Libretto condizionalita

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I.P.


Il volume è stato curato da CLAUDIO SALSA, Responsabile CAA Coldiretti Novara Vco I testi sono stati realizzati con il contributo di ENZO GILLI GIOVANNA ANSOVINI (CAA Coldiretti Roma) Direzione editoriale di FRANCESCO RENZONI (Direttore Coldiretti Novara Vco) Impaginazione e grafica a cura dell’Ufficio Stampa di Coldiretti Novara Vco con il coordinamento di JACOPO FONTANETO

La presente pubblicazione, a carattere informativo-divulgativo, non sostituisce la normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.


L’importanza della condizionalità per il territorio del Piemonte, di Novara e del Vco

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a condizionalità ha lo scopo di far rispettare le buone pratiche agricole e di orientare verso modalità operative più rispettose della sicurezza alimentare, la salvaguardia dell’ambiente e del benessere animale: in questo contesto diventa fondamentale il ruolo che il produttore agricolo svolge nel rispetto di questi obiettivi che coinvolgono sempre di più l’azienda agricola in un contesto integrato tra ambiente, agricoltura e società. Questo volume, pur piccolo, riteniamo sia un utile strumento di lavoro, poichè adatta le norme previste dalla condizionalità al nostro territorio integrando le regole generali a quelle delle nostre colture tipiche. In questo modo riteniamo di rendere facilmente comprensibili le norme che ci accompagneranno nel prossimo futuro e che sicuramente diverranno un mezzo per qualificare il settore. FRANCESCO RENZONI CLAUDIO SALSA


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SOMMARIO

• L’importanza della condizionalità per il territorio del Piemonte, di Novara e del Vco................................................................................3 PARTE PRIMA • Guida al rispetto della condizionalità.....................................................6 • Che cos’è la condizionalità...................................................................6 • Perchè la condizionalità.........................................................................8 • Chi è interessato alla condizionalità.......................................................8 • Contenuto normativo.............................................................................9 PARTE SECONDA • Le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (B.C.A.A.)................10 SCHEDE B.C.A.A. PER TIPOLOGIA DI AZIENDA • Norma 1.1 - Interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni di pendio............................................................12 • Norma 2.1 - Gestione delle stoppie e dei residui colturali...................13 • Norma 2.2 - Avvicendamento delle colture..........................................14 • Norma 3.1 - Difesa della natura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque...15 • Norma 4.1 - Protezione del Pascolo Permanente...................................16 • Norma 4.2 - Gestione delle superfici ritirate dalla produzione..............17 • Norma 4.3 - Mantenimento degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative............................................................19 • Norma 4.3 - Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio...20 PARTE TERZA • I Criteri di Gestione Obbligatoria (C.G.O).............................................22 SCHEDE ATTI C.G.O. PER TIPOLOGIA DI AZIENDA • Atti A1 e A5 - Aziende con terreni che ricadono in aree Rete N. 2000...24 • Atto A2 - Aziende gricole che utilzzano sostanze pericolose in relazione all’inquinamento delle acque sotterranee.............................................25 • Atto A3 - Aziende agricole sui cui terreni si effettua spandimento di fanghi di depurazione......................................................................26 • Atti A6, A7, A8, A8bis - Aziende zootecniche - Anagrafe zootecnica....30 • Atto B9 - Aziende gricole che utilzzano prodotti fitosanitari.................31 • Atto B10 - Divieto utilizzo di alcune sostanze nelle produzioni animali...33 • Atto B11- Aziende agricole, zootecniche, mangimistiche - Sicurezza alimentare...34 • Atto B12 - Aziende zootechiche . TSE...................................................38 • Atti B13, B14, B15 - Afta epizootica, vescicolare dei suini, catarrale ovina...39 • Atti C16 e C17 - Protezione dei vitelli e dei suini..................................40 • Atto C18 - Protezione degli animali negli allevamenti...............................40 PARTE QUARTA • Requisiti minimi Piano di Sviluppo Rurale.............................................43 PARTE QUINTA • Controlli.............................................................................................44

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PARTE PRIMA - PREMESSA Guida al rispetto della condizionalità

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uesto volune vuole rappresentare un semplice strumento di consultazione per conoscere gli impegni relativi alla “Condizionalità” che le aziende agricole devono rispettare. Abbiamo cercato di fornire al lettore, in modo semplice, la possibilità di individuare tali impegni in relazione alla tipologia di azienda condotta. Gli impegni sono indicati all’interno di schede, per ognuna delle quali si riporta: • quali sono le aziende destinatarie; • l’indicazione degli atti e/o delle norme di riferimento; • la descrizione degli impegni e dei divieti da rispettare. Nella parte finale della brochure abbiamo ritenuto indispensabile fornire alcune indicazioni in merito ai controlli cui l’azienda agricola è soggetta. Il controllo è particolarmente importante ai fini del pagamento degli aiuti comunitari. Infatti qualora venga riscontrato il mancato rispetto degli impegni della condizionalità, il pagamento può essere ridotto parzialmente fino alla perdita totale dell’aiuto richiesto.

Che cos’è la condizionalità

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a condizionalità rappresenta, all’interno dell’Unione Europea, l’insieme degli impegni che gli agricoltori devono rispettare per l’accesso agli aiuti comunitari diretti. Con la riforma della Politica Agricola Comunitaria (PAC) i premi non sono più vincolati alle produzioni, per poterne beneficiare il produttore è obbligato a rispettare gli impegni relativi alla sicurezza alimentare, all’ambiente, all’igiene e benessere degli animali e al corretto mantenimento dei terreni e degli elementi caratteristici del paesaggio.La condizionalità si applica attraverso un insieme di ATTI,


chiamati Criteri di Gestione Obbligatori (C.G.O.) e di NORME, definite Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (B.C.A.A.), che le aziende agricole devono rispettare per poter beneficiare di pagamenti diretti.

I Criteri di Gestione Obbligatori (C.G.O.) sono disposizioni contenute in regolamenti e direttive emanati dall’Unione Europea che da tempo sono entrati a far parte della normativa nazionale riguardanti: • l’ambiente; • la sanità pubblica, la salute delle piante e degli animali; • l’igiene ed il benessere degli animali. Le Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (B.C.A.A.) sono impegni minimi di carattere agronomico che hanno la finalità di: • prevenire l’erosione del suolo; • mantenere i livelli di sostanza organica nel suolo mediante opportune pratiche; • mantenere la struttura del suolo; • assicurare il livello minimo di mantenimento dell’habitat evitandone il deterioramento. Gli adempimenti relativi alla condizionalità sono da tempo in vigore all’interno della U.E., ma solamente a partire dal 2005 il rispetto di tali adempimenti è “condizione” necessaria per percepire gli aiuti diretti, da qui si origina il termine “CONDIZIONALITÀ”.

