derivazioni d'acqua, a scopo industriale od agrario, il prefetto dovrà esaminare se occoffa prescrivere ai concessionari scale di monta, piani inclinati, graticci alf imboceo di canali di presa. ed altre misure a tutela degf ingressi della pesca. A tal uopo sentirà la Commissione provinciale di pesca, e l'uffrcio del genio civile, dopo il che, se si tratti di concessione d'acqua di sua competenza, emanerà gli ordini corrispondenti, per le eventuali modificazioni od aggiunte ai progetti delle opere, e per ie clausole da inserire nel "disciplinare" di concessione, dandone subito partecipazione al Ministero di agricoltura, industria e commercio. Ove invece si tratti di concessione da fare con decreto del Ministero delle finanze o con decreto reale, il prefetto nell'in-
misura minima delle maglie. Esso stabilirà pure la misura massima di ciascuna rete pemessa, misura che non può essere oltrepassata nemmeno con la unione o con il collegamento di parecchie reti, o parti di esse' Per le acque private che siano collegate con ie pubbliche, potrà tuttavia il Ministero dell'agricoltura, senprefetto, la Commissione provinciaie di pesca e il Comitato permanente della pesca, concedere l'uso di reti o di attrezzi speciali, qualora vengano richiesti per le peculiari condizioni del luogo (2). (l) Ora Ministero dell 'agricoltura e foreste. (2) Vedi anche I'art. 50 del regolamento approvato con R.D. 29ottobre 1922,
titi il
n.1647. 10. La pesca con la canna e con [a lenza a mano ò pefinessa in ogni tempo nei laghi, salva al presidente della giunta provinciale la facoltà di stabilire restrizio-
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ni di luogo e di tempo a tutela della pescosità (1). Nei corsi d'acqua (compresi i bracci morti o le "lanche") durante i periodi di divieto previsti dall'art. 13, i pesci che sono oggetto della proibizione di pesca non possono essere presi nemmeno con la canna, salva al presidente della giunta provinciale la facoltà di limitare per tempo e per luogo I'inibizione, per particolari condizioni locali, sentita
la Commissione locale di pesca (1) (2).1 pesci freschi, indicati nell'art. 13, quand'anche durante i periodi di divieto ivi stabiliti siano stati legittimamente presi con la canna, non possono essere oggetto di compravendita, e nefllmeno di smercio nei pubblici esercizi, eccettuati i primi tre giorni della inibizione di pesca. (l) Comma così sostiriuto
dall 'art. 47, D.P.R. l0 giugno 1955, n. 987. (2) la Commissione locale di pesca è stata sostitiuta dalla Commissione provinciale consultiva ai sensi dell'an. 1, D.P.R. 4 maggio 1958, n. 797. 11. O È proibita la pesca con la dinamite e con altre materie esplodenti, ed è vietato di gettare od infondere nelle acque materie atte ad intorpidire, stordire od uccidere i pesci e gli altri animali acquatici. È pure vietata la raccolta degli animali così storditi od uccisi. È inibita altresì, nelle acque pubbliche, o nelle acque private che siano collegate con quelle, e nelle corrispondenti rive la detenzione della dinamite e di tutte le alffe materie su indicate. (l) Le fattispecie di cui al primo e secondo comma di questo articolo sono previste da1 primo e secondo comma dell 'art. 6 del T. U. del 1931, e deve quindi ritenersi che siano punite ai sensi del terzo comma dell 'art. 33 del medesimo T. U. Le violazioni pre viste dal terzo corlma sono punite ai sensi del terzo comma dell'ar1. 30 di questo regolamento. 12. Salvo il rispetto delle disposizioni contenute negli artt. 7 e 8, nelle acque pubbliche o parti di esse, non soggette a diritti esclusivi di pesca, il primo occupante di un posto per I'esercizio della pesca ha il diritto di mantenervisi per tutto lo spazio necessario al maneggio ed al compiuto svolgimento degli ordigni di cui è munito, e per tutto il tempo durante il quale è da lui effettivamente eseguita la pesca, sia con la presenza personale, sia con quella dei suoi ordigni in attività di pesca, indicati, all'occorrenza, da segnali. Niuno può impedire ad altri I'occupazione di un posto abbandonato, ancorchè sia ingombrato da barche, da ancore, o da altri segnali. Se in un corso o bacino d'acqua si trovi già collocato un apparecchio da pesca, non potrà esseme posto un altro a distanza minore del doppio dellalunghezza del più grande di essi. 13. (l) Salva ogni eccezione prevista nel presente regolamento, è vietata nelle acque pubbliche, e nelle private che siano collegate con quelle, la pesca dei seguenti animali: - trota di lago, dal 15 ottobre al 15 geruraio; - carpione, dall'l dicembre al 31 gennaio, e dall'l a1 3llugtio; - trota di fiume, dal 15 ottobre al 15 gennaio; - coregono, dal 15 dicembre al 15 gennaio; - temolo, dall'l marzo al 3l maggio; - pesce persico. dall'l al 3t maggio: - tinca, dall'l al 30giugno; - carpa, dall'l al 30 giugno; - agone, alosa, cheppia, sardena, dal 15 maggio al l5giugno; - gambero, dall' 1 aprile al 30 giugno. Nei detti periodi di divieto di pesca, ad eccezione dei primi tre giomi, gli animali freschi delle qualità e della provenienza sopra indicate non possono formare oggetto di commercio o di trasporto, né di smercio nei pubblici esercizi. 0) fl D.M. 23 dicembre 1959 così dispone: " Il periodo di divieto di pesca previsto dall art. 1 3 del regolamento per la pesca fluviale e lacuale, approvato con R.D. 22 novembre 1914, n. 1486, ha inizio e termine, rispettivamente, alle ore l2 del primo giorno e alle ore l2 dell'ultimo giorno inclicati in defto articolo,,. Il D.M. 9 settembre 1947 ha stabilito il divieto di pesca della trota dal 15 novembre al l5 febbraio, nelle province di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e
di essi, nei quali la pesca di taluna specie abbia imporlanza prevalente e le tomi necessario questo modo di tutela, e ciò pel periodo di divieto relativo alla specie medesima; b) per quel tratto di tempo che
sa.rà
riconosciuto oppoftuno, ma
che non potrà essere superiore a tre tanni, qualunque pesca in quei bacini, frumi ed altri corsi d'acqua, o tratti di essi, nei quali si sieno eseguite, o sieno in corso, opere di ripopolamento; e) per tutto il tempo che stimerà opportuno, la pesca di
una data specie, nel caso che se ne palesi una straordinaria diminuzione per mortalità o per altra causa. (l) L'art. 49 del D.PR. l0 giugno 1955, q. 987, ha disposto che le auribuzioni previste in questo articolo sono trasferite al presidente della giunta provinciale. 16. Le htnghezze minime totali che gli animali acquatici devono avere raggiunte, perché la pesca, la compravendita e la detenzione, e lo smercio nei pubblici esercizi non ne siano vietati ai sensi dell'art. 3 del1a legge sulla pesca (1), sono le seguenti: - trota di lago. centimetri 30: - carpione, id. 25; - trota di frume, id. 18; - coregono, id. 30; - temolo, id. 18; - pesce persico, id. 15; - tinca, id. 20; carpa, id.30; - agone, alosa, cheppia, sardena, id. 15; - storione, id. 60; - anglilla, id,.25; - gambero, id. 7. Le lunghezze minime totali dei pesci saranno misurate dall'apice del muso all,estremità della pinna codale, e quella del gambero dall'apice del rostro all'estremità del telson (coda). (l) Ora art. 5, T.U. del 1931. V. anche, per la pesca in risaia, il D.M. 7 dicem-
bre 1957. 17. Coloro
i quali
(compresi pure gli esercenti le risaie previste nell'art. 3 del
presente regolamento), per scopi scientifici, o di piscicoltura, intendono valersi delle facoltà concesse dall'art. 3 dellaL.4 marzo 1877 (l), ottvero esercitare la pesca in tempo in cui sia vietata, dovranno far constare i propositi anzidetti al
il quale, tenuto conto della importanza delle singole domande, prescriverà le norme da osservare, perché I'esercizio della facoltà medesima non sia rivolto ad altro fine. I1 prefetto rilascerà al richiedente un permesso, la cui validità non potrà eccedere 6 mesi; egli ne darà immediatamente notizia al Ministero delt'agricoltura, industria e commercio ed agli agenti della pubblica forza. Agli istituti e stabilimenti govemativi il permesso sarà dato direttamente dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, i1 quale stabilirà le norme da osservare. (l) Ora art. 5, TU. del 1931. 18. Durante i periodi di divieto stabiliti dall'art. 13 è pure proibito di prendere, comperare e vendere le uova dei pesci indicati in quella disposizione, salva la norma contenuta nell'art. 17. 19. 0 É vietato introdurre una nuova specie o varietà di pesci e di altri animali acquatici in un bacino o corso di acqua senza aveme ottenuto il permesso. Il presidente della giunta provinciale potrà concedere tali permessi, sentita la Commissione locale di pesca (2). Sono vietati la pesca, la compravendita e lo smercio nei pubblici esercizi dei pesci ed altri animali acquatici di specie o varietà di nuova introduzione in un bacino o corso d 'acqua, per il tempo e con le modalità che saranno stabilite dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentiti i presidenti delle giunte provinciali ed il Comitato permanente per la prefetto della provincia,
pesca.
(l) Articolo cosi sostituito dall'art. 50, D.P.R. l0 §ugno 1955,n.987. (2) Ora Commissione provinciale consultiva per la pesca.
Pesaro.
14. (1) I divieti stabiliti nell'ultima parte dell 'art. 13 non si applicano nel caso di pesci che abbiano servito alla fecondazione artificiale da parte degli stabilimenti govemativi di piscicoltura o di stabilimenti privati che siano, a loro richiesta, indicati in apposito elenco tenuto presso I'amministrazione provinciale, a condizione che si assoggettino ad indagini ed ispezioni dell,amministrazione provinciale ed osservino le cautele da questa prescritte. Per il commercio dei prodotti della pesca derivanti da acque private non collegate con le pubbliche, sono ammesse, nei periodi di divieto previsti dall'ultima parte dell,art. 13, a dare
la prova contraria indicata dall'art. 39 del T.U. approvato con R.D. 8ottobre 1931, n. 1604, coloro che siano inseriti, a loro richiesta, in apposito elenco tenuto presso l'amministrazione provinciale, e si assoggettino a indagini ed ispezioni della stessa ed osservino le cautele da essa prescritte. (1) Articolo così sostituito dall'art. 48 del D. P. R. 10 giugno 1955. n. 987. Il D.M. l4febbraio 1956 ha disposto che le attribuzioni devolute alle amministrazioni provinciali da questo articolo, sono svolte dalle medesime con l,osser"vanza delle norme di cui al D. M. 6 aprile 1926. 15. (1) 11 Ministero di agricoltura, su proposta del prefetto, e sentiti la Commissione provinciale di pesca e il Comitato permanente della pesca, potrà proibire: a) qualunque pesca in quei bacini, fiumi ed altri corsi d'acqua, o tratti 1,4,X
TITOLO II DISPOSZIONI DI CARATTERI, LOCALE 20. Le disposizioni di questo titolo saranno osservate nelle province alle quali si riferiscono, non ostante qualunque disposizione diversa o contraria del titolo precedente. Qualora in determinate località, per condizioni speciali, fosse necessario consentire qualche eccezione o fare qualche aggiunta alle prescrizioni degli artt. 13, 16, 22, il Ministero di agricoltura, industria e commercio (!, sentite le competenti Commissioni provinciali e la Commissione consultiva della pesca, o il suo Comitato permanente, darà i prowedimenti opportuni. Quanto ai tempi di proibizione previsti nell'art. 13, il Ministero di agricoltura, industria e commercio, potrà anticipare o ritardare, se sarà necessario, il periodo di essa, sempre però alle condizioni di non prolungame o diminuime la durata. Nei riguardi dell'anguilla si potrà con decreto reale, purché sia sentita la Commissione consultiva della pesca, modificare le disposizioni contenute negli artt. 16 e 22. (l) Ora Ministero dell'agricoltura eforeste. 21. Non sono applicabili le discipline della pesca fluviale e lacuale nelle acque del Po di Volano a cominciare dal cosi detto Sostegno di Tiene fino al mare; nel Po morlo dalle Chiaviche di Palù da un lato, e da quelle di Nono dall'altro; nel
o
I c:r,-
di Goro dall'ufficio della delegazione di porto; nel Po di Primaro dalla Chiavica di Umana; nei canali del Polesine di Rovigo da 40 metri a monte della prima chiavica di valle salsa da pesca esistente lungo i canali stessi, sempre fino al mare. 22. Nelle province di Genova, Firenze, Livomo, Lucca, Massa-Carrara e Pisa sono permessi, durante i mesi di dicembre, gennaio e febbraio, la pesca ed il commercio delle cieche (piccole anguille) (/). (1) V il D.M. 19 ottobre 1939.
Po
TITOLO
III
SORVEGLIANZA DELLA PESCA 23. L'approvazione degli uffrciali ed agenti speciali nominati da province, comuni od altri enti aventi interesse per la sorveglianza della pesca, ai sensi dcll'art. 13 della legge (1), sarà data dal prefetto del1a provincia, il quale ne invierà notizia al Ministero dell'agricoltura. (l) Oro art. 31, T.U. del 1931. 24. Gli agenti ordinari dei comuni devono vigilare il commercio del pesce ed accertare 1e contrawenzioni che venga lor fatto di scoprire in qualsiasi località (compresi anche i pubblici esercizi), e nei comuni chiusi, specialmente all'ingresso del recirito daziario. Se essi non hanno la qualità di agenti giurati devono promuovere immediatamente I'intervento di un ufficiale od agente giurato competente.
TITOLO IV COMMISSIONI PROVINCIALI DI PESCA 25. Le Commissioni sono state soppresse dall'art. 1 del R.D. Tgiugno 1923, n. 1419; le loro funzioni sono state devolute alle commissioni previste dall 'art. 72, R.D. 29 ottobre 1922, n. 1647 , a sua volta abrogato dall'art:. 7, R.D. 2 marzo 193 l, n. 600. I1 D. P. R. 4 maggio 1958, n. 7 99 cosi dispone: " 1. Le Commissioni locali per la pesca fluviale e lacuale di cui al R.D. 2 marzo 193 1, n. 600, assumono la denominazione di Commissioni provinciali consultive per la pesca nelle acque dolci". " 2. Le Commissioni provinciali consultive per la pesca nelle acque dolci hanno sede presso 1e amministrazioni provinciali e sono presiedute dal presidente della giunta provinciale. " Fanno parte di ciascuna commmissione: a) il direttore dello stabilimento ittiogenico compotente per territorio;
b) il capo dell 'Ispettorato provinciale dell'agricoltura; c) d)
il capo dell'spettorato ripartimentale delle foreste; il capo dell'uffrcio del genio civile;
e) il presidente del Consorzio per la tutela della pesca competente per territorio: f; il presidente della Camera di commercio, industria ed agricoltura; g) il presidente della sezione provinciale della Federazione italiana della pesca
sportiva;
h) due membri effettivi e due supplenti scelti dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione su tema di nominativi segnalati dalle organizzazioni sindacali nazionali più rappresentative della categoria dei pescatori di mestiere nelle acque dolci.
"I membri di cui alla lett. h) del presente articolo durano in carica tre anni. (Articolo così sostituito dal D.P.R. 2 settembre 1960, n. 1349)". " 3. La convocazione della commissione ha luogo per iniziativa del presidente ad a richiesta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nel caso che la commissione stessa sia chiamata a dar parere su questioni che formino oggetto di prowedimenti ministeriali interessanti più province". TITOLO V DELLE INFRAZIONI E DELLE PENE 26. Questo articolo è da ritenersi abrogato a segu.ito dell'entrata in vigore della
L. 10 maggio 1976, n. 319.
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e del regolamento vigenti sui reati commessi con materie esplodenti. Chi trasgredisca il primo cpv. dell'art. 1 1, per ciò che riguarda la raccolta dei pesci danneggiati o uccisi con le indicate materie, é punito con pena pecuniaria da lire 40.000 a lire 200.000. Chi violi il secondo cpv. dell'art. 11 per ciò che conceme la detenzione del1a dinamite e di altre determinate materie, é punito con pena pecuniaria da lire 40.000 a lire 200.000, salva I'applicazione della legge e del regolamento vigenti sui reati commessi con materie esolodenti. 31. I contrawèntori all'art. 12, perciò che si iriferisce all'occupazione di posti per la pesca, sono puniti con pena pecuniaria da lire 40.000 a lire 200.000. 32. Chi trasgredisca gli arft. 14, 15 e 17 , riguardanti disposizioni ministeriali e prefettizie, è punito con pena pecuniaria da lire 40.000 a lire 200.000. 33. Chi violi I'art. 16, riguardante le misure minime dei pesci, è punito con pena pecuniaria non minore di lire 40.000 e non maggiore di lire 200.000. Chi trasgredisca I 'ar1. I 8 sulla tutela delle uova dei pesci è punito con pena pecuniaria non minore di lire 40.000 e non maggiore di lire 200.000. Chi violi l'art. 19, concemente la nuova introduzione di specie di animali e la pesca e vendita delle specie medesime, è punito con pena pecuniaria da lire 40.000 a lire 200.000. 34. Alle infrazioni previste dal presente regolamento sono applicabili, in caso di recidiva, ledisposizionidell'art. 19 dellaL.4marzo1877,n.3706 (f.Alleindicate infrazioni sono anche applicabili gli artt.20 e 23 della dettalegge (2) nei casi ivi previsti. (1) Ora art. 35 T.U. del 1931, oggi abrogato dall'art. 4 del R. D. L. 11 aprile
lire 200.000, salva I'applicazione della legge
1938.
n.
1183.
(2) Ora art. 40, T. U. del 1931. 35. Gli apparecchi frssi o mobili di pesca, che siano messi in modo da contravvenire all'art. 6 della L. 4 marzo 1877, n.3706 (1), ed agli artt.'7,8,9 e 10 del presente regolamento saranno rimossi e sequestrati. Dopo la definitiva sentenza di condanna, quelli che sono proibiti senza distinzione di tempo o di luogo, verranno distrutti, ma, quando possano essere ridotti a modello permesso e il proprietario anticipi le stesse occorrenti, saranno fatti modificare o ridurre in maniera che possano essere rispettate le misure e le distanze previste dal regolamento stesso, e non verranno re+ituiti, nè in alcuna guisa venduti, senza 1' esecuzione di tali prowedimenti. Gli altri apparecchi su richiesta dell'interessato, potranno essere restifuiti, trascorso il periodo del divieto. Salva la pena per lo speciale reato di collocamento e mantenimento dei detti apparecchi, sarà inflitta, per la sola contrawenzione all'ordine del Ministero o del prefetto circa la menzionata riduzione degli apparecchi medesimi, 1a pena pecuniaria prevista
dall'art.32.
(l)
Ora art. 7, T.U. del 1931. Di tutti i casi previsti da questo articolo, deve ritenersi che soprawiva la sola rimozione coattiva di cui al primo comma. 36 (1) Sulle contrawenzioni coDlmesse da chi non sia stato già condannato per reati di pesca sono ammesse transazioni dinanzi al prefetto, prima che sia prontlziata sentenza definitiva irrevocabile, purché si paghi la somma che questi stabilirà nei limiti del1e pene pecuniarie previste dal presente regolamento in relazione al determinato reato, olfie le spese giudiziali occorse. Le transazioni hamo per effetto di evitare il giudizio o di troncame il corso. I1 prefetto invierà di volta in volta al Ministero dell'agricoltura, industria e commercio notizia del prowedimento adottato.
(1) Vedi ora art.
4l del T.U. del 19i1.
e delle confische, partecipano per un quafto, ai termini dellaL.26 gennaio 1865, r.2134 (1), gli agenti che hanno accertato 1e infrazioni. I prefetti segnaleranno al Ministero di agrìcoltura, industria e commercio (2),per premi speciali in denaro o per attestati di benemerenza, gli agenti che nella vigilanza per la esecuzione del presente regolamento abbiano mostrato maggiore zelo. (l)Per le contrawenzioni comunali, v. art. ll0 del R.D. 3 marzo 1934, n.383 (T.U. della legge comunale e provinciale) (2)Ora Ministero dell'agricoltura e foreste. 37.
Al prodotto delle ammende, delle multe
. Chi contrawenga all'art. 6, per ciò che conceme le infrazioni agli ordini prefettizi o ministeriali, è punito con pena pecuniaria da lire 40.000 a lire 200.000. Chi viola la prima parte dell'art. 7, concernente la chiusura totale del passaggio del pesce, è punito con pena pecuniaria da lire 40.000 a lire 200.000. Chi trasgredisca il terzo, il quarto e il quinto capoveno dell 'art. 7 è punito con pena pecuniaria da lire 40.000 a lire 200.000. 28. Chi trasgredisca il primo e i1 secondo capoverso dell'art. 7,o i divieti emanati in base al sesto e settimo cpv. dello stesso art.7 , o l'art. 8 per ciò che riguar27
da i1 prosciugamento dei corsi e bacini d' acqua e le deviazioni, f ingombro con opere stabili, lo smuovere i1 fondo de1le acque, i danni alle località di frega, e le distanze dalle scale di monta e da altre indicate località, è punito con pena pecu-
niaria da lire 40.000 a lire 200.000. 29. Chi violi gli artt. 9 e 10 riguardanti le reti egli altri ordigni da pesca el'ar1. l3,concemente i tempi di divieto della pesca, é punito con pena pecuniaria da lire 40.000 a lire 200.000. 30. Chiunque contrawenga alla prima parte dell'art. 11, concemente la pesca con la dinamite e con altri esplodenti e il gettare e I'infondere determinate materie, è punito con pena pecuniaria non minore di lire 40.000 e non maggiore di
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R.D. 8/10/1931, N. 1604 Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca (1) (in Gazz. Ulf., 2j gennaio, n. 18)
le acque dolci e delle capitanerie di porto per le acque marittime, secondo le istruzioni che potranno essere impartite dal Ministero delle politiche agricole e
(1) A seguito dell'entrata in vigore della l. 14 luglio 1965, n. 963, le norme del presente testo unico vigono iolo per la pesca non marittima.
forestali (2). (l) Ora, Presidente della giunta provinciale, ex art. 45, d.p.r 10 giugno 1955, n. 987. (2) Articolo così sostituito dall'art. l, rd.l. 11 aprile 1938, n. 1183, conv. in l. l9 gennaio 1939, n. 485.
I
Titolo
Art.6
Norme per l'esercizio della pesca
È proibita la pesca con la dinamite e con altre materie esplodenti, nonché con I'uso della coffente elettrica come mezzo diretto di uccisione e di stordimento, ed è vietato di gettare od infondere nelle acque materie atte ad intorpidire, stordire od uccidere i pesci e gli altri animali acquaticì (l). Sono, altresì, vietati la raccolta ed il commercio degli animali così storditi od
I
Capo
Disposizioni generali
Art.
1
La presente legge regola la pesca nelle acque del demanio pubblico e del mare territoriale, ed in quelle di proprietà privata nei casi espressamente stablliti (1). Per quanto riguarda la polizia delle acque e della navigazione, i1 trattamento da usarsi verso gli stranieri, e le concessioni di pertinenze del demanio pubblico e del mare territoriale, restano inalterate le disposizioni contenute nel codice della marina mercantile (2) ed in altre leggi. (1) A seguito dell'entrata in vigore della l. 14 luglio 1965, n. 963, le norme del presente testo unico vigono solo per la pesca non marittima. (2) Ora. codice della navigazione
Art.2 I regolamenti per la esecuzione della presente legge, e le successive loro modificazioni, saranno approvati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con quello dei trasporti e della navigazione per quanto conceme la pesca marittima, e con gli altri Ministeri interessati, sentito il parere della commissione consultiva dei lavori pubblici qualora i regolamenti interessino il regime idraulico.
Art.3 I regolamenti determineranno: 1)
i limiti entro i quali awanno vigore le norme riguardanti la pesca, marittima
e quelle riguardanti la pesca
fluviale
e lacuale nei luoghi ove le acque
dolci sono
in comunicazione con quelle salse; 2) le norme sui luoghi, sui tempi, sui modi, sugli strumenti di pesca, sul commercio dei prodotti di essa, e sul regime delle acque, allo scopo di conseryare le specie dei pesci e degli animali acquatici; 3) i limiti di distanza dalla spiaggia o di profondità di acque, in cui saranno applicate le discipline sulla pesca marittima, intese specialmente a tutelare la conservazione delle specie;
4) le distanze e le altre norme da osselvare nell'esercizio della pesca in genere, o di pescagioni speciali, rispetto alle foci dei fiumi, alle tonnare, alle mugginare, alle valli salse ed agli stabilimenti di allevamento dei pesci e degli altri animali viventi nelle acque; 5) le prescrizioni di polizia necessarie a garantire il mantenimento dell'ordine e la siclurezza delle persone e della proprietà nell'esercizio della pesca; 6) le discipline sui modi e sui tempi del1a pesca del corallo; 7) le norme per evitare i danni che possono essere prodotti alla pescosità dai versamenti in mare di residui di olii minerali o di altri rifiuti di bordo;
uccisi. In deroga al divieto prescritto nel comma primo, è data facoltà rispettivamente al Ministero delle politiche agricole e forestali ed a quello dei trasporti e della navigazione a seconda che si tratti di pesca nelle acque inteme o di pesca marittima, di concederc attorizzazioni per la pesca con apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico (2). (1) L'uso della corrente elettrica è stato proibito dall'art. l, r.d.l. 11 aprile 1938, n. 1183, conv. in l. 19 gennaio 1939, n. 485. (2) Comma aggiunto dall'art. unico d.lg. 19 marzo 1948, n. 735. Le attribuzioni sono ora delle amministrazioni provinciali, sentita la Capitaneria di porto (an. 4, d.p.r I j luglio 1954, n. 747).
Art-7 È fatto divieto di collocare reti o apparecchi fissi o mobili di pesca attraverso fiumi, torrenti, canali ed altri corsi o bacini di acque dolci o salse, occupando più della metà dellalarghezza del corso d'acqua o della metà del bacino. I corsi di acqua dtlarghezza inferiore a due metri dowanno lasciarsi liberi per un tratto inlarghezzanon inferiore ad un metro (1). Tale divieto non si applica ai bacini d'acqua dolce o salsa, ove si pratica I'allevamento del pesce. (1) Comma così sostituito dall'art. 4, l. 20 marzo 1940, n. 364.
Art.8
I
divieti di pesca, compresi quelli concernenti 1'uso degli altrezzi
i
divieti di
commercio e di trasporto dei prodotti della pesca e le norme riflettenti la licenza di pesca, di cui all'articolo 22, non si applicano nei confronti del personale del laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca, degli stabilimenti ittiogenici e degli osservatori di pesca nell'esercizio delle loro funzioni. Le Capitanerie di porto hanno facoltà di consentire deroghe alle norme vigenti circa il disciplinamento della pesca in occasione dell'esecuzione di operazioni scientifiche o di esperimenti dipesca (1) (2). (l) Comma così modificato dall'art. 5, d.p.x 13 luglio 1954, n. 747. (2) Articolo così sostituito dall'art. 2, rd.l. 11 aprile 1938, n. 1183, conv. in l. 19 gennaio 1939, n. 485.
Art.9
8) tutte le altre norme e sanzioni riservate espressamente dalla presente legge ai regolamenti.
Gli stabilimenti industriali, prima di versare rifiuti nelle acque pubbliche, debbono ottenere un permesso dal presidente della Giunta provinciale, il quale prescriverà gli eventuali provvedimenti atti ad impedire danni all'industria della
Art.4
Il presidente della Giunta provinciale ha facoltà di ordinare modificazioni nelle
regolamenti stabiliranno inoltre quali delle disposizioni sulla pesca siano da osseryare anche nell'esercizio della pesca sulle acque di privata proprietà in immediata comunicazione con quelle del demanio pubblico o del mare territoriale. È data lacoltà al Ministero delle politiche agricole e forestali, di concerto con quello dei trasporti e della navigazione, sentita la locale commissione per la pesca, di stabilire, limitatamente al litorale delle province ex-austriache, che la pesca su determinati tratti del litorale, sino ad un miglio dalla costa, sia riservata ai rivieraschi (1). (l) Comma aggiunto dall'art. 1, rd.l. 11 aprile 1938, n. 1183, conv. in l. 19 gen-
disposizioni contenute nei permessi già rilasciati e di obbligare, in casi speciaè causa degli inquinamenti, ad eseguire opere di ripopolamento ittico (t). Per le zone di mare prowedono le Capitanerie di porto (2). (l) Comma così sostituito dall'art. 43, d.p.x 10 giugno 1955, n.987. Vedi anche l'art.2, d.m. l4febbraio 1956. (2) Comma così sostituito dall'art. 6, d.p.x l3luglio 1954, n. 747.
pesca
I
naio 1939, n.485.
Art.5 Il Ministero delle politiche agricole e forestali, sentiti la commissione locale di pesca ed il comitato permanente per la pesca, ha facoltà di stabilire, anche limitatamente a determinate località, il divieto di pesca, di commercio e di trasporto di pesci e di altri animali acquatici, destinati al consumo, che non raggiungano determinate dimensioni. La pesca del pesce novello allo stato vivo, destinato agli allevamenti ed ai ripopolamenti, nonché il commercio ed il trasporto del medesimo, non possono essere esercitati se non in base a particolare attorizzazione del prefetto (f, per 1)l I 4 i)
(l).
li, chi
Art.
10
Nelle concessioni di derivazione d'acqua debbono prescriversi le opere necessarie nell'interesse dell'industria della pesca (scale di monta, piani inclinati, graticci all'imbocco dei canali di presa, ecc.), in base agli elementi tecnici che saranno richiesti al Ministero delle politiche agricole e forestali. Con le stesse modalità possono alche essere ordinate modificazioni in opere preesistenti, e, qualora la costruzione di opere speciali per la pesca non sia possibile, potranno prescriversi al concessionario immissioni annuali di avannotti a sue spese.
Art. 1l Gli enti pubblici, le società ed i privati possono ottenere dal Presidente della Giunta provinciale la concessione di eseguire lavori di acquacoltura nei tratti di corsi e bacini pubblici d'acqua dolce, privi o poveri di pesci d'importanza eco-
t
F*reslatt: ieri. r:ggi e riantant
nomica. Ai concessionari potrà osserc consentita I'esclusività della pesca per la durata massima di anni 15, nei tratti medesimi, salvo I'osservarua delle vigenti norme di nolizia della oesca e delle acoue. br caso dì inadempieriza alle norme del capitoìato miranti al miglioramento della pescosità delle acque e dell'approwigionamento dei mercati nazionali, il presidente della Giunta provinciale ha facoltà di revocare la concessione. I concessionari non hanno diritto a compensi per opere eseguite, anche quando, per iladempienza o per ragioni di interesse pubblico, la concessione sia revocata prima dello scadere del temine. Ar.verso il prolvedimento del presidente della Giunta provinciale è alnmesso ricorso, anche per il merito, alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale (1). (l) Articolo così sostituito dall'art. 51, d.p.r. 10 giugno 1955, n.987. Vedi anche
il d.m. l4febbraio
1956.
Per decreto del Presidente della Repubblica si prowederà alla unificazione, presso il Ministero del1e politiche agricole e forestali, di tutti i servizi per la pesca, salvo 1e attribuzioni spettanti al Ministero dei trasporti e della navigazione per effetto della presente legge o di altre leggi speciali.
Art. 17 suo ordinamento l'ufficio centrale della pesca si vale delle capitanerie di porlo e degli uffrci da esse dipendenti per la pesca marittima, delle prefetture per la pesca fluviale e lacuale, e degli uffici delle dogane. Per i servizi di ripopolamento delle acque dolci l'ufficio si vale, oltre che degli stabilimenti ittiogenici e delle rispettive sezioni, che potrà istituire, di stabilimenti consorziali, da fondarsi col concorso finanziario dello Stato e degli enti locali, ed, eventualmente, di stabilimenti privati, adeguatamente sussidiati. Per
il raggiungimento degli scopi prefissi dal
Art.12
Art.
L'ammfuristrazione della marina mercantile [ora dei trasporti e della navigazione] può, sentita quella del demanio per quanto conceme la misura del canone, dare ùr concessione, per la durata non maggiore di 99 aruri, tratti di spiaggia, di acque demaniali e di mare territoriale a coloro che intendano intraprendere allevamenti di pesci e di altri animali acquatici nonché coltivazioni di coralli e di spugne. Tali concessioni saranno subordinate alle condizioni richieste dagli interessi generali, ed a quelle necessarie ad assicurare I'effettivo e continuo esercizio delle intraprese (l). (l) Vedi anche l'art. 222, codice della navigazione
Art. l3 Lo scopritore di un banco di corallo nelle acque dello Stato ha il diritto esclusivo di sfruttarlo per tutta la durata delle due stagioni successive a quella della scoperta purché ne facciala denuncia nei modi prescritti dai regolamenti, e ne curi la coltivazione. Taie termine potrà essere prorogato nei casi e modi che saranno stabiliti dai
18
Per le ricerche scientifiche applicate alla pesca e per tutte le indagini relative alf incremento di tale industria il Ministero de1le politiche agricole e forestali si vale del laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca, dipendente dall'uffrcio centrale della pesca, che 1o dirige, di osservatori limnologici per lo studio dei bacini lacustri, e di osservatori di pesca marittima. Alla direzione ed al funzionamento degli osservatori, che non hanno carattere permanente, il Ministero prolvede di volta in volta, destinandovi funzionari propri, o del1e università, salvo, per il personale di queste, I'assenso del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. L'azione degli osservatori di pesca marittima è integrata, per 1e indagini pratiche al largo, da quella de1la squadriglia sperimentale di pesca creata con regio decreto 10 giugno 1920, n. 913, e, per le ricerche oceanografiche, da quella del comitato talassografico italiano. (Omissis) (1). (1) Comma abrogato dall'art. 2, xd.l. 11 aprile 1938, n. 1183, conv. in l. l9 gennaio 1939, n.485.
regolamenti.
Art. i comuni
14
i consorzi di irrigazione, di scolo
e di miglioramento fondiario se vogliono riservarsi l'esclusività della pesca nelle acque di loro proprietà debbono, entro il termine del 31 dicembre 1940, fame pubblica dichiarazione ai sensi delle disposizioni regolamentari (t) Articolo così sostituito dall'art. 2, rd.l. 11 aprile 1938, n. 1183, conv. in l.
Le province,
ed
(f.
19 gennaio 1939, n.485.
Art.
Capo II Dei pescatori 15
Ministero delle politiche agricole e forestali, d'accordo con I'amministrazione competente cura che nei contratti di affrtto dei diritti esclusivi di pesca spettalti a titolo patrimoniale a1 demanio, o nelle concessioni di pesca su acque soggette ad opere di bonifica, siano inserite clausole dirette alla conservazione ed all'aumento della pescosità, e vigila a che tali clausole siano osservate, provocando la diffida agli interessati inadempienti, ed, occorrendo, la risoluzione degli affrtti o delle concessioni. 11
Art.
15-bis
Per l'esercizio dell'industria della piscicoltura agricola nelle zone di risaia occolre una particolare autorizzazione annua del prefetto della rispettiva provrncia (1).
(l) Articolo aggiunto dall'art. 2, rd.l. 11 aprile 1938, n. 1183, conv. in l. 19 gennaio 1939, n. 485. Vedi anche l'art. 2 d.m. 7 dicembre 1957 e l'art. 2, l. 20 marzo 1940, n. 364.
Art.
Art. 19 il Ministero delle politiche agricole e forestali funzionano
la commissione consultiva ed il comitato permanente della pesca, la cui composizione e le cui athibuzioni sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro deile politiche agricole e forestali, di concerto con quello dei trasporti e della navigazione. Presso
16
L'ufficio centrale della pesca presso il Ministero delle politiche agricole e forestali tratta le seguenti materie: Leggi e regolamenti sulla pesca - Diritti esclusivi di pesca sulle acque pubbliche di cui all'art.26, salvo le attribuzioni spettanti al Ministero delle comunicazioni [ora dei trasporti e della navigazione]in base alla legge 2 gennaio 1910, n. 2, ed al regio decreto 23 gennaio 1910, n. 75 - Disciplina tecnica della pesca Sussidi ed incoraggiamenti all'industria della pesca - Credito peschereccio Cooperative fra pescatori e loro consorzi - Amministrazione degli uffrci provinciali - Commissione consultiva e comitato permanente della pesca - Rapporti con le altre amministrazioni - Pubblicazioni sulla pesca. Ripopolamenti delle acque pubbliche - Esame dei capitolati di concessione e di affitto delle acque demaniali - Indagini sulle acque nei riguardi della piscicultura e della pesca - Sorveglianza tecnica degli stabilimenti ittiogenici e incubatori - Squadriglia sperimentale di pesca - Crociere e campagne di pesca - Decreti di attoizzazione all'esercizio della pesca meccanica - Controllo dei mercati Trasporti del pesce - Ricerche statistiche sull'industria della pesca - Industrie sussidiarie - Rapporti col comitato talassografico - Istruzione professionale dei pescatori.
Art.
20
Chi eserciti il mestiere di pescatore nelle acque marittime e lagunari deve essere prowisto di libretto di matricola o del foglio di ricognizione, di cui all'art' 19 de1 codice della marina mercantile e 103 del relativo regolamento (1). I fanciulli di età minore di i4 aaai non possono essere ammessi all'esercizio della pesca a bordo di navi o galleggianti, a meno che su di essi non siano impiegati membri della loro famiglia. Di tale condizione deve essere fatta menzione nel titolo di iscrizione fra la gente di mare, che viene loro rilasciato dall'autorità marittima a norna delle disposizioni di cui al primo comma, sompre che risultino soddisfatte le condizioni prescritte dalle vigenti disposizioni sui requisiti di istruzione per l'ammissione a1 lavoro negli stabilimenti industriali. È cura degli ufhci di porto di annotare sui documenti di cui sopra gli imbarchi e gli sbarchi, e di trascrivervi tutte le pene per infrazioni alle norme della presente legge ed alle disposizioni riguardanti la polizia della pesca. Le pene debbono essere annotate anche nei registri della gente di mare. Per tali effetti è fatto obbligo al cancelliere del magistrato giudicante di comunicare alla capitaneria di porto competente 1e sentenze relative ai reati di pesca. Ne1 caso di recidiva che importi sospensione dell'esercizio della pesca, la capitaneria di porto deve, durante il tempo della sospensione, ritirare il libretto o il foglio di ricognizione. (1) Ora, libretto di navigazione (art. 122, c.n).
Art.2l L'imprenditore di pesca deve, prima dell'amrolamento del pescatore, accertarsi che questi sia fomito del libretto di matricola o del foglio di ricognizione. I contratti di amrolamento per la pesca devono essere stipulati nel modo indicato dall'articolo 522 e seguenti de1 codice di commercio.
Art.22 Sono considerati pescatori di mestiere nelle acque pubbliche interne o nelle pri-
vate comunicanti con quelle pubbliche, ie persone che esercitano la pesca in dette acque, quale esclusiva o prevalente attività lavorativa. Fuori del caso previsto dal comma precedente, chiunque eserciti la pesca nelle acque di cui sopra, è considerato pescatore dilettante.
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N*ri;i*r"ic Foresfoie Per I'esercizio delle suddette attività è fatto obbligo di essere muniti della licenza governativa di pesca, da rilasciarsi dall'amministrazione della provincia nella
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il richiedente
ha la residenza.
Non sono tenuti all'obbligo della licenza: a) il personale de1 laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca, degli stabilimenti ittiogenici, degli istituti sperimentali talassografici e degli osservatori di pesca nell'esercizio delle sue funzioni; b) gli addetti agli stabilimenti di piscicoltura costituiti da opere aftifrciali, durante I'esercizio delle loro attività nell,ambito degli stabilimenti stessi; c) gli addetti alla piscicoltura nelle risaie (1). (l) Articolo cosi sostituito dall,art. l, l. 20 marzo 1968, n. 433. per le tasse di concessione governativa vedi il d.p.r 26 ottobre 1972, n. 641.
Art.22-bis I tipi di licenza per I'esercizio della pesca sono riportati al numero d,ordine 54 della tabella allegata "A" a1 testo unico delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni govemative approvato con decreto del presidente della Repubblica 1" marzo 1961, n. 121, e successive modificazioni. Lalicenza di tipo A di cui alia predetta tabella è riservata ai pescatori di mestiere i quali sono tenuti, entro tre mesi dal rilascio della licenza, a dare la prova dell'alwenuta iscrizione negli elenchi di cui alla legge 13 maruo 1958, numero 250. In man_ canza di tale prova I'amministrazione provinciale procederà al ritiro del docu_ mento. Per le persone frno ai 18 anni di età la licenza viene rilasciata a condizione che vi sia I'assenso di chi esercita la patria potestà o la tutela. Le persone che abbiano superato il 18" anno di età sono considerate, ai fini del rilascio della licenza di pesca alla stessa stregua di coloro che abbiano compiuto il 21o anno di età. Per gli stranieri in soggiomo nel territorio della Repubblica, le amministrazioni provinciali possono rilasciare, su domanda degli interessati, lalicer,,adi pesca di tipo D - di cui alla tabella indicata nel primo comma - per la quale non oicor_ re l'ausilio del libretto-tessera di riconoscimento. Detta licenzahala validità di tre mesi e deve contenere I'annotazione degli estremi del passaporto (1). (l) Articolo così sostituito dall'art. I, l. 20 marzo 1968, n.433. per le tasse di concessione governativa vedi il d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 641.
Art.22-ter La licenza di pesca - salvo quanto disposto per gli stranieri al preced ente art. 22_ bis - ha la validità di cinque anni dalla data del rilascio ed è accompagnata da un libretto-tessera di riconoscimento della validità anche di cinque anni. Le tasse e soprattasse annuali sono riportate nella tabella indicata al precedente art. 22-bis. rl titolare della licenzaha l'obbligo di pagare annualmente detti tributi mediante versamento sul conto corrente postale intestato al primo uffrcio IGE, Roma, Concessioni govemative. In difeuo di tale adempimento la licenza non è valida. Il pescatore è tenuto ad esibire, insieme allalicenza, la ricevuta di conto corrente postale comprovante I'ar,-venuto pagamento della prescritta tassa e soprattassa.
Non potrà essere rilasciata o rimoyatalalicenza di pesca, per un periodo di anni cinque, a chi abbia riportato condanna per reati in materia di pesca previsti dall,art. 6. Le amministrazioni provinciali disporranno il ritiro delle licenze, ancorché in corso di validità, nei confronti di coloro che si trovino nelle condizioni di cui innanzi. Le amministrazioni provinciali disporranno altresì la sospensione della licenza, per il periodo di un amo, nei confronti di coloro che siano stati contrawenzionati per tre volte anche se le contravvenzioni siano state oblate. Le amministrazioni tengono appositi registri per ogni tipo di licenza. Su tali registri, nonché sulle licenze, debbono essere trascritte le contrawenzioni e le condanne eventualmente riportate dai pescatori per i reati in materia di pesca. A tale ultimo effetto è fatto obbligo al cancelliere de1 giudice che ha pronuncia_ to la sentenza di dare comunicazione, alle amministrazioni provinciali compe_ tenti, delle condanne suddette (f. (l) Articolo così sostituito dall'art. I, l. 20 marzo 1968, n. 433. per le tasse di concessione governatiya vedi il d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 641.
Sono estinti
Art.23 i diriui esclusivi di pesca nelle acque del demanio pubblico marir
timo e lagunare e nel mare territoriale, compresi quelli per I'impianto di tonnare e mugginare, che risalgano a data anteriore all,entrata in vigore della legge 4 marzo 1877 , n. 3706, e che non siano stati effettivamente esercitati nel trentennio anteriore a1la data del 24 marzo 1921. Sono pure estinti i diritti medesimi, qualora il loro possesso non sia stato già riconosciuto a mente degli arlt.3 e 99 del regolamento 13 novembre lgg2, n. 1090, e dei regi decreti 15 maggio 1884, n. 2503, e 23 gennaio 1910, n. 75, o quando, entro il 31 dicembre 1921, gli aventi diritto non abbiano presentato domanda di riconoscimento, corredata con i documenti prescritti dall'art. 4 del sopracitato decreto 15 maggio 1884, n.2503. (Omissis) (1).
ì4&
Il riconoscimento
sarà, sentito il consiglio di Stato, revocato o confermato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, che, nel caso di confer_ ma, dovrà determinare I'oggetto specifico di ogni diritto ed il suo modo di eser_ cizio, in conformità ai titoli di acquisto ed al possesso goduto nel trentennio anteriore all'entrata in vigore della legge 24 marzo 1921, n.312. contro la pronuncia di revoca è soltanto ammesso reclamo in sede contenziosa avanti al tribunale superiore delle acque istituito col regio decreto 9 ottobre 1919, n.2161, e secondo le norme stabilite anche col regio decreto 27 novem_
bre 1919, n.2235 (3). Le disposizioni circa i diritti esclusivi di pesca nel demanio pubblico marittimo e lagunare e nel mare territoriale, non si applicano ai diritti patrimoniali di pesca attualmente posseduti dallo Stato. (l) Comma abrogato dalla l. 16 marzo 1933, n. 260. (2) Vedi, ora, l'art. 138, r.d. 11 dicembre 1933. n. 1775.
Art.24 A decorere dall'entrata in vigore della legge 24 marzo 1921, n.312, i proprie_ tari di diritti esclusivi di pesca, di cui al precedente articolo, decadono dal loro diritto pernon uso durante cinque anni consecutivi, o per cattivo uso inrelazione ai fini della legge sulla pesca, o per abituale negligenza ed inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari attinenti allapesca (l). contro la dichiarazione di decadenza, che dovrà essere pronunciata con decreto ministeriale, è ammesso soltanto il reclamo al tribunale superiore delle acque come è stabilito nell'articolo precedente (1). (l) Vedi anche l'art. unico, rd. 16 marzo 1942. n. 4Bl.
Art.25 Può esser disposta I'espropriazione per pubblica utilità dei diritti esclusivi di pesca sulle acque del demanio pubblico marittimo e lagunare e del mare terri_ toriale che a seconda del giudizio della commissione consultiva della pesca, non siano esercitati in proporzione allapotenzialità delle acque sulle quali si estendono, o quando, a giudizio della medesima commissione, lo esercizio di tali diritti sia riconosciuto contrario ad esigenze di interesse generale. In caso di espropriazione I'indennità da corrispondersi all'espropriato dowà con_ sistere in una somma determinata con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali e proporzionata alle tasse pagate nell'ultimo decennio dall'espiopriato sul diritto espropriatogli e per I'esercizio di esso. contro la determinazione dell'indennità fatta col suddetto decreto ministeriale è ammesso soltanto reclamo in sede contenziosa avanti il tribunale superiore delle acque a norna dei regi decreti 9 ottobre 1919, n.2161, e 27 novembre 1919. n.
223s (t).
(l)
ttedi, ora,
l'art.
138,
xd. 11 dicembre 1933. n. j775.
Art-26
Sono estinti i diritti esclusivi di pesca nei laghi, fiumi, torrenti, canali ed in genere in ogni acqua pubblica, che risalgano a data arteriore all'entrata in vigo_ re della legge 4 marzo 18'17, n. 3706, e che non siano stati effettivamente eser_ citati nel trentennio anteriore alla data de1 24 marzo 1921. Sono pure estinti i diritti medesimi, qualora il loro possesso non sia stato rico_ nosciuto a mente del regio decreto 15 maggio 1884, n. 2503, owero se, entro i1 3 1 dicembre 1921, gli aventi diritto non abbiano presentato domanda di ricono_ scimento, corredata con i documenti prescritti dall'art.4 del sopra citato decre_ to. (Omissis) (1). Il riconoscimento sarà revocato o confermato, e la estinzione sarà dichiarata, sentito il consiglio di Stato, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, nel quale, in caso di conferma, dovrà essere determinato I'oggetto specifico di ogni diritto ed il suo modo di esercizio, in conformità ai titoli di acqui_ sto ed al possesso goduto nel trentennio anteriore all'entrata in vigore de11a legge 24 marzo 1921, n. 312. Contro tale prowedimento è ammesso soltanto reclamo in conformità del disposto dell,art.23. Le disposizioni circa i diritti esclusivi di pesca sulle acque pubbliche non si applicano ai diritti patrimoniali di pesca attualmente posseduti dallo Stato. Nelle nuove province i diritti esclusivi di pesca nei laghi, fiumi, torrenti, cana_ li, ed in genere in ogni acqua pubblica, si intendono estinti qualora essi non siano stati effettivamente esercitati nel trentennio anteriore al 17 gfugno 1925, owero se, quantunque esercitati, gli aventi diritto, entro sei mesi datale data, non abbiano fatto domanda di riconoscimento, ai sensi del 2) comma del pre_ sente articolo. Per la revisione dei decreti di riconoscimento, emessi dai prefetti in dipendenza del precedente comma, si applicano le norme contenute nei commi terio e quar_ to, salvo, per quanto riguarda il termine, il disposto dell'ultimo .orrrri d"l seguente articolo. (l) Comma abrogato dalla l. 16 marzo 1933, n. 260.
Art.27 Si considerano in termine le domande di riconoscimento del possesso di diritti esclusivi di pesca su acque pubbliche iscritte in elenchi approvati e pubblicati
s
I ili':!(lijrJ. Jerl. Oeqr e dO'n0nj
entro il periodo decorrente dalla data di emanazione della legge 24 marzo 1921,
n. 312, alla data di emanazione del regio decretoJegge 20 novembre 1927, n. 2525. ourché Dresentate ai oredetti entro sei mesi da ouest'ultima data. Per la'present'azione delle'domande di riconoscimenio del possesso di diritti esclusivi di pesca sulle acque dichiarate pubbliche posteriormente alla emanazione del regio decreto-legge 20 novèmbre 1927 , n. 2525, è concesso un termine perentorio, a pena di decaderua di sei mesi dalla data di pubblicazione dei rispettivi elenchi nella Gazzelta Uffrciale de1 regno. Per la revisione dei decreti prefettizi, che potranno essere emanati in dipendenza delle disposizioni contenute nel presente articolo, è abolito il termine stabilito dal terzo comma dell'art. 26.
Art.
28
A decorrere dall'entrata in vigore del regio decretoJegge 20 novembre 1927, n. 2525, iproprietari di diritti esclusivi di pesca, di cui all'art. 26 decadono dal loro diritto per non uso, o per cattivo uso, in relazione ai fini delle leggi sulla pesca, durante tre anni consecutivi, o per abituale inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari attinenti allapesca (l). Contro 1a dichiarazione di decadenza da pronunciarsi con decreto ministeriale,
il reclamo al tribunale superiore delle acque (f . Agli effeui del computo del triennio, sarà anche tenuto conto del non uso, o del è ammesso soltanto
cattivo uso, iniziatisi prima dell'emanazione del regio decretoJegge 20 novem1927 , n. 2525. (l) Vedi anche l'art. unico, r.d. I 6 marzo 1942, n. 481 e l'art. 8, r.d.l. 27 febbraio
strativa da lire 40.000 a lire 200.000 (1 ), senza pregitdizio del1e più gravi sanzioni comminate dalle leggi vigenti per i delitti. Incorre nel delitto di furto ai sensi degli articoli 624 e seguenti del codice penale chiunque peschi in acque che, per disposizioni naturali o per opere manufatte, si trovino racchiuse, in modo da impedire I'uscita del pesce tenutovi in allevamento (2). Per le infrazioni all'art. 5 si applica la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 200.000 (f, per quelle all'art. 6, primo comma, si applicano, congiuntamen-
te od alternativamente, I'arresto da 10 giomi a 6 mesi e l'ammenda da lire 100.000 a lire 400.000 (3), per quella all'art.6, secondo comma, la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 200.000 (l), infne per quelle all'art.7 la sanzione amministrativa da lire 100.000 alire 400.000 (4) (5).
(l) La sanzione originaria dell'ammenda è stata depenalizzata dall'art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stctto così elevato dal primo comma dell'art. 114, l. 689/1981 cit. (2) Comma così sostituito dall'art. 4, l. 20 marzo 1940, n. 364. (3) La misura dell'ammenda è stata cosi elevata dal primo comma dell'art. I13, l. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù del secondo comma dell'art. 32, l. 689/1981 cit. (4) Gli originari ultimi tre commi sono stati sostituiti con il presente comma dall'art. 4, r.d.l. 1l aprile 1938, n. 1183, conv. in l. l9 gennaio 1939, n. 485. (5) Vedi anche il r.d. 4 aprile 1940, n. 1155.
be
1936, n. 799.
AJt.29 Può essere disposta I'espropriazione per pubblica utilità dei diritti esclusivi di pesca nei laghi, fiumi, torrenti, ed in genere in ogni acqua pubblica, se tali dirit-
ti non siano esercitati in rapporto alla loro potenzialità, o\ryero
se l'esercizio
di
essi sia riconosciuto contrario ad esigenze di interesse generale. La espropriazione è pronunciata con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, il quale nello stesso decreto stabilisce la indennità, proporzionata alle tasse pagate dall'espropriato nell'ultimo decennio sul diriuo e per I'esercizio
di
esso.
Contro la misura delf indennità è ammesso soltanto reclamo in sede contenziosa avanti al tribunale superiore delle acque in conformità del disposto dell'art.25.
Capo IV Della vigilanza
Art.34 I regolamenti per la esecuzione della presente legge potranno stabilire sanzioni amministrative da lire 40.000 a lire 200.000 (1), e, per quanto riguarda le disposizioni sulle toilnare e sulla pesca del corallo, da lire 200.000 a lire 1.000.000 (l), senzapregitdizio delle particolari sanzioni portate da altre leggi. Fino alla emanazione di nuovi regolamenti, le pene stabilite dal regolamento sulla pesca marittima, approvato con R.D. 13 novembre 1882, n. 1090, e dal regolamento sulla pesca fluviale e lacuale, approvato col R.D. 22 novembre 1914, n. 1486 nonché da altre disposizioni di carattere regolamentare in applicazione dell'art. 18, L. 4 marzo 1877,n.3706 e successive modificazioni, sono elevate alle misure minime e massime fissate dal precedente comma. (1) La sanzione originaria dell'ammenda è stata depenalizzata dall'art. 32, l. 24 noyembre 1981, n. 689. L'importo della ssnzione è stoto così elevato dal primo comma dell'art. 114, l. 689/1981 cit.
Art.35 (Omissis) (1).
(1)Articoloabrogatodall'art.4,rd.l.
Art.30 La sorveglianza sul1a pesca, e sul commercio dei prodotti di essa, e l'accertamento delle infrazioni, sono affidati allamilizianazionale forestale (l), aicarabinieri, alla guardia di fnanza, al personale delle capitanerie di porto, della marina, e della aeronautica, agli agenti sanitari, alle direzioni dei mercati, alle guardie daziarie e municipali, e ad ogni altro agente giurato della forza pubblica, per la pesca di mare sotto la direzione dei comandanti delle capitanerie di porto, e per quella nelle acque inteme sotto la direzione dei prefetti (2). (1) Le attribuzioni relative sono oggi demandate al Corpo Forestale dello Stato (2) Ora, Presidenti della giunta provinciale. Vedi anche il d.p.x I 3 luglio 1954, n. 747.
Art.31 Le province, i comuni, i consorzi, le associazioni e chiunque vi abbia interesse possono nominare e mantenere, a proprie spese, agenti giurati per concolrere alla sorveglianza sulla pesca tanto nelle acque pubbliche, quanto in quelle private (l). Gli agenti debbono possedere i requisiti determinati dall'art. 81 del regolamento 20 agosto 1909, n. 666 (2), prestare giuramento davanti al pretore, ed essere singolarmente riconosciuti dal prefetto (3). Essi, ai fini della sorveglianza sulla pesca, hanno qualità di agenti di polizia gfudiziaria. (l) Vedi anche l'art. 163, d.lg. 31 marzo 1998, n. 112. (2) Ora, art. 138, r.d. 18 giugno 1931, n. 773. (j) Ora dal Presidente della giunta provinciale.
Art.32 Gli ufliciali ed agenti, incaricati della sorveglianza sulla pesca, possono in ogni tempo visitare i battelli da pesca ed i luoghi pubblici di deposito o di vendita del pesce e degli altri prodotti della pesca.
Art.33 Chiunque peschi nelle acque di proprietà privata, olwero in quelle soggette a diritti esclusivi di pesca; o concesse a scopo di piscicultura, senza i1 consenso del proprietario, possessore o concessionario, incorrerà nella sanzione ammini-
II
aprile I938,n. II83,conv.inl. I9gen-
naio 1939, n.485.
Art.36 In caso di scarico di rifiuti nelle acque pubbliche eseguito senzal'attorizzazione prefettizia prevista nell'art. 9 si applica la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.000.000 (1). La stessa pena si applica per le contrarvenzioni alle prescrizioni prefettizie di cui all'indicato afi. 9. Per le contralrrenzioni alle prescrizioni di cui all'art. 10 si applica la sanzione amministrativa da lire 100.000 alire 1.000.000 (1) (2). (1) La sanzione originaria dell'ammenda è stata depenalizzata dall'art. 32, l. 24 novembre 198 1, n. 689. L'importo della sanzione è stato così elevato dal primo comma dell'art. 114, l. 689/1981 cit. (2) Articolo così sostituito dall'art. 4, r.d.l. ll aprile 1938, n. 1183, conv. in l. 19 gennaio 1939, n.485.
