ESSERE IMPRESA SUPPLEMENTO
IL SOMMARIO
CONSULENZA FISCALE:
I contenuti del decreto “Agevolazioni fiscali”
Da pag. 2
CONSULENZA DEL LAVORO: Fringe benefits, chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate. Da pag. 10
››› CONSULENZA FISCALE
a cura di Francesco Bandini
DECRETO “AGEVOLAZIONI FISCALI”
Si illustrano, di seguito, le misure contenute nel testo definitivo del decreto-legge in vigore dal 30 marzo 2024 che, oltre ai nuovi limiti sulle opzioni per sconto/cessione (articolo 1) e sul blocco della possibilità di remissione in bonis della relativa comunicazione (articolo 2), contiene ulteriori importanti misure su nuovi adempimenti relativi alle detrazioni edilizie, sulle compensazioni, sul monitoraggio dei crediti Transizione 4.0 e sul ravvedimento speciale.
1. LA “STRETTA FINALE” SULLE OPZIONI PER SCONTO E CESSIONE DELLE DETRAZIONI EDILIZIE (art. 1 D.L. n. 39/2024)
Il testo definitivo del decreto-legge (anticipato sinteticamente nella News n. 15/2024)introduce nuovi incisivi limiti sulle opzioni per sconto/cessione delle detrazioni edilizie. Dal punto di vista normativo, l’articolo 1 del decreto-legge in esame interviene sul D.L. n. 11/2023, che aveva introdotto un divieto generale alle opzioni con decorrenza 17 febbraio 2023, prevedendo contestualmente alcune deroghe che rendevano praticabile lo sconto e cessione sia per il “transitorio” (cioè per i lavori già iniziati a tale data), sia per IACP, cooperative edilizie e Terzo settore, sia per le aree colpite da alcuni eventi calamitosi (eventi sismici post 2009 ed alluvione delle Marche del 2022),nonché per gli interventi di eliminazione e barriere architettoniche (già ridimensionati con il D.L. 212/2023).L’articolo in esame riduce l’ambito di applicazione delle predette deroghe previste dal D.L. n. 11/2023.
Si ricorda che l’articolo 121, D.L. n. 34/2020 introduce l’opzione per lo sconto e cessione fino al 31 dicembre 2024 (comma 1) per le detrazioni “minori”, compresa la detrazione per l’eliminazione e superamento barriere architettoniche di cui all’art. 119-ter. Solo per il superbonus, nei nuovi limiti introdotti dal D.L. in oggetto, l’opzione può essere esercitata fino al 2025(art. 121, comma 7-bis).
1.1 IACP, cooperative di abitazione a proprietà indivisa e Terzo settore (art. 1, comma 1, lett. a, e comma 2, D.L. n. 39/2024)
Viene soppressa, dal 30 marzo 2024 la facoltà di opzione per sconto/cessione di tutte le detrazioni edilizie (superbonus e detrazioni “minori”) operata per interventi eseguiti a favore di IACP, cooperative di abitazione a proprietà indivisa e Terzo settore.
Prima del decreto in oggetto, si ricorda, la facoltà di opzione era esercitabile dai predetti soggetti alla sola condizione di essere già costituiti alla data del 17 febbraio 2023 (art. 2, c. 3-bis, D.L. 11/2023).
Ora, le opzioni da parte dei suddetti soggetti continuano ad essere esercitabili solo in relazione alle spese sostenute per gli interventi per i quali, alla data del 29 marzo 2024:
risulti presentata la CILA (nel caso di superbonus e per immobili diversi dai Condomini);
risulti presentata la CILA e adottata la delibera assembleare che approva l’esecuzione dei lavori (nel caso di superbonus e per immobili condominiali);
risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo (nel caso di superbonus con demolizione e ricostruzione di edifici);
risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo (nel caso di detrazioni minoriper le quali risulta necessario un titolo abilitativo);
siano iniziati i lavori oppure (se i lavori non sono iniziati) sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto (nel caso di detrazioni minori ad edilizia libera).