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Perchè la condizionalità

L

a riforma della PAC ha posto come obiettivi fondamentali la tutela dell’ambiente, la sicurezza alimentare dei consumatori, la salvaguardia igienico-sanitaria e il benessere degli animali. La condizionalità è parte integrante della Riforma della Politica Agricola Comunitaria in quanto: • l’aiuto è stato svincolato dalla produzione; • il pagamento dell’aiuto è condizionato dal rispetto degli impegni della “condizionalità”. La condizionalità ha lo scopo di far rispettare le buone pratiche agricole e di orientare verso modalità operative più rispettose della sicurezza alimentare, la salvaguardia dell’ambiente e del benessere animale: in questo contesto diventa fondamentale il ruolo che il produttore agricolo svolge nel rispetto di questi obiettivi che coinvolgono sempre di più l’azienda agricola in un contesto integrato tra ambiente, agricoltura e società.

Chi è interessato dalla condizionalità

“O

gni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti è tenuto a rispettare i criteri di gestione obbligatori e a mantenere la terra in buone condizioni agronomiche e ambientali”… art. 4 del Regolamento (CE) 73/2009.

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Ogni beneficiario di pagamenti diretti è tenuto a rispettare i criteri di gestione obbligatoria e...

Pertanto sono interessati al rispetto degli impegni della “condizionalità” tutte le aziende che presentano le seguenti domande: • Domanda Unica di Pagamento; • Domande di Sviluppo Rurale; • Domanda di Ristrutturazione e Riconversione dei vigneti; • Domanda di Premio di Estirpazione vigneti.


Contenuto normativo

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li impegni e i divieti contenuti nelle schede fanno riferimento alle disposizioni definite nel Decreto Nazionale di Attuazione degli atti e delle norme. Le tabelle che riportiamo nelle pagine seguenti contengono le singole normative di applicazione regionali per le eventuali integrazioni e deroghe agli adempimenti contenuti nelle schede.

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PARTE SECONDA Le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (B.C.A.A.) - LE NORME

I

n questa sezione sono riportate le schede relative alle NORME che rappresentano le Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (B.C.A.A.). Gli adempimenti contenuti in questa sezione riguardano esclusivamente il suolo, in particolare rispondono a 4 obiettivi basilari che mirano a: 1) 2) 3) 4)

prevenire l’erosione; mantenere i livelli di sostanza organica; mantenere la struttura; assicurare il livello minimo di mantenimento dell’habitat evitandone il deterioramento.

Le NORME in totale sono 8 e sono identificate con 2 numeri: il primo rappresenta l’obiettivo di riferimento, mentre il secondo ne definisce la sequenzialità all’interno dello stesso (es. norma 4.2. fa riferimento all’obiettivo n. 4 ed è il 2° impegno).

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Gli adempimenti contenuti nelle norme delle BCAA rispondono a quattro obiettivi basilari e riguardano esclusivamente il suolo


TABELLA 1 - Norme da rispettare per tipologia di utilizzo dei terreni

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iassume in modo schematico le norme definite dalla condizionalità e offre la possibilità di identificare immediatamente quali norme l’azienda deve rispettare in funzione della tipologia di utilizzo dei terreni. Importante segnalare che: a) il rispetto degli impegni è verificato solo se l’azienda possiede superfici con tipologia di utilizzo indicata in tabella; b) il rispetto degli impegni è controllato su tutte le superfici che ricadono nella tipologia di utilizzo indicata. Si riporta un esempio. Qualora l’azienda sia in possesso di superfici investite ad oliveto , per tale coltura il controllore verificherà il rispetto degli impegni relativi alla potatura (almeno 1 volta ogni 5 anni), all’eliminazione dei rovi e alla spollonatura (almeno 1 volta ogni 3 anni) e al divieto di estirpazione delle piante di olivo, ad eccezioni di deroghe. Il rispetto di tali impegni sarà controllato su tutte le superfici ad oliveto possedute. Tabella 1 - B.C.A.A. NORME DA RISPETTARE PER TIPOLOGIA DI UTILIZZO DEI TERRENI

TIPOLOGIA TERRENI

Seminativi Superfici disattivate (1) Pascoli permanenti

Norma 1.1

X

Norma 2.1

X

X

Norma 2.2

X

Norma 3.1

X

X

Norma 4.1

X

Oliveti Vigneto Qualsiasi superficie

X

NOTE: (1) TERRENI RITIRATI VOLONTARIAMENTE DALLA PRODUZIONE

Norma 4.2

Norma 4.3

Norma 4.4

X X X

X

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SCHEDE BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE ED AMBIENTALI PER TIPOLOGIA DI AZIENDA Norma 1.1 - Interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio

T

utte le aziende con terreni in pendio investiti a seminativo, devono rispettare gli adempimenti previsti dalla NORMA 1.1, tranne le aziende con superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l’intera annata agraria. 

Impegni da rispettare

L’azienda agricola deve realizzare solchi acquai temporanei nei terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi, evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni. I solchi devono avere andamento trasversale rispetto alla massima pendenza ed avere una distanza inferiore a 80 metri Sono ammesse DEROGHE nei seguenti casi: • rischio di stabilità del mezzo meccanico; • assenza di canali (naturali o artificiali) dove convogliare l’acqua raccolta dai solchi acquai temporanei; • suoli con evidenti fenomeni di soliflusso (frane).

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In caso di ricorso alla deroga, è necessario eseguire fasce inerbite ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, larghe più di 5 metri e distanti tra loro meno di 60 metri.


Norma 2.1 - Gestione delle stoppie e dei residui colturali

T 

utte le aziende con superfici a seminativo e/o ritirate dalla produzione (terreni disattivati) devono rispettare gli adempimenti previsti dalla NORMA 2.1.