Art.37 Chiunque eserciti il mestiere di pescatore, a senso dell'art. 20, senza essere prowisto del libretto di matricola o del foglio di ricognizione, è punito con la sanzione amministrativa da lire 10.000 alire 60.000 (1). Chiunque venga trovato a pescare nelle acque dolci senza il documento di licenza all'uopo prescritto è punito, salvo il disposto dell'art. 6 del regio decreto 26 marzo 1936, n. l4l8 (2): a) se abbia conseguita la licenza, con la sanzione amministrativa da lire 4.000 a tue25.000 (3); b) se non abbia conseguita la licerr,a, con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 40.000 (1) (4). (Omissis) (5). Le infrazioni alle disposizioni dell'art. 21 sono punite con la sanzione amministrativa da lire 40.000 alire 200.000 (1). (1) La sanzione originaria dell'ammenda è stata depenalizzata dall'art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato così elevato dal primo comma dell'art. 114, l. 689/1981 cit. Q) Vedi, ora, il d.p.r. 26 ottobre 1972, n.641. (3) La sanzione originaria dell'ammenda è stata depenalizzata dall'art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato così elevato dal primo comma dell'art. 114, l. 689/1981 cit.
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(4) Comma così sostituito dall'art. 4, r.d.l. 1l aprile 1938, n. 1183, conv. in l. l9 gennaio 1939, n. 485. (5) Commaabrogato dall'art.4, r.d.l. 1l aprile 1938, n. 1183, conv. in l. 19 gennaio 1939, n.485.
I consorzi
hanno personalità giuridica, e la loro costituzione è riconosciuta con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, di concerto con quello delle corporazioni, su conforme parere della commissione consultiva della
pesca.
Gli atti costitutivi, ed ogni successiva modificazione di essi, debbono Art.38
essere
approvati con le stesse modalità.
Per le infrazioni agli artt. 4, 5 e 6 della presente legge e prevedute dai regolamenti richiamati nell'articolo 34, oltre all'applicazione delle ammende e delle particolari sanzioni penali stabilite dalla presento e da altre leggi si fa luogo alla confisca dei pesci e degli altri prodotti acquatici, salvo che, quando derivino da acque private o da acque pubbliche soggette a diritti esclusivi od a concessioni di pesca, essi non siano reclamati da chi vi abbiadirirffo (l).
Le reti e gli attrezzidapescache abbiano servito a commettere I'infrazione sono soggetti a sequestro per un congruo periodo di tempo che, in ogni caso, deve comprendere quello di eventuale divieto di loro uso, essi sono confiscati quando il loro uso è vietato senza distinzione di tempo e di specie (2). Nel caso di pesca abusiva esercitata mediante esplodenti o materie velenose o con la corrente elettrica, viene confiscato anche ilbattello (1). Salvo i casi in cui sia previsto i1 sequestro o la confisca, gli apparecchi di pesca messi in modo da contralryenire alla legge ed alle corrispondenti norme regolamentari sono, se fissi, modificati, o ridotti, se mobili, rimossi, a spese dei con-
tmwentori. In caso di recidiva, tali apparecchi sono confiscati e distrutti.
ll
(1) Comma così modificato dall'art. 6, xd.l. aprile 1938, n. 1183, conv. in l. 19 gennaio 1939, n.485. (2) Comma così sostituito dall'art. 3, l. 20 marzo 1940, n. 364.
Art.39 Nell'applicazione delle disposizioni riguardanti il commercio dei prodoui della pesca, si presume, fino a prova contraria, e salvo le eccezioni stabilite dai regolamenti, che tali prodotti provengano dalle acque del demanio pubblico o dal mare territoriale.
Art.40 (Omissis) (1). (l) Il presente articolo è da intendersi superato in quanto la sanzione dell'ammenda è stata soppressa.
Art.48 Le società cooperative di pescatori lavoratori, oltre che delle agevolazioni tributarie, consentite dalle leggi vigenti, godono, purché riunite in consorzio come all'articolo precedente, dei seguenti benefici: a) della esenzione dalla tassa di registro, ai sensi dell'art. 40 della tabella C annessa alla legge 30 dicembre 1923, n.3269, nonché delle altre disposizioni speciali stabilite, per le società cooperative, dagli artt. 65 e 67 dellacitata legge di registro, purché i1 capitale complessivo di ciascuna società non superi le lire 500.000; b) della applicazione ai.prestiti, contratti a nonna dell'an. 49 della presente legge, della disposizione dell'art. 5 (secondo comma) del decreto-legge luogotenenziale 14 febbraio 1918, n. 386. Esse possono inoltre essere arìmesse a godere: c) della concessione, su parere della commissione consultiva, di premi per costruzione di scafi con o senza motori, e di scafi portapesce; d) della concessione di sussidi straordinari o di contributi continuativi per cinque anni, per I'esercizio dimagazzini, per I'acquisto in comune e rivendita di atlrezzi del mestiere e di generi di consumo, pel funzionamento di stabilimenti o di opifici necessari alf indusfia della pesca, e per ogni altra attività spesa per il maggior sviluppo dell'industria peschereccia; e) della concessione per I'esercizio delle proprie attività di aree e fabbricati del demanio marittimo, col pagamento del solo annuo canone di lire 5.000, a titolo ricognitorio (l) e con I'esonero delle domande e degli atti relativi alla concessione dalle tasse di registro e bollo, a condizione che le società cooperative assumano l'obbligo di rimborsare o pagare 1e imposte e sowimposte ed ogni altro tributo o contributo fondiario o consorziale in quanto doluti, nonché I'obbligo della manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati (2). Dell'agevolezza di cui alla lettera e) sono ammessi a godere anche i consorzi, e le cooperative non costituite in consorzi (3/. Il limite di capitale è stato portato a lire 10.000.000 dall'art. 3, L. 15 febbraio 1949, n. 33.
Art.41 Per le infrazioni alla presente legge ed ai relativi regolamenti per le quali è com-
minata la sola pena della sanzione amministrativa (1),prima che il decreto di condarna sia divenuto esecutivo, o quando sia stata fatta opposizione. prima dell'apertura del dibattimento innanzi all'autorità giudiziaria di primo grado, i1 contra\..ventore, qualom non sia recidivo, può far domanda di oblazione, previo deposito di somma pari a metà tra il massimo ed il minimo dell'ammenda stabilita per l'infrazione commessa. La domanda di oblazione è diretta al comandante la capitaneria di porto se trattasi di pesca in acque salse o salmastre, al prefetto se trattasi di pesca in acque dolci. In questo ultimo caso il prefetto richiede sulla domanda i1 parere del locale consorzio per la tutela della pesca, ove tale ente sia costituito nella zona. Eseguito il deposito il comandante la capitaneria di porto owero il prefetto richiede, qualora occorra, gli atti del procedimento alla autorita giudiziaria e determina, entro il limite del deposito, I'ammontare della somma da pagarsi a titolo di oblazione. La stessa autorità prescrive, mediante intimazione, di eseguire il pagamento delle eventuali spese del procedimento penale entro i1 termine di 15 giomi, l'oblazione non ha effetto se non siasi effettuato il suddetto pagamento nel termine prescritto. La domanda di oblazione può essere respinta al,uto riguardo aila particolare gravità de1 fatto o alla personalità del contravventore (2) (3). (1) In origine "ammenda". (2) Articolo così sostituito dall'art. 7, r.d.l. 11 aprile 1938, n. 1183, conv. in l. 19 gennaio 1939, n. 485. (3) Vedi, ora, l'art. 16, l. 24 novembre 1981, n. 689.
Titolo II Prolvidenze a favore della pesca e dei pescatori
Art.42 all'Art.46 (Omissis) (1). (Omissis) (1).
(l) Disposizioni transitofie, ormai desuete. Vedi, anche, l'art. 52, d.p.r 10 giugno 1955, n.987. Art.47
Le società cooperative fra pescatori lavoratori possono riunirsi in consorzio, secondo norme da fissarsi per regolamento.
1r^ IJLI
Vedi anche il comma 5 dell'art.8, d.l. 21 ottobre 1996, n. 535. (2) Lettera così sostituitd dall'art. B, r.d.l. 11 aprile 1938, n. 1183, conv. in l. l9 gennaio 1939, n.485. (3) Vedi anche gli artt. I e 3, d.m. l5 novembre 1995, n. 595.
(l) Importo così elevato dall'art. 4, l. 2l dicembre 1961, n. 1501.
Art,49 Labanca nazionale del lavoro, oltre alle operazioni previste dalle norme vigenti, può fare prestiti alle società cooperative di pescatori lavoratori od ai loro consorzi. le une e gli altri legalmente costituiti: a) per la costruzione e I'acquisto di battelli, di navi, e di attrezzi da pesca; b) per l'impianto e l'esercizio di depositi e di vendite; c) per qualsiasi altro impianto concemente I'industria della pesca, della piscicoltura, de1le spugne e del corallo, o di altri prodotti del mare o del demanio marittimo. La somma di lire 2.000.000, all'uopo anticipata dallo Stato alla banca nazionale predetta, deve essere destinata esclusìvamente alle operazioni di credito previste nel comma precedente. Tal somma sarà rimborsata entro i termini e con i modi stabiliti col regio decreto 18 gennaio 1925,n.143.
Art.50 battelli e di altrezzi da pesca, concesso tanto dalla banca nazionale del lavoro, quanto da privati, ò di pieno diritto garantito da speciale privilegio legaJe, da collocarsi dopo quelli previsti dall'art. 4, del R.D.L. 5luglio 1928, n. 1816. Il privilegio grava sulle navi e sui materiali necessari alla costruzione, è preferito a qualunque altro derivante da contratto, salvo il disposto del precedente comma, segue la nave ed il materiale presso qualunque terzo possessore, e, nei casi di perdite delle cose, il credito si esercita con equivalente privilegio sulle indennità di assicurazione. I1 credito per fimpianto di magazzini di deposito e di vendita e per qualsiasi altro impianto concemente f industria della pesca è assistito con equivalente privilegio sulle indennità di assicurazione. Il credito per l'esercizio dei magazzrnr- di deposito e di vendita è garantito dal privilegio sulle merci di cui al R.D.L.29 novembre 1923,n.2926. I1 credito per 1a costruzione e I'acquisto di
Art.
51
La concessione di crediti alle cooperative ed ai consorzi può essere subordinata. dalla banca mutuaflte. all'assicurazione. presso imprese od enti legalmente
-0
Foresicrli: re;r,
operanti nel regno, della totalità o di parte del naviglio, degli attrezzi e de11e cose delle singole industrie per le quali il prestito fu emesso, per tutti i dschi cui
(2)
Vedi anche
l'art.
58,
d.p.r l0 giugno 1955, n.987.
Art.57
possono andare soggette.
Per la detta assicurazione possono essere anche costituite, fra gli interessati, associazioni mutue, e federazioni provinciali e regionali. La costituzione ed il funzionamento delle une e delle altre sono disciplinati secondo le norme, in quanto applicabili, del R.D.L. 2 settembre 1919,n. 1759, e del relativo regolamento, od altrimenti secondo le norme del R.D.L. 29 apnle 1923,n.966, e successive modihcazioni (1). (1) Vedi, ora, d.p.r 13 febbraio 1959, n. 449.
Art.
52
Le disposizioni del presente capo sono estese ai pescatori, che esercitano la pesca nelle acque pubbliche ed in quelle private, solo quando ne siano direttamente gii imprenditori.
Per
Art. 53 il raggiungimento di finalità di pubblico
interesse nel campo della tuteia e
dell'incremento del patrimonio ittico nelle acque inteme, possono costifuirsi associazioni esclusivamente in forma di consorzi per la tutela della pesca. Tali consorzi sono costituiti per atto pubblico; quelli il cui ambito, riguardo alle acque delle quali tutelano la pesca, è contenuto nel territorio di una Provincia oppure che hanno finalità ed interessi limitati all'ambito provinciale, sono riconosciuti con prowedimento del prefetto su proposta del presidente della Giunta provinciale e sono sottoposti alla vigilanza della Giunta provinciale; quelli che si estendono a territori di più Province o le cui finalità e interessi esorbitano dalI'ambito di una Provincia, sono soggetti al riconoscimento ed alla vigilanza del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentiti per il riconoscimento i presidenti delle Giunte provinciali competenti per territorio. I consorzi per la tutela della pesca hanno personalità giuridica e sono ammessi al gratuito patrocinio (l). (l) Articolo così sostituito dall'art. 54, d.p.r 10 giugno 1955, n.987.
I consorzi per ia tutela della
Art. 54 pesca posso no essere costituiti in forma obbliga-
toria con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, su proposta del presidente della Giunta provinciale o di uno dei presidenti del1e Giunte provinciali interessate, sentito il Comitato permanente della pesca. Lavigtlanza su detti consorzi spetta alla Giunta provinciale o al Ministero delle politiche agricole e forestali, secondo il criterio stabilito nel precedente Nacolo (l). (1) Articolo così sostituito dall'art. 55, d.p.r. l0 giugno 1955, n. 987.
Art.55 I consorzi per la tutela della pesca sono retti da un presidente, nominato dal presidente della Giunta provinciale per i consorzi sottoposti alla vigilanza della Giunta provinciale, e dal Ministro delle politiche agricole e forestali per quelli soggetti alla vigllanza del Ministro delle politiche agricole e forestali. Nell'esercizio delle sue funzioni il presidente del consorzio è coadiuvato da un uffrcio di presidenza, costituito da due componenti, uno dei quali nominato dalla Consulta di cui al seguente articolo e I'altro da scegliersi fia persone dotate di particolari conoscenze tecniche, nominato dall'autorità cui spetta la nomina del presidente. I bilanci sociali recano la firma del presidente e dei componenti I'ufficio di presidenza (l). (1) Articolo così sostituito dall'art. 56,
Possono far parte dei consorzi, oltre i privati e le società esercenti f industria della pesca, il commercio dei prodotti della medesima, o comunque aventi interesse all'utile esercizio della pesca, i dilettanti di pesca, gli studiosi di materie attinenti alla pesca, e gli enti locali.
Art.
58
Le guardie giurate dipendenti dai consorzi per la tutela della pesca, nominate ai sensi dell'art. 133 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931,n.773, e degli artt. 265 e seguenti del regolamento di esecuzione delle leggi stesse (regio decreto 21 gennaio 1929, n. 62) (1), quando l'attività del consorzio dal quale dipendono si svolga in più di una provincia, possono essere autorizzate dal prefetto competente, previo nulla osta degli altri prefetti interessati ad esercitare le proprie funzioni su tutto il territorio costituente la circoscrizione del consorzio stesso (2). (1) Ora, artt. 249 ss. rd. 6 maggio 1940, n. 635. (2) Articolo così sostituito dall'art. 9, rd.l. 1l aprile 1938, n. 1183, conv. in l. l9 gennaio 1939, n.485.
Art.
59
provinciale per i consorzi la cui vigilanza spetta alla Giunta provinciale, il Ministro delle politiche agricole e forestali, per gli altri, può disporre ctre g1i attrezzi per 1a pesca da usare nella zona di ciascun consorzio relativamente alle acque inteme, siano, a cura del consorzio stesso, muniti di speciale contrassegno che ne accerti la conformità con le disposizioni vigenI1 presidente della Giunta
ti,
e può stabilire che per tale servizio sia corrisposto al consorzio uno speciale
diùto (l). Nel caso previsto dal precedente comma, la mar.canza del contrasseglo sarà punita con pena pecuniaria da lire 4.000 a lire 10.000 (2). Gli anrezzi privi del contrassegno saranno soggetti a sequestro e non saranno restituiti se non dopo che siano stati muniti del contrassegno a richiesta e spese del contra\nr'entore. giugno 1955, n. 987. (1) Comma così sostituito dall'art. 59, d.p.r. (2) La pena pecuniaria è stata così eletata dal secondo comma dell'art. I 14, l.
fl
24 novembre 1981, n. 689.
Art.60
I
consorzi tmggono i mezzt fnanziari occorrenti al loro funzionamento dalle quote sociali, dai diritti di cui all'art. 59, dai contributi degli enti locali e dalle entrate eventuali. Il Ministero delle politiche agricole e forestali può disporre ogni anno sugli stanziamenti di bilancio erogazioni a favore delle Amministrazioni provinciali che nei limiti di queste erogazioni assegnerarìno contributi ai consorzi sottoposti alla vigilanza della Giunta provinciale (1). Il Ministero delle politiche agricole e forestali può concedere sugli stessi stanziamenti di bilancio contributi a favore dei consorzi sottoposti alla vigilanza del
Ministero stesso (/). I contributi non possono superare le entrate del consorzio ottenute come nel primo comma del presente afiicolo (1). I consorzi sono tenuti a comunicare i loro bilanci all'autorità che, a norma dei commi precedenti, può disporre la concessione di contributi (1). (1) Gli attuali ultimi quattro commi così sostituiscono gli originari ultimi due commi per effetto dell'art. 60, d.p.r. 10 giugno 1955, n. 987.
d.p.r l0 giugno 1955, n. 987.
Art.
Art. 56
Presso ogni consorzio per la tutela della pesca è costituita una consulta, che deve essere riunita almeno una volta l'amo per dare parere su tutti gli argomenti riguardanti I'attività dell'ente. Fanno parte della consulta: a) un ufficiale del Corpo forestale designato dal Ministro delle politiche agricole e forestali; b) un funzionario del genio civile designato dal Ministro per i lavori pubblici; c) un rappresentante dell'organo locale di ciascuna delle federazioni nazionali degli industriali della pesca, dei lavoratori del1a pesca, del le cooperative di produzione e di lavoro, dei commercianti in prodotti della pesca; d) un rappresentante dei pescatori dilettanti, designato da1 prefetto della provincia ove il consorzio ha la sua sede sociale; e) un ufficiale del corpo delle capitanerie di porto designato dal Ministro
temporanea gestione del consorzio (f. (l) Articolo così sostituito dall'art. 61, d.p.r. 10 giugno 1955, n.987.
Art.62
Art.
dei trasporti e della navigazione limitatamente ai consorzi che svolgono la
dall'art. 8, rd.l. 11 aprile 1938, n. 1183, conv. in
61
Qualora un consorzio volontario od obbligatorio non corrisponda alle finalità per le quali è stato istituito, olvero quando siano constatate gravi irregolarità nell'amministrazione di esso, il presidente della Giunta provinciale, se trattasi di consorzio la cui vigilanza spetta alla Giunta provinciale, o il Ministro delle politiche agricole e forestali, per i consozi sottoposti alla vigilanza dello stesso Ministero, ha facoltà di far cessare dal1e loro funzioni gli ordinari organi direttivi, amministrativi e consultivi dell'ente e di nominare un commissario per la
Le attuali associazioni per la pesca, anche se erette in ente morale o riconosciute in forza di precedenti disposizioni, saranno trasformate in consorzi, in conformità della presente legge.
loro attività su acque salse e salmastre. Gli statuti dei singoli consorzi potranno disporre che altre eventuali rappresentanze si aggiungano a quelle xtindicare (1) (2). (1) Articolo così sostituito 19 gennaio 1939, n.485.
*ggi e dans**i
l.
63
D'accordo co1 Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica possono essere istituite, nei principali centri pescherecci, scuole speciali per I'insesnamento orofessionale della oesca e per l'istruzione dei pescatori. A cura del Miriistero dell'universiià e della ricerca scientifiia e lecnologica. d'accordo con quello dell'agricoltura e delle foreste, nella parte dei programmi 1
5r
l'
§olizicrio far*s!,:le degli istituti magistrali e delle scuole elementari relativa all'insegnamento della storia nafurale, è inserito un cenno sulla coltura delle acque in genere con riferimento speciale all'industria della pesca. Per I'istruzione professionale il Ministero delle politiche agricole e forestali può far tenere dei rapidi corsi speciali e temporanei presso gli istituti e laboratori da esso dipendenti, presso quelli del comitato talassografico e presso gli istituti nautici. Per la diffusione delle discipline inerenti al progresso della pesca, di comune intesa e col concorso del comitato talassografico, possono essere istituiti quattro incarichi di insegnamento d'indole superiore, rispettivamente di oceanografra fisica, di oceanografia biologica, di biologia applicata alla pesca e di navigazione, con speciale riguardo allo sviluppo della pesca a motore. Gli incaricati debbono tenere conferenze di volgaizzazione anche nei principali centri pescherecci.
Art.64
Il Ministero
delle politiche agricole e forestali promuove ed attua, anche d'accordo con gli altri Stati interessati, studi ed indagini sulle condizioni Iisico-biologiche delle acque e sugli effetti dei diversi metodi ed istrumenti pescherecci, nonché sulle condizioni della pesca e dei pescatori; armonizzalapropria attività con quella del comitato talassografico italiano e di altri istituti del genere, e prowede, d'intesa con essi, alla redazione delle càrte peschereccie e dei porto-
lani di pesca.
Il Ministero delle politiche agricole e forestali promuove e sussidia pubblicazioni, anche periodiche, le quali abbiano per iscopo I'educazione dei pescatori e la diflhsione di tutto quanto riguarda l'industria della pesca; e può pubblicare annualmente una relazione sull'attività dell'ufhcio centrale della pesca, degli istituti di idrobiologia applicata alla pesca, e degli stabilimenti ittiogenici, con la statistica dei ripopolamenti eseguiti dall'amministrazione, dalle società di pesca, dalle cooperative e dai privati. in acque pubbliche e possibilmente anche in acque private. Il Ministero può parimenti pubblicare studi e relazioni sulle indagini eseguite dagli istituti di idrobiologia applicata alla pesca, che abbiano importanza scientifica. tecnica, pratica ed economica.
Art. 66 all'Art.
Art. 87 È in ogni caso alnmessa la vendita diretta al dettaglio da parte dei produttori, sotto I'osservanza delle norme che il regolamento comunale stabilirà in proposito. Per la vendita al dettaglio dei prodotti della pesca, il direttore del mercato all'ingrosso, in casi speciali, può essere aùtoizzato dall'autorità comunale a concedere licenze prowisorie della validilà non maggiore di due giomi, anche in deroga a1 disposto de1 regio decretoJegge I 6 dicembre 1926,
Art.
t.
217 4.
88
DISPOSIZIOM GENERALI
(Omissis) (1).
ora, il d.p.r j0 giugno 1965, n.
ll24
e la
a) per procedere, d'ufFrcio ed a spese del Comune, all'organtzzazione del mercato all'ingrosso ed alla costruzione dei relativi impianti, quando il Comune non vi proweda o non vi proweda adeguatamente nel termine all'uopo stabilito; b) per procedere, d'ufficio ed a spese del Comune, alla compilazione del regolamento del mercato all'ingrosso, quando tale regolamento non sia stato inviato nel termine stabilito dalla prefettwa (1) (2). (1) Articolo così sostituito dall'art.7, d.p.r j maggio 1955, n.449. (2) Vedi, ora, la l. 25 marzo 1959, n. 125.
Art.89 Il prefetto della provincia ha facoltà di inviare un commissario per procedere, di uffrcio ed a spese del comune, all'organizzazione dei mercati di vendita al dettaglio ed alla compilazione del relativo regolamento, quando a ciò non siasi prorweduto entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione del regio decretolegge 4 aprile 1929,n.927, o, a giudizio insindacabile dello stesso prefetto, non siasi provveduto in modo idoneo.
71
(Omissis) (l). Vedi,
In tutti i comuni, nei quali il consumo annuo dei prodotti della pesca superi la media indicata nell'art.72 (l), la vendita al dettaglio dei prodotti stessi deve essere disciplinata da apposito regolamento, da approvarsi dal prefetto, sentita la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Nelle città con popolazione superiore a 100.000 abitanti è obbligatoria I'istituzione di un mercato per la vendita al dettaglio, e nelle città con popolazione superiore a 300 mila abitanti di almeno due mercati per la vendita stessa. (l) Il consumo base è ora stabilito in 50 tonnellate annue dall'art. l, l. 12 luglio 1938, n. 1487.
ll prefetto ha lacoltà di inviare un commissario: Art.65
(1)
Art.86 DELLA VENDITA AL DETTAGLIO
l. 13 marzo 1958, n. 250.
Art. Art, 72 all'Art.82 DELLA VENDITA ALL'INGROSSO (Omissis) (1). (Omissis) (1). (l) Articolo abrogato dall'art. 18, l. 12 luglio 1938, n. 1487.
90
Oltre alle norme che potranno essere stabilite nei regolamenti comunali di cui all'articolo 73, il Ministero delle politiche agricole e forestali può disporre, per determinate localilà, particolari limitazioni all'acquisto all'ingrosso dei prodotti pescherecci fuori dei mercati.
Art. 91 all'Art. 93
Art.
83 Presso ogni mercato è istituita una cassa del mercato che gestisce i servizi di tesoreria, con una prowigione da determinare in relazione alle spese del servizio. La gestione della cassa è affidata ad un istituto di credito con l'obbligo di compiere, ne1 mercato stesso operazioni di piccolo credito a favore dei produttori e
(Omissis) (l). (Omissis) (1). (l) Disposizioni tronsitorie e stanziamenti di spese ormai desueti. Vedi anche la l. 25 novembre 1960. n. 1508.
dei venditori. Il funzionamento del servizio di tesoreria e del servizio di credito è regolato con apposita convenzione da stipularsi con l'autorità comunale e da approvarsi dal Ministero delle politiche agricole e forestali. In casi eccezionali i1 Ministero delle politiche agricole e forestali ha facoltà di dispensare dall'osservanza delle precedenti disposizioni del presente articolo. L'istituzione degli uffici di cassa è subordinata alle norme dell'art. 9 del regio decretoJegge 6 novembre 1926, n. 1830, in quanto gli istituti di credito gestori siano già sottoposti all'osservalza del decreto stesso (1). (1) Vedi anche gli artt. 12 ss., l. 25 marzo 1959, n. 125.
Art.84 (Omissis) (1). (Omissis.l (11.
(l) Articolo abrogato dall'art.
18,
l. l2 luglio 1938, n. 1487.
Art.
85
Per le concessioni di aree e di manufatti di pertinenza del demanio marittimo, occorrenti per i mercati, sarà proweduto dall'amministrazione della marina mercantile, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole e forestali, mediante la stipulazione di contratti in conformità del1e norme del codice e del regolamento per la marina mercantile (1). il canone per le suddette concessioni viene determinato, in ogni caso, nella misura indicata dall'art. 48, lettera e), della presente legge. (1) Vedi ora
il
c.nav. ed
il d.p.r
15
febbraio 1952, n.
328.
0
forest,:ti: ì*rì, aggi
L.
* donto:ii
1417/1965, N. 963.
Disciplina della pesca marittima
Art.4
(3) @) (in Gazz. Uff., 14 agosto, n. 203)
Studi e indagini sulla pesca I1 Ministero delle politiche agricole e forestali può promuovere ed attuare studi ed indagini sulla pesca nonché curare la compilazione delle carte e dei portolani di pesca.
(3) Il d.lg. 19 febbraio I 998, n. 5 1, ha soppresso I'ulficio del pretore e, fuori dai casi espressamente previsti dal citato decreto, le relative competenze sono da intendersi trasferite al tribunale ordinario. Lo stesso decreto ha soppresso l'ufficio tlel pubblico ministero presso la pretura circondariale e ha proweduto a trasferirne le relative funzioni all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale ordinario. Inoltre, qualora il presente prowedimento attribuiscafunzioni amministrative alterndtivamente al pretore e ad organi della PA., le attribuzioni pretorili si intendono soppresse; sono altresì soppresse le funzioni amministrative di altre autorità giurisdizionali, eccezion fatta per il giudice di pace, se attribuite in via alternativa tanto al pretore che ad organi della PA. Inoltre il potere del pretore di rendere esecutivi atti emanati da autorità amministrative è soppresso e gli atti sono esecutivi di diritto. Infine, qualora il presente provvedimento preveda l'obbligo di determinati soggetti di rendere giuramento innanzi al pretore per l'esercizio di attività, questo si intende reso innanzi al sindaco o ad un suo delegato. (4) A decorrere dalla data di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del d.lg. 30 luglio 1999, n. 300, le prefetture sono tasformate in ffici territoriali del governo; il prefetto preposto a tale ulficio nel capoluogo della regione assume anche le funzioni di commissario del governo (art. 11, d.lg. 300/1999, cit.).
Art.
1
Oggetto e sfera di applicùzione della legge Le disposizioni della presente legge concemono la pesca esercitata nelle acque rientranti nelle attribuzioni conferite dalle leggi vigenti al Ministero delle politiche agricole e forestali e, limitatamente ai cittadini italiani, nel mare libero. È considerata pesca marittima ogni attività diretta a catturare esemplari di specie il cui ambiente abituale o naturale di vita siano le acque sopraindicate, indipendentemente dai mezzi adoperati e dal fine perseguito. Ai fini della gestione raziorale delle risorse biologiche del mare, il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e [a gestione delle risorse biologiche del mare di cui all'art. 3 della L. 17 febbraio 1982, n. 41, può suddividere le aree di pesca in distretti omogenei (1). (l) Comma oggiunto dall'art. 1, l. 25 agosto 1988, n. 381.
Art-
2
Organi di studio e ricerca Per le ricerche scientifiche, tecnologiche e pratiche applicate alla pesca e per 1e ricerche e le indagini occorrenti per 1o sviluppo dell'industria della pesca, della produzione ittica, e per l'adeguamento della sua disciplina giuridica, il Ministero delle politiche agricole e forestali può arwalersi del Laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca, degli Osservatori di pesca marittima, degli Istituti talassografici e di ogni altro organismo o istituto
tutti gli studi"
operante a tal fine. L'azione di cui al precedente comma è integrata, per le indagini pratiche, da quella della squadriglia sperimentale di pesca, istituita con regio decreto 10 giugno 1920, n.913.
Art.3 Addestramento professionale ed insegnamento di discipline applicate alla pesca I1 Ministero delle politiche agricole e forestali è chiamato a dare il suo parere sulla compilazione e sull'attuazione dei programmi di materie attinenti a discipline applicate alla pesca, svolti in scuole od in corsi comunque istituiti. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa con il Ministero de1le politiche agricole e forestali, curerà che nei programmi di insegnamento delle scuole dell'ordine medio siano inserite nozioni di biologia marina applicata alla pesca. Curerà altresì che nei programmi di insegnamento degli Istituti nautici, o scuole equiparate, siano inseriti lo studio della biologia marina e della tecnologia della pesca marittima, nonché nozioni di economia e diritto della pesca. I1 Ministero delle politiche agricole e forestali promuove I'istituzione presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore di insegnamenti di discipline applicate alla pesca.
Il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima, può formulare proposte alle regioni e alle camere di commercio, nell'ambito dell'attività di formazione professionale svolta da tali enti, circa la rcalizzazione di corsi di aggiomamento per i pescatori riguardanti le nuove tecniche di pesca, la maricoltura e la problematica della tutela delle risorse biologiche e ambientali (1). (1) Comma aggiunto dall'art. 3, l. 25 agosto 1988, n. 381.
Art.5 Commissione consultiva centrale Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali è istituita la Commissione consulliva centrale per la pesca marittima. La Commissione è chiamata a dare parere nei casi previsti dalla presente legge e dal relativo regolamento, nonché su qualsiasi materia sulla quale il Ministro delle politiche agricole e forestali ritenga opportuno interpellarla. In ogni caso il parere della Commissione deve essere richiesto per i prowedimenti sulla disciplina della pesca.
Art.
6
Composizione della Commissione consultiva centrale La Commissione consultiva centrale, presieduta dal Ministro delle politiche agricole e forestali, è composta da: a) il direttore generale della pesca marittima del ministero delle politiche agricole e forestali, con funzioni di vice presidente; b) il vicedirettore generale della direzione generale della pesca marittima del Ministero delle politiche agricole e forestali; c) tre funzionari della direzione generale della pesca marittima del Ministero delle politiche agricole e forestali; d) un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; e) un rappresentante del Ministero delle finanze; f) un rappresentante del Ministero delf industria, del commercio e dell'aftigianato: g) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali; h) un rappresentante del Ministero del commercio con I'estero; i) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; l) due rappresentanti del Ministero della sanità, rispettivamente della direzione generale dei servizi veterinari e della direzione generale per I'igiene degli alimenti e la nutrizione; m) due rappresentanti del Ministero dell'ambiente; n) un rappresentante dell'Istituto italiano della nutnzione (l); o) un rappresentante dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima; p) un rappresentante del Laboratorio di idrobiologia del Ministero delle politiche agricole e forestali; q) quattro esperli scelti tra docenti universitari e cultori di discipline scientifiche, giuridiche ed economiche applicate alla pesca, di cui due designati da1 Consiglio razionale delle ricerche e due dal Consigiio universitario nazionale; r) sei rappresentanti della cooperazione peschereccia scelti tra teme designate da ciascuna delle tre associazioni nazionali delle cooperative della pesca; s) un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria. artigianato e agricohura: t) un rappresentante dei commercianti in prodotti ittici; u) quattro rappresentanti dei lavoratori della pesca scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni sindacali a base nazionale; v) tre rappresentanti dei datori di lavoro della pesca scelti tra teme designate da ciascuna delle associazioni sindacali a base nazionale; z) un rappresentante dei direttori dei mercati ittici scelto in una tema designata dall'associ azione nazionale ; aa) un rappresentante degli acquacoltori in acque marine e salmastre scelto in una tema designata dall'associazione naztorrale; bb) un rappresentante della pesca sportiva designato dalla organizzazione nazionale della pesca sportiva (2). I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, restano in carica un triennio e possono essere
iconfermati (2). Le sedute della Commissione sono valide con I'interwento di almeno la metà dei membri in prima convocazione o di almeno un terzo in seconda convocazione. Possono essere chiamati, anche a richiesta di almeno dieci membri, a partecipare ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, persone particolarmente esperte in materia di pesca, nonché i rappresentanti di enti interessati ai problemi posti all'ordine de1 giomo (2). Le funzioni di segretario della Commissione sono affidate ad un funzionario del Ministero delle politiche agricole e forestali di livello non inferiore al settimo f3l. (l) L'Istituto nazionale della nutrizione è stato trasformctto in Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INR4N), ex art. ll, d.lg. 29 ottobre 1999, n.454. (2) Comma così sostituito dall'art. 17, l. l0.febbraio 1992, n. 165. (3) Articolo così sostituito dall'art. 29, l. 17.febbraio 1982, n. 41.
,
153
Nolizinrin {areslcl* Art- 7 Commissioni consultive locali Presso ogni Capitaneria di porto è istituita la Commissione consultiva locale per la pesca marittima.
La Commissione è chiamata a dare pareri sulle questioni interessanti la pesca nell'ambito del Compartimento marittimo.
Art.
8
Commissioni consultive locali per la pesca marittima La Commissione consultiva locale è composta da: a) il capo del compartimento maritlimo: b) il capo della sezione pesca della capitaneria di porto; c) due rappresentanti degli assessorati regionali competenti rispettivamente in materia di pesca marittima e in materia di ambiente; d) tre rappresentanti delle organizzaztoni cooperativistiche operanti nel territorio, scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni nazionali delle cooperative della pesca; e) un docente universitario o cultore o insegnante negli istituti nautici di discipline applicate alla pesca, designato dal proweditore agli studi della sede del compartimento marittimol f) un rappresentante delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio: g) he rappresentanti dei lavoratori della pesca, scelti tra terne designate dalle associazioni sindacali a base nazionale; h) un rappresentante dei datori di lavoro della pesca, scelto in una tema designata dalle associazioni sindacali; i) un rappresentante della pesca sportiva, designato dalla organizzazione nazionale della pesca sportiva; l) il direttore del mercato ittico locale, ove esistente; m) un rappresentante dell'ufficio veterinario dell'unità sanitaria locale competente per territorio; n) un rappresentante dei commercianti di prodotti ittici. La Commissione è presieduta dal capo del compartimento marittimo o, in caso di sua asselza o impedimento, dal capo della sezione pesca della capitaneria di porto. Il segretario della Commissione è nominato tra il personale della capitaneria di porto. I componenti della Commissione sono nominati dal capo del compartimento marittimo e restano in carica un triennio. I componenti di cui alle lettere d) , e), 0, g), h), ù, m) e n) possono essere confermati una sola volta. Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di almeno la metà dei membri in prima convocazione e di almeno un terzo in seconda convocazione. Possono essere invitate a partecipare ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, percone particolarmente esperte in materia di pesca, nonché i rappresentanti di enti interessati ai problemi posti all'ordine del giomo (1). (1) Articolo così sostituito dall'art. 18, l. l0febbraio 1992, n. 165.
Art.
9
Registro dei pescatori marittimi Presso le Capitanerie di porto è istituito il registro dei pescatori marittimi, nel quale debbono iscriversi coloro che intendano esercitare la pesca marittima. Il regolamento determina le condizioni, i requisiti e le modalità dell'iscrizione, il modello del registro e le norme per la sua tenuta.
Art.
10
Iscrizione dei pescatori L'esercizio della pesca marittima a scopo professionale è subordinato all'iscrizione degli interessati nel registro dei pescatori marittimi. L'iscrizione in tale registro e il rilascio dei certifrcati d'iscrizione sono gratuiti. L'iscrizione non è richiesta per coloro che esercitano la pesca scientifica, ed appartengono a organizzazioni o istituti di ricerche riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole e forestali, o siano espressamente autorizzati dal Ministero stesso.
Art.
11
Registro delle imprese di pesca Presso ogni Capitaneria di porto è istituito un registro delle imprese di pesca. Sono soggetti all'obbligo della iscrizione nel registro coloro che intendano esercitare un'impresa di pesca. Il regolamento determina le condizioni, i requisiti e le modalità di iscrizione, il modello del registro e le norme per la sua tenuta.
{rt,
12
Permesso di pesca Le navi e i galieggianti abilitati alla navigazione ai sensi dell'articolo 149 del Codice della navigazione, per esercitare la pesca, devono essere muniti di apposito permesso.
Il permesso di pesca è rilasciato dall'autorità marittima indicata dal regolamento, alle condizioni e con le modalità ivi previste, all'imprenditore di pesca che abbia reso la dichiarazione indicata dal precedente art. 11. Il permesso ha un periodo di validità di quattro anni ed è rinnovato con le modalità stabilite dal regolamento (1). (1) Vedi il d.m. 26 marzo 1970, con il quale sono stati approvati i modelli relativi a permessi ed autorizzazioni concernenti la pesca professionale, la pesca del novellame per allevamento, la pesca del novellame pel consumo, l'autorizzazione temporanea all'esercizio della pesca costiera per esigenze particolari e l'autorizzazione prowisoria all'esercizio della pesca.
Art.
13
Personale marittimo In deroga alle vigenti disposizioni di legge è consentita I'iscrizione nelle matricole della gente di mare del personale addetto ai servizi tecnici o complementari di bordo occorrenti per I'attività di pesca, di conservazione o di trasformazione del pescato. Il regolamento determina le qualifiche ed i titoli professionali del personale suddetto, i limiti di età e gli altri requisiti necessari per ottenere la iscrizione nelle matricole.
Art. 14 e modalità dell'esercizio della pesca Il regolamento determina i limiti e le modalità idonee a garaatire la tutela ed il miglior rendimento costante delle risorse biologiche del mare ed a tal fine staLimiti
bilisce: a) le norme particolari per la pesca, il trasporto e il commercio del novellame; b) le zone, i tempi, gli strumenti, gli atlrezzi, gli apparecchi, i tipi di navi o
galleggianti vietati nell'esercizio della pesca, anche in funzione della piscicoltura; c) i limiti e le modalità dell'impiego di corrente elettrica e di altri sistemi speciali di pesca; d) (omissis) (!; e) i limiti e le modalità per la collocazione di reti o apparecchi fissi o mobi-
li da pesca. (l) Lettera abrogata dall'art. 4, l. 25 agosto
Art.
1988,
n. 381.
15
Tutela delle risorse biologiche e dellattività di pesca 1. Al fine di tutelare le risorse biologiche delle acque marine ed assicurare il disciplinato esercizio della pesca, è fatto divieto di: a) pescare in zone e tempi vietati dai regolamenti, decreti, ordini legittimamente emanati dall'autorità amministrativa e detenere, trasportare e cofllmerciare il prodotto di tale pesca, nonché pescare quantità superiori a quelle autoizzate, per ciascuna specie, da regolamenti, decreti ed ordini legittimamente emanati dall'autorità amministrativa; b) pescare con navi o galleggianti, altrezzi o strumenti, vietati dai regolamenti o non espressamente permèssi, o collocare apparecchi fissi o mobili ai fini di pesca senza o in difformità della necessaria autorizzazione, nonché detenere, tmsportare o commerciare i1 prodotto di tale pesca; c) pescare, detenere, trasportare e commerciare il novellame di qualunque specie vivente marina oppure le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, senza la preventiva attoizzaztone del Ministero delle politiche agricole e forestali; d) danneggiare 1e risorse biologiche delle acque marine con I'uso di materie esplodenti, dell'energia elettrica o di sostanze tossiche atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi acquatici, nonché raccogliere, traspoftare o mettere in commercio pesci ed altri organismi acquatici così intorpiditi, storditi o uccisi; e) sottrarre od esportare, senza il consenso dell'avente diritto, gli organismi acquatici oggetto della altrui attività di pesca, esercitata mediante attrezzi o strumenti fissi o mobili, sia quando il fatto si commetta con azione diretta su tah allrezzi o strumenti, sia esercitando la pesca con violazione delle distanze di rispetto stabilite dai regolamenti; nonché sottrarre od asportare, senzal'anzidetto consenso, gli orgalismi acquatici che si trovano in spazi acquei sottratti al libero uso e riservati agli stabilimenti di pesca e, comunque detenere, trasportare e fare commercio dei detti organismi, senza il consenso dell'avente
diritto; f) pescare in acque sottoposte alla sovranità di altri Stati, salvo che nelle zone, nei tempi e nei modi previsti dagli accordi intemazionali, ol.vero sulla base delle alutorizzazioni rilasciate dagli Stati interessati. 2. Gli anzidetti divieti non.riguardano la pesca scientifica e le altre attività espressamenle autorizzate 1 I ). (l) Articolo così sostituito dall'art. 5, l. 25 agosto 1988,
Art.
n. 381.
16
Scoperta di banco di corallo Lo scopritore di un banco di corallo nelle acque di cui all'art. 1, primo comma, ha il diritto esclusivo di sfruttarlo per tutta la durata delle due stagioni di pesca successive a quella della scoperta stessa nei modi indicati dal regolamento.
q
Fareslali: teri, augli e domonl
Art. 17 Disciplina della pesca sportiva Il regolamento stabilisce le norme da osseruarsi nello esercizio deila pesca sportiva e determina i casi nei quali è consentito I'uso di atlrezzinon individuali.
Art. 18 Pesca subacquea La pesca con il fucile subacqueo o cor. allrezzi similari è consentita soltanto ai maggiori di anni sedici.
Ii regolamento stabilisce le cautele e le modalità da osservarsi nella detenzione ed uso del fucile subacqueo o attrezzi similari. Art.
19
Organi preposti alla disciplina della pesca ed alla vigilanza La disciplina della pesca elavigllanza su di essa sono esercitate dal Ministero delle politiche agricole e forestali, dalle autorità marittime locali e dagli enti locali, regionali
e
provinciali.
Art.20 Organi di polizia
Il Ministero delle politiche agrico'le e forestali coordina I'attività degli organi di polizia e di vigilanza sulla pesca ivi comprese le guardie particolai (l). (1) Vedi il d.m. 2B agosto 1972. Art-21 Persone incaricate della vigilanza Salvo il disposto dell'art.4 della legge 25 marzo 1959,n.125, la sorveglianza sulla pesca e sul commercio dei prodotti di essa e I'accertamento delle infrazioni alle leggi ed ai regolamenti che li riguardano sono affidati, sotto la direzione dei comandanti delle Capitanerie di porto, a1 personale civile e militare della Amministrazione centrale e periferica della marina mercantile, alle guardie di fnanza, ai carabinieri, agli agenti di pubblica sicurezza ed agli agenti giurati di
cui all'articolo seguente. Alle persone di cui al precedente comma è riconosciuta, qualora già ad esse non competa, la qualifica di ufficiali o agenti di pobzia gi:udiziana, secondo le rispettive attribuzioni, ai fini della vigllanza sul1a pesca ai sensi dell'art. 221, ultimo comma, del Codice di procedura penale.
Art-22 Nomina di agenti giurati di vigilanza Le Amministrazioni regionali e provinciali e chiunque vi ha interesse possono nominare, mantenendoli a proprie spese, agenti giurati da adibire alla vigilanza sulla pesca.
a) la confisca del pescato, salvo che esso sia richiesto dagli aventi diritto nelf ipotesi prevista dalla lettera e) dell'art. 15; b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati in contrasto con le norme stabilite dalla presente legge; c) I'obbligo di rimettere in pristino. entro un termine prestabilito, le zone in cui sono stati costruiti opere o impianti non autorizzati: d) la sospensione della validità del permesso di pesca per un periodo non superiore ad un mese, aumentabile fino a sei mesi in caso di recidiva. La sospensione del permesso inibisce I'uso per 1a pesca della nave o del galleggiante e dei relativi arredi od atfiezzi con i quali è stato commesso il reato. Qualora la recidiva ricorra mediante I'uso di nave o galleggiante diverso da quello con il quale fu commesso il precedente reato 1a sospensione si applica in egual misura ad entrambi. 2. Qualora il pescato sia stato sequestrato I'interessato può ottenere le restituzione previo deposito di una somma di denaro di importo equivalente al suo valore commerciale. 3. In tal caso oggetto della confisca è la somma depositata. 4. Quando sia possibile ed utile per I'ulteriore corso del procedimento si effettua, prima della restituzione, i1 prelievo di campioni del pescato o la sua fotografta (l). (l) Articolo così sostituito dall'art. 7, l. 25 agosto 1988, n. 381.
Art.26 Sanzioni amministrative 1. Chiunque contralvenga ai divieti posti dal precedente art. 15, lettere a) e b) , è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni. 2. È punito con la sanzione amministmtiva pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni chiunque eserciti la pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel regislro dei pescatori marittimi. 3. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni chi violi le norme del regolamento per I'esercizio della pesca sporliva e subacquea. 4. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni chiunque ceda un fucile subacqueo o altro attrezzo simile a persona minore degli anni sedici; alla stessa sanzione soggiace chi affida un fucile subacqueo o altro allrezzo similare a persona minore degli anni sedici, qualora questa ne faccia uso. 5. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire unmilioneduecentomila, salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque non consente o impedisce I'ispezione da parte degli addetti alla vigilanza sulla pesca, prevista dal precedente arrr.23 (l). (l) Articolo cosi sostituito dall'art. 8, l. 25 agosto 1988, n. 381.
Gli agenti debbono possedere i requisiti previsti dalle leggi di pubblica sicurezza e prestare giuramento davanti al pretore. La loro nomina è approvata dal prefetto, previo parere favorevole del capo del Compartimento marittimo (1).
(1) Il riconoscimento della nomina di agenti giurati addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne e marittime, è ora di competenza delle province, ex art. 163, d.lg. 3l marzo 1998, n. l1 2.
Art,23 Ispezioni alle navi ed ai luoghi di deposito G1i incaricati della vigilanza sulla pesca marittima possono in ogni momento visitare le navi, i galleggianti, gli stabilimenti di pesca, i luoghi di deposito e di vendita ed imezzi di traspofto dei prodotti della pesca, al fine di accertare I'osservanza delle norme sulla disciplina della pesca.
Art.24 Pene per le contrawenzioni 1. Chiunque violi 1e disposizioni dell'ar1. 15, lettera c) , è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con I'aresto da un mese ad un anno o con i'ammenda da lire un milione a lire sei milioni. 2. Chiunque violi le disposizioni dell'articolo 15, lettera d) e lettera f) , è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con I'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire due milioni a lire dodici milioni. 3. Chiunque violi le disposizioni dell'articolo 15, lettera e), owero sfrutti un banco di corallo soggetto a diritto esclusivo di sfruttamento, previsto dall'articolo 1 6, senza il consenso del titolare del diritto, è punito a querela della persona offesa, con I'arresto da un mese a un anno o con I'ammenda da lire un milione a lire sei milioni (1). (1) Atticolo così sostituito dall'art. 6, l. 25 agosto 1988, n. 381.
Art.27 Sanzioni amministratiye accessorie 1. Alle violazioni dell'art. 15, lettere a) e b) , sono applicate le seguenti sanzioni amministrative accessorie: a) la confisca del pescato; b) la confisca degli strumenti, degli atlrezzi e degli apparecchi di pesca usati, in contmsto con le norme della presente legge, escluse le navi; c) I'obbligo di rimettere in pristino. entro un termine prestabilito, le zone in cui sono stati costruiti opere o impianti nor.a:utorìzzati (l). (l) Articolo così sostituito dall'art.9, l. 25 agosto 1988, n. 381.
Art.28 Sfruttamento abusivo di banco di corallo (Omissis) (1). (Omissis) (1). (l) Articolo abrogato dall'art. 10, l. 25 agosto 1988, n. 381.
Art,29 Risarcimento del danno Per i reati previsti dalla presente legge lo Stato, in persona del Ministro delle politiche agricole e forestali, può costituirsi parte civile nel relativo giudizio penale
Art.30 Responsabilità civile L'armatore e f imprenditore di pesca sono solidamente e civilmente responsabi 1i per le multe e le ammende inflitte ai loro ausiliari e dipendenti per reati commessi nell'esercizio della pesca maritlima.
Art.31 Art.
25
Pene accessorie 1. La condanna per le contralwenzioni previste e punite dalla presente legge comporta l'applicazione delle seguenti pene accessorie:
Sanzioni disciplinari Le infrazioni alla presente legge commesse da appartenenti a personale marittimo sono punite, anche con pene disciplinari, ai sensi degli alrfi. 1249 e seguenti del Codice della navigazione.
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Notiziorio Forestole
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Potere del Ministro delle politiche agricole e forestali Il Ministro dellq politiche agioole e forestali può,.con suo decreto,. sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, emanare norme per la disciplina della pesca anche in deroga alle discipline regolamentari, al fine di adeguarla al progresso delle conoscenze seientifiche e delle applicazioni tecnologiche, e favorime lo wiluppo in deterrninate zone o per determinatÊ chssi di essa.
Art.33 Disposizioni transitorie. I regolamenti di cui.alla presente legge dovranno essere emanati entro sei mesi dalla sua pubblicazione 1.f . Le disposizioni della presente legge, che richiedono per la loro applicazione l'emanazione di particolari norme regolamentari, non entrano in vigore fino a quando dette norne non saraDno emanate. (1) Vedi il d.p.r. 2 ottobre 1968, n. 1639.
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D.P.R. 2i10l1968, N. 1639 Regolamento per l'esecuzione dellaL. 14luglio 1965, N. 963, concernente la disciplina del1a pesca marittima. (in Suppl. ordinario allaGazz. Uff.,25 luglio, n. 188)
Art.
regolamento si applica alla pesca esercitata nelle acque del mare e in quelle del demanio marittimo poste fuori dalle attribuzioni del Ministero delle politiche agricole e forestali, in materia di pesca. Nelle zone di mare ove sboccano fiumi e altri corsi d'acqua, naturali o artifrciali, owero in quelle che comunicano direttamente con lagune e bacini di acqua salsa o salmastra, le presenti disposizioni si applicano a partire dalla congiungente i punti più foranei delle foci e degli altri sbocchi in mate. I1 presente
AJt.2 Prodotti della pesca Sono prodotti della pesca
gli organismi viventi o non, animali o vegetali, eduli
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2) strumenti, azionati a mano o da altra forza di propulsione, atti ad agganciare singoli esemplari di organismi marini, quali, fiocine, arpionil 3) strumenti e apparecchi atti a strappare dal fondo marino organismi sessili o comunque annidati nel sub-strato, quali ingegni, rastrelli, raffr, pale, picconi.
I
Sfera di applicazione.
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Art.7 Classi di pesca L'attività di pesca si divide in rapporto al fine perseguito nel1e seguenti classi: pesca professionale, pesca scientifica, posca sportiva. La pesca professionale è l'attività economica destinata alla produzione, per 1o scambio, degli organismi indicati nell'ad. 2, esercitata dai pescatori e dalle imprese di pesca di cui al titolo II de1 presente regolamento. La pesca scientifica è I'attività diretta a scopi di studio, ricerca, sperimentazione, esercitata dai soggetti indicati nel capo III del presente titolo. La pesca sportiva è I'attività esercitata a scopo ricreativo o agonistico. Sono vietati, sotto qualsiasi foma, la vendita ed il commercio dei prodotti di tale tipo di pesca
(l)
(l).
Comma così modificato dall'art.
nell'art. 1. Per cattua si intende ogni forma di raccolta di tali organismi, sia nelle acque libere che negli spazi acquei sothatti al libero uso o riservati agli impianti di
l,
d.p.r. 18 marzo 1983, n. 219.
e non eduli, catturati nelle acque indicate
pesca.
I prodotti della
pesca si distinguono in prodotti freschi, refi:igerati, congelati e
trasformati. Sono prodotti trasformati quelli che, dopo la raccolta sono sottoposti, a bordo o negli impianti di pesca, ad un processo di conservazione diverso dalla congelazione.
Art.3 Attrezzi da pesca Sono attrezzi da pesca gli strumenti e gli apparecchi destinati alla cathra degli organismi indicati nell'art. 2. Ai fini della disciplina della pesca, gli atlrezzi consentiti si distinguono in: reti, ami, altri strumenti ed apparecchi.
{rt.4 Reti Le reti sono strumenti costituiti da filati di qualsiasi natura, intrecciati a maglie di varia grandezza, e si dividono, in relazione al loro impiego, nei seguenti tipi: reti da posta, reti da circuizione, reti da traino, reti da raccolta, reti da lancio. Le reti da posta sono quelle destinate a recingere o sbarrare spazi acquei, allo scopo di ammagliare pesci, crostacei e molluschi che vi incappano. Esse si suddividono in reti fisse e reti derivanti le prime sono arcorate al fondo marino; le seconde sono lasciate all'azione dei venti e delle correnti. Le reti da circuizione sono quelle calate in mare, al fine di recingere e catturare, con immediata azione di recupero un branco di pesci. Le reti da traino sono quelle rimorchiate in mare, al fine di catturare, nel loro progressivo avanzamento, organismi marini. Si suddividono in reti trainate sul fondo, o reti a strascico, che Possono essere rimorchiate da navi o, tirate da terra; e in reti trainate in superficie o attraverso la massa di acqua, o reti volanti e pelagiche, che sono esclusivamente rimorchiate da navi, senza mai venire in contatto con il fondo. Le reti da raccolta sono quelle costituite da un telo di rete di vana grandezza e forma - con o senza intelaiatura di sostegno - destinate, con moto dal fondo alla superficie. a catturare animali marini. Le reti da lancio sono quelle costituite da un telo di rete, destinate, con moto dalla superficie al fondo, a catturarc pesci.
Art.5 Attrezzi con ami altri animali marini, e si impiegano nelle lenze, fisse o trainate, e nei parangali, fissi e derivanti, in superficie, amezz'acqta e sul fondo. Le lenze fisse composte da uno o piu ami, sono quelle manovrate a mano da G1i ami sono strumenti ad uncino, destinati a catturare pesci e
terra o da nave, e quelle ancorate sul fondo; le lenze trainate sono quelle, composte da uno o più ami, rimorchiate da navi. I parangali fissi, composti da più ami, sono quelli ancorati sul fondo; i paranga1i derivanti, composti da più ami, sono quelli lasciati all'azione dei venti e delle correnti.
Art.8 Navi per la pesca professionale Le navi destinate alla pesca professionale si distinguono nelle seguenti categorie: 1) navi che, per idoneità alla navigazione, per dotazione di attrezzi di pesca e di apparati per la congelazione o la trasformazione dei prodotti della pesca, sono atte alla pesca oltre gli Stretti o oceanica; 2) navi che, per I'idoneità alla navigazione, per dotazione di attezzi da pesca e di sistemi per la refrigerazione o la congelazione dei prodotti della pesca, sono atte alla pesca mediterranea o d'altura; 3) navi che, per I'idoneità alla navigazione costiera e per dotazione di attrezzi da pesca, sono atte alla pesca costiera ral.vicinata; 4) navi che, per idoneità alla navigazione litoranea e per dotazione di attrezzi da pesca sono atte alla pesca costiera locale; 5) navi e galleggianti stabilmente destinati a servizio di impianti da pesca; 6) navi che, per idoneità alla navigazione e per dotazioni di bordo, sono destinate dalle imprese al servizio di una flottiglia di pesca per I'esercizio delle attività di conseryazione o trasferimento e di trasporto dei prodotti della pesca. L'assegrazione alla rispettiva categoria spetta al capo del compartimento marittimo, all'atto della iscrizione nelle matricole del1e navi maggiori o nei registri delle navi minori e galleggianti. Contro il prorwedimento di assegnazione alla categoria può proporsi ricorso al Ministro dei trasporti e della navigazione entro 30 giorni dalla comunicazione del pror,vedimento stesso.
