Essere Impresa supplemento aprile 2024

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ESSERE IMPRESA SUPPLEMENTO

IL SOMMARIO

CONSULENZA FISCALE:

I contenuti del decreto “Agevolazioni fiscali”

Da pag. 2

CONSULENZA DEL LAVORO: Fringe benefits, chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate. Da pag. 10

APRILE 04 20 24

››› CONSULENZA FISCALE

a cura di Francesco Bandini

DECRETO “AGEVOLAZIONI FISCALI”

Si illustrano, di seguito, le misure contenute nel testo definitivo del decreto-legge in vigore dal 30 marzo 2024 che, oltre ai nuovi limiti sulle opzioni per sconto/cessione (articolo 1) e sul blocco della possibilità di remissione in bonis della relativa comunicazione (articolo 2), contiene ulteriori importanti misure su nuovi adempimenti relativi alle detrazioni edilizie, sulle compensazioni, sul monitoraggio dei crediti Transizione 4.0 e sul ravvedimento speciale.

1. LA “STRETTA FINALE” SULLE OPZIONI PER SCONTO E CESSIONE DELLE DETRAZIONI EDILIZIE (art. 1 D.L. n. 39/2024)

Il testo definitivo del decreto-legge (anticipato sinteticamente nella News n. 15/2024)introduce nuovi incisivi limiti sulle opzioni per sconto/cessione delle detrazioni edilizie. Dal punto di vista normativo, l’articolo 1 del decreto-legge in esame interviene sul D.L. n. 11/2023, che aveva introdotto un divieto generale alle opzioni con decorrenza 17 febbraio 2023, prevedendo contestualmente alcune deroghe che rendevano praticabile lo sconto e cessione sia per il “transitorio” (cioè per i lavori già iniziati a tale data), sia per IACP, cooperative edilizie e Terzo settore, sia per le aree colpite da alcuni eventi calamitosi (eventi sismici post 2009 ed alluvione delle Marche del 2022),nonché per gli interventi di eliminazione e barriere architettoniche (già ridimensionati con il D.L. 212/2023).L’articolo in esame riduce l’ambito di applicazione delle predette deroghe previste dal D.L. n. 11/2023.

Si ricorda che l’articolo 121, D.L. n. 34/2020 introduce l’opzione per lo sconto e cessione fino al 31 dicembre 2024 (comma 1) per le detrazioni “minori”, compresa la detrazione per l’eliminazione e superamento barriere architettoniche di cui all’art. 119-ter. Solo per il superbonus, nei nuovi limiti introdotti dal D.L. in oggetto, l’opzione può essere esercitata fino al 2025(art. 121, comma 7-bis).

1.1 IACP, cooperative di abitazione a proprietà indivisa e Terzo settore (art. 1, comma 1, lett. a, e comma 2, D.L. n. 39/2024)

Viene soppressa, dal 30 marzo 2024 la facoltà di opzione per sconto/cessione di tutte le detrazioni edilizie (superbonus e detrazioni “minori”) operata per interventi eseguiti a favore di IACP, cooperative di abitazione a proprietà indivisa e Terzo settore.

Prima del decreto in oggetto, si ricorda, la facoltà di opzione era esercitabile dai predetti soggetti alla sola condizione di essere già costituiti alla data del 17 febbraio 2023 (art. 2, c. 3-bis, D.L. 11/2023).

Ora, le opzioni da parte dei suddetti soggetti continuano ad essere esercitabili solo in relazione alle spese sostenute per gli interventi per i quali, alla data del 29 marzo 2024:

 risulti presentata la CILA (nel caso di superbonus e per immobili diversi dai Condomini);

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 risulti presentata la CILA e adottata la delibera assembleare che approva l’esecuzione dei lavori (nel caso di superbonus e per immobili condominiali);

 risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo (nel caso di superbonus con demolizione e ricostruzione di edifici);

 risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo (nel caso di detrazioni minoriper le quali risulta necessario un titolo abilitativo);

 siano iniziati i lavori oppure (se i lavori non sono iniziati) sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto (nel caso di detrazioni minori ad edilizia libera).

1.2 Sisma “Abruzzo” e “Italia Centrale”(art. 1, comma 1, lett. b, D.L. n. 39/2024)

Viene mantenuta la facoltà di opzione per sconto/cessione per gli interventi da superbonus effettuati su edifici residenziali o unità immobiliari a destinazione abitativa per i quali sia stato accertato il nesso causale tra danno dell’immobile ed evento sismico che ha interessato l’Abruzzo (sisma del 6 aprile 2009) e l’Italia centrale (eventi sismici dal 24 agosto 2016).

