Essere Impresa supplemento marzo 2024

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ESSERE IMPRESA SUPPLEMENTO

IL SOMMARIO

CONSULENZA FISCALE:

Il Nuovo Credito di Imposta per investimenti “Transizione 5.0”. Decreto Milleproroghe.

Da pag. 2

CONSULENZA DEL LAVORO:

Disposizioni per l’attuazione del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Da pag. 7

MARZO 03 20 24

››› CONSULENZA FISCALE a cura di Francesco Bandini

NUOVO CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI “TRANSIZIONE 5.0”

Con il decreto-legge n. 19 del 2024, cosiddetto “decreto PNRR”, viene introdotto un nuovo credito d’imposta Transizione 5.0, volto a sostenere gli investimenti in digitalizzazione e nella transizione green delle imprese.

Il credito d’imposta spetta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici. Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, di cui agli allegati A e B alla L. 232/2016 (legge cosiddetta Impresa 4.0) e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, i progetti di innovazione conseguano complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.

Sono ammessi all’agevolazione, solo se effettuate nell’ambito di un investimento in beni materiali ed immateriali con le caratteristiche sopra evidenziate anche:

1) gli investimenti in nuovi beni strumentali necessari all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, compresi gli impianti di stoccaggio. I moduli fotovoltaici sono agevolabili solo se rispondono ai seguenti requisiti, attestati dal produttore, di carattere territoriale e qualitativo (art. 12, comma 1, lett. a), b) e c) del D.L. n. 181/2023):

a) moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5 per cento;

b) moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento (concorrono al calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 120% del loro costo);

c) moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento (concorrono al calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 140% del loro costo);

2) le spese per la formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento di competenze nelle tecnologie per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi. Tali spese concorrono al credito nel limite del 10% degli investimenti effettuati e in ogni caso per un importo massimo di 300.000 euro.

››› marzo 2024 SUPPLEMENTO 2
SEGUE ›››

Il nuovo credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:

 35%del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

 15%del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 e fino a 10 milioni di euro;

 5%del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro (per anno, per impresa beneficiaria).

La misura del credito d’imposta per ciascuna quota di investimento è rispettivamente aumentata:

 al 40%, 20% e 10%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 10%;

 al 45%, 25% e 15%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15%.

La riduzione dei consumi, riproporzionata su base annuale, va calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio di effettuazione degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico. Le disposizioni attuative dell’agevolazione saranno stabile con apposito D.M. Per l’accesso all’agevolazione, le imprese devono presentare apposite comunicazioni al MIMIT ex ante ed ex post rispetto al completamento degli investimenti, nelle modalità e nei termini che saranno definiti dal D.M.

Il riconoscimento del credito d’imposta è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, che dovrà attestare ex ante la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni agevolati ed ex post l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante e l’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per le PMI, le spese relative alla certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 10.000 euro. È inoltre richiesta la certificazione da parte del revisore, nonché l’indicazione della dicitura normativa in fattura, documenti di trasporto e altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati.

Inoltre, l’effettivo sostenimento della spesa e la corrispondenza della stessa alla documentazione contabile dell’impresa deve risultare da apposita certificazione rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione. Per le imprese non obbligate per legge al controllo legale dei conti le spese relative alla certificazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 in un’unica soluzione entro il 31 dicembre 2025. L’ammontare non compensato entro tale data è riportato in avanti ed è utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo. Si evidenzia che la nuova agevolazione non sarebbe cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il bonus investimenti ex art. 1 commi 1051 ss. della L. 178/2020, né con quello per la ZES unica Mezzogiorno ex art. 16 del DL 124/2023.

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SEGUE ›››

DECRETO MILLEPROROGHE: RASSEGNA DELLE NORME DI CARATTERE FISCALE

Il decreto-legge n. 215 dello scorso 30 dicembre 2023, cd “milleproroghe”, è stato convertito in legge n. 18 del 23 febbraio 2024. Rispetto alla formulazione iniziale, entrata in vigore il 31 dicembre 2023, sono state introdotte in sede di dibattito parlamentare importanti modifiche,alcune delle quali promosse dalla Confederazione, quale la proroga di sei mesi alle nuove regole IVA per gli enti associativi, con la conseguenza di rinviare al 1° gennaio 2025 l’esenzione in luogo dell’esclusione dall’imposta.