Impegni da rispettare

L’azienda non deve bruciare: • le stoppie; • le paglie; • la vegetazione presente alla fine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati. Sono ammesse DEROGHE nei seguenti casi: • superfici investite a riso; • in presenza di norme regionali vigenti inerenti la regolamentazione della bruciatura delle stoppie. In questi casi è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo con sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica. Tale deroga è, comunque, sempre esclusa, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione, all’interno dei siti di importanza comunitaria, delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE; • emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall’Autorità competente. Qualora ci si avvalga di una deroga al divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, devono essere comunque rispettate le norme vigenti per la prevenzione degli incendi e gli eventuali regolamenti locali in materia Secondo quanto previsto dalla L.R. n.16 del 9/6/1994 sono vietati l’accensione dei fuochi o l’abbruciamento diffuso di materiale vegetale ad una distanza inferiore a 50 metri da terreni boscati o cespugliati.

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Norma 2.2 - Avvicendamento delle colture

T 

utte le aziende con superfici a seminativo devono rispettare gli adempimenti previsti dalla NORMA 2.2.

Impegni da rispettare

L’azienda agricola deve rispettare il seguente impegno: la durata massima della monosuccessione di cereali è di 5 anni. Per monosuccessione di cereali s’intende la coltivazione della stesso cereale sul medesimo appezzamento per 2 o più anni consecutivi. Tale impegno si applica alle seguenti tipologie di cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro, mais e sorgo. Le colture intercalari di secondo raccolto non interrompono la monosuccessione. La successione di frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro è considerata come monosuccessione dello stesso cereale. Sono ammesse DEROGHE nei seguenti casi: • monosuccessione di riso; • dimostrazione del mantenimento del livello di sostanza organica, mediante analisi del terreno conformi alle metodologie ufficiali, da eseguirsi in uno degli anni del periodo di monosuccessione e dopo il raccolto del cereale coltivato nel “periodo in deroga”. Qualora si accerti che il livello della sostanza organica sia diminuito è necessario effettuare interventi di ripristino tramite sovescio, letamazione, o altri interventi di fertilizzazione organica; • Nelle zone montane, ove le colture a semina primaverile sono assai scarsamente coltivate o del tutto assenti, è ammessa la monosuccessione di cereali autunno vernini.

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Norma 3.1 - Difesa della struttura del suolo attraverso

il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali e l’uso adeguato delle macchine

T 

utte le aziende che percepiscono aiuti devono rispettare, su qualsiasi superficie, gli adempimenti previsti dalla NORMA 3.1.

Impegni da rispettare

L’azienda deve: 1) provvedere a mantenere in efficienza scoline e canali collettori; mantenere, ove presenti, le ordinarie sistemazioni del 2) terreno che agevolano il deflusso delle acque superficiali, come ad esempio la baulatura; 3) eseguire le lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate (stato di “tempera”) e con modalità d’uso delle macchine tali da evitare il deterioramento della struttura del suolo. Sono consentiti i livellamenti ordinari per la preparazione dei letti di semina e per la sistemazione dei terreni destinati a risaia. Sono ammesse le seguenti DEROGHE: • sono fatte salve le disposizioni previste dalle direttive habitat e uccelli per le zone S.I.C. e Z.P.S. in presenza di normative comunitarie, regionali e/o locali che prevedano il mantenimento di elementi naturali degli habitat (arbusti, ecc.) anche in prossimità di fossi, scoline, ecc.; • in presenza di un sistema di drenaggio sotterraneo; • in caso di trasformazione fondiaria è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. È obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.

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Norma 4.1 - Protezione del Pascolo Permanente

T

utte le aziende con superfici investite a pascolo permanente devono rispettare gli adempimenti previsti dalla NORMA 4.1.

Impegni da rispettare a) divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell’art. 4 del regolamento (CE) n. 796/04 e successive modifiche e integrazioni; b) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all’interno dei siti di importanza comunitaria, delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione; c) esclusione di lavorazioni del terreno, fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque; d) rispetto del carico di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata non inferiore a 0,2 UBA/ha anno e non superiore a 4 UBA/ha anno.

Sono ammesse DEROGHE nel seguente caso: • interventi agronomici e/o adempimenti ove previsti dal reg. (CE) 796/04 e succ. modifiche, in ordine al divieto di riduzione della superficie a pascolo e all’esclusione delle lavorazioni di fertilizzazione organica.

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Norma 4.2 - Gestione delle superfici ritirate dalla produzione

T

utte le aziende con superfici ritirate volontariamente dalla produzione (terreni disattivati) non coltivate per tutto l’anno e altre superfici ritirate dalla produzione e ammissibili all’aiuto diretto devono rispettare gli adempimenti previsti dalla NORMA 4.2. 

Impegni da rispettare

L’azienda agricola deve rispettare i seguenti impegni: a) presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l’anno; b) attuazione delle pratiche agronomiche ammesse, consistenti in operazioni di sfalcio o trinciatura, almeno una volta all’anno, entro il 10 ottobre e nel rispetto dei periodi di divieto sotto indicati: - tra il 15 febbraio ed il 15 luglio per le aree individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE; - tra il 15 marzo ed il 15 luglio per le altre aree. c) è fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore. In DEROGA all’obbligo di mantenere la copertura vegetale durante tutto l’anno, sono ammesse lavorazioni meccaniche nei seguenti casi:  APPLICABILI A TUTTE LE SUPERFICI A SEMINATIVO RITIRATE DALLA PRODUZIONE pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio • o piante biocidi; • terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi; • colture a perdere per la fauna; • nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all’esecuzione di interventi di miglioramento fondiario.

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 APPLICABILI SUI TERRENI A SEMINATIVO RITIRATI DALLA PRODUZIONE PER UN SOLO ANNO O, LIMITATAMENTE ALL’ANNATA AGRARIA PRECEDENTE ALL’ENTRATA IN PRODUZIONE, NEL CASO DI TERRENI A SEMINATIVO RITIRATI PER DUE O PIU’ ANNI • lavorazioni del terreno per una produzione agricola nella successiva annata agraria, da effettuarsi dopo il 15 luglio dell’annata agraria precedente all’entrata in produzione. In DEROGA all’attuazione delle pratiche agronomiche ammesse, consistenti in operazioni di sfalcio o trinciatura, almeno una volta all’anno entro i terminie e nel rispetto del periodo di divieto previsti al punto b) della norma sono ammesse le seguenti pratiche agronomiche a basso impatto per limitare la disseminazione e la propagazione delle infestanti:  APPLICABILI SUI TERRENI A SEMINATIVO RITIRATI DALLA PRODUZIONE PER UN SOLO ANNO O, LIMITATAMENTE ALL’ANNATA AGRARIA PRECEDENTE ALL’ENTRATA IN PRODUZIONE, NEL CASO DI TERRENI A SEMINATIVO RITIRATI PER DUE O PIU’ ANNI • in deroga alle epoche prestabilite, operazioni di sfalcio o trinciatura, evitando la rottura del cotico erboso; • in deroga all’impegno dello sfalcio, impiego di principi attivi diserbanti non residuali a basso dosaggio mediante un solo intervento nel periodo tra il 15 marzo ed il 15 luglio, giustificato da infestazioni di elevata intensità per la coltura programmata dell’anno successivo; • in deroga alle epoche prestabilite, controllo della vegetazione tramite pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione purchè sia garantito un equlibrato sfruttamento del cotico erboso. Le operazioni attuate in deroga entro il periodo di divieto stabilito possono essere autorizzate anche avvalendosi dell’Autorità regionale competente in campo fitosanitario.

