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Codice della crisi d’impresa

Dal 16 marzo 2019 il Codice della Crisi d’Impresa (D.Lgs. 14/2019) prevede l’obbligo di dotare l’azienda di un “adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile” capace di intercettare precocemente gli indizi di una possibile crisi aziendale e soprattutto quelli legati alla perdita della continuità aziendale.

Inoltre il terzo comma dell’art. 3 del D.Lgs. 14/2019 obbliga gli imprenditori alla “tempestiva rilevazione degli indizi di crisi dell’impresa ed alla sollecita adozione delle misure più idonee”. In pratica l’imprenditore è chiamato ad istituire un adeguato sistema di controllo incentrato sulla rilevazione anticipata del rischio di insolvenza. Lo stesso D. Lgs. 14/2019 prevede che gli amministratori che non avranno dotato l’azienda di un “adeguato assetto organizzativo, contabile ed amministrativo” risponderanno con il proprio patrimonio delle obbligazioni delle società da loro amministrate per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale come da art. 2476 VI comma.

Per il rispetto della nuova normativa entrata in vigore il 15 luglio 2022, le aziende hanno la necessità di dotarsi di un sistema di controllo che sia capace di misurare la continuità aziendale all’interno di un’adeguata struttura “organizzativa, amministrativa e contabile”. A tal fine si rende necessario analizzare la realtà aziendale non solo sotto un profilo “quantitativo” rilevabile dai dati contabili e di bilancio, ma anche sotto un profilo prettamente “qualitativo” che aiuti l’imprenditore a misurare il reale “stato di salute” della propria azienda.

Con la sentenza n. 188/2021 del Tribunale di Cagliar i giudici hanno fornito degli interessanti spunti di operatività sulla predisposizione degli adeguati assetti che si riportano nel dettaglio.

Per l’assetto organizzativo sono state riscontrate le seguenti inadeguatezze:

 organigramma non aggiornato e difetta dei suoi elementi essenziali;

 assenza di un mansionario;

 inadeguata progettazione della struttura organizzativa e polarizzazione in capo a una o poche risorse umane di informazioni vitali per l’ordinaria gestione dell’impresa (ufficio amministrativo);

 assenza di un sistema di gestione e monitoraggio dei principali rischi aziendali.

Per l’assetto amministrativo le carenze evidenziate sono:

 mancata redazione di un budget di tesoreria;

 mancata redazione di strumenti di natura previsionale;

 mancata redazione di una situazione finanziaria giornaliera;

 assenza di strumenti di reporting;

 mancata redazione di un piano industriale. Infine, per l’assetto contabile, i Giudici hanno rilevato:

 la contabilità generale non consente di rispettare i termini per la formazione del progetto di bilancio e per garantire l’informativa ai sindaci;

 assenza di una procedura formalizzata di gestione e monitoraggio dei crediti da incassare;

 analisi di bilancio unicamente finalizzata alla redazione della relazione sulla gestione;

 mancata redazione del rendiconto finanziario. In particolare nella sentenza, che farà giurisprudenza sul tema, si evidenzia come la mancata adozione degli adeguati assetti organizzativi è più grave in un’impresa in condizioni di equilibrio economico finanziario piuttosto che in un’azienda con una crisi in corso. Per i giudici infatti “la violazione dell’obbligazione”...”è più grave quando la società non si trova in crisi, anche perché”...”ha le risorse anche economiche per predisporre con efficacia le misure organizzative, contabili e amministrative”. La sentenza prosegue dicendo che “gli adeguati assetti sono funzionali proprio ad evitare che l’impresa scivoli inconsapevolmente in una situazione di crisi o di perdita della continuità, consentendo all’organo amministrativo di percepire tempestivamente i segnali che preannunciano la crisi, consentendogli in tal modo di assumere le iniziative opportune”. Proprio per questo è fondamentale uno strumento di early warning basato su parametri quantitativi ma soprattutto qualitativi, ovvero un’allerta precoce per garantire la continuità aziendale, prevedere una possibile crisi aziendale e mettere in atti manovre di correzione.

Chi ha diritto all’esenzione?

In alternativa, se il canone non dovuto è stato versato mediante la bolletta elettrica, è possibile richiedere il rimborso, dopo aver presentato la dichiarazione sostitutiva che attesta il possesso dei requisiti, utilizzando lo specifico modello - pdf che può essere trasmesso anche on line- indicando la causale 1.

Icittadini che hanno compiuto 75 anni, con un reddito annuo proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8.000 euro e senza conviventi titolari di un reddito proprio (fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti), possono presentare una dichiarazione sostitutiva (sezione I dell’apposito modello) con cui attestano il possesso dei requisiti per essere esonerati dal pagamento del canone TV. L’agevolazione compete se nell’abitazione di residenza si possiedono uno o più apparecchi televisivi, mentre non compete nel caso in cui l’apparecchio televisivo sia ubicato in luogo diverso da quello di residenza. L’agevolazione spetta per l’intero anno se il compimento del 75° anno è avvenuto entro il 31 gennaio dell’anno stesso. Se il compimento del 75° anno è avvenuto dal 1° febbraio al 31 luglio dell’anno, l’agevolazione spetta per il secondo semestre. I soggetti che hanno presentato la dichiarazione sostitutiva, se le condizioni di esenzione permangono, possono continuare a beneficiare dell’agevolazione anche nelle annualità successive, senza procedere alla presentazione di nuove dichiarazioni. Se, invece, si perdono i requisiti attestati in una precedente dichiarazione sostitutiva, ad esempio perché si supera il limite di reddito previsto, è necessario presentare la dichiarazione di variazione dei presupposti (sezione II del modello di dichiarazione sostitutiva). I cittadini che hanno pagato il canone TV, pur essendo in possesso dei requisiti previsti dalla legge, possono chiederne il rimborso mediante il modello per la richiesta di rimborso che contiene anche la dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza delle condizioni e dei requisiti che danno diritto all’esenzione.

Si ricorda che la dichiarazione sostitutiva e la richiesta di rimborso possono essere spedite a mezzo del servizio postale in plico raccomandato, senza busta, al seguente indirizzo Agenzia delle entrate- Direzione Provinciale I di Torino- Ufficio Canone TV- Casella postale 22 - 10121 Torino (in tal caso va allegata copia di un valido documento di riconoscimento); oppure essere trasmesse, firmate digitalmente, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo cp22.canonetv@postacertificata.rai.it essere consegnate dall’interessato presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate.

Festa Nonni e Nipoti 2023

Nuovo appuntamento con la Festa dei nonni e nipoti, che quest’anno si terrà da domenica 11 al 18 giugno al Nicolaus Club Magna Grecia Resort a Lido di Metaponto, Matera. La formula prevede la possibilità di partecipazione anche dei nipoti con offerte vantaggiose per i quali sarà prevista animazione specifica. La quota di adesione prevista per ciascun socio partecipante è di 480 euro a persona in camera doppia (soci Anap/ancos e coniugi) e 530 euro per i non soci. La quota di partecipazione comprende la sistemazione in camera doppia con trattamento Soft Inclusive e la tessera Club e servizio spiaggia. Le camere disponibili sono 120 e verranno assegnate in ordine di prenotazione, da effettuarsi entro il 30 marzo 2023. Condizioni di favore per i bambini, a seconda della fascia di età.

Per tutte le informazioni e per iscrizioni, contattare Giuseppe Mercatali, coordinatore Anap allo 0543452960.

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