Art.9 Tipi di
pesca professionale
Con riferimento alle navi indicate nell'articolo precedente, ed alle categorie di pesca previste dall'art.220 codice della navigazione e dall'art. 408 del regola-
mento per la navigazione marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n.328, la pesca professionale si distingue nei seguenti tipi: pesca costiera, pesca mediterranea o d'altura, pesca oltre gli Stretti od oceanica; la pesca costiera, a sua volta, si divide in pesca locale e pesca ravvicinata. La pesca locale si esercita neile acque marittime fino ad una distanza di sei miglia dalla costa, con o senza navi da pesca di quarta categoria, o da terra. Ne1 rispetto della normativa internazionale, la pesca rawicinata si esercita nelle acque marittime fino ad una distanza di 40 miglia dalla costa, con navi da pesca di categoria non inferiore allaterza (l). La pesca d'altura si esercita nelle acque del mare Mediterraneo, con navi da pesca di categoria non inferiore alla seconda. La pesca oceanica si esercita olhe gli Stretti, con navi di prima categoria. (1) Comma cosi sostituito dall'art. 2, d.l. 30 settembre 1994, n. 561, conv. in l. 30 novembre 1994, n. 655.
Art.
10
Impianti di pesca Pesca professionale è anche quella esercitata mediante 1o stabilimento
di appre-
stamenti frssi o mobili, temporanei o permanenti, destinati alla cattura di specie migratorie, alla pescicoltura e alla molluschicoltura ed allo sfruttamento di banchi sottomarini.
Art.6 Art. l1 Attribuzioni
Altri strumenti ed apparecchi Gli altri strumenti ed apparecchi da pesca si suddividono, in relazione al loro impiego, nei seguenti tipi: 1) trappole fisse o mobili. Sono trappole fisse quelle ancorate o fissate sta-
bilmente, quali tonnare, lavorieri, mugginare e saltarelli. Sono trappole mobili quelle che vengono calate in mare per ogni singola operazione di pesca e risalpate dopo breve sosta, quali nasse, bertovelli;
La commissione istituita dall'art. 5 della legge, con sede presso il Ministero dei trasporti e della navigazione, dà parere, oltre che nei casi previsti dallo stesso articolo: 1) sui programmi di altrezzaf.xa e sistemazione dei porti, per la parte relativa alla pesca marittima;
1;a tJl
O
À/aiizi*rro Frsresta!e Art.22
2) sulla classificazione dei porti, quando in essi esistono prevalenti o note-
voli interessi pescherecci; 3) sulle domande di concessione, di competenza del Ministero dei trasporti e della navigazione, di zone demaniali marittime o di mare territoriale destinate agli usi indicati nell'art. 222 del codice della navigazione, nonché di zone porhrali destinate a impianti ed, altrezzafitre per la pesca.
Art.
12
Funzionamento della commissione La commissione è convocata dal presidente in sessione ordinaria almeno una volta I'anno, la commissione deve essere altresì convocata allorché ne faccia richiesta il Ministro dei trasporti e della navigazione. Le sedute sono valide con I'interento di almeno la metà dei membri. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta dei voti espressi; in caso di parità prevale il voto del presidente.
Funzionamento della commissione La commissione deve essere convocata dal presidente. La commissione deve essere convocata allorché ne faccia richiesta il Ministro. Le sedute sono valide con I'intervento almeno di diciassette membri. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta dei voti espressi; in caso di parità prevale il voto del presidente.
Art.23 Assenza o impedimento del presidente L'ufficiale addetto alla pesca sostituisce in qualità di vice-presidente, dente, in caso di assenza o impedimento.
il
presi-
Art.24
Art.
13
Assenza o impedimento del presidente I1 direttore generale della pesca marittima sostituisce, in qualità dente, il presidente, in caso di assenza o impedimento.
Art.
di vice-presi-
14
Nomina di nuovi membri In caso di yacanza il Ministro dei trasporti e del1a navigazione con suo decreto reintegra la composizione della commissione. I nuovi membri rimangono in carica fino al compimento del triennio in corso.
Art.
15
Riconferma o nuova designazione dei membri Il Ministro dei trasporti e della navigazione richiede, tre mesi prima della scadenza del triennio, alle amministrazioni, agli enti e alle associazioni indicati nell'art. 6 della legge, le nuove designazioni di loro competenza, owero 1a riconferma delle designazioni fatte per il triennio in corso.
Art.
16
Integrazione della commissione Gli esperti indicati da1 terzo comma dell'art. 6 della legge sono chiamati dal presidente a partecipare ai lavori della commissione e non possono superare il numero di cinque in una stessa adwanza.
Art.
18
Segretario È compito del segretario redigere e conservare il processo verbale delle adunanze e svolgere ogni altra mansione attribuitagli dal presidente. I1 Ministro dei trasporti e della navigazione può designare un vice segretario, scelto tra
Art.25 Rinvio Per quanto non espressamente disposto valgono le norme stabilite per la commissione consultiva centrale, in quanto applicabili.
Art.26 Attività di ricerca Il Ministero dei trasporti e della navigazione, ai sensi dell'art. 4 della legge, promuove ed attua studi ed indagini che abbiano importanza scientifica, tecnica, giuridica, economica sulle condizioni delle zone di pesca sugli stocks ittici, sul naviglio, sui metodi e sugli strumenti di pesca sulle condizioni dei pescatori e della industria peschereccia; promuove altresì e sussidia pubblicazioni utili al progresso dei pescatori ed allo sviluppo della pesca.
17
Convocazione L'awiso di convocazione è diramato dal1a segreteria della commissione d'ordine del presidente, con preavviso di almeno quindici giomi, owero di cinque giorni in caso di urgenza, e deve indicare il giorno e l'ora della adtnanza e gli argomenti posti all'ordine del giorno.
Art.
Convocazione L'alryiso di convocazione deve essere diramato con prear,wiso di almeno sette giomi, olvero di tre giorni in caso di urgenza, e deve indicare gli argomenti all'ordine del giorno. L'ordine del giomo dell'adunanza deve essere comunicato anche al direttore marittimo ed al Ministero dei trasporti e del1a navigazione, ai quali deve essere altresì trasmesso il relativo verbale. Le persone indicate dall'art. 8, ultimo comma, della legge sono chiamate dal presidente a partecipare ai lavori della commissione e non possono superare il numero di tre in una stessa adunanza.
gli impiegati della carriera direttiva del Ministero dei trasporti e della
navigazione con qualifica non inferiore a quella di consigliere di prima classe, che esercita le funzioni del segretario in caso di sua assenza o impedimento.
Art.27 Istituti scientifici riconosciuti Ai fini dell'applicazione dell'art.
10, terzo cofllma, e dell'art. 15, ultimo comma, della legge, g1i istituti di ricerca che esercitano le attività di cui all'art. 7, terzo coflìma, sono riconosciuti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentito il parere della commissione consultiva centrale per la pesca marittlrna (1) (2). (1) Articolo così sostituito dall'art. unico, d.p.r.9 giugno 1976, n. 1057. (2) Vedi anche il d.m. 11 giugno 1996.
Art.28 Istituti scientifici
ricercatori singoli autorizzati Fuori dei casi previsti dall'articolo precedente, gli istituti di ricerca e i singoli che intendano esercitare le attività di cui all'art. 7, terzo comma. devono, di e
volta in volta richiedere l'atlorizzazione al Ministero dei trasporti .A,rt. 19
Indennità
Ai
presenti ad ogni adunanza è corrisposta I'indennità prevista dalle vigenti disposizioni, oltre al rimborso delle spese, se residenti fuori Roma, previsto dalle disposizioni in vigore.
Art.20 Regolamento interno
Il regolamento intemo della commissione è approvato, su proposta della commissione stessa, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.
e della navigazione. Parimenti debbono chiedere l'attorìzzazione coloro i quali intendano compiere, fuori dal campo della pesca, esperienze, ricerche e studi che possano comì.mque danneggiare le risorse biologiche del mare. L'attorizzazione è concessa limitatamente al periodo di tempo necessario al compimento delle ricerche ed è condizionata all'osservanza di prescrizioni da determinarsi caso per caso (1) (2). (1) Articolo così sostituito dall'art. unico, d.p.r.9 giugno 1976, n. 1057. (2) Vedi anche il d.m. 11 giugno 1996.
Art.2l
Art.29
Attribuzioni La commissione istituita dall'art. 7 dellalegge, con sede presso la capitaneria di porto, dà parere: 1) sugli argomenti indicati da leggi o regolamenti; 2) sulle questioni di massima interessanti la pesca marittima nell'ambito del rispeft ivo compartimento; 3) sugli schemi di prowedimenti, relativi alla disciplina locale della pesca. La commissione può inoltre formulare voti e proposte, nell'interesse della produzione peschereccia e del ceto peschereccio locale, su ogni argomento attinente la pesca.
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Obbtighi degli istituti scientifici riconosciuti Gli istituti riconosciuti sono tenuti, pena la decadenza del riconoscimento, da dichiararsi con decreto del Ministro dei trasporli e della navigazione: a) a presentare in triplice copia al Ministero dei trasporti e della navigazio-
il 31 dicembre di ogni anno una relazione sulla attività scientifica svolta nel campo della pesca marittimal b) a comunicare allo stesso Ministero gli elementi di individuazione delle navi, permanentemente o temporaneamente rtllizzate in tale attività, nonché I'elenco del personale stabilmente od occasionalmente impiegato. ne entro
t
Art.30 Documento per il personale degli istituti scientifici riconosciuti od attorizzati Gli istituti scientifici riconosciuti od, attorizzati devono rilasciare al personale impiegato un documento atto a comprovate che l,attività svolta è effetfuata per conto e sotto la responsabilità degli-istituti stessi (1) (2). (1) Articolo così sostituito dall'art. unico, d.p.r 9 giugno 1976, n. 1057. (2) Vedi anche il d.m. 11 §ugno 1996.
Art.31 Imbarco dei ricercatori e del personale dello Stato L'imbarco del personale degli istituti riconosciuti od attoizzati, nonché dei ricercatori singoli è ùttorizzato dal capo del compartimento marittimo. Il Ministero dei trasporti e della navigazione attoizza I'imbarco del personale del Ministero stesso e di altre pubbliche amministrazioni, richiesto dagli istituti scientifici riconosciuti od, attorizzati per seguire o collaborare all'attività di ricerca, ed a ciò designato dalla competente amministrazione (l). (1) Articolo così sostituito dall'art. unico, d.p.r.9 giugno 1976, n. 1057.
Art.32 Registro dei pescatori I1 registro nel quale ai sensi dell'art. 9 della legge sono iscritti coloro che esercitalo la pesca professionale è tenuto in due parti: nella prima parte sono iscritti quanti esercitalo la pesca a bordo di navi, nella seconda parte sono iscritti quanti esercitano tale attività senza imbarco o negli impianti di pesca. Sono iscritti nella prima parte del registro quanti esercitano promiscuamente le due forme di attività.
Art.
33
Modello del registro Il registro dei pescatori è conforme al modello, annesso al presente regolamento, come allegato A.
Art.34 L'iscrizione awiene presso la capitaneria di porto nella cui circoscrizione è il domicilio del pescatore. L'ufficio marittimo di iscrizione pror,vede ad appome annotazione su1 titolo matricolare dell'interessato. Se I'iscrizione alviene presso ufficio diverso da quello che ha rilasciato il titolo matricolare deve esseme data comunicazione all'ufficio che ha rilasciato tale titolo.
Art.35 Requisiti e condizioni per I'iscrizione Non può ottenere I'iscrizione nel registro, parte prima: 1) chi non è iscritto nelle matricole della gente di mare;
2) chi è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, salvo che sia intervenuta la riabilitazione; 3) chi è stato condannato per uno o più reati previsti dalle leggi sulla pesca ad una pena detentiva complessivamente superiore ad un anno; 4) chi è stato condannato per più di cinque violazioni delle leggi sulla pesca, costituenti delitto; 5) chi non eserciti la pesca professionale quale attività esclusiva o prevalente. Agli effetti dei numeri 3) e 4) del precedente comma, non sono considerate le condanne in relazione alle quali sia intervenuta riabilitazione. Per ottenere I'iscrizione nel registro, parte seconda, oltre a quanto prescritto nei numeri 2), 3), ) e 5) del primo comma, è necessario essere iscritti almeno nelle matricole della gente di mare di terua categoria. La insussistenza dell'impedimento di cui al n. 5) può essere dimostrata anche con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 4 della L. 4 gennaio 1968, n. 15. Il capo del compartimento può in ogni momento verificare che l,iscritto nel registro dei pescatori non eserciti in maniera stabile e continuativa altra attività professionale (7).
l8 marzo
-*,,,,,.*sl.l,*l;;**qKfi..*9.fifi# Art.39 Qualifiche per I'iscrizione
Per coloro che sono in possesso dei titoli e delle specializzazioni professionali per la pesca indicati in appresso, owero di altri eventuali, anche di uso locale,
la iscrizione si effetfua con la relativa qualifica. titoli professionali: 1 ) per i sewizi tecnici: capopesca per la pesca ralvicinata, per la pesca d'altura, per la pesca oceanica, per gli impianti da pesca; 2) per t sewizi complementari: frigorista. Sono specializzazioni professionali: 1) per i servizi tecnici: pescatore di prima classe, pescatore di seconda classe, pescatore retiere, operatore di apparati elettronici per la pesca, pescatore subacqueo, operaio pescatore degli impianti di pesca; 2) per i servizi complementari: elettricista, addetto alla lavorazione industriale. L'iscrizione si effettua altresì con le qualifiche professionali marittime previste dalle relative disposizioni, che sono cumulabili con le qualifiche professionali per la pesca. Per coloro che non sono in possesso di titoli o specializzazioni, l,iscrizione ar.viene con la qualifica di: "mozzo per la pesca", per i servizi complementari: "operaio apprendista", per il personale addetto agli impianti di pesca. Il Ministro dei trasporti e della navigazione sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima, può introdurre nuove qualifiche professionali, al fine di adeguare la presente disciplina al progresso tecnico ed economico delI'industria della pesca. Sono
Art.40 Rubrica per qualifiche
Ulficio di iscrizione
(1) Articolo cosi sostituito dall'art. 2, d.p.r.
Art.38 Presentazione della domanda La domanda di iscrizione, corredata dai prescritti documenti, può essere presentata anche agli uffrci di porto non a:utot'rzzati a tenere il registro, i quali la trasmettono all'uffrcio competente.
1983, n. 219.
Art.36 Documenti per I'iscrizione I requisiti e le condizioni per I'iscrizione nel registro si provano con il titolo matricolare e con il certificato generale del casellario giudiziario richiesto d'ufficio dall'autorità marittima che procede all'iscrizione.
Gli uffici marittimi cui spetta la tenuta del registro, tengono una rubrica degli iscritti, distinta per qualifrche professionali.
Art.4l Iscrizione nelle matricole della gente di mare Chi intende iscriversi nel registro, parte prima, può conseguire I'iscrizione nelle matricole della gente di mare di prima e seconda categoria, indipendentemente dal limite massimo di età stabilita dalle vigenti disposizioni. Il personale iscritto nelle matricole della gente di mare ai sensi del comma che precede può essere imbarcato solo su navi da pesca.
Art.42 Iscrizione degli stranieri L'iscrizione nel registro non è richiesta agli stranieri imbarcati su navi da pesca nei casi previsti dagli articoli 3 18, secondo conìma, e 3 19 del codice della navigazione. Per particolare necessità di determinati tipi di pesca professionale il Ministro dei trasporti e della navigazione determina le categorie e le qualifiche dei pesca-
tori stranieri attorizzati all'imbarco, nei limiti fissati dall'art. 318,
secondo
comma. del codice della navigazione. Per i cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea restano in ogni caso salve le disposizioni emanate ai sensi degli articoli 52-58 del trattato istitutivo della Comunità stessa, ratificato con legge 14 ottobre 1957,n.1203.
Art.43 Annotazioni nel registro Sul registro oltre alle generalità, al domicilio, al numero progressivo ed alla data di iscnzione. devono annolarsi per ogni iscritto: l) [a qualifica all'atto dell'iscrizione; 2) i titoli professionali, le abilitazioni e 1e specializzazioni ottenute anche dopo I'iscrizione; 3) il cambiamento di domicilio, nel caso previsto dall,articolo 44; 4) le condanne per reati previsti dalle leggi sulla pesca e le sanzioni disci-
plinari; 5) la cancellazione dal registro, ed i motivi che I'hanno determinata. Sul registro si applica la fotografia dell'iscritto.
Art.44
Art.37
Altri documenti Per I'iscrizione nel registro sono, altresì prodotti: 1) tre fotografie, una delle quali autenticata;
2) eventuali documenti professionali.
Trasferimento di iscrizione Il pescatore che intende trasferire il proprio domicilio in un comune che trovasi nella circoscrizione di altra capitaneria di porto, ne fa denunzia all,ufficio di iscrizione, i1 quale prowede a trasmettere un estratto del registro all'uffrcio
competente.
g
159
Nclizicro Foreslolt: L'uflicio che prolwede alla nuova iscrizione annota gli estremi della precedente, e dà comunicazione del nuovo mrmero di iscrizione all'ufficio di iscrizione matricolare e all'uffrcio di provenienza, che procede alla cancellazione.
Art.45 Cancellaziohe dal registro
per la pesca o di marinaio aùtorizzato alla pesca mediterranea; o di capopesca per la pesca rawicinata che abbia effettuato almeno sei mesi di pesca a bordo di navi che esercitano la pesca d'altura; 4) aver conseguito la lièenza elementare e avere assolto l'obbligo scolastico; 5) avere sostenuto, con esito favorevole, una prova teorico-pratica secondo i programmi stabiliti dal Ministro dei trasporti e della navigazione.
Alla cancellazione dal registro si procede per i seguenti motivi: 1) trasferimento di iscrizione; 2) perdita della cittadinanza; 3) perdita dei requisiti e delle condizioni indicati nell'art. 35; 4) abbandono volontario della professione, comprovato da una dichiarazione dell'iscritto; 5) cessazione dell'esercizio della professione da almeno un triennio;
6) morte dell'iscritto.
Art.45 Bis Ricorso al Ministro dei trasporti e della navigazione Contro il prowedimento di diniego delf iscrizione o di cancellazione del capo del compartimento marittimo è ammesso ricorso al Ministro dei trasporti e della navigazione
(l).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 3, d.p.r. 18 marzo 1983, n. 219.
Art.46 Reiscrizione nel registro Gli iscritti nel registro, cancellati nei casi indicati ai numeri \, \ e 5) dell'articolo che precede possono chiedere la reiscrizione entro cinque anni dalla cancellazione quando siano cessate le cause che I'hanno determinata. Negli altri casi si procede a nuova iscrizione-
Art.52 Capopesca per la pesca oceanica Per conseguire il titolo di capopesca per la pesca oceanica, oltre a quanto prescritto nei numeri 1), \, $ e 5) dell'articolo precedente è necessario aver esercitato la pesca per non meno di quattro anni, di cui almeno due a bordo di navi che esercitano la pesca oceanica; ovvero essere in possesso dei titoli professionali di capopesca d'altura o padrone marittimo per la pesca o aspimnte capitano di lungo corso che abbia superato I'esame per la specializzazione alla pesca, o titolo superiore, ed aver effettuato almeno un anno. di pesca a bordo di navi che esercitano la pesca ocearìica.
Art.
53
Capopesca per gli impianti di pesca Per conseguire il titolo di capopesca degli impianti di pesca, o altro titolo di uso locale equiparabile. è necessario: 1) essere iscritto nel registro dei pescatori; 2) aver compiuto il ventunesimo amo di età; 3) aver esercitato la pesca per tre anni nello stesso tipo di impianto per il quale si richiede il titolo; 4) aver conseguito la licenza elementare e avere assolto l'obbligo scolastico; 5) aver sostenuto, con esito favorevole, una prova teorico-pratica secondo i programmi stabiliti dal Ministro dei trasporti e della navigazione.
Art.47 Art.
Prima iscrizione nel registro Per un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento I'iscrizione nel registro al.viene di diritto con le qualifiche indicate nel presente regolamento, per coloro i quali, ancorché non in possesso dei requisiti previsti per f iscrizione, dimostrano di aver esercitato o di esercitare la professione suddetta con
le mansioni conispondenti alle qualifiche stesse. La prova dell'effettivo esercizio dell'attività professionale può essere conseguita attraverso le risultanze delle matricole della gente di mare, dei documenti di abilitazione professionali, del libretto di navigazione o de1 foglio di ricognizione, del ruolo di equipaggio o della licenza della nave da pesca, del contratto individuale di lavoro, e di ogni altro idoneo documento.
Fino al momento dell'iscrizione e non oltre i1 termine indicato nel primo comma, i pescatori abilitati in base alle disposizioni anteriormente vigenti possono continuare ad esercitare le rispettive attività.
Art.48 Titoli professionali I titoli professionali marittimi per il personale addetto alla
Il
frigorista esercita le mansioni relative alla quaiifica a bordo delle navi da
pesca. Per conseguire iì titolo è necessario: 1) aver compiuto il diciottesimo anno di età; 2) aver conseguito la licenza elementare e avere assolto 1'obbligo scolastico; 3) aver lavorato in uno stabilimento industriale per la costruzione e la ripa-
razione di apparati frigoriferi, o aver condotto impianti frigoriferi industriali almeno per un anno, owero essere stato imbarcato, per 1o stesso periodo di tempo, su una nave da pesca in qualità di allievo frigorista; ovvero aver seguito, con esito favorevole, un corso specializzato riconosciuto dal Ministro dei trasporti e della navigazione; 4) aver sostenuto con esito favorevole, una prova teorico-pratica, secondo i programmi stabiliti dal Ministro dei trasporti e della navigazione.
Art.55 pesca, si conseguo-
no alle condizioni e con le modalità stabilite nel codice della navigazione e nel relativo regolamento di esecuzione (navigazione marittima) approvato con decreto de1 Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n.328, e successive
modificazioni. Gli altri titoli professionali per il personale addetto ai servizi tecnici e complementari della pesca e per quello addetto agli impianti di pesca, si conseguono alle condizioni e con le modalità stabilite negli articoli che seguono.
Art.49 Capopesca
Il
54
Frigorista
Specializzazioni professionali
Le specializzaztoni professionali del personale addetto alla pesca si conseguono alle condizioni, con i requisiti e secondo le modalità stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione, sentita 1a commissione consultiva centrale per 1a pesca nonché per la specializzazione di pescatore subacqueo, la commissione medica centrale di 2" grado presso il Ministero dei trasporti e della navigazione.
La persistenza dei requisiti frsici richiesti per la specializzazione di pescatore subacqueo è accertata periodicamente secondo le norme stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione, sentita la commissione medica centrale.
capopesca esercita le mansioni relative alla direzione delle operazioni di
pesca e le altre connesse con la qualifica.
Art.56 Attività valida per conseguire i titoli
Art.50 Capopesca per la pesca ralrricinata Per conseguire il titolo di capopesca per la pesca rar,wicinata, è necessario: 1) essere iscritto nel registro dei pescatori; 2) aver compiuto il ventunesimo anno di età; 3) aver esercitato la pesca per un anno, owero essere in possesso di un titolo professionale marittimo che abilita a1 comando di navi da pesca; 4) aver sostenuto, con esito favorevole, una prova pratica secondo i programmi stabiliti dal Ministro dei trasporti e della navigazione.
L'attività di pesca e quella lavorativa, richiesta per il conseguimento dei titoli professionali per la pesca debbono essere effettuate almeno per un terzo su navi e presso imprese nazionali.
Art.
57
Delle prove d'esame
Il Ministro dei trasporti e della navigazione stabilisce le norme per I'effethrazione delle prove d'esame, le sedi e le sessioni, la composizione delle commissio-
ni, nonché i documenti comprovanti i requisiti prescritti per pote(
essere
ammessi alle prove stesse.
Art.
51
Capopesca per la pesca d'altura Per conseguire il titolo di capopesca per la pesca di alfura è necessario: 1) essere iscritto nel registro dei pescatori;
2) aver compiuto il ventunesimo anno di età; 3) aver esercitato la pesca per due anni su navi che esercitano la pesca d'altura; o\nr'ero essere in possesso dei titoli professionali di padrone marittimo
Art. 58 Certificato d'iscrizione nel registro dei pescatori 10, 2o comma, della legge, è il documento di abilitazione all'attività di pescatore marittimo. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione ne è approvato il relativo modello.
Il certificato d'iscrizione previsto dall'art.
0
É.r'1..i,,1,, 'e,;.
Art.59
Art.
Rilascio del certilicato Il certificato è rilasciato dal capo dell'ufficio di ìscrizione. Quando il certificato è stato sottratto o è andato smarrito o distrutto, o è diventato inservibile, I'ufficio di iscrizione rilascia un duplicato.
Art.60 Possesso del certi{icato Nell'esercizio dell'attività di vigilanza sulla pesca, I'autorità competente accerta il possesso del certificato di iscrizione da parte di chi esercita professionalmente la pesca marittima.
Art.61 Annotazioni sul certilicato Le vanazroni degli elementi indicati nel presente capo debbono essere comunicate entro trenta giomi all'uffrcio competente, il quale prowede ad annotarle sul certificato.
oEg ,.
da,i)ì(1r;
68
Annotazioni del registro Nel registro debbono armotarsi, oltre al numero progressivo, gli elementi elencati nell'art. 66 e gli estremi del permesso di pesca, e dei documenti previsti nei numeri 1) e 3) dell'art. 67 (l). Ogni variazione delle indicazioni fornite con domanda di iscrizione deve essere comunicata al competente uffrcio, che prolwede alla relativa annotazione. (l) Comma così modificato dall'art. 4, d.p.r 18 marzo 1983, n. 219.
Art.69 Trasferimento di iscrizione Quando si procede al trasferimento della sede dell'impresa nella circoscrizione di altra capitaneria di porto, fimprenditore chiede all'ufficio di iscrizione il trasferimento della iscrizione stessa. L'uffrcio di iscrizione prowede a trasmettere un estratto del registro all'ufficio competente.
L'uIficio che procede alla nuova iscrizione annota gli estremi della precedente è da comunicazione del nuovo numero di iscrizione all'ufficio di provenienza,
Art.62 Ritiro del certificato
che procede alla cancellazione. Se I'imprenditore non vi prowede nel termine di trenta giorni, I'autorità marit-
Quando si procede alla cancellazione dell'iscritto dal registro, o è intervenuto prowedimento che importa la interdizione all'esercizio della pesca, l'autorità marittima procede al ritiro del certificato.
tima promuove d'uffìcio
il trasferimento di iscrizione.
Agli effetti del presente articolo
è fatto obbligo alle camere di commercio, industria e agricoltura che ricevono una nuova iscrizione, di dame comunicazione alla capitaneria di porlo competente.
Art.63 Registro delle imprese di pesca Il registro nel quale, ai sensi dell'art. l1 della legge, sono iscritte le imprese che esercitano la pesca professionale, è diviso in cinque parti, secondo i tipi di pesca previsti negli articoli 9 e 10 del presente regolamento. Il registro deve contenere le indicazioni di cui all'art. 66, le altre previste dal presente Capo, conformemente al modello annesso al presente regolamento, come allegato B.
Art.64 Ufficio di iscrizione L'iscrizione deve awenire presso la capitaneria di porto nella cui circoscrizio-
Art.70 Cancellazione dal registro Alla cancellazione degli iscritti nel registro si procede per i seguenti motivi: 1) trasferimento di iscrizione; 2) morte dell'imprenditore: 3) scioglimento, cessazione o fallimento dell'impresa; 4) abbandono dell'attività di pesca, comprovato da dichiarazione dell'imprenditore; 5) cessazione dell'attività di pesca da almeno un triennio. Dell'al.venuta cancellazione è fatta annotazione nel registro.
ne ha sede I'impresa.
{rt.7I Art.65
Reiscrizione nel registro Gli iscritti nel registro cancellati per i motivi indicati nei numeri 3), 4) e 5) dell'articolo che precede, possono chiedere la reiscrizione quando siano cessate le
Rappresentanza dell'impresa di pesca (Omissis) (1). (Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 4, d.p.r l8 marzo 1983, n. 219.
cause che hanno determinato la cancellazione.
{fi.66 Iscrizione nel registro L'iscrizione si effettua nella parte del registro corrispondente al tipo di pesca professionale esercitata; quando venga esercitato più di un tipo di pesca l'iscrizione si effettua in ciascuna delle relative parti del registro. Per ottenere f iscrizione è necessario che I'interessato presenti domanda
Art 72 Certificato di iscrizione L'uffrcio di iscrizione rilascia alf interessato certificato di alvenuta iscrizione nel registro indicando la data, presa è stata iscritta.
il numero
all'uffi-
cio competente, indicando: 1) ditta, ragione sociale, nonché generalità, luogo, data di nascita e residenza dell'imprenditore, o\,.vero del legale rappresentante dell'impresa; 2) sede dell'impresa; 3) ubicazione dell'impianto di pesca;
4) ufficio di iscrizione della nave, owero ufficio nella cui circoscrizione trovasi I'impianto di pesca; 5) elementi di individuazione e categoria della nave da pesca utilizzata dalI'impresa, e sue caratteristiche tecniche, o'r,rlero caratteristiche dell'impianto di pesca;
6) ditta, ragione sociale e generalità de1 proprietario e dell'armatore della nave predetta, owero de1 titolare dell'impianto di pesca, ove siano persone diverse dall'imprenditore; 7) (omissis) (1); 8) categoria e tipo di pesca professionale, con eventuale specificazione della pesca speciale che si intende esercitare; 9) impianti a terra in eventuali disponibilità dell'impresa. (1) Numero abrogato dall'art. 4, d.p.r 1B marzo 1983, n. 219.
Art.67 Documenti per I'iscrizione Per ottenere I'iscrizione, devono altresì prodursi i seguenti documenti: 1) atto costitutivo e statuto, in copia autentica, se I'impresa è costituita
in
forma societaria; 2) (omissis) (7); 3) titolo, o copia autentica di esso, che attribuisce I'uso della nave, ovvero che consente lo stabilimento dell'impianto di pesca e 1'uso dello stesso. (1) Numero abrogato dall'art.4, d.p.r. 18 mano 1983,n.219.
e la parte del registro nella quale I'im-
Art.73 Prima iscrizione nel registro Per un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento I'iscrizione
nel registro alviene di diritto per gli imprenditori che, ancorché non in possesso dei requisiti previsti per I'iscrizione, dimostrano di esercitare un'impresa di pesca. La prova dell'esercizio suddetto può essere conseguita attraverso le risultanze del registro di iscrizione della nave, dei registri e degli albi delle imprese commerciali, cooperative e artigiane e delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, dell'atto di concessione, della licenza e di ogni altro documento ritenuto idoneo.
Fino al momento dell'iscrizione e non oltre il termine indicato nel primo comma, gli imprenditori che esercitano la loro attività alla data suddetta, sono abilitati all'esercizio dell'impresa.
Art.74 Richiesta del permesso L'imprenditore per ottenere il permesso di pesca, previsto dall'art. 12 della legge, deve presentare domanda all'ufficio di iscrizione della nave, anche a mezzo del proprio rappresentante. Nelf istanza devono indicarsi: 1) ditta, ragione sociale, generalità dell'imprenditore, sede delf impresa, nonché ufficio di iscrizione nel registro delle imprese dipesca (l); 2) elementi di individuazione e categoria della nave da pesca, stazzalorda e netta, tipo e potenza dell'apparato motore, capacità di stiva; 3) categoria e tipo di pesca, con eventuale specificazione di pesca speciale, che s'intende esercitare; 4) categoria, tipo e caratteristiche principali degli atlrezzi da pesca che f costituiscono la dotazione della nave;
'. /-1
t
latiztaria §oresiole
5) caratteristiche dei sistemi per la refiigerazione e degli apparati per la congelazione o trasformazione dei prodotti della pesca eventualmente esistenti a bordo; 6) tabella di armamento. (l) Numero cosi modificato dall'art. 4, d.p.r. l8 marzo 1983, n. 219.
Art.
75
Art.
85
Rilascio del primo permesso Il rilascio del permesso di pesca per un anno dalla entrata in vigore del presente regolamento, è regolato dalle disposizioni anteriormente vigenti. Entro lo stesso termine, e per gli effetti previsti da1 comma che precede, l'autorità marittima procede all'assegnazione delle navi e dei galleggianti alla rispettiva categoria, a norna dell'art. 8.
Documenti per il rilascio del permesso Per ottenere il rilascio del permesso di pesca, devono prodursi i seguenti docu-
Le navi prive del certifrcato prescritto dall'art.75, n. 2, sono immediatamente
menti:
anni dalla entrata in vigore del presente regolamento.
1) certificato d'iscrizione nel registro delle imprese dipesca (l); 2) copia del certificato di qualifrcazione dei sistemi e degli apparati frigoriferi, per le navi da pesca di prima e seconda categoria e, ove esistenti, per quelle di sesta categoria. (l) Numero cosi modificato dall'art. 4, d.p.r. 18 marzo 1983, n. 219.
Rilascio del permesso L'autorità marittima, accerltata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti, rilascia i1 permesso di pesca. Il permesso è conforme ai modelli approvati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, e deve contenere le indicazioni previste dall'art. 74. Art- 77
Validità del permesso
Il permesso attorizza I'esercizio della
pesca secondo i tipi e le categorie previsti dal presente regolamento. La validità del permesso per la pesca locale con gli attrezzi indicati nell'art. 97, e limitata alle acque del compartimento che ha rilasciato il permesso stesso. Il capo del compartimento marittimo può, per esigenze particolari, attorizzare temporaneamente all'esercizio della pesca locale anche navi di categoria diversa da quella prevista dall'art. 9 secondo comma. 78
AatorizzaLzione prorvisoria Alle navi di nuova costruzione e alle navi provenienti da bandiera estera o in caso di urgenza l'ufficio competente può rilasciare rn'attoizzazione pror,wisoria, accertata sommariamente I'esistenza dei requisiti e delle condizioni di cui
all'art.76. La predetta autorità fissa la durata della validità della autorizzazi.one, in rapporto al tempo necessario per il rilascio del permesso; in ogni caso la durata non può essere superiore a mesi sei.
Art.79 Variazioni Le variazioni degli elementi indicati nell'art. 74 debbono essere comunicate entro trenta giorni all'ufficio competente
il
quale pror,vede ad annotarle sul per-
messo.
Art.
80
Cessazione della validità del permesso Il permesso di pesca perde di validità quando le variazioni degli elementi di cui all'art.74, non sono comunicate nel termine prescrìtto dall'articolo 79 o quando esse comportano la perdita di requisiti o di condizioni richieste.
Art.
81
Rinnovo del permesso Per il rinnovo del permesso di pesca I'imprenditore deve presentare al competente ufficio semplice istanza. L'ufficio, accertata la persistenza dei requisiti e delle condizioni richieste, rinnova
il
Art.86 Novellame
Ai fini della tutela
e del
miglior rendimento delle risorse biologiche, per novel-
lame si intendono gli esemplari allo stadio giovanile delle specie animali, viven-
ti
Art.76
Art.
assegrrate nella relativa categoria, ma debbono ottenere tale certificato entro due
ne1 mare, non pervenuti alle dimensioni indicate
Art.
negli articoli che seguono.
87
Lranghezza minima dei pesci Si considerano pesci allo stadio giovanile, salvo quanto disposto nell'art. 93, quegli esemplari di lunghezza stabilita convenzionalmente, inferiore a 7 centimetri. Per le seguenti specie la \nghezza è così fissata: - storione (Acipenser s.p.p.): cm 60; - storione lodano (Huso Huso): cm 100; - anguilla (Arguilla Arguilla): cm 25; - spigola (Dicentrarchus labrax): cm 20; - sgombro (Scomber s.p.p.): cm 15; - palamita (Sarda Sarda): cm 25; - tonno (Thunnus Thynmus): cm90 (1); - alalonga (ThunnusAlalunga): cm 40; - tonnetto (Euthl.nnus alletteratus): cm 30; - pesce spada (Xiphias gladius): cm 140; - triglia (Mullus sp): cm 15 (2); - sogliola (Solea vulgaris): cm 15 (2); - merluzzo o nasello (Merluccius Merluccius): cm 11 (2) ; - cefalo (Mugil sp.): cm 20 (3); - cemia (Ephinephelus sp. e Polvorion americanum): cm 45 (3); - orata (Sparus auratus): cm20 (3); - go (Gobios ophiocephalus): cm12 (3); - passera pianuzza (Platichtis fleus): cm 15 (3). Nel prodotto della pesca è tollerata la presenza di pesci aventi dimensioni inferiori a non più del 10 per cento di quelle indicate al comma precedente. Il Ministro dei kasporti e della navigazione, sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima, può stabilire, su proposta del competente capo di compartimento e per comprovate esigenzo connesse alla conservazione ed al miglior rendimento delle risorse viventi del mare, per ogni specie ittica, lunghezze minime superiori a quelle previste dal primo e dal secondo comma del presente articolo. La proposta del capo di compartimento deve essere preceduta dal parere della commissione consultiva locale per lapescamaittima (4). (l) Lunghezza così elevata dal d.m. 7 luglio 1980. (2) Specie aggiunta dal d.m. 3 agosto 1982. (3) Specie aggiunta dal d.m. 5 giugno 1987, n. 250. (4) Articolo così sostituito dall'art. l, d.p.r. 22 settembre 1978, n.651.
Art.
88
Ltnghezza minima dei crostacei Si considerano allo stadio giovanile, per le specie indicate,
permesso.
gli esemplari di lun-
ghezza inferiore alle seguenti:
Art.
aragosta (Palinurus elephas): cm 30; astice (Homarus gammarus): cm 30;
82
Duplicato del permesso di pesca Quando il pernesso di pesca è stato sottratto o è andato smarrito o distrutto, è divenuto inservibile, I'ufFrcio competente ne rilascia un duplicato.
o
Art. 83 Ritiro del documento
Art.89
L'autorità marittima ritira il permesso di pesca nelle ipotesi previste dalll'art.26, lettere c) e d) della legge e quando è cessata la validità.
Art.84 Documenti di bordo
Il
permesso di pesca el'atrtorizzazione
prowisoria rientrano tra i documenti di
bordo indicati nelfart. 169 secondo comma lettera d), ce della navigazione.
1*2
scampo §ephrops norvegicus): cm 7 (4). (1) Articolo così sostituito dal r.d.4 novembre 1982.
e
ultimo comma del codi-
Dimensione minima dei molluschi bivalvi Si considerano molluschi bivalvi (Lamellibranchi) allo stadio giovanile gli esemplari inferiori alle seguenti dimensioni: - ostrica (Ostea sp.): cm. 6; -
mitilo (Mitilus sp.): cm 5; vongola (Venus gallina e Venerupis sp.): cm 2,5; tartufo di mare (Venus vemrcosa): cm 2,5; camello o cannolicchio (Solen sp. e Ensis sp): cm 8; datteri di mare (Lithophaga Lithophaga): cm 5.
dg
far"e.slnli: teri, r:;sgii
* ***.,ani
Art.90
Art.99
Misurazione delle dimensioni
Pesca con sistemi speciali L'impiego della corrente elettrica, anche associata con apparecchi ad aspirazione o con altri allrezzi di cattura e l'impiego di altri sistemi speciali, sono con-
Lalwghezza dei pesci si misura dall'apice del muso, a bocca chiusa, fino all'estremità del lobo più lungo della pinna codale, oppure all'estremità della pinna codale, quando questa non presenta i due lobi. La lunghezza dei crostacei si misura dall'apice dell'occhio fino all'estremità posteriori dell'animale, compreso il telson. Le dimensioni dei molluschi bivalvi si riferiscono allalunghezza massima o al diametro massimo delle conchiglie.
Art.
91
Divieto di detenzione di organismi sotto misura Gli esemplari di pesci, crostacei e molluschi, di dimensioni inferiori a quelle stabilite negli articoli che precedono, eventualmente catturati, devono essere rigettati in mare. Tuttavia per ogni specie, sul totale catturato è tollerata la presenza di non più del 1070 calcolato sul peso e, ove possibile, sul volume, di esemplari aventi dimensioni inferiori a quelle previste nei precedenti articoli 87, 88 e 89 (1). Debbono altresì essere rigettate in mare le femmine di astice e di aragosta di qualsiasi hnghezza, recanti uova sotto I'addome. (1) Comma così sostituito dall'art. l, d.m. 2l aprile 198j.
Art.92 Limitazione per altre attività di pesca
sentiti solo a scopo sperimentale e sono subordinati ad atrtorizzazione del Ministro dei trasponi e della nar,igazione.
Art.
100
Misurazione della maglia delle reti La misurazione della maglia delle reti si effettua misurando I'apertura della maglia stessa, cioè la distanza intema tra due nodi opposti. La misurazione si effettua a maglia stirata sull'asse più lungo ed a rete bagnata ed usata (1). (l) Articolo così sostituito dall'art. 2, d.p.r 22 settembre 1978, n. 651.
Art. 101 Pesche speciali Le disposizioni del presente capo si applicano anche all'esercizio delle pesche speciali, salvo che sia diversamente stabilito.
Art.102 Disciplina speciale delle reti L'adeguamento delle reti da pesca alle segnalazioni prescritte dagli articoli 104, 116 e 118 e alle misure stabilite dagli articoli 103, 106, 110 e 114 deve avvenire entro due armi dalla entrata in vigore del presente regolamento.
il Ministro dei trasporti e della navigazione può vietare o limitare I'esercizio della pesca in Per la tutela della montata del novellame verso le acque inteme,
zona di mare poste a distanza inferiore ai 200 metri tanto avanti che lateralmente il luogo ove sboccano fiumi o altri corsi d'acqua, naturali o artificiali, olwero in quelle che comunicano direttamente con lagune o bacini di acqua salsa o salmastra nei quali viene esercitata la pescicoltura e 1a molluschicoltura. Chi vi ha interesse è tenuto a porre 1e segnalazioni di divieto.
Art, Pesca
Art.
È consentito l'impiego di tutti i tipi di reti da posta, sia fisse che derivanti, senza limitazioni di lunghezza purché le dimensioni delle maglie non siano inferiori a mm. 20 e le reti siano dotate dei prescritti segnali. Nessuna limitazione è stabilita per le dimensioni delle maglie delle reti adibite alla pesca di sardine o di acciughe.
93
Art.
di specie adulte di piccola taglia
Nessun limite dilunghezza è stabilito per le specie che allo stadio adulto non raggiungono le misure indicate negli articoli 87 e 88.
Pesca a
103
Reti consentite
Art.94 fini scientifici
Le limitazioni previste nel presente titolo non si applicano alla cattura degli organismi marini, sia pelagici che bentonici, effettuata a scopi scientifici o spe-
104
Segnalazioni delle reti Le reti da posta devono essere muniti di segnali costituiti da galleggianti di colore giallo, distanziati fra, loro non più di 200 metri. Le estremità dell'altrezzo debbono essere munite di galleggianti di colore giallo con bandiere di giorno, e fanali di notte, dello stesso colore; tali segnaii debbono essere visibili a distanza non inferiori a mezzo miglio.
Art.
rimentali di pesca.
105
Limitazioni di uso
Art.95
È vietato collocare reti da posta ad una distanza inferiore a220 metri deila con-
Decreti ministeriali per Ia disciplina della pesca I decreti emanati dal Ministro dei trasporti e della navigazione in Forza dell'art. 32 della legge, costituiscono, salvo che sia espressamente escluso, direttive di carattere generale, ai sensi degli articoli 8, secondo corrtma e 9, secondo comma del D.P.R. l3 luglio 1954, n.747.
giungente i punti più foranei, naturali o artifrciali, delimitanti le foci e gli altri sbocchi in mare dei fiumi o di altri corsi di acqua o bacini.
Art.96 Norme di comportamento
Art.
I pescatori debbono tenersi a conveniente distanza gli uni dagli altri, in conformità del tipo di atlrezzo impiegato, secondo le consuetudini locali salva la osservanza di diverse disposizioni di legge o regolamento. Il capo del compartimento, sentito il parere della commissione consultiva loca-
le per la pesca marittima, al fine di assicurare
il
disciplinato esercizio della
pesca nella zona di mare della rispettiva circoscrizione, può stabilire norme particolari per I'uso degli attrezzi e fissare tumi per il loro impiego.
Art.
Art.
98
Zone di tutela biologica
Il Ministro dei trasporti
107
Limitazioni di uso di reti del tipo cianciolo È vietato fimpiego di reti di circuizione munite di chiusura azionatameccanicamente, di tipo "cianciolo" e simili, nelle zone di mare nelle quali la profondità delle acque sia inferiore ai 50 metri entro le tre miglia marine dalla costa (1). (1) Vedi anche il d.m. 4 maggio 1987, n. 247.
Art.97 Disposizioni di carattere locale Il capo del compartimento su conforme parere della comnissione consultiva locale per la pesca marittima e previa autoizzazione del Ministro dei trasporti e della navigazione, può disciplinare I'uso degli attrezzi di pesca permessi dal presente regolamento secondo consuetudini locali. Deve essere altresì richiesto il parere di uno degli Istituti indicati nell'afi.27, quando i detti attrezzi possono recare danno al patrimonio ittico.
106
Reti consentite È consentito I'impiego di tutti i tipi di rete da circuizione di qualsiasi grandezza, con o senza sistemi di richiamo purché le dimensioni delle maglie non siano inferiori a mm. 10.
Art.
108
Uso di fonti Iuminose L'uso di fonti luminose per fimpiego di reti da circuizione è vietato nelle zone di mare qelle quali la profondità delle acque sia inferiore a 30 metri entro tre miglia màrine dalla costa. I1 capo del compaltimento, al fine della tutela delle risorse biologiche del mare, sentita la commissione consultiva locale per la pesca marittima, può stabilire ogni altra disposizione circa la località di esercizio, i periodi di tempo e i tipi degli strumenti pescherecci per la pesca con fonti luminose nelle acque del compartimento.
e della navigazione, sentita la commissione consultiva
locale per la pesca marittima, può vietare o limitare nel tempo e nei luoghi, lo esercizio della pesca qualunque sia il mezzo di cattura impiegato, in quelle zone di mare che sulla base di studi scientifici o tecnici, siano riconosciute come aree di riproduzione o di accrescimento di specie marine di importanza economica o che risultassero impoverite da un troppo intenso sfruttamento.
Art.
109
Reti consentite È consentito I'impiego di tutti i tipi di reti da traino, sia a strascico che volanti o pelagice, di qualsiasi tipo, forma o dimensione, ivi comprese le reti a strascico armate con allrezzi del tipo "rapido" o "rampi" o simili, rimorchiate da navi
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e
a propulsione meccanica, sia in coppia che isolatarnente, con I'osservanza delle norme indicate negli articoli seguenti.
Art.
110
Art.115 Reti da lancio È consentito f impiego di tutti i tipi di reti da lancio, come "giacchio", "spawiero", "rezzaglio" e simili, senza alcun limite di dimensione delle maglie.
Misura delle maglie delle reti Le reti da traino non possono essere còmposte in alcuna parte da maglie aventi apertura inferiore a 40 millimetri (7). (l) Articolo così sostituito dall'art. 3, d.p.r. 22 settembre 1978, n. 651.
Ari.
110 Bis
Modalità di misurazione delle maglie delle reti a strascico L'apertura della maglia viene misurata mediante il misuratore di maglie a carico longitudinale approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima. Tale decreto sarà pubblicato nella GazzettaUfficiale della Repubblica. Misuratori triangolari di maglie potranno essere adottati purché tarati in rapporto al misuratore di cui al comma precedente, le cui misure, in ogni caso, resteranno come termini ultimi e definitivi di riferimento e di risoluzione in caso di controversia. Il valore accertato per I'apertura della maglia di una rete a strascico è dato da una media delle misure di una serie di 20 maglie consecutive situate al di sopra del sacco della rete, seguendo una linea parallela al suo asse longitudinale e cominciando dalla estremità posteriore al sacco, ad una distanza di almeno 5 maglie da questa estremità. La fila del1e maglie scelta per la misurazione non deve trovarsi né vicino ai bordi della rete, né in prossimità di relinghe, cuciture, e gilmzioni (l). (1) Articolo aggiunto dall'art. 4, d.p.r 22 settembre 1978, n. 651.
Art. 110 Ter Dispositivi di montaggio e di armamento atti a ridurre la selettività delle maglie delle reti; uso di foderoni di protezione, doppi sacchi. È fatto divieto ditttllizzare coperture del sacco o comunque dispositivi di montaggio e di armamento atti ad ostruire o chiudere le maglie o di avere per effetto la riduzione della selettività del sacco. È consentito I'uso di foderoni di protezione o di altro materiale fissato unicamente al di sotto del sacco per attenuare o prevenire i dami derivanti alla rete dall'abrasione del fondo marino. È consentito I'uso di doppi sacchi, a condizione che I'apertura delle maglie dei sacchi estemi risulti almeno tre volte quella delle maglie del sacco della rete e che la loro larghezza stirata corrisponda ad un valore compreso tra 100 e 150 per cento dellalarghezza stirata del sacco intemo (1). (l) Articolo aggiunto dall'art. 4, d.p.r. 22 settembre 1978, n. 651.
Art.
110 Quater
Deroghe Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con la procedura di cui all'articolo 32 dellalegge 14 luglio 1965, n. 963, può consentire 1'uso di reti a strascico con maglie aventi apertura inferiore a 40 mm nel caso di pesche speciali rivolte alla cattura di specie i cui individui, allo stadio adulto, non possono essere convenientemente pescati con reti a maglia regolamentare (1). (1) Articolo aggiunto dall'art. 4, d.p.r 22 settembre 1978, n.651.
Art.
111
Limitazioni di uso È vietato I'uso di reti da traino nelle zone di mare nelle quali la profondità delle acque sia inferiore ai 50 metri entro le tre miglia marine dalla costa, salvo che la pesca sia esercitata con natanti a remi, o a mano da terra.
Art.
112
Norme di comportamento È vietato l'esercizio della pesca con reti da traino nelle zone site a distanza infe-
riore
a 300
metri dai segnali di posizione di altri atfiezzr dapesca.
Art.
113
Reti di raccolta consentite È consentito l'impiego di tutti i tipi di reti da raccolta di qualsiasi forma o dimensione manovrabili da impianti fissi a terra, come "trabucchi", "bilance", "quadre", e simili, salvo quanto stabilito nell'articolo seguente. Il capo del compartimento marittimo, sentita la commissione consultiva locale per la pesca marittima, può stabilire le distanze minime da rispettare nella collocazione di detti impianti. È consentito, altresì, salvo quanto stabilito nell'articolo che segue, l'impiego di altri tipi di reti da raccolta non fisse, manowabili sia da terra che da navi.
Art.
ll6
Art.
117
Distanze per Iimpianto L'impianto di una tonnara, non può essere consentito se non a distanza di tre miglia marine sopra vento e di un miglio marino sottovento da altre preesistenti, salvo che i proprietari o i concessionari abbiano diritto a maggiori distanze in forza di titoli partìcolari. Tali distanze debbono essere osservate negli eventuali spostamenti di tonnare. Rispetto alla tonnara calata {ino a che essa rimane in tali condizioni, non sono applicabili le disposizioni del comma precedente.
Art.
118
Segnalazione delle tonnare La tonnara deve essere segnalata con barche o galleggianti ancorati al largo della sua parte centrale foranea. Su tali barche devono essete collegati i seguenti segnali: - di notte: due fanali disposti verticalmente e visibili per tutto il giro dell'orizzonte: rosso il superiore a non meno di 5 metri sul livello del mare, bianco l'inferiore, a non meno di 2 metri da1 superiore, con portata luminosa, per entrarnbi, non inleriore alle due miglia; - di giomo: due palloni, i1 superiore rosso e I'inferiore bianco, alzati al posto dei fanali predetti e visibili alla distanza non inferiore a due miglia.
Art.
119
Limitazioni per altre attività di pesca Durante il periodo di funzionamento della tonnara, sia di corsa che di ritorno, è vietato l'esercizio di ogni altra forma di pesca a distanza minore di tre miglia sopravento e di un miglio sottovento dalla tonnara stessa, salvo che i proprietari o i concessionari abbiano diritto a maggiori distanze in forza di titoli particolari.
È altresì vietato I'esercizio di qualsiasi altra forma di pesca nella zona di tre miglia verso l'alto mare dal punto più foraneo di ciascuna tonnara.
Art.120 Tonnarelle Durante il periodo di funzionamento de1la tonnarella è vietato l'esercizio di ogni altra forma di pesca a distanza minore di 500 metri sopravento e di 200 metri sottovento dalla tonnarella stessa, salvo le maggiori distanze cui i proprietari o i concessionari abbiano diritto in forza di titoli particolari. È altresì vietato I'esercizio di ogni altra forma di pesca nella zona di 500 metri verso I'alto mare, misurata dal punto più foraneo di ciascuna tonnarella. Le distanze indicate nei commi che precedono sono raddoppiate per la pesca esercitata con fonti luminose.
Art.
l2l
Mugginare periodo di funzionamento della mugginara, è vietato l'esercizio di
Durante il ogni altra forma di pesca a distanza minore di 100 metri dalla mugginara stessa. Per quanto non espressamente disposto, si applicano le disposizioni contenute
nell'articolo che precede.
Art.122 Rinvio Per I'impianto e la segnalazione delle tonnarelle e delle mugginare si applicano le norme relative alle tonnare.
Art.123 Denunzia di scoperta La denuncia della scoperta di un nuovo banco di corallo, ai sensi dell'art. 16 del1a legge: deve essere presentata all'uffrcio marittimo più prossimo alla zona di scoperta e deve indicare le generalità del demrnziante, la data di scoperta del banco, nonché I'ubicazione e I'estensione approssimativa di esso.
114
Misura delle maglie delle reti
Art- 124
Le reti da raccolta non possono essere composte da maglie di dimensioni infe-
Stagione di pesca
riori
a
litq I I
Art.
Segnalazione degli a;ttrezzi con ami I parangoli debbono essere muniti di segnali costituiti da galleggianti di colore giallo, distanziati tra loro non più di 500 metri. Le estremità dell'attrezzo debbono essere munite di galleggianti di colore giallo, con bandiera di giomo, e fanale di notte, dello stesso colore; tali segnali debbono essere visibili a distanza non inferiore amezzo miglio.
mm.
10.
La stagione di pesca del corallo coincide con I'anno
solare.
v
l"o,r:loi, ilri,
6yq.,,
rl ulo,t,r;r:i
Art.125
Art.132
Novellame per allevamento
Pesca dei crostacei
e della navigazione può autorizzare la pesca del novellame allo stato vivo destinato agli allevamenti o ai ripopolamenti nonché il commercio ed il trasporto di esso. L'imprenditore per ottenere il permesso deve presentare domanda all'uffrcio di
La pesca dell'aragosta (Palinarus elephas-P l,ulgaris) è vietata dal 1 o gennaio al 30 aprile. La pesca dell'astice (Homarus gammarus-H. rulgaris) è parimenti vietata dal 1" gennaio al 30 aprile.
iscrizione indicando oltre quanto richiesto nei numeri l), \, e \ dell'at. 74, il periodo di tempo e le zone in cui intende effettuare la pesca, i mezzi per la conservazione ed il trasporto del novellame, nonché I'elenco dei pescatori addetti. Il permesso è rilasciato sul modello approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, e deve contenere le indicazioni previste nel comma
Art. 133 Pesca dei molluschi La pesca dei molluschi bivalvi è consentita senza limitazione di stagioni. Le modalità della pesca di molluschi e, in particolare quella deile seppie (sepia
Il Ministro dei trasporti
che precede. Ogni successiva variazione deve essere annoverata nel pernesso su istanza del-
I'imprenditore dall'autorità marittima.
sp.), mediante nasse, tramagli e gli altri attezzi frssì, possono essere disciplinate dal capo del compartimento marittimo, sentito il parere della commissione consultiva locale per 1a pesca marittima (1).
(l)
Vedi anche
il d.m. 26 maggio
1979.
Art.126 Novellame per consumo
Art.134
e della navigazione, nelle forme e con le modalità indicate nell'articolo precedente, può autoizzarelapescaprofessionale, la detenzio-
Pesca del pesce spada
Il Ministro dei trasporti ne, il trasporto e
il commercio
del novellame di anguilla (ceca) e di sarda (bian-
chetto) per un tempo, non superiore a due mesi, compreso nel periodo dal 1' dicembre al 30 aprile di ciascun ar.ll,o (1). (1) Articolo così sostituito dall'art. unico, d.p.r. 10 ottobre 1977, n.920.
Sono vietati la pesca e il commercio allo stato fresco del pesce spada novello durante i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre (l) (2). (1) Articolo così sostituito dall'art.9, d.p.r. l8 marzo 1983, n. 219. (2) Vedi anche il d.m. 28 maggio 1979.
Art. Art.127 Attrezzi consentiti
L'impiego degli attrezzi per la pesca del novellame è consentito solo per il periodo di validità della relativa autorizzazione.