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Norma 4.3 - Mantenimento degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative

T

utte le aziende con superfici a oliveto ed a vigneto devono rispettare gli adempimenti previsti dalla NORMA 4.3.

Impegni da rispettare

L’azienda agricola deve rispettare i seguenti adempimenti: 1) divieto di estirpazione delle piante di olivo; 2) attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta, quali: A: PER GLI OLIVETI

- potatura almeno una volta ogni ogni cinque anni; - eliminazione dei rovi, di altra vegetazione pluriennale infestante e spollonatura almeno una volta ogni tre anni. B: PER I VIGNETI

- potatura invernale entro il 30 maggio di ciascun anno; - eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante almeno una volta ogni tre anni.

Sono ammesse DEROGHE nei seguenti casi: • in presenza di motivazioni di carattere fitosanitario; • in caso di reimpianto autorizzato o estirpazione autorizzata e negli altri casi contemplati dalla L.144/1951 o da specifiche leggi regionali vigenti.

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Norma 4.4 - Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

T 

utte le aziende che percepiscono aiuti devono rispettare, su qualsiasi superficie agricola oggetto di premio, gli adempimenti previsti dalla NORMA 4.4.

Impegni da rispettare

L’azienda agricola deve rispettare i seguenti adempimenti: a) divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco, oppure da una scarpata (entrambe inerbiti); b) divieto di effettuazione di livellamenti non autorizzati; c) il rispetto dei provvedimenti regionali adottati ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE. d) il rispetto dei provvedimenti regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio non compresi nella lettera c). È ammessa la seguente DEROGA: 1) sono consentiti livellamenti ordinari per la preparazione dei letti di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia; 2) è consentito il rimodellamento dei terrazzamenti allo scopo di renderli econmicamente validi e meccanizzabili (ad esempio, al fine di collegamento tra i terrazzi)”.

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PARTE TERZA I Criteri di Gestione Obbligatori (C.G.O.) - GLI ATTI

I

n questa sezione riportiamo le schede relative agli ATTI, che contengono gli impegni dei Criteri di Gestione Obbligatori che le aziende devono rispettare. In particolare gli adempimenti contenuti in questi atti riguardano nella maggior parte dei casi le aziende zootecniche, le aziende che ricadono in aree di particolare interesse ambientale e le aziende che utilizzano sostanze particolari (fanghi, prodotti fitosanitari, sostanze pericolose). Si tratta, infatti, di una serie di atti che riguardano principalmente: 1) l’ambiente; 2) la sanità pubblica, la salute delle piante e degli animali; 3) l’igiene ed il benessere degli animali; Gli ATTI in totale sono 19 e sono identificati con una lettera ed un numero. Le lettere A, B e C identificano l’anno nel quale gli atti sono stati introdotti ai fini della condizionalità, rispettivamente 2005, 2006 e 2007, mentre il numero è progressivo e ne definisce la sequenzialità.

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TABELLA 2 - Atti da rispettare per ogni tipologia di azienda

L

a tabella in oggetto, che precede le schede, offre un quadro di riepilogo di tutti gli atti dei C.G.O. con l’indicazione della tipologia di azienda interessata da ciascun atto. Questa tabella di riepilogo può essere utile per un consultazione rapida delle schede di interesse. Come per gli impegni delle B.C.A.A., anche per i C.G.O. è importante segnalare che: a) il rispetto degli impegni relativi al corretto stoccaggio delle sostanze pericolose (A2), al corretto utilizzo dei prodotti fitosanitari (B9) e alla sicurezza alimentare (B11) è controllato in tutte le aziende selezionate per il controllo; b) il rispetto degli impegni dei restanti atti è controllato solo se le aziende presentano le specifiche situazioni indicate in tabella. Tabella 2 - ATTI DA RISPETTARE PER TIPOLOGIA DI AZIENDA ATTI DAL 2005

TIPOLOGIA AZIENDA

A 1

Azienda che si trova nelle aree definite dalla direttiva Natura 2000

X

Azienda che utilizza sostanze pericolose in relazione all’inquinamento delle acque sotterranee Aziende che utilizzano fanghi di depurazione Aziende situate nelle aree vulnerabili da nitrati Aziende zootecniche

Aziende che utilizzano prodotti fitosanitari

A 2

A 3

A 4

A 5

A 6

A 7

ATTI DAL 2006 A 8

A 8

bis

B 9

X

ATTI DAL 2007

B B B B B B C C C 10 11 12 13 14 15 16 17 18

X

X

X X

X X

X XXXX

X

XXXXXXXXX X

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SCHEDE ATTI CRITERI GESTIONE OBBLIGATORIA PER TIPOLOGIA DI AZIENDA Atti A1 e A5 - Aziende agricole con terreni che ricadono in aree protette “Rete Natura 2000”

T

utte le aziende agricole i cui i terreni ricadono, anche parzialmente, nelle Zone di Protezione Speciale e nei Siti di Importanza Comunitaria (Z.P.S. + S.I.C. = Rete Natura 2000) devono rispettare gli adempimenti previsti negli Atti A1 e A5. 

Impegni da rispettare

L’azienda agricola con terreni che ricadono nelle aree protette “Rete Natura 2000” – aree S.I.C. e Z.P.S., deve rispettare le seguenti Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali: 1) gestione delle stoppie e dei residui colturali (Norma 2.1 delle B.C.A.A.); 2) protezione del pascolo permanente, per quanto attiene al divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi (Norma 4.1, punto 2. delle B.C.A.A.); 3) gestione delle superfici ritirate dalla produzione (Norma 4.2 delle B.C.A.A.); 4) mantenimento degli elementi caratteristi del paesaggio, per quanto attiene al divieto di eliminazione delle terrazze esistenti e a quello di effettuare livellamenti non autorizzati (Norma 4.4, punti 1. e 2. delle B.C.A.A.). Il produttore deve verificare sempre con l’Ente competente (Regioni e Province autonome) se un determinato intervento (es. costruzione di fabbricati zootecnici, recinzioni, strade, taglio dei boschi, impianti di trasformazione, ecc.) necessita di autorizzazione alla realizzazione e di valutazione d’incidenza.

