ESSERE IMPRESA SUPPLEMENTO
IL SOMMARIO CONSULENZA FISCALE: Legge di Bilancio 2024. Le novità in materia Fiscale. Da pag. 2
CONSULENZA DEL LAVORO: Legge di Bilancio 2024. Le novità in materia di Lavoro. Da pag. 13
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››› CONSULENZA FISCALE a cura di Francesco Bandini
LEGGE DI BILANCIO 2024 PREMESSA È stata pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 40/L alla Gazzetta Ufficiale 30/12/2023, n. 303, la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e Bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”. Di seguito sono illustrate le misure di carattere fiscale di maggior interesse.
RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE Misure fiscali per il welfare aziendale (art. 1, commi 16 e 17) La disposizione contenuta nell’articolo 1, commi da 16 a 17 della legge dispone che limitatamente al periodo d’imposta 2024, in deroga all’importo di 258,23euro, indicato nell’art. 51, co. 3, prima parte del terzo periodo, del Tuir, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro: il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati (fringe benefits) ai lavoratori dipendenti, le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento: delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Pertanto, per il solo 2024, il limite di non imponibilità ordinario di 258,23 € salirà a 1.000 € per tutti i dipendenti. Il limite è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nella condizione di cui all’art.12, comma 2, del TUIR ossia con redditi complessivi non superiore a 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili. Il limite di 2.000 euro si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli. Le esenzioni riconosciute ai sensi del regime transitorio in esame concernono anche la base imponibile della contribuzione previdenziale (Relazione tecnica al provvedimento). SEGUE ››› ››› gennaio 2024
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Detassazione dei premi di risultato (art. art. 1, comma 18) Per i premi di produttività e le somme per partecipazione agli utili dell’impresa erogati nell’anno 2024, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, l’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali sui premi di produttività, di cui all’art. 1, co. 182, della L. n. 208/2015, viene ridotta dal 10 al 5 per cento.
Riduzione canone RAI (art. 1, comma 19) La misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato è rideterminata, per l’anno 2024, in 70 euro invece che 90 euro.
Detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere (art. 1, commi 21-25) Viene confermato per il semestre gennaio-giugno 2024 il trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi. La disposizione si applica a favore dei lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (di cui all’art. 5, L. n. 287/1991), e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, titolaridi redito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel p.i. 2023, a 40.000 euro. La norma, nell’individuare la platea dei beneficiari nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, rinvia all’articolo 5 della legge n. 287/1991 che distingue tali pubblici esercizi in: A) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari); B) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari); C) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari; D) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. Il trattamento integrativo speciale è riconosciuto dal sostituto d’imposta su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l’importo del reddito da lavoro dipendente conseguito nel 2023. Le somme erogate sono indicate nella certificazione unica. È consentito al datore di lavoro, in qualità di sostituto di imposta, di compensare il credito così maturato mediante l’istituto della compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997. La misura è diretta a garantire la stabilità occupazionale ed a sopperire alla eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale.
MISURE IN MATERIA DI ENTRATE E DI CIRCOLAZIONE DEI BENI E DEI VALORI NOMINALI Imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego e incentivi per le aziende produttrici di manufatti in plastica biodegradabile e compostabile (art. 1, comma 44) La disposizione di cui al comma 44 interviene operando un ulteriore slittamento dal 1° gennaio 2024 al 1° luglio 2024 dell’entrata in vigore delle cosiddette plastic tax e sugar tax. Trattasi: dell’imposta sui manufatti con singolo impiego (c.d. Plastic tax), istituita dall’art. 1 comma 634 ss. della L. SEGUE ››› ››› gennaio 2024
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160/2019 (legge di bilancio 2020), avente ad oggetto i manufatti con singolo impiego (MACSI) che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari; dell’imposta sulle bevande edulcorate (c.d. “Sugar tax”), anch’essa istituita dall’art. 1, commi 661 e seguenti, della L. 160/2019.
