Essere Impresa - supplemento luglio 2024

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ESSERE IMPRESA SUPPLEMENTO

CONSULENZA FISCALE:

Le modifiche al Concordato Preventivo Biennale (CPB) Da pag. 2

CONSULENZA DEL LAVORO:

Inserimento al lavoro: specifiche sul Tirocinio e sul contratto di Apprendistato Da pag. 6

20 24

››› CONSULENZA FISCALE

a cura di Francesco Bandini

LE (PROSSIME) MODIFICHE AL CPB

Il 20.6.2024 è stato approvato dal CdM, in via preliminare, il Decreto contenente una serie di correttivi alla Riforma fiscale, ossia ai D.Lgs. attualmente in vigore. In particolare, con riferimento al Concordato Preventivo Biennale disciplinato dal D.Lgs. n. 13/2024 sono previste le novità di seguito esaminate.

MODIFICA TERMINE FORNITURA SOFTWARE CPB

Come disposto dall’art. 8, D.Lgs. n. 13/2024 entro l’1.4 di ciascun anno, l’Agenzia mette a disposizione dei contribuenti / intermediari, appositi programmi informatici per l’acquisizione dei dati necessari per l’elaborazione della proposta di concordato. Per il 2024, il software è reso disponibile entro il 15.6. Il citato art. 8 è stato modificato dalla lett. a) del comma 1 dell’art. 3 del Decreto in esame, posticipando i predetti termini.

In particolare, è posticipato, a regime, dall’1.4 al 15.4 il termine entro il quale l’Agenzia mette a disposizione i programmi informatici per l’acquisizione dei dati necessari per l’elaborazione della proposta di concordato. Il 15.6.2024 l’Agenzia ha rilasciato la ver. 2.0.0 del software “Il tuo ISA” 2024 che consente di calcolare anche la proposta di CPB per il 2024 - 2025.

MODIFICA TERMINE ADESIONE PROPOSTA

Come disposto dall’art. 9, comma 3, D.Lgs. n. 13/2024 il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il 30.6 (termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi / IRAP).

Per il primo anno di applicazione il termine di adesione è differito al 15.10.2024, ossia al termine previsto dall’art. 38, D.Lgs. n. 13/2024 per la presentazione del mod. REDDITI / IRAP 2024.

Il citato art. 9 è stato modificato ad opera della lett. b) del comma 1 dell’art. 3 del Decreto in esame, posticipando, a regime, il predetto termine di adesione.

In particolare, è posticipato dall’30.6 al 31.7 ovvero entro l’ultimo giorno del 7° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare, il termine entro il quale il contribuente può aderire alla proposta.

Per il primo anno di applicazione (2024), il termine di adesione alla proposta è differito dal 15.10 al 31.10.2024, ossia

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al nuovo termine previsto dall’art. 11, D.Lgs. n. 1/2024 per la presentazione del mod. REDDITI / IRAP 2024.

In base al citato art. 11 infatti nel 2024 (con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31.12.2023):

 le persone fisiche, società di persone / associazioni professionali ex art. 5, TUIR presentano la dichiarazione entro il 31.10 dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta;

 i soggetti IRES, presentano la dichiarazione entro il decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

INTRODUZIONE ULTERIORI CAUSE DI ESCLUSIONE DAL CPB

Ai sensi dell’art. 11, D.Lgs. n. 13/2024, non possono accedere al CPB i soggetti per i quali sussiste una delle seguenti cause di esclusione:

 omessa presentazione della dichiarazione dei redditi in uno dei 3 anni precedenti a quelli di applicazione del concordato (ossia, 2023 - 2022 - 2021);

 condanna per reati in materia di imposte sui redditi e IVA di cui al D.Lgs. n. 74/2000, false comunicazioni sociali ex art. 2621, C.c., riciclaggio / impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita / autoriciclaggio ex artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter 1, C.p.c., commessi

 nei 3 anni precedenti a quelli di applicazione del concordato (2023 - 2022 - 2021).

La lett. c) del comma 1 dell’art. 3 del Decreto in esame, modificando il citato art. 11, introduce le seguenti 3 nuove cause di esclusione:

 con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta (2023), aver conseguito, nell’esercizio d’impresa / arti e professioni, redditi / quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito d’impresa / lavoro autonomo. La nuova causa di esclusione trova applicazione, in particolare, nei confronti dei lavoratori autonomi che nel 2023 beneficiano del regime “di favore” riservato ai c.d. “impatriati”;

 adesione, per il primo periodo d’imposta oggetto del concordato (2024), al regime forfetario (ossia, in caso di passaggio dal regime ordinario al regime forfetario nel 2024);

 nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato la società è interessata da un’operazione di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società di persone / associazione professionale di cui all’art. 5, TUIR è interessata da modifiche della compagine sociale.

