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Disboscamento: la Commissione europea accelera
integrata dalle specie nocive, ma anche misure volte a migliorare il benessere animale o a supportare le aree maggiormente svantaggiate.
• Flessibilità tra pilastri: fino al 25% della dotazione nazionale per i pagamenti diretti, potrà essere traferita nel budget per lo sviluppo rurale. Allo stesso modo, fino al 25% del budget per lo sviluppo rurale potrà andare a integrare la dotazione nazionale per i pagamenti diretti; quest’ultima percentuale potrà essere accresciuta di un’ulteriore 15% per il finanziamento di pratiche che mirino a mitigare il cambiamento climatico, e di un ulteriore 2% per il supporto dei giovani agricoltori.
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• Gestione del rischio: oltre al mantenimento degli strumenti attuali finanziati fino al 70% tramite i fondi per lo sviluppo rurale (assicurazioni contro la perdita di produzione, fondi mutualistici contro la perdita di produzione e strumento di stabilizzazione del reddito) per perdite superiori al 20% della media dei 3 anni precedenti (o 5 anni, non considerando due annate, la più e meno positiva), viene introdotta anche la possibilità di stipulare polizze assicurative contro la perdita di reddito. In aggiunta, viene inserita la possibilità per gli Stati membri di accantonare fino al 3% dei fondi del primo pilastro per la creazione di un fondo mutualistico su scala nazionale, che porti obbligatoriamente tutti gli agricoltori a proteggersi dai rischi di perdita di produzione.
• Osservatori di mercato: al fine di garantire una maggiore trasparenza dei mercati, e la possibilità di meglio rispondere a potenziali turbolenze di mercato, la Commissione dovrà istituire degli osservatori in grado di focalizzarsi su ogni settore agricolo, raccogliendo ed analizzando dati su produzione, offerta, prezzi, margini di profitto, import and export, e pubblicare avvertimenti preventivi in caso di turbative di mercato.
• Gestione dell’offerta: le attuali regole che concedono di regolamentare l’offerta di formaggi, salumi e vini protetti da un’indicazione d’origine, verranno estese a tutti i prodotti DOP e IGP. In aggiunta, la normativa che al momento concede al solo settore lattiero-caseario di introdurre schemi volontari di riduzione dell’offerta in situazioni di gravi squilibri di mercato, verrà estesa a tutti i settori.
• Deroghe al diritto della concorrenza: nel caso di accordi e pratiche concordate tra produttori, volte ad introdurre standard di sostenibilità (ambientale, di salute e benessere animale) più ambiziosi rispetto a quelli previsti dalle normative nazionali e dell’Unione, non saranno applicabili le norme Ue in materia di concorrenza.
• Riserva di crisi: viene istituita una nuova riserva permanente di crisi con l’obiettivo di aiutare gli agricoltori nel caso di volatilità dei prezzi e dei mercati.
Tale riserva dovrà operare con un budget annuale di minimo 450 milioni di euro, che potranno essere aumentati grazie a entrate e margini di bilancio e, solo in ultima istanza, tramite la disciplina finanziaria, vale a dire un accantonamento lineare dei diritti all’aiuto di ciascun beneficiario Pac che riceva pagamenti per più di 2.000 euro.
La Commissione europea ha recentemente lanciato tre nuove proposte finalizzate a implementare ulteriormente il vasto programma di tutela ambientale del Green Deal europeo.
Disboscamento
È stato proposto un nuovo regolamento volto ad arrestare il disboscamento ed il degrado delle foreste globali imputabile all’Unione europea. La nuova proposta normativa obbligherà le imprese che commerciano in prodotti la cui produzione sta contribuendo a erodere la superficie delle foreste nel mondo a esercitare specifici doveri di diligenza, accertandosi della legalità della loro provenienza. Gli operatori saranno tenuti a raccogliere le coordinate geografiche degli appezzamenti d’origine delle materie prime che immettono sul mercato: scopo di una tracciabilità così rigorosa è garantire che nell’UE entrino solo prodotti a disboscamento zero e dare alle autorità competenti degli Stati membri i mezzi necessari per vigilare in tal senso.