L’opzione trova applicazione nel limite di 400 milioni di euro per l’anno 2024 (70 milioni per l’Abruzzo e 330 per l’Italia Centrale), tramite un monitoraggio che sarà effettuato dal Commissario Straordinario: questi dovrà assicurare il rispetto del limite di spesa, verificandone il raggiungimento, anche avvalendosi dei dati resi disponibili sul Portale nazionale delle classificazioni sismiche gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

1.3 Altri eventi sismici post 2009 ed alluvione “Marche” del 2022 (art. 1, comma 1, lett. c, e comma 3,D.L. n. 39/2024)

Viene meno, dal 30 marzo 2024, la facoltà di opzione per sconto e cessione per il superbonus su abitazioni danneggiate da altri eventi sismici verificatisi dal 2009 e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza (ad esempio: terremoto Emilia Romagna), nonché danneggiati dall’alluvione del 15 settembre 2022 che ha interessato la regione Marche. Per tali interventi, l’opzione per sconto e cessione continua ad essere esercitabile per le spese sostenute per gli interventi da superbonus per i quali, alla data del 29 marzo 2024:

 risulti presentata la CILA (nel caso di superbonus e per immobili diversi dai Condomini);

 risulti presentata la CILA e adottata la delibera assembleare che approva l’esecuzione dei lavori (nel caso di superbonus e per immobili condominiali);

 risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo (nel caso di superbonus con demolizione e ricostruzione di edifici).

1.4 Interventi di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche (art. 1, comma 4,D.L. n. 39/2024)

Viene mantenuta la facoltà di opzione per sconto e cessione relativamente alle spese sostenute fino al 30 marzo 2024 per gli interventi sulle barriere architettoniche (aventi ad oggetto scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme), commissionati dai seguenti soggetti:

 condomini;

 persone fisiche titolari del diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sulla propria abitazione principale, con un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro (limite reddituale che non si applica unicamente nel caso in cui nel nucleo siano presenti disabili).

Per le spese sostenute dal 31 marzo 2024 (compreso), la facoltà di opzione per sconto e cessione viene mantenuta soltanto se alla data del 29 marzo 2024:

 risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo ove necessario;

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 siano iniziati i lavori oppure (se i lavori non sono iniziati) sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto (nel caso di detrazioni minori ad edilizia libera per i quali non è necessaria la richiesta del titolo abilitativo).

Attenzione: l’articolo 121 D.L. n. 34/2020 non prevede l’estensione al 2025 dell’opzione per sconto/cessione per l’eliminazione e superamento barriere architettoniche. Il comma 1 di tale articolo, infatti, limita l’opzione fino al 2024, con l’unica deroga al 2025 solo per il superbonus di cui all’art. 119 D.L. n. 34/2020 (comma 7-bis, art. 121, D.L. n. 34/2020).

1.5 Interventi “transitori” al 16 febbraio 2023(art. 1, comma 5, D.L. n. 39/2024)

L’opzione per sconto e cessione, che il D.L. n. 11/2023 aveva previsto “in deroga” per tutti gli interventi già iniziati alla data del 16 febbraio 2023 (sia interventi da superbonus che da detrazioni “minori”), cessa di essere esercitabile nei casi in cui, nonostante la presentazione della CILA o di altro titolo abilitativo alla predetta data del 16 febbraio 2023, non risulti sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori effettuati alla data del 30 marzo 2024. In pratica, vengono “azzerate” le deroghe precedenti che si sostanziavano nelle seguenti ipotesi differenziate in ragione della tipologia di intervento:

A) Interventi da superbonus

 non condominiali: l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione dei crediti poteva ancora essere operata se alla data del 16 febbraio 2023 risultava presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);

 condominiali: l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione dei crediti poteva ancora essere operata se alla data del 16 febbraio 2023 risultava:

- adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori;

- e risultava presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);

- con demolizione e ricostruzione dell’immobile: l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione dei crediti poteva ancora essere operata se alla data del 16 febbraio 2023 risultava presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

B) Interventi diversi dal superbonus

L’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione dei crediti poteva ancora essere operata se alla data del 16 febbraio 2023:

 risultava presentata la richiesta del titolo abilitativo (se necessario);

 fossero iniziati i lavori, se il titolo non era necessario;

 fosse stato stipulato un accordo vincolante fra le parti, se i lavori non erano iniziati (accordo vincolante comprovato da un acconto o da un atto notorio di entrambe le parti del contratto).