1.2 Sisma “Abruzzo” e “Italia Centrale”(art. 1, comma 1, lett. b, D.L. n. 39/2024)
Viene mantenuta la facoltà di opzione per sconto/cessione per gli interventi da superbonus effettuati su edifici residenziali o unità immobiliari a destinazione abitativa per i quali sia stato accertato il nesso causale tra danno dell’immobile ed evento sismico che ha interessato l’Abruzzo (sisma del 6 aprile 2009) e l’Italia centrale (eventi sismici dal 24 agosto 2016).
L’opzione trova applicazione nel limite di 400 milioni di euro per l’anno 2024 (70 milioni per l’Abruzzo e 330 per l’Italia Centrale), tramite un monitoraggio che sarà effettuato dal Commissario Straordinario: questi dovrà assicurare il rispetto del limite di spesa, verificandone il raggiungimento, anche avvalendosi dei dati resi disponibili sul Portale nazionale delle classificazioni sismiche gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.
1.3 Altri eventi sismici post 2009 ed alluvione “Marche” del 2022 (art. 1, comma 1, lett. c, e comma 3,D.L. n. 39/2024)
Viene meno, dal 30 marzo 2024, la facoltà di opzione per sconto e cessione per il superbonus su abitazioni danneggiate da altri eventi sismici verificatisi dal 2009 e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza (ad esempio: terremoto Emilia Romagna), nonché danneggiati dall’alluvione del 15 settembre 2022 che ha interessato la regione Marche. Per tali interventi, l’opzione per sconto e cessione continua ad essere esercitabile per le spese sostenute per gli interventi da superbonus per i quali, alla data del 29 marzo 2024:
risulti presentata la CILA (nel caso di superbonus e per immobili diversi dai Condomini);
risulti presentata la CILA e adottata la delibera assembleare che approva l’esecuzione dei lavori (nel caso di superbonus e per immobili condominiali);
risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo (nel caso di superbonus con demolizione e ricostruzione di edifici).
1.4 Interventi di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche (art. 1, comma 4,D.L. n. 39/2024)
Viene mantenuta la facoltà di opzione per sconto e cessione relativamente alle spese sostenute fino al 30 marzo 2024 per gli interventi sulle barriere architettoniche (aventi ad oggetto scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme), commissionati dai seguenti soggetti:
condomini;
persone fisiche titolari del diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sulla propria abitazione principale, con un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro (limite reddituale che non si applica unicamente nel caso in cui nel nucleo siano presenti disabili).
Per le spese sostenute dal 31 marzo 2024 (compreso), la facoltà di opzione per sconto e cessione viene mantenuta soltanto se alla data del 29 marzo 2024:
risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo ove necessario;
siano iniziati i lavori oppure (se i lavori non sono iniziati) sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto (nel caso di detrazioni minori ad edilizia libera per i quali non è necessaria la richiesta del titolo abilitativo).
Attenzione: l’articolo 121 D.L. n. 34/2020 non prevede l’estensione al 2025 dell’opzione per sconto/cessione per l’eliminazione e superamento barriere architettoniche. Il comma 1 di tale articolo, infatti, limita l’opzione fino al 2024, con l’unica deroga al 2025 solo per il superbonus di cui all’art. 119 D.L. n. 34/2020 (comma 7-bis, art. 121, D.L. n. 34/2020).
1.5 Interventi “transitori” al 16 febbraio 2023(art. 1, comma 5, D.L. n. 39/2024)
L’opzione per sconto e cessione, che il D.L. n. 11/2023 aveva previsto “in deroga” per tutti gli interventi già iniziati alla data del 16 febbraio 2023 (sia interventi da superbonus che da detrazioni “minori”), cessa di essere esercitabile nei casi in cui, nonostante la presentazione della CILA o di altro titolo abilitativo alla predetta data del 16 febbraio 2023, non risulti sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori effettuati alla data del 30 marzo 2024. In pratica, vengono “azzerate” le deroghe precedenti che si sostanziavano nelle seguenti ipotesi differenziate in ragione della tipologia di intervento:
A) Interventi da superbonus
non condominiali: l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione dei crediti poteva ancora essere operata se alla data del 16 febbraio 2023 risultava presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
condominiali: l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione dei crediti poteva ancora essere operata se alla data del 16 febbraio 2023 risultava:
- adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori;
- e risultava presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
- con demolizione e ricostruzione dell’immobile: l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione dei crediti poteva ancora essere operata se alla data del 16 febbraio 2023 risultava presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.