Parallelamente, la Commissione adotterà un sistema di valutazione finalizzato a quantificare i rischi di disboscamento correlati alla produzione di tali beni nei diversi Paesi di provenienza. Un sistema comparativo gestito dalla Commissione consentirà di individuare i paesi a basso, medio o alto rischio di produrre materie prime o prodotti che contribuiscono al disboscamento o che non sono conformi alla legislazione del paese produttore. Gli obblighi in capo agli operatori e alle autorità varieranno in funzione del livello di rischio del paese o della regione di produzione, con doveri di diligenza semplificati per i prodotti provenienti da zone a basso rischio e controlli rafforzati per le zone ad alto rischio. In sostanza le nuove regole mirano a far sì che sul mercato dell’Unione siano ammessi solo prodotti legali (secondo le norme vigenti nel paese d’origine) e “a disboscamento zero”. Nell’ambito di applicazione del regolamento rientrano sei materie prime – carne bovina, legno, olio di palma, soia, caffè e cacao – e alcuni loro derivati, ad esempio pelle, cioccolato e mobili, proposti sulla scorta della valutazione d’impatto dell’iniziativa. Tale valutazione mirava a individuare, sulla base di dati scientifici e ricerche pregresse, le materie prime la cui produzione e il cui consumo in Europa contribuiscono maggiormente al disboscamento e al degrado forestale nel mondo. Alla luce dei risultati è stata condotta un’analisi costi-benefici per circoscrivere ulteriormente il campo e definire i settori nei quali l’intervento dell’UE può risultare più incisivo. La selezione è avvenuta all’insegna dell’oggettività, riservando lo stesso trattamento alle materie prime prodotte in Europa e al suo esterno. La Commissione propone di adeguare progressivamente
l’ambito di applicazione del regolamento, riesaminando e aggiornando con cadenza periodica l’elenco delle materie prime sulla base dei nuovi dati: ciò consentirà di adattarlo all’evoluzione delle tendenze di disboscamento.
Si tratta di un’iniziativa rivoluzionaria in quanto accosta al disboscamento illegale qualsiasi tipo di disboscamento motivato dall’espansione agricola per la produzione delle materie prime che ricadono nel campo di applicazione del regolamento. Infatti, i dati disponibili confermano che una parte delle attività di disboscamento costituisce un cambio legale di uso del suolo secondo le norme dei Paesi di produzione. Inoltre, se ci si concentrasse solo sulla legalità, il regolamento dovrebbe fare affidamento sul rigore normativo dei Paesi terzi, potenzialmente incoraggiando dinamiche controproducenti in quelli che dipendono fortemente dalle esportazioni agricole e che potrebbero essere tentati di abbassare gli standard di tutela dell’ambiente per agevolare l’accesso dei loro prodotti al mercato UE.
Ma come funzionerà in pratica il sistema di dovuta diligenza? Le nuove norme imporranno agli operatori che immettono per la prima volta sul mercato dell’UE le materie prime o i prodotti interessati di esercitare la dovuta diligenza per garantire che questi: a) Non siano stati prodotti su terreni oggetto di disboscamento o degrado dopo il 31 dicembre 2020; b) Siano stati prodotti nel rispetto della normativa del paese di produzione.
Se una delle due condizioni non è rispettata i prodotti non potranno essere immessi sul mercato dell’UE.
Il sistema si articola in tre fasi: 1. nella prima fase gli operatori dovranno garantire l’accesso alle informazioni relative, tra le altre cose, a materie prime, quantità, fornitori, paesi di produzione eccetera. In questa fase sarà essenziale ottenere le coordinate geografiche degli appezzamenti di terreno da cui provengono le materie prime che essi immettono sul mercato. Poiché il disboscamento è connesso ai cambiamenti di uso del suolo, per monitorare questo fenomeno occorre poter risalire con precisione agli appezzamenti in cui sono state coltivate le materie prime o i prodotti che arrivano sul mercato dell’UE. La geolocalizzazione è il metodo più semplice ed economicamente efficace per ottenere le informazioni geografiche indispensabili alle autorità per accertare che tali prodotti non abbiano contribuito al disboscamento. Si prevede che la combinazione di geolocalizzazione e monitoraggio satellitare da remoto migliorerà l’efficacia del regolamento; 2. nella seconda fase le imprese dovranno usare le informazioni sull’appezzamento di origine delle materie prime per analizzare e valutare i rischi nella catena di approvvigionamento; 3. dovranno poi adottare misure di mitigazione adeguate e proporzionate nella terza fase.
Herbert Dorfmann