Appare pertanto necessario, per il mantenimento della facoltà di opzione da parte dei soggetti che al 16 febbraio 2023 avevano già aperto una CILA o altro titolo abilitativo, che alla data del 30 marzo 2024 sia stato effettuato un pagamento collegato ad una fattura per un lavoro materialmente effettuato.

A titolo esemplificativo, si ritiene non possibile, pertanto, per detti interventi, optare per uno sconto/cessione se il pagamento è stato effettuato in acconto per lavori ancora da effettuarsi alla data del 30 marzo u.s.; né sarebbe possibile esercitare l’opzione se il lavoro è stato effettuato alla predetta data, ma la fattura è stata emessa successivamente.

2. REMISSIONE IN BONIS (art. 2, D.L. n. 39/2024)

La disposizione abroga la possibilità di avvalersi della “remissione in bonis” per le comunicazioni di opzione per sconto e cessione relative alle detrazioni edilizie.

Il ricorso a tale istituto, si ricorda, consentiva l’esercizio dell’opzione oltre la scadenza ordinaria (16 marzo, proro-

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gato per il 2024 al 4 aprile), presentando la comunicazione entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (30 novembre) e con il contestuale versamento della sanzione di euro 250, semprechè vi sia stato un comportamento “coerente” con l’esercizio dell’opzione (cioè, un accordo o una fattura precedenti il termine di scadenza per l’invio della comunicazione).

Il termine del 4 aprile 2024, pertanto, è stato l’ultimo giorno entro cui effettuare la trasmissione della comunicazione di opzione per sconto/cessione per le spese relative al 2023, nonché per le rate residue di spese 2022, 2021 e 2020).

Come previsto dal comma 2, non è neppure possibile, oltre il 4 aprile 2024, sostituire comunicazioni errate trasmesse tra il 1° ed il 4 aprile 2024: la motivazione è l’esigenza, per l’Amministrazione finanziaria, di acquisire ad una data certa e ravvicinata (4 aprile 2024) di conoscere con esattezza l’ammontare completo delle opzioni esercitate e delle cessioni stipulate, per un compiuto ed efficace monitoraggio della spesa pubblica (come chiaramente affermato nella relazione illustrativa).

3. NUOVA COMUNICAZIONE ANTI-FRODI (art. 3, D.L. n. 39/2024)

Viene introdotta una nuova comunicazione che ha la finalità di monitorare le spese relative al super-ecobonus e super-sismabonus sostenute alla data del 30 marzo 2024 e quelle che prevedibilmente saranno sostenute successivamente, nel 2024 e 2025. La comunicazione, che integra i dati da trasmettere ad ENEA alla conclusione dei lavori, deve essere effettuata ad ENEA (per l’efficientamento energetico) e al Portale nazionale delle classificazioni sismiche (per gli interventi antisismici). In considerazione dei gravi effetti che si producono in caso di omissione (anche la decadenza dall’agevolazione), si esamina l’ambito di applicazione del nuovo adempimento, specificando che un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri stabilirà il contenuto, modalità e termini di invio delle comunicazioni.

Sono tenuti ad effettuare la comunicazione i soggetti che hanno presentato la CILA (ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e ricostruzione degli edifici): entro il 31 dicembre 2023 e che entro la stessa data non hanno concluso i lavori; dal 1° gennaio 2024.

La comunicazione riguarda i seguenti dati relativi alle spese da super-ecobonus e super-sismabonus:

 dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;

 ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data del 30 marzo 2024;

 ammontare delle spese che si prevede di sostenere successivamente al 30 marzo 2024, negli anni 2024 e 2025;

 le percentuali di detrazioni spettanti.

La comunicazione deve essere trasmessa, nei tempi e con le modalità da determinare con apposito DPCM, ad ENEA e al Portale nazionale delle classificazioni sismiche gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L’omessa o tardiva trasmissione della comunicazione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa di 10.000 euro. Per gli interventi iniziati dal 30 marzo 2024, la mancata trasmissione dei dati comporta, in luogo della sanzione amministrativa, la decadenza dall’agevolazione. L’omessa o tardiva presentazione della comunicazione non può essere sanata “in bonis”.