MODIFICA DETERMINAZIONE REDDITO LAVORO AUTONOMO / IMPRESA

In caso di accettazione della proposta il contribuente deve dichiarare gli importi concordati nella dichiarazione dei redditi / IRAP relativa ai periodi d’imposta oggetto dello stesso.

Reddito di lavoro autonomo oggetto di concordato

Ai sensi dell’art. 15, D.Lgs. n. 13/2024, il reddito di lavoro autonomo proposto al soggetto è individuato con riferimento alle regole ordinarie di cui all’art. 54, comma 1, TUIR, senza considerare:

 plusvalenze / minusvalenze di cui ai commi 1-bis e 1-bis.1 del citato art. 54;

 redditi / quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone / associazioni professionali di cui all’art. 5, TUIR.

La lett. d) del comma 1 dell’art. 3 del Decreto in esame, integra il citato art. 15, modificando l’individuazione del reddito di lavoro autonomo oggetto di CPB.

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In particolare, a seguito di tale modifica, il reddito di lavoro autonomo proposto è individuato senza considerare anche i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali di cui al comma 1-quater del citato art. 54.

Il saldo netto tra le plusvalenze e le minusvalenze, nonché i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali e i redditi derivanti dalle predette partecipazioni determina una corrispondente variazione del reddito concordato.

Reddito d’impresa oggetto di concordato

Ai sensi dell’art. 16, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. n. 13/2024, il reddito d’impresa proposto al soggetto è individuato con riferimento alle regole ordinarie, a seconda della tipologia di contabilità adottata (ordinaria / semplificata), senza considerare:

 plusvalenze / sopravvenienze attive, nonché minusvalenze / sopravvenienze passive (lett. a);

 redditi / quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone / associazioni professionali di cui all’art. 5, TUIR, ovvero in società / enti di cui all’art. 73, comma 1, TUIR (lett. b).

La lett. e) del comma 1 dell’art. 3 del Decreto in esame integra la citata lett. a) prevedendo che ai fini della determinazione del reddito d’impresa proposto al soggetto non vanno considerate anche le perdite su crediti di cui all’art. 101, TUIR.

Inoltre, sostituendo la citata lett. b), è previsto che il reddito d’impresa sia individuato senza considerare utili / perdite derivanti da partecipazioni in società di persone / associazioni professionali di cui all’art. 5, TUIR, o in società di capitali trasparenti di cui all’artt. 115 e 116, TUIR, o utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società ed enti di cui all’art. 73, comma 1, TUIR (spa, srl, ecc.). Ai fini dell’individuazione di questi ultimi, si applicano le regole ordinarie contenute negli artt. 59 e 89, TUIR.

Il saldo netto tra le plusvalenze, le sopravvenienze attive, le minusvalenze, le sopravvenienze passive e le perdite su crediti, nonché gli utili / perdite derivanti dalle predette partecipazioni determinano una corrispondente variazione del reddito concordato.

Le perdite fiscali conseguite nei periodi d’imposta precedenti riducono il reddito in base alle disposizioni contenute negli artt. 8 e 84, TUIR

MODIFICA DETERMINAZIONE ACCONTI

La lett. g) del comma 1 dell’art. 3 del Decreto in esame modifica la modalità di determinazione degli acconti prevedendo che, l’acconto IRPEF / IRES / IRAP relativo ai periodi d’imposta oggetto del concordato è determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi / valore della produzione netta concordati.

Per il 2024 (primo anno di adesione al CPB):

 se l’acconto IRPEF / IRES è determinato sulla base dell’imposta relativa al 2023 (metodo storico), è dovuta una maggiorazione pari al 15% della differenza (positiva) tra il reddito concordato e quello d’impresa / lavoro autonomo 2023, rettificato in base agli artt. 15 e 16, D.Lgs. n. 13/2024.

 se l’acconto IRAP è determinato sulla base dell’imposta relativa al 2023 (metodo storico), è dovuta una maggiorazione pari al 3% della differenza (positiva) tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il 2023, rettificato in base all’art. 17, D.Lgs. n. 13/2024.

 se l’acconto è determinato sulla base dell’imposta relativa al 2024 (metodo previsionale), la seconda rata dell’acconto è calcolata quale differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie. SEGUE ›››

INTRODUZIONE ULTERIORI CAUSE DI CESSAZIONE DAL CPB

Ai sensi dell’art. 21, D.Lgs. n. 13/2024 il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d’imposta nel quale si verifica una delle seguenti condizioni:

 modifica dell’attività esercitata nel biennio concordatario rispetto a quella del periodo d’imposta

 precedente, salvo che per la nuova attività sia prevista l’applicazione dello stesso ISA;

 cessazione dell’attività.