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Atto A2 - Aziende agricole che utilizzano sostanze pericolose in relazione all’inquinamento delle acque sotterranee

T

utte le aziende che utilizzano sostanze pericolose o che convogliano acque reflue in corpi idrici superficiali, nelle reti fognarie o destinati al riutilizzo devono rispettare gli adempimenti contenuti nell’Atto A2. 

E’ importante un corretto stoccaggio di combustibili, di oli di origine petrolifera e minerali, di lubrificanti usati, di filtri e batterie esauste all’interno di un locale o contenitore chiuso o protetto e posto su di un pavimento impermeabilizzato

Impegni da rispettare

L’azienda agricola deve rispettare i seguenti adempimenti:  PER TUTTE LE AZIENDE • corretto stoccaggio di combustibili, di oli di origine petrolifera e minerali, di lubrificanti usati, di filtri e batterie esauste all’interno di un locale o contenitore chiuso o protetto e posto su di un pavimento impermeabilizzato (nel caso di carburanti e oli lubrificanti i contenitori e distributori devono essere a perfetta tenuta);

 PER LE AZIENDE CON SCARICHI DI ACQUE REFLUE NON ASSIMILABILI A QUELLI DOMESTICI • autorizzazione per lo scarico di sostanze pericolose rilasciate dagli enti preposti; • rispetto elle condizioni di scarico contenute nell’autorizzazione.

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Atto A3 - Aziende agricole sui cui terreni si effettua spandimento di fanghi di depurazione

T

utte le aziende che producono e/o utilizzano sui terreni della propria azienda fanghi di depurazione e tutte le aziende che mettono a disposizione di terzi i terreni per l’utilizzo dei fanghi di depurazione devono rispettare gli adempimenti contenuti nell’ATTO A3. 

Impegni da rispettare

L’azienda agricola deve rispettare i seguenti divieti e impegni, in relazione al proprio ruolo: 1) l’Agricoltore che, attraverso un consenso scritto, metta a disposizione a terzi i terreni sui quali esercita la propria attività agricola per lo spandimento dei fanghi, deve: • acquisire e conservare copia di:  formulario di identificazione dei fanghi;  scheda di accompagnamento dei fanghi;  autorizzazione allo spandimento;  registro di utilizzazione dei terreni;  notifica agli Enti competenti dell’inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi; • far rispettare all’utilizzatore le condizioni tecniche di utilizzazione dei fanghi ed i divieti previsti dalla normativa; 2) l’Agricoltore che utilizzi fanghi di terzi sui terreni della propria azienda (UTILIZZATORE) deve: • osservare gli adempimenti di cui al punto 1; • possedere l’autorizzazione all’utilizzazione dei fanghi; • essere iscritto all’Albo nazionale delle imprese che gestiscono rifiuti, nel caso provveda al trasporto dei fanghi dal produttore all’azienda;

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3) l’Agricoltore che produce ed utilizza i fanghi propri sui


terreni della propria azienda (PRODUTTORE – UTILIZZATORE) deve: • osservare gli adempimenti di cui al punto 2; • tenere il registro di carico e scarico dei fanghi prodotti ed inviarne annualmente copia all’autorità competente. L’utilizzo dei fanghi è soggetto alle seguenti prescrizioni: 1) si possono utilizzare fanghi: • sottoposti a trattamento; • idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante del terreno; • esenti da sostanze tossiche, nocive, persistenti, bioaccumulanti o che ne contengano in concentrazione non dannose per il terreno, le colture, gli animali, l’uomo e l’ambiente; • nel rispetto dei quantitativi limite triennali; 2) non si possono utilizzare fanghi sui terreni: • allagati, soggetti ad esondazioni ed inondazioni; • in forte pendio (superiori al 15%); • con pH molto acido (inferiore a 5); • destinati a pascolo o produzione di foraggere, nelle 5 settimane precedenti allo sfalcio o al pascolamento; • destinati all’orticoltura o alla frutticoltura, quando i prodotti sono normalmente a contatto con il terreno e vengono consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso; • con colture in atto, tranne le colture arboree;

L’Atto A3 interessa tutte le aziende che producono o utilizzano fanghi di depurazione e quelle che mettono a dispsizione di terzi i terreni per l’utililizzo di tali fanghi

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Atto A4 - Aziende agricole che utilizzano Fertilizzanti azotati i cui terreni ricadono in aree Z.V.N. (Zone Vulnerabili da Nitrati)

T

utte le aziende i cui terreni ricadono in tutto o in parte in Zone Vulnerabili da Nitrati (Z.V.N., come individuate dagli enti preposti) che producno e/o utilizzano letami, liquami, fanghi, concimi azotati e ammendanti organici, acque reflue devono rispettare gli adempimenti contenuti nell’ATTO A4. 

Impegni da rispettare

L’azienda agricola è soggetta ai seguenti impegni: 1) OBBLIGHI AMMINISTRATIVI IN RELAZIONE AL DIMENSIONAMENTO ED ALLA STRUTTURA DELL’AZIENDA: • effettuare qualora tenuta la comunicazione di utilizzazione gronomica degli effluenti zootecnici, semplificata o completa; • effettuare qualora tenuta la compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (P.U.A.) degli effluenti, semplificato o completo.