4. SOSPENSIONE DELL’UTILIZZABILITA’ DEI CREDITI DA BONUS EDILIZI E COMPENSAZIONE DEI CREDITI FISCALI (art. 4 D.L. n. 39/2024)

E’ introdotta la sospensione dell’utilizzabilità dei crediti d’imposta derivanti da detrazioni edilizie (sia superbonus, che detrazioni minori) in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’AdE, compresi gli atti di recupero, per importi complessivamente superiori a euro 10.000, per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o non siano in corso piani

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di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. La sospensione dell’utilizzabilità di tali crediti d’imposta, presenti nella piattaforma telematica, trova attuazione fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi. La sospensione è temporanea e, una volta sanati i debiti con l’Erario, la compensazione riprende. Tuttavia, la disposizione precisa che rimangono inalterati i termini di utilizzo delle singole quote annuali: occorre, quindi, sanare il debito prima della scadenza dell’utilizzo della singola quota.

L’operatività della sospensione è demandata all’emanazione di uno specifico regolamento ministeriale.

Con effetto dal 1° luglio 2024, il comma 2 dell’art. 4 sostituisce il comma 49-quinquies introdotto dalla legge di bilancio 2024. In particolare, con le modifiche apportate è precisato che il divieto di compensazione (per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o carichi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimento di sospensione) opera anche per i carichi affidati e le iscrizioni a ruolo derivanti da atti di recupero emessi ai sensi dell’art. 1, cc. 421-423, L. 311/2004 e dell’art. 38-bis DPR 600/73, ovvero da atti comunque emessi dall’AdE in base alle vigenti. Il divieto di compensazione non opera n relazione ai crediti di cui alle lettere e), f) e g) dell’art. 17, c.2, D.Lgs. 241/97 (cioè, crediti relativi a contributi previdenziali e assistenziali, crediti relativi ai premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Tali crediti, dunque, possono essere utilizzati in compensazione anche dai soggetti che abbiano iscrizioni a ruolo rilevanti, superiori alla soglia fissata dalla norma. Ai fini della sussistenza del limite di 100.000 euro, non rilevano le rateazioni in corso per le quali non sia intervenuta la decadenza.

5. CESSIONE DEI CREDITI ACE (art. 5 D.L. n. 39/2024)

Al fine di contrastare, anche in un’ottica preventiva, le condotte fraudolente, viene disposto che:

 il credito ACE potrà essere oggetto di un’unica cessione ed il cessionario potrà continuare ad avvalersene con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Vengono quindi inibite le cessioni successive alla prima;

 viene estesa la responsabilità solidale del cessionario alle ipotesi di concorso nella violazione;

 vengono estesi i controlli preventivi di cui all’art. 122 D.L. 34/2020.

Inoltre, i crediti ACE che alla data del 30 marzo 2024 sono stati già stati ceduti, possono costituire oggetto solo di una ulteriore cessione ad altri soggetti.

6. MONITORAGGIO CREDITO TRANSIZIONE 4.0 (art. 6 D.L. n. 39/2024)

Al fine di monitorare l’andamento della spesa di transizione 4.0, viene previsto che per fruire dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica:

 l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dal 30 marzo 2024,

 la presunta ripartizione negli anni del credito,

 la relativa fruizione.

Tale comunicazione è aggiornata al completamento degli investimenti, anche per gli investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno 29 marzo 2024.

Il modello di comunicazione già in uso sarà conseguentemente adattato per recepire le predette informazioni.

L’invio dei dati è poi comunicato mensilmente dal Ministero delle imprese e del made in Italy al Ministero dell’economia e delle finanze.

Infine, per gli investimenti in beni strumentali nuovi relativi all’anno 2023, la comunicazione in argomento è condizione di compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti.

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Considerata la formulazione della disposizione che subordina la fruibilità dei crediti Transizione 4.0alla nuova comunicazione, si è dell’avviso che nelle more della stessa, sia bloccato l’utilizzo dei citati crediti. Sul punto la Confederazione è intervenuta nei confronti del MIMIT per richiedere una immediata soluzione del problema.

7. RAVVEDIMENTO SPECIALE (art. 7, commi 6 e 7, D.L. n. 39/2024)

Viene prorogato al 31 maggio 2024 il termine per il perfezionamento del “ravvedimento speciale” delle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 (il precedente termine scadeva il 31 marzo 2024).

Inoltre, i soggetti che entro il 30 settembre 2023 non hanno perfezionato il ravvedimento speciale per regolarizzare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021e ai periodi d’imposta precedenti, di procedere ugualmente alla regolarizzazione mediante il versamento, entro il 31 maggio 2024, dell’intero importo dovuto e la rimozione delle irregolarità od omissioni. In alternativa al pagamento in unica soluzione, è possibile pagare entro il 31 maggio 2024 un importo pari a cinque delle otto rate; invariate le scadenze per le tre rate residue (con interessi del 2% a decorrere dal 1° giugno 2024), che dovranno essere pagate entro il 30 giugno 2024, 30 settembre 2024 e 20 dicembre 2024.