Nel dettaglio, le disposizioni di carattere fiscale contenute nel testo definitivo.

1. PROROGA DIVIETO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA (art. 3, comma 3)

Come previsto nella formulazione originaria del decreto-legge, la disposizione proroga, anche per il 2024, l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria. Nel dettaglio, l’articolo 3, comma 3, modificando il comma 1 dell’articolo 10-bis del decreto-legge n. 119 del 2018, proroga per l’anno 2024 il carattere transitorio del divieto di fatturazione elettronica da parte degli operatori sanitari tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, al fine di garantire la tutela dei dati personali nelle more dell’individuazione di specifici sistemi di fatturazione elettronica per i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche.

2. CREDITO D’IMPOSTA

PER LA QUOTAZIONE DELLE PMI - AMPLIAMENTO DELL’ARCO

TEMPORALE DI SOSTENIMENTO DELLE SPESE (art. 3, comma 4-bis)

La legge 205/2017, all’art. 1, comma 89 e 90 riconosce alle piccole e medie imprese che sono ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo un credito d’imposta per i costi di consulenza sostenuti (finora) fino al 31 dicembre 2023. La disposizione in commento proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2024, l’arco temporale in cui è possibile sostenere le spese di consulenza ai fini della determinazione del credito d’imposta.

3. NOTIFICA ATTI DI RECUPERO (art. 3, comma 6)

La disposizione, già presente nella formulazione originaria del decreto-legge, proroga di un anno i termini, in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 30 giugno 2024, per la notifica degli atti emanati per il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis automatici e semiautomatici per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione dei relativi regimi.

4. COMPUTO TERMINI AMMINISTRATIVI NELLA REGIONE MOLISE (Art. 3, commi 9-11)

I commi da 9 a 11 dell’articolo 3 dispongono un diverso computo dei termini amministrativi nella regione Molise, in conseguenza dell’attacco subito dai sistemi informatici della regione Molise in data 7 dicembre 2023.

In particolare, il comma 9 prevede che non si tenga conto del periodo compreso tra il 7 dicembre 2023 e il 30 gennaio 2024 per i procedimenti che presentino contestualmente le seguenti caratteristiche:

 siano gestiti, tramite strutture informatiche della regione Molise e dai suoi enti strumentali;

 risultino pendenti alla data del 7 dicembre 2023 o iniziati successivamente a tale data.

Ciò al fine del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi. In sede di conversione, sono stati inseriti differimenti di termini relativi all’erogazione da parte della regione ai comuni dei contributi per la realizzazione di alcune tipologie di interventi infrastrutturali.

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SEGUE ›››

5.DETRAZIONI EDILIZIE CUMULABILI CON I CONTRIBUTI REGIONALI FINO AL 2026 (Art. 3, comma 12-ter)

Viene prorogata anche agli anni 2025 e 2026la possibilità di cumulare le detrazioni edilizie ordinarie aventi la finalità del miglioramento energetico con i contributi regionali erogati a tal fine. Si tratta, in particolare, della possibilità di cumulare, nei limiti del 100% dell’ammontare della spesa ammissibile, la parte di spesa per la quale sia già stato concesso un contributo da regioni e province autonome a condizione che la normativa relativa allo stesso contributo lo consenta. Si tratta di un beneficio applicabile ai contributi già istituiti al momento dell’entrata in vigore del decreto n. 34/2023 (cioè, al 31 marzo 2023), che sarebbe scaduta (senza la disposizione in commento) alla fine del 2024.

6. ENTI NON COMMERCIALI - MODIFICA DEL REGIME IVA (Art. 3, comma 12-sexies)

Viene rinviata di sei mesi, al 1° gennaio 2025, l’entrata in vigore del regime Iva (da “esclusa” a “esente”) per gli enti non commerciali.