Innalzamento dell’aliquota Iva per prodotti per l’igiene femminile, e alcuni prodotti per la prima infanzia (art. 1, comma 45) Il comma 45 apporta modifiche alla tabella A, allegata al D.P.R. n. 633/1972, in materia di aliquote IVA applicabili a determinati beni e servizi. Nel dettaglio, vengono soppressi i numeri 1-quinquies e 1-sexies della Tabella A, parte II-bis - Beni e Servizi soggetti all’aliquota IVA del 5% i cui contenuti sono in parte trasfusi nella Tabella A, parte III concernente i beni e servizi soggetti all’aliquota del 10%, rispettivamente al nuovo numero 114-bis e 114-ter e al numero 65 che viene interamente sostituito. Di seguito l’elenco dei prodotti assoggettati all’aliquota del 10%: numero 114-bis: prodotti assorbenti e i tamponi per la protezione dell’igiene femminile e per le coppette mestruali; numero 114-ter: pannolini per bambini; numero 65: latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; estratti di malto; preparazioni per l’alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 per cento in peso (v.d. ex 19.02). I seggiolini per bambini da installare nei veicoli per effetto della medesima disposizione sono assoggettati all’aliquota ordinaria del 22%.
Aliquota IVA Pellet (art.1, comma 46) Continuano ad essere assoggettati ad IVA con aliquota del 10% anche per i mesi di gennaio e febbraio 2024 i pellet di cui al numero 98) della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972. La legge di Bilancio 2023 all’art. 1, comma 73, aveva stabilito che per l’anno 2023 i pellet fossero assoggettati all’aliquota IVA del 10% in deroga al numero 98) della citata Tabella A.
Modifica accise tabacchi (art. 1, comma 48) La disposizione rimodula, innalzandoli, taluni valori previsti per le accise, gli oneri fiscali e l’aliquota di un’imposta di consumo previsti per alcuni prodotti di tabacco nonché per prodotti succedanei dei prodotti da fumo. Si tratta in particolare dei seguenti oneri: gli importi previsti per calcolo dell’accisa applicabile ai tabacchi lavorati; l’importo dell’accisa minima del tabacco trinciato usato per arrotolare le sigarette; l’importo dell’onere fiscale minimo sulle sigarette; l’accisa gravante sui tabacchi da inalazione senza combustione; l’imposta di consumo per i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina.
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SUPPLEMENTO
Rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni negoziate e non negoziate nei mercati regolamentati (art. 1, commi 52 e 53) La legge di Bilancio 2024 riapre, anche per il prossimo anno, i termini di rivalutazione del costo di terreni e partecipazioni negoziate e non negoziate di cui alla legge 448/2001 (artt. 5 e 7), posseduti al 1° gennaio 2024 e detenuti al di fuori dell’esercizio di impresa. Nell’ambito soggettivo di applicazione della rivalutazione rientrano esclusivamente le persone fisiche, le società semplici ed altre a questa equiparate nonché gli enti non commerciali. Restano, esclusi i titolari di reddito di impresa. La rivalutazione è applicabile, oltre che ai terreni edificabili e con destinazione agricola, alle partecipazioni in società non negoziate, alle partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. Gli adempimenti necessari per procedere alla rideterminazione sono: la redazione di una perizia di stima da cui emerga il valore del bene da rivalutare; con riferimento ai titoli quotati, la rideterminazione può essere effettuata non sul valore di perizia ma tenendo conto della media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2023. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la data del 30 giugno 2024; il versamento dell’imposta sostitutiva calcolata sul valore rivalutato che emerge dalla perizia. Per l’anno 2024 la misura dell’imposta sostitutiva è pari al 16%, come per le rivalutazioni 2023 mentre il termine ultimo entro cui procedere è il 30 giugno 2024. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2024; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente.
Modifiche alla disciplina fiscale sulle locazioni brevi e sulle plusvalenze in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili (art. 1, comma 63) Le modifiche intervengono sulla disciplina della cedolare secca sulle locazioni brevi contenuta nell’articolo 4 del D.L.n. 50/2017. Il comma 2 dispone che in caso di locazione breve, si applicano le disposizioni dell’articolo 3 (Cedolare secca sugli affitti) del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale) con l’aliquota del 26 per cento in caso di opzione per l’imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca. L’aliquota sopra indicata è ridotta al 21 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi ad un’unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi. Resta fermo che, ai sensi dell’art.1, comma 595, della L. n. 178/2020, il regime fiscale delle locazioni brevi è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di 4 appartamenti per ciascun periodo di imposta. Ne consegue che, in caso di destinazione alla locazione breve di 5 o più appartamenti, l’attività di locazione si presume svolta in forma imprenditoriale (art. 2082 c.c.). Inoltre, è modificato il comma 5 dell’articolo 4 citato,prevedendo che in capo ai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare ovvero gestiscono portali telematici, nel caso in cui incassino o intervengano nel pagamento dei canoni di locazione relativi ad unità immobiliari, la ritenuta del 21% si considera operata a titolo di acconto. È soppresso il secondo periodo del citato comma 5. Con la sostituzione del comma 5 bis dell’art. 4 citato vengono declinati gli obblighi dei soggetti non residenti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici.