CREDITI D’IMPOSTA TRANSIZIONE 4.0 E IL NUOVO OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

Al fine di monitorare l’andamento della spesa conseguente al credito d’imposta Transizione 4.0, l’articolo 6 del D.L. n. 39/2024 (in vigore dal 30 marzo 2024) stabilisce che per fruire dei citati crediti d’imposta (investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica) le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica:

 l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dal 30 marzo 2024,

 la presunta ripartizione negli anni del credito,

 la relativa fruizione.

Tale comunicazione è aggiornata al completamento degli investimenti, e andrà effettuata anche per gli investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno 29 marzo 2024.

Il comma 3 dell’articolo 6 stabilisce, inoltre, che per gli investimenti in beni strumentali nuovi relativi all’anno 2023, la comunicazione in argomento è condizione di compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti.

Il modello di comunicazione approvato con decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e made in Italy (MIMIT) del 6 ottobre 2021 sarà adattato per recepire le predette nuove informazioni mediante emanazione di un nuovo decreto direttoriale da parte del medesimo Ministero.

Le comunicazioni andranno effettuate secondo le modalità che saranno definite con il decreto direttoriale emanato per recepire le nuove informazioni richieste. Al riguardo la Confederazione è intervenuta nei confronti del Ministro delle Imprese e made in Italy per scongiurare che nelle more della citata comunicazione sia bloccato l’utilizzo dei crediti in oggetto che si ricorda, a norma vigente, sono immediatamente fruibili al verificarsi delle condizioni previste (effettuazione dell’investimento e interconnessione del bene). Va assolutamente evitato, infatti, di mettere in difficoltà finanziaria le imprese che hanno fatto affidamento sull’utilizzo immediato dei citati crediti nelle compensazioni da effettuare alla prima scadenza utile del 16 aprile 2024.

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CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE: LE

NOSTRE

PROPOSTE PER MIGLIORARE IL LIVELLO DI ADESIONE

LE PROPOSTE AVANZATE DALLA CONFEDERAZIONE NEI CONFRONTI DEL GOVERNO

Confartigianato, assieme alle altre Organizzazioni della piccola impresa (CNA, Confcommercio, Confesercenti e Casartigiani), ha trasmesso al Viceministro On. Prof. Maurizio Leo una serie di proposte per migliorare il livello di adesione al Concordato Preventivo Biennale (CPB).

In particolare, è stata espressa una valutazione positiva dell’istituto del concordato preventivo biennale (CPB) che delinea un importante cambio di paradigma in materia di contrasto all’evasione. Con il nuovo istituto del concordato preventivo biennale e con la rivisitazione dell’adempimento collaborativo viene favorita una interlocuzione preventiva con l’Amministrazione finanziaria finalizzata a ridurre, o addirittura annullare, i successivi controlli. In pratica, è evidente la scelta di voler limitare i controlli ex post favorendo, nel caso di piccole imprese o professionisti, definizioni anticipate del tributo ovvero per le aziende di maggiori dimensioni incentivando un confronto costante per la prevenzione e la risoluzione delle possibili controversie a fronte di riduzioni, sino all’azzeramento, nelle eventuali sanzioni applicabili.

Il successo dell’operazione relativa al concordato preventivo è strettamente legato, da un lato, alla capacità dell’Amministrazione finanziaria di proporre agli operatori economici un ammontare di reddito e di valore della produzione IRAP in linea con l’effettiva capacità contributiva degli stessi che, necessariamente, dovrà tener conto anche dei diversi livelli di evasione per settori economici e, dall’altro, alla percezione dei vantaggi sia in termini economici (non tassazione delle quote di reddito e valore della produzione IRAP eccedenti quanto concordato) che di “tranquillità fiscale” dall’inibizione della possibilità (a determinate condizioni) di effettuare gli accertamenti di cui all’articolo 39 del D.P.R. n. 600 del 1973.

LE PROPOSTE DI INTERVENTO

1. Introduzione di un fattore correttivo per coloro che hanno un punteggio ISA uguale o superiore a 8

La prima proposta è tesa a “premiare” coloro che, con punteggio ISA da 8 in su, decideranno di accedere al concordato pur avendo già accesso alle diverse forme di premialità previste dal comma 11 dell’art. 9-bis del D.L. n. 50 del 2017. Se è vero che tali soggetti dichiarano mediamente redditi superiori a 75.000 euro, è altrettanto vero che la richiesta di adeguamento ad un punteggio 10, seppur “normalizzato”, secondo le prime indicazioni emerse, comporta un ulteriore esborso a fronte di modesti ulteriori benefici in termini di protezione dagli accertamenti in materia di imposte dirette ed IRAP.