B) Interventi diversi dal superbonus
L’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione dei crediti poteva ancora essere operata se alla data del 16 febbraio 2023:
risultava presentata la richiesta del titolo abilitativo (se necessario);
fossero iniziati i lavori, se il titolo non era necessario;
fosse stato stipulato un accordo vincolante fra le parti, se i lavori non erano iniziati (accordo vincolante comprovato da un acconto o da un atto notorio di entrambe le parti del contratto).
Appare pertanto necessario, per il mantenimento della facoltà di opzione da parte dei soggetti che al 16 febbraio 2023 avevano già aperto una CILA o altro titolo abilitativo, che alla data del 30 marzo 2024 sia stato effettuato un pagamento collegato ad una fattura per un lavoro materialmente effettuato.
A titolo esemplificativo, si ritiene non possibile, pertanto, per detti interventi, optare per uno sconto/cessione se il pagamento è stato effettuato in acconto per lavori ancora da effettuarsi alla data del 30 marzo u.s.; né sarebbe possibile esercitare l’opzione se il lavoro è stato effettuato alla predetta data, ma la fattura è stata emessa successivamente.
2. REMISSIONE IN BONIS (art. 2, D.L. n. 39/2024)
La disposizione abroga la possibilità di avvalersi della “remissione in bonis” per le comunicazioni di opzione per sconto e cessione relative alle detrazioni edilizie.
Il ricorso a tale istituto, si ricorda, consentiva l’esercizio dell’opzione oltre la scadenza ordinaria (16 marzo, proro-
gato per il 2024 al 4 aprile), presentando la comunicazione entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (30 novembre) e con il contestuale versamento della sanzione di euro 250, semprechè vi sia stato un comportamento “coerente” con l’esercizio dell’opzione (cioè, un accordo o una fattura precedenti il termine di scadenza per l’invio della comunicazione).
Il termine del 4 aprile 2024, pertanto, è stato l’ultimo giorno entro cui effettuare la trasmissione della comunicazione di opzione per sconto/cessione per le spese relative al 2023, nonché per le rate residue di spese 2022, 2021 e 2020).
Come previsto dal comma 2, non è neppure possibile, oltre il 4 aprile 2024, sostituire comunicazioni errate trasmesse tra il 1° ed il 4 aprile 2024: la motivazione è l’esigenza, per l’Amministrazione finanziaria, di acquisire ad una data certa e ravvicinata (4 aprile 2024) di conoscere con esattezza l’ammontare completo delle opzioni esercitate e delle cessioni stipulate, per un compiuto ed efficace monitoraggio della spesa pubblica (come chiaramente affermato nella relazione illustrativa).
3. NUOVA COMUNICAZIONE ANTI-FRODI (art. 3, D.L. n. 39/2024)
Viene introdotta una nuova comunicazione che ha la finalità di monitorare le spese relative al super-ecobonus e super-sismabonus sostenute alla data del 30 marzo 2024 e quelle che prevedibilmente saranno sostenute successivamente, nel 2024 e 2025. La comunicazione, che integra i dati da trasmettere ad ENEA alla conclusione dei lavori, deve essere effettuata ad ENEA (per l’efficientamento energetico) e al Portale nazionale delle classificazioni sismiche (per gli interventi antisismici). In considerazione dei gravi effetti che si producono in caso di omissione (anche la decadenza dall’agevolazione), si esamina l’ambito di applicazione del nuovo adempimento, specificando che un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri stabilirà il contenuto, modalità e termini di invio delle comunicazioni.