Plusvalenze imponibili derivanti da cessioni di immobili agevolati dal Superbonus (art. 1, commi 64-66) Con decorrenza 1° gennaio 2024, vengono inserite ulteriori fattispecie di redditi diversi ex art. 67 TUIR, da assoggettare ad imposizione. SEGUE ››› ››› gennaio 2024
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SUPPLEMENTO
E’ introdotta la nuova lettera b-bis) con la quale viene stabilito che costituiscono redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, compresi quelli realizzati su singole unità immobiliari e sulle parti comuni degli edifici condominiali, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati dal c.d.“Superbonus” di cui all’art. 119 del D.L. n. 34/2020, che si siano conclusi da non più di dieci anni all’atto della cessione, esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo. Di conseguenza, la fattispecie di reddito diverso di cui alla lett. b) (acquistati o costruiti da non più di 5 anni) si applica alle fattispecie diverse da quelle di cui alla nuova lettera b-bis). All’articolo 68 del Tuir, oltre ad aggiungere dopo la lettera b), la lettera b-bis) al comma 1, è aggiunta la disposizione in base alla quale per gli immobili di cui alla lettera b-bis), ai fini della determinazione dei costi inerenti al bene, nel caso in cui gli interventi agevolati si siano conclusi da non più di cinque anni all’atto della cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi, qualora si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110 per cento e siano state esercitate le opzioni di cessione del credito o sconto in fattura praticato dal fornitore di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del citato D.L. n. 34/2020. Nel caso in cui gli interventi agevolati si siano conclusi da più di cinque anni all’atto della cessione, nella determinazione dei costi inerenti al bene si tiene conto del 50 per cento di tali spese, qualora si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110 per cento e siano state esercitate le opzioni di cui sopra. Inoltre, per gli immobili ricompresi nella nuova lettera b-bis), che, alla data della cessione, siano stati acquisiti o costruiti da oltre cinque anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, determinato in base alle regole previste dall’articolo 68, del Tuir, così come sopra modificato, è rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Per effetto delle disposizioni introdotte agli articoli 67 e 68 del TUIR sono state ampliate le fattispecie che possono dare luogo a plusvalenze imponibili derivanti dalla cessione di immobili oggetto di interventi che danno diritto al Superbonus ed è stata potenzialmente incrementatala base di calcolo delle plusvalenze derivanti dalla cessione di detti immobili per i quali il beneficiario abbia esercitato le opzioni di cessione del credito o sconto in fattura. Il successivo comma 65 dispone che alle plusvalenze derivanti dalla cessione ditali beni immobili il contribuente può scegliere di applicare l’imposta sostitutiva del 26 per cento di cui all’articolo 1, comma 496 (1), della L. n. 266/2005, con le modalità ivi previste. Infine, le disposizioni recate dai commi 64 e 65 si applicano alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Norma interpretativa in materia di esenzione dall’IMU relativa alle attività di cui all’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, (art. 1 comma 71. La disposizione detta una norma interpretativa in materia di esenzione IMU per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive o attività di religione o di culto con riguardo alle attività svolte da:
enti pubblici e privati diversi dalle società,
trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale,
organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato.
Nel dettaglio il comma 71 specifica che l’articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si interpreta nel senso che: 1)
gli immobili si intendono “posseduti” anche nel caso in cui siano concessi in comodato a un ente pubblico o privato diverso dalle società, a un trust (che non abbia per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale) nonché a un organismo di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello SEGUE ›››
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SUPPLEMENTO
Stato, a condizione che il comodatario svolga nell’immobile - con modalità non commerciali - esclusivamente attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, di religione o di culto e che sia funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente; 2) gli immobili si intendono “utilizzati” quando strumentali alle destinazioni indicate nel punto 1), anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità.