2) OBBLIGHI RELATIVI ALLO STOCCAGGIO DEGLI EFFLUENTI: • rispetto della capacità di stoccaggio: presenza del/ degli impianto/i necessari e corretto dimensionamento in relazione alla produzione di effluenti e del periodo di autonomia da garantire; • corretta funzionalità dell’impianto: manutenzione e impermeabilizzazione dell’impianto, assenza di perdite;

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3) OBBLIGHI RELATIVI AL RISPETTO DEI MASSIMALI PREVISTI • rispetto del massimale previsto di 170 Kg. di N/ha/anno di apporto di azoto (media aziendale) dovuto agli effluenti distribuiti sui terreni a disposizione dell’azienda posti all’interno dell ZVN (nel caso di


aziende che abbiano terreni anche all’esterno del l e ZVN, vale per questi ultimi il rispetto del massimale di 340 Kg. di N/ha /anno); 4) OBBLIGHI AGRONOMICI, DIVIETI RELATIVI ALL’UTILIZZAZIONE DEGLI EFFLUENTI (SPAZIALI E TEMPORALI): • rispetto dei divieti di utilizzazione “spaziali”:  nelle fasce di rispetto: in prossimità di corsi d’acqua, acque marine e lacuali; copertura vegetale permanente o altre misure equivalenti;  nei terreni in pendenza, solo se reflui non palabili;  nelle aree a destinazione non agricola e in prossimità di centri abitati e strade , solo se reflui non palabili  nei terreni gelati o innevati, in frana, saturi d’acqua;  in orticoltura, sulle colture foraggere, nei casi in cui i liquami possano entrare in contatto con prodotti destinati al consumo umano; • rispetto dei divieti di utilizzazione “temporali”:  di norma dal 15 novembre al 15 febbraio, con periodi di divieto diversi in funzione del tipo di effluente utilizzato e della coltura fertilizzata;  altre restrizioni dovute all’utilizzazione produttiva dei terreni interessati.

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Atti A6, A7, A8, A8bis - Aziende zootecniche Anagrafe zootecnica

T 

utte le aziende con allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovini e caprini devono rispettare gli adempimenti contenuti negli ATTI A6, A7, A8, A8bis.

Impegni da rispettare

L’azienda agricola deve rispettare i seguenti impegni: 1) registrare l’azienda presso l’ASL e in B.D.N. (Banca Dati Nazionale); 2) tenere il registro di stalla aggiornato 3) identificare e registrare correttamente i capi (passaporti, marche auricolari, tatuaggi); 4) comunicare le movimentazioni dei capi, con le modalità previste per ciascuna specie. L’agricoltore deve rispettare i tempi previsti dalla legge per evitare sanzioni.

Tutte le aziende zootecniche con allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovini e caprini devono rispettare gli adempimenti contenuti negli Atti A6, A7, A8, A8bis. Tra questi si prevede di registrare l’azienda presso l’Asl e presso la Banca Dati Nazionale

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Atto B9 - Aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari

T 

utte le aziende che utilizzano prodotti fitosanitari devono rispettare gli adempimenti contenuti nell’ATTO B9.

Impegni da rispettare

Sono diversi gli impegni riguardo all’uso di prodotti fitosanitari

L’azienda che utilizza prodotti fitosanitari deve rispettare i seguenti impegni: 1) disponibilità e validità del patentino per l’utilizzo dei prodotti fitosanitari nei casi previsti (prodotti molto tossici, tossici e nocivi); 2) rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell’etichetta del prodotto impiegato; 3) presenza in azienda di un sito a norma per l’immagazzinamento dei prodotti fitosanitari e dei dispositivi di protezione 4) presenza in azienda del registro dei trattamenti effettuati nel corso dell’anno di coltivazione (QUADERNO DI CAMPAGNA). Per registro dei trattamenti si intende un modulo aziendale che riporti cronologicamente l’elenco dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativo ciascuno ad ogni singola coltura agraria. Il registro deve contenere:  dati anagrafici dell’azienda;  denominazione della coltura trattata;  superficie della coltura trattata espressa in ettari;  prodotto impiegato e quantità utilizzata (espressa in litri o chilogrammi);  data di semina e di trapianto;  data di fioritura e inizio raccolta;  avversità da combattere;

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Il registro, inoltre:  deve essere aggiornato entro 30 giorni dal trattamento effettuato;  deve essere sottoscritto al termine di ogni anno;  deve essere conservato per l’anno successivo a quello a cui si riferiscono i trattamenti.

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Atto B10 - Divieto di utilizzazione di alcune sostanze nelle produzioni animali

T

utte le aziende zootecniche con allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovicaprini, equini, avicoli, d’acqua-coltura (trote e anguille), conigli, selvaggina d’allevamento e/o produttori di latte vaccino, uova e miele devono rispettare gli adempimenti contenuti nell’Atto B10. 

Impegni da rispettare

L’azienda deve rispettare i seguenti divieti: 1) di somministrare ad esempio sostanze ad azione tireostatica, estrogena, androgena ecc., nonché sostanze ad effetto anabolizzante agli animali d’azienda o di acqua-coltura. Alcune sostanze possono essere impiegate a scopo terapeutico o zootecnico, purché siano somministrate dal veterinario ad animali chiaramente identificati; 2) di destinare alla commercializzazione animali o prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc) ai quali siano state somministrate illecitamente sostanze di cui al punto 1), oppure in caso di trattamento previsto ad uso terapeutico o zootecnico non sia stato rispettato il tempo di sospensione.

Tutte le aziende zootecniche con allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovicaprini, equini, avicoli, d’acqua coltura (trote e anguille), conigli, selvaggina d’allevamento e/o produttori di latte vaccino, uova e miele devono rispettare gli adempimenti contenuti nell’Atto B10

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Atto B11 - Aziende agricole, zootecniche, mangimistiche - Sicurezza alimentare

T 

utte le aziende che realizzano prodotti vegetali, animali o derivati, quali latte crudo e uova, mangimi o alimenti per animali devono rispettare gli adempimenti contenuti nell’ATTO B11.

Impegni da rispettare

L’azienda deve rispettare gli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare relativamente ai seguenti settori di attività: 1) produzioni animali; 2) produzioni vegetali; 3) produzione di latte crudo; 4) produzione di uova; 5) produzione di mangmi o alimenti per gli animali; In relazione al proprio settore di attività, l’azienda deve rispettare i seguenti impegni: 1) PRODUZIONI ANIMALI: • curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose; • prevenire l’introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all’uomo attraverso gli alimenti; • tenere opportuna registrazione di:  natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali;  registro dei trattamenti veterinari;  ogni analisi effettuata sugli animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;  ogni rapporto o controllo effettuato sugli animali o sui prodotti di origine animale; • immagazzinare gli alimenti destinati agli animali;

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separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l’alimentazione animale; • immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di evitare il rischio che siano somministrati impropriamente o che si verifichino contaminazioni. 2) PRODUZIONI VEGETALI: • curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose; • tenere correttamente aggiornato il registro dei trattamenti fitosanitari (Quaderno di campagna); • tenere opportuna registrazione dei risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute.