Pertanto, si propone, per coloro che, naturalmente o per adeguamento nel 2023, raggiungono un punteggio almeno pari ad 8, che la richiesta di maggiori ricavi/compensi per raggiungere il reddito e il valore della produzione “normalizzato” a 10 debba essere proporzionalmente più contenuta rispetto agli altri soggetti. In pratica, riteniamo necessario prevedere l’introduzione di un fattore correttivo che riduca l’importo dei maggiori ricavi/compensi di una percentuale che potrebbe essere pari al 25%, percentuale che rappresenta la “distanza” fra il punteggio 8 e 10.

2. Ipotesi di una imposizione sostitutiva sul differenziale

Per i soggetti ISA che aderiranno al CPB (che scontano la progressività IRPEF ovvero soggetti IRES tassati ad aliquota del 24%) andrebbe previsto, su base opzionale, che sul differenziale fra il reddito dichiarato e quello “normalizzato” a 10, sia applicabile una tassazione ad imposta sostitutiva (IRPEF, addizionali regionali e comunali ed IRES).

In tal modo troverebbero meno contrarietà eventuali richieste di maggiori imponibili particolarmente elevate, garantendo un maggior successo all’operazione.

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L’imposta sostitutiva potrebbe essere graduata in base al punteggio ed alla somma richiesta: più alto è il punteggio più bassa l’aliquota; sul differenziale l’imposta sostitutiva potrebbe essere graduata per scaglioni.

3. La gestione delle perdite

Si ritiene necessario rimuovere il vincolo dell’importo minimo di 2.000 euro di reddito e del valore della produzione tassabile. In tal modo le perdite maturate a seguito dei componenti straordinari non considerati nella stima assumerebbero rilievo fiscale.

In ogni caso, anche in presenza del citato vincolo, va chiarito che le perdite non sono “bruciate” e, fermo restando il vincolo dei 2.000 euro, le stesse sono riportabili nel rispetto delle ordinarie regole. Fra i componenti straordinari, a nostro parere, devono essere inserite anche le perdite su crediti.

Un discorso sempre inerente ai componenti che influenzano il reddito tassabile va fatto, inoltre, per tutti coloro che possono godere di deduzioni forfetarie particolarmente importanti (ad esempio: autotrasportatori e distributori di benzina). Crediamo che tale ammontare non sia considerabile in sede di stima e, pertanto, debba esserne riconosciuta la deducibilità dello stesso dal reddito proposto.

4. Fuoriuscita dal concordato

Riteniamo necessario ridurre lo scostamento di reddito e di valore della produzione che legittima l’uscita dal concordato dal 50% al 30% e che le cause di non normale esercizio dell’attività già previste ai fini ISA possano essere valorizzate nel decreto attuativo a giustificazione dell’uscita dall’impegno concordatario.

5. Decadenza dal concordato

Il maggior imponibile accertato superiore al 30% che determina la decadenza dal concordato deve essere frutto di un accertamento di natura analitica e non deve scaturire da ricostruzioni analito-induttive basate su presunzioni semplici, ancorché gravi, precise e concordanti.

6. Istituire un regime di tassazione premiale per i soggetti con punteggio superiore ad 8

Infine, in attuazione della Legge Delega, sempre in tema di regime premiale ISA, in questo caso per i soggetti che non aderiranno al CPB e presentano voti superiori a 8, andrebbe sperimentata una tassazione ridotta del reddito, in aderenza al principio di delega espresso all’articolo 16, comma 1, lett. d), della Legge Delega, congiuntamente a quanto disposto dall’art. 5, comma 1, punto 2.4., della medesima Legge.

Per i redditi d’impresa e di lavoro autonomo soggetti agli ISA che evidenziano un punteggio superiore ad 8, a nostro avviso, risulterebbe utile, infatti, prevedere un nuovo sistema di tassazione dei redditi che punti a premiare l’efficienza e la fedeltà fiscale in modo automatico all’aumentare del reddito dichiarato.

L’agevolazione consisterebbe nel riconoscere una riduzione dell’imposizione sul reddito incrementale rispetto alla misura di reddito di riferimento associata all’impresa.

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››› CONSULENZA DEL LAVORO

a cura di Susi Silvani

Fringe benefits: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate con Circolare n. 5 del 7 marzo 2024 fornisce rilevanti chiarimenti in ordine alle nuove disposizioni di cui alla Legge di Bilancio del 2024 in materia di reddito di lavoro dipendente con particolare riferimento alle misure fiscali per il welfare aziendale.