Urgenti disposizioni in materia fiscale (art. 1, commi 72-74) Limitatamente all’anno 2023, le delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote e delle tariffe concernenti i tributi locali - tra i quali l’IMU - sono tempestive se inserite nel portale del federalismo fiscale entro il 30 novembre 2023 e pubblicate, ai fini dell’acquisizione della loro efficacia, nell’apposita sezione del medesimo portale entro il 15 gennaio 2024. Ordinariamente dette delibere acquistano efficacia dalla data della pubblicazione nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, a condizione che questa avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l’invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In conseguenza della deroga sopra intervenuta il comma 73 chiarisce che l’eventuale differenza positiva tra l’imposta municipale propria (IMU), calcolata sulla base degli atti pubblicati in virtù di quanto sopra stabilito e quella versata entro il 18 dicembre 2023, è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 29 febbraio 2024. Nel caso in cui emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie. Il successivo comma 74 stabilisce, a regime, che, a decorrere dall’anno 2024, nel caso in cui i sopra citati termini del 14 ottobre e 28 ottobre scadano nei giorni di sabato o di domenica, gli stessi sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.
Sgravio dell’imposta per i soggetti domiciliati e residenti fuori dall’Unione europea (art. 1, comma 77) La norma interviene sull’articolo 38-quater del DPR n. 633/1972, riducendo da 154,95 (300.000 lire) a 70 euro il valore delle cessioni a viaggiatori domiciliati o residenti fuori dall’UE di beni destinati all’uso personale da trasportarsi nei bagagli personali fuori dal territorio doganale dell’UE che possono essere effettuate senza pagamento dell’IVA.
Adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all’articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (art. 1, commi 78-85) La disposizione di cui ai commi da 78 a 85 consente agli esercenti attività d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio e che, relativamente al periodo di imposta in corso al 30 settembre 2023, adeguano le esistenze iniziali dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, delle materie prime e sussidiarie, dei semilavorati e degli altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione. L’adeguamento può essere effettuato mediante: l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi; l’iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse; ed è condizionato al pagamento di un importo sostitutivo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) dell’imposta sul reddito delle società (Ires) e dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) pari al 18% nonché in caso di eliminazione di valori dell’importo sul valore aggiunto (IVA). In particolare, in caso di eliminazione di valori l’adeguamento delle esistenze iniziali comporta: il pagamento dell’Iva non assolta da applicare al valore eliminato: l’imposta è determinata applicando l’aliquota SEGUE ››› ››› gennaio 2024
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media riferibile all’anno 2023 all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale; L’aliquota media tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali è quella risultante dal rapporto tra l’imposta, relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume di affari dichiarato; il pagamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap con aliquota al 18 per cento da applicare alla differenza tra l’ammontare calcolato secondo le modalità sopra indicate, ed il valore eliminato. In caso, invece, di iscrizione di esistenze iniziali, l’adeguamento comporta il pagamento della sola imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap pari al 18 per cento del valore iscritto. In tal caso, non è, quindi, dovuta l’imposta sul valore aggiunto (IVA). L’adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023. Le imposte dovute sono versate in due rate di pari importo di cui: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023 (30 giugno 2024); la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo (30 novembre 2024). Al mancato pagamento nei termini previsti consegue l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate e dei relativi interessi nonché delle sanzioni conseguenti all’adeguamento effettuato. L’adeguamento delle esistenze iniziali non rileva a fini sanzionatori di alcun genere. I valori risultanti dalle variazioni apportate sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d’imposta 2023 e, nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell’accertamento in riferimento a periodi d’imposta precedenti a quello del 2023. L’adeguamento non ha effetto sui processi verbali di constatazione (PVC) consegnati e sugli accertamenti notificati fino alla data di entrata in vigore della presente legge (1° gennaio 2024). Ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione delle imposte dovute, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. L’imposta sostitutiva non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Misure in materia di variazione dello stato dei beni (art. 1, commi 86 e 87) La disposizione di cui ai commi 86 e 87 prevede che l’Agenzia delle entrate verifichi se sia stata presentata, ove prevista, la dichiarazione di variazione dello stato dei beni, sulla base di apposite liste selettive elaborate con l’utilizzo delle moderne tecnologie di interoperabilità e analisi delle banche dati, con riferimento alle unità immobiliari oggetto degli interventi agevolati in ambito di efficienza energetica, antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici, delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, nonché di abbattimento delle barriere architettoniche (cosiddetto Superbonus) per operare i controlli di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto n. 701 del 1994. Detta norma dispone che la rendita proposta dal contribuente rimane negli atti catastali come “rendita proposta” fino a quando l’ufficio non provvede con mezzi di accertamento informatici o tradizionali, anche a campione, e comunque entro dodici mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni di variazione dello stato dei beni, alla determinazione della rendita catastale definitiva Laddove, invece, non risulti effettuata la presentazione di tale dichiarazione, è prevista la possibilità per l’Agenzia delle entrate di inviare al contribuente un’apposita comunicazione (lettere di compliance), ai sensi dell’art. 1, co. da 634 a 636, L. n. 190/2014. SEGUE ››› ››› gennaio 2024
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Ritenuta bonifici (art. 1, comma 88) Il comma 88 interviene sull’articolo 25 (Contrasto di interessi) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, innalzando, a decorrere dal 1° marzo 2024, l’aliquota della ritenuta a titolo di acconto dall’8% all’11% operata sui bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta. La ritenuta è effettuata sui pagamenti con bonifico disposti per: spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio; spese per interventi di risparmio energetico; sismabonus; superbonus; bonus barriere architettoniche. Per quanto riguarda gli adempimenti, le banche e Poste Italiane SPA devono: operare, all’atto dell’accreditamento dei pagamenti, le ritenute d’acconto, con obbligo di rivalsa; effettuare il relativo versamento con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite il modello F24; rilasciare la certificazione delle ritenute d’acconto eseguite al beneficiario stesso; indicare nella dichiarazione dei sostituti d’imposta i dati concernenti i pagamenti effettuati.
Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari (art. 1, commi 89 e 90) A decorrere dal 1° aprile 2024, viene applicata la ritenuta d’acconto sulle provvigioni percepite dagli agenti di assicurazione, dai mediatori di assicurazione e dagli agenti generali delle imprese di assicurazioni, per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione. A tal fine all’articolo 25-bis, quinto comma,del decreto del Presidente della Repubblica29 settembre 1973, n. 600, le parole: «dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva;» sono soppresse.
Modifiche all’IVIE e all’IVAFE (art. art. 1, comma 91) Il comma 91, alla lettera a), innalza l’aliquota dell’imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero (IVIE) equiparandola all’aliquota massima prevista per l’IMU per gli immobili tenuti a disposizione in Italia, tenuto conto che i comuni italiani di maggiore dimensione applicano l’aliquota massima. Pertanto, detta aliquota passa dallo 0,76% all’1,06%. Alla lettera b), è introdotto il nuovo comma 20-bis, all’art. 19, del DL. n.214/2011 prevedendo che, a decorrere dal periodo d’imposta 2024, l’imposta sul valore dei prodotti finanziari (IVAFE) sia dovuta nella misura del 4 per mille annuo del valore, se i prodotti finanziarisono detenuti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati dal D.M. del 4 maggio 1999 e successive modifiche.
Modifiche al TUIR in materia di determinazione dei redditi (art. 1, comma 92) Con il comma 92 viene modificato l’articolo 9, comma 5 del Tuir prevedendo che ai fini delle imposte sui redditi “laddove non è disposto diversamente” le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società. Inoltre, viene integrata la fattispecie dei redditi diversi contenute nell’articolo 67, comma 1, lett. h) del Tuir, con SEGUE ››› ››› gennaio 2024
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SUPPLEMENTO
l’inclusione (in aggiunta a quelli derivanti dalla concessione in usufrutto), di quelli derivanti dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento su beni immobili. Viene rideterminata la modalità di calcolo della plusvalenza derivante dalla cessione di metalli preziosi: non è più eseguita nella misura del 25% del corrispettivo, ma sul totale del corrispettivo.
Immatricolazione e voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso (art. 1, comma 93) Il comma 93 estende alle operazioni di immatricolazione e voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi provenienti dal territorio degli Stati della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, gli obblighi previsti dalla legislazione vigente per contrastare le frodi IVA nel settore delle compravendite di automezzi tra Stati dell’Unione europea.