3) PRODUZIONE DI LATTE CRUDO: • assicurare che il latte provenga da animali:  in buona salute  ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali;  per i quali siano stati rispettati i tempi di sospensione per il ritiro del latte nei casi di utilizzo di medicinali ammessi;  esenti da brucellosi e tubercolosi. • assicurare che le strutture e gli impianti rispettino determinati requisiti minimi:  isolamento degli animali affetti da brucellosi o tubercolosi o sospetti tali;  le attrezzature ed i locali dove il latte è munto, immagazzinato, manipolato e refrigerato devono essere posizionati e costruiti in modo da limitare i rischi della contaminazione del latte;  per i quali siano stati rispettati i tempi

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 adeguati impianti di refrigerazione;  i materiali, gli utensili, contenitori, superfici, con i quali è previsto che venga in contatto il latte, devono essere costituiti da materiale non tossico e devono essere facili da lavare e disinfettare;  l’attività di lavaggio e disinfezione degli impianti e contenitori deve essere effettuata dopo ogni utilizzo; • effettuare operazioni di mungitura e trasporto adatte a garantire pulizia, igiene e corrette condizioni di stoccaggio (ad es. lavaggio della mammella prima della mungitura, scarto del latte proveniente da animali sottoposti a trattamento medico, ecc); • assicurare la completa rintracciabilità del latte prodotto attraverso:  per i produttori di latte fresco, Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte;  per i produttori di latte crudo, identificazione, documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione; 4) PRODUZIONE DI UOVA: • conservare le uova in locali puliti, asciutti, lontano da fonti di odori estranei, al riparo dai raggi solari e protette dagli urti; • identificazione, documentazione e registrazione delle uova vendute e della loro prima destinazione; 5) PRODUZIONE DI MANGIMI O ALIMENTI PER GLI ANIMALI: • registrare l’operatore all’autorità regionale competente; • curare il corretto stoccaggio e manipolazione dei mangimi e degli alimenti per animali; • tenere nella giusta considerazione i risultati delle analisi realizzate su campioni prelevati su


prodotti primari; • tenere opportuna registrazione dell’uso di semente OGM; • tenere opportuna registrazione della provenienza e della quantità di ogni elemento costitutivo del mangime e la destinazione e quantità di ogni output di mangime.

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Atto B12 - Aziende zootecniche Encefalopatia spongiforme Trasmissibile - TSE

T 

utte le aziende zootecniche con allevamenti di bovini, bufalini e ovicaprini devono rispettare gli adempimenti contenuti nell’ATTO B12.

Impegni da rispettare

L’azienda deve rispettare i seguenti obblighi e divieti: 1) divieto di somministrare ai ruminanti proteine derivate da mammiferi. Il divieto è esteso agli animali e ai prodotti di origine animale; 2) divieto di esportare o immagazzinare mangimi destinati ad animali d’allevamento e contenenti proteine derivate da mammiferi, né mangimi destinati a mammiferi e contenenti proteine trattate derivate da mammiferi; 3) obbligo di denunciare alle autorità competenti ogni caso di sospetta infezione da TSE di un animale; tali animali sono sottoposti a limitazione ufficiale di movimento oppure sono abbattuti. Qualora si sospetti la presenza di TSE in un bovino, tutti gli altri bovini della stessa azienda sono sottoposti a limitazione di movimento; 4) in caso di conferma di presenza di TSE su un capo:  devono essere distrutte integralmente tutte le parti del corpo dell’animale;  deve essere effettuata un’indagine volta ad identificare tutti gli animali a rischio;  tutti gli animali e i prodotti di origine anomale che siano stati identificati come a rischio a seguito dell’indagine di cui al precedente punto, devono essere abbattuti e distrutti integralmente; 5) rispetto delle condizioni previste relativamente l’immissione sul mercato, le esportazioni e le importazioni di bovini, ovini, caprini e loro sperma, embrioni e ovuli. Animali vivi ed il

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loro sperma, embrioni e ovuli devono essere accompagnati dai pertinenti certificati sanitari previsti dalla normativa;

Atti B13, B14, B15 - Afta epizootica, malattia vescicolare dei suini, febbre catarrale degli ovini

T 

utte le aziende zootecniche con allevamenti di bovini, bufalini, ovini, caprini e suini devono rispettare gli adempimenti contenuti negli ATTI B13, B14 e B15 in funzione della specie allevata.

Impegni da rispettare

L’azienda deve rispettare i seguenti obblighi e divieti: 1) tutte le aziende con allevamenti di bovini, ovini, caprini e suini devono rispettare le misure necessarie per l’eradicazione e controllo dell’afta epizootica (Atto B13); 2) tutte le aziende con allevamenti di specie suina devono rispettare le misure necessarie per la lotta contro alcune malattie degli animali, nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (Atto B14); 3) tutte le aziende zootecniche con allevamenti di bovini, ovini e caprini devono rispettare misure necessarie per la lotta e l’eradicazione della febbre catarrale degli ovini (Atto B15).

Tutte le aziende zootecniche con allevamenti di bufalini, bovini, ovini, caprini e suini devono rispettare gli adempimenti contenuti negli Atti B13, B14 e B15 in funzione della specie che viene allevata

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Atti C16 e C17 - Aziende zootecniche Protezione dei vitelli e dei suini

T 

utte le aziende zootecniche con allevamenti di specie bovina (vitelli) e suina devono rispettare gli adempimenti contenuti negli ATTI C16 e C17.

Impegni da rispettare

L’azienda deve rispettare la normativa che definisce: 1) la disponibilità degli spazi per ciascun capo; 2) le caratteristiche delle poste; 3) gli impegni relativi alla protezione degli animali come previsti nell’atto C18.

Atto C18 - Protezione degli animali negli allevamenti

T 

utte le aziende zootecniche devono rispettare gli adempimenti contenuti nell’ATTO C18.