Art.
128
Art.
Esercizio della pesca subacquea professionale
La pesca subacquea professionale è consentita esclusivamente a coloro che sono in possesso dellaspecializzazione di pescatore subacqueo e può esercitarsi soltanto in apnea, senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione. Di que-
sti ultimi è consentita l'utilizzazione solo per finalità diverse dalla pesca o per la raccolta di corallo e molluschi. È consentito trasportare sullo stesso mezzo natrtico fucili per la pesca subacqttea, o mezzi simili, ed apparecchi di respirazione, fermo restando il divieto di servirsi di questi ultimi per I'esercizio della pesca subacquea (1). (l) Articolo cosi sostituito dall'art. 5, d.p.r l8 marzo 1983, n. 219.
Art.
128 Bis
Esercizio della pesca subacquea sportiva La pesca subacquea sportiva è consentita soltanto in apnea senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione. Di questi ultimi è consentita I'utilizzazione solo per finalità diverse dalla pesca. Il pescatore sporlivo subacqueo non può raccogliere coralli o molluschi. È consentito trasportare sullo stesso mezzo nautico fucili per la pesca subacquea, o mezzi simili, di apparecchi di respirazione, fermo restando il divieto di servirsi di questi ultimi per I'esercizio della pesoa subacquea (1). (l) Articolo aggiunto dall'art. 6, d.p.r 1B marzo 1983, n. 219.
Art.129 Limitazioni L'esercizio della pesca subacquea è vietato: a) a distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge frequentate da bagnanti; b) a distanza inferiore a 100 metri dagli impianti fissi da pesca e alle rcti da posta; c) a distanza inferiore a 100 metri dalle navi arcorate fuori dai porti; d) in zone di mare di regolare transito di navi per I'uscita e I'entrata nei porti ed ancoraggi, determinate dal capo del compartimento marittimo; e) dal tramonto al sorgere del sole (1). (l) Articolo cosi sostituito dall'art. 7, d.p.r l8 marzo 1983, n. 219.
Art.
130
Segnalazione in immersione ha I'obbligo di segnalarsi con un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri; se il subacqueo è accompagnato da mezzo nautico di appoggio, 1a bandiera deve essere issata sul mezzo nautico. Il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico di appoggio o del galleggiante portante 1a bandiera di segnalazione (1). (1) Articolo così sostituito dall'art. 8, d.p.r l8 marzo 1983, n. 219. I1 subacqueo
Art.
131
Limitazioni di uso del fucile subacqueo È vietato tenere il fucile subacqueo in posizione di armamento se non in immersione.
135
Raccolta di fanerogame Alla raccolta delle fanerogame marine si applicano le disposizioni previste per la raccolta delle alghe stabilite dagli articoli 51 del codice della navigazione e 54 del relativo regolamento approvato con D.P.R. l5 febbraio 1952,n.328. 136
Sfruttamento del banco
Lo sfruttamento del banco di alghe e di fanerogame marine deve essere effettuato nei limiti della sua potenzialità. Art.137 Disciplina della pesca sportiva La pesca sportiva si esercita alle condizioni e con le modalità stabilite nel presente capo; per quarìto non espressamente previsto. si osservano le altre disposizioni sulla disciplina della pesca; in quanto applicabili.
Art.
138
Attrezzi individuali e non individuali consentiti per Ia pesca sportiva Glì attrezzi individuali e non individuali consentiti per la pesca sportiva sono: a) coppo o bilancia;
b) giacchio o rezzaglio o sparviero: c) lenze fisse quali canne a non più di tre ami, lenze morte, bolentini, correntine a non più di sei ami, lenze per cefalopodi, rastrelli da usarsi a piedi; d) lenze a traino di superficie, e di fondo e filaccioni; e) nattelli per la pesca in superficie, fucile subacqueo, fiocina a mano, canna per cefalopodi; f) parangali fissi o derivanti; nasse (1). (l) Articolo così sostituito dall'art. 10, d.p.r. 18 marzo 1983, n. 219.
Art.
139
Norma di comportamento È vietato I'esercizio della pesca sportiva a distanza inferiore a 500 metri da unità in attività di pesca professionale (l). (1) Articolo così sostituito
dall'art.
ll,
d.p.r l8 marzo 1983, n. 219.
Art.
140
Limitazioni d'uso degli attrezzi L'uso degli attrezzi per la pesca sportiva è soggetto alle seguenti limitazioni: a) non possono essere utilizzate bilance di lato superiore a 6 metri; b) non può essere utilizzato giacchio o rezzaglio o sparviero di perimetro superiore a 16 metri; c) non possono essere usate più di 5 canne per ogni pescatore sportivo; d) il numero degli ami dei parangali complessivamente calati da ciascuna imbarcazione non deve essere superiore a 200 qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo; e) non possono essere calate da ciascuna imbarcazione pirì di due nasse qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo; f) è vietato I'uso di fonti luminose ad eccezione della torcia atilizzatanell'esercizio della pesca subacquea. Nell'esercizio della pesca con la fiocina è consentito 1'uso diunalampada (1). (1) Articolo così sostituito dall'art. 12, d.p.r. 18 marzo 1983, n. 219.
r6§l
0
§loti;rario f*restale Art.
141
Attorizzazione all'uso di attrezzi non individuali (Omissis) (1). (Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 13, d.p.r l8 marzo 1983, n. 219.
Art.
151
Ispezioni L'autorità marittima può disporre in qualsiasi momento ispezioni a1 fine di controllare la persistenza delle condizioni stabilite negli articoli precedenti.
Art.142 Limitazione di cattura
Il
Qualora appaia indispensabile I'adozione di ulteriori accorgimenti, il capo del compartimento invita f interessato a prowedervi, fissando all'uopo un termine. Trascorso inutilmente tale termine, l'interessato decade dall'autortzzazione.
pescatore sportivo non può catturare giomalmente pesci, molluschi e crosta-
cei in quantità superiore a 5 kg complessivi salvo
il
Art.
Art.
caso di pesce singolo di
peso superiore. Non può essere catturato giornalmente più di un esemplare di cemia a qualunque specie appartenga (1). (1) Articolo così sostituito dall'art. 14, d.p.r 18 marzo 1983, n. 219.
152
Revoca L'artorizzazione viene revocata quando per cause sopravvenute, ancorché indipendenti dall'attività esercitata, i rifiuti inquinino le acque e non sia comunque possibile eliminare I'inquinamento, attraverso g1i accorgimenti di cui agli articoli 148 e 150.
143
Mezzi nautici per lesercizio della pesca sportiva Nell'esercizio della pesca sportiva possono essere utilizzate solo unità da diporto come definite dalle leggi 11 febbraio 1971, n. 50 e 6marzo 1976,n 51, e successive modificazioni ed integrazioni (l). (1) Articolo così sostituito dall'art. 15, d.p.x l8 marzo 1983, n. 219.
Art.144 Manifestazioni sportive Le manifestazioni e le gare di pesca sportiva salve le competenze e le attribuzioni spettanti alle autorità di pubblica sicrtrezza sono subordinate all'approvazione del capo del compartimento marittimo; a tal fine viene emanata apposita ordinanza, nella quale sono approvati il programma e 1a disciplina delle manifestazioni e del'le gare e sono stabilite norme atte ad assicurarne il regolare svolgimento. Le limitazioni previste dal1'art. 142 non si applicano ai partecipanti alle manifestazioni sportive (1). (1) Comma così sostituito dall'art. 16, d.p.r. 18 marzo 1983, n. 219.
Art.
153 Spese
spese di istruttoria, e quelle inerenti a visite, ricognizioni e verifiche ed ogni altra spesa dipendente dalla domanda di autorizzazione sono a carico del richiedente, il quale deve eseguire, all'atto della presentazione della domanda, un deposito in numerario presso la cassa dell'ufficio del compartimento nella misura da questo stabilita, in relazione alla presumibile entità delle spese.
Le
AÉ.
154
Personale civite del Ministero dei trasporti e della navigazione Ai sensi e agli effetti dell'articolo 21 della legge, il Ministero dei trasporti e della navigazione prowede a indicare, con proprio decreto, i dipendenti civili dell'Amministrazione centrale e periferica della marina mercantile incaricati dei compiti di sorveglianza e di accertamento previsti ne1 detto articolo.
Art.
155
Distintivo di riconoscimento civile della marina mercantile incaricato dei compiti di sorveglian2l dellalegge e gli agenti giurati nominati ai sensi dell'art.22 della legge stessa, sono muniti di apposito distintivo, stabilito con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro per I'intemo.
I1 personale
Art.
145
Atttorizzlziorr'e L'immissione nelle acque marittime di rifiuti di lavorazione industriale o provenienti da servizi pubblici, in qualsiasi modo effettuata, è subordinata all'autorizzaziorrc del capo del compartimento marittimo.
za e
di accertalmento previsti nell'art.
Art.
156
Impiegati di nuova nomina
Art.l,46 Domanda di atuiorlzzazioll.e
Gli impiegati civili del Ministero dei trasporti e della navigazione partecipano
La domanda di attorizzazione deve contenere findicazione della natura dei rifruti e del luogo in cui si intende effettuaxe I'immissione. Alla domanda deve essere allegata una relazione tecnica indicante la natura delI'attività che dà origine all'immissione, gli eventuali processi di lavorazione e le
di qualificazione tecnico-giuridico sulla pesca entro tre anni dall'entrata in servizio, sostenendo al suo termine una prova d'idoneità. La durata e i progra.mmi del corso sono stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.
sostanze lavorate, I'entità e l'ubicazione degli scarichi ed ogni altro elemento atto ad identificare la natura chimica e fisica dei rifiuti. Sono dispensati dalla presentazione delle domande coloro che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono autorizzati alla immissione dei rifiuti in base alle disposizioni anteriormente vigenti, salvo quanto disposto dal successivo art. 149.
Art.147
Istruttoria
Il
capo del compartimento marittimo pdma di rilasciare I'a,utorizzaziorre deve chiedere il parere di uno degli istituti indicati nell'afi.27 de1 presente regolamento; nei casi di particolare complessità deve essere richiesto il parere del laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca.
Art.
148
Condizioni per I'autorizzazione L'a.utorizzaziorle
è
subordinata all'apprestamento degli accorgimenti tecnici
necessari ad assicurare l'eliminazione e la nettralizzazione di eventuali sostanze inquinanti.
Art.149 Nuove autorizzazioni L'atfiorizzazione va richiesta altresì per gli ampliamenti degli impianti o le variazioni dei processi di lavorazione che siano tali da modificare qualitativamente e quantitativamente le sostanze di rifiuto.
Art.150 Verifica
Il
capo del compartimonto nel rilasciare l'autoizzazione fissa un termine non superiore a sei mesi per la verifica del sistema di depurazione delle sostanze inquinanti.
I I I
*o
ad un corso
Foreslcli: ieri, aggi e damcni
-
DECRETO DELL'ASSESSORE DELLA DIFESA
DELLIAMBIENTE 1O/5/I995
NO 412
Disciplina delle attività di pesca; dimensioni dei pesci, molluschi e crostacei; disciplina della pesca del novellame, pesca del bianchetto e del rossetto. L'Assessore della Difesa dell'Ambiente Oggetto: disciplina dell'attività di pesca; dimensioni dei pesci, molluschi e crostacei; disciplina della pesca del novellame, pesca del bianchetto e del rossetto.
- Salpa salpa salpa cm. l5 - Corvina Sciaena umbra cm.
VISTI gli articoli 3 e 57 dello Statuto Speciale per la Sardegna; VISTE le norme di attuazione; VISTO in particolare, il D.P.R. 24.11.1985 n. 1627, recante norme di attu,azione dello Statuto Speciale per la Sardegna in materia di pesca e saline sul demanio marittimo e sul mare territoriale; VISTO il DPR 19 giugno 1979 n. 348, recante norme di attuazione dello Statuto Speciale per 1a Sardegna in riferimento alla legge 22 luglio 1975, n. 382 e al DPR 24 luglio 1977, n. 616; VISTA la L.R. 7.3.1956, n. 37, recante disposizioni relative all'esercizio di funzioni in materia di pesca; VISTA la L.R.7.1.197'7 n. 1 art. 14 strll'organizzazione amministrativa della Regione;
VISTA la legge 14 luglio 1965, n. 963, concemente la disciplina della pesca marinima;
VISTO il regolamento per l'esecuzione della legge sopra citata, approvato con D.P.R. 2.10.1968, n. 1639; VISTO il decreto dell'Assessore pro-tempore della Difesa dell'Ambiente 23 novembre 1993, n. 2914, recante "Disciplina della pesca dei crostacei". VISTO il Regolamento (CEE) n. 1626/94 del Consiglio del 27 giugno 1991 che istituisce misure tecnicho per le risorse della pesca del Mediterraneo;
CONSIDERATO che detto Regolamento, entrato in vigore il 1" gennaio 1995, ha dettato, tra le altre, disposizioni relative alle taglie minime dei pesci, crostacei e molluschi; RITENUTO di dover dettare disposizioni regolamentari dell'attività di pesca in armonia con le prescrizioni imposte dalle citate disposizioni comunitarie, che è normativa sopraordinata alle vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia, in particolare per quanto riguarda le taglie di cattura e la pesca del novellame; SENTITO il Comitato Tecnico Consultivo della pesca nelle sedute del 21 novembre 1994 e del29 marzo 1995;
Murena Muraena melena cm. 60 Occhiata Oblada meranura cm. 15 Pagello bastardo Pagellus acarne cm. 15 Occhione e babaurredda Pagellus bogaraveo cm. 25 Pagello fragolino Pagellus erythinus cm. 20 Parago Pagrus pagrus cm. 25 Fustella o mustia Phycis blenneoides cm. 20 Cemia di fondale Polyprion americanus cm. 45 Rombo chiodato Psetta maxima cm. 25 Palamita Sarda sarda cm. 25 18
- Sgombro Scomber scombrus cm. 20 - Rombo liscio Scophtalmus rhombus cm. 20 - Ricciola Seriosa dumerili cm. 60 - Sogliola comune Solea vulgaris cm. 20 - Orata Sparus awata cm.20 - Luccio di mare Sphyraena sphyraena cm. 30 - Tanuta Spondyliosoma cantharus cm. 15 - Tonno Thunnus thynnus cm. 70 - Tonno allunga Thunnus allunga cm. 40 - Surello o suro trachurus mediterraneus cm. 12 - Surello o suro Trachurus trachurus cm. 12 - Merhtzzetto Trisopterus minutus capelanus cm. 12 - Pesce spada Xiphias gladius cm. 140 - Ombrina Ombrina cirrosa cm. 25 - Pesce Sal Pietro Zeus faber cm. 30 - Dentice Dentex sp cm. 30 3. Nessun limite di htnghezza è stabilito per le specie marine che, allo stadio adulto, non raggiungono le misure indicate al precedente comma. 4. Per le specie di origine marina oggetto di pesca, catturate nelle acque interne, come delimitate all'art. I del Regolamento per la pesca marittima approvato con DPR 2 ottobre 1968 n. 1 639, si applicano disposizioni di cui al precedente 2" comma.
Con apposito Decreto l'Assessore della Difesa dell'Ambiente prowederà all'indicazione dei punti di delimitazione delle acque inteme, anche appartenuti al demanio marittimo intemo, come indicati all'art. 1 del DPR 2 ottobre 1968, n. 1639. 5. La htnghezza dei pesci si misura dall'apice del muso a bocca chiusa, fino all'estremità del lobo più lungo della pima codale, oppure all'estremità della pinna codale, quando questa non presenta i due lobi.
DECRETA:
CAPO
Art.2
I
Dirnensione minima dei pesci di origine marina dei molluschi e dei crostacei
Art.
re a7 cm., salvo quanto disposto ai successivi commi. 2. Per le seguenti specie la lunghezza minima di cattura è così fissata: - Alosa Alosa fallax cm. 30 - Anguilla Anguilla anguilla cm. 28 - Aguglia Belone belone cm. 25 - Boga Boops boops cm. 15 - Linguattola Citharus linguatula cm. 15 - Gomgo Conger conger cm. 50 - Lampuga Coriphaena hippurus cm. 60 - Spigola o branzino Dicentrarchus labra.r cm. 25
-
ri alle seguenti dimensioni: - Cozza Mytilus galloprovincialis cm. 5,5
1
Dimensioni minime dei pesci di origine marina 1. Ai fini della tutela e del miglior rendimento delle risorse biologiche del mare è vietata la cattura di esemplari allo stato giovanile la cui lunghezza sia inferio-
- Sparlotta Diplodus annularis cm. - Sarghi Diplodus spp cm. 20
Dimensioni minime dei molluschi bivalvi 1. Sono considerati molluschi bivalvi allo stato giovanile gli esemplari inferio-
12
Acciuga Engraulis encrasicholus cm.
- Ostrea edulis Ostrica piatta cm. 6
- Crassostrea Ostrica concava cm.
10
- Vongola verace Tapes decussatus (Venerupis decussatus) cm. 3,5 - Tarhrfo di mare Vemrs vemrcosa cm. 2,5 - Cannolicchio Solnespo ensisi pè. Cm. 6 - Capasanta Pecten cm. 10 2. Le dimensioni dei molluschi bivalvi si riferiscono allahtnghezzamassima o al diametro massimo delle conchiglie.
Art.3 Ltnghezza minima dei crostacei Un crostaceo si considera sotto misura se le dimensioni sono inferiori in lunghezzatotale o in lunghezza del carapace o cefalotorace alle taglie minime sotto indicate per le specie corrispondenti: 1.
LI++
- Gambero rosso Aristacomorpha folicea - Gambero viola Aristeus antennatus - Astice Homarus gammarus - Scampo Nephrops noruegicus - Aragosta mediterranea Palinurus elephas - Aragosta bianca Palinurus mauritanicus - Gambero bianco Parapeneus longirostris
9
- Connetto Enth),nnus alletteratus cm. 30 - Murena nera Gymnothorax unicolor cm 60 - Tordi Labrus merula e Labrus vividis cm. 20 - Rombo quattrocchi Lepidorhomubus boscili cm 20 - Leccia Lichia amia cm. 60 - Mormora Lithognathus mormyrus cm. 15 - Budego Lophius budegassa cm. 20 - Rana pescatrice Lophius piscatorious cm. 40 - Nasello Merluccius merluccius cm. 20 - Potassolo Micromesistius poutassou cm. 20 - Triglia di fango Mullus barbatus cm. 11 - Triglia di scoglio Mullus surmuletus cm. 11 - Cefalo Mugil sp cm 25 - Muggine Liza sp cm.20 - Cernia Epinephelus guaza cm. 30
**LT: *
LC
:
LC* cm.2 cm.2
cm.24 cm.'l cm.24
cm. 9
cm.2 cm. 9 cm. 12
cm2
LunghezzaTotale Lrnghezza Carapace
Art.4 Misurazioni dei crostacei 2. La dimensione degli individui è misurata dalle estremità delle spine sopraorbitali e dalla punta del rostro, a seconda della specie all'estremità poste-
riore dell'animale compreso il telson, escludendo le
setae.
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i1i;ti7i,,,,11 FOr+:i<;
i*
3. Al fine di consentire il più facile rilevamento delle dimensioni, o in caso di contestazione sulla lunghezza totale, la taglia minima degli individui deve essere riferita alla lunghezza del cefalotorace o carapace.Lahnghezza del carapace, è misurata parallelamente alla linea mediana, iniziando dalla parte posteriore di una delle orbite fino al margine posteriore del carapace. La misura deve essere effettuata secondo le indicazioni risultanti dalla figura n. allegata al presente decreto per costituirne parte integrante e sostanziale.
I
4. Gli esemplari di crostacei di dimensioni inferiori a quelle stabilite nel presente comma, eventualmente catturati, devono essere rigettati in mare. Devono altresì essere ributtate in mare le femmine di astice e di aragosta di qualsiasi ltnghezza recanti uova sotto I'addome. 5. Ai fini di salvaguardia e incremento della specie le forme giovanili ricompresse nella percentuale del 10% di cui al successivo art. 9 possono essere conferite per il ripopolamento di particolari zone del litorale della Sardegna che saranno regolamentate e individuate con apposito decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente.
Art.5 Periodo di divieto 1. La pesca dell'aragosta e dell'astice (di cui all'art. 3) è vietata dal i' settembre di ogni anno al 28 febbraio dell'anno successivo. In tale periodo è vietata altresì la pesca della capra di mare. 2. Nello stesso periodo è vietato l'impiego e la detenzione nelle imbarcazioni da pesca delle atlrezzafire, tramagli aventi maglio n. 5 o superiore (4 fi - 4 etc.) nasse e similari, per la cathra dei crostacei di cui al precedente corìma.
- Persico trota Micropterus salmoides L. cm.20 - Tinca Tinca tincaL. cm.20 - Carpa Cyprinus carpio L. cm. 30 - Agone-Alosa-Chepia-Sardena Alosa fellax L. cm. 25 - Anguilla Anguilla anguilla L. cm. 28
2. Gli animali acquatici di misura inferiore a quella consentita, o che comunque non si intende catturare, devono con immediatezza essere rimessi nel loro ambiente acquatico, con ogni cautela slamati. 3. Qualora la slamatura possa compromettere la loro sopralvivenza ilpescatore deve prolvedere alla recisione della lenza. 4. La pesca agli animali acquatici di cui al 1 " comma è proibita nel seguente periodo: - Agone alosa dal 1o aprile a1 30 maggio - Trota iridea dal 30 ottobre al 28 febbraio - Trota europea dal 30 ottobre al 31 gennaio - Persico reale dal 1o aprile al 31 maggio - Persico trota dal 1" aprile a1 31 maggio - Tinca dal 1'aprile al 30 giugno - Carpa dal 1" aprile al 31 maggio 5. E' vietata la pesca e la detenzione della Trota sarda (Salmo trutta macrostigma)
6. In caso fosse constatabile, da parte dell'Amministrazione Regionale, sulla scorta dei dati della ricerca scientifica, un ritardo nella riproduzione, tale il ripristino dell'attività di pesca al termine del periodo prefissato, è facoltà dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente posticipare detto termine in misura congrua agli scopi di tutela che si prefiggono di raggiunda rendere pregiudizievole
gere.
Art.
6
E'vietata la pesca della Cicala di mare (Scjllarides latus) per la durata di anni cinque.
Art.7 E'vietato detenere, trasportare e commerciare i crostacei di cui all'art. 3 settembre sino al 28 febbraio I1 decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 2974 1993 è abrogato.
del2l
dall'll
7. Nei detti periodi di divieto di pesca, ad eccezione dei primi tre giomi, gli animali freschi delle qualità e della provenienza sopraindicate non possono formare oggetto di commercio o di trasporto, né di smercio nei pubblici esercizi, salva la norma prevista dall'art. 30 del R.D. 8.10.1931, n. 1604. 8. Per le specie non previste dal presente articolo con decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, sentita la Commissione Tecnica Regionale della pesca, possono essere stabilite le misure minime ed i periodi di divieto della pesca e del commercio in base alle necessità ambientali ed al patrimonio ittico.
novembre
CAPO III Della futela e della pesca del novellame
Art.8 Norme salvaguardia L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, sentito il Comitato Tecnico Consultivo per la Pesca, può stabilire, per comprovate esigenze connesse alla conservazione ed al miglior rendimento delle risorse viventi del mare, pff ogni specie ittica,htnghezze minime superiori a quelle previste negli articoli 1, 2 e 3.
Art.
9
Divieto di detenzione e di commercializzazione di organismi sotto misura. 1. Gli esemplari di pesci crostacei e molluschi di dimensioni inferiori a quelle stabilite negli articoli 1, 2 e 3 che precedono, eventualmente catturati, devono essere rigettati in mare. 2.Tutlavia, per ogni specie, sul totale catturato con allrezzi non individuali è tollerata la presenza di non più del 107o, calcolato sul peso e, ove possibile, sul volume, di esemplari aventi dimensioni inferiori a quelle previste negli stessi arlicoli. Gli esemplari sottomisura di aragosta non possono avere comunque dimensioni inferiori a 18 cm. 3. Fuori dai casi di cui al 2" comma, i pesci, crostacei e i molluschi ed altri prodotti alieutica sotto misura non possono essere detenuti a bordo, trasportati, immagazzirati, esposti o messi in vendita, né immessi in mercati di altri paesi aderenti all'Unione Europea.
Art. l0 Pesca ai fini scientifici 1. Le limitazioni previste nel presente titolo non si applicano alla cattura di organismi marini, sia pelagici che bentonici, effettuata a scopi scientifici o sperimentali di pesca, da soggetti appositamente autorizzati dall'Amministrazione
Regionale.
CAPO II Dimensioni minime dei pesci di acqua dolce
Art.
Art.
tanto avanti che lateralmente il luogo dove sboccano fiumi o alfi corsi d'acqua naturali o artificiali, owero in quelle che comunicano direttamente con lagune o bacini d'acqua salsa o salmastra. 2. Chiha interesse è tenuto a porre le segnalazioni di divieto.
Art. 13 Limiti alla pesca 1. E' vietato collocare reti da posta
riore a 500 metri dalla congiungente delimitanti le foci
e
o alti, attrezzi fissi ad una distanza infe-
i punti più foranei, naturali o artificiali,
gli altri sbocchi in mare dei fiumi o di altri corsi d'acqua o bacini.
Art. 14 Pesca del novellame per
gli allevamenti
1.
L'Assessore della Difesa dell'Ambiente può autorizzare la pesca del novellame allo stato vivo destinato agli allevamenti ed ai ripopolamenti da effethrarsi nelle acque territoriali della Sardegna ivi comprese le lagune salmastre, nonché il trasporto dello stesso. 2. Per ottenere la relativa autoizzazione il richiedente deve presentare all'Assessorato apposita domanda attestante: 1) Ditta, ragione sociale, generalità dall'imprenditore, sede dell'impresa, nonché Ufficio di iscrizione nel registro delle imprese di pesca, (se si tratta di Società Cooperativa certificato di vigenza). 2) La titolarità dello specchio acqueo in concessione o delf impianto. 3) La categoria, il tipo e le caratteristiche principali degli altrezzi da pesca. 4) Il periodo di tempo e le zone in cui intende effettuare la pesca. 5) I mezzi per la conservazione ed i1 trasporto del novellame.
Art.
11
Lurghezze minime dei pesci di acqua intema ed epoca di proibizione di pesca l.Lehnghezze minime totali degli animali acquatici delle acque inteme devono avere raggiunto perché la pesca, la compravendita, le detenzione e lo smercio nei pubblici esercizi non ne siano vietate, sono le seguenti: - Trota iridea Salmo gairdneri cm. 20 - Trota europea Salmo trutta fario cm. 20 - Persico reale Perca fluviatilis cm- 20
12
Tutela della montata 1. Per la tutela del novellame verso le acque interne, è vietato I'esercizio della pesca professionale in zone di mare poste a distanza inferiore ai 500 metri,
15
Divieto di commercializzazione 1. E'vietata la commercializzazione del novellame e delle forme giovanili che non abbiano raggiunto le taglie minime di legge previste per la pesca.
Art.
16
L'impiego degli attrezzi per la pesca del novellame il periodo di validità della relativa attorizzazione. 1.
è consentito solo per
o
,.. /^1,. rtsiJJ, .^,: ,l:,. t).s..Ji;,i:
CAPO
^,,-; e,J{jji.("lJr ^ J,.,., uqg'
IV
Disciplina della pesca del novellame da consumo e del rossetto
Art.
17
Autorizzazione Regionale 1. La Regione autorizza nei compartimenti marittimi della Sardegna la pesca professionale del novellame
di Sarde e Alici (bianchetto) e del rossetto
(Aphia minuta).
è rilasciata dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente: per le imbarcazioni iscritte nei compartimenti marittimi della Sardegna, averrti stazza lorda uguale o inferiore a 10 TSL e potenza uguale o inferiore a 100 Hp, e per le aree di pesca, senza limiti di distanza dalla costa, stabilite nella relatla autoizzazione.
L'artorizzazione regionale
Art.18 Domanda 1. Coloro che intendono esercitare la pesca del bianchetto e del rossetto devono inoltrare istanza all'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente Uffrcio Pesca, entro il 15 dicembre di ciascun anno.
Art.
19
Attrezzi
l.
Per la cattura del bianchetto e del rossetto possono essere utilizzati
i
seguenti attrezzi:
- reti a traino - trattine - reti a circuizione 2. Le maglie delle reti impiegate devono avere apertura non inferiore a 5 millimetri e devono essere prive di denti, catene e qualsiasi altro sistema (o apparecchiature) atto a consentire la loro penetrazione nel substrato.
Art.20 Periodi 1. La pesca professionale del novellame di consumo e del rossetto può essere esercitata nel periodo fissato annualmente con decreto dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente sulla base dei dati fomiti dalla ricerca scientifica, sentito il Comitato Tecnico Consuntivo della Pesca. Nello stesso periodo sono consentiti la detenzione, il trasporto ed il commercio del bianchetto e del rossetto. 2. La pesca può essere esercitata dalle ore 4 alle ore 18 dei giomi feriali, è consentita la pesca nelle ore nottume se effettuata con attrazione luminosa e reti
a circuizione.
Art- 21 Statistiche 1. Il proprietario o I'armatore dell'imbarcazione aùtoizzato deve annotare sul modulo, allegato A) al presente decreto i dati concernenti la quantità di
pescato, le giomate di pesca, nonché le zone ove la pesca stessa viene praticata.
2. Le statistiche devono essere consegnate alla fine di ciascun mese di pesca all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente. 3. La mancata trasmissione dei dati, anche se negativi, comporterà oltre alla revoca dell'autorizzazione, il mancato rinnovo della stessa per le successive campagne di pesca.
b
Art.22 Sanzioni
Il contrawentore alle norme
de1 presente regolamento comporta I'applicazione delle vigenti norme che regolano la materia.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione nel Bollettino UIJìciale della Regione Autonoma della Sardegna.
Cagliari,
li
10 maggio 1995
a) misure del Carapace o Cefalotornce b) lunghezza totale
* ,unl
Foresis/i: ien, oggi e domoni
w Esercitazione Quiz, con risposta multipla
1.
I presenti Quiz non hanno nessun riferimento a quanto preaisto dell'Art. 6 (raccolta di quesiti) del bando di concorso, le risposte saranio pubblicate nel prossimo numero del Notiziario Forestale
q
I 7ll
ESERCITA.ZIONE
QUIZ CON RISPOSTA MULTIPLA
15)
Lo strumento usato per misurare il diarnetri di alberi o tronchi è:
a) 1)
succhiello di Pressler
b) ll cavalletto dendrometrico
a) privo di fi1i b) privo di foglie
c)
c) privo di
figli
2) Quale è l'altezza dal suolo universalmente accettata come punto di misura del diametro o della circonferenza di alberi in piedi? a) I'altezza è 1,20 m da terra b) I' altezza è 1,30 m da tena c)|'altezza è 1,00 m da terra 3) Come si chiama l'infiorescenza unisessuale a forma di spiga, di solito pendula che può essere semplice o composta, quando I'asse principale ha brevi ramificazioni?
c) stimma
4) Su quale carta lAmministrazione Forestale segna vincolati? a) Touring Club Italiano b) Istituto Idrografico della Marina Militare c) Istituto Geografico Militare
i
confini dei terreni
5) Come si definiscono le piante impollinate dal vento? a) anemofile b) anomale c) ventate 6) Quale è la statura dell'arbusto?
a)dala5m. b) da 50cm. a lm.
c)da1a3m. 7) A quanti a) 1.852
metri corrisponde il Miglio Marino?
b) 2.130 c) 2.015
16) si parla di un "incendio circoscritto" quando? a) Quando all'intemo della superficie incendiata restano fuochi attivi b) Quando I'incendio è stato circondato dalle squadre antincendio c) Quando i dati relativi alf intervento sull'incendio sono stati trascritti sul
modello INCE 17) Come si definisce I'ingiallimento anormale delle foglie, spesso provocata da: carenza minerale, infezione da virus, di anellatura al fusto o alle radici o da luce estremamente
ridotta?
a) Clorosi
18) Nelt'albero, la zona situata tra a) Il colletto b) ll giro vita c) Il torace
il fusto
e la radice
principale è:
19) Quale è I'ordine più importante delle Gimnosperme: a) Conifere b) Graminacee c) Latifoglie
20) L'incendio deliberatamente appiccato a una certa distanza dal fronte dell'incendio che si deve combattere, al fine di consumare preventivamente il
combustibile che
si frappone al fronte di avanzata
dell'incendio
si chiamano: a) I1 controfuoco b) Il superfuoco c) 11 malinpeggio
21) In selvicoltura, I'insieme delle operazioni di assestamento con cui si passa da una forma di governo ad un altra (p.es. da ceduo a fustaia) si chiama? a) Inversione
8) L'area di distribuzione di una specie è? a) areale b) speciale
c) zonale
Il frutto
Il calibro
b) Cirrosi c) Clorofillosi
a) amento b) gamete
9)
Il
Afillo, si usa per indicare?
carnoso, indeiscente, che può contenere uno o più semi?
a) Bacca
b) Baccello c) Bombice
b) Conversione c) Ridimensione
22) Il termine per indicare il manto vegetale, che occupa superficie con alberi, palme, bambùo canne, arbusti, erbe, è la: a) Copertura protettiva b) Copertura vegetale
una data
c) Boscaglia
A quanti metri quadri corrisponde un'Ara: a) 1.000
23)
10) Lo strumento per spegnere incendi? a) Flabello b) Manganello c) Orpello
b) 10.000 c) 100 24)
11)
I
pesci che vivono nei fondali marinisi chiamano:
a) Daltonici
b) Bentonici c)
Il
complesso dei petali di un fiore è:
a) La corolla
b) Il calice c) La corona
Abiotici 25)
12) A
quanti metri quadri corrisponde un Ettaro?
Il
rivestimento esterno di un fusto legnoso si chiama:
a) Involucro
a) 10.000
b) Corteccia
b) 1.000
c) Guaina
c) 100
26) L'operazione 13) La pianta che poco si adatta ai suoli calcarei è? a) Calcifica b) Calcituga c) Acalcica
14) Il tipo di potatura, o di trattamento del ceduo che consiste nel tagliare le piante ad una certa altezzadal suolo, si chiama? a) Capitozza b) Capolino c) Carpello
di
calcolo e stima del volume degli alberi
in
piedio
di tronchi, di legnami lavorati, dopo la misura delle loro dirnensioni è: a) La cubatura b) La quadratura c) La squadratura 27) L'operazione con cui si estrae pianta di Quercus suber è: a) La demaschiatura b) Lo scortecciamento c) La circoncisione
il
sughero per la prima volta da una
c t 7'ì
Naiizioric Fore-sfole 28)_
Quale
è
il ramo delle scienze forestali che si occuDa dello studio dei ili attri paiameiii al
problemi relativi alla determinazione del volume o alberi in piedi, di boschi o di tronchi atterrati: a) La dendrometria b) La geometria c) L'estimo
29) Nel contesto del trattamento a fustaia da dirado, recidibilità è:
il
diametro di
a) Il diametro minimo a petto d'uomo degli alberi che si considerano maturi b) Il diametro misurato a metà lunghezza di un tronco c) Il diametro misurato al colletto
41) Le Regioni dispongono: a) il divieto di caccia da appostamento con richiami vivi b) le modifiche alle sanzioni penali c) le norme per il soccorso della fauna selvatica in difficoltà 42) Per direttive CEE si intende: a) le disposizioni emanate dagli stati esteri b) le disposizioni emanate dalle Nazioni Unite c) le disposizioni emanate dalla Comunità Economica Europea
43) Cosa è tenuta a fare, tra l,altro, la Giunta Regionale in materia
di caccia?
a) predispone
30) Liberare una superficie dalle ceppaie di alberi o arbusti, in genere per
sradicamento, in modo da lasciare rinnovazione arti{iciale, è:
il terreno interamente
sgombro per la
a) Dicioccare b) Estirpare c) Espiantare
31) Si dice di uccelli che allo stadio adulto possono mostrarsi con due livree
differenti durante il corso dell'anno: a) Dimorfico
44) Qual è I'organo legislativo della Regione? a) il Consiglio Regionale b) la Giunta Regionale c) la Consulta Regionale 45) Qual è il ramo delle scienze forestali che si occupa del bosco come risor_ produttiva soggetta a leggi economiche? a) Ecologia Forestale b) Economia Forestale c) Dendrometria
sa
b) Difformi c) Dissimili
il taglio intercalare di parte delle piante di un soprassuolo coetaneo immaturo con lo scopo principale di accelerare I'incremento delle piante ritasciate ed anche con lo scopo di selezionare le piante di forma migliore? 32) Come si definisce
a) Spalcatura b) Diradamento c) Sfoltimento
33) Come si indica la struttura di una foresta, o di un popolamento in cui vivono frammisti alberi di età sensibitmente diversa? a) Disetanea
b) Scompaginata c) Inframmezzata
34) Come si definisce la capacità del legno di resistere al marciumeo agli attacchi di origine animale e all'esposizione atmosferica? a) Durabilità b) Fragilità c) Friabilità 35) A
il calendario venatorio
b) organizza le gare cinofile regionali c) gestisce le oasi di rifugio del Consiglio Regionale
partire da quanto è consentito l,addestramento dei cani?
a) Nei trenta giomi precedenti I'apertura della caccia b) Dalla terza domenica di settembre c) Dal primo ottobre
36) Solitamente Irappostamento fisso è costruito con quale materiale?
46) Come si definisce Ia capacità dei pipistrelli di emettere degli ultrasuoni e di percepirne I'eco? a) Ecolocazione b) Orientamento c) Radiolocalizzazione 47) La specie vegetale che predilige ambienti luminosi e assolati è? a) Eliofrla b) Idrofila c) Saprofita
48) Come si definisce in natura il fenomeno per il quale una specie teristica di un determinato ambiente piuttosto ristretto?
è carat_
a) Localismo b) Campanilismo c) Endemismo
49) La pianta che cresce su un'altra senza essere parassita è? a) Epifita b) Saprofita
c) Epatica
50) Qual'è la branca delle scienze forestali che si occupa detta stima del valore delle aziende forestali e dei loro componenti? a) Dendrometria
b) Estimo Forestale
a) muratura o altra solida materia b) frasche
c) Economia Forestale
c) tela 37) E' obbligatorio segnalare la cattura di uccelli inaneltati? a) no, è facoltativo
b) è sempre obbligatorio c) si, ma solo per quelli inanellati all'estero 38) Per tassidermia si intende: a) la caccia al tasso b) l'esercizio venatorio alla fauna alpina c) l'imbalsamazione di specie di mammiferi e di uccelli
39)
In una zona di ripopolamento
e cattura chi può catturare selvaggina
stanziale? a) i proprietari dei terreni b) nessuno
51) Come si definisce il tratto della superficie di una piantagione I'attecchimento è stato scarso o nullo?
in cui
a) Macchia
b) Mancanza c) Fallanza 52) Lo è la macchia mediterranea governata a ceduo: a) Forteto b) Boschetto c) Brughiera
53) Come si de{inisce I'accrescimento più alto, quello terminale alberi in particolare delle conifere?
di certi
a) Freccia
b) Punta c) Corona
c) le guardie della Provincia 40) Che cos'è Irlstituto Nazionale per la Fauna Selvatica? a) è I'organo tecnico istituito tra le Associazioni venatorie
b) ò I'organo di consulenza tecnico-scientifica nazionale in materia di caccia e) è un centro pubblico di allevamento di selvaggina
174
54) Come si chiama I'abrasione alla corteccia degli alberi causata dai cervidi quando cercano di togliere Ia peluria dalle corna in crescita, oppure quando delimitano la loro zona di riproduzione? a) Fregone
b) Necrosi c) Spelacchiamento
p
55) Qual è il termine per indicare il rivestimento nerastro che ricopre le foglie o altre parti di una pianta provocata da funghi che attaccano piante già indebolite e che si sviluppano in determinate condizioni ambientali? a) Negritudine b) Fumaggine c) Fuliggine 56) Qual è il fenomeno metereologico per cui le gocce di pioggia o la nebbia formano grossi strati di ghiaccio sugli oggetti esposti e in particolare grossi manicotti attorno ai fusti e rami che si rompono facilmente? a) Ghiacciatura
e) soltanto
il
tesserino
minima è consentito esercitare la caccia?
a) a 21anni b) a 16 anni
c) Bruma
57) Come si definisce I'insieme di tutti quei sistemi selvicolturali in cui il bosco deriva da ricaccio di polloni da ceppaia ed è destinato ad essere rinnovato allo stesso modo secondo un turno generalmente molto breve? a) Govemo a ceduo b) Govemo a fustaia
c,; a 18 anni
70) Da quanti anni come minimo deve avere la licenza accompagna chi è alla prima licenza?
a)2
58) Per stabilire l'altezza delle piante si parla
di "prima
71)
Gli alberi sono alti o superano i 30 metri
b) per alberi alti tra i 20 e i 30 metri c) per alberi che non superano gli 8 e
il
cacciatore che
ar,l:ri
grandezza"
quando?
59) Qual è
il
b) 3 anni c) 5 anni
c) Ricepparura
i
10
cosa deve annotare,
tra I'altroo sul tesserino venatorio?
il numero dei capi abbattuti
b) I'ora di inizio e termine della caccia c) i Comuni in cui si caccia
metri
termine per indicare la parte superficiale del suolo ed
Il cacciatore
a)
il
complesso delle sostanze organiche decomposte che lo costituiscono? a) Humus b) Torba c) Lichene 60) Come si definiscono le specie vegetali che prediligono le stazioni umide? a.)
68) Quali documenti deve portare con sé il cacciatore durante I'esercizio venatorio? a,1 soltanto la licenza di caccia b) la licenza, i1 tesserino e I'assicurazione
69) A quale età
b) Gelicidio
a)
67) Che validità ha la licenza di caccia? a) vale tre anni b) vale sei anni c) vale otto anni
lgrofile
b) Eliofile c) Lucivaghe 61) Come si chiama la pratica di impiantare artificialmente un bosco su un terreno che non ha mai stato coperto da bosco a memoria d'uomo? a) Imboschimento b) Rimboschimento c) Piano di coltura e conservazione
72) It tesserino venatorio regionale ha validità nazionale? a) si b) solo nella regione che 1o ha rilasciato c) solo in una provincia 73) Chi rilascia il tesserino venatorio? a) la Regione b) la Provincia c) la Questura 74) A fine stagione venatoria il tesserino regionale: a) può essere distrutto b) deve essere conservato per l'anno successivo
c) va riconsegnato alla Provincia 75) Come viene considerata dalla legge la fauna selvatica? a) patrimonio indisponibile dello Stato
62) Si usa per indicare quel piazzale, a margine del bosco, dove vengono depositati i legnami tondi o altri prodotti forestali alla fine dell'esbosco il termine: a) Stazione b) Imposto c) Foresteria 63) Come si definisce
trascurato
il territorio non coltivato (escluso il maggese) affatto pascolo, raccolta di legno, caccia,
o utilizzato solo per il
ricreazione, ecc. oppure destinato alla conservazione del suolo o alla protezione della natura
?
a) Riserva b) Parco
c) Incolto
64) Come si definisce laccrescimento o qualsiasi aumento di dimensioni (diametroo altezza, ecc.) o di qualità o di valore di un singolo albero o di un soprassuolo? a) Incremento b) Potenziamento c) Arricchimento
b) proprietà del conduttore del fondo dove si trova c) cosa di nessuno 76) Quale organo ha competenza amministrativa in materia di caccia? a) il Comune b) la Provincia c) la Questura 77) Quali dei seguenti animali sono da considerarsi fauna selvatica: a) i conigli selvatici b) i conigli domestici c) le arvicole
78) Come si definisce il rilevamento, in un ampio territorio, della
superficie dei boschi: composizione, struttura' volume e caratteri ecologici, eseguito ai fini detla programmazione generale? a) Statistica Forestale b) Telerilevamento c) Inventario Forestale 79) Chi rilascia il porto d'armi? a) la Regione b) la Provincia c) la Questura
65) A chi deve essere inottrata la domanda per sostenere gli esami di abili-
tazione venatoria? a) alla Questura
b) alla Provincia c.1
alle Associazioni venalorie
66) Durante il primo ànno di caccia cosa è tenuto a fare il cacciatore? a) deve farsi accompagnare dal tutore b) deve farsi accompagnare da un cacciatore che abbia la licenza da almeno tre anni c) deve farsi accompagnare da un guardiacaccia
80) A chi appartiene la fauna selvatica?
a) allo Stato b) alla Regione c) a nessuno
territoriali di caccia si intende: il territorio del Comune di residenza b) il terreno in cui si va di solito a caccia
81) Per ambiti a)
c) la zona delimitata sul territorio in cui si è ammessi a -praticare la caccia
programmata
,,
49
,,I
N rs! t zi a ri
o
Fr:resf
s/e
82) Chi emana il calendario venatorio? a) la Giunta Regionale b) la Consulta Provinciale c) il Commissario di Govemo
83) Qual è
il termine non scientifico ma di
95) Qual è I'unità di volume apparente corrispondente ad una catasta legna delle dimensioni di lxlxl metro? a) Metro cubo b) Metro quadro c) Metro stero
di
uso tecnico corrente per
indicare alberi o arbusti appartenenti al gruppo botanico delle Angiosperme?
96) Lo si dice per le specie adattata a vivere in ambienti freddi?
a) Conifere
a) sclerofilla b) sciafila
b) Latifoglie
c) microterma
c) Fanerogame 97) Si dice della pratica di coltivare popolamenti di una sola specie?
84) Per calcolare le distanze, in una superficie con diversi dislivelti, quale sistema topografico viene Éiltzzato? a) Sistema U.T.M. b) Sistema I.G.M. c) Sistema delle Fasce
a)
di dtrezza relativamente bassa come ad
esem-
il più piccolo mammifero europeo? Il Quercino Sardo
98) Chi è a)
85) Come si chiama il legno pio iI legno di Pioppo? a) legno tardivo b) legno primaticcio c) legno tenero
Agricoltura
b) Monociclico c) Monocoltura
b) I1 Mustiolo c) I1 Ghiro Sardo 99) Lo è una pianta che vive in zone montuose?
E'un roditore duplicidentato; specie cacciabile, la sua presenza è in costante diminuzione causa incendi, caccia e bracconaggio:
86)
a) Coniglio b) Cinghiale
a) Ossifila b) Muskeg c) Orofita
100) Come si chiama la copertura della superficie del suolo, sia naturale, come la lettiera, sia applicata, come residui organici (erba tagliata, paglia, fogliame), o anche materiali artiliciali come fogli di plasticao lana di vetro, fogli di metallo o di carta, che viene applicata sul letto di semina in vivaio? a) Substrato b) Pagliata c) Pacciamatura
c) Lepre Sarda 87) La limantria defogliatrice nelle sugherete sarde si chiama: a) Lymantria dispar L. b) Euproctys crysorrhoea c) Lymantria monacha
101) Lo è I'organismo che vive sfruttando un altro organismo: a) Furbo b) Sfruttatore c) Parassita
88) Lo è la pianta che ama la luce: a) Galla b) Dioica c) Lucivaga 89) Qual è lo stato di degradazione della vegetazione arborea ed arbustiva meno spinto di quello della gariga? a) Tundra
b) Savana
102) Come
si
Chiama
la
superlÌcie
di terreno impiantata al fine
di
determinare gli effetti di un dato metodo di trattamento selvicolfurale? a) Particella
b) Stazione c) Parcella sperimentale
c) Macchia mediterranea
90) La denominazione più comune per indicare la malattia delle radici della Castanea sativa (Castagno): a) Mal bianco b) Mal della Tela c) Mal dell'inchiostro
103) Come si chiamano i frutti o semi di alberi di un bosco (ghiande delle querce, le faggiole del faggio e i semi di certi pini) considerati come alimento per il pascolo? a) Mangiogna b) Mangime c) Pasciona
9l)
Come si chiama I'operazione di scelta e marcatura delle piante da abbattere oppure delle piante da riservare nell'imminenza del taglio? a) Smarcafura b) Matricinatura c) Martellata
104) Lo è la disciplina delle scienze forestali che tratta delle matattie disfunzioni degli alberi forestali, singolarmente o collettivamente:
e
delle
a) Ecologia forestale b) Biologia forestale c) Patologia forestale
92) La pianta rilasciata dopo il taglio di un ceduo per uno o più turni successivi col principale scopo di disseminare oltre che per produrre legname e ghianda per il pascolo si chiama?
105) Come si chiamano le penne delle ali degli uccelli, utilizzate per a) Timoniere
il volo?
b) Remiganti c) Basculanti
a) Talea
b) Matricina c) Particella
93) Si dice
di
specie a temperamento intermedio nei
riguardi dei fattori
ambientali, che abitano stazioni che non sono né decisamente umide né decisamente aride: a) Xerofrlo
106) Lo è I'albero destinato ad essere eliminato perché esercita un azione di concorrenza su altri alberi (anche della stessa specie) ritenuti di valore economico di gran lunga superiore: a) Pianta del vecchio ciclo
b) Pianta plus c) Pianta ingombrante
b) Mesofilo
c) ldrofilo 94) Come si definisce linsieme delle trasformazioni subite dalla larva arrivare allo stadio adulto? a) Cambiare vestito
b) Mitosi c) Metamorfosi
11/;
per
107) Qual è la comunità che si mantiene in seguito a ripetuti incendi e che, quindi, ha assunto determinati aspetti che Ia differenziano dalle comunità climax vere e proprie? a) Proclimax b) Subclimax c) Piroclimax
Fcreslo/i: ieri, o1;gi e Ccnroni
108) In una ceppaia lo è il fusto che si origina da una gemma awentizia o dormiente situata presso la base di una pianta legnosa che è stata tagliata:
120)
Il termine
che indica la voce del fischione:
a) Zigarc
b) Chioccolare c) Sibilare
a) Talea
b) Stolone c) Pollone
121) Come si definisce a) Spittinare b) Bracheggiare c) Spincionare
109) Lo è la voce cupa d'amore esclusiva nel maschio della beccaccia: a) Bubbolare b) Bracheggiare c) Quarrire 110)
Lo
è I'escrescenza legnosa
della radice o del fusto con libratura molto
contorta: a) fuzzoma
il gorgheggiare del fringuello?
122) È detto di uccelli che nascono, crescono e si riproducono nella stessa regione, senza migrare: a) Locale b) Di passo c) Stanziale
b) Radice a trampolo c) Radica 111) Come si chiarna lo strumento ottico che serve a determinare: I'area basimetrica per ettaro, l'altezza reale degli alberi, il diametro delle piante, ltaltezza formale, la pendenza del terreno e le distanze onzzontali? a) Dendrografo b) Ipsometro c) Relascopio (a specchi di Bitterlich)
112) Come si chiama il rimboschimento imposto per compensare una perdita di superlicie forestale verificatosi altrove per esempio per
123)
Il
succhiello di Pressler
è?
a) Una trivella da iniezione che serve ad inserire su alberi ancora in piedi un antisettico liquido o in pasta utile per la futura preservazione del legno
b) Uno strumento di misura di diametri di alberi o tronchi, simile al calibro, costituito da un regolo graduato con un braccio perpendicolare fisso ad una estremità e un braccio scorrevole c) Uno strumento con asta perforante cava a forma di tubo che serve a tirare fuori dal tronco di alberi un sottile cilindro radiale di legno (carota) su cui, in base agli anelli annuali, si può contare I'età o misurare I'incremento
Iapertura di una cava o in conseguenza di una qualsiasi costruzione? b) Rimboschimento di compensazione
124) Come si chiama il sughero di riproduzione, di migliore qualità raccolto ad adeguati intervalli (circa ogni 10 anni) successivamente alla
c) funnovazione naturale supplementare
demaschiatura?
a) Rinfoltimento
Il
termine utilizzato per indicare le specie che vivono lungo d'acqua o nei laghi e comunque in ambienti umidi: 113) a)
Autotrofi
b)
Alofite
i
a) Plancia
corsi
c) Ripariali 114)
Lo è qualsiasi sostanza ignifugante che chimicamente o fisicamente
riduce l'infiammabilità, solitamente è lanciata da aeroplani nelle operazioni antincendio : a) La "Prescrizione Antincendi"
il taglio di rimozione di piante secche, danneggiate comunque suscettibili di attacchi parassitari al fine di evitare la diffusione di parassiti?
o
Lo strumento di taglio a mano, con lama relativamente lunga
e
uncinata in punta, impiegato per decespugliare, potare o sramare, utile anche nelle operazioni antincendio si chiama: a) Falce b) Decespugliatore c) Roncola
tipica formazione vegetale tropicale o subtropicale di pianura càratterizzùta da vegetazione erbacea (dominata da graminacee) con eventuali cespugli o alberi sparsi?
a) Toponomastica b) Metodologia c) Tassonomia
128) Si dice delle specie vegetali che prediligono
a) Gariga
b) Savana
a)
c) Macchia
che temono la luce, crescono bene nelle zone ombrose o poco soleggiate, in genere sono le tutte le piante del sottobosco: a) Eliofile
di piante
b) Idrofile c) Sciafile 118) Come si chiamano le due toppe biancastre che
il muflone maschio reca
pratica di coltivare i boschi applicando dell'ecologia forestale allimpiantoo alla rinnovazione ed a razionali interventi per condizionare la struttura, la composizione di spe119) Come si chiama la scienza e la
i principi
dei popolamenti forestali?
i climi caldi:
Eliofile
b) Idrofile c) Termofile 129) Qual è la scienza che studia I'origine dei nomi dei luoghi e che si rivela spesso utile a fini di ricerche sulla storia delle foreste? a) Tassonomia
ai fianchi? a) Borra b) Scudo c) Sella
cieo ecc.
a) Taglio secondario b) Taglio straordinario c) Taglio sanitario
127) Qual è la scienza che classifica gli organismi secondo i loro rapporti naturali, basata soprattutto su criteri morfologici?
116) Come si chiama la
117) Si dice
125) Qual è la pratica che si effettua per privare una superlicie forestale del suo statuto legale in quanto foresta? a) Piano di coltura e conservazione b) Vincolare c) Svincolare
126) Come si definisce
b) Water Bombing (Bombardamento d'Acqua) c) Il Ritardante
115)
b) Sugherone c) Sughero gentile
b) Statistica Forestale c) Toponomastica 130) La sfera terrestre dall'equatore ai poli si suddivide in fette: come si chiamano? a) Fusi
b) Parallelepipedi c) Paralleli 131) Che cosa si intende per pianilicazione
territoriale in materia di caccia?
a) Forestazione
a) la caccia esercitata in pianura
b) Selvicoltura c) Vivaistica forestale
b) programmazione per un corretto uso del territorio c) appianare discordie venatorie
t 7?
&
Nofiziorio Foresk:le 132) Nei comitati di gestione degli ambiti territoriali comprensori alpini sono presenti, tra gli altri: a) i rappresentanti delle orgarttzzazioni agricole
di
caccia e dei
b) i rappresentanti delle organizzazioni sindacali c) i rappresentanti delle associazioni di volontariato sociale
146) Quale delle seguenti specie non è particolarmente protetta? a) la cicogna b) il verdone c) I'awoltoio
133) Quale delle seguenti specie è particolarmente protetta? a) il fenicottero b) I'oca c) il germano reale
147) Quale delle seguenti specie non è particolarmente protetta? a) il cinghiale b) la martora c) I'orso
134) Quale delle seguenti specie è particolarmente protetta? a) il colombaccio b) la pernice c) il cigno reale
148) Quale specie è cacciabile dal
135) Quale delle seguenti specie è vietato abbattere? a) la quaglia b) la stama c) il pettirosso
149) Da quale data la donnola è cacciabile? a) dallaterua domenica di settembre b) dal primo novembre c) mai
136) Quale delle seguenti specie è vietato abbattere? a) 1a pernice b) il cormorano c) la garzetla
150) Quale delle seguenti specie è cacciabile sino al 31 gennaio? a) il mestolone b) il fagiano di monte c) il prispolone
137) Quale delle seguenti specie è vietato abbattere? a) la folaga b) il germano reale c) il pollo sultano
novembre al 31 gennaio?