Utilizzo dei servizi telematici dell’agenzia delle entrate per la presentazione dei modelli F24 (art. 1, commi 94-96) I commi da 94 a 98 introducono una serie di restrizioni all’uso delle compensazioni fiscali tramite modello F24 al fine di prevenire condotte illecite. In particolare, il comma 94 interviene nell’ambito dell’articolo 37, comma 49-bis del D.L. n. 223/2006 che prevede l’obbligo per i contribuenti, anche se non titolari di partita IVA, di presentare, esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (“F24 on line”, “F24 web” e “F24 intermediari”), i modelli F24 relativi alle compensazioni “orizzontali”, di qualsiasi importo, riguardanti i crediti derivanti da: imposte sui redditi (IRES e IRPEF) e relative addizionali; imposte sostitutive delle imposte sul reddito; IRAP; IVA (annuale o trimestrale). Detto obbligo si applica, altresì, alle compensazioni “orizzontali” relative: ai crediti d’imposta ai fini agevolativi da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi; a tutti i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta. Con la modifica in argomento detto obbligo si estende anche ai crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro. Viene inoltre introdotto il nuovo comma 49 - quinquies che prevede l’esclusione dalla facoltà di compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs n. 241/1997 in caso di: iscrizioni a ruolo; accertamenti esecutivi; per importi superiori a 100.000 euro per i quali i termini di pagamento: siano scaduti; siano ancora dovuti pagamenti; o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Detta esclusione cessa a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate. Si applicano le disposizioni dei commi 49-ter (sospensione fino a trenta giorni dell’esecuzione delle deleghe di pagamento) e 49-quater (mancata esecuzione delle deleghe di pagamento nel caso in cui i crediti si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione) ai meri fini della verifica delle condizioni di cui al presente comma. SEGUE ››› ››› gennaio 2024
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SUPPLEMENTO
Il comma 95, composto dalle lettere a) e b), apporta una serie di modificazioni all’articolo 11 (recante norme per la riduzione dei costi della riscossione fiscale), comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014. In particolare, la lettera a) dispone che i versamenti in compensazione,mediante modello F24, (di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241del 1997), sono eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni. Conseguentemente, la lettera b) del medesimo comma in argomento, sopprime la possibilità di eseguire i versamenti in compensazione mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo – possibilità prevista dal vigente articolo 11, comma 2, lettera b)del decreto-legge n. 66 del 2014. Ai sensi del comma 96, le disposizioni di cui ai commi 94 e 95decorrono dal 1° luglio 2024.
Limiti alla compensazione (art. 1, commi 97 e 98) Il comma 97 dispone che a decorrere da una data da individuarsi con specifico provvedimento direttoriale (anche progressiva), sono introdotti limiti minimi temporali all’esecuzione delle seguenti compensazioni orizzontali (con F24). In particolare, i crediti di qualsiasi importo di contributi INPS possono essere compensati: dalla generalità dei datori di lavoro non agricoli, dal 15° giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione telematica dei dati retributivi/contributivi, dai datori di lavoro agricoli, a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui emerge il credito, dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani/commerciali/professionisti iscritti alla gestione separata INPS, a decorrere dal 1°° successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge. Viene introdotto il divieto di compensazione dei crediti contributivi INPS per le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla Gestione separata INPS ex art. 2, c.26, L. 335/1995 (lavoratori autonomi, Cococo e incaricati di vendita a domicilio). I crediti di qualsiasi importo per premi INAIL possono essere compensati a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del medesimo istituto. Viene ampliato il divieto di compensazione applicabile ai soggetti a cui è stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA (a seguito di un controllo eseguito ai sensi dell’art. 35, c. 15-bis, DPR 633/72), per ricomprendervi anche le ipotesi di cui al comma 15-bis.1 (controlli effettuati a seguito di specifiche analisi del rischio connesse al rilascio di nuove partite IVA). Tale divieto decorre da una data da individuarsi con specifico provvedimento (anche progressiva). Il comma 98rinvia a dei provvedimenti adottati d’intesa dal direttore dell’Agenzia delle entrate, dal direttore generale dell’INPS e dal direttore generale dell’INAIL la decorrenza dell’efficacia, anche progressiva, delle disposizioni di cui alla lettera a) dei commi 7 e 10 e le relative modalità di attuazione.
Disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività (art. 1, comma 99) Il comma 99 introduce, all’articolo 35 del D.P.R. n. 633/1972, il comma 15-bis.3 il quale estende ad un’ulteriore fattispecie l’ipotesi di riapertura della partita IVA (precedentemente cessata a seguito di provvedimento) previo il rilascio di garanzia specifica (polizza fideiussoria o fideiussione bancaria triennale con un minimo di 50.000 euro). La disposizione fa scaturire i medesimi effetti preclusivi previsti per i soggetti già destinatari del provvedimento di cessazione di altra partita IVA (presentazione di fideiussione, eventualmente parametrata alle violazioni fiscali riscontrate) anche nelle ipotesi in cui il contribuente abbia autonomamente comunicato, nei 12 mesi precedenti, la cessazione dell’attività. SEGUE ››› ››› gennaio 2024
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SUPPLEMENTO
Cooperazione applicativa e informatica per il potenziamento dell’azione di recupero coattivo (art. 1, comma 100) La disposizione di cui al comma 100 – che inserisce nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il nuovo articolo 75-ter – intende, in coerenza con quanto disposto dall’articolo 18 della legge n. 111 del 2023, semplificare, razionalizzare e potenziare l’attività di riscossione, consentendo all’agente della riscossione il ricorso a modalità telematiche di cooperazione applicativa e agli strumenti informatici sin dalla fase propedeutica a quella di avvio della procedura esecutiva, per acquisire i dati e le informazioni necessari al buon esito dell’azione di recupero, da chiunque detenuti. Inoltre, ai sensi del comma 2 del nuovo articolo 75- ter, le soluzioni tecniche di cooperazione applicativa e di utilizzo degli strumenti informatici per l’accesso alle informazioni di cui al comma 1 sono demandate ad uno o più decreti ministeriali, con attenzione ai diritti dei contribuenti sanciti nel relativo Statuto. In ordine a tali soluzioni dovrà essere sentito anche il Garante per la protezione dei dati personali, che sarà chiamato ad esprimersi sulle misure da adottare a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.
MISURE IN MATERIA DI CALAMITÀ NATURALI ED EMERGENZE Proroga e sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché sospensione di termini amministrativi (art. 1, comma 422) Il comma 422dispone, per i comuni colpiti dal sisma del 24 agosto2016 e per i comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 (Allegati 1 e 2 all’articolo 48 del DL. n. 189/2016),la proroga al 2024 delle sole disposizioni contenute al comma 7 dell’articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016 che riguardano l’esenzione dall’imposta di bollo e dell’imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione. Inoltre, la disposizione prevede che i redditi degli immobili inagibili a causa del sisma non concorrono, fino al 31 dicembre 2024, alla formazione del reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell’imposta sul reddito delle società (IRES). Tali immobili sono altresì esenti dall’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TARI) sino alla medesima data.
Proroga esenzione canoni (art. 1, comma 427) Il successivo comma 427 proroga l’esenzione, fino al 31 dicembre 2024, di tutti i canoni relativi alla occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l’installazione di mezzi pubblicitari per le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017, ricompresi nel cratere sismico.
IMU- Regione Friuli-Venezia Giulia (art. 1, comma 528) Le disposizioni di cui all’articolo 8 (Imposta municipale propria) comma 1, del D.Lgs. n. 23/2011 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale) si applicano, dal periodo d’imposta 2023, all’imposta locale immobiliare autonoma della regione Friuli-Venezia Giulia.
››› gennaio 2024
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SUPPLEMENTO
››› CONSULENZA DEL LAVORO a cura di Arianna Fabbri
LEGGE DI BILANCIO 2024 NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO Dal 1 gennaio 2024 è in vigore la Legge n. 213/2023, cd. Legge di Bilancio 2024, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023. Di seguito si segnalano le principali novità in materia di lavoro:
Comma 15 - Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti La norma reintroduce per il periodo di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 la riduzione della quota di contribuzione IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti) per i lavoratori dipendenti, ad esclusione di quelli domestici, nei seguenti termini: riduzione del 6%, a condizione che la retribuzione imponibile non ecceda l’importo mensile di 2.692,00 euro per 13 mensilità; riduzione del 7%, a condizione che la retribuzione imponibile non ecceda l’importo mensile di 1.923,00 euro per 13 mensilità. Resta invariata l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. La novità rispetto agli anni precedenti riguarda la mancata applicabilità dell’esonero sul rateo di 13° mensilità.