Impegni da rispettare

L’azienda deve rispettare le misure necessarie riguardanti la protezione degli animali negli allevamenti. Gli impegni da rispettare sono relativi: 1) al personale: • il personale che accudisce gli animali deve essere in numero sufficiente ed avere le giuste capacità professionali; 2) alle ispezioni: • in caso di allevamenti intensivi (stabulazione fissa)

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gli animali devono essere ispezionati una volta al giorno;

• nel caso di allevamenti con altri sistemi (pascolo brado o semibrado) devono essere ispezionati con cadenza adeguata al fine di evitare loro sofferenze; Per le ispezioni deve essere disponibile in ogni momento un’adeguata illuminazione;

3) alla cura degli animali feriti o ammalati: • gli animali feriti o ammalati devono essere sottoposti alle cure necessarie (eventualmente allontanati dagli altri animali) e posti in locali appositi; 4) alla registrazione dei trattamenti: • deve essere presente e aggiornato il registro dei trattamenti terapeutici. Il registro deve essere disponibile per ogni indagine e conservato per almeno 3 anni; 5) alla libertà di movimento: • gli animali devono avere a disposizione uno spazio adeguato alle loro esigenze; 6) alle caratteristiche dei fabbricati e dei locali di stabulazione; 7) agli animali custoditi all’aperto: • deve essere garantito un riparo adeguato dalle intemperie e dai rischi per la salute; 8) alle caratteristiche degli impianti automatici: • gli impianti automatici devono essere ispezionati quotidianamente; • gli impianti dai quali dipende la salute degli animali devono avere sistemi di allarme per eventuali guasti; 9) all’utilizzo di mangimi, acqua ed altre sostanze: • gli animali devono essere nutriti correttamente ed in maniera da non causare lesioni o sofferenze;

• l’accesso ai mangimi deve essere garantito in quantità e qualità; • le attrezzature per la distribuzione di acqua e mangimi

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devono garantire la protezione dalle fonti di contaminazione;

10) alla pratica delle mutilazioni e altre pratiche:

• è vietata la bruciatura di tendini e il taglio delle ali per i volatili;

• è vietato il taglio della coda per i bovini, se non a fini terapeutici certificati;

• la cauterizzazione dell’abbozzo corneale è ammessa al di sotto delle 3 settimane di vita;

• il taglio del becco deve essere effettuato nei primi giorni di vita con il solo uso di apparecchiature che riducano al minimo le sofferenze;

• la castrazione è consentita per il mantenimento della qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione, a condizione che tali operazioni siano effettuate prima del raggiungimento della maturità sessuale da personale qualificato;

• è vietato l’uso dell’alimentazione forzata per anatre ed oche e la spiumatura di volatili vivi. Le pratiche di cui al presente punto devono essere effettuate sotto il controllo del medico veterinario dell’azienda.

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Gli animali devono avere a loro disposizione uno spazio adeguato alle specifiche esigenze di ogni tipologia di specie


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PARTE QUARTA Requisiti minimi Piano di Sviluppo Rurale

I

produttori che richiedono i pagamenti agroambientali (ad es. per il “Biologico” e per la “Lotta integrata”) del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) relativo alla programmazione 2007-2013, oltre agli impegni della condizionalità, devono rispettare ulteriori requisiti minimi riguardanti l’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari. Per l’uso dei fertilizzanti, specificatamente degli effluenti zootecnici, gli impegni sono riferiti alle aziende che ricadono (in tutto o in parte) nelle ZONE ORDINARIE (ovvero quelle al di fuori delle Zone Vulnerabili ai Nitrati) e sono i seguenti: • amministrativi, gli impegni sono gli stessi previsti le Zone Vulnerabili ai Nitrati (Atto A4), ovvero comunicazione di utilizzazione agronomica, compilazione del Piano di utilizzazione agronomica e, qualora prevista, Autorizzazione Integrata Ambientale; • relativi agli stoccaggi, gli impegni sono gli stessi previsti per le per le Zone Vulnerabili ai Nitrati (Atto A4), ovvero rispetto della capacità di stoccaggio e corretta funzionalità dell’impianto; • rispetto del massimale di azoto apportato, l’impegno prevede prevede che l’uso degli effluenti nelle ZONE ORDINARIE sia pari a 340 chili/ettaro/anno (media aziendale) dovuto agli effluenti distribuiti sui terreni aziendali situati in tali zone. • agronomici, sono specifici per l’uso degli effluenti nelle zone ordinarie. Per l’uso dei prodotti fitosanitari, gli impegni sono i seguenti: • verifica dello stato di funzionalità dell’attrezzatura per l’irrorazione e rilascio (cadenza almeno quinquennale) di un attestato emesso da tecnico o da struttura specializzata; • prescrizioni sull’uso dei pesticidi in vicinanza di corpi idrici o altri luoghi sensibili.

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PARTE QUINTA Controlli

L

e aziende agricole che hanno richiesto il pagamento degli aiuti sono soggette ai controlli da parte degli Organismi Pagatori competenti e degli altri Enti preposti per la verifica del rispetto degli impegni della condizionalità ai quali esse sono sottoposte. I controlli sono eseguiti da Agea e dagli Organismi Pagatori riconosciuti (Regionali e Provinciali). Tali Enti possono demandare l’esecuzione dei controlli specializzati ad esempio all’ASL, all’ARPA, ecc… I controlli riguardano ogni anno una parte di aziende estratte a campione tra quelle che hanno presentato le domande uniche di pagamento, di sviluppo rurale, di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, ecc. . Per non subire decurtazioni o esclusioni dai pagamenti i produttori devono rispettare gli impegni così come individuati dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento, eventualmente integrata dalla Regione. I controlli in azienda consistono in una verifica documentale e/o strutturale, quest’ultima ad esempio nei casi in cui l’azienda effettui lo stoccaggio dei carburanti o dei prodotti fitosanitari. Le inadempienze, in base alla portata, gravità e durata della irregolarità, possono essere definite: • per Negligenza: sono violazioni non gravi e commesse per la prima volta; la percentuale di decurtazione non può superare il 5% dell’importo complessivo dei pagamenti diretti;

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• per Intenzionalità: sono infrazioni più gravi per le quali la percentuale di riduzione degli importi degli aiuti diretti è pari ad un massimo del 20%;


A seguito di violazioni commesse per negligenza, qualora si riscontri che l’agricoltore commetta nuovamente la stessa infrazione (reiterazione) nel corso dell’anno o di due anni successivi, la percentuale della riduzione viene moltiplicata per 3 fino ad un massimo del 15% dell’aiuto richiesto. Qualora le inadempienze riscontrate siano su più atti e più norme, le decurtazioni degli aiuti vengono sommate. Impegno di ripristino L’agricoltore che ha commesso un’infrazione può mettere in atto, qualora previsto, un impegno di ripristino che è un intervento correttivo con lo scopo di arrestare o mitigare gli effetti della violazione. Gli impegni di ripristino sono obbligatori ed hanno dei termini e dei tempi di realizzazione che devono essere rispettati.

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