Sono tenuti ad effettuare la comunicazione i soggetti che hanno presentato la CILA (ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e ricostruzione degli edifici): entro il 31 dicembre 2023 e che entro la stessa data non hanno concluso i lavori; dal 1° gennaio 2024.
La comunicazione riguarda i seguenti dati relativi alle spese da super-ecobonus e super-sismabonus:
dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data del 30 marzo 2024;
ammontare delle spese che si prevede di sostenere successivamente al 30 marzo 2024, negli anni 2024 e 2025;
le percentuali di detrazioni spettanti.
La comunicazione deve essere trasmessa, nei tempi e con le modalità da determinare con apposito DPCM, ad ENEA e al Portale nazionale delle classificazioni sismiche gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
L’omessa o tardiva trasmissione della comunicazione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa di 10.000 euro. Per gli interventi iniziati dal 30 marzo 2024, la mancata trasmissione dei dati comporta, in luogo della sanzione amministrativa, la decadenza dall’agevolazione. L’omessa o tardiva presentazione della comunicazione non può essere sanata “in bonis”.
4. SOSPENSIONE DELL’UTILIZZABILITA’ DEI CREDITI DA BONUS EDILIZI E COMPENSAZIONE DEI CREDITI FISCALI (art. 4 D.L. n. 39/2024)
E’ introdotta la sospensione dell’utilizzabilità dei crediti d’imposta derivanti da detrazioni edilizie (sia superbonus, che detrazioni minori) in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’AdE, compresi gli atti di recupero, per importi complessivamente superiori a euro 10.000, per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o non siano in corso piani
di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. La sospensione dell’utilizzabilità di tali crediti d’imposta, presenti nella piattaforma telematica, trova attuazione fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi. La sospensione è temporanea e, una volta sanati i debiti con l’Erario, la compensazione riprende. Tuttavia, la disposizione precisa che rimangono inalterati i termini di utilizzo delle singole quote annuali: occorre, quindi, sanare il debito prima della scadenza dell’utilizzo della singola quota.
L’operatività della sospensione è demandata all’emanazione di uno specifico regolamento ministeriale.
Con effetto dal 1° luglio 2024, il comma 2 dell’art. 4 sostituisce il comma 49-quinquies introdotto dalla legge di bilancio 2024. In particolare, con le modifiche apportate è precisato che il divieto di compensazione (per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o carichi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimento di sospensione) opera anche per i carichi affidati e le iscrizioni a ruolo derivanti da atti di recupero emessi ai sensi dell’art. 1, cc. 421-423, L. 311/2004 e dell’art. 38-bis DPR 600/73, ovvero da atti comunque emessi dall’AdE in base alle vigenti. Il divieto di compensazione non opera n relazione ai crediti di cui alle lettere e), f) e g) dell’art. 17, c.2, D.Lgs. 241/97 (cioè, crediti relativi a contributi previdenziali e assistenziali, crediti relativi ai premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Tali crediti, dunque, possono essere utilizzati in compensazione anche dai soggetti che abbiano iscrizioni a ruolo rilevanti, superiori alla soglia fissata dalla norma. Ai fini della sussistenza del limite di 100.000 euro, non rilevano le rateazioni in corso per le quali non sia intervenuta la decadenza.
5. CESSIONE DEI CREDITI ACE (art. 5 D.L. n. 39/2024)
Al fine di contrastare, anche in un’ottica preventiva, le condotte fraudolente, viene disposto che:
il credito ACE potrà essere oggetto di un’unica cessione ed il cessionario potrà continuare ad avvalersene con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Vengono quindi inibite le cessioni successive alla prima;
viene estesa la responsabilità solidale del cessionario alle ipotesi di concorso nella violazione;
vengono estesi i controlli preventivi di cui all’art. 122 D.L. 34/2020.
Inoltre, i crediti ACE che alla data del 30 marzo 2024 sono stati già stati ceduti, possono costituire oggetto solo di una ulteriore cessione ad altri soggetti.