151) Quale delle seguenti specie è cacciabile sino al 31 gennaio? a) l'allodola
b) c)
138) Quale delle seguenti specie è vietato abbattere?
il coniglio selvatico il germano reale
152) Per quale delle seguenti specie la caccia è consentita fino al
a) il riccio b) la lepre
c)
I
il chghiale b) il cervo c) il daino a)
3l
il cinghiale
gennaio? a)
il fischione
b) il piviere c) la pittima minore
139) Quale delle seguenti specie è vietato abbattere? a) il gatto selvatico
b) il coniglio selvatico
153) Si può cacciare la martora? a) sempre, perché è un predatore
c) la lepre bianca 140) Con quale termine si definisce il numero di anni (calcolato secondo diversi criteri di convenienza) che deye intercorrere fra il primo impianto, o la rinnovazione, di un soprassuolo coetaneo, ed il taglio di maturità ?
b) mai c) dallaterza domenica di settembre al 31 dicembre 154)
Il
decespugliamento nelle sugherete è:
a) Ciclo
a) sempre proibito
b) Periodo
b) consentito senza attorizzazione I'anno di estrazione del sughero o in quello precedente e solo intorno alle piante già demaschiate
c) Turno
c) attorizzato in ogni caso 141)
I mammiferi con gli zoccoli sono: il Consiglio Regionale in materia venatoria? a) attorizza la caccia nei fondi chiusi b) gestisce le oasi di rifugio c) emana leggi e regolamenti
155) Che cosa fa
a) Fissipedi
b) Mustelidi c) Ungulati 142)
Il termine
usato per indicare
il fischiare
del tordo: 156) Che cosa è la licenza di caccia? a) è il documento sul quale il cacciatore deve segnare le giomate di caccia e la selvaggina che abbatte b) è la polizza di assicurazione c) è il documento che attoizza il porto di fucile[ per uso caccia
a) Tubare
b) Spittinare c) Zirlarc 143) Per caccia programmata si intende:
a) l'esercizio venatorio che ogni cacciatore programma all'inizio
della
stagione
b) la caccia esercitata insieme ad altri cacciatori c) il prelievo venatorio consentito in base alla consistenza faunistica in un ambito o in un comprensorio 144)
Il
pascolo nelle sugherete è?
a) proibito sempre
b) subordinato al rilascio di una concessione dal Servizio Territoriale IspettoratoRipartimentale del C.F.V.A. competonte per territorio c) attorizzato in ogni caso 145) Quale delle seguenti specie è particolarmente protetta? a) la pittima reale b) il cervo c) la ghiandaia
t/Ò
157) Cosa si intende per calendario venatorio regionale? a) il documento sul quale il cacciatore deve segnare le giornate di caccia e la selvaggina che abbatte b) il manifesto pubblicato ogni anno con indicate specie e tempi di caccia c) la nuova legge regionale sulla caccia 158) Che compiti hanno le Associazioni venatorie? a) emalare leggi venatorie b) predisporre il calendario venatorio c) organizzarc i cacciatori 159) Qual è il massimale minimo di assicurazione venatoria? a) 750 milioni (€ 387 .342,67)
b) 1 miliardo (€ 516.456,90) c) 250 milioni (€ 129.114,22)
@
Fara-.rtli. rori n,:oi +.i,re
i11,,i
174) Quale delle seguenti specie è cacciabile dalla terza domenica di settem-
160) Qual è il massimale per I'assicurazione infortuni? a) 250 milioni (€ 129.114,22) b) 100 milioni (C 51.645,69) c) 750 milioni (€ 387.342,6'7)
bre al 31 dicembre? a) la volpe
b) la lepre comune c) la folaga
161) Per cacciare è obbligatorio essere assicurati per la responsabilità civile verso terzi? a) no, è facoltativo b) sì, solo quando non si è ancora esperti nel maneggio delle armi c) si, è sempre obbligatorio
175) Quale delle seguenti specie settembre al 31 dicembre? a) la folaga b) la pemice
è cacciabile dalla terza domenica di
c) la pavoncella
162)L'art.842 del Codice Civile consente: a) I'accesso al londo altrui in ogni caso b) I'accesso al fondo altrui solo per la caccia senza l'uso del cane c) l'accesso al fondo altrui purché non si producano danni alle colture 163) In quali di questi casio se recidivi, vi è anche I'esclusione della licenza? a) abbattimento di una cicogna b) caccia con l'uso dei falchi c) caccia con I'uso dell'arco 164) Che cosa comporta cacciare senza aver pagato le tasse di concessione? a) l'esclusione definitiva della licenza b) la sospensione della licenza c) una sanzione amministrativa 165) Che cosa comporta cacciare in recidiva senza assicurazione? a) l'esclusione definitiva della licenza b) la revoca della licenza per dieci ami c) una sanzione amministrativa e la sospensione della licenza per un anno 166) Che sanzione è prevista per chi non effettua sul tesserino le prescritte annotazioni? a) una sanzione amministrativa
b) la revoca della licenza c) la sospensione della licenza
167) Che sanzione è prevista per chi, non recidivo, caccia specie non consentite? a) una ammenda b) la revoca della licenza c) la sospensione della licenza
176) Quale delle seguenti specie settembre al 31 dicembre? a) l'allodola b) 1a canapiglia c) il porciglione
è cacciabile dalla terza domenica di
177) Quate delle seguenti specie è cacciabile fino al 31 gennaio? a) la quaglia b) la folaga c) la pemice 178) Quale delle seguenti specie è cacciabile nel numero massimo di trenta capi? a) pemice b) tordo c) lepre 179) Quale delle seguenti specie non è cacciabile? a) la gallinella d'acqua b) 1a gallina prataiola c) il germano reale 180) Quale delle seguenti specie è cacciabile? a) la pemice sarda b) la pittima minore c) lo svasso maggiore 181) Quale delle seguenti specie è cacciabile? a)
lafolaga
b) la strolaga c) il piviere dorato
f68) Chi caccia in un'oasi di protezione è soggetto a quale sanzione? a) ad una ammenda
182)
In quale di queste zone si può esercitare la caccia?
b) all'arresto
a) nel parco naturale regionale
c) all'arresto e al pagamento di una ammenda
b) nell'ambito territoriale prescelto c) nell'oasi di protezione
169)
In quale dei seguenti casi vi
a) caccia senza
è la sospensione della licenza?
il versamento delle tasse
b) caccia da natante c) abbattimento della selvaggina oltre
il numero di capi consentiti
170) In quale dei seguenti casi, se recidivio licenza?
vi
è I'esclusione
183) Nelle zone militari delimitate da tabelle si può cacciare? a) si, con il consenso del Ministero della Difesa b) no c) si, ma solo da appostamento fisso
definitiva della
a) caccia in periodi di divieto generale b) commercio d beccacce confezionate c) allevamento di ungulati senza a.utorizzazione
184) E' consentita la caccia su terreno totalmente coperto di neve? a) no, mai b) si, sempre c) no, salvo che in zona delle Alpi e per alcune specie
171) Sino a che data si può cacciare I'allodola? a) 31 gemaio b) 31 dicembre c) 30 novembre
185) Su uno specchio d'acqua gelato quando si può cacciare?
172) Per cosa vengono atilizzati i feromoni dall'uomo? a) per la cosmetica b) per uccidere i predatori c) per attirare gli insetti nelle trappole
186) Quando si può esercitare la caccia a bordo di autoveicoli? a) solo quando sono lermi
173) Quale delle seguenti specie è cacciabile sino al 31 gennaio? a) la pispola
187)
a) sempre
b) solo
se non è
in tutto o nella maggior parte coperto da ghiaccio
c) mai
b) mai c) solo nelle strade di campagna
E' consentito esercitare la caccia
a 80
a) no, ci vogliono almeno 100 metri
b) il moriglione
b) si
c) la tortora
c) si, purché si spari in direzione opposta
metri da una casa?
\ct;zirr;o ft:resralz 188) A quale distanza minima è consentito sparare strade, posti di lavoro? a) a non meno di 100 metri b) a non meno di 150 metri c) a non meno di 300 metri 189) A quale distanza
in direzione di
case,
minima si pu6 sparare avendo alle spalle una strada
b) si c) è necessario essere autorizzati
A
che distanza dai confini di una zona impiantare un appostamento fisso? a) a 100 metri b) a 200 metri c) a 400 metri
E'
consentito esercitare
di ripopolamento si
la
caccia vicino
può
204) Er consentito usare bocconi awelenati? a) no
b) si c) solo dagli agenti venatori della Provincia
di una zona di
191) A che distanza dai confini effettuare la caccia vagante? a) a 0 metri b) a 50 metri c) a 100 metri
192)
203)La tagliola è un mezzo di caccia consentito? a) no
comunale? a) a non meno di 100 metri b) a non meno di 50 metri c) a non meno di 150 metri
190)
202) Si può cacciare con un fucile semiautomatico Calibrol2 a cinque colpi munito di riduttore fisso che ne limita I'uso a tre? a) si, ma solo in zona di pianura b) no c) solo se aitoizzato
ripopolamento si può
a
macchine operatrici
205) Dove è sempre vietato portare armi da fuoco cariche? a) nella zona faunistica delle Alpi quando il terreno è coperto di neve b) sulle strade poderali c) a bordo di qualunque veicolo 206) Er consentita la caccia a rastrello? a) si, sempre b) solo in tre persone c) no, mai
agricole in funzione? 207) Quando si possono prendere gli uccelli dal nido? a) quando li si vuole allevare per fame dei richiami vivi b) solo quando sono idonei al volo c) solo per sottrarli a sicura distruzione o morte
a) no, mai
b) si, purché a distanza minima di 150 metri c) si, purché si spari in direzione opposta 193) E' consentita la caccia notturna alla lepre?
208) Per allevare lepri occorre I'autorizzazione:
a) sempre
b) mai c) solo se a,otorizzati
a) di nessuno b) del Presidente della Sezione Comunale Cacciatori c) della Provincia
194) Quanti giorni alla settimana è consentita la caccia vagante alla selvag-
gina stanziale?
209) Quali elementi compongono il triangolo del fuoco? a) Combustibile, comburente, calore b) Combustibile, estinguente, calore c) Combustibile, comburente, refrigerante
a) tre
b) quattro c) due 195) Quando una festività cade di martedì, si può andare a caccia?
210) Negli incendi forestali quale di questi elementi costituisce il comburente?
a) si
b) dipende da regione a regione c) no
a) Azoto b) Ossigeno
c) Carbonio 196) Sino a che ora la caccia è consentita? a) sino al tramonto b) sino ad un'ora dopo i1 tramonto c) sino ad un'ora prima del harnonto
211) Negli incendi forestali quale di questi elementi costituisce a) Terriccio
b) Aria c) Massa legnosa
197) Qual è I'orario in cui è consentita la caccia? a) dall'alba al tramonto b) da un'ora prima dell'alba a untora dopo il tramonto c) da un'ora prima del sorgere del sole al tramonto
198) Quando si può esercitare
la
caccia nelle giornate
il combusti-
bile?
di martedì
venerdi? a) quando cadono in giomate festive b) mai c) dipende dal calendario venatorio
199) Nel parco di una villa si può cacciare? a) quando il parco è cintato e chi caccia ha il permesso del proprietario b) sempre, indipendentemente da qualsiasi autorizzazione c) mai 200) Nelle foreste demaniali lesercizio venatorio: a) è sempre vietato b) è vietato durante le operazioni di rimboschimento c) è di solito vietato, salvo in quelle che non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione e sosta della fauna
e
212) Quali di questi elementi compongono principalmente la materia vegetale? a) Carbonio,ossigeno,idrogeno b) Carbonio,ossigeno, azoto c) Carbonio,azoto idrogeno
2I3) Delinisci la propagazione del calore per CONYEZIONE: a) l'energia mediante onde elettromagnetiche si propaga nello spazio senza contatto diretto tra i corpi b) il calore viene trasportato da fluidi o gas o masse d'aria in movimento c) il calore si trasmette da un estremo all'altro di un corpo o per contatto diretto 214) Cosa brucia in un incendio di superficie ? a) bruciano le sostanze vegetali quali torba e humus b) bruciano la lettiera e la vegetazione a livello del suolo c) bruciano le chiome degli alberi
215) Quali dei seguenti agenti atmosferici condiziona maggiormente lo 201) Le reti per luccellagione: a) si possono usare b) si possono solo detenere c) non si possono né detenere né vendere
svilupparsi degli incendi? a)
il vento
b) l'umidità c) la temperatura @
I {t il
F,sresksli:
ieri,
csp;1i
e domr:ni
216) Quale delle seguenti cause di incendio può de{inirsi colposa? a) un eruzione vulcanica b) una scintilla provocata da una macchina operatrice c) un fulmine
229) Quale di queste cause di incendio è la prevalente in Sardegna? a) Dolosa b) Colposa c) Naturale
217) Quale delle seguenti cause di incendio può delinirsi naturale? a) il surriscaldamento provocato da una marmitta catalittica b) un eruzione vulcanica c) un fuoco appiccato per la ripulitura di un fondo coltivato
230) Che cosa è lo " Stato di rischio di incendio boschivo"? a) I1 periodo in cui si verificano più incendi b) Il periodo in cui piove di meno c) L'arco temporale individuato nelle Prescrizioni Regionali Antincendio, in cui si applicano misure di prevenzione atte a scongiurare il pericolo di incendio
218) Durante un incendio quale è la fase detta " di boni{ica"? a) quella in cui si effettua l'attacco diretto al fuoco b) i1 contenimento delle fiamme attive lungo il perimetro dell'incendio c) attuazione delle misure precauzionali atte a scongiurare la ripresa delf incendio 219) Che cosa è il flabell? a) Strumento atto a raccogliere terra da gettarsi sulle fiamme b) Strumento da taglio per rami di piccole dimensioni c) Strumento composto da varie fasce di tessuto ignifugo fissate
all'estremità
di un manico con il quale si batte la fiamma al fine di
soffocarla 220) Che cosa è I'atomizzatore? a) Atlrezzo meccanico prowisto di disco rotante per il taglio di erbe o cespugli b) Ltlrezzo meccanico prolvisto di catena rotante per il taglio di alberi c) Allrezzo meccanico provvisto di serbatoio per liquidi che eroga acqua
tebtiizzata 221) Quale delle seguenti strutture mobilita a) C.O.R.
231) Nel periodo in cui vige lo "stato di rischio di incendio boschivo" sitrile accendere un fuoco in campagna?
è pos-
a) Si, purché si faccia nelle ore nottume
b) No mai c) Si purché attoizzati dalla Stazione forestale competente per territorio 232) Che cosa è un vascone autoreggerte? a) Vasca per attingimento idrico trasportabile in automobile b) Vasca per attingimento idrico fissa c) Vasca per attingimento idrico priva di struttura reggente e facilmente trasportabile 233) Che cosa è un naspo? a) Una specie di rettile endemica in sardegna b) Asse rotante contenente un fubo ad alta pressione :utllizzato sui mezzi antincendio c) Tubo in rame o in allumtrio posto all'estremità di una manichetta che selve per la distribuzione dell'acqua
i mezzi aerei ad ala fissa?
b) c.o.P. c) C.O.P. 222) Dove sono dislocati gli elicotteri leggeri antincendio? a) Presso il C.O.A.U. b) Presso le Stazioni Forestali c) Presso le Basi Operative A.I.
234) Che cosa è una manichetta? a) Guanto da lavoro prowisto di protezione sull'avambraccio b) Tubazione flessibile per il trasporto di grandi quantità di acqua da deposito fisso al punto fuoco c) Raccordo idraulico per la giunzione di tubazioni
235) Quali sostanze usate nella lotta agli incendi provocano un rallentamento della combustione?
Gli antiparassitari Gli schiumogeni c) I diserbanti a)
223) Quanti litri di acqua può trasportare un elicottero leggero antincendi? a) 800 L. b) 3000 L. c) 9000 L. 224) Quale dei seguenti aeromobili è un mezzo aereo ad ala fissa?
a)Lama b) 564 Helitanker
b.1
236) Che cosa è I'autocombustione? a) L'incendio di una autovettura b) L'incendio provocato da scintille scaturite dalle marmitte degli automezzi c) Fenomeno per il quale il combustibile vegetale, in particolari condizioni di temperatura e umidità, s'infiamma senza l'intervento di un innesco
c) CL 415 Canadair 237) Dal punto di vista sistematico la Lymantria dispar 225) Che cosa è un apparato T.B.T.? a) Un apparato radio deputato alla comunicazione con le vedette A.I. b) Un apparato radio che garantisce comunicazioni esclusive con i mezzi
226) Quali dei seguenti compiti sono esclusivi del Centro Operativo Provinciale? a) Movimentazione degli elicotteri regionali b) Movimentazione dei mezzi aerei ad ala fissa c) Mobilitazione delle squadre antincendio
227) A qaale strutfura compete antincendi? a) All'arma dei Carabinieri
Ai Vigili
L. appartiene alla
all'ordine degli:
a) anellidi b) lepidotteri
c) coleotteri
aerei
c) Un apparato radio deputato alla comunicazione con le squadre antincendio
b)
classe insetti ed
il
Coordinamento Generale delle attività
238) Quando le ovature della Lymantria dispar insetti loro antagonisti naturali si definiscono: a) predate b) parassitizzate c) mangiate
L. sono attaccate da altri
239)La fase in cui le larve di Lymantria dispar L. diventano adulte e prendono il volo viene definita: a) involamento b) connubio c) sfarfallamento
de1 Fuoco
c) A1 Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
il "Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi"? a) Insieme di norme che regolano l'accensione dei fuochi nel periodo estivo b) Insieme di norme che regolano i movimenti deimezzi aerei e terrestri
228) Che cosa è
antincendio c) Insieme di norme dirette a programmare e coordinare l'attività antincendio, nonche volte a prevenire il fenomeno degli incendi.
240) Cosa significa fitofago? a) che si nutre di insetti b) che si nutre di piante c) che è carnivora 241) Quante uova è possibile rinvenire in un'ovattradiLymantria a) da 100 a 1.200 uova
dispar L.?
b) fino a 1.000.000 c) da 10.000 a 100.000 uova
§
tÒÌ
l{oiiziario Foresfcle 242) In quale stadio evolutivo la Lymantria dispar delle specie quercine?
L. si nutre delle foglie
a) uovo
b) adulto c) larva 243) Cosa viene utilizzato per la lotta microbiologica alle infestazioni di Lymantria dispar L.?
pianttta
il rimboschimento oppure in senso più largo qualsiasi intervento politico o tecnico a favore
255) Con quale termine, si indica essenzialmente
della selvicoltura?
a) Calliptamus italicus
a) Assistenzialismo forestale b) Forestazione c) Assestamento
b) Bacillus thuringiensis Berl. c) D.D.T. 244) Quali a) larva, b) larva, c) larva,
254) La striscia di terreno mantenuta sgombra da vegetazione, o con specie vegetali adatte, mantenuta come parafuoco è? a) Fascia necrtotica b) Fascia parafuoco c) Fscia protettiva
stadi evolutivi comprende la Lymantria dispar
L?
256)La parte edule della noce
crisalide, adulto, uova adulto, uova crisalide, adulto, uova, farfalla
è?
Gheriglio b) I1 Mallo a)
11
c)
Il Pericarpio
245\ La Lymantria dispar L. per trasformarsi in crisalide utilizza un metodo: a) tesse un bozzolo sericeo bianco tra i rami b.1 si posiziona sotto la corteccia c) crea un foro nel legno
246) Quale legge disciplina le prolvidenze a favore della sughericoltura dell'industria sughericola? a) L.R. 9 febbraio 1994 r.4 b) D.L.vo 490/1999 c) Regolamento CE 125711999
e
247) Quando bisogna prorvedere a munirsi di autorizzzzione rilasciata dal Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del C.F.V.A, competente
per territorio: a) per abbattere una sughera b) per abbattere 10 sughere c) per abbattere 5 sughere
248) Cosa si intende per operazioni di demaschiatura? a) la decortica sugli esemplari di sughera maschili b) la decortica effethrata con il pennato c) la prima decortica 249) Quali parametri si devono considerare per la demaschiatura? a) non si deve superare in altezza due volte la circonferenza soprascorza misumta a mt. 1,30 da terra con un diametro minimo di 60 cm. b) non si deve superare in altezza tre volte la circonferenza soprascorza misurata a mt. 1,30 da terra con un diametro minimo di 60 cm. c) non si deve superare it altezza due volte la circonferenza sottoscorza misurata a mt. 2,30 da terra con un diametro minimo di 70 cm. 250) Cosa si intende per turno di estrazione? a) lasso di tempo tra due estrazioni b) quante volte si può estrarre il sughero da una singola pianta c) quale è il periodo dell'anno in cui è consigliabile estrarre il sughero 251) La Lymantria dispar L per trasformarsi in crisalide utilizza un
do: a) tesse un bozzolo sericeo bianco tra
i rami
b) si posiziona sotto la corteccia c) crea un foro nel legno
252) Le coordinate di un punto sono le stesse, ove lette su carta in scala diversa? a) NO b) sr c) Si deve aggiungere una costante distanziometrica
253) Che cosa si misura dal meridiano Grenwich? a) Longitudine b) Latitudine
c) Fuso
ì oo
e
F*rslclt: rcr, ogoi
* dom*ni
wil Le parole dei Forestali sardi
Il aocabolario
w
1s5l
Noliziorio Forestole
Abbiamo cercato d'inserire in questabreae guida i termini relache sono peculiari nel laooro delle Guardie Forestali in Sardegna come: Selaicoltura ed ecologia forestale, assestamento e dendrometria, zoologia e biologia, mezzi e strutture antincendio e per finire qualche termine in lingua sarda*, utile per tanti concorrenti prooenienti da altre regioni d'ltalia, ma indispensabili per incentitsare i forestali a continuare a pailare con la gente delle nostre carnpagne in modo
tbi a quelle cornpetenze
i
semplice e cornprensibile. E un testo che dme seraire da stimolo per
gli appassionati ad approfondire su dizionari specializzati le descizioni sommarie, forse anche troppo sintetiche, di seguito elencate. Crediamo comunque che la lettura di questo oocabolario possa essere utile a chi, per diztentare Guardia Forestale, doztrĂ in 100 minuti rispondere, scegliendo su piĂš combinazioni, a 60 quesiti. *
i
tcrmini in lingua satda sono in corsiuo
o 86
lr
fares!*!i: ieri, ogEi e danrcrni
Elenco dei termini forestali e naturalistici l'infestazione e, quindi, disharre e localizzare I'attacco degli insetti; serve a pre-
Arooo"ruo
parare I'uccisione concentrata delle nidiate che ne risultano
ABBAIARE voce dei cani comuni e del capriolo ABBRUCIAMENTO in generale appiccare un fuoco, più o meno sorvegliato
ALBU, AfuMU, CANUbranco e
regolato, su superfici coperte da vegetazione indesiderata, come malerbe o vegetazione infestante, oppure per ripulire la zona da altri materiali combustibili, p.es. residui di lavorazione
ABIGEATO furto di bestiame ACAULE sprowisto di fusto ACCESTIRE arricchirsi di rami alla base del fusto ACETO DI LEGNO acido acetico grezzo icavato dalla distillazione distrutti-
ALBURNO parte più estema del legno di alberi
e arbusti, attraverso
cui scorre
la linfa ascensionale, contiene cellule vive e sostanze di riserva p.es.amido NOTA: generalmente di colore più chiaro del cuore ma può essere anche non chiaramente differenziato
ALLA BASE al livello del suolo, detto specificando il diametro in occasione di vendite di legname in piedi, in opposizione all'uso comune di misurare a petto d'uomo
va del legno
ACHENIO frutto secco, indeiscente, contenente un solo seme con cui
è concre-
sciuto, a pericarpo sottile non aderente al tegumento seminale; non si apre a maturità ACIDO ACETICO liquido incolore, ncavato, ai fini commerciali, dalla distillazione distruttiva del legno (in particolare da certe latifoglie) oppure dalla ossidazione del1'alco1; ricavato anche sfurteticamente ACIDO PIROLEGNOSO sostarza acquosa ottenuta dalla condensazione dei vapori nella carbonizzazione del legno, costituita da una miscela contenete fra l'altro: acido acetico, alcool metilico e acetone, tutti in soluzione acquosa. NOTA: la parte che si separa dalla fase acquosa per sedimentazione è formata dai catrami ACLAMIDATO si dice di fiore privo di perianzio ACQUA, CICLO DELL' tutta I'acqua presente sulla Terra circola senza interruzione attraverso i processi di evaporazione e precipitazione (vedi a pag.191) ACQUITRINO zona sommersa da un sottile strato d'acqua e spesso occupata da piante erbacee di tipo palustre. L'acquitrino si forma di solito per infiltrazio-
ni di acqua ACULA, AKILA, AVE aquila ACULEI organi spinescenti di derivazione epidermica ACULEATO prowisto di aculei
ALLA CEPPAIA espressione che designa il luogo in cui si congiungono la ceppaia e il fusto e dove gli alberi vengono recisi e, talvolta, misurati ALLIEVO giovane fusto derivato da seme o da ceppaia, rilasciato dopo il taglio di awiamento all'alto fusto ALTERNE foglie inserite sui rami singoli
e in modo
alternato cioe' sui lati opposti di un fusto o di un ramo, ad ogni nodo si trova una sola foglia
Al-ilEZZA APETTO D'UOMO rn altezza da7 suolo universalmente accettata come punto di misura del diametro o della circonferenza di alberi in piedi NOTA: il punto di generale accettazione èl'altezza a 1,30 m da terra ALTEZZA CORMOMETRI CA altezza del tronco da lavoro altezza fra
il livello
de1 suolo e
il punto in cui il fusto di un albero non fomisce più legname da lavoro, o perchè di dimensioni troppo piccole, o perché si dirama in un ampia chioma
N;IEZZADELLA CEPPAIA
distanza tra i1 suolo e
il punto in cui un albero
è stato tagliato o sarà verosimilmente tagliato
ALTEZZA DENDROMETRICA altezzatotale - simbolo intemazionale ( h ) la distanza verticale fra I'estrema vetta di una pianta in piedi (anche se deriva da
ACUMINATO lungamente appuntito all'apice ACUTO appuntito all'apice ADUGGIAMENTO condizioni di sofferenza che insorge nelle giovani pianti-
un getto laterale) e i1 livello del suolo
AWEZZA DOMINANTE simbolo
internazionale
( h dom.)
I'altezza media
ne allorché si trovano esposte all'azione prolungata dell'ombra di altre piante più'
degli alberi dominanti di un popolamento o di un soprassuolo; generalmente,
adulte o più' sviluppate.
nella pratica, l'altezzamedia di un prestabilito numero di alberi più grossi o più
AFFA,STELLAMENTO legare assieme ramaglia minuta, cascami di segheria, ecc. con nastri metallici o altro AFILLO privo di foglie. AGAMO si dice di piante che si riproducono solo asessualmente, per agamia AGHIFORME foglia a forma di ago, piu'o meno cilindrica, sottile e pungente
alti tivante,
(pini, abeti)
grandi dimensioni in cui la rinnovazione del soprassuolo alviene con piante ori-
AGO stretta foglia a forma di ago, come quelle delle conifere
ALA sottile
espansione non camosa di un organo; anche ciascuno dei due peta-
1i laterali
ALBERO pianta legnosa perenne con fusto indiviso fino ad una certa altezza, si differenzia dalle altre piante legnose (arbusti, frutici o suffrutici) perché fusto porta
i rami
i1
a partire da qualche metro dal suolo. Tuttavia non e' sempre
facile la distinzione tra alberi ed arbusti per
il
fatto che la pianta in condizioni
ALTO FUSTO termine generale
pff
e generico, abitualmente usato
in senso agget-
indicare alberi, popolamenti o foreste (es. bosco di alto fusto) di
ginate da seme - NOTA:
il termine
è sinonimo di fustaia e di governo a fustaia
e si contrappone pertanto a ceduo e govemo a ceduo
AMENTO infiorescenza unisessuale a forma di spiga, di solito pendula, può essere semplice o composta (quando l'asse principale ha brevi ramificazioni)
AMBIENTE
f insieme
li) che agiscono
di tutti
i fattori biotici e abiotici (detti fattori
ambienta-
, o potrebbero agire, sia direttamente che indirettamente, su
tutti
ambientali diverse puo' assumere aspetti differenti
o solo alcuni degli organismi viventi in un dato luogo
ALBERO MARGINALE pianta marginale albero situato al margine del popo-
ANALISI DEL FUSTO I'analisi di un intero fusto di un albero contando
lamento oppure sul perimetro di una radura, e quindi sviluppato in condizioni di
misurando gli anelli annuali di accrescimento di una serie di sezioni trasversali
luce diverse da quelle prevalenti all'intemo
de1
popolamento
prese a diverse altezze, al fine di determinare I'incremento trascorso
e
ANAIISI
ALBERO MODELLO albero campione scelto con criteri soggettivi o statisti-
DELLA CEPPAIA l'analisi della
ci ai frni della stima del volume, dell'altezza, dell'incremento (o di qualsiasi altra
misurando gli anelli aruruali di accrescimento al fine di stimare I'età dell'albero
sezione trasversale di una ceppaia contando e
grandezza) di un popolamento
e i1 suo incremento radiale trascorso
ALBERO NOTEVOLE un singolo albero non classificato come pianta plus ma
ANDANA residui di lavorazione o cespugliame taglialo, concentrati lungo una
conservato per
il
suo interesse o valore genetico (p.es. per i1 suo portamento
linea in modo da liberare le strisce di tena (i viali) che restano fra tali linee,
insolito); per la sua origine del tutto particolare oppure per altri motivi storici;
come si fa in vista della piantagione a andane
oppure per la sua età o dimensioni notevoli
ANDROCEO parte maschile del fiore; I'insieme degli stami
ALBERO PROTETTO albero di specie protetta. Singolo albero, o specie, che
ANELLATURA cercinatura - Operazione con cui si asporta artificialmente un
per alcune caratteristiche notevoli di ordine biologico, economico, o storico,
anello di corleccia dal fusto di un albero col proposito di farlo morire - NOTA:
estetico, ecc. è oggetto di protezione, o di particolari diritti da parte del govemo
pratica raccomandata fin dall'antichità, ma di scarsa applicazione attuale, per far
ALBERO TRAPPOLA albero abbattuto o trattato in modo da incoraggiare
seccare
o appassire la pianta prima dell'abbattimento (e tale appassimento
è
a
l\l
11r /r,rri^
a
^t(!tl/11ù
detto in questo caso abbiosciamento) ed ottenere in tal modo legname di miglio-
ASCELLARE che
re qualità
ASSESTAMENTO FORESTALE (1) in senso lato: branca delle scienze
ANELLO OCULARE (PERIOCULARE) zona circolare priva di penne attor-
delle attività forestali che riguarda i principi tecnici
no agli occhi degli uccelli
di anche amministrativi e legislativi) relativi alla gestione dei boschi
è posto all'ascella
,
e
economici e sociali (e quin-
ANEMOFILE piante impollinate dal vento
(2) in senso più stretto: applicazione pratica dei principi suddetti alla gestione di
ANGIOSPERME divisione delle spermatofite, comprende tutte ie piante con
specifiche aziende forestali attraverso i piani di assestamento
fiori e veri frutti, producono semi awolti
ASSESTATO in senso stretto: di una foresta o compresa che corrisponde
da un ovario, possono essere legnose
a
tutti
o erbacee. Gli alberi ascritti alle Angiosperme sono dicotiledoni (in contrappo-
i requisiti di un dato modello di bosco normale; più genericamente: di una fore-
sto alle monocotiledoni, quasi tutte erbaceee ) sono chiamate comunemente lati-
sta sottoposta ad un piano di assestamento
foglie per
il
i
carattere delle foglie a lamina espansa, ma comprendono anche
ASSESTATORE chi elabora e firma un piano di assestamento
ASSORTIMENTI LEGNOSI le varie categorie, in cui prodotti legnosi posso-
Bambù e le Palme ma non le conifere
ANNATA DI PASCIONA anno di abbondante produzione di seme da parte di
no essere distinti, soprathrtto secondo le dimensioni e la destinazione
piante forestali che forniscono seme appetito al pascolo, cioè pasciona
ASTATO a forma di asta o saetta
ANTERA sommità fertile degli stami delle Angiosperme, generalmente costi-
ATTECCHIMENTO risultato positivo singolo o collettivo di una operazione
tuita da due parti (teche) ovoidali o fusiformi, tenute insieme da un tessuto con-
di trapianto, piantagione o di propagazione vegetativa (p.es. talee), o anche ino-
nettivo; ciascuna delle teche è costituita da due sacche polliniche che
culazioni di parassiti a scopo di studio
tà si fessurano lasciando uscire
a
maturi-
ATTENUATO organo che si assottiglia alla base o, talvolta all'apice
il polline
APE DEL LEGNO grossa ape della famiglia degli Xilocopidi, che scava galle-
AURICOLATO configurato come un padiglione auricolare
rie nel legno, sia morto, che sano, o debolmente cariato, ed anche nei rametti,
AUSTRO vento caldo che spira da sud
praticando cavità entro cui allevare la prole
AUTOCTONO detto di specie che è sempre esistita nel territorio considerato
APICALE situato sulla punta o apice di fusti, rami
AUXINA ormone di crescita delle piante
ARBORETO DA SEME piantagione di alberi di superiorità genetica presunta
AWENTIZIO
o provata, che è stata isolata onde impedire I'impollinazione da origini estranee
sul fusto)
geneticamente inferiori, e fiattata intensamente al fine di migliorare
il genotipo
occasionale, che non ricorre regolarmente (radici che nascono
AWIAMENTO ALL'ALTO FUSTO (DEI CEDUI) complesso di prorvedimenti previsti per la conversione di un popolamento ceduo in fustaia e applica-
e di ricavare facilmente abbondanti raccolte di seme
ARBORETO SPERIMENTALE una superficie in cui vengono allevati alberi
ti al fine di predispore il soprassuolo alla rinnovazione da seme; comprende una
il
di varie specie, fiequentemente di specie esotiche, generalmente in piccole aree
o più delle seguenti operazioni: (a) semplice invecchiamento del ceduo oltre
pure (parcelle sperimentali), sia al fine di verificare quali siano
meno
precedente turno e senza alcun intervento (b) taglio di ar,.viamento all'alto fusto
promettenti, che di ricavare osservazioni indicative sulla produzione potenziale
che consiste in un diradamento basso dei polloni (con eventuale asportazione
1a specie
delle specie più promettenti
parziale o totale delle matricine) condotto per stimolare I'accrescimento dei
ARBUSTO pianta perenne legnosa che differisce da un erba perenne per avere
migliori soggetti (allievi)
fusti legnosi permanenti, e che differisce da un albero, in modo meno definito,
la di una fustaia sebbene ancora originato da ceppaia (detto fustaia transitoria -
per la sua bassa statura (da 1 a 5 m.) e per I'assenza , in generale, di un fusto principale ben distinto; infatti spesso il fusto è ramifrcato fin dalla base - NOTA:
dei tagli del ceduo ma aumentando progressivamente
arbusti nani, p.es. Calluna, vengono detti suffrutici
(matricinatura progressiva
ARCU valico
struttura simile a quella di un ceduo composto o di un ceduo matricinato.
AREA BASIMETRICA (1) la superflrcie di una sezione trasversale di un albero presa vicino a terra; normalmente all'altezza a petto d'uomo (2) la somma
L'al.viamento termina con un taglio di conversione condotto o sulla fustaia tran-
delle superfici delle sezioni a petto d'uomo di tutti gli alberi di un soprassuolo o
vazione da seme cioè condotto con criteri simili a quelli di un taglio di semen-
di un popolamento, normalmente esprèssa in metri quadrati per ettaro
lazione.
e
per ottenere un popolamento di struttura simile quel-
ceduo awiato) sovente anche capace di produrre legname, (c) proseguimento
il numero delle matricine
- matricinatura intesiva) in modo da ottenere
una
sitoria matura o su un ceduo intensamente matricinato al fine di ottenere rinno-
AREA DI SAGGIO piccola superfrcie di una foresta, scelta come rappresentativa di una zona più vasta, su cui si eseguono diversi rilevamenti
e
misure secon-
ACCA frutto carnoso, indeiscente, che può contenere uno o più semi
do lo scopo perseguito - NOTA: (1) fra le aree di saggio impiantate per diversi scopi, si segnalano le aree di saggio per la costruzione di tavole alsometriche,
BACCELLO fiutto secco deiscente che a maturità si apre in due valve
che posono essere temporanee o permanenti. (2) le aree
BACCU, BACU torrente
di saggio stabilite
a
scopo di inventario sono variamente classificate secondo la disposizione del ter-
BADDE valle
reno a la forma, che a loro volta definiscono il metodo di inventario; in partico-
BARBA la porzione di legno stmppata e scheggiata che emerge dalla ceppaia
lare non debbono essere confuse le aree di saggio allineate, cioè disposte in fila
dal calcio del tronco di base quando la cemiera si stronca al momento in cui I'al-
lungo una linea che serve per poterle ritrovare facilmente, con le aree di saggio
bero cade
o
lineari, che sono lunghe strisce di bosco su cui effettivamente si procede a rile-
BARBIGLI shutture tentacolari sensitive poste sul labbro inferiore di alcuni
vamenti de1 caso
pesci
AREALE area di distribuzione di una specie
BARRACELLI le Compagnie dei Barracelli furono istituite in
ARILLO pafte esterna, quasi sempre camosa, e colorata di un seme; deriva
scopo di rendere sicure le campagne e di garantire la sorveglianza dei beni, e
dalla base dell'orulo
contrastare
ARISIATO prolwisto di appendice filiforme o aresta
comuni, nel1a vigilanza contro gli incendi
ARROSSAMENTO qualsiasi malattia che si manifesta con un arrossamento
BARRATURE fitte strie trasversali di colore scuro presenti nella livrea di alcu-
delle foglie seguito da una caduta prematura: frequente nelle conifere
ni animali
ARTIGLIO unghia robusta ed aadunca delle dita dei Falconiformi
e
Strigiformi
i firti di bestiame
Sardegna allo
(abigeato), oggi sono anche impegnati, in alcuni
BASE FOGLIARE la parte inferiore della lamina fogliare, in cui è inserito
ASCELLA angolo formato da un ramo o da un picciolo rispetto al fusto da cui
picciolo; nelle foglie sessili è la parte della lamina che si inserisce sul fusto
si origina
BASIFILO o BASOFILA di una pianta che in genere si trova su suoli basici
rE8
il
§
{aresl*li: ieri, oggi e dam*ni BASIFUGO di una pianta che tende ad evitare suoli con elevata saturazione di basi
BATTIFUOCO strumento per spegnere incendi, talvolta improwisato, per battere le fiamme ai margini di un incendio. -
NOTA: può essere costituito sempli-
cemente da un fascio di frasche, oppure può essere uno strumento predisposto come un flabello (ventaglio) di tessuto flessibile, fissato ad un lungo manico
che tende a vegetare solo su suoli calca-
rei
CALCIFUGA di una pianta che tende ad evitare suoli calcarei CALCOLO DELLA RIPRISA il calcolo, e quindi la decisione, di ciò che gli obiettivi dell'assestamento CALICE I'insieme dei sepali; involucro estemo della gemma fiorale che ha funstale secondo
BENA, VENA, ENAvena BENTONICO detto di pesce o di alho animale che vive nei fondali (marini o d'acqua dolce)
BIDDA villa BIFIDO diviso longitudinalmente in due parti a due labbra
BIOMASSA massa totale, espressa in peso secco, degli organismi viventi in un dato momento in una determinata comunità; la biomassa vegetale si riferisce a quella costituita dalla vegetazione
BIOTIPO gfuppo di individui che hanno lo stesso genotipo BIPENNATO foglia composta il cui rachide è ramificato in parti secondarie che portano foglioline
BOMBICE larwa di farfalla della famiglia dei Lasiocampidi, che allo stato giovanile vive gregariamente, generalmente in grandi tele o nidi sericei, sulla pian-
ta ospite; alcune specie sono gravi defogliatrici forestali, p.es. varie specie di Malacosoma, Dendrolimus, Lasiocampa
BOSCAGLIA comunità caratteristica di ambienti poco favorevoli alla vegetazione arborea, costituita da radi alberi bassi, spesso ramosi fin alla base, sopra a
BOSCO una comunità di alberi che crescono più o meno densi, di estensione
CANARIEDDU valletta
CANCRO in un albero una lesione necrotica ben definita e relativamente localizzata, sopr ttlrtto nel cambio o nella corteccia. Questa necrosi si traduce in una depressione più o meno pronunciata e spesso delimitata da un ca1lo
CANNEL-
gitudinalmente
CANTARU sorgerie
più piccola di una foresta
ARTII'ICIALE
zione protettiva degli organi intemi del fiore CALLO tessuto traumatico, generalmente tessuto tenero parenchimatoso che si sviluppa dopo una lesione ad una pianta tendendo a ricoprire la ferita CAMBIO 10 strato di cellule che si trova fra lo xilema secondario e il libro, e che da loro origine con la sua divisione attiva CAMEFITA pianta terestre le cui gemme o apici vegetativi destinati a resistere alla stagione sfavorevole restano prossime al suolo o poco al di sopra (meno di 25 cm.) CAMPANULATO si dice di corolla gamopetala (o calice) a forma conica, come di campana CANADAIR (CL 215 e CL 415) il CL 215 collaudato nel 1968 è il primo velivolo progettato in funzione antincendio, ha una capacità di trasporto di 5.346 lt. Il CL 415 è 1a versione più moderna e potente, ha una capacità di trasporto 6.000 lt. - effettua sgancio frazionato del liquido estinguente CANALE RESINIFERO dotto resinifero - canale intercellulare contenente resina
LO carbone ottenuto da polloni e rami di piccole dimensioni, non spaccati lon-
vegetazione erbacea, (soprattutto di graminacee) e cespugliosa
BOSCO
caso è detto pollone radicale
CALCIFILA calcipeta, di una pianta
potrà essere utilizzato anntalmente o periodicamente in una data superficie fore-
BAU gwdo
BILABIATA
CACCIATA SOTTERRANEA una cacciata che emerge da sotto il livello del suolo, sia da un rizoma, come per il Bambù, che da una radice; in questo ultimo
popolamento artificiale, soprassuolo artificiale. Un
soprassuolo derivato da semina diretta o da piantagione
BOSCO DA SEME soprassuolo forestale riservato
e trattato soprattutto in vista
e dai miglioramenti fondiari (p.es. shade, fabbri-
cati, canali, recinzioni), cioè dai capitali fondiari fissi e dalla prolvigione legnosa, cioè dal capitale legnoso
della produzione di seme
BOSCO DA PRODUZIONE quella parte di terrotorio forestale che comprende i boschi che corrispondono ai seguenti requisiti: producono o sono in grado
di produrre legname di interesse commerciale, sono accessibili almeno potenzialmente, e non sono stati sottmtti alla destinazione produttiva in sede di programmazione
CAPITOZZA tipo di potatura, o di trattamento de1 ceduo che consiste nel tagliare le piante ad una certaaltezza dal suolo
CAPOLINO infiorescenza globosa, formata da un sono inseriti
asse slargato all'apice su
cui
fiori sessili molto stipati; si può considerare derivato dall'ombrella
CAPSULA frutto secco, deiscente, formato da due o più carpelli e contenente più semi
BOSCO MISTO costituito da diverse specie legnose BOSCO NORMALE condizione teorica di una foresta in cui nell'insieme
CAPITALE FORESTALE capitale fondiario forestale
il valore costituito dalla terra
e
nelle singole particelle è realizzato un grado di perfezione praticamente ottenibile che soddisfa in pieno tutti gli obiettivi dell'assestamento BOSCO PURO (MONOSPECIFICO) costituito da una sola specie legnosa BOSCO VINCOLATO un bosco in cui è imposta in virtu di un prowedimento di legge una restrizione di uso per 1o più limitata BRACHIBLASTO corto ramo portante foglie molto vicine, generalmente in un ciuffetto apicale; sono spesso fioriferi BRANCHE prime ramificazioni del fusto BRANCHIE organo respiratorio dei pesci BRATTEA foglia modificata alla cui ascella è spesso inserito un frore o una infiorescenza; ha una funzione protettiva. BRUGHIERA formazione vegetale su suoli acidi, costituita in prevalenza da piccoli arbusti (fam. Ericaceae)
BRUNCU cima
BULBO fusto sotterraneo molto ridotto e ingrossato, con una sola gemma centrale
BUSSOLA (magnetica) strumento atto a individuare una direzione. in particolare I'orientamento rispetto al meridiano locale riferito all'asse magnetico terestre
CARA C UTU, G O LO S TRU agrif o glio
CARBOIDRATO sostanza nutritiva formata da carbonio, idrogeno e ossigeno, prodotta dalle piante nella fotosintesi.
I carboidrati vengono poi "bruciati"
per
produrre energia
CARBONAIA aia carbonile, superficie di terreno in bosco opportunamente spianata ed adattata per ospitare una carbonaia in terra
CARBONE VEGETALE carbone di 1egno, principale residuo finale della combustione incompleta di sostarze vegetali, costituito da una forma di carbone puro
CARBONIZZAZIONE decomposizione al calore di sostanze organiche, in presenza di scarsa quantita di aria, che ha come risultato la formazione di carbone
CARIE marciume, decomposizione del legno causata da funghi o altri organismi (carie di origine organica), che comporta riduzione di dtrezza, friabilità, perdita progressiva di resistenza meccanica e di peso, nonchè variazioni di struttura e di colore
CARIOSSIDE frutto secco, non deiscente, delle Graminacee CARPELLO ciascuna delle foglie trasformate che portano gli ovuli (antofi1lo) e che in numero di una o più costituiscono i1 pistillo. Nelle Angiosperme i1 car-
ABONE, PUDDA DE MURDEGU beccaccia CABRA,CR-aIBA capra CABRIOLU daino CADUCO organo che cade presto, prematuramente CACCIATA rametti e foglie di sviluppo recente
pello è rinchiuso su se stesso oppure è fuso con gli altri carpelli a formare
il
pistillo (organo in cui si trovano gli oruli) CARTA DEGLI INCENDI una carta topografica su cui sono riportati per un dato periodo tutti i punti di partenza degli incendi, identificandoli con dei
sim-
1
eql
a
l{eriiziorio Fareskslo
superfici percome da incendio durante un dato periodo
CESPUGLIAMENTO diffirsione naturale o artificiale di cespugli considerata soprattutto ai fini della protezione del terreno contro I'erosione
boli diversi secondo la loro classificazione, oppure che indica semplicemente le
CARTA SILOGRAFICA una carta topografica preparata normalmente come
CESSA genericamente: qualsiasi striscia di terreno sgomberata davegetaziorrc
parte di un piano di assestamento ove risultano in particolare la suddivisione in
ai fini antincendio
unità di assestamento (particelle, clasii economiche, ecc.), il tracciato delle stra-
CESSA VERDE cessa antincendio in cui viene mantenuta o coltivata vegeta-
de,
i viali tagliafuoco, nonché ogni altro dettaglio rilevante ai fini del piano
CAS
TANZA, CASTANGIA castagno
CATASTA disposizione ordinata di pezzi di legname tondo o segato, legna da ardere, canne, ecc., ai
zione poco infiammabile (erbe, arbusti, alberi ecc.), per impedire la diffrrsione
di vegetazione infiammabile e mantenere
fini della stagionatura, della misura e de1 deposito
il
suolo umido in modo da evitare
il
diffondersi di un incendio
CIIEA cavità,
fosso
CATTU ARESTI gatto selvatico
CHE RCU, CHELC U,ORROLI qtercra, roverella
CAULE fusto delle piante
CIIIOMA la parte superiore di un albero o di una pianta legnosa
CAULIFLORIA
porzione principale dei rami e delle foglie e che sowasta, sopra il punto di inser-
si dice di pianta legnosa che produce
fiori sul tronco o su rami
che porta la
vecchi
zione della chioma (base della chioma),
CAVALLETTAMENTO censimento del numero degli alberi che superano un prefissato diameho limite, ripartiti per classi diametriche, specie e, eventual-
CHIUDENDA una superficie recintata per impedire I'accesso agli animali
mente, per classi arboree
il fusto più o meno netto
dai rami
domestici o selvatici, in modo da proteggere la vegetazione su di essa presente
CAVALLETTO DENDROMETRICO strumento di misura di diameti di
CICATRICE una ferita su un albero dovuta a cause meccaniche o al fuoco,
alberi o tronchi, normalmente simile ad un comune calibro, costituito cioè da un regolo graduato con un braccio perpendicolare fisso ad una eshemità e un braccio scorrevole CEDUAZIONE tagliare raso terra alberi (di latifoglie) per provocare l'emissio-
totalmente o parzialmente rimarginata
ne di polloni da ceppaia
CEDUO forma di govemo di un bosco, in cui la sostituzione del soprassuolo ar,viene con polloni originati, dopo il taglio delle piante, da gemme della ceppaia
CEDUO A CAPITOZZA sistema selvicolturale simile al governo a ceduo che consiste nel capitozzare sistematicamente un certo numero di piante, avendo cum di sostituire le capitozze difettose o troppo vecchie CEDUO A STERZO trattamento a ceduo a sterzo, taglio della formica una forma di trattamento nell'ambito del govemo a ceduo, secondo cui solo una parte dei polloni, scelti fra quelli di maggiori dimensioni, viene rimossa ad ogni taglio così che ne deriva un popolamento composto da polloni di più (normalmente tre)
CICLO DEI DIRADAMENTI periodicità dei diradamenti, I'intervallo regolai iradamenti ricorrono su una data superficie
re programmato con cui
CICLO DEI TAGLI periodicità dei tagli, termine generico per indicare il periodo previsto fra tagli della stessa natura ricorrenti in un medesimo soprassuolo
CICLO DELL'ACQUA vedi immagine pagina seguente
CILIATO dotato lungo il margine da peli CIMA infrorescenza in cui ogni asse, sia il primario
che i secondari termina con
un fiore
CIMA ROSSA pronunciata variazione di colore del fogliame di alberi di coni-
età
CEDUO COMPOSTO govemo a ceduo composto, trattamento a ceduo composto sistema selvicolturale considerato anche come terzaforma di govemo intermedia fra ceduo o fustaia, secondo cui nella medesima superfrcie coesistono un ceduo a tumo relativamente breve ed una fustaia costituta da matricine di diversa età e in numero decrescente con I'eA stessa . Al momento del taglio del ceduo si rilascia un certo numero di giovani fusti di notevole vigore e di buona forma (allievi) destinati a sostituire quelle matricine che vengono selettivamente eliminate col taglio del ceduo CEDUO CONIFERATO popolamento misto di latifoglie derivate da ceppaia (che costituiscono il ceduo) e di conifere derivate da diffirsione spontanea o da introduzione artifrciale - NOTA: il termine si riferisce piuttosto ad una condizione di fatto di un popolamento (generalmente una fase transitoria in vista della conversione del ceduo in fustaia mista) sebbene possa costituire anche un sistema selvicolturale in parte analogo al ceduo composto CEDUO MATRICINATO unpopolamento ceduo prolvisto di matricine in cui però non si ral.visano i caratteri dell'applicazione permanente del trattamento a ceduo composto, p.es. o perché le matricine sono in numero insufficiente oppure perchè essse sono state rilasciate solo per una episodica ricostruzione del ceduo per rimivazione delle ceppaie CEDUO SEMPLICE trattamento a ceduo semplice, una forma di trattamento nell'ambito del governo a ceduo secondo cui il soprassuolo viene sottoposto a taglio raso e, quindi, si rinnova per ricaccio di polloni, dando luogo ad un popolamento coetaneo; il tumo è di regola relativamente breve CELLULA piccola unità vivente. Tutta 1a materia vivente è formata da cellule CELLULOSA un carboidrato di cui sono fatte le pareti cellulari delle piante
CEPPAIA complesso di fusto (parte)
e radici che resta nel terreno dopo
il taglio
della pianta in prossimità del suolo. Nella pratica del governo a ceduo, una ceppaia viva capace di produrre polloni
CEPPO termine generico per qualsiasi pezzo di legno grosso e corto CERBA, CERVU, CHERW cervo
CERNIERA parte del fusto deliberatamente lasciata intatta fra la tacca di direzione e
CICATRJIZZAZIONE occlusione, la ricoperhra, cioè la chiusura di ferite di qualsiasi origine naturale o artificiale
il taglio di abbattimento, per diminuire
1e
probabilità di spaccatura del
fusto e dirigeme la caduta
CERVO SARDO varietà sardo-corsa del cervo rosso europeo leggermente più piccolo e snello, specie particolarmente protetta CESPITOSO pianta che tende a formare Ìrn cespo
fere, attaccati da parassiti (p.es. scolitidi) o alhi patogeni; in genere caratteristica di piante seccate durante la stagione precedente
CIMALE
1a
parte più alta della chioma; normalmente quella parte composta da
parti legnose di piccole dimensioni non utilizzabili
CINGHIALE SARDO varietà sardo-corca del cinghiale euopeo, molto più piccolo di esso, specie cacciabile comune ed abbondante in tutta la Sardegna
CIPOLLATURA girello, difetto del palo Tipicamente: una fessurazione
che
circonda in modo più o meno completo la zona di anima di un tronco tondo CIRCoSCRIVEÉ.E UN INCENDIO arrestare un incendio, circondare un incendio con una linea di controllo che effettivamente non è più valicata dalle fiamme. Quando a1l'intemo restano fuochi attivi si parla di un "incendio circo-
scritto" CIRC URI, TkE P E D RE quaglia CITOPLASMA il contenuto di una cellula, ad eccezione del nucleo e della linfa CLADODI rami trasformati che assumono aspetto e funzione di foglie CLASSE ARBOREA una delle tante classi in cui gli alberi che formano un popolamento o soprassuolo possono essere suddivisi per una serie di scopi: sopmttutto per precisare il tipo di diradamento CLASSE CRONOLOGICA classe di età, un intervallo di età, normalmente di 10 o 20 anni, enko cui vengono classificati singoli alberi o popolamenti o particelle coetanee a fini descrittivi o di programmazione CLASSE DIAJJIEZZA classe ipsometrica, qualsiasi intervallo in cui i1 campo di variazione, p. es. di altezze dendrometriche , può essere suddiviso ai fini della classificazione CLASSE DI COPERTURA una delle classi in cui i soprassuoli o popolamenti possono essere suddivisi in base al diverso grado con cui la coperhrra è completa CLASSE DI FERACITA o classe di fertilità, una delle classi in cui i popolamenti possono essere riparliti in relazione alla feracità ( cioè alla capacità produttiva accertata con solo mezzi dendrometrici); normalmente in base all'altezzamedia, all'altezza dominante o all'incremento medio massimo CLASSE DI PERICOLOSITÀ uno dei gradi di una scala di pericolosità di incendio, indicato con un numero o con un nome. - NOTA: generalmente i gradi sono cinque: pericolosità debole, moderata, media, forte, estrema CLASSE DIAMETRICA qualsiasi intervallo regolare entro cui il campo di variazione dei diametri, p.es. di alberi, fusti o tronchi, può essere suddiviso CLASSE ECONOMICA porzione di foresta (che può costituire una unità accorpata o una semplice classificazione di particelle disperse) considerata a parte ai frni di specifici obiettivi (p.es. produzione intensiva di legname, prote-
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zione idrogeologica, gestione per usi multipli, ecc.) orwero ai fini dell'applicazione di determinate forme di govemo (classe di govemo) o di determinate forme di trattamento (classe di trattamento) CLAVATO a forma di clava CLIMATOLOGIA studia i climi deila Terra ele loro conseguenze sulla crosta terrestre
CLIMAX ultimo stadio di una successione della vegetazione che culmina in una comunità vegetale ritenuta stabile, in equilibrio con I'ambiente locale CLONE insieme di individui, geneticamente identici, derivati da un unico stipite per generazione agamica CLOROFILLA un complesso di pigmenti, essenzialmente verdi,localizzati nei cloroplasti (presenti in molte piante dette piante verdi) che, attivati dalla luce solare la trasformano in energia chimica per 1a fotosintesi CLOROPLASTI corpuscoli che contengono clorofilla, nelle ce11u1e vegetali CLOROSI ingiallimento anormale delle foglie, spesso sintomo di qualche carenza minerale,
di infezione da virus, di anellatura al fusto o alle radici o di
luce estremamente ridotta
COAU Centro Operativo Aereo Unificato è dislocato presso il Dipartimento della Protezione Civile e stabilisce
il concorso
dei mezzi aerei statali in base alle
richieste formulate dai vari COR o SOUP
COC il Centro Operativo di Comparlo
è struttura di coordinamento operativo
di
base, con competenza territoriale intercomunale. Le sedi COC sono coincidenti
con quelle delle Stazioni Forestali, vaglia le segnalazioni d'incendi e prorwede ad attivare tutte le struttue d'intervento
CODA (nei pesci) forma della pinna codale, varia: a lobi stretti ed acuti, a lobi arrotondati, tronca, rotondeggiante ecc. (negli uccelli) I'insieme delle penne timoniere, può essere: lunga, media, corta, quasi assente, stretta, larga, biforcuta ( con margini acuti o arrotondati), squadrata, rotonda, ecc.