Commi 16 e 17 - Limiti di esenzione per i Fringe Benefit In deroga a quanto previsto dall’art. 51, comma 3 del TUIR per il solo anno 2024 viene alzato l’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati che non concorre alla formazione di reddito da lavoro dipendente. Le nuove soglie di riferimento per l’anno 2024 sono le seguenti: € 2.000,00 per il lavoratori con figli fiscalmente a carico € 1.000,00 per tutti gli altri lavoratori dipendenti Nel limite di esenzione, come per l’anno scorso, rientrano anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche, delle spese per l’affitto della casa nonché per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
SEGUE ››› ››› gennaio 2024
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SUPPLEMENTO
Comma 18 - Detassazione premi di risultato La Legge di Bilancio conferma anche per l’anno 2024 la riduzione transitoria dal 10% al 5% sull’aliquota dell’imposta sostitutiva su: premi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione di cui all’art. 1, comma 182, legge n. 208/2015; somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa. La detassazione è applicabile a condizione che il reddito da lavoro dipendente percepito nel periodo d’imposta 2023 sia inferiore a € 80.000,00. Ricordiamo che tale regime tributario è applicabile esclusivamente alle somme ed ai valori erogati in esecuzione di contratti collettivi, territoriali o aziendali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o da contratti collettivi aziendali stipulati da RSA o RSU.
Commi 21-25 - Detassazione lavoro notturno e festivo nel settore turistico-alberghiero Per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2024 viene confermato il “trattamento integrativo speciale” pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi, ai sensi del Dlgs. n.66/2003. Tale trattamento può essere erogato solamente ai lavoratori dipendenti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, solo su richiesta scritta del lavoratore attestante che il reddito dipendente conseguito nell’anno d’imposta 2023 non sia superiore a 40.000 euro.
Comma 179 - Congedo Parentale La norma interviene nuovamente sul congedo parentale, di cui all’art. 34, comma 1 del D.Lgs. n. 151/2001, riconoscendo un ulteriore aumento dell’indennità prevista ai lavoratori dipendenti che terminano, dopo il 31 dicembre 2023, il periodo di maternità obbligatoria o il periodo di paternità. Limitatamente all’anno 2024 la misura dell’indennità per i lavoratori con figli inferiori a 6 anni sarà infatti pari all’80% fino al limite di due mesi invece che al 30% come previsto dal D.Lgs. 151/2001. Per i successivi anni (2025-2026) la misura dell’indennità rimarrà all’80% per il primo mese riducendosi al 60% per il secondo mese. Si fa presente che i periodi di congedo parentale interessati dall’incremento devono essere richiesti in alternativa tra i genitori, ed entro il sesto anno di vita del bambino. Si rimane in attesa di apposita circolare Inps per istruzioni dettagliate.
Commi 180, 181 e 182 - Decontribuzione delle lavoratrici con figli Fermo restando l’esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti disciplinato dal comma 15 (di cui sopra), viene introdotto per i periodi di paga gennaio 2024 dicembre 2026, un esonero totale della quota di contribuzione a carico delle lavoratrici dipendenti (ad esclusione di quelle domestiche) a tempo indeterminato madri di 3 o più figli, fino al diciottesimo anno di età da parte del figlio più piccolo. Per il solo anno 2024, lo stesso esonero totale spetta anche alle lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato madri di 2 figli, fino al decimo anno di età da parte del figlio più piccolo. L’esonero contributivo compete nel limite massimo di 3.000 euro all’anno riparametrato su base mensile. Per l’applicazione si rimane in attesa di apposita circolare Inps. SEGUE ››› ››› gennaio 2024
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SUPPLEMENTO
MODIFICHE AL REGIME DI TASSAZIONE DEL REDDITO Il D.Lgs n. 216 del 30 dicembre 2023 ha apportato alcune modifiche al regime di tassazione del reddito delle persone fisiche, di seguito si evidenziano quelle di interesse principale. Per il solo anno 2024 le aliquote Irpef per scaglioni di reddito si riducono a tre: Scaglioni di reddito
Aliquota IRPEF 2023
Aliquota IRPEF 2024
Fino a 15.000 euro
23%
23%
Oltre i 15.000 e fino ai 28.000
25%
23%
Oltre i 28.000 e fino ai 50.00
35%
35%
Oltre i 50.000 euro
43%
43%
Per i redditi da lavoro dipendente e assimilati fino a 15.000 viene incrementata la detrazione spettante da 1.880 a 1.955 su base annua. Inoltre, sempre per tale fascia di reddito, viene contestualmente introdotto un correttivo tale per cui le somme erogate a titolo di trattamento integrativo continueranno ad essere riconosciute tenendo conto della detrazione applicabile nel 2023 di 1.880.
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SUPPLEMENTO