Misure fiscali per il Welfare aziendale

La Legge di Bilancio 2024 ha previsto, limitatamente al periodo d’imposta 2024, in deroga all’art. 51, c.3, TUIR, un innalzamento della soglia di esenzione da 258 euro a 1.000 o 2.000 euro, a seconda che il lavoratore dipendente abbia o meno figli fiscalmente a carico.

A questa prima novità si aggiunge l’estensione dell’ambito di applicazione dei cosiddetti fringe benefit che, a partire dal 2024, potrà includere per tutti i lavoratori con redditi di lavoro dipendente e assimilati:

1) le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;

2) l’erogazione diretta o il rimborso delle spese per l’affitto della prima casa o per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare in esame, rileva che la nozione di “abitazione principale” utilizzata ai fini degli artt. 15, c. 1, lett. b) e 16 TUIR, possa essere estesa anche all’ambito del “welfare”.

Il concetto di “prima casa” per cui può essere definito come l’abitazione nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorino abitualmente. Per quanto attiene al rimborso delle spese per l’affitto l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che debba farsi riferimento al canone risultante dal contratto di locazione registrato e pagato nell’anno.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato, con la circolare in parola, che in relazione alle spese rimborsate (utenze domestiche, spese per l’affitto e per gli interessi sul mutuo) il contribuente non potrà beneficiare delle agevolazioni previste per le medesime spese, quali ad esempio, la detrazione prevista, per l’abitazione principale, degli interessi passivi per mutui o dei canoni di locazione, in quanto queste ultime, poiché oggetto di rimborso, non possono essere considerate effettivamente sostenute.

Qualora il datore di lavoro intenda procedere con l’erogazione o il rimborso delle predette spese, dovrà acquisire e conservare, per eventuali controlli, la relativa documentazione per giustificare la somma spesa e la sua inclusione nel limite di cui all’art. 51, c. 3, TUIR.

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SEGUE ›››

In alternativa, il datore di lavoro potrà acquisire una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti il ricorrere, in capo al medesimo lavoratore, dei presupposti previsti dalla normativa in oggetto.

Infine, è necessario che il datore di lavoro acquisisca anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dal lavoratore che attesti la circostanza che tali somme non siano già state oggetto di rimborso, totale o parziale, da parte di altri datori di lavoro (di particolare rilevanza in caso di più rapporti nel corso della medesima annualità).

Determinazione del compenso in natura derivante dai prestiti erogati ai dipendenti

L’art. 3, c. 3-bis, Decreto Anticipi (DL 145/2023 convertito in L. 191/2023) ha modificato la modalità di determinazione del fringe benefit in caso di prestiti concessi al lavoratore dipendente o suo familiare, ai sensi dell’art. 51, c. 4, lett. b), primo periodo, TUIR. Il nuovo disposto normativo stabilisce infatti che in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi modificando la previgente formula con la quale veniva effettuato un confronto tra gli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto (ora tasso ufficiale di riferimento - TUR) vigente al termine di ciascun anno, e quelli calcolati al tasso effettivamente applicato sul prestito.

Peraltro, al fine di fronteggiare le fluttuazioni intercorse tra il 2022 e il 2023 che hanno interessato il TUR, l’attuale versione della norma ha sostituito il riferimento al TUR vigente al 31 dicembre di ogni anno con quello da individuare in base alla tipologia del prestito, e dunque:

1) per i prestiti a tasso variabile, il TUR è quello vigente alla data di scadenza di ciascuna rata;

2) per i prestiti a tasso fisso, il TUR è quello vigente alla data di concessione del prestito.

L’importo che concorre alla formazione del reddito imponibile si determina effettuando la differenza tra gli interessi calcolati al suddetto tasso ufficiale di riferimento e gli interessi calcolati al tasso effettivamente praticato sui prestiti e riducendo l’ammontare risultante della metà. L’importo così determinato verrà assoggettato a tassazione alla fonte al momento del pagamento delle singole rate del prestito stabilite dal relativo piano di ammortamento. In caso di prestiti a tasso variabile, caratterizzati da una variazione del tasso di interesse iniziale, il prelievo alla fonte verrà effettuato alle scadenze delle singole rate di ammortamento del prestito, tenendo conto anche delle variazioni subite dal tasso di interesse iniziale.