La lett. h) del comma 1 dell’art. 3 del Decreto in esame, modificando il citato art. 21, introduce le seguenti 2 nuove cause di cessazione del concordato:

 adesione al regime forfetario;

l

 a società è interessata da un’operazione di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società di persone / associazione professionale di cui all’art. 5, TUIR è interessata da modifiche della

DECADENZA DAL CPB

La lett. i) del comma 1 dell’art. 3 del Decreto in esame, modificando l’art. 22, D.Lgs. n. 13/2024, prevede che in caso di decadenza dal concordato restano dovute le imposte / contributi determinati tenendo conto del reddito e del VAP IRAP concordati se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.

NOVITÀ CPB CONTRIBUENTI FORFETARI

MODIFICA DETERMINAZIONE ACCONTO 2024

La lett. m) del comma 1 dell’art. 3 del Decreto in esame modifica la modalità di determinazione dell’acconto 2024.

In generale (a regime) l’acconto delle imposte sui redditi relativo ai periodi d’imposta oggetto del concordato è determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi concordati.

Per il 2024:

 vse l’acconto è determinato sulla base dell’imposta relativa al 2023 (metodo storico), è dovuta una maggiorazione pari al 12% (4% in caso di “nuova iniziativa”) della differenza (positiva) tra il reddito concordato e quello d’impresa / lavoro autonomo 2023.

 se l’acconto è determinato sulla base dell’imposta relativa al 2024 (metodo previsionale), la seconda rata dell’acconto è calcolata quale differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.

››› CONSULENZA DEL LAVORO

a cura di Arianna Fabbri

Inserimento al lavoro: specifiche sul Tirocinio e sul contratto di Apprendistato

Il tirocinio e l’apprendistato sono due forme contrattuali molto diffuse come primo approccio d’inserimento al lavoro soprattutto per i giovani alle prime esperienze lavorative. Entrambe le tipologie hanno come obiettivo quello di formare la persona e permettergli di acquisire e/o consolidare competenze che facilitino l’ingresso nel mercato del lavoro ma, mentre l’apprendistato è un vero e proprio contratto di lavoro dipendente, il tirocinio è un periodo di orientamento svolto in un contesto lavorativo allo scopo di inserire i giovani nel modo del lavoro.

Molto spesso tirocinio e apprendistato vengono utilizzati in successione proprio per inserire gradualmente in azienda i giovani.

Vediamo nello specifico le caratteristiche distintive di entrambi.

TIROCINIO

I tirocini rappresentano un importante strumento per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, offrendo ai giovani (e non solo) un’esperienza formativa preziosa per il loro futuro professionale e alle aziende l’opportunità di individuare e valorizzare i giovani talenti.

Esistono due tipologie principali di tirocini: i tirocini curricolari rivolti a studenti che frequentano un percorso di istruzione o formazione (scuole, università, enti di formazione accreditati) ed i tirocini extracurricolari.

I tirocini extracurricolari/formativi possono essere conclusi con:

 minorenni (17 anni), purché diplomati o qualificati (Assolvimento Obbligo di istruzione e formazione professionale);

 persone senza limiti di età con o senza titolo di studio (diploma/laurea/qualifica).

Per poter attivare il tirocinio è necessario che la persona:

 abbia assolto all’obbligo scolastico;

 non sia già qualificata o abilitata nella stessa professione;

 non abbia lavorato negli ultimi 2 anni nella stessa azienda con qualunque contratto ad eccezione del lavoro accessorio;

 non abbia già svolto un tirocinio nella stessa azienda.

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L’attivazione avviene tramite una convenzione tra il soggetto promotore (ente formativo accreditato) ed il soggetto ospitante (azienda) che viene corredata da un piano formativo individualizzato, nel quale vengono definiti gli obiettivi, le attività e le modalità di valutazione del tirocinio.

Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante è affiancato da due figure chiave:

 Tutor del soggetto promotore: Guida il tirocinante nell’orientamento formativo e professionale.

 Tutor del soggetto ospitante: Favorisce l’inserimento del tirocinante nel contesto lavorativo e ne monitora l’attività.

Al termine del tirocinio, viene rilasciata al tirocinante un’attestazione che documenta le competenze acquisite. Il tirocinio ha una durata minima di 2 mesi e massima di 6, se attivato con persone svantaggiate e/o disabili è possibile avere una durata maggiore.