CODINA roccia CODULA tonente COEFFICIENTE DI FORMA coefficiente di riduzione, numero formale -
È v/gh
CONCA, CAPU, CABBU testa, capo CONCA, CONCALI, CONCHEDDA caverna CONCENTRAMENTO operazione iniziale di esbosco, che consiste nel radunare 1a legna o legname dal letto di caduta ad un primo temporaneo deposito o catasta alla portata dei mezzi di smacchio CONCRESCIMENTO fenomeno per cui parti o organi. in altri casi disgiunti,
uniti formando un unica struttum CONDOMINANTE una delle quattro principali classi biosociologiche in cui vengono suddivisi gli alberi ai fini della definizione del grado di diradamento crescono
dei boschi puri coetanei; si dice di alberi che hanno la chioma situata nella parle superiore della copertura ma che non sono tanto liberi quanto quelli dominanti,
pur essendo più alti di quelli dominati CONFINE linea convenzionale che delimita il territorio di una nazione, di una regione, di un podere e simili: se si tratta di montagna coincide con la linea che divide i versanti opposti. CONFINE DI PARTICELLA il confine di una particella, che può seguire sia una linea topografica evidente (fosso, strada, crinale, ecc.) (confine naturale), che una linea appositamente tracciata su un terreno (confine artificiale) CONIFERAMENTO (1) in generale, qualsiasi introduzione, per 1o più artificiale (ma anche per diffusione spontanea), totale o parziale , di conifere in un bosco di latifoglie (2) (coniferamento dei cedui) più in particolare e appropriatamente, introduzione naturale o artificiale, ma sempre parziale, di conifere in un ceduo che diviene così ceduo coniferato CONIFERE resinose, aghifoglie - I'ordine più importante delle Gimnosperme, che comprende moltissime specie di alberi caratterizzati da semi portati da coni o strobili, foglie per lo più ad ago o a scaglia, legname sovente (ma non sempre) resinoso, omogeneo, composto da sole tracheidi, senza vasi, e talora da canali
resiniferi CONO strobilo, f infruttescenza matura di molte conifere formata da scaglie legnose o più raramente camose che emergono da un asse centrale e alla cui base sono inseriti i semi CONTRADA zona caralterizzata da aspetti geografici e ambientali più o meno definiti e importanti. In assestamento è un blocco di particelle delimitato da linee naturali e indicato da un nome di località e non corrisponde necessariamente ad una unità di gestione
dimensioni lineari (diametro o circonferenza) prese a due altezze diverse del
CONTRAFFORTE RADICALE sporgenza legnosa che si sviluppa alla connessione fra una radice laterale e i1 calcio di un albero, e che può prolungarsi lungo il fusto fino ad una considerevole altezza CONTROFUOCO nuovo incendio deliberatamente appiccato a una certa distanza dal fronte dell'incendio che si deve combattere, al fine di consumare preventivamente il combustibile che si frappone a1 fronte di avanzata dell'incendio, oppure per altername la direzione della colonna di convenzione
fusto di un albero
CONTROLLARE UN INCENDIO compiere una serie di operazioni ad un
COEFFICIENTE DI VOLUME DELLE CATASTE il rapporto tra il volume
livello tale che si possa ragionevolmente sperare di poter circoscrivere un incen-
Simbolo intemazionale:
il rapporto fra il volume v di un albero (o di quella parte dell'albero che interessa la cubatura) diviso per
il
volume cilindrometrico, cioè
il
prodotto dell'area
basimetrica g moltiplicata per l'ahezzah
COEFFICIENTE DI R,A,STREMAZIONE in generale: rapporto fra
reale del legno di una catasta e
i1
due
dio: cioè completare tutte le linee di controllo attomo ai perimetri dei fuochi,
volume apparente della catasta
o di età poco diversa
i controfuochi, ecc. CONVERSIONE insieme di operazioni di selvicoltura e di assestamento con
COILE, CUILE ovile stazzo
cui si passa da una forma di govemo ad un altra (p.es. da ceduo a fustaia)
COETANEO detto, a rigore, di popolamento composto di alberi della stessa età
abbattere le fiamme pir) minacciose, applicare
COLLARf,, I'insieme di pinne copritrici molto lunghe, formanti una sorta di
COORDINATE GEOGRAFICHE TERR-ESTRI termini matematici che ser-
collo, in numerose specie di
vono a determinare la posizione assoluta di un punto sulla superficie terrestre.
collana, oppure
il disegno del piumaggio attomo
a1
i cui elementi di
riferimento sono
i
uccelli
Questi sono la latitudine e 1a longitudine,
COLLETTO nelle piante è la zona situata tra il fusto e la radice principale
meridiani e i paralleli che si immaginano tracciati sulla sfera
COLONIA aggregazione negli uccelli di numerosi individui della
COORDINATORL DELLE OPERAZIONI ANTINCENDIO I'operatore
durante la nidificazione ed
il
stessa specie,
che è il più elevato in grado tra il personale de11a Stazione Forestale (COC) com-
successivo allevamento de11a prole
COMOFITA una pianta che vive nelle fessure o nei crepacci delle rocce (allo-
petente per territorio. Valuta: la pericolosità, I'evoluzione dell'incendio; richiede
ra è detta casmofita); oppure sulle sporgenze ove si sono accumulati detriti
al COP f intervento di mezzi aerei, dirigendone I'intervento e di personale; noti-
COMPENSATO pannello derivato dal legno e ottenuto per incollaggio di fogli
zia
(cioè di strati sovrapposti), disposti in modo che la loro fibratura risulti in dire-
urbani a rischio; raccoglie
zioni altemativamente perpendicolari, più spesso disposti simmetricamente
(INCE) e informa il nucleo investigativo con dati
rispetto ad un foglio centrale o di una anima
COP ha sede presso
COMPOSZIONE (DI SPECIE) il modo in cui le piante
che compongono un
COP su andamento incendio valutando evacuazione degli insediamenti
asse
i
i
dati necessari per compilare i modelli statistici e notizie utili per le indagini
Seruizi Teritoriali Ispettorati Ripartimentali del CFVA;
coordina e controlla le attività antincendio dei COC dipendenti per giurisdizione; decide
soprassuolo o popolamento si distribuiscono secondo 1e specie
COMPOSTA foglia costituita da diverse foglioline inserite sullo stesso
il
l'ùilizzo deimezzi
aerei regionali assegnati, inoltra al COR richieste
di concorso deimezzi aerei dello Stato
COMPRESA porzione di foresta (che può costituire una unità accorpata o una
COPERTURA il tetto o baldacchino formato dalf insieme delle chiome degli
semplice classificazione di particelle) che costituisce I'unità fondamentale ai fini
alberi di un popolamento forestale, sia accostandosi ed intersecandosi reciproca-
(a) della distribuzione dei tagli di maturità e della rinnovazione, (b) della costi-
mente sia sovrapponendosi a diverse altezze, che copre
tuzione di una equilibrata distribuzione del1e classi cronologiche. Inoltre per
meno completo
ogni compresa si effettua un separato calcolo della ripresa e si applica un tumo specifico
il terreno in modo più
o
COPERTURA DI ALLEVAMENTO in generale un soprassuolo di alberi (piante con funzione protettiva) o di arbusti introdotti o mantenuti per favorir-
o
icresicli: ieri, ci;gi e dcrr;*r;i I'insediamento di un giovane soprassuolo più importante che rimane protetto dal
DANNI DA FUMI dami causati agli alberi da gas o vapore
gelo, dall'insolazione, dal vento, dalle erbe infestanti, ecc.
dal fumo delle industrie
COPERTURA MORTA termine vago per indicare: (1)
di
1o strato superficiale
essenzialmente meccaniche, a rametti, foglie,
di suolo forestale
impetuosi
protegge
il suolo dall'erosione mediante la sua copertura
più in generale,
DANNI DOVUTI ALL'AZIONE MECCANICA DEL VENTO
un suolo su cui si ha vegetazione forestale (2) la sostanza organica dei vari tipi
COPERTURA PROTETTIVA qualsiasi soprassuolo naturale o introdotto che
e,
DANNI DA GELO danno alle piante prodotto dal freddo
e che si manifesta con
lesioni ai tessuti vivi normalmente alle estremità del fusto e dei rami
COPERTURA VEGETALE manto vegetale, termine ampio che comprende
DANNO DA INCENDIO le perdite espresse in moneta, o altrimenti,
tutta la vegetazione (alberi, palme, bambiÌ, canne, arbusti, erbe) che occupa una
all'incendio
COR (SOUP - SALA OPERATIVA UNIFICATA PERMANENTE)
i1 vecchio
COR (CENTRO OPERATIVO REGIONALE) sarà sostiruiro dal SOUp ed ha uftrci della Direzione Generale del CFVA; sowintende agli inter-
venti operativi antincendio con disposizioni diindirizzo alle strutture periferiche (COP); dispone la richiesta di concorso deimezzi aerei nuionali al COAU, con
la formulazione di priorità in caso di richieste plurime
CORDATO a forma di cuore CORMO corpo vegetativo delle piante superiori dette appunto Cormofite, con fusto, radici e foglie a struttura ben differenziata
COROLLA parte del fiore più o meno sviluppata e colorata che ha la funzione di protezione o di richiamo degli insetti pronubi. È I'insieme dei petali: se sono
uniti la corolla si dice gamopetala,
se sono
liberi, dialipetala
CORONGIUvetta
CORTECCIA termine non tecnico che comprende tutti i tessuti estemi al cilindro legnoso (rivestimento estemo di un fusto legnoso)
COSTATO prowisto di sporgenze e costole
COTICO ERBOSO cotica erbosa, l'insieme delle graminacee e di altre erbe che formano un tappeto continuo e che possono fomire un alimento per anima-
li pascolanti; rappresonta la risorsa base di un pascolo COTILEDONE embriofillo, foglia embrionale, che spesso contiene una riserva di sostanze nutritive, caratteristica del1e piante produttrici di semi, cioè le sperrnatoflte
CRENATO organo con margine prowisto di denti arrotondati CR"ESTA (negli uccelli) I'insieme delle penne erettili della testa (in anfibi e ret-
tili) escrescenza laminare sulla testa, su1 dorso e sulla coda CRETTI DA VENTO cretti nel fusto di alberi provocati da sollecitazioni
da
vento
CRETTO DA ARIDITA fessurazione radiale del fusto di un albero doruta
a
tensioni inteme deteminate da eccessiva perdita di acqua dal legno per aridità
CRETTO DA GELO fessurazione longitudinale di un fusto o di un ramo dorr:to
do\,arte
DECIDUO di piante perenni che si presentano normalmente prive di foglie
data superficie
sede presso g1i
lesioni,
fiori o fiutti per azione di venti
a tensioni interne indotte da basse tempemture
CRIPTOFITA una pianta
1e
cui gemme o apici vegetativi destinati a superare
la stagione awersa si trovano al di sotto della superficie del suolo o,
ne1 suolo
sommerso, sottacqua
CROMOSOMI minute strutture filiformi contenenti
i
geni; sono situati nel
nucleo della cellula. Contengono le istruzioni ereditarie
CUBATURA operazione di calcolo o di stima del volume degli alberi in piedi, di tronchi, di legnami lavorati, dopo la misura delle loro dimensioni CUCCURU, CUCCUREDDU collina, collinetta CUNEATO a forma di cuneo (es. base di alcune foglie)
CUPOLA involucro di varie forme e dimensioni, che avvolge alcuni frutti alla base o completamente
CURVA IPSOMETRICA rappresentazione grafica della funzione che esprime la relazione fra classe di diametro e altezza media per classe di diametro. Si ottiene ripoftando in ascisse i diametri (normalmente a 1,30) e in ordinata le corrispondenti altezze dendrometriche; la compensazione può essere grafica o ana-
litica. La crÌrva ipsometrica varia con letà, la struttura e la fertilità del popolamento
durante un periodo dell'anno.
DEFOGLIANTE quaisiasi composto chimico, che, applicato alle piarte, provoca la defogliazione DEFOGLIAIORE qualsiasi sostanza o organismo, più in particolare insetti, che può provocare la defogliazione DEFOGLIAZIONE una intempestiva riduzione della quantità di fogliame doluta a insetti o a funghi, o ad altri fattori p.es. siccità, tempeste o danni chimici, distinta dalla normale caduta delle foglie DEISCENTE frutto che si apre spontaneamente a maturità liberando i semi DEMANIO FORESTALE demanio forestale dello stato; una foresta demaniale è una foresta che appartiene alla comunità nazionale generalmente gestita da un servizio pubblico DEMASCHIATURA I'operazione con cui si estrae il sughero per la prima volta da una pianta di Quercus suber DENDROCRONOLOGIA 1o studio della disposizione degli anelli di accrescimento in sezione trasversale in vista di ricostruire l'evoluzione cronologica di un albero DENDROLOGIA I'identificazione e la classificazione sistematica degli alberi DENDROMETRIA ramo delle scienze forestali che si occupa del1o studio dei problemi relativi alla determinazione del volume o di altri parametri di alberi in piedi, di boschi o di tronchi atterrati DENSITÀ in generale il numero per unità di superficie di alberi in bosco, di piantine in vivaio, di piante foraggere in un pascolo DENSITA DELLA CHIOMA la consistenza della chioma di un albero, sia riguardo alla sua profondità lungo il fusto, sia nel senso della compattezza dei rami DENSITÀ DELLA COPERTURA l'effetto cumulato del grado di copertura e della densità delle chiome che formano la coperhrra DENTATO organo che presenta un margine con intaccature e sporgenze a forma di denti DENTE piccola sporgenza triangolare del contomo di un organo laminare DENTICOLATO dotato di denti sottili e piccoli DEPEZZATURA troncatura di fusti o di rami in modo da ottenere pezzi tondi di dimensione voluta DESERTO ogni area inadatta alf insediamento umano per accentuata aridità e assenza di vegetazione o per freddo intenso. L'aridità è do\uta a: scarsità di precipitazioni, forte insolazione, scarsa umidità atmosferica, dominanza di alta pressione, l'azione dt venti forti e secchi. In Sardegna, per I'accentuarsi di questi fattori, insieme agli incendi, sempre più ricorrenti, vasti territori sono a rischio di desertificazione DIAMETRO DI RECIDIBILITÀ nel contesto del trattamento a fustaia da dirado, il diametro minimo a petto d'uomo degli alberi che si considerano maturi; alcune piante di diametro inferiore vengono ltilizzate per .normalizzare la struttura del soprassuolo DIAMETRO MEDIANO diametro misurato a metà lunghezza di un tronco a terra o di un toppo DIAMETRO MEDIO per i diametri a petto d'uomo di gruppi di alberi o degli alberi di un popolamento: il diametro di quell'albero (ideale) la cui area basimetrica è uguale alla media aritmetica delle aree basimetriche; più propriamente si dice diametro medio di area basimetrica e corrisponde alla media quadratica dei diametri DIAMETRO MINIMO DI RECIDIBILITÀ il diametro a petto d'uomo sopra corteccia di alberi in piedi al di sotto de1 quale non è consentito I'abbattimento dell'albero DIAPAUSA arresto dello sviluppo dell'embrione in alcuni mammiferi durante i mesi invemali DICIOCCARE liberare una superficie dalle ceppaie di alberi o arbusti, in genere per sradicamenlo DICIOCCATURA taglio mediante estrazione o scalzamento delle ceppaie con parte delle radici eseguito o al fine diùllizzare anche le radiche come legno da trancia, legna da ardere o per speciali industrie (p.es. il ciocco da pipe di Erica arborea) o per lasciare il terreno interamente sgombro per la rinnovazione arti-
ficiale
AINO mammifero ruminante cerwicomo, dopo la
DICOTILEDONE una delle due divisioni delle angiosperrne che raggruppa le sua estinzione è stato
reintrodotto in Sardegna con ottimi risultati, specie particolarmente protetta
specie caratterizzate da embrione munito ordinariamente di due cotiledoni e da fusto e radici suscettibili di accrescimento secondario
0 t7;)
§lciirir.:r-ic; For^eslale DIFESA DEI BOSCHI CONTRO GLI INCENDI termine generale che include tutte le attività di prevenzione e repressione degli incendi forestali DIGITATO organo con appendici e parti divergenti, ma che originano tutte dallo stesso punto DIMORA punto di piantagione, il punto in cui una pianta viene definitivamente pianlata
DIMORFICO riferito ad uccelli che allo stadio adulto possono mostrarsi con due livree differenti durante
il corso dell'anno
DIMOR-I'ISMO SESSUALE quando in una specie i due sessi si presentano differenti tra loro per forma e colore
DIOICA specie che porta fiori maschili e femminili su individui diversi DIRADAMENTO taglio intercalare di parte delle piante di un soprassuolo coetaneo immaturo con lo scopo principale di accelerare I'incremento delle piante rilasciate ed anche con lo scopo di selezionare le piante di forma migliore DIRADAMENTO DAL BASSO diradamento basso, un tipo di diradamento che mira particolarmente a favorire le piante dominanti e che quindi applicato secondo un grado di diradamento debole elimina le piante sottostarti e dominate e che solo nei gradi più forli intacca le piante condominanti e qualcuna delle
piante dominanti
DIRADAMENTO DALL'ALTO diradamento alto un tipo di diradamento secondo cui si scelgono i soggetti più promettenti (che non sono necessariamente piante dominanti) ben distribuiti su tutta la superfrcie, e si eliminano tutte le piante che disturbano il loro accrescimento quale che sia la classe biosociologica cui appartengono
DIRADAMENTO DELLA CHIOMA forma di potatura verde con cui si eliminano rami superflui al hne di diminuire il peso della pianta, dare accesso alla luce, ridurre l'impatto del vento sulla chioma DIRADAMENTO DI BORGGREVE taglio delle piante dominanti che superano un prescritto diametro in favore di alberi più sottili ma di buon portamento e di buone condizioni vegetative - NOTA: si tratta piuttosto di una forma di taglio a scelta colturale che di un vero e proprio diradamento
DIRADAMENTO DI TRASFORMAZIONE IN FUSTAIA DISETANEA diradamento di Gumaud-Biolley, un taglio colturale praticato in fustaia coetanea, soprattutto a carico delle piante appartenenti alle classi arboree intermedie al fine di iniziare la trasformazione in fustaia disetanea DIRADAMENTO INCRI,MENTALE DI FINE TURNO intenso diradamento praticato generalmente verso la fine del tumo per stimolare I'incremento degli alberi rilasciati DIREZIONE DI CADUTA direzione di abbattimento, direzione in cui un albero viene abbattuto, o cade, o dowebbe cadere DISAMARA samara doppia, unite due a due DISETANEO indica la struttura di una foresta, o di un popolamento in cui vivono fiammisti alberi di età sensibilmente diversa senza che sia possibile isolare la superficie occupata dalle varie classi cronologiche DISSEMINAZIONE i processi naturali per cui i semi vengono dispersi sul terreno, mentre la corrispondente operazione artificiale costituisce la semina artificiale DISTICO organi (foglie o rami) disposti in modo altemato su due file opposte
dello stesso
asse
DOGA pezzo di legno segato o lavotato per spacco che forma uno dei montan-
ti di una botte o di un qualsiasi articolo di fustame DOMINANTE in particolare indica una del1e quattro principali classi biosociologiche in cui vengono suddivisi gli alberi soprattutto allo scopo di definire il grado di diradamento dei boschi puri coetanei; si dice di alberi che abbiano la chioma situata nella parte superiore della copertura e che crescono in gran parte liberi dalla concorenza di altri DOMINANZALn particolate f influenza che gli individui di una specie esercitano nell'ambito della comunità di cui fanno parte. La dominanza è misurata in base al grado di copertura, oppure in base all'area basimetrica o alla massa per unità di superficie, oppure ancora in base alla massa totale degli individui della specie in esame in rappotro alla massa totale di tutti
gli individui della comunità DOMINATO indica una delle quattro principali classi biosociologiche in cui vengono suddivisi gli alberi soprattutto al fine di definire il grado di diradamento nei boschi puri coetanei; si dice di alberi la cui chioma è situata nella parte media della copertura mentre è libero solo il getto terminale
DOMU casa
DONNOLA mammifero molto comune in Sardegna è specie cacciabile (1a varietà Mustela nivalis "boccamela" in sardo campidanese bucca 'e meli bocca di miele sta' a indicame voracità e golosità DORMIENZA una condizione nella vita di un organismo o di sue parti, talvolta detto stato di riposo (riposo), nella quale un tessuto disposto a proliferare non prolifera; ne risulta un periodo temporaneo di sospensione dell'accrescimento visibile e dello sviluppo DOTAZIONE DI CEPPAIE f insieme degli apparati radicali di un popolamento capaci di emettere polloni DRUPA frutto camoso, indeiscente che ha il seme contenuto in un nocciolo legnoso DURABILITÀ la capacità del legno a resistere mantenendo le capacità di servizio, con particolare riferimento a marciume (resistenza a marciume) piuttosto
I A/
che ad attacchi di origine animale (resistenza alle termiti, resistenza alle teredini ). oonure resistenza al l'esposizione atrnoslerica
DÙRIME
(o DURAMEN) cuore, parte più intema del legno di alberi e arbusti, i cui tessuti sono costituiti da cel1u1e morte, duramificate
COLOCAZIONE capacità dei pipistrelli di emettere degli ulhasuoni e di percepire l'eco; evitano così gli ostacoli improwisi, quando escono di notte a caccia d'insetti ECOLOGIA 1o studio delle relazioni tra g1i organismi viventi e I'ambiente in cui vivono ECOLOGIA FORESTALE lo studio del ciclo biologico e dei caratteri generali dello sviluppo degli alberi e dei popolamenti forestali con particolare riguardo ai fattori ambientali, come base per la selvicoltura ECONOMIA FORESTALE in generale, quel ramo delle scienze forestali che si occupa del bosco come risorsa produttiva soggetta a leggi economiche ECONOMIA MONTANA la branca di studio o attività amministrativa che si interessa delle peculiari condizioni economiche e sociali dei territori di montagna in vista di un loro miglioramento ECOTIPO entità sottospecifica legata aparticolari condizioni ecologiche; non è lm entità geneticamente omogenea EDAf'ICO di un fattore che riguarda il suolo, e le relazioni di ordine ecologico con
il suolo
EDULE mangereccio EFFETTO INCREMENTALE aumento di incremento di singoli alberi che abbiano riceluto beneficio da un diradamento o comunque da un taglio che abbia attribuito loro più spazio, owero di una concimazione specie che predilige ambienti luminosi e assolati ELIOTROPISMO tendenza delle piante a volgersi verso la luce ELOFITA pianta intermedia fra i tipi di piante terrestri e le piante acquatiche vere e proprie che vive prevalentemente nelle paludi ingorgate d'acqua, da cui emerge la pafte aerea portante foglie e fiori EMBRICATO si dice di foglie, squame o brattee disposte come le scaglie di un
ELIOFILA
pesce
EMBRIONE I'insieme degli elementi che formano nel seme la parte essenziale della futura pianta EMICRITTOFITA pianta terrestre la cui pafte aerea secca
fino al livello del suolo al sopralwenire della stagione awersa, lasciando le gemme peronnanti, in riposo, alla superficie del suolo ENDEMISMO fenomeno per il quale una specie è caratteristica di un determi-
nato ambiente, piuttosto ristretto ENDOCARPO strato più interno del frutto che può assumere sviluppo e consistenza varia secondo le specie ENDOSPERMA riserva alimentare del seme. Serve a nutrire la plantula sinché
non si awia la fotosintesi
ENI, TASSU
tasso
ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA istituito con L.R. 9 giugno 1999 n.
24 oltre a gestire la forestazione "concorre, con l'apporto di propri mezzi e proprio personale alle campagne antincendio, secondo il Piano regionale antincendio, anche al di fuori dei territori amministrati". ENTOMOFILE piante che vengono impollinate da insetti ENZIMI proteine che si producono nelle piante; servono ad awiare o a catalizzare le reazioni chimiche EPICARPO parte più estema del seme o frutto, generalmente membranosa e sottile (buccia)
EPICOTILE parte
de1
fusticino della plantula compreso tra
i
cotiledoni e la
piumetta su un'altra senza essere parassita - NOTA: una pianta che comincia la sua vita come epifita, ma poi emana radici al suolo, è detta semiepifita EPIGEO che cresce al di sopra del suolo ERBARIO collezione di piante seccate e pressate, opportunamente classificate' Rappresentano veri e propri archivi delle specie vegetali esistenti, utili per ricerche in botanica e per determinare, consultando quelli più antichi, l'evoluzione
EPIFITA pianta che cresce
della vegetazione negli ultimi secoli ERMAFRODITA fiore in cui coesistono
gli organi sessuali sia maschili
che
femminili
ERMAFRODITISMO presenza nello stesso individuo sia delle gonadi maschili (testicoli) che di quelle femminili (ovari) ESBOSCO tipicamente: traspoÉo di legname (generalmente tronchi) fino a quel punto in cui il materiale viene caricato stmezzi che effettuano un "trasporto ordinario" sulla comune rete di trasporti ESSENZA DI LEGNO prodotto dalla distillazione secca di legno di conifere il cui punto di ebollizione varia fra 80 e 200'C ESSENZA DI TRIMENTINA I'olio essenziale ottenuto dalla distillazione della trementina, ricavata, a sua vo1ta, dalle gemme dei pini viventi; è una miscela di idrocarburi terpenici con punto di ebollizione superiore ai 150'C ESSENZA FORESTALE qualsiasi albero adatto per foreste, sia che rappresen-
ti una specie o un entità
sottospecifica
0
lr::-e.sir:ji: iert,
ESSUDAZIONE fuoruscita di gomme, oli, resine, ecc., naturali da alberi o da legname in seguito a lesioni ESTIMO FORESTALE quella branca delle scienze forestali che si occupa della stima del valore delle aziende forestali e dei loro componenti ESTRAZIONE DELLE PIANTE liberare e rimuovere una pianta dal suolo dal vivaio o, più in generale, dal luogb dove è cresciuta ETEROFILLIA presenza di foglie di forma diversa sulla stessa pianta ETEROMORFE si dice delle foglie primarie se diverse da quelle definitive ETEROTROFO di organismi che non possono vivere senza una fonte estema di alimenti organici ETTARO simbolo ha unità di misura di superfice, usata in agraria; è pari a 100 are, cioè 10.000 m2 EUTROFICO di habitat, in particolare di suoli o di acque , che sono ricchi o adeguatamente
forniti di sostanze nutritive
EVETRIA tortrice dei pini, farfalla del genere Rhyacionia ( Evetria), della famiglia Olethreutidae, le cui larve minano le basi degli aghi, i getti terminali le gemme dei giovani pini, p.es. la tortrice delle gemme apicali dei pini
e
FoaoLTi
POLLoNIFERA la capacità di una specie o di una ceppaia di emettere polloni più o meno abbondanti e più o meno costantemente nel tempo dopo ripetute ceduazioni FALCATA foglia a forma di falce FALCIOLO falce più pesante di una normale falce messoria, impiegata per il decespugliamento FALDA ARTESIANA si determina in terreni delimitati, permeabili superiormente e inferiormente da tereni impermeabili. Quando la zona di alimentazione della falda si trova a una quota superiore a quella del poVzo (pozzo artesiano) che vi attinge, I'acqua, per il principio dei vasi comunicanti, risale in super-
ficie
e
zampilla
FALDA FREATICA si determina quando la superficie superiore non è limitata da strati impermeabili. Può essere raggiwta conpozzi comuni (pozzo freatico) FALLANZA un tratto della superficie di una piantagione in cui l'attecchimento è stato scarso o nullo FANEROFITA una pianta terrestre le cui gemme ed i cui apici vegetativi desti-
nati a soprawivere alla stagione a\ryersa si elevano considerevolmente al di sopra del suolo suj fusti persistenti per vari anni
FASCIA NECRTOTICA una porzione longitudinale del fusto di una pianta viva, uccisa da un insetto FASCIA PARAFUOCO una striscia di terreno mantenuta sgombra da vegetazione, o piantata con specie vegetali adatte, mantenuta come parafuoco FASCIA PROTETTM striscia di alberi o arbusti più o meno iarga destinata a proteggere zone limitrofe o sottostanti dal vento, dal sole, valanghe, ecc. FASCIA RILASCIATA striscia di bosco risparmiata fra due aree in cui è stato praticato un taglio raso. Il caso opposto, di striscia di bosco tagliata a raso fra due popolamenti è una fascia tagliata FASTIGIATO portamento di un albero eretto e colonnare FATTORE LIMITANTE fattore dell'ambiente che, in una data stazione o regione interwiene principalmente per limitare lo sviluppo di una pianta, di una specie, o anche di tutta la vegetazione FECONDAZIONE fusione di due gameti di sesso diverso, da cui origina un nuovo individuo FELLEMA tessuto prodotto esternamente, cioè dalla parte della corteccia, dal fellogeno in un fusto o radice FELLODERMA tessuto prodotto internamente, cioè dalla parte del midollo, dal fellogeno FELLOGENO cambio corticale il meristema che produce il periderma, dando origine al fellema sul lato della corteccia ed al felloderma sul lato del midollo. Nella sughera si chiama "mammina" FEMMINILE si dice di una pianta o di un organo che produce unicamente
oluli F ENUG U fnocchio selvatico FERApITÀ termine antiquato nella lingua corrente pì.re raccomandato in assestamento per indicare la produttività di una stazione in relazione ad una data specie, accertata mediante parametri dendrometrici (p.es.l'altezza dominante) in contrapposizione alla fertilità, che è la produttività di una stazione in relazione alle varie specie ivi coltivabili, accertata mediante analisi dei fattori ambientali FIBRATURA la direzion egenerale degli elementi longitudinali (assiali) del legno in rapporto all'asse di sviluppo dell'albero (p.es. fibratura intrecciata), owero in rapporto all'asse del pezzo lavorato FIGU frco, ficodindia FILAMENTO parte allungata e sottile dello stame FILATO di un albero cresciuto eccezionalmente lungo e sottile, generalmente per I'effetto dell'accessiva densità del popolamento FILLODO picciolo appiattito come la lamina di una foglia FILLOSFERA il microambiente delle foglie FILLOTASSI disposizione delle foglie su di un ramo
*g*i
-- L,l*l1*r;
FIORE germoglio trasformato per la funzione riproduttiva, comprendente involucri protettivi (calice e corolla) e organi riproduttivi (stami e pistilli) FITTONE radice principaie che, originando dal colletto, in opposizione al fusto, ha uno sviluppo prevalente sulle radici secondarie FLABELLO è un allrezzo che sfrutta I'azione battente che porta al soffocamento e all'estinzione dei focolai. Si ricava fissando all'estremità di un lungo bastone pezzi di manichetta di autobotte fuori uso FLOEMA la parte della pianta costituita da vasi che traspoftano la linfa elaborata nelle foglie da queste a tutta la pianta. È formato da tubi conduttori e da fibre; è detto anche libro FLORA le specie vegetali presenti in un determinato teritorio
FLUMINI, FRUMINI fiume
il favoloso bue marino - ordine: Carnivori; sottordine: Pinnipedi; famiglia: Focidi. Rarissima , quasi estinta ultimi awistamenti nelle coste del Golfo di Orosei FOGHE, FOXI foce FOGLIA organo generalmente espanso e sottile, di solito verde, operante la
FOCA MONACA (Monachus monachus)
organicazione del carbonio per via fotosintetica e gli scambi gassosi lrespirazione e traspirazione) FOGLIAZIONE emissioni delle foglie FOGLIE PRIMARIE sono le prime foglie che compaiono dopo i cotiledoni; possono essere uguali o diverse da quelle della pianta adulta FOGLIOLINA ciascun componente di una foglia composta
FOGU fuoco
FOLLICOLO fiutto secco deiscente, monocarpellare, più o meno allungato che si apre a maturità mediante una fenditura longitudinale
FORACANTA
il
divoratore dell'eucalipto, coleottero longicome. apparso in
Sardegna nel 1969 (Franco Tassi) FORESTA (ecologia) in generaie un ecosistema caratterizzato da una copertura di alberi più o meno estesa o densa. Più in particolare una comunità vegetale composta prevalentemente da alberi o da altre piante legnose più o meno accostate (selvicoltura-assestamento) una frazione di territorio, amministrativamente delimitata, destinata alla produzione di legname oppure di altri prodotti forestali, owero mantenuta a vegetazione legnosa in vista di benefici indiretti quaii la protezione di bacini idrografici, la ricreazione, ecc. - NOTA: si riferisce generalmente a superfici più vaste rispetto a quelle indicate col termine bosco (legislazione) una qualsiasi superficie di territorio classificata come "foresta" da una qualsiasi norma giuridica FORESTAA TAGLIO SALTUARIO foresta a taglio da dirado, foresta sottoposta a trattamento a fustaia da dirado o foresta in cui il pialo di assestamento prevede I'applicazione di tale trattamento FORESTA CLIMAX una comunità che rappresenta lo stadio culminante di una successione narurale nell'ambiente in cui si trova FORESTA DEMANIALE foresta appartenente alla comunità nazionale e di regola gestita da una amministrazione pubblica nazionale FORESTA DI PRODUZIONE bosco di produzione, foresta gestita essenzialmente con lo scopo di ottenere la produzione ottimale di materiale legnosi o di
prodotti secondari FORESTA DI PROTEZIONE bosco di protezione, bosco protettivo - superficie interamente o parzialmente boscata destinata principalmente a svolgere una azione protettiva o comunque benefica nei confronti di zone limitrofe o sottostanti, e che, pertanto, è sottoposta ad un particolare trattamento selvicolturale; I'azione protettiva può consistere p.es. nel ridurre I'erosione de1 suolo, regimare corsi d'acqua, mantenere la quantità e la qualità di acque sorgive, stabilizzare dune sabbiose, ecc. NOTA: spesso si tratta di una classe economica stabilita da un piano di assestamento, cioè la classe dei boschi di protezione FORESTA DI SCLEROFILLE foresta carallerizzata dalla prevalenza di specie pror,viste di foglie coriacee, genelalmente piccole, che si riscontra in regioni a clima con invemo relativamente freddo ed umido e con estate caldo-arida FORESTA PROTETTA una foresta definita e classificata in virtu di un prowedimento di legge in modo che ne sia assicurato un elevato grado di protezione FORESTA SECONDARIA comunità forestale che si è ricostituita spontaneamente dopo la distruzione o un grave danno (p.es. taglio raso, incendio, attacco da insetti, ecc.) della vegetazione precedente , ovvero che si è ricostituita su terreni anticamente coltivati FORESTA VERGINE foresta naturale non alterata dall'attività umana; può essere benissimo una foresta secondaria
FORESTAZIONE termine di recente ampia dilfusione con cui si indica essenzialmente il rimboschimento oppure in senso più largo qualsiasi intervento politico o tecnico a favore della selvicoltura FORMICA PERDILEGNO grossa formica nera del genere Camponotus, che scava gallerie nel legno morto, p.es. nelle ceppaie, nei pali,ecc., praticando grandi cavità, entro cui la colonia vive e aileva la sua prole FORMULA DELLA SEZIONE MEDIANA cubatura commerciale, formula di Huber - formula di cubatura di legname tondo secondo cui il volume ò dato dal prodotto della lunghezza per la superficie della sezione
mediana
§ t73
l\ Jir-r(r|ù
aar e,:ù11:
FORTETO ceduo misto di molte specie con prevalenza di sclerofrlle sempreverdi fra cui soprattutto; Quercus ilex e Arbustus unedo, trattato generalmente con tumi molto brevi, fra 8 e 15 anni NOTA: ò la macchia mediterranea gover-
GHERIGLIO parte edule della noce GHINLPE RU, S INNIBERI, NLBARTJ gLNEPTO GHIRO SARDO varietà sardo-corsa del ghiro europeo, leggermente più gran-
nata a ceduo
de, specie parlicolarmente protetta, molto raro GIMNOSPERME piante prevalentemente arboree a seme nudo (non contenuto in un ovario), divisione delle Fanerogame il frutto nella maggior parte è secco e legnoso (strobilo) comprendono: conifere, cicadee, ginkgoace, cicadee, gnetacee GINECEO parte femminile del frore, costituita dal pistillo GIRATRONCHI strumento a mano costituito da un grosso manico con un uncino ad un estremità e un altro uncino all'estremità di un braccio snodato che abbraccia il tronco da voltare facendo leva sul manico GIUGULARE detto delle pinne pettorali e ventrali di certi pesci, disposte nella regione del collo GruRISDIZIONE ambito territoriale in cui opera una struttura organizzata come: Stazione Forestale, Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale, COC, COP, COR.
FOSSA grotta
FOTOSINTESI sintesi di sostanza oiganica (carboidrati) compiuta da tutte le piante verdi, ttllizzando I'anidride carbonica, acqua, e I'energia luminosa captata dalla clorofrlla e con liberazione di ossigeno FOTOTROPISMO eliotropismo, la reazione degli organi di una pianta per accrescimento o per posizione, alla direzione della luce; si ha fototropismo positivo quando la risposta è verso la luce, fototropismo negativo quando è in direzione opposta FRECCIA getto terminale, il getto terminale, cioè il più alto, caratteritico dell'accrescimento di certi alberi in particolare delle conifere FREGONE I'abrasione di corteccia e di legno dai fusti di alberi causata da cervidi quando cercano di togliere la peluria dalle coma in crescita, oppure quando delimitano la loro zona di riproduzione FRUSTA albero sottile che mosso dal vento lacera o darmeggia le chiome degli alberi vicini - NOTA: generalmente riferito a piante di latifoglie in giovani boschi di conifere FRUTICE pianta con fusto legnoso e ramificato dalla base FRUTTO I'ovario mafuro contenente i semi; alla sua costituzione possono talora prendere parte, come nei cosiddetti falsi frutti, anche altri organi FULIGA folaga FUMAGGINE rivestimento nerastro che ricopre le foglie o altre parti di una pianta provocata dai funghi saprofiti che vegetano sulle secrezioni di insetti oppure provocata da funghi che attaccano piante già indebolite FUSI ORARI I'intera superficie terrestre è divisa in 24 spicchi, o fusi sferici, ciascuno corrispondente a un'ora di tempo. I1 fuso orario iniziale è quello di Greenwich ( primo fuso dell'Europa occidentale), quello dell'Italia (Europa centrale) è quello che passa per il meridiano dell'Etna FUSTAIA qualsiasi soprassuolo sottoposto a governo a fustaia e quindi nella grande generalità dei casi derivato da seme (all'origine in vivaio o direttamente in bosco per disseminazione naturale o per semina artificiale FUSTAIA COETANEA popolamento di alto fusto essenzialmente coetaneo e quindi caratterizzato dalle seguenti condizioni di struthra: (a) la ripartizione de1 numero degli alberi per classi diametriche corrisponde ad una curva a carnparla con una classe massima di frequenza; (b) le chiome degli alberi sono collocate tutte in un unico medesimo piano di copertura FUSTAIA DISETANEA popolamento di un bosco di alto fusto con presenza di alberi di tutte le età (dalle più giovani fino a quelle mature) intimamente mescolati fra loro FUSTO I'asse principale delle piante da cui si sviluppano gemme e getti
deposito bianco e ruvido di cristalli di ghiaccio, che si Go"orrr**A forma a temperature inferiori allo zero, quando I'acqua sopraffirsa contenuta in nubi o nebbie viene a contatto con coryi solidi GALBULA strobilo dei generi Cupressus e Juniperus; formato da squame che aderiscono strettamente tra loro o concrescono, in modo da formare un corpo globoso, compatto, di consistenza legnosa o camosa GALLA escrescenza globulare pronunciata con struttura dei tessuti molto modificata, che sorge sugli organi delle piante in reazione a irritazioni di organismi estranei, generalmente un insetto, oppure qualche altro agente GAMETE cellula riproduttiva, maschile o femminile GATTO SELVATICO SARDO classe: Mammiferi; ordine: Camivori; sottordine: Fissipedi; famiglia: Felidi; genere: Felis. Varietà sardo-corso del gatto selvatico nord-africano. Specie protetta poco comune in costante diminuzione GELICIDIO fenomeno metereologico per cui le gocce di pioggia o la nebbia formano grossi strati di ghiaccio sugli oggetti esposti e in particolare grossi manicotti attomo ai fusti e rami che si rompono facilmente GEMMA germoglio in via di sviluppo GENERI gruppo o specie strettamente imparentate che appartengono alla stessa lamiglia con molti caratteri in comune GEOLOGIA studia la composizione, la struttura e la formazione della crosta tenestre, studia inoltre I'evoluzione della Terra, suddividendone la storia in ere e
periodi
GEOTROPISMO la reazione di organi di una pianta alla forza di gravità. Il geotropismo è positivo quando la risposta è verso il centro di gravità terrestre (p.es. accrescimento iniziale delle radici) negativo quando è in direzione opposta (p.es. l'accrescimento iniziale del fusto)
GLABRO privo di peli GONNO, GONONE altura, monte GOVERNO forma di govemo, categoria principale di classificazione dei sistemi selvicolturali, basata sul processo di riproduzione adottato ai fini della rinnovazione del bosco - NOTA: (1) vengono riconosciute, pertanto, due fondamentali forme di govemo: (a) govemo a ceduo, se la rinnovazione alviene per ricaccio dei polloni da ceppaia, e (b) govemo a fustaia se la rinnovazione avviene interamente in modo diverso. (2) possono essere individuate altre forme di govemo intermedie ol'vero forme di governo transitorie nell'ambito della conversione dei boschi da una forma di govemo ad un altra: generalmente da ceduo a fustaia GOVERNO A CEDUO f insieme di tutti quei sistemi selvicolturali in cui il bosco deriva da ricaccio di polloni da ceppaia ed è destinato ad essere rinnovato a1lo stesso modo secondo un turno generalmente molto breve GOVERNO ,4, FUSTAIA forma di govemo nella quale la rinnovazione del soprassuolo avviene per disseminazione naturale oppure per piantagione o semi-
artificiali GRADO DEL DIRADAMENTO insieme dei criteri qualitativi e quantitativi na
che caralteizzano un diradamento. A questo fine si prendono in considerazione: (a) la differenziazione cioè la ipartizione con cui si eliminano o si rilasciano piante appartenenti a1le varie classi biosociologiche e (b) il grado di intervento in ciascuna classe al momento del diradamento - NOTA: i gradi più tipici sono:
grado debole, moderato e forte
GRADO DI COPERTURA la porzione della superfrcie totale di un popolamento o di una stazione che risulta coperta dalle proiezioni verticali delle chiome o da altra vegetazione GRAFFIETTO strumento a mano, con lama a forma di sgorbia, per marcare, con una piccola incisione superficiale, alberi o tronchi GRANA l'aspetto più o meno scabro che un dato legno presenta soprattutto sulle sezioni trasversali GRANDEZZA altezza delle piante così suddivisa: prima grandezza quelle che sono o superano i 30 m. seconda grandezza quelle che sono tra i 20 e 30 m. terza grandezza quelle che non superano i 20 m. piccoli alberi quelli che non superano gli 8-10 m.
GRAPPOLO infiorescenza o infruttiscenza con asse primario centrale allungato ed assi secondari laterali (racemo pendente)
GRECALE (GRECO) vento che soffra da nord-est a sud-ovest nelle stagioni fredde
GREENPEACE INTERNATIONAL organizzazione internazionale nata nel 1971, opera attivamente per la salvaguardia dell'ambiente e I'intemrzione degli esperimenti nucleari GRU A CAVO impianto di esbosco meccarlizzato che consiste di: (a) una fune portante tesa fra due sostegni costituiti da alberi piloni o da pali infissi al suolo che prendono il nome di ritto di estremità e di ritto di estremità allo scarico (collocato presso il punto di scarico ed il motore); (b) un carrello che scorre sul1a fune portante e che manovrato da una fune traente, può issare e portare all'arivo i carichi; (c) una fune traente che collega il motore a1 carrello e che permette di portare quest'ultimo al punto di scarico; questa fune traente è prolungata da una fune di richiamo che, passando per una camrcola di rinvio e se necessario per delle camrcole laterali, arriva la motore e serve a rinviare il carrello scarico dalla stazione di arrivo all'estremità opposta GUAINA espansione della base fogliare che abbraccia I'asse caulinare su cui la foglia è inserita
asse vegetale che deriva dal primo sviluppo della gemma GETTO termine generale per indicare un organo vegetale molto giovane, generalmente caulinare (cioè fusto o ramo) sottile ed in fase di accrescimento, come un giovane pollone, il fusticino di un semenzale, ecc. GETTO DI SAN GIOVANNI quella parte dell'apice del fusto o di un ramo che
GURTaGLIU, GURTURGIU, VURTURGI U avvoltoio GUTTURA gola
si forma dopo una pausa estiva dell'accrescimento
do estinguente (900011.)
GERMOGLIO
ff llgr-ffnNKER
(564) elicottero con grandi capacità di trasporto di liqui-
lcresl*ii: ieri, **cr e u'cr.ncni HUMUS complesso delle sostarze organiche decomposte nel suolo, di cui costituisce la parte superficiale
ARA giara
IBRIDO prodotto dell'incrocio di due specie o varietà diverse IDRODINAMICO riferito ai pesci con forma del corpo allungata ed adatta al nuoto veloce
IDROGRAFICO, BACINO detto anche bacino fluviale o di raccolta, è la regione che convoglia tutte le acque superficiali a un fiume. Ogni bacino idrografico è delimitato dalla "linea spartiacque", linea ideale che passa lungo le cime monfuose che separano i1 bacino da altri contigui. IGROF'ILA specie che predilige stazioni umide
ILIXI, ELIXI, ELICHE, LICCIA leccio IMBOSCHIMENTO impianto aftificiale o difhrsione naturale del bosco su un terreno che non ha mai portato il bosco ( p.es. dune mobili, discariche di miniera ) owero su un terreno non coperto da bosco a memoria d'uomo IMPARIPENNATA foglia composta a neryatura pennata, in cui le foglioline sono in numero dispari IMPIANTO DEL BOSCO costituzione artificiale di un bosco secondo i metodi corentemente adottati in selvicoltura IMPLUVIO linea di intersezione di due versanti montani, che corre nella parte più bassa della valle, dove si incontrano le acque provenienti da due pendii IMPOLLINAZIONE trasporto del polline, fatto da agenti diversi (vento, acqua, insetti, ecc.) dalle sacche polliniche ove e'prodotto fino allo stimma o a1l'olulo
IMPOSTO piè di bosco, piazzale lungo una strada rotabile o altra via di trasposto ordinario dove vengono depositati legnami tondi o altri prodotti forestali alla
fine dell'esbosco
IMPRESA BOSCHIVA impresa che procede alle operazioni di utllizzazione forestale, cioè all'abbattimento, alla depezzatrtra ed all'esbosco INCISIONE faccia resinata, ferita, incisione di andamento verticale lungo il tronco e più o meno profonda, pmticata dopo 1a scorzatura, e progressivamente allungata o allargata, al fine di raccogliere resina INCOLTO territorio non coltivato (escluso il maggese) affatto trascurato o utilizzato solo per il pascolo, raccolta di legno, caccia, ricreazione, ecc. oppwe destinato alla conservazione del suolo o alla protezione della natura INCREMENTO accrescimento, genericamente: qualsiasi aumento di dimensioni (diametro, altezza, ecc.) o di qualità o di valore di un singolo albero o di un soprassuolo
INCREMENTO CORRENTE incremento annuo relativo all'ultimo
anno,
direttamente osseryato
INCREMENTO MEDIO incremento medio annuo, il volume di un albero o di
ur
soprassuolo coetaneo diviso per I'età
INCREMENTO PERIODICO incremento in un periodo determinato, generalmente
di l0 anni
INDEISCENTE fiutto che non si apre liberando il seme, ma lo accompagna fino alla germinazione o si distrugge per marciscenza
INFIORESCENZA I'insieme di più fiori INFLUENZE DEL BOSCO tutti g1i effetti esercitati dalla copeftura forestale sull'ambiente, p.es. la regimazione delle acque, la conservazione del suolo, ecc.
INFRUTTISCENZA I'insieme di più frutti I NG a RTID O RG IU, A N G O RT I DOXGI{/ inghiottitoio INTERNODO porzione di caule compresa tra due nodi consecutivi INTERO non suddiviso, privo di intaccature INVENTARIO FORESTALE il rilevamento della superficie, composizione, struttura, volume, caratteri ecologici, ecc. dei boschi di un ampio territorio, eseguito ai fini della programmazione generale IPOCOTILE parte del fusticino della plantula compresa tra i cotiledoni e la radichetta
IPOGEI si dice di cotiledoni che non emergono
da1 suolo
Lo,,^,,, LAGUNA
bacino costiero poco profondo, separato dal mare aperlo da barriere nafurali. Quando comunica col mare, è detta laguna "viva", in caso contrario laguna "morta"
LAMINA la parte espansa di una foglia LANCEOLATO a forma di lancia, con la parte larga vicino alla base LANDE, LANDIRI, PADENTE bosco di quercia
LATIFOGLIE termine non scientifico ma di uso tecnico corrente per indicare alberi o arbusti appaftenenti al gruppo botanico delle Angiosperme (non tutte necessariamente a foglia larga) con generica contrapposizione alle Gimnosperme che sono spesso aghifoglie LATITUDINE è la distanza angolare dal1'Equatore di un punto, misurata in gradi e frazioni di grado. Mene determinata sull'arco di meridiano che passa per
quel punto. La latitudine corrisponde all'apertura di un angolo avente il vertice al centro della Terra, un lato sul piano dell'Equatore e I'altro passante per il punto; può essere Nord o Sud, secondo che il punto si trovi, rispetto all'Equatore, a nord lemislero boreale) o a sud (emislero australe; LATO DI CADUTA la parte dell'albero che guarda verso la direzione verso cui si vuole che cada LAVORAZIONE BOSCHM abbattimento ed esbosco, particolarmente di legnami tondi di grosse dimensioni -NOTA: un operaio addetto è un boscaiolo LEGNADAARDERE legno tondo, spaccato, o segato, oppure scarti, ramaglia, ecc., tagliato in pezzi corti, o ridotto in trucioli grossolani (legna da ardere in trucioli), destinato ad essere bruciato come combustibile LEGNA DA CARBONE legna destinata ad essere trasformata in carbone LEGNA DA CATASTA pezzo da catasta, legno tondo o spaccato con I'ascia, tagliato in pezzi corti (generalmente 1 metro) destinato ad essere misurato in metri steri, per esempio legna da ardere, tondelli da cellulosa LEGNA DA FASCINA legna tonda di meno di 7 cm. di diametro in punta LEGNAME legno, dopo la prima lavorazione, legna da ardere esclusa, anzi, spesso in contrapposizione a legna da ardere , si specifica "legname da lavoro" LEGNO tessuto complesso che costituisce il sistema vascolare per il trasporto dellalinfa grezza LEGNO COMUNE termine collettivo nelle norme di qualificazione che indica: (1) legno di latifoglie di qualità media o scadente (2) legno di conifere di impiego generale in costruzioni o in edilizia (3) legno di qualità inadatta alla
finitura
LEGNO DA EBANISTERIA legno fino, legname destinato ad ulteriori lavorazioni per oggetti in ai l'apparenza ha più importanza delle caratteristiche meccaniche
LEGNO DA ESTRATTIVI legno adatto alla produzione di prodotti vari, p. es. legno da tannino di Castagno LEGNO DI COMPRESSIONE canastro, legno di reazione sviluppatosi tipicamente sul lato basso dei rami o dei fusti inclinati o contorti delle piante di conifere, e caratlerizzato, anatomicamente, da tracheidi densamente lignificate, arrotondate in sezione trasversale ed aventi fessurazioni spiralate della parete cellulare; zone di legno di compressione sono tipicamente più dense e più scure del tessuto circostante e presentano un ritiro longitudinale abnormemente elevato che provoca distorsioni o spaccature LEGNO DI TENSIONE legno di trazione, legno cotonoso, legno bianco; legno di reazione formato tipicamente sulla parte superiore dei rami o dei fusti inclinati o contorti di alberi dicotiledoni e caratterizzato anatomicamente dall'assenza dt lignificazione delle pareti cellulari e spesso dalla presenza di uno strato gelatinoso intemo nelle fibre - NOTA: (1) presenta un ritiro longitudinale più elevato della norma che tende a provocare distorsioni e fessurazioni mentre la superficie levigata tende a diventare fibrosa o lanosa particolarmente su legno verde (2) riscontrato anche su dicotiledoni erbacee sia sul fusto che sulla radice LEGNO DURO legno di dwezza elevata come p.es. quello di quercia o faggio LEGNO GIOVANILE la parte piu intema dello xilema che circonda il midollo in cui le cellule sono più piccole e a struthra più primitiva di quelle del comune xilema. 11 periodo in cui si forma è il periodo giovanile che varia secondo ia specie, gli individui e le condizioni ambientali LEGNO PRIMATICCIO legno primaverile, legno iniziale; la parte meno densa, a cellule più grandi, che si forma per prima di un anello di accresciamento LEGNO SECCO IN PIEDI legname ricavabile da alberi che hanno cessato di vivere ma sono rimaste in piedi LEGNO TARDM legno estivo, la parte più densa, a cellule più piccole formata più tardi, di un anello di accrescimento LEGNO TENERO legno di durezza relativamente bassa come p. es. legno di Pioppo LEGNO TONDO legna da ardere o legname allo stato tondo LEGUME frutto secco monocarpellare deiscente a maturità si apre in due valve lungo le linee di sutura, ventrale e dorsale LENTICELLA piccola apertura o pori, della corteccia del fusto e dei rami, analoghi agli stomi; permettono gli scambi gassosi LEPIDOTTERO XILOFAGO insetto, le cui larve scavano nel legno di piante viventi fori talvolta molto grossi danneggiando notevolmente la qualità del legno ma senza provocare la morte della pianta - NOTA: in Europa il principale rappresentante è Cossus cossus (volgarmente perdilegno rosso) particolarmente dannoso su Pioppo e Salice LEPRE SARDA roditore duplicidentato, specie cacciabile, presenza in costante diminuzione causa incendi, caccia e bracconaggio LETTIERA strame, materiale organico di vario genere, solo parzialmente decomposto; occupa gli strati più superficiali del suolo LETTO DI CADUTA i1 punto in cui un albero è caduto o è stato abbattuto LETTO DI SEMINA il suolo su cui cade i1 seme nel processo della rinnovazione nafurale LEVANTE (1) termine che indica il punto cardinale da cui si vede sorgere il Sole. Sinonimo di Est o Oriente. (2) vento che spira da est LIBECCIO vento da ovest o da sud-ovest, violento in tutte le stagioni P 1ni t 7,l
Nciiziario fcr*siaJs LIBERARE tagliare alberi o altra vegetazione che, con la loro concorenza ostacolano l'accrescimento di alberi o altra vegetazione preferiti: questi ultimi risultano così liberati LIBRO ECONOMICO il registro su cui si annotano, particella per particella, tutte le operazioni compiute durante il periodo di applicazione di un piano di assestamento, con particolare riguardo all'annotazione delle masse ricavate dai tagli
LICHENE associazione di un alga e di un fungo
LIGNINA il componente non carboidrato del legno
e di certi altri tessuti vege-
tali, che incrosta le pareti cellulari e cementa assieme
1e
cellule
LIGUSTA, ALIGUSTA aragosta sono gravi spari (Lymantria dispar), il bombice dal ventre bruno (Euproctys crysorrhoea), 1a monaca (Lymantria mona-
LIMANTRIA farfalla della famiglia dei Lymantriidae; molti di esse defogliatrici di alberi forestali, p.es.
il bombice di
cha)
LIMITE DELLA VEGETAZIONE ARBOREA re
il
termine generico per indica-
il limite oltre il quale gli alberi non vegetano e non possono vegetare - NOTA: fattore limitante è, piir comunemente, legato all'altitudine o alla latitudine,
come p.es. la temperaflra, ma può essere I'aridità, il ristagno d'acqua, o f inquinamento atmosferico LINEARE si dice di foglia stretta e molto allungata LIONI, OLIONI, OLIDONE, LIDONE corbezzolo LISCIA, ISCIA, ISCLA valle acquitrinosa LITOS bosco LOBATO (1) dotato di lobo; foglia lobata: in cui le intaccature del margine non arrivano alla metà di ciascuna delle due parti speculari in cui risulta suddiviso il lembo dell'asse mediano della foglia - (2) riferito alle zampe di alcuni uccelli acquatici presentano una membrana che non unisce le dita tra loro, ma è disposta solo ai lati di esse
di riferimento, misurata in gradi e frazioni di grado. Essa viene determinata sui paralleli. La
LONGITUDINE
è la distanza angolare di un punto dal meridiano
longitudine corrisponde all'aperh-rra di un angolo avente il vertice al centro della Terra, un lato passante per iÌ meridiano primo e l'altro passante per il punto; può essere Est o Ovest secondo che il punto si trovi a oriente o occidente del meridiano di riferimento LUCIVAGA pianta che ama la piena luce LUPO albero vigoroso generalmente di portamento scadente che invade piìr spazio di quanto non meriti per il suo valore e che, così, danneggia o tende a danneggiare piante vicine potenzialmente migliori NOTA: in generale un predominalte o un dominante con una chioma ampia e diffusa
termine generale per bosco intricato per lo più costituito da Mo""rIA piante di piccole dimensioni o di canne , arbusti ecc. MACCHIA MEDITERRANEA vegetazione arborea ed arbustiva sempleverde, densa e composta da piante ramose e contofte con frequente partecipazione di cespugli aromatici; presente nella regione mediterranea in territori in cui la foresta climax è stata distrutta NOTA: è uno stato di degradazione meno spinto di quello della gariga MACCHIATICO (1) termine antico che si riferisce al volume di soprassuoli o di alberi in piedi destinati all'immediata utilizzazione cioè considerati dal punto di vista delle operazioni relative, pertanto i1 termine sopralwive come abbreviazione , nel senso seguente (2) (vaiore di macchiatico) valore globale di un soprassuolo in piedi destinato alf immediata utllizzazione - NOTA: il valore unitario (per metro cubo, per metro stero, ecc) è owiamente 1l prezzo di macchia-
tico
MACCHINA SMINUZZATRICE macchina per ridurre il legno in trucioli
o schegge grossolani per impieghi come combustibile, fabbricazione di carta o di
direzione delle fibre presenta una successione di sottili bande e chiazze lucide e onache
UnnCOffn modo di provocare I'emissione di radici da una porzione aerea non staccata dalla pianta, generalmente provocando una ferita, trattandola con sostanze stimolanti I'emissione di radici, e avvolgendola con materiale umido trattenuto da una copertura impermeabile; in tal modo la porzione trattata diventa capace di vivere indipendentemente dopo la separazione dalla pianta madre MARRA, MARARGIU roccia. roccioso MARTELLATA operazione di scelta e marcatura delle piante da abbattere (martellata delle piante da abbattere) oppure delle piante da riservare (marcatura delle piante da riservare) nell'imminenza del taglio MARTELLO INCREMENTALE strumento a percussione che estrae un truciolo di legno (in tutto simile alla carota estratta dalla trivella di Pressler, ma molto più corto), su cui si può misurare lo spessore degli anelli annuali più esterni e quindi calcolare I'incremento diametrico di un albero in piedi MARTORA SARDA varietà sarda della martora europea, leggermente più grande, specie particolarmente protetta, molto rara MASCHILE pianta o organo che produce unicamente polline MASSA (IN PIEDI) la quantità di legname o legna da ardere presente in una data superficie di bosco in piedi, espressa normalmente in metri cubi per ettaro MASSA FINALE quella parte del volume prodotto da un popolamento coetaneo che risulta presente a fine tumo MASSA INTERCALARE il volume ricavato da un taglio intercalare, cioè normalmente da un diradamento MASSA PRINCIPALE massa dopo il diradamento, soprassuolo principale quella parte del volume di un popolamento coetaneo che rimane subito dopo un diradamento
MASSA TOTALE produzione totale, la somma della massa attualmente presente in un popolamento coetaneo più tutte le masse precedentemente realizzate con i diradamenti a partire dall'impianto MATRICINA pianta rilasciata dopo i1 taglio di un ceduo per uno o più tumi successivi col principale scopo di disseminare oltre che per produrre legname, ghianda per il pascolo, ecc. MATRICINATURA (1) complesso delle matricine in un ceduo (2) operazione con cui si procede a corredare un ceduo di matricine p.es. per 1a conversione da ceduo semplice a ceduo composto MELLIFERO che produce miele MENGA airone MERIDIANI cerchi immaginari che passano per i poli, aventi tutti, all'incirca, la medesima Tunghezza M E SA tav olalo. altipiano MESOCARPO strato mediano del pericarpo (frutto) compreso tra l'epicarpo e I'endocarpo, costituita da polpa succulenta e camosa, di solito edule MESOFILA si dice di specie a temperamento intermedio nei riguardi dei fattori ambientali, che abitano stazioni che non sono né decisamente umide né decisamente aride MESOFITA una pianta il cui habitat normale non è né molto umido né molto
arido, cioè è mesofitico
MESSAA DIMORA I'azione con cui si dispongono le piantine o semi nel terreno oggetto di una piantagione o di una semina diretta METAMORFOSI f insieme delle trasformazioni subite dalla larva per arivare allo stadio adulto METEOROLOGIA studia I'atmosfera e i fenomeni che in essa awengono METRO STERO stero, abbreviazione: st unità di volume apparente corrispondente ad una catasta di legna delle dimensioni di lxlxl m. MICORRIZA il fenomeno dell'associazione probabilmente simbiotica, o per 1o meno non parassitica, tra una radice, oppure un rizoma di una pianta verde, e di
pannelli truciolari MACIIETE strumento di taglio a mano, con marico corto e lama lunga e relativamente pesante, impiegato per tagliare vegetazione inferiore MACROBLASTO getto di accrescimento allungato, contrapposto a brachiblasto che designa invece, rami corti che si sviluppano alla base dei verticilli MACROSPOROFILLO sporofillo portante oruli
un fungo
MADAU, MEDAU, MEDADU ovlle MALSTRALE (MAESTRO) vento da nord-ovest. È uno dei venti predominan-
MIDOLLO la parte centrale de1 caule (del fusto) MIGLIO MARINO o nautico, unità di misura intemazionale, pari a 1852m. (è
ti in Sardegna MAL BIANCO oidio, nebbia; malattia
da funghi che fa sì che le foglie e i gio-
vani germogli appaiono come ammuffiti MAL DELL'INCHIOSTRO denominazione comune per la malattia delle radici di Castanea sativa
(più raramente Fagus sylvatica) causata da specie del genere di funghi
Phytophtora - NOTA:
1e
radici infette mostrano una coloritura blu-inchiostro
MAL DELLA TELA malattia delle foglie e delle gemme, che si sviluppa
sotto la neve ed è causata da molti funghi; si manifesta più di frequente sulle conifere MANGONI, GE NT'ARRUBIA fenicottero MANNU grande MAREZZATURA superficie amarezzatwa, figura prodotta da fibratura ondulata irregolare che a causa del diverso angolo di incidenza della luce rispetto alla
MICROCLIMA in generale il clima delle piccole superfici, specialmente in quanto esso si differenzia significativamente dal clima generale della regione specie di taglia molto piccola come le crocidure, i topi
MICROMAMMIFERI ecc.