Viene così superata la scadenza del 1° luglio 2024 che, in ragione di una procedura di infrazione avviata dalla Commissione UE dal 2010, prevede che siano attratte nel nuovo regime di esenzione Iva tutte le prestazioni di servizi e cessioni di beni resi a fronte di corrispettivi specifici nei confronti di soci, associati o partecipanti.

La modifica è stata proposta e sollecitata dalla Confederazione,ed introdotta in sede di conversione,in considerazione delle complicazioni degli adempimenti che sarebbero derivate dalla modifica del regime in corso d’anno, nonché per il maggior tempo necessario per comprendere, in special modo per il mondo associativo, una puntuale valutazione dell’assetto organizzativo adeguato.

7. RAVVEDIMENTO SPECIALE (Art. 3, comma 12-undecies)

La disposizione, introdotta in sede di conversione, prevede l’ampliamento del ravvedimento speciale ex legge 197/2022: potrà essere utilizzato anche per regolarizzare omissioni o errori delle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31/12/2022, pagando un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti (pagamento in unica soluzione entro il 31/3/2024, oppure in 4 rate trimestrali di pari importo, con interessi del 2% annuo da versare entro il 31 marzo 2024, 30 giugno 2024, 30 settembre 2024 e 20 dicembre 2024).

Il ravvedimento si perfeziona con il versamento di quanto dovuto in unica soluzione oppure con il versamento della prima rata(entro il 31 marzo 2024) e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.

8. NORME IN MATERIA DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE DI SOCIETA’ ED ENTI (Art. 3, comma 12-duodecies)

È stabilita la proroga al 30 aprile 2024 del termine cui applicare le disposizioni di cui all’art. 106 D.L. 18/2020, in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti. Tale norma prevede un più ampio termine per la convocazione dell’assemblea di approvazione del bilancio (180 giorni) e alcune specifiche modalità di votazione.

9. AGEVOLAZIONE ACQUISTO ABITAZIONE UNDER 36 (Art. 3, dal comma 12-terdecies al comma 12-quinquiesdecies)

È ampliato l’ambito applicativo dell’agevolazione consistente nell’esenzione IVA e/o registro e ipocatastali riconosciuti per l’acquisto dell’abitazione principale degli under 36:il beneficio è esteso anche ai contratti preliminari stipulati entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il rogito venga stipulato entro il 31 dicembre 2024.

10. RIAPERTURA DEI TERMINI DELLA ROTTAMAZIONE QUATER (Art. 3-bis)

››› marzo 2024 SUPPLEMENTO 5
SEGUE ›››

Introdotta in sede di conversione la disposizione che differisce al 15 marzo 2024 il termine di pagamento della prima (o unica) e della seconda rata rottamazione quater (originariamente scadenti il 31 ottobre 2023 e il 30 novembre 2023, poi slittate al 18 dicembre 2023), e della terza rata (scadente il 28 febbraio 2024).

Si tratta soltanto di una riapertura dei termini di pagamento, mentre non vengono modificati i termini per l’accesso alla sanatoria (si tratta, quindi, di coloro che hanno trasmesso l’istanza di definizione agevolata entro il mese di settembre 2023).

Analoga posticipazione al 15 marzo 2024 per le popolazioni colpite dagli eventi alluvionali del maggio 2023 (Emilia, Toscana e Marche), relativamente alle rate da corrispondere entro il 31 gennaio 2024 ed entro il 28 febbraio 2024.

11.ESENZIONE IRPEF AGRICOLTORI (Art. 13, da comma 3-bis a

3-quater)

In sede di conversione è stata introdotta una nuova fascia di esenzione IRPEF per gli agricoltori: per gli anni 2024 e 2025 i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola concorrono alla formazione del reddito complessivo, considerati congiuntamente, nelle seguenti percentuali:

 fino a 10.000 euro: 0%

 oltre 10.000 euro fino a 15.000 euro: 50%

 oltre 15.000 euro: 100%.

Sono esclusi dalla predetta esenzione le società che hanno esercitato l’opzione di cui all’art. 1, c. 1093, L. 296/2006 (cioè, società di persone, srl e società cooperative che rivestono la qualifica di società agricola che optano per l’imposizione dei redditi ai sensi dell’art. 32 TUIR).