L’Agenzia delle Entrate precisa come nell’ipotesi di rinegoziazione o surroga del contratto di mutuo a tasso fisso (compresa l’ipotesi di rinegoziazione di un precedente mutuo a tasso variabile), si è dell’avviso che il confronto vada effettuato fra gli interessi effettivamente dovuti sulla base del tasso fisso determinato al momento della rinegoziazione e gli interessi calcolati con il TUR vigente al momento della stipula della rinegoziazione del mutuo.

Da ricordare come ai sensi dell’art. 3, c. 3-ter, Decreto Anticipi, le disposizioni del citato c. 3-bis si applicano, con efficacia retroattiva, a decorrere dal periodo d’imposta 2023.

Detassazione dei premi di risultato - Articolo 1, comma 18, della Legge di Bilancio 2024

L’art. 1, c. 18, L. 213/2023, prevede che per i premi e le somme erogati nell’anno 2024, l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività, di cui all’art. 1, comma 182, della legge. n. 208 del 2014, è ridotta al cinque per cento. La disposizione di cui all’art. 1, c. 18, Legge di Bilancio del 2024, non rappresenta una novità, confermando la volontà del Legislatore di incentivare l’utilizzo dei cosiddetti premi di risultato attraverso la previsione di un’aliquota sostitutiva particolarmente favorevole, del 5% anziché del precedente 10%.

Infatti, come introdotto dalla Legge di Stabilità del 2016, i premi e le somme erogate di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa vengono assoggettati a una imposta sostitutiva, quale trattamento fiscalmente agevolato, fino a un importo massimo di 3.000 euro lordi.

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SEGUE ›››

Le previsioni di cui alla Legge di Stabilità del 2016 si ritengono applicabili esclusivamente laddove:

1) il lavoratore non abbia conseguito, nell’annualità precedente a quella di percezione del premio di risultato, un reddito superiore a 80.000 euro;

2) l’importo del premio assoggettato ad aliquota sostitutiva non sia superiore a 3.000 euro;

3) le somme erogate siano concesse in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali e siano determinate da incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione.

Si fa presente che i contratti collettivi aziendali o territoriali devono essere depositati attraverso apposita procedura telematica, prima dell’erogazione del premio.

Trattamento integrativo speciale per i lavoratori degli esercizi del comparto turistico, ricettivo e termale

Al fine di sostenere il settore turistico, ricettivo e termale, l’articolo 1, comma 21 della legge di Bilancio 2024 riconferma anche per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, l’erogazione di un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 % delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi.

Il trattamento integrativo speciale è riconosciuto, su richiesta del lavoratore, previa dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti che nel periodo d’imposta 2023 il lavoratore abbia percepito un reddito di lavoro dipendente di importo non superiore ad euro 40.000.

La circolare specifica che il termine semestrale identificato dal Legislatore nella legge di Bilancio 2024 non è riferito al periodo di erogazione del trattamento speciale, che può essere dunque erogato anche in data posteriore al 30 giugno purché non successivamente alle operazioni di conguaglio di fine anno.

Per cui si prenderanno a riferimento esclusivamente le prestazioni di lavoro straordinario festivo e lavoro notturno rese nei primi 6 mesi del 2024, ferma l’erogazione da parte del datore di lavoro dalla prima mensilità utile e comunque non oltre il mese di dicembre.

L’agevolazione in trattazione sarà recuperata dai sostituti d’imposta, ovvero dai datori di lavoro, attraverso la compensazione orizzontale del trattamento erogato al lavoratore a mezzo del codice tributo 1702, denominato proprio credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi e istituito dalla Ris. 9 agosto 2023 n. 51/E dell’Agenzia delle Entrate.

Misure in materia di riscatto dei periodi non coperti da retribuzione

L’art. 1, c. 126, L. 213/2023, prevede, in via sperimentale, per il solo biennio 2024-2025, la facoltà di riscattare, ai fini pensionistici, determinati periodi non coperti da contributi previdenziali e riconosce in capo ai lavoratori la possibilità di convertire i premi di produzione spettanti in oneri per il riscatto contributivo dei periodi non coperti da contribuzione, a patto che i dipendenti siano iscritti alle gestioni INPS, siano privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e intendano riscattare un massimo di 5 anni, anche non continuativi, antecedenti al 2024. In merito agli effetti fiscali, tale operazione ha due diversi risvolti:

1) il datore di lavoro potrà portare in deduzione l’onere del riscatto;

2) per il lavoratore, i contributi versati dal datore di lavoro rientrano nell’ambito di cui all’art. 51, c. 2, lett. a), TUIR e dunque non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente entro la soglia di 3.615,20 euro.

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