6. MONITORAGGIO CREDITO TRANSIZIONE 4.0 (art. 6 D.L. n. 39/2024)
Al fine di monitorare l’andamento della spesa di transizione 4.0, viene previsto che per fruire dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica:
l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dal 30 marzo 2024,
la presunta ripartizione negli anni del credito,
la relativa fruizione.
Tale comunicazione è aggiornata al completamento degli investimenti, anche per gli investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno 29 marzo 2024.
Il modello di comunicazione già in uso sarà conseguentemente adattato per recepire le predette informazioni.
L’invio dei dati è poi comunicato mensilmente dal Ministero delle imprese e del made in Italy al Ministero dell’economia e delle finanze.
Infine, per gli investimenti in beni strumentali nuovi relativi all’anno 2023, la comunicazione in argomento è condizione di compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti.
Considerata la formulazione della disposizione che subordina la fruibilità dei crediti Transizione 4.0alla nuova comunicazione, si è dell’avviso che nelle more della stessa, sia bloccato l’utilizzo dei citati crediti. Sul punto la Confederazione è intervenuta nei confronti del MIMIT per richiedere una immediata soluzione del problema.
7. RAVVEDIMENTO SPECIALE (art. 7, commi 6 e 7, D.L. n. 39/2024)
Viene prorogato al 31 maggio 2024 il termine per il perfezionamento del “ravvedimento speciale” delle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 (il precedente termine scadeva il 31 marzo 2024).
Inoltre, i soggetti che entro il 30 settembre 2023 non hanno perfezionato il ravvedimento speciale per regolarizzare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021e ai periodi d’imposta precedenti, di procedere ugualmente alla regolarizzazione mediante il versamento, entro il 31 maggio 2024, dell’intero importo dovuto e la rimozione delle irregolarità od omissioni. In alternativa al pagamento in unica soluzione, è possibile pagare entro il 31 maggio 2024 un importo pari a cinque delle otto rate; invariate le scadenze per le tre rate residue (con interessi del 2% a decorrere dal 1° giugno 2024), che dovranno essere pagate entro il 30 giugno 2024, 30 settembre 2024 e 20 dicembre 2024.
CREDITI D’IMPOSTA TRANSIZIONE 4.0 E IL NUOVO OBBLIGO DI COMUNICAZIONE
Al fine di monitorare l’andamento della spesa conseguente al credito d’imposta Transizione 4.0, l’articolo 6 del D.L. n. 39/2024 (in vigore dal 30 marzo 2024) stabilisce che per fruire dei citati crediti d’imposta (investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica) le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica:
l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dal 30 marzo 2024,
la presunta ripartizione negli anni del credito,
la relativa fruizione.
Tale comunicazione è aggiornata al completamento degli investimenti, e andrà effettuata anche per gli investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno 29 marzo 2024.
Il comma 3 dell’articolo 6 stabilisce, inoltre, che per gli investimenti in beni strumentali nuovi relativi all’anno 2023, la comunicazione in argomento è condizione di compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti.
Il modello di comunicazione approvato con decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e made in Italy (MIMIT) del 6 ottobre 2021 sarà adattato per recepire le predette nuove informazioni mediante emanazione di un nuovo decreto direttoriale da parte del medesimo Ministero.
Le comunicazioni andranno effettuate secondo le modalità che saranno definite con il decreto direttoriale emanato per recepire le nuove informazioni richieste. Al riguardo la Confederazione è intervenuta nei confronti del Ministro delle Imprese e made in Italy per scongiurare che nelle more della citata comunicazione sia bloccato l’utilizzo dei crediti in oggetto che si ricorda, a norma vigente, sono immediatamente fruibili al verificarsi delle condizioni previste (effettuazione dell’investimento e interconnessione del bene). Va assolutamente evitato, infatti, di mettere in difficoltà finanziaria le imprese che hanno fatto affidamento sull’utilizzo immediato dei citati crediti nelle compensazioni da effettuare alla prima scadenza utile del 16 aprile 2024.