12. LAVORO SPORTIVO (Art. 14, da comma 2-bis a 2-quater)

Introdotte in sede di conversione alcune norme sul lavoro sportivo, tra cui l’esenzione fino al 31 dicembre 2024 dalla ritenuta alla fonte dei premi corrisposti ad atleti e tecnici per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, se l’ammontare complessivo delle somme attribuite dal sostituto al medesimo soggetto non supera la somma di 300 euro.

››› marzo 2024 SUPPLEMENTO 6

››› CONSULENZA DEL LAVORO a cura di Susi Silvani

Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

Nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2024 è stato pubblicato il decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, con ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (cd. PNRR).

Di seguito si riportano le disposizioni più interessanti in materia di lavoro.

Articolo 29

Modifica ai pre-requisiti per la fruizione dei benefici normativi e contributivi

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) assume un ruolo fondamentale essendo un certificato di regolarità contributiva indispensabile al fine della partecipazione agli appalti, per godere dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa vigente e per usufruire dei benefici e delle sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti. Rappresenta una forma di contrasto al lavoro sommerso ed è un valido strumento per favorire la leale concorrenza tra le imprese. Il Decreto Legge 19/2024 modifica la norma contenuta nella legge n. 296/2006 (cd. Legge Finanziaria 2007), introducendo specifiche disposizioni sulle modalità di ripresa dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale.

Di fatto, la normativa interviene confermando che il mancato rilascio del Durc non può intendersi come perdita definitiva del beneficio spettante e dispone che, in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi e assicurativi entro i termini indicati dagli organi di vigilanza, sarà consentito mantenere il diritto a tali benefici. Il recupero dei benefici erogati in relazione alle violazioni amministrative che, invece, non sono oggetto di regolarizzazione, non può essere superiore al doppio dell’importo sanzionato oggetto di verbalizzazione. Tale previsione consente la regolarizzazione degli obblighi contributivi e assicurativi nonché delle violazioni, anche in caso di accertamento degli organi di vigilanza. L’organo di vigilanza, prima di procedere al recupero delle agevolazioni, è perciò tenuto ad effettuare preliminarmente una verifica per capire se l’importo risulti superiore al doppio dell’importo sanzionato oggetto di verbalizzazione. Si resta in attesa di un ulteriore decreto attuativo per l’individuazione delle violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

››› marzo 2024 SUPPLEMENTO 7
SEGUE ›››

Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare

Il legislatore interviene sulla normativa in materia di appalti, modificando l’articolo 29 della cd Riforma Biagi (D.Lgs. 276/2003), garantendo maggiori tutele nell’ambito dei processi di esternalizzazione.

Le modifiche riguardano:

 L’applicazione, ai lavoratori presenti nell’appalto, di un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal CCNL e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto.

 L’estensione della responsabilità solidale del committente anche nelle ipotesi dell’utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti non autorizzati, nonché ai casi di appalto e di distacco privi dei requisiti previsti dalle rispettive norme di riferimento.

 L’aumento di sanzioni con anche la ripenalizzazione in merito all’esercizio non autorizzato delle attività, all’appalto e al distacco privi dei requisiti, alla somministrazione di prestatori di lavoro posta in essere con lo scopo di eludere le norme di legge e di contratto collettivo applicate.

Inoltre, il legislatore introduce un apposito elenco informatico consultabile pubblicamente chiamato “Lista di conformità INL” nel quale l’Ispettorato Nazione del Lavoro, iscrive, previo assenso, i datori di lavoro qualora in seguito all’esito degli accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, ivi compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, non emergano violazioni o irregolarità. I datori di lavoro iscritti non sono sottoposti, per un periodo di 12 mesi, ad ulteriori verifiche da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, fatte salve quelle in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In caso di successive violazioni o irregolarità accertate, il datore di lavoro è cancellato dal predetto elenco.

Viene anche stabilito che negli appalti privati aventi ad oggetto opere edili, il committente, prima di procedere al saldo finale dei lavori, debba verificare la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva nei casi e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dall’art. 8, c. 10, D.L. n. 76/2020, come modificato dalla L. 120/2020.