MICROTERMA si dice di specie adaltatà
a vivere
in ambienti freddi
di 12 miglia la distanza dalla linea di litorale che delimita le acque territoriali) MIGLIORAMENTO DEGLI ALBERI FORESTALI tutte le pratiche volte a produrre alberi forestali geneticamente migliori, p.es. il miglioramento genetico, protezione di piante da seme fenotipicamente superiori, e gli studi sulle provenienze MIGRATORE uccelli che non vivono stabilmente nella stessa regione, ma che in determinati periodi dell'anno si spostano in altre 1a scelta e 1a
I§IITZA sorgente
MODDIZZI lentisco MOGORO collina
MONDATURA rimondatura, eliminare le gemme laterali
e i rami laterali di una
giovane pianta @
ì
nÒ
.,,
sola specie MONOCOLTURA la pratica di coltivare popolamenti di una
raggrupnnòNoCorr,EDONi una delle due divisioni delle Angiosperme che pri" ,p** **n erizzate fral'altro da un embrione munito da un solo cotiledo-'ne, per 1o più mancante accrescimento secondario delle radici e del fusto forestale .o-pr"rrde per 1o più piante erbacee; fra le specie di interesse
Nòil,
comprende canne, bambù e Palme
e femminili distinti NIò'NOIC,q, specie che ha fiori ermafroditi o fiori maschili
sullo stesso individuo
coltivazioni agricole
occupata da PALUDE clisiesa di acqua stagnante poco profonda' interamente particolare è fauna la anche ecc')' glunchi, ,.u r"g"turiorr" particolare (canne, (fauna palustre)
MONOSPERMA frutto con un solo seme
pendenza' che nfONfnCNB sono quei rilievi del terreno, con fianchi a forte secondo la loro rilievi questi suddividere Si usa (veua). cima una terminano con 1'500m; Montagne altitudine: Colline fino a 700m; Montagne basse fino a i 3'000' oltre alte Montagne a 3.000m; fino medie MONTXEDDU, MONTIGIU, MONTRIGU monticello a due tempi (più MOTOSEGA sega a catena, per 1o più con motore a scoppio manowata da uno o due compressa), o ailaria elettricà ,*u-"n " "or, -o-to." uomini ed impiegata per I'abbattimento e la troncatura del legnaMOVIMENiI DEL LEGNO lavoro del legno, rigonfiamenti e ritiro contenudel a variazioni dovuti legno, di a base prodotti me stagionato o di altri
to di equilibrio di umidità
quello di endemismo sardo-corso di mammifero con corpo simile a proparticolarmente specie spiralate, una pecora, nel maschio coma pemanenti tetta MURDEGU, MURDREGII, MUCCIU cisto
ùurlbNr
MURTA, MULTA, MIRTU mrrto
MURRU gigio MURVONI, MUF LONI mfilone MUSTIOL'O è ii più piccolo mammifero europeo' non
proteggono naturalmente zione, ma le su" abitudini crepuscolari UUilZfONn improwisa modificazione ereditaria della struttura di un gene o di un cromosoma oppure del numero di cromosomi
rzzo',^i dice di specie che,_ introdotra in un territorio non ;;;;;l;, p;ii-'i'iÀ'èdia stauitmente per le ravorevoli condi-
zioni ambientali
ff[fl.fiiTÙiltr'cordoni che costiruiscono i1
molto materiale lavorato che si presenta sotto forma di tavola o per diversa ricostruziolarga ed alta o di foglio, ottenuto per giustapposizione ne di parti di legno a loro volta PANNOCCHIA infiorescenza composta costituita da racemi riuniti
Èa}[NiLlO
in un racemo Più grande da cinPAPILIONAòEA corolla camtteristica delle Papilionaceae e costituita
eretto que petali ineguali: uno superiore generalmente. più grande ed libeoppure tra loro saldati più o meno lnferiori (ali); due i"À.ifi"lf"" hLrali ri (carena)
qualsiasi barriera natura-
PARAFÙOCO tagliafuoco, frangifuoco, rompifu oco; la diffrrsione di un ie o artificiale disponibile per isolare, arestare o modificare esso incendio o adatta come punto di appoggio nella lotta contro tracciati su una PARALLELI cerchi immaginari paralleli all'Equatore Essendo .ion to"o di htnghezza minore dell'Equatore e via via decrescente andando verso i poli PARASSITA organismo che vive sfruttando un altro orgamsmo una strada di PARATRONCHI un tronco, un palo o un piolo piantato lungo dei tronchi sfregamento dal1o circostanti gli alùeri per proteggere esbosco, sia
è prevista alcuna prote-
1o
Noru*o, ;p;;;",;;
PALAU palazzo PALMA, PRAMMAPaIma PALMATO diviso a lobi a forma di palma di mano f.tf,O t"gno tondo o più lammerfie nezzo tondo o rozzamente squadrato corto recinzioni o come tutore per o sottile iipiegato pei piccole costruzioni rustiche,
sistema condutrore del lembo
fogliare
NIEDDU nero
NODO punto di inserzione di gemme e foglie su fusto e rami NODU collina a rmnovazrone NOVELLETO il primo stadio evolutivo di una fustaia coetanea vengono in chiome le cui in all'età seme del germinazione naturale che va daila contatto reciproco e la copertura si chiude NUCLEO la parte della cellula che contiene i cromosomi NUDO si dice di fiore privo di involucri protettivi NURM voragine
trainati, sia pèr impedire che questi escano di strada
..
al fine PARCELLA SPERIMENTALE (1) una superficie di terreno impiantata
ài
d.,"-irur"
gli effetti di un dato metodo di tmttamento (2) la principale unità
ricorrenti' di superlrcie diun impianto sperimentale, che richiede misurazioni sovente divisa in sottoParcelle
PARIPENNATAfogliapennata,conrachideprivadellafogliolinaterminale un azienda PARTICELLA serione 1a divisione territoriale fondamentale di al fine di localizzare' forestale, possibilmente defrnita in modo permanente'
che vi vengono comdescrivere e registrare le sue caratteristiche e le operazioni frequenti revisioni piute, come base per l'assestamento' Per evitare inopporhrne particelle in sotle a suddividere può ricorrere si foresta, diuna àel pa.ticellare de1 soprassuolo' toparticelle (spesso temporanee) che includono parti omogeee progressivo' le sottoparnumero da un contraddistinte sono partìcelle le Mentre a1 numero di particelle vengono disegnate da una lettera minuscola afftancata
ticella
PAsCloNAfruttiosemidialberidiunboscoconsideraticomealimentoperil per il faggio' 1a pur.olo; in particolare la pasciona di ghiande delle querce e' di certi pini i semi anche compresi sono pur"lo.tu cli iaggiole; negli Stati Uniti
A,LLA FUSTATA il numero di alberi che, per effetto dell'accrequella classe di diametro che scimento, passa entro un dato periodo di tempo a
iusSlCcro
gli alberi sono considecalcolo del volume di oggetto quindi, e, rati come elementi della fustaia 1a quale è consideràta convenzionalmente la classe oltre
O o, o*
ou,o D D AsrRuotivastro
protetta dal-
OVfnnnCCnUENTO condizione per cui una giovane piantina è da tiurio* af"ttu Aei raggì solari o dall'essiccazione del suolo per evaporazione'artipiantagioni) da schermi vegetazione circostante oppure (come in vivaio o in
ficiaÌi
punto i"fiorescenza formata da fiori che partono tutti dallo stesso e raggiungono la stessa altezza OMOXILO legno delle GimnosPetme opposti OPPOSTE foglie che nascono due per ogni nodo e su lati foglie alcune di basali lobi ORECCHIETTE da1 prevaleORIZZONTE divisione di un piano di vegetazione carallenzzata
ò-liiinpr-U.
'
re da una o più specie caratteristiche a quel clima OROFILE piant€ che crescono sulle montagne perché adattate acidi OSSIFILA di una pianta che vegeta preferibilmente su terreni OTTUSO arrotondato, senza angoli alla fecondazione OVARJO la parte del pistillo contenente gli oruli; in seguito si trasforma in frutto
OVATO si dice di lembo fogliare a forma ovale in cellula sessuale femminile che dopo essere fecondata si trasforma
3#-
A
D RU, PAT RU, PA
che entro un dato NOTA: perlanto è lo stesso che dire il numero degli alberi di cavallettamento periodo raggiunge la soglia tra due i'ISSO p"nto basso di una catena montuosa, che costituisce un valico versanti
PAToLoGlAFOR.ESTALEdisciplinadellescienzeforestalichetrattadelle malattieedelledisfunzionideglialberiforestali,singolarmenteocollettivamente
PAULE, PAÙLI palude del catrame PECE residuo scuro, pesante e vischioso, ottenuto per distillazione compomolti da è costituita petrolio; di o di calofonia olii derivato da carbone, della sua origine sti organici, soprattutto idrocarburi, che variano a seconda e chistudia i terreni agrari dal punto di vista geologico' frsico
PEDòLOGIA
mico PEDRA, PERDA Pietra
assottigliata del PEDUNCOLO (1) gambo di ciascun fiore o frutto (2) porzione pinna codale corpo di un anirnale, nei pesci divide il tronco dalla pluricelluPELI estroflessioni delle cellule epidermiche; possono essere uni o
lari, semPlici o ramificati
in due serie PENNATA foglia composta, penninerwia con foglioline disposte con una fogliolina opposte ai lati-tlel rachide; la foglia pennata può terminare paripennata) (foglia (foglia imparipennata)o senza gli occhi o simulanti PENNE AURICOLARI ciuffr di penne disposti sopra
kD U Prato
PAGINA ciascuna del1e facce della lamina di una foglia naturale' PACCIAMATURA qualsiasi copertura de1la superfrcie del suolo' sia paglia' (erba tagliata' organici residui come come la lettiera, sia applicata, lana di vetro' fogli plastica' di fogli come artificiali materiali o anche fogliame),
delle orecchie
di-metallo o di carta, che viene applicata
ne nel
su1
letto di semina in vivaio
PENNEREMIGANTIquelledellealidegliuccelli'utilizzateperilvolo(primarie, secondarie e terziarie)
PENNETlMoNlEREquelledellacodadegliuccelli,necessarieperladirezio-
volo
C
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it ro
*{Jr i:ì:,i', tiC
PENNINERVIA foglia dalla cui nervatura centrale si dipartono nervature secondarie tra loro parallele PENTALOBATA a cinque lobi P E RD IXI, P RAD IXI pemice
PERIANZIO I'insieme dei petali e dei sepali PERICARPO involucro che circonda i semi, derivante dalla trasformazione delle pareti del1'ovario dopo la fecondazione; è formato da epicarpo, mesocarpo ed endocarpo
PERIODO DI CURAZIONE in senso stretto ed appropriato: l'interuallo a cui si susseguono i tagli di curazione nel quadro del trattamento a fustaia da dirado
PERIODO DI PREPARAZIONE il periodo che precede una variazione della forma di govemo o trattamento, durante i1 quale si intraprendono particolari operazioni per preparzue la conversione
PERIODO DI RINNOVAZIONE il tempo che intercorre fra il taglio di sementzione e il taglio di sgombero in una fustaia a trattamento a tagli successivi PERIODO DMLIDITÀ, DEL PIANO il periodo di tempo per cui un piano di assestamento prevede prescrizioni dettagliate PERSISTENTI foglie che possono durare più cicli vegetativi PERTICAIA il secondo stadio evolutivo di una fustaia coetanea che va dalla chiusura della copertura fino al momento in cui I'accrescimento in altezza comincia a diminuire - NOTA: (1) i singoli componenti sono detti pertiche (2) nella letteratura straniera è riconosciuto uno stadio intermedio fra novelleto (o posticcia) e perticaia che va dalla chiusura della copertura fino all'età in cui cominciano a seccare i primi rami alla base: tale stadio può essere indicato in italiano con giovane.perlicaia ed i singoli componenti possono essere chiamati giovani perliche
PERULE foglie squamiformi che proteggono le gemme PETALI elementi fiorali costituenti la corolla, spesso colorati e profumati PIANO DEI TAGLI tabella finale di un piano di assestamento che per ciascuna compresa riassume particella per particella le superfici o le masse datagliare nonché i1 tipo di taglio prescritto in progressione annuale o periodica PIANO DI ASSESTAMENTO (1) un piano per l'assestamento forestale dei boschi di un azienda (2) il relativo documento scritto (di regola approvato da un autorità) che definisce le operazioni consentite e quelle prescritte durante il periodo di validità del piano PIANO DOMINANTE I'insieme degli alberi di una fustaia stratificata che formano il piano più elevato della copertura; costituito p.es. da frequenti piante emergenti in foreste tropicali, oppure da piante portaseme che sovrastano della rinnovazione in una fustaia a due piani, oppure ancora dalle piante matricine di un ceduo PIANO DOMINATO strato dominato in generale alberi e piante legnose che vegetano sotto un piano dominante in una fustaia stratificata PIANTA DA SEME un albero prescelto, e spesso destinato esclusivamente, alla raccolta del seme PIANTA DEL VECCHIO CICLO pianta residua una pianta che è scampata ad tnattilizzazione o ad un incendio oppure ad un altra catastrofe, e che pertanto occupa una posizione dominante rispetto al soprassuolo insediatosi successivamente PIANTA INDICATRICE qualsiasi pianta che con la sua presenza, con la sua frequenza o con il suo vigore rivela una qualsiasi proprietà della stazione PIANTA INGOMBRANTE qualsiasi albero destinato ad essere eliminato perché esercita un azione di concorrenza su altri alberi (anche della stessa specie) ritenuti di valore economico di gran lunga superiore PIANTA PLUS albero plus, albero scelto un fenotipo stimato soggettivamente (ma non provato sperimentalmente) di eccezionale superiorità rispetto ad una o più qualità, p. es. rapidità di accrescimento eccezionale rispetto alla stazione, portamento regolare, ottima qualità de1 legno, manifesta e non comune resistenza alle malattie, alle infezioni di insetti o ad altri fattori ambientali PIANTAGIONE (1) impianto del bosco collocando a dimora giovani piantine in contrapposizione alla semina (2) il popolamento risultato da un tale impianto PIANTINA AFFERMATA una piantina, spontanea o introdotta arlificialmente, che è soprawissuta con conveniente vigore per un sufficiente periodo (almeno una stagione vegetativa o un anno solare) e che si trova in condizioni tali da poter dare affidamento per la sua futura effrcace partecipazione al soprassuolo PICCIOLO parte della foglia che unisce il lembo o lamina al fusto; quelle prive del picciolo sono dette sessili PIGNA strobilo femminile delle Pinacee dopo la fecondazione PINNE appendici pari ed impari dei pesci, prorwiste di raggi ossei più o meno
rigidi PINU, COMPINGIU pino PIPERA, PIBERA serpente PIPISTRELLI piccoli mammiferi volatori, specie protetta, difficile quantificare la consistenza numerica dei pipistrelli sardi PIROCLIMAX una comunità che si mantiene in seguito a ripetuti incendi e che, quindi, ha assunto determinati aspetti che la differenziano dalle comunità climax vere e proprie
lz*';, I I I
PIROFITA una specie prowista di adattamenti per soprawivere ad incendi NOTA: alcuni pini (in Italia Pinus halepensis, P.pinaster) sono adattati a diffondersi abbondantemente su superfici incendiate
PIRU, PIR 4STU perastro, pero selvatico PISCHINA, PISCINA pozza d'acqta PISTA (a sfondo naturale) strada sommariamente sistemata semplicemente modellando o comprimendo materiali in sito, in opposizione alla strada in terreno migliorato, su cui sono stati impiegati materiali (ciottoli, scorie, ecc.) trasportati da altri luoghi PISTA ANTINCENDIO una pista mantenuta sgombra da vegetazione di ampiezza sufficiente affinché un veicolo fuoristrada possa accedere a zone remote - NOTA: non è necessariamente effrcace come il parafuoco PISTA DI STRASCICO qualsiasi strada, sentiero, pista o traccia sul terreno, impiegata per I'esbosco
PISTA FORI,STALE una strada a sfondo naturale o semplicemente una striscia sgombra di alberi percorribile da veicoli PISTILLO organo femminile del fiore (gineceo), costituito da uno o più carpelli; è distinto in tre parti: ovario, stilo, stimma PITTICC U, PIZZINU piccolo PLANIZIARI si dice di alberi che crescono in pianua in contrapposizione alle piante montane
PLANU, PRANU piano PLANTULA piantina originata da seme che non ha ancora emesso foglie del tutto simili a quelle della pianta adulta PLASTICITÀ capacità di una specie ad adattarsi a vivere in ambienti diversi POLICORMICO che presenta parecchi fusti anziché un solo asse principale POLIGAMA si dice di specie che porta fiori ermafroditi e fiori unisessuati di un solo tipo sullo stesso individuo o su individui diversi; pertanto si hanno piante ginomonoiche e ginodioiche oppure andromonoiche e androdioiche POLLINE l'insieme dei minuscoli granuli, detti pollinici, che riempiono le antere degli stami e che serwono per la impollinazione POLLONE (da ceppaia) fusto che si origina da una gemma awentizia o dormiente situata presso la base di una pianta legnosa che è stata tagliata POLLONE RADICATO (1) porzione di un pollone radicale, comprendente parte del fusto e delle radici, impiegata perlapropagazione vegetativa di alcune specie, p.es. olivo. gelso. susino POLLONE RADICATO (2) pollone laterale che si rende o che viene reso indipendente dalla pianta madre dopo I'emissione di radici, oppure anche un breve stolone POMO falso fiutto, in cui la parte camosa, edule, è una derivazione del ricettacolo accrescente; tipico delle Pomoideae PONENTE (1) il punto cardinale opposto a levante, occidente, ovest (2) vento che spira da ovest POPOLAMENTO (popolamento elementare) una comunità di alberi o di altra vegetazione di interesse forestale che sia suffrcientemente omogenea per composizione di specie, struttura, età, densità e altri caratteri da poter essere ritenuta distinta dalle comunità confinanti e che pertanto può costituire una suddivisione elementare ai fini delle operazioni di selvicoltura e di assestamento PORRE IN TAGLIOLA mettere in tagliola, messa in tagliola operazione di deposito di piantine già estratte dal vivaio e destinate alla piantagione: le piantine ancora riunite in mazzetti vengono collocate in un solco o in una piccola buca con le radici copefte di terra PORTAMENTO la morfologia dell'organismo considerato nel suo insieme di fusto e chioma POSTIME semenzali, trapianti, talee o altro materiale del genere (p.es. selvaggioni) destinato alla piantagione a dimora POTATURA (1) in generale il taglio deliberato di parti vegetali superflue (anche radici) al fine di migliorare I'acerescimento o la fruttifrcazione di una pianta (2) più in particolare la rimozione deliberata di rami o di cime multiple praticata vicino o rasente al fusto al fine di migliorare il portamento o la qualità del legname degli alberi POTATURA NATURALE il fenomeno per cui la parte bassa del fusto degli alberi si libera gradualmente per la caduta dei rami secchi e, quindi marciti, (autopotatura) o anche la caduta dei rami in seguito all'azione del vento, gelo, neve ecc. PREPARAZIONE DEI CARICHI raggruppare legname in fasci, piccole cataste più o meno regolari o pacchi in vista dell'ulteriore trasporto con altri mezzi PREPARAZIONE DEL TAGLIO scorzatura e rimozione con I'ascia dei contrafforti radicali attorno alla base di un albero al fine di facilitare il taglio PREDOMINANTE superdominante, un albero la cui chioma si è sviluppata al di sopra del livello generale della copertura
PREVENZIONE DEGLI INCENDI tutte le attività che mirano a ridurre il numero degli incendi con la propaganda, con misure legislative, amministrative,
selvicolturali, ecc.
PROCESSIONARIA termine che indica alcune specie di lepidotteri le cui lawe si spostano raggruppate ed ordinate in fi1a (cioè in processione) ma che
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designa per eccellenza la processionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa) che è molto diffusa e dannosa nel bacino del Mediterraneo PRODOTTI RESINIERI termine generale per indicare tutti
i prodotti dell'in-
dustria della resina, come trementine, essenza di trementina, acqua ragia, ecc PRODOTTO FORESTALE prodotto della selvicoltura qualsiasi materia prima o comunque qualsiasi prodotto non lavorato raccolto nei boschi PRONUBO tutto ciò che contribuisce alla fecondazione PROPAGGINATURA I'emissione di radici da parte di un ramo parzialmente sepolto, mentre è ancora unito alla pianta madre (propaggine), e capace di vivere indipendentemente una volta separato da essa PROTOPLASMA la sostanza vivente contenuta entro la cellula PROVENIENZA la zona geografica e I'ambiente di cui gli alberi genitori sono nativi ed in cui si è formata la loro costituzione genetica per selezione naturale PROWIGIONE il capitale legnoso formato dal volume totale degli alberi in piedi in un azienda forestale o in una compresa NOTA: per una singola particella si parla piuttosto di massa PRO\\TGIONE NORMALE la prowigione che si riscontra in un bosco normale; le sue caratteristiche comprendono una densità, un volume ed un incremento ideali in relazione agli scopi della gestione PRUINA formazione cerosa che forma uno strato protettivo su frutti o foglie PUBESCENTE ricoperto di peluria PUNTERUOLO insetto, caratterizzato dal capo dell'adulto più o meno prolungato in un rostro (naso, becco) con antenne claviformi, generalmente ricule e da larve apode; molte specie, come adulti o larve, sono seri parassiti forestali, soprattutto come perforatori dei semi di conifere (p.es.Hylobius e Pissodes spp) e di latifoglie, e come perforatori del colletto delle piante PUTTU, POETTU pozzo
UARRIRL voce cupa d'amore esclusiva nel maschio della beccaccia QUERCINO SARDO varietà sardo-corsa del quercino e di minori dimensioni: è un roditore, arboricolo, specie protetta, comune ed abbastanza numerosa
QUIESCENZA stato di ridotte attività vitali; subentra in certe piante quando le condizioni ambientali si fanno avverse, o in certi semi o spore in attesa di ger1e piante che perdono le foglie in autunno entrarìo in questo stato
minare. Anche
R"rrr"
asse centrale nelle fbglie composte o nelle infiorescenze escrescenza legnosa della radice o del fusto con fibratura molto contorta (2) la figura caratteristica del legno di tali escrescenze e che può raggiungere effetti molto decorativi come p.es. betulla ghiacciata, acero occhiolinato, ecc. (3) ciocco da pipe RADICARE di talee, I'emissione spontanea o provocata di radici RADICE parte generalmente ipogea dell'asse della pianta, si origina dalla radi-
RADICA (1)
chetta dell'embrione contenuto nel seme; svolge funzioni di vario tipo, le più importanti sono: ancoraggio al suolo della pianta, assorbimento dell'acqua e dei sali minerali, accumulo di sostanze di riserva RAMAGLIA ramata parti legnose di un albero diverse dal fusto e dalle radici RAPACE nome generico dei Falconiformi e degli Strigiformi, perché considerati. spesso a torto, uccelli di rapina RASTRtrMAZIONE la progressiva riduzione di grossezza, generalmente espressa in diametro, dalla base del fusto di un albero o di un tronco verso I'alto RLLA,SCOPIO (A SPECCHI DI BITTERLICH) strumento ottico che serve a determinare: I'area basimetrica per ettaro, I'altezza reale degli alberi, il diametro delle piante, l'altezza formale, la pendenza del terreno, le distanze oizzontaTi
RENIFORME a foma di rene RESINA NATURALE termine generale che indica le secrezioni di certi alberi o di insetti loro parassiti, che sono prodotti di ossidazione o di polimerizzazione dei terpeni, composti da miscele di acidi o esteri aromatici insolubili in acqua ma solubili in etere, alcool ed altri solventi organici; sovente essudano da ferite e, per scopi economici vengono, ottenuti o da ferite arlificialmente procurate alle piante o per estrazione dal legno con solventi RESINAZIONE in generale tutte le operazioni di raccolta, confezione e commercio della resina ricavata da alberi in piedi e dei suoi prodotti RESPIRAZIONE complesso processo chimico col quale gli organismi viventi ossidano, cioè bruciano, gli alimenti per ricavame I'energia necessaria a svolgere i processi vitali. Nella R. si forma anidride carbonica che viene eliminata. Per le piante, è il processo inverso alla fotosintesi RETINERVIA si dice di foglia in cui le nervature formano una specie di reticolo; questo tipo di nervatura si trova di solito nelle Dicotiledoni RICCIO (PORCOSPINO) varietà del riccio europeo, leggermente più piccolo di esso, specie protetta, in costante aumento
RIMBOSCHIMENTO (1) diffrrsione del bosco su territori anteriormente boscati o no. Lo scopo del rimboschimento può essere la produzione di legno, oppure quello di ottenere la ricostituzione vegetale per diversi scopi: p.es.la protezione del suolo dall'erosione, la regimazione delle acque, ecc.; spesso nel rim-
boschimento la funzione produttiva è associata a quella produttiva (2) il rimboschimento consiste nel piantare o seminare degli alberi su terreni dove erano già esistite delle foreste, mentre I'imboschimento è I'azione di diffondere il bosco ove questo non era precedentemente diffuso a memoria d'uomo. E 'utile distinguere 1e opere di ricostituzione forestale o rimboschimenti di ricostituzione che
si attuano sul territorio forestale e per conseguenza non modificano, nelle statistiche, la superficie forestale, e le opere di imboschimento realizzate fuori delle foreste esistenti che fanno aumentare 1a superfìcie forestale della regione RIMBOSCHIMENTO DI COMPENSAZIONE rimboschimento imposto per compensare una perdita di superficie forestale verificatosi altrove p.es .per I'apertura di una cava o in conseguenza di una qualsiasi coshuzione RINFOLTIMENTO rimboschimento delle radure piantagione o semina diretta in radure eseguita con 1e stesse specie o con specie diverse da quelle che compongono il popolamento circostante RINNOVAZIONE (1) processo naturale o artificiale per cui si costituisce un popolamento di nuova generazione (2) anche il nuovo popolamento che ne risulta - NOTA: la rirurovazione naturale è, in senso stretto, quella che deriva da disseminazione naturale (spesso facilitata da tagli di rinnovazione) ma comprende anche la rinnovazione per riproduzione vegetativa (specificatamente: rinnovazione agamica) derivante da ricaccio di polloni da ceppaia, da polloni radicali,ecc.; i soprassuoli di origine naturale vengono detti spontanei. La rinnovazione per via vegetativa, p.es. di un ceduo, porta ad un ringiovanimento del popolamento. Al contrario, la rinnovazione ottenuta per piantagione o per semina artificiale è detta rinnovazione artificiale. I due processi conducono all'immediata ricostituzione del popolamento sulla superficie interessata senza soluzione di continuità nella destinazione forestale ed in questo, il concetto di rinnovazione differisce nettamente dal concetto di rimboschimento e dal concetto di ricostituzione natumle del bosco RINNOVAZIONE ANTICIPATA rinnovazione preesistente, prerinnovazione, rinnovazione spontanea. rinnovazione già insediatasi spontaneamente prima delf inizio dei tagli successivi o dell'esecuzione di un tagiio raso RINNOVAZIONE NATURALE in un popolamento già sottoposto al taglio, è la rinnovazione che si manifesta con un certo ritardo RIPARIALI specie che vivono lungo i corsi d'acqua o nei laghi e comunque in ambienti umidi RIPRESA in generale la quantità utilizzata o da :utllizzarc entro un definito periodo di tempo in una data superficie forestale, considerata dal punto di vista della produzione sostenuta RIPRESA PERIODICA (1) ( produzione intermittente) il prodotto ottenuto di tanto in tanto da una foresta che non è ordinata a una produzione annua (2) I'intera quantità totale da rtilizzare in una foresta, o in una compresa, entro il periodo di validità del piano RIPRESA PRINCIPAIE quella parte di volume che dal calcolo della ripresa risulta dai tagli di maturità, cioè è costituito dalia massa finale RIPULITURA (1) genericamente: qualsiasi taglio di vegetazione inferiore indesiderabile (2) in senso stretto: uno di quei tagli, andanti o localizzati, di alte erbe, cespugli o arbusti che si rendono necessari per assistere giovanissimi soprassuoli coetanei - NOTA: (1) le ripuliture costituiscono una tipica sequenza di operazioni, quasi sempre indispensabili nelle giovani piantagioni, che precede I'inizio dei diradamenti (2) sfoltimenti di giovanissima rinnovazione molto densa quale si può avere per rinnovazione naturale o per semina artificiale, sono piuttosto degli sfolli RIPULITURA DEL SOTTOBOSCO taglio dei componenti inferiori del popolamento e cioè tipicamente del sottobosco arbustivo e del piano arboreo inferiore, per favorire la rinnovazione, facilitare I'accesso e ridurre il pericolo di incendio RISERVA qualsiasi pianta o gruppo di piante rilasciato dopo il taglio di un bosco nell'ambito di qualsiasi forma di govemo RISINA cava via predisposta, spesso con sezione trasversale a forma di canale, costruita in legno o altri materiali, lungo la quale vengono fatti scor:rere i tronchi, piu spesso per gravità, ma anche per trazione animale o meccanica RITARDANTE ignifugo, ignifugante qualsiasi sostanza che chimicamente o fisicamente riduce I'infiammabilità: p.es. un liquido o una poltiglia lanciata da teffa o da aeroplani nelle operazioni antincendio RITIDOMA la parte della corteccia che si trova all'esterno del fellogeno, costituita da cellule morte e che periodicamente si distacca sotto forma di placche o
di strisce -RlUruscello
RIZOMA fusto ipogeo strisciante, più o meno oizzontale, irregolare, nodoso, e spesso ricco di sostalze di riserva; il rizoma porta gemme, squame (al posto delle loglie) e radici avventizie
ROIA rigagnolo RONCOLA strumento di taglio a mano, con lama relativamente lunga e uncinata in punta, impiegato per decespugliare, potare o sramare; mezzo insostituibile per I'addetto alle operazioni antincendio boschivo
d
ROSA DEI VENTI rappresentazione grafica della direzione dei venti corrispondenti ai punti cardinali e intercardinali
nosAaEtvgl{fl
N
SCUDO (1) parte terminale, piramidale o convessa, della squama or,uligera. (2) chiazzabiarcasfia nella regione posteriore del corpo del muflone SEDDA sella, valico SEGHETTATO si dice di organo che presenta il margine con intaccature e sporgenze acuminate ed oblique, come i denti di una sega SELLA le due toppe biancastre che il muflone maschio reca ai fianchi SELVAGGIONE un semenzale proveniente da disseminazione naturale senza intervento diretto dell'uomo, in contrapposizione ai semenzali ottenuti in vivaio, o alle piantagioni per semina; talvolta impiegato per eseguire piantagioni forestali in mancalza di postime da vivaio SELVICOLTURA la scienza e 1a pratica di coltivare i boschi applicando i principi dell'ecologia forestale all'impianto, alla rinnovazione ed a razionali interventi per condizionare la struttura, la composizione di specie, ecc. dei popolamenti forestali
SELVICOLTURA ESTENSIVA la pratica della selvicoltura sulla base di bassi livelli di investimenti e di spese di esercizio per unità di superficie SELVICOLTURA INDUSTRIALE I'esercizio della selvicoltura al frne di
RO S MARI NU, Z I P P I RI rosmanno
RUGA strada RUIU, RUBBIO rosso RUMINANTI Mammiferi Ungulati Artiodattili che possiedono uno stomaco suddiviso in 4 cavità, la più ampia deile quali è detta rumine RUTTA, ARUTTA, GRUTTA grotta
So""ro
DturtLlzzAZIoNE il rapporto percentuale lia Ia ripresa reale prowigione reale, preso come misura dell'intensità dei tagli SAGITTATA a forma di punta di freccia SAMARA fiutto secco indeiscente monosperma, prowisto di un'ala membranoe 1a
sa sviluppata, periferica oppure unilaterale
SAPROFITA organismo vegetale incapace di sintetizzare gli elementi nutritivi di cui ha bisogno da sostanze esclusivamente inorganiche, e che utilizza per il suo nutrimento materia organica morta, contribuendo così, spesso, alla sua decomposizione
SARMENTOSO si dice di pianta a portamento prostrato o rampicante, a fusti e rami sottili, con intemodi molto allungati
SAVANA tipica formazione vegetale tropicale o subtropicale di pianura caratte-
izzata davegetazione erbacea (dominata da graminacee) con eventuali cespugli o alberi sparsi; secondo i casi si può avere: savana-prateria, savana a cespugli, savana arborata SCALA salita SCALA BEAUFORT ( SCALE ANEMOMETRICHE) le scale impiegate per indicare ia velocità dei venti sono dette anemometriche, la più utilizzata è quella di Beaufort che indica la velocità del vento a nna altezza standard di I 0 m su un terreno piatto SCHINA groppa, crinale SCIABOLATURA (1) difetto di tronchi , pali, ecc. consistente in una marcata curvatura (2) curva di un fusto o tronco che non costituisce tuttavia una brusca piegatura. Generalmente dor.uta a condizioni ambientali (soliflusso, pressione della neve in pendenza, vento) piuttosto che a cause genetiche SCIAFILE sinonimi: eliofobo, ombrivaghe, lucifughe. Si dice di piante che temono la luce, crescono bene nelle zone ombrose o poco soleggiate, in genere sono le tutte le piante del sottobosco SCIA\aERO qualsiasi pafte estema di un tronco tagliato da una sega durante la segagione longitudinale che ha una facciapiatta e I'altra curva, essendo costituita dalla parte estema del tronco, con o senza corteccia SCIROCCO vento caldo umido e violento proveniente da sud-est SCLEROFILLE piante sempreverdi e xerofitiche adatte a vivere in stazioni aride; sono provviste di foglie spesse, coriacee, generalmente piccole
SCOLITIDE coleottero della famiglia dei Scolyidae (Ipidae)
i
cui adulti
e
larwe scavano gallerie nella regione cambiale (solo nella corteccia o nella cor-
teccia e nell'albumo) di alberi vivi o deperienti o abbattuti, provocando danni molto gravi alle foreste di tutto il mondo NOTA: alcuni hanno particolare importanza perché diffondono malattie da pianta apranta, p.es. la grafiosi dell'olmo SCOSCIATURA ALLA CEPPAIA ceppaia su cui rimane una porzione di fusto, anche estesa, a forma di sciavero, risultato della fessurazione longitudinale del fusto al momento della sua caduta, a causa di difettosa tecnica di abbattimento, o di caduta, di piante cresciute inclinate, nella direzione stessa deila loro inclinazione SCOTTATURA lesioni su fusto, foglie, ecc. dovute a fuoco, sole, o altre fonti di calore oppure anche dovuta a impiego errato di antiparassitari o contatto con sostanze chimiche
lirsl I
I I
rifomire una data impresa industriale di lavorazione del legno, p.es. una cartiera, una segheria, un impianto chimico o una combinazione tra questi SELVICOLTURA INTENSM tipo di selvicoltura che mira ad ottenere il massimo prodotto sull'unità di superficie, in quantità e in qualità, applicando le tecniche più progredite SEME organo che ha origine dall'ovulo dopo la fecondazione; germinando da luogo ad una nuova pianta SEMENZALE in generale: una giovane piantina (albero o arbusto), fino a pochi amri dopo la germinazione SEMPREVERDE si dice di pianta che conserva le foglie anche di inverno SEPALO elemento fiorale che costituisce la coro11a, generalmente di colore verde SERICEO ricoperto di peli sottili e morbidi come seta SEROTINO detto in particolare di specie vegetali i cui individui fioriscono o fruttificano nella stagione ayanzata, e di frutti o coni che restano sulla pianta senza aprirsi per uno o più anni (p.es. Pinus halepensis), ma anche della schiusura di gemme, della caduta di foglie, ecc. SESSILE sprorwisto di picciolo o peduncolo SETTO parete di separazione SEZIONE RADIALE superficie piana del legno esposta sia da un taglio longi tudinale che da un taglio trasversale-longitudinale, passanti I'uno o I'altro dal piano di un raggio, cioè dal piano passante per il midollo del tronco SEZIONE TANGENZIALE termine convenzionale per indicare la superficie nel legno lasciata esposta sia da un taglio longitudinale che da un taglio trasversaleJongitudinale che abbiano direzione perpendicolare ad un raggio qualsiasi; cioè tangenziale agli anelli di accrescimento SEZIONE TRASVERSALE la superficie piana di legno esposta da un taglio perpendicolare alla direzione della fibratura SFIBRATURA separazione delle fibre del legno o di fascetti di fibre con mezzi meccanici o chimico-meccanici per la fabbricazione dei pannelli di fibre o della pastalegno
SIBILARE voce del fischione SIGARAIO Corculionide della sottofamiglia dei Rinchitini o lepidotteri delle famiglie dei Tortricidi o degli Eucosmidi, le cui larve schiudono e si nutrono su foglie che gli adulti hanno precedentemente arrotolato a forma di sigari
SILA, SILANA selva, selvosa SILIQUA frutto molto più lungo che largo, bicarpellare, secco, deiscente in due valve dalla base verso l'apice SINUATO si dice di margine o contorno con sporgerze e insenature arrotondate poco profonde SIRBONI, SIfuBONISCa, PORCU APRO cinghiale SISTEMA A CAVO sistema a fune, teleferica, teleforo, via aerea termine che indica collettivamente tutti i metodi di esbosco (esbosco a cavo) o di trasporlo che si ar,valgano di cavi o funi di diverso tipo e funzionamento, i carichi possono circolare sia sospesi sopra il livello del suolo che trainati a strascico sul terreno secondo una grande varietà di soluzioni SISTEMAA CAVO PER GRAVITÀ sistemi a cavo che si awalgono esclusivamente della forza di gravità - NOTA: al tipo più semplice, in cui i1 carico scorre in discesa libera lungo la fune portante fissa (filo a sbalzo -palorcio), si aggiungono i sistemi a gravità a cavo mobile, in cui un cavo continuo che scorre tra due pulegge terminali (oppure un cavo awolto fra due tamburi terminali) svolge una funzione di fune frenante e poftante oppue, per carichi più pesanti, di fune frenante mentre i1 carico scende su una fune portante flssa SMACCHIO seconda e principale fase di esbosco che segue il concentramento, eseguita non necessariamente più per strascico bensì con sistemi a cavo o per carico su trattore, o su muli, ecc. SMARGINATO si dice dell'apice di foglia quando è troncato e porta un'insenatura più o meno profonda alla sommità SOCIEVOLE si dice di una specie che ha una tendenza naturale a vivere insieme per lormare popolamentipuri
t)
lor,-.sic;ii: ieri, 0!l§; e d3,nlni
SOPRASSUOLO la vegetazione presente su di una superficie di bosco con particolare riferimento alle piante di maggiore interesse forestale, 1e quali, più specificatamente, costituiscono il soprassuolo forestale SOPRASSUOLO ORIGINATO DA SEME complesso di alberi'derivato da disseminazione naturale o da semina diretta in contrapposizione a soprassuoli derivati da piantagione o ceppaia SOROSIO falso frutto del Gelso so§ Sl§ L§ gli, le SOTTOBOSCO termine generico che più spesso comprende sia la copertum erbacea che i cespugli inferiori ed anche gli alberi più bassi, che vegetano sotto la copertura vegetale SOTTOSPECIE categoria della classificazione tassonomica, di rango intermedio fra la specie e la varietà, basata su di un numero di caratteri correlati minore di quello che si impiega per distinguere le specie, e spesso delimitata da una particolare distribuzione geografica o anche, ecologica NOTA: (1) il numero di caratteri correlati, che servono per la distinzione della sottospecie, è generalmente maggiore di quello che si impiega per distinguere le varietà (2) la gerarchia è: forma < varietà < sottospecie < specie SOVESCIO concimazione vegetale, pratica che pormette di aumentare la fertilità del suolo introducendovi una adeguata coltivazione erbacea, in particolare di leguminose, ma anche di crucifere o di graminacee, e sepellendola o arandola quando è ancora in piena vegetazione, con o senza I'aggiunta di fertilizzanti minerali - NOTA: una tale coltivazione, che può essere anche costituita da vegetazione naturale, è detta coltura da sovescio - vegetazione da sovescio SPALMATORE cala. spiaggia SPARSE foglie inserite sul fusto una per nodo apparentemente senza alcun ordine (in realtà lungo una linea a spirale) SPECCHIATURA una raschiatura superficiale o profonda della corteccia fino a scoprire il legno praticata sul fusto di un albero come contrassegno; generalmente per facilitare I'apposizione di segni con vemice o per evidenziare I'impronta del martello forestale SPECIE (tassonomia) simbolo: sp. la principale categoria della classificazione tassonomica, in cui i generi vengono suddivisi e che comprende un gruppo di individui simili che hanno numerosi ca-ratteri in comune - NOTA: (1) la specie è l'unità fondamentale della tassonomia, su cui è basato i1 sistema di nomenclatura a due nomi (2) la gerarchia inferiore della specie è: specie > sottospecie > varietà > forma SPECIE PIONIERA una specie capace di occupare stazioni prive di vegetazione e di permanervi colonizzandole finché viene sostituita dalle specie successive man mano che la successione procede SPIGA infiorescenza semplice, racemosa, costituita da un asse allungato su cui sono inseriti fiori sessili SPIGUlavanda SPINA protuberanza legnosa foglie o stipole
e pungente,
originata dalla trasformazione di rami,
SPINCIONARE il gorgheggiare del fi:inguello SPIRALATE si dice di foglie inserite a livelli differenti, apparentemente
senza
ordine, ma in realtà disposte su linee a spirale, riunenti i punti di intersezione SPIRE le corna del muflone SPIRITO SANTO la posizione assunta da alcuni Falconidi (gheppio) quando, in attesa di lanciarsi sulla preda, rimangono immobili in aria SPITTINARE il verso del pettirosso SPORA un organo riproduttivo caratteristico in particolare di alcune piante inferiori, costituito da una o due cellule solamente, e mai contenente un embrione SQUAMA sinonimo di perula SQUAMA OVULIGERA foglia modificata a funzione riproduttiva, portante
gli onrli nella faccia ventrale SQUAMA POLLINIFERA foglia modificata
a funzione riproduttiva, portante le sacche polliniche nella faccia dorsale SRAMARE tagliare uno o più rami (anche tutti) da un albero caduto, abbattuto, oppure ancora in piedi STAGIONATURA il processo di essicazione del legno, o di altri prodotti come canne o bambu, condotto con criteri rivolti a migliorame la qualità STAGNO raccolta di acqua poco profonda, nella quale le piante acquatiche sommerse occupano tutto il fondo. Nello stagno la vita animale è molto sviluppata STALAGMITI deposito calcareo a forma di cono, col vertice rivolto verso I'alto, che si forma di solito nelle grotte di origine carsica. Si forma per precipitazione di carbonati contenuti dalle acque che stillano dal soffitto STALATTITI deposito calcareo a forma di cono, col vertice rivolto verso il basso, in grotte di origine carsica. Spesso le stalattiti si uniscono con le stalagmiti formando una "colonna" dal pavimento al sofhtto STAME organo maschile de1 fiore, costituito dal filamento e dalla antera che contiene il polline STAMPU grotta STANGIU stagno STANZIALE detto di uccelli che nascono, crescono e si riproducono nella stessa regione, senza migrare
STAZIONE(I) il luogo preciso dove si esegue un insieme di osservazioni (2) un area circoscritta che rappresenta un insieme completo e definito di condizioni ambientali quale è rilevato dall'uniformità della vegetazione (3) il punto preciso dell'habitat in cui si rinviene un individuo o una specie (4) un tratto di superficie considerato ai fini dell'esame dell'ambiente e della sua influenza sulla vegetazione STAZIONE DI AWISTAMENTO osservatorio antincendio, costruzione complessa che combina una cabina di avvistamento o una torre di awistamento con alloggi delle vedette STIACCIARE il verso del frosone STILO prolungamento filiforme dell'ovario portante 1o stimma STIMA FORESTALE I'azione di determinare le dimensioni, il valore ed i1 prezzo che si attribuisce ad un albero, ad un popolamento o ad una proprietà forestale
STIMMA parte terminale de1 pistillo destinata a ricevere il polline STIPOLE appendici squamiformi o fogliacee presenti in coppia alla base del picciolo di alcune foglie STOMA apertura nell'epidermide delle foglie che regola la traspirazione e lo scambio di ossigeno e anidride carbonica tra l'atmosfera esterna e la pianta STRADA DA ESBOSCO strada costruita per I'esbosco o usata per I'esbosco STRADELLO DI ESBOSCO A STRASCICO pista di esbosco a strascico, una stretta striscia liberata da sottobosco, ceppaie,ecc., lungo la quale vengono trascinati i tronchi durante I'esbosco STRATO DI ACCRXSCIMENTO uno strato di legno o corteccia chiaramente prodotto durante i1 periodo vegetativo - NOTA: (1) frequentemente e particolarmente in specie della zona tempemta divisibile in legno primaticcio ( o corteccia primaticcia) ed in legno tardivo (o corteccia tardiva) (2) in sezione trasversale si manifesta in anelli di accrescimento che in particolari sezioni possono apparire discontinui ( incompleti, patziall) STRATO ERBACEO E ARBUSTM INFERIORE le piante erbacee (felci incluse) e gli arbusti più bassi che occupano una superficie STRIDERE il gridare del cinghiale STROBILO falso frutto del1e conifere (Gimnosperme), con fiori unisessuali, costituito da squame recanti le sacche polliniche, o da foglie carpellari che portano gli ol.uli e successivamente i semi STRUTTURA il modo in cui 1e piante che compongono un popolamento si distribuiscono per classi di età, per classi di diametro o di altre dimensioni, oppure anche per classi arboree STRUTTURA DISETANEA la struthra di un popolamento disetaneo STRUTTURA IRREGOLARE termine usato per indicare la struttura di popolamenti o di particelle in cui si verifica la coesistenza o la giustapposizione di singole piante o di gruppi di piante di età e sviluppo sensibilmente diversi per cui I'insieme risulta genericamente disetaneo su, sA,.§, il, lo, la, l' SUBDOMINANTE (1) (ecologia) una componente di una comunità (generalmente una specie) che pur essendo localmente condominante non è in generale tanto difftrsa o vigorosa quanto la specie dominante (2) (selvicoltura) analogamente una specie di un popolamento misto che non arriva ad eguagliare per numero e vigore le specie dominanti e quelle condominanti SUBEROSA della natura e consistenza del sughero; ricoperta di sughero SUBSTRATO materiale sottostante a qualche cosa d'altro, p.es. il suolo sotto le piante o animali, il mezzo nutritivo su cui degli organismi vivono o vengono allevati; uno strato inferiore di roccia, per opposizione al solum sovrastante SUCCHIELLO DI PRESSLER trivella di Pressler strumento a forma di succhiello con asta perforante cava a forma di tubo che serve a tirar fuori dal tronco di alberi un sottile cilindro radiale dii legno (carota) su cui, in base agli anelli annuali, si può contare I'età o misurare I'incremento
SIJERZU, SUERXIa, SUARU, URTIGU *ghera SUFFRUTICE pianta che ha fusto legnoso per breve tratto e consistenza erbacea nella parte superiore SUGIIERA quercus suber, specie protetta per la valenza socio-economica dalla
L.R. 9 febbraio 1994, n.4 SUGHERO GENTILE sughero di riproduzione , sughero femmina il sughero, di migliore qualità raccolto ad adeguati intervalli (circa ogni 10 anni) successivamente alla demaschiatura SUGHERONE il primo sughero estratto con la "demaschiatura", sempre di minor qualità e pregio SUL LETTO DI CADUTA espressione che qualifica tronchi situati sul punto di abbattimento soprattutto con riferimento al prezzo; esempio 40.000 lire al metro cubo sul letto di caduta SULONE cerbiatlo SVERNAMENTO di animali, che aspettano in un luogo che passi f inverno SVERGOLATURA distorsione a spfuale in legname segato lungo la hbratura SVETTATURA (DI ALBERI IN PIEDI) rimozione della vetta e di tutta o gran parte della chioma di un albero in piedi o per fame un albero pilone, o per evitare danni a linee elettriche o per ridurre danni da abbattimento d
fi*tiziar'ìc
it
rollnle
SVILUPPO DEL SOPRASSUOLO evoluzione di un soprassuolo attraverso
TAGLIO SANITARIO rimozione di piante secche, danneggiate o comunque
diversi stadi evolutivi: al bosco adulto
TAGLIO SECONDARIO taglio eseguito fra i1 taglio di sementazione e il
a
partire da novelleto attraverso lo stadio di perticaia, fino
SVINCOLARE privare una superficie forestale del suo statuto legale (p.es. bosco vincolato) in quanto foresta.