La Regione Emilia Romagna ha fissato una indennità minima mensile pari a 450€ che può essere elevata anche a 800/850 € a discrezione dell’azienda ospitante) da riconoscere al tirocinante e che potrà essere proporzionalmente ridotta solo nel caso in cui il tirocinante non superi il 70% delle presenze del mese di riferimento. Ai tirocinanti percettori di forme di sostegno al reddito, in assenza di lavoro, l’azienda ospitante ha la facoltà di erogare l’indennità cumulabile con l’ammortizzatore anche oltre i 450€. Al tirocinante percettore e titolare di un contratto non è dovuta l’indennità o comunque fino alla concorrenza dell’indennità minima.

Come già anticipato sopra, al termine del tirocinio sarà possibile per l’azienda procedere all’assunzione del lavoratore a tempo determinato o indeterminato anche con un contratto di apprendistato.

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

L’apprendistato professionalizzante è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato all’inserimento lavorativo e alla formazione professionale dei giovani. Possono essere assunti con tale tipologia di contratto, in tutti i settori di attività, pubblici e privati, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per chi è in possesso di una qualifica professionale, il contratto può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.

La durata del contratto di apprendistato varia in base al settore e alla qualifica professionale da conseguire, ma in genere non può superare i 3 anni ad eccezione del settore artigiano dove la durata massima può arrivare fino ai 5 anni.

Per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali, i CCNL stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di utilizzo e svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato.

La caratterista principale del contratto di apprendistato è la formazione: l’ente di formazione redige un Piano Formativo Individuale in base alla mansione che dovrà acquisire il lavoratore.

In tale Piano Formativo, oltre ad essere specificate in maniera dettagliata le competenze che dovrà acquisire l’apprendista, vengono individuati anche un tutor formativo ed un tutor aziendale. Il tutor formativo (tutor designato dall’Ente di Formazione prescelto) assiste l’apprendista nel rapporto con l’istituzione formativa, monitora l’andamento del percorso e interviene nella valutazione iniziale, intermedia e finale del periodo di apprendistato mentre il tutor aziendale (che può essere il titolare, un socio od anche un dipendente qualificato che svolge la mansione per la quale l’apprendista sarà formato) ha il compito di favorire l’inserimento dell’apprendista nell’impresa, affiancarlo e assisterlo nel percorso di formazione interna, trasmettergli le competenze necessarie allo svolgimento delle attività lavorative ed, in collaborazione con il tutor formativo, fornisce all’istituzione formativa ogni elemento atto a valutare le attività dell’apprendista e l’efficacia dei processi formativi.

Alla formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, che avviene in azienda in funzione del profilo professionale stabilito e secondo quanto previsto dagli accordi interconfederali e dai contratti collettivi, si affianca la formazione in aula per l’acquisizione di competenze di base e trasversali, che tiene conto

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dell’età, del titolo di studio e delle competenze dell’apprendista e che viene svolta per un monte ore complessivo che può variare dalle 40 ore alle 120 ore di formazione per la durata del triennio.

Il contratto di apprendistato, in ragione dell’onere formativo, prevede una notevole riduzione dei contributi previdenziali pur garantendo al giovane una tutela simile a quella degli altri lavoratori dipendenti. Di seguito si evidenzia la specifica dei contributi in base anche al settore di appartenenza dell’azienda:

Fino a 9 dipendenti

9 dipendenti

Il beneficio contributivo previsto del’11,61% sarà mantenuto per un ulteriore anno in caso di prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione.

Inoltre è previsto un totale sgravio anche dei premi assicurativi INAIL, rimanendo comunque il lavoratore assicurato in caso di infortunio o malattia professionale.

La retribuzione dell’apprendista viene stabilita dal CCNL applicato in azienda ed è sempre fissata in misura inferiore a quella dei lavoratori già qualificati nella mansione per la quale l’apprendista verrà formato per poi aumentare gradualmente nel corso del periodo formativo in relazione alla professionalità crescente del lavoratore.

Esiste la possibilità di stipulare un contratto di apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, con lavoratori beneficiari di un trattamento di disoccupazione allo scopo di qualificare o riqualificare tali lavoratori.

Questa particolare tipologia di apprendistato, a differenza di quella prevista per i giovani tra i 18 e i 29 anni, non prevede la possibilità di recesso al termine del periodo formativo configurandosi pertanto come una tipologia contrattuale a tempo indeterminato a tutti gli effetti.

Il regime contributivo dei lavoratori assunti con questa ultima forma di apprendistato è il medesimo previsto dalla disciplina vigente per le assunzioni ordinarie in apprendistato professionalizzante, sopra riportato, ma è esclusa la possibilità di conservare i benefici contributivi in capo al datore di lavoro e al lavoratore per i 12 mesi successivi al termine del periodo di formazione.

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