Altro onere del committente sarà quello di verifica, in caso di appalto per attività svolte in cantieri temporanei o mobili, del possesso, da parte dell’appaltatore, della patente a punti (o patente a crediti) prevista dall’art. 27, D.Lgs. n. 81/2008, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 27, dell’attestato di qualificazione SOA.

Il legislatore riscrive il predetto art. 27 dettagliando le modalità di introduzione della cosiddetta “patente a punti” per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, a partire dal 1° ottobre 2024.

La patente sarà rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’INL, al responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente, subordinatamente al possesso di determinati requisiti. Avrà un punteggio iniziale di 30 crediti e consentirà ai soggetti interessati di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a quindici crediti.

In caso di specifiche situazioni i crediti possono essere decurtati. Inoltre in determinate situazioni quali infortuni che provochino la morte o una inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale l’Ispettorato Nazionale del Lavoro può anche sospendere in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi. A seguito della frequenza di corsi di cui all’articolo 37, comma 7 del D.Lgs. 81/08 è possibile avere il reintegro dei crediti.

Nel caso in cui una impresa o un lavoratore autonomo privi della patente svolgano attività in cantieri temporanei o mobili è prevista una sanzione amministrativa da euro 6.000 ad euro 12.000, non soggetta alla procedura di diffida e l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici per un periodo di 6 mesi. E’, inoltre, introdotto un esonero contributivo totale (100%) dal versamento dei complessivi contributi previdenziali ed assicurativi a carico del datore di lavoro domestico con ISEE non superiore a 6.000€ l’anno, nel limite massimo di 3.000 euro annui, riparametrati ed applicati su base trimestrale, in relazione all’assunzione o la stabilizzazione di lavoratori domestici con mansioni di assistenza agli anziani non autosufficienti di età superiore a 80 anni che percepiscono l’indennità di accompagnamento.

››› marzo 2024 SUPPLEMENTO 8
SEGUE ›››

Articolo 30

Misure per

il rafforzamento

dell’attività di accertamento e di contrasto delle

violazioni in ambito contributivo

Tale articolo contiene una serie di misure per l’emersione del lavoro irregolare proponendo una sorta di sanatoria dal 1° settembre 2024 per le imprese che regolarizzano spontaneamente la propria posizione versando i contributi omessi o insufficienti, in un’unica soluzione, entro 120 giorni e comunque prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori. In questo caso le sanzioni sono totalmente condonate.

Finora era prevista una sanzione pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti (non superiore al 40% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge), che resta immutata se si provvede al pagamento oltre i 120 giorni.

Mentre, nel caso di evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni in essere con l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi mediante l’occultamento di rapporti di lavoro in essere, retribuzioni erogate o redditi prodotti, è prevista una sanzione civile pari al 30% in ragione d’anno, che non può essere superiore al 60% dell’importo dei contributi o premi corrisposti entro la scadenza di legge.

Vi è, inoltre, la possibilità di ravvedimento se la denuncia della situazione debitoria è effettuata entro 12 mesi o prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, pagando il dovuto in un’unica soluzione entro i successivi 30 giorni con una sanzione civile pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti e comunque non superiore al 40% dei contributi o premi omessi, che è aumentata a 7,5 punti se il versamento è effettuato oltre i 30 giorni ed entro i 90. In caso di pagamento rateale, se la prima rata si paga entro 30 giorni dalla denuncia si applica il tasso maggiorato del 5,5 punti, se invece il versamento avviene dopo 30 giorni ma entro il termine dei 90 giorni la maggiorazione aumenta a 7,5 punti.

Infine, nel caso in cui la situazione debitoria è rilevata d’ufficio oppure in seguito a verifiche ispettive dagli enti impositori, scatta una riduzione delle sanzioni del 50% pagando il dovuto entro 30 giorni dal verbale, anche in forma rateale.

Si resta in attesa di ulteriori disposizioni ed eventuali circolari esplicative.

Articolo 31

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro per il potenziamento del personale ispettivo

E’ previsto un potenziamento del personale ispettivo preposto ai controlli sul territorio, al fine di rafforzare l’attività’ di vigilanza in materia di lavoro, legislazione sociale, nonché di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

››› marzo 2024 SUPPLEMENTO 9

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