Il contrario
è vincolare
To""o ro ESBoSCO tacca praticata in un tronco per facilitare la presa di un cavo di traino, analogamente per un foro da esbosco TACCA DI DIREZIONE intaccatura fatta alla base di un albero per dirigeme la caduta durante l'abbattimento e per impedire che la base
de1
tronco si spacchi
TAGLI PERIODICI tagli che si ripetono ad intervalli regolari sulla medesima superfrcie
TAGLIATA presa una superficie definita entro cui alberi o altra vegetazione di interesse forestale sono stati tagliati o sono destinati ad essere tagliati - NOTA: talvolta costituisce una porzione di una particella TAGLIO abbattimento I'operazione con cui una pianta viene fatta cadere a tera, generalmente per recisione alla ceppaia ma anche per scalzamento della ceppaia con parte delle radici - NOTA: (1) i termini taglio e abbattimento sono sinonimi, per quanto si tenda ad impiegare taglio e tagliare per singole piante piccole o per collettività di piante di qualsiasi dimensioni, anche di boschi; mentre abbattimento e abbattere è preferito per singole piante di dimensioni arboree (2) il termine utilizzazione comprende anche operazioni successive al taglio eseguite dalla stessa squadra di operai o dalla stessa impresa che ha prolweduto al taglio (3) l'operaio boscaiolo specializzato nel taglio è detto tagliatore TAGLIO A SCELTA COMMERCIALE taglio selettivo, taglio a scelta irrazionale taglio limitato a quelle piante che per specie legnosa, forma e dimensioni sono ritenute di immediato valore mercantile trascurando completamente le regole della selvicoltura e dell'assestamento - NOTA: un bosco che abbia subito un tale intelvento può essere detto bosco impoverito o bosco scremato TAGLIO A STERZO sterzo, sterzatura il taglio di un ceduo a sterzo TAGLIO A STRISCE taglio a fratte taglio raso o sequenza di tagli successivi condotti su una striscia più o meno larga del popolamento, normalmente per provocare la rimovazione TAGLIO COLTURALE tutti i tagli intercalari intesi a migliorare la composizione di specie, la struttura e fincremento di un soprassuolo, in contrapposizione ai tagli di marurità e di rimovazione TAGLIO DI CURAZIONE in senso stretto e originario: un taglio a scelta (modemamente, un taglio a scelta colturale) eseguito nel quadro dell'applicazione del trattamento a fustaia da dirado TAGLIO DI LIBERAZIONE un taglio che libera la giovane vegetazione forestale dalla concolrenza e dalla copertura di piante più alte, che vengono pertanto eliminate o ridotte di numero TAGLIO DI MATURITÀ taglio di fine tumo, taglio principale il taglio del soprassuolo a maturità; eseguito in un solo taglio (cioè taglio raso) o in una serie di tagli successivi - NOTA: generalmente, nell'ambito del trattamento a tagli successivi è il taglio di sementazione quello che definisce la maturità e, quindi, lo scadere del turno TAGLIO DI MIGLIORAMENTO E Dl UTILIZZAZIONE taglio colturale effettuato per rcgolarizzare un popolamento mediante la soppressione delle piante di cattiva forma TAGLIO DI PREPARAZIONE tagiio di alberi in un soprassuolo prossimo alla maturità, prima dei tagli di rinnovazione veri e propri, condotto in modo da aprire in modo permanente la copertura, al fine di consentire l'ampliamento delle chiome delle piante destinate a produrre seme, e di favorire le condizioni per f insediamento della rinnovazione naturale TAGLIO DI RINNOVAZIONE qualsiasi taglio di alberi destinato a provocare I'insediamento di rinnovazione o a favorire rinnovazione già esistente TAGLIO DI SEMENTAZIONE il primo dei tagli successivi; condotto su un popolamento a maturità in modo da assicurare 1'aperhrra permanente della copertura e I'eliminazione dei soggetti dominanti o di eventuali piani inferiori al fine di consentire l'immediato insediamento della rinnovazione naturale originata dagli alberi rilasciati come portaseme TAGLIO DI SGOMBERO (1) in generale: il taglio delle ultime piante rilasciate in un popolamento (2) in senso stretto: I'ultimo dei tagli successivi che elimi na le ultime piante portaseme del vecchio ciclo quando la rinnovazione risulta assicurala
TAGLIO ECCESSM superutilizzazione taglio di quantità di legname superiore alla ripresa prescritta o stimata come accettabile TAGLIO INTERCALARE qualsiasi taglio in un bosco coetaneo in un momento intermedio fra il suo insediamento e la raccolta finale del prodotto; comprende dunque, sfolli, diradamenti, tagli di liberazione, tagli colturali, tagli incrementali, nonchè eventuali tagli di recupero o tagli fitosanitari TAGLIO RASO (l) taglio di tutti gli alberi di un soprassuolo (2) in pratica il termine può essere esteso anche ai tagli che rilasciano in piedi solo materiale invendibile e alberi di nessun ar,"venire ai fini della ricostituzione del bosco cioè un taglio raso commerciale
l:u+ I I
I
suscettibili di attacchi parassitari al fine di evitare la diffusione di parassiti
taglio di sgombro in applicazione del trattamento a tagli successivi, in modo da ridurre progressivamente la copertura per favorire la rinnovazione già insediata e per consentire I'insediamento di ulteriore rinnovazione TAGLIO STRAORDINARIO taglio attoizzato in deroga al taglio ordinario previsto da un piano di assestamento TAGLIO SUCCESSIVO qualsiasi taglio di rinnovazione in un soprassuolo più o meno regolare o maturo, condotto in maniera da fare insediare un nuovo soprassuolo sotto la protezione (superiore o laterale) di parte di quello vecchio, come tipicamente awiene per il trattamento a tagli successivi TAIGA foresta subartica di conifere dell'Europa, Asia, e America settentrionale tipicamente aperta o intercalata da paludi torbose, che costituisce una zona di transizione fra le foreste più dense a Sud e la tundra a Nord TALEA breve porzione di giovane fusto, ramo o radice, ùilizzataper propagare, cioè per riprodurre una intera nuova pianta, in terreno o altro materiale NOTA: talee erbacee sono quelle tagliate dai tessuti dell'anno in corso mentre sono ancora in attività vegetativa; talee in riposo sono quelle raccolte in autunno, invemo o nella prima primavera; talee legnose contengono tessuto più vecchio lignificato; talee radicali sono costituite dapezzi di radice TAMARIGHE, TRAMAZZU, TR,IMARIGLIO tamerice TANCApodere TANNINI sostanze complesse, solubili in acqua, presenti nelle foglie, frutti, cofiecce oppure nelle galle di moite piante TARLO DEL LEGNO termine improprio e generico (ma molto usato) che indica certe larve di insetti, più particolarmente quelle del tario della segatura e del tarlo dei mobili, che scavano il legno rendendolo bacato TASSQNOMIA la scienza di classificare gli organismi secondo i loro rapporti naturali, basata soprattutto su criteri morfologici TAVOLA ALSOMETRICA tavola di produzione un elaborato che esprime, con tabelle e con diagrammi, 1o sviluppo normale di popolamenti coetanei (generalmente anche puri) sottoposti ad un dato trattamento, per diverse classi di feracità TAVOLA STEREOMETRICA tavola di cubatura (per alberi in piedi) tabella o complesso di tabelle per la stima del volume di alberi in piedi, da non confondere con le tavole di cubatura per tronchi atterrati - NOTA: (1) le tavole stereometriche si differenziano innanzi tutto in tavole dendrometriche, che forniscono il volume con corteccia di alberi interi, rami compresi, e in tavole cormometriche che fomiscono il volume del solo fusto svettato o meno, talvolta senza corteccia (2) le tavole ad una entrata indicano il volume in funzione del solo diametro, le tavole a doppia entrata indicano il volume in funzione sia del diametro che dell'altezzamentre le tavole ad entrata multiple introducono ancora altre variabili soprattutto in relazione alla rastremazione (3) secondo i1 campo di applicabilità attribuito dall'autore o riconosciuto valido nell'impiego si hanno tavole generali valide per un intera nazione nonchè tavole regionali e tavole locali TAVOLAME grande categoria di assortimenti segati in cui la sezione trasversale mostra una larghezza sensibilmente maggiore rispetto allo spessore
TAVOLONE pancone termine generale non considerato dalle norme UNI, con cui ci si riferisce a tavole per lo più rozze (ciò derivate da prima segagione), non refilate, oppure refilate lungo un solo bordo oppure anche refilate (tavolone refilato), di notevole spessore cioè superiore a 30 o meglio 50 cm. TBT terra/bordo/terra, radio operanti su frequenze aeronautiche appositamente assegnate per I'attività antincendio boschivo, sono riserwati all'esclusivo colloquio tra il COORDINATORE DELLE OPERAZIONI ANTINCENDIO ed i piloti in volo operativo TECNICA FORESTALE quel ramo delle scienze forestali che si occupa degli aspetti tecnici selvicolturali (e non direttamente degli aspetti amministrativi e commerciali) volti al fine di ottenere quell'ordine forestale che soddisfa gli obiettivi dell'assestamento forestale TECNICA SELVICOLTURALE quella parte della tecnica forestale che si contrappone alle tecniche amministrative e commerciali per il fatto che mette in pratica misure di ordine selvicolturale per dirigere I'evoluzione dei popolamenti nell'ambito delle forme di govemo e tmttamento TECNOLOGIA DEL LEGNO 1o studio della struttura, dell'identificazione, nonché delle proprietà chimiche, fisiche e meccaniche, dei difetti, degli impieghi e dei modi di lavorazione del legno TEGUMENTO rivestimento di organi o dell'intero corpo vegetale costituito da tessuti adattati alla funzione di protezione e isolamento dall'ambiente TELEFERICA FORESTALE impianto di trasporto del legname che differisce dai sistemi a cavo per l'esbosco perché ha una capacità di carico maggiore, necessita di costruzioni accessorie piu importanti (cavalletti per il sostegno delle funi, stazioni di partenza e di arrivo, ecc.) ed ha un carattere di maggiore permatTenza
TEMPERAMENTO la sensibilità alle cause awerse esterne, biotiche ed abiotiche
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7
TEMPESTA DI FUOCO fenomeni di convezione violenta che si manifestano
in occasione di incendi assai intensi su vaste superfici, con turbini fortemente distruttivi, altissime colonne di convezione, lancio di faville a distanza e, talvolta anche vortici simili a cicloni - NOTA: in questi casi I'impiego di mezzi aerei va fatto con la massima prudenza TENTREDINE insetto, le cui larve attascano il fogliame specialmente di conifere TERMINALE situato alla sommità di un asse TERMITE formica bianca insetto dell'ordine degli isotteri, che si nutre di legno o di tessuti legnosi delle piante (direttamente o attraverso funghi o protozoi simbionti)
TERMOFILA specie che predilige i climi caldi TERMOFITA ( XEROFITA) di una pianta caratteristica di stazioni aride TERNATO si dice di organo formato da tre parti uguali TEROFITA una pianta che completa il suo ciclo biologico dalla germinazione
TORRE DI AVVISTAMENTO torre antincendio una struttura elevata che pera1 di sopra degli ostacoli circostanti TORTRICE membro della famiglia di farfalle dei Torkicidi, le cui larve si nutrono di gemme e giovani getti, p.es. la tortrice della picea (Choristoneura fumiferana) e la tortrice dalla testa nera (Acleris variana), entrambi gravi defoliatori nell'America settentrionale TRAMONTANA vento freddo, spesso violento, che spira da nord, in inverno TRAMPOLIERI nome generico di uccelli di palude con zampe molto lunghe, simili ai trampoli TRANCIATO di un pezzo di legno prodotto per tranciatura di un tronco, cioè tagliato in fogli discontinui di spessore unifome da una lama di coltello TRAPIANTO pratica di vivaio, eseguita al fine di ottenere piantine di maggior sviluppo e vigore, prima della piantagione, che consiste nell'estrarre le giovani piantine (cioè i semenzali) dal1'aiuola in cui sono germinate e nel ripiantarle a convenienti distanze regolari in un apposita aiuola owero in vasi o altri contemetta di vedere
al seme maturo entro un solo periodo vegetativo, cioè una pianta annuale TERPENI classe di idrocarburi, e loro derivati, afFrni all'isoprene, frequenti in molte specie di legno, generalmente di odore fragrante, come p.es. pinene, trementina, ecc. - NOTA: componenti degli oli essenziali TERRAZZE ripiani costruiti ad intervalli relativamente regolari attraverso una pendice al fine di limitare l'erosione del suolo e di favorire colture e piantagioni; possono seguire le curve di livello (ed allora risultano pianeggianti o con il terreno leggermente in scarpata verso f intemo o verso l'estemo: terrazze inclinate) oppure possono essere costruite leggermente inclinate rispetto alle curve di livello: tercazze in pendenza (tercazze a gradinata); il bordo esterno è delimitato da un muro a secco o da un ciglione erboso - NOTA: i gradoni, nella concezione originariaitahana, sono stretti ripiani incisi lungo le curve di livello e con pendenza verso I'intemo TERRENO DEMANIALE terreni appartenenti allo stato o ad altri enti pubblici tenitoriali in quanto destinati all'uso diretto o indiretto dei cittadini TERRITORIO FORESTALE il complesso del territorio occupato da foreste NOTA: (1) in molti casi comprende anche il territorio forestale non boscato che per chiari segni risulta già boscato ma che non ha al.uto altra destinazione dopo in disboscamento (2) la statistica italiana include nella superficie forestale territori con grado di coperhra arborea a maturità superiore alla 0,5 e di estensione superiore a 0,5 ettari TESSITURA DEL LEGNO il carattere del legno quelle rivelato al tatto o dalla reazione agli strumenti di lavorazione
nitori TRASPIRAZIONE evaporazione di acqua dalla pianta all'aria. Awiene specialmente nelle foglie, attraverso gli stomi TRATTAMENTO forma di trattamento singola operazione selvicolturale o,
TILIQUERTA lucefiola
novazione naturale o per disseminazione dai popolamenti vicini o per la presenza di rimovazione preesistente. Ne risulta un popolamento coetaneo
TINNIRE il verso del pettirosso TIPO DI SOPRASSUOLO una delle classi in cui i soprassuoli o popolamenti possono essere suddivisi in base alla composizione, struttua, età o altro ai fini della selvicoltura e dell'assestamento TIPOLOGIAFORESTALE lo studio e la classificazione dei tipi di bosco o dei tipi di popolamento forestale, definiti in base ai caratteri di un dato momento nonché in base alla loro evoluzione con particolare riguardo ai processi di rinnovazione TIRASUCCHIO pollone generalmente prescelto fra quelli di minore sviluppo, rilasciato dal taglio di un ceduo ai solo scopo di garantire la vitalità della ceppaia TOMENTOSO organo rivestito di peli corti, folti e morbidi TONDAME DA LAVORO E DA INDUSTRIA nelle statistiche della FAO: tutti i legnami tondi con esclusione della legna da ardere distinguendo il tondame da lavoro (legname da lavoro, legname da opera, tondame da opera) cioè adatto alla segagione, tranciatura e sfogliatura e il tondame da industria che comprende in generale legnami piccoli cioò, propriamente legnami da cellulosa, pannelli, ecc. nonché, impropriamente puntelli da miniera e paleria anche agricola TODELLO tronco corto e di piccolo diametro tagliato per legna da ardere o per truciolatura (tondello da cellulosa tondello da cartiera, tondello da triturazione) TONDO qualsiasi legname ancora non segato in tavole, ecc., cioè ancora allo stato tondo, come tronchi appena abbattuti, scortecciati o no, paleria, ecc., detto quindi legname tondo TONERU cono,pllastro
i giardinieri danno agli alberi forme determinate tramite potatura TOPONOMASTICA la scienza che studia I'origine dei nomi dei luoghi e che si rivela spesso utile a fini di ricerche TOPIARIA è I'arte, di origine romana, con la quale
sulla storia delle foreste
TOPPO qualsiasi sezione del fusto o dei rami più grossi di un albero abbattuto, dopo la sramatura e 1a depezzatrra
TOPOPOLITA di animale che si adatta ad un solo ambiente TORBA (1) in senso generale, materiale non solido composto in gran parte da sostanza organica indecomposta o solo debolmente decomposta, accumulatasi in condizioni di eccessiva umidità (2) più in particolare, uno stmto di sostanza organica che contiene residui vegetali che presentano, al più, deboli alterazioni di immersione o di un
morfologiche e che si è accumulato in conseguenza ambiente molto umido
più di frequente, sistema ordinato di operazioni, destinate a regolare I'evoluzione e soprattutto la rinnovazione di un bosco nell'ambito di una determinata forma di governo - NOTA: le varie forme di trattamento costituiscono peftanto la seconda categoria di classificazione delle forme di govemo e vengono definite in base al modo con cui si conducono i tagli di maturità, alla struttura che si desidera imporre ai popolamenti forestali, e, nell'ambito del govemo a fustaia, secondo il particolare metodo di rinnovazione adottato: cioè rinnovazione naturale o rinnovazione artificiale TRATTAMENTO A TAGLI SUCCESSIU forma di trattamento applicata con numerose varianti, alle fustaie coetanee secondo cui, al fine di assicurare I'insediamento della rinnovazione naturale, il soprassuolo (detto in questo caso soprassuolo del vecchio ciclo) viene rimosso in due o più tagli successivi di cui il primo è il taglio di sementazione (eventualmente preceduto da un taglio di preparazione) e I'ultimo è il taglio di sgombro mentre gli eventuali tagli effettuati fra questi due estremi sono tagli secondari TRATTAMENTO A TAGLIO RASO forma di trauamento che implica la totale e contemporaneattllizzazione del soprassuolo su superfici di una certa entità. Nella sua applicazione più tipica la rinnovazione è artificiale, talvolta anche consociata ad una coltura agraria temporanea; talvolta è possibile anche la rin-
TRATTAMENTO A TAGLIO RASO CON RILASCIO DI PORTASEME trattamento che prevede di effettuare il taglio del soprassuolo maturo rilasciando solo un piccolo numero di piante portaseme, sparse a piccoli gruppi (taglio raso con rilascio di portaseme a gruppi) - NOTA: se le piante vengono rilasciate anche affinché proseguano il loro accrescimento si ha trattamento a taglio raso con riserve TREMENTINA DI LEGNO I'olio essenziale, una trementina, estratta da legno di ceppaia o da altre parti resinose di conifere, soprathrtto di Pini, per distillazione distruftiva o a vapore: è una miscela di idrocarburi terpenici con punto di ebollizione fia i 150o e i 170'C
TROCCUbwone TRONCHETTO termine per 1o più applicato ai tronchi corti di latifoglie con specificazione della destinazione: tronchetto da trancia, tronchetto da scandole, tronchetto da doghe TRUCIOLATURA la fabbricazione di trucioli - NOTA: è ampiamente diffuso il termine cippatura TUBARE voce della colomba TUBERO fusto sotterraneo molto ingrossato, generalmente irregolare, che ha funzione di riserva nutritiva e presenta parecchie gemme (es. patata) TUBOLOSO cilindrico; corolla tubolosa è una corolla gamopetala con petali lungamente uniti a formare una specie di tubolo cilindrico TUNDRA la regione di bassa vegetazione artica compresa fra il limite della vegetazione arborea della taiga a Sud e 1a regione dei ghiacci e delle nevi perpetue a Nord - NOTA: la zona corrispondente di alta montagna può essere detta tundra alpina TURIONALI si dice di foglie portate da rami lunghi (turioni) TURNO il numero di anni (calcolato seeondo diversi criteri di convenienza) che deve intercorrere fra il primo impianto, o la rinnovazione, di un soprassuolo coetaneo, ed il taglio di maturità, presupponendo la cilcica perpetua ripetizione di un soprassuolo delle stesse caratteristiche TUTELA DEI BOSCHI insieme di provvedimenti di legge o amministrativi, secondo cui la gestione dei boschi ( e soprattutto quella dei boschi privati), viene controllata da un autorità pubblica - NOTA: (1) tale tutela si esplica in particolare mediante il vincolo forestale che è un istituzione di legge o amministrativa, che limita in modo piir o meno forte ['uso dei boschi o delle tene di interesse forestale di proprietà privata (2) secondo la dottrina giuridico-forestale italiana si distinguono diversi tipi di vincolo secondo lo scopo: (a) il vincoio idrogeolo-
anr
s
Noiizicrio foresloJe gico mira a proteggere
il territorio in generale contro calamità o eventi di carat-
tere generale: alluvioni, erosione, dune mobili, ecc. (b) il vincolo protettivo protegge determinati terreni circoscritti contro eventilocalizzati come frane, valan-
ghe, vento, ecc. (c) i1 vincolo economico (attualmente non applicato in modo esplicito in Italia) mira a sostenere la produzione legnosa nazionale; si rar,visano inoltre (d) il vincolo militare e (e) il vincolo paesaggistico (vincolo estetico) TUVARA, SCOPAeica
Urrr*o
urlo prolungato dei tupi
UNGULATI mammiferi con zoccoli UNISESSUALE un fiore con organi soltanto maschili o femminili, e cioè recante solo g1i stami o solo i
pistilli
UNITÀ DI CRISI nucleo di
213 (lffrcialilsottufficiali/agenti) elementi, da inviare nei grandi eventi di incendio per coadiuvare e/o alvicendare il COOR-
DINATORE DELLE OPERAZIONI ANTINCENDIO UTILIZZAZIONI FORESTALI quella branca delle attività professionali
e
delle scienze forestali che si interessa dell'abbattimento, della lavorazione e del trasporto dei prodotti forestali - NOTA: l':utilizzazione che trasforma ogni parte commerciabile di ogni albero secondo il suo migliore impiego è detta:utilizzazione (forestale) integrata
XILEMA legno il
tessuto principale del fusto, dei rami e delle radici, cui sono affidate le funzioni di resistenza meccanica e di conduzione dell'acqua, carattertzzato dalla presenza di elementi tracheali XILOFAGO di animali invertebrati, insetti, molluschi, che scavano gallerie nel legno
7 ' or*oa"ETTA chiamata anche "malimpeggio". È attrezzo a doppia faccia che consente di tagliare, dicioccare e scavare durante g1i interventi per 1o spegnimento di incendi nei boschi e nelle macchie ZIGARE lo strillare del coniglio ZIRLARE il fischiare del tordo ZONABRO coleottero con liwea nero arancione conosciuto come I'ammazzacavallette, introdotto in Sardegna nel 1946 in 21.000 esemplari ZONE UMIDE dopo la convenzione intemazionale di RAMSAR (Iran) del 1971 (frmata anche dall'Italia), si definiscono così: lagune, paludi, acquitrini, stagni e tmtti di mare che durante la bassa marea non superano i 6m. di profondità. Hanno un importante ruolo ecologico e svolgono una importante funzione per I'equilibrio della vita in natura: mantengono regolare il livello delle acque sotteranee, fomendo acqua in estate e assorbendo I'acqua delle grandi piogge, riducendo il pericolo d'inondazioni; regolano il clima delle zone circostanti; offrono rifugio a molte specie animali, e in particolare agli uccelli acquatici
migratori
ZUFOLO strumenlo per richiamo
Vorrro
ciascuna delle due parti in cui si divide un quando si apre a maturità VACUOLO spazio in una cellula pieno di linfa
liutto secco deiscente,
VARIETÀ (tassonomia) categoria di classificazione tassonomica intermedia fra la specie oppure la sottospecie, e 1a forma, cui si attribuisce un nome latino preceduto da var. (dal latino varietas), basata su un numero di caratteri correlati minore di quanto se ne impieghino per distinguere le specie e 1e sottospecie e di distribuzione geografica più ristretta - NOTA: la gerarchia è: forma < varietà < sottospecie < specie
VARIGLIONI, PADIGLIONI faraglione VELLO la lana degli ovini e dei caprini VERME DEL LEGNO termine vago e generale (ma molto usato) per certi organismi, particoiarmente xilofagi marini e larve di certi insetti, che scavano gallerie nei legnami delle costruzioni, producendo gallerie da vermi e rendendo il legno bacato - mangiato dai bachi YERRO il maschio del cinghiale adulto VERSO modo di cantare di uccelli VERTICILLO è così chiamato il punto di attacco di più di due foglie o rami al medesimo nodo dello stesso asse VERTICILLATI inseriti circolarmente, in numero superiore a due e allo stesso livello, intomo ad un asse VIA DI ESBOSCO qualsiasi strada o pista che porta dal letto di caduta all'imposto VITICCIO organo filiforme, volubile che, attorcigliandosi attomo ai corpi vicini, sostiene un fusto che altrimenti non sarebbe in grado di farlo VMIO FORESTALE una superficie opporhrnamente attrezzata per la coltivazione di piantine (i1 postime di vivaio) adatte alla piantagione per il rimboschimento o la rinnovazione artificiale - NOTA: (1) si dice semenzaio la parte del vivaio in cui si allevano i semenzali ol.vero un intero vivaio dove si allevano esclusivamente semenzali e non si effettuano trapianti; al contrario è detto piantonaio quella parte di vivaio destinata alla coltivazione dei trapianti owero f intero vivaio specializzato nell'allevamento dei trapianti (2) un vivaio temporaneo, istituito presso un cantiere di rimboschimento o comunque in zona prossima a quella della piantagione è un vivaio volante VOLUBILE capace di awolgersi; pianta volubile: con fusto lungo e sottile che si awolge attomo a sostegni VOLPE SARDA sottospecie sarda della volpe rossa europea, più piccola di essa, specie cacciabile, abbastanza comune e numerosa VUOTO una intemrzione della coperhrra di un popolamneto dell'estensione massima di qualche centinaio di metri quadri: cioè una piccola radura
\ryF (FONDO MONDIALE PER LANATURA) organizzazione internazionale sorta in Svizzera nel 1961, ha come scopo la salvaguardia della natura. Raccoglie finanziamenti che impiega per la realizzazione di parchi naturali, oasi faunistiche, la protezione delle specie animali in via di estinzione e opere di conservazione dell'ambiente
Xo"o XEROFILA
di stazioni o di habitat carattenzzatida condizioni di decisa aridità specie che si è adattata a vivere in stazioni aride una pianta che può resistere in stazioni aride, che è xerofila
XEROFITA XILEBORO (scolitide), i cui adulti piccoli legno verde degli alberi
lzL * I I I
vivi
e
cilindrici, costruiscono gallerie nel
I
ยง*rslali: ieri, oggi e domtsni
IX Nuooo ordinamento del Corpo Forestale dello Stato
La dichiarazione finale del Congresso E orestale Mondiale
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Pubblicato sulla G azzetta Ufficiale Il nuozto Ordinamento del Corpo Forestale dello Stato 14 febbraio 2004, sulla Gazzetta Ufficiale,la nuoaa legge che per la prima oolta ha definito organicamente l'ordinamento del Corpo Forestale dello Stato. Entrerà così in aigore il 29 febbraio, La legge numero 36 del 6 febbraio 2004, intitolata proprio "Nuozto ordinamento del Corpo Forestale dello Stato", Dopo unlungo e traaagliato iter parlamentare, irto di ostacoli di naturapolitica e di problemi di ordine finanziario, la sera del 20 gennaio 2004,Ia Camerq dei deputati ha approaato definitiaamente la legge recante " il nuorso ordinamento del Corpo forestale dello Stato" . Con tale legge, il Pailamento, nel rispetto dell'autonomia e delle competenze delle regioni, ha intenso dare al Corpo un nuooo profilo istituzionale ed ordinamentale e ha fissato, in modo chinro ed esplicito, i compiti e le funzioni che il Coryo forestale dello Stato è chiamato a saolgere, su tutto il territorio nazionale, nell'interesse della collettir:ità, delle Istituzioni e del Paese. La legge è formata da soli cinque articoli. Ecco, in pillole, le disposizioni contenute nella legge di riordino.
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COSA E'IL CORPO FORESTALE DELLO STA]TO Ai sensi dell'articolo I della presente legge, il Corpo forestale dello Stato è Forza di polizia dello Stato ad ordinamento civile specializzata nella difesa del patrimonio agroforestale italiano e nella tutela dell'ambiente, del paesaggio e dell'ecosistema e concorre nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezzapubblica, ai sensi della legge 1" aprile 1981, n. I2I, nonché nel controllo del territorio, con particolare riferimento alle aree nrrali e montane. Il Corpo forestale dello Stato, inoltre, svolge attività di polizia giudiziaria e vigila sul rispetto della normativa nazionale e internazionale concernente la salvaguardia delle risorse agroambientali, forestali e paesaggistiche e la tutela del patrimonio naturalistico nazionale, nonché la sicurezza agroalimentare, prevenendo e reprimendo i reati connessi. E altresì struttura operativa nazionale di protezione civile.
I COMPITI L'articolo 2 della presente legge elenca le funzioni di rilievo nazionale che il Corpo forestale dello Stato è chiamato a svolgere. In particolare, il Corpo Forestale dello Stato ha competenza istituzionale nelle seguenti materie: a) concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica con particolare riferimento alle aree rurali e montane; b) vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, con specifico riferimento alla tutela del patrimonio faunistico e naturalistico nazionale e alla valutazione del danno ambientale, nonché collaborazione nell'esercizio delle funzioni spettanti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; c) controllo e certificazione del commercio internazionale e della detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, tutelati ai sensi della Convenzione CITES sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione e della relativa normativa comunitaria; d) vigilanza e controllo dell'attuazione delle convenzioni internazionali in materia ambientale, con particolare riferimento alla tutela delle foreste e della biodiversità vegetale e animale; e) controlli derivanti dalla normativa comunitaria agroforestale e ambientale e concorso nelle attività volte al rispetto della normativa in materia di sicurezza alimentare del consumatore e di biosicurezza in genere; f) sorveglianza delle aree naturali protette di rilevanza intemazionale e nazionale e delle altre aree protette secondo le modalità previste dalla legislazione vigente; g) tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali riconosciute di importarva nazionale o intemazionale, nonché degli altribeni destinati alla conservazione della biodiversità animale e vegetale; h) sorveglianza e accertamento degli illeciti commessi in violazione delle norrne in materia di rutela delle acque dall'inquinamento e del relativo danno ambientale nonché repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti; i) concorso nel monitoraggio e nel controllo del territorio ai fini della prevenzione del dissesto idrogeologico, nonché collaborazione nello svolgimento dell'attività straordinaria di polizia idraulica;
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l) pubblico soccorso e interventi di rilievo nazionale di protezione civile su tutto il territorio nazionale con riferimento anche al concorso con le regioni nella lotta attiva agli incendi boschivi e allo spegnimento con mezzi aerei degli stessi; controllo del manto nevoso e previsione del rischio valanghe; attività consultive e statistiche connesse; m) attività di studio connesse alle proprie competenze con particolare riferimento alla rilevazione qualitativa e quantitativa delle risorse forestali anche al fine della costituzione dell'inventario forestale nazionale, al monitoraggio sullo stato fitosanitario delle foreste, ai controlli sul livello di inquinamento degli ecosistemi forestali, al monitoraggio del territorio in genere con raccolta, elaborazione, archiviazione e diffirsione dei dati; adempimenti connessi alla gestione e allo sviluppo del Sistema informativo della montagna; n) rappresentanza e tutela degli interessi forestali nazionali in sede comunitaria e internazionale e raccordo con le politiche forestali regionali; o) reclutamento, formazione e gestione del proprio personale; approwigionamento e amministrazione delle risorse strumentali; divulgazione delle attività istituzionali ed educazione ambientale; p) ogni altro compito assegnatogli dalle leggi e dai regolamenti dello Stato.
DA CHI DIPENDE Ai sensi dell'articolo 3 della presente legge, il Corpo forestale dello Stato è posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e forestali, con organizzazione e organico distinti da quelli del relativo Ministero, fatta salva la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno per le questioni inerenti I'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, il pubblico soccorso e la protezione civile. Anche il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio si awale della collaborazione del Corpo forestale dello Stato per le funzioni elencate nel paragrafo precedente alle lettere b), c), d), e), 0, g), h) e i), nonché per il contrasto del fenomeno dell'abusivismo edilizio, con particolare riferimento alla prevenzione e repressione delle alterazioni all'ambiente commesse in violazione della relativa normativa. L'ORGANIZZAZIONE Al vertice del Corpo è preposto un dirigente generale che assume la qualifica di capo del Corpo forestale dello Stato. Il capo del Corpo forestale dello Stato è nominato ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n.74811972: ossia, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, deliberata dal Consiglio dei Ministri e ratificata con proprio decreto dal Presidente della Repubblica. Successivi regolamenti prowederanno all'individuazione degli uffici centrali e periferici di livello dirigenziale non generale e dei relativi compiti. Sempre con successivi regolamenti verrà disciplinata I'organizzazione,l'anività di servizio e il regolamento di disciplina del Corpo forestale dello Stato. La Scuola del Corpo forestale dello Stato prowede alla formazione, all'addestramento, all'aggiornamento e alla specializzazione del personale del Corpo, nonché, a richiesta, di quello dipendente da altre pubbliche amministrazioni, ivi compreso quello dei servizi tecnici forestali regionali e di altri operatori dell'ambiente. Il personale del Corpo forestale dello Stato con qualifiche permanenti di polizia è autorizzato a portare armi, è esente dal richiamo in servizio militare per istruzione o per mobilitazione e ha diritto al libero percorso sulle linee dei mezzi pubblici di trasporto urbano e metropolitano.
I RAPPORTI CON LE REGIONI E GLI ENTI LOCALI Ai sensi dell'articolo 4 della presente legge, il Ministro delle politiche agricole e forestali, senza pregiudizio delle funzioni di rilievo statale di cui all'articolo 2 della presente legge, ha facoltà di stipulare con le regioni specifiche convenzioni per I'affidamento al Corpo forestale dello Stato di compiti e funzioni propri delle regioni stesse, sulla base di un accordo quadro approvato dalla ConferenzapermOnente Stato - Regioni. E, inoltre, istituito il Comitato di coordinamento delle attività del Corpo forestale dello Stato e dei servizi tecnici forestali regionali. Il Comitato, i cui membri sono nominati con decreto del Ministro
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delle politiche agricole e forestali, è presieduto dal Ministro medesimo ed è composto dal capo del Corpo forestale dello Stato e da sei membri, di cui due in rappresentanza dei MiÀisteri dell'ambiente e della tutela del territorio e dell'intemo, e quattro designati dalla Conferenza perrnanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ferme restando le esigenze operative, strumentali e istituzionali delle stnrtture centrali e periferiche del Corpo forestale dello Stato per I'assolvimento dei compiti istituzionali e per I'esercizio delle funzioni statali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali e del Ministro dell'ambiente e del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di un piano di trasferimento predisposto dai Ministri delle politiche agricole e forestali e dell'ambiente e del territorio che accerti la perdita delle qualità, interesse e importanza nazionale di flora, fauna, ecosistemi, diversità biologiòhe presenti nelle riserve naturali indicate all'articolo 2, comma 3, della legge n.394/1991, sonò trasferiti alle regioni e agli enti locali le riserve naturali, nonché gli altri beni che non risultino indispensabili ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali del Corpo forestale dello Stato. I beni non trasferiti alle regioni e agli enti locali sono assegnati, in via definitiva, al Corpo forestale dello Stato. Il trasferimento alle regioni dei beni di cui sopra e delle relative risorse finanziarie è effettuato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Owiamente, restano ferme le competenze attribuite in materia di Corpo forestale alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. AUTRE NOVITA' L'articolo 5 della presente legge contiene una serie di disposizioni finali che riguardano sia I'organizzazione del Corpo forestale dello Stato che I'abrogazione,la modificazionJo I'integrazione di alcune norme relative all'Amministrazione. Al comma 1, si stabilisce che per consentire il supporto alle attività istituzionali del Corpo forestale dello Stato di cui all'articolo 2 della presente legge continuano ad applicarsi le norme previste dalla legge n. 124/7985, limitatamente alle unità di personale non trasferite alle regioni ai sensi delI'articolo 4, comma 6, della presente legge. Con il comma 2, vtene abrogato il decreto legislativo n. 804/1948 (ossia, il decreto istitutivo del Corpo forestale dello Stato), ad eccezione dell'articolo 30, primo comma. Con il comma 3, viene soppressa la norma da cui ha tratto origine il decreto di regionalizzazione del Corpo Forestale dello stato. Con il comma 4, viene, invece, soppressa la norma che prevedeva il trasferimento del Corpo Forestale dello Stato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Il comma 5 prevede I'istituzione della dirigenza periferica a livello provinciale, connessa con la funzione di comandante dell'ufficio provinciale del Corpo. L'istituzione della dirigenza provinciale dovrà essere attuata con un successivo regolamento interministeriale, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e nei limiti della dotazione complessiva del personale appartenente ai ruoli direttivi e dirigenti del Corpo forestale dello Stato. Ai sensi del comma 6, all'articolo 20, secondo comma, della legge n. IZI/198I (Comitato provinciale per I'ordine e la sicurezza pubblica), le parole "dal funzionario del Corpo forestale dello Stato responsabile a livello provinciale" vengono sostituite dalle seguenti: "e dal comandante provinciale del Corpo forestale dello Stato". Con il comma 7, si stabilisce che i Centri operativi antincendi boschivi del Corpo Forestale dello Stato di cui all'articolo 7, comma 5, della legge quadro sugli incendi boschivi, siulo articolabili in unità operative territoriali da istituirsi con decreto del Capo del Coroo. Con il comma 8, infine, sistabilisce che la denominazionè lessicale àel grado di "commissario superiore forestale" sia sostituita con quella di "vice questore aggiunto forestale". s
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COSA CAMBI.A NELI.A PRATICA Questa legge, pur non costituendo "la grande riforma" che molti forestali attendevano da anni, ha avuto, comunque, il pregio di aver mantenuto il Corpo forestale unitario ed in mano allo Stato. Ha anche avuto il merito di aver dato al Corpo una definitiva e chiara natura giuridica ed ordinamentale: quella di una Forza di polizia dello Stato, ad ordinamento civile, specializzata nella difesa del patrimonio agroforestale e nella tutela dell'ambiente, del paesaggio e dell'ecosistema, preposta al controllo del territorio rurale e montano e chiamata a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, pubblico soccorso e protezione civile. La legge, inoltre, ha finalmente elencato, in unico testo normativo, tutte le competenze istituzionali che sono state assegnate al Corpo, nel corso degli anni, da una serie indefinita di leggi dello Stato. Ha, infine, apportato, anche alcuni miglioramenti organizzativt ed ordinamentali ed ha regolamentato positivamente i rapporti istituzionali del Corpo Forestale dello Stato con le regioni. Si tenga, inoltre, presente che il Parlamento della Repubblica italiana non aveva mai approvato, in modo organico, una legge ordinamentale sul Corpo forestale dello Stato.
IL TESTO INTEGRALE DELLA LEGGE NUOVO ORDINAMENTO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO
Art. r (Natura giuridica e compiti istituzionali) 1. Il Corpo forestale dello Stato è Forza di polizia dello Stato ad ordinamento civile specializzata nella difesa del patrimonio agroforestale italiano e nella tutela dell'ambiente, del paesaggio e dell'ecosistema e concorre nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai sensi della legge 10 aprile 1981, n.727, nonché nel controllo del territorio, con particolare riferimento alle aree rurali e montane. 2. Il Corpo forestale dello Stato svolge attività di polizia giudiziaria e vigila sul rispetto della normativa nazionale e internazionale concernente la salvaguardia delle risorse agroambientali, forestali e paesaggistiche e la tutela del patrimonio naturalistico nazionale, nonché la sicurezza agroalimentare, prevenendo e reprimendo i reati connessi. È altresì stnrttura operativa nazionale di protezione civile.
Ar't.2 (Funzioni del Cotpo forestale dello Stato) 1. Fatte salve le attribuzioni delle regioni e degli enti locali, il Corpo forestale dello Stato svolge le funzioni di rilievo nazionale assegnategli dalle leggi e dai regolamenti, e in particolare ha competenza in materia di: a) concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica con particolare riferimento alle
aree rurali e montane; b) vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, con specifico riferimento alla tutela del patrimonio faunistico e naturalistico nazionale e alla valutazione del danno ambientale, nonché collaborazione nell'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 30 luglio 7999, n.300; c) controllo e certiflcazione del commercio internazionale e della detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, tutelati ai sensi della Convenzione CITES sul commercio intemazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, resa esecutiva con legge 19 dicembrc 1975, n. 874, e della relativa normativa comunitaria; d) vigilanza e controllo dell'attuazione delle convenzioni internazionali in materia ambientale, con particolare riferimento alla tutela delle foreste e della biodiversità vegetale e animale; e) controlli derivanti dalla normativa comunitaria agroforestale e ambientale e concorso nelle attività volte al rispetto della normativa in materia di sicurezza alimentare del consumatore e di biosicurezza in genere; I
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fl sorveglianza delle aree naturali protette di rilevanza internazionale e nazionale e delle altre aree protette secondo le modalità previste dalla legislazione vigente; g) tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali riconosciute di importanza nazionale o internazionale, nonché degli altri beni destinati alla conservazione della biodiversità animale e vegetale; h) sorveglianza e accertamento degli illeciti cornmessi in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e del relativo danno ambientale nonché repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti; i) concorso nel monitoraggio e nel controllo del territorio ai fini della prevenzione del dissesto idrogeologico, nonché collaborazione nello svolgimento dell'attività straordinaria di polizia idraulica; l) pubblico soccorso e interventi di rilievo nazionale di protezione civile su tutto il territorio nazionale con riferimento anche al concorso con le regioni nella lotta attiva agli incendi boschivi e allo spegnimento con mezzi aerei degli stessi; controllo del manto nevoso e previsione del rischio valanghe; attività consultive e statistiche connesse; m) anività di studio connesse alle proprie competenze con particolare riferimento alla rilevazione qualitativa e quantitativa delle risorse forestali anche al fine della costituzione dell'inventario forestale nazionale, al monitoraggio sullo stato frtosanitario delle foreste, ai controlli sul livello di inquinamento degli ecosistemi forestali, al monitoraggio del territorio in genere con raccolta, elaborazione, archiviazione e diffi.rsione dei dati; adempimenti connessi alla gestione e allo sviluppo dei collegamenti di cui all'articolo 24 della legge 31 gennaio 1994, n.97; n) attività di supporto al Ministero delle politiche agricole e forestali nella rappresentanza e nella tutela degli interessi forestali nazionali in sede comunitaria e intemazionale e raccordo con le politiche forestali regionali; o) reclutamento, formazione e gestione del proprio personale; approwigionamento e amministrazione delle risorse strumentali; divulgazione delle attività istituzionali ed educazione ambientale; p) ogni altro compito assegnatogli dalle leggi e dai regolamenti dello Stato.
Arr.3 (Organizzazione del Corpo forestale dello Stato) 1. Il Corpo forestale dello Stato è posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e forestali, con organizzazione e organico distinti da quelli del relativo Ministero, fatta salva la
dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno per le questioni inerenti I'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, il pubblico soccorso e la protezione civile. 2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio si awale della collaborazione del Corpo forestale dello Stato per le funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c), d), e), 0, g), h) e i), nonché per il contrasto del fenomeno dell'abusivismo edilizio, con particolare riferimento alla prevenzione e repressione delle alterazioni all'ambiente commesse in violazione della relativa normativa. 3. All'unità dirigenziale di livello generale, individuata presso il Ministero delle politiche agricole e forestali con il regolamento previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile zool, n. 155, e successive modificazioni, che ne stabilisce altresì le funzioni, è preposto un dirigente generale che assume la qualifica di capo del Corpo forestale dello Stato. 4. Il capo del Corpo forestale dello Stato è nominato ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno tg7Z, n.748. 5. L'individuazione degli uffici centrali e periferici di livello dirigenziale non generale e dei relativi compiti è disposta con i decreti ministeriali di natura non regolamentare previsti dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2OOI, n. 155, e successive modificazioni. 6. L'organizzazione,l'attività di servizio e il regolamento di disciplina del Corpo forestale dello Stato sono stabiliti con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, dellalegge 23 agosto 1988, n. 400, che garantiscono un'equilibrata distribuzione territoriale del personale. 7. La Scuola del Corpo forestale dello Stato prowede alla formazione, all'addestramento, all'aggiornamento e alla specializzazione del personale del Corpo, nonché, a richiesta, di quello dipendente da altre pubbliche amministrazioni, ivi compreso quello dei servizi tecnici forestali regionali e*
di altri operatori dell'ambiente. Gli oneri relativi alla formazione da espletare nei confronti degli operatori dell'ambiente non appartenenti alla pubblica amministrazione sono a carico degli operatori medesimi. 8. Il personale del Corpo forestale dello Stato con qualifiche permanenti di polizia è autorizzato a portare armi, è esente dal richiamo in servizio militare per istruzione o per mobilitazione e ha diritto al libero percorso sulle linee dei mezzi pubblici di trasporto urbano e metropolitano.
Att. 4 (Rapporti con le regioni e con gli enti locali) 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, il Ministro delle politiche agricole e forestali, senza pregiudizio delle funzioni di rilievo statale di cui all'articolo 2 della presente legge, ha facoltà di stipulare con le regioni specifiche convenzioni per I'affidamento al Corpo forestale dello Stato di compiti e funzioni propri delle regioni stesse sulla base di un accordo quadro approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 28 agosto 7997, n. 287. z. È istituito il Comitato di coordinamento delle attività del Corpo forestale dello Stato e dei servizi tecnici forestali regionali. Il Comitato, i cui membri sono nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, è presieduto dal Ministro medesimo ed è composto dal capo del Corpo forestale dello Stato e da sei membri, di cui due in rappresentanza dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e dell'interno, e quattro designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Tiento e di Bolzano. Ai componenti del Comitato non compete alcuna indennità o compenso né rimborso spese. 3. Ferme restando le esigenze operative, strumentali e istituzionali delle strutture centrali e periferiche del Corpo forestale dello Stato per l'assolvimento dei compiti istituzionali e per I'esercizio delle funzioni statali di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali e del Ministro delI'ambiente e del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di un piano di trasferimento predisposto dai Ministri delle politiche agricole e forestali e dell'ambiente e del territorio che accerti la perdita delle qualità, interesse e importanza nazionale di flora, fauna, ecosistemi, diversità biologiche presenti nelle riserve naturali indicate all'articolo 2, comma 3, della legge 6 dicembre 1997, n.394, sono trasferiti alle regioni e agli enti locali le riserve naturali, nonché tutti gli altri beni che non risultino indispensabili ai frni dello svolgimento delle attività istituzionali del Corpo forestale dello Stato. 4. Lo schema di decreto di cui al comma 3, corredato di idonea relazione tecnica ai sensi dell'articolo 1l-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, è trasmesso alle Camere per I'acquisizione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere frnanziario, da rendere entro trenta giorni. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per I'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario. Qualora sia concessa, ai sensi del presente comma, la proroga del termine per I'espressione del parere, i termini per l'adozione del decreto sono prorogati di venti giorni. Decorso il termine di trenta giorni, ovvero quello prorogato ai sensi del periodo precedente, senza che le Commissioni parlamentari abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto può comunque essere adottato. Il decreto deve conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario nelle parti in cui esse formulano identiche condizioni. 5. Con il decreto di cui al comma 3, la gestione delle riserve naturali, di qualunque tipologia, ricadenti in tutto o in parte all'interno dei parchi nazionali, è affidata agli Enti parco di cui all'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991 , n. 394.1 beni non trasferiti alle regioni e agli enti locali sono assegnati al Corpo forestale dello Stato. 6. Con il medesimo decreto di cui al comma 3 è trasferito alle regioni, senza mutamento delle condizioni contrattuali di lavoro, il personale necessario alla gestione dei beni trasferiti, assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n.724, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nonché il persona-
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le con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che nei dodici mesi precedenti a tale data ha svolto oltre centocinquanta giomate lavorative. 7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale del Corpo fore-
stale dello Stato può chiedere di transitare, ove consentito dalle singole normative regionali e comunque nell'ambito di un contingente di unità il cui onere corrispondente annuo a regime sia non superiore a cinque milioni di euro, nei ruoli dei servizi tecnici forestali della regione ove presta servizio. La dotazione organica del Corpo forestale dello Stato è conseguentemente ridotta in misura corrispondente alle unità di personale che esercitano la facoltà prevista dal presente comma. 8. Il trasferimento alle regioni dei beni di cui al comma 3 e delle relative risorse frnanziarie, ivi comprese quelle relative al personale trasferito in attuazione dei commi 6 e 7 , è effettuato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con il decreto di cui al comma 3 e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. 9. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il solo anno 2oo3, veriftca, su proposta del Ministro per gli affari regionali, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali, le risorse finanziarie da trasferire alle singole regioni in relazione all'attuazione della presente legge. 10. Restano ferme le competenze attribuite in materia di Corpo forestale alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.
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(Disposizioni finali) 1. Per consentire il supporto alle attività istituzionali del Corpo forestale dello Stato di cui all'articolo 2 della presente legge continuano ad applicarsi le norme previste dalla legge 5 aprile 1985, n. 724, limitatamente alle unità di personale non trasferite alle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della presente legge. 2. E abrogato il decreto legislativo 12 marzo 7948, n. 804, ad eccezione dell'articolo 30, primo comma. 3. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 7997, n. I43, sono soppresse le parole: "ivi compresi i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e otganizzative del Corpo forestale dello Stato,". 4. All'articolo 55, comma 8, del decreto legislativo 30 luglio 7999, n.300, l'ultimo periodo è sop-
presso.
5. Nell'ambito del ruolo direttivo dei funzionari e del ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato le dotazioni organiche sono modificate, a decorrere dal 10 gennaio 2oo3, per esigenzefunzionali connesse alla organizzazione degli uffici periferici del Corpo forestale dello Stato, mediante la previsione dell'istituzione della dirigenza a livello provinciale connessa alla funzione di comandante di ufficio provinciale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e nei limiti della dotazione complessiva dei due ruoli, con regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'adeguamento dei posti in organico di livello dirigenziale deve essere comrensato con una corrispondente diminuzione del numero dei posti nel ruolo direttivo dei funzionari, con riferimento alle dotazioni organiche effettivamente in servizio, equivalente sul piano finanziario al fine di assicurare I'invarianza di spesa a carico del bilancio dello Stato. 6. All'articolo 20, secondo comma, della legge 1" aprile 1981, n. 727, e successive modificazioni, le parole: "dal funzionario del Corpo forestale dello Stato responsabile a livello provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "e del Corpo forestale dello Stato". 7. All'articolo 7, comma 5, della legge 21 novembre 2000, n. 353, dopo le parole: "centri operativi antincendi boschivi" sono inserite le seguenti: "articolabili in unità operative territoriali da istituirsi con decreto del direttore generale". 8. All'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile ZOOI, n. 155, e ovunque ricorrano nel medesimo decreto legislativo, le parole: "commissario superiore forestale" sono sostituite dalle seguenti: "vice questore aggiunto forestale". tratto da wwwcorpoforestale.it,
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Noiizrnrio t-cresrcle
Si è soolto in Québec, Cnnada, dal 21 al 28 settembre 2003 il XII Congresso Forestale Mondiale chi ha oisto la presenza di 4.061 delegati di L40 paesi. Ecco la dichiarazione finale del Congresso che riportiamo intengramente nell'impegno comune di difendere e oalorizzare l'ambiente del mondo.
FORESTE, FONTE DI WTA Per il pianeta e per tutti coloro che ci oioono Tutte le società dipendono dalle foreste e dagli alberi e devono prowedere a una loro gestione indirrzzata alla biodiversità, regolazione del clima, aria pulita, conservazione di acqua e suolo, sicurezza degli alimenti, produzione di legno e prodotti non legnosi, servizi energetici, medicinali e valori culturali
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Congresso è convinto che le necessità del pianeta e dei suoi abitanti possono essere integrate e che le foreste hanno un enorrne potenziale per dare un apporto essenziale alla protezione ambientale, alla lotta alla povertà, alla giustizia sociale, al benessere umano e per garantire equità alle generazioni presenti e future.
Il Congresso è positivamente colpito dagli importanti progressi per il raggiungimento di questi obiettivi legati all'elaborazione di principi ed esperienze, di concetti e strumenti operativi maturati all'interno di accordi internazionali e di programmi nazionali; attraverso le varie forme di collaborazione tra governi, organizzazioni internazionali, gruppi e organizzazioni non governative; di attività a livello locale e in particolar modo quelle che coinvolgono le comunità nei processi di amministrazione e gestione delle risorse che portano a un miglioramento delle loro condizioni di vita.
Allo stesso tempo, il Congresso è profondamente preoccupato per la continua perdita di foreste e per il loro degrado, in gran parte dovuti ad attività esterne al settore forestale, che procedono con un ritmo allarmante. Se le foreste subiranno la pressione attuale, tutti ne soffriranno le conseguenze. Sono particolarmente vulnerabili gli abitanti dei paesi con bassa copertura forestale, le popolazioni native e le comunità locali. C'è la necessità di ridurre I'ampio divario tra le attuali tendenze e i potenziali bisogni futuri che le foreste potranno soddisfare per la società, data la crescente domanda di prodotti e servizi forestali. Se si conciliano
i bisogni delta società e del pianeta, legati alle foreste, il mondo può
progredire verso lo sviluppo sostenibile. Tunavia I'armonizzazione non può essere rcalizzata solo all'interno del settore forestale. Devono essere costruite connessioni con altri settori e altri attori della società. II Congresso lancia un appello a tutti al fine di ottenere un accordo rapido e stabile che possa sostenere il processo a lungo termine. Immaginiamo un futuro con... GIUSTIZIA SOCIALE, dove la povertà è alleviata, i mezzi di sostentamento sono sicuri, i diritti di possesso e di proprietà sono riconosciuti, I'accesso alle risorse assicurato; dove i diritti e i benefi, ci per chi lavora in bosco sono rinforzati, I'equità tra i sessi è riconosciuta, I'equità intra-generazionale è seguita e dove l'accesso ad educazione, formazione e servizi sanitari è garantito, i saperi locali sono riconosciuti e la pace prevale. BENEFICI ECONOMICI, dove il completo valore dei beni e servizi forestali, rinnovabili ed ecologicamente sani, è riconosciuto e permette il continuo flusso di benefici, dove la gestione forestale sostenibile è economica, dove sono stabiliti meccanismi di compensazioni e dove le industrie che operano nel settore forestale sono competitive. FORESTE SANE, cioè in grado di fornire I'intera gamma di prodotti e servizi, la conservazione del suolo, mantenendo la biodiversità, regolando il clima, fissando carbonio; dove la frammentazio0
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ne delle foreste diminuisce, la deforestazione si riduce, il degrado si arresta e la copertura forestale si incrementa. USO RESPONSABILE, dove le risorse forestali sono utilizzabili e trasformabili efficacemente e dove i consumi sono sostenibili. E dove... LA GESTIONE POLITICA è partecipativa, trasparente e responsabile; permette la gestione e la politica forestale decentralizzata, dà potere alle persone e fa prosperare le associazioni. Le DECISIONI INTERGOVERNATM sulle foreste si traducano in azioni. La RICERCA, I'EDUCAZIONE e la FORMAZIONE PROFESSIONALE, promuovano una miglior comprensione dei benefici che le foreste possono dare, delle dinamiche, delle complesse relazionitra ecosistemi e benessere dell'umanità e degli effetti della gestione forestale e delle attività antropiche in genere.
I partecipanti del Congresso hanno deciso di accelerare il
progresso per chiudere il divario tra I'attuale sittrazione e la visione futura descritta sopra. Questo nell'interesse di tutti. I partecipanti al Congresso riconoscono che le foreste fanno parte di un contesto più vasto, che sono connesse in maniera vitale ad altri settori e che non possono essere trattate come enclave in una biosfera interdipendente.
Perché questa visione si possa concretizzate i partecipanti al Congresso hanno messo in evidenza che siano presenti: - un assiduo compromesso politico e un adeguato finanziamento; - un settore forestale forte e responsabile; - i collegamenti con altri settori e attori; - un'efficace cooper azione internazionale; - scelte politiche basate sulle migliori conoscenze e tecniche disponibili; - competenze adeguate per indirizzare le problematiche complesse multi-obiettivo; - riconoscimento dell'importante capitale culturale, delle conoscenze e delle buone pratiche dei popoli autoctoni e delle comunità locali; - una gestione di foreste e alberi a scala locale e regionale, collegati con i centri abitati e i sistemi agro-forestali. I partecipanti al Congresso s'impegrrano e chiedono al mondo intero di seguire attivamen-
te i requisiti sopra indicati e di accelerare il progresso attraverso la promozione delle seguenti strategie e azioni.
Politica, istituzioni e governi - Predisporre e applicare strumenti legislativi per una gestione sostenibile delle foreste. - Riconoscere e rispettare i dirini dei proprietari, delle popolazioni native, di chi lavora in foresta, anche proteggendone i valori colturali. - Stabilire concrete disposizioni di governo alfine di assicurare una partecipazione reale, una condivisione equa dei benefici prodotti dal bosco e la creazione di differenti modelli di regime fondiario e di accesso alle risorse che riflettono i contesti locali. - Sviluppare politiche forestali e implementare programmi per ridurre la deforestazione e il degrado delle foreste in coerenza e in sineryia con le politiche dei settori collegati. - Incoraggiare le misure incentivanti positive e abolire gli incentivi che possono avere impatti negativi.
Associazioni - Fare appello all'eneryia e al talento dei giovani per perseguire la gestione forestale sostenibile. - Incoraggiare la collaborazione di associazioni che coinvolgono donne, proprietari forestali, popolazioni native, comunità locali, organizzazioni non governative, industrie e agenzie pubbliche. - Favorire i partenariati internazionali e regionali, includendo all'interno sia istituzioni pubbliche che private. tlY
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Ricerca, educazione e formazione - Implementare programmi di educazione e di divulgazione per promuovere l'innovazione a tutti i livelli e rinforzare le attitudini e i comportamenti positivi nei riguardi delle foreste. - Riformare i programmi di educazione con lo scopo di inserire la dimensione interdisciplinare sia a livello globale che regionale. - Realizzarc importanti sinergie tra conoscenze tradizionali e scientifiche. - Aumentare gli investimenti su ricerca, divulgazione, informazione e creare processi che permettono di sostenere tutte queste strategie.
Gestione - Sviluppare e diffondere metodologie rivolte a valutare e gestire l'insieme dei prodotti forestali. - Promuovere I'armonizzazione di attività per accrescere il valore dei beni e dei servizi forestali. Migliorare la gestione dei bacini, intensifrcare le attività di restauro e riqualificazione del paesaggio al fine di sostenere la qualità della vita, incrementare la copertura forestale, favorire la diversità biologica funzionale, minimizzare gli impatti delle specie invasive esotiche. - Promuovere i rimboschimenti e le piantagioni di alberi fuori foresta, incluso le aree urbane che possono dare un contributo per lo sviluppo sostenibile. - Prevenire, gestire e combattere gli incendi e riqualificare il territorio concordemente al contesto.
Monitoraggio - Promuovere il mutuo riconoscimento tra i criteri, gli indicatori e i processi di certifrcazione forestale, includendo in essi la dimensione sociale, culturale, ambientale ed economica per una gestione forestale sostenibile. - Sviluppare strumenti per migliorare il monitoraggio, la valutazione, i rapporti sullo stato delle foreste e sui progressi realizzati per equilibrare i bisogni dell'uomo con quelli del pianeta.
I Parteciparrti al Congresso perseguono le strategie e le attività sopra esposte e rinnovano con vigore I'impegno di assicurare che le foreste diano un forte contributo per realizzare il "Milleniurn Development Goals" dell'ONU e altri accordi in ambito internazionale. Il Congresso invita Governi, Agenzie intergovernative, Organismi e Istituzioni professionali, Società private, Cooperative, Comunità locali e singoli individui, a perseguire le strategie esposte in questa dichiarazione con serietà e pieno impegno. Il Congresso inoltre chiede dipromuovere queste tematiche all'interno di organismi professionali di altri settori, al fine di rafforzare e consolidare gli sforzi per la realizzazione degli obiettivi.
Il Congresso chiede alla FAO di presentare una valutazione dei progressi realizzati nelle strategie delineate in questa dichiarazione del XII Congresso Forestale Mondiale e di promuovere la dichiarazione tramite altri rilevanti forum.
Il Congresso esprime il suo sincero ringraziamento e gratitudine al Natural Resources Canadese e al Ministero di Risorse Naturali, della Fauna e dei Parchi del Québec che insieme hanno formato l'istituzione ospitante, così come la FAO e tutti gli organismi che hanno reso possibile questo Congresso.
Il Congresso invita il Canada a promuovere la dichiarazione finale agli organi di competenza, per realizzare gli accordi richiesti a tutti i livelli e per perseguire questa visione. Québec- 28 